ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 7

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
12 gennaio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/44 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/45 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa per l'anno 2018

6

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/46 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali

13

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/47 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che autorizza l'uso di una variante delle reti da traino T90 per le attività di pesca praticate nel Mar Baltico in deroga al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/48 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Suikerstroop (STG)]

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/49 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, recante duecentottantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

35

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/51 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per provvedere al finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

37

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/52 della Commissione, dell'11 gennaio 2018, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

39

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 ( GU L 224 del 31.8.2017 )

41

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/44 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6 e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali a seguito di una raccomandazione comune presentata nel 2016 da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo.

(4)

Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione delle attività di pesca nelle acque sudoccidentali. Il 2 giugno 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune in cui suggerivano alcune modifiche da apportare al piano in materia di rigetti.

(5)

La nuova raccomandazione comune è stata esaminata dallo CSTEP (3). Le misure proposte nella citata raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono quindi essere incluse nel piano in materia di rigetti.

(6)

La nuova raccomandazione comune propone che le attività di pesca del melù (Micromesistius poutassou) catturato con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa siano parimenti incluse nel piano in materia di rigetti istituito dal regolamento (UE) 2016/2374.

(7)

La nuova raccomandazione comune propone inoltre di modificare la definizione delle attività di pesca della rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, ed e, e nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, quali indicate nel piano in materia di rigetti, aggiungendovi un codice di attrezzo per i tramagli (GTR) e riducendo da 200 a 170 mm le dimensioni di maglia per tutte le reti fisse.

(8)

La nuova raccomandazione suggerisce altresì di mantenere l'esenzione dall'obbligo di sbarco consentita dal piano in materia di rigetti per lo scampo catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, in quanto la documentazione scientifica indica la possibilità di elevati tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati nella pesca di tale specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione lo CSTEP ha concluso che gli ultimi esperimenti e studi, integrati dalle informazioni complementari fornite dagli Stati membri, forniscono prove sufficienti in materia di tassi di sopravvivenza. Pertanto, è opportuno che tale esenzione, concessa già due volte (per il 2016 e il 2017), sia mantenuta anche nel 2018.

(9)

L'esenzione de minimis contenuta nel piano in materia di rigetti per il nasello - nel 2018 fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci operanti con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX - si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni supplementari in materia di selettività fornite dagli Stati membri dimostrano che la selettività è molto difficile da conseguire per i mestieri interessati. Tuttavia, è necessario condurre ulteriori studi per fornire una migliore giustificazione di questa esenzione. Occorre pertanto estendere tale esenzione al 2018, a condizione tuttavia che gli Stati membri forniscano migliori informazioni a suo sostegno che saranno valutate dallo CSTEP.

(10)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2374.

(11)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2374 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV) e praticano la pesca di tale specie nelle sottozone CIEM VIII e IX.»;

(2)

All'articolo 3, paragrafo 2, l'anno «2017» è sostituito dall'anno «2018».

(3)

L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.1.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 33).

(3)  2017-07_STECF PLEN 17-02_JRCxxx.pdf


ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

1.   Pesca della sogliola (Solea solea)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm

Tutte le catture di sogliola

TBB

Tutte le sfogliare

Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

2.   Pesca della sogliola (Solea solea) e della passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisione CIEM IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Tutte le catture di sogliola e di passera di mare

3.   Pesca del nasello (Merluccius merluccius)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Tutte le reti a strascico e le sciabiche

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Tutte le catture di nasello

LL, LLS

Tutti i palangari

Tutte

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm

Divisioni CIEM VIIIc e IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Tutte le reti a strascico e le sciabiche

Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

1.

uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

2.

gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014/2015 (1) rappresentano: oltre il 5 % di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche

Tutte le catture di nasello

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Maglie di larghezza compresa tra 80 mm e 99 mm

LL, LLS

Tutti i palangari

Ami di lunghezza superiore a 3,85 cm +/– 1,15 cm e larghezza superiore a 1,6 cm +/– 0,4 cm

4.   Pesca della rana pescatrice (Lophiidae)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, GTR

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 170 mm

Tutte le catture di rana pescatrice

Divisioni CIEM VIIIc e IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, GTR

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Maglie di larghezza pari o superiore a 170 mm

Tutte le catture di rana pescatrice

5.   Pesca dello scampo (Nephrops norvegicus)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e (solo all'interno delle unità funzionali)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

Tutte le catture di scampo

Divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

Tutte le reti a strascico

Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm

Tutte le catture di scampo

6.   Pesca del pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisioni CIEM VIIIc, IX, X e zona COPACE 34.1.2

LLS, DWS

Palangari fissi per acque profonde

Tutte le catture di pesce sciabola nero se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (2) comprendeva oltre il 20 % di pesce sciabola nero

7.   Pesca dell'occhialone (Pagellus bogaraveo)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisione CIEM IX

LLS, DWS

Palangari fissi per acque profonde

Ami di lunghezza superiore a 3,95 cm e larghezza superiore a 1,65 cm

Tutte le catture di occhialone se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (3) comprendeva oltre il 20 % di occhialone

8.   Pesca del melù (Micromesistius poutassou)

Zone di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Divisioni CIEM VIIIc e IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Tutte le reti a strascico e le sciabiche

Tutte

Tutte le catture di melù


(1)  Periodo di riferimento per l'anno 2017. Nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015/2016.

(2)  Periodo di riferimento per l'anno 2017. Nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015/2016.

(3)  Periodo di riferimento per l'anno 2017. Nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015/2016.


12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/45 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2017

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa per l'anno 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (2), in particolare l'articolo 18 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 3 giugno 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. Sula base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione (3) ha istituito un piano in materia di rigetti da applicare a tali attività di pesca.

(4)

Il 31 maggio 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune riguardante un nuovo piano in materia di rigetti per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). L'8 settembre si è svolta una riunione di un gruppo di esperti cui hanno partecipato rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, in cui sono state discusse le misure in questione.

(5)

A seguito della nuova raccomandazione comune è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2016/2250.

(6)

Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)

Ai fini del suddetto regolamento, il Mare del Nord comprende le zone CIEM IIIa e IV. Dal momento che alcuni stock demersali pertinenti per il piano in materia di rigetti proposto si trovano anche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, gli Stati membri interessati raccomandano che anche la divisione CIEM IIa venga inclusa in tale piano.

(8)

Il nuovo piano in materia di rigetti per il 2018 dovrebbe riprendere le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/2250 riguardanti le specie che da sbarcare e specificare le altre specie e attività di pesca alle quali dovrebbe applicarsi l'obbligo di sbarco nel 2018.

(9)

Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2250 ha introdotto esenzioni legate al tasso di sopravvivenza, come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 (4), per le catture di scampo effettuate con nasse o reti utilizzando determinati dispositivi di selettività nella divisione CIEM IIIa. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche che evidenziano elevati tassi di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate con reti a strascico. Tali informazioni sono state presentate allo CSTEP, che le ha giudicate sufficienti. La nuova raccomandazione comune propone che tali esenzioni continuino a essere applicate. È quindi opportuno includerle nel nuovo piano in materia di rigetti per l'anno 2018.

(10)

Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2250 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo nella sottozona CIEM IV per determinati attrezzi a condizione che venga utilizzato un dispositivo di selettività (NetGrid). Conformemente al regolamento delegato, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord sono tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione per le reti a strascico specificate nel regolamento stesso. Tali informazioni sono state presentate e lo CSTEP ne ha concluso che esse giustificano un'esenzione soltanto nei mesi invernali e in determinate zone (unità funzionali CIEM). Pertanto, è opportuno inserire un'esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti per il 2018, limitandola tuttavia ai mesi invernali e a talune unità funzionali del CIEM.

