ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 96

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
16 aprile 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco ( 1 )

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/575 del Consiglio, del 12 aprile 2018, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta

56

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco [notificata con il numero C(2017) 8435]  ( 1 )

57

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/573 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE impone a ogni fabbricante e importatore, nell'ambito del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco ulteriormente specificato nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione (2), di concludere un contratto con un fornitore terzo indipendente allo scopo di ospitare le informazioni relative ai propri prodotti del tabacco. L'articolo 15, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE conferisce alla Commissione il potere di definire gli elementi principali di tali contratti.

(2)

Per assicurare l'efficace funzionamento del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco in generale e l'interoperabilità del sistema di repertori in particolare, è opportuno definire gli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati al fine di includere specifiche relative all'operabilità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi che devono essere prestati dai fornitori di servizi di archiviazione dei dati. Il funzionamento efficace e continuo del sistema di tracciabilità e del sistema di archiviazione dei dati che ne è parte rende necessaria la definizione, da parte dei fornitori, di prescrizioni chiare in materia di portabilità dei dati per i casi in cui un fabbricante o un importatore decida di cambiare fornitore. Per tale motivo i contratti dovrebbero comprendere disposizioni che impongano l'uso di tecnologie prontamente disponibili sul mercato e comunemente utilizzate nel settore per garantire un trasferimento dei dati efficace e ininterrotto tra i fornitori precedenti e i nuovi fornitori.

(3)

Al fine di assicurare il necessario livello di flessibilità, dovrebbe essere possibile chiedere al fornitore di servizi di archiviazione dei dati di prestare, dietro pagamento di un compenso, servizi tecnici accessori collegati alla gestione del repertorio primario quali l'espansione della funzionalità operativa delle interfacce utente, purché i servizi aggiuntivi contribuiscano al corretto funzionamento del sistema di repertori e non violino le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. Il contratto dovrebbe pertanto prevedere tale opzione.

(4)

Per salvaguardare il funzionamento indipendente del sistema di tracciabilità in ogni momento, la Commissione dovrebbe poter revocare l'autorizzazione concessa a un fornitore di servizi di archiviazione dei dati con il quale è già stato concluso un contratto qualora la valutazione o il riesame della capacità tecnica o dell'indipendenza del fornitore dia un esito negativo per quanto concerne l'idoneità dello stesso.

(5)

Al fine di assicurare l'organizzazione efficace del funzionamento quotidiano del sistema, i fornitori di repertori primari dovrebbero cooperare fra loro e con le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce gli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati di cui all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui alla direttiva 2014/40/UE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 si applicano le seguenti definizioni:

1)   «contratto»: un accordo contrattuale tra un fabbricante o un importatore di prodotti del tabacco e un fornitore di sistemi di archiviazione dei dati in conformità all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/574;

2)   «fornitore»: qualunque persona giuridica con la quale un fabbricante o un importatore di prodotti del tabacco abbia concluso un contratto ai fini dell'istituzione e della gestione del proprio repertorio primario e dei servizi correlati;

3)   «portabilità dei dati»: la capacità di spostare i dati da un repertorio a un altro tramite l'uso di tecnologie prontamente disponibili sul mercato e comunemente utilizzate nel settore.

Articolo 3

Responsabilità principali derivanti dal contratto

1.   Il contratto specifica i servizi principali che devono essere prestati dal fornitore, che comprendono:

1)

l'istituzione e la gestione di un repertorio primario in conformità all'articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574;

2)

nel caso in cui il gestore del repertorio primario sia designato come fornitore del repertorio secondario, l'istituzione e la gestione del repertorio secondario e del router, in conformità agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574;

3)

la prestazione, su richiesta, di altri servizi tecnici accessori collegati alla gestione del repertorio primario che contribuiscano al corretto funzionamento del sistema di repertori.

2.   Nel definire i servizi principali di cui al paragrafo 1, punti 1) e 2), il contratto contiene specifiche relative all'operabilità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi che soddisfano le prescrizioni minime precisate nel presente regolamento e definite al capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Articolo 4

Competenze tecniche

Il contratto impone ai fornitori di rilasciare al fabbricante o all'importatore una dichiarazione scritta nella quale attestano di possedere, o di avere a disposizione, le competenze tecniche e operative necessarie per prestare i servizi di cui all'articolo 3 e per soddisfare le prescrizioni di cui al capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Articolo 5

Disponibilità del repertorio primario

1.   Il contratto specifica una disponibilità e un tempo di attività mensile garantiti del 99,5 % per il repertorio primario.

2.   Il contratto impone al fornitore di prevedere adeguati meccanismi di back-up per evitare la perdita di dati archiviati, ricevuti o trasferiti nel momento in cui il repertorio primario diventi non disponibile.

Articolo 6

Diritti di accesso

Il contratto specifica le condizioni alle quali l'accesso fisico e virtuale al repertorio primario, a livello di server e banca dati, può essere concesso agli amministratori nazionali degli Stati membri, alla Commissione e ai revisori esterni designati, in conformità all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Articolo 7

Subappalto

1.   Qualora il contratto specifichi che il fornitore può subappaltare alcuni obblighi previsti dal contratto stesso, esso contiene una disposizione in cui è precisato che il subappalto non incide sulla responsabilità primaria del fornitore per l'esecuzione del contratto.

2.   Il contratto impone inoltre al fornitore:

a)

di assicurare che il subappaltatore proposto disponga delle necessarie competenze tecniche e soddisfi le prescrizioni di indipendenza di cui all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574;

b)

di presentare alla Commissione una copia della dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, firmata dai pertinenti subappaltatori.

Articolo 8

Indipendenza giuridica e finanziaria

Il contratto impone ai fornitori e, se del caso, ai loro subappaltatori di rilasciare al fabbricante o all'importatore, unitamente al contratto di archiviazione dei dati, una dichiarazione scritta nella quale attestano di soddisfare le prescrizioni di indipendenza giuridica e finanziaria di cui all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Articolo 9

Protezione dei dati e riservatezza

1.   Il contratto specifica che il fornitore adotta tutte le misure adeguate necessarie per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tutti i dati archiviati nell'esecuzione del contratto. Tali misure comprendono controlli di sicurezza amministrativi, tecnici e fisici.

2.   Il contratto prevede che il trattamento dei dati personali nell'ambito del contratto stesso sia effettuato in conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 10

Gestione della sicurezza delle informazioni

Il contratto impone ai fornitori di dichiarare che il repertorio primario e, se del caso, il repertorio secondario sono gestiti in conformità alle norme riconosciute a livello internazionale in materia di gestione della sicurezza delle informazioni. I fornitori certificati ISO/IEC 27001:2013 sono considerati conformi a tali norme.

Articolo 11

Costi

Il contratto prevede che i costi addebitati dai fornitori ai fabbricanti o agli importatori in conformità all'articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 siano equi, ragionevoli e proporzionati:

a)

ai servizi prestati e

b)

al numero di identificativi univoci richiesti dal fabbricante o dall'importatore in questione nell'arco di un determinato periodo di tempo.

Articolo 12

Partecipazione al sistema del repertorio secondario

1.   Il contratto impone al fornitore di partecipare all'istituzione del sistema del repertorio secondario (qualora il sistema secondario non sia ancora stato istituito alla data della conclusione del contratto), ove necessario, in conformità alle disposizioni di cui al capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

2.   Il contratto contiene una disposizione che consente ai fornitori di rivalersi sui fabbricanti e sugli importatori di prodotti del tabacco per recuperare i costi connessi all'istituzione, alla gestione e alla manutenzione del repertorio secondario e del router di cui al capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Articolo 13

Durata

La durata del contratto è fissata a un minimo di cinque anni con possibilità di rinnovo previo accordo delle parti e a condizione che sia mantenuta la conformità del fornitore alle prescrizioni della direttiva 2014/40/UE e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Articolo 14

Comunicazione con altri soggetti

Il contratto impone ai fornitori di cooperare fra loro e con le autorità competenti degli Stati membri nella misura necessaria ad assicurare l'organizzazione efficace del funzionamento quotidiano del sistema di repertori.

Articolo 15

Verifiche

1.   Il contratto stabilisce termini che consentono ai revisori esterni autorizzati dalla Commissione, in conformità all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE, di effettuare verifiche con o senza preavviso in relazione al repertorio primario e, se del caso, al repertorio secondario, compresa una valutazione della conformità del fornitore e, se del caso, dei subappaltatori alle pertinenti prescrizioni legislative.

2.   Il contratto specifica che ai revisori esterni è concesso l'accesso fisico e virtuale illimitato al repertorio primario e, se del caso, al repertorio secondario, e ai servizi correlati per l'intera durata della verifica.

Articolo 16

Responsabilità

Il contratto stabilisce termini che precisano la responsabilità delle parti, anche per quanto riguarda eventuali danni diretti e indiretti nell'ambito del contratto, in conformità alla normativa applicabile. Fatta salva la normativa applicabile, il contratto precisa inoltre che non esiste alcuna limitazione di responsabilità in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza o delle norme in materia di protezione dei dati.

Articolo 17

Risoluzione del contratto

1.   Il contratto stabilisce i termini per la risoluzione del contratto stesso, in conformità alla normativa applicabile. In caso di risoluzione, esso impone alla parte che risolve il contratto di darne notifica alla Commissione, in conformità alle prescrizioni procedurali di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

2.   Il contratto impone alle parti di prevedere un periodo minimo di preavviso di cinque mesi per la risoluzione del contratto.

In deroga al primo comma, il contratto impone ai fabbricanti e agli importatori di risolvere immediatamente il contratto:

a)

in caso di grave violazione, da parte del fornitore, degli obblighi derivanti dal contratto;

b)

in caso di insolvenza, o di esistenza di un rischio immediato di insolvenza, del fornitore ai sensi della normativa applicabile.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le gravi violazioni comprendono:

a)

la mancata osservanza, da parte del fornitore, degli obblighi o la mancata prestazione, da parte del fornitore, di servizi previsti dal contratto ed essenziali all'efficace funzionamento del sistema di tracciabilità, compresa in particolare la mancata conformità alle prescrizioni di cui al capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574;

b)

la cessazione della conformità, da parte del fornitore, alle prescrizioni di indipendenza giuridica e finanziaria di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 e il mancato ripristino della conformità alle prescrizioni alla scadenza del periodo di cui all'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

Articolo 18

Sospensione dei servizi

Il contratto precisa che è vietata la sospensione dei servizi in caso di ritardo nei pagamenti al fornitore da parte di un fabbricante o di un importatore, a meno che il ritardo superi il termine ultimo per il pagamento di almeno trenta giorni.

Articolo 19

Portabilità dei dati

1.   Il contratto impone ai fornitori di assicurare la piena portabilità dei dati qualora un fabbricante o un importatore concluda un contratto con un nuovo fornitore per la gestione del proprio repertorio primario. Il fornitore precedente consegna al nuovo fornitore, prima della data di risoluzione del contratto, una copia aggiornata di tutti i dati archiviati nel repertorio primario. Eventuali aggiornamenti dei dati dopo tale consegna sono trasferiti al nuovo fornitore senza indebito ritardo.

2.   Al fine di assicurare la continuità operativa, il contratto comprende un piano applicabile che stabilisce la procedura da seguire qualora il contratto venga risolto e sia concluso un contratto tra un nuovo fornitore e il fabbricante o l'importatore. Il piano comprende la prescrizione che il fornitore precedente continui a prestare i propri servizi fino a quando il nuovo fornitore non diventa operativo.

3.   Il contratto contiene disposizioni che assicurano che il fornitore precedente non abbia alcun diritto di ritenzione di dati, informazioni o altro materiale necessario relativi al repertorio primario dopo che questi sono stati consegnati al nuovo fornitore.

Articolo 20

Legge applicabile e foro competente

1.   Il contratto è disciplinato dalle leggi di uno degli Stati membri dell'Unione europea, come convenuto dalle parti del contratto.

2.   Il contratto è sottoposto alla competenza giurisdizionale di uno degli Stati membri dell'Unione europea, come convenuto dalle parti del contratto.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (cfr. pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/574 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Per contrastare il problema del commercio illecito dei prodotti del tabacco, la direttiva 2014/40/UE prevede che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco tramite il quale registrare i loro movimenti. Ciò consente la tracciabilità e la rintracciabilità di tali prodotti in tutta l'Unione. È opportuno definire le specifiche tecniche relative all'istituzione, al funzionamento e alla compatibilità di tale sistema in tutta l'Unione.

(2)

Dovrebbero essere fissate norme in materia di contrassegno delle confezioni con un identificativo univoco, di registrazione e trasmissione dei dati, di trattamento, archiviazione e accesso ai dati e di compatibilità dei componenti del sistema di tracciabilità.

(3)

L'azione legislativa a livello dell'Unione è necessaria anche per dare attuazione all'articolo 8 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (2) («il protocollo FCTC dell'OMS»). Tale protocollo, ratificato dall'Unione europea (3), prevede che le parti contraenti istituiscano un regime globale di tracciabilità e rintracciabilità per i prodotti del tabacco entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

(4)

Per contrastare le molteplici forme di attività fraudolente che consentono ai consumatori di entrare in possesso di prodotti illeciti, tra cui le pratiche che comportano la falsa dichiarazione di esportazioni, il sistema di tracciabilità previsto dal presente regolamento si applica, in conformità all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, a tutti i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, nonché a quelli lavorati al di fuori dell'Unione nella misura in cui sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione.

(5)

Per assicurare l'indipendenza del sistema di tracciabilità e garantire che sia sotto il controllo degli Stati membri, come previsto dall'articolo 8 del protocollo FCTC dell'OMS, è essenziale che i compiti associati al contrassegno degli imballaggi con un identificativo univoco siano ripartiti adeguatamente. Il compito principale che consiste nel generare gli identificativi univoci a livello di confezione unitaria dovrebbe essere attribuito a un soggetto terzo indipendente designato da ciascuno Stato membro («l'emittente di identificativi univoci»).Per evitare il rischio che due o più emittenti di identificativi, indipendentemente l'uno dall'altro, generino lo stesso identificativo univoco, ciascun emittente di identificativi dovrebbe essere identificato a sua volta da un codice identificativo univoco, che dovrebbe figurare negli identificativi univoci che rilascia.

(6)

Per garantire l'univocità dell'identificativo, dovrebbe formare parte di ciascun identificativo univoco un numero di serie generato dall'emittente di identificativi che ha una probabilità trascurabile di essere decodificato dai falsificatori.

(7)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) ad h), della direttiva 2014/40/UE, nel richiedere a un emittente di identificativi gli identificativi univoci per confezioni unitarie i fabbricanti e gli importatori dovrebbero essere tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie affinché l'emittente sia in grado di generare tale identificativo, con l'eccezione della data e dell'ora di fabbricazione, che non sempre si possono determinare in anticipo e che dovrebbero essere aggiunte dagli operatori economici al momento della produzione.

(8)

La lunghezza dell'identificativo univoco a livello unitario può influire sulla velocità alla quale i fabbricanti o gli importatori possono applicare tale identificativo alle confezioni unitarie di prodotti del tabacco. Per evitare un'incidenza eccessiva su questo processo e garantire al tempo stesso che lo spazio sia sufficiente per tutte le informazioni prescritte a livello di confezione unitaria, dovrebbe essere stabilito il numero massimo ammesso di caratteri alfanumerici per l'identificativo univoco a livello unitario.

(9)

Per garantire che gli identificativi univoci a livello unitario siano in grado di soddisfare le prescrizioni relative al numero massimo ammesso di caratteri alfanumerici è opportuno convertire in codice le informazioni prescritte ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2014/40/UE.

