ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 261

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
11 ottobre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/1836 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1837 della Commissione, del 28 settembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

17

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1839 della Commissione, del 9 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE [notificata con il numero C(2017) 6672]  ( 1 )

22

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1840 della Commissione, del 9 ottobre 2017, che modifica la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2017) 6719]  ( 1 )

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 6886]  ( 1 )

26

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea ( GU L 6 dell'11.1.2017 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1836 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2017

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2) attua le misure di cui alla decisione (PESC) 2016/849.

(2)

L'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2375 (2017) («UNSCR»), in cui esprime la sua più profonda preoccupazione per il test nucleare condotto il 2 settembre 2017 dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»). Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ribadito che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Queste misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017).

(3)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto, tra l'altro, nuovi divieti per quanto riguarda le importazioni di tessili della RPDC, le esportazioni di prodotti petroliferi nella RPDC, le imprese in partecipazione e il settore marittimo.

(4)

La decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio (3) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione alle nuove misure imposte con l'UNSCR 2375 (2017).

(5)

Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 2, il settimo comma è sostituito dal seguente

«La parte VII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).»;

2)

all'articolo 3, paragrafo 2, dopo il settimo comma è inserito il testo seguente:

«La parte VIII dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017).

La parte IX dell'allegato II comprende i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 quater

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, condensati e liquidi di gas naturale elencati nell'allegato XI quater.

Articolo 16 quinquies

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi raffinati elencati nell'allegato XI quinquies.

Articolo 16 sexies

1.   In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza dei cittadini della RPDC, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la transazione non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone, le entità e gli organismi elencati nell'allegato XIII, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, o persone o entità che aiutano a eludere le sanzioni;

b)

le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017);

c)

il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il 90 % del limite aggregato annuo è stato raggiunto; e

d)

lo Stato membro in questione notifica ogni 30 giorni al comitato per le sanzioni il volume dell'esportazione e informazioni su tutte le parti della transazione.

2.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.

Articolo 16 septies

È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, petrolio greggio elencato nell'allegato XI sexies.

Articolo 16 octies

1.   In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio per le quali si accerti che le transazioni aggregate annue non eccedano l'ammontare venduto, fornito, trasferito o esportato nel periodo fra l'11 settembre 2016 e il 10 settembre 2017.

2.   In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le transazioni non sono collegate a programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017); e

b)

lo Stato membro ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni.

3.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 16 nonies

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i tessili elencati nell'allegato XI septies, anche non originari della RPDC.

Articolo 16 decies

1.   In deroga all'articolo 16 nonies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2.   In deroga all'articolo 16 nonies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di tessili entro il 10 dicembre 2017, a condizione che:

a)

l'importazione, l'acquisto o il trasferimento siano dovuti in forza di un contratto scritto entrato in vigore prima dell'11 settembre 2017; e

b)

lo Stato membro in questione comunichi al comitato per le sanzioni i dettagli dell'importazione, dell'acquisto o del trasferimento entro il 24 gennaio 2018.

3.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.»;

4)

all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

costituire, mantenere o gestire un'impresa in partecipazione o un'entità cooperativa con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona fisica o giuridica, entità o organismo;»;

5)

all'articolo 17, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Le imprese comuni o entità cooperative esistenti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono chiuse entro il 9 gennaio 2018, o entro 120 giorni dopo la data in cui il comitato delle sanzioni ha rigettato una richiesta di approvazione.»;

6)

l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 17 bis

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tali attività, in particolare quelle riguardanti imprese in partecipazione o entità cooperative che siano non commerciali, progetti di instrastrutture di pubblica utilità che non generino profitto, a condizione che lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

2.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1»;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 ter

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare tale impresa in partecipazione o entità cooperativa a rimanere operativa purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.»;

8)

all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tutte le navi elencate nell'allegato XIV sono sequestrate, se il comitato per le sanzioni ha così disposto.»;

9)

all'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'allegato XIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai norma del paragrafo 8, lettera d), dell'UNSCR 1718 (2006) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2094 (2013).

L'allegato XIV comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016) e del paragrafo 8 dell'UNSCR 2375 (2017).

