ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 10

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
13 gennaio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/53 del Consiglio, del 12 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/54 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda l'aggiunta della Repubblica di Singapore ai paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/56 della Commissione, del 12 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2018/57 del Comitato politico e di sicurezza, del 9 gennaio 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018)

14

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/58 del Consiglio, del 12 gennaio 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

15

 

*

Decisione (UE) 2018/59 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che modifica la decisione 2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai televisori [notificata con il numero C(2018) 6]  ( 1 )

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/60 della Commissione, del 12 gennaio 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania [notificata con il numero C(2018) 219]  ( 1 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/53 DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2018

che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

Il 28 dicembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006) («UNSCR»), ha designato quattro navi a norma del paragrafo 6 dell'UNSCR 2375 (2017).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. KRALEVA


(1)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

Le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle navi soggette a misure restrittive di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509:

«5.

Nome: BILLIONS NO. 18

Informazioni supplementari

IMO: 9191773

6.

Nome: UL JI BONG 6

Informazioni supplementari

IMO: 9114555

7.

Nome: RUNG RA 2

Informazioni supplementari

IMO: 9020534

8.

Nome: RYE SONG GANG 1

Informazioni supplementari

IMO: 7389704».


13.1.2018   

IT

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L 10/3


REGOLAMENTO (UE) 2018/54 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

28/TQ127

Stato membro

Belgio

Stock

WHG/08.

Specie

Merlano (Merlangius merlangus)

Zona

VIII

Data di chiusura

10.10.2017


13.1.2018   

IT

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L 10/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/55 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2018

che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda l'aggiunta della Repubblica di Singapore ai paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 (2) della Commissione elenca i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza.

(2)

La Commissione ha accertato che anche la Repubblica di Singapore soddisfa i criteri per il riconoscimento dell'equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi stabiliti esposti nella parte E dell'allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (3).

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998.

(4)

È opportuno prevedere un periodo di tempo adeguato prima che il presente regolamento sia applicabile in considerazione del fatto che potrebbe essere necessario modificare operazioni o infrastrutture, o entrambe, presso gli aeroporti.

(5)

Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 6 febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018.

Per la Commissione,

a nome del presidente

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).


ALLEGATO

L'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

1)

al capitolo 3, l'appendice 3-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 3-B

SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE

Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:

 

Canada

 

Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Isola di Man

 

Jersey

 

Montenegro

 

Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi

 

Stati Uniti d'America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

2)

al capitolo 4, l'appendice 4-B è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 4-B

PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE

Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:

 

Canada

 

Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Isola di Man

 

Jersey

 

Montenegro

 

Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi

 

Stati Uniti d'America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

3)

al capitolo 5, l'appendice 5-A è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 5-A

BAGAGLIO DA STIVA

PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE

Per quanto riguarda il bagaglio da stiva i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:

 

Canada

 

Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

 

Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

 

Guernsey

 

Isola di Man

 

Jersey

 

Montenegro

 

Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi

 

Stati Uniti d'America

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.».


13.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/56 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 57, paragrafo 2, e gli articoli 104 e 114,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2), nell'esecuzione delle verifiche sostanziali della spesa l'organismo di certificazione può usare un approccio integrato di campionamento. In base all'esperienza acquisita nel primo biennio di applicazione di tale articolo risulta opportuno chiarire cosa si intende per approccio integrato di campionamento nel perseguimento dei diversi obiettivi di audit di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(2)

L'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa il limite massimo per ciascuna dichiarazione di spesa degli organismi pagatori contenente richieste di pagamento relative agli strumenti finanziari al 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce che la dichiarazione trimestrale deve specificare l'importo della spesa pubblica ammissibile effettivamente versato dall'organismo pagatore durante ciascun trimestre in conformità al paragrafo 2 dello stesso articolo. Gli importi versati dall'organismo pagatore nell'ambito degli strumenti finanziari dovrebbero essere dichiarati alla Commissione rispettando il limite del 25 % e a condizione che sia stato conseguito il corrispondente target intermedio di attuazione. La prima dichiarazione alla Commissione entro il limite del 25 % deve avere inizio con firma dell'accordo di finanziamento e il successivo versamento allo strumento finanziario. Le rate successive devono essere dichiarate alla Commissione al conseguimento del corrispondente tasso di esborso, in conformità all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Nel caso del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR») ciò significa che l'organismo pagatore può dichiarare per ogni trimestre soltanto il 25 % del contributo complessivo previsto. Pertanto, le norme dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 non risultano idonee per le modalità con cui gli Stati membri e la Commissione si devono ripartire la gestione degli strumenti finanziari in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è quindi opportuno modificarle di conseguenza.

