ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 129

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
19 maggio 2017


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 ( 1 )

17

 

*

Regolamento (UE) 2017/827 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 ( 1 )

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 197, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Inoltre, a norma dell'articolo 11 TFUE, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nelle politiche dell'Unione nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(2)

A norma degli articoli 120 e 121 TFUE, gli Stati membri devono attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione e nell'ambito degli indirizzi di massima formulati dal Consiglio. Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune.

(3)

Diversi Stati membri sono stati oggetto e continuano a essere oggetto di processi di aggiustamento per correggere squilibri macroeconomici accumulatisi in passato e molti Stati membri fanno fronte a una bassa crescita potenziale. L'Unione ha individuato l'attuazione delle riforme strutturali fra le sue priorità strategiche al fine di avviare la ripresa lungo un percorso sostenibile, sbloccare il potenziale di crescita per rafforzare la capacità di aggiustamento e sostenere il processo di convergenza.

(4)

Le riforme sono, per loro stessa natura, processi complessi che richiedono una catena completa di conoscenze e competenze molto specialistiche, nonché una visione a lungo termine. Non è facile intraprendere le riforme strutturali necessarie in diversi settori, poiché spesso il loro impatto si fa sentire solo dopo un certo lasso di tempo. Un'elaborazione e un'attuazione tempestive ed efficienti sono quindi essenziali per le economie colpite dalla crisi o strutturalmente deboli. In tale contesto, negli ultimi anni il sostegno fornito dall'Unione sotto forma di assistenza tecnica è stato importante per sostenere l'aggiustamento economico della Grecia e di Cipro. La titolarità delle riforme strutturali sul campo è essenziale per attuarle con successo.

(5)

Gli Stati membri possono beneficiare di sostegno per affrontare le sfide relative all'elaborazione e all'attuazione di riforme strutturali favorevoli alla crescita, in linea con gli obiettivi economici e sociali dell'Unione. Tali sfide potrebbero essere riconducibili a fattori quali la limitata capacità amministrativa e istituzionale nonché un'applicazione e attuazione inadeguate del diritto dell'Unione.

(6)

L'Unione vanta una considerevole esperienza nella prestazione di sostegno specifico alle amministrazioni nazionali e alle altre autorità degli Stati membri per quanto riguarda sia lo sviluppo delle capacità e azioni analoghe in determinati settori (ad esempio fiscalità, dogane e sostegno alle piccole e medie imprese) che l'attuazione della politica di coesione. L'esperienza acquisita dall'Unione nell'assistere le autorità nazionali ad attuare le riforme dovrebbe essere utilizzata per rafforzare la capacità dell'Unione di fornire sostegno agli Stati membri. Occorre un'azione globale e integrata per fornire sostegno agli Stati membri che intraprendono riforme atte a favorire la crescita e che chiedono l'assistenza dell'Unione a tale riguardo.

(7)

La relazione speciale n. 19/2015 della Corte dei conti europea dal titolo «Per migliorare l'assistenza tecnica fornita alla Grecia, va prestata una maggiore attenzione ai risultati» contiene raccomandazioni utili riguardo alla prestazione di assistenza tecnica da parte della Commissione agli Stati membri. Tali raccomandazioni devono essere prese in considerazione al momento dell'attuazione del sostegno ai sensi del presente regolamento.

(8)

In questo quadro, occorre quindi istituire un programma di sostegno alle riforme strutturali («programma») per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a stimolare la crescita, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione. Il programma intende contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: sostegno alla ripresa economica, coesione e creazione di posti di lavoro, rafforzamento della competitività e della produttività dell'Europa e promozione degli investimenti nell'economia reale. Ciò consentirebbe altresì una risposta più efficace alle sfide economiche e sociali di conseguire un livello elevato di protezione sociale, nonché di servizi sanitari e d'istruzione di alta qualità, di lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

(9)

Il sostegno che la Commissione fornirà, su richiesta degli Stati membri, a norma del programma dovrebbe riguardare, tra l'altro, i settori connessi alla coesione, alla competitività, alla produttività, all'innovazione, alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, all'occupazione e agli investimenti quali: bilancio e fiscalità, funzione pubblica, riforme istituzionali e amministrative, sistemi giudiziari, lotta contro le frodi, la corruzione, il riciclaggio del denaro e l'evasione fiscale, contesto imprenditoriale, sviluppo del settore privato, concorrenza, appalti pubblici, partecipazione pubblica alle imprese, processi di privatizzazione, accesso ai finanziamenti, politiche per il settore finanziario, commercio, sviluppo sostenibile, istruzione e formazione, politiche del lavoro, sanità pubblica, asilo, politiche in materia di migrazione, agricoltura, sviluppo rurale e pesca.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alla Commissione, nell'ambito del programma, un sostegno per l'attuazione di riforme nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, nonché di altre azioni connesse all'attuazione del diritto dell'Unione e in relazione all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico. Essi dovrebbero inoltre poter chiedere sostegno in relazione alle riforme intraprese di propria iniziativa per garantire la coesione, gli investimenti, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e la competitività. La Commissione potrebbe fornire orientamenti sui principali elementi della richiesta di sostegno.

(11)

In seguito a un dialogo con lo Stato membro richiedente, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione dovrebbe esaminare la richiesta, tenendo conto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria, e stabilire il sostegno da fornire in funzione dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del supporto necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socioeconomici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro. Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e attività esistenti finanziate dai fondi o dai programmi dell'Unione, la Commissione dovrebbe giungere a un accordo con lo Stato membro interessato sugli ambiti prioritari, sugli obiettivi, su un calendario indicativo, sulla portata del sostegno da fornire e sul contributo finanziario globale stimato per tale sostegno, da definire in un piano di cooperazione e di sostegno.

(12)

Anche a fini di trasparenza, la Commissione dovrebbe, alle condizioni di cui al presente regolamento, trasmettere i piani di cooperazione e sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio.

(13)

La Commissione dovrebbe, con il consenso dello Stato membro che desidera ricevere sostegno, poter organizzare la prestazione di sostegno in cooperazione con organizzazioni europee e internazionali o con altri Stati membri che abbiano concordato di fungere da partner per le riforme. Lo Stato membro che desidera ricevere sostegno dovrebbe, per un determinato settore o determinati settori di sostegno, poter concludere un partenariato con uno o più Stati membri quali partner per le riforme, per contribuire alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predisporre un'assistenza di elevata qualità o sorvegliare l'attuazione delle strategie e dei progetti. Mentre la responsabilità per le riforme spetta allo Stato membro che desidera ricevere sostegno, i partner per le riforme o altri Stati membri, o entrambi, che prestano sostegno dovrebbero poter contribuire a una positiva attuazione del programma.

