ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 164/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/422]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda. |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 10a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— |
32016 R 0561: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione, dell’11 aprile 2016 (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 26).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 96 del 12.4.2016, pag. 26.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 165/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/423]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/685 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 D 0685: Decisione di esecuzione (UE) 2016/685 della Commissione, del 29 aprile 2016 (GU L 117 del 3.5.2016, pag. 32).» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/685 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 117 del 3.5.2016, pag. 32.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/4 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 166/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/424]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (1). |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 abroga il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda. |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Nella parte 2.2, il testo del punto 33 (Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione) è sostituito da quanto segue: «32015 R 0262: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
Questo atto non si applica all’Islanda.» |
2. |
Nella parte 4.2, il testo del punto 85 (Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione) è sostituito da quanto segue: «32015 R 0262: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
Questo atto non si applica all’Islanda.» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/262 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1.
(2) GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3.
(*1) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/6 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 167/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/425]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/423 della Commissione, del 18 marzo 2016, che autorizza determinati laboratori in Egitto, negli Emirati arabi uniti e negli Stati Uniti d’America a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda. |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 100 (Decisione di esecuzione (UE) 2015/130 della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/423 e (UE) 2016/448 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 75 del 22.3.2016, pag. 70.
(2) GU L 78 del 24.3.2016, pag. 78.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/8 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 168/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/426]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/600 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica la decisione 2007/453/CE in merito alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE della Romania (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 49 (Decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 D 0600: Decisione di esecuzione (UE) 2016/600 della Commissione, del 15 aprile 2016 (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 41).» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/600 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 103 del 19.4.2016, pag. 41.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/9 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 169/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2018/427]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/701 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE della Francia (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 49 (Decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 D 0701: Decisione di esecuzione (UE) 2016/701 della Commissione, del 4 maggio 2016 (GU L 121 dell’11.5.2016, pag. 22).» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/701 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 121 dell’11.5.2016, pag. 22.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/10 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 170/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/428]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/582 della Commissione, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda l’analisi di arsenico inorganico, piombo e idrocarburi policiclici aromatici e per alcuni criteri di prestazione relativi all’analisi (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 54zzzp (Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 0582: Regolamento (UE) 2016/582 della Commissione, del 15 aprile 2016 (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 3).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2016/582 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 101 del 16.4.2016, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 171/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/429]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/691 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’uso di additivi alimentari nei caseinati alimentari (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/692 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinate sostanze aromatizzanti (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) 2016/691 e (UE) 2016/692 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 120 del 5.5.2016, pag. 4.
(2) GU L 120 del 5.5.2016, pag. 7.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 172/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/430]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/637 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’eliminazione dall’elenco dell’Unione di determinate sostanze aromatizzanti (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 0637: Regolamento (UE) 2016/637 della Commissione, del 22 aprile 2016 (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 24).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2016/637 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 108 del 23.4.2016, pag. 24.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/14 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 173/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/431]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/461 della Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2016 (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 15 h [Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 0461: Regolamento (UE) 2016/461 della Commissione, del 30 marzo 2016 (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 25).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2016/461 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 80 del 31.3.2016, pag. 25.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/15 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 174/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/432]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/903 della Commissione, dell’8 giugno 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una coperta per cavalli impregnata di permetrina e utilizzata ai fini del controllo degli insetti molesti nell’ambiente del cavallo (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/904 della Commissione, dell’8 giugno 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti contenenti propan-2-olo usati per la disinfezione delle mani (2). |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 12nnv (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«12nnw. |
32016 D 0903: Decisione di esecuzione (UE) 2016/903 della Commissione, dell’8 giugno 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una coperta per cavalli impregnata di permetrina e utilizzata ai fini del controllo degli insetti molesti nell’ambiente del cavallo (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 43). |
12nnx. |
32016 D 0904: Decisione di esecuzione (UE) 2016/904 della Commissione, dell’8 giugno 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti contenenti propan-2-olo usati per la disinfezione delle mani (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 45).» |
Articolo 2
I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/903 e (UE) 2016/904 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 152 del 9.6.2016, pag. 43.
(2) GU L 152 del 9.6.2016, pag. 45.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
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L 80/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 175/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/433]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch di taluni sensori per la rilevazione dell’ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali (2). |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12 q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32016 L 1028: Direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione, del 19 aprile 2016 (GU L 168 del 25.6.2016, pag. 13), |
— |
32016 L 1029: Direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione, del 19 aprile 2016 (GU L 168 del 25.6.2016, pag. 15).» |
Articolo 2
I testi delle direttive delegate (UE) 2016/1028 e (UE) 2016/1029 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 168 del 25.6.2016, pag. 13.
