ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 8

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
12 gennaio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto EU-EFTA sul transito comune, del 5 dicembre 2017, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2018/29]

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/1


DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO CONGIUNTO EU-EFTA SUL TRANSITO COMUNE

del 5 dicembre 2017

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2018/29]

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («convenzione») conferisce al comitato congiunto istituito dalla convenzione («comitato congiunto») la facoltà di adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («CDU»), e gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso introducono la possibilità di utilizzare il documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo. Tali disposizioni saranno integralmente applicabili al più tardi a decorrere dal 1o maggio 2018. Inoltre, alcune disposizioni relative al transito e alla posizione doganale di merci unionali saranno applicabili solo successivamente, in quanto richiedono l'aggiornamento o l'utilizzazione dei pertinenti sistemi elettronici, che devono aver luogo alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (3).

(3)

Al fine di garantire i regolari ed efficienti scambi tra l'Unione e le parti contraenti della convenzione in un quadro legale armonizzato, le disposizioni contenute nelle appendici della convenzione relativa al regime comune di transito e le norme relative alla posizione doganale di merci unionali dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni negli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del CDU che saranno applicabili solo in una fase successiva. A tal fine le modifiche alle appendici della convenzione sono indispensabili.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1)   Il testo dell'appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («convenzione») è modificato conformemente all'allegato A della presente decisione.

(2)   Il testo dell'allegato II dell'appendice I della convenzione è modificato conformemente all'allegato B della presente decisione.

(3)   Il testo dell'appendice II della convenzione è modificato conformemente all'allegato C della presente decisione.

(4)   Il testo degli allegati B2 bis e B3 bis, quale figura nell'allegato D della presente decisione, è aggiunto all'appendice III bis della convenzione.

(5)   Il testo degli allegati A2, B1 e C7 dell'appendice III della convenzione è modificato conformemente all'allegato E della presente decisione.

(6)   Il testo dell'appendice III bis, quale figura nell'allegato F della presente decisione, è aggiunto alla convenzione.

(7)   Il testo degli allegati A1 bis, A3 bis, A4 bis, A5 bis, A6 bis, B5 bis e B6 bis, quale figura nell'allegato G della presente decisione, è aggiunto all'appendice III bis della convenzione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Oslo, il 5 dicembre 2017

Per il comitato congiunto

Il presidente

Øystein BØRMER


(1)  Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

(2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).


ALLEGATO A

L'appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è così modificata:

1)

all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), i termini «di cui all'articolo 55, lettera a)» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a)»;

2)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

merci trasportate per via aerea quando si utilizza il regime di transito basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o il regime di transito basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;»;

b)

al paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

«Tale esonero si applica fino al 1o maggio 2019 oppure, per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato, fino alla fine di tale periodo, se quest'ultima data è anteriore.»;

3)

all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del nuovo sistema di transito elettronico (“NCTS”), di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 (*1) della Commissione, le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito definiti negli allegati A1 bis e B6 bis dell'appendice III si applicano.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/578, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6)»;"

4)

all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente:

«A decorrere dalla data di dell'aggiornamentodel NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) il viaggiatore redige la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all'allegato B6 bis dell'appendice III.»;

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Presentazione di una dichiarazione di transito prima della presentazione delle merci

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, una dichiarazione di transito può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci all'ufficio doganale di partenza. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di transito, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.»;

6)

all'articolo 38, paragrafo 6, i termini «all'allegato II della presente appendice» sono sostituiti dai termini «all'allegato II dell'appendice I della convenzione»;

7)

l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Documento di accompagnamento transito ed elenco degli articoli

1.   L'ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è fornito usando il formulario di cui all'allegato A3 dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A4 dell'appendice III:

2.   Se necessario, il documento di accompagnamento transito è integrato da un elenco degli articoli stabiliti usando il formulario di cui all'allegato A5 dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A6 dell'appendice III. L'elenco degli articoli fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.

3.   A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito integrato da un elenco degli articoli. Tale elenco fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il formulario di cui all'allegato A3 bis dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A4 bis dell'appendice III. L'elenco degli articoli è redatto utilizzando il formulario di cui all'allegato A5 bis dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A6 bis dell'appendice III;

Il documento di accompagnamento transito e l'elenco degli articoli sono forniti in forma stampata.»;

8)

l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Presentazione del documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito e altri documenti che accompagnano le merci sono esibiti a ogni richiesta delle autorità doganali.»;

9)

l'articolo 44 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l'incidente, le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito all'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi di cui al primo comma, lettere da a) a f).

Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto adottano le misure che ritengono necessarie e registrano le informazioni pertinenti relative agli incidenti di cui al primo comma del presente paragrafo nel sistema di transito elettronico di cui all'articolo 4.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni all'autorità doganale di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

a)

incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;

b)

incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;

c)

incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito all'autorità doganale di cui al paragrafo 1, a condizione che il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime, fornisca le informazioni pertinenti relative all'incidente a tale autorità doganale nei casi seguenti:

a)

incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;

b)

incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;

c)

incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le pertinenti informazioni del documento di accompagnamento transito relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dalle autorità doganali dell'ufficio doganale di passaggio o dell'ufficio doganale di destinazione, a seconda del caso.

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le pertinenti informazioni relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dall'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.»;

d)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;

10)

all'articolo 45, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«L'ufficio doganale di destinazione conserva il documento di accompagnamento transito.

L'ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in generale sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione di transito comune ricevuta dall'ufficio doganale di partenza.»;

11)

all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La ricevuta contiene un riferimento all'MRN della dichiarazione di transito.»;

12)

l'articolo 47 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'ufficio doganale di destinazione notifica all'ufficio doganale di partenza l'arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all'articolo 45, paragrafo 1.»;

b)

al paragrafo 2, è inserito il seguente comma come secondo comma:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se l'operazione di transito comune si è conclusa presso un ufficio doganale diverso da quello dichiarato nella dichiarazione di transito, l'ufficio doganale considerato ufficio doganale di destinazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, notifica l'arrivo all'ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all'articolo 45, paragrafo 1.»;

c)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, quando le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), l'ufficio doganale di partenza è informato entro il 12o giorno successivo al giorno in cui la prima parte delle merci è stata presentata.»;

13)

l'articolo 49 è così modificato:

a)

al paragrafo 5, è inserito il seguente comma come secondo comma

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, qualora, a seguito di una richiesta in conformità del paragrafo 2, l'ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l'appuramento del regime di transito comune, l'autorità doganale del paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall'avvio della procedura di ricerca.»;

b)

al paragrafo 6, i termini «a norma del paragrafo 4» sono sostituiti dai termini «a norma del paragrafo 5»;

14)

l'articolo 55 è così modificato:

a)

il comma non numerato diventa paragrafo 1;

b)

al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

«h)

regime di transito comune basato su un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;

i)

uso di una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2.   Le autorizzazioni a norma dell'articolo 1, lettera i), a utilizzare una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune sono concesse per:

a)

il trasporto ferroviario di merci;

b)

il trasporto di merci per via aerea se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.

3.   A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, si applicano il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), e il regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia di cui al paragrafo 1, lettera f). Dopo tale data i suddetti regimi di transito comune non si applicano.

Fino al 1o maggio 2018 il regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), si applica agli operatori economici che non hanno ancora potenziato i sistemi necessari per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui al paragrafo 1, lettera h). Dopo tale data il regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera i), non si applica.»;

15)

l'articolo 56 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettere b) e c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere b) e c),»;

b)

al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;

c)

al paragrafo 3, i termini «La semplificazione» sono sostituiti dai termini «Le semplificazioni», i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere e) e h),» e i termini «si applica» sono sostituiti dai termini «si applicano»;

d)

al paragrafo 4, i termini «La semplificazione» sono sostituiti dai termini «Le semplificazioni», i termini «di cui all'articolo 55, lettere a) e f),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), f) e i),» e i termini «si applica» sono sostituiti dai termini «si applicano»;

16)

l'articolo 57 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera a)» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a)»;

b)

al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettere b), c) e d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere b), c), d) e i),»;

c)

al paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»;

d)

al paragrafo 4, i termini «di cui all'articolo 55, lettera f),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f),»;

e)

è inserito il seguente paragrafo:

«5.   Le autorizzazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;

b)

dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;

c)

non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all'attività economica svolta;

d)

dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

e)

dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;

f)

operano un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti contraenti;

g)

dimostrano di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l'ufficio doganale di partenza all'aeroporto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione.»;

f)

l'attuale paragrafo 5 diventa il paragrafo 6;

17)

l'articolo 61 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),»;

b)

al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;

c)

al paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 55, lettere a), b), e) e f),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), h) e i),»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Qualora uno speditore autorizzato di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c) o un richiedente che presenti la semplificazione di cui all'articolo 55, primo comma, lettera c), presenti altresì la semplificazione di cui all'articolo 55, primo comma, lettera b), tale domanda può essere presentata all'autorità doganale competente a prendere una decisione nel paese in cui le operazioni di transito comune dello speditore autorizzato devono avere inizio.»;

18)

l'articolo 70 è soppresso;

19)

l'articolo 71 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Le autorizzazioni che sono state concesse in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) o e) dell'appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, o sono state concesse in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettera f), punti i) o ii) qualora sia stata utlizzata la procedura semplificata di livello 1 e che sono valide al 1o maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate entro il 1o maggio 2019.»;

b)

al paragrafo 2, i termini «in base all'articolo 55, lettere a), b), d) ed e), della Convenzione, quale modificata» sono sostituiti dai termini «in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), dell'appendice I della convenzione, quale modificata»;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

20)

all'articolo 73, i termini «all'allegato A2» sono sostituiti dai termini «all'allegato II dell'appendice I»;

21)

l'articolo 74 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, è inserito il comma seguente come primo comma:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le autorità doganali effettuano il monitoraggio della garanzia.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Il monitoraggio della garanzia per le merci vincolate al regime di transito comune facendo ricorso alla semplificazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), durante il periodo che intercorre tra la scadenza dell'esonero di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e la data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisisone di esecuzione (UE) 2016/578, è assicurato da audit regolari e appropriati.»;

22)

all'articolo 81, paragrafo 1, i termini «dell'articolo 55, lettera b),» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b),»;

23)

l'articolo 82 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera a), i termini «dell'articolo 55, lettera b),» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b),»;

b)

al paragrafo 4, i termini «all'allegato II della presente appendice» sono sostituiti dai termini «all'allegato II dell'appendice I della convenzione»

24)

all'articolo 84, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),» e i termini «di cui all'articolo 55, lettera a),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a),»;

25)

l'articolo 86 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, lo speditore autorizzato stampa un documento di accompagnamento transito, a condizione che abbia ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall'ufficio doganale di partenza.»;

26)

all'articolo 87, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;

27)

all'articolo 88, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;

28)

l'articolo 90 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;

b)

al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;

29)

all'articolo 97, paragrafo 3, i termini «Stato membro dell'Unione» sono sostituiti dai termini «Stato membro dell'Unione europea»;

30)

l'articolo 107 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),»;

b)

al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;

31)

il titolo del capitolo VII è sostituito dal seguente:

« Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea, regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo »;

32)

all'articolo 108, paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»;

33)

all'articolo 110, paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»;

34)

l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

«1.   Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare un manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito comune per le merci trasportate per via aerea.