(14)

Le comunicazioni della Commissione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell'Unione europea» e del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia Europa 2020» sottolineano l'importanza di concentrare i finanziamenti su attività e misure che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione dei soli Stati membri. In questo quadro, le azioni e le attività di supporto condotte nell'ambito del programma dovrebbero quindi garantire complementarità e sinergia con altri programmi e altre politiche a livello regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale, come opportuno. Le azioni e le attività previste dal programma dovrebbero consentire di sviluppare e attuare soluzioni che affrontino le sfide nazionali, al livello appropriato, con un'incidenza a livello transfrontaliero e dell'Unione, e che siano in grado di contribuire alla coesione sociale, economica e territoriale. Le azioni e le attività previste dal programma dovrebbero altresì contribuire al conseguimento di un'attuazione coerente e uniforme del diritto dell'Unione. Inoltre, esse dovrebbero anche contribuire all'ulteriore sviluppo della fiducia e alla promozione della cooperazione con la Commissione e tra Stati membri. L'Unione si trova inoltre in una posizione più favorevole, rispetto agli Stati membri, sia per offrire una piattaforma per la messa a disposizione e la condivisione delle buone prassi tra pari che per la mobilitazione delle competenze.

(15)

Occorre fissare una dotazione finanziaria per il programma, in modo da allinearne la durata con quella del quadro finanziario pluriennale stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4).

(16)

La dotazione finanziaria del programma dovrebbe essere costituita da risorse finanziarie dedotte dalle assegnazioni per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 (5) e (UE) n. 1305/2013 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio. Per consentire tale detrazione per questo programma specifico e fatte salve eventuali proposte future, occorre modificare i regolamenti suddetti.

(17)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (7). Il finanziamento del programma attraverso lo storno di dotazioni a titolo dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 dovrebbe essere considerato unicamente una soluzione una tantum e non dovrebbe creare un precedente per il finanziamento di future iniziative.

(18)

Gli Stati membri che chiedono sostegno dovrebbero avere la possibilità di contribuire, su base volontaria, alla dotazione finanziaria del programma con finanziamenti aggiuntivi. Allo stato attuale, il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita la possibilità di trasferire le risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa di uno Stato membro agli Stati membri con difficoltà di bilancio temporanee. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe quindi essere modificato per consentire agli Stati membri di partecipare finanziariamente al programma. Le risorse trasferite dal bilancio dell'Unione dovrebbero essere utilizzate per sostenere azioni che contribuiscano a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli Stati membri interessati.

(19)

Il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) (il «regolamento finanziario»). A tal fine la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro annuali dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, nonché tutti gli altri elementi necessari.

(20)

In vista dell'importanza di aiutare gli Stati membri a portare avanti e attuare le riforme strutturali, istituzionali e amministrative, è necessario autorizzare un tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni fino al 100 % dei costi ammissibili per conseguire gli obiettivi del programma, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

(21)

Nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo, su richiesta di uno Stato membro che desidera ricevere sostegno, la Commissione dovrebbe poter adottare misure speciali, per una parte limitata del programma di lavoro annuale e per un periodo limitato di tempo fino a sei mesi, in conformità degli obiettivi e delle azioni ammissibili nell'ambito del programma, per aiutare le autorità nazionali a coprire tali necessità urgenti.

(22)

Per garantire un'allocazione efficiente e coerente dei fondi provenienti dal bilancio dell'Unione e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero essere complementari e aggiungersi ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa. In particolare, la Commissione e lo Stato membro interessato dovrebbero assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, un coordinamento efficace, a livello di Unione e nazionale e in tutte le fasi del processo, per garantire coerenza, complementarità e sinergia fra le fonti di finanziamento che sostengono azioni strettamente legate al programma negli Stati membri interessati, segnatamente con le misure finanziate dai fondi e dai programmi dell'Unione negli Stati membri. La Commissione dovrebbe compiere il massimo sforzo per garantire la complementarietà e le sinergie con il sostegno che è fornito da organizzazioni internazionali pertinenti.

(23)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(24)

Al fine di facilitare la valutazione del programma si dovrebbe creare dall'inizio un quadro adeguato e trasparente per il monitoraggio dell'attuazione delle azioni e dei risultati raggiunti. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del programma, comprensiva di informazioni sulle richieste di sostegno presentate dagli Stati membri, sull'analisi dell'applicazione dei criteri per la valutazione delle richieste di sostegno, sui piani di cooperazione e di sostegno, sulla partecipazione dei partner per le riforme e sulle misure speciali adottate. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia indipendente relativa al raggiungimento degli obiettivi del programma, all'efficienza dell'utilizzo delle sue risorse e al suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione indipendente ex post dovrebbe inoltre esaminare l'impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che ne misurino gli effetti.

(25)

Al fine di adeguare l'elenco degli indicatori che misurano la realizzazione degli obiettivi del programma in base all'esperienza acquisita durante la sua attuazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(26)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'adozione dei programmi di lavoro annuali.

(27)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali, quali definite nel presente regolamento, per l'attuazione di misure volte a riformare le istituzioni, le strutture di governance o l'amministrazione pubblica e l'economia e i settori sociali, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, trasparente ed efficace dei fondi dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto la portata del sostegno deve essere concordata con lo Stato membro interessato.

(28)

Per consentire la tempestiva applicazione delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione e durata del programma

Il presente regolamento istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali («programma») per il periodo che va dal 20 maggio 2017 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «Stato membro beneficiario»: uno Stato membro che riceve sostegno dall'Unione nell'ambito del programma;

2)   «fondi dell'Unione»: i fondi strutturali e d'investimento europei di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il Fondo di aiuti europei agli indigenti istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

3)   «autorità nazionale»: una o più autorità nazionali, incluse le autorità a livello regionale e locale, che cooperano in uno spirito di partenariato in conformità del quadro giuridico e istituzionale degli Stati membri;

4)   «organizzazione internazionale»: un'organizzazione internazionale del settore pubblico istituita mediante un accordo internazionale, come anche le agenzie specializzate istituite da una siffatta organizzazione, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario; le organizzazioni assimilate a un'organizzazione internazionale sono considerate organizzazioni internazionali in linea con il regolamento finanziario;

5)   «organizzazioni europee»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario.

