ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 27

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
1 febbraio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/160 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/161 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

99

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/162 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

101

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/163 della Commissione, del 31 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

113

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione ( 1 )

115

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/165 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, relativa alla nomina di un membro e di dodici supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica francese

121

 

*

Decisione (UE) 2017/166 della Commissione, del 27 novembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) cui il Portogallo intende dare esecuzione a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda [notificata con il numero C(2015) 8232]  ( 1 )

123

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto [notificata con il numero C(2017) 60]

143

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/168 della Commissione, del 31 gennaio 2017, relativa all'identificazione delle specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici ( 1 )

151

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2015 del comitato misto per l'agricoltura, del 19 novembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/169]

155

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti ( GU L 139 del 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/160 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio delle specie animali e vegetali elencate nel suo allegato. Le specie elencate nell'allegato comprendono quelle elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»), nonché le specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.

(2)

Nella 17a sessione della Conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Johannesburg (Sudafrica) dal 24 settembre al 4 ottobre 2016 (CoP 17), sono state apportate alcune modifiche alle appendici della convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.

(3)

I seguenti generi o specie sono stati inseriti nell'appendice I della convenzione e vanno inseriti nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.

(4)

Le seguenti specie sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della convenzione e vanno trasferite dall'allegato B all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.

(5)

I seguenti taxa sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della convenzione e vanno trasferiti dall'allegato A all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (popolazione di Bahia de Cispata, in Colombia, con annotazione), Crocodylus porosus (popolazione della Malaysia, con annotazione), Dyscophus antongilii.

(6)

I seguenti generi, famiglie o specie sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione e vanno inseriti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Capra caucasica, Abronia spp. (con annotazione per Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensise Abronia vasconcelosii, e ad eccezione delle specie elencate nell'appendice I), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae spp. (con annotazione), Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (con annotazione), Alopias spp. (con annotazione), Mobula spp. (con annotazione), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (con annotazione), Guibourtia demeusei (con annotazione), Guibourtia pellegriniana (con annotazione), Guibourtia tessmannii (con annotazione), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (con annotazione), Siphonochilus aethiopicus (con annotazione).

(7)

Le seguenti specie sono state espunte dall'appendice II della convenzione e vanno espunte dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana.

(8)

Le specie finora elencate nell'appendice III sono state espunte da tale appendice a seguito del loro inserimento nell'appendice II, e vanno pertanto espunte dall'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.

(9)

A seguito della loro inclusione, rispettivamente, nell'appendice II e nell'appendice III della convenzione in occasione della CoP 17, Abronia graminea e Salamandra algira vanno espunte dall'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 dove risultavano finora elencate.

(10)

Una serie di annotazioni relative a specie o generi inclusi nelle appendici della convenzione sono state adottate o modificate nel corso della CoP 17 ed è opportuno che ciò sia rispecchiato negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 (annotazioni per le specie Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi, i generi Aquilaria spp. e Gyrinops spp., il genere Dalbergia spp., le specie Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana e Guibourtia tessmannii e la specie Adansonia grandidieri).

(11)

L'Unione non ha formulato riserve in merito a tali modifiche.

(12)

In occasione della CoP 17, sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali e vegetali.

(13)

Le specie seguenti sono state recentemente incluse nell'appendice III della Convenzione: Salamandra algira su richiesta dell'Algeria; Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica e Apalone spinifera su richiesta degli Stati Uniti d'America; Potamotrygon spp. (con annotazione) e Hypancistrus zebra su richiesta del Brasile; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi e Paratrygon aiereba su richiesta della Colombia. Tali specie vanno pertanto incluse nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.

(14)

Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97.

(16)

L'articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione dispone che «gli emendamenti adottati in una riunione [della Conferenza delle parti] entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione, […]». Al fine di rispettare tale termine e garantire la rapida entrata in vigore delle modifiche al suo allegato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1.

Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

a)

secondo il nome delle specie; o

b)

secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.

2.

L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.

3.

Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.

4.

Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2).

5.

Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:

a)

«ssp.» designa le sottospecie;

b)

«var(s).» designa la/le varietà; e

c)

«fa» designa le forme.

6.

I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.

7.

Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.

8.

Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.

9.

Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.

10.

Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.

11.

Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

12.

Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:

#1

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

b)

colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c)

fiori recisi di piante propagate artificialmente; e

d)

frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.

#2

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi e polline; e

b)

prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#3

Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.

#4

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di Beccariophoenix madagascariensis e Dypsis decaryi esportati dal Madagascar;

b)

colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c)

fiori recisi di piante propagate artificialmente;

d)

frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;

e)

fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia, e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e

f)

prodotti finiti di Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#5

Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

#6

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

#7

Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.

#8

Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.

#9

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]».

#10

Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.

#11

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.

#12

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.

#13

Designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati.

#14

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi e polline;

b)

colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c)

frutti;

d)

foglie;

e)

polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme;

f)

prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e sculture.

#15

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

foglie, fiori, polline, frutti e semi;

b)

commercio, a scopo non commerciale, di 10 kg di peso totale massimo per spedizione;

c)

parti e prodotti derivati di Dalbergia cochinchinensis considerati nell'annotazione #4;

d)

parti e prodotti derivati di Dalbergia spp. originari e esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6.

#16

Serve a designare semi, frutti, olio e piante vive.

13.

I termini e le espressioni seguenti, usati nelle annotazioni dei presenti allegati, sono così definiti:

Estratto

Qualsiasi sostanza ottenuta direttamente da materiale vegetale con mezzi fisici o chimici, indipentemente dal processo di lavorazione. L'estratto può essere solido (ad esempio, cristalli, resine, particelle fini o grossolane), semisolido (ad esempio, gomme, cere) o liquido (ad esempio, soluzioni, tinture, oli e oli essenziali).

Prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio

Prodotti, spediti separatamente o in blocco, che non richiedono ulteriore lavorazione, imballati, etichettati per l'uso finale o la vendita al dettaglio, atti ad essere venduti a o utilizzati dal grande pubblico.

Polvere

Sostanza secca e solida sotto forma di particelle fini o grossolane.

Trucioli di legno

Legno che è stato ridotto in piccoli frammenti.

14.

Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti al presente regolamento.

15.

L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette al presente regolamento.

16.

Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 1

Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

§ 2

Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.

17.

Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:

§ 3

Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

§ 4

Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

 

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Nome comune

FAUNA

CHORDATA (CORDATI)

MAMMALIA

 

 

 

Mammiferi

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Antilocapra

 

Antilocapra americana (I) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

 

Antilocapra

Bovidae

 

 

 

Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Antilope addax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Pecora crinita o ammotrago

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

Antilope cervicapra

 

Bos gaurus (I) (esclude la forma addomesticata di Bos frontalis, che non è soggetta al presente regolamento)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (esclude la forma addomesticata di Bos grunniens, che non è soggetta al presente regolamento)

 

 

Yack selvatico

 

Bos sauveli (I)

 

 

Couprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgau

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (esclude la forma addomesticata di Bubalus bubalis, che non è soggetta al presente regolamento)

Bufalo indiano

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa o bufalo pigmeo di pianura

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Bufalo di Mindoro o Tamaru

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa di montagna

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Markor o capra di Falconer

 

 

Capra caucasica (II)

 

Stambecco del Caucaso

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (esclude la forma domestica che non è soggetta al presente regolamento)

Capra selvatica

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

Stambecco siberiano

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Capricorno cinese

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Capricorno rosso

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Capricorno di Sumatra o Seran

 

Capricornis thar (I)

 

 

Capricorno dell'Himalaya

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Cefalofo dalla schiena nera

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Cefalofo di Jentink

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Cefalofo di Fernando Poo

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Cefalofo zebra

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

Chinkara

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Gazzella di Cuvier

 

 

 

Gazella dorcas (III Algeria/Tunisia)

Gazzella dorcade

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Gazzella bianca

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilope nera gigante

 

 

Kobus leche (II)

 

Cobo lichi

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral cinese

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral rosso

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral grigio

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

 

 

Nanger dama (I)

 

 

Gazzella dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

Orice dalle corna a sciabola

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Orice bianco o d'Arabia

 

 

Ovis ammon (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)

 

Argali o muflone asiatico

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Muflone dell'Himalaya

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Argali dei Kara Tau

 

 

Ovis aries (a esclusione della forma addomesticata Ovis aries aries, delle sottospecie incluse nell'allegato A e delle sottospecie O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimon and O. a. orientalis che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Pecora della steppa

 

Ovis aries ophion (I)

 

 

Muflone di Cipro

 

Ovis aries vignei (I)

 

 

Muflone del Kashmir o Urial

 

 

Ovis canadensis (II) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Pecora delle Montagne Rocciose

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Antilope tibetana o Chiru

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Cefalofo azzurro

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Antilope del Vu Quang

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Camoscio d'Abruzzo

 

 

Saiga borealis (II)

 

Saiga della Mongolia

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga della steppa

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antilope quadricorne

Camelidae

 

 

 

Cammelli, guanaco, vigogna

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

 

Vicugna vicugna (I) (ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)

Vicugna vicugna (II) (solo le popolazioni dell'Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia [l'intera popolazione], del Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l'intera popolazione], del Perù [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A) (3)

 

Vigogna

Cervidae

 

 

 

Cervi, huemul, muntjak, pudu

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Cervo porcino di Calamian

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Cervo porcino di Bawean o Kuhl

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)

Cervo porcino

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Cervo porcino dell'Indocina

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Cervo delle paludi

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Cervo di Bukara o del Turkestan

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeria/Tunisia)

Cervo berbero

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hangul o Cervo del Kashmir

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Daino della Mesopotamia

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemul

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Mazama grande

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntjak nero

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntjak gigante

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cervo coda bianca del Guatemala

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Cervo delle Pampas

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu mefistofele o del Nord

 

Pudu puda (I)

 

 

Pudu comune o del Sud

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga o Cervo di Duvaucel

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Tameng o Cervo di Eld

Hippopotamidae

 

 

 

Ippopotami

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Ippopotamo pigmeo

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Ippopotamo

Moschidae

 

 

 

Cervi muschiati

 

Moschus spp. (I) (solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)

Moschus spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)

 

Cervi muschiati o Moschi

Suidae

 

 

 

Babirussa, cinghiali, maiali

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirussa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirussa di Buru

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirussa del Nord Sulawesi

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirussa di Togia

 

Sus salvanius (I)

 

 

Cinghiale nano

Tayassuidae

 

 

 

Pecari

 

 

Tayassuidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di Pecari tajacu del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Pecari

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pecari gigante

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

Ailuridi

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda minore o rosso

Canidae

 

 

 

Cani, volpi, lupi

 

 

 

Canis aureus (III India)

Sciacallo dorato

 

Canis lupus (I/II)

(tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39o parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39o parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo)

 

Lupo comune

 

Canis simensis

 

 

Lupo del Simien o di Etiopia

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Cerdocione

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Crisocione

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Cuon Alpino

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Volpe delle Ande

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Volpe di Darwin

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Volpe grigia dell'Argentina

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Volpe grigia della Pampa

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Speoto o Itticione

 

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Volpe del Bengala

 

 

Vulpes cana (II)

 

Volpe di Blanford

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennec

Eupleridae

 

 

 

Eupleridi

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Eupleride di Goudot

 

 

Fossa fossana (II)

 

Civetta del Madagascar o Fanaloka

Felidae

 

 

 

Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri ecc.

 

 

Felidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento. Per Panthera leo (popolazioni africane): è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per esemplari di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti prelevati dall'ambiente selvatico per fini commerciali.

Saranno fissate annualmente e comunicate al segretariato CITES le quote annue per il commercio di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti provenienti da imprese di allevamento in cattività del Sudafrica).

 

Felidi

 

Acinonyx jubatus (I) (quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto all'articolo 4, paragrafo 1).

 

 

Ghepardo

 

Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)

 

 

Caracal o Lince africana o del deserto

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Gatto dorato asiatico

 

Felis nigripes (I)

 

 

Gatto dai piedi neri

 

Felis silvestris (II)

 

 

Gatto selvatico

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Gatto di Geoffroy

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Gatto delle Ande

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Gatto tigre o Oncilla

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

Lince

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Lince pardina

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Leopardo nebuloso o pantera nebulosa

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Leone asiatico

 

Panthera onca (I)

 

 

Giaguaro

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopardo o Pantera

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigre

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Gatto marmorato

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)

 

 

Gatto leopardo del Bengala

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Gatto di Iriomote

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Gatto dalla testa piatta

 

Prionailurus rubiginosus (I) (solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)

 

 

Gatto rugginoso

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Puma dell'America centrale

 

Puma yagouaroundi (I) (solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)

 

 

Jaguarondi

 

Uncia uncia (I)

 

 

Leopardo delle nevi

Herpestidae

 

 

 

Manguste

 

 

 

Herpestes edwardsi (III India/Pakistan)

Mangusta grigia indiana

 

 

 

Herpestes fuscus (III India)

Mangusta a coda corta indiana

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Piccola mangusta asiatica

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Mangusta di Giava

 

 

 

Herpestes smithii (III India)

Mangusta rossiccia o di Smith

 

 

 

Herpestes urva (III India)

Mangusta cancrivora

 

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangusta a collo striato

Hyaenidae

 

 

 

Protele, iene

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Iena striata

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Protele crestato

Mephitidae

 

 

 

Moffette

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Moffetta della Patagonia

Mustelidae

 

 

 

Tassi, martore, donnole ecc.

