ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 39

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
13 febbraio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/207 della Commissione, del 9 febbraio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Laguiole (DOP)

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/208 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione ( 1 )

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/209 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, sulla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2016) 624]

5

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/210 della Commissione, del 12 febbraio 2018, sull'adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020 ( 1 )

11

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/207 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Laguiole» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Laguiole», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (UE) 2015/1770 (3) della Commissione.

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Laguiole» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1770 della Commissione, del 29 settembre 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Laguiole (DOP)] (GU L 258 del 3.10.2015, pag. 1).

(4)  GU C 361 del 25.10.2017, pag. 42.


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/3


REGOLAMENTO (UE) 2018/208 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 12 e 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema dei registri garantisce un'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (sistema ETS dell'UE) istituito dalla direttiva 2003/87/CE, del protocollo di Kyoto e della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Si tratta di un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni trasferimento sia compatibile con gli obblighi.

(2)

Se del caso e per il tempo necessario al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema ETS dell'UE, gli operatori del trasporto aereo e gli altri operatori che rientrano nel sistema ETS dell'UE non possono utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea («TUE»). In considerazione dei negoziati previsti dall'articolo 50 del TUE, e a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione dovrebbe valutare regolarmente se è ancora necessario vietare l'utilizzo delle quote, in particolare nei casi in cui il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi nello Stato membro interessato o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018 affinché le misure diventino effettive per le quote da assegnare a titolo gratuito, ricevute in cambio di crediti internazionali o messe all'asta nel 2018. Le disposizioni ivi contenute lasciano impregiudicato qualsiasi futuro accordo con detto Stato membro.

(4)

Dovrebbero essere messe in atto opportune misure tecniche per assicurare l'efficacia del presente regolamento al momento della sua applicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 389/2013 della Commissione (3) è così modificato:

1.

all'articolo 41 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Le quote create a partire dal 1o gennaio 2018 secondo la tabella nazionale di assegnazione o la tabella dei crediti ammissibili internazionali di uno Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, o destinate alla messa all'asta tramite una piattaforma d'asta designata da detto Stato membro, sono identificate da un codice paese e sono distinguibili in base all'anno di creazione. Le quote create per il 2018 non sono identificate con un codice paese se il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi a detto Stato membro entro il 30 aprile 2019 o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga entro il 15 marzo 2019 in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro interessato. Subito dopo il 15 marzo 2019 lo Stato membro interessato presenta una relazione sulla conformità agli Stati membri e alla Commissione.»;

2.

all'articolo 67 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Le quote designate da un codice paese a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, non possono essere restituite.»;

3.

all'articolo 99 sono aggiunti i seguenti punti 4 e 5:

«4.   La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle pertinenti procedure ETS a partire dal 1o gennaio 2018 fino all'applicazione delle misure previste all'articolo 41, al punto 4, all'articolo 67, paragrafo 4, e all'allegato XIV, paragrafo 4, lettera c), e paragrafo 5, lettera a).

5.   Su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE, la Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle procedure pertinenti per detto Stato membro in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all'asta e scambio di crediti internazionali.»;

4.

all'allegato XIV, al punto 4, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

il quantitativo di quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;»;

5.

all'allegato XIV, al punto 5, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

quote e unità di Kyoto attualmente detenute, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(3)  Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).


DECISIONI

13.2.2018   

IT

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L 39/5


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/209 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2018

sulla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2016) 624]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/676/CEE del Consiglio stabilisce norme relative alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Se il quantitativo di effluente di allevamento per ettaro che uno Stato membro intende consentire per anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi, quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento dell'azoto.

(2)

Il 22 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/697/CE (2) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l'applicazione di effluente di allevamento fino ad un limite di 250 kg di azoto per ettaro all'anno nelle aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument No 378 of 2006).

(3)

Il 24 febbraio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/127/UE (3) che modifica la decisione 2007/697/CE prorogando la deroga al 31 dicembre 2013, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010).

(4)

Il 27 febbraio 2014 la Commissione ha adottato la decisione 2014/112/UE (4) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l'applicazione di effluente di allevamento fino ad un limite di 250 kg di azoto per ettaro all'anno nelle aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2014 (Statutory Instrument No 31 of 2014). La decisione 2014/112/UE è scaduta il 31 dicembre 2017.

(5)

La deroga concessa con la decisione 2014/112/UE ha interessato 6 802 aziende nel 2016, corrispondenti a circa il 5,4 % del totale degli allevamenti di animali da pascolo, il 20,2 % del totale delle unità di bestiame e il 9,3 % della superficie agricola totale netta.

(6)

Il 7 marzo 2017 l'Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di proroga della deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(7)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, l'Irlanda attua un programma d'azione su tutto il territorio.

(8)

I dati forniti dall'Irlanda in ottemperanza all'obbligo di relazione di cui all'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE indicano che nel periodo 2012-2015 la qualità delle acque è generalmente buona. In Irlanda il 100 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee registra una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e l'87 % ne registra una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. In Irlanda il 100 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali registra una concentrazione media di nitrati inferiore a 40 mg/l e il 99,5 % ne registra una concentrazione media inferiore a 25 mg/l.

(9)

Negli ultimi anni in Irlanda il numero dei capi di bestiame è aumentato. L'incremento nel numero di bovini, suini e ovini dal 2008-2011 al 2012-2015 è stato rispettivamente del 3,8 %, 3,7 % e 5,1 %, in controtendenza rispetto al calo osservato nel periodo di riferimento precedente. Il carico medio di azoto da effluenti di allevamento nel periodo 2012-2015 è stato di 104 kg/ha, simile a quello del periodo 2008-2011. Il carico medio di fosforo nel periodo 2012-2015 è stato di 15 kg/ha, anch'esso simile a quello del periodo 2008-2011. L'uso medio di fertilizzanti chimici azotati è aumentato del 5 % nel periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011. L'uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici è aumentato del 32,7 % nel periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011. Tuttavia, l'uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici nel periodo 2012-2015 è ancora inferiore del 9,5 % rispetto all'uso nel periodo 2004-2008 (5).

(10)

In Irlanda, il 92 % della superficie agricola è costituito da superfici prative. Complessivamente, nelle aziende agricole a superficie prativa, il 50 % della superficie è sfruttato in modo estensivo e presenta pertanto una densità di pascolo relativamente bassa e un basso apporto di fertilizzanti; il 21 % è sfruttato nel quadro di programmi agroambientali e solo il 9,3 % è sfruttato in modo intensivo. L'8 % della superficie è impiegato per attività agricole seminative. Il quantitativo medio di fertilizzanti chimici impiegato utilizzato nelle superfici prative, è pari a 80 kg/ha di azoto e 8 kg/ha di fosforo (5).

(11)

Il clima irlandese, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, la cui durata varia da 330 giorni all'anno nella regione sud-occidentale del paese a circa 250 giorni all'anno nella parte nord-orientale (6).

(12)

Dopo aver esaminato la domanda presentata dall'Irlanda a norma dell'allegato III, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE, e tenendo conto del programma d'azione irlandese e dell'esperienza acquisita con la deroga concessa con le sue decisioni 2007/697/CE e 2014/112/UE, la Commissione ritiene che il quantitativo di effluente proposto dall'Irlanda, pari a 250 kg di azoto per ettaro all'anno, non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, purché siano rispettate alcune rigorose condizioni specifiche che dovrebbero applicarsi agli agricoltori che ottengono l'autorizzazione.

(13)

Dalle informazioni trasmesse dall'Irlanda risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto per ettaro proposto per le aziende aventi almeno l'80 % di superficie prativa è giustificato in base a criteri oggettivi quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e l'elevata produttività delle superfici a prato ad alto assorbimento di azoto.

(14)

La decisione 2014/112/UE giungerà a scadenza il 31 dicembre 2017. Al fine di garantire che gli agricoltori interessati possano continuare ad avvalersi della deroga, è opportuno adottare la presente decisione.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga

Subordinatamente alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall'Irlanda con lettera del 7 marzo 2017, finalizzata a consentire l'applicazione al suolo di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(a)   «azienda agricola a superficie prativa»: un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato;

(b)   «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

(c)   «prato»: una superficie destinata a prato in via permanente o temporanea (intendendosi in quest'ultimo caso i terreni mantenuti a prato per un periodo inferiore a quattro anni);

(d)   «parcella»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti di terreno, omogenei per quanto riguarda le coltivazioni, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

(e)   «piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;

(f)   «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro utilizzo effettivo e del loro assorbimento.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente deroga si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali sia stata concessa l'autorizzazione a norma dell'articolo 4.

Articolo 4

Domanda annuale e impegno

1.   Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale per applicare effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l'anno. Alla domanda è allegata una dichiarazione attestante che l'agricoltore è oggetto di tutti i controlli di cui all'articolo 9.

2.   Nella domanda annuale di cui al paragrafo 1 il richiedente si impegna per iscritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 6 e 7.

Articolo 5

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all'anno sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli 6 e 7.

Articolo 6

Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente di allevamento prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, comprendente quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8.

2.   L'apporto complessivo di azoto non supera né il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata né il tasso massimo di fertilizzazione applicabile all'azienda a superficie prativa stabilito nel programma d'azione per i nitrati, e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo. L'applicazione complessiva di azoto varia in funzione della densità di pascolo e della produttività delle superfici prative.

3.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa viene redatto e conservato un piano di fertilizzazione in cui è descritta la rotazione delle colture sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda a superficie prativa entro il 1o marzo dell'anno in questione. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati indicati di seguito:

(a)

il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle parcelle a prato e delle parcelle coltivate con altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione delle singole parcelle;

(b)

il numero di capi di bestiame presenti nell'azienda agricola a superficie prativa, una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di quest'ultimo;

(c)

il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa;

(d)

il quantitativo, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi dall'azienda agricola a superficie prativa, o ricevuto dall'azienda in provenienza da terzi;

(e)

il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella;

(f)

i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell'azoto e del fosforo;

(g)

la natura del fertilizzante da utilizzare;

(h)

il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;

(i)

il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella.

Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni dopo eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'azienda agricola a superficie prativa.

4.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa vengono redatti e conservati registri di fertilizzazione in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque cariche. I registri vengono presentati alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 31 marzo dell'anno civile successivo.

5.   Per ogni azienda a superficie prativa vengono periodicamente svolte analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo.

Almeno una volta ogni quattro anni vengono svolti campionamenti e analisi per ogni area dell'azienda a superficie prativa che risulta omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture.

Viene svolta almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

I risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono a disposizione presso l'azienda a superficie prativa.

6.   Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

7.   Almeno il 50 % di liquami prodotti nell'azienda è applicato entro il 15 giugno. Dopo il 15 giugno sono usate attrezzature di spandimento dei liquami a basso livello di emissioni.

Articolo 7

Gestione dei terreni

1.   Le superfici prative temporanee sono arate in primavera.

2.   Indifferentemente dal tipo di suolo, l'aratura dei prati è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto.

3.   La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico. Ciò non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose con sottosemina di erba.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti garantiscono che ogni anno siano stilate e aggiornate le mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno.

2.   Le autorità competenti effettuano il monitoraggio del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, e forniscono alla Commissione dati sulle concentrazioni di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull'azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito del monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.

3.   Le autorità competenti procedono ad un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.

4.   Le autorità competenti effettuano indagini sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione.

5.   Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.

Articolo 9

Controlli

1.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di autorizzazione siano oggetto di un controllo amministrativo. Nel caso in cui da tale controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 non sono rispettate, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto.

2.   Le autorità competenti predispongono un programma di ispezioni in loco sulle aziende a superficie prativa basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali previsti dalla normativa irlandese di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco verificano il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente decisione e riguardano almeno il 5 % delle aziende agricole che beneficiano di autorizzazioni.

3.   Qualora la verifica indichi un mancato rispetto della presente decisione, le autorità competenti adottano le misure correttive necessarie. Agli agricoltori che non rispettano gli articoli 6 e 7 viene inflitta un'ammenda in conformità alla normativa nazionale e l'anno successivo può essere negata loro l'autorizzazione.

4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni relative all'autorizzazione concessa a norma della presente decisione.

Articolo 10

Relazioni

Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

(a)

le mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende agricole, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

(b)

i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, comprese le informazioni relative all'evoluzione delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l'impatto della deroga concessa con la presente decisione sulla qualità delle acque, di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

(c)

i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell'azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

(d)

una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato dell'acqua di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

(e)

i risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

(f)

i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di nitrati e fosforo di cui all'articolo 8, paragrafo 5;

(g)

la valutazione dell'attuazione delle condizioni per l'autorizzazione, sulla base dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;

(h)

un'analisi comparativa dei controlli effettuati in Irlanda sulle aziende a superficie prativa, siano esse oggetto o no di autorizzazione. L'analisi comprende dati su ispezioni annuali, controlli amministrativi, ispezioni agricole nel quadro di accordi sulla condizionalità e statistiche sulla non conformità.

Articolo 11

Applicazione

La presente decisione si applica nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dagli European Union (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2017 (Statutory Instrument No. 605 of 2017).

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 12

Destinatario

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/697/UE della Commissione, del 22 ottobre 2007, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 27).

(3)  Decisione 2011/127/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/697/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 19).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/112/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, concernente la concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 61 dell'1.3.2014, pag. 7).

(5)  Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari marittimi dell'Irlanda.

(6)  Teagasc – the Agriculture and Food Development Authority (l'autorità irlandese per lo sviluppo agricolo e alimentare).


13.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/11


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/210 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2018

sull'adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (2), in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l'attuazione del programma LIFE, è necessario adottare un programma di lavoro pluriennale per il periodo 2018-2020.

(2)

Al fine di definire un quadro per l'attuazione dei due sottoprogrammi LIFE, il programma di lavoro pluriennale per il periodo 2018-2020 dovrebbe specificare l'allocazione indicativa dei fondi tra i settori prioritari e i tipi di finanziamento, i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1293/2013, la metodologia tecnica per la selezione, i criteri per l'attribuzione delle sovvenzioni e calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte.

(3)

Il programma di lavoro pluriennale per il periodo 2018-2020 dovrebbe contenere anche i risultati, gli indicatori e gli obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna tipologia di progetti, conformemente agli indicatori di prestazione e agli obiettivi specifici per ciascun settore prioritario, al fine di agevolare la valutazione dei risultati e dell'impatto del programma.

(4)

I due strumenti finanziari innovativi identificati come gli strumenti adatti a finanziare i progetti, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013 e collaudati per tutto il programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2014-2017 hanno dimostrato il loro notevole potenziale in termini di mobilitazione di investimenti nel settore della biodiversità, della mitigazione e dell'adattamento climatico, nell'intento di superare gli ostacoli che attualmente si frappongono alla diffusione dei progetti in questi settori. È quindi opportuno proseguire i due progetti pilota.

(5)

Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e data la copertura geografica della BEI, che consente di raggiungere i beneficiari potenziali in tutto il territorio dell'Unione, l'attuazione dello strumento di finanziamento del capitale naturale e dello strumento per il finanziamento privato dell'efficienza energetica, alimentati con i contributi provenienti dal programma LIFE, dovrebbe rimanere affidata a tale istituzione.

(6)

Per garantire un'esecuzione costante del regolamento (UE) n. 1293/2013, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello della fine dell'applicabilità del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2014-2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Programma di lavoro pluriennale

È adottato il programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020, quale figura nell'allegato.

Articolo 2

Contributo dell'Unione al programma di lavoro pluriennale

Il contributo massimo al programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020 è fissato a 1 657 063 000 EUR da utilizzarsi per finanziare i relativi sottoprogrammi e settori prioritari come segue:

1)

un importo totale di 1 243 817 750 EUR è destinato al sottoprogramma Ambiente, suddiviso come segue:

a)

444 808 200 EUR per il settore prioritario «Ambiente e uso efficiente delle risorse»;

b)

632 556 250 EUR per il settore prioritario «Natura e biodiversità»;

c)

143 377 300 EUR per il settore prioritario «Governance e informazione in materia ambientale»;

d)

3 000 000 EUR per il Corpo europeo di solidarietà – contributo del sottoprogramma LIFE Ambiente;

e)

20 076 000 EUR per le relative spese di sostegno (compreso l'importo di 2 332 160 EUR del contributo al bilancio dell'agenzia esecutiva dal sottoprogramma Azione per il clima);

2)

un importo totale di 413 245 250 EUR è destinato al sottoprogramma Azione per il clima, suddiviso come segue:

a)

230 500 000 EUR per il settore prioritario «Mitigazione dei cambiamenti climatici»;

b)

123 850 000 EUR per il settore prioritario «Adattamento ai cambiamenti climatici»;

c)

47 549 250 EUR per il settore prioritario «Governance e informazione in materia di clima»;

d)

1 500 000 EUR per il Corpo europeo di solidarietà – contributo del sottoprogramma LIFE Azione per il clima

e)

9 846 000 EUR per le relative spese di sostegno.

Articolo 3

Strumenti finanziari

1.   Lo strumento finanziario indicato di seguito, e descritto nell'allegato, riceve i contributi a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1293/2013:

lo strumento per il finanziamento privato dell'efficienza energetica.

2.   L'attuazione del contributo allo strumento per il finanziamento privato dell'efficienza energetica e allo strumento di finanziamento del capitale naturale è affidata alla Banca europea per gli investimenti.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO

1.   INTRODUZIONE

Secondo l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1293/2013 (di seguito «regolamento LIFE»), il programma LIFE persegue i seguenti obiettivi generali:

contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi,

migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'Unione, e catalizzare e promuovere l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell'Unione e nelle prassi del settore pubblico e privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità,

sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali, e

sostenere l'attuazione del settimo programma d'azione per l'ambiente.

L'attuale secondo programma di lavoro pluriennale LIFE tiene conto dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2017 e, in particolare, delle raccomandazioni formulate nell'ambito della valutazione intermedia (1), che riguardano principalmente i seguenti aspetti:

1.

la semplificazione delle procedure per la presentazione di domande e relazioni;

2.

la replica dei risultati del progetto;

3.

il miglioramento della strategia di comunicazione.

Le misure di semplificazione delle procedure per la presentazione delle domande formano parte integrante del contenuto dell'attuale programma di lavoro pluriennale LIFE (si veda la successiva sezione 5.1.1.1). Alla necessità di prosecuzione, replica e/o trasferimento dei risultati dei progetti è dato maggiore risalto nella fase di aggiudicazione (si veda la successiva sezione 5.1.1.2) e sarà attributo un sostegno maggiore attraverso gli appalti. Per semplificare la presentazione delle relazioni saranno elaborate procedure di gestione di progetto e i beneficiari avranno accesso a una banca dati online che agevolerà la raccolta dei dati relativi agli indicatori chiave di progetto. La strategia di comunicazione sarà migliorata attraverso gli appalti. Tali misure non sono pertanto esaminate in dettaglio nell'attuale programma di lavoro pluriennale LIFE.

L'attuale programma di lavoro pluriennale LIFE tiene conto anche dei recenti cambiamenti nella politica dell'UE, come il piano d'azione per l'economia circolare (2) e il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia (3), e fungerà da ponte verso futuri finanziamenti a favore della «sostenibilità», come delineato nel documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE (4). Sono stati introdotti i seguenti cambiamenti.

Per quanto riguarda il sottoprogramma Ambiente:

riduzione del numero dei temi dei progetti (da 87 a 42) e una maggiore attenzione a orientare più marcatamente i candidati verso le priorità strategiche dell'UE, aumentando nel contempo le opportunità a favore dei progetti in taluni ambiti subordinati come la biodiversità e l'economia circolare, ma anche progetti con un impatto forte e diretto sulla salute della maggior parte dei cittadini europei,

riorientamento dei temi dei progetti in materia di governance e informazione per concentrarli maggiormente su specifiche questioni relative alla sensibilizzazione e alla governance.

Per quanto riguarda entrambi i sottoprogrammi:

ulteriore rafforzamento dell'orientamento ai risultati attraverso l'introduzione dell'obbligo di produrre effetti misurabili sull'ambiente o sui cambiamenti climatici in tutti i settori prioritari,

incoraggiamento dell'ulteriore coinvolgimento degli enti privati sottolineando i vantaggi degli approcci di prossimità al mercato quale strumento per garantire la sostenibilità dei risultati del progetto; azioni di sostegno che contribuiscano a sviluppare progetti pronti per gli investimenti e sostenibili sotto il profilo economico e ambientale, in grado di mobilitare ulteriori risorse finanziarie private e pubbliche per il progressivo incremento e la replica dei risultati,

semplificazione delle procedure di gestione delle sovvenzioni, in particolare attraverso la sperimentazione di una procedura a due fasi per la presentazione delle domande per i progetti pilota, dimostrativi, di migliori pratiche e di informazione, sensibilizzazione e divulgazione, come suggerito nella valutazione intermedia del programma LIFE.

La valutazione intermedia del programma LIFE, e il Parlamento europeo (in relazione alla spesa dell'UE) (5), hanno confermato la necessità e l'importanza che i progetti producano effetti misurabili concreti. Il programma LIFE include indicatori di prestazione e i programmi di lavoro pluriennali includono indicatori di risultato quantitativi (ossia di realizzazione) e qualitativi in linea con essi. Per poter riferire in merito a tali indicatori a livello di programma, i beneficiari devono prevedere e misurare gli effetti in termini di ambiente e clima, governance e informazione (ossia gli effetti sociali), a livello di progetto in relazione a specifici indicatori di realizzazione e di risultato (6). Per garantire che tali effetti siano durevoli, ossia sostenibili nel tempo, devono inoltre istituire meccanismi solidi in grado di garantire che gli effetti dei progetti vadano oltre l'ambito originario del progetto attraverso l'estensione e la replica. Una spiegazione chiara e coerente del modo in cui saranno garantiti la prosecuzione, la replica e/o il trasferimento delle attività e degli effetti dei progetti diviene dunque un criterio di aggiudicazione ancora più determinante nella valutazione delle proposte di progetto. Per loro natura, le soluzioni alle sfide in materia di ambiente e cambiamenti climatici prossime al mercato la cui efficacia è stata dimostrata hanno una probabilità particolarmente elevata di essere proseguite, replicate e/o trasferite. Le strategie che presentano in maniera credibile e coerente una strategia tesa a conseguire la commerciabilità entro la fine del progetto otterranno pertanto un punteggio elevato per quanto riguarda tale criterio.

La valutazione intermedia ha condotto un'analisi conformemente all'articolo 25 del regolamento LIFE e ha confermato la capacità del programma LIFE di promuovere sinergie nel quadro del programma stesso. I documenti di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE (7) sottolineano l'importanza della dimensione sociale nelle politiche europee. Il programma LIFE dovrebbe essere in tal modo incentivato a cercare ancora più sinergie tra le dimensioni ambientale, economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Pertanto, gli approcci plurifunzionali ben concepiti, che perseguono ad esempio, oltre ai propri obiettivi primari in materia di ambiente o azione per il clima, anche l'integrazione sociale o la crescita economica, otterranno punti supplementari (8). A titolo esemplificativo, le attività per la tutela della natura e della biodiversità volte a rafforzare l'economia circolare possono potenzialmente contribuire alla creazione di comunità e all'integrazione sociale. L'economia circolare può stentare a dimostrare la propria sostenibilità economica, e in molti casi è importante tenere conto della dimensione sociale (ad esempio l'integrazione di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro).

Il programma LIFE prevede «altri progetti» e «altre attività». Tale flessibilità può essere sfruttata per sperimentare nuovi approcci, nuovi tipi di progetti e servizi per i progetti esistenti e/o i soggetti non interessati dai formati tradizionali di progetto. Ad esempio, il divario tra l'applicazione efficace di soluzioni per l'ambiente e l'azione per il clima nei progetti LIFE e il loro effettivo accesso al mercato potrebbe spesso essere colmato assicurando ai progetti LIFE più promettenti un sostegno specifico per accedere ai mercati e ai potenziali investitori. Potrebbe trattarsi ad esempio di un progetto complementare incentrato sul sostegno all'accesso al mercato, su una formazione specifica per progetto in materia di gestione aziendale e acquisizione di fondi, sul sostegno alla creazione di cluster dell'economia circolare e la collaborazione all'interno degli stessi, oppure premi annuali per i progetti con un valore aggiunto europeo particolarmente elevato. Se il nuovo regolamento finanziario prevedesse maggiore flessibilità in merito all'attribuzione di somme forfettarie per risultati specifici, ciò potrebbe rivelarsi anche utile ai fini della creazione di capacità orientate alla «bancabilità» dei progetti di investimento e all'accesso al mercato.

Il programma LIFE è gestito dai servizi della Commissione stessa e dall'agenzia esecutiva alla quale tale compito è delegato in regime di gestione diretta. L'agenzia esecutiva agisce entro i limiti della delega ai sensi della decisione C(2013)9414 della Commissione o di qualsiasi decisione della Commissione che la sostituisca e sotto la supervisione dei servizi della Commissione. La responsabilità generale del programma è della Commissione. È possibile ricorrere a esperti esterni per coadiuvare l'attività dei servizi della Commissione e/o dell'agenzia esecutiva.

In applicazione del principio di complementarità con altri programmi di finanziamento europei elencati ai considerando 5, 11 e 13 e all'articolo 8 del regolamento LIFE, l'attuazione del programma di lavoro pluriennale garantirà coerenza e sinergie ed eviterà il più possibile sovrapposizioni con le altre politiche e gli strumenti finanziari dell'Unione, puntando alla complementarità con Orizzonte 2020 (9), il programma di ricerca e innovazione dell'Unione per il periodo 2014-2020, e con i relativi programmi di lavoro (10). Queste finalità saranno conseguite principalmente applicando i criteri di ammissibilità per i diversi tipi di progetti e gli orientamenti contenuti nelle linee guida per le candidature che accompagnano gli inviti a presentare proposte (11), puntando alla complementarità con Orizzonte 2020. Al fine di evitare il doppio finanziamento, saranno effettuati controlli incrociati durante la fase di selezione e verifiche ex post. Sono esclusi dal finanziamento a titolo del programma LIFE i progetti incentrati sulla ricerca o sulla costruzione di grandi infrastrutture, che sono contemplati da altri programmi dell'UE.

La struttura del programma di lavoro pluriennale segue l'impostazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento LIFE e, se necessario, tratta separatamente soltanto i sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima.

Esso copre il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.

1.1.   Sottoprogramma Ambiente

Il sottoprogramma Ambiente comprende i settori prioritari Ambiente e uso efficiente delle risorse, Natura e biodiversità e Governance e informazione in materia ambientale (articoli da 9 a 12 del regolamento LIFE). Ciascun settore prioritario comprende varie priorità tematiche, definite nell'allegato III del regolamento LIFE.

Il presente programma di lavoro pluriennale 2018-2020 definisce i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche.

1.2.   Il sottoprogramma Azione per il clima

Il sottoprogramma Azione per il clima comprende i settori prioritari«Mitigazione dei cambiamenti climatici», «Adattamento ai cambiamenti climatici» e «Governance e informazione in materia di clima» (articoli da 13 a 16 del regolamento LIFE). Ciascun settore prioritario comprende vari settori strategici, illustrati nella successiva sezione 4, che sono considerati di particolare interesse in tutto il periodo interessato dal presente programma di lavoro pluriennale.

2.   ALLOCAZIONE DEI FONDI TRA I SETTORI PRIORITARI E TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO – ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

Secondo l'articolo 4 del regolamento LIFE, la dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione del programma LIFE per il periodo 2014-2020 è pari a 3 456 655 000 EUR, dei quali il 75 % è destinato al sottoprogramma Ambiente (2 592 491 250 EUR) e il 25 % al sottoprogramma Azione per il clima (864 163 750 EUR).

Nel periodo 2014-2017 sono stati assegnati 1 349 milioni di EUR al sottoprogramma Ambiente e 446 milioni di EUR al sottoprogramma Azione per il clima. Per il periodo 2018-2020 rimangono disponibili 1 657 milioni di EUR.

Il regolamento LIFE fissa anche la percentuale minima delle risorse di bilancio da assegnare ai progetti (81 %, articolo 17, paragrafo 4, del regolamento LIFE) e la percentuale massima delle risorse di bilancio destinate a sovvenzioni per azioni che può essere assegnata a progetti integrati (30 %, articolo 17, paragrafo 5, del regolamento LIFE).

L'articolo 4 del regolamento LIFE è attualmente oggetto di riesame per includervi un contributo di 4 500 000 EUR al Corpo europeo di solidarietà per progetti tesi a coinvolgere giovani volontari in tutta l'UE nella tutela ambientale e nell'azione per il clima (12).

I progetti LIFE saranno finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, di strumenti finanziari (articolo 17, paragrafo 4, del regolamento LIFE).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento LIFE, il programma di lavoro pluriennale precisa gli importi da assegnare per settore prioritario e tipologia di finanziamento.

