Trasparenza, semplificazione dei trattati e qualità della legislazione comunitaria

INTRODUZIONE

È un dato di esperienza comune che l'Unione europea si trovi spesso ad affrontare tematiche complesse, caratterizzate talora da un alto grado di tecnicità. Per di più, le peculiari caratteristiche del suo sistema istituzionale non ne agevolano una comprensione immediata: di qui le numerose incomprensioni e confusioni che si manifestano tra istituzioni europee, ambienti politici ed economici nazionali e gli stessi cittadini europei. Per favorire una migliore comprensione del processo d'integrazione europea le istituzioni si sforzano di rendere sempre più trasparente il proprio funzionamento e i propri meccanismi decisionali.

Quando si parla di trasparenza ci si riferisce in sostanza ad aspetti quali l'accesso all'informazione e ai documenti prodotti dall'Unione, ma anche all'emanazione di testi legislativi più chiari. Il problema, infatti, non consiste soltanto nel produrre un testo unico per ciascun provvedimento legislativo che ha subito modificazioni (a ciò si provvede mediante la codificazione ufficiale oppure mediante la semplice consolidazione ufficiosa) ma anche nel dettare norme adeguate, da osservare nella redazione materiale del testo legislativo, che garantiscono chiarezza e comprensibilità alla produzione normativa comunitaria in tutte le undici lingue ufficiali.

Il trattato di Amsterdam riconosce ai cittadini europei alcuni diritti e formula all'indirizzo delle istituzioni una serie di raccomandazioni proprio allo scopo di favorire la migliore informazione possibile e, per questo tramite, migliorare il funzionamento democratico dell'Unione europea.

LA TRASPARENZA

Per meglio illustrare le implicazioni della nozione di trasparenza sono state modificate alcune disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il nuovo articolo 255 dispone infatti che tutti i cittadini dell'Unione e tutte le persone fisiche o giuridiche che risiedano o abbiano la sede sociale in uno Stato membro hanno il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

I principi generali e le limitazioni che (per motivi di interesse pubblico o privato) applicabili alla consultazione di questi documenti sono stabiliti dal Consiglio in codecisione con il Parlamento europeo entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Sarà il regolamento interno di ognuna delle tre istituzioni a stabilire le regole sull'accesso ai propri documenti.

Inoltre, il terzo paragrafo dell'articolo 207 (ex articolo 151) precisa che il Consiglio deve consentire l'accesso ai documenti inerenti alla sua attività di legislatore; come minimo devono essere resi pubblici "i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni iscritte a verbale".

Tutte queste disposizioni precisano quindi i diritti dei cittadini con riferimento all'accesso ai documenti dell'Unione e riguardano tutti i settori di competenza del primo e del terzo pilastro; fa eccezione la politica estera e di sicurezza comune (PESC), dove è prevalente l'attività intergovernativa (cioè diplomatica) rispetto all'attività legislativa. Inoltre, la consultazione di alcuni documenti provenienti dagli Stati membri potrà essere consentita solo col previo assenso dello Stato membro interessato (dichiarazione della Conferenza intergovernativa allegata al nuovo articolo 255).

LA SEMPLIFICAZIONE E LA CONSOLIDAZIONE DEI TRATTATI

Le numerose soppressioni, integrazioni e modificazioni inserite nel corso del tempo dall'Atto unico europeo, dai trattati di Maastricht e di Amsterdam nel corpus dei trattati istitutivi rendono difficile una loro lettura sinottica. Nell'intento di rendere più comprensibili il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato che istituisce la Comunità europea (CE) è stato deciso di rinumerare gli articoli.

In pari tempo, in una dichiarazione adottata dalla Conferenza intergovernativa, gli Stati membri hanno deciso concordemente di procedere alla consolidazione di tutti i trattati; la consolidazione, che non produce un testo provvisto di efficacia giuridica ma solo un testo coordinato con valore informativo, servirà nondimeno ad aggiornare e a rendere più leggibili i testi originari, eliminando le disposizioni caduche.

LA QUALITÀ REDAZIONALE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

La Conferenza intergovernativa ha adottato una dichiarazione che riproduce le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo (11 e 12 dicembre 1992) e la risoluzione del Consiglio dell'Unione dell'8 giugno 1993. In essa si sottolinea che per gli Stati membri e per i cittadini europei è importante disporre di testi legislativi comunitari chiari, che consentono alle autorità nazionali di applicarli correttamente e ai cittadini di comprenderli più facilmente.

In concreto, la Conferenza invita le tre istituzioni principali che concorrono alla formazione della legislazione comunitaria (Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione e Commissione europea) a adottare le opportune linee direttive per migliorare la qualità redazionale dei provvedimenti legislativi che esse redigono, modificano e adottano.

Inoltre, la Conferenza incoraggia l'accelerazione della già avviata codificazione ufficiale dei testi legislativi.