Lutrinae

 

 

 

Lontre

 

 

Lutrinae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Lontre

 

Aonyx capensis microdon (I) (solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)

 

 

Lontra dalle guance bianche del Camerun

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Lontra di mare meridionale

 

Lontra felina (I)

 

 

Lontra marina

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America

 

Lontra provocax (I)

 

 

Lontra di fiume meridionale

 

Lutra lutra (I)

 

 

Lontra comune

 

Lutra nippon (I)

 

 

Lontra del Giappone

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Lontra gigante del Brasile o Arirai

Mustelinae

 

 

 

Grigioni, martore, taira, donnole

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Taira

 

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grigione maggiore

 

 

 

Martes flavigula (III India)

Martora dalla gola gialla

 

 

 

Martes foina intermedia (III India)

 

 

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Martora del Nilgiri

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Tasso del miele

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Puzzola dai piedi neri

Odobenidae

 

 

 

Trichechi

 

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Tricheco

Otariidae

 

 

 

Arctocefali, leoni marini

 

 

Arctocephalus spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Arctocefali

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Arctocefalo di Juan Fernandez

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Arctocefalo della Guadalupa

Phocidae

 

 

 

Foche

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Elefante marino

 

Monachus spp. (I)

 

 

Foche monache

Procyonidae

 

 

 

Coati, bassaricione

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Bassaricione di Gabb

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Bassarisco del Centro America

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Nasua dal naso bianco

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Nasua o Coati rosso

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Cercoletto

Ursidae

 

 

 

Orsi

 

 

Ursidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Orsi

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda gigante

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Orso malese o Biruang

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Orso labiato

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Orso dagli occhiali

 

Ursus arctos (I/II)

(solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)

 

 

Orso bruno

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Orso tibetano o dal collare

Viverridae

 

 

 

Binturong, civette, linsanghi

 

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civetta zibetto

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Civetta lontra o Mampalon

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Civetta delle palme fasciata

 

 

 

Paguma larvata (III India)

Civetta delle palme mascherata

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Civetta delle palme comune

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Civetta delle palme di Jerdon

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Linsango fasciato

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsango macchiato

 

 

 

Viverra civettina (III India)

Civetta a grandi macchie del Malabar

 

 

 

Viverra zibetha (III India)

Civetta indiana maggiore

 

 

 

Viverricula indica (III India)

Civetta indiana minore

CETACEA

 

 

 

Cetacei (delfini, focene, balene)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Cetacei

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Vampiri

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Vampiro dalle strisce bianche

Pteropodidae

 

 

 

Volpi volanti o pteropi

 

 

Acerodon spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Volpi volanti

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

 

 

 

Pteropus spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di Pteropus brunneus)

 

Volpi volanti o Pteropi

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Pteropo delle isole Truk

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Pteropo di Livingstone

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Pteropo del Giappone

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Pteropo delle Marianne

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Pteropo di Ponape (isola)

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pteropo di Pelew

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Pteropo di Palau

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Pteropo di Rodrigues

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Pteropo delle Samoa

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Pteropo insulare

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Pteropo di Kosrae

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pteropo di Pemba

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Pteropo di Yap

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Armadilli

 

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Armadillo dalla coda nuda settentrionale

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Armadillo dalla coda nuda maggiore

 

 

Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)

 

Armadillo villoso

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Armadillo gigante o Tatù

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Topi marsupiali

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Topo marsupiale dalla coda lunga

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Topo marsupiale delle sabbie

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Canguri, uallabi

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Canguro arboricolo grigio

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Canguro arboricolo orsino o nero

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Canguro lepre occidentale

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Canguro striato

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Uallabi dalle briglie

Phalangeridae

 

 

 

Cuschi

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Cusco orientale

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Cusco meridionale o grigio

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Falangero lanoso

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Falangero o cusco macchiato

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Cusco di Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Ratti canguro

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Bettonge

Vombatidae

 

 

 

Vombati

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Vombato dal naso peloso del Queensland

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Lepri, conigli

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Caprolago ispido

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Coniglio dei vulcani

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Echidne

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

Peramele

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Peramele nasuto di Bougainville

Thylacomyidae

 

 

 

Bilbi

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bandicoot-coniglio (Bilbi)

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Cavalli, asini selvatici, zebre

 

Equus africanus (I) (esclude la forma addomesticata di Equus asinus, che non è soggetta al presente regolamento)

 

 

Asino selvatico africano

 

Equus grevyi (I)

 

 

Zebra di Grevy

 

Equus hemionus (I/II) (la specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie Equus hemionus hemionus e Equus hemionus khur figurano nell'appendice I)

 

 

Asino selvatico asiatico o Emione

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Cavallo di Przewalski

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra di Hartmann

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Zebra di montagna del Capo

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoceronti

 

Rhinocerotidae spp. (I) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)

 

 

Rinoceronti

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)

 

Rinoceronte bianco del sud

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

 

Tapiridae spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)

 

 

Tapiri

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapiro comune

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

 

Manis spp. (II)

(ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Pangolini

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Pangolino indiano

 

Manis culionensis (I)

 

 

Pangolino delle Filippine

 

Manis gigantea (I)

 

 

Pangolino gigante

 

Manis javanica (I)

 

 

Pangolino del Borneo

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Pangolino cinese

 

Manis temminckii (I)

 

 

Pangolino di Temminck o del Capo

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Pangolino dalla coda lunga

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Pangolino arboreo o tricuspide

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Bradipi tridattili

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Bradipo pigmeo

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Bradipo boliviano

Megalonychidae

 

 

 

Bradipi didattili

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Bradipo didattilo

Myrmecophagidae

 

 

 

Mirmecofagidi

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Formichiere gigante

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua del Messico

PRIMATES

 

 

 

Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)

 

 

PRIMATES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Primati

Atelidae

 

 

 

Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Aluatta dell'isola di Coiba

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Aluatta dal mantello

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Aluatta del Guatemala

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

 

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

 

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriquì meridionale

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Muriquì settentrionale

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Lagotrice dalla coda gialla

Cebidae

 

 

 

Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Callimico di Goeldi

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Uistiti dalle orecchie bianche

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Uistiti dalla testa gialla

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Scimmie leonine o Leontocebi

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamarino calvo o Marikina

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarino di Geoffroy

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarino dai piedi bianchi

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarino edipo

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Saimiri del Centro America

Cercopithecidae

 

 

 

Scimmie del vecchio mondo

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Cercocebo dal berretto

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Cercopiteco Diana

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Cercopiteco di Roloway

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Cercopiteco dalla coda dorata

 

Colobus satanas (II)

 

 

Colobo nero

 

Macaca silenus (I)

 

 

Sileno

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Bertuccia di Barberia

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drillo

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrillo

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Nasica

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Colobo rosso dell'Africa centrale

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Colobo rosso di Uzungwa

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Colobo rosso di Zanzibar

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Colobo rosso di Pennant

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Colobo rosso di Preuss

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Colobo rosso del Fiume Tana

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Colobo rosso dell'Uganda

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Colobo rosso di Thollon

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Presbite delle Mentawai

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Langur o rinopitechi

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Rinopitechi

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Entello del Kashmir

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Entello delle pianure meridionali

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Entello

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Entello del Tarai

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Entello dai piedi neri

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Entello dal ciuffo

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Entello del Nepal

 

Simias concolor (I)

 

 

Rinopiteco di Pagai

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Presbite di Delacour

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Presbite del Tonchino

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Presbite dorato

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Presbita dell'Hatinh

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Presbite dei Nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Entello del Laos

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Presbite dal ciuffo

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Entello testa bianca

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

Chirogalei

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Chirogalei

Daubentoniidae

 

 

 

Aye-aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Hominidae

 

 

 

Scimpanzé, gorilla, orangutan

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorilla di montagna

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

Scimpanzé e Bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

Orangutan di Sumatra

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan

Hylobatidae

 

 

 

Gibboni

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibboni

Indriidae

 

 

 

Indridi

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indridi

Lemuridae

 

 

 

Lemuri

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri

Lepilemuridae

 

 

 

Lepilemuri

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lepilemuri

Lorisidae

 

 

 

Lori

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Lori lenti

Pitheciidae

 

 

 

Uacari, callicebi, chiropoti

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uacari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Callicebo di Barbara Brown

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Callicebo costiero

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Callicebo dalla fronte nera

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Callicebo mascherato

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Chiropote dal naso bianco

Tarsiidae

 

 

 

Tarsi

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsi

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Elefanti

 

Elephas maximus (I)

 

 

Elefante indiano o asiatico

 

Loxodonta africana (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)

Loxodonta africana (II)

(solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (5); le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)

 

Elefante africano

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Cincillà

 

Chinchilla spp. (I) (gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)

 

 

Cincillà

Cuniculidae

 

 

 

Paca

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti punteggiato

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti punteggiato

Erethizontidae

 

 

 

Istrici del nuovo mondo

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Coendu messicano

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Coendu spinoso

Hystricidae

 

 

 

Istrici del vecchio mondo

 

Hystrix cristata

 

 

Istrice crestata del Nord Africa

Muridae

 

 

 

Topi, ratti

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Leporillo costruttore

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Falso topo della baia di Shark

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Falso ratto di acqua

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Ratto di roccia dalla coda grossa

Sciuridae

 

 

 

Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Cane di prateria del Messico

 

 

 

Marmota caudata (III India)

Marmotta dalla coda lunga

 

 

 

Marmota himalayana (III India)

Marmotta dell'Himalaya

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Scoiattoli giganti

 

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Scoiattolo di Depp

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaie

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugonghi

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugongo

Trichechidae

 

 

 

Manati o Lamantini

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Uccelli

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Anatre, oche, cigni ecc.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Anatra delle Auckland

 

 

Anas bernieri (II)

 

Anatra di Bernier del Madagascar

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Alzavola bruna

 

 

Anas formosa (II)

 

Alzavola asiatica

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Germano di Laysan

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Anatra dell'Isola di Campbell

 

Anas querquedula

 

 

Marzaiola

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Anatra della Malesia

 

Aythya innotata

 

 

Moriglione del Madagascar

 

Aythya nyroca

 

 

Moretta tabaccata

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Oca delle Aleutine

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Oca dal collo rosso

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Oca delle Hawaii

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Cigno coscoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Cigno dal collo nero

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Dendrocigna di Cuba

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Dendrocigna autunnale

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Dendrocigna fulva

 

Mergus octosetaceus

 

 

Smergo del Brasile

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Gobbo rugginoso

 

Rhodonessa caryophyllacea (forse estinta) (I)

 

 

Anatra dalla testa rosa

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Anatra dal corno

 

Tadorna cristata

 

 

Casarca crestata

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Uccelli mosca o colibrì

 

 

Trochilidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Uccelli mosca o colibrì

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Eremita becco a uncino

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Occhioni

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Occhione bistriato

Laridae

 

 

 

Gabbiani, sterne

 

Larus relictus (I)

 

 

Gabbiano della Mongolia

Scolopacidae

 

 

 

Chiurli, pantane

 

Numenius borealis (I)

 

 

Chiurlo boreale

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Chiurlottello

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Pantana macchiata

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Garzette, aironi

 

Ardea alba

 

 

Airone bianco maggiore

 

Bubulcus ibis

 

 

Airone guardabuoi

 

Egretta garzetta

 

 

Garzetta

Balaenicipitidae

 

 

 

Becco a scarpa

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Becco a scarpa

Ciconiidae

 

 

 

Cicogne

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Cicogna dal becco nero

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Cicogna nera

 

Ciconia stormi

 

 

Cicogna di Storm

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Marabù maggiore asiatico

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Tantalo cinereo

Phoenicopteridae

 

 

 

Fenicotteri

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Fenicotteri

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Fenicottero rosa

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis, spatole

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis rosso

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis calvo

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis eremita

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis del Giappone

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Spatola

 

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis gigante

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Colombi, piccioni

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Colomba delle Nicobare

 

Claravis godefrida

 

 

Tortora barrata di porpora

 

Columba livia

 

 

Piccione selvatico

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Colomba imperiale di Mindoro

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Colomba pugnalata

 

 

Goura spp. (II)

 

Colombe coronate

 

Leptotila wellsi

 

 

Tortora di Granada

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Colombo rosata

 

Streptopelia turtur

 

 

Tortora selvatica

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Buceri

 

 

Aceros spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Buceri

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Bucero collorossiccio

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Buceri

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Buceri

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Buceri

 

 

Buceros spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Buceri

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Calao o bucero bicorne del Nord

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Buceri

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Calao o bucero dall'elmo

 

 

Rhyticeros spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Buceri

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Bucero tascaliscia

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turachi

 

 

Tauraco spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Turachi

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Turaco di Bannerman

FALCONIFORMES

 

 

 

Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della specie Caracara lutosa)

 

Rapaci diurni

Accipitridae

 

 

 

Falchi, aquile

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Sparviere levantino

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Astore

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Sparviere

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Avvoltoio monaco

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Aquila imperiale spagnola

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Aquila reale

 

Aquila clanga (II)

 

 

Aquila anatraia maggiore

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Aquila imperiale

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Aquila anatraia minore

 

Buteo buteo (II)

 

 

Poiana

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Poiana calzata

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Poiana codabianca

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Nibbio di Wilson o di Cuba

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Biancone

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Falco di palude

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Albanella reale

 

Circus macrourus (II)

 

 

Albanella pallida

 

Circus pygargus (II)

 

 

Albanella minore

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Nibbio bianco

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Aquila serpentaria del Madagascar

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Gipeto

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Grifone

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)

 

 

Aquile di mare

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Arpia

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Aquila del Bonelli

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Aquila minore

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Poiana dorsogrigio

 

Milvus migrans (II) (ad eccezione di Milvus migrans lineatus che figura nell'allegato B)

 

 

Nibbio bruno

 

Milvus milvus (II)

 

 

Nibbio reale

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Capovaccaio

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Falco pecchiaiolo

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Aquila delle Filippine

Cathartidae

 

 

 

Avvoltoi del nuovo mondo

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Condor della California

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Avvoltoio papa

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Condor delle Ande

Falconidae

 

 

 

Falchi

 

Falco araeus (I)

 

 

Gheppio delle Seychelles

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Lanario

 

Falco cherrug (II)

 

 

Falco sacro

 

Falco columbarius (II)

 

 

Smeriglio

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Falco della regina

 

Falco jugger (I)

 

 

Falco laggar

 

Falco naumanni (II)

 

 

Falco grillaio

 

Falco newtoni (I) (solo la popolazione delle Seychelles)

 

 

Gheppio dell'isola Aldabra

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Falcone di Barberia

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Falco pellegrino

 

Falco punctatus (I)

 

 

Gheppio delle Mauritius

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Girfalco

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Lodolaio

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Gheppio

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Falco cuculo

Pandionidae

 

 

 

Falchi pescatori

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Falco pescatore

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Hocco dal becco blu

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Hocco dal becco rosso

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

Hocco dal becco giallo

 

 

Crax fasciolata

 

Hocco faccianuda

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Hocco dai bargigli

 

 

 

Crax rubra (III Colombia/Costa Rica/Guatemala/Honduras)

Hocco globicero

 

Mitu mitu (I)