Articolo 3

Valore aggiunto europeo

1.   Il programma finanzia azioni e attività con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni e le attività selezionate per il finanziamento producano risultati che, conformemente al principio di sussidiarietà, presentano un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto.

2.   Le azioni e le attività del programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso:

a)

lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide locali, regionali o nazionali che incidono sulle sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione, e che possono altresì contribuire alla coesione sociale, economica e territoriale;

b)

la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale, come opportuno;

c)

il loro contributo all'attuazione coerente e uniforme del diritto e delle politiche dell'Unione, come anche alla promozione di valori europei, compresa la solidarietà;

d)

il loro contributo alla condivisione delle buone prassi, anche nella prospettiva di accrescere la visibilità dei programmi di riforma, e alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell'Unione;

e)

la promozione della fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione e della collaborazione fra gli Stati membri.

Articolo 4

Obiettivo generale

L'obiettivo generale del programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l'attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l'amministrazione pubblica, e l'economia e i settori sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell'Unione.

Articolo 5

Obiettivi specifici e ambito di applicazione del programma

1.   Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 4, il programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici, che devono essere perseguiti in stretta cooperazione con gli Stati membri beneficiari:

a)

sostenere le iniziative delle autorità nazionali volte a strutturare le riforme in funzione delle loro priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti;

b)

aiutare le autorità nazionali a migliorare la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e a seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori;

c)

aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone prassi e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe;

d)

assistere le autorità nazionali a migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane tra l'altro rafforzando le conoscenze e delle competenze professionali e stabilendo chiare responsabilità.

2.   Gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 riguardano settori connessi alla coesione, alla competitività, alla produttività, all'innovazione, a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, all'occupazione e agli investimenti, tra cui in particolare uno o più dei seguenti:

a)

gestione delle finanze e dei beni pubblici, procedura di bilancio, gestione del debito e amministrazione delle entrate;

b)

riforma istituzionale e sviluppo di una cultura del servizio presso la pubblica amministrazione, ove opportuno anche attraverso la semplificazione normativa, presenza effettiva dello Stato di diritto, riforma dei sistemi giudiziari e rafforzamento della lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio del denaro;

c)

contesto imprenditoriale (incluso per le PMI), reindustrializzazione, sviluppo del settore privato, investimenti, partecipazione pubblica alle imprese, processi di privatizzazione, commercio e investimenti diretti esteri, concorrenza e appalti pubblici, sviluppo settoriale sostenibile e sostegno all'innovazione e alla digitalizzazione;

d)

istruzione e formazione; politiche del mercato del lavoro, incluso il dialogo sociale, per la creazione di posti di lavoro; la lotta alla povertà; la promozione dell'inclusione sociale; sistemi di previdenza e assistenza sociale; sanità pubblica e sistemi di assistenza sanitaria; come pure la coesione e le politiche in materia di asilo, migrazione e frontiere;

e)

politiche per l'attuazione dell'azione per il clima, la promozione dell'efficienza energetica e il conseguimento della diversificazione energetica, nonché per il settore agricolo, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali;

f)

politiche per il settore finanziario, compresi la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i prestiti all'economia reale; produzione, diffusione e attento monitoraggio di dati e statistiche; nonché politiche di contrasto all'evasione fiscale.

Articolo 6

Azioni ammissibili

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, il programma finanzia, in particolare, i tipi di azioni seguenti:

a)

consulenze in materia di indicazioni strategiche, modifica delle politiche e formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative;

b)

messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti anche residenti incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;

c)

sviluppo delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di sostegno a tutti i livelli di governance, anche, se del caso, contribuendo al conferimento di poteri e responsabilità alla società civile, in particolare:

i)

seminari, conferenze e workshop;

ii)

visite di lavoro organizzate negli Stati membri interessati o in paesi terzi per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti; e

iii)

azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali correlate alle riforme pertinenti;

d)

raccolta di dati e statistiche, definizione di metodi comuni nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;

e)

organizzazione di un sostegno operativo locale in ambiti quali l'asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;

f)

sviluppo di capacità informatiche: consulenze in materia di sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti, nonché consulenze in materia di programmi volti alla digitalizzazione dei servizi pubblici;

g)

studi, ricerca, analisi e indagini, valutazioni e stime d'impatto e lo sviluppo e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;

h)

progetti di comunicazione, attività di apprendimento, collaborazione, sensibilizzazione e divulgazione e lo scambio di buone prassi; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, di campagne ed eventi mediatici, comprese la comunicazione istituzionale e la comunicazione attraverso le reti sociali, ove opportuno;

i)

raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e risultati relativi al programma, anche mediante lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

j)

qualsiasi altra attività pertinente a sostegno degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 7

Richiesta di sostegno

1.   Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno a titolo del programma presentano una richiesta in tal senso alla Commissione indicando i settori e le priorità per il sostegno nell'ambito del programma a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Tale richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno civile. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno.

2.   Nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con lo Stato membro, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità dei problemi individuati, del sostegno necessario nei singoli settori, di un'analisi degli indicatori socio-economici e della capacità amministrativa generale dello Stato membro.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle attività esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione giunge a un accordo con lo Stato membro interessato sugli ambiti prioritari per il sostegno, gli obiettivi, un calendario indicativo, la portata del sostegno da fornire e il contributo finanziario globale stimato a tale sostegno, da definire in un piano di cooperazione e sostegno.

3.   Le richieste di sostegno presentate possono riguardare:

a)

l'attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa, in particolare per garantire la crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro;

b)

l'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione a titolo degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) per gli Stati membri della zona euro e del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (15) per gli Stati non membri della zona euro;

c)

l'attuazione di riforme atte a sostenere la crescita nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare quelle oggetto delle raccomandazioni specifiche per paese formulate in sede di semestre europeo, o di azioni connesse con l'attuazione del diritto dell'Unione.

