ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 295

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
14 novembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/2060 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/2061 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo

3

 

*

Regolamento (UE) 2017/2062 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

4

 

*

Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

21

 

*

Regolamento di esecuzione (PESC) 2017/2064 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2065 della Commissione, del 13 novembre 2017, che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva 8-idrossichinolina nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione ( 1 )

40

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2066 della Commissione, del 13 novembre 2017, che approva la polvere di semi di senape come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

43

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2067 della Commissione, del 13 novembre 2017, relativo alla non approvazione dell'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 )

47

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2068 della Commissione, del 13 novembre 2017, relativo alla non approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( 1 )

49

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam e proquinazid ( 1 )

51

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/2070 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Finlandia

54

 

*

Decisione (PESC) 2017/2071 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

55

 

*

Decisione (PESC) 2017/2072 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica la decisione (PESC) 2017/1426

57

 

*

Decisione (PESC) 2017/2073 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

59

 

*

Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

60

 

*

Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ( 1 )

69

 

*

Decisione (UE) 2017/2076 della Commissione, del 7 novembre 2017, che modifica la decisione 2009/607/CE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea alle coperture dure [notificata con il numero C(2017) 7247]  ( 1 )

74

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2077 della Commissione, del 10 novembre 2017, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità [notificata con il numero C(2017) 7374]  ( 1 )

75

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2078 della Commissione, del 10 novembre 2017, che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 7391]

77

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2079 della Commissione, del 10 novembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 7418]

81

 

*

Decisione (UE) 2017/2080 della Banca centrale europea, del 22 settembre 2017, che modifica la Decisione BCE/2010/9 relativa all'accesso a taluni dati di TARGET2 e all'utilizzo dei medesimi (BCE/2017/29)

86

 

*

Decisione (UE) 2017/2081 della Banca centrale europea, del 10 ottobre 2017, che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2017/30)

89

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2017/2082 della Banca centrale europea, del 22 settembre 2017, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2017/28)

97

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell'Unione europea ( GU L 58 del 3.3.2011 )

115

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 ( GU L 194 del 26.7.2017 )

115

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 ( GU L 194 del 26.7.2017 )

116

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1378 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 ( GU L 194 del 26.7.2017 )

116

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 ( GU L 194 del 26.7.2017 )

116

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 ( GU L 194 del 26.7.2017 )

117

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 ( GU L 194 del 26.7.2017 )

117

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1382 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difetialone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 ( GU L 194 del 26.7.2017 )

118

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 ( GU L 194 del 26.7.2017 )

118

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/1


DECISIONE (UE) 2017/2060 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), secondo comma, punto i),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Croazia, tra l'altro, all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (2) («accordo»), deve essere approvata tramite un protocollo di tale accordo («protocollo»). A norma dell'accordo, a tali adesioni si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo interessato.

(2)

Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con i paesi terzi interessati in vista dell'adesione della Croazia all'Unione. I negoziati con il Cile si sono conclusi positivamente e il protocollo è stato firmato, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, il 29 giugno 2017 a Bruxelles.

(3)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. (3)

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TAMM


(1)  Approvazione del 14 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

(3)  Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 196 del 27.7.2017 unitamente alla decisione relativa alla firma.


REGOLAMENTI

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/3


REGOLAMENTO (UE) 2017/2061 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/2073 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2) attua la posizione comune 2001/931/PESC (3).

(2)

La decisione (PESC) 2017/2073 del Consiglio cancella un'entità dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.

(3)

È necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001, il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Cfr. pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

(3)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/4


REGOLAMENTO (UE) 2017/2062 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.

(2)

Il 16 ottobre 2017, il Consiglio ha deciso di estendere ulteriormente il divieto sugli investimenti dell'UE nella RPDC e/o con la RPDC a tutti i settori, di ridurre l'importo delle rimesse personali che potrebbero essere inviate nella RPDC da 15 000 a 5 000 EUR e di imporre alla RPDC un divieto di esportazione del petrolio.

(3)

Il regolamento (UE) 2017/1858 del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) 2017/1509 per dare attuazione alle misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.

(4)

Il Consiglio ha altresì invitato la Commissione a riesaminare l'elenco dei beni di lusso soggetti a un divieto di importazione e di esportazione in consultazione con gli Stati membri.

(5)

Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria, in particolare, un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1858 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 265 I del 16.10.2017, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

«

ALLEGATO VIII

Beni di lusso di cui all'articolo 10

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

1)   Cavalli

 

0101 21 00

Riproduttori di razza pura

ex

0101 29 90

Altro

2)   Caviale e suoi succedanei

 

1604 31 00

Caviale

 

1604 32 00

Succedanei del caviale

3)   Tartufi e relative preparazioni

 

0709 59 50

Tartufi

ex

0710 80 69

Altro

ex

0711 59 00

Altro

ex

0712 39 00

Altro

ex

2001 90 97

Altro

 

2003 90 10

Tartufi

ex

2103 90 90

Altro

ex

2104 10 00

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

ex

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

ex

2106 00 00

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4)   Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

2203 00 00

Birra di malto

 

2204 10 11

Champagne

 

2204 10 91

Asti spumante

 

2204 10 93

Altro

 

2204 10 94

a indicazione geografica protetta (IGP)

 

2204 10 96

Altri vini varietali

 

2204 10 98

Altro

 

2204 21 00

in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

 

2204 29 00

Altro

 

2205 00 00

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

 

2206 00 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate con bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

 

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

 

2208 00 00

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

5)   Sigari e sigaretti

 

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

 

2402 90 00

Altro

6)   Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

 

3303

Profumi e acque da toletta

 

3304 00 00

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

 

3305 00 00

Preparazioni per capelli

 

3307 00 00

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

 

6704 00 00

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

7)   Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di valore unitario superiore a 50 EUR

ex

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

ex

4202 00 00

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toeletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

ex

4205 00 90

Altro

ex

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

8)   Giacconi il cui valore unitario è superiore a 75 EUR, o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di valore unitario superiore a 20 EUR

ex

4203 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

ex

4303 00 00

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

ex

6101 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

ex

6102 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

ex

6103 00 00

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e “short” (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6104 00 00

Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e “short” (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

ex

6105 00 00

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6106 00 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

ex

6107 00 00

Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

ex

6108 00 00

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

ex

6109 00 00

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

ex

6110 00 00

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

ex

6111 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)

ex

6112 11 00

di cotone

ex

6112 12 00

di fibre sintetiche

ex

6112 19 00

di altre materie tessili

 

6112 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

 

6112 31 00

di fibre sintetiche

 

6112 39 00

di altre materie tessili

 

6112 41 00

di fibre sintetiche

 

6112 49 00

di altre materie tessili

ex

6113 00 10

di tessuti a maglia della voce 5906

ex

6113 00 90

Altro

ex

6114 00 00

Altri indumenti, a maglia

ex

6115 00 00

Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

ex

6116 00 00

Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia

ex

6117 00 00

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

ex

6201 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

ex

6202 00 00

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

ex

6203 00 00

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e “short” (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

ex

6204 00 00

Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e “short” (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

ex

6205 00 00

Camicie e camicette per uomo o ragazzo

ex

6206 00 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

ex

6207 00 00

Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

ex

6208 00 00

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

ex

6209 00 00

Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)

ex

6210 10 00

di tessuti delle voci 5602 o 5603

ex

6210 20 00

Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

ex

6210 30 00

Altri indumenti del tipo di quelli descritti nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

ex

6210 40 00

Altri indumenti per uomo o ragazzo

ex

6210 50 00

Altri indumenti per donna o ragazza

 

6211 11 00

per uomo o ragazzo

 

6211 12 00

per donna o ragazza

 

6211 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

ex

6211 32 00

di cotone

ex

6211 33 00

di fibre sintetiche o artificiali

ex

6211 39 00

di altre materie tessili

ex

6211 42 00

di cotone

ex

6211 43 00

di fibre sintetiche o artificiali

ex

6211 49 00

di altre materie tessili

ex

6212 00 00

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

ex

6213 00 00

Fazzoletti da naso e da taschino

ex

6214 00 00

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

ex

6215 00 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

ex

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

ex

6217 00 00

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

ex

6401 00 00

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

ex

6402 20 00

Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

ex

6402 91 00

che ricoprono la caviglia

ex

6402 99 00

Altro

ex

6403 19 00

Altro

ex

6403 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

ex

6403 40 00

Altre calzature, con puntale protettivo di metallo

ex

6403 51 00

che ricoprono la caviglia

ex

6403 59 00

Altro

ex

6403 91 00

che ricoprono la caviglia

ex

6403 99 00

Altro

ex

6404 19 10

Pantofole e altre calzature da camera

ex

6404 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

ex

6405 00 00

Altre calzature

ex

6504 00 00

Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

ex

6505 00 10

di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00

ex

6505 00 30

Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

ex

6505 00 90

Altro

ex

6506 99 00

di altre materie

ex

6601 91 00

con fusto o manico telescopico

ex

6601 99 00

Altro

ex

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

ex

9619 00 81

Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9)   Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano

 

5701 00 00

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

 

5702 10 00

Tappeti detti “Kelim” o “Kilim”, “Schumacks” o “Soumak”, “Karamanie” e tappeti simili tessuti a mano

 

5702 20 00

Rivestimenti del suolo di cocco

 

5702 31 80

Altro

 

5702 32 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

 

5702 39 00

di altre materie tessili

 

5702 41 90

Altro

 

5702 42 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

 

5702 50 00

Altri, non vellutati, né confezionati

 

5702 91 00

di lana o di peli fini

 

5702 92 00

di materie tessili sintetiche o artificiali

 

5702 99 00

di altre materie tessili

 

5703 00 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, “tufted”, anche confezionati

 

5704 00 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non “tufted” né “floccati”, anche confezionati

 

5705 00 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

 

5805 00 00

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

10)   Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

 

7101 00 00

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

 

7102 00 00

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

 

7103 00 00

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

 

7104 20 00

Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

 

7104 90 00

Altro

 

7105 00 00

Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

 

7106 00 00

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

 

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

 

7108 00 00

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

 

7109 00 00

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

 

7110 11 00

greggi o in polvere

 

7110 19 00

Altro

 

7110 21 00

greggi o in polvere

 

7110 29 00

Altro

 

7110 31 00

greggi o in polvere

 

7110 39 00

Altro

 

7110 41 00

greggi o in polvere

 

7110 49 00

Altro

 

7111 00 00

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

 

7113 00 00

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

7114 00 00

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

7115 00 00

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

7116 00 00

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

11)   Monete e banconote non aventi corso legale

ex

4907 00 30

Biglietti di banca

 

7118 10 00

Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

ex

7118 90 00

Altro

12)   Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

 

7114 00 00

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

7115 00 00

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

8214 00 00

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); Utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

ex

8215 00 00

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

ex

9307 00 00

Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13)   Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità

 

6911 00 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

 

6912 00 23

di gres

 

6912 00 25

di maiolica o di terraglia

 

6912 00 83

di gres

 

6912 00 85

di maiolica o di terraglia

 

6914 10 00

di porcellana

 

6914 90 00

Altro

14)   Articoli di cristallo al piombo

ex

7009 91 00

non incorniciati

ex

7009 92 00

incorniciati

ex

7010 00 00

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

 

7013 22 00

di cristallo al piombo

 

7013 33 00

di cristallo al piombo

 

7013 41 00

di cristallo al piombo

 

7013 91 00

di cristallo al piombo

ex

7018 10 00

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

ex

7018 90 00

Altro

ex

7020 00 80

Altro

ex

9405 10 50

di vetro

ex

9405 20 50

di vetro

ex

9405 50 00

Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

ex

9405 91 00

di vetro

15)   Dispositivi elettronici per uso domestico, di valore unitario superiore a 50 EUR

ex

8414 51

Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

ex

8414 59 00

Altro

ex

8414 60 00

Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

ex

8415 10 00

del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo “split system” (sistemi a elementi separati)

ex

8418 10 00

Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

ex

8418 21 00

a compressione

ex

8418 29 00

Altro

ex

8418 30 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

ex

8418 40 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

ex

8419 81 00

per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

ex

8422 11 00

di tipo familiare

ex

8423 10 00

Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

ex

8443 12 00

Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato

ex

8443 31 00

Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete

ex

8443 32 00

Altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete

ex

8443 39 00

Altro

ex

8450 11 00

Macchine completamente automatiche

ex

8450 12 00

Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

ex

8450 19 00

Altro

ex

8451 21 00

di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

ex

8452 10 00

Macchine per cucire di tipo domestico

ex

8470 10 00

Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

ex

8470 21 00

con dispositivo stampante

ex

8470 29 00

Altro

ex

8470 30 00

Altre macchine calcolatrici

ex

8471 00 00

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

ex

8472 90 40

Macchine per l'elaborazione di testi

ex

8472 90 90

Altro

ex

8479 60 00

Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

ex

8508 11 00

di potenza non superiore a 1 500  W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

ex

8508 19 00

Altro

ex

8508 60 00

Altri aspirapolvere

ex

8509 80 00

Altri apparecchi

ex

8516 31 00

Asciugacapelli

ex

8516 50 00

Forni a microonde

ex

8516 60 10

Cucine

ex

8516 71 00

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

ex

8516 72 00

Tostapane

ex

8516 79 00

Altro

ex

8517 11 00

Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio “cordless”

ex

8517 12 00

Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

ex

8517 18 00

Altro

ex

8517 61 00

Stazioni fisse

ex

8517 62 00

Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

ex

8517 69 00

Altro

ex

8526 91 00

Apparecchi di radionavigazione

ex

8529 10 31

per ricezione via satellite

ex

8529 10 39

Altro

ex

8529 10 65

Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

ex

8529 10 69

Altro

ex

8531 10 00

Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili

ex

8543 70 10

Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

ex

8543 70 30

Amplificatori d'antenne

ex

8543 70 50

Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

ex

8543 70 90

Altro

 

9504 50 00

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

 

9504 90 80

Altro

16)   Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini, di valore unitario superiore a 50 EUR

ex

8519 00 00

Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono

ex

8521 00 00

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

ex

8525 80 30

Fotocamere digitali

ex

8525 80 91

che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

ex

8525 80 99

Altro

ex

8527 00 00

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

ex

8528 71 00

non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

ex

8528 72 00

Altri, a colori

ex

9006 00 00

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

ex

9007 00 00

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

17)   Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 10 000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 1 000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio

ex

4011 10 00

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo “break” e le auto da corsa)

ex

4011 20 00

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

ex

4011 30 00

dei tipi utilizzati per veicoli aerei

ex

4011 40 00

dei tipi utilizzati per motocicli

ex

4011 90 00

Altro

ex

7009 10 00

Specchi retrovisivi per veicoli

ex

8407 00 00

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

ex

8408 00 00

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

ex

8409 00 00

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

ex

8411 00 00

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

 

8428 60 00

Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

ex

8431 39 00

Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

ex

8483 00 00

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

ex

8511 00 00

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

ex

8512 20 00

Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

ex

8512 30 10

Apparecchi di segnalazione acustica del tipo utilizzato per autoveicoli

ex

8512 30 90

Altro

ex

8512 40 00

Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

ex

8544 30 00

Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

ex

8603 00 00

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

ex

8605 00 00

Carrozze ferrotranviarie per il trasporto dei passeggeri, non semoventi; Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604 )

ex

8607 00 00

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

ex

8702 00 00

Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente

ex

8703 00 00

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo “break” e le auto da corsa, comprese le motoslitte

ex

8706 00 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore

ex

8707 00 00

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine

ex

8708 00 00

Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

ex

8711 00 00

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”)

ex

8712 00 00

Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

ex

8714 00 00

Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

ex

8716 10 00

Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

ex

8716 40 00

Altri rimorchi e semirimorchi

ex

8716 90 00

Parti

ex

8801 00 00

Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore

ex

8802 11 00

di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000  kg

ex

8802 12 00

di peso a vuoto superiore a 2 000  kg

 

8802 20 00

Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000  kg

ex

8802 30 00

Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000  kg ed inferiore o uguale a 15 000  kg

ex

8802 40 00

Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000  kg

ex

8803 10 00

Eliche e rotori, e loro parti

ex

8803 20 00

Carrelli di atterraggio e loro parti

ex

8803 30 00

Altre parti di aeroplani o di elicotteri

ex

8803 90 10

di cervi volanti

ex

8803 90 90

Altro

ex

8805 10 00

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti

ex

8901 10 00

Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

ex

8901 90 00

Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

ex

8903 00 00

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

18)   Orologi e loro parti

 

9101 00 00

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

9102 00 00

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

 

9103 00 00

Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104

 

9104 00 00

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

 

9105 00 00

Altri orologi

 

9108 00 00

Movimenti di orologi tascabili, completi e montati

 

9109 00 00

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

 

9110 00 00

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

 

9111 00 00

Casse per orologi e loro parti

 

9112 00 00

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

 

9113 00 00

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

 

9114 00 00

Altre forniture d'orologeria

19)   Strumenti musicali

 

9201 00 00

Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera

 

9202 00 00

Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)

 

9205 00 00

Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia

 

9206 00 00

Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)

 

9207 00 00

Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

20)   Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

 

9700

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

21)   Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

ex

4015 19 00

Altro

ex

4015 90 00

Altro

ex

6210 40 00

Altri indumenti per uomo o ragazzo

ex

6210 50 00

Altri indumenti per donna o ragazza

 

6211 11 00

per uomo o ragazzo

 

6211 12 00

per donna o ragazza

 

6211 20 00

Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

ex

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

 

6402 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

ex

6402 19 00

Altro

 

6403 12 00

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

 

6403 19 00

Altro

 

6404 11 00

Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

 

6404 19 90

Altro

ex

9004 90 00

Altro

ex

9020 00 00

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

 

9506 11 00

Sci

 

9506 12 00

Attacchi per sci

 

9506 19 00

Altro

 

9506 21 00

Tavole a vela

 

9506 29 00

Altro

 

9506 31 00

Bastoni completi

 

9506 32 00

Palle da golf

 

9506 39 00

Altro

 

9506 40 00

Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo

 

9506 51 00

Racchette da tennis, anche senza corde

 

9506 59 00

Altro

 

9506 61 00

Palle da tennis

 

9506 69 10

Palle da cricket e da polo

 

9506 69 90

Altro

 

9506 70

Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

 

9506 91

Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

 

9506 99 10

Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle

 

9506 99 90

Altro

 

9507 00 00

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) e oggetti simili per la caccia

22)   Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

 

9504 20 00

Bigliardi di ogni tipo e loro accessori

 

9504 30 00

Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)

 

9504 40 00

Carte da gioco

 

9504 50 00

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

 

9504 90 80

Altro

».

