ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 179

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
12 luglio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/1249 del Consiglio, del 16 giugno 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/1250 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante 4,5-epossidec-2(trans)-enale ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1251 della Commissione, dell'11 luglio 2017, recante duecentosettantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2017/1252 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

8

 

*

Decisione (PESC) 2017/1253 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

15

 

*

Decisione (UE) 2017/1254 della Commissione, del 4 luglio 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata Stop TTIP [notificata con il numero C(2017) 4725]

16

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES ( 1 )

18

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione ( 1 )

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES ( 1 )

32

 

*

Decisione (UE) 2017/1258 della Banca centrale europea, del 5 luglio 2017, sulla delega delle decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico (ECB/2017/22)

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/1


DECISIONE (UE) 2017/1249 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione (UE) 2017/479 del Consiglio (2), l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 («accordo») è stato firmato dalla Commissione l'8 dicembre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen devono partecipare allo strumento a norma delle disposizioni del regolamento stesso e che devono essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (4); il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non partecipa pertanto all' adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 è approvato a nome dell'Unione (6).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione (7).

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  Consenso dato il 16 maggio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2017/479 del Consiglio, dell'8 dicembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 75 del 21.3.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(4)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(6)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 75 del 21.3.2017, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.

(7)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/3


REGOLAMENTO (UE) 2017/1250 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la soppressione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante 4,5-epossidec-2(trans)-enale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CEE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'impiego.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato un elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

La sostanza aromatizzante 4,5-epossidec-2(trans)-enale (n. FL: 16.071) è inserita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 come sostanza in corso di valutazione, per la quale l'Autorità ha chiesto dati scientifici supplementari. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato i dati presentati e ha concluso, nel parere scientifico del 4 maggio 2017 (4), che la sostanza 4,5-epossidec-2(trans)-enale (n. FL: 16.071) presenta un rischio per la sicurezza in relazione alla genotossicità in quanto è stato constatato un effetto genotossico nel fegato dei topi nella prova in vivo effettuata.

(6)

Di conseguenza l'utilizzo di 4,5-epossidec-2(trans)-enale (n. FL: 16.071) non soddisfa le condizioni generali per l'impiego degli aromatizzanti fissate all'articolo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008. Tale sostanza dovrebbe quindi essere soppressa dall'elenco senza indugio, al fine di proteggere la salute umana.

(7)

È pertanto opportuno che la Commissione ricorra alla procedura di urgenza per sopprimere dall'elenco dell'Unione una sostanza che presenta un rischio per la sicurezza.

(8)

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  Gruppo di esperti CEF dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con alimenti, enzimi e aromatizzanti). Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 226, Revisione 1 (FGE.226Rev1): esame dei dati relativi alla genotossicità su un'aldeide α,β-insatura del sottogruppo chimico 1.1.1(b) di FGE.19. EFSA Journal 2017;15(5):4847, 24 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4847


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è soppressa la seguente voce:

«16.071

4,5-epossidec-2(trans)-enale

188590-62-7

1570

 

Almeno l'87 %; componente secondario: 8-9 % 4,5-epossidec-2(cis)-enale

 

1

EFSA»


12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1251 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

recante duecentosettantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 6 luglio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere un'entità all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente,

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Jamaat-ul-Ahrar (JuA) (alias: (a) Jamaat-e-Ahrar; (b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar; (c) Ahrar-ul-Hind. Indirizzo: (a) Lalpura, Provincia di Nangarhar, Afghanistan (dal giugno 2015); (b) Mohmand Agency, Pakistan (ad agosto 2014). Altre informazioni: opera dalla Provincia di Nangarhar, Afghanistan e dalla regione di confine tra Pakistan e Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.7.2017.»


DECISIONI

12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/8


DECISIONE (PESC) 2017/1252 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quando segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo II contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere adottate sia nell'Unione sia nei paesi terzi.

(2)

L'Unione sta attivamente attuando detta strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, fornendo assistenza tecnica e conoscenze specialistiche agli Stati relativamente a un'ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU).

(3)

Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1540 (2004) («UNSCR 1540 (2004)»), primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. L'UNSCR 1540 (2004) ha stabilito obblighi vincolanti per tutti gli Stati al fine di impedire e dissuadere gli attori non statali dall'ottenere l'accesso a tali armi e materiali connessi. Con l'UNSCR 1540 (2004), il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha inoltre stabilito che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche o biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali connessi.

(4)

L'adesione universale alla Convenzione sulle armi chimiche e all'UNSCR 1540 (2004) e la loro piena attuazione sono tra le priorità principali dell'Ucraina nel campo della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare nel quadro della sua partecipazione in qualità di membro non permanente al Consiglio di sicurezza dell'ONU per il periodo 2016-2017.

(5)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo di associazione») è stato firmato il 21 marzo e il 27 giugno 2014. L'accordo di associazione prevede, tra l'altro, la rapida armonizzazione della legislazione ucraina con la legislazione pertinente dell'Unione, anche per quanto riguarda l'eliminazione degli ostacoli alla completa attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). L'accordo di associazione è stato applicato in via provvisoria, parzialmente, dal novembre 2014 e dal gennaio 2016.

(6)

In conformità del piano del governo ucraino 2014-2017 per l'attuazione dell'accordo di associazione, l'Ucraina si è impegnata a elaborare regolamenti sul controllo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Il consiglio dei ministri dell'Ucraina ha deciso altresì di migliorare la sicurezza e protezione chimica mediante lo sviluppo di misure legislative e regolamentari in materia di conformità con i requisiti per la manipolazione sicura di sostanze chimiche pericolose e la prevenzione della commercializzazione illegale di prodotti chimici pericolosi.

(7)

L'11 e 12 dicembre 2014 l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) con il sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo dell'ONU (UNODA), dell'unione dei chimici ucraini (UCU) e del centro internazionale per la sicurezza e la protezione chimica (ICCSS) ha organizzato a Kiev una tavola rotonda nazionale sul tema «capacità nel campo della sicurezza e protezione chimica in Ucraina e sviluppo di un programma integrato di sicurezza e protezione chimica (»ICSSP«) in Ucraina, inclusa la promozione dell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004)». La tavola rotonda ha riunito un pubblico di vari soggetti interessati dell'Ucraina e i partner internazionali e le sue conclusioni sono state sottoscritte con l'approvazione di una serie di raccomandazioni.

(8)

Dal 24 al 26 febbraio 2015 si è tenuta a Vienna una riunione dei principali soggetti interessati e partner internazionali sullo sviluppo di un ICSSP, inclusa la promozione dell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). I partecipanti dell'Ucraina hanno concordato una tabella di marcia per l'ICSSP.

(9)

In tale contesto le proposte di progetto sono state elaborate dal segretariato OSCE in stretta cooperazione con le autorità competenti dell'Ucraina e presentate all'Unione per il finanziamento tramite il bilancio PESC.

(10)

Il segretariato OSCE dovrebbe essere incaricato dell'attuazione tecnica dei progetti da realizzare a norma della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

a)

rafforzare la pace e la sicurezza nel vicinato dell'Unione attraverso la riduzione della minaccia rappresentata dal traffico illegale di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche nella regione dell'OSCE, in particolare in Ucraina;

b)

promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale sostenendo l'azione dell'OSCE volta a rafforzare le capacità delle autorità competenti dell'Ucraina di prevenire il traffico illegale di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione adotta le seguenti misure:

a)

migliorare il quadro normativo ucraino che disciplina sicurezza e protezione chimica;

b)

istituire un centro di riferimento nazionale ucraino per identificare le sostanze chimiche controllate e le sostanze tossiche;

c)

rafforzare i controlli sulla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche.

Una descrizione particolareggiata delle misure di cui sopra figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, è a cura del segretariato OSCE. Esso svolge tale compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato OSCE.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, è pari a 1 431 156,90 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. L'accordo prevede che il segretariato OSCE assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche stilate dal segretariato OSCE. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).


ALLEGATO

Rafforzare la sicurezza e la protezione chimica in Ucraina in linea con la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

1.   Contesto

L'impiego di armi chimiche o di sostanze chimiche come armi da parte di attori non statali è diventato una minaccia reale. Dato l'attuale contesto di sicurezza le minacce e i rischi di un uso non autorizzato di sostanze chimiche o di attentati ad impianti chimici rappresentano una grave sfida per la sicurezza, l'economia, la salute e l'ambiente in Ucraina. Pertanto l'11 e 12 dicembre 2014 a Kiev l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), con il sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), dell'unione dei chimici ucraini (UCU) e del centro internazionale per la sicurezza e la protezione chimica (ICCSS) ha tenuto una tavola rotonda nazionale sul tema «capacità nel campo della sicurezza e protezione chimica in Ucraina e sviluppo di un programma integrato di sicurezza e protezione chimica (»ICSSP«) in Ucraina, inclusa la promozione dell'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (»UNSCR«) 1540 (2004)».