Allocazione generale per tipologia di finanziamento per entrambi i sottoprogrammi

Dotazione finanziaria 2018-2020

milioni di EUR

Progetti e sovvenzioni di funzionamento

 

Sovvenzioni per azioni

1 263,44

Sovvenzioni di funzionamento

36,00

Strumenti finanziari

75,00

Appalti pubblici

252,70

Spese di sostegno

29,92

Totale

1 657,06


Allocazione generale per settore prioritario 2018-2020

Settore prioritario

Ambiente e uso efficiente delle risorse

Natura e biodiversità

Governance e informazione in materia ambientale

Corpo europeo di solidarietà

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Adattamento ai cambiamenti climatici

Governance e informazione in materia di clima

Totale per settore (milioni di EUR)

444,81

632,55

143,38

4,50

230,50

123,85

47,55

Sub-totale

1 627,14

Spese per assistenza (ATA)

29,92

Totale

1 657,06

Le allocazioni per settore prioritario e per tipologia di finanziamento hanno carattere indicativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni per azioni, l'allocazione definitiva dipenderà dal numero effettivo di proposte di progetti finanziabili nell'ambito di ciascun settore prioritario. L'allocazione destinata agli strumenti finanziari e la relativa ripartizione possono essere adattate nel corso del programma LIFE alla luce dell'utilizzo effettivo. Conformemente al regolamento finanziario (13), fatte salve le soglie stabilite dal regolamento LIFE, le riallocazioni tra i settori prioritari non possono superare il 5 % dell'allocazione complessiva destinata ai settori prioritari interessati.

2.1.   Sottoprogramma Ambiente

Per la durata di validità del presente programma di lavoro pluriennale, una dotazione finanziaria pari a 1 243,81 milioni di EUR (14) è destinata al sottoprogramma Ambiente.

Una specifica percentuale delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è riservata a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità, compresi i progetti preparatori, di informazione e governance e di assistenza tecnica (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento LIFE) (15). La parte restante della dotazione destinata ai progetti sarà assegnata a progetti nell'ambito dei settori prioritari Ambiente e uso efficiente delle risorse e Governance e informazione in materia ambientale.

Allocazione indicativa per tipologia di finanziamento nell'ambito del sottoprogramma Ambiente

Dotazione finanziaria 2018-2020

 

milioni di EUR

Sovvenzioni per azioni (*1)

Progetti di rafforzamento della capacità

 

7,75

Progetti di assistenza tecnica

 

2,95

Altre sovvenzioni per azioni

 

992,37

Strumento finanziario (*2)

Strumento di finanziamento del capitale naturale

(Natural Capital Financing Facility - NCFF)

 

p.m.

Sovvenzioni di funzionamento

 

27,00

Appalti pubblici

 

193,67

Spese di sostegno (*3)

 

20,07

Totale

 

1 243,81

Le allocazioni per settore prioritario e per tipologia di finanziamento hanno carattere indicativo.

L'allocazione destinata agli strumenti finanziari e la relativa ripartizione possono essere adattate nel corso del programma LIFE alla luce dell'utilizzo effettivo. Fatte salve le soglie stabilite dal regolamento LIFE, le riallocazioni tra i settori prioritari non possono superare il 5 % dell'allocazione complessiva destinata ai settori prioritari interessati.

2.2.   Sottoprogramma Azione per il clima

Per il presente programma di lavoro pluriennale la dotazione finanziaria destinata al sottoprogramma Azione per il clima è pari a 413,25 milioni di EUR. L'allocazione per settore prioritario ha carattere indicativo e dipende dal numero effettivo di proposte di sovvenzione per azioni nell'ambito di ciascun settore prioritario e dalla relativa diffusione sul mercato nel quadro dello strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica (esclusivo per tale sottoprogramma) e dello strumento di finanziamento del capitale naturale.

Allocazione indicativa per tipologia di finanziamento nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima

Dotazione finanziaria 2018-2020

 

milioni di EUR

Sovvenzioni per azioni (*4)

Progetti di rafforzamento della capacità

 

3,00

Progetti di assistenza tecnica

 

0,78

Altre sovvenzioni per azioni

 

256,59

Strumenti finanziari (*5)

Finanziamento privato per l'efficienza energetica

(PF4EE)

 

75,0

Strumento di finanziamento del capitale naturale

(NCFF)

 

p.m.

Sovvenzioni di funzionamento

 

9,00

Appalti pubblici

 

59,03

Spese di sostegno (*6)

 

9,85

Totale

 

413,25

3.   TEMI DEI PROGETTI CHE ATTUANO LE PRIORITÀ TEMATICHE DI CUI ALL'ALLEGATO III PER IL SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE (ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO LIFE)

In linea con il considerando 36 e l'articolo 24 del regolamento LIFE, il programma di lavoro pluriennale contiene un elenco non esaustivo dei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche, concentrando gli sforzi su priorità e aree di intervento concrete delle politiche ambientali e delle relative politiche in materia di governance e informazione nel quadro del sottoprogramma Ambiente. In linea con il considerando 22 del regolamento LIFE, nella valutazione del valore aggiunto europeo dei progetti nell'ambito del sottoprogramma Ambiente, la Commissione dovrebbe accordare particolare attenzione al loro contributo alle priorità tematiche attuate attraverso i temi dei progetti. Questi ultimi sono dunque uno strumento per premiare i progetti che affrontano aree strategicamente importanti, senza escludere la possibilità di presentare solide proposte in altri settori e di incorporare nuove idee in risposta alle nuove sfide.

Una specifica percentuale delle risorse destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni sarà riservata a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità (16). L'incremento di questa quota rispetto al regolamento LIFE+ limita la dotazione finanziaria disponibile per i progetti relativi ad altre priorità tematiche nell'ambito del sottoprogramma Ambiente ed è quindi un motivo in più per orientare meglio l'utilizzo dei fondi in questi settori.

Va ricordato che il finanziamento dei progetti su temi che non figurano nell'elenco non è escluso. I progetti di alta qualità che soddisfano i criteri di ammissibilità e di selezione applicabili possono beneficiare comunque di finanziamenti. L'elenco è definito per l'intera durata del programma pluriennale e assicura pertanto la flessibilità necessaria per raggiungere gli obiettivi del programma LIFE e la stabilità di cui i potenziali candidati hanno bisogno per pianificare, preparare e presentare le proposte.

3.1.   Settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse

Ai sensi dell'articolo 10, lettera a), del regolamento LIFE, l'obiettivo specifico dei temi dei progetti rientranti in questo settore prioritario e nelle relative priorità tematiche di cui all'allegato III del regolamento LIFE è, in particolare, «sviluppare, sperimentare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni, compresi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative, alle sfide ambientali, adatti ad essere replicati, trasferiti o integrati, anche in relazione al legame tra ambiente e salute, e a sostegno delle politiche e della legislazione in materia di efficienza nell'uso delle risorse, compresa la tabella di marcia per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse». Gli approcci di gestione innovativi comprendono, in particolare, la sperimentazione congiunta di attori pubblici, privati e della società civile lungo catene del valore che potenzialmente avranno effetti positivi, diretti e misurabili, sull'ambiente. Tutti i progetti in questo settore prioritario sono quindi progetti pilota o dimostrativi ai sensi dell'articolo 18, lettere a) e b), del regolamento LIFE, ma non si incentrano sulla ricerca. Attività limitate di ricerca applicata sono permesse nel quadro delle azioni preparatorie e/o di monitoraggio. Per quanto riguarda i progetti dimostrativi in questo settore prioritario e rientranti in uno dei temi elencati di seguito, sarà data priorità ai progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti a livello di Unione.

L'efficacia del programma LIFE per quanto concerne i suoi obiettivi nell'ambito di tale settore prioritario in relazione ai progetti pilota e dimostrativi, e in particolare il suo contributo alla transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente, è misurata sulla base dei miglioramenti ambientali attribuibili ai progetti LIFE. Pertanto, tutti i progetti LIFE in tale settore prioritario devono comprendere azioni che comportano effetti diretti e misurabili sull'ambiente durante lo svolgimento del progetto.

Regolamento LIFE, allegato III

a)

Priorità tematiche in materia di acqua, incluso l'ambiente marino : attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di acqua fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

i)

approcci integrati per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (17);

ii)

attività per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (18);

iii)

attività per l'attuazione del programma di misure della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (19) al fine di raggiungere un buono stato ambientale delle acque marine;

iv)

attività per garantire un uso sicuro ed efficiente delle risorse idriche, migliorando la gestione quantitativa dell'acqua, preservando un elevato livello di qualità dell'acqua ed evitando l'uso improprio e il deterioramento delle risorse idriche.

Affrontare la gestione della qualità dell'acqua, delle inondazioni e della siccità nell'Unione puntando all'efficienza in termini di costi è un compito difficile. Per rispondere alle sfide e cogliere le opportunità nel settore dell'acqua è necessario un approccio olistico da parte di diversi attori. In linea con l'attuazione della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle alluvioni e delle priorità del partenariato europeo per l'innovazione relativo all'acqua, i progetti dovrebbero incentrarsi sullo sviluppo e in particolare sulla realizzazione di interventi che aiutino gli Stati membri a passare a una gestione realmente integrata delle risorse idriche, promuovendo, se del caso, gli approcci ecosistemici. Nel contesto delle azioni finalizzate ad attuare la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle pressioni e agli impatti emergenti, nonché promuovere miglioramenti nella gestione integrata delle zone costiere e nella pianificazione dello spazio marittimo. Per quanto riguarda l'industria dell'acqua, le tecnologie e i processi utilizzati per garantire l'erogazione dei servizi idrici (produzione di acqua potabile o trattamento delle acque reflue) stanno raggiungendo lo stadio di maturità. In linea con i settori prioritari del partenariato europeo per l'innovazione relativo all'acqua, la sfida cui rispondere è duplice: i) garantire una corretta attuazione, al fine di ottenere risultati efficaci in termini di costi e di uso efficiente delle risorse e conformi sul piano giuridico; ii) garantire la capacità di far fronte ai problemi emergenti in questo ambito.

Sarà quindi data priorità ai temi elencati di seguito.

Acqua, inondazioni e siccità – allegato III, parte A, lettera a), punti i) e ii)

1.

Attuazione delle azioni di gestione del rischio di inondazioni e/o siccità applicando almeno uno dei seguenti elementi:

soluzioni basate sulla natura che consistono in misure di ritenzione delle acque volte ad aumentare l'infiltrazione e lo stoccaggio dell'acqua e a eliminare le sostanze inquinanti mediante processi naturali o «seminaturali», compresa la rinaturazione della morfologia di fiumi, laghi, estuari e zone costiere e/o la ricreazione dei relativi habitat, anche per quanto riguarda le pianure alluvionali e palustri,

strumenti e tecniche di prevenzione e protezione a sostegno delle politiche, pianificazione dell'uso del suolo, riduzione del rischio, resilienza post-evento e gestione delle emergenze, e/o

approcci integrati per la valutazione e la gestione dei rischi che tengano conto della vulnerabilità sociale e che puntino a una migliore resilienza, assicurando nel contempo l'accettazione sociale.

2.

Progetti che affrontano le pressioni idromorfologiche identificate nei piani di gestione dei bacini idrografici e che hanno origine da usi del suolo o dell'acqua, allo scopo di conseguire un buono stato o potenziale delle acque, come stabilito dagli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.

3.

Gestione integrata dell'inquinamento da sostanze nutrienti e organiche di origine umana e/o agricola eliminando direttamente l'inquinamento. Le azioni previste dovrebbero essere identificate a seguito di un'analisi completa dei divari (20) che definisca le misure necessarie a livello di bacino idrografico per favorire il raggiungimento dei requisiti prescritti dalla direttiva quadro sulle acque e dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, tenendo conto dei risultati conseguiti attraverso le direttive sul trattamento delle acque reflue urbane (21), sui nitrati (22), sulle acque di balneazione (23) e sulle acque sotterranee (24).

4.

Riduzione delle pressioni prodotte dalle sostanze chimiche inquinanti nell'ambiente acquatico diminuendo le emissioni delle sostanze prioritarie e di altre sostanze chimiche identificate come inquinanti specifici del bacino idrografico alla fonte, facendo ricorso a sostituti adeguati (25) o a tecnologie alternative.

5.

Attuazione di misure di risparmio idrico per ridurre le pressioni quantitative e qualitative sui corpi idrici nei bacini soggetti a stress idrico, come definito nel pertinente piano di gestione dei bacini idrografici.

Gestione delle zone marittime e costiere — allegato III, parte A, lettera a), punto iii)

1.

Applicazione di strumenti, tecnologie o pratiche tesi a garantire la sostenibilità delle attività umane legate all'ambiente marino, anche riducendo la pressione delle attività umane sull'ambiente marino, e che affrontano almeno uno dei seguenti temi estremamente preoccupanti:

inquinamento acustico sottomarino,

perturbazioni del fondo marino,

estrazione mineraria in mare profondo,

pesca,

agricoltura e/o

navigazione.

2.

Progetti volti a prevenire e ridurre i rifiuti o i contaminanti marini affrontandoli alla fonte sulla terraferma e/o in mare.

Industria dell'acqua — allegato III, parte A, lettera a), punto iv)

1.

Applicazione di tecnologie per i sistemi di produzione di acqua potabile e di trattamento delle acque reflue urbane, facendo ricorso a processi efficienti in termini di risorse per l'erogazione dei servizi idrici (26), procedure e/o processi di controllo in loco per ridurre o eliminare gli scarichi di sostanze inquinanti e/o patogene emergenti negli effluenti di depurazione.

2.

Applicazione di strumenti volti a garantire l'erogazione di servizi idrici efficienti sotto il profilo delle risorse e conformi alla direttiva sull'acqua potabile e alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane alla popolazione residente nelle zone rurali  (27).

3.

Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia di soluzioni e/o opzioni di trattamento riguardanti le acque di riciclaggio/depurazione che attuano uno o più dei seguenti sistemi:

concetti per l'approvvigionamento idrico (alternativo), il trattamento delle acque reflue, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio delle risorse (28),

metodi di controllo alla fonte e tecnologie in loco efficaci in termini di costi per gli scarichi di sostanze inquinanti e patogene emergenti nel sistema di trattamento delle acque reflue,

poli di innovazione per il trattamento delle acque in regioni attualmente prive di sistemi fognari e impianti di trattamento e igienizzazione adeguati, applicando tecnologie intelligenti e sistemi decentrati, con particolare riguardo per le fonti idriche alternative,

approcci sistematici per evitare la perdita di acqua, energia e risorse nella produzione industriale e/o nell'infrastruttura relativa all'acqua e alle acque reflue.

Regolamento LIFE, allegato III

b)

Priorità tematiche in materia di rifiuti : attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di rifiuti fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

i)

approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in materia di rifiuti;

ii)

attività per l'attuazione e lo sviluppo della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, accordando particolare attenzione alle prime fasi della gerarchia dei rifiuti dell'Unione (prevenzione, riutilizzo e riciclaggio);

iii)

attività in materia di efficienza delle risorse e impatto del ciclo di vita dei prodotti, modelli di consumo e dematerializzazione dell'economia.

Per quanto riguarda i rifiuti, la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e il settimo programma d'azione per l'ambiente mirano a raggiungere i seguenti obiettivi generali entro il 2020:

ridurre i rifiuti prodotti,

aumentare al massimo il riciclaggio e il riutilizzo,

limitare l'incenerimento ai materiali non riciclabili, e

limitare la messa in discarica ai rifiuti non riciclabili e non recuperabili.

Sarà quindi data priorità ai temi elencati di seguito.

Applicazione della legislazione in materia di rifiuti – allegato III, parte A, lettera b), punti i) e ii)

1.

Attuazione di metodi di gestione (raccolta differenziata, selezione e riciclaggio) dei rifiuti nelle regioni ultraperiferiche dell'UE (29) o sulle isole (30) con una popolazione residente inferiore a 250 000 abitanti (31).

2.

Attuazione di soluzioni innovative dedicate a uno dei seguenti aspetti:

raccolta differenziata e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e/o batterie e accumulatori o riciclaggio di RAEE e/o batterie e accumulatori,

smantellamento e riciclaggio di veicoli fuori uso,

demolizione selettiva di costruzioni ed edifici con conseguente ottenimento di materiali o prodotti riciclati dal valore aggiunto (32),

selezione e riciclaggio dal valore aggiunto della plastica  (33),

raccolta differenziata e riciclo dei biorifiuti, e/o

riciclaggio dei materiali compositi per recuperare materie prime essenziali.

Nota esplicativa:

A complemento di tali soluzioni innovative e del progetto LIFE, le altre pertinenti operazioni di gestione dei rifiuti conformi alla gerarchia dei rifiuti andrebbero altresì perseguite durante e dopo il periodo di svolgimento del progetto.

3.

Identificazione  (34) e separazione delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti per consentire un riciclaggio con valore aggiunto (35) dei rifiuti trattati e uno smaltimento sicuro delle sostanze pericolose nel quadro del progetto.

Rifiuti ed efficienza nell'uso delle risorse – allegato III, parte A, lettera b), punto iii)

1.

Attuazione di nuovi modelli e/o approcci imprenditoriali e/o di consumo per sostenere l'efficienza nell'uso delle risorse, nei settori industriali prioritari definiti nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (36) e nel piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (37), concentrandosi sulla durabilità, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio dei prodotti e su processi alternativi alla vendita di prodotti. Già durante lo svolgimento del progetto l'attuazione di nuovi modelli e approcci imprenditoriali dovrebbe:

dare luogo a una riduzione dell'impiego di risorse (ossia l'uso dei materiali, il consumo energetico e/o idrico, in funzione dei principali effetti), e

favorire la trasformazione nelle piccole e medie imprese (PMI) (38) e/o

integrare la dimensione sociale nel modello imprenditoriale.

Nota esplicativa:

I processi alternativi comprendono, a titolo non esaustivo, la condivisione o la locazione, la rifabbricazione, la simbiosi industriale, l'ottimizzazione delle filiere alimentari, del trasporto e della mobilità, edifici e costruzioni/demolizioni sostenibili.

Regolamento LIFE, allegato III

c)

Priorità tematiche relative all'efficienza nell'uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste, e all'economia verde e circolare : attività per l'attuazione della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e del settimo programma d'azione per l'ambiente che non sono comprese da altre priorità tematiche di cui al presente allegato, in particolare:

i)

attività per la simbiosi industriale e il trasferimento delle conoscenze e sviluppo di nuovi modelli per il passaggio a un'economia circolare e verde;

ii)

attività nel quadro della strategia tematica in materia di suolo (comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006 intitolata «Strategia tematica per la protezione del suolo») con particolare attenzione alla mitigazione e alla compensazione dell'impermeabilizzazione del suolo nonché a un migliore uso del medesimo;

iii)

attività per sistemi di monitoraggio e informazione forestale e per la prevenzione degli incendi boschivi.

I progetti rientranti nelle priorità tematiche relative all'efficienza nell'uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste, e all'economia verde e circolare si incentreranno sull'attuazione della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, del piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (39), della strategia tematica per la protezione del suolo (40) e della strategia forestale dell'Unione europea del 2013 (41).

Per quanto riguarda la simbiosi industriale, il trasferimento delle conoscenze e il passaggio a un'economia verde e circolare, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle buone prestazioni ambientali e all'efficienza in termini di economia circolare e di impiego delle risorse da parte delle imprese, della politica dei consumatori, dei nuovi modelli imprenditoriali e di consumo e delle catene del valore. Il sostegno pubblico all'economia circolare sinora è stato sbilanciato a favore del «riciclaggio», mentre i progetti a favore del riutilizzo, della riparazione e della rifabbricazione sono sottorappresentati (42). Se attuata lungo le catene del valore (locali), l'economia circolare ha un grande potenziale in termini di creazione di effetti sociali positivi, ad esempio per quanto concerne l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e la formalizzazione delle attività nell'economia sommersa. I progetti relativi all'economia circolare sono invitati a prendere in considerazione tali aspetti insieme agli impatti ambientali diretti e misurabili. Tali catene del valore affronteranno gli ambiti prioritari, promuovendo così anche l'attuazione della futura strategia dell'UE per la plastica nell'economia circolare (43).

Per quanto riguarda la protezione del suolo, è necessario migliorare la gestione del suolo e, in particolare, limitarne e attenuarne l'impermeabilizzazione. I dati relativi al suolo raccolti nel progetto dovrebbero essere forniti alle pertinenti banche dati regionali, nazionali e/o dell'UE.

I progetti riguardanti le foreste dovrebbero contribuire al monitoraggio delle foreste stesse fornendo qualsiasi dato pertinente generato ai sistemi europei presenti e futuri di informazione sulle foreste. D'altro canto, è necessario individuare approcci alla silvicoltura che siano prossimi alla natura ed efficienti sotto il profilo dei costi o approcci alternativi simili per quanto riguarda i boschi piantati coetanei o caratterizzati da una sola specie, al fine di stimolare la biodiversità e la resilienza. In particolare, occorre adoperarsi per prevenire lo scoppio di incendi boschivi, ridurre al minimo le condizioni che ne favoriscono l'avanzamento e accrescere la resilienza complessiva delle foreste, specialmente nelle aree protette come i siti Natura 2000, che comprendono una parte consistente delle foreste e rappresentano l'asse portante dell'azione dell'UE per la tutela della natura.

Sarà quindi data priorità ai temi elencati di seguito.

Efficienza nell'impiego delle risorse, economia verde e circolare - allegato III, parte A, lettera c), punto i)

Attuazione del concetto di economia circolare occupandosi di almeno uno dei settori prioritari del piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (44) e garantendo l'impiego di risorse secondarie, materiali di scarto e/o rifiuti di alta qualità all'interno di una o più catene del valore. Già durante lo svolgimento del progetto l'attuazione dell'economia circolare dovrebbe:

favorire la trasformazione nelle piccole e medie imprese (PMI), e/o

integrare la dimensione sociale in una o più catene del valore.

Suolo — allegato III, parte A, lettera c), punto ii)

1.

Attuazione di azioni in linea con gli orientamenti sull'impermeabilizzazione del suolo (45) con un'efficienza migliorata rispetto alle soluzioni di mercato, al fine di realizzare uno sviluppo territoriale a livello regionale o nazionale senza ulteriore consumo di suolo o impermeabilizzazione del suolo. Tali azioni prevedono almeno uno dei seguenti elementi:

azioni di limitazione e/o altre azioni di risanamento incentrate sui siti contaminati,

mitigazione dell'impermeabilizzazione del suolo, e/o

compensazione per l'impermeabilizzazione del suolo.

2.

Attuazione di pratiche di gestione del suolo sostenibili e integrate in linea con gli orientamenti volontari per la gestione sostenibile del suolo (46) attraverso reti o organizzazioni regionali, nazionali o transnazionali.

Foreste — allegato III, parte A, lettera c), punto iii)

Oltre ai dati degli indicatori relativi agli habitat e agli ecosistemi delle foreste e ai loro servizi, i progetti LIFE riguardanti le foreste dovrebbero fornire anche dati sugli indicatori pertinenti di cui ai criteri 1, 2, 4 e 5 degli indicatori pan-europei aggiornati per la gestione sostenibile delle foreste (47).

1.

Applicazione efficace ed efficiente di strumenti, metodologie, tecniche, tecnologie e attrezzature per attuare metodi di gestione forestale prossimi alla natura e alternative simili nel settore della silvicoltura  (48) ad una gestione forestale più intensiva  (49) e/o metodi di gestione basati su boschi piantati coetanei o caratterizzati da una sola specie, con un'efficienza sotto il profilo dei costi paragonabile a quella delle operazioni su grande o media scala utilizzate in un contesto equivalente di gestione forestale più intensiva e/o gestione di boschi coetanei e monospecie (50).

Nota esplicativa:

La «gestione forestale prossima alla natura» (a volte chiamata anche «silvicoltura ecologicamente sostenibile» o «silvicoltura a copertura continua») è caratterizzata da pratiche volte a imitare i processi naturali e che puntano a combinare lo sfruttamento economico delle foreste e la conservazione della natura. Ne risultano foreste attivamente gestite, ma a più livelli e ricche di specie, relativamente simili alle foreste naturali. Questo concetto include la gestione attiva delle foreste con raccolta di legname e pertanto non va confuso con approcci tesi esplicitamente a preservare i processi naturali, ad esempio nelle zone naturali protette. Le pratiche utilizzate generalmente possono variare leggermente da un paese all'altro, ma comportano solitamente i seguenti elementi: uso di specie arboree native o adattate al sito, rigenerazione naturale, impiego limitato di macchinari, inclusione di misure di conservazione della natura, esclusione dell'uso di fertilizzante o pesticidi, lunghi periodi di rotazione e raccolta a singolo fusto o a gruppo (51).

2.

Sperimentazione e attuazione di metodi (52) intesi a convertire le foreste esistenti ad alto rischio di incendio in boschi più resilienti con minor rischio di accumulo di combustibili e di diffusione degli incendi, basanti su pratiche di gestione delle foreste e del terreno che favoriscono le foreste di latifoglie o miste semi-naturali, escludono lo sfruttamento eccessivo dei relativi corpi idrici e/o garantiscono un uso sostenibile del suolo riducendo il rischio e/o l'intensità degli incendi.

Regolamento LIFE, allegato III

d)

Priorità tematiche in materia di ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore : attività di sostegno per l'attuazione degli obiettivi specifici in materia di ambiente e salute fissati dal settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

i)

attività di sostegno per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (53) (REACH) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (54) (regolamento sui biocidi) al fine di garantire un uso più sicuro, più sostenibile o più economico delle sostanze chimiche (compresi i nanomateriali);

ii)

attività di sostegno per facilitare l'attuazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (55) (direttiva sul rumore) al fine di raggiungere livelli di rumore che non comportino effetti negativi rilevanti o rischi per la salute umana;

iii)

attività di sostegno per evitare incidenti gravi, in particolare facilitando l'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (56) (direttiva Seveso III).

Per quanto riguarda l'ambiente e la salute, si dovrebbero esplorare nuovi metodi per ridurre gli effetti delle sostanze chimiche, del rumore e degli incidenti industriali sull'ambiente e sulla salute umana.

Sarà quindi data priorità ai seguenti temi dei progetti.

Sostanze chimiche — allegato III, parte A, lettera d), punto i)

Riduzione dell'impatto sull'ambiente o sulla salute umana di almeno uno dei seguenti elementi:

sostanze identificate come pericolose per la salute umana o l'ambiente a norma del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele  (57),

effetti combinati degli agenti chimici, compresi i disgregatori endocrini,

nanomateriali,

prodotti biocidi e/o pesticidi.

Tale obiettivo è raggiunto attraverso una o più delle seguenti misure:

un uso più sicuro e sostenibile,

la riduzione al minimo dell'esposizione ad agenti chimici tossici nei prodotti o nell'ambiente, e/o

la sostituzione con sostanze più sicure o con soluzioni non chimiche.

Rumore – allegato III, parte A, lettera d), punto ii)

In questo ambito sarà data priorità ai progetti nelle aree urbane, al fine di migliorare la situazione per il numero maggiore possibile di persone.

Riduzione del rumore prodotto dal traffico stradale nelle aree urbane densamente popolate mediante l'uso di rivestimenti e/o pneumatici a basso indice di rumorosità con un costo del ciclo di vita analogo a quello dei rivestimenti e/o degli pneumatici ordinari, garantendo tuttavia una notevole riduzione del rumore.

Incidenti industriali – allegato III, parte A, lettera d), punto iii)

Agevolazione dell'attuazione della direttiva Seveso III (direttiva 2012/18/UE) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, tramite la realizzazione di strumenti metodologici particolarmente efficienti sotto il profilo dei costi per la mappatura dei rischi ambientali e per la salute umana e per far fronte agli effetti domino. I progetti prevedono l'applicazione dimostrativa di tali strumenti da parte di diversi responsabili e attuano misure di prevenzione o riduzione dei rischi sulla base degli stessi.

Regolamento LIFE, allegato III

e)

Priorità tematiche in materia di qualità dell'aria ed emissioni, compreso l'ambiente urbano : attività di sostegno per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di aria ed emissioni fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

i)

approcci integrati per l'attuazione della legislazione sulla qualità dell'aria;

ii)

attività di sostegno per facilitare il rispetto delle norme dell'Unione in materia di qualità dell'aria e relative emissioni atmosferiche, compresa la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (58) (direttiva sui limiti nazionali di emissione);

iii)

attività di sostegno per una migliore attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (59) (direttiva sulle emissioni industriali), con particolare attenzione al miglioramento del processo di definire e attuare le migliori tecniche disponibili, garantendo la facilità dell'accesso del pubblico alle informazioni e rafforzando il contributo della direttiva sulle emissioni industriali all'innovazione.

La priorità tematica «qualità dell'aria ed emissioni, compreso l'ambiente urbano» si incentra sull'attuazione della legislazione in materia di qualità dell'aria e di un approccio globale in risposta ai problemi presenti nell'ambiente urbano. L'inquinamento dell'aria è tuttora il problema di salute più grave collegato all'ambiente in Europa, con un tasso di mortalità più di dieci volte superiore a quello degli incidenti stradali, ed esercita anche un effetto significativo sugli ecosistemi (ad esempio il 70 % dei siti Natura 2000 dell'Unione è colpito da eutrofizzazione a causa dell'inquinamento atmosferico). Questo problema andrebbe affrontato conformemente alla futura strategia dell'Unione in materia di qualità dell'aria per il periodo fino al 2030. I progetti dovrebbero fare riferimento al particolato o all'NO2, e non alla CO2. Se l'obiettivo primario consiste nella riduzione della CO2, il progetto dovrebbe essere presentato nel quadro del sottoprogramma Azione per il clima.