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/21


REGOLAMENTO (UE) 2017/2063 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto del continuo deteriorarsi della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani in Venezuela, l'Unione ha espresso in più occasioni la sua preoccupazione e ha invitato tutti gli attori politici e le istituzioni venezuelani a lavorare in modo costruttivo per una soluzione della crisi nel paese, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e della separazione dei poteri.

(2)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074, che, tra l'altro, vieta di esportare armamenti e attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna nonché apparecchiature di sorveglianza e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone, entità e organismi che sono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di persone, entità e organismi che sono responsabili di azioni, politiche o attività che compromettono in qualsiasi altro modo la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela, nonché persone, entità e organismi a essi associati.

(3)

Poiché talune misure previste dalla decisione (PESC) 2017/2074 rientrano nell'ambito del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

(5)

Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati IV e V del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati I e II della decisione (PESC) 2017/2074.

(6)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente, il o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata e, in particolare:

i)

una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b)   «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine, il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

c)   «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato III;

d)   «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)   «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

f)   «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare o utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura o la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

g)   «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a:

i)

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii)

depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

iii)

titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;

iv)

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e

vii)

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h)   «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

i)   «servizi di intermediazione»:

i)

la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o servizi finanziari e tecnici da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o

ii)

la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o servizi finanziari e tecnici ubicati in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

j)   «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea («elenco comune delle attrezzature militari»), nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di beni e tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in detto paese;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti oppure per la prestazione della correlata assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, destinati direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in detto paese.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti stipulati anteriormente al 13 novembre 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché siano conformi alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (4), in particolare ai criteri di cui all'articolo 2 e purché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto lo abbiano notificato all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti entro 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativamente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela o destinate a essere utilizzate in detto paese.

Articolo 4

1.   In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che essi ritengono appropriate:

a)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:

i)

attrezzature militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione e dei suoi Stati membri ovvero di organizzazioni regionali o subregionali;

ii)

materiali per le operazioni di gestione delle crisi da parte dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali o subregionali;

b)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna e il finanziamento e l'assistenza finanziaria e tecnica associata, destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU o dell'Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali e subregionali;

c)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato a essere utilizzato nelle operazioni di sminamento e il finanziamento e l'assistenza finanziaria e tecnica associata.

2.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse solo prima dello svolgimento delle attività per cui sono richieste.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Venezuela da dipendenti dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato II, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità od organismo in Venezuela o per un uso in Venezuela, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti web elencati nell'allegato III.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell'allegato III, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione siano destinati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie del Venezuela, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

3.   L'allegato II elenca le apparecchiature, le tecnologie o i software destinati principalmente all'uso nei controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via internet o telefoniche.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall'autorizzazione.

Articolo 7

1.   A meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata sui siti web elencati nell'allegato III, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, è vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in Venezuela, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato II, all'installazione, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato II o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato II;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software di cui all'allegato II a qualsiasi persona, entità od organismo in Venezuela, o per uso in Venezuela;

c)

fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie del Venezuela o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per «controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet» si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie e i software elencati nell'allegato II, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.

Articolo 8

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegato IV e V.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati IV e V, o destinarli a loro vantaggio.

3.   Nell'allegato IV figurano:

a)

le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela;

b)

le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela.

4.   Nell'allegato V figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi associati alle persone ed entità di cui al paragrafo 3.

5.   Gli allegati IV e V contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.

6.   Gli allegati IV e V riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 9

1.   In deroga all'articolo 8, le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche e giuridiche elencate nell'allegato IV o V e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione di aver comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritengono che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o

e)

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 10

1.   In deroga all'articolo 8, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 8 nell'allegato IV o V, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, anteriormente, il o posteriormente a tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato IV o V; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 11

1.   In deroga all'articolo 8 e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato IV o V sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione, prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato IV o V, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato IV o V;

b)

il pagamento non viola l'articolo 8, paragrafo 2.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dall'autorizzazione.

3.   L'articolo 8, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.

4.   Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 8, l'articolo 8, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 8 sono stati inseriti nell'allegato IV o V; o

c)

pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato.

Articolo 12

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 8, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b)

collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 13

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 14

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 15

1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati negli allegati IV e V;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 16

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 8 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli da 9 a 11;

b)

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti a sua disposizione che potrebbero pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 17

1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 8, il Consiglio modifica l'allegato IV o V di conseguenza.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.

3.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza.

4.   L'elenco di cui agli allegati IV e V è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.

5.   La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 18

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 19

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato III. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato III.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 20

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Cfr. pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


ALLEGATO I

Elenco dei materiali previsti dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna

1.

Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1.

armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari;

1.2.

munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3.

congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

2.

Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

3.

I seguenti veicoli:

3.1.

veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2.

veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;

3.3.

veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso il materiale da costruzione con protezione balistica;

3.4.

veicoli appositamente progettai o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;

3.5.

veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;

3.6.

componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1:

questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2:

ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4.

Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate:

4.1.

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; a eccezione di quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);

4.2.

cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;

4.3.

altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

a)

amatolo;

b)

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

c)

nitroglicole;

d)

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e)

cloruro di picrile;

f)

2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5.

Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:

5.1.

giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;

5.2.

elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota:

Questa voce non sottopone ad autorizzazione:

le attrezzature appositamente progettate per discipline sportive,

le attrezzature appositamente progettate per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro.

6.

Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

8.

Filo spinato a lame di rasoio.

9.

Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.

10.

Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco.

11.

Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.


ALLEGATO II

Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 6 e 7

Nota generale

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

a)

apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (1) o nell'elenco comune delle attrezzature militari

b)

software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:

i)

al banco;

ii)

per corrispondenza;

iii)

per via elettronica;

iv)

su ordinazione telefonica;

c)

software che sono di pubblico dominio.

Le categorie A, B, C, D ed E fanno riferimento alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Per apparecchiature, tecnologie e software ai sensi degli articoli 6 e 7 si intende quanto segue:

A.

Elenco delle apparecchiature:

apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti,

apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati,

apparecchiature di controllo delle radiofrequenze,

apparecchiature di interferenze di reti e satelliti,

apparecchiature di infezione a distanza,

apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale,

apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI (2), MSISDN (3), IMEI (4) e TMSI (5),

apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS (6), GSM (7), GPS (8), GPRS (9), UMTS (10), CDMA (11) e PSTN (12),

apparecchiature di intercettazione e controllo DHCP (13), SMTP (14) e GTP (15),

apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica,

apparecchiature forensi a distanza,

apparecchiature di motori di trattamento semantico,

apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici,

apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard.

B.

Non utilizzato.

C.

Non utilizzato.

D.

«Software» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate sopra in A.

E.

«Tecnologie» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di «sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari».

Ai fini del presente allegato, per «controllo» si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.


(1)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(2)  IMSI è la sigla di «International Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

(3)  MSISDN è la sigla di «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento a una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

(4)  IMEI è la sigla di «International Mobile Equipment Identity» (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'MSISDN.

(5)  TMSI è la sigla di «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

(6)  SMS è la sigla di «Short Message System» (servizio di messaggi brevi).

(7)  GSM è la sigla di «Global System for Mobile Communications» (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

(8)  GPS è la sigla di «Global Positioning System» (sistema di localizzazione globale via satellite).

(9)  GPRS è la sigla di «General Package Radio Service» (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

(10)  UMTS è la sigla di «Universal Mobile Telecommunication System» (sistema universale di comunicazioni mobili).

(11)  CDMA è la sigla di «Code Division Multiple Access» (accesso multiplo a divisione di codice).

(12)  PSTN è la sigla di «Public Switch Telephone Networks» (rete telefonica pubblica commutata).

(13)  DHCP è la sigla di «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

(14)  SMTP è la sigla di «Simple Mail Transfer Protocol» (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

(15)  GTP è la sigla di «GPRS Tunneling Protocol» (protocollo di tunneling per GPRS).


ALLEGATO III

Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

SEAE 07/99

1049 Bruxelles, Belgio

Email: relex-sanctions@ec.europa.eu


ALLEGATO IV

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 3


ALLEGATO V

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 4


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (PESC) 2017/2064 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (2), che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)

Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere una entità nell'elenco.

(3)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150. (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 3).


ALLEGATO

L'entità seguente è soppressa dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001:

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

«18.

“Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — “FARC” (“Forze armate rivoluzionarie della Colombia”).»


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2065 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2017

che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva 8-idrossichinolina nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva 8-idrossichinolina è stata approvata, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione (2) ed è elencata nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). In conformità all'allegato, parte B, riga 18, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e battericida nel caso di impiego in serre.

(2)

Il 31 gennaio 2014, la società Probelte S.A.U, su richiesta della quale l'8-idrossichinolina era stata approvata, ha presentato, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina al fine di eliminare la restrizione all'applicazione nelle serre e consentire l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanza nei campi. Il fascicolo contenente le informazioni relative all'estensione dell'impiego richiesta è stato presentato alla Spagna, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (4).

(3)

La Spagna ha valutato le informazioni fornite dal richiedente e ha redatto un addendum al progetto di rapporto di valutazione. Il 25 marzo 2015 tale paese ha presentato tale addendum alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità»).

(4)

L'Autorità ha trasmesso l'addendum al richiedente e agli altri Stati membri e lo ha messo a disposizione del pubblico, accordando un termine di 60 giorni per presentare osservazioni scritte.

(5)

Tenendo conto dell'addendum al progetto di rapporto di valutazione, il 29 aprile 2016 (5) l'Autorità è giunta ad una conclusione relativamente all'impiego all'esterno senza limitazioni dell'8-idrossichinolina.

(6)

La Spagna ha parallelamente presentato una proposta di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura dell'8-idrossichinolina all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA ha emesso un parere (7) in merito a tale proposta, concludendo che tale sostanza attiva dovrebbe essere classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B.

(7)

Nelle sue conclusioni l'Autorità ha rilevato che sono stati osservati effetti tossici su organi endocrini. L'8-idrossichinolina dovrebbe pertanto essere anche considerata una sostanza avente proprietà che perturbano il sistema endocrino. L'Autorità ha comunicato le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le ha messe a disposizione del pubblico.

(8)

Tenendo conto dell'addendum al progetto di rapporto di valutazione dello Stato membro relatore, del parere del comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA e delle conclusioni dell'Autorità, il 6 ottobre 2017 la Commissione ha presentato un addendum alla relazione di esame e un progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sull'addendum alla relazione di esame dell'8-idrossichinolina. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state sottoposte a un attento esame. Nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente, non è stato tuttavia possibile dissipare le perplessità di cui ai considerando 6 e 7.

(10)

Non è stato dunque dimostrato che i prodotti fitosanitari contenenti 8-idrossichinolina possano in generale considerarsi conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, a meno che non siano mantenute le restrizioni attualmente previste per detta sostanza attiva.

(11)

La valutazione della domanda di modifica delle condizioni di approvazione, presentata dal richiedente, non può essere considerata un riesame dell'approvazione dell'8-idrossichinolina. Le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui all'allegato, parte B, riga 18, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, dovrebbero pertanto restare invariate ed essere confermate.

(12)

In conformità all'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione (8) stabilisce l'elenco delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (9) o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 conformemente alle misure transitorie di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 («l'elenco di sostanze candidate alla sostituzione»). Poiché l'8-idrossichinolina, approvata a norma dell'articolo 80, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, soddisfa anche i criteri di cui all'allegato II, punto 4, sesto e settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno iscrivere detta sostanza attiva in tale elenco. È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.

(13)

Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento in quanto alcune domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti 8-idrossichinolina possono essere prossime alla finalizzazione senza che sia possibile eseguire la valutazione comparativa entro il termine di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'obbligo di eseguire una valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione è previsto dall'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conferma delle condizioni di approvazione

Sono confermate le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui all'allegato, parte B, riga 18, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Articolo 2

Modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408

La voce «8-idrossichinolina» è inserita tra la voce «1-metilciclopropene» e la voce «aclonifen».

Articolo 3

Applicazione differita dell'articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, quale modificato dall'articolo 2, si applica ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 solo alle domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti 8-idrossichinolina presentate dopo il 4 aprile 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 263 del 7.10.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 8-hydroxyquinoline (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva 8-idrossichinolina). EFSA Journal 2016; 14(6):4493. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(6)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(7)  Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of Quinolin-8-ol; 8-hydroxyquinoline (Parere relativo alla proposta di armonizzazione a livello dell'UE della classificazione e dell'etichettatura del chinolin-8-olo; 8-idrossichinolina). ECHA 2015. Disponibile online all'indirizzo: www.echa.europa.eu.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).

(9)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2066 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2017

che approva la polvere di semi di senape come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 6 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) (Francia) una domanda di approvazione della polvere di semi di senape come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 20 gennaio 2017, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla polvere di semi di senape (2). Il 20 luglio 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto della relazione di esame (3) e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 6 ottobre 2017.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che la polvere di semi di senape soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzata prevalentemente per scopi fitosanitari, essa è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua, e pertanto deve essere considerata una sostanza di base.

(4)

Dagli esami effettuati è emerso che la polvere di semi di senape può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la polvere di semi di senape come sostanza di base.

(5)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.

(6)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza polvere di semi di senape è approvata come sostanza di base alle condizioni di cui all'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA, 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for mustard seeds powder from Sinapis alba (Brassica alba), Brassica juncea and Brassica nigra for use in plant protection as fungicide [Relazione tecnica sui risultati della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base polvere di semi di senape derivante da Sinapis alba (Brassica alba), Brassica juncea e Brassica nigra per l'uso in prodotti fitosanitari come fungicida]. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1169. 35 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2017.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Polvere di semi di senape

Non pertinente

Di qualità alimentare

4 dicembre 2017

La polvere di senape va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sulla polvere di semi di senape (SANTE/11309/2017), in particolare nelle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

All'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«18

Polvere di semi di senape

Non pertinente

Di qualità alimentare

4 dicembre 2017

La polvere di semi di senape va impiegata conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sulla polvere di semi di senape (SANTE/11309/2017), in particolare nelle relative appendici I e II.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2067 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2017

relativo alla non approvazione dell'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 19 giugno 2015 la Commissione ha ricevuto dal Groupe Peyraud Nature una domanda di approvazione delle spezie Capsicum spp. come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»), la quale, il 10 ottobre 2016, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 24 gennaio 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione dell'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 6 ottobre 2017.

(3)

Nel corso della consultazione organizzata dall'Autorità, il richiedente si è dichiarato disposto a modificare la denominazione della sostanza di base in estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c).

(4)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e non è utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari.

(5)

Nella relazione tecnica dell'Autorità sono stati identificati alcuni problemi specifici riguardanti l'esposizione al componente capsaicina e la mancanza di stime dell'esposizione all'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c), in particolare attraverso l'uso in pesticidi, e per questo motivo non è stato possibile completare la valutazione dei rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti e gli organismi non bersaglio.

(6)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le proprie osservazioni in merito al progetto di relazione di esame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state sottoposte a un attento esame.

(7)

Nonostante le argomentazioni avanzate dal richiedente non è stato tuttavia possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza.

(8)

Nella relazione di esame della Commissione non viene quindi stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) come sostanza di base.

(9)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) non è approvata come sostanza di base.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for paprika extract, capsanthin, capsorubin E 160 c (admissibility accepted when named Capsicum spp. spice) for use in plant protection as repellent various invertebrates, mammals and birds [Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base estratto di paprica, capsantina, capsorubina E 160 c (ammissibile con la denominazione «spezie Capsicum spp.») per l'uso in prodotti fitosanitari come repellente contro vari invertebrati, mammiferi e uccelli]. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-1096, 54 pagg.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


14.11.2017   

IT

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L 295/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2068 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2017

relativo alla non approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 9 ottobre 2015 la Commissione ha ricevuto da Decco Iberica Post Cosecha S.A.U una domanda di approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base. Il 14 luglio 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda aggiornata. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). Il 12 maggio 2017 l'Autorità ha fornito alla Commissione una relazione tecnica sul sorbato di potassio (2). Il 20 luglio 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione del sorbato di potassio e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 6 ottobre 2017.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il sorbato di potassio soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Nella relazione tecnica dell'Autorità sono stati tuttavia identificati problemi specifici riguardanti l'esposizione al sorbato di potassio, in particolare attraverso i residui derivanti dall'uso di pesticidi. L'Autorità ha concluso che le informazioni relative ai residui erano molto limitate e, di conseguenza, non ha potuto effettuare una valutazione affidabile dei rischi per i consumatori. Non si può escludere il superamento della dose giornaliera ammissibile temporanea del sorbato di potassio a causa dell'ulteriore esposizione dei consumatori ai residui derivanti dall'uso di pesticidi.