A seguito di ciò, dal 24 al 26 febbraio 2015 si è tenuta a Vienna la riunione per lo sviluppo di un ICSSP in Ucraina. I partecipanti nazionali hanno concordato una tabella di marcia per l'ICSSP. Nella prima fase gli esperti internazionali hanno condotto un riesame globale della sicurezza e protezione chimica in Ucraina («riesame globale»). Il riesame globale ha analizzato, fra l'altro, le politiche generali dell'Ucraina in materia di sicurezza e protezione chimica, la sicurezza e la protezione del trasporto di sostanze chimiche pericolose, le infrastrutture e le capacità tecniche per l'analisi delle sostanze chimiche pericolose, i controlli doganali e di frontiera sulla circolazione di sostanze chimiche pericolose, nonché la sicurezza e la protezione relativamente alla produzione, al deposito e all'impiego di sostanze chimiche da parte dell'industria nazionale.

Di conseguenza, al fine di sostenere l'ICSSP in Ucraina, l'OSCE ha elaborato tre progetti. Essi sono stati sviluppati in cooperazione con le pertinenti autorità ucraine. Tutti i progetti saranno attuati in linea con le disposizioni corrispondenti del piano per l'attuazione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo di associazione»).

2.   Obiettivi

L'obiettivo generale della presente decisione è sostenere i progetti dell'OSCE finalizzati al rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'UNSCR 1540 (2004) e l'accordo di associazione fornendo un contributo importante all'ICSSP in Ucraina. In particolare, la presente decisione mira a ridurre la minaccia rappresentata dal traffico illegale di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche nella regione dell'OSCE, in particolare in Ucraina, promuovendo in tal modo la pace e la sicurezza nel vicinato dell'Unione.

3.   Descrizione dei progetti

3.1.   Progetto 1: migliorare il quadro normativo dell'Ucraina in materia di sicurezza e protezione chimica

3.1.1.   Obiettivo del progetto

Migliorare la base legislativa e regolamentare dell'Ucraina in materia di sicurezza e protezione chimica, quale parte dell'ICSSP, in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).

3.1.2.   Descrizione del progetto

Al fine di sostenere le agenzie del governo ucraino nell'affrontare le minacce legate all'uso abusivo di sostanze chimiche tossiche, l'OSCE e le autorità competenti dell'Ucraina hanno individuato quattro documenti prioritari connessi al miglioramento della legislazione in materia di sicurezza e protezione chimica:

regolamento tecnico sulla gestione sicura e protetta dei prodotti chimici,

regolamento tecnico sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose,

modifiche della legge dell'Ucraina sugli stabilimenti ad alto rischio,

il decreto del consiglio dei ministri dell'Ucraina sull'individuazione e la dichiarazione di sicurezza degli stabilimenti ad alto rischio.

3.1.3.   Risultati attesi del progetto

Dal progetto scaturiranno i quattro documenti di cui al punto 3.1.2 per l'adozione nel quadro regolamentare e legislativo.

3.1.4.   Beneficiari del progetto

Ministero dello sviluppo economico e del commercio dell'Ucraina

Servizio di emergenza di Stato dell'Ucraina

3.2.   Progetto 2: istituire un centro di riferimento nazionale ucraino per identificare le sostanze chimiche controllate e le sostanze tossiche

3.2.1.   Obiettivo del progetto

Migliore capacità delle autorità ucraine di identificare sostanze chimiche e precursori tossici e di condurre indagini forensi sul loro uso abusivo quale parte dell'ICSSP, in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).

3.2.2.   Descrizione del progetto

In conformità della raccomandazione del riesame globale, approvata dal ministero della sanità ucraino, un centro di riferimento nazionale potrebbe essere istituito sulla base di un centro di ricerca già esistente. Tuttavia i laboratori di tale centro di ricerca mancano di una base regolamentare pertinente, di procedure operative standard per la fornitura di servizi alle autorità e alle organizzazioni del settore privato interessati nonché di una strumentazione specifica per l'analisi chimica ad alta risoluzione atta al rilevamento e all'identificazione delle sostanze chimiche pericolose con precisione e affidabilità. Il progetto fornirà, pertanto, assistenza per l'istituzione di un centro di riferimento nazionale pienamente operativo, nonché per le gare d'appalto relative alla strumentazione per l'analisi chimica ad alta risoluzione e per formazioni adeguate del personale di laboratorio.

3.2.3.   Risultati attesi del progetto

Istituzione del centro di riferimento nazionale per l'identificazione delle sostanze chimiche controllate e delle sostanze tossiche e sua integrazione nei sistemi nazionali e internazionali di risposta alle minacce chimiche

Potenziamento delle apparecchiature di laboratorio del centro di ricerca

Integrazione del centro di riferimento nazionale nel quadro internazionale

Personale di laboratorio qualificato

3.2.4.   Beneficiari del progetto

Ministero della sanità dell'Ucraina

3.3.   Progetto 3: rafforzare i controlli sulla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche

3.3.1.   Obiettivo del progetto

Migliori controlli di frontiera e monitoraggio delle sostanze chimiche in transito in Ucraina, in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).

3.3.2.   Descrizione del progetto

Il riesame globale indica che occorre rafforzare i controlli interni sulla circolazione transfrontaliera delle sostanze chimiche tossiche e le capacità nazionali in tale ambito. Pertanto, il progetto intende istituire sistemi nazionali di formazione ufficiali e preparare i formatori del servizio della guardia nazionale di frontiera dell'Ucraina e del servizio fiscale statale dell'Ucraina al rilevamento e all'identificazione delle sostanze chimiche controllate e delle sostanze tossiche che attraversano i confini nazionali dell'Ucraina. Il progetto fornirà alle autorità ucraine conoscenza sostenibile e migliori prassi per quanto riguarda le procedure in materia di sicurezza e protezione chimica e di gestione delle crisi in relazione alle sostanze chimiche controllate e sostanze tossiche tramite lo sviluppo di procedure operative standard nazionali armonizzate con quelle dell'Unione, l'istituzione di norme e prassi internazionali in questo settore nonché lo svolgimento di esercitazioni sia di simulazione che sul campo alle frontiere ecc. Il progetto contribuirà inoltre al miglioramento del controllo delle esportazioni mediante l'applicazione dell'elenco di controllo dell'Unione dei prodotti a duplice uso da parte delle autorità doganali ucraine.

Sono stati individuati i settori d'intervento seguenti:

analisi e monitoraggio delle sostanze chimiche in transito,

controlli di frontiera e traffici illeciti,

educazione e consapevolezza,

introduzione di regolamenti amministrativi e operativi pertinenti in materia di sicurezza e protezione chimica,

risposta di emergenza agli incidenti durante il transito.

3.3.3.   Risultati attesi del progetto

Programmi di formazione nazionali per il servizio della guardia nazionale di frontiera dell'Ucraina e il servizio fiscale statale dell'Ucraina sulle procedure in materia di sicurezza e protezione chimica, e gestione delle crisi in relazione alla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e pericolose attraverso i valichi di frontiera terrestri, i porti e gli aeroporti

Personale qualificato, compresi i formatori nazionali del servizio fiscale statale dell'Ucraina e del servizio della guardia nazionale di frontiera dell'Ucraina nonché le autorità responsabili dei trasporti a livello regolamentare, gestionale e operativo

Rafforzamento del controllo delle esportazioni e delle capacità di esecuzione dei controlli sulla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e pericolose attraverso i valichi di frontiera terrestri, i porti e gli aeroporti

3.3.4.   Beneficiari del progetto

Servizio fiscale statale dell'Ucraina

Servizio della guardia nazionale di frontiera dell'Ucraina

4.   Sostegno amministrativo per l'attuazione dei progetti

Personale dedicato presso il segretariato OSCE e l'ufficio del coordinatore dei progetti OSCE in Ucraina coordinerà e gestirà l'attuazione delle attività di progetto di cui al punto 3 al fine di sviluppare ulteriormente il quadro di collaborazione tra i partner ucraini, anche mediante lo sviluppo di nuove proposte di progetti e misure nazionali pertinenti.

Il personale di supporto svolgerà i seguenti compiti:

gestire i progetti in tutte le fasi del ciclo del progetto,

effettuare vigilanza finanziaria ordinaria dei progetti,

prestare consulenze tecniche e giuridiche, sostenere le grandi gare d'appalto, coinvolgere altre organizzazioni internazionali, effettuare garanzia della qualità e controllo della qualità dei risultati tangibili dei progetti approvati, rendicontazione all'Unione in merito a tutte le attività dell'ICSSP,

sostenere le autorità ucraine per lo sviluppo di nuove misure nazionali nel quadro dell'ICSSP in linea con l'UNSCR 1540 (2004).

5.   Durata

La durata totale stimata dei progetti è di 36 mesi.

6.   Ente incaricato dell'attuazione tecnica

L'attuazione tecnica della presente decisione sarà affidata al segretariato OSCE. Il segretariato OSCE attuerà le attività ai sensi della presente decisione in cooperazione con altre organizzazioni internali e agenzie, in particolare al fine di garantire efficaci sinergie ed evitare duplicazioni con le attività dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, in coerenza con la Convenzione sulle armi chimiche.

7.   Rendicontazione

Il segretariato OSCE preparerà relazioni periodiche, nonché relazioni dopo il completamento di ciascuna delle attività descritte. Le relazioni finali dovrebbero essere presentate all'Unione non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

8.   Comitato direttivo

Il comitato direttivo per tali progetti sarà composto di un rappresentante dell'alto rappresentante e di un rappresentante dell'ente incaricato dell'attuazione di cui al punto 6 del presente allegato. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione della presente decisione periodicamente, almeno ogni sei mesi, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.