Articolo 8

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani di cooperazione e di sostegno

1.   Previo consenso dello Stato membro beneficiario, la Commissione trasmette senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio il piano di cooperazione e di sostegno. Lo Stato membro beneficiario può rifiutare di dare il suo consenso in caso di informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici.

2.   Cionondimeno, la Commissione trasmette il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo nelle circostanze seguenti:

a)

non appena lo Stato membro beneficiario ha occultato tutte le informazioni sensibili o riservate, la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici;

b)

dopo un periodo di tempo ragionevole, quando la divulgazione delle informazioni pertinenti non incida negativamente sull'attuazione delle misure di sostegno previste dal programma, e comunque entro due mesi dalla realizzazione di dette misure nel quadro del piano di cooperazione e di sostegno.

Articolo 9

Organizzazione del sostegno e partner per le riforme

1.   La Commissione può, con il consenso dello Stato membro beneficiario, organizzare il sostegno ai sensi del programma in collaborazione con gli altri Stati membri o con le organizzazioni europee e internazionali.

2.   Lo Stato membro beneficiario può concludere, coordinandosi con la Commissione, un partenariato con uno o più altri Stati membri, che fungono da partner per le riforme in relazione a settori specifici. Coordinandosi con la Commissione, e sulla base di un'intesa reciproca con lo Stato membro beneficiario e la Commissione, un partner per le riforme contribuisce alla definizione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, predispone un'assistenza di qualità o sorveglia l'attuazione delle strategie e dei progetti.

Articolo 10

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è fissata a 142 800 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 11

Altri contributi finanziari al bilancio del programma

1.   Oltre alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, il programma può essere finanziato mediante contributi aggiuntivi volontari degli Stati membri.

2.   I contributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono consistere in contributi dalle risorse previste per l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e trasferite a norma dell'articolo 25 del medesimo regolamento.

3.   I contributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono utilizzati per sostenere azioni che contribuiscano ad attuare la strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il contributo versato da uno Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 2 è utilizzato esclusivamente in tale Stato membro.

Articolo 12

Esclusione del doppio finanziamento

Le azioni finanziate a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi previsti nel bilancio dell'Unione, purché tale sostegno non copra le stesse voci di spesa.

Articolo 13

Attuazione del programma

1.   La Commissione attua il programma conformemente al regolamento finanziario.

2.   Le misure previste dal programma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri a norma dell'articolo 60 del regolamento finanziario. In particolare, il sostegno finanziario dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento assume la forma di:

a)

sovvenzioni, comprese le sovvenzioni destinate alle autorità nazionali degli Stati membri;

b)

contratti di appalti pubblici;

c)

rimborso delle spese sostenute dagli esperti esterni, compresi gli esperti dalle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono o ricevono il sostegno;

d)

contributi a fondi fiduciari istituiti da organizzazioni internazionali; e

e)

azioni realizzate in gestione indiretta.

3.   Le sovvenzioni possono essere concesse alle autorità nazionali degli Stati membri, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici o privati e a entità aventi la propria sede legale:

a)

negli Stati membri; e

b)

nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni da esso stabilite.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili, fatti salvi i principi di cofinanziamento e assenza di scopo di lucro.

4.   Il sostegno può essere fornito anche da singoli esperti, che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell'ambito del programma, laddove ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5.

5.   Ai fini dell'attuazione del programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione e informa il Parlamento europeo e il Consiglio al riguardo. Nei programmi di lavoro annuali sono specificate le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, e tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario.

6.   Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata dei programmi di lavoro annuali è prevista per misure speciali nei casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica o sociale di uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo. La Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro che desideri ricevere sostegno, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente regolamento per aiutare le autorità nazionali a coprire le necessità urgenti. Dette misure speciali sono di natura temporanea e non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2. Le misure speciali prendono fine dopo sei mesi e possono essere sostituite da un sostegno conforme alle condizioni di cui all'articolo 7.

Articolo 14

Coordinamento e complementarità

1.   Nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri beneficiari promuovono le sinergie e assicurano un effettivo coordinamento tra il programma e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare con le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

a)

garantiscono complementarità e sinergia tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale, specie per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

b)

ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e

c)

garantiscono una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

2.   La Commissione compie il massimo sforzo per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti.

3.   I programmi di lavoro annuali pertinenti possono fungere da quadro di coordinamento quando è previsto il sostegno in uno degli ambiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate o non correttamente utilizzate e, se del caso, sanzioni amministrative ed economiche effettive e proporzionate.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (16), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi a finanziamenti dell'Unione.

Fatti salvi il primo e secondo comma, sia gli accordi di cooperazione con organizzazioni internazionali che le convenzioni, le decisioni e i contratti di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e controlli e verifiche sul posto.

Articolo 16

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione verifica l'attuazione delle azioni finanziate dal programma e misura il raggiungimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 4 e degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in base agli indicatori specificati nell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 17 riguardo alle modifiche dell'elenco di indicatori riportato nell'allegato.

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio annuale sull'attuazione del programma. Tale relazione comprende informazioni su:

a)

le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri, di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

b)

le analisi dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzate per analizzare le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri;

c)

i piani di cooperazione e di sostegno, di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

d)

la partecipazione dei partner per le riforme, di cui all'articolo 9; e

e)

le misure speciali adottate, di cui all'articolo 13, paragrafo 6.

La Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia indipendente, entro la metà del 2019, e una relazione di valutazione ex post indipendente, entro il 31 dicembre 2021.

3.   La relazione di valutazione intermedia contiene informazioni sulla realizzazione degli obiettivi del programma, l'efficienza dell'uso delle risorse, il valore aggiunto europeo del programma. Essa verifica inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. La relazione di valutazione ex post valuta il programma nel suo complesso e contiene informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 20 maggio 2017 al 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 25 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).»"

c)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Alle risorse trasferite da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica la regola del disimpegno di cui all'articolo 136 del presente regolamento e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013.»;

2)

all'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, il punto l) è sostituita dal seguente:

«l)

azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825 per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.»;

3)

all'articolo 91, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Un massimo di 112 233 000 EUR a prezzi correnti è assegnato al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (UE) 2017/825 per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso.».

Articolo 19

Modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013

All'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 del presente regolamento e della rete PEI di cui all'articolo 53 del presente regolamento. Di questo importo, 30 567 000 EUR a prezzi correnti sono assegnati al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (EU) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU C 177 del 18.5.2016, pag. 47.

