ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
7 dicembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

1

 

 

Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

27

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

7.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/1


DECISIONE (UE) 2017/2240 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra («ETS»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra («accordo»).

(2)

L'accordo assicura il rispetto delle condizioni di collegamento indicate all'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(3)

Le posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito in virtù dell'accordo dovrebbero essere determinate in linea con le procedure e le prassi esistenti e nel pieno rispetto delle prerogative di definizione delle politiche del Consiglio. In particolare, quando il comitato misto è chiamato ad adottare decisioni che hanno effetti giuridici, spetta al Consiglio stabilire la posizione dell'Unione conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

(4)

È opportuno firmare l'accordo.

(5)

Ai fini del coordinamento tra le parti e per tenere conto dell'evoluzione normativa pertinente, inclusa l'adozione e l'entrata in vigore della pertinente normativa svizzera che estende l'ETS della Svizzera al trasporto aereo e la necessità di modificare di conseguenza l'allegato I, parte B dell'accordo, gli articoli da 11 a 13 dell'accordo si dovrebbero applicare a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera per il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Gli articoli da 11 a 13 dell'accordo sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso (2), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

U. PALO


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(2)  La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


7.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/3


ACCORDO

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

L'UNIONE EUROPEA, (in seguito denominata «Unione»)

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, (in seguito denominata «Svizzera»)

dall'altra,

(in seguito denominate «parti»)

CONSAPEVOLI della sfida mondiale posta dai cambiamenti climatici e degli sforzi internazionali necessari per ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di combattere i cambiamenti climatici;

PRENDENDO ATTO degli impegni internazionali, in particolare della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del relativo protocollo di Kyoto, volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

CONSIDERANDO CHE la Svizzera e l'Unione condividono l'obiettivo di ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e oltre;

CONSAPEVOLI CHE le revisioni dei sistemi di scambio di quote di emissione dell'Unione e della Svizzera per i prossimi periodi di scambio possono richiedere il riesame del presente accordo almeno al fine di preservare l'integrità degli impegni di mitigazione assunti dalle parti;

RICONOSCENDO CHE i sistemi di scambio di quote di emissione costituiscono uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente sotto il profilo dei costi;

CONSIDERANDO CHE il collegamento dei suddetti sistemi per consentire lo scambio di quote di emissione tra essi contribuirà a costruire un solido mercato internazionale del carbonio e a rafforzare ulteriormente gli sforzi di riduzione delle emissioni delle parti che hanno collegato i loro sistemi;

CONSIDERANDO CHE collegando sistemi di scambio di quote di emissione si dovrebbero evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi connessi e si dovrebbe assicurare il corretto funzionamento dei mercati del carbonio connessi;

VISTI il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio modificata («direttiva 2003/87/CE»), e il sistema per lo scambio di quote di emissioni della Svizzera, istituito dalla legge sul CO2 e dalla relativa ordinanza;

RICORDANDO che la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein partecipano al sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione;

CONSIDERANDO CHE, in funzione dei tempi di ratifica del presente accordo, il collegamento dovrebbe essere operativo a decorrere dal 1o gennaio 2019 o dal 1o gennaio 2020, fatti salvi i criteri essenziali applicati in precedenza dalla Svizzera o dall'Unione e l'applicazione provvisoria del presente accordo;

CONSAPEVOLI CHE il collegamento dei sistemi di scambio delle quote di emissione richiede l'accesso a informazioni riservate e il loro scambio tra le parti e, di conseguenza, anche adeguate misure di sicurezza;

PRESO ATTO CHE il presente accordo non pregiudica le disposizioni con cui le parti definiscono i rispettivi obiettivi le emissioni di gas a effetto serra che non rientrano nel quadro dei sistemi per lo scambio di quote di emissione;

RICONOSCENDO CHE il presente accordo lascia impregiudicato qualsiasi accordo bilaterale tra la Svizzera e la Francia, in merito al carattere binazionale dell'Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo stabilito dalla «Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse», fintanto che l'accordo bilaterale rispetta i criteri essenziali e le disposizioni tecniche definite nel presente accordo;

RICONOSCENDO CHE le disposizioni del presente accordo sono redatte in considerazione del rapporto speciale e degli stretti legami esistenti tra la Svizzera e l'Unione;

ACCOGLIENDO CON FAVORE l'accordo raggiunto in occasione della 21a Conferenza delle parti della UNFCCC tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015, e riconoscendo che le questioni contabili da ciò derivanti saranno esaminate a tempo debito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo collega il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione («ETS dell'UE») con il sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera («ETS della Svizzera»).

Articolo 2

Criteri essenziali

I sistemi di scambio di quote di emissione delle parti («ETS») rispettano almeno i criteri essenziali di cui all'allegato I.

CAPO II

DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 3

Registri

1.   I registri delle parti rispettano i criteri di cui all'allegato I, parte C.

2.   Per rendere operativo il collegamento tra l'ETS dell'UE e l'ETS della Svizzera, è opportuno stabilire un collegamento diretto tra il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL) del registro dell'Unione e il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (Swiss Supplementary Transaction Log – SSTL) del registro svizzero tale da consentire il trasferimento da un registro all'altro delle quote di emissione rilasciate dai due ETS.

3.   Il collegamento dei registri risponde tra l'altro ai criteri seguenti:

a)

è gestito, per la Svizzera, dall'amministratore del registro della Svizzera e, per l'Unione, dall'amministratore centrale dell'Unione;

b)

opera in conformità del diritto applicabile in ciascuna giurisdizione;

c)

è supportato da procedure automatizzate integrate sia nel registro svizzero che in quello dell'Unione per consentire le operazioni;

d)

è attuato in modo da assicurare, nella misura del possibile, un funzionamento coerente per gli utenti del registro della Svizzera e del registro dell'Unione.

4.   L'amministratore del registro della Svizzera, l'amministratore centrale dell'Unione o entrambi congiuntamente possono chiudere temporaneamente il collegamento dei registri per la manutenzione del sistema o in caso di violazioni della sicurezza o rischi per la sicurezza, conformemente alle normative vigenti in Svizzera e nell'Unione europea. In caso di chiusura temporanea del collegamento dei registri per la manutenzione del sistema o in caso di violazione della sicurezza o rischi per la sicurezza, le parti ne danno avviso quanto prima e protraggono la chiusura temporanea per il minor tempo possibile.

5.   Le parti reagiscono prontamente e in stretta collaborazione, avvalendosi delle misure disponibili nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, per prevenire le frodi e tutelare l'integrità del mercato degli ETS collegati. Nell'ambito degli ETS collegati, l'amministratore del registro della Svizzera, l'amministratore centrale dell'Unione e gli amministratori nazionali degli Stati membri dell'Unione collaborano tra loro al fine di ridurre al minimo il rischio di frode, uso improprio o attività criminali in relazione ai registri, di reagire a tali eventi e di proteggere l'integrità del collegamento dei registri. Le misure convenute dagli amministratori per far fronte al rischio di frode, uso improprio o attività criminali sono adottate con decisione del comitato misto.

6.   L'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione stabiliscono procedure operative comuni relative a questioni tecniche o di altra natura necessarie al funzionamento del collegamento tenuto conto delle priorità della normativa interna. Le procedure elaborate dagli amministratori entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.

7.   L'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione elaborano norme tecniche di collegamento (Linking Technical Standards – LTS) basate sui principi di cui all'allegato II, che descrivono dettagliatamente i requisiti per istituire un collegamento solido e sicuro tra l'SSTL e l'EUTL. Le LTS elaborate dagli amministratori entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.

8.   Eventuali problemi riconducibili all'attuazione e al funzionamento del collegamento tra i registri sono risolti tramite consultazione tempestiva dell'amministratore del registro della Svizzera e dell'amministratore centrale dell'Unione e conformemente alle procedure operative comuni stabilite.

