ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/1 |
DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO CONGIUNTO EU-EFTA SUL TRANSITO COMUNE
del 5 dicembre 2017
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2018/29]
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («convenzione») conferisce al comitato congiunto istituito dalla convenzione («comitato congiunto») la facoltà di adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («CDU»), e gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso introducono la possibilità di utilizzare il documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo. Tali disposizioni saranno integralmente applicabili al più tardi a decorrere dal 1o maggio 2018. Inoltre, alcune disposizioni relative al transito e alla posizione doganale di merci unionali saranno applicabili solo successivamente, in quanto richiedono l'aggiornamento o l'utilizzazione dei pertinenti sistemi elettronici, che devono aver luogo alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (3). |
(3) |
Al fine di garantire i regolari ed efficienti scambi tra l'Unione e le parti contraenti della convenzione in un quadro legale armonizzato, le disposizioni contenute nelle appendici della convenzione relativa al regime comune di transito e le norme relative alla posizione doganale di merci unionali dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni negli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del CDU che saranno applicabili solo in una fase successiva. A tal fine le modifiche alle appendici della convenzione sono indispensabili. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
(1) Il testo dell'appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («convenzione») è modificato conformemente all'allegato A della presente decisione.
(2) Il testo dell'allegato II dell'appendice I della convenzione è modificato conformemente all'allegato B della presente decisione.
(3) Il testo dell'appendice II della convenzione è modificato conformemente all'allegato C della presente decisione.
(4) Il testo degli allegati B2 bis e B3 bis, quale figura nell'allegato D della presente decisione, è aggiunto all'appendice III bis della convenzione.
(5) Il testo degli allegati A2, B1 e C7 dell'appendice III della convenzione è modificato conformemente all'allegato E della presente decisione.
(6) Il testo dell'appendice III bis, quale figura nell'allegato F della presente decisione, è aggiunto alla convenzione.
(7) Il testo degli allegati A1 bis, A3 bis, A4 bis, A5 bis, A6 bis, B5 bis e B6 bis, quale figura nell'allegato G della presente decisione, è aggiunto all'appendice III bis della convenzione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Oslo, il 5 dicembre 2017
Per il comitato congiunto
Il presidente
Øystein BØRMER
(1) Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).
(2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).
ALLEGATO A
L'appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è così modificata:
1) |
all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), i termini «di cui all'articolo 55, lettera a)» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a)»; |
2) |
l'articolo 13 è così modificato:
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3) |
all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente: «A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del nuovo sistema di transito elettronico (“NCTS”), di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 (*1) della Commissione, le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito definiti negli allegati A1 bis e B6 bis dell'appendice III si applicano. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/578, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6)»;" |
4) |
all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente: «A decorrere dalla data di dell'aggiornamentodel NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) il viaggiatore redige la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all'allegato B6 bis dell'appendice III.»; |
5) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 29 bis Presentazione di una dichiarazione di transito prima della presentazione delle merci A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, una dichiarazione di transito può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci all'ufficio doganale di partenza. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di transito, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.»; |
6) |
all'articolo 38, paragrafo 6, i termini «all'allegato II della presente appendice» sono sostituiti dai termini «all'allegato II dell'appendice I della convenzione»; |
7) |
l'articolo 41 è sostituito dal seguente: «Articolo 41 Documento di accompagnamento transito ed elenco degli articoli 1. L'ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è fornito usando il formulario di cui all'allegato A3 dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A4 dell'appendice III: 2. Se necessario, il documento di accompagnamento transito è integrato da un elenco degli articoli stabiliti usando il formulario di cui all'allegato A5 dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A6 dell'appendice III. L'elenco degli articoli fa parte integrante del documento di accompagnamento transito. 3. A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito integrato da un elenco degli articoli. Tale elenco fa parte integrante del documento di accompagnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il formulario di cui all'allegato A3 bis dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A4 bis dell'appendice III. L'elenco degli articoli è redatto utilizzando il formulario di cui all'allegato A5 bis dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A6 bis dell'appendice III; Il documento di accompagnamento transito e l'elenco degli articoli sono forniti in forma stampata.»; |
8) |
l'articolo 42 è sostituito dal seguente: «Articolo 42 Presentazione del documento di accompagnamento transito Il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito e altri documenti che accompagnano le merci sono esibiti a ogni richiesta delle autorità doganali.»; |
9) |
l'articolo 44 è così modificato:
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10) |
all'articolo 45, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «L'ufficio doganale di destinazione conserva il documento di accompagnamento transito. L'ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in generale sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione di transito comune ricevuta dall'ufficio doganale di partenza.»; |
11) |
all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «La ricevuta contiene un riferimento all'MRN della dichiarazione di transito.»; |
12) |
l'articolo 47 è così modificato:
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13) |
l'articolo 49 è così modificato:
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14) |
l'articolo 55 è così modificato:
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15) |
l'articolo 56 è così modificato:
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16) |
l'articolo 57 è così modificato:
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17) |
l'articolo 61 è così modificato:
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18) |
l'articolo 70 è soppresso; |