2.   Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri paesi sul cui territorio sono situati gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni.

A condizione che ricevano alcuna obiezione entro 60 giorni, le autorità doganali competenti rilasciano l'autorizzazione.

3.   La compagnia aerea trasmette all'aeroporto di destinazione il manifesto redatto all'aeroporto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

4.   La compagnia aerea inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto:

a)

“T1” se le merci circolano sotto la procedura T1;

b)

il codice “T2” o “T2F”, secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 e qualora ai sensi delle disposizioni unionali l'apposizione di tale codice è obbligatoria;

c)

“TD” per le merci che circolano già vincolate a un regime di transito; in tali casi la compagnia aerea indica il codice “TD” anche nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento alla procedura, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione;

d)

“C” (equivalente a “T2L”) o “F” (equivalente a “T2LF”), secondo i casi, per le merci unionali non vincolate a un regime di transito;

e)

“X” per le merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l'uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito.

5.   Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettere da c) a f), e paragrafo 2.

6.   Il regime di transito comune è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.

7.   Le scritture tenute dalla compagnia aerea che consentono alle autorità doganali competenti di effettuare controlli efficaci contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Ove necessario, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

8.   La compagnia aerea notifica alle autorità doganali competenti qualsiasi infrazione o irregolarità.

9.   Le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e all'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.»;

35)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 111 bis

Consultazione preliminare all'autorizzazione di utilizzare un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

1.   Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4, per l'autorizzazione relativa all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono soddisfatte, l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione consulta l'autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione.

Se, a seguito dell'esame di cui al primo comma, l'autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per la concessione di tale autorizzazione, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione.

2.   Il termine per la consultazione è di 45 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, delle condizioni che devono essere esaminate dall'autorità consultata.

3.   Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2 può essere prorogato dall'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione in uno dei seguenti casi:

a)

se, a causa della natura degli esami da effettuare, l'autorità consultata necessita di più tempo;

b)

se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, che a sua volta ne informa l'autorità doganale consultata.

4.   Se l'autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2, le condizioni oggetto della consultazione sono considerate soddisfatte.

5.   La procedura di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio di un'autorizzazione.

Articolo 111 ter

Formalità per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

1.   Le merci sono svincolate per il regime di transito comune quando le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione dell'ufficio doganale di partenza all'aeroporto secondo le modalità definite nell'autorizzazione.

2.   Se le merci devono essere vincolate al regime di transito comune, il titolare del regime inserisce gli appositi codici accanto ai pertinenti articoli del documento di trasporto elettronico:

a)   “T1”— merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;

b)   “T2”— merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;

c)   “T2F”— merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*2) — o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (*3) — a un paese di transito comune;

d)   «C»— merci unionali non vincolate ad un regime di transito;

e)   «TD»— merci già vincolate a un regime di transito;

f)   «X»— merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l'uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito.

3.   Il regime di transito comune si conclude nel momento in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto e le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione di tale ufficio doganale secondo le modalità definite nell'autorizzazione.

4.   Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione e irregolarità.

5.   Il regime di transito comune si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente.

(*2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1)."

(*3)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).»"



ALLEGATO B

L'allegato II dell'appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificato come segue:

1)

dopo il titolo dell'allegato II, i termini «PARTE I» sono soppressi;

2)

il punto 2 è così modificato:

a)

al secondo trattino del punto 2.1, è aggiunto il comma seguente:

«—

a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell'operatore economico, come previsto nell'appendice III, allegato B6 bis, o»;

b)

al terzo trattino del punto 2.1, il punto è sostituito da un punto e virgola;

c)

al terzo trattino del punto 2.1, è aggiunto il comma seguente:

«—

a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un documento di accompagnamento transito (DAT) integrato dall'elenco degli articoli (EdA);»;

d)

al punto 2.2 è aggiunto il comma seguente:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, distinte di carico conformi all'appendice III, allegato B5 bis, e redatte utilizzando il modello che figura nell'appendice III, allegato B4 bis, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.»;

e)

al punto 2.3 è aggiunto il comma seguente:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ai fini dell'applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all'appendice III, allegato B6 bis.»;

3)

al primo trattino del punto 3.1, è aggiunto il comma seguente:

«—

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, la dichiarazione di transito è compilata e presentata all'ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall'elenco degli articoli, in conformità dell'appendice III, allegati A3 bis, A4 bis, A5 bis e A6 bis;»;

4)

il punto 19 è così modificato:

a)

al punto 19.1, il quarto trattino diventa il punto 19.2;

b)

sono aggiunti i punti seguenti:

«19.3.

La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.

19.4.

A decorrere dalla data in cui prendono effetto la revoca di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o la revoca e l'annullamento di un impegno assunto relativamente a una garanzia globale, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all'ufficio doganale di garanzia.

19.5.

Ciascun paese trasmette alla Commissione informazioni sugli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà di conseguenza notizia agli altri paesi.»;

5)

il punto 20.1. è così modificato:

a)

è inserito il comma seguente come secondo comma:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all'appendice III, allegato B5 bis.»;

b)

al terzo trattino, il punto è sostituito da un punto e virgola;

c)

al terzo trattino è aggiunto il comma seguente:

«—

a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell'appendice III, allegato B5 bis


ALLEGATO C

L'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:

1)

all'articolo 2 bis, paragrafo 1, nel primo trattino i termini «Stato membro» sono sostituiti dai termini «Stato membro dell'Unione europea»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Un documento T2L deve recare il codice “T2L” o “T2LF”»;

3)

all'articolo 6, paragrafo 4, i termini «allegato B5» sono sostituiti dai termini «allegato B5 bis»;

4)

all'articolo 7, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 57»;

5)

all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), i termini «nell'allegato B5» sono sostituiti dai termini «nell'allegato B5 bis»;

6)

all'articolo 7, paragrafo 3, il termine «imprese» è sostituito dai termini «operatori economici»;

7)

il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Rilascio di un documento T2L»;

8)

all'articolo 8, paragrafo 1, il termine «redatto» è sostituito dal termine «rilasciato»;

9)

all'articolo 9, paragrafo 7, i termini «di un paese EFTA» sono sostituiti dai termini «di un paese di transito comune»;

10)

l'articolo 11 è soppresso;

11)

all'articolo 14, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 57 paragrafo 6,»;

12)

all'articolo 14, paragrafo 2, i termini «degli articoli da 46 a 51» sono sostituiti dai termini «degli articoli 59 e 60, dell'articolo 61, paragrafo 3, degli articoli da 62 a 69 e dell'articolo 72»;

13)

all'articolo 15, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le circostanze in cui l'emittente autorizzato giustifica l'utilizzo dei suddetti formulari;»;

14)

non riguarda la versione italiana;

15)

all'articolo 16, paragrafo 3, i termini «dell'ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «dell'autorità competente»;

16)

all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), i termini «di cui all'articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 57, paragrafo 6» e i termini «all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a),» sono sostituiti dai termini «all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a),»;

17)

è inserito un nuovo articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Manifesto doganale delle merci

1.   Le autorità competenti di ciascun paese possono autorizzare le società di navigazione a fornire la prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci relativo alle merci trasmesso mediante scambio elettronico di dati.

2.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle società di navigazione che soddisfano i requisiti di cui all'appendice I, articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera d).

3.   Gli emittenti autorizzati a stabilire la prova della posizione doganale di merci unionali per mezzo di un manifesto della società di navigazione di cui all'articolo 10 possono rilasciare anche il manifesto doganale delle merci di cui al presente articolo.

4.   Il manifesto doganale delle merci comprende almeno le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.»;

18)

all'articolo 22, paragrafo 2, i termini «della registrazione» sono sostituiti da «dell'accettazione» e i termini «all'articolo 18, paragrafo 5» sono sostituiti da «all'articolo 30, paragrafo 2.».


ALLEGATO D

I seguenti allegati sono aggiunti all'appendice III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito:

1)

allegato B2 bis

«

ALLEGATO B2 bis

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

Requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

TITOLO I

GENERALITÀ

1.   I dati che devono essere forniti per il T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui all'appendice II, titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.

2.   I simboli “A”, “B” o “C” nella tabella seguente non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati.

3.   I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati all'allegato B3 bis.

TITOLO II

SIMBOLI

Simboli nelle caselle

Simbolo

Descrizione del simbolo

A

Obbligatorio: dato richiesto da ciascun paese

B

A discrezione del paese: dati che i paesi possono decidere se richiedere o no.

C

A discrezione dei dichiaranti: dati che i dichiaranti possono decidere di fornire ma che i paesi non possono esigere.

X

Dato richiesto a livello di articolo di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate.

Y

Dato richiesto a livello di intestazione di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli “X” e “Y” indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

TITOLO III

SEZIONE I

Tabella dei requisiti in materia di dati

(Le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

N. DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

1/3

1/3

Prova del tipo di posizione doganale

A

XY

1/4

3

Formulari

B

(1)

(2)

Y

1/5

4

Distinte di carico

B

(1)

Y

1/6

32

Numero di articoli

A

(2)

X

1/8

54

Firma/autenticazione

A

Y

1/9

5

Numero totale di articoli

B

(1)

Y


Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

N. DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

2/1

40

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

A

XY

2/2

44

Menzioni speciali

A

XY

2/3

44

Documenti presentati, certificati e autorizzazioni Riferimenti complementari

A

(7)

XY

2/5

 

LRN (Numero di riferimento locale)

A

Y


Gruppo 3 – parti

N. DEL DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

3/1

2

Esportatore

A

(13)

(51)

XY

3/2

2 (n.)

N. di identificazione dell'esportatore

A

(52)

XY

3/20

14 (n.)

