ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 258

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
6 ottobre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/1792 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

1

 

*

Decisione (UE) 2017/1793 del Consiglio, del 15 settembre 2017, che modifica la decisione (UE) 2017/1792, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

3

 

 

Accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1794 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che fissa, per l'esercizio contabile 2018 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1796 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2018 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

124

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1797 della Commissione, del 23 maggio 2017, sui regimi di aiuto SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di taluni consumatori finali (riduzione della maggiorazione per la cogenerazione) e SA.47887 (2017/N) al quale la Germania intende dare esecuzione al fine di estendere il regime di sostegno alla cogenerazione per quanto concerne gli impianti di cogenerazione utilizzati in reti chiuse [notificata con il numero C(2017) 3400]  ( 1 )

127

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

6.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/1


DECISIONE (UE) 2017/1792 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 aprile 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sulla riassicurazione. I negoziati si sono conclusi positivamente con uno scambio di lettere tra i negoziatori principali il 12 gennaio 2017.

(2)

È opportuno firmare l'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione («accordo»).

(3)

Al fine di consentire l'istituzione del comitato congiunto in conformità dell'accordo, che offrirà all'Unione e agli Stati Uniti d'America un forum per lo scambio di informazioni sulla corretta attuazione dell'accordo, e al fine di consentire l'attuazione di pratiche armonizzate da parte delle autorità di vigilanza nell'Unione per quanto riguarda la vigilanza di gruppo che sono già possibili nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'Unione in tale settore, gli articoli 4 e 7 dell'accordo dovrebbero essere applicati in via provvisoria in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Gli articoli 4 e 7 dell'accordo si applicano in via provvisoria, in conformità degli articoli 9 e 10 dell'accordo stesso, (1) in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato congiunto di cui all'articolo 7 dell'accordo, sentiti i pareri espressi dal gruppo di lavoro del Consiglio «Servizi finanziari» e informa tale gruppo di lavoro, se opportuno e almeno una volta all'anno, dei progressi compiuti nell'attuazione dell'accordo.

Articolo 5

Le posizioni che devono essere espresse a nome dell'Unione devono essere adottate conformemente ai trattati e, pertanto, dal Consiglio, come previsto all'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea o all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. CARDONA


(1)  La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


6.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/3


DECISIONE (UE) 2017/1793 DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2017

che modifica la decisione (UE) 2017/1792, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 aprile 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America per un accordo sulla riassicurazione. I negoziati si sono conclusi positivamente con uno scambio di lettere tra i negoziatori principali il 12 gennaio 2017.

(2)

È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea in inglese, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. La decisione (UE) 2017/1792 (1) dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2017/1792 è modificata come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione nonché lo scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America relativamente alle disposizioni in materia di lingue. La firma dell'accordo deve aver luogo allo stesso tempo della firma dello scambio di lettere.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Decisione (UE) 2017/1792 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


6.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/4


TRADUZIONE

ACCORDO BILATERALE

tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

L'Unione europea (UE) e gli Stati Uniti d'America (Stati Uniti o USA), parti del presente accordo,

Condividendo l'obiettivo della tutela dei contraenti di polizze di assicurazione e riassicurazione e degli altri consumatori, nel rispetto del sistema di ciascuna parte per quanto concerne la vigilanza e la regolamentazione dell'assicurazione e della riassicurazione;

Affermando che per gli Stati Uniti le misure prudenziali applicabili nell'Unione europea, unitamente ai requisiti e agli impegni di cui al presente accordo, conseguono un livello di tutela dei contraenti e degli altri consumatori in relazione a operazioni di riassicurazione passiva e vigilanza di gruppo in linea con i requisiti del Federal Insurance Office Act del 2010;

Riconoscendo la crescente necessità di cooperazione tra le autorità di vigilanza dell'UE e degli Stati Uniti, compreso lo scambio di informazioni riservate, in considerazione della crescente globalizzazione dei mercati assicurativi e riassicurativi;

Tenuto conto del fatto che le modalità pratiche di cooperazione transfrontaliera sono essenziali per la vigilanza di assicuratori e riassicuratori sia durante i periodi di stabilità che nei periodi di crisi;

Tenuto conto delle informazioni scambiate sui quadri normativi di ciascuna parte e dopo un attento esame di tali quadri;

Preso atto dei benefici derivanti dal rafforzamento della certezza del diritto nell'applicazione dei quadri normativi in materia di assicurazione e riassicurazione per gli assicuratori e i riassicuratori che operano nel territorio di ciascuna parte;

Riconoscendo gli effetti di attenuazione del rischio degli accordi di riassicurazione in un contesto transfrontaliero, purché sussistano le condizioni prudenziali applicabili e tenuto conto della tutela dei contraenti e degli altri consumatori;

Riconoscendo che la vigilanza di gruppo di assicuratori e riassicuratori consente alle autorità di vigilanza di formulare solidi giudizi sulla posizione finanziaria di tali gruppi;

Riconoscendo la necessità di un requisito o di una valutazione patrimoniale di gruppo per gli assicuratori e i riassicuratori che fanno parte di un gruppo che opera nel territorio di entrambe le parti, e che un requisito o una valutazione patrimoniale di gruppo a livello dell'impresa madre su scala mondiale può essere basato sull'approccio della parte di origine;

Affermando l'importanza di specifiche per quanto concerne il requisito o la valutazione patrimoniale di gruppo per la vigilanza di gruppo e, ove necessario, dell'applicazione di misure correttive, misure preventive o altre misure di intervento da parte di un'autorità di vigilanza sulla base di tale requisito o valutazione; e

Incoraggiando lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza al fine di vigilare sugli assicuratori e i riassicuratori nell'interesse dei contraenti e degli altri consumatori,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

Il presente accordo riguarda i seguenti elementi:

a)

l'eliminazione, a determinate condizioni, dei requisiti di presenza locale imposti da una delle parti o dalle sue autorità di vigilanza a un riassicuratore cessionario che abbia la sede o il domicilio nel territorio dell'altra parte, quale condizione per la conclusione di qualsiasi contratto di riassicurazione con un assicuratore cedente che abbia la sede o il domicilio nel suo territorio o per consentire all'assicuratore cedente di riconoscere credito per la riassicurazione o per gli effetti di attenuazione del rischio di tale contratto di riassicurazione;

b)

l'eliminazione, a determinate condizioni, dei requisiti in materia di garanzie reali imposti da una delle parti o dalle sue autorità di vigilanza a un riassicuratore cessionario che abbia la sede o il domicilio nel territorio dell'altra parte, quale condizione per la conclusione di qualsiasi contratto di riassicurazione con un assicuratore cedente che abbia la sede o il domicilio nel suo territorio o per consentire all'assicuratore cedente di riconoscere credito per la riassicurazione o credito per gli effetti di attenuazione del rischio di tale contratto di riassicurazione;

c)

il ruolo delle autorità di vigilanza di origine e ospitante per quanto riguarda la vigilanza prudenziale di gruppo di un gruppo assicurativo o riassicurativo la cui impresa madre su scala mondiale si trova nella parte di origine, compresi, a determinate condizioni, i) l'eliminazione a livello di impresa madre su scala mondiale dei requisiti prudenziali per le assicurazioni della parte ospitante in materia di solvibilità e capitale, di governance e di segnalazione, e ii) l'esercizio della vigilanza prudenziale dei gruppi assicurativi su scala mondiale da parte dell'autorità di vigilanza di origine e non da parte dell'autorità di vigilanza ospitante, ferma restando la vigilanza di gruppo della parte ospitante del gruppo assicurativo o riassicurativo a livello dell'impresa madre nel suo territorio; e

d)

il sostegno reciproco delle parti per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza di ciascuna parte e le pratiche raccomandate per tale scambio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «assicuratore cedente»: un assicuratore o un riassicuratore che è controparte di un riassicuratore cessionario nell'ambito di un contratto di riassicurazione;

b)   «garanzia reale»: le attività, quali liquidità e lettere di credito, impegnate dal riassicuratore a favore dell'assicuratore o del riassicuratore cedente a garanzia delle passività del riassicuratore cessionario verso l'assicuratore cedente derivanti da un contratto di riassicurazione;

c)   «credito per la riassicurazione o credito per gli effetti di attenuazione del rischio del contratto riassicurazione»: il diritto di un assicuratore cedente ai sensi del quadro normativo prudenziale di riconoscere gli importi dovuti da riassicuratori cessionari relativamente a perdite pagate e non pagate sui rischi ceduti rispettivamente come attività o riduzioni di passività;

d)   «gruppo»: due o più imprese di cui almeno una sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nel caso in cui una detenga il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione o di un'altra impresa non regolamentata;

e)   «vigilanza di gruppo»: applicazione della vigilanza regolamentare e prudenziale da parte di un'autorità di vigilanza nei confronti di un gruppo assicurativo o riassicurativo per fini quali la tutela dei contraenti e degli altri consumatori e la promozione della stabilità finanziaria e dell'impegno globale;

f)   «parte di origine»: parte nel cui territorio l'impresa madre su scala mondiale del gruppo o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha la sede o il domicilio;

g)   «autorità di vigilanza di origine»: un'autorità di vigilanza della parte di origine;

h)   «parte ospitante»: la parte in cui il gruppo o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge le attività, ma che non è il territorio in cui l'impresa madre su scala mondiale del gruppo o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha la sede o il domicilio;

i)   «autorità di vigilanza ospitante»: un'autorità di vigilanza della parte ospitante;

j)   «assicuratore»: un'impresa che è autorizzata a intraprendere o svolgere l'attività di assicurazione diretta o primaria;

k)   «impresa madre»: un'impresa regolamentata o non regolamentata che direttamente o indirettamente possiede o controlla un'altra impresa;

l)   «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;

m)   «riassicuratore»: un'impresa che è autorizzata a intraprendere o a svolgere attività di riassicurazione;

n)   «attività di riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un assicuratore o da un altro riassicuratore;

o)   «contratto di riassicurazione»: un contratto in base al quale un riassicuratore cessionario ha accettato di assumere i rischi ceduti da un assicuratore o da un altro riassicuratore;

p)   «autorità di vigilanza»: qualsiasi autorità di vigilanza in ambito assicurativo e riassicurativo nell'Unione europea o negli Stati Uniti;

q)   «impresa»: qualsiasi soggetto che svolge un'attività economica;

r)   «Stato degli USA»: qualsiasi Stato, Stato libero associato (Commonwealth), territorio o possedimento degli Stati Uniti, il distretto della Columbia, lo Stato libero associato di Portorico, il Territorio autonomo delle Isole Marianne settentrionali, le Samoa americane, Guam o le Isole Vergini degli Stati Uniti;

s)   «su scala mondiale»: tutte le operazioni o le attività di un gruppo, ovunque esse avvengano; e

t)   «'impresa madre su scala mondiale»: l'impresa madre apicale di un gruppo.

Articolo 3

Riassicurazione

1.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 4, quale condizione per consentire a un riassicuratore cessionario che ha la sede o il domicilio nel territorio dell'altra parte (di seguito, ai fini dell'articolo 3, «riassicuratore cessionario della parte di origine») di concludere un contratto di riassicurazione con un assicuratore cedente che ha la sede o il domicilio nel suo territorio (di seguito, ai fini dell'articolo 3, «assicuratore cedente della parte ospitante»), una parte si astiene dal mantenere o adottare, e garantisce che le sue autorità di vigilanza o qualsiasi altra autorità competente si astengano anch'esse dal mantenere o adottare:

a)

qualsiasi requisito che preveda la costituzione di garanzie reali in relazione a cessioni da parte di un assicuratore cedente della parte ospitante a un riassicuratore cessionario della parte di origine e qualsiasi obbligo di segnalazione collegato attribuibile a tale garanzia reale soppressa; oppure

b)

qualsiasi nuovo requisito che abbia sostanzialmente lo stesso impatto regolamentare sul riassicuratore cessionario della parte di origine dei requisiti in materia di garanzie reali eliminati a norma del presente accordo o qualsiasi obbligo di segnalazione attribuibile a tale garanzia reale soppressa,

che, nel caso di cui alla lettera a) o b), comporti un trattamento meno favorevole dei riassicuratori cessionari della parte di origine rispetto ai riassicuratori cessionari che hanno la sede o il domicilio nel territorio della stessa autorità di vigilanza di un assicuratore cedente della parte ospitante. Il presente paragrafo non vieta a una parte nel cui territorio ha la sede o il domicilio un assicuratore cedente (di seguito, ai fini dell'articolo 3, una «parte ospitante») o alle sue autorità di vigilanza di applicare requisiti come condizione per consentire ai riassicuratori cessionari della parte di origine di stipulare un contratto di riassicurazione con un assicuratore cedente della parte ospitante se gli stessi requisiti si applicano ai contratti di riassicurazione tra un assicuratore cedente ed un riassicuratore cessionario che hanno la sede o il domicilio nel territorio della stessa autorità di vigilanza.

2.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 4, quale condizione per consentire a un assicuratore cedente della parte ospitante di riconoscere credito per la riassicurazione o credito per gli effetti di attenuazione del rischio dei contratti riassicurazione conclusi con un riassicuratore cessionario della parte di origine, una parte ospitante si astiene dal mantenere o adottare, e garantisce che le sue autorità di vigilanza o qualsiasi altra autorità competente si astengano anch'esse dal mantenere o adottare:

a)

qualsiasi requisito che preveda la costituzione di garanzie reali in relazione a cessioni da parte di un assicuratore cedente della parte ospitante a un riassicuratore cessionario della parte di origine e qualsiasi obbligo di segnalazione collegato attribuibile a tale garanzia reale soppressa; oppure

b)

qualsiasi nuovo requisito che abbia sostanzialmente lo stesso impatto regolamentare sul riassicuratore cessionario della parte di origine dei requisiti in materia di garanzie reali eliminati a norma del presente accordo o qualsiasi obbligo di segnalazione attribuibile a tale garanzia reale soppressa,

che, nel caso di cui alla lettera a) o b), comporti un trattamento meno favorevole dei riassicuratori cessionari della parte di origine rispetto ai riassicuratori cessionari che hanno la sede o il domicilio nel territorio della stessa autorità di vigilanza di un assicuratore cedente della parte ospitante. Il presente paragrafo non vieta a una parte ospitante o alle sue autorità di vigilanza di applicare requisiti come condizione per consentire a un assicuratore cedente della parte ospitante di riconoscere credito per la riassicurazione o credito per gli effetti di attenuazione del rischio dei contratti riassicurazione conclusi con un riassicuratore cessionario della parte di origine se gli stessi requisiti si applicano ai contratti di riassicurazione tra un assicuratore cedente ed un riassicuratore cessionario che hanno la sede o il domicilio nel territorio della stessa autorità di vigilanza.

3.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 4, quale condizione per la conclusione di un contratto di riassicurazione con un assicuratore cedente della parte ospitante o quale condizione per consentire all'assicuratore cedente della parte ospitante di riconoscere il credito per tale riassicurazione o il credito per gli effetti di attenuazione del rischio di tale contratto di riassicurazione, una parte ospitante si astiene dal mantenere o adottare, e garantisce che le sue autorità di vigilanza o qualsiasi altra autorità competente, a seconda dei casi, si astengano anch'esse dal mantenere o adottare:

a)

qualsiasi requisito che preveda l'obbligo di una presenza locale del riassicuratore cessionario della parte di origine; oppure

b)

qualsiasi nuovo requisito che abbia sostanzialmente lo stesso impatto regolamentare sul riassicuratore cessionario della parte di origine dell'obbligo di una presenza locale,

che, nel caso di cui alla lettera a) o b), comporti un trattamento meno favorevole del riassicuratore cessionario della parte di origine rispetto ai riassicuratori cessionari che hanno la sede o il domicilio nel territorio dell'autorità di vigilanza dell'assicuratore cedente della parte ospitante o che hanno la sede o il domicilio nel territorio della parte ospitante e dispongono di un'autorizzazione o un permesso di esercizio nel territorio dell'autorità di vigilanza dell'assicuratore cedente della parte ospitante. Per uno Stato degli USA si intende per «permesso di esercizio» , ai fini della presente disposizione, l'ammissione in tale Stato.

4.   L'applicazione dei paragrafi da 1 a 3 è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

il riassicuratore cessionario ha e mantiene su base permanente:

i)

almeno 226 milioni di EUR, se l'assicuratore cedente ha la sede nell'UE, ovvero 250 milioni di dollari USA, se l'assicuratore cedente ha il domicilio negli Stati Uniti, di fondi propri o di capitale e utili, calcolati secondo la metodologia della propria giurisdizione nazionale; oppure

ii)

se il riassicuratore cessionario è un'associazione composta da membri costituiti in società e da singoli membri non costituiti in società:

A)

un minimo di capitale e utili equivalenti (al netto delle passività) o fondi propri, calcolati secondo la metodologia applicabile nella propria giurisdizione nazionale, pari almeno a 226 milioni di EUR, se l'assicuratore cedente ha la sede nell'UE, ovvero a 250 milioni di dollari USA, se l'assicuratore cedente ha il domicilio negli Stati Uniti; e

B)

un fondo centrale con un saldo pari almeno a 226 milioni di EUR, se l'assicuratore cedente ha la sede nell'UE, ovvero a 250 milioni di dollari USA, se l'assicuratore cedente ha il domicilio negli Stati Uniti;

b)

il riassicuratore cessionario ha e mantiene su base permanente:

i)

un coefficiente di solvibilità pari al 100 % del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi di Solvibilità II o un capitale basato sul rischio (RBC) pari al 300 % del livello di controllo autorizzato (Authorized Control Level), a seconda di ciò che si applica nel territorio in cui il riassicuratore cessionario ha la sede o il domicilio; oppure

ii)

se il riassicuratore cessionario è un'associazione composta da membri costituiti in società e da singoli membri non costituiti in società, un coefficiente di solvibilità pari al 100 % del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi di Solvibilità II o un capitale basato sul rischio (RBC) pari al 300 % del livello di controllo autorizzato (Authorized Control Level), a seconda di ciò che si applica nel territorio in cui il riassicuratore cessionario ha la sede o il domicilio;

c)

il riassicuratore cessionario si impegna a fornire prontamente notifica scritta e spiegazioni all'autorità di vigilanza nel territorio dell'assicuratore cedente nei seguenti casi:

i)

se scende al di sotto del minimo di capitale e utili o fondi propri, a seconda dei casi, di cui alla lettera a), o del coefficiente di solvibilità o di capitale, a seconda dei casi, di cui alla lettera b); oppure

ii)

se viene adottata un'azione regolamentare nei suoi confronti per una grave non conformità con il diritto applicabile;

d)

il riassicuratore cessionario fornisce conferma scritta all'autorità di vigilanza ospitante del consenso per quanto concerne la giurisdizione dei tribunali del territorio in cui l'assicuratore cedente ha la sede o il domicilio, in conformità con i requisiti applicabili di detto territorio per la concessione di tale consenso. Nessuna disposizione del presente accordo limita o modifica in alcun modo la capacità delle parti di un contratto di riassicurazione di concordare meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;

e)

se del caso, a fini di notifica degli atti dei procedimenti, il riassicuratore cessionario fornisce conferma scritta all'autorità di vigilanza ospitante del consenso alla nomina di tale autorità di vigilanza in qualità di agente per le notifiche degli atti dei procedimenti. L'autorità di vigilanza ospitante può richiedere che tale consenso le sia fornito e sia incluso in ogni contratto di riassicurazione soggetto alla sua giurisdizione;

f)

il riassicuratore cessionario acconsente per iscritto a pagare quanto stabilito da tutte le sentenze definitive, indipendentemente dal luogo in cui è chiesta l'esecuzione, ottenute da un assicuratore cedente, che sono state dichiarate esecutive nel territorio in cui è stata ottenuta la sentenza;

g)

il riassicuratore cessionario acconsente in ogni contratto di riassicurazione soggetto al presente accordo a fornire garanzie reali per il 100 % delle proprie passività attribuibili alla riassicurazione ceduta ai sensi di tale contratto qualora il riassicuratore cessionario si opponga all'esecuzione di una sentenza definitiva che è esecutiva ai sensi della legislazione del territorio in cui è stata ottenuta o di un lodo arbitrale adeguatamente attuabile, ottenuti dall'assicuratore cedente o dal suo rappresentante in una procedura di risoluzione, se del caso;

h)

il riassicuratore cessionario o il suo predecessore o successore legale, se del caso, fornisce la seguente documentazione all'autorità di vigilanza ospitante, se richiesto da detta autorità di vigilanza:

i)

per quanto riguarda i due anni precedenti la stipula del contratto di riassicurazione, e in seguito su base annua, i suoi bilanci di esercizio sottoposti a revisione, in conformità con il diritto applicabile nel territorio in cui si trova la sua sede, compresa la relazione di revisione contabile esterna;

ii)

per quanto riguarda i due anni precedenti la stipula del contratto di riassicurazione, la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria o il parere attuariale, se presentati all'autorità di vigilanza del riassicuratore cessionario;

iii)

prima della stipula del contratto di riassicurazione, e successivamente non più di due volte all'anno, un elenco aggiornato di tutti gli indennizzi di riassicurazione insoluti e oggetto di contenzioso in sospeso da almeno 90 giorni per quanto riguarda la riassicurazione di assicuratori cedenti della giurisdizione dell'assicuratore cedente; e

iv)

prima della stipula del contratto di riassicurazione, e successivamente non più di due volte all'anno, informazioni sulla riassicurazione assunta dal riassicuratore cessionario per società cedente, sulla riassicurazione ceduta da parte del riassicuratore cessionario, e sugli importi recuperabili da riassicurazione su perdite pagate e non pagate da parte del riassicuratore cessionario, per consentire la valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4, lettera i);

i)

il riassicuratore cessionario mantiene una prassi di pagamento tempestivo degli indennizzi previsti dai contratti di riassicurazione. La mancata tempestività dei pagamenti sarà dimostrata qualora non sia soddisfatto uno dei seguenti criteri:

i)

oltre il 15 % degli importi recuperabili da riassicurazione sono insoluti e oggetto di contenzioso, come riferito all'autorità di vigilanza;

ii)

oltre il 15 % dei riassicuratori o degli assicuratori cedenti del riassicuratore ha importi recuperabili da riassicurazione insoluti su perdite pagate da almeno 90 giorni che non sono oggetto di contenzioso e che superano 90 400 EUR per ogni assicuratore cedente, se il riassicuratore cessionario ha la sede nell'UE, ovvero 100 000 dollari USA, se il riassicuratore cessionario ha il domicilio negli Stati Uniti; oppure

iii)

l'aggregato degli importi recuperabili da riassicurazione su perdite pagate che non sono oggetto di contenzioso ma sono insoluti da almeno 90 giorni supera 45 200 000 EUR, se il riassicuratore cessionario ha la sede nell'UE, ovvero 50 000 000 di dollari USA, se il riassicuratore cessionario ha il domicilio negli Stati Uniti;

j)

il riassicuratore cessionario conferma che attualmente non partecipa ad alcun solvent scheme of arrangement in cui sono coinvolti gli assicuratori cedenti della parte ospitante e, nel caso in cui stipuli un accordo di questo tipo, accetta di informare l'assicuratore cedente e la sua autorità di vigilanza e di fornire il 100 % di garanzie reali all'assicuratore cedente, in conformità con i termini dell'accordo;

k)

se soggetto a un processo legale di risoluzione, a procedure concorsuali o di liquidazione, a seconda dei casi, l'assicuratore cedente, o un suo rappresentante, può richiedere e, se ritenuto appropriato dal tribunale in cui è pendente la risoluzione, la procedura concorsuale o la liquidazione, può ottenere un ordine che imponga al riassicuratore cessionario di costituire garanzie reali per tutte le passività in essere cedute; e

l)

l'autorità di vigilanza di origine del riassicuratore cessionario conferma all'autorità di vigilanza ospitante su base annua che il riassicuratore cessionario rispetta quanto previsto alla lettera b).

5.   Nessuna disposizione del presente accordo osta a che un riassicuratore cessionario fornisca informazioni alle autorità di vigilanza su base volontaria.

6.   Ciascuna parte provvede affinché, in qualità di parte ospitante, in relazione alle proprie autorità di vigilanza, laddove l'autorità di vigilanza ospitante accerti che un riassicuratore cessionario della parte di origine non soddisfa più una delle condizioni di cui al paragrafo 4, l'autorità di vigilanza ospitante imponga i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 solo se tale autorità di vigilanza ospitante segue la procedura di cui alle lettere da a) a c):

a)

prima di imporre tali requisiti l'autorità di vigilanza ospitante comunica con il riassicuratore cessionario e, fatta eccezione per circostanze eccezionali in cui è necessario un periodo più breve per la tutela dei contraenti e degli altri consumatori, concede al riassicuratore cessionario 30 giorni dalla comunicazione iniziale per presentare un piano per eliminare l'irregolarità e 90 giorni dalla comunicazione iniziale per eliminare l'irregolarità, e informa l'autorità di vigilanza di origine;

b)

solo nel caso in cui, dopo la scadenza del periodo di 90 giorni, o del periodo più breve in circostanze eccezionali, come stabilito alla lettera a), l'autorità di vigilanza ospitante ritiene che le azioni intraprese dal riassicuratore cessionario siano state nulle o insufficienti, l'autorità di vigilanza ospitante può imporre i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3; e

c)

l'imposizione dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 è motivata per iscritto e comunicata al riassicuratore cessionario in questione.

7.   Nel rispetto del diritto applicabile e delle disposizioni del presente accordo, questo articolo non limita né modifica in alcun modo la capacità delle parti di un contratto di riassicurazione di stabilire requisiti in materia di garanzie o altre condizioni nel suddetto contratto di riassicurazione.

8.   Il presente accordo si applica solo ai contratti di riassicurazione stipulati, modificati o rinnovati a partire dalla data in cui prende effetto un provvedimento che riduce le garanzie reali ai sensi del presente articolo, e solo per le perdite subite e le riserve dichiarate a partire dalla data più recente tra i) la data del provvedimento e (ii) la data di esecuzione di tale nuovo contratto di riassicurazione, modifica o rinnovo. Nessuna disposizione del presente accordo limita o modifica in alcun modo la capacità delle parti di un contratto di riassicurazione di rinegoziare tale contratto.

9.   Per maggiore chiarezza, in caso di risoluzione del presente accordo, nessuna disposizione in esso contenuta impedisce alle autorità di vigilanza, o altre autorità competenti, di richiedere la presenza locale dei riassicuratori cessionari della parte ospitante, o la costituzione di garanzie reali e il rispetto dei relativi requisiti, o il rispetto di altre disposizioni di legge applicabili, per quanto concerne le passività derivanti da contratti di riassicurazione di cui al presente accordo.

Articolo 4

Vigilanza di gruppo

Ai fini degli articoli 9 e 10, le parti stabiliscono le seguenti pratiche di vigilanza di gruppo:

a)

fatte salve le lettere da c) a h) e la partecipazione a collegi delle autorità di vigilanza, un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine è soggetto solo alla vigilanza prudenziale dei gruppi assicurativi su scala mondiale, comprendente la governance mondiale, la solvibilità e il capitale, e le segnalazioni, a seconda dei casi, da parte delle sue autorità di vigilanza di origine, e non è soggetto alla vigilanza di gruppo a livello dell'impresa madre su scala mondiale del gruppo assicurativo o riassicurativo da parte di alcuna autorità di vigilanza ospitante.

b)

In deroga alla lettera a), le autorità di vigilanza ospitanti possono esercitare la vigilanza su un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine come previsto alle lettere da c) ad h). Le autorità di vigilanza ospitanti possono esercitare la vigilanza di gruppo, se del caso, su un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine a livello di impresa madre nel loro territorio. Le autorità di vigilanza ospitanti non esercitano altrimenti la vigilanza di gruppo su scala mondiale su un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine, fatta salva la vigilanza di gruppo del gruppo assicurativo o riassicurativo a livello dell'impresa madre nel territorio della parte ospitante.

c)

Quando, come dimostrato dalla presentazione della valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) di un gruppo su scala mondiale, si applica un sistema di gestione del rischio su scala mondiale a un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine in conformità del diritto applicabile, l'autorità di vigilanza di origine che richiede la valutazione interna del rischio e della solvibilità fornisce una sintesi della valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo su scala mondiale:

i)

alle autorità di vigilanza ospitanti, se sono membri del collegio delle autorità di vigilanza del gruppo assicurativo o riassicurativo, senza indugio, e

ii)

alle autorità di vigilanza di filiazioni o succursali significative di tale gruppo nella parte ospitante, su richiesta di tali autorità di vigilanza.

Se a un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine non si applica tale valutazione interna del rischio e della solvibilità di un gruppo su scala mondiale, in conformità del diritto applicabile, la pertinente autorità di vigilanza dello Stato degli USA o dello Stato membro dell'Unione europea fornisce una documentazione equivalente che è predisposta in conformità del diritto applicabile dell'autorità di vigilanza di origine di cui ai precedenti punti i) e ii).

d)

La sintesi della valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo su scala mondiale, o la documentazione equivalente di cui alla lettera c), comprende i seguenti elementi:

i)

descrizione del quadro di gestione del rischio del gruppo assicurativo o riassicurativo;

ii)

valutazione dell'esposizione al rischio del gruppo assicurativo o riassicurativo; e

iii)

valutazione di gruppo del capitale di rischio e valutazione della solvibilità potenziale.

e)

In deroga alla lettera a), se la sintesi della valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo su scala mondiale, o, se del caso, la documentazione equivalente di cui alla lettera c), evidenzia gravi minacce per la tutela dei contraenti o per la stabilità finanziaria nel territorio dell'autorità di vigilanza ospitante, quest'ultima può imporre misure preventive, misure correttive o altre misure di intervento nei confronti degli assicuratori o dei riassicuratori nella parte ospitante.

Prima di imporre tali misure l'autorità di vigilanza ospitante consulta la pertinente autorità di vigilanza di origine del gruppo assicurativo o riassicurativo. Le parti incoraggiano le autorità di vigilanza a continuare ad affrontare le questioni di vigilanza prudenziale dei gruppi assicurativi nei collegi delle autorità di vigilanza.

f)

I requisiti di segnalazione in materia di vigilanza prudenziale dei gruppi assicurativi ai sensi del diritto applicabile nel territorio della parte ospitante non si applicano a livello di impresa madre su scala mondiale del gruppo assicurativo o riassicurativo, a meno che non riguardino direttamente il rischio di un grave impatto sulla capacità di imprese all'interno del gruppo assicurativo o riassicurativo di pagare gli indennizzi nel territorio della parte ospitante.

g)

L'autorità di vigilanza ospitante conserva la capacità di chiedere ed ottenere informazioni da un assicuratore o un riassicuratore che esercita attività sul suo territorio, la cui impresa madre su scala mondiale ha la sede nel territorio della parte di origine, ai fini della vigilanza prudenziale dei gruppi assicurativi, qualora tali informazioni siano considerate necessarie dall'autorità di vigilanza ospitante per tutelare i contraenti da pericoli gravi, per proteggere la stabilità finanziaria da minacce gravi o per evitare gravi ripercussioni sulla capacità di un assicuratore o di un riassicuratore di pagare gli indennizzi nel territorio dell'autorità di vigilanza ospitante. L'autorità di vigilanza ospitante basa questa richiesta di informazioni sui criteri di vigilanza prudenziale e, ove possibile, evita richieste onerose e ridondanti. L'autorità di vigilanza richiedente informa della richiesta il collegio delle autorità di vigilanza.

In deroga alla lettera a), la mancata ottemperanza da parte di un assicuratore o di un riassicuratore a tale richiesta di informazioni può dar luogo all'applicazione di misure preventive, misure correttive o altre misure di intervento nel territorio dell'autorità di vigilanza ospitante.

h)

Per quanto riguarda un gruppo assicurativo o riassicurativo della parte di origine, con operazioni nella parte ospitante e che è soggetto a una valutazione patrimoniale di gruppo nella parte di origine, che soddisfa le condizioni seguenti:

i)

la valutazione patrimoniale di gruppo comprende il calcolo del capitale del gruppo su scala mondiale che riflette il rischio a livello dell'intero gruppo, compresa l'impresa madre su scala mondiale del gruppo di assicurazione o di riassicurazione, che può incidere sulle operazioni di assicurazione o di riassicurazione e sulle attività svolte nel territorio dell'altra parte; e

ii)

l'autorità di vigilanza della parte in cui si applica la valutazione patrimoniale di gruppo di cui al precedente punto i) ha l'autorità per imporre misure preventive, misure correttive o altre misure di intervento sulla base della valutazione, anche richiedendo, se del caso, misure patrimoniali;

l'autorità di vigilanza ospitante non impone una valutazione o un requisito patrimoniale di gruppo a livello dell'impresa madre su scala mondiale del gruppo assicurativo o riassicurativo ai sensi del diritto applicabile nel suo territorio.

Se un assicuratore o un riassicuratore della parte di origine è soggetto a un requisito patrimoniale di gruppo nel territorio della parte di origine, l'autorità di vigilanza ospitante non impone un requisito o una valutazione patrimoniale di gruppo a livello dell'impresa madre su scala mondiale del gruppo assicurativo o riassicurativo.

i)

Il presente accordo, nonostante qualsiasi disposizione in esso contenuta, non limita né restringe, né intende limitare o restringere, la capacità delle autorità di vigilanza dell'UE di esercitare il potere di vigilanza o di regolamentazione nei confronti di soggetti o gruppi che possiedono o controllano gli enti creditizi dell'UE, hanno attività bancarie nell'UE o che in caso di gravi difficoltà finanziarie o per la natura, l'ambito, le dimensioni, l'ampiezza, la concentrazione, le interconnessioni o la combinazione delle proprie attività si è ritenuto possano costituire una minaccia per la stabilità finanziaria dell'UE, anche mediante l'applicazione dei seguenti atti: direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (CRD IV); regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (CRR); direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione

unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010; regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, o altri provvedimenti legislativi e regolamentari.

Il presente accordo, nonostante qualsiasi disposizione in esso contenuta, non limita né restringe, né intende limitare o restringere, la capacità della competente autorità di vigilanza degli Stati Uniti di esercitare il potere di vigilanza o di regolamentazione nei confronti di soggetti o gruppi che possiedono o controllano gli istituti di deposito degli Stati Uniti, hanno attività bancarie negli Stati Uniti o che in caso di gravi difficoltà finanziarie o per la natura, l'ambito, le dimensioni, l'ampiezza, la concentrazione, le interconnessioni o la combinazione delle proprie attività si è ritenuto possano costituire una minaccia per la stabilità finanziaria degli Stati Uniti, anche attraverso l'esercizio dei poteri ai sensi del Bank Holding Company Act (12 U.S.C. § 1841 et seq.), dell'Home Owners' Loan Act (12 U.S.C. § 1461 et seq.), dell'International Banking Act (12 U.S.C. § 3101 et seq.), del Dodd-Frank Wall Street Reform e del Consumer Protection Act (12 U.S.C. § 5301 et seq.), o di altre disposizioni legislative o regolamentari collegate.

Articolo 5

Scambio di informazioni

1.   Le parti incoraggiano le autorità di vigilanza nelle rispettive giurisdizioni a cooperare allo scambio di informazioni in conformità delle prassi di cui all'allegato. Le parti convengono che l'applicazione di tali prassi migliorerà la cooperazione e la condivisione delle informazioni, rispettando nel contempo un elevato livello di tutela della riservatezza.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo contempla requisiti applicabili allo scambio di dati personali da parte delle autorità di vigilanza.

Articolo 6

Allegato

L'allegato del presente accordo costituisce parte integrante del medesimo.

Articolo 7

Comitato congiunto

1.   Le parti istituiscono un comitato congiunto, composto da rappresentanti degli Stati Uniti e da rappresentanti dell'Unione europea, che fornisce alle parti un forum di consultazione e di scambio di informazioni sulla gestione dell'accordo e sulla sua corretta attuazione.

2.   Le parti si consultano in seno al comitato congiunto per quanto riguarda il presente accordo:

a)

previo accordo delle parti nel caso una parte proponga la consultazione;

b)

almeno una volta entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, se anteriore, e, successivamente, una volta all'anno, a meno che le parti non decidano altrimenti;

c)

se una delle parti presenta una richiesta scritta di consultazione obbligatoria; e

d)

se una parte notifica per iscritto la sua intenzione di denunciare l'accordo.

3.   Il comitato congiunto può trattare quanto segue:

a)

le questioni connesse all'attuazione dell'accordo;

b)

gli effetti dell'accordo, nelle giurisdizioni delle parti, sui consumatori per quanto concerne l'assicurazione e la riassicurazione, e le operazioni commerciali degli assicuratori e dei riassicuratori;

c)

le eventuali modifiche del presente accordo proposte da una delle parti;

d)

qualsiasi questione che renda obbligatoria la consultazione;

e)

la notifica dell'intenzione di denunciare il presente accordo; e

f)

altre questioni eventualmente decise dalle parti.

4.   Il comitato congiunto può adottare il proprio regolamento interno.

5.   Il comitato congiunto è presieduto, a turno, su base annua, da una delle parti, salvo decisione contraria. Il comitato congiunto può essere convocato dal suo presidente nei tempi e con le modalità eventualmente stabiliti dalle parti.

6.   Il comitato congiunto può convocare gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore sette giorni dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e procedure interni, o in altra data convenuta dalle parti.

Articolo 9

Attuazione dell'accordo

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, se anteriore, le parti incoraggiano le autorità pertinenti ad astenersi dall'adottare qualsiasi misura che sia incompatibile con una qualsiasi delle condizioni o degli obblighi dell'accordo, anche per quanto riguarda l'eliminazione dei requisiti in materia di garanzie reali e presenza locale a norma dell'articolo 3. Ciò può includere, se del caso, scambi di corrispondenza tra le autorità pertinenti sulle questioni attinenti al presente accordo.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, se anteriore, le parti adottano tutte le misure necessarie per attuare e applicare quanto prima il presente accordo a norma dell'articolo 10.

3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, se anteriore, gli Stati Uniti incoraggiano ogni loro Stato ad adottare senza indugio le seguenti misure:

a)

la riduzione del 20 %, in ogni anno successivo alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria del presente accordo, dell'importo della garanzia reale richiesta al 1o gennaio precedente la firma del presente accordo per consentire il pieno credito per la riassicurazione; e

b)

l'attuazione dei pertinenti provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di credito per la riassicurazione a norma dell'articolo 3, come metodo per l'adozione di misure in conformità dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo.

4.   Se il presente accordo è entrato in vigore, 42 mesi dopo la data della sua firma, entro il primo giorno del mese gli Stati Uniti avviano una valutazione al fine di decidere in merito all'eventuale subordinazione, nel quadro dei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, di qualsiasi misura di uno Stato degli USA in materia di assicurazioni che gli Stati Uniti ritengono che sia incompatibile con il presente accordo e che comporti un trattamento meno favorevole di un assicuratore o di un riassicuratore dell'Unione europea rispetto a un assicuratore o a un riassicuratore statunitense che abbia il domicilio, che detenga un'autorizzazione o sia comunque ammesso in tale Stato degli USA. Se il presente accordo è entrato in vigore, 60 mesi dopo la data della sua firma, entro il primo giorno del mese gli Stati Uniti finalizzano le necessarie decisioni per quanto concerne la subordinazione, nel quadro dei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, di qualsiasi misura di uno Stato degli USA in materia di assicurazioni soggetta a tale valutazione. Ai fini del presente paragrafo, per le eventuali decisioni per quanto concerne la subordinazione gli Stati Uniti valutano in via prioritaria gli Stati con il volume più elevato di riassicurazioni cedute lorde.

Articolo 10

Applicazione dell'accordo

1.   Salvo disposizioni contrarie, il presente accordo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, o 60 mesi dopo la data della sua firma, se posteriore.

2.   In deroga all'articolo 8 e al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

l'Unione europea applica l'articolo 4 del presente accordo in via provvisoria fino alla data della sua entrata in vigore e successivamente lo applica garantendo che le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti seguano le prassi da esso previste dal settimo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'espletamento dei rispettivi obblighi e procedure interni necessari per l'applicazione provvisoria del presente accordo.

Gli Stati Uniti applicano l'articolo 4 del presente accordo in via provvisoria fino alla data della sua entrata in vigore e successivamente lo applicano adoperandosi in tal senso e incoraggiando le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti a seguire le prassi da esso previste dal settimo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'espletamento dei rispettivi obblighi e procedure interni necessari per l'applicazione provvisoria del presente accordo;

b)

alla data di entrata in vigore del presente accordo, o 60 mesi dopo la data della sua firma, se posteriore:

i)

gli obblighi di una parte di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 9 sono applicabili unicamente se e fintantoché le autorità di vigilanza dell'altra parte esercitano la vigilanza conformemente all'articolo 4 e ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

ii)

le prassi di una parte di cui all'articolo 4 e gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili unicamente se e fintantoché le autorità di vigilanza dell'altra parte ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2; e

iii)

gli obblighi di una parte di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili unicamente se e fintantoché le autorità di vigilanza dell'altra parte esercitano la vigilanza conformemente all'articolo 4 e ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2;

c)

se, a norma dell'articolo 4, lettera i), le competenti autorità di vigilanza degli Stati Uniti applicano misure al di fuori del territorio degli Stati Uniti a un gruppo assicurativo o riassicurativo dell'Unione europea le cui difficoltà o attività secondo il Financial Stability Oversight Council potrebbero costituire una minaccia per la stabilità finanziaria degli Stati Uniti, in applicazione del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (12 U.S.C. § 5301 et seq.), ciascuna parte può denunciare il presente accordo nel quadro di una procedura accelerata di consultazione obbligatoria e di denuncia. Se, a norma dell'articolo 4, lettera i), un'autorità di vigilanza dell'Unione europea applica misure al di fuori del territorio dell'Unione europea a un gruppo assicurativo o riassicurativo statunitense in relazione a una minaccia per la stabilità finanziaria dell'Unione europea, ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo nel quadro di una procedura accelerata di consultazione obbligatoria e di denuncia;

d)

fino alla data di cui alla lettera b), e fatti salvi i meccanismi in esso indicati, le disposizioni in materia di riassicurazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, si applicano ai riassicuratori dell'Unione europea in uno Stato degli USA alla data anteriore tra le seguenti:

i)

l'adozione da parte di tale Stato degli USA di una misura compatibile con l'articolo 3, paragrafi 1 e 2; oppure

ii)

la data di entrata in vigore di eventuali decisioni da parte degli Stati Uniti, nel quadro dei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, in merito alla subordinazione di una misura in materia di assicurazioni di tale Stato degli USA poiché essa è incompatibile con il presente accordo e comporta un trattamento meno favorevole di un assicuratore o di un riassicuratore dell'Unione europea rispetto a un assicuratore o a un riassicuratore statunitense che abbia il domicilio, che detenga un'autorizzazione o sia comunque ammesso in tale Stato degli USA;

e)

a decorrere dalla data di applicazione provvisoria di cui alla lettera a) e per i successivi 60 mesi, in applicazione dell'articolo 4, lettera h), le autorità di vigilanza dell'Unione europea non impongono un requisito patrimoniale di gruppo a livello dell'impresa madre su scala mondiale del gruppo assicurativo o riassicurativo nei confronti di un gruppo assicurativo o riassicurativo statunitense con attività nell'Unione europea;

f)

a decorrere dalla data della firma del presente accordo, per il periodo di 60 mesi di cui alla lettera b), qualora una parte non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3 per quanto concerne i requisiti in materia di presenza locale, le autorità di vigilanza dell'altra parte possono, previa consultazione obbligatoria, imporre una valutazione patrimoniale di gruppo o un requisito patrimoniale di gruppo a livello dell'impresa madre su scala mondiale a un gruppo assicurativo o riassicurativo che ha la sede o il domicilio nel territorio dell'altra parte;

g)

l'articolo 3, paragrafo 3, è attuato e applicabile nel territorio dell'UE al più tardi entro 24 mesi dalla data della firma del presente accordo, a condizione che l'accordo sia stato applicato in via provvisoria o sia entrato in vigore;

h)

fatte salve le lettere b) e d), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, è attuato e pienamente applicabile in tutto il territorio di entrambe le parti al più tardi entro 60 mesi dalla data in cui entrambe le parti firmano il presente accordo, a condizione che l'accordo sia entrato in vigore; e

i)

a decorrere dalla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, se anteriore, entrambe le parti applicano gli articoli 7, 11 e 12.

3.   Se una parte non si attiene al disposto del paragrafo 2 entro le date in esso previste, l'altra parte può chiedere l'avvio di una consultazione obbligatoria tramite il comitato congiunto.

Articolo 11

Denuncia e consultazione obbligatoria

1.   A seguito di una consultazione obbligatoria, ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra parte, nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo. Salvo se diversamente convenuto dalle parti per iscritto, la denuncia ha effetto 180 giorni, o 90 giorni nel caso della denuncia di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), dopo la data di tale notifica. In particolare, le parti possono denunciare il presente accordo qualora una delle parti non abbia adempiuto ai propri obblighi quali previsti nell'accordo stesso o abbia adottato misure incompatibili con gli obiettivi dell'accordo.

2.   Prima di notificare la decisione di denuncia del presente accordo, anche per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 10, una parte informa il presidente del comitato congiunto.

3.   Le parti adottano le misure necessarie per comunicare alle parti interessate l'effetto della denuncia per gli assicuratori e i riassicuratori nelle rispettive giurisdizioni.

4.   La consultazione obbligatoria tramite il comitato congiunto è necessaria se richiesta da una delle parti al presidente del comitato congiunto, e inizia al più tardi 30 giorni, o 7 giorni se richiesto a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), dopo tale richiesta, a meno che le parti non decidano diversamente. La parte che chiede la consultazione obbligatoria comunica per iscritto le basi della richiesta. La consultazione obbligatoria può svolgersi in un luogo stabilito dalle parti; nel caso in cui le parti non trovino un accordo sul luogo, la parte che ha richiesto la consultazione obbligatoria propone tre luoghi neutrali al di fuori del territorio delle parti, e l'altra parte sceglie uno di questi luoghi.

5.   Prima della denuncia del presente accordo sarà richiesta una consultazione obbligatoria, anche per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 10.

6.   Se una delle parti rifiuta di partecipare a una consultazione obbligatoria a norma del presente articolo, la parte che intende denunciare può procedere alla denuncia dell'accordo come previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 12

Modifica

1.   Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo.

2.   Se una parte intende modificare il presente accordo, essa presenta all'altra parte una notifica scritta della richiesta di avvio dei negoziati per la modifica.

3.   La richiesta di avvio dei negoziati per la modifica dell'accordo è notificata al comitato congiunto.

Done at Washington on the twenty second day of September in the year two thousand and seventeen.

 


ALLEGATO

Modello di disposizioni del memorandum d'intesa sullo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza

Articolo 1

Obiettivo

1.   L'autorità di vigilanza di (Stato degli USA) e l'autorità di vigilanza nazionale di (Stato membro dell'UE), autorità firmatarie del presente memorandum d'intesa, riconoscono la necessità di cooperare per lo scambio di informazioni.

2.   Le autorità riconoscono che accordi pratici concernenti la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di informazioni sono essenziali sia in situazioni di crisi che per la vigilanza ordinaria.

3.   Lo scopo del presente memorandum d'intesa è facilitare la cooperazione nello scambio di informazioni tra le autorità nella misura consentita dal diritto applicabile e conformemente alle finalità di vigilanza e di regolamentazione.

4.   Le autorità riconoscono che nessuna disposizione del presente memorandum d'intesa contempla requisiti applicabili allo scambio di dati personali da parte delle autorità di vigilanza.

5.   Nel territorio delle autorità vige il diritto applicabile in materia di scambio e tutela delle informazioni riservate al fine di tutelare la riservatezza dei dati scambiati tra le autorità ai sensi del presente memorandum d'intesa. Il diritto applicabile mira a garantire, tra l'altro, quanto segue:

a)

che lo scambio di informazioni riservate abbia esclusivamente finalità direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità; e

b)

che tutte le persone che hanno accesso a tali informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ne preservino la riservatezza, fatte salve le specifiche circostanze di cui all'articolo 7.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente memorandum d'intesa si intende per:

a)   «diritto applicabile»: qualsiasi legge, regolamento, disposizione amministrativa o altra prassi giuridica applicabile nella giurisdizione di un'autorità che sia pertinente per la vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, lo scambio di informazioni in materia di vigilanza, la tutela della riservatezza e il trattamento e la pubblicazione di informazioni;

b)   «informazioni riservate»: qualsiasi informazione fornita che sia considerata riservata dalla giurisdizione dell'autorità interpellata;

c)   «assicuratore»: un'impresa che è autorizzata a intraprendere o a svolgere l'attività di assicurazione diretta o primaria;

d)   «persona»: una persona fisica, una persona giuridica, una società di persone o un'associazione non costituita in società;

e)   «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;

f)   «informazioni trasmesse»: qualsiasi informazione trasmessa da un'autorità interpellata a un'autorità richiedente in risposta a una richiesta di informazioni;

g)   «impresa regolamentata»: un assicuratore o un riassicuratore autorizzato o vigilato da un'autorità di vigilanza dell'Unione europea o degli Stati Uniti;

h)   «riassicuratore»: un'impresa che è autorizzata a intraprendere o a svolgere attività di riassicurazione;

i)   «autorità interpellata»: l'autorità alla quale è presentata una richiesta di informazioni;

j)   «autorità richiedente»: l'autorità che presenta una richiesta di informazioni;

k)   «autorità di vigilanza»: qualsiasi autorità di vigilanza in ambito assicurativo e riassicurativo nell'Unione europea o negli Stati Uniti; e

l)   «impresa»: qualsiasi soggetto che svolge un'attività economica.

Articolo 3

Cooperazione

1.   Fatto salvo il diritto applicabile, l'autorità interpellata dovrebbe considerare seriamente le richieste dell'autorità richiedente e rispondere in modo tempestivo. Essa dovrebbe fornire all'autorità richiedente la risposta più esaustiva possibile in caso di richiesta di informazioni in linea con le sue funzioni di regolamentazione.

2.   Fatto salvo il diritto applicabile, l'esistenza e il contenuto di eventuali richieste di informazioni dovrebbero essere trattati in modo riservato sia dall'autorità richiedente che dall'autorità interpellata, a meno che entrambe le autorità, di comune accordo, non decidano altrimenti.

Articolo 4

Uso delle informazioni trasmesse

1.   L'autorità richiedente dovrebbe presentare richieste di informazioni solo qualora abbia un legittimo obiettivo di regolamentazione o di vigilanza per la richiesta direttamente pertinente alla vigilanza legittima di un'autorità richiedente nei confronti di un'impresa regolamentata. In genere non è ritenuto un legittimo obiettivo di regolamentazione o di vigilanza di un'autorità richiedente chiedere informazioni su persone fisiche, salvo nel caso in cui la richiesta sia direttamente pertinente per l'adempimento delle funzioni di vigilanza.

2.   L'autorità richiedente dovrebbe utilizzare le informazioni trasmesse solo per scopi legittimi connessi alle sue funzioni in materia di regolamentazione, di vigilanza, di stabilità finanziaria o prudenziali.

3.   Fatto salvo il diritto applicabile, qualsiasi informazione scambiata appartiene all'autorità interpellata e rimane di sua proprietà.

Articolo 5

Richiesta di informazioni

1.   Le richieste di informazioni da parte dell'autorità richiedente dovrebbero essere presentate per iscritto, o conformemente al paragrafo 2 se urgenti, e comprendere i seguenti elementi:

a)

le autorità coinvolte, il settore di vigilanza interessato e lo scopo per il quale sono richieste le informazioni;

b)

il nome della persona o dell'impresa regolamentata in questione;

c)

i dettagli della richiesta, che possono includere una descrizione dei fatti alla base della stessa, le questioni specifiche in esame e l'indicazione di eventuali elementi sensibili inerenti alla richiesta;

d)

le informazioni richieste;

e)

la data entro la quale sono richieste le informazioni ed eventuali scadenze di legge; e

f)

se del caso, se, come e a chi possono essere trasmesse le informazioni conformemente all'articolo 7.

2.   Nei casi di urgenza, la richiesta può essere presentata oralmente, e dovrebbe essere seguita da una conferma scritta senza indebito ritardo.

3.   L'autorità interpellata dovrebbe trattare la richiesta come segue:

a)

l'autorità interpellata dovrebbe accusare ricevuta della richiesta;

b)

l'autorità interpellata dovrebbe valutare ciascuna richiesta con un approccio caso per caso al fine di determinare nella misura più ampia possibile le informazioni che possono essere trasmesse a norma del presente memorandum d'intesa e secondo le procedure applicabili nella giurisdizione dell'autorità interpellata. Nel decidere se e in che misura dar seguito a una richiesta, l'autorità interpellata può prendere in considerazione:

i)

se la richiesta sia conforme al memorandum d'intesa;

ii)

se il soddisfacimento della richiesta possa essere talmente oneroso da perturbare il corretto esercizio delle funzioni dell'autorità interpellata;

iii)

se possa essere altrimenti contrario all'interesse essenziale della giurisdizione dell'autorità interpellata fornire le informazioni richieste;

iv)

le eventuali altre questioni specificate dal diritto applicabile della giurisdizione dell'autorità interpellata (in particolare quelle relative alla riservatezza e al segreto professionale, alla tutela dei dati e della vita privata, e alla correttezza procedurale); e

v)

se il soddisfacimento della richiesta possa altrimenti essere pregiudizievole per l'esecuzione da parte dell'autorità interpellata delle sue funzioni;

c)

se rifiuta o non è in grado di fornire, in tutto o in parte, le informazioni richieste, l'autorità interpellata dovrebbe, per quanto fattibile e appropriato fatto salvo il diritto applicabile, fornire le motivazioni della mancata trasmissione delle informazioni e prendere in considerazione possibili modalità alternative per soddisfare l'obiettivo di vigilanza dell'autorità richiedente. In particolare, una richiesta di informazioni può essere rifiutata dall'autorità interpellata qualora la richiesta implichi azioni da parte dell'autorità interpellata che ne violerebbero il diritto applicabile.

Articolo 6

Trattamento delle informazioni riservate

1.   Come regola generale, qualsiasi informazione ricevuta nell'ambito del presente memorandum d'intesa dovrebbe essere trattata come riservata, salvo diversa indicazione.

2.   L'autorità richiedente dovrebbe adottare tutte le misure legittime e ragionevolmente praticabili per preservare la riservatezza delle informazioni riservate.

3.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 e il diritto applicabile, l'autorità richiedente dovrebbe limitare l'accesso alle informazioni riservate ricevute dall'autorità interpellata alle persone che lavorano per l'autorità richiedente o che agiscono in suo nome e che:

a)

sono soggette agli obblighi dell'autorità richiedente nella sua giurisdizione per impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate;

b)

sono sotto la vigilanza e il controllo dell'autorità richiedente;

c)

hanno bisogno di tali informazioni che sono coerenti con un legittimo obiettivo di regolamentazione o di vigilanza e direttamente collegate a esso; e

d)

continuano a essere soggette a obblighi di riservatezza dopo aver lasciato l'autorità richiedente.

Articolo 7

Ulteriore condivisione delle informazioni trasmesse

1.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, l'autorità richiedente non dovrebbe trasmettere a terzi le informazioni trasmesse dalla parte interpellata, salvo nel caso in cui:

a)

l'autorità richiedente abbia ottenuto il consenso scritto preliminare dell'autorità interpellata per l'ulteriore condivisione di tali informazioni; tuttavia, in caso di urgenza, la richiesta può essere presentata oralmente e fatta seguire senza indugio da una conferma scritta; e

b)

il terzo si impegni a rispettare restrizioni che mantengono un livello di riservatezza sostanzialmente analogo a quello cui è soggetta l'autorità richiedente conformemente al presente memorandum d'intesa.

2.   Fatto salvo il diritto applicabile, se l'autorità richiedente è oggetto di una domanda obbligatoria di divulgazione delle informazioni trasmesse, o ha un obbligo giuridico in tal senso, l'autorità richiedente dovrebbe notificare all'autorità interpellata tale domanda ed eventuali procedimenti connessi con il maggior anticipo ragionevolmente possibile per consentirle di intervenire e far valere i propri diritti. Se non vi è il consenso dell'autorità interpellata alla fornitura delle informazioni trasmesse, l'autorità richiedente dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli, se del caso, per resistere alla divulgazione, anche avvalendosi di mezzi giuridici per opporsi a tale divulgazione e per far valere e tutelare la riservatezza di eventuali informazioni riservate che possano essere oggetto di divulgazione.


TRADUZIONE

 

 

Bruxelles, 18 settembre 2017

S.E. Ambasciatore Lighthizer

Rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio

Ufficio del rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio

600 17th Street NW

Washington, DC 20508

STATI UNITI D'AMERICA

Egregio ambasciatore,

sono lieto di procedere alla firma dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione («accordo»), allegato alla presente lettera. Il testo giuridico definitivo, in inglese, è stato concordato dai rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Unione europea il 12 gennaio 2017.

Le parti hanno portato a termine le procedure interne necessarie alla firma dell'accordo e riconoscono il regime linguistico dell'Unione europea. La Commissione europea ha preso atto della dichiarazione di cui alla decisione del Consiglio adottata il 15 settembre 2017, che stabilisce quanto segue in relazione all'accordo:

L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e gli Stati Uniti. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.

Gli Stati Uniti confermano il proprio impegno a cooperare con l'Unione europea, alla luce della decisione del Consiglio, per rispondere a richieste di autenticazione di versioni linguistiche aggiuntive dell'accordo.

Sono lieto di confermare che la firma dell'accordo in inglese costituisce la base sulla quale le parti procedono allo scambio di lettere al fine di avviare l'applicazione provvisoria. Le procedure per l'entrata in vigore dell'accordo, analogamente alle procedure per l'applicazione provvisoria a seguito della firma, non dipendono dall'autenticazione di altre versioni linguistiche.

Il presente scambio di lettere sarà pubblicato dall'Unione europea insieme al testo dell'accordo.

Ho inviato la stessa lettera al ministro Mnuchin.

Con i più cordiali saluti,

Valdis DOMBROVSKIS

Vicepresidente della Commissione europea

 

Bruxelles, 18 settembre 2017

Steven Mnuchin

Ministro del tesoro degli Stati Uniti

1500 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20220

Egregio ministro,

sono lieto di procedere alla firma dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione («accordo»), allegato alla presente lettera. Il testo giuridico definitivo, in inglese, è stato concordato dai rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Unione europea il 12 gennaio 2017.

Le parti hanno portato a termine le procedure interne necessarie alla firma dell'accordo e riconoscono il regime linguistico dell'Unione europea. La Commissione europea ha preso atto della dichiarazione di cui alla decisione del Consiglio adottata il 15 settembre 2017, che stabilisce quanto segue in relazione all'accordo:

L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e gli Stati Uniti. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.

Gli Stati Uniti confermano il proprio impegno a cooperare con l'Unione europea, alla luce della decisione del Consiglio, per rispondere a richieste di autenticazione di versioni linguistiche aggiuntive dell'accordo.

Sono lieto di confermare che la firma dell'accordo in inglese costituisce la base sulla quale le parti procedono allo scambio di lettere al fine di avviare l'applicazione provvisoria. Le procedure per l'entrata in vigore dell'accordo, analogamente alle procedure per l'applicazione provvisoria a seguito della firma, non dipendono dall'autenticazione di altre versioni linguistiche.

Il presente scambio di lettere sarà pubblicato dall'Unione europea insieme al testo dell'accordo.

Ho inviato la stessa lettera all'ambasciatore Lighthizer.

Con i più cordiali saluti,

Valdis DOMBROVSKIS

Vicepresidente della Commissione europea

 

22 settembre 2017

Valdis Dombrovskis

Vicepresidente

Commissione europea

Bruxelles, Belgio

Egregio vicepresidente,

siamo lieti di procedere alla firma dell'accordo bilaterale tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione («accordo»), allegato alla presente lettera. Il testo giuridico definitivo, in inglese, è stato concordato dai rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Unione europea il 12 gennaio 2017.

Le parti hanno portato a termine le procedure interne necessarie alla firma dell'accordo e riconoscono il regime linguistico dell'Unione europea. La Commissione europea ha preso atto della dichiarazione di cui alla decisione del Consiglio adottata il 15 settembre 2017, che stabilisce quanto segue in relazione all'accordo:

L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e gli Stati Uniti. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.

Gli Stati Uniti confermano il proprio impegno a cooperare con l'Unione europea, alla luce della decisione del Consiglio, per rispondere a richieste di autenticazione di versioni linguistiche aggiuntive dell'accordo.

Siamo lieti di confermare che la firma dell'accordo in inglese costituisce la base sulla quale le parti procedono allo scambio di lettere al fine di avviare l'applicazione provvisoria. Le procedure per l'entrata in vigore dell'accordo, analogamente alle procedure per l'applicazione provvisoria a seguito della firma, non dipendono dall'autenticazione di altre versioni linguistiche.

Il presente scambio di lettere sarà pubblicato dall'Unione europea insieme al testo dell'accordo.

Cordiali saluti

Ministro Steven T. MNUCHIN

Ministero del Tesoro degli Stati Uniti

Ambasciatore Robert E. LIGHTHIZER

Rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio


REGOLAMENTI

6.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1794 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2017

che fissa, per l'esercizio contabile 2018 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1, e 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (2) prevede che le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti siano determinate secondo le modalità di calcolo definite nell'allegato I di tale regolamento.

(2)

Ai sensi dell'allegato I, punto I.1, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il calcolo dell'importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l'Unione fissato dalla Commissione all'inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati nel periodo di riferimento di sei mesi stabilito dalla Commissione, precedente la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.

(3)

A norma dell'allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 906/2014, per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto I.1 di detto allegato entro il termine specificato nella richiesta.

(4)

Inoltre, a norma dell'allegato I, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine di cui al primo capoverso dello stesso punto, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro deve essere considerato pari a 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione deve fissare tale tasso in base al terzo capoverso del medesimo punto.

(5)

A norma dell'allegato I, punto I.3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il tasso di interesse determinato in applicazione del disposto del punto I.2 di tale allegato va confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del disposto del relativo punto I.1. Il tasso di interesse applicabile a ciascuno Stato membro deve essere il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse. Tuttavia, tassi di interesse negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese degli Stati membri.

(6)

È opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l'esercizio contabile 2018 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori.

(7)

Al fine di evitare un vuoto giuridico per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi, è opportuno che il nuovo tasso si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o ottobre 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti all'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2018 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).


6.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1795 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 7 luglio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina («i paesi interessati») in base all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

(2)

L'inchiesta è stata aperta a seguito di una denuncia presentata il 23 maggio 2016 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati.

1.2.   Parti interessate

(3)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(4)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

1.3.   Campionamento

(5)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

a)   Campionamento dei produttori dell'Unione

(6)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato un campione sulla base dei più elevati volumi rappresentativi della produzione e delle vendite, garantendo al contempo la distribuzione geografica, e ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute.

(7)

Di conseguenza il campione definitivo è risultato costituito da sei produttori dell'Unione di cinque diversi Stati membri, e rappresenta oltre il 45 % della produzione dell'Unione.

b)   Campionamento degli importatori indipendenti

(8)

La Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura, in modo da poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione. I sette importatori che si sono manifestati erano membri di un consorzio denominato «Consorzio per le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo» («il consorzio»). Tale consorzio è stato costituito ad hoc ai fini dell'inchiesta da più di 30 utilizzatori e importatori indipendenti, principalmente PMI, situati soprattutto, ma non esclusivamente, in Italia.

(9)

Stemcor Londra Ltd, membro del consorzio, ha accettato di collaborare pienamente rispondendo al questionario. Questo importatore indipendente aveva sede a Londra, Regno Unito, e durante il periodo dell'inchiesta vendeva il prodotto in esame per un valore pari a più di 30 milioni di GBP. L'importatore indipendente è stato oggetto di una visita in loco.

c)   Campionamento dei produttori esportatori

(10)

Dato il numero limitato di produttori esportatori noti dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina, non è stato previsto un campionamento per tali paesi.

(11)

Dato il numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del Brasile, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori di tale paese di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura, in modo da poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione del Brasile presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(12)

Cinque produttori hanno fornito tali informazioni e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha constatato che due di queste società erano collegate e le ha pertanto considerate come un unico produttore esportatore (o gruppo di produttori esportatori).

(13)

In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti e le autorità brasiliane sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.

(14)

Il campione selezionato rappresenta il 97,3 % del totale delle esportazioni del Brasile nell'Unione riferite dai quattro produttori esportatori che hanno collaborato.

1.4.   Risposte al questionario

(15)

La Commissione ha inviato questionari al denunciante, a tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione, a tutti i produttori esportatori noti dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina e ai tre produttori del Brasile inseriti nel campione, nonché agli utilizzatori e agli importatori che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

(16)

Sono pervenute risposte al questionario da Eurofer, dai sei produttori dell'Unione inseriti nel campione e dai centri di servizi siderurgici ad essi collegati, da un utilizzatore a nome del consorzio, da un importatore indipendente inserito nel campione e da nove gruppi di produttori esportatori dei paesi interessati.

(17)

Inoltre il consorzio ha presentato le proprie osservazioni dopo l'apertura del presente procedimento. Per di più, anche diversi altri utilizzatori, principalmente provenienti da Polonia e Stati baltici, dalla Confederazione lettone dei datori di lavoro e dall'Associazione delle industrie metallurgiche e dell'ingegneria meccanica della Lettonia, hanno presentato le proprie osservazioni dopo l'apertura del procedimento.

1.5.   Visite di verifica

(18)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio nonché dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

 

produttori dell'Unione:

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg, Germania;

Tata Steel IJmuiden BV, Velsen-Noord, Paesi Bassi;

Tata Steel UK Limited, Port Talbot, Galles del Sud, Regno Unito;

ArcelorMittal Mediterranee SAS, Fos-sur-Mer, Francia;

ArcelorMittal Atlantique Et Lorraine, Dunkerque, Francia;

ArcelorMittal España SA, Gozón, Spagna;

 

utilizzatore:

Marcegaglia Carbon Steel Spa, Gazoldo degli Ippoliti, Italia;

 

importatore indipendente:

Stemcor London Ltd, Londra, Regno Unito;

 

produttore esportatore dell'Iran:

Mobarakeh Steel Company, Mobarakeh, Esfahan, Iran;

 

operatore commerciale collegato dell'Unione:

Tara Steel Trading GmbH, Dusseldorf, Germania;

 

produttori esportatori della Russia:

«Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works» («PJSC MMK» o «MMK»), Magnitogorsk;

Novolipetsk Steel, (in appresso denominata anche «NLMK»), Lipetsk;

PAO Severstal, («Severstal») Cherepovets;

 

centro di servizi siderurgici/operatore commerciale/importatore collegati dell'Unione:

SIA Severstal Distribution, Riga, Lettonia;

 

operatori commerciali/importatori collegati al di fuori dell'Unione:

NOVEX Trading (Swiss) SA («Novex»), Lugano, Svizzera;

MMK Steel Trade AG, Lugano, Svizzera;

Severstal Export GmbH («SSE»), Lugano, Svizzera;

 

Produttore esportatore della Serbia:

Zelezara Smederevo d.o.o., Smederevo, Serbia;

 

importatore collegato dell'Unione:

Pikaro, s.r.o., Košice, Slovacchia;

 

produttori esportatori dell'Ucraina:

 

Metinvest Group

Integrated Iron and Steel Works «Zaporizhstal», PJSC, Zaporozhye, Ucraina;

Ilyich Iron and Steel Works of Mariupol, PJSC, Mariupol, Ucraina (verificato a distanza degli uffici di Metinvest International SA, Ginevra, Svizzera);

 

operatore commerciale collegato dell'Ucraina:

Limited Liability Company Metinvest-SMC, LLC, Kiev, Ucraina;

 

operatore commerciale collegato al di fuori dell'Unione:

Metinvest International SA, Ginevra, Svizzera;

 

importatore collegato dell'Unione:

Ferriera Valsider S.p.A, Vallese di Oppeano VR, Italia;

 

produttori esportatori del Brasile

ArcelorMittal Brasil S.A, Serra, Brasile;

Companhia Siderúrgica Nacional, San Paolo, Brasile;

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA, Belo Horizonte, Brasile;

 

centro di servizi siderurgici/operatore commerciale/importatore collegati dell'Unione:

Lusosider Aços Planos SA, Lisbona, Portogallo.

1.6.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(19)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.7.   Registrazione delle importazioni

(20)

L'11 ottobre 2016 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dei paesi interessati, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il 21 novembre 2016 esso ha fornito dati aggiornati riguardanti la sua domanda di registrazione. Dopo attenta analisi della domanda e dei dati giustificativi, la Commissione ha concluso che le condizioni per la registrazione sono soddisfatte soltanto riguardo alle importazioni dal Brasile e dalla Russia.

(21)

Il 6 gennaio 2017 la Commissione ha pertanto pubblicato un regolamento di esecuzione della Commissione che dispone la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile e della Russia (3) a decorrere dalla stessa data.

1.8.   Fase successiva della procedura

(22)

Il 4 aprile 2017 la Commissione, mediante un documento informativo («il documento informativo»), ha informato tutte le parti interessate della sua intenzione di proseguire l'inchiesta senza istituire misure provvisorie sulle importazioni nell'Unione del prodotto in esame originario dei paesi interessati. Il documento informativo conteneva i principali fatti e considerazioni sulla base dei quali la Commissione ha deciso di proseguire l'inchiesta senza istituire misure provvisorie.

(23)

In seguito alla diffusione del documento informativo, le parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte per fornire osservazioni sulle informazioni e sulle conclusioni comunicate. È stata concessa un'audizione anche alle parti interessate che hanno chiesto di essere sentite.

(24)

Il 4 maggio 2017 si è svolta un'audizione del denunciante in presenza del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il 15 maggio 2017 si sono svolte audizioni dei due produttori esportatori russi, vale a dire MMK e PAO Severstal. Il 1o giugno 2017 si è svolta un'audizione del consorzio. L'8 giugno 2017 si è svolta una seconda audizione del denunciante. Il 13 giugno 2017 si è inoltre svolta un'audizione del produttore esportatore ucraino Metinvest Group.

(25)

Prima di giungere a una decisione definitiva la Commissione ha preso in considerazione tutte le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate in relazione al documento informativo. Tali osservazioni sono esaminate nel presente regolamento.

(26)

La Commissione ha inoltre chiesto agli utilizzatori che si sono manifestati in fase di apertura di fornire un maggior numero di dati sul settore dell'ingegneria meccanica e su altri settori, al fine di valutare con più precisione la potenziale incidenza delle misure sui settori a valle, diversi dal settore dei tubi. Essa ha altresì invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulla forma appropriata delle eventuali misure da adottare.

(27)

Dopo la diffusione del documento informativo, altri 18 utilizzatori si sono manifestati e hanno chiesto di essere registrati come parti interessate. La registrazione come parte interessata è stata concessa a 17 dei 18 utilizzatori. Sette di questi 18 utilizzatori hanno chiesto di restare anonimi perché temevano ritorsioni. Tale richiesta è stata accolta per sei dei sette utilizzatori. L'ultimo utilizzatore non è stato registrato come parte interessata in quanto non ha giustificato, nonostante i diversi solleciti, la richiesta di anonimato.

(28)

La Commissione ha inoltre continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive. A tal fine, essa ha inviato ulteriori questionari relativi al periodo successivo all'inchiesta ai sei produttori dell'Unione inseriti nel campione, a 74 utilizzatori (compresi i membri del consorzio) e a 12 associazioni di utilizzatori.