(10)

Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di decodificare gli identificativi univoci senza accedere alle informazioni archiviate nel sistema di repertori, gli emittenti di identificativi dovrebbero istituire e mantenere dei flat file. Tali flat file dovrebbero consentire di identificare tutte le informazioni codificate nei codici identificativi univoci. Le dimensioni di tali flat file dovrebbero essere definite, per assicurare che possano essere trasferiti ai dispositivi utilizzati dagli Stati membri per la lettura degli identificativi univoci in modalità offline (offline flat file).

(11)

La direttiva 2014/40/UE prevede che il contrassegno e la registrazione di imballaggi aggregati, quali stecche, mastercase o pallet, possa costituire adempimento dell'obbligo stabilito a norma dell'articolo 15, purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie. Se gli operatori economici scelgono di avvalersi di questa possibilità, essi dovrebbero essere tenuti a garantire che tali imballaggi siano contrassegnati con un identificativo a livello aggregato, anch'esso univoco, e quindi in grado di identificare in maniera inequivocabile ciascun livello di aggregazione inferiore nonché le confezioni unitarie che esso contiene.

(12)

Per garantire che tutti i movimenti delle confezioni unitarie siano registrati e trasmessi i fabbricanti e gli importatori dovrebbero verificare gli identificativi univoci al fine di garantirne la corretta applicazione e leggibilità. Per controllare questo processo fondamentale per gli identificativi univoci a livello unitario è opportuno installare dispositivi antimanomissione forniti da soggetti terzi indipendenti sui dispositivi di verifica. Nel definire le norme per l'installazione di tali dispositivi è opportuno tenere conto delle differenze esistenti tra le imprese, in particolare per quanto riguarda le dimensioni, la produzione e la natura del processo di produzione, in modo da garantire che l'adempimento di tale obbligo non comporti un onere eccessivo, in particolare per i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Poiché i dispositivi antimanomissione sono soprattutto rilevanti per la lavorazione automatizzata dei prodotti del tabacco, per garantire una protezione adeguata dell'integrità degli identificativi univoci a livello unitario è opportuno limitare l'obbligo di installare tali dispositivi agli operatori diversi da quelli che utilizzano processi di produzione completamente manuali.

(13)

Al fine di ridurre al minimo l'incidenza del sistema di tracciabilità sui sistemi di produzione e distribuzione agli operatori economici dovrebbe essere consentito di ordinare in anticipo i lotti di identificativi univoci. Per evitare tuttavia che gli operatori economici accumulino scorte eccessive di identificativi univoci e per controllare le dimensioni delle ordinazioni individuali, dovrebbe essere fissato un termine per l'applicazione di identificativi univoci emessi sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato. Tali misure dovrebbero anche attenuare le possibili incidenze eccessive sulle attività di generazione e di emissione di identificativi degli emittenti di identificativi.

(14)

Per garantire il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità, gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite dovrebbero richiedere in anticipo ai pertinenti emittenti di identificativi un codice identificativo operatore economico e un codice identificativo impianto per ciascun impianto. L'assegnazione dei codici identificativi operatore economico e dei codici identificativi impianto consente di identificare efficacemente tutti gli acquirenti e l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante fino alla prima rivendita, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, lettere i) e j), della direttiva 2014/40/UE.

(15)

I fabbricanti e gli importatori dovrebbero inoltre richiedere un codice identificativo per i macchinari utilizzati per la lavorazione dei prodotti del tabacco. L'obbligo di richiedere codici identificativi macchinario consente di identificare efficacemente il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/40/UE.

(16)

Per garantire che le informazioni contenute nell'identificativo univoco siano in grado di essere registrate e trasmesse da tutti i pertinenti operatori economici e per garantire la compatibilità dell'identificativo univoco con componenti esterni quali i dispositivi di scansione è opportuno specificare i tipi di supporto dati consentiti.

(17)

Per raggiungere l'obiettivo del sistema di tracciabilità, esso dovrebbe essere in grado di consentire una trasmissione agevole di tutti i dati pertinenti, assicurare l'archiviazione sicura dei dati e garantire il pieno accesso a tali dati alla Commissione, alle autorità competenti degli Stati membri e al revisore esterno. L'architettura di archiviazione dovrebbe inoltre consentire ai fabbricanti e agli importatori di selezionare i fornitori terzi indipendenti di servizi di archiviazione con cui concludere contratti di archiviazione dei dati al fine di archiviare dati esclusivamente relativi ai loro prodotti del tabacco («repertori primari»), come previsto dall'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE, e garantire al tempo stesso che le autorità abbiano pieno accesso a tutti i dati archiviati ai fini dello svolgimento delle attività di monitoraggio ed attuazione. Per garantire l'efficacia di tali attività di monitoraggio ed attuazione è necessaria la presenza di un unico sistema di repertori di secondo livello («repertorio secondario»), che contiene una copia di tutti i dati archiviati nei repertori primari e fornisce alle autorità un quadro globale del funzionamento del sistema di tracciabilità. È pertanto opportuno istituire un sistema di routing, gestito dal fornitore del repertorio secondario, per fornire agli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori un unico punto di ingresso per trasmettere al sistema di tracciabilità i dati da loro registrati, facilitando in tal modo la trasmissione dei dati. Al tempo stesso il servizio di routing dovrebbe garantire che i dati siano trasmessi al repertorio primario corretto.

(18)

Per garantire il pieno accesso alle pertinenti autorità e contribuire al funzionamento efficace del sistema di tracciabilità, il fornitore del repertorio secondario dovrebbe elaborare interfacce utente che permettano di visualizzare e consultare i dati archiviati. Per accedere al sistema di repertori le pertinenti autorità dovrebbero poter contare sulle soluzioni riutilizzabili basate sul regolamento eIDAS (4), fornite quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa. Per agevolare inoltre un'efficace sorveglianza ed attuazione, l'interfaccia utente dovrebbe offrire la possibilità di definire avvisi automatici individuali sulla base di specifici eventi oggetto di segnalazione.

(19)

Per garantire l'interoperabilità dei componenti del sistema di repertori, dovrebbero essere fissate specifiche tecniche, basate su standard aperti non proprietari, per lo scambio di dati tra i repertori primari, il repertorio secondario e il sistema di routing.

(20)

Per garantire che le informazioni prescritte siano registrate e trasmesse in modo tempestivo e uniforme da tutti gli operatori economici, dovrebbero essere definiti, da un lato, l'elenco preciso degli eventi relativi alla catena di approvvigionamento e alle transazioni che devono essere registrati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere i), j) e k), della direttiva 2014/40/UE e, dall'altro, il contenuto dei messaggi di informazione da trasmettere.

(21)

Dato che l'obiettivo di un sistema di tracciabilità è fornire agli Stati membri e alla Commissione uno strumento efficace per contrastare il commercio illecito di prodotti del tabacco, a fini di inchiesta e di attuazione è necessario che i dati relativi alla catena di approvvigionamento e alle transazioni siano disponibili tempestivamente. È pertanto opportuno stabilire il termine massimo che può intercorrere tra il verificarsi di un evento relativo alla catena di approvvigionamento o alle transazioni e la trasmissione delle relative informazioni al pertinente repertorio di archiviazione dei dati. Nel definire tali limiti temporali è opportuno tenere conto delle differenze esistenti tra le imprese, in particolare per quanto riguarda le dimensioni e la produzione, in modo da garantire che l'adempimento degli obblighi di segnalazione non comporti un onere eccessivo, in particolare per i piccoli operatori, comprese le piccole e medie imprese (PMI).

(22)

A fini di inchiesta e di attuazione è necessario che le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione abbiano accesso a un registro di tutti gli operatori economici e di prime rivendite coinvolti nello scambio di prodotti del tabacco, nonché degli impianti e dei macchinari da loro utilizzati per la fabbricazione, l'immagazzinamento e il trattamento dei loro prodotti. Ciascun emittente di identificativi dovrebbe pertanto istituire e mantenere un registro dei codici identificativi per gli operatori economici, gli operatori di prime rivendite, i macchinari e gli impianti di cui sopra. Una copia aggiornata di tali registri, corredata delle informazioni corrispondenti, dovrebbe essere trasferita per via elettronica tramite il router al repertorio secondario e inserita in un registro elettronico su scala europea.

(23)

Data la prescrizione che il sistema di tracciabilità sia indipendente dai fabbricanti e dagli importatori di tabacco e posto sotto il controllo degli Stati membri, come previsto dall'articolo 8 del protocollo FCTC dell'OMS, è opportuno stabilire criteri comuni per la valutazione dell'indipendenza di tutti i soggetti terzi coinvolti nel sistema di tracciabilità (emittenti di identificativi e fornitori di servizi di repertori e di dispositivi antimanomissione). Per garantire il rispetto continuativo della prescrizione di indipendenza, che è di fondamentale importanza per garantire e mantenere l'integrità del sistema di tracciabilità, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le procedure che disciplinano la designazione degli emittenti di identificativi e degli altri fornitori indipendenti e il controllo della loro conformità ai criteri di indipendenza definiti al presente regolamento. Le conclusioni del riesame dovrebbero essere pubblicate dalla Commissione e costituire parte integrante della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/40/UE prevista all'articolo 28 della direttiva stessa.

(24)

La protezione dei dati personali trattati nel contesto di un sistema di tracciabilità è assicurata in conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(25)

È opportuno consentire il ricorso a norme internazionali per dimostrare il rispetto di determinate prescrizioni tecniche stabilite nel presente regolamento. Qualora non sia possibile comprovare la conformità alle norme internazionali, dovrebbe spettare alle persone soggette a tali obblighi dimostrare, con mezzi verificabili, che rispettano tali prescrizioni.

(26)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/40/UE si applicano le seguenti definizioni:

1)   «identificativo univoco»: il codice alfanumerico che consente l'identificazione di una confezione unitaria o di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;

2)   «operatore economico»: ogni persona fisica o giuridica coinvolta negli scambi di prodotti del tabacco, compresa l'esportazione, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita;

3)   «prima rivendita»: l'impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta, compresi i distributori automatici utilizzati per la vendita dei prodotti del tabacco;

4)   «esportazione»: la spedizione dall'Unione a un paese terzo;

5)   «imballaggio aggregato»: qualsiasi imballaggio contenente più di una confezione unitaria di prodotti del tabacco;

6)   «impianto»: qualsiasi luogo, edificio o distributore automatico dove i prodotti del tabacco sono lavorati, immagazzinati o immessi sul mercato;

7)   «dispositivo antimanomissione»: dispositivo che consente la registrazione del processo di verifica successivo all'applicazione di ciascun identificativo univoco a livello unitario mediante un file video o di registro che, una volta registrato, non può essere ulteriormente alterato da un operatore economico;

8)   «offline flat file»: i file elettronici istituiti e mantenuti da ciascun emittente di identificativi, in cui sono contenuti in formato solo testo i dati che permettono di estrarre, senza accedere al sistema di repertori, le informazioni codificate negli identificativi univoci (ad eccezione della marcatura temporale) utilizzati a livello di confezione unitaria e di imballaggio aggregato;

9)   «registro»: il catalogo, istituito e mantenuto da ciascun emittente di identificativi, di tutti i codici identificativi generati per gli operatori economici, gli operatori di prime rivendite, gli impianti e i macchinari con le informazioni corrispondenti;

10)   «supporto dati»: un supporto che rappresenta dati in un formato leggibile con l'aiuto di un dispositivo;

11)   «macchinario»: l'attrezzatura utilizzata per la lavorazione dei prodotti del tabacco che fa parte integrante del processo produttivo;

12)   «marcatura temporale»: la data e l'ora del verificarsi di un particolare evento, registrate in ora UTC (tempo universale coordinato) in un formato prestabilito;

13)   «repertorio primario»: un repertorio in cui sono archiviati i dati di tracciabilità che si riferiscono esclusivamente ai prodotti di un dato fabbricante o importatore;

14)   «repertorio secondario»: un repertorio contenente una copia di tutti i dati di tracciabilità archiviati nei repertori primari;

15)   «router»: un dispositivo all'interno del repertorio secondario che trasferisce i dati tra i diversi componenti del sistema di repertori;

16)   «sistema di repertori»: il sistema che consiste nei repertori primari, nel repertorio secondario e nel router;

17)   «dizionario di dati comune»: un insieme di informazioni che descrive il contenuto, il formato e la struttura di una banca dati e la relazione tra i suoi elementi, usato per controllare l'accesso e la manipolazione delle banche dati comuni a tutti i repertori primari e al secondario;

18)   «giorno lavorativo»: ogni giorno di lavoro nello Stato membro per cui l'emittente di identificativi è competente;

19)   «trasbordo»: qualsiasi trasferimento di prodotti del tabacco da un veicolo a un altro, nel corso del quale i prodotti del tabacco non entrano ed escono da un impianto;

20)   «furgone di vendita»: un veicolo utilizzato per la consegna di prodotti del tabacco a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna.

CAPO II

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 3

Emittente di identificativi

1.   Ciascuno Stato membro designa un'entità («l'emittente di identificativi») responsabile della generazione e del rilascio di identificativi univoci, in conformità agli articoli 8, 9, 11 e 13, entro un periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

2.   Gli Stati membri garantiscono che un emittente di identificativi che intende ricorrere a subfornitori per l'esecuzione delle sue funzioni sia presa in considerazione per la designazione solo se è stata loro comunicata l'identità degli eventuali subfornitori proposti.

3.   L'emittente di identificativi è indipendente e soddisfa i criteri di cui all'articolo 35.

4.   A ciascun emittente di identificativi è assegnato un codice identificativo univoco. Il codice è composto da caratteri alfanumerici ed è conforme alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale («ISO/IEC») 15459-2:2015.

5.   Se uno stesso emittente di identificativi è designato in più di uno Stato membro, esso è identificato dallo stesso codice.

6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione dell'emittente di identificativi e il relativo codice identificativo entro un mese dalla designazione.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative all'identità dell'emittente di identificativi e al suo codice identificativo siano rese disponibili al pubblico e accessibili online.

8.   Ciascuno Stato membro adotta misure adeguate per assicurare:

a)

che l'emittente di identificativi da esso designato continui a soddisfare la prescrizione di indipendenza di cui all'articolo 35; e

b)

la continuità dei servizi forniti da emittenti di identificativi successivi, qualora venisse designato un nuovo emittente di identificativi per rilevare i servizi del precedente. A questo fine gli Stati membri esigono dall'emittente di identificativi l'elaborazione di un piano per il passaggio delle consegne, in cui sia stabilita la procedura da seguire per garantire la continuità delle operazioni fino alla designazione del nuovo emittente di identificativi.

9.   L'emittente di identificativi può definire tariffe e addebitarle agli operatori economici unicamente per la generazione e l'emissione degli identificativi univoci. Tali tariffe sono non discriminatore e proporzionate al numero di identificativi univoci generati e rilasciati agli operatori economici e tengono conto delle modalità di consegna.

Articolo 4

Emittenti di identificativi competenti per la generazione e l'emissione di identificativi univoci

1.   Per i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati.

In deroga al primo comma, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi, se tale Stato membro prevede tale prescrizione.

2.   Per i prodotti del tabacco importati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi.

3.   Per i prodotti del tabacco aggregati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono aggregati.

4.   Per i prodotti del tabacco destinati all'esportazione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati.

5.   In caso di assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente la Commissione può autorizzare gli operatori economici a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi designato in conformità all'articolo 3.

Articolo 5

Validità degli identificativi univoci e disattivazione

1.   Gli identificativi univoci generati dagli emittenti di identificativi possono essere utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati, come previsto dagli articoli 6 e 10, entro un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui l'operatore economico riceve gli identificativi univoci. Dopo tale periodo la validità degli identificativi univoci decade e gli operatori economici si assicurano che non siano più utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati.

2.   Il sistema di repertori garantisce che gli identificativi univoci che non sono stati utilizzati entro il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1 siano automaticamente disattivati.

