ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/1 |
Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra
Le seguenti parti dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017, saranno applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica d'Armenia dal 1o giugno 2018 in virtù dell'articolo 3 della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo (2), nella misura in cui riguardino materie di competenza dell'Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a) |
titolo I; |
b) |
titolo II: articoli 3, 4, 7 e 8; |
c) |
titolo III: articolo 12, articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15; |
d) |
titolo V:
|
e) |
titolo VI, a eccezione dell'articolo 205, paragrafo 2, lettere b) e c); l'articolo 203 si applica a titolo provvisorio solo nella misura in cui riguardi investimenti diretti; |
f) |
titolo VII; |
g) |
titolo VIII, a eccezione dell'articolo 380, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo; e |
h) |
gli allegati I e II, a eccezione dei riferimenti all'Euratom relativi all'infrastruttura, ai regolamenti di esecuzione e al nucleare, gli allegati III, VI, VIII, IX, X, XI e XII nonché il protocollo I del titolo VII assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo capo 2: disposizioni antifrode e in materia di controllo e il protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. |
(1) GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.
(2) GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1.
REGOLAMENTI
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/720 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2018
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per pollame originario dell'Islanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
È stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli («l'accordo») sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (2). L'accordo è stato approvato a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (3). |
(2) |
L'allegato V di detto accordo prevede l'apertura di un contingente tariffario annuale per le importazioni nell'Unione di pollame originario dell'Islanda. |
(3) |
A norma della decisione (UE) 2017/1913, l'accordo deve entrare in vigore il primo giorno del settimo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'espletamento delle rispettive procedure interne. L'ultima di queste notifiche è avvenuta il 19 ottobre 2017. L'accordo deve pertanto entrare in vigore il 1o maggio 2018. È opportuno che le misure di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. |
(4) |
L'accordo specifica che il contingente tariffario si applica su base annua e che le importazioni devono pertanto essere gestite sull'arco di un anno civile. Poiché l'accordo è tuttavia applicabile a decorrere dal 1o maggio 2018, i quantitativi annuali per il 2018 e gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti conformemente all'allegato V dell'accordo. |
(5) |
Il contingente tariffario dovrebbe essere gestito dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4). |
(6) |
L'accordo stabilisce che le disposizioni di cui al protocollo 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda (5), si applica mutatis mutandis ai prodotti che beneficiano del contingente tariffario. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È aperto un contingente tariffario dell'Unione per il pollame originario dell'Islanda conformemente a quanto indicato nell'allegato.
Articolo 2
Il contingente tariffario di cui all'allegato è gestito in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Al fine di essere ammissibili a beneficiare del contingente tariffario stabilito dal presente regolamento, le merci elencate nell'allegato sono conformi mutatis mutandis alle norme di origine e alle altre disposizioni di cui al protocollo 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) GU L 274 del 24.10.2017, pag. 58.
(3) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 58).
(5) Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 131 del 18.5.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base del codice SA precisato nella seconda colonna della tabella.
N. d'ordine |
Codice SA |
Designazione delle merci |
Volume del contingente tariffario annuale (t di peso netto) |
Aliquota del dazio contingentale (%) |
09.0830 |
0207 |
Pollame |
Dall'1.5.2018 al 31.12.2018: 100 Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 300 |
0 |
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/721 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza prolattina suina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali («EMA») formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. |
(2) |
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
(3) |
La sostanza prolattina suina non figura in tale tabella. |
(4) |
L'EMA ha ricevuto una domanda per la determinazione degli LMR per la prolattina suina nei suini. |
(5) |
Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari l'EMA ha formulato una raccomandazione secondo la quale, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario fissare un LMR per la prolattina suina nei suini. |
(6) |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(7) |
L'EMA ha ritenuto che estrapolare la classificazione «LMR non richiesto» relativa alla prolattina suina dalla specie suina ad altre specie non sia per il momento opportuno a causa dell'insufficienza dei dati. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Prolattina suina |
NON PERTINENTE |
Suini |
LMR non richiesto |
NON PERTINENTE |
Ad uso orale nei lattonzoli a dosi non superiori a 0,2 mg/animale. Da usare nelle scrofe a dosi non superiori a 5 mg/animale. |
Agenti attivi sull'apparato riproduttivo» |
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/722 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza eprinomectina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali («EMA») formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. |
(2) |
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
(3) |
L'eprinomectina figura già in tale tabella come sostanza consentita per tutti i ruminanti in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte. |
(4) |
L'EMA ha ricevuto una domanda di estensione ai pesci della voce esistente per l'eprinomectina. |
(5) |
Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di determinare un LMR per l'eprinomectina nei pesci. |
(6) |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(7) |
L'EMA ha ritenuto opportuno estrapolare la voce relativa all'eprinomectina ai tessuti di equini e conigli. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
(9) |
È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza «eprinomectina» è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Eprinomectina |
