ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 128

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
19 maggio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Accordo a norma del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/854 della Commissione, del 18 maggio 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Darnibole (DOP)

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/856 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva flurossipir ( 1 )

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/857 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/858 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la nona gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/859 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 Mercato interno e 02.03.04 Strumento per la gestione del mercato interno)

20

 

*

Decisione (UE) 2017/860 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 33.02.03.01)

23

 

*

Decisione (UE) 2017/861 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo

25

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/862 della Commissione, del 17 maggio 2017, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Turkmenistan, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa al Turkmenistan e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Turkmenistan nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2017) 3207]  ( 1 )

55

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/863 della Commissione, del 18 maggio 2017, che aggiorna la licenza EUPL per il software con codice sorgente aperto per agevolare ulteriormente la condivisione e il riutilizzo del software sviluppato dalle pubbliche amministrazioni

59

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/1


ACCORDO

a norma del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici

IL PARLAMENTO EUROPEO E LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (le «Parti»),

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 15, 16, 232, 308, 309 e 339,

visto lo statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI), e in particolare l'articolo 11, paragrafo 7, e gli articoli 16 e 18,

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (1) (il «regolamento FEIS»), e in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2),

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3),

A.

considerando che il regolamento FEIS istituisce il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), una garanzia dell'Unione, un fondo di garanzia dell'Unione, un polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e un portale dei progetti di investimento europei;

B.

considerando che, mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI, il FEIS intende sostenere nell'Unione:

a)

gli investimenti;

b)

un maggiore accesso ai finanziamenti da parte di imprese ed entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le piccole e medie imprese (PMI) e per le piccole imprese a media capitalizzazione;

C.

considerando che il regolamento FEIS prevede che il FEIS sia istituito quale meccanismo distinto, chiaramente identificabile e trasparente gestito dalla BEI, le cui operazioni dovrebbero essere chiaramente distinte dalle altre operazioni della BEI;

D.

considerando che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendiconto nei confronti dei cittadini europei, la BEI dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'evoluzione del FEIS, gli effetti da esso prodotti e le operazioni condotte nel suo ambito, in particolare per quanto riguarda l'addizionalità delle operazioni realizzate a titolo del FEIS rispetto alle operazioni ordinarie della BEI, comprese le attività speciali, e che a tale fine dovrebbero essere adottate disposizioni adeguate;

E.

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento FEIS, il Parlamento europeo e la BEI devono concludere un accordo sulle modalità dettagliate dello scambio di informazioni tra il Parlamento europeo e la BEI a norma del regolamento FEIS, compresa la procedura di selezione del direttore generale e del vicedirettore generale del FEIS;

F.

considerando che l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento FEIS prevede che, a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente conforme alle procedure della BEI, il comitato direttivo debba selezionare un candidato per la posizione di direttore generale e un candidato per la posizione di vicedirettore generale e stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio debbano essere debitamente informati, in maniera tempestiva, in tutte le fasi della procedura di selezione, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza. A seguito dell'audizione del candidato selezionato per ciascuna posizione e una volta ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente della BEI deve nominare il direttore generale e il vicedirettore generale per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta;

G.

considerando che l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento FEIS prevede che la BEI, se del caso in cooperazione con il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), debba presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal regolamento FEIS. Tale relazione annuale, che deve contenere informazioni operative e finanziarie come ulteriormente specificato all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento FEIS, deve essere resa pubblica;

H.

considerando che l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento FEIS prevede che, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo e il direttore generale devono riferire sulle prestazioni del FEIS all'istituzione richiedente, anche partecipando a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo;

I.

considerando che l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento FEIS dispone altresì che il presidente del comitato direttivo e il direttore generale debbano rispondere oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell'interrogazione;

J.

considerando che l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento FEIS prevede che, su richiesta del Parlamento europeo, il presidente della BEI debba partecipare a un'audizione del Parlamento europeo dedicata alle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS. Il presidente della BEI deve rispondere oralmente o per iscritto, entro cinque settimane dalla data del loro ricevimento, alle interrogazioni rivolte alla BEI dal Parlamento europeo o dal Consiglio riguardanti le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS;

K.

considerando che l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FEIS stabilisce che la BEI debba valutare il funzionamento del FEIS entro il 5 gennaio 2017; che la BEI debba trasmettere la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

L.

considerando che il presente accordo non pregiudica l'accordo tripartito tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti del 27 ottobre 2003;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

Il presente accordo definisce le modalità dettagliate dello scambio di informazioni tra il Parlamento europeo e la BEI a norma del regolamento FEIS, inclusa la procedura di selezione del direttore generale e del vice direttore generale.

SEZIONE I

ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

Articolo 2

Relazioni periodiche

2.1.   In conformità dell'articolo 14, paragrafo 9, del regolamento FEIS, la BEI presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sui servizi forniti dal PECI e sull'esecuzione del suo bilancio, incluse informazioni sui diritti riscossi e sul loro utilizzo (la «relazione sul PECI»).

La BEI prepara la relazione sul PECI facendo riferimento al periodo che termina il 31 dicembre di ogni anno e la presenta entro il 1o settembre dell'anno successivo.

2.2.   In conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento FEIS, la BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS (la «relazione sul FEIS»). La relazione sul FEIS include:

a)

una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, settore, paese e regione, con esame della relativa conformità al regolamento FEIS, in particolare con il criterio di assicurare addizionalità, unitamente alla valutazione della ripartizione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI tra gli obiettivi generali del FEIS;

b)

una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e dei risultati e degli impatti delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro;

c)

una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal regolamento FEIS contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali del FEIS, inclusa una valutazione del livello degli investimenti FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti (tra cui RTE-T e mobilità urbana), delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica e dell'efficienza energetica;

d)

una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento;

e)

una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante i progetti sostenuti dal FEIS;

f)

una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS e l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte;

g)

l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI;

h)

una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni;

i)

informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'Unione, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;

j)

le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal regolamento FEIS sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente.

La BEI prepara la relazione sul FEIS facendo riferimento al periodo che termina il 31 dicembre di ogni anno e la presenta entro il 31 maggio dell'anno successivo. Fatte salve le disposizioni del primo comma, la BEI trasmette al Parlamento europeo i dati grezzi nello stesso formato ed entro il medesimo termine (ossia non oltre il 31 marzo dell'anno in cui deve essere presentata la corrispondente relazione sul FEIS) in cui sono trasmessi alla Commissione.

2.3.   La lingua della relazione sul PECI e della relazione sul FEIS è l'inglese.

Articolo 3

Relazioni di valutazione del FEIS

3.1.   In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FEIS, entro il 5 gennaio 2017 la BEI valuta il funzionamento del FEIS e trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo.

3.2.   In conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento FEIS, entro il 30 giugno 2018, e successivamente con cadenza triennale, la BEI pubblica una relazione completa sul funzionamento del FEIS che comprende una valutazione dell'impatto del FEIS sugli investimenti nell'Unione, sulla creazione di occupazione e sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e per le imprese a media capitalizzazione.

3.3.   In conformità dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento FEIS, la BEI trasmette in tempo utile al Parlamento europeo, e si assicura che il FEI faccia altrettanto, le sue relazioni di valutazione indipendenti, vertenti sull'impatto e sui risultati pratici delle rispettive attività specifiche della BEI e del FEI condotte a norma del regolamento FEIS.

Spetta interamente alla BEI o al FEI, a seconda dei casi, valutare la necessità di procedere a tali valutazioni indipendenti, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e decidere i tempi di tali suddette valutazioni indipendenti.

3.4.   Le relazioni di valutazione di cui al presente articolo sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo non appena approvate dalla BEI o dal FEI, a seconda dei casi.

3.5.   La lingua delle relazioni di valutazione di cui al presente articolo è l'inglese.

Articolo 4

Informazioni sulle modifiche dell'accordo FEIS

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), del regolamento FEIS, l'accordo concluso tra la Commissione e la BEI per la gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'Unione («l'accordo FEIS») include l'obbligo per tali parti di riferire al Parlamento europeo in merito alle modifiche all'accordo FEIS.

Articolo 5

Decisioni del comitato per gli investimenti

5.1.   In conformità dell'articolo 7, paragrafo 12, terzo comma, del regolamento FEIS, la BEI trasmette al Parlamento europeo l'elenco di tutte le decisioni del comitato per gli investimenti con le quali viene negato l'impiego della garanzia dell'Unione.

5.2.   La BEI trasmette due volte l'anno al Parlamento europeo, rispettivamente entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre, l'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

5.3.   Le informazioni fornite dalla BEI al Parlamento europeo a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sono soggette a rigorosi obblighi di riservatezza e sono trattate dal Parlamento europeo conformemente al disposto dell'articolo 10.

5.4.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la BEI trasmette al Parlamento europeo tutte le decisioni del comitato per gli investimenti del FEIS sull'impiego della garanzia non appena esse sono disponibili. Ove del caso, la BEI include nell'elenco delle decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione informazioni sulle operazioni, in particolare la loro descrizione, l'indicazione del promotore o dell'intermediario finanziario e gli obiettivi del progetto sostenuto dalla BEI nel quadro del FEIS. Nel caso di decisioni sensibili sul piano commerciale, la BEI trasmette le decisioni stesse e le informazioni concernenti i promotori o gli intermediari finanziari alla data in cui si conclude il finanziamento o a qualsiasi data anteriore in cui venga meno il loro carattere sensibile sul piano commerciale.

5.5.   In conformità dell'articolo 7, paragrafo 12, secondo comma, del regolamento FEIS, le decisioni del comitato per gli investimenti del FEIS che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili.

Articolo 6

Modifiche ai limiti di concentrazione settoriale o geografica del portafoglio del FEIS

6.1.   In conformità dell'allegato II, punto 8, al regolamento FEIS, se il comitato direttivo del FEIS decide di modificare i limiti indicativi di concentrazione settoriale o geografica stabiliti per il portafoglio del FEIS, illustra la propria decisione in merito al Parlamento europeo.

6.2.   In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento FEIS, i processi verbali delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest'ultimo. Tali processi verbali, insieme alla motivazione scritta del comitato direttivo in merito alle eventuali modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono trasmessi al Parlamento europeo non appena disponibili e in ogni caso al più tardi contestualmente alla pubblicazione dei processi verbali.

