ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 182

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
13 luglio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/1259 della Commissione, del 19 giugno 2017, che sostituisce gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/1260 della Commissione, del 19 giugno 2017, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

20

 

*

Regolamento (UE) 2017/1261 della Commissione, del 12 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per trasformare alcuni grassi fusi ( 1 )

31

 

*

Regolamento (UE) 2017/1262 della Commissione, del 12 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di letame di animali d'allevamento come combustibile negli impianti di combustione ( 1 )

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 della Commissione, del 12 luglio 2017, che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

37

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1264 della Commissione, del 12 luglio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 30 giugno al 7 luglio 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

40

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1265 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 4686]  ( 1 )

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1259 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2017

che sostituisce gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (1), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 861/2007 stabilisce negli allegati i moduli da utilizzare per facilitarne l'applicazione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 861/2007 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le modifiche introdotte al procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbero trovare riscontro nei moduli allegati. A fini di chiarezza è opportuno sostituire tali allegati.

(3)

Poiché le modifiche al regolamento (CE) n. 861/2007 si applicheranno a decorrere dal 14 luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 14 luglio 2017.

(4)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007 e del regolamento (UE) 2015/2421 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È pertanto necessario sostituire gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 861/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 861/2007 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 1).


ALLEGATO

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ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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13.7.2017   

IT

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L 182/20


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1260 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2017

che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (1), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 stabilisce, nei suoi allegati, i moduli da utilizzare per facilitarne l'applicazione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1896/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) con effetto dal 14 luglio 2017. A decorrere da tale data, in caso di opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente può chiedere che il procedimento prosegua conformemente alle norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L'appendice 2 e le relative istruzioni di cui all'allegato I dovrebbero tenere conto di tale possibilità. A fini di chiarezza è opportuno sostituire completamente l'allegato I.

(3)

Poiché le modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006 si applicheranno a decorrere dal 14 luglio 2017, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 14 luglio 2017.

(4)

A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 e del regolamento (UE) n. 2015/2421 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È pertanto necessario sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).


ALLEGATO

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ALLEGATO I

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13.7.2017   

IT

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L 182/31


REGOLAMENTO (UE) 2017/1261 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per trasformare alcuni grassi fusi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le procedure per l'adozione di un metodo di trasformazione alternativo.

(2)

A seguito di una richiesta dell'autorità competente della Finlandia per l'autorizzazione di un metodo alternativo per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico sull'uso di un idrotrattamento catalitico continuo a più fasi per la trasformazione di grasso animale fuso (categoria 1) (3). Questo metodo può essere utilizzato per la produzione di diesel rinnovabile, combustibile per jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile. Il metodo è stato valutato dall'EFSA come metodo alternativo sicuro per la trasformazione di grassi fusi di categoria 1 e i prodotti possono essere dichiarati come punto finale nella catena di fabbricazione.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(4)

I prodotti derivati dalla trasformazione dei materiali delle categorie 1 e 2 devono essere marcati in modo permanente per garantire la tracciabilità ed evitare che entrino nella catena alimentare e dei mangimi. L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni relative alla marcatura di tali prodotti derivati. Tuttavia, in conformità all'allegato VIII, capo V, punto 3, lettera e), di detto regolamento, la marcatura non è necessaria per i combustibili rinnovabili di cui al capo IV, sezione 2, lettera J dell'allegato IV.

(5)

Poiché l'idrotrattamento catalitico a più fasi per la trasformazione di grasso animale fuso (categoria 1) riduce i rischi per la salute pubblica e degli animali in maniera altrettanto efficace rispetto al metodo definito all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J, del regolamento (UE) n. 142/2011, è opportuno escluderlo dalle prescrizioni di marcatura e aggiungere un riferimento a tale metodo nell'allegato VIII, capo V, punto 3, lettera e), di detto regolamento.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (UE) n. 142/2011, è aggiunta la seguente lettera k):

«k)

diesel rinnovabile, combustibile jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile che soddisfano le prescrizioni specifiche per i prodotti ottenuti da idrotrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera f).»

Articolo 2

Gli allegati IV e VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(11):4307.