La direttiva sulle emissioni industriali è uno strumento fondamentale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento da grandi fonti puntuali. L'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva (e della precedente direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) ha permesso di individuare ulteriori esigenze in termini di informazione pubblica e introduzione di tecniche emergenti.

Sarà quindi data priorità ai temi elencati di seguito.

Legislazione in materia di qualità dell'aria e direttiva sui limiti nazionali di emissione – allegato III, parte A, lettera e), punti i) e ii)

Salvo diversa ed esplicita indicazione, i progetti relativi alla qualità dell'aria in generale dovrebbero concentrarsi sulle aree urbane in modo da comprendere il numero maggiore possibile di persone.

1.

Miglioramento della qualità dell'aria e riduzione delle emissioni di particolato in aree caratterizzate da un elevato uso di combustibili solidi come la biomassa, il carbone e la torba per il riscaldamento domestico. Tali progetti attuano una o più delle seguenti soluzioni:

soluzioni tecniche (60),

soluzioni di gestione,

soluzioni normative e/o

soluzioni basate sugli incentivi (61).

2.

Mobilità sostenibile per il trasporto su strada con riguardo alle emissioni di inquinanti atmosferici, la cui riduzione è essenziale per il rispetto delle norme sulla qualità dell'aria, concentrandosi su uno o più dei seguenti aspetti:

guida più pulita in condizioni reali,

veicoli su due o tre ruote più puliti o elettrici e/o analisi e attuazione delle relative esigenze infrastrutturali su una scala di prova,

uso di veicoli elettrici o a bassissime emissioni (62),

uso di combustibili alternativi,

programmi innovativi di messa a norma retroattiva dei veicoli (63),

tecnologie alternative per il gruppo propulsore (64),

sistemi di accesso alla circolazione a impatto elevato, come le zone a basse emissioni e i regimi di pedaggio stradale attraverso etichette e/o criteri di accesso avanzati, e/o

uso di piattaforme logistiche innovative (65).

3.

Mobilità sostenibile nei settori del trasporto aereo e delle macchine mobili non stradali per ridurre le emissioni, in particolare quelle prodotte dalle macchine mobili non stradali esistenti non (ancora) contemplate dal regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (66).

4.

Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano e particolato di origine agricola a sostegno dell'applicazione del codice aggiornato di buone pratiche dell'UNECE per la riduzione delle emissioni di origine agricola (67).

Direttiva sulle emissioni industriali — allegato III, parte A, lettera e), punto iii)

Applicazione di tecniche di prevenzione e abbattimento dell'inquinamento citate dalla direttiva relativa alle emissioni industriali come tecniche emergenti.

Ambiente urbano — allegato III, parte A, lettera e)

Attuazione di politiche urbane integrate e approcci normativi a favore di una pianificazione e progettazione sostenibili e/o a sostegno di soluzioni tecniche innovative per migliorare almeno uno dei seguenti aspetti:

trasporto pubblico e mobilità urbani,

soluzioni (68) riguardanti l'uso efficiente dell'energia o delle risorse oppure relative a energie rinnovabili o materiali a emissioni zero o a basse emissioni (69),

produzione alimentare locale, e/o

condizione degli ecosistemi urbani e dei relativi servizi (70).

3.2.   Settore prioritario Natura e biodiversità

Ai sensi dell'articolo 11, lettera a), del regolamento LIFE, l'obiettivo specifico dei temi dei progetti rientranti in questo settore prioritario e nelle relative priorità tematiche di cui all'allegato III del regolamento LIFE è «contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di natura e di biodiversità, compresa la strategia dell'Unione per la biodiversità fino al 2020, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (71) e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (72), attraverso l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci, buone pratiche e soluzioni».

Il programma LIFE è stato uno strumento chiave a sostegno dell'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat negli ultimi 25 anni e si è dimostrato funzionale, e in alcuni casi essenziale, per garantire la creazione della rete Natura 2000. Il controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla tutela della natura (73) e il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia (74) sottolineano la necessità di incrementare i finanziamenti a favore di tale settore prioritario, come prevede il regolamento delegato che modifica l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento LIFE. Il programma LIFE continuerà a concentrare sulla rete Natura 2000 le risorse finanziarie destinate al settore prioritario Natura e biodiversità, al fine di garantire il pieno rispetto degli impegni di cui all'obiettivo 1 della strategia per la biodiversità e promuovere nel contempo i progetti che affrontano gli obiettivi 2, 3, 4 e 5 della strategia per la biodiversità fino al 2020.

I progetti LIFE in materia di natura e quelli in materia di biodiversità sono concepiti per integrarsi a vicenda e, ove opportuno, integrare altre priorità tematiche relative alla natura e alla biodiversità; ad esempio quando un progetto riguarda Natura 2000, dovrebbe affrontare anche la questione delle specie esotiche invasive, se del caso. Pertanto, per evitare incoerenze, i principi che si applicano nell'ambito di una delle priorità tematiche si applicano anche nell'ambito della priorità tematica complementare. Se i progetti che attuano gli obiettivi 2, 3, 4 e/o 5 della strategia per la biodiversità fino al 2020 vengono eseguiti (anche in parte) nei siti Natura 2000, le misure proposte devono essere conformi agli obiettivi di conservazione del sito, al suo piano di gestione o agli strumenti equivalenti e/o all'atto di designazione della zona speciale di conservazione. Inoltre i progetti LIFE riguardanti le foreste dovrebbero fornire anche dati sugli indicatori pertinenti di cui ai criteri 1, 2, 4 e 5 degli indicatori pan-europei aggiornati per la gestione sostenibile delle foreste (75).

Regolamento LIFE, allegato III

a)

Priorità tematiche in materia di natura : attività per l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in particolare:

i)

attività volte a migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi gli habitat e le specie marini e le specie di uccelli, di interesse per l'Unione;

ii)

attività di sostegno dei seminari biogeografici della rete Natura 2000;

iii)

approcci integrati per l'attuazione dei quadri di azioni prioritarie.

È data priorità ai seguenti temi dei progetti che contribuiscono a realizzare l'obiettivo 1 della strategia sulla biodiversità fino al 2020 ai fini della piena attuazione delle direttive Uccelli e Habitat.

1.

Miglioramento dello stato di conservazione dei tipi di habitat o delle specie di interesse comunitario (76) a norma delle direttive Uccelli e Habitat dell'UE, in relazione ai siti Natura 2000 proposti o designati per tali tipi di habitat o specie  (77).

2.

Progetti volti a migliorare lo stato di conservazione dei tipi di habitat o delle specie di interesse comunitario, purché il loro stato non sia «soddisfacente/sicuro e non in declino» o «non noto», secondo le valutazioni generali più recenti fornite dagli Stati membri al livello geografico pertinente, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat, o le valutazioni più recenti condotte ai sensi dell'articolo 12 della direttiva Uccelli e le valutazioni degli uccelli a livello di Unione.

3.

Attuazione della componente marina delle direttive Habitat e Uccelli e le relative disposizioni di cui al descrittore 1 della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, nei casi in cui tali progetti siano incentrati su una o più delle azioni seguenti:

completare e perfezionare gli inventari nazionali per l'istituzione della rete di siti Natura 2000 in alto mare,

ripristino e gestione dei siti marini della rete Natura 2000, compresa la preparazione e l'attuazione di piani di gestione dei siti,

interventi che affrontano i conflitti legati a specie, habitat o siti tra la conservazione dell'ambiente marino e le esigenze dei pescatori o di altri «utilizzatori del mare», nonché interventi che associano misure di conservazione all'uso sostenibile dei siti Natura 2000, e/o

approcci dimostrativi o innovativi per la valutazione o il monitoraggio dell'impatto esercitato dalle attività umane sulle specie e sugli habitat marini critici e la loro applicazione quale strumento per orientare le misure di conservazione concrete.

Regolamento LIFE, allegato III

b)

Priorità tematiche in materia di biodiversità : attività per l'attuazione della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, in particolare:

i)

attività volte a contribuire al conseguimento dell'obiettivo 2;

ii)

attività volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi 3, 4 e 5.

I seguenti progetti si incentrano sulla realizzazione degli obiettivi 2, 3, 4 e 5 della strategia sulla biodiversità fino al 2020, nella misura in cui si rivolgono primariamente agli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 11 del regolamento LIFE e possono pertanto essere finanziati a titolo del programma LIFE.

Sarà data priorità ai temi dei progetti descritti di seguito.

1.

Sviluppo e attuazione dei piani e delle azioni a favore delle infrastrutture verdi  (78) che migliorano le condizioni degli ecosistemi e dei servizi che forniscono  (79) e/o la connettività tra i siti Natura 2000 e/o altre aree protette.

Sviluppo e applicazione di metodi e/o tecniche ampiamente replicabili relativi alle infrastrutture verdi in grado di mitigare efficacemente gli impatti negativi delle infrastrutture dell'energia o dei trasporti sulla biodiversità attraverso il rafforzamento della connettività. Tali tecniche e/o metodi dovrebbero essere più efficienti sotto il profilo dei costi rispetto alle soluzioni qualitativamente equivalenti già proposte sul mercato e, se del caso, portare a soluzioni condivise gratuitamente o all'elaborazione di norme tecniche.

2.

Sviluppo e applicazione di strumenti volti a integrare la biodiversità nelle decisioni finanziarie e imprenditoriali, in modo da garantire, attraverso la conservazione e il ripristino della biodiversità conseguiti durante il progetto, che non vi sia alcuna perdita netta di biodiversità e/o che la redditività dei servizi ecosistemici sia rafforzata  (80).

3.

Attenzione per le specie o gli habitat a rischio che non figurano negli allegati della direttiva Habitat, ma il cui stato è considerato «a rischio» o peggio nelle liste rosse europee sulle specie (81) o gli habitat (82) o nella lista rossa della IUCN (83) per quanto riguarda le specie non comprese nelle liste rosse europee.

4.

Lotta alle specie esotiche invasive  (84) attraverso la sperimentazione e l'attuazione delle tre fasi seguenti su una scala territoriale adeguata nell'ambito di un quadro circostanziato:

impedire l'introduzione di specie esotiche invasive, in particolare affrontando il problema dei vettori prioritari di introduzione,

istituire un sistema di individuazione ed eradicazione rapida, e

eradicare, controllare o contenere le specie esotiche invasive individuate.

I progetti dovrebbero essere concepiti in modo da migliorare i quadri tecnici, amministrativi e/o giuridici esistenti o introdurne di nuovi al livello pertinente, segnatamente, ma non esclusivamente, in relazione alle specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive dell'Unione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (85).

Nota esplicativa: laddove una fase sia già stata affrontata indipendentemente dal progetto o non sia possibile affrontarla nell'ambito dello stesso, le azioni del progetto devono essere quantomeno situate chiaramente in un quadro più ampio che metta in relazione tutte le tre fasi.

3.3.   Settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale

Ai sensi dell'articolo 12, lettera a), del regolamento LIFE, l'obiettivo specifico dei temi dei progetti rientranti in questo settore prioritario e nelle relative priorità tematiche di cui all'allegato III del regolamento LIFE è «promuovere la sensibilizzazione in materia ambientale, anche per ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate all'elaborazione delle politiche ambientali dell'Unione, e promuovere la conoscenza in materia di sviluppo sostenibile e nuovi modelli di consumo sostenibile».

Regolamento LIFE, allegato III

Settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale:

a)

campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con le priorità del settimo programma d'azione per l'ambiente;

b)

attività a sostegno di un processo di controllo efficace e misure di promozione della conformità in relazione alla legislazione ambientale dell'Unione, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione relativi all'attuazione della legislazione ambientale dell'Unione.

Campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione – allegato III, parte C, lettera a)

Nella valutazione del valore aggiunto europeo dei progetti proposti si terrà conto della portata geografica delle campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione.

Sensibilizzazione del pubblico di riferimento riguardo a problemi ambientali, politiche, strumenti e/o normative dell'UE in materia di ambiente, allo scopo di cambiarne la percezione e promuovere l'adozione di pratiche e comportamenti rispettosi dell'ambiente e/o l'impegno diretto dei cittadini. I candidati devono fornire prove sostanziali del fatto che un cambiamento dei livelli di consapevolezza (86) nel settore o nei settori affrontati dal progetto è un fattore essenziale a sostegno della corretta attuazione e/o del futuro sviluppo delle politiche, degli strumenti e/o delle normative dell'UE in materia di ambiente. Le attività di sensibilizzazione dovrebbero prevedere la copertura più ampia possibile in relazione alla specifica questione trattata (87). I problemi ambientali, le politiche, gli strumenti e/o le normative dell'UE in materia di ambiente dovrebbero essere direttamente correlati a uno o più dei temi elencati fra le tre priorità seguenti (88):

 

Crescita verde:

consumo sostenibile, con un'attenzione particolare alla prevenzione dei rifiuti, in particolare i rifiuti plastici, alimentari e marini,

transizione verso l'economia circolare, in particolare attuazione di modelli imprenditoriali sostenibili e di una produzione, prodotti e servizi sostenibili (89).

 

Creazione di collegamenti con i cittadini:

Natura 2000 e i benefici tratti dall'attuazione della legislazione europea in materia di ambiente, in linea con il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia (90),

specie esotiche invasive,

uso sicuro delle sostanze chimiche,

benefici della natura, comprese le infrastrutture verdi e i relativi servizi ecosistemici.

 

Realizzare gli obiettivi:

qualità dell'aria nelle aree urbane e i suoi effetti sulla salute, e/o

benefici dell'attuazione della normativa sulle acque.

Attività a sostegno di un processo di controllo efficace e misure di promozione della conformità — allegato III, parte C, lettera b)

Sistemi di informazione, qualità della pubblica amministrazione e approcci volontari

1.

Miglioramento dei sistemi di informazione in materia ambientale gestiti dalle autorità pubbliche per la raccolta, il trattamento, la memorizzazione e la condivisione in formato elettronico di informazioni ambientali, sviluppando e mettendo a disposizione nuovi sistemi o migliorando quelli esistenti, ove presenti. I progetti dovrebbero migliorare l'attuazione della politica ambientale dell'Unione ed essere conforme agli obblighi dell'UE in materia di informazione.

Nota esplicativa:

I miglioramenti possono consistere nella riduzione dell'onere amministrativo, nel miglioramento della condivisione di informazioni con le autorità e tra le stesse, nell'ottimizzazione degli usi finali delle informazioni ambientali, compresa la presentazione di relazioni, e nel miglioramento dei servizi destinati agli utenti finali, compreso il pubblico.

Per quanto riguarda i dati di monitoraggio relativi alle sostanze chimiche, i progetti dovrebbero migliorare la disponibilità e l'accessibilità di tali dati ai fini delle procedure normative attraverso il ricorso alla piattaforma di informazione per il monitoraggio delle sostanze chimiche (IPCHEM), collegando e correlando i dati di monitoraggio ai dati sulla salute umana e ambientale.

2.

Miglioramento della capacità e della qualità dell'amministrazione pubblica in relazione a piani, programmi, analisi, esami e valutazioni e/o ad autorizzazioni, deroghe e altre decisioni su specifiche attività, anche in partenariato con enti privati, ove opportuno, nell'ottica di ridurre l'onere amministrativo, ottimizzando nel contempo i risultati ambientali e integrando, se del caso, la conservazione della natura.

Occorre affrontare uno o più dei seguenti aspetti:

 

Piani, programmi, analisi, esami e valutazioni

piani relativi alla qualità dell'aria  (91),

programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico  (92),

piani di gestione dei bacini idrografici  (93) e programmi di misure, analisi ed esami correlati,

piani relativi allo spazio marittimo e programmi di misure correlati, nonché strategie marine, nell'ottica di garantire sinergie con Natura 2000 e i piani di gestione dei bacini idrografici,

piani di gestione del rischio di alluvioni  (94),

piani d'azione sui nitrati  (95),

piani di gestione dei rifiuti  (96),

pianti di gestione di Natura 2000  (97),

piani di gestione delle foreste previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale, al fine di migliorare la biodiversità delle foreste,

piani di utilizzazione del suolo e altri piani che richiedono una valutazione ambientale strategica  (98), per tenere meglio conto degli ecosistemi (99) e dei relativi servizi (100),

valutazione dei servizi ecosistemici e attività connesse  (101), e/o

 

Decisioni relative

alle emissioni degli impianti industriali,

alla gestione dei rifiuti,

all'inquinamento idrico e al prelievo d'acqua  (102),

alla tutela della natura  (103).

Nota esplicativa:

Per i piani o programmi o le altre misure, il miglioramento della capacità e della qualità dell'amministrazione pubblica potrebbe riguardare uno o più dei seguenti aspetti: coinvolgere e sostenere le parti interessate, consultare il pubblico, ottimizzare il contenuto dei documenti, monitorare l'attuazione e la conformità con la misura in questione, condividere le migliori pratiche, impiegare metodologie efficaci per la preparazione, revisione e valutazione ambientale delle misure in causa. Il miglioramento della capacità di monitoraggio ad esempio grazie a tecniche di monitoraggio ampiamente diffuse di monitoraggio in tempo reale, attuate coerentemente in molteplici località, aumenta le opportunità e accresce la base di informazioni non solo per le valutazioni dei piani, ma anche per la creazione di nuovi piani dinamici.

Per quanto riguarda i piani di gestione di Natura 2000 e le relative decisioni in materia di tutela della natura, è opportuno tenere conto delle raccomandazioni formulate durante i seminari biogeografici di Natura 2000. In merito alle decisioni relative alla tutela della natura, queste riguardano i requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat e le norme di tutela delle specie di cui agli articoli 12 e 16 della direttiva Habitat e agli articoli 5 e 9 della direttiva Uccelli.

La valutazione comprende la misurazione e la modellizzazione, nonché la creazione e/o il miglioramento degli inventari delle emissioni.

Le decisioni sono quelle prese dalle autorità competenti allo scopo di rispettare le pertinenti normative dell'UE in materia di ambiente.

3.

Sviluppo, promozione, attuazione e/o armonizzazione di uno o più dei seguenti approcci volontari e relativa utilizzazione da parte degli enti al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente delle loro attività, dei loro prodotti e dei loro servizi:

verifica da parte di terzi dell'efficacia delle tecnologie innovative una volta che sono pronte per il mercato, come ad esempio la verifica delle tecnologie ambientali (Environmental Technology Verification, ETV) (104),

regole di categoria relative all'impronta ambientale dei prodotti (product environmental footprint category rules, PEFCR) e/o regole settoriali relative all'impronta ambientale delle organizzazioni (organisation environmental footprint sectoral rules, OEFSR) definite a livello europeo per i prodotti e i settori non ancora contemplati dalle PEFCR/OEFSR vigenti e relative banche dati di alta qualità, sulla base della metodologia europea per la misurazione dell'impronta ecologica  (105) e dei più recenti orientamenti disponibili (106),

azioni, servizi, reti e nuovi modelli imprenditoriali finalizzati a promuovere l'uso di prodotti rifabbricati, riparati, rimessi a nuovo e/o riutilizzati anche in relazione alla durabilità e all'obsolescenza programmata del prodotto, e/o per promuovere l'uso di marchi di qualità ecologica riconosciuti quale il marchio di qualità ecologica dell'UE,

capitolati d'appalto e/o strumenti di monitoraggio della diffusione comuni per le autorità pubbliche con esigenze di acquisto analoghe, al fine di promuovere la diffusione di appalti pubblici verdi e circolari,

collegamento degli incentivi normativi, finanziari o di immagine alle prestazioni ambientali utilizzando il sistema EMAS,

valutazione della prestazione ambientale degli edifici utilizzando il quadro in materia di edilizia con indicatori chiave (107).

Garanzia della conformità ambientale e accesso alla giustizia

1.

Sostegno alla garanzia della conformità ambientale sviluppando e attuando strategie transfrontaliere, nazionali o regionali basate sui rischi, o attuando quelle esistenti, per promuovere, controllare e far rispettare la conformità attraverso l'uso di una combinazione di diritto amministrativo, diritto penale e responsabilità ambientale in relazione a uno o più dei seguenti aspetti:

reati e illeciti relativi ai rifiuti,

traffico illegale di specie selvatiche,

reati e illeciti relativi alle specie selvatiche e alla natura, compreso il disboscamento illegale,

inquinamento idrico diffuso e/o localizzato e/o l'estrazione illegale di acqua,

fonti localizzate e diffuse di inquinamento atmosferico.

Nota esplicativa:

Per «basata sui rischi» si intende una valutazione, in primo luogo, della probabilità con cui talune categorie di persone commetteranno illeciti e, in secondo luogo, della gravità dell'impatto atteso sull'ambiente e sulla salute umana. Maggiore è la probabilità di infrazione e maggiore l'impatto atteso, più è urgente la necessità di intervenire. La scelta dell'intervento dovrebbe riflettere la natura dei rischi ed essere tesa a mitigarli nella misura del possibile.

2.

Sostegno alla garanzia della conformità ambientale istituendo nuove reti transfrontaliere, nazionali o regionali di professionisti o esperti della garanzia della conformità ambientale, o rafforzando quelle esistenti, ove presenti, e/o creando nuove qualifiche professionali e misure di formazione  (108), o migliorando quelle esistenti, ove presenti, allo scopo di migliorare la conformità agli strumenti ambientali vincolanti dell'UE attraverso la promozione, il controllo e l'applicazione della conformità, servendosi di una combinazione di diritto amministrativo, diritto penale e responsabilità ambientale.

Nota esplicativa:

I professionisti della garanzia della conformità ambientale comprendono quanti lavorano per autorità e organismi con responsabilità di garanzia della conformità, come ad esempio le autorità locali, regionali, di polizia e doganali, le agenzie e gli ispettorati ambientali, gli organismi pubblici supremi di audit e la magistratura. Sono inoltre compresi le organizzazioni non governative, gli accademici e i ricercatori specializzati in uno o più aspetti della garanzia della conformità. Per quanto riguarda le qualifiche professionali e le misure di formazione, i progetti dovrebbero garantire le credenziali accademiche e massimizzare il potenziale delle tecnologie dell'informazione attraverso strumenti quali webinar e corsi online aperti e di massa per consentire all'apprendimento a distanza di raggiungere quanti più professionisti nel modo più economicamente efficiente possibile.

3.

Sviluppo e utilizzo di azioni e strumenti innovativi per promuovere, monitorare e far rispettare la conformità attraverso la messa a punto di azioni e strumenti nuovi, o il potenziamento di quelli esistenti, ove presenti, appartenenti a una o più delle seguenti categorie:

sistemi e tecniche di promozione della conformità basati sui rischi,

sistemi e tecniche basati sui rischi per un efficace monitoraggio della conformità agli strumenti vincolanti dell'UE in materia di ambiente e per comprovare e analizzare i problemi di conformità su cui basare con affidabilità azioni di follow-up,

sistemi e tecniche basati sui rischi per garantire un seguito e un'applicazione efficaci che rispondano alla non conformità agli strumenti vincolanti dell'UE in materia di ambiente o alle relative responsabilità e che contemplino il ricorso al diritto amministrativo, al diritto penale e alla responsabilità ambientale.

Nota esplicativa

I sistemi e le tecniche basati sui rischi hanno l'obiettivo di comprendere in che misura i proprietari terrieri, le industrie, le PMI, le imprese di servizi pubblici o altri soggetti («parti responsabili») ottemperano ai loro obblighi nel quadro degli strumenti vincolanti dell'UE in materia ambientale e quali saranno gli effetti della mancata conformità sull'ambiente e sulla salute umana. Sulla base delle informazioni così ottenute, tali sistemi e tecniche puntano a incoraggiare la conformità e disincentivare la non conformità attraverso la promozione, il monitoraggio e l'applicazione.

I sistemi e le tecniche di promozione possono implicare l'uso di orientamenti, servizi di consulenza, campagne di sensibilizzazione, accordi di partenariato o sistemi di automonitoraggio per aiutare i soggetti incaricati a conformarsi. I sistemi e le tecniche di monitoraggio potrebbero comprendere ispezioni in loco, sorveglianza (anche mediante l'impiego di satelliti e droni), controlli a campione, raccolta di informazioni, analisi industriale, indagini di polizia, analisi dei dati e audit ambientali. Le tecniche di follow-up e di applicazione possono avere una copertura analoga.

4.

Miglioramento della gestione delle denunce e delle segnalazioni ambientali del pubblico da parte delle autorità pubbliche, ove opportuno anche in cooperazione con enti privati, attraverso lo sviluppo e la messa a punto di nuovi sistemi e tecniche di gestione delle denunce e delle segnalazioni del pubblico, o il potenziamento di quelli esistenti, se presenti, allo scopo di ottimizzare l'affidabilità delle informazioni fornite, agevolare l'interazione tra le autorità e il pubblico, ridurre al minimo l'onere amministrativo e contribuire all'efficace attuazione degli strumenti vincolanti dell'UE in materia ambientale.

Nota esplicativa:

I sistemi e le tecniche di gestione delle denunce e delle segnalazioni possono includere i sistemi elettronici di gestione delle denunce, gli sportelli di assistenza telefonica, gli osservatori dei cittadini e altre piattaforme scientifiche dei cittadini. Le piattaforme scientifiche dei cittadini possono, tra l'altro, consentire alle autorità nazionali, regionali e locali competenti di coinvolgere i cittadini nel monitoraggio dello stato dell'ambiente e in altre forme di sorveglianza, generando nel contempo anche dati più armonizzati e fruibili.

5.

Promozione dell'accesso alla giustizia nelle questioni ambientali e/o mediazione tra il pubblico, le ONG, gli avvocati, la magistratura, le amministrazioni pubbliche o altre parti interessate, nell'ottica di migliorare la conoscenza, la comprensione e l'applicazione di tali strumenti per la gestione delle controversie in materia ambientale, con una particolare attenzione a:

salvaguardare la salute e il benessere delle persone attraverso gli obblighi imposti dagli strumenti dell'UE in materia di aria, acqua e rifiuti interessati dalle priorità tematiche del programma LIFE,

tutelare la natura, la biodiversità e la qualità delle acque attraverso gli strumenti in materia di natura, biodiversità e acqua interessati dalle priorità tematiche del programma LIFE,

applicare efficacemente la direttiva sulla responsabilità ambientale  (109).

I progetti dovrebbero basarsi sui moduli e sulle conoscenze tecniche nel settore della formazione in materia di diritto ambientale sviluppati dalla Commissione (110).

4.   COLLEGAMENTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI ALLE SOVVENZIONI PER AZIONI NELL'AMBITO DEL SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA

Conformemente agli obiettivi generali del regolamento LIFE, e al fine di garantire il valore aggiunto europeo richiesto, l'attuazione delle sovvenzioni per azioni sarà collegata ai settori prioritari menzionati all'articolo 13 del regolamento LIFE, ossia mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici e governance e informazione in materia di clima, e agli obiettivi specifici di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento LIFE. Non sono previsti priorità tematiche e temi dei progetti per le sovvenzioni per azioni concesse nel quadro del sottoprogramma Azione per il clima; tuttavia gli ambiti strategici pertinenti per il sottoprogramma sono elencati di seguito e gli inviti annuali a presentare proposte contengono altresì ambiti di lavoro più dettagliati in relazione a quelli illustrati in appresso.

Il programma LIFE contribuirà alla trasformazione dell'Unione in una società a basse emissioni carbonio e resiliente sotto il profilo climatico, sostenendo l'attuazione della politica dell'UE in materia di clima e preparando l'Unione alle sfide riguardanti l'azione per il clima dei prossimi anni e decenni. In tale contesto, le priorità consistono nell'attuare gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia e della tabella di marcia 2050 nonché l'accordo di Parigi e la politica di adattamento. Le tecnologie emergenti in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici saranno agevolate attraverso progetti di migliori pratiche, dimostrativi e pilota al fine di assegnare loro ulteriori fondi ove opportuno. La politica climatica dell'Unione sarà saldamente legata alle migliori pratiche e iniziative locali e ad esempi dimostrativi di strategie migliori e inedite per realizzare la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e resiliente sotto il profilo climatico. Per ottenere i risultati previsti occorrerà esaminare anche le tecnologie/soluzioni a basse emissioni di carbonio esistenti per quanto riguarda gli ostacoli non tecnologici che ne impediscono la penetrazione del mercato. Inoltre il programma LIFE sosterrà l'attuazione della strategia dell'Unione di adattamento ai cambiamenti climatici per contribuire a migliorare la resilienza dell'Europa (111).

Per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, i progetti dovrebbero dimostrare a livello nazionale, regionale o subregionale l'attuazione di strategie a basse emissioni di carbonio o di piani di gestione del territorio. Sono comprese l'integrazione in tutti i settori di misure in materia di riduzione delle emissioni e di uso efficiente delle risorse e la promozione di strumenti volti a incoraggiare modifiche del comportamento. Sarà inoltre fornito sostegno allo sviluppo di nuovi approcci (regioni e città modello), ove opportuno attraverso il Patto globale dei sindaci per il clima e l'energia (112), per produrre, consumare e governare con un impatto orientato al cambiamento.