Eprinomectina B1a |
Tutti i ruminanti, equidi |
50 μg/kg |
Muscolo |
NESSUNA |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti» |
250 μg/kg |
Grasso |
|||||
1 500 μg/kg |
Fegato |
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300 μg/kg |
Rene |
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20 μg/kg |
Latte |
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Pesce |
50 μg/kg |
Muscolo e pelle in proporzioni naturali |
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Conigli |
50 μg/kg |
Muscolo |
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250 μg/kg |
Grasso |
|||||
1 500 μg/kg |
Fegato |
|||||
300 μg/kg |
Rene |
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/723 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2018
che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento per quanto riguarda l'approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1099/2009, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, lettera b),
sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 contiene l'elenco dei metodi di stordimento approvati, le relative caratteristiche e le prescrizioni specifiche per determinati metodi. |
(2) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1099/2009 stabilisce le prescrizioni riguardanti la configurazione, la costruzione e le attrezzature dei macelli. |
(3) |
In seguito alla richiesta di un operatore privato, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») di formulare un parere sul sistema a bassa pressione atmosferica («il metodo») per lo stordimento dei polli da carne (polli allevati per la produzione di carne). |
(4) |
Nel parere (2) del 25 ottobre 2017 l'EFSA ha stabilito che:
|
(5) |
Al fine di consentire alle autorità competenti un controllo regolare del rispetto di detto metodo è opportuno fissare prescrizioni specifiche per tale metodo. |
(6) |
Oltre che ai fini della macellazione commerciale, il metodo è considerato adeguato ai fini dell'abbattimento di polli in caso di spopolamento. |
(7) |
Il metodo è inoltre adeguato in altri casi in cui è necessario l'abbattimento di un elevato numero di polli per ragioni diverse da quelle di salute pubblica, salute animale, benessere animale o ambientali. |
(8) |
In considerazione del fatto che il metodo è equivalente, in termini di risultati per il benessere animale, ad almeno uno dei metodi approvati esistenti, è necessario modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009. |
(9) |
Al fine di consentire l'applicazione e il monitoraggio efficaci del metodo, dovrebbero essere rispettate alcune prescrizioni specifiche relative alla configurazione, alla costruzione e alle attrezzature. È quindi necessario modificare anche l'allegato II del regolamento (CE) n. 1099/2009. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1099/2009 è così modificato:
1) |
l'allegato I è così modificato:
|
2) |
nell'allegato II è aggiunto il seguente punto 7: «7. Stordimento a bassa pressione atmosferica 7.1 Le attrezzature per lo stordimento a bassa pressione atmosferica sono progettate e costruite in modo da garantire una perfetta tenuta, per consentire una lenta, graduale decompressione con una riduzione dell'ossigeno disponibile e, una volta raggiunto, il mantenimento del valore minimo di pressione. 7.2 Il sistema consente di misurare, visualizzare e registrare in modo continuativo la pressione del vuoto assoluto, il tempo di esposizione, la temperatura e l'umidità ed è in grado di emettere un segnale perfettamente visibile e udibile se la pressione si discosta dai livelli prescritti. Il dispositivo deve essere chiaramente visibile agli addetti.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2017;15(12):5056.
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/724 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2018
relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'8 marzo 2018 gli Stati Uniti d'America (di seguito «Stati Uniti») hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di aumento delle tariffe doganali sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e di alluminio, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2018 e con durata illimitata. Il 22 marzo la data di entrata in vigore dell'aumento delle tariffe doganali per l'Unione europea è stata rinviata al 1o maggio 2018. |
(2) |
Malgrado gli Stati Uniti abbiano definito tali misure come misure di sicurezza, si tratta in sostanza di misure di salvaguardia, ossia un provvedimento correttivo che altera l'equilibrio di concessioni e obblighi derivante dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e limita le importazioni allo scopo di proteggere l'industria nazionale contro la concorrenza estera e garantirne la prosperità commerciale. Le eccezioni in materia di sicurezza previste dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (di seguito «GATT 1994») non si applicano a tali misure di salvaguardia né le giustificano; inoltre non hanno alcun effetto sul diritto al riequilibrio di cui alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC. |
(3) |
L'accordo OMC sulle misure di salvaguardia sancisce il diritto di ogni membro esportatore interessato da una misura di salvaguardia di sospendere l'applicazione di concessioni, o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti, agli scambi con il membro dell'OMC che applica la misura di salvaguardia, qualora non si sia trovata una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni e il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC non disapprovi detta sospensione. |
(4) |
Le consultazioni tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, previste all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, non hanno condotto ad alcuna soluzione soddisfacente (2). |
(5) |
La sospensione, da parte dell'Unione, di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti dovrebbe prendere effetto alla scadenza di un termine di 30 giorni dalla notifica al Consiglio per gli scambi di merci, a meno che quest'ultimo non la disapprovi. L'accordo OMC consente di esercitare il diritto di sospensione a) immediatamente, se la misura di salvaguardia non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti o non è conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo OMC, o b) dopo la scadenza di un periodo di tre anni dall'applicazione della misura di salvaguardia. |
(6) |
Nelle relazioni commerciali con paesi terzi, la Commissione esercita il proprio diritto di sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti con l'intenzione di riequilibrarli, in base all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014. Il provvedimento appropriato è costituito da misure di politica commerciale che possono comprendere, ad esempio, la sospensione delle concessioni tariffarie e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati. |