3.   In qualsiasi momento i fabbricanti e gli importatori possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione al pertinente repertorio primario. Gli altri operatori economici possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione tramite il router. La richiesta di disattivazione è introdotta per via elettronica, in conformità all'articolo 36, e contiene le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3, nel formato ivi indicato. La disattivazione non interferisce con l'integrità delle informazioni già archiviate in relazione all'identificativo univoco.

SEZIONE 2

Identificativi univoci a livello di confezione unitaria

Articolo 6

Contrassegno mediante IU a livello unitario

1.   I fabbricanti e gli importatori contrassegnano ciascuna confezione unitaria lavorata o importata nell'Unione con un identificativo univoco («IU a livello unitario») in conformità all'articolo 8.

2.   Nel caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell'Unione, l'IU a livello unitario è applicato sulla confezione unitaria prima che il prodotto del tabacco sia importato nell'Unione.

Articolo 7

Verifica degli IU a livello unitario

1.   I fabbricanti e gli importatori garantiscono che gli IU a livello unitario siano verificati direttamente dopo essere stati applicati, al fine di assicurarne la corretta applicazione e la leggibilità.

2.   La procedura di cui al paragrafo 1 è protetta mediante un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente, che presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una dichiarazione che attesta che il dispositivo installato soddisfa le prescrizioni del presente regolamento.

3.   Qualora la procedura di cui al paragrafo 1 non confermi la corretta applicazione e la piena leggibilità dell'IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori riapplicano l'IU a livello unitario.

4.   I fabbricanti e gli importatori garantiscono che le informazioni registrate dal dispositivo antimanomissione rimangano disponibili fino a nove mesi dopo la data della registrazione.

5.   I fabbricanti e gli importatori, su richiesta degli Stati membri, forniscono pieno accesso alla registrazione del processo di verifica creata dal dispositivo antimanomissione.

6.   In deroga ai paragrafi 2, 4 e 5, l'obbligo di installare un dispositivo antimanomissione non si applica:

a)

fino al 20 maggio 2020 ai processi di produzione gestiti da operatori economici o, se applicabile, dal gruppo di imprese a cui appartengono, che hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario a livello dell'Unione nel corso dell'anno civile 2019;

b)

fino al 20 maggio 2021 ai processi di produzione gestiti dagli operatori economici che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (6);

c)

ai processi di produzione completamente manuali.

Articolo 8

Struttura degli IU a livello unitario

1.   Ciascuna confezione unitaria di prodotti del tabacco è contrassegnata con un IU a livello unitario. Questo consiste in una sequenza di caratteri alfanumerici il più breve possibile, non superiore ai 50 caratteri. La sequenza è univoca per una data confezione unitaria ed è composta dai seguenti elementi di dati:

a)

in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4;

b)

una sequenza alfanumerica la cui probabilità di essere indovinata è trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»);

c)

un codice («codice del prodotto») che consente di determinare i seguenti elementi:

i)

il luogo di lavorazione;

ii)

l'impianto di lavorazione di cui all'articolo 16;

iii)

il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 18;

iv)

la descrizione del prodotto;

v)

il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;

vi)

l'itinerario previsto del trasporto;

vii)

se del caso, l'importatore nell'Unione;

d)

in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di lavorazione.

2.   Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3.   I fabbricanti o gli importatori aggiungono la marcatura temporale di cui al paragrafo 1, lettera d), al codice generato dall'emittente di identificativi in conformità al paragrafo 2.

4.   Gli IU a livello unitario non comprendono elementi di dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

Se gli emittenti di identificativi utilizzano la crittografia o la compressione per la generazione di IU a livello unitario, essi comunicano alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione gli algoritmi utilizzati per la crittografia e la compressione. Non è ammesso il riutilizzo degli IU a livello unitario.

Articolo 9

Richiesta ed emissione di IU a livello unitario

1.   I fabbricanti e gli importatori inviano una richiesta all'emittente di identificativi competente per l'emissione degli IU a livello unitario di cui all'articolo 8. Le richieste sono introdotte per via elettronica conformemente all'articolo 36.

2.   I fabbricanti e gli importatori che introducono tale richiesta trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.1, nel formato ivi indicato.

3.   L'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a)

genera i codici di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

b)

trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'articolo 26; e

c)

trasmette i codici per via elettronica al fabbricante o all'importatore richiedente.

4.   Uno Stato membro può tuttavia esigere che gli emittenti di identificativi offrano la consegna fisica degli IU a livello unitario in alternativa alla fornitura elettronica. Nel caso in cui venga offerta la consegna fisica degli IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori specificano se è richiesta la consegna fisica. In questo caso l'emittente di identificativi, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a)

genera i codici di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

b)

trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'articolo 26;

c)

consegna i codici al fabbricante o all'importatore richiedente sotto forma di codici a barre ottici conformi all'articolo 21, collocati su supporti fisici quali le etichette adesive.

5.   Entro un giorno lavorativo i fabbricanti e gli importatori possono annullare una richiesta inviata a norma del paragrafo 1 mediante un messaggio di richiamo, come ulteriormente definito all'allegato II, capitolo II, sezione 5, punto 5.

SEZIONE 3

Identificativi univoci a livello di imballaggio aggregato

Articolo 10

Contrassegno mediante IU a livello aggregato

1.   Qualora gli operatori economici scelgano di adempiere agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE mediante la registrazione di imballaggi aggregati, essi contrassegnano le confezioni aggregate contenenti prodotti del tabacco con un identificativo univoco («IU a livello aggregato»).

2.   Gli IU a livello aggregato sono generati ed emessi sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente oppure direttamente dagli operatori economici.

3.   Se l'IU a livello aggregato è generato sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente, esso è conforme alla struttura di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

4.   Se l'IU a livello aggregato è generato direttamente dall'operatore economico, esso consiste in un codice dell'unità individuale generato in conformità alle norme ISO/IEC 15459-1:2014 o ISO/IEC 15459-4:2014 o loro equivalente più recente.

Articolo 11

Struttura degli IU a livello aggregato generati dagli emittenti di identificativi

1.   Per gli IU a livello aggregato generati sulla base di una richiesta all'emittente di identificativi competente, la struttura dell'IU a livello aggregato consiste in una sequenza di massimo 100 caratteri alfanumerici univoca per un dato imballaggio aggregato e composta dai seguenti elementi di dati:

a)

in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4;

b)

una sequenza alfanumerica la cui probabilità di essere indovinata è trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»);

c)

il codice identificativo impianto (di cui all'articolo 16) in cui è avvenuto il processo di aggregazione;

d)

in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di aggregazione.

2.   Gli emittenti di identificativi sono responsabili della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3.   Gli operatori economici aggiungono la marcatura temporale di cui al paragrafo 1, lettera d), al codice generato dall'emittente di identificativi in conformità al paragrafo 2.

4.   L'IU a livello aggregato può essere integrato dall'operatore economico con informazioni supplementari, a condizione che non sia superato il limite massimo dei caratteri di cui al paragrafo 1. Tali eventuali informazioni possono figurare soltanto dopo i dati di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Collegamento tra i livelli di IU

1.   L'IU a livello aggregato è in grado di identificare l'elenco di tutti gli identificativi univoci contenuti all'interno dell'imballaggio aggregato mediante un collegamento accessibile per via elettronica al sistema di repertori.

2.   Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori trasmettono al loro repertorio primario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 3.2, nel formato ivi indicato.

3.   Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori trasmettono tramite il router al repertorio secondario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 3.2, nel formato ivi indicato.

Articolo 13

Richiesta e rilascio di IU a livello aggregato generati dagli emittenti di identificativi

1.   Gli operatori economici che richiedono IU a livello aggregato sulla base di una richiesta all'emittente di identificativi competente introducono tali richieste per via elettronica conformemente all'articolo 36.

2.   Gli operatori economici che introducono tali richieste trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.2, nel formato ivi indicato.

3.   Per i fabbricanti e gli importatori, l'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a)

genera il codice di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

b)

trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'articolo 26; e

c)

trasmette i codici per via elettronica al fabbricante o all'importatore richiedente.

4.   Per gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori, l'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a)

genera il codice di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

b)

trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio secondario, a norma dell'articolo 26; e

c)

trasmette i codici per via elettronica agli operatori economici richiedenti.

5.   Entro un giorno lavorativo gli operatori economici possono annullare una richiesta inviata a norma del paragrafo 1 mediante un messaggio di richiamo, come ulteriormente definito all'allegato II, capitolo II, sezione 5, punto 5, nel formato ivi indicato.

6.   Non è ammesso il riutilizzo degli IU a livello aggregato emessi dagli emittenti di identificativi competenti.

CAPO III

CODICI IDENTIFICATIVI PER OPERATORI ECONOMICI, IMPIANTI E MACCHINARI

Articolo 14

Richiesta di codice identificativo operatore economico

1.   Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo operatore economico all'emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro in cui gestiscono almeno un impianto. Gli importatori richiedono un codice identificativo all'emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro sul cui mercato immettono i loro prodotti.

2.   Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite che introducono una richiesta a norma del paragrafo 1 trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.1, nel formato ivi indicato.

3.   Per gli operatori di prime rivendite l'obbligo di richiedere un codice identificativo operatore economico può essere assolto anche da qualsiasi altro operatore economico registrato. Tale registrazione da parte del soggetto terzo è subordinata al consenso dell'operatore di prima rivendita. Il soggetto terzo comunica all'operatore di prima rivendita tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo operatore economico assegnato.

4.   Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite informano l'emittente di identificativi di eventuali altri codici identificativi operatore economico loro assegnati da altri emittenti di identificativi. Se tale informazione non è disponibile al momento della registrazione, gli operatori economici la forniscono al più tardi entro due giorni lavorativi dal ricevimento dei codici identificativi operatore economico assegnati da un altro emittente di identificativi.

5.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la cessazione delle attività dell'operatore sono notificate dall'operatore interessato all'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.2. e 1.3.

Articolo 15

Emissione e registrazione di codici identificativi operatore economico

1.   Al ricevimento di una richiesta a norma dell'articolo 14, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo operatore economico, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel seguente ordine:

a)

in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.

2.   Entro due giorni lavorativi l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.

3.   Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi competente.

4.   In casi debitamente giustificati gli Stati membri, in conformità alla normativa nazionale, possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo operatore economico. In tali casi lo Stato membro informa l'operatore economico o l'operatore di prima rivendita della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata. La disattivazione di un codice identificativo operatore economico comporta la disattivazione automatica dei codici identificativi impianto e macchinario correlati.

5.   Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni sui loro rispettivi codici identificativi operatore economico per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative alle transazioni conformemente all'articolo 33.

Articolo 16

Richiesta di codice identificativo impianto

1.   Tutti gli impianti, dal fabbricante fino alla prima rivendita, sono identificati da un codice («codice identificativo impianto») generato dall'emittente di identificativi competente per il territorio in cui l'impianto è situato.

2.   Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo impianto trasmettendo all'emittente di identificativi le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato.

3.   Per le prime rivendite, l'obbligo di richiedere un codice identificativo impianto incombe all'operatore di prima rivendita. Tale obbligo può essere assolto anche da qualsiasi altro operatore economico registrato, che può agire per conto dell'operatore di prima rivendita. La registrazione da parte del soggetto terzo è subordinata al consenso dell'operatore di prima rivendita. Il soggetto terzo comunica all'operatore di prima rivendita tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo impianto assegnato.

4.   Per gli impianti di lavorazione situati al di fuori dell'Unione, l'obbligo di richiedere un codice identificativo impianto incombe all'importatore stabilito all'interno dell'Unione. L'importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell'importatore è subordinata al consenso dell'entità responsabile dell'impianto di lavorazione del paese terzo. L'importatore comunica all'operatore economico responsabile dell'impianto di lavorazione del paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo impianto assegnato.

5.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la chiusura dell'impianto sono notificate dall'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.5. e 1.6.

Articolo 17

Emissione e registrazione di codici identificativi impianto

1.   Al ricevimento di una richiesta a norma dell'articolo 16, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo impianto, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel seguente ordine:

a)

in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.

2.   Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.

3.   Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi competente.

4.   In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo impianto. In tali casi lo Stato membro informa l'operatore economico o l'operatore di prima rivendita della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata. La disattivazione di un codice identificativo impianto comporta la disattivazione automatica dei codici identificativi macchinario correlati.

5.   Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni concernenti i loro codici identificativi operatore economico per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative a movimenti di prodotti conformemente all'articolo 32.

Articolo 18

Richiesta di codice identificativo macchinario

1.   Ogni macchinario è identificato da un codice («codice identificativo macchinario») generato dall'emittente di identificativi competente per il territorio in cui il macchinario è situato.

2.   I fabbricanti e gli importatori richiedono un codice identificativo macchinario trasmettendo all'emittente di identificativi le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.7, nel formato ivi indicato.

3.   Per i macchinari ubicati in impianti di lavorazione al di fuori dell'Unione l'obbligo di richiedere un codice identificativo macchinario incombe all'importatore stabilito all'interno dell'Unione. L'importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell'importatore è subordinata al consenso dell'entità responsabile dell'impianto di lavorazione del paese terzo. L'importatore comunica all'operatore economico responsabile dell'impianto di lavorazione del paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo macchinario assegnato.

4.   Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la dismessa dei macchinari registrati sono notificate dal fabbricante o dall'importatore all'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.8 e 1.9.

Articolo 19

Emissione e registrazione di codici identificativi macchinario

1.   Al ricevimento di una richiesta a norma dell'articolo 18, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo macchinario, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nella posizione indicata:

a)

in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.

2.   Entro due giorni lavorativi l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.

3.   Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi.

4.   In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo macchinario. In tali casi lo Stato membro informa i fabbricanti e gli importatori della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata.

Articolo 20

Trasferimento di offline flat file e registri

1.   Gli emittenti di identificativi istituiscono offline flat file e registri in relazione alle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 18, paragrafo 2, e alle note esplicative sulle relative strutture.

2.   Gli offline flat file non hanno dimensioni superiori a due gigabyte per emittente di identificativi. Ogni riga del flat file contiene un solo record con campi separati da delimitatori quali virgole o tabulazioni.

3.   Gli emittenti di identificativi provvedono a che una copia aggiornata di tutti gli offline flat file, registri e relative note esplicative sia trasmessa per via elettronica tramite il router al repertorio secondario.

4.   Gli Stati membri possono adattare le dimensioni massime degli offline flat file di cui al paragrafo 2, tenendo conto delle dimensioni medie della memoria disponibile installata nei dispositivi di verifica utilizzati per i controlli degli identificativi univoci in modalità offline e del numero totale di emittenti di identificativi.

CAPO IV

SUPPORTI DATI

Articolo 21

Supporti dati per identificativi univoci

1.   Gli IU a livello unitario sono codificati utilizzando almeno uno dei seguenti tipi di supporto dati:

a)

un codice ottico Data Matrix leggibile tramite dispositivo, con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli del Data Matrix ECC200. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

b)

un codice ottico QR leggibile tramite dispositivo, con capacità di recupero di circa il 30 %. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 18004:2015 con livello di correzione d'errore H sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

c)

un codice ottico DotCode leggibile tramite dispositivo con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli previsti dall'algoritmo di correzione d'errore Reed-Solomon con il numero di caratteri di controllo (NC) pari a tre più il numero di caratteri dei dati (ND) diviso per due (NC = 3 + ND/2). I codici a barre conformi alla ISS DotCode Symbology Specification pubblicata dall'Association for Automatic Identification and Mobility («AIM») (revisione 3.0, agosto 2014) sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto.

2.   Nel caso degli IU consegnati per via elettronica, i fabbricanti e gli importatori sono responsabili della codifica degli IU a livello unitario in conformità al paragrafo 1.