Per quanto concerne il settore prioritario dell'adattamento ai cambiamenti climatici, l'attuazione delle strategie di adattamento dovrebbe essere sostenuta concentrandosi su una serie di ambiti chiave che presentano un valore aggiunto europeo, compresi i progetti a livello regionale e transfrontaliero, nonché mediante azioni di adattamento basate sugli ecosistemi, se del caso. I progetti avranno un potenziale dimostrativo e di trasferibilità e dovrebbero permettere la promozione di soluzioni di adattamento innovative, in particolare mobilitando il settore privato e, se del caso, ricorrendo al Patto globale dei sindaci. I progetti dovrebbero altresì promuovere sinergie tra le politiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione degli stessi, nonché tra le politiche di riduzione del rischio di catastrofi.

La politica climatica attuale e futura dell'Unione potrebbe essere sostenuta da applicazioni nei seguenti settori relativi all'azione per il clima:

a)

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Sforzi da parte degli Stati membri e delle autorità regionali/locali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori non contemplati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU Emissions Trading System – EU ETS, di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (113)) e dalla decisione sulla condivisione dello sforzo (decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (114)): trasporti e carburanti, agricoltura, edilizia (ad esempio efficienza energetica negli edifici), uso del suolo, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura,

sviluppo e attuazione della contabilizzazione dei gas a effetto serra e mitigazione dei cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo,

sviluppo di pratiche di gestione del territorio che incidano sulle emissioni e sugli assorbimenti delle emissioni, come ad esempio misure complementari a quelle sostenute nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (115),

azioni che rafforzano il funzionamento del sistema di scambio di quote di emissione e che incidono sulla produzione industriale ad alta intensità di energia e di gas a effetto serra,

gas fluorurato e sostanze dannose per l'ozono, in particolare progetti che contribuiscono all'attuazione del protocollo di Montreal e del relativo emendamento di Kigali, nonché del regolamento dell'UE sui gas fluorurati a effetto serra, e/o

monitoraggio e rendicontazione dei gas a effetto serra da parte delle autorità.

b)

Adattamento ai cambiamenti climatici

pianificazione dell'adattamento urbano e dell'uso del suolo che limiti gli effetti dei cambiamenti climatici,

resilienza delle infrastrutture, compresa la realizzazione di infrastrutture blu-verdi e di approcci all'adattamento basati sugli ecosistemi,

gestione sostenibile delle acque in aree tendenti alla siccità, gestione delle alluvioni e delle coste,

resilienza dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e del turismo, anche sulle isole e nelle aree montane, e/o

sostegno alle regioni ultraperiferiche dell'UE: preparazione a eventi meteorologici estremi, in particolare nelle aree costiere.

c)

Governance e informazione in materia di clima

elaborazione e attuazione di strategie nazionali in materia di clima ed energia per il 2030 e/o di strategie per la metà del secolo,

incentivi al cambiamento di comportamento, integrazione delle misure di riduzione delle emissioni e di utilizzazione efficiente delle risorse in tutti i settori,

valutazione del funzionamento dell'EU ETS da parte delle autorità,

creazione di capacità, sensibilizzazione degli utenti finali e della catena di distribuzione delle attrezzature per i gas fluorurati,

monitoraggio, analisi e valutazione ex post della politica in materia di clima, e/o

migliori pratiche e attività di sensibilizzazione riguardanti le esigenze di adattamento.

5.   METODOLOGIA TECNICA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI E CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE SOVVENZIONI (ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA d), DEL REGOLAMENTO LIFE)

La metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti e, per le sovvenzioni, i principali criteri specifici di ammissibilità (116) e di aggiudicazione ai sensi degli articoli 2 e 19 del regolamento LIFE sono descritti in appresso. La metodologia e i criteri sono essenzialmente identici per le stesse tipologie di progetti nell'ambito di entrambi i sottoprogrammi e si farà quindi riferimento esplicito a uno dei sottoprogrammi soltanto nei casi in cui vi siano differenze.

Per tutti i tipi di sovvenzioni, la complementarità e l'uso ottimale dei finanziamenti dell'Unione, compreso il finanziamento di attività complementari a titolo di altri strumenti finanziari dell'Unione, come previsto all'articolo 8 del regolamento LIFE, saranno valutati e presi in considerazione nell'ambito del criterio di aggiudicazione «valore aggiunto europeo: sinergie». Al fine di evitare sovrapposizioni indesiderate, i candidati dovranno spiegare il motivo per cui hanno scelto di presentare domanda di finanziamento a titolo del programma LIFE anziché di altri fondi dell'Unione nel caso in cui anche questi ultimi possano finanziare interventi o progetti analoghi.

I progetti nell'ambito di un settore prioritario non dovrebbero pregiudicare gli obiettivi ambientali o climatici di un altro settore prioritario, a meno che questo effetto non sia chiaramente spiegato e motivato nella proposta e, se del caso, le possibili alternative e misure di mitigazione e adattamento siano state opportunamente pianificate.

Ulteriori informazioni saranno fornite nelle linee guida per le candidature e la valutazione, pubblicate unitamente ai relativi inviti a presentare proposte. Nel quadro dell'attuale programma di lavoro pluriennale e del regolamento LIFE, la selezione dei progetti può essere soggetta ad adattamenti e razionalizzazioni in ciascun invito annuale a presentare proposte.

5.1.   Sovvenzioni per azioni

Le proposte dei candidati che rientrano in una situazione di esclusione o che non soddisfano i criteri di ammissibilità generali di cui all'articolo 131 del regolamento finanziario saranno rigettate.

Le proposte devono inoltre soddisfare i requisiti di ammissibilità (per esempio, per alcuni progetti, la domanda può essere presentata soltanto in formato digitale) e i criteri di ammissibilità (per esempio conformità agli orientamenti sull'ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari dell'UE a partire dal 2014 (117)) applicabili a tutte le sovvenzioni per azioni a titolo del programma LIFE, che saranno espressamente indicati anche nelle relative linee guida per le candidature.

I criteri di ammissibilità applicabili a ciascuna tipologia di progetti sono indicati in appresso sotto il relativo titolo. I criteri che si applicano indistintamente a tutte le tipologie di progetti sono indicati al punto 5.1.1 (Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere a), b), c) e h), del regolamento LIFE).

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento LIFE, le persone giuridiche aventi sede al di fuori dell'Unione possono partecipare ai progetti di cui all'articolo 18 del regolamento LIFE, a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell'Unione e che l'attività da svolgere al di fuori dell'Unione risponda ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento LIFE. Pertanto tali attività devono essere necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e per garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento LIFE, nel corso dell'attuazione del programma LIFE è possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento LIFE.

Inoltre le proposte saranno selezionate soltanto se, sulla base dei documenti giustificativi specifici relativi alle prestazioni del candidato negli anni precedenti, possono dimostrare:

la capacità operativa — il candidato deve possedere le competenze e le qualifiche professionali necessarie per completare il progetto, e

la capacità finanziaria — il candidato deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a sostenere l'attività per l'intera durata del progetto e partecipare al relativo finanziamento.

L'articolo 131 del regolamento finanziario si applica alla selezione degli enti pubblici e delle organizzazioni internazionali per quanto attiene alla loro capacità finanziaria.

5.1.1.   Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere a), b), c) e h), del regolamento LIFE

La selezione dei progetti pilota, dimostrativi, di buone pratiche e d'informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai sensi dell'articolo 18, lettere a), b), c) e h), del regolamento LIFE si basa sulla stessa metodologia tecnica e si basa su criteri di ammissibilità e di aggiudicazione analoghi, descritti in appresso.

5.1.1.1.   Metodologia tecnica della presentazione del progetto e della procedura di selezione

Alla luce della proposta avanzata nella valutazione intermedia e dell'esperienza positiva maturata con i metodi a due fasi in altri programmi dell'UE, l'attuale programma di lavoro pluriennale LIFE introduce un metodo a due fasi per i settori prioritari in cui i potenziali candidati con idee caratterizzate da un elevato valore aggiunto europeo e senza alcuna esperienza nel programma LIFE sembrano essere stati scoraggiati dal livello di dettaglio necessario per la valutazione di una proposta di progetto dettagliata, date le ridotte probabilità di successo. Nel metodo a due fasi, solo ai candidati con proposte con un'elevata probabilità di essere selezionate sarà richiesto di presentare una proposta dettagliata (si veda la sezione 5.1.1.2, lettera b)].

Pertanto, nel quadro dell'attuale programma LIFE sono previste due procedure:

un metodo a due fasi basato su una descrizione di massima, seguito da una proposta dettagliata,

un metodo in una sola fase basato unicamente su una proposta dettagliata.

La scelta tra i due metodi sarà compiuta dall'agenzia esecutiva in accordo con la Commissione (direzioni generali dell'Ambiente e per l'Azione per il clima) alla luce dei vincoli organizzativi e operativi di ciascun invito a presentare proposte.

Per l'invito 2018, il metodo a due fasi sarà adottato per il sottoprogramma Ambiente. Sulla base del riscontro ricevuto dai beneficiari, il metodo potrebbe essere esteso al sottoprogramma Azione per il clima nei prossimi anni.

La valutazione delle proposte dettagliate nella procedura a singola fase è descritto nelle sezioni 5.1.1.2 e 5.1.1.3.

Il metodo a due fasi sarà organizzato come segue:

a)   Metodo a due fasi

Fase 1

Invito a presentare proposte

Presentazione di una descrizione di massima

Il candidato presenta una descrizione di massima di non più di 10 pagine, che include i seguenti elementi:

moduli amministrativi riguardanti i beneficiari partecipanti al progetto,

una descrizione del contenuto del progetto, compresa la tematica ambientale principale, il partenariato previsto, le limitazioni che potrebbero insorgere e il piano di emergenza per affrontarle, nonché la strategia scelta per garantire la sostenibilità dei risultati del progetto oltre la durata dello stesso, e

il bilancio per il progetto al livello delle voci di spesa.

Valutazione della descrizione di massima e inserimento in graduatoria

Criteri di ammissibilità della descrizione di massima

Sulla base della descrizione di massima l'agenzia esecutiva individua le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità (si veda la sezione 5.1.1.2, lettera a)].

Criteri di aggiudicazione della descrizione di massima

Le proposte saranno inserite in una graduatoria per merito, il che significa che sarà attribuito un punteggio sulla base dei criteri di aggiudicazione «Qualità complessiva della proposta» e «Valore aggiunto europeo complessivo».

Le proposte che non raggiungeranno la soglia minima in uno o entrambi i criteri saranno escluse.

In caso di proposte con lo stesso punteggio nel criterio di aggiudicazione «Qualità complessiva della proposta», la priorità sarà data a quelle con il punteggio più alto nel criterio «Valore aggiunto europeo complessivo». In caso di proposte con lo stesso punteggio in entrambi i criteri, il posizionamento in graduatoria sarà deciso dalla commissione esaminatrice.

Elenco dei progetti ammessi

L'elenco esteso dei progetti per i quali si invita a presentare una proposta dettagliata includerà le proposte nelle posizioni più alte della graduatoria per le quali la somma dei contributi dell'UE richiesti è pari a 2-2,5 volte la dotazione disponibile. L'agenzia esecutiva stabilirà il fattore sulla base della posizione in graduatoria, tenendo conto della dimensione delle proposte e dell'esperienza maturata in relazione al metodo a due fasi. L'elenco esteso includerà sottoelenchi per ciascun settore prioritario. Nel caso in cui le domande nel quadro di un settore prioritario non fossero sufficientemente numerose, gli elenchi corrispondenti agli altri settori prioritari potrebbero essere ampliati.

Fase 2

Presentazione della proposta dettagliata:

I candidati le cui descrizioni di massima sono state classificate come proposte che possono essere prese in considerazione per il finanziamento sono invitati a presentare una proposta dettagliata. È consentita una flessibilità limitata tra la descrizione di massima e la proposta dettagliata per quanto riguarda le azioni, il partenariato e il bilancio. Tuttavia, la flessibilità non può comportare un cambiamento della natura della proposta illustrata nella descrizione di massima. Il bilancio può divergere da quello presentato nella descrizione di massima di una percentuale non superiore al 10 %.

Valutazione delle proposte dettagliate e inserimento in graduatoria

Le proposte saranno valutate e inserite in graduatoria sulla base dei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione di cui alla sezione 5.1.1.2.

Elaborazione dell'elenco finale di progetti da finanziare e dell'elenco di riserva

Al termine di un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Un elenco di riserva conterrà i progetti in testa alla graduatoria che non possono essere finanziati per motivi di disponibilità finanziaria. L'elenco di riserva comprenderà un ulteriore 20 % della dotazione disponibile per il programma LIFE.

Firma della convenzione di sovvenzione Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

b)   Metodo a singola fase

Invito a presentare proposte

Presentazione della proposta dettagliata

I candidati presentano una proposta dettagliata.

Valutazione delle proposte dettagliate e inserimento in graduatoria

Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione e inserite in graduatoria come illustrato nella sezione 5.1.1.2.

Elaborazione dell'elenco finale di progetti da finanziare e dell'elenco di riserva

Dopo un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Un elenco di riserva conterrà i progetti in testa alla graduatoria che non possono essere finanziati per motivi di disponibilità finanziaria. L'elenco di riserva comprenderà un ulteriore 20 % della dotazione disponibile per il programma LIFE.

Firma della convenzione di sovvenzione

5.1.1.2.   Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

I criteri di ammissibilità a) saranno applicati alla descrizione di massima, nel caso del metodo a due fasi, e alle proposte dettagliate, nel caso del metodo a singola fase.

I criteri di ammissibilità b) saranno applicati secondo le modalità descritte nella precedente sezione 5.1.1.1.

a)   Criteri di ammissibilità

Né una descrizione di massima né una proposta dettagliata di progetto ai sensi dell'articolo 18, lettere a), b), c) o h), del regolamento LIFE saranno ammesse alla valutazione del merito se non dimostrano che il progetto:

contribuisce al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento LIFE e degli obiettivi specifici applicabili di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del regolamento LIFE,

rientra nell'ambito del settore prioritario del sottoprogramma LIFE di cui agli articoli 9 e 13 del regolamento LIFE in relazione al quale la proposta di progetto è stata presentata, e

corrisponde a uno dei tipi di progetto descritti in appresso, di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e h), del regolamento LIFE:

i «progetti pilota» applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato o sperimentato prima, o altrove, offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle migliori pratiche attuali e possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;

i «progetti dimostrativi» mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe;

i «progetti di buone pratiche» applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all'avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto;

i «progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione» sono volti a sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell'ambito del sottoprogramma Ambiente o Azione per il clima.

I progetti pilota e dimostrativi nel quadro del settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse e i progetti pilota, dimostrativi e di migliori pratiche nel quadro dei settori prioritari Mitigazione dei cambiamenti climatici e Adattamento ai cambiamenti climatici devono prevedere azioni che conducano a effetti diretti misurabili sulla questione o le questioni ambientali e/o climatiche interessate.

I progetti pilota, dimostrativi e di buone pratiche nel settore Natura e biodiversità devono destinare almeno il 25 % del bilancio ammissibile a interventi di conservazione concreti (eccezioni limitate saranno possibili in caso di esigenze strategiche specifiche e saranno indicate chiaramente nelle linee guida per le candidature). Gli interventi di conservazione concreti sono quelli che hanno effetti diretti sostanziali e misurabili sulla questione o le questioni ambientali e climatiche interessate, che in questo caso comportano il miglioramento dello stato di conservazione o della condizione ecologica delle specie, degli habitat, degli ecosistemi o dei servizi ecosistemici interessati o che ne rallentano/arrestano/invertono il declino (per maggiori dettagli si vedano le linee guida per le candidature).

I progetti pilota, dimostrativi, di migliori pratiche o di informazione, sensibilizzazione e divulgazione nel quadro dei settori prioritari Governance e informazione in materia ambientale o in materia di clima devono prevedere azioni che conducano a effetti diretti o indiretti sostanziali e misurabili sulla questione o le questioni ambientali o climatiche interessate, determinando effetti diretti sostanziali e misurabili sulla questione o le questioni interessate riguardanti la governance, l'informazione e/o la sensibilizzazione e la divulgazione in materia ambientale e/o in materia di clima.

Tali effetti sull'ambiente, sul clima e/o sulla relativa governance e informazione dovrebbero già essere misurabili e misurati o modellizzati sulla base delle misurazioni effettuate durante lo svolgimento del progetto.

Onde evitare sovrapposizioni con altri programmi dell'UE (118), i progetti incentrati sulla ricerca  (119) o dedicati alla costruzione di grandi infrastrutture non rientrano nell'ambito di applicazione del programma LIFE e pertanto non sono ammissibili.

I progetti LIFE non servono a finanziare misure di compensazione derivanti da obblighi stabiliti dal diritto nazionale o dell'UE.

b)   Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione si applicano a tutti settori prioritari, se non diversamente specificato. I progetti sono in competizione tra loro solo all'interno dello stesso settore prioritario.

Criteri di aggiudicazione particolari per descrizioni di massima

Tutte le descrizioni di massima nella fase 1 del metodo a due fasi devono ottenere un punteggio minimo ammissibile nei seguenti criteri di aggiudicazione, al fine di poter essere considerati per l'inserimento in graduatoria.

1.

Qualità globale della proposta: questo criterio si incentra sulla chiarezza delle proposte (compresa la descrizione del contesto precedente all'attuazione), sulla sua fattibilità e sul rapporto indicativo costi/benefici. Massimo 20 punti (punteggio minimo ammissibile: 5 punti)

2.

Valore aggiunto europeo complessivo: questo criterio si incentra sul contributo del progetto alle priorità del programma LIFE, sul suo impatto atteso e sulla sostenibilità dei risultati del progetto. Massimo 30 punti (punteggio minimo ammissibile: 10 punti)

Criteri di aggiudicazione per proposte dettagliate

Sia nel metodo a due fasi che nel metodo a singola fase, le proposte dettagliate saranno valutate e sarà attribuito loro un punteggio sulla base del merito, in funzione dei seguenti criteri di aggiudicazione e applicando il seguente sistema di punteggio.

—   Coerenza e qualità tecnica

Per coerenza tecnica si intende che le azioni proposte nel progetto dovrebbero consistere in misure opportune e realizzabili per il conseguimento delle realizzazioni e degli esiti previsti dal progetto stesso. Le azioni o le realizzazioni e i risultati previsti non dovrebbero contrastare con alcuno degli obiettivi perseguiti dal programma LIFE. Per qualità tecnica si intende che le azioni del progetto dovrebbero puntare a massimizzare la loro efficacia ed efficienza in relazione alle realizzazioni e ai risultati perseguiti. Le azioni del progetto dovrebbero essere ben pianificate e descritte con chiarezza.

—   Coerenza e qualità finanziaria

I contributi finanziari dei beneficiari e dei cofinanziatori, il bilancio proposto e la sua coerenza con le azioni proposte e con le norme applicabili nonché l'efficacia sotto il profilo dei costi e il rapporto costi/benefici dell'approccio proposto saranno valutati alla luce del presente criterio per quanto riguarda i risultati attesi delle azioni considerate sufficientemente coerenti dal punto di vista tecnico e di una qualità tecnica accettabile. Il bilancio deve essere trasparente, ossia le voci di spesa dovrebbero essere descritte in maniera soddisfacente.

—   Valore aggiunto europeo: entità e qualità del contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari dei due sottoprogrammi LIFE

Saranno valutati la portata del contributo atteso da ciascun progetto, a condizione che questo sia ritenuto sufficientemente coerente sotto il profilo tecnico e finanziario e di qualità accettabile, alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici dei settori prioritari dei due sottoprogrammi LIFE, definiti agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento LIFE (per il sottoprogramma Ambiente) e agli articoli 14, 15 e 16 (per il sottoprogramma Azione per il clima), e la qualità di tale contributo. La valutazione sulla base di tale criterio concerne, in particolare, la portata e la qualità del contributo agli obiettivi specifici interessati (impatto) e l'entità degli effetti ambientali e/o climatici attesi dovuti alle azioni del progetto alla conclusione di quest'ultimo, rispetto alla situazione così come valutata o misurata all'inizio del progetto stesso. Terrà inoltre conto della pertinenza del contesto territoriale, sociale e politico (120), che ci si attende vengano influenzati dalle azioni previste dal progetto.

Gli effetti attesi dovrebbero essere descritti tenendo a mente gli indicatori e le unità di misura applicabili a livello di progetto, in merito ai quali sarà necessario riferire servendosi della banca dati appositamente creata per gli indicatori chiave a livello di progetto LIFE (121). Così, ad esempio, le proposte riguardanti il settore prioritario Natura e biodiversità del programma LIFE saranno valutate sulla base degli effetti attesi sulle strutture e funzioni degli habitat, sullo stato delle specie e/o sullo stato ecologico degli ecosistemi e la condizione dei relativi servizi. Tale valutazione tiene conto unicamente delle azioni ritenute realizzabili sulla base della valutazione della coerenza tecnica e finanziaria.

—   Valore aggiunto europeo: sostenibilità (potenziale di prosecuzione, replica e trasferimento)

La sostenibilità dei risultati del progetto a medio e lungo termine è la capacità di mantenerli dopo la realizzazione del progetto stesso, che sia mediante la prosecuzione, la replica o il trasferimento.

Per prosecuzione si intende l'uso continuativo, dopo la fine del progetto, delle soluzioni attuate nell'ambito del progetto stesso da parte dei soli soggetti coinvolti nel progetto, ma eventualmente con una maggiore diffusione geografica. La mera prosecuzione e il mantenimento dei risultati del progetto saranno sufficienti ad ottenere un punteggio minimo ammissibile, mentre l'ulteriore diffusione geografica sarà valutata sulla base della portata attesa, che la rende paragonabile alla replica o al trasferimento.

Per replica si intende che le soluzioni applicate nell'ambito del progetto vengono riutilizzate nello stesso modo e per gli stessi scopi da parte di altri soggetti/settori durante o dopo il progetto.

Per trasferimento si intende che le soluzioni applicate nell'ambito del progetto vengono utilizzate in modo differente o per un diverso scopo riguardante l'ambiente, l'azione per il clima o la relativa governance e informazione da parte degli stessi o di altri soggetti/settori durante o dopo il progetto.

Nelle loro proposte i candidati devono dimostrare che le soluzioni (tecniche, metodi, metodologie, approcci e/o azioni o attività a sostegno della comunicazione, della divulgazione delle informazioni e della sensibilizzazione) volte a ottenere effetti positivi diretti e/o indiretti in relazione agli obiettivi collegati del regolamento LIFE hanno le potenzialità per essere proseguite, replicate e/o trasferite.

Affinché la prosecuzione, la replica e/o il trasferimento siano efficaci, occorre prevedere una strategia volta a moltiplicare l'impatto delle soluzioni del progetto e a sollecitarne una più vasta diffusione, raggiungendo un'entità cruciale durante il progetto e/o in una prospettiva a breve e medio termine dopo la fine del progetto LIFE. Ciò va oltre il trasferimento delle conoscenze e la creazione di reti e comporta l'attuazione delle soluzioni sviluppate e/o applicate nell'ambito del progetto successivamente allo svolgimento del progetto stesso, altrove o per un fine diverso.

I candidati devono fornire una descrizione chiara e credibile della strategia e delle misure previste per garantire quanto precede, spiegando in particolare:

il modo in cui ci si può attendere che le soluzioni vengano mantenute a livello di progetto dopo la conclusione dello stesso, compresi i relativi effetti sociali ed economici a lungo termine che ne risulterebbero,

la portata della necessità o dell'utilità del sostegno pubblico, sotto forma, tra l'altro, di prestiti a titolo di strumenti finanziari innovativi, per ampliare, replicare o trasferire le soluzioni, nonché

in particolare per i progetti che coinvolgono soggetti commerciali e attori lungo le catene del valore, la misura in cui ci si attende di conseguire o mantenere la «maturità finanziaria» («prontezza agli investimenti»/«bancabilità») di tali soluzioni durante lo svolgimento del progetto.

—   Valore aggiunto europeo: sinergie e transnazionalità

—   Sinergie (compresa la plurifunzionalità, l'integrazione/complementarità, gli appalti pubblici verdi, i marchi di qualità ecologica e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca finanziate dall'UE)

È possibile conseguire sinergie attraverso approcci polifunzionali e l'integrazione o la complementarità con altre politiche e meccanismi di finanziamento dell'UE. Le proposte riceveranno punti bonus per le sinergie, in funzione della loro portata e della loro qualità.

Un meccanismo di realizzazione plurifunzionale implica che la proposta è tesa non solo a conseguire i principali obiettivi ambientali e/o climatici specifici del progetto, ma, nel contempo, a raggiungere altri scopi (ad esempio il miglioramento della gestione dei rifiuti e dell'integrazione sociale). Anche le strategie tese al conseguimento della sostenibilità sociale ed economica congiuntamente alla dimensione ecologica e/o climatica della sostenibilità sono incluse in tale concetto (ad esempio, nell'economia circolare, lungo la catena del valore diversi attori realizzano il prolungamento dei cicli di vita del prodotto e al tempo stesso integrano i disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro).

Le proposte di progetto che, pur concentrandosi su una specifica questione ambientale o climatica, migliorano l'integrazione di tali obiettivi ambientali o climatici specifici in altri settori strategici e/o raggiungono la complementarità con essi, creando quindi sinergie con gli obiettivi di altre politiche dell'Unione, saranno valutate positivamente. Possono essere attribuiti sino a otto punti aggiuntivi per meccanismi plurifunzionali, l'integrazione, la complementarità o una combinazione di qualsiasi di questi elementi.

È possibile conseguire sinergie anche attraverso gli appalti pubblici verdi e l'uso del sistema dei marchi di qualità ecologica per quanto riguarda l'integrazione degli obiettivi di produzione e fornitura di servizi verdi nonché la diffusione dei risultati di ricerca conseguiti nel quadro di Orizzonte 2020 o dei programmi che lo hanno preceduto. Pertanto, l'impegno a servirsi degli appalti pubblici verdi  (122) e/o la preferenza di prodotti e/o servizi inseriti nei sistemi ufficialmente riconosciuti dei marchi di qualità ecologica, come il marchio di qualità ecologica dell'UE (123), attraverso un meccanismo di realizzazione chiaramente definito fruttano ciascuno un punto supplementare.

Anche l'utilizzo dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione in materia di ambiente e clima finanziati da Orizzonte 2020 o dai programmi quadro precedenti comporterà un punto supplementare, se esistono elementi sufficienti a dimostrare il valore aggiunto dell'utilizzo di tali risultati per il progetto.

—   Transnazionalità

Le proposte saranno favorite se la cooperazione transnazionale tra gli Stati membri è essenziale per garantire il conseguimento degli obiettivi del progetto. Sulla base di questo criterio, possono essere attribuiti fino a quattro punti supplementari a una proposta, se esistono elementi sufficienti a dimostrare il valore aggiunto dell'approccio transnazionale (124).

—   Criteri specifici e sistema di attribuzione del punteggio per i progetti nell'ambito del sottoprogramma Ambiente

I criteri specifici e il sistema di attribuzione del punteggio per il sottoprogramma Ambiente tengono conto del fatto che le priorità tematiche (allegato III del regolamento LIFE) e dunque i relativi temi dei progetti (precedente punto 3) sono definiti soltanto per questo sottoprogramma.

—   Valore aggiunto europeo: contributo ai temi dei progetti

Le proposte LIFE che rientrano chiaramente nei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche di cui all'allegato III per il sottoprogramma Ambiente, così come sono definiti nel programma di lavoro pluriennale, otterranno punti supplementari per questo criterio.

Le proposte di progetto nel quadro del settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse riceveranno 5 punti se si conformano pienamente a uno dei temi di progetto elencati nella sezione 3 di tale settore prioritario. Se, inoltre, la soluzione o le soluzioni (ossia le tecniche, i metodi, le azioni, le metodologie e gli approcci ai sensi dell'articolo 2 del regolamento LIFE) alla questione ambientale interessata sono nuovi o sconosciuti nell'Unione europea, il progetto riceverà altri 5 punti.

Le proposte di progetto nel quadro del settore prioritario Natura e biodiversità e del settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale riceveranno 10 punti se si conformano pienamente a uno dei temi di progetto di tale settore prioritario.

 

Criteri di aggiudicazione

Punteggio minimo (*7)

Punteggio massimo

Coerenza e qualità tecnica e finanziaria

1

Coerenza e qualità tecnica

10

20

2

Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)

10

20

Valore aggiunto europeo:

3

Entità e qualità del contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari del sottoprogramma Ambiente

10

20

4

Sostenibilità (prosecuzione, replica e trasferimento)

8

15

 

Punteggio (minimo) totale

50 (*7)

 

 

Bonus

5

Contributo ai temi dei progetti

0 o 5 o 10

6

Sinergie (compresa la plurifunzionalità e l'integrazione/complementarità (massimo 8 punti), gli appalti pubblici verdi (massimo 1 punto), i marchi di qualità ecologica (massimo 1 punto) e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca finanziate dall'UE (massimo 1 punto)]

Transnazionalità (massimo 4 punti)

15

 

Punteggio massimo

 

100

—   Criteri e sistema di attribuzione del punteggio specifici per i progetti nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima

I criteri specifici e il sistema per l'attribuzione del punteggio nel quadro del sottoprogramma Azione per il clima riflettono la necessità di concentrarsi sui settori prioritari e sui settori strategici del programma stesso, illustrati nella sezione 4. Inoltre, gli inviti annuali a presentare proposte conterranno ambiti di lavoro più dettagliati in relazione ai settori strategici, al fine di riflettere le nuove sfide e i nuovi sviluppi nelle politiche in materia di clima.