19) |
l'articolo 71 è così modificato:
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20) |
all'articolo 73, i termini «all'allegato A2» sono sostituiti dai termini «all'allegato II dell'appendice I»; |
21) |
l'articolo 74 è così modificato:
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22) |
all'articolo 81, paragrafo 1, i termini «dell'articolo 55, lettera b),» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b),»; |
23) |
l'articolo 82 è così modificato:
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24) |
all'articolo 84, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),» e i termini «di cui all'articolo 55, lettera a),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a),»; |
25) |
l'articolo 86 è così modificato:
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26) |
all'articolo 87, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»; |
27) |
all'articolo 88, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»; |
28) |
l'articolo 90 è così modificato:
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29) |
all'articolo 97, paragrafo 3, i termini «Stato membro dell'Unione» sono sostituiti dai termini «Stato membro dell'Unione europea»; |
30) |
l'articolo 107 è così modificato:
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31) |
il titolo del capitolo VII è sostituito dal seguente: « Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea, regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo »; |
32) |
all'articolo 108, paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»; |
33) |
all'articolo 110, paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»; |
34) |
l'articolo 111 è sostituito dal seguente: «1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare un manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito comune per le merci trasportate per via aerea. 2. Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri paesi sul cui territorio sono situati gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni. A condizione che ricevano alcuna obiezione entro 60 giorni, le autorità doganali competenti rilasciano l'autorizzazione. 3. La compagnia aerea trasmette all'aeroporto di destinazione il manifesto redatto all'aeroporto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni. 4. La compagnia aerea inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto:
5. Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettere da c) a f), e paragrafo 2. 6. Il regime di transito comune è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate. 7. Le scritture tenute dalla compagnia aerea che consentono alle autorità doganali competenti di effettuare controlli efficaci contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Ove necessario, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni. 8. La compagnia aerea notifica alle autorità doganali competenti qualsiasi infrazione o irregolarità. 9. Le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e all'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.»; |
35) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 111 bis Consultazione preliminare all'autorizzazione di utilizzare un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo 1. Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4, per l'autorizzazione relativa all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono soddisfatte, l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione consulta l'autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione. Se, a seguito dell'esame di cui al primo comma, l'autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per la concessione di tale autorizzazione, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione. 2. Il termine per la consultazione è di 45 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, delle condizioni che devono essere esaminate dall'autorità consultata. 3. Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2 può essere prorogato dall'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione in uno dei seguenti casi:
4. Se l'autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2, le condizioni oggetto della consultazione sono considerate soddisfatte. 5. La procedura di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio di un'autorizzazione. Articolo 111 ter Formalità per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo 1. Le merci sono svincolate per il regime di transito comune quando le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione dell'ufficio doganale di partenza all'aeroporto secondo le modalità definite nell'autorizzazione. 2. Se le merci devono essere vincolate al regime di transito comune, il titolare del regime inserisce gli appositi codici accanto ai pertinenti articoli del documento di trasporto elettronico: a) “T1”— merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune; b) “T2”— merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune; c) “T2F”— merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*2) — o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (*3) — a un paese di transito comune; d) «C»— merci unionali non vincolate ad un regime di transito; e) «TD»— merci già vincolate a un regime di transito; f) «X»— merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l'uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito. 3. Il regime di transito comune si conclude nel momento in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto e le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione di tale ufficio doganale secondo le modalità definite nell'autorizzazione. 4. Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione e irregolarità. 5. Il regime di transito comune si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente. (*2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1)." (*3) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).»" |
ALLEGATO B
L'allegato II dell'appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificato come segue:
1) |
dopo il titolo dell'allegato II, i termini «PARTE I» sono soppressi; |
2) |
il punto 2 è così modificato:
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3) |
al primo trattino del punto 3.1, è aggiunto il comma seguente:
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4) |
il punto 19 è così modificato:
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5) |
il punto 20.1. è così modificato:
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ALLEGATO C
L'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:
1) |
all'articolo 2 bis, paragrafo 1, nel primo trattino i termini «Stato membro» sono sostituiti dai termini «Stato membro dell'Unione europea»; |
2) |
all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Un documento T2L deve recare il codice “T2L” o “T2LF”»; |
3) |
all'articolo 6, paragrafo 4, i termini «allegato B5» sono sostituiti dai termini «allegato B5 bis»; |
4) |
all'articolo 7, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 57»; |
5) |
all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), i termini «nell'allegato B5» sono sostituiti dai termini «nell'allegato B5 bis»; |
6) |
all'articolo 7, paragrafo 3, il termine «imprese» è sostituito dai termini «operatori economici»; |
7) |
il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Rilascio di un documento T2L»; |
8) |
