ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 5

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
10 gennaio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/18 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca del granatiere berglax nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II e IV per le navi battenti bandiera francese

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/19 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi della zona XIV per le navi battenti bandiera tedesca

4

 

*

Regolamento (UE) 2018/20 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV per le navi battenti bandiera tedesca

7

 

*

Regolamento (UE) 2018/21 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera tedesca

10

 

*

Regolamento (UE) 2018/22 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N per le navi battenti bandiera francese

13

 

*

Regolamento (UE) 2018/23 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'aringa nelle zone VIaS, VIIb e VIIc per le navi battenti bandiera irlandese

16

 

*

Regolamento (UE) 2018/24 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera francese

19

 

*

Regolamento (UE) 2018/25 della Commissione, del 21 dicembre 2017, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera francese

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/26 della Commissione, del 9 gennaio 2018, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta Montravel (DOP)

25

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/27 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Ribeiras do Morrazo (IGP)

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/28 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries

27

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2015/996, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 168 dell'1.7.2015 )

35

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/18 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2017

recante divieto di pesca del granatiere berglax nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II e IV per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).


ALLEGATO

N.

47/TQ2285

Stato membro

Francia

Stock

RHG/124-

Specie

Granatiere berglax (Macrourus berglax)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e IV

Data di chiusura

7.12.2017


10.1.2018   

IT

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L 5/4


REGOLAMENTO (UE) 2018/19 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2017

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi della zona XIV per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

51/TQ127

Stato membro

Germania

Stock

COD/N1GL14 e relative condizioni speciali COD/GRL1 e COD/GRL2

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV

Data di chiusura

9.12.2017


10.1.2018   

IT

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L 5/7


REGOLAMENTO (UE) 2018/20 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2017

recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

49/TQ127

Stato membro

Germania

Stock

SAN/2A3A4. e relative condizioni speciali OT1/*2A3A4, SAN/234_1R, SAN/234_2R, SAN/234_4, SAN/234_5R, SAN/234_6, SAN/234_7R, SAN/234_3R

Specie

Cicerello e catture accessorie connesse (Ammodytes spp.)

Zona

Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV

Data di chiusura

9.12.2017


10.1.2018   

IT

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L 5/10


REGOLAMENTO (UE) 2018/21 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2017

recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

50/TQ127

Stato membro

Germania

Stock

MAC/8C3411 e relativa condizione speciale MAC/*08B.

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Data di chiusura

9.12.2017


10.1.2018   

IT

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L 5/13


REGOLAMENTO (UE) 2018/22 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2017

recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

48/TQ127

Stato membro

Francia

Stock

HER/4AB. e relativa condizione speciale HER/*4AB-C

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

Data di chiusura

7.12.2017


10.1.2018   

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L 5/16


REGOLAMENTO (UE) 2018/23 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2017

recante divieto di pesca dell'aringa nelle zone VIaS, VIIb e VIIc per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

52/TQ127

Stato membro

Irlanda

Stock

HER/6AS7BC

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

VIaS, VIIb, VIIc

Data di chiusura

12.12.2017


10.1.2018   

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L 5/19


REGOLAMENTO (UE) 2018/24 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2017

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

41/TQ127

Stato membro

Francia

Stock

PLE/7FG

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIIf e VIIg

Data di chiusura

6.11.2017


10.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/22


REGOLAMENTO (UE) 2018/25 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2017

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

42/TQ127

Stato membro

Francia

Stock

PLE/7HJK

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIIh, VIIj e VIIk

Data di chiusura

6.11.2017


10.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/26 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2018

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Montravel» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Montravel», presentata dalla Francia conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Montravel» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 255 del 5.8.2017, pag. 10.


10.1.2018   

IT

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L 5/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/27 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2018

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Ribeiras do Morrazo» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Ribeiras do Morrazo» presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Ribeiras do Morrazo» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Ribeiras do Morrazo» (IGP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 255 del 5.8.2017, pag. 15.


10.1.2018   

IT

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L 5/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/28 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2018

che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE E SENTENZE DEI GIUDICI

1.   Misure in vigore

(1)

Nel 2011, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 (2) («le misure iniziali»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(2)

Nel 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 (3) («il regolamento controverso»), il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia («le misure antielusione» o «le misure estese») a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base.

2.   Sentenze del Tribunale dell'Unione europea e della Corte di giustizia dell'Unione europea

(3)

Il 9 agosto 2013 un produttore dello Sri Lanka, la City Cycle Industries («City Cycle»), ha presentato un ricorso al Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») al fine di ottenere l'annullamento del regolamento controverso nella misura in cui si applica a tale produttore (4). Con sentenza del 19 marzo 2015 (5), il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella misura in cui si applica alla City Cycle.

(4)

Nel luglio 2015, il Consiglio dell'Unione europea (6), la Commissione europea (7) e la Maxcom Ltd (8) (un produttore di biciclette dell'Unione) hanno impugnato la sentenza del Tribunale. Con sentenza del 26 gennaio 2017 («la sentenza»), la Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte di giustizia») ha respinto i ricorsi presentati dall'industria dell'Unione, dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea.

(5)

La Corte di giustizia ha sostenuto in particolare, al punto 73 della sua sentenza, che il considerando (78) del regolamento controverso non conteneva alcuna analisi individuale di pratiche di elusione che la City Cycle avrebbe eventualmente effettuato. Ai punti 75 e 76 la Corte di giustizia ha sostenuto inoltre che la conclusione relativa all'effettuazione di operazioni di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo su un duplice rilievo espressamente operato dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi e, dall'altro, la mancata cooperazione di una parte dei produttori esportatori (9).

3.   Conseguenze della sentenza

(6)

Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del 26 gennaio 2017 comporta.

(7)

Nei casi in cui i procedimenti consistono in varie fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento (10). Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l'annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una sua parte non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento. Le istituzioni dell'UE hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che ne hanno determinato l'annullamento, lasciando immutate le parti non impugnate non interessate dalla sentenza del Tribunale (11).

B.   PROCEDIMENTO

1.   Procedimento sino alla sentenza

(8)

La Commissione conferma i considerando da (1) a (23) del regolamento controverso, che non sono interessati dalla sentenza.