N. di identificazione del rappresentante

A

Y

3/21

14

Codice di qualifica del rappresentante

A

Y

3/43

 

Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

A

Y


Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

N. DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

5/4

50, 54

Data della dichiarazione

B

(1)

Y

5/5

50, 54

Luogo della dichiarazione

B

(1)

Y

5/28

 

Periodo di validità richiesto per la prova

A

Y


Gruppo 6 – Identificazione delle merci

N. DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

6/1

38

Massa netta (kg)

A

(23)

X

6/5

35

Massa lorda (kg)

A

XY

6/8

31

Descrizione delle merci

A

X

6/9

31

Tipo di colli

A

X

6/10

31

Numero di colli

A

X

6/11

31

Marchi di spedizione

A

X

6/14

33(1)

Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

A

(23)

X

6/18

6

Totale dei colli

B

Y


Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

N. DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

7/2

19

Container

A

Y

7/10

31

Numero di identificazione del container

A

XY

SEZIONE II

Note

Numero della nota

Descrizione della nota

(1)

I paesi possono richiedere questo dato soltanto nel contesto di un regime basato su supporto cartaceo.

(2)

Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, i paesi possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra “1” nella casella n. 5.

(7)

I paesi possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettano di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.

(13)

Per gli Stati membri dell'Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Se è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione su supporto cartaceo.

(23)

Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa dei paesi di transito comune.

(51)

Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria.

(52)

Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. Fornire il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

TITOLO IV

NOTE IN RELAZIONE AI REQUISITI IN MATERIA DI DATI

SEZIONE I

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

SEZIONE II

Requisiti in materia di dati

1/3.   Prova del tipo di posizione doganale

Inserire il codice pertinente.

1/4.   Formulari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre “1/3”, il primo formulario complementare con “2/3” ed il secondo formulario complementare con “3/3”.

Se la prova della posizione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

1/5.   Distinte di carico

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

1/6.   Numero di articoli

Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella prova della posizione doganale di merci unionali qualora vi sia più di un articolo.

1/8.   Firma/Autenticazione

Firma o autenticazione della pertinente prova della posizione doganale di merci unionali.

1/9.   Numero totale di articoli

Numero totale di articoli dichiarato nella prova della posizione doganale di merci unionali. L'articolo è definito come le merci in una prova della posizione doganale di merci unionali che hanno in comune tutti i dati con l'attributo “X” nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui al titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

2/1.   Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale sulla base della quale è rilasciata la prova della posizione doganale dei beni dell'Unione.

Se è fornito l'MRN della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest'ultima i rispettivi numeri degli articoli.

2/2.   Menzioni speciali

Inserire il codice pertinente.

2/3.   Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

a)

Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni unionali o internazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari.

Indicare, utilizzando i codici pertinenti, le informazioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della prova della posizione, oltre ai riferimenti complementari.

b)

Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari.

Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell'emittente autorizzato.

2/5.   LRN (Numero di riferimento locale)

Va utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola prova di posizione.

3/1.   Esportatore

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

3/2.   N. di identificazione dell'esportatore

Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/20.   N. di identificazione del rappresentante

Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 3/43. (N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali).

Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune.

3/21.   Codice di qualifica del rappresentante

Indicare il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

3/43.   Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

5/4.   Data della dichiarazione

Data in cui la rispettiva prova della posizione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata.

5/5.   Luogo della dichiarazione

Luogo in cui è stata rilasciata la rispettiva prova della posizione.

5/28.   Periodo di validità richiesto per la prova

Indicare il periodo di validità richiesto della prova della posizione doganale di merci unionali, espresso in giorni.

6/1.   Massa netta (kg)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, per ciascun articolo di merce. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come “0”, seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli “0” alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/5.   Massa lorda (kg)

La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso il materiale di trasporto.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come “0”, seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli “0” alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Laddove possibile l'operatore economico può indicare tale peso a livello di articolo.

6/8.   Descrizione delle merci

Inserire la descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

6/9.   Tipo di colli

Inserire il codice che specifica il tipo di colli.

6/10.   Numero di colli

Numero totale di colli sulla base dell'unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

6/11.   Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

6/14.   Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

Inserire il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

7/2.   Container

Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili all'atto della presentazione della richiesta di prova, utilizzando il codice pertinente.

7/10.   Numero di identificazione del container

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC) viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

».

2)

allegato B3 bis

«

ALLEGATO B3 bis

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

Formato e codici dei requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

TITOLO I

GENERALITÀ

1.   I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali specificati nell'allegato B2 bis, titolo III.

2.   I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo.

3.   Il titolo II del presente allegato comprende i formati relativi ai dati.

4.   Quando le informazioni contenute in una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B2 bis, titolo III, assumono la forma di codici, si applica l'elenco dei codici fornito nel titolo III del presente allegato.

5.   Il termine “tipo/lunghezza” nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a

alfabetico

n

numerico

an

alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che i dati non hanno una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1

1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2

2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3

3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4

fino a 4 caratteri alfabetici

n..5

fino a 5 caratteri numerici

an..6

fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2

fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

6.   La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una prova della posizione doganale di merci unionali.

7.   La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo nella prova della posizione doganale di merci unionali in questione.

TITOLO II

FORMATI E CARDINALITÀ DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI

Numero d'ordine del dato

Denominazione del dato

Formato del dato

(tipo/lunghezza)

Elenco dei codici nel titolo III (S/N)

Cardinalità a livello di intestazione

Cardinalità a livello di articolo

Note

1/3

Prova del tipo di posizione doganale

an..5

S

1x

1x

 

1/4

Formulari

n..4

N

1x

 

 

1/5

Distinte di carico

n..5

N

1x

 

 

1/6

Numero di articoli

n..5

N

 

1x

 

1/8

Firma/autenticazione

an..35

N

1x

 

 

1/9

Numero totale di articoli

n..5

N

1x

 

 

2/1

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Categoria di documento: a1 +

Tipo di documento precedente: an ..3 +

Riferimento del documento precedente: an ..35 +

Identificatore degli articoli: n..5

S

9999x

99x

 

2/2

Menzioni speciali

Versione codificata (codici unionali): n1 + an4

O

(codici nazionali): a1 + an4

O

descrizione con testo libero: an..512

S

 

99x

I codici sono ulteriormente specificati nel titolo III.

2/3

Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

Tipo di documento (codici unionali): a1 + an3

O

(codici nazionali): n1 + an3 +

Identificatore del documento: an..35

S

1x

99x

 

2/5

LRN (Numero di riferimento locale)

an..22

N

1x

 

 

3/1

Esportatore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

1x

Codice paese:

i codici alfabetici per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con i requisiti del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione (*1). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione.

In caso di collettame, se si utilizzano prove su supporto cartaceo, si può utilizzare il codice “00200 ” insieme a un elenco di esportatori conformemente alle note descritte per il dato 3/1 Esportatore nell'appendice II, allegato B2 bis, titolo III.

3/2

N. di identificazione dell'esportatore

an..17

N

1x

1x

 

3/20

N. di identificazione del rappresentante

an..17

N

1x

 

 

3/21

Codice di qualifica del rappresentante

n1

S

1x

 

 

3/43

Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

an..17

N

1x

 

 

5/4

Data della dichiarazione

n8 (aaaammgg)

N

1x

 

 

5/5

Luogo della dichiarazione

an..35

N

1x

 

 

5/28

Periodo richiesto di validità della prova

n..3

N

1x

 

 

6/1

Massa netta (kg)

n..16,6

N

 

1x

 

6/5

Massa lorda (kg)

n..16,6

N

1x

1x

 

6/8

Descrizione delle merci

an..512

N

 

1x

 

6/9

Tipo di colli

an..2

N

 

99x

L'elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle racco-mandazioni UNECE 21.

6/10

Numero di colli

n..8

N

 

99x

 

6/11

Marchi di spedizione

an..512

N

 

99x

 

6/14

Codice della merce - codice della nomenclatura combinata

an..8

N

 

1x

 

6/18

Totale dei colli

n..8

N

1x

 

 

7/2

Container

n1

S

1x

 

 

7/10

Numero di identificazione del container

an..17

N

9999x

9999x

 

TITOLO III

CODICI RELATIVI AI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le prove standard su supporto cartaceo della posizione doganale di merci unionali.

1/3.   Prova del tipo di posizione doganale

Codici da utilizzare nel contesto dei documenti T2L

T2L

Prova attestante la posizione doganale di merci unionali

T2LF

Prova attestante la posizione doganale delle merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali

T2LSM

Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

2/1.   Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (-).

1.   Il primo elemento (an..3):

Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito.

Elenco delle abbreviazioni dei documenti

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

Elenco dei contenitori

235

Bolla di consegna

270

Distinta dei colli

271

Fattura proforma

325

Dichiarazione di custodia temporanea

337

Dichiarazione sommaria di entrata

355

Fattura commerciale

380

Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere

703

Polizza di carico principale

704

Polizza di carico

705

Polizza di carico emessa da uno spedizioniere

714

Lettera di vettura ferroviaria

720

Lettera di vettura stradale

730

Lettera di vettura aerea

740

Lettera di vettura aerea principale

741

Bollettino di spedizione (pacchi postali)

750

Documenti di trasporto multimodale/combinato

760

Manifesto di carico

785

Bordereau

787

Dichiarazione di transito – Spedizioni miste (T)

820

Dichiarazione di transito (T1)

821

Dichiarazione di transito (T2)

822

Dichiarazione di transito (T2F)

T2F

Prova della posizione doganale di merci unionali T2L

825

Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF

T2G

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante

CLE

Bollettino d'informazione INF3

IF3

Dichiarazione semplificata

SDE

Dichiarazione MRN

MRN

Manifesto di carico – procedura semplificata

MNS

Altro

ZZZ

2.   Il secondo elemento (an..35):

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

3.   Il terzo elemento (an..5):

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento.

2/2.   Menzioni speciali

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo.

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

Codice

Allegato B2 bis, titolo III

Numerosi documenti e parti

“Vari”

00200

Allegato B2 bis, titolo III

Identità tra dichiarante e speditore

“Speditore”

00300

Allegato B2 bis, titolo III

Identità tra dichiarante e esportatore

“Esportatore”

00400

Allegato B2 bis, titolo III

Identità tra dichiarante e destinatario

“Destinatario”

00500

Allegato B2 bis, titolo III

Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali

“Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali”

40100

2/3.   Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

a)

I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali o delle parti contraenti presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.

b)

I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

3/2.   Codice di qualifica del rappresentante

Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:

2.

Rappresentante - rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona)

3.

Rappresentante - rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona)

Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

7/2.   Container

0.

Merci non trasportate in container

1.

Merci trasportate in container.

»

(*1)  Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


ALLEGATO E

Gli allegati A2, B1 e C7 dell'appendice III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito sono così modificati:

1)

nell'allegato A2, sotto il titolo dell'allegato stesso, è inserito il seguente paragrafo:

«Il presente allegato cessa di applicarsi a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578»;

2)

nell'allegato B1, sotto il titolo dell'allegato stesso, è inserito il seguente paragrafo:

«Il presente allegato cessa di applicarsi a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.»;

3)

nell'allegato C7, il punto 1.2 è così modificato:

a)

il punto 1.2.1. è soppresso;

b)

le cifre «1.2.2.» sono soppresse;

c)

i termini «un unico ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «un unico ufficio doganale di partenza».