Il costo totale dei progetti è di 1 431 156,90 EUR.

9.   Stima del costo totale dei progetti e contributo finanziario dell'Unione

Il costo totale dei progetti è di 1 431 156,90 EUR.


12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/15


DECISIONE (PESC) 2017/1253 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC (1) che istituisce una missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) per sostenere lo sviluppo di capacità degli operatori della sicurezza nigerini nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

(2)

Il 18 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1172 (2) che proroga la missione fino al 15 luglio 2018 e prevede un importo di riferimento finanziario fino al 15 luglio 2017.

(3)

La decisione 2012/392/PESC dovrebbe essere modificata così da prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 16 luglio 2017 al 15 luglio 2018.

(4)

L'EUCAP Sahel Niger sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1 della decisione 2012/392/PESC è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Niger nel periodo dal 16 luglio 2017 al 15 luglio 2018 è pari a 31 000 000 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 luglio 2017.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).

(2)  Decisione (PESC) 2016/1172 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 106).


12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/16


DECISIONE (UE) 2017/1254 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2017

sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop TTIP»

[notificata con il numero C(2017) 4725]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione C(2014) 6501 della Commissione, del 10 settembre 2014, è stata respinta la registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop TTIP». Il Tribunale dell'Unione europea nella sua sentenza del 10 maggio 2017, causa T-754/14, ha annullato tale decisione. Al fine di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, la Commissione deve adottare una nuova decisione sulla domanda di registrazione della predetta proposta di iniziativa dei cittadini.

(2)

L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini «Stop TTIP» è formulato come segue: «Si invita la Commissione europea a raccomandare al Consiglio di abrogare il mandato negoziale per il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) e di non concludere l'accordo economico e commerciale globale (CETA)».

(3)

Gli obiettivi dichiarati della proposta di iniziativa dei cittadini sono definiti in questi termini: «Vogliamo impedire la conclusione del TTIP e del CETA a causa di diversi aspetti cruciali in essi contenuti, quali la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati e le regole in materia di cooperazione normativa, che rappresentano una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto. Vogliamo che si impedisca sia il livellamento verso il basso degli standard sociali, ambientali e in materia di occupazione, vita privata e consumatori, sia la liberalizzazione dei servizi pubblici (ad esempio, nel settore dell'approvvigionamento idrico) e dei beni culturali attraverso negoziati non trasparenti. L'iniziativa dei cittadini europei è a favore di una politica commerciale e di investimento alternativa nell'UE».

(4)

Le decisioni del Consiglio che autorizzano l'avvio di negoziati internazionali tra l'Unione europea e paesi terzi, quali il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) e l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, analogamente alle decisioni del Consiglio che autorizzano la firma o la conclusione di tali accordi, costituiscono atti giuridici ai fini dell'applicazione dei trattati adottati sulla base di una raccomandazione o di una proposta della Commissione. Simili atti giuridici possono dunque essere oggetto di un'iniziativa dei cittadini europei.

(5)

Tuttavia, il CETA è stato firmato il 30 ottobre 2016 a seguito dell'adozione della decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (2). Pertanto, la proposta iniziativa dei cittadini è ormai priva di oggetto in quanto essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di decisione del Consiglio di non firmare l'accordo CETA in questione.

(6)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, stabilendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante un'iniziativa dei cittadini europei.

(7)

A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l'Unione più accessibile.

(8)

Per tali motivi è opportuno considerare che la proposta di iniziativa dei cittadini in questione non esula manifestamente dalla competenza della Commissione in virtù della quale la Commissione può presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento.

(9)

La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop TTIP» dovrebbe pertanto essere registrata. Tuttavia, le dichiarazioni di sostegno per la proposta di iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte solo in quanto essa concerne la presentazione, da parte della Commissione, di proposte o raccomandazioni relative ad atti giuridici diversi da una decisione del Consiglio di non firmare il CETA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop TTIP» è registrata.

2.   È possibile raccogliere dichiarazioni di sostegno per la proposta di iniziativa dei cittadini sulla base del presupposto che essa mira a proposte o raccomandazioni presentate dalla Commissione in relazione ad atti giuridici diversi da una decisione del Consiglio di non firmare l'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2017.

Articolo 3

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop TTIP», rappresentati da Michael EFLER e [i dati personali sono stati espunti dopo consultazione con gli organizzatori] in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).


12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1255 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

dopo aver sentito il comitato EURES,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/589 stabilisce, tra l'altro, i principi e i criteri di base per l'ammissione dei membri e dei partner di EURES.

(2)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, ciascuno Stato membro istituisce, entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammette organizzazioni a diventare membri e partner di EURES, monitora le loro attività e ne verifica il rispetto del diritto applicabile nell'attuare tale regolamento e, se necessario, ne revoca le ammissioni.

(3)

Le organizzazioni che, a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/589, sono ammesse a partecipare in qualità di membri e partner di EURES per un periodo transitorio dovrebbero, per rimanere all'interno della rete EURES una volta terminato il periodo transitorio, presentare domande in tal senso che devono essere trattate nell'ambito di tali sistemi di ammissione.

(4)

I servizi pubblici per l'impiego designati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/589 non sono soggetti ai sistemi di ammissione, ma devono soddisfare gli obblighi e rispettare i criteri stabiliti in tale articolo.

(5)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/589, gli Stati membri, attraverso i loro uffici di coordinamento nazionali, sono tenuti a informare l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai sistemi di ammissione e alle domande approvate, rigettate o revocate e l'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri uffici di coordinamento nazionali.

(6)

Uno scambio sistematico di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri possono contribuire a migliorare la qualità della progettazione dei sistemi nazionali di ammissione e la loro applicazione.

(7)

Al fine di garantire uno scambio di informazioni aperto e l'apprendimento reciproco fra gli Stati membri, occorre utilizzare un modello comune per descrivere i sistemi nazionali di ammissione e istituire un meccanismo per lo scambio di informazioni.

(8)

Nel tempo può emergere l'esigenza di adattare il modello per rispecchiare l'evoluzione del mercato dei servizi di reclutamento e altri sviluppi. Pertanto è importante istituire un modello di governance al fine di garantire una consultazione e un coinvolgimento adeguati degli uffici di coordinamento nazionali prima dell'adozione di eventuali modifiche del modello,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il modello che gli Stati membri devono utilizzare nella descrizione dei loro sistemi per l'ammissione di membri e partner di EURES, istituiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589 (sistemi nazionali di ammissione), le procedure per la modifica del modello e i meccanismi per condividere le informazioni con altri Stati membri in merito ai sistemi di ammissione.

Articolo 2

Principi generali

1.   Gli Stati membri condividono le informazioni in merito ai loro sistemi di ammissione in base al modello comune di cui all'articolo 6 e aggiornano tali informazioni ogniqualvolta si registrino cambiamenti.

2.   Ai fini dei sistemi di ammissione, ciascuno Stato membro garantisce l'espletamento delle seguenti funzioni:

a)

trattamento e valutazioni delle domande per diventare membri o partner di EURES;

b)

decisioni di approvazione o rigetto di tali domande e di revoca delle ammissioni;

c)

trattamento dei reclami relativi alle decisioni di cui alla lettera b) e decisione in merito ai medesimi reclami nonché proposta di rimedi avverso le suddette decisioni;

d)

monitoraggio della conformità dei membri e dei partner di EURES al sistema nazionale di ammissione e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/589.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i candidati siano chiaramente informati sulle modalità di trattamento delle loro domande, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con altri Stati membri su decisioni in materia di ammissioni, monitoraggio e revoche.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/589, gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di tenere informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito al sistema nazionale di ammissione e alla sua applicazione, in particolare:

a)

fornendo informazioni sul sistema nazionale di ammissione, compresi tutti i criteri e i requisiti applicati, presentando il modello comune compilato di cui all'articolo 6 e, se del caso, aggiornandolo;

b)

tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai membri e ai partner di EURES ammessi conformemente al sistema nazionale di ammissione;

c)

tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito a qualsiasi rifiuto dell'ammissione a causa della mancata osservanza, in particolare, dell'allegato I, sezione 1, punto 1, del regolamento (UE) 2016/589;

d)

tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito a qualsiasi revoca dell'ammissione dei membri e dei partner di EURES, e in merito ai relativi motivi.

Articolo 4

Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

1.   L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di sostenere lo scambio di informazioni tra Stati membri sui sistemi nazionali di ammissione e sulla loro gestione, in particolare:

a)

creando e gestendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES per mettere a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali:

i)

il modello di cui all'articolo 6 e tutte le informazioni relative alle sue modalità di compilazione e presentazione;

ii)

tutte le informazioni fornite dagli uffici di coordinamento nazionali in merito ai sistemi di ammissione e alla loro applicazione a norma del regolamento (UE) 2016/589 e della presente decisione, tenendo presente l'obbligo dell'ufficio europeo di coordinamento di inoltrare le informazioni in merito all'applicazione agli altri uffici di coordinamento nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/589;

iii)

un'area collaborativa per lo scambio di informazioni circa l'istituzione e la gestione dei sistemi nazionali di ammissione;

b)

fornendo ogni ulteriore strumento, formazione e supporto necessari per facilitare lo scambio di informazioni e l'apprendimento reciproco sui sistemi di ammissione;

c)

tenendo regolarmente informato il gruppo di coordinamento in merito al funzionamento dello scambio di informazioni e, laddove necessario, proponendo modifiche del modello e delle procedure.