(29)

Sono pervenute risposte ai questionari relativi al periodo successivo all'inchiesta dai sei produttori dell'Unione e da 23 utilizzatori e due delle 12 associazioni di utilizzatori hanno fornito informazioni supplementari. Inoltre, il denunciante, un produttore dell'Unione (4) e gli utilizzatori selezionati (principalmente (5) sulla base della distribuzione geografica) sono stati informati del fatto che i servizi della Commissione avrebbero provveduto a verificare i dati pertinenti in loco.

(30)

Dopo tale data, sono state effettuate cinque ulteriori visite di verifica nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 9 giugno 2017 presso le sedi delle seguenti parti interessate dell'Unione europea:

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg, Germania (produttore dell'Unione);

HUS Ltd, Plovdiv, Bulgaria (utilizzatore, membro del «consorzio», come indicato nel considerando (8)];

Technotubi SpA, Alfianello, Italia (utilizzatore, membro del consorzio);

un utilizzatore italiano che non aderisce al consorzio e che aveva chiesto di restare anonimo;

Eurofer.

(31)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva istituire misure antidumping definitive. Dopo la comunicazione delle informazioni finali è stato inoltre concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni.

(32)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali il 17 luglio 2017 («la comunicazione delle informazioni finali»), il 27 luglio 2017 si è svolta un'altra audizione del denunciante in presenza del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, durante la quale Eurofer ha sollevato alcuni punti sostanziali e procedurali.

(33)

Per quanto concerne il primo aspetto, essa ha sostenuto che la Commissione non aveva applicato le raccomandazioni del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale formulate dopo l'audizione del 4 maggio 2017 (cfr. considerando (24)]. Nella sua relazione del 23 giugno 2017, il consigliere auditore aveva ritenuto che i servizi dovessero comunicare i margini di dumping e di pregiudizio prima di svolgere la verifica dell'interesse dell'Unione «senza i dati effettivi utilizzati nei calcoli»  (6). Egli aveva inoltre invitato i servizi della Commissione a «divulgare tempestivamente il documento finale alle parti interessate, prevedendo un periodo tempo sufficiente per presentare osservazioni, pari ad almeno 30 giorni, invece dei consueti 10 giorni» (7).

(34)

La Commissione ha rilevato di aver ricevuto le raccomandazioni del consigliere auditore il 23 giugno 2017, data che era prossima a quella della comunicazione delle informazioni finali (17 luglio 2017). Riguardo al margine di pregiudizio, essa aveva deciso che non avrebbe avuto senso divulgare alla fine di giugno le cifre grezze senza i relativi calcoli come fase ulteriore quando poco dopo le parti interessate avrebbero comunque ricevuto i calcoli completi del margine di pregiudizio attraverso la comunicazione delle informazioni finali. Durante l'audizione del 27 luglio 2017, Eurofer ha infatti confermato di aver ricevuto informazioni complete sul margine di pregiudizio con il documento di divulgazione generale e che la questione era divenuta irrilevante. Riguardo al termine per la presentazione delle osservazioni in merito alla comunicazione delle informazioni finali, l'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base prevede che le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute «entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni». Le informazioni finali sono state comunicate alle parti interessate il 17 luglio 2017, con un termine per presentare osservazioni fissato al 7 agosto 2017, cioè dopo tre settimane. Sebbene sia inferiore ai 30 giorni raccomandati dal consigliere auditore, tale termine prevede comunque un periodo di tempo pari al doppio del minimo prescritto. La Commissione ha quindi ritenuto di aver rispettato l'essenza della raccomandazione del consigliere auditore, vale a dire prevedere un periodo di tempo «sufficiente» per formulare osservazioni utili su un documento che riproduceva in larga parte le informazioni che la Commissione aveva già condiviso con le parti nel documento informativo del 4 aprile (cfr. considerando(22)].

(35)

Per quanto riguarda le questioni sostanziali sollevate dinanzi al consigliere auditore, la Commissione ha deciso di affrontarle nelle parti pertinenti del presente regolamento riportate di seguito, in quanto tali questioni sono state sollevate nuovamente nelle osservazioni scritte pervenute dopo la comunicazione delle informazioni finali.

(36)

Il 3 agosto 2017 si è svolta un'audizione del produttore esportatore iraniano, vale a dire Mobarakeh Steel Company. In un'audizione il produttore esportatore iraniano ha segnalato la presenza di un errore di trascrizione nel calcolo del dumping da esso praticato. Il produttore esportatore ha spiegato che alcuni valori erano stati arrotondati erroneamente, probabilmente a causa della loro lunghezza.

(37)

La Commissione ha analizzato questa argomentazione e ha concluso che effettivamente il calcolo del dumping relativo al produttore esportatore iraniano conteneva un errore di trascrizione, che ha dovuto essere corretto. Pertanto è stato necessario ripetere il calcolo del dumping e i calcoli basati su di esso, con i seguenti risultati: il margine di dumping e l'aliquota del dazio antidumping rivisti relativi a Mobarakeh Steel Company erano pari al 17,9 % e, di conseguenza, il prezzo minimo all'importazione rivisto, adeguato per tenere conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime, era pari a 468,49 EUR per tonnellata.

(38)

Il 4 agosto 2017 tutte le parti sono state opportunamente informate di questa revisione mediante la comunicazione di ulteriori informazioni finali e sono state invitate a presentare osservazioni.

(39)

Prima di giungere a una decisione definitiva, la Commissione ha preso in considerazione tutte le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate in relazione alle comunicazione delle informazioni finali e di ulteriori informazioni finali. Tali osservazioni sono esaminate nel presente regolamento e, se del caso, ne modificano le risultanze.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(40)

I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono fabbricati mediante laminazione a caldo. Si tratta di un processo di lavorazione dei metalli in cui il metallo fuso viene fatto passare attraverso uno o più coppie di rulli caldi per ridurre e uniformare lo spessore con la temperatura del metallo al di sopra della temperatura di ricristallizzazione. Essi possono essere forniti in varie forme: arrotolati (anche lubrificati o decapati), tagliati su misura (fogli) o in nastri stretti.

(41)

Vi sono due principali impieghi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Essi costituiscono in primo luogo la materia primaria per la produzione di vari prodotti di acciaio a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti piatti di acciaio laminati (8) a freddo e rivestiti. In secondo luogo sono usati come fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, anche nel settore delle costruzioni (produzione di tubi di acciaio), nella costruzione navale, nei contenitori per gas, negli autoveicoli, nei recipienti a pressione e nelle condotte per il trasporto di energia.

(42)

La Commissione ha escluso gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto oggetto del procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (9).

(43)

In assenza di osservazioni relative alla definizione del prodotto e del prodotto simile nel corso di questa particolare inchiesta e per avere la stessa definizione del prodotto nei vari procedimenti relativi a taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, la Commissione ha inoltre deciso di escludere gli acciai per utensili e gli acciai rapidi dalla definizione del prodotto nel caso in esame.

(44)

Le parti interessate sono state informate di tali esclusioni mediante il documento informativo. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione a questo riguardo.

(45)

Il prodotto in esame («prodotti piatti di acciaio laminati a caldo») è pertanto costituito da taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina.

Il prodotto in esame non comprende:

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 e 7226 91 99.

2.2.   Prodotto simile

(46)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base:

a)

il prodotto in esame;

b)

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati;

c)

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(47)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato che il prodotto in esame fabbricato e venduto nei paesi interessati e quello prodotto e venduto dall'industria dell'Unione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Metodo generale

(48)

Nella presente sezione la Commissione ha stabilito il metodo generale utilizzato per il calcolo del dumping. Ove giustificato, tutte le questioni specifiche per società o per paese, pertinenti ai fini di questo calcolo, sono state affrontate di seguito nelle sezioni specifiche per paese.

3.1.1.   Valore normale

(49)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.

Il valore normale per i tipi non rappresentativi (ossia quelli per i quali le vendite sul mercato interno hanno rappresentato meno del 5 % delle vendite all'esportazione nell'Unione o che non sono stati venduti sul mercato interno) è stato calcolato sulla base del costo di fabbricazione per tipo di prodotto maggiorato di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Per le vendite sul mercato interno effettuate nel corso di normali operazioni commerciali è stato utilizzato il profitto per tipo di prodotto per i tipi di prodotto in esame. Per tutte le altre transazioni che non sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali è stato utilizzato il profitto medio.

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nell'Unione e ha verificato se le vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate sul mercato interno da ogni produttore esportatore che ha collaborato fossero rappresentative, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso l'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

(50)

La Commissione ha poi definito, per ogni tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta allo scopo di decidere se utilizzare i prezzi delle vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(51)

Il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite fossero o no remunerative, se:

a)

il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(52)

Nel caso in esame il valore normale era pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.

(53)

Il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto delle sole vendite remunerative sul mercato interno dei tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo, oppure

b)

la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(54)

Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(55)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile di ciascun produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute da ciascun produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta, e

b)

la media ponderata del profitto di ciascun produttore esportatore che ha collaborato realizzato con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.

3.1.2.   Prezzo all'esportazione

(56)

I produttori esportatori hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come operatori commerciali e/o importatori.

(57)

Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame vendendolo direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione, anche tramite operatori commerciali, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(58)

Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione tramite una società collegata operante come importatore, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il prezzo all'esportazione è stato costruito, in conformità allo stesso articolo, anche quando il prodotto in esame non è stato rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione. In questi casi sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e dei profitti.

3.1.3.   Confronto

(59)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.

(60)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

3.2.   Brasile

(61)

I produttori esportatori del Brasile durante il periodo dell'inchiesta erano cinque. Dopo la selezione del campione, una società esportatrice, Aperam Inox América do Sul SA, ha spiegato alla Commissione di aver erroneamente dichiarato vendite in Africa che erano solo in transito attraverso l'Unione, definendole vendite all'esportazione nell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta la società non ha quindi esportato il prodotto in esame nell'Unione. Essa ha altresì spiegato di avere azionisti in comune con ArcelorMittal Brasil S.A («AMB»). Stante quanto sopra, la Commissione ha deciso di trattare queste due società come società collegate.

Anche Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA («Usiminas») e Companhia Siderúrgica Nacional («CSN») hanno azionisti in comune. Usiminas ha sostenuto che le due società dovrebbero essere considerate come indipendenti perché è attualmente in corso un procedimento presso l'autorità brasiliana garante della concorrenza, che impedisce a CSN di esercitare diritti in relazione a Usiminas. La Commissione ha verificato l'argomentazione e gli elementi di prova forniti da Usiminas e ha concluso che CSN non era in grado di esercitare i propri diritti in relazione a Usiminas. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha considerato tali società come indipendenti. Nessuna delle due società ha mosso obiezioni quando la Commissione ha comunicato la propria decisione attraverso il documento con cui ha informato tali società della decisione di non istituire misure provvisorie. La decisione riguardo all'eventuale presenza di un collegamento tra queste due società può essere modificata nel corso di riesami successivi nel caso in cui l'autorità brasiliana garante della concorrenza si pronunci diversamente in futuro.

(62)

Sul mercato interno tutti i produttori esportatori hanno venduto il prodotto simile sia direttamente sia tramite operatori commerciali collegati e indipendenti. La maggior parte dei prodotti simili venduti è stata ulteriormente trasformata in un prodotto che è rimasto il prodotto simile o è diventato un altro prodotto a valle.

(63)

Usiminas ha esportato il prodotto in esame nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Gli altri due produttori esportatori hanno esportato nell'Unione soprattutto rotoli non trasformati (non tagliati), che sono stati rivenduti o ulteriormente trasformati dalla loro società collegata nell'Unione.

3.2.1.   Valore normale

(64)

Il valore normale per i tre produttori esportatori è stato calcolato in base al metodo generale di cui alla sezione 3.1.1.

(65)

Per i tre produttori esportatori il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo praticato sul mercato interno, rispettivamente per il 14 %, il 35 % e il 91 % dei tipi di prodotto esportati nell'Unione, che rappresentano rispettivamente il 54 %, il 78 % e il 99 % del volume delle vendite all'esportazione nell'Unione. Il valore normale per i restanti tipi di prodotto è stato costruito come indicato nei considerando (54) e (55).

(66)

Dopo la diffusione del documento informativo, Usiminas ha sostenuto che l'importo delle SGAV non è stato calcolato a livello franco fabbrica e che talune spese non erano collegate al prodotto in esame e, di conseguenza, avrebbero dovuto essere escluse da tale importo.

(67)

La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha corretto di conseguenza l'importo delle SGAV.

(68)

Dopo la diffusione del documento informativo, CSN ha sostenuto che per stabilire l'importo delle SGAV avrebbe dovuto essere utilizzata l'ultima versione della tabella relativa a tali spese presentata durante la visita di verifica. Tale versione sarebbe più accurata perché taluni costi connessi alle esportazioni sono stati assegnati solo alle vendite all'esportazione e non alle vendite sul mercato interno.

(69)

La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto non è stato possibile verificare il metodo di assegnazione nell'ultima versione della tabella relativa alle SGAV presentata dalla società, poiché questa è stata fornita alla fine della visita di verifica. La Commissione ha invece calcolato l'importo delle SGAV sulla base di una versione precedente che era stata presentata nel corso della visita di verifica e che ha potuto essere verificata. Tale versione conteneva tuttavia alcuni errori che sono stati corretti manualmente dalla Commissione e comunicati a CSN. Quest'ultima non ha presentato ulteriori osservazioni su tale comunicazione. Nel calcolo la Commissione non ha assegnato i costi di esportazione alle vendite sul mercato interno. Il metodo di assegnazione utilizzato dalla Commissione non è stato contestato da CSN.

3.2.2.   Prezzo all'esportazione

(70)

Il prezzo all'esportazione per i tre produttori esportatori è stato calcolato in base al metodo generale di cui alla sezione 3.1.2.

(71)

Per Usiminas, che ha venduto il prodotto in esame nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(72)

Gli altri due produttori esportatori hanno venduto il prodotto in esame nell'Unione tramite parti collegate. Tuttavia anche per questi produttori esportatori il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base perché la Commissione ha potuto verificare che i prezzi praticati tra le parti collegate erano determinati in condizioni di piena concorrenza e riflettevano i prezzi di mercato.

3.2.3.   Confronto

(73)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.

(74)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e dei costi accessori (compresi tra il 3,4 % e il 4,6 %, espressi sul fatturato netto), di sconti, riduzioni e quantitativi (compresi tra lo 0,2 % e il 3,5 %, espressi sul fatturato netto) nonché dei costi del credito (compresi tra l'1,8 % e il 2,3 %, espressi sul fatturato netto).

(75)

Tutti i produttori esportatori hanno richiesto un adeguamento per la restituzione dei dazi a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, sostenendo che l'esistenza di un regime di restituzione dei dazi per talune materie prime implicherebbe che su tutte le loro vendite sul mercato interno graverebbe un'imposta indiretta rispetto alle vendite all'esportazione.

(76)

I produttori esportatori non sono stati tuttavia in grado di dimostrare che la semplice esistenza del regime di restituzione dei dazi avrebbe un'incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Inoltre, durante la visita di verifica, i produttori esportatori hanno confermato che il regime di restituzione dei dazi non incide sul prezzo di vendita. Tale argomentazione non ha quindi potuto essere accolta.

(77)

Usiminas ha richiesto un adeguamento relativo allo stadio commerciale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base, affermando che tutte le sue vendite sul mercato interno erano state effettuate a utilizzatori finali, mentre tutte le sue vendite all'esportazione nell'Unione erano state effettuate a operatori commerciali collegati o indipendenti.

(78)

Il produttore esportatore non è stato tuttavia in grado di dimostrare l'esistenza di costanti ed evidenti differenze di prezzo attinenti a stadi commerciali diversi sul mercato interno o all'esportazione. Tale argomentazione non ha quindi potuto essere accolta.

(79)

Dopo la diffusione del documento informativo, Usiminas ha inoltre sostenuto che anche l'adeguamento per i costi del credito avrebbe dovuto essere detratto ai fini della costruzione del valore normale.

(80)

La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto l'adeguamento per i costi di credito è un adeguamento applicato ai prezzi reali per riflettere la durata concordata del credito, indipendentemente dalla data effettiva del pagamento. Si tratta di un mero adeguamento dei prezzi che non è giustificato in sede di costruzione del valore normale.

3.2.4.   Margine di dumping

(81)

Per i produttori esportatori la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(82)

Nelle sue osservazioni in merito alle informazioni finali CSN ha affermato che i valori cif riveduti utilizzati per il calcolo del margine di vendita sottocosto avrebbero dovuto essere utilizzati anche per il calcolo del margine di dumping. La richiesta è stata accolta e il calcolo del dumping è stato corretto di conseguenza.

(83)

La media ponderata del margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è stata calcolata in conformità all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato fissato in base ai margini calcolati per i tre produttori esportatori inseriti nel campione.

(84)

Il livello di collaborazione del Brasile è elevato poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito quasi il 100 % delle esportazioni brasiliane totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di fissare il margine di dumping per l'intero paese applicabile a tutte le altre società allo stesso livello di quello stabilito per la società inserita nel campione con il margine di dumping più elevato, cioè Usiminas.

(85)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

ArcelorMittal Brasil S.A

16,3 %

Aperam Inox América do Sul SA.

16,3 %

Companhia Siderúrgica Nacional

73,0 %

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA.

65,9 %

Altre società che hanno collaborato (Gerdau Açominas SA)

49,3 %

Tutte le altre società

73,0 %

3.3.   Iran

(86)

Vi è solo un produttore esportatore del prodotto in esame in Iran che ha collaborato pienamente alla presente inchiesta. La maggior parte delle sue vendite nell'Unione erano vendite dirette ad acquirenti indipendenti; alcune di esse sono state tuttavia effettuate tramite un operatore commerciale collegato con sede in Germania.

3.3.1.   Valore normale

(87)

Il valore normale per l'unico produttore esportatore è stato calcolato in base al metodo generale di cui alla sezione 3.1.1. Di conseguenza il valore normale per il 61 % dei tipi di prodotto che rappresentano il 67 % del volume esportato dal produttore esportatore nell'Unione è stato determinato sulla base del prezzo praticato sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Per i restanti tipi di prodotto il valore normale è stato costruito. Tuttavia, se la media ponderata del prezzo di un tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato costruito in base al metodo di cui al considerando (55).

(88)

Il produttore esportatore ha anche sostenuto che la Commissione ha utilizzato una percentuale errata delle SGAV per la verifica delle normali operazioni commerciali e per la costruzione del valore normale. Ciò è in effetti dovuto a un errore di arrotondamento, che è stato successivamente rettificato. Tale modifica non ha inciso sui margini di dumping stabiliti nel considerando (98).

3.3.2.   Prezzo all'esportazione

(89)

Il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base al metodo generale di cui alla sezione 3.1.2. e, in particolare, all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.3.3.   Confronto

(90)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dell'unico produttore esportatore a livello franco fabbrica.

(91)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e dei costi accessori (compresi tra l'1 % e il 3 %), dei costi di imballaggio (compresi tra lo 0 % e l'1 %), dei costi del credito (compresi tra l'1 % e il 3 %), delle commissioni (compresi tra lo 0,1 % e il 2 %), di altri sconti (compresi tra lo 0 % e lo 0,5 %) nonché di altri fattori (compresi tra lo 0 % e l'1 %). È stato applicato anche un adeguamento sulla base dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite all'esportazione effettuate tramite l'operatore commerciale collegato nell'Unione (compresi tra il 2 % e il 6 %).

(92)

Nelle sue osservazioni in merito alle informazioni finali il denunciante ha sostenuto che tali adeguamenti sembrano elevati e ha invitato la Commissione a fornire ulteriori spiegazioni in merito. La Commissione non può fornire ulteriori dettagli in merito a tali adeguamenti senza divulgare informazioni commerciali riservate. Tutti questi adeguamenti sono stati analizzati e verificati dalla Commissione in linea con l'obbligo impostole dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(93)

Nelle sue osservazioni sul documento informativo, il produttore esportatore ha sostenuto che, nel costruire il valore normale, la Commissione non ha detratto gli adeguamenti relativi al costo. Tale argomentazione risulta di fatto errata, in quanto la Commissione ha detratto tali adeguamenti. Il produttore esportatore ha ribadito tale argomentazione nella sua osservazione in merito alle informazioni finali. La Commissione ha illustrato al produttore esportatore il metodo da essa adottato su questo punto e non sono pervenute ulteriori osservazioni.

(94)

Nel valutare tali adeguamenti, la Commissione ha riesaminato gli elementi di prova relativi all'adeguamento sulla base del regime di restituzione dei dazi. Gli elementi di prova a disposizione della Commissione hanno dimostrato che, anche se il produttore esportatore ha ricevuto ciò che egli ha sostenuto fosse una restituzione dei dazi, innanzitutto non vi è alcun elemento di prova del fatto che abbia pagato alcun dazio in quanto, secondo le informazioni fornite dal produttore esportatore stesso, l'approvvigionamento delle principali materie è avvenuto a livello nazionale. Di conseguenza, il dazio non «gravava […] sui materiali incorporati [nel prodotto]», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, fattore che costituisce un prerequisito per l'adeguamento. Tale adeguamento non è stato quindi applicato.

3.3.4.   Margine di dumping

(95)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(96)

Nelle sue osservazioni in merito alle informazioni finali il produttore esportatore ha evidenziato un errore di trascrizione nel calcolo del dumping. La Commissione ha rettificato l'errore di trascrizione, dovuto a un arrotondamento superfluo di alcuni valori lunghi, e ha modificato di conseguenza il suo calcolo. Tutte le parti interessate sono state informate di questa modifica mediante la comunicazione di ulteriori informazioni finali.

(97)

Il livello di collaborazione dell'Iran è stato molto elevato poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano circa il 100 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto stabilito il margine di dumping per l'intero paese allo stesso livello di quello relativo all'unico produttore esportatore.

(98)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

Mobarakeh Steel Company

17,9 %

Tutte le altre società

17,9 %

(99)

Nelle sue osservazioni sul documento informativo il denunciante ha sostenuto che il margine di dumping calcolato sulla base dei dati da esso raccolti era notevolmente più elevato. La parte interessata ha invitato la Commissione a fornire ulteriori informazioni sul modo in cui il margine di dumping per l'Iran è stato calcolato.

(100)

La Commissione ha basato il proprio calcolo sui dati societari reali che sono stati verificati in loco. La parte interessata in questione non aveva accesso a queste informazioni e questo potenzialmente spiega la discrepanza. La Commissione non può fornire ulteriori dettagli in merito al calcolo senza rivelare informazioni commerciali riservate riguardanti il produttore esportatore.

(101)

Nelle sue osservazioni in merito alle ulteriori informazioni finali il denunciante ha chiesto altre informazioni su questo errore di trascrizione nell'arrotondamento, sottolineando che era poco probabile che una riduzione di 5 punti percentuali del livello del margine di dumping fosse dovuta ad un errore di arrotondamento.

(102)

La Commissione non può rivelare il calcolo dettagliato del dumping a parti diverse dalla parte direttamente interessata, poiché in tal modo sarebbero divulgate informazioni commerciali riservate. Come spiegato nel considerando (96), l'errore riguardava l'arrotondamento superfluo di alcuni valori lunghi costituiti da più di 13 cifre (per esempio 112 769 871 468,69 è stato erroneamente inserito nel calcolo come 1,13). Tali valori lunghi riguardavano le transazioni di esportazione più importanti convertite nella valuta iraniana locale per il calcolo del dumping. Si spiega così il calo di 5,1 punti percentuali del margine di dumping.

3.4.   Russia

(103)

Vi sono tre produttori esportatori del prodotto in esame in Russia che hanno collaborato pienamente alla presente inchiesta. Essi rappresentano la quasi totalità delle importazioni del prodotto in esame dalla Russia nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

3.4.1.   Valore normale

(104)

Il valore normale per i tre produttori esportatori è stato calcolato in base al metodo generale di cui alla sezione 3.1.1. Di conseguenza il valore normale per la maggior parte dei tipi di prodotto esportati nell'Unione per i tre produttori esportatori è stato determinato sulla base del prezzo praticato sul mercato interno (rispettivamente 76 %, pari al 98,9 % dei quantitativi esportati, 49 %, pari all'86,7 % dei quantitativi esportati e 73 %, pari al 96,6 % dei quantitativi esportati).

(105)

Per i restanti tipi il valore normale è stato costruito in base al metodo descritto nei considerando (54) e (55), perché non vi erano vendite sul mercato interno oppure perché i quantitativi di vendite sul mercato interno erano troppo esigui per poter essere considerati rappresentativi (meno di 75 tonnellate per tipo di prodotto).

3.4.2.   Prezzo all'esportazione

(106)

I produttori esportatori hanno esportato nell'Unione direttamente, tramite importatori collegati nell'Unione, oppure tramite operatori commerciali/importatori collegati con sede in Svizzera. Le società collegate in Svizzera hanno acquistato il prodotto in esame dai produttori esportatori e lo hanno poi venduto nell'Unione e in altri paesi.

(107)

Il prezzo di esportazione è stato calcolato in base al metodo generale di cui alla sezione 3.1.2.

(108)

In seguito alla diffusione del documento informativo, Severstal ha sostenuto che gli adeguamenti effettuati per le SGAV e i profitti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non potevano essere applicati alle vendite tramite l'operatore commerciale/importatore ad essa collegato in Svizzera, SSE.

(109)

Secondo tale società gli adeguamenti sono appropriati solo per specifiche transazioni, in cui le condizioni di vendita prevedono che un prodotto sia consegnato dopo il suo sdoganamento, cioè per transazioni in cui la parte collegata opera come importatore. Tuttavia, per la maggior parte delle vendite tramite l'operatore commerciale/importatore ad essa collegato in Svizzera i termini di consegna non richiedono all'operatore commerciale/importatore in Svizzera di sdoganare le merci in dogana. Al tempo stesso Severstal ha sostenuto che gli operatori commerciali/importatori ad essa collegati con sede in Svizzera dovrebbero essere considerati come facenti parte della rete di esportazione del produttore e non come importatori.

(110)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. L'inchiesta ha stabilito che SSE ha svolto funzioni di importatore per le vendite del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. I diversi Incoterm (cif, fob, CFR, DAP o cif) non cambiano il fatto che SSE operava come importatore collegato sul mercato dell'Unione. Alla luce del fatto che l'operatore commerciale/importatore è collegato al produttore esportatore, l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base implica che i dati di tale operatore commerciale/importatore sono inaffidabili e che pertanto un adeguamento fosse giustificato.

(111)

La Commissione ha inoltre constatato che SSE non poteva essere considerata come facente parte della rete di esportazione del produttore. Non sussiste un rapporto di esclusività tra la società madre e la controllata in Svizzera per quanto riguarda le vendite nell'UE. L'inchiesta ha stabilito che all'interno del gruppo vi erano anche altri servizi vendite che si occupavano di esportazioni nell'UE. Più in particolare, la società madre in Russia manteneva tre diversi canali di esportazione nell'UE per il prodotto in esame, vale a dire le vendite dirette, le vendite attraverso il centro servizi collegato in Lettonia e le vendite tramite il proprio operatore commerciale/importatore in Svizzera.

(112)

La Commissione ha pertanto concluso che dovrebbero essere applicati adeguamenti per le SGAV e i profitti per tutti i tipi di transazioni di vendita effettuate tramite il l'operatore commerciale/importatore collegato svizzero in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(113)

Al momento della divulgazione delle informazioni Severstal ha ribadito il suo forte disaccordo circa l'applicazione, da parte della Commissione, dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Tale società ha inoltre denunciato una presunta incoerenza di trattamento da parte della Commissione rispetto ad altri produttori esportatori con importatori/operatori commerciali collegati, sia all'interno che al di fuori dell'Unione.

(114)

La Commissione ha confermato il suo approccio secondo cui gli operatori commerciali/importatori collegati possono essere oggetto del trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base quando svolgono funzioni di importatore, anche se sono situati al di fuori dell'Unione. Come indicato nel considerando (110) questa era la situazione di SSE, mentre gli operatori commerciali/importatori collegati ad altri produttori esportatori erano in situazioni diverse, a seconda delle diverse funzioni di ciascuna impresa.

(115)

Severstal ha inoltre contestato la conclusione della Commissione secondo cui SSE non poteva essere considerata parte della sua rete di esportazione. Tuttavia, secondo la Commissione, le motivazioni addotte da Severstal, come il fatto che SSE fosse pienamente controllata dalla società madre e che i profitti e le perdite fossero assegnati alla società madre, non hanno prevalso sui fattori elencati nel considerando (111), che indicano il contrario. SSE non può pertanto essere considerata come un servizio esportazioni interno a Severstal.

(116)

In seguito alla diffusione del documento informativo, anche il produttore esportatore NLMK ha sostenuto che gli adeguamenti effettuati per le SGAV e i profitti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non potevano essere applicati alle vendite tramite la propria società collegata svizzera, Novex.

(117)

NLMK ha sostenuto che Novex non operava come importatore collegato, nella misura in cui tale società non importava il prodotto in esame nell'Unione. Nei limiti in cui l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, implica che una parte collegata deve operare come importatore, non è stato possibile applicare adeguamento sulla base dell'articolo 2, paragrafo 9, al prezzo all'esportazione di Novex.

(118)

A sostegno di tale argomentazione NLMK ha sostenuto che essa vendeva sistematicamente prodotti siderurgici sui mercati di esportazione tramite due operatori commerciali collegati, vale a dire Novex in Svizzera e Novexco (Cyprus) Limited a Cipro. Novex si occupa di vendite all'esportazione nell'Unione, mentre Novexco vende nel resto del mondo. Queste società operano come servizio di vendite all'esportazione di NLMK e non vi sono altre funzioni o servizi nel gruppo NLMK incaricati di gestire tali vendite. NLMK non effettua alcuna vendita diretta all'esportazione di prodotti siderurgici.

(119)

Novex e Novexco sono controllate interamente da NLMK, la quale ha affidato loro le sue funzioni di vendita all'esportazione non solo per il prodotto in esame, ma per l'intero portafoglio di prodotti di NLMK. Queste due società collegate operano sotto il controllo economico di NLMK, sia in virtù della struttura patrimoniale del gruppo NKMK, sia sotto il profilo economico. È importante sottolineare che Novex e Novexco commercializzano solo prodotti provenienti dalle loro società collegate all'interno del gruppo NLMK. Pertanto esse non svolgono un'attività economica autonoma che potrebbe essere condotta in modo indipendente al di fuori del gruppo NLMK.

(120)

Mentre tutte le vendite all'esportazione di prodotti siderurgici di NLMK sono effettuate tramite Novex e Novexco, queste società collegate di solito non operano come importatori di tali prodotti nell'UE o altrove, ad eccezione dei prodotti di acciai detti «magnetici» a grani orientati (GOES), venduti a condizioni di consegna DDP (reso sdoganato). Tutte le altre vendite all'esportazione effettuate da Novex e Novexco si basano su condizioni di consegna che non coinvolgono tali società in qualità di importatori per i pertinenti prodotti siderurgici.

(121)

NLMK ha ritenuto pertanto che Novex non potesse essere definita come «importatore» dei prodotti in questione, nella misura in cui essa non effettuava lo sdoganamento delle merci né svolgeva eventuali altre funzioni svolte da un importatore.

(122)

Inoltre NLMK ha sostenuto che il personale di Novex partecipa al comitato di pianificazione strategica delle vendite del gruppo NLMK e contribuisce, in base alla propria conoscenza dei mercati di esportazione, alla pianificazione delle vendite e alla definizione dei prezzi del gruppo stesso. Pertanto NLMK non solo è pienamente consapevole del prezzo di Novex al primo acquirente indipendente, ma tale prezzo è fissato congiuntamente dal personale di NLMK e Novex. Allo stesso tempo, nel settore del prodotto in esame, i principali acquirenti, almeno nel caso delle esportazioni di NLMK nell'Unione, sono società commerciali che preferiscono effettuare direttamente lo sdoganamento dei prodotti in modo da ottimizzare i costi. Inoltre, acquistando il prodotto in esame a condizioni fob presso il porto di esportazione, o a condizioni cif, le società commerciali possono con breve preavviso vendere la merce verso qualsiasi destinazione che offra il miglior prezzo e che potrebbe non essere necessariamente nell'Unione. Pertanto il fatto che il prodotto possa essere sdoganato dal fornitore nell'Unione ha uno scarso valore per gli operatori commerciali.

(123)

In sintesi, NLMK ha considerato che mentre i GOES sono principalmente forniti direttamente ai trasformatori, gli altri prodotti siderurgici sono perlopiù forniti a operatori commerciali indipendenti nell'Unione. La differenza in termini di tipologia di acquirenti determina una differenza in termini di Incoterms concordati e del corrispondente ruolo svolto da Novex e Novexco. Ciò produce una situazione in cui, secondo NLMK, la situazione accertata nell'inchiesta sui GOES non è rappresentativa del ruolo effettivo svolto da Novex in relazione al prodotto in esame o ad altri prodotti siderurgici. NLMK ha concluso che Novex dovrebbe essere trattata come un servizio vendite interno a NLMK.

(124)

La Commissione ha ricordato che la valutazione per decidere se un produttore e un operatore commerciale collegato debbano essere trattati come un'entità economica unica, oppure se l'operatore commerciale collegato debba essere considerato un servizio vendite interno del produttore, deve tenere in considerazione le funzioni generali dell'operatore commerciale collegato e, quindi, tenere conto anche di attività relative a prodotti diversi dal prodotto in esame (10).

(125)

Anche se l'inchiesta ha confermato che Novex non ha svolto funzioni di importatore per il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, è opportuno osservare quanto segue riguardo alla definizione di Novex ai fini del caso in esame. Novex è costituita come operatore commerciale ai sensi del diritto svizzero (11). Secondo lo statuto, il suo oggetto sociale è l'acquisto, la vendita, la distribuzione e il commercio di prodotti e materie prime siderurgici, in Svizzera e all'estero. Non vi è alcuna limitazione formale in termini di fornitori dei prodotti destinati ad essere commercializzati. Inoltre NLMK e Novex hanno firmato contratti quadro generali che disciplinano la vendita e l'acquisto tra le parti. Ad esempio, tali contratti stabiliscono le procedure dettagliate in caso di reclami per merci non conformi, prevedono sanzioni in caso di ritardi di pagamento o di consegna delle merci, nonché il ricorso all'arbitrato in caso di controversie. La Commissione ha inoltre osservato che le principali attività di Novex, secondo i suoi rendiconti finanziari del 2015, sono il commercio di acciaio, comprese le eventuali attività che generano interessi, e che una parte significativa dei suoi acquisti di acciaio proviene da società del gruppo NLMK.

(126)

Inoltre la stessa NLMK ha riconosciuto, nella comunicazione del 7 giugno 2017, che per i prodotti GOES Novex opera come importatore collegato, il che conferma la conclusione che Novex non è assimilabile a un servizio vendite interno a NLMK.

(127)

Per questi motivi, la Commissione ha concluso che il rapporto tra Novex e NLMK non era assimilabile a un servizio vendite interno e integrato, il che avrebbe potuto rendere le due entità giuridiche un'entità economica unica; tale rapporto è stato invece considerato equivalente a quello di un agente che opera sulla base di commissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(128)

A seguito della comunicazione delle informazioni finali, NLMK ha ribadito la sua argomentazione secondo cui essa e il suo operatore commerciale collegato, Novex, costituiscono un'entità economica unica. Tale società riteneva che la Commissione non avesse tenuto conto della realtà economica del rapporto tra le due entità. In particolare, NMLK ha criticato l'approccio della Commissione nei confronti di Novex in quanto formalistico e teorico. Novex non era registrata come una società commerciale e la mancanza di una limitazione formale era irrilevante, in quanto in realtà non si riforniva da altri fornitori. Inoltre, anche supponendo l'esistenza di un contratto tra NLMK e Novex, tra le due entità ci sarebbe un'effettiva solidarietà. I risultati di Novex sarebbero stati pienamente consolidati nella contabilità del gruppo.

(129)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Per valutare la relazione tra Novex e NLMK, l'esistenza di un contratto quadro che disciplina la vendita e l'acquisto tra le due società non può essere liquidata come teorica o formale. Essa dimostra piuttosto che le due entità hanno funzioni diverse e che non esisteva alcuna relazione di subordinazione tra di loro. Inoltre, è raro che un servizio vendite interno svolga funzioni di importatore, ruolo che Novex ha svolto per almeno un prodotto di acciaio (GOES). Infine, Novex potrebbe in qualsiasi momento decidere di acquistare prodotti piatti di acciaio laminati a caldo da altri fornitori, cosa che non farebbe un servizio integrato di vendite all'esportazione. Pertanto la Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo la quale l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base è giustificato.

(130)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali, anche MMK ha contestato, per la prima volta, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base in relazione all'operatore commerciale collegato ad essa collegato, MMK Trade Steel AG. Riprendendo le posizioni giuridiche di Severstal, tale società ha inoltre sostenuto che il pieno controllo da parte della società madre e l'assegnazione dei profitti e delle perdite alla società madre russa hanno dimostrato che MMK Trade Steel AG faceva parte di una rete di esportazione unica.

(131)

La Commissione ha ribadito la sua posizione giuridica secondo cui gli operatori commerciali/importatori collegati possono essere oggetto del trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base quando svolgono funzioni di importatore, anche se sono situati al di fuori dell'Unione. MMK Trade Steel AG rientrava in questa categoria, come già rilevato nell'inchiesta sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dalla Repubblica popolare cinese (12).

(132)

Ne consegue che la Commissione non ha potuto accogliere nemmeno l'argomentazione secondo cui MMK e MMK Trade Steel AG formano un'entità economica unica. In ogni caso, MMK gestiva anche il proprio servizio esportazioni in Russia e vendeva una parte del suo acciaio direttamente in Europa. MMK Trade Steel AG non può essere pertanto considerata il servizio esportazioni interno di MMK.

3.4.3.   Confronto

(133)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.

(134)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle caratteristiche fisiche (compresi tra lo 0 % e il 2 %), dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e dei costi accessori (compresi tra l'1 % e l'8 %), dei costi di imballaggio (compresi tra lo 0 % e l'1 %), dei costi del credito (compresi tra lo 0 % e il 2 %), delle commissioni (compresi tra lo 0 % e il 4 %) nonché di altri fattori (compresi tra lo 0 % e l'1 %).

(135)

In seguito alla diffusione del documento informativo, Severstal ha affermato che alcuni adeguamenti per le SGAV erano stati applicati erroneamente, vale a dire gli adeguamenti per i proventi finanziari e per i costi di trasporto.

(136)

Secondo tale società, i proventi finanziari avrebbero dovuto essere presi in considerazione per la determinazione della percentuale delle SGAV. Inoltre i proventi della controllata collegata in Svizzera rappresentavano allo stesso tempo una spesa per Severstal, come riportato nella tabella G-PL contenuta nella sua risposta al questionario, che a sua volta era stata presa in considerazione per determinare se le vendite sul mercato interno fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(137)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Severstal produce e vende una vasta gamma di prodotti e non è stata in grado di dimostrare che i proventi finanziari in questione, che costituiscono un prestito generale esteso dalla controllata svizzera alla società madre, fossero collegati al prodotto in esame.

(138)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Severstal ha ribadito la sua argomentazione e ha sostenuto che i suddetti proventi finanziari sono «interessi derivanti da prestiti concessi per finanziare i prodotti a lungo ciclo produttivo di Severstal, di cui fa parte il prodotto in esame». Inoltre tale società ha chiesto di attribuire l'importo corrispondente solo al prodotto in esame. Per la Commissione questa affermazione non ha tuttavia potuto essere presa in considerazione a causa della mancanza di maggiori dettagli sul motivo per cui un prestito generale per «prodotti a lungo ciclo produttivo» fosse collegato anche al prodotto in esame.

(139)

Per quanto riguarda l'adeguamento per i costi di trasporto, Severstal ha sostenuto che la Commissione aveva detratto un importo errato dei costi di trasporto come parte delle SGAV.

(140)

La Commissione ha accolto l'argomentazione di Severstal per quanto riguarda i costi di trasporto e per i calcoli ha utilizzato i costi di trasporto effettivi riferiti dalla società. Per evitare un doppio conteggio tali costi sono stati fissati a zero poiché erano già stati presi in considerazione nel calcolo degli adeguamenti.

3.4.4.   Margine di dumping

(141)

Per i produttori esportatori la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(142)

Il livello di collaborazione della Russia è elevato poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito quasi il 100 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di fissare il margine di dumping per l'intero paese applicabile a tutte le altre società allo stesso livello di quello stabilito per la società con il margine di dumping più elevato, cioè il gruppo Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (PJSC MMK).

(143)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK)

33,0 %

PAO Severstal

5,3 %

Novolipetsk Steel

15,0 %

Tutte le altre società

33,0 %

3.5.   Serbia

(144)

Vi è solo un produttore esportatore del prodotto in esame in Serbia che ha collaborato pienamente alla presente inchiesta. La maggior parte delle sue vendite nell'Unione era costituita da vendite dirette ad acquirenti indipendenti; tuttavia, alcune di tali vendite sono state effettuate tramite un importatore collegato con sede in Slovacchia.

3.5.1.   Valore normale

(145)

Il valore normale per l'unico produttore esportatore è stato calcolato in base al metodo generale di cui alla sezione 3.1.1. Di conseguenza, il valore normale per il 23 % dei tipi di prodotto che rappresentano il 71 % del volume esportato dal produttore esportatore nell'Unione è stato determinato sulla base del prezzo praticato sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Ogniqualvolta il volume totale delle vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta rappresentava meno del 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del tipo di prodotto identico o comparabile all'Unione, il valore normale per tale tipo è stato costruito utilizzando le SGAV e il profitto di tale tipo piuttosto che la media ponderata delle SGAV e del profitto. Tuttavia, se la media ponderata del prezzo di un tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato costruito in base al metodo di cui al considerando (55).

3.5.2.   Prezzo all'esportazione

(146)

Il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base al metodo generale di cui alla sezione 3.1.2., in particolare all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Per le vendite tramite l'importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

3.5.3.   Confronto

(147)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dell'unico produttore esportatore a livello franco fabbrica.

(148)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e dei costi accessori (compresi tra il 5 % e il 9 %), dei costi del credito (compresi tra lo 0 % e l'1,5 %), delle spese bancarie (compresi tra lo 0 % e l'1 %) e delle commissioni (compresi tra lo 0,5 % e il 2 %).

3.5.4.   Margine di dumping

(149)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(150)

Il livello di collaborazione della Serbia è stato molto elevato poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano circa il 100 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto stabilito il margine di dumping per l'intero paese allo stesso livello di quello relativo all'unico produttore esportatore.

(151)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

Zelezara Smederevo d.o.o.

38,7 %

Tutte le altre società

38,7 %

3.6.   Ucraina

(152)

In Ucraina è presente un gruppo di tre produttori esportatori collegati del prodotto in esame (collettivamente indicati in questa sezione come «il produttore esportatore»), che hanno collaborato pienamente alla presente inchiesta. Due dei siti di produzione si trovano a Mariupol, nella regione di Donetsk che, durante l'inchiesta, era una zona di conflitto. A seguito di una richiesta del produttore esportatore, la Commissione ha deciso di escludere dai calcoli uno di questi siti, i cui volumi di esportazione nell'Unione erano esigui.

(153)

Nelle sue osservazioni sul documento informativo, il denunciante ha chiesto alla Commissione di spiegare la sua decisione di escludere una società ucraina dal calcolo del margine di dumping.

(154)

La Commissione ha escluso la società perché la quota modesta delle sue vendite in relazione alle vendite del gruppo non avrebbe influito sul margine di dumping. Inoltre, a causa delle attività militari nella zona, la verifica dei dati pertinenti era impossibile. La Commissione ha considerato questa situazione come un caso di forza maggiore.

(155)

Sul mercato interno il produttore esportatore ha venduto il prodotto simile sia direttamente sia tramite un operatore commerciale collegato.

(156)

Tutte le vendite del produttore esportatore nell'Unione sono state effettuate tramite un operatore commerciale collegato in Svizzera, il quale ha venduto il prodotto in esame sia agli importatori collegati sia a quelli indipendenti nell'Unione.

3.6.1.   Valore normale

(157)

Il valore normale per il produttore esportatore è stato calcolato in base al metodo generale di cui alla sezione 3.1.1. Il valore normale per uno dei siti di produzione è stato determinato esclusivamente sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale per l'altro sito di produzione è stato parzialmente determinato sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali (per il 38 % dei tipi di prodotti, che rappresentano il 12 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione da quel sito) ed è stato parzialmente costruito. Ogniqualvolta il volume totale delle vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta rappresentava meno del 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del tipo di prodotto identico o comparabile all'Unione, il valore normale per tale tipo è stato costruito utilizzando le SGAV e il profitto di tale tipo piuttosto che la media ponderata delle SGAV e del profitto. Tuttavia, se la media ponderata del prezzo di un tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato costruito in base al metodo di cui al considerando (55).

(158)

Il produttore esportatore ha richiesto un adeguamento dei costi di produzione di uno dei siti di produzione situato nella zona di conflitto, vale a dire Ilyich Iron and Steel Works of Mariupol («Ilyich»), a causa dei costi anomali di produzione causati direttamente e indirettamente dalle operazioni militari nella zona. Il produttore esportatore ha proposto di stabilire il livello dell'adeguamento confrontando l'evoluzione del costo unitario a Ilyich con l'evoluzione del costo unitario nel sito di produzione non interessato dal conflitto, vale a dire Integrated Iron and Steel Works Zaporizhstal («Zaporizhstal»). Per stabilire che cosa intendesse il produttore esportatore per «costo unitario», per ciascun sito di produzione esso ha considerato i costi relativi a tutte le merci vendute e li ha divisi per il volume dei prodotti laminati a caldo fabbricati nel corso dell'anno civile in questione. Il produttore esportatore ha seguito questo criterio dal 2013 (il periodo pre-conflitto) al 2015 e su questa base ha proposto di adeguare i costi di Ilyich al ribasso, riducendoli di una determinata percentuale.

(159)

Dopo un'attenta considerazione, la Commissione ha ritenuto il metodo di quantificazione dell'adeguamento proposto come non appropriato. In primo luogo, ciò che è stato definito «costo unitario» non era il costo di un'unità di acciaio piatto laminato a caldo, in quanto comprendeva il costo di tutte le merci vendute, che comprendevano altre merci. Queste altre merci costituivano una parte significativa della produzione di Zaporizhstal e una parte ancor più consistente della produzione di Ilyich. Il metodo di quantificazione dell'adeguamento ha ignorato completamente l'andamento della produzione e dei costi degli altri prodotti. La produzione e i costi degli altri prodotti non sono rimasti costanti per tutto il periodo che il produttore esportatore ha proposto di utilizzare nel metodo. Infatti, nella sua comunicazione il produttore esportatore ha ammesso che tra il 2012 e il 2016 Ilyich ha sperimentato un sostanziale aumento della produzione di alcuni degli altri prodotti. Il metodo di quantificazione dell'adeguamento ha attributo tale aumento dei costi alla diminuzione della produzione dell'acciaio piatto laminato a caldo, gonfiando in tal modo, forse notevolmente, l'aumento di quello che tale società ha definito il costo unitario. In secondo luogo, anche se i costi che il produttore esportatore ha proposto di utilizzare fossero stati il costo di produzione effettivo dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, esso ha proposto di confrontare il quantitativo di produzione con il costo delle vendite, il che non teneva conto delle variazioni delle scorte. Il produttore esportatore avrebbe dovuto confrontare il quantitativo di produzione con il costo di produzione o il quantitativo venduto con il costo delle vendite. In terzo luogo, il metodo di quantificazione dell'adeguamento ha confrontato le tendenze fino all'anno civile 2015 e propone di applicare i risultati di questo calcolo — vale a dire la riduzione — ai dati relativi al periodo dell'inchiesta (dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016). Questo non è corretto poiché il metodo dovrebbe avere seguito le tendenze fino al periodo dell'inchiesta.

(160)

Nelle sue osservazioni sul documento informativo il produttore esportatore non ha affrontato le carenze nel metodo di quantificazione dell'adeguamento di cui sopra, ma ha confrontato il costo di fabbricazione per tipo di prodotto tra i due siti durante il periodo dell'inchiesta, sostenendo che il risultato di questo esercizio è simile a quello del risultato del metodo di quantificazione dell'adeguamento. Tuttavia il produttore esportatore ha ignorato il fatto che la necessità di elaborare il metodo di quantificazione dell'adeguamento nasceva dal fatto che i costi dei due siti non possono essere semplicemente confrontati in un determinato anno in quanto differenti nel periodo antecedente il conflitto. Infatti, secondo i dati utilizzati per il metodo di quantificazione, il «costo unitario» del 2013 di Ilyich era molto superiore al «costo unitario» di Zaporizhstal. Tale differenza espressa in percentuale è superiore alla differenza del costo di fabbricazione per tipo di prodotto tra i due siti durante il periodo dell'inchiesta, costo che il produttore esportatore intendeva utilizzare per suffragare il metodo.

(161)

Nelle sue osservazioni in merito alle informazioni finali il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione non aveva instaurato un dialogo costruttivo con il produttore esportatore, in quanto avrebbe dovuto chiedere o precisare le informazioni supplementari che riteneva necessarie per una corretta valutazione dell'argomentazione. Secondo il produttore esportatore, l'unica volta in cui la Commissione ha precisato quali informazioni e metodo fossero necessari per valutare l'argomentazione è stata in occasione della comunicazione delle informazioni finali, il 17 luglio 2017.

(162)

La Commissione ha osservato che questa argomentazione risulta di fatto errata. Una spiegazione dettagliata delle carenze del metodo di adeguamento proposto è stata presentata al produttore esportatore il 4 aprile 2017 nell'allegato 4 del documento informativo. Questa descrizione dettagliata è stata inserita per dare al produttore esportatore l'opportunità e il tempo sufficiente per affrontare queste carenze. Come indicato nel considerando 160, il produttore esportatore non ha provveduto in tal senso.

(163)

Nelle sue osservazioni in merito alle informazioni finali il produttore esportatore ha sostenuto che le merci diverse dai prodotti di acciaio laminati a caldo di cui al considerando 159 non costituivano una parte significativa della produzione di Zaporizhstal e Ilyich. A sostegno di tale argomentazione il produttore esportatore ha fatto riferimento ai dati presentati alla Commissione il 16 febbraio 2017 relativi ai quantitativi di produzione di Ilyich.

(164)

A questo proposito la Commissione ha osservato che i dati a cui il produttore esportatore ha fatto riferimento sono stati presentati a visita di verifica già avvenuta e non è stato pertanto possibile verificarli. Inoltre, i dati riguardano i quantitativi di produzione in tonnellate e non i costi o il valore. I quantitativi prodotti non riflettono i costi di produzione, soprattutto considerando che gli altri prodotti comprendono prodotti a valore aggiunto più elevato e, quindi, con maggiori costi aggiuntivi, come l'acciaio laminato a freddo e zincato. Per quanto riguarda i dati utilizzati dalla Commissione a sostegno delle sue asserzioni, con la sua risposta al questionario antidumping il produttore esportatore ha presentato i dati relativi al fatturato generato dall'intero stabilimento, al fatturato generato dalla divisione pertinente dello stabilimento e al fatturato generato dal prodotto in esame. Questi dati sul fatturato sono stati verificati dalla Commissione durante la visita e sono stati utilizzati come approssimazione dei costi, dimostrando che i prodotti di acciaio non laminati a caldo costituivano una parte significativa della produzione di Ilyich.

(165)

Nelle ulteriori osservazioni in merito alle informazioni finali il produttore esportatore ha espresso disaccordo con il commento della Commissione nel considerando 159 relativamente al fatto che l'aumento della produzione di prodotti di acciaio non laminati a caldo abbia indebitamente gonfiato i «costi unitari» utilizzati nel metodo. Il produttore esportatore ha sostenuto che l'aumento complessivo del costo totale delle merci vendute da Ilyich contraddice la logica della Commissione secondo la quale un aumento della produzione di altri prodotti ha potuto gonfiare il «costo unitario» calcolato per i prodotti di acciaio laminati a caldo.

(166)

La Commissione ha espresso disaccordo con questa osservazione. Come già indicato, il produttore esportatore ha stabilito il «costo unitario» dividendo i costi complessivi delle merci vendute (compresi quelli dei prodotti di acciaio non laminato a caldo) per la quantità di prodotti di acciaio laminati a caldo prodotti dallo stabilimento durante i periodi pertinenti. Come riconosciuto dal produttore esportatore, durante il periodo preso in considerazione dal metodo, il quantitativo di alcuni prodotti di acciaio non laminato a caldo è aumentato in modo significativo. Il metodo proposto dal produttore esportatore ha attribuito il conseguente aumento dei costi di produzione di tali prodotti ai prodotti di acciaio laminati a caldo, il che ha gonfiato i «costi unitari» (vale a dire sommandosi all'aumento dei «costi unitari» durante tutto il periodo pertinente), sulla base dei quali il produttore esportatore ha proposto di adeguare i costi di Ilyich. Questa affermazione resta valida indipendentemente dal fatto che il costo complessivo delle merci vendute dallo stabilimento aumentasse, diminuisse o restasse costante.

(167)

Per quanto riguarda l'osservazione della Commissione di cui al considerando (159), secondo la quale il metodo avrebbe dovuto seguire le tendenze fino al periodo dell'inchiesta, nelle sue osservazioni in merito alle informazioni finali il produttore esportatore ha sostenuto di non essere in grado di fornire dati relativi al periodo dell'inchiesta da utilizzare nel metodo poiché la relazione certificata per il 2016 è stata resa disponibile soltanto di recente.

(168)

A questo proposito, la Commissione ha sottolineato che il produttore esportatore è stato in grado di presentare notevoli quantità di dati relativi al periodo dell'inchiesta al fine di completare il questionario antidumping. Non è quindi chiaro perché il produttore esportatore non sia stato in grado di presentare dati relativi al periodo dell'inchiesta al fine di suffragare il metodo proposto. Questo è ancora più vero in considerazione del fatto che, come indicato nel considerando 162, il produttore esportatore ha avuto l'opportunità e il tempo di farlo.

(169)

Infine, nelle sue osservazioni in merito alle informazioni finali, il produttore esportatore ha insistito sul fatto che la differenza di costo della produzione per tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta tra i due siti di produzione, quale esaminata nel considerando 160, suffraga il metodo di adeguamento in quanto la differenza è simile a quella stabilita dal metodo.

(170)

La Commissione ha espresso disaccordo con questa osservazione. Nelle sue osservazioni, il produttore esportatore non ha affrontato il fatto che, secondo i dati utilizzati per il metodo di quantificazione, il «costo unitario» nel 2013 (vale a dire nelle condizioni normali pre-conflitto) di Ilyich era molto più elevato del «costo unitario» di Zaporizhstal. Tale differenza espressa in percentuale è superiore alla differenza del costo di fabbricazione per tipo di prodotto tra i due siti durante il periodo dell'inchiesta. Ciò significa che il divario tra i costi unitari di Ilyich e Zaporizhstal è diminuito tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta (cioè il costo unitario di Ilyich è diminuito rispetto ai costi unitari di Zaporizhstal), oppure che i «costi unitari» utilizzati nel metodo sono completamente inaffidabili. Come spiegato nel considerando (159), almeno quest'ultima affermazione è vera poiché i «costi unitari» del metodo sono falsati dall'inclusione del costo delle vendite di altri prodotti, che si sono evoluti in modo diverso in entrambi i siti durante il periodo in questione. Ne consegue che la differenza di costo di produzione per tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta non suffraga l'accuratezza del metodo proposto dal produttore esportatore.

(171)

Per i motivi di cui sopra tale argomentazione è stata respinta.

(172)

Nei suoi rendiconti finanziari Zaporizhstal ha riconosciuto notevoli perdite dovute alle differenze di cambio delle valute derivanti dalla conversione delle transazioni non denominate in hrivna ucraina. Il produttore esportatore ha sostenuto che tali spese, non sostenute nel corso di normali operazioni commerciali, dovrebbero essere stabilite conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, e limitate a un livello che rappresenta le normali condizioni di esercizio della società.

(173)

La Commissione ha espresso disaccordo con questa argomentazione. Dette perdite sono state debitamente registrate nella contabilità della società e si sono verificate durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione; essa ha considerato tali perdite come facenti parte delle SGAV della società relative al suo funzionamento e le ha inserite nel calcolo del valore normale.

(174)

Nelle sue osservazioni sul documento informativo il produttore esportatore ha riconosciuto che gli oneri finanziari utilizzati per il calcolo delle SGAV di Zaporizhstal erano stati debitamente registrati nella contabilità della società ed erano stati sostenuti durante il periodo dell'inchiesta. Il produttore esportatore ha ribadito la sua argomentazione secondo la quale le SGAV in questione avrebbero dovuto essere determinate in base all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, poiché alcuni degli oneri finanziari non erano collegati alla produzione e/o alla vendita dei prodotti. A sostegno di tale argomentazione il produttore esportatore ha presentato una nuova serie di dati, ben dopo la visita di verifica e la presentazione iniziale dell'argomentazione. Infine, il produttore esportatore ha sottolineato varie disposizioni del regolamento di base che disciplinano la costruzione delle SGAV e richiedono che tale costruzione sia «congrua».

(175)

La Commissione ha espresso disaccordo con questa analisi. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, le SGAV sono basate su dati effettivi attinenti alla produzione e alle vendite. Solo se non è possibile determinare tali importi si può ricorrere all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c). Come riconosciuto dal produttore esportatore, i dati relativi alle SGAV effettive sono disponibili nella sua contabilità e comprendono gli oneri finanziari in questione. L'argomentazione secondo la quale una parte degli oneri finanziari non riguarda la produzione e/o la vendita di prodotti deve essere respinta. In primo luogo, i dati presentati dal produttore esportatore a sostegno di tale argomentazione non possono essere verificati in questa fase dell'inchiesta. Il produttore esportatore ha avuto tempo sufficiente e è gli stato chiesto preventivamente di fornire tali informazioni quando sono state effettuate le verifiche, ma non ha approfittato di tale opportunità. In secondo luogo, Zaporizhstal opera solo nella produzione e nella vendita dei suoi prodotti. Nessuna prova del contrario è stata mai presentata dal produttore esportatore. Il riferimento alla prescrizione per cui la costruzione delle SGAV deve essere congrua è fuori luogo poiché la Commissione non ha costruito le SGAV in questione ma le ha stabilite a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(176)

Nelle sue osservazioni in merito alle informazioni finali il produttore esportatore ha sostenuto che le spese in questione riguardavano il funzionamento economico generale dell'impianto, ma non il funzionamento relativo alla produzione e alle vendite del prodotto in esame. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha esaminato gli elementi di prova relativi alla sua richiesta di escludere tali spese. Il produttore esportatore ha quindi sostenuto che la Commissione, affermando che non è stato presentato alcun elemento di prova che confuti l'affermazione secondo cui Zaporizhstal opera solo nella produzione e nella vendita dei suoi prodotti, non ha tenuto in alcun conto il fatto stesso che fossero stati presentati elementi di prova a sostegno dell'argomentazione. Infine, in relazione all'osservazione della Commissione riguardante la nuova serie di dati presentati a sostegno dell'esclusione di alcuni degli oneri finanziari, il produttore esportatore ha dichiarato che tale argomentazione è stata presentata nella risposta al questionario antidumping e che i relativi dati erano contenuti nella relazione certificata presentata con tale risposta.

(177)

In risposta a quanto sopra la Commissione ha osservato che il produttore esportatore ha presentato due richieste relative a tale argomentazione. La prima richiesta, formulata nella risposta al questionario antidumping e poi confermata nella sua comunicazione del 5 gennaio 2017, era di adeguare gli oneri finanziari di Zaporizhstal al livello storico in normali condizioni di gestione. La seconda richiesta, presentata per la prima volta nelle osservazioni sul documento informativo del 2 maggio 2017, dopo le verifiche di Zaporizhstal, era di adeguare le SGAV escludendo le spese presumibilmente non collegate alla produzione e/o alle vendite del prodotto in esame.

(178)

Come spiegato nel considerando (175), la Commissione non può adeguare gli oneri finanziari di Zaporizhstal al livello storico in normali condizioni di esercizio in quanto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, le SGAV si basano su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita. Questi dati erano a disposizione della Commissione e sono stati utilizzati nel calcolo pertinente. Poiché nelle osservazioni del produttore esportatore in merito alle informazioni finali non sono stati forniti nuovi argomenti su questo punto non è necessaria alcuna ulteriore spiegazione.

(179)

Per quanto riguarda la seconda richiesta, vale a dire modificare il valore normale di Zaporizhstal per escludere le spese presumibilmente non collegate alla produzione e/o alla vendita del prodotto in esame, la Commissione ha osservato che, esaminando le osservazioni sul documento informativo, non è chiaro che tali spese non siano collegate,direttamente o indirettamente, alla produzione e/o la vendita del prodotto in esame. Come già indicato, secondo quanto noto alla Commissione le attività di Zaporizhstal sono limitate alla produzione e alla vendita del suo prodotto. I suoi oneri finanziari, pertanto, sarebbero normalmente collegati, in un modo o nell'altro, a queste attività. Infatti, gli elementi menzionati dal produttore esportatore nelle osservazioni sul documento informativo come non collegati alla produzione e/o alla vendita del prodotto in esame riguardano investimenti relativi al flusso di cassa, prestiti a società controllate di produzione di materie prime o passività derivanti dai benefici per i dipendenti. Questi oneri sembrano essere almeno indirettamente connessi alla produzione e/o alla vendita del prodotto in esame.

(180)

Effettuare un'ulteriore verifica su tale questione era impossibile, poiché questa richiesta è stata presentata solo il 2 maggio 2017, ben dopo la conclusione della relativa visita di verifica (vale a dire il 24 novembre 2016). Nella comunicazione del 5 gennaio 2017, anch'essa presentata dopo la relativa visita di verifica, il produttore esportatore ha dichiarato che alcuni degli oneri finanziari relativi ai prestiti sono stati sostenuti per scopi generali e non erano collegati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su questo punto, in quanto il produttore esportatore non ha chiesto l'esclusione di questi prestiti, ma ha ribadito la sua richiesta di adeguare gli oneri finanziari di Zaporizhstal al livello storico in normali condizioni di esercizio.

(181)

A questo proposito, nelle sue osservazioni in merito alle informazioni finali, il produttore esportatore ha sostenuto che era stata fornita alla Commissione, durante la visita di verifica a Zaporizhstal, una «versione completa e dettagliata delle relazioni dei revisori che solleva chiaramente la questione degli ulteriori oneri finanziari dello stabilimento non collegati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame». Il produttore esportatore ha quindi sostenuto che la Commissione avrebbe potuto utilizzare questa opportunità per verificare e richiedere, se necessario, ulteriori chiarimenti riguardanti gli elementi di prova presentati da Zaporizhstal.

(182)

La Commissione ha rilevato innanzitutto che, come indicato dal produttore esportatore, le relazioni annuali complete di Zaporizhstal non sono state fornite fino alla visita di verifica, nonostante siano state richieste nel questionario antidumping. La Commissione ha poi rilevato che, come comunicato al produttore esportatore nella lettera in preparazione della verifica, del 27 ottobre 2016, lo scopo della visita era quello di controllare le informazioni contenute nelle risposte ai questionari verificando le corrispondenze dei dettagli ivi registrati con i documenti di partenza, i documenti contabili economici e finanziari e i rendiconti finanziari sottoposti a revisione. Il fatto che alcuni degli oneri finanziari di Zaporizhstal presumibilmente non fossero collegati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame non è stato segnalato fino al 2 maggio 2017 ed era stato solo accennato nella comunicazione del 5 gennaio 2017. Entrambe le date sono successive alla conclusione delle visite di verifica presso i locali di Zaporizhstal. Pertanto, l'esame della questione e la verifica di tali oneri non figuravano né potevano figurare sul programma di lavoro della Commissione per tale visita. Affermare che la questione degli oneri finanziari non collegati alla produzione o alla vendita sia stata sollevata semplicemente registrando queste spese nelle relazioni certificate significa ignorare lo scopo della visita di verifica e il relativo ruolo della Commissione, come comunicato al produttore esportatore nella lettera in preparazione della verifica prima che questa avesse inizio. Questo, insieme al fatto che le relazioni certificate complete siano state fornite solo durante la visita di verifica e che, come già indicato, non è affatto chiaro che i relativi oneri non siano collegati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, determinano il rigetto di questa parte dell'argomentazione.

(183)

Per i motivi di cui sopra tale argomentazione è stata respinta.

3.6.2.   Prezzo all'esportazione

(184)

Il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base al metodo generale di cui alla sezione 3.1.2., in particolare all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Per le vendite tramite gli importatori collegati il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(185)

Il produttore esportatore ha sostenuto che l'operatore commerciale svizzero — Metinvest International SA («MISA») — operava come un semplice servizio esportazioni dei siti di produzione in quanto non effettuava lo sdoganamento delle merci fornite nell'Unione. Il produttore esportatore ha inoltre affermato che non dovrebbe essere applicata alcuna detrazione per le SGAV e i profitti dell'operatore commerciale (o una commissione nominale) poiché l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non è applicabile al caso in questione, in considerazione del fatto che l'operatore commerciale non è situato nell'Unione.

(186)

La Commissione non ha costruito il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per le vendite all'esportazione ad acquirenti indipendenti tramite l'operatore commerciale svizzero. Tuttavia, anche se la responsabilità dello sdoganamento è dell'acquirente, resta il fatto che le vendite sono effettuate dall'operatore commerciale collegato, su cui gravano le SGAV e che di norma lavora cerca di ottenere un profitto con i propri servizi. Quindi, come indicato nel considerando (194), la Commissione ha ritenuto che un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base fosse giustificato.

(187)

Nelle sue osservazioni sul documento informativo il produttore esportatore ha affermato che MISA non è un operatore commerciale a scopo di lucro, ma una società collegata incaricata di compiti normalmente spettanti a un servizio interno di vendite all'esportazione.

(188)

Sulla base degli elementi di prova a sua disposizione, la Commissione ha espresso disaccordo su questa argomentazione. MISA è una società a scopo di lucro, che si autodefinisce come una società alla ricerca del giusto equilibrio tra redditività, soddisfazione del cliente e gestione dei rischi. Le attività di MISA non si limitano alle vendite dei prodotti del gruppo Metinvest. MISA e i siti di produzione hanno proprietari diversi. Infine, MISA firma contratti dettagliati di vendita e di acquisto con i siti di produzione. Tali contratti contemplano clausole in materia di sanzioni per inadempimento o adempimento parziale dei rispettivi obblighi, nonché la risoluzione delle controversie da parte di terzi, elementi che si incontrano più comunemente nei contatti tra operatori commerciali indipendenti, piuttosto che per i servizi di produzione e vendita di una società. Sulla base di tali elementi di prova la Commissione conclude che il rapporto tra MISA e i due siti di produzione è più assimilabile a quello di un agente che a quello di un servizio vendite integrato. Come spiegato nel considerando (194), l'adeguamento pertinente è giustificato ogniqualvolta MISA partecipa a una transazione.

(189)

Nelle sue osservazioni in merito alle informazioni finali il produttore esportatore ha dedotto, dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base alle vendite tramite MISA, che la Commissione ha accolto l'argomentazione secondo la quale MISA opera come servizio di vendite all'esportazione del gruppo. Il produttore esportatore ha nuovamente espresso disaccordo con l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, sostenendo che MISA non opera come agente o operatore commerciale. Per sottolineare questo punto il produttore esportatore ha dichiarato che MISA vende solo una parte irrilevante e di nicchia dei prodotti non fabbricati dal gruppo. Il produttore esportatore ha quindi sostenuto che il fatto che MISA stia cercando di trovare il giusto equilibrio tra redditività, soddisfazione del cliente e gestione dei rischi, o che firmi contratti di vendita e acquisto dettagliati con i siti di produzione oppure che abbia direttore e personale propri, diversi da quelli degli stabilimenti in Ucraina, sarebbero prescrizioni derivanti dal rispetto dei requisiti di legge necessari in Ucraina e in Svizzera.

(190)

Come spiegato in precedenza, la Commissione non ha accolto l'argomentazione secondo la quale MISA opera come servizio di vendite all'esportazione del gruppo. MISA svolgeva le funzioni di operatore commerciale collegato e pertanto la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 8, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Inoltre, MISA non solo vende una parte irrilevante o di nicchia dei prodotti non fabbricati dal gruppo, sebbene questo aspetto sia già di grande importanza per questa conclusione, ma vende anche quantità considerevoli di prodotti di terzi al gruppo. Per quanto riguarda gli elementi di prova di cui al considerando 188, il produttore esportatore ha semplicemente sostenuto che questi elementi sono obbligatori per legge e non ha negato il ruolo di MISA come servizio esportazioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito alle disposizioni di legge che prescrivono i suddetti requisiti. Inoltre, il produttore esportatore non ha spiegato perché elementi come la natura di società a scopo di lucro (precedentemente contestata dal produttore esportatore nelle sue osservazioni sul documento informativo) o l'esistenza di contratti con clausole in materia di sanzioni per inadempimento o adempimento parziale dei rispettivi obblighi, così come la risoluzione delle controversie da parte di terzi, non sarebbero in contraddizione con il ruolo di MISA come servizio esportazioni. Non sono pertanto necessarie ulteriori osservazioni su questo punto.

(191)

Per i motivi di cui sopra tale argomentazione è stata respinta.

3.6.3.   Confronto

(192)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dell'unico produttore esportatore a livello franco fabbrica.

(193)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto degli oneri all'importazione (compresi tra lo 0,1 % e lo 0,7 %), dei costi di assicurazione, movimentazione, carico e dei costi accessori (compresi tra l'1 % e l'8 %), di imballaggio (compresi tra lo 0 % e lo 0,1 %), dei costi del credito (compresi tra lo 0 % e lo 0,7 %), dei costi per il servizio di assistenza (compresi tra lo 0,1 % e lo 0,4 %), delle spese bancarie (compresi tra lo 0 % e lo 0,3 %) e delle commissioni (compresi tra lo 0 % e lo 0,2 %).

(194)

Inoltre, poiché tutte le vendite nell'Unione sono state effettuate tramite l'operatore commerciale collegato in Svizzera, è stato applicato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(195)

Il produttore esportatore ha anche chiesto un adeguamento relativo allo stadio commerciale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) punto i), del regolamento di base, sostenendo che i canali di vendita del prodotto simile sul mercato interno erano notevolmente diversi da quelli delle vendite del prodotto in esame nell'Unione, il che incideva sulla comparabilità dei prezzi. Tale produttore ha sostenuto anche che esistevano costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi per i diversi stadi commerciali nel mercato interno e nelle vendite all'esportazione nell'Unione.

(196)

Il produttore esportatore non ha dimostrato l'esistenza di costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore. Infatti, i dati forniti dal produttore esportatore non hanno suffragato tale conclusione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(197)

Nelle sue osservazioni sul documento informativo il produttore esportatore si è fortemente opposto a questa giustificazione, definendola arbitraria e priva di fondamento. Tale produttore non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova a dimostrazione dell'esistenza di costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore, ma si è concentrato solo sulla prima parte di questa prescrizione, sostenendo che esistono costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi delle vendite a diversi stadi commerciali in mercati diversi, omettendo l'obbligo di suffragare tale affermazione per quanto riguarda il mercato interno. Infatti, la Commissione ha verificato i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno e non è riuscita a trovare differenze costanti ed evidenti.