 

 

Miti o Hocco a becco di rasoio

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Crace di Derby

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Ciacialaca

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

Crace dall'elmo

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Penelope dalle ali bianche

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Penelope purpurea

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Ciacialaca nero del Guatemala

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Penelope dalla fronte nera

 

Pipile pipile (I)

 

 

Penelope di Trinidad

Megapodiidae

 

 

 

Megapodi

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maleo

Phasianidae

 

 

 

Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argo maggiore

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Fagiano di Wallich

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Colino della Virginia mascherato

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Fagiano orecchiuto bianco

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Fagiano orecchiuto bruno

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Gallo di Sonnerat o Gallo grigio

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Fagiano insanguinato

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Lofoforo splendido o dell'Himalaya

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Lofoforo di Huys

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Lofoforo di Sclater

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Fagiano di Edwards

 

 

Lophura hatinhensis

 

Fagiano di Vo Quy

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Fagiano kalij

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Fagiano di Swinhoe o di Formosa

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Tacchino ocellato

 

Odontophorus strophium

 

 

Colino dal collare

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Quaglia dell'Himalaya

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Pavone comune o blu

 

 

Pavo muticus (II)

 

Pavone mutico o verde

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Speroniere chinqui o grigio

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Speroniere di Germain

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Speroniere malese o di Hardwicke

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Speroniere di Napoleone o Palawan

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Speroniere del Borneo

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Fagiano koklass

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Rainardo ocellato o argo crestato

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Fagiano di Elliot

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Fagiano di Hume

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Fagiano mikado

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Tetraogallo del Caspio

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tetraogallo del Tibet

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopano di Blyth

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopano di Cabot

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopano occidentale

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopano satiro

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Tetraone di prateria di Attwater

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Gru

 

 

Gruidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Gru

 

Grus americana (I)

 

 

Gru americana

 

Grus canadensis (I/II) (la specie figura nell'appendice II ma le sottospecie Grus canadensis nesiotes e Grus canadensis pulla figurano nell'appendice I)

 

 

Gru canadese

 

Grus grus (II)

 

 

Gru comune

 

Grus japonensis (I)

 

 

Gru della Manciuria o del Giappone

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Gru bianca asiatica

 

Grus monacha (I)

 

 

Gru monaca

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Gru dal collo nero

 

Grus vipio (I)

 

 

Gru dal collo bianco

Otididae

 

 

 

Otarde

 

 

Otididae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Otarde

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Grande otarda dell'India

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Ubara asiatica

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Ubara

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Otarda del Bengala

 

Otis tarda (II)

 

 

Otarda comune

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Otarda minore indiana

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Gallina prataiola

Rallidae

 

 

 

Folaghe, ralli

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Rallo di Lord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Atricornitidi

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Uccello dei cespugli rumoroso

Cotingidae

 

 

 

Cotinga

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Uccello parasole amazzonico

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Uccello parasole occidentale

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Cotinga macchiata

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Galletti di roccia

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Cotinga dalle ali bianche

Emberizidae

 

 

 

Cardinali, tangara

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Cardinale verde

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Cardinale a becco giallo

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Cardinale dal ciuffo rosso

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tangara settecolori

Estrildidae

 

 

 

Estrildidi

 

 

Amandava formosa (II)

 

Bengalino verde

 

 

Lonchura fuscata

 

Padda di Timor

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Padda

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Diamante a bavetta

Fringillidae

 

 

 

Cardellini, canarini

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Cardinalino rosso del Venezuela

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Cardellino di Yarrell

Hirundinidae

 

 

 

Irundinidi

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Rondine dagli occhiali

Icteridae

 

 

 

Itteridi

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Ittero a cappuccio zafferano

Meliphagidae

 

 

 

Melifagi

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Melifago dall'elmo

Muscicapidae

 

 

 

Pigliamosche, garruli ecc.

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Cannaiola dell'Isola Rodriguez

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Niltava di Rueck

 

Dasyornis broadbenti litoralis (forse estinto) (I)

 

 

Uccello di macchia castano

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Uccello di macchia occidentale

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Garrulo canoro

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

 

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Usignolo orecchie argentate

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Usignolo del Giappone

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Liocicla del monte Omei

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Picatarte testa nuda

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Picatarte collogrigio

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Pigliamosche del paradiso delle Mascarene

Paradisaeidae

 

 

 

Uccelli del paradiso

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Uccelli del paradiso

Pittidae

 

 

 

Pitte

 

 

Pitta guajana (II)

 

Pitta barrata settentrionale

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Pitta di Gurney o dal petto nero

 

Pitta kochi (I)

 

 

Pitta di Koch

 

 

Pitta nympha (II)

 

Pitta bengalese del Giappone

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbul

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul corona di paglia

Sturnidae

 

 

 

Maine, gracule

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Gracula religiosa

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Maina di Rothschild

Zosteropidae

 

 

 

Zosteropidi o uccelli dagli occhiali

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Occhialino pettobianco

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Fregate

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fregata di Andrews

Pelecanidae

 

 

 

Pellicani

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pellicano riccio

Sulidae

 

 

 

Sule

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Sula di Abbott

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Barbuti

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Barbuto tucanetto

Picidae

 

 

 

Picchi

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Picchio nero dal ventre bianco di Corea

Ramphastidae

 

 

 

Tucani

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Tucanetto zafferano

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Aracari collonero

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Aracari orecchiecastane

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Aracari verde

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Tucano bicolore

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tucano solforato

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Tucano toco

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tucano beccorosso

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tucano beccoscanalato

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Tucanetto beccomaculato

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Podilimbi

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Podilimbo gigante

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatri

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatro codacorta

PSITTACIFORMES

 

 

 

Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli ecc.

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri, che non figurano negli allegati del presente regolamento)

 

Pappagalli

Cacatuidae

 

 

 

Cacatua

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Cacatua di Goffin

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Cacatua ventre rosso

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Cacatua delle Molucche

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Cacatua ciuffogiallo

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Cacatua delle palme

Loriidae

 

 

 

Lori, lorichetti

 

Eos histrio (I)

 

 

Lori rosso e blu

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)

 

 

Lorichetti d'oltremare

Psittacidae

 

 

 

Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Amazzone dal collo rosso

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Amazzone corona gialla

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Amazzone a spalle gialle

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Amazzone dalla coda rossa

 

Amazona finschi (I)

 

 

Amazzone di Finsch

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Amazzone di Guilding o di Saint Vincent

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Amazzone imperiale

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Amazzone di Cuba o dalla testa bianca

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Amazzone testa gialla

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Amazzone dalla fronte rossa

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Amazzone a corona rossa

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Amazzone di Tucuman

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Amazzone variopinta o di Santa Lucia

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Amazzone vinacea

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Amazzone guance verdi

 

Amazona vittata (I)

 

 

Amazzone di Porto Rico

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Ara di Buffon

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Ara di Wagler o caninde

 

Ara macao (I)

 

 

Ara macao

 

Ara militaris (I)

 

 

Ara militare

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Ara a fronte rossa

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Ara di Spix

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Parrocchetto di Norfolk

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Kakariki a pileo giallo

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Kakariki a fronte rossa

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Kakariki della Nuova Caledonia

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Pappagallo dei fichi di Coxen

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Parrocchetto cornuto

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Conuro guarouba

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Parrocchetto ventrearancio

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Conuro a orecchie gialle

 

Pezoporus occidentalis (forse estinto) (I)

 

 

Pappagallo notturno

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Parrocchetto terragnolo

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Pappagallo pileato

 

Primolius couloni (I)

 

 

Ara testablu

 

Primolius maracana (I)

 

 

Ara di Illiger

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Parrocchetto aligialle

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Pappagallo dal cappuccio

 

Psephotus pulcherrimus (forse estinto) (I)

 

 

Parrocchetto del paradiso

 

Psittacula echo (I)

 

 

Parrocchetto dal collare di Mauritius

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Pappagallo cenerino

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Conuro a gola azzurra

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Parrocchetti a becco grosso

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandù

 

Pterocnemia pennata (I) (ad eccezione di Pterocnemia pennata pennata che figura nell'allegato B)

 

 

Nandù di Darwin

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandù di Darwin

 

 

Rhea americana (II)

 

Nandù comune

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pinguini

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pinguino del Capo

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pinguino di Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

 

Rapaci notturni

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di Sceloglaux albifacies)

 

Rapaci notturni

Strigidae

 

 

 

Gufi, civette

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Civetta capogrosso

 

Asio flammeus (II)

 

 

Gufo di palude

 

Asio otus (II)

 

 

Gufo comune

 

Athene noctua (II)

 

 

Civetta

 

Bubo bubo (II) (ad eccezione di Bubo bubo bengalensis che figura nell'allegato B)

 

 

Gufo reale

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Civetta nana

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Civetta di foresta

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Assiolo gigante

 

Ninox natalis (I)

 

 

Ulula delle Isole Christmas

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Civetta delle nevi

 

Otus ireneae (II)

 

 

Assiolo di Sokoke

 

Otus scops (II)

 

 

Assiolo

 

Strix aluco (II)

 

 

Allocco

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Allocco di Lapponia

 

Strix uralensis (II) (ad eccezione di Strix uralensis davidi che figura nell'allegato B)

 

 

Allocco degli Urali

 

Surnia ulula (II)

 

 

Ulula

Tytonidae

 

 

 

Barbagianni

 

Tyto alba (II)

 

 

Barbagianni

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Barbagianni del Madagascar

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Struzzi

 

Struthio camelus (I) (solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centraficana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

 

Struzzo del Nord Africa

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinami

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamo solitario

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Quetzal

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal splendente

REPTILIA

 

 

 

Rettili

CROCODYLIA

 

 

 

Alligatori, caimani, coccodrilli

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Alligatori, caimani, coccodrilli

Alligatoridae

 

 

 

Alligatori, caimani

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Alligatore della Cina

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Caimano del Rio Apaporis

 

Caiman latirostris (I) (ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)

 

 

Jacaré o Caimano dal muso largo

 

Melanosuchus niger (I) (ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)

 

 

Caimano nero o Melanosuco

Crocodylidae

 

 

 

Coccodrilli

 

Crocodylus acutus (I) (ad eccezione della popolazione del distretto di gestione integrata delle mangrovie di Bahia de Cispata, Tinajones, La Balsa e zone circostanti, del Dipartimento di Córdoba, Colombia, e della popolazione di Cuba, che sono incluse nell'allegato B)

 

 

Coccodrillo americano o acuto

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Coccodrillo catafratto

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Coccodrillo di Mindoro

 

Crocodylus moreletii (I) (ad eccezione della popolazione del Belize che figura nell'allegato B con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, e della popolazione del Messico, inclusa nell'allegato B)

 

 

Coccodrillo di Morelet

 

Crocodylus niloticus (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600  esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)

 

 

Coccodrillo del Nilo

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Coccodrillo di palude

 

Crocodylus porosus (I) (ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia, Malaysia [cattura di animali selvatici limitata allo stato di Sarawak; quota zero per gli esemplari selvatici per gli altri stati malesi (Sabah e Malaysia peninsulare); nessuna modifica alla quota zero se non approvata dalle parti della convenzione CITES] e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)

 

 

Coccodrillo marino

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Coccodrillo di Cuba o rombifero

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Coccodrillo siamese

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Osteolemo

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Falso gaviale o Tomistoma

Gavialidae

 

 

 

Gaviali

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gaviale del Gange

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Sfenodonti o tuatara

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Sfenodonte o tuatara

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

Agamidi

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Uromastici

Anguidae

 

 

 

Lucertole alligatore

 

 

Abronia spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, è stata fissanta una quota pari a zero per gli esemplari selvatici di Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis e A. vasconcelosii)

 

Lucertole alligatore

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

 

 

Abronia campbelli (I)

 

 

 

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

 

 

Abronia frosti (I)

 

 

 

 

Abronia meledona (I)

 

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Camaleonti

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Camaleonti nani

 

 

Brookesia spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Camaleonti nani

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

 

Chamaeleo spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Camaleonti

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Camaleonte comune

 

 

Furcifer spp. (II)

 

 

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

 

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

 

 

 

Palleon spp. (II)

 

 

 

 

Rhampholeon spp. (II)

 

 

 

 

Rieppeleon spp. (II)

 

 

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Cordilidi

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Cordilidi

 

 

Hemicordylus spp. (II)

 

 

 

 

Karusaurus spp. (II)

 

 

 

 

Namazonurus spp. (II)

 

 

 

 

Ninurta spp. (II)

 

 

 

 

Ouroborus spp. (II)

 

 

 

 

Pseudocordylus spp. (II)

 

 

 

 

Smaug spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

Gechi

 

Cnemaspis psychedelica (I)

 

 

Geco psichedelico

 

 

 

Dactylocnemis spp. (III Nuova Zelanda)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nuova Zelanda)

 

 

Lygodactylus williamsi (I)

 

 

 

 

 

 

Mokopirirakau spp. (III Nuova Zelanda)

 

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Geco dell'Isola Serpente

 

 

Naultinus spp. (II)

 

Gechi Naultinus della Nuova Zelanda

 

 

Paroedura masobe (II)

 

 

 

 

Phelsuma spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Gechi diurni o Felsume

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

 

 

Rhoptropella spp. (II)

 

 

 

 

 

Toropuku spp. (III Nuova Zelanda)

 

 

 

 

Tukutuku spp. (III Nuova Zelanda)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Gechi coda a foglia

 

 

 

Woodworthia spp. (III Nuova Zelandia)

 

Helodermatidae

 

 

 

Elodermi

 

 

Heloderma spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)

 

Elodermi

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Eloderma orrido del Guatemala

Iguanidae

 

 

 

Iguane

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguana marina

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Brachilofi

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Iguane terrestri

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

 

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

 

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

 

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

 

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Iguane cornute

 

 

Iguana spp. (II)

 

Iguane

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Lucertola cornuta

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Chuckwalla dell'Isola di San Esteban

Lacertidae

 

 

 

Lucertole

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Lucertola gigante di Hierro

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Lucertola delle Baleari

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Lucertola di Ibiza

Lanthanotidae

 

 

 

Varano senza orecchie

 

 

Lanthanotidae spp. (II) (è stata fissata una quota di esportazione a fini commerciali pari a zero per gli esemplari prelevati in ambienti selvatici)

 

 

Scincidae

 

 

 