2.   L'ufficio europeo di coordinamento pubblica l'elenco dei membri e dei partner di EURES sul portale EURES d'intesa con il singolo ufficio di coordinamento nazionale.

Articolo 5

Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento

1.   Il gruppo di coordinamento monitora attentamente la gestione dei sistemi nazionali di ammissione e funge da forum per lo scambio di opinioni e migliori prassi al fine di migliorare il loro funzionamento.

2.   Una volta l'anno il gruppo di coordinamento procede a un riesame dell'applicazione della presente decisione. Tale riesame costituirà il contributo del gruppo di coordinamento alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589.

3.   Qualora la sezione Extranet di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o qualsiasi informazione e documentazione ad essa correlata richiedano adeguamenti o modifiche, l'ufficio europeo di coordinamento, prima di adottare una nuova versione, consulta il gruppo di coordinamento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589.

Articolo 6

Modello

1.   Gli uffici di coordinamento nazionali utilizzano una versione elettronica del modello riprodotto nell'allegato per descrivere i sistemi nazionali di ammissione, i criteri e i requisiti applicati, nonché gli organismi designati per la loro gestione.

2.   Il modello compilato è presentato all'ufficio europeo di coordinamento non appena istituito un sistema nazionale di ammissione. Qualora le informazioni così fornite subiscano modifiche, l'ufficio di coordinamento nazionale compila e presenta senza indugio un nuovo modello con le informazioni aggiornate.

Articolo 7

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   L'ufficio europeo di coordinamento condivide con gli uffici di coordinamento nazionali la versione elettronica del modello riprodotto nell'allegato, qualsiasi successiva modifica ad essa apportata e tutti gli altri documenti di orientamento pertinenti sull'Extranet del portale EURES entro il 1o dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.


ALLEGATO

Modello che gli uffici di coordinamento nazionali devono utilizzare allo scopo di fornire informazioni sui sistemi nazionali e sulle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES

La versione elettronica del presente modello e le eventuali versioni successivamente modificate consolidate saranno disponibili sull'Extranet del portale EURES per gli uffici di coordinamento nazionali.

I.   BASE GIURIDICA

Riferimento al diritto/alle disposizioni legislative/regolamentari/alle norme nazionali.

II.   PROCEDURA DI SELEZIONE DEI MEMBRI E DEI PARTNER DI EURES

1.   Metodo

a.

Descrivere il metodo scelto per selezionare i membri e i partner di EURES:

i.

invito a manifestare interesse (aperto o diretto a determinate organizzazioni. In tal caso, invito a manifestare interesse rivolto a quali organizzazioni e perché?);

ii.

appalto;

iii.

inviti (In tal caso, inviti rivolti a quali organizzazioni e perché?);

iv.

altro.

b.

Spiegare in che modo viene garantita la pubblicità (ad esempio le notifiche vengono pubblicate online?).

2.   Prevenzione dei conflitti di interesse

Illustrare le misure volte a prevenire i conflitti di interesse in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione.

3.   Organizzazione della procedura di ammissione fino alla decisione finale

a.

Organismo incaricato del trattamento e della valutazione delle domande

b.

Funzioni dell'organismo

4.   Procedura decisionale/informazione dei terzi

a.

Organismo incaricato delle decisioni di approvazione/rigetto sulla base della valutazione delle domande

b.

Funzioni dell'organismo

c.

Tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e la comunicazione di approvazione/rigetto ai candidati

d.

Spiegare come i candidati vengano informati in merito all'approvazione/al rigetto della loro domanda

e.

Spiegare come venga gestita la pubblicazione dei membri e dei partner EURES selezionati per garantire la trasparenza.

5.   Garanzia del rispetto della legge

a.

Organismo incaricato

b.

Spiegare come vengano gestiti i reclami connessi al sistema di ammissione

c.

Mezzi di ricorso (rimedi) disponibili in seguito al rifiuto dell'ammissione.

6.   Periodo di ammissione

L'ammissione prevede un termine di scadenza? In caso affermativo, qual è la sua durata?

7.   Procedura di riammissione

Illustrare la procedura e il calendario.

8.   Diritti per la presentazione della domanda

Ai candidati è imposto il pagamento di diritti? In caso affermativo, come sono determinati?

III.   CRITERI DI AMMISSIONE

1.

Applicazione dei criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/589.

2.

Eventuali criteri nazionali e giustificazioni della loro necessità ai fini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589.

IV.   MONITORAGGIO

1.

Organismo/organismi incaricati

2.

Metodo (monitoraggio basato sui dati, controllo e audit, controlli a campione ecc.)

3.

Frequenza dei controlli

4.

Gestione di reclami relativi all'attività dei membri e dei partner di EURES

5.

Conseguenze dell'inosservanza dei requisiti del sistema di ammissione e degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/589.

V.   PROCEDURA DI REVOCA DELL'AMMISSIONE

1.

Organismo incaricato

2.

Funzioni dell'organismo

3.

Illustrare la procedura e il calendario per il trattamento dei casi

4.

Mezzi di ricorso (rimedi) disponibili dopo la revoca.

VI.   CRITERI PER LA REVOCA DELL'AMMISSIONE

Elencare i criteri nazionali per la revoca dell'ammissione.

VII.   ELENCO DEI MEMBRI E DEI PARTNER DI EURES

L'elenco dei membri e dei partner di EURES è allegato al modello al momento della presentazione all'ufficio europeo di coordinamento ed è tenuto aggiornato.


12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1256 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,

dopo aver sentito il comitato EURES,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/589 prevede che tra la Commissione e gli Stati membri sia istituito, a livello dell'Unione, un sistema efficiente di scambio di informazioni sulla domanda e sull'offerta di lavoro a livello nazionale, regionale e settoriale, su cui gli Stati membri possano basare la cooperazione pratica all'interno della rete EURES.

(2)

A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, gli Stati membri devono raccogliere e analizzare informazioni disaggregate per genere in merito alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione, nonché in merito alle attività di EURES a livello nazionale e, se del caso, transfrontaliero.

(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, gli uffici di coordinamento nazionali sono tenuti a redigere programmi di lavoro nazionali per le attività della rete EURES nei rispettivi Stati membri. La condivisione dei programmi di lavoro nazionali nell'ambito di un ciclo di programmazione tra gli Stati membri dovrebbe consentire agli uffici di coordinamento nazionali di indirizzare le risorse della rete EURES verso misure e progetti appropriati e, quindi, di orientare lo sviluppo della rete come strumento incentrato maggiormente sui risultati, che risponda ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro in funzione delle dinamiche del mercato del lavoro.

(4)

Gli scambi tra gli uffici di coordinamento nazionali e l'ufficio europeo di coordinamento sui rispettivi programmi di lavoro e un'analisi congiunta dei progetti migliorerebbero il funzionamento della rete, la trasparenza e le opportunità di cooperazione all'interno della rete.

(5)

Per dare effetto all'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589, gli uffici di coordinamento nazionali dovrebbero raccogliere ed esaminare le informazioni disponibili a livello nazionale di cui alla citata disposizione nel quadro della preparazione del programma di lavoro nazionale e sono invitati a tenere conto di tutti i documenti e di tutte le relazioni pertinenti disponibili a livello dell'Unione.

(6)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589, i programmi di lavoro nazionali redatti dagli uffici di coordinamento nazionali devono essere elaborati su base annuale, indicando le principali attività che devono essere realizzate complessivamente nell'ambito della rete EURES, le risorse umane e finanziarie globali stanziate per la loro realizzazione e le modalità di monitoraggio e di valutazione delle attività programmate.

(7)

La Commissione europea istituisce un modello comune per i programmi di lavoro nazionali, la cui struttura rispecchia l'obiettivo generale del regolamento (UE) 2016/589, per garantire che tutti gli Stati membri individuino le principali attività realizzate in termini di servizi di sostegno ai lavoratori ai datori di lavoro, di cui agli articoli da 21 a 28 del regolamento (UE) 2016/589.

(8)

Occorre definire un calendario comune per la preparazione dei programmi di lavoro nazionali che si basi sulle esperienze maturate con la cooperazione in materia di programmazione congiunta tra gli uffici di coordinamento nazionali ai sensi della decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione (2) e che, tenuto conto dei diversi assetti nazionali, consenta una sufficiente flessibilità.

(9)

È necessario sfruttare tutte le potenziali sinergie con le modalità e le procedure per la raccolta e l'analisi di dati di vari settori di attività di EURES svolta a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/589, in particolare affinché i programmi di lavoro nazionali utilizzino indicatori che siano basati sulle pratiche in vigore nei servizi pubblici per l'impiego, siano coerenti e contribuiscano all'esercizio di raccolta dei dati di cui agli atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/589.

(10)

Il personale di EURES presso i membri e i partner di EURES dovrebbe avere accesso alle informazioni pertinenti dei programmi di lavoro nazionali al fine di meglio contribuire al conseguimento degli obiettivi della rete EURES, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/589.

