ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 4

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
9 gennaio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/12 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/13 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Serbia riguardo alla partecipazione della Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007

5

 

*

Decisione (UE) 2018/14 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania riguardo alla partecipazione dell'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007

9

 

*

Decisione (UE) 2018/15 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

13

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

16

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/17 della Commissione, del 5 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/156/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale [notificata con il numero C(2017) 8687]

20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/12 DEL CONSIGLIO

dell'8 gennaio 2018

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2397(2017) che ha aggiunto sedici persone e un'entità all'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità ed organismi soggetti a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. KRALEVA


(1)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

Le persone e l'entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3, che figura nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509:

a)   Persone fisiche

 

Nome

Pseudonimi

Informazioni sull'identità

Data di designazione da parte dell'ONU

Motivi

64.

CH'OE SO'K MIN

 

Data di nascita: 25.7.1978

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ch'oe So'k-min è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. Nel 2016 Ch'oe So'k-min è stato vice responsabile della succursale della Foreign Trade Bank all'estero. È associato al trasferimento di contante da tale sede estera della Foreign Trade Bank a banche affiliate a organizzazioni speciali nordcoreane e ad agenti del Reconnaissance General Bureau situati all'estero nel tentativo di eludere le sanzioni.

65.

CHU HYO'K

Ju Hyok

Data di nascita: 23.11.1986

Passaporto n. 836420186 (rilasciato il 28.10.2016 e con scadenza il 28.10.2021)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Chu Hyo'k, cittadino nordcoreano, è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

66.

KIM JONG SIK

Kim Cho'ng-sik

Anno di nascita: 1967-1969

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

Indirizzo: RPDC

22.12.2017

Alto funzionario a capo delle attività di sviluppo delle armi di distruzione di massa (ADM) nella RPDC. Svolge la funzione di vicedirettore del Munitions Industry Department del Partito dei lavoratori della Corea.

67.

KIM KYONG IL

Kim Kyo'ng-il

Ubicazione: Libia

Data di nascita: 1.8.1979

Passaporto n. 836210029

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Kim Kyong Il è vice responsabile della Foreign Trade Bank in Libia.

68.

KIM TONG CHOL

Kim Tong-ch'o'l

Data di nascita: 28.1.1966

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Kim Tong Chol è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

69.

KO CHOL MAN

Ko Ch'o'l-man

Data di nascita: 30.9.1967

Passaporto n. 472420180

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ko Chol Man è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

70.

KU JA HYONG

Ku Cha-hyo'ng

Ubicazione: Libia

Data di nascita: 8.9.1957

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ku Ja Hyong è responsabile della Foreign Trade Bank in Libia.

71.

MUN KYONG HWAN

Mun Kyo'ng-hwan

Data di nascita: 22.8.1967

Passaporto n. 381120660 (scadenza: 25.3.2016)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Mun Kyong Hwan è un rappresentante della Bank of East Land all'estero.

72.

PAE WON UK

Pae Wo'n-uk

Data di nascita: 22.8.1969

Cittadinanza: RPDC

Passaporto n. 472120208 (scadenza: 22.2.2017)

Sesso: maschile

22.12.2017

Pae Won Uk è un rappresentante della Daesong Bank all'estero.

73.

PAK BONG NAM

Lui Wai Ming;

Pak Pong Nam;

Pak Pong-nam

Data di nascita: 6.5.1969

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Pak Bong Nam è un rappresentante dell'Ilsim International Bank all'estero.

74.

PAK MUN IL

Pak Mun-il

Data di nascita: 1.1.1965

Passaporto n. 563335509 (scadenza: 27.8.2018)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Pak Mun Il è un funzionario della Korea Daesong Bank all'estero.

75.

RI CHUN HWAN

Ri Ch'un-hwan

Data di nascita: 20.8.1965

Passaporto n. 563233049 (scadenza: 11.3.2019)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ri Chun Hwan è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

76.

RI CHUN SONG

Ri Ch'un-so'ng

Data di nascita: 30.10.1965

Passaporto n. 654133553 (scadenza: 11.3.2019)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ri Chun Hwan è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

77.

RI PYONG CHUL

Ri Pyo'ng-ch'o'l

Anno di nascita: 1948

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

Indirizzo: RPDC

22.12.2017

Supplente dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea e primo vicedirettore del Munitions Industry Department.

78.

