ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 263

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
12 ottobre 2017


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 295/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2017/1806]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 296/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2017/1807]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 297/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1808]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 298/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1809]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 299/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1810]

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 300/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1811]

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 301/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1812]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 302/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1813]

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 303/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1814]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 304/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1815]

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 305/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1816]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 306/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1817]

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 307/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1818]

20

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 308/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1819]

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 309/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1820]

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 310/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1821]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 311/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1822]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 312/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1823]

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 313/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1824]

31

 

*

Decisione del Ccomitato misto SEE n. 314/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1825]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 315/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2017/1826]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 316/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2017/1827]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 317/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2017/1828]

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 318/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2017/1829]

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 319/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2017/1830]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 320/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2017/1831]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 321/2015, dell’11 dicembre 2015, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2017/1832]

42

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 295/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2017/1806]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/819 della Commissione, del 22 maggio 2015, che modifica l’allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di animali delle specie bovina e suina (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. Tale legislazione non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 D 0819: Decisione di esecuzione (UE) 2015/819 della Commissione, del 22 maggio 2015 (GU L 129 del 27.5.2015, pag. 28).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/819 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 129 del 27.5.2015, pag. 28.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 296/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2017/1807]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1310 della Commissione, del 28 luglio 2015, che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status di indenne dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV) di tutto il territorio della Croazia (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1356 della Commissione, del 4 agosto 2015, che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Repubblica ceca, Francia, Cipro, Liechtenstein e Svizzera (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 89 (decisione 2009/177/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 D 1310: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1310 della Commissione, del 28 luglio 2015 (GU L 200 del 30.7.2015, pag. 17).»

2.

Al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 D 1356: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1356 della Commissione, del 4 agosto 2015 (GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1310 e (UE) 2015/1356 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 200 del 30.7.2015, pag. 17.

(2)  GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

IT

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L 263/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 297/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1808]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/845 della Commissione, del 27 maggio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, clorantraniliprolo, cyantraniliprole, dicamba, difenoconazolo, fenpirossimato, fludioxonil, glufosinato-ammonio, imazapic, imazapir, indoxacarb, isoxaflutole, mandipropamide, penthiopyrad, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato e trinexapac in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/846 della Commissione, del 28 maggio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimato, clofentezina, etefon, etirimol, fluopicolide, imazapic, propamocarb, piraclostrobin e tau-fluvalinato in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/868 della Commissione, del 26 maggio 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofos-etile, camfecloro (tossafene), clorbufam, cloroxuron, clozolinate, DNOC, diallato, dinoseb, dinoterb, dioxation, ossido di etilene, fentin acetato, fentin idrossido, flucicloxuron, flucitrinato, formotion, mecarbam, metacrifos, monolinuron, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina, tecnazene e vinclozolin in o su determinati prodotti (3), rettificato dalla GU L 174 del 3.7.2015, pag. 43.

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/896 della Commissione, dell’11 giugno 2015, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Trichoderma polysporum ceppo IMI 206 039, Trichoderma asperellum (precedentemente T. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) ceppi IMI 206 040 e T11, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, Trichoderma gamsii (precedentemente T. viride) ceppo ICC080, Trichoderma asperellum ceppo T34, Trichoderma atroviride ceppo I-1237, geraniolo, timolo, saccarosio, solfato ferrico [solfato di ferro (III)], solfato ferroso [solfato di ferro (II)] e acido folico in o su determinati prodotti (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 0845: Regolamento (UE) 2015/845 della Commissione, del 27 maggio 2015 (GU L 138 del 4.6.2015, pag. 1),

32015 R 0846: Regolamento (UE) 2015/846 della Commissione, del 28 maggio 2015 (GU L 140 del 5.6.2015, pag. 1),

32015 R 0868: Regolamento (UE) 2015/868 della Commissione, del 26 maggio 2015 (GU L 145 del 10.6.2015, pag. 1),

32015 R 0896: Regolamento (UE) 2015/896 della Commissione, dell’11 giugno 2015 (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 3).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 0845: Regolamento (UE) 2015/845 della Commissione, del 27 maggio 2015 (GU L 138 del 4.6.2015, pag. 1),

32015 R 0846: Regolamento (UE) 2015/846 della Commissione, del 28 maggio 2015 (GU L 140 del 5.6.2015, pag. 1),

32015 R 0868: Regolamento (UE) 2015/868 della Commissione, del 26 maggio 2015 (GU L 145 del 10.6.2015, pag. 1),

32015 R 0896: Regolamento (UE) 2015/896 della Commissione, dell’11 giugno 2015 (GU L 147 del 12.6.2015, pag. 3).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2015/845, (UE) 2015/846, (UE) 2015/868 e (UE) 2015/896 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 138 del 4.6.2015, pag. 1.

