ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 80

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
22 marzo 2018


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/422]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 165/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/423]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 166/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/424]

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 167/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/425]

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 168/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/426]

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 169/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/427]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 170/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/428]

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/429]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 172/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/430]

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/431]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 174/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/432]

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 175/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/433]

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 176/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/434]

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 177/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/435]

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 178/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/436]

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 179/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/437]

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 180/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/438]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 181/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/439]

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 182/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/440]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 183/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/441]

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 184/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/442]

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 185/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/443]

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 186/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/444]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 187/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/445]

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 189/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/446]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 191/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/447]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 192/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/448]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 193/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/449]

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 194/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE [2018/450]

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 195/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/451]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 196/2016, del 23 settembre 2016, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/452]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 197/2016, del 23 settembre 2016, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/453]

42

 

*

Avviso al lettore

43

 

*

Avviso al lettore

44

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

22.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 80/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 164/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/422]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 0561: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione, dell’11 aprile 2016 (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 26).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 96 del 12.4.2016, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 80/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 165/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/423]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/685 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 0685: Decisione di esecuzione (UE) 2016/685 della Commissione, del 29 aprile 2016 (GU L 117 del 3.5.2016, pag. 32).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/685 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 117 del 3.5.2016, pag. 32.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

IT

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L 80/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 166/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/424]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 abroga il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Nella parte 2.2, il testo del punto 33 (Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32015 R 0262: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dopo il riferimento al “regolamento (UE) n. 952/2013” vengono aggiunte le parole “o le procedure doganali norvegesi”.

b)

All’articolo 3, paragrafo 1, la parola “territori” comprende la Norvegia.

c)

nel caso degli Stati EFTA, la data “30 giugno 2009” di cui all’articolo 43 è la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 che integra il regolamento (CE) n. 504/2008 nell’accordo SEE.

Nel caso degli Stati EFTA, la data “31 dicembre 2009” di cui all’articolo 43 è la data che corrisponde a sette mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 che integra il regolamento (CE) n. 504/2008 nell’accordo SEE.

Questo atto non si applica all’Islanda.»

2.

Nella parte 4.2, il testo del punto 85 (Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32015 R 0262: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dopo il riferimento al “regolamento (UE) n. 952/2013” vengono aggiunte le parole “o le procedure doganali norvegesi”.

b)

All’articolo 3, paragrafo 1, la parola “territori” comprende la Norvegia.

c)

nel caso degli Stati EFTA, la data “30 giugno 2009” di cui all’articolo 43 è la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 che integra il regolamento (CE) n. 504/2008 nell’accordo SEE.

Nel caso degli Stati EFTA, la data “31 dicembre 2009” di cui all’articolo 43 è la data che corrisponde a sette mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 che integra il regolamento (CE) n. 504/2008 nell’accordo SEE.

Questo atto non si applica all’Islanda.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/262 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1.

(2)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

IT

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L 80/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 167/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/425]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/423 della Commissione, del 18 marzo 2016, che autorizza determinati laboratori in Egitto, negli Emirati arabi uniti e negli Stati Uniti d’America a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 0448: Decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 78).»

2.

Dopo il punto 100 (Decisione di esecuzione (UE) 2015/130 della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente punto:

«101.

32016 D 0423: Decisione di esecuzione (UE) 2016/423 della Commissione, del 18 marzo 2016, che autorizza determinati laboratori in Egitto, negli Emirati arabi uniti e negli Stati Uniti d’America a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (GU L 75 del 22.3.2016, pag. 70).

Questo atto non si applica all’Islanda.»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/423 e (UE) 2016/448 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 75 del 22.3.2016, pag. 70.

(2)  GU L 78 del 24.3.2016, pag. 78.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

IT

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L 80/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 168/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/426]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/600 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica la decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Romania (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 49 (Decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 0600: Decisione di esecuzione (UE) 2016/600 della Commissione, del 15 aprile 2016 (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 41).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/600 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 103 del 19.4.2016, pag. 41.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

IT

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L 80/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 169/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/427]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/701 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE della Francia (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 49 (Decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 0701: Decisione di esecuzione (UE) 2016/701 della Commissione, del 4 maggio 2016 (GU L 121 dell’11.5.2016, pag. 22).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/701 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 121 dell’11.5.2016, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 170/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/428]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/582 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l’analisi di arsenico inorganico, piombo e idrocarburi policiclici aromatici e per alcuni criteri di prestazione relativi all’analisi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzp (Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0582: Regolamento (UE) 2016/582 della Commissione, del 15 aprile 2016 (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/582 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 101 del 16.4.2016, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 171/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/429]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/691 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’uso di additivi alimentari nei caseinati alimentari (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/692 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0691: Regolamento (UE) 2016/691 della Commissione, del 4 maggio 2016 (GU L 120 del 5.5.2016, pag. 4).»