all'articolo 8, paragrafo 1, il termine «redatto» è sostituito dal termine «rilasciato»; |
9) |
all'articolo 9, paragrafo 7, i termini «di un paese EFTA» sono sostituiti dai termini «di un paese di transito comune»; |
10) |
l'articolo 11 è soppresso; |
11) |
all'articolo 14, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 57 paragrafo 6,»; |
12) |
all'articolo 14, paragrafo 2, i termini «degli articoli da 46 a 51» sono sostituiti dai termini «degli articoli 59 e 60, dell'articolo 61, paragrafo 3, degli articoli da 62 a 69 e dell'articolo 72»; |
13) |
all'articolo 15, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
14) |
non riguarda la versione italiana; |
15) |
all'articolo 16, paragrafo 3, i termini «dell'ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «dell'autorità competente»; |
16) |
all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), i termini «di cui all'articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 57, paragrafo 6» e i termini «all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a),» sono sostituiti dai termini «all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a),»; |
17) |
è inserito un nuovo articolo 18 bis: «Articolo 18 bis Manifesto doganale delle merci 1. Le autorità competenti di ciascun paese possono autorizzare le società di navigazione a fornire la prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci relativo alle merci trasmesso mediante scambio elettronico di dati. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle società di navigazione che soddisfano i requisiti di cui all'appendice I, articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera d). 3. Gli emittenti autorizzati a stabilire la prova della posizione doganale di merci unionali per mezzo di un manifesto della società di navigazione di cui all'articolo 10 possono rilasciare anche il manifesto doganale delle merci di cui al presente articolo. 4. Il manifesto doganale delle merci comprende almeno le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.»; |
18) |
all'articolo 22, paragrafo 2, i termini «della registrazione» sono sostituiti da «dell'accettazione» e i termini «all'articolo 18, paragrafo 5» sono sostituiti da «all'articolo 30, paragrafo 2.». |
ALLEGATO D
I seguenti allegati sono aggiunti all'appendice III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito:
1) |
allegato B2 bis «ALLEGATO B2 bis Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578. Requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali TITOLO I GENERALITÀ 1. I dati che devono essere forniti per il T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui all'appendice II, titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. 2. I simboli “A”, “B” o “C” nella tabella seguente non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati. 3. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati all'allegato B3 bis. TITOLO II SIMBOLI Simboli nelle caselle
Ogni combinazione dei simboli “X” e “Y” indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati. TITOLO III SEZIONE I Tabella dei requisiti in materia di dati (Le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi) Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)
Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni
Gruppo 3 – parti
Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni
Gruppo 6 – Identificazione delle merci
Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)
SEZIONE II Note
TITOLO IV NOTE IN RELAZIONE AI REQUISITI IN MATERIA DI DATI SEZIONE I Introduzione Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato. SEZIONE II Requisiti in materia di dati 1/3. Prova del tipo di posizione doganale Inserire il codice pertinente. 1/4. Formulari Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre “1/3”, il primo formulario complementare con “2/3” ed il secondo formulario complementare con “3/3”. Se la prova della posizione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari. 1/5. Distinte di carico Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente. 1/6. Numero di articoli Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella prova della posizione doganale di merci unionali qualora vi sia più di un articolo. 1/8. Firma/Autenticazione Firma o autenticazione della pertinente prova della posizione doganale di merci unionali. 1/9. Numero totale di articoli Numero totale di articoli dichiarato nella prova della posizione doganale di merci unionali. L'articolo è definito come le merci in una prova della posizione doganale di merci unionali che hanno in comune tutti i dati con l'attributo “X” nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui al titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato. 2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale sulla base della quale è rilasciata la prova della posizione doganale dei beni dell'Unione. Se è fornito l'MRN della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest'ultima i rispettivi numeri degli articoli. 2/2. Menzioni speciali Inserire il codice pertinente. 2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari
Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell'emittente autorizzato. 2/5. LRN (Numero di riferimento locale) Va utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola prova di posizione. 3/1. Esportatore Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata. 3/2. N. di identificazione dell'esportatore Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI. Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. 3/20. N. di identificazione del rappresentante Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 3/43. (N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali). Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI. Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune. 3/21. Codice di qualifica del rappresentante Indicare il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante. 3/43. Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI. Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. 5/4. Data della dichiarazione Data in cui la rispettiva prova della posizione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata. 5/5. Luogo della dichiarazione Luogo in cui è stata rilasciata la rispettiva prova della posizione. 5/28. Periodo di validità richiesto per la prova Indicare il periodo di validità richiesto della prova della posizione doganale di merci unionali, espresso in giorni. 6/1. Massa netta (kg) Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, per ciascun articolo di merce. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio. Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come “0”, seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli “0” alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi). 6/5. Massa lorda (kg) La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso il materiale di trasporto. Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come “0”, seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli “0” alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi). Laddove possibile l'operatore economico può indicare tale peso a livello di articolo. 6/8. Descrizione delle merci Inserire la descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci. 6/9. Tipo di colli Inserire il codice che specifica il tipo di colli. 6/10. Numero di colli Numero totale di colli sulla base dell'unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa. 6/11. Marchi di spedizione Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli. 6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata Inserire il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale. 7/2. Container Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili all'atto della presentazione della richiesta di prova, utilizzando il codice pertinente. 7/10. Numero di identificazione del container Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto. Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale. Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e che consente la movimentazione orizzontale o verticale. Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container. Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC) viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container. Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044. |