(198)

Il produttore esportatore ha sostenuto che se la Commissione riteneva che l'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base non fosse applicabile, avrebbe dovuto ricorrere all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del medesimo regolamento. A tale proposito, a parte un vago riferimento agli elementi di prova prima facie, il produttore esportatore non ha fornito la minima argomentazione per dimostrare il motivo per cui tale disposizione sarebbe applicabile. Gli stadi commerciali pertinenti esistevano sul mercato interno e non è stato dimostrato chiaramente che alcune funzioni riguardano stadi commerciali diversi da quello che deve essere utilizzato nel confronto. Questa disposizione è quindi inapplicabile al caso in esame.

(199)

Nella sua osservazione in merito alle informazioni finali il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione si è contraddetta nel suo ragionamento sottolineando che, pur esistendo diversi stadi commerciali sul mercato interno, il produttore esportatore non ha dimostrato l'esistenza di differenze costanti ed evidenti tra le funzioni e i prezzi del venditore per questi stadi.

(200)

La Commissione non vede alcuna contraddizione in questa affermazione.

(201)

Inoltre, il produttore esportatore ha sostenuto di aver fornito alla Commissione, nella sua comunicazione del 5 gennaio 2017,l'analisi e il confronto dei diversi stadi commerciali nel mercato interno, individuando e confrontando gli stadi commerciali sul mercato interno e dimostrando l'esistenza di una costante differenza di prezzi tra questi stadi.

(202)

La Commissione ha risposto sottolineando che nella pertinente comunicazione la società ha confrontato i diversi canali di vendita nazionali, e non gli stadi commerciali, di uno dei suoi siti produttivi. In questo confronto già viziato il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che il canale più paragonabile al canale di vendita dell'Unione è quello diretto, cioè quello che non prevede il coinvolgimento del suo operatore commerciale nazionale. Non è stato fornito alcun elemento di prova per motivare questa affermazione, soprattutto considerando che tutte le vendite del produttore esportatore nell'Unione sono state effettuate tramite un operatore commerciale collegato in Svizzera, ossia MISA. La Commissione ha quindi ribadito che il produttore esportatore non ha dimostrato l'esistenza di costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore.

(203)

Nelle sue osservazioni in merito alle informazioni finali il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha considerato il fatto che esso abbia presentato un elenco rivisto delle vendite all'esportazione della sua società collegata MISA. In tale elenco il produttore esportatore aveva affrontato l'osservazione della Commissione riguardante l'individuazione degli stadi commerciali per un gran numero di transazioni, che era risultata non accurata nella risposta originaria al questionario antidumping. Il produttore esportatore ha sostenuto che non si può affermare che queste informazioni siano state presentate in uno stadio troppo avanzato dell'inchiesta, in quanto la Commissione avrebbe potuto verificarle, se necessario, durante la visita di verifica delle entità collegate alla società nell'Unione.

(204)

La Commissione ha espresso disaccordo con questa affermazione. Le informazioni aggiuntive sull'elenco delle vendite di MISA sono state fornite dopo la verifica presso tale società. Per evitare che si presentasse proprio una situazione di questo tipo, prima della verifica presso i locali di MISA, nella sua comunicazione del 17 gennaio 2017 la Commissione aveva ricordato alla società che, qualora fosse stato necessario verificare un'argomentazione o singoli aspetti della stessa, gli elementi pertinenti avrebbero dovuto essere presentati entro un tempo ragionevole prima della visita di verifica, in modo che il gruppo incaricato del caso potesse preparare la relativa parte della visita. Infine, sebbene la Commissione abbia potuto verificare tali dati presso i locali di MISA, resta il fatto che, come già indicato, il produttore esportatore non ha dimostrato l'esistenza di costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore.

(205)

Nelle sue osservazioni in merito alle informazioni finali il produttore esportatore ha inoltre ribadito che, se la Commissione avesse ritenuto che gli elementi di prova presentati dalla società a sostegno dell'argomentazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base non dimostravano l'esistenza di differenze costanti ed evidenti tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno, gli stessi elementi di prova avrebbero potuto essere utilizzati dalla Commissione per l'applicazione di un adeguamento speciale a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), cioè nei casi di «assenza di tali stadi sul mercato interno». Tuttavia, come già indicato, la Commissione ha appurato l'esistenza di tali stadi sul mercato interno. Sebbene il produttore esportatore non abbia dimostrato l'esistenza di costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per tali stadi, resta il fatto che questi stadi erano presenti sul mercato interno. Le condizioni per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base non erano pertanto soddisfatte.

(206)

Per i motivi di cui sopra tale argomentazione è stata respinta.

(207)

Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che, al fine di un confronto equo, il valore normale dovrebbe essere adeguato a causa dei costi di trasporto del prodotto simile tra il sito di produzione e il relativo operatore commerciale nazionale.

(208)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, è applicato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi direttamente connessi sostenuti per far pervenire il prodotto in esame e/o il prodotto simile dai locali dell'esportatore a un acquirente indipendente, quando tali costi sono inclusi nei prezzi applicati. Questa disposizione non copre i costi di trasporto tra due parti collegate, che non sembrano riflettersi nel prezzo applicato all'acquirente indipendente. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.6.4.   Margine di dumping

(209)

Dopo la diffusione del documento informativo il produttore esportatore ha presentato una nuova serie di dati relativi alle vendite degli importatori collegati, dati successivamente verificati dalla Commissione. Queste nuove cifre hanno inciso sul calcolo del dumping originariamente stabilito nel documento informativo.

(210)

Per il produttore esportatore la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(211)

Il livello di collaborazione dell'Ucraina è stato molto elevato poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano oltre il 95 % delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto stabilito il margine di dumping per l'intero paese allo stesso livello di quello relativo all'unico produttore esportatore.

(212)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

Metinvest Group

19,4 %

Tutte le altre società

19,4 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(213)

Nell'Unione 17 società hanno fornito i dati relativi alla produzione e alle vendite nell'esame della rappresentatività e hanno dichiarato di aver fabbricato il prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta. In base alle informazioni riportate nella denuncia, le 17 società rappresentano il 90 % circa della produzione del prodotto simile nell'Unione.

(214)

Oltre a queste 17 società, altre cinque società producevano il prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta.

(215)

Una delle parti interessate ha sostenuto che l'inclusione dei dati del produttore italiano Ilva avrebbe falsato il quadro del pregiudizio dell'intera industria siderurgica dell'Unione, data la particolare situazione di questa società (13); questo produttore italiano avrebbe quindi dovuto essere escluso. Tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, per «industria dell'Unione» si intende il complesso dei produttori dell'Unione o la loro proporzione maggioritaria. Poiché non aveva alcuna ragione di limitare la sua analisi a una proporzione maggioritaria, la Commissione doveva analizzare il settore nel suo insieme, compresa Ilva. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(216)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata pari a circa 72,9 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di informazioni fornite dal denunciante e da tutti i produttori noti dell'Unione. Come indicato nel considerando (7), è stato selezionato un campione di sei produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile, campione che è stato ritenuto rappresentativo.

(217)

Il modello commerciale dei produttori dell'Unione e il loro grado di integrazione verticale variano. In generale tuttavia l'industria dell'Unione può essere considerata un'industria con un elevato livello di integrazione verticale, come spiegato nel considerando (219).

4.2.   Consumo dell'Unione

(218)

Come indicato nel considerando (45), il prodotto in esame rientra in una serie di codici NC, tra cui alcuni codici «ex». Al fine di non sottovalutare il consumo dell'Unione e vista l'incidenza apparentemente marginale di tali codici sul consumo totale, i volumi delle importazioni dei codici NC «ex» sono stati presi nella dovuta considerazione nel calcolo del consumo dell'Unione.

(219)

Dato che l'industria dell'Unione è in prevalenza integrata verticalmente e il prodotto in esame è considerato una materia primaria per la produzione di vari prodotti a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti laminati a freddo, il consumo del mercato vincolato (captive) e il consumo del mercato libero sono stati analizzati separatamente.

(220)

La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell'analisi del pregiudizio. Inoltre, sul mercato vincolato i prezzi di trasferimento sono fissati all'interno dei gruppi in base a varie politiche dei prezzi. La produzione destinata al mercato libero dell'Unione è invece in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono prezzi del mercato libero.

(221)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata al prodotto simile e ha verificato se la produzione era destinata a un uso vincolato o al mercato libero. Essa ha constatato che circa il 58 % della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinato a un uso vincolato durante il periodo dell'inchiesta.

(222)

Dopo la diffusione del documento informativo il produttore esportatore serbo ha osservato che il consumo del mercato libero del prodotto in esame è sceso di oltre 1,2 milioni di tonnellate tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta, il che implica una notevole diminuzione del consumo dell'Unione durante la seconda metà del 2015. Tale produttore ha pertanto chiesto alla Commissione di esaminare ulteriormente l'effettiva accuratezza dei dati di vendita forniti dall'industria dell'Unione sul mercato libero.

(223)

La Commissione ha analizzato i dati di vendita e di consumo forniti dall'industria dell'Unione e ha confermato che i dati forniti dall'industria dell'Unione per il consumo del mercato libero erano accurati e attendibili.

4.2.1.   Consumo vincolato nel mercato dell'Unione

(224)

La Commissione ha stabilito il consumo vincolato dell'Unione sulla base dell'uso vincolato e delle vendite vincolate sul mercato dell'Unione di tutti i produttori noti dell'Unione. Il consumo vincolato dell'Unione ha pertanto registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo vincolato nel mercato dell'Unione (in tonnellate)

 

2013

2014

2015

PI

Consumo vincolato

42 418 062

42 887 175

42 271 071

42 454 866

Indice (2013 = 100)

100

101

100

100

Fonte: risposte al questionario Eurofer.

(225)

Nel periodo in esame il consumo vincolato dell'Unione nel mercato dell'Unione è rimasto stabile.

4.2.2.   Consumo del mercato libero nel mercato dell'Unione

(226)

La Commissione ha stabilito il consumo del mercato libero dell'Unione basandosi sulle: a) vendite sul mercato dell'Unione di tutti i produttori noti dell'Unione e b) importazioni nell'Unione da tutti i paesi terzi rilevate da Eurostat, tenendo conto anche dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato dei paesi interessati. Il consumo del mercato libero dell'Unione ha pertanto registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo del mercato libero (tonnellate)

 

2013

2014

2015

PI

Consumo del mercato libero

32 292 192

33 139 474

35 156 318

33 930 726

Indice (2013 = 100)

100

103

109

105

Fonte: risposte al questionario Eurofer.

(227)

Nel periodo in esame il consumo del mercato libero dell'Unione è aumentato del 5 % circa. L'aumento è dovuto principalmente alla ripresa economica dell'industria a valle.

4.3.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati e volumi e prezzi delle importazioni dai paesi interessati

4.3.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(228)

La Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(229)

Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese siano valutate cumulativamente solo se è accertato che:

a)

il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile, e

b)

la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e il prodotto dell'Unione simile.

(230)

I margini di dumping stabiliti per le importazioni dai paesi interessati sono elencati nella sezione 3, «Dumping». Tutti questi margini sono superiori alla soglia minima fissata nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

(231)

I volumi delle importazioni dal Brasile, dall'Iran, dalla Russia e dall'Ucraina sono stati considerati non trascurabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Brasile, Iran, Russia e Ucraina, nel periodo dell'inchiesta, detenevano rispettivamente una quota di mercato dell'1,79 %, del 3,32 %, del 4,29 % e del 3,17 %, come indicato nella tabella 3 in appresso.

(232)

D'altra parte, i volumi delle importazioni dalla Serbia sono stati considerati trascurabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Infatti, il volume delle importazioni dalla Serbia è diminuito, passando da 427 558 tonnellate nel 2015 a circa 354 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, pari a una quota di mercato di appena l'1,04 %. È prassi della Commissione considerare una quota di mercato «trascurabile» quando è al di sotto della soglia dell'1 %, stabilita dal regolamento di base, nella fase di apertura. Tuttavia, nel caso in esame la Commissione ha rilevato che un valore di 1,04 % è ancora trascurabile in quanto lo 0,04 % dovrebbe essere considerato irrilevante, in particolare quando, in termini relativi, i volumi delle importazioni serbe sono notevolmente inferiori ai volumi di ciascuno degli altri quattro paesi. Infatti, i volumi delle importazioni della Serbia erano quasi la metà dei volumi del Brasile, paese al penultimo posto in termini di volumi delle importazioni.

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PI

BRASILE

Volume delle importazioni dal Brasile

41 895

108 973

580 525

608 541

Quota di mercato del Brasile

0,13 %

0,33 %

1,65 %

1,79 %

IRAN

Volume delle importazioni dall'Iran

125 202

527 161

1 015 088

1 127 659

Quota di mercato dell'Iran

0,39 %

1,59 %

2,89 %

3,32 %

RUSSIA

Volume delle importazioni dalla Russia

1 334 322

1 376 412

1 714 880

1 455 436

Quota di mercato della Russia

4,13 %

4,15 %

4,88 %

4,29 %

SERBIA

Volume delle importazioni dalla Serbia

155 055

211 835

427 558

354 145

Quota di mercato della Serbia

0,48 %

0,64 %

1,22 %

1,04 %

UCRAINA

Volume delle importazioni dall'Ucraina

905 397

939 545

1 084 477

1 075 244

Quota di mercato dell'Ucraina

2,80 %

2,84 %

3,08 %

3,17 %

PAESI INTERESSATI

Volume delle importazioni dai paesi interessati

2 561 872

3 163 926

4 822 529

4 621 026

Quota di mercato dei paesi interessati

7,93 %

9,55 %

13,72 %

13,62 %

Indice (2013 = 100)

100

120

173

172

Fonte: Eurostat. Le quote di mercato sono state stabilite confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell'Unione, come indicato nella tabella 2.

(233)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali e all'audizione del 27 luglio 2017, il denunciante ha sostenuto che le esportazioni serbe avrebbero dovuto essere valutate cumulativamente con le importazioni degli altri quattro paesi, in quanto tali esportazioni hanno superato la soglia minima dell'1 %. A suo avviso, la soglia dell'1 % non consente alcuna eccezione, per quanto modesta possa essere la percentuale aggiuntiva.

(234)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. La decisione relativa alla valutazione cumulativa o meno delle importazioni deve essere basata su tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base non attribuisce alcun peso particolare a nessuno di questi criteri individuali. Se è vero che le importazioni provenienti da un paese non possono essere cumulate se il loro volume è trascurabile, il contrario non implica che esse debbano di per sé essere cumulate. Inoltre, il regolamento di base non stabilisce esplicitamente alcuna soglia di trascurabilità. Sebbene l'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base possa fungere da orientamento per quanto riguarda i volumi delle importazioni trascurabili, l'articolo 3, paragrafo 4, non rinvia a tali soglie. La formulazione offre invece alla Commissione una sufficiente flessibilità per effettuare un'analisi caso per caso, tenendo conto del fatto che i volumi «supplementari», pari allo 0,04 %, erano irrilevanti.

(235)

Inoltre, la Commissione ha constatato che i prezzi all'esportazione serbi erano diversi dai prezzi all'esportazione degli altri quattro paesi interessati per i motivi che seguono:

sebbene anche i prezzi medi di vendita serbi siano diminuiti nel periodo in esame, il prezzo medio di vendita durante il periodo dell'inchiesta (365 EUR/tonnellata) è il più alto registrato durante il periodo dell'inchiesta ed è notevolmente superiore ai prezzi medi di vendita per il Brasile, l'Iran, la Russia e l'Ucraina, compresi tra 319 EUR/tonnellata e 346 EUR/tonnellata, come indicato nella tabella 4 in appresso, e

i prezzi medi di vendita serbi erano notevolmente superiori ai prezzi medi di vendita degli altri quattro paesi interessati.

Tabella 4

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

 

2013

2014

2015

PI

BRASILE

Prezzo medio delle importazioni dal Brasile oggetto di dumping

461

433

386

346

Indice (2013 = 100)

100

94

84

75

IRAN

Prezzo medio delle importazioni dall'Iran oggetto di dumping

454

415

369

316

Indice (2013 = 100)

100

91

81

70

RUSSIA

Prezzo medio delle importazioni dalla Russia oggetto di dumping

448

431

387

324

Indice (2013 = 100)

100

96

86

72

SERBIA

Prezzo medio delle importazioni dalla Serbia oggetto di dumping

468

442

400

365

Indice (2013 = 100)

100

94

86

78

UCRAINA

Prezzo medio delle importazioni dall'Ucraina oggetto di dumping

429

415

370

319

Indice (2013 = 100)

100

97

86

74

PAESI INTERESSATI

Prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati

443

424

380

327

Indice (2013 = 100)

100

96

86

74

Fonte: Eurostat.

(236)

A questo proposito, la politica dei prezzi, combinata con il volume trascurabile, suggerisce che per il prodotto in esame il produttore esportatore serbo segue l'andamento dei prezzi più che determinarlo. Ne è un esempio anche il fatto che il calo dei suoi prezzi tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta è più basso anche in termini relativi, se paragonato al calo dei prezzi degli altri quattro paesi interessati.

(237)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali, nell'audizione del 27 luglio 2017 (cfr. considerando 33) il denunciante ha chiesto ai servizi della Commissione di fornire i dati relativi alla sottoquotazione e alla vendita sottocosto per il produttore esportatore serbo in modo da poter riesaminare le dichiarazioni della Commissione formulate nei considerando (235) e (236), secondo le quali il produttore esportatore serbo segue l'andamento dei prezzi più che determinarlo. Inoltre, secondo il denunciante, non vi è alcun elemento di prova che la Serbia segua l'andamento dei prezzi.

(238)

La Commissione ha osservato di aver divulgato nella parte che precede il prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati. Questi dati mostrano che i prezzi delle importazioni serbe erano i più alti nel 2013 (468 EUR/tonnellata) e sono rimasti tali negli anni successivi fino al prezzo registrato nel periodo dell'inchiesta (365 EUR/tonnellata). Inoltre, l'indice riportato nella tabella 4 ha evidenziato che il calo relativo dei prezzi serbi è passato da 100 a 78 con l'anno 2013 indicizzato come 100, mentre gli altri quattro paesi hanno registrato sono diminuiti a 75 (Brasile), 70 (Iran), 72 (Russia) e 74 (Ucraina). Il denunciante ha quindi potuto esaminare la conclusione della Commissione secondo cui il produttore esportatore serbo segue l'andamento dei prezzi più che determinarlo, sia con riferimento al prezzo delle importazioni che al suo calo relativo registrato tra il 2013 e il PI. La Commissione non ha utilizzato dati relativi alla sottoquotazione o alla vendita sottocosto per questa valutazione, poiché i calcoli di sottoquotazione e di vendita sottocosto forniscono solo un'istantanea durante il periodo dell'inchiesta e non consentono pertanto di effettuare un confronto dei prezzi per un certo numero di anni. Poiché il denunciante non ha motivato ulteriormente la necessità di inserire nelle informazioni finali i dati relativi alla sottoquotazione e alla vendita sottocosto, oltre al riesame delle dichiarazioni di cui ai considerando (235) e (236), la Commissione ha respinto tale richiesta.

(239)

Dato che il denunciante non ha contestato i dati figuranti nella tabella 4, la Commissione ha confermato la sua conclusione secondo cui l'esportatore serbo ha solo seguito una tendenza dei prezzi stabilita da altri importatori piuttosto che perseguire una politica dei prezzi aggressiva esercitando un'influenza predominante sugli stessi.

(240)

Pertanto la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Serbia non dovrebbero essere valutate cumulativamente con le importazioni provenienti dagli altri quattro paesi. Poiché è risultato che le importazioni dalla Serbia erano minime, non sono necessarie misure di protezione per quanto riguarda le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della Serbia. In conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base, il procedimento relativo alle importazioni dalla Serbia dovrebbe quindi essere chiuso.

(241)

La Commissione ha inoltre valutato le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dagli altri quattro paesi interessati e le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping e il prodotto simile e ha riscontrato che esse erano simili. I prodotti importati erano infatti in concorrenza tra loro e con il prodotto simile fabbricato nell'Unione. I prodotti sono intercambiabili e sono stati commercializzati nell'Unione attraverso canali di vendita comparabili per essere venduti a categorie simili di clienti finali.

(242)

A seguito dell'apertura dell'inchiesta diverse parti hanno presentato osservazioni riguardanti la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati. La missione dell'Ucraina presso l'Unione europea, il ministero dell'Industria e del commercio della Russia, un produttore esportatore russo e due produttori esportatori del Brasile hanno contestato l'opportunità di una valutazione cumulativa delle importazioni dei loro paesi con quelle degli altri paesi oggetto dell'inchiesta e hanno sostenuto che le importazioni dei loro paesi non dovrebbero esservi cumulate. La missione dell'Ucraina presso l'Unione europea ha sostenuto che i volumi delle importazione ucraine sono rimasti stabili nel periodo 2011-2016, a differenza degli altri paesi, e che esiste una differenza significativa tra la struttura geografica delle importazioni dall'Ucraina, da un lato, e quella delle importazioni dal Brasile, dall'Iran, dalla Serbia e dalla Russia dall'altro. Il ministero dell'Industria e del commercio della Russia era del parere che fosse necessaria una valutazione esaustiva delle condizioni di concorrenza. Il produttore esportatore russo ha sostenuto che le sue importazioni nel periodo in esame sono effettivamente diminuite, che una parte delle importazioni era costituita da forniture vincolate all'interno del gruppo (e in quanto tali al di fuori del mercato libero dell'Unione) e che i tipi di prodotto venduti erano diversi. Inoltre un produttore esportatore brasiliano ha sostenuto di non aver seguito un andamento dei prezzi analogo e che le importazioni erano distribuite attraverso canali di vendita diversi rispetto alle importazioni provenienti dagli altri quattro paesi interessati. Un altro produttore esportatore brasiliano ha sostenuto che le importazioni brasiliane erano trascurabili e non seguivano lo stesso andamento di quelle degli altri quattro paesi interessati in termini di volume, quota di mercato e prezzo.

(243)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina nell'Unione sono aumentate in termini assoluti nel periodo in esame. Inoltre anche se le importazioni fossero diminuite nel periodo in esame, tale circostanza non costituirebbe un criterio per determinare se il volume delle importazioni sia trascurabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(244)

Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dal Brasile, dall'Iran, dalla Russia e dall'Ucraina e quelle del prodotto simile sono state valutate come simili per i motivi che seguono:

a)

in primo luogo, tutti i produttori esportatori di Brasile, Iran, Russia e Ucraina che hanno collaborato hanno utilizzato canali di vendita simili, vendendo direttamente o tramite un operatore commerciale/importatore collegato, situato all'interno o al di fuori dell'Unione. Canali di vendita simili sono stati utilizzati anche all'interno dell'Unione dai produttori di acciaio dell'Unione. Pertanto i prodotti importati dagli altri quattro paesi erano in concorrenza tra loro e con il prodotto in esame fabbricato nell'Unione;

b)

in secondo luogo, la Commissione ha esaminato la totalità delle importazioni, indipendentemente dal fatto che queste comprendessero forniture all'interno del gruppo. In assenza di tali importazioni, le società si sarebbero probabilmente approvvigionate del prodotto simile, che è un prodotto di base, da altre fonti disponibili nel mercato libero dell'Unione, compreso il prodotto simile fabbricato dall'industria dell'Unione;

c)

inoltre, come indicato nella tabella di cui al considerando (264), sono stati individuati andamenti decrescenti dei prezzi simili per il Brasile, l'Iran, la Russia e l'Ucraina;

d)

i tipi di prodotti dei produttori esportatori sono stati anche fabbricati e venduti dai produttori dell'Unione. Pertanto i loro tipi di prodotti non erano diversi da quelli venduti dai produttori dell'Unione;

e)

Per quanto riguarda i volumi russi, come indicato nella tabella di cui al considerando (262), i volumi di importazione sono aumentati in termini di volumi assoluti e di quota di mercato.

(245)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che erano soddisfatte le condizioni per condurre una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dal Brasile, dall'Iran, dalla Russia e dall'Ucraina. Di conseguenza, queste importazioni sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

(246)

A seguito della diffusione del documento informativo la Commissione ha ricevuto varie comunicazioni in merito alla valutazione cumulativa dei paesi interessati, analizzate nei considerando che seguono.

(247)

Il denunciante ha sostenuto che le importazioni provenienti dalla Serbia hanno causato un pregiudizio ai produttori dell'Unione, analogamente alle importazioni provenienti dagli altri quattro paesi. A questo proposito, il denunciante ha fatto riferimento al fatto che le importazioni dalla Serbia sono raddoppiate in termini di volume assoluto e di quota di mercato nel periodo compreso tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta, che anche i loro prezzi sono diminuiti in questo periodo e che i prezzi di tali importazioni erano nettamente inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il denunciante ha inoltre affermato che le importazioni dalla Serbia detengono una quota di mercato pari all'1,04 %, valore appena superiore alla soglia dell'1 % di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Inoltre il denunciante ha fatto riferimento a un potenziale rischio di elusione in quanto la chiusura del procedimento relativo alla Serbia consentirebbe alla società madre cinese dell'unico produttore esportatore serbo di vendere nell'Unione tramite la sua controllata serba.

(248)

La Commissione ha respinto l'asserzione secondo la quale le importazioni provenienti dalla Serbia hanno causato un pregiudizio ai produttori dell'Unione, analogamente alle importazioni provenienti dagli altri paesi, per i motivi esposti di seguito.

In primo luogo, i volumi delle importazione serbe sono stati considerati minimi. Di conseguenza essi sono trascurabili e non possono essere ritenuti causa di pregiudizio all'industria dell'UE. Il fatto che i prezzi medi di vendita serbi durante il periodo dell'inchiesta fossero significativamente superiori ai prezzi medi di vendita degli altri quattro paesi interessati è un'altra indicazione del fatto che il volume modesto delle importazioni non può causare pregiudizio all'industria dell'UE.

In secondo luogo, per quanto riguarda la quota di mercato superiore all'1 %, ossia pari all'1,04 %, in ogni caso la soglia stabilita dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base è «trascurabile». La scelta del termine «trascurabile» implica che la Commissione dispone di un certo livello di discrezionalità per l'analisi dei volumi delle importazioni in sede di valutazione del cumulo. In questo caso particolare, come spiegato nel considerando (234), la differenza dello 0,04 % è risultata irrilevante in termini assoluti e relativi.

Infine, per quanto riguarda il potenziale rischio di elusione, la Commissione ha rilevato che i volumi effettivi di produzione e la capacità produttiva dell'unico produttore esportatore serbo sono stati comunicati ai servizi della Commissione. Pertanto la Commissione presterà particolare attenzione a questo potenziale rischio di elusione controllando attentamente l'esistenza di eventuali indicatori di una modificazione della configurazione degli scambi, tale da rivelare un'eventuale elusione originaria della Serbia. Il produttore esportatore serbo ha inoltre affermato che la sua strategia primaria è quella di rispondere alla domanda interna e alla domanda regionale dei paesi balcanici, affermazione che è stata tuttavia ritenuta di minore importanza.

(249)

Inoltre due produttori esportatori brasiliani inseriti nel campione hanno sostenuto che la valutazione cumulativa delle importazioni dal Brasile con quelle provenienti dall'Iran, dalla Russia e dall'Ucraina non era giustificata per i motivi indicati nei due considerando che seguono.

(250)

Uno dei due produttori esportatori ha dichiarato che più di un terzo delle importazioni dal Brasile non è entrato in concorrenza con i prodotti provenienti dall'Iran, dalla Russia e dall'Ucraina, dimostrando così che i canali di vendita delle importazioni dal Brasile erano diversi da quelli dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina. Inoltre, il produttore esportatore ha sostenuto che, analogamente alla Serbia, i prezzi brasiliani erano notevolmente superiori ai prezzi medi dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che anche i produttori esportatori brasiliani seguivano l'andamento dei prezzi più che determinarlo. Esso ha infine sostenuto che nessuno dei produttori brasiliani ha praticato prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

(251)

L'altro produttore esportatore brasiliano ha sostenuto che tale valutazione cumulativa era inadeguata a causa dei volumi trascurabili delle importazioni brasiliane (come nel caso della Serbia) e della differenza nelle condizioni di concorrenza. A questo proposito, per quanto riguarda i volumi trascurabili, il produttore esportatore brasiliano ha sostenuto che la quota di mercato del Brasile ha superato la soglia dell'1 % soltanto a partire dal 2015 ed era pari solo all'1,79 % nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, i volumi delle sue importazioni erano troppo esigui per contribuire a qualsiasi pregiudizio ed erano quindi anch'essi irrilevanti. Per quanto riguarda le diverse condizioni di concorrenza, il produttore esportatore ha fatto riferimento al fatto che quasi il 60 % delle importazioni del prodotto in esame dal Brasile durante il periodo dell'inchiesta era costituito da vendite o trasferimenti a società europee collegate, che non entrano in concorrenza diretta e affrontano quindi condizioni di concorrenza diverse rispetto ai prodotti destinati al libero mercato. Esso ha inoltre contestato la dichiarazione della Commissione contenuta nel documento informativo secondo la quale le importazioni dal Brasile e il prodotto simile dell'Unione sono intercambiabili. In tale contesto il produttore esportatore ha sostenuto che i produttori esportatori brasiliani esportano principalmente tipi commerciali di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche diverse e impieghi finali diversi rispetto ai prodotti venduti dall'industria dell'Unione, che sono principalmente tipi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo di alta qualità. Esso ha altresì contestato l'affermazione secondo cui i produttori esportatori brasiliani utilizzano canali di vendita simili a quelli dei produttori esportatori degli altri paesi interessati e ha sostenuto che questi produttori solitamente vendono direttamente ad acquirenti indipendenti nel mercato libero dell'Unione, contrariamente alla maggioranza delle importazioni dal Brasile. Esso ha infine formulato osservazioni sui prezzi simili a quelli presentati dall'altro produttore esportatore brasiliano.

(252)

La Commissione ha respinto le argomentazioni dei due produttori esportatori brasiliani inseriti nel campione, per i motivi esposti di seguito.

(253)

In primo luogo, per definire il consumo la Commissione ha considerato la totalità delle importazioni brasiliane, indipendentemente dal fatto che esse comprendessero forniture all'interno del gruppo perché, in assenza di tali importazioni, le società si sarebbero probabilmente approvvigionate di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo da altre fonti disponibili nel mercato libero dell'Unione, compreso il prodotto simile fabbricato dall'industria dell'Unione.

(254)

In secondo luogo, i canali di vendita del Brasile, per una parte delle vendite, non sono diversi da quelli dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina. Tutti i produttori di Brasile, Iran, Russia e Ucraina che hanno collaborato hanno utilizzato canali di vendita simili, vendendo direttamente o tramite un operatore commerciale/importatore collegato, situato all'interno o al di fuori dell'Unione. Inoltre, per quanto riguarda l'affermazione secondo la quale quasi il 60 % delle importazioni del prodotto in esame dal Brasile durante il periodo dell'inchiesta è costituito da vendite o trasferimenti a società europee collegate, che non entrano in concorrenza diretta e affrontano quindi condizioni di concorrenza diverse rispetto ai prodotti destinati al libero mercato, è possibile osservare quanto segue. Una parte delle importazioni del prodotto in esame provenienti dai produttori esportatori russi era costituita anche da vendite a società europee collegate, e una parte di tali vendite è stata ulteriormente trasformata da queste società europee collegate. Di conseguenza, questi produttori esportatori affrontano le stesse condizioni di concorrenza.

(255)

In terzo luogo, come illustrato nella tabella 4, la Commissione ha riconosciuto che i prezzi brasiliani sono superiori ai prezzi medi di Iran, Russia e Ucraina. La tabella 4, tuttavia, indica anche che i prezzi brasiliani erano costantemente inferiori ai prezzi delle importazioni serbe nel periodo in esame, vale a dire negli anni 2013, 2014, 2015 e durante il periodo dell'inchiesta.

(256)

In quarto luogo, per quanto concerne l'argomentazione secondo cui anche i produttori esportatori brasiliani tendono più a seguire l'andamento dei prezzi che a determinarlo, il prezzo del produttore esportatore serbo è stato valutato tenendo conto dei suoi volumi trascurabili. Pertanto per il Brasile non si può giungere alla stessa conclusione.

(257)

In quinto luogo, per quanto concerne i volumi, come indicato nella tabella 3, nel periodo in esame le importazioni provenienti dal Brasile ammontavano a 608 541 tonnellate, rispetto alle 354 145 tonnellate delle importazioni serbe. I volumi delle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dal Brasile hanno quindi superato di oltre il 70 % quelli importati della Serbia e detenevano una quota di mercato dell'1,79 % rispetto all'1,04 % della Serbia. Di conseguenza tali importazioni non sono state considerate trascurabili.

(258)

Infine, per quanto riguarda l'asserzione relativa al diverso mix di prodotti dei produttori esportatori brasiliani, i loro prodotti erano evidentemente in concorrenza diretta con i prodotti dell'Unione e con quelli di altri produttori esportatori. Contrariamente a quanto asserito dal produttore esportatore, dall'inchiesta è emerso che tutti i tipi di prodotto in esame, compresi quelli venduti dai produttori esportatori brasiliani, erano anche fabbricati e venduti dai produttori dell'Unione. A tale riguardo, la Commissione sottolinea che oltre il 99,9 % di tutti i tipi di prodotto venduti dai tre produttori esportatori brasiliani erano venduti anche dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre è stata effettuata una valutazione cumulativa su base nazionale relativamente all'intera definizione del prodotto in esame e non tenendo conto soltanto di determinati tipi del prodotto in esame.

(259)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali il produttore esportatore brasiliano CSN ha ribadito che i canali di vendita e i prezzi delle importazioni provenienti dal Brasile sono sostanzialmente diversi da quelli delle importazioni dall'Iran, dalla Russia e dall'Ucraina. Per quanto riguarda i canali di vendita, tale produttore esportatore ha affermato che la sua controllata Lusosider non è un operatore commerciale né un semplice importatore, ma un utilizzatore di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. In particolare il produttore esportatore ha sostenuto che la situazione di NLMK Europe non era assimilabile alla situazione di Lusosider e ha affermato che Lusosider non disponeva di un facile accesso ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo venduti sul mercato dell'Unione. Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni, esso ha affermato che i prezzi delle importazioni dal Brasile seguono la stessa tendenza al rialzo dei prezzi delle importazioni dalla Serbia.

(260)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni in quanto infondate. Per quanto riguarda i canali di vendita, durante il periodo dell'inchiesta vi erano altre società controllate russe con sedi in Lettonia e in Polonia, con una società madre russa diversa dalla NLMK, che in qualche misura utilizzavano e trasformavano parzialmente i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo di cui si rifornivano dalla società madre russa. Inoltre, nonostante l'asserzione secondo cui Lusosider non disponeva di un facile accesso ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo venduti sul mercato dell'Unione, nel corso di un'audizione la Commissione era stata informata che durante il periodo dell'inchiesta Lusosider era rifornita da altre fonti, come Turchia, Taiwan e Russia. Per di più la Commissione non dispone di elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione non volessero rifornire Lusosider, né Lusosider ha fornito tale tipo di elementi di prova. Per quanto riguarda i prezzi, inoltre, la Commissione ha ricordato che i prezzi brasiliani erano notevolmente inferiori ai prezzi delle importazioni serbe nel periodo in esame, vale a dire negli anni 2013, 2014, 2015 e durante il periodo dell'inchiesta. (cfr. considerando (235)]. Pertanto, la Commissione non ha accolto la richiesta del produttore esportatore brasiliano secondo la quale le importazioni dal Brasile non dovrebbero essere valutate cumulativamente con le importazioni provenienti degli altri tre paesi.

(261)

La Commissione ha pertanto concluso che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, sono soddisfatti per gli altri quattro paesi; le importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina sono state pertanto esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

4.3.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina

(262)

Le importazioni nell'Unione da Brasile, Iran, Russia e Ucraina hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PI

BRASILE

Volume delle importazioni dal Brasile

41 895

108 973

580 525

608 541

Indice (2013 = 100)

100

260

1 386

1 453

Quota di mercato del Brasile

0,13 %

0,33 %

1,65 %

1,79 %

Indice (2013 = 100)

100

253

1 273

1 382

IRAN

Volume delle importazioni dall'Iran

125 202

527 161

1 015 088

1 127 659

Indice (2013 = 100)

100

421

811

901

Quota di mercato dell'Iran

0,39 %

1,59 %

2,89 %

3,32 %

Indice (2013 = 100)

100

410

745

857

RUSSIA

Volume delle importazioni dalla Russia

1 334 322

1 376 412

1 714 880

1 455 436

Indice (2013 = 100)

100

103

129

109

Quota di mercato della Russia

4,13 %

4,15 %

4,88 %

4,29 %

Indice (2013 = 100)

100

101

118

104

UCRAINA

Volume delle importazioni dall'Ucraina

905 397

939 545

1 084 477

1 075 244

Indice (2013 = 100)

100

104

120

119

Quota di mercato dell'Ucraina

2,80 %

2,84 %

3,08 %

3,17 %

Indice (2013 = 100)

100

101

110

113

PAESI INTERESSATI

Volume delle importazioni dai paesi interessati

2 406 816

2 952 091

4 394 970

4 266 880

Indice (2013 = 100)

100

123

183

177

Quota di mercato dei paesi interessati

7,45 %

8,91 %

12,50 %

12,57 %

Indice (2013 = 100)

100

120

168

169

Fonte: Eurostat. Le quote di mercato sono state stabilite confrontando i volumi delle importazioni con i consumi del mercato libero dell'Unione, come indicato nella tabella 2.

(263)

La tabella di cui sopra indica che, in termini assoluti, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate notevolmente nel periodo in esame. Parallelamente, la quota totale di mercato delle importazioni nell'Unione è aumentata di quasi 5 punti percentuali (dal 7,45 % nel 2013 al 12,57 %, il che rappresenta un aumento del 69 %) nel periodo in esame.

4.3.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(264)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione da Brasile, Iran, Russia e Ucraina ha registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

 

2013

2014

2015

PI

BRASILE

Prezzo medio delle importazioni dal Brasile oggetto di dumping

461

433

386

346

Indice (2013 = 100)

100

94

84

75

IRAN

Prezzo medio delle importazioni dall'Iran oggetto di dumping

454

415

369

316

Indice (2013 = 100)

100

91

81

70

RUSSIA

Prezzo medio delle importazioni dalla Russia oggetto di dumping

448

431

387

324

Indice (2013 = 100)

100

96

86

72

UCRAINA

Prezzo medio delle importazioni dall'Ucraina oggetto di dumping

429

415

370

319

Indice (2013 = 100)

100

97

86

74

PAESI INTERESSATI

Prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati

442

423

378

323

Indice (2013 = 100)

100

96

86

73

Fonte: Eurostat.

(265)

I prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati sono diminuiti, passando da 442 EUR/tonnellata nel 2013 a 323 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame, il prezzo unitario medio delle importazioni oggetto di dumping è calato del 27 %.

(266)

La Commissione ha valutato la sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei sei produttori dell'Unione, praticati sul mercato libero dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, e

b)

la corrispondente media ponderata dei prezzi cif delle importazioni, franco frontiera dell'Unione, per tipo di prodotto, praticati dai produttori che hanno collaborato del paese interessato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione.

(267)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti se necessario e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. I principali adeguamenti hanno riguardato i costi di consegna (che variano tra il 3,4 % e l'8,9 % tra i produttori dell'Unione inseriti nel campione), i costi del credito (che variano tra lo 0,1 % e lo 0,4 %) e gli sconti (che variano tra lo 0,1 % e il 2 %).

(268)

Come indicato nel considerando (16), solo un importatore indipendente ha risposto al questionario. In base agli elementi raccolti nel corso della verifica presso questo importatore indipendente, è stato aggiunto un costo successivo all'importazione pari a 7 EUR/tonnellata.

(269)

In base a quanto precede, le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla maggior parte dei produttori esportatori inseriti nel campione sono risultate inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione in percentuali che variano tra l'8,45 % e il 17,74 %, come illustrato nella tabella che segue. Non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione per nessuna delle società brasiliane.

Tabella 7

Margini di sottoquotazione

Paese

Società

Margini di sottoquotazione

Brasile

ArcelorMittal Brasil S.A e Aperam Inox América do Sul SA.

– 3,30 %

 

Companhia Siderúrgica Nacional

– 6,95 %

 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA.

– 0,12 %

Iran

Mobarakeh Steel Company

8,45 %

Russia

Novolipetsk Steel

8,87 %

 

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK)

14,0 %

 

PAO Severstal

17,74 %

Ukraine

Metinvest Group

8,45 %

(270)

Dopo la diffusione del documento informativo, il denunciante e il produttore esportatore iraniano hanno osservato che le informazioni contenute in tale documento e in uno dei suoi allegati non erano coerenti tra loro. Mentre il documento afferma che per la società iraniana non è stata riscontrata alcuna sottoquotazione, uno specifico allegato indica un margine di sottoquotazione dell'8,45 % per la società iraniana.

(271)

In risposta a tali osservazioni, la Commissione conferma che il riferimento alla società iraniana nel resoconto del documento informativo è errato e che il margine di sottoquotazione indicato nell'allegato era corretto.

(272)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali il produttore esportatore brasiliano Usiminas ha sostenuto che l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base impongono alla Commissione di condurre un'adeguata analisi dell'effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping e di esaminare se queste siano state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori. Tale analisi non dovrebbe limitarsi a un semplice confronto matematico, ma comprendere anche una valutazione dinamica dell'evoluzione e dell'andamento dei prezzi nell'ambito del rapporto tra i prezzi delle importazioni oggetto di dumping e quelli dei prodotti simili nazionali nel periodo in esame.

(273)

La Commissione ha respinto tale argomentazione: inizialmente, nella tabella di cui al considerando (295), essa ha fornito la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione sul mercato libero nell'Unione. Successivamente, come indicato nel considerando (297), la Commissione ha affermato che i produttori dell'Unione hanno dovuto seguire la spirale al ribasso dei prezzi e ridurre considerevolmente il prezzo di vendita, in particolare nel 2015 e durante il periodo dell'inchiesta. Dato che il prodotto in esame è un prodotto di base i produttori dell'Unione hanno dovuto seguire la spirale al ribasso dei prezzi. Osservazioni analoghe della Commissione figurano nel considerando (387). La Commissione rimanda inoltre alla sua analisi degli altri fattori che, insieme o separatamente, non hanno potuto annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping (cfr. considerando (390)]. L'analisi della Commissione, pertanto, non si è limitata a un semplice confronto matematico. Come ultima considerazione, ma non di inferiore rilievo, occorre osservare che il produttore esportatore brasiliano non ha fornito alcuna spiegazione, né la Commissione è al corrente dei motivi per cui tale analisi supplementare renderebbe più significativa l'analisi della sottoquotazione, visto che il prodotto in esame è un prodotto di base.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(274)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno influito sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(275)

Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, scorte, crescita, quota di mercato, occupazione, produttività ed entità dei margini di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione è stata basata sulle informazioni fornite dal denunciante, sottoposte quindi a un controllo incrociato con i dati presentati dai produttori dell'Unione e con le statistiche ufficiali disponibili (Eurostat).

(276)

L'analisi degli indicatori microeconomici (prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale, salari e costo di produzione) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La valutazione si è basata sulle informazioni, debitamente verificate, fornite da questi ultimi.

(277)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera produzione del prodotto in esame e ha stabilito se la produzione era destinata a un uso vincolato o al mercato libero. Per alcuni indicatori di pregiudizio relativi all'industria dell'Unione, la Commissione ha analizzato separatamente i dati relativi al mercato libero e al mercato vincolato ed effettuato un'analisi comparativa. Tali fattori sono: le vendite, la quota di mercato, i prezzi unitari, il costo unitario, la redditività e il flusso di cassa. Altri indicatori economici, tuttavia, hanno potuto essere esaminati in modo adeguato solo in riferimento all'attività complessiva, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione. Tali fattori sono la produzione, la capacità, l'utilizzo degli impianti, gli investimenti, l'utile sul capitale investito, l'occupazione, la produttività, le scorte e il costo del lavoro. Per questi elementi la Commissione può effettuare una valutazione significativa solo facendo riferimento all'attività complessiva dell'industria dell'Unione. Tale analisi è conforme alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione e dell'OMC (14).

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(278)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato mostrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 8

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2013

2014

2015

PI

Volume di produzione (tonnellate)

74 588 182

75 509 517

74 718 189

72 920 472

Indice (2013 = 100)

100

101

100

98

Capacità produttiva (in tonnellate)

100 667 836

100 040 917

98 093 841

98 162 252

Indice (2013 = 100)

100

99

97

98

Utilizzo degli impianti

74,1 %

75,5 %

76,2 %

74,3 %

Fonte: risposte al questionario Eurofer.

(279)

Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione ha subito un lieve calo di circa 1,7 milioni di tonnellate (– 2 %).

(280)

I dati relativi alla capacità si riferiscono alla capacità tecnica, il che significa che sono stati presi in considerazione gli adeguamenti, considerati normali dall'industria, per il tempo di avviamento, la manutenzione, le strozzature e altre normali interruzioni. Nel periodo in esame la capacità produttiva è diminuita a causa della riduzione di parte della capacità produttiva, principalmente in Belgio e in Italia.

(281)

Il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame, con valori compresi tra il 74,1 % e il 76,2 %.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(282)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato libero dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Volume delle vendite e quota di mercato (mercato libero)

 

2013

2014

2015

PI

Volume delle vendite (in tonnellate)

27 468 243

27 910 748

27 327 906

26 027 000

Indice (2013 = 100)

100

102

99

95

Quota di mercato

85,1 %

84,2 %

77,7 %

76,7 %

Indice (2013 = 100)

100

99

91

90

Fonte: risposte al questionario Eurofer ed Eurostat.

(283)

Il volume di vendite dell'industria dell'Unione sul mercato libero dell'Unione è diminuito del 5 % nel periodo in esame, passando da 27,5 a 26 milioni di tonnellate.

(284)

Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione in termini di consumo dell'Unione è scesa di oltre 8 punti percentuali, passando dall'85,1 % al 76,7 %. La diminuzione del volume delle vendite nel mercato libero dell'Unione e la perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno coinciso con una fase di aumento dei consumi nel mercato libero dell'Unione, che rappresenta un indicatore del deterioramento della posizione concorrenziale dei produttori di acciaio dell'Unione.

(285)

Per quanto riguarda il mercato vincolato dell'Unione, nel periodo in esame il volume vincolato e la quota di mercato hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 10

Volume vincolato sul mercato dell'Unione e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PI

Volume vincolato sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

42 418 062

42 887 175

42 271 071

42 454 866

Indice (2013 = 100)

100

101

100

100

Produzione totale dell'industria dell'Unione (in tonnellate)

74 588 182

75 509 517

74 718 189

72 920 471

% del volume vincolato rispetto alla produzione totale

56,9 %

56,8 %

56,6 %

58,2 %

Fonte: risposte al questionario Eurofer ed Eurostat.

(286)

Il volume vincolato dell'industria dell'Unione (costituito da trasferimenti vincolati e vendite vincolate sul mercato dell'Unione) nel mercato dell'Unione è rimasto, in termini assoluti, relativamente stabile nel periodo in esame.

(287)

La quota dell'uso vincolato (espressa come percentuale della produzione totale) dell'industria dell'Unione è leggermente aumentata nel periodo in esame, passando dal 56,9 % del 2013 al 58,2 % durante il periodo dell'inchiesta.

4.4.2.3.   Occupazione e produttività

(288)

L'occupazione è stata calcolata prendendo in considerazione soltanto i dipendenti che lavoravano direttamente alla fabbricazione del prodotto simile nei vari stabilimenti siderurgici dei produttori dell'Unione. Tale metodo ha fornito dati precisi e relativamente facili da elaborare.

(289)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Occupazione e produttività

 

2013

2014

2015

PI

Numero di dipendenti

(occupazione/dipendenti a tempo pieno)

18 632

17 739

17 829

17 722

Indice (2013 = 100)

100

95

96

95

Produttività (tonnellata/dipendente)

4 003

4 257

4 191

4 115

Indice (2013 = 100)

100

106

105

103

Fonte: risposte al questionario Eurofer.

(290)

Il livello dell'occupazione nell'industria dell'Unione è diminuito nel periodo in esame. Durante l'inchiesta la Commissione ha accertato che tale diminuzione è stata causata dalla necessità di ridurre i costi di produzione e aumentare l'efficienza, vista la crescente concorrenza delle importazioni oggetto di dumping sul mercato. Ciò ha portato a una riduzione del 5 % della forza lavoro nel periodo in esame, senza contare l'occupazione indiretta. Conseguentemente, e nonostante il lieve calo del volume della produzione (– 2 %) nel periodo in esame, la produttività della forza lavoro dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua per dipendente, ha evidenziato un aumento (+ 3 %). Questo dimostra che l'industria dell'Unione ha cercato di adeguarsi all'evoluzione delle condizioni di mercato per rimanere competitiva.

4.4.2.4.   Scorte

(291)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

 

2013

2014

2015

PI

Scorte finali (in tonnellate)

2 646 989

2 653 224

2 798 420

2 469 667

Indice (2013 = 100)

100

100

106

93

Scorte finali in percentuale della produzione

3,55 %

3,51 %

3,75 %

3,39 %

Indice (2013 = 100)

100

99

106

95

Fonte: risposte al questionario Eurofer.

(292)

La maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall'industria dell'Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi state considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Questo è confermato anche dall'analisi dell'evoluzione delle scorte finali in percentuale della produzione. Come indicato sopra, questo indicatore è rimasto relativamente stabile, attestandosi tra il 3,4 % e il 3,7 % circa del volume della produzione.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping

(293)

Tutti i margini di dumping di Brasile, Iran, Russia e Ucraina erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità degli elevati margini di dumping effettivi ha avuto un'incidenza non indifferente sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina.

4.4.2.6.   Crescita

(294)

Il consumo dell'Unione (libero mercato) è aumentato del 5 % circa nel periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato libero dell'Unione è diminuito del 5 % circa. La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è quindi ridotta, a differenza della quota di mercato delle importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina, che è aumentata notevolmente nel periodo in esame.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(295)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione sul mercato libero nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Prezzi di vendita sul mercato libero nell'Unione

 

2013

2014

2015

PI

Prezzo di vendita (EUR/tonnellata)

498

471

427

383

Indice (2013 = 100)

100

95

86

77

Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)

511

469

431

413

Indice (2013 = 100)

100

92

84

81

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(296)

La tabella di cui sopra mostra l'evoluzione del prezzo di vendita unitario nel mercato libero dell'Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. I prezzi di vendita sono stati mediamente inferiori al costo unitario di produzione tranne che nel 2014, anno in cui il mercato dell'Unione ha iniziato a riprendersi e le quote di mercato delle importazioni provenienti dagli altri quattro paesi erano più basse rispetto al periodo dell'inchiesta.

(297)

Il costo di produzione è rimasto generalmente superiore rispetto ai prezzi di vendita in diminuzione, tranne che nel 2014. Al fine di limitare la perdita di quote di mercato, e poiché il prodotto in esame è un prodotto di base, i produttori dell'Unione hanno dovuto seguire la spirale al ribasso dei prezzi e ridurre considerevolmente il prezzo di vendita, in particolare nel corso del 2015 e nel periodo dell'inchiesta. Dato che il prodotto in esame è un prodotto di base i produttori dell'Unione hanno dovuto seguire la spirale al ribasso dei prezzi.

(298)

Tra i produttori inseriti nel campione, determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati destinati a un consumo vincolato sono stati trasferiti o venduti a prezzi di trasferimento in vista di un'ulteriore trasformazione a valle con l'applicazione di diverse politiche dei prezzi (in generale al costo per i trasferimenti vincolati e a prezzi di trasferimento per le vendite vincolate). Per questo motivo non è possibile trarre conclusioni significative dall'evoluzione dei prezzi per l'uso vincolato.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(299)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2013

2014

2015

PI

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

63 374

66 039

66 023

67 045

Indice (2013 = 100)

100

104

104

106

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(300)

Nel periodo in esame il salario medio per dipendente è aumentato del 4 %.

4.4.3.3.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(301)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 15

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2013

2014

2015

PI

Redditività delle vendite nell'Unione sul mercato libero (in % del fatturato delle vendite)

– 2,7 %

0,4 %

– 0,8 %

– 7,8 %

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

139 285

221 982

122 723

-79 661

Indice (2013 = 100)

100

159

88

-57

Investimenti (in migliaia di EUR)

256 013

289 582

291 771

268 839

Indice (2013 = 100)

100

113

114

105

Utile sul capitale investito

– 3,5 %

0,5 %

– 1,0 %

– 8,5 %

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(302)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo la perdita netta, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile sul mercato libero nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.

(303)

Nel periodo in esame la redditività ha registrato un andamento negativo: sono state registrate perdite in tutti i periodi, tranne che nel 2014. Se le perdite registrate nel 2013 erano in parte dovute alle conseguenze della crisi del debito nella zona euro, i produttori di acciaio dell'Unione hanno potuto parzialmente riprendersi nel 2014 e nel primo semestre del 2015. Come indicato nella tabella di cui al considerando (295), nel periodo in esame il prezzo unitario di vendita è diminuito del 23 %, a causa della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping a partire dalla seconda metà del 2015. Questo ha causato una notevole perdita, pari al 7,8 %, durante il periodo dell'inchiesta, vale a dire il peggior risultato nel periodo in esame.

(304)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Tale flusso ha seguito un andamento al ribasso simile a quello della redditività ed è diventato negativo, toccando livelli insostenibili.

(305)

Nonostante le perdite subite nel periodo in esame, gli investimenti (compresa la sostituzione di alcuni mezzi di produzione) sono rimasti superiori a 240 milioni di EUR in tutti gli anni del periodo in esame. Tuttavia, il livello degli investimenti è rimasto relativamente basso per l'intero periodo poiché la capacità di ottenere capitale è stata condizionata dalle perdite subite nel periodo in esame (ad eccezione del modesto profitto realizzato nel 2014).

(306)

L'utile sul capitale investito è il profitto (o la perdita) in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. A causa delle perdite subite, l'utile sul capitale investito è stato negativo nel periodo in esame, tranne che nel 2014.

4.4.3.4.   Osservazioni relative agli indicatori microeconomici

(307)

Dopo la diffusione del documento informativo, i produttori esportatori russi, MMK Group e Severstal Group, e il ministero russo dello Sviluppo economico hanno affermato che nell'analisi degli indicatori microeconomici la Commissione non ha affrontato adeguatamente il fattore del mercato vincolato. I produttori esportatori russi hanno rilevato che la Commissione ha analizzato gli indicatori microeconomici unicamente per il mercato libero, che costituisce un segmento di mercato di minore entità in quanto rappresenta una percentuale compresa solo tra il 41,8 % e il 43,1 % della produzione dell'Unione del prodotto in esame. A loro avviso, un esame degli indicatori microeconomici riferito al solo mercato libero dell'Unione avrebbe verosimilmente tracciato un quadro più negativo rispetto a quello relativo all'intero mercato dell'UE per il prodotto simile. A tal proposito i produttori esportatori hanno rimandato alle conclusioni della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella controversia Stati Unitimisure antidumping su alcuni prodotti di acciaio laminati a caldo originari del Giappone  (15) che, a loro parere, dispongono che un esame equilibrato e obiettivo degli indicatori microeconomici comprenda sia il mercato libero sia quello vincolato.

(308)

La Commissione ha respinto l'asserzione secondo cui non avrebbe effettuato un esame equilibrato e obiettivo degli indicatori microeconomici che comprendesse sia il mercato libero sia quello vincolato.

(309)

In primo luogo, nel considerando (277) la Commissione ha spiegato il metodo da essa adottato, indicando come e quando ha operato una distinzione tra i dati relativi al mercato libero e quelli relativi al mercato vincolato.

(310)

In secondo luogo, l'asserzione secondo cui la Commissione non avrebbe agito in linea con la relazione dell'organo di appello dell'OMC non è corretta. La Commissione non ha ignorato il mercato vincolato nella sua analisi. Al contrario, essa ha fornito cifre sul mercato vincolato e lo ha tenuto in considerazione, ove opportuno, nella sua analisi a tale riguardo cfr. i considerando (224) e (225) e i considerando da (285) a (287)].

(311)

In terzo luogo, nel caso di specie, la maggior parte del mercato vincolato era costituita da trasferimenti vincolati (quasi l'87 % durante il periodo dell'inchiesta), come illustrato nella tabella che segue:

Tabella 16

Ripartizione tra trasferimenti vincolati e vendite vincolate

 

2013

2014

2015

PI

Trasferimenti vincolati (tonnellate)

35 884 971

36 155 050

35 865 270

36 787 755

Vendite vincolate (tonnellate)

6 533 091

6 732 125

6 405 801

5 667 111

Volume vincolato sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

42 418 062

42 887 175

42 271 071

42 454 866

(312)

Tali trasferimenti interni non entrano nel mercato libero perché il prodotto è utilizzato da un produttore integrato per essere ulteriormente lavorato, trasformato o assemblato nell'ambito di un processo integrato. Questi trasferimenti interni si caratterizzano per il fatto che non viene emessa alcuna fattura commerciale e che il produttore/utilizzatore integrato non è un'entità giuridica distinta, contrariamente alle vendite vincolate. Di conseguenza, per tali trasferimenti vincolati non esistono prezzi di vendita.

(313)

Inoltre è molto difficile stabilire la redditività o l'utile sul capitale investito per tali trasferimenti vincolati, dato che questi tipi di prodotti (se oggetto di trasferimento vincolato) sono ulteriormente trasformati a livello interno e in vari prodotti siderurgici a valle, senza alcuna emissione di fatture di vendita (fattore essenziale per stabilire il reddito, e tra gli elementi essenziali per poter determinare un profitto).

(314)

Tuttavia, come indicato nel considerando (41), i diversi tipi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono la materia primaria per la produzione di vari prodotti di acciaio a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti piatti di acciaio laminati a freddo (16) e rivestiti. A tale riguardo, il regolamento provvisorio sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa affermava che «la […] situazione [dell'industria dell'Unione] nel mercato libero si è notevolmente deteriorata durante tale periodo, poiché essa ha iniziato ad accumulare perdite dal 2012 in poi. I volumi delle vendite sul mercato libero dell'Unione sono infatti diminuiti del 14 % e i prezzi di vendita unitari sono scesi del 19 %, mentre il costo di produzione è diminuito solo del 16 %. L'industria dell'Unione ha inoltre perso quote di mercato a causa delle importazioni dai paesi interessati ed ha dovuto ridurre gli investimenti visti i continui utili negativi sul capitale investito..  (17)» La conclusione di questo considerando ha trovato conferma nella fase definitiva (18) ed è tuttora pertinente. Il periodo dell'inchiesta del caso relativo ai prodotti piatti di acciaio laminati a freddo (19) è anteriore al periodo dell'inchiesta del presente caso. Tuttavia, pur con periodi dell'inchiesta diversi, gli indicatori di cui sopra mostrano, analogamente alla situazione del mercato libero, un quadro negativo per i prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, vale a dire per il primo mercato a valle per il quale sono utilizzati i trasferimenti e le vendite vincolati di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

(315)

Di conseguenza, sulla base delle motivazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto le argomentazioni dei produttori esportatori russi e del ministero russo dello Sviluppo economico e conferma di avere agito con la debita diligenza e di avere garantito un adeguato esame di entrambi i mercati.

4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio notevole

(316)

Nonostante i provvedimenti concreti adottati dall'industria dell'Unione per migliorare l'efficienza riducendo i costi (per esempio con la riduzione delle ore di lavoro settimanale), mantenendo sotto stretto controllo i costi di produzione nel periodo in esame, la situazione economica dell'industria dell'Unione si è deteriorata in modo significativo: le perdite sono passate dal – 2,7 % del 2013 al – 7,8 % durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza sono state accumulate perdite nel periodo in esame, tranne che nel 2014.

(317)

Inoltre, nonostante un aumento del 5 % del consumo dell'Unione nel mercato libero, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 5 %, i prezzi di vendita unitari sono calati di più del 20 % e la produzione è diminuita del 2 %. Il tasso di occupazione si è inoltre ridotto del 5 %. Anche gli altri indicatori di pregiudizio hanno quindi registrato un andamento negativo.

(318)

Le conseguenze della crisi del debito nella zona euro del 2013 hanno inciso negativamente sulla redditività nello stesso anno, mentre è stata registrata una moderata ripresa nel 2014. Successivamente, nelle particolari circostanze del caso in esame, i produttori dell'Unione hanno venduto il prodotto in esame a prezzi inferiori ai costi, soprattutto a partire dalla seconda metà del 2015, al fine di conservare la propria quota di mercato. Tutti i produttori esportatori dei quattro paesi interessati hanno venduto a prezzi di dumping che, nella maggior parte dei casi, erano inferiori ai prezzi dei produttori di acciaio dell'Unione, esercitando così una notevole pressione sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

(319)

A causa delle perdite subite nel periodo in esame, dovute ai fattori di cui sopra, gli altri indicatori, quali il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno seguito le stesse tendenze al ribasso dell'indicatore di redditività.

(320)

Con la diffusione del documento informativo le parti interessate sono state informate della conclusione della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(321)

I produttori esportatori russi (MMK Group e Severstal Group) e il ministero russo dello Sviluppo economico hanno sostenuto che fosse impossibile per la Commissione individuare un pregiudizio notevole nel presente procedimento, dal momento che i procedimenti relativi alla Cina (20) riguardavano esattamente lo stesso prodotto in esame e, di fatto, esattamente gli stessi periodi per la valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità (fino a giugno 2016 e anche settembre 2016). Per questo motivo, a loro avviso lo stretto legame tra i due procedimenti aveva reso necessario allineare le risultanze relative al pregiudizio e al nesso di causalità in entrambi i procedimenti.

(322)

Il produttore esportatore brasiliano Usiminas ha inoltre espresso dubbi sulla possibilità che la situazione dell'industria dell'Unione abbia potuto subire un deterioramento nell'arco di soli sei mesi, passando da una situazione caratterizzata da una minaccia di pregiudizio a una situazione di pregiudizio notevole, considerando che sia il periodo dell'inchiesta del procedimento relativo alla Cina sia quello relativo al presente procedimento riguardavano il secondo semestre del 2015. Per gli stessi motivi, inoltre, il ministero russo dello Sviluppo economico ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la determinazione del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione nel presente procedimento.

(323)

Usiminas ha inoltre asserito che diversi indicatori evidenziavano di fatto una situazione stabile o solo una tendenza lievemente negativa, e che pertanto il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non poteva essere considerato notevole. A tale proposito, questo produttore esportatore ha fatto riferimento al lieve calo della produzione, del volume di vendite e dell'occupazione nell'Unione. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che il calo della quota di mercato, sebbene più significativo, restava comunque di scarsa entità alla luce del fatto che l'industria dell'Unione ha mantenuto una posizione dominante, con una quota di mercato del 76,7 %, durante il periodo dell'inchiesta.

(324)

La Commissione ha riconosciuto che l'attuale inchiesta riguarda esattamente lo stesso prodotto e il prodotto simile interessati dalle inchieste relative alla Cina.

(325)

Tuttavia, l'inchiesta attuale e le inchieste relative alla Cina non riguardano gli stessi periodi pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità. In primo luogo, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio del presente caso ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016, mentre l'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 30 giugno 2016. Per le inchieste relative alla Cina, l'inchiesta sul dumping, sulle sovvenzioni e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, mentre l'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del 2015. Sebbene esista effettivamente una sovrapposizione di sei mesi tra i periodi delle due inchieste (il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 31 dicembre 2015), la determinazione del dumping e del pregiudizio è stata effettuata sulla base di un periodo di inchiesta e di un periodo in esame che erano diversi per l'inchiesta attuale e per quelle relative alla Cina, e che erano già stati definiti in linea con le disposizioni pertinenti del regolamento di base e annunciati nell'avviso di apertura. Questo è stato chiaramente spiegato nel considerando 115 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione (21) («il regolamento definitivo relativo alla Cina»), che recita: «La Commissione non ha ritenuto possibile in questo caso cumulare le importazioni oggetto di dumping combinando le due inchieste. Il concetto di importazioni che sono «simultaneamente oggetto di inchieste antidumping», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, contempla le importazioni oggetto della medesima inchiesta o le importazioni oggetto di due diverse inchieste che sono in corso simultaneamente e che hanno periodi di inchiesta identici o che coincidono in larga misura. Nel caso in questione, entrambe le inchieste sono state svolte in periodi differenti che si sovrappongono solamente per sei mesi.».

(326)

Nel caso in questione la Commissione aveva ricevuto elementi di prova sufficienti per avviare una procedura basata sulla denuncia di effettivo pregiudizio, in particolare a causa dei prezzi molto bassi, durante il periodo dell'inchiesta. Il caso relativo alla Cina tratta invece una minaccia di pregiudizio che riguarda un periodo dell'inchiesta che in parte precede quello del caso in questione, che non si basa solo sull'andamento dei prezzi e del volume delle importazioni cinesi ma anche sulla previsione del comportamento futuro dei produttori esportatori cinesi, soprattutto in considerazione della capacità inutilizzata esistente.

(327)

La giurisprudenza impone alla Commissione di effettuare un'analisi di imputazione dei diversi fattori. Nel caso in questione, le importazioni provenienti dai quattro paesi interessati hanno causato un effettivo pregiudizio all'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di tale caso.

(328)

Indipendentemente da tale effettivo pregiudizio, le importazioni cinesi hanno costituito un'ulteriore minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione. Di conseguenza, data la differenza tra i due periodi dell'inchiesta e le conclusioni della presente inchiesta, la minaccia di pregiudizio da parte della Cina non può annullare il nesso di causalità nel caso in esame.

(329)

La Commissione ha anche osservato che il metodo utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio, basato sulle vendite sottocosto praticate da società dei quattro paesi, comprende per la sua stessa concezione anche qualsiasi imputazione di pregiudizio eventualmente causato dalla Cina alle importazioni provenienti dai quattro paesi.

(330)

Per quanto riguarda i dubbi del produttore esportatore brasiliano sul deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione, che sarebbe passata nell'arco di soli sei mesi, da una situazione caratterizzata da una minaccia di pregiudizio a una situazione di pregiudizio notevole, la Commissione ha confrontato il periodo dell'inchiesta dei casi relativi alla Cina con il periodo dell'inchiesta del caso in questione e ha concluso che in questo periodo di sei mesi è stato in effetti osservato un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. A tale riguardo, la Commissione cita ad esempio l'ulteriore diminuzione dei volumi di produzione, dei volumi delle vendite, dell'occupazione, dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione nonché il peggioramento della situazione finanziaria negativa (redditività), come indicato nella tabella che segue.

Tabella 17

Confronto di alcuni dei principali indicatori macroeconomici e microeconomici tra il caso relativo alla Cina e il caso relativo ai cinque paesi per i rispettivi periodi dell'inchiesta

 

Considerando

2015 (periodo dell'inchiesta per il caso relativo alla Cina)

PI

Volumi di produzione

(278)

74 718 189

72 920 472

Utilizzo degli impianti

(278)

76,2 %

74,3 %

Volume delle vendite sul mercato libero

(282)

27 327 906

26 027 000

Quota di mercato dei produttori dell'Unione sul mercato libero

(282)

77,7 %

76,7 %

Occupazione

(289)

17 829

17 722

Prezzi di vendita

(295)

427

383

Perdite subite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione

(301)

– 0,8 %

– 7,8 %

(331)

Quanto all'asserzione secondo cui in realtà vari indicatori di fatto evidenziassero una situazione stabile o solo una lieve tendenza negativa, e che pertanto il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non poteva essere considerato notevole, la Commissione ha citato l'ulteriore deterioramento dei principali indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da (316) a (319). La Commissione ha constatato che tale deterioramento fosse sufficiente per ritenere che l'industria dell'Unione si trovasse in una situazione di pregiudizio notevole.

(332)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali i produttori esportatori russi (MMK Group e Severstal Group) hanno contestato le conclusioni della Commissione relative al pregiudizio notevole per i seguenti motivi:

nel periodo gennaio — marzo 2017 l'industria dell'Unione ha realizzato un profitto dell'8,6 % (cfr. considerando (425);

il 6 aprile 2017, il regolamento che istituisce dazi antidumping nell'inchiesta relativa ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo provenienti dalla Cina (22) ha stabilito in via definitiva l'assenza di pregiudizio notevole ai danni dell'industria dell'Unione per il prodotto in esame fino al 31 dicembre 2015. Inoltre non è stato individuato alcun pregiudizio notevole fino al 1o gennaio 2016, e la redditività dell'industria dell'Unione era già tornata al 2 % nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2016 (cfr. anche considerando (425)];

un'osservazione analoga è stata presentata dal produttore esportatore brasiliano Usiminas (23), che ha dichiarato di voler «fare presente che il confronto (24) non chiarisce se la situazione dell'industria dell'Unione possa essersi deteriorata passando da una situazione in cui sussisteva una minaccia di pregiudizio a una situazione di pregiudizio notevole nell'arco di soli sei mesi .»;

il moderato deterioramento degli indicatori economici dal 2015 al periodo dell'inchiesta (cfr. la tabella di cui al considerando (330)] non può essere valutato come notevole.

(333)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi che seguono.

Come indicato nel considerando (426), in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al pregiudizio sono state tratte utilizzando dati verificati relativi periodo dell'inchiesta. La raccolta e la verifica dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta sono state invece effettuate nel quadro dell'analisi dell'interesse dell'Unione. La tabella di cui al considerando (301) ha evidenziato le notevoli perdite registrate a partire dal 2013 (fatta eccezione per il 2014).

Anche tenendo conto dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta, l'industria dell'Unione si trova ancora in una situazione di pregiudizio: i profitti ottenuti durante i periodi luglio — dicembre 2016 e gennaio — marzo 2017 non riescono a compensare i periodi consecutivi di perdite elevate. L'analisi del pregiudizio è inoltre basata su una serie di fattori, e la redditività è solo uno tra i tanti.

Per quanto riguarda il regolamento che impone dazi antidumping sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo provenienti dalla Cina, la Commissione ha fatto riferimento alle sue argomentazioni nel considerando (325) e in particolare al fatto che la presente inchiesta e le inchieste relative alla Cina non riguardano gli stessi periodi pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità.

Per quanto riguarda il deterioramento degli indicatori economici, la Commissione ha ribadito che tutti i principali indicatori sono peggiorati, con un'ulteriore diminuzione dei volumi di produzione, del volume delle vendite, dell'occupazione e dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione e un aggravamento della situazione finanziaria negativa (redditività). Ciò può essere di per sé considerato un indicatore di pregiudizio notevole.

(334)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(335)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione fosse dovuto alle importazioni oggetto di dumping da Brasile, Iran, Russia e Ucraina. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping da Brasile, Iran, Russia e Ucraina alcun pregiudizio causato da fattori diversi da tali importazioni.

(336)

I fattori presi in considerazione dalla Commissione sono stati i seguenti: la crisi economica, l'insufficiente competitività dei produttori dell'Unione, importazioni da paesi terzi, l'incidenza della situazione di un produttore di acciaio italiano sul quadro del pregiudizio, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, l'«eccesso di capacità» dell'industria siderurgica europea e la correlazione tra i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sul mercato dell'Unione da un lato, e i prezzi di materie prime e prodotti piatti di acciaio laminati a caldo a livello mondiale dall'altro.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping da Brasile, Iran, Russia e Ucraina

(337)

I prezzi di vendita dei produttori esportatori sono mediamente diminuiti, passando da 442 EUR/tonnellata nel 2013 a 323 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta (– 27 %). Abbassando continuamente il prezzo di vendita unitario nel periodo in esame i produttori esportatori di Brasile, Iran, Russia e Ucraina sono riusciti ad ampliare la propria quota di mercato, passando dal 7,45 % nel 2013 al 12,57 % durante il periodo dell'inchiesta, come mostrato nella tabella di cui al considerando (262). Inoltre nel 2015 e durante il periodo dell'inchiesta è stato registrato un considerevole aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati rispetto agli anni precedenti.