(5)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni in merito alla relazione tecnica dell'Autorità e al progetto di relazione di esame. Il richiedente non ha presentato osservazioni.

(6)

Nella relazione di esame della Commissione non viene quindi stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare il sorbato di potassio come sostanza di base.

(7)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza sorbato di potassio non è approvata come sostanza di base.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for potassium sorbate for use in plant protection as fungicide on citrus, stone and pome fruits (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa al sorbato di potassio quale sostanza di base per l'uso in prodotti fitosanitari come fungicida su agrumi, drupacee e pomacee). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1232, 53 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1232.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2069 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam e proquinazid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di cui al presente regolamento sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3). Per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l'approvazione di tali sostanze può tuttavia scadere prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i loro periodi di approvazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(3)

Considerati il tempo e le risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive che scadono tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (4) è stato istituito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

Poiché le sostanze attive incluse nel presente regolamento non rientrano nelle categorie considerate prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016)6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni il periodo di approvazione della sostanza attiva proquinazid e prorogare di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive flonicamid (IKI-220), metalaxil e penoxsulam.

(5)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno 30 mesi sulla rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.

(6)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono soddisfatti, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alladata di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

alla riga 301, «Penoxsulam», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla seguente: «31 luglio 2023»;

2)

alla riga 302, «Proquinazid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla seguente: «31 luglio 2022»;

3)

alla riga 304, «Metalaxil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla seguente: «30 giugno 2023»;

4)

alla riga 305, «Flonicamid (IKI-220)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla seguente: «31 agosto 2023».


DECISIONI

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/54


DECISIONE (UE) 2017/2070 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2017

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Finlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo finlandese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Wille VALVE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Tony WIKSTRÖM, Ledamot i Ålands lagting.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TAMM


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


14.11.2017   

IT

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L 295/55


DECISIONE (PESC) 2017/2071 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/438/PESC (1), con cui ha nominato il sig. Herbert SALBER rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia.

(2)

Il 17 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/299 (2), con cui ha prorogato il mandato dell'RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia fino al 30 giugno 2018.

(3)

A seguito della nomina del sig. Herbert SALBER a un'altra posizione, il sig. Toivo KLAAR dovrebbe essere nominato RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia a decorrere dal 13 novembre 2017.

(4)

L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il mandato del sig. Herbert SALBER quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia termina il 15 agosto 2017.

2.   Il sig. Toivo KLAAR è nominato RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia per il periodo dal 13 novembre 2017 al 30 giugno 2018 ed esercita il suo mandato conformemente alla decisione (PESC) 2017/299.

3.   Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Articolo 2

Le spese connesse alla continuità amministrativa tra i mandati dei diversi RSUE durante il periodo dal 15 agosto 2017 al 12 novembre 2017 sono coperte dall'importo di riferimento finanziario stabilito nell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/299.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 agosto 2017.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2014/438/PESC del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 200 del 9.7.2014, pag. 11).

(2)  Decisione (PESC) 2017/299 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 43 del 21.2.2017, pag. 214).


14.11.2017   

IT

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L 295/57


DECISIONE (PESC) 2017/2072 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che modifica la decisione (PESC) 2017/1426

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1).

(2)

Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1426 (2) che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).

(3)

Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere una entità nell'elenco.

(4)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (PESC) 2017/1426 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

(2)  Decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154 (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 95).


ALLEGATO

L'entità elencata in appresso è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato della decisione (PESC) 2017/1426:

II.   GRUPPI ED ENTITÀ

«18.

“Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — “FARC” (“Forze armate rivoluzionarie della Colombia”).»


14.11.2017   

IT

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L 295/59


DECISIONE (PESC) 2017/2073 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1).

(2)

Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere un'entità nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC. Le misure restrittive nei confronti di dette entità sono state sospese dalla decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio (2).

(3)

La posizione comune 2001/931/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della posizione comune 2001/931/PESC, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

(2)  Decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 259I del 27.9.2016, pag. 3).


14.11.2017   

IT

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L 295/60


DECISIONE (PESC) 2017/2074 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è tuttora profondamente preoccupata per il continuo deteriorarsi della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani in Venezuela.

(2)

Il 15 maggio 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui invitava tutti gli attori politici e le istituzioni del Venezuela a lavorare in modo costruttivo per una soluzione della crisi nel paese, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e della separazione dei poteri. Affermava inoltre che il rilascio degli oppositori politici incarcerati e il rispetto dei diritti costituzionali sono passi fondamentali per creare un clima di fiducia e aiutare il paese a ritrovare la stabilità politica.

(3)

L'Unione ha più volte espresso pieno sostegno agli sforzi compiuti in Venezuela per favorire quanto prima un dialogo costruttivo ed efficace tra il governo e la maggioranza parlamentare allo scopo di creare le condizioni per soluzioni pacifiche alle sfide multidimensionali cui il paese è confrontato.

(4)

L'Unione ha fortemente incoraggiato la facilitazione della cooperazione esterna per rispondere ai bisogni più urgenti della popolazione e si è pienamente impegnata ad aiutare il Venezuela a trovare soluzioni pacifiche e democratiche, anche attraverso il sostegno agli sforzi regionali e internazionali a tal fine.

(5)

Il 26 luglio 2017 l'Unione ha espresso preoccupazione per le numerose segnalazioni di violazioni dei diritti umani e uso eccessivo della forza invitando le autorità venezuelane a rispettare la costituzione del Venezuela («costituzione») e lo stato di diritto e provvedere affinché siano garantiti i diritti e le libertà fondamentali, compreso il diritto a manifestare pacificamente.

(6)

Il 2 agosto 2017 l'Unione ha espresso profondo rammarico per la decisione delle autorità venezuelane di portare avanti l'elezione di un'assemblea costituente, una decisione che ha acuito in modo duraturo la crisi in Venezuela rischiando anche di compromettere altre istituzioni legittime previste dalla Costituzione, quali l'Assemblea nazionale. Pur invitando tutte le parti ad astenersi dalla violenza e le autorità a garantire il pieno rispetto di tutti i diritti umani e pur dichiarandosi disponibile a prestare assistenza su tutte le problematiche che potrebbero alleviare la situazione quotidiana del popolo venezuelano, l'Unione ha inoltre segnalato di essere disponibile a rafforzare gradualmente la propria risposta qualora i principi democratici fossero ulteriormente compromessi e la costituzione non fosse rispettata.

(7)

A tale proposito, in linea con la dichiarazione dell'Unione del 2 agosto 2017, è opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di repressione della società civile e dell'opposizione democratica e di persone, entità e organismi che con le loro azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo stato di diritto in Venezuela, nonché nei confronti di persone, entità e organismi a essi associati.

(8)

Inoltre, considerato il rischio di ulteriori violenze, dell'uso eccessivo della forza e di violazioni o abusi dei diritti umani, è opportuno imporre misure restrittive sotto forma di un embargo sulle armi oltre a misure specifiche finalizzate a imporre restrizioni sui materiali utilizzabili a fini di repressione interna e per prevenire l'uso improprio di apparecchiature per la comunicazione.

(9)

Le misure restrittive dovrebbero essere graduali, mirate, flessibili e reversibili, senza colpire la popolazione in generale, e dovrebbero mirare a promuovere un processo credibile e significativo che possa portare a una soluzione pacifica negoziata.

(10)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Venezuela di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di tale territorio.

2.   Sono vietati:

a)

la prestazione di assistenza tecnica di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo stabiliti in Venezuela o destinati a essere utilizzati in detto paese;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo stabiliti in Venezuela, o destinati a essere utilizzati in detto paese.

Articolo 2

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica all'esecuzione dei contratti stipulati anteriormente al 13 novembre 2017 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché siano conformi alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1), in particolare ai criteri di cui all'articolo 2, e purché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto lo abbiano notificato all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti entro 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Venezuela di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di tale territorio.

2.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ad attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna e per la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di tali attrezzature a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo stabiliti in Venezuela o per l'uso in detto paese;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali attrezzature oppure per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi a qualsiasi persona, entità od organismo stabiliti in Venezuela o per l'uso in detto paese.

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 4

1.   Gli articoli 1 e 3 non si applicano:

a)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature militari non letali, o di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni unite (ONU) e dell'Unione e dei suoi Stati membri ovvero di organizzazioni regionali e subregionali, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali e subregionali;

b)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato nelle operazioni di sminamento;

c)

alla manutenzione di attrezzature non letali che potrebbero essere utilizzate dalla marina e dalla guardia costiera del Venezuela destinate esclusivamente alla protezione delle frontiere, alla stabilità regionale e all'intercettazione dei narcotici;

d)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessa alle attrezzature o al materiale di cui alle lettere a), b) e c);

e)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa alle attrezzature o al materiale di cui alle lettere a), b) e c),

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente interessata.

2.   Gli articoli 1 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Venezuela da dipendenti dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 5

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologia o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte o per conto del regime venezuelano, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Venezuela, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione su telecomunicazioni o Internet di qualsiasi tipo, nonché il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali apparecchiature, tecnologia o software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologia o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione sulle comunicazioni telefoniche o via internet di qualsiasi tipo, di cui al paragrafo 1, qualora abbiano fondati motivi per ritenere che apparecchiature, tecnologia o software non sarebbero utilizzati per la repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie del Venezuela, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dall'autorizzazione.

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.

CAPO II

RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE

Articolo 6

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle:

a)

persone fisiche responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela; o

b)

persone fisiche le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela,

il cui elenco figura nell'allegato I.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in forza di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in forza del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a riunioni promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Venezuela.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

CAPO III

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 7

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela;

b)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la democrazia o lo stato di diritto in Venezuela,

il cui elenco figura nell'allegato I.

2.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità e organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 1 il cui elenco figura nell'allegato II.

3.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o II.

4.   L'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritiene appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o

e)

da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 o 2 nell'elenco che figura nell'allegato I o II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, entità od organismo figuranti nell'allegato I o II; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo.

6.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che una persona fisica o giuridica, entità od organismo inseriti nell'allegato I o II effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'allegato I o II concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, entità od organismo siano stati ivi inseriti, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non viola il paragrafo 3.

7.   Il paragrafo 3 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati ai paragrafi 1, 2 e 3; o

c)

pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1 o 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

1.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, stabilisce e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II.

2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 9

1.   Gli allegati I e II riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1 e 2, rispettivamente.

2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero di passaporto e di carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, nonché la carica rivestita o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 10

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure previste dalla presente decisione.

Articolo 11

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I o II;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

Articolo 12

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 13

La presente decisione si applica fino al 14 novembre 2018.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1


ALLEGATO II

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 2


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/69


DECISIONE DELEGATA (UE) 2017/2075 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2017

che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le procedure di assegnazione della capacità dovrebbero essere rese trasparenti, tenendo conto nel contempo dell'efficienza del processo di assegnazione nonché delle preoccupazioni di ordine operativo espresse da tutti i soggetti interessati dall'uso e dalla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria.

(2)

Coloro che richiedono l'assegnazione della capacità dell'infrastruttura dovrebbero poter presentare richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio annuale tra il termine fissato per le richieste riguardanti il progetto di orario di servizio e il cambio dell'orario di servizio.

(3)

Una volta assegnate le tracce ferroviarie, i diritti contrattuali del richiedente dovrebbero includere il diritto di respingere o approvare eventuali richieste di riprogrammazione del gestore dell'infrastruttura.

(4)

Le restrizioni di capacità temporanee sono necessarie per mantenere l'infrastruttura e le sue attrezzature in buone condizioni e per consentire uno sviluppo dell'infrastruttura coerente con le esigenze del mercato.

(5)

I richiedenti dovrebbero ricevere informazioni tempestive in merito alle successive restrizioni di capacità in modo da adattare le loro esigenze operative e di trasporto alle restrizioni della capacità dell'infrastruttura. Se le informazioni sulle successive restrizioni di capacità fossero già pubblicate all'inizio del periodo in cui si presentano le richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio annuale, la necessità di riprogrammare tracce ferroviarie già assegnate dovrebbe essere minore.

(6)

Al momento di scegliere tra diverse alternative di restrizioni di capacità, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero tenere in considerazione i propri costi, ma anche i vincoli commerciali e operativi dei richiedenti interessati e i rischi derivanti dal passaggio a modi di trasporto meno rispettosi dell'ambiente.

(7)

I gestori dell'infrastruttura dovrebbero elaborare, pubblicare e applicare criteri trasparenti per quanto riguarda la deviazione di treni e l'assegnazione di una capacità limitata a diversi tipi di traffico. Essi dovrebbero poter operare congiuntamente o individualmente per le loro restrizioni di capacità.

(8)

I gestori dell'infrastruttura dovrebbero adattare i prospetti informativi della rete e le procedure di definizione degli orari al fine di garantire la tempestiva conformità alle nuove restrizioni di capacità come introdotte dalla presente decisione.

(9)

Per quanto riguarda le operazioni ferroviarie su più reti, i gestori dell'infrastruttura interessati dovrebbero coordinarsi al fine di ridurre al minimo l'impatto sul traffico delle restrizioni di capacità e di sincronizzare i lavori su un dato percorso o di evitare di limitare la capacità su un percorso alternativo.

(10)

Per motivi di chiarezza giuridica e tenendo conto del numero di modifiche che occorre apportare all'allegato VII della direttiva 2012/34/UE, tale allegato dovrebbe essere interamente sostituito. Inoltre, al fine di semplificare il quadro normativo, la decisione delegata è lo strumento giuridico adeguato, poiché impone regole chiare e dettagliate che non richiedono il recepimento da parte degli Stati membri, garantendo così una rapida attuazione in tutta l'Unione.

(11)

A causa della tempistica del cambio dell'orario di servizio in conformità al punto 2 dell'allegato della presente decisione e dei tempi necessari per il coordinamento, la consultazione e la pubblicazione delle restrizioni di capacità di cui ai punti da 8 a 11 dell'allegato della presente decisione, i gestori dell'infrastruttura saranno unicamente in grado di rispettare per la prima volta le prescrizioni di cui ai punti da 8 a 11 per il cambio dell'orario di servizio che diventerà effettivo nel dicembre 2019 per quanto riguarda la seconda tornata di pubblicazione e nel dicembre 2020 per quanto riguarda la prima tornata di pubblicazione; le prescrizioni di cui al punto 12 per il cambio dell'orario di servizio che diventerà effettivo nel dicembre 2018 e le prescrizioni di cui ai punti da 14 a 17 per il cambio dell'orario di servizio che diventerà effettivo nel dicembre 2018.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2012/34/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato VII della decisione 2012/34/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.


ALLEGATO

«

ALLEGATO VII

SCHEMA DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

(di cui all'articolo 43)

1)

L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile.

2)

Il cambio dell'orario di servizio si applica dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambi di orario del traffico regionale di passeggeri, esso interviene alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risultarne influenzato.

3)

Il termine per la presentazione delle richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio non è superiore a dodici mesi prima del cambio dell'orario di servizio. Le richieste ricevute dopo il termine sono esaminate anche dal gestore dell'infrastruttura.

4)

Non oltre undici mesi prima del cambio dell'orario di servizio, i gestori dell'infrastruttura provvedono a che le tracce ferroviarie internazionali provvisorie siano stabilite in cooperazione con altri pertinenti gestori dell'infrastruttura. I gestori dell'infrastruttura garantiscono per quanto possibile che tali tracce siano rispettate nelle fasi successive.

5)

Il gestore dell'infrastruttura predispone e pubblica un progetto di orario di servizio al più tardi quattro mesi dopo il termine di cui al punto 3.

6)

Il gestore dell'infrastruttura si pronuncia sulle richieste ricevute dopo il termine di cui al punto 3 conformemente al processo pubblicato nel prospetto informativo della rete.

Il gestore dell'infrastruttura può riprogrammare una traccia ferroviaria assegnata se la riprogrammazione è necessaria per conciliare al massimo tutte le richieste di tracce e se è approvata dal richiedente al quale era stata assegnata la traccia. Il gestore dell'infrastruttura aggiorna il progetto di orario di servizio non più tardi di un mese prima del cambio dell'orario di servizio al fine di includere tutte le tracce ferroviarie assegnate dopo la scadenza del termine di cui al punto 3.

7)

Nel caso di treni che passano da una rete all'altra e che arrivano con un ritardo presunto non superiore a 10 ore e, dal 14 dicembre 2019, a 18 ore il gestore dell'infrastruttura dell'altra rete non considera soppressa la traccia ferroviaria né richiede l'applicazione di un'altra traccia ferroviaria, anche se decide di assegnare una traccia ferroviaria diversa, a meno che il richiedente non informi il gestore dell'infrastruttura che il treno non attraverserà l'altra rete. Il gestore dell'infrastruttura comunica senza indugio al richiedente la traccia ferroviaria nuova o aggiornata, compreso, se diverso, il collegamento tra il numero della traccia ferroviaria nuova o aggiornata e il numero della traccia ferroviaria soppressa.

8)

Per quanto riguarda le restrizioni temporanee di capacità delle linee ferroviarie, per motivi quali lavori all'infrastruttura, comprese le relative limitazioni di velocità, carico per asse, lunghezza del treno, trazione o sagoma limite (“restrizioni di capacità”), di durata superiore a sette giorni consecutivi e per cui più del 30 % del volume di traffico giornaliero stimato sulla linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un itinerario alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto, i gestori dell'infrastruttura interessati pubblicano tutte le restrizioni di capacità e i risultati preliminari di una consultazione con i richiedenti, una prima volta almeno 24 mesi prima dell'inizio del periodo dell'orario di servizio interessato, nella misura in cui sono noti, e una seconda volta, in forma aggiornata, almeno 12 mesi prima del cambio dell'orario di servizio interessato.