Articolo 4

Quote di emissione e contabilità

1.   Le quote di emissione che possono essere utilizzate a fini di conformità nell'ambito dell'ETS di una parte sono riconosciute a fini di conformità nell'ambito dell'ETS dell'altra parte.

Per «quota di emissione» s'intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, attribuito nel quadro dell'ETS dell'UE o dell'ETS della Svizzera valido per rispettare gli obblighi dell'ETS dell'UE o dell'ETS della Svizzera.

2.   Le restrizioni all'uso di quote specifiche vigenti in un ETS possono essere applicate nell'altro ETS.

3.   Gli amministratori dei registri e i titolari dei conti devono poter identificare l'ETS in cui è stata emessa una quota di emissione in base almeno al codice paese del numero di serie della quota di emissione.

4.   Ciascuna parte informa l'altra parte, almeno annualmente, del totale delle quote di emissione rilasciate nell'ambito dell'altro ETS e del numero di quote di emissione rilasciate nell'ambito dell'altro ETS e che sono state restituite per conformarsi agli obblighi o che sono state cancellate volontariamente.

5.   Le parti rendono conto dei flussi netti di quote a norma dei principi approvati dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e delle norme di contabilizzazione derivanti dalla loro entrata in vigore. Tale meccanismo è stabilito in un allegato del presente accordo adottato con decisione del comitato misto.

6.   Al momento dell'entrata in vigore del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, le parti trasferiscono o acquisiscono un numero sufficiente di unità di quantità assegnate («AAU») valide per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto in un intervallo concordato e in caso di risoluzione dell'accordo conformemente all'articolo 16 per tener conto dei flussi netti di quote tra le parti nella misura in cui tali quote sono state restituite dagli operatori dell'ETS per la conformarsi agli obblighi e nella misura in cui tali quote rappresentano le emissioni incluse nell'allegato A del protocollo di Kyoto. Il meccanismo di tali operazioni è stabilito in un allegato del presente accordo adottato con decisione del comitato misto dopo l'entrata in vigore della modifica del protocollo di Kyoto. Tale allegato contiene altresì un accordo sulla gestione della quota di proventi applicata al primo trasferimento internazionale di AAU.

Articolo 5

Aste

1.   Le quote sono vendute dalle parti esclusivamente mediante asta.

2.   Gli operatori dei due ETS possono presentare domanda di partecipazione all'asta delle quote. L'accesso a tali aste è concesso agli operatori dei due ETS su base non discriminatoria. Per assicurare l'integrità delle aste, la possibilità di presentare domanda di ammissione alle aste può essere estesa solamente ad altre categorie di partecipanti disciplinate dalle leggi di una parte o specificamente autorizzate a partecipare alle aste.

3.   L'asta è condotta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio e conformemente ai criteri di cui all'allegato I, parte D.

CAPO III

TRASPORTO AEREO

Articolo 6

Inclusione delle attività di trasporto aereo

Le attività di trasporto aereo sono incluse dalle parti nei rispettivi ETS conformemente ai criteri essenziali di cui all'allegato I, parte B. L'inclusione delle attività di trasporto aereo nell'ETS della Svizzera segue gli stessi principi dell'ETS dell'UE, in particolare per quanto riguarda la copertura, i limiti e le norme di assegnazione.

Articolo 7

Revisione del presente accordo in caso di modifiche concernenti le attività di trasporto aereo

1.   In caso di modifiche relative alle attività di trasporto aereo nell'ambito dell'ETS dell'UE, l'allegato I, parte B, è riesaminato dal comitato misto a norma dell'articolo 13, paragrafo 2.

2.   Il comitato misto si riunisce in ogni caso entro la fine del 2018 per riesaminare le pertinenti disposizioni del presente accordo relative all'ambito di applicazione delle attività di trasporto aereo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2.

CAPO IV

INFORMAZIONI RISERVATE E SICUREZZA

Articolo 8

Informazioni riservate

1.   Per «informazioni riservate» si intendono le informazioni e il materiale, in forma orale, visiva, elettronica, magnetica o scritta, comprese attrezzature e tecnologie, che le parti hanno fornito o scambiato in relazione al presente accordo e che: i) se divulgati senza autorizzazione potrebbero danneggiare o ledere in varia misura gli interessi della Svizzera, dell'Unione o di uno o più Stati membri dell'Unione; ii) richiedono protezione dalla divulgazione non autorizzata per ragioni attinenti alla sicurezza di una delle parti; e iii) sono classificati come riservati da una delle parti.

2.   Fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, ciascuna parte protegge le informazioni riservate, in particolare dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita d'integrità, in conformità agli obblighi di sicurezza, ai livelli di riservatezza e alle istruzioni di trattamento di cui, rispettivamente, agli allegati II, III e IV. Il termine «trattamento» comprende la creazione, il trattamento, l'archiviazione, la trasmissione e la distruzione di informazioni riservate o altre informazioni ivi contenute.

Articolo 9

Livelli di riservatezza

1.   Ogni parte ha la responsabilità esclusiva di classificare riservate le informazioni che rilascia e di ridurre o eliminare il livello di riservatezza applicato. Le parti, se rilasciano congiuntamente un'informazione riservata, decidono di comune accordo della classifica e del livello di riservatezza, della riduzione e dell'eliminazione del livello di riservatezza.

2.   Le informazioni riservate sono classificate come ETS CRITICAL (informazioni ETS riservatissime), ETS SENSITIVE (informazioni ETS riservate) o ETS LIMITED (informazioni ETS a divulgazione limitata) in base al livello di riservatezza di cui all'allegato III.

3.   L'originatore di informazioni riservate della parte trasmittente riduce il livello di riservatezza delle informazioni non appena esse non richiedono più un grado di protezione più elevato o elimina la classifica di riservatezza non appena esse cessano richiedere una protezione dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita di integrità.

4.   La parte trasmittente informa la parte ricevente di eventuali nuove informazioni riservate e del relativo livello di riservatezza, nonché di eventuali riduzioni del livello di riservatezza o dell'eliminazione della classifica di riservatezza.

5.   Le parti istituiscono e mantengono un elenco condiviso delle informazioni riservate.

CAPO V

EVOLUZIONE NORMATIVA

Articolo 10

Evoluzione normativa

1.   Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di modificare o adottare disposizioni legislative rilevanti per il presente accordo, compreso il diritto di adottare misure di protezione più rigorose.

2.   Quando una delle parti sta elaborando disposizioni legislative in un settore di rilevanza per il presente accordo, essa lo notifica all'altra parte per iscritto in tempo utile. A tal fine, il comitato misto istituisce una procedura di scambio di informazioni e di consultazione regolare.

3.   A seguito della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna delle parti può chiedere uno scambio di opinioni al riguardo in seno al comitato misto a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, in particolare per valutare se le disposizioni legislative incidono direttamente sui criteri di cui all'allegato I.

4.   Quando una delle parti adotta una proposta di atto legislativo che abbia rilevanza per il presente accordo, una copia della medesima è trasmessa al rappresentante o ai rappresentanti dell'altra parte in seno al comitato misto.

5.   In seguito all'adozione ad opera di una delle parti di un atto legislativo che abbia rilevanza per il presente accordo, una copia del medesimo è trasmessa al rappresentante o ai rappresentanti dell'altra parte in seno al comitato misto.

6.   Il comitato misto, se giunge alla conclusione che un atto legislativo incide direttamente sui criteri di cui all'allegato I, decide su una modifica corrispondente della parte pertinente dell'allegato I. Tale decisione è adottata entro un termine di sei mesi dalla data in cui gli è statata sottoposta al comitato misto.

