ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
13.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 40/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/181 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2017
che modifica l’allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma degli articoli 7 ter e 7 sexies del regolamento (CE) n. 1236/2005, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e per servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi a tali merci, elencate nell’allegato III bis di tale regolamento. |
(2) |
Un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, prevista all’allegato III ter del richiamato regolamento, si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale, se tutte le condizioni e i requisiti d’uso di detta autorizzazione sono rispettati. La parte 2 elenca i paesi interessati. |
(3) |
Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d’Europa, detto elenco comprende i paesi che hanno non solo abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici senza formulare riserve. |
(4) |
In seguito alla ratifica senza riserve di detto protocollo, la Repubblica dominicana, Sao Tomé e Principe e il Togo soddisfano le condizioni per essere inseriti in tale elenco. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1236/2005. |
(6) |
Per evitare oneri eccessivi agli esportatori e alle autorità competenti, è opportuno che gli esportatori possano fare affidamento quanto prima possibile sull’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione riveduta. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe entrare immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005, l’elenco figurante nella parte 2 — Destinazioni è modificato come segue:
(1) |
dopo Djibouti inserire «Repubblica dominicana», |
(2) |
dopo San Marino inserire «Sao Tomé e Principe», |
(3) |
dopo Timor-Leste inserire «Togo». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.