RI SONG HYOK

Li Cheng He

Data di nascita: 19.3.1965

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ri Song Hyok è un rappresentante della Koryo Bank e della Koryo Credit Development Bank all'estero e avrebbe costituito società di copertura per l'approvvigionamento di prodotti e l'effettuazione di transazioni finanziarie per conto della Corea del Nord.

79.

RI U'N SO'NG

Ri Eun Song;

Ri Un Song

Data di nascita: 23.7.1969

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ri U'n-so'ng è un rappresentante della Korea Unification Development Bank all'estero.

b)   Persone giuridiche, entità e organismi

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione da parte dell'ONU

Altre informazioni

54.

MINISTERO DELLE FORZE ARMATE DEL POPOLO

 

Pyongyang, RPDC

22.12.2017

Il ministero delle forze armate del popolo gestisce i fabbisogni amministrativi e logistici generali dell'esercito popolare coreano.


DECISIONI

9.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/5


DECISIONE (UE) 2018/13 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Serbia riguardo alla partecipazione della Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».

(2)

Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (1) stabilisce che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») debba essere aperta alla partecipazione di paesi candidati in qualità di osservatori.

(3)

La Serbia condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti dal regolamento (CE) n. 168/2007.

(4)

L'intento ultimo della Serbia è l'adesione all'Unione, e la sua partecipazione all'Agenzia è volta a facilitarne il conseguimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Serbia riguardo alla partecipazione di quest'ultima, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione UE- Serbia accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-SERBIA

del

sulla partecipazione della Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE- SERBIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (1),

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».

(2)

La Serbia condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.

(3)

È opportuno che l'Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Serbia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

(4)

È pertanto opportuno consentire alla Serbia di partecipare in qualità di osservatore ai lavori dell'Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.

(5)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3), il direttore dell'Agenzia può autorizzare, in via eccezionale, l'assunzione di cittadini della Serbia che godono di pieni diritti civili e politici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all'adesione, la Serbia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 2

1.   L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Serbia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

2.   A tale scopo, l'Agenzia può svolgere in Serbia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 3

La Serbia contribuisce finanziariamente ai compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1.   La Serbia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.

2.   La Serbia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

3.   Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Serbia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all'Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché in Serbia sia assicurato alle informazioni riservate lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.

Articolo 6

La Serbia riconosce all'Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all'Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, la Serbia accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e associazione.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a …

Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente


(1)  GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

(2)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


ALLEGATO

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SERBIA ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

1)

Il contributo finanziario che la Serbia corrisponde al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia»), indicato al punto 2), costituisce l'intero costo della sua partecipazione per i primi tre anni. A partire dal quarto anno, gli importi saranno determinati conformemente al punto 6).

2)

Il contributo finanziario che la Serbia versa per i primi tre anni al bilancio generale dell'Unione per partecipare all'Agenzia è così ripartito:

Anno 1:

180 000 EUR

Anno 2:

183 000 EUR

Anno 3:

186 000 EUR

3)

L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione.

4)

Il contributo della Serbia sarà gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario (1) applicabile al bilancio generale dell'Unione.

5)

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Serbia per partecipare alle attività dell'Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate dall'Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione.

6)

Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltrerà alla Serbia una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia in forza della presente decisione. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo della Serbia sarà calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi, l'importo del contributo sarà quello fissato nella tabella di cui al punto 2) del presente allegato. A partire dal quarto anno, il contributo sarà adattato alla luce di ogni aumento o diminuzione della sovvenzione destinata all'Agenzia al fine di mantenere l'analogia tra il contributo per la Serbia e il bilancio dell'Agenzia per l'UE-28. Il contributo può essere riesaminato anche negli esercizi successivi in base ai più recenti dati statistici pubblicati dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

7)

Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto in EUR della Commissione.

8)

Dando seguito alla richiesta di fondi, la Serbia versa il proprio contributo entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta da parte della Commissione.

9)

In caso di ritardo nel versamento del contributo, la Serbia è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


9.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/9


DECISIONE (UE) 2018/14 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania riguardo alla partecipazione dell'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».

(2)

Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (1) stabilisce che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») debba essere aperta alla partecipazione di paesi candidati in qualità di osservatori.

(3)

L'Albania condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti dal regolamento (CE) n. 168/2007.