(2)  GU L 140 del 5.6.2015, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 10.6.2015, pag. 1.

(4)  GU L 147 del 12.6.2015, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

IT

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L 263/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 298/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1809]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1040 della Commissione, del 30 giugno 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, dimossistrobina, flurossipir, metossifenozide, metrafenone, oxadiargil e tribenuron in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1040: Regolamento (UE) 2015/1040 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell’1.7.2015, pag. 10).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1040: Regolamento (UE) 2015/1040 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell’1.7.2015, pag. 10).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2015/1040 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 167 dell’1.7.2015, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 299/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1810]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1101 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam e pendimetalin in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 1101: Regolamento (UE) 2015/1101 della Commissione, dell’8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 27),

32015 R 1200: Regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015 (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 1101: Regolamento (UE) 2015/1101 della Commissione, dell’8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 27),

32015 R 1200: Regolamento (UE) 2015/1200 della Commissione, del 22 luglio 2015 (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 1).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2015/1101 e (UE) 2015/1200 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 181 del 9.7.2015, pag. 27.

(2)  GU L 195 del 23.7.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 300/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1811]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il Pythium oligandrum, ceppo M1, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nne [regolamento di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12nnf.

32015 R 1609: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 17).

12nng.

32015 R 1610: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il Pythium oligandrum, ceppo M1, come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 10 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 20).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1609 e (UE) 2015/1610 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 249 del 25.9.2015, pag. 17.

(2)  GU L 249 del 25.9.2015, pag. 20.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 301/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1812]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1726 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1727 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1728 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva l’IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1729 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il sorbato di potassio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1731 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la medetomidina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1736 della Commissione, del 28 settembre 2015, che non approva il triflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (8).

(9)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nng [regolamento di esecuzione (UE) 2015/1610 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12nnh.

32015 R 1726: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1726 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 14).

12nni.

32015 R 1727: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1727 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il 5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 17).

12nnj.

32015 R 1728: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1728 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva l’IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 21).

12nnk.

32015 R 1729: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1729 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il sorbato di potassio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 24).

12nnl.

32015 R 1730: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 27).

12nnm.

32015 R 1731: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1731 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la medetomidina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 33).

12nnn.

32015 D 1736: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1736 della Commissione, del 28 settembre 2015, che non approva il triflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 56).

12nno.

32015 D 1737: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1726, (UE) 2015/1727, (UE) 2015/1728, (UE) 2015/1729, (UE) 2015/1730 e (UE) 2015/1731 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1736 e (UE) 2015/1737 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 14.

(2)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 17.

(3)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 21.

(4)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 24.

(5)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 27.

(6)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 33.

(7)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 56.

(8)  GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 302/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1813]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1751 della Commissione, del 29 settembre 2015, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente bromadiolone comunicati dal Regno Unito a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nno [decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«12nnp.

32015 D 1751: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1751 della Commissione, del 29 settembre 2015, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente bromadiolone comunicati dal Regno Unito a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 256 dell’1.10.2015, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1751 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 256 dell’1.10.2015, pag. 15.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 303/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1814]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1221: Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015 (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 10).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1221 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 197 del 25.7.2015, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 304/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1815]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1392 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante approvazione della sostanza di base fruttosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a [regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1392: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione, del 13 agosto 2015 (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 34).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzh [regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«13zzzzzi.

32015 R 1392: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante approvazione della sostanza di base fruttosio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 34).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 215 del 14.8.2015, pag. 34.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 305/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1816]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1396 della Commissione, del 14 agosto 2015, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la sostanza attiva Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1397 della Commissione, del 14 agosto 2015, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva florasulam in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13a [regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 1396: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1396 della Commissione, del 14 agosto 2015 (GU L 216 del 15.8.2015, pag. 1),

32015 R 1397: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1397 della Commissione, del 14 agosto 2015 (GU L 216 del 15.8.2015, pag. 3).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzi [regolamento di esecuzione (UE) 2015/1392 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«13zzzzzj.

32015 R 1397: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1397 della Commissione, del 14 agosto 2015, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva florasulam in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 216 del 15.8.2015, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1396 e (UE) 2015/1397 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 216 del 15.8.2015, pag. 1.