2.   Riapertura

(9)

In seguito alla sentenza, l'11 aprile 2017 la Commissione ha pubblicato un avviso (12) di parziale riapertura dell'inchiesta antielusione riguardante le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, che ha condotto all'adozione del regolamento controverso («l'avviso di riapertura»), riprendendo l'inchiesta dal punto in cui si è verificata l'irregolarità. La riapertura si limitava all'attuazione della sentenza per la parte riguardante la City Cycle.

(10)

La Commissione ha informato della riapertura parziale dell'inchiesta la City Cycle, i rappresentanti del paese esportatore, l'industria dell'Unione e le altre parti notoriamente interessate dall'inchiesta iniziale. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso.

(11)

A tutte le parti interessate che ne avessero fatta richiesta è stata data la possibilità di essere sentite dai servizi della Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuno ha tuttavia chiesto di essere sentito dai servizi della Commissione o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

3.   Registrazione delle importazioni

(12)

In seguito alla sentenza, l'associazione europea dei costruttori di biciclette (European Bicycle Manufacturers Association) e la Maxcom Ltd hanno chiesto che le importazioni di biciclette, per quanto concerne la City Cycle, fossero sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché potessero successivamente essere applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

(13)

L'11 aprile 2017 la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, per quanto concerne la società dello Sri Lanka City Cycle Industries («regolamento relativo alla registrazione») (13).

4.   Prodotto oggetto dell'inchiesta

(14)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il medesimo del regolamento controverso, vale a dire biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC»), attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70. La Commissione conferma i considerando da (25) a (27) del regolamento controverso.

C.   VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA

1.   Osservazioni preliminari

(15)

In primo luogo, la Corte di giustizia ha ritenuto che il regolamento controverso non contenesse alcuna analisi individuale di pratiche di elusione che la City Cycle avrebbe eventualmente effettuato. Il duplice rilievo espressamente operato dal Consiglio, secondo cui vi sarebbe stata una modificazione della configurazione degli scambi e una parte dei produttori esportatori non avrebbe collaborato, è stato considerato dalla Corte di giustizia insufficiente ad autorizzare il Consiglio a concludere che la City Cycle fosse coinvolta in operazioni di trasbordo, o che si fossero verificate operazioni di trasbordo a livello nazionale nello Sri Lanka.

(16)

In secondo luogo, ai punti 29 e 31 della sentenza la Corte ha riconosciuto che gli elementi di prova forniti dalla City Cycle nel corso dell'inchiesta non hanno dimostrato, secondo i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, che tale società sia effettivamente un vero produttore o che le operazioni di assemblaggio non abbiano costituito una forma di elusione. I considerando da (124) a (127) del regolamento controverso sono pertanto confermati.

(17)

In terzo luogo, dalla sentenza, letta unitamente alla sentenza del Tribunale, risulta che il Consiglio era autorizzato a considerare la City Cycle una parte che non ha collaborato all'inchiesta e a ritenere che via stata una certa mancanza di collaborazione a livello nazionale nello Sri Lanka. I considerando da (35) a (42) del regolamento controverso sono pertanto confermati.

2.   Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping

(18)

La Commissione ha rilevato, ai considerando da (93) a (96) del regolamento controverso, un indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping. Tali conclusioni sono confermate.

3.   Elementi di prova dell'esistenza del dumping

(19)

Ai considerando (97) e (98) e da (107) a (110) del regolamenteo controverso, la Commissione ha indicato di aver riscontrato elementi di prova dell'esistenza del dumping. Tali conclusioni sono confermate.

4.   Esistenza di pratiche di elusione

(20)

Il regolamento controverso era stato annullato perché in esso il Consiglio aveva omesso di fornire prove sufficienti dell'esistenza di pratiche di elusione in relazione alla City Cycle Industries. Si ricorda che l'esistenza di pratiche di elusione può essere stabilita, tra l'altro, sulla base di trasbordi o di operazioni di assemblaggio.

(21)

Dopo la sua riapertura, l'inchiesta ha rivelato che non vi erano ulteriori elementi a livello di società in grado di comprovare un eventuale trasbordo. Non è stato pertanto possibile avanzare ulteriori considerazioni in merito al trasbordo nel considerando (78) del regolamento controverso.

(22)

Gli elementi di prova disponibili fanno tuttavia ritenere che siano state effettivamente poste in essere pratiche di elusione mediante operazioni di assemblaggio. Tali elementi di prova si fondano sui dati forniti dalla City Cycle stessa nel corso dell'inchiesta iniziale. Il Consiglio non aveva valutato quei dati in maniera dettagliata, avendo ritenuto che non fossero utili a dimostrare in modo giuridicamente valido l'esistenza di pratiche di elusione. Ora che la Corte ha chiarito la norma giuridica applicabile, la Commissione ritiene opportuno eseguire una nuova valutazione, alla luce di tale norma, di tutti gli elementi di prova riportati nel fascicolo amministrativo.

(23)

Nel corso dell'inchiesta antielusione, la City Cycle ha chiesto l'esenzione da eventuali misure antielusione. Come indicato ai considerando (37), (38) e (144) del regolamento controverso, la City Cycle non è stata in grado di dimostrare di aver diritto a un'esenzione. La collaborazione della società è stata insufficiente ed è stato applicato l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. La mancanza di dati attendibili relativamente al valore e al volume delle parti originarie della RPC acquistate dalla società non ha consentito di stabilire con certezza che la City Cycle sia effettivamente un vero produttore non coinvolto in pratiche di elusione o che le operazioni di assemblaggio non abbiano costituito una forma di elusione. Come spiegato ai precedenti considerando (16) e (17), tali conclusioni non sono state interessate dalla sentenza.

(24)

In ogni caso, comunque, i dati presentati dalla società stessa dimostrano che:

1)

le «materie prime» (cioè le parti di biciclette) provenienti dalla Cina costituivano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato (test del 60/40);

2)

il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione (test del valore aggiunto del 25 %).

(25)

Conformemente ai criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base, tali operazioni di assemblaggio dovrebbero essere considerate pratiche di elusione, vista la sussistenza delle altre condizioni di cui ai precedenti considerando (18) e (19).