(7) |
Nell'elaborare e selezionare le opportune misure di politica commerciale, la Commissione applica criteri oggettivi, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, tra cui, secondo i casi, la proporzionalità delle misure, la loro capacità di fornire assistenza all'industria dell'Unione colpita dalle misure di salvaguardia e l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull'Unione, anche per quanto concerne le materie prime essenziali. |
(8) |
In conformità dell'articolo 9, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori d'interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici dell'Unione a tale riguardo (3). |
(9) |
Le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti possono avere effetti economici decisamente negativi sull'industria dell'Unione interessata, in quanto limiterebbero in modo significativo le esportazioni dell'Unione dei prodotti di acciaio e di alluminio in questione negli Stati Uniti. Per il 2017 il valore delle pertinenti importazioni dell'Unione negli Stati Uniti dei prodotti di acciaio e di alluminio in questione ammonta ad almeno 6,41 miliardi di EUR (di cui 5,30 miliardi di EUR riguardano le importazioni totali di acciaio e 1,11 miliardi di EUR le importazioni totali di alluminio). |
(10) |
La sospensione delle concessioni commerciali su determinati prodotti fino a un livello che rispecchi e non superi l'importo che risulterebbe dall'applicazione dei dazi statunitensi alle importazioni negli Stati Uniti dei prodotti di acciaio e di alluminio dell'Unione rappresenta pertanto un'adeguata sospensione dell'applicazione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti, conforme all'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. |
(11) |
Successivamente, con un atto di esecuzione separato, la Commissione potrebbe decidere di applicare la sospensione delle concessioni commerciali, se e in quanto necessario, istituendo dazi doganali supplementari su determinati prodotti originari degli Stati Uniti, importati nell'Unione. Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, la Commissione deciderebbe l'ambito di applicazione in base alla decisione degli Stati Uniti di escludere o meno determinati prodotti o imprese dalle misure di salvaguardia. |
(12) |
Nel rispetto dei termini prescritti, di cui al considerando 5, i dazi doganali supplementari dovrebbero applicarsi, se e in quanto necessario, in due fasi. Nella prima fase potrebbe essere applicato con effetto immediato un dazio ad valorem massimo del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall'Unione. |
(13) |
L'importo totale dei dazi ad valorem applicati nella prima fase rispecchia l'incremento tariffario del 25 % imposto dagli Stati Uniti sulle importazioni di «prodotti piatti di carbonio e legati» e «prodotti lunghi di carbonio e legati» (4) dall'Unione negli Stati Uniti (valore complessivo delle importazioni dall'Unione negli Stati Uniti nel 2017: 2,83 miliardi di EUR). Si tratta di prodotti di acciaio per i quali le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non state adottate a causa di un incremento delle importazioni in termini assoluti. |
(14) |
Nella seconda fase, altri dazi ad valorem massimi del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II potrebbero essere applicati a partire dal 23 marzo 2021 o, se precedente, dalla data in cui l'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC adotta la decisione, o gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. I dazi di cui sopra resterebbero in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure. |
(15) |
L'importo totale dei dazi ad valorem applicati nella seconda fase rispecchia l'incremento tariffario del 10 % imposto dagli Stati Uniti sulle importazioni di prodotti di alluminio (5) e del 25 % sulle importazioni di «tubi e condotti di carbonio e legati», «semiprodotti di carbonio e legati» e «prodotti di acciaio inossidabile» (6) dall'Unione negli Stati Uniti (valore complessivo delle importazioni dall'Unione negli Stati Uniti nel 2017: 3,58 miliardi di EUR, di cui 2,47 miliardi di EUR riguardano le importazioni di acciaio e 1,11 miliardi di EUR quelle di alluminio). Si tratta di prodotti per i quali sembra esserci stato un incremento delle importazioni in termini assoluti. |
(16) |
Le misure di politica commerciale e i prodotti in questione sono stati selezionati secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014. |
(17) |
Come precisato nei considerando 9 e 10, le misure di politica commerciale sono proporzionate all'effetto delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti e non sono eccessive in quanto non superano il valore delle importazioni dell'Unione interessate dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti. Si osserva inoltre che inizialmente sarà applicata solo una parte del valore totale disponibile, come descritto ai considerando 12 e 13. |
(18) |
Le misure di politica commerciale dovrebbero fornire assistenza alle industrie dell'acciaio e dell'alluminio dell'Unione colpite dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti. |
(19) |
Le misure di politica commerciale si applicherebbero alle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti, dalle quali l'Unione non dipenda per il suo approvvigionamento e si potrebbero applicare anche ai settori dell'acciaio e dell'alluminio. In questo modo si evitano, per quanto possibile, effetti negativi sui vari attori del mercato dell'Unione, consumatori compresi. |
(20) |
I suddetti dazi doganali supplementari non dovrebbero applicarsi ai prodotti per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio. |
(21) |
I dazi doganali supplementari non dovrebbero applicarsi ai prodotti per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti d'America nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione dei dazi supplementari. |
(22) |
Il presente regolamento non pregiudica la questione della coerenza delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC. |
(23) |
In considerazione dei termini applicabili stabiliti dall'OMC e del carattere preliminare del presente atto, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La Commissione informa immediatamente per iscritto, e in ogni caso non oltre il 18 maggio 2018, il Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC che, salvo sua disapprovazione, l'Unione europea sospende, a partire dal 20 giugno 2018, l'applicazione agli scambi con gli Stati Uniti delle concessioni tariffarie di cui all'accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I e all'allegato II, per consentire l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni di tali prodotti originari degli Stati Uniti.