(11)

La nuova raccomandazione comune comprende un'esenzione basata sul tasso di sopravvivenza per le catture accessorie nelle attività di pesca effettuate con nasse e cogolli, come pure per le catture di sogliole con reti da traino a divergenti.

(12)

Sulla base delle prove scientifiche fornite nella nuova raccomandazione comune ed esaminate dallo CSTEP, e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, è opportuno includere esenzioni legate alla sopravvivenza nel nuovo piano in materia di rigetti per il 2018.

(13)

Il regolamento delegato (UE) n. 2016/2250 ha introdotto esenzioni de minimis per:

la sogliola catturata con tramagli e reti da imbrocco nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IIa;

la sogliola catturata con determinate sfogliare munite di «pannello Flemish» nella sottozona CIEM IV;

lo scampo catturato con determinate reti a strascico nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa.

La nuova raccomandazione comune suggerisce di continuare ad applicare le esenzioni de minimis. È pertanto opportuno inserire tali esenzioni nel nuovo piano in materia di rigetti.

(14)

La nuova raccomandazione comune suggerisce un'esenzione de minimis per la sogliola, l'eglefino, il merlano, il merluzzo bianco e il merluzzo carbonaro combinati catturati con determinate reti a strascico nella divisione CIEM IIIa, un'esenzione de minimis per la sogliola, l'eglefino, il merlano, il merluzzo bianco e il merluzzo carbonaro combinati catturati con nasse nella divisione CIEM IIIa, un'esenzione de minimis per il merlano e il merluzzo bianco catturati con reti a strascico nella divisione CIEM IVc e un'esenzione de minimis per il merlano catturato con determinate reti a strascico nella divisione CIEM IIIa.

(15)

Sulla base dei validi elementi di prova forniti dagli Stati membri a sostegno delle esenzioni de minimis, esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che le esenzioni poggiavano su argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o alla sproporzione dei costi di trattamento delle catture indesiderate, è opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella nuova raccomandazione comune, entro i limiti fissati all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(16)

L'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 850/98 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell'adozione di piani in materia di rigetti e per le specie soggette all'obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame. Queste taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie stabilite nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98. Per lo scampo nella divisione CIEM IIIa è opportuno mantenere le taglie minime di riferimento per la conservazione di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione (5), vale a dire una lunghezza totale di 105 mm e una lunghezza del carapace di 32 mm. È opportuno aggiungere una lunghezza minima della coda di 59 mm, sulla base della nuova raccomandazione comune e della valutazione dello CSTEP che precisa che tale lunghezza della coda corrisponde ai valori attuali per la lunghezza totale e la lunghezza del carapace.

(17)

I piani in materia di rigetti possono anche includere misure tecniche per le attività di pesca o le specie soggette all'obbligo di sbarco. Al fine di aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate nello Skagerrak, è opportuno mantenere una serie di misure tecniche, già concordate tra l'Unione e la Norvegia nel 2011 (6) e nel 2012 (7), e autorizzare l'uso del dispositivo di selettività SepNep.

(18)

Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici che impongano agli Stati membri di stilare elenchi di pescherecci cui si applica il presente regolamento.

(19)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nella sottozona CIEM IV (Mare del Nord), nella divisione CIEM IIIa (Kattegat e Skagerrak) e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (Mare di Norvegia) alle attività di pesca demersali in conformità al presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«pannello Seltra» un dispositivo di selettività che:

è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm, o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 140 mm (maglie quadrate);

è lungo almeno 3 metri;

è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e

corrisponde all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);

2)

«dispositivo di selettività Netgrid» un dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga avente dimensioni di maglia di almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino;

3)

«pannello Flemish» l'ultima parte conica della rete di una sfogliara:

la cui parte anteriore è direttamente attaccata al sacco;

in cui le parti superiore e inferiore della rete sono hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi;

la cui lunghezza in forma stesa è di almeno 3 m;

4)

«SepNep» una rete da traino a divergenti che:

presenta dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 +≥ 100 mm;

è dotata di molteplici sacchi, con dimensioni di maglia comprese almeno tra 80 e 120 mm, attaccati a un singolo avansacco e in cui il sacco in posizione più elevata presenta dimensioni di maglia di almeno 120 mm e è munito di un pannello di separazione con dimensioni di maglia di 105 mm; e

può essere munita di una griglia di selezione facoltativa con una distanza massima tra le sbarre di almeno 17 mm, a condizione che sia costruita in modo tale da consentire l'uscita di scampi di piccole dimensioni.

Articolo 3

Specie soggette all'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco si applica a tutte le specie di cui all'allegato del presente regolamento, fatte salve le esenzioni di cui agli articoli da 4 a 7.

Articolo 4

Esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per lo scampo

1.   L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle seguenti catture di scampo:

a)

catture effettuate con nasse (FPO (8));

b)

catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

c)

catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 90 mm dotate di un pannello Seltra;

d)

nei mesi invernali (da ottobre a marzo), catture effettuate nelle unità funzionali Farn Deeps (FU6), Firth of Forth (FU8) e Moray Firth (FU9) con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 80 mm e dotate di un dispositivo di selettività Netgrid.

2.   In caso di rigetto in mare gli scampi catturati nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

Articolo 5

Esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per la sogliola

1.   L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate entro sei miglia nautiche dalla costa nella zona CIEM IVc e all'esterno di zone di riproduzione designate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm.

2.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle navi di lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice inferiore a 221 kW, operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.

3.   In caso di rigetto in mare le sogliole catturate nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 6

Esenzione basata sul tasso di sopravvivenza per le catture accessorie effettuate con nasse e cogolli

1.   L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di merluzzo bianco, eglefino, merlano, passera di mare, sogliola, nasello e merluzzo carbonaro effettuate con nasse e cogolli (FPO, FYK).

2.   In caso di rigetto in mare delle specie di cui al paragrafo 1, i pesci sono rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.

Articolo 7

Esenzioni de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento:

a)

nelle attività di pesca effettuate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

un quantitativo di sogliola non superiore al 3 % del totale annuo di catture di tale specie;

b)

nelle attività di pesca effettuate nella sottozona CIEM IV da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 119 mm, con una dimensione di maglia maggiore nell'avansacco della sfogliara e pannello Flemish:

un quantitativo di sogliola di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione non superiore al 6 % del totale annuo di catture di tale specie;

c)

nelle attività di pesca effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 99 mm:

un quantitativo di scampo di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione non superiore al 2 % del totale annuo di catture di tale specie;

d)

nelle attività di pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:

un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco e merluzzo carbonaro di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, gamberello boreale, merluzzo bianco e merluzzo carbonaro;

e)

nelle attività di pesca del gamberello boreale nella divisione CIEM IIIa effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci:

un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare e merluzzo carbonaro di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare e gamberello boreale;

f)

nelle attività di pesca multispecifica della sogliola, del merlano e della passera di mare e di specie non soggette a limiti di cattura da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm nella divisione CIEM IVc.:

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di scampo, eglefino, sogliola, gamberello boreale, merlano, passera di mare, merluzzo carbonaro e merluzzo bianco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;

g)

nelle attività di pesca effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm nella divisione CIEM IIIa:

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, sogliola, passera di mare e nasello.

Articolo 8

Taglie minime di riferimento per la conservazione

In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM IIIa è fissata come segue:

a)

lunghezza totale: 105 mm;

b)

lunghezza della coda: 59 mm;

c)

lunghezza del carapace: 32 mm.