(26)

Di conseguenza, sulla base degli elementi di cui sopra forniti dalla società, che tendono a dimostrare il ricorso a pratiche di elusione, e dato l'elevato livello di omessa collaborazione nello Sri Lanka, dovrebbe essere stabilita l'esistenza di pratiche di elusione a livello nazionale nello Sri Lanka eseguite mediante operazioni di assemblaggio.

(27)

Si considera pertanto accertata l'avvenuta effettuazione di operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(28)

Dopo la divulgazione delle conclusioni la City Cycle ha contestato la competenza della Commissione a trarre conclusioni sull'effettuazione di operazioni di assemblaggio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, sostenendo che la Commissione non avrebbe potuto eseguire una nuova valutazione delle operazioni di assemblaggio in quanto tale questione non era stata contestata nell'ambito del procedimento giudiziario e che la Commissione avrebbe quindi dovuto astenersi dall'imporre misure nei confronti della City Cycle.

(29)

Questa argomentazione viene respinta. In primo luogo, dalle sentenze della Corte di giustizia citate ai considerando (4) e (5) risulta che la condizione per l'imposizione di misure antielusione è l'esistenza di pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, e non di una particolare sottocategoria di tali pratiche. In secondo luogo, la City Cycle interpreta in modo errato l'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») relativamente al caso di specie. Come è evidente al considerando (6) dell'avviso di riapertura, è la mancanza, nel regolamento controverso, di una motivazione sufficiente riguardo agli elementi di prova disponibili sull'esistenza di pratiche di elusione nello Sri Lanka a dover essere corretta nel procedimento in atto. La Commissione dispone pertanto della competenza per riadottare una misura sostenuta da una migliore argomentazione, che chiarisca che la City Cycle è coinvolta in pratiche di elusione nello Sri Lanka. Ciò è anche pienamente in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia. In ogni caso, il regolamento controverso è stato annullato nella sua totalità. Di conseguenza, nessuno dei considerando in esso contenuti è diventato definitivo. La Commissione deve piuttosto riesaminare tutti gli aspetti del fascicolo. Nei casi in cui non si sono registrati nuovi sviluppi nei procedimenti dinanzi alla Corte, la Commissione può limitarsi a confermare i risultati della prima indagine. Per quanto riguarda gli aspetti contestati, relativi in questo caso alle pratiche di elusione, è necessaria una nuova valutazione.

(30)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, la City Cycle ha contestato anche la competenza della Commissione a far valere gli elementi di prova che la società aveva presentato nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'imposizione delle misure antielusione di cui al considerando (2) e a giungere a una diversa conclusione.

(31)

Anche questa argomentazione viene respinta. In realtà la Commissione è autorizzata a valutare in modo diverso le prove già consegnate, a patto che tale nuova valutazione sia in linea con l'articolo 13 del regolamento di base, come interpretato dai giudici dell'Unione, e che la City Cycle abbia avuto tutte le possibilità di presentare osservazioni sulla nuova valutazione. Come spiegato ai considerando successivi, alla City Cycle è stato riconosciuto pienamente il diritto di presentare osservazioni sulla valutazione della Commissione. Le osservazioni presentate dalla City Cycle, tuttavia, non hanno modificato la valutazione della Commissione, secondo la quale la City Cycle era coinvolta in pratiche di elusione.

(32)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, la City Cycle ha ribadito il suo disaccordo rispetto all'iniziativa della Commissione di procedere a una nuova valutazione degli elementi di prova riportati nel fascicolo amministrativo, sostenendo che in base alla sentenza la Commissione sarebbe stata autorizzata a rettificare solo le conclusioni relative ai trasbordi e non quelle concernenti le operazioni di assemblaggio.

(33)

Questa argomentazione viene respinta. Con il presente regolamento la Commissione rettifica le conclusioni relative alle pratiche di elusione la cui esistenza, come indicato al considerando (20), può essere stabilita fra l'altro sulla base di trasbordi o di operazioni di assemblaggio. Nel regolamento controverso la Commissione non ha valutato se la City Cycle sia stata coinvolta in operazioni di assemblaggio, in quanto l'ha ritenuta coinvolta in operazioni di trasbordo. Come illustrato al considerando (22), dopo i chiarimenti forniti dalla Corte la Commissione ha eseguito una nuova valutazione relativamente alla questione del coinvolgimento della City Cycle in pratiche di elusione. La Commissione ha concluso che: in primo luogo, come indicato al considerando (21), non sono stati rilevati ulteriori elementi a livello di società in grado di suffragare la conclusione relativa al trasbordo; in secondo luogo, come spiegato ai considerando (23) e (24), sulla base di una valutazione dei dati forniti dalla società medesima nel corso dell'inchiesta la City Cycle è risultata inconfutabilmente coinvolta in pratiche di elusione compiute mediante operazioni di assemblaggio.

(34)

Dopo la divulgazione delle conclusioni la City Cycle ha anche formulato osservazioni circa il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione per i test del 60/40 e del valore aggiunto del 25 % ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In primo luogo la City Cycle ha affermato che la Commissione avrebbe basato i suoi calcoli su dati parziali, in quanto relativi solamente ai prodotti semilavorati acquistati durante il periodo di riferimento dell'inchiesta antielusione. In secondo luogo ha sostenuto che la Commissione avrebbe ignorato alcuni dati e avrebbe pertanto erroneamente respinto il coefficiente di ripartizione basato sulle vendite proposto dalla City Cycle. Quest'ultima ha infine osservato che determinate fatture recanti una data non compresa nel periodo di riferimento e/o fatture senza data o dal formato non corretto avrebbero dovuto essere escluse dai calcoli. Tali affermazioni sono state ribadite dopo la divulgazione delle conclusioni aggiuntive senza che fossero forniti ulteriori elementi in proposito.

(35)

Per quanto riguarda il metodo, si precisa che il test del 60/40 è stato eseguito non solo sulla base dei dati relativi ai prodotti semilavorati contenuti nella tabella F.2 del modulo di esenzione, ma anche dei costi di produzione dichiarati delle parti di biciclette asseritamente prodotte dalla City Cycle. Il test del valore aggiunto del 25 %, poi, è stato eseguito sulla base del costo di trasformazione dei prodotti semilavorati, vale a dire del costo di assemblaggio delle biciclette di cui alla tabella F.4.2 del modulo di esenzione. Inoltre, dal momento che nella tabella F.4.2 la City Cycle non ha operato una divisione fra le parti di biciclette provenienti dalla RPC e quelle non provenienti dalla RPC, come invece era richiesto, la Commissione ha ricavato questi dati dalla tabella F.2.