3.   Nel caso degli IU di livello unitario consegnati fisicamente, gli emittenti di identificativi sono responsabili della codifica dei codici generati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, in conformità al paragrafo 1.

4.   In deroga al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori possono aggiungere la marcatura temporale separatamente dal supporto dati nel formato AAMMGGoo come codice leggibile dall'uomo.

5.   Gli IU a livello aggregato sono codificati dagli operatori economici utilizzando almeno uno dei seguenti tipi di supporto dati:

a)

un codice ottico Data Matrix leggibile tramite dispositivo, con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli del Data Matrix ECC200. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

b)

un codice ottico QR leggibile tramite dispositivo, con capacità di recupero di circa il 30 %. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 18004:2015 con livello di correzione d'errore H sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

c)

un codice ottico Code 128 leggibile tramite dispositivo con rilevamento d'errore equivalente o superiore a quello previsto dall'algoritmo basato sulla parità dei caratteri pari/dispari - barra/spazio e il carattere di controllo. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 15417:2007 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto.

6.   Per distinguere i supporti dati di cui ai paragrafi 1 e 5 da qualsiasi altro supporto dati presente sulla confezione unitaria o sull'imballaggio aggregato, gli operatori economici possono aggiungere la dicitura «TTT» accanto a tali supporti dati.

Articolo 22

Qualità dei supporti dati ottici

1.   Gli operatori economici garantiscono un'elevata leggibilità dei supporti dati ottici. Una qualità dei supporti dati ottici di almeno 3.5 in conformità alla norma ISO/IEC 15415:2011 per i supporti dati bidimensionali, o in conformità alla norma ISO/IEC 15416:2016 per i simboli lineari è considerata rispondente alle prescrizioni di cui al presente articolo.

2.   Gli operatori economici garantiscono che i supporti dati ottici siano in grado di rimanere leggibili per almeno cinque anni dopo la loro creazione.

Articolo 23

Codice leggibile dall'uomo

1.   Gli operatori economici provvedono a che ciascun supporto dati comprenda un codice leggibile dall'uomo che consente l'accesso elettronico alle informazioni relative agli identificativi univoci archiviati nel sistema di repertori.

2.   Se le dimensioni dell'imballaggio lo consentono, il codice leggibile dall'uomo è adiacente al supporto dati ottico che contiene l'identificativo univoco.

CAPO V

SISTEMA DI REPERTORI

Articolo 24

Componenti del sistema di repertori

1.   Il sistema di repertori è composto dai seguenti sottosistemi:

a)

i repertori istituiti al fine di archiviare dati relativi ai prodotti del tabacco dei singoli fabbricanti e importatori («repertori primari»);

b)

un repertorio contenente una copia di tutti i dati archiviati nel sistema di repertori primari («repertorio secondario»);

c)

un servizio di router («router»), istituito e gestito dal fornitore del sistema del repertorio secondario.

2.   I sottosistemi di cui al paragrafo 1 sono pienamente interoperabili tra loro, indipendentemente dal fornitore di servizi utilizzato.

Articolo 25

Caratteristiche generali del sistema di repertori

1.   Il sistema di repertori soddisfa le seguenti condizioni:

a)

consente l'integrazione funzionale del sistema di repertori nel sistema di tracciabilità e uno scambio elettronico ininterrotto dei dati tra il sistema di repertori e gli altri componenti del sistema di tracciabilità;

b)

consente l'identificazione e l'autenticazione per via elettronica dei prodotti del tabacco, a livello di confezione unitaria e a livello aggregato conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento;

c)

consente la disattivazione automatica degli identificativi univoci conformemente alle disposizioni dell'articolo 5;

d)

garantisce il ricevimento e l'archiviazione per via elettronica delle informazioni registrate e inviate al sistema di repertori dagli operatori economici e dagli emittenti di identificativi conformemente alle prescrizioni del presente regolamento;

e)

garantisce l'archiviazione dei dati per un periodo minimo di cinque anni dal momento in cui i dati sono caricati nel sistema di repertori;

f)

consente l'invio automatico di messaggi di stato agli operatori economici e agli Stati membri e alla Commissione se richiesto: ad esempio in caso di buon esito, errori o modifiche in relazione alle attività di segnalazione conformemente alle prescrizioni del presente regolamento;

g)

consente la convalida automatica dei messaggi ricevuti dagli operatori economici e il respingimento dei messaggi inesatti o incompleti, in particolare per quanto riguarda le attività di segnalazione relative agli identificativi univoci non registrati o duplicati; il sistema di repertori archivia le informazioni concernenti i messaggi respinti;

h)

garantisce lo scambio immediato di messaggi tra tutti i suoi componenti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento: indipendentemente dalla velocità della connessione Internet dell'utente finale, il tempo di risposta complessivo del sistema di repertori per l'invio dei messaggi di conferma, non supera i 60 secondi;

i)

garantisce la disponibilità continua di tutti i componenti e servizi, con un tempo di attività mensile del servizio di almeno il 99,5 % e assicura la presenza di sufficienti meccanismi di back up;

j)

è protetto da procedure e sistemi di sicurezza che concedono l'accesso agli archivi e il trasferimento dei dati ivi contenuti unicamente alle persone autorizzate conformemente al presente regolamento;

k)

è accessibile da parte delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione. Agli amministratori nazionali designati dagli Stati membri e ai servizi della Commissione sono concessi diritti di accesso che consentono di creare, gestire e revocare i diritti di accesso utente ai repertori nonché di effettuare le operazioni correlate di cui al presente capo mediante un'interfaccia utente grafica di gestione. L'interfaccia utente grafica di gestione è compatibile con il regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare le pertinenti soluzioni riutilizzabili fornite quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa. Gli amministratori nazionali designati dagli Stati membri sono in grado di concedere a loro volta diritti di accesso ad altri utenti sotto la loro responsabilità;

l)

consente agli Stati membri e alla Commissione di trasferire i dati completi o una selezione dei dati archiviati in un repertorio;

m)

conserva una registrazione completa («pista di controllo») di tutte le operazioni riguardanti i dati registrati, degli utenti che effettuano tali operazioni, della natura di tali operazioni e della cronologia dell'accesso degli utenti; la pista di controllo è costituita quando i dati sono caricati per la prima volta e, fatte salve eventuali prescrizioni nazionali supplementari, è conservata per un periodo di almeno cinque anni.

2.   I dati archiviati nel sistema di repertori sono utilizzati unicamente per le finalità di cui alla direttiva 2014/40/UE e al presente regolamento.

Articolo 26

Repertori primari

1.   Ciascun fabbricante e importatore provvede all'istituzione di un registro primario. A questo fine ciascun fabbricante e importatore conclude un contratto con un fornitore terzo indipendente, in conformità alle prescrizioni contrattuali di cui al regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione (7). La selezione del soggetto terzo indipendente avviene in conformità alle norme procedurali di cui all'allegato I, parte A.

2.   Ciascun repertorio primario contiene esclusivamente le informazioni che si riferiscono ai prodotti del tabacco del fabbricante o dell'importatore che hanno concluso il contratto relativo al repertorio.

3.   Ogni volta che il repertorio primario riceve dati sulla base di un'attività di segnalazione o per qualsiasi altro motivo consentito, i dati sono trasmessi al repertorio secondario istantaneamente.

4.   Nel trasmettere tutti i dati ricevuti al repertorio secondario, i repertori primari utilizzano il formato di dati e le modalità di scambio dei dati definiti dal repertorio secondario.

5.   I repertori primari archiviano i dati conformemente al dizionario di dati comune fornito dal repertorio secondario.

6.   Gli Stati membri, la Commissione e i revisori esterni approvati dalla Commissione possono eseguire le operazioni di consultazione di base in relazione a tutti i dati archiviati in un repertorio primario.

Articolo 27

Repertorio secondario

1.   È istituito un repertorio secondario che contiene una copia di tutti i dati archiviati nei repertori primari. L'operatore del repertorio secondario è designato tra i fornitori dei repertori primari in conformità alla procedura di cui all'allegato I, parte B.

2.   Il repertorio secondario prevede interfacce utente grafiche e non grafiche che consentono agli Stati membri e alla Commissione di accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli utilizzando tutte le funzioni di ricerca comunemente disponibili, in particolare effettuando a distanza le seguenti operazioni:

a)

reperimento di informazioni su uno o più identificativi univoci, compreso il confronto e il controllo incrociato di più identificativi univoci e delle relative informazioni, in particolare la loro ubicazione nella catena di approvvigionamento;

b)

creazione di elenchi e statistiche, ad esempio su scorte e numeri in entrata e in uscita, in relazione a uno o più elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell'allegato II;

c)

identificazione di tutti i prodotti del tabacco segnalati da un operatore economico al sistema, compresi i prodotti dichiarati come richiamati, ritirati, rubati, mancanti o destinati alla distruzione.

3.   L'interfaccia utente di cui al punto 2 permette a ciascuno Stato membro e alla Commissione di definire regole individuali per:

a)

l'invio di avvisi automatici sulla base di eccezioni e di specifici eventi oggetto di segnalazione, ad esempio brusche fluttuazioni o irregolarità negli scambi, tentativi di introdurre doppioni di identificativi univoci nel sistema, disattivazione di identificativi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 4, o prodotto segnalato dagli operatori economici come rubato o mancante;

b)

il ricevimento di relazioni periodiche sulla base di una combinazione degli elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell'allegato II.

4.   Gli avvisi automatici e le relazioni periodiche di cui al paragrafo 3 sono trasmessi agli indirizzi di destinazione indicati dagli Stati membri e dalla Commissione, ad esempio indirizzi di posta elettronica e/o indirizzi di protocollo Internet (IP) di sistemi esterni utilizzati e gestiti da autorità nazionali o dalla Commissione.

5.   Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 consentono agli Stati membri e alla Commissione di collegarsi a distanza ai dati archiviati nel sistema di repertori con il software analitico di loro scelta.

6.   Le interfacce utente di cui al paragrafo 2 sono fornite nelle lingue ufficiali dell'Unione.

7.   Il tempo di risposta complessivo del repertorio per una consultazione o per l'attivazione degli avvisi, indipendentemente dalla velocità della connessione Internet dell'utente finale, non supera i 5 secondi per i dati archiviati da meno di 2 anni e i 10 secondi per i dati archiviati da 2 o più anni, in almeno il 99 % di tutte le consultazioni e di tutti gli avvisi previsti ai paragrafi 2 e 3.

8.   Il tempo complessivo tra l'arrivo dei dati relativi all'attività di segnalazione e la loro accessibilità attraverso le interfacce grafiche e non grafiche nei repertori primari e nel secondario non supera i 60 secondi in almeno il 99 % di tutte le attività di trasferimento dei dati.

9.   Il repertorio consente di ricevere, archiviare e rendere disponibili gli offline flat file che permettono di aggiornare i dispositivi di verifica utilizzati dagli Stati membri per la decodifica in modalità offline degli identificativi univoci.

10.   Il fornitore del repertorio secondario istituisce e mantiene un registro delle informazioni ivi trasferite in conformità all'articolo 20, paragrafo 3. Un registro delle informazioni archiviate nel registro è mantenuto per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.

11.   Gli Stati membri e la Commissione mantengono il diritto di stipulare ulteriori accordi sul livello dei servizi con il fornitore del repertorio secondario al fine di concludere con il medesimo contratti per servizi supplementari non previsti dal presente regolamento. Il fornitore del repertorio secondario può addebitare tariffe proporzionate per la fornitura di tali servizi aggiuntivi.

12.   I servizi di repertori forniti agli Stati membri e alla Commissione a norma del presente articolo sono compatibili con il regolamento (UE) n. 910/2014 e consentono in particolare di utilizzare le soluzioni riutilizzabili fornite, quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa.

Articolo 28

Compiti di coordinamento del fornitore del repertorio secondario

1.   Il fornitore del repertorio secondario comunica ai fornitori che gestiscono i repertori primari, agli emittenti di identificativi e agli operatori economici l'elenco delle specifiche prescritte per lo scambio dei dati con il repertorio secondario e il router. Tutte le specifiche si basano su standard aperti non proprietari.

L'elenco di cui al paragrafo 1 è trasmesso entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.

2.   Sulla base delle informazioni di cui all'allegato II, il fornitore che gestisce il repertorio secondario definisce un dizionario di dati comune. Il dizionario di dati comune fa riferimento alle etichette dei campi di dati nel formato leggibile dall'uomo. Il dizionario di dati comune è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.

3.   Ove necessario per garantire il buon funzionamento del sistema di repertori in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, il fornitore che gestisce il repertorio secondario aggiorna l'elenco di cui al paragrafo 1 e il dizionario di dati comune di cui al paragrafo 2. Tale aggiornamento è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di entrata in produzione dell'aggiornamento nel sistema.

Articolo 29

Router

1.   Il fornitore del repertorio secondario istituisce e gestisce un router.

2.   Lo scambio di dati tra il router e i repertori primari e il secondario è effettuato utilizzando il formato di dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti dal router.

3.   Lo scambio di dati tra il router e un emittente di identificativi è effettuato utilizzando il formato di dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti dal router.

4.   Gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori inviano le informazioni registrate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE e del presente regolamento al router, che le trasmette al repertorio primario che fornisce il servizio al fabbricante o all'importatore dei prodotti del tabacco in questione. Una copia di tali dati viene trasferita istantaneamente al sistema del repertorio secondario.

Articolo 30

Costi del sistema di repertori

1.   Tutti i costi relativi al sistema di repertori di cui all'articolo 24, paragrafo 1, compresi quelli che derivano dalla sua istituzione, dalla gestione e dalla manutenzione, sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. Tali sono equi, ragionevoli e proporzionati:

a)

ai servizi prestati e

b)

al numero di IU a livello unitario richiesti nell'arco di un determinato periodo di tempo.

2.   I fornitori dei repertori primari addebitano i relativi costi dell'istituzione, della gestione e della manutenzione del registro secondario e dei router ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco.

Articolo 31

Termine per l'istituzione del sistema di repertori

Il sistema di repertori è istituito e operativo per la fase di prova entro il 20 marzo 2019.

CAPO VI

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE

Articolo 32

Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti dei prodotti

1.   Per determinare l'effettivo itinerario del trasporto delle confezioni unitarie fabbricate o importate nell'Unione, gli operatori economici registrano i seguenti eventi:

a)

l'applicazione degli IU a livello unitario sulle confezioni unitarie;

b)

l'applicazione degli IU a livello aggregato sugli imballaggi aggregati;

c)

la spedizione di prodotti del tabacco da un impianto;

d)

l'arrivo di prodotti del tabacco a un impianto;

e)

il trasbordo.

2.   I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, tramite il router.

3.   In caso di disaggregazione di un imballaggio aggregato contrassegnato a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, se un operatore economico intende riutilizzare un IU a livello aggregato per un'operazione futura, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.6, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.6, nel formato ivi indicato, tramite il router.

4.   Per le consegne mediante furgone di vendita a più prime rivendite, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.7, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.7, nel formato ivi indicato, tramite il router.

5.   Per la spedizione e il trasbordo di confezioni unitarie o di imballaggi aggregati di prodotti del tabacco con peso totale inferiore a 10 kg destinati a paesi non membri dell'Unione, gli Stati membri in cui è situato l'impianto di spedizione possono considerare assolto l'obbligo di registrazione di cui al paragrafo 1, lettere da c) a e), se è fornito l'accesso al sistema di tracciabilità e rintracciabilità dell'operatore logistico o postale.

6.   Nel caso in cui dopo l'applicazione dell'identificativo univoco i prodotti del tabacco siano distrutti o rubati, gli operatori economici trasmettono tempestivamente una richiesta di disattivazione in conformità all'ambito di applicazione e al formato di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3.

7.   Le informazioni relative all'evento si considerano trasmesse correttamente a seguito della conferma positiva da parte del repertorio primario o del router. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l'operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.