Scinchi

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Scinco gigante delle Salomone

Teiidae

 

 

 

Lucertole caimano, tegu

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Tegu coccodrillo

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Lucertole caimano

 

 

Salvator spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

 

Varanidae

 

 

 

Varani

 

 

Varanus spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Varani

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Varano del Bengala

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Varano giallo

 

Varanus griseus (I)

 

 

Varano del deserto

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Drago o varano di Komodo

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varano nebuloso

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

 

Xenosauridae

 

 

 

 

 

Shinisaurus crocodilurus (I)

 

 

Lucertola coccodrillo cinese

SERPENTES

 

 

 

Serpenti

Boidae

 

 

 

Boidi

 

 

Boidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Boidi

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Boa del Madagascar

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa costrittore dell'Argentina

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Boa di Porto Rico

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Boa di Mona

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Boa della Giamaica

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Erice jaculo

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Boa arboreo del Madagascar

Bolyeriidae

 

 

 

Boa di Round

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Boa di Round

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Boa di Round

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Boa di Dussumier

Colubridae

 

 

 

Colubridi

 

 

 

Atretium schistosum (III India)

Ericope schistoso

 

 

 

Cerberus rynchops (III India)

Serpente d'acqua dal muso di cane

 

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Falso cobra

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Mangiatore di uova indiano

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serpente dei ratti indiano

 

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

Natrice pescatrice

 

 

 

Xenochrophis schnurrenbergeri (III India)

 

 

 

 

Xenochrophis tytleri (III India)

 

Elapidae

 

 

 

Cobra, serpenti corallo

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Serpente corallo

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Serpente corallo nigro fasciato

 

 

 

Micrurus ruatanus (III Honduras)

Serpente corallo di Roatan

 

 

Naja atra (II)

 

 

 

 

Naja kaouthia (II)

 

 

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

 

 

Naja naja (II)

 

Cobra o serpente dagli occhiali

 

 

Naja oxiana (II)

 

 

 

 

Naja philippinensis (II)

 

 

 

 

Naja sagittifera (II)

 

 

 

 

Naja samarensis (II)

 

 

 

 

Naja siamensis (II)

 

 

 

 

Naja sputatrix (II)

 

 

 

 

Naja sumatrana (II)

 

 

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Cobra reale

Loxocemidae

 

 

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

Pitoni

 

 

Pythonidae spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)

 

Pitoni

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Pitone delle rocce indiano

Tropidophiidae

 

 

 

 

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

 

Viperidae

 

 

 

Vipere

 

 

Atheris desaixi (II)

 

 

 

 

Bitis worthingtoni (II)

 

Vipera cornuta del Kenya

 

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Cascavel

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

Crotalo di Aruba

 

 

 

Daboia russelii (III India)

Vipera di Russel

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Crotalo di Mangshan

 

Vipera latifii

 

 

Vipera Latifi

 

Vipera ursinii (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

 

Vipera di Orsini

 

 

Vipera wagneri (II)

 

 

TESTUDINES

 

 

 

 

Carettochelyidae

 

 

 

Tartarughe naso di porco

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Tartaruga naso di porco

Chelidae

 

 

 

 

 

 

Chelodina mccordi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici)

 

 

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Tartaruga dal collo corto

Cheloniidae

 

 

 

Tartarughe di mare

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Tartarughe di mare

Chelydridae

 

 

 

Tartarughe azzannatrici

 

 

 

Chelydra serpentina (III Stati Uniti d'America)

 

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Stati Uniti d'America)

Tartaruga alligatore

Dermatemydidae

 

 

 

Dermatemide

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Dermatemide

Dermochelyidae

 

 

 

Dermochelide coriacea

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Dermochelide coriacea

Emydidae

 

 

 

Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche

 

 

Chrysemys picta (solo esemplari vivi)

 

Testuggine palustre dipinta

 

 

Clemmys guttata (II)

 

Testuggine palustre punteggiata

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Tartaruga di Blanding

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Testuggine palustre scolpita

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Clemmide di Muhlenberg

 

 

 

Graptemys spp. (III Stati Uniti d'America)

Tartarughe carta geografica

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

 

 

 

Terrapene spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Tartarughe scatola

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Tartaruga-botte acquatica

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

 

 

Batagur baska (I)

 

 

Tartaruga fluviale indiana

 

 

Batagur borneoensis (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

 

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

 

 

 

Batagur kachuga (II)

 

 

 

 

Batagur trivittata (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

 

 

 

Cuora spp. (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per Cuora aurocapitata, C. bourreti, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. picturata, C. trifasciata, C. yunnanensis e C. zhoui per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

Tartarughe scatola asiatiche

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

Tartarughe foglia asiatiche

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Tartaruga di Hamilton

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

Tartaruga foglia di Ryukyu

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Tartaruga foglia a petto nero

 

 

Hardella thurjii (II)

 

Tartaruga di fiume incoronata

 

 

Heosemys annandalii (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

Tartaruga del tempio a testa gialla

 

 

Heosemys depressa (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

Tartaruga della Foresta di Arakan

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Tartaruga palustre asiatica gigante

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Tartaruga spinosa

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Tartaruga di foresta del Sulawesi

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Tartaruga mangia-chiocciole della Malaysia

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Tartaruga mangia-chiocciole del Mekong

 

 

Mauremys annamensis (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

Tartaruga palustre del Vietnam

 

 

 

Mauremys iversoni (III Cina)

 

 

 

Mauremys japonica (II)

 

Testuggine del Giappone

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Cina)

Testugine palustre cinese a capo grosso

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Testuggine palustre asiatica gialla

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

Tartaruga cinese collo rosso

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Cina)

 

 

 

 

Mauremys reevesii (III Cina)

Testugine cinese palustre

 

 

 

Mauremys sinensis (III Cina)

Testugine cinese a collo striato

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Tartaruga tricarinata

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Tartaruga nera indiana

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Tartaruga della Birmania

 

 

Morenia petersi (II)

 

Tartaruga occellata indiana

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Cina)

 

 

 

 

Ocadia philippeni (III Cina)

 

 

 

Orlitia borneensis (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

Tartaruga gigante della Malesia

 

 

Pangshura spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

 

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Tartaruga a tetto dell'India

 

 

Sacalia bealei (II)

 

Tartaruga ocellata di Beale

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Cina)

 

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Tartaruga quattr'occhi

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Tartaruga delle paludi nera

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Tartaruga di foresta di Palawan

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Tartaruga foglia della foresta di Cochin

Platysternidae

 

 

 

Platisterno capogrosso

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

Platisterno capogrosso

Podocnemididae

 

 

 

Pelomeduse

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Podocnemide del Madagascar

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Tartaruga capo grosso

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

 

Testudinidae

 

 

 

Testuggini

 

 

Testudinidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Centrochelys sulcata prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)

 

Testuggini

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Testuggine radiata

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Testuggine a sperone del Madagascar

 

Chelonoidis niger (I)

 

 

Testuggine gigante delle Galapagos

 

Geochelone platynota (I)

 

 

Testuggine stellata del Myanmar

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Testuggine dal bordo giallo

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Testuggine focaccia africana

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Testuggine geometrica

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Testuggine aracnoide comune

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Testuggine aracnoide a guscio piatto

 

Testudo graeca (II)

 

 

Testuggine greca

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Testuggine di Hermann o comune

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Testuggine egiziana

 

Testudo marginata (II)

 

 

Testuggine marginata

Trionychidae

 

 

 

Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Tartaruga dal guscio molle asiatica

 

 

 

Apalone ferox (III Stati Uniti d'America)

Tartaruga dal guscio molle della Florida

 

 

 

Apalone mutica (III Stati Uniti d'America)

Tartaruga dal guscio molle liscia

 

 

 

Apalone spinifera (III Stati Uniti d'America) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)

Tartaruga dal guscio molle spinosa

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Tartaruga dal guscio molle nera

 

 

Chitra spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

 

 

Chitra chitra (I)

 

 

Chitra asiatica

 

Chitra vandijki (I)

 

 

Chitra birmana

 

 

Cyclanorbis elegans (II)

 

Tartaruga alata della Nubia

 

 

Cyclanorbis senegalensis (II)

 

Tartaruga alata del Senegal

 

 

Cycloderma aubryi (II)

 

Tartaruga alata di Aubry

 

 

Cycloderma frenatum (II)

 

Tartaruga alata dello Zambesi

 

 

Dogania subplana (II)

 

Tartaruga dal guscio molle della Malaysia

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Tartaruga alata indiana

 

 

Lissemys scutata (II)

 

Tartaruga alata del Myanmar

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar

 

Nilssonia gangetica (I)

 

 

Tartaruga dal guscio molle del Gange

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

Tartaruga dal guscio molle pavonina dell'India

 

 

Nilssonia leithii (II)

 

Tartaruga dal guscio molle di Leith

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

 

 

 

Palea steindachneri (II)

 

Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

 

 

 

Pelodiscus maackii (II)

 

 

 

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

 

 

 

Rafetus euphraticus (II)

 

Tartaruga dal guscio molle dell'Eufrate

 

 

Rafetus swinhoei (II)

 

Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze

 

 

Trionyx triunguis (II)

 

Tartaruga dal guscio molle del Nilo

AMPHIBIA

 

 

 

Anfibi

ANURA

 

 

 

Rane e rospi

Aromobatidae

 

 

 

Rane arboricole criptiche

 

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

 

Allobates hodli (II)

 

 

 

 

Allobates myersi (II)

 

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

 

 

Anomaloglossus rufulus (II)

 

 

Bufonidae

 

 

 

Rospi

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

 

Amietophrynus channingi (I)

 

 

 

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Rospo dorato di Zetek

 

Incilius periglenes (I)

 

 

Rospo dorato

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Rospi vivipari africani

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

 

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Cile)

 

Conrauidae

 

 

 

Rane

 

 

Conraua goliath

 

Rana Golia

Dendrobatidae

 

 

 

Dendrobatidi

 

 

Adelphobates spp. (II)

 

 

 

 

Ameerega spp. (II)

 

 

 

 

Andinobates spp. (II)

 

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

Dendrobatidi

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

 

 

 

Excidobates spp. (II)

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

 

 

 

Minyobates spp. (II)

 

 

 

 

Oophaga spp. (II)

 

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

Fillobati

 

 

Ranitomeya spp. (II)

 

 

Dicroglossidae

 

 

 

Rane

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

 

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

 

Hylidae

 

 

 

Raganelle

 

 

Agalychnis spp. (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Mantella

 

 

Mantella spp. (II)

 

Mantella

Microhylidae

 

 

 

Rane pomodoro

 

 

Dyscophus antongilii (II)

 

Rana pomodoro

 

 

Dyscophus guineti (II)

 

Falsa rana pomodoro

 

 

Dyscophus insularis (II)

 

Rana pomodoro di Antsouhy

 

 

Scaphiophryne boribory (II)

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

 

 

 

Scaphiophryne marmorata (II)

 

 

 

 

Scaphiophryne spinosa (II)

 

 

Myobatrachidae

 

 

 

Rane a gestazione gastrica

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (ad eccezione di Rheobatrachus silus e Rheobatrachus vitellinus)

 

Rana a gestazione gastrica

Telmatobiidae

 

 

 

Rane acquatiche

 

Telmatobius culeus (I)

 

 

Rana gigante del Lago Titicaca

CAUDATA

 

 

 

 

Ambystomatidae

 

 

 

Axolotl

 

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandra del Lago Patzanaro

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Salamandra tigre o Axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

Salamandre giganti

 

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandre giganti

 

 

 

Cryptobranchus alleganiensis (III Stati Uniti d'America)

 

Hynobiidae

 

 

 

Salamandre asiatiche

 

 

 

Hynobius amjiensis (III China)

 

Salamandridae

 

 

 

Salamandre e tritoni

 

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Tritone imperatore

 

 

Paramesotriton hongkongensis (II)

 

 

 

 

 

Salamandra algira (III Algeria)

Salamandra algerina

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Squali e razze

CARCHARHINIFORMES

 

 

 

 

Carcharhinidae

 

 

 

Carcarinidi

 

 

Carcharhinus falciformis (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 ottobre 2017)

 

Squalo setoso

 

 

Carcharhinus longimanus (II)

 

Squalo longimano

Sphyrnidae

 

 

 

Squali martello

 

 

Sphyrna lewini (II)

 

Squalo martello smerlato

 

 

Sphyrna mokarran (II)

 

Grande squalo martello

 

 

Sphyrna zygaena (II)

 

Squalo martello liscio

LAMNIFORMES

 

 

 

 

Alopiidae

 

 

 

Squali lamniformi

 

 

Alopias spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 ottobre 2017)

 

 

Cetorhinidae

 

 

 

Squali elefante

 

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Squalo elefante

Lamnidae

 

 

 

Squalo bianco

 

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Squalo bianco

 

 

Lamna nasus (II)

 

Smeriglio

MYLIOBATIFORMES

 

 

 

 

Myliobatidae

 

 

 

 

 

 

Manta spp. (II)

 

Mante

 

 

Mobula spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 aprile 2017)

 

Diavoli di mare

Potamotrygonidae

 

 

 

 

 

 

 

Paratrygon aiereba (III Colombia)

 

 

 

 

Potamotrygon spp. (III Brazil) (popolazione del Brasile)

 

 

 

 

Potamotrygon constellata (III Colombia)

 

 

 

 

Potamotrygon magdalenae (III Colombia)

 

 

 

 

Potamotrygon motoro (III Colombia)

 

 

 

 

Potamotrygon orbignyi (III Colombia)

 

 

 

 

Potamotrygon schroederi (III Colombia)

 

 

 

 

Potamotrygon scobina (III Colombia)

 

 

 

 

Potamotrygon yepezi (III Colombia)

 

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

 

Rhincodontidae

 

 

 

Squali balena

 

 

Rhincodon typus (II)

 

Squalo balena

PRISTIFORMES

 

 

 

 

Pristidae

 

 

 

Pesci sega

 

Pristidae spp. (I)

 

 

Pesci sega

ACTINOPTERI

 

 

 

Pesci

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

 

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Storioni e Pesci spatola

Acipenseridae

 

 

 

Storioni

 

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Storione dal rostro breve

 

Acipenser sturio (I)

 

 

Storione comune

ANGUILLIFORMES

 

 

 

 

Anguillidae

 

 

 