2.

Al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0692: Regolamento (UE) 2016/692 della Commissione, del 4 maggio 2016 (GU L 120 del 5.5.2016, pag. 7).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/691 e (UE) 2016/692 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 120 del 5.5.2016, pag. 4.

(2)  GU L 120 del 5.5.2016, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 172/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/430]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/637 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’eliminazione dall’elenco dell’Unione di determinate sostanze aromatizzanti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0637: Regolamento (UE) 2016/637 della Commissione, del 22 aprile 2016 (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 24).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/637 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 108 del 23.4.2016, pag. 24.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 173/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/431]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/461 della Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2016 (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15 h [Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0461: Regolamento (UE) 2016/461 della Commissione, del 30 marzo 2016 (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 25).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/461 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 80 del 31.3.2016, pag. 25.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 174/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/432]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/903 della Commissione, dell’8 giugno 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una coperta per cavalli impregnata di permetrina e utilizzata ai fini del controllo degli insetti molesti nell’ambiente del cavallo (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/904 della Commissione, dell’8 giugno 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti contenenti propan-2-olo usati per la disinfezione delle mani (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nnv (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12nnw.

32016 D 0903: Decisione di esecuzione (UE) 2016/903 della Commissione, dell’8 giugno 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una coperta per cavalli impregnata di permetrina e utilizzata ai fini del controllo degli insetti molesti nell’ambiente del cavallo (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 43).

12nnx.

32016 D 0904: Decisione di esecuzione (UE) 2016/904 della Commissione, dell’8 giugno 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti contenenti propan-2-olo usati per la disinfezione delle mani (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 45).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/903 e (UE) 2016/904 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 152 del 9.6.2016, pag. 43.

(2)  GU L 152 del 9.6.2016, pag. 45.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 175/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/433]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch di taluni sensori per la rilevazione dell’ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 L 1028: Direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione, del 19 aprile 2016 (GU L 168 del 25.6.2016, pag. 13),

32016 L 1029: Direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione, del 19 aprile 2016 (GU L 168 del 25.6.2016, pag. 15).»

Articolo 2

I testi delle direttive delegate (UE) 2016/1028 e (UE) 2016/1029 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 168 del 25.6.2016, pag. 13.

(2)  GU L 168 del 25.6.2016, pag. 15.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 176/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/434]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/863 della Commissione, del 31 maggio 2016, recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la corrosione/l’irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l’irritazione degli occhi e la tossicità acuta (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0863: Regolamento (UE) 2016/863 della Commissione, del 31 maggio 2016 (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 27).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/863 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 177/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/435]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d’amianto (crisotilo) (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione, del 23 giugno 2016, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE, al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 1005: Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 4),

32016 R 1017: Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione, del 23 giugno 2016 (GU L 166 del 24.6.2016, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1005 e (UE) 2016/1017 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 165 del 23.6.2016, pag. 4.

(2)  GU L 166 del 24.6.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 178/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/436]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 della Commissione, del 25 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 771/2008 recante norme sull’organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zs (Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 0823: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 della Commissione, del 25 maggio 2016 (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 137 del 26.5.2016, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 179/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/437]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zze (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1179: Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016 (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1179 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 195 del 20.7.2016, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

IT

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L 80/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 180/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/438]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione, del 1o luglio 2016, che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva l’ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (11).

(12)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzk (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzl.

32016 R 1068: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione, del 1o luglio 2016, che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 13).

12zzzm.

32016 R 1083: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 4).

12zzzn.

32016 R 1084: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 9).

12zzzo.

32016 R 1085: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 12).

12zzzp.

32016 R 1086: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 15).

12zzzq.

32016 R 1087: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 18).

12zzzr.

32016 R 1088: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 21).

12zzzs.

32016 R 1089: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva l’ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 25).

12zzzt.

32016 R 1090: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 29).

12zzzu.

32016 R 1093: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 1).

12zzzv.

32016 R 1094: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1068, (UE) 2016/1083, (UE) 2016/1084, (UE) 2016/1085, (UE) 2016/1086, (UE) 2016/1087, (UE) 2016/1088, (UE) 2016/1089, (UE) 2016/1090, (UE) 2016/1093 e (UE) 2016/1094 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 178 del 2.7.2016, pag. 13.