7.   Se non è possibile giungere a una decisione su una modifica dell'allegato I entro il termine di cui al paragrafo 6, il comitato misto esamina, entro otto mesi dalla data di in cui gli è stata sottoposta, tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente accordo e adotta le decisioni necessarie a tal fine.

Articolo 11

Coordinamento

1.   Le parti coordinano i loro sforzi sui settori di rilevanza per il presente accordo e, in particolare, sui criteri fissati negli allegati, al fine di assicurare la corretta applicazione del presente accordo e l'integrità permanente degli ETS delle parti, nonché di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e l'indebita distorsione della concorrenza tra i due ETS collegati.

2.   Tale coordinamento avviene in particolare tramite lo scambio o la comunicazione di informazioni in via formale e informale e, su richiesta di una parte, attraverso le consultazioni in sede di comitato misto.

CAPO VI

COMITATO MISTO

Articolo 12

Composizione e funzionamento del comitato misto

1.   È istituito un comitato misto composto di rappresentanti delle parti.

2.   Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta.

3.   Le decisioni adottate dal comitato misto nei casi previsti dal presente accordo, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per garantirne l'attuazione e l'applicazione.

4.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Le decisioni adottate dal comitato misto sono concordate da entrambe le parti.

5.   Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro atti ad assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13

Funzioni del comitato misto

1.   Il comitato misto gestisce il presente accordo e provvede alla corretta applicazione dello stesso.

2.   Il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente del presente accordo.

3.   Il comitato misto esamina le modifiche degli articoli del presente accordo proposte da una delle parti. Il comitato misto, se concorda con la proposta, la trasmette alle parti perché sia adottata conformemente alle rispettive procedure interne.

4.   In seguito a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, il comitato misto tiene uno scambio di opinioni sulle disposizioni proposte, in particolare per valutare se risulta che l'ETS della parte in questione non rispetta più i criteri stabiliti negli allegati.

5.   In seguito alla sospensione o prima della notifica di risoluzione del presente accordo conformemente agli articoli 15 e 16, il comitato misto tiene uno scambio di opinioni nell'intento di raggiungere un accordo per porre fine alla sospensione o evitare la risoluzione.

6.   Il comitato misto mira a risolvere le controversie ad esso sottoposte dalle parti in linea con l'articolo 14.

7.   Il comitato misto procede a una revisione periodica dell'accordo alla luce di eventuali sviluppi significativi in uno degli ETS, anche relativamente alla vigilanza del mercato o all'inizio di un nuovo periodo di scambio, al fine di assicurare in particolare che il collegamento non comprometta gli obiettivi di riduzione delle emissioni interne delle parti o l'integrità e il funzionamento ordinato dei mercati del carbonio.

8.   Le funzioni del comitato misto si limitano a quelle di cui al presente accordo.

CAPO VII

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 14

Risoluzione delle controversie

1.   Le parti sottopongono al comitato misto le controversie sorte tra loro in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo ai fini di una risoluzione.

2.   Se il comitato misto non riesce a risolvere la controversia entro sei mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, essa è deferita, su richiesta di una delle parti, alla Corte permanente di arbitrato perché sia risolta in conformità delle regole del 2012 della Corte stessa.

3.   In caso di sospensione o risoluzione del presente accordo, il meccanismo di risoluzione delle controversie continua ad applicarsi alle controversie di cui al paragrafo 1 sorte nel corso dell'applicazione del presente accordo.

CAPO VIII

SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

Articolo 15

Sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1

1.   Fatto salvo l'articolo 16, una parte può sospendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, nei casi seguenti:

a)

se ritiene che l'altra parte non rispetti, in tutto o in parte, gli obblighi previsti dall'articolo 2, dall'articolo 3, paragrafo 1, dall'articolo 4, paragrafo 1, dall'articolo 5, paragrafo 3, dall'articolo 6, dall'articolo 8, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 2, 4 e 5 e dall'articolo 18, paragrafo 2, del presente accordo;

b)

se l'altra parte le notifica per iscritto l'intenzione di collegare il proprio ETS a quello di un terzo conformemente all'articolo 18;

c)

se l'altra parte le notifica per iscritto l'intenzione di risolvere il presente accordo conformemente alll'articolo 16.

2.   Una parte notifica per iscritto all'altra parte la decisione di sospendere l'articolo 4, paragrafo 1 del presente accordo e fornisce una giustificazione di tale sospensione. La decisione di sospendere l' articolo 4, paragrafo 1 del presente accordo è resa pubblica immediatamente dopo la notifica all'altra parte.

3.   La sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente accordo è temporanea. In caso di sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1, a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, la sospensione cessa alla risoluzione della controversia conformemente all'articolo 14. In caso di sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1, a norma del paragrafo 1, lettera b) o c), del presente articolo, la sospensione ha una durata temporanea di 3 mesi. La parte può decidere di ridurre o estendere la durata della sospensione.

4.   Durante la sospensione, per conformarsi agli obblighi le quote non sono restituite a un ETS del quale non sono originarie. Tutte le altre operazioni continuano ad essere possibili.

5.   Qualora non sia richiesto uno scambio di opinioni in sede di comitato misto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, tra il momento della trasmissione della proposta legislativa e il termine stabilito all'articolo 10, paragrafo 6, o se tale scambio ha avuto luogo e il comitato misto ha concluso che le nuove disposizioni non incidono direttamente sui criteri, una parte non ha il diritto di sospendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, in base al fatto che l'altra parte non rispetta più l'obbligo di soddisfare i criteri di cui all'allegato I.

Articolo 16

Denuncia

1.   Una parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dandone notifica all'altra parte per iscritto e previa consultazione in seno al comitato misto. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che la notifica è stata data all'altra parte. La decisione è resa pubblica dopo che la notifica è stata data all'altra parte.

2.   In caso di mancata proroga o di abolizione dell'ETS di una parte, il presente accordo è automaticamente denunciato l'ultimo giorno operativo dell'ETS in questione.

3.   In caso di denuncia, le parti raggiungono un accordo sul continuo uso e sulla conservazione delle informazioni che sono già state scambiate ad eccezione dei dati detenuti nei rispettivi registri. Se non è raggiunto alcun accordo, una parte ha diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni comunicate.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Attuazione

1.   Le parti adottano tutte le misure atte ad assicurare l'osservanzadegli obblighi a norma del presente accordo, comprese le decisioni del comitato misto.

2.   Le parti si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 18

Collegamento con terzi

1.   Le parti possono negoziare con un terzo il collegamento dei rispettivi ETS.

2.   Una parte, se negozia il collegamento con un terzo, lo notifica all'altra parte e la informa regolarmente sullo stato dei negoziati.

3.   Prima che avvenga il collegamento tra una parte e un terzo, l'altra parte decide se accettare il nuovo accordo di collegamento o denunciare il presente accordo. In caso di accettazione, cessa la sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1.

4.   In seguito al collegamento con un terzo, le disposizioni del presente accordo possono essere riviste.

Articolo 19

Allegati

Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 20

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 21

Ratifica ed entrata in vigore

1.   Fatto salvo l'articolo 16, il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato.

2.   Il presente accordo è soggetto alla ratifica o approvazione delle parti secondo le rispettive procedure interne.

3.   Le parti scambiano gli strumenti di ratifica o approvazione solo quando ritengono soddisfatte tutte le condizioni di collegamento di cui al presente accordo.

4.   Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio dell'anno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica o approvazione tra le parti.

5.   L'entrata in vigore dell'articolo 4, paragrafo 6, è subordinata all'entrata in vigore per entrambe dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto adottato nel corso dell'81a riunione delle parti (decisione 1/CMP.8; secondo periodo di impegno).

Articolo 22

Applicazione a titolo provvisorio

Prima dell'entrata in vigore del presente accordo, gli articoli da 11 a 13 si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

Съставено в Берн на двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Berna el veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete.