9)

Se le restrizioni di capacità hanno un impatto che non è limitato a una rete, i gestori dell'infrastruttura interessati creano inoltre un meccanismo mediante il quale discutere congiuntamente tali restrizioni di capacità con i richiedenti interessati, le associazioni di gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 40, paragrafo 1, e i principali operatori degli impianti di servizio interessati prima della loro prima pubblicazione, a meno che i gestori dell'infrastruttura e i richiedenti non convengano che tale meccanismo non è necessario. Le discussioni congiunte contribuiscono all'elaborazione degli orari e alla predisposizione di percorsi alternativi.

10)

Nel pubblicare per la prima volta le restrizioni di capacità in conformità al punto 8, il gestore dell'infrastruttura avvia una consultazione con i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati in merito alle restrizioni di capacità. Qualora sia necessario un coordinamento in conformità al punto 11 tra la prima e la seconda pubblicazione delle restrizioni di capacità, i gestori dell'infrastruttura consultano una seconda volta i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati tra la fine di tale coordinamento e la seconda pubblicazione della restrizione di capacità.

11)

Prima di pubblicare le restrizioni di capacità in conformità al punto 8, se le restrizioni di capacità hanno un impatto che non è limitato a una rete i gestori dell'infrastruttura interessati, compresi i gestori dell'infrastruttura che potrebbero essere interessati dalla modifica dell'itinerario dei treni, coordinano tra loro le restrizioni di capacità che potrebbero comportare una cancellazione o una deviazione su un itinerario alternativo dei treni o una sostituzione con altri modi di trasporto.

Il coordinamento prima della seconda pubblicazione è portato a termine:

a)

entro 18 mesi prima del cambio dell'orario di servizio se più del 50 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un itinerario alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto per una durata superiore a 30 giorni consecutivi;

b)

entro 13 mesi e 15 giorni prima del cambio dell'orario di servizio se più del 30 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un itinerario alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto per una durata superiore a sette giorni consecutivi;

c)

entro 13 mesi e 15 giorni prima del cambio dell'orario di servizio se più del 50 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un itinerario alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto per una durata pari o inferiore a sette giorni consecutivi.

I gestori dell'infrastruttura invitano, se necessario, i richiedenti attivi sulle linee interessate e i principali operatori degli impianti di servizio interessati, a partecipare a tale coordinamento.

12)

Per quanto riguarda le restrizioni di capacità di durata pari o inferiore a sette giorni consecutivi che, conformemente al punto 8, non necessitano di essere pubblicate e per cui più del 10 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un itinerario alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto, che si verificano nel corso dell'orario di servizio successivo e di cui il gestore dell'infrastruttura viene a conoscenza entro 6 mesi e 15 giorni prima del cambio dell'orario di servizio, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti interessati in merito alle restrizioni di capacità previste e comunica le restrizioni di capacità aggiornate almeno quattro mesi prima del cambio dell'orario di servizio. Il gestore dell'infrastruttura fornisce informazioni sulle tracce ferroviarie offerte entro quattro mesi per i treni passeggeri e entro un mese per i treni merci prima dell'inizio della restrizione di capacità, a meno che il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti interessati non concordino un lasso di tempo più breve.

13)

I gestori dell'infrastruttura possono decidere di applicare soglie più stringenti per le restrizioni di capacità basate su percentuali più basse di volumi di traffico stimati o su durate inferiori a quelle indicate nel presente allegato oppure di applicare criteri ulteriori rispetto a quelli di cui al presente allegato, dopo aver consultato i richiedenti e gli operatori degli impianti. Essi pubblicano le soglie e i criteri per il raggruppamento delle restrizioni della capacità nei loro prospetti informativi di cui all'allegato IV, punto 3.

14)

Il gestore dell'infrastruttura può decidere di non applicare i periodi di cui ai punti da 8 a 12, se la restrizione di capacità è necessaria a ristabilire la sicurezza dell'esercizio ferroviario, se i termini delle restrizioni non rientrano nel controllo del gestore dell'infrastruttura, se l'applicazione di tali periodi sarebbe inefficace in termini di costi o inutilmente dannosa in relazione alle condizioni o all'esistenza del patrimonio, o se vi è un consenso tra tutti i richiedenti interessati. In tali casi e nel caso di qualsiasi altra restrizione di capacità che non sia sottoposta a consultazione conformemente ad altre disposizioni del presente allegato, il gestore dell'infrastruttura consulta senza indugio i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati.

15)

Le informazioni che devono essere fornite dal gestore dell'infrastruttura quando agisce in conformità ai punti 8, 12 o 14 includono:

a)

il giorno previsto,

b)

il periodo del giorno e, non appena può essere fissata, l'ora di inizio e di fine della restrizione di capacità,

c)

il segmento di linea interessato dalla restrizione e,

d)

se del caso, la capacità delle linee alternative.

Il gestore dell'infrastruttura pubblica tali informazioni, o un link che vi dia accesso, nel prospetto informativo della rete di cui all'allegato IV, punto 3. Il gestore dell'infrastruttura mantiene tali informazioni aggiornate.

16)

Per quanto riguarda le restrizioni di capacità con una durata di almeno 30 giorni consecutivi e che interessano più del 50 % del volume di traffico stimato su una linea ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura fornisce ai richiedenti, su richiesta, durante la prima tornata di consultazioni, un confronto tra le condizioni che si potrebbero verificare in almeno due alternative di restrizioni di capacità. Il gestore dell'infrastruttura definisce tali alternative sulla base delle informazioni trasmesse dai richiedenti contestualmente alla richiesta e congiuntamente con loro.

Il confronto include, per ciascuna alternativa, almeno:

a)

la durata della restrizione di capacità,

b)

i canoni indicativi previsti per l'utilizzo dell'infrastruttura,

c)

la capacità disponibile sulle linee alternative,

d)

i percorsi alternativi disponibili e

e)

i tempi di viaggio indicativi.

Prima di operare una scelta tra le alternative di restrizioni di capacità, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti interessati e tiene in considerazione le conseguenze delle diverse alternative su tali richiedenti e sugli utenti dei servizi.

17)

Per quanto riguarda le restrizioni di capacità di durata superiore a 30 giorni consecutivi e che interessano più del 50 % del volume di traffico stimato su una linea ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura definisce criteri per stabilire quali treni per ciascun tipo di servizio dovrebbero subire una modifica dell'itinerario, tenendo conto dei vincoli operativi e commerciali del richiedente, a meno che tali vincoli operativi non siano il risultato di decisioni organizzative o dirigenziali del richiedente e fatto salvo l'obiettivo di ridurre i costi del gestore dell'infrastruttura in conformità all'articolo 30, paragrafo 1. Il gestore dell'infrastruttura pubblica tali criteri nel prospetto informativo della rete insieme a una assegnazione preliminare della capacità residua per i diversi tipi di servizi ferroviari quando agisce in conformità al punto 8. Alla fine della consultazione e fatti salvi gli obblighi del gestore dell'infrastruttura di cui all'allegato IV, punto 3, il gestore dell'infrastruttura, sulla base delle osservazioni ricevute dai richiedenti, fornisce alle imprese ferroviarie interessate una ripartizione indicativa della capacità residua per tipo di servizio.

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14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/74


DECISIONE (UE) 2017/2076 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2017

che modifica la decisione 2009/607/CE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea alle coperture dure

[notificata con il numero C(2017) 7247]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico,

considerando quanto segue:

(1)

La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea alle coperture dure, e i relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione 2009/607/CE della Commissione (2), scade il 30 novembre 2017. È stata effettuata una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalla decisione 2009/607/CE. È opportuno pertanto prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti di valutazione e di verifica.

(2)

La decisione 2009/607/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2009/607/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri per il gruppo di prodotti “coperture dure” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2021.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21).


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/75


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2077 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2017

sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità

[notificata con il numero C(2017) 7374]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/50/CE (2) della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/485/UE (3) della Commissione, armonizza le condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli. Tali apparecchiature radar servono a prevenire collisioni tra autoveicoli.

(2)

La decisione 2005/50/CE della Commissione fa obbligo agli Stati membri di trasmettere dati statistici, compreso l'obbligo di raccogliere statistiche su base annuale relative al numero totale di veicoli che sono equipaggiati di radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 24 GHz.

(3)

L'obbligo di tenere sotto controllo l'uso della banda 24 GHz da parte di apparecchiature radar a corto raggio rimane d'attualità; tuttavia sembra ora sproporzionato imporre a ciascuna autorità nazionale l'obbligo di fornire sistematicamente dati statistici su base annuale, come previsto nella decisione n. 2005/50/CE. Le risorse delle amministrazioni nazionali sarebbero impiegate più efficientemente se gli Stati membri fornissero tali relazioni statistiche soltanto su richiesta della Commissione. La Commissione trasmetterebbe tale richiesta nell'eventualità — possibile ma improbabile — che venga segnalata un'interferenza o un rapido incremento del numero di veicoli dotati di apparecchiature radar nella banda 24 GHz.

(4)

Dall'adozione della decisione 2005/50/CE, non ci sono state segnalazioni di interferenze dannose da parte dei servizi tutelati dalla decisione. Il numero di veicoli equipaggiati di radar a corto raggio nella banda di frequenze 24 GHz dello spettro radio è rimasto modesto, in generale, e comunque a un livello considerevolmente inferiore alla soglia del 7 % del numero totale di veicoli in circolazione in ciascuno Stato membro. Detta percentuale è considerata la soglia critica al di sotto della quale si presume che non possa essere causata alcuna interferenza dannosa agli altri utenti della stessa banda 24 GHz.

(5)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2005/50/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/50/CE è così modificata:

 

Nell'allegato della decisione, la frase «I dati che seguono devono essere rilevati su base annuale:» è sostituita dalla seguente:

«I dati che seguono devono essere rilevati su richiesta della Commissione:».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15).

(3)  Decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE della Commissione relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (GU L 198 del 30.7.2011, pag. 71).


14.11.2017   

IT

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L 295/77


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2078 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2017

che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 7391]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 258/97, la decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione (2) autorizzava la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare da impiegare in determinati prodotti alimentari, incluse le bevande, negli integratori alimentari e negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

(2)

Il 25 aprile 2016 la società Leiber GmbH ha presentato presso l'autorità competente dell'Irlanda una richiesta di ampliamento degli usi e dei livelli di uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare. In particolare è stato chiesto di estendere l'uso dei beta-glucani del lievito ad altre categorie di alimenti e di aumentarne i livelli massimi di uso giornalieri per le categorie di alimenti già autorizzate con la decisione di esecuzione 2011/762/UE.

(3)

Il 7 novembre 2016 l'autorità competente dell'Irlanda ha presentato una relazione di valutazione iniziale in cui si concludeva che l'ampliamento degli usi e dei livelli massimi di uso proposti dei beta-glucani del lievito soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(4)

Il 15 novembre 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(5)

Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Il richiedente ha modificato di conseguenza la richiesta concernente le categorie di prodotti alimentari e i livelli di uso proposti. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno rassicurato gli Stati membri e la Commissione, che si sono dichiarati soddisfatti.

(6)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Tali atti possono applicarsi ai beta-glucani del lievito. I beta-glucani del lievito dovrebbero pertanto essere autorizzati, fatte salve le prescrizioni di tale legislazione e di qualsiasi altra norma applicabile in parallelo al regolamento (CE) n. 258/97.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e del regolamento (UE) n. 609/2013, i beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae) di cui all'allegato I della presente decisione possono essere commercializzati nel mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi definiti e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzata dalla presente decisione per l'etichetta del prodotto alimentare è «beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)».

Articolo 3

La presente decisione è indirizzata alla Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Germania.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2011/762/UE della Commissione, del 24 novembre 2011, che autorizza la commercializzazione dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 41).

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(4)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

(5)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 12.6.2013, pag. 35).


ALLEGATO I

SPECIFICHE DEI BETA-GLUCANI DEL LIEVITO (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Descrizione

I beta-glucani consistono in un complesso, ad alto peso molecolare (100-200 kDa) di polisaccaridi derivati dalla parete cellulare di molti lieviti e cereali. La denominazione chimica dei «beta-glucani del lievito» è (1-3),(1-6)-β-D-glucani.

I beta-glucani consistono in una struttura di residui di glucosio legati in β-1-3, ramificati mediante legami β-1-6, cui sono legate chitina e mannoproteine mediante legami β-1-4.

Questo nuovo ingrediente alimentare è un (1,3)-(1,6)-β-D-glucano altamente purificato isolato dal lievito Saccharomyces cerevisiae, insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide.

Specifiche dei beta-glucani del lievito (Saccharomyces cerevisiae)

Parametro

Valori di specificazione

Solubilità

Insolubile in acqua ma disperdibile in molte matrici liquide

Dati chimici

(1,3)-(1,6)-β-D-glucano

> 80 %

Ceneri

< 2 %

Umidità

< 6 %

Proteine

< 4 %

Grassi totali

< 3 %

Dati microbiologici

Conteggio totale su piastra

< 1 000 ufc/g

Enterobatteri

< 100 ufc/g

Coliformi totali

< 10 ufc/g

Lievito

< 25 ufc/g

Muffe

< 25 ufc/g

Salmonella ssp.

Assenza in 25 g

Escherichia coli

Assenza in 1 g

Bacillus cereus

< 100 ufc/g

Staphylococcus aureus

Assenza in 1 g

Metalli pesanti

Piombo

< 0,2 mg/g

Arsenico

< 0,2 mg/g

Mercurio

< 0,1 mg/g

Cadmio

< 0,1 mg/g


ALLEGATO II

USI AUTORIZZATI DEI BETA-GLUCANI DEL LIEVITO (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Categoria alimentare

Livello massimo di beta-glucani del lievito

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

1,275 g/giorno per i bambini di età superiore a 12 anni e la popolazione adulta in generale

0,675 g/giorno per i bambini di età inferiore a 12 anni

Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso come definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

1,275 g/giorno

Alimenti a fini medici speciali come definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

1,275 g/giorno

Bevande a base di succhi di frutta e/o di verdura, compresi i succhi concentrati e disidratati

1,3 g/kg

Bevande aromatizzate alla frutta

0,8 g/kg

Preparazioni in polvere per bevande al cacao

38,3 g/kg (polvere)

Barrette ai cereali

6 g/kg

Cereali da prima colazione

15,3 g/kg

Cereali per la colazione calda integrali e ad alto contenuto di fibre

1,5 g/kg

Biscotti tipo cookies

2,2 g/kg

Cracker

6,7 g/kg

Bevande a base di latte

3,8 g/kg

Prodotti lattieri fermentati

3,8 g/kg

Succedanei dei prodotti lattieri

3,8 g/kg

Altre bevande

0,8 g/kg (pronte da bere)

Latte in polvere/polvere di latte

25,5 g/kg

Zuppe, minestre e preparati per minestre

0,9 g/kg (pronte da mangiare)

1,8 g/kg (condensate)

6,3 g/kg (polvere)

Cioccolato e dolciumi

4 g/kg

Barrette e polveri proteiche

19,1 g/kg

Confettura, marmellata e altri prodotti da spalmare a base di frutta

11,3 g/kg


14.11.2017   

IT

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L 295/81


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2079 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2017

che autorizza l'immissione sul mercato dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 7418]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 agosto 2010 la società Ametis JSC ha presentato all'autorità competente del Regno Unito una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'estratto ricco in tassifolina di legno di Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97. La domanda riguarda l'impiego dell'estratto ricco in tassifolina negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia, i bambini e gli adolescenti di età inferiore a 14 anni.

(2)

Il 2 settembre 2011 l'autorità competente del Regno Unito ha presentato una relazione di valutazione iniziale, nella quale ha concluso che l'estratto ricco in tassifolina soddisfa i criteri relativi ai nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)

Il 20 settembre 2011 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(4)

Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.

(5)

Il 5 dicembre 2012 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo una valutazione complementare dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.

(6)

Il 14 febbraio 2017 l'EFSA, nel suo parere scientifico sulla sicurezza dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 (2), ha concluso che l'estratto ricco in tassifolina è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.

(7)

Tale parere offre una base sufficiente per stabilire che, in relazione agli usi e ai livelli di uso proposti, l'estratto ricco in tassifolina soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. L'uso dell'estratto ricco in tassifolina dovrebbe essere autorizzato fatta salva tale direttiva.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la direttiva 2002/46/CE, l'estratto ricco in tassifolina quale specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia, i bambini e gli adolescenti di età inferiore a 14 anni ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La denominazione dell'estratto ricco in tassifolina autorizzato dalla presente decisione per l'etichettatura dei prodotti alimentari è «estratto ricco in tassifolina».

Articolo 3

Ametis JSC, 68, Naberezhnaya St., Blagoveshchensk, Amur District, Russia 675000 è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  The EFSA Journal 2017; 15(2):4682.

(3)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


ALLEGATO I

SPECIFICHE DELL'ESTRATTO RICCO IN TASSIFOLINA

Definizione:

Denominazione chimica

[(2R,3R)-2-(3,4 diidrossifenil)-3,5,7-triidrossi-2,3-diidrocromen-4-one, anche noto come (+) trans (2R,3R)- diidroquercetina]

Formula chimica

C15H12O7

Massa molecolare

304,25 Da

N. CAS

480-18-2

Descrizione: l'estratto ricco in tassifolina di legno di Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. è una polvere di colore da bianco a giallo pallido che cristallizza da soluzioni acquose ad alta temperatura.