(338)

La Commissione ha constatato che l'aumento dei volumi e il brusco calo dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati nel periodo in esame ha causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Ciò è dovuto al fatto che, di fronte alla politica dei prezzi aggressiva adottata dai produttori esportatori dei paesi interessati, anche i produttori dell'Unione non hanno avuto altra scelta che ridurre i loro prezzi e vendere in perdita per mantenere un certo livello di volume di vendite e di quota di mercato. Tutto questo ha inciso negativamente sulla redditività dell'industria, che ha raggiunto il livello non sostenibile di – 7,8 % durante il periodo dell'inchiesta.

(339)

Vista la coincidenza temporale tra il livello delle importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi da un lato e, dall'altro, la contrazione dei volumi delle vendite e la depressione dei prezzi dell'industria dell'Unione, che hanno condotto a una situazione di perdita, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Crisi economica

(340)

La Commissione ha constatato che nel 2013 le conseguenze della crisi del debito nella zona euro hanno inciso negativamente sui risultati dell'industria siderurgica dell'Unione. Tuttavia, come indicato nel considerando (303), la Commissione ha anche concluso che l'industria dell'Unione ha visto un inizio di ripresa nel 2014 e nella prima metà del 2015.

(341)

Più in particolare, il mercato aveva iniziato a riprendersi dagli effetti della crisi con una domanda relativamente stabile, e perfino in crescita, a partire dal 2014. Pertanto, a partire dal 2014 l'industria dell'Unione avrebbe potuto trarre maggiore beneficio dalla ripresa del mercato, ma le importazioni a basso prezzo sono gradualmente aumentate, acquisendo quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione. La continua pressione delle importazioni ha iniziato ad essere avvertita pienamente a partire dal secondo semestre del 2015, inizio del periodo dell'inchiesta.

(342)

Pertanto, tenendo conto della ripresa del mercato dell'Unione, come dimostrato dall'aumento del consumo del mercato libero dell'Unione nel periodo in esame (cfr. tabella di cui al considerando 226), la Commissione ha concluso che la crisi del debito nella zona euro ha avuto un'incidenza negativa principalmente nel corso del 2013 del periodo in esame e precedentemente al periodo dell'inchiesta. Tale crisi non ha tuttavia contribuito al pregiudizio notevole riscontrato durante il periodo dell'inchiesta.

5.2.2.   Importazioni da paesi terzi

5.2.2.1.   Cina

(343)

Nel periodo in esame il volume e la quota di mercato (in volume delle importazioni totali) delle importazioni dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 18

Volumi, prezzi unitari e quote di mercato dalla Cina

 

2013

2014

2015

PI

Cina

Volume delle importazioni dalla Cina

336 028

592 104

1 519 304

1 578 848

Indice (2013 = 100)

100

176

452

470

Prezzi unitari delle importazioni dalla Cina

505

463

404

339

Indice (2013 = 100)

100

92

80

67

Quota di mercato

1,04 %

1,79 %

4,32 %

4,65 %

Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione

6,97 %

11,32 %

19,41 %

19,98 %

Fonte: Eurostat.

(344)

Come indicato nella tabella di cui sopra, nel periodo in esame le importazioni dalla Cina sono aumentate del 370 %, mentre le importazioni da paesi terzi diversi da Brasile, Iran, Russia e Ucraina (compresa la Cina) sono aumentate soltanto del 51 %. Inoltre, confrontando i dati assoluti relativi alle importazioni, è stato osservato che:

la Cina è stata, insieme a Russia e Ucraina, fra i tre maggiori esportatori nel mercato dell'Unione durante il periodo 2013–2015;

la Cina è stata il principale esportatore nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(345)

I prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono inoltre scesi da 505 EUR/tonnellata nel 2013 a 339 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta.

(346)

La giurisprudenza impone alla Commissione di effettuare un'analisi di imputazione dei diversi fattori. Nella presente inchiesta le importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina hanno causato un effettivo pregiudizio all'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta relativo al caso in esame. Indipendentemente dalla presente inchiesta, nell'ambito dell'inchiesta sullo stesso prodotto importato dalla Cina la Commissione ha concluso che esisteva un nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e la minaccia di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione (in particolare durante la seconda metà del 2015) (25).

(347)

Anche se l'inchiesta relativa alla Cina e la presente inchiesta non riguardano gli stessi periodi rilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità, vi è in primo luogo una sovrapposizione di sei mesi tra i periodi dell'inchiesta dei due casi (il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 31 dicembre 2015). In secondo luogo, come indicato al considerando 59 del regolamento definitivo relativo alla Cina (26), il volume delle importazioni cinesi ha registrato un ulteriore incremento (+ 8,5 %) nel primo semestre del 2016 (773 275 tonnellate), rispetto alla prima metà del 2015 (712 390 tonnellate). Inoltre, come indicato nella tabella di cui al considerando (343), i volumi delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta non erano trascurabili. In terzo luogo, come indicato al considerando 93 del regolamento definitivo relativo alla Cina, «i produttori esportatori cinesi hanno adottato una politica dei prezzi aggressiva nel mercato dell'Unione, in particolare nella seconda metà del 2015 e nella prima metà del 2016. Se non viene adottata alcuna misura e tenuto conto dell'attuale ingente eccesso di capacità cinese nel settore dell'acciaio, nel quale rientra anche il prodotto in esame, i produttori esportatori cinesi potrebbero mantenere una strategia aggressiva in materia di prezzi, abbassando i loro prezzi di vendita a livelli minimi.».

(348)

Per tutti questi motivi, e in particolare a causa del volume non trascurabile delle importazioni cinesi e della politica dei prezzi aggressiva adottata dai produttori esportatori cinesi, è probabile che anche le importazioni cinesi abbiano contribuito al pregiudizio notevole rilevato nella presente inchiesta.

(349)

D'altro canto, non si può presumere che le importazioni cinesi siano state l'unica causa del peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Se ipoteticamente fosse eliminato l'effetto delle importazioni cinesi, le importazioni provenienti dai quattro paesi in esame continuerebbero a pieno titolo a essere una causa indipendente. In particolare, il livello delle importazioni dai quattro paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta (4,2 milioni di tonnellate nel periodo in esame) è stato molto più significativo e quasi tre volte superiore al livello delle importazioni cinesi durante il medesimo periodo (1,6 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta).

(350)

Si è inoltre ritenuto che i produttori esportatori cinesi determinassero l'andamento dei prezzi sul mercato dell'Unione, ma nel caso dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo i soli prezzi cinesi non sono stati determinanti. Anche le importazioni provenienti dai quattro paesi hanno invece avuto l'effetto di deprimere i prezzi sul mercato dell'Unione, per via dell'entità del volume e della quota di mercato. Senza tale allineamento dei quattro paesi alla politica dei prezzi aggressiva, il pregiudizio non si sarebbe verificato.

(351)

Pertanto la Commissione ha concluso che è verosimile che le importazioni dalla Cina abbiano contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Questo non ha tuttavia annullato il nesso di causalità tra il pregiudizio causato all'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping degli altri quattro paesi a causa dei loro volumi ingenti e dei prezzi relativamente bassi.

(352)

Inoltre, gli effetti delle esportazioni cinesi non vengono attribuiti ai quattro paesi, dato che il livello di eliminazione del pregiudizio tiene conto esclusivamente degli effetti delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai quattro paesi (cfr. considerando (554)].

5.2.2.2.   Altri paesi

(353)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi e la loro quota di mercato (in volume delle importazioni totali) hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 19

Volumi, prezzi unitari e quote di mercato da paesi terzi (esclusa la Cina)

 

2013

2014

2015

PI

Turchia

Volume delle importazioni dalla Turchia

1 001 157

473 194

667 119

824 099

Indice (2013 = 100)

100

47

67

82

Prezzi unitari delle importazioni dalla Turchia

462

452

397

344

Indice (2013 = 100)

100

98

86

74

Quota di mercato

3,10 %

– 1,43 %

1,90 %

2,43 %

Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione

20,76 %

9,00 %

8,45 %

10,4 %

Totale (tutti gli altri paesi eccetto Brasile, Iran, Russia, Ucraina e Cina)

Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi

2 081 103

1 684 531

1 914 137

2 057 998

Indice (2013 = 100)

100

81

92

99

Prezzi unitari delle importazioni da tutti gli altri paesi

478

461

423

365

Indice (2013 = 100)

100

97

89

76

Quota di mercato

6,44 %

5,08 %

5,44 %

6,07 %

Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione

43,16 %

32,22 %

24,24 %

26,04 %

Fonte: Eurostat.

(354)

Un produttore esportatore brasiliano ha ritenuto discriminatorio il fatto che la Turchia non fosse oggetto della presente inchiesta. Questo produttore esportatore ha asserito che nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Turchia era superiore a quello delle importazioni dal Brasile e che i prezzi delle importazioni turche erano inferiori ai prezzi delle importazioni dal Brasile. Per questi motivi, tale parte interessata ha sostenuto che le importazioni turche erano un'importante causa del pregiudizio che l'industria dell'Unione potrebbe aver subito e che il denunciante aveva erroneamente negato l'incidenza delle importazioni turche.

(355)

Per quanto concerne l'argomentazione relativa alla discriminazione, la Commissione ha osservato che nella denuncia il denunciante ha fornito elementi di prova prima facie attestanti che i produttori esportatori turchi non avevano praticato il dumping del prodotto in esame nel mercato dell'Unione. D'altro canto, calcoli simili effettuati per il Brasile e per gli altri paesi interessati hanno indicato che le importazioni provenienti da questi paesi erano effettivamente oggetto di dumping, indicazione che è stata confermata dalla presente inchiesta.

(356)

Per quanto riguarda il potenziale pregiudizio causato dalle importazioni provenienti dalla Turchia, la Commissione ha riscontrato che nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Turchia è diminuito. Pertanto, anche se hanno contribuito al pregiudizio causato all'industria dell'Unione, le importazioni dalla Turchia non avrebbero potuto essere la causa dell'andamento sempre più negativo riscontrato nell'analisi del pregiudizio. Inoltre, i prezzi delle importazioni turche (344 EUR/tonnellata, cfr. la tabella di cui al considerando (353)] sono mediamente superiori alla media dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati, come indicato nella tabella di cui al considerando 264, e non erano oggetto di dumping in base agli elementi di prova prima facie forniti nella denuncia (cfr. considerando (355)]. Per questi motivi, la Commissione è giunta alla conclusione che le importazioni dalla Turchia non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dai quattro paesi e il pregiudizio notevole da esse causato all'industria dell'Unione.

(357)

Per quanto riguarda i volumi delle importazioni da altri paesi terzi, la Commissione li ha confrontati con le importazioni provenienti dai quattro paesi interessati, constatando che le importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina costituivano la grande maggioranza (4 266 881 tonnellate) delle importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e che il loro volume è aumentato del 77 % nel periodo in esame. La loro quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta era pari al 12,58 %. Il volume complessivo di tutti gli altri paesi ammontava invece solo a 3 636 846 tonnellate e la loro quota di mercato nello stesso periodo era del 10,72 %. Come indicato nella tabella di cui al considerando (353), il volume complessivo di tutti gli altri paesi a parte la Cina ammontava solo a 2 057 998 tonnellate, e la loro quota di mercato era pari al 6,07 %.

(358)

Inoltre i prezzi medi delle importazioni provenienti dagli altri paesi terzi (365 EUR/tonnellata per tutti gli altri paesi terzi, cfr. tabella 14) erano superiori ai prezzi medi delle importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina (323 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta, cfr. considerando (265)]. Pertanto la Commissione ha concluso che i volumi delle importazioni da altri paesi terzi non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti da Brasile, Iran, Russia e Ucraina e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(359)

La giurisprudenza impone alla Commissione di effettuare un'analisi di imputazione dei diversi fattori. Nella presente inchiesta le importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina hanno causato un effettivo pregiudizio all'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Indipendentemente dalla presente inchiesta, considerando le conclusioni su volumi e prezzi di cui ai considerando (357) e (358), le importazioni di tutti gli altri paesi a parte la Cina non hanno annullato il nesso di causalità nel caso in esame e hanno avuto un'incidenza solo marginale, se non del tutto assente, sul quadro del pregiudizio.

5.2.3.   Andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione

(360)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 20

Volumi delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

 

2013

2014

2015

PI

Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti

2 379 035

2 777 446

2 409 721

2 075 670

Indice (2013 = 100)

100

117

101

87

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

463

459

391

357

Indice (2013 = 100)

100

99

84

77

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(361)

Nel periodo in esame, il volume delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è diminuito del 13 %. Per quanto riguarda i prezzi, nel periodo in esame hanno subito un calo notevole (23 %).

(362)

Le vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano circa il 25 % del totale delle loro vendite sul libero mercato durante il periodo dell'inchiesta. Il calo dei prezzi all'esportazione ha inoltre seguito in termini percentuali lo stesso andamento dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione nel mercato dell'Unione.

(363)

La Commissione ha concluso che i risultati delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione hanno contribuito al pregiudizio causato all'industria dell'Unione. Essa ha tuttavia constatato che tale fattore non ha annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, sia per gli stessi motivi indicati nei considerando (350) e (351), vale a dire a causa dei notevoli volumi e dei prezzi relativamente bassi delle importazioni provenienti dai quattro paesi, sia perché la loro incidenza è stata solo marginale.

5.2.4.   Situazione specifica di un produttore italiano dell'Unione

(364)

Una parte interessata ha sostenuto che l'inclusione del produttore italiano Ilva nei dati relativi al pregiudizio ha falsato il quadro del pregiudizio. Essa ha sostenuto che la produzione e le vendite effettive del produttore italiano si sono significativamente ridotte nel periodo in esame per motivi non legati alle importazioni dai paesi interessati.

(365)

In primo luogo, come indicato nel considerando (215), la definizione e l'analisi dell'industria dell'Unione si basano sull'industria dell'Unione nel suo insieme, compreso il produttore italiano. Pertanto non sarebbe opportuno escludere questo produttore dalla definizione dell'industria dell'Unione. In tale contesto, il fatto che questo produttore italiano abbia ridotto la sua produzione effettiva (di meno di 700 000 tonnellate) nel periodo in esame non può spiegare interamente la riduzione del volume di produzione complessivo dell'industria dell'Unione (– 1,7 milioni di tonnellate). Alcuni produttori dell'Unione sono stati in grado di aumentare la loro produzione effettiva nel periodo in esame, ma altri (come Ilva) non ci sono riusciti. Lo stesso ragionamento si applica ai dati relativi alle vendite.

(366)

Inoltre Ilva è un produttore dell'Unione non inserito nel campione e in quanto tale non ha influenzato le tendenze osservate per gli indicatori microeconomici. A tal proposito, la Commissione ha osservato che tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno subito perdite durante il periodo dell'inchiesta. Questo ha corroborato la conclusione secondo cui l'industria dell'Unione nel suo complesso ha subito un pregiudizio.

(367)

Anche l'incidenza della situazione specifica del produttore italiano sul quadro complessivo dell'industria dell'Unione è stata inoltre limitata. Nonostante questo produttore italiano abbia ridotto la produzione e i volumi delle vendite, altri produttori dell'Unione sono riusciti a produrre e vendere quantitativi relativamente maggiori, colmando la lacuna creata da tale produttore italiano. Ad ogni modo, tali produttori dell'Unione non hanno avuto altra scelta che adeguarsi al livello dei prezzi determinato dalle importazioni oggetto di dumping per evitare la perdita di ulteriori quote di mercato.

(368)

Per di più, il fatto che alcuni produttori dell'Unione ottengano risultati relativamente migliori sul mercato dell'Unione rispetto ad altri può derivare da una serie di fattori, ma non pregiudica la conclusione secondo cui l'industria dell'Unione nel suo insieme ha subito un pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping.

(369)

La Commissione ha pertanto concluso che l'incidenza dell'unico produttore italiano è stata limitata e non ha contribuito al pregiudizio causato all'industria dell'Unione.

5.2.5.   Eccesso di capacità dell'industria siderurgica europea ed eccesso di capacità dell'industria siderurgica a livello mondiale

(370)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'UE non è stato causato dalle importazioni dai paesi interessati, bensì dall'eccesso di capacità dei produttori dell'Unione. Per corroborare la loro argomentazione queste parti interessate hanno citato il piano d'azione per l'acciaio varato dalla Commissione.

(371)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Benché esista un problema di eccesso di capacità del settore siderurgico a livello mondiale (27), anche nel mercato dell'Unione, la Commissione ha constatato che tre stabilimenti (28) dell'industria dell'Unione hanno notevolmente ridotto i loro volumi di produzione effettivi nel periodo in esame. A livello globale, il volume di produzione dei produttori dell'Unione è stato ridotto del 2 %, come indicato nella tabella di cui al considerando (278).

(372)

Come indicato nella tabella di cui al considerando (301), durante il periodo dell'inchiesta la redditività è peggiorata significativamente e sono state registrate perdite record. Questo dimostra, pertanto, che non vi è alcuna correlazione diretta tra le cifre, relativamente stabili, riguardanti capacità e produzione da un lato, e l'aggravarsi delle perdite dall'altro, considerando la volontà dell'industria dell'Unione di adeguarsi all'evoluzione delle condizioni di mercato per restare competitiva.

(373)

La Commissione è giunta quindi alla conclusione che l'eccesso di capacità dell'industria siderurgica europea non ha annullato il nesso di causalità.

(374)

Quanto all'ulteriore argomentazione secondo cui il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dall'eccesso di capacità a livello mondiale nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, la tabella che segue riporta la capacità teorica inutilizzata di produzione di acciaio grezzo e i livelli di produzione effettivi di Brasile, Iran, Russia e Ucraina.

Tabella 21

Capacità di produzione di acciaio grezzo e livelli di produzione del prodotto simile in Brasile, Iran, Ucraina e Russia (in migliaia di tonnellate)

Paese

Capacità produttiva di acciaio grezzo stimata per il 2015 (29)

Produzione di acciaio grezzo nel 2015 (30)

Eccesso teorico di capacità nel 2015 (29)  (30)

Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2014

Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2015

Brasile

49 220

33 256

15 964

14 229

13 388

Iran

28 850

16 146

12 704

8 276

7 872

Russia

90 000

70 898

19 102

26 898

27 509

Ucraina

42 500

22 968

19 532

7 867

6 314

(375)

Tale eccesso di capacità ha determinato pratiche di dumping da parte di tutti i paesi interessati.

(376)

La Commissione ha pertanto concluso che l'eccesso di capacità a livello mondiale non annulla il nesso di causalità nelle circostanze specifiche del presente caso. In realtà, in questo caso, l'eccesso di capacità è uno dei motivi alla base delle pratiche di dumping dei paesi interessati.

5.2.6.   Insufficiente competitività dei produttori dell'Unione

(377)

Alcune parti interessate hanno asserito che i produttori dell'Unione non sono stati sufficientemente competitivi a causa di costi dell'energia (principalmente elettricità) relativamente più elevati. Un'altra parte interessata ha asserito che l'industria dell'Unione è caratterizzata dalla mancanza di investimenti e di innovazione.

(378)

Per quanto riguarda i costi dell'energia, questa rappresenta una componente importante dei costi per la produzione del prodotto in esame, ma non la principale. Sulla base di un recente studio specializzato la Commissione ha constatato che i prezzi dell'elettricità sono diminuiti del 12 % nel corso del periodo 2010-2015. Questo ha fatto sì che l'Unione europea diventasse la regione del mondo con il quarto più basso livello dei prezzi dell'elettricità (31). Pertanto non si può sostenere che i produttori dell'Unione abbiano uno svantaggio comparativo a questo riguardo. In terzo luogo, queste argomentazioni sul costo dell'elettricità non sono compatibili con il fatto che l'industria dell'Unione sia stata comunque in grado di realizzare profitti dello 0,4 % circa sia nel 2013 che nel periodo 2007 — 2011, quando questo presunto svantaggio comparativo in termini di costi sussisteva ugualmente.

(379)

Per quanto riguarda l'asserzione relativa alla mancanza di investimenti e di innovazione, nell'ambito dell'inchiesta la Commissione ha accertato che nel periodo in esame erano ancora in corso investimenti di oltre 240 milioni di EUR (cfr. considerando (305)]. Per quanto riguarda l'asserzione secondo cui l'industria dell'Unione non era innovativa, la parte interessata non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della stessa.

(380)

La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui l'industria dell'Unione non era sufficientemente competitiva e ha concluso che tali fattori non hanno causato un pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.2.7.   Prezzi bassi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sul mercato dell'Unione a causa del calo dei prezzi delle materie prime e/o dei prezzi bassi di tali prodotti in tutto il mondo

(381)

Un produttore esportatore brasiliano ha affermato che il basso livello dei prezzi delle materie prime, in particolare del minerale di ferro, utilizzate per la fabbricazione di acciaio hanno portato a una diminuzione dei prezzi di mercato dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sul mercato dell'Unione. Il produttore esportatore ucraino ha sostenuto che il presunto effetto sui prezzi nel mercato interno dell'Unione non è stato causato dalle importazioni provenienti dai paesi interessati, ma piuttosto da una tendenza generale al ribasso dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo in tutto il mondo.

(382)

La Commissione ha analizzato sia i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sia l'andamento dei prezzi delle materie prime per tali prodotti nel periodo in esame.

(383)

Durante l'inchiesta la Commissione ha confermato che tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta i prezzi delle materie prime erano diminuiti. Il prezzo del minerale di ferro, ad esempio, è sceso da circa 141 USD/tonnellata a 52 USD/tonnellata, pari a un calo di oltre il 60 %.

(384)

Dall'analisi del costo di produzione del maggiore produttore dell'Unione inserito nel campione la Commissione ha tuttavia rilevato che l'incidenza di questo calo dei prezzi delle materie prime è molto più ridotta rispetto all'andamento dei prezzi osservato. Per esempio l'input delle materie prime più importanti rappresentava circa il 70 % del suo costo di produzione totale nel 2013, ma costituiva ancora il 60 % circa del costo di produzione totale durante il periodo dell'inchiesta. Questo dimostrava che non esisteva una correlazione diretta tra il calo dei prezzi delle materie prime e la diminuzione del costo di produzione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

(385)

I costi di produzione dell'industria dell'Unione sono inoltre complessivamente diminuiti del 19 % (cfr. considerando (295)], in conseguenza non solo del costo più basso delle materie prime ma anche di miglioramenti dell'efficienza realizzati dai produttori dell'Unione, come illustrato nel considerando (290). In aggiunta nello stesso periodo i prezzi medi delle importazioni sono scesi in misura percentualmente maggiore, ossia del 27 % (cfr. considerando (265)].

(386)

A condizioni di mercato eque, l'industria dell'Unione avrebbe potuto mantenere il suo livello dei prezzi di vendita in modo da trarre beneficio da una riduzione dei costi e diventare nuovamente redditizia. I produttori dell'Unione hanno invece dovuto seguire la tendenza dei prezzi sul mercato dell'Unione riducendo anche i propri prezzi. Durante il periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione sono stati costretti a vendere sottocosto al fine di evitare un'ulteriore contrazione della loro quota di mercato. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui il calo mondiale dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e delle materie prime abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(387)

È stato stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti da Brasile, Iran, Russia e Ucraina, da un lato, e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione dall'altro. Vi è stata una chiara contemporaneità tra il forte aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping con prezzi di vendita in continua diminuzione da Brasile, Iran, Russia e Ucraina e il peggioramento dei risultati dell'Unione, soprattutto a partire dalla seconda metà del 2015. L'industria dell'Unione non ha avuto altra scelta che adeguarsi al livello dei prezzi determinato dalle importazioni oggetto di dumping per evitare la perdita di ulteriori quote di mercato, con il risultato di trovarsi in una situazione di perdita. Essa non è stata quindi in grado di beneficiare della ripresa dei consumi nell'Unione e si è vista costretta a vendere sottocosto i suoi prodotti sul mercato dell'Unione.

(388)

La Commissione ha constatato che altri fattori che possono avere inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione, quali le importazioni da paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, l'eccesso di capacità dell'industria siderurgica europea e l'eccesso di capacità dell'industria siderurgica a livello mondiale.

(389)

In sintesi, la Commissione ha ritenuto che nessuna delle argomentazioni fatte valere dalle parti interessate per quanto riguarda gli altri fattori dopo la diffusione del documento informativo sia stata in grado di modificare le conclusioni che stabilivano un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(390)

Inoltre la Commissione ha concluso che tali fattori, combinati o separatamente, non annullano il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati rimanevano la principale causa di pregiudizio per i motivi che seguono. Come indicato nel considerando (357), le importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina costituivano la grande maggioranza (4 266 881 tonnellate) delle importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e il loro volume è aumentato del 77 % nel periodo in esame. Inoltre, come indicato nel considerando (362), le vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentano solo una parte modesta (25 %) del totale delle vendite nel mercato libero, mentre l'eccesso di capacità nei quattro paesi interessati è esattamente una delle ragioni per le quali è stato praticato il dumping sul mercato dell'Unione.

(391)

È stato constatato che alcuni dei fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping (la crisi economica, la situazione di un particolare produttore italiano, l'insufficiente competitività dei produttori dell'Unione e i prezzi bassi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sul mercato dell'Unione causati dai prezzi delle bassi materie prime e/o dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo a livello mondiale) non hanno causato pregiudizio all'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(392)

Le parti sono state informate di tali risultanze tramite il documento informativo e hanno presentato le proprie osservazioni, analizzate nei considerando che seguono. Tali osservazioni sono state prese in considerazione dalla Commissione al momento di giungere alla sua decisione definitiva.

(393)

I produttori esportatori russi MMK e Severstal Group hanno sostenuto che il presunto nesso di causalità tra le importazioni provenienti dai paesi interessati e il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione nel periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016 sarebbe stato manifestamente annullato dalle conclusioni del regolamento definitivo relativo alla Cina. A tale proposito essi hanno citato la sostanziale e rapida crescita dei volumi delle importazioni cinesi dal 2015 alla fine del periodo dell'inchiesta relativo al presente procedimento e l'ulteriore tendenza al ribasso dei prezzi delle importazioni cinesi (– 33 %), come indicato al considerando 161 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione (32) («il regolamento provvisorio relativo alla Cina»). Questi produttori esportatori russi hanno citato in particolare i considerando da 178 a 182, 184 e 188 del regolamento provvisorio relativo alla Cina come prova del fatto che il peggioramento della situazione nel periodo luglio 2015 — giugno 2016 fosse imputabile alle importazioni cinesi e non a quelle provenienti dai paesi interessati. Analogamente alle osservazioni dei produttori esportatori russi, anche il ministero russo dello Sviluppo economico ha sostenuto che un fattore determinante per la situazione negativa dell'industria dell'Unione fosse rappresentato dalle importazioni cinesi e non dalle importazioni dai paesi interessati. In seguito alla comunicazione delle informazioni finali la stessa argomentazione è stata ribadita dai produttori esportatori russi e dal ministero russo dell'Industria e del commercio.

(394)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. I considerando citati dai produttori esportatori russi si riferiscono al periodo 2012 — 2015 e non al periodo esaminato nel presente procedimento. Lo stesso vale per quanto riguarda la tendenza al ribasso dei prezzi delle importazioni cinesi. A questo proposito, la Commissione rinvia alle spiegazioni fornite nel considerando 325 e ribadisce che non vi è contraddizione tra il caso in questione e il caso relativo alla Cina. La Commissione ha infatti concluso che le importazioni dalla Cina potrebbero avere contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, come indicato nel considerando (349), ma non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole rilevato durante il periodo dell'inchiesta.

(395)

Il ministero russo dello Sviluppo economico ha inoltre affermato che, contrariamente alla situazione dei produttori dell'Unione, per i fabbricanti russi nel 2015 i costi delle materie prime rappresentavano oltre il 60 % dei costi di produzione totali. Di conseguenza, per i produttori esportatori russi il calo dei prezzi delle materie prime ha determinato una riduzione dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo maggiore che per i produttori dell'Unione. Tale amministrazione si attendeva pertanto che la Commissione valutasse adeguatamente questo fattore ai fini del presente procedimento. Il ministero russo ha inoltre sostenuto che i prezzi delle esportazioni dell'industria dell'Unione erano nettamente inferiori ai costi di produzione unitari medi e che anche la mancanza di redditività delle esportazioni dell'industria dell'Unione avrebbe potuto costituire un fattore di pregiudizio per l'industria dell'Unione. Il ministero russo ha quindi chiesto alla Commissione di riconsiderare la determinazione del nesso di causalità nel presente procedimento. In seguito alla comunicazione delle informazioni finali la stessa argomentazione concernente l'andamento delle esportazioni dell'Unione è stata ribadita dal ministero russo dell'Industria e del commercio.

(396)

Per quanto riguarda le argomentazioni del ministero russo in merito ai prezzi delle materie prime la Commissione ha citato i considerando (381) e seguenti, nei quali ha constatato di non aver riscontrato, per quanto riguarda i produttori dell'Unione, alcuna correlazione diretta tra il calo dei prezzi delle materie prime e un calo dei costi di produzione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. In realtà, se il calo dei prezzi delle materie prime avesse determinato una riduzione dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo per i produttori esportatori russi maggiore che per i produttori dell'Unione, questo si sarebbe dovuto riflettere tanto nei prezzi praticati sul mercato interno quanto nei prezzi delle esportazioni del produttore russo. La Commissione ha tuttavia accertato che il produttore esportatore russo ha praticato il dumping dei suoi prodotti immessi sul mercato dell'UE.

(397)

Per quanto riguarda la mancanza di redditività delle esportazioni dell'industria dell'Unione, la Commissione ha richiamato il considerando (360) e seguenti, confermando non solo che i prezzi di vendita dei volumi esportati sono diminuiti in modo significativo, ma anche che i volumi delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione non rappresentavano più del 25 % del totale delle loro vendite sul mercato libero durante il periodo dell'inchiesta (cfr. considerando (362)]. La Commissione ha pertanto concluso che l'andamento delle vendite all'esportazione ha contribuito marginalmente al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ma che tale fattore non ha annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(398)

Inoltre il produttore esportatore brasiliano CSN ha sostenuto che l'accuratezza della determinazione del nesso di causalità è stata influenzata negativamente i) dall'inclusione, nella valutazione del pregiudizio, delle importazioni effettuate dal gruppo ArcelorMittal e ii) dalla contraddizione tra le risultanze del caso in questione per quanto riguarda gli effetti delle importazioni dalla Cina e le conclusioni della Commissione nella parallela inchiesta antidumping concernente le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla Cina. Per quanto riguarda l'inclusione delle importazioni effettuate dal gruppo ArcelorMittal, CSN ha affermato che tali importazioni erano frutto di una decisione consapevole e animata da cattive intenzioni assunta all'interno del gruppo. Il produttore esportatore brasiliano Usiminas ha presentato osservazioni analoghe, dichiarando che la maggior parte delle importazioni provenienti dal Brasile erano vendite/trasferimenti vincolati, in particolare da ArcelorMittal Brasil ad ArcelorMittal in Europa. Per quanto riguarda gli effetti della Cina, CSN ha contestato le conclusioni di cui al considerando (349), secondo cui le importazioni cinesi non hanno annullato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni provenienti dai quattro paesi interessati. A tal proposito, questo esportatore brasiliano ha citato l'aumento delle importazioni cinesi (a prezzi sempre più ridotti), avvenuto a un ritmo molto più sostenuto rispetto alle importazioni provenienti dei quattro paesi interessati.

(399)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Per quanto riguarda l'inclusione delle importazioni effettuate dal gruppo ArcelorMittal dalla sua società collegata in Brasile verso le società collegate nell'Unione, la Commissione ha rilevato che, una volta stabilito che sono stati soddisfatti i criteri per una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, l'analisi del nesso di causalità deve essere condotta sui quattro paesi interessati considerati congiuntamente. Come spiegato nel capitolo 4.3.1, le condizioni per una valutazione cumulativa di Brasile, Russia, Iran e Ucraina sono state soddisfatte. Di conseguenza, nel caso in esame, ai fini della questione del pregiudizio autoinflitto occorre determinare se le importazioni dal Brasile verso l'industria dell'Unione fossero tali da annullare il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping considerate cumulativamente. A questo proposito la Commissione ha osservato che le importazioni effettuate dal gruppo ArcelorMittal durante il periodo dell'inchiesta rappresentavano soltanto il 5,8 % delle importazioni totali dai quattro paesi interessati. Essa ha pertanto concluso che volumi così bassi non hanno potuto annullare il nesso causale tra il dumping e il pregiudizio rilevato. La loro incidenza sul pregiudizio era marginale.

(400)

Quanto all'argomentazione riguardante le importazioni cinesi, la Commissione ha rinviato al considerando (394). Anche se è vero che le importazioni cinesi sono aumentate a un ritmo più sostenuto rispetto alle importazioni dai quattro paesi interessati, il livello delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta (4,2 milioni di tonnellate) è quasi tre volte superiore al livello delle importazioni cinesi durante lo stesso periodo (1,6 milioni di tonnellate). Pertanto, come già indicato in precedenza, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Cina potrebbero avere effettivamente contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, come indicato nel considerando (349), ma non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole rilevato durante il periodo dell'inchiesta.

(401)

Il produttore esportatore brasiliano Usiminas ha sostenuto che la Commissione non è riuscita a stabilire l'esistenza di un nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dal Brasile. Usiminas ha sostenuto che non dovrebbe esservi alcun dubbio sul fatto che le importazioni brasiliane, visti i loro volumi modesti e i prezzi relativamente più alti, non potevano semplicemente avere sull'industria dell'Unione gli effetti pregiudizievoli loro attribuiti. Usiminas ha altresì sostenuto che perfino cumulando le importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina i loro volumi non potevano essere considerati «significativi» in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. In particolare, durante il periodo dell'inchiesta la quota di mercato detenuta congiuntamente da Brasile, Iran, Russia e Ucraina non superava il 12,58 %, ed era dunque troppo bassa per essere la causa del pregiudizio, considerando che l'industria dell'Unione nel periodo in esame deteneva una quota di mercato di oltre il 75 %. Inoltre Usiminas ha osservato che, in base ai dati forniti nel documento informativo, il calo della redditività dell'Unione e l'aumento dei volumi delle importazioni cumulate provenienti da Brasile, Iran, Russia e Ucraina non hanno coinciso. A tale riguardo Usiminas ha sostenuto, per esempio, che le perdite più significative in termini di redditività si erano verificate tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta, quando invece la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è aumentata solo dello 0,08 %. Tale società ha infine invitato la Commissione a spiegare come fosse possibile che in un lasso di tempo così breve la situazione delle importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina fosse cambiata così drasticamente da far sì che importazioni che non costituivano una minaccia di pregiudizio diventassero causa di effettivo pregiudizio notevole ai danni dell'industria dell'Unione.

(402)

In primo luogo, come spiegato nel considerando (261), la Commissione ha concluso che le condizioni per condurre una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da Brasile, Iran, Russia e Ucraina erano soddisfatte in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Tutti i margini di dumping stabiliti in relazione alle importazioni da tali paesi, elencati nella sezione 3, «Dumping», erano superiori alla soglia minima e pertanto non trascurabili.

(403)

In secondo luogo, la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui i volumi delle importazioni dai paesi interessati non possono essere considerati «significativi» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. La quota di mercato combinata di Brasile, Iran, Russia e Ucraina era del 7,45 % nel 2013 e durante il periodo dell'inchiesta ha raggiunto il 12,58 %. Anche in termini di volumi assoluti le importazioni da questi paesi sono aumentate significativamente nel il periodo in esame, passando da 2,4 milioni di tonnellate nel 2013 a 4,3 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta. D'altro canto, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dall'85,1 % al 76,7 % nel corso dello stesso periodo, il che indica un deterioramento della posizione concorrenziale dei produttori di acciaio dell'Unione.

(404)

In terzo luogo, è vero che la quota di mercato combinata delle importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina è aumentata soltanto dello 0,08 % nel 2015 e durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, nello stesso periodo anche i prezzi delle importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina sono diminuiti rispettivamente del 10, 14, 16 e 14 %, il che costituisce un altro elemento da prendere in considerazione per determinare se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati siano state la causa del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(405)

Infine, per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui i volumi delle importazioni dai paesi interessati non costituivano una minaccia di pregiudizio, il considerando 188 del regolamento provvisorio relativo alla Cina dispone, a tale proposito, che «è probabile che le importazioni da Brasile, Iran, Russia, Serbia e Ucraina abbiano contribuito alla minaccia di pregiudizio notevole» (33). Questa affermazione è stata confermata nel considerando 116 del regolamento definitivo relativo alla Cina (34).

(406)

Inoltre l'analisi del nesso di causalità esposta nei considerando da (337) a (339) spiega chiaramente e dimostra il motivo per cui le importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina siano diventate causa di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione. Vista la coincidenza temporale e considerando il livello delle importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi, nonché la contrazione dei volumi delle vendite e la depressione dei prezzi dell'industria dell'Unione, che hanno condotto a una situazione di perdita, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

(407)

Usiminas, inoltre, ha asserito che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta era dovuto almeno in parte al fatto che gli effetti della recessione economica hanno continuato a farsi sentire per l'intero periodo in esame. Inoltre tale società ha asserito che le importazioni dalla Cina e dalla Turchia, unite agli elevati costi dell'energia nell'Unione, sono state una causa molto più plausibile del presunto pregiudizio rispetto alle importazioni dal Brasile.

(408)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni con le motivazioni che seguono. Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui la recessione economica è stata almeno in parte causa del pregiudizio, durante l'inchiesta la Commissione ha concluso che, sebbene abbia avuto un'incidenza negativa nel corso del 2013, la crisi del debito nella zona euro non ha causato il pregiudizio notevole rilevato durante il periodo dell'inchiesta (cfr. considerando (342)].

(409)

Quanto all'argomentazione secondo cui altri fattori (le importazioni dalla Cina e dalla Turchia, gli elevati costi dell'energia) sono stati una causa molto più plausibile del presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione rispetto alle importazioni dal Brasile, si possono formulare le seguenti osservazioni.

a)

Importazioni dalla Cina: come indicato nei considerando da (343) a (349), la Commissione ha concluso che è possibile che le importazioni cinesi, visti i loro volumi e prezzi, abbiano contribuito al pregiudizio notevole rilevato nel corso della presente inchiesta, ma non hanno annullato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping provenienti dagli altri quattro paesi.

b)

Importazioni dalla Turchia: come illustrato nel considerando (356), le importazioni dalla Turchia sono diminuite nel periodo in esame. Pertanto, anche se le importazioni dalla Turchia hanno contribuito al pregiudizio causato all'industria dell'Unione, non possono essere state la causa dell'andamento sempre più negativo riscontrato nell'analisi del pregiudizio.

c)

Elevati costi dell'energia: a tale proposito la Commissione rinvia al considerando (378). Non si può sostenere che i produttori dell'Unione abbiano uno svantaggio comparativo rispetto a questi costi. A causa della diminuzione dei prezzi dell'energia elettrica nel periodo 2010 — 2015 l'Unione è diventata la regione del mondo con il quarto prezzo più basso dell'elettricità.

(410)

La Commissione ha ritenuto che nessuna delle argomentazioni fatte valere dalle parti interessate dopo la diffusione del documento informativo sia stata in grado di modificare le conclusioni che stabilivano un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(411)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali la società brasiliana CSN ha sostenuto che l'incidenza del gruppo ArcelorMittal sul pregiudizio dovrebbe essere separata e distinta dalle importazioni provenienti dal Brasile. Di conseguenza, l'inchiesta nei confronti del Brasile dovrebbe essere chiusa in quanto, in assenza di importazioni dal gruppo ArcelorMittal, ritenuta un pregiudizio autoinflitto, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping scenderebbe al di sotto della soglia minima.

(412)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Anche se la Commissione isolasse le importazioni del gruppo ArcelorMittal, le restanti importazioni dal Brasile resterebbero chiaramente non trascurabili. Per di più, come indicato nel considerando (399), una volta stabilito che sono stati soddisfatti i criteri per una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, l'analisi del nesso di causalità deve essere condotta sui quattro paesi interessati considerati congiuntamente.

(413)

Pertanto, in base a quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole ai danni dell'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping da Brasile, Iran, Russia e Ucraina. Altri fattori noti che hanno inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione nello stesso periodo, considerati individualmente o collettivamente, non hanno annullato il nesso di causalità.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

6.1.   Osservazioni preliminari

(414)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere che in questo caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione. Essa ha preso in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti distorsivi del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(415)

Le parti sono state informate delle conclusioni della Commissione relative all'interesse dell'Unione tramite il documento informativo. Le parti interessate hanno presentato le proprie osservazioni, analizzate nei considerando che seguono. Inoltre, come spiegato nei considerando (28) e seguenti, la Commissione ha anche raccolto informazioni supplementari in merito agli sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta, effettuando visite presso una serie di utilizzatori, associazioni e produttori dell'Unione in seguito alla diffusione del documento informativo, come indicato nel considerando (29). Le osservazioni delle parti e le informazioni supplementari raccolte in merito agli sviluppi relativi al periodo successivo all'inchiesta sono state tenute in considerazione dalla Commissione al momento di giungere alla sua decisione definitiva sull'interesse dell'Unione e sono esaminate nei considerando che seguono.

(416)

Dopo la diffusione del documento informativo il denunciante ha dichiarato di nutrire forti riserve sulla valutazione da parte della Commissione dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta ai fini della determinazione dell'interesse dell'Unione. Il denunciante ha sostenuto che il periodo successivo al periodo dell'inchiesta non poteva costituire una base per inficiare le ovvie conclusioni che occorre trarre dai dati relativi al periodo dell'inchiesta. Inoltre esso ha affermato che, se aveva deciso di valutare dati relativi al periodo successivo all'inchiesta, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione anche il periodo successivo al marzo 2017, in quanto «i dati del secondo trimestre del 2017 sono la prova migliore di ciò che accadrebbe se non fossero istituiti dazi» (35).

(417)

Inoltre, dopo la diffusione del documento informativo, la Commissione ha ricevuto osservazioni concernenti la necessità di prendere in considerazione importanti sviluppi relativi al periodo successivo all'inchiesta da parte di membri del consorzio, di produttori esportatori e della missione del Brasile presso l'Unione europea. La maggior parte delle osservazioni ricevute era riferita all'andamento dei prezzi e, in particolare al fatto che i prezzi del prodotto in esame e del prodotto simile sono aumentati sensibilmente dopo il periodo dell'inchiesta.

(418)

Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante, il fatto che, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non siano di norma prese in considerazione è un principio fondamentale. Tuttavia la Commissione ha osservato che in sede di accertamento dell'esistenza di un interesse dell'Unione, come contemplato dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, è possibile prendere in considerazione dati relativi a un periodo successivo al periodo dell'inchiesta (36). La valutazione dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta ha riguardato il periodo successivo a quello dell'inchiesta fin dove possibile. Per il periodo successivo al marzo 2017 sono state inviate alle parti interessate alcune domande integrative, le cui risposte sono state prese a loro volta in considerazione.

(419)

Gli sviluppi in questione relativi al periodo successivo all'inchiesta, in particolare un forte aumento dei prezzi del prodotto in esame e del prodotto simile e una carenza sul mercato di alcuni tipi di prodotti, sono pertinenti per la valutazione dell'interesse dell'Unione a istituire misure appropriate, in particolare alla luce delle specifiche circostanze del presente caso. Pertanto, la decisione della Commissione di indagare, in via eccezionale, su questi sviluppi relativi al periodo successivo all'inchiesta nel periodo compreso tra luglio 2016 e marzo 2017 (e oltre marzo 2017) era giustificata e adeguata nel contesto della sua valutazione dell'interesse dell'Unione.

6.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(420)

L'industria dell'Unione è presente in vari Stati membri (Regno Unito, Francia, Germania, Repubblica ceca, Slovacchia, Italia, Lussemburgo, Belgio, Polonia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia, Portogallo, Ungheria e Spagna) e impiega circa 18 000 dipendenti che lavorano direttamente alla fabbricazione del prodotto simile nei vari stabilimenti siderurgici dei produttori dell'Unione (cfr. considerando 289).

(421)

Hanno collaborato all'inchiesta 17 produttori dell'UE. Un produttore italiano si è opposto all'apertura dell'inchiesta.

(422)

Come illustrato nel considerando (387), l'intera industria dell'Unione ha subito un peggioramento della propria situazione, in particolare a partire dalla seconda metà del 2015, e ha subito gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping. In particolare è stato riscontrato un forte effetto sugli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, come la redditività.

(423)

Si prevede inoltre che l'istituzione di dazi antidumping definitivi ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione, consentendo la ripresa dell'industria dell'Unione. In tal modo essa potrebbe migliorare la redditività e raggiungere i livelli considerati necessari per un'industria ad alta intensità di capitale come questa. L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping da Brasile, Iran, Russia e Ucraina.

(424)

Dopo la diffusione del documento informativo, la Commissione ha inviato ulteriori questionari relativi al periodo successivo all'inchiesta ai sei produttori dell'Unione inseriti nel campione. Le risposte ai questionari relativi al periodo successivo all'inchiesta sono pervenute da tutti e sei i produttori dell'Unione e il denunciante è stato informato che i servizi della Commissione avrebbero svolto una visita per la verifica dei dati pertinenti in loco.

(425)

Dai dati relativi al periodo successivo all'inchiesta raccolti presso i sei produttori dell'Unione inseriti nel campione è emerso che la redditività dei singoli produttori dell'Unione variava. In media, durante il periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato perdite pari al – 7,8 %. Durante i periodi successivi al periodo dell'inchiesta compresi tra luglio — dicembre 2016 e gennaio — marzo 2017, la redditività è stata rispettivamente del 2 % e dell'8,6 %. Tali percentuali sono la media ponderata delle cifre relative alla redditività al lordo delle imposte di tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione, quali indicate nei rispettivi conti profitti e perdite, espresse come percentuale in relazione alle loro vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione.

(426)

La Commissione ribadisce che, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al pregiudizio sono state tratte sulla base dei dati verificati relativi al periodo dell'inchiesta. La raccolta e la verifica dei dati relativi al periodo successivo all'inchiesta sono state invece effettuate soltanto nel quadro dell'analisi dell'interesse dell'Unione. La tabella di cui al considerando (301) ha evidenziato le notevoli perdite e i flussi di cassa negativi registrati dall'anno 2013 in poi.

(427)

Sulla base delle informazioni supplementari pervenute la Commissione ha constatato che la valutazione globale dell'evoluzione dei profitti e dei costi nel corso dei periodi successivi al periodo dell'inchiesta non può attenuare l'andamento negativo riscontrato per gli altri indicatori di pregiudizio, né compensare i quattro periodi consecutivi di perdite elevate.

(428)

La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione di dazi antidumping definitivi sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.3.   Interesse degli importatori

(429)

Come indicato nel considerando (8), i sette importatori che si sono manifestati erano membri del consorzio e si sono dichiarati contrari all'istituzione di misure nell'ambito di questa particolare inchiesta.

(430)

Per l'importatore indipendente inserito nel campione, le attività collegate al prodotto in esame rappresentavano tra il 5 e il 10 % del fatturato complessivo durante il periodo dell'inchiesta. Tale importatore si è opposto alla potenziale istituzione di misure antidumping, considerando che questa avrebbe potuto determinare un'ulteriore diminuzione o la cessazione delle importazioni del prodotto in esame.

(431)

La Commissione ha osservato che, come indicato nei considerando 453 e 458, nei primi mesi del 2017 le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo da paesi diversi da Brasile, Iran, Russia e Ucraina hanno compensato in una certa misura i volumi delle importazioni dai paesi interessati prima dell'apertura della presente inchiesta. Pertanto la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure non avrebbe un effetto sensibilmente negativo sui prezzi degli importatori, ma che questi si troverebbero costretti a ricorrere ad altre fonti, il che comporterebbe costi aggiuntivi per gli importatori in questione.

6.4.   Interesse degli utilizzatori

6.4.1.   Introduzione

(432)

I prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono utilizzati come fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, anche nell'edilizia (produzione di tubi di acciaio), nella costruzione navale, nei contenitori per gas, nei recipienti a pressione e nelle condotte il trasporto di energia.

(433)

Gli utilizzatori sono in concorrenza con le società collegate, integrate verticalmente, dell'industria dell'Unione sui mercati a valle del prodotto in esame. Il prodotto in esame/prodotto simile è un elemento di costo ed è lavorato dai vari utilizzatori.

(434)

Il consorzio ha presentato diverse comunicazioni in varie fasi dell'inchiesta. Inoltre, su sua richiesta, si sono svolte tre audizioni.

(435)

Marcegaglia Carbon Steel Spa (in appresso «Marcegaglia») è una società che ha sede in Italia, lavora il prodotto in esame/prodotto simile e produce, tra l'altro, tubi e altri prodotti siderurgici a valle. Tale società è un membro del consorzio e ha risposto al questionario in quanto tale. Per questo utilizzatore il prodotto in esame/prodotto simile è, come per gli altri utilizzatori, un elemento di costo. La sola società Marcegaglia consuma tra i 2,9 e i 4,4 milioni di tonnellate del prodotto in esame/prodotto simile su base annuale. Inoltre essa importa tra gli 1,6 e i 2,4 milioni di tonnellate del prodotto sia dai paesi interessati sia da altri paesi terzi. La sua collaborazione durante l'inchiesta è stata totale; ha inviato una risposta al questionario, è stata successivamente oggetto di una visita in loco e ha fornito tutte le informazioni richieste dalla Commissione nel corso dell'inchiesta.

(436)

Inoltre, anche utilizzatori diversi dai membri del consorzio, principalmente provenienti da Polonia e Stati baltici, hanno presentato osservazioni subito dopo l'apertura del procedimento, come indicato nel considerando (17), esprimendo la loro opposizione all'apertura della presente inchiesta. Anche la Confederazione lettone dei datori di lavoro e l'Associazione delle industrie metallurgiche e dell'ingegneria meccanica della Lettonia hanno presentato osservazioni in opposizione all'apertura del procedimento. Tuttavia, benché nel corso della presente inchiesta sia stata chiesta l'ulteriore collaborazione di queste parti interessate, anche dopo la diffusione del documento informativo, non sono pervenute ulteriori osservazioni.

(437)

Dopo la diffusione del documento informativo il denunciante ha sostenuto che l'analisi dell'interesse dell'Unione era falsata, essendosi concentrata soltanto su utilizzatori non integrati, dipendenti dalle esportazioni, e che hanno tratto (e tuttora traggono) beneficio dalla fornitura dei fattori produttivi oggetto di dumping. Al contempo, il denunciante ha asserito che la Commissione non ha preso in considerazione gli interessi di altre società utilizzatrici: utilizzatori collegati a produttori dell'Unione e altri utilizzatori che, per diverse ragioni, non sono in una posizione tale da ricorrere alle importazioni. A tale riguardo esso ha affermato che la mancata istituzione di misure ha avuto effetti negativi sugli utilizzatori collegati ai produttori dell'Unione che devono competere con utilizzatori dipendenti dalle importazioni oggetto di dumping.

(438)

Come indicato nei considerando (28) e (29), dopo la diffusione del documento informativo la Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. A questo scopo, essa ha inviato ulteriori questionari relativi al periodo successivo all'inchiesta a 74 utilizzatori (compresi membri del consorzio, utilizzatori collegati a produttori dell'Unione e altri utilizzatori che, per diverse ragioni, non sono in una posizione tale da ricorrere alle importazioni) e 12 associazioni di utilizzatori.

(439)

La Commissione ha ricevuto le risposte ai questionari relativi al periodo successivo all'inchiesta da 25 utilizzatori/centri di servizi:

11 membri del consorzio (37), pari al 33 % del totale dei membri del consorzio, hanno compilato un questionario relativo al periodo successivo all'inchiesta, dichiarandosi contrari all'istituzione di misure.

Tre utilizzatori collegati a produttori esportatori hanno compilato il questionario, dichiarandosi contrari all'istituzione di misure.

Nove utilizzatori collegati a produttori dell'Unione hanno compilato un questionario relativo al periodo successivo all'inchiesta, dichiarandosi a favore dell'istituzione di misure.

Due utilizzatori non collegati a produttori dell'Unione hanno compilato un questionario relativo al periodo successivo all'inchiesta, dichiarandosi a favore dell'istituzione di misure.

Dei 25 questionari pervenuti relativi al periodo successivo all'inchiesta, 14 sono stati compilati dagli utenti in modo completo.

(440)

Inoltre, due delle 12 associazioni di utilizzatori hanno fornito informazioni supplementari.

(441)

A tale riguardo, il denunciante ha asserito che la Commissione avrebbe dovuto concludere che non vi è alcuna incidenza sugli utilizzatori, dato il basso livello di collaborazione dovuto al fatto che solo un numero esiguo di utilizzatori ha risposto al questionario iniziale, che il livello di risposta degli utilizzatori a un gran numero di questionari relativi al periodo successivo all'inchiesta era basso, per di più con un basso tasso di risposte da parte dei membri del consorzio, e infine che il parere della maggior parte degli utilizzatori, che avevano fornito dati finanziari e si erano dichiarati a favore dei dazi, era stato ampiamente ignorato.

(442)

La Commissione ha dapprima ribadito di avere condotto l'inchiesta relativa all'interesse dell'Unione nel pieno rispetto dell'articolo 21 del regolamento di base:

al momento della diffusione del documento informativo (cfr. considerando (22), 4 aprile 2017), la Commissione aveva riconosciuto che vi era stato un basso livello di collaborazione degli utilizzatori al questionario iniziale. Essa ha quindi invitato le parti a presentare le loro osservazioni in merito ai fatti e alle considerazioni raccolti fino a quel momento nella fase provvisoria. La Commissione ha inoltre rilevato che le prove documentali raccolte da una fonte risultavano incompatibili con quelle pervenute da altre fonti, ivi comprese le dichiarazioni contraddittorie tra l'industria dell'Unione e il consorzio relative ai margini di redditività e alla possibilità di trasferire gli aumenti di prezzo. A tale riguardo, la Commissione ha stabilito quali ulteriori procedure fossero necessarie per raccogliere prove affidabili. Questo risultava in linea con l'articolo 21, paragrafo 1 (seconda frase) e paragrafo 2, del regolamento di base, secondo i quali una decisione a norma di tale articolo è necessaria unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni. Inoltre l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento di base stabilisce che la Commissione debba esaminare le informazioni regolarmente presentate dopo la fase provvisoria.

(443)

La Commissione, inoltre, non ha giudicato convincente l'argomentazione del denunciante secondo cui il livello di risposte degli utilizzatori ai questionari relativi al periodo successivo all'inchiesta è stato troppo esiguo per poterne trarre conclusioni significative. Essa aveva infatti ricevuto 14 questionari compilati in modo completo dagli utilizzatori sul periodo successivo al periodo dell'inchiesta (cfr. la tabella di cui al considerando (498)]. Tra i rispondenti figurava anche un grande utilizzatore (Marcegaglia), come spiegato nel considerando (435), che da solo aveva consumato tra l'8,5 % e il 13 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Inoltre la risposta fornita da ESTA relativa al periodo successivo all'inchiesta rappresenta non meno di 100 fabbricanti di tubi di acciaio all'interno dell'Unione (38). Le informazioni sulla redditività lievemente negativa dell'intero settore dei tubi hanno confermato gli elementi di prova ottenuti dagli utilizzatori che hanno collaborato pienamente all'inchiesta compilando in modo completo i questionari relativi al periodo successivo all'inchiesta. Pertanto la Commissione ha ritenuto che le 25 risposte (14 delle quali costituite da questionari relativi al periodo successivo all'inchiesta compilati in modo completo dagli utilizzatori) potessero essere considerate rappresentative per trarne conclusioni sull'intero mercato dei fabbricanti di tubi di acciaio, in piena conformità all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento di base.

(444)

Infine, la Commissione ha respinto l'argomentazione del denunciante, secondo cui essa aveva ignorato il parere degli utilizzatori che si erano dichiarati a favore dell'istituzione di misure. Il loro punto di vista è stato chiaramente citato nel considerando (439) e nella tabella di cui al considerando (498). Tuttavia, la Commissione ha altresì compreso che la maggioranza di essi faceva parte dei produttori dell'Unione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo integrati verticalmente. Tali utilizzatori si erano manifestati solo in seguito a un'azione concertata, come dimostrato dalla presentazione di formulazioni standard a favore dell'istituzione di misure, senza informazioni specifiche sulla loro situazione particolare. Riscontrandovi sostanzialmente un richiamo alle opinioni generali dell'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che tali utilizzatori non avevano fornito alcun nuovo elemento che potesse modificare la valutazione degli interessi in questione.

(445)

Le seguenti sottosezioni, quindi, contengono la valutazione di tutte le informazioni pervenute durante la presente inchiesta e le conclusioni della Commissione raggiunte dopo aver preso in considerazione tutte le osservazioni pervenute dalle parti interessate.

6.4.2.   Argomentazioni degli utilizzatori

(446)

Il consorzio ha sostenuto che l'istituzione di misure sulle importazioni dai paesi interessati, in aggiunta alle misure sulle importazioni dalla Cina, determinerebbe una situazione in cui gli utilizzatori non avrebbero più accesso a forniture affidabili sul mercato dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli arrotolati di alta qualità destinati alla rilaminazione. Nel corso delle audizioni, inoltre, gli utilizzatori membri del consorzio hanno altresì affermato che l'industria dell'Unione non fornisce sempre determinati tipi di prodotto, più specializzati (come quelli utilizzati nel settore automobilistico). Inoltre essi hanno sostenuto che i produttori dell'Unione hanno bisogno di molto tempo per fornire i prodotti e che, a differenza dei produttori dell'Unione, gli operatori commerciali nell'Unione immagazzinano anche diversi tipi di prodotto e organizzano anche piccole consegne in base alle esigenze degli utilizzatori.

(447)

Il consorzio ha rilevato che l'88 % della produzione totale dell'Unione è attribuibile a sole 16 società appartenenti a otto grandi gruppi, e che la maggior parte della produzione è utilizzata nel mercato vincolato. Di conseguenza, grazie alla loro quota di mercato relativamente elevata, i produttori dell'Unione hanno potuto esercitare una forte pressione sia sul mercato del prodotto in esame sia sul mercato a valle. Anche singoli membri del consorzio hanno confermato tali dichiarazioni nel corso delle audizioni.

(448)

Il consorzio ha anche sostenuto che «l'adozione di dazi antidumping nei confronti dei paesi interessati renderebbe estremamente vulnerabile l'industria di trasformazione indipendente dell'UE nei confronti dei concorrenti stabiliti in paesi terzi, che potrebbero immettere sui mercati dell'UE merci ottenute da prodotti piatti di acciaio laminati a caldo non soggetti a misure antidumping.» Esso ha inoltre sostenuto che i produttori di acciaio dell'Unione hanno registrato risultati migliori nella seconda metà del 2016 (periodo successivo all'inchiesta) grazie al significativo aumento dei prezzi sul mercato dell'Unione.

(449)

Il 18 luglio 2016 l'Associazione delle industrie metallurgiche e dell'ingegneria meccanica della Lettonia ha sostenuto che «[…] Eventuali misure nei confronti delle importazioni di questo prodotto e la necessità di trovare altri fornitori aumenteranno sensibilmente i costi di produzione e ridurranno la competitività dei prodotti a valore aggiunto della Lettonia su tutti i mercati a breve e medio termine». Osservazioni simili, ossia che l'istituzione di misure comporterebbe un aumento dei costi per gli utilizzatori, sono state presentate sia congiuntamente dal consorzio, sia individualmente da molti dei suoi membri.

6.4.3.   Analisi delle argomentazioni degli utilizzatori

6.4.3.1.   Difficoltà di approvvigionamento

(450)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui l'istituzione di misure determinerebbe difficoltà di approvvigionamento del prodotto in esame, la Commissione ha osservato in primo luogo che l'obiettivo dei dazi antidumping non è chiudere il mercato dell'Unione a qualsiasi importazione, ma ripristinare condizioni commerciali eque eliminando gli effetti di un dumping pregiudizievole. Pertanto le importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina non dovrebbero cessare ma continuare a prezzi equi.

(451)

Allo stesso tempo non si può escludere che, nella pratica, l'adozione di misure nei confronti di Brasile, Iran, Russia e Ucraina potrebbe avere un effetto preclusivo su questi paesi.

(452)

A tale proposito la Commissione ha stabilito che gli utilizzatori non dipendono esclusivamente dalle importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina, ma hanno acquistato il prodotto in esame anche da produttori dell'Unione e da produttori di altri paesi terzi come Turchia, Corea del Sud e India.

(453)

Di conseguenza gli utilizzatori potrebbero potenzialmente ricorrere anche a importazioni da altri paesi terzi. In tale contesto la Commissione ha osservato un incremento relativo delle importazioni da altri paesi terzi nel 2016, ad esempio da Turchia, India e Corea del Sud. In termini assoluti, nel 2016 tali paesi hanno esportato circa 2,25 milioni di tonnellate.

(454)

Inoltre nel corso dell'inchiesta la Commissione ha accertato che l'industria dell'Unione dispone ancora di una capacità inutilizzata, come indicato nella tabella di cui al considerando (278). Il denunciante ha inoltre dichiarato che una parte significativa (circa 7 milioni di tonnellate) della capacità inutilizzata esistente potrebbe essere resa operativa nel breve termine, se le condizioni del mercato lo permettessero. Nella fattispecie, il denunciante si è riferito alla possibile riapertura di tre stabilimenti di produzione nel Regno Unito, in Spagna e in Germania. La Commissione conferma che questi siti di produzione esistono e possono potenzialmente essere riaperti.

(455)

In seguito alla diffusione del documento informativo la Commissione ha ricevuto osservazioni da diverse parti interessate in merito alle sue risultanze sulla possibile difficoltà di approvvigionamento.

(456)

Due produttori esportatori russi (MMK Group/Severstal Group) hanno sostenuto che le misure sortirebbero un effetto preclusivo/restrittivo sulle importazioni e, in tal senso, metterebbero a repentaglio l'approvvigionamento di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo non solo per le loro controllate, ma per tutti gli utilizzatori indipendenti nell'intera Unione.

(457)

D'altro canto il denunciante ha dichiarato che le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dai cinque paesi interessati, che ammontavano a circa 421 000 tonnellate al mese nel 2016, potrebbero essere più che compensate dalle importazioni da Turchia, India, Corea del Sud ed Egitto, che ammontavano a 450 000 tonnellate al mese nei primi tre mesi del 2017. Per contro il consorzio ha affermato che non vi era alcuna garanzia per gli utilizzatori che le importazioni da tali paesi costituissero una fonte di approvvigionamento alternativa valida e stabile, considerata ad esempio la forte domanda di acciaio sul mercato interno in Turchia e in India. Inoltre il consorzio ha affermato che, dopo l'istituzione di dazi antidumping provvisori nei confronti della Cina nell'ottobre 2016, dal confronto tra il periodo ottobre 2016 — gennaio 2017 e il periodo ottobre 2015 — gennaio 2016 emergeva un calo del 98 % delle importazioni dalla Cina di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

(458)

Come indicato nel considerando (452), la Commissione ha constatato che gli utilizzatori non dipendono esclusivamente dalle importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina, ma durante il periodo dell'inchiesta hanno acquistato prodotti piatti di acciaio laminati a caldo anche da produttori dell'Unione e da produttori di altri paesi terzi. A tale riguardo, sulla base dei dati Eurostat disponibili, nei primi mesi del 2017 le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo da paesi diversi da Brasile, Iran, Russia e Ucraina hanno compensato i volumi importati dai paesi interessati prima dell'apertura della presente inchiesta. Le altre principali importazioni da paesi terzi nei primi mesi del 2017 provenivano da paesi come Egitto, Corea del Sud, India e Turchia. Ciononostante, i volumi delle importazioni da paesi diversi da Brasile, Iran, Russia e Ucraina non compensano pienamente la diminuzione dei volumi delle importazioni da Brasile, Iran, Russia, Ucraina e Cina.

Tabella 22

Confronto dei volumi delle importazioni

Paesi

Importazioni totali durante il periodo dell'inchiesta

MEDIA mensile durante il periodo dell'inchiesta

Importazioni totali nei primi tre mesi del 2017

MEDIA mensile nei primi tre mesi del 2017

Differenza tra importazioni medie mensili

Quattro paesi: (Brasile, Iran, Russia e Ucraina)

4 266 881

(cfr. considerando 262)

355 573

386 485

128 828

– 226 745

Cina

1 578 848

(cfr. considerando 343)

131 571

5 364

1 788

– 129 783

Altri paesi terzi (Egitto, India, Corea del Sud, Turchia, ...)

2 057 998

(cfr. considerando (353)].

171 499

1 463 824

487 941

+ 316 442

Importazioni totali

7 903 727

658 643

1 855 673

618 557

– 40 086

Fonte: Eurostat.

(459)

La tabella di cui sopra indica che il volume medio totale delle importazioni è calato di circa 40 000 tonnellate al mese (480 000 tonnellate all'anno) se si confrontano i volumi del periodo dell'inchiesta con i volumi del primo trimestre del 2017. Di conseguenza per tali periodi i volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno compensato in gran parte, ma non del tutto, il calo dei volumi provenienti dai quattro paesi interessati e dalla Cina.

(460)

La seguente tabella mostra la produzione effettiva in alcuni dei principali altri paesi terzi (Corea del Sud, Egitto, India e Turchia).

Tabella 23

Produzione effettiva del prodotto simile da parte di paesi terzi (in migliaia di tonnellate)

Paese

Capacità produttiva di acciaio grezzo per il 2014 (39)

Produzione di acciaio grezzo nel 2014 (40)

Produzione di acciaio grezzo nel 2015 (40)

Eccesso teorico di capacità nel 2014

Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2014

Produzione effettiva di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel 2015

Egitto

11 200

6 485

5 506

4 715

849

689

India

108 000

87 292

89 026

20 708

40 956

48 100  (41)

Corea del Sud

85 900

71 543

69 670

14 357

48 587

47 489

Turchia

49 400

34 035

31 517

17 883

ND (42)

ND (42)

(461)

Le ultime cifre disponibili per il prodotto simile, relative al 2014-2015, mostrano che questi paesi terzi dispongono della capacità produttiva e anche di un certo eccesso di capacità per la produzione di acciaio grezzo. Tuttavia in India (43) la domanda di acciaio sul mercato interno è forte e in Turchia (44) è probabilmente destinata a crescere. In Corea del Sud (45) l'aumento della domanda di acciaio è stato sostenuto dalla rapida espansione dell'edilizia nel corso degli ultimi due anni, ma gli indicatori più recenti sembrano denotare un rallentamento di tale settore. In Egitto (46) inoltre la produzione di acciaio è in recessione, in parte a causa di una carenza di distribuzione di gas naturale e della decisione delle autorità egiziane di eliminare le sovvenzioni all'industria siderurgica per l'utilizzo di gas naturale.

(462)

La Commissione ha altresì osservato che l'industria dell'Unione ha affermato che la capacità inutilizzata potrebbe essere resa operativa non appena ristabilita una concorrenza equa nel mercato. Secondo alcune stime effettuate dai produttori dell'Unione interessati, la riapertura dei tre stabilimenti di produzione nel Regno Unito, in Spagna e in Germania richiederebbe da due settimane a sei mesi di tempo. Tale produzione aggiuntiva potrebbe essere integrata da importazioni provenienti da altri paesi terzi.

(463)

Pertanto, la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui l'istituzione di misure determinerebbe difficoltà di approvvigionamento del prodotto in esame/del prodotto simile sul mercato dell'Unione. Tuttavia la Commissione ha altresì concluso che l'istituzione di dazi antidumping può con tutta probabilità condurre a una maggiore dipendenza degli utilizzatori dall'industria dell'Unione (cfr. la sezione 6.4.3.2.).

6.4.3.2.   Potere negoziale dei produttori di acciaio dell'Unione

(464)

Come indicato nella tabella di cui al considerando (282), la quota di mercato dell'industria dell'Unione in termini di consumi dell'Unione era del 76,7 % durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, le importazioni totali nell'Unione hanno rappresentato il 23,3 % dei consumi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Oltre il 70 % di tutte queste importazioni nell'Unione durante tale periodo provenivano dai paesi interessati (Brasile, Iran, Russia e Ucraina) nonché dalla Cina, le cui importazioni sono soggette a dazi antidumping dal 7 ottobre 2016 (47).

(465)

Di conseguenza, qualora venissero istituiti dazi antidumping nei confronti delle importazioni provenienti da Brasile, Iran, Russia e Ucraina, oltre il 70 % delle importazioni totali (anche dalla Cina, già oggetto di misure) durante il periodo dell'inchiesta sarebbe oggetto di misure, nonostante altri paesi terzi diversi da Brasile, Iran, Russia e Ucraina abbiano iniziato a importare nell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta, come indicato nel considerando (457). Tuttavia, l'istituzione di misure sul 70 % delle importazioni totali durante il periodo dell'inchiesta rafforzerebbe significativamente la posizione dei produttori di acciaio dell'Unione sul mercato UE dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

(466)

La Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione non comprende solo singoli produttori, ma anche gruppi di produttori collegati situati nei diversi paesi dell'Unione, che già forniscono agli utilizzatori un elevato volume del prodotto simile (come indicato nel considerando (464), la quota di mercato totale dell'industria dell'Unione sul mercato libero dell'Unione ammonta al 76,7 %). Al maggiore gruppo di produttori di acciaio dell'Unione è riconducibile più di un terzo dell'intera produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dell'Unione, mentre i tre più grandi gruppi di produttori messi insieme rappresentano oltre i due terzi della produzione totale di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dell'Unione. La Commissione ha anche constatato che circa il 60 % della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinata a un uso vincolato.

(467)

In seguito alla diffusione del documento informativo, il denunciante ha contestato le affermazioni della Commissione sull'aumento del potere negoziale dei produttori di acciaio dell'Unione, sostenendo che queste non rispecchiavano i principi fondamentali dell'economia. A suo parere, esisteva e sarebbe esistita una forte concorrenza tra un numero significativo di grandi gruppi siderurgici dell'Unione e i prezzi sarebbero rimasti a un livello concorrenziale. Inoltre, in tale contesto, a sostegno della sua tesi, il denunciante ha presentato un modello economico, sulla base del quale ha affermato che «il numero dei fornitori dell'Unione e di paesi terzi è risultato sufficiente a dissipare il timore che la struttura del mercato potesse dar luogo a un significativo potere di fissazione dei prezzi, soprattutto in presenza di una disponibilità costante di approvvigionamento residuo non oggetto di dumping da fornitori con margini moderati di pregiudizio, confermando i risultati della modellizzazione quantitativa dell'incidenza sulla quantità e sui prezzi  (48).» Tale modello economico è stato presentato anche nel corso di un'audizione l'8 giugno 2017.

(468)

Due produttori esportatori russi (MMK Group/Severstal Group), hanno tuttavia fatto riferimento alla struttura oligopolistica del mercato dell'Unione, struttura che, combinata con le misure antidumping, potrebbe determinare una potenziale situazione in cui i pochi gruppi di fornitori restanti fisserebbero prezzi superiori al livello concorrenziale.