Articolo 33

Registrazione e trasmissione di informazioni sulle transazioni

1.   Per consentire di stabilire le informazioni relative alle transazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere j) e k), della direttiva 2014/40/UE, gli operatori economici registrano i seguenti eventi:

a)

l'emissione del numero d'ordine;

b)

l'emissione della fattura;

c)

il ricevimento del pagamento.

2.   I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 4, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 4, nel formato ivi indicato, tramite il router.

3.   Il venditore è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 si considerano trasmesse correttamente a seguito della conferma positiva da parte del repertorio primario o del router. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l'operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.

Articolo 34

Tempistiche della trasmissione delle informazioni prescritte

1.   Gli operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b) e d), all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 33, paragrafo 1, entro 3 ore dal verificarsi dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 32 sono trasmesse nell'ordine in cui gli eventi si sono verificati.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli eventi di cui all'articolo 33 si considerano avvenuti nel momento in cui possono essere associati alle relative confezioni unitarie per la prima volta.

3.   Gli operatori economici trasmettono le informazioni relative alla spedizione di prodotti del tabacco da un impianto e al trasbordo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere c) ed e), entro le 24 ore che precedono il verificarsi dell'evento.

4.   In deroga al paragrafo 1, gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), b) e d), all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 33, paragrafo 1, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

essi, o se applicabile il gruppo di imprese a cui appartengono, hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario nell'ambito dell'Unione nel corso dell'anno civile precedente;

b)

sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

5.   Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 20 maggio 2028. Fino a quella data tutti gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Indipendenza

1.   Gli emittenti di identificativi e i fornitori di servizi di repertori e di dispositivi antimanomissione e, se applicabile, i loro subfornitori sono indipendenti ed esercitano le loro funzioni in modo imparziale.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per valutare l'indipendenza si utilizzano i seguenti criteri:

a)

indipendenza dall'industria del tabacco in termini di forma giuridica, organizzazione e processo decisionale. Viene valutato in particolare che l'impresa o il gruppo di imprese non sia sotto il controllo diretto o indiretto dell'industria del tabacco, anche attraverso quote di minoranza;

b)

indipendenza dall'industria del tabacco in termini finanziari, che sarà presunta se, prima di assumere le funzioni, l'impresa o il gruppo di imprese in questione ha ricavato, nel corso degli ultimi due anni civili, meno del 10 % del fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, dalla fornitura di beni e servizi al settore del tabacco, come può essere determinato sulla base dei conti approvati più recenti. Per ogni anno solare successivo, il fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, derivante dalla fornitura di beni e servizi al settore del tabacco non supera il 20 %;

c)

assenza di conflitti di interessi con l'industria del tabacco delle persone responsabili della direzione dell'impresa o del gruppo di imprese, compresi i membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altra forma di organo di gestione. In particolare, essi:

1)

negli ultimi cinque anni non hanno fatto parte di strutture societarie dell'industria del tabacco;

2)

agiscono in piena indipendenza da qualsiasi interesse pecuniario o non pecuniario connesso all'industria del tabacco, compreso il possesso di azioni, partecipazioni a programmi pensionistici privati o interesse detenuto dai loro partner, coniugi o parenti diretti in linea ascendente o discendente.

3.   Qualora gli emittenti di identificativi, i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione ricorrano a subfornitori, è loro responsabilità garantire che tali subfornitori rispettino i criteri di indipendenza di cui al paragrafo 2.

4.   Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera a), gli Stati membri e la Commissione possono esigere dagli emittenti di identificativi, dai fornitori di servizi di repertori e dai fornitori di dispositivi antimanomissione, compresi, se applicabile, i loro subfornitori, la presentazione dei documenti necessari per valutare il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2. Tali documenti possono includere le dichiarazioni annuali di conformità al criterio dell'indipendenza di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri e la Commissione possono richiedere che le dichiarazioni annuali comprendano un elenco completo dei servizi forniti all'industria del tabacco durante l'ultimo anno di calendario e dichiarazioni individuali di indipendenza finanziaria dall'industria del tabacco fornite da tutti i membri della dirigenza del fornitore indipendente.

5.   Qualsiasi mutamento di circostanze in relazione ai criteri di cui al paragrafo 2, in grado di pregiudicare l'indipendenza degli emittenti di identificativi, dei fornitori di servizi di repertori e dei fornitori di dispositivi antimanomissione (compresi, se applicabile, i loro subfornitori), che persista per due anni civili consecutivi sarà comunicato senza indugio agli Stati membri interessati e alla Commissione.

6.   Qualora dalle informazioni ottenute in conformità al paragrafo 4, o dalla comunicazione di cui al paragrafo 5, emerga che i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione (compresi, se applicabile, i loro subfornitori) non soddisfano più le prescrizioni di cui al paragrafo 2, entro un ragionevole lasso di tempo e non oltre la fine dell'anno civile successivo all'anno civile in cui le informazioni o la comunicazione sono state ricevute, gli Stati membri e – per quanto riguarda il fornitore del repertorio secondario – la Commissione, adottano tutte le misure necessarie per garantire la conformità ai criteri di cui al paragrafo 2.

7.   Gli emittenti di identificativi, i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione informano senza indugio gli Stati membri interessati e la Commissione di eventuali casi di minacce o altri tentativi di esercizio di influenza indebita che possano effettivamente o potenzialmente compromettere la loro indipendenza.

8.   Le autorità pubbliche o le imprese di diritto pubblico e i relativi subfornitori sono considerati indipendenti dall'industria del tabacco.

9.   La Commissione riesamina periodicamente le procedure che disciplinano la designazione degli emittenti di identificativi, dei fornitori di servizi di repertori e dei fornitori di dispositivi antimanomissione e il controllo della loro conformità ai criteri di indipendenza di cui al paragrafo 2, per valutarne la conformità con le prescrizioni dell'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE e del presente regolamento. Le conclusioni del riesame sono pubblicate e costituiscono parte integrante della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/40/UE prevista all'articolo 28 della direttiva stessa.

Articolo 36

Sicurezza e interoperabilità delle comunicazioni e dei dati

1.   Tutte le comunicazioni elettroniche previste dal presente regolamento sono effettuate utilizzando mezzi sicuri. I protocolli di sicurezza e le norme di connettività applicabili si basano su standard aperti non proprietari. Tali standard sono stabiliti:

a)

dall'emittente di identificativi per le comunicazioni tra l'emittente di identificativi e gli operatori economici che si registrano presso l'emittente di identificativi o richiedono identificativi univoci;

b)

dai fornitori di repertori primari per le comunicazioni tra i repertori primari e i fabbricanti o gli importatori;

c)

dal fornitore del repertorio secondario per le comunicazioni tra il repertorio secondario e il router e

i)

gli emittenti di identificativi;

ii)

i repertori primari; e

iii)

gli operatori economici che utilizzano il router, vale a dire gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori.

2.   I fornitori dei repertori primari e secondario sono responsabili della sicurezza e dell'integrità dei dati archiviati. La portabilità dei dati è garantita in conformità al dizionario dei dati comune di cui all'articolo 28.

3.   Per tutti i trasferimenti di dati, il mittente è responsabile della completezza dei dati trasferiti. Affinché la parte mittente possa conformarsi a tale obbligo, la parte ricevente conferma il ricevimento dei dati trasferiti aggiungendo un valore di controllo degli effettivi dati trasmessi o qualsiasi altro meccanismo che consenta di convalidare l'integrità della trasmissione, in particolare la sua completezza.

Articolo 37

Disposizione transitoria

1.   Le sigarette e il tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2019 e non contrassegnati con IU a livello unitario in conformità all'articolo 6 possono rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2020. In relazione ai prodotti del tabacco autorizzati a rimanere in libera pratica, ma non contrassegnati con un IU a livello unitario, gli obblighi di cui al capo VI non si applicano.

2.   I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2024 e non contrassegnati con IU a livello unitario in conformità all'articolo 6 possono rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2026. In relazione ai prodotti del tabacco autorizzati a rimanere in libera pratica, ma non contrassegnati con un IU a livello unitario, gli obblighi di cui al capo VI non si applicano.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

(2)  Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 10).

(3)  Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 1). Decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati (GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 6).

(4)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(5)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(6)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI FORNITORI TERZI INDIPENDENTI DI SISTEMI DI REPERTORI

PARTE A

Le procedure che seguono si applicano alla selezione di un fornitore terzo indipendente che gestisce un repertorio primario.

1.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/573 della Commissione ciascun produttore e importatore di sigarette e tabacco da arrotolare notifica alla Commissione:

a)

l'identità del soggetto terzo che propone di designare per la gestione di un repertorio primario (il «fornitore proposto»), e

b)

un progetto di contratto di archiviazione dei dati contenente gli elementi principali di cui al regolamento delegato per approvazione da parte della Commissione.

2.

La notifica è corredata dei seguenti documenti:

a)

la dichiarazione scritta relativa alle competenze tecniche e operative, di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/573,

b)

la dichiarazione scritta relativa all'indipendenza giuridica e finanziaria, di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2018/573 e

c)

una tabella di corrispondenza tra le clausole del contratto e le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2018/573.

3.

La Commissione, entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica, e sulla base di un esame dell'adeguatezza del fornitore proposto, in particolare per quanto riguarda la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come indicato all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE, approva o respinge il fornitore proposto e il progetto di contratto. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro tale lasso di tempo, il fornitore e il progetto di contratto si considerano approvati.

4.

Se la Commissione non approva il fornitore proposto o il progetto di contratto, o se ritiene che il contratto non contenga gli elementi principali previsti dal regolamento delegato (UE) 2018/573, il fabbricante o l'importatore in questione, entro un mese dalla comunicazione della Commissione, propone un fornitore alternativo e/o introduce le modifiche necessarie al progetto di contratto per un ulteriore esame da parte della Commissione.

5.

Dopo l'approvazione del fornitore proposto e del progetto di contratto, i fabbricanti e gli importatori, entro due settimane da tale approvazione, forniscono in formato elettronico:

a)

una copia del contratto firmato da entrambe le parti e

b)

le dichiarazioni da fornire a integrazione del contratto a norma degli articoli 4 e 8 del regolamento delegato (UE) 2018/573.

6.

I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2022, l'identità del fornitore proposto, un progetto di contratto di archiviazione dei dati contenente gli elementi principali di cui al regolamento delegato (UE) 2018/573 per approvazione da parte della Commissione e la documentazione supplementare di cui al paragrafo 2.

7.

Il fornitore designato per la gestione del repertorio primario integra il proprio repertorio nel sistema di tracciabilità solo dopo la conclusione del contratto approvato.

8.

La Commissione pubblica su un sito web un elenco dei soggetti terzi notificati e approvati.

9.

Qualsiasi modifica degli elementi principali del contratto, come definiti nel regolamento delegato (UE) 2018/573, è soggetta ad approvazione da parte della Commissione. Qualsiasi altra modifica del contratto è effettuata previa comunicazione alla Commissione.

PARTE B

La procedura che segue si applica alla selezione di un fornitore terzo indipendente che gestisce il sistema del repertorio secondario.

1.

La Commissione designa, tra i fornitori di repertori primari approvati in conformità alla parte A, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/573, un fornitore incaricato di gestire il repertorio secondario («il gestore del repertorio secondario»), ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al capo V del presente regolamento.

2.

La designazione del gestore del repertorio secondario è basata su una valutazione di criteri oggettivi e avviene entro otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/573.

3.

La Commissione pubblica in un sito web il risultato della designazione del gestore del repertorio secondario.

4.

Ciascun fornitore di repertori primari designato in conformità alla parte A conclude un contratto individuale con il fornitore designato per la gestione del repertorio secondario ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al capo V del presente regolamento.

5.

I contratti sono firmati e trasmessi alla Commissione entro un mese dalla data di designazione.

PARTE C

Le prescrizioni che seguono si applicano in aggiunta alle procedure di selezione descritte nelle parti A e B.

1.

Se il rapporto contrattuale tra il fabbricante o l'importatore e il fornitore di un repertorio primario viene risolto, o si prevede che sarà risolto, da una qualsiasi delle parti del contratto per qualsiasi motivo, compresa la mancata conformità ai criteri d'indipendenza di cui all'articolo 35, il fabbricante o l'importatore informa immediatamente la Commissione di tale risoluzione o prevista risoluzione e, non appena ne viene a conoscenza, della data di notifica della risoluzione e della data alla quale la risoluzione avrà effetto. Il fabbricante o l'importatore propone e notifica alla Commissione un fornitore sostitutivo non appena possibile e al più tardi tre mesi prima della data di scadenza del contratto. Il fornitore sostitutivo è designato conformemente alla parte A, paragrafi da 2 a 7.

2.

Nel caso in cui il gestore dell'archivio secondario comunichi la sua intenzione di cessare la gestione di tale repertorio a norma dei contratti conclusi in conformità alla parte B, paragrafo 4, esso informa immediatamente la Commissione di tale intenzione e della data in cui la risoluzione avrà effetto.

3.

Se quanto riscontrato al paragrafo 1 si applica al fornitore designato per la gestione del repertorio secondario, i contratti per la gestione del repertorio secondario conclusi a norma della parte B, paragrafo 4, sono a loro volta risolti dalle parti.

4.

Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione designa un gestore sostitutivo non appena possibile, e al più tardi tre mesi prima della data di scadenza del contratto vigente.


ALLEGATO II

Principali messaggi trasmessi dagli operatori economici

I messaggi prescritti a fini regolamentari contengono almeno i campi di dati elencati nel presente allegato. Sia gli emittenti di identificativi che i fornitori di repertori di dati (compreso il router) possono decidere di estendere il contenuto del messaggio per motivi strettamente tecnici al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco.

Nel presente allegato non figurano i messaggi di risposta che gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori di dati (compreso il router) devono inviare agli operatori economici, come le conferme di ricezione.

Tutti i messaggi generati nell'ambito del sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco devono contenere l'identificazione del mittente e una marcatura temporale fino al minuto secondo [cfr. tipo di dato: Time(L)]. Gli emittenti di identificativi e i fornitori di repertori di dati (compresi i router) contrassegnano con una marcatura temporale fino al minuto secondo ogni messaggio ricevuto.

CAPITOLO I

DESCRIZIONI DEI CAMPI

SEZIONE 1

Tipo di dato

Tipo di dato

Descrizione

Esempio

ARC

Codice di riferimento amministrativo (ARC) o codice successivo adottato nell'ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)

«15GB0123456789ABCDEF0»

aUI

Identificativo univoco a livello aggregato codificato con:

 

il set invariato ISO646:1991 e composto da quattro blocchi: a) il prefisso dell'emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015, b) l'elemento di serializzazione nel formato stabilito dall'emittente di identificativi, c) il codice identificativo impianto del tabacco secondo il tipo di dato FID e d) la marcatura temporale secondo il tipo di dato Time(s)

 

oppure

il set invariato ISO646:1991 che forma un codice strutturato in conformità alle norme ISO15459-1:2014 o ISO15459-4:2014 (o loro equivalente più recente)

 

Boolean

Valore booleano

«0» (falso/disabilitato)

«1» (vero/abilitato)

Country

Nome del paese codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente)

«DE»

Currency

Nome della valuta codificato secondo la norma ISO 4217:2015 (o suo equivalente più recente)

«EUR»

Date

Data in UTC (tempo universale coordinato) corrispondente al seguente formato: AAAA-MM-GG

«2019-05-20»

Decimal

Valori numerici, decimali ammessi

«1» o «2.2» o «3.33»

EOID

Codice identificativo operatore economico corrispondente al formato stabilito dall'emittente di identificativi codificato con il set invariato ISO646:1991

 

FID

Codice identificativo impianto del tabacco corrispondente al formato stabilito dall'emittente di identificativi codificato con il set invariato ISO646:1991

 

Integer

Valori numerici arrotondati, senza decimali

«1» o «22» o «333»

MID

Codice identificativo macchinario corrispondente al formato stabilito dall'emittente di identificativi codificato con il set invariato ISO646:1991

 

MRN

Numero di riferimento del movimento (MRN); è un numero univoco di registrazione doganale. È formato da 18 caratteri e composto dai seguenti elementi: a) le ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento di esportazione (AA), b) nome del paese, codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente), dello Stato membro al quale la dichiarazione è stata inviata, c) l'identificativo univoco di entrata/importazione per anno e per paese e d) una cifra di controllo.