V Bernu dne dvacátého třetího listopadu dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bern, den treogtyvende november to tusind og sytten.

Geschehen zu Bern am dreiundzwanzigsten November zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne kolmandal päeval Bernis.

Έγινε στη Βέρνη, στις είκοσι τρεις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Bern on the twenty third day of November in the year two thousand and seventeen.

Fait à Berne, le vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bernu dvadeset trećeg studenoga dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Berna addì ventitré novembre duemiladiciassette.

Bernē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit trešajā novembrī.

Sudarytas Berne du tūkstančiai septynioliktų metų lapkričio dvidešimt trečią dieną.

Kelt Bernben, a kétezer-tizenhetedik év november havának huszonharmadik napján.

Magħmul f'Bern fit-tlieta u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Bern, drieëntwintig november tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Bernie w dniu dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące siedemnastego roku.

Feito em Berna aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Berna la douăzeci și trei noiembrie două mii șaptesprezece.

V Berne dvadsiateho tretieho novembra dvetisíc sedemnásť.

V Bernu, triindvajsetega novembra dva tisoč sedemnajst.

Tehty Bernissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfärdat i Bern den tjugotredje november tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


ALLEGATO I

CRITERI ESSENZIALI

A.   Criteri essenziali per impianti fissi

Criteri essenziali

Nell'ETS dell'UE

Nell'ETS della Svizzera

Obbligatorietà della partecipazione all'ETS

La partecipazione all'ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività di seguito elencate e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito.

La partecipazione all'ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività di seguito elencate e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito.

L'ETS disciplina almeno le attività previste da:

Allegato I della direttiva 2003/87/CE, allegato I, in vigore alla data della firma del presente accordo

Articolo 40, paragrafo 1, e allegato 6 dell'Ordinanza sul CO2, in vigore alla data della firma del presente accordo

L'ETS disciplina almeno i GES previsti da:

Allegato II della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data della firma del presente accordo

Articolo 1, paragrafo 1, dell'Ordinanza sul CO2, in vigore alla data della firma del presente accordo

Per l'ETS è fissato un tetto massimo che sia rigoroso almeno tanto quanto quello previsto da:

Direttiva 2003/87/CE in vigore alla data della firma del presente accordo

Articolo 18, paragrafo 1, della legge sul CO2,

Articolo 45, paragrafo 1 dell'Ordinanza sul CO2,

in vigore alla data della firma del presente accordo

Il livello di ambizione dell'ETS è rigoroso almeno quanto quello previsto da:

Articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data della firma del presente accordo

Articolo 3 e articolo 18, paragrafo 1, della legge sul CO2,

Articolo 45, paragrafo 1, e allegato 8 dell'Ordinanza sul CO2,

in vigore alla data della firma del presente accordo

I limiti qualitativi dei crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE,

Regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all'uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali

Articolo 58 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

in vigore alla data della firma del presente accordo

Articoli 5 e 6 della legge sul CO2,

Articolo 4 e articolo 4 bis, paragrafo 1, e allegato 2 dell'Ordinanza sul CO2,

in vigore alla data della firma del presente accordo

I limiti quantitativi dei crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE,

Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione, articolo 60

Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

accordo in vigore alla data della firma del presente

articolo 3, paragrafo 2, e articolo 16, paragrafo 2 della legge sul CO2,

Articolo 48 dell'Ordinanza sul CO2,

in vigore alla data della firma del presente accordo

L'assegnazione gratuita di quote è calcolata sulla base di parametri di riferimento e coefficienti di adeguamento. Un massimo del cinque per cento del quantitativo di quote del periodo dal 2013 al 2020 è accantonato per i nuovi entranti. Le quote che non sono assegnate a titolo gratuito sono messe all'asta. A tal fine, l'ETS soddisfa almeno:

Articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater della direttiva 2003/87/CE,

Decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calcoli per la determinazione del fattore di correzione intersettoriale nell'ambito dell'ETS dell'UE nel periodo 2013-2020

Elenco relativo alla rilocalizzazione del carbonio 2014

in vigore alla data della firma del presente accordo

Articolo 18, paragrafo 2, e articolo 19, paragrafi 2 e 3 della legge sul CO2,

Articolo 45, paragrafo 2 e articoli 46 e 47 Allegati 9 dell'Ordinanza sul CO2,

in vigore alla data della firma del presente accordo

L'ETS prevede sanzioni negli stessi casi e nelle stesse entità previsti di quelli previsti da:

Articolo 16 della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data della firma del presente accordo

Articolo 21 della legge sul CO2, articolo 21

Articolo 56 dell'ordinanza sul CO2

in vigore alla data della firma del presente accordo

Il monitoraggio e la comunicazione nell'ambito dell'ETS sono rigorosi almeno quanto qualli di cui a:

Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE,

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data della firma del presente accordo

Articolo 20 della legge sul CO2,

Articolo 49, articoli da 50 a 53 e articolo 55 dell'ordinanza sul CO2,

in vigore alla data della firma del presente accordo

La verifica e l'accreditamento nell'ambito dell'ETS sono rigorosi almeno quanto quelli ci cui a:

Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE,

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data della firma del presente accordo

Articoli da 51 a 54 dell'Ordinanza CO2, in vigore alla data della firma del presente accordo

B.   Criteri essenziali per il trasporto aereo

Criteri essenziali

Per l'UE

Per la Svizzera

Obbligatorietà della partecipazione all'ETS

La partecipazione all'ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.

La partecipazione all'ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.

Copertura delle attività di trasporto aereo e dei gas a effetto serra e attribuzione dei voli e delle rispettive emissioni in base al principio di volo in partenza previsto da:

Direttiva 2003/87/CE

Articoli 17, 29, 35 e 56, e allegato VII del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

I voli in partenza dagli aerodromi situati nel territorio svizzero e diretti verso aerodromi situati nello Spazio economico europeo («SEE») sono esclusi dall'ETS dell'UE a partire dal 2017 a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE,

Legge sul CO2 e Ordinanza sul CO2, in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo

1.   Ambito di applicazione

Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio svizzero, ad eccezione dei voli provenienti da un aerodromo situato nel SEE.

Qualsiasi deroga temporanea relativa all'ambito di applicazione dell'ETS, quali deroghe ai sensi dell'articolo 28 bis della direttiva 2003/87/CE, può applicarsi all'ETS della Svizzera conformemente alle deroghe introdotte nell'ETS dell'UE. Per le attività di trasporto aereo sono coperte soltanto le emissioni di CO2.

2.   Limiti dell'ambito di applicazione

L'applicazione generale di cui al punto 1 non include:

1.

i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante e i suoi parenti prossimi, un capo di Stato, un capo di governo e i ministri di governo, se il loro stato è comprovato da un adeguato indicatore nel piano di volo;

2.

i voli militari e dei servizi doganali e di polizia;

3.

i voli effettuati a fini di ricerca e salvataggio, attività antincendio, servizi medici d'emergenza e i voli umanitari;

4.

i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile del 7 dicembre 1944;

5.

i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio programmato;

6.

i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere o mantenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora ciò sia debitamente segnalato nel piano di volo e se il volo non è destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;

7.

i voli effettuati esclusivamente per fini di ricerca scientifica;

8.

i voli effettuati esclusivamente allo scopo di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

9.

i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;

10

i voli di operatori aerei commerciali con emissioni totali inferiori a 10 000 tonnellate all'anno sui voli che rientrano nell'ETS della Svizzera o che effettuano meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi nell'ambito di applicazione dell'ETS della Svizzera, se gli operatori non rientrano nell'ETS dell'UE;

11.

i voli di operatori aerei non commerciali che rientrano nell'ETS della Svizzera le cui emissioni totali sono inferiori a 1 000 tonnellate all'anno, in conformità delle rispettive deroghe applicate nell'ambito dell'ETS dell'UE, se gli operatori non rientrano nell'ETS dell'UE.