Articolo 9

Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak

1.   Nello Skagerrak è vietato tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm.

2.   In deroga al paragrafo 1 possono essere utilizzate le seguenti reti da traino:

a)

reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 90 mm, a condizione che siano dotate di un pannello Seltra o di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

b)

reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 70 mm (maglie quadrate) dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

c)

reti da traino aventi dimensioni minime di maglia inferiori a 70 mm nella pesca di specie pelagiche o industriali, a condizione che le catture siano costituite per oltre l'80 % da una o più specie pelagiche o industriali;

d)

reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 35 mm usate nella pesca del gamberello boreale, a condizione che siano dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm.

3.   Per la pesca del gamberello boreale può essere utilizzato un dispositivo di trattenimento del pesce in conformità al paragrafo 2, lettera d), a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:

a)

costruito con un pannello superiore con dimensioni di maglia minime di 120 mm (maglia quadrata),

b)

lungo almeno 3 metri e

c)

largo almeno quanto la larghezza della griglia di selezione.

Articolo 10

SepNep

In deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98 è consentito l'uso delle reti SepNep.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 2016/2250 è abrogato.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 2).

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2440 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 42).

(6)  Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia sulla regolamentazione della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2012.

(7)  Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea, del 4 luglio 2012, su misure per l'attuazione di un divieto di rigetto e misure di controllo nella zona dello Skagerrak.

(8)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.


ALLEGATO

Attrezzo (1)  (2)

Dimensioni di maglia

Specie soggette all'obbligo di sbarco

Reti da traino:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

≥ 100 mm

Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Reti da traino:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

70-99mm

Tutte le catture di merluzzo bianco (3), sogliola, eglefino, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Reti da traino:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32-69mm

Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Sfogliare:

TBB

≥ 120 mm

Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Sfogliare:

TBB

80-119mm

Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Reti da imbrocco, tramagli e reti da posta impiglianti:

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

Tutte le catture di merluzzo bianco (3), sogliola, eglefino, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Ami e palangari:

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, nasello, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.

Trappole:

FPO, FIX, FYK, FPN

 

Tutte le catture di merluzzo bianco, sogliola, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, gamberello boreale, scampo e merlano.


(1)  I codici degli attrezzi utilizzati nella tabella si riferiscono a quelli contenuti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(2)  Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

(3)  L'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco non si applica nella sottodivisione CIEM IIIaS.


12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/46 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2017

che istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6 e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2375 (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018 a seguito di una raccomandazione comune presentata nel 2016 da Belgio, Irlanda, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito.

(4)

Il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per talune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali per il 2018. Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti ed esaminato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (3). Le misure suggerite nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento.

(5)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica nelle acque nordoccidentali al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura. La raccomandazione comune specifica le flotte che sono tenute a rispettare l'obbligo di sbarco nella pesca multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, nella pesca dello scampo, nella pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e nella pesca del nasello, dei lepidorombi e del merluzzo giallo.

(6)

In conformità alla nuova raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti per il 2018 dovrebbe applicarsi, in aggiunta alle attività di pesca specificate nel regolamento delegato (UE) 2016/2375 (ovvero la pesca altamente multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, la pesca dello scampo, la pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e la pesca del nasello, dei lepidorombi e del merluzzo giallo), alla pesca del merluzzo carbonaro nelle divisioni CIEM VI e Vb e VII. In alcune attività di pesca esso dovrebbe coprire anche le specie oggetto di catture accessorie.

(7)

La nuova raccomandazione comune suggerisce inoltre di applicare l'obbligo di sbarco a decorrere dal 2018 nella pesca in alto mare con reti a strascico e sciabiche del pesce sciabola nero, della molva azzurra e dei granatieri nella sottozona CIEM VI e nella divisione CIEM Vb.

(8)

La nuova raccomandazione comune propone, per l'anno 2018, un'esenzione basata sull'alto tasso di sopravvivenza, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per lo scampo catturato con nasse e trappole nella divisione CIEM VI e nella sottozona CIEM VII, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.

(9)

La nuova raccomandazione comune propone, per l'anno 2018, un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti di 80-99 mm nella divisione CIEM VIId entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate. Lo CSTEP ha rilevato che è necessario definire le zone di riproduzione di cui al regolamento. Pertanto questa esenzione dovrebbe essere inclusa nel piano in materia di rigetti per il 2018 a condizione che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano le informazioni sull'ubicazione delle zone di riproduzione.

(10)

La raccomandazione comune propone per il 2018 sette esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di gestione delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno includere tali esenzioni de minimis nel piano in materia di rigetti per il 2018 in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(11)

L'esenzione de minimis proposta per il merlano, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm e con reti da traino pelagiche, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.

(12)

L'esenzione de minimis proposta per il merlano, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb - VIIj con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.

(13)

L'esenzione de minimis proposta per il merlano, nel 2018 fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nella sottozona CIEM VII (escluse le divisioni VIIa, VIId e VIIe) con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.

(14)

Nel caso di queste tre esenzioni de minimis proposte per il merlano, in applicazione del regolamento (UE) 2016/2375 gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione. Lo CSTEP ha osservato che le informazioni supplementari trasmesse consentono di rispondere ad alcune delle questioni sollevate, anche se mancano ancora alcuni elementi. Lo CSTEP ha sottolineato la necessità di un approccio più coerente per questo stock. Sulla base delle prove scientifiche esaminate dallo CSTEP, e considerato che gli elementi di prova forniti a sostegno dell'esenzione consentono di disporre di informazioni più complete, l'esenzione dovrebbe essere inclusa nel piano in materia di rigetti per il 2018.

(15)

L'esenzione de minimis proposta per lo scampo, ovvero fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci nella sottozona CIEM VII, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è motivata. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.

(16)

L'esenzione de minimis proposta per lo scampo, ovvero fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci nella sottozona CIEM VI, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività e sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è motivata. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.

(17)

L'esenzione de minimis proposta per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-199 mm dotati di maggiore selettività nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione è intesa a compensare l'uso di attrezzi più selettivi e serve a coprire i rigetti residui. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.

(18)

L'esenzione de minimis proposta per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è ben definita. È quindi opportuno includere tale esenzione nel piano in materia di rigetti per il 2018.

(19)

L'ambito di applicazione di talune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/2375 è limitato al 2017. È opportuno, pertanto, che tale regolamento sia abrogato e sostituito con un nuovo regolamento con effetto dal 1o gennaio 2018.

(20)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle zone CIEM V (esclusa la divisione Va e unicamente le acque dell'Unione della divisione Vb), VI e VII per le attività di pesca demersali e in acque profonde in conformità al presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

«Pannello Flemish» l'ultima parte conica della rete di una sfogliara, la cui parte anteriore è direttamente attaccata al sacco. Le parti superiore e inferiore della rete sono costituite di una maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi; in forma stesa il pannello deve avere una lunghezza minima di 3 metri.

Articolo 3

Specie soggette all'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco si applica a tutte le attività di pesca di cui all'allegato, fatte salve le esenzioni di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

a)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi (4) FPO e FIX) nelle sottozone CIEM VI e VII;

b)

alle catture di sogliola (Solea solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco di 80-99 mm nella divisione CIEM VIId entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate, nelle operazioni di pesca che rispondono alle seguenti condizioni: navi aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice massima di 221 kW, operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti. Tali catture di sogliola devono essere rilasciate immediatamente.

2.   Anteriormente al 1o maggio 2018, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b). Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni anteriormente al 1o settembre 2018.

Articolo 5

Esenzioni de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe;

b)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nelle divisioni CIEM VIIb - VIIj;

c)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nella sottozona CIEM VII, con l'eccezione delle divisioni CIEM VIIa, VIId e VIIe;

d)

per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo e che praticano la pesca dello scampo nella sottozona CIEM VII;

e)

per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo e che praticano la pesca dello scampo nella sottozona CIEM VI;

f)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare la sogliola e che utilizzano tramagli e reti da imbrocco per catturare la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg;

g)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare la sogliola e che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-199 mm dotati di maggiore selettività (ad esempio un avansacco a maglie larghe) per la pesca della sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh.