(4)

L'intento ultimo dell'Albania è l'adesione all'Unione, e la sua partecipazione all'Agenzia è volta a facilitarne il conseguimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania riguardo alla partecipazione di quest'ultima, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA

del

sulla partecipazione dell'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra (1),

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».

(2)

L'Albania condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.

(3)

È opportuno che l'Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Albania nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

(4)

È opportuno pertanto consentire all'Albania di partecipare in qualità di osservatore ai lavori dell'Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.

(5)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3), il direttore dell'Agenzia può autorizzare, in via eccezionale, l'assunzione di cittadini dell'Albania che godono di pieni diritti civili e politici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all'adesione, l'Albania partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 2

1.   L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Albania nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

2.   A tale scopo, l'Agenzia può svolgere in Albania i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 3

L'Albania contribuisce finanziariamente ai compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1.   L'Albania designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.

2.   L'Albania designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

3.   Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'Albania comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all'Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché in Albania sia assicurato alle informazioni riservate lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.

Articolo 6

L'Albania riconosce all'Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all'Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, l'Albania accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e associazione.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a …,

Per il Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Albania

Il presidente


(1)  GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

(2)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


ALLEGATO

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'ALBANIA ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

1)

Il contributo finanziario che l'Albania corrisponde al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia»), indicato al punto 2), costituisce l'intero costo della sua partecipazione per i primi tre anni. A partire dal quarto anno, gli importi saranno determinati conformemente al punto 6).

2)

Il contributo finanziario che l'Albania versa per i primi tre anni al bilancio generale dell'Unione per partecipare all'Agenzia è così ripartito:

Anno 1:

160 000 EUR

Anno 2:

163 000 EUR

Anno 3:

166 000 EUR

3)

L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione.

4)

Il contributo dell'Albania sarà gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario (1) applicabile al bilancio generale dell'Unione.

5)

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'Albania per partecipare alle attività dell'Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate dall'Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione.

6)

Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltrerà all'Albania una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia in forza della presente decisione. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo dell'Albania è calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi, l'importo del contributo è quello fissato nella tabella di cui al punto 2) del presente allegato. A partire dal quarto anno, il contributo sarà adattato alla luce di ogni aumento o diminuzione della sovvenzione destinata all'Agenzia al fine di mantenere l'analogia tra il contributo per l'Albania e il bilancio dell'Agenzia per l'UE-28. Il contributo può essere riesaminato anche negli esercizi successivi in base ai più recenti dati statistici pubblicati dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

7)

Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto in EUR della Commissione.

8)

Dando seguito alla richiesta di fondi, l'Albania verserà il proprio contributo entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta da parte della Commissione.

9)

In caso di ritardo nel versamento del contributo, l'Albania è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


9.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/13


DECISIONE (UE) 2018/15 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2017

del …

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2016/792 abroga il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi dei detto accordo.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 19a (Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«32016 R 0792: Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/792 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11.

(2)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


9.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/16 DEL CONSIGLIO

dell'8 gennaio 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)

Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2397(2017) che ha aggiunto sedici persone e un'entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

E. KRALEVA


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.


ALLEGATO

Le persone e l'entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849:

A.   Persone

 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione delle Nazioni Unite

Motivi

64.

CH'OE SO'K MIN

 

Data di nascita: 25.7.1978

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ch'oe So'k-min è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero. Nel 2016 Ch'oe So'k-min è stato vice responsabile della succursale della Foreign Trade Bank all'estero. È associato al trasferimento di contante da tale sede estera della Foreign Trade Bank a banche affiliate a organizzazioni speciali nordcoreane e ad agenti del Reconnaissance General Bureau situati all'estero nel tentativo di eludere le sanzioni.

65.

CHU HYO'K

Ju Hyok

Data di nascita: 23.11.1986

Passaporto n. 836420186 (rilasciato il 28.10.2016 e con scadenza il 28.10.2021)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Chu Hyo'k, cittadino nordcoreano, è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

66.

KIM JONG SIK

Kim Cho'ng-sik

Anno di nascita: 1967-1969

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

Indirizzo: RPDC

22.12.2017

Alto funzionario a capo delle attività di sviluppo delle armi di distruzione di massa (ADM) nella RPDC. Svolge la funzione di vicedirettore del Munitions Industry Department del Partito dei lavoratori della Corea.

67.

