RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 9 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del TFUE, per la revisione delle soglie. Tale articolo prevede inoltre, in caso di limiti di tempo, il ricorso alla procedura d'urgenza a norma dell'articolo 49 della medesima direttiva.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, il calcolo delle soglie è effettuato sulla base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1º gennaio. Di conseguenza, per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1º settembre. A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali dell'Unione europea (UE) sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre.

Alla luce di quanto sopra e al fine di rispettare i termini di legge, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti sugli appalti pubblici è stato consultato in merito al presente regolamento e alla comunicazione che l'accompagna.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il calcolo delle soglie di cui alle direttive sugli appalti pubblici è un'operazione puramente matematica e pertanto la revisione della soglia in quanto tale è un mero esercizio tecnico che deve essere effettuato ogni due anni in conformità alle disposizioni dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio. Lo scopo degli adeguamenti è compensare eventuali fluttuazioni valutarie tra i firmatari che potrebbero incidere sulla portata dei loro mercati degli appalti pubblici aperti alla concorrenza di società di altri paesi firmatari.

L'AAP dispone di un meccanismo che consente di ricalcolare ogni due anni il controvalore delle soglie, fissate in diritti speciali di prelievo, nelle valute delle parti. A tale meccanismo è conferito valore giuridico dall'articolo 9 della direttiva 2014/23/UE.

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2014/23/UE che non sono contemplate nell'accordo.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 18.12.2017

che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione 1 , in particolare l'articolo 9, comma 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione 2014/115/UE 2 il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici ("l'accordo") 3 concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi ("soglie") fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.

(3)Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie fissate nella direttiva 2014/23/UE che non sono contemplate nell'accordo.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l'importo "5 225 000 EUR" è sostituito da "5 548 000 EUR".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18.12.2017

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.
(2)    Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).
(3)    GU L 68 del 7.3.2014, pag. 4.