—   Valore aggiunto europeo: pertinenza delle proposte rispetto ai settori strategici del sottoprogramma Azione per il clima e agli ambiti di lavoro dettagliati negli inviti annuali a presentare proposte

Le proposte che riguardano gli ambiti strategici del sottoprogramma Azione per il clima e gli ambiti di lavoro dettagliati negli inviti annuali a presentare proposte possono ricevere punti supplementari (come stabilito nella sezione 5 della tabella seguente) nel quadro del presente criterio.

 

Criteri di aggiudicazione

Punteggio minimo (*8)

Punteggio massimo

Coerenza e qualità tecnica e finanziaria

1

Coerenza e qualità tecnica

10

20

2

Coerenza e qualità finanziaria

(compreso il rapporto costi/benefici)

10

20

Valore aggiunto europeo

3

Portata e livello di qualità del contributo ai settori strategici del sottoprogramma Azione per il clima e ai relativi obiettivi specifici di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento LIFE

10

20

4

Sostenibilità (prosecuzione, replica e trasferimento)

8

15

 

Punteggio (minimo) totale

50 (*8)

 

Bonus

Valore aggiunto europeo: contributo all'attuazione dell'accordo di Parigi

5

Contributo ai settori strategici del sottoprogramma Azione per il clima illustrati alla sezione 4

0 o 5

Contributo agli ambiti di lavoro dettagliati delineati negli inviti annuali a presentare proposte a titolo del sottoprogramma Azione per il clima del programma LIFE

0 o 5

6

Sinergie (compresa la plurifunzionalità e l'integrazione/complementarità (massimo 8 punti), gli appalti pubblici verdi (massimo 1 punto), i marchi di qualità ecologica (massimo 1 punto) e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca finanziate dall'UE (massimo 1 punto)]

Transnazionalità (massimo 4 punti)

15

 

Punteggio massimo

 

100

5.1.2.   Progetti integrati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), e dell'articolo 18, lettera d), del regolamento LIFE

A norma dell'articolo 2, lettera d) del regolamento LIFE, i «progetti integrati» sono progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani o strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia ambientale o climatica, sviluppati sulla base di altri atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri principalmente nei settori della natura, inclusa, tra l'altro, la gestione della rete Natura 2000, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata pertinente.

Il processo di presentazione e di selezione dei progetti integrati si basa su una procedura articolata in due fasi, come previsto dal regolamento LIFE. Ciò dovrebbe facilitare il lavoro dei potenziali candidati e garantire che ricevano la migliore assistenza possibile dall'agenzia esecutiva durante l'intera procedura. Quest'ultima è strutturata in modo da accompagnare il progressivo sviluppo e perfezionamento di ogni proposta. Entro i limiti consentiti dalle disposizioni del regolamento LIFE in materia di allocazione tematica e distribuzione geografica, in tutte le fasi del processo di valutazione sarà rigorosamente applicato il principio di parità di trattamento di tutte le proposte.

5.1.2.1.   Metodologia tecnica della presentazione del progetto e della procedura di selezione

Fase 1

Invito a presentare proposte

Presentazione di una descrizione di massima

Il candidato presenta una breve descrizione di massima in cui sono illustrati il contenuto del progetto, il programma o la strategia che si propone di attuare e un piano finanziario per l'attuazione generale del programma o della strategia.

Valutazione della descrizione di massima e fase di chiarimento

Sulla base della descrizione di massima, l'agenzia esecutiva individua le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità e compila un elenco. I candidati che hanno presentato proposte conformi a tali criteri sono invitati a partecipare a una fase di chiarimento, durante la quale possono presentare per iscritto quesiti relativi alla preparazione di una proposta dettagliata a cui riceveranno risposta. Al termine di questa fase, l'agenzia esecutiva pubblica i quesiti e le risposte in forma anonima, al fine di fornire pari assistenza a tutti i candidati per la preparazione della proposta dettagliata. Se del caso, l'agenzia esecutiva integra i quesiti e le risposte con orientamenti relativi alle difficoltà tipicamente incontrate dai candidati, evidenziatesi nelle descrizioni di massima.

Fase 2

Presentazione della proposta dettagliata:

I candidati che hanno presentato descrizioni di massima ammissibili sono invitati a presentare una proposta dettagliata.

Valutazione della proposta dettagliata

Dopo un'approfondita valutazione, l'agenzia esecutiva redige un «elenco preliminare esteso» di proposte che possono essere prese in considerazione per il finanziamento. La graduatoria si basa sul merito, ossia sul punteggio ricevuto, e, nell'ambito del sottoprogramma Ambiente, è conforme alla regola secondo cui una specifica percentuale delle risorse destinate alle sovvenzioni per azioni è riservata alla conservazione della natura e della biodiversità, nonché ai criteri relativi alla distribuzione geografica di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento LIFE. La Commissione verifica inoltre la capacità finanziaria e tecnica dei candidati di realizzare il progetto.

Elaborazione dell'elenco finale di progetti da finanziare e dell'elenco di riserva

Dopo un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Un elenco di riserva conterrà i progetti in testa alla graduatoria che non possono essere finanziati per motivi di disponibilità finanziaria. L'elenco di riserva comprenderà un ulteriore 20 % della dotazione disponibile per il programma LIFE.

Firma della convenzione di sovvenzione

La procedura in due fasi è applicabile per l'intera durata del programma di lavoro pluriennale, ma la Commissione potrà adattare il processo descritto in base all'esperienza acquisita.

Nel redigere la graduatoria dei progetti integrati, l'agenzia esecutiva garantirà l'equilibrio geografico assegnando, a titolo indicativo, almeno tre progetti integrati a ciascuno Stato membro, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento LIFE nell'arco dell'intero periodo di finanziamento 2014-2020.

5.1.2.2.   Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

I criteri di ammissibilità descritti di seguito si applicano sia alla descrizione di massima sia alla proposta dettagliata.

a)   Criteri di ammissibilità

Una proposta è rigettata se non è conforme a uno o più dei criteri seguenti:

1.

Vasta copertura territoriale: il piano o la strategia dell'Unione interessata sarà attuata su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale. Per i progetti integrati riguardanti la gestione della qualità dell'aria e i progetti integrati nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima può essere ammesso anche un approccio basato sulla partecipazione di diverse città;

2.

Mobilitazione di altre fonti di finanziamento: a complemento del progetto integrato stesso e del cofinanziamento specifico previsto dal regolamento LIFE (articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c)], per l'attuazione del piano o della strategia dell'Unione interessata sarà mobilitata almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata pertinente;

3.

Partecipazione delle parti interessate: i principali soggetti interessati parteciperanno all'attuazione del piano o della strategia dell'Unione interessata.

i)   Criterio di ammissibilità specifico per i progetti nell'ambito del sottoprogramma Ambiente

Un progetto integrato non è ammissibile se non mira ad attuare uno dei piani o delle strategie ambientali sotto elencati, previsti dalla legislazione specifica dell'Unione in materia ambientale, sviluppati sulla base di altri atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri:

a)

quadri di azioni prioritarie di cui all'articolo 8 della direttiva Habitat che possono includere azioni finalizzate alle infrastrutture verdi che contribuiscono alla coerenza della rete Natura 2000 in un contesto transfrontaliero;

b)

piani di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva quadro sui rifiuti;

c)

piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi dell'allegato VII della direttiva quadro sulle acque; oppure

d)

piani per la qualità dell'aria istituiti a norma della direttiva sulla qualità dell'aria o programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico previsti dalla direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione.

ii)   Criterio di ammissibilità specifico per i progetti nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima

Il progetto integrato deve mirare ad attuare uno dei piani o delle strategie climatiche sotto elencati, previsti dalla legislazione specifica dell'Unione in materia di clima, sviluppati sulla base di altri atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri, in uno dei settori seguenti:

a.

strategia di adattamento o piano d'azione specifico a livello nazionale, regionale o locale;

b.

piano d'azione urbano o a livello di comunità che apra la via alla la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e/o resiliente ai cambiamenti climatici;

c.

strategia di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra o tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio specifiche a livello nazionale, regionale o settoriale.

b)   Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione descritti di seguito si applicano solo alla proposta dettagliata. Tutte le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità (e di selezione) sono oggetto di una valutazione approfondita della qualità nella fase di aggiudicazione. Alle proposte ammesse a questa fase è assegnato un punteggio sulla base dei criteri seguenti.

Criteri di aggiudicazione

Punteggio minimo (*9)

Punteggio massimo

1.

Coerenza e qualità tecnica

10

20

2.

Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)

10

20

Valore aggiunto europeo

Criteri di ammissione/rigetto

3.

Entità e qualità del contributo agli obiettivi

10

20

4.

Sostenibilità (prosecuzione, replica e/o trasferimento)

8

15

Bonus:

5.

Entità e qualità della mobilitazione di altri fondi, in particolare i fondi dell'Unione

10

6.

Sinergie (compresa la plurifunzionalità e l'integrazione/complementarità (massimo 8 punti), gli appalti pubblici verdi (massimo 1 punto), i marchi di qualità ecologica (massimo 1 punto) e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca finanziate dall'UE (massimo 1 punto)]

Transnazionalità (massimo 4 punti)

15

Punteggio totale

50 (*9)

100

I criteri di aggiudicazione descritti di seguito sono specifici o contengono elementi specifici per i progetti integrati.

—   Valore aggiunto europeo: entità e qualità del contributo agli obiettivi

Sarà valutato il contributo apportato da ciascuna proposta alla realizzazione di uno o più degli obiettivi generali e specifici del programma LIFE di cui agli articoli 3, 10, 11 e 12 (LIFE-Ambiente) e agli articoli 3, 14, 15 e 16 (LIFE-Azione per il clima) del nuovo regolamento LIFE.

Saranno verificati i seguenti aspetti specifici, in funzione del settore prioritario in cui il progetto rientra:

—   Criteri specifici per i progetti nell'ambito del sottoprogramma Ambiente

Progetti integrati riguardanti l'attuazione di quadri di azioni prioritarie per NATURA 2000

Dovrà essere descritto il valore aggiunto europeo in termini di contributo del progetto al conseguimento dell'obiettivo 1 della strategia dell'UE sulla biodiversità e degli obiettivi generali delle direttive Habitat e Uccelli, con particolare riguardo per il contributo al miglioramento dello stato di conservazione delle specie e dei tipi di habitat di interesse comunitario (direttiva Habitat) e/o dello stato delle specie di uccelli (direttiva Uccelli), in particolare nell'ottica di integrare, ove opportuno, le infrastrutture verdi.

Progetti integrati che attuano piani di gestione dei bacini idrografici

Dovrà essere descritto il valore aggiunto europeo in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque. Gli interventi proposti dovrebbero affrontare le pressioni significative che alterano la capacità ambientale di ritenzione dell'acqua e prevedere misure a basso impatto (per esempio infrastrutture verdi) per il disinquinamento. Tali pressioni dovrebbero essere state individuate nelle valutazioni effettuate dagli Stati membri in preparazione dei piani di attuazione della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione (per esempio direttiva quadro sulle acque, direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, direttiva sull'acqua potabile, direttiva sulle acque di balneazione, direttiva sulle alluvioni e/o piani per la siccità).

I progetti dovrebbero incentrarsi sulla pianificazione e l'istituzione su vasta scala (per esempio a livello di sub-bacino o bacino idrografico) di misure (ad esempio soluzioni basate sulla natura) volte ad aumentare la ritenzione dell'acqua nelle aree urbane e rurali, migliorare l'infiltrazione, accrescere la capacità di stoccaggio idrico ed eliminare le sostanze inquinanti mediante processi naturali o «seminaturali». Dovrebbero creare sinergie per realizzare interventi che pongano rimedio alle pressioni idromorfologiche esistenti e migliorino la biodiversità e il valore ricreativo.

Progetti integrati riguardanti l'attuazione di piani di gestione dei rifiuti

Il progetto integrato mira a sostenere l'attuazione dei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e/o dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 di detta direttiva.

Il valore aggiunto europeo del progetto sarà valutato in base al suo contributo all'attuazione della gerarchia dei rifiuti (articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti), al conseguimento degli obiettivi in materia di riciclaggio di cui all'articolo 11 di detta direttiva e degli altri obiettivi previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, nonché in base all'attuazione delle misure necessarie per sostenere tali obiettivi.

Progetti integrati riguardanti l'attuazione di piani e programmi per la qualità dell'aria o l'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

Il progetto integrato mira a sostenere l'attuazione e il monitoraggio dei piani per la qualità dell'aria locali e regionali di cui alla direttiva 2008/50/CE. Se si basano su piani locali per la qualità dell'aria, i progetti dovrebbero prevedere il coordinamento e la cooperazione tra almeno cinque città che si avvalgono di tali piani; se si basano su piani regionali per la qualità dell'aria, i progetti dovrebbero prevedere il coordinamento e la cooperazione tra le amministrazioni locali e l'amministrazione regionale. Saranno favoriti i progetti su ampia scala e/o i progetti che garantiscono la coerenza con i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico previsti dalla direttiva (UE) 2016/2284.

È possibile creare anche progetti volti primariamente ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico previsti dalla direttiva (UE) 2016/2284. Il progetto è concepito per sostenere lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio di suddetti programmi conformemente all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284.

Il valore aggiunto di un progetto integrato relativo ai programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico sarà valutato sulla base: a) della portata dell'impatto atteso delle fonti di emissione nazionali sulla qualità dell'aria nei territori dello Stato membro in questione e degli Stati membri limitrofi utilizzando, ove opportuno, dati e metodologie sviluppate dal programma europeo di sorveglianza e valutazione (European Monitoring and Evaluation Programme, EMEP) nell'ambito del protocollo della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante il finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa; b) dell'attenzione rivolta dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei rispettivi territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi; c) della priorità conferita alle misure di riduzione delle emissioni di nerofumo nel quadro delle azioni volte a onorare i rispettivi impegni nazionali di riduzione del particolato fine; d) della coerenza con altri piani e programmi pertinenti istituti in virtù degli obblighi stabiliti a norma del diritto nazionale o dell'Unione, in particolare i piani per la qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

—   Criteri specifici per i progetti nell'ambito dell'Azione per il clima

Progetti integrati riguardanti l'attuazione di strategie, piani e tabelle di marcia per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Questo tipo di progetto integrato sostiene l'attuazione di strategie o piani di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra o di tabelle di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio in specifici comuni o regioni (per esempio come annunciato nel Patto globale dei sindaci), settori industriali o agricoli (analizzando l'uso del suolo su scala regionale in un contesto sociale ed economico) o altri settori economici, mediante l'introduzione di approcci basati su tecnologie e servizi in maniera sostenibile e innovativa. Il contributo del progetto integrato all'attuazione e allo sviluppo della politica e della legislazione dell'Unione sulla mitigazione dei cambiamenti climatici potrebbe includere l'EU ETS, la decisione sulla condivisione dello sforzo per settori non contemplati dall'EU ETS, la direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili o il regolamento sui gas fluorurati a effetto serra. Il progetto può essere integrato con i necessari investimenti in infrastrutture o con lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e servizi innovativi nelle città, regioni e/o comunità locali sostenuti da altri programmi di finanziamento pertinenti dell'Unione, specificati anch'essi nella strategia/piano/tabella di marcia. Il valore aggiunto europeo del progetto integrato sarà valutato in base al suo contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al livello di integrazione nelle diverse politiche, alla partecipazione diretta di una grande varietà di soggetti interessati e alla misura in cui il progetto costituisce un elemento operativo della strategia/piano/tabella di marcia.

Progetti integrati riguardanti l'attuazione di strategie, piani e tabelle di marcia per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Questo tipo di progetto integrato è concepito per attuare strategie o piani di adattamento ai cambiamenti climatici che affrontano punti deboli specifici (ad esempio zone costiere, aree a rischio siccità o alluvioni) o settori vulnerabili (ad esempio il settore idrico, l'agricoltura/silvicoltura, la sanità pubblica), utilizzando approcci basati sugli ecosistemi ove opportuno. Le sinergie con altre politiche ambientali e climatiche dovrebbero essere un tema centrale dei progetti di adattamento; ad esempio si dovrebbero promuovere, ove opportuno, sinergie tra le politiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, riduzione del rischio di catastrofi, biodiversità e acque. Sarà esaminato anche il valore aggiunto europeo in termini di contributo del progetto integrato al conseguimento degli obiettivi di resilienza ai cambiamenti climatici, livello di integrazione nei diversi settori e partecipazione di una grande varietà di soggetti interessati.

Progetti riguardanti l'attuazione dei piani urbani per l'azione per il clima

Questo tipo di progetto integrato è concepito per attuare piani d'azione urbani a favore della transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, come ad esempio nel quadro del Patto globale dei sindaci per il clima e l'energia. Sono pertinenti i contributi al miglioramento della governance, alla sensibilizzazione e alla creazione di capacità nonché all'integrazione delle azioni volte a contrastare i cambiamenti climatici in diversi settori strategici. Sono incoraggiati i progetti su ampia scala che interessano diverse città.

—   Valore aggiunto europeo: entità e qualità della mobilitazione di altri fondi, in particolare i fondi dell'Unione la qualità del coordinamento con altri meccanismi di finanziamento e il livello di mobilitazione di altri fondi complementari al programma LIFE (oltre al minimo necessario per l'ammissibilità), nonché il grado di probabilità di una loro effettiva mobilitazione e il collegamento funzionale dei fondi al piano da attuare determinano se un progetto integrato ottiene punti supplementari per questo criterio. I progetti integrati che hanno buone probabilità di mobilitare fondi dell'Unione con un collegamento funzionale al piano da attuare e che prevedono un meccanismo di coordinamento soddisfacente otterranno un punteggio più elevato.

—   Valore aggiunto europeo: sinergie (compresa la plurifunzionalità, la complementarità, l'integrazione, gli appalti pubblici verdi, i marchi di qualità ecologica, la diffusione) Le proposte di progetti integrati devono prevedere meccanismi di realizzazione plurifunzionali di qualità particolarmente elevata (volti, per esempio, al conseguimento di benefici ambientali e climatici e al rafforzamento delle capacità), che permettano di ottenere risultati in altri settori strategici (125). Dovrebbero inoltre rafforzare la complementarità con tali politiche e integrare al loro interno gli obiettivi in materia di ambiente e azione per il clima. Per quanto riguarda i progetti «tradizionali», l'impegno a servirsi degli appalti pubblici verdi (126) e/o la preferenza di prodotti e/o servizi inseriti nei sistemi riconosciuti dei marchi di qualità ecologica, come il marchio di qualità ecologica dell'UE (127), attraverso un chiaro meccanismo di realizzazione meritano ciascuno un punto supplementare.

Anche l'utilizzo dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione in materia di ambiente e di clima finanziati da Orizzonte 2020 o dai programmi quadro precedenti comporterà un punto supplementare, se esistono elementi sufficienti a dimostrare il valore aggiunto dell'utilizzo di tali risultati per il progetto.

5.1.3.   Progetti di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 18, lettera e), del regolamento LIFE

I progetti di assistenza tecnica forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario per aiutare i candidati a elaborare progetti integrati. Un importo massimo pari all'1 % della dotazione finanziaria annuale destinata ai progetti integrati può essere messo a disposizione dei progetti di assistenza tecnica. Il contributo massimo dell'Unione per ciascun progetto di assistenza tecnica è fissato a 100 000 EUR.

5.1.3.1.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

La metodologia tecnica di selezione dei progetti di assistenza tecnica è identica per entrambi i sottoprogrammi. Sarà applicata una procedura rapida.

La procedura di selezione dei progetti è organizzata come segue.

Valutazione delle proposte

L'agenzia esecutiva verifica la conformità di ciascuna proposta ai criteri di ammissibilità e di selezione e la valuta in base ai criteri di aggiudicazione.

Elaborazione dell'elenco finale di progetti da finanziare e dell'elenco di riserva

Dopo un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Un elenco di riserva conterrà i progetti in testa alla graduatoria che non possono essere finanziati per motivi di disponibilità finanziaria. L'elenco di riserva comprenderà un ulteriore 20 % della dotazione disponibile per il programma LIFE.

Firma della convenzione di sovvenzione

5.1.3.2.   Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

Saranno applicati i criteri di ammissibilità e di aggiudicazione descritti di seguito.

a)   Criteri di ammissibilità

Una proposta di progetto di assistenza tecnica è ammessa alla valutazione in base ai criteri di aggiudicazione soltanto se:

il progetto proposto riguarda l'elaborazione di una futura proposta di progetto integrato;

b)   Criteri di aggiudicazione

Tutte le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità sono oggetto di un'approfondita valutazione e ottengono un punteggio sulla base dei criteri e del sistema di attribuzione seguenti.

Criteri di aggiudicazione

Punteggio minimo (*10)

Punteggio massimo

1.

Coerenza e qualità tecnica

30

60

2.

Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)

20

40

Punteggio totale

55

100

—   Coerenza e qualità tecnica

Saranno valutate la chiarezza, la coerenza e la flessibilità della proposta alla luce degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi. Si terrà conto della natura e dell'ambito di applicazione del futuro progetto integrato.

—   Coerenza e qualità finanziaria

Saranno valutati il bilancio proposto e la sua compatibilità con gli interventi proposti e con le norme applicabili, nonché l'efficacia dell'approccio proposto sotto il profilo dei costi. Sarà altresì valutata la validità economica della proposta.

5.1.4.   Progetti di rafforzamento delle capacità ai sensi dell'articolo 18, lettera f), del regolamento LIFE

I progetti di rafforzamento delle capacità forniscono un sostegno finanziario alle attività necessarie per rafforzare la capacità degli Stati membri, compresi i punti di contatto LIFE nazionali o regionali, al fine di permettere agli Stati membri di partecipare in maniera più efficace al programma LIFE.

Gli interventi possono comprendere, fra l'altro:

l'assunzione di nuovo personale e la formazione per i punti di contatto nazionali o regionali LIFE,

l'agevolazione degli scambi di esperienze e migliori pratiche e la promozione della divulgazione e dell'uso dei risultati dei progetti nel quadro del programma LIFE,

approcci basati sulla «formazione dei formatori»,

programmi di scambio e di distacco tra le autorità pubbliche degli Stati membri, in particolare attività di scambio del personale più competente.

Gli interventi che rientrano nel piano di rafforzamento delle capacità possono includere l'appalto di esperti per colmare lacune specifiche relative a capacità tecniche e procedurali, ma non possono includere l'appalto di esperti la cui funzione primaria è l'elaborazione di proposte ai fini della loro presentazione nell'ambito degli inviti annuali a presentare proposte.

5.1.4.1.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

I candidati che presentano progetti di rafforzamento delle capacità seguono una procedura di aggiudicazione rapida. Considerato che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8, i progetti di rafforzamento delle capacità possono essere assegnati solo a un numero prestabilito di Stati membri e soltanto un progetto per ciascuno Stato membro può essere finanziato, non vi è concorrenza fra le domande ricevute. Le domande possono quindi essere presentate a ciclo continuo a partire dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare proposte del 2018 per la concessione di sovvenzioni per azioni LIFE, che comprenderà il pacchetto per le candidature dei progetti di rafforzamento delle capacità. Per essere prese in considerazione per il periodo di finanziamento 2018-2020, le domande devono essere presentate entro la fine del primo trimestre 2019.

Le domande saranno valutate per accertare il rispetto dei criteri di ammissibilità e delle soglie per l'aggiudicazione descritti di seguito.

La convenzione di sovvenzione sarà firmata alla conclusione positiva della procedura di valutazione e revisione.

5.1.4.2.   Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

Saranno applicati i criteri di ammissibilità e di aggiudicazione descritti di seguito.

a)   Criteri di ammissibilità

La domanda deve soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

il candidato è uno Stato membro:

il cui PIL pro capite nel 2012 non era superiore al 105 % della media dell'Unione,

il cui livello medio di assorbimento dell'allocazione nazionale indicativa per gli anni 2014, 2015 e 2016 di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento LIFE è inferiore al 70 %,

il cui livello medio di assorbimento dell'allocazione nazionale indicativa per gli anni 2014, 2015 e 2016 è aumentato rispetto al livello medio di assorbimento per gli anni 2010, 2011 e 2012,

se a uno Stato membro è stato attribuito un progetto di rafforzamento delle capacità nell'ambito del programma di lavoro pluriennale 2014-2017, il progetto deve essere completato prima della data di inizio del secondo progetto di rafforzamento delle capacità,

la domanda contiene un piano di rafforzamento delle capacità, nel quale lo Stato membro si impegna a:

mantenere le risorse dedicate al programma LIFE, compreso il personale, a livelli non inferiori a quelli del 2012 per la durata del presente programma di lavoro pluriennale,

mantenere, per la durata del programma di lavoro pluriennale 2018-2020, le risorse, compresi i livelli di personale, assegnate al progetto precedente di rafforzamento delle capacità, se allo Stato membro era stato attribuito un progetto di rafforzamento delle capacità nell'ambito del programma di lavoro pluriennale 2014-2017.

b)   Criteri di aggiudicazione

La coerenza e la qualità tecnica nei progetti di rafforzamento delle capacità si riferiscono agli interventi proposti al fine di sviluppare la capacità degli Stati membri di presentare domande che vengano poi accolte per il finanziamento di progetti nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima.

Tutte le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità sono oggetto di un'approfondita valutazione e ottengono un punteggio sulla base dei criteri e del sistema di attribuzione seguenti.

Criteri di aggiudicazione

Punteggio minimo (*11)

Punteggio massimo

Coerenza e qualità tecnica

15

30

Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)

10

20

Completezza dell'approccio rispetto alle carenze individuate che hanno determinato la scarsa partecipazione dello Stato membro agli inviti a presentare proposte del programma LIFE 2014-2016

15

30

Presentazione del miglioramento atteso della capacità di promuovere l'integrazione, la complementarità, le sinergie e la replicabilità del programma LIFE nelle politiche, nelle attività economiche e in altri programmi

10

20

Punteggio totale

55

100

5.1.5.   Progetti preparatori ai sensi dell'articolo 18, lettera g), del regolamento LIFE

I progetti preparatori rispondono alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente o clima.

5.1.5.1.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

Una volta l'anno la Commissione compila un inventario delle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente o clima alle quali occorre rispondere durante gli anni successivi e individua quelle che possono essere affrontate mediante i progetti preparatori.

Prima della pubblicazione dell'invito annuale a presentare proposte, gli Stati membri ricevono un elenco preliminare delle esigenze specifiche che possono essere affrontate mediante progetti preparatori e sono invitati a formulare osservazioni. Sulla base delle osservazioni ricevute, viene adottato l'elenco definitivo.

La Commissione definisce criteri specifici di selezione e di aggiudicazione dei progetti così individuati, la durata dei progetti e la dotazione finanziaria indicativa da assegnare a ciascun progetto.

La procedura di selezione dei progetti è organizzata come segue.

Valutazione delle proposte

La Commissione verifica la conformità di ciascuna proposta ai criteri di ammissibilità e di selezione e la valuta in base ai criteri di aggiudicazione.

Elaborazione dell'elenco finale di progetti da finanziare e dell'elenco di riserva

Dopo un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Se necessario, può essere redatto un elenco di riserva.

Firma della convenzione di sovvenzione Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

5.1.5.2.   Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

Saranno applicati i criteri di ammissibilità e di aggiudicazione descritti di seguito.

a)   Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità e di selezione specifici sono definiti in ciascun invito a presentare proposte. Tali criteri si basano sulle esigenze specifiche cui rispondere mediante i progetti preparatori definiti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

b)   Criteri di aggiudicazione

I progetti preparatori saranno aggiudicati alla persona giuridica o alle persone giuridiche le cui proposte superano il punteggio minimo richiesto e ottengono il punteggio più elevato per i criteri seguenti.

Criteri

Punteggio minimo (*12)

Punteggio massimo

Coerenza e qualità tecnica della proposta rispetto alle esigenze specifiche cui risponde

22

45

Completezza dell'approccio rispetto alle esigenze specifiche cui risponde

15

30

Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)

12

25

Punteggio totale

55

100

5.1.6.   Progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento LIFE

Altri progetti (pilota, dimostrativi o diversi) possono essere finanziati a norma dell'articolo 190 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario oppure pubblicando un invito specifico a presentare proposte, sulla base dei criteri descritti di seguito. Ad esempio, le sovvenzioni che riguardano progetti complessi che realizzano un'economia circolare lungo le catene del valore o per simbiosi industriale possono essere finanziate a seguito di uno specifico invito a presentare proposte a titolo della dotazione destinata alle sovvenzioni per azioni in materia di ambiente e uso efficiente delle risorse (128) o a sostegno di progetti economicamente sostenibili preliminari o complementari ai finanziamenti NCFF. Potrebbe inoltre essere fornito sostegno alla presentazione di proposte di progetto con una maturità sufficiente per attrarre capitali di investimento pubblici e privati. Potrebbe essere fornito sostegno, in particolare, a proposte di investimento innovative, uniche nel loro genere o non abituali in uno qualsiasi dei settori prioritari previsti dal regolamento LIFE.

5.1.6.1.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

La Commissione, se individua la necessità di un progetto specifico ad hoc al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento LIFE, può pubblicare un invito a presentare proposte.