KIM KYONG IL

Kim Kyo'ng-il

Ubicazione: Libia

Data di nascita: 1.8.1979

Passaporto n. 836210029

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Kim Kyong Il è vice responsabile della Foreign Trade Bank in Libia.

68.

KIM TONG CHOL

Kim Tong-ch'o'l

Data di nascita: 28.1.1966

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Kim Tong Chol è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

69.

KO CHOL MAN

Ko Ch'o'l-man

Data di nascita: 30.9.1967

Passaporto n. 472420180

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ko Chol Man è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

70.

KU JA HYONG

Ku Cha-hyo'ng

Ubicazione: Libia

Data di nascita: 8.9.1957

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ku Ja Hyong è responsabile della Foreign Trade Bank in Libia.

71.

MUN KYONG HWAN

Mun Kyo'ng-hwan

Data di nascita: 22.8.1967

Passaporto n. 381120660 (scadenza: 25.3.2016)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Mun Kyong Hwan è un rappresentante della Bank of East Land all'estero.

72.

PAE WON UK

Pae Wo'n-uk

Data di nascita: 22.8.1969

Cittadinanza: RPDC

Passaporto n. 472120208 (scadenza: 22.2.2017)

Sesso: maschile

22.12.2017

Pae Won Uk è un rappresentante della Daesong Bank all'estero.

73.

PAK BONG NAM

Lui Wai Ming;

Pak Pong Nam;

Pak Pong-nam

Data di nascita: 6.5.1969

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Pak Bong Nam è un rappresentante dell'Ilsim International Bank all'estero.

74.

PAK MUN IL

Pak Mun-il

Data di nascita: 1.1.1965

Passaporto n. 563335509 (scadenza: 27.8.2018)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Pak Mun Il è un funzionario della Korea Daesong Bank all'estero.

75.

RI CHUN HWAN

Ri Ch'un-hwan

Data di nascita: 20.8.1965

Passaporto n. 563233049 (scadenza: 11.3.2019)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ri Chun Hwan è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

76.

RI CHUN SONG

Ri Ch'un-so'ng

Data di nascita: 30.10.1965

Passaporto n. 654133553 (scadenza: 11.3.2019)

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ri Chun Song è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

77.

RI PYONG CHUL

Ri Pyo'ng-ch'o'l

Anno di nascita: 1948

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

Indirizzo: RPDC

22.12.2017

Supplente dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea e primo vicedirettore del Munitions Industry Department.

78.

RI SONG HYOK

Li Cheng He

Data di nascita: 19.3.1965

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ri Song Hyok è un rappresentante della Koryo Bank e della Koryo Credit Development Bank all'estero e avrebbe costituito società di copertura per l'approvvigionamento di prodotti e l'effettuazione di transazioni finanziarie per conto della Corea del Nord.

79.

RI U'N SO'NG

Ri Eun Song;

Ri Un Song

Data di nascita: 23.7.1969

Cittadinanza: RPDC

Sesso: maschile

22.12.2017

Ri U'n-so'ng è un rappresentante della Korea Unification Development Bank all'estero.

B.   Entità

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione

Altre informazioni

54.

Ministero delle Forze armate del popolo

 

Pyongyang, RPDC

22.12.2017

Il ministero delle forze armate del popolo gestisce i fabbisogni amministrativi e logistici generali dell'esercito popolare coreano.


9.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/17 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2014/156/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale

[notificata con il numero C(2017) 8687]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 (1), che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione (2) istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (Thunnus thynnus) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («ICCAT»).

(3)

Nella 40a riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato misure di conservazione e di gestione nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. È quindi opportuno ampliare l'ambito di applicazione del programma specifico di controllo e ispezione onde garantire il rispetto di tali misure nell'Adriatico meridionale.

(4)

Nella stessa riunione nel 2016, il GFPM ha adottato la raccomandazione CGPM 40/2016/4 (4) relativa a un piano pluriennale di gestione per le attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa in acque profonde nello Stretto di Sicilia (GSA 12-16). È quindi opportuno modificare il programma specifico di controllo e ispezione per estenderne l'ambito di applicazione a tali attività di pesca e sottozone geografiche.

(5)

Nella 20a riunione speciale del novembre 2016, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione [16-05] (5) che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e stabilisce disposizioni specifiche applicabili al tonno bianco del Mediterraneo. È quindi opportuno modificare il programma specifico di controllo e ispezione per tenere conto dei nuovi obblighi internazionali derivanti da tale raccomandazione.