(2)  GU L 216 del 15.8.2015, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 306/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2017/1817]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 251/2014 abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 9a [regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione] è inserito il seguente testo:

«9b.

32014 R 0251: Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

 

Gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, di cui all’articolo 34, dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell’accordo. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori, ma non hanno diritto di voto.»

2.

Il testo del punto 3 [regolamento (CEE) n. 1601/91] è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 251/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

(2)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

IT

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L 263/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 307/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1818]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo IV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 4 m [regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«4n.

32013 R 0665: Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).»

2.

Al punto 6d [regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0666: Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013 (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).»

3.

Dopo il punto 6 h [regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«6i.

32013 R 0617: Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).

6j.

32013 R 0666: Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).»

4.

Al punto 8 [regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0617: Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013 (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).»

5.

Al punto 12 [regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0617: Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013 (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).»

Articolo 2

L’allegato IV dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 11 m [regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«11n.

32013 R 0665: Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1) (4).

(4)  Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»"

2.

Al punto 26e [regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0666: Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013 (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).»

3.

Dopo il punto 26i [regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«26j.

32013 R 0617: Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).

26k.

32013 R 0666: Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).»

4.

Al punto 31 [regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0617: Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26giugno 2013 (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).»

5.

Al punto 35 [regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0617: Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013 (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 617/2013, del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 e del regolamento (UE) n. 666/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13.

(2)  GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1.

(3)  GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

IT

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L 263/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 308/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1819]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 4n [regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione] del capitolo IV dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«4o.

32014 R 1254: Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27).»

Articolo 2

Dopo il punto 11n [regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione] dell’allegato IV dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«11o.

32014 R 1254: Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27) (2).

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 309/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1820]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 4o [regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione] del capitolo IV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«4p.

32015 R 1186: Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20).

4q.

32015 R 1187: Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e agli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43).

4r.

32015 R 1094: Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 2).»

Articolo 2

Dopo il punto 11o [regolamento (UE) n. 1254/2014 della Commissione] dell’allegato IV dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«11p.

32015 R 1186: Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20) (4).

11q.

32015 R 1187: Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e agli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43) (5).

11r.

32015 R 1094: Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 2) (6).

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/1186, (UE) 2015/1187 e (UE) 2015/1094 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20.

(2)  GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43.

(3)  GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 2.

(4)  Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).

(5)  Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).

(6)  Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

IT

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L 263/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 310/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1821]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 4r [regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione] del capitolo IV sono inseriti i seguenti punti:

«4s.

32013 R 0811: Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1).

4t.

32013 R 0812: Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).»

2.

Al punto 8 [regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0801: Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).»

3.

Al punto 15 [regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«, modificato da:

32013 R 0801: Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).»

Articolo 2

L’allegato IV dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 11r [regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«11s.

32013 R 0811: Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1) (4).

11t.

32013 R 0812: Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83) (5).

2.

Al punto 31 [regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0801: Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).»

3.

Al punto 38 [regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 0801: Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 801/2013 e dei regolamenti delegati (UE) n. 811/2013 e (UE) n. 812/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1.

(3)  GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83.

(4)  Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

(5)  Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

IT

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L 263/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 311/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1822]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (1), rettificato dalla GU L 61 del 5.3.2015, pag. 26.

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (2).

(3)

Il regolamento delegato (UE) n. 65/2014 abroga la direttiva 2002/40/CE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo IV dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1.

dopo il punto 4 t (Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«4u.

32014 R 0065: Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 61 del 5.3.2015, pag. 26

2.

Dopo il punto 6 j (Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«6k.

32014 R 0066: Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33).»

3.

Il testo del punto 4 g (Direttiva 2002/40/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

L’allegato IV dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 11 t (Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«11u.

32014 R 0065: Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 61 del 5.3.2015, pag. 26  (4).

2.

Dopo il punto 26k (Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«26l.

32014 R 0066: Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33).»

3.

Il testo del punto 11 g (Direttiva 2002/40/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) n. 65/2014, rettificato dalla GU L 61 del 5.3.2015, pag. 26, e del regolamento (UE) n. 66/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1.

(2)  GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33.

(3)  GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45.

(4)  Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

IT

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L 263/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 312/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1823]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6k (Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione) del capitolo IV dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«6l.

32014 R 1253: Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8).»

Articolo 2

Dopo il punto 26 l (Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione) dell’allegato IV dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«26m.

32014 R 1253: Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 1253/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 313/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1824]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo IV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 6 g (Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione) e 11 (Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1428: Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015 (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1).»