(469)

Per quanto riguarda le argomentazioni del denunciante, la Commissione ha osservato quanto segue:

il suddetto modello economico non faceva alcuna distinzione tra le importazioni da paesi terzi e le importazioni cinesi. Si tratta di un punto debole del modello, dal momento che i dati statistici indicano che le importazioni cinesi nel mercato dell'Unione sono cessate a partire dal quarto trimestre del 2016;

il modello economico di Eurofer non contiene informazioni sulla capacità disponibile in altri paesi terzi (diversi da quelli oggetto della presente inchiesta e dalla Cina) (49). Tecnicamente, questo significa che il coefficiente di elasticità dell'offerta di 10 non è verificato per un range sufficientemente ampio della funzione dell'offerta;

i margini di dumping e di pregiudizio nel modello economico sono stati considerati compresi tra l'11,4 % e il 22,8 %, mentre i margini più elevati calcolati nell'ambito della presente inchiesta sono superiori, fino al 33 % (cfr. considerando (583)];

l'inchiesta ha rivelato che in alcuni casi gli utilizzatori non sono stati riforniti in tempo utile da parte dei produttori dell'Unione. Pertanto il coefficiente di elasticità dell'offerta interna di 10, utilizzato nel modello economico, è discutibile e probabilmente sovrastimato;

anche se la conclusione principale dell'analisi economica era corretta e i dazi ad valorem avrebbero avuto un'incidenza solo limitata sui prezzi e più accentuata sui volumi, resta il fatto che, dopo il periodo dell'inchiesta, la redditività dei produttori dell'Unione nel periodo gennaio — marzo è passata da una perdita del 7,8 % a un profitto dell'8,6 % (gennaio — marzo 2017), mentre la redditività dei fabbricanti di tubi di acciaio nello stesso periodo era solo dello 0,4 %.

(470)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali il denunciante ha asserito che le conclusioni della Commissione in merito al potere negoziale non rispettavano i principi economici di base.

In primo luogo, non vi è menzione dell'indice di Herfindahl-Hirschman (IHH), che è lo strumento standard utilizzato per misurare concentrazione del mercato e potere di mercato. Esso ha inoltre asserito che otto grandi operatori e un'abbondante capacità inutilizzata sono indicatori di un mercato concorrenziale.

In secondo luogo, la Commissione non poteva basarsi sulle argomentazioni avanzate da Severstal e MMK in merito agli oligopoli e ai prezzi superiori al livello concorrenziale quando tali argomentazioni sono in contraddizione con i dati e non suffragate da elementi di prova. Tali argomentazioni non suffragate da dati sono state citate soltanto a sostegno di idee preconcette.

(471)

La Commissione ha respinto tali osservazioni come infondate.

In primo luogo, per quanto riguarda la concentrazione del mercato e il potere negoziale dell'industria siderurgica dell'Unione, la Commissione ha fatto riferimento all'ulteriore potenziale consolidamento sul mercato dell'Unione: ThyssenKrupp ha annunciato la cessione del suo settore siderurgico in Europa e, tra le opzioni citate pubblicamente, figura la fusione con Tata Steel o un altro concorrente. Per di più il suo ex concorrente Ilva, con la sua enorme capacità produttiva, è stato acquisito principalmente da ArcelorMittal, incrementando ulteriormente il potere negoziale degli acquirenti. A tale proposito, nonostante i cali della produzione di ILVA nel periodo in esame, come indicato nel considerando (365), la Commissione è stata informata che gli acquirenti si sono impegnati ad avviare nel 2018 la produzione di 6,5 milioni di tonnellate di acciaio e di 9,5 milioni di tonnellate di prodotti piatti. La Commissione aveva quindi motivi indiscutibili e fattuali per attendersi un ulteriore aumento del potere negoziale del più grande produttore dell'Unione sul mercato dell'Unione.

In secondo luogo, la Commissione ha respinto con forza l'accusa di avere trascurato il modello economico, avendo chiaramente fatto riferimento a tale modello economico nel considerando (467) e formulato osservazioni in proposito nel considerando (469). Inoltre, per quanto riguarda la comunicazione di MMK Group/Severstal Group, la Commissione ha sottolineato di essere tenuta a considerare tutti gli elementi di prova disponibili. Questo non significa necessariamente che essa condivida le valutazioni esposte in tali comunicazioni.

(472)

Il denunciante ha inoltre asserito che la Commissione aveva indebitamente respinto il modello economico indipendente sulla base di presunte carenze nell'analisi.

In primo luogo, la critica della Commissione secondo cui il modello economico non faceva alcuna distinzione tra le importazioni da paesi terzi e le importazioni dalla Cina, né conteneva dati dettagliati sulla capacità dei paesi terzi non era corretta poiché una seconda versione della relazione, del 15 giugno, aveva corretto tali omissioni.

In secondo luogo, il fatto che i margini di dumping e di pregiudizio calcolati dalla Commissione fossero leggermente superiori rispetto a quelli utilizzati nel modello economico era un'argomentazione gravemente iniqua per contestare il modello economico visto che, quando ha commissionato lo studio, il denunciante non aveva ancora ricevuto tali dati.

In terzo luogo, la Commissione ha ignorato il fatto che il miglioramento della redditività dei produttori dell'Unione è derivato principalmente da un aumento delle vendite e quindi da un maggiore utilizzo degli impianti, che riduce i costi unitari, e non da un aumento dei prezzi.

In quarto luogo, la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che il coefficiente di elasticità dell'offerta interna di 10 sia discutibile.

(473)

La Commissione ha accolto i primi due punti procedurali.

In primo luogo, essa aveva effettivamente ricevuto due versioni della relazione, vale a dire una per l'audizione dell'8 giugno 2017 e una seconda inviata per posta elettronica il 15 giugno 2017. Il messaggio di posta elettronica inviato il 15 giugno 2017 dal denunciante non precisava che vi fosse una differenza tra le due versioni, ragion per cui nel documento di divulgazione generale la Commissione aveva effettivamente formulato osservazioni soltanto sulla prima versione. Tuttavia, la Commissione ha verificato che i dati dei quali essa ha criticato la mancanza erano stati inclusi nella seconda versione e quindi ha ritirato le sue critiche in merito alla relazione.

In secondo luogo, la Commissione ha riconosciuto che il denunciante non era a conoscenza dei margini di dumping e di pregiudizio al momento della messa a punto del modello economico che aveva commissionato. A tale riguardo, la Commissione ha accettato che tale circostanza non poteva essere fatta valere contro lo studio. Al tempo stesso, però, resta il fatto che le cifre di cui al considerando (469) sono più precise di rispetto a quelle utilizzate per lo studio.

(474)

Per contro, la Commissione ha respinto gli altri due punti sostanziali addotti contro le sue critiche in merito allo studio.

Un miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta può essere il risultato di un aumento dei prezzi, di un costo inferiore, oppure l'effetto combinato di entrambi gli elementi. Come indicato nel considerando (494), i prezzi sono aumentati di oltre il 30 % dopo il periodo dell'inchiesta. Allo stesso tempo è aumentato anche il costo delle materie prime, benché non nella stessa misura e con un grado più elevato di volatilità. Inoltre la Commissione ha confrontato il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta (74 %) con il tasso di utilizzo degli impianti nel primo trimestre del 2017 (76 %). È improbabile che questa differenza di 2 punti percentuali abbia portato a una riduzione dei costi unitari così sostanziale da divenire il principale fattore di miglioramento della redditività. In base a tale calcolo, quindi, si può ragionevolmente ritenere che gli aumenti di prezzo abbiano svolto un ruolo importante nell'aumento della redditività dell'industria dell'Unione.

Per quanto riguarda il coefficiente di elasticità dell'offerta interna di 10, la Commissione ha precisato di avere raccolto gli elementi di prova relativi ad alcuni utilizzatori che avevano incontrato difficoltà di approvvigionamento di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Tali fatti sono stati debitamente verificati nel corso dell'inchiesta, come indicato in maggiore dettaglio nel considerando 506, e hanno confermato la contestazione della Commissione in merito all'elasticità dell'offerta interna.

Inoltre la Commissione ha sottoposto a verifica il presupposto del modello economico del denunciante, in base al quale i dazi ad valorem non dovrebbero avere alcun effetto sui prezzi dell'Unione, confrontandolo con l'esperienza acquisita con il recente regolamento che ha istituito dazi ad valorem compresi tra il 18,1 % e il 35,9 % sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo provenienti dalla Cina. Essa ha quindi osservato che, dopo l'istituzione di misure sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC, i prezzi dell'Unione sono aumentati a un livello relativamente più elevato rispetto ai prezzi del mercato mondiale. In particolare il differenziale tra i prezzi cif all'importazione nell'Unione e i prezzi franco fabbrica (media semplice su regioni e qualità) era di circa 26 EUR dopo l'istituzione di misure nell'ottobre 2016, mentre era di circa 9 EUR per un periodo altrettanto lungo precedente all'istituzione delle misure. Il regolamento che istituisce dazi antidumping sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo provenienti dalla Cina ha quindi avuto un sensibile effetto sui prezzi del mercato dell'Unione, che lo studio non è stato in grado di spiegare.

In tale contesto, la Commissione ha anche considerato che, nella situazione creatasi a partire dalla fine del 2016, un ulteriore dazio ad valorem sulle importazioni dai quattro paesi avrebbe sortito un effetto di amplificazione sull'aumento dei prezzi sul mercato mondiale, esercitando sui produttori dell'UE un effetto sui prezzi ulteriore rispetto al dumping e al pregiudizio già osservati.

La Commissione ha pertanto concluso che, qualora venissero istituiti dazi antidumping nei confronti delle importazioni da Brasile, Iran, Russia e Ucraina, è verosimile che i produttori di acciaio dell'Unione si troverebbero in una posizione negoziale migliore rispetto agli utilizzatori.

6.4.3.3.   Utilizzatori sempre meno competitivi rispetto ai concorrenti dei paesi terzi

(475)

La Commissione ha esaminato l'argomentazione secondo cui l'istituzione di dazi antidumping renderebbe estremamente vulnerabile l'industria di trasformazione indipendente dell'Unione (quale l'industria dei tubi) nei confronti di concorrenti stabiliti in paesi terzi, che potrebbero immettere sul mercato dell'Unione merci ottenute da prodotti piatti di acciaio laminati a caldo acquistati in assenza di misure.

(476)

La Commissione ha osservato che tale asserzione non è stata corroborata da alcun elemento di prova. Inoltre nell'Unione sono in vigore misure antidumping su alcuni tipi di tubi importati originari della Cina, della Russia e della Bielorussia (50).

(477)

Pertanto, e in assenza di qualsiasi altra osservazione, la Commissione ha respinto tale affermazione.

6.4.3.4.   Aumento dei costi per gli utilizzatori

6.4.3.4.1.   Introduzione

(478)

Dopo l'apertura dell'inchiesta, il denunciante ha asserito che, fatta eccezione per l'industria dei tubi di acciaio, era improbabile che un aumento dei costi per gli utilizzatori potesse avere un'incidenza significativa sulla grande maggioranza dei segmenti di utilizzatori quali l'edilizia, il settore automobilistico ecc. Per quanto riguarda l'industria dei tubi di acciaio, il denunciante ha asserito che gli unici fabbricanti di tubi che potrebbero essere colpiti in misura significativa sarebbero quelli costretti a ricorrere alle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame.

(479)

D'altro canto, il consorzio ha sostenuto che l'incidenza sui costi degli utilizzatori non era stata limitata ai tubi di acciaio come asserito dal denunciante. A tal proposito, il Consorzio ha sostenuto che il prodotto in esame rappresenta l'85 — 95 % circa del costo dei tubi di tipo commerciale e il 75 — 80 % circa del costo di altri tipi di tubi saldati, come quelli per il settore energetico o della meccanica di precisione. Inoltre, il consorzio ha sostenuto (51) che gli utilizzatori diversi dai fabbricanti di tubi avrebbero subito ripercussioni due volte più forti di quanto calcolato da Eurofer, a causa dell'asserito aumento dei prezzi del prodotto in esame successivamente al periodo dell'inchiesta. Inoltre come già menzionato nel considerando (449), l'Associazione delle industrie metallurgiche e dell'ingegneria meccanica della Lettonia e il consorzio hanno anche sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping provocherebbe un aumento dei costi di produzione per i loro membri.

(480)

Come indicato nel considerando (514), i più importanti consumi/impieghi del prodotto in esame riguardano i seguenti settori: industria dei tubi di acciaio (32 %), edilizia (20 %), industria automobilistica (15 %) e ingegneria meccanica (15 %).

(481)

Dopo la diffusione del documento informativo, la European Steel Tube Association (in appresso «ESTA»), che rappresenta più di 100 produttori di tubi di acciaio in 17 Stati membri e copre oltre il 90 % della produzione dell'Unione ha inviato, su richiesta della Commissione di informazioni supplementari, una nota per chiarire alcuni punti chiave. Trattandosi di un'associazione che rappresenta diversi utilizzatori ESTA non ha preso una posizione sulla probabile, precisa incidenza dei dazi sulla situazione dei fabbricanti di tubi di acciaio. Tuttavia tale associazione ha confermato che i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo rappresentano il fattore principale per la fissazione dei prezzi dei tubi saldati (in opposizione ai tubi non saldati, fabbricati a partire da billette di acciaio) (52).

(482)

La Commissione ha valutato tutte le informazioni raccolte e, su tale base, ha valutato ciascun segmento separatamente.

6.4.3.4.2.   Incidenza dell'istituzione di misure sui costi dei fabbricanti di tubi di acciaio

6.4.3.4.2.1.   Introduzione

(483)

Le statistiche presentate dal denunciante (53) hanno mostrato che il settore dei tubi di acciaio è il settore più importante a utilizzare il prodotto in esame. In base a tali statistiche, circa il 32 % dei consumi totali di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo è utilizzato nell'industria dei tubi di acciaio.

(484)

La società Marcegaglia, membro del consorzio che ha risposto in maniera completa al questionario, lavora prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e produce, tra l'altro, tubi e altri prodotti siderurgici a valle. A questa società da sola è riconducibile l'importazione di circa 1,6 — 2,4 milioni di tonnellate di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (circa il 20-30 % delle importazioni totali di tali prodotti) durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre tale società ha acquistato anche 1,3 — 2,0 milioni di tonnellate del prodotto simile dai produttori di acciaio dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha fatto ricorso a questo grande utilizzatore per trarre conclusioni generali sull'incidenza delle misure sugli utilizzatori del segmento dei tubi di acciaio.

(485)

A tal fine, durante la visita di verifica in loco, la Commissione ha invitato i rappresentanti di Marcegaglia a effettuare delle simulazioni per valutare la possibile incidenza dell'eventuale istituzione di misure antidumping, basandosi sulle cifre relative alla sua redditività (conto profitti e perdite) per il periodo dell'inchiesta. Tali simulazioni sono state effettuate dai rappresentanti della società, ipotizzando che fossero acquistati esattamente gli stessi volumi dagli stessi fornitori (produttori dell'Unione, produttori esportatori dei paesi interessati e produttori esportatori di altri paesi terzi) come durante il periodo dell'inchiesta. Queste simulazioni non tengono conto degli aumenti di prezzo dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo successivi al periodo dell'inchiesta, né della possibilità che una parte di questi aumenti di costi abbia potuto essere trasferita sugli acquirenti di questi utilizzatori.

(486)

I risultati sono stati i seguenti:

una simulazione ha evidenziato che un dazio antidumping del 18 % nei confronti della Cina e un dazio antidumping del 10 % nei confronti dei paesi interessati per questo utilizzatore italiano determinerebbe una situazione di pareggio;

un'altra simulazione ha evidenziato che un dazio antidumping del 18 % nei confronti della Cina e un dazio antidumping del 20 % nei confronti dei paesi interessati per questo utilizzatore italiano determinerebbe una situazione di perdita.

(487)

Dopo la diffusione del documento informativo il denunciante (54) ha sostenuto che tali simulazioni erano viziate in quanto presumevano per Marcegaglia un aumento dei costi in misura pari all'importo dei dazi, mentre Marcegaglia disponeva di una serie di altre opzioni di approvvigionamento. Inoltre il denunciante ha contestato la conclusione secondo cui gli utilizzatori verrebbero danneggiati in modo sproporzionato. Sulla base di un'analisi economica dell'incidenza delle misure antidumping il denunciante ha sostenuto che l'istituzione di misure determinerebbe solo un limitato aumento di prezzo del prodotto in esame e avrebbe piuttosto un effetto quantitativo (55).

(488)

Le simulazioni in loco non avevano tenuto conto del fatto che le importazioni originarie della Cina sono completamente cessate a partire dal quarto trimestre del 2016, come indicato nel considerando (469), né del fatto che alcuni altri paesi avevano iniziato a importare, come indicato nel considerando 458 (56). La Commissione ha pertanto aggiornato le proprie simulazioni come segue.

Supponendo che tutte le forniture cinesi siano sostituite da forniture provenienti da altri paesi terzi, e nell'ipotesi di un dazio antidumping del 15 % nei confronti di Brasile, Iran, Russia e Ucraina, l'utilizzatore italiano riuscirebbe a realizzare un modesto profitto, compreso tra lo 0 e l'1 %.

Supponendo che tutte le forniture cinesi siano sostituite da forniture provenienti da altri paesi terzi, e nell'ipotesi di un dazio antidumping del 10 % nei confronti di Brasile, Iran, Russia e Ucraina, l'utilizzatore italiano riuscirebbe a realizzare un modesto profitto, compreso tra l'1 e il 2 %.

Supponendo che tutte le forniture provenienti da Cina, Brasile, Iran, Russia e Ucraina siano sostituite da forniture provenienti da altri paesi terzi (senza alcun dazio dovuto), l'utilizzatore italiano riuscirebbe a realizzare un profitto compreso tra il 2 e il 4 %.

Tali simulazioni erano prudenti, in quanto non hanno tenuto conto di possibili aumenti di prezzo dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo successivi al periodo dell'inchiesta, che sono risultati superiori al 30 % rispetto a tale periodo, come indicato nel considerando 494.

(489)

Le argomentazioni avanzate da Eurofer in base alla sua analisi economica sono respinte per i motivi esposti nel considerando (469).

(490)

Nel considerando (501) la Commissione ha concluso che la redditività degli utilizzatori nel settore dei tubi di acciaio è stata modesta sia durante il periodo dell'inchiesta sia successivamente a tale periodo (fino al 31 marzo 2017). Pertanto essa ha confermato che esisteva un rischio considerevole che l'istituzione di dazi ad valorem compresi tra il 5,3 % e il 33 % (che si aggiungono ai prezzi più elevati) avrebbe determinato perdite per i fabbricanti di tubi di acciaio, considerando l'aumento dei prezzi dopo il periodo dell'inchiesta. A fortiori, le PMI facenti parte del consorzio rischierebbero conseguenze ancora più gravi, avendo un potere negoziale molto inferiore nei confronti dei produttori dell'Unione.

6.4.3.4.2.2.   Aumento dei prezzi dopo il periodo dell'inchiesta per il settore dei tubi di acciaio

(491)

Dopo la diffusione del documento informativo, come indicato nel considerando (29), 23 utenti hanno inviato risposte agli ulteriori questionari (relativi al periodo successivo all'inchiesta). Sono anche state effettuate altre due visite di verifica in loco per esaminare i dati del periodo successivo all'inchiesta.

(492)

Inoltre dopo la diffusione del documento informativo il produttore esportatore serbo ha sostenuto che i prezzi del prodotto in esame erano aumentati dopo la fine del periodo dell'inchiesta, passando da 417,5 EUR/tonnellata a 575 EUR/tonnellata nel marzo 2017 nell'Europa settentrionale, con un aumento del 37,7 %, e da 395 EUR/tonnellata a 545 EUR/tonnellata nello stesso periodo nell'Europa meridionale. A tal proposito il consorzio ha sostenuto che il mercato dell'UE è attualmente caratterizzato da un continuo aumento dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

(493)

Inoltre il denunciante ha sostenuto che il motivo principale degli aumenti di prezzo constatati dopo il periodo dell'inchiesta era rappresentato dall'aumento dei prezzi delle materie prime, e non dall'incidenza dell'inchiesta in corso. Pur ammettendo che i prezzi erano nella fascia compresa tra 530 e 550 EUR/tonnellata, il denunciante ha sostenuto che la decisione della Commissione di non istituire misure provvisorie nel presente caso aveva determinato una diminuzione dei prezzi nel periodo marzo-aprile 2017.

(494)

La Commissione ha constatato che i prezzi hanno iniziato ad aumentare nella seconda metà del 2016, continuando a crescere ulteriormente durante la prima metà del 2017. Questi aumenti di prezzo sono stati rilevati per tutti i tipi del prodotto in esame e del prodotto simile. Dai dati relativi al periodo successivo all'inchiesta raccolti è emerso che in tale periodo i prezzi erano effettivamente aumentati.

In primo luogo, in base ai dati dei sei produttori dell'Unione inseriti nel campione, gli aumenti di prezzo del prodotto simile rispetto ai prezzi medi durante il periodo dell'inchiesta ammontavano mediamente al 15,3 % per il periodo luglio — dicembre 2016 e al 35,7 % per il periodo gennaio — maggio 2017.

In secondo luogo, in base ai dati degli utilizzatori che hanno collaborato, gli aumenti di prezzo del prodotto in esame rispetto ai prezzi medi durante il periodo dell'inchiesta ammontavano mediamente al 18,2 % per il periodo luglio — dicembre 2016 e al 50,4 % per il periodo gennaio — maggio 2017.

(495)

Inoltre, la Commissione ha constatato che i prezzi hanno iniziato a calare leggermente durante i mesi di aprile e maggio 2017. Tuttavia i prezzi dei produttori dell'Unione nel corso di questi mesi sono rimasti a circa 500 EUR/tonnellata.

(496)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha rilevato notevoli aumenti di prezzo nel periodo successivo all'inchiesta (fino a marzo 2017) per tutti i tipi del prodotto in esame e del prodotto simile. In seguito i prezzi hanno iniziato a calare leggermente, ma sono rimasti in larga misura al di sopra dei prezzi praticati durante il periodo dell'inchiesta.

6.4.3.4.2.3.   Redditività del settore dei tubi di acciaio

(497)

Dopo la diffusione del documento informativo sono state comunicate le seguenti informazioni sulla redditività del settore dei tubi di acciaio:

ESTA ha risposto che la redditività globale per il 2016 nel settore dei tubi saldati è pari al – 0,3 % (57); e

il consorzio ha dichiarato che gli utilizzatori e i centri di servizi membri del consorzio realizzavano in media un profitto del 5 % durante il periodo dell'inchiesta. A tal proposito lo stesso consorzio ha sostenuto che un semplice aumento del 10 % del prezzo del prodotto in esame per una PMI tipica determinerebbe una situazione di perdita insostenibile del 3,6 % (58).

(498)

Dai dati relativi al periodo successivo all'inchiesta raccolti è emerso che la redditività variava considerevolmente tra i singoli utilizzatori nel modo seguente:

Tabella 24

Redditività dei fabbricanti di tubi di acciaio  (59)

Categoria di fabbricanti di tubi di acciaio

Numero di fabbricanti di tubi di acciaio

Redditività durante il PI

Redditività dal 1o luglio 2016 al 31 dicembre 2016

Redditività dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017

Membri del consorzio

5 (*1)

3,68 %

– 0,87 %

0,34 %

Fabbricanti di tubi di acciaio collegati ai produttori dell'Unione (a favore dell'istituzione di misure)

8 (*2)

– 3,69 %

– 5,83 %

0,39 %

Fabbricanti di tubi di acciaio a favore dell'istituzione di misure (non collegati ai produttori dell'Unione)

1 (*3)

– 0,33 %

2,80 %

6,13 %

MEDIA ponderata della redditività totale

14

2,01 %

– 3,95 %

0,37 %

(499)

La tabella di cui sopra indica che nei primi tre mesi del 2017 la redditività dei fabbricanti di tubi di acciaio è complessivamente migliorata rispetto alla seconda metà del 2016, con un aumento complessivo dello 0,37 %. I fabbricanti di tubi di acciaio hanno spiegato che, in previsione di un aumento dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel corso del 2016, ne avevano acquistato quantitativi proporzionalmente maggiori (a prezzi relativamente più bassi) rispetto al solito. Tali prodotti sono quindi stati utilizzati quando i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo erano già aumentati. Tuttavia, i fabbricanti di tubi di acciaio visitati in loco hanno previsto un possibile deterioramento dei loro risultati nel secondo trimestre del 2017.

(500)

Inoltre i fabbricanti di tubi di acciaio collegati a produttori dell'Unione hanno dichiarato che i loro margini di profitto bassi, o perfino negativi, erano dovuti alla concorrenza di altri produttori di tubi di acciaio che si rifornivano in qualche misura di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo oggetto di dumping dai paesi interessati.

(501)

Complessivamente, la Commissione ha concluso che la redditività degli utilizzatori nel settore dei tubi di acciaio è stata modesta sia durante il periodo dell'inchiesta sia successivamente a tale periodo.

6.4.3.4.2.4.   Possibilità di trasferire eventuali aumenti di prezzo nel settore dei tubi di acciaio

(502)

Il consorzio ha sostenuto che l'unico modo per mantenere redditizia la sua attività sarebbe consistito nel trasferire gli aumenti di prezzo. Esso ha tuttavia ha sostenuto che questo non era possibile perché un eventuale aumento dei prezzi di vendita al di sopra dei livelli concorrenziali avrebbe fatto perdere agli utilizzatori indipendenti quote di mercato a vantaggio degli utilizzatori integrati e, di conseguenza, profitti. Per quanto riguarda il trasferimento degli aumenti dei costi, ESTA ha dichiarato che «finché i produttori (di tubi di acciaio) dell'UE sono in grado di trasferire gli aumenti dei costi agli acquirenti, le condizioni di mercato restano eque» (60).

(503)

Quanto alla questione se i fabbricanti di tubi di acciaio sarebbero in grado di trasferire gli aumenti dei costi, la Commissione ha rilevato discrepanze tra le comunicazioni ricevute.

Da un lato, infatti, alcuni utilizzatori (principalmente quelli collegati a produttori dell'Unione) hanno dichiarato di non avere avuto, in linea di principio, difficoltà di rilievo nel trasferire l'aumento dei costi sui loro acquirenti nel periodo successivo all'inchiesta. Tuttavia essi hanno sottolineato che tale trasferimento sarebbe risultato più difficile quando talune imprese concorrenti potevano accedere a importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo a prezzi molto bassi, o quando erano i loro acquirenti a versare in difficoltà.

Altri utilizzatori (principalmente gli utilizzatori indipendenti) hanno invece sollevato seri dubbi sulla loro capacità di trasferire il prezzo dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. A tale proposito essi hanno citato in particolare:

un mercato altamente concorrenziale, caratterizzato da margini modesti e da difficoltà di approvvigionamento di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, che non consente loro di trasferire gli aumenti dei costi sui loro acquirenti, e

un quadro di aumento delle importazioni di prodotti semilavorati e/o finiti (a prezzi più bassi) da paesi come Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bielorussia. Anche questo ha ridotto le possibilità di trasferire l'aumento dei costi.

(504)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali il denunciante ha sostenuto che dichiarazioni degli altri utilizzatori (principalmente gli utilizzatori indipendenti) erano speculative e viziate, in particolare la dichiarazione relativa alla «difficoltà di approvvigionamento di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo» di cui al considerando (503).

(505)

La Commissione ha respinto tale osservazione come infondata.

(506)

In primo luogo, nelle loro risposte al questionario questi utilizzatori hanno affermato di avere talvolta avuto difficoltà nell'ottenere forniture di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, utilizzando termini come «grandi ritardi nei tempi di consegna» o «limitata capacità dei produttori, con conseguente carenza di materiali sul mercato». In secondo luogo, la Commissione disponeva di elementi di prova del fatto che gli utilizzatori visitati in loco avevano avuto difficoltà a essere riforniti, o a esserlo nei tempi previsti. In terzo luogo, la Commissione ha inoltre rilevato che i fabbricanti di tubi che esportano anche al di fuori dell'Unione avrebbero minori possibilità di trasferire gli aumenti di costo. Pertanto, la Commissione ha respinto l'asserzione secondo cui le dichiarazioni formulate dai summenzionati utilizzatori siano speculative o viziate.

(507)

Il denunciante ha altresì sostenuto che tali dichiarazioni degli utilizzatori erano in contraddizione con le conclusioni della sezione «Difficoltà di approvvigionamento», in cui la Commissione «ha respinto l'argomentazione secondo cui l'istituzione di misure determinerebbe difficoltà di approvvigionamento del prodotto in esame/del prodotto simile sul mercato dell'Unione» (cfr. considerando (463)].

(508)

A questo proposito la Commissione ha sottolineato che la sua conclusione di cui alla sezione 6.4.3.1 sulle difficoltà di approvvigionamento era costituita da diverse serie di analisi prospettiche. In primo luogo, la Commissione aveva valutato se l'istituzione di dazi ad valorem potesse bloccare le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nell'intera Unione. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che fossero disponibili sufficienti importazioni alternative di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo provenienti da altri paesi terzi. La Commissione ha quindi aggiunto che era anche ipotizzabile che la produzione dell'Unione aumentasse compensando (almeno in parte) la futura potenziale mancanza di importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dai paesi interessati. Pertanto, la Commissione ha concluso che l'istituzione di dazi non determinerebbe verosimilmente future difficoltà di approvvigionamento.

(509)

L'analisi prospettica contenuta nella sezione 6.4.3.1 si differenzia dalle summenzionate difficoltà che alcuni utilizzatori attualmente incontrano nel rifornirsi di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dell'industria dell'Unione in quantitativi sufficienti e nei tempi previsti. Analogamente, la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui il riferimento alla dichiarazione degli utilizzatori sulle loro «difficoltà di approvvigionamento» di cui al considerando (503) era contraddetto dall'analisi effettuata dalla Commissione in merito alla probabile assenza di «difficoltà di approvvigionamento» nella futura evoluzione del mercato dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, esposta nel considerando (463).

(510)

A causa delle discrepanze rilevate tra le diverse categorie di fabbricanti tubi di acciaio, la Commissione ha pertanto confermato che per gli utilizzatori esiste un rischio di non poter trasferire pienamente sui loro acquirenti gli aumenti dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo.

6.4.3.4.2.5.   Conclusioni relative al settore dei tubi di acciaio

(511)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi era un considerevole rischio che l'istituzione di dazi, sotto forma di dazi ad valorem, potesse determinare situazioni di perdita per il settore dei tubi di acciaio per i motivi che seguono:

i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo rappresentano il principale elemento di costo per i tubi saldati;

i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono notevolmente aumentati dopo il periodo dell'inchiesta;

i margini di profitto nel settore dei tubi di acciaio sono relativamente scarsi, e

non è chiaro se i fabbricanti indipendenti di tubi di acciaio abbiano la possibilità di trasferire eventuali aumenti di prezzo sui loro acquirenti.

(512)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali il denunciante ha contestato le conclusioni della Commissione secondo cui i dazi ad valorem determinerebbero una situazione di perdita per il settore dei tubi di acciaio per quattro motivi che seguono.

In primo luogo, la Commissione si è basata principalmente sul modello viziato di Marcegaglia, che non tiene conto dei principi economici di base. A tale riguardo, il denunciante ha asserito che l'incidenza principale dei dazi sarebbe sui volumi e non sui prezzi. Per di più, il modello della società Marcegaglia ignora tutti gli elementi di prova relativi all'elasticità di sostituzione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Il denunciante ha inoltre dichiarato che, trattandosi di prodotti di base, l'elasticità di sostituzione tra fornitori alternativi è elevata, e in qualsiasi caso non è né infinita né pari a zero.

In secondo luogo, i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo hanno subito un aumento dopo il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza l'aumento del loro prezzo incide su tutti i fabbricanti di tubi, il che costituisce un elemento importante in sede di valutazione della possibilità di trasferire tali aumenti di costo. Se gli utilizzatori hanno la possibilità di trasferire gli aumenti di costo, il fatto che i prezzi siano aumentati non è rilevante per la valutazione dell'incidenza su di essi.

In terzo luogo, la Commissione si è basata sul fatto che la redditività dei fabbricanti di tubi di acciaio era modesta. Tuttavia, secondo il denunciante, la Commissione non ha neppure tentato di analizzare e verificare il quadro a più lungo termine né di stabilire una base di riferimento di redditività tipica. La Commissione non avrebbe inoltre potuto trarre conclusioni sulla redditività degli utilizzatori da un solo trimestre, ossia il primo trimestre del 2017.

In quarto luogo, la conclusione della Commissione secondo cui vi era un notevole rischio che i dazi determinassero una situazione di perdita per i fabbricanti di tubi di acciaio non è in linea con le risultanze. In particolare, l'argomentazione secondo cui esiste un rischio che i costi non possano essere pienamente trasferiti non giustifica la conclusione secondo cui i dazi ad valorem potrebbero determinare una situazione di perdita per il settore dei tubi di acciaio. La Commissione ha inoltre snaturato il punto di vista degli utilizzatori integrati che temono una distorsione della concorrenza, dal momento che altri utilizzatori, che ricorrono a importazioni oggetto di dumping, avrebbero acquisito un vantaggio concorrenziale sleale.

(513)

La Commissione ha respinto la maggior parte di tali argomentazioni per i motivi che seguono.

In primo luogo, come già esposto nel considerando (485), per valutare la possibile incidenza dell'eventuale istituzione di misure antidumping sono state innanzitutto effettuate simulazioni basate sui dati sulla redditività (conti profitti e perdite) della società Marcegaglia nel periodo dell'inchiesta, verificati in loco. Successivamente, la Commissione ha aggiornato le proprie simulazioni nel considerando (488). La Commissione ha inoltre considerato l'argomentazione esposta nel modello economico secondo cui, se alcuni fornitori dovessero aumentare i prezzi o se i loro prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dovessero essere soggetti a misure, l'acquirente (utilizzatore) cercherebbe di rivolgersi ad altri fornitori che non hanno aumentato i loro prezzi. Tuttavia, tale ipotesi non tiene conto del fatto che tra l'acquirente (utilizzatore) e il fornitore vi sono obblighi contrattuali che limitano, quantomeno in una fase iniziale, l'elasticità di sostituzione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Infatti, oltre al mercato a pronti, gli utilizzatori di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo concludono anche contratti a più lungo termine con i loro fornitori. Un'altra possibile preoccupazione nella fase iniziale sarebbe rappresentata dal fatto che la creazione di una nuova relazione commerciale richiede almeno un certo investimento. La Commissione ha tuttavia riconosciuto che l'elasticità di sostituzione migliorerebbe nel corso del tempo.

In secondo luogo il denunciante ha riconosciuto che i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono aumentati tra l'ultimo trimestre del 2016 e il primo trimestre del 2017 e che tali aumenti incidono in modo simile su tutti i fabbricanti di tubi. La Commissione ha riconosciuto che, se gli utilizzatori hanno la possibilità di trasferire gli aumenti di costo, il fatto che i prezzi dei fattori produttivi siano aumentati non è rilevante nella valutazione dell'incidenza sugli utilizzatori. Tuttavia, come indicato nei considerando da (502) a (510), la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che tutti i fabbricanti di tubi abbiano la possibilità di trasferire gli aumenti dei costi.

In terzo luogo, nella tabella di cui al considerando (498) la Commissione ha fornito i dati finanziari relativi al periodo dell'inchiesta (12 mesi), per il periodo 1o luglio — 31 dicembre 2016 (sei mesi) e per il periodo 1o gennaio — 31 marzo 2017 (tre mesi). Dato che le misure antidumping possono avere un effetto immediato e perturbatore al momento della loro istituzione, in particolare per le piccole e medie imprese, che sono presenti nel settore dei tubi di acciaio inossidabile (61), la Commissione era legittimata a basare le proprie conclusioni sui suddetti dati relativi a 21 mesi senza dover procedere a uno studio di fattibilità a lungo termine per il settore dei tubi.

In quarto luogo, per quanto riguarda il trasferimento, la Commissione ha basato le sue conclusioni sulle osservazioni contenute nelle risposte ai questionari relativi al periodo successivo all'inchiesta. Inoltre la possibilità per gli utilizzatori di trasferire eventuali aumenti dei costi è stata ulteriormente discussa e documentata nel corso delle verifiche in loco. Di conseguenza, la conclusione della Commissione è basata su dichiarazioni (ispezione di documenti e indagini) che sono ugualmente valide come elementi di prova per un'autorità incaricata dell'inchiesta. In secondo luogo, essa non ha trascurato il fatto che la maggior parte dei fabbricanti di tubi di acciaio che hanno compilato il questionario ha espresso preoccupazioni sulla possibilità di distorsione della concorrenza. A tale riguardo essa ha specificato che per tutti gli utilizzatori saranno ristabilite condizioni di concorrenza eque per gli acquisti di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo al di sotto del prezzo minimo all'importazione, dal momento che i dazi ad valorem elimineranno il dumping per le importazioni dai quattro paesi. Per gli acquisti di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo al di sopra del prezzo minimo all'importazione, se rifornirsi da un produttore integrato dell'Unione o da importazioni sarà una decisione commerciale del fabbricante di tubi.

6.4.3.4.3.   Incidenza dell'istituzione di misure sui costi di altri segmenti di utilizzatori

6.4.3.4.3.1.   Introduzione

(514)

Dalle statistiche fornite dal denunciante (62) è emerso anche che, oltre al settore dei tubi di acciaio, anche altri settori come l'edilizia (20 %), l'industria automobilistica (15 %) e l'ingegneria meccanica (15 %) sono consumatori importanti del prodotto in esame.

(515)

Nel corso della presente inchiesta la Commissione ha chiesto la collaborazione di diversi utilizzatori di questi altri settori in Polonia e negli Stati baltici, a cui sono stati inviati dei questionari, senza tuttavia ricevere risposte.

(516)

Nessuna associazione di utilizzatori si è manifestata dopo l'apertura della presente inchiesta, fatta eccezione per l'Associazione delle industrie metallurgiche e dell'ingegneria meccanica della Lettonia. Tuttavia, quest'ultima non ha suffragato le sue argomentazioni secondo cui le misure antidumping provocherebbero un aumento dei costi nel settore dell'ingegneria meccanica, né ha presentato ulteriori osservazioni. La Commissione non è stata quindi in grado di stabilire cifre chiare in merito alla potenziale incidenza delle misure su questo settore.

(517)

La Commissione ha inoltre preso atto dei punti di vista contrastanti del denunciante e del consorzio circa la possibile incidenza dell'istituzione di misure sui costi di altri segmenti di utilizzatori, quali l'industria automobilistica e l'edilizia, che sembrano subire una minore incidenza rispetto al settore dei tubi di acciaio. Per esempio l'industria automobilistica potrebbe trovarsi ad affrontare costi di produzione aggiuntivi pari a 430 milioni di EUR. Tuttavia, se ripartita nei costi unitari, questa cifra è meno rilevante. Secondo le stime del consorzio e del denunciante, l'aumento dei costi per un'automobile media ammonterebbe ad appena 24–27 EUR per automobile. La situazione sembra essere simile nel settore degli elettrodomestici.

6.4.3.4.3.2.   Collaborazione di utilizzatori e associazioni di utilizzatori dopo la diffusione del documento informativo

(518)

Dopo la diffusione del documento informativo, la Commissione ha cercato di stimare l'incidenza delle misure su segmenti diversi dal settore dei tubi di acciaio.

(519)

A tale riguardo, la Commissione ha nuovamente chiesto la collaborazione di diversi utilizzatori in Polonia e negli Stati baltici (soprattutto nel settore dell'ingegneria meccanica), inviando loro questionari aggiuntivi sul periodo successivo all'inchiesta, ma non sono pervenute risposte.

(520)

Inoltre la Commissione ha chiesto proattivamente anche la collaborazione di 11 associazioni di utilizzatori che rappresentano altri settori (edilizia, settore automobilistico, meccanico e degli elettrodomestici). Tutte queste associazioni hanno ricevuto questionari sul periodo successivo all'inchiesta e sono state invitate a inoltrare le domande ai loro membri nei casi in cui le associazioni stesse non conoscessero le risposte alle domande.

(521)

Sono pervenuti due questionari incompleti da associazioni di utilizzatori e un questionario incompleto da una società che aveva ricevuto il questionario relativo al periodo successivo all'inchiesta attraverso la sua associazione di appartenenza.

In primo luogo, il Consiglio europeo dei costruttori di elettrodomestici (CECED) ha dichiarato di non essere in grado di fornire i dati richiesti, ma ha dichiarato che «Eventuali misure antidumping dell'UE sull'acciaio produrrebbero effetti negativi diretti o indiretti sulla fabbricazione degli elettrodomestici […] Per questo motivo non siamo a favore di misure protezionistiche come le misure antidumping, che potrebbero influenzare negativamente la competitività della nostra industria, a meno che non siano accuratamente giustificate da prove inequivocabili (63)

In secondo luogo la società Agoria, membro belga di Orgalime (64), ha dichiarato che il costo dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo variava a seconda del tipo di prodotto finito: può infatti variare dal 5 % (per rimorchi, camion per la raccolta dei rifiuti, ferrovie, trattori portuali) fino al 100 % (per bracci telescopici per gru). Tuttavia, dalle risposte è risultato poco chiaro quale sarebbe l'incidenza pratica sulla loro attività.

In terzo luogo, Electrolux Home Products Corporation N.V., che ha ricevuto la richiesta della Commissione di informazioni supplementari tramite l'associazione CECED, ha dichiarato di essere un produttore di elettrodomestici che opera sul mercato mondiale. Questa società ha dichiarato che «L'acciaio è un elemento di costo importante per i nostri prodotti, che vengono venduti sul mercato globale in un settore altamente concorrenziale e a basso margine. Per i nostri stabilimenti di produzione europei acquistiamo l'acciaio da fornitori europei e preferiamo continuare a farlo. Tuttavia, i dazi dell'UE sulle importazioni di acciaio si stanno traducendo in prezzi artificialmente elevati per l'acciaio nazionale ed estero, che pongono la nostra attività in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ad altri fabbricanti che hanno stabilimenti al di fuori dell'UE ed esportano i loro prodotti finiti nell'UE (65)

(522)

In relazione a tali risposte la Commissione osserva che non sono stati forniti dati significativi per quanto riguarda la redditività e i valori delle vendite. Essa non è stata quindi in grado di stabilire cifre chiare in merito alla potenziale incidenza delle misure sui settori diversi dal settore dei tubi di acciaio.

(523)

Tuttavia, tenendo conto del basso tasso di risposta da parte degli utilizzatori e delle associazioni di utilizzatori di settori diversi dal settore dei tubi di acciaio, l'incidenza di un eventuale aumento dei prezzi è stato ritenuto meno significativo che per il settore dei tubi di acciaio, anche se le tre risposte pervenute (cfr. considerando (521)] hanno piuttosto sottolineato che tali utilizzatori e associazioni di utilizzatori non sarebbero a favore dell'istituzione di misure nel caso in esame.

(524)

In seguito alla prima divulgazione delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione è giunta erroneamente alla conclusione che «l'impatto di un eventuale aumento dei prezzi è stato ritenuto meno significativo», per i motivi che seguono: l'analisi dell'incidenza di eventuali misure su settori diversi dal settore dei tubi di acciaio è caratterizzata dall'assenza di dati o elementi di prova verificati indicanti un'incidenza significativa su altri segmenti di utilizzatori; Gli unici elementi di prova citati per dimostrare un'incidenza sugli utilizzatori sono tre lettere. Inoltre, la conclusione è in evidente contraddizione con le dichiarazioni della Commissione, secondo cui «non sono stati forniti dati significativi» e «non è stata quindi in grado di stabilire cifre chiare in merito alla potenziale incidenza delle misure su settori diversi dal settore dei tubi di acciaio» (cfr. considerando (522)]. Inoltre il denunciante ha asserito che una delle associazioni (Agoria) ha dichiarato di sostenere l'istituzione di dazi ad valorem.

(525)

La Commissione ha riconosciuto che il denunciante, nella sua comunicazione del 7 febbraio 2017, ha sostenuto che «gli esempi […] mostrano che per tutti i settori, ad eccezione del settore dei tubi, l'effetto dei dazi sarà verosimilmente minimo» e che vi era stato uno scarso grado di collaborazione. Era inoltre vero che Agoria sembrava indicare il proprio sostegno all'istituzione di dazi ad valorem.

(526)

Tuttavia, le dichiarazioni dell'altra associazione di utilizzatori e dell'unica società (cfr. considerando (521)] hanno indicato che tali soggetti non condividono la valutazione del denunciante, secondo cui l'incidenza dei dazi sarebbe verosimilmente minima. Inoltre la Commissione ha stabilito un aumento dei costi per un'automobile media che si attesterebbe a circa 24–27 EUR per automobile (cfr. considerando (517)], mentre la probabile incidenza sugli elettrodomestici, qualificata come meno significativa, si colloca in una fascia compresa tra 0,63 e 1,43 EUR per articolo).

(527)

In base a tali dati, la Commissione ha perfezionato la sua conclusione generale e ha concluso che l'incidenza sui settori diversi dal settore dei tubi di acciaio sarebbe meno significativa.

6.4.3.4.3.3.   Conclusioni relative ai settori diversi dal settore dei tubi di acciaio

(528)

La Commissione ha confermato che l'incidenza su questi altri utilizzatori sarebbe meno significativa rispetto a quella sul settore dei tubi di acciaio.

6.4.3.5.   Interesse degli utilizzatori collegati ai produttori esportatori

(529)

Tutte le importazioni provenienti dal produttore esportatore brasiliano CSN nell'Unione erano destinate alla sua controllata portoghese Lusosider. Quest'ultima trasforma i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo importati ottenendone principalmente prodotti a valle venduti nella penisola iberica.

(530)

Nel corso di un'audizione CSN ha informato i servizi della Commissione di essere in attesa di un'importante decisione di investimento, che poteva avere ripercussioni su Lusosider, società che attualmente impiega 250 persone. Il produttore esportatore russo NLMK ha dichiarato di avere sviluppato nel corso del tempo le proprie operazioni a valle nell'Unione. A tale riguardo esso ha sostenuto che «limitando in modo considerevole le possibilità di esportare un importante fattore produttivo dalla Russia nei suoi stabilimenti nell'UE, l'istituzione di misure antidumping sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo pregiudicherebbe gravemente le prospettive di crescita della produzione a valle di NLMK nell'UE.» (66).

(531)

Dopo la diffusione del documento informativo NLMK ha aggiunto che «[…] NLMK ha voluto richiamare l'attenzione della Commissione europea sui rischi che potrebbero accompagnare l'istituzione di misure antidumping, in particolare in caso di situazioni di forza maggiore, limitando la disponibilità di materiali provenienti dalla nostra società madre in caso di necessità.».

(532)

Dopo la diffusione del documento informativo tre utilizzatori collegati ai produttori esportatori sono stati invitati a compilare un questionario relativo al periodo successivo all'inchiesta. Due di essi hanno compilato il questionario in modo completo, mentre il terzo ha inviato una risposta parziale. Sulla base di tali dati la Commissione ha osservato che la redditività di questi due utilizzatori è passata dall'1,81 % durante il periodo dell'inchiesta al 14,10 % nel primo trimestre del 2017. Tuttavia è emerso che per una società la redditività del primo trimestre del 2017 comprendeva profitti di carattere piuttosto eccezionale e non permanente, dovuti all'aumento di prezzo dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel periodo successivo all'inchiesta.

(533)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali il denunciante ha sostenuto che il riferimento della Commissione alla dichiarazione di NLMK (cfr. considerando (531)] non può nascondere il fatto che nel periodo in esame, questa società non ha importato prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla sua società madre russa.

(534)

La Commissione ha riconosciuto che NLMK non ha importato prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla sua società madre russa nel periodo in esame. Tuttavia, NLMK ha dimostrato che i suoi acquirenti richiedono una conferma che le forniture di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo da parte di tale società siano garantite in tutti i casi, anche in caso di situazioni di forza maggiore. In tali casi, la divisione di NLMK situata nell'Unione deve poter contare sulle forniture provenienti dalla società madre situata in Russia. In caso contrario, essa non sarebbe in grado di conservare i suoi maggiori acquirenti e di restare competitiva sul mercato dell'Unione.

(535)

La Commissione ha concluso che l'istituzione di misure non è né nell'interesse della controllata portoghese Lusosider, collegata al produttore esportatore brasiliano CSN, né della controllata belga NLMK, collegata al produttore esportatore russo NLMK.

6.4.4.   Conclusioni relative all'interesse degli utilizzatori

(536)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure era contraria all'interesse degli utilizzatori. Mentre l'incidenza sul settore dei tubi di acciaio sarebbe molto pronunciata, l'incidenza su altri settori a valle è invece verosimilmente meno grave.

(537)

In seguito alla prima divulgazione delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che la formulazione «verosimilmente meno grave» è una dichiarazione errata e fuorviante, dati gli elementi di prova effettivamente disponibili:

In primo luogo, l'incidenza sul settore dei tubi è concentrata su una piccola parte del settore, vale a dire i produttori di tubi saldati che non sono collegati a produttori di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dell'Unione e che hanno scelto di ricorrere alle importazioni;

in secondo luogo, la breve analisi dei settori diversi dal settore dei tubi di acciaio ha confermato l'assenza di un'incidenza significativa.

(538)

La Commissione ha respinto le asserzioni del denunciante per i motivi che seguono.

In primo luogo, come esposto al considerando (435), la sola società Marcegaglia consuma tra i 2,9 e i 4,4 milioni di tonnellate del prodotto in esame/prodotto simile su base annuale. Ciò significa che a questa società da sola è riconducibile una percentuale compresa tra l'8,5 % e quasi il 13 % del consumo totale del mercato libero dell'Unione, come illustrato nella tabella di cui al considerando (226). Inoltre, l'analisi del mercato dei tubi di acciaio non si era basata soltanto sull'analisi della società Marcegaglia. Come esposto al considerando (8), ai fini della presente inchiesta era stato costituito un consorzio ad hoc di oltre 30 utilizzatori e importatori indipendenti, situati soprattutto, ma non esclusivamente, in Italia. Il consorzio è principalmente costituito da PMI, sebbene ne fosse membro anche la società Marcegaglia. Come indicato nei considerando (17) e (24), tale consorzio ha presentato osservazioni ed è stato ascoltato durante le audizioni. Inoltre, come indicato nella tabella di cui al considerando (498), cinque membri del consorzio hanno collaborato fornendo dati relativi al periodo successivo all'inchiesta. Pertanto la Commissione respinge l'asserzione del denunciante secondo cui l'incidenza sul settore dei tubi è concentrata su una parte esigua di tale segmento.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'asserzione secondo cui non esiste alcuna incidenza significativa per i settori diversi da quello dei tubi di acciaio, la Commissione ha fatto riferimento alle sue precedenti dichiarazioni di cui al considerando (524). Un'incidenza, per quanto meno significativa, esiste.

(539)

Tuttavia, anche per coerenza, la Commissione ha riconosciuto che nella conclusione avrebbe dovuto utilizzare la stessa formulazione «meno significativa» utilizzata nella parte analitica del considerando (528). Pertanto la Commissione ha modificato la sua precedente conclusione, esposta al considerando (536), nel modo che segue: In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure era contraria all'interesse degli utilizzatori. Mentre l'incidenza sul settore dei tubi di acciaio sarebbe pronunciata, l'incidenza su altri settori a valle sarà verosimilmente meno significativa.

6.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(540)

La Commissione ha ponderato e valutato da un lato i forti interessi di un'importante industria dell'Unione che deve essere protetta da pratiche sleali e, dall'altro, i probabili effetti negativi delle misure sugli utilizzatori.

(541)

L'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di mantenere un livello di profitti sostenibile. Tali misure aiuterebbero l'industria dell'Unione a diventare sana e redditizia, considerando anche le perdite accumulate dal 2013, fatta eccezione per il modesto margine di profitto conseguito nel 2014.

(542)

D'altro canto, l'istituzione di misure definitive nei confronti di Brasile, Iran, Russia e Ucraina potrebbe avere una sproporzionata incidenza negativa sugli utilizzatori, che in larga misura dipendono dalla fornitura del prodotto in esame. Ciò minerebbe la loro competitività sul mercato a valle, in particolare nel settore dei tubi.

(543)

Come osservato in precedenza, al fine di valutare adeguatamente tali interessi contrapposti e giungere a conclusioni appropriate su questo punto la Commissione ha ritenuto indispensabile esaminare gli sviluppi successivi al termine del periodo dell'inchiesta, ossia a luglio 2016. La Commissione ha anche tenuto conto del fatto che i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono aumentati significativamente nel secondo semestre del 2016, superando la soglia dei 500 EUR/tonnellata nel febbraio 2017.

(544)

In seguito alla diffusione del documento informativo, la Commissione ha esaminato ulteriormente le asserzioni di aumento dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo durante il periodo successivo all'inchiesta. Essa ha inoltre incoraggiato gli utilizzatori a fornire dati supplementari sui diversi settori di utilizzatori, al fine di valutare più precisamente la potenziale incidenza delle misure sui settori a valle diversi dal settore dei tubi. La Commissione ha altresì invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulla forma di misure più appropriata.

(545)

Dopo la raccolta dei dati supplementari, forniti da diverse parti interessate, la Commissione è giunta alla conclusione che i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono aumentati in misura significativa durante il periodo successivo all'inchiesta e che:

l'adozione di misure definitive consentirebbe ai produttori dell'Unione di ritornare a livelli di profitto sostenibili. Se non fossero istituite misure l'industria dell'Unione potrebbe non essere in grado di diventare sufficientemente redditizia, considerando anche le perdite accumulate dal 2013, fatta eccezione per il modesto margine di profitto conseguito nel 2014.

Per quanto riguarda l'interesse degli utilizzatori, l'istituzione di misure sotto forma di dazi ad valorem nei confronti di Brasile, Iran, Russia e Ucraina avrebbe una sproporzionata incidenza negativa sugli utilizzatori (in particolare nel settore dei tubi di acciaio), con conseguenze in termini di prezzi e di occupazione.

(546)

La Commissione ha richiamato le conclusioni di cui al considerando (425), relative alla redditività dei produttori dell'Unione nonché al significativo aumento dei prezzi dopo il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto in linea con l'interesse dell'Unione modificare la forma delle misure per conseguire, in questo caso particolare, un adeguato equilibrio tra gli interessi dei produttori e degli utilizzatori dell'Unione. Pertanto la Commissione ha deciso di imporre dazi ad valorem limitati da un prezzo minimo all'importazione che tiene conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta, per i motivi che seguono.

Da un lato, fissare il dazio al livello del dazio ad valorem limitato dal prezzo minimo all'importazione consentirebbe ai produttori dell'Unione di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole. La fissazione di un limite a livello di un prezzo minimo all'importazione efficace sarebbe una rete di sicurezza che consentirebbe loro di raggiungere una redditività sostenibile.

D'altro canto, fissare un limite a livello di un prezzo minimo all'importazione efficace dovrebbe impedire anche gli effetti negativi degli aumenti di prezzo successivi al periodo dell'inchiesta, che potrebbero avere una forte incidenza negativa sulle attività degli utilizzatori.

(547)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali il denunciante ha sostenuto che le conclusioni della Commissione sono in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base. Se le misure fossero nell'interesse dell'industria dell'Unione, la Commissione sarebbe tenuta a istituirle, a meno che non sia dimostrato che le misure avrebbero un'incidenza sproporzionata sulle industrie utilizzatrici. Secondo il denunciante, non vi sono elementi di prova in tal senso. Esso ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva dato la priorità all'interesse di un piccolo sottogruppo di utilizzatori (vale a dire taluni costruttori di tubi di acciaio), omettendo di effettuare una valutazione dei diversi interessi considerati nel loro complesso. Più in generale, esso ha asserito che le norme sull'interesse dell'Unione prevedono solo l'istituzione o la non istituzione delle misure. In altre parole, si tratta di un test che prevede solo due opzioni, «sì» o «no».

(548)

La Commissione ha respinto tali punti in quanto giuridicamente errati e ha spiegato in che modo sia normalmente effettuata una verifica dell'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento di base:

se le misure sono nell'interesse dell'industria dell'Unione, la Commissione è tenuta a istituirle, a meno che non sia dimostrato che le misure avrebbero un'incidenza sproporzionata su industrie utilizzatrici, importatori, consumatori o altre parti direttamente interessate. In quest'ultimo caso, non dovrebbe essere istituita alcuna misura. Nella presente inchiesta, tuttavia, non si verifica nessuno di questi scenari.

Gli elementi di prova disponibili evidenziavano invece chiaramente che gli utilizzatori del più importante settore di utilizzatori del prodotto in esame (vale a dire il settore della fabbricazione di tubi di acciaio, con un consumo di circa il 32 % dei consumi totali di tali prodotti, cfr. considerando (483)] avrebbero potuto essere danneggiati in modo sproporzionato dall'istituzione di dazi ad valorem, anche alla luce dell'aumento dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dopo il periodo dell'inchiesta.

In uno scenario di questo tipo la Commissione può adeguare la forma della misura in modo da garantire il giusto equilibrio tra gli interessi contrastanti. A tale riguardo è stata rivolta particolare attenzione all'esigenza di proteggere l'industria dell'Unione da pratiche sleali da un lato, limitando nel contempo, dall'altro lato, i probabili effetti negativi delle misure sugli utilizzatori (in primo luogo i fabbricanti di tubi di acciaio), senza compromettere l'efficacia della misura stessa.

(549)

A tale proposito la Commissione non ha esaminato soltanto gli interessi astratti coinvolti ma, come fa abitualmente, anche il probabile effetto concreto sulle rispettive imprese. Criticando il prezzo minimo all'importazione, Eurofer ha scritto sia al commissario per il Commercio sia al presidente della Commissione europea: «Anche se dovesse essere superiore al costo di produzione, il prezzo minimo all'importazione diverrebbe un limite per la redditività della nostra industria, proprio mentre stiamo iniziando a uscire dalla peggiore crisi degli ultimi decenni (67)

(550)

Secondo la Commissione, tale dichiarazione ha piuttosto confermato la sua tesi secondo cui l'istituzione di dazi ad valorem solo al di sotto del livello del prezzo minimo all'importazione era nell'interesse dell'Unione. Mentre il prezzo minimo all'importazione attenuerebbe il rischio concreto che alcuni fabbricanti di tubi, tra cui numerose PMI, subiscano perdite, per il denunciante lo svantaggio derivante da un tale prezzo sembra consistere soprattutto nel precludere margini di profitto più elevati in un periodo di ripresa in cui sta già realizzando profitti superiori al livello di riferimento.

(551)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali il consorzio ha dichiarato che la presente inchiesta dovrebbe essere chiusa in base alla considerazione dell'interesse dell'Unione. A tale riguardo esso ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping, in qualunque forma, avrebbe un effetto devastante sulla redditività degli utilizzatori indipendenti per i motivi che seguono.

Il mercato dell'Unione dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo è caratterizzato da una struttura oligopolistica, in cui quasi il 90 % della produzione è fabbricata e venduta, sia sul mercato vincolato sia sul mercato libero, da un numero ridotto di produttori integrati verticalmente.

Data la loro integrazione verticale, i produttori dell'Unione sono, allo stesso tempo, produttori e trasformatori (utilizzatori) di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Questo significa che gli utilizzatori indipendenti si trovano ad essere al contempo acquirenti e concorrenti dei pochi, potenti produttori dell'Unione.

(552)

La Commissione ha respinto anche questa richiesta. Come esposto nel considerando (548), è stata rivolta particolare attenzione all'esigenza di proteggere l'industria dell'Unione da pratiche sleali da un lato, limitando nel contempo, dall'altro lato, i probabili effetti negativi delle misure sugli utilizzatori (in primo luogo i fabbricanti di tubi di acciaio). Nell'ambito di tale equilibrio di interessi, le osservazioni del consorzio erano già state debitamente prese in considerazione.

(553)

Per tutti questi motivi la Commissione ha confermato la sua decisione di istituire dazi ad valorem limitati da un prezzo minimo all'importazione (cfr. considerando (546)].

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

7.1.1.   Prezzo di riferimento

(554)

Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Secondo la giurisprudenza, il prezzo di riferimento è il prezzo che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente attendersi in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping dai quattro paesi. Il prezzo di riferimento è calcolato determinando i costi di produzione del prodotto simile e aggiungendo il margine di profitto che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente ottenere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping.

(555)

Per quanto riguarda la determinazione di un profitto di riferimento, i dati per il periodo in esame mostrano solo perdite, ad eccezione dell'anno 2014, in cui è stato realizzato un minimo profitto che non è stato ritenuto appropriato per determinare un margine di profitto ragionevole, ottenibile in assenza delle importazioni oggetto di dumping. Come indicato nel considerando (341), l'industria dell'Unione avrebbe potuto trarre maggior beneficio dalla ripresa del mercato a partire dal 2014, ma le importazioni a basso prezzo sono gradualmente aumentate, acquisendo quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione. La continua pressione delle importazioni ha iniziato ad essere avvertita pienamente a partire dal secondo semestre del 2015, inizio del periodo dell'inchiesta.

(556)

Nella sua denuncia, il denunciante ha chiesto alla Commissione di utilizzare il 12,9 % del fatturato come ragionevole margine di profitto non pregiudizievole. Questo era il profitto medio al lordo delle imposte sulle vendite utilizzato nell'ambito di un precedente caso di pregiudizio notevole, risalente al 2000, per lo stesso prodotto in esame (68).

(557)

La Commissione ha ritenuto tale margine di profitto non adeguato e pertanto inutilizzabile, in quanto il caso in questione risaliva al 2000 e dati di oltre 15 anni prima non potevano più essere considerati rappresentativi, visti i cambiamenti tecnologici e finanziari da allora intervenuti nell'industria dell'Unione.

(558)

La Commissione ha anche chiesto ai sei produttori dell'Unione inseriti nel campione di fornire, attraverso le loro risposte al questionario iniziale, dati sulla redditività per quanto riguarda il prodotto simile venduto sul mercato libero dell'Unione per gli anni dal 2007 fino al periodo dell'inchiesta. La Commissione ha constatato che nessuno di questi anni (singolarmente o sotto forma di paniere) è rappresentativo per stabilire un margine di profitto di riferimento per i motivi che seguono.

In primo luogo, essa ha rilevato che i dati sulla redditività per il periodo in esame non possono essere considerati un parametro di riferimento adeguato per il calcolo del margine di profitto di riferimento, non essendo state raggiunte le normali condizioni di concorrenza a causa della presenza, durante e dopo il 2015, di importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dai quattro paesi. Inoltre, come richiamato nel considerando (133) del regolamento provvisorio sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo importati dalla Cina (69), gli anni 2012, 2013 e 2014 non possono essere considerati come anni nei quali sono sussistite condizioni di concorrenza normali, date le conseguenze della crisi del debito della zona euro e il calo della domanda di acciaio nel 2012.

In secondo luogo, la redditività varia in modo significativo per ciascun anno precedente l'anno 2012. In tal senso, né un singolo anno né un paniere potrebbero essere considerati di per sé rappresentativi. Ad esempio, l'analisi è risalita fino al 2007 per garantire l'inclusione di almeno un anno precedente l'inizio della crisi economica e finanziaria. Tuttavia, il 2007 e il 2008 sono stati estremamente positivi, mentre gli anni successivi sono stati colpiti dalla crisi finanziaria del 2009, e pertanto neanch'essi sono rappresentativi di condizioni normali.

(559)

Per questo la Commissione ha preso in considerazione un altro prodotto, la lamiera pesante, dello stesso settore industriale. In tale contesto, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 202 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 (70) della Commissione, in cui si conferma la constatazione formulata nel regolamento 2016/1777 (71) in cui è stato utilizzato un profitto del 7,9 %. A tal riguardo vi sono almeno due caratteristiche comuni: in primo luogo entrambi i prodotti sono fabbricati nello stesso settore industriale e, in secondo luogo, in entrambi i casi si tratta di prodotti laminati a caldo, non placcati né rivestiti.

(560)

Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per l'industria dell'Unione, sommando il margine di profitto del 7,9 % al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta.

(561)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali il denunciante ha sostenuto che il profitto di riferimento del 7,9 % era eccessivamente basso: a suo avviso, la Commissione dovrebbe utilizzare i profitti realizzati nel 2008 (vale a dire un profitto di riferimento del 14,4 %), dal momento che la Commissione ha verificato i dati sulla redditività per un periodo di 10 anni che comprendeva il 2008, l'anno che ha preceduto l'inizio della crisi finanziaria. Egli ha inoltre sostenuto che un metodo alternativo per determinare il margine di profitto consisteva nel basarsi sui dati della precedente inchiesta sui prodotti piatti laminati a caldo (condotta nel 2000, quando è stato realizzato un margine di profitto del 12,9 %). Egli ha altresì sostenuto che la Commissione non ha fornito alcuna motivazione per l'incoerenza rispetto all'approccio adottato nel caso della Cina, in cui è stato utilizzato un profitto di riferimento del 7 %. Il denunciante ha infine affermato che scartare i profitti dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo a favore di un prodotto diverso è in contraddizione con la prassi precedentemente seguita. In tale contesto egli fa riferimento al caso relativo alle barre di rinforzo, in cui «la Commissione osserva che i dati sulla redditività relativi specificamente al prodotto in esame costituiscono un parametro di riferimento più preciso rispetto ai dati sulla redditività di altri prodotti in acciaio o del settore in generale».

(562)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Come spiegato nel considerando (558), il 2008 è stato un anno estremamente positivo e pertanto non rappresentativo di condizioni normali. Inoltre, il profitto di riferimento conseguito nel 2000 è troppo distante per costituire un'alternativa ragionevole nel caso di specie. Anche nell'ipotesi improbabile secondo cui dal 2000 non si sarebbe verificato alcun cambiamento tecnologico e finanziario nell'Unione, a partire dal medesimo anno si sono perlomeno verificati alcuni cambiamenti nelle dimensioni del mercato dell'Unione a causa dell'aumento del numero di Stati membri nel periodo 2000-2016. Inoltre, il profitto di riferimento utilizzato nel caso relativo alla Cina era basato su un'analisi prospettica per un caso di «minaccia di pregiudizio» e risulterebbe anche inferiore.

(563)

In risposta, il consorzio ha affermato che un profitto di riferimento del 7,9 % era inverosimile e troppo elevato per i seguenti motivi:

anche se sia i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sia la lamiera pesante sono fabbricati nello stesso settore industriale e sono entrambi laminati a caldo, va rilevato che le caratteristiche fisiche dei due prodotti sono diverse:

basandosi sul caso della lamiera pesante, la Commissione ha implicitamente ammesso che il margine di profitto realizzato nel 2011 possa essere ragionevolmente usato come parametro di riferimento per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio. Di conseguenza, sorge la questione del perché la Commissione non abbia utilizzato il margine di profitto stabilito per l'industria dell'Unione nel 2011, nell'inchiesta parallela sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo dalla RPC, pari al 3,11 %. La scelta di un margine di profitto relativo al medesimo prodotto della presente inchiesta sarebbe più adeguata.

(564)

Il produttore esportatore CSN ha formulato un'osservazione analoga e ha chiesto alla Commissione di adottare il margine di profitto del 3,11 % realizzato nel 2011, essendo questo il profitto disponibile per lo stesso prodotto in esame. In ogni caso, CSN ha sostenuto che un margine di profitto ragionevole per l'industria dell'Unione nella presente inchiesta non può essere fissato a un livello superiore al 5 %.

(565)

Inoltre, il produttore esportatore ucraino Metinvest ha osservato che l'utilizzo di un tale profitto di riferimento del 7,9 % era troppo elevato, sostenendo che i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e la lamiera pesante hanno caratteristiche fisiche diverse. La sua principale argomentazione è stata che il settore delle lamiere pesanti ha un margine di profitto più elevato a causa dei prezzi di vendita più elevati rispetto ai prodotti piatti laminati a caldo, i cui prezzi sono generalmente inferiori, con una conseguente minore redditività. Un'osservazione analoga è stata presentata dal produttore esportatore iraniano Mobarakeh Steel Company, secondo cui il profitto di riferimento del 7,9 % è inverosimilmente elevato per l'industria siderurgica nel contesto economico attuale. Anche il produttore esportatore brasiliano Usiminas ha osservato che un profitto di riferimento del 7,9 % era inverosimilmente elevato ed era stato gonfiato illegalmente.

(566)

Come indicato nel considerando (558), il margine di profitto realizzato nel 2011 dai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo non poteva essere utilizzato, in quanto in tale anno il mercato dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo subiva ancora fortemente gli effetti della crisi economica e finanziaria del 2009 e perciò non può essere considerato rappresentativo. Pertanto, per i motivi esposti nel considerando (559), la Commissione si è servita del profitto di riferimento di un altro prodotto, vale a dire la lamiera pesante, di un settore industriale simile. Di conseguenza non vi è divergenza né contraddizione rispetto alla prassi consolidata della Commissione.

(567)

Per quanto riguarda l'asserzione che i prezzi di vendita più elevati della lamiera pesante rispetto ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo determinerebbero automaticamente una maggiore redditività, la Commissione ha osservato che vi sono molte altre variabili (come la domanda e l'offerta, la scarsità e i costi sostenuti) a determinare il livello di redditività oltre al solo livello dei prezzi di vendita. In risposta all'argomentazione secondo cui la Commissione ha implicitamente ammesso che gli utili del 2011 possono essere considerati un parametro di riferimento ragionevole, la Commissione osserva quanto segue. In primo luogo, sebbene la lamiera pesante e i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo appartengano allo stesso settore industriale, vale a dire quello siderurgico, si tratta di prodotti con mercati diversi e per i quali la ripresa dalla crisi economica e finanziaria non ha seguito lo stesso ritmo. Nel corso della sua inchiesta, la Commissione non ha infatti riscontrato prove di un recupero parallelo dei settori citati, né le parti interessate hanno fornito prove in tal senso. In secondo luogo, nel considerando 221 del regolamento (UE) n. 2016/1777 (72) concernente le lamiere pesanti, la Commissione si è limitata a notare che la redditività raggiunta dall'industria dell'Unione è aumentata dal 2009 in poi, ma non ha escluso che nel 2011 persistessero ancora effetti marginali o minori della crisi economica e finanziaria. Alla luce della tendenza all'aumento della redditività e dell'attenuazione degli effetti della crisi economica e finanziaria sul mercato delle lamiere pesanti, si è pertanto ritenuto che la redditività raggiunta nel 2011 fosse ragionevole. Per quanto riguarda la presente inchiesta, la ripresa della redditività dell'industria dell'Unione ha evidenziato un andamento diverso rispetto a quanto osservato nel corso dell'inchiesta relativa alle lamiere pesanti. Per quanto, nell'ambito della presente inchiesta, la redditività abbia ripreso terreno nel 2010, aumentando rispetto ai livelli registrati nel 2009, essa è nuovamente diminuita nel 2011. Pertanto non si può concludere che nel 2011 l'industria dell'Unione abbia evidenziato una ripresa o un inizio di ripresa dalla crisi finanziaria, né che i livelli di redditività raggiunti entro il 2011 fossero considerati ragionevoli analogamente a quanto osservato per l'inchiesta sulle lamiere pesanti.

(568)

Inoltre, la Commissione ha rilevato che il profitto realizzato dall'industria dell'Unione nel periodo gennaio — marzo 2017 (cfr. considerando 425) è stato superiore al profitto di riferimento del 7,9 %. Essa ha pertanto ritenuto che tale profitto di riferimento non fosse inverosimilmente elevato nell'attuale contesto economico.