ALLEGATO

Gli allegati IV e VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

1)

nell'allegato IV, il capo IV è così modificato:

a)

nella sezione 1, il punto 1, lettera d), è sostituito dal seguente:

«d)

combustibili rinnovabili prodotti da grassi fusi ottenuti dai materiali della categoria 1 e della categoria 2 in conformità alle lettere J e L.»,

b)

nella sezione 2, è aggiunto il seguente punto L:

«L.   Idrotrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili

1.   Materie prime

Per questo processo è possibile utilizzare i seguenti materiali:

a)

grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1 che sono stati trasformati utilizzando il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione);

b)

grassi fusi e olio di pesce conformi alla lettera J, punto 1, lettera a), della presente sezione.

2.   Metodo di trasformazione

a)

I grassi fusi devono essere sottoposti a un trattamento preliminare che comprende almeno uno sbiancamento delle materie prime, inclusi i grassi fusi, con acido in presenza di argilla sbiancante e successiva rimozione dell'argilla sbiancante utilizzata e delle impurità insolubili mediante filtrazione;

prima di questo trattamento i grassi fusi possono essere degommati con acido e/o soluzione caustica al fine di rimuoverne le impurità formando gomme e separando successivamente le gomme mediante centrifugazione;

b)

i materiali preliminarmente trattati devono essere sottoposti a un processo di idrotrattamento che consiste in una fase di idrotrattamento catalitico, una fase di estrazione seguita da una fase di isomerizzazione.

I materiali devono essere sottoposti a una pressione minima di 30 bar a una temperatura minima di 265 °C per almeno 20 minuti;»,

c)

nella sezione 3, punto 2, è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

l'idrotrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili può essere:

i)

utilizzato come combustibile senza restrizioni a norma del presente regolamento (punto finale) nel caso di diesel rinnovabile, combustibile per jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile ottenuti dal processo;

ii)

nel caso di liquame gommoso e argilla usata per lo sbiancamento proveniente dal trattamento preliminare di cui alla sezione 2, lettera L, punto 2, lettera a):

smaltiti a norma dell'articolo 12, lettere a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

smaltiti mediante sotterramento in una discarica autorizzata;

trasformati in biogas, a condizione che i residui della digestione dalla trasformazione generatrice di biogas vengano eliminati mediante incenerimento, coincenerimento o sotterramento in una discarica autorizzata;

impiegati ai fini tecnici di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009.»;

2)

nell'allegato VIII, capo V, il punto 3, lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

combustibili rinnovabili prodotti da grassi fusi ottenuti dai materiali della categoria 1 e della categoria 2 in conformità all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettere J e L.»


13.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/34


REGOLAMENTO (UE) 2017/1262 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di letame di animali d'allevamento come combustibile negli impianti di combustione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 27, lettera i),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, compresi parametri per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale nonché per il trattamento, la trasformazione o la lavorazione sicuri dei sottoprodotti di origine animale in prodotti derivati.

(2)

In conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 la combustione, quale definita nell'allegato I, punto 41, del regolamento (UE) n. 142/2011, è uno dei processi utilizzati per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, compreso il letame.

(3)

L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le norme per il riconoscimento degli impianti di combustione che utilizzano sottoprodotti di origine animale come combustibile. Il paragrafo 8 di tale articolo dovrebbe essere modificato di conseguenza al fine di tenere conto dell'uso di letame di qualsiasi animale d'allevamento come combustibile.

(4)

Il letame di animali d'allevamento può rappresentare una fonte sostenibile di combustibile, purché il processo di combustione rispetti prescrizioni specifiche volte a ridurre efficacemente gli effetti dannosi sulla salute pubblica e degli animali nonché sull'ambiente causati dal suo utilizzo come combustibile. Il regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione (3) ha introdotto prescrizioni per l'uso di letame di pollame come combustibile negli impianti di combustione. Esso stabilisce prescrizioni generali per gli impianti che utilizzano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come combustibile e prescrizioni specifiche per tipo di combustibile e di impianto di combustione. Negli impianti aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW è attualmente possibile utilizzare letame di animali d'allevamento di specie diverse dal pollame come combustibile alle stesse condizioni stabilite per la combustione del letame di pollame, compresi i limiti di emissione e le prescrizioni in materia di monitoraggio.