(3)

Al fine di alleviare gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri al momento di procedere ai recuperi, l'esperienza dimostra che dovrebbe essere fissata una soglia al di sotto della quale non si recuperano interessi.

(4)

L'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce che i documenti e le informazioni contabili utilizzati ai fini della liquidazione dei conti devono essere inviati alla Commissione in copia cartacea più una copia elettronica. Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione, di razionalizzare l'analisi dei documenti e di attenuare il rischio di incongruenze nei dati utilizzati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare soltanto documenti in formato elettronico, utilizzando la firma elettronica. Tale obbligo dovrebbe essere rispecchiato anche nel testo della dichiarazione di gestione di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. Per evitare ritardi nella trasmissione dei documenti in caso di difficoltà tecniche connesse all'attuazione della firma elettronica, per il primo anno di applicazione del nuovo obbligo dovrebbe essere prevista la possibilità di presentare documenti firmati trasmessi in formato elettronico.

(5)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento di esecuzione e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono stabiliti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1758 della Commissione (4). L'esperienza dimostra che la forma e il contenuto delle informazioni contabili devono essere modificati ogni anno con conseguenti oneri amministrativi e rischio di ritardi. A fini di semplificazione e per consentire di definire tempestivamente le relative specifiche tecniche, è pertanto opportuno prevedere che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, i modelli e le relative specifiche tecniche delle informazioni contabili debbano essere messi a disposizione, e aggiornati dalla Commissione, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario previa informazione del comitato dei fondi agricoli. È inoltre opportuno stabilire i requisiti generali relativi a tali specifiche tecniche.

(6)

Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione la Commissione comunica le risultanze allo Stato membro interessato; la comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro quattro mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. In tale lasso di tempo è necessario procedere a taluni adempimenti amministrativi, quali la traduzione della risposta dello Stato membro, l'analisi da parte della Commissione degli elementi presentati dallo Stato membro, la preparazione dell'invito alla riunione bilaterale nella lingua ufficiale dello Stato membro e la preparazione della riunione. L'esperienza dell'ultimo biennio dimostra che il periodo di quattro mesi è nella maggior parte dei casi insufficiente per organizzare riunioni efficaci. Per consentire una migliore preparazione della riunione bilaterale, è opportuno estendere a cinque mesi il termine entro il quale deve svolgersi la riunione. Per non turbare le indagini in corso, tale estensione sarà applicabile solo alle indagini per le quali alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento non è ancora stata trasmessa la comunicazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2.

(7)

L'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 impone alla Commissione di comunicare le proprie conclusioni allo Stato membro entro i sei mesi successivi alla trasmissione del verbale della riunione bilaterale. Il termine è specificato soltanto in relazione al verbale della riunione bilaterale, quindi nei casi in cui tale riunione ha avuto luogo. Il summenzionato regolamento di esecuzione non definisce esplicitamente un termine per l'invio della comunicazione nei casi in cui lo Stato membro ritiene che la riunione bilaterale non sia necessaria. La disposizione dovrebbe pertanto essere chiarita in riferimento a tale aspetto fissando il termine di decorrenza del periodo di sei mesi per i casi in cui non è stata richiesta la riunione bilaterale.

(8)

L'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce che in casi debitamente giustificati è possibile prorogare i periodi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo. L'articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione stabilisce il termine entro il quale svolgere la riunione bilaterale; in casi debitamente giustificati può risultare necessaria una proroga di tale termine. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 34, paragrafo 9, del summenzionato regolamento di esecuzione.

