ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
12.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/1 |
DECISIONE (UE) 2017/1842 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2017
relativa alla politica di apertura dei dati del Consiglio e al riutilizzo dei documenti del Consiglio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240,
considerando quanto segue:
(1) |
Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno creato opportunità senza precedenti di aggregazione e combinazione di contenuti provenienti da fonti differenti. La tendenza verso una società dell'informazione e della conoscenza incide sulla vita di tutti i cittadini dell'Unione, consentendo loro di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse. |
(2) |
Le informazioni del settore pubblico sono un'importante fonte di conoscenza ed innovazione nel settore privato, a sostegno della creazione di migliori servizi digitali per i cittadini e le imprese di tutta Europa. |
(3) |
Il Consiglio e le altre istituzioni dell'UE raccolgono, producono e diffondono una vasta gamma di informazioni relative alle politiche e ai settori di attività dell'Unione. Le istituzioni dell'UE detengono documenti che potrebbero essere riutilizzati in prodotti e servizi digitali e diventare un'utile fonte di contenuti per le imprese e i cittadini. |
(4) |
La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce norme minime per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico negli Stati membri e incoraggia gli Stati membri a spingersi oltre tali norme minime e ad adottare politiche di apertura dei dei dati. |
(5) |
In seguito all'adozione della decisione 2011/833/UE della Commissione (2), nel 2012 la Commissione europea ha istituito un portale Open Data dell'Unione europea («POD dell'UE»), che vuole essere il punto unico di accesso ai dati prodotti dalle istituzioni dell'UE e dagli altri organi dell'Unione. |
(6) |
Nel giugno 2013 l'Unione ha avallato la Carta dei dati aperti del G8 e si è impegnata ad attuare una serie di attività in materia di dati aperti individuate nel piano d'azione collettivo del G8 ai sensi di tale Carta. |
(7) |
Nelle sue conclusione del 24 e 25 ottobre 2013, il Consiglio europeo ha riconosciuto i dati aperti come una risorsa non sfruttata con enormi potenzialità per la costruzione di società più forti e più interconnesse, in grado di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e ha invitato a promuovere attivamente il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. |
(8) |
Nelle sue conclusioni del 2 marzo 2015, il Consiglio evidenziava che il pieno ed efficiente utilizzo di strumenti e servizi quali i dati aperti può stimolare il miglioramento della produttività e dei servizi e dovrebbe essere agevolato. Inoltre, nelle conclusioni del 29 maggio 2015, il Consiglio incoraggiava lo sviluppo di un ambiente politico favorevole ai dati nell'Unione che promuova l'interoperabilità, l'utilizzo e il riutilizzo di dati delle amministrazioni pubbliche a fini di ricerca e innovazione, garantendo al tempo stesso la necessaria protezione dei dati. |
(9) |
Il POD dell'UE contiene attualmente numerose serie di dati e collegamenti ai portali di dati aperti degli Stati membri. Il Consiglio ha partecipato all' EU ODP dal 2015 usando le tre serie di dati seguenti: metadati del registro pubblico del Consiglio, metadati delle domande di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e le votazioni del Consiglio sugli atti legislativi. |
(10) |
Ad oggi, il Consiglio ha partecipato al POD dell'UE nell'ambito di progetti pilota. Dato che tali progetti piloti sono stati coronati da successo, dovrebbe essere stabilita una politica di apertura dei dati per i documenti del Consiglio al fine di valorizzare e massimizzare l'esperienza finora acquisita e consentire al Consiglio di definire le condizioni applicabili alla pubblicazione e al riutilizzo dei suoi documenti. |
(11) |
Una politica di apertura dei dati per i documenti del Consiglio migliorerebbe il flusso di informazioni tra il Consiglio e il grande pubblico, porterebbe ad una diffusione e ad un utilizzo più ampi delle informazioni riguardanti l'Unione, migliorerebbe la reputazione del Consiglio in termini di apertura e trasparenza e rafforzerebbe la responsabilizzazione del Consiglio come istituzione pubblica. |
(12) |
È opportuno che la politica di apertura dei dati per i documenti del Consiglio promuova lo sviluppo di strumenti e applicazioni che siano di ausilio agli utenti nella ricerca e nell'individuazione dei documenti destinati al riutilizzo. |
(13) |
La presente decisione non si applica ai documenti di cui il Consiglio non può consentire il riutilizzo a motivo dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi o dei regimi dei diritti di accesso in vigore negli Stati membri. |
(14) |
Il diritto di accesso ai documenti del Consiglio rimane disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(15) |
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare le norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo alla protezione dei dati personali, nonché le norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE e dovrebbe essere attuata e applicata in conformità di tali norme, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e obiettivo
1. La presente decisione stabilisce una politica di apertura dei dati del Consiglio («politica di apertura dei dati») definendo i principi, le condizioni e le limitazioni applicabili al riutilizzo nonché gli strumenti pratici per agevolare il riutilizzo di documenti detenuti e prodotti dal Consiglio, quali definiti all'articolo 2, paragrafo1.
2. La politica di apertura dei dati si propone gli obiettivi seguenti:
a) |
migliorare il flusso di informazioni tra il Consiglio e il grande pubblico e |
b) |
agevolare un ampio riutilizzo delle informazioni. |
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente decisione si applica ai documenti detenuti e prodotti dal Consiglio che sono stati resi pubblici dal Consiglio.
