ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/685 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2018
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, birra, fluopyram, fluxapyroxad, idrazide maleica, polvere di semi di senape e teflutrin in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Per quanto riguarda l’abamectina e l’idrazide maleica, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il fluopyram, al fluxapyroxad e al teflutrin, gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per quanto riguarda la birra e la polvere di semi di senape non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state incluse nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo. |
(2) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego sulle banane di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva abamectina, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto riguarda il fluopyram, è stata presentata una domanda simile per la portulaca/porcellana. Per quanto riguarda il fluxapyroxad, è stata presentata una domanda simile per «ortaggi a radice e tubero tropicali», «altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero», cipolline, «cavoli a infiorescenza», cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, «lattughe e insalate», «foglie di spinaci e simili», cicoria Witloof, «erbe fresche e fiori commestibili», carciofi, porri, «infusioni di erbe da radici», «spezie da radici e rizomi» e radici di cicoria. Per quanto riguarda il teflutrin, è stata presentata una domanda analoga per le carote. |
(4) |
A norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per l’impiego del fluxapyroxad sugli agrumi. Il richiedente sostiene che gli usi autorizzati di tale sostanza su queste colture in Brasile determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti. |
(5) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(6) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
(7) |
L’Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che, per quanto riguarda l’impiego del fluxapyroxad sugli agrumi, i dati forniti non sono sufficienti per fissare un nuovo LMR per l’intero gruppo. Conformemente tuttavia alle linee guida esistenti dell’Unione sull’estrapolazione degli LMR è opportuno fissare l’LMR per i pompelmi al livello già vigente per le arance dolci. Gli attuali LMR per gli agrumi dovrebbero pertanto essere mantenuti ai valori correnti tranne l’LMR per i pompelmi, che dovrebbe essere portato a 0,3 mg/kg. |
(8) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l’Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, in base a una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(9) |
Per l’idrazide maleica, l’Autorità ha presentato le conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (3). In tale contesto, l’Autorità ha raccomandato di aumentare gli LMR per le patate, l’aglio, gli scalogni e il latte. |
(10) |
Le sostanze birra e polvere di semi di senape sono rispettivamente approvate come sostanze di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2090 della Commissione (4) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2066 della Commissione (5). Le condizioni d’uso di tali sostanze non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Sulla base dei pareri motivati e delle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Relazioni scientifiche dell’EFSA disponibili online: http://www.efsa.europa.eu/it:
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in bananas (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di abamectina nelle banane). EFSA Journal 2017;15(10):4987 [24 pagg.].
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopyram in purslanes (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di fluopyram nella portulaca/porcellana). EFSA Journal 2017;15(9):4984 [22 pagg.].
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluxapyroxad in various crops (Parere motivato sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui per il fluxapyroxad in vari prodotti). EFSA Journal 2017;15(9):4975 [30 pagg.].
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for teflutrin in carrots (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di teflutrin nelle carote). EFSA Journal 2017;15(10):5016 [21 pagg.].
(3) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance maleic hydrazide (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva idrazide maleica come antiparassitario). EFSA Journal 2016;14(6):4492 [22 pagg.].
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2090 della Commissione, del 14 novembre 2017, che approva la birra come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 22).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2066 della Commissione, del 13 novembre 2017, che approva la polvere di semi di senape come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 43).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II, le colonne relative all’abamectina e all’idrazide maleica sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
nell’allegato III, parte A, le colonne relative al fluopyram, al fluxapyroxad e al teflutrin sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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3) |
nell’allegato IV, sono inserite le seguenti voci, secondo l’ordine alfabetico: «birra» e «polvere di semi di senape». |
(*1) Limite di determinazione analitica
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F) |
= |
Liposolubile |
Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espresso come avermectina B1a) (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: Abamectina — codice 1000000 eccetto 1040000: avermectina B1a |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Idrazide maleica
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a, espresso come avermectina B1a) (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: Abamectina — codice 1000000 eccetto 1040000: avermectina B1a |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Idrazide maleica
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(*2) Limite di determinazione analitica
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Fluopyram (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Fluopyram - codice 1000000 eccetto 1040000: somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25) espressa come fluopyram |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Fluxapyroxad
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Teflutrin (F)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/30 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/686 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2018