«11IT9876AB88901235»

SEED

Codice accisa composto da: a) nome del paese codificato secondo la norma ISO-3166-1:2013 alpha-2 (o suo equivalente più recente) (ad esempio «LU») e b) undici caratteri alfanumerici, eventualmente preceduti da zeri (ad esempio «00000987ABC»).

«LU00000987ABC»

ITU

Codice dell'unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC) generato in conformità alla norma ISO15459-1:2014 (o suo equivalente più recente)

«001234560000000018»

Text

Valori alfanumerici codificati secondo la norma ISO8859-15:1999

«abcde12345»

Time(L)

UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente: AAAA-MM-GGToo:mm:ssZ

«2019-07-16T19:20:30Z»

Time(s)

UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente: AAMMGGoo

«19071619»

TPID

Identificativo del prodotto del tabacco (TP-ID) – identificativo numerico utilizzato nel sistema EU-CEG nel formato: NNNNN-NN-NNNNN

«02565-16-00230»

PN

Numero del prodotto – identificativo numerico utilizzato nel sistema EU-CEG per identificare le presentazioni del prodotto [ad esempio codice GTIN (Global Trade Identification Number) del prodotto]

«00012345600012»

upUI(L)

Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da tre blocchi: a) il prefisso dell'emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015, b) il blocco mediano nel formato stabilito dall'emittente di identificativi e c) la marcatura temporale secondo il tipo di dato Time(s)

 

upUI(s)

Identificativo univoco a livello di confezione unitaria codificato con il set invariato ISO646:1991 e composto da due blocchi: a) il prefisso dell'emittente di identificativi in conformità alla norma ISO15459-2:2015 e b) l'elemento di serializzazione nel formato stabilito dall'emittente di identificativi (ossia l'IU reso visibile nel formato leggibile dall'uomo sulle confezioni unitarie)

 

Year

Anno in UTC (tempo universale coordinato) nel formato seguente: AAAA

«2024»

SEZIONE 2

Tipo di cardinalità

Tipo

Descrizione

Semplice (S)

Valore unico

Multiplo (M)

Valori multipli

SEZIONE 3

Tipo di priorità

Tipo

Descrizione

Obbligatorio (M)

La variabile deve avere un valore affinché il messaggio sia trasmesso con successo

Facoltativo (O)

La variabile si riferisce a campi supplementari che rimangono facoltativi

CAPITOLO II

MESSAGGI

SEZIONE 1

Codici identificativi per operatori economici, impianti e macchinari

1.1.   Richiesta di codice identificativo operatore economico

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardi nalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-1

 

EO_Name1

Denominazione registrata dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Denominazione alternativa o abbreviata dell'operatore economico

Text

S

O

 

 

EO_Address

Indirizzo dell'operatore economico – via, numero civico, codice postale, città

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Paese di registrazione dell'operatore economico

Country

S

M

 

 

EO_Email

Indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico utilizzato per le informazioni sulla procedura di registrazione, le modifiche successive e per altra corrispondenza prescritta

Text

S

M

 

 

VAT_R

Indicazione della presenza di una registrazione IVA

Boolean

S

M

0 – Nessuna registrazione IVA

1 – Partita IVA esistente

 

VAT_N

Numero di partita IVA dell'operatore economico

Text

S

M, se VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Numero di registrazione fiscale dell'operatore economico

Text

S

M, se VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Indicazione se l'operatore economico dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

Boolean

S

M

0 – Nessun numero SEED

1 – Numero SEED esistente

 

EO_ExciseNumber2

Codice accisa dell'operatore economico rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

SEED

S

M, se EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'operatore economico

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

OtherEOID_N

Codici identificativi operatore economico assegnati da altri emittenti di identificativi

EOID

M

M, se OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Indicazione se la registrazione è effettuata per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Reg_EOID

Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

EOID

S

M, se Reg_3RD = 1

 

1.2.   Rettifica delle informazioni concernenti il codice identificativo operatore economico

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-2

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

EO_Name1

Denominazione registrata dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Denominazione alternativa o abbreviata dell'operatore economico

Text

S

O

 

 

EO_Address

Indirizzo dell'operatore economico – via, codice postale e città

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Paese di registrazione dell'operatore economico

Country

S

M

 

 

EO_Email

Indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico utilizzato per le informazioni sulla procedura di registrazione e le modifiche successive

Text

S

M

 

 

VAT_R

Indicazione della presenza di una registrazione IVA

Boolean

S

M

0 – Nessuna registrazione IVA

1 – Partita IVA esistente

 

VAT_N

Numero di partita IVA dell'operatore economico

Text

S

M, se VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Numero di registrazione fiscale dell'operatore economico

Text

S

M, se VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Indicazione se l'operatore economico dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

Boolean

S

M

0 – Nessun numero SEED

1 – Numero SEED esistente

 

EO_ExciseNumber2

Codice accisa dell'operatore economico rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

SEED

S

M, se EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'operatore economico

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

OtherEOID_N

Codici identificativi operatore economico assegnati da altri emittenti di identificativi

EOID

M

M, se OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Indicazione se la registrazione è effettuata per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Reg_EOID

Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

EOID

S

M, se Reg_3RD = 1

 

1.3.   Soppressione del codice identificativo operatore economico

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-3

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

Reg_3RD

Indicazione se la registrazione è effettuata per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Reg_EOID

Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

EOID

S

M, se Reg_3RD = 1

 

1.4.   Richiesta di codice identificativo impianto

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-4

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

F_Address

Indirizzo dell'impianto – via, numero civico, codice postale e città

Text

S

M

 

 

F_Country

Paese dell'impianto

Country

S

M

 

 

F_Type

Tipo di impianto

Integer

S

M

1 – Sito di lavorazione con deposito

2 – Solo deposito

3 – Rivendita

4 – Altro

 

F_Type_Other

Descrizione dell'impianto di altro tipo

Text

S

M, se F_Type = 4

 

 

F_Status

Indicazione se una parte dell'impianto ha uno status di deposito fiscale (d'accisa)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

F_ExciseNumber1

Indicazione se l'impianto dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

Boolean

S

M

0 – Nessun numero SEED

1 – Numero SEED esistente

 

F_ExciseNumber2

Codice accisa dell'impianto rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

SEED

S

M, se F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'impianto

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì (possibile solo per gli impianti di paesi extra-UE)

 

OtherFID_N

Codici identificativi impianto assegnati da altri emittenti di identificativi

FID

M

M, se OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Indicazione se la registrazione è effettuata per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì (possibile solo se F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

EOID

S

M, se Reg_3RD = 1

 

1.5.   Rettifica delle informazioni relative al codice identificativo impianto

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-5

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

F_Address

Indirizzo dell'impianto – via, codice postale e città

Text

S

M

 

 

F_Country

Paese dell'impianto

Country

S

M

 

 

F_Type

Tipo di impianto

Integer

S

M

1 – Sito di lavorazione con deposito

2 – Solo deposito

3 – Rivendita

4 – Altro

 

F_Type_Other

Descrizione dell'impianto di altro tipo

Text

S

M, se F_Type = 4

 

 

F_Status

Indicazione se una parte dell'impianto ha uno status di deposito fiscale (d'accisa)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

F_ExciseNumber1

Indicazione se l'impianto dispone di un codice accisa rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

Boolean

S

M

0 – Nessun numero SEED

1 – Numero SEED esistente

 

F_ExciseNumber2

Codice accisa dell'impianto rilasciato dall'autorità competente ai fini dell'identificazione delle persone/dei locali

SEED

S

M, se F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Indicazione se un altro emittente di identificativi ha già assegnato un identificativo all'impianto

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì (possibile solo per gli impianti di paesi extra-UE)

 

OtherFID_N

Codici identificativi impianto assegnati da altri emittenti di identificativi

FID

M

M, se OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Indicazione se la registrazione è effettuata per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì (possibile solo se F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

EOID

S

M, se Reg_3RD = 1

 

1.6.   Soppressione del codice identificativo impianto

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-6

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

Reg_3RD

Indicazione se la soppressione è effettuata per conto di un operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Reg_EOID

Identificativo dell'operatore economico che agisce per conto dell'operatore di rivendita non altrimenti coinvolto nello scambio di prodotti del tabacco

EOID

S

M, se Reg_3RD = 1

 

1.7.   Richiesta di codice identificativo macchinario

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-7

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

M_Producer

Produttore del macchinario

Text

S

M

 

 

M_Model

Modello del macchinario

Text

S

M

 

 

M_Number

Numero di serie del macchinario

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Capacità massima nel ciclo di produzione di 24 ore espressa in confezioni unitarie

Integer

S

M

 

1.8.   Rettifica delle informazioni relative al codice identificativo macchinario

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-8

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

M_ID

Codice identificativo macchinario

MID

S

M

 

 

M_Producer

Produttore del macchinario

Text

S

M

 

 

M_Model

Modello del macchinario

Text

S

M

 

 

M_Number

Numero di serie del macchinario

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Capacità massima nel ciclo di produzione di 24 ore espressa in confezioni unitarie

Integer

S

M

 

1.9.   Soppressione del codice identificativo macchinario

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

1-9

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Codice di conferma dell'operatore economico fornito in risposta alla registrazione dell'operatore economico

Text

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

M_ID

Codice identificativo macchinario

MID

S

M

 

SEZIONE 2

Identificativi univoci (IU)

2.1.   Richiesta di IU a livello unitario

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

2-1

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio (fabbricante UE o importatore UE)

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

Process_Type

Indicazione se il processo di produzione richiede l'uso di un macchinario

Boolean

S

M

0 – No (solo per prodotti lavorati interamente a mano)

1 – Sì

 

M_ID

Codice identificativo macchinario

MID

S

M, se Process_Type = 1

 

 

P_Type

Tipo di prodotto del tabacco

Integer

S

M

1 - Sigaretta

2 - Sigaro

3 - Sigaretto

4 - Tabacco da arrotolare

5 - Tabacco da pipa

6 - Tabacco per pipa ad acqua

7 - Tabacco per uso orale

8 - Tabacco da fiuto

9 - Tabacco da masticare

10 - Prodotto del tabacco di nuova generazione

11 - Altro (prodotto immesso sul mercato prima del 19 maggio 2014 non rientrante in una delle categorie da 1 a 9)

 

P_OtherType

Descrizione del prodotto del tabacco di altro tipo

Text

S

M, se P_Type = 11

 

 

P_CN

Codice della nomenclatura combinata (NC)

Text

S

O

 

 

P_Brand

Marca del prodotto del tabacco

Text

S

M

 

 

P_weight

Peso lordo medio della confezione unitaria, compreso l'imballaggio, in grammi, con accuratezza di 0,1 g

Decimal

S

M

 

 

TP_ID

Identificativo del prodotto del tabacco utilizzato nel sistema EU-CEG

TPID

S

M, se Intended_Market è un paese UE

 

 

TP_PN

Numero del prodotto del tabacco utilizzato nel sistema EU-CEG

PN

S

M, se Intended_Market è un paese UE

 

 

Intended_Market

Paese di destinazione per la vendita al dettaglio

Country

S

M

 

 

Intended_Route1

Indicazione se il prodotto è destinato a essere trasferito attraverso confini nazionali tramite trasporto terrestre/per vie navigabili/aereo

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Intended_Route2

Il primo paese raggiunto tramite trasporto terrestre/per vie navigabili/aereo dopo che il prodotto lascia lo Stato membro di lavorazione o lo Stato membro di importazione stabilito sulla base di un punto di controllo rispettivamente alla frontiera terrestre, al successivo porto o al successivo aeroporto

Country

S

M, se Intended_Route1 = 1

 

 

Import

Indicazione se il prodotto è importato nell'UE

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Req_Quantity

Quantità richiesta di IU a livello di confezione unitaria

Integer

S

M

 

2.2.   Richiesta di IU a livello aggregato

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

2-2

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

Req_Quantity

Quantità richiesta di IU a livello aggregato

Integer

S

M

 

2.3.   Richiesta di disattivazione di IU

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

2-3

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Deact_Type

Disattivazione di IU a livello di confezione unitaria o a livello aggregato

Integer

S

M

1 – IU a livello di confezione unitaria

2 – IU a livello aggregato

 

Deact_Reason1

Indicazione del motivo della disattivazione

Integer

S

M

1 – Prodotto distrutto

2 – Prodotto rubato

3 – IU distrutto

4 – IU rubato

5 – IU inutilizzato

6 – Altro

 

Deact_Reason2

Descrizione del motivo se altro

Text

S

M, se Deact_Reason1 = 6

 

 

Deact_Reason3

Descrizione aggiuntiva del motivo

Text

S

O

 

 

Deact_upUI

Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da disattivare

upUI(s)

M

M, se Deact_Type = 1

 

 

Deact_aUI

Elenco degli IU a livello aggregato da disattivare

aUI

M

M, se Deact_Type = 2

 

SEZIONE 3

Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti dei prodotti

3.1.   Applicazione di IU a livello unitario su confezioni unitarie

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-1

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

upUI_1

Elenco degli IU a livello di confezione unitaria da registrare (per esteso)

upUI(L)

M

M

 

 

upUI_2

Elenco degli UI a livello di confezione unitaria corrispondenti da registrare (come visibile in formato leggibile dall'uomo) indicato nello stesso ordine di upUI_1

upUI(s)

M

M

 

 

upUI_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

3.2.   Applicazione di IU a livello aggregato su imballaggi aggregati

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-2

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto

FID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

aUI

IU a livello aggregato

aUI

S

M

 

 

Aggregation_Type

Identificazione del tipo di aggregazione

Integer

S

M

1 – Aggregazione solo di IU a livello di confezione unitaria

2 – Aggregazione solo di IU a livello aggregato

3 – Aggregazione sia di IU a livello di confezione unitaria che di IU a livello aggregato

 

Aggregated_UIs1

Elenco di IU a livello di confezione unitaria soggetti ad aggregazione

upUI(L)

M

M, se Aggregation_ Type = 1 o 3

 

 

Aggregated_UIs2

Elenco di IU a livello aggregato soggetti a ulteriore aggregazione

aUI

M

M, se Aggregation_ Type = 2 o 3

 

 

aUI_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

3.3.   Spedizione di prodotti del tabacco da un impianto

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-3

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Ora prevista del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto di spedizione

FID

S

M

 

 

Destination_ID1

Indicazione del tipo di destinazione: se l'impianto di destinazione è situato nel territorio UE e se la consegna è effettuata a un distributore automatico o mediante furgone di vendita che consegna a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna

Integer

S

M

1 – Destinazione extra-UE

2 – Destinazione UE diversa da distributore automatico – consegna di quantitativo fisso

3 – Distributore/i automatico/i UE

4 – Destinazione UE diversa da distributore automatico – consegna mediante furgone di vendita

 

Destination_ID2

Codice identificativo impianto di destinazione

FID

S

M, se Destination_ID1 = 2

 

 

Destination_ID3

Codice/i identificativo/i dell'impianto di destinazione – più distributori automatici possibili

FID

M

M, se Destination_ID1 = 3

 

 

Destination_ID4

Codice/i identificativo/i dell'impianto di destinazione

FID

M

M, se Destination_ID1 = 4

 

 