5.1.6.2.   Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

a)   Criteri di ammissibilità

Gli altri progetti:

contribuiscono al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento LIFE e degli obiettivi specifici applicabili di cui agli articoli da 10 a 12 e da 14 a 16 del regolamento LIFE,

rientrano nell'ambito del settore prioritario del sottoprogramma LIFE di cui agli articoli 9 e 13 del regolamento LIFE per il quale è presentata la proposta di progetto. Sono inclusi i progetti riguardanti azioni complesse che realizzano un'economia circolare lungo le catene del valore o per simbiosi industriale. Uno specifico invito a presentare proposte riguardanti progetti di assistenza tecnica in preparazione all'economia circolare sarà pubblicato a titolo della dotazione destinata alle sovvenzioni per azioni a favore dell'ambiente e dell'uso efficiente delle risorse, con una dotazione massima di un milione di EUR l'anno.

b)   Criteri di aggiudicazione

Gli altri progetti saranno aggiudicati alla persona giuridica o alle persone giuridiche le cui proposte superano il punteggio minimo richiesto e ottengono il punteggio più elevato per i criteri seguenti.

Criteri

Punteggio minimo (*13)

Punteggio massimo

Coerenza e qualità tecnica della proposta rispetto alle esigenze specifiche cui risponde

30

50

Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)

20

30

Completezza dell'approccio rispetto alle esigenze specifiche cui risponde

10

Sinergie (si vedano i progetti tradizionali)

10

Punteggio totale

55

100

5.2.   Sovvenzioni di funzionamento

L'articolo 21 del regolamento LIFE prevede un sostegno a favore di determinate spese operative e amministrative di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale per l'Unione, che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima e sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nell'applicazione delle politiche e della legislazione dell'Unione.

Il sistema di accordi quadro di partenariato biennali per le sovvenzioni di funzionamento, istituto nell'ambito del programma di lavoro pluriennale 2014-2017, sarà mantenuto per preservare l'equilibrio tra la necessità di certezza e stabilità per i beneficiari e un certo livello di concorrenza tra gli enti senza scopo di lucro. In tale contesto sarà organizzato nel 2018 un invito ristretto a presentare proposte, che sarà rivolto solo alle ONG selezionate per la sottoscrizione di un accordo quadro di partenariato in occasione del relativo invito a presentare proposte del 2017 (identificativo dell'invito: LIFE-NGO-FPA-EASME-2017).

Nel 2019 sarà pubblicato un nuovo invito a presentare proposte per accordi quadro di partenariato, teso a selezionare le ONG beneficiarie di una sovvenzione di funzionamento a copertura dei loro esercizi 2020 e 2021. Sarà seguito da due inviti ristretti a presentare proposte al fine di siglare accordi di sovvenzione specifici con i partner dell'accordo quadro di partenariato.

In casi eccezionali e debitamente giustificati, possono essere assegnate sovvenzioni di funzionamento senza invito a presentare proposte, ai sensi dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (129), in particolare nei casi in cui le caratteristiche del beneficiario non permettano alternative o il beneficiario figuri come tale in una base giuridica.

La Commissione verifica la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità e di selezione e, se le proposte soddisfano tali criteri, ne valuta la rilevanza e la qualità generale rispetto ai criteri di aggiudicazione. I punti sono attribuiti in base a tali criteri ed è richiesto un livello di qualità minimo. La decisione finale di aggiudicazione è adottata in base ai risultati del processo di valutazione.

5.2.1.   Criteri di selezione per le sovvenzioni di funzionamento

I criteri di selezione riguardano la capacità finanziaria e operativa del candidato di completare il programma di lavoro proposto.

I candidati saranno selezionati soltanto se, sulla base dei documenti giustificativi specifici relativi alle loro prestazioni nei due anni precedenti, possono dimostrare di possedere:

la capacità operativa – il candidato deve possedere le competenze e le qualifiche professionali richieste per completare il programma di lavoro proposto, e

la capacità finanziaria – il candidato deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a sostenere la propria attività durante tutto l'anno per il quale è concessa la sovvenzione e a partecipare al suo finanziamento.

In circostanze eccezionali, segnatamente nel caso di una nuova rete creata da organizzazioni veterane, l'agenzia esecutiva può concedere una deroga all'obbligo di fornire documenti giustificativi relativi ai due anni precedenti.

5.2.2.   Criteri di aggiudicazione per le sovvenzioni di funzionamento

5.2.2.1.   Sovvenzioni di funzionamento/Accordi quadro di partenariato per le organizzazioni non governative (ONG)

L'articolo 12, lettera d), e l'articolo 16, lettera d), del regolamento LIFE indicano tra gli obiettivi specifici nei rispettivi settori prioritari «Governance e informazione» quello di promuovere una migliore governance ambientale e climatica allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni sulle politiche e alla loro attuazione.

Per la selezione dei beneficiari degli accordi quadro di partenariato saranno applicati i seguenti criteri di aggiudicazione:

1.

rilevanza strategica: rilevanza del piano strategico dell'ONG ai fini delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e azione per il clima;

2.

elaborazione delle politiche dell'UE: contributo dell'ONG all'elaborazione, allo sviluppo e all'aggiornamento delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e/o azione per il clima;

3.

attuazione delle politiche dell'UE: contributo dell'ONG all'attuazione e all'applicazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e/o azione per il clima;

4.

funzione di sensore: rilevanza al fine di rispondere alle problematiche nuove ed emergenti in materia di ambiente e di clima;

5.

sviluppo organizzativo: potenziale di sviluppo per diventare un portatore di interesse più efficiente nel processo di elaborazione delle politiche dell'Unione.

Le organizzazioni selezionate come partner saranno invitate a presentare il rispettivo programma di lavoro annuale, che sarà esaminato ai fini della concessione di una sovvenzione di funzionamento annuale specifica.

Per la concessione di sovvenzioni di funzionamento annuali specifiche nell'ambito degli accordi quadro di partenariato, saranno applicati i criteri seguenti:

1.

conformità del programma di lavoro agli obiettivi e alla natura delle attività indicate nell'accordo quadro di partenariato,

2.

coerenza e qualità tecnica e finanziaria del programma di lavoro,

3.

coerenza tra il programma di lavoro e il bilancio proposti, compreso l'uso efficiente delle risorse.

5.2.2.2.   Altre sovvenzioni di funzionamento

Per la concessione di altre sovvenzioni di funzionamento, compresa la firma di accordi quadro di partenariato, a organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale per l'Unione oppure un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica in materia di ambiente e azione per il clima e la sostiene, saranno applicati i seguenti criteri di aggiudicazione:

1.

rilevanza del programma di lavoro rispetto agli obiettivi del regolamento LIFE e, se del caso, alle priorità tematiche e ai temi dei progetti;

2.

fattibilità e coerenza interna del programma di lavoro;

3.

efficacia delle attività proposte sotto il profilo dei costi.

5.3.   Strumenti finanziari

Sono previsti finanziamenti, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento LIFE, ai due strumenti finanziari pilota descritti di seguito, al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento LIFE:

strumento di finanziamento del capitale naturale (Natural Capital Financing Facility, NCFF) – uno strumento finanziario utilizzato nell'ambito di entrambi i sottoprogrammi, al fine di sperimentare e dimostrare approcci innovativi in materia di finanziamento di progetti che promuovono la conservazione del capitale naturale nei settori prioritari Natura e biodiversità e Adattamento ai cambiamenti climatici,

strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica (Private Financing for Energy Efficiency instrument, PF4EE) – uno strumento finanziario pilota nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima. Come dimostrato durante il periodo 2014-2017, lo strumento PF4EE fornisce un approccio nuovo ed efficace in risposta alla scarsa disponibilità di finanziamenti commerciali adeguati e accessibili per gli investimenti nell'efficienza energetica previsti dalle priorità nazionali.

La conformità alle disposizioni sugli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario, in particolare gli articoli 139 e 140, è assicurata come descritto nei paragrafi seguenti.

Gli strumenti finanziari a sostegno dei progetti possono assumere le forme descritte al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sono attuati a norma di detto titolo e possono essere combinati l'uno con l'altro e con sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione.

Secondo l'articolo 140, paragrafo 6, i rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, costituiscono entrate con destinazione specifica interna e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario per un periodo non superiore al periodo di impegno degli stanziamenti più due anni.

La valutazione intermedia ha avuto luogo dopo meno di due anni di efficace attuazione dei due strumenti finanziari ed è stato possibile trarre solo conclusioni preliminari per gli strumenti stessi, in quanto rappresentano una nuova modalità di finanziamento a titolo del programma LIFE. Tali conclusioni sono state tenute in considerazione per l'attuazione dei due strumenti finanziari negli anni 2018-2020. In particolare:

per quanto riguarda lo strumento NCFF, ci si adopera al fine di migliorare l'assistenza da fornire ai potenziali beneficiari affinché effettuino i propri esami di sostenibilità tenendo conto che i fondi assegnati durante il primo programma di lavoro pluriennale sono sufficienti per la durata del programma di lavoro pluriennale 2018-2020,

per quanto riguarda lo strumento PF4EE, si è deciso di proseguire con la fase pilota e di incrementare i fondi disponibili di 75 milioni di EUR, tenuto conto dell'elevata domanda registrata. La Commissione presenta al Comitato LIFE almeno una relazione all'anno, ma possono essere convocate riunioni ad-hoc in caso di necessità.

5.3.1.   Strumento di finanziamento del capitale naturale (Natural Capital Financing Facility, NCFF)

5.3.1.1.   Contributo agli obiettivi del programma LIFE

Lo strumento finanziario contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma LIFE, in particolare nel settore prioritario Natura e biodiversità, nell'ambito del sottoprogramma Ambiente, e nel settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici, nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima, finanziando i costi di investimento iniziali e di esercizio di progetti pilota che generano entrate o riducono i costi e promuovono la conservazione, il ripristino, la gestione e la valorizzazione del capitale naturale a beneficio della biodiversità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, comprese le soluzioni ecosistemiche alle sfide connesse al territorio, al suolo, alle foreste, all'agricoltura, all'acqua e ai rifiuti. Lo strumento NCFF, lanciato nel 2015, è un nuovo strumento strategico per progetti pilota innovativi. Come descritto nel programma di lavoro pluriennale 2014-2017, offre la possibilità di migliorare l'efficacia del programma LIFE sotto il profilo dei costi, grazie all'effetto leva e alla complementarità, e contribuisce a rafforzare le capacità a lungo termine in un'attività finanziaria commerciale innovativa e sostenibile. Lo strumento NCFF integra e sostiene gli obiettivi strategici degli Stati membri nel settore della biodiversità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Più precisamente:

per quanto riguarda la natura e la biodiversità, lo strumento NCFF contribuisce all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di biodiversità, comprese la strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, le direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, in particolare attraverso l'applicazione, lo sviluppo e la sperimentazione di progetti e la dimostrazione della loro validità. Sostiene altresì l'ulteriore sviluppo, l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000, istituita dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, e ne accresce la resilienza tramite la protezione e il ripristino degli ecosistemi anche all'esterno della rete. Tuttavia, alcuni tipi di progetti possono non essere applicabili nelle aree Natura 2000 (130).

per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici, lo strumento NCFF contribuisce all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci ecosistemici. Contribuisce altresì allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di adattamento innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

5.3.1.2.   Situazione dello strumento NCFF

Lo strumento NCFF è attuato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) in virtù di un accordo di delega concluso con la Commissione. Durante la fase pilota, che è iniziata nel quadro del programma di lavoro pluriennale LIFE 2014-2017 e che proseguirà fino al 2020, lo strumento NCFF dovrebbe eseguire tra 9 e 12 operazioni. I fondi assegnati allo strumento NCFF nel periodo 2014-2017 dovrebbero essere sufficienti per l'intera durata del programma LIFE. La Commissione ha concordato con la BEI una proroga del periodo di attuazione fino alla fine del 2021.

Nel febbraio 2017 un'operazione è arrivata al termine dei negoziati ed è stata conclusa e un'altra dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. La Banca europea per gli investimenti continua a costituire una riserva di operazioni ammissibili.

5.3.1.3.   Struttura dello strumento finanziario

L'attuazione dello strumento finanziario è affidata alla Banca europea per gli investimenti (BEI) in regime di gestione indiretta.

Lo strumento NCFF combina finanziamenti diretti e indiretti dei progetti attraverso il debito, il capitale proprio e una finestra di garanzia. È previsto uno strumento tecnico per garantire che i progetti raggiungano uno stadio di maturità sufficiente per essere finanziati.

La Commissione europea ha erogato 50 milioni di EUR per il meccanismo di condivisione del rischio e 10 milioni di EUR per lo strumento di assistenza tecnica. Sulla base di ciò, la BEI investirà fino a 125 milioni di EUR attraverso prestiti, garanzie di prestito e partecipazioni azionarie. I prestiti possono essere forniti sia direttamente ai beneficiari finali, allo scopo di finanziare investimenti e spese operative, sia indirettamente, attraverso intermediari che finanziano poi un portafoglio di prestiti. Agli intermediari possono essere fornite garanzie di prestito. Le partecipazioni azionarie possono essere utilizzate per investimenti in fondi gestiti da intermediari. Tali possibilità possono essere combinate con sovvenzioni per azioni nel quadro delle priorità tematiche o con il sostegno di altre fonti.

Lo strumento comprende un meccanismo di condivisione del rischio con la BEI, in quanto i progetti finanziati dallo strumento NCFF sono progetti nei quali la BEI di norma non investe, o perché sono troppo modesti o perché il rischio elevato percepito che comportano non è compatibile con il rating AAA della banca. Per ovviare a questo problema, lo strumento comprende un meccanismo di condivisione del rischio in virtù del quale i fondi dell'Unione forniscono una garanzia alla BEI per le prime perdite in caso di fallimento del progetto. I fondi disponibili nel quadro del programma di lavoro pluriennale 2014-2017 rimarranno a disposizione per il periodo di finanziamento 2018-2020. Il meccanismo di attuazione esatto è stato definito in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI firmato il 18 dicembre 2014, che definisce anche i criteri precisi di esclusione/selezione dei progetti, assicurando l'integrazione delle corrette priorità nel processo di selezione e una copertura settoriale e geografica sufficiente.

Il presente programma di lavoro pluriennale estende i fondi forniti a titolo del programma di lavoro pluriennale 2014-2017 al programma di lavoro pluriennale 2018-2020. Al termine di tale periodo di operatività della fase pilota, lo strumento rimarrà operativo con una struttura più leggera per gestire il portafoglio e ricevere i rimborsi per le operazioni.

La gestione dello strumento finanziario è affidata alla BEI. Un comitato direttivo esamina periodicamente i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento finanziario. Il comitato direttivo è composto da membri nominati congiuntamente dalla Commissione, comprese la DG ENV, la DG CLIMA e la DG ECFIN, e dalla BEI ed è assistito da un segretariato fornito dalla BEI.

Il monitoraggio degli strumenti finanziari è svolto conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario (articolo 140) e del regolamento delegato (articolo 225), come successivamente interpretate nell'accordo quadro finanziario e amministrativo con la BEI e nel relativo accordo di delega.

La BEI è responsabile del monitoraggio dell'attuazione delle attività nel quadro dello strumento finanziario e dell'elaborazione di relazioni periodiche finanziarie e sulle prestazioni, secondo un formato, un contenuto e una periodicità da definire in modo da prevedere relazioni periodiche e ad-hoc, visite in loco e audit. Per le relazioni presentate alla BEI dagli istituti finanziari saranno utilizzati indicatori di prestazione.

5.3.1.4.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

I progetti rientrano in quattro categorie generali:

pagamento dei servizi ecosistemici: progetti che comportano pagamenti per i flussi di benefici derivanti dal capitale naturale, solitamente un'operazione bilaterale su scala intenzionalmente ridotta con un acquirente e un venditore di un servizio ecosistemico ben identificati. Si basano sul principio de «il beneficiario paga», secondo il quale i pagamenti sono effettuati per garantire servizi ecosistemici fondamentali,

infrastruttura verde: si tratta di una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con altre caratteristiche ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici. Comprende gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altre caratteristiche fisiche nelle aree terrestri (comprese le zone costiere) e marine. Sulla terraferma l'infrastruttura verde è presente negli insediamenti rurali e urbani. I progetti relativi all'infrastruttura verde possono generare entrate o realizzare risparmi di costi in base all'offerta di prodotti e servizi, comprese la gestione delle acque, la qualità dell'aria, le foreste, le attività ricreative, il controllo di inondazioni/erosioni/incendi, l'impollinazione e la maggiore resilienza alle conseguenze dei cambiamenti climatici,

compensazioni della biodiversità: si tratta di interventi di conservazione finalizzati a compensare i danni residuali e inevitabili arrecati alla biodiversità dai progetti di sviluppo. Si basano sul principio del «chi inquina paga», secondo il quale le compensazioni sono effettuate per motivi di conformità o per attenuare i rischi per l'immagine. I progetti volti a compensare i danni arrecati ai siti Natura 2000, secondo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, non sono ammessi a beneficiare di finanziamenti a titolo dello strumento NCFF,

investimenti innovativi a favore della biodiversità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici: sono progetti riguardanti l'offerta di prodotti e servizi, principalmente da parte delle PMI, che mirano a proteggere la biodiversità o ad accrescere la resilienza delle comunità e di altri settori economici.

Lo scopo è individuare e finanziare progetti con una copertura geografica e settoriale sufficientemente ampia, sperimentando al tempo stesso vari meccanismi finanziari al fine di garantirne la replicabilità in tutta l'Unione durante la fase operativa. Le norme in materia di ammissibilità dei progetti e la politica di investimento dello strumento (fissare limiti massimi per i settori e la copertura geografica, criteri minimi da soddisfare e principi da rispettare, come la gerarchia della mitigazione (131)) sono state definite nell'accordo di delega.

I criteri di ammissibilità saranno in linea con gli obiettivi in materia di natura e biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici enunciati nel regolamento LIFE, tenendo anche conto delle priorità strategiche degli Stati membri nel settore della protezione della biodiversità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

I progetti di gestione del capitale naturale ammissibili dovranno essere giustificati da una valutazione economica basata su una classica analisi dei costi-benefici – da cui risulti che il costo netto attuale del progetto per la sua intera durata è inferiore al valore netto attuale dei benefici attesi, comprese le esternalità. Oltre ai normali criteri imposti dalla BEI per tutte le operazioni, saranno applicati criteri supplementari che definiscono il tipo di progetti e di settori coperti.

Come minimo, i beneficiari finali dello strumento finanziario devono essere persone giuridiche e/o fisiche che investono in progetti di gestione del capitale naturale in grado di:

dimostrare di esercitare un impatto positivo sulla condizione e sulla resilienza dell'ecosistema e sulla fornitura dei servizi ecosistemici mediante una valutazione mirata dell'impatto ambientale,

apre la via a nuovi modelli aziendali per la gestione del capitale naturale, tra le tipologie suindicate, cioè l'infrastruttura verde, il pagamento dei servizi ecosistemici, le compensazioni della biodiversità o le attività o imprese innovative a favore della biodiversità o dell'adattamento ai cambiamenti climatici,

soddisfare uno dei criteri seguenti:

promuovere la conservazione, il ripristino, la gestione e il miglioramento degli ecosistemi, anche tramite soluzioni ecosistemiche applicate ai settori del territorio, del suolo, delle foreste, dell'agricoltura, dell'acquacoltura, dell'acqua e dei rifiuti,

promuovere approcci ecosistemici che consentano alle imprese e alle comunità di affrontare i rischi identificati e associati agli impatti attuali e previsti dei cambiamenti climatici, anche tramite progetti riguardanti l'infrastruttura verde urbana, rurale e costiera.

Per essere ammissibili, i progetti devono essere realizzati almeno in uno Stato membro dell'Unione.

Se i progetti sono finanziati indirettamente tramite contributi ai fondi gestiti da istituti finanziari intermediari, questi ultimi sono selezionati in base alla domanda e in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e se soddisfano, tra l'altro, i seguenti requisiti:

i)

essere un istituto finanziario del settore privato o basato sul mercato;

ii)

impegnarsi a distribuire lo strumento finanziario e dimostrare la capacità operativa di effettuare tale distribuzione;

iii)

dimostrare la capacità di raggiungere i beneficiari finali cui si rivolgono le politiche dell'Unione o degli Stati membri in materia di biodiversità o di adattamento ai cambiamenti climatici;

iv)

assumere gli obblighi e possedere i requisiti associati alla distribuzione dello strumento finanziario;

v)

conformarsi alle norme pertinenti e alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo e alla frode fiscale;

vi)

fornire le informazioni richieste dalla Corte dei conti europea per consentire lo svolgimento dei suoi compiti; e

vii)

essere ammesso a beneficiare di prestiti della BEI in conformità della sua politica creditizia.

5.3.2.   Strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica (Private Finance for Energy Efficiency instruments, PF4EE)

5.3.2.1.   Contributo agli obiettivi del programma LIFE

Lo strumento PF4EE contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali del regolamento LIFE di cui all'articolo 3, specificati nell'ambito del settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, lo strumento PF4EE:

fa fronte a un'importante questione della politica climatica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e 2030 intesi a garantire risparmi energetici e la conseguente riduzione delle emissioni,

fornisce il livello necessario di sperimentazione e dimostrazione di un nuovo strumento strategico, con un grande potenziale di creazione di valore aggiunto europeo,

integra e sostiene le responsabilità degli Stati membri nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica,

offre la possibilità di migliorare l'efficacia del programma LIFE sotto il profilo dei costi, grazie all'effetto leva e alla complementarità,

crea capacità a lungo termine in un'attività finanziaria commerciale sostenibile, garantendo così un sostegno continuativo a lungo termine allo sviluppo sostenibile,

sostiene la solidarietà e la condivisione degli oneri, e

offre la possibilità di integrare l'iniziativa nei programmi degli Stati membri (tramite i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica e potenzialmente altri programmi e iniziative).

5.3.2.2.   Situazione attuale e ampliamento del PF4EE

Nel 2014 ci si attendeva che lo strumento finanziasse investimenti fino a 540 milioni di EUR. Tuttavia, a seguito delle operazioni sottoscritte nel 2015 e nel 2016 e alla luce della riserva attuale, la BEI prevede attualmente di realizzare nuovi investimenti per un oltre un miliardo di EUR entro la fine del 2017 (600-650 milioni di EUR dalla BEI e almeno 500 milioni di EUR dagli intermediari finanziari), riguardanti 9-10 Stati membri.

I sei accordi firmati entro la fine del 2016 sono i seguenti:

Komercni Banka, Repubblica ceca: prestiti nel settore dell'efficienza energetica per un valore di 75 milioni di EUR, a favore di imprese e impianti di illuminazione per edifici e siti industriali,

Banco Santander, Spagna: prestiti nel settore dell'efficienza energetica per un valore di 50 milioni di EUR, a favore di alberghi e altre strutture turistiche,

Credit Cooperatif, Francia: prestiti nel settore dell'efficienza energetica per un valore di 75 milioni di EUR, a favore di piccole e medie imprese e della ristrutturazione edilizia,

BELFIUS, Belgio: prestiti mirati nel settore dell'efficienza energetica per un valore di 75 milioni di EUR, a favore di piccole e medie imprese,

Banco BPI, Portogallo: prestiti mirati per un valore di 50 milioni di EUR a favore delle imprese,

BPER, Italia: prestiti nel settore dell'efficienza energetica per un valore di 50 milioni di EUR, a favore del settore privato.

Nel 2017 potrebbero essere sottoscritti ulteriori accordi in Croazia, nel Regno Unito, in Grecia e a Cipro.

Se finora gli investimenti sul campo sono stati finanziati solo nella Repubblica ceca e in Francia, il forte interesse da parte delle banche e l'innalzamento dell'obiettivo di investimento della BEI evidenziano la domanda di mercato sottesa e dunque le potenzialità di ampliamento dello strumento. Di fatto, lo strumento PF4EE contribuisce a creare un nuovo prodotto finanziario sul mercato finalizzato all'efficienza energetica e, di conseguenza, contribuisce direttamente alla decarbonizzazione dell'economia dell'UE, conformemente agli obiettivi della COP21.

Alla fine del 2016, i prestiti della BEI impegnati ed erogati ammontavano rispettivamente a 375 milioni di EUR e 35 milioni di EUR. L'effetto leva medio dello strumento alla fine del 2016 era pari a 9,8 (calcolato come contributo della BEI e della Commissione europea).

Durante il periodo 2014-2017, il contributo dell'UE destinato allo strumento PF4EE è ammontato a 80 milioni di EUR. Durante il periodo 2018-2020 sono previsti altri 75 milioni di EUR per la prosecuzione della fase pilota, di cui 10 milioni di EUR devono essere riservati allo strumento di sostegno specialistico che fornisce assistenza tecnica agli intermediari finanziari.

5.3.2.3.   Struttura dello strumento finanziario

L'attuazione dello strumento PF4EE è affidata alla Banca europea per gli investimenti (BEI) in regime di gestione indiretta.

Lo strumento PF4EE persegue due obiettivi fondamentali:

rendere il prestito a favore dell'efficienza energetica un'attività più sostenibile nelle istituzioni finanziarie europee, incentivando le banche commerciali private e altri istituti finanziari (congiuntamente, «intermediari finanziari») a rivolgersi al settore dell'efficienza energetica come segmento di mercato distinto,

accrescere la disponibilità di finanziamento del debito per i progetti che sostengono le priorità degli Stati membri in materia di efficienza energetica, definite nei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica.

Lo strumento PF4EE prevede: i) un meccanismo di partecipazione al rischio (strumento di condivisione del rischio) e ii) l'assistenza di esperti per gli intermediari finanziari (strumento di sostegno specialistico), associati a iii) finanziamenti a lungo termine della BEI (prestiti della BEI per l'efficienza energetica).

Lo strumento PF4EE prevede uno strumento finanziario di condivisione del rischio, con meccanismi di funzionamento analoghi a una garanzia limitata, finalizzato a ripartire il rischio tra la Commissione (in veste di finanziatore) e gli intermediari finanziari (in veste di prestatori).

Lo strumento di condivisione del rischio è concepito per ridurre il rischio di credito cui si espongono gli intermediari finanziari quando erogano prestiti in favore del settore dell'efficienza energetica e per incoraggiarne la partecipazione. L'impatto dipende dalle condizioni di mercato e dalle caratteristiche specifiche dei progetti. Lo strumento intensifica l'attività di prestito e migliora l'accesso ai finanziamenti e/o le condizioni di finanziamento per i beneficiari finali, tra cui eventualmente prezzi più bassi, scadenze più lunghe, garanzie meno onerose e altre agevolazioni.

Per mobilitare il contributo del programma LIFE, i prestiti della BEI sono offerti agli intermediari finanziari a tassi competitivi per l'assunzione di prestiti. I tassi preferenziali saranno trasferiti ai beneficiari finali per incoraggiare la diffusione dello strumento.

Si prevede che anche i beneficiari contribuiscano ai costi del progetto, aumentando così l'effetto leva calcolato sui costi dell'investimento.

Se un intermediario finanziario partecipante registra perdite nel portafoglio prestiti (portafoglio prestiti per l'efficienza energetica), tali perdite saranno in parte coperte dallo strumento di condivisione del rischio.

I finanziamenti a titolo del programma LIFE saranno usati per fornire il contributo finanziario richiesto per lo strumento di condivisione del rischio e lo strumento di sostegno specialistico, nonché per le spese amministrative e i costi diretti sostenuti dalla BEI per l'istituzione e la gestione dello strumento.

Un importo massimo in contanti (garanzia collaterale) è assegnato a ciascun intermediario finanziario per compensare le perdite nel portafoglio prestiti per l'efficienza energetica. Tale importo sarà calcolato sulla base di una percentuale specifica dell'intero portafoglio prestiti per l'efficienza energetica interessato, in funzione del profilo di rischio dei beneficiari finali interessati. Qualora l'intermediario finanziario non raggiungesse la dimensione del portafoglio stabilita, la percentuale sarà applicata alla dimensione raggiunta.

I beneficiari finali dello strumento PF4EE comprendono PMI e imprese di maggiori dimensioni a media capitalizzazione e persone private, ma possono includere anche piccoli comuni o altri enti pubblici che effettuano piccoli investimenti nell'efficienza energetica, in grado di utilizzare i risparmi energetici per rimborsare i prestiti iniziali.

L'obiettivo dello strumento PF4EE durante il periodo 2014-2017 era di sottoscrivere 10 accordi (prestiti per l'efficienza energetica della BEI e strumenti di condivisione del rischio/sostegno specialistico). Entro la fine del 2016, ne erano già stati sottoscritti sei (si veda la sezione 5.3.2.2).

Nel periodo 2018-2020 potrebbero essere sottoscritti 10 accordi supplementari, portando potenzialmente il numero totale di accordi firmati a 20 entro fine del 2020.

Il contributo dell'UE per il periodo 2018-2020 destinato allo strumento PF4EE sarà pari a 75 milioni di EUR, di cui 10 milioni da riservare allo strumento di strumento di sostegno specialistico. Inoltre la BEI sarà autorizzata a sottoscrivere più di un accordo per Stato membro.