Specifiche:

Parametro di specifica

Limiti

Parametro fisico

Tenore di umidità

≤ 10 %

Analisi del composto

Tassifolina (m/m)

≥ 90,0 % del peso a secco

Metalli pesanti, pesticida

Piombo

≤ 0,5 mg/kg

Arsenico

≤ 0,02 mg/kg

Cadmio

≤ 0,5 mg/kg

Mercurio

≤ 0,1 mg/kg

Diclorodifeniltricloroetano (DDT)

≤ 0,05 mg/kg

Solventi residui

Etanolo

< 5 000  mg/kg

Parametri microbici

Conteggio totale su piastra (TPC)

≤ 104 CFU (1)/g

Enterobatteri

≤ 100/g

Lieviti e muffe

≤ 100 CFU/g

Escherichia coli

Negativo/1 g

Salmonella spp.

Negativo/10 g

Staphylococcus aureus

Negativo/1 g

Pseudomonas spp.

Negativo/1 g

Range consueto di componenti dell'estratto ricco in tassifolina (per la sostanza secca)

Componente dell'estratto

Contenuto, range consueto osservato (%)

Tassifolina

90 — 93

Aromadendrina

2,5 — 3,5

Eriodictiolo

0,1 — 0,3

Quercetina

0,3 — 0,5

Naringenina

0,2 — 0,3

Kaempferolo

0,01 — 0,1

Pinocembrino

0,05 — 0,12

Flavonoidi non identificati

1 — 3

Acqua (2)

1,5


(1)  CFU: unità formanti colonie.

(2)  La tassifolina in forma idrata e durante il processo di essiccazione è un cristallo. Ciò comporta l'inclusione dell'acqua di cristallizzazione a un tenore dell'1,5 %.


ALLEGATO II

USI AUTORIZZATI DELL'ESTRATTO RICCO IN TASSIFOLINA

Categoria alimentare

Tenori massimi

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi gli integratori alimentari destinati a lattanti, bambini nella prima infanzia, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni

100 mg/giorno


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/86


DECISIONE (UE) 2017/2080 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 settembre 2017

che modifica la Decisione BCE/2010/9 relativa all'accesso a taluni dati di TARGET2 e all'utilizzo dei medesimi (BCE/2017/29)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 3.1 e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

L'indirizzo BCE/2012/27 (1) istituisce un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(2)

TARGET2 opera sulla base di una piattaforma tecnica unica denominata Piattaforma unica condivisa gestita dalla Deutsche Bundesbank, dalla Banque de France e dalla Banca d'Italia. TARGET2 è strutturato giuridicamente come una molteplicità di sistemi di regolamento lordo in tempo reale ciascuno dei quali costituisce un componente di TARGET2 gestito da una banca centrale dell'Eurosistema (BC). L'indirizzo BCE/2012/27 armonizza nella misura più ampia possibile le norme relative ai componenti di TARGET2.

(3)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione BCE/2010/9 (2).

(4)

I dati sulle singole operazioni di TARGET2 sono necessari al fine di effettuare le analisi attinenti alla vigilanza macroprudenziale, alla stabilità finanziaria, all'integrazione finanziaria, alle operazioni di mercato, alle funzioni di politica monetaria e al Meccanismo di vigilanza unico. I dati sono altresì necessari al fine di condividere i risultati aggregati di tali analisi. È pertanto necessario estendere l'ambito di applicazione della decisione BCE/2010/9 per consentire l'accesso ai dati per le summenzionate finalità.

(5)

Il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) è responsabile delle attività operative nel campo delle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema. Al MIB sono altresì affidate le iniziative e i progetti relativi alle nuove infrastrutture di mercato, inclusa la gestione funzionale e operativa di TARGET2 e TARGET2-Securities, in linea con il mandato conferito dal Consiglio direttivo. Il Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) è responsabile del coordinamento della sorveglianza sui sistemi di pagamento compresa la sorveglianza di TARGET2. In relazione a TARGET2-Securities (T2S) e TARGET2, il MIPC contribuisce altresì ai compiti assegnati al livello 1 della governance in conformità all'indirizzo BCE/2012/27. Il MIB e il MIPC assumono i compiti affidati al Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento ai sensi della decisione BCE/2010/9,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2010/9 è modificata come segue:

1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Le BC hanno accesso ai dati sulle singole operazioni estratti da TARGET2 da tutti i partecipanti a tutti i componenti di TARGET2 al fine di assicurare l'efficiente funzionamento di TARGET2 e la sorveglianza dello stesso. Le BC possono altresì avere accesso ai dati per effettuare le analisi necessarie ai fini della vigilanza macroprudenziale, della stabilità finanziaria, dell'integrazione finanziaria, delle operazioni di mercato, delle funzioni di politica monetaria e del Meccanismo di vigilanza unico, conformemente al principio di separazione.

2.   L'accesso ai dati di cui al paragrafo 1 e il loro utilizzo per analisi quantitative e simulazioni numeriche è così limitato:

a)

per assicurare l'efficiente funzionamento di TARGET2 e la sorveglianza dello stesso, un funzionario del personale e un massimo di tre supplenti, separatamente, sia per la gestione che per la sorveglianza di TARGET2. I funzionari del personale e i loro supplenti sono funzionari del personale addetti alla gestione di TARGET2 e alla sorveglianza dell'infrastruttura di mercato;

b)

per tutte le altre analisi, un gruppo composto al massimo da 15 funzionari del personale che svolgono ricerca, coordinato dai capi della ricerca del Sistema europeo di banche centrali.

3.   Le BC possono nominare i funzionari del personale e i loro supplenti. La nomina dei funzionari del personale tra quelli addetti alla gestione, inclusi i capi della ricerca, cui è consentito l'accesso ai dati di TARGET2 conformemente al paragrafo 2, è sottoposta all'approvazione da parte del Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB). La nomina dei funzionari del personale tra quelli addetti alla sorveglianza, che hanno il permesso di accedere ai dati di TARGET2 ai sensi del paragrafo 2, è sottoposta all'approvazione del Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC). Le medesime procedure si applicano alla sostituzione dei funzionari stessi.

4.   Il MIB stabilisce norme specifiche al fine di garantire la riservatezza dei dati sulle singole operazioni. Le BC assicurano l'osservanza di tali norme da parte dei propri membri del personale designati conformemente ai paragrafi 2 e 3. Fatta salva l'applicazione di ogni altra norma in materia di condotta professionale o riservatezza da parte delle BC, in caso di inosservanza delle norme specifiche stabilite dal MIB, le BC impediscono ai rispettivi membri del personale designati l'accesso ai dati di cui al paragrafo 1 e l'utilizzo dei medesimi. Il MIB vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

5.   Il Consiglio direttivo può altresì decidere di accordare l'accesso ad altri utenti sulla base di regole precise e predefinite. In tali casi, il MIB vigila sull'utilizzo dei dati e, in particolare, sull'osservanza delle norme di riservatezza sia stabilite dal MIB che disposte dall'articolo 38 dell'allegato II all'indirizzo BCE/2012/27 (*1).

(*1)  Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;"

2.

l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Il Simulatore di TARGET2 è creato per l'esecuzione delle analisi quantitative e simulazioni numeriche di cui all'articolo 1, paragrafo 1.»;

3.

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Il MIB stabilisce un programma di lavoro a medio termine per la gestione e il MIPC stabilisce un programma di lavoro per la sorveglianza, realizzati da funzionari del personale designati in conformità all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, utilizzando i dati sulle singole operazioni.

2.   Il MIB può decidere di pubblicare le informazioni derivanti dall'utilizzo dei dati sulle singole operazioni a condizione che non sia possibile identificare i partecipanti o i clienti dei partecipanti.

3.   Il MB delibera a maggioranza semplice. Le sue decisioni sono soggette a riesame da parte del Consiglio direttivo.

4.   Il MIB informa regolarmente il Consiglio direttivo di tutte le materie relative all'applicazione della presente decisione».;

4.

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 3, dell'Allegato II all'Indirizzo BCE/2012/27, il MIB coordina la comunicazione e la pubblicazione da parte delle BC delle informazioni sui pagamenti concernenti un partecipante o un cliente di un partecipante disciplinate nel suddetto articolo.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(2)  Decisione BCE/2010/9, del 29 luglio 2010, relativa all'accesso a taluni dati di TARGET2 e all'utilizzo dei medesimi (GU L 211 del 12.8.2010, pag. 45).


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/89


DECISIONE (UE) 2017/2081 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 ottobre 2017

che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2017/30)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

in data 22 settembre 2017, il Consiglio direttivo ha modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 (1), al fine di: a) riflettere nel quadro normativo TARGET2 la decisione del Consiglio direttivo del 9 giugno 2016 che armonizza la remunerazione dei fondi di garanzia delle infrastrutture dei mercati finanziari detenuti presso l'Eurosistema; b) riflettere il fatto che, una volta ultimato il piano di migrazione di TARGET2-Securities (T2S) a settembre 2017, il modello integrato utilizzato nelle relative procedure di regolamento per sistemi ancillari non sarà più disponibile; c) introdurre una nuova procedura di regolamento dei sistemi ancillari al fine di supportare l'emergere di una soluzione pan-europea per i pagamenti istantanei (la procedura di regolamento 6 in tempo reale); e d) chiarire alcuni aspetti dell'Indirizzo BCE/2012/27.

(2)

Al fine di riflettere le modifiche apportate all'Indirizzo BCE/2012/27 in relazione ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB, ove necessario, e chiarire alcuni altri punti nei termini e nelle condizioni, è opportuno modificare di conseguenza la decisione BCE/2007/7 (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

1.   È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Remunerazione dei fondi di garanzia

1.   Per “fondi di garanzia” si intendono fondi costituiti dai partecipanti al sistema ancillare, da utilizzarsi nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più partecipanti manchino di adempiere ai propri obblighi di pagamento nel sistema ancillare.

2.   I Fondi di garanzia sono remunerati al tasso sui depositi.»;

2.   Gli allegati I e II alla decisione BCE/2007/7 sono modificati conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 20 ottobre 2017.

Si applica a decorrere dal 13 novembre 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 ottobre 2017

Per il Comitato esecutivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(2)  Decisione BCE/2007/7 del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).


ALLEGATO

Gli allegati I e II all'Indirizzo BCE/2007/7 sono modificati come segue:

1.

l'allegato I è modificato come segue:

a)

nell'articolo 1, la definizione di «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente:

«“ancillary system” means a system managed by an entity established in the European Economic Area (EEA) that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website (*1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations settled in TARGET2 and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline ECB/2012/27 (*2) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB;

b)

l'articolo 28 è così modificato:

i)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   If a PM account holder is suspended from TARGET2-ECB on grounds other than those specified in paragraph (1)(a), all of its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended PM account holder's CB.»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   If a PM account holder is suspended from TARGET2-ECB on the grounds specified in paragraph (1)(a), any outgoing payment orders from that PM account holder shall only be processed on the instructions of its representatives, including those appointed by a competent authority or a court, such as the PM account holder's insolvency administrator, or pursuant to an enforceable decision of a competent authority or a court providing instructions as to how the payments are to be processed. All incoming payments shall be processed in accordance with paragraph 6.»;

c)

l'articolo 32 è così modificato:

i)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant, participants from the same group or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to: (a) other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2 or the monitoring of the participant's or its group's exposure; (b) other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or (c) supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.»;

ii)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   By derogation from paragraph 1 and provided that this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to which the information is disclosed.»;

d)

nell'appendice I, al paragrafo 8, punto 8), la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c)

da un conto PM al conto tecnico gestito dal sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 in tempo reale: e»;

e)

l'appendice IV è modificata come segue:

i)

al paragrafo 6, la lettera (a) è sostituita dalla seguente:

«(a)

If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders using the Contingency Module of the SSP or other means. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by means of any available means of communication.»;

ii)

al paragrafo 8, la lettera (b) è sostituita dalla seguente:

«(b)

In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be performed by other Eurosystem CBs or the SSP.»;

f)

nell'appendice V, la tabella contenuta nel paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:

«Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (*3)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103 + message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00-18.45 (*4)

End-of-day processing

18.15 (*4)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (*5)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (*5)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (*5)-19.30 (*4)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (*5)

“Start-of-procedure” message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-accounts/technical account (ancillary system-related settlement)

19.30 (*5)-22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real-time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the “start-of-cycle” messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

22.001.00

Technical maintenance period

1.00-7.00

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)

g)

l' appendice VI è sostituita dalla seguente:

«

Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 150 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 875 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price (EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

Above 100 000

0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

PM to DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and DCA to PM liquidity transfer orders received on a participant's PM account shall be charged according to pricing options (a) or (b) as chosen for that PM account.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

The monthly fee for direct participants subscribing to the TARGET2 value-added services for T2S shall be EUR 50 for those participants that have opted for option (a) in paragraph 1, and EUR 625 for those participants that have opted for option (b) in paragraph 1.

Fees for Main PM account holders

4.

In addition to the fees set out in paragraphs 1 to 3 of this Appendix, a monthly fee of EUR 250 for each linked DCA shall be charged to Main PM account holders.

5.

The Main PM account holders shall be charged the following fees for T2S services connected with the linked DCA(s). These items shall be billed separately.

Tariff items

Price (eurocent)

Explanation

Settlement services

DCA to DCA liquidity transfer orders

9

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

6

per transaction

Information services

A2A reports

0,4

Per business item in any A2A report generated

A2A queries

0,7

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

U2A queries

10

Per executed search function

Messages bundled into a file

0,4

Per message in a file

Transmissions

1,2

Per transmission

Invoicing

6.

In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant shall receive the relevant invoices for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the ninth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the 14th working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.

Fee schedule and invoicing for ancillary systems

7.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of the following elements:

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each ancillary system (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 8 334, in proportion to the underlying gross value of the ancillary system's euro cash settlement transactions (Fixed Fee II).

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee (EUR)

Monthly fee (EUR)

1

0

below 1 000

5 000

417

2

1 000

below 2 500

10 000

833

3

2 500

below 5 000

20 000

1 667

4

5 000

below 10 000

30 000

2 500

5

10 000

below 50 000

40 000

3 333

6

50 000

below 500 000

50 000

4 167

7

500 000 and above

100 000

8 334

The gross value of the ancillary system's euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee from 1 January of each calendar year. The gross value shall exclude transactions settled on DCAs.

(c)

A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for PM account holders, in line with paragraph 1. The ancillary system may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:

(i)

for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two; and

(ii)

a monthly fixed fee of EUR 150 (under Option A) or EUR 1 875 (under Option B) shall be charged in addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.

(d)

In addition to the fees set out in points (a) to (c), an ancillary system using the ASI or the Participant Interface shall also be subject to the following fees:

(i)

If the ancillary system makes use of the TARGET2 value-added services for T2S, the monthly fee for the use of the value added services shall be EUR 50 for those systems that have chosen option A and EUR 625 for those systems that have chosen option B. This fee shall be charged for each account held by the ancillary system that uses the services;

(ii)

If the ancillary system holds a Main PM account linked to one or more DCAs, the monthly fee shall be EUR 250 for each linked DCA; and

(iii)

The ancillary system as Main PM account holder shall be charged the following fees for T2S services connected with the linked DCA(s). These items shall be billed separately:

Tariff items

Price (eurocent)

Explanation

Settlement services

DCA to DCA liquidity transfer orders

9

per transfer

Intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity etc.)

6

per transaction

Information services

A2A reports

0,4

Per business item in any A2A report generated

A2A queries

0,7

Per queried business item in any A2A query generated

U2A queries

10

Per executed search function

U2A queries downloaded

0,7

Per queried business item in any U2A query generated and downloaded

Messages bundled into a file

0,4

Per message in a file

Transmissions

1,2

Per transmission

8.

Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an ancillary system, via either the Participant Interface or the ASI, shall be exclusively charged to this ancillary system. The Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.

9.

Each ancillary system shall receive an invoice from its ASCB for the previous month based on the fees referred to in subparagraph 1, no later than the ninth business day of the following month. Payments shall be made no later than the 14th business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified by the ancillary system.

10.

For the purposes of paragraphs 7 to 9, each ancillary system that has been designated under Directive 98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ancillary systems that have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ancillary systems shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument, e.g. an agreement among the participants and the system operator; (b) with multiple membership; (c) with common rules and standardised arrangements; and (d) for the clearing, netting and/or settlement of payments and/or securities between the participants.

»;

2.

l'allegato II è modificato come segue:

a)

l'articolo 24 è così modificato:

i)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   If a DCA holder is suspended from TARGET2-ECB on grounds other than those specified in paragraph (1)(a), all its incoming and outgoing payment orders shall only be presented for settlement after they have been explicitly accepted by the suspended DCA holder's CB.»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   If a DCA holder is suspended from TARGET2-ECB on the grounds specified in paragraph (1)(a), any outgoing payment orders from that DCA holder shall only be processed on the instructions of its representatives, including those appointed by a competent authority or a court, such as the DCA holder's insolvency administrator, or pursuant to an enforceable decision of a competent authority or a court providing instructions as to how the payments are to be processed. All incoming payments shall be processed in accordance with paragraph (6).»;

b)

l'articolo 27 è così modificato:

i)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   By derogation from paragraph 1, the DCA holder agrees that the ECB may disclose payment order, technical or organisational information regarding the DCA holder, other DCAs held by DCA holders of the same group, or the DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to: (a) other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or the monitoring of the DCA holder's or its group's exposure; (b) other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or (c) supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.»;

ii)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   By derogation from paragraph 1 and provided that this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the DCA holder or the DCA holder's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the DCA holder or the DCA holder's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to which the information is disclosed.»


(*1)  The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area” of 20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework of July 2011, subject to the judgment of 4 March 2015United Kingdom v European Central Bank, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.