Scambio di dati pertinenti riguardanti l'applicazione dei limiti di copertura delle attività di trasporto aereo

Le due parti cooperano per quanto riguarda l'applicazione dei limiti di copertura e nell'ETS della Svizzera e nell'ETS dell'UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente allegato. In particolare, entrambe le parti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati che consentono l'esatta identificazione del volo e gli operatori aerei che sono coperti dall'ETS della Svizzera e da quello dell'UE.

Limite massimo (quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei)

Articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE:

Il limite rispecchia un livello di rigore analogo a quello dell'ETS dell'UE, in particolare per quanto concerne la riduzione percentuale tra anni e periodi di scambio. Le quote entro il limite massimo sono ripartite come segue:

il 15 % è messo all'asta,

il 3 % è accantonato in una riserva speciale,

l'82 % è assegnato a titolo gratuito.

La ripartizione può essere riesaminata conformemente agli articoli 6 e 7 del presente accordo.

Fino al 2020 la quantità di quote entro il limite massimo è calcolata dal basso verso l'alto sulla base delle quote da assegnare a titolo gratuito in conformità del limite massimo di distribuzione summenzionato. Qualsiasi deroga temporanea concernente il campo di applicazione dell'ETS richiede un corrispondente adeguamento proporzionale agli importi da assegnare.

A partire dal 2021 la quantità di quote entro il limite massimo è determinata in base al limite massimo per il 2020, tenendo conto di una possibile riduzione percentuale conformemente all'ETS dell'UE.

Assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante asta

Articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE,

Le quote di emissione svizzere da mettere all'asta sono messe all'asta dalla autorità competente svizzera. La Svizzera ha diritto alle entrate generate dall'asta delle quote svizzere.

Riserva speciale per determinati operatori aerei

Articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE,

Le quote sono accantonate in una riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita; tuttavia, fino al 2020 la Svizzera non avrà una riserva speciale, in quanto l'anno di riferimento per l'acquisizione dei dati sulle attività svizzere di trasporto aereo è il 2018.

Parametro di riferimento per l'assegnazione a titolo gratuito di quote agli operatori aerei

Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE,

Il parametro di riferimento non è superiore a quello dell'ETS dell'UE.

Fino al 2020, il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.

Assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per gli operatori aerei

Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE,

Sono necessari adeguamenti all'emissione di quote, a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, in proporzione agli obblighi di comunicazione e restituzione derivanti dalla copertura effettiva nell'ambito dell'ETS dell'UE dei voli tra i paesi del SEE e la Svizzera.

Il numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è calcolato moltiplicando i dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati nell'anno di riferimento per il parametro applicabile.

I limiti qualitativi dei crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE, e regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione.

Articoli 5 e 6 della legge sul CO2,

Articolo 4 e articolo 4 bis, paragrafo 1, e allegato 2 dell'ordinanza sul CO2,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Limiti quantitativi per l'uso dei crediti internazionali

Articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE,

L'uso è pari all'1,5 % delle emissioni verificate fino al 2020.

Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per l'anno di riferimento

Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE,

Fatto salvo quanto disposto di seguito, l'acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro avviene contemporaneamente e secondo l'approccio utilizzato per l'acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dell'ETS dell'UE.

Fino al 2020, e in conformità dell'ordinanza concernente l'acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro degli operatori aerei in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'anno di riferimento per l'acquisizione dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018.

Monitoraggio e comunicazione

Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE,

Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data della firma del presente accordo

Le disposizioni di monitoraggio e comunicazione hanno lo stesso livello di rigore dell'ETS dell'UE.

Verifica e accreditamento

Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE,

Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione del 21 giugno 2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data della firma del presente accordo

Le disposizioni di verifica e accreditamento hanno lo stesso livello di rigore dell'ETS dell'UE.

Amministrazione

Si applicano i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis. A tal fine, e a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Stato membro amministratore per quanto riguarda l'attribuzione dell'amministrazione degli operatori aerei nei confronti della Svizzera e degli Stati membri dell'UE (del SEE).

Ai sensi dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, le autorità competenti degli Stati membri del SEE sono responsabili di tutte le funzioni connesse all'amministrazione degli operatori aerei ad essi attribuiti, comprese le funzioni connesse all'ETS della Svizzera (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell'UE sia della Svizzera, l'assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l'esecuzione ecc.)

La Commissione europea e le autorità svizzere competenti concordano bilateralmente la consegna dei documenti e delle informazioni pertinenti.

In particolare, la Commissione europea assicura il trasferimento alle autorità svizzere competenti, in applicazione dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote dell'UE necessarie per l'assegnazione gratuita agli operatori aerei amministrati dalla Svizzera.

Nel caso di un accordo bilaterale relativo all'amministrazione dei voli effettuati in relazione all'Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la Commissione europea agevola, se del caso, l'attuazione del presente accordo, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio.

Conformemente all'ordinanza sul CO2 in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera è competente per l'amministrazione degli operatori aerei:

con licenza di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, o

cui sono attribuite le emissioni per il trasporto aereo che si stimano essere le più elevate in Svizzera nell'ambito degli ETS collegati.

Le autorità svizzere competenti sono responsabili di tutte le funzioni connesse all'amministrazione degli operatori aerei attribuiti alla Svizzera, comprese le funzioni connesse all'ETS dell'UE (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell'UE sia della Svizzera, l'assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l'applicazione ecc.).

Le autorità svizzere competenti e la Commissione europea concordano bilateralmente la consegna dei documenti e delle informazioni pertinenti.

In particolare, le autorità svizzere trasferiscono alle autorità competenti dell'UE, il numero di quote svizzere necessarie per l'assegnazione gratuita di quote agli operatori aerei gestiti dagli Stati membri dell'UE (SEE).

Applicazione della legge

Le parti applicano le disposizioni dei rispettivi ETS agli operatori aerei che non adempiono ai loro obblighi nell'ETS corrispondente, indipendentemente dal fatto che l'operatore sia amministrato da un'autorità competente dell'UE (del SEE) o della Svizzera, nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni da parte dell'autorità amministratrice richieda un intervento supplementare.

Attribuzione amministrativa degli operatori aerei

A norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, l'elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commissione europea conformemente alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis, paragrafo 3, precisa lo Stato amministratore, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo.

Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente accordo sono amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell'anno di attribuzione e prima del 1o agosto dell'anno di attribuzione.

Le due parti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti.

L'attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del rispettivo ETS (vale a dire, un operatore coperto dall'ETS dell'UE e amministrato dall'autorità competente della Svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell'ambito dell'ETS dell'UE che ha nell'ETS della Svizzera, e viceversa).

Modalità di attuazione

Eventuali altre modalità necessarie per l'organizzazione del lavoro e la cooperazione nell'ambito dello sportello unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 del presente accordo. Tali modalità iniziano ad applicarsi contemporaneamente al presente accordo.

Assistenza di Eurocontrol

Per la parte del presente accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente all'ETS dell'UE.

C.   Criteri essenziali per i registri

L'ETS di ciascuna parte comprende un registro e un catalogo delle operazioni (o libro di bordo) che soddisfano i criteri essenziali descritti di seguito e relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza per l'apertura e la gestione dei conti.

Criteri essenziali relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza:

I registri e i cataloghi delle operazioni tutelano la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e l'autenticità dei dati memorizzati nel sistema. A tal fine, le parti attivano i meccanismi di sicurezza descritti di seguito.

Criteri essenziali

Per accedere ai conti è richiesto a tutti gli utenti un sistema di autenticazione a due fattori.