Gli intermediari finanziari continueranno a essere selezionati in base alla domanda e in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e se soddisfano, tra l'altro, i seguenti requisiti:

i)

essere un istituto finanziario del settore privato o operare sul mercato in maniera paragonabile a un istituto finanziario del settore privato;

ii)

impegnarsi a distribuire lo strumento PF4EE e dimostrare la capacità operativa di effettuare tale distribuzione;

iii)

dimostrare la capacità di raggiungere i beneficiari finali interessati dalla priorità pertinente del piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica e/o dal regime di sostegno a favore dell'efficienza energetica e/o dalle direttive europee in materia di efficienza energetica nello Stato membro interessato;

iv)

assumere gli obblighi e possedere i requisiti associati alla distribuzione dello strumento PF4EE;

v)

conformarsi alle norme pertinenti e alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo e alla frode fiscale;

vi)

fornire le informazioni richieste dalla Corte dei conti europea per consentire lo svolgimento dei suoi compiti; e

vii)

essere una controparte ammissibile della BEI in conformità delle sue linee guida e politiche interne ed essere compatibile con le condizioni di distribuzione geografica previste dallo strumento PF4EE.

Nel periodo di validità del programma si cercherà di garantire un'ampia distribuzione geografica dello strumento finanziario offrendo incentivi alla BEI per incoraggiare la partecipazione di intermediari finanziari di tutti gli Stati membri. Tuttavia, i vincoli geografici della fase pilota saranno rimossi e la BEI sarà autorizzata a sottoscrivere più di un accordo per Stato membro, in funzione delle esigenze di mercato.

In funzione dell'interesse manifestato dagli intermediari finanziari, la BEI potrà dare priorità agli intermediari che intendono operare negli Stati membri che presentano le maggiori necessità di investimenti (distanza dall'obiettivo). Lo strumento di condivisione del rischio incentiverà gli intermediari finanziari a operare negli Stati membri dove i rischi sono più elevati, per esempio a causa dell'insufficiente sviluppo dell'uso dei prestiti per l'efficienza energetica, o nei quali si ritiene probabile che la capacità di assumere prestiti sia particolarmente bassa.

L'esperienza maturata nel periodo 2014-2017 indica che l'assistenza tecnica agli intermediari finanziari è essenziale per massimizzare la loro capacità di orientare gli investimenti in materia di efficienza energetica. Di conseguenza, la dotazione massima dello strumento di sostegno specialistico sarà innalzata dai 3,2 milioni di EUR del periodo 2014-2017 (ossia il 4 % del contributo dell'UE destinato allo strumento PF4EE durante la prima parte della fase pilota) a 10 milioni di EUR nel periodo 2018-2020.

Lo strumento PF4EE dovrà rimanere operativo per tutto il periodo durante il quale i prestiti sottostanti coperti dallo strumento di condivisione del rischio rimangono in essere. La durata massima ammessa nel quadro dello strumento di condivisione del rischio sarà di vent'anni. Lo strumento PF4EE sarà pertanto operativo per un massimo di vent'anni dopo il termine del periodo di attuazione (2045).

L'allocazione dei fondi sarà valida fino al completamento dell'ultima operazione nel quadro del programma.

La gestione dello strumento finanziario è affidata alla BEI. Un comitato direttivo esamina periodicamente i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento finanziario. Il comitato direttivo è composto da membri nominati congiuntamente dalla Commissione, compresi i servizi competenti della Commissione come la DG CLIMA, la DG ECFIN e la DG ENER, e dalla BEI ed è assistito da un segretariato fornito dalla BEI.

È stato istituito un meccanismo di monitoraggio e di rendicontazione e le informazioni saranno condivise con il comitato LIFE.

Il monitoraggio degli strumenti finanziari sarà conforme alle disposizioni del regolamento finanziario (articolo 140) e del regolamento delegato (articolo 225), come successivamente interpretate nell'accordo quadro finanziario e amministrativo con la BEI e nel relativo accordo di delega.

La BEI sarà responsabile del monitoraggio dell'attuazione delle attività nel quadro dello strumento finanziario e dell'elaborazione di relazioni periodiche finanziarie e sulle prestazioni, secondo un formato, un contenuto e una periodicità da definire in modo da prevedere relazioni periodiche e ad-hoc, visite in loco e audit. Per le relazioni presentate alla BEI dagli istituti finanziari saranno utilizzati indicatori di prestazione dell'efficienza energetica.

5.3.2.4.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

Tra i beneficiari rientrano le persone private, le associazioni di proprietari di abitazioni, le PMI, le imprese e/o le istituzioni/enti pubblici che effettuano investimenti nell'efficienza energetica in linea con il piano d'azione nazionale di ciascuno Stato membro.

L'entità dei prestiti per l'efficienza energetica erogati ai beneficiari varia da 10 000 EUR, cifra che può essere ridotta per consentire investimenti modesti nel settore residenziale, a 5 milioni di EUR e, in casi eccezionali, fino a 15 milioni di EUR.

Gli Stati membri sono in grado di influenzare i progetti in cantiere e quindi, indirettamente, la selezione dei progetti tramite le priorità fissate nel piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica. I beneficiari sono le persone giuridiche e/o fisiche che:

effettuano un investimento in misure di efficienza energetica nel contesto di un regime di sostegno di uno Stato membro e/o in linea con le priorità di un piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica e/o con le direttive europee in materia di efficienza energetica;

ottengono un prestito per l'efficienza energetica concesso da un intermediario finanziario partecipante.

Inoltre, gli investimenti finanziati nel settore dell'efficienza energetica dovranno aver superato un'analisi economica che incorpora i costi delle esternalità legate alle emissioni di carbonio, in modo che il costo netto attuale del progetto per la sua intera durata sia inferiore al valore netto attuale del risparmio energetico realizzato.

5.4.   Altre attività

I finanziamenti, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento LIFE, potrebbero essere utilizzati per finanziare qualsiasi altro intervento necessario al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Tali interventi saranno gestiti conformemente al regolamento finanziario e al regolamento LIFE.

Le risorse da assegnare a tali interventi, indipendentemente dalla forma giuridica, non rientreranno nel calcolo delle risorse minime da assegnare ai progetti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento LIFE.

Tali interventi potrebbero consistere in:

premi per progetti selezionati tra i progetti LIFE+ e i progetti LIFE «tradizionali» che hanno ricevuto il secondo pagamento a titolo di prefinanziamento e sono considerati particolarmente promettenti per quanto riguarda il loro contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari del sottoprogramma Ambiente o Azione per il clima del programma LIFE e alla loro prosecuzione, replica e/o trasferimento,

sovvenzioni per azioni dei progetti LIFE+ e dei progetti LIFE «tradizionali» che hanno ricevuto il secondo pagamento a titolo di prefinanziamento e sono considerati particolarmente promettenti per quanto riguarda il loro contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari del sottoprogramma Ambiente o Azione per il clima del programma LIFE e alla commerciabilità e bancabilità delle soluzioni attuate nei progetti. Tali sovvenzioni erogherebbero somme forfettarie per azioni di sostegno ritenute necessarie per conseguire la commerciabilità e/o la bancabilità entro la fine del progetto LIFE o LIFE+ sulla base di un'analisi del divario fornita dai candidati,

formazione imprenditoriale per azioni dei progetti LIFE+ e dei progetti LIFE «tradizionali» che hanno ricevuto il secondo pagamento a titolo di prefinanziamento e sono considerati particolarmente promettenti per quanto riguarda il loro contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari del sottoprogramma Ambiente o Azione per il clima del programma LIFE e alla commerciabilità e bancabilità delle soluzioni attuate nei progetti,

formazione per le reti e i raggruppamenti di attività destinata a piccole e medie imprese.

6.   CALENDARI INDICATIVI PER GLI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE (ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA e), DEL REGOLAMENTO LIFE)

6.1.   Calendario indicativo per le sovvenzioni

Tipologie di progetti

Sotto-programma

2018

2019

2020

Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere a), b), c), e h), del regolamento LIFE

AMBIENTE

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

CLIMA

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

Progetti integrati (articolo 18, lettera d), del regolamento LIFE)

AMBIENTE

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

CLIMA

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

Progetti di assistenza tecnica (articolo 18, lettera e), del regolamento LIFE)

AMBIENTE

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

CLIMA

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

Progetti di rafforzamento delle capacità (articolo 18, lettera f), del regolamento LIFE)

AMBIENTE e CLIMA insieme

1o trimestre 2018

 

Progetti preparatori (articolo 18, lettera g), del regolamento LIFE)

AMBIENTE

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

Sovvenzioni di funzionamento (SF) (articolo 21 del regolamento LIFE)

AMBIENTE e CLIMA insieme

2o trimestre invito congiunto a presentare proposte di SF per l'esercizio finanziario 2019

2o trimestre accordi quadro di partenariato e SF per l'esercizio finanziario 2020

2o trimestre SF per l'esercizio finanziario 2021

6.2.   Calendario indicativo per gli strumenti finanziari

Strumento finanziario

Sotto-programma

2018

2019

2020

NCFF

AMBIENTE

Su base continuativa

CLIMA

Su base continuativa

PF4EE

CLIMA

Su base continuativa

7.   RISULTATI, INDICATORI E OBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI PER CIASCUN SETTORE PRIORITARIO E CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROGETTI (ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA c), DEL REGOLAMENTO LIFE

Conformemente agli indicatori di prestazione (articolo 3, paragrafo 3, del regolamento LIFE) e agli obiettivi specifici del settore prioritario interessato, sono stabiliti risultati, indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna tipologia di progetti (articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento LIFE).

Restringendo l'ambito di applicazione dei progetti integrati all'attuazione di strategie, piani e tabelle di marcia specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di natura, acqua, rifiuti, aria, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, è possibile concentrarsi sui risultati attesi e gli obiettivi da raggiungere mediante tali progetti.

Nell'ambito del sottoprogramma Ambiente, le priorità tematiche di cui all'allegato III del regolamento LIFE e i temi dei progetti di cui alla parte 3 del presente programma di lavoro pluriennale orientano meglio i progetti finanziati e rendono più tangibile l'impatto sullo stato dell'ambiente. Sulla base della valutazione dell'impatto stimato del programma LIFE sono stati definiti alcuni risultati e obiettivi generali attesi, tenendo conto della funzione catalizzatrice del programma e, per quanto riguarda quelli legati allo sviluppo e all'attuazione, considerando l'importanza della replicabilità dei progetti ammessi al finanziamento (articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento LIFE).

Tuttavia, il numero e la portata dei progetti ammessi al finanziamento nell'ambito di un settore prioritario dipendono principalmente dal numero di domande ammissibili presentate, quelle cioè che soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione, nonché da fattori tecnici e socioeconomici che esulano dal controllo della Commissione.

Alla luce di queste considerazioni, e al fine di accrescere la misurabilità del contributo del programma LIFE agli obiettivi del settimo programma d'azione per l'ambiente (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento LIFE), ove possibile i risultati attesi sono stati definiti anche in termini di risultati previsti a livello di progetto. I beneficiari dovranno definire lo scenario di riferimento all'avvio del progetto e il risultato finale rispetto agli obiettivi perseguiti. A tale scopo, è stata istituita la banca dati degli indicatori chiave di progetto del programma LIFE, cui avranno accesso i beneficiari entro la fine del 2017 (gli indicatori sono stati testati con successo in un prototipo di banca dati nel 2015, nel contesto della valutazione intermedia del programma LIFE (132)). Gli obiettivi ambientali/climatici che ogni progetto deve raggiungere dovrebbero realizzare o superare le finalità, gli obiettivi o i limiti di emissione fissati dalla legislazione e dalle politiche dell'Unione in materia.

Il programma LIFE è un catalizzatore, pertanto la prosecuzione, la replica e/o il trasferimento delle azioni e dei risultati dei progetti sono fondamentali per garantire che il programma serva effettivamente a ottenere risultati positivi per l'ambiente e il clima. Tutti i progetti proposti mirano alla prosecuzione, alla replica e/o al trasferimento nel rispettivo settore relativo all'ambiente o ai cambiamenti climatici, ma sulla base dell'esperienza maturata nel quadro dei programmi precedenti è prevedibile che solo l'80 % dei progetti pilota e dimostrativi sia replicabile, perché sussiste il rischio che le tecniche e le metodologie da collaudare e dimostrare non producano i risultati attesi. Inoltre, al di là di questi impedimenti tecnici, considerate le possibili difficoltà di ordine economico e amministrativo, non ci si può attendere che tutti i progetti saranno condotti a buon fine.

Va osservato che pochi progetti nel quadro del programma LIFE 2014-2020 saranno conclusi entro il 2020, dato che la durata media dei progetti LIFE oscilla tra 3 e 6 anni, in funzione del settore prioritario. Pertanto, nel caso dei progetti in corso, più che di obiettivi si tratta di tappe. Tali tappe sono l'espressione di un'organizzazione tale per cui i progetti sono in grado di raggiungere gli obiettivi previsti entro il termine di svolgimento del progetto, che molto probabilmente sarà successivo al 2020.

Al fine di evitare duplicazioni, nell'ambito di ciascun settore prioritario, le tipologie di progetti ai sensi degli articoli 2 e 18 del regolamento LIFE previste per perseguire i relativi obiettivi sono raggruppate insieme, se possibile. Le tipologie di progetti indipendenti dal settore prioritario, come i progetti di rafforzamento delle capacità, sono elencate separatamente.

Nelle tabelle riportate di seguito, gli indicatori sono inclusi nella descrizione dei risultati e degli obiettivi e non sono quindi menzionati come voce distinta.

7.1.   Sottoprogramma Ambiente

Per il sottoprogramma per l'ambiente sono presi in considerazione gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli obiettivi specifici stabiliti per ciascun settore prioritario agli articoli 10, 11 e 12 e gli indicatori di prestazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento LIFE.

Ambiente e uso efficiente delle risorse

Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere a) e b), del regolamento LIFE

Priorità tematiche

Risultati quantitativi (133)

Risultati qualitativi

Obiettivi/Tappe 2020

ACQUA (compreso l'ambiente marino)

N. di progetti in corso o completati riguardanti corpi idrici (interni/di transizione/costieri) in cattivo stato ecologico.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso un buono stato ecologico a livello di progetto.

80 %

N. di corpi idrici con stato ecologico carente oggetto di progetti in corso o completati.

Corpi idrici (interni/di transizione/costieri) compresi nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a migliorarne lo stato ecologico.

100 (134)

RIFIUTI

N. di progetti in corso o completati volti a conseguire gli obiettivi giuridici dell'UE in materia di rifiuti e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti (gestione adeguata dei rifiuti).

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso una gestione adeguata dei rifiuti.

80 %

N. di altri comuni o regioni a livello di Unione con una gestione inadeguata dei rifiuti oggetto di progetti in corso o completati.

Comuni o regioni compresi nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a raggiungere una gestione adeguata dei rifiuti.

20

EFFICIENZA NELL'USO DELLE RISORSE (compresi il suolo, le foreste e l'economia verde e circolare)

N. di progetti in corso o completati che attuano gli obiettivi delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di efficienza nell'uso delle risorse (esclusi il suolo e le foreste).

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso l'attuazione di aspetti dell'economia verde e circolare.

80 %

N. di altre imprese a livello europeo interessate dai progetti in corso o completati.

Altre imprese comprese nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati ad attuare l'economia verde o circolare.

10

N. di progetti in corso o completati che attuano gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di protezione del suolo.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il mantenimento o il miglioramento delle funzioni del suolo.

80 %

Ettari di terreno a livello di Unione interessati dai progetti in corso o completati.

Terreni compresi nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a mantenere o migliorare le funzioni del suolo.

2 000

N. di progetti in corso o completati che promuovono l'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso l'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea.

80 %

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a fornire dati indicativi che possano servire al centro dati europeo sulle foreste (European Forest Data Centre, EFDAC).

80 %

AMBIENTE e SALUTE (compresi le sostanze chimiche e il rumore)

N. di progetti in corso o completati che attuano la politica dell'Unione in materia di sostanze chimiche, compresi i progetti che promuovono la sostituzione delle sostanze e la riduzione al minimo dell'esposizione.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il raggiungimento o il superamento dell'obiettivo pertinente dell'Unione in materia di sostanze chimiche a livello di progetto.

80 %

N. di persone a livello di Unione interessate dai progetti in corso o completati volti a ridurre le sostanze chimiche.

Persone comprese nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a ridurre gli effetti nocivi delle sostanze chimiche sulla salute e sull'ambiente, comprese le stime degli effetti a lungo termine.

50 000

N. di progetti finanziati in corso o completati che mirano alla riduzione del rumore.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il raggiungimento o il superamento dell'obiettivo pertinente dell'Unione in materia di riduzione del rumore a livello di progetto.

80 %

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso la riduzione dell'esposizione al rumore di almeno 3 dB.

80 %

N. di persone a livello di Unione interessate dai progetti in corso o completati.

Persone che beneficiano dei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a ridurre i livelli di rumore di almeno 3 dB. Qualità dell'ARIA ed emissioni (compreso l'ambiente urbano)

10 000

Qualità dell'ARIA ed emissioni (compreso l'ambiente urbano)

N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani e programmi per la qualità dell'aria e i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

Percentuale di PI destinati ad attuare piani e programmi per la qualità dell'aria conformi ed efficienti nelle regioni interessate, in conformità dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, o a istituire programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico conformi ed efficienti negli Stati membri, in conformità dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 relativa ai limiti nazionali di emissione.

80 %

N. di persone interessate dai progetti in corso o completati in materia di qualità dell'aria.

Persone comprese nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il raggiungimento o il superamento dell'obiettivo pertinente dell'Unione in materia di qualità dell'aria.

1 milione


Natura e biodiversità

Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettera a), b) e c) del regolamento LIFE

Priorità tematiche

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/Tappe 2020

NATURA

N. di progetti in corso o completati riguardanti habitat o specie con uno stato di conservazione non favorevole/non sicuro.

Percentuale di progetti in corso o completati destinati a migliorare lo stato di conservazione ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

100 %

N. di habitat interessati dai progetti in corso o completati con uno stato di conservazione non favorevole/non sicuro.

Percentuale di habitat o specie o siti Natura 2000 interessati dai progetti in corso o completati che stanno compiendo progressi verso uno stato di conservazione migliore.

10 % degli habitat interessati

N. di specie interessate dai progetti in corso o completati con uno stato di conservazione non favorevole/non sicuro.

10 % delle specie interessate

N. di siti Natura 2000/ha di siti Natura 2000 interessati dai progetti in corso o completati.

10 % dei siti Natura 2000/ha di siti Natura 2000 interessati

BIODIVERSITÀ

N. di progetti in corso o completati riguardanti l'attuazione degli obiettivi 2, 3, 4 e 5 della strategia sulla biodiversità fino al 2020.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili per migliorare o ripristinare gli ecosistemi interessati.

80 %

N. di tipi di ecosistemi e ha di superfici di ecosistemi interessati dai progetti in corso o completati.

Percentuale di tipi o superfici di ecosistemi interessati dai progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e stanno compiendo progressi verso il miglioramento o il ripristino.

10 % dei tipi di ecosistemi interessati

10 % delle superfici di ecosistemi interessate


Progetti integrati (PI) ai sensi dell'articolo 18, lettera d), del regolamento LIFE

Priorità tematiche

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/Tappe 2020

ACQUA (compreso l'ambiente marino)

N. di distretti idrografici a livello di Unione interessati dai PI in corso o completati.

Percentuale di distretti idrografici compresi nei PI relativi all'acqua.

3 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani di gestione dei bacini idrografici.

Percentuale di PI destinati ad attuare piani di gestione dei bacini idrografici conformi ed efficienti nel distretto idrografico interessato, in conformità della direttiva quadro sulle acque.

100 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani di gestione dei bacini idrografici.

Percentuale di PI che mobilitano finanziamenti complementari di importo superiore al valore totale dei loro bilanci.

100 %

RIFIUTI

N. di regioni a livello di Unione comprese nei PI in corso o completati relativi ai rifiuti.

Percentuale di regioni comprese nei PI relativi ai rifiuti.

2 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani di gestione dei rifiuti e/o di programmi di prevenzione dei rifiuti.

Percentuale di PI destinati a fornire piani di gestione dei rifiuti e/o programmi di prevenzione dei rifiuti conformi ed efficienti nella regione interessata, in conformità degli articoli 28 e 29 della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE).

100 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani di gestione dei rifiuti e/o di programmi di prevenzione dei rifiuti.

Percentuale di PI che mobilitano finanziamenti complementari di importo superiore al valore totale dei loro bilanci.

100 %

Qualità dell'ARIA ed emissioni (compreso l'ambiente urbano)

N. di persone nelle regioni interessate dai PI in corso o completati in materia di aria a livello di Unione.

Percentuale della popolazione totale dell'Unione nelle regioni comprese nei PI relativi alla qualità dell'aria.

3 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani e programmi per la qualità dell'aria.

Percentuale di PI destinati ad attuare piani e programmi per la qualità dell'aria conformi ed efficienti nelle regioni interessate, in conformità dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE.

100 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani e programmi per la qualità dell'aria.

Percentuale di PI che mobilitano finanziamenti complementari di importo superiore al valore totale dei loro bilanci.

100 %

NATURA

N. di siti Natura 2000 interessati da PI in corso o completati.

Percentuale di siti Natura 2000 compresi nei PI relativi alla natura.

4 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione dei quadri di azioni prioritarie.

Percentuale di PI destinati ad attuare i quadri di azioni prioritarie per garantire una gestione adeguata dei siti Natura 2000.

100 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione dei quadri di azioni prioritarie.

Percentuale di PI che mobilitano finanziamenti complementari di importo superiore al valore totale dei loro bilanci.

100 %


Informazione e governance

Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettera h), del regolamento LIFE

Priorità tematiche

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/Tappe 2020

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

N. di progetti in corso o completati volti a sensibilizzare i cittadini, le imprese, le autorità locali, le organizzazioni non governative registrate (ONG) e altre organizzazioni della società civile (parti interessate e cittadini).

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi al fine di comprendere più di due altre aree oltre a quella prevista dal progetto e più di una lingua.

80 %

N. di parti interessate e cittadini cui sono rivolti i progetti in corso o completati, che non sono a conoscenza degli obiettivi ambientali riguardo ai quali sarà condotta la campagna di sensibilizzazione.

Percentuale di incremento delle parti interessate e dei cittadini, cui sono rivolti i progetti di sensibilizzazione che attuano interventi replicabili o trasferibili, che vengono a conoscenza degli obiettivi ambientali perseguiti da tali progetti, stimati in indagini ex ante ed ex post (condotte da progetti LIFE o da altri enti).

25 %

N. di parti interessate e cittadini cui sono rivolti i progetti in corso o completati.

Partecipazione attiva delle parti interessate e dei cittadini alle attività di sensibilizzazione proposte dai progetti che attuano interventi replicabili o trasferibili (per esempio partecipazione a indagini, volontariato, partecipazione a visite guidate, informazioni scaricate via Internet, presentazione di quesiti).

> 500 000

GARANZIA DELL'APPLICAZIONE

N. di progetti che mirano a migliorare la conformità e la garanzia dell'applicazione della legislazione ambientale dell'Unione

Percentuale di progetti in corso o completati che attuano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il miglioramento della conformità o della garanzia dell'applicazione.

10 %

ONG

N. di interventi da parte di ONG che beneficiano di sovvenzioni di funzionamento per consultazioni sulla politica ambientale dell'Unione.

Percentuale di incremento degli interventi a sostegno della politica dell'Unione.

12 %


Altri progetti

Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere e) e f), del regolamento LIFE

 

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/Tappe 2020

Progetti di assistenza tecnica

N. di progetti di assistenza tecnica in corso o completati.

Progetti di assistenza tecnica in corso o completati riguardanti la preparazione di progetti integrati.

10 preparano progetti integrati relativi alla natura, 5 progetti integrati relativi a rifiuti, acqua o aria

N. di progetti di assistenza tecnica in corso o completati.

Percentuale di progetti di assistenza tecnica in corso o completati che sfociano in progetti integrati LIFE di migliore qualità.

90 %

Progetti di rafforzamento della capacità

N. di progetti dedicati al rafforzamento delle capacità.

Percentuale di progetti di rafforzamento della capacità che compiono progressi verso un maggiore utilizzo negli Stati membri interessati.

90 %

N. di domande di sovvenzioni per azioni accolte provenienti da Stati membri con progetti di rafforzamento delle capacità in corso.

Maggiore percentuale relativa di domande accolte provenienti da Stati membri con progetti di rafforzamento di capacità in corso o completati rispetto all'utilizzo tra il 2010 e il 2012 (in termini percentuali).

5 %

7.2.   Sottoprogramma Azione per il clima

Mitigazione

 

 

 

 

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/Tappe 2020

Progetti integrati

N. di progetti.

Area coperta e n. di cittadini raggiunti dalle strategie o dai piani d'azione attuati per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

N. e volume dei progetti complementari finanziati da altri fondi dell'Unione.

Incremento del n. di Stati membri/regioni che applicano approcci integrati con il sostegno di un PI o replicando i risultati di un PI.

Incremento del n. di misure complementari nei progetti integrati finanziati da altri fondi dell'Unione.

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in tonnellate) mediante tecnologie, sistemi e strumenti nuovi e/o altri approcci basati sulle migliori pratiche sviluppati e utilizzati a seguito di esempi LIFE.

7 Stati membri applicano approcci integrati con il sostegno di un PI o replicando i risultati di un PI.

I finanziamenti complementari mobilitati tramite i PI sono superiori al valore totale dei bilanci di tali PI.

Progetti di assistenza tecnica

N. di progetti.

Percentuale di progetti di assistenza tecnica sfociati in un progetto integrato LIFE.

Incremento del numero e miglioramento della qualità dei PI collegati ai progetti di assistenza tecnica.

Il 100 % dei progetti è sfociato in un PI LIFE.

Progetti di rafforzamento della capacità

N. di progetti.

Incremento della percentuale relativa di domande accolte, provenienti da Stati membri ammissibili per i progetti di rafforzamento delle capacità.

7 Stati membri hanno almeno un progetto di mitigazione finanziato a titolo di LIFE-Azione per il clima.

Altri progetti

N. di progetti.

N. di progetti finanziati che promuovono tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e/o altre soluzioni basate sulle migliori pratiche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Incremento del n. di tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e/o altre soluzioni basate sulle migliori pratiche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Incremento della percentuale di approcci aggiornati o nuovi, sviluppati tramite il programma LIFE, che sono usati o migliorati sistematicamente dai settori pubblico e privato.

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in tonnellate) mediante tecnologie, sistemi e strumenti nuovi e/o altri approcci basati sulle migliori pratiche sviluppati e utilizzati a seguito di esempi LIFE.

L'80 % dei progetti avviati ha introdotto tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e duraturi e/o soluzioni basate sulle migliori pratiche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Adattamento

 

 

 

 

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/Tappe 2020

Progetti integrati

N. di progetti.

Area coperta e n. di cittadini raggiunti dalle strategie o dai piani d'azione o da altri piani per l'adattamento ai cambiamenti climatici attuati su vasta scala territoriale tramite il programma LIFE.

N. di progetti di adattamento transregionali o transfrontalieri.

Numero e volume dei progetti complementari finanziati da altri fondi dell'Unione o da fondi diversi.

Impatto positivo sulla resilienza ai cambiamenti climatici in una regione e in settori economici esercitato dagli interventi finanziati dal programma LIFE e da altri progetti complementari.

Incremento del n. di Stati membri/regioni che applicano approcci integrati con il sostegno di un progetto integrato o replicando i risultati di un PI.

Incremento del n. di misure complementari finanziate da altri fondi dell'Unione.

Impatto positivo dei progetti LIFE sulla resilienza ai cambiamenti climatici di zone particolarmente vulnerabili individuate nella strategia dell'Unione per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

7 Stati membri applicano approcci integrati con il sostegno di un PI o replicando i risultati di un PI.

I finanziamenti complementari mobilitati tramite i PI sono superiori al valore totale dei bilanci di tali PI.

Progetti di assistenza tecnica

N. di progetti.

Percentuale di progetti di assistenza tecnica sfociati in un progetto integrato LIFE.

Incremento del n. e miglioramento della qualità dei progetti integrati legati ai progetti di assistenza tecnica.

Il 100 % dei progetti è sfociato in progetto integrato LIFE.

Progetti di rafforzamento della capacità

N. di progetti.

Incremento della percentuale relativa di domande accolte, provenienti da Stati membri ammissibili per i progetti di rafforzamento delle capacità.

7 Stati membri hanno almeno un progetto di adattamento finanziato a titolo del programma LIFE.

Altri progetti

N. di progetti.

N. di progetti finanziati che promuovono tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e/o altre soluzioni basate sulle migliori pratiche per accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici.

N. di valutazioni della vulnerabilità, strategie di adattamento ai cambiamenti climatici o piani d'azione sviluppati mediante il programma LIFE.

N. di progetti di adattamento transregionali o transfrontalieri.

Aumento attribuibile della resilienza ai cambiamenti climatici, ripartito per settore, dovuto alla dimostrazione di nuove tecnologie, sistemi, strumenti e/o altri approcci basati sulle migliori pratiche sviluppati e utilizzati a seguito di esempi LIFE.