(9)

A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare informazioni sui beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia («FEAGA») e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR»), tra cui l'importo del pagamento percepito per ogni misura finanziata da detti fondi nell'esercizio finanziario considerato nonché la natura e la descrizione di ogni misura. L'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 precisa ulteriormente le informazioni che devono essere pubblicate in relazione a tali misure e rinvia all'allegato XIII di detto regolamento di esecuzione, che riporta l'elenco delle misure interessate.

(10)

È opportuno modificare l'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 in considerazione del fatto che tra le misure ivi elencate dovrebbero figurare anche le misure eccezionali necessarie per affrontare la situazione di mercato ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, e dell'articolo 221, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tali misure eccezionali sono considerate misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, è opportuno modificare il punto 10 dell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Inoltre, l'aiuto nel settore dei bachi da seta di cui al punto 3 dell'elenco di tale allegato non è più applicabile, visto che l'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6) è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014 e che tutti i relativi impegni finanziari e pagamenti ai beneficiari hanno avuto termine. È quindi opportuno depennare dall'elenco il riferimento all'aiuto nel settore dei bachi da seta.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato:

(1)

all'articolo 7, paragrafo 3, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«Per quanto riguarda le verifiche sostanziali, compresi i metodi di campionamento, gli organismi di certificazione possono applicare le verifiche con doppia finalità riferite a diversi obiettivi di audit.»;

(2)

all'articolo 22, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa è dichiarata per i periodi di riferimento di cui al primo comma allorché sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento per ogni successiva domanda di pagamento intermedio.»;

(3)

all'articolo 27, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non procedere al recupero degli interessi di importo non superiore a 5 EUR.»;

(4)

all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I documenti e le informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono inviati alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del suddetto paragrafo sono presentati per via elettronica secondo il formato e alle condizioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24.

Tali documenti recano una firma elettronica obbligatoria in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Per i documenti relativi all'esercizio finanziario 2017, la Commissione può accettare documenti firmati trasmessi in formato elettronico.

(*1)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"

(5)

all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri attraverso i sistemi informatici i modelli che presentano la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).

I modelli e le relative specifiche tecniche delle informazioni contabili sono messi a disposizione, e aggiornati dalla Commissione, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario previa informazione del comitato dei fondi agricoli.

Le specifiche tecniche comprendono:

a)

i requisiti in materia di dati annuali per le singole informazioni contabili (tabella delle X);

b)

la specifica per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR;

c)

le descrizioni dei campi dati (promemoria);

d)

la struttura dei codici bilancio FEASR.»;

(6)

l'articolo 34 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora a seguito di un'indagine ritenga che le spese non sono state sostenute in conformità delle norme dell'Unione, la Commissione comunica le proprie risultanze allo Stato membro interessato specificando i provvedimenti correttivi da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza di tali norme e indica il livello provvisorio della rettifica finanziaria che in questa fase della procedura ritiene corrispondere alle proprie risultanze. Tale comunicazione indica anche la previsione di una riunione bilaterale entro cinque mesi dalla scadenza del termine di risposta concesso allo Stato membro. La comunicazione deve fare riferimento al presente articolo.»;

b)

al paragrafo 3, è aggiunto il seguente quarto comma:

«Se lo Stato membro comunica alla Commissione che la riunione bilaterale non è necessaria, il termine di sei mesi decorre dalla data alla quale la Commissione riceve tale comunicazione.»;

c)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi da 2 a 5.»;

(7)

l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento;

(8)

l'allegato XIII è così modificato:

a)

il punto 3 è soppresso;

b)

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10.

Le misure concesse a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, dell'articolo 220, paragrafo 1, e dell'articolo 221, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1758 della Commissione, del 27 settembre 2017, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(6)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DI GESTIONE

(Articolo 3)

Io sottoscritto/a …, direttore/direttrice dell'organismo pagatore …, presento di seguito i conti dell'organismo pagatore da me presieduto relativi all'esercizio finanziario 16/10/xx - 15/10/xx+1.

Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse le risultanze dell'operato del servizio di audit interno, dichiaro quanto segue:

a mia conoscenza, i conti in questione presentati in formato elettronico forniscono un quadro veritiero, esatto e completo delle spese e delle entrate nell'esercizio finanziario sopra menzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le garanzie e le scorte a me noti sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti;

il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie sulla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti nonché sul fatto che l'ammissibilità delle domande e, nel caso dello sviluppo rurale, la procedura di assegnazione degli aiuti sono gestite, verificate e documentate in conformità della normativa dell'Unione.

Le spese contabilizzate sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nel regolamento (UE) n. 1306/2013.

Confermo inoltre che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che tengono conto dei rischi individuati.

Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:

Confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell'Unione.

Firma

»

DECISIONI

13.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/14


DECISIONE (PESC) 2018/57 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 9 gennaio 2018

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2018)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della decisione 2014/219/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUCAP Sahel Mali, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 18 settembre 2017 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Mali/1/2017 (2), con cui ha nominato il sig. Philippe RIO capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 1o ottobre 2017 al 14 gennaio 2018.

(3)

Il 13 dicembre 2017 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Philippe RIO quale capo della missione EUCAP Sahel Mali dal 15 gennaio 2018 al 14 gennaio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Philippe RIO quale capo della missione EUCAP Sahel Mali è prorogato fino al 14 gennaio 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018.

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21.

(2)  Decisione (PESC) 2017/1780 del comitato politico e di sicurezza, del 18 settembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017) (GU L 253 del 30.9.2017, pag. 37).


13.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/58 DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2018

che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)

Il 28 dicembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006) («UNSCR»), ha designato quattro navi a norma del paragrafo 6 dell'UNSCR 2375 (2017).

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entrain vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. KRALEVA


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.


ALLEGATO

Le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle navi soggette a misure restrittive di cui all'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849:

«5.

Nome: BILLIONS NO. 18

Informazioni supplementari

IMO: 9191773

6.

Nome: UL JI BONG 6

Informazioni supplementari

IMO: 9114555

7.

Nome: RUNG RA 2

Informazioni supplementari

IMO: 9020534

8.

Nome: RYE SONG GANG 1

Informazioni supplementari

IMO: 7389704».


13.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/17


DECISIONE (UE) 2018/59 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2018

che modifica la decisione 2009/300/CE per quanto riguarda il contenuto e il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai televisori

[notificata con il numero C(2018) 6]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 3,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/300/CE della Commissione (2) stabilisce i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «televisori».

(2)

La validità dei criteri ecologici vigenti e dei relativi requisiti di valutazione e verifica di cui alla decisione 2009/300/CE della Commissione scade il 31 dicembre 2017.

(3)

Il primo criterio stabilito dalla decisione 2009/300/CE riguarda il risparmio energetico e si basa sui requisiti vigenti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori di cui al regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (3). Di conseguenza, il marchio Ecolabel UE è attualmente assegnato ai televisori considerati di classe B secondo il sistema di etichettatura indicante il consumo di energia dei televisori stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (4) (il «sistema di etichettatura energetica»). Gli apparecchi di classe energetica B non sono però i più efficienti in commercio nell'Unione. Il primo criterio della decisione 2009/300/CE deve pertanto essere aggiornato affinché il marchio Ecolabel UE sia assegnato a prodotti efficienti.

(4)

È stata presentata una proposta intesa a sostituire, entro il 2019, i requisiti vigenti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori con una nuova serie di requisiti; la proposta non è ancora stata adottata (5). In attesa della sua adozione, il criterio «risparmio energetico» della decisione 2009/300/CE dovrebbe essere modificato perché corrisponda alle classi più alte della versione attuale del sistema di etichettatura energetica.

(5)

È stata condotta una valutazione che ha confermato la pertinenza e l'adeguatezza della proposta di modifica del criterio «risparmio energetico», così come la pertinenza e l'adeguatezza di tutti gli altri criteri ecologici vigenti per i televisori e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti dalla decisione 2009/300/CE. Una volta adottati i nuovi requisiti proposti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile dei televisori si prevede di rivedere le specifiche di progettazione ecocompatibile.