2. La presente decisione non si applica ai documenti detenuti e prodotti dal Consiglio di cui il Consiglio non può consentire il riutilizzo a motivo:
a) |
dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi; o |
b) |
dei regimi dei diritti di accesso esistenti negli Stati membri. |
3. La presente decisione non pregiudica ed è attuata e applicata in conformità:
a) |
delle norme riguardanti la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
b) |
delle norme relative all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, in particolare del regolamento (CE) n. 1049/2001; e |
c) |
delle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, in particolare della decisione 2013/488/(UE) del Consiglio (5). |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «documento»:
a) |
qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, attività e decisioni di competenza istituzionale del Consiglio; |
b) |
qualsiasi parte di tale contenuto; |
2) «riutilizzo»: l'uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti;
3) «dati personali»: i dati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001;
4) «formato aperto»: un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti;
5) «formato a lettura ottica»: formato strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare in maniera affidabile le singole dichiarazioni di fatti e la loro struttura interna.
Articolo 4
Principi generali
Il segretariato generale del Consiglio («SGC») provvede affinché i documenti siano messi a disposizione per il riutilizzo:
a) |
di tutti; |
b) |
senza che sia necessario presentare una domanda individuale; |
c) |
a titolo gratuito e |
d) |
sia per fini commerciali che non commerciali. |
Articolo 5
Diritti esclusivi e non discriminatori
1. Le condizioni applicabili per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo.
2. Il riutilizzo di documenti è aperto a tutti i potenziali attori del mercato. Non sono concessi diritti esclusivi.
Articolo 6
Condizioni per il riutilizzo
1. I documenti sono messi a disposizione per il riutilizzo alle seguenti condizioni:
a) |
l'obbligo per il riutilizzatore di indicare a fonte dei documenti; |
b) |
l'obbligo di non alterare il senso o il messaggio originali dei documenti; e |
c) |
l'esclusione della responsabilità del Consiglio per ogni conseguenza derivante dal riutilizzo. |
2. Se necessario, il SGC può applicare altre condizioni a un determinato tipo di documenti.
3. L'SGC prende le misure adeguate per proteggere i diritti, gli interessi e l'immagine pubblica del Consiglio in tutte le sedi appropriate.
Articolo 7
Formati disponibili
1. L' SGC mette a disposizione i documenti:
a) |
in qualsiasi formato o versione linguistica esistenti detenuti dal Consiglio; |
b) |
in Internet e |
c) |
ove possibile e opportuno, in formato aperto e a lettura ottica. |
2. L'SGC non è obbligato a:
a) |
creare, adeguare o aggiornare i documenti; |
b) |
fornire estratti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate che vanno al di là della semplice manipolazione; |
c) |
tradurre i documenti in versioni linguistiche ufficiali diverse da quelle già disponibili o |
d) |
continuare a produrre determinati tipi di documenti o conservare i documenti in un dato formato in vista del loro riutilizzo. |
Articolo 8
Relazione
Entro il 10 ottobre 2022, l'SGC presenta al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, comprese le misure di attuazione adottate dall'SGC al fine di rendere i documenti disponibili per il riutilizzo in formato aperto e a lettura ottica.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
S. KIISLER
(1) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(2) Decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).
(3) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, del 31.5.2001, pag. 43).
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(5) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
12.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/5 |
DECISIONE (UE) 2017/1843 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2017
relativa alla nomina di un membro e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Finlandia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo finlandese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Ilpo HAALISTO. |
(3) |
Tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Veikko KUMPUMÄKI, della sig.ra Hannele LUUKKAINEN e del sig. Antero SAKSALA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
a) |
quale membro:
|
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
S. KIISLER
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
12.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/6 |
DECISIONE (UE) 2017/1844 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2017
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Rogier VAN DER SANDE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig.ra J. (Jeannette) BALJEU, Gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
S. KIISLER
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
12.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/7 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1845 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 6910]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione. |
(3) |
Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5) al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli. |
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6) ha stabilito disposizioni per l'istituzione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, al fine di rafforzare la lotta contro la malattia laddove si presenta un rischio maggiore di diffusione del virus, e per la spedizione di pulcini di un giorno e di uova da cova da tali zone in altri Stati membri nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza. L'allegato è stato modificato al fine di includervi ulteriori zone di restrizione. |
(5) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tenere conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. Detto allegato è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione (7) in seguito alla notifica da parte dell'Italia della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole nelle regioni Lombardia e Veneto e all'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza da parte di tale Stato membro intorno alle aziende avicole infette, in conformità alla direttiva 2005/94/CE. |
(6) |
Dopo la modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1593, l'Italia ha individuato e notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate anch'esse nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette. |
(7) |
La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia a norma della direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. |
(8) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a detta malattia. Per far fronte a questa nuova situazione è necessario in particolare aggiungere nuove voci relative ad alcune aree della Lombardia e del Veneto. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia a seguito della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Lombardia e Veneto, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 243 del 21.9.2017, pag. 14).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Italia
|
2) |
nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Italia
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3) |
nella parte C è inserita la voce seguente relativa all'Italia: «Stato membro: Italia
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