2.

Al punto 10 (Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1428: Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015 (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1).»

Articolo 2

L’allegato IV dell’accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 26 h (Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1428: Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015 (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1).»

2.

Ai punti 33 (Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione) e 34 (Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«—

32015 R 1428: Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015 (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2015/1428 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/33


DECISIONE DEL CCOMITATO MISTO SEE

N. 314/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE [2017/1825]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2013/114/UE della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce gli orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati membri della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), come rettificata nella GU L 8 dell’11.1.2014, pag. 32.

(2)

Alla stregua della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), neppure la decisione 2013/114/UE si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 45 (Decisione 2011/13/UE della Commissione) dell’allegato IV dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«46.

32013 D 0114: Decisione 2013/114/UE della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce gli orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati membri della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 27), rettificata dalla GU L 8 dell’11.1.2014, pag. 32.

La decisione non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi della decisione 2013/114/UE, rettificata dalla GU L 8 dell’11.1.2014, pag. 32, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 62 del 6.3.2013, pag. 27.

(2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 315/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2017/1826]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/520/CE della Commissione (1), che è integrata nell’accordo SEE, è stata dichiarata invalida dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza pronunciata il 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14 (2). Il riferimento alla decisione 2000/520/CE deve essere pertanto soppresso dall’accordo SEE.

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5ec (Decisione 2000/520/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 215 del 25.8.2000, pag. 7.

(2)  GU C 398 del 30.11.2015, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 316/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2017/1827]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15a (direttiva 96/53/CE del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 L 0719: Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2015/719 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 317/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2017/1828]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 17kf (decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«17kg.

32015 R 0962: Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).»

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2015/962 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 318/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2017/1829]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 80/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 63 [regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio] dell’allegato XIII dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:

«32009 R 0080: Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 8, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Comunità” e “Commissione” leggasi “Stati EFTA”;

b)

l’articolo 8, paragrafo 2, non si applica agli Stati EFTA. Gli Stati EFTA verificano l’applicazione di un trattamento discriminatorio o non equivalente ai vettori aerei degli Stati EFTA da parte di venditori di sistemi nei paesi terzi;

c)

all’articolo 11, paragrafo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dalla direttiva 95/46/CE, dalle disposizioni nazionali adottate conformemente a detta direttiva, e dalle disposizioni degli accordi internazionali di cui la Comunità è parte” leggasi “dalla direttiva 95/46/CE e dalle disposizioni nazionali adottate conformemente a detta direttiva”. All’articolo 11, paragrafo 9, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “le disposizioni di tale direttiva e le disposizioni nazionali adottate conformemente alla stessa nonché le disposizioni degli accordi internazionali di cui la Comunità è parte” leggasi “le disposizioni di tale direttiva e le disposizioni nazionali adottate conformemente alla stessa”;

d)

agli articoli 13, 14, 15 e 16, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Commissione” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”, anziché “Corte di giustizia delle Comunità europee” leggasi “Corte EFTA” e anziché “articoli 81 e 82 del trattato” leggasi “articoli 53 e 54 dell’accordo SEE”.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 80/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47.

(2)  GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione degli Stati EFTA

relativa alla decisione n. 318/2015, dell’11 dicembre 2015, che integra il regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, nell’accordo SEE

«Il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, abrogato, e il regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardano, tra l’altro, il potere di irrogare ammende in uno specifico settore del diritto della concorrenza. L’integrazione del secondo regolamento lascia impregiudicate le soluzioni istituzionali relative a futuri atti che conferiscano il potere di irrogare ammende in settori che esulano dal diritto della concorrenza.»


12.10.2017   

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L 263/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 319/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2017/1830]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2013/633/UE della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2zc (decisione 2007/742/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0633: Decisione 2013/633/UE della Commissione, del 30 ottobre 2013 (GU L 292 dell’1.11.2013, pag. 18).»

Articolo 2

I testi della decisione 2013/633/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 292 dell’1.11.2013, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

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L 263/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 320/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2017/1831]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione, del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 13cae (direttiva 2009/90/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«13caf.

32015 D 0495: Decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione, del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 40).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/495 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 78 del 24.3.2015, pag. 40.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


12.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 321/2015

dell’11 dicembre 2015

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2017/1832]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21ada (decisione 2010/769/UE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«21adb.

32015 D 0253: Decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 55).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/253 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)  GU L 41 del 17.2.2015, pag. 55.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.