(2) GU L 168 del 25.6.2016, pag. 15.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
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L 80/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 176/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/434]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/863 della Commissione, del 31 maggio 2016, recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la corrosione/l’irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l’irritazione degli occhi e la tossicità acuta (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 0863: Regolamento (UE) 2016/863 della Commissione, del 31 maggio 2016 (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 27).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2016/863 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 27.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/19 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 177/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/435]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d’amianto (crisotilo) (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione, del 23 giugno 2016, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici (2). |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE, al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32016 R 1005: Regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 4), |
— |
32016 R 1017: Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione, del 23 giugno 2016 (GU L 166 del 24.6.2016, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) 2016/1005 e (UE) 2016/1017 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 165 del 23.6.2016, pag. 4.
(2) GU L 166 del 24.6.2016, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/20 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 178/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/436]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 della Commissione, del 25 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 771/2008 recante norme sull’organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12zs (Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— |
32016 R 0823: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 della Commissione, del 25 maggio 2016 (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 4).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 137 del 26.5.2016, pag. 4.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 179/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/437]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12zze (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 1179: Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016 (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 11).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2016/1179 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 195 del 20.7.2016, pag. 11.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 180/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/438]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione, del 1o luglio 2016, che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (5). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (6). |
(7) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (7). |
(8) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva l’ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (8). |
(9) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (9). |
(10) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (10). |
(11) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (11). |
(12) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 12zzzk (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«12zzzl. |
32016 R 1068: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione, del 1o luglio 2016, che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 13). |
12zzzm. |
32016 R 1083: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 4). |
12zzzn. |
32016 R 1084: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 9). |
12zzzo. |
32016 R 1085: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 12). |
12zzzp. |
32016 R 1086: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 15). |
12zzzq. |
32016 R 1087: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 18). |
12zzzr. |
32016 R 1088: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 21). |
12zzzs. |
32016 R 1089: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva l’ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 25). |
12zzzt. |
32016 R 1090: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 29). |
12zzzu. |
32016 R 1093: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 1). |
12zzzv. |
32016 R 1094: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 4).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1068, (UE) 2016/1083, (UE) 2016/1084, (UE) 2016/1085, (UE) 2016/1086, (UE) 2016/1087, (UE) 2016/1088, (UE) 2016/1089, (UE) 2016/1090, (UE) 2016/1093 e (UE) 2016/1094 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 178 del 2.7.2016, pag. 13.
(2) GU L 180 del 6.7.2016, pag. 4.
(3) GU L 180 del 6.7.2016, pag. 9.
(4) GU L 180 del 6.7.2016, pag. 12.
(5) GU L 180 del 6.7.2016, pag. 15.
(6) GU L 180 del 6.7.2016, pag. 18.
(7) GU L 180 del 6.7.2016, pag. 21.
(8) GU L 180 del 6.7.2016, pag. 25.
(9) GU L 180 del 6.7.2016, pag. 29.
(10) GU L 182 del 7.7.2016, pag. 1.
(11) GU L 182 del 7.7.2016, pag. 4.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/25 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 181/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/439]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 della Commissione, del 15 marzo 2016, che approva la sostanza attiva pinoxaden in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 13zzzzzz (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione) è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 70 del 16.3.2016, pag. 7.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 182/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/440]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/389 della Commissione, del 17 marzo 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva acibenzolar-s-metile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 13zzzzzza (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 della Commissione) è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/389 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 73 del 18.3.2016, pag. 77.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/27 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 183/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/441]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/636 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l’approvazione della sostanza attiva Z, Z,Z, Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/638 della Commissione, del 22 aprile 2016, che revoca l’approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2). |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
2. |
Dopo il punto 13zzzzzzb (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/389 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/636 e (UE) 2016/638 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 108 del 23.4.2016, pag. 22.
(2) GU L 108 del 23.4.2016, pag. 28.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 184/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/442]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 della Commissione, del 29 aprile 2016, che approva l’acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/678 della Commissione, del 29 aprile 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme (2). |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 17 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«18. |
32016 R 0672: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 della Commissione, del 29 aprile 2016, che approva l’acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 3). |
19. |
32016 D 0678: Decisione di esecuzione (UE) 2016/678 della Commissione, del 29 aprile 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un prodotto costituito da un cuscinetto di fiori di lavanda essiccati immesso sul mercato come antitarme (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 37).» |
Articolo 2
I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/672 e della decisione di esecuzione (UE) 2016/678 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 116 del 30.4.2016, pag. 3.