Destination_ID5

Indirizzo completo dell'impianto di destinazione: via, numero civico, codice postale, città

Text

S

M, se Destination_ID1 = 1

 

 

Transport_mode

Mezzo di trasporto con cui il prodotto lascia l'impianto, cfr.: regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, allegato II, elenco di codici 7

Integer

S

M

0 – Altro

1 – Trasporto via mare

2 – Trasporto per ferrovia

3 – Trasporto su strada

4 – Trasporto aereo

5 – Spedizioni postali

6 – Installazioni di trasporto fisse

7 – Trasporto per via navigabile interna

 

Transport_vehicle

Identificazione del veicolo (ad esempio targhe di immatricolazione, numero del treno, numero del velivolo/del volo, nome della nave o altro identificativo)

Text

S

M

«n/a» è consentito se Transport_mode = 0 e il movimento del prodotto avviene tra impianti adiacenti, con la consegna manuale del prodotto

 

Transport_cont1

Indicazione se il trasporto è containerizzato e utilizza un codice dell'unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Transport_cont2

Codice dell'unità di trasporto individuale del container

ITU

S

M, se Transport_cont1 = 1

 

 

Transport_s1

Indicazione se la spedizione avviene con l'operatore logistico/postale che gestisce un proprio sistema di tracciabilità e rintracciabilità accettato dallo Stato membro dell'impianto di spedizione. Solo per piccole quantità di prodotti del tabacco (peso netto dei prodotti spediti inferiore ai 10 kg) destinate all'esportazione in paesi terzi

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Transport_s2

Numero di tracciabilità dell'operatore logistico

Text

S

M, se Transport_s1 = 1

 

 

EMCS

Spedizione nell'ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

EMCS_ARC

Codice di riferimento amministrativo (ARC)

ARC

S

M, se EMCS = 1

 

 

SAAD

Spedizione con documento di accompagnamento semplificato, cfr.: regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

SAAD_number

Numero di riferimento della dichiarazione e/o autorizzazione che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione deve concedere prima che il movimento abbia inizio

Text

S

M, se SAAD = 1

 

 

Exp_Declaration

Indicazione se il numero di riferimento del movimento (MRN) è stato rilasciato dall'ufficio doganale

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Exp_ DeclarationNumber

Numero di riferimento del movimento (MRN)

MRN

S

M, se Exp_Declaration = 1

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU nella spedizione (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco di IU a livello di confezione unitaria oggetto della spedizione

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco di IU a livello aggregato oggetto della spedizione

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

Dispatch_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

3.4.   Arrivo di prodotti del tabacco a un impianto

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-4

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto di arrivo

FID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

Product_Return

Indicazione se i prodotti in arrivo tornano al mittente a seguito di una consegna mancata o di una parziale consegna mancata

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU ricevuti (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco degli IU a livello di confezione unitaria ricevuti

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco degli IU a livello aggregato ricevuti

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

Arrival_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

3.5.   Trasbordo

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-5

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Ora prevista del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

Destination_ID1

Indicazione se l'impianto di destinazione è situato nel territorio UE

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Destination_ID2

Codice identificativo impianto di destinazione

FID

S

M, se Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID3

Indirizzo completo dell'impianto di destinazione

Text

S

M, se Destination_ID1 = 0

 

 

Transport_mode

Mezzo di trasporto su cui il prodotto è trasbordato, cfr.: regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, allegato II, elenco di codici 7

Integer

S

M

0 – Altro

1 – Trasporto via mare

2 – Trasporto per ferrovia

3 – Trasporto su strada

4 – Trasporto aereo

5 – Spedizioni postali

6 – Installazioni di trasporto fisse

7 – Trasporto per via navigabile interna

 

Transport_vehicle

Identificazione del veicolo (ad esempio targhe di immatricolazione, numero del treno, numero del velivolo/del volo, nome della nave o altro identificativo)

Text

S

M

 

 

Transport_cont1

Indicazione se il trasporto è containerizzato e utilizza un codice dell'unità di trasporto individuale (ad esempio SSCC)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Transport_cont2

Codice dell'unità di trasporto individuale del container

ITU

S

M, se Transport_cont1 = 1

 

 

EMCS

Spedizione nell'ambito del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS)

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

EMCS_ARC

Codice di riferimento amministrativo (ARC)

ARC

S

M, se EMCS = 1

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU oggetto del trasbordo (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco di IU a livello di confezione unitaria oggetto del trasbordo

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco di IU a livello aggregato oggetto del trasbordo

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

Transloading_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

3.6.   Disaggregazione di IU a livello aggregato

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-6

 

EO_ID

Identificativo operatore economico

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identificativo dell'impianto

FID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

aUI

IU a livello aggregato soggetti a disaggregazione

aUI

S

M

 

 

disaUI_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

3.7.   Segnalazione di consegna effettuata tramite furgone di vendita alla rivendita (prescritta se nel tipo di messaggio 3-3 Destination_ID1 = 4)

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

3-7

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

F_ID

Codice identificativo impianto della rivendita

FID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU forniti (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco degli IU a livello di confezione unitaria forniti

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco degli IU a livello aggregato forniti

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

Delivery_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

SEZIONE 4

Eventi relativi alle transazioni

4.1.   Emissione della fattura

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

4-1

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

Invoice_Type1

Tipo di fattura

Integer

S

M

1 – Originale

2 – Rettifica

3 – Altro

 

Invoice_Type2

Descrizione della fattura di altro tipo

Text

S

M, se Invoice_Type1 = 3

 

 

Invoice_Number

Numero della fattura

Text

S

M

 

 

Invoice_Date

Data della fattura

Date

S

M

 

 

Invoice_Seller

Identità del venditore

EOID

S

M

 

 

Invoice_Buyer1

Indicazione se l'acquirente è situato nell'UE

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Invoice_Buyer2

Identità dell'acquirente

EOID

S

M, se Invoice_Buyer1 = 1

 

 

Buyer_Name

Denominazione legale registrata dell'acquirente

Text

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address

Indirizzo dell'acquirente – via, numero civico, codice postale, città

Text

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_CountryReg

Paese di registrazione dell'acquirente

Country

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_TAX_N

Numero di registrazione fiscale dell'acquirente

Text

S

M, se Invoice_Buyer1 = 0

 

 

First_Seller_EU

Indicazione se la fattura è emessa dal primo venditore nell'UE, ossia il fabbricante o l'importatore UE, e il prodotto è destinato al mercato UE

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Product_Items_1

Elenco di TPID corrispondenti alle voci elencate nella fattura

TPID

M

M, se First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Items_2

Elenco dei numeri del prodotto corrispondenti ai prodotti elencati nella fattura (nello stesso ordine di Product_Items_1)

PN

M

M, se First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Price

Prezzo netto della confezione unitaria per ciascuna coppia TPID–numero del prodotto

(nello stesso ordine di Product_Items_1)

Decimal

M

M, se First_Seller_EU = 1

 

 

Invoice_NET

Importo totale netto della fattura

Decimal

S

M

 

 

Invoice_Currency

Valuta della fattura

Currency

S

M

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU rientranti nella fattura (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco di IU a livello di confezione unitaria rientranti nella fattura

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco di IU a livello aggregato rientranti nella fattura

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

Invoice_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

4.2.   Emissione del numero d'ordine

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

4-2

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

Order_Number

Numero del buono d'ordine

Text

S

M

 

 

Order_Date

Data del buono d'ordine

Date

S

M

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU rientranti nel buono d'ordine (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco di IU a livello di confezione unitaria rientranti nel buono d'ordine

upUI(L)

M

M, se UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco di IU a livello aggregato rientranti nel buono d'ordine

aUI

M

M, se UI_Type = 2 o 3

 

 

Order_comment

Descrizione del motivo del ritardo nella registrazione dell'ordine d'acquisto

Text

S

O

 

4.3.   Ricezione del pagamento

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

4-3

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Data e ora del verificarsi dell'evento

Time(s)

S

M

 

 

Payment_Date

Data della ricevuta di pagamento

Date

S

M

 

 

Payment_Type

Tipo di pagamento

Integer

S

M

1 – Bonifico bancario

2 – Carta bancaria

3 – Contanti

4 – Altro

 

Payment_Amount

Importo del pagamento

Decimal

S

M

 

 

Payment_Currency

Valuta del pagamento

Currency

S

M

 

 

Payment_Payer1

Indicazione se il pagatore è situato nell'UE

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Payment_Payer2

Identità del pagatore

EOID

S

M, se Payment_Payer1 = 1

 

 

Payer_Name

Denominazione legale registrata del pagatore

Text

S

M, se Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_Address

Indirizzo del pagatore – via, numero civico, codice postale e città

Text

S

M, se Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_CountryReg

Paese di registrazione del pagatore

Country

S

M, se Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_TAX_N

Numero di registrazione fiscale del pagatore

Text

S

M, se Payment_Payer1 = 0

 

 

Payment_Recipient

Identità del beneficiario

EOID

S

M

 

 

Payment_Invoice

Indicazione se il pagamento corrisponde alla fattura esistente

Boolean

S

M

0 – No

1 – Sì

 

Invoice_Paid

Numero della fattura saldata con il pagamento

Text

S

M, se Payment_Invoice = 1

 

 

UI_Type

Identificazione dei tipi di IU rientranti nel pagamento (registrati al più alto livello di aggregazione disponibile)

Integer

S

M, se Payment_Invoice = 0

1 – Solo IU a livello di confezione unitaria

2 – Solo IU a livello aggregato

3 – IU sia a livello di confezione unitaria che a livello aggregato

 

upUIs

Elenco di IU a livello di confezione unitaria rientranti nel pagamento

upUI(L)

M

M, se Payment_Invoice = 0 e UI_Type = 1 o 3

 

 

aUIs

Elenco di IU a livello aggregato rientranti nel pagamento

aUI

M

M, se Payment_Invoice = 0 e UI_Type = 2 o 3

 

 

Payment_comment

Osservazioni del soggetto segnalante

Text

S

O

 

SEZIONE 5

Richiami

5.   Richiami delle richieste e dei messaggi relativi alle operazioni e alle transazioni (possibili per i tipi di messaggio 2-1, 2-2, da 3-1 a 3-7, 4-1, 4-2 e 4-3)

Voce n.

Campo

Osservazioni

Tipo di dato

Cardinalità

Priorità

Valori

 

Message_Type

Identificazione del tipo di messaggio

Text

S

M

5

 

EO_ID

Codice identificativo operatore economico dell'entità che effettua l'invio

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Codice di richiamo del messaggio fornito al mittente nella conferma di ricevimento del messaggio originale da richiamare

Text

S

M

 

 

Recall_Reason1

Motivo del richiamo del messaggio originale

Integer

S

M

1 – L'evento segnalato non si è materializzato (solo per i tipi di messaggio 3-3 e 3-5)

2 – Il messaggio conteneva informazioni errate

3 – Altro

 

Recall_Reason2

Descrizione del motivo del richiamo del messaggio originale

Text

S

M, se Recall_Reason1 = 3

 

 

Recall_Reason3

Spiegazioni supplementari sul motivo del richiamo del messaggio originale

Text

S

O

 

Nota: in occasione di un richiamo relativo a eventi operativi e logistici il messaggio richiamato è contrassegnato come «cancellato» ma non viene soppressa la registrazione esistente nella banca dati.


DECISIONI

16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/56


DECISIONE (UE) 2018/575 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2018

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta di Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo maltese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 10 novembre 2015, con decisione (UE) 2015/2029 (4) del Consiglio, il sig. Anthony MIFSUD è stato sostituito dalla sig.ra Graziella GALEA in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra Graziella GALEA (Mayor, Saint Paul's Bay Local Council) è stata proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra Graziella GALEA, Councillor, Saint Paul's Bay Local Council (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2018

Per il Consiglio

Il presidente

T. DONCHEV


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/2029 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare maltese e di due membri supplenti maltesi del Comitato delle regioni (GU L 297 del 13.11.2015, pag. 8).


16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/57


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/576 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco

[notificata con il numero C(2017) 8435]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2014/40/UE dispone che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza antimanomissione, composto di elementi visibili e invisibili, allo scopo di facilitare la verifica dell'autenticità dei prodotti del tabacco. È opportuno stabilire norme tecniche per un sistema di elementi di sicurezza.

(2)

Gli elementi di sicurezza, insieme al sistema per garantire la tracciabilità dei prodotti del tabacco, di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE e istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione (2), dovrebbero consentire il monitoraggio e un'esecuzione più efficace per garantire la conformità dei prodotti del tabacco alla direttiva 2014/40/UE.

(3)

È essenziale disporre nell'Unione di regole comuni in materia di norme concernenti gli elementi di sicurezza, in quanto prescrizioni nazionali divergenti e non sufficientemente precise rischiano di compromettere gli sforzi messi in atto per migliorare la conformità dei prodotti del tabacco alla pertinente regolamentazione dell'Unione. Un quadro maggiormente armonizzato per gli elementi di sicurezza nei diversi Stati membri dovrebbe inoltre agevolare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco leciti.

(4)

Le norme tecniche per gli elementi di sicurezza dovrebbero tenere adeguatamente conto dell'elevato grado di innovazione che si registra in questo settore e consentire al contempo alle autorità competenti degli Stati membri di verificare l'autenticità dei prodotti del tabacco in modo efficace. Ciascuno Stato membro dovrebbe essere in grado di definire la combinazione o le combinazioni di elementi di autenticazione da utilizzare per sviluppare gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco lavorati o importati nel suo territorio. La combinazione o le combinazioni utilizzate dovrebbero includere elementi visibili e invisibili. In base alle norme internazionali gli elementi invisibili, che non sono direttamente percepibili mediante le capacità sensoriali umane, possono essere definiti con riferimento al grado di sofisticatezza delle apparecchiature necessarie per la verifica della loro autenticità. Al fine di massimizzare l'efficacia di tali elementi, è opportuno prescrivere l'uso di almeno un elemento invisibile la cui verifica richieda l'uso di strumenti appositi o apparecchiature di laboratorio professionali. L'inclusione in un elemento di sicurezza di una varietà di tipi diversi di elementi di autenticazione dovrebbe garantire il necessario equilibrio tra flessibilità e un elevato livello di sicurezza. Ciò dovrebbe anche consentire agli Stati membri di tenere conto delle nuove soluzioni innovative in grado di rafforzare ulteriormente l'efficacia degli elementi di sicurezza.

(5)

La combinazione di diversi elementi di autenticazione dovrebbe essere prescritta in quanto importante passo per garantire che l'integrità dell'ultimo elemento di sicurezza applicato a un prodotto del tabacco sia adeguatamente protetta.

(6)

L'importanza di garantire l'efficacia di un sistema di elementi di sicurezza è riconosciuta da norme convenute a livello internazionale (3). A tal fine, è opportuno istituire garanzie supplementari, che proteggano nella misura più ampia possibile gli elementi di sicurezza e i loro diversi elementi di autenticazione da minacce interne ed esterne. È quindi opportuno prescrivere che almeno un elemento di autenticazione di un elemento di sicurezza sia fornito da un fornitore di soluzioni terzo indipendente, riducendo così la possibilità di attacchi perpetrati da persone fisiche o soggetti direttamente o indirettamente collegati con il produttore o l'autore degli elementi di autenticazione utilizzati per sviluppare l'elemento di sicurezza. Inoltre, al fine di garantire il rispetto continuativo della prescrizione di indipendenza, che è di fondamentale importanza per garantire e preservare l'integrità degli elementi di sicurezza in tutta l'Unione, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le procedure per monitorare la conformità ai criteri di indipendenza stabiliti nella presente decisione. Le conclusioni del riesame dovrebbero essere pubblicate dalla Commissione e costituire parte integrante della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/40/UE prevista all'articolo 28 della direttiva stessa.