(*2)  Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).»;

(*3)  “Daytime operations” means daytime processing and end-of-day processing.

(*4)  Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(*5)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.»;


ORIENTAMENTI

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/97


INDIRIZZO (UE) 2017/2082 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 settembre 2017

che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2017/28)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

In data 9 giugno 2016 il Consiglio direttivo ha approvato l'armonizzazione della remunerazione dei fondi di garanzia delle infrastrutture dei mercati finanziari detenuti presso l'Eurosistema.

(2)

A seguito dell'ultimazione del piano di migrazione di TARGET2-Securities (T2S) a settembre 2017, il modello integrato utilizzato nelle relative procedure di regolamento per sistemi ancillari non sarà più disponibile.

(3)

Al fine di supportare l'emergere di una soluzione pan-europea per i pagamenti istantanei, TARGET2 è potenziato con una nuova procedura di regolamento dei sistemi ancillari (la procedura di regolamento 6 in tempo reale).

(4)

È necessario chiarire alcuni aspetti dell'indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (1).

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2012/27,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1.

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 31) è sostituito dal seguente:

«31)

per “sistema ancillare” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE (*1), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione dipagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dal presente indirizzo e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata;

b)

è aggiunto il seguente punto 74):

«(74)

per “fondi di garanzia” si intendono fondi forniti dai partecipanti al sistema ancillare, da utilizzarsi nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più partecipanti manchino di adempiere ai propri obblighi di pagamento nel sistema ancillare.»;

2.

L'articolo 11 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Remunerazione dei fondi di garanzia»;

b)

il paragrafo 1 è soppresso;

c)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I fondi di garanzia sono remunerati al tasso sui depositi.»;

3.

L'articolo 17 è modificato come segue:

a)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Una BC dell'Eurosistema che ha sospeso la partecipazione di un partecipante al proprio sistema componente di TARGET2 ai sensi del paragrafo 1, lettera a), elabora i pagamenti di tale partecipante solamente sulla base delle istruzioni dei rappresentanti di quest'ultimo, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli obblighi delle BC dell'Eurosistema di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis si applicano altresì in caso di sospensione o cessazione dell'utilizzo dell'ASI da parte di sistemi ancillari.»;

4.

gli allegati II, II bis e V sono modificati in conformità all'allegato I del presente indirizzo;

5.

l'allegato IV è sostituito dall'allegato II al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 13 novembre 2017. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 20 ottobre 2017.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(*1)  L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»;


ALLEGATO I

Gli allegati II, II bis e V dell'indirizzo BCE/2012/27 sono modificati come segue:

1.

l'allegato II è modificato come segue:

a)

all'articolo 1, la definizione di «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente:

«per “sistema ancillare” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nello Spazio economico europeo (SEE) e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE (*1), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dall'indirizzo BCE/2012/27 (*2) e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata;

b)

L'articolo 34 è modificato come segue:

i)

Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se i titolari di conto PM sono sospesi da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], in base a presupposti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono accantonati ed immessi nella entry disposition solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC dei titolari di conto PM sospesi.»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Se i titolari di conto PM sono sospesi da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita di quel titolare di conto PM sono elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei propri rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del titolare di conto PM, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Tutti i pagamenti in entrata devono essere elaborati in conformità con il paragrafo 6.»;

c)

L'articolo 38 è modificato come segue:

i)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il partecipante, i partecipanti dello stesso gruppo o i clienti del partecipante, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 o per il monitoraggio dell'esposizione del partecipante o del suo gruppo; b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; o c) alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, BC incluse, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.»;

ii)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il partecipante o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il partecipante o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.»;

d)

nell'appendice I, il paragrafo 8, punto 8), lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

da un conto PM al conto tecnico gestito dal sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 in tempo reale: e»;

e)

l'appendice IV è modificata come segue:

i)

al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l'elaborazione in contingency degli ordini di pagamento utilizzando il Contingency Module della SSP o altri mezzi. In tali casi, ai partecipanti è offerto solo un livello minimo di servizi. La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti dell'avvio dell'elaborazione in contingency utilizzando qualunque mezzo di comunicazione disponibile.»;

ii)

al paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

In caso di guasto relativo alla [inserire nome della BC], alcune o tutte le funzioni tecniche di quest'ultima relative a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] possono essere svolte da altre BC dell'Eurosistema o dalla SSP.»;

f)

nell'appendice V, la tabella contenuta nel paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:

«Ora

Descrizione

6:45-7:00

Attività propedeutiche all'operatività diurna (*3)

7:00-18:00

Elaborazione diurna

17:00

Cut-off time per i pagamenti per conto della clientela, vale a dire pagamenti disposti da e/o a favore di un soggetto che non è un partecipante diretto o indiretto, così come identificati nel sistema mediante l'utilizzo di un messaggio MT 103 o MT 103+

18:00

Cut-off time per i pagamenti interbancari, vale a dire pagamenti diversi dai pagamenti ai clienti

18:00-18:45 (*4)

Elaborazione di fine giornata

18:15 (*4)

Cut-off time generale per l'utilizzo di operazioni su iniziativa delle controparti

(subito dopo)

18:30 (*5)

Momento a partire dal quale i dati per l'aggiornamento dei sistemi di contabilità sono a disposizione delle BC

18:45-19:30 (*5)

Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)

19:00 (*5)-19:30 (*4)

Fornitura di liquidità sui conti PM

19:30 (*5)

Messaggio di “avvio della procedura” e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM ai/al sotto-conti/conto tecnico (regolamento correlato ai sistemi ancillari)

19:00 (*5)-22:00

Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM per la procedura di regolamento 6 in tempo reale; esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di “inizio ciclo” per la procedura di regolamento 6 interfacciata; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento 6 in tempo reale e 6 interfacciata dei sistemi ancillari)

22:00-1:00

Periodo di manutenzione tecnica

1:00-7:00

Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento dei sistemi ancillari 6 in tempo reale e 6 interfacciata)

g)

All'appendice VI, il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14.

Nel caso di partecipanti diretti, si applicano le seguenti regole di fatturazione. Il partecipante diretto (il gestore del gruppo LA o del gruppo ICC nel caso in cui siano usate le funzioni LA o ICC) riceve le fatture relative al mese precedente che riportano le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la nona giornata lavorativa del mese seguente. Il pagamento è effettuato non oltre la quattordicesima giornata lavorativa del mese suddetto, sul conto specificato dalla [inserire nome della BC] ed è addebitato sul conto PM del partecipante.»

2.

L'allegato II bis è modificato come segue:

a)

L'articolo 24 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se il titolare di un conto DCA è sospeso da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], in base a presupposti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono sottoposti a regolamento solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC del titolare di conto DCA sospeso.»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Se il titolare di conto DCA è sospeso da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in base a presupposti di cui al paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita da quel titolare di conto DCA devono essere elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei propri rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del titolare di un conto DCA, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Tutti i pagamenti in entrata devono essere elaborati in conformità con il paragrafo 6.»;

b)

L'articolo 27 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, il titolare di conto DCA acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il titolare di conto DCA, altri conti DCA detenuti da titolari di conto DCA dello stesso gruppo, o i clienti del titolare di conto DCA, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2, o per il monitoraggio dell'esposizione del titolare di conto DCA o di quella del suo gruppo; b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; c) autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.»;

ii)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il titolare di conto DCA o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il titolare di conto DCA o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.»

3.

l'allegato V è modificato come segue:

i)

nell'appendice IA, la lettera c) del paragrafo 8, punto 8, è sostituita dalla seguente:

«c)

da un conto PM al conto tecnico gestito dal sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 in tempo reale.»

ii)

nell'appendice IIA, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Nel caso di partecipanti diretti, si applicano le seguenti regole di fatturazione. Il partecipante diretto riceve le fatture relative al mese precedente che riportano le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la nona giornata lavorativa del mese seguente. Il pagamento è effettuato non oltre la quattordicesima giornata lavorativa del mese suddetto, sul conto specificato dalla [inserire nome della BC] ed è addebitato sul conto PM del partecipante.»


(*1)  L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.

(*2)  Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;

(*3)  Per “operatività diurna” si intende l'elaborazione diurna e quella di fine giornata.

(*4)  Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

(*5)  Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.»;


ALLEGATO II

L'allegato IV all'indirizzo BCE/2012/27 è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO IV

PROCEDURE DI REGOLAMENTO PER I SISTEMI ANCILLARI

1.   Definizioni

Ai fini del presente allegato e ad integrazione delle definizioni di cui all'articolo 2 del presente indirizzo:

1)

per “istruzione di accredito” si intende un'istruzione di pagamento immessa da un sistema ancillare e indirizzata alla BCSA per addebitare su uno dei conti detenuti e/o gestiti dal sistema ancillare nel PM, e per accreditare su un conto PM o un sotto-conto di un regolante l'importo in esso specificato,

2)

per “istruzione di addebito” si intende un'istruzione di pagamento indirizzata alla BCR e immessa da un sistema ancillare per addebitare sul conto PM o un sotto-conto di un regolante l'importo in essa specificato, sulla base di un mandato di addebito, e per accreditare uno dei conti del sistema ancillare nel PM o un altro conto PM o sotto-conto di un regolante,

3)

per “istruzione di pagamento” o “istruzione di pagamento del sistema ancillare” si intende un'istruzione di addebito o un'istruzione di accredito,

4)

per “banca centrale del sistema ancillare (BCSA)” si intende la BC dell'Eurosistema con la quale il sistema ancillare in questione ha un accordo bilaterale per il regolamento delle istruzioni di pagamento del sistema ancillare nel PM,

5)

per “banca centrale del regolante (BCR)” si intende una BC dell'Eurosistema presso la quale è in essere un conto PM di un regolante,

6)

per “regolante” si intende un partecipante il cui conto PM o un sotto-conto è utilizzato per regolare istruzioni di pagamento del sistema ancillare,

7)

per “modulo di informazione e controllo (ICM)” si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conto PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e di disporre ordini di pagamento in situazioni di contingency,

8)

per “messaggio di rete ICM” si intende l'informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i titolari di conto PM o a un gruppo ristretto di titolari di conto PM attraverso l'ICM,

9)

per “mandato di addebito” si intende un'autorizzazione concessa da un regolante mediante il modulo fornito dalle BC dell'Eurosistema tra i moduli di raccolta dei dati statici, indirizzata sia al proprio sistema ancillare sia alla propria BCR, che consente al sistema ancillare di immettere istruzioni di addebito, e che dà disposizioni alla BCR di addebitare il conto PM o un sotto-conto del regolante a seguito delle istruzioni di addebito,

10)

per “corto” si intende essere debitori di somme di denaro durante il regolamento di istruzioni di pagamento del sistema ancillare,

11)

per “lungo” si intende essere creditori di somme di denaro durante il regolamento di istruzioni di pagamento del sistema ancillare,

12)

per “regolamento tra sistemi” si intende il regolamento in tempo reale di istruzioni di addebito in virtù del quale i pagamenti sono eseguiti da un regolante di un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 ad un regolante di un altro sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6,

13)

per “Static Data (Management) Module” si intende il modulo della SSP in cui sono raccolti e registrati i dati statici,

14)

per “conto tecnico” si intende uno specifico conto detenuto nel PM da un sistema ancillare o detenuto da una BCSA per conto di un sistema ancillare nel proprio sistema componente di TARGET2 per essere utilizzato dal sistema ancillare.

2.   Ruolo delle BCR

Ciascuna BC dell'Eurosistema agisce quale BCR con riguardo a qualunque regolante per il quale detiene un conto PM.

3.   Gestione del rapporto tra BC, sistemi ancillari e regolanti

1)

Le BCSA assicurano che i sistemi ancillari con i quali hanno in essere accordi bilaterali forniscano una lista di regolanti contenente i dettagli dei conti PM dei regolanti che le BCSA conservano nello Static Data (Management) Module della SSP. Qualunque sistema ancillare può accedere alla lista dei propri regolanti attraverso l'ICM.

2)

Le BCSA assicurano che i sistemi ancillari con i quali hanno in essere accordi bilaterali le informino senza ritardo di ogni modifica riguardante la lista dei regolanti. Le BCSA informano le BCR interessate di qualunque modifica suddetta tramite un messaggio di rete ICM.

3)

Le BCSA assicurano che i sistemi ancillari con i quali hanno in essere accordi bilaterali raccolgano dai propri regolanti i mandati di addebito e l'ulteriore documentazione rilevante e li presentino alla BCSA. Tale documentazione deve essere prodotta in inglese e/o nella/e lingua/e nazionale/i della BCSA. Se la/e lingua/e nazionale/i della BCSA non è/sono identica/identiche a quella/e della BCR, la documentazione necessaria deve essere prodotta solo in inglese ovvero sia in inglese sia nella/e lingua/e nazionale/i della BCSA. Nel caso di sistemi ancillari che effettuino il regolamento attraverso TARGET2-ECB, la documentazione è prodotta in inglese.

4)

Se un regolante è un partecipante nel sistema componente di TARGET2 della BCSA competente, la BCSA verifica la validità del mandato di addebito prodotto dal regolante e provvede ad effettuare i necessari inserimenti nello Static Data (Management) Module. Se un regolante non è un partecipante del sistema componente di TARGET2 della BCSA competente, la BCSA deve inoltrare il mandato di addebito (o una sua copia elettronica, se ciò è concordato tra la BCSA e la BCR) alle BCR in questione per verificarne la validità. Le BCR devono effettuare tale verifica e informare la competente BCSA dell'esito della verifica entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale richiesta. Ad avvenuta verifica, la BCSA aggiorna la lista dei regolanti nell'ICM.

5)

La verifica condotta dalla BCSA non limita l'obbligo del sistema ancillare di circoscrivere le istruzioni di pagamento ai regolanti compresi nella lista di cui al sottoparagrafo 1.

6)

Le BCSA e le BCR, salvo che esse coincidano, si scambiano informazioni riguardanti qualunque evento significativo verificatosi durante il processo di regolamento.

7)

Le BCSA assicurano che i sistemi ancillari con i quali hanno in essere accordi bilaterali forniscano il nome e il BIC del sistema ancillare col quale intendono eseguire il regolamento tra sistemi e la data a partire dalla quale il regolamento tra sistemi con un determinato sistema ancillare dovrebbe iniziare o terminare. Tali informazioni sono registrate nello Static Data (Management) Module.

4.   Avvio di istruzioni di pagamento attraverso l'ASI

1)

Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l'ASI sono messaggi XML.

2)

Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l'ASI sono considerate “molto urgenti” e regolate in conformità all'allegato II.

3)

Un'istruzione di pagamento è ritenuta accettata se:

a)

l'istruzione di pagamento rispetta le regole stabilite dal fornitore dei servizi di rete TARGET2;

b)

l'istruzione di pagamento rispetta le regole di formato e le condizioni del sistema componente di TARGET2 della BCSA;

c)

il regolante è compreso nella lista dei regolanti di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo 1;

d)

nel caso di regolamento tra sistemi, il sistema ancillare interessato è compreso nella lista dei sistemi ancillari con i quali può essere eseguito il regolamento tra sistemi;

e)

nel caso in cui la partecipazione a TARGET2 di un regolante sia stata sospesa, è stato ottenuto il consenso esplicito della BCR del regolante sospeso.

5.   Immissione di ordini di pagamento nel sistema e loro irrevocabilità

1)

Le istruzioni di accredito sono considerate immesse nel sistema componente di TARGET2 interessato al momento in cui esse sono accettate dalla BCSA e, da quel momento, sono irrevocabili. Le istruzioni di addebito sono considerate immesse nel sistema componente di TARGET2 interessato al momento in cui esse sono accettate dalla BCR e, da quel momento, sono irrevocabili.

2)

Le previsioni di cui al sottoparagrafo 1 non hanno effetto sulle regole dei sistemi ancillari che stabiliscono il momento di immissione nel sistema ancillare e/o di irrevocabilità degli ordini di trasferimento immessi in tale sistema ancillare in un momento precedente a quello di immissione della rispettiva istruzione di pagamento nel sistema componente di TARGET2 interessato.

6.   Procedure di regolamento

1)

Se un sistema ancillare chiede di utilizzare una procedura di regolamento, la BCSA interessata rende disponibile una o più delle procedure di regolamento sotto specificate:

a)

procedura di regolamento 2

(“regolamento in tempo reale”);

b)

procedura di regolamento 3

(“regolamento bilaterale”);

c)

procedura di regolamento 4

(“regolamento multilaterale standard”);

d)

procedura di regolamento 5

(“regolamento multilaterale simultaneo”);

e)

procedura di regolamento 6

(“liquidità dedicata, in tempo reale e regolamento tra sistemi”).

2)

La procedura di regolamento 1 (“trasferimento di liquidità”) non è più disponibile

3)

Le BCR dell'Eurosistema devono consentire il regolamento delle istruzioni di pagamento del sistema ancillare in conformità della scelta effettuata circa le procedure di regolamento di cui al sottoparagrafo 1 mediante, tra l'altro, il regolamento di istruzioni di pagamento su conti PM o sotto-conti dei regolanti.

4)

Ulteriori dettagli sulle procedure di regolamento di cui al sottoparagrafo 1 sono contenute nei paragrafi da 10 a 14.

7.   Non obbligatorietà di conti PM

I sistemi ancillari, nell'utilizzare l'ASI, non sono obbligati a diventare partecipanti diretti in un sistema componente di TARGET2 o a mantenere un conto PM.