SEZIONE II

INFORMAZIONE AD HOC E RISPOSTE A INTERROGAZIONI

Articolo 7

Informazione ad hoc, audizioni e altre riunioni

7.1.   In conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento FEIS, su richiesta delle commissioni competenti del Parlamento europeo, il presidente della BEI partecipa ad almeno un'audizione dinanzi al Parlamento europeo dedicata a questioni relative alle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS. Le commissioni competenti del Parlamento europeo e la BEI stabiliscono di comune accordo la data di tale audizione da tenersi nel corso dell'anno successivo.

7.2.   A seguito di interrogazioni rivolte dal Parlamento europeo alla BEI su questioni relative alle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare il presidente della BEI ad ulteriori riunioni ad hoc su tali questioni.

Le commissioni competenti del Parlamento europeo e la BEI si accordano sulla data di tali riunioni ad hoc, che dovranno tenersi non appena possibile e comunque entro cinque settimane dalla data della richiesta delle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento europeo, tali audizioni e riunioni ad hoc possono essere riservate.

7.3.   Su richiesta del presidente della BEI o del presidente della commissione competente del Parlamento europeo, e di comune accordo, il personale dirigente della BEI o del FEI può partecipare alle audizioni e alle riunioni ad hoc, incluse le riunioni riservate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

7.4.   Su richiesta del presidente della commissione competente del Parlamento europeo, a seguito di interrogazioni rivolte dal Parlamento europeo su questioni relative alle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare il personale dirigente della BEI a scambi di opinioni ad hoc su tali questioni, a una data stabilita di comune accordo.

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento europeo, tali scambi di opinioni ad hoc possono essere riservati.

7.5.   In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento FEIS, su richiesta delle commissioni competenti del Parlamento europeo, il direttore generale del FEIS riferisce sulle prestazioni del FEIS, anche partecipando ad audizioni dinanzi al Parlamento europeo.

Le commissioni competenti del Parlamento europeo e il direttore generale del FEIS si accordano sulla data di tali audizioni, che dovranno tenersi non appena possibile e comunque entro cinque settimane dalla data della richiesta delle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Tale resoconto al Parlamento europeo da parte del direttore generale del FEIS sulla prestazioni del FEIS può assumere la forma di riunioni ad hoc con le commissioni competenti del Parlamento europeo, da organizzarsi su richiesta di tali commissioni competenti a una data stabilita di comune accordo.

Conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento europeo, tali audizioni e riunioni ad hoc possono essere riservate.

7.6.   Su richiesta motivata del direttore generale del FEIS o del presidente della commissione competente del Parlamento europeo, e di comune accordo, il personale dirigente della BEI e del FEI può partecipare alle audizioni e alle riunioni ad hoc, incluse le riunioni riservate, di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

Articolo 8

Risposta alle interrogazioni

8.1.   In conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento FEIS, su richiesta delle commissioni competenti del Parlamento europeo, il presidente della BEI risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte alla BEI dal Parlamento europeo riguardanti le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal regolamento FEIS.

8.2.   In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento FEIS, il direttore generale del FEIS risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo.

8.3.   Il Parlamento europeo può formulare tutte le interrogazioni al presidente della BEI a norma del paragrafo 1 del presente articolo attraverso il presidente della commissione competente del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può formulare tutte le interrogazioni al direttore generale del FEIS a norma del paragrafo 2 del presente articolo attraverso il presidente della commissione competente del Parlamento europeo e la segreteria del FEIS.

8.4.   A tutte le interrogazioni rivolte dal Parlamento europeo al presidente della BEI a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o al direttore generale del FEIS a norma del paragrafo 2 del presente articolo, è data risposta il più rapidamente possibile e comunque entro cinque settimane dalla data del ricevimento dell'interrogazione.

Le risposte orali alle interrogazioni rivolte dal Parlamento europeo al presidente della BEI a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o al direttore generale del FEIS a norma del paragrafo 2 del presente articolo, possono assumere la forma di riunioni ad hoc, come previsto, rispettivamente, dall'articolo 7, paragrafo 2, e dall'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma.

SEZIONE III

PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 9

Procedura di selezione del direttore generale e del vicedirettore generale

9.1.   La BEI stabilisce i criteri di selezione del direttore generale e del vicedirettore generale del FEIS in conformità del regolamento FEIS, compreso l'equilibrio necessario tra competenze, conoscenze ed esperienza, cercando di promuovere gli standard più elevati e garantire la diversità, inclusa quella di genere.

9.2.   La BEI informa le commissioni pertinenti del Parlamento europeo di un posto vacante due settimane prima della pubblicazione del relativo posto vacante, fornendo i dettagli della procedura di selezione aperta che la BEI seguirà.

9.3.   La BEI informa le commissioni pertinenti del Parlamento europeo in merito alla composizione del gruppo di candidati (numero di candidature, combinazione di capacità professionali, equilibrio di genere e nazionalità), nonché al metodo utilizzato per valutare i candidati al fine di stilare un elenco ristretto di almeno due candidati potenziali proposti dalla BEI al comitato direttivo.

9.4.   La BEI trasmette alle commissioni competenti del Parlamento europeo l'elenco ristretto dei candidati selezionati. La BEI fornisce tale elenco almeno tre settimane prima della selezione del candidato finale da parte del comitato direttivo.

9.5.   Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono presentare interrogazioni concernenti i criteri di selezione o l'elenco ristretto, o entrambi, entro una settimana dal ricevimento dell'elenco ristretto dei candidati. La BEI risponde per iscritto entro due settimane.

9.6.   La procedura di approvazione comprende le fasi seguenti:

a)

la BEI comunica al Parlamento europeo le proposte di nomina per l'incarico di direttore generale e vice direttore generale, corredate di un'esposizione scritta dei motivi alla base di tale selezione;

b)

il Parlamento europeo organizza quanto prima, e al massimo entro quattro settimane, l'audizione del candidato a ciascuna posizione;

c)

il Parlamento europeo decide in merito all'approvazione della nomina delle proposte mediante una votazione in seno ad ogni commissione pertinente su un progetto di risoluzione, seguita da una votazione di approvazione o reiezione di tale risoluzione, da tenersi entro sei settimane dalle proposte.

9.7.   In seguito all'approvazione del Parlamento europeo, il presidente della BEI nomina il direttore generale e il vicedirettore generale conformemente alle disposizioni del regolamento FEIS.

9.8.   Se il Parlamento europeo non approva la proposta della BEI, la BEI può attingere dall'elenco di candidati esistenti o ripetere la procedura di selezione.

9.9.   La BEI comunica senza indebito ritardo al Parlamento europeo qualsiasi dimissione, revoca, sostituzione temporanea o posto vacante all'interno della struttura di governance del FEIS.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Riservatezza

10.1.   Tenuto conto del fatto che alcune delle informazioni scambiate nel contesto del presente accordo possono essere riservate o sensibili sotto il profilo commerciale, le parti s'impegnano a evitare la comunicazione, senza il previo consenso scritto dell'altra parte, di qualsiasi informazione riservata da loro ricevuta in tale contesto.

Detto impegno lascia tuttavia impregiudicate le comunicazioni di informazioni stabilite per legge, regolamento, trattato o per ordine di un tribunale competente a statuire in materia e non pregiudica le pertinenti disposizioni del regolamento FEIS in materia di trasparenza e di pubblicazione delle informazioni.

Ai fini del presente accordo, per «informazioni riservate» si intende qualsiasi informazione in forma scritta o in qualsiasi altra forma permanente (anche elettronica) che è chiaramente indicata come riservata.

Nel qualificare le informazioni come riservate, la BEI rispetta la sua politica di trasparenza, nella versione pubblicata sul suo sito web nel momento in cui tali informazioni sono fornite al Parlamento europeo.

10.2.   Il Parlamento europeo gestisce e protegge qualsiasi informazione riservata fornita dalla BEI nell'ambito del presente accordo in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento europeo, e in particolare dell'articolo 210 bis (Procedura da applicare per la consultazione da parte di una commissione delle informazioni confidenziali ricevute dal Parlamento) e della Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 15 aprile 2013, sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo (4), conformemente alle «altre informazioni riservate» (quali ivi definite).

10.3.   In conformità delle pertinenti disposizioni del suo regolamento, il Parlamento europeo tiene un elenco delle persone che gestiscono le informazioni riservate.

10.4.   Il Parlamento e la BEI si tengono reciprocamente informati in merito all'avvio e all'esito di un eventuale procedimento giudiziario, amministrativo o di altro tipo, in cui una terza parte richieda l'accesso a informazioni riservate fornite dalla BEI al Parlamento europeo.

Articolo 11

Riunioni tecniche preparatorie

11.1.   Al fine di preparare gli scambi di opinioni, le audizioni o altre forme di interazione previste dal presente accordo, sono organizzate riunioni tecniche su richiesta del Parlamento europeo o della BEI.

11.2.   Le riunioni tecniche si tengono almeno una settimana prima dello scambio di opinioni, dell'audizione o di qualsiasi altra forma di interazione a cui fanno riferimento.

Articolo 12

Regime linguistico

Qualsiasi richiesta presentata dal Parlamento europeo e a norma del presente accordo può essere trasmessa alla BEI in qualunque lingua ufficiale dell'Unione. Le risposte della BEI sono redatte in inglese.

Articolo 13

Disposizioni finali

13.1.   Le parti procedono regolarmente a una valutazione dell'attuazione pratica del presente accordo ed effettuano un riesame appena entra in vigore il regolamento di proroga del FEIS e, successivamente, entro il 30 giugno 2019, alla luce dell'esperienza pratica di attuazione.

13.2.   Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla sua firma.

13.3.   Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Image

A. TAJANI

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per la Banca europea per gli investimenti

Il presidente

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W. HOYER


(1)  GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(4)  GU C 96 dell'1.4.2014, pag. 1.


REGOLAMENTI

19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/854 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Darnibole (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Darnibole» presentata dal Regno Unito è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Darnibole» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Darnibole» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 457 dell'8.12.2016, pag. 3.


19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/855 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la prima alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/69/CE della Commissione (2) ha iscritto il diflubenzurone come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

Conformemente alla direttiva 2010/39/UE della Commissione (5) il richiedente, a seguito della cui domanda il diflubenzurone è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, era tenuto a fornire informazioni di conferma relative alla potenziale rilevanza tossicologica dell'impurità e del metabolita 4-cloroanilina (PCA).

(4)

Il richiedente ha presentato tali informazioni allo Stato membro relatore, la Svezia, entro il termine previsto a tale scopo.

(5)

La Svezia ha valutato le informazioni presentate dal richiedente e il 20 dicembre 2011 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»).