Articolo 2
L'applicazione di dazi doganali supplementari su tali prodotti, tramite un successivo atto di esecuzione della Commissione, si effettua nei limiti dei seguenti parametri, e tiene conto di qualsiasi successiva esclusione dalle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti di determinati prodotti o imprese:
a) |
nella prima fase può essere applicato un dazio ad valorem supplementare massimo del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato I, a partire dal 20 giugno 2018; |
b) |
nella seconda fase possono essere applicati altri dazi ad valorem massimi del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato II:
|
Articolo 3
La sospensione di cui all'articolo 1 può essere esercitata sempre e purché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell'Unione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui è indicata la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare le misure di salvaguardia.
Articolo 4
1. Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali è stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d'importazione che comporti un'esenzione o una riduzione del dazio.
2. Il dazio doganale supplementare non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali gli importatori possano dimostrare che l'esportazione dagli Stati Uniti nell'Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50.
(2) Le consultazioni sono state richieste dall'Unione europea il 16 aprile 2018. Nessun accordo è stato raggiunto e il termine di 30 giorni per le consultazioni, come previsto all'articolo 8 dell'accordo sulle misure di salvaguardia OMC, è scaduto.
(3) http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=253.
(4) Prodotti indicati nella relazione del dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti dell'11 gennaio 2018 (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf).
(5) Prodotti indicati nella relazione del dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti del 17 gennaio 2018 (https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/the_effect_of_imports_of_aluminum_on_the_national_security_-_with_redactions_-_20180117.pdf).
(6) Ibidem, nota 4.
(7) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).
ALLEGATO I
Prodotti a cui potrebbero applicarsi dazi supplementari a decorrere dal 20 giugno 2018
NC 2018 (1) |
Dazio supplementare |
0710 40 00 |
25 % |
0711 90 30 |
25 % |
0713 33 90 |
25 % |
1005 90 00 |
25 % |
1006 30 21 |
25 % |
1006 30 23 |
25 % |
1006 30 25 |
25 % |
1006 30 27 |
25 % |
1006 30 42 |
25 % |
1006 30 44 |
25 % |
1006 30 46 |
25 % |
1006 30 48 |
25 % |
1006 30 61 |
25 % |
1006 30 63 |
25 % |
1006 30 65 |
25 % |
1006 30 67 |
25 % |
1006 30 92 |
25 % |
1006 30 94 |
25 % |
1006 30 96 |
25 % |
1006 30 98 |
25 % |
1006 40 00 |
25 % |
1904 10 30 |
25 % |
1904 90 10 |
25 % |
2001 90 30 |
25 % |
2004 90 10 |
25 % |
2005 80 00 |
25 % |
2008 11 10 |
25 % |
2009 12 00 |
25 % |
2009 19 11 |
25 % |
2009 19 19 |
25 % |
2009 19 91 |
25 % |
2009 19 98 |
25 % |
2009 81 11 |
25 % |
2009 81 19 |
25 % |
2009 81 31 |
25 % |
2009 81 59 |
25 % |
2009 81 95 |
25 % |
2009 81 99 |
25 % |
2208 30 11 |
25 % |
2208 30 19 |
25 % |
2208 30 82 |
25 % |
2208 30 88 |
25 % |
2402 10 00 |
25 % |
2402 20 10 |
25 % |
2402 20 90 |
25 % |
2402 90 00 |
25 % |
2403 11 00 |
25 % |
2403 19 10 |
25 % |
2403 19 90 |
25 % |
2403 91 00 |
25 % |
2403 99 10 |
25 % |
2403 99 90 |
25 % |
3304 20 00 |
25 % |
3304 30 00 |
25 % |
3304 91 00 |
25 % |
6109 10 00 |
25 % |
6109 90 20 |
25 % |
6109 90 90 |
25 % |
6203 42 31 |
25 % |
6203 42 90 |
25 % |
6203 43 11 |
25 % |
6204 62 31 |
25 % |
6204 62 90 |
25 % |
6302 31 00 |
25 % |
6403 59 95 |
25 % |
7210 12 20 |
25 % |
7210 12 80 |
25 % |
7219 12 10 |
25 % |
7219 12 90 |
25 % |
7219 13 10 |
25 % |
7219 13 90 |
25 % |
7219 32 10 |
25 % |
7219 32 90 |
25 % |
7219 33 10 |
25 % |
7219 33 90 |
25 % |
7219 34 10 |
25 % |
7219 34 90 |
25 % |
7219 35 90 |
25 % |
7222 20 11 |
25 % |
7222 20 21 |
25 % |
7222 20 29 |
25 % |
7222 20 31 |
25 % |
7222 20 81 |
25 % |
7222 20 89 |
25 % |
7222 40 10 |
25 % |
7222 40 50 |
25 % |
7222 40 90 |
25 % |
7223 00 11 |
25 % |
7223 00 19 |