(6)

Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri, è opportuno armonizzare i termini per la trasmissione di determinate informazioni alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca per tutte le attività di pesca interessate dal programma di controllo e ispezione.

(7)

Questo programma specifico di controllo e ispezione non dovrebbe avere una validità limitata e dovrebbe, se necessario, essere rivisto e modificato periodicamente per tener conto di eventuali nuovi obblighi internazionali vincolanti per l'Unione e per gli Stati membri, nonché di eventuali altre disposizioni pertinenti stabilite nel quadro della politica comune della pesca.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2014/156/UE

La decisione di esecuzione 2014/156/UE è così modificata:

1.

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mediterraneo

2.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e definizioni

(1)   La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di:

a)

tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

b)

pesce spada nel Mediterraneo;

c)

tonno bianco nel Mediterraneo;

d)

sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale e meridionale; e

e)

nasello europeo e gambero rosa in acque profonde nello Stretto di Sicilia.

(2)   L'Atlantico orientale, il Mediterraneo, il Mar Adriatico settentrionale e il Mar Adriatico meridionale vengono di seguito denominati “le zone interessate”.

(3)   Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

“Adriatico settentrionale” e “Adriatico meridionale”, le sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

b)

“Stretto di Sicilia” le GSA 12, 13, 14, 15 e 16, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

c)

“Mediterraneo”, le sottozone 37.1, 37.2 e 37.3 dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

d)

“Atlantico orientale” le sottozone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) VII, VIII, IX e X quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e la divisione FAO 34.1.2.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).»"

3.

All'articolo 2, il paragrafo 2 è soppresso;

4.

All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nella o nelle zone di cui all'articolo 1, a tale peschereccio viene attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell'articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 2 del presente articolo, al peschereccio in questione viene attribuito un livello di rischio “molto alto”.»

5.

L'articolo 12 è così modificato:

a)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all'EFCA il 15 settembre e sono aggiornate il 31 gennaio dell'anno successivo.»

b)

Il paragrafo 4 è soppresso.

6.

Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2018

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 15).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(4)  Raccomandazione CGPM 40/2016/4 che istituisce un piano pluriennale di gestione per le attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa in acque profonde nello Stretto di Sicilia (GSA 12-16).

(5)  Raccomandazione ICCAT [16-05] che sostituisce la raccomandazione [13-04] e istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo.


ALLEGATO

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ALLEGATO I

PROCEDURE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ogni peschereccio, gruppo di pescherecci, categoria di attrezzi di pesca, operatore, e/o attività inerente alla pesca, per gli stock e le zone di cui all'articolo 1, è soggetto a controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito. Il livello di priorità è attribuito in funzione dell'esito della valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro interessato, o da qualunque altro Stato membro ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, sulla base della procedura descritta di seguito:

Descrizione del rischio

[in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Indicatore

[in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Fase della catena della pesca/della commercializzazione (quando e dove il rischio si manifesta)

Elementi da prendere in considerazione [in funzione del rischio, del tipo di pesca, della zona e dei dati disponibili]

Frequenza nel tipo di pesca (*1)

Possibili conseguenze (*1)

Livello di rischio (*1)

[Nota: i rischi identificati dagli Stati membri devono essere conformi agli obiettivi definiti all'articolo 3]

 

 

Livelli di catture/sbarchi ripartiti per pescherecci, stock e attrezzi;

disponibilità di contingenti per i pescherecci, ripartita per pescherecci, stock e attrezzi;

utilizzo di casse standardizzate;

livello e fluttuazione del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati (prima vendita);

numero di ispezioni svolte precedentemente e numero di infrazioni rilevate per il peschereccio e/o ogni altro operatore interessato;

obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2015 ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;

antecedenti e/o potenziale pericolo di frode correlati al porto/luogo/regione e al mestiere, comprese le navi per la pesca sportiva e ricreativa;

attività di pesca o attività inerente alla pesca durante le chiusure spazio-temporali;

ogni altra informazione pertinente.