Anguille

 

 

Anguilla anguilla (II)

 

Anguilla europea

CYPRINIFORMES

 

 

 

 

Catostomidae

 

 

 

Cui-ui

 

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cui-ui

Cyprinidae

 

 

 

Ciprinidi

 

 

Caecobarbus geertsii (II)

 

Barbo ceco del Congo

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

Barbo dalle sette linee

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

 

Arapaimidae

 

 

 

 

 

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Osteoglossidae

 

 

 

Osteoglossidi

 

Scleropages formosus (I)

 

 

Scleropage asiatico

 

Scleropages inscriptus

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

Labridi

 

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Pesce Napoleone

Pomacanthidae

 

 

 

 

 

 

Holacanthus clarionensis (II)

 

Pesce angelo di Clarion

Sciaenidae

 

 

 

Totoaba

 

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Totoaba o acupa di Macdonald

SILURIFORMES

 

 

 

 

Pangasiidae

 

 

 

 

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Siluro gigante

Loricariidae

 

 

 

 

 

 

 

Hypancistrus zebra (III Brazil)

Pesce gatto zebra

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

Pesci ago, cavallucci marini

 

 

Hippocampus spp. (II)

 

Cavallucci marini

DIPNEUSTI

 

 

 

Dipnoi o pesci polmonati

CERATODONTIFORMES

 

 

 

 

Neoceratodontidae

 

 

 

Ceratodontidi

 

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Pesce polmonato o Dipnoo australiano

COELACANTHI

 

 

 

Celacanti

COELACANTHIFORMES

 

 

 

 

Latimeriidae

 

 

 

Celacanti

 

Latimeria spp. (I)

 

 

Celacanti

ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Oloturie

ASPIDOCHIROTIDA

 

 

 

 

Stichopodidae

 

 

 

Oloturie

 

 

 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

Oloturia bruna

ARTHROPODA (ARTROPODI)

ARACHNIDA

 

 

 

Ragni e scorpioni

ARANEAE

 

 

 

 

Theraphosidae

 

 

 

Tarantole

 

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

 

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

 

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

Scorpioni

 

 

Pandinus dictator (II)

 

Scorpione dittatore

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Scorpione del Gambia

 

 

Pandinus imperator (II)

 

Scorpione imperatore

 

 

Pandinus roeseli (II)

 

 

INSECTA

 

 

 

Insetti

COLEOPTERA

 

 

 

Coleotteri

Lucanidae

 

 

 

Lucanidi o Cervi volanti

 

 

 

Colophon spp. (III Sudafrica)

 

Scarabaeidae

 

 

 

Scarabei

 

 

Dynastes satanas (II)

 

Scarabeo rinoceronte

LEPIDOPTERA

 

 

 

Farfalle

Nymphalidae

 

 

 

 

 

 

 

Agrias amydon boliviensis (III Bolivia)

 

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III Bolivia)

 

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia)

 

Papilionidae

 

 

 

Ornitottere e Papilionidi

 

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Papilioni del Bhutan

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)

 

Ornitottere

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Ornitottera della Regina Alessandra

 

 

Papilio benguetanus

 

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

Macaone di Luzon

 

 

Papilio esperanza

 

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

Papilio di Omero

 

Papilio hospiton (II)

 

 

Macaone di Sardegna

 

 

Papilio morondavana

 

 

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

 

Parides ascanius

 

 

 

 

Parides hahneli

 

 

 

Parnassius apollo (II)

 

 

Apollo

 

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Papilioni imperiali

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Ornitottere

 

 

Troides spp. (II)

 

Ornitottere

ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Sanguisughe

ARHYNCHOBDELLIDA

 

 

 

 

Hirudinidae

 

 

 

Sanguisughe

 

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Sanguisuga medicinale

 

 

Hirudo verbana (II)

 

 

MOLLUSCA (MOLLUSCHI)

BIVALVIA

 

 

 

Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)

MYTILOIDA

 

 

 

 

Mytilidae

 

 

 

Mitilidi

 

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Dattero di mare

UNIONOIDA

 

 

 

 

Unionidae

 

 

 

Mitili d'acqua dolce

 

Conradilla caelata (I)

 

 

 

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

 

 

Dromus dromas (I)

 

 

 

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

 

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

 

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

 

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

 

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

 

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

 

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

 

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

 

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

 

 

Lampsilis satur (I)

 

 

 

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

 

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

 

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

 

 

 

Pleurobema clava (II)

 

 

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

 

 

Potamilus capax (I)

 

 

 

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

 

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

 

 

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

 

 

Unio nickliniana (I)

 

 

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

 

 

Villosa trabalis (I)

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

Tridacne

 

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Tridacne giganti

CEPHALOPODA

 

 

 

 

NAUTILIDA

 

 

 

 

Nautilidae

 

 

 

Nautilus

 

 

Nautilidae spp. (II)

 

Nautilus

GASTROPODA

 

 

 

Limacce, lumache e strombi

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

Strombi

 

 

Strombus gigas (II)

 

Strombo gigante

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

 

Achatinellidae

 

 

 

 

 

Achatinella spp. (I)

 

 

Lumaca piccola agata di Oahu

Camaenidae

 

 

 

 

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Chiocciola verde dell'Isola di Manus

Cepolidae

 

 

 

 

 

Polymita spp. (I)

 

 

Chiocciola arcobaleno

CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)

ANTHOZOA

 

 

 

Coralli, anemoni di mare

ANTIPATHARIA

 

 

 

 

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Antipatari o Coralli neri

GORGONACEAE

 

 

 

 

Coralliidae

 

 

 

 

 

 

 

Corallium elatius (III Cina)

 

 

 

 

Corallium japonicum (III Cina)

 

 

 

 

Corallium konjoi (III Cina)

 

 

 

 

Corallium secundum (III Cina)

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

Corallo blu

 

 

Helioporidae spp. (II) (comprende unicamente la specie Heliopora coerulea) (6)

 

Corallo blu

SCLERACTINIA

 

 

 

 

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (6)

 

Madreporari

STOLONIFERA

 

 

 

 

Tubiporidae

 

 

 

Tubiporidi o Coralli a canne d'organo

 

 

Tubiporidae spp. (II) (6)

 

Tubiporidi o Coralli a canne d'organo

HYDROZOA

 

 

 

Idroidi, coralli di mare, fisalie

MILLEPORINA

 

 

 

 

Milleporidae

 

 

 

Milleporidi

 

 

Milleporidae spp. (II) (6)

 

Milleporidi

STYLASTERINA

 

 

 

 

Stylasteridae

 

 

 

Stilasteridi

 

 

Stylasteridae spp. (II) (6)

 

Stilasteridi

FLORA

AGAVACEAE

 

 

 

Agavi

 

Agave parviflora (I)

 

 

Agave a fiore piccolo

 

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Agave della Regina Vittoria

 

 

Nolina interrata (II)

 

Nolina di San Diego

 

 

Yucca queretaroensis (II)

 

 

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amarillidacee

 

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Bucaneve

 

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Sternbergia

ANACARDIACEAE

 

 

 

 

 

 

Operculicarya decaryi (II)

 

 

 

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

 

 

 

Operculicarya pachypus (II)

 

 

APOCYNACEAE

 

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

 

 

 

Pachypodium spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4

 

 

 

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Rauvolfia

ARALIACEAE

 

 

 

Aralie

 

 

Panax ginseng (II) (solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3

 

Gingseng

 

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Ginseng americano

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Araucarie

 

Araucaria araucana (I)

 

 

Araucaria o Pino del Cile

ASPARAGACEAE

 

 

 

 

 

 

Beaucarnea spp. (II)

 

Piede d'elefante

BERBERIDACEAE

 

 

 

Berberidacee

 

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Podofillo indiano

BROMELIACEAE

 

 

 

Bromeliacee

 

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

 

 

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

 

 

 

Tillandsia xerographica (II) (7) #4

 

 

CACTACEAE

 

 

 

Cactus

 

 

CACTACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di Pereskia spp., Pereskiopsis spp. e Quiabentia spp.) (8) #4

 

Cactus

 

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Cactus pietra vivente

 

Astrophytum asterias (I)

 

 

Cactus riccio di mare

 

Aztekium ritteri (I)

 

 

Cactus azteco

 

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

 

Discocactus spp. (I)

 

 

Discocactus

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

Cactus spinoso di Lindsay

 

Echinocereus schmollii (I)

 

 

 

 

Escobaria minima (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

 

Escobaria sneedii (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

 

Mammillaria pectinifera (I) (include ssp. solisioides)

 

 

Mamillaria a pettine

 

Melocactus conoideus (I)

 

 

 

 

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

 

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

 

 

Melocactus paucispinus (I)

 

 

 

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

Cactus a carciofo

 

Pachycereus militaris (I)

 

 

???

 

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Cactus del Marble Canyon

 

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Cactus di montagna di Knowlton

 

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Cactus di Paradina

 

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Cactus Navajo di Peeble

 

Pediocactus sileri (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

 

Pelecyphora spp. (I)

 

 

Cactus ad ascia

 

Sclerocactus blainei (I)

 

 

 

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

 

 

Sclerocactus brevispinus (I)

 

 

 

 

Sclerocactus cloverae (I)

 

 

 

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

Cactus ananas spinoso

 

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

 

 

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

 

 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Cactus della Mesa verde

 

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

 

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

 

 

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

Cactus con le spine ad uncino

 

Sclerocactus sileri (I)

 

 

 

 

Sclerocactus wetlandicus (I)

 

 

 

 

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Cactus con le spine ad uncino

 

Strombocactus spp. (I)

 

 

Cactus appiattito

 

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

Cactus spiralati

 

Uebelmannia spp. (I)

 

 

 

CARYOCARACEAE

 

 

 

 

 

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

Noce del Costa Rica

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Asteracee

 

Saussurea costus (I) (nota anche come S. lappa, Aucklandia lappa o A. costus)

 

 

Lappa Bardana

CUCURBITACEAE

 

 

 

 

 

 

Zygosicyos pubescens (II) (nota anche come Xerosicyos pubescens)

 

 

 

 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

 

CUPRESSACEAE

 

 

 

Cipressi

 

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

Alerce

 

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

 

CYATHEACEAE

 

 

 

Felci arboree

 

 

Cyathea spp. (II) #4

 

Felci arboree

CYCADACEAE

 

 

 

Cicadi

 

 

CYCADACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4

 

Cicadi

 

Cycas beddomei (I)

 

 

Cicas di Beddome

DICKSONIACEAE

 

 

 

Felci arboree

 

 

Cibotium barometz (II) #4

 

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana e D. stuebelii) #4

 

Felci arboree

DIDIEREACEAE

 

 

 

 

 

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

Discoria o Yam della Cina

DIOSCOREACEAE

 

 

 

Ignami

 

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

 

DROSERACEAE

 

 

 

Drosere

 

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

Venere acchiappamosche

EBENACEAE

 

 

 

 

 

 

Diospyros spp. (II) (solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5

 

 

EUPHORBIACEAE

 

 

 

Euforbie

 

 

Euphorbia spp. (II) #4

(solo le specie succulente, ad eccezione di:

1)

Euphorbia misera;

2)

esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia trigona;

3)

esemplari propagati artificialmente di Euphorbia lactea, innestati su portainnesti propagati artificialmente di Euphorbia neriifolia, se sono:

crestati, oppure

a ventaglio, oppure

cangianti;

4)

esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia `Miliì, se sono:

facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e

introdotti nell'Unione o (ri)esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante;

che non sono soggetti al presente regolamento, e

5)

gli esemplari inclusi nell'allegato A)

 

Euforbie succulente

 

Euphorbia ambovombensis (I)

 

 

 

 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 

 

 

 

Euphorbia cremersii (I) (comprende la forma viridifolia e la var. rakotozafyi)

 

 

 

 

Euphorbia cylindrifolia (I) (comprende la ssp. tuberifera)

 

 

 

 

Euphorbia decaryi (I) (comprende le vars. ampanihyensis, robinsonii e sprirosticha)

 

 

 

 

Euphorbia francoisii (I)

 

 

 

 

Euphorbia handiensis (II)

 

 

 

 

Euphorbia lambii (II)

 

 

 

 

Euphorbia moratii (I) (comprende le vars. antsingiensis, bemarahensis e multiflora)

 

 

 

 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 

 

 

 

Euphorbia quartziticola (I)

 

 

 

 

Euphorbia stygiana (II)

 

 

 

 

Euphorbia tulearensis (I)

 

 

 

FAGACEAE

 

 

 

Faggi, querce

 

 

 

Quercus mongolica (III Federazione russa) #5

 

FOUQUIERIACEAE

 

 

 

 

 

 

Fouquieria columnaris (II) #4

 

 

 

Fouquieria fasciculata (I)

 

 

 

 

Fouquieria purpusii (I)

 

 

 

GNETACEAE

 

 

 

Gnetacee

 

 

 

Gnetum montanum (III Nepal) #1

 

JUGLANDACEAE

 

 

 

 

 

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

 

 

LAURACEAE

 

 

 

 

 

 

Aniba rosaeodora (II) (noto anche come A. duckei) #12

 

Legno di rosa del Brasile

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

 

 

 

Leguminose

 

 

Caesalpinia echinata (II) #10

 

Pernambuco

 

 

Dalbergia spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #15

 

 

 

Dalbergia nigra (I)

 

 

Palissandro brasiliano

 

 

 

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua)

Almendro

 

 

Guibourtia demeusei (II) #15

 

 

 

 

Guibourtia pellegriniana (II) #15

 

 

 

 

Guibourtia tessmannii (II) #15

 

 

 

 

Pericopsis elata (II) #5

 

Afrormosia

 

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

 

Macacauba

 

 

Pterocarpus erinaceus (II)

 

 

 

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Sandalo rosso

 

 

Pterocarpus erinaceus (II)

 

Legno di kosso

LILIACEAE

 

 

 

Liliacee

 

 

Aloe spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell'Aloe vera, conosciuta anche come Aloe barbadensis, che non figura negli allegati) #4

 

Aloe

 

Aloe albida (I)

 

 

 

 

Aloe albiflora (I)

 

 

 

 

Aloe alfredii (I)

 

 

 

 

Aloe bakeri (I)

 

 

 

 

Aloe bellatula (I)

 

 

 

 

Aloe calcairophila (I)

 