7.1.2.   Ricorso per analogia all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il calcolo del margine di pregiudizio

(569)

Nei casi in cui un produttore esportatore ha venduto il prodotto in esame tramite importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Tale adeguamento è consistito nei costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita mediante detrazione delle spese SGAV dell'importatore collegato e in un margine di profitto ragionevole del 2 % (73) a cui sono stati aggiunti i costi successivi all'importazione (colonna 4).

(570)

Dopo la diffusione del documento informativo e in seguito alla comunicazione delle informazioni finali, il gruppo russo MMK Group ha contestato l'approccio seguito dalla Commissione di applicare per analogia l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. A suo avviso, tale applicazione violava l'articolo 2, paragrafo 9, dello stesso regolamento di base ed era viziata da un evidente errore di valutazione. La parte ha inoltre sostenuto che tale metodo comporterebbe la riscossione di dazi eccessivi. A ciò va aggiunto che il produttore esportatore iraniano Mobarakeh Steel Company ha sostenuto che tale metodo violava l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base nonché la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione, e che non consente un confronto equo tra i prezzi dei tipi di prodotto importati e quelli dell'industria interna. In seguito alla comunicazione delle informazioni finali il produttore esportatore russo PAO Severstal, il produttore esportatore iraniano Mobarakeh Steel Company e il produttore esportatore ucraino Metinvest hanno formulato osservazioni simili.

(571)

In primo luogo, lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è determinare se sia sufficiente, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, applicare al prezzo all'esportazione di tali importazioni un'aliquota del dazio inferiore (rispetto a quella basata sul margine di dumping). Tale valutazione dovrebbe essere basata sul prezzo all'esportazione franco frontiera dell'Unione, considerato di livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso delle vendite all'esportazione tramite importatori collegati, per analogia con il metodo seguito per il calcolo del margine di dumping, il prezzo all'esportazione è stato costruito in base al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Dato che il prezzo all'esportazione è un elemento indispensabile nel calcolo del margine di pregiudizio e che detto articolo è la sola disposizione del regolamento di base che fornisce indicazioni sulla costruzione del prezzo all'esportazione, l'applicazione di tale articolo per analogia è giustificata.

(572)

In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che la determinazione del prezzo all'importazione utilizzato per il calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto non dovrebbe essere influenzata dal fatto che le esportazioni siano destinate a operatori collegati o indipendenti nell'Unione. Il metodo usato dalla Commissione ha garantito un trattamento paritario in entrambe le circostanze. In altre parole, lo scopo dei calcoli del margine di pregiudizio non è quello di verificare in che misura le vendite degli importatori collegati causino un pregiudizio ai produttori dell'Unione quanto, piuttosto, di verificare se le esportazioni dei produttori esportatori abbiano tale effetto negativo attraverso la sottoquotazione e la vendita sottocosto rispetto ai prezzi dei produttori dell'Unione. Il prezzo da prendere in considerazione a tal fine è il prezzo di vendita del prodotto in esame nell'Unione e non il prezzo della rivendita successiva dei materiali importati dai produttori importatori nell'Unione.

(573)

In terzo luogo, l'articolo 2, paragrafo 9, è stato applicato soltanto a una piccola parte delle vendite complessive del produttore esportatore dell'Ucraina Metinvest. Come indicato nel documento specifico per Metinvest, l'articolo 2, paragrafo 9, è stato utilizzato esclusivamente in relazione alle sue vendite effettuate tramite operatori commerciali collegati all'interno dell'Unione. Inoltre, per quanto riguarda il produttore esportatore iraniano Mobarakeh Steel Company, e contrariamente a quanto era stato indicato nel documento specifico, l'articolo 2, paragrafo 9, non era stato applicato.

(574)

La Commissione ha pertanto ritenuto che l'approccio adottato era corretto e ha respinto le suddette argomentazioni.

7.1.3.   Livello dei costi successivi all'importazione

(575)

In seguito alla diffusione del documento informativo, due produttori esportatori hanno contestato il livello dei costi successivi all'importazione e affermato che l'importo di 7 EUR/tonnellata è sottostimato. In primo luogo, il produttore esportatore russo NLMK ha sostenuto che l'importo dei costi successivi all'importazione dovrebbe essere pari ad almeno 40 EUR/tonnellata. In secondo luogo, il produttore esportatore ucraino Metinvest ha sostenuto che l'importo avrebbe dovuto essere pari ad almeno 9,44 EUR/tonnellata, che a suo parere rappresenta la media ponderata dei costi successivi all'importazione per i quattro soggetti collegati al produttore esportatore ucraino, situati nell'Unione. In seguito alla comunicazione delle informazioni finali anche il produttore esportatore brasiliano Usiminas ha affermato che i costi successivi all'importazione sono stati sottostimati e basati su dati selettivi.

(576)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Essa ha infatti determinato i costi successivi all'importazione in base all'analisi delle informazioni verificate fornite da un importatore indipendente che si è manifestato. Inoltre il produttore esportatore brasiliano Usiminas non ha dimostrato ulteriormente il motivo per cui ritenga sottostimati i costi successivi all'importazione.

7.1.4.   Altre osservazioni successive alla comunicazione delle informazioni finali

(577)

Dopo la diffusione finale del documento informativo, il produttore esportatore ucraino Metinvest ha rivendicato un importante adeguamento relativo a una caratteristica fisica. Questo produttore esportatore ha ribadito la sua argomentazione dopo la comunicazione delle informazioni finali. Esso ha in particolare sostenuto che la maggior parte delle bobine prodotte dagli stabilimenti Metinvest pesa 8 o 12 tonnellate, mentre lo standard nell'industria dell'Unione è piuttosto di 24 tonnellate. Questo fatto ha determinato importanti e naturali riduzioni di prezzo per Metinvest durante i negoziati, per cui ha presentato elementi di prova e per cui richiedeva una rettifica.

(578)

La Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi che seguono. Gli stabilimenti di produzione Metinvest pertinenti hanno ricevuto visite di verifica in loco nel periodo 17-25 novembre 2016 e nel periodo 25-27 gennaio 2017. All'epoca di tali visite di verifica, tale argomentazione non è mai stata sollevata né dimostrata. L'obiezione in merito alle differenze nelle caratteristiche fisiche è quindi pervenuta troppo tardi, essendo stata avanzata solo in seguito alla diffusione del documento informativo (2 maggio 2017). Inoltre non è stato possibile rapportarla ad alcuna prova verificata. Pertanto l'obiezione non era verificabile. A ciò si aggiunga che si è tenuto conto delle particolari caratteristiche dei diversi tipi di prodotto nei cosiddetti numeri di controllo del prodotto (NCP), utilizzati per riferire in merito a vendite e costi all'inizio dell'inchiesta. Se Metinvest avesse avuto problemi con l'individuazione dei diversi tipi di prodotto (la cosiddetta struttura degli NCP), secondo logica avrebbe dovuto sollevare tale obiezione all'inizio dell'inchiesta. Va inoltre rilevato che oltre il 99 % di tutti i tipi di prodotti venduti dal produttore esportatore ucraino nell'Unione veniva fabbricato e venduto anche dai produttori dell'Unione. Non è stato pertanto possibile accogliere tale argomentazione.

(579)

Il produttore esportatore iraniano Metinvest ha chiesto alla Commissione di escludere alcuni tipi di prodotto (gli NCP appartenenti al gruppo 13) dal calcolo del margine di pregiudizio, poiché questi tipi di prodotto rappresentano un gruppo residuo di tipi di prodotto che raccoglie tutti i tipi di acciaio diversi da quelli individuati dalle cifre da 01 a 12. Di conseguenza, tale gruppo residuo comprende una gamma di prodotti molto ampia.

(580)

La Commissione ha osservato che il prodotto in esame, indipendentemente dalla sua appartenenza al gruppo 13, è sempre costituito da taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Di conseguenza, la definizione del prodotto comprende un prodotto ben definito. È stato anche riscontrato che tutti i tipi di prodotto in esame hanno gli stessi due principali utilizzi, come indicato nel considerando (41).

7.1.5.   Margini di pregiudizio definitivi

(581)

In assenza di ulteriori osservazioni in merito al livello di eliminazione del pregiudizio, i margini di pregiudizio definitivi sarebbero i seguenti:

Paese

Società

Margine di pregiudizio

Brasile

ArcelorMittal Brasil S.A e Aperam Inox América do Sul SA.

20,2 %

 

Companhia Siderúrgica Nacional

15,7 %

 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA.

17,5 %

Iran

Mobarakeh Steel Company

34,0 %

Russia

Novolipetsk Steel

26,1 %

 

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK)

44,0 %

 

PAO Severstal

42,4 %

Ucraina

Metinvest Group

35,5 %

7.2.   Misure definitive

(582)

Alla luce delle conclusioni definitive raggiunte dalla Commissione per quanto riguarda dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse dell'Unione, si dovrebbero adottare misure antidumping onde impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(583)

Esistono varie forme di misure antidumping. La Commissione dispone di un ampio margine discrezionale nella selezione della forma delle misure, ma l'obiettivo resta l'eliminazione degli effetti del dumping pregiudizievole. È stato stabilito un dazio ad valorem calcolato sulla base della regola del dazio inferiore, tra il 5,3 % e il 33 %, come segue:

Paese

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio antidumping ad valorem

Brasile

ArcelorMittal Brasil S.A e Aperam Inox América do Sul SA.

16,3 %

20,2 %

16,3 %

 

Companhia Siderúrgica Nacional

73,0 %

15,7 %

15,7 %

 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA.

65,9 %

17,5 %

17,5 %

Iran

Mobarakeh Steel Company

17,9 %

34,0 %

17,9 %

Russia

Novolipetsk Steel

15,0 %

26,1 %

15,0 %

 

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK)

33,0 %

44,0 %

33,0 %

 

PAO Severstal

5,3 %

42,4 %

5,3 %

Ucraina

Metinvest Group

19,4 %

35,2 %

19,4 %

(584)

Come indicato al precedente considerando (546), è opportuno modificare la forma delle misure. Sulla base delle specifiche circostanze del caso, la Commissione ritiene che un dazio ad valorem limitato da un prezzo minimo all'importazione, che tenga conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta, sarebbe in questo caso la misura più appropriata.

Da un lato, fissare il dazio al livello del dazio ad valorem limitato dal prezzo minimo all'importazione consentirebbe ai produttori dell'Unione di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole. La fissazione di un limite a livello di un prezzo minimo all'importazione efficace sarebbe una rete di sicurezza che consentirebbe loro di raggiungere una redditività sostenibile;

d'altro canto, fissare un limite a livello di un prezzo minimo all'importazione efficace dovrebbe impedire anche gli effetti negativi degli aumenti di prezzo successivi al periodo dell'inchiesta, che potrebbero avere una forte incidenza negativa sulle attività degli utilizzatori. Più in generale, eviterebbe gravi perturbazioni nell'approvvigionamento del mercato dell'Unione.

(585)

Nessun dazio sarebbe applicato se le importazioni venissero effettuate a un prezzo cif franco frontiera dell'Unione pari o superiore al prezzo minimo all'importazione stabilito. Se le importazioni sono effettuate ad un prezzo inferiore al prezzo minimo all'importazione, il dazio definitivo dovrebbe essere pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione applicabile e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. In nessun caso l'importo del dazio dovrebbe superare le aliquote di dazio ad valorem di cui al considerando (583) e all'articolo 1 del presente regolamento.

(586)

Di conseguenza, se le importazioni sono effettuate ad un prezzo inferiore al prezzo minimo all'importazione, si dovrebbe versare l'importo più basso tra la differenza tra il prezzo minimo all'importazione applicabile e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, e le aliquote del dazio ad valorem indicate nell'ultima colonna della tabella di cui al considerando (583).

(587)

Ai fini dell'efficace applicazione del prezzo minimo all'importazione e sulla base delle informazioni raccolte durante l'inchiesta, la Commissione ha deciso di stabilire un unico prezzo minimo all'importazione per tutti i tipi del prodotto in esame.

(588)

Ai fini del calcolo di tale prezzo minimo all'importazione si è tenuto conto:

in primo luogo, sia dei margini di dumping constatati sia degli importi dei dazi necessari per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta (prima fase: un prezzo minimo all'importazione basato solo sui dati del periodo dell'inchiesta);

in secondo luogo, dell'aumento dei prezzi delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta (seconda fase: un prezzo minimo all'importazione rettificato).

(589)

In una prima fase, il prezzo minimo all'importazione basato sui dati del periodo dell'inchiesta è pari alla media ponderata dei seguenti elementi:

nei casi in cui i dazi sono basati sul livello di eliminazione del pregiudizio: del costo di produzione dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e di un margine di profitto (7,9 %) per quanto riguarda i due produttori esportatori brasiliani (CSN e Usiminas) e;

nei casi in cui i dazi sono basati sul margine di dumping: del valore normale, compreso il trasporto (per arrivare a un prezzo cif franco frontiera dell'Unione), per quanto riguarda tutti gli altri produttori esportatori.

Il metodo usato dalla Commissione per calcolare il prezzo minimo all'importazione per la prima fase è identico a quello utilizzato nel recente caso GOES (74). Come in qualsiasi inchiesta antidumping, la Commissione ha raccolto i dati relativi al periodo dell'inchiesta, che sono stati verificati al fine di determinare i valori normali per tipo di prodotto e i prezzi di riferimento non pregiudizievoli per l'industria dell'Unione, anch'essi per tipo di prodotto. I prezzi di riferimento per l'industria dell'Unione erano costituiti dai costi di produzione, ai quali è stato aggiunto un margine di profitto ragionevole. In questa prima fase, il livello del prezzo minimo all'importazione è direttamente basato sui dati verificati relativi al periodo dell'inchiesta. È stato inoltre tenuto conto della regola del dazio inferiore. Quando i dazi ad valorem erano basati sul margine di dumping, per il calcolo del prezzo minimo all'importazione sono stati utilizzati i valori normali, ai quali sono stati aggiunti i costi di trasporto per calcolare un prezzo cif franco frontiera dell'Unione. Quando i dazi ad valorem erano basati sul livello di eliminazione del pregiudizio, è stato utilizzato il prezzo di riferimento non pregiudizievole per l'industria dell'Unione. I prezzi minimi all'importazione sono stati quindi calcolati come media ponderata dei valori normali e dei prezzi di riferimento non pregiudizievoli utilizzati. Il fattore di ponderazione è stato stabilito sulla base della percentuale del volume delle importazioni nell'Unione delle società quando il dazio ad valorem è basato sui margini di dumping e sulla percentuale del volume delle importazioni delle società quando il dazio ad valorem è basato sul livello di eliminazione del pregiudizio. Il prezzo minimo all'importazione è una media ponderata dei prezzi (valore normale e prezzi di riferimento) dei diversi tipi di prodotto.

(590)

In una seconda fase, tale prezzo minimo all'importazione è stato successivamente confrontato con:

i prezzi di vendita dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sul mercato dell'Unione nel periodo successivo all'inchiesta. I dati relativi a tali prezzi sono stati ottenuti dagli utilizzatori e dall'industria dell'Unione nel corso dell'inchiesta dopo la diffusione del documento informativo, come indicato nel considerando (29). L'inchiesta ha rivelato che, nel complesso, il prezzo minimo all'importazione basato sui dati del periodo dell'inchiesta era inferiore ai prezzi di vendita successivi al periodo dell'inchiesta, nel qual caso non si applicherebbe nessun dazio. Tale conclusione dell'inchiesta è stata corroborata dalle comunicazioni dell'industria dell'Unione e di vari utilizzatori;

i prezzi delle materie prime (necessarie per fabbricare prodotti piatti di acciaio laminati a caldo) sul mercato dell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta. In tale contesto, il denunciante ha sostenuto che un prezzo minimo all'importazione basato unicamente sui dati del periodo dell'inchiesta sarebbe fissato a un livello troppo basso e sarebbe inefficace e inappropriato, dato che dopo il periodo dell'inchiesta i prezzi hanno cominciato a salire rispetto ai livelli ai minimi storici registrati durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre il denunciante ha sostenuto che nel corso degli anni il mercato ha registrato una notevole volatilità dei costi delle materie prime e che durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle materie prime sono notevolmente diminuiti (75). La Commissione ha esaminato la volatilità dei prezzi delle materie prime per la produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, e in particolare i prezzi del carbone da coke e del minerale di ferro, e ha accertato che in particolare i prezzi del carbone da coke avevano registrato un notevole aumento dopo il periodo dell'inchiesta.

(591)

In questo contesto, la Commissione ha calcolato che il costo di fabbricazione per la produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo è aumentato di 116 EUR per tonnellata, confrontando il costo di fabbricazione durante il periodo dell'inchiesta con il costo di fabbricazione nel periodo marzo — maggio 2017.

Se tale aumento totale del costo di fabbricazione di 116 EUR/tonnellata fosse interamente attribuito all'aumento del costo totale delle materie prime, ciò si tradurrebbe con tutta probabilità in una sovrastima della proporzione dell'aumento delle materie prime rispetto all'aumento complessivo del costo di fabbricazione: è più probabile che siano aumentati anche altri costi di fabbricazione (ad esempio il costo del lavoro e dell'energia);

d'altra parte, se l'aumento totale del costo di fabbricazione di 116 EUR per tonnellata fosse equamente ripartito tra tutte le diverse componenti del costo di fabbricazione, ne conseguirebbe che solo 63 EUR per tonnellata potrebbero essere attribuiti all'aumento del costo delle materie prime: ciò si tradurrebbe con tutta probabilità in una sottovalutazione della proporzione dell'aumento del costo delle materie prime nell'ambito dell'aumento del costo di fabbricazione, poiché in generale si presume che l'aumento del costo delle materie prime, in particolare del carbone da coke, abbia rappresentato il principale motore dell'aumento del costo di fabbricazione dopo il periodo dell'inchiesta.

Per tutti questi motivi, un valore attendibile per descrivere l'incremento del costo di fabbricazione dovuto all'aumento dei prezzi delle materie prime è compreso tra 63 EUR e 116 EUR: ne risulta un importo aggiuntivo di 89,50 EUR per tonnellata.

(592)

In base a tale metodo, il prezzo minimo all'importazione basato sui dati relativi al periodo dell'inchiesta è stato adeguato per tenere conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta e infine fissato al seguente livello:

Paesi interessati

Gamma di prodotti

Prezzo minimo all'importazione

(EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)

Brasile, Iran, Russia e Ucraina

Tutti i tipi di prodotto

472,27 EUR

(593)

Il denunciante (76) ha presentato osservazioni sul motivo per il quale misure come il prezzo minimo all'importazione non possono essere considerate un'opzione valida nel caso di specie:

in primo luogo, il prezzo minimo all'importazione non consentirebbe di conseguire l'effetto desiderato in quanto si baserebbe su prezzi eccezionalmente bassi, quali quelli prevalenti durante il periodo dell'inchiesta;

in secondo luogo, vi sono fluttuazioni dei prezzi delle principali materie prime utilizzate per fabbricare i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo;

in terzo luogo, i fatti relativi alla presente inchiesta sono notevolmente diversi rispetto ad altre inchieste recenti (come quella sui GOES provenienti da Cina, Giappone, Corea, Russia e USA (77)) in cui la Commissione ha istituito prezzi minimi all'importazione;

in quarto luogo, il prezzo minimo all'importazione, fissato in base ai prezzi relativi al periodo dell'inchiesta, non recherebbe alcun beneficio all'industria, neppure nel caso di un nuovo calo dei prezzi di mercato dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo;

in quinto luogo, l'esperienza acquisita con precedenti casi di istituzione di prezzi minimi all'importazione dimostra che tali prezzi sono facili da eludere o assorbire;

in sesto luogo, in questo caso un prezzo minimo all'importazione non è necessario, date le abbondanti capacità inutilizzate nell'Unione.

(594)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La Commissione ha rilevato che la comunicazione del denunciante si basava su un articolo di stampa (78) che non riportava la misura effettivamente scelta come idonea da parte della Commissione. Infatti la Commissione non ha istituito un prezzo minimo all'importazione basato sui prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo durante il periodo dell'inchiesta, come dichiarato dal denunciante, ma un dazio ad valorem limitato dal prezzo minimo all'importazione, che tiene conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta. In particolare, la Commissione fornisce le seguenti osservazioni in risposta alle varie dichiarazioni del denunciante esposte nel considerando (593):

in primo luogo, fissare il dazio al livello del dazio ad valorem limitato da un prezzo minimo all'importazione efficace consentirebbe ai produttori dell'Unione di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole e costituirebbe per loro una rete di sicurezza;

in secondo luogo, la Commissione ha riconosciuto che vi sono fluttuazioni dei prezzi delle principali materie prime utilizzate per fabbricare i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e di conseguenza, nel calcolo del prezzo minimo all'importazione, ha tenuto conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta;

in terzo luogo, la Commissione ha notato che i fatti relativi alla presente inchiesta non sono così diversi rispetto ad altre inchieste recenti (come quella sui GOES provenienti da Cina, Giappone, Corea, Russia e USA (79)). Entrambi i casi sono infatti stati caratterizzati da notevoli aumenti di prezzo del prodotto in esame e del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta;

in quarto luogo, per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui i prezzi minimi all'importazione fissati in base ai prezzi del periodo dell'inchiesta non recherebbero alcun beneficio all'industria in caso di un nuovo calo dei prezzi di mercato dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, la Commissione ha ribadito che, qualora i prezzi scendano al di sotto del prezzo minimo all'importazione, il dazio ad valorem sarà riscosso (fino al livello del prezzo minimo all'importazione);

in quinto luogo, la Commissione ha riconosciuto che vi è un certo rischio di assorbimento o di elusione. Pertanto, al fine di minimizzare il rischio di elusione, i produttori esportatori che intendano beneficiare del prezzo minimo all'importazione sono tenuti a presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme ai requisiti indicati nell'allegato I. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping ad valorem applicabile al produttore esportatore in questione, conformemente all'articolo 1;

in sesto luogo, la Commissione ricorda di avere modificato la forma delle misure, in linea con l'interesse dell'Unione, al fine di raggiungere per questo particolare caso un giusto equilibrio tra gli interessi dei produttori dell'Unione e degli utilizzatori.

(595)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali le parti interessate hanno presentato le seguenti osservazioni sul metodo utilizzato per calcolare il prezzo minimo all'importazione e il livello di quest'ultimo.

(596)

Il denunciante ha sostenuto che un dazio basato sul prezzo minimo all'importazione non era adeguato per le seguenti ragioni:

in primo luogo, tale prezzo minimo all'importazione definirebbe un prezzo di riferimento per il mercato e falserebbe i meccanismi di mercato;

in secondo luogo, le materie prime rappresentano oltre il 50 per cento dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo e sono estremamente volatili. Il prezzo minimo all'importazione non è appropriato in un siffatto mercato;

in terzo luogo, un unico prezzo minimo all'importazione incentiverebbe le esportazioni di prodotti con un valore aggiunto più elevato;

in quarto luogo, un simile dazio degressivo incentiverebbe le importazioni a partire da livelli ben al di sotto del prezzo minimo all'importazione, di fatto premiando i produttori esportatori che hanno maggiormente venduto sottocosto o in dumping;

in quinto luogo, il prezzo minimo all'importazione non può impedire un dumping pregiudizievole;

in sesto luogo, l'impatto di un prezzo minimo all'importazione incide anche sul caso parallelo relativo ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo provenienti dalla Cina.

(597)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni come segue.

In primo luogo ha rammentato, come già illustrato nel considerando (594), di non avere istituito un prezzo minimo all'importazione basato sui prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nel periodo dell'inchiesta, ma un dazio ad valorem, che è limitato dal prezzo minimo all'importazione. Il prezzo minimo all'importazione tiene conto anche dell'aumento dei prezzi delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta. Inoltre non ha fissato un prezzo di riferimento nel mercato che falserebbe la concorrenza per il seguente motivo: l'istituzione di un dazio ad valorem limitato dal prezzo minimo all'importazione non aveva lo scopo di fissare i prezzi a livelli specifici ma piuttosto, come indicato nel considerando (546), di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole e di proteggere gli utilizzatori dagli effetti negativi di aumenti indebiti dei prezzi dopo il periodo dell'inchiesta. Inoltre, il prezzo minimo all'importazione non costituisce un prezzo minimo di mercato, perciò i produttori esportatori possono, se lo desiderano, continuare a vendere a prezzi inferiori o superiori al prezzo minimo all'importazione. In tal modo i produttori esportatori dell'Unione possono ancora farsi concorrenza differenziando i prezzi gli uni dagli altri, indipendentemente dal prezzo minimo all'importazione fissato.

In secondo luogo, la Commissione ha riconosciuto che le materie prime rappresentano oltre la metà del costo dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (cfr. considerando (384)] e che vi sono fluttuazioni dei prezzi delle principali materie prime utilizzate per fabbricare tali prodotti. Per questo motivo, come esposto nel considerando (590), nel calcolo del prezzo minimo all'importazione ha tenuto conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime dopo il periodo dell'inchiesta.

In terzo luogo, l'impiego di prezzi minimi all'importazione differenziati per ciascun tipo di prodotto avrebbe determinato più di 1 000 livelli diversi, che sarebbero impossibili da applicare.

In quarto luogo, ciascun produttore esportatore deve versare il proprio dazio ad valorem individuale quando il prezzo è inferiore al prezzo minimo all'importazione, il che non favorisce ulteriori pratiche di dumping.

In quinto luogo, il prezzo minimo all'importazione è fissato a un livello chiaramente superiore ai prezzi di tutti i produttori esportatori durante il periodo dell'inchiesta, che si collocavano tutti sotto i 400 EUR per tonnellata.

In sesto luogo, la Commissione ha riconosciuto nel considerando (324) che l'attuale inchiesta riguarda esattamente lo stesso prodotto e prodotto simile interessati dalle inchieste relative alla Cina. Tuttavia, come esposto in maggiore dettaglio nel considerando (325), l'attuale inchiesta e le inchieste relative alla Cina non coprono gli stessi periodi utili ai fini della valutazione delle tendenze per il pregiudizio e il nesso di causalità. Di conseguenza, sebbene esista effettivamente una sovrapposizione di sei mesi tra i periodi delle due inchieste (il periodo dal 1o luglio 2015 al 31 dicembre 2015), la determinazione del dumping e del pregiudizio è stata effettuata sulla base di un periodo dell'inchiesta e di un periodo in esame diversi per l'attuale inchiesta e per quelle relative alla Cina e che erano già stati definiti in linea con le disposizioni pertinenti del regolamento di base e annunciati nell'avviso di apertura. Di conseguenza, a causa del carattere distinto delle due inchieste, la Commissione non è ricorsa a un doppio standard.

(598)

Il denunciante ha altresì sostenuto che un prezzo minimo all'importazione unico sarebbe contrario al principio dell'UE e dell'OMC secondo cui i dazi antidumping devono essere istituiti specificamente per ciascun paese e, ove possibile, per ciascun esportatore.

(599)

Quanto all'asserzione che non si applicano dazi individuali per ciascun produttore esportatore, si fa riferimento ai considerando (585) e (586), che descrivono il metodo di applicazione di dazi individuali qualora sia dovuto un dazio ad valorem. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 6.10 dell'accordo antidumping dell'OMC, la Commissione ha determinato un margine individuale per ciascun produttore esportatore noto del prodotto in esame.

(600)

Il produttore esportatore russo PAO Severstal ha richiesto:

che il prezzo minimo all'importazione specifico per la sua società sia stabilito e applicato come misura antidumping sulla base del prezzo all'esportazione non in dumping risultante dalla presente inchiesta;

in alternativa, se la Commissione dovesse mantenere la sua linea di un prezzo minimo all'importazione valido per tutti i produttori esportatori, che sia prevista una differenziazione dei prezzi per tipo di prodotto piatto di acciaio laminato a caldo, vale a dire arrotolato o non arrotolato. A suo avviso, infatti, i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo non arrotolati costano almeno 15 EUR in più per tonnellata, a causa di costi di lavorazione supplementari per i processi di taglio. Tale produttore esportatore ha perciò invitato la Commissione a ricalcolare due prezzi minimi all'importazione distinti (uno per i tipi di prodotto arrotolati e l'altro per i tipi di prodotto non arrotolati).

(601)

La Commissione ha respinto entrambe le richieste del produttore esportatore russo.

In primo luogo ha ribadito che il metodo utilizzato è valido. A tale riguardo, la Commissione ha rammentato che tale metodo, che prevedeva l'utilizzo di un paniere per i vari produttori esportatori, è stato ad esempio già utilizzato in altre inchieste recenti, come quella sui GOES provenienti da Cina, Giappone, Corea, Russia e Stati Uniti (80). Inoltre, se si dovesse calcolare un prezzo minimo all'importazione distinto per ciascuna società, questo significherebbe calcolare almeno otto prezzi minimi all'importazione distinti. Ciò implicherebbe una moltiplicazione degli oneri amministrativi, in particolare per le autorità doganali.

Inoltre, che il prodotto in questione sia arrotolato o meno, ciascun produttore esportatore è tenuto al pagamento del proprio dazio ad valorem individuale qualora il prezzo (vale a dire il prezzo pagato per il prodotto in esame, arrotolato o meno) sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, benché la Commissione abbia riconosciuto che questo dazio ad valorem sarebbe limitato dal prezzo minimo all'importazione. Il prezzo minimo all'importazione si basava su una combinazione di tipi di prodotto, indipendentemente dal loro essere, ad esempio, interi o tagliati.

(602)

Il produttore esportatore ucraino Metinvest ha accolto con favore la decisione della Commissione di limitare il dazio antidumping a livello del prezzo minimo all'importazione, una misura meno distorsiva della concorrenza rispetto ai dazi antidumping ad valorem. Tale parte ha tuttavia sostenuto che il prezzo minimo all'importazione calcolato dalla Commissione era troppo elevato per il seguente motivo: la Commissione ha sovrastimato l'aumento dei prezzi delle materie prime poiché per i suoi calcoli ha preso in considerazione il periodo marzo — maggio 2017, caratterizzato da notevoli fluttuazioni dei prezzi, in particolare nel caso del carbone da coke. In base al metodo utilizzato proprio da questo produttore esportatore ucraino, Metinvest sosteneva che il valore massimo dell'adeguamento della fase 2 al prezzo minimo all'importazione, corrispondente a una variazione dei prezzi delle principali materie prime tra il periodo dell'inchiesta e il periodo successivo al periodo dell'inchiesta (1o luglio 2016 — 31 marzo 2017) non può superare l'importo di 58 EUR per tonnellata, e non 89,5 EUR per tonnellata. Il produttore esportatore ha pertanto chiesto alla Commissione di ricalcolare il prezzo minimo all'importazione.

(603)

La Commissione ha respinto la richiesta di Metinvest per i motivi che seguono. In primo luogo, tenendo conto del fatto che i prezzi delle materie prime per la fabbricazione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sono caratterizzati da volatilità e potrebbero anche salire ulteriormente rispetto ai livelli del periodo marzo — maggio 2017, la Commissione doveva calcolare un prezzo minimo all'importazione tale da eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole e al tempo stesso tutelare gli utilizzatori dagli effetti negativi di aumenti indebiti dei prezzi dopo il periodo dell'inchiesta. In secondo luogo, il metodo utilizzato da Metinvest e che ha portato a una variazione dei prezzi delle principali materie prime (minerale di ferro e carbone da coke) presenta il vantaggio di essere semplice, ma non tiene però conto di altre materie prime utilizzate per la produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, come i rottami di metallo. Oltretutto, vi sono produttori che utilizzano quantità maggiori o minori di rottami metallici (o di un'altra materia prima) e ciò rende difficile una quantificazione precisa. Alla Commissione spetterebbe allora il difficile compito di stabilire una proporzione media di tutte le materie prime necessarie per produrre una tonnellata di HRF in tutto il mondo.

(604)

Il produttore esportatore russo NLMK ha osservato che la Commissione ha omesso di indicare adeguatamente le modalità di determinazione del prezzo minimo all'importazione per ciascun produttore esportatore, in particolare per quanto riguarda i costi di trasporto usati. Inoltre, la portata dell'adeguamento «trasporto» sul valore normale di NLMK per determinare il prezzo minimo all'importazione specifico per questa società che successivamente è stato aggregato con altri non era chiara e poteva nascondere altri costi che non avrebbero dovuto essere inclusi.

(605)

La Commissione ha chiarito che i costi di trasporto aggiunti al valore normale per giungere al prezzo cif franco frontiera per NLMK (e per gli altri produttori esportatori) erano quelli comunicati da NLMK e verificati nel corso della visita in loco. Ciò è confermato anche dal fatto che il calcolo effettuato da NLMK per giungere al prezzo cif franco frontiera in base alle proprie spese di trasporto è simile ai calcoli effettuati della Commissione. Di conseguenza, la Commissione non ha gonfiato artificialmente il prezzo minimo all'importazione istituito nei confronti di NLMK o di altri produttori esportatori.

(606)

Il produttore esportatore brasiliano CSN e la sua società collegata Lusosider hanno accolto con favore la proposta della Commissione di introdurre un prezzo minimo all'importazione allo scopo di trovare un equilibrio tra gli interessi degli utilizzatori e gli interessi dell'industria dell'Unione. Tuttavia, tale produttore esportatore ha osservato che le importazioni effettuate al gruppo ArcelorMittal dalla sua controllata brasiliana non dovrebbero essere prese in considerazione nei calcoli per la fase 1. Inoltre ha affermato che la Commissione dovrebbe ridurre al minimo l'effetto artificiale degli eccezionali aumenti di prezzo delle materie prime sul calcolo del prezzo minimo all'importazione, limitando tali fluttuazioni di prezzo eccezionali sulla base dei dati storici sulle variazioni dei prezzi, oppure utilizzando il periodo più recente come parametro di riferimento per il calcolo dell'aumento dei costi. CSN ha sostenuto che il valore massimo dell'adeguamento della fase 2 al prezzo minimo all'importazione, corrispondente a una variazione dei prezzi massimali delle principali materie prime tra il periodo dell'inchiesta e il periodo marzo — maggio 2017, non può superare l'importo di 68,82 EUR per tonnellata, e non 89,5 EUR per tonnellata. Facendo un confronto tra il costo medio delle materie prime nel periodo dell'inchiesta e nel periodo giugno — luglio 2017, la variazione non può essere superiore a 71,62 EUR per tonnellata. Il produttore esportatore ha pertanto chiesto alla Commissione di ricalcolare il prezzo minimo all'importazione.

(607)

Le argomentazioni del produttore esportatore brasiliano sono state respinte. In primo luogo, le importazioni di ArcelorMittal provenienti dal Brasile erano oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, analogamente alle situazioni degli altri produttori esportatori, e pertanto non andrebbero trattate in modo diverso. In secondo luogo, la Commissione ha ricordato di aver dovuto calcolare un prezzo minimo all'importazione tale da eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole e al tempo stesso tutelare gli utilizzatori dagli effetti negativi degli aumenti indebiti dei prezzi dopo il periodo dell'inchiesta.

(608)

Il consorzio ha affermato che il metodo utilizzato dalla Commissione andrebbe rivisto, anche alla luce dei picchi toccati dalle materie prime nel periodo marzo — maggio 2017, e ricalcolato utilizzando un approccio diverso. La Commissione è rimasta del parere che il metodo utilizzato sia valido. Anche se fosse vero che vi sono stati picchi delle materie prime nel periodo marzo — maggio 2017, la Commissione ha altresì osservato, come indicato nel considerando (591), di non avere interamente attribuito l'aumento calcolato di 116 EUR per tonnellata del costo di fabbricazione totale all'aumento del costo delle materie prime.

(609)

Il consorzio ha inoltre chiesto alla Commissione di fissare il prezzo minimo all'importazione a un livello compreso tra 420 e 430 EUR per tonnellata in base al proprio metodo. Tale metodo di costruzione dei prezzi si basava su un periodo più lungo (dal 2013), su dati ottenuti da varie fonti diverse e su varie ipotesi, tra cui quella che l'industria dell'Unione venda a una fascia di prezzo alta, da 25 a 30 EUR/tonnellata. A tal riguardo, la Commissione ha osservato che questo metodo non prendeva in considerazione né i costi/prezzi dei produttori esportatori e dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, né i margini di dumping o di pregiudizio constatati nel corso dell'inchiesta. Pertanto il prezzo minimo all'importazione proposto non è conforme a quanto previsto all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base.

(610)

Come esposto nel considerando 36, nell'audizione del 3 agosto il produttore esportatore iraniano ha sollevato la questione di un errore di trascrizione commesso nel calcolo del suo dumping. Il produttore esportatore ha spiegato che alcuni valori erano stati arrotondati erroneamente, probabilmente a causa della loro lunghezza.

(611)

La Commissione ha analizzato questa affermazione e ha concluso che in effetti è stato commesso un errore di trascrizione nel calcolo del dumping per il produttore esportatore iraniano, errore che è stato corretto. Pertanto è stato necessario ricalcolare il dumping e il prezzo minimo all'importazione con i seguenti risultati: il margine di dumping e l'aliquota del dazio antidumping rivisti relativi a Mobarakeh Steel Company erano pari al 17,9 % e, di conseguenza, il prezzo minimo all'importazione rivisto, adeguato per tenere conto dell'aumento dei prezzi delle materie prime, era pari a 468,49 EUR per tonnellata.

(612)

Il 4 agosto 2017 tutte le parti sono state informate di questa revisione mediante la comunicazione di ulteriori informazioni finali e sono state invitate a presentare osservazioni.

(613)

In caso di un cambiamento delle condizioni di mercato, il regolamento di base prevede diverse opzioni. Se la variazione ha carattere duraturo, l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base prevede che possa essere richiesto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure. La Commissione valuterà in tempi rapidi la fondatezza di qualsiasi richiesta debitamente motivata, in modo da mantenere un livello equilibrato di protezione contro il dumping pregiudizievole.

(614)

In seguito alla comunicazione delle informazioni finali il denunciante ha obiettato che la forma delle misure renderebbe praticamente impossibile procedere a tale riesame. Inoltre, anche se venisse effettuato un riesame intermedio, i risultati di tale riesame giungerebbero con tempi troppo lenti per essere di aiuto all'industria dell'Unione.

(615)

La Commissione ha osservato che tale riesame intermedio può essere effettuato in tempi brevi e solitamente entro un anno.

(616)

Le misure antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali misure si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate alle misure applicabili a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle misure antidumping individuali.

(617)

Una società può chiedere l'applicazione di tali misure antidumping individuali se cambia denominazione o fonda una nuova persona giuridica per la produzione o la vendita. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (81) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti, comprese: la modifica delle attività della società relative alla produzione; le vendite sul mercato interno e all'esportazione associate, ad esempio, al cambiamento della denominazione o al cambiamento delle entità di produzione e di vendita. In presenza di sufficienti motivazioni, la Commissione provvederà ad aggiornare l'elenco delle società cui si applicano misure antidumping individuali.

(618)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che nel caso in esame siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Le misure particolari citate comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e una dichiarazione valida, che devono essere conformi ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura e da tale dichiarazione sull'onore saranno soggette all'aliquota del dazio ad valorem applicabile a tutte le altre società.

(619)

Qualora si accerti una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, può essere avviata un'inchiesta antielusione e, purché siano rispettate le condizioni, possono essere imposti dazi ad valorem.

(620)

Inoltre, per evitare in maniera efficace il rischio di assorbimento delle misure, soprattutto tra società collegate, la Commissione avvierà immediatamente un'inchiesta a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base e potrà sottoporre le importazioni a registrazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, qualora emergano elementi di prova relativi a pratiche di questo tipo.

(621)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si raccomandava l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni dopo la comunicazione di queste informazioni. Le osservazioni comunicate dalle altre parti sono state debitamente esaminate ma non hanno indotto a modificare le conclusioni.

8.   ISTITUZIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING

(622)

Come esposto nel considerando (20), dal 7 gennaio 2017 la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile e della Russia, in seguito a una richiesta del denunciante.

(623)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, possono essere riscossi dazi con effetto retroattivo «sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie». La Commissione osserva che nel presente caso non sono state istituite misure provvisorie.

(624)

Su tale base la Commissione ritiene che una delle condizioni giuridiche a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non è soddisfatta e che pertanto non dovrebbero essere riscossi dazi con effetto retroattivo sulle importazioni registrate.

9.   COMITATO DI APPELLO E FORMA DELLA MISURA

(625)

Per i motivi esposti nelle sezioni 6 e 7 la Commissione aveva manifestato la propria intenzione di istituire la misura sotto forma di dazi ad valorem limitati da un prezzo minimo all'importazione.

(626)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base ha espresso un parere negativo sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione, che ha ricevuto il voto contrario di una maggioranza qualificata dei membri del comitato. La Commissione non ha pertanto potuto istituire la misura nella forma inizialmente prevista.

(627)

In linea con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione (82) (il regolamento «procedura di comitato»), la Commissione ha presentato lo stesso progetto di regolamento di esecuzione al comitato di appello per una nuova delibera.

(628)

In sede si comitato di appello sono state esaminate diverse possibili modifiche. Il presidente del comitato di appello ha concluso che una modifica relativa alla forma della misura, che consisteva nel sostituire i dazi ad valorem limitati da un prezzo minimo all'importazione con dazi da esprimere sotto forma di importo fisso per tonnellata, incontrava il più ampio sostegno possibile in seno al comitato di appello.

(629)

La Commissione ha successivamente modificato la forma della misura e ha comunicato tale nuova forma alle parti interessate.

(630)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea la Commissione può decidere di istituire misure sotto diverse forme, anche sotto forma di importi fissi per tonnellata specifici per ciascuna società. Al momento di decidere in merito alla forma delle misure la Commissione deve ponderare i diversi interessi in gioco, compresi gli interessi degli utilizzatori e dei consumatori.

(631)

La Commissione ha ricordato che essa godeva quindi di un ampio margine discrezionale nel ponderare gli interessi contrastanti e nel trovare un equilibro tra di essi, e che ciò poteva riflettersi nella scelta della forma della misura. Essa ha ribadito che l'istituzione di dazi ad valorem rischia di gravare sugli utilizzatori in modo sproporzionato, in particolare quando i prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo rischiano di aumentare.

(632)

La Commissione è giunta alla conclusione che la giusta ponderazione era diversa rispetto alla sua analisi iniziale. Essa ha ritenuto che una misura sotto forma di importo fisso per tonnellata specifico per ciascuna società riflettesse più accuratamente il pregiudizio causato da ciascun produttore esportatore per il quale è stato riscontrato il dumping. La misura garantisce inoltre che il dazio eliminerà completamente il pregiudizio. Essa garantisce infine una maggiore stabilità e prevedibilità per gli utilizzatori e i consumatori, in quanto resta fissa nel tempo.

(633)

La Commissione ha ritenuto che i dazi fissi per tonnellata specifici per ciascuna società tenessero maggiormente in considerazione le esigenze degli utilizzatori nella situazione specifica del caso in esame rispetto ai dazi ad valorem perché garantiscono che, anche qualora i prezzi sul mercato mondiale aumentassero notevolmente dopo il periodo dell'inchiesta, essi non graverebbero sugli utilizzatori in modo sproporzionato.

(634)

La Commissione ha ritenuto quindi opportuno istituire un importo fisso per tonnellata. A differenza dei dazi ad valorem limitati da un prezzo minimo all'importazione, questo tipo di misura offre un'immediata protezione all'industria dell'Unione contro il dumping pregiudizievole a un livello dei dazi prestabilito, evitando nel contempo che gli importatori e gli utilizzatori siano costretti a pagare dazi più elevati in futuro. Essa permette di conseguire il tipo di esercizio di ponderazione necessario nell'ambito della presente inchiesta.

(635)

L'importo fisso del dazio per tonnellata si basa su un livello pari al margine di dumping o di pregiudizio stabilito durante l'inchiesta per ciascun produttore esportatore del prodotto in esame che ha collaborato, a seconda di quale dei due valori sia inferiore, in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base.

(636)

La Commissione ha stabilito il dazio specifico dividendo l'importo inferiore tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio di ciascun produttore esportatore in esame per il totale delle esportazioni per tonnellata del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. La tabella che segue mostra le aliquote applicabili del dazio antidumping definitivo, basate sui dazi ad valorem quali riportati nella tabella di cui al considerando (583).

Paese

Società

Aliquota del dazio definitivo — EUR per tonnellata netta

Brasile

ArcelorMittal Brasil S.A

54,5

 

Aperam Inox América do Sul SA.

54,5

 

Companhia Siderúrgica Nacional

53,4

 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (USIMINAS)

63,0

 

Gerdau Açominas SA.

55,8

Iran

Mobarakeh Steel Company

58,0

Russia

Novolipetsk Steel

53,3

 

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK)

96,5

 

PAO Severstal

17,6

Ucraina

Metinvest Group

60,5

(637)

In seguito alla comunicazione di ulteriori informazioni finali, il 22 settembre 2017, il produttore esportatore iraniano ha segnalato un errore di trascrizione nel calcolo, effettuato dalla Commissione, del totale delle sue esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.

(638)

A seguito di un esame la Commissione ha accolto l'argomentazione del produttore esportatore. L'importo fisso rivisto del dazio per tonnellata per Mobarakeh Steel Company (e per tutte le altre società) dell'Iran è pertanto pari a 57,5 EUR per tonnellata netta.

(639)

Il produttore esportatore iraniano, il produttore esportatore brasiliano CSN, sostenuto dalla società portoghese ad esso collegata Lusosider, il produttore esportatore brasiliano Usiminas e il produttore esportatore ucraino Metinvest hanno presentato impegni sui prezzi. Il produttore esportatore russo NLMK aveva già presentato un impegno sui prezzi alla Commissione il 13 febbraio 2017.

(640)

Il 26 settembre 2017 undici altre parti interessate (sette produttori esportatori, un utilizzatore collegato a uno di tali produttori esportatori, il denunciante, il consorzio e la missione del Brasile presso l'Unione europea) hanno presentato le osservazioni che seguono.

(641)

Il produttore esportatore brasiliano CSN ha osservato che tale modifica della forma della misura costituisce una gravissima minaccia per l'esistenza della sua società portoghese collegata Lusosider. Tale produttore esportatore ha altresì asserito che la modifica della forma della misura non consente di raggiungere un adeguato equilibrio tra gli interessi dell'industria dell'Unione, da un lato, e di Lusosider e degli altri utilizzatori, dall'altro. CSN ha inoltre affermato che la modifica della forma della misura sottende un'innegabile modifica sostanziale, le cui ripercussioni coglierebbero impreparati Lusosider e molti altri utilizzatori. La società collegata Lusosider ha inoltre osservato che tale modifica sostanziale della forma della misura l'avrebbe costretta a spostare la propria produzione di acciaio zincato al di fuori dell'Unione. Lusosider ha anche affermato che avrebbe dovuto abbandonare il suo progetto di investimento di 70 milioni di EUR, che le avrebbe consentito di produrre ulteriori 300 000 tonnellate all'anno in Portogallo. Essa ha pertanto asserito che in futuro il mercato dell'edilizia della penisola iberica sarebbe rimasto sprovvisto dell'adeguato approvvigionamento di materie prime, affermazione suffragata da ulteriori dati sugli sviluppi del mercato nella penisola iberica.

(642)

Il produttore esportatore brasiliano Usiminas ha sostenuto che il suo diritto di difesa era stato violato, dato che un termine di un giorno lavorativo e mezzo è troppo breve per poter presentare una comunicazione significativa. Tale produttore esportatore ha inoltre chiesto alla Commissione di procedere con la sua precedente proposta di istituire dazi ad valorem limitati da un prezzo minimo all'importazione. Esso ha altresì asserito che, per via della modifica della misura, il livello del margine di pregiudizio diveniva molto rilevante. il produttore ha quindi ribadito che i costi successivi all'importazione applicati dalla Commissione erano troppo bassi e che il profitto di riferimento utilizzato era irragionevolmente elevato ed era stato gonfiato illegalmente. Tale produttore esportatore ha inoltre ribadito le proprie osservazioni espresse in precedenza, secondo le quali le importazioni dal Brasile, che si presume abbiano causato un pregiudizio notevole, sono inferiori alla soglia minima se si escludono le importazioni provenienti dal produttore esportatore brasiliano collegato a un produttore dell'Unione, ArcelorMittal. Esso ha poi nuovamente segnalato che riteneva che la Commissione non avesse scelto un profitto di riferimento adeguato. Inoltre esso ha ancora una volta osservato che la conclusione della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo della presente inchiesta sembrava incompatibile con la conclusione, raggiunta nel procedimento antidumping nei confronti dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della Cina, che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 era stata constatata solo una minaccia di pregiudizio notevole. Tale produttore esportatore ha inoltre asserito che una semplice differenza matematica tra i prezzi delle importazioni dai paesi interessati e il prezzo praticato sul mercato interno dell'Unione non soddisfa l'obbligo di effettuare un'analisi dei prezzi adeguata previsto dal regolamento di base.

(643)

Il produttore esportatore brasiliano che ha collaborato non inserito nel campione, Gerdau, ha osservato che la misura, nella forma inizialmente prevista (dazi ad valorem limitati da un prezzo minimo all'importazione) ha ricevuto il sostegno di molti Stati membri. Esso riteneva che l'intenzione iniziale della Commissione restasse la soluzione più adeguata per il problema.

(644)

Il produttore esportatore ucraino Metinvest ha asserito che la comunicazione di ulteriori informazioni finali, oltre a violare il suo diritto di difesa, non era suffragata da elementi di prova e mancava di una motivazione giuridica. Esso ha inoltre asserito che la Commissione non ha tenuto conto di diverse importanti argomentazioni giuridiche che avrebbero ridotto significativamente il suo margine di dumping. Metinvest ha altresì sostenuto che il livello dell'importo fisso proposto era proibitivo, discriminatorio e sproporzionato alla luce dell'attuale livello elevato dei prezzi di mercato e dell'impennata delle importazioni provenienti da altri paesi. La durata delle misure dovrebbe essere limitata a due anni. Tale società ha infine osservato che la Commissione dovrebbe cercare soluzioni costruttive per quanto riguarda le importazioni dall'Ucraina, in conformità alle disposizioni dell'accordo di associazione UE-Ucraina, e dovrebbe quindi dare preferenza agli impegni sui prezzi, come quello offerto da tale società.

(645)

Il produttore esportatore russo NLMK ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il valore cif, che corrisponde al valore della fattura di vendita di Novex (la società che opera come servizio esportazioni interno di NLMK) e che l'adeguamento sulla base dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base che la Commissione aveva applicato nel calcolare il dazio specifico non era giustificato. Esso ha anche fatto riferimento alla sua offerta di impegno sui prezzi, lamentando il fatto di non avere ancora ricevuto una risposta.

(646)

Il produttore esportatore russo Severstal ha asserito che la modifica della forma della misura in seguito al documento di divulgazione generale costituiva una violazione dei principi generali dell'UE del legittimo affidamento e di buona amministrazione. Esso ha suggerito che la nuova forma delle misure dovrebbe essere applicata con un differimento ragionevole di un mese.

(647)

Il produttore esportatore russo MMK ha comunicato di dissentire sul fatto che la forma rivista della misura tenga in maggior conto le esigenze degli utilizzatori e permetta di conseguire un migliore equilibro tra gli interessi divergenti in gioco.

(648)

Il consorzio ha asserito che tale modifica della forma della misura prospetta uno scenario preoccupante per gli utilizzatori indipendenti. Esso ha altresì asserito che la modifica della forma della misura non consegue un adeguato equilibrio tra gli interessi dell'industria dell'Unione, da un lato, e degli importatori e utilizzatori, dall'altro. Ha inoltre asserito che la modifica della forma della misura sottende un'innegabile modifica sostanziale. Le misure determinerebbero un notevole aumento dei prezzi di acquisto per gli utilizzatori, ponendoli in una posizione concorrenziale svantaggiata rispetto ai produttori dell'Unione. Esso ha pertanto chiesto alla Commissione di riconsiderare la sua posizione e mantenere la sua proposta iniziale di limitare i dazi ad valorem con un prezzo minimo all'importazione.

(649)

Sia il consorzio che il produttore esportatore russo MMK hanno invitato la Commissione ad esaminare, nell'ambito dell'analisi dell'interesse dell'Unione, l'incidenza della recente firma di un memorandum di intesa tra Tata Steel e ThyssenKrupp relativo alla fusione delle loro operazioni in Europa, nonché della recente acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal.

(650)

Il denunciante ha comunicato di essere ancora in forte disaccordo con la valutazione dell'interesse dell'Unione, che ha costituito la base della decisione della Commissione di non istituire dazi ad valorem. In tale contesto esso ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione ha continuato a ignorare i criteri giuridici di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base. Tale parte ha altresì osservato che il dazio per tonnellata era stato stabilito sulla base dei livelli dei prezzi ai minimi storici che prevalevano durante il periodo dell'inchiesta, il che significa che oggi tale dazio non sarebbe sufficiente per eliminare gli stessi margini di dumping pregiudizievole. Esso ha in particolare asserito che il calcolo del dazio fisso non teneva conto dell'andamento dei prezzi dopo il periodo dell'inchiesta e ha sostenuto che l'istituzione di dazi fissi non è appropriata nella presente inchiesta, tenuto conto del gran numero di tipi di prodotto interessati, riferendosi alla posizione che la Commissione aveva adottato nel considerando 386 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione relativo alla ghisa duttile originaria dell'India. Esso ha altresì ribadito l'argomentazione avanzata in precedenza secondo cui la Commissione deve tenere conto delle conclusioni dello studio di consulenza economica BKP, che il 12 giugno 2017 aveva redatto uno studio economico e il 24 luglio 2017 una relazione di follow-up. Secondo Eurofer, tali documenti dimostrano chiaramente che l'incidenza dei dazi sugli utilizzatori sarebbe minima. Infine, esso ha osservato che la Commissione avrebbe dovuto rivedere la sua decisione di escludere la Serbia dall'inchiesta, in considerazione della quota di mercato crescente di tale paese dopo il periodo dell'inchiesta e dei piani di investimento futuri.

(651)

La missione del Brasile presso l'Unione europea ha osservato che la modifica della forma della misura sembra offrire una protezione eccessiva ai produttori ed essere in contrasto con alcune delle principali conclusioni presentate nel documento di divulgazione generale del 17 luglio 2017, in particolare per quanto riguarda l'importanza del prezzo minimo all'importazione nel limitare gli effetti dei dazi sugli importatori e sugli utilizzatori e garantire in tal modo un equilibrio tra i vari interessi. Essa si aspettava pertanto che la Commissione tornasse alla decisione iniziale per quanto riguarda le misure definitive nell'ambito della presente inchiesta.

(652)

La Commissione ha esaminato tutte queste comunicazioni in modo molto approfondito e ha raggruppato nei considerando che seguono i temi ricorrenti in merito al funzionamento della verifica dell'interesse dell'Unione e al diritto di difesa sollevati dalle diverse parti interessate, per poi formulare osservazioni sui singoli punti.

(653)

Diverse parti interessate hanno asserito che la modifica della forma della misura non garantisce un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco. Sebbene i produttori esportatori e gli utilizzatori abbiano segnalato che la misura avrebbe avuto un effetto sproporzionato sugli utilizzatori, il denunciante ha mantenuto la propria posizione, ribadendo la necessità di istituire dazi ad valorem. La Commissione ha innanzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza, il suo esercizio di ponderazione deve contemplare gli elementi giuridici, economici e politici disponibili. Nel caso in esame la Commissione e gli Stati membri divergevano sull'analisi politica dell'esercizio di ponderazione. In una situazione simile l'articolo 6 del regolamento «procedura di comitato» incarica il presidente del comitato di appello di adoperarsi per trovare una soluzione che incontri il più ampio sostegno possibile in seno al comitato di appello. Nel caso in esame ciò si è tradotto nella proposta di istituire dazi fissi.

(654)

La Commissione ha sostenuto che nel caso in esame l'istituzione di dazi fissi costituisce effettivamente una mediazione adeguata tra gli interessi contrastanti per i motivi che seguono.

(655)

In primo luogo, i dazi fissi eliminano completamente il pregiudizio e offrono in tal modo un'immediata protezione all'industria dell'Unione. Ciò risponde alla valutazione politica secondo cui tale protezione immediata e completa era giustificata, come risulta dalle delibere del comitato di appello. L'istituzione di tali dazi prende in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato dell'Unione, come disposto dall'articolo 21, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base.

(656)

In secondo luogo, nel caso in esame i dazi fissi garantiscono una maggiore stabilità e prevedibilità per gli utilizzatori e i consumatori, in quanto rimangono stabili nel tempo. L'istituzione di tali dazi evita quindi la possibilità che gli utilizzatori e i consumatori siano costretti a pagare dazi più elevati in caso di ulteriore aumento dei prezzi, scenario che sembra verosimile. Il fatto che il calcolo di tali dazi si sia basato sui prezzi prevalenti durante il periodo dell'inchiesta mitiga l'incidenza di tali dazi fissi poiché questi sono stati calcolati sulla base di dati completi e verificati in un momento in cui i prezzi erano molto bassi.

La Commissione non ha di conseguenza riconsiderato la sua posizione tornando alla sua proposta iniziale, né ha ridotto la durata delle misure, come chiesto dal produttore esportatore ucraino, dal momento che non vi era motivo per discostarsi dal normale periodo di cinque anni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. In particolare, il mercato di cui trattasi è quello di un prodotto affermato in un contesto normativo stabile, contrariamente, ad esempio, al mercato dei prodotti innovativi, come quello dei pannelli solari, soggetto a interventi statali pesanti e variabili.

(657)

Se il consolidamento dell'industria dell'Unione dovesse continuare, conferendole un maggiore potere negoziale, i prezzi potrebbero aumentare ulteriormente. A tale riguardo la Commissione ha accolto le osservazioni secondo cui l'acquisizione di Ilva da parte di un consorzio, di cui ArcelorMittal è il principale azionista, e la firma tra Tata Steel e ThyssenKrupp ai fini della costituzione di un'impresa comune, sono elementi pertinenti in proposito. Questi sviluppi sono tuttavia in corso e, in particolare, ancora subordinati all'approvazione delle autorità antitrust. La loro possibile incidenza sul mercato è pertanto incerta e, in ogni caso, solo futura. La Commissione ha pertanto ritenuto che tali sviluppi non giustifichino una ricalibratura degli interessi concorrenti ai fini del presente regolamento. Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante secondo cui la Commissione ha ignorato le conclusioni dello studio di consulenza economica BKP, la Commissione ha ribadito le sue conclusioni di cui ai considerando (473) e (474). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(658)

Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui l'istituzione di dazi fissi non è appropriata nella presente inchiesta, tenuto conto del gran numero di tipi di prodotto interessati, la Commissione ha osservato quanto segue. Essa ha riconosciuto che i dazi fissi non sono l'ideale per prodotti non omogenei. In questa particolare inchiesta, come stabilito nel considerando (548), l'istituzione di dazi ad valorem avrebbe tuttavia inciso in modo sproporzionato sugli utilizzatori. Nel complesso l'istituzione di dazi fissi è pertanto preferibile nel caso in esame. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(659)

Per quanto concerne l'osservazione del denunciante secondo cui il dazio per tonnellata si basa su un livello di prezzi ai minimi storici che prevalevano durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha ricordato che i dazi antidumping sono sempre basati e calcolati sui dati del periodo dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che siano ad valorem o fissi. Stabilire i margini di dumping rispetto ai prezzi ai minimi storici registrati durante il periodo dell'inchiesta, ma calcolare i dazi in base ai prezzi più elevati successivi al periodo dell'inchiesta equivarrebbe a una scelta di comodo che guarda solo al risultato e non sarebbe giustificata, poiché dovrebbero essere utilizzati dati relativi a due periodi diversi. In ogni caso solo i dati relativi al periodo dell'inchiesta erano completi e verificati. Le circostanze invocate dal denunciante non sono eccezionali, bensì il normale funzionamento delle forze di mercato. Nel ponderare gli interessi contrastanti la Commissione ha infine anche preso in considerazione il fatto che l'utilizzo dei dati relativi al periodo dell'inchiesta mitiga l'incidenza dei dazi fissi perché si basano su prezzi ai minimi storici. L'argomentazione secondo cui per il calcolo del dazio fisso avrebbero dovuto essere utilizzati dati relativi al periodo successivo all'inchiesta è stata fermamente respinta.

(660)

Diverse parti interessate hanno asserito che, non fissando un termine significativo per la presentazione delle osservazioni in merito alla comunicazione di ulteriori informazioni, la Commissione ha violato il loro diritto di difesa. A tale riguardo la Commissione ha fatto riferimento all'articolo 20, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento di base, che prevede che si possa stabilire un termine inferiore a dieci giorni per la presentazione di ulteriori informazioni finali. Nel caso in esame la Commissione era obbligata ad attendere l'esito delle delibere del comitato di appello, che sono state formulate il 22 settembre. Nello stesso giorno essa ha trasmesso a tutte le parti interessate le ulteriori informazioni finali, che non occupavano più di una pagina. Le parti sono state quindi informate il venerdì sera e hanno avuto tempo per rispondere a questa modifica limitata fino a martedì alle ore 14:00. Esse disponevano in totale più di 3,5 giorni per preparare le loro osservazioni su un testo aggiuntivo molto limitato. Tenuto conto dell'urgenza della questione, la Commissione ha quindi rispettato il diritto di difesa delle parti interessate. In relazione alla informazioni finali, il regolamento di base calcola i termini in giorni di calendario e non in giorni lavorativi, in quanto ci si può attendere che, in una situazione come quella in esame, in cui tutte le parti conoscono perfettamente le tempistiche, le parti interessate prendano le precauzioni necessarie per poter lavorare durante un fine settimana.

(661)

Severstal ha sostenuto che la modifica della forma della misura in una fase così avanzata dell'inchiesta ha violato i principi generali del legittimo affidamento e di buona amministrazione. La Commissione non può accogliere l'argomentazione secondo cui un documento di divulgazione delle informazioni dia adito a un legittimo affidamento quanto alla conclusione definitiva di un'inchiesta. Lo scopo della divulgazione delle informazioni è al contrario comunicare alle parti interessate le conclusioni preliminari della Commissione per concedere loro l'opportunità di esercitare effettivamente il proprio diritto alla difesa. Per tale motivo la lettera di accompagnamento rivolta a tutte le parti interessate affermava esplicitamente che «la presente divulgazione di informazioni non pregiudica qualsiasi ulteriore decisione che potrà essere adottata dalla Commissione, ma qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diverse queste ultime saranno portate a conoscenza della vostra società appena possibile». Questo è ciò che la Commissione ha fatto con la comunicazione delle ulteriori informazioni finali del 22 settembre 2017. Una parte interessata non può quindi invocare un legittimo affidamento prima che la Commissione abbia concluso la procedura di riesame in questione, se la Commissione decide di agire nel quadro dei poteri conferitile dal legislatore dell'Unione (83). Anche tale argomentazione va pertanto respinta.

(662)

L'argomentazione di Metinvest, secondo cui la forma proposta della misura è discriminatoria, non stata è suffragata da elementi di prova. Il semplice fatto che le importazioni provenienti da altri paesi siano aumentate dopo il periodo dell'inchiesta non rende le misure proposte discriminatorie ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Mente per i quattro paesi in esame sono state accertate pratiche di dumping pregiudizievole, non esistono conclusioni analoghe in merito alle importazioni da altri paesi. La ragione della diversità di trattamento risiede quindi nella necessità di ripristinare condizioni di concorrenza eque sul mercato dell'Unione per le importazioni dai quattro paesi.

(663)

La Commissione ha infine ribadito che l'istituzione di dazi fissi incontrava il più ampio sostegno possibile in seno al comitato di appello. Essa ha pertanto respinto l'osservazione di Gerdau, secondo cui molti Stati membri hanno sostenuto le misure iniziali, in quanto di fatto errata. Nel comitato di appello solo un numero limitato di Stati membri ha infatti sostenuto la proposta.

(664)

Diverse parti interessate hanno inoltre nuovamente presentato osservazioni su aspetti che non rientravano nella comunicazione delle ulteriori informazioni finali: Usiminas ha citato i costi successivi all'importazione e il profitto di riferimento utilizzati, la soglia minima, l'analisi dell'effetto sui prezzi, il profitto di riferimento e l'asserzione secondo cui le conclusioni della presente inchiesta erano incompatibili con le conclusioni raggiunte nell'inchiesta sulla Cina. Metinvest ha asserito che la Commissione non ha tenuto conto di diverse importanti argomentazioni giuridiche, mentre NLMK ha asserito che la Commissione ha erroneamente adeguato il suo prezzo all'esportazione. La Commissione osserva che tali argomentazioni sono già state esaminate in seguito alla comunicazione delle informazioni finali. Le argomentazioni di Usiminas sono state esaminate nel considerando (576) per quanto riguarda i costi successivi all'importazione, nei considerando da (563) a (565) per quanto riguarda il profitto di riferimento, nei considerando da (252) a (258) per quanto riguarda la soglia minima, nel considerando (273) per quanto riguarda l'analisi dell'effetto sui prezzi e, da ultimo, nei considerando (330), (331) e (597) per quanto riguarda l'incoerenza con l'inchiesta relativa alla Cina. Per quanto riguarda l'argomentazione di Metinvest e di NLMK, la Commissione ha fatto riferimento rispettivamente ai considerando (131), (132), e (127) e ha osservato che l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base ha logicamente influito anche sul calcolo del dazio fisso.

(665)

Il denunciante ha ribadito la sua opinione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto comunicare i margini di pregiudizio per la Serbia e il suo livello di sottoquotazione. Esso ha anche invitato la Commissione a rivedere la sua decisione di escludere la Serbia dall'inchiesta in considerazione della sua quota di mercato crescente sul mercato dell'Unione. La Commissione ha riconosciuto che il consigliere auditore aveva raccomandato di comunicare i margini di pregiudizio e di sottoquotazione per capire meglio se fossero soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. A parere della Commissione, comunicare il margine di pregiudizio e i margini di sottoquotazione non era stato tuttavia necessario per valutare la sua analisi sul cumulo (considerando (238)], in quanto tutti i dati necessari erano stati adeguatamente divulgati nel documento informativo. La sua conclusione secondo cui il volume delle importazioni serbe era trascurabile si è basata sui dati disponibili relativi al periodo dell'inchiesta, in linea con l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. L'uso di dati relativi al periodo successivo all'inchiesta non è giustificato in quanto gli sviluppi descritti dal denunciante non sono eccezionali, ma rientrano nell'ambito delle normali fluttuazioni dei mercati. La Commissione non può inoltre basare la sua analisi del pregiudizio sui piani di investimento futuri dei produttori esportatori. Se tali piani dovessero concretizzarsi e determinare un mutamento duraturo delle circostanze, il denunciante può presentare una nuova denuncia antidumping.

(666)

Cinque produttori esportatori hanno offerto impegni di prezzo il 26 e 27 settembre 2017. La Commissione ha osservato che queste offerte sono pervenute ben oltre il termine stabilito dall'articolo 8 del regolamento di base, letto in combinato disposto con l'articolo 20 del regolamento di base, che fa riferimento alla comunicazione delle informazioni finali, e non alla comunicazione delle ulteriori informazioni finali.

(667)

L'articolo 8 del regolamento di base prevede la possibilità di offrire (e accettare) impegni sui prezzi in circostanze eccezionali dopo tale termine.

(668)

La Commissione valuterà se tali condizioni siano soddisfatte e se gli impegni sui prezzi possano essere accettati. Tuttavia, poiché la comunicazione delle ulteriori informazioni finali ha avuto luogo in una fase avanzata dell'inchiesta, la Commissione non ha potuto effettuare le necessarie analisi per verificare se tali impegni sui prezzi fossero accettabili prima dell'adozione del presente regolamento. In via eccezionale e tenuto conto della complessità della questione, in particolare in relazione al diritto di difesa delle parti interessate, la Commissione ultimerà la sua analisi al momento opportuno in una fase successiva. Tale eventualità è espressamente prevista dall'articolo 8 del regolamento di base che contempla la possibilità di accettare gli impegni sui prezzi, in circostanze eccezionali, anche dopo l'istituzione di una misura definitiva. In tale contesto la Commissione analizzerà anche l'importanza dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

(669)

Per quanto riguarda l'asserzione secondo cui non ha risposto all'offerta di impegno sui prezzi presentatale il 13 febbraio 2017 da NLMK, la Commissione ha fatto riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, che prevede che gli impegni possono essere offerti soltanto una volta accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio. Nel caso in esame tale conclusione non era stata raggiunta nel febbraio 2017. L'offerta di impegno sui prezzi di NLMK sarà pertanto esaminata in una fase successiva, insieme con le altre offerte.

(670)

Con riferimento, inoltre, all'osservazione di Lusosider, secondo cui in futuro il mercato dell'edilizia della penisola iberica rimarrebbe sprovvisto dell'adeguato approvvigionamento di materie prime, l'argomentazione sarà analizzata in sede di riesame dell'offerta di impegno sui prezzi di CSN/Lusosider.

(671)

Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1)   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina.

(2)   Il prodotto in esame non comprende:

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191090), 7226 91 91 e 7226 91 99.

(3)   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio definitivo — EUR per tonnellata netta

Codice addizionale TARIC

Brasile

ArcelorMittal Brasil S.A

54,5

C210

 

Aperam Inox América do Sul SA.

54,5

C211

 

Companhia Siderúrgica Nacional

53,4

C212

 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (USIMINAS)

63,0

C213

 

Gerdau Açominas SA.

55,8

C214

Iran

Mobarakeh Steel Company

57,5

C215

Russia

Novolipetsk Steel

53,3

C216

 

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK)

96,5

C217

 

PAO Severstal

17,6

C218

Ucraina

Metinvest Group

60,5

C219

(4)   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel paragrafo 2 è il dazio fisso indicato nella tabella seguente.

Società

Aliquota del dazio definitivo — EUR per tonnellata netta

Codice addizionale TARIC

Tutte le altre società brasiliane

63,0

C999

Tutte le altre società iraniane

57,5

C999

Tutte le altre società russe

96,5

C999

Tutte le altre società ucraine

60,5

C999

(5)   Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima della loro immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (84), l'aliquota del dazio definitivo, calcolata sulla base del paragrafo 2, è ridotta di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra l'aliquota del dazio definitivo ridotta e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione ridotto, prima dello sdoganamento.

(6)   Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131 paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'importo dell'aliquota del dazio antidumping, calcolata sulla base del paragrafo 3, è ridotta di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

(7)   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

(8)   Qualora un produttore esportatore del Brasile fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016),

b)

non è collegato ad alcun esportatore o produttore del Brasile soggetto alle misure istituite dal presente regolamento, e

c)

ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificata aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato delle società inserite nel campione, pari a 55,8 EUR per tonnellata netta.

Articolo 2

Il procedimento antidumping concernente le importazioni nell'Unione del prodotto in esame originario della Serbia è chiuso a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/5 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia e del Brasile, è definitivamente abrogato senza riscossione retroattiva dei dazi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina (GU C 246 del 7.7.2016, pag. 7).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/5 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia e del Brasile (GU L 3 del 6.1. 2017, pag. 1).

(4)  Questo produttore dell'Unione è stato selezionato perché era uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione che sosteneva di poter aumentare la propria capacità nel breve periodo.

(5)  Due utilizzatori membri del consorzio si sono inoltre dichiarati contrari all'istituzione di misure. L'altro utilizzatore italiano, che si è manifestato in una fase avanzata della procedura, si è tuttavia espresso a favore dell'istituzione di misure.

(6)  Relazione di audizione del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, 23 giugno 2017, HO/AK ju-ca-11.ho(2017)3604029, pag. 3.