Articolo 6

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

1.   Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco in ciascuna attività di pesca.

I pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per determinate attività di pesca nel 2017 continuano ad essere soggetti all'obbligo di sbarco nell'ambito di tali attività.

2.   Anteriormente al 31 dicembre 2017, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2016/2375 è abrogato.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, l'articolo 6 si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 352 del 12.10.2016, pag. 39.

(2)  Il regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018 (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 29), è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2375 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018 (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 39).

(3)  2017-07_STECF PLEN 17-02_JRCxxx.pdf

(4)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.


ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

a)

Attività di pesca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM VI e della divisione CIEM Vb

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Tutte le catture di eglefino e le catture accessorie di sogliola, passera di mare e lepidorombi se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*1) comprendeva oltre il 5 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

Scampo (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole

Tutte

Tutte le catture di scampo e le catture accessorie di eglefino, sogliola, passera di mare e lepidorombi, se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*1) comprendeva oltre il 5 % di scampi

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino

≥ 100mm

Tutte le catture di merluzzo carbonaro se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*1) comprendeva oltre il 50 % di merluzzo carbonaro.

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

≥ 100mm

Tutte le catture di pesce sciabola nero se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*1) comprendeva oltre il 20 % di pesce sciabola nero.

Molva azzurra (Molva dypterygia)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

≥ 100mm

Tutte le catture di molva azzurra se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*1) comprendeva oltre il 20 % di molva azzurra.

Granatieri (Coryphaeides rupestris, Macrourus berglax)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

≥ 100mm

Tutte le catture di granatieri se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*1) comprendeva oltre il 20 % di granatieri.

b)

attività di pesca nelle sottozone CIEM VI e VII e nelle acque dell'Unione e internazionali della divisione CIEM Vb

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Nasello

(Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Tutte le catture di nasello se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*2) comprendeva oltre il 10 % di naselli.

Nasello

(Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di nasello

Nasello

(Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Tutti i palangari

Tutte

Tutte le catture di nasello

c)

attività di pesca nella sottozona CIEM VII

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Scampo (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole

Tutte

Tutte le catture di scampo se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*3) comprendeva oltre il 10 % di scampi

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino

≥ 100mm

Tutte le catture di merluzzo carbonaro se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*3) comprendeva oltre il 50 % di merluzzo carbonaro.

d)

attività di pesca nella divisione CIEM VIIa

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Tutte le catture di eglefino se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*4) comprendeva oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

e)

attività di pesca nella divisione CIEM VIId

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Sogliola (Solea solea)

TBB

Tutte le sfogliare

Tutte

Tutte le catture di sogliola

Sogliola (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

Reti da traino

< 100 mm

Tutte le catture di sogliola

Sogliola (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di sogliola

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Tutte le catture di merlano se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*5) comprendeva oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

f)

attività di pesca nella divisione CIEM VIIe

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Sogliola (Solea solea)

TBB

Tutte le sfogliare

Tutte

Tutte le catture di sogliola

Sogliola (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di sogliola

g)

attività di pesca del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM VIId e VIIe

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di merluzzo giallo

h)

attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc e VIIf – VIIk

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Sogliola (Solea solea)

TBB

Tutte le sfogliare

Tutte

Tutte le catture di sogliola

Sogliola (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di sogliola

i)

attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIe e VIIf – VIIk

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Specie da sbarcare

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Tutte le catture di merlano se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2015 e 2016 (*6) comprendeva oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati.


(*1)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2375, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

(*2)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2375, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

(*3)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2375, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

(*4)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2375, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

(*5)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2375, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

(*6)  I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2375, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.


12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/21


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/47 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2017

che autorizza l'uso di una variante delle reti da traino T90 per le attività di pesca praticate nel Mar Baltico in deroga al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. Misure volte a eliminare gradualmente i rigetti possono essere integrate nei piani pluriennali.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/1139 istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Esso prevede, tra l'altro, che la Commissione adotti misure tecniche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tale piano. In particolare, la Commissione può adottare atti delegati riguardo a modifiche degli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (3) istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco delle risorse della pesca presenti nel Mar Baltico. Tale regolamento stabilisce le forcelle di dimensioni di maglia e altre caratteristiche, compresi gli attrezzi da pesca ammissibili per ogni specie bersaglio nel Mar Baltico.

(4)

Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mar Baltico. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune (4), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. La raccomandazione indica che determinate modifiche delle caratteristiche del sacco delle attuali reti da traino T90, quali definite nel regolamento (CE) n. 2187/2005, contribuiranno a migliorare la selettività e a ridurre il numero di catture indesiderate di merluzzo bianco. Tale indicazione è confermata da un contributo scientifico del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(5)

Le misure proposte nella raccomandazione comune per quanto riguarda l'uso di una variante delle reti da traino T90 oltre alle reti da traino T90 quali definite dal regolamento (CE) n. 2187/2005 contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale istituito dal regolamento (UE) 2016/1139. È pertanto opportuno adottare tali misure in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento autorizza l'uso, in determinate attività di pesca del Mar Baltico, di reti da traino T90 aventi caratteristiche diverse dalle quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 2187/2005.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che praticano nel Mar Baltico attività di pesca di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1139.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«reti da traino T90», reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete con nodo e maglie a losanga standard ruotate di 90° in modo che la direzione principale del filo ritorto sia parallela alla direzione del traino;

b)

«Stati membri interessati», Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

Articolo 4

Altre caratteristiche del sacco delle reti da traino T90

1.   È autorizzato, in deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005, l'impiego di reti da traino T90 aventi un sacco conforme alle seguenti caratteristiche:

a)

la dimensione delle maglie del sacco è di almeno 115 mm, in deroga alla nota 2 dell'allegato II e alla lettera b) dell'appendice 2 di detto allegato;

b)

il numero delle maglie su una qualsiasi circonferenza del sacco stricto sensu e dell'avansacco, ad eccezione delle giunture e delle ralinghe, è pari a 80, in deroga alla lettera e) dell'appendice 2 di detto allegato;

c)

la lunghezza del sacco è di almeno 9 m.

2.   Il sacco è conforme a tutte le altre caratteristiche descritte nell'appendice 2 di detto allegato.

Articolo 5

Registrazione delle catture

Gli Stati membri interessati garantiscono che le catture effettuate con l'attrezzo da pesca di cui all'articolo 4 siano registrate separatamente dalle catture effettuate con altri attrezzi da pesca.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

(4)  Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello BALTFISH. Misure tecniche per le sottodivisioni CIEM 22-32 (Mar Baltico) - variante del sacco delle reti da traino T90.


12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/48 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2018

recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Suikerstroop (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Suikerstroop» come specialità tradizionale garantita (STG) presentata dai Paesi Bassi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Il «Suikerstroop» è il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della pianta con cui è preparato il prodotto, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato. Il nome significa «sciroppo di zucchero».

(3)

La Commissione ha ricevuto una prima notifica di opposizione dalla Finlandia, una seconda dalla Danimarca, una terza dalla Nordic Sugar AB (azienda con sede in Danimarca), tutte pervenute il 16 settembre 2014.

(4)

Le notifiche di opposizione di Danimarca e Finlandia sono state trasmesse ai Paesi Bassi.

(5)

La procedura di opposizione basata sulla notifica inviata direttamente alla Commissione da Nordic Sugar AB non è stata avviata. A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda, può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita. Pertanto, Nordic Sugar AB non era autorizzata a presentare una notifica o una dichiarazione di opposizione direttamente alla Commissione.