25 % |
7223 00 91 |
25 % |
7226 92 00 |
25 % |
7228 30 20 |
25 % |
7228 30 41 |
25 % |
7228 30 49 |
25 % |
7228 30 61 |
25 % |
7228 30 69 |
25 % |
7228 30 70 |
25 % |
7228 30 89 |
25 % |
7228 50 20 |
25 % |
7228 50 40 |
25 % |
7228 50 69 |
25 % |
7228 50 80 |
25 % |
7229 90 20 |
25 % |
7229 90 50 |
25 % |
7229 90 90 |
25 % |
7301 20 00 |
25 % |
7304 31 20 |
25 % |
7304 31 80 |
25 % |
7304 41 00 |
25 % |
7306 30 11 |
25 % |
7306 30 19 |
25 % |
7306 30 41 |
25 % |
7306 30 49 |
25 % |
7306 30 72 |
25 % |
7306 30 77 |
25 % |
7306 30 80 |
25 % |
7306 40 20 |
25 % |
7306 40 80 |
25 % |
7307 11 10 |
25 % |
7307 11 90 |
25 % |
7307 19 10 |
25 % |
7307 19 90 |
25 % |
7308 30 00 |
25 % |
7308 40 00 |
25 % |
7308 90 51 |
25 % |
7308 90 59 |
25 % |
7308 90 98 |
25 % |
7309 00 10 |
25 % |
7309 00 51 |
25 % |
7309 00 59 |
25 % |
7310 29 10 |
25 % |
7310 29 90 |
25 % |
7311 00 13 |
25 % |
7311 00 19 |
25 % |
7311 00 99 |
25 % |
7314 14 00 |
25 % |
7314 19 00 |
25 % |
7314 49 00 |
25 % |
7315 11 10 |
25 % |
7315 11 90 |
25 % |
7315 12 00 |
25 % |
7315 19 00 |
25 % |
7315 89 00 |
25 % |
7315 90 00 |
25 % |
7318 14 10 |
25 % |
7318 14 91 |
25 % |
7318 14 99 |
25 % |
7318 16 40 |
25 % |
7318 16 60 |
25 % |
7318 16 92 |
25 % |
7318 16 99 |
25 % |
7321 11 10 |
25 % |
7321 11 90 |
25 % |
7322 90 00 |
25 % |
7323 93 00 |
25 % |
7323 99 00 |
25 % |
7324 10 00 |
25 % |
7325 10 00 |
25 % |
7325 99 10 |
25 % |
7325 99 90 |
25 % |
7326 90 30 |
25 % |
7326 90 40 |
25 % |
7326 90 50 |
25 % |
7326 90 60 |
25 % |
7326 90 92 |
25 % |
7326 90 96 |
25 % |
7606 11 10 |
25 % |
7606 11 91 |
25 % |
7606 12 20 |
25 % |
7606 12 92 |
25 % |
7606 12 93 |
25 % |
8711 40 00 |
25 % |
8711 50 00 |
25 % |
8903 91 10 |
25 % |
8903 91 90 |
25 % |
8903 92 10 |
25 % |
8903 92 91 |
25 % |
8903 92 99 |
25 % |
8903 99 10 |
25 % |
8903 99 91 |
25 % |
8903 99 99 |
25 % |
9504 40 00 |
25 % |
(1) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).
ALLEGATO II
Prodotti a cui potrebbero applicarsi altri dazi supplementari a decorrere dal 23 marzo 2021 o alla determinazione dell'incompatibilità delle misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti con le norme dell'OMC
NC 2018 (1) |
Dazio supplementare |
2008 93 11 |
25 % |
2008 93 19 |
25 % |
2008 93 29 |
25 % |
2008 93 91 |
25 % |
2008 93 93 |
25 % |
2008 93 99 |
25 % |
2208 30 11 |
25 % |
2208 30 19 |
25 % |
2208 30 82 |
25 % |
2208 30 88 |
25 % |
3301 12 10 |
10 % |
3301 13 10 |
10 % |
3301 90 10 |
10 % |
3301 90 30 |
10 % |
3301 90 90 |
10 % |
3302 90 10 |
10 % |
3302 90 90 |
10 % |
3304 10 00 |
10 % |
3305 30 00 |
10 % |
4818 20 10 |
25 % |
4818 20 91 |
35 % |
4818 20 99 |
25 % |
4818 30 00 |
25 % |
4818 50 00 |
35 % |
4818 90 10 |
25 % |
4818 90 90 |
35 % |
5606 00 91 |
10 % |
5606 00 99 |
10 % |
5907 00 00 |
10 % |
5911 10 00 |
10 % |
5911 20 00 |
10 % |
5911 31 11 |
10 % |
5911 31 19 |
10 % |
5911 31 90 |
10 % |
5911 32 11 |
10 % |
5911 32 19 |
10 % |
5911 32 90 |
10 % |
6203 42 11 |
50 % |
6203 42 33 |
50 % |
6203 42 35 |
50 % |
6203 42 51 |
50 % |
6203 42 59 |
50 % |
6203 43 19 |
50 % |
6203 43 31 |
50 % |
6203 43 39 |
50 % |
6203 43 90 |
50 % |
6204 62 11 |
50 % |
6204 62 33 |
50 % |
6204 62 39 |
50 % |
6204 62 51 |
50 % |
6204 62 59 |
50 % |
6205 30 00 |
50 % |
6301 30 10 |
50 % |
6301 30 90 |
50 % |
6402 19 00 |
25 % |
6402 99 10 |
50 % |
6402 99 31 |
25 % |
6402 99 39 |
25 % |
6402 99 50 |
25 % |
6402 99 91 |
25 % |
6402 99 93 |
25 % |
6402 99 96 |
25 % |
6402 99 98 |
25 % |
6403 59 05 |
25 % |
6403 59 11 |
25 % |
6403 59 31 |
25 % |
6403 59 35 |
25 % |
6403 59 39 |
25 % |
6403 59 50 |
25 % |
6403 59 91 |
25 % |
6403 59 99 |
25 % |
6601 10 00 |
50 % |
6911 10 00 |
50 % |
6911 90 00 |
50 % |
6912 00 21 |
50 % |
6912 00 23 |
50 % |
6912 00 25 |
50 % |
6912 00 29 |
50 % |
6912 00 81 |
50 % |
6912 00 83 |
50 % |
6912 00 85 |
50 % |
6912 00 89 |
50 % |
6913 10 00 |
50 % |
6913 90 10 |
50 % |
6913 90 93 |
50 % |
6913 90 98 |
50 % |
6914 10 00 |
50 % |
6914 90 00 |
50 % |
7005 21 25 |
25 % |
7005 21 30 |
25 % |
7005 21 80 |
25 % |
7007 19 10 |
10 % |
7007 19 20 |
10 % |
7007 19 80 |
10 % |
7007 21 20 |
10 % |
7007 21 80 |
10 % |
7007 29 00 |
10 % |