2) |
allegato B3 bis «ALLEGATO B3 bis Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578. Formato e codici dei requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali TITOLO I GENERALITÀ 1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali specificati nell'allegato B2 bis, titolo III. 2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo. 3. Il titolo II del presente allegato comprende i formati relativi ai dati. 4. Quando le informazioni contenute in una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B2 bis, titolo III, assumono la forma di codici, si applica l'elenco dei codici fornito nel titolo III del presente allegato. 5. Il termine “tipo/lunghezza” nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni. I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che i dati non hanno una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali. Esempi di lunghezze e formati del campo:
6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una prova della posizione doganale di merci unionali. 7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo nella prova della posizione doganale di merci unionali in questione. TITOLO II FORMATI E CARDINALITÀ DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI
TITOLO III CODICI RELATIVI AI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le prove standard su supporto cartaceo della posizione doganale di merci unionali. 1/3. Prova del tipo di posizione doganale Codici da utilizzare nel contesto dei documenti T2L
2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti Questo dato è costituito da codici alfanumerici. Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento. Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (-). 1. Il primo elemento (an..3): Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito. Elenco delle abbreviazioni dei documenti (Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).
2. Il secondo elemento (an..35): Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile. 3. Il terzo elemento (an..5): Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento. 2/2. Menzioni speciali Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo.
2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari
3/2. Codice di qualifica del rappresentante Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:
Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]). 7/2. Container
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(*1) Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
ALLEGATO E
Gli allegati A2, B1 e C7 dell'appendice III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito sono così modificati:
1) |
nell'allegato A2, sotto il titolo dell'allegato stesso, è inserito il seguente paragrafo: «Il presente allegato cessa di applicarsi a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578»; |
2) |
nell'allegato B1, sotto il titolo dell'allegato stesso, è inserito il seguente paragrafo: «Il presente allegato cessa di applicarsi a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.»; |
3) |
nell'allegato C7, il punto 1.2 è così modificato:
|
ALLEGATO F
Alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è aggiunta la seguente appendice:
APPENDICE III bis
La presente appendice si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.
DICHIARAZIONI DI TRANSITO, DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO E ALTRI DOCUMENTI
Articolo 1
La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.
TITOLO I
DICHIARAZIONE DI TRANSITO E FORMULARI IN CASO DI UTILIZZO DI PROCEDIMENTI INFORMATICI
Articolo 2
Dichiarazione di transito
La dichiarazione di transito di cui all'articolo 25 dell'appendice I contiene i dati specificati nell'allegato B6 bis ed è redatta in conformità ai formati e utilizzando i codici di cui all'allegato A1 bis.
Articolo 3
Documento di accompagnamento transito
Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato A3 bis. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A4 bis.
Articolo 4
Elenco degli articoli
L'elenco degli articoli è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato A5 bis. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A6 bis.
TITOLO II
FORMULARI UTILIZZATI PER COMPILARE:
— |
LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI, |
— |
LA DICHIARAZIONE DI TRANSITO PER I VIAGGIATORI, |
— |
LA PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO |
Articolo 5
1. I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono redatti utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU.
2. I formulari sui quali è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori sono redatti utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendice 1, della convenzione DAU.
3. I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:
a) |
per le appendici 1 e 3, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 1, della convenzione DAU; |
b) |
per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 2, della convenzione DAU. |
4. I formulari sono compilati ed utilizzati:
a) |
come documento che comprova la posizione doganale di merci unionali, in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B2; |
b) |
come dichiarazione di transito per la procedura di continuità operativa per il transito per i viaggiatori, in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B6. |
In entrambi i casi è opportuno usare, se del caso, i codici di cui agli allegati A1 bis e B3.
Articolo 6
1. I formulari sono stampati conformemente all'allegato II, articolo 2, della convenzione DAU.
2. Nell'angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare il proprio contrassegno di identificazione. Esse possono inoltre stampare le parole “TRANSITO COMUNE” invece delle parole “TRANSITO UNIONALE”. I documenti che portano tale contrassegno o tale indicazione sono accettati quando sono presentati nel territorio di un'altra parte contraente.
TITOLO III
FORMULARI DIVERSI DAL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO E DAL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO
Articolo 7
Distinte di carico
1. I formulari su cui è redatta la distinta di carico sono redatti utilizzando il formulario di cui all'allegato B4. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B5.
2. I formulari sono stampati su carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m2 e di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati.
3. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.