(6)

Il 13 novembre 2014 la Commissione ha ricevuto la dichiarazione motivata di opposizione dalla Finlandia. La dichiarazione motivata di opposizione della Danimarca era già contenuta nell'atto di opposizione. Entrambe le dichiarazioni motivate di Danimarca e Finlandia sono state ritenute ricevibili ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(7)

A norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del suddetto regolamento, con lettere del 19 dicembre 2014 la Commissione ha invitato i Paesi Bassi e la Finlandia, da un lato, e i Paesi Bassi e la Danimarca, dall'altro, ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tre mesi dalla data di tali lettere al fine di giungere ad un accordo.

(8)

Su richiesta dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera dell'8 aprile 2015 la Commissione ha concesso una proroga del termine per la consultazione fra le parti interessate nei due procedimenti di opposizione in merito alla summenzionata domanda. Il termine ultimo per la procedura di conciliazione è stato quindi prorogato fino al 19 giugno 2015.

(9)

Le parti non hanno raggiunto un accordo entro i termini previsti. Con lettera del 22 febbraio 2017 i Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione i risultati delle consultazioni con la Finlandia e la Danimarca. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione a norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni.

(10)

Nella dichiarazione motivata di opposizione, Finlandia e Danimarca hanno sostenuto che: 1) il nome non è specifico (significa semplicemente sciroppo di zucchero); 2) lo stesso nome è usato per diversi prodotti simili già sui mercati danese, svedese, finlandese, tedesco e baltico; 3) le caratteristiche e il metodo di ottenimento del prodotto non sono unici, in quanto prodotti analoghi, commercializzati in Danimarca, Finlandia e Svezia, hanno uguali caratteristiche e metodi di produzione. In particolare, la Finlandia ritiene che il prodotto descritto nella domanda non possa essere considerato un tipo di sciroppo «speciale» poiché prodotti diversi dal «Suikerstroop» sono anch'essi costituiti al 100 % da barbabietola da zucchero o da canna da zucchero.

(11)

Inoltre, la Danimarca sostiene che il punto 3.1 del disciplinare di produzione, che recita «si desidera apporre sull'etichetta la dicitura» Traditioneel Nederlands product «(prodotto tradizionale neerlandese) nella lingua del paese in cui è commercializzato il prodotto» dovrebbe essere riformulato per conformarsi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012. D'altro canto, la Finlandia ha contestato l'uso della definizione «prodotto tradizionale neerlandese» in quanto non specifica del prodotto descritto nella domanda, poiché anche altri prodotti simili messi in commercio nell'Europa settentrionale possono essere considerati tradizionali.

(12)

Durante le consultazioni con i Paesi Bassi la Finlandia ha poi chiesto di sopprimere l'ultima frase della sezione 3.2 «Non esistono altri prodotti aventi la medesima denominazione né prodotti analoghi aventi denominazioni simili», in quanto inesatta.

(13)

La Commissione ha valutato le argomentazioni addotte nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicatele relativamente alle consultazioni fra le parti interessate ed ha concluso che il nome «Suikerstroop» debba essere registrato come STG.

(14)

Le opposizioni sono basate sull'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(15)

Per quanto riguarda l'incompatibilità con le disposizioni del regolamento, sono stati sollevati tre punti: 1) il nome non è specifico; 2) le caratteristiche e il metodo di ottenimento del prodotto non sono unici; 3) il punto 3.1 del disciplinare di produzione non è conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 nella misura in cui fa riferimento a un «prodotto tradizionale neerlandese».

(16)

In merito al fatto che il nome sia legittimo, noto e economicamente significativo per prodotti agricoli e alimentari analoghi, è stato sollevato il seguente punto: si usa un nome identico per vari prodotti simili già esistenti sui mercati danese, svedese, finlandese, tedesco e baltico.

(17)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 non prescrive che una denominazione STG sia specifica, come invece è prescritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (3). Anche se la domanda è stata presentata alla Commissione nel momento in cui il regolamento (CE) n. 509/2006 era in vigore, è stata pubblicata a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, pertanto, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, si applica quest'ultimo regolamento. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico o se designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. In questo caso, il nome «Suikerstroop» è usato da tempi remoti per indicare questo prodotto specifico: ne indica la specificità, ossia uno sciroppo ottenuto con il liquido residuo della lavorazione dello zucchero di barbabietola o di canna. Il nome soddisfa quindi i requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(18)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 non esige che un prodotto STG sia unico o particolare. Esso deve essere piuttosto identificabile e riconoscibile. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono esclusi soltanto i nomi che facciano riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell'Unione. Il «Suikerstroop» è chiaramente individuato per caratteristiche e metodo di produzione. Inoltre, l'oggetto del disciplinare di produzione del nome «Suikerstroop» è conforme ai requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1151/2012, poiché il metodo di produzione corrisponde a una pratica tradizionale e gli ingredienti sono quelli tradizionalmente impiegati.

(19)

La frase al punto 3.1 del disciplinare di produzione «Previo svolgimento della procedura ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, si desidera apporre sull'etichetta la dicitura» Traditioneel Nederlands product «(prodotto tradizionale neerlandese) nella lingua del paese in cui è commercializzato il prodotto» non è conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012; dovrebbe essere sostituita dalla seguente: «Il nome è accompagnato dall'affermazione» fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi«». Le autorità dei Paesi Bassi hanno convenuto che tale modifica sia inserita nel disciplinare di produzione che deve essere pubblicato nuovamente per informazione.

(20)

Sebbene prodotti simili a «Suikerstroop» siano commercializzati in altri Stati membri con un nome che è considerato la traduzione, nelle lingue ufficiali di tali Stati membri, del termine «Suikerstroop», non si può concludere che sul mercato di tali Stati membri sia usato un «nome identico» per prodotti simili. Il nome usato in tali Stati membri ha lo stesso significato di Suikerstroop in neerlandese ma non è identico a «Suikerstroop» poiché espresso in una lingua diversa. Inoltre, il nome «Suikerstroop» non è tutelato in quanto tale ma solo in combinato disposto con l'affermazione «fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi».

(21)

Pertanto, i nomi dei prodotti simili a quello di cui alla domanda di registrazione del «Suikerstroop», commercializzati sui mercati danese, svedese, finlandese, tedesco e baltico, il cui significato è «sciroppo di zucchero» ed è la traduzione del nome «Suikerstroop» nelle rispettive lingue, possono continuare ad essere usati. I suddetti nomi non sono identici a «Suikerstroop» e non dovrebbero essere considerati imitazioni o evocazioni di «Suikerstroop», poiché il nome «Suikerstroop», una volta registrato, dovrà essere accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi». Pertanto la tutela è limitata al nome in riferimento alla tradizione dei Paesi Bassi.

(22)

Inoltre, è ovvio che la registrazione del nome «Suikerstroop» non può impedire l'uso dei singoli termini «zucchero» o «sciroppo di zucchero», che sono nomi comuni.

(23)

I Paesi Bassi e la Finlandia hanno inoltre convenuto di sopprimere l'ultima frase del punto 3.2, che recita: «Non esistono altri prodotti aventi la medesima denominazione né prodotti analoghi aventi denominazioni simili». Tale frase va pertanto soppressa dal disciplinare di produzione, che deve essere nuovamente pubblicato a scopo informativo.

(24)

Alla luce di quanto esposto, il nome «Suikerstroop» dovrebbe quindi essere iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite. La versione consolidata del documento unico dovrebbe essere pubblicata per informazione.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Suikerstroop» (STG) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (4).

Articolo 2

Il nome di cui all'articolo 1 è accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi». Il disciplinare consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 187 del 19.6.2014, pag. 9.