8.   Conti utilizzabili nelle procedure di regolamento

1)

In aggiunta ai conti PM, i seguenti tipi di conto possono essere aperti nel PM e utilizzati dalle BCSA, dai sistemi ancillari e dai regolanti per le procedure di regolamento di cui al paragrafo 6, punto 1:

a)

conti tecnici;

b)

conti per i fondi di garanzia;

c)

sotto-conti.

2)

Una BCSA, qualora renda disponibile le procedure di regolamento 4, 5 o 6 per i modelli interfacciati, deve aprire un conto tecnico nel suo sistema componente di TARGET2 per i sistemi ancillari interessati. Tali conti possono essere resi disponibili dalla BCSA in via opzionale per le procedure di regolamento 2 e 3. Conti tecnici separati devono essere aperti con riferimento alle procedure di regolamento 4 e 5. Per le procedure di regolamento 3, 4, 5 o 6 per i modelli interfacciati, il saldo di conti tecnici deve essere pari a zero o positivo al termine della procedura di regolamento del sistema ancillare e il saldo di fine giornata deve essere pari a zero. I conti tecnici sono individuati o dal BIC del sistema ancillare o dal BIC della BCSA interessata.

3)

Una BCSA, qualora renda disponibile le procedure di regolamento 6 in tempo reale, apre un conto tecnico nel proprio sistema componente di TARGET2. I conti tecnici per la procedura di regolamento 6 in tempo reale possono avere solo un saldo pari a zero o positivo durante il giorno e possono mantenere un saldo overnight positivo. Ogni saldo overnight sul conto è soggetto alle stesse norme sulla remunerazione che si applicano ai fondi di garanzia di cui all'articolo 11 del presente indirizzo.

4)

Una BCSA, qualora renda disponibile le procedure di regolamento 4 o 5, può aprire un conto per i fondi di garanzia nel proprio sistema componente di TARGET2 per i sistemi ancillari. I saldi di tali conti sono utilizzati per regolare istruzioni di pagamento dei sistemi ancillari nel caso in cui non vi sia liquidità disponibile sul conto PM del regolante. I titolari di conti per i fondi di garanzia possono essere BCSA, sistemi ancillari o garanti. I conti per i fondi di garanzia sono identificati dal BIC del titolare del relativo conto.

5)

Le BCR, qualora la procedura di regolamento 6 sia resa disponibile da parte di una BCSA per il modello interfacciato, devono aprire uno o più sotto-conti nei propri sistemi componenti di TARGET2 per i regolanti, da utilizzarsi per costituire liquidità dedicata e, ove rilevi, per il regolamento tra sistemi. I sotto-conti sono identificati dal BIC del conto PM a cui essi si riferiscono, in combinazione con un numero di conto che sia specifico del sotto-conto interessato. Il numero di conto è composto dal codice del paese, a cui si aggiungono fino a 32 caratteri (a seconda della struttura nazionale del conto bancario interessato).

6)

I conti di cui al sottoparagrafo 1, lettere da a) a c), non sono pubblicati nella directory di TARGET2. Se ciò è richiesto dai titolari di conto PM, i relativi estratti conto (MT 940 e MT 950) per ognuno di tali conti possono essere forniti al titolare del conto al termine di ciascuna giornata lavorativa.

7)

Le regole dettagliate sull'apertura delle tipologie di conto di cui al presente paragrafo e sulla loro applicazione nel consentire le procedure di regolamento possono essere ulteriormente specificate in accordi bilaterali tra i sistemi ancillari e le BCSA.

9.   Procedura di regolamento 1 — Trasferimento di liquidità

Questa procedura non è più disponibile

10.   Procedura di regolamento 2 — Regolamento in tempo reale

1)

Le BCSA e le BCR, quando offrono la procedura di regolamento 2, consentono il regolamento della parte contante delle operazioni dei sistemi ancillari regolando le istruzioni di pagamento immesse dal sistema ancillare su base individuale, piuttosto che in modalità batch. Se un'istruzione di pagamento di addebito di un conto PM di un regolante corto è posta in lista d'attesa, in linea con l'allegato II, la BCR interessata informa il regolante tramite un messaggio di rete ICM.

2)

La procedura di regolamento 2 può anche essere resa disponibile al sistema ancillare per il regolamento di saldi multilaterali e, in questi casi, la BCSA apre un conto tecnico per tale sistema ancillare. Inoltre, la BCSA non offre al sistema ancillare il servizio concernente la corretta gestione della sequenza dei pagamenti in entrata e in uscita, come può essere richiesto per il regolamento multilaterale della specie. Il sistema ancillare stesso è responsabile per la sequenza necessaria.

3)

La BCSA può rendere disponibile il regolamento delle istruzioni di pagamento entro certi limiti temporali definiti dal sistema ancillare, ai sensi del paragrafo 15, punti 2 e 3.

4)

I regolanti e i sistemi ancillari hanno accesso alle informazioni attraverso l'ICM. Ai sistemi ancillari è notificato l'avvenuto o il mancato compimento del regolamento attraverso un messaggio via ICM. Ai regolanti, che accedono a TARGET2 attraverso il fornitore dei servizi di rete TARGET2, qualora lo richiedano, è notificato l'avvenuto regolamento mediante un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910. I titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet sono informati attraverso un messaggio via ICM.

11.   Procedura di regolamento 3 — Regolamento bilaterale

1)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 3, consentono il regolamento della parte contante delle operazioni del sistema ancillare regolando le istruzioni di pagamento che il sistema ancillare immette in modalità batch. Se un'istruzione di pagamento volta ad addebitare il conto PM di un regolante corto è posta in lista d'attesa, in linea con l'allegato II, la BCR interessata informa il regolante tramite un messaggio di rete ICM.

2)

La procedura di regolamento 3 può essere altresì resa disponibile al sistema ancillare per il regolamento di saldi multilaterali. Il paragrafo 10, punto 2, si applica mutatis mutandis, con le seguenti modifiche:

a)

le istruzioni di pagamento: (i) volte ad addebitare i conti PM dei regolanti corti e ad accreditare il conto tecnico del sistema ancillare; e ii) ad addebitare il conto tecnico del sistema ancillare e ad accreditare i conti PM di regolanti lunghi sono immesse con file separati; e

b)

i conti PM di regolanti lunghi sono accreditati solo dopo l'addebito di tutti i conti PM dei regolanti corti.

3)

In caso di mancato regolamento multilaterale (ad esempio, perché non tutti gli addebitamenti sui conti dei regolanti corti hanno avuto buon fine), il sistema ancillare deve immettere istruzioni di pagamento per stornare le operazioni di addebito già regolate.

4)

Le BCSA possono rendere disponibile:

a)

il regolamento di istruzioni di pagamento entro certi limiti di tempo determinati dal sistema ancillare, di cui al paragrafo 15, punto 3; e/o

b)

la funzionalità “periodo d'informazione”, di cui al paragrafo 15, punto 1.

5)

I regolanti e i sistemi ancillari hanno accesso alle informazioni attraverso l'ICM. Ai sistemi ancillari è notificato l'avvenuto o il mancato compimento del regolamento secondo l'opzione prescelta — notifica singola o globale. Ai regolanti che ne facciano richiesta l'avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910. I titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet sono informati attraverso un messaggio via ICM.

12.   Procedura di regolamento 4 — Regolamento standard multilaterale

1)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 4, consentono il regolamento di saldi multilaterali in contante delle operazioni del sistema ancillare regolando le istruzioni di pagamento immesse dal sistema ancillare in modalità batch. Le BCSA aprono un conto tecnico specifico per tale sistema ancillare.

2)

Le BCSA e le BCR assicurano il rispetto della sequenza di istruzioni di pagamento richiesta. Esse procedono agli accreditamenti solo ad avvenuta scritturazione di tutti gli addebitamenti. Le istruzioni di pagamento: a) volte ad addebitare i conti dei regolanti corti e ad accreditare il conto tecnico del sistema ancillare; e b) ad accreditare i conti dei regolanti lunghi e ad addebitare il conto tecnico del sistema ancillare sono immesse con un unico file.

3)

Le istruzioni di pagamento volte ad addebitare il conto PM di regolanti corti e ad accreditare il conto tecnico del sistema ancillare saranno regolate per prime; solo ad avvenuto regolamento di tutte le istruzioni di pagamento della specie (compresa la possibile costituzione di fondi sul conto tecnico mediante un meccanismo di fondi di garanzia), saranno accreditati i conti PM dei regolanti lunghi.

4)

Se un'istruzione di pagamento volta ad addebitare un conto PM di un regolante corto è posta in lista d'attesa ai sensi dell'allegato II, le BCR informano tale regolante attraverso un messaggio di rete ICM.

5)

Se un regolante corto non ha fondi sufficienti sul proprio conto PM, la BCSA attiva un meccanismo di fondi a garanzia se ciò è previsto nell'accordo bilaterale tra la BCSA e il sistema ancillare.

6)

Se non è previsto alcun fondo di garanzia e l'intero regolamento non va a buon fine, allora le BCSA e le BCR si intendono autorizzate a rinviare tutte le istruzioni di pagamento nel file e stornano le istruzioni di pagamento già regolate.

7)

Le BCSA informano i regolanti del mancato regolamento attraverso un messaggio di rete ICM.

8)

Le BCSA possono rendere disponibile:

a)

il regolamento delle istruzioni di pagamento entro certi limiti di tempo determinati dal sistema ancillare, di cui al paragrafo 15, punto 3;

b)

la funzionalità “periodo d'informazione”, di cui al paragrafo 15, punto 1;

c)

un meccanismo di fondi a garanzia, di cui al paragrafo 15, punto 4.

9)

I regolanti e i sistemi ancillari hanno accesso alle informazioni attraverso l'ICM. Ai sistemi ancillari viene notificato l'avvenuto o il mancato regolamento. Ai regolanti che ne facciano richiesta l'avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910. I titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet sono informati attraverso un messaggio via ICM.

13.   Procedura di regolamento 5 — Regolamento multilaterale simultaneo

1)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 5, consentono il regolamento di saldi multilaterali in contante delle operazioni del sistema ancillare regolando le istruzioni di pagamento immesse dal sistema ancillare. Per il regolamento delle relative istruzioni di pagamento viene utilizzato l'algoritmo 4 (si veda l'appendice I dell'allegato II). Diversamente dalla procedura di regolamento 4, la procedura 5 opera secondo il “principio tutto o niente”. In tale procedura, l'addebitamento sui conti PM dei regolanti corti e l'accreditamento sui conti PM dei regolanti lunghi sono effettuati simultaneamente (e non in modo sequenziale, come nella procedura 4). Il paragrafo 12 si applica mutatis mutandis, fatte salve le modifiche seguenti. Se una o più istruzioni di pagamento non possono essere regolate, tutte le istruzioni di pagamento sono poste in lista d'attesa e viene ripetuto l'algoritmo 4, come descritto nel paragrafo 16, punto 1, per regolare le istruzioni di pagamento del sistema ancillare in attesa.

2)

Le BCSA possono rendere disponibile:

a)

il regolamento delle istruzioni di pagamento entro certi limiti di tempo determinati dal sistema ancillare, di cui al paragrafo 15, punto 3;

b)

la funzionalità “periodo d'informazione”, di cui al paragrafo 15, punto 1;

c)

un meccanismo di fondi a garanzia, di cui al paragrafo 15, punto 4.

3)

I regolanti e i sistemi ancillari hanno accesso alle informazioni attraverso l'ICM. Ai sistemi ancillari viene notificato l'avvenuto o il mancato regolamento. Ai regolanti che ne facciano richiesta l'avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910. I titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet sono informati attraverso un messaggio via ICM.

4)

Se un'istruzione di pagamento volta ad addebitare un conto PM di un regolante corto è posta in lista d'attesa ai sensi dell'allegato II, la BCR in questione informa il regolante attraverso un messaggio di rete ICM.

14.   Procedura di regolamento 6 — Liquidità dedicata, in tempo reale e regolamento tra sistemi

1)

La procedura di regolamento 6 può essere utilizzata per entrambi i modelli interfacciato e in tempo reale, come descritto rispettivamente ai sottoparagrafi da 4 a 12 e da 13 a 16 che seguono. Nel caso del modello in tempo reale, il sistema ancillare in questione deve utilizzare un conto tecnico per raccogliere la liquidità necessaria messa da parte dai propri regolanti per finanziare le loro posizioni. Nel caso del modello interfacciato, il regolante deve aprire almeno un sotto-conto relativo a uno specifico sistema ancillare.

2)

Ai regolanti che ne facciano richiesta l'avvenuto accredito e addebito dei propri conti PM e, se applicabile, dei propri sotto-conti sono comunicati con messaggio SWIFT MT 900 o MT 910 e ai titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet tale comunicazione è effettuata attraverso un messaggio via ICM.

3)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile il regolamento tra sistemi secondo la procedura di regolamento 6, consentono i pagamenti di regolamento tra sistemi, se questi sono disposti dai sistemi ancillari interessati. Per la procedura di regolamento 6 interfacciata, un sistema ancillare può disporre un regolamento tra sistemi solo durante il proprio ciclo di elaborazione e la procedura di regolamento 6 deve essere in corso nel sistema ancillare che riceve l'istruzione di pagamento. Per la procedura di regolamento 6 in tempo reale, un sistema ancillare può disporre un regolamento tra sistemi in qualsiasi momento durante l'elaborazione diurna di TARGET2 e il regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari. La possibilità di eseguire il regolamento tra sistemi tra due singoli sistemi ancillari è registrata nello Static Data (Management) Module.

A)    Modello interfacciato

4)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6 interfacciata, consentono il regolamento di saldi bilaterali e/o multilaterali in contante di operazioni del sistema ancillare come segue:

a)

consentendo ad un regolante di precostituire fondi per coprire la propria futura obbligazione di regolamento attraverso trasferimenti di liquidità dal proprio conto PM sul proprio sotto-conto (“liquidità dedicata”) prima dell'elaborazione da parte del sistema ancillare; e

b)

regolando le istruzioni di pagamento del sistema ancillare che conseguono al completamento dell'elaborazione da parte del sistema ancillare: con riferimento ai regolanti corti mediante l'addebitamento dei rispettivi sotto-conti (entro il limite dei fondi costituiti su tali conti) e l'accreditamento del conto tecnico del sistema ancillare, e con riferimento a regolanti lunghi mediante l'accreditamento dei rispettivi sotto-conti e l'addebitamento del conto tecnico del sistema ancillare.

5)

Quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6 interfacciata:

a)

le BCR aprono almeno un sotto-conto con riferimento a un singolo sistema ancillare per ciascun regolante; e

b)

la BCSA apre un conto tecnico per il sistema ancillare per: i) l'accreditamento di fondi provenienti dai sotto-conti dei regolanti corti; e ii) l'addebitamento di fondi da accreditare sui sotto-conti dedicati dei regolanti lunghi.

6)

La procedura di regolamento 6 interfacciata è disponibile in qualsiasi momento durante l'elaborazione diurna di TARGET2 e il regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari. La nuova giornata lavorativa inizia immediatamente dopo la verifica del rispetto degli obblighi di riserva minima; qualunque addebitamento o accreditamento effettuato successivamente sui conti interessati avviene con la data della nuova giornata lavorativa.

7)

Secondo la procedura di regolamento 6 interfacciata, le BCSA e le BCR offrono i seguenti tipi di servizio per il trasferimento di liquidità verso e dal sotto-conto:

a)

ordini di default che i regolanti possono immettere o modificare in qualunque momento durante una giornata lavorativa attraverso l'ICM (quando è disponibile). Gli ordini di default immessi dopo l'invio del messaggio di “inizio procedura” in una data giornata lavorativa sono validi solo per la giornata lavorativa successiva. Se vi sono diversi ordini di default per accreditare diversi sotto-conti e/o il conto tecnico del sistema ancillare, questi sono regolati in ordine di importo, iniziando da quello più alto. Durante le operazioni notturne del sistema ancillare, se vi sono ordini di default per i quali i fondi sul conto PM non sono sufficienti, questi sono regolati seguendo una riduzione di tutti gli ordini pro rata;

b)

gli ordini correnti, che possono essere immessi solo da un regolante (attraverso l'ICM) o dal sistema ancillare interessato attraverso un messaggio XML durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 interfacciata (identificata dal periodo compreso tra il messaggio di “inizio procedura” e di “fine procedura”) e che sono regolati solo fintantoché il ciclo di elaborazione del sistema ancillare non sarà stato ancora avviato. Se vi è un ordine corrente immesso dal sistema ancillare per il quale i fondi sul conto PM non sono sufficienti, tale ordine è regolato in maniera parziale;

c)

gli ordini SWIFT effettuati attraverso un messaggio MT 202 o attraverso mappatura automatica a un MT202 dagli schermi dei titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet, che possono essere immessi soltanto durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 interfacciata e solo durante l'elaborazione diurna. Tali ordini sono regolati immediatamente.

8)

La procedura di regolamento 6 interfacciata inizia con un messaggio di “inizio procedura” e termina con un messaggio di “fine procedura”, inviati dal sistema ancillare (o, per suo conto, dal BCSA). I messaggi di “inizio procedura” provocano il regolamento degli ordini di default per il trasferimento di liquidità nei sotto-conti. Il messaggio di “fine procedura” porta al ritrasferimento automatico di liquidità dal sotto-conto al conto PM.

9)

Secondo la procedura di regolamento 6 interfacciata, la liquidità dedicata sui sotto-conti viene vincolata fintantoché il ciclo di elaborazione del sistema ancillare è in corso (ha inizio con il messaggio di “inizio ciclo” e si conclude con il messaggio di “fine ciclo”, entrambi inviati dal sistema ancillare) ed è di seguito svincolata. I saldi vincolati possono essere modificati durante il ciclo di elaborazione per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi o se un regolante trasferisce liquidità dal proprio conto PM. La BCSA notifica al sistema ancillare la riduzione o l'aumento della liquidità sul sotto-conto per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi. Qualora il sistema ancillare lo richieda, la BCSA provvede altresì a notificare allo stesso l'aumento di liquidità nel sotto-conto per effetto di un trasferimento di liquidità da parte del regolante.