L'allegato XV comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati negli allegati XIII e XIV che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2016/849 o a qualunque disposizione successiva equivalente, sono stati riconosciuti dal Consiglio in quanto:

a)

responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;

b)

responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell'Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o

c)

coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa»;

10)

all'articolo 39, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

che è inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV, se il comitato per le sanzioni ha così disposto»;

11)

all'articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione della lettera g), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che l'ingresso è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).»;

12)

all'articolo 43, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla RPDC o da suoi cittadini o rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 dell'UNSCR 2321 (2016) o dal paragrafo 8 dell'UNSCR 2375 (2017); o»;

13)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 44 bis

È vietato facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di merci o prodotti che sono venduti, forniti, trasferiti o esportati verso la RPDC o dalla RPDC.»;

14)

l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016), 2371 (2017) o 2375 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile della RPDC o per ogni asltro scopo coerente con le finalità di queste risoluzioni»;

15)

all'articolo 46, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

modificare le parti II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X, XI, XI bis, XI ter, XI quater, XI quinquies, XI sexies e XI septies in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;»;

16)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

17)

l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

18)

l'allegato XI bis è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

19)

l'allegato XI ter è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

20)

è inserito l'allegato XI quater conformemente all'allegato V del presente regolamento;

21)

è inserito l'allegato XI quinquies conformemente all'allegato VI del presente regolamento;

22)

è inserito l'allegato XI sexies conformemente all'allegato VII del presente regolamento:

23)

è inserito l'allegato XI septies conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;

24)

l'allegato XIV è sostituito dall'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

1.

L'allegato II, parte VII, del regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

«PARTE VII

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).»;

2.

le seguenti voci sono aggiunte all'allegato II del regolamento (UE) n. 2017/1509:

«PARTE VIII

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa designati a norma del paragrafo 4 dell'UNSCR 2375 (2017).

PARTE IX

Prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi convenzionali designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2375 (2017).».


ALLEGATO II

Nell'allegato V del regolamento (UE) 2017/1509, la voce «2704 00 10» è sostituita dalla seguente:

«2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta»


ALLEGATO III

Nell'allegato XI bis del regolamento (UE) 2017/1509, la voce «ex 1902 20 30» è soppressa.


ALLEGATO IV

Nell'allegato XI ter del regolamento (UE) 2017/1509 i termini «Piombo e minerale di piombo di cui all'articolo 16 quater» sono sostituiti dai termini «Piombo e minerale di piombo di cui all'articolo 16 ter».


ALLEGATO V

«

ALLEGATO XI quater

Condensati e liquidi di gas naturale di cui all'articolo 16 quater

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Codice NC

Descrizione

2709 00 10

Condensati di gas naturale

2711 11

Gas naturale liquefatto

»

ALLEGATO VI

«

ALLEGATO XI quinquies

Prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 16 quinquies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

 

Codice NC

Descrizione

 

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

 

2710

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli

 

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

 

 

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

 

2712 10

Vaselina

 

2712 20

Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

Ex

2712 90

Prodotti diversi dalla vaselina e dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Ex

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Ex

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

 

 

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

 

 

contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

3403 11

– –

Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

 

3403 19

– –

Preparazioni diverse dalle preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

 

 

Preparazioni diverse dalle preparazioni contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Ex

3403 91

– –

Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

Ex

3403 99

– –

Preparazioni diverse dalle preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

 

 

– – – – –

Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove

Ex

3824 99 92

– – – – – –

in forma liquida a 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

Altro

Ex

3824 99 96

– – – – –

Altro

 

 

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

3826 00 10

Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)

 

3826 00 90

altro

»

ALLEGATO VII

«

ALLEGATO XI sexies

Petrolio greggio di cui all'articolo 16 septies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

 

Codice NC

Descrizione

 

2709 00 90

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, greggi (diversi dai condensati di gas naturale)

»

ALLEGATO VIII

«

ALLEGATO XI septies

Tessili di cui all'articolo 16 nonies

NOTA ESPLICATIVA

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Capo

Descrizione

50

Seta

51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

52

Cotone

53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

60

Stoffe a maglia

61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

»

ALLEGATO IX

Nell'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 i termini «Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e alla lettera g) dell'articolo 39, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «Navi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e alla lettera g) dell'articolo 39, paragrafo 1, e misure applicabili come specificato dal comitato per le sanzioni».


11.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1837 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 515/2009 della Commissione (3).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Pera dell'Emilia Romagna» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 515/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)] (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 5).

(4)  GU C 191 del 16.6.2017, pag. 34.