Articolo 8
Avviso di passaggio
I formulari su cui è redatto l'avviso di passaggio nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 21 dell'appendice I sono redatti utilizzando il formulario di cui all'allegato B8 della presente appendice.
Articolo 9
Ricevute
Le ricevute sono redatte utilizzando il formulario di cui all'allegato B10.
Articolo 10
Garanzia isolata
1. I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia isolata sono conformi al modello figurante nell'allegato C3.
2. I formulari sono stampati su carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m2. Essi hanno un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.
3. Il formato è di 148 × 105 mm.
4. I formulari del certificato di garanzia isolata sono corredati di una dicitura indicante il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione; essi recano inoltre un numero che li contraddistingua.
5. La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia isolata è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia.
Articolo 11
Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia
1. I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati “certificati”, sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato C7.
2. I certificati sono stampati su carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 g/m2. Essi hanno sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:
— |
di colore verde per i certificati di garanzia, e |
— |
di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia. |
3. Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.
4. È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato reca un numero di serie che lo contraddistingue.
Articolo 12
Disposizioni comuni al titolo III
1. I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
2. I formulari sono redatti in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata.
3. Ove necessario, le autorità competenti di un altro paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale paese.
4. La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia.
5. I formulari non devono recare cancellature o alterazioni. Le eventuali modifiche sono apportate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e appositamente vistata dalle autorità competenti.
6. Una parte contraente può, a condizione di ottenere l'accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentarne la sicurezza.
ALLEGATO G
All'appendice III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito sono aggiunti i seguenti allegati:
1) |
Allegato A1 bis: «ALLEGATO A1 bis FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI DI TRANSITO Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1o maggio 2018. TITOLO I GENERALITÀ 1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati contenuti nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni di transito, di cui all'allegato B6 bis. 2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo. 3. Il titolo II comprende i formati relativi ai dati. 4. Quando le informazioni contenute in una dichiarazione di transito di cui all'allegato B6 bis della presente appendice assumono la forma di codici, si applica l'elenco dei codici di cui al titolo II. 5. Il termine “tipo/lunghezza” nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni. I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali. Esempi di lunghezze e formati del campo:
6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una dichiarazione di transito. 7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo in questione nella dichiarazione. 8. I paesi possono utilizzare codici nazionali per i dati 1/11 Regime complementare, 2/2 Menzioni speciali e 2/3 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari. I paesi comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici. TITOLO II FORMATI E CARDINALITÀ DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI DI TRANSITO
TITOLO III CODICI RELATIVI AI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO Il presente titolo contiene i codici da utilizzare nelle dichiarazioni di transito standard in formato elettronico e su supporto cartaceo. 1/2 Tipo di dichiarazione supplementare
1/3. Dichiarazione di transito Codici da utilizzare nel contesto del transito:
2/1 Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti Questo dato è costituito da codici alfanumerici. Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento. Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (-). 1. Il primo elemento (an..3): Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito. Elenco delle abbreviazioni dei documenti (Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).
2. Il secondo elemento (an..35): Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile. Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:
Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dai singoli paesi; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione. I paesi che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo. Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente. Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN. Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime:
3. Il terzo elemento (an..5): Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento. Esempio: l'articolo interessato della dichiarazione era al 5o posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l'ufficio di destinazione ha assegnato il numero “238544”. Il codice corrispondente è pertanto “821-238544-5”. (“821” per la procedura di transito, “238544” per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS) e “5” per il numero dell'articolo). Se, in caso di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, occorre inserire più di un riferimento e i paesi prevedono l'utilizzo di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali. 2/2. Menzioni speciali Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo. I codici “00200” e “00300” sono utilizzati solo per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, se del caso. I codici “20100”, “20200” e “20300” sono utilizzati per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo e in formato elettronico, se del caso.