(2)  GU C 240 dell'1.7.2016, pag. 49.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2017.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(5)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(6)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(7)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziare applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(12)  Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

(13)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(14)  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(16)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 1, sarà valutato sulla base degli indicatori seguenti:

a)

numero e tipo di autorità nazionali, servizi dell'amministrazione e altri enti pubblici, come i ministeri nazionali o le autorità di regolamentazione di ogni Stato membro beneficiario, ai quali è stato fornito sostegno nell'ambito del programma;

b)

numero e tipo di fornitori di sostegno quali enti pubblici, organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato con una missione di servizio pubblico, organizzazioni internazionali, per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;

c)

numero e tipo di azioni eseguite ammissibili ai sensi dell'articolo 6, quali messa a disposizione di esperti, azioni di formazione o seminari ecc., ripartite per:

i)

raccomandazioni specifiche per paese o azioni pertinenti connesse all'attuazione del diritto dell'Unione, ai programmi di aggiustamento economico e alle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri;

ii)

obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;

iii)

fornitori di sostegno quali enti pubblici, organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato con una missione di servizio pubblico, o organizzazioni internazionali;

iv)

destinatari del sostegno nello Stato membro beneficiario, ad esempio le autorità nazionali;

d)

numero e tipo di dispositivi politici e giuridici, come memorandum d'intesa o lettere di intenti, accordi e contratti, conclusi tra la Commissione, i partner per le riforme, a seconda dei casi, e i fornitori di sostegno per attività previste dal programma, suddivisi per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;

e)

numero di iniziative strategiche (ad esempio piani d'azione, tabelle di marcia, orientamenti, raccomandazioni e atti legislativi raccomandati) adottate, ripartite per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario a seguito di attività pertinenti sostenute dal programma;

f)

numero di misure attuate per settore e Stato membro beneficiario a seguito delle azioni di supporto realizzate nell'ambito del programma, suddivise tra raccomandazioni specifiche per paese o azioni pertinenti connesse all'attuazione del diritto dell'Unione, ai programmi di aggiustamento economico e alle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri;

g)

riscontri pervenuti dalle autorità nazionali, dai servizi dell'amministrazione e da altri enti pubblici che hanno ricevuto sostegno nell'ambito del programma nonché, se disponibili, da altri portatori di interesse o partecipanti sui risultati o sull'impatto delle azioni realizzate nell'ambito del programma per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;

h)

riscontri pervenuti dai fornitori di sostegno sui risultati o sull'impatto del sostegno fornito nell'ambito del programma in relazione all'obiettivo specifico e al settore in cui sono intervenuti, ripartiti per Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;

i)

evoluzione dei pareri delle parti interessate in merito al contributo dato dal programma all'attuazione delle riforme per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici; e

j)

numero degli obiettivi del piano di cooperazione e sostegno che sono stati conseguiti dallo Stato membro beneficiario grazie, tra l'altro, al sostegno ricevuto dal programma.

Tali indicatori saranno utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili, compresi gli opportuni dati quantitativi o empirici.

In aggiunta, è condotta dalla Commissione un'analisi qualitativa che stabilisce il legame tra il sostegno a titolo del programma, misurato a partire dalle informazioni fornite da tali indicatori, e le riforme istituzionali, amministrative e strutturali dello Stato membro beneficiario, con lo scopo di rafforzare la competitività, la produttività, la crescita, l'occupazione, la coesione e gli investimenti.


19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/17


REGOLAMENTO (UE) 2017/826 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e a porre i consumatori al centro del mercato interno, tramite il sostegno e l'integrazione delle politiche degli Stati membri, nell'ottica di assicurare che i cittadini possano beneficiare appieno del mercato interno e, nel farlo, che i loro interessi giuridici ed economici siano tenuti in considerazione e tutelati adeguatamente. Il funzionamento corretto e affidabile del settore dei servizi finanziari costituisce un elemento chiave del mercato interno e delle sue capacità transfrontaliere. A tal fine è necessario un quadro solido per la regolamentazione e la vigilanza, che garantisca la stabilità finanziaria e contemporaneamente favorisca un'economia sostenibile. Al tempo stesso, un funzionamento corretto e affidabile del settore dei servizi finanziari dovrebbe assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI.

(2)

A partire dal 2007, la fiducia degli utenti finali dei servizi finanziari, in particolare quella dei consumatori, è stata minata dalla crisi economica e finanziaria. Pertanto, per ripristinare la loro fiducia nella solidità del settore finanziario e per contribuire alle sue migliori prassi, è importante aumentare il livello di partecipazione attiva e di coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, mutuatari e PMI, nonché dei portatori di interessi che rappresentano i loro interessi nell'ambito della definizione delle politiche dell'Unione e di altre politiche multilaterali pertinenti nel settore finanziario.

(3)

Al fine di conseguire tali obiettivi, a seguito di un'iniziativa del Parlamento europeo trasversale tra i partiti, la Commissione ha avviato alla fine del 2011 un progetto pilota inteso a finanziare lo sviluppo di un centro di consulenza finanziaria a vantaggio dei consumatori, degli altri utenti finali e dei portatori di interessi che rappresentano i loro interessi, per migliorare la capacità di questi soggetti di partecipare alla definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari e di favorire lo sviluppo di un sistema bancario resiliente. Tra i principali obiettivi del progetto pilota: assicurare che i responsabili politici dell'Unione, in sede di elaborazione di nuovo diritto dell'Unione, abbiano a disposizione opinioni diverse da quelle espresse dagli operatori del settore finanziario, che gli interessi dei consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari trovino riscontro nel nuovo diritto dell'Unione, che il pubblico sia meglio informato sulle questioni in gioco nella regolamentazione finanziaria, promuovendo l'alfabetizzazione finanziaria, e che sia rafforzata la partecipazione attiva dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari alla definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, conseguendo così un diritto dell'Unione equilibrato.