(11)

Le informazioni raccolte nell'ambito dei programmi di lavoro nazionali sulle attività e sui risultati possono costituire un importante contributo alla preparazione della relazione sull'attività di EURES che la Commissione è chiamata a presentare ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/589, ed è pertanto necessario esaminare quali parti dei programmi di lavoro possano essere rese disponibili a tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità necessarie per lo scambio di informazioni, all'interno della rete EURES, sulla programmazione delle sue attività.

A tal fine, essa prevede un modello che gli uffici di coordinamento nazionali devono utilizzare nell'elaborare i loro programmi di lavoro nazionali a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589 e stabilisce le procedure per lo scambio di informazioni relative ai programmi di lavoro nazionali a livello dell'Unione.

Articolo 2

L'organizzazione del ciclo di programmazione

1.   Ciascun ufficio di coordinamento nazionale redige ogni anno un programma di lavoro nazionale per le attività della rete EURES nel proprio Stato membro, secondo il modello indicato nell'allegato I.

2.   I progetti di programmi di lavoro nazionali sono messi a disposizione di tutti gli uffici di coordinamento nazionali che avranno l'opportunità di informarsi sulle attività programmate e di avanzare proposte di cooperazione e scambio di informazioni sulle attività.

3.   Ai rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che partecipano al gruppo di coordinamento è data l'opportunità di presentare osservazioni in merito ai progetti di programmi di lavoro nazionali.

4.   Dopo il periodo concesso per le osservazioni, i programmi di lavoro nazionali definitivi sono messi a disposizione di tutti gli uffici di coordinamento nazionali.

5.   I programmi di lavoro nazionali utilizzano quanto più possibile gli indicatori e gli obiettivi applicabili agli atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/589.

6.   I programmi di lavoro nazionali possono impiegare altri indicatori aggiuntivi.

7.   Gli uffici di coordinamento nazionali riferiscono annualmente in merito all'esecuzione dei programmi di lavoro nazionali, individuando i risultati delle attività programmate.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di:

a)

raccogliere, analizzare e condividere le informazioni necessarie a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589 al fine di preparare il loro progetto di programma di lavoro nazionale;

b)

redigere il loro programma di lavoro nazionale utilizzando il modello di cui all'allegato I;

c)

rispettare i termini stabiliti nell'allegato II per la presentazione dei progetti di programmi di lavoro nazionali;

d)

mettere il loro progetto di programma di lavoro nazionale a disposizione della rete utilizzando i mezzi previsti dall'ufficio europeo di coordinamento;

e)

partecipare all'esercizio di riesame congiunto dei progetti di programmi di lavoro nazionali al fine di completare tali programmi e aumentare la cooperazione pratica nell'erogazione dei servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro;

f)

completare il programma di lavoro nazionale al termine del riesame congiunto;

g)

aggiornare il programma di lavoro nazionale ogniqualvolta ciò sia necessario e mettere gli aggiornamenti a disposizione della rete utilizzando i mezzi previsti dall'ufficio europeo di coordinamento;

h)

riferire in merito all'attuazione delle attività illustrate nel programma di lavoro nazionale rispettando i termini di cui all'allegato II.

Articolo 4

Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di favorire lo scambio di informazioni tra Stati membri sui programmi di lavoro nazionali e l'esercizio di riesame congiunto, in particolare:

a)

condividendo con gli uffici di coordinamento nazionali le informazioni, disponibili a livello dell'Unione, pertinenti ai fini dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589, al fine di assisterli nella preparazione dei loro progetti di programmi di lavoro nazionali;

b)

sviluppando e aggiornando uno strumento sull'Extranet del portale EURES che metta a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali il modello di cui all'articolo 7 e qualsiasi informazione relativa alle modalità della sua compilazione e presentazione e fornisca agli uffici di coordinamento nazionali un'opportunità per esaminare e commentare reciprocamente i progetti dei programmi di lavoro nazionali;

c)

supervisionando l'applicazione dei termini stabiliti nell'allegato II per la presentazione dei progetti di programmi di lavoro nazionali, l'esercizio di riesame congiunto e le relazioni sull'attuazione dei programmi di lavoro nazionali;

d)

fornendo ogni altro strumento, ogni altra formazione e ogni altro supporto necessari per agevolare lo scambio di informazioni e l'apprendimento reciproco sul ciclo di programmazione;

e)

mettendo a disposizione dell'intera rete EURES, attraverso una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES, gli elementi attinenti al ciclo di programmazione al fine di aumentare la trasparenza e l'apprendimento reciproco;

f)

incoraggiando gli uffici di coordinamento nazionali a garantire la coerenza tra applicazione dell'articolo 31 e dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/589;

g)

tenendo regolarmente informato il gruppo di coordinamento in merito al funzionamento del ciclo di programmazione e, laddove necessario, proponendo modifiche del modello e delle procedure.

Articolo 5

Ruoli e responsabilità dei membri e dei partner di EURES

I membri e i partner di EURES contribuiscono al ciclo di programmazione di EURES:

a)

fornendo dati sulla loro disponibilità di risorse finanziarie e umane e sulle attività programmate che confluiranno nel programma di lavoro nazionale;

b)

realizzando le attività pertinenti del programma di lavoro nazionale;

c)

fornendo dati sulla realizzazione delle loro attività che confluiranno nella relazione nazionale sull'attività.

Articolo 6

Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento

1.   Il gruppo di coordinamento monitora attentamente l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589 e funge da forum per lo scambio di pareri e migliori prassi al fine di migliorare il funzionamento del ciclo di programmazione di EURES. Una volta l'anno il gruppo di coordinamento procede a un riesame dell'applicazione della presente decisione.

2.   Tale riesame costituirà il contributo del gruppo di coordinamento EURES alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589.

3.   Il gruppo di coordinamento stabilisce quali elementi dei programmi di lavoro nazionali e delle relazioni nazionali di attività siano pertinenti per tutto il personale di EURES e debbano pertanto essere accessibili sull'Extranet del portale EURES per garantire un'attuazione adeguata del ciclo di programmazione della rete EURES e il conseguimento dei suoi obiettivi, come previsto dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/589.

4.   Il gruppo di coordinamento stabilisce quali informazioni derivanti dal ciclo di programmazione della rete EURES siano pertinenti e utilizzabili per redigere le relazioni sull'attività di EURES a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/589.

Articolo 7

Modello

1.   Gli uffici di coordinamento nazionali utilizzano una versione elettronica del modello riprodotto nell'allegato I per la redazione dei loro programmi di lavoro nazionali.

2.   Gli uffici di coordinamento nazionali possono inserire tutte le attività del caso in ogni sezione del modello riprodotto nell'allegato I.

3.   Qualora lo strumento di cui all'articolo 4, lettera b), o qualsiasi informazione e documentazione ad esso relativa richiedano adeguamenti o modifiche, l'ufficio europeo di coordinamento, prima di adottare una nuova versione, consulta il gruppo di coordinamento conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589.

Articolo 8

Procedura

1.   Gli uffici di coordinamento nazionali seguono il calendario riprodotto nell'allegato II per la preparazione dei programmi di lavoro nazionali.

2.   Dopo la fase di adozione, i programmi di lavoro nazionali o loro parti possono essere messi a disposizione della rete EURES sull'Extranet del portale EURES.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21).


ALLEGATO I

MODELLO CHE GLI UFFICI DI COORDINAMENTO NAZIONALI DEVONO USARE PER REDIGERE I LORO PROGRAMMI DI LAVORO ANNUALI

La versione elettronica del presente modello e le eventuali versioni successivamente modificate consolidate saranno disponibili sul portale EURES per gli uffici di coordinamento nazionali.

Gli elenchi di attività menzionati di seguito all'interno delle diverse sezioni del modello sono indicativi e non esaustivi.

1.   SINTESI

Panoramica sintetica delle priorità e delle principali attività del programma di lavoro per il periodo di riferimento.

2.   SERVIZI DI SOSTEGNO GENERALI

2.1.   Servizi di sostegno ai lavoratori

Panoramica delle attività di sostegno ai lavoratori, quali:

attività di incrocio e collocamento (ivi compresa l'assistenza nella redazione di domande di lavoro e CV),

organizzazione di eventi di reclutamento,

fornitura di informazioni e orientamenti generali,

fornitura di informazioni e orientamenti specifici (ad esempio in materia di condizioni di vita e di lavoro di un paese di destinazione),

altro, se del caso.

2.2.   Servizi di sostegno ai datori di lavoro

Panoramica delle attività di sostegno ai datori di lavoro, incluse attività di supporto specifico alle PMI, quali:

attività di incrocio e collocamento (ivi compresa l'assistenza nella fissazione di requisiti e nella redazione di offerte di lavoro),

organizzazione di eventi di reclutamento,

fornitura di informazioni e orientamenti generali,

fornitura di informazioni sulle norme specifiche riguardanti il reclutamento da un altro Stato membro e sui fattori che possono agevolare tale reclutamento,

altro, se del caso.