2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari
3/1. Esportatore In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni di transito su carta e i paesi prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali. 3/2. Numero di identificazione dell'esportatore Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. 3/9. Destinatario In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni di transito su carta e i paesi prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali. 3/10. Numero di identificazione del destinatario Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. 3/20. Numero di identificazione del rappresentante Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. 3/21. Codice di qualifica del rappresentante Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:
Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]). 3/22. Titolare del regime di transito Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. 3/37. Numero di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento Questo dato è costituito da due elementi: 1. Codice ruolo Possono essere dichiarate le seguenti parti:
2. N. di identificazione della parte La struttura del numero corrisponde alla struttura specificata per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. 5/6. Ufficio di destinazione (e paese) I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:
i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE (*1) del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire “000”. Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata. 5/23. Ubicazione delle merci Utilizzare i codici paesi ISO alpha 2 di cui al campo 1 del dato 3/1 Esportatore. Per il tipo di luogo, utilizzare i codici indicati di seguito:
Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:
Se il codice “X” o “Y” è utilizzato per l'identificazione del sito e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del sito. 7/2. Container
7/4. Modo di trasporto fino alla frontiera I codici applicabili sono i seguenti:
7/7. Identità del mezzo di trasporto alla partenza Identità del mezzo di trasporto alla partenza
8/2. Tipo di garanzia Codici relativi ai tipi di garanzia I codici applicabili sono i seguenti:
TITOLO IV VERSIONI LINGUISTICHE E RELATIVI CODICI
(*1) Raccomandazione 16 su UN/LOCODE – Code for ports and other locations." |
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Allegato A3 bis: «ALLEGATO A3 bis: DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 Modello di documento di accompagnamento transito
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Allegato A4 bis: «ALLEGATO A4 bis: NOTE E ELEMENTI DI INFORMAZIONE (DATI) DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578. L'acronimo “BCP” (“Business continuity plan” – “piano di continuità operativa”) utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all'articolo 26 dell'appendice I. La carta da utilizzare per il documento d'accompagnamento transito può essere di colore verde. Il documento di accompagnamento transito è stampato sulla base dei dati ricavati dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime di transito e/o verificata dall'ufficio doganale di partenza, completati come segue: 1. Casella MRN L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN. L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il “codice 128” standard, set di caratteri “B”. 2. Casella formulari (1/4):
3. Nello spazio sotto la casella Numero di riferimento/UCR (2/4): Nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzato il BCP. 4. Casella Ufficio di partenza (C):
5. Casella Controllo dell'ufficio di partenza (D):
Il documento di accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella convenzione. 6. Formalità in caso di incidenti durante la circolazione delle merci. La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alle autorità doganali di registrare tale informazione direttamente nel sistema. Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio doganale di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio doganale di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento di accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e sono annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l'esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello. Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo. Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire normalmente, tali autorità, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento di accompagnamento transito. Le autorità doganali dell'ufficio doganale di transito o dell'ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato. Tali menzioni si riferiscono alle caselle e alle attività seguenti:
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Allegato A5 bis: «ALLEGATO A5 bis: ELENCO DEGLI ARTICOLI Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578. Modello di elenco degli articoli
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Allegato A6 bis: «ALLEGATO A6 bis: NOTE E ELEMENTI INFORMATIVI (DATI) DELL'ELENCO DEGLI ARTICOLI Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578. L'acronimo “BCP” (“Business continuity plan” – “piano di continuità operativa”) utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all'articolo 26 dell'appendice I. Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative degli allegati A1 bis e B6 bis, i dati devono essere stampati come segue, se del caso utilizzando codici:
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Allegato B5 bis: «ALLEGATO B5 bis: NOTA ESPLICATIVA SULL'USO DELLA DISTINTA DI CARICO Salvo se diversamente specificato, il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578. TITOLO I GENERALITÀ 1. Definizioni La distinta di carico di cui all'articolo 7 dell'appendice III è un documento conforme alle caratteristiche descritte nel presente allegato. 2. Formulario della distinta di carico 2.1. Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico. 2.2. Le distinte di carico recano:
Gli interessati possono adattare la larghezza delle colonne alle loro necessità. Tuttavia la colonna intitolata “Spazio riservato all'amministrazione” deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c). 2.3. Nello spazio immediatamente sottostante l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte. TITOLO II INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE DIVERSE RUBRICHE 1. Riquadro 1.1. Parte superiore Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime di transito annota nella parte superiore la sigla “T1”, “T2” o “T2F”. Quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L, l'interessato annota nella parte superiore la sigla “T2L” o la sigla “T2LF”. 1.2. Parte inferiore In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel paragrafo 4 del titolo III. 2. Colonne 2.1. Numero d'ordine Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine. 2.2. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 bis dell'appendice III. Nella distinta devono figurare le informazioni che nella dichiarazione di transito sono riportate nelle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 44 (Menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni) e, se del caso, nelle caselle 33 (Codice delle merci) e 38 (Massa netta). Se a un documento T2L è allegata una distinta di carico, le informazioni richieste devono essere riportate conformemente all'allegato B2 bis dell'appendice III. 2.3. Paese di spedizione/esportazione Indicare il nome del paese dal quale le merci sono spedite o esportate. Non utilizzare questa colonna se a un documento T2L è allegata una distinta di carico. 2.4. Massa lorda (kg) Indicare le menzioni riportate nella casella 35 del DAU (cfr. allegati B2 bis e B6 bis dell'appendice III). TITOLO III USO DELLE DISTINTE DI CARICO 1. Una dichiarazione di transito non può contenere sia una distinta di carico che uno o più formulari supplementari. 2. In caso di utilizzo di distinte di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero di articolo), 33 (Codice delle merci), 35 (massa lorda (kg)] e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni) del formulario della dichiarazione di transito devono essere barrate e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non può essere utilizzata per annotare i marchi, i numeri, la quantità e natura dei colli o la descrizione delle merci. Nella casella 31 (Colli e descrizione delle merci) del formulario di dichiarazione di transito utilizzato vanno riportati un riferimento al numero d'ordine e il simbolo delle varie distinte di carico. 3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. 4. All'atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto mediante un timbro recante il nome dell'ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio. La firma di un funzionario dell'ufficio doganale di partenza è facoltativa. 5. Quando a un formulario utilizzato per il regime T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dal titolare del regime di transito; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 (Distinte di carico) di detto formulario. 6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L |