ALLEGATO F

Alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è aggiunta la seguente appendice:

«

APPENDICE III bis

La presente appendice si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

DICHIARAZIONI DI TRANSITO, DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO E ALTRI DOCUMENTI

Articolo 1

La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.

TITOLO I

DICHIARAZIONE DI TRANSITO E FORMULARI IN CASO DI UTILIZZO DI PROCEDIMENTI INFORMATICI

Articolo 2

Dichiarazione di transito

La dichiarazione di transito di cui all'articolo 25 dell'appendice I contiene i dati specificati nell'allegato B6 bis ed è redatta in conformità ai formati e utilizzando i codici di cui all'allegato A1 bis.

Articolo 3

Documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato A3 bis. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A4 bis.

Articolo 4

Elenco degli articoli

L'elenco degli articoli è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato A5 bis. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A6 bis.

TITOLO II

FORMULARI UTILIZZATI PER COMPILARE:

LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI,

LA DICHIARAZIONE DI TRANSITO PER I VIAGGIATORI,

LA PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO

Articolo 5

1.   I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono redatti utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU.

2.   I formulari sui quali è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori sono redatti utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendice 1, della convenzione DAU.

3.   I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:

a)

per le appendici 1 e 3, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 1, della convenzione DAU;

b)

per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 2, della convenzione DAU.

4.   I formulari sono compilati ed utilizzati:

a)

come documento che comprova la posizione doganale di merci unionali, in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B2;

b)

come dichiarazione di transito per la procedura di continuità operativa per il transito per i viaggiatori, in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B6.

In entrambi i casi è opportuno usare, se del caso, i codici di cui agli allegati A1 bis e B3.

Articolo 6

1.   I formulari sono stampati conformemente all'allegato II, articolo 2, della convenzione DAU.

2.   Nell'angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare il proprio contrassegno di identificazione. Esse possono inoltre stampare le parole “TRANSITO COMUNE” invece delle parole “TRANSITO UNIONALE”. I documenti che portano tale contrassegno o tale indicazione sono accettati quando sono presentati nel territorio di un'altra parte contraente.

TITOLO III

FORMULARI DIVERSI DAL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO E DAL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

Articolo 7

Distinte di carico

1.   I formulari su cui è redatta la distinta di carico sono redatti utilizzando il formulario di cui all'allegato B4. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B5.

2.   I formulari sono stampati su carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m2 e di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati.

3.   Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

Articolo 8

Avviso di passaggio

I formulari su cui è redatto l'avviso di passaggio nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 21 dell'appendice I sono redatti utilizzando il formulario di cui all'allegato B8 della presente appendice.

Articolo 9

Ricevute

Le ricevute sono redatte utilizzando il formulario di cui all'allegato B10.

Articolo 10

Garanzia isolata

1.   I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia isolata sono conformi al modello figurante nell'allegato C3.

2.   I formulari sono stampati su carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m2. Essi hanno un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.

3.   Il formato è di 148 × 105 mm.

4.   I formulari del certificato di garanzia isolata sono corredati di una dicitura indicante il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione; essi recano inoltre un numero che li contraddistingua.

5.   La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia isolata è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia.

Articolo 11

Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia

1.   I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati “certificati”, sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato C7.

2.   I certificati sono stampati su carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 g/m2. Essi hanno sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:

di colore verde per i certificati di garanzia, e

di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia.

3.   Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.

4.   È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato reca un numero di serie che lo contraddistingue.

Articolo 12

Disposizioni comuni al titolo III

1.   I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

2.   I formulari sono redatti in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata.

3.   Ove necessario, le autorità competenti di un altro paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale paese.

4.   La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia.

5.   I formulari non devono recare cancellature o alterazioni. Le eventuali modifiche sono apportate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e appositamente vistata dalle autorità competenti.

6.   Una parte contraente può, a condizione di ottenere l'accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentarne la sicurezza.

»

ALLEGATO G

All'appendice III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito sono aggiunti i seguenti allegati:

1)

Allegato A1 bis:

«

ALLEGATO A1 bis

FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI DI TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1o maggio 2018.

TITOLO I

GENERALITÀ

1.   I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati contenuti nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni di transito, di cui all'allegato B6 bis.

2.   I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo.

3.   Il titolo II comprende i formati relativi ai dati.

4.   Quando le informazioni contenute in una dichiarazione di transito di cui all'allegato B6 bis della presente appendice assumono la forma di codici, si applica l'elenco dei codici di cui al titolo II.

5.   Il termine “tipo/lunghezza” nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

a

alfabetico

n

numerico

an

alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

a1

1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

n2

2 caratteri numerici, lunghezza fissa

an3

3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

a..4

fino a 4 caratteri alfabetici

n..5

fino a 5 caratteri numerici

an..6

fino a 6 caratteri alfanumerici

n..7,2

fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

6.   La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una dichiarazione di transito.

7.   La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo in questione nella dichiarazione.

8.   I paesi possono utilizzare codici nazionali per i dati 1/11 Regime complementare, 2/2 Menzioni speciali e 2/3 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari. I paesi comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

TITOLO II

FORMATI E CARDINALITÀ DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI DI TRANSITO

Numero d'ordine del dato

Nome/denominazione del dato

Formato del dato

(tipo/lunghezza)

Elenco dei codici nel titolo III (S/N)

Cardinalità a livello di intestazione

Cardinalità a livello di articolo

Note

1/2

Tipo di dichiarazione supplementare

a1

S

1x

 

 

1/3

Dichiarazione di transito

an..5

S

1x

1x

 

1/4

Formulari

n..4

N

1x

 

 

1/5

Distinte di carico

n..5

N

1x

 

 

1/6

Numero di articolo

n...5

N

 

1x

 

1/8

Firma/autenticazione

an..35

N

1x

 

 

1/9

Numero totale di articoli

n..5

N

1x

 

 

2/1

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Tipo di documento precedente: an..3 +

Riferimento del documento precedente: an..35+

Identificatore degli articoli: n..5

S

9999x

99x

 

2/2

Menzioni speciali

Versione codificata

(codici unionali): n1 + an4

OR

(codici nazionali): a1 +an4

OR

Descrizione con testo libero: an..512

S

 

99x

I codici sono ulteriormente specificati nel titolo III.

2/3

Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

Tipo di documento

(codici unionali): a1+ an3

OR

(codici nazionali): n1+an3+

Identificativo del documento:

an..35

S

1x

99x

 

3/1

Esportatore

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

1x

Codice paese:

i codici alfabetici per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2)

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, il codice “00200 ” può essere utilizzato insieme a un elenco degli esportatori conforme-mente alle note relative al dato 3/1 Esportatore nel titolo III dell'allegato B6 bis dell'appendice III.

3/2

Numero di identificazione dell'esportatore

an..17

N

2x

2x

Per gli Stati membri dell'Unione europea, il numero EORI nell'Unione o il numero di identifica-zione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, il numero EORI nell'Unione (se rilasciato e in corso di validità al momento della presentazione della dichiarazione) e il numero di identifica-zione dell'operato-re in un paese di transito comune.

3/9

Destinatario

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, il codice “00200 ” può essere utilizzato insieme a un elenco dei destinatari conforme-mente alle note relative al dato 3/9 Destinatario nel titolo III dell'allegato B6 bis dell'appendice III.

3/10

Numero di identificazione del destinatario

an..17

N

2x

2x

Si deve utilizzare il numero di identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identifica-zione dell'esportatore.

3/19

Rappresentante

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/20

Numero di identificazione del rappresentante

an..17

N

2x

 

Si deve utilizzare il numero di identifica-zione definito per il dato 3/2 Numero di identifica-zione dell'esportatore.

3/21

Codice di qualifica del rappresentante

n1

S

1x

 

 

3/22

Titolare del regime di transito

Nome: an..70 +

Via e numero: an..70 +

Paese: a2 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

3/23

Numero di identificazione del titolare del regime di transito

an..17

N

2x

 

Si deve utilizzare il numero di identifica-zione definito per il dato 3/2 Numero di identifica-zione dell'esportatore.

3/37

Numero di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento

Codice ruolo: a..3 +

Identifica-tivo: an..17

S

99x

99x

I codici ruolo degli altri attori della catena di approvvi-gionamento sono definiti nel titolo II.

Si deve utilizzare il numero di identifica-zione definito per il dato 3/2 Numero di identifica-zione dell'esportatore.

5/4

Data della dichiarazione

n8 (aaaammgg)

N

1x

 

 

5/5

Luogo della dichiarazione

an..35

N

1x

 

 

5/6

Ufficio di destinazione (e paese)

an8

N

1x

 

La struttura dell'identifica-tivo dell'ufficio doganale è definita nel titolo III.

5/7

Uffici di passaggio previsti (e paese)

an8

N

9x

 

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

5/8

Codice del paese di destinazione

a2

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

5/21

Luogo di carico

In forma codificata: an..17

OR

Descrizione con testo libero: a2 (codice paese) + an..35 (luogo)

N

1x

 

Se il luogo di carico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo III per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice definito per il dato 3/1 Esportatore.

5/23

Ubicazione delle merci

Paese: a2 +

Tipo di ubicazione: a1 +

Qualificatore dell'identifica-zione: a1 +

In forma codificata:

Identificazione dell'ubica-zione: an..35 +

Identificativo supplementa-re: n..3

OR

Descrizione con testo libero

Via e numero: an..70 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35

S

1x

 

La struttura del codice è definita nel titolo III.

6/1

Massa netta (kg)

n..16,6

N

 

1x

 

6/5

Massa lorda (kg)

n..16,6

N

1x

1x

 

6/8

Descrizione delle merci

an..512

N

 

1x

 

6/9

Tipo di colli

 

N

 

99x

L'elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle raccomanda-zioni UNECE 21.

6/10

Numero di colli

n..8

N

 

99x

 

6/11

Marchi di spedizione

an..512

N

 

99x

 

6/13

Codice CUS

an8

N

 

1x

Codice assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS).

6/14

Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

an..8

N

 

1x

 

6/18

Totale dei colli

n..8

N

1x

 

 

7/1

Trasbordo

Luogo del trasbordo: Paese: a2 +

Tipo di ubicazione: a1 +

Qualificatore dell'identifica-zione: a1 +

In forma codificata:

Identificazione dell'ubica-zione: an..35 +

Identificativo supplemen-tare: n..3

OR

Descrizione con testo libero

Via e numero: an..70 +

Codice postale: an..9 +

Città: an..35 +

Identità del nuovo mezzo di trasporto

Tipo di identifica-zione: n2 +

Numero di identifica-zione: an..35 +

Nazionalità del nuovo mezzo di trasporto: a2 +

N

1x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

Il luogo del trasbordo deve seguire la struttura del dato 5/23 Ubicazione delle merci.