Alta/

media/

scarsa/o

irrilevante

Gravi/

rilevanti/

accettabili/marginali

Molto basso/basso/medio/alto/molto alto

ALLEGATO II

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

1.   Livello d'ispezione in mare (inclusa, se del caso, la sorveglianza aerea)

I parametri di riferimento e gli obiettivi di seguito indicati devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci impegnati in attività di pesca che sfruttano gli stock di cui all'articolo 1:

Parametri di riferimento annui (*2)

Tipo di pesca

Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2

Alto

Molto alto

Tipo di pesca n. 1 tonno rosso

Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “alto” che sfruttano lo stock in questione.

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “molto alto” che sfruttano lo stock in questione.

Tipo di pesca n. 2 pesce spada

Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “alto” che sfruttano lo stock in questione.

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “molto alto” che sfruttano lo stock in questione.

 

Qualsiasi livello di rischio

Tipo di pesca n. 4 sardine e acciughe

Ispezione in mare di almeno il 20 % dei pescherecci che sfruttano gli stock in questione nel corso della rispettiva campagna di pesca.

Tipo di pesca n. 5 nasello europeo e gambero rosa in acque profonde

Ispezione in mare di almeno il 30 % dei pescherecci che sfruttano gli stock in questione nel corso della rispettiva campagna di pesca.

Obiettivi

Tipo di pesca

Qualsiasi livello di rischio

Tipo di pesca n. 1 tonno rosso

Indipendentemente dai parametri di riferimento sopra definiti, con riguardo alle operazioni di trasferimento l'obiettivo è quello d'ispezionarne il maggior numero possibile.

Tipo di pesca n. 3 tonno bianco

Per le ispezioni in mare, la priorità è accordata al rispetto delle misure tecniche e dei periodi di chiusura.

Tipo di pesca n. 1 tonno rosso

Tipo di pesca n. 2 pesce spada

Tipo di pesca n. 5 nasello europeo e gambero rosa in acque profonde

Indipendentemente dai parametri di riferimento sopra definiti, per le ispezioni in mare, la priorità è accordata al rispetto delle misure tecniche e dei periodi di chiusura spaziale, comprese le zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca.

2.   Livello d'ispezione a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)

I parametri di riferimento e gli obiettivi di seguito indicati devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori impegnati in attività di pesca che sfruttano gli stock di cui all'articolo 1:

Parametri di riferimento annui (*3)

Tipo di pesca

Livello di rischio per i pescherecci e/o altri operatori (primo acquirente)

Alto

Molto alto

Tipo di pesca n. 1 tonno rosso

Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “alto”.

Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “molto alto”.

Tipo di pesca n. 2 pesce spada

Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “alto”.

Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “molto alto”.

Tipo di pesca n. 4 sardine e acciughe

Ispezione in porto di almeno il 10 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “alto”.

Ispezione in porto di almeno il 15 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “molto alto”.

 

Qualsiasi livello di rischio

Tipo di pesca n. 5 nasello europeo e gambero rosa in acque profonde

Ispezione in porto di almeno il 20 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci che sfruttano gli stock in questione.

Obiettivi

Tipo di pesca

Qualsiasi livello di rischio

Tipo di pesca n. 3 tonno bianco

Per le ispezioni a terra, la priorità è accordata al rispetto delle misure tecniche e dei periodi di chiusura.

Tipo di pesca n. 1 tonno rosso

Tipo di pesca n. 2 pesce spada

Tipo di pesca n. 4 sardine e acciughe

Indipendentemente dai parametri di riferimento sopra definiti, la priorità è accordata al rispetto delle misure tecniche e dei periodi di chiusura.

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo vengono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l'affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.

3.   Livello d'ispezione nelle tonnare e negli allevamenti

I parametri di riferimento di seguito indicati devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni nelle tonnare e negli allevamenti di tonno rosso nelle zone di cui all'articolo 1.

Parametri di riferimento annui (*4)

Livello di rischio per tonnare e/o altri operatori (operatore dell'allevamento o primo acquirente)

Qualsiasi livello di rischio

Tipo di pesca n. 1 tonno rosso

Ispezione del 100 % delle operazioni d'ingabbiamento e trasferimento presso tonnare e allevamenti, compreso il rilascio in mare del pescato.

»

(*1)  

Nota: Elementi che devono essere valutati dagli Stati membri. La valutazione del rischio esamina, sulla base dell'esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze.

(*2)  espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona dalle navi a rischio alto e molto alto.

(*3)  espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.

(*4)  espressi in % annua dei quantitativi implicati in operazioni di ingabbiamento presso tonnare e allevamenti a rischio alto e molto alto.