(7)  Relazione di audizione del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, 23 giugno 2017, HO/AK ju-ca-11.ho(2017)3604029, pag. 4.

(8)  Il processo di laminazione a freddo consiste nel far passare un foglio o un nastro, precedentemente laminato a caldo e decapato, attraverso rulli freddi, cioè a una temperatura inferiore a quella di rammollimento del metallo.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33).

(10)  Cfr. sentenza del 25 giugno 2015, PT Musim Mas/Consiglio, T-26/12, EU:T:2015:437, punto 52. Cfr. anche la relazione del panel dell'OMC nel DS442, Unione europeaMisure antidumping su importazioni di determinati alcoli grassi dall'Indonesia, punti 7.89 e seguenti.

(11)  Novex è stata indipendente fino al 2008, quando NLMK ha acquisito la totalità di Novexco (Cyprus) limited («Novexco») e Novex Trading (Swiss) SA («Novex») mediante acquisto di quote. Cfr. caso n. COMP/M.5101 — NOVOLIPETSK STEEL/NOVEXCO/NOVEX TRADING.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016 (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1), considerando 64-67, che fanno riferimento, tra l'altro, all'importatore/operatore commerciale collegato svizzero di MMK.

(13)  Il 20 gennaio 2016 la Commissione europea ha avviato un'inchiesta approfondita per valutare se il sostegno dato dallo Stato italiano al produttore di acciaio Ilva rispettasse le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato; l'inchiesta è stata prorogata il 15 maggio 2016. Al 3 luglio 2017 l'inchiesta non è ancora stata completata.

(14)  Corte di giustizia, causa C-315/90, Gimelec/Commissione EU:C:1991:447, punti da 16 a 29; relazione dell'organo di appello dell'OMC del 24.7.2001, WT/DS184/AB/R, punti da 181 a 215.

(15)  WT/DS184/AB/R del 24 luglio 2001, pag. 69, punto 204.

(16)  Il processo di laminazione a freddo consiste nel far passare un foglio o un nastro, precedentemente laminato a caldo e decapato, attraverso rulli freddi, cioè a una temperatura inferiore a quella di rammollimento del metallo.

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 25, considerando 153).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 15, considerando 117).

(19)  L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015, diverso dal periodo dell'inchiesta del caso in esame (cfr. considerando (19)].

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68).

(21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68).

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68).

(23)  Comunicazione del produttore esportatore brasiliano Usiminas, 7 agosto 2017, pag. 2.

(24)  I produttori esportatori brasiliani fanno riferimento alla tabella 15 di cui al presente regolamento. La stessa tabella era stata presentata nel documento di divulgazione generale.

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 5 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 62, considerando 197).

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 76, considerando 59).

(27)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa [COM (2016) 155 final, Bruxelles, del 16.3.2016]. Tale documento espone quanto segue sull'eccesso di capacità nel settore siderurgico a livello mondiale:»

pag. 2: «[…] dal 2014 il rallentamento economico in Cina e nelle altre economie emergenti ha avuto ripercussioni negative sulla domanda di acciaio a livello mondiale»;

pag. 6: «[…] Oltre alle misure volte a mitigare gli effetti degli eccessi di capacità globali, la Commissione affronta le cause profonde del problema con i suoi principali partner. Un problema globale necessita di una soluzione globale.».

(28)  Ilva, ThyssenKrupp e Tata Steel UK.

(29)  

Fonte dei dati sulla capacità: OCSE (OCSE, DSTI/SU/SC(2016)6/Final, 5 settembre 2016, Directorate for Science, Technology and Innovation, Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing capacity monitoring activity, allegato, pag. 7 e seguenti.).

(30)  

Fonte dei dati sulla produzione: Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2015 (Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2016, tabella 1 alle pagg. 1 e 2 e tabella 13 a pag. 35, http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html.).

(31)  Estratto dell'ultimo studio bottom-up della CE sui prezzi e i costi dell'energia realizzato da un consorzio di consulenti fra i quali Ecofys e CEPS, luglio 2016.

(32)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68).

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016).

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68).

(35)  Comunicazione di Eurofer del 2 maggio 2017, pag. 12. Tale affermazione si riferisce al fatto che nella fase provvisoria la Commissione aveva deciso di proseguire l'inchiesta senza istituire di misure.

(36)  Sentenza del 25 ottobre 2011, Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio, causa T-192/08. EU:C:2011:619, punto 221.

(37)  Benché tutti i membri del consorzio siano stati invitati a compilare i questionari relativi al periodo successivo all'inchiesta, l'avvocato che rappresenta il consorzio ha comunicato che alcuni membri non disponevano di una struttura organizzativa tale da poter fornire le informazioni richieste sul periodo successivo al periodo dell'inchiesta, mentre altri erano occupati con la chiusura dell'esercizio finanziario, in concomitanza con giorni festivi e la breve scadenza concessa per la compilazione del questionario.

(38)  La stessa ESTA, il 10 maggio 2017, ha risposto ai servizi della Commissione che essa «rappresenta più di 100 produttori di tubi di acciaio in 17 paesi dell'UE e oltre il 90 % della produzione dell'Unione europea. La diversità di tali produttori […] possono essere grandi gruppi internazionali o PMI con un solo impianto di produzione in un paese, che possono anche essere società controllate di grandi produttori di acciaio oppure imprese a conduzione familiare […]».

(39)  

Fonte dei dati sulla capacità: OCSE (OCSE, DSTI/SU/SC(2016)6/Final, 5 settembre 2016, Directorate for Science, Technology and Innovation, Updated steelmaking capacity figures and a proposed framework for enhancing capacity monitoring activity, allegato, pag. 7 e seguenti.).

(40)  

Fonte dei dati sulla produzione: Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2016 (Associazione mondiale dei produttori siderurgici, Steel Statistical Yearbook 2016, tabella 1 alle pagg. 1 e 2 e tabella 13 a pag. 35, http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/yearbook-archive.html.).

(41)  Stima.

(42)  Dati non disponibili.

(43)  USA, International Trade Administration, Global Steel Trade Monitor, febbraio 2017, Steel Exports Report India, http://www.trade.gov/steel/countries/pdfs/2017/q1/exports-india.pdf.

(44)  OCSE, DSTI/SC(2017)1/Final, Comitato per l'acciaio dell'OCSE, 24 marzo 2017, Steel Market Developments — Q2 2017, analisi a pag. 6 e pag. 9, http://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-2017Q2.pdf.

(45)  OCSE, DSTI/SC(2017)1/Final, Comitato per l'acciaio dell'OCSE, 24 marzo 2017, Steel Market Developments — Q2 2017, analisi a pag. 7, http://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-2017Q2.pdf.

(46)  OCSE, DSTI/SC(2017)1/Final, Comitato per l'acciaio dell'OCSE, 24 marzo 2017, Steel Market Developments — Q2 2017, analisi a pag. 10, http://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-2017Q2.pdf. Cfr. anche OCSE, DSTI/SU/SC(2016)6/Final, 5 settembre 2016, Directorate for Science, Technology and Innovation per la decisione di eliminare le sovvenzioni per l'utilizzo di gas naturale, pag. 19.

(47)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016).

(48)  Comunicazione di Eurofer, Analisi economica dell'incidenza delle misure antidumping nel caso AD 635 su determinate importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sui prodotti UE a valle, senza data, trasmessa ai servizi della Commissione il 31 maggio 2017, pag. 1.

(49)  La Commissione ha presentato alcune cifre nel presente regolamento. Cfr. considerando (460).

(50)  La European Steel Tube Association (ESTA) ha osservato che tali prodotti sono certamente tubi saldati (le cosiddette «condotte del gas») ma rappresentano non più del 10 % della produzione totale dell'Unione di tubi saldati. (messaggio di posta elettronica di ESTA ai servizi della Commissione, 1o giugno 2017).

(51)  Comunicazione del consorzio, Osservazioni in risposta alla comunicazione di Eurofer del 7 febbraio 2017, presentata per conto di CIHFR, senza data, documento pervenuto tramite posta elettronica il 2 marzo 2017, pag. 4.

(52)  ESTA, AD 635 — Osservazioni ESTA, 10 maggio 2017.

(53)  Comunicazione di Eurofer, Comunicazione di analisi dell'incidenza dei dazi provvisori sugli utilizzatori, 7 febbraio 2017, pag. 2.

(54)  Comunicazione di Eurofer, Osservazioni di Eurofer sul documento informativo della Commissione del 4 aprile 2017, pag. 9. Il denunciante ha anche affermato che tali simulazioni non sono mai state comunicate nel fascicolo non riservato.

(55)  Comunicazione di Eurofer, Analisi economica dell'incidenza delle misure antidumping nel caso AD 635 su determinate importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo sui prodotti UE a valle, senza data, trasmessa ai servizi della Commissione il 31 maggio 2017, pag. 1.

(56)  Queste informazioni non erano disponibili al momento della realizzazione delle simulazioni.

(57)  ESTA, messaggio di posta elettronica di ESTA ai servizi della Commissione, 1o giugno 2017.

(58)  Comunicazione del consorzio, Osservazioni sul documento informativo della Commissione presentata per conto di CIHFR, 8 maggio 2017, pag. 9 e pag. 10.

(59)  Queste percentuali sono la media ponderata delle cifre relative alla redditività al lordo delle imposte di tutti i produttori di tubi di acciaio, quali indicate nei rispettivi conti profitti e perdite per i periodi indicati nella tabella, espresse come percentuale in relazione alle loro vendite sul mercato libero dell'Unione.

Fonte: risposta al questionario relativo al periodo successivo all'inchiesta inviate da diversi fabbricanti di tubi di acciaio.

(*1)  Come indicato nel considerando (439), dai membri del consorzio sono pervenute 11 risposte: cinque da fabbricanti di tubi di acciaio e le sei restanti da centri di servizi (vale a dire società che limitano le loro attività a specifiche operazioni di trasformazione quali sezionamento, taglio e/o decapaggio del prodotto).

(*2)  Come indicato nel considerando (439), sono pervenute nove risposte: otto da fabbricanti di tubi di acciaio e l'ultima da un centro di servizi.

(*3)  Come indicato nel considerando (439), sono pervenute due risposte, solo una delle quali da un fabbricante di tubi di acciaio. L'altra risposta è stata inviata da un centro di servizi.

(60)  Tuttavia, alla domanda se i fabbricanti di tubi di acciaio siano effettivamente in grado di trasferire gli aumenti dei costi sugli acquirenti, ESTA non ha dato risposta.

(61)  Comunicazione della European Steel Tube Association, 10 maggio 2017.

(62)  Comunicazione di Eurofer, Comunicazione di analisi dell'impatto dei dazi provvisori sugli utilizzatori, 7 febbraio 2017, pag. 2.

(63)  Lettera datata 22 maggio 2017, inviata dal direttore generale del CECED ai servizi della Commissione.

(64)  Orgalime è la federazione europea delle industrie dell'ingegneria meccanica che rappresenta gli interessi delle industrie del settore meccanico, elettrico ed elettronico, metallurgico e degli articoli in metallo.

(65)  Lettera pervenuta via mail il 22 maggio 2017, senza data, dall'amministratore delegato e dal vicepresidente area acquisti di Electrolux Home Products Corporation N.V.

(66)  Comunicazione del 25 ottobre 2016 di Novolipetsk Steel.

(67)  Due lettere datate 27 giugno 2017, inviate dal direttore generale di EUROFER al commissario per il Commercio e al presidente della Commissione europea.

(68)  Decisione n. 284/2000/CECA della Commissione, del 4 febbraio 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari dell'India e di Taiwan, e che accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento nei confronti delle importazioni originarie del Sudafrica (GU L 31 del 2000, pag. 44, considerando 338).

(69)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 88, considerando 133).

(70)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 28.2.2017, considerando 202, pag. 37).

(71)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 5).

(72)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 28).

(73)  Il margine di profitto ragionevole utilizzato è lo stesso utilizzato nell'ambito di un'inchiesta relativa a un prodotto molto simile, vale a dire i prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

(74)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 130 e seguenti).

(75)  Comunicazione di Eurofer, 30 maggio 2017, AD635 — Hot-rolled flat («HRF») steel products originating in Brazil, Iran, Russia, Serbia and Ukraine (the «five countries») — Comunicazione di Eurofer sul tipo di misure appropriato, pag. 5.

(76)  Comunicazione di Eurofer, AD 635 — Hot-rolled flat steel products originating in Brazil, Iran, Russia, Serbia and Ukraine (the «five countries») — Comunicazione di Eurofer sul tipo di misure appropriato.

(77)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109).

(78)  Comunicato stampa MLex: «Price floor on hot-rolled steel seen as a middle ground for EU dumping-probe conundrum», 24 maggio 2017.

(79)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109).

(80)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 30.10.2015). Si noti comunque che, in questo particolare caso, i prezzi minimi all'importazione calcolati sono stati tre anziché uno.

(81)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgio.

(82)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(83)  Cfr. sentenza del 7 maggio 1991 nella causa C-69/89 Nakajima All Precision/Consiglio, ECLI:EU:C:1991:186, punto 120. Cfr. anche più recentemente le conclusioni dell'avvocatogenerale Campos Sánchez-Bordona del 20 luglio 2017 nella causa C-256/16 Deichmann,ECLI:EU:C:2017:580, punto 49.

(84)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


6.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/124


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1796 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2018 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (2) stabilisce la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 21 del medesimo regolamento.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione sono, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, superiori ai quantitativi disponibili per l'anno contingentale 2018. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di esportazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione sono, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili per l'anno contingentale 2018. È pertanto opportuno assegnare i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle quantità richieste fissando un coefficiente di attribuzione, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

(4)

Tenuto conto del termine previsto all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009 per la fissazione dei coefficienti di attribuzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 5 del medesimo allegato.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.

Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, da ripartire tra i richiedenti mediante l'applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 6 del suddetto allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States»

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativi disponibili per il 2018 (in kg)

Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 1

Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 2

Numero della nota

Gruppo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908 877

0,1296811

 

16-Uruguay

3 446 000

0,0880789

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350 000

0,0754310

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050 000

0,1212471

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100 000

0,0955026

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025 000

0,0704102

 

22

Swiss or Emmentaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

 

19,6493175

22-Uruguay

380 000

 

4,4705882

25

Swiss or Emmentaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

 

1,0007930

25-Uruguay

2 420 000

 

1,4447761


DECISIONI

6.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/127


DECISIONE (UE) 2017/1797 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

sui regimi di aiuto SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di taluni consumatori finali (riduzione della maggiorazione per la cogenerazione) e SA.47887 (2017/N) al quale la Germania intende dare esecuzione al fine di estendere il regime di sostegno alla cogenerazione per quanto concerne gli impianti di cogenerazione utilizzati in reti chiuse

[notificata con il numero C(2017) 3400]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) e viste le osservazioni trasmesse,

visto anche il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 28 agosto 2015 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione il disegno di legge per la riforma della legge relativa alla generazione combinata di energia e di calore (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, «KWKG 2016 notificata»), che in seguito è stato convertito in legge il 21 dicembre 2015 e ha sostituito la legge relativa alla generazione combinata di energia e di calore del 19 marzo 2002 («KWKG 2002»).

(2)

Con lettera del 24 ottobre 2016 («decisione di avvio»), la Commissione ha informato le autorità tedesche di aver approvato il sostegno a favore di impianti di cogenerazione, impianti di stoccaggio e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento concesso ai sensi della KWKG 2016 notificata, ma di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, in relazione alle riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione a favore di taluni consumatori finali concesse ai sensi della KWKG 2016 notificata.

(3)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in questione.

(4)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati e le ha trasmesse alle autorità tedesche, affinché potessero replicare; i loro commenti sono pervenuti il 13 gennaio 2017 con lettera recante la stessa data.

(5)

Le autorità tedesche hanno trasmesso i propri commenti sulla decisione di avvio il 10 novembre 2016. A seguito delle richieste di informazioni del 6 febbraio, 29 marzo e 28 aprile 2017, le autorità tedesche hanno fornito informazioni supplementari il 10 febbraio, 31 marzo e 2 maggio 2017.

(6)

Inoltre, le autorità tedesche hanno informato la Commissione di aver modificato, con la legge del 22 dicembre che modifica le disposizioni sulla produzione di elettricità da cogenerazione e autogenerazione (Gesetz zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenerzeugung, «legge del 22 dicembre 2016»), le disposizioni che disciplinano la maggiorazione per la cogenerazione e le relative riduzioni a favore di taluni consumatori finali, oggetto del procedimento di indagine formale.

(7)

Il 29 marzo 2017, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione una modifica da apportare al sostegno a favore degli impianti di cogenerazione approvato dalla Commissione il 24 ottobre 2016. La notifica della modifica è stata registrata con il numero SA.47887 (2017/N). Il 3 aprile 2017, le autorità tedesche hanno fornito informazioni supplementari. La valutazione preliminare della modifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (3) è contenuta nella presente decisione (sezione 7).

(8)

Il 25 aprile 2017, in entrambi i procedimenti, le autorità tedesche hanno informato la Commissione di accettare, in via eccezionale, che la decisione relativa ad ambedue i casi SA.42393 e SA.47887 fosse adottata e notificata in lingua inglese.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA DI AIUTO RISPETTO ALLA QUALE È STATO AVVIATO IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE (RIDUZIONE DELLE MAGGIORAZIONI PER LA COGENERAZIONE)

2.1.   Presentazione della KWKG 2016: obiettivi e contesto

(9)

La KWKG 2016 (notificata e modificata) è intesa a migliorare l'efficienza della produzione energetica in Germania aumentando la produzione netta di energia elettrica da impianti di cogenerazione fino a 110 TWh/anno entro il 2020 e a 120 TWh/anno entro il 2025, rispetto all'attuale produzione annua di 96 TWh. Secondo le autorità tedesche, un simile aumento consentirebbe un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 pari a 4 milioni di tonnellate entro il 2020 nel settore dell'elettricità, man mano che in Germania gli impianti di cogenerazione sostituiscono la produzione separata di energia elettrica e calore da centrali alimentate a carbone. Si tratta di una delle varie misure adottate nel quadro della Energiewende (transizione energetica).

(10)

La KWKG 2016 prevede la concessione di aiuti a favore di impianti di cogenerazione ad alto rendimento nuovi, ammodernati e riqualificati (4). Inoltre, al fine di mantenere l'attuale livello di produzione di 15 TWh/anno degli impianti esistenti nel settore del teleriscaldamento e possibilmente riportarlo al precedente livello di 20-22 TWh/anno, la Germania fornisce sostegno agli impianti di cogenerazione esistenti alimentati a gas nel settore del teleriscaldamento fino al 2019. La KWKG 2016 sostiene anche gli accumulatori di energia termica e frigorifera nuovi o ammodernati, in quanto aumentano la flessibilità degli impianti di cogenerazione e possono pertanto contribuire a ridurre le emissioni di CO2 nel settore dell'energia elettrica. Infine, è prevista la concessione di aiuti per la costruzione o l'espansione di reti di riscaldamento/raffreddamento, in quanto l'utilizzo combinato di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento aumenta l'efficienza energetica del sistema. Tutte queste misure di aiuto sono approvate dalla Commissione nella decisione di avvio (5).

(11)

La KWKG notificata è entrata in vigore il 1o gennaio 2016 e non ha sospeso l'entrata in vigore delle disposizioni sulla maggiorazione e relative riduzioni. La legge del 22 dicembre 2016, che modifica le disposizioni che disciplinano la maggiorazione per la cogenerazione e le relative riduzioni a favore di taluni consumatori finali («KWKG 2016 modificata»), è entrata in vigore il 1o gennaio 2017.

(12)

La KWKG 2002, sostituita dalla KWKG 2016, perseguiva già obiettivi di protezione del clima, protezione ambientale ed efficienza energetica. Nello specifico, prevedeva già il pagamento di premi agli operatori di impianti di cogenerazione con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 in Germania di 10 milioni nel 2005 e almeno 20 milioni nel 2010 (rispetto al 1998). Il premio stabilito dalla KWKG 2002 si aggiungeva al prezzo ottenuto per la vendita di energia elettrica. Il sostegno fornito ai sensi della KWKG 2002 era finanziato anche da una maggiorazione (anch'essa denominata in appresso «maggiorazione per la cogenerazione») e la KWKG 2002 prevedeva riduzioni di tale maggiorazione a favore di taluni consumatori finali. Tuttavia, la KWKG 2002 non è stata notificata alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

2.2.   Le maggiorazioni per la cogenerazione e le riduzioni a favore di taluni consumatori finali

2.2.1.   Normale maggiorazione per la cogenerazione e riduzioni a favore di taluni consumatori finali ai sensi della KWKG 2016

(13)

Il sostegno a favore di impianti di cogenerazione, impianti di stoccaggio e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento è finanziato mediante una sovrattassa imposta sull'elettricità fornita ai consumatori finali tramite la rete elettrica pubblica o una rete di distribuzione chiusa («la maggiorazione per la cogenerazione») e riscossa dagli operatori di rete in aggiunta alle tariffe per l'uso della rete. Nella KWKG 2016 la sovrattassa è denominata KWKG-Umlage (cfr. articolo 26, paragrafo 1, della KWKG 2016). Gli operatori di rete devono tenere conti separati per la riscossione della maggiorazione per la cogenerazione (articolo 26, paragrafo 1, della KWKG 2016 notificata e articolo 26, paragrafo 3, della KWKG 2016 modificata).

(14)

L'importo della maggiorazione è fissato ogni anno dagli operatori dei sistemi di trasmissione a una tariffa uniforme per kWh fornito ai consumatori finali connessi alla rete pubblica o a reti di distribuzione chiuse.

(15)

L'articolo 27 ter della KWKG 2016 modificata prevede che l'elettricità accumulata sia soggetta alla maggiorazione per la cogenerazione quando è prelevata dall'impianto di stoccaggio e non quando è immessa nello stesso.

(16)

Alcune categorie di consumatori finali tuttavia beneficiano di una tariffa ridotta stabilita in conformità della KWKG 2016. Per gli utenti con un consumo annuo superiore a 1 GWh («consumatori finali di categoria B»), la KWKG 2016 notificata stabilisce una maggiorazione massima di 0,04 centesimi di euro/kWh. L'altra categoria di utenti che beneficiano di una riduzione della tariffa per la cogenerazione sono i consumatori finali operanti nel settore manifatturiero con un consumo superiore a 1 GWh e con costi di elettricità superiori al 4 % del fatturato («consumatori finali di categoria C»). Per quest'ultima categoria di consumatori, la KWKG 2016 notificata stabilisce una maggiorazione massima di 0,03 centesimi di euro/kWh (articolo 26, paragrafo 2, della KWKG 2016 notificata). I consumatori finali che pagano l'intera maggiorazione per la cogenerazione sono denominati «consumatori finali di categoria A».

(17)

Le aliquote della maggiorazione per la cogenerazione (in centesimi di euro/kWh) (6) applicabili ai sensi della KWKG 2016 notificata per l'anno 2016 sono indicate nella Tabella 1 che segue.

Tabella 1

Aliquote della maggiorazione per la cogenerazione nel 2016

Categoria A

Categoria B

Categoria C

0,445

0,04

0,03

(18)

Sulla base delle previsioni (7) effettuate dagli operatori della rete di trasmissione per stabilire la maggiorazione per la cogenerazione nel 2016 (8), le autorità tedesche hanno fornito le seguenti cifre che indicano la dimensione relativa di ciascuna categoria e l'importanza delle riduzioni.

Tabella 2

Quota relativa di ciascuna categoria di consumatori finali nei consumi e nel finanziamento della cogenerazione

 

Totale

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Consumi previsti in GWh

485 149

259 748

143 883

81 518

Quota del consumo totale

100 %

53,54 %

29,66 %

16,80 %

Maggiorazione per la cogenerazione 2016 (centesimi di euro/kWh), arrotondata

 

0,445

0,04

0,03

Maggiorazione per la cogenerazione prevista (totale in milioni di EUR)

1 239

1 157

58

24

Quota delle entrate totali

100 %

93 %

5 %

2 %

Maggiorazione teorica (9) per la cogenerazione per il 2016 (centesimi di euro/kWh), arrotondata

0,255

 

 

 

Differenza rispetto alla maggiorazione teorica

 

– 0,19 (10)

0,215 (11)

0,225 (12)

Vantaggio (in milioni di EUR) — arrotondato

 

– 494

310

184

(19)

Le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione sono state introdotte dalla KWKG 2002. Per i consumatori finali con un consumo annuo superiore a 100 000 kWh («consumatori finali di categoria B»), la KWKG 2002 stabiliva una maggiorazione massima di 0,05 centesimi di euro/kWh. Per i consumatori finali operanti nel settore manifatturiero con un consumo annuo superiore a 100 000 kWh e per i quali i costi di elettricità rappresentano più del 4 % del fatturato («consumatori finali di categoria C»), la KWKG 2002 stabiliva una maggiorazione massima di 0,025 centesimi di euro/kWh.

2.2.2.   La maggiorazione per la cogenerazione e le riduzioni ai sensi della KWKG 2016 modificata il 22 dicembre 2016

(20)

Le autorità tedesche hanno comunicato che a partire dal 1o gennaio 2017 le riduzioni sarebbero concesse esclusivamente agli utenti a forte consumo di energia elettrica ammissibili alle riduzioni della sovrattassa EEG (ossia la sovrattassa applicata in Germania sull'elettricità per finanziare il sostegno alle fonti di energia rinnovabili ai sensi della legge EEG) sulla base dell'articolo 63, paragrafo 1, della legge sull'energia rinnovabile (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG 2014 (13)) in combinato disposto con l'articolo 64 della EEG (cfr. articolo 27 bis della KWKG 2016 modificata). Tale disposizione implica quanto segue:

a)

l'impresa deve operare in uno dei settori che figurano nell'allegato 4 della EEG;

b)

l'energia elettrica soggetta alla sovrattassa EEG e utilizzata dall'impresa stessa è stata almeno pari a 1 GWh nell'ultimo esercizio finanziario presso il punto di consumo interessato;

c)

l'impresa interessata può essere classificata presso il punto di consumo interessato in uno dei settori che figurano nell'allegato 4 della EEG;

d)

l'intensità di energia elettrica dell'impresa raggiunge:

il 14 % per le imprese rientranti nell'elenco 1 dell'allegato 4 della EEG;

il 20 % per le imprese rientranti nell'elenco 2 dell'allegato 4 della EEG;

e)

l'impresa deve avere istituito un sistema certificato di gestione dell'energia o ambientale. Se consuma meno di 5 GWh, può avvalersi di sistemi alternativi di miglioramento dell'efficienza energetica;

f)

l'intensità di energia elettrica dell'impresa è calcolata come il rapporto tra i costi di elettricità e la media aritmetica del valore aggiunto lordo («VAL») nell'arco degli ultimi tre esercizi contabili chiusi. I costi di elettricità pertinenti corrispondono al consumo di energia elettrica presunto dell'impresa moltiplicato per il prezzo presunto dell'elettricità. Il consumo di energia elettrica presunto corrisponde alla media aritmetica nell'arco degli ultimi tre esercizi contabili chiusi (14). Il prezzo presunto dell'elettricità corrisponde al prezzo medio dell'elettricità al dettaglio applicabile alle imprese con livelli simili di consumo di energia elettrica.

(21)

Per un'impresa che soddisfa tali condizioni, la maggiorazione per la cogenerazione è soggetta ai seguenti massimali:

a)

consumo fino a 1 GWh: nessun massimale — intera maggiorazione per la cogenerazione;

b)

per il consumo restante: 15 % dell'intera maggiorazione per la cogenerazione;

(22)

Tuttavia, per tutti i punti di consumo che beneficiano di una riduzione l'importo totale della maggiorazione è limitato alle seguenti percentuali applicate alla media aritmetica del VAL dell'impresa negli ultimi tre esercizi contabili chiusi:

a)

0,5 % del VAL per le imprese che raggiungono un'intensità di energia elettrica di almeno 20 %;

b)

4 % del VAL per le imprese con un'intensità di energia elettrica inferiore a 20 %.

(23)

In ogni caso, dalla riduzione della maggiorazione per la cogenerazione derivante dall'applicazione dei massimali non può risultare un importo inferiore a 0,03 centesimi di euro/kWh per il consumo di elettricità sopra 1 GWh.

(24)

Per l'esercizio 2017, la KWKG 2016 modificata stabilisce il livello della maggiorazione intera per la cogenerazione a 0,438 centesimi di euro/kWh (articolo 37 della KWKG 2016 modificata).

2.2.3.   Il piano di adeguamento

(25)

Le autorità tedesche hanno indicato le seguenti aliquote di maggiorazione per la cogenerazione per il periodo 2011-2016.

 

Aliquota intera

(in centesimi di euro/kWh)

Consumatori finali di categoria B

Consumatori finali di categoria C

(in centesimi di euro/kWh)

% dell'aliquota intera

(in centesimi di euro/kWh)

% dell'aliquota intera

2011

0,03

0,03

100

0,025

83

2012

0,002

0,05

2 500

0,025

1 250

2013

0,126

0,06

48

0,025

20

2014

0,178

0,055

31

0,025

14

2015

0,254

0,051

20

0,025

10

2016

0,445

0,04

9

0,03

7

(26)

Le autorità tedesche hanno spiegato che, poiché la maggiorazione è stabilita sulla base delle necessità di finanziamento stimate per il sostegno, con un meccanismo di correzione in caso di stime troppo elevate (o troppo basse), la maggiorazione per i consumatori finali di categoria A talvolta è risultata molto bassa, perché in un dato anno il sostegno stimato era limitato o a causa di correzioni dovute a maggiorazioni troppo elevate negli anni precedenti. Questo caso si è verificato ad esempio nel 2012, quando la maggiorazione per la cogenerazione è risultata bassa a causa di una correzione dovuta al fatto che la maggiorazione del 2009 si era dimostrata troppo elevata rispetto alle cifre reali. Per contro, la maggiorazione applicata ai consumatori finali di categoria C si è mantenuta stabile e quindi nel 2012 ha rappresentato una percentuale più elevata della normale maggiorazione.

(27)

Le autorità tedesche hanno presentato un piano di adeguamento per i consumatori finali di categoria B e C, che mira a portare progressivamente le maggiorazioni per la cogenerazione applicate a questi consumatori a un livello del 100 % nel caso degli utenti non a forte consumo di energia elettrica e a un livello del 15 % della maggiorazione intera per la cogenerazione nel caso degli utenti a forte consumo di energia elettrica entro il 2019.

(28)

Il piano di adeguamento prende il via nel 2011. Poiché le maggiorazioni pagate dai consumatori finali di categoria B e C nel biennio 2011-2012 hanno rappresentato in totale più del 100 % della normale maggiorazione, il piano di adeguamento si applica agli utenti non a forte consumo di energia elettrica solo a partire dal 2013. Poiché per il periodo 2013-2016 i consumatori di categoria B hanno effettivamente versato un importo totale superiore a quanto richiesto dal piano di adeguamento (21 % invece di un massimo di 12,5 %) in pratica sono soggetti all'adeguamento solo a partire dal 2017. I consumatori di categoria C sono soggetti all'adeguamento a partire dal 2016 poiché per il periodo 2013-2015 hanno pagato in totale più di quanto richiesto dal piano di adeguamento (13 % invece di un massimo di 12,5 %).

(29)

Per quanto riguarda gli utenti a forte consumo di energia elettrica, per il periodo dal 2011 al 2016 hanno versato in totale il 15 % della maggiorazione per la cogenerazione e in pratica sono soggetti al piano di adeguamento a partire dal 2017.

(30)

Per il biennio 2017-2018, il piano di adeguamento applica la regola del raddoppio della maggiorazione da un anno all'altro, per cui la maggiorazione ammonterà nel 2017 a 0,060 centesimi di euro/kWh o 0,080 centesimi di euro/kWh, per i consumatori finali rispettivamente di categoria B e di categoria C, e nel 2018 a 0,120 centesimi di euro/kWh o 0,160 centesimi di euro/kWh, per i consumatori finali rispettivamente di categoria B e di categoria C. Nel 2019 sarà dovuto il 100 % della maggiorazione. Tuttavia, per gli utenti a forte consumo di energia elettrica, la maggiorazione per la cogenerazione sarà limitata al 15 % della maggiorazione intera.

(31)

Il piano di adeguamento si applica secondo lo schema seguente:

(%)

 

Consumatori finali di categoria B (non a forte consumo di energia elettrica)

Consumatori finali di categoria C (non a forte consumo di energia elettrica)

Utenti a forte consumo di energia elettrica

2011

7

7

7

2012

8,1

8,1

8,1

2013

9,2

9,2

9,2

2014

10,3

10,3

10,3

2015

11,4

11,4

11,4

2016

12,5

12,5 (0,056 centesimi di euro/kWh)

12,5

2017

18,3 (0,08 centesimi di euro/kWh)

13,7 (0,06 centesimi di euro/kWh)

13,7 (0,06 centesimi di euro/kWh) se ex consumatore finale di categoria C e 15 % se ex consumatore finale di categoria B.

2018

36,5 (0,16 centesimi di euro/kWh)

27,4 (0,12 centesimi di euro/kWh)

15

2019

100

100

15

(32)

Qualora la maggiorazione per la cogenerazione pagata in passato sia inferiore al livello stabilito nel piano di adeguamento, i beneficiari sono tenuti a versare la differenza.

(33)

È il caso degli utenti non a forte consumo di energia elettrica appartenenti alla categoria C, che per il 2016 saranno tenuti a versare ulteriori 0,026 centesimi di euro/kWh, avendo pagato 0,03 centesimi di euro/kWh mentre secondo il piano di adeguamento avrebbero dovuto pagare 0,056 centesimi di euro/kWh (cfr. articolo 36 della KWKG 2016 modificata). Questo importo sarà inserito nella fattura finale per il 2016. Tuttavia, l'impresa non è tenuta a versare gli ulteriori 0,026 centesimi di euro/kWh se il valore complessivo delle riduzioni per il periodo 2014-2016 non supera 160 000 EUR. La Germania ha precisato che questa soglia garantisce che le riduzioni non soddisfino tutti i criteri degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento adottato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (15) (de minimis).

(34)

Il piano di adeguamento è stato adottato nel 2016 nell'ambito della legge del 22 dicembre 2016 (cfr. articolo 36 della KWKG 2016 modificata).

2.3.   Ulteriori dettagli su istituzione e riscossione della maggiorazione per la cogenerazione

(35)

Al fine di garantire che ciascun operatore di rete sia compensato per i costi aggiuntivi risultanti dall'obbligo di compensazione, la KWKG 2016 prevede un sistema per cui l'onere derivante dagli obblighi di acquisto e di compensazione è ripartito uniformemente tra gli operatori delle reti di trasmissione, in proporzione al consumo degli utenti finali collegati alla loro rete o alle reti di distribuzione connesse alle loro reti di trasmissione, e poi compensato integralmente tramite la maggiorazione per la cogenerazione, che è proporzionata al consumo nelle rispettive reti (articoli 26-28 della KWKG 2016 notificata e articolo 29 della KWKG 2016 modificata). Il sistema si può sintetizzare come segue:

a)

gli operatori di rete riscuotono la maggiorazione per la cogenerazione dai consumatori finali connessi alla loro rete;

b)

tutti gli operatori delle reti di distribuzione possono richiedere la totale compensazione dei costi aggiuntivi (derivanti dall'obbligo di pagare premi agli impianti di cogenerazione connessi alla propria rete, cfr. considerando 65 della decisione di avvio) al rispettivo operatore della rete di trasmissione; l'onere è pertanto trasferito agli operatori delle reti di trasmissione;

c)

gli operatori delle reti di trasmissione ripartiscono tra di loro l'onere finanziario in modo tale che ciascuno sostenga lo stesso onere in proporzione al consumo degli utenti finali (direttamente o indirettamente) connessi alla loro rete; in seguito

d)

gli operatori delle reti di trasmissione ottengono una compensazione dagli operatori delle reti di distribuzione, cosicché ciascun operatore di rete sostenga lo stesso onere in proporzione al consumo degli utenti finali connessi alle rispettive reti di distribuzione e in proporzione alla maggiorazione per la cogenerazione riscossa. In termini concreti, questo implica che gli operatori delle reti di distribuzione trasferiscono gli introiti derivanti dalla maggiorazione per la cogenerazione al rispettivo operatore del sistema di trasmissione (al quale hanno già trasferito l'intero onere finanziario nella fase b) che precede) (16).

(36)

Questo sistema è stato mantenuto nella KWKG 2016 modificata, che tuttavia lo illustra in maggior dettaglio e in modo più chiaro. È stato introdotto un cambiamento nelle modalità di riscossione della maggiorazione per la cogenerazione presso i beneficiari: a seguito delle modifiche apportate dalla legge del 22 dicembre 2016, la maggiorazione ridotta per la cogenerazione a carico degli utenti a forte consumo di energia elettrica è riscossa direttamente dagli operatori dei sistemi di trasmissione (articolo 27, paragrafo 2, della KWKG 2016 modificata).

(37)

Come già descritto nella decisione di avvio (considerando 79), la KWKG 2016 notificata stabilisce la metodologia che gli operatori delle reti di trasmissione devono seguire per calcolare la maggiorazione per la cogenerazione. Da un lato, il livello della maggiorazione per la cogenerazione è una funzione dell'importo previsto dell'aiuto e delle forniture di elettricità previste a favore dei consumatori finali connessi alla rete pubblica o a reti di distribuzione chiuse; dall'altro, tiene conto delle correzioni per gli anni precedenti e delle riduzioni applicate a determinate categorie di consumatori finali. La legge stabilisce anche un limite annuale al bilancio del regime e quindi alla maggiorazione totale per la cogenerazione (articolo 29 della KWKG 2016 notificata).

(38)

Questa metodologia è mantenuta nella KWKG 2016 modificata (articolo 26 bis della KWKG 2016 modificata). Tuttavia, per l'esercizio 2017 la KWKG 2016 modificata si discosta da questa metodologia e fissa il livello della normale aliquota di maggiorazione per la cogenerazione direttamente al suo interno (0,438 centesimi di euro/kWh, cfr. articolo 37, paragrafo 1, della KWKG 2016 modificata).

2.4.   Durata

(39)

Le autorità tedesche si sono impegnate a notificare nuovamente le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione al più tardi 10 anni dopo la data di adozione della decisione finale della Commissione.

2.5.   Beneficiari

(40)

Prima delle modifiche introdotte dalla legge del 22 dicembre 2016, esistevano due categorie di beneficiari delle riduzioni.

(41)

Da un lato, i cosiddetti consumatori finali di categoria B, ossia gli utenti con un consumo annuo superiore a 1 GWh (cfr. anche il punto (15) che precede). Le autorità tedesche hanno comunicato di non disporre di informazioni esatte sui settori nei quali opererebbero i beneficiari di categoria B, ma hanno precisato che in generale le aziende del settore manifatturiero evidenziavano consumi superiori a 1 GWh con l'eccezione di 17 settori, nei quali il consumo medio è inferiore a 1 GWh/anno, elencati nella tabella 23 della decisione di avvio.

(42)

Inoltre, dalle informazioni fornite nel corso della fase di indagine preliminare è emerso che i consumi delle imprese operanti nel settore dei servizi generalmente sono inferiori a 1 GWh, con l'eccezione di alcuni settori, quali l'assistenza ospedaliera e il settore alberghiero (cfr. tabelle 6 e 7 della decisione di avvio e considerando 127 della decisione di avvio).

(43)

Dall'altro lato, prima delle modifiche introdotte dalla legge del 22 dicembre 2016, la seconda categoria di consumatori beneficiari di riduzioni erano i cosiddetti consumatori finali di categoria C, ossia i consumatori finali operanti nel settore manifatturiero con un consumo superiore a 1 GWh e con costi di elettricità superiori al 4 % del fatturato.

(44)

Le autorità tedesche non hanno fornito informazioni dettagliate sui settori o sulle tipologie di imprese conformi a questi requisiti, ma hanno precisato che per la maggior parte si qualificherebbero come utenti a forte consumo di energia elettrica ai sensi della «Besondere Ausgleichregelung» («BesAR») prevista dalla EEG.

(45)

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge del 22 dicembre 2016, i beneficiari di riduzioni saranno gli utenti a forte consumo di energia elettrica che soddisfano i criteri descritti al considerando 20 che precede, vale a dire gli utenti a forte consumo di energia elettrica ai sensi della BesAR. A tale proposito, nella fase di indagine preliminare le autorità tedesche avevano indicato che le imprese beneficiarie della riduzione della sovrattassa EEG e comprese nella BesAR operavano principalmente nei settori elencati nella tabella 3 che segue.

Tabella 3

Panoramica dei settori della BesAR

Attività economiche [WZ 2008]

Numero di punti di consegna

Elettricità privilegiata [GWh]

0800 Estrazione di minerali non energetici

171

516

1000 Industrie alimentari

414

3 754

1100 Industria delle bevande

38

364

1300 Industrie tessili

63

687

1600 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; ecc.

142

3 038

1700 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta

118

11 843

1800 Fabbricazione di carta e prodotti di carta ecc.

28

353

1900 Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati

15

[…] (*1)

2000 Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

283

28 421

2200 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

351

3 984

2300 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro, ceramica ecc.

285

7 550

2400 Metallurgia

280

24 351

2500 Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti

205

1 453

2600 Fabbricazione di computer ecc.

21

337

2700 Fabbricazione di apparecchi elettrici

26

799

2800 Fabbricazione di macchinari

21

474

2900 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30

320

3100 Fabbricazione di mobili

5

[…] (*1)

3800 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; ecc.

90

544

4900 Trasporti terrestri e trasporti mediante condotte

130

12 443

Aiuti ad altri settori

61

1 624

Totale

2 777

105 935

(46)

Le autorità tedesche hanno anche precisato che i beneficiari, nel quadro del nuovo regime di riduzioni, ammonterebbero a circa 2 000 aziende manifatturiere con un consumo totale annuo stimato di energia elettrica di circa 100 TWh.

2.6.   Obiettivo delle riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione

(47)

Le autorità tedesche hanno spiegato che a loro parere le riduzioni sono necessarie per mantenere il sostegno alla cogenerazione, che è possibile soltanto se i prelievi non compromettono la competitività delle imprese interessate. Le autorità tedesche temono che nel medio termine l'applicazione della maggiorazione intera potrebbe provocare una consistente riduzione degli investimenti e l'indebolimento della catena del valore in Germania e aggiungono che, in assenza delle riduzioni, il sostegno alla cogenerazione e l'obiettivo collegato dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di CO2 non sarebbero più accettati.

(48)

Infine, le autorità tedesche hanno sottolineato che l'onere della maggiorazione per la cogenerazione si aggiunge agli oneri già derivanti dalla sovrattassa EEG, anch'essa intesa a fornire risorse finanziarie sufficienti per finanziare il sostegno alle energie rinnovabili, secondo una politica che, come il sostegno alla cogenerazione, mira alla decarbonizzazione della produzione di energia elettrica in Germania.

2.7.   Motivi per l'avvio del procedimento

(49)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha preso atto delle analogie tra il sostegno alla cogenerazione e il sostegno alle energie rinnovabili, così come tra le maggiorazioni per la cogenerazione e le maggiorazioni per le energie rinnovabili. Inoltre, ha riconosciuto che potevano sussistere motivi per finanziare il sostegno alla cogenerazione con sovrattasse sull'elettricità e che al fine di garantire una fonte di finanziamento regolare, ma anche sostenibile, e quindi mantenere gli ambiziosi obiettivi in materia di cambiamenti climatici perseguiti con il sostegno alla cogenerazione, potevano essere necessarie delle riduzioni a favore di taluni consumatori finali. Tuttavia, la Commissione nutriva dubbi in merito alla proporzionalità e alla necessità delle misure di aiuto e quindi alla possibile distorsione della concorrenza.

(50)

La Commissione ha inoltre comunicato che avrebbe utilizzato come riferimento i criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui ai considerando da 185 a 192 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (17) («orientamenti ambientali») e a tale proposito ha osservato che le riduzioni concesse dalla Germania non erano limitate alle stesse categorie di utenti, e in particolare le riduzioni non sembravano limitate alle imprese a forte consumo di energia elettrica ed esposte alla concorrenza internazionale (e pertanto non in grado di trasferire i propri costi sui clienti).

(51)

La Commissione ha pertanto avviato il procedimento d'indagine formale.

3.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER LA COGENERAZIONE

3.1.   Osservazioni di BV Glas

(52)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di BV Glas, l'associazione di categoria dell'industria del vetro tedesca. BV Glas precisa che l'industria del vetro impiega direttamente 53 000 persone in Germania, registra un fatturato di 9,2 miliardi di EUR (2015), che il settore è fortemente esposto agli scambi e per la maggior parte i produttori di vetro si qualificano come consumatori finali di categoria C.

(53)

BV Glas afferma che la misura non configura un aiuto di Stato poiché non comporta flussi finanziari dal bilancio statale. Non fornisce dettagli a sostegno di questa opinione, ma si limita a osservare che la maggiorazione per la cogenerazione è simile alla sovrattassa EEG, anch'essa a suo parere non finanziata mediante risorse statali e fa riferimento alle osservazioni inviate alla Commissione nel quadro del procedimento SA.33995 (2013/C) (18). BV Glas afferma inoltre che la misura non costituisce un vantaggio, non è selettiva e non ha alcun impatto sugli scambi e sulla concorrenza, senza fornire ulteriori spiegazioni.

(54)

BV Glas ritiene inoltre che le riduzioni concesse ai consumatori finali di categoria B e C siano compatibili con il mercato interno, in quanto sono necessarie per garantire la Energiewende in Germania e i relativi obiettivi di protezione del clima. In assenza delle riduzioni, l'obiettivo in materia di cambiamenti climatici perseguito dalle misure di sostegno finanziate dalla maggiorazione sarebbe a rischio: da un lato, in assenza delle riduzioni, la maggiorazione per la cogenerazione sarebbe insostenibile per i settori interessati e comporterebbe la perdita di posti di lavoro in numero tale da costringere ad abbandonare la politica di sostegno alla cogenerazione (e gli ambiziosi obiettivi attinenti ai cambiamenti climatici); inoltre, l'industria probabilmente si sposterebbe verso paesi con politiche climatiche meno ambiziose. La proporzionalità della misura dipende dal fatto che i beneficiari interessati pagano comunque una determinata quota della maggiorazione per la cogenerazione.

(55)

In particolare per l'industria del vetro, l'eliminazione delle maggiorazioni per la cogenerazione implicherebbe un aumento di 17 volte della sovrattassa che si aggiungerebbe alla tassa sull'energia, alla sovrattassa EEG e all'aumento delle tariffe per l'uso della rete in conseguenza della crescita della quota di energia da fonti rinnovabili nel mix di produzione. A questo proposito, BV Glas sottolinea che gli investimenti nell'industria del vetro in Germania sono in calo, a causa delle elevate sovrattasse applicate sull'energia. BV Glas rileva inoltre che le catene del valore collegate all'industria del vetro scomparirebbero nel caso di una delocalizzazione dell'industria stessa.

(56)

Sempre secondo BV Glas, la limitazione delle riduzioni per la categoria C a consumatori finali operanti nel settore manifatturiero non è discriminatoria e rientra anche nella logica del sistema, in quanto il settore manifatturiero in generale si adegua all'andamento dei prezzi, diversamente dai fornitori di servizi, è esposto a un'agguerrita concorrenza internazionale e non può trasferire i costi sui clienti. BV Glas afferma inoltre che il settore dei servizi generalmente produce livelli inferiori di emissioni di CO2 e la delocalizzazione delle attività non comporterebbe rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; in più, le attività di norma si trasferirebbero in un altro Stato membro e non al di fuori dell'Unione.

(57)

BV Glas spiega che l'industria del vetro ha già raggiunto un livello elevato di efficienza energetica e che l'aumento degli oneri non fungerebbe da incentivo per ulteriori riduzioni. BV Glas spiega inoltre che gli utenti a forte consumo di energia elettrica sono costantemente incentivati a migliorare l'efficienza energetica in quanto il prezzo dell'energia rappresenta una quota elevata dei costi totali di produzione (spesso tra il 20 % e il 50 %). Sottolinea altresì che l'industria del vetro tedesca ha costantemente migliorato il proprio tasso di efficienza energetica nel corso degli anni e partecipa a numerose iniziative mirate a migliorare l'efficienza energetica, aderendo anche a un accordo (tramite la Federazione delle industrie tedesche — BDI) in virtù del quale l'industria si è impegnata a migliorare l'efficienza energetica dell'1,35 % ogni anno.

(58)

Infine, secondo BV Glas nel caso in esame il recupero è impedito dal legittimo affidamento, in quanto la Commissione in una decisione del 2002 aveva concluso che una precedente versione della KWKG non configurava un aiuto di Stato.

3.2.   Trimet

(59)

La Commissione ha ricevuto anche una breve lettera da Trimet, che considera necessarie le riduzioni, in quanto l'applicazione della maggiorazione intera, per un importo di circa […] (*2) EUR, assorbirebbe gran parte dei risultati del gruppo. Trimet precisa inoltre di essere favorevole alla limitazione delle riduzioni agli utenti a forte consumo di energia elettrica ammissibili alle riduzioni della sovrattassa EEG ai sensi della BesAR.

4.   COMMENTI PRESENTATI DALLE AUTORITÀ TEDESCHE DOPO LA DECISIONE DI AVVIO IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER LA COGENERAZIONE

(60)

Le autorità tedesche ritengono che l'avvio del procedimento d'indagine formale non sia giustificato, poiché nella fase di indagine preliminare è stato dimostrato che le riduzioni sono necessarie e proporzionate. Non forniscono elementi aggiuntivi su questo punto, ma indicano che il regime di riduzioni è stato modificato e che attualmente l'agevolazione è concessa esclusivamente a utenti a forte consumo di energia elettrica esposti alla concorrenza internazionale.

(61)

Le autorità tedesche sottolineano che il nuovo regime di riduzioni introdotto con la legge del 22 dicembre 2016 si basa interamente sui criteri di ammissibilità e proporzionalità utilizzati per concedere le riduzioni della sovrattassa EEG ai sensi della BesAR, che la Commissione ha approvato nel caso SA.38632 (2014/N) Germania — EEG 2014 — Riforma della legge sull'energia rinnovabile.

(62)

Le autorità tedesche spiegano inoltre che la maggiorazione per la cogenerazione è intesa a contribuire all'obiettivo comune di efficienza energetica e protezione ambientale. Ammettono che le riduzioni dei prezzi dell'elettricità in generale potrebbero teoricamente ridurre l'incentivo a risparmiare elettricità, ma nella fattispecie questa ipotesi non sussiste, perché per gli utenti a forte consumo di energia elettrica il costo dell'elettricità costituisce di per sé un incentivo sufficiente a migliorare l'efficienza energetica. Anche una maggiorazione per la cogenerazione ridotta fa aumentare i costi di elettricità di queste imprese e quindi l'incentivo a migliorare la propria efficienza energetica.

(63)

Le autorità tedesche portano l'esempio di un'impresa con un consumo totale annuo di energia di 10 GWh e un potenziale di risparmio di 1 GWh. I potenziali risparmi ammonterebbero a 112 000 EUR in caso di pagamento dell'intera maggiorazione per la cogenerazione, ma ammonterebbero comunque a 109 000 EUR in caso di riduzione della maggiorazione (19). Secondo quanto sottolineato dalle autorità tedesche, l'esempio dimostra che i risparmi di elettricità risultano vantaggiosi anche in presenza di una riduzione della maggiorazione per la cogenerazione. Inoltre, i beneficiari di solito si avvalgono di un sistema certificato di gestione dell'energia. Grazie alla crescente consapevolezza, è in potenziale aumento anche la probabilità che le imprese individuino e mettano in atto misure per l'efficienza energetica. Inoltre, in virtù del parallelismo tra i regimi di riduzione della maggiorazione per la cogenerazione e la sovrattassa EEG, l'efficienza energetica sarebbe ulteriormente incentivata dalla sovrattassa EEG.

Image

(64)

Le autorità tedesche sottolineano che il nuovo regime di riduzioni introdotto dalla legge del 22 dicembre 2016 è destinato agli utenti a forte consumo di energia elettrica soggetti alla concorrenza internazionale, ossia le imprese che sarebbero a rischio di fallimento o delocalizzazione se dovessero pagare l'intera maggiorazione per la cogenerazione, ma che contribuiranno comunque al finanziamento del sostegno alla cogenerazione (in linea di principio con il 15 % della maggiorazione, salvo che quest'ultima raggiunga un determinato livello del VAL).

(65)

Le autorità tedesche rilevano che le riduzioni esercitano un impatto limitato, in quanto la maggiorazione per la cogenerazione in termini relativi non è poi così elevata. In ogni caso, gli effetti negativi sarebbero controbilanciati da quelli positivi.

(66)

Inoltre, sulla base dei dati disponibili per le imprese ammissibili alla sovrattassa EEG ridotta, le autorità tedesche hanno simulato che la maggiorazione intera per la cogenerazione ammonterebbe a 0,255 centesimi di euro/kWh in assenza di riduzioni (maggiorazione «teorica» nella tabella che segue) e che questa aliquota rappresenterebbe comunque tra l'1 e il 9 % del VAL per un campione di circa 100 imprese ammissibili a prelievi EEG ridotti e con un consumo superiore a 1 GWh. Nel corso dell'indagine formale, le autorità tedesche hanno fornito cifre aggiornate che dimostrano che per le 20 prime imprese ammissibili alla BeSAR (in termini di consumo), la maggiorazione teorica rappresenterebbe tra lo 0,8 e il 6 % del VAL (in base alle cifre del 2015) e la maggiorazione intera (pari a 0,445 centesimi di euro/kWh) tra l'1 % e l'11 % del VAL.

(67)

Le autorità tedesche hanno presentato anche la seguente simulazione per illustrare il possibile impatto della maggiorazione intera sulle imprese:

Tabella 4

Simulazione dell'impatto della maggiorazione intera

 

Maggiorazione teorica

Maggiorazione ai sensi della legge 2016 sulla cogenerazione

Consumatore finale

Consumo (GWh)

Onere senza privilegio (GWh)

Onere ai sensi della legge KWKG 2016 (EUR)

Aumento dell'onere per fattore

Cat. B

0,255

0,04

Industria 1

10

0,0255

8 050

3,17

 

 

 

Industria 2

100

0,255

44 050

5,79

Cat. C

0,255

0,03

Industria 3

1 000

2,55

304 150

8,38

(68)

Infine, la Germania ha sottolineato che l'onere della maggiorazione per la cogenerazione si aggiunge all'onere già derivante dalla sovrattassa EEG.

5.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME DI AIUTI NOTIFICATO OGGETTO DELL'ESAME PRELIMINARE (SA.47887)

(69)

Il sostegno a favore di nuovi impianti di cogenerazione con una capacità installata tra 1 e 50 MWel notificato dalle autorità tedesche come SA.42393 (2015/N) e approvato dalla decisione di avvio deve essere concesso a partire dall'inverno 2017/2018 a operatori selezionati mediante gare d'appalto (cfr. considerando 91 della decisione di avvio). La partecipazione a tali gare avrebbe dovuto essere soggetta alla condizione che il totale dell'elettricità prodotta nell'impianto di cogenerazione fosse immessa nella rete pubblica e che, qualora l'elettricità prodotta dall'impianto di cogenerazione fosse consumata direttamente dal proprietario dell'impianto o immessa in una rete di distribuzione chiusa senza prima essere immessa nella rete pubblica, l'impianto interessato non sarebbe stato ammissibile a partecipare alla gara. Le autorità tedesche avevano comunicato che senza tale esclusione non si sarebbero garantite condizioni di parità nella gara, spiegando che, poiché l'elettricità prodotta da cogenerazione e autoconsumata è ammissibile alla sovrattassa EEG ridotta, gli impianti di cogenerazione utilizzati per autoconsumo avrebbero goduto di un vantaggio sistematico rispetto agli impianti di cogenerazione che immettono elettricità nella rete (cfr. considerando 94 della decisione di avvio).

(70)

Il 29 marzo 2017, le autorità tedesche hanno informato la Commissione che stavano considerando di avvalersi dei poteri di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2, lettera b), punto bb) della KWKG 2016 modificata, per consentire la partecipazione alle gare d'appalto anche agli impianti di cogenerazione che immettono l'elettricità prodotta in una rete di distribuzione chiusa invece che nella rete pubblica. Gli impianti di cogenerazione utilizzati per autoconsumo non sarebbero comunque ammissibili alla partecipazione alle gare d'appalto per il sostegno e non sono interessati dalla modifica notificata.

(71)

Per quanto concerne gli impianti di cogenerazione utilizzati in reti di distribuzione chiuse, le autorità tedesche hanno spiegato che l'esclusione inizialmente si era basata sulle seguenti ipotesi: quando la produzione e il consumo avvengono nella stessa rete chiusa, le tariffe per l'uso della rete possono risultare inferiori rispetto a una configurazione nella quale tutta l'energia consumata è prodotta da impianti di cogenerazione esterni alla rete di distribuzione chiusa. Questo, in determinate circostanze, può consentire all'operatore dell'impianto di cogenerazione nella rete di distribuzione chiusa di ottenere un prezzo migliore per l'elettricità prodotta, rispetto a un operatore che immette elettricità nella rete pubblica. In una gara d'appalto nella quale gli operatori competono per un premio fisso pagato in aggiunta al prezzo di mercato, gli operatori di impianti di cogenerazione da utilizzare in reti di distribuzione chiuse avrebbero potuto beneficiare di un vantaggio competitivo che, se fosse stato sistematico e significativo, avrebbe consentito a tali operatori di presentare offerte strategiche al di sopra dei propri costi, con la conseguenza di una sovracompensazione. Le autorità tedesche hanno aggiunto che l'effetto sopra citato potrebbe anche essere possibile al di fuori di reti di distribuzione chiuse, ma che l'operatore di un impianto di cogenerazione può ottenere un vantaggio soltanto se sono connessi alla stessa rete solo alcuni consumatori finali. Di conseguenza, in una rete pubblica l'effetto generalmente non provoca una distorsione della concorrenza.

(72)

Tuttavia, a seguito di un'analisi più approfondita della questione, le autorità tedesche hanno constatato che le reti di distribuzione chiuse si presentano in diverse configurazioni e che generalmente non si realizzano risparmi sulle tariffe per l'uso della rete, o comunque i risparmi sono piuttosto scarsi e il rischio di offerte strategiche citato al considerando 71 che precede è molto inferiore a quanto ipotizzato. Questa conclusione è il risultato di una serie di osservazioni che le autorità tedesche hanno potuto effettuare nel frattempo.

(73)

In primo luogo, affinché si concretizzi la possibilità di un'offerta strategica, l'impianto di cogenerazione dovrebbe ottenere un prezzo molto migliore per l'elettricità prodotta, cosa che implica necessariamente un risparmio sostanziale sulle tariffe per l'uso della rete. Per un effetto misurabile, una quota elevata dell'elettricità prodotta dovrebbe essere venduta al consumo locale, altrimenti non esisterebbe il potenziale per ottenere prezzi migliori.

(74)

In secondo luogo, i beneficiari di tariffe inferiori per l'uso della rete sono tutti i consumatori finali nell'ambito della rete di distribuzione chiusa, a prescindere dal fatto che concludano o meno un contratto per la fornitura di energia con l'operatore dell'impianto di cogenerazione. Di conseguenza, quest'ultimo dovrebbe stipulare contratti con tutti o almeno con la maggioranza dei consumatori finali. Se molti consumatori finali sono collegati alla rete di distribuzione chiusa, è probabile che ne risulti un comportamento opportunistico. I consumatori finali non sarebbero disposti a pagare prezzi più alti all'operatore dell'impianto di cogenerazione, poiché le tariffe per l'uso della rete sarebbero comunque inferiori. Dato che gli impianti di cogenerazione sono immobilizzazioni a lungo termine, l'operatore dovrebbe anche assicurarsi di stipulare contratti a lungo termine con la maggioranza dei consumatori finali connessi alla rete di distribuzione chiusa, per cui si riduce ulteriormente la possibilità di ottenere prezzi (molto) più elevati dai consumatori finali.

(75)

In terzo luogo, i consumatori finali nelle reti di distribuzione chiuse spesso sono utenti industriali autorizzati a ridurre i canoni per la rete in virtù di diverse esenzioni di cui all'articolo 19 del regolamento sui canoni per la rete elettrica (Stromnetzentgeltverordnung). Poiché le riduzioni si basano sul profilo di consumo stabile o specifico dei consumatori finali interessati e non sul fatto che si tratta di una rete di distribuzione chiusa, il margine per riduzioni consistenti dei canoni per la rete, da utilizzare per negoziare prezzi più elevati, è scarso o inesistente.

(76)

Di conseguenza, le autorità tedesche hanno osservato che il supposto vantaggio competitivo non era necessariamente significativo e nemmeno sistematico, cosicché il rischio di offerte strategiche sarebbe anche molto inferiore a quanto inizialmente temuto (se non addirittura inesistente). Le autorità tedesche stanno quindi valutando se consentire la partecipazione alle gare d'appalto degli impianti di cogenerazione che producono elettricità immessa in una rete di distribuzione chiusa senza apportare ulteriori modifiche al progetto di gara. Se tuttavia da ulteriori indagini nel corso della procedura legislativa dovesse emergere la presenza di una distorsione della concorrenza e la necessità di introdurre misure specifiche nel progetto di gara, le autorità tedesche si sono impegnate a notificare alla Commissione questi effetti ed eventuali contromisure. In ogni caso, le autorità tedesche si sono impegnate a includere nella valutazione del regime di sostegno alla cogenerazione anche la partecipazione di impianti di cogenerazione che producono elettricità da immettere in reti di distribuzione chiuse.

(77)

Le autorità tedesche hanno confermato che gli impianti di cogenerazione interessati sono quelli descritti ai punti (23) e (63) della decisione di avvio, per i quali le autorità tedesche avevano fornito i seguenti calcoli dei costi normalizzati della produzione di energia (LCOE).

Tabella 5

Calcoli LCOE per progetti realizzati da appaltatori non rientranti nella BesAR, superiori a 100 KWel, nell'arco di 15 anni (2016-2030) fino a 10 MW e nell'arco di 20 anni (2016-2035) sopra 10 MW, al tasso di attualizzazione del 30 % annuo — in centesimi di euro/KWh (valori 2013)

Settore nel quale opera il cliente dell'appaltatore

Fabbricazione di componenti automobilistici

Costruttore di automobili

Costruttore di automobili

Costruttore di automobili

Costruttore di automobili

Costruttore di automobili

Tipo di impianto

BHKW 5

BHKW 5

DT 1

GT 1

BHKW 6

GUD 1

Capacità el.

2 000  kW

2 000  kW

5 000  kW

10 000  kW

10 000  kW

20 000  kW

Ore a pieno carico

4 500  h/a

8 000  h/a

5 500  h/a

5 500  h/a

5 500  h/a

5 000  h/a

Tasso di autoconsumo

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

LCOE

10,42

7,22

12,13

8,42

8,49

11,56

Prezzo medio di mercato

6,77

6,25

6,25

6,25

6,25

5,87

Differenza tra LCOE e prezzo di mercato

3,65

0,97

5,88

2,17

2,24

5,7

(78)

Come per gli altri impianti di cogenerazione che possono partecipare alle gare d'appalto, sono ammissibili solo gli impianti ad alto rendimento.

(79)

L'aiuto agli impianti di cogenerazione selezionati nella gara d'appalto sarà concesso come premio in aggiunta al prezzo di mercato durante 30 000 ore di esercizio a pieno carico. Non è previsto il pagamento del premio quando il valore dei contratti orari è nullo o negativo sul mercato a pronti (giorno prima) per la Germania (articolo 7, paragrafo 8, KWKG 2016 notificata, articolo 7, paragrafo 7, KWKG 2016 modificata). L'elettricità generata durante questo periodo non è considerata nel calcolo del numero di ore a pieno carico per il quale si può concedere il sostegno. Anche l'operatore dell'impianto di cogenerazione è responsabile per il bilanciamento.

6.   VALUTAZIONE DELLE RIDUZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA COGENERAZIONE

6.1.   Esistenza dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

(80)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(81)

Al fine di accertare se una misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve valutare se la misura in questione:

a)

conferisce un vantaggio a talune imprese o taluni settori (vantaggio selettivo);

b)

è imputabile allo Stato e comporta risorse statali;

c)

falsa o minaccia di falsare la concorrenza;

d)

può incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1.1.   Vantaggio selettivo

(82)

Come ricordato dalla Corte nella sentenza del 21 dicembre 2016 nelle cause riunite Commissione/World Duty Free Group e Commissione/Banco Santander e Santusa  (20), per dimostrare la selettività di una misura fiscale o di un'imposta, occorre verificare se essa introduca tra operatori che si trovano, rispetto all'obiettivo perseguito dal regime tributario generale interessato, in una situazione di fatto e di diritto analoga, una differenziazione non giustificata dalla natura e dalla struttura del regime in parola.

(83)

Nella decisione di avvio, la Commissione aveva constatato che in linea di principio la maggiorazione per la cogenerazione è dovuta su ogni kWh fornito a consumatori finali attraverso la rete pubblica o la rete di distribuzione chiusa gestita dai rispettivi operatori di rete e si tratta di una maggiorazione uniforme per kWh. Come descritto nelle sezioni 2.2.1 e 2.3, il sistema per stabilire la maggiorazione è rimasto sostanzialmente invariato nella KWKG 2016 modificata e resta basato sul principio dell'uniformità della maggiorazione per la cogenerazione. Nel 2016 la maggiorazione ordinaria per la cogenerazione ammontava a 0,445 centesimi di euro/kWh, e nel 2017 ammonta a 0,438 centesimi di euro/kWh.

(84)

Quindi, limitando la maggiorazione per la cogenerazione rispettivamente a 0,04 centesimi di euro/kWh e a 0,03 centesimi di euro/kWh, la KWKG 2016 notificata riduce la maggiorazione per la cogenerazione dovuta dalle imprese considerate consumatori finali di categoria B o C, sollevandole pertanto da un onere che di norma dovrebbero sostenere. Inoltre, limitando la maggiorazione per la cogenerazione rispettivamente a 0,056 centesimi di euro/kWh nel 2016, a 0,06 e 0,08 centesimi di euro/kWh nel 2017 e a 0,12 e 0,16 centesimi di euro/kWh nel 2018, la KWKG 2016 modificata riduce l'onere finanziario a carico delle imprese considerate consumatori finali di categoria B o C, sollevandole pertanto da un onere che di norma dovrebbero sostenere. Infine, limitando la maggiorazione per la cogenerazione al 15 % della maggiorazione intera (e a 0,5 % o 4 % del VAL) per gli utenti a forte consumo di energia elettrica che soddisfano le condizioni specificate al punto (20) che precede, la KWKG 2016 modificata riduce l'onere finanziario a carico delle imprese considerate consumatori finali di categoria B o C, sollevandole pertanto da un onere che di norma dovrebbero sostenere. Quindi tale riduzione costituisce un vantaggio (21).

(85)

Il vantaggio è anche selettivo. In effetti, nel caso della categoria C, la riduzione è limitata esclusivamente al settore manifatturiero e, all'interno dello stesso settore, la riduzione è concessa esclusivamente alle imprese con un consumo annuo superiore a 1 GWh e costi di elettricità superiori al 4 % del fatturato (escludendo quindi altri settori manifatturieri che tipicamente non raggiungono tali valori; cfr. punto (127) della decisione di avvio). La stessa osservazione vale per le riduzioni concesse a utenti a forte consumo di energia elettrica che soddisfano i criteri descritti al considerando 20 che precede. Le riduzioni sono selettive, in quanto sono concesse esclusivamente a imprese operanti in settori specifici, all'interno dei quali le riduzioni sono concesse esclusivamente a imprese che registrano un consumo di 1 GWh presso un dato punto di consumo e al raggiungimento di una determinata soglia di intensità di energia elettrica.

(86)

Quanto alla categoria B, il vantaggio è limitato alle imprese che raggiungono un livello di consumo annuo di 1 GWh. La Commissione rileva inoltre che, benché la categoria B sembri aperta a tutti i settori, la soglia di 1 GWh di fatto esclude numerosi settori e imprese che tipicamente non raggiungono mai tale soglia di consumo.

(87)

Tuttavia, alla luce dell'obiettivo perseguito dalla maggiorazione (contributo al sostegno alla cogenerazione), i consumatori finali di categoria B o C e gli utenti a forte consumo di energia elettrica si trovano in una situazione analoga, di diritto e di fatto. In particolare, tali consumatori finali utilizzano elettricità immessa nella rete pubblica o in una rete chiusa, come i consumatori finali di categoria A. Inoltre, come questi ultimi, beneficiano del livello inferiore di emissioni di CO2 in virtù del sostegno a impianti di cogenerazione ad alta efficienza energetica finanziato dalla maggiorazione per la cogenerazione.

(88)

Le autorità tedesche non hanno trasmesso commenti in merito alla selettività della misura.

(89)

BV Glas sembra sostenere che il fatto che le riduzioni siano limitate al settore manifatturiero rientrerebbe nella logica del sistema, poiché le imprese operanti in tale settore in generale si adeguano all'andamento dei prezzi e non possono trasferire i propri costi extra sui clienti, mentre i settori dei servizi in genere trasferiscono le maggiorazioni in capo ai clienti.

(90)

La Commissione rileva innanzi tutto che, laddove si sia stabilito che una data misura genera differenze tra imprese che si trovano in una situazione analoga di fatto e di diritto per quanto concerne l'obiettivo della misura in questione, spetta allo Stato membro che ha introdotto tale differenziazione tra le imprese in relazione agli oneri dimostrare che la stessa sia effettivamente giustificata dalla natura e dallo schema generale del sistema in questione (22). Le autorità tedesche non hanno dichiarato che le riduzioni rientrerebbero nella natura e nello schema generale della maggiorazione per la cogenerazione. In particolare, non hanno affermato che la maggiorazione per la cogenerazione si baserebbe sul principio che si debba applicare esclusivamente alle imprese che possono trasferire i propri costi extra sui clienti. Inoltre, le condizioni di ammissibilità non sostengono l'ipotesi, non comprovata, che il normale sistema di applicazione della maggiorazione per la cogenerazione si basi sul principio che la stessa si debba imporre esclusivamente alle imprese che possono trasferire i propri costi extra sui clienti.

(91)

In primo luogo, l'ammissibilità alle riduzioni ai sensi della KWKG 2016 notificata non dipende dal fatto che le imprese dimostrino di non poter trasferire i propri costi extra sui clienti. In secondo luogo, non sono stati forniti elementi a dimostrazione del fatto che tutti i settori e le imprese che beneficiano delle riduzioni a favore delle categorie B e C di fatto non possono trasferire i propri costi extra, mentre tutti quelli esclusi dalle riduzioni possono farlo. In terzo luogo, la tesi sostenuta da BV Glas secondo cui è normale che le riduzioni si limitino alle imprese operanti nel settore manifatturiero è in contrasto con le riduzioni concesse ai consumatori finali di categoria B, che possono operare nel settore dei servizi e non devono necessariamente essere a forte consumo di energia elettrica. Per quanto riguarda la KWKG 2016 modificata, le autorità tedesche non hanno comunicato che la maggiorazione per la cogenerazione fosse basata sulla capacità dei consumatori finali di trasferire i costi. Inoltre, l'impossibilità di trasferire i costi non è una condizione formale di ammissibilità per le riduzioni.

(92)

La Commissione conclude pertanto che le riduzioni non si possono considerare rientranti nella logica del sistema di maggiorazione per la cogenerazione e resta del parere che le riduzioni in esame configurino un vantaggio selettivo per i beneficiari delle stesse.