(5)

Gli operatori degli impianti di combustione che utilizzano letame di animali d'allevamento come combustibile dovrebbero adottare le misure d'igiene necessarie per prevenire la diffusione di eventuali agenti patogeni. A tale riguardo detti impianti dovrebbero rispettare le prescrizioni generali per l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile di cui all'allegato III, capo IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, nonché le prescrizioni specifiche per determinati tipi di impianti e di combustibili che possono essere utilizzati per la combustione, da stabilire nel presente regolamento.

(6)

La combustione di letame di erbivori, per via della sua composizione, produce emissioni di particolato più elevate rispetto alla combustione di letame di pollame. Per ovviare a tale problema il presente regolamento dovrebbe prevedere valori limite di emissione di particolato più flessibili per gli impianti di combustione di dimensioni molto ridotte, in modo da consentire lo smaltimento del letame che non potrebbe essere altrimenti smaltito come combustibile.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe analogamente consentire alle autorità competenti di concedere agli impianti di combustione esistenti un periodo transitorio per ottemperare alle prescrizioni in materia di aumento controllato della temperatura del gas, purché tali emissioni non presentino rischi per la salute pubblica e degli animali né per l'ambiente. La normativa sui sottoprodotti di origine animale non impedisce agli Stati membri, qualora il letame di animali d'allevamento sia bruciato con altri combustibili o rifiuti, di applicare le pertinenti norme per il calcolo dei valori limite di emissione stabiliti nella normativa ambientale.

(8)

L'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali. A seguito dell'introduzione, con il presente regolamento, di prescrizioni in materia di combustione del letame di animali d'allevamento come combustibile, tali prescrizioni specifiche dovrebbero applicarsi anche a detto processo.

(9)

È opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Per l'uso del letame di animali d'allevamento come combustibile secondo quanto stabilito nell'allegato III, capo V, si applicano le seguenti norme in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 7 del presente articolo:

a)

la domanda di riconoscimento presentata dall'operatore all'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009 deve contenere elementi di prova certificati dall'autorità competente o da un'organizzazione professionale autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro, indicanti che l'impianto di combustione in cui il letame di animali d'allevamento è utilizzato come combustibile rispetta pienamente le prescrizioni di cui all'allegato III, capo V, lettera B, punti 3, 4 e 5, del presente regolamento, fatta salva la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro di concedere una deroga al rispetto di determinate disposizioni in conformità all'allegato III, capo V, lettera C, punto 4;

b)

la procedura di riconoscimento di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è conclusa solo quando, nei primi sei mesi di funzionamento dell'impianto di combustione, l'autorità competente o un'organizzazione professionale autorizzata da tale autorità abbia effettuato almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso, comprese le necessarie misurazioni della temperatura e delle emissioni. Il pieno riconoscimento può essere concesso dopo che i risultati di tali controlli hanno dimostrato il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato III, capo V, lettera B, punti 3, 4 e 5, nonché, ove applicabile, lettera C, punto 4, del presente regolamento.»

Articolo 2

Gli allegati III e XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 33).


ALLEGATO

Gli allegati III e XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

1)

nell'allegato III, capo V, è aggiunta la seguente lettera C:

«C.   Impianti di combustione nei quali è utilizzato come combustibile il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B

1.   Tipo di impianto:

impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW.

2.   Materie prime:

esclusivamente letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B, che deve essere utilizzato come combustibile conformemente alle prescrizioni di cui al punto 3.

Negli impianti di combustione di cui al punto 1 non è autorizzato l'uso come combustibile di altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati. Il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B generato al di fuori dell'azienda non deve entrare in contatto con gli animali d'allevamento.

3.   Metodologia:

gli impianti di combustione nei quali è utilizzato come combustibile il letame di animali d'allevamento diverso dal letame di pollame di cui alla lettera B rispettano le prescrizioni di cui alla lettera B, punti 3, 4 e 5.