DECISIONI

11.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/17


DECISIONE (PESC) 2017/1838 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)

L'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2375 (2017) («UNSCR 2375 (2017)»), in cui ha espresso la più viva preoccupazione sia per il test nucleare condotto dalla Repubblica popolare di Corea («RPDC») il 2 settembre 2017 sia per il pericolo che le attuali attività legate al nucleare e ai missili balistici condotte dalla RPDC rappresentano per la pace e la stabilità nella regione e al di fuori di essa. L'UNSC ha altresì riscontrato che continua a sussistere una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

(3)

L'UNSCR 2375 (2017) estende il divieto di esportazione e importazione di taluni beni da e verso la RPDC e le restrizioni agli investimenti nella RPDC.

(4)

L'UNSCR 2375 (2017) vieta altresì il rilascio di permessi di lavoro per cittadini della RPDC nella giurisdizione degli Stati membri.

(5)

L'UNSCR 2375 (2017) prevede inoltre il rafforzamento dell'interdizione marittima relativa a navi da carico.

(6)

È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 dell'UNSCR 1718 (2006) (“comitato delle sanzioni”) conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), dell'UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013), al punto 20 dell'UNSCR 2094 (2013), al punto 25 dell'UNSCR 2270 (2016) e al punto 4 dell'UNSCR2375 (2017), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;»;

2)

all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

qualsiasi altro prodotto figurante nell'elenco delle armi convenzionali a duplice uso adottato dal comitato delle sanzioni ai sensi del punto 7 dell'UNSCR 2321 (2016) e del punto 5 dell'UNSCR 2375 (2017).»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 quater

1.   È vietato l'approvvigionamento nella RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di tessili (tra cui, ma non solo, tessuti e prodotti di abbigliamento parzialmente o completamente finiti), siano essi originari o meno del territorio della RPDC.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione preventiva secondo una valutazione caso per caso.

3.   Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di tessili (tra cui, ma non solo, tessuti e prodotti di abbigliamento parzialmente o completamente finiti) relativamente ai quali sono stati conclusi contratti scritti prima dell'11 settembre 2017 e fino al 10 dicembre 2017, purché tali importazioni e i relativi dettagli siano notificati al comitato delle sanzioni entro il 24 gennaio 2018»;

4)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi.

2.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini di Stati membri, o attraverso il territorio di Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti la loro bandiera, di tutti i prodotti petroliferi raffinati, siano essi originari o meno dei territori degli Stati membri.

3.   Il paragrafo 2 non si applica per quanto riguarda la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini di Stati membri, o attraverso il territorio di Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti la loro bandiera, di prodotti petroliferi raffinati, siano essi originari o meno dei territori degli Stati membri, per un quantitativo massimo di 500 000 barili durante un periodo iniziale di tre mesi che inizia il 1o ottobre 2017 e termina il 31 dicembre 2017 e per un quantitativo massimo di 2 000 000 di barili all'anno durante un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2018 e successivamente su base annua, a condizione che:

a)

lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni 30 giorni il quantitativo di tale fornitura, vendita o trasferimento alla RPDC di prodotti petroliferi raffinati unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione; e

b)

la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti petroliferi raffinati non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone o le entità designate, le persone o le entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, le entità possedute o controllate dalle stesse in modo diretto o indiretto, oppure persone o entità che aiutano ad eludere le sanzioni; e

c)

le operazioni di fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati abbiano esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

4.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

5)

l'articolo seguente è inserito:

«Articolo 9 ter

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento alla RPDC, da parte di uno Stato membro in qualsiasi periodo di 12 mesi successivo all'11 settembre 2017, di un quantitativo di petrolio greggio che superi il quantitativo fornito, venduto o trasferito dallo Stato membro nel periodo di 12 mesi precedente a tale data.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia convenuto preventivamente, secondo una valutazione caso per caso, che il carico di petrolio greggio ha esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non è collegato ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

6)

l'articolo seguente è inserito:

«Articolo 9 quater

Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso i territori degli Stati membri o in provenienza dai medesimi, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di tutti i condensati e liquidi di gas naturale, siano essi originari o meno del territorio degli Stati membri. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

7)

all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l'apertura, il mantenimento e l'esercizio di imprese in partecipazione o entità cooperative, nuove ed esistenti, da parte di cittadini di Stati membri o nei territori degli Stati membri con entità o persone della RPDC, che le stesse agiscano o meno per conto del governo della RPDC;»;

8)

all'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Il paragrafo 2, lettera c), non si applica alle imprese in partecipazione o alle entità cooperative, in particolare quelle consistenti in progetti infrastrutturali di pubblica utilità non commerciali che non generano profitti, approvate preventivamente dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso.