(36)

Per quanto concerne l'osservazione relativa al metodo di ripartizione, la Commissione rileva che i dati ottenuti sulla base di tale metodo non erano compatibili con i conti sottoposti a verifica. Durante la verifica in loco, tale incoerenza è stata segnalata alla City Cycle. Per la contabilità la City Cycle non ha utilizzato un software, ma supporti cartacei e schede Excel. La società non disponeva di alcun sistema per controllare l'origine delle parti importate; il metodo applicato consentiva soltanto di stabilire se una determinata parte era di origine locale o importata. Inoltre, la società ha ammesso di non aver registrato nella sua contabilità l'origine delle parti acquistate. Pertanto, per fornire dati ordinati secondo l'origine delle parti, come richiesto nel modulo di esenzione, la City Cycle ha utilizzato un criterio di ripartizione fondato sulle vendite di biciclette. Il metodo di ripartizione applicato dalla City Cycle non era tuttavia compatibile con i conti sottoposti a verifica, e la società stessa ha ammesso che le cifre fornite erano nello specifico errate. Le argomentazioni relative al metodo di ripartizione sono state pertanto respinte, e conseguentemente anche i dati estrapolati con tale metodo, in quanto sono risultate in contrasto con i conti sottoposti a verifica. La Commissione ha utilizzato invece i dati pertinenti contenuti in altre tabelle del modulo di esenzione.

(37)

Per quanto concerne le fatture di cui al considerando (34), la Commissione ha ritenuto la richiesta ragionevole e non le ha considerate ai fini dei test del 60/40 e del valore aggiunto del 25 %. Si è constatato comunque che questa modifica metodologica non ha alcuna incidenza sul risultato, per cui le «materie prime» (cioè le parti di biciclette) provenienti dalla Cina continuavano a rappresentare oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio rimaneva al di sotto del 25 % del costo di produzione.

(38)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, la City Cycle ha sostenuto che la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che la City Cycle è un produttore di biciclette storico per il mercato interno dello Sri Lanka, che opera sotto il controllo dell'amministrazione doganale dello Sri Lanka. Tale argomentazione è stata respinta in quanto irrilevante ai fini della valutazione, visto che l'analisi è eseguita a norma dell'articolo 13 del regolamento di base.

(39)

Di conseguenza, tutte le osservazioni a proposito del metodo adottato dalla Commissione per i test del 60/40 e del valore aggiunto del 25 % ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, sono state respinte.

5.   Domanda di esenzione

(40)

In considerazione della scarsa collaborazione della società e della sua incapacità di dimostrare di non avere eluso le misure sulla base dei dati da essa stessa forniti, la richiesta di esenzione della City Cycle ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base, non è sostenibile.

6.   Osservazioni delle parti interessate

(41)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla City Cycle e dall'industria dell'Unione.

(42)

La City Cycle ha sostenuto che la Commissione non poteva modificare il suo giudizio sulle operazioni di assemblaggio perché il regolamento controverso aveva sancito che non era stata accertata l'esistenza di operazioni di assemblaggio nello Sri Lanka e tale punto non era stato contestato nell'ambito del procedimento giudiziario. Tale asserzione è stata ribadita in seguito alla divulgazione delle conclusioni. Per i motivi sopra esposti, anche questa argomentazione viene respinta.

(43)

Si fa notare che i dati della società stessa, forniti dalla società stessa, e in particolare le carenze in essi riscontrate, hanno reso impossibile determinare con certezza se la City Cycle sia un produttore vero o se le operazioni di assemblaggio non abbiano costituito una forma di elusione. Di conseguenza non è stato possibile esentare tale società dai dazi antielusione. In base ai dati della società medesima, tuttavia, si è constatato che le «materie prime» (cioè le parti di biciclette) provenienti dalla Cina rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione. In considerazione dell'elevato livello di omessa collaborazione, tali elementi di prova sono in grado di dimostrare l'esistenza di pratiche di elusione nel paese.

(44)

La City Cycle ha anche sostenuto che la Commissione non potrebbe riaprire l'inchiesta con un avviso al fine di riadottare un regolamento definitivo o che modifichi il regolamento controverso, in quanto l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base dispone che la Commissione può soltanto avviare un'inchiesta antielusione mediante un proprio regolamento. La società ha altresì rilevato che il fatto che la Commissione ritenga che i giudici non abbiano annullato il procedimento per intero non la dispenserebbe dall'adottare una regolamentazione formale.

(45)

Tale asserzione è stata ribadita in seguito alla divulgazione delle conclusioni. In particolare, la City Cycle ha sostenuto che la riapertura dell'inchiesta antielusione mediante un avviso limiterebbe il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Questa argomentazione è stata respinta, poiché l'avviso è un semplice atto preparatorio e la City Cycle può esercitare il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva rispetto al presente regolamento.

(46)

Va inoltre osservato che la Commissione non ha avviato una nuova inchiesta, ma ha semplicemente riaperto l'inchiesta che aveva portato all'adozione delle misure antielusione, per correggere le irregolarità dell'indagine rilevate dalla Corte di giustizia nella sua sentenza.

(47)

La City Cycle ha inoltre sostenuto che la registrazione delle importazioni delle sue biciclette sarebbe basata su un errore di fatto e su un ragionamento errato, in quanto le pratiche di assemblaggio della City Cycle non sarebbero state confermate nel regolamento controverso. Per questo motivo la società ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per l'adozione del regolamento relativo alla registrazione.

(48)

Tuttavia, come spiegato in precedenza al considerando (24), la riapertura dell'inchiesta ha confermato che gli elementi di prova a livello della società relativi al periodo dell'inchiesta, che avevano portato all'estensione delle misure nel 2013, hanno già dimostrato l'esistenza di pratiche di elusione. Inoltre la registrazione delle importazioni costituisce uno strumento standard per la tutela dell'efficacia delle misure antidumping, che lo strumento antielusione è per sua natura finalizzato ad aumentare. Per questo motivo la tesi della City Cycle, secondo cui non vi sarebbero state le condizioni per l'adozione di un regolamento relativo alla registrazione, è stata respinta.