7009 10 00 |
25 % |
7009 91 00 |
10 % |
7013 28 10 |
10 % |
7013 28 90 |
10 % |
7102 31 00 |
10 % |
7113 11 00 |
25 % |
7113 19 00 |
25 % |
7113 20 00 |
25 % |
7228 50 61 |
25 % |
7326 90 98 |
10 % |
7604 29 90 |
25 % |
7606 11 93 |
25 % |
7606 11 99 |
25 % |
8422 11 00 |
50 % |
8450 11 11 |
50 % |
8450 11 19 |
50 % |
8450 11 90 |
50 % |
8450 12 00 |
50 % |
8450 19 00 |
50 % |
8506 10 11 |
10 % |
8506 10 18 |
10 % |
8506 10 91 |
10 % |
8506 10 98 |
10 % |
8506 90 00 |
10 % |
8543 70 01 |
50 % |
8543 70 02 |
50 % |
8543 70 03 |
50 % |
8543 70 04 |
50 % |
8543 70 05 |
50 % |
8543 70 06 |
50 % |
8543 70 07 |
50 % |
8543 70 08 |
50 % |
8543 70 09 |
50 % |
8543 70 10 |
50 % |
8543 70 30 |
50 % |
8543 70 50 |
50 % |
8543 70 60 |
50 % |
8543 70 90 |
25 % |
8704 21 10 |
10 % |
8704 21 31 |
10 % |
8704 21 39 |
10 % |
8704 21 91 |
10 % |
8704 21 99 |
10 % |
8711 40 00 |
25 % |
8711 50 00 |
25 % |
8901 90 10 |
50 % |
8901 90 90 |
50 % |
8902 00 10 |
50 % |
8902 00 90 |
50 % |
8903 10 10 |
10 % |
8903 10 90 |
10 % |
8903 92 91 |
25 % |
8903 92 99 |
25 % |
9401 61 00 |
50 % |
9401 69 00 |
50 % |
9401 71 00 |
50 % |
9401 79 00 |
50 % |
9401 80 00 |
50 % |
9404 90 10 |
25 % |
9404 90 90 |
25 % |
9405 99 00 |
25 % |
(1) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).
DIRETTIVE
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/29 |
DIRETTIVA (UE) 2018/725 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2018
che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2009/48/CE fissa un valore limite per il cromo VI nel materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura, come vernici sui giocattoli, polimeri duri e morbidi, legno, prodotti tessili e altro. Il valore limite attuale (0,2 mg/kg) è calcolato in base a una dose virtualmente sicura di 0,0053 μg di cromo VI per kg di peso corporeo al giorno proposta dall'Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), ossia l'ufficio per la valutazione dei rischi per la salute ambientale, dell'Agenzia californiana per la protezione dell'ambiente (2). |
(2) |
Su richiesta della Commissione europea il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) ha valutato nel 2015 la pertinenza del potenziale cancerogeno del cromo VI per quanto concerne il cancro della bocca. Nel suo parere relativo al cromo VI nei giocattoli, adottato il 22 gennaio 2015 (3), il CSRSA ha dichiarato di aver esaminato, tra gli altri, il documento di supporto tecnico dell'OEHHA per l'obiettivo di salute pubblica relativo al cromo VI nell'acqua potabile (4) e uno studio del programma tossicologico nazionale (National Toxicology Program – NTP) statunitense (5). Il CSRSA ha ritenuto che 0,0002 μg di cromo VI per kg di peso corporeo al giorno, valore derivato dall'OEHHA che lo considera associato a un caso aggiuntivo di cancro su un milione, sia una dose virtualmente sicura. |
(3) |
Poiché i bambini sono esposti al cromo VI anche attraverso fonti diverse dai giocattoli, solo una determinata percentuale della dose virtualmente sicura dovrebbe essere considerata come base per calcolare il valore limite per il cromo VI. Nel parere del 2004 (6) il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha raccomandato di non consentire che provenga dai giocattoli oltre il 10 % della dose giornaliera di cromo VI. Tale percentuale è stata confermata due volte dal comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali nel 2010 (7) (8). |
(4) |
Per il cromo VI e altre sostanze chimiche particolarmente tossiche, la direttiva 2009/48/CE suggerisce inoltre al considerando 22 di fissare i valori limite a livelli che sono la metà rispetto a quelli ritenuti sicuri dal pertinente comitato scientifico, onde garantire che siano presenti solo tracce compatibilmente alle norme di buona fabbricazione. |
(5) |
Calcolando il 10 % della dose virtualmente sicura, moltiplicato per il peso medio di un bambino di età inferiore a tre anni, stimato a 7,5 kg, diviso per la quantità giornaliera di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura, stimata a 8 mg/giorno, e moltiplicato per , il CSRSA è giunto a proporre, nel suddetto parere relativo al cromo VI nei giocattoli, un valore limite rivisto pari a 0,0094 mg/kg per il cromo VI nel materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura. |