 

 

 

Aloe compressa (I) (comprende le vars. paucituberculata, rugosquamosa e schistophila)

 

 

 

 

Aloe delphinensis (I)

 

 

 

 

Aloe descoingsii (I)

 

 

 

 

Aloe fragilis (I)

 

 

 

 

Aloe haworthioides (I) (comprende la var. aurantiaca)

 

 

 

 

Aloe helenae (I)

 

 

 

 

Aloe laeta (I) (comprende la var. maniaensis)

 

 

 

 

Aloe parallelifolia (I)

 

 

 

 

Aloe parvula (I)

 

 

 

 

Aloe pillansii (I)

 

 

 

 

Aloe polyphylla (I)

 

 

 

 

Aloe rauhii (I)

 

 

 

 

Aloe suzannae (I)

 

 

 

 

Aloe versicolor (I)

 

 

 

 

Aloe vossii (I)

 

 

 

MAGNOLIACEAE

 

 

 

Magnolie

 

 

 

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1

Magnolia Taungme

MALVACEAE

 

 

 

 

 

 

Adansonia grandidieri (II) #16

 

Baobab di Grandidier

MELIACEAE

 

 

 

Mogani, cedri

 

 

 

Cedrela fissilis (III Bolivia, Brasile) #5

 

 

 

 

Cedrela lilloi (III Bolivia, Brasile) #5

 

 

 

 

Cedrela odorata (III Bolivia/Brasile. Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perú) #5

Cedro spagnolo

 

 

Swietenia humilis (II) #4

 

Mogano messicano

 

 

Swietenia macrophylla (II) (popolazione neotropicale — comprende America centromeridionale e Caraibi) #6

 

Mogano grandi foglie

 

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Mogano americano

NEPENTHACEAE

 

 

 

Nepente o piante carnivore con ascidio

 

 

Nepenthes spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4

 

Nepente o piante carnivore con ascidio

 

Nepenthes khasiana (I)

 

 

Nepente indiana

 

Nepenthes rajah (I)

 

 

Nepente o pianta da broche della Malesia

OLEACEAE

 

 

 

Olivi, frassini

 

 

 

Fraxinus mandshurica (III Federazione Russa) #5

 

ORCHIDACEAE

 

 

 

Orchidee

 

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (9) #4

 

Orchidee

 

Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette al presente regolamento se:

sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e

gli esemplari sono conformi alla definizione di «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 (10), e

quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili.

 

 

 

 

Aerangis ellisii (I)

 

 

 

 

Cephalanthera cucullata (II)

 

 

 

 

Cypripedium calceolus (II)

 

 

 

 

Dendrobium cruentum (I)

 

 

 

 

Goodyera macrophylla (II)

 

 

 

 

Laelia jongheana (I)

 

 

 

 

Laelia lobata (I)

 

 

 

 

Liparis loeselii (II)

 

 

 

 

Ophrys argolica (II)

 

 

 

 

Ophrys lunulata (II)

 

 

 

 

Orchis scopulorum (II)

 

 

 

 

Paphiopedilum spp. (I)

 

 

Scarpette di Venere dell'Asia

 

Peristeria elata (I)

 

 

Fiore dello Spirito Santo

 

Phragmipedium spp. (I)

 

 

Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale

 

Renanthera imschootiana (I)

 

 

Vanda rossa

 

Spiranthes aestivalis (II)

 

 

 

OROBANCHACEAE

 

 

 

 

 

 

Cistanche deserticola (II) #4

 

 

PALMAE (ARECACEAE)

 

 

 

Palme

 

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

 

Manarano

 

 

Dypsis decaryi (II) #4

 

Palma triangolare

 

Dypsis decipiens (I)

 

 

 

 

 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 

 

 

 

 

Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13

Cocco di mare o noce delle Seychelles

 

 

Marojejya darianii (II)

 

 

 

 

Ravenea louvelii (II)

 

 

 

 

Ravenea rivularis (II)

 

Palma dei fiumi

 

 

Satranala decussilvae (II)

 

 

 

 

Voanioala gerardii (II)

 

 

PAPAVERACEAE

 

 

 

Papaveracee

 

 

 

Meconopsis regia (III Nepal) #1

 

PASSIFLORACEAE

 

 

 

 

 

 

Adenia firingalavensis (II)

 

Bottle liana

 

 

Adenia olaboensis (II)

 

 

 

 

Adenia subsessilifolia (II)

 

 

PEDALIACEAE

 

 

 

Famiglia delle pedaliacee

 

 

Uncarina grandidieri (II)

 

 

 

 

Uncarina stellulifera (II)

 

 

PINACEAE

 

 

 

Pinacee

 

Abies guatemalensis (I)

 

 

Abete del Guatemala

 

 

 

Pinus koraiensis (III Federazione russa) #5

 

PODOCARPACEAE

 

 

 

Podocarpi

 

 

 

Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1

 

 

Podocarpus parlatorei (I)

 

 

Pino del Cerro o di Parlatore

PORTULACACEAE

 

 

 

Portulache, porcellane

 

 

Anacampseros spp. (II) #4

 

 

 

 

Avonia spp. (II) #4

 

 

 

 

Lewisia serrata (II) #4

 

Lewisia seghettata

PRIMULACEAE

 

 

 

Primule, ciclamini

 

 

Cyclamen spp. (II) (11) #4

 

Ciclamini

RANUNCULACEAE

 

 

 

Ranuncoli

 

 

Adonis vernalis (II) #2

 

Adonide gialla

 

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 

 

ROSACEAE

 

 

 

Rosacee

 

 

Prunus africana (II) #4

 

 

RUBIACEAE

 

 

 

 

 

Balmea stormiae (I)

 

 

 

SANTALACEAE

 

 

 

 

 

 

Osyris lanceolata (II) (solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati) #2

 

Sandalo dell'Africa orientale

SARRACENIACEAE

 

 

 

 

 

 

Sarracenia spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4

 

Sarracenie o piante carnivore con ascidio

 

Sarracenia oreophila (I)

 

 

Pianta carnivora montana

 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 

 

Pianta carnivora dell'Alabama

 

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 

 

Pianta carnivora di Jones

SCROPHULARIACEAE

 

 

 

Scrofularie

 

 

Picrorhiza kurrooa (II) (esclude Picrorhiza scrophulariiflora) #2

 

 

STANGERIACEAE

 

 

 

Stangeria e Bowenia

 

 

Bowenia spp. (II) #4

 

Cicadi

 

Stangeria eriopus (I)

 

 

Stangeria

TAXACEAE

 

 

 

Tassi

 

 

Taxus chinensis e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2

 

 

 

 

Taxus cuspidata e taxa intraspecifici di questa specie (II) (12) #2

 

 

 

 

Taxus fuana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2

 

 

 

 

Taxus sumatrana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2

 

 

 

 

Taxus wallichiana (II) #2

 

 

THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)

 

 

 

Legno di agar, ramino

 

 

Aquilaria spp. (II) #14

 

Legno di agar

 

 

Gonystylus spp. (II) #4

 

Ramino

 

 

Gyrinops spp. (II) #14

 

Legno di agar

TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)

 

 

 

Tetracentrons

 

 

 

Tetracentron sinense (III Nepal) #1

 

VALERIANACEAE

 

 

 

Valerianacee

 

 

Nardostachys grandiflora (II) #2

 

 

VITACEAE

 

 

 

 

 

 

Cyphostemma elephantopus (II)

 

 

 

 

Cyphostemma laza (II)

 

 

 

 

Cyphostemma montagnacii (II)

 

 

WELWITSCHIACEAE

 

 

 

Welwitschia

 

 

Welwitschia mirabilis (II) #4

 

Welwitschia di Baine

ZAMIACEAE

 

 

 

Zamiacee

 

 

ZAMIACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4

 

Zamiacee

 

Ceratozamia spp. (I)

 

 

Ceratozamia

 

Encephalartos spp. (I)

 

 

Palme del pane

 

Microcycas calocoma (I)

 

 

Cicas nana

 

Zamia restrepoi (I)

 

 

 

ZINGIBERACEAE

 

 

 

 

 

 

Hedychium philippinense (II) #4

 

Giglio delle farfalle

 

 

Siphonochilus aethiopicus (II) (popolazioni del Mozambico, Sudafrica Africa, Swaziland e Zimbabwe)

 

Zenzero del Natal

ZYGOPHYLLACEAE

 

 

 

Lignum-vitae

 

 

Bulnesia sarmientoi (II) #11

 

Palo santo

 

 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Lignum-vitae


 

Allegato D

Nome comune

FAUNA

CHORDATA (CORDATI)

MAMMALIA

 

Mammiferi

CARNIVORA

 

 

Canidae

 

Cani, volpi, lupi

 

Vulpes vulpes griffithi (III India) §1

Volpe rossa dell'Afghanistan

 

Vulpes vulpes montana (III India) §1

Volpe rossa dell'Himalaya

 

Vulpes vulpes pusilla (III India) §1

Volpe rossa del Punjab

Mustelidae

 

Tassi, martore, donnole ecc.

 

Mustela altaica (III India) §1

Donnola degli Altai

 

Mustela erminea ferghanae (III India) §1

Ermellino del Turkestan

 

Mustela kathiah (III India) §1

Donnola dal ventre giallo

 

Mustela sibirica (III India) §1

Donnola siberiana

DIPROTODONTIA

 

 

Macropodidae

 

Canguri, uallabie

 

Dendrolagus dorianus

Canguro arboricolo monocolore

 

Dendrolagus goodfellowi

Canguro arboricolo di Goodfellow

 

Dendrolagus matschiei

Canguro arboricolo di Matschie

 

Dendrolagus pulcherrimus

Canguro arboricolo dal manto dorato

 

Dendrolagus stellarum

Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri

AVES

 

Uccelli

ANSERIFORMES

 

 

Anatidae

 

Anatre, oche, cigni

 

Anas melleri

Anatra del Meller

COLUMBIFORMES

 

 

Columbidae

 

Colombi, piccioni

 

Columba oenops

Colomba di Salvin

 

Didunculus strigirostris

Diduncolo becco dentato

 

Ducula pickeringii

Piccione imperiale di Pickering

 

Gallicolumba crinigera

Colomba pugnalata di Bartlett

 

Ptilinopus marchei

Colomba frugivora di Marche

 

Turacoena modesta

Piccione modesto di Timor

GALLIFORMES

 

 

Cracidae

 

Cracidi

 

Crax alector

Hocco nero

 

Pauxi unicornis

Hocco dall'elmo

 

Penelope pileata

Penelope crestabianca

Megapodiidae

 

Megapodi

 

Eulipoa wallacei

Megapodio di Wallace

Phasianidae

 

Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani

 

Arborophila gingica

Pernice di Rickett

 

Lophura bulweri

Fagiano di Bulwer

 

Lophura diardi

Fagiano prelato

 

Lophura inornata

Fagiano di Salvadori

 

Syrmaticus reevesii §2

Fagiano venerato

PASSERIFORMES

 

 

Bombycillidae

 

Beccofrusoni

 

Bombycilla japonica

Beccofrusone giapponese

Corvidae

 

Cornacchie, gazze, ghiandaie

 

Cyanocorax caeruleus

Ghiandaia cerulea

 

Cyanocorax dickeyi

Ghiandaia di Dickey

Cotingidae

 

Cotinga

 

Procnias nudicollis

Campanaro collonudo

Emberizidae

 

Cardinali, beccasemi, tangara

 

Dacnis nigripes

Dacne zampenere

 

Sporophila falcirostris

Beccasemi di Temminck

 

Sporophila frontalis

Beccasemi frontechiara

 

Sporophila hypochroma

Beccasemi grigio e castano

 

Sporophila palustris

Beccasemi di palude

Estrildidae

 

Estrildidi

 

Amandava amandava

Bengalino moscato

 

Cryptospiza reichenovii

Alarossa di Reichenow

 

Erythrura coloria

Diamante del monte Katangland

 

Erythrura viridifacies

Diamante facciaverde

 

Estrilda quartinia (spesso commercializzata sotto la denominazione Estrilda melanotis)

Estrilda panciagialla

 

Hypargos niveoguttatus

Amaranto fiammante

 

Lonchura griseicapilla

Becco d'argento testa grigia

 

Lonchura punctulata

Domino

 

Lonchura stygia

Cappuccino nero

Fringillidae

 

Cardellini, canarini

 

Carduelis ambigua

Verdone testa nera

 

Carduelis atrata

Negrito della Bolivia

 

Kozlowia roborowskii

Ciuffolotto di Roborowski

 

Pyrrhula erythaca

Ciuffolotto dalla testa grigia

 

Serinus canicollis

Canarino del Capo

 

Serinus citrinelloides hypostictus (spesso commercializzato sotto la denominazione Serinus citrinelloides)

Venturone dell'Africa orientale

Icteridae

 

Itteridi

 

Sturnella militaris

Sturnella di Defilippi

Muscicapidae

 

Pigliamosche, tordi

 

Cochoa azurea

Cocioa di Giava

 

Cochoa purpurea

Cocioa purpurea

 

Garrulax formosus

Garrullo schiamazzante alirosse

 

Garrulax galbanus

Garrullo schiamazzante di Austen

 

Garrulax milnei

Garrullo schiamazzante codarossa

 

Niltava davidi

Niltava del Fukien

 

Stachyris whiteheadi

Garrullo di Whitehead

 

Swynnertonia swynnertoni (denominata altresì Pogonicichla swynnertoni)

Pettirosso di Swynnerton

 

Turdus dissimilis

Tordo pettonero

Pittidae

 

Pitta

 

Pitta nipalensis

Pitta nucablù

 

Pitta steerii

Pitta di Steere

Sittidae

 

Sittidi

 

Sitta magna

Picchio muratore gigante

 

Sitta yunnanensis

Picchio muratore dello Yunnan

Sturnidae

 

Maine, storni

 

Lamprotornis regius

Storno reale africano

 

Mino dumontii

Maina facciagialla

 

Sturnus erythropygius

Storno testabianca

REPTILIA

 

Rettili

SAURIA

 

 

Agamidae

 

 

 

Physignathus cocincinus

Drago d'acqua cinese

Gekkonidae

 

Gechi

 

Rhacodactylus auriculatus

 

 

Rhacodactylus ciliatus

 

 

Rhacodactylus leachianus

 

 

Teratoscincus microlepis

 

 

Teratoscincus scincus

 

Gerrhosauridae

 

 

 

Zonosaurus karsteni

 

 

Zonosaurus quadrilineatus

 

Iguanidae

 

 

 

Ctenosaura quinquecarinata

 

Scincidae

 

Scinchi

 

Tribolonotus gracilis

 

 

Tribolonotus novaeguineae

 

SERPENTES

 

 

Colubridae

 

 

 

Elaphe carinata §1

 

 

Elaphe radiata §1

 

 

Elaphe taeniura §1

 

 

Enhydris bocourti §1

 

 

Homalopsis buccata §1

 

 

Langaha nasuta

 

 

Leioheterodon madagascariensis

 

 

Ptyas korros §1

 

 

Rhabdophis subminiatus §1

 

Hydrophiidae

 

Serpenti marini

 

Lapemis curtus (comprende Lapemis hardwickii) §1

 

Viperidae

 

Vipere

 

Calloselasma rhodostoma §1

 

AMPHIBIA

 

 

ANURA

 

Rane e rospi

Dicroglossidae

 

Rane

 

Limnonectes macrodon

 

Hylidae

 

Raganelle

 

Phyllomedusa sauvagii

 

Leptodactylidae

 

Rane neotropicali

 

Leptodactylus laticeps

 

Ranidae

 

Ranidi

 

Pelophylax shqiperica

 

CAUDATA

 

 

Hynobiidae

 

Salamandre asiatiche

 

Ranodon sibiricus

 

Plethodontidae

 

Pletodontidi

 

Bolitoglossa dofleini

 

Salamandridae

 

Tritoni e salamandre

 

Cynops ensicauda

 

 

Echinotriton andersoni

 

 

Laotriton laoensis

 

 

Liangshantriton taliangensis

 

 

Paramesotriton spp. (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)

 

 

Tylototriton spp.