(49)

La City Cycle ha altresì chiesto alla Commissione di abrogare i dazi antielusione imposti sulle importazioni di biciclette dallo Sri Lanka, compresi quelli riguardanti la City Cycle.

(50)

A questo proposito è opportuno rilevare che la City Cycle non ha indicato il fondamento giuridico in base al quale la Commissione dovrebbe abrogare le misure antielusione sulle importazioni di biciclette dallo Sri Lanka. Come ribadito ai considerando (3) e (4), la sentenza non ha annullato il regolamento controverso nel suo insieme, ma soltanto la parte riguardante la City Cycle. La richiesta è stata pertanto respinta.

(51)

Dopo la divulgazione delle conclusioni la City Cycle ha sostenuto che la riestensione delle misure iniziali alla City Cycle a partire dalla data di registrazione non sarebbe stata giustificata e che la Commissione non potrebbe imporre dazi che superino in durata le misure iniziali, le quali scadono dopo cinque anni dall'adozione del regolamento controverso, vale a dire il 28 maggio 2018. Tale asserzione è stata ribadita in seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive.

(52)

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il solo fine di un regolamento che estende un dazio antidumping è di garantire l'efficacia di tale dazio e di evitarne l'elusione. Di conseguenza, una misura avente ad oggetto l'estensione di un dazio antidumping definitivo ha carattere meramente accessorio rispetto all'atto istitutivo iniziale di tale dazio, che tutela l'applicazione efficace delle misure definitive.

(53)

Come indicato al considerando (2) del presente regolamento, le misure antidumping sono state estese fra l'altro alle esportazioni della City Cycle dallo Sri Lanka al mercato dell'Unione a seguito di un'inchiesta antielusione delle misure istituite sulle importazioni di biciclette originarie della RPC, a norma dell'articolo 13 del regolamento di base. Di conseguenza, le misure antielusione imposte dal regolamento controverso rimarranno in vigore fino a che restano in vigore le misure iniziali sulle importazioni di biciclette dalla RPC. La tesi secondo cui la Commissione non potrebbe imporre misure sulle esportazioni della City Cycle dallo Sri Lanka all'Unione relative a un periodo successivo al 28 maggio 2018 è pertanto respinta, in quanto si basa su un'interpretazione errata dell'articolo 13 del regolamento di base.

(54)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, inoltre, la City Cycle ha sostenuto che la Commissione non potrebbe prorogare per un periodo indefinito i dazi antielusione senza un nuovo riesame delle pratiche di elusione degli esportatori, considerato che le pratiche di dumping degli esportatori cinesi sono riesaminate ogni cinque anni.

(55)

Questa argomentazione viene respinta, in quanto si fonda su un'errata comprensione degli articoli 11 e 13 del regolamento di base. La Commissione esegue una nuova valutazione delle misure antidumping in vigore a seguito di una domanda presentata dall'industria dell'Unione. In mancanza di una siffatta domanda, le misure antidumping in vigore scadono alla fine del periodo di cinque anni. Come spiegato al considerando (53), inoltre, le misure antielusione rimangono in vigore fintanto che sono in vigore le misure iniziali. Le misure antielusione in vigore, tuttavia, possono anche essere riesaminate qualora le società ad esse soggette ne facciano richiesta.

D.   DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(56)

Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso reistituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle. Era stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni relative a tale divulgazione.

(57)

Le osservazioni presentate per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

E.   ISTITUZIONE DELLE MISURE

(58)

Sulla base di quanto precede, si ritiene opportuno riestendere le misure iniziali alle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091), da parte della City Cycle Industries.

(59)

In considerazione della natura specifica dello strumento antielusione, che mira a tutelare l'efficacia delle misure antidumping, e del fatto che nell'ambito dell'inchiesta, sulla base dei dati forniti dalla società stessa, sono emerse prove dell'esistenza di pratiche di elusione, la Commissione ritiene opportuno reistituire misure a decorrere dalla data della registrazione.

(60)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091), da parte della City Cycle Industries (codice addizionale TARIC B131).

2.   Il dazio di cui al paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, registrate in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/678.

Articolo 2

Si invitano le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/678.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

(4)  Causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio.

(5)  GU C 146 del 4.5.2015, pag. 38.

(6)  Causa C-260/15 P, Consiglio/City Cycle Industries.

(7)  Causa C-254/15 P, Commissione/City Cycle Industries.

(8)  Causa C-248/15 P, Maxcom/City Cycle Industries.

(9)  Con la sentenza emessa lo stesso giorno nelle cause riunite C-247/15 P, C-253/15 P e C-259/15 P, la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-412/13, Chin Haur Indonesia PT/Consiglio dell'Unione europea (3), e ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Chin Haur contro il regolamento (UE) n. 501/2013. In tale causa la Corte di giustizia ha concluso, al punto 98 della sentenza, che il Consiglio aveva spiegato sufficientemente gli elementi di prova di cui disponeva riguardo all'esistenza di pratiche di elusione in Indonesia.

(10)  Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 1998, II-3939.

(11)  Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 2000, I-08147.

(12)  Avviso concernente la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio dell'Unione europea, e la sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2017 nelle cause C-248/15 P, C-254/15 P e C-260/15 P, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (2017/C 113/05) (GU C 113 dell'11.4.2017, pag. 4).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/678 della Commissione, del 10 aprile 2017, che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, per quanto concerne la società dello Sri Lanka City Cycle Industries (GU L 98 dell'11.4.2017, pag. 7).


Rettifiche

10.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/35


Rettifica della direttiva (UE) 2015/996, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168 del 1o luglio 2015 )

A pagina 4, nell'allegato, punto 2.1.1, primo comma:

anziché:

«gamma di frequenza tra 63 Hz e 8 kHz»,

leggasi:

«nelle bande di ottava della gamma di frequenze compresa tra 63 Hz e 8 kHz».