(6) |
Il rispetto del valore limite proposto non può tuttavia essere verificato col metodo di prova di cui alla norma europea EN 71-3:2013+A1:2014, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (9). Il valore limite proposto è quasi sei volte inferiore alla concentrazione più bassa che può essere quantificata in modo attendibile col metodo di prova previsto nella norma, pari a 0,053 mg/kg. |
(7) |
In considerazione di ciò il sottogruppo «prodotti chimici» del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli istituito dalla Commissione (10) ha raccomandato nella riunione del 14 ottobre 2016 di abbassare il valore limite per il cromo VI dall'attuale 0,2 mg/kg a 0,053 mg/kg. Il sottogruppo «prodotti chimici» ha raccomandato inoltre di rivedere ogni due anni i metodi di prova disponibili per il cromo VI al fine di individuare eventualmente un metodo di prova che può misurare in modo attendibile concentrazioni anche inferiori, fino a raggiungere il limite proposto dal CSRSA. |
(8) |
Il Comitato europeo di normazione (CEN) sta attualmente rivedendo il metodo di prova di cui alla norma EN 71-3 per quanto riguarda il miglioramento dell'individuazione del cromo VI. Si prevede che sarà presto disponibile un metodo di prova che consentirà di misurare in modo affidabile le concentrazioni fino a 0,0025 mg/kg. A quel punto potrebbe essere possibile abbassare ulteriormente il valore limite per il cromo VI nel materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/48/CE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dei giocattoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE, la voce corrispondente al cromo VI è sostituita dalla seguente:
Elemento |
mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile |
mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso |
mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura |
«Cromo (VI) |
0,02 |
0,005 |
0,053» |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 novembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 novembre 2019.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.
(2) OEHHA, Public health goal for chromium in drinking water, Pesticide and Environmental Toxicology Section, Office of Environmental Health Hazard Assessment, California Environmental Protection Agency, Febbraio 1999. Citato in: Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements, Relazione RIVM 320003001/2008, Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM) dei Paesi Bassi, pag. 114, tabella 8-1.
(3) Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), parere relativo al cromo VI nei giocattoli («Chromium VI in toys») adottato il 22 gennaio 2015. http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_167.pdf
(4) OEHHA, Public health goals for chemicals in drinking water. Hexavalent chromium (Cr VI), 2011. http://oehha.ca.gov/water/phg/072911Cr6PHG.html
(5) National Toxicology Program, Toxicology and Carcinogenesis Studies of Sodium Dichromate Dihydrate (CAS No. 7789-12-0) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Drinking Water Studies), NTP TR 546, NIEHS, Research Triangle Park, NC, 2008. Pubblicazione NIH n. 08-5887.
(6) Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE), parere relativo alla valutazione della biodisponibilità di taluni elementi nei giocattoli («Assessment of the bioavailability of certain elements in toys»), adottato il 22 giugno 2004. http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out235_en.pdf
(7) Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), parere relativo al rischio derivante dalle sostanze organiche CMR nei giocattoli («Risk from organic CMR substances in toys»), adottato il 18 maggio 2010.
(8) Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), parere relativo alla valutazione dei limiti di migrazione per gli elementi chimici nei giocattoli («Evaluation of the migration limits for chemical elements in toys»), adottato il 1o luglio 2010.
(9) GU C 378 del 13.11.2015, pag. 1.