 

ACTINOPTERYGII

 

Pesci

PERCIFORMES

 

 

Apogonidae

 

 

 

Pterapogon kauderni

Pesce cardinale di Banggai

ARTHROPODA (ARTROPODI)

INSECTA

 

Insetti

LEPIDOPTERA

 

Farfalle

Papilionidae

 

Ornitottere e papilionidi

 

Baronia brevicornis

 

 

Papilio grosesmithi

 

 

Papilio maraho

 

MOLLUSCA (MOLLUSCHI)

GASTROPODA

 

 

Haliotidae

 

 

 

Haliotis midae

Abalone orecchio di Mida

FLORA

AGAVACEAE

 

Agavi

 

Calibanus hookeri

 

 

Dasylirion longissimum

 

ARACEAE

 

Aracee

 

Arisaema dracontium

 

 

Arisaema erubescens

 

 

Arisaema galeatum

 

 

Arisaema nepenthoides

 

 

Arisaema sikokianum

 

 

Arisaema thunbergii var. urashima

 

 

Arisaema tortuosum

 

 

Biarum davisii ssp. Marmarisense

 

 

Biarum ditschianum

 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Asteracee

 

Arnica montana §3

Arnica

 

Othonna cacalioides

 

 

Othonna clavifolia

 

 

Othonna hallii

 

 

Othonna herrei

 

 

Othonna lepidocaulis

 

 

Othonna retrorsa

 

ERICACEAE

 

Eriche, rododendri

 

Arctostaphylos uva-ursi §3

Uva ursina

GENTIANACEAE

 

Genziane

 

Gentiana lutea §3

Genziana gialla o genziana maggiore

LILIACEAE

 

Liliacee

 

Trillium pusillum

 

 

Trillium rugelii

 

 

Trillium sessile

 

LYCOPODIACEAE

 

Licopodi

 

Lycopodium clavatum §3

Licopodio clavato

MELIACEAE

 

Mogani, cedri

 

Cedrela montana §4

 

 

Cedrela oaxacensis §4

 

 

Cedrela salvadorensis §4

 

 

Cedrela tonduzii §4

 

MENYANTHACEAE

 

 

 

Menyanthes trifoliata §3

Trifoglio fibrino

PARMELIACEAE

 

 

 

Cetraria islandica §3

Lichene islandico

PASSIFLORACEAE

 

 

 

Adenia glauca

 

 

Adenia pechuelli

 

PEDALIACEAE

 

Sesamo, artiglio del diavolo

 

Harpagophytum spp. §3

Artiglio del diavolo

PORTULACACEAE

 

 

 

Ceraria carrissoana

 

 

Ceraria fruticulosa

 

SELAGINELLACEAE

 

Selaginelle

 

Selaginella lepidophylla

Rosa di Gerico


(1)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(3)  Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (Vicugna vicugna) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:

a)

qualunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un'autorizzazione all'autorità pertinente del Paese d'origine [Paese d'origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Peru] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» adottato dai Paesi d'origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña»;

b)

i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:

i)

per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo affinché il Paese d'origine possa essere identificato. La dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]» ha il formato riportato di seguito:

Image

La dicitura, il marchio o il logo di cui sopra devono apparire sul rovescio del tessuto. Inoltre, le cimose devono recare le parole «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]»;

ii)

per il commercio internazionale di indumenti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l'indumento venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Ciascun indumento deve essere fornito di un'etichetta dove compaiono la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d'origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);

c)

per il commercio internazionale di prodotti artigianali fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all'interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D'ORIGINE] — ARTESANÍA» nel formato riportato di seguito:

Image

d)

se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d'origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d'origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);

e)

tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(4)  Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di Tursiops truncatus prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

(5)  Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (incluse nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(6)  Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

 

fossili;

 

sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm, non identificabile a livello di genere, e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

 

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione, non identificabili a livello di genere.

(7)  Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

(8)  Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

 

Hatiora x graeseri

 

Schlumbergera x buckleyi

 

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

 

Schlumbergera truncata (cultivar)

 

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia 'Jusbertiì, Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus

 

Opuntia microdasys (cultivar)

(9)  Gli ibridi propagati artificialmente di Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a)

se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

b)

se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

(10)  Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

(11)  Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(12)  Gli ibridi e i cultivar di Taxus cuspidata propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.


1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/99


REGOLAMENTO (UE) 2017/161 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2017

che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 139/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Sono presenti errori nella versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti. È pertanto necessario rettificare la versione in lingua francese degli allegati II e IV di tale regolamento. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Riguarda solo la versione in lingua francese.)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).


1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/101


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/162 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2017

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (2),

regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (3),

regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (4) e

regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio (5).

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1367/2014,

regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (6),

regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (7) e

regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio (8).

(3)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione (9) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock per il 2016 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.

(5)

Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2016 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.

(6)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è possibile operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione 2012/C 72/07 (10), tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.

(7)

In alcuni casi gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) hanno consentito detrazioni parziali dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226. È opportuno che le detrazioni residue siano operate su contingenti di altri stock a norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(8)

Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.

(9)

Nel 2015 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per le razze nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VIII e IX (SRX/89-C.). Con lettera del 30 settembre 2016 la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di due anni. Alla luce delle informazioni fornite e considerando che una riduzione consistente del contingente determinerebbe rigetti eccessivi delle specie interessate, conformemente al punto 3, lettera b), della comunicazione 2012/C 72/07, tale richiesta può essere accolta.

(10)

Per quanto riguarda il cicerello nella zona geografica delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottodivisione CIEM IV, dal momento che la Danimarca ha superato il totale ammissibile di catture nelle acque dell'Unione della zona di gestione 1 quale definita nell'allegato IID del regolamento (UE) 2015/104 nel 2015, è necessario procedere a detrazioni. Nel 2016 nelle acque suddette è stato autorizzato un volume molto basso di catture di cicerello al fine di monitorare l'abbondanza di tale specie. Tuttavia, le detrazioni sopra menzionate non consentono di mantenere il sistema di monitoraggio (12) raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ai fini della gestione del cicerello. Le detrazioni legate al sovrasfruttamento dei contingenti effettuato dalla Danimarca in questa zona nel 2015 dovrebbero pertanto essere applicate nella zona di gestione 3 del cicerello.

(11)

Alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 risultano inoltre superiori al contingente adattato disponibile nel 2016 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 e (UE) 2016/73 per il 2016 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).

(3)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

(6)  Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione, del 9 dicembre 2016, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 28).

(10)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27).

(11)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(12)  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/HAWG/13%20HAWG%20Report%202016%20-%20Sec%2011%20Sandeel%20in%20Division%203.a%20and%20Subarea%204.pdf


ALLEGATO I

Detrazioni dai contigenti di altri stock

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

Totale catture 2015 (quantitativo in chilogrammi)

Utilizzo del contingente (%)

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

Detrazione in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni 2016 (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni già applicate nel 2016 allo stesso stock (quantitativo in chilogrammi) (6)

Quantitativo rimanente da detrarre da altri stock (in chilogrammi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

DK

DGS

03 A-C.

Spinarolo

Acque dell'Unione della zona IIIa

0

3 840

N/P

3 840

1,00

/

/

3 840

0

3 840

Detrazione da applicare al seguente stock

DK

NEP

3 A/BCD

Scampo

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3 840

 

DK

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

1 540

N/P

1 540

1,00

/

/

1 540

0

1 540

Detrazione da applicare al seguente stock

DK

NEP

2AC4-C

Scampo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 540

 

DK

NOP

04-N.

Busbana norvegese

Acque norvegesi della zona IV

0

28 270

N/P

28 270

1,00

/

/

28 270

0

28 270

Detrazione da applicare al seguente stock

DK

NOP

2A3A4.

Busbana norvegese

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

28 270

 

ES

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

20 360

134 082

658,56

113 722

2,0

A

172 878

514 044

0

514 044

Detrazione da applicare al seguente stock

ES

SWO

AN05N

Pesce spada

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

/

/

/

/

/

/

/

/

/

514 044

 

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

0

24 239

N/P

24 239

1,00

A

/

36 359

0

36 359

Detrazione da applicare al seguente stock

ES

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

36 359

 

FR

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

2 000

7 957

397,85

5 957

1,00

/

/

5 957

0

5 957

Detrazione da applicare al seguente stock

FR

OTH

1N2AB.

Altre specie

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5 957

 

NL

ANE

08.

Acciuga

VIII

0

12 493

N/P

12 493

1,00

/

/

12 493

0

12 493

Detrazione da applicare al seguente stock

NL

WHB

1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12 493

 

NL

HKE

3 A/BCD

Nasello

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

0

1 575

N/P

1 575

1,00

A+C (7)

/

2 363

0

2 363

Detrazione da applicare al seguente stock

NL

HKE

2AC4-C

Nasello

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 363

 

NL

WHG

56-14

Merlano

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

0

11 475

N/P

11 475

1,00

/

/

11 475

0

11 475

Detrazione da applicare al seguente stock

NL

HKE

8ABDE.

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

/

/

/

/

/

/

/

/

/

11 475

 

PT

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

0

6 098

N/P

6 098

1,00

/

/

6 098

0

6 098

Detrazione da applicare al seguente stock

PT

RED

1N2AB.

Scorfano

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6 098

 

PT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

9 700

9 690

99,90

– 10

/

/

145 616

145 606

53

145 553

Detrazione da applicare al seguente stock

PT

RED

1N2AB.

Scorfano

Acque norvegesi delle zone I e II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

145 553


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 19), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2404 (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 73), a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6)  Quantitativi che potrebbero essere detratti dallo stesso stock grazie allo scambio di possibilità di pesca concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (EU) n. 1380/2013.

(7)  I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Detrazioni dai contingenti di stock che hanno formato oggetto di superamento

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2015 (quantitativo in chilogrammi)

Sbarchi consentiti 2015 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

Totale catture 2015 (quantitativo in chilogrammi)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%)

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni da applicare nel 2016 (quantitativo in chilogrammi) (6)

Detrazioni già applicate nel 2016 (quantitativo in chilogrammi) (7)

Da detrarre nel 2017 e negli anni successivi (quantitativo in chilogrammi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

BE

SOL

24-C.

Sogliola

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

991 000

929 510

939 590

101,08

10 080

/

/

/

10 080

10 080

/

BE

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

72 000

70 511

69 495

98,56

– 1 016

/

/

1 097

81

81

/

BE

SRX

2AC4-C

Razze

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

211 000

245 500

256 147

104,34

10 647

/

/

/

10 647

10 647

/

BE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

725 000

915 262

918 243

100,33

2 981

/

/

/

2 981

2 981

/

DE

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato/Rombo liscio

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

186 000

349 000

350 186

100,34

1 186

/

/

/

1 186  (12)

1 186

/

DK

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Skagerrak

3 336 000

3 223 407

3 349 360

103,91

125 923

/

(C) (8)

/

125 923

125 923

/

DK

DGS

03 A-C.

Spinarolo

Acque dell'Unione della zona IIIa

0

0

3 840

N/P

3 840

1,00

/

/

3 840

3 840

/

DK

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

0

1 540

N/P

1 540

1,00

/

/

1 540

1 540

/

DK

HER

03 A-BC

Aringhe

IIIa

5 692 000

5 770 000

6 056 070

104,96

286 070

/

/

/

286 070

286 070

/

DK

NOP

04-N.

Busbana norvegese

Acque norvegesi della zona IV

0

0

28 270

N/P

28 270

1,00

/

/

28 270

28 270

/

DK

SAN

234_1

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

125 459 000

115 924 000

130 977 950

112,99

15 053 950

1,2

/

/

18 064 740

18 064 740  (14)

/

DK

SAN

234_6

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 6 del cicerello

206 000

219 000

228 860

104,50

9 860

/

/

/

9 860

9 860

/

ES

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

67 000

80 045

62 544

78,13

– 9 496  (9)

/

/

16 159

6 663

5 846

817

ES

ANE

08.

Acciuga

VIII

22 500 000

22 923 784

24 068 471

104,99

1 144 687

/

/

/

1 144 687

1 144 687

/

ES

BSF

8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

12 000

30 050

110

0,37

– 26 936  (10)

/

/

29 639

2 703

0

2 703

ES

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

10 360

20 360

134 082

658,56

113 722

2,0

A

172 878

514 044

514 044

/

ES

COD

1/2B

Merluzzo bianco

I e IIb

13 283 000

12 182 091

12 391 441

101,72

209 350

/

/

/

209 350

209 350

/

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

24 239

N/P

24 239

1,00

A

/

36 359

36 359

/

ES

RED

N3LN.