4.   Gli Stati membri chiudono le imprese in partecipazione o entità cooperative esistenti di detto tipo entro il 9 gennaio 2018 se l'impresa in partecipazione o l'entità cooperativa non è stata approvata dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso. Lo Stato membro chiude altresì l'impresa in partecipazione o entità cooperativa esistente di detto tipo entro 120 giorni dal rigetto di una richiesta di approvazione da parte del comitato delle sanzioni.»;

9)

all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalla presente decisione.

Se uno Stato membro che è uno Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare, esso ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per essere sottoposta all'ispezione richiesta da parte delle autorità locali ai sensi del punto 18 dell'UNSCR 2270 (2016).

Se lo Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare né ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per l'ispezione richiesta, o se la nave rifiuta di rispettare l'ordine dello Stato di bandiera di consentire l'ispezione in alto mare o di dirigersi in un tale porto, gli Stati membri presentano tempestivamente al comitato delle sanzioni una relazione contenente pertinenti informazioni dettagliate relative all'episodio in questione, alla nave e allo Stato di bandiera.»;

10)

all'articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) o 2375 (2017), che sono individuati durante le ispezioni, nel rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale applicabile.»;

11)

all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   Gli Stati membri vietano ai loro cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione, alle entità registrate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione e alle navi battenti la loro bandiera, di facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di beni o prodotti che vengono forniti, venduti o trasferiti verso la RPDC o dalla RPDC.»;

12)

l'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 18 bis

1.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, alla dismissione della bandiera della nave.

2.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni dirige la nave, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, nel porto indicato dallo stesso comitato delle sanzioni, in coordinamento con lo Stato di approdo.

3.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede immediatamente, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, alla revoca della registrazione della nave.

4.   Gli Stati membri vietano a una nave l'ingresso nei loro porti, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, salvo in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza della nave, oppure a meno che il comitato delle sanzioni non stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017).

5.   Gli Stati membri assoggettano una nave, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, a un provvedimento di congelamento dei beni.

6.   L'allegato IV riporta le navi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo designate dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 12 dell'UNSCR 2321 (2016), al punto 6 dell'UNSCR 2371 (2017) e ai punti 6 e 8 dell'UNSCR 2375 (2017).»;

13)

l'articolo 26 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 26 bis

1.   Gli Stati membri non rilasciano permessi di lavoro ai cittadini della RPDC nella loro giurisdizione in relazione all'ammissione nei loro territori.

2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca preventivamente, secondo una valutazione caso per caso, che l'impiego di cittadini della RPDC in uno Stato membro sia necessario per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

3.   Il paragrafo 1 non si applica per quanto riguarda i permessi di lavoro per i quali sono stati conclusi contratti scritti prima dell'11 settembre 2017.»;

14)

l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Non è concesso alcun diritto, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2375 (2017), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone o entità designate di cui agli allegati I, II o III;

b)

qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o

c)

qualsiasi persona o entità che agisce tramite o per conto di una di tali persone o entità di cui alle lettere a) o b).»;

15)

il titolo dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 6»;

16)

l'allegato VI è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.


11.10.2017   

IT

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L 261/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1839 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE

[notificata con il numero C(2017) 6672]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è un'infezione altamente contagiosa e mortale che colpisce i suini domestici e i cinghiali e che può diffondersi rapidamente, in particolare attraverso i prodotti ottenuti da animali infetti e gli oggetti contaminati.

(2)

Data la situazione della peste suina africana in Russia e in Bielorussia, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/426/UE (2) recante misure che prevedono, tra l'altro, un'adeguata pulizia e disinfezione dei «veicoli per bestiame» che hanno trasportato animali vivi e che entrano nell'Unione da questi due paesi. Le stesse misure sono state estese all'Ucraina dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1752 della Commissione (3).

(3)

A seguito delle recenti notifiche di focolai di peste suina africana in Moldova, le misure vigenti in materia di pulizia e disinfezione di cui alla decisione di esecuzione 2013/426/UE dovrebbero essere estese anche ai veicoli che entrano nell'Unione dalla Moldova.

(4)

L'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza del virus della peste suina africana è confermata, che figura nell'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, la parola «Moldova» è aggiunta dopo la parola «Bielorussia».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione, del 5 agosto 2013, relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE (GU L 211 del 7.8.2013, pag. 5).