(10) Cfr. registro dei gruppi di esperti della Commissione, gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli (E01360). http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1360
DECISIONI
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/32 |
DECISIONE (PESC) 2018/726 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 2 maggio 2018
relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/392/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica dell'EUCAP Sahel Niger, compresa, in particolare, la decisione relativa alla nomina del capomissione. |
(2) |
Il 6 maggio 2014 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Niger/2/2014 (2), con cui ha nominato il sig. Filip DE CEUNINCK capomissione dell'EUCAP Sahel Niger dal 6 maggio 2014 al 15 luglio 2014. |
(3) |
Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/482/PESC (3), con cui ha prorogato il mandato dell'EUCAP Sahel Niger dal 16 luglio 2014 al 15 luglio 2016. |
(4) |
Il 24 luglio 2014 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Niger/3/2014 (4), con cui ha prorogato il mandato del sig. Filip DE CEUNINCK quale capo della missione EUCAP Sahel Niger dal 16 luglio 2014 al 15 luglio 2015. |
(5) |
Il 15 aprile 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/611 (5), con cui ha prorogato il mandato del sig. Filip DE CEUNINCK quale capo della missione EUCAP Sahel Niger dal 16 luglio 2015 al 15 luglio 2016. |
(6) |
Il 18 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1172 (6), con cui ha prorogato il mandato dell'EUCAP Sahel Niger dal 16 luglio 2016 al 15 luglio 2018. |
(7) |
Il 26 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1632 (7), con cui ha nominato la sig.ra Kirsi HENRIKSSON capo della missione dell'EUCAP Sahel Niger dal 1o settembre 2016 al 15 luglio 2017. |
(8) |
Il 13 giugno 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1174 (8), con cui ha prorogato il mandato della sig.ra Kirsi HENRIKSSON quale capo della missione EUCAP Sahel Niger dal 16 luglio 2017 al 15 luglio 2018. |
(9) |
Il 25 aprile 2018 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Frank VAN DER MUEREN quale capomissione dell'EUCAP Sahel Niger, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Frank VAN DER MUEREN è nominato/a capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) a decorrere dal 1o maggio 2018.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018
Per il comitato politico e di sicurezza
Il president
W. STEVENS
(1) GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48.
(2) Decisione EUCAP Sahel Niger/2/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 6 maggio 2014, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 136 del 9.5.2014, pag. 26).
(3) Decisione 2014/482/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 31).
(4) Decisione EUCAP Sahel Niger/3/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2014, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 267 del 6.9.2014, pag. 5).
(5) Decisione (PESC) 2015/611 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 aprile 2015, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2015) (GU L 101 del 18.4.2015, pag. 61).
(6) Decisione (PESC) 2016/1172 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 106).
(7) Decisione (PESC) 2016/1632 del comitato politico e di sicurezza, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2016) (GU L 243 del 10.9.2016, pag. 6).
(8) Decisione (PESC) 2017/1174 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 giugno 2017, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017) (GU L 170 dell'1.7.2017, pag. 92).
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/34 |
DECISIONE (UE) 2018/727 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2018
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo rumeno,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 3 aprile 2017, con decisione (UE) 2017/665 del Consiglio (4), il sig. Florin Grigore TECĂU è stato sostituito dal sig. Marius Horia ȚUȚUIANU in qualità di supplente. |
(2) |
Il 25 settembre 2017, con decisione (UE) 2017/1762 del Consiglio (5), un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Marius Horia ȚUȚUIANU a membro del Comitato delle regioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig.ra Daniela CÎMPEAN, President of Sibiu County Council. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2017/665 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di cinque membri e di nove supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 40).
(5) Decisione (UE) 2017/1762 del Consiglio del 25 settembre 2017 relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 56).
Rettifiche
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/35 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 354 del 28 dicembre 2013 )
Pagina 88, articolo 3, punto 2:
anziché:
«2) |
all'articolo 36, sono aggiunti i seguenti paragrafi: “5. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2021 la Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia dell'Unione quelle navi di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. 6. Fino al 31 dicembre 2021 la Francia tiene un registro provvisorio dei pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale registro contiene almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice d'identificazione di ogni peschereccio. I pescherecci registrati nel registro provvisorio sono considerati pescherecci registrati a Mayotte.”;» |
leggasi:
«2) |
all'articolo 36, sono aggiunti i seguenti paragrafi: “4. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2021 la Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia dell'Unione quelle navi di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. 5. Fino al 31 dicembre 2021 la Francia tiene un registro provvisorio dei pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale registro contiene almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice d'identificazione di ogni peschereccio. I pescherecci registrati nel registro provvisorio sono considerati pescherecci registrati a Mayotte.”;» |
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/35 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/390 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65 del 10 marzo 2017 )
Pagina 17, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto iii):
anziché:
«iii) |
utile previsto al netto delle imposte per la maggior parte dell'ultimo esercizio i cui risultati sottoposti a revisione non sono ancora disponibili;» |
leggasi:
«iii) |
utile previsto al netto delle imposte per il precedente esercizio i cui risultati sottoposti a revisione non sono ancora disponibili;». |
Pagina 32, articolo 26, paragrafo 1:
anziché:
«Un CSD fornitore di servizi bancari dispone di procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.»
leggasi:
«Un CSD fornitore di servizi bancari dispone di procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2.»
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/36 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65 del 10 marzo 2017 )
Pagina 44, considerando 6:
anziché:
«L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).»
leggasi:
«L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).»
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/36 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014 )
Pagina 141, titolo VIII:
anziché:
«PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA UNA SUCCURSALE DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI»
leggasi:
«PRESTAZIONE DI SERVIZI ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI CON O SENZA UNA SUCCURSALE SECONDO UNA DECISIONE DI EQUIVALENZA».
17.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/36 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 317 del 4 novembre 2014 )
Pagina 43, articolo 5, paragrafo 1:
anziché:
«1. Per le finalità di cui all'articolo 4, una valutazione dei rischi è effettuata in relazione all'attuale e potenziale delle specie esotiche invasive, e include i seguenti elementi:»
leggasi:
«1. Per le finalità di cui all'articolo 4, una valutazione dei rischi è effettuata in relazione all'areale attuale e potenziale delle specie esotiche invasive, tenendo conto degli elementi seguenti:».