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos, clorpirifos metile e triclopir in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze clorpirifos e clorpirifos metile sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza triclopir gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Per la sostanza clorpirifos l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l’Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo (2). L’Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per le uve da vino. È pertanto opportuno ridurre tale LMR. L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per cotogne, nespole, albicocche, ciliege, zucche, mais dolce, cavoli broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli ricci, cavoli rapa, lattughe e insalate, spinaci, legumi, asparagi, carciofi, legumi secchi, semi di papavero, semi di girasole, semi di colza, semi di senape, semi di camelina, olive da olio, grano saraceno, miglio, chicchi di caffè e pollame (muscolo, grasso e fegato). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto concerne gli LMR per mandorle dolci, nocciole, noci di pecàn, noci comuni, mele, pere, uve da tavola, bietole, ravanelli, aglio, scalogni, cipolline/cipolle verdi e cipollette, pomodori, peperoni, melanzane, cavoli cinesi/pe-tsai, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, rucola, fagioli (con baccello), fagioli (senza baccello), piselli (con baccello), piselli (senza baccello), asparagi, carciofi, fagioli, piselli, lupini/semi di lupini, semi di papavero, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di camelina/dorella, olive da olio, grano saraceno e altri pseudo-cereali, miglio, tè, spezie (semi, frutta, radici e rizomi), suini (muscolo e grasso), bovini (muscolo e grasso), ovini (muscolo e grasso), caprini (muscolo e grasso), pollame (muscolo e grasso) e latte (bovini, ovini e caprini), essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Per la sostanza clorpirifos metile l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di clorpirifos metile e clorpirifos metile desmetile per i cereali. Ha inoltre proposto di ridurre gli LMR per fragole, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), kiwi, patate, mais/granturco, segale, sorgo, frumento, suini (fegato e rene), bovini (fegato e rene), ovini (fegato e rene), caprini (fegato e rene), pollame (muscolo, grasso, fegato e rene). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L’Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per spezie (semi, frutta, radici e rizomi), orzo, avena, riso, suini (carne, grasso, fegato e rene), bovini (carne, grasso, fegato e rene), ovini (carne, grasso, fegato e rene), caprini (carne, grasso, fegato e rene), pollame (carne, grasso, fegato e rene), latte (bovini, ovini e caprini) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. I dati di monitoraggio mostrano che su legumi secchi, semi oleaginosi e cereali non trattati sono presenti residui a un livello superiore al nuovo limite di determinazione (LOD) identificato dall’Autorità, ma inferiore rispetto all’attuale LOD. Si tratta di residui provenienti da una contaminazione incrociata con colture legittimamente trattate con clorpirifos metile. Dato che la valutazione ha dimostrato che non sussiste alcun rischio inaccettabile per i consumatori o per gli animali all’attuale LOD, gli LMR di tali colture dovrebbero essere temporaneamente fissati al livello degli attuali LOD. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Per quanto riguarda il triclopir, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, albicocche, pesche, riso, suini (muscolo, grasso, fegato e rene), rene di bovini, rene di ovini, rene di caprini e latte (bovini, ovini e caprini). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto concerne gli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, mandarini, mele, pere, albicocche, pesche e riso essa ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(7) |
In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l’LMR vigente, il limite per il clorpirifos di 0,01 mg/kg per le uve da vino dovrebbe valere a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(11) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(12) |
Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive clorpirifos metile e triclopir in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 5 dicembre 2018.
Per quanto riguarda la sostanza attiva clorpirifos in e su tutti i prodotti, a eccezione delle uve da vino, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 5 dicembre 2018.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 5 dicembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il clorpirifos in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2017;15(3):4733.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il clorpirifos metile in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2017;15(3):4734.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for triclopyr according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il triclopir in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2017;15(3):4735.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l’allegato II è così modificato:
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2) |
l’allegato III è così modificato:
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(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Clorpirifos (F)
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo e delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo e delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento delle sementi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo delle colture dopo il trattamento del suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Clorpirifos metile (F) (R)
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:
Clorpirifos metile - codice 500000: somma di clorpirifos metile e clorpirifos metile desmetile
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. I dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di legumi non trattati può verificarsi con colture legittimamente trattate con clorpirifos metile. Tale contaminazione crociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 16 maggio 2022, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. I dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di semi oleaginosi può verificarsi con colture legittimamente trattate con clorpirifos metile. Tale contaminazione crociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 16 maggio 2022, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. I dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di cereali può verificarsi con colture legittimamente trattate con clorpirifos metile. Tale contaminazione crociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 16 maggio 2022, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. I dati di monitoraggio indicano che la contaminazione incrociata di cereali può verificarsi con colture legittimamente trattate con clorpirifos metile. Tale contaminazione crociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 16 maggio 2022, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle condizioni di magazzinaggio dei campioni nell'ambito degli studi sull'alimentazione del bestiame. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(*2) Limite di determinazione analitica
(*3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Triclopir
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 16 maggio 2020, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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16.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/63 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/687 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2018