L'identità del mezzo di trasporto deve seguire la struttura del dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.

La nazionalità del mezzo di trasporto deve seguire la struttura del dato 7/8 Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza.

Indicatore che specifica se la spedizione è containerizzata o no: n1

Per l'indicatore che specifica se le merci sono containerizzate si devono utilizzare i codici previsti per il dato 7/2 Container nel titolo III.

7/2

Contenitori

n1

S

1x

 

 

7/4

Modo di trasporto fino alla frontiera

n1

S

 

 

 

7/5

Modo di trasporto interno

n1

N

1x

1x

Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo III per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera

7/7

Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Tipo di identifica-zione: n2 +

Numero di identifica-zione: an..35

S

1x

1x

 

7/8

Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

a2

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

7/10

Numero di identificazione del container

an..17

N

9999x

9999x

 

7/14

Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Tipo di identifica-zione: n2 +

Numero di identifica-zione: an..35

N

1x

1x

Per questo tipo di identifica-zione devono essere utilizzati i codici definiti per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.

7/15

Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

a3

N

1x

1x

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

7/18

Numero del sigillo

Numero di sigilli: n..4 +

Identificativo del sigillo: an..20

N

1x

9999x

1x

9999x

 

7/19

Altri incidenti durante il trasporto

an..512

N

1x

 

 

8/2

Tipo di garanzia

an1

S

9x

 

 

8/3

Riferimento della garanzia

GRN: an..24 +

Codice di accesso: an..4 +

Codice valuta: a3 +

Importo del debito: n..16,2 +

Ufficio doganale di garanzia: an8

N

99x

 

I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

8/4

Garanzia non valida in

a2

N

99x

 

Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

TITOLO III

CODICI RELATIVI AI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare nelle dichiarazioni di transito standard in formato elettronico e su supporto cartaceo.

1/2   Tipo di dichiarazione supplementare

D

per la presentazione di una dichiarazione di transito a norma dell'articolo 29 bis dell'appendice I della convenzione.

1/3.   Dichiarazione di transito

Codici da utilizzare nel contesto del transito:

T

Spedizioni miste comprendenti merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che non hanno la posizione doganale di merci unionali vincolate al regime di transito comune.

T1

Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.

T2

Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.

T2F

Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE a un paese di transito comune.

C

Merci unionali non vincolate a un regime di transito comune nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.

TD

Merci già vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.

X

Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.

2/1   Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (-).

1.   Il primo elemento (an..3):

Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito.

Elenco delle abbreviazioni dei documenti

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

Elenco dei contenitori

235

Bolla di consegna

270

Distinta dei colli

271

Fattura proforma

325

Dichiarazione di custodia temporanea

337

Dichiarazione sommaria di entrata

355

Fattura commerciale

380

Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere

703

Polizza di carico principale

704

Polizza di carico

705

Polizza di carico emessa da uno spedizioniere

714

Lettera di vettura ferroviaria

720

Lettera di vettura stradale

730

Lettera di vettura aerea

740

Lettera di vettura aerea principale

741

Bollettino di spedizione (pacchi postali)

750

Documenti di trasporto multimodale/combinato

760

Manifesto di carico

785

Bordereau

787

Dichiarazione di transito – Spedizioni miste (T)

820

Dichiarazione di transito (T1)

821

Dichiarazione di transito (T2)

822

Dichiarazione di transito (T2F)

T2F

Prova della posizione doganale di merci unionali T2L

825

Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF

T2G

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante

CLE

Bollettino d'informazione INF3

IF3

Dichiarazione semplificata

SDE

Dichiarazione MRN

MRN

Manifesto di carico – procedura semplificata

MNS

Altro

ZZZ

2.   Il secondo elemento (an..35):

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Campo

Contenuto

Formato

Esempi

1

Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)

n2

15

2

Identificativo del paese in cui è presentata la dichiarazione di transito (codice paese alpha 2)

a2

RO

3

Identificativo unico del messaggio per anno e per paese

an12

9876AB889012

4

Identificativo del regime

a1

B

5

Cifra di controllo

an1

5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dai singoli paesi; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

I paesi che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime:

Codice

Regime

A

Solo esportazione

B

Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita

C

Solo dichiarazione sommaria di uscita

D

Notifica di riesportazione

E

Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali

J

Solo dichiarazione di transito

K

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita

L

Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata

M

Prova della posizione doganale di merci unionali

R

Solo dichiarazione di importazione

S

Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata

T

Solo dichiarazione sommaria di entrata

U

Dichiarazione di custodia temporanea

W

Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata

3.   Il terzo elemento (an..5):

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento.

Esempio:

l'articolo interessato della dichiarazione era al 5o posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l'ufficio di destinazione ha assegnato il numero “238544”. Il codice corrispondente è pertanto “821-238544-5”. (“821” per la procedura di transito, “238544” per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS) e “5” per il numero dell'articolo).

Se, in caso di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, occorre inserire più di un riferimento e i paesi prevedono l'utilizzo di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

2/2.   Menzioni speciali

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo.

I codici “00200” e “00300” sono utilizzati solo per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, se del caso.

I codici “20100”, “20200” e “20300” sono utilizzati per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo e in formato elettronico, se del caso.

Base giuridica

Oggetto

Menzioni speciali

Codice

Allegato B6 bis, titolo III

Numerosi documenti e parti

“Vari”

00200

Allegato B6 bis, titolo III

Identità tra dichiarante e speditore

“Speditore”

00300

Articolo 18 della convenzione

Esportazione da una parte contraente o dall'Unione soggetta a restrizioni.

 

20 100

Articolo 18 della convenzione

Esportazione da una parte contraente o dall'Unione soggetta a dazi.

 

20 200

Articolo 18 della convenzione

Esportazione

“Esportazione”

20 300

2/3.   Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

a)

I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali da una parte contraente o da un paese terzo che sono presentati a sostegno della dichiarazione di transito e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.

b)

I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione di transito e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

3/1.   Esportatore

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni di transito su carta e i paesi prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

3/2.   Numero di identificazione dell'esportatore

Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/9.   Destinatario

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni di transito su carta e i paesi prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

3/10.   Numero di identificazione del destinatario

Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/20.   Numero di identificazione del rappresentante

Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/21.   Codice di qualifica del rappresentante

Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:

2.

Rappresentante – rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona)

3.

Rappresentante – rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona)

Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

3/22.   Titolare del regime di transito

Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/37.   Numero di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento

Questo dato è costituito da due elementi:

1.   Codice ruolo

Possono essere dichiarate le seguenti parti:

Codice ruolo

Parte

Descrizione

CS

Consolidatore

Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali

MF

Fabbricante

Parte che fabbrica le merci

FW

Spedizioniere

Parte che organizza la spedizione di merci

WH

Depositario

Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

2.   N. di identificazione della parte

La struttura del numero corrisponde alla struttura specificata per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

5/6.   Ufficio di destinazione (e paese)

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

i primi due caratteri (a2) individuano il paese con il codice paese specificato per il numero di identificazione dell'esportatore,

i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE (*1) del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire “000”.

Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

5/23.   Ubicazione delle merci

Utilizzare i codici paesi ISO alpha 2 di cui al campo 1 del dato 3/1 Esportatore.

Per il tipo di luogo, utilizzare i codici indicati di seguito:

A

Luogo designato

B

Luogo autorizzato

C

Luogo approvato

D

Altro

Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualificatore

Identificativo

Descrizione

U

UN/LOCODE

Utilizzare i codici definiti nell'elenco di codici paese UN/LOCODE

V

Identificativo dell'ufficio doganale

Utilizzare i codici specificati nel dato 5/6 Ufficio di destinazione e paese

W

Coordinate GPS

Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest. Esempi: 44.424896°/8.774792° o 50.838068°/4.381508°

X

Il numero EORI nell'Unione o un numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune

Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 3/2 Numero di identificazione dell'esportatore. Se l'operatore economico dispone di più locali, il numero è completato con un identificativo unico per il sito in questione

Y

Numero di autorizzazione

Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire l'autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato. Se l'autorizzazione riguarda più locali, il numero di autorizzazione è completato con un identificativo unico per il sito in questione

Se il codice “X” o “Y” è utilizzato per l'identificazione del sito e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del sito.

7/2.   Container

0.

Merci non trasportate in container

1.

Merci trasportate in container

7/4.   Modo di trasporto fino alla frontiera

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice

Descrizione

2

Trasporto ferroviario

3

Trasporto su strada

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)

7

Installazioni di trasporto fisse

8

Vie navigabili interne

9

Modo sconosciuto (propulsione propria)

7/7.   Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Codice

Descrizione

20

Numero del vagone

30

Numero di immatricolazione del veicolo stradale

40

Numero del volo IATA

41

Numero di registrazione dell'aeromobile

81

Nome dell'imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

8/2.   Tipo di garanzia

Codici relativi ai tipi di garanzia

I codici applicabili sono i seguenti:

Descrizione

Codice

Esonero dalla garanzia (articolo 75, paragrafo 2, lettera c), dell'appendice I)

0

Garanzia globale (articolo 75, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), dell'appendice I)

1

Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 20 dell'appendice I)

2

Garanzia isolata in contanti (articolo 19 dell'appendice I)

3

Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 21 dell'appendice I)

4

Esonero dalla garanzia per il percorso compreso fra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di transito (articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione)

7

Garanzia isolata del tipo di cui all'allegato I, punto 3, dell'appendice I

9

Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 13, paragrafo 1, lettera c), dell'appendice I)

C

Esonero dalla garanzia sulla base di una convenzione (articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione)

A

Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito comune a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell'appendice I.