A pagina 8, nell'allegato, punto 2.2.1, secondo comma della sezione «Flusso di traffico»:

anziché:

«ogni banda di ottava da 125 Hz a 4 kHz»,

leggasi:

«ogni banda di ottava tra 63 Hz e 8 kHz».

A pagina 19, nell'allegato, punto 2.3.2, secondo comma della sezione «Definizione»:

anziché:

«e v è la velocità del treno in km/h»,

leggasi:

«e v è la velocità del treno in m/s».

A pagina 19, nell'allegato, punto 2.3.2, quinto comma della sezione «Definizione»:

anziché:

«A3(λ)»,

leggasi:

«A3(λ)».

A pagina 21, nell'allegato, al punto 2.3.2, terzo comma della sezione «Rumore d'impatto (dovuto a incroci, scambi e giunti)»:

anziché:

«e v è la velocità s-esima del tipo di veicolo t-esimo in km/h»,

leggasi:

«e v è la velocità s-esima del tipo di veicolo t-esimo in m/s».

A pagina 35, nell'allegato, punto 2.5.6, primo comma, lettera b), della sezione «Calcolo in condizioni favorevoli»:

anziché:

«Image»,

leggasi:

«Image».

A pagina 39, nell'allegato, punto 2.5.6, primo comma della sezione «Condizioni favorevoli»:

anziché:

«SO, OR, e SR»,

leggasi:

«Image, Image eImage».

A pagina 129, l'appendice G dell'allegato va letta come segue:

«

Appendice G

Base di dati per le sorgenti associate al trasporto ferroviario

La presente appendice contiene, per la maggior parte delle sorgenti di rumore associato al trasporto ferroviario, una base di dati destinata ad essere utilizzata nel calcolo del rumore generato dal trasporto ferroviario descritto al punto 2.3 “Rumore ferroviario”.

Tabella G-1

Coefficienti Lr,TR,i e Lr,VEH,i di rugosità per le rotaie e le ruote

Lr,VEH,i

Lunghezza d'onda

Tipo di freni

c

k

n

Freno a ceppi in ghisa

Freno in materiale composito

Freno a disco

1 000 mm

2,2

– 4,0

– 5,9

800 mm

2,2

– 4,0

– 5,9

630 mm

2,2

– 4,0

– 5,9

500 mm

2,2

– 4,0

– 5,9

400 mm

2,2

– 4,0

– 5,9

315 mm

2,2

– 4,0

– 5,9

250 mm

2,2

– 4,0

2,3

200 mm

2,2

– 4,0

2,8

160 mm

2,4

– 4,0

2,6

120 mm

0,6

– 4,0

1,2

100 mm

2,6

– 4,0

2,1

80 mm

5,8

– 4,3

0,9

63 mm

8,8

– 4,6

– 0,3

50 mm

11,1

– 4,9

– 1,6

40 mm

11,0

– 5,2

– 2,9

31,5 mm

9,8

– 6,3

– 4,9

25 mm

7,5

– 6,8

– 7,0

20 mm

5,1

– 7,2

– 8,6

16 mm

3,0

– 7,3

– 9,3

12 mm

1,3

– 7,3

– 9,5

10 mm

0,2

– 7,1

– 10,1

8 mm

– 0,7

– 6,9

– 10,3

6,3 mm

– 1,2

– 6,7

– 10,3

5 mm

– 1,0

– 6,0

– 10,8

4 mm

0,3

– 3,7

– 10,9

3,2 mm

0,2

– 2,4

– 9,5

2,5 mm

1,3

– 2,6

– 9,5

2 mm

3,1

– 2,5

– 9,5

1,6 mm

3,1

– 2,5

– 9,5

1,2 mm

3,1

– 2,5

– 9,5

1 mm

3,1

– 2,5

– 9,5

0,8 mm

3,1

– 2,5

– 9,5


Lr,TR,i

Lunghezza d'onda

Rugosità della rotaia

E

M

EN ISO 3095:2013 (buona manutenzione e molto lisce)

Rete media (manutenzione normale e lisce)

1 000 mm

17,1

11,0

800 mm

17,1

11,0

630 mm

17,1

11,0

500 mm

17,1

11,0

400 mm

17,1

11,0

315 mm

15,0

10,0

250 mm

13,0

9,0

200 mm

11,0

8,0

160 mm

9,0

7,0

120 mm

7,0

6,0

100 mm

4,9

5,0

80 mm

2,9

4,0

63 mm

0,9

3,0

50 mm

– 1,1

2,0

40 mm

– 3,2

1,0

31,5 mm

– 5,0

0,0

25 mm

– 5,6

– 1,0

20 mm

– 6,2

– 2,0

16 mm

– 6,8

– 3,0

12 mm

– 7,4

– 4,0

10 mm

– 8,0

– 5,0

8 mm

– 8,6

– 6,0

6,3 mm

– 9,2

– 7,0

5 mm

– 9,8

– 8,0

4 mm

– 10,4

– 9,0

3,2 mm

– 11,0

– 10,0

2,5 mm

– 11,6

– 11,0

2 mm

– 12,2

– 12,0

1,6 mm

– 12,8

– 13,0

1,2 mm

– 13,4

– 14,0

1 mm

– 14,0

– 15,0

0,8 mm

– 14,0

– 15,0

Tabella G-2

Coefficienti A 3,i per il filtro percolatore

A3,i

Lunghezza d'onda

Carico per asse di 50 kN - diametro delle ruote 360 mm

Carico per asse di 50 kN - diametro delle ruote 680 mm

Carico per asse di 25 kN - diametro delle ruote 920 mm

Carico per asse di 50 kN - diametro delle ruote 920 mm

Carico per asse di 100 kN - diametro delle ruote 920 mm

1 000 mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800 mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

630 mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500 mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400 mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315 mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250 mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200 mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160 mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120 mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 mm