3.   SERVIZI DI SOSTEGNO SPECIFICI

3.1.   Sostegno agli apprendistati e ai tirocini

3.2.   Servizi di sostegno nelle regioni frontaliere

Panoramica delle attività di sostegno ai lavoratori frontalieri e al mercato del lavoro nelle regioni frontaliere, quali:

attività di incrocio e collocamento,

offerta di informazioni relative alla situazione specifica di lavoratori frontalieri e datori di lavoro,

sviluppo di soluzioni a sportello unico per sostenere lavoratori frontalieri e datori di lavoro,

altro, se del caso.

3.3.   Assistenza successiva al reclutamento

Panoramica delle attività svolte al fine di garantire una migliore integrazione del lavoratore mobile nel suo nuovo posto, quali:

attività di informazione/sensibilizzazione di carattere generale per i datori di lavoro in merito all'integrazione dei lavoratori assunti,

informazioni sulle attività di formazione disponibili, pertinenti per l'integrazione dei lavoratori (ad esempio attività di formazione linguistica),

altro, se del caso.

3.4.   Ulteriori attività e contributi ad altri programmi

Informazioni sulla partecipazione a programmi specifici di mobilità dei lavoratori sostenuti finanziariamente dal bilancio dell'UE o da fonti nazionali, sulla partecipazione a progetti bilaterali o multilaterali riguardanti la mobilità dei lavoratori e su qualsiasi altra attività che non rientri nelle categorie summenzionate.

4.   RISORSE E GOVERNANCE

4.1.   Risorse umane

Numero totale stimato degli equivalenti a tempo pieno che lavorano presso EURES (ufficio di coordinamento nazionale, membri e partner di EURES).

4.2.   Risorse finanziarie

Stima dell'assegnazione delle risorse in EUR, a disposizione di queste organizzazioni aderenti, con una ripartizione per fonte: fonti nazionali, bilancio dell'UE (se applicabile) e altra fonte (se applicabile).

4.3.   Infrastrutture informatiche

Infrastrutture e strumenti informatici dedicati all'attività di EURES e accesso ad altri strumenti condivisi con i membri (ad esempio le infrastrutture generali degli SPI) e i partner di EURES.

4.4.   Governance

Panoramica di attività a sostegno del funzionamento della rete nazionale, quali:

attività di sensibilizzazione destinate alla rete nazionale,

interoperabilità e cooperazione tra l'ufficio di coordinamento nazionale e i membri e i partner di EURES della rete nazionale,

adozione di nuovi approcci innovativi alla prestazione dei servizi,

cooperazione con altre parti interessate quali parti sociali, altre reti, servizi di orientamento professionale, camere di commercio, autorità competenti in materia di sicurezza sociale e di imposizione fiscale ecc.

4.5.   Formazione

Dati sulla formazione (comprese le attività propedeutiche alla formazione) a livello nazionale, regionale e locale e, se del caso, qualsiasi altra attività di apprendimento per sostenere l'innalzamento delle competenze e delle conoscenze all'interno della rete.

4.6.   Comunicazione

Elenco delle azioni specifiche risultanti dai piani di comunicazione nazionali e/o dalla strategia di comunicazione EURES e, se del caso, altre importanti attività di comunicazione e sensibilizzazione, attinenti ai servizi di sostegno elencati precedentemente alle sezioni 2 e 3, di cui è in programma l'attuazione nel periodo di riferimento.

4.7.   Monitoraggio e valutazione delle attività

Elenco degli strumenti utilizzati per misurare i risultati e i prodotti dell'attività di EURES a livello nazionale.


ALLEGATO II

TERMINE PER LA PREPARAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO NAZIONALE ANNUALE

1.   FASE DI PREPARAZIONE

Gli uffici di coordinamento nazionali garantiscono la raccolta, l'analisi e la condivisione di informazioni sulle carenze e sulle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione, oltre a prendere in considerazione i dati sui flussi e sui modelli di mobilità.

2.   FASE DI REDAZIONE

Gli uffici di coordinamento nazionali redigono una prima versione del programma di lavoro nazionale utilizzando le informazioni raccolte durante la fase di preparazione entro il 31 ottobre dell'anno N – 1. Queste prime versioni sono disponibili in una sezione dedicata dell'Extranet del portale EURES.

3.   FASE DI RIESAME CONGIUNTO

Gli uffici di coordinamento nazionali effettuano un riesame congiunto dei progetti di programmi di lavoro nazionali annuali entro il 31 dicembre dell'anno N – 1.

4.   FASE DI ADOZIONE

Gli uffici di coordinamento nazionali completano i programmi di lavoro nazionali tenendo conto del feedback ricevuto durante la fase di riesame entro il 31 gennaio dell'anno N.

5.   FASE DI ATTUAZIONE

Attuazione dei programmi di lavoro nazionali annuali da gennaio a dicembre dell'anno N.

6.   FASE DI COMUNICAZIONE

Gli uffici di coordinamento nazionali raccolgono informazioni sui risultati e riferiscono in merito all'attuazione del programma di lavoro nazionale entro il 31 marzo dell'anno N + 1.


12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1257 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/589 stabilisce, tra l'altro, i principi e le norme in materia di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sulla condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV.

(2)

L'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589 prevede l'istituzione di un sistema uniforme per mettere in contatto offerte di lavoro, domande di lavoro e CV di ciascuno Stato membro sul portale EURES.

(3)

Al fine di istituire il sistema uniforme e permettere una ricerca e un incrocio efficienti dei dati forniti, è necessario utilizzare norme e formati comuni per i dati da scambiare.

(4)

Tali norme e formati dovrebbero basarsi, per quanto possibile, su norme di settore o pubbliche consolidate, utilizzate dai servizi pubblici per l'impiego e da altri operatori del mercato del lavoro, ed essere adottate sulla base di adeguate consultazioni con gli Stati membri.

(5)

Nel tempo può emergere l'esigenza di adeguare le norme e i formati in linea con le modifiche tecnologiche o funzionali. Pertanto è importante istituire un modello di governance al fine di garantire una consultazione e un coinvolgimento adeguati degli Stati membri prima dell'adozione di norme e formati.

(6)

Allo scopo di agevolare l'attività degli uffici di coordinamento nazionali nell'organizzare la trasmissione coordinata delle informazioni al portale EURES, salvaguardare il funzionamento del meccanismo di scambio dei dati e garantire la buona qualità intrinseca e tecnica delle informazioni, è necessario individuare e stabilire alcuni principi generali per l'istituzione e il funzionamento del sistema, come pure i ruoli e le responsabilità delle parti interessate.

(7)

Tali principi generali dovrebbero spiegare e precisare i diritti e le responsabilità dei creatori e dei titolari delle informazioni, nonché il modo in cui viene garantita la protezione dei dati di carattere personale lungo tutta la catena di trasmissione dei dati.

(8)

Al fine di promuovere un incrocio efficace sul portale EURES delle offerte di lavoro, ivi compresi i posti per apprendisti e tirocinanti, con le domande di lavoro e i CV, alla luce degli obiettivi del regolamento (UE) 2016/589, è importante che i membri e i partner di EURES mettano a disposizione in modo trasparente il maggior numero possibile delle offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV adeguati in loro possesso.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali dovrebbero essere applicate conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché alle misure nazionali di attuazione. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla conformità ai principi di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato EURES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

La presente decisione definisce le norme tecniche e i formati da utilizzare per un sistema uniforme in grado di mettere in contatto sul portale EURES offerte di lavoro, domande di lavoro e CV forniti dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES. Definisce altresì i metodi e le procedure per concordare ulteriori definizioni tecniche e funzionali.

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «domanda di lavoro»: un documento o una serie di documenti che un candidato trasmette a un datore di lavoro o a un servizio per l'impiego nell'ambito di una procedura con cui un datore di lavoro è informato in merito alla disponibilità e all'intenzione del candidato di essere impiegato in un posto o in una sede di lavoro determinati;

b)   «CV»: un documento che descrive il profilo di una persona per mezzo di una sintesi delle esperienze professionali e del livello di istruzione, nonché altre informazioni pertinenti in materia di risultati ottenuti, abilità, competenze, qualifiche e interessi della persona;

c)   «profilo della persona in cerca di occupazione»: il formato standard dei dati, stabilito nella presente decisione, ai fini della corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e dei CV dei lavoratori;

d)   «creatore dei dati»: la persona o l'organismo che ha originariamente creato la serie di dati messi a disposizione sul portale EURES. Sono considerati creatori dei dati i datori di lavoro che hanno pubblicato un'offerta di lavoro e i lavoratori che hanno creato e deciso di rendere pubblico il profilo di una persona in cerca di occupazione presso un membro di EURES o, se del caso, presso un partner di EURES e hanno accordato il consenso necessario per far trasferire le informazioni al portale EURES;

e)   «titolare dei dati EURES»: la persona o l'organismo che detiene i diritti legali di controllare chi debba avere accesso ai dati. Il titolare dei dati EURES potrebbe essere il creatore dei dati o un'altra persona che agisce su mandato e a nome del creatore dei dati;

f)   «utente finale»: una persona o un organismo che recupera e utilizza i dati relativi alle offerte di lavoro e ai profili delle persone in cerca di occupazione raccolti sul portale EURES conformemente alla presente decisione, al fine di trovare posti di lavoro disponibili per cui candidarsi o di trovare candidati cui offrire opportunità di lavoro;

g)   «sistema uniforme»: le definizioni dei dati e le specifiche funzionali per la trasmissione dei dati, nonché i processi previsti dalla presente decisione al fine di consentire l'incrocio tra offerte di lavoro e CV;

h)   «infrastruttura tecnica»: l'insieme combinato di hardware, software, reti e altre strutture necessarie per sviluppare, testare, offrire, monitorare, controllare o sostenere i servizi informatici pertinenti necessari per l'applicazione del sistema uniforme;

i)   «singolo canale coordinato»: il servizio istituito tra il punto di connessione del portale EURES e il punto di connessione in uno Stato membro che consente la trasmissione di dati dai membri nazionali di EURES e, se del caso, dai partner di EURES al portale EURES, in base al sistema uniforme e mediante l'utilizzo dell'infrastruttura tecnica adeguata.