(3)  Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


ALLEGATO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG

Regolamento (CE) n. 509/2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (*1)

«SUIKERSTROOP»

N. CE: NL-TSG-0007-01203 – 27.1.2014

1.   NOME E INDIRIZZO DEL GRUPPO RICHIEDENTE

Nome:

Kenniscentrum suiker & voeding

Indirizzo:

Amsterdamsestraatweg 39a, 3744 MA BAARN

Telefono:

+31 (0)35 - 5433455

Fax

+31 (0)35 - 5426626

E-mail:

info@kenniscentrumsuiker.nl

2.   STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Paesi Bassi

3.   DISCIPLINARE

3.1.   Nome(i) da registrare (articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione  (1) )

«Suikerstroop»

Il nome è accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi».

3.2.   Il nome

è specifico in sé e per sé

indica la natura specifica del prodotto agricolo o alimentare

Il nome è usato da tempi remoti per indicare il prodotto. Il «Suikerstroop» è ottenuto dalla lavorazione dello zucchero. Come recita l'articolo 12 della pertinente normativa (Suiker- en stroopbesluit (Warenwet), 1977): «Con il nome “Suikerstroop” preceduto o meno dal nome della pianta da cui è estratto, è consentito indicare esclusivamente il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della pianta con cui è preparato il prodotto, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato, …».

3.3.   La domanda prevede l'uso riservato del nome ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006

Registrazione con riserva del nome

Registrazione senza riserva del nome

3.4.   Categoria di prodotti

Classe 2.3: Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.5.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare cui si applica il nome di cui al punto 3.1. (articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007)

Il «Suikerstroop» è il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato, il cui tenore minimo di estratto è dell'80 %, il contenuto massimo di ceneri è del 4 % e il fattore di purezza apparente minimo è del 73 %. Grazie all'elevato contenuto di estratto secco combinato all'elevata concentrazione di zucchero (oltre 60 grammi per 100 grammi di prodotto), il prodotto ha una lunga conservazione. Lo zucchero consente una disponibilità ridotta di «acqua libera», in modo che non vi si possano sviluppare microorganismi.

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche specifiche:

 

Colore

Brix (2)

Zuccheri totali

«Suikerstroop»

2 000 - 30 000 IU (3)

min. 79°

min. 70 %

Caratteristiche fisiche

Il «Suikerstroop» è un liquido appiccicoso, denso, poco fluido, di color marrone scuro, con consistenza sciropposa. Contiene un quantitativo importante di zucchero, almeno il 70 %.

Caratteristiche chimiche

Il «Suikerstroop» ha un fattore di purezza apparente del 73 %. Il tenore minimo di estratto deve essere dell'80 %. Il «Suikerstroop» può inoltre avere un contenuto massimo di ceneri del 4 %.

Caratteristiche organolettiche

Il «Suikerstroop» ha un gusto dolce-salato, lievemente amarognolo. Il gusto dolce deriva dall'elevato tenore di zucchero e il gusto salato è dovuto a sali minerali e altri elementi solubili provenienti dalla barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero, generati dal processo produttivo.

3.6.   Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto che reca il nome indicato al punto 3.1

La materia prima greggia alla base del «Suikerstroop» è costituita dal liquido sciropposo, residuo della lavorazione dello zucchero di barbabietola o di canna, previa estrazione dello zucchero cristallizzato.

Durante la produzione dello zucchero si estraggono gli zuccheri di barbabietola o di canna da zucchero disciolti in acqua. Nella stessa acqua di trovano disciolti anche altri elementi idrosolubili (diversi dagli zuccheri) provenienti dalla barbabietola o dalla canna da zucchero.

Questo estratto è raffinato, ispessito e cristallizzato. Dopo la cristallizzazione della soluzione zuccherina così ottenuta si eliminano i cristalli di zucchero. Gli elementi non zuccherini permangono nella soluzione zuccherina residua, detta anche «acqua madre» (ossia sciroppo, soluzione di sgocciolamento). Questa soluzione contiene ancora un importante quantitativo di zucchero disciolto, circa l'85 %. Per far cristallizzare questo zucchero ancora disciolto, l'acqua madre viene nuovamente addensata finché si formano altri cristalli di zucchero. I cristalli sono ancora una volta eliminati. Lo sciroppo residuo è detto «sciroppo-B» e contiene circa il 75 % di zucchero su base di estratto secco e una proporzione relativamente maggiore di elementi diversi dallo zucchero. Lo sciroppo-B funge da materia prima per preparare il «Suikerstroop».

Lo sciroppo-B è dosato in un miscelatore per eliminare le impurità. Le impurità della materia prima sono assorbite mediante un trattamento a carbone attivo e quindi eliminate con il carbone stesso per filtraggio. Si ottiene uno sciroppo-B purificato che costituisce l'ingrediente principale del «Suikerstroop». A questo sciroppo-B purificato si aggiunge una soluzione zuccherina (soluzione di zucchero in acqua) e/o (sciroppo di) zucchero invertito per soddisfare quanto prescritto al punto 3.5. Lo (sciroppo di) zucchero invertito è uno sciroppo ottenuto dalla separazione dello zucchero (saccarosio) in glucosio e fruttosio. Lo sciroppo-B purificato, la soluzione zuccherina e/o lo (sciroppo di) zucchero invertito sono mescolati fino a formare una massa omogenea.

Per ottenere il «Suikerstroop» conformemente alla ricetta descritta al punto 3.5, questa massa sciropposa omogenea è fatta evaporare sotto vuoto fino raggiungere il valore Brix desiderato (min. 79°).

Lo sciroppo è travasato in serbatoi di conservazione da cui è condizionato in modi diversi.

3.7.   Specificità del prodotto agricolo o alimentare

La caratteristica specifica del «Suikerstroop» è riconducibile al fatto che si distingue nettamente dagli sciroppi di altri tipi, come lo sciroppo di mele o di pere, ma anche dalla melassa, per le seguenti caratteristiche:

Materia prima

Il «Suikerstroop» si caratterizza per derivare al 100 % dalla barbabietola o dalla canna da zucchero.

Composizione dello zucchero

Poiché deriva al 100 % dalla barbabietola o dalla canna da zucchero, lo sciroppo contiene esclusivamente saccarosio e zucchero invertito come glucidi. Il tenore in zuccheri minimo è pari al 70 % (cfr. anche le caratteristiche di cui al punto 3.5). Sotto questo profilo lo sciroppo si distingue anche dalla melassa, il cui tenore in zuccheri è pari al 68 %.

Sapore

Gli elementi non zuccherini della materia prima grezza conferiscono un gusto salato con una nota lievemente amarognola. In combinazione con l'elevato tenore in zuccheri si crea un gusto dolce-salato e un aroma unici rispetto ad altri tipi di sciroppi.

3.8.   Tradizionalità del prodotto agricolo o alimentare

La domanda di registrazione è fondata sul fatto che il prodotto è caratterizzato da un metodo di produzione e una composizione tradizionali.

Metodo tradizionale di produzione

In tempi remoti, dal XVII secolo, il «Suikerstroop» era prodotto a mano, ma dal 1908 la produzione è divenuta industriale. La produzione industriale è da allora immutata, pur avendo migliorato, razionalizzato e meccanizzato il processo produttivo. Le fabbriche (costruite all'inizio del XX secolo, intorno al 1910) sono ancora in funzione, l'interno è stato adeguato ai progressi tecnologici dei tempi moderni.