(4)

Di conseguenza, tra il 2012 e il 2015, e a seguito di un invito a presentare proposte, la Commissione ha concesso sovvenzioni di funzionamento a due enti senza scopo di lucro: Finance Watch e Better Finance. Tali sovvenzioni sono state concesse nel 2012 e nel 2013 sotto forma di un progetto pilota della durata di due anni, e dal 2014 nel contesto di un'azione preparatoria. Inoltre, nel 2016 si è deciso di fornire sovvenzioni per azioni anziché sovvenzioni di funzionamento, poiché le sovvenzioni per azioni garantiscono un miglior controllo della spesa a carico del bilancio dell'Unione. Poiché a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si può ricorrere ad un'azione preparatoria soltanto per un massimo di tre anni consecutivi, è necessario un atto legislativo affinché il finanziamento di tali azioni a partire dal 2017 disponga di una base giuridica.

(5)

Finance Watch è stata costituita con sovvenzioni dell'Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga. Il suo compito è difendere gli interessi della società civile nel settore finanziario. A seguito delle sovvenzioni dell'Unione, Finance Watch è riuscita in tempi brevi a formare una squadra di esperti qualificati, in grado di condurre studi, analisi politiche e attività di comunicazione nel settore dei servizi finanziari.

(6)

Better Finance è il prodotto di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di federazioni europee preesistenti costituite da investitori e azionisti a partire dal 2009. Grazie alle sovvenzioni dell'Unione, l'organizzazione ha istituito un centro di consulenza finanziaria incentrato principalmente sugli interessi di consumatori, singoli investitori, singoli azionisti, risparmiatori e altri utenti dei servizi finanziari, in linea con la propria base associativa e le proprie risorse.

(7)

La valutazione svolta nel 2015 del progetto pilota e della successiva azione preparatoria è giunta alla conclusione che gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti. Finance Watch e Better Finance hanno lavorato su settori complementari e si sono rivolte a un pubblico diverso. Tuttavia le loro attività hanno coperto la maggior parte del programma finanziario dell'Unione dal 2012 e, nella misura consentita dalle risorse a loro disposizione, Finance Watch e Better Finance si sono adoperate per espandere la loro attività in modo da ottenere un'ampia copertura geografica nell'Unione.

(8)

Entrambe le organizzazioni hanno fornito alle attività dei loro membri nazionali e ai consumatori dell'Unione un valore aggiunto. Le organizzazioni nazionali che si occupano di un'ampia gamma di questioni inerenti ai consumatori presentano spesso una carenza di competenze tecniche nei settori specificamente connessi ai servizi finanziari e ai relativi processi di definizione delle politiche dell'Unione. Inoltre, ad oggi non sono state individuate organizzazioni analoghe a livello dell'Unione. Benché la valutazione del progetto pilota abbia evidenziato che nessun altro richiedente ha risposto ai successivi inviti annuali a presentare proposte che hanno avuto luogo dal 2012, al termine del periodo 2017-2020 il programma di cui al presente regolamento dovrebbe essere aperto ad altri potenziali beneficiari che soddisfino i requisiti del programma.

(9)

Nonostante i continui sforzi, Finance Watch e Better Finance non sono riuscite ad attrarre finanziamenti stabili e significativi da parte di altri donatori, indipendenti dal settore finanziario, e rimangono pertanto fortemente dipendenti dal finanziamento dell'Unione per garantire la loro sostenibilità finanziaria. Il cofinanziamento da parte dell'Unione europea è quindi attualmente necessario per garantire che esse ricevano le risorse necessarie per conseguire nei prossimi anni gli obiettivi attesi e fornire stabilità finanziaria a tali organizzazioni, ai loro esperti e al loro personale amministrativo, che ad oggi sono riusciti ad avviare attività in questo ambito in un breve lasso di tempo. Pertanto è necessario istituire un programma dell'Unione per il periodo 2017-2020 al fine di sostenere le attività di Finance Watch e Better Finance («programma»), che integrerà politiche simili portate avanti dagli Stati membri a livello nazionale. La stabilità finanziaria è di fondamentale importanza per preservare le competenze specialistiche e consentire a entrambe le organizzazioni di pianificare progetti. Le organizzazioni che ricevono sostegno a titolo del programma dovrebbero tuttavia mirare ad aumentare la quota di finanziamenti provenienti da altre fonti.

(10)

Proseguire il finanziamento di Finance Watch e Better Finance per il periodo 2017-2020 sul modello di quanto fatto nel quadro dell'azione preparatoria garantirebbe il mantenimento delle ricadute positive constatate fino ad oggi per quanto riguarda le attività di queste organizzazioni. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma dovrebbe basarsi sulla media dei costi effettivi sostenuti da ciascuna organizzazione tra il 2012 e il 2015. Il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione pari al 60 % dovrebbe rimanere invariato. Nel caso in cui il programma e i corrispondenti finanziamenti siano prorogati oltre il 2020 ed emergano altri potenziali beneficiari, l'invito a presentare domande dovrebbe essere aperto a qualsiasi altra organizzazione che soddisfi i criteri stabiliti e contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.

(11)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4).

(12)

Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione in merito alla definizione dei programmi di lavoro annuali.

(13)

Anteriormente al 30 novembre di ogni anno, ciascun beneficiario dovrebbe presentare alla Commissione una descrizione delle attività previste per l'anno successivo finalizzate a conseguire gli obiettivi del programma. Tali attività dovrebbero essere descritte dettagliatamente, precisandone gli obiettivi, i risultati e l'impatto attesi, i costi stimati, il calendario, nonché gli indicatori pertinenti per la loro valutazione.

(14)

È auspicabile che il sostegno finanziario sia concesso secondo le condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (5).

(15)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'ambito del programma al più tardi 12 mesi prima della fine del programma. La relazione di valutazione dovrebbe determinare se il programma debba proseguire dopo il periodo 2017-2020. Qualsiasi proroga, modifica o rinnovo del programma dopo il periodo 2017-2020 dovrebbe essere oggetto di un invito a presentare proposte per la selezione dei beneficiari.

(16)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(17)

I beneficiari dovrebbero compiere ogni sforzo per rendere le loro attività visibili in tutti gli Stati membri. Al fine di conseguire tale obiettivo, i beneficiari dovrebbero cercare di stabilire contatti con le pertinenti organizzazioni dei consumatori senza scopo di lucro nell'Unione, e, ove possibile, tradurre le informazioni relative alla loro organizzazione, alla loro composizione e alle loro attività, e visualizzare tali informazioni sui loro siti Internet.

(18)

Per garantire la continuità delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione che sono svolte dai beneficiari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o maggio 2017.

(19)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Un programma dell'Unione («programma») è istituito per il periodo che va dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2020 a sostegno delle attività delle organizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Tali attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento del coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali dei servizi finanziari e dei portatori di interessi che li rappresentano, nella definizione delle politiche dell'Unione e di altre politiche multilaterali pertinenti nel settore dei servizi finanziari.

2.   Al fine di conseguire i suoi obiettivi, il programma cofinanzia le seguenti attività:

a)

attività di ricerca, compresi la produzione di ricerche e dati propri e lo sviluppo di conoscenze specialistiche;

b)

attività di contatto con i consumatori e altri utenti finali dei servizi finanziari operando in collegamento con le reti di consumatori e le linee telefoniche di assistenza esistenti negli Stati membri, al fine di identificare le questioni pertinenti per la definizione di politiche dell'Unione intese a proteggere gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari;

c)

attività di sensibilizzazione, attività di divulgazione e la fornitura di servizi di istruzione e formazione finanziaria, direttamente o attraverso i membri nazionali, anche presso un pubblico più vasto di consumatori, altri utenti finali dei servizi finanziari, e di non esperti;

d)

attività di rafforzamento delle interazioni tra i membri delle organizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché attività di sensibilizzazione e di consulenza strategica atte a promuovere le posizioni di detti membri a livello dell'Unione e l'interesse pubblico e generale nella regolamentazione finanziaria e dell'Unione.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi:

a)

rafforzare ulteriormente il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei consumatori, degli altri utenti finali dei servizi finanziari e dei portatori di interessi che rappresentano gli interessi dei consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione e di altre politiche multilaterali pertinenti nel settore dei servizi finanziari;

b)

informare i consumatori, gli altri utenti finali dei servizi finanziari e i portatori di interessi che rappresentano i loro interessi, sulle questioni in gioco nella regolamentazione del settore finanziario.

2.   La Commissione garantisce che il programma sia periodicamente valutato in relazione agli obiettivi di cui al paragrafo 1, in particolare imponendo a ogni beneficiario di presentare i seguenti elementi:

a)

una descrizione annuale delle azioni realizzate dal beneficiario nell'ambito del programma;

b)

una relazione di attività annuale comprensiva di indicatori quantitativi e qualitativi per ogni attività pianificata e svolta dal beneficiario;

c)

una relazione finanziaria.

Tale valutazione comprende l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 3

Beneficiari del programma

1.   I beneficiari del programma («beneficiari») sono Finance Watch e Better Finance.

2.   Per potersi avvalere del programma il beneficiario rimane soggetto giuridico non governativo, senza scopo di lucro, indipendente da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico. Il beneficiario non deve avere conflitti d'interessi e, attraverso i suoi membri, deve rappresentare gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dell'Unione nel settore dei servizi finanziari.

Per rappresentare gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nel maggior numero possibile di Stati membri, il beneficiario cerca di ampliare la sua rete di membri attivi negli Stati membri e di garantire una copertura geografica completa.

La Commissione assiste i beneficiari nell'identificare i potenziali membri negli Stati membri. La Commissione assicura inoltre che ciascun beneficiario continui a rispettare i criteri di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo per la durata del programma, inserendoli nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 7 e valutandone ogni anno il rispetto da parte dei beneficiari, prima di concedere le sovvenzioni per azioni di cui all'articolo 4.

3.   Nel caso in cui i beneficiari procedano ad una fusione, il risultante soggetto giuridico diventa l'unico beneficiario del programma.

Articolo 4

Concessione di sovvenzioni

Il finanziamento a titolo del programma è erogato sotto forma di sovvenzioni per azioni concesse su base annuale e sulla base della proposta presentata dal beneficiario in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5

Trasparenza

1.   Ogni comunicazione o pubblicazione relativa ad un'azione realizzata da un beneficiario e finanziata nell'ambito del programma specifica che il beneficiario ha ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione.

2.   Entro due mesi dall'adozione dei programmi di lavoro annuali da parte della Commissione, ciascun beneficiario fornisce le seguenti informazioni contemporaneamente al pubblico e alle pertinenti organizzazioni dei consumatori senza scopo di lucro:

a)

l'organizzazione e ambito del lavoro;

b)

la possibilità di diventare membro, le condizioni di adesione e la struttura del beneficiario;

c)

quali delle sue attività sono contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo che va dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2020 è fissata a un massimo di 6 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 7

Attuazione del programma

1.   La Commissione attua il programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Per potersi avvalere del programma, ogni beneficiario presenta alla Commissione, entro il 30 novembre di ogni anno, una descrizione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, previste per l'anno successivo che perseguono gli obiettivi del programma («proposta»). Tali attività sono descritte dettagliatamente, precisandone gli obiettivi, i risultati e l'impatto attesi, i costi stimati, il calendario e gli indicatori pertinenti per la loro valutazione.

3.   La Commissione attua il programma adottando programmi di lavoro annuali conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

I programmi di lavoro annuali stabiliscono gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi delle azioni che devono essere realizzate dai beneficiari, le modalità di attuazione di tali azioni e l'importo totale dei finanziamenti richiesto per realizzarle. Essi contengono inoltre la descrizione delle azioni da finanziare, l'indicazione degli importi dei finanziamenti stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo.

Per le sovvenzioni per azioni, i programmi di lavoro annuali stabiliscono le priorità, i criteri essenziali di assegnazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Il tasso massimo di cofinanziamento diretto è pari al 60 % dei costi ammissibili. Nel caso in cui il beneficiario riceva finanziamenti da membri che sono a loro volta destinatari di finanziamenti nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione, la Commissione limita il suo contributo annuale al fine di garantire che il totale dei finanziamenti dell'Unione diretti e indiretti per le azioni nell'ambito del programma a tale beneficiario non superi il 70 % del totale dei costi ammissibili.

4.   La Commissione adotta i programmi annuali di lavoro mediante una decisione di finanziamento.

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (7), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 9

Valutazione del programma

1.   Al più tardi 12 mesi prima della fine del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma e fornisce loro, su richiesta, le informazioni utilizzate per il lavoro di valutazione e a sua disposizione, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e degli obblighi di riservatezza.

La relazione di valutazione esamina la pertinenza e il valore aggiunto globali del programma, l'efficacia e l'efficienza della sua esecuzione e l'efficacia globale e individuale delle prestazioni fornite dai beneficiari in termini di obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2.   La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 10

Disposizione transitoria

I beneficiari presentano alla Commissione la proposta per il primo anno del programma entro il 3 giugno 2017.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 117.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2017.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/24


REGOLAMENTO (UE) 2017/827 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base del regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'International Financial Reporting Standards Foundation («Fondazione IFRS»), successore legale dell'International Accounting Standards Committee Foundation e il Public Interest Oversight Board (PIOB) beneficiano del cofinanziamento dell'Unione sotto forma di sovvenzioni di funzionamento fino al 31 dicembre 2020.

(2)

In base al regolamento (UE) n. 258/2014 l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha beneficiato del cofinanziamento dell'Unione sotto forma di sovvenzioni di funzionamento fino al 31 dicembre 2016.

(3)

Il 12 novembre 2013 la Commissione ha pubblicato la relazione di Philippe Maystadt, consulente speciale del commissario responsabile per il mercato interno e i servizi («relazione del consulente speciale»), in cui ha delineato le possibili riforme della governance dell'EFRAG volte a rafforzare il contributo dell'Unione allo sviluppo dei principi contabili internazionali.

(4)

La Commissione ha monitorato attentamente l'attuazione della riforma della governance dell'EFRAG e ha debitamente informato il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi al riguardo. Su tale base è opportuno continuare a finanziare l'EFRAG per il periodo 2017-2020 al fine di conseguire gli obiettivi di lungo termine del programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

(5)

Il consiglio dell'EFRAG, che assicura una rappresentanza equilibrata degli interessi pubblici e privati, dovrebbe garantire che i suoi membri s'impegnino ad agire nell'interesse pubblico europeo. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e la Banca centrale europea sono invitate a contribuire attivamente, nella misura del possibile, ai lavori del consiglio dell'EFRAG.

(6)

La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati e sulle attività principali dell'EFRAG dell'anno precedente. Tale relazione dovrebbe anche esaminare gli sviluppi in relazione al criterio di «bene pubblico ampliato» e fornire una panoramica dettagliata degli sviluppi nel settore dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS). I principi contabili non dovrebbero compromettere la stabilità finanziaria dell'Unione, né ostacolarne lo sviluppo economico.

(7)

Per quanto riguarda lo sviluppo degli IFRS, del PIOB e dell'EFRAG, la relazione annuale della Commissione dovrebbe fare riferimento anche al seguito dato e all'attuazione delle raccomandazioni del Parlamento europeo. Inoltre, la Fondazione IFRS, il PIOB e l'EFRAG sono incoraggiati a partecipare regolarmente, almeno una volta l'anno, alle audizioni organizzate dal Parlamento europeo al fine di fornire un resoconto completo dello sviluppo dei principi internazionali di informativa finanziaria e di revisione.

(8)

La Commissione dovrebbe informare in maniera più regolare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli sforzi comuni della Fondazione IFRS, del PIOB e dell'EFRAG, dato che questi tre organismi sono cofinanziati dall'Unione e perseguono gli stessi obiettivi.

(9)

La Commissione dovrebbe inoltre considerare possibili modifiche a lungo termine del funzionamento e dello status giuridico dell'EFRAG.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 258/2014.

(11)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'incremento del bilancio di un programma dell'Unione per il periodo 2017-2020 al fine di sostenere le attività dell'EFRAG che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi politici dell'Unione in relazione all'informativa finanziaria, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito all'EFRAG, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 258/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

l'EFRAG;»;

2)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 è di 57 007 000 EUR a prezzi correnti.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per l'EFRAG: 23 134 000 EUR;»

3)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   In merito alla Fondazione IFRS e allo IASB, la relazione di cui al paragrafo 3 valuta anche la loro governance, in particolare in termini di trasparenza, la prevenzione dei conflitti di interesse, la diversità degli esperti e le misure che sono state adottate per garantire un'ampia rappresentanza di interessi nonché la responsabilità pubblica.

Inoltre, al fine di garantire principi contabili di alta qualità ed elevati livelli di trasparenza, responsabilità e integrità, la relazione individua e valuta le azioni adottate nell'ambito della Fondazione IFRS che, tra l'altro, riguardano l'accesso del pubblico ai documenti, un dialogo aperto con le istituzioni europee e i vari soggetti interessati, le norme sulla trasparenza degli incontri con i soggetti interessati e l'istituzione di registri per la trasparenza.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per quanto concerne il PIOB e l'organismo che gli succederà, la relazione di cui al paragrafo 3 tratta degli sviluppi registrati nella diversificazione dei finanziamenti e valuta come il lavoro del PIOB contribuisca al miglioramento della qualità della revisione contabile compresa l'integrità della professione di revisore dei conti. Qualora il finanziamento assicurato dall'IFAC in un dato anno superi i due terzi del finanziamento totale annuo del PIOB, la Commissione propone di limitare per quell'anno il contributo annuale a un massimo di 300 000 EUR.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.   Per quanto riguarda l'EFRAG, la relazione di cui al paragrafo 3 valuta, a decorrere dal 2018:

a)

se il criterio di bene pubblico ampliato, quale raccomandato nella relazione del consulente speciale, sia stato rispettato durante il processo di omologazione intrapreso nel corso dell'anno precedente;

b)

se il Parlamento europeo e il Consiglio siano stati coinvolti fin dall'inizio nell'elaborazione dei principi d'informativa finanziaria, in generale, e nel processo di omologazione, in particolare;

c)

se la struttura finanziaria dell'EFRAG sia sufficientemente diversificata ed equilibrata da consentirgli di adempiere la sua missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace; e

d)

la governance dell'EFRAG, in particolare in termini di trasparenza, e le misure che sono state adottate per garantire un'ampia rappresentanza di interessi e la responsabilità pubblica.

Inoltre, essa individua e valuta le azioni adottate nell'ambito dell'EFRAG al fine di garantire elevati livelli di responsabilità democratica, trasparenza e integrità per quanto riguarda, in particolare, l'accesso del pubblico ai documenti, un dialogo aperto con le istituzioni europee e i vari soggetti interessati, l'istituzione di registri obbligatori per la trasparenza e norme sulla trasparenza degli incontri con i soggetti interessati, nonché norme interne, in particolare la prevenzione dei conflitti di interesse.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 147.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2017.

(3)  Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).