H

TITOLO IV

VERSIONI LINGUISTICHE E RELATIVI CODICI

Versione linguistica

Codici

BG

Ограничена валидност

CS

Omezená platnost

DA

Begrænset gyldighed

DE

Beschränkte Geltung

EE

Piiratud kehtivus

EL

Περιορισμένη ισχύς

ES

Validez limitada

FR

Validité limitée

HR

Ograničena valjanost

IT

Validità limitata

LV

Ierobežots derīgums

LT

Galiojimas apribotas

HU

Korlátozott érvényű

MK (*2)

Ограничено важење

MT

Validità limitata

NL

Beperkte geldigheid

PL

Ograniczona ważność

PT

Validade limitada

RO

Validitate limitată

RS

Ограничена важност

SL

Omejena veljavnost

SK

Obmedzená platnosť

FI

Voimassa rajoitetusti

SV

Begränsad giltighet

EN

Limited validity

IS

Takmarkað gildissvið

NO

Begrenset gyldighet

TR

Sınırlı Geçerli

Validità limitata — 99200

BG

Освободено

CS

Osvobození

DA

Fritaget

DE

Befreiung

EE

Loobutud

EL

Απαλλαγή

ES

Dispensa

FR

Dispense

HR

Oslobođeno

IT

Dispensa

LV

Derīgs bez zīmoga

LT

Leista neplombuoti

HU

Mentesség

MK (*2)

Изземање

MT

Tneħħija

NL

Vrijstelling

PL

Zwolnienie

PT

Dispensa

RO

Derogarea

RS

Ослобођење

SL

Opustitev

SK

Upustenie

FI

Vapautettu

SV

Befrielse

EN

Waiver

IS

Undanþegið

NO

Fritak

TR

Vazgeçme

Dispensa – 99201

BG

Алтернативно доказателство

CS

Alternativní důkaz

DA

Alternativt bevis

DE

Alternativnachweis

EE

Alternatiivsed tõendid

EL

Εναλλακτική απόδειξη

ES

Prueba alternativa

FR

Preuve alternative

HR

Alternativni dokaz

IT

Prova alternativa

LV

Alternatīvs pierādījums

LT

Alternatyvusis įrodymas

HU

Alternatív igazolás

MK (*2)

Алтернативен доказ

MT

Prova alternattiva

NL

Alternatief bewijs

PL

Alternatywny dowód

PT

Prova alternativa

RO

Probă alternativă

RS

Алтернативни доказ

SL

Alternativno dokazilo

SK

Alternatívny dôkaz

FI

Vaihtoehtoinen todiste

SV

Alternativt bevis

EN

Alternative proof

IS

Önnur sönnun

NO

Alternativt bevis

TR

Alternatif Kanıt

Prova alternativa – 99202

BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна

CS

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země)

DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land)

DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte … (Name und Land)

EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik)

EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο … (Όνομα και χώρα)

ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina … (nombre y país)

FR

Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays)

HR

Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)

IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese)

LV

Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)

LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)

HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország)

MK (*2)

Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)

MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht … (naam en land)

PL

Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj)

PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estância … (nome e país)

RO

Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal … (nume şi ţara)

RS

Разлике: царински орган којем је предата роба … (назив и земља)

SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)

SK

Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený … (názov a krajina)

FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa)

SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes … (namn och land)

EN

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese)

IS

Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað … (nafn og land)

NO

Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt … (navn og land)

TR

Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi).

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese) – 99203

BG

Излизането от … подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

CS

Výstup ze … podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. …

DA

Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

DE

Ausgang aus … — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

EE

… territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…

EL

Η έξοδος από … υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …

ES

Salida de … sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

FR

Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no

HR

Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …

IT

Uscita dal … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

LV

Izvešana no …, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

LT

Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,

HU

A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

MK (*2)

Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….

MT

Ħruġ mill-… suġġett għall restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…

NL

Bij uitgang uit de … zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

PL

Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT

Saída da … sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o

RO

Ieşire din … supusă restricţiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …

RS

Излаз из … подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр…

SL

Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

SK

Výstup z … podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. ….

FI

… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja

SV

Utförsel från … underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

EN

Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

IS

Útflutningur frá … háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. ….

NO

Utførsel fra … underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. ….

TR

Eşyanın …'dan çıkışı…. No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del (la) regolamento/direttiva/decisione n. ... – 99204

BG

Одобрен изпращач

CS

Schválený odesílatel

DA

Godkendt afsender

DE

Zugelassener Versender

EE

Volitatud kaubasaatja

EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

ES

Expedidor autorizado

FR

Expéditeur agréé

HR

Ovlašteni pošiljatelj

IT

Speditore autorizzato

LV

Atzītais nosūtītājs

LT

Įgaliotas gavéjas

HU

Engedélyezett feladó

MK (*2)

Овластен испраќач

MT

Awtorizzat li jibgħat

NL

Toegelaten afzender

PL

Upoważniony nadawca

PT

Expedidor autorizado

RO

Expeditor agreat

RS

Овлашћени пошиљалац

SL

Pooblaščeni pošiljatelj

SK

Schválený odosielateľ

FI

Valtuutettu lähettäjä

SV

Godkänd avsändare

EN

Authorised consignor

IS

Viðurkenndur sendandi

NO

Autorisert avsender

TR

İzinli Gönderici.

Speditore autorizzato – 99206

BG

Освободен от подпис

CS

Podpis se nevyžaduje

DA

Fritaget for underskrift

DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE

Allkirjanõudest loobutud

EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

ES

Dispensa de firma

FR

Dispense de signature

HR

Oslobođeno potpisa

IT

Dispensa dalla firma

LV

Derīgs bez paraksta

LT

Leista nepasirašyti

HU

Aláírás alól mentesítve

MK (*2)

Изземање од потпис

MT

Firma mhux meħtieġa

NL

Van ondertekening vrijgesteld

PL

Zwolniony ze składania podpisu

PT

Dispensada a assinatura

RO

Dispensă de semnătură

RS

Ослобођено од потписа

SL

Opustitev podpisa

SK

Upustenie od podpisu

FI

Vapautettu allekirjoituksesta

SV

Befrielse från underskrift

EN

Signature waived

IS

Undanþegið undirskrift

NO

Fritatt for underskrift

TR

İmzadan Vazgeçme

Dispensa dalla firma – 99207

BG

ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

CS

ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

DA

FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

DE

GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

HR

ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

HU

ÖSSZKEZESSÉG TILOS

MK (*2)

ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА

MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO

GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ

RS

ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

SL

PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE

SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

IS

ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

NO

FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

TR

KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR.

GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208

BG

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

CS

NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

ΕL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FR

UTILISATION NON LIMITÉE

HR

NEOGRANIČENA UPORABA

IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LV

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

MK (*2)

УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

MT

UŻU MHUX RISTRETT

NL

GEBRUIK ONBEPERKT

PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO

UTILIZARE NELIMITATĂ

RS

НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

SL

NEOMEJENA UPORABA

SK

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

EN

UNRESTRICTED USE

IS

ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

NO

UBEGRENSET BRUK

TR

KISITLANMAMIŞ KULLANIM

USO NON LIMITATO – 99209

BG

Издаден впоследствие

CS

Vystaveno dodatečně

DA

Udstedt efterfølgende

DE

Nachträglich ausgestellt

EE

Välja antud tagasiulatuvalt

EL

Εκδοθέν εκ των υστέρων

ES

Expedido a posteriori

FR

Délivré a posteriori

HR

Izdano naknadno

IT

Rilasciato a posteriori

LV

Izsniegts retrospektīvi

LT

Retrospektyvusis išdavimas

HU

Kiadva visszamenőleges hatállyal

MK (*2)

Дополнително издадено

MT

Maħruġ b'mod retrospettiv

NL

Achteraf afgegeven

PL

Wystawione retrospektywnie

PT

Emitido a posteriori

RO

Eliberat ulterior

RS

Накнадно издато

SL

Izdano naknadno

SK

Vyhotovené dodatočne

FI

Annettu jälkikäteen

SV

Utfärdat i efterhand

EN

Issued retroactively

IS

Útgefið eftir á

NO

Utstedt i etterhånd

TR

Sonradan Düzenlenmiştir

Rilasciato a posteriori – 99210

BG

Разни

CS

Různí

DA

Diverse

DE

Verschiedene

EE

Erinevad

EL

Διάφορα

ES

Varios

FR

Divers

HR

Razni

IT

Vari

LV

Dažādi

LT

Įvairūs

HU

Többféle

MK (*2)

Различни

MT

Diversi

NL

Diversen

PL

Różne

PT

Diversos

RO

Diverse

RS

Разно

SL

Razno

SK

Rôzne

FI

Useita

SV

Flera

EN

Various

IS

Ýmis

NO

Diverse

TR

Çeşitli

Vari – 99211

BG

Насипно

CS

Volně loženo

DA

Alla rinfusa

DE

Lose

EE

Pakendamata

EL

Χύμα

ES

A granel

FR

Vrac

HR

Rasuto

IT

Alla rinfusa

LV

Berams

LT

Nesupakuota

HU

Ömlesztett

MK (*2)

Рефус

MT

Bil-kwantitá

NL

Los gestort

PL

Luzem

PT

A granel

RO

Vrac

RS

Расуто

SL

Razsuto

SK

Voľne ložené

FI

Irtotavaraa

SV

Bulk

EN

Alla rinfusa

IS

Vara í lausu

NO

Alla rinfusa

TR

Dökme

Alla rinfusa – 99212

BG

Изпращач

CS

Odesílatel

DA

Afsender

DE

Versender

EE

Saatja

EL

Αποστολέας

ES

Expedidor

FR

Expéditeur

HR

Pošiljatelj

IT

Speditore

LV

Nosūtītājs

LT

Siuntėjas

HU

Feladó

MK (*2)

Испраќач

MT

Min jikkonsenja

NL

Afzender

PL

Nadawca

PT

Expedidor

RO

Expeditor

RS

Пошиљалац

SL

Pošiljatelj

SK

Odosielateľ

FI

Lähettäjä

SV

Avsändare

EN

Consignor

IS

Sendandi

NO

Avsender

TR

Gönderici

Speditore – 99213

».

(*1)  Raccomandazione 16 su UN/LOCODE – Code for ports and other locations."

2)

Allegato A3 bis:

«

ALLEGATO A3 bis:

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578

Modello di documento di accompagnamento transito

Image

».

3)

Allegato A4 bis:

«

ALLEGATO A4 bis:

NOTE E ELEMENTI DI INFORMAZIONE (DATI) DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

L'acronimo “BCP” (“Business continuity plan” – “piano di continuità operativa”) utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all'articolo 26 dell'appendice I.

La carta da utilizzare per il documento d'accompagnamento transito può essere di colore verde.

Il documento di accompagnamento transito è stampato sulla base dei dati ricavati dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime di transito e/o verificata dall'ufficio doganale di partenza, completati come segue:

1.   Casella MRN

L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il “codice 128” standard, set di caratteri “B”.

2.   Casella formulari (1/4):

prima suddivisione: numero d'ordine del foglio stampato,

seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli),

non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3.   Nello spazio sotto la casella Numero di riferimento/UCR (2/4):

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzato il BCP.

4.   Casella Ufficio di partenza (C):

nome dell'ufficio doganale di partenza,

numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza,

data di accettazione della dichiarazione di transito,

nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5.   Casella Controllo dell'ufficio di partenza (D):

risultati del controllo,

sigilli apposti o indicazione “- -” che identifica la “Dispensa — 99201”.

eventualmente, la dicitura “itinerario vincolante”.