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Allegato B6 bis: «ALLEGATO B6 bis: REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1o maggio 2018. TITOLO I GENERALITÀ 1. I dati che possono essere forniti per ciascun regime di transito sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo III, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. 2. I dati si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo. 3. Esistono tre tipi di dichiarazione di transito: dichiarazioni di transito standard, dichiarazioni di transito con requisiti ridotti in materia di dati e documenti di trasporto elettronico come dichiarazioni di transito. Le disposizioni che si applicano a tutte le situazioni in cui è richiesto il dato in questione sono riportate nella rubrica “Tutti i tipi di dichiarazioni di transito”. Se i requisiti in materia di dati si riferiscono soltanto a uno o più tipi di dichiarazione di transito, l'intestazione appropriata è “dichiarazione di transito standard”, “dichiarazione di transito standard e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati” o “documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito”. 4. I simboli “A”, “B” o “C” nella tabella che segue non incidono sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quando le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati soltanto dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati. 5. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti in materia di dati descritti nel presente allegato sono specificati nell'allegato A1 bis. TITOLO II SIMBOLI Simboli nelle caselle
Ogni combinazione dei simboli “X” e “Y” indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati. TITOLO III SEZIONE I TABELLA DEI REQUISITI IN MATERIA DI DATI (le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi) Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)
Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni
Gruppo 3 – parti
Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni
Gruppo 6 – Identificazione delle merci
Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)
Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)
SEZIONE II Note
TITOLO IV NOTE IN RELAZIONE AI REQUISITI IN MATERIA DI DATI SEZIONE I Introduzione Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati indicati nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo III, sezione I, del presente allegato. SEZIONE II Requisiti in materia di dati 1/2. Tipo di dichiarazione supplementare Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Inserire il codice pertinente 1/3. Dichiarazione di transito Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Inserire il codice pertinente 1/4. Formulari Tutti i tipi di dichiarazioni di transito In caso di uso di dichiarazioni su supporto cartaceo indicare il numero del fascicolo in relazione al numero complessivo di fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo formulario complementare con 2/3 e il secondo formulario complementare con 3/3. 1/5. Distinte di carico Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati In caso di uso di dichiarazioni su supporto cartaceo indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente. 1/6. Numero di articolo Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli contenuti nella dichiarazione di transito, qualora vi sia più di un articolo. 1/8. Firma/Autenticazione Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Firma o autenticazione della dichiarazione di transito. In caso di dichiarazioni su supporto cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata è apposta sulla copia della dichiarazione che deve essere conservata dall'ufficio doganale di partenza, seguita da nome e cognome di tale persona. Se la persona interessata non è una persona fisica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica. 1/9. Numero totale di articoli Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Numero totale di articoli riportati nella dichiarazione di transito in questione. Gli articoli sono definiti come le merci menzionate in una dichiarazione che ha in comune tutti i dati contrassegnati da “X” nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, sezione I, del presente allegato. 2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o del corrispondente documento doganale. Se, in caso di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, è necessario indicare più di un riferimento, i paesi possono disporre che in questa casella sia riportato il pertinente codice e che venga accluso alla dichiarazione di transito l'elenco dei riferimenti in questione. 2/2. Menzioni speciali Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Inserire il codice pertinente 2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni internazionali o di parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi. Utilizzando i pertinenti codici, inserire le informazioni previste delle norme specifiche applicabili e i dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione, nonché riferimenti aggiuntivi. Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito. Inoltre esso contiene il riferimento al rispettivo numero di autorizzazione del titolare del regime di transito. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione. 3/1. Esportatore Dichiarazione di transito Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dello speditore. In caso di collettame, se ci si avvale di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, i paesi possono disporre che venga utilizzato il pertinente codice e che sia accluso alla dichiarazione l'elenco degli speditori. 3/2. Numero di identificazione dell'esportatore Dichiarazione di transito Inserire il numero EORI dello speditore o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. 3/9. Destinatario Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo del destinatario. Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, i paesi possono disporre che il pertinente codice sia inserito in questa casella e che sia accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari. 3/10. Numero di identificazione del destinatario Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. 3/19. Rappresentante Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Questa informazione è richiesta soltanto se è diversa dal dato 3/17 Dichiarante o, se del caso, dal dato 3/22 Titolare del regime di transito. 3/20. Numero di identificazione del rappresentante Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Questa informazione è richiesta soltanto se è diversa dal dato 3/18 Numero di identificazione del dichiarante o, se del caso, dal dato 3/23 Numero di identificazione del titolare del regime di transito. Inserire il numero EORI della persona interessata o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. 3/21. Codice di qualifica del rappresentante Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Inserire il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante. 3/22. Titolare del regime di transito Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare il nome completo (persona e società) e l'indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona o società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime. Qualora siano utilizzate dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata deve essere apposta sulla copia della dichiarazione su supporto cartaceo che deve essere conservata dall'ufficio doganale di partenza. 