Per l'avvio e l'approvazione delle operazioni è richiesto un meccanismo di firma dell'operazione. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda.

Le operazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un'altra persona (principio del doppio esame):

tutte le operazioni effettuate da un amministratore, salvo eccezioni giustificate di cui alle norme tecniche di collegamento,

tutti i trasferimenti di quote, salvo casi giustificati da una misura alternativa che fornisca lo stesso livello di sicurezza.

È richiesto un sistema di notifica che avverte gli utenti e quando sono effettuate operazioni attinenti ai loro conti e averi.

Tra l'avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un ritardo di 26 ore in modo che tutti gli utenti possano ricevere le informazioni e fermare qualsiasi trasferimento che si sospetta sia illecito.

L'amministratore svizzero e l'amministratore centrale dell'Unione adottano misure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicurezza dei loro sistemi (PC, rete, …) e in relazione al trattamento dei dati/alla navigazione su Internet.

Criteri essenziali relativi all'apertura e alla gestione dei conti:

Criteri essenziali

Apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestore di impianti:

La domanda dell'operatore o dell'autorità competente di apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestore di impianti è indirizzata all'amministratore nazionale (per la Svizzera, l'ufficio federale dell'ambiente - UFAM). La domanda contiene informazioni sufficienti a identificare l'impianto dall'ETS e un pertinente codice identificativo dell'impianto.

Apertura di un conto di operatore aereo/conto di deposito di operatore aereo:

Ogni operatore aereo che rientra nell'ETS della Svizzera e/o dell'UE dispone di un conto di deposito di operatore aereo. Per gli operatori aerei amministrati dall'autorità competente svizzera, il conto è tenuto nel registro svizzero. La domanda dell'operatore aereo o di un suo rappresentante è indirizzata all'amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera) entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del piano di monitoraggio dell'operatore aereo o dal suo trasferimento da uno Stato membro dell'UE (SEE) alle autorità svizzere. Nella domanda è indicato il codice unico/i codici unici del o degli aeromobili operati dal richiedente che rientrano nell'ETS della Svizzera e/o nell'ETS dell'UE.

Apertura di un conto personale/conto di deposito personale:

La domanda di apertura di un conto personale o di un conto di deposito personale è indirizzata all'amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera). Essa contiene informazioni sufficienti per identificare il titolare/richiedente del conto e comprende almeno:

per una persona fisica: prova dell'identità e recapiti

per una persona giuridica:

copia del registro delle imprese OPPURE

gli strumenti che istituiscono la persona giuridica e un documento che ne attesti la registrazione

casellario giudiziario della persona fisica o, per la persona giuridica, quella dei suoi amministratori

Rappresentanti autorizzati/del conto:

Per ogni conto esiste almeno un rappresentante autorizzato/del conto nominato dal futuro titolare. I rappresentanti autorizzati/del conto avviano le operazioni e altre procedure per conto del titolare. All'atto della nomina del rappresentante autorizzato/del conto, sono trasmesse le seguenti informazioni relative al rappresentante autorizzato/del conto:

nome e recapiti,

documento d'identità,

casellario giudiziario.

Controllo dei documenti:

Tutte le copie dei documenti presentati come prove per l'apertura di un conto personale/un conto di deposito personale o per la nomina di un rappresentante autorizzato/del conto devono essere certificate come autentiche. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato richiedente, le copie devono altresì essere autenticate. La data della certificazione e, se del caso, dell'autenticazione non deve essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

Rifiuto di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto:

Un amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera) può rifiutarsi di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto a condizione che il rifiuto sia ragionevole e giustificabile. Il rifiuto si fonda su almeno uno dei motivi seguenti:

le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti o altrimenti inaccurati o falsi,

il richiedente è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale,

motivi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione.

Riesame periodico delle informazioni sui conti:

I titolari dei conti comunicano immediatamente all'amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera) ogni cambiamento relativo al conto o ai dati dell'utente unitamente alle informazioni di supporto richieste dall'amministratore nazionale che è responsabile dell'approvazione tempestiva di detto aggiornamento.

Almeno ogni tre anni l'amministratore nazionale esamina se le informazioni relative al conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche.

Sospensione dell'accesso ai conti:

Nel in cui le una qualisiasi disposizione relativa ai registri di cui all'articolo 3 del presente regolamento sia violata o sia in corso un'indagine relativa a una sua possibile violazione l'accesso ai conti può essere sospeso.

Riservatezza e divulgazione delle informazioni

Le informazioni, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un'operazione, conservate nell'EUTL o nell'SSTL, nel registro dell'Unione, nel registro svizzero e in ogni altro registro del protocollo di Kyoto sono considerate riservate.

Tali informazioni riservate possono essere fornite a enti pubblici competenti su loro richiesta se la richiesta persegue un obiettivo legittimo ed è giustificata, necessaria e proporzionata (a fini d'indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell'ambito della lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri reati gravi, la manipolazione del mercato o altre violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e al fine di garantire il buon funzionamento dell'ETS dell'Unione e dell'ETS della Svizzera).

D.   Criteri essenziali per le piattaforme d'asta e le attività d'asta

Gli enti che conducono le aste di quote nell'ETS delle parti soddisfano i seguenti criteri essenziali e conducono le aste di conseguenza.

 

Criteri essenziali

1

L'ente che conduce l'asta è selezionato attraverso un processo che assicura trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra le diverse piattaforme d'asta potenziali sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale degli appalti.

2

L'ente che conduce l'asta è autorizzato all'esercizio di tale attività e fornisce le necessarie garanzie nello svolgimento delle operazioni; tra tali garanzie vi sono misure volte ad individuare e gestire le potenziali conseguenze negative dei conflitti di interessi, individuare e gestire i rischi cui è esposto il mercato, stabilire regole e procedure trasparenti e non discrezionali che assicurino un'asta corretta e ordinata e risorse finanziarie sufficienti per facilitarne il funzionamento ordinato.

3

L'accesso alle aste è subordinato al rispetto di requisiti minimi per quanto riguarda adeguati controlli della diligenza dei clienti finalizzati ad assicurare che i partecipanti non turbino lo svolgimento delle aste.

4

La procedura d'asta è prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle vendite e i volumi stimati da mettere a disposizione. I principali elementi della procedura d'asta, ivi compresi il calendario, le date e i volumi stimati delle vendite sono pubblicati sul sito web dell'ente che conduce l'asta almeno un mese prima dell'inizio dell'asta. Eventuali adeguamenti rilevanti sono annunciati quanto prima possibile in anticipo.

5

L'asta delle quote è eseguita con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto sull'ETS di ciascuna parte. L'ente responsabile dell'asta assicura che i prezzi di quest'ultima non si discostino in maniera significativa dal pertinente prezzo delle quote sul mercato secondario durante il periodo dell'asta, in quanto ciò indicherebbe una carenza delle aste.

6

Tutte le informazioni non riservate relative alle aste, comprese tutte le norme, gli orientamenti e moduli, sono pubblicate in maniera aperta e trasparente. I risultati di ogni asta sono pubblicati non appena ragionevolmente possibile e comprendono le pertinenti informazioni non riservate. Le relazioni sui risultati delle aste sono pubblicate almeno una volta all'anno.