Scorfano

NAFO 3LN

/

171 440

173 836

101,40

2 396

/

/

/

2 396

2 396

/

ES

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

9 000

6 968

7 397

106,13

(429) (11)

/

(A+C) (8)  (13)

2 759

2 759

2 759

/

ES

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

43 800

412 000

445 713

108,18

33 713

/

/

/

33 713

33 713

/

ES

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 057 000

650 485

771 246

118,56

120 761

1,2

/

118 622

263 535

131 768  (15)

131 767  (15)

ES

USK

567EI.

Brosmio

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

46 000

135 008

62 646

46,40

– 72 362

/

/

58 762

0

/

/

ES

WHM

ATLANT

Marlin bianco

Oceano Atlantico

24 310

24 310

68 613

282,24

44 303

1,00

A

72 539

138 994

0

138 994

FR

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

2 000

7 957

397,85

5 957

1,00

/

/

5 957

5 957

/

FR

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

5 561 000

5 760 984

5 775 607

100,25

14 623

/

/

/

14 623

14 623

/

FR

PLE

7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

17 000

57 007

59 833

104,95

2 826

/

/

/

2 826

2 826

/

FR

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

602 000

591 586

689 868

116,61

98 282

1,00

/

/

98 282

98 282

/

FR

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 298 000

1 507 000

1 578 469

104,74

71 469

/

/

/

71 469

71 469

/

IE

COD

07 A.

Merluzzo bianco

VIIa

120 000

134 776

138 122

102,48

3 346

/

/

/

3 346

3 346

/

IE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

1 048 000

946 554

1 044 694

110,37

98 140

1,00

/

/

98 140

98 140

/

NL

ANE

08.

Acciuga

VIII

/

0

12 493

N/P

12 493

1,00

/

/

12 493

12 493

/

NL

COD

2A3AX4

Merluzzo bianco

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

2 800 000

1 340 520

1 348 815

100,62

8 295

/

(C) (8)

/

8 295

8 295

/

NL

HER

*25B-F

Aringhe

II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer)

1 104 000

1 841 160

2 230 998

121,17

389 838

1,4

/

/

545 773

522 222

23 551

NL

HKE

3 A/BCD

Nasello

IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

/

0

1 575

N/P

1 575

1,00

A + C (13)

/

2 363

2 363

/

NL

MAC

*3A4BC

Sgombri

IIIa e IVbc

490 000

1 084 500

1 090 087

100,52

5 587

/

/

/

5 587

5 587

/

NL

POK

2A34.

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

68 000

56 600

63 411

112,03

6 811

1,00

/

/

6 811

5 754

1 057

NL

SRX

2AC4-C

Razze

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

180 000

245 300

252 765

103,04

7 465

/

/

/

7 465

7 465

/

NL

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato/Rombo liscio

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

2 579 000

2 783 000

2 793 239

100,37

10 239

/

/

/

10 239

10 239

/

NL

WHB

1X14

Melù

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

36 711 000

55 297 456

55 584 332

100,52

286 876

/

/

/

286 876

286 876

/

NL

WHG

2AC4.

Merlano

IV; acque dell'Unione della zona IIa

699 000

527 900

547 717

103,75

19 817

/

/

/

19 817

19 817

/

NL

WHG

56-14

Merlano

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

/

0

11 475

N/P

11 475

1,00

/

/

11 475

11 475

/

PT

GHL

1N2AB

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

6 098

N/P

6 098

1,00

/

/

6 098

6 098

/

PT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

9 700

9 690

99,90

– 10

/

/

145 616

145 606

53

145 553

UK

COD

2A3AX4

Merluzzo bianco

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

11 369 000

14 828 600

14 846 189

100,12

17 589

/

(C) (8)

/

17 589

17 589

/

UK

HER

4AB.

Aringhe

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

62 292 000

66 892 860

68 024 970

101,69

1 132 100

/

/

/

1 132 110

1 132 110

/

UK

MAC

2CX14-

Sgombri

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

245 363 000

237 093 794

242 496 391

102,28

5 402 597

/

(A) (8)

/

5 402 597

5 402 597

/

UK

MAC

*3A4BC

Sgombri

IIIa e IVbc

490 000

620 500

626 677

101,00

6 177

/

/

/

6 177

6 177

/

UK

SAN

234_1

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

2 742 000

1 219 400

2 000 034

164,02

780 634

2,00

/

/

1 561 268

95 100

1 466 168


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2014 al 2015 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità ali articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2013, 2014 e 2015. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2015 in conformità al regolamento (UE) 2015/1801, modificato dal regolamento (UE) 2015/2404, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6)  Detrazioni da effettuare nel 2016 in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 38).

(7)  Detrazioni da effettuare nel 2016 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (EU) 2016/2226.

(8)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(9)  Quantitativo rimanente non utilizzato dopo il trasferimento di 8 005 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142 della Commissione (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 9).

(10)  Quantitativo rimanente non utilizzato dopo il trasferimento di 3 004 chilogrammi dal 2015 al 2016 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1142.

(11)  Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

(12)  Su richiesta della Germania, la Commissione ha autorizzato sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

(13)  I fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e sono utilizzati solo una volta.

(14)  Da detrarre da SAN/234_3 (14) (zona di gestione 3 del cicerello).

(15)  Su richiesta della Spagna, la detrazione di 263 535 chilogrammi in scadenza nel 2016 sarà equamente ripartita su un arco di due anni (2016 e 2017).»


1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/113


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/163 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

299,8

MA

135,7

SN

268,2

TR

158,2

ZZ

215,5

0707 00 05

MA

79,2

TR

195,6

ZZ

137,4

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

273,9

TR

295,3

ZZ

284,6

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,2

MA

48,5

TN

51,7

TR

71,6

ZZ

54,8

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

91,2

IL

140,1

JM

106,9

MA

88,4

TR

83,1

ZZ

101,9

0805 22 00

IL

139,7

MA

83,2

ZZ

111,5

0805 50 10

EG

85,5

TR

70,9

ZZ

78,2

0808 10 80

US

205,0

ZZ

205,0

0808 30 90

CL

81,7

CN

81,5

TR

154,0

ZA

100,3

ZZ

104,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/115


DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2017

che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro («direttiva 98/24/CE») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In forza della direttiva 98/24/CE, la Commissione propone obiettivi dell'Unione sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale da stabilirsi a livello dell'Unione, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE conferisce alla Commissione il potere di fissare o rivedere i valori limite indicativi di esposizione professionale, tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, mediante l'adozione di misure secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (2).

(3)

Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) istituito con decisione 2014/113/CE della Commissione (3).

(4)

A norma della direttiva 98/24/CE, per «valore limite di esposizione professionale» si intende, se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato.

(5)

I valori limite indicativi dell'esposizione professionale sono elaborati dallo SCOEL in base a considerazioni sanitarie a partire dai dati scientifici più recenti e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per ogni agente chimico dato dopo un'esposizione, di breve durata o giornaliera, nell'arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell'Unione elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE.

(6)

Nel rispetto delle raccomandazioni del comitato scientifico, i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione a lungo termine); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di quindici minuti, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione a breve termine) per tenere conto degli effetti derivanti dall'esposizione a breve termine.

(7)

Per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell'Unione un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale. A tal fine va preso in considerazione il valore limite dell'Unione e determinata la natura del valore limite nazionale in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali.

(8)

I valori limite indicativi di esposizione professionale sono una componente importante del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.

(9)

A norma dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell'allegato della presente direttiva e il livello di esposizione professionale e ha raccomandato di stabilire per tutti tali agenti chimici valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata nel tempo. È pertanto opportuno stabilire valori limite di esposizione a lungo termine per tutti gli agenti chimici figuranti nell'allegato della presente direttiva.

(10)

Per alcuni di tali agenti chimici lo SCOEL ha raccomandato inoltre di stabilire valori limite in relazione a periodi di riferimento più brevi e/o inserire annotazioni relative alla penetrazione cutanea.

(11)

Quattro di tali agenti chimici — monossido di azoto, diidrossido di calcio, idruro di litio e acido acetico — figurano attualmente nell'allegato della direttiva 91/322/CEE della Commissione (4).

(12)

Uno di tali agenti chimici, l'1,4-diclorobenzene, figura attualmente nell'elenco dell'allegato della direttiva 2000/39/CE della Commissione (5).

(13)

Uno di tali agenti chimici, il bisfenolo A, figura attualmente nell'elenco dell'allegato della direttiva 2009/161/UE della Commissione (6).

(14)

Lo SCOEL ha raccomandato che per tali agenti siano stabiliti nuovi valori limite. È pertanto opportuno includere valori limite riveduti per questi sei agenti chimici nell'allegato della presente direttiva e sopprimere le voci relative a tali agenti chimici negli allegati delle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE.

(15)

Per un agente chimico figurante fra le trentuno voci dell'allegato alla presente direttiva, l'acido acrilico, lo SCOEL ha raccomandato un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto. È pertanto opportuno stabilire un valore limite di esposizione a breve termine per tale agente chimico nell'allegato della presente direttiva.

(16)

Per determinate sostanze è necessario prendere in considerazione la possibilità di una penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione. Tra gli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell'allegato alla presente direttiva, lo SCOEL ha individuato possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per il trinitrato di glicerolo, il tetracloruro di carbonio, il cianuro di idrogeno, il cloruro di metilene, il nitroetano, l'1,4-diclorobenzene, il formiato di metile, il tetracloroetilene, il cianuro di sodio e il cianuro di potassio. È pertanto opportuno nell'allegato alla presente direttiva non solo stabilire valori limite di esposizione professionale ma anche inserire annotazioni che indichino per tali agenti chimici la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.

(17)

Il comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (7), consultato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE, ha riconosciuto che sussistono preoccupazioni per quanto riguarda la fattibilità tecnica dei valori limite indicativi di esposizione professionale proposti per il monossido di azoto e il biossido di azoto nelle attività sotterranee in miniera e in galleria, e per il monossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera. Lo stesso comitato ha anche riconosciuto che attualmente vi sono difficoltà legate alla disponibilità di metodologie di misurazione da utilizzare per dimostrare la conformità con il valore limite proposto per il biossido di azoto negli ambienti sotterranei costituiti da miniere e gallerie. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere un periodo transitorio prima che diventino effettivi nelle attività sotterranee in miniera e in galleria i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio stabiliti nell'allegato della presente direttiva, nonché che la Commissione riesamini le questioni suddette prima della fine del periodo transitorio. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori limite vigenti anziché quelli stabiliti nell'allegato della presente direttiva.

(18)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(19)

Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene giustificata la trasmissione di tali documenti sotto forma di tavole di concordanza fra le disposizioni nazionali e la presente direttiva, dato che per alcuni agenti esistono già nel diritto nazionale valori limite di esposizione professionale nazionali e in considerazione della diversità e della natura tecnica degli strumenti giuridici a livello nazionale per stabilire i valori limite di esposizione professionale.

(20)

Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha emesso i propri pareri il 27 novembre 2014 e il 21 maggio 2015.

(21)

Le misure di cui alla presente direttiva rispettano il parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

È stabilito un quarto elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale dell'Unione per gli agenti chimici che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono valori limite nazionali indicativi dell'esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori limite dell'Unione.

Articolo 3

Nell'allegato della direttiva 91/322/CEE, i riferimenti all'acido acetico, al diidrossido di calcio, all'idruro di litio e al monossido di azoto sono soppressi con effetto dal 21 agosto 2018, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 4

Nell'allegato della direttiva 2000/39/CE, il riferimento all'1,4-diclorobenzene è soppresso con effetto dal 21 agosto 2018.

Articolo 5

Nell'allegato della direttiva 2009/161/UE, il riferimento al bisfenolo A è soppresso con effetto dal 21 agosto 2018.

Articolo 6

1.   Per le attività sotterranee in miniera e in galleria gli Stati membri possono avvalersi di un periodo transitorio che termini al più tardi il 21 agosto 2023 per quanto riguarda i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.

2.   Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori seguenti in luogo dei valori limite stabiliti nell'allegato:

a)

per quanto riguarda il monossido di azoto: i valori limite esistenti stabiliti in conformità all'allegato della direttiva 91/322/CEE;

b)

per quanto riguarda il biossido di azoto e il monossido di carbonio: i valori limite nazionali in vigore al 1o febbraio 2017.

Articolo 7

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 21 agosto 2018.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(2)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).

(4)  Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro (GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22).

(5)  Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47).

(6)  Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87).

(7)  Decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

N. CE (1)

N. CAS (2)

NOME DELL'AGENTE CHIMICO

VALORI LIMITE

Annotazione (3)

8 ore (4)

Breve termine (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

Manganese e composti inorganici del manganese

(espresso come manganese)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

Trinitrato di glicerolo

0,095

0,01

0,19

0,02

cute

200-262-8

56-23-5

Tetracloruro di carbonio, tetraclorometano

6,4

1

32

5

cute

200-521-5

61-82-5

Amitrolo

0,2

200-580-7

64-19-7

Acido acetico

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

Cianuro di idrogeno

(espresso come cianuro)

1

0,9

5

4,5

cute

200-838-9

75-09-2

Cloruro di metilene, diclorometano

353

100

706

200

cute

200-864-0

75-35-4

Cloruro di vinilidene, 1,1-dicloroetilene

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

Ortosilicato di tetraetile

44

5

201-177-9

79-10-7

Acido acrilico, acido prop-2-enoico

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

Nitroetano

62

20

312

100

cute

201-245-8

80-05-7

Bisfenolo A, 4,4′-isopropilidendifenolo

2 (8)

202-981-2

101-84-8

Difeniletere

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-etilesan-1-olo

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-diclorobenzene; p-diclorobenzene

12

2

60

10

cute

203-453-4

107-02-8

Acroleina, acrilaldeide; prop-2-enale

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

Formiato di metile

125

50

250

100

cute

203-788-6

110-65-6

But-2-in-1,4-diolo

0,5

204-825-9

127-18-4

Tetracloroetilene

138

20

275

40

cute

205-500-4

141-78-6

Acetato di etile

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

Cianuro di sodio

(espresso come cianuro)

1

5

cute

205-792-3

151-50-8

Cianuro di potassio

(espresso come cianuro)

1

5

cute

207-