3/23. Numero di identificazione del titolare del regime di transito Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Inserire il numero EORI del titolare del regime di transito o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. 3/37. N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Numero di identificazione unico assegnato a un operatore economico di un paese terzo nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato sulla base del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (Quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, riconosciuto dall'Unione e da altre parti contraenti. L'identificativo della parte interessata è preceduto da un codice che ne specifica il ruolo nella catena di approvvigionamento. 5/4. Data della dichiarazione Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Data in cui la dichiarazione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata. 5/5. Luogo della dichiarazione Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Luogo in cui è stata rilasciata la dichiarazione su supporto cartaceo. 5/6. Ufficio di destinazione (e paese) Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio doganale in cui ha termine l'operazione di transito. 5/7. Uffici di passaggio previsti (e paese) Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito o l'ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un'operazione di transito effettuata attraversando una frontiera fra tale parte contraente e un paese terzo. Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento degli uffici doganali interessati. 5/8. Codice del paese di destinazione Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare, mediante il codice pertinente, l'ultimo paese di destinazione delle merci. Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l'ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale. 5/21. Luogo di carico Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare mediante il codice pertinente, se richiesto, il luogo in cui le merci devono essere caricate sul mezzo di trasporto attivo sul quale attraverseranno la frontiera della parte contraente. 5/23. Ubicazione delle merci Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Indicare, mediante il codice pertinente, il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire all'ufficio doganale di effettuare il controllo fisico delle merci. 6/1. Massa netta (kg) Dichiarazione di transito Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente della dichiarazione. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio. Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come “0”, seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli “0” alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi). 6/5. Massa lorda (kg) Tutti i tipi di dichiarazioni di transito La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso il materiale di trasporto. Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come “0”, seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli “0” alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi). Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente. Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione. Quando una dichiarazione di transito su supporto cartaceo riguarda vari articoli di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate. 6/8. Descrizione delle merci Tutti i tipi di dichiarazioni di transito È la descrizione commerciale usuale delle merci in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire alle autorità doganali di identificare le merci. Se deve essere fornito il codice SA, la descrizione deve sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci. 6/13. Codice CUS Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è l'identificativo assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle sostanze e ai preparati chimici. Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se non esiste una misura TARIC per le merci di cui trattasi, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto. 6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata Tutti i tipi di dichiarazioni di transito In questa suddivisione è inserito il codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale. 6/18. Totale dei colli Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa. 6/20. Colli Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Informazioni relative al tipo e al numero totale di colli sulla base dell'unità di imballaggio più piccola. Il numero totale di colli si riferisce al numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Nel caso di merci alla rinfusa non devono essere fornite informazioni sul numero totale di colli. Tali informazioni comprendono inoltre una descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli. 7/1. Trasbordo Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Le prime tre righe di questa casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione di transito, le merci in questione sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro. 7/2. Container Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Indicare, mediante il codice pertinente, la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'espletamento delle formalità di transito. 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci usciranno dal territorio doganale della parte contraente. 7/5. Modo di trasporto interno Dichiarazione di transito Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto all'arrivo. 7/7. Identità del mezzo di trasporto alla partenza Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Indicare l'identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto). Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio con numeri di immatricolazione differenti, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice. A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:
7/8. Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza. Dichiarazione di transito Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito. Se sono utilizzati una motrice e un rimorchio di nazionalità differenti, indicare la nazionalità della motrice. Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio. 7/10. Numero di identificazione del container Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto. Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale. Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata, che consente la movimentazione orizzontale o verticale. Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container. Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC), è fornito in aggiunta al numero di identificazione del container. Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044. 7/14. Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Dichiarazione di transito Indicare l'identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente. In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice. A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:
7/15. Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente. In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice. 7/18 Numero del sigillo Tutti i tipi di dichiarazioni di transito Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di sigilli di tipo speciale o il titolare del regime di transito sia autorizzato a utilizzare sigilli di tipo speciale. 7/19 Altri incidenti durante il trasporto Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Casella da compilare conformemente agli obblighi esistenti nell'ambito del regime di transito comune. Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell'autorità competente non è necessario. 8/2 Tipo di garanzia Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Indicare, mediante il codice pertinente, il tipo di garanzia utilizzato per l'operazione di transito. 8/3 Riferimento della garanzia Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Indicare il numero di riferimento della garanzia e, se del caso, il codice di accesso e l'ufficio doganale di garanzia. 8/4 Garanzia non valida in Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati Se una garanzia non è valida per una o più parti contraenti, aggiungere dopo la menzione “Non valida”“per i codici relativi alla o alle parti contraenti interessate”. |
(*2) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.