Il documento di accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella convenzione.

6.   Formalità in caso di incidenti durante la circolazione delle merci.

La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alle autorità doganali di registrare tale informazione direttamente nel sistema.

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio doganale di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio doganale di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento di accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e sono annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l'esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire normalmente, tali autorità, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento di accompagnamento transito.

Le autorità doganali dell'ufficio doganale di transito o dell'ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle e alle attività seguenti:

Trasbordo: utilizzare la casella 7/1.

Casella Trasbordo (7/1)

Le prime tre righe della casella sono compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci vengono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati a essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non compilare la casella 7/7-7/8 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 7/1.

Altri incidenti: utilizzare la casella 7/19.

Casella Altri incidenti durante il trasporto (7/19)

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.

».

4)

Allegato A5 bis:

«

ALLEGATO A5 bis:

ELENCO DEGLI ARTICOLI

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

Modello di elenco degli articoli

Image

».

5)

Allegato A6 bis:

«

ALLEGATO A6 bis:

NOTE E ELEMENTI INFORMATIVI (DATI) DELL'ELENCO DEGLI ARTICOLI

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

L'acronimo “BCP” (“Business continuity plan” – “piano di continuità operativa”) utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all'articolo 26 dell'appendice I.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative degli allegati A1 bis e B6 bis, i dati devono essere stampati come segue, se del caso utilizzando codici:

1.

Casella MRN — quale definita nell'allegato A3 bis. L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

2.

Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:

a)

Casella Tipo di dichiarazione (1/3) - se la posizione di tutte le merci comprese nella dichiarazione è la stessa, questa casella non è utilizzata; in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 o T2F.

b)

Casella formulari (1/4):

prima suddivisione: numero d'ordine del foglio stampato,

seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati

c)

Casella articolo (1/6) — numero d'ordine dell'articolo corrente;

d)

Casella Codice metodo pagamento spese di trasporto(4/2) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.

».

6)

Allegato B5 bis:

«

ALLEGATO B5 bis:

NOTA ESPLICATIVA SULL'USO DELLA DISTINTA DI CARICO

Salvo se diversamente specificato, il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

TITOLO I

GENERALITÀ

1.   Definizioni

La distinta di carico di cui all'articolo 7 dell'appendice III è un documento conforme alle caratteristiche descritte nel presente allegato.

2.   Formulario della distinta di carico

2.1.   Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico.

2.2.   Le distinte di carico recano:

a)

l'intestazione “Distinta di carico”;

b)

un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di 70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm;

c)

nell'ordine seguente, colonne la cui intestazione è redatta come segue:

numero d'ordine,

marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci,

paese di spedizione/esportazione,

massa lorda in chilogrammi,

spazio riservato all'amministrazione.

Gli interessati possono adattare la larghezza delle colonne alle loro necessità. Tuttavia la colonna intitolata “Spazio riservato all'amministrazione” deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

2.3.   Nello spazio immediatamente sottostante l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

TITOLO II

INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE DIVERSE RUBRICHE

1.   Riquadro

1.1.   Parte superiore

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime di transito annota nella parte superiore la sigla “T1”, “T2” o “T2F”.

Quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L, l'interessato annota nella parte superiore la sigla “T2L” o la sigla “T2LF”.

1.2.   Parte inferiore

In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel paragrafo 4 del titolo III.

2.   Colonne

2.1.   Numero d'ordine

Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.

2.2.   Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 bis dell'appendice III. Nella distinta devono figurare le informazioni che nella dichiarazione di transito sono riportate nelle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 44 (Menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni) e, se del caso, nelle caselle 33 (Codice delle merci) e 38 (Massa netta).

Se a un documento T2L è allegata una distinta di carico, le informazioni richieste devono essere riportate conformemente all'allegato B2 bis dell'appendice III.

2.3.   Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome del paese dal quale le merci sono spedite o esportate. Non utilizzare questa colonna se a un documento T2L è allegata una distinta di carico.

2.4.   Massa lorda (kg)

Indicare le menzioni riportate nella casella 35 del DAU (cfr. allegati B2 bis e B6 bis dell'appendice III).

TITOLO III

USO DELLE DISTINTE DI CARICO

1.   Una dichiarazione di transito non può contenere sia una distinta di carico che uno o più formulari supplementari.

2.   In caso di utilizzo di distinte di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero di articolo), 33 (Codice delle merci), 35 (massa lorda (kg)] e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni) del formulario della dichiarazione di transito devono essere barrate e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non può essere utilizzata per annotare i marchi, i numeri, la quantità e natura dei colli o la descrizione delle merci. Nella casella 31 (Colli e descrizione delle merci) del formulario di dichiarazione di transito utilizzato vanno riportati un riferimento al numero d'ordine e il simbolo delle varie distinte di carico.

3.   La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.

4.   All'atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto mediante un timbro recante il nome dell'ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

La firma di un funzionario dell'ufficio doganale di partenza è facoltativa.

5.   Quando a un formulario utilizzato per il regime T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dal titolare del regime di transito; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 (Distinte di carico) di detto formulario.

6.   Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L

».

7)

Allegato B6 bis:

«

ALLEGATO B6 bis:

REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1o maggio 2018.

TITOLO I

GENERALITÀ

1.   I dati che possono essere forniti per ciascun regime di transito sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo III, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.

2.   I dati si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo.

3.   Esistono tre tipi di dichiarazione di transito: dichiarazioni di transito standard, dichiarazioni di transito con requisiti ridotti in materia di dati e documenti di trasporto elettronico come dichiarazioni di transito. Le disposizioni che si applicano a tutte le situazioni in cui è richiesto il dato in questione sono riportate nella rubrica “Tutti i tipi di dichiarazioni di transito”. Se i requisiti in materia di dati si riferiscono soltanto a uno o più tipi di dichiarazione di transito, l'intestazione appropriata è “dichiarazione di transito standard”, “dichiarazione di transito standard e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati” o “documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito”.

4.   I simboli “A”, “B” o “C” nella tabella che segue non incidono sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quando le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati soltanto dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati.

5.   I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti in materia di dati descritti nel presente allegato sono specificati nell'allegato A1 bis.

TITOLO II

SIMBOLI

Simboli nelle caselle

Simbolo

Descrizione del simbolo

A

Obbligatorio: dati richiesti da tutti i paesi

B

A discrezione del paese: dati che i singoli paesi possono decidere se richiedere o no.

C

A discrezione dei dichiaranti: dati che i dichiaranti possono fornire ma che i paesi non possono esigere.

X

Dato richiesto a livello di articoli della dichiarazione di transito. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate.

Y

Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione di transito. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli “X” e “Y” indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

TITOLO III

SEZIONE I

TABELLA DEI REQUISITI IN MATERIA DI DATI

(le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

Dato N.

Denominazione del dato

Casella n.

Dichiarazione di transito standard

Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito

1/2

Tipo di dichiarazione supplementare

1/2

A

Y

A

Y

 

1/3

Tipo di dichiarazione di transito

1/3

A

XY

A

XY

A

XY

1/4

Moduli

3

B

(1)

(2)

Y

B

(1)

(2)

Y

 

1/5

Distinte di carico

4

B

(1)

Y

B

(1)

Y

 

1/6

Numero di articolo

32

A

(2)

X

A

(2)

X

 

1/8

Firma/Autenticazione

54

A

Y

A

Y

A

Y

1/9

Numero totale di articoli

5

B

(1)

Y

B

(1)

Y

 


Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

N. DATO

Casella n.

Denominazione del dato

T2L/T2LF

N. DATO

Casella n.

2/1

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

40

A

XY

A

XY

A

XY

2/2

Menzioni speciali

44

A

XY

A

XY

A

X

2/3

Documenti presentati, certificati e autorizzazioni. Riferimenti complementari.

44

A

(7)

XY

A

(7)

XY

A

X


Gruppo 3 – parti

Dato N.

Denominazione del dato

Casella n.

Dichiarazione di transito standard

Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito

3/1

Esportatore

2

B

XY

 

 

3/2

N. di identificazione dell'esportatore

2 (n.)

B

XY

 

 

3/9

Destinatario

8

A

(12)

(51)

XY

A

(12)

(51)

XY

A

(12)

(51)

XY

3/10

N. di identificazione del destinatario

8 (n.)

B

XY

B

XY

B

XY

3/19

Rappresentante

14

A

(13)

(51)

Y

A

(13)

Y

A

(13)

Y

3/20

N. di identificazione del rappresentante

14 (n.)

A

(52)

Y

A

(52)

Y

A

(52)

Y

3/21

Codice di qualifica del rappresentante

14

A

Y

A

Y

A

Y

3/22

Titolare del regime di transito

50

A

(13)

(51)

Y

A

(13)

Y

A

(13)

Y

3/23

N. di identificazione del titolare del regime di transito

50 (n.)

A

(52)

Y

A

(52)

Y

A

(52)

Y

3/37

N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento

44

C

XY

C

XY

C

XY


Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

Dato N.

Denominazione del dato

Casella n.

Dichiarazione di transito standard

Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito

5/4

Data della dichiarazione

50, 54

B

(1)

Y

B

(1)

Y

 

5/5

Luogo della dichiarazione

50, 54

B

(1)

Y

B

(1)

Y

 

5/6

Ufficio di destinazione (e paese)

53

A

Y

A

Y

A

Y

5/7

Uffici di passaggio previsti (e paese)

51

A

Y

A

Y

 

5/8

Codice del paese di destinazione

17a

A

XY

A

XY

A

XY

5/21

Luogo di carico

27

B

Y

B

Y

B

Y

5/23

Ubicazione delle merci

30

A

Y

(23)

A

Y

(23)

 


Gruppo 6 – Identificazione delle merci

Dato N.

Denominazione del dato

Casella n.

Dichiarazione di transito standard

Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito

6/1

Massa netta (kg)

38

A

(23)

X

 

 

6/5

Massa lorda (kg)

35

A

XY

A

XY

A

XY

6/8

Descrizione delle merci

31

A

X

A

X

A

X

6/9

Tipo di colli

31

A

X

A

X

A

X

6/10

Numero di colli

31

A

X

A

X

A

X

6/11

Marchi di spedizione

31

A

X

A

X

A

X

6/13

Codice CUS

31

C

X

C

X

C

X

6/14

Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

33

A

(37)

X

A

(37)

X

A

(37)

X

6/18

Totale dei colli

6

A

Y

A

Y

A

Y


Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

Dato N.

Denominazione del dato

Casella n.