Secoli XVII, XVIII e XIX

Il «Suikerstroop» da tempi lontani è un sottoprodotto della raffinazione dello zucchero. Nel libro De suikerraffinadeur di J. H. Reisig del 1783 è descritto il modo di raccolta dello sciroppo in leccarde durante la produzione dei panetti di zucchero. Durate il processo di cristallizzazione il liquido di cottura purificato (viscoso) dello zucchero era versato in appositi stampi. Questi stampi erano collocati per un paio di giorni su vasi di sgocciolamento. Lo sciroppo così raccolto era detto «sciroppo scoperto». In seguito i panetti erano ricoperti di argilla fine per favorire il processo di cristallizzazione e prevenire lo sfaldamento e quindi nuovamente posti sui vasi di sgocciolamento. Lentamente sui panetti si versava acqua che fluiva piano attraverso di essi. Lo sciroppo così separato era detto «sciroppo coperto». Successivamente si procedeva a rimuovere lo strato di copertura (argilla secca) e i panetti venivano lasciati in loco alcuni giorni. In seguito erano ricoperti di uno strato di argilla più fine e nuovamente posti sui vasi di sgocciolamento e bagnati con acqua. Lo sciroppo così raccolto era detto «sciroppo di sgocciolamento», ossia il più puro.

Dal XX secolo ad oggi

Grazie ai progressi della tecnica (industrializzazione) nel processo produttivo è possibile ottenere un quantitativo maggiore di zucchero cristallizzato rispetto a prima. In questo modo la melassa o «melado» (sciroppo) contiene una proporzione maggiore di elementi non zuccherini e meno zucchero (tenore in zuccheri totali inferiore al 68 %, fattore di purezza apparente inferiore al 73 %). Anche il gusto è sensibilmente diverso, grazie all'eliminazione delle impurità (con un processo industriale efficiente), più dolce dello sciroppo di sgocciolamento (l'ultimo sciroppo del processo produttivo manuale) ottenuto in passato. Poiché la domanda di mercato del «Suikerstroop» è rimasta immutata, si è avviata la produzione industriale. Intorno al 1900 è iniziato il processo produttivo (cfr. descrizione al punto 3.6.) e dal 1908 la produzione è identica a quella attuale.

Panoramica del metodo produttivo dal 1908 a oggi:

Metodo di produzione (descritto al punto 3.6.)

1908

Oggi

Materia prima (sciroppo-B) derivata dalla produzione dello zucchero di barbabietola o di canna

X

X

Raffinazione dello sciroppo-B con carbone attivo

X

X

Soluzione zuccherina e/o zucchero invertito aggiunti conformemente alla ricetta

X

X

Miscelazione per ottenere una massa omogenea

X

X

Ispessimento per trattamento termico fino al tenore desiderato di estratto secco

X

X

Composizione tradizionale

Il «Suikerstroop» ha una composizione tradizionale di saccarosio e zucchero invertito come glucidi, derivati dalla barbabietola o dalla canna da zucchero.

La composizione dell'odierno «Suikerstroop» i cui requisiti sono descritti al punto 3.9. del presente disciplinare è la stessa contenuta nella legge «Suiker- en stroopbesluit (Warenwet)» del 1977.

Nella predetta normativa si descrive la composizione come il liquido sciropposo ottenuto dal liquido di cottura della barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero con cui è preparato il prodotto, previa eliminazione dello zucchero cristallizzato. Il tenore di estratto secco deve inoltre essere almeno dell'80 % e il fattore di purezza apparente almeno del 73 %. Il contenuto di ceneri non può superare il 4 %. Queste caratteristiche precipue della composizione sono immutate e restano identiche ai requisiti di composizione dell'odierno «Suikerstroop» come descritto al punto 3.5.

Uso tradizionale

Il «Suikerstroop» è un ingrediente comune dei piatti tradizionali. Dalla serie Streekgerechten en wetenswaardigheden di Jo van Lamoen, del 1987-1988, si osserva l'uso del «Suikerstroop» in molte specialità tradizionali, come il Groningse kruidkoek (dolce alle spezie), i bruine bonen met appeltjes (fagioli con mele), il Limburgse zoervleisj (stufato di carne del Limburgo), il Drenasse proemenkreuze (budino di prugne) e le Zeeuwse boterbabbelaars (caramelle al burro). Anche nel libro di ricette delle scuola di economia domestica di Amsterdam (6a ed., C.J. Wanneé, 1910) sono reperibili diverse ricette in cui si fa uso del «Suikerstroop», per esempio il «boluskoek» (brioche), gli «stroopmoppen» (biscotti) e per molti piatti è consigliata una salsa a base di sciroppo, dato che le ricette tradizionali olandesi del passato spesso erano insipide.

3.9.   Requisiti minimi e procedure di controllo del carattere specifico del prodotto

Il carattere specifico del «Suikerstroop» può essere valutato dai requisiti minimi misurabili del prodotto (colore, oBrix e tenore in zuccheri totali) di cui al punto 3.5. Per ogni lotto di produzione (di ogni produzione) il produttore è sottoposto a questi controlli.

La Nederlandse Voedsel en- Warenautoriteit (NVWA) verifica quanto prescritto per mezzo di controlli. La NVWA effettua almeno una volta l'anno un controllo amministrativo a campione presso il produttore, per verificare i dati relativi al colore, al valore oBrix e al tenore in zuccheri totali (che il produttore è tenuto a misurare e controllare per ogni lotto).

4.   ORGANI O ENTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO DEL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO

4.1.   Nome e indirizzo

Nome

:

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Indirizzo

:

Catharijnesingel 59, 3511 GG UTRECHT

Telefono

:

+31– 088- 223 33 33

E-mail

:

info@vwa.nl

pubblico

privato

4.2.   Compiti specifici dell'organo o ente

La Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ha il compito di verificare il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare del «Suikerstroop».


(*1)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(1)  Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3).

(2)  Misura del quantitativo di estratto secco disciolto (nella fattispecie zucchero) in una soluzione acquosa, determinata per mezzo di un rifrattometro.

(3)  ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) Units. Quanto più elevato il valore UI, tanto più scuro il colore.

Si tratta di una misura indiretta della purezza.


12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/49 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Il 29 maggio 2013, con il regolamento (UE) n. 502/2013 (2) il Consiglio, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio (3) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («le misure in vigore»).

(2)

Nella stessa data, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 (4), il Consiglio ha esteso le misure relative alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia («le misure estese»).

(3)

Il 18 maggio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 (5), la Commissione ha esteso le misure relative alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine.

B.   PROCEDURA IN CORSO

1.   Domanda di riesame

(4)

La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della RPC, estese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(5)

La richiesta è stata presentata il 13 settembre 2016 da Look Design System SA («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della Tunisia («il paese interessato»).

(6)

Il richiedente ha sostenuto di non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori del paese interessato che sono soggetti alle misure estese relative alle biciclette.

(7)

Il richiedente ha inoltre asserito di non aver esportato biciclette nell'Unione durante il periodo di riferimento preso in considerazione nell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, segnatamente il periodo compreso tra il 1o settembre 2011 e il 31 agosto 2012 («periodo di riferimento iniziale»).

(8)

Il richiedente ha altresì affermato di non aver eluso le misure in vigore.

(9)

Infine, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti l'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame nell'agosto 2016.

2.   Apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore

(10)

Dopo aver stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente un'esenzione dalle misure estese, e che all'industria dell'Unione interessata era stata concessa l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 (6), ha aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 in relazione al richiedente.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 ha abrogato il dazio antidumping sulle biciclette istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, alle autorità doganali è stato chiesto di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

3.   Prodotto oggetto del riesame

(12)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e da altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091).

4.   Parti interessate

(13)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(14)

La Commissione ha inviato un modulo di esenzione al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito.

(15)

La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e della richiesta di esenzione del richiedente dalle misure estese. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente in Turchia.

5.   Periodo di riferimento e periodo dell'inchiesta

(16)

Il periodo di riferimento si estendeva dal 1o aprile 2016 al 31 marzo 2017, mentre il periodo dell'inchiesta, utile per valutare gli effetti riparatori delle misure, si estendeva dal 1o gennaio 2011 al 31 marzo 2017.