(2)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 4.

(3)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 9.

(4)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 12.

(5)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 15.

(6)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 18.

(7)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 21.

(8)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 25.

(9)  GU L 180 del 6.7.2016, pag. 29.

(10)  GU L 182 del 7.7.2016, pag. 1.

(11)  GU L 182 del 7.7.2016, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 181/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/439]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 della Commissione, del 15 marzo 2016, che approva la sostanza attiva pinoxaden in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0370: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 della Commissione, del 15 marzo 2016 (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 7).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzz (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«13zzzzzza.

32016 R 0370: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 della Commissione, del 15 marzo 2016, che approva la sostanza attiva pinoxaden in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 70 del 16.3.2016, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

IT

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L 80/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 182/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/440]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/389 della Commissione, del 17 marzo 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva acibenzolar-s-metile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0389: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/389 della Commissione, del 17 marzo 2016 (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 77).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzza (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«13zzzzzzb.

32016 R 0389: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/389 della Commissione, del 17 marzo 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva acibenzolar-s-metile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 77).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/389 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 73 del 18.3.2016, pag. 77.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 183/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/441]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/636 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l’approvazione della sostanza attiva Z, Z,Z, Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/638 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l’approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 0636: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/636 della Commissione, del 22 aprile 2016 (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 22),

32016 R 0638: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/638 della Commissione, del 22 aprile 2016 (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 28).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzb (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/389 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzc.

32016 R 0636: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/636 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l’approvazione della sostanza attiva Z, Z,Z, Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 22).

13zzzzzzd.

32016 R 0638: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/638 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l’approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 28).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/636 e (UE) 2016/638 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 108 del 23.4.2016, pag. 22.

(2)  GU L 108 del 23.4.2016, pag. 28.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 184/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/442]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 della Commissione, del 29 aprile 2016, che approva l’acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/678 della Commissione, del 29 aprile 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 17 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«18.

32016 R 0672: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 della Commissione, del 29 aprile 2016, che approva l’acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 3).

19.

32016 D 0678: Decisione di esecuzione (UE) 2016/678 della Commissione, del 29 aprile 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 37).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 e della decisione di esecuzione (UE) 2016/678 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 116 del 30.4.2016, pag. 3.

(2)  GU L 116 del 30.4.2016, pag. 37.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 185/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/443]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1120 della Commissione, dell’11 luglio 2016, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1121 della Commissione, dell’11 luglio 2016, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1143 della Commissione, del 13 luglio 2016, che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 1120: Regolamento (UE) 2016/1120 della Commissione, dell’11 luglio 2016 (GU L 187 del 12.7.2016, pag. 1),

32016 R 1121: Regolamento (UE) 2016/1121 della Commissione, dell’11 luglio 2016 (GU L 187 del 12.7.2016, pag. 4),

32016 R 1143: Regolamento (UE) 2016/1143 della Commissione, del 13 luglio 2016 (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 40).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1120, (UE) 2016/1121 e (UE) 2016/1143 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 187 del 12.7.2016, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 12.7.2016, pag. 4.

(3)  GU L 189 del 14.7.2016, pag. 40.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 186/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/444]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione, del 22 luglio 2016, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1198: Regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione, del 22 luglio 2016 (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 10).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1198 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 198 del 23.7.2016, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 187/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/445]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (1).

(2)

La direttiva 2014/28/UE abroga le direttive 93/15/CEE (2) e 2004/57/CE (3) della Commissione, che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXIX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto l (Direttiva 93/15/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«32014 L 0028: Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1).»

2.

Il testo del punto 3 (Direttiva 2004/57/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della direttiva 2014/28/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1.

(2)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(3)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 73.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 189/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/446]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/629 della Commissione, del 20 aprile 2016, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13c (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 0629: Decisione di esecuzione (UE) 2016/629 della Commissione, del 20 aprile 2016 (GU L 106 del 22.4.2016, pag. 26).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/629 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 106 del 22.4.2016, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 191/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/447]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21b (Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è inserito il seguente punto:

«21ba.

32016 R 0068: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 122/2016 del 3 giugno 2016 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L 308 del 23.11.2017, pag. 27 e supplemento SEE n. 76 del 23.11.2017, pag. 32.