10)

Nell'ambito di ogni ciclo di elaborazione del sistema ancillare nella procedura di regolamento 6 interfacciata, le istruzioni di pagamento sono regolate a valere sulla liquidità dedicata, mentre di regola sarà utilizzato l'algoritmo 5 (di cui all'appendice I dell'allegato II).

11)

Nell'ambito di ciascun ciclo di elaborazione del sistema ancillare nella procedura di regolamento 6 interfacciata, la liquidità dedicata di un regolante può essere aumentata mediante l'accreditamento di taluni pagamenti in entrata sui rispettivi sotto-conti, vale a dire cedole e pagamenti di rimborso. In tali casi, la liquidità deve prima essere accreditata sul conto tecnico e successivamente addebitata su tale conto prima dell'accreditamento della liquidità sul sotto-conto (o sul conto PM).

12)

Il regolamento tra sistemi che riguardi due sistemi ancillari interfacciati può essere disposto solo da un sistema ancillare (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA) sul sotto-conto del partecipante nei confronti del quale è avvenuto l'addebitamento. L'istruzione di pagamento è regolata mediante l'addebitamento dell'importo indicato nell'istruzione di pagamento sul sotto-conto del partecipante del sistema ancillare che dispone l'istruzione di pagamento e mediante l'accreditamento sul sotto-conto di un partecipante di un altro sistema ancillare.

L'avvenuto regolamento viene notificato sia al sistema ancillare che dispone l'istruzione di pagamento che all'altro sistema ancillare. Ai regolanti che ne facciano richiesta l'avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910. I titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet sono informati attraverso un messaggio via ICM.

B)    Modello in tempo reale

13)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6 in tempo reale, supportano tale regolamento.

14)

Secondo la procedura di regolamento 6 in tempo reale, le BCSA e le BCR offrono i seguenti tipi di servizio per il trasferimento di liquidità verso e dal conto tecnico:

a)

ordini di default (per le operazioni notturne del sistema ancillare) che i regolanti possono immettere o modificare in qualunque momento durante una giornata lavorativa attraverso l'ICM (quando è disponibile). Gli ordini di default immessi dopo l'elaborazione di avvio giornata sono validi solo per la giornata lavorativa successiva. Se vi sono diversi ordini di default, questi sono regolati in ordine di importo, iniziando da quello più elevato. Durante le operazioni notturne del sistema ancillare, se vi sono ordini di default per i quali i fondi sul conto PM non sono sufficienti, questi sono regolati seguendo una riduzione di tutti gli ordini pro rata;

b)

gli ordini correnti volti ad accreditare il conto tecnico, che possono essere immessi solo da un regolante (attraverso l'ICM) o dal sistema ancillare interessato per suo conto (attraverso un messaggio XML). Se vi è un ordine corrente immesso dal sistema ancillare interessato per conto del regolante per il quale i fondi sul conto PM non sono sufficienti, tale ordine è regolato in maniera parziale;

c)

gli ordini correnti volti ad addebitare il conto tecnico, che possono essere immessi solo dal sistema ancillare interessato (attraverso un messaggio XML);

d)

gli ordini SWIFT effettuati attraverso un messaggio MT 202, che possono essere immessi solo da un regolante durante l'elaborazione diurna. Tali ordini sono regolati immediatamente.

15)

L'“avvio della procedura” e “fine procedura” avranno luogo in via automatica, rispettivamente, al completamento dell'“elaborazione di avvio giornata” e all'inizio dell'“elaborazione di fine giornata”.

16)

Il regolamento tra sistemi che riguardi due sistemi ancillari che utilizzano il modello in tempo reale avrà luogo senza l'intervento da parte del sistema ancillare sul cui conto tecnico avverrà l'accreditamento. L'istruzione di pagamento è regolata mediante l'addebitamento dell'importo indicato nell'istruzione di pagamento sul conto tecnico utilizzato dal sistema ancillare che dispone l'istruzione di pagamento e mediante l'accreditamento sul conto tecnico utilizzato da un altro sistema ancillare. L'istruzione di pagamento non può essere disposta dal sistema ancillare sul cui conto tecnico avverrà l'accreditamento.

L'avvenuto regolamento viene notificato sia al sistema ancillare che dispone l'istruzione di pagamento che all'altro sistema ancillare. Ai regolanti che ne facciano richiesta l'avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910. I titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet sono informati attraverso un messaggio via ICM.

15.   Meccanismi opzionali

1)

Il meccanismo opzionale “periodo d'informazione” può essere reso disponibile dalle BCSA per le procedure di regolamento 3, 4 e 5. Se il sistema ancillare (o la sua BCSA per suo conto) ha specificato un “periodo d'informazione” opzionale, il regolante riceve un messaggio di rete ICM che indica il tempo fino al quale il regolante può chiedere la revoca dell'istruzione di pagamento interessata. Tale richiesta è tenuta in considerazione dalla BCR solo se ciò è comunicato attraverso il sistema ancillare e da esso approvato. Il regolamento ha inizio se la BCR non riceve tale richiesta entro la scadenza del “periodo d'informazione”. Con la ricezione da parte della BCR di tale richiesta entro il “periodo d'informazione”:

a)

l'istruzione di pagamento pertinente è revocata, qualora la procedura di regolamento 3 sia utilizzata per il regolamento bilaterale; e

b)

tutte le istruzioni di pagamento nel file sono revocate e tutti i regolanti e il sistema ancillare sono informati attraverso un messaggio di rete ICM, qualora sia utilizzata la procedura di regolamento 3 per il regolamento dei saldi multilaterali ovvero qualora nella procedura di regolamento 4 l'intero regolamento abbia esito negativo.

2)

Se un sistema ancillare invia le istruzioni di regolamento prima dell'orario di regolamento previsto (“da”), le istruzioni sono conservate fino a che non sia raggiunto l'orario previsto. In tal caso, le istruzioni di pagamento sono immesse nella entry disposition solo quando l'orario “da” viene raggiunto. Tale meccanismo opzionale può essere utilizzato nella procedura di regolamento 2.

3)

Il periodo di regolamento (“fino a”) consente di assegnare un periodo di tempo limitato per il regolamento del sistema ancillare in modo da non impedire o ritardare il regolamento di altre operazioni correlate al sistema ancillare o a TARGET2. Se un'istruzione di pagamento qualunque non è regolata entro l'orario “fino a”, o entro il periodo di regolamento definito, tale istruzione di pagamento o è rinviata o, nel caso delle procedure di regolamento 4 e 5, può venire attivato il meccanismo di fondi a garanzia. Il periodo di regolamento (“fino a”) può essere specificato per le procedure di regolamento da 2 a 5.

4)

Il meccanismo di fondi a garanzia può essere utilizzato se la liquidità di un regolante non è sufficiente a coprire i propri obblighi derivanti dal regolamento del sistema ancillare. Al fine di consentire il regolamento di tutte le istruzioni di pagamento interessate da un regolamento di un sistema ancillare, tale meccanismo è utilizzato per fornire la liquidità addizionale necessaria. Tale meccanismo può essere utilizzato per le procedure di regolamento 4 e 5. Qualora debba essere utilizzato il meccanismo di fondi a garanzia, è necessario mantenere un conto speciale per i fondi di garanzia nel quale la “liquidità d'emergenza” sia disponibile o resa disponibile a richiesta.

16.   Algoritmi utilizzati

1)

La procedura di regolamento 5 utilizza l'algoritmo 4. Per facilitare il regolamento e ridurre la liquidità necessaria, sono incluse tutte le istruzioni di pagamento del sistema ancillare (a prescindere dalla loro priorità). Le istruzioni di pagamento del sistema ancillare da regolare secondo la procedura di regolamento 5 non sono immesse nella entry disposition ma tenute nel PM separatamente fino alla fine del processo di ottimizzazione in corso. Qualora più sistemi ancillari che utilizzano la procedura di regolamento 5 intendano effettuare il regolamento contemporaneamente, essi sono inclusi nella stessa esecuzione dell'algoritmo 4.

2)

Nella procedura di regolamento 6 interfacciata, il regolante può dedicare un ammontare di liquidità per regolare saldi che derivano da un sistema ancillare specifico. La costituzione di fondi dedicati si realizza riversando la liquidità necessaria su un sotto-conto specifico (modello interfacciato). L'algoritmo 5 è utilizzato sia per le operazioni notturne dei sistemi ancillari sia per l'elaborazione diurna. Il processo di regolamento ha luogo mediante l'addebitamento dei sotto-conti dei regolanti corti a favore del conto tecnico del sistema ancillare e addebitando quindi il conto tecnico del sistema ancillare a favore dei sotto-conti dei regolanti lunghi. Nel caso di saldi a credito, la scritturazione può avere luogo direttamente — se indicato dal sistema ancillare nell'ambito dell'operazione interessata — sul conto PM del regolante. Nel caso di mancato regolamento di una o più istruzioni di addebito, ad esempio a causa di un errore del sistema ancillare, il pagamento in questione viene posto in lista d'attesa sul sotto-conto. La procedura di regolamento 6 interfacciata può utilizzare l'algoritmo 5 operativo sui sotto-conti. Inoltre, l'algoritmo 5 non tiene conto di alcun limite o riserva. Per ciascun regolante viene calcolata la posizione totale e, se tutte le posizioni totali sono coperte, tutte le operazioni saranno regolate. Le operazioni che non sono coperte sono poste nuovamente in lista d'attesa.

17.   Effetti della sospensione o cessazione

Se la sospensione o la cessazione dell'utilizzo dell'ASI da parte di un sistema ancillare ha effetto durante il ciclo di regolamento delle istruzioni di pagamento del sistema ancillare, la BCSA è ritenuta autorizzata a completare il ciclo di regolamento per conto del sistema ancillare.

18.   Schema tariffario e fatturazione

1)

Un sistema ancillare che utilizzi l'ASI o la Participant Interface, a prescindere dal numero di conti esso detenga presso la BCSA e/o la BCR, è soggetto a uno schema tariffario che consiste dei seguenti elementi.

a)

Un canone mensile fisso di 1 000 EUR a carico di ciascun sistema ancillare (“canone fisso I”).

b)

Un secondo canone fisso mensile compreso tra EUR 417 e EUR 8 334, in proporzione al valore lordo sottostante delle operazioni di regolamento in contante in euro del sistema ancillare (“canone fisso II”):

Fascia

Da (milioni di EUR/giorno)

A (milioni di EUR/giorno)

Canone annuale (EUR)

Canone mensile (EUR)

1

0

inferiore a 1 000

5 000

417

2

1 000

inferiore a 2 500

10 000

833

3

2 500

inferiore a 5 000

20 000

1 667

4

5 000

inferiore a 10 000

30 000

2 500

5

10 000

inferiore a 50 000

40 000

3 333

6

50 000

inferiore a 500 000

50 000

4 167

7

500 000 ed oltre

100 000

8 334

Il valore lordo delle operazioni di regolamento del contante in euro del sistema ancillare è calcolato dalla BCSA una volta all'anno sulla base di tale valore lordo relativo all'anno precedente e il valore lordo così calcolato è applicato per calcolare il canone a partire dal 1o gennaio di ogni anno di calendario. Il valore lordo non tiene conto delle operazioni regolate sui conti DCA.

c)

Una tariffa per le operazioni calcolata sulla medesima base dello schema stabilito per i titolari di conti PM di cui all'appendice VI dell'allegato II. Il sistema ancillare può scegliere una delle due opzioni: pagare una tariffa fissa di 0,80 EUR per istruzione di pagamento (opzione A) o pagare una tariffa calcolata su base decrescente (opzione B), subordinatamente alle seguenti modifiche:

i)

per l'opzione B, i limiti delle fasce che riguardano il volume delle istruzioni di pagamento sono divisi per due; e

ii)

un canone mensile fisso di 150,00 EUR (secondo l'opzione A) o di 1 875,00 EUR (secondo l'opzione B) è applicato in aggiunta al canone fisso I e II.

d)

In aggiunta alle tariffe indicate da a) a c), un sistema ancillare che utilizzi l'ASI o la Participant Interface è soggetto alle seguenti tariffe:

i)

se il sistema ancillare fa uso dei servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2, il canone mensile per l'utilizzo dei servizi a valore aggiunto è di 50 EUR per quei sistemi che hanno scelto l'opzione A e di 625 EUR per sistemi che hanno scelto l'opzione B. Tali tariffe sono applicate per ciascun conto detenuto dal sistema ancillare che utilizza i servizi;

ii)

se il sistema ancillare è titolare di un conto PM principale collegato a uno o più conti DCA, il canone mensile è di 250 EUR per ciascun conto DCA collegato; e

iii)

al sistema ancillare, in quanto titolare di conto PM, si applicano le seguenti tariffe per i servizi T2S connessi con i conti DCA collegati. Tali voci sono fatturate separatamente.

Voci tariffarie

Tariffa (eurocent)

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA

9

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

6

per operazione

Servizi informativi

Rapporti A2 A

0,4

Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato

Interrogazioni A2 A

0,7

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

Interrogazioni U2 A

10

Per funzione di ricerca eseguita

Interrogazioni U2 A scaricate

0,7

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2 A generata e scaricata

Messaggi raggruppati in un file

0,4

Per messaggio in un file

Trasmissioni

1,2

Per trasmissione

2)

Qualunque tariffa pagabile con riferimento a un'istruzione di pagamento immessa o con riferimento a un pagamento ricevuto da un sistema ancillare, attraverso il Participant Interface o l'ASI, è a carico esclusivo di tale sistema ancillare. Il Consiglio direttivo può prevedere regole più dettagliate per la determinazione delle operazioni soggette a tariffazione regolate attraverso l'ASI.

3)

Ciascun sistema ancillare riceve una fattura dalla BCSA per il mese precedente basata sulle tariffe di cui al sottoparagrafo 1, non oltre la nona giornata lavorativa del mese successivo. I pagamenti devono essere effettuati non oltre la quattordicesima giornata lavorativa di tale mese sul conto specificato dalla BCSA o essere addebitati su un conto specificato dal sistema ancillare.

4)

Ai fini del presente paragrafo, ciascun sistema ancillare che sia stato designato ai sensi della direttiva 98/26/CE è trattato separatamente, anche se due o più sistemi ancillari sono gestiti dalla stessa persona giuridica. La medesima regola si applica ai sistemi ancillari che non siano stati designati ai sensi della direttiva 98/26/CE, nel qual caso i sistemi ancillari sono identificati con riferimento ai seguenti criteri: a) un accordo formale, basato su uno strumento contrattuale o legislativo, ad esempio un accordo tra i partecipanti e l'operatore del sistema; b) la partecipazione di più soggetti; c) regole comuni e accordi standardizzati; e d) per il clearing, la compensazione e/o il regolamento di pagamenti e/o titoli tra i partecipanti.

»

Rettifiche

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/115


Rettifica del regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell'Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58 del 3 marzo 2011 )

Pagina 33, allegato che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004, punto 19, titolo:

anziché:

«Laboratorio di riferimento dell'UE per le microtossine»

leggasi:

«Laboratorio di riferimento dell'UE per le micotossine».


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/115


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 26 luglio 2017 )

Pagina 12, allegato, titolo:

anziché:

«ANEXO»

leggasi:

«ALLEGATO».

Pagina 12, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», punto 4):

anziché:

«I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante.»

leggasi:

«I prodotti devono contenere un agente repulsivo e un colorante.»


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/116


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 26 luglio 2017 )

Pagina 18, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», punto 4):

anziché:

«I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante.»

leggasi:

«I prodotti devono contenere un agente repulsivo e un colorante.»


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/116


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1378 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 26 luglio 2017 )

Pagina 24, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», punto 4):

anziché:

«I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante.»

leggasi:

«I prodotti devono contenere un agente repulsivo e un colorante.»


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/116


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 26 luglio 2017 )

Pagina 30, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», punto 4):

anziché:

«I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante.»

leggasi:

«I prodotti devono contenere un agente repulsivo e un colorante.»

Pagina 32, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», capoverso dopo il punto 4):

anziché:

«Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»

leggasi:

«Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/117


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 26 luglio 2017 )

Pagina 36, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», punto 4):

anziché:

«I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante.»

leggasi:

«I prodotti devono contenere un agente repulsivo e un colorante.»

Pagina 38, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», capoverso dopo il punto 4):

anziché:

«Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»

leggasi:

«Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/117


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 26 luglio 2017 )

Pagina 42, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», punto 4):

anziché:

«I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante.»

leggasi:

«I prodotti devono contenere un agente repulsivo e un colorante.»

Pagina 44, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», capoverso dopo il punto 4):

anziché:

«Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»

leggasi:

«Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/118


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1382 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difetialone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 26 luglio 2017 )

Pagina 48, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», punto 4):

anziché:

«I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante.»

leggasi:

«I prodotti devono contenere un agente repulsivo e un colorante.»

Pagina 50, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», capoverso dopo il punto 4):

anziché:

«Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»

leggasi:

«Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»


14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/118


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 194 del 26 luglio 2017 )

Pagina 54, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», punto 4):

anziché:

«I prodotti devono contenere un agente repellente e un colorante.»

leggasi:

«I prodotti devono contenere un agente repulsivo e un colorante.»

Pagina 56, allegato, tabella, colonna «Condizioni specifiche», capoverso dopo il punto 4):

anziché:

«Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»

leggasi:

«Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.»