C.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

1.   Qualifica di «nuovo esportatore»

(17)

La Commissione ha verificato il rispetto delle tre condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base per la concessione dello status di nuovo esportatore.

(18)

L'inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame durante il periodo di riferimento iniziale, soddisfacendo la prima condizione. Il richiedente ha altresì dimostrato di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, ad alcun produttore esportatore tunisino soggetto alle misure estese per quanto riguarda il prodotto oggetto del riesame, soddisfacendo la seconda condizione. Infine, l'inchiesta ha dimostrato che il richiedente aveva iniziato ad esportare nell'Unione il prodotto oggetto del riesame soltanto dopo il periodo di riferimento iniziale, soddisfacendo pertanto la terza condizione.

(19)

La Commissione ha quindi stabilito che la società dovrebbe essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e pertanto la richiesta di esenzione dovrebbe essere valutata di conseguenza.

2.   Richiesta di esenzione

(20)

Si è proceduto all'esame delle fonti delle materie prime (le parti di biciclette) e dei costi di produzione del richiedente in modo da stabilire se avesse preso parte a operazioni di assemblaggio in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(21)

Dall'inchiesta è emerso che le biciclette esportate nell'Unione durante il periodo di riferimento non comprendevano parti di biciclette provenienti dalla RPC. Le parti erano principalmente originarie di altri paesi e il valore delle materie prime (le parti di biciclette) provenienti dalla RPC era pertanto inferiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato (test del 60/40 %).

(22)

Avendo il richiedente superato il test del 60/40 %, non è stato necessario valutare se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento fosse superiore al 25 % del costo di produzione. Non è stato necessario neppure valutare se gli effetti riparatori del dazio fossero indeboliti in termini di prezzi e/o quantità e se esistessero elementi di prova dell'esistenza di dumping come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.

(23)

Non sono inoltre emersi elementi di prova indicanti che il richiedente acquistasse biciclette provenienti dalla RPC o che trasbordasse nell'Unione biciclette prodotte in Cina.

(24)

Pertanto la Commissione ha concluso che il richiedente è effettivamente un produttore di biciclette e non è collegato ad alcun produttore di biciclette situato nella RPC. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di esentare il richiedente dalle misure estese.

D.   REGISTRAZIONE

(25)

Alla luce delle conclusioni sopraesposte, la registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 dovrebbe cessare senza riscossione retroattiva dei dazi antidumping.

E.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(26)

Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese e modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013. Le parti interessate non hanno presentato alcun commento tale da giustificare una modifica della decisione di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese.

(27)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, il testo seguente è aggiunto nella tabella sotto la voce relativa ai produttori della Tunisia:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Tunisia

Look Design System

Route de Tunis Km6 - BP 18, 8020 Soliman, Tunisia

C206

2.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Tunisia fabbricato da Look Design System SA senza che vengano riscossi retroattivamente i dazi antidumping.

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 4).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 della Commissione, del 4 maggio 2017, che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia) allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore tunisino, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 20).


12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/50 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2018

recante duecentottantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2)

Il 26 dicembre 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di sopprimere una voce e di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:

(1)

la voce: «Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani]. Data di nascita: 12.3.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Altre informazioni: (a) strettamente collegato a Osama Bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi; (b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.» dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa

(2)

La voce: «Seifallah Ben Hassine [alias (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh]. Data di nascita: 8.11.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (alias (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh; (j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Indirizzo: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisia; b) Libia (possibile localizzazione a luglio 2017). Data di nascita: 8.11.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: numero tunisino G557170, rilasciato il 16 novembre 1989. Numero di identificazione nazionale: carta di identificazione nazionale tunisina 05054425, rilasciata il 3.5.2011 a Hammam Lif. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.»


DECISIONI

12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/37


DECISIONE (UE) 2018/51 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2017

relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per provvedere al finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.

(2)

Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2).

(3)

Per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, è necessario mobilizzare urgentemente importi supplementari sostanziali per finanziare le misure del caso.

(4)

Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nell'ambito del massimale di spesa della rubrica 4 (Ruolo mondiale dell'Europa), risulta necessario mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 275 000 000 EUR oltre i massimali della rubrica 4 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, al fine di provvedere al finanziamento del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). L'importo comprende gli importi annullati negli anni precedenti del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e resi disponibili per lo strumento di flessibilità in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(5)

Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere assegnati esclusivamente al 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, lo strumento di flessibilità è mobilizzato per mettere a disposizione l'importo di 275 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento nella rubrica 4 (Ruolo mondiale dell'Europa).

L'importo di cui al primo comma è utilizzato per provvedere alla dotazione del fondo di garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile.

2.   Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità saranno pari a 275 000 000 EUR nel 2017. L'importo è autorizzato conformemente alla procedura di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/39


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/52 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2018

che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio (2) ha istituito misure antidumping definitive su determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia.

(2)

Il 23 maggio 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nell'Unione di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 (il regolamento di base). Ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3) («l'avviso di apertura»).

(3)

La Commissione ha avviato il riesame relativo alla RPC in seguito a una domanda presentata il 25 luglio 2016 da Hebei Yulong Casting Co., Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore cinese di determinati tipi di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, per quanto riguarda le importazioni dalla RPC. Il richiedente ha chiesto il riesame al fine di stabilire se i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura DIN 28601 e gli accessori a croce con due fori passanti centrali non filettati («i prodotti candidati all'esclusione») dovessero essere esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013. Dato che le misure si applicano anche alle importazioni originarie della Thailandia, la Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare anche un riesame relativo alle importazioni dalla Thailandia. La domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura del riesame.

(4)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare al riesame. La Commissione ha inoltre informato specificamente il richiedente, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC e della Thailandia e le autorità cinesi e thailandesi, i fornitori, gli utilizzatori e gli importatori noti, gli operatori commerciali, nonché un'associazione, dell'apertura del riesame e li ha invitati a partecipare.

(5)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME E CHIUSURA DELL'INCHIESTA

(6)

L'8 settembre 2017 il richiedente ha ritirato la sua domanda di riesame.

(7)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, in caso il richiedente ritiri la domanda il riesame può essere chiuso a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

(8)

La Commissione ha ritenuto opportuno chiudere il riesame per quanto riguarda la RPC poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni tali da dimostrare che la chiusura fosse contraria all'interesse dell'Unione.

(9)

Per quanto riguarda la Thailandia, nessuna delle autorità thailandesi o delle società note contattate ha fornito informazioni pertinenti all'inchiesta, per quanto riguarda il prodotto candidato all'esclusione, che consentissero la svolgimento del riesame. Nessuno degli importatori noti contattati ha segnalato importazioni del prodotto candidato all'esclusione dalla Thailandia. Dall'inchiesta non è emersa alcuna altra informazione pertinente che possa costituire la base per lo svolgimento di un riesame della definizione del prodotto.

(10)

Dal momento che il richiedente ha ritirato la domanda per quanto riguarda la RPC, e poiché non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti relative alla Thailandia, è opportuno chiudere il riesame d'ufficio per quanto riguarda la Thailandia, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.

(11)

Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni entro il termine stabilito.

(12)

La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia.

(13)

La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1).

(3)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU C 162 del 23.5.2017, pag. 12).


Rettifiche

12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/41


Rettifica al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 224 del 31 agosto 2017 )

Pagina 96, allegato XIII, lettera b) (Persone giuridiche, entità e organismi), numero 23, terza colonna (Ubicazione):

anziché

«… SWIFT: DCBK KKPY»

leggasi

«… SWIFT: DCBK KPPY».