Dichiarazione di transito standard

Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito

7/1

Trasbordo

55

A

(38)

Y

A

(38)

Y

 

7/2

Contenitori

19

A

Y

A

Y

 

7/4

Modo di trasporto fino alla frontiera

25

A

(39)

Y

A

(39)

Y

 

7/5

Modo di trasporto interno

26

B

(40)

Y

 

 

7/7

Identità del mezzo di trasporto alla partenza

18(1)

A

(43)

(44)

(45)

XY

A

(43)

(44)

(45)

XY

A

XY

7/8

Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

18(2)

A

(46)

(44)

(45)

XY

 

 

7/10

Numero di identificazione del container

31

A

XY

A

XY

A

XY

7/14

Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

21(1)

B

(46)

XY

 

 

7/15

Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

21(2)

A

(46)

XY

 

 

7/18

Numero del sigillo

D

A

Y

A

Y

A

Y

7/19

Altri incidenti durante il trasporto

56

A

(38)

Y

A

(38)

Y

 


Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

Dato N.

Denominazione del dato

Casella n.

Dichiarazione di transito standard

Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito

8/2

Tipo di garanzia

52

A

Y

A

Y

 

8/3

Riferimento della garanzia

52

A

Y

A

Y

 

8/4

Garanzia non valida in

52

A

Y

A

Y

 

SEZIONE II

Note

Numero della nota

Descrizione della nota

(1)

I paesi membri possono richiedere questo dato soltanto nel contesto di regimi basati su supporto cartaceo.

(2)

Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, i paesi possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra “1” nella casella n. 5.

(7)

I paesi possono dispensare il dichiarante da tale obbligo se i sistemi di cui dispongono consentono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tale informazione dalle altre informazioni della dichiarazione.

(12)

Per gli Stati membri dell'Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione non è necessario fornire nome e indirizzo.

(13)

Per gli Stati membri dell'Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione in formato cartaceo.

(23)

Deve essere compilato solamente se lo prevede la legislazione delle parti contraenti.

(37)

Questa suddivisione è compilata:

se la dichiarazione di transito è compilata dalla stessa persona contemporaneamente a, o a seguito di, una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci, o

se lo prevede la legislazione delle parti contraenti.

(38)

Questa informazione è fornita solo per dichiarazioni su supporto cartaceo.

(39)

I paesi possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia.

(40)

Questa informazione non deve essere fornita se le formalità di esportazione sono espletate al punto di uscita dal territorio doganale delle parti contraenti.

(43)

Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse.

(44)

Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimodale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nel dato 7/10 Numero di identificazione del container.

(45)

Nei seguenti casi i paesi esonerano dall'obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all'ufficio doganale di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente:

quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC nell'Unione o uno status analogo in un paese di transito comune, e

quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito.

(46)

Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse o per ferrovia.

(51)

Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria.

(52)

Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. Devono essere forniti il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito deve esser fornito solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

Se un destinatario è situato in un paese terzo tale dato non è necessario.

TITOLO IV

NOTE IN RELAZIONE AI REQUISITI IN MATERIA DI DATI

SEZIONE I

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati indicati nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo III, sezione I, del presente allegato.

SEZIONE II

Requisiti in materia di dati

1/2.   Tipo di dichiarazione supplementare

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Inserire il codice pertinente

1/3.   Dichiarazione di transito

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il codice pertinente

1/4.   Formulari

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

In caso di uso di dichiarazioni su supporto cartaceo indicare il numero del fascicolo in relazione al numero complessivo di fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo formulario complementare con 2/3 e il secondo formulario complementare con 3/3.

1/5.   Distinte di carico

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

In caso di uso di dichiarazioni su supporto cartaceo indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

1/6.   Numero di articolo

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli contenuti nella dichiarazione di transito, qualora vi sia più di un articolo.

1/8.   Firma/Autenticazione

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Firma o autenticazione della dichiarazione di transito.

In caso di dichiarazioni su supporto cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata è apposta sulla copia della dichiarazione che deve essere conservata dall'ufficio doganale di partenza, seguita da nome e cognome di tale persona. Se la persona interessata non è una persona fisica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

1/9.   Numero totale di articoli

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Numero totale di articoli riportati nella dichiarazione di transito in questione. Gli articoli sono definiti come le merci menzionate in una dichiarazione che ha in comune tutti i dati contrassegnati da “X” nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, sezione I, del presente allegato.

2/1.   Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o del corrispondente documento doganale.

Se, in caso di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, è necessario indicare più di un riferimento, i paesi possono disporre che in questa casella sia riportato il pertinente codice e che venga accluso alla dichiarazione di transito l'elenco dei riferimenti in questione.

2/2.   Menzioni speciali

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il codice pertinente

2/3.   Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni internazionali o di parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.

Utilizzando i pertinenti codici, inserire le informazioni previste delle norme specifiche applicabili e i dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione, nonché riferimenti aggiuntivi.

Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito

Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.

Inoltre esso contiene il riferimento al rispettivo numero di autorizzazione del titolare del regime di transito. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

3/1.   Esportatore

Dichiarazione di transito

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dello speditore.

In caso di collettame, se ci si avvale di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, i paesi possono disporre che venga utilizzato il pertinente codice e che sia accluso alla dichiarazione l'elenco degli speditori.

3/2.   Numero di identificazione dell'esportatore

Dichiarazione di transito

Inserire il numero EORI dello speditore o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/9.   Destinatario

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo del destinatario.

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, i paesi possono disporre che il pertinente codice sia inserito in questa casella e che sia accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari.

3/10.   Numero di identificazione del destinatario

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/19.   Rappresentante

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Questa informazione è richiesta soltanto se è diversa dal dato 3/17 Dichiarante o, se del caso, dal dato 3/22 Titolare del regime di transito.

3/20.   Numero di identificazione del rappresentante

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Questa informazione è richiesta soltanto se è diversa dal dato 3/18 Numero di identificazione del dichiarante o, se del caso, dal dato 3/23 Numero di identificazione del titolare del regime di transito.

Inserire il numero EORI della persona interessata o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/21.   Codice di qualifica del rappresentante

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

3/22.   Titolare del regime di transito

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare il nome completo (persona e società) e l'indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona o società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.

Qualora siano utilizzate dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata deve essere apposta sulla copia della dichiarazione su supporto cartaceo che deve essere conservata dall'ufficio doganale di partenza.

3/23.   Numero di identificazione del titolare del regime di transito

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il numero EORI del titolare del regime di transito o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/37.   N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Numero di identificazione unico assegnato a un operatore economico di un paese terzo nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato sulla base del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (Quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, riconosciuto dall'Unione e da altre parti contraenti.

L'identificativo della parte interessata è preceduto da un codice che ne specifica il ruolo nella catena di approvvigionamento.

5/4.   Data della dichiarazione

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Data in cui la dichiarazione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata.

5/5.   Luogo della dichiarazione

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Luogo in cui è stata rilasciata la dichiarazione su supporto cartaceo.

5/6.   Ufficio di destinazione (e paese)

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio doganale in cui ha termine l'operazione di transito.

5/7.   Uffici di passaggio previsti (e paese)

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito o l'ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un'operazione di transito effettuata attraversando una frontiera fra tale parte contraente e un paese terzo.

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento degli uffici doganali interessati.

5/8.   Codice del paese di destinazione

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare, mediante il codice pertinente, l'ultimo paese di destinazione delle merci.

Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l'ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

5/21.   Luogo di carico

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare mediante il codice pertinente, se richiesto, il luogo in cui le merci devono essere caricate sul mezzo di trasporto attivo sul quale attraverseranno la frontiera della parte contraente.

5/23.   Ubicazione delle merci

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare, mediante il codice pertinente, il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire all'ufficio doganale di effettuare il controllo fisico delle merci.

6/1.   Massa netta (kg)

Dichiarazione di transito

Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente della dichiarazione. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come “0”, seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli “0” alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/5.   Massa lorda (kg)

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso il materiale di trasporto.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come “0”, seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli “0” alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente.

Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.

Quando una dichiarazione di transito su supporto cartaceo riguarda vari articoli di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate.

6/8.   Descrizione delle merci

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

È la descrizione commerciale usuale delle merci in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire alle autorità doganali di identificare le merci. Se deve essere fornito il codice SA, la descrizione deve sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

6/13.   Codice CUS

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è l'identificativo assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle sostanze e ai preparati chimici.

Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se non esiste una misura TARIC per le merci di cui trattasi, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.

6/14.   Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

In questa suddivisione è inserito il codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

6/18.   Totale dei colli

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

6/20.   Colli

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Informazioni relative al tipo e al numero totale di colli sulla base dell'unità di imballaggio più piccola. Il numero totale di colli si riferisce al numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Nel caso di merci alla rinfusa non devono essere fornite informazioni sul numero totale di colli.

Tali informazioni comprendono inoltre una descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

7/1.   Trasbordo

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Le prime tre righe di questa casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione di transito, le merci in questione sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.

7/2.   Container

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare, mediante il codice pertinente, la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'espletamento delle formalità di transito.

7/4   Modo di trasporto fino alla frontiera

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci usciranno dal territorio doganale della parte contraente.

7/5.   Modo di trasporto interno

Dichiarazione di transito

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto all'arrivo.

7/7.   Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare l'identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto). Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio con numeri di immatricolazione differenti, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto

Metodo di identificazione

Trasporto per vie navigabili interne

Nome della nave

Trasporto aereo

Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.

Trasporto su strada

Numero di immatricolazione del veicolo

Trasporto ferroviario

Numero del vagone

7/8.   Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza.

Dichiarazione di transito

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito. Se sono utilizzati una motrice e un rimorchio di nazionalità differenti, indicare la nazionalità della motrice.

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.

7/10.   Numero di identificazione del container

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC), è fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

7/14.   Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Dichiarazione di transito

Indicare l'identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto

Metodo di identificazione

Vie navigabili interne

Nome della nave

Trasporto aereo

Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.

Trasporto su strada

Numero di immatricolazione del veicolo

Trasporto ferroviario

Numero del vagone

7/15.   Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto.

Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

7/18   Numero del sigillo

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di sigilli di tipo speciale o il titolare del regime di transito sia autorizzato a utilizzare sigilli di tipo speciale.

7/19   Altri incidenti durante il trasporto

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Casella da compilare conformemente agli obblighi esistenti nell'ambito del regime di transito comune.

Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell'autorità competente non è necessario.

8/2   Tipo di garanzia

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare, mediante il codice pertinente, il tipo di garanzia utilizzato per l'operazione di transito.

8/3   Riferimento della garanzia

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare il numero di riferimento della garanzia e, se del caso, il codice di accesso e l'ufficio doganale di garanzia.

8/4   Garanzia non valida in

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Se una garanzia non è valida per una o più parti contraenti, aggiungere dopo la menzione “Non valida”“per i codici relativi alla o alle parti contraenti interessate”.

»

(*2)  Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.