Impatto positivo dei progetti LIFE sulla resilienza ai cambiamenti climatici di zone particolarmente vulnerabili individuate per il finanziamento a titolo del programma LIFE nella strategia dell'Unione per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'80 % dei progetti avviati ha introdotto tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e/o soluzioni basate sulle migliori pratiche che accrescono la resilienza ai cambiamenti climatici.

Governance

 

 

 

 

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/Tappe 2020

 

 

 

 

Progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione

N. di progetti.

N. di cittadini, imprese, autorità locali, organizzazioni non governative (ONG) registrate e altre organizzazioni della società civile raggiunte.

Diffusione geografica e area coperta.

Maggiore conoscenza dei cambiamenti climatici causati dall'uomo e delle relative soluzioni, secondo le rilevazioni dei sondaggi dell'Eurobarometro.

Maggiore partecipazione alle consultazioni delle parti interessate o alle discussioni riguardanti la politica e la legislazione in materia di clima.

Aumento del 25 % della partecipazione delle parti interessate e dei cittadini alle attività di sensibilizzazione.

Aumento del 10 % dei cittadini interessati dai progetti LIFE che considerano i cambiamenti climatici causati dall'uomo un problema molto grave.

Progetti di buone pratiche e altri progetti

N. di progetti.

N. di pratiche consolidate attribuibili ai progetti che utilizzano indicatori o strumenti sviluppati e sperimentati a seguito di esempi LIFE.

N. di approcci strategici o proposte legislative basati sui risultati dei progetti.

Incremento del n. di migliori pratiche utilizzate da famiglie, imprese e autorità o incorporate nei programmi o piani di azione nazionali/regionali.

Riduzione del numero di casi di violazione della legislazione dell'Unione attribuibile agli interventi LIFE.

Il 25 % delle pratiche o degli approcci dei progetti è incorporato nei programmi o piani d'azione nazionali/regionali.

L'80 % dei progetti LIFE riguardanti la governance in materia di clima hanno prodotto un miglioramento di tale governance.

Risultati, indicatori e obiettivi specifici per gli strumenti finanziari

Indicatori comuni a tutti gli strumenti finanziari

I risultati, gli indicatori e gli obiettivi per gli strumenti finanziari saranno stabiliti d'accordo con l'entità di attuazione. Come minimo, comprenderanno:

numero di accordi (prestiti, garanzie ecc.) con gli intermediari finanziari (n),

volume dei finanziamenti messi a disposizione dagli strumenti finanziari (milioni di EUR),

volume dei finanziamenti privati mobilitati dagli strumenti finanziari (milioni di EUR),

numero di beneficiari finali (n),

numero di Stati membri in cui i progetti sono stati finanziati dagli strumenti finanziari (n).

Indicatori specifici per lo strumento NCFF:

finanziamenti messi a disposizione da istituzioni finanziarie intermedie nel quadro dello strumento finanziario in conseguenza dei progetti finanziati (milioni di EUR),

finanziamenti messi a disposizione delle aree Natura 2000 in conseguenza dei progetti finanziati (milioni di EUR),

impatto sulla resilienza ai cambiamenti climatici (esposizione ai cambiamenti climatici e sensibilità ai relativi effetti) delle regioni e dei settori economici, in particolare nelle zone vulnerabili individuate come prioritarie per i finanziamenti a titolo del programma LIFE nella strategia dell'Unione per l'adattamento ai cambiamenti climatici in conseguenza dei progetti finanziati,

impatto sulle condizioni degli ecosistemi in conseguenza dei progetti finanziati,

creazione di posti di lavoro: numero di posti creati in conseguenza dei progetti finanziati (numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno).

Indicatori specifici per lo strumento PF4EE:

finanziamenti privati mobilitati (milioni di EUR) in conseguenza dei prestiti PF4EE,

risparmi energetici realizzati (GWh) in conseguenza dei prestiti PF4EE,

riduzione delle emissioni di carbonio (tonnellate di CO2) in conseguenza dei prestiti PF4EE,

creazione di posti di lavoro: numero di posti creati in conseguenza dei prestiti PF4EE (numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno).

Risultati attesi specifici per lo strumento NCFF

Durante la fase pilota, lo strumento NCFF dovrebbe eseguire 9-12 operazioni (comprese le operazioni indirette). I singoli investimenti rimarranno al di sotto di 10-15 milioni di EUR.

L'effetto leva stimato del valore dello strumento per la realizzazione del programma LIFE è compreso tra 2,2 e 3,2 volte. Tenendo conto di un possibile contributo ai costi dei progetti da parte dei beneficiari finali dell'ordine del 25 %, l'effetto leva dell'investimento totale per la realizzazione del programma LIFE potrà essere compreso tra 2,8 e 4,2 volte. L'investimento totale in progetti di gestione del capitale naturale durante la sola fase pilota potrebbe raggiungere la cifra di 420 milioni di EUR.

Durante la successiva fase operativa, l'effetto leva atteso potrebbe aumentare a 6 volte, soprattutto se altri investitori aderiranno allo strumento e se saranno effettuati nuovi investimenti tramite intermediari e fondi.

Risultati specifici attesi per lo strumento PF4EE

Nell'ambito dello strumento PF4EE dovrebbero essere sottoscritti fino a 10 accordi di finanziamento (prestiti per l'efficienza energetica della BEI e strumenti di condivisione del rischio/sostegno specialistico) con intermediari finanziari durante il periodo 2014-2017 (ossia durante la fase pilota) e altri 10 nel periodo 2018-2020. Un accordo di finanziamento può comprendere l'attuazione dello strumento in più di uno Stato membro e un intermediario finanziario può firmare più di un accordo di finanziamento.

All'avvio dello strumento PF4EE era previsto un sostegno complessivo agli investimenti fino a 540 milioni di EUR circa. Tuttavia, dopo i 6 accordi sottoscritti nel 2015 e nel 2016 e alla luce della riserva attuale, la BEI si è attualmente posta l'obiettivo di realizzare nuovi investimenti nel settore dell'efficienza energetica per un valore superiore a un miliardo di EUR durante la fase 2014-2017. Per quanto riguarda il periodo 2018-2020, saranno realizzati nuovi investimenti nel settore dell'efficienza energetica per un ulteriore importo di un miliardo di EUR, grazie alla firma di 10 accordi supplementari nel quadro dello strumento PF4EE dopo il 2017. Ciò porterebbe gli investimenti complessivi generati dallo strumento PF4EE a 2 miliardi di EUR durante il periodo 2014-2020.

Quando è stato concepito lo strumento PF4EE, l'effetto leva stimato del valore del portafoglio prestiti per la realizzazione del programma LIFE era sei volte maggiore per la fase pilota. Tenendo conto di un possibile contributo ai costi dei progetti da parte dei beneficiari finali dell'ordine del 25 %, ci si attendeva che l'effetto leva dell'investimento totale per la realizzazione del programma LIFE potesse essere fino a 8 volte maggiore entro la fine del 2017. Tale obiettivo minimo riguardante l'effetto leva si applicherà anche al periodo 2018-2020.


(1)  Si veda la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che accompagna la valutazione intermedia del programma LIFE, COM(2017) 642, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2017:642:FIN.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia», http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm.

(4)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_it.pdf

(5)  Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione (2016/2151(DEC)], paragrafo 8, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P8-TA-2017-0143.

(6)  Si tratta dei cosiddetti indicatori chiave di progetto del programma LIFE; si veda anche la successiva sezione 7.

(7)  https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it.

(8)  Recenti studi confermano che per ottenere investimenti sostenibili sono necessari politiche intelligenti e incentivi tesi a creare un maggior coinvolgimento in seno alla società in generale e in tutti i settori, in particolare a livello delle comunità locali e in collaborazione con i cittadini e le piccole e medie imprese, in quanto questi sono sempre più coinvolti attraverso iniziative della comunità promosse dalla diffusione delle tecnologie digitali, o in quanto «prosumatori» (i quali possono, ad esempio, produrre, immagazzinare e persino vendere la propria energia elettrica piuttosto che semplicemente acquistarla); cfr. Centro europeo di strategia politica, Note strategiche dell'EPSC, numero 25, 8 giugno 2017, pag. 14.

(9)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(10)  L'ultimo programma di lavoro di Orizzonte 2020 copre il periodo 2018-2020. Orizzonte 2020 è incentrato su tre priorità: generare una scienza di eccellenza finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'Unione a livello mondiale, promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, comprese le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) e l'innovazione, e affrontare le sfide per la società, per rispondere direttamente alle sfide individuate nella strategia Europa 2020 mediante il sostegno alle attività che coprono l'intero spettro dalla ricerca al mercato. Nell'ambito di Orizzonte 2020 la ricerca e l'innovazione relative all'ambiente e all'azione per il clima sono intraprese attraverso diverse azioni e occasioni di collaborazione, in particolare nell'ambito della «Sfida per la società – Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime» e la «Sfida per la società – Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia». In questo contesto, la ricerca e l'innovazione in materia di ambiente mirano a conseguire un'economia e una società efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'acqua e resilienti ai cambiamenti climatici.

(11)  Le linee guida per le candidature per ciascun invito a presentare proposte sono reperibili su sito web del programma LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm

(12)  Per maggiori informazioni sul testo della proposta di regolamento sul Corpo europeo di solidarietà e sullo stato di avanzamento della relativa procedura legislativa si veda: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=COM%3A2017%3A262%3AFIN.

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(14)  Per ragioni di bilancio, tale importo comprende 2,33 milioni di EUR quale contributo al bilancio dell'agenzia esecutiva a titolo del sottoprogramma Azione per il clima.

(15)  Regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/93, del 16 novembre 2017, sull'aumento della percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 5) (in appresso: il regolamento delegato sull'aumento della percentuale per la natura e la biodiversità).

(*1)  A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento LIFE, il 30 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni è assegnato a progetti integrati. In funzione dell'effettivo numero di proposte di progetti integrati, le risorse non utilizzate verranno impiegate per altri progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni.

(*2)  Il livello massimo delle spese di gestione associate all'attuazione degli strumenti finanziari non può essere superiore al 7 % della dotazione finanziaria globale per gli strumenti finanziari.

(*3)  Compreso il contributo complessivo del programma LIFE al bilancio dell'agenzia esecutiva di 14,58 milioni di EUR, con l'importo di 2,33 milioni di EUR del contributo a titolo del sottoprogramma Azione per il clima.

(*4)  A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento LIFE, il 30 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni è assegnato a progetti integrati. In funzione dell'effettivo numero di proposte di progetti integrati, le risorse non utilizzate verranno impiegate per altri progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni.

(*5)  Il livello massimo delle spese di gestione associate all'attuazione degli strumenti finanziari non può essere superiore al 7 % della dotazione finanziaria globale per gli strumenti finanziari.

(*6)  L'importo di 2,33 milioni di EUR del contributo al bilancio dell'agenzia esecutiva a titolo del sottoprogramma Azione per il clima è incluso nel contributo complessivo del programma LIFE.

(16)  Come modificato dal regolamento delegato sull'aumento della percentuale per la natura e la biodiversità.

(17)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(18)  Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

(19)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(20)  Un'analisi del divario tra l'attuale stato dei corpi idrici e la riduzione delle pressioni necessaria a conseguire l'obiettivo del buono stato ecologico che discende dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva quadro sulle acque, secondo cui gli Stati membri devono preparare programmi di misure che tengano conto «dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5» (analisi delle pressioni e degli impatti), «allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4» (buono stato). L'articolo 11, paragrafo 8, precisa inoltre che i programmi di misure devono essere riesaminati ogni sei anni. Per maggiori informazioni si vedano le linee guida per la presentazione di relazioni della direttiva quadro sulle acque 2016, http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016/Guidance/WFD_ReportingGuidance.pdf in particolare il capitolo 10.1.8.2, pag. 245 (descrizione di quello che gli Stati membri devono riferire in termini di indicatori del divario per ciascun tipo significativo di pressione o sostanza chimica) e le sezioni 10.1.4 e 10.1.5.

(21)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(22)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(23)  Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

(24)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

(25)  I «sostituti adeguati» sono altre sostanze chimiche che producono gli stessi effetti desiderati con un impatto ambientale ridotto.

(26)  Ad esempio puntando a ridurre il consumo energetico per il trattamento e la gestione delle acque e le perdite idriche.

(27)  La popolazione residente nelle zone rurali è la popolazione che vive fuori dalle aree urbane. Le aree urbane sono identificate attraverso il seguente metodo: 1) una soglia di densità demografica (300 abitanti per km2) applicata a maglie territoriali di 1 km2; 2) una soglia di dimensione minima (5 000 abitanti) applicata a maglie territoriali raggruppate al di sopra della soglia di densità. Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban-rural_typology

(28)  Ad esempio nutrienti (P, K, N) e composti organici.

(29)  Guadalupa, Riunione, Mayotte, Guyana francese e Martinica, Saint-Martin (Francia); Madera, Isole Azzorre (Portogallo); Isole Canarie (Spagna), cfr. http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/themes/outermost-regions/.

(30)  Le isole sono definite come territori aventi una superficie minima di 1 km2, una distanza minima tra l'isola e la terraferma di 1 km, una popolazione residente superiore ai 50 abitanti e nessun collegamento permanente (ponte, galleria, diga) tra l'isola e la terraferma. Per la definizione si veda il documento «Regional focus» no 01/2011 dal titolo «Regional typologies: a compilation» (Tipologie regionali: una raccolta); politica regionale dell'Unione europea; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2011_01_typologies.pdf.

(31)  In base agli ultimi dati diffusi dalle autorità competenti in materia.

(32)  Valore aggiunto significa riciclare in prodotti di qualità elevata, ossia non riciclare in aggregati. Per tale concetto si veda la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti», COM(2014) 398 final del 2 luglio 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52014DC0398.

(33)  Compresi gli imballaggi in plastica.

(34)  Compresa la caratterizzazione.

(35)  Valore aggiunto significa riciclare in prodotti di qualità elevata, ossia non riciclare in aggregati. Per tale concetto si veda la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti», COM(2014) 398 final del 2 luglio 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52014DC0398.

(36)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», COM(2011) 571 final del 20 settembre 2011, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2011:0571:FIN.

(37)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614.

(38)  Per la definizione di PMI si veda: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3An26026.

(39)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614.

(40)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia tematica per la protezione del suolo», COM(2006) 231 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0231&from=EN

(41)  https://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy_it.

(42)  Si veda la relazione n. 6/2017 dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) «Circular by design – products in the circular economy» (Circolare per progettazione – prodotti nell'economia circolare), pag. 23: il 5 % di tutti i progetti di ricerca e sviluppo dell'UE nella progettazione dei prodotti si occupa di progettazione ecologica, l'1 % di rifabbricazione, il 2 % di riparazione, mentre l'8 % di riciclaggio.

(43)  http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-strategy-on-plastics-in-the-circular-economy.

(44)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614. I settori prioritari sono i seguenti: plastica, materie prime essenziali, rifiuti alimentari, biomassa e bioprodotti, rifiuti di costruzione e demolizione.

(45)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Guidelines on best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing» (Orientamenti sulle migliori pratiche per limitare, mitigare o compensare l'impermeabilizzazione del suolo), SWD(2012) 101 final del 12 aprile 2012, http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/soil_sealing_guidelines_en.pdf.

(46)  Adottati dal Consiglio della FAO il 5 dicembre 2016 e approvati dall'UE e dagli Stati membri, http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf.

(47)  Dichiarazione ministeriale di Madrid del 22 ottobre 2015, adottata in occasione della riunione del gruppo di esperti sulle foreste in Europa, 30 giugno – 2 luglio 2015, Madrid, Spagna, http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/11/III.-ELM_7MC_2_2015_MinisterialDeclaration_adopted-2.pdf#page=5.

(48)  Ad esempio le operazioni silvicole su scala ridotta.

(49)  Philipp S. Duncker, Susana M. Barreiro, Geerten M. Hengeveld, Torgny Lind, William L. Mason, Slawomir Ambrozy e Heinrich Spiecker, Classification of Forest Management Approaches: a new conceptual framework and its applicability to European forestry (Classificazione degli approcci di gestione forestale: un nuovo quadro concettuale e la sua applicabilità alla silvicoltura europea), Ecology and Society 17(4): 51. http://dx.doi.org/10.5751/ES-05262-170451, pag. 50: Diversi approcci di gestione forestale o sistemi silvicolturali possono essere organizzati lungo un gradiente di intensità della gestione, in funzione degli specifici metodi e pratiche selvicolturali utilizzati (selezione delle specie, preparazione del sito, semina, coltura, sfoltimento, raccolto finale, uso di agenti chimici ecc.). Le scelte di tali metodi e pratiche si ripercuoteranno sulle strutture e funzioni ecosistemiche forestali, compresa la loro biodiversità e altri criteri di sostenibilità. La gestione forestale «intensiva» generalmente attribuisce priorità agli aspetti economici e, in particolare, agli obiettivi di produzione della biomassa, mentre le questioni ecologiche e gli altri servizi e funzioni ecosistemici hanno un ruolo relativamente meno rilevante. Le metodologie e le operazioni tipiche di questo approccio prevedono periodi brevi di rotazione, boschi coetanei, la possibilità di servirsi di specie arboree non autoctone, l'uso di agenti chimici, il taglio raso come metodo di raccolto finale, l'uso intensivo delle macchine e la coltivazione del suolo, o la fertilizzazione e la calcitazione.

(50)  Ad esempio nuovi macchinari per la rimozione parziale degli alberi che affrontino la variabilità su scala ridotta nella struttura boschiva, prevenzione dei danni al suolo, nuovi modelli di inventario e sistemi informatici per la pianificazione e la gestione forestale, tecnologie di telesorveglianza per prevenire il disboscamento illegale, tecnologie per segheria specializzate ecc.

(51)  Da Duncker, P. S., S. M. Barreiro, G. M. Hengeveld, T. Lind, W. L. Mason, S. Ambrozy, e H. Spiecker. 2012. Classification of forest management approaches: a new conceptual framework and its applicability to European forestry (Classificazione degli approcci di gestione forestale: un nuovo quadro concettuale e la sua applicabilità alla silvicoltura europea). Ecology and Society 17(4): 51.

(52)  I metodi e gli approcci varieranno in funzione, ad esempio, della dimensione dell'azienda forestale, del tipo di proprietà, della tipologia di foresta e della regione biogeografica ecc.

(53)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(54)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(55)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

(56)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(57)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), così come modificato per adeguarlo agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici: https://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation.

(58)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(59)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(60)  Ad esempio pretrattamento del combustibile, tecnologie a bassissima emissione di polveri, tecnologie di combustione e controllo pulite e a elevata efficienza, combinazioni con energie rinnovabili prive di emissioni, accumulo di calore.

(61)  Va osservato che il pagamento diretto di incentivi a terzi non è ammissibile nel quadro del programma LIFE, a norma dell'articolo II.11 del modello di convenzione di sovvenzione LIFE.

(62)  Veicoli a bassissime emissioni ai sensi del programma di lavoro di Orizzonte 2020, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-transport_en.pdf. Tale categoria può comprendere i veicoli destinati al servizio pubblico.

(63)  I prodotti previsti possono essere le automobili e i veicoli a motore a due e tre ruote.

(64)  Ad esempio elettromobilità e mobilità basata sull'idrogeno.

(65)  Ad esempio per la consegna dei prodotti nel tratto finale.

(66)  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53). Ad esempio trasporto sulle vie navigabili, cantieri e infrastrutture portuali. Ciò può includere il passaggio a un altro carburante (compresa l'energia elettrica), l'uso di carburanti a basse emissioni (ad esempio carburanti per il trasporto aereo che producono emissioni a basso numero di particelle) e l'ammodernamento con tecnologie tese a ridurre le emissioni. Le misure possono essere integrate attuando politiche urbane, approcci normativi e una pianificazione in materia. Le misure dovrebbero determinare una riduzione misurabile delle emissioni di inquinanti atmosferici come il particolato e l'NO2.

(67)  http://www.unece.org/index.php?id=41358

(68)  Ivi comprese soluzioni che integrano le attività nel quadro del Patto dei sindaci.

(69)  Energie rinnovabili a emissioni zero o a basse emissioni: il progetto dovrebbe fare riferimento al particolato o all'NO2, non alla CO2. Se l'obiettivo primario consiste nella riduzione della CO2, il progetto dovrebbe essere presentato nel quadro del sottoprogramma Azione per il clima.

(70)  http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/102.pdf

(71)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(72)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(73)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2016) 472 final, del 16 dicembre 2016, sul controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di protezione della natura (direttive Uccelli e Habitat), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (di seguito «controllo dell'adeguatezza delle direttive Uccelli e Habitat»).

(74)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia», COM(2017) 198 final del 27 aprile 2017.

(75)  Dichiarazione ministeriale di Madrid del 22 ottobre 2015, adottata dalla Conferenza europea ad alto livello sulle foreste, 30 giugno – 2 luglio 2015, Madrid, Spagna, http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/11/III.-ELM_7MC_2_2015_MinisterialDeclaration_adopted-2.pdf#page=5

(76)  In questo contesto, con l'espressione «interesse comunitario» si intende «interesse per l'Unione».

(77)  Il quadro d'azione prioritaria pertinente e i piani d'azione relativi agli habitat e/o alle specie sono strumenti di attuazione per tale tema dei progetti.

(78)  Infrastrutture verdi: si tratta di una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con altre caratteristiche ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici. Comprende gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altre caratteristiche fisiche nelle aree terrestri (comprese le zone costiere) e marine. Sulla terraferma l'infrastruttura verde è presente negli insediamenti rurali e urbani. Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249.

(79)  http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf

(80)  A titolo di esempio è possibile consultare la piattaforma sulle imprese e la biodiversità http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/resources/index_en.htm.

(81)  http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm.

(82)  http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm.

(83)  http://www.iucnredlist.org/.

(84)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); tale aspetto è previsto anche nell'obiettivo 5 della strategia per la biodiversità e contribuisce al conseguimento del livello di protezione stabilito dal descrittore 2 «specie non indigene» di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva 2008/56/CE.

(85)  L'elenco è aggiornato regolarmente; si veda ad esempio il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4).

(86)  Il livello di consapevolezza è definito in questo contesto come la porzione del pubblico destinatario che è a conoscenza dell'idea/termine/prodotto/concetto/sfida ambientale/ecc. che è oggetto dell'attività del progetto LIFE proposto. Si veda anche la distinzione operata nel quadro degli indicatori chiave di progetto del programma LIFE (http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/documents/160215_LIFEproject_level_outcome_indicators.pdf) tra il «raggiungimento», definito come l'azione di fornire efficacemente informazioni specifiche sul progetto al pubblico destinatario (pubblico generale o gruppi di parti interessate) rappresentato dai suoi singoli membri (è possibile dedurre da taluni modelli comportamentali che gli individui sono stati «raggiunti»), e la «sensibilizzazione», definita come l'azione di accrescere efficacemente la comprensione e la conoscenza dell'ambito su cui si concentra il progetto all'interno del pubblico destinatario (pubblico generale o gruppi di parti interessate) rappresentato dai suoi singoli membri, quale base per un cambiamento comportamentale.

(87)  In linea di principio, tali proposte dovrebbero pertanto essere indirizzate, ad esempio, a uno o più Stati membri o all'intera UE, a un intero settore di mercato, a una grande area metropolitana, a una specie in tutta la sua vastità, a una regione biogeografica o a tutte le regioni che affrontano una questione simile.

(88)  Estratto dal piano strategico 2016-2020 della DG Ambiente: https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plan-2016-2020-environment_it.

(89)  Compresa l'edilizia sostenibile.

(90)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia», COM(2017) 198 final del 27 aprile 2017, http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_it.htm.

(91)  Come previsto, ad esempio, dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152, dell'11.6.2008, pag. 1).

(92)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici che modifica la direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(93)  Direttiva 2000/60/CE, cfr. articoli 5, 11 e 13.

(94)  Direttiva 2007/60/CE.

(95)  Direttiva 91/676/CEE.

(96)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(97)  Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

(98)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(99)  Compresi gli ecosistemi del suolo.

(100)  Mappatura della biodiversità, stima e/o valutazione degli ecosistemi e/o dei relativi servizi in linea con la prima relazione sulla mappatura e la valutazione degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services, MAES): http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf.

(101)  Strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità, azione 5.

(102)  Compresa l'analisi necessaria a formulare politiche efficaci di tariffazione dell'acqua.

(103)  A norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

(104)  https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_it

(105)  Raccomandazione della Commissione 2013/179/UE, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

(106)  https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EUENVFP/Documents+of+common+interest

(107)  http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/; Indicatori chiave: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/documents.html.

(108)  I progetti dovrebbero garantire le credenziali accademiche delle qualifiche e delle misure di formazione e massimizzare il potenziale delle tecnologie dell'informazione attraverso strumenti quali webinar e corsi online aperti e di massa per consentire all'apprendimento a distanza di raggiungere quanti più professionisti nel modo più economicamente efficiente possibile.

(109)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(110)  http://ec.europa.eu/environment/legal/law/training_package.htm

(111)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM/2013/ 216 final).

(112)  http://www.covenantofmayors.eu

(113)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(114)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(115)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(116)  Il termine «selezione» di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera d), del regolamento LIFE comprende anche il significato del termine «ammissibilità» di cui all'articolo 19 del regolamento LIFE e all'articolo 131 del regolamento finanziario.

(117)  GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.

(118)  Considerando 11 del regolamento LIFE.

(119)  Per quanto riguarda le proposte incentrate sulla ricerca, è possibile verificare se sono conformi ai pertinenti inviti a presentare proposte di Orizzonte 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html.

(120)  Il contesto specifico pertinente per il progetto, definito sulla base del suo contesto generale (regione biogeografica, portata territoriale definita attraverso la classificazione NUTS delle unità territoriali a fini statistici, corpi idrici, servizi ecosistemici e connessi, siti Natura 2000) e le impostazioni specifiche rilevanti per il progetto in termini di lunghezza e/o dimensione dell'area su cui verranno attuate le azioni e numero di esseri da influenzare in relazione alla tematica principale del progetto riguardante l'ambiente, l'azione per il clima o la relativa governance e informazione.

(121)  Una versione dimostrativa è disponibile sul sito web del programma LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm.

(122)  Per gli appalti pubblici verdi si veda http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm, e in particolare http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm e http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

(123)  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html.

(124)  Il significato di «transnazionale» conformemente al regolamento LIFE riguarda unicamente la cooperazione tra gli Stati membri e la cooperazione tra Stati membri e paesi terzi che partecipano al programma LIFE a norma dell'articolo 5 del regolamento LIFE. Le attività al di fuori dell'Unione o in paesi e territori d'oltremare, benché possibili a norma dell'articolo 6 del regolamento LIFE, non comporteranno punti supplementari nell'ambito del presente criterio di aggiudicazione.

(*7)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 50 punti.

(*8)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 50 punti.

(*9)  Una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere pari almeno a 50* punti.

(125)  In particolare l'ambiente marino, conformemente agli obiettivi della direttiva 2008/56/CE.

(126)  Per gli appalti pubblici verdi si veda http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm, e in particolare http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm e http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

(127)  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html.

(*10)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

(*11)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

(*12)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

(128)  Gli studi dimostrano che diverse fonti metterebbero immediatamente a disposizione capitali per gli «investimenti verdi», ma che non vi sono ancora sufficienti proposte ben preparate («economicamente sostenibili»). Si intende colmare tale lacuna attraverso uno specifico invito a presentare proposte rivolto agli sviluppatori di progetti (potenzialmente) sostenibili sotto il profilo economico, che hanno le potenzialità per esercitare un impatto significativo sull'ambiente e sull'azione per il clima, necessario per conseguire gli obiettivi generali delineati all'articolo 3 del regolamento LIFE.

(*13)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

(129)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione )GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(130)  Benché i progetti volti a compensare i danni arrecati ai siti Natura 2000, secondo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, non siano ammessi a beneficiare di finanziamenti a titolo dello strumento NCFF, le misure compensative per danni in altri luoghi possono essere attuate nei siti di Natura 2000 o secondo altre modalità che contribuiscono alla coerenza della rete e che sono ammissibili a titolo dello strumento NCFF;

(131)  La gerarchia della mitigazione comprende: 1) evitare o prevenire le ripercussioni negative sull'ambiente in generale e sulla biodiversità in particolare; 2) ridurre al minimo e risanare gli effetti prodotti in loco dallo sviluppo, se gli impatti non possono essere evitati; 3) misure compensative adottate come ultima risorsa (in loco o no) per gli impatti residuali negativi.

(132)  http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/monitoring.htm.

(133)  A causa dell'approccio ascendente e della grande varietà di sfide ambientali e connesse ai cambiamenti climatici affrontate dal programma LIFE e dei fondi limitati a disposizione per affrontarle, nonostante l'introduzione delle priorità tematiche e dei temi dei progetti, la diffusione dei progetti in settori specifici è incerta e non si possono quindi definire obiettivi quantitativi ex ante per la maggior parte dei settori prioritari e degli obiettivi perseguiti, fatta eccezione per le priorità tematiche relative alla natura.

(134)  Si prevede che tra il 2015 e il 2017 si osserverà un miglioramento dello stato ecologico di 6 900 corpi idrici nell'Unione, l'1,4 % dei quali (100) grazie a un contributo del programma LIFE.