(93)

Le autorità tedesche hanno introdotto nella KWKG 2016 modificata l'articolo 27 ter, che prevede che l'elettricità accumulata sia soggetta alla maggiorazione per la cogenerazione quando è prelevata dall'impianto di stoccaggio e non quando vi è immessa. Secondo la Commissione, tale disposizione rientra nella natura e nello schema generale della maggiorazione per la cogenerazione (e quindi non costituisce un vantaggio selettivo): l'obiettivo è quello di evitare la doppia imposizione, secondo un principio generalmente applicato nei sistemi di imposizione e prelievi fiscali. La disposizione è conforme al principio che la maggiorazione è dovuta nel momento in cui l'elettricità è prelevata dalla rete e consumata. La Germania ha spiegato che l'elettricità accumulata nell'impianto di stoccaggio non è stata ancora consumata. La Commissione ritiene quindi che l'esenzione di cui all'articolo 27 ter della KWKG modificata non sia selettiva.

6.1.2.   Risorse statali e imputabilità

(94)

Nella decisione di avvio la Commissione ha constatato che le riduzioni erano imputabili allo Stato, in quanto tutte le riduzioni erano concesse per legge (KWKG 2016) e pertanto imputabili allo Stato. La Commissione osserva inoltre che il BAFA (l'Ufficio federale per gli affari economici e il controllo delle esportazioni, un'autorità federale superiore facente capo al ministero federale per gli Affari economici e l'energia) ha l'incarico di verificare che solo gli operatori ammissibili ottengano il sostegno.

(95)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha anche constatato che le riduzioni erano finanziate mediante risorse statali.

(96)

A tale proposito, la Commissione ha osservato in primo luogo che per finanziare il sostegno alla cogenerazione la Germania ha introdotto una speciale sovrattassa, la maggiorazione per la cogenerazione (cfr. l'articolo 26 della KWKG 2016 notificata e l'articolo 26 della KWKG 2016 modificata, che istituiscono la maggiorazione e conferiscono agli operatori di rete il diritto di imporla ai consumatori finali) e ne ha definito lo scopo (ossia il finanziamento di politiche statali in campo energetico: sostegno alla cogenerazione e sovvenzioni agli investimenti a favore di impianti di stoccaggio e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento) nonché la metodologia per determinarne l'importo, che per alcune categorie di consumatori finali è stabilito direttamente dallo Stato (consumatori di categoria B e C e utenti a forte consumo di energia elettrica). Inoltre, eventuali disavanzi ed eccedenze della maggiorazione per la cogenerazione riscossa (rispetto al sostegno necessario) sono corretti l'anno successivo, garantendo quindi che gli operatori di rete siano interamente compensati per i costi extra derivanti dall'obbligo di pagare il sostegno e che comunque non possano destinare gli introiti derivanti dalla maggiorazione ad usi diversi dal finanziamento del sostegno alla produzione di elettricità proveniente da cogenerazione, accumulatori di energia termica e frigorifera e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento. Su tale base, la Commissione ha concluso che, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent de Colère  (23)!, nel quadro della KWKG 2016 lo Stato ha creato un sistema nel quale i costi sostenuti dagli operatori di rete in relazione al sostegno alla produzione di elettricità proveniente da cogenerazione, impianti di stoccaggio e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento, sono interamente compensati dalla maggiorazione per la cogenerazione imposta ai consumatori finali di elettricità. Tale circostanza distingue il caso in esame dalla causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra  (24), in quanto in quest'ultimo caso i fornitori di energia elettrica erano tenuti a finanziare i costi aggiuntivi con i propri mezzi. Inoltre, né il sostegno alla cogenerazione concesso per la produzione di elettricità proveniente da cogenerazione, né le sovvenzioni agli investimenti concesse agli operatori di reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento costituiscono prezzi o tariffe per beni o servizi. In effetti, il sostegno alla cogenerazione è pagato dagli operatori di rete agli operatori di impianti di cogenerazione, benché l'elettricità non sia venduta agli operatori di rete, bensì a terzi; in certi casi, è addirittura consumata dallo stesso operatore dell'impianto di cogenerazione. Inoltre, le reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento e gli impianti di stoccaggio restano di proprietà dell'operatore che chiede la sovvenzione, il cui pagamento non conferisce agli operatori delle reti elettriche nessun diritto sulle reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento e sugli impianti di stoccaggio interessati (per il sostegno alle reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento e gli impianti di stoccaggio, cfr. i considerando da 33 a 45 della decisione di avvio).

(97)

Sempre nella decisione di avvio la Commissione ha rilevato che gli operatori delle reti di trasmissione svolgono un ruolo particolare nel sistema, in quanto sono incaricati del calcolo della maggiorazione per la cogenerazione sulla base della metodologia indicata nella KWKG 2016 e gestiscono i flussi finanziari della maggiorazione per la cogenerazione. L'onere finanziario derivante dal sostegno alla cogenerazione e alla rete di teleriscaldamento è interamente trasferito agli operatori delle reti di trasmissione, che devono garantire che sia equamente ripartito al loro interno (in proporzione ai consumatori finali di categoria A, B e C connessi alla rispettiva rete) e ai quali gli operatori delle reti di distribuzione trasferiscono la maggiorazione per la cogenerazione a titolo di compensazione per l'onere finanziario derivante dal sostegno. Inoltre, sono tenuti ad avvisare il BAFA in caso di superamento del bilancio. A tale proposito, si evidenziano delle analogie con la situazione di Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven NV nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 17 luglio 2008, Essent Network Noord  (25) e con quella degli operatori di sistemi di trasmissione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 maggio 2016, Germania/Commissione (EEG 2012)  (26).

(98)

Inoltre, nella decisione di avvio la Commissione ha anche constatato che i seguenti elementi confermano che la maggiorazione per la cogenerazione è soggetta al controllo statale: la maggiorazione per la cogenerazione the CHP deve essere depositata su un conto separato affinché l'autorità di regolamentazione possa verificare l'assenza di sovvenzioni incrociate tra le varie attività degli operatori di rete. Le legge prevede inoltre che la fatturazione tra gli operatori delle reti di trasmissione sia controllata da un auditor o un revisore dei conti. Infine, la legge limita anche il bilancio totale della misura e l'importo totale della maggiorazione. Qualora si rischi il superamento del bilancio, gli operatori delle reti di trasmissione sono tenuti ad avvisare il BAFA, che provvede a calcolare nuove aliquote ridotte per garantire che il bilancio non venga superato. Questa è un'ulteriore conferma del fatto che la maggiorazione per la cogenerazione costituisce una risorsa soggetta al controllo statale.

(99)

Le autorità tedesche non hanno trasmesso commenti su questo punto. BV Glas ha osservato che la misura non configura un aiuto di Stato poiché non grava sul bilancio statale. Tuttavia, la Commissione rileva in proposito che, secondo una costante giurisprudenza, non occorre che le risorse transitino nel bilancio dello Stato per essere considerate risorse statali, bensì è sufficiente che rimangano sotto il controllo pubblico (27). In effetti, vantaggi concessi direttamente o indirettamente tramite risorse statali si devono considerare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La distinzione tra aiuti concessi dallo Stato e aiuti concessi mediante risorse statali serve a far rientrare nella definizione di aiuto non solo gli aiuti concessi direttamente dallo Stato, ma anche gli aiuti concessi da organismi pubblici o privati nominati o istituiti dallo Stato (28).

(100)

Sulla base di questi elementi, la Commissione conferma la propria conclusione secondo cui la maggiorazione per la cogenerazione si qualifica come risorsa statale e pertanto anche le aliquote ridotte della maggiorazione sono finanziate da risorse statali. Le riduzioni sono finanziate da risorse statali come il sostegno alla cogenerazione. Qualsiasi riduzione della maggiorazione per la cogenerazione è stabilita per legge ed è soggetta al controllo statale nella stessa misura della maggiorazione intera (cfr. sopra). Di conseguenza, anche la riduzione della maggiorazione per la cogenerazione si deve considerare finanziata da risorse statali (29).

6.1.3.   Effetto sugli scambi e sulla concorrenza

(101)

Le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione possono falsare la concorrenza tra imprese dello stesso settore, in quanto non tutte le imprese sono ammissibili (a seconda del livello di consumo e/o della rispettiva rilevanza dei costi di elettricità rispetto al fatturato e/o rispetto al VAL), e inoltre possono incidere sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza con imprese di altri Stati membri. In effetti, le imprese beneficiarie delle riduzioni solitamente operano in determinati settori manifatturieri nei quali i costi di elettricità rappresentano una quota rilevante dei costi di produzione (metallurgia, industria chimica e della carta, industria del vetro, raffinerie, industria del legno, settore alimentare e dei mangimi, cfr. decisione di avvio, considerando 127 e anche la tabella 3). In particolare, settori come l'industria chimica, l'industria della carta, il settore della costruzione di automobili e della fornitura di componenti automobilistiche, sono in concorrenza con imprese situate in altri Stati membri.

(102)

BV Glas ha affermato che non esiste alcun impatto sulla concorrenza, ma non ne ha spiegato il motivo. BV Glas sembra suggerire che un impatto sulla concorrenza sarebbe escluso perché la misura è intesa a ridurre uno svantaggio competitivo rispetto a imprese operanti in altri Stati membri. Dato che le maggiorazioni per la cogenerazione sono applicate anche in altri Stati membri (ad esempio in Francia (30)), tale argomento non è sostenuto dai fatti. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che una misura sia intesa ad armonizzare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza tra Stati membri, non impedisce che si possa considerare un aiuto di Stato (31).

6.1.4.   Conclusione sull'esistenza dell'aiuto di Stato

(103)

La Commissione conclude pertanto che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione concesse ai consumatori finali di categoria B e C e agli utenti a forte consumo di energia elettrica previste nella KWKG 2016 configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato.

6.2.   Aiuto esistente/nuovo aiuto e legittimità dell'aiuto

(104)

BV Glas ha sottolineato che la KWKG 2016 è molto simile alla KWKG 2002 e pertanto si configura un aiuto esistente.

(105)

La Commissione rileva tuttavia che l'esistenza di molte similarità tra la KWKG 2002 e la KWKG 2016 non può portare a concludere che il regime di aiuti consistenti in riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione, previsto dalla KWKG 2016, si qualifichi come un regime di aiuti esistente.

(106)

È vero che la Commissione aveva ritenuto che la legge del 12 maggio 2000 per la protezione della produzione di energia elettrica mediante cogenerazione («KWKG 2000»), precorritrice della KWKG 2016, non comportasse un aiuto di Stato (32). Tuttavia, come rilevato dalla Commissione nella decisione di avvio (punto (288)], la KWKG 2000 è stata abolita già nel 2002 e sostituita dalla KWKG 2002, a sua volta sostituita dalla KWKG 2016.

(107)

La misura di aiuto non si può pertanto considerare un aiuto esistente, in particolare alla luce delle numerose differenze sostanziali tra la KWKG 2000 e la KWKG 2016 e di fatto anche tra la KWKG 2000 e la KWKG 2002.

(108)

La prima differenza consiste nel fatto che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione che sono oggetto del procedimento di indagine formale non erano previste nella KWKG 2000 e la Commissione non le ha prese in esame nella sua decisione del 22 maggio 2002 relativa all'aiuto di Stato NN 68/2000 — Germania — Legge sulla protezione della produzione di energia elettrica mediante cogenerazione del 12 maggio 2000 (33).

(109)

Inoltre, ai sensi della KWKG 2000, la legge stabiliva semplicemente un obbligo di acquisto unitamente al prezzo da pagare, con la condivisione dell'onere tra gli operatori di rete. La legge tuttavia non istituiva una maggiorazione per la cogenerazione allo scopo di finanziare il sostegno né, come spiegato al punto precedente, erano previste riduzioni della maggiorazione per talune categorie di consumatori finali.

(110)

La KWKG 2016 si differenzia dalla KWKG 2000 per i seguenti aspetti: in primo luogo, l'obbligo di acquisto è stato sostituito dall'obbligo di pagare un premio per l'elettricità che per la maggior parte non è acquistata dall'operatore di rete. Secondo, la KWKG 2016 prevede anche il sostegno a favore dell'energia elettrica per autoconsumo, per cui l'aiuto non riguarda neppure le reti gestite da operatori di rete. Terzo, la KWKG 2016 prevede anche il sostegno ad accumulatori di energia termica e reti di teleriscaldamento, vale a dire infrastrutture che non riguardano la rete elettrica. Quarto, la legge garantisce che gli operatori di rete siano compensati integralmente per i costi extra sostenuti mediante la maggiorazione per la cogenerazione istituita dalla legge e i flussi finanziari collegati ai pagamenti del premio e alla maggiorazione sono centralizzati presso gli operatori delle reti di trasmissione. La maggiorazione per la cogenerazione è applicata a un'aliquota uniforme per KWh in tutte le reti. Quinto, la legge prevede un massimale di bilancio che limita anche l'aumento della maggiorazione per la cogenerazione. Sesto, la KWKG 2016 prevede un massimale per la maggiorazione applicata ai consumatori finali di categoria B e C. Infine, il sostegno a favore di impianti id cogenerazione, reti di teleriscaldamento ecc. è disponibile solo previa autorizzazione del BAFA. La KWKG 2000 non prevedeva tale conferma dell'ammissibilità al sostegno.

(111)

La KWKG 2002 presenta già numerosi cambiamenti rilevanti rispetto alla KWKG 2000: l'obbligo di pagare un premio in aggiunta al prezzo di mercato (invece del semplice obbligo di acquisto dell'elettricità a un dato prezzo), la garanzia ai sensi di legge che gli operatori di rete saranno compensati per i costi extra derivanti dall'obbligo di pagare il premio, l'istituzione della maggiorazione uniforme per la cogenerazione, il ruolo fondamentale degli operatori delle reti di trasmissione nel centralizzare i flussi finanziari legati alle sovvenzioni e alla maggiorazione per la cogenerazione e l'introduzione di massimali per la maggiorazione applicata a due categorie di consumatori finali (categorie B e C). Anche l'obbligo di ottenere l'autorizzazione del BAFA per l'ammissione al sostegno è stato introdotto nel 2002. Nel 2009, la KWKG 2002 è stata modificata per fornire sostegno anche all'autoconsumo e alle reti di teleriscaldamento. Nel 2012, la KWKG 2002 è stata modificata per comprendere anche il sostegno agli accumulatori di energia termica e frigorifera e alle reti di teleraffreddamento. La limitazione di bilancio è stata introdotta dalla KWKG 2016.

(112)

Sulla base di questi elementi, la Commissione conclude pertanto che la KWKG 2016 presenta diverse caratteristiche comuni con la KWKG 2002, ma che non si può considerare un aiuto esistente in quanto la decisione relativa al caso NN 68/2000 (34) non riguardava la KWKG 2002, bensì la KWKG 2000, e la KWKG 2016 presenta numerosi cambiamenti sostanziali rispetto alla KWKG 2000.

(113)

Le similarità tra la KWKG 2002 e la KWKG 2016 (obbligo di pagare un premio in aggiunta al prezzo di mercato, garanzia ai sensi di legge che gli operatori di rete saranno compensati per i costi extra derivanti dall'obbligo di pagare il premio, introduzione di una maggiorazione uniforme per la cogenerazione e di una riduzione per determinati consumatori finali, ruolo fondamentale degli operatori delle reti di trasmissione nel centralizzare i flussi finanziari legati alle sovvenzioni e alla maggiorazione per la cogenerazione, autorizzazione del BAFA per l'ammissione al sostegno) e le differenze rispetto alla KWKG 2000 di fatto portano a concludere che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione concesse ai sensi della KWKG 2002 configurassero già un aiuto di Stato. La Commissione riconosce che ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iv), in combinato disposto con l'articolo 17, del regolamento (UE) 2015/1589, solo le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione concesse 10 anni prima del 24 ottobre 2016 configurano un aiuto esistente.

(114)

Inoltre, la Germania ha presentato il piano di adeguamento dal 2011, riconoscendo quindi esplicitamente che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione a partire dal 2011 non comportavano nuovi aiuti di Stato rispetto alla KWKG 2002.

6.3.   Compatibilità con il mercato interno

(115)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha concluso che l'aiuto di Stato a favore di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, impianti di stoccaggio e reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento ad efficienza energetica, concesso ai sensi della KWKG 2016, era compatibile con il mercato interno.

(116)

Tuttavia, sempre nella decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la riduzione della maggiorazione per la cogenerazione applicata ai consumatori finali di categoria B e C si potesse dichiarare compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(117)

La valutazione di compatibilità che segue riguarda esclusivamente le riduzioni concesse ai consumatori finali di categoria B e C a partire dal 2007 e agli utenti a forte consumo di energia elettrica descritti al considerando 20 che precede. La presente decisione non riguarda le riduzioni concesse alle imprese ferroviarie sui pagamenti della maggiorazione per la cogenerazione, approvate ai sensi della decisione SA.43666 (35).

(118)

La limitazione della maggiorazione solleva i consumatori di categoria B e C da una parte dell'onere che di norma avrebbero dovuto pagare per i costi di elettricità nella loro attività corrente e riduce pertanto i costi di esercizio delle imprese interessate.

(119)

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE prevede il principio generale del divieto di aiuti di Stato all'interno dell'Unione, mentre le relative deroghe sono contenute nell'articolo 107, paragrafi 2 e 3.

(120)

Come rilevato dalla Commissione nella decisione di avvio, le riduzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia («orientamenti ambientali»). In primo luogo, la maggiorazione per la cogenerazione non costituisce una tassa ambientale ai sensi della sezione 3.7.1. della disciplina. Anzi, la maggiorazione persegue un obiettivo specifico, segnatamente il finanziamento del sostegno agli impianti di cogenerazione. Diversamente dalle tasse ambientali, la maggiorazione per la cogenerazione non incide sui comportamenti (cfr. punti 167 e 181 degli orientamenti ambientali) e non è intesa a modificare il comportamento di coloro che sono tenuti a versarla. Quindi, si può escludere una valutazione della sua riduzione ai sensi della sezione 3.7.1. La maggiorazione per la cogenerazione presenta molte analogie con le sovrattasse per le energie rinnovabili, destinate al finanziamento del sostegno all'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, in quanto persegue indirettamente l'obiettivo ambientale di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di elettricità mediante il finanziamento del sostegno alla cogenerazione. Tuttavia, la sezione 3.7.2 degli orientamenti ambientali si applica esclusivamente alle sovrattasse destinate al finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili e pertanto non riguarda il finanziamento di misure di efficienza energetica come la cogenerazione ad alto rendimento. Alla misura notificata non si applicano altri orientamenti della Commissione.

(121)

Tuttavia, la Commissione può dichiarare compatibile una misura di aiuto direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, se è necessaria e proporzionata e se gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sono controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune. Tali condizioni si considerano soddisfatte se è possibile rispondere affermativamente alle seguenti domande:

a)

la misura di aiuto contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune (36)?

b)

È destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire (ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato)?

c)

L'aiuto è ben concepito per realizzare l'obiettivo di interesse comune (necessità dell'aiuto) (37)? In particolare:

la misura di aiuto è uno strumento adeguato e necessario, o esistono altri strumenti più idonei?

Esiste un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?

La misura di aiuto è proporzionata, ossia si sarebbe potuto ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un minore aiuto?

d)

Le distorsioni della concorrenza e gli effetti sugli scambi sono limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo?

6.3.1.   Obiettivo di interesse comune

(122)

Nella decisione di avvio la Commissione ha osservato che essendo destinata al finanziamento del sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, la maggiorazione per la cogenerazione contribuisce indirettamente alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da tali misure, ossia la riduzione dell'impatto ambientale della produzione di elettricità grazie all'aumento dell'efficienza energetica della produzione di energia e la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dell'energia elettrica, che secondo quanto constatato dalla Commissione corrispondono a un obiettivo di interesse comune.

(123)

La Commissione ha osservato inoltre che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione destinata al finanziamento del sostegno alla cogenerazione possono contribuire indirettamente anche all'obiettivo delle misure di sostegno finanziate dalle maggiorazioni (vale a dire l'aumento dell'efficienza della produzione di energia e la riduzione delle emissioni di CO2 legate al consumo di elettricità) poiché possono contribuire a garantire una base di finanziamento sufficiente per le misure stesse, così come le riduzioni nel finanziamento del sostegno all'elettricità prodotta da fonti rinnovabili contribuiscono a garantire una base di finanziamento sufficiente per il sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili (cfr. sezione 3.7.2 degli orientamenti ambientali e in particolare il punto 182). Di conseguenza, se sono necessarie per garantire il finanziamento delle misure di sostegno, le riduzioni contribuirebbero anche indirettamente agli obiettivi perseguiti dalle misure di sostegno prese in esame nelle sezioni da 3.3.1 a 3.3.5 della decisione di avvio.

(124)

La Commissione ha osservato altresì che l'Unione non ha stabilito obiettivi obbligatori per Stato membro per la produzione di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, contrariamente a quanto avviene per le energie rinnovabili. Poiché il fabbisogno di finanziamenti per il sostegno agli impianti di cogenerazione in genere è inferiore a quello per il sostegno alle energie rinnovabili, è anche meno imperativo finanziare le misure di sostegno da un prelievo sul consumo di elettricità. Tuttavia, la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38) stabilisce un obiettivo prioritario relativo all'efficienza energetica del 20 % e prevede obiettivi nazionali indicativi di efficienza ai quali possono fornire un importante contributo gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, così come le reti di teleriscaldamento e i sistemi di stoccaggio a efficienza energetica. Inoltre, gli Stati membri hanno l'obbligo di valutare il loro potenziale per l'attuazione di misure di efficienza energetica, compresi gli impianti di cogenerazione e di teleriscaldamento e i sistemi di stoccaggio, e di mobilitare il potenziale individuato. Di conseguenza, il fabbisogno di finanziamenti per le misure di sostegno all'efficienza energetica potrebbe anche diventare significativo, rendendo ancor più necessario per gli Stati membri essere in grado di finanziare le misure da prelievi sul consumo di energia. Inoltre, l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica del 27 % entro il 2030, approvato dal Consiglio europeo il 23 ottobre 2014 (39) indurrà l'Unione e i suoi Stati membri a promuovere ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2 e ulteriori risparmi energetici.

(125)

Onde evitare che i consumatori finali di energia elettrica particolarmente colpiti dai costi di finanziamento della promozione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento (e della relativa promozione di reti di teleriscaldamento e accumulatori di energia termica a efficienza energetica connessi agli impianti di cogenerazione) debbano affrontare uno svantaggio competitivo significativo, per la Germania può essere necessario concedere riduzioni parziali, in particolare poiché la maggiorazione per la cogenerazione si aggiunge alla sovrattassa EEG, destinata a finanziare una serie di misure di sostegno nel settore dell'energia elettrica intese a ridurre le emissioni di CO2 e a contrastare i cambiamenti climatici. In effetti, il fallimento o la delocalizzazione di troppe imprese particolarmente colpite dalla sovrattassa EEG o dalla maggiorazione per la cogenerazione potrebbero erodere la base di finanziamento: invece di pagare una maggiorazione ridotta, le imprese interessate non contribuirebbero affatto al finanziamento, con la conseguenza di uno sforzo finanziario ancora maggiore per gli altri consumatori finali per finanziare la sovvenzione alla cogenerazione, riducendo ulteriormente l'accettabilità della maggiorazione e di conseguenza il sostegno alla cogenerazione in quanto tale.

(126)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che, benché la maggiorazione per la cogenerazione non sia intesa a incentivare la riduzione del consumo di energia, ma solo a finanziare misure di efficienza energetica, sarebbe opportuno evitare che l'entità delle riduzioni possa indurre le imprese ad essere meno efficienti sotto il profilo energetico, in contrasto con l'obiettivo delle misure di efficienza energetica sovvenzionate.

(127)

Per quanto concerne il rischio di ridurre gli incentivi a migliorare l'efficienza energetica, le autorità tedesche hanno affermato che le riduzioni non eliminano gli incentivi per gli utenti a forte consumo di energia elettrica, dato che la maggiorazione per la cogenerazione rappresenta solo una piccola quota dei costi di elettricità. Il solo prezzo dell'elettricità, data la quota elevata del costo dell'energia sul totale dei costi di produzione, costituisce di per sé un incentivo sufficiente a migliorare l'efficienza energetica (cfr. considerando 62 e seguenti). Anche BV Glas ha spiegato che gli utenti a forte consumo di energia elettrica sono costantemente incentivati a migliorare l'efficienza energetica, in quanto il prezzo dell'energia rappresenta una quota elevata dei costi totali di produzione (spesso tra il 20 % e il 50 %).

(128)

La Commissione conviene che per le imprese a forte consumo di energia elettrica esposte agli scambi internazionali, il solo prezzo dell'elettricità può costituire di per sé un incentivo a migliorare l'efficienza energetica, dato che nel loro caso l'energia rappresenta una quota elevata dei costi di produzione. Questo incentivo diventa più importante per le imprese esposte a un certo livello di scambi internazionali, poiché la pressione concorrenziale le indurrà a migliorare la propria efficienza. Poiché anche queste imprese sono tenute a versare almeno il 15 % della maggiorazione per la cogenerazione, questo contributo minimo di fatto incentiverà maggiormente le imprese a forte consumo di energia elettrica esposte alla concorrenza internazionale a investire in misure di efficienza energetica. Tuttavia, non sono stati forniti elementi per dimostrare che le riduzioni non eliminerebbero gli incentivi per le imprese che non sono a forte consumo di energia elettrica. Le autorità tedesche comunque hanno limitato le riduzioni agli utenti a forte consumo di energia elettrica esposti a un determinato livello di concorrenza internazionale con effetto dal 1o gennaio 2017 e gran parte dei beneficiari nel 2016 si potevano considerare utenti a forte consumo di energia. Inoltre, le riduzioni sono soggette alla partecipazione a un sistema di gestione dell'energia o ambientale. Infine, come discusso in maggior dettaglio in seguito, le autorità tedesche hanno mantenuto un contributo proprio del 15 % della maggiorazione per la cogenerazione. La Commissione conclude pertanto che le riduzioni, così come modificate, non elimineranno gli incentivi per gli utenti a forte consumo di energia elettrica a migliorare la propria efficienza energetica. Per quanto concerne il periodo 2011-2018 e gli utenti non a forte consumo di energia elettrica, le autorità tedesche hanno presentato un piano di adeguamento che incentiverà maggiormente questi utenti a migliorare la propria efficienza energetica.

(129)

Sulla base di questi elementi, la Commissione conclude che le maggiorazioni ridotte per la cogenerazione contribuiscono a un obiettivo comune.

6.3.2.   Necessità dell'intervento statale, adeguatezza dell'aiuto e effetto di incentivazione

(130)

Nelle sezioni 3.3.1.2, 3.3.2.2, 3.3.4.2 e 3.3.5.2 della decisione di avvio, la Commissione ha concluso che la promozione degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, di reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento a efficienza energetica e accumulatori di energia termica e frigorifera non si sarebbe potuta basare esclusivamente sul mercato e che erano necessarie misure di aiuto (con il relativo finanziamento) per incentivare gli investimenti in tali impianti e strutture e/o il loro funzionamento.

(131)

Le misure di aiuto esaminate nelle sezioni da 3.3.1 a 3.3.5 della decisione di avvio sono tutte mirate a promuovere l'efficienza della produzione di energia e a ridurre l'impronta di carbonio della produzione di elettricità e quindi i consumi, nonché a combattere i cambiamenti climatici.

(132)

Pur non essendo l'unico strumento di finanziamento possibile, la maggiorazione per la cogenerazione è adeguata per finanziare misure di aiuto per la produzione di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, reti di teleriscaldamento a efficienza energetica e accumulatori di energia termica sulla base di una sovrattassa sull'elettricità prelevata dalla rete dai consumatori finali, in virtù dello stretto legame tra le misure sovvenzionate e l'elettricità prelevata dalla rete. Inoltre, una simile maggiorazione fornisce un flusso di finanziamento relativamente stabile senza compromettere la disciplina di bilancio. Questi sono i motivi per cui spesso si utilizza questo sistema di finanziamento per sovvenzionare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Come già accennato al punto (125), il fabbisogno di finanziamenti per le misure di sostegno all'efficienza energetica potrebbe diventare significativo, con un conseguente aumento della necessità per gli Stati membri di finanziare le misure mediante sovrattasse sull'elettricità.

(133)

La Commissione ritiene pertanto che la riduzione della maggiorazione per la cogenerazione si potrebbe considerare necessaria per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica e protezione ambientale perseguiti dalle misure di cui alle sezioni 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 e 3.3.5, qualora in assenza della riduzione la maggiorazione per la cogenerazione che finanzia tali misure e gli obiettivi perseguiti dalle stesse risultasse a rischio.

(134)

Questo potrebbe verificarsi se il pagamento dell'intera maggiorazione per la cogenerazione comportasse la delocalizzazione o il fallimento di troppe imprese o settori, che a sua volta ridurrebbe in misura significativa l'accettabilità della maggiorazione e il numero di soggetti che la pagano e rischierebbe di compromettere le misure di aiuto in quanto tali.

(135)

Nella decisione di avvio (considerando 274) la Commissione ha precisato che i criteri indicati ai punti 185, 186 e 187 degli orientamenti ambientali potrebbero servire da riferimento per individuare i settori a rischio di delocalizzazione o fallimento in caso di sovrattasse troppo elevate sull'energia mirate al finanziamento del sostegno alla cogenerazione. Questo approccio sembra adeguato, in particolare considerando che, da un lato, le misure sovvenzionate dalla maggiorazione per la cogenerazione contribuiscono allo stesso obiettivo ambientale perseguito dalle misure finanziate dalle sovrattasse per le energie rinnovabili rientranti nell'ambito della sezione 3.7.2 degli orientamenti ambientali (lotta contro i cambiamenti climatici grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di elettricità) e, dall'altro, la maggiorazione per la cogenerazione in Germania si aggiunge alle sovrattasse per le energie rinnovabili (sovrattassa EEG in Germania) ed è strutturata in modo analogo. Poiché è applicata in proporzione all'elettricità prelevata dalla rete, la maggiorazione per la cogenerazione interessa in particolare le imprese per le quali i costi di elettricità rappresentano una quota consistente del valore aggiunto lordo e che non possono trasferire facilmente i propri costi sui consumatori finali senza perdere importanti quote di mercato, data l'intensità degli scambi internazionali del settore in cui operano. I criteri indicati ai punti 185, 186 e 187 degli orientamenti ambientali mirano a identificare queste imprese.

(136)

Nel corso dell'indagine preliminare, le autorità tedesche avevano spiegato che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione erano necessarie per garantire la competitività delle imprese interessate (utilizzatrici di energia) e che in ultima analisi sarebbero state necessarie per assicurare il finanziamento delle misure di sostegno. Tuttavia, le autorità tedesche non avevano fornito informazioni sufficienti per dimostrare che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione erano necessarie per tutti i tipi di imprese o settori rientranti nelle categorie B e C di consumatori finali per garantire il finanziamento delle misure di aiuto indicate nella KWKG 2016 notificata, ma si erano limitate a fornire informazioni relative agli utenti a forte consumo di energia elettrica esposti alla concorrenza internazionale e ammissibili alle riduzioni delle maggiorazioni per le energie rinnovabili, pur ammettendo che i consumatori finali delle categorie B e C non erano tutte imprese di questo tipo.

(137)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato di aver convenuto che alcuni settori a forte consumo di energia elettrica ed elevata esposizione agli scambi internazionali avevano molte probabilità di essere colpiti in misura significativa dall'applicazione integrale della sovrattassa EEG e che questa minaccia alla loro competitività e redditività sarebbe stata sufficiente per mettere a rischio il sostegno alle energie rinnovabili (40). Ipotizzando che i beneficiari corrispondano a imprese ammissibili al sostegno ai sensi della EEG, per un numero significativo di queste imprese l'importo dell'intera maggiorazione per la cogenerazione rappresenterebbe tra l'1 % e il 9 % del VAL, che in effetti costituirebbe un onere notevole, in particolare poiché andrebbe ad aggiungersi all'onere già derivante dalla sovrattassa EEG, che finanzia misure che perseguono lo stesso obiettivo ambientale delle misure sovvenzionate dalla maggiorazione per la cogenerazione.

(138)

Nel corso del procedimento di indagine formale, le autorità tedesche non hanno fornito informazioni aggiuntive per consentire alla Commissione di verificare la percentuale di beneficiari che in effetti corrisponderebbe a imprese ammissibili alla sovrattassa EEG ridotta o alle riduzioni di cui alla sezione 3.7.2 degli orientamenti ambientali, né hanno fornito informazioni atte a dimostrare la necessità delle riduzioni anche per le imprese che non sono a forte consumo di elettricità, né sono esposte alla concorrenza internazionale. Inoltre, pur sostenendo che tutte le riduzioni sono necessarie, BV Glas non ha fornito informazioni a riprova della necessità delle riduzioni anche per gli utenti non a forte consumo di energia elettrica. In effetti, le informazioni presentate da BV Glas si limitano agli utenti a forte consumo di energia elettrica. In ogni caso, con effetto dal 1o gennaio 2017 le riduzioni saranno limitate agli utenti a forte consumo di energia elettrica ammissibili alle riduzioni della sovrattassa per le energie rinnovabili (ossia a rischio di trasferimento o fallimento), mentre gli utenti non a forte consumo di energia elettrica di categoria B e C non saranno più ammissibili alle riduzioni. Per questi utenti, le autorità tedesche hanno presentato alla Commissione un piano di adeguamento che prevede la graduale eliminazione delle riduzioni entro il 2019 e un adeguamento delle riduzioni concesse agli utenti non a forte consumo di energia elettrica a partire dal 2011 (cfr. anche la sezione 6.4 sul piano di adeguamento).

(139)

Sulla base di questi elementi, in particolare le modifiche e il piano di adeguamento presentato dalle autorità tedesche a garanzia del fatto che le riduzioni sono limitate agli utenti a forte consumo di energia elettrica esposti alla concorrenza internazionale, la Commissione conclude che le riduzioni sono adeguate e necessarie per garantire la sostenibilità del finanziamento del sostegno alla cogenerazione e presentano un effetto di incentivazione.

6.3.3.   Proporzionalità

(140)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che le riduzioni non possono corrispondere a esenzioni totali, né a un importo talmente significativo da compromettere lo scopo della misura di sostegno poiché risultano in un onere troppo pesante per gli altri consumatori finali (considerando 269 della decisione di avvio). Inoltre, riduzioni troppo consistenti aumentano la distorsione della concorrenza che ne deriva. Per questi motivi, ai sensi degli orientamenti ambientali, per quanto concerne le riduzioni del sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili, le imprese ammissibili alle riduzioni dovrebbero pagare un contributo minimo corrispondente in linea di principio al 15 % del normale prelievo (cfr. punto 188 degli orientamenti ambientali), con la possibilità di ulteriori riduzioni quando il prelievo supera una determinata percentuale del VAL dell'impresa interessata (punto 189 degli orientamenti ambientali).

(141)

Nella decisione di avvio (considerando 282), la Commissione ha indicato che avrebbe fatto riferimento ai punti 188 e 189 degli orientamenti ambientali per valutare la proporzionalità delle riduzioni. Questo approccio sembra adeguato, in particolare considerando che, da un lato, le misure sovvenzionate dalla maggiorazione per la cogenerazione contribuiscono allo stesso obiettivo ambientale perseguito dalle misure finanziate dalle sovrattasse per le energie rinnovabili rientranti nell'ambito della sezione 3.7.2 degli orientamenti ambientali (lotta contro i cambiamenti climatici grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di elettricità) e, dall'altro, le riduzioni sono intese a garantire la sostenibilità del finanziamento delle misure di sostegno limitando l'onere per le imprese particolarmente colpite dalle sovrattasse sull'energia, che tuttavia sono comunque tenute a fornire un contributo sufficiente.

(142)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato (considerando 283) che nel corso dell'indagine preliminare le autorità tedesche non avevano dimostrato che i massimali di 0,04 e 0,03 centesimi di euro/kWh erano limitati al minimo necessario e che riduzioni meno significative non sarebbero state accettabili. Le autorità tedesche hanno insistito sull'effetto cumulativo con la EEG, senza tuttavia fornire informazioni concrete relative ai beneficiari delle riduzioni, mettendo a confronto il rapporto tra maggiorazione ridotta per la cogenerazione e VAL con il rapporto tra maggiorazioni leggermente più elevate (ad esempio del 15 %) e VAL o con il rapporto tra maggiorazione ridotta cumulata alla sovrattassa EEG ridotta e VAL.

(143)

Le autorità tedesche non hanno fornito informazioni supplementari nel corso dell'indagine formale. BV Glas ha affermato che le riduzioni erano limitate al minimo necessario, ma senza spiegarne il motivo.

(144)

Tuttavia, la Germania ha modificato la KWKG 2016 e di conseguenza, con effetto dal 1o gennaio 2017, le riduzioni sono limitate agli utenti a forte consumo di energia elettrica ammissibili alle riduzioni della sovrattassa per le energie rinnovabili e l'importo da versare sarà almeno pari al 15 % della maggiorazione (cfr. punto 21). Gli utenti non a forte consumo di energia elettrica non saranno più ammissibili alle riduzioni. Le autorità tedesche hanno presentato anche un piano di adeguamento per i consumatori finali di categoria B e C, che prevede la graduale eliminazione delle riduzioni entro il 2019 per i consumatori finali di categoria B e C che non si qualificano come utenti a forte consumo di energia elettrica e un adeguamento delle riduzioni concesse in passato agli utenti non a forte consumo di energia elettrica a partire dal 2011. Le autorità tedesche hanno presentato anche un piano di adeguamento per i precedenti consumatori finali di categoria B e C che si qualificano come utenti a forte consumo di energia elettrica a partire dal 2011.

(145)

Sulla base di questi elementi, in particolare le modifiche al livello delle riduzioni dal 1o gennaio 2017 e il piano di adeguamento presentato dalle autorità tedesche, la Commissione conclude che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione sono proporzionate all'obiettivo perseguito.

6.3.4.   Distorsione della concorrenza

(146)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che nella fase dell'indagine preliminare non aveva ottenuto elementi sufficienti per consentirle di valutare l'equilibrio generale della potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi tra gli Stati membri. Inoltre, poiché la necessità, l'adeguatezza, l'effetto di incentivazione e la proporzionalità della misura di aiuto non erano ancora state dimostrate, la Commissione dubitava che la misura garantisse che le distorsioni della concorrenza derivanti dal fatto che le imprese fossero esonerate da una parte dei costi di esercizio fossero limitate e che l'equilibrio generale della misura fosse positivo.

(147)

Le autorità tedesche hanno sottolineato nei propri commenti sulla decisione di avvio (considerando 287) che le distorsioni sono limitate in virtù dell'impatto positivo delle misure finanziate dalla maggiorazione per la cogenerazione e del fatto che, con le modifiche introdotte il 22 dicembre 2016, le riduzioni saranno limitate al minimo necessario per garantire la sostenibilità della maggiorazione per la cogenerazione.

(148)

Per quanto concerne gli impatti positivi, nella decisione di avvio la Commissione aveva osservato che le misure finanziate dalla maggiorazione per la cogenerazione erano mirate a ottenere riduzioni consistenti in termini di emissioni di CO2 ed erano importanti anche per favorire l'integrazione dell'elettricità da cogenerazione nel mercato dell'energia elettrica. Questi effetti positivi sono sintetizzati ai considerando 9 e 10 che precedono.

(149)

La Commissione rileva inoltre che la direttiva 2012/27/UE stabilisce un obiettivo prioritario del 20 % relativo all'efficienza energetica e obbliga gli Stati membri a valutare il loro potenziale per l'attuazione di misure di efficienza energetica, compresi gli impianti di cogenerazione e di teleriscaldamento e i sistemi di stoccaggio, e a mobilitare il potenziale individuato. Inoltre, l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica del 27 % entro il 2030, approvato dal Consiglio europeo il 23 ottobre 2014 (41) indurrà l'Unione e i suoi Stati membri a promuovere ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2 e ulteriori risparmi energetici. Di conseguenza, il fabbisogno di finanziamenti per le misure di sostegno all'efficienza energetica potrebbe anche diventare più significativo in futuro, dato che l'obiettivo del 20 % non è stato ancora raggiunto e in seguito dovrà essere ulteriormente migliorato per realizzare l'obiettivo del 2030. Quindi, il fatto di garantire la disponibilità e la sostenibilità delle risorse finanziarie per gli impianti di cogenerazione, il teleriscaldamento e i sistemi di stoccaggio è un elemento importante per aprire le strada a una maggiore efficienza nella produzione di energia e a ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2. In effetti, nella decisione di avvio la Commissione ha anche constatato la presenza di fallimenti del mercato in questo campo e la necessità di misure di sostegno per aumentare l'efficienza energetica.

(150)

La Commissione rileva inoltre che con le modifiche introdotte il 22 dicembre 2016 la Germania limita l'ammissibilità alle riduzioni alle imprese ammissibili alle riduzioni ai sensi della BesAR, ossia le imprese e i settori maggiormente a rischio di delocalizzazione e fallimento in caso di pagamento della maggiorazione intera e che quindi rappresenterebbero la minaccia più grave per la sostenibilità della maggiorazione. I beneficiari sono comunque tenuti a contribuire al finanziamento delle misure di efficienza energetica e le riduzioni non compromettono gli incentivi a mantenersi efficienti sul piano energetico.

(151)

Infine, la Commissione rileva che le riduzioni sono concesse a tutte le imprese operanti nello stesso settore che si trovano nella stessa situazione in termini di intensità di energia elettrica.

(152)

Stante quanto precede, la Commissione conclude che l'equilibrio generale della misura di aiuto è positivo e che i suoi effetti positivi compensano le possibili distorsioni della concorrenza.

6.4.   Piano di adeguamento

(153)

Le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione sono state introdotte nel 2002 dalla KWKG 2002. Le autorità tedesche hanno precisato a questo proposito che nel 2002 la Commissione aveva constatato che la KWKG 2000 in vigore non configurava un aiuto di Stato e non aveva comunicato alla Germania che la KWKG 2002 sarebbe stata soggetta a notifica (42). A loro parere, il fatto che la Commissione non avesse obiettato alla KWKG 2002 e avesse dichiarato che la KWKG 2000 non configurava un aiuto avrebbe indotto a ritenere legittimamente che le riduzioni delle maggiorazioni per la cogenerazione non configurassero un aiuto, almeno fino al 2014, quando la Commissione ha adottato la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014 e ha chiarito che i regimi di sostegno alle energie rinnovabili o alla cogenerazione finanziati da sovrattasse costituivano misure di aiuto. Anche BV Glas afferma che la decisione della Commissione del 22 maggio 2002 relativa all'aiuto di Stato NN 68/2000 — Germania — Legge sulla protezione della produzione di energia elettrica mediante cogenerazione del 12 maggio 2000 («decisione della Commissione del 2002») ha fatto sorgere un legittimo affidamento nel fatto che la KWKG 2002 e in seguito la KWKG 2016 non contenessero aiuti di Stato.

(154)

Ciononostante, la Germania ha presentato alla Commissione un piano di adeguamento con effetto dal 2011, che adegua progressivamente i consumatori finali di categoria B e C ai criteri di ammissibilità e proporzionalità introdotti dalla legge del 22 dicembre 2016 e integrati nella KWKG 2016 modificata (riduzioni limitate agli utenti a forte consumo di energia elettrica che soddisfano le condizioni indicate al punto (20) e riduzioni limitate all'85 % della maggiorazione per la cogenerazione, ovvero al 4 % o 0,5 % del VAL, a seconda dell'intensità di energia elettrica dell'impresa).

(155)

Il piano allinea i pagamenti delle maggiorazioni per la cogenerazione di tutti i precedenti consumatori finali di categoria B e C che si qualificano come utenti a forte consumo di energia elettrica ai livelli compatibili entro il 2018. La Commissione valuta il piano di adeguamento esclusivamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ma dal confronto con i criteri di valutazione indicati negli orientamenti ambientali in merito all'adeguamento delle riduzioni della sovrattassa sulle energie rinnovabili applicate prima del 1o luglio 2014 emerge che l'adeguamento progressivo della maggiorazione per la cogenerazione previsto nel piano presentato consentirebbe di considerare compatibili con il mercato interno i precedenti pagamenti delle maggiorazioni per la cogenerazione.

(156)

In effetti, il piano prevede a partire dal 2011 un aumento progressivo della maggiorazione per la cogenerazione applicata ai consumatori finali di categoria B e C, che in tal modo saranno tenuti a versare l'intera maggiorazione (100 %) nel 2019. Si tratta di uno schema più rigoroso della disposizione transitoria concernente le riduzioni del sostegno finanziario all'energia da fonti rinnovabili previste negli orientamenti ambientali. Per gli utenti a forte consumo di energia elettrica, il piano prevede un adeguamento al 15 % già nel 2018, quindi prima di quanto richiesto dalla Commissione per quanto concerne l'adeguamento delle riduzioni del sostegno finanziario all'energia da fonti rinnovabili (cfr. punto 193 degli orientamenti ambientali). La Commissione ritiene pertanto che l'attuazione del piano di adeguamento presentato renderebbe compatibili con il mercato interno le precedenti riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione.

(157)

Poiché le maggiorazioni per la cogenerazione pagate dai consumatori finali di categoria B e C nel biennio 2011-2012 hanno rappresentato in totale più del 100 % della maggiorazione intera per la cogenerazione pagata dai consumatori finali di categoria A, il piano di adeguamento si applica agli utenti non a forte consumo di energia elettrica solo a partire dal 2013. Poiché per il periodo 2013-2016 i consumatori di categoria B hanno effettivamente versato un importo totale superiore a quanto richiesto dal piano di adeguamento (21 % invece di un massimo di 12,5 %) in pratica sono soggetti all'adeguamento solo a partire dal 2017. I consumatori di categoria C sono soggetti all'adeguamento a partire dal 2016, poiché per il periodo 2013-2015 hanno pagato in totale più di quanto richiesto dal piano di adeguamento (13 % invece di un massimo di 12,5 %).

(158)

Per quanto riguarda gli utenti a forte consumo di energia elettrica, per il periodo dal 2011 al 2016 hanno versato in totale il 15 % della maggiorazione per la cogenerazione e in pratica sono soggetti al piano di adeguamento a partire dal 2017.

(159)

Quindi, alla luce degli importi effettivi della maggiorazione per la cogenerazione versati dai beneficiari negli anni precedenti, l'attuazione del piano di adeguamento non richiede aumenti della maggiorazione versata in passato, con l'eccezione del 2016 per i consumatori finali di categoria C che non si qualificano come utenti a forte consumo di energia elettrica. Tuttavia, questo aumento è già stato adottato nella legge del 22 dicembre 2016 e l'incremento della maggiorazione per la cogenerazione applicata a questa categoria di consumatori finali è compreso nella fattura finale per il 2016. In realtà, a norma dell'articolo 36 della KWKG 2016 modificata, è dovuta una sovrattassa aggiuntiva di 0,026 centesimi di euro/kWh, salvo che le riduzioni per il periodo 2014-2016 siano inferiori a 160 000 EUR (ossia sotto la soglia de minimis del 20 %).

(160)

La Commissione ritiene inoltre che l'avvio del piano di adeguamento nel 2011 sia giustificato. Nel giugno 2010 il Consiglio europeo ha concordato un obiettivo di efficienza energetica del 20 % da raggiungere entro il 2020 e nel corso del biennio 2010-2011, l'UE ha adottato numerosi piani d'azione e comunicazioni (43) che sottolineano l'importanza dell'efficienza energetica e la necessità di intensificare gli sforzi per migliorarla, anche nella produzione di energia e tramite regimi specifici. Questo, unitamente alla direttiva 2012/27/UE ha indotto gli Stati membri a intensificare le misure di sostegno, con la conseguenza che le sovrattasse, ivi compresa la maggiorazione per la cogenerazione, hanno cominciato ad aumentare.

(161)

Per quanto concerne il legittimo affidamento derivante dalla decisione della Commissione del 2002, la Commissione rileva che la decisione del 2002 non si riferiva a riduzioni di una maggiorazione per la cogenerazione e non è chiaro come potrebbe dare luogo a un legittimo affidamento in merito all'assenza di aiuti. In ogni caso, ipotizzando la possibilità di un legittimo affidamento sulla base della decisione della Commissione del 2002 e sulla base della giurisprudenza (PreussenElektra  (44)), tale legittimo affidamento sarebbe venuto a mancare al più tardi nel 2011, poiché diversi sviluppi nella giurisprudenza e nella prassi avrebbero indotto un operatore economico prudente e accorto a comprendere che non era più possibile ritenere che le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione non configurassero un aiuto.

(162)

La Corte di giustizia ha ripetutamente affermato che il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un'istituzione dell'Unione abbia ingenerato aspettative fondate su precise assicurazioni. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (45).

(163)

Nel frattempo, nella sentenza Essent del 17 luglio 2008 (46) la Corte ha chiarito i limiti della sentenza PreussenElektra  (47) e ha concluso che si qualifica come risorsa statale anche una sovrattassa imposta dallo Stato e gestita da un'entità da esso designata, anche se il denaro non transita tramite un fondo o un conto direttamente gestito dallo Stato; inoltre, il 22 luglio 2009 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale su un massimale introdotto da una legge austriaca che esonerava le imprese operanti in settori ad alta intensità energetica dall'obbligo di acquisto di elettricità verde, se le spese per tale elettricità erano superiori allo 0,5 % del rispettivo valore di produzione (48). L'8 marzo 2011, la Commissione ha confermato la sua posizione, concludendo in una decisione finale che il massimale austriaco per gli utenti ad alta intensità energetica ai sensi della legge sull'elettricità verde configurava un aiuto di Stato (49).

(164)

La Commissione rileva inoltre che il piano di adeguamento in pratica comporta un adeguamento per i consumatori finali di categoria C che non si qualificano come utenti a forte consumo di energia elettrica nel 2016. Nel 2016, un operatore economico prudente e accorto avrebbe compreso che prima di ritenere che le riduzioni non configurassero un aiuto, sarebbe stato prudente attendere la posizione della Commissione, in particolare perché era noto che la KWKG 2016 era stata notificata alla Commissione per approvazione.

(165)

Infine, la Commissione rileva che il piano di adeguamento evita perturbazioni finanziarie troppo elevate e improvvise per le singole imprese e in tal senso contribuisce anche alla sostenibilità del finanziamento al sostegno alla cogenerazione come descritto ai considerando 124 e seguenti.

(166)

Quanto alle riduzioni delle maggiorazioni per la cogenerazione applicate prima della data di inizio del piano di adeguamento, la Commissione ritiene che alla luce dello stato di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento (periodo precedente l'istituzione dell'obiettivo UE di efficienza energetica del 20 %) si poteva ritenere che gli importi delle riduzioni concesse ai sensi della KWKG 2002 dopo il novembre 2006 non soddisfacessero tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e pertanto rientrassero nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 applicabile in quel momento (aiuto de minimis) o che le riduzioni concesse da dicembre 2008 a dicembre 2010 rientrassero nel Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (50).

6.5.   Conclusioni

(167)

La Commissione ritiene che la Germania abbia attuato illegalmente le riduzioni della maggiorazione per la cogenerazione a favore di determinati consumatori finali, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, la Commissione rileva che tali riduzioni modificate dalla legge del 22 dicembre 2016 e integrate dal piano di adeguamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7.   ESAME PRELIMINARE DELLA PREVISTA ESTENSIONE DEL SOSTEGNO ALLA COGENERAZIONE IN BASE ALLA KWKG 2016, MODIFICATA DALLA LEGGE DEL 22 DICEMBRE 2016

(168)

Come descritto al considerando 7, le autorità tedesche hanno notificato una modifica al regime di sostegno alla cogenerazione approvata dalla Commissione il 24 ottobre 2016. La modifica consiste nel cambiamento delle condizioni che gli impianti di cogenerazione devono soddisfare per essere ammissibili alla partecipazione alle gare d'appalto da organizzare a partire dall'inverno 2017/2018 per selezionare progetti di cogenerazione che beneficeranno del sostegno. In conseguenza di tale modifica, anche gli impianti di cogenerazione che immettono elettricità in reti di distribuzione chiuse saranno ammissibili alla partecipazione a tali gare («la modifica»). Gli impianti di cogenerazione utilizzati per autoconsumo tuttavia restano non ammissibili al sostegno e non sono interessati dalla modifica notificata. La sezione che segue contiene l'esame preliminare di tale modifica a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589.

7.1.   Esistenza dell'aiuto

(169)

In conseguenza della modifica descritta nella sezione 5 che precede, un'ulteriore categoria di operatori di impianti di cogenerazione sarebbe ammissibile a partecipare alle gare per ottenere un premio fisso in aggiunta al prezzo di mercato per l'elettricità. La modifica contribuirebbe quindi ad ampliare la cerchia dei beneficiari del regime di aiuti approvato, ma non cambia la valutazione della Commissione sull'esistenza dell'aiuto, di cui ai considerando 123, da 128 a 137, 139 e 144, lettera a), della decisione di avvio. Di conseguenza, anche la modifica configura un regime di aiuti.

(170)

In particolare, la modifica prevede che gli impianti di cogenerazione interessati abbiano accesso alle gare organizzate per gli impianti di cogenerazione che immettono elettricità in reti pubbliche. Gli impianti di cogenerazione selezionati nella gara d'appalto ottengono un premio in aggiunta al prezzo di mercato, che conferisce loro un vantaggio rispetto ad altri produttori di energia elettrica che ottengono esclusivamente il prezzo di mercato per l'elettricità prodotta. Poiché alla gara possono partecipare solo operatori di impianti di cogenerazione, e solo di determinati tipi, il vantaggio è selettivo. Il sostegno è finanziato dalla maggiorazione per la cogenerazione descritta nelle sezioni 2.2 e 2.3 che precedono e pertanto si considera finanziato da risorse statali per i motivi esposti sopra, nella sezione 6.1.2. Inoltre, è probabile che il vantaggio incida sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza. In effetti, gli operatori di impianti di cogenerazione che immettono elettricità in reti di distribuzione chiuse sono in concorrenza con i fornitori di energia elettrica delle reti pubbliche. Poiché l'elettricità immessa in reti pubbliche è soggetta agli scambi e alla concorrenza tra Stati membri, è probabile che anche la modifica che estende l'ammissibilità anche agli impianti di cogenerazione che immettono elettricità in reti di distribuzione chiuse incida sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.

7.2.   Legalità

(171)

Poiché l'aggiunta di una nuova categoria di impianti di cogenerazione ammissibili alla partecipazione alle gare non è ancora stata adottata, la Germania ha rispettato i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

7.3.   Compatibilità

7.3.1.   Contributo a un obiettivo di interesse comune

(172)

L'obiettivo del sostegno resta lo stesso descritto al considerando 148 della decisione di avvio: aumentare il livello di protezione ambientale tramite la promozione dell'elettricità da cogenerazione ad alta efficienza energetica. La Commissione rileva a questo proposito che gli impianti di cogenerazione che sarebbero ammessi a partecipare alle gare continuerebbero ad essere soggetti al requisito di elevata efficienza in linea con il punto 139 degli orientamenti ambientali.

(173)

La Commissione conclude pertanto che la modifica contribuisce a un obiettivo di interesse comune allo stesso modo del regime originario (cfr. in proposito la sezione 3.3.1.1 della decisione di avvio).

7.3.2.   Necessità dell'intervento statale e effetto di incentivazione

(174)

Gli impianti di cogenerazione che immettono elettricità in una rete privata corrispondono al tipo di impianti di cogenerazione che nella decisione di avvio sono definiti «Kontraktor» (cfr. considerando 23 della decisione di avvio) per i quali le autorità tedesche hanno fornito i calcoli dei costi normalizzati della produzione di energia e il confronto con le proiezioni del prezzo di mercato (cfr. tabella 5).

(175)

Gli Stati membri sono tenuti a dimostrare che l'aiuto di Stato è necessario per porre rimedio a un fallimento del mercato che altrimenti rimarrebbe irrisolto (cfr. punto 37 degli orientamenti ambientali). Nel caso della cogenerazione, la Commissione presume che le misure a favore dell'efficienza energetica siano mirate a contrastare esternalità negative, creando incentivi individuali che permettono di raggiungere gli obiettivi ambientali relativi all'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (cfr. punti 35 e 142 degli orientamenti ambientali).

(176)

Secondo il punto 49 degli orientamenti ambientali, gli Stati membri devono dimostrare che l'aiuto ha l'effetto di incentivare i beneficiari a modificare il proprio comportamento, in linea con l'obiettivo di interesse comune perseguito.

(177)

I calcoli forniti dalle autorità tedesche (cfr. Tabella 5) dimostrano che i costi di produzione dell'elettricità da impianti di cogenerazione ad alto rendimento (LCOE) sono superiori al prezzo di mercato dell'elettricità e che in assenza di un sostegno probabilmente l'attività non sarebbe economicamente sostenibile.

(178)

Poiché gli impianti di cogenerazione interessati dalla modifica otterranno il sostegno solo se selezionati nell'ambito di una procedura di gara competitiva, non occorre rispettare il requisito del modulo di domanda di cui al punto 51 degli orientamenti ambientali (cfr. punto 52 degli orientamenti ambientali).

(179)

La Commissione conclude pertanto che le autorità tedesche hanno dimostrato che l'aiuto a favore degli impianti di cogenerazione che immettono elettricità in reti private è necessario e che il regime di aiuti avrà un effetto di incentivazione.

7.3.3.   Adeguatezza dell'aiuto, proporzionalità e prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza

(180)

In linea con il punto 145 degli orientamenti ambientali, gli aiuti di Stato possono essere considerati uno strumento adeguato per finanziare misure di efficienza energetica, indipendentemente dalla forma in cui sono concessi. I premi in aggiunta al prezzo di mercato sono strumenti di aiuto adeguati per compensare gli impianti di cogenerazione per i maggiori costi di produzione dell'elettricità dalla cogenerazione ad alto rendimento, in quanto coprono l'elemento di costo aggiuntivo che non è considerato nel prezzo di mercato.

(181)

La modifica notificata prevede una nuova categoria di operatori di impianti di cogenerazione che potrebbero partecipare alle gare per ottenere un premio in aggiunta al prezzo di mercato, corrispondente ad aiuti al funzionamento per la produzione di elettricità in impianti di cogenerazione ad alta efficienza energetica, per cui ai fini della valutazione della proporzionalità si applica il punto 151 degli orientamenti ambientali.

(182)

Per la valutazione della proporzionalità, il punto 151 degli orientamenti ambientali fa riferimento alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili come stabilito nella sezione 3.3.2.1 degli orientamenti ambientali.

(183)

Gli impianti di cogenerazione interessati dalla modifica rientrano nella categoria definita al punto 151, lettera a), degli orientamenti ambientali: l'elettricità prodotta è venduta al pubblico (benché a un numero più limitato di clienti rispetto all'elettricità venduta tramite la rete pubblica).

(184)

Per la valutazione della proporzionalità, il punto 151 degli orientamenti ambientali fa riferimento alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili come stabilito nella sezione 3.3.2.1 degli orientamenti ambientali.

(185)

Secondo il punto 124 degli orientamenti ambientali, gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato con il quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato. Inoltre, i beneficiari sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento a meno che non esistano mercati infragiornalieri liquidi e infine il regime deve garantire che i produttori non siano incentivati a generare energia elettrica quando i prezzi di mercato sono negativi.

(186)

Il regime di aiuto è conforme al punto 124, lettera a), degli orientamenti ambientali, poiché l'aiuto è concesso a imprese selezionate sotto forma di un premio che si aggiunge al prezzo di mercato e gli operatori degli impianti di cogenerazione vendono l'energia elettrica sul mercato (cfr. considerando 79). L'operatore è anche soggetto a responsabilità standard in materia di bilanciamento (cfr. considerando 79). Infine, il regime non fornisce incentivi a produrre a prezzi negativi. L'aiuto è concesso come premio fisso e per un ammontare limitato di ore a pieno carico. In questo modo si aumenta l'incentivo a vendere l'elettricità in momenti di forte domanda, per massimizzare le entrate, e viceversa si riduce l'incentivo a produrre in momenti di prezzi negativi. Inoltre, la Germania sospende il sostegno quando i prezzi sono negativi (cfr. considerando 79).

(187)

A norma del punto 126 degli orientamenti ambientali, dal 1o gennaio 2017 gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva.

(188)

La modifica è conforme a questo requisito, poiché consiste nell'aggiunta di una categoria di operatori di impianti di cogenerazione ammissibile a partecipare alle gare che saranno organizzate a partire dall'inverno 2017/2018. Per quanto riguarda la questione delle offerte strategiche, la Commissione rileva che le autorità tedesche hanno condotto uno studio sull'economia degli impianti di cogenerazione che immettono elettricità nelle reti private, dal quale è emerso che il vantaggio competitivo era molto più limitato di quanto si pensasse inizialmente (se non addirittura nullo), cosicché il rischio di offerte strategiche era sufficientemente basso da rendere possibile l'inclusione di questo genere di impianti di cogenerazione nella stessa gara. Inoltre, le autorità tedesche hanno comunicato che intendono includere questo elemento nella valutazione delle gare, specificando inoltre che, qualora rilevassero segnali di comportamenti strategici, ne terrebbero conto nell'ambito del progetto di gara, notificando alla Commissione le modifiche alle condizioni di ammissibilità e al progetto di gara.

7.3.4.   Trasparenza

(189)

La modifica non altera l'impegno delle autorità tedesche ad attuare tutte le condizioni indicate nella sezione 3.2.7 degli orientamenti ambientali. Le misure sono conformi alle disposizioni sulla trasparenza.

7.3.5.   Conclusioni

(190)

Sulla base dei motivi indicati nelle sezioni da 7.3.1 a 7.3.4, la Commissione conclude che il sostegno ai nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento utilizzati in reti di distribuzione chiuse è conforme agli orientamenti ambientali, in particolare la sezione 3.4, ed è pertanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le riduzioni delle maggiorazioni per la cogenerazione che la Germania ha attuato in virtù della KWKG 2016 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE a seguito delle modifiche del 22 dicembre 2016.

Articolo 2

L'aiuto individuale accordato a norma dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato se, al momento della sua concessione, soddisfaceva le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

Articolo 3

La Commissione accetta il piano di adeguamento per il periodo 2011-2019 notificato dalla Germania. La Germania informa la Commissione in merito all'attuazione del piano di adeguamento.

Articolo 4

La Commissione non solleva obiezioni all'estensione del regime di aiuti approvato con la decisione C(2016)6714 a nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento utilizzati in reti di distribuzione chiuse, che la Germania intende attuare sulla base dell'articolo 33 bis, paragrafo 2, lettera b), punti bb), della KWKG 2016, modificata dalla legge del 22 dicembre 2016, in ragione del fatto che l'estensione del regime di aiuti è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 406 del 4.11.2016, pag. 21.

(2)  Decisione della Commissione del 24 ottobre 2016 sull'aiuto di Stato SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N) — Germania — Riforma del sostegno alla cogenerazione in Germania — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 406 del 4.11.2016, pag. 21).

(3)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(4)  Gli impianti di cogenerazione a carbone e lignite sono esclusi dal sostegno ai sensi della KWKG 2016.

(5)  Cfr. nota 1.

(6)  Cfr. https://www.netztransparenz.de/de/file/KWKG-Aufschlaege_2016_V01.pdf.

(7)  La Germania ha comunicato che le cifre definitive non sarebbero disponibili prima del secondo semestre del 2017.

(8)  Previsioni disponibili all'indirizzo: https://www.netztransparenz.de/Portals/1/Content/Kraft-W%C3%A4rme-Kopplungsgesetz/KWK-G-Aufschl%C3%A4ge-Prognosen/KWKG_Prognose_2016_nach_KWKG_2016_Internet.pdf.

(9)  La maggiorazione teorica è la maggiorazione per la cogenerazione che si applicherebbe a tutti gli utenti se i consumatori finali di categoria B e C non beneficiassero di riduzioni.

(10)  Se i consumatori finali di categoria B e C non beneficiassero di riduzioni, la maggiorazione per la cogenerazione per i consumatori finali di categoria A si ridurrebbe di 0,19 centesimi di euro/kWh.

(11)  Se i consumatori finali di categoria B e C non beneficiassero di riduzioni, la maggiorazione per la cogenerazione aumenterebbe di 0,215 centesimi di euro/kWh per i consumatori finali di categoria B (confronto con la maggiorazione teorica).

(12)  Se i consumatori finali di categoria B e C non beneficiassero di riduzioni, la maggiorazione per la cogenerazione aumenterebbe di 0,225 centesimi di euro/kWh per i consumatori finali di categoria C (confronto con la maggiorazione teorica).

(13)  La EEG 2014 è disponibile all'indirizzo http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/. La EEG 2014 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale tedesca il 24 luglio 2014 (BGBl I 2014 n. 33, pag. 1066).

(14)  Questo metodo per determinare l'intensità di energia elettrica dell'impresa è stato approvato dalla Commissione nei casi sugli aiuti di Stato SA.38632 e SA.44679 [cfr. la decisione della Commissione del 23 luglio 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.38632 (2014/N) — Germania — EEG 2014 (GU C 325 del 2.10.2015, pag. 4) e la decisione della Commissione del 20 dicembre 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.44679 (2016/N) — Germania — Modifica del metodo utilizzato per definire l'intensità di energia elettrica ai sensi della EEG (GU C 68 del 3.3.2017, pag. 10)].

(15)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(16)  Tale fase ora è illustrata in termini più espliciti nell'articolo 28, paragrafo 3, della KWKG 2016 modificata.

(*1)  Segreto commerciale

Fonte: BAFA, maggio 2016

(17)  GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

(18)  Caso SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) sul regime di aiuti cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia [cfr. decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU L 250 del 25.9.2015, pag. 122)].

(*2)  Segreto commerciale.

(19)  Ipotesi: tariffa dell'elettricità di11,2 centesimi di euro/kWh dopo la riduzione della sovrattassa EEG.

(20)  Sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 60.

(21)  Sentenza dell'11 dicembre 2014, Austria/Commissione, T-251/11, ECLI:EU:T:2014:1060, punto 112. Sentenza del 10 maggio 2016, Germania/Commissione, T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281, punto 55.

(22)  Sentenza dell'8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C-279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551, punto 32.

(23)  Sentenza del 19 dicembre 2013, Vent De Colère e altri, C-262/12 ECLI:EU:C:2013:851.

(24)  Sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C-379/98 ECLI:EU:C:2001:160.

(25)  Sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e altri, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413.

(26)  Sentenza del 10 maggio 2016, Germania/Commissione, T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281.

(27)  Sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C-482/99 EU:C:2002:294, punto 37, e sentenza del10 maggio 2016, Germania/Commissione, T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281, punto 83.

(28)  A tale proposito, cfr. sentenza del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig, C-78/76, EU:C:1977:52, punto 21; sentenza del 17 marzo 1993, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, cause riunite C-72/91 e C-73/91, EU:C:1993:97, punto 19, e sentenza del 10 maggio 2016, Germania/Commissione, T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281, punto 81.

(29)  Cfr. anche sentenza del 10 maggio 2016, Germania/Commissione, T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281, punto 112, e sentenza dell'11 dicembre 2014, Austria/Commissione, T-251/11, ECLI:EU:T:2014:1060, punto 76.

(30)  Decisione della Commissione del 27 marzo 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) — Francia — Meccanismo di aiuto a favore delle energie rinnovabili e limitazione del contributo al servizio pubblico dell'elettricità (CSPE) (GU C 348 del 3.10.2014, pag. 78).

(31)  Sentenza del1o febbraio 2017, Portovesme/Commissione, C-606/14 P, ECLI:EU:C:2017:75, punto 91.

(32)  Decisione della Commissione del 22 maggio 2002 relativa all'aiuto di Stato NN 68/2000 — Germania –Legge sulla protezione della produzione di energia elettrica mediante cogenerazione del 12 maggio 2000 (GU C 164 del 10.7.2002, pag. 5).

(33)  Ibidem.

(34)  Ibidem.

(35)  Decisione della Commissione del 22 agosto 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.43666 (2015/N) — Germania — Riduzione della sovrattassa KWKG per le ferrovie (GU C 406 del 4.11.2016, pag. 1).

(36)  Sentenza del 14 gennaio 2009, Kronoply/Commissione,T-162/06, ECLI:EU:T:2009:2, in particolare i punti 65, 66, 74 e 75.

(37)  Sentenza del7 giugno 2001, Agrana Zucker und Stärks/Commissione, T-187/99, ECLI:EU:T:2001:149, punto 74; sentenza del 14 maggio 2002, Graphischer Maschinenbau/Commissione, T-126/99, ECLI:EU:T:2002:116, punti 41-43; sentenza del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C-390/06, ECLI:EU:C:2008:224, punti 68-69.

(38)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(39)  Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014.

(40)  Decisione della Commissione del 23 luglio 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.38632 (2014/N) — Germania — EEG 2014 (GU C 325 del 2.10.2015, pag. 4).

(41)  Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014.

(42)  Decisione della Commissione del 22 maggio 2002 relativa all'aiuto di Stato NN 68/2000 — Germania — Legge sulla protezione della produzione di energia elettrica mediante cogenerazione del 12 maggio 2000 (GU C 164 del 10.7.2002, pag. 5).

(43)  Cfr. le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010. Le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 hanno confermato che l'obiettivo di efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della nuova strategia dell'Unione per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Nell'ambito di questo processo, e al fine di attuare tale obiettivo a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali di concerto con la Commissione e a indicare nei rispettivi programmi nazionali di riforma come intendano conseguirli. Cfr. anche Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Energia 2020 — Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura [COM(2010) 639 final del 10 novembre 2010]. La comunicazione colloca l'efficienza energetica al centro della strategia energetica dell'Unione per il 2020 e illustra la necessità di una nuova strategia per l'efficienza energetica che consentirà a tutti gli Stati membri di svincolare l'uso dell'energia dalla crescita economica. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: cfr. anche le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, dove si riconosce che l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione non è in via di realizzazione e che sono necessari interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico nei settori dell'edilizia, dei trasporti, dei prodotti e processi di produzione. Cfr. anche la comunicazione dell'8 marzo 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: piano di efficienza energetica 2011. La comunicazione ha confermato che l'Unione non è sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo di efficienza energetica. Per porre rimedio a tale situazione, il piano di efficienza energetica 2011 ha indicato una serie di politiche e misure di efficienza energetica che interessano tutta la catena energetica, ivi compresa la cogenerazione di calore ed elettricità, sottolineando che il calore disperso dovrebbe essere recuperato, ove possibile, e si dovrebbe fare maggiore ricorso alla cogenerazione ad alto rendimento, ove possibile.

(44)  Sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C-379/98 ECLI:EU:C:2001:160.

(45)  Sentenza del 22 giugno 2006, Forum 187/Commissione, cause riunite C-182/03, C-217/03, ECLI:EU:C:2005:266, punto 147.

(46)  Sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e altri, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413.

(47)  Sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C-379/98 ECLI:EU:C:2001:160.

(48)  Decisione della Commissione del 22 luglio 2009 relativa all'aiuto di Stato SA.26036 (C24/2009) — Austria — Aiuto potenziale ai grandi consumatori di energia elettrica (GU C 217 dell'11.9.2009, pag. 12).

(49)  Decisione 2011/528/UE della Commissione, dell'8 marzo 2011, relativa all'aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) — aiuto di Stato per imprese a forte consumo di energia, legge sull'elettricità verde, Austria (GU L 235 del 10.9.2011, pag. 42).

(50)  GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1.