(6)

Per i motivi di cui ai considerando 4 e 5 e al fine di concedere tempo sufficiente per la revisione degli attuali criteri ecologici dopo l'adozione dei nuovi requisiti proposti in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, il periodo di validità dei criteri in vigore e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, come modificati dalla presente decisione, dovrebbe essere prorogato al 31 dicembre 2019.

(7)

La decisione 2009/300/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)

È opportuno prevedere un periodo transitorio per le domande e le autorizzazioni concesse a norma dei criteri di cui alla decisione 2009/300/CE, in modo da lasciare ai titolari delle autorizzazioni e ai richiedenti il tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche apportate al criterio «risparmio energetico».

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2019».

Articolo 2

L'allegato della decisione 2009/300/CE è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

1.   Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» presentate prima della data d'adozione della presente decisione sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla versione della decisione 2009/300/CE in vigore il giorno immediatamente precedente la data di adozione della presente decisione (la «vecchia versione della decisione 2009/300/CE»).

2.   Le domande di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «televisori» presentate nel mese successivo alla data di adozione della presente decisione possono essere basate sui criteri stabiliti dalla vecchia versione della decisione 2009/300/CE o sui criteri stabiliti dalla versione della medesima decisione modificata dalla presente decisione.

3.   I marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia versione della decisione 2009/300/CE possono essere utilizzati per sei mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).

(5)  COM(2016) 773 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490877945963&uri=CELEX:52016DC0773


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2009/300/CE il criterio 1 (Risparmio energetico) è così modificato:

(1)

alla lettera b) (Consumo massimo di energia), «≤ 200 W» è sostituito da «≤100 W»;

(2)

alla lettera c) (Efficienza energetica) i quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

«I televisori devono soddisfare l'indice di efficienza energetica di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (*1) per la classe di efficienza energetica indicata in appresso o per una classe superiore:

i.

classe di efficienza energetica A per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile ≤ 90 cm (o 35,4 pollici);

ii.

classe di efficienza energetica A+ (A per UHD) per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile > 90 cm (o 35,4 pollici) e < 120 cm (or 47,2 pollici);

iii.

classe di efficienza energetica A++ (A+ per UHD) per gli apparecchi con diagonale dello schermo visibile ≥ 120 cm (o 47,2 pollici).

Ai suddetti fini, con “UHD” s'intende “ultra alta definizione”, parametro standardizzato (*2) con due risoluzioni: 3 840 × 2 160 (UHD-4K) pixel o 7 680 × 4 320 (UHD-8K) pixel.

(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64)."

(*2)  Unione internazionale delle telecomunicazioni, raccomandazione ITU-R BT.2020»."

(3)

nella sezione intitolata Valutazione e verifica [lettere da a) a c)]:

(a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«il richiedente presenta un rapporto delle prove eseguite sul o sui modelli di televisore in base alla norma EN 50564 per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) e in base alle procedure e ai metodi di misurazione di cui all'allegato VII, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alle lettere b) e c). Nel rapporto sono inoltre indicate la classe di efficienza energetica e la diagonale dello schermo visibile.»;

(b)

il terzo comma è soppresso.



13.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/60 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2018

relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania

[notificata con il numero C(2018) 219]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(4)

La Romania ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(5)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza per la peste suina africana in Romania, in collaborazione con detto Stato membro.

(6)

Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Romania dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(7)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2018.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


ALLEGATO

Romania

Aree di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Zona di protezione

Micula locality, Micula commune

Micula Noua locality, Micula commune

31 marzo 2018

Zona di sorveglianza

Cidreag locality, Halmeu commune

Porumbesti locality, Halmeu commune

Halmeu locality

Dorobolt locality, Halmeu commune

Mesteacan locality, Halmeu commune

Turulung locality, Turulung commune

Draguseni locality, Turulung commune

Agris locality, Agris commune

Ciuperceni locality, Agris commune

Dumbrava locality, Livada commune

Vanatoresti locality, Odoreu commune

Botiz locality, Odoreu commune

Lazuri locality, Lazuri commune

Noroieni locality, Lazuri commune

Peles locality, Lazuri commune

Pelisor locality, Lazuri commune

Nisipeni locality, Lazuri commune

Bercu locality, Lazuri commune

Bercu Nou locality, Micula commune

31 marzo 2018