7

La vendita di quote all'asta è soggetta a norme e procedure adeguate per ridurre il rischio di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per quanto possibile, tali norme e procedure sono non meno rigorose di quelle applicabili ai mercati finanziari nel rispettivo regime giuridico delle parti. In particolare, all'ente che conduce l'asta incombe l'adozione di misure, procedure e processi che ne assicurano l'integrità. Esso controlla altresì il comportamento dei partecipanti al mercato e informa le autorità pubbliche competenti in caso di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

8

L'ente che conduce le aste e le aste delle quote sono oggetto di un'adeguata vigilanza delle autorità competenti. Le autorità competenti designate sono dotate di tutte le necessarie competenze giuridiche e modalità tecniche per vigilare su:

l'organizzazione e il comportamento degli operatori delle piattaforme d'asta,

l'organizzazione e il comportamento degli intermediari professionali che agiscono per conto dei clienti,

i comportamenti e le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di impedire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato,

le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Nella misura del possibile, la vigilanza non è meno rigorosa di quella sui mercati finanziari nei rispettivi regimi giuridici delle parti.

La Svizzera si impegna ad avvalersi di un ente privato per la messa all'asta delle proprie quote, in conformità delle norme sugli appalti pubblici.

In attesa che tale ente sia incaricato, purché il numero di quote da mettere all'asta in un anno sia inferiore a una soglia fissa, la Svizzera può continuare a utilizzare le modalità di asta in vigore, vale a dire le aste gestite dall'UFAM, alle condizioni seguenti:

1.

La soglia è di 1 000 000 quote, comprese le quote da mettere all'asta per le attività di trasporto aereo.

2.

Si applicano i criteri essenziali di cui ai punti da 1 a 8, ad eccezione dei criteri 1 e 2, mentre i criteri 7 e 8 si applicano all'UFAM solo nella misura del possibile. Il criterio essenziale di cui al punto 3 si applica unitamente alla seguente disposizione: l'ammissione alle aste di quote svizzere nell'ambito delle modalità di asta in vigore nel momento in cui è stato firmato il presente accordo è garantita a tutti gli enti nel SEE ammessi alle aste nell'Unione.

La Svizzera può incaricare di condurre le aste enti ubicati nel SEE.


ALLEGATO II

NORME TECNICHE DI COLLEGAMENTO

Le norme tecniche di collegamento (NTC) precisano:

l'architettura della collegamento di comunicazione,

la sicurezza del trasferimento dei dati,

l'elenco delle funzioni (operazioni, spunta contabile ecc.),

la definizione dei servizi web,

i requisiti relativi alla registrazione dei dati,

le modalità operative (servizio di chiamata, assistenza),

il piano di attivazione della comunicazione e la procedura di prova,

la procedura di prova della sicurezza.

Le NTC specificano che gli amministratori adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'SSTL, l'EUTL e il collegamento siano operativi 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana e che qualsiasi interruzione dell'attività dell'SSTL, dell'EUTL e del collegamento sia ridotta al minimo.

Le NTC precisano che le comunicazioni tra l'SSTL e l'EUTL) costituiscono scambi sicuri di messaggi secondo il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol) basati sulle tecnologie seguenti (1):

servizi web tramite SOAP,

VPN – rete privata virtuale (Virtual Private Network) basata su hardware,

XML- linguaggio a marcatori estensibile (Extensible Markup Language),

firma digitale, e

Protocolli temporale di rete (network time protocols).

Le NTC stabiliscono obblighi di sicurezza supplementari per il registro della Svizzera, l'SSTL, il registro dell'Unione e l'EUTL e sono documentate in un «piano di gestione della sicurezza». In particolare, esse precisano che:

se si sospetta che la sicurezza del registro svizzero, dell'SSTL, del registro dell'Unione o dell'EUTL sia stata compromessa, entrambe le parti si informano reciprocamente e immediatamente e sospendono il collegamento tra l'SSTL e l'EUTL,

in caso di violazione della sicurezza, le parti si impegnano a condividere immediatamente tra loro le informazioni. Nella misura in cui sono disponibili dettagli tecnici, nelle 24 ore dopo la violazione della sicurezza l'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione si scambiano una relazione che illustra l'evento (data, causa, impatto, misure correttive).

La procedura di prova della sicurezza di cui alle norme tecniche di collegamento è completata prima dell'istituzione del collegamento di comunicazione tra l'SSTL e l'EUTL e ogniqualvolta si rende necessaria una nuova versione dell'SSTL o dell'EUTL.

Le norme tecniche di collegamento forniscono due ambienti di prova oltre all'ambiente di produzione: un ambiente di prova dello sviluppatore e un ambiente di collaudo.

Le parti dimostrano, tramite l'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione, che è stata effettuata una valutazione indipendente della sicurezza dei loro sistemi negli ultimi dodici mesi, in conformità degli obblighi di sicurezza di cui alle norme tecniche di collegamento. Le prove di sicurezza, in particolare i test di penetrazione, sono effettuate su tutte le nuove versioni rilevanti del software in conformità degli obblighi di sicurezza di cui alle norme tecniche di collegamento. I test di penetrazione non sono eseguiti dallo sviluppatore del software né da un suo subappaltatore.


(1)  Tali tecnologie sono attualmente utilizzate per stabilire un collegamento tra il registro dell'Unione e il catalogo internazionale delle operazioni nonché tra il registro della Svizzera e catalogo internazionale delle operazioni.


ALLEGATO III

LIVELLI DI RISERVATEZZA E ISTRUZIONI DI TRATTAMENTO

Le parti applicano i livelli di riservatezza seguenti al fine di individuare le informazioni riservate trattate e scambiate nell'ambito del presente accordo:

ETS a divulgazione limitata

ETS riservato

ETS riservatissimo

Le informazioni classificate «ETS riservatissimo» sono più riservate di quelle classificate «ETS Sensitive» che a loro volta sono più riservate di quelle classificate «ETS riservato».

Le parti convengono di elaborare istruzioni di trattamento sulla base dell'attuale politica di classificazione delle informazioni dell'ETS dell'Unione e, per la Svizzera, sulla base dell'ordinanza sulla protezione delle informazioni (OPrI) e della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le istruzioni di trattamento sono sottoposte al comitato misto per approvazione. In seguito all'approvazione, tutte le informazioni sono gestite in base al livello di riservatezza in conformità delle istruzioni di trattamento.

In caso di differenza tra le parti nella valutazione del livello, si applica il più elevato.

La normativa di ciascuna parte include obblighi di sicurezza essenziali equivalenti per le misure di trattamento di seguito illustrate, tenendo conto dei livelli di riservatezza dell'ETS:

Produzione di documenti

Risorse

Livello di riservatezza

Memorizzazione

Documento elettronico in rete

Documento elettronico in ambiente locale

Documento fisico

Trasmissione elettronica

Telefono fisso e mobile

Fax

Email

Trasmissione dei dati

Trasmissione fisica

Via orale

Consegna personale

Sistema postale

Uso

Trattamento con applicazioni informatiche

Stampa

Copia

Rimozione dall'ubicazione permanente

Gestione delle informazioni

Valutazione regolare della classificazione e dei destinatari

Archiviazione

Eliminazione e distruzione


ALLEGATO IV

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISERVATEZZA DEGLI ETS

A.1 – Valutazione della riservatezza e dell'integrità

Per «riservatezza» s'intende la natura riservata di un'informazione o di tutto o parte di un sistema informativo (quali algoritmi, programmi e documentazione) cui possono accedere solamente le persone, gli organismi e le procedure autorizzati.

Per «integrità» s'intende la garanzia che il sistema informativo e le informazioni trattate possono essere modificati unicamente da un'azione volontaria e legittima e che il sistema produrrà il risultato atteso in maniera esatta e completa.

Per ogni informazione dell'ETS considerata riservata, l'aspetto della riservatezza va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione sia divulgata e l'aspetto dell'integrità va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione si involontariamente modificata, parzialmente o totalmente distrutta.

Il livello di riservatezza dell'informazione e il livello di integrità di sistema di informazione è valutato a seguito di una valutazione sulla base dei criteri contenuti nel punto A.2. Tali valutazioni consentono che il livello di riservatezza complessivo dell'informazione sia valutato per mezzo della griglia di cui al punto A.3.