0,0

0,0

0,0

– 0,2

– 0,2

63 mm

0,0

– 0,2

– 0,2

– 0,5

– 0,6

50 mm

– 0,2

– 0,4

– 0,5

– 0,9

– 1,3

40 mm

– 0,5

– 0,7

– 0,9

– 1,6

– 2,2

31,5 mm

– 1,2

– 1,5

– 1,6

– 2,5

– 3,7

25 mm

– 2,0

– 2,8

– 2,5

– 3,8

– 5,8

20 mm

– 3,0

– 4,5

– 3,8

– 5,8

– 9,0

16 mm

– 4,3

– 7,0

– 5,8

– 8,5

– 11,5

12 mm

– 6,0

– 10,3

– 8,5

– 11,4

– 12,5

10 mm

– 8,4

– 12,0

– 12,0

– 12,0

– 12,0

8 mm

– 12,0

– 12,5

– 12,6

– 13,5

– 14,0

6,3 mm

– 11,5

– 13,5

– 13,5

– 14,5

– 15,0

5 mm

– 12,5

– 16,0

– 14,5

– 16,0

– 17,0

4 mm

– 13,9

– 16,0

– 16,0

– 16,5

– 18,4

3,2 mm

– 14,7

– 16,5

– 16,5

– 17,7

– 19,5

2,5 mm

– 15,6

– 17,0

– 17,7

– 18,6

– 20,5

2 mm

– 16,6

– 18,0

– 18,6

– 19,6

– 21,5

1,6 mm

– 17,6

– 19,0

– 19,6

– 20,6

– 22,4

1,2 mm

– 18,6

– 20,2

– 20,6

– 21,6

– 23,5

1 mm

– 19,6

– 21,2

– 21,6

– 22,6

– 24,5

0,8 mm

– 20,6

– 22,2

– 22,6

– 23,6

– 25,4

Tabella G-3

Coefficienti LH,TR,i , LH,VEH,i e LH,VEH,SUP,i per funzioni di trasferimento

(I valori sono espressi in livello di potenza sonora per asse)