Articolo 2

Principi generali della trasmissione e dello scambio dei dati

1.   Ciascuno Stato membro istituisce e gestisce un singolo canale coordinato per la trasmissione, dai suoi membri nazionali di EURES e, se del caso, dai partner di EURES al portale EURES, di offerte di lavoro e di profili di persone in cerca di occupazione.

2.   A tal fine, ciascuno Stato membro predispone un'infrastruttura tecnica, collegata al portale EURES, cui possono connettersi e cui possono trasmettere i loro dati i membri di EURES e, se del caso, i partner di EURES.

3.   L'ufficio europeo di coordinamento gestisce il portale EURES e i relativi servizi informatici per ricevere ed elaborare i dati trasmessi attraverso l'infrastruttura di cui al paragrafo 1.

4.   L'ufficio europeo di coordinamento mette i dati a disposizione per le attività di ricerca e incrocio non solo a beneficio degli utenti finali direttamente sul portale EURES, ma anche attraverso interfacce applicative tali da consentire ai membri di EURES e, se del caso, ai partner di EURES di rendere le informazioni disponibili nei rispettivi sistemi a beneficio del proprio personale e degli utenti dei loro servizi e portali di ricerca di lavoro.

5.   Tutte le definizioni, le norme, le specifiche e le procedure necessarie sono descritte dettagliatamente in documenti che devono essere concordati dagli uffici di coordinamento nazionali tramite la struttura di governance definita nella presente decisione e sono messe a disposizione di tutte le parti interessate in una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES.

Articolo 3

Principi generali inerenti ai contenuti e alla qualità dei dati

1.   I dati trasmessi al portale EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589 e della presente decisione sono indicizzati, conservati e messi a disposizione su detto portale esclusivamente a fini di ricerca e incrocio durante il periodo di validità stabilito dal creatore dei dati o dal titolare dei dati EURES per i dati individuali. I dati che sono stati anonimizzati possono essere archiviati e divulgati, anche a terzi, a fini statistici e di ricerca anche dopo la scadenza del periodo di validità.

2.   La trasmissione dei dati al portale EURES non pregiudica i diritti relativi ai dati detenuti dai creatori dei dati o dai titolari dei dati EURES conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli accordi applicabili lungo l'intera catena di trasmissione che va dal creatore dei dati al portale EURES.

3.   I dati personali trasmessi al portale EURES e ivi conservati possono essere divulgati solo nella misura consentita dal creatore dei dati. Essi possono essere divulgati esclusivamente a membri e partner di EURES o a utenti finali che si siano registrati sul portale EURES o presso un membro o un partner di EURES che fornisce a tali utenti finali l'accesso ai dati attraverso le interfacce applicative di cui all'articolo 2, paragrafo 4, a condizione che tali utenti finali abbiano accettato termini e condizioni pienamente conformi al consenso e agli accordi espressi dai creatori dei dati.

4.   I datori di lavoro possono, implicitamente o esplicitamente, cedere i diritti relativi ai dati contenuti in un'offerta di lavoro, diversi da qualsiasi informazione personale, o rinunciarvi. Un lavoratore conserva i diritti relativi ai propri dati personali e può in qualsiasi momento revocare il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni, nonché cancellare, modificare o altrimenti trattare tutti i dati trasmessi al portale EURES o parte di essi. Ciò vale anche per i datori di lavoro per quanto concerne qualsiasi dato personale contenuto in un'offerta di lavoro.

5.   Gli uffici di coordinamento nazionali e i membri di EURES nonché, se del caso, i partner di EURES hanno la responsabilità di garantire che tutti i dati di cui assicurano il transito per la trasmissione al portale EURES siano conformi al regolamento (UE) 2016/589, alla presente decisione e a qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati personali, che i creatori dei dati o i titolari dei dati EURES siano informati in merito alle modalità di utilizzo e di trattamento dei loro dati e che siano stati ottenuti tutti i consensi e i permessi necessari. L'origine dei dati e tutte le loro modifiche nonché il consenso accordato devono essere tracciabili lungo tutta la catena di trasmissione che va dal creatore dei dati al portale EURES.

6.   L'ufficio europeo di coordinamento è il «responsabile del trattamento» ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione ai dati personali conservati nel portale EURES. Ai sensi di detto regolamento, l'ufficio europeo di coordinamento è responsabile del trattamento dei dati personali, compresa la procedura di anonimizzazione di cui al paragrafo 1, nonché delle misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità adeguate dei dati in questione.

7.   Il gruppo di coordinamento elabora e concorda requisiti minimi comuni riguardanti informative, termini e condizioni in materia di protezione dei dati personali che devono essere applicati dall'ufficio europeo di coordinamento, dagli uffici di coordinamento nazionali, dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES, ai fini del rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2016/589 relative al consenso informato dei creatori dei dati o dei titolari dei dati EURES e allo scopo di garantire termini e condizioni uniformi per l'accesso ai dati.

Articolo 4

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di organizzare la trasmissione coordinata e sicura al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, in particolare:

a)

vigilando sull'istituzione e sulla gestione dell'infrastruttura tecnica necessaria per garantire che i dati pertinenti forniti dai membri di EURES e, se del caso, dai partner di EURES possano essere trasmessi al portale EURES tramite un singolo canale coordinato;

b)

consentendo a tutti i membri di EURES e, se del caso, ai partner di EURES, di collegarsi e trasmettere i dati tramite tale singolo canale coordinato;

c)

garantendo il monitoraggio costante delle connessioni al portale EURES e ai membri e partner che partecipano a EURES e la possibilità di intervenire rapidamente per far fronte a qualsiasi problema tecnico o di altra natura che possa verificarsi relativamente alla connessione o ai dati da trasmettere;

d)

garantendo che tutte le attività connesse allo scambio e alla trasmissione dei dati si svolgano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/589 e dei principi generali stabiliti nella presente decisione e intervenendo sempre in caso contrario;

e)

assicurando che tutti i dati trasmessi rispettino i formati e le norme concordati conformemente al regolamento (UE) 2016/589 e alla presente decisione;

f)

garantendo l'attuazione di misure tali da assicurare che i creatori dei dati siano pienamente informati e consapevoli delle modalità di utilizzo e di trattamento dei loro dati;

g)

fornendo e aggiornando regolarmente le informazioni sulle misure e sui sistemi predisposti per garantire la qualità, la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati, compresa la protezione dei dati personali;

h)

partecipando allo scambio di informazioni e alla collaborazione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/589;

i)

tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito alle politiche riguardanti l'esclusione di offerte di lavoro o di categorie di offerte di lavoro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589;

j)

comunicando la designazione un singolo punto di contatto di cui all'articolo 9.

Articolo 5

Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

L'ufficio europeo di coordinamento è incaricato di sostenere la rete EURES nello svolgimento dei suoi compiti relativi alla trasmissione coordinata al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, in particolare:

a)

istituendo e gestendo l'infrastruttura tecnica necessaria per ricevere i dati dagli Stati membri attraverso il singolo canale coordinato;

b)

attraverso la gestione e l'ulteriore sviluppo del portale EURES e dei relativi sistemi informatici, ai fini della prestazione di servizi di ricerca e di incrocio per la rete EURES e per gli utenti finali attraverso servizi self-service sul portale EURES;

c)

istituendo e gestendo l'infrastruttura tecnica necessaria per consentire ai membri di EURES e, se del caso, ai partner di EURES di accedere alle offerte di lavoro e ai profili di persone in cerca di occupazione sul portale EURES, in modo da renderli disponibili e consultabili da parte del loro personale e degli utenti dei loro portali di ricerca di lavoro;

d)

garantendo che tutte le attività connesse allo scambio e alla trasmissione dei dati si svolgano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/589 e dei principi generali stabiliti nella presente decisione e intervenendo sempre in caso contrario;

e)

fornendo e aggiornando regolarmente le informazioni sulle misure e sui sistemi predisposti per garantire la qualità, la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati, compresa la protezione dei dati personali;

f)

predisponendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES, nonché altri strumenti e il supporto necessario per consentire agli uffici di coordinamento nazionali e ai membri e ai partner di EURES di scambiarsi informazioni, nonché di gestire reclami in modo efficiente conformemente al regolamento e alla presente decisione;

g)

preparando, aggiornando e pubblicando sull'Extranet del portale EURES tutta la documentazione tecnica e di altra natura necessaria al funzionamento della trasmissione e dello scambio dei dati, in particolare dei documenti previsti dall'articolo 8.

