La politica commerciale comune

INTRODUZIONE

Nell'ambito della Comunità europea gli Stati membri hanno dato vita ad un'unione doganale che prevede un regime comune per le importazioni provenienti da paesi terzi. La politica commerciale comune della Comunità poggia quindi su una tariffa esterna comune applicata in maniera uniforme in tutti gli Stati membri.

Allorché fu firmato il trattato di Roma, l'economia della Comunità e il suo commercio con l'estero erano imperniati essenzialmente sulla produzione e sullo scambio di prodotti industriali. La situazione è oggi radicalmente cambiata dato che il settore dei servizi rappresenta non solo la principale fonte d'occupazione nell'Unione europea, ma anche una quota elevatissima dei suoi scambi commerciali col resto del mondo. Questa evoluzione si spiega soprattutto con la fortissima concorrenza nei settori tradizionali da parte dei nuovi paesi industrializzati e con le trasformazioni provocate dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'economia mondiale.

Questa tendenza ha trovato il suo sbocco istituzionale nella creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito ai negoziati dell'Uruguay round nell'ambito del GATT. Per far fronte alla crescente diversificazione dei rapporti commerciali internazionali, l'OMC riconduce all'interno di un'unica struttura i negoziati commerciali riguardanti i prodotti (accordo GATT), i servizi (accordo GATS) e la proprietà intellettuale (accordo TRIPS).

Di fronte alla nuova dinamica degli scambi internazionali, l'Unione europea deve sviluppare rapidamente i propri strumenti commerciali se vuole mantenere il suo primato nelle relazioni commerciali mondiali. Sotto questo profilo, il campo d'applicazione del nuovo articolo 133 (ex articolo 113), resta alquanto incerto e finché non terrà conto della globalizzazione dei negoziati commerciali, l'Unione europea continuerà a trovarsi in difficoltà davanti ai suoi partner commerciali.

Il trattato di Amsterdam cerca di chiarire la situazione dando all'Unione le competenze per applicare, se necessario, le disposizioni relative alla politica commerciale comune anche ai servizi e ai diritti di proprietà intellettuale.

CRONISTORIA

Il trattato di Roma si propone di dar vita a un mercato comune tra gli Stati membri della Comunità, all'interno del quale fosse garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Per realizzare tale mercato era stato previsto un periodo transitorio di dodici anni, che scadeva il 31 dicembre 1969. Per comprensibili ragioni di coerenza è stato necessario evitare contraddizioni tra la liberalizzazione a livello interno e liberalizzazione dei rapporti commerciali esterni. È per questo che, dalla fine del periodo transitorio, la politica commerciale comune è di competenza esclusiva della Comunità.

Prima del 1970 spettava agli Stati membri coordinare le proprie relazioni commerciali con i paesi terzi, ma ciò non ha impedito alla Comunità di concludere accordi bilaterali (ad esempio nel 1964 con Israele) e di partecipare, a pieno titolo, ai negoziati GATT del Kennedy round tra il 1963 e il 1967.

La poderosa espansione del commercio internazionale ha fatto gradualmente della politica commerciale comune una delle politiche più importanti della Comunità. Parallelamente, i successivi ampliamenti della Comunità e il consolidamento del mercato comune hanno rafforzato la posizione della Comunità in quanto polo d'attrazione e di influenza nei negoziati commerciali condotti sia a livello bilaterale con paesi terzi sia a livello multilaterale nell'ambito del GATT. In tal modo l'Unione europea ha progressivamente sviluppato una densa rete di relazioni commerciali su scala mondiale ed è oggi al primo posto, davanti a Stati Uniti e Giappone, negli scambi commerciali internazionali.

Dal 1° gennaio 1970 le decisioni relative alla politica commerciale comune vengono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata. Quanto alla sfera di operatività dell'articolo 113, essa è stata interpretata estensivamente dalla Corte di giustizia, che nel 1978 precisò che l'elenco che figura al primo paragrafo di tale articolo non è tassativo (vi sono citate le modifiche tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di difesa commerciale). La Corte ritenne anche che la politica commerciale avrebbe perso gradualmente importanza se avesse continuato a fondarsi sugli strumenti tradizionali di politica commerciale. Nel 1994, peraltro, la Corte ha relativizzato tale interpretazione affermando che i negoziati commerciali in materia di servizi e di proprietà intellettuale non possono fondarsi sull'articolo 113 e non sono quindi di competenza esclusiva della Comunità. Essa ha sottolineato comunque la necessità di una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e ha raccomandato, a tale proposito, l'adozione di un codice di condotta.

IL NUOVO ARTICOLO 133 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

Al vecchio articolo 113 (che è ora l'articolo 133) è stato aggiunto un nuovo paragrafo. Ai sensi del nuovo articolo il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dell'articolo 133 a negoziati e accordi internazionali su servizi e proprietà intellettuale nella misura in cui essi non rientrino già nel campo della politica commerciale comune.

Questo nuovo paragrafo consente all'Unione di evitare di dover modificare il trattato (operazione che richiede un procedimento lungo e complesso: conferenza intergovernativa e ratifica da parte di ciascuno Stato membro) qualora si decidesse di estendere ad altri settori la procedura tradizionale utilizzata per i negoziati commerciali.

Concretamente, una decisione che estende le competenze commerciali della Comunità potrà essere presa all'unanimità dai membri del Consiglio.