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o luglio 2016, la commissione del Codex Alimentarius ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per la sostanza bifentrin (2). Il 22 luglio 2017 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato i CXL per acibenzolar-S-metile, benzovindiflupir, bixafen, buprofezin, clorantraniliprolo, deltametrina, dimetomorf, fipronil, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfone, flupyradifurone, imazethapyr, isofetamid, metoprene, metrafenone, oxathiapiprolin, pendimetalin, penthiopyrad, pinoxaden, saflufenacil, spiromesifen, teflubenzurone e tolfenpyrad (3). |
(2) |
I livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati per queste sostanze negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione del fluensulfone: per questa sostanza non sono stati fissati LMR specifici ed essa non è stata inclusa nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. |
(3) |
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, conformemente all’articolo 13, lettera e) dello stesso regolamento, l’Unione promuove la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto. |
(4) |
L’Unione ha formulato una riserva al Comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: acibenzolar-s-metile (cavoli; cucurbitacee; agrumi; kiwi); benzovindiflupir (cucurbitacee; carni di mammiferi); bixafen (carni di mammiferi); buprofezin (tutti i prodotti); clorantraniliprolo (carni di pollame); fipronil (tutti i prodotti); flonicamid (prodotti di origine vegetale); fluazifop-P (cavoli cappucci; pomodori; fagioli; piselli (senza baccello); carote; patate; rutabaga; rape; semi di girasole; carni, grasso e frattaglie commestibili di mammiferi; latte; carni, grasso e frattaglie commestibili di pollame; uova); fluensulfone (tutti i prodotti); flupyradifurone (tutti i prodotti); imazethapyr (tutti i prodotti); isofetamid (prodotti di origine animale); metoprene (tutti i prodotti); oxathiapiprolin (tutti i prodotti); pendimetalin (cavoli a foglia, esclusi i cavoli ricci; carni di mammiferi; carni di pollame; cipolline e cipollette); pinoxaden (tutti i prodotti); saflufenacil (tutti i prodotti); spiromesifen (tutti i prodotti). |
(5) |
I CXL per acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprolo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone, che non sono elencati al considerando 4, dovrebbero pertanto essere inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell’allegato I di tale regolamento o sono a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell’Unione (5). |
(6) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acibenzolar-s-metile sui kiwi, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di modifica del vigente LMR. |
(7) |
In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. |
(8) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato un parere motivato sull’LMR proposto (6). L’Autorità ha trasmesso tale parere alla Commissione e agli Stati membri e l’ha reso accessibile al pubblico. |
(9) |
Nel suo parere motivato l’Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, la modifica dell’LMR richiesta era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo del prodotto in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(10) |
In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRe.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendice II. 39a sessione. Roma, Italia, 27 giugno — 1 luglio 2016.
(3) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-49%252FREPORT%252FREP17_PRe.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendice III. 40a sessione. Ginevra, Svizzera, 17 — 22 luglio 2017.
(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(5) Scientific support for preparing an EU position in the 48th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell’UE alla 48a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. EFSA Journal 2016; 14(8):4571 [166 pagg.].
Scientific support for preparing an EU position in the 49th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell’UE alla 49a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. EFSA Journal 2017; 15(7):4929 [162 pagg.].
(6) Relazioni scientifiche dell’EFSA disponibili online all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it:
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acibenzolar-S-methyl in kiwi fruits (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di acibenzolar-s-metile nei kiwi). EFSA Journal 2017; 15(9):4985 [20 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II, le colonne relative a acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell’allegato III, parte A, le colonne relative a bixafen e clorantraniliprolo sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato), espressa come acibenzolar-s-metile)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 26 giugno 2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Benzovindiflupir
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Bifentrin (somma di isomeri) (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 0,1 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se saranno presentate entro il 3 febbraio 2020,o, qualora tali informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 3 febbraio 2019 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Deltametrina (cis-deltametrina) (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle sperimentazioni sulla lavorazione e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle condizioni di conservazione dei campioni e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle condizioni di conservazione dei campioni e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo del bestiame. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, al metabolismo del bestiame e agli studi sull'alimentazione del bestiame. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 18 ottobre 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Flonicamid (somma di flonicamid, TFNA e TFNG espressa in flonicamid) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: Flonicamid — codice 1 000 000, eccetto 1 040 000: Somma di flonicamid e TFNA-AM espressa in flonicamid |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 giugno 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
Isofetamid
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Metrafenone (F)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Pendimetalin (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 24.10.2016 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Teflubenzurone (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio del metabolismo negli ortaggi a foglie. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici per i prodotti di origine animale e agli studi del metabolismo nei ruminanti e nel pollame. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(*2) Limite di determinazione analitica
(*3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Bixafen (R)
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:
Bixafen - codice 1 000 000 eccetto 1 040 000: somma di bixafen e desmetil bixafen espresso come bixafen
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Clorantraniliprolo (DPX E-2Y45) (F)
(+) |
LMR applicabili fino al 31 dicembre 2020; dopo tale data si applicherà il valore di 0,02*mg/kg, salvo modifica introdotta da un regolamento.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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