(2) GU L 116 del 30.4.2016, pag. 37.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/30 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 185/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/443]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1120 della Commissione, dell’11 luglio 2016, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1121 della Commissione, dell’11 luglio 2016, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1143 della Commissione, del 13 luglio 2016, che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (3). |
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:
«— |
32016 R 1120: Regolamento (UE) 2016/1120 della Commissione, dell’11 luglio 2016 (GU L 187 del 12.7.2016, pag. 1), |
— |
32016 R 1121: Regolamento (UE) 2016/1121 della Commissione, dell’11 luglio 2016 (GU L 187 del 12.7.2016, pag. 4), |
— |
32016 R 1143: Regolamento (UE) 2016/1143 della Commissione, del 13 luglio 2016 (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 40).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) 2016/1120, (UE) 2016/1121 e (UE) 2016/1143 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 187 del 12.7.2016, pag. 1.
(2) GU L 187 del 12.7.2016, pag. 4.
(3) GU L 189 del 14.7.2016, pag. 40.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/31 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 186/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/444]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione, del 22 luglio 2016, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 1198: Regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione, del 22 luglio 2016 (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 10).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2016/1198 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 198 del 23.7.2016, pag. 10.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/32 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 187/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/445]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (1). |
(2) |
La direttiva 2014/28/UE abroga le direttive 93/15/CEE (2) e 2004/57/CE (3) della Commissione, che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XXIX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
il testo del punto l (Direttiva 93/15/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente: «32014 L 0028: Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1).» |
2. |
Il testo del punto 3 (Direttiva 2004/57/CE della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
Il testo della direttiva 2014/28/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1.
(2) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.
(3) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 73.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 189/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/446]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/629 della Commissione, del 20 aprile 2016, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 13c (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 D 0629: Decisione di esecuzione (UE) 2016/629 della Commissione, del 20 aprile 2016 (GU L 106 del 22.4.2016, pag. 26).» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/629 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 106 del 22.4.2016, pag. 26.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 191/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/447]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 21b (Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è inserito il seguente punto:
«21ba. |
32016 R 0068: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 122/2016 del 3 giugno 2016 (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
(2) GU L 308 del 23.11.2017, pag. 27 e supplemento SEE n. 76 del 23.11.2017, pag. 32.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 192/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/448]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/527 della Commissione, del 4 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 37dj (Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 R 0527: Regolamento (UE) 2016/527 della Commissione, del 4 aprile 2016 (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 26).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2016/527 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 88 del 5.4.2016, pag. 26.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 193/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/449]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 della Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 324/2008 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 56r (Regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— |
32016 R 0462: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 della Commissione, del 30 marzo 2016 (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 28).» |
Articolo 2
Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 80 del 31.3.2016, pag. 28.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/37 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 194/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell’accordo SEE [2018/450]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (1). |
(2) |
È necessario stabilire modalità transitorie specifiche in attesa della completa attuazione delle funzioni di traduzione della piattaforma ODR di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 524/2013 per quanto riguarda la lingua islandese. |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alle modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (2). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (3). |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XIX dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 7d (Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: «, modificata da:
|
2. |
Al punto 7f (Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
3. |
Dopo il punto 7i (Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 524/2013, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 e della direttiva 2013/11/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1.
(2) GU L 171 del 2.7.2015, pag. 1.
(3) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.
(4) GU L XX del 22.3.2018, pag.YY.
(*1) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/40 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 195/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/451]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione della Commissione (UE) 2016/611, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 1eaf (Decisione (UE) 2015/801 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:
«1eag. |
32016 D 0611: Decisione della Commissione (UE) 2016/611, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 27).» |
Articolo 2
Il testo della decisione (UE) 2016/611 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 104 del 20.4.2016, pag. 27.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 196/2016
del 23 settembre 2016
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/452]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 32e (Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32016 L 0774: Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016 (GU L 128 del 19.5.2016, pag. 4).» |
Articolo 2
Il testo della direttiva (UE) 2016/774 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 128 del 19.5.2016, pag. 4.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/42 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 197/2016
del 23 settembre 2016
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/453]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE includendo il regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento dell’allegato III (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al trattino (Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) del paragrafo 6 dell’articolo 12 del protocollo 31 dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— |
32016 R 0758: Regolamento delegato (UE) 2016/758 della Commissione, del 4 febbraio 2016 (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 3).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 126 del 14.5.2016, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/43 |
AVVISO AL LETTORE
Decisione del Comitato misto SEE n. 188/2016 è stata ritirata e pertanto lasciata in bianco.
22.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/44 |
AVVISO AL LETTORE
Decisione del Comitato misto SEE n. 190/2016 è stata ritirata e pertanto lasciata in bianco.