(6)

La Commissione ha consultato l'Autorità, che il 7 settembre 2012 ha presentato le sue conclusioni sulla valutazione del rischio delle informazioni di conferma per il diflubenzurone (6). L'Autorità ha trasmesso le sue osservazioni sul diflubenzurone al richiedente, che è stato invitato dalla Commissione a presentare le sue osservazioni in merito alla relazione di esame. Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 16 luglio 2013 sotto forma di relazione di esame della Commissione sul diflubenzurone.

(7)

Sebbene i risultati degli studi di genotossicità abbiano indicato che il PCA, oltre a essere un agente cancerogeno, è un agente genotossico in vivo, non è stato osservato alcun potenziale genotossico e cancerogeno negli studi condotti con un modello animale adeguato per l'esposizione umana al diflubenzurone e quindi al PCA quale metabolita e impurità. Alla luce delle informazioni presentate dal richiedente la Commissione ha ritenuto che le informazioni di conferma richieste fossero state fornite.

(8)

Date le proprietà genotossiche del PCA, individuate sulla base delle informazioni di conferma, considerate le sue proprietà genotossiche e vista l'assenza di una soglia di esposizione accettabile, nelle sue conclusioni l'Autorità ha tuttavia individuato un nuovo motivo di preoccupazione relativo alla potenziale esposizione al PCA quale residuo.

(9)

La Commissione ha avviato un riesame dell'approvazione della sostanza attiva diflubenzurone. La Commissione ha ritenuto che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche di cui sopra, vi fossero indicazioni del fatto che l'approvazione della sostanza attiva diflubenzurone non soddisfacesse più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardo al suo potenziale effetto nocivo sulla salute umana attraverso l'esposizione al PCA quale residuo. Essa ha invitato il richiedente a presentare informazioni per quanto riguarda la potenziale esposizione al PCA quale residuo e, qualora tale esposizione sia confermata, l'esame della potenziale rilevanza tossicologica.

(10)

Il richiedente ha presentato tali informazioni alla Svezia entro il termine previsto a tale scopo.

(11)

La Svezia ha valutato le informazioni presentate dal richiedente e il 23 luglio 2014 e ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(12)

La Commissione ha consultato l'Autorità, che l'11 dicembre 2015 ha presentato le sue conclusioni sulla valutazione del rischio in base ai dati presentati per il riesame dell'approvazione del diflubenzurone (7). L'Autorità ha comunicato al richiedente le sue osservazioni sul diflubenzurone.

(13)

La Commissione ritiene che le informazioni presentate nell'ambito del processo di riesame non dimostrino che il rischio derivante dalla potenziale esposizione dei consumatori al PCA quale residuo è accettabile. In particolare, la presenza del PCA nella via metabolica è stata dimostrata in alcune piante e in alcuni animali d'allevamento e non ha potuto essere esclusa in altre piante o in altri animali. Gli studi hanno inoltre evidenziato una trasformazione significativa dei residui di diflubenzurone in PCA in condizioni simili o uguali a quelle dei processi di sterilizzazione degli alimenti; tale trasformazione non ha potuto essere esclusa per le pratiche di trattamento domestiche.

(14)

Considerate le proprietà genotossiche e cancerogene del PCA e l'assenza di una soglia di esposizione accettabile, non è stato dimostrato che l'esposizione dei consumatori al PCA quale residuo, derivante da un'applicazione conforme alle buone pratiche fitosanitarie, non ha effetti nocivi. Poiché i valori di riferimento tossicologici per il PCA non possono essere fissati e non possono pertanto essere individuati livelli di residui sicuri, l'eventuale esposizione dei consumatori al PCA dovrebbe essere evitata.

(15)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le proprie osservazioni in merito alla relazione di esame. Le osservazioni del richiedente non hanno dissipato le criticità in materia di sicurezza dei consumatori legate all'esposizione al PCA.

(16)

Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 23 marzo 2017 sotto forma di relazione di esame della Commissione sul diflubenzurone.

(17)

La Commissione ha concluso che l'esposizione dei consumatori al PCA non può essere esclusa se non attraverso l'introduzione di ulteriori restrizioni. In particolare, l'impiego del diflubenzuron dovrebbe essere limitato alle colture non commestibili, e le colture trattate con diflubenzurone non dovrebbero entrare nella catena alimentare umana e animale. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei consumatori al PCA è pertanto opportuno modificare le condizioni d'impiego del diflubenzuron.

(18)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(19)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diflubenzurone.

(20)

Per quanto concerne i prodotti fitosanitari contenenti diflubenzurone, laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe terminare non oltre 15 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella settima colonna «Disposizioni specifiche» della voce numero 174 sul diflubenzurone, nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il testo è sostituito dal seguente:

«Possono essere autorizzati solo gli usi nelle colture non commestibili.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul diflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione modificata il 23 marzo 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi terrestri e degli artropodi non bersaglio, api comprese,

alla potenziale esposizione involontaria al diflubenzurone di colture alimentari e foraggere derivante dall'impiego su colture non commestibili (ad esempio tramite dispersione aerea),

alla protezione dei lavoratori, dei residenti e degli astanti.

Gli Stati membri provvedono affinché le colture trattate con diflubenzurone non entrino nella catena alimentare umana e animale.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.»

Articolo 2

Misure transitorie

Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflubenzurone entro l'8 settembre 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il l'8 settembre 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1o luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (GU L 172 del 2.7.2008, pag. 9).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Direttiva 2010/39/UE della Commissione, del 22 giugno 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (GU L 156 del 23.6.2010, pag. 7).

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance diflubenzuron (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio in base ai dati di conferma presentati per la sostanza attiva diflubenzurone come antiparassitario). EFSA Journal 2012; 10(9):2870. 26 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2012.2870. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review on the review of the approval of the active substance diflubenzuron regarding the metabolite PCA (Conclusioni sulla revisione tra pari del riesame dell'approvazione della sostanza attiva diflubenzurone con riguardo al metabolita PCA). EFSA Journal 2015; 13(8):4222. 30 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4222. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/856 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva flurossipir

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione (2) ha approvato il flurossipir come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 nel rispetto di determinate condizioni che richiedono agli Stati membri interessati di garantire che il richiedente a seguito della cui domanda il flurossipir è stato approvato fornisca ulteriori informazioni di conferma in merito a sei punti, uno dei quali riguarda la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche.

(2)

Il 25 giugno 2012 e il 5 settembre 2013 il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, l'Irlanda, informazioni supplementari per rispondere alla richiesta di dati di conferma entro il termine previsto a tale scopo.

(3)

L'Irlanda ha valutato tali informazioni supplementari fornite dal richiedente e il 22 dicembre 2014 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), invitandoli a formulare osservazioni in merito.

(4)

Il 22 luglio 2015 l'Autorità ha pubblicato una relazione tecnica (3) che sintetizza i risultati di tale consultazione per il flurossipir.

(5)

Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e la relazione tecnica dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 23 marzo 2017 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al flurossipir.

(6)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito a tale rapporto di riesame relativo al flurossipir.

(7)

La sostanza N-metil-2-pirrolidone (NMP) è classificata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) come tossica per la riproduzione, categoria 1B, con un limite di concentrazione generale dello 0,3 %. È altamente improbabile che una presenza di NMP nel materiale tecnico inferiore a 3 g/kg ponga un rischio per i consumatori. La Commissione ha pertanto concluso che le informazioni supplementari fornite mostrano che dovrebbe essere stabilito un livello massimo di impurezze tossicologicamente rilevante per l'NMP inferiore a 3 g/kg (< 0,3 %) nel materiale tecnico.

(8)

Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori è pertanto opportuno stabilire un livello massimo di tali impurezze nella sostanza attiva fabbricata commercialmente.

(9)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5) dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti flurossipir.

(11)

Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti flurossipir tale periodo dovrebbe terminare al più tardi l'8 settembre 2018.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flurossipir entro l'8 settembre 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina al più tardi l'8 settembre 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, che approva la sostanza attiva flurossipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 37).

(3)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for fluroxypyr in light of confirmatory data (Relazione tecnica sui risultati della consultazione con gli Stati membri, il richiedente e l'EFSA sulla valutazione del rischio sulla base dei dati di conferma forniti per il flurossipir come antiparassitario). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015:EN-857. 43 pagg.

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il testo della colonna «Purezza» della riga 9, Flurossipir, è sostituito dal seguente:

«≥ 950 g/kg (fluroxypyr-meptyl)

La seguente impurezza di fabbricazione presenta rischi tossicologici e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:

N-metil-2-pirrolidone (NMP): < 3 g/kg»

Nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 9, flurossipir, è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza flurossipir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 23 marzo 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla potenziale contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita piridinolo del flurossipir quando tale sostanza attiva viene impiegata in regioni dal suolo alcalino o vulnerabile o esposte a condizioni climatiche vulnerabili;

al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


19.5.2017   

IT

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L 128/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/857 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

104,0

TN

158,2

TR

94,0

ZZ

118,7

0709 93 10

TR

132,4

ZZ

132,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

49,9

MA

59,7

TR

41,8

ZA

88,5

ZZ

60,0

0805 50 10

AR

123,2

TR

65,0

ZA

207,1

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

118,7

BR

119,2

CL

133,7

CN

130,6

NZ

152,0

US

107,1

ZA

99,8

ZZ

123,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/858 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la nona gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la nona gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la nona gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 16 maggio 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/20


DECISIONE (UE) 2017/859 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 «Mercato interno» e 02.03.04 «Strumento per la gestione del mercato interno»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.

(3)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno proseguire la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE nelle azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.

(5)

Inoltre, la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE dovrebbe essere estesa alle azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea riguardanti lo strumento per la gestione del mercato interno.

(6)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2017.

(7)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2017

del …

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.

(2)

Inoltre, la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE dovrebbe essere estesa alle azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea riguardanti lo strumento per la gestione del mercato interno.

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al paragrafo 12, le parole «l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite da «gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

2.

È aggiunto il paragrafo seguente:

«14.

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2017, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2017:

Linea di bilancio 02.03.04: «Strumento per la gestione del mercato interno».»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/23


DECISIONE (UE) 2017/860 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 33.02.03.01)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.

(3)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al diritto societario.

(5)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2017.