(3)  GU L 256 dell'1.10.2015, pag. 17.


11.10.2017   

IT

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L 261/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1840 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2017

che modifica la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2017) 6719]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l'adozione di misure urgenti quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(2)

La decisione 2008/866/CE della Commissione (2) è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A negli esseri umani associato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù, contaminati con il virus dell'epatite A. Tale decisione, che stabilisce misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, doveva inizialmente essere applicata fino al 31 marzo 2009.

(3)

Alle autorità peruviane competenti era stato chiesto di fornire garanzie soddisfacenti per assicurare che fosse stato supplito alle carenze riscontrate nel sistema di monitoraggio per il rilevamento del virus nei molluschi bivalvi vivi. Nel frattempo le misure di emergenza hanno dovuto essere prorogate fino a quando non fosse stata dimostrata l'efficacia delle azioni correttive. Ad oggi il periodo di applicazione della decisione è stato prorogato diverse volte, l'ultima volta fino al 30 novembre 2017 con la decisione di esecuzione della Commissione 2015/2022 (3).

(4)

Al fine di verificare se le garanzie più recenti fornite dalle autorità competenti peruviane fossero efficaci e sufficienti per revocare le misure di emergenza, un audit dei servizi della Commissione era previsto per il maggio 2017. Tuttavia, a causa dei gravi eventi climatici legati al fenomeno meteorologico «El Niño» che ha colpito il Perù nei mesi di marzo e aprile 2017 e dell'impatto che tali eventi hanno avuto sulla produzione di molluschi bivalvi in Perù, l'audit è stato posticipato al settembre 2017.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il periodo di applicazione della decisione 2008/866/CE. La proroga del periodo di applicazione della decisione n. 2008/866/CE potrebbe essere riveduta in base ai risultati dell'audit dei servizi della Commissione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2017» è sostituita dalla data «30 novembre 2018».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2022 della Commissione, del 10 novembre 2015, che modifica, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione, la decisione 2008/866/CE relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 45).


11.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1841 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 6886]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione (4), è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (5).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(3)

Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(4)

In funzione della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità uno Stato membro interessato può istituire ulteriori zone di restrizione intorno alle zone di protezione e sorveglianza o nelle loro adiacenze, in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE.

(5)

Al fine di rafforzare la lotta contro la malattia, qualora l'indagine epidemiologica abbia individuato un grave rischio di diffusione della malattia, gli Stati membri interessati dovrebbero istituire ulteriori zone di restrizione sul loro territorio tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2005/94/CE che comprendono, tra l'altro, la situazione geografica, l'ubicazione e la vicinanza delle aziende e la stima del numero di capi di pollame, i flussi della loro movimentazione e dei loro scambi nonché le attrezzature e il personale disponibili per attuare i controlli su tali zone.

(6)

L'articolo 32 di tale direttiva stabilisce inoltre che l'autorità competente possa disporre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza siano applicate, totalmente o parzialmente, all'interno delle ulteriori zone di restrizione.

(7)

Per motivi di chiarezza e per mantenere aggiornati sull'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione gli Stati membri, i paesi terzi e le parti interessate, anche tali ulteriori zone di restrizione dovrebbero essere oggetto della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 ed elencate nel relativo allegato. È opportuno che detto allegato stabilisca la data per il mantenimento dell'applicazione delle misure di protezione nelle ulteriori zone di restrizione, tenendo conto della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità.

(8)

Gli Stati membri interessati dovrebbero vietare la spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone elencate come ulteriori zone di restrizione nell'allegato della decisione (UE) 2017/247, salvo nei casi in cui gli Stati membri interessati autorizzino tali spedizioni a determinate condizioni.

(9)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (6) al fine di stabilire le condizioni per la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione, tenendo conto del basso rischio che tale prodotto presenta per la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Condizioni analoghe dovrebbero applicarsi anche alla spedizione dallo Stato membro interessato in altri Stati membri di pulcini di un giorno dalle ulteriori zone di restrizione elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(10)

Agli Stati membri interessati dovrebbe essere altresì consentito di autorizzare la spedizione di uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione poiché è improbabile che esse trasmettano l'influenza aviaria ad alta patogenicità ad altro pollame, soprattutto perché la loro superficie deve essere disinfettata prima della spedizione in altri Stati membri e gli incubatoi di origine e di destinazione devono rispettare le norme di igiene prescritte dall'allegato II della direttiva 2009/158/CE del Consiglio (7).