(7)

Vari Stati membri prescrivono bolli fiscali o marchi di identificazione nazionale a fini fiscali. Tali Stati membri dovrebbero essere liberi di consentire che i bolli o marchi siano utilizzati come elementi di sicurezza nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 2014/40/UE e alla presente decisione. Al fine di ridurre al minimo gli oneri economici non necessari, gli Stati membri i cui bolli fiscali o marchi di identificazione nazionale non sono conformi a una o più prescrizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 2014/40/UE e alla presente decisione dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i bolli fiscali o i marchi di identificazione nazionale come parte dell'elemento di sicurezza. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco siano informati degli ulteriori elementi di autenticazione necessari per sviluppare un elemento di sicurezza conforme a tutte le prescrizioni legislative.

(8)

Al fine di garantire l'integrità degli elementi di sicurezza e proteggerla dagli attacchi esterni, gli elementi di sicurezza dovrebbero essere applicati mediante apposizione, stampa o una combinazione delle due, in modo da impedire che vengano sostituiti, riutilizzati o modificati in qualunque modo. Gli elementi di sicurezza dovrebbero inoltre consentire l'identificazione e la verifica dell'autenticità di una singola confezione unitaria di prodotto del tabacco per l'intero periodo in cui il prodotto è immesso sul mercato.

(9)

Al fine di consentire la verifica dell'autenticità di un prodotto del tabacco e quindi di intensificare la lotta al commercio illecito di prodotti del tabacco nell'Unione, agli Stati membri e alla Commissione dovrebbero, su richiesta, essere forniti campioni di prodotti da usare come riferimento ai fini delle analisi di laboratorio. Inoltre, al fine di consentire alle autorità competenti di uno Stato membro di verificare l'autenticità di un prodotto del tabacco destinato al mercato nazionale di un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero fornirsi reciproca assistenza condividendo i prodotti di riferimento ottenuti e, nella misura del possibile, scambiandosi le conoscenze e competenze disponibili.

(10)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme tecniche per gli elementi di sicurezza applicati alle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/40/UE, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «elemento di autenticazione»: un elemento di un elemento di sicurezza;

b)   «palese»: direttamente percepibile da uno o più sensi umani senza ricorso a dispositivi esterni; la categoria «overt» delle soluzioni di autenticazione di cui alla norma ISO 12931: 2012 è considerata rispondente a questa definizione;

c)   «seminascosto»: non direttamente percepibile dai sensi umani ma rilevabile da detti sensi mediante il ricorso a dispositivi esterni, come torce UV o penne o pennarelli speciali, che non richiedono conoscenze specialistiche o formazione specialistica; la categoria «covert» delle soluzioni di autenticazione autenticate mediante strumenti disponibili in commercio di cui alla norma ISO 12931: 2012 è considerata rispondente a questa definizione;

d)   «nascosto»: non direttamente percepibile dai sensi umani e rilevabile solo con l'uso di strumenti appositi o apparecchiature di laboratorio professionali; le categorie «covert» delle soluzioni di autenticazione che richiedono strumenti appositi o analisi forensi di cui alla norma ISO 12931: 2012 sono considerate rispondenti a questa definizione.

Articolo 3

Elemento di sicurezza

1.   Gli Stati membri prescrivono che gli elementi di sicurezza siano composti di non meno di cinque tipi di elementi di autenticazione, di cui almeno:

a)

uno palese;

b)

uno seminascosto;

c)

uno nascosto.

2.   Gli Stati membri prescrivono che almeno uno degli elementi di autenticazione, di cui al paragrafo 1, sia fornito da un fornitore terzo indipendente che soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 8.

3.   Ciascuno Stato membro comunica ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco la combinazione o le combinazioni di elementi di autenticazione da utilizzare per gli elementi di sicurezza applicati alle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immessi sul suo mercato.

Gli elementi di autenticazione di cui al primo comma possono comprendere qualunque tipo di elemento di autenticazione palese, seminascosto e nascosto di cui all'allegato.

4.   La comunicazione di cui al paragrafo 3 è effettuata entro il 20 settembre 2018. Eventuali cambiamenti successivi della combinazione o delle combinazioni di elementi di autenticazione sono comunicati dagli Stati membri ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco almeno sei mesi prima della data in cui tali modifiche dovrebbero entrare in vigore.

Articolo 4

Uso dei bolli fiscali come elemento di sicurezza

1.   Gli Stati membri che consentono l'uso di bolli fiscali o marchi di identificazione nazionale a fini fiscali per sviluppare elementi di sicurezza provvedono affinché gli elementi di sicurezza finali soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 3 della presente decisione e all'articolo 16 della direttiva 2014/40/UE.

2.   Se non rispetta una o più prescrizioni di cui al paragrafo 1, un bollo fiscale o marchio di identificazione nazionale a fini fiscali destinato a essere utilizzato come elemento di sicurezza è utilizzato soltanto come parte dell'elemento di sicurezza. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco siano informati dei tipi di elementi di autenticazione supplementari prescritti per sviluppare un elemento di sicurezza conforme.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco entro il 20 settembre 2018. Eventuali ulteriori informazioni relative alle modifiche apportate al bollo fiscale o al marchio di identificazione nazionale a fini fiscali destinato a essere utilizzato come elemento di sicurezza devono essere comunicate ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco almeno sei mesi prima della data in cui le modifiche dovrebbero entrare in vigore, purché l'informazione sia loro necessaria per poter sviluppare un elemento di sicurezza conforme.

Articolo 5

Applicazione degli elementi di sicurezza alle confezioni unitarie

1.   Gli Stati membri prescrivono che gli elementi di sicurezza siano applicati alle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco mediante una delle seguenti modalità:

a)

apposizione;

b)

stampa;

c)

combinazione di apposizione e stampa.

2.   Gli elementi di sicurezza si applicano alle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco in modo tale da:

a)

consentire l'identificazione e la verifica dell'autenticità di una singola confezione unitaria di prodotto del tabacco per l'intero periodo in cui il prodotto è immesso sul mercato;

b)

impedirne qualunque sostituzione, riutilizzo o modifica.

Articolo 6

Integrità degli elementi di sicurezza

1.   Gli Stati membri possono decidere, in qualsiasi momento, di applicare o revocare i regimi di rotazione degli elementi di sicurezza.

2.   Se ha motivo di credere che l'integrità di un qualsiasi elemento di autenticazione di un elemento di sicurezza in quel momento in uso sul suo mercato sia compromessa, uno Stato membro prescrive che l'elemento di sicurezza in questione sia sostituito o modificato. Se individua un elemento di sicurezza compromesso, uno Stato membro ne informa i fabbricanti, gli importatori e i fornitori di elementi di sicurezza interessati entro cinque giorni lavorativi.

3.   Gli Stati membri possono stabilire orientamenti o obblighi formali in materia di sicurezza delle procedure di produzione e di distribuzione, come quelli relativi all'uso di apparecchiature e altri componenti sicuri, alle verifiche, agli strumenti di controllo per i quantitativi di produzione e al trasporto sicuro, al fine di prevenire, scoraggiare, individuare e attenuare la produzione e la distribuzione illecite o il furto di elementi di sicurezza e degli elementi di autenticazione che li compongono.

Articolo 7

Verifica dell'autenticità dei prodotti del tabacco

1.   Gli Stati membri si assicurano di disporre dei mezzi necessari per analizzare ciascuna combinazione di elementi di autenticazione di cui permettono l'utilizzo per sviluppare elementi di sicurezza, a norma degli articoli 3 e 4 della presente decisione, al fine di determinare se una confezione unitaria di un prodotto del tabacco sia autentica. L'analisi dovrebbe essere effettuata conformemente a criteri di prestazione e a una metodologia di valutazione riconosciuti a livello internazionale, come quelli stabiliti nella norma ISO 12931:2012.

2.   Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco aventi sede nel loro territorio forniscano, su richiesta scritta, campioni dei prodotti del tabacco in quel momento sul mercato. I campioni sono forniti in confezioni unitarie e includono l'elemento di sicurezza applicato. Gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione della Commissione i campioni dei prodotti del tabacco ricevuti.

3.   Gli Stati membri, su richiesta, si prestano assistenza reciproca per verificare l'autenticità di un prodotto del tabacco destinato al mercato nazionale di un altro Stato membro, anche condividendo eventuali campioni ottenuti in conformità del paragrafo 2.

Articolo 8

Indipendenza dei fornitori dell'elemento di autenticazione

1.   Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, un fornitore di elementi di autenticazione e, se del caso, i suoi subfornitori, sono considerati indipendenti se sono soddisfatti i seguenti criteri:

a)

indipendenza dall'industria del tabacco in termini di forma giuridica, organizzazione e processo decisionale; si valuta, segnatamente, se l'impresa o il gruppo di imprese sia sotto il controllo diretto o indiretto dell'industria del tabacco, anche con una partecipazione minoritaria;

b)

indipendenza dall'industria del tabacco in termini finanziari, che sarà presunta se, prima di assumere le funzioni, l'impresa o il gruppo di imprese ricava meno del 10 % del fatturato annuo a livello mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, dai beni e servizi forniti al settore del tabacco nel corso degli ultimi due anni civili, come può essere determinato sulla base dei conti approvati più recenti; per ciascun anno civile successivo, il fatturato annuo a livello mondiale, al netto dell'IVA e delle altre imposte indirette, da beni e servizi forniti al settore del tabacco non supera il 20 %;

c)

assenza di conflitti di interessi con l'industria del tabacco da parte dei responsabili della direzione dell'impresa o del gruppo di imprese, compresi i membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altra forma di organo direttivo. In particolare, essi:

i)

non hanno fatto parte di strutture aziendali dell'industria del tabacco negli ultimi cinque anni;

ii)

agiscono in modo indipendente da qualsiasi interesse pecuniario o non pecuniario legato all'industria del tabacco, compresi il possesso di azioni, la partecipazione a programmi pensionistici privati, o da interessi di partner, coniugi o parenti diretti in linea ascendente o discendente.

2.   Se ricorre a subfornitori, un fornitore di elementi di autenticazione mantiene la responsabilità di garantire la conformità dei subfornitori ai criteri di indipendenza di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri e la Commissione possono esigere che i fornitori di elementi di autenticazione, compresi se del caso i loro subfornitori, trasmettano loro i documenti necessari per valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1. Tali documenti possono includere dichiarazioni annuali di conformità ai criteri di indipendenza di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri e la Commissione possono richiedere che le dichiarazioni annuali includano un elenco completo dei servizi forniti all'industria del tabacco nell'ultimo anno civile e dichiarazioni di indipendenza finanziaria dall'industria del tabacco individuali da parte di tutti i membri della dirigenza del fornitore indipendente.

4.   Qualsiasi mutamento delle circostanze relative ai criteri di cui al paragrafo 1 in grado di pregiudicare l'indipendenza di un fornitore di elementi di autenticazione (compresi, se del caso, i suoi subfornitori) che sussista per due anni civili consecutivi è comunicato senza indugio agli Stati membri interessati e alla Commissione.

5.   Se dalle informazioni ottenute a norma del paragrafo 3 o dalla comunicazione di cui al paragrafo 4 emerge che un fornitore di elementi di autenticazione (compresi, se del caso, i suoi subfornitori) non soddisfa più i criteri di cui al paragrafo 1, entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi entro la fine dell'anno civile successivo all'anno civile in cui sono state ricevute le informazioni o la comunicazione, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la conformità con i criteri di cui al paragrafo 1.

6.   I fornitori di elementi di autenticazione informano senza indugio gli Stati membri interessati e la Commissione in merito a eventuali casi di minacce o di altri tentativi di esercitare influenza indebita che possono effettivamente o potenzialmente compromettere la loro indipendenza.

7.   Le autorità pubbliche o le imprese di diritto pubblico e i relativi subfornitori sono considerati indipendenti dall'industria del tabacco.

8.   Le procedure che disciplinano il controllo della conformità ai criteri di indipendenza stabiliti al paragrafo 1 sono soggette a riesame periodico da parte della Commissione al fine di valutarne la conformità alle prescrizioni della presente decisione. Le conclusioni del riesame sono pubblicate e costituiscono parte integrante della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/40/UE prevista all'articolo 28 della direttiva stessa.

Articolo 9

Disposizione transitoria

1.   Le sigarette e il tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2019 che non recano un elemento di sicurezza a norma della presente decisione possono rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2020.

2.   I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare lavorati o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2024 che non recano un elemento di sicurezza a norma della presente decisione possono rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2026.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (cfr. pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  ISO 12931:2012 (Performance criteria for authentication solutions used to combat counterfeiting of material goods – Criteri per soluzioni di autenticazione utilizzati per combattere la contraffazione di beni materiali).


ALLEGATO

TIPI DI ELEMENTI DI AUTENTICAZIONE

Palese

Seminascosto

Nascosto

Rabescature

Motivo ornamentale composto da due o più bande intrecciate stampate in più colori non standard.

Immagini laser

Immagine che diventa visibile all'occhio umano solo quando illuminata con una luce di lunghezza d'onda specifica, ad esempio mediante puntatore laser.

Tag a DNA

Marcatore forense che utilizza principi matematici combinatori per definire sequenze nucleotidiche.

Stampa a iride

Combinazione di due o più colori gradualmente mescolati uno con l'altro in modo da ottenere colori intermedi (effetto iridescente).

Immagine polarizzata

Immagine che diventa visibile all'occhio umano solo quando vi è applicato uno specifico filtro di polarizzazione.

Tag molecolari

Marcatore chimico, spesso inserito nel materiale di base dell'oggetto cui si applica, che permette di individuare il rapporto di diluizione e di miscela dei materiali. Codificato in modo univoco e incorporato in tracce.

Immagine latente

Motivo a linee stampato in calcografia che rivela un'immagine diversa se si inclina l'oggetto su cui è stampato. Può essere combinato con l'uso di inchiostro che cambia colore.

Carta insensibile ai raggi UV

Carta speciale che non riflette la luce ultravioletta. Adatta per la stampa con inchiostri ultravioletti (UV) che appaiono se illuminati con speciali lampade UV.

Fibre di sicurezza (nascoste)

Fibre fluorescenti invisibili distribuite casualmente su supporto cartaceo adatto. Non possono essere scansionate o fotocopiate e sono visibili solo se illuminate con speciali lampade UV.

Inchiostro che cambia colore

Inchiostro che cambia colore in funzione dell'angolo di osservazione.

Fibre di sicurezza (seminascoste)

Fibre fluorescenti visibili incorporate in tutto o in parte in modo casuale secondo un modello non riproducibile. Possono presentarsi in una varietà di colori e forme. Cambiano colore alla luce UV.

Elementi magnetici

Configurazione di elementi magnetici che generano un segnale o una serie di segnali, rilevabili a distanza da speciali dispositivi di identificazione.

Motivi percepibili al tatto

Calcografia che produce un rilievo percepibile al tatto, autenticabile con luce radente. Può essere combinato con un'immagine latente.

Microstampa

Stampa a caratteri estremamente piccoli che richiedono un ingrandimento per essere leggibili a occhio nudo.

Inchiostri anti-Stokes

Inchiostri con proprietà anti-Stokes esaminabili mediante comparatore video spettrale (strumenti VSC).

Ologramma

Visualizzazione di una registrazione fotografica tridimensionale di un campo luminoso modificando l'angolo di osservazione.

Inchiostro termocromico

Inchiostro reattivo al calore sensibile alle variazioni di temperatura. L'inchiostro cambia colore o scompare quando esposto a variazioni di temperatura.

Inchiostri reattivi (nascosti)

Inchiostri incolori o trasparenti che diventano visibili quando reagiscono con un solvente specifico applicato mediante strumenti appositi in condizioni di laboratorio.

 

Inchiostri reattivi (seminascosti)

Inchiostri incolori o trasparenti che diventano visibili quando reagiscono con un solvente specifico applicato mediante una penna o un pennarello speciali.