Articolo 6

Ruoli e responsabilità dei membri e dei partner di EURES

1.   Tutti i membri di EURES e i partner di EURES che si sono impegnati ad adempiere i compiti di alimentare la disponibilità di offerte di lavoro e/o di profili di persone in cerca di occupazione partecipano, tramite l'infrastruttura tecnica istituita ai sensi della presente decisione, alla trasmissione coordinata e sicura al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, in particolare:

a)

istituendo l'infrastruttura tecnica necessaria per il collegamento al singolo canale coordinato previsto nel loro paese;

b)

monitorando costantemente le connessioni ed essendo in grado di intervenire rapidamente per far fronte a qualsiasi problema tecnico o di altra natura che possa verificarsi relativamente alla connessione o ai dati da trasmettere;

c)

garantendo che tutte le attività connesse allo scambio e alla trasmissione dei dati si svolgano nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/589 e dei principi generali stabiliti nella presente decisione e intervenendo sempre in caso contrario;

d)

assicurando che tutti i dati trasmessi rispettino i formati e le norme concordati conformemente al regolamento (UE) 2016/589 e alla presente decisione;

e)

garantendo che i creatori dei dati siano pienamente informati e consapevoli delle modalità di utilizzo e di trattamento dei loro dati;

f)

fornendo e aggiornando regolarmente le informazioni sulle misure e sui sistemi predisposti per garantire la qualità, la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la tracciabilità dei dati, compresa la protezione dei dati personali;

g)

tenendo informato l'ufficio di coordinamento nazionale in modo chiaro e trasparente in merito all'applicazione delle politiche riguardanti l'esclusione dalla trasmissione di tutte le offerte di lavoro rese pubblicamente disponibili a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589;

h)

predisponendo un contatto di servizio al fine di agevolare il coordinamento a livello nazionale da parte dell'ufficio di coordinamento nazionale. La funzione di contatto di servizio può essere svolta da un ufficio di assistenza (help desk) o da un servizio analogo.

2.   I membri e i partner di EURES possono collegare i propri sistemi all'infrastruttura tecnica predisposta a tal fine dall'ufficio europeo di coordinamento e utilizzarla con l'intento di garantire che il loro personale adibito alla rete EURES e gli utenti finali dei portali di ricerca di lavoro da essi gestiti accedano facilmente alle offerte di lavoro e ai profili di persone in cerca di occupazione disponibili sul portale EURES e possano effettuare ricerche e i relativi incroci.

Articolo 7

Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento

1.   Il gruppo di coordinamento sostiene il buon funzionamento del sistema uniforme e l'organizzazione della trasmissione coordinata e sicura al portale EURES delle informazioni sulle offerte di lavoro e sui profili di persone in cerca di occupazione, contribuendo costantemente al suo miglioramento. Il gruppo di coordinamento monitora attentamente l'attività e funge da forum per lo scambio di opinioni e migliori prassi al fine di migliorare il funzionamento del sistema uniforme.

2.   Una volta l'anno il gruppo di coordinamento procede a un riesame dell'applicazione della presente decisione. Tale riesame costituirà il contributo degli Stati membri alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589.

3.   L'adozione delle specifiche EURES relative al singolo canale coordinato di cui all'articolo 8 e qualsiasi modifica a esse apportata devono essere concordate con il gruppo di coordinamento, in base alla procedura prevista dall'articolo 9, prima di poter essere applicate.

4.   Il gruppo di coordinamento può istituire specifici gruppi di esperti chiamati a fornire supporto, aiuto e consulenza per quanto riguarda i compiti svolti dal gruppo di coordinamento.

Articolo 8

Definizioni tecniche e funzionali e specifiche per lo scambio dei dati

1.   In base alle procedure stabilite all'articolo 9, l'ufficio europeo di coordinamento adotta le «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato», così costituite:

a)

«specifiche EURES relative ai formati e alle norme» che descrivono il formato dei dati, le definizioni dei dati, le norme da utilizzare e le regole di convalida da rispettare quando si trasmette un'offerta di lavoro o il profilo di una persona in cerca di occupazione al portale EURES attraverso il sistema uniforme;

b)

«specifiche funzionali EURES relative allo scambio di messaggi» che descrivono l'infrastruttura tecnica da predisporre e le specifiche da implementare per garantire lo scambio dei dati;

c)

«manuale EURES sui processi di interoperabilità» che descrive i processi, le azioni e gli interventi per gestire il singolo canale coordinato, effettuare la gestione delle modifiche e garantire la qualità, la sicurezza, la tracciabilità e la protezione dei dati, compresa la protezione dei dati personali.

2.   Le «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato», nonché eventuali loro aggiornamenti o modifiche sono messi a disposizione della rete EURES in una sezione specifica dell'Extranet del portale EURES.

Articolo 9

Governance

1.   Tutti gli Stati membri nominano, attraverso i rispettivi uffici di coordinamento nazionali, un singolo punto di contatto, di cui notificano all'ufficio europeo di coordinamento i dettagli, al quale è possibile indirizzare tutte le domande, le richieste di informazioni e le comunicazioni riguardanti l'attuazione delle disposizioni relative ai servizi informatici ai sensi del regolamento (UE) 2016/589 e l'applicazione della presente decisione.

2.   Ai fini di un buon funzionamento del sistema uniforme per lo scambio dei dati, del portale EURES e dei relativi servizi informatici, l'ufficio europeo di coordinamento organizza incontri periodici con i singoli punti di contatto di cui al paragrafo 1 e garantisce mezzi di comunicazione tra loro. Il gruppo dei singoli punti di contatto può essere incaricato dal gruppo di coordinamento di preparare consultazioni o essere invitato a fornire orientamenti o consulenza in merito alle questioni tecniche e informatiche a norma del regolamento (UE) 2016/589.

3.   Prima che l'ufficio europeo di coordinamento adotti le «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato» e prima di ogni loro eventuale modifica, si effettua una consultazione formale del gruppo di coordinamento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589. Tale consultazione è, ove opportuno, preceduta da consultazioni a livello tecnico nell'ambito della rete EURES e da consultazioni di altri esperti nazionali e internazionali competenti, quali gli organismi impegnati nell'elaborazione di formati e norme.

Articolo 10

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   L'ufficio europeo di coordinamento pubblica la prima versione delle «specifiche EURES relative al singolo canale coordinato» e tutti gli altri elenchi e documenti di orientamento pertinenti sull'Extranet del portale EURES entro il 1o dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) e, a decorrere dal 25 maggio 2018, regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/39


DECISIONE (UE) 2017/1258 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 luglio 2017

sulla delega delle decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico (ECB/2017/22)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 8, paragrafo 4 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 2533/98, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) può trasmettere informazioni statistiche riservate ad autorità o organi degli Stati membri e dell'Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della legislazione nazionale o dell'Unione ovvero al Meccanismo europeo di stabilità (MES), unicamente nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti. Il Comitato di risoluzione unico si qualifica a tale effetto come autorità od organo.

(2)

Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 2533/98, le autorità o gli organismi che ricevono informazioni statistiche riservate adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantirne la protezione fisica e logica. Il Consiglio direttivo ha ritenuto che il Comitato di risoluzione unico abbia adottato tali misure.

(3)

Al fine di agevolare il processo decisionale per decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico, è necessaria una decisione di delega. In conformità all'articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo può decidere di delegare taluni poteri al Comitato esecutivo. In conformità ai principi generali in materia di delega, sviluppati e confermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata, proporzionata e basata su criteri specifici. Poiché le decisioni da assumere hanno natura tecnica piuttosto che politica, tali criteri possono rimanere relativamente generali.

(4)

Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione di delega, non siano soddisfatti, le decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico dovrebbero essere adottate dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo.

(5)

Dato il significativo incremento delle richieste di trasmissione di informazioni statistiche riservate provenienti dal Comitato di risoluzione unico, la decisione dovrebbe essere adottata in via d'urgenza ed entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «informazioni statistiche riservate» si intendono informazioni statistiche riservate come definite al punto 12 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

2)

per «decisione delegata» si intende una decisione assunta sulla base di una delega di poteri da parte del Consiglio direttivo ai sensi della presente decisione.

Articolo 2

Trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico

1.   Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo l'adozione di decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico.

2.   Una decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Criteri per l'adozione di decisioni delegate relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico

1.   Una decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico è adottata mediante una decisione delegata solo se tali informazioni sono, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del Regolamento (CE) n. 2533/98, necessarie per l'esercizio dei compiti del Comitato di risoluzione unico. Le informazioni statistiche riservate da trasmettere al Comitato di risoluzione unico devono essere adeguate, pertinenti e non eccedenti rispetto a tali compiti.

2.   Una decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico è adottata mediante una decisione delegata solo

a)

se le informazioni sono necessarie al Comitato di risoluzione unico per effettuare una verifica dell'interesse pubblico al fine di valutare se e come le misure di risoluzione incidano sulle controparti dal punto di vista della stabilità finanziaria e di verificare le interconnessioni finanziarie con altre istituzioni finanziarie e controparti;

b)

se la trasmissione di tali informazioni non pregiudica l'adempimento dei compiti del SEBC.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 luglio 2017.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.