22.3.2018   

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L 80/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 192/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/448]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/527 della Commissione, del 4 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37dj (Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0527: Regolamento (UE) 2016/527 della Commissione, del 4 aprile 2016 (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 26).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/527 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 88 del 5.4.2016, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 193/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/449]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 della Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 324/2008 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 56r (Regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 0462: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 della Commissione, del 30 marzo 2016 (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 28).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 80 del 31.3.2016, pag. 28.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 194/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE [2018/450]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (1).

(2)

È necessario stabilire modalità transitorie specifiche in attesa della completa attuazione delle funzioni di traduzione della piattaforma ODR di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 524/2013 per quanto riguarda la lingua islandese.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alle modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (2).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (3).

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIX dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 7d (Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32013 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1),

32013 L 0011: Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).»

2.

Al punto 7f (Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1),

32013 L 0011: Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).»

3.

Dopo il punto 7i (Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«7 j.

32013 R 0524: Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la piattaforma ODR di cui all’articolo 5 del regolamento è accessibile entro 40 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 194/2016 del 23 settembre 2016 (4).

b)

La piattaforma ODR è accessibile in tutte le lingue di cui all’articolo 129, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

c)

In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, lettera e), del regolamento, le funzioni di traduzione della piattaforma ODR da e verso la lingua islandese sono inizialmente disponibili soltanto per quanto riguarda l’esito di una procedura ADR trasmesso da un organismo ADR. L’Islanda garantisce che gli utenti della piattaforma ODR possano ottenere la traduzione di tutte le altre informazioni da e verso la lingua islandese tramite il suo punto di contatto ODR, se tali informazioni risultano necessarie per la risoluzione della controversia e sono scambiate tramite la piattaforma ODR in un’altra lingua. Informazioni su tali modalità per quanto riguarda la lingua islandese figurano sulla homepage della piattaforma ODR.

La Commissione e l’Islanda si adoperano per migliorare le funzioni di traduzione offerte dalla piattaforma ODR per quanto riguarda la lingua islandese al fine di garantire che la qualità di tutte le funzioni sia comparabile a quella offerta per le altre lingue e informano regolarmente il Comitato misto SEE dei progressi compiuti. Quando le funzioni di traduzione garantiscono per la lingua islandese una qualità comparabile a quella offerta per le altre lingue, il Comitato misto SEE adotta senza indebito ritardo una decisione per porre fine alle misure stabilite in questo punto.

7ja.

32015 R 1051: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alle modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1).

7k.

32013 L 0011: Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

i riferimenti ad altri atti nella direttiva sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.

b)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’articolo 11, paragrafo 2, va letto come segue:

“2.   Ai fini del presente articolo, la ‘residenza abituale’ è determinata conformemente a quanto segue:

a)

per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova l’amministrazione centrale;

per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell’esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale;

b)

quando il contratto è concluso nel quadro dell’esercizio dell’attività di una filiale, di un’agenzia o di qualunque altra sede di attività o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l’agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale;

c)

al fine di determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.”

c)

All’articolo 18, paragrafo 2 è aggiunto quanto segue:

“La Commissione inserisce in tale elenco le autorità competenti e i punti di contatto unici designati dagli Stati EFTA.”

d)

All’articolo 20, paragrafo 4, dopo le parole “le siano notificate modifiche.”, è inserito il testo seguente:

“La Commissione include in tale elenco gli organismi ADR stabiliti negli Stati EFTA ed elencati conformemente al paragrafo 2.”»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 524/2013, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 e della direttiva 2013/11/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1.

(2)  GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1.

(3)  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.

(4)  GU L XX del 22.3.2018, pag.YY.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 195/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/451]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione della Commissione (UE) 2016/611, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1eaf (Decisione (UE) 2015/801 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1eag.

32016 D 0611: Decisione della Commissione (UE) 2016/611, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 27).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2016/611 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 104 del 20.4.2016, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

IT

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L 80/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 196/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/452]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32e (Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 L 0774: Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016 (GU L 128 del 19.5.2016, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2016/774 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 128 del 19.5.2016, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

IT

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L 80/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 197/2016

del 23 settembre 2016

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/453]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE includendo il regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento dell’allegato III (1).

(2)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al trattino (Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) del paragrafo 6 dell’articolo 12 del protocollo 31 dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 0758: Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016 (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 3).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR


(1)  GU L 126 del 14.5.2016, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.3.2018   

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L 80/43


AVVISO AL LETTORE

Decisione del Comitato misto SEE n. 188/2016 è stata ritirata e pertanto lasciata in bianco.


22.3.2018   

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L 80/44


AVVISO AL LETTORE

Decisione del Comitato misto SEE n. 190/2016 è stata ritirata e pertanto lasciata in bianco.