(11)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata al fine di stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri di spedizione interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di pulcini di un giorno e di uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione.

(12)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere una nuova parte C in cui siano elencate le ulteriori zone di restrizione istituite dallo Stato membro interessato, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, e indicata la durata delle restrizioni applicabili in tali zone.

(13)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione (8) al fine di prorogarne la data di applicazione fino al 31 dicembre 2017.

(14)

Dato il crescente rischio di comparsa stagionale della malattia all'interno dell'Unione, le misure da applicarsi nelle zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione potrebbero protrarsi dopo tale data in caso di comparsa di ulteriori focolai nell'Unione. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 fino al 31 maggio 2018.

(15)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificata:

1)

l'articolo 1, secondo comma, è sostituito dai seguenti commi:

«La presente decisione stabilisce inoltre a livello di Unione le ulteriori zone di restrizione da istituire negli Stati membri interessati quali previste dall'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché la durata delle misure da applicarsi in tali zone.

La presente decisione stabilisce norme concernenti la spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova dagli Stati membri interessati.»;

2)

all'articolo 3 bis, il paragrafo 3 è soppresso;

3)

dopo l'articolo 3 bis sono inseriti i seguenti articoli 3 ter, 3 quater e 3 quinquies:

«Articolo 3 ter

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

a)

le ulteriori zone di restrizione istituite dalle loro autorità competenti, quali previste dall'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come ulteriori zone di restrizione nella parte C dell'allegato della presente decisione;

b)

le misure da applicarsi nelle ulteriori zone di restrizione, quali previste dall'articolo 32 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le ulteriori zone di restrizione di cui alla parte C dell'allegato della presente decisione.

Articolo 3 quater

1.   Gli Stati membri interessati vietano la spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone elencate come ulteriori zone di restrizione nella parte C dell'allegato, salvo nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di spedizione interessato autorizzi, alle seguenti condizioni, il trasporto diretto dei seguenti prodotti:

a)

pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettere a) e b);

b)

uova da cova che soddisfano le seguenti condizioni:

i)

provengono da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti, ubicati al di fuori delle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nelle parti A e B dell'allegato;

ii)

una visita clinica del pollame effettuata in tutte le unità di produzione degli stabilimenti riconosciuti nelle 72 ore precedenti la spedizione ha avuto esito favorevole;

iii)

le uova da cova e i relativi imballaggi sono stati disinfettati prima della spedizione, in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale.

2.   Il trasporto delle spedizioni dei pulcini di un giorno e delle uova da cova di cui al paragrafo 1 è effettuato senza indebito ritardo in veicoli, container o scatole, a seconda dei casi, che sono stati puliti e disinfettati in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale.

Articolo 3 quinquies

Lo Stato membro interessato provvede affinché i certificati sanitari di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE e stabiliti nel suo allegato IV, che accompagnano le spedizioni in altri Stati membri dei pulcini un giorno e delle uova da cova di cui agli articoli 3 bis e 3 quater della presente decisione, riportino la seguente frase:

“La spedizione è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione”.»;

4)

all'articolo 5, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 maggio 2018»;

5)

l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 243 del 21.9.2017, pag. 14).

(5)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(7)  Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).


ALLEGATO

Dopo la parte B dell'allegato della decisione (UE) 2017/247 è aggiunta la seguente parte C:

«PARTE C

Stato membro:

Ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati di cui all'articolo 3 ter:

Stato membro: area comprendente

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter

 

xx.xx.201x»


Rettifiche

11.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/31


Rettifica della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 6 dell'11 gennaio 2017 )

Pagina 41, articolo 2, punto 1):

anziché:

«“responsabile”, il fatto di assumersi la responsabilità per azioni, decisioni e risultati;»

leggasi:

«“tenuto a rispondere”, obbligato a rendere conto di azioni, decisioni e prestazioni;».

Pagina 43, articolo 2, punto 30):

anziché:

«“responsabile”, l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti;»

leggasi:

«“responsabile”, avente l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti;».

Pagina 44, articolo 3, ultima frase:

anziché:

«I processi relativi a questi principi e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi:

«8.   I processi relativi ai principi e alle attività di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 45, articolo 5, ultima frase:

anziché:

«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi:

«8.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 7 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 45, articolo 6, punto 7):

anziché:

«7)

sviluppa le norme di sicurezza informatica e i relativi orientamenti in relazione all'articolo 6, in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Informatica.»

leggasi:

«7)

sviluppa le norme di sicurezza informatica e i relativi orientamenti di cui ai punti da 1) a 6), in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Informatica.».