A.2 – Valutazione della riservatezza e dell'integrità

A.2.1 – «Livello basso»

Un livello basso è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno moderato alle parti o ad altre istituzioni, che a sua volta sarebbe suscettibile di:

pregiudicare moderatamente le relazioni politiche o diplomatiche,

causare pubblicità negativa all'immagine o alla reputazione delle parti o di altre istituzioni,

provocare imbarazzo a persone fisiche,

pregiudicare la produttività/il morale del personale,

causare perdite finanziarie limitate o agevolare moderatamente profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società,

pregiudicare moderatamente l'elaborazione o l'attuazione efficaci delle politiche delle parti,

pregiudicare moderatamente la corretta gestione delle parti e le loro operazioni.

A.2.2 – «Livello medio»

Un livello moderato è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno alle parti o ad altre istituzioni,che a sua volta sarebbe suscettibile di:

provocare imbarazzo nelle relazioni politiche o diplomatiche,

danneggiare l'immagine o la reputazione delle parti o di altre istituzioni,

provocare difficoltà a persone fisiche,

provocare un corrispondente abbassamento della produttività/del morale del personale,

mettere in imbarazzo le parti o altre istituzioni in negoziati di carattere commerciale o politico con terzi,

causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio persone fisiche o società,

pregiudicare indagini penali,

violare obblighi giuridici o contrattuali sulla riservatezza delle informazioni,

pregiudicare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche delle parti,

pregiudicare la corretta gestione delle parti e le loro operazioni.

A.2.3 – «Livello alto»

Un livello alto è attribuito aun'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno gravissimo e/o inaccettabile alle parti o ad altre istituzioni, che a sua volta sarebbe suscettibile di:

ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche,

provocare serie difficoltà a persone fisiche,

rendere più difficile il mantenimento dell'efficacia operativa o della sicurezza delle forze delle parti o di altri partner,

causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio persone fisiche o società,

violare regolari impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi,

violare i vincoli regolamentari relativi alla divulgazione di informazioni,

pregiudicare le indagini o agevolare la commissione di reati,

creare uno svantaggio alle parti nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi,

impedire l'efficace elaborazione o funzionamento delle politiche delle parti,

compromettere la buona gestione delle parti e le loro operazioni.

A.3 – Valutazione del livello di riservatezza delle informazioni degli ETS

Sulla base delle valutazioni della riservatezza e dell'integrità ai sensi della precedente sezione A.2. la riservatezza complessiva delle informazioni è stabilita applicando la griglia seguente:

Livello di riservatezza

Livello d'integrità

Basso

Medio

Alto

Basso

ETS a divulgazione limitata

ETS riservato

(o ETS a divulgazione limitatata (*1))

ETS riservatissimo

Medio

ETS riservato

(o ETS a divulgazione limitata (*1))

ETS riservato

(o ETS riservatissimo (*1))

ETS riservatissimo

Alto

ETS riservatissimo

ETS riservatissime

ETS riservatissimo


(*1)  Possibile variante da valutare caso per caso.


REGOLAMENTI

7.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2241 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2017

sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») di paesi terzi esistenti, l'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale le CCP di paesi terzi mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni possono essere considerate controparti centrali qualificate dagli enti stessi.

(2)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso le CCP di paesi terzi. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di paesi terzi di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

Era previsto che entrambi i periodi transitori scadessero il 15 giugno 2014.

(4)

L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Detti periodi transitori sono stati recentemente prorogati fino al 15 dicembre 2017 dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione (3).

(5)

Delle CCP stabilite in paesi terzi che hanno chiesto il riconoscimento conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, 29 sono state riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Di queste, una CCP della Nuova Zelanda è stata riconosciuta sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2016/2274 della Commissione (4). Inoltre, altre tre CCP dell'India sono state riconosciute sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione (5). Le altre CCP di paesi terzi sono ancora in attesadi riconoscimento e la relativa procedura non sarà completata entro il 15 dicembre 2017. Se il periodo transitorio non fosse prorogato, gli enti stabiliti nell'Unione (o le loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) esposti verso queste altre CCP di paesi terzi sarebbero tenuti ad aumentare in misura significativa i fondi propri per tali esposizioni, il che potrebbe potenzialmente comportare il ritiro degli enti operanti come partecipanti diretti in tali CCP o la cessazione, almeno temporanea, della prestazione di servizi di compensazione ai clienti di tali enti; ciò causerebbe perturbazioni gravi nei mercati in cui tali CCP operano.

(6)

La necessità di evitare perturbazioni ai mercati all'esterno dell'Unione che ha portato alle precedenti proroghe del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/954. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio dovrebbe consentire agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa del mancato completamento della procedura di riconoscimento delle CCP che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti stabiliti nell'Unione (o dalle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione). È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/954, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 giugno 2018.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione, del 6 giugno 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 14).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2274 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 54).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'India in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 38).


DECISIONI

7.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/29


DECISIONE (UE) 2017/2242 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017

che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è parte dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (1) («ISA») nonché membro dell'Organizzazione internazionale dello zucchero («ISO»).

(2)

Dal 1995 l'Unione ha approvato la proroga dell'ISA per periodi di due anni. Il 25 settembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad adottare una posizione a favore della proroga dell'ISA per un ulteriore periodo massimo di due anni, con temine il 31 dicembre 2019.

(3)

A norma dell'articolo 8 dell'ISA, il Consiglio internazionale dello zucchero svolge tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'ISA o organizza lo svolgimento delle stesse. A norma dell'articolo13 dell'ISA tutte le decisioni di detto Consiglio sono, in via di principio, adottate per consenso. In mancanza di consenso, le decisioni sono adottate per votazione a maggioranza semplice, a meno che l'ISA preveda una votazione speciale.

(4)

A norma dell'articolo 25 dell'ISA i membri dell'ISO dispongono complessivamente di 2 000 voti. Ciascun membro dell'ISO detiene un numero specifico di voti, corretto ogni anno in conformità dei criteri indicati nell'ISA.

(5)

È nell'interesse dell'Unione partecipare a un accordo internazionale sullo zucchero, considerata l'importanza di tale settore per diversi Stati membri e per l'economia del settore europeo dello zucchero.

(6)

Tuttavia, il quadro istituzionale dell'ISA, e nella fattispecie la ripartizione dei voti fra i membri dell'ISO che determina altresì il loro contributo finanziario all'ISO, non riflette più le realtà del mercato mondiale dello zucchero.

(7)

Ai sensi delle norme dell'ISA sui contributi finanziari all'ISO la quota dell'Unione è rimasta immutata dal 1992 sebbene il mercato globale dello zucchero, e in particolare il peso relativo dell'Unione in esso, siano da allora sostanzialmente cambiati. Di conseguenza, negli ultimi anni l'Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata dei costi di bilancio e della responsabilità nell'ISO.

(8)

Le norme dell'ISA sul contributo finanziario all'ISO possono essere modificate a norma della procedura di cui all'articolo 44 dell'ISA. A norma di tale articolo, il Consiglio internazionale dello zucchero può, con voto speciale, raccomandare ai membri dell'ISO una modifica dell'ISA. Poiché l'Unione è membro del Consiglio internazionale dello zucchero a norma dell'articolo 7 dell'ISA, l'Unione dovrebbe avere la facoltà di avviare i negoziati e di parteciparvi al fine di modificare l'assetto istituzionale dell'ISA.

(9)

È pertanto opportuno che la Commissione sia autorizzata ad avviare negoziati in seno al Consiglio internazionale dello zucchero per modificare l'ISA, che siano stabiliti orientamenti di negoziato e che sia nominato un comitato speciale che la Commissione consulterà durante i negoziati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Prodotti di base».

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).