LH,TR,i

Frequenza

Base del binario/Tipo di solette

B/S

B/M

B/H

B/S

B/M

B/H

B/H

Traversa monoblocco su soletta a rigidità ridotta

Traversa monoblocco su soletta di media rigidità

Traversa monoblocco su soletta rigida

Traversa biblocco su soletta a rigidità ridotta

Traversa biblocco su soletta di media rigidità

Traversa biblocco su soletta rigida

Traverse di legno

50 Hz

53,3

50,9

50,1

50,9

50,0

49,8

44,0

63 Hz

59,3

57,8

57,2

56,6

56,1

55,9

51,0

80 Hz

67,2

66,5

66,3

64,3

64,1

64,0

59,9

100 Hz

75,9

76,8

77,2

72,3

72,5

72,5

70,8

125 Hz

79,2

80,9

81,6

75,4

75,8

75,9

75,1

160 Hz

81,8

83,3

84,0

78,5

79,1

79,4

76,9

200 Hz

84,2

85,8

86,5

81,8

83,6

84,4

77,2

250 Hz

88,6

90,0

90,7

86,6

88,7

89,7

80,9

316 Hz

91,0

91,6

92,1

89,1

89,6

90,2

85,3

400 Hz

94,5

93,9

94,3

91,9

89,7

90,2

92,5

500 Hz

97,0

95,6

95,8

94,5

90,6

90,8

97,0

630 Hz

99,2

97,4

97,0

97,5

93,8

93,1

98,7

800 Hz

104,0

101,7

100,3

104,0

100,6

97,9

102,8

1 000 Hz

107,1

104,4

102,5

107,9

104,7

101,1

105,4

1 250 Hz

108,3

106,0

104,2

108,9

106,3

103,4

106,5

1 600 Hz

108,5

106,8

105,4

108,8

107,1

105,4

106,4

2 000 Hz

109,7

108,3

107,1

109,8

108,8

107,7

107,5

2 500 Hz

110,0

108,9

107,9

110,2

109,3

108,5

108,1

3 160 Hz

110,0

109,1

108,2

110,1

109,4

108,7

108,4

4 000 Hz

110,0

109,4

108,7

110,1

109,7

109,1

108,7

5 000 Hz

110,3

109,9

109,4

110,3

110,0

109,6

109,1

6 350 Hz

110,0

109,9

109,7

109,9

109,8

109,6

109,1

8 000 Hz

110,1

110,3

110,4

110,0

110,0

109,9

109,5

10 000 Hz

110,6

111,0

111,4

110,4

110,5

110,6

110,2


LH,VEH,i

Frequenza

Ruota con diametro 920 mm, nessuna misura

Ruota con diametro 840 mm, nessuna misura

Ruota con diametro 680 mm, nessuna misura

Ruota con diametro 1 200 mm, nessuna misura

50 Hz

75,4

75,4

75,4

75,4

63 Hz

77,3

77,3

77,3

77,3

80 Hz

81,1

81,1

81,1

81,1

100 Hz

84,1

84,1

84,1

84,1

125 Hz

83,3

82,8

82,8

82,8

160 Hz

84,3

83,3

83,3

83,3

200 Hz

86,0

84,1

83,9

84,5

250 Hz

90,1

86,9

86,3

90,4

316 Hz

89,8

87,9

88,0

90,4

400 Hz

89,0

89,9

92,2

89,9

500 Hz

88,8

90,9

93,9

90,1

630 Hz

90,4

91,5

92,5

91,3

800 Hz

92,4

91,5

90,9

91,5

1 000 Hz

94,9

93,0

90,4

93,6

1 250 Hz

100,4

98,7

93,2

100,5

1 600 Hz

104,6

101,6

93,5

104,6

2 000 Hz

109,6

107,6

99,6

115,6

2 500 Hz

114,9

111,9

104,9

115,9

3 160 Hz

115,0

114,5

108,0

116,0

4 000 Hz

115,0

114,5

111,0

116,0

5 000 Hz

115,5

115,0

111,5

116,5

6 350 Hz

115,6

115,1

111,6

116,6

8 000 Hz

116,0

115,5

112,0

117,0

10 000 Hz

116,7

116,2

112,7

117,7


LH,VEH,SUP,i

Frequenza

Tipo di veicolo

a

Norma UE

50 Hz

0,0

63 Hz

0,0

80 Hz

0,0

100 Hz

0,0

125 Hz

0,0

160 Hz

0,0

200 Hz

0,0

250 Hz

0,0

316 Hz

0,0

400 Hz

0,0

500 Hz

0,0

630 Hz

0,0

800 Hz

0,0

1 000 Hz

0,0

1 250 Hz

0,0

1 600 Hz

0,0

2 000 Hz

0,0

2 500 Hz

0,0

3 160 Hz

0,0

4 000 Hz

0,0

5 000 Hz

0,0

6 350 Hz

0,0

8 000 Hz

0,0

10 000 Hz

0,0

Tabella G-4

Coefficienti L R,Impact,i per il rumore di impatto

LR,Impact,i

Lunghezza d'onda

Scambio unico/giunto/attraversamento/100 m

1 000 mm

22,4

800 mm

22,4

630 mm

22,4

500 mm

23,8

400 mm

24,7

315 mm

24,7

250 mm

23,4

200 mm

21,7

160 mm

20,2

120 mm

20,4

100 mm

20,8

80 mm

20,9

63 mm

19,8

50 mm

18

40 mm

16

31,5 mm

13

25 mm

10

20 mm

6

16 mm

1

12 mm

– 4

10 mm

– 11

8 mm

– 16,5

6,3 mm

– 18,5

5 mm

– 21

4 mm

– 22,5

3,2 mm

– 24,7

2,5 mm

– 26,6

2 mm

– 28,6

1,6 mm

– 30,6

1,2 mm

– 32,6

1 mm

– 34

0,8 mm

– 34


Tabella G-5

Coefficienti LW,0,idling per il rumore di trazione

(I valori sono espressi in livello di potenza sonora per veicolo)

LW,0,idling

Frequenza

Tipo di veicolo

d

d

d

e

e

Locomotiva diesel (c. 800 kW)

Locomotiva diesel (c. 2 200 kW)

Unità multipla diesel

Locomotiva elettrica

Unità multipla elettrica

 

Fonte A

Fonte B

Fonte A

Fonte B

Fonte A

Fonte B

Fonte A

Fonte B

Fonte A

Fonte B

50 Hz

98,9

103,2

99,4

103,7

82,6

86,9

87,9

92,2

80,5

84,8

63 Hz

94,8

100,0

107,3

112,5

82,5

87,7

90,8

96,0

81,4

86,6

80 Hz

92,6

95,5

103,1

106,0

89,3

92,2

91,6

94,5

80,5

83,4

100 Hz

94,6

94,0

102,1

101,5

90,3

89,7

94,6

94,0

82,2

81,6

125 Hz

92,8

93,3

99,3

99,8

93,5

94,0

94,8

95,3

80,0

80,5

160 Hz

92,8

93,6

99,3

100,1

99,5

100,3

96,8

97,6

79,7

80,5

200 Hz

93,0

92,9

99,5

99,4

98,7

98,6

104,0

103,9

79,6

79,5

250 Hz

94,8

92,7

101,3

99,2

95,5

93,4

100,8

98,7

96,4

94,3

316 Hz

94,6

92,4

101,1

98,9

90,3

88,1

99,6

97,4

80,5

78,3

400 Hz

95,7

92,8

102,2

99,3

91,4

88,5

101,7

98,8

81,3

78,4

500 Hz

95,6

92,8

102,1

99,3

91,3

88,5

98,6

95,8

97,2

94,4

630 Hz

98,6

96,8

101,1

99,3

90,3

88,5

95,6

93,8

79,5

77,7

800 Hz

95,2

92,7

101,7

99,2

90,9

88,4

95,2

92,7

79,8

77,3

1 000 Hz

95,1

93,0

101,6

99,5

91,8

89,7

96,1

94,0

86,7

84,6

1 250 Hz

95,1

92,9

99,3

97,1

92,8

90,6

92,1

89,9

81,7

79,5

1 600 Hz

94,1

93,1

96,0

95,0

92,8

91,8

89,1

88,1

82,7

81,7

2 000 Hz

94,1

93,2

93,7

92,8

90,8

89,9

87,1

86,2

80,7

79,8

2 500 Hz

99,4

98,3

101,9

100,8

88,1

87,0

85,4

84,3

78,0

76,9

3 160 Hz

92,5

91,5

89,5

88,5

85,2

84,2

83,5

82,5

75,1

74,1

4 000 Hz

89,5

88,7

87,1

86,3

83,2

82,4

81,5

80,7

72,1

71,3

5 000 Hz

87,0

86,0

90,5

89,5

81,7

80,7

80,0

79,0

69,6

68,6

6 350 Hz

84,1

83,4

31,4

30,7

78,8

78,1

78,1

77,4

66,7

66,0

8 000 Hz

81,5

80,9

81,2

80,6

76,2

75,6

76,5

75,9

64,1

63,5

10 000  Hz

79,2

78,7

79,6

79,1

73,9

73,4

75,2

74,7

61,8

61,3


Tabella G-6

Coefficienti LW,0,1 , LW,0,2 , α1 e α2 per il rumore aerodinamico

(I valori sono espressi in livello di potenza sonora per veicolo (per un veicolo di lunghezza pari a 20 m)]

 

Rumore aerodinamico prodotto a 300 km/h

α1

α2

50

50

Frequenza

LW,0,1

LW,0,2

50 Hz

112,6

36,7

63 Hz

113,2

38,5

80 Hz

115,7

39,0

100 Hz

117,4

37,5

125 Hz

115,3

36,8

160 Hz

115,0

37,1

200 Hz

114,9

36,4

250 Hz

116,4

36,2

316 Hz

115,9

35,9

400 Hz

116,3

36,3

500 Hz

116,2

36,3

630 Hz

115,2

36,3

800 Hz

115,8

36,2

1 000 Hz

115,7

36,5

1 250 Hz

115,7

36,4

1 600 Hz

114,7

105,2

2 000 Hz

114,7

110,3

2 500 Hz

115,0

110,4

3 160 Hz

114,5

105,6

4 000 Hz

113,1

37,2

5 000 Hz

112,1

37,5

6 350 Hz

110,6

37,9

8 000 Hz

109,6

38,4

10 000 Hz

108,8

39,2


Tabella G7

Coefficienti Cbridge per la radiazione strutturale

Cbridge

Base del binario

N

L

Ponti per lo più in cemento o legno con qualsiasi tipo di binario

Ponti per lo più in acciaio con binari con ballast

1

4

»