Pagina 45, articolo 6, ultima frase:

anziché:

«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi:

«8)

I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 7) sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 46, articolo 7, ultima frase:

anziché:

«I relativi processi e le responsabilità più specifiche sono ulteriormente definiti nelle norme di attuazione.»

leggasi:

«15)

I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 14) sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 46, articolo 8, ultima frase:

anziché:

«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi:

«11)

I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 10) sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 47, articolo 9, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:

«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi:

«4.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 48, articolo 10, paragrafo 1:

anziché:

«Il proprietario dei dati è responsabile della sicurezza informatica di un set di dati specifico nei confronti del capo del servizio della Commissione e risponde direttamente per la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del set di dati.»

leggasi:

«Il proprietario dei dati è responsabile della sicurezza informatica di un set di dati specifico nei confronti del capo del servizio della Commissione ed è tenuto a rispondere della riservatezza, integrità e disponibilità del set di dati.».

Pagina 48, articolo 10, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:

«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi:

«4.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 48, articolo 11:

anziché:

«In relazione alla sicurezza informatica, il LISO:

a)

identifica in modo proattivo e informa i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e gli altri ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione in materia di sicurezza informatica;

b)

collabora in merito a temi che riguardano la sicurezza informatica nei servizi della Commissione con la direzione generale dell'Informatica nell'ambito della rete LISO;

c)

partecipa alle riunioni periodiche dei LISO;

d)

mantiene una visione globale del processo di gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni e dell'elaborazione e attuazione di piani di sicurezza dei sistemi informatici;

e)

fornisce consulenze ai proprietari dei dati, ai proprietari dei sistemi e ai capi dei servizi della Commissione su temi che riguardano la sicurezza informatica;

f)

collabora con la direzione generale dell'Informatica per diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza informatica e propone programmi specifici di sensibilizzazione e formazione;

g)

riferisce sulla sicurezza informatica e segnala le carenze e i miglioramenti al capo dei servizi della Commissione.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi:

«1.   In relazione alla sicurezza informatica, il LISO:

a)

identifica in modo proattivo e informa i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e gli altri ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione in materia di sicurezza informatica;

b)

collabora in merito a temi che riguardano la sicurezza informatica nei servizi della Commissione con la direzione generale dell'Informatica nell'ambito della rete LISO;

c)

partecipa alle riunioni periodiche dei LISO;

d)

mantiene una visione globale del processo di gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni e dell'elaborazione e attuazione di piani di sicurezza dei sistemi informatici;

e)

fornisce consulenze ai proprietari dei dati, ai proprietari dei sistemi e ai capi dei servizi della Commissione su temi che riguardano la sicurezza informatica;

f)

collabora con la direzione generale dell'Informatica per diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza informatica e propone programmi specifici di sensibilizzazione e formazione;

g)

riferisce sulla sicurezza informatica e segnala le carenze e i miglioramenti al capo dei servizi della Commissione.

2.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui al paragrafo 1 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 48, articolo 12, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi:

«3.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 49, articolo 13, paragrafo 1:

anziché:

«L'adozione delle norme di attuazione relative all'articolo 6, e delle relative norme e orientamenti, sarà oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile delle questioni di sicurezza.»

leggasi:

«L'adozione delle norme di attuazione di cui all'articolo 6, punto 2), e delle relative norme e orientamenti, possono essere oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile delle questioni di sicurezza.».

Pagina 49, articolo 13, paragrafo 2:

anziché:

«L'adozione delle norme di attuazione relative alla presente decisione, e delle relative norme e degli orientamenti in materia di sicurezza informatica, sarà oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile dell'informatica.»

leggasi:

«L'adozione di ogni altra norma di attuazione relativa alla presente decisione, e delle relative norme e degli orientamenti in materia di sicurezza informatica, può essere oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile dell'informatica.».

Pagina 49, articolo 14, paragrafo 5, secondo comma:

anziché:

«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi:

«6.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».

Pagina 50, articolo 15, paragrafo 14, secondo comma:

anziché:

«I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.»

leggasi:

«15.   I processi relativi alle responsabilità e attività di cui ai paragrafi da 1 a 14 sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.».