4.   Deroga e periodo transitorio:

l'autorità competente dello Stato membro responsabile per le questioni ambientali può:

a)

in deroga alla lettera B, punto 3, lettera b), punto ii), concedere agli impianti di combustione in funzione al 2 agosto 2017 un ulteriore termine massimo di 6 anni per ottemperare all'allegato III, capo IV, sezione 2, punto 2, primo comma, del presente regolamento;

b)

in deroga alla lettera B, punto 4, autorizzare le emissioni di particolato inferiori o uguali a 50 mg/m3, purché la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione non superi 5 MW;

c)

in deroga alla lettera B, punto 3, lettera b), punto i), autorizzare l'immissione manuale di letame equino come combustibile nella camera di combustione quando la potenza termica nominale totale non supera 0,5 MW.»;

2)

nell'allegato XVI, capo III; la sezione 12 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 12

Controlli ufficiali relativi agli impianti riconosciuti per la combustione di sottoprodotti di origine animale

L'autorità competente effettua controlli documentali conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, negli impianti riconosciuti di cui all'allegato III, capo V.»


13.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1263 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2017

che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (1), in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione (2) istituisce un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione»), che deve essere tenuto opportunamente aggiornato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

(2)

Sulla base delle prove disponibili e delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, la Commissione ha concluso che le seguenti specie esotiche invasive rispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

La Commissione ha concluso che, per tutte le suddette specie esotiche invasive, tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014 sono stati tenuti in debito conto.

(4)

Alcuni Stati membri intendono chiedere alla Commissione di autorizzare il mantenimento dell'allevamento di Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 per presunte esigenze imperative di interesse generale di natura sociale o economica. In tale contesto, l'inclusione di questa specie nell'elenco dell'Unione dovrebbe essere subordinata a un periodo di transizione per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 9 del suddetto regolamento prima che l'inserimento di questa specie nell'elenco prenda effetto.

(5)

Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2016/1141 i codici NC fissati nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3) sono stati aggiornati, e le modifiche più recenti sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (4). È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione è così modificato:

(1)

nella tabella contenente l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale le specie seguenti sono inserite in ordine alfabetico:

Specie

Codici NC degli esemplari vivi

Codici NC delle parti degli esemplari vivi in grado di riprodursi

Categorie di merci connesse

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

«Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (uova fertilizzate per incubazione)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sementi)

 

(2)

nelle note alla tabella relative alla colonna (iv) è aggiunto il punto seguente:

«(12)

ex 2309 90: alimenti preparati per volatili»;

(3)

nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0301 99 18» è sostituito da «0301 99 17»;

(4)

nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0306 24 80» è sostituito da «0306 33 90»;

(5)

nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0306 29 10» è sostituito da «0306 39 10»;

(6)

nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0602 90 49» è sostituito da «0602 90 46 o 0602 90 48».


(*1)  L'inclusione di Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 prende effetto a decorrere dal 2 febbraio 2019.»


13.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1264 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 30 giugno al 7 luglio 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato a 138 994 tonnellate il quantitativo del sottoperiodo n. 2 per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2017.

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 30 giugno 2017 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 7 luglio 2017 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingentale in corso.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131), presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 30 giugno 2017 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 7 luglio 2017 si applica un coefficiente di attribuzione del 2,556976 %.

2.   Per il periodo contingentale in corso, la presentazione di nuove domande di titoli nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131) è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 7 luglio 2017

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


DECISIONI

13.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1265 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 4686]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle parti da I a IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone dell'Estonia, della Lituania e della Polonia.

(2)

Nel giugno 2017 si sono verificati due focolai di peste suina africana in suini domestici nella contea di Parnu in Estonia e nel comune di Varena in Lituania, in zone che attualmente figurano nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di tali focolai costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione.

(3)

Nel giugno 2017 si è verificato un caso di peste suina africana in cinghiali nella gmina di Sokółka in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di tale caso costituisce un aumento del livello di rischio che va preso in considerazione.

(4)

L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati dalla nuova situazione della malattia in Estonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana e inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Estonia, Lituania e Polonia. Di conseguenza, le zone interessate dai nuovi focolai in Estonia e Lituania dovrebbero essere ora elencate nella parte III, anziché nella parte II di tale allegato, e la pertinente zona della Polonia dovrebbe essere ora elencata nella parte II, anziché nella parte I, di tale allegato.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO

PARTE I

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

Hiiu maakond.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

PARTE II

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

PARTE III

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Audru vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Tõstamaa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

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