(6)

L'Unione dovrebbe adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2017

del …

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al diritto societario.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle parole «gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/25


DECISIONE (UE) 2017/861 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 3 dell'accordo SEE. Tale protocollo stabilisce un regime di scambi specifico tra le parti contraenti per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

(3)

L'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce che i dazi doganali figuranti negli allegati della tabella I del medesimo protocollo possono essere adeguati dal comitato misto SEE in seguito a concessioni reciproche. L'Islanda e l'Unione europea hanno convenuto di abolire i dazi doganali per taluni prodotti elencati nel protocollo 3 dell'accordo SEE. Tali concessioni si applicheranno unicamente ai prodotti originari rispettivamente dell'Unione europea e dell'Islanda, ai sensi della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 3 dell'accordo SEE.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2017

del …

che modifica il protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce un regime di scambi specifico tra le parti contraenti per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce che i dazi doganali figuranti negli allegati della tabella I del protocollo 3 dell'accordo SEE possono essere adeguati dal comitato misto SEE in seguito a concessioni reciproche. L'Islanda e l'Unione europea hanno convenuto di abolire i dazi per taluni prodotti elencati nel protocollo 3 dell'accordo SEE. Tali concessioni si applicheranno unicamente ai prodotti originari rispettivamente dell'Unione europea e dell'Islanda, ai sensi della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 3 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 3 dell'accordo SEE è così modificato:

1.

All'articolo 2, alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«I prodotti di cui alla tabella I originari dell'Islanda o dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, sono soggetti ai dazi doganali indicati, rispettivamente, al punto 4 bis dell'allegato I della tabella I e al punto 1 bis dell'allegato II della tabella I.».

2.

L'allegato I della tabella I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

3.

L'allegato II della tabella I è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il … a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1) o, se posteriore, lo stesso giorno dell'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE


(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(1)  GU …

ALLEGATO I

L'allegato I della tabella I del protocollo 3 dell'accordo è modificato come segue:

1)

dopo il paragrafo 4 è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis.

I dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari dell'Islanda sono pari a zero:

Codice NC

Osservazioni

0710 40 00

 

0711 90 30

 

ex 1302 20 10

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

ex 1302 20 90

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

1517 10 10

 

1517 90 10

 

1704 10 10

 

1704 10 90

 

1704 90 10

 

1704 90 30

 

1704 90 51

 

1704 90 55

 

1704 90 61

 

1704 90 65

 

1704 90 71

 

1704 90 75

 

1704 90 81

 

1704 90 99

 

1806 10 15

 

1806 10 20

 

1806 10 30

 

1806 10 90

 

1806 20 10

 

1806 20 30

 

1806 20 50

 

1806 20 70

 

1806 20 80

 

1806 20 95

 

1806 31 00

 

1806 32 10

 

1806 32 90

 

1806 90 11

 

1806 90 19

 

1806 90 31

 

1806 90 39

 

1806 90 50

 

1806 90 60

 

1806 90 70

 

1806 90 90

 

1901 10 00

 

1901 20 00

 

1901 90 11

 

1901 90 19

 

1901 90 99

 

1902 11 00

 

1902 19 10

 

1902 19 90

 

1902 20 10

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30 10

 

1902 30 90

 

1902 40 10

 

1902 40 90

 

1903 00 00

 

1904 10 10

 

1904 10 30

 

1904 10 90

 

1904 20 10

 

1904 20 91

 

1904 20 95

 

1904 20 99

 

1904 30 00

 

1904 90 10

 

1904 90 80

 

1905 10 00

 

1905 20 10

 

1905 20 30

 

1905 20 90

 

1905 31 11

 

1905 31 19

 

1905 31 30

 

1905 31 91

 

1905 31 99

 

1905 32 05

 

1905 32 11

 

1905 32 19

 

1905 32 91

 

1905 32 99

 

1905 40 10

 

1905 40 90

 

1905 90 10

 

1905 90 20

 

1905 90 30

 

1905 90 45

 

1905 90 55

 

1905 90 60

 

1905 90 90

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

2004 10 91

 

2004 90 10

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

ex 2006 00 38

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10

 

2007 10 91

 

2007 10 99

 

2007 91 10

 

2007 91 30

 

2007 91 90

 

2007 99 10

 

2007 99 20

 

2007 99 31

 

2007 99 33

 

2007 99 35

 

2007 99 39

 

2007 99 50

 

2007 99 93

 

2007 99 97

 

ex 2008 11 91

tostate

2008 99 85

 

2008 99 91

 

ex 2101 12 92

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

ex 2101 12 98

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

ex 2101 20 92

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

ex 2101 20 98

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola».

2101 30 19

 

2101 30 99

 

2102 10 31

 

2102 10 39

 

2102 20 11

 

2102 20 19

 

2103 20 00

 

2103 90 90

 

2104 10 00

 

2106 10 20

 

2106 10 80

 

2106 90 20

 

2106 90 92

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

2207 20 00

 

2208 90 91

 

2208 90 99

 

2209 00 11

 

2209 00 19

 

2209 00 91

 

2209 00 99

 

2402 10 00

 

2402 20 90

 

2402 90 00

 

2403 11 00

 

2403 19 10

 

2403 19 90

 

2403 91 00

 

2403 99 10

 

2905 43 00

 

2905 44 11

 

2905 44 19

 

2905 44 91

 

2905 44 99

 

3302 10 10

 

3302 10 21

 

3302 10 29

 

3501 10 50

 

3501 10 90

 

3501 90 10

 

3501 90 90

 

3505 10 10

 

3505 10 50

 

3505 10 90

 

3505 20 10

 

3505 20 30

 

3505 20 50

 

3505 20 90

 

3809 10 10

 

3809 10 30

 

3809 10 50

 

3809 10 90

 

3824 60 11

 

3824 60 19

 

3824 60 91

 

3824 60 99

 

2)

Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.

I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili nell'Unione europea al 1o gennaio 2004. Tuttavia, i codici tariffari indicati al paragrafo 4 bis fanno riferimento ai codici applicabili nell'Unione europea al 1o gennaio 2005. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.»

ALLEGATO II

L'allegato II della tabella I del protocollo 3 dell'accordo è modificato come segue:

1)

dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis

I dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari dell'Unione europea sono pari a zero:

Codice tariffario islandese

Designazione delle merci

0501.0000

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

0502.1000

Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0502.9000

altri

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

 

Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:

0505.1001

– –

Piume e penne

0505.1002

– –

Calugine di edredone, pulita

0505.1003

– –

Altra calugine

0505.1009

– –

altre

0505.9000

altri

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

 

Avorio; polveri e cascami d'avorio:

0507.1001

– –

Denti di balena

0507.1009

– –

altri

 

altri

0507.9001

– –

Fanoni di balena

0507.9002

– –

Artigli di uccelli

0507.9003

– –

Corna di ovini

0507.9004

– –

Corna di bovini

0507.9009

– –

altri

0508.0000

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0510.0000

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

ex ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710.4000

Granturco dolce

ex ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

0711.9002

– –

Granturco dolce

ex ex 1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

Succhi ed estratti vegetali:

 

– –

altri:

1302.1901

– – –

per preparazioni alimentari

1302.1909

– – –

altri

 

Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

1302.2001

– –

contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):

1401.1000

Bambù

1401.2000

Canne d'India

1401.9000

altre

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

1404.2000

Linters di cotone

 

altri

1404.9001

– –

Capolini di cardo

1404.9009

– –

altri

ex ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

 

Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517.1001

– –

avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

 

altre:

1517.9002

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517.9005

– –

Miscele o preparazioni alimentari di grassi e oli animali o vegetali utilizzate per la sformatura

ex ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702.5000

Fruttosio chimicamente puro

 

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

1702.9004

– –

Maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

1704.1000

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

 

altri:

1704.9001

– –

Pasta di mandorle in polvere con aggiunta di zucchero, e persipane (surrogato di pasta di mandorle in polvere), in confezioni di peso pari o superiore a 5 kg

1704.9002

– –

Pasta di mandorle in polvere con aggiunta di zucchero, e persipane (surrogato di pasta di mandorle in polvere), in confezioni di peso inferiore a 5 kg

1704.9003

– –

Zucchero sagomato per decorazioni

1704.9004

– –

Liquirizia, con aggiunta di zucchero, e preparazioni a base di liquirizia

1704.9005

– –

Caramelle di zucchero, pastiglie con aggiunta di dolcificanti, n.c.a.

1704.9006

– –

Zuccheri e melassi caramellati

1704.9007

– –

Preparazioni a base di gomma arabica

1704.9008

– –

Prodotti a base di zuccheri non contenenti glutine né proteine, appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche

1704.9009

– –

altri

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1806.1001

– –

per la fabbricazione di bevande

1806.1009

– –

altro

 

Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

1806.2010

– –

Pasta di torrone in blocchi di peso pari o superiore a 5 kg

1806.2020

– –

Polvere per dessert

 

– –

Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze:

1806.2031

– – –

con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1806.2039

– – –

altro

 

– –

Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze:

1806.2041

– – –

con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1806.2049

– – –

altro

 

– –

altre:

1806.2050

– – –

Altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901 , aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %

1806.2060

– – –

Altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901 , aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %

1806.2090

– – –

altre

 

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

 

– –

ripiene:

1806.3101

– – –

Cioccolata ripiena in tavolette, barre o bastoncini

1806.3109

– – –

altre

 

– –

non ripiene:

1806.3201

– – –

Cioccolata composta unicamente di pasta di cacao, zucchero e con un tenore di burro di cacao non superiore a 30 %, in barre e bastoncini

1806.3202

– – –

Cioccolata addizionata di pasta di cacao, zucchero, burro di cacao e latte in polvere, in barre o bastoncini

1806.3203

– – –

Surrogato di cioccolata, in barre o bastoncini

1806.3209

– – –

altre

 

altre:

 

– –

Sostanze per la fabbricazione di bevande:

1806.9011

– – –

Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404 , aventi tenore, in peso, di cacao in polvere uguale o superiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore

1806.9012

– – –

Preparazioni per bevande, addizionate di cacao e di proteine e/o altri elementi nutritivi, compresi vitamine, minerali, fibre vegetali, acidi grassi polinsaturi e aromatizzanti

1806.9019

– – –

altre

 

– –

altre:

1806.9021

– – –

Polvere per dessert, budini e zuppe

1806.9022

– – –

Alimenti specialmente preparati per lattanti o a scopi dietetici

1806.9023

– – –

Uova di Pasqua

1806.9024

– – –

Sciroppi e creme per guarnire gelati

1806.9025

– – –

Prodotti rivestiti o ricoperti, come uvette, noci, cerali “soffiati”, liquirizia, caramelli e gelatine

1806.9026

– – –

Creme a base di cioccolato (konfekt)

1806.9027

– – –

Cereali da prima colazione

 

– – –

Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze:

1806.9041

– – – –

con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1806.9049

– – – –

altro

 

– – –

Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze:

1806.9051

– – – –

con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1806.9059

– – – –

altro

 

– – –

altre:

1806.9091

– – – –

con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1806.9099

– – – –

altre

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901.1000

Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti, condizionate per la vendita al minuto

 

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 :

 

– –

aventi tenore totale superiore o uguale a 3 % di latte fresco in polvere, latte scremato in polvere, uova, materie grasse del latte (come burro), formaggio o carne:

1901.2011

– – –

per la preparazione di pane croccante della voce 1905.1000

1901.2012

– – –

per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000

1901.2051

– – –

per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3110

1901.2052

– – –

per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3120

1901.2053

– – –

per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3131

1901.2054

– – –

per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti

1901.2055

– – –

per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 senza aggiunta di zucchero o altri dolcificanti

1901.2056

– – –

per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000

1901.2057

– – –

per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero-caseari

1901.2058

– – –

per la preparazione di pane della voce 1905.9019

1901.2059

– – –

per la preparazione di biscotti semplici delle voci 1905.9021 e 1905.9029

1901.2061

– – –

per la preparazione di biscotti salati e aromatizzati della voce 1905.9030

1901.2062

– – –

per la preparazione di dolci e pasticceria delle voci 1905.9041 e 1905.9049 con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

1901.2063

– – –

per la preparazione di dolci e pasticceria delle voci 1905.9041 e 1905.9049 senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti

1901.2064

– – –

Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051

1901.2065

– – –

Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059

1901.2066

– – –

per la preparazione di salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili

1901.2067

– – –

per la preparazione di prodotti della voce 1905.9091

1901.2068

– – –

per la preparazione di prodotti della voce 1905.9099

 

– –

altre:

1901.2071

– – –

per la preparazione di pane croccante della voce 1905.1000

1901.2072

– – –

per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000

1901.2073

– – –

per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3110

1901.2074

– – –

per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3120

1901.2075

– – –

per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3131

1901.2076

– – –

per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209

1901.2077

– – –

per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000

1901.2078

– – –

per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero-caseari

1901.2079

– – –

per la preparazione di pane della voce 1905.9019

1901.2081

– – –

per la preparazione di biscotti semplici delle voci 1905.9021 e 1905.9029

1901.2082

– – –

per la preparazione di biscotti salati e aromatizzati della voce 1905.9030

1901.2083

– – –

per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9041

1901.2084

– – –

per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9049

1901.2085

– – –

Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051

1901.2086

– – –

Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059

1901.2087

– – –

per la preparazione di salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili

1901.2088

– – –

per la preparazione di prodotti della voce 1905.9091 con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1901.2089

– – –

per la preparazione di prodotti della voce 1905.9099

 

altri:

 

– –

Sostanze per la fabbricazione di bevande:

1901.9021

– – –

Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404 , non contenenti cacao o aventi tenore, in peso, di cacao inferiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore

1901.9029

– – –

Altre preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404 , non contenenti cacao o aventi tenore, in peso, di cacao, inferiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a.

1901.9031

– – –

Altre sostanze per bevande, con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1901.9039

– – –

Altre sostanze per bevande

1901.9091

– – –

con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1901.9099

– – –

altre

ex ex 1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902.1100

– –

contenenti uova

1902.1900

– –

altre

 

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

farcite con preparazioni di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici:

1902.2011

– – –

in percentuale superiore al 20 %, in peso

1902.2019

– – –

altre

 

– –

farcite con preparazioni di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure con una combinazione di tali prodotti:

1902.2022

– – –

contenenti dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso, di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti

1902.2029

– – –

altre

 

– –

farcite con formaggio:

1902.2031

– – –

contenenti più del 3 %, in peso, di formaggio

1902.2039

– – –

altre

 

– –

farcite con carne e formaggio:

1902.2041

– – –

contenenti più del 20 %, in peso, di carne e formaggio

1902.2042

– – –

contenenti, in totale, dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso, di carne e formaggio

1902.2049

– – –

altre

1902.2050

– –

altre

 

Altre paste alimentari:

1902.3010

– –

contenenti pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

– –

contenenti salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure una combinazione di tali prodotti:

1902.3021

– – –

in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1902.3029

– – –

altre

 

– –

contenenti formaggio:

1902.3031

– – –

in percentuale superiore al 3 %, in peso

1902.3039

– – –

altre

 

– –

contenenti carne e formaggio:

1902.3041

– – –

in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 % del peso totale

1902.3049

– – –

altre

1902.3050

– –

altre

 

Cuscus:

1902.4010

– –

contenente pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

 

– –

contenente salsicce, salami, carne, frattaglie o sangue o una combinazione di tali prodotti:

1902.4021

– – –

in percentuale, in peso, dal 3 % fino a un massimo del 20 %

1902.4029

– – –

altro

1902.4030

– –

altro

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:

1903.0001

in imballaggi da 5 kg o meno

1903.0009

altri

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani, precotti o altrimenti preparati:

 

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

1904.1001

– –

Salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili

1904.1003

– –

Cereali da prima colazione con tenore di zuccheri addizionati superiore al 10 %

1904.1004

– –

Altri cereali da prima colazione

1904.1009

– –

altri

 

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

1904.2001

– –

a base di cereali soffiati o cereali tostati o prodotti ottenuti da cereali

1904.2009

– –

altre

 

Bulgur di grano:

1904.3001

– –

contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1904.3009

– –

altro

 

altri:

1904.9001

– –

contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1904.9009

– –

contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905.1000

Pane croccante detto “knäckebrot”

1905.2000

Pane con spezie (panpepato)

 

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine:

 

– –

Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

1905.3110

– – –

rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao

1905.3120

– – –

non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche

 

– – –

altri:

1905.3131

– – – –

Biscotti allo zenzero

1905.3132

– – – –

Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili, contenenti meno di 20 % di zucchero

1905.3139

– – – –

Altri biscotti con aggiunta di dolcificanti

 

– –

Cialde e cialdine:

1905.3201

– – –

rivestite o ricoperte di cioccolato o di fondenti contenenti cacao

1905.3209

– – –

altre

1905.4000

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

 

altri:

 

– –

Pane:

1905.9011

– – –

con ripieno costituito essenzialmente da burro o da altri prodotti lattiero-caseari (ad esempio, burro all'aglio)

1905.9019

– – –

altro

 

– –

Biscotti semplici:

1905.9021

– – –

non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche

1905.9029

– – –

altri

1905.9030

– –

Biscotti salati e aromatizzati

 

– –

Dolci e pasticceria:

1905.9041

– – –

non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche

1905.9049

– – –

altri

 

– –

Pasticci, inclusa la pizza:

1905.9051

– – –

contenenti carne

1905.9059

– – –

altri

1905.9060

– –

Salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili

 

– –

altri

1905.9091

– – –

con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

1905.9099

– – –

altri

ex ex 2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

altri:

2001.9001

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001.9002

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

ex ex 2001.9009

– –

altri, contenenti cuori di palma

ex ex 2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:

 

Patate:

2004.1001

– –

farina, semolino o fiocchi

 

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004.9001

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:

 

Patate:

2005.2001

– –

farina, semolino o fiocchi

2005.8000

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2006

Frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o cristallizzate)

 

Ortaggi e legumi congelati:

2006.0011

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

 

Altri ortaggi e legumi:

2006.0021

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2007.1000

Preparazioni omogeneizzate

 

altre:

2007.9100

– –

di agrumi

2007.9900

– –

altre

ex ex 2008

Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

 

– –

Arachidi:

2008.1101

– – –

Burro di arachidi

ex ex 2008.1109

– – –

Altre, tostate

 

Altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008.19 :

2008.9100

– –

Cuori di palma

 

– –

altre:

2008.9902

– – –

Granturco, a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

– –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

2101.1201

– – –

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

 

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

2101.2001

– –

aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola

 

Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

2101.3001

– –

Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati:

 

Lieviti vivi:

2102.1001

– –

diversi dai lieviti di panificazione, esclusi i lieviti utilizzati negli alimenti per animali

2102.1009

– –

altri

 

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

2102.2001

– –

Lieviti morti

2102.2002

– –

Alghe monocellulari morte

2102.2003

– –

utilizzati negli alimenti per animali

2102.2009

– –

altri

 

Lieviti in polvere, preparati:

2102.3001

– –

in imballaggi da 5 kg o meno

2102.3009

– –

altri

ex ex 2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

2103.2000

Salsa “Ketchup” e altre salse al pomodoro

 

Farina di senape e senape preparata:

2103.3001

– –

Senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %

 

altri:

2103.9010

– –

Salse vegetali preparate a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto

2103.9020

– –

Maionese

2103.9030

– –

Salse a base di olio n.c.a. (ad esempio, rémoulade)

 

– –

contenenti carne:

2103.9051

– – –

in percentuale superiore al 20 %, in peso

2103.9052

– – –

in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2103.9059

– – –

altri

 

– –

altri:

2103.9091

– – –

con zuccheri addizionati o altri dolcificanti

2103.9099

– – –

altri

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

2104.1001

– –

Preparazioni per zuppe vegetali a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto

2104.1002

– –

Altre zuppe in polvere in imballaggi da 5 kg o più

2104.1003

– –

Zuppe di pesce in scatola

 

– –

Altre zuppe:

2104.1011

– – –

contenenti più di 20 %, in peso, di carne

2104.1012

– – –

contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2104.1019

– – –

altre

 

– –

altri:

2104.1021

– – –

contenenti più di 20 %, in peso, di carne

2104.1022

– – –

contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2104.1029

– – –

altri

 

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

2104.2001

– – –

contenenti più di 20 %, in peso, di carne

2104.2002

– – –

contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2104.2003

– –

contenenti pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici

2104.2009

– – –

altre

ex ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106.1000

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

 

altre:

 

– –

Succhi di frutta, preparati o mescolati più di quelli di cui alla voce 2009 :

2106.9011

– – –

non fermentati e senza zuccheri, in recipienti di capacità uguale o superiore a 50 kg

2106.9012

– – –

Altri succhi in altri recipienti, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2106.9013

– – –

Altri, in altri recipienti

 

– –

Preparazioni per la fabbricazione di bevande:

2106.9023

– – –

Miscugli di piante o parti di piante, anche miscelati a estratti di piante, per la preparazione di infusi di piante

2106.9024

– – –

specialmente preparate per lattanti o a scopi dietetici

2106.9025

– – –

Preparazioni per bevande, addizionate di proteine e/o altri elementi nutritivi, compresi vitamine, minerali, fibre vegetali, acidi grassi polinsaturi e aromatizzanti

2106.9026

– – –

Preparazioni per bevande, a base di estratto di ginseng miscelato ad altri ingredienti, ad esempio glucosio o lattosio

2106.9027

– – –

Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) senza zucchero o altri dolcificanti

2106.9028

– – –

Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) con aggiunta di zucchero

2106.9029

– – –

Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) con aggiunta di altri dolcificanti

 

– – –

Preparazioni alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, per la fabbricazione di bevande:

2106.9031

– – – –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol

2106.9032

– – – –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino a un massimo di 15 % vol

2106.9033

– – – –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 15 % vol, fino a un massimo di 22 % vol

2106.9034

– – – –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol, fino a un massimo di 32 % vol

2106.9035

– – – –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 32 % vol, fino a un massimo di 40 % vol

2106.9036

– – – –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 40 % vol, fino a un massimo di 50 % vol

2106.9037

– – – –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 50 % vol, fino a un massimo di 60 % vol

2106.9038

– – – –

altre

2106.9039

– – –

altre

 

– –

Farine per fare dessert:

2106.9041

– – –

in imballaggi da 5 kg o meno, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

2106.9042

– – –

in imballaggi da 5 kg o meno, non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

2106.9048

– – –

Altre, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

2106.9049

– – –

Altre, non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo

2106.9051

– –

Miscugli di sostanze chimiche e alimenti, quali saccarina e lattosio utilizzati come dolcificanti

2106.9062

– –

Zuppe di frutta e porridge

2106.9064

– –

contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso

2106.9065

– –

Capsule di olio di fegato di pesce e altre vitamine, n.c.a.

2106.9066

– –

Integratori alimentari, n.c.a.

2106.9067

– –

Panna vegetariana

2106.9068

– –

Formaggio vegetariano

 

– –

Caramelle non contenenti zucchero né cacao:

2106.9071

– – –

Gomme da masticare (chewing gum)

2106.9072

– – –

altre

2106.9079

– –

altre

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 :

 

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti:

 

– –

Bevande addizionate di anidride carbonica, con aggiunta di zucchero o di dolcificanti:

2202.1011

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.1012

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.1013

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.1014

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2202.1015

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.1016

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.1019

– – –

altre

 

– –

Bevande addizionate di anidride carbonica, con aggiunta di zucchero o di dolcificanti:

2202.1031

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.1032

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.1033

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.1034

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2202.1035

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.1036

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.1039

– – –

altre

 

– –

specialmente preparate per lattanti o a scopi dietetici:

2202.1041

– – –

in imballaggi di cartone

2202.1042

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.1043

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.1044

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.1045

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2202.1046

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.1047

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.1049

– – –

altre

 

– –

altre:

2202.1091

– – –

in imballaggi di cartone

2202.1092

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.1093

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.1094

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.1095

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2202.1096

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.1097

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.1099

– – –

altre

 

altre:

 

– –

a base di prodotti lattiero-caseari con altri ingredienti, a condizione che i prodotti lattiero-caseari rappresentino almeno il 75 % del peso, escluso l'imballaggio:

2202.9011

– – –

in imballaggi di cartone

2202.9012

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9013

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9014

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9015

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2202.9016

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9017

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9019

– – –

altre

 

– –

specialmente preparate per lattanti o a scopi dietetici

2202.9021

– – –

in imballaggi di cartone

2202.9022

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9023

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9024

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9025

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2202.9026

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9027

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9029

– – –

altre

 

– –

Bevande a base di fave di soia:

2202.9031

– – –

in imballaggi di cartone

2202.9032

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9033

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9034

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9035

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2202.9036

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9037

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9039

– – –

altre

 

– –

Bevande a base di riso e/o di mandorle:

2202.9041

– – –

in imballaggi di cartone

2202.9042

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9043

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9044

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9045

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2202.9046

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9047

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9049

– – –

altre

 

– –

altre:

2202.9091

– – –

in imballaggi di cartone

2202.9092

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2202.9093

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2202.9094

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2202.9095

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2202.9096

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2202.9097

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2202.9099

– – –

altre

2203

Birra di malto:

 

con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol

2203.0011

– –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2203.0012

– –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2203.0013

– –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2203.0014

– –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2203.0015

– –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2203.0016

– –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2203.0019

– –

altra

 

altra:

2203.0091

– –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2203.0092

– –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2203.0093

– –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2203.0094

– –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2203.0095

– –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2203.0096

– –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2203.0099

– –

altra

2205

Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

 

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

– –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol:

2205.1011

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.1012

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.1013

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.1014

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2205.1015

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.1016

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.1019

– – –

altri

 

– –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino a un massimo di 15 % vol di alcole puro, a condizione che il prodotto contenga unicamente alcole ottenuto per fermentazione, senza alcun tipo di distillazione:

2205.1021

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.1022

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.1023

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.1024

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2205.1025

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.1026

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.1029

– – –

altri

 

– –

altri:

2205.1091

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.1092

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.1093

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.1094

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2205.1095

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.1096

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.1099

– – –

altri

 

altri:

 

– –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol:

2205.9011

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.9012

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.9013

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro

2205.9015

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.9016

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.9019

– – –

altri

 

– –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino a un massimo di 15 % vol, e contenente unicamente alcole ottenuto per fermentazione, senza alcun tipo di distillazione:

2205.9021

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.9022

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.9023

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.9025

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.9026

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.9029

– – –

altri

 

– –

altri:

2205.9091

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2205.9092

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2205.9093

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2205.9095

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2205.9096

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2205.9099

– – –

altri

ex ex 2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

2207.2000

Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

ex ex 2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:

 

Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:

2208.4011

– –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.4012

– –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.4013

– –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.4014

– –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2208.4015

– –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.4016

– –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.4019

– –

altri

 

Gin e acquavite di ginepro (genièvre):

 

– –

Gin:

2208.5031

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.5032

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.5033

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.5034

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2208.5035

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.5036

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.5039

– – –

altro

 

– –

Acquavite di ginepro (genièvre):

2208.5041

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.5042

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.5043

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.5044

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2208.5045

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.5046

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.5049

– – –

altra

 

Vodka:

2208.6011

– –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.6012

– –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.6013

– –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.6014

– –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2208.6015

– –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.6016

– –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.6019

– –

altra

 

Liquori:

 

– –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol:

2208.7021

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.7022

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.7023

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.7024

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2208.7025

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.7026

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.7029

– – –

altri

 

– –

altri:

2208.7081

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.7082

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.7083

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.7084

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2208.7085

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.7086

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.7089

– – –

altre

 

altri:

 

– –

Acquavite (brennivín):

2208.9021

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.9022

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.9023

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.9024

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2208.9025

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.9026

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.9029

– – –

altra

 

– –

Aquavit:

2208.9031

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di acciaio

2208.9032

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di alluminio

2208.9033

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml

2208.9034

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml

2208.9035

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati

2208.9036

– – –

in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati

2208.9039

– – –

altra

2209.0000

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco:

2402.1001

– –

introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2402.1009

– –

altri

 

Sigarette contenenti tabacco:

2402.2001

– –

introdotte nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviate nel paese senza costituire importazione professionale

2402.2009

– –

altre

 

altri:

 

– –

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti di succedanei del tabacco:

2402.9011

– – –

introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2402.9019

– – –

altri

 

– –

altri:

2402.9091

– – –

introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2402.9099

– – –

altri

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

 

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

 

– –

Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo:

2403.1101

– – –

introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.1109

– – –

altro

 

– –

altro:

2403.1901

– – –

introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.1909

– – –

altro

 

– –

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»:

2403.9101

– – –

introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale

2403.9109

– – –

altri

 

– –

altro:

 

– – –

Tabacco da fiuto contenente solutio ammoniae:

2403.9911

– – – –

introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.9919

– – – –

altro

 

– – –

Altro tabacco da fiuto:

2403.9921

– – – –

introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.9929

– – – –

altro

 

– – –

altro:

2403.9992

– – – –

Succedanei del tabacco da fiuto

2403.9993

– – – –

Succedanei del tabacco per uso orale

2403.9994

– – – –

Altro, introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale

2403.9999

– – – –

altro»;

2)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

I codici tariffari indicati al paragrafo 1 fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1o luglio 2001. I codici tariffari indicati al paragrafo 1 bis fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1o gennaio 2015. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.».


19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/55


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/862 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Turkmenistan, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa al Turkmenistan e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Turkmenistan nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2017) 3207]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa dispone che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.

(2)

L'allegato I della decisione 93/195/CEE della Commissione (2) stabilisce elenchi di paesi terzi assegnati ai gruppi sanitari da A a E. L'allegato VII della medesima decisione contiene, tra l'altro, un modello di certificato sanitario da usare per la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea di meno di 60 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri degli Asian Games o l'Endurance World Cup.

(3)

Le manifestazioni equestri dell'edizione 2017 degli Asian Indoor and Martial Arts Games avranno luogo ad Ashgabat, Turkmenistan, dal 17 al 27 settembre 2017 con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale.

(4)

Al fine di autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea al fine di partecipare alle manifestazioni degli Asian Indoor and Martial Arts Games e al fine di stabilire un modello di certificato sanitario destinato ad accompagnare tali cavalli registrati, è necessario inserire il Turkmenistan nel gruppo sanitario adeguato nell'allegato I di detta decisione e stabilire che tali cavalli possono rientrare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE.

(5)

La decisione 93/195/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

L'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le condizioni applicabili a tali importazioni.

(7)

Al fine di ospitare le manifestazioni equestri dell'edizione 2017 degli Asian Indoor and Martial Arts Games, le autorità competenti del Turkmenistan hanno chiesto che una parte del territorio di tale paese, la parte meridionale della regione di Ahal, sia riconosciuta come zona indenne dalle malattie degli equini per un periodo di tempo limitato.

(8)

Nel febbraio 2017 i servizi della Commissione hanno partecipato a una missione svolta dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) in Turkmenistan al fine di assistere il paese nel completare l'istituzione della zona indenne dalle malattie degli equini, che consiste in una zona centrale inserita in una zona di sorveglianza.

(9)

Le autorità competenti del Turkmenistan hanno fornito una serie di garanzie, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di denuncia delle malattie di cui all'allegato I della direttiva 2009/156/CE nel loro paese e l'impegno a rispettare integralmente l'articolo 12, paragrafo 2, lettera f), della medesima direttiva per quanto concerne la denuncia immediata della malattia alla Commissione e agli Stati membri.

(10)

Nel Turkmenistan non sono mai stati riscontrati focolai di peste equina, encefalomielite equina venezuelana e stomatite vescicolosa. L'ultimo caso di durina segnalato all'OIE risale al 2010. Non è stato segnalato alcun caso di morva per almeno tre anni, come richiesto dall'OIE affinché un paese possa chiedere la qualifica di paese indenne da tale malattia.

(11)

Il Turkmenistan ha svolto un'ampia indagine sierologica sulla popolazione equina del paese, in particolare nella zona di sorveglianza della zona indenne dalle malattie degli equini, con esito negativo in tutti i casi per quanto riguarda la peste equina, la morva e la durina. Per un periodo di sei mesi, che avrà formalmente inizio il 15 marzo 2017, nella zona centrale non saranno presenti equini fino all'introduzione dei cavalli partecipanti alle manifestazioni secondo il protocollo di quarantena concordato.

(12)

Al fine di garantire la protezione sostenibile della situazione sanitaria della popolazione equina all'interno della zona indenne dalle malattie degli equini, le autorità del Turkmenistan si sono impegnate a gestire una struttura di quarantena di nuova costruzione situata in posizione direttamente adiacente alla zona indenne dalle malattie degli equini per controllare l'ingresso di equidi provenienti da allevamenti di altre parti del Turkmenistan e da alcuni paesi terzi non elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE. Durante la quarantena che precede l'ingresso, gli animali vengono sottoposti a test zoosanitari che soddisfano le condizioni dell'Unione per le importazioni.

(13)

Considerando l'esito soddisfacente della succitata missione e le informazioni e garanzie fornite dal Turkmenistan, detto paese dovrebbe essere incluso nell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE per la reintroduzione di cavalli registrati durante il periodo compreso tra il 10 settembre e il 10 ottobre 2017. Allo stesso tempo il Turkmenistan dovrebbe essere regionalizzato per talune malattie degli equini. Da un punto di vista epidemiologico la zona indenne dalle malattie degli equini del Turkmenistan dovrebbe essere assegnata al gruppo sanitario B dell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

(14)

La decisione 2004/211/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea nella parte del territorio del Turkmenistan regionalizzata per la partecipazione all'edizione 2017 degli Asian Indoor and Martial Arts Games di Ashgabat, a condizione che siano accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE, debitamente compilato entro il termine di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 93/195/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica fino al 31 ottobre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

(3)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I della decisione 93/195/CEE è così modificato:

1)

l'elenco dei paesi terzi del gruppo sanitario B è sostituito dall'elenco seguente:

«Australia (AU), Bielorussia (BY), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia (3) (RU), Turkmenistan (3) (5) (TM), Ucraina (UA)»;

2)

il testo della nota 3 è sostituito dal seguente:

«(3)

Parte del paese terzo o territorio in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/156/CE come indicato nelle colonne 3 e 4 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.»;

3)

è aggiunta la seguente nota 5:

«(5)

Per il periodo indicato nella colonna 15 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.»

ALLEGATO II

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

1)

nella tabella, la seguente voce relativa al Turkmenistan è inserita, secondo l'ordine alfabetico del codice ISO, tra la voce relativa alla Thailandia e quella relativa alla Tunisia:

«TM

Turkmenistan

TM-0

Tutto il paese

 

Valido dal 10 settembre al 10 ottobre 2017»

TM-1

La zona indenne dalle malattie degli equini di Ashgabat (per ulteriori dettagli cfr. riquadro 8)

B

X

2)

è aggiunto il seguente riquadro 8:

«RIQUADRO 8

 

TM

Turkmenistan

TM-1

La zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) di Ashgabat, che comprende:

1)

la zona centrale stabilita alle coordinate 37.925300 N, 58.438068 E, a est dell'incrocio tra l'autostrada M37 e Kuliyev Street in direzione nord, il canale di acqua dolce (canale del Karakum) a nord e la ferrovia a sud;

2)

la zona di sorveglianza di lunghezza pari a 30-50 km, dal canale delle acque reflue a nord al confine di stato con l'Iran a sud, e di larghezza pari a 110 km, dal distretto di Anew a est di Ashgabat al distretto di Baharden a ovest di Ashgabat, compreso l'aeroporto internazionale situato nei pressi della zona centrale.»


19.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/59


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/863 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

che aggiorna la licenza EUPL per il software con codice sorgente aperto per agevolare ulteriormente la condivisione e il riutilizzo del software sviluppato dalle pubbliche amministrazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha approvato la Licenza Pubblica dell'Unione europea (EUPL) v.1.0 con decisione C(2006) 7108 del 9 gennaio 2007.

(2)

Con decisione C(2007) 6774 l'EUPL v.1.0 è stata convalidata in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

(3)

Con decisione C(2008) 8911 la Commissione europea ha adottato una versione riveduta della licenza (EUPL v. 1.1) e l'ha convalidata in tutte le lingue ufficiali.

(4)

Al fine di agevolare ulteriormente la condivisione e il riutilizzo del software sviluppato dalle pubbliche amministrazioni in relazione all'uso di una licenza per il software con codice sorgente aperto, dovrebbe essere adottata una nuova versione della licenza EUPL (EUPL v. 1.2).

(5)

Sono necessarie riformulazioni e semplificazioni per uniformare la licenza alle denominazioni ufficiali, consentire un campo di applicazione più ampio, dare alle parti una misura di flessibilità per quanto riguarda il diritto applicabile e chiarire la competenza della Corte di giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(6)

L'EUPL include un'appendice che elenca le «licenze compatibili» che forniscono l'interoperabilità con un elenco di altre licenze con clausola SA (Share-Alike); sono pertanto necessari alcuni aggiornamenti per tener conto delle licenze pertinenti più recenti.

(7)

Di conseguenza è stata sviluppata una versione aggiornata dell'EUPL, la versione 1.2, il cui testo dovrebbe essere presentato in forma consolidata ai fini della chiarezza e della razionalità,

DECIDE:

Articolo unico

È rilasciata una nuova versione della European Union Public Licence (EUPL), la versione 1.2, nei termini di cui all'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


ALLEGATO

LICENZA PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA v. 1.2

EUPL © Unione europea 2007, 2016

La presente Licenza Pubblica dell'Unione europea («EUPL») si applica a tutte le opere, come definite di seguito, fornite alle condizioni di cui alla presente licenza. È vietata l'utilizzazione dell'opera in forme diverse da quelle autorizzate dalla presente licenza (nella misura in cui tale utilizzazione sia riservata in via esclusiva al titolare dei diritti d'autore sull'opera).

L'opera è fornita alle condizioni della presente licenza se il licenziante (come definito di seguito) ha posto la seguente dicitura immediatamente dopo l'avviso sui diritti d'autore sull'opera:

Concesso in licenza a norma dell'EUPL

o ha espresso con qualunque altro mezzo la propria volontà di cederla in licenza alle condizioni dell'EUPL.

1   Definizioni

Nella presente licenza i seguenti termini sono così definiti:

—    Licenza : la presente licenza.

—    Opera originaria : l'opera o il software distribuiti o comunicati dal licenziante alle condizioni della presente licenza, disponibile sotto forma di codice sorgente e, a seconda dei casi, anche sotto forma di codice eseguibile.

—    Opere derivate : le opere o il software che possono essere creati dal licenziatario sulla base dell'opera originaria o di una sua modificazione. La presente licenza non definisce quale grado di modificazione o di dipendenza rispetto all'opera originaria sia prescritto per caratterizzare un'opera come opera derivata; tale questione è disciplinata dalla legge sul diritto d'autore applicabile nel paese indicato all'articolo 15.

—    Opera : l'opera originaria o le opere da essa derivate.

—    Codice sorgente : forma leggibile dell'opera che risulta la più appropriata per essere studiata e modificata dall'uomo.

—    Codice eseguibile : il codice che in genere è stato compilato e che è destinato a essere eseguito come programma da un computer.

—    Licenziante : la persona fisica o giuridica che distribuisce o comunica l'opera secondo i termini della licenza.

—    Contributore/i : la persona fisica o giuridica che modifica l'opera secondo i termini della licenza o altrimenti contribuisce alla creazione di un'opera derivata.

—    Licenziatario : la persona fisica o giuridica che fa uso del programma secondo i termini della licenza.

—    Distribuzione o comunicazione : la vendita, la cessione a titolo gratuito, il prestito, la locazione, la distribuzione, la comunicazione, la trasmissione o qualsiasi altro atto finalizzato a mettere copie dell'opera a disposizione di altre persone fisiche o giuridiche, o fornire loro accesso alle sue funzionalità essenziali, online o offline.

2   Estensione dei diritti concessi dalla licenza

Il licenziante concede al licenziatario, per tutta la durata del diritto d'autore sull'opera originaria, una licenza mondiale, gratuita, non esclusiva, a sua volta cedibile in sublicenza, che conferisce il diritto di compiere gli atti seguenti:

utilizzare l'opera in qualsiasi circostanza e per ogni utilizzo,

riprodurre l'opera,

modificare l'opera e creare opere derivate basate su di essa,

comunicare al pubblico, anche mediante messa a disposizione o esposizione dell'opera o di copie della stessa e, a seconda dei casi, rappresentare l'opera in forma pubblica,

distribuire l'opera o copie della stessa,

cedere in prestito e in locazione l'opera o copie della stessa,

concedere in sublicenza i diritti sull'opera o copie della stessa.

I diritti suddetti possono essere esercitati con qualsiasi mezzo di comunicazione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi formato, attualmente noto o che sarà successivamente inventato, nella misura consentita dal diritto applicabile.

Nei paesi in cui si applicano i diritti morali di autore, il licenziante rinuncia al diritto di esercitare i suoi diritti morali nella misura consentita dalla legge affinché la cessione in licenza dei diritti patrimoniali sopra indicati possa produrre tutti i suoi effetti.

Il licenziante concede al licenziatario, a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare qualsiasi brevetto detenuto dal licenziante, nella misura necessaria all'esercizio dei diritti di utilizzazione dell'opera concessi dalla presente licenza.

3   Comunicazione del codice sorgente

Il licenziante può fornire l'opera o sotto forma di codice sorgente o come codice eseguibile. Se l'opera è fornita come codice eseguibile, il licenziante fornisce, in aggiunta, una copia leggibile dall'elaboratore del codice sorgente dell'opera a corredo di ogni copia dell'opera da lui distribuita oppure indica, in un avviso che segue l'avviso sui diritti d'autore apposto sull'opera, un archivio in cui il codice sorgente è facilmente e gratuitamente accessibile per tutto il periodo in cui il licenziante distribuisce o comunica l'opera.

4   Limitazioni del diritto d'autore

Nessuna clausola della presente licenza è finalizzata a impedire al licenziatario di beneficiare di tutte le eccezioni o limitazioni applicabili ai diritti esclusivi dei titolari dei diritti sull'opera, dell'esaurimento di tali diritti o di qualsiasi altra limitazione applicabile.

5   Obblighi del licenziatario

La concessione dei diritti sopra indicati è soggetta ad alcune restrizioni e obblighi in capo al licenziatario. Gli obblighi sono i seguenti:

 

Diritto di attribuzione: il licenziatario lascia intatti tutti gli avvisi relativi ai diritti d'autore, ai brevetti o ai marchi e tutte le indicazioni che fanno riferimento alla licenza e all'esclusione della garanzia. Ogni copia dell'opera che il licenziatario distribuisce o comunica deve essere corredata di una copia di tali avvisi e di una copia della licenza. Su tutte le opere derivate il licenziatario deve apporre o far apporre avvisi ben visibili indicanti che l'opera è stata modificata e la data della modificazione.

 

Clausola «copyleft»: se il licenziatario distribuisce o comunica copie delle opere originarie o delle opere derivate, la distribuzione o comunicazione ha luogo nell'osservanza delle clausole della presente licenza o di una sua versione successiva a meno che l'opera originaria venga esplicitamente distribuita solo nel quadro della presente versione della licenza, ad esempio mediante la comunicazione «solo EUPL v. 1.2». Il licenziatario (che in tal caso diventa licenziante) non può offrire né imporre termini o condizioni ulteriori sull'opera o sulle opere derivate che alterino o restringano le condizioni della licenza.

 

Clausola di compatibilità: se il licenziatario distribuisce o comunica le opere derivate o copie delle opere derivate basate sull'opera e su un'altra opera concessa in licenza secondo le condizioni di una licenza compatibile, la distribuzione o comunicazione può avvenire nell'osservanza delle clausole della licenza compatibile. Ai fini dell'applicazione della presente clausola, l'espressione «licenza compatibile» si riferisce alle licenze enumerate nell'allegato della presente licenza. In caso di conflitto tra gli obblighi del licenziatario a norma della licenza compatibile e i suoi obblighi a norma della presente licenza, prevalgono gli obblighi prescritti dalla licenza compatibile.

 

Fornitura del codice sorgente: se distribuisce o comunica copie dell'opera, il licenziatario fornirà copia del codice sorgente in formato leggibile dall'elaboratore oppure indicherà un archivio in cui tale codice sorgente è facilmente e liberamente accessibile, per tutto il tempo in cui distribuisce o comunica l'opera.

 

Tutela dei diritti: la presente licenza non autorizza a fare uso di nomi commerciali, di marchi distintivi di prodotti o servizi o dei nomi dei licenzianti, se non nei limiti necessari ad una utilizzazione ragionevole e conforme agli usi per descrivere l'origine dell'opera e riprodurre il contenuto dell'avviso relativo al diritto d'autore.

6   Autori e contributori

Il licenziante originario garantisce che i diritti d'autore sull'opera originaria concessi a norma della presente licenza sono di sua proprietà ovvero gli sono concessi in licenza e che dispone del diritto e del potere di concedere la licenza.

Ciascun contributore garantisce che i diritti d'autore sulle modifiche che egli apporta all'opera sono di sua proprietà o che gli sono concessi in licenza e che dispone del diritto e del potere di concedere la licenza.

Ogni volta che il licenziatario accetta la licenza, il licenziante originario e i contributori successivi concedono al licenziatario una licenza sui loro contributi all'opera, secondo le condizioni della presente licenza.

7   Esclusione della garanzia

L'opera è un'opera in divenire, che viene costantemente migliorata grazie all'apporto di diversi contributori. Non si tratta di un'opera finita e può pertanto contenere difetti o errori inerenti a questo tipo di sviluppo.

Per tale ragione, l'opera è concessa in licenza «così com'è» e senza garanzie di alcun genere, ivi incluse, tra le altre, quelle relative all'utilizzazione commerciale, all'idoneità a soddisfare una determinata funzione, all'assenza di difetti o errori, all'accuratezza, all'efficacia, alla non violazione di diritti di proprietà intellettuale diversi dal diritto d'autore come indicato all'articolo 6 della presente licenza.

La presente esclusione di garanzia costituisce parte integrante della licenza e condizione per la concessione di qualsiasi diritto sull'opera.

8   Esclusione di responsabilità

Salvi i casi di comportamenti dolosi o di danni direttamente arrecati a persone fisiche, in nessun caso il licenziante può essere ritenuto responsabile per i danni, di qualsiasi natura, diretti o indiretti, materiali o morali, derivanti dalla licenza o dall'utilizzazione dell'opera, ivi inclusi, tra gli altri, i danni per perdita di avviamento, interruzione del lavoro, guasto o malfunzionamento del computer, perdita di dati e qualsiasi danno commerciale, anche nel caso in cui il licenziante fosse stato informato che tali danni avrebbero potuto verificarsi. Tuttavia, il licenziante sarà ritenuto responsabile a norma delle leggi sulla responsabilità da prodotto in quanto applicabili all'opera.

9   Altre pattuizioni

All'atto della distribuzione dell'opera, il licenziatario ha facoltà di stipulare pattuizioni aggiuntive, definendo gli obblighi o i servizi compatibili con la presente licenza. Tuttavia, nell'accettare tali obblighi, il licenziatario agisce esclusivamente in nome proprio e sotto propria esclusiva responsabilità, e non in nome del licenziante originario o di qualsiasi altro contributore, e solo subordinatamente all'assunzione dell'impegno a risarcire, difendere e tenere indenne ciascun contributore da eventuali responsabilità o richieste risarcitorie rivolte allo stesso contributore in conseguenza delle garanzie o responsabilità aggiuntive assunte dal licenziatario.

10   Accettazione della licenza

Le clausole della presente licenza possono essere accettate cliccando sull'icona «Accetto» posta sotto una finestra che fa apparire il testo della presente licenza o prestando consenso in qualsiasi altro modo simile, conformemente alle disposizioni di legge applicabili. Cliccando su tale icona il licenziatario manifesta la chiara e irrevocabile accettazione della presente licenza e di tutti i suoi termini e condizioni.

Analogamente accetta irrevocabilmente la presente licenza e tutti i suoi termini e condizioni esercitando i diritti concessi dall'articolo 2 della presente Licenza, quali l'utilizzazione dell'opera, la creazione di un'opera derivata o la distribuzione o comunicazione dell'opera o di copie della stessa.

11   Informazione del pubblico

Se il licenziatario procede alla distribuzione o comunicazione dell'opera mediante strumenti di comunicazione elettronica (ad esempio, offrendo di scaricare l'opera da un luogo remoto), il canale di distribuzione o i mezzi di comunicazione (ad esempio un sito web) dovranno fornire al pubblico come minimo le informazioni prescritte dalla normativa applicabile in relazione al licenziante, alla licenza e al modo in cui essa può essere resa accessibile, accettata, conservata e riprodotta da parte del licenziatario.

12   Cessazione della licenza

La licenza e i diritti da essa concessi cesseranno automaticamente di avere effetto ove il licenziatario violi una qualsiasi delle condizioni previste dalla licenza.

Tale cessazione non comporterà cessazione delle licenze concesse a persone che abbiano ricevuto l'opera dal licenziatario a norma della licenza, sempreché tali persone ottemperino integralmente alle clausole della licenza stessa.

13   Varie

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 9, la licenza costituisce l'accordo integrale tra le parti in merito all'opera.

Le clausole della licenza che risultino nulle o non possano essere fatte valere in base alla normativa applicabile non incideranno sulla validità o sull'applicabilità della licenza nel suo complesso. Le clausole in questione saranno interpretate o modificate nella misura necessaria a renderle valide e applicabili.

La Commissione europea può pubblicare altre versioni linguistiche o nuove versioni della presente licenza o versioni aggiornate dell'Appendice, nella misura in cui ciò sia necessario e ragionevole, senza ridurre la portata dei diritti accordati dalla licenza. Le nuove versioni della licenza saranno pubblicate con un numero di versione univoco.

Tutte le versioni linguistiche della presente licenza, approvate dalla Commissione europea, hanno valore identico. Le parti possono utilizzare la versione linguistica di loro scelta.

14   Competenza giurisdizionale

Fatti salvi accordi specifici tra le parti:

per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione della presente licenza che insorga tra le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie dell'Unione, nella qualità di licenziante, e il licenziatario è competente la Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

per qualsiasi controversia che insorga tra altre parti in ordine all'interpretazione della presente licenza è esclusivamente competente il tribunale del luogo in cui il licenziante risiede o esercita la sua attività principale.

15   Legge applicabile

Fatti salvi accordi specifici tra le parti:

la presente Licenza è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'Unione europea nel quale il licenziante è stabilito, risiede o ha la propria sede sociale;

la presente licenza è disciplinata dalla legge belga ove il licenziante non sia stabilito, non risieda o non abbia la propria sede sociale in uno Stato membro dell'Unione europea.

Appendice

«Licenze compatibili» ai sensi dell'articolo 5 EUPL sono le seguenti:

GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3

GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3

Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0

Eclipse Public License (EPL) v. 1.0

CeCILL v. 2.0, v. 2.1

Mozilla Public Licence (MPL) v. 2

GNU Lesser General Public Licence (LGPL) v. 2.1, v. 3

Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) per le opere diverse dal software

European Union Public Licence (EUPL) v. 1.1, v. 1.2

Québec Free and Open-Source Licence — Reciprocity (LiLiQ-R) or Strong Reciprocity (LiLiQ-R+)

La Commissione può aggiornare la presente Appendice per tener conto delle versioni più recenti delle licenze summenzionate senza produrre una nuova versione dell'EUPL, purché esse garantiscano i diritti concessi dall'articolo 2 della presente licenza e proteggano il codice sorgente coperto dall'appropriazione esclusiva.

Tutte le altre modifiche o aggiunte a tale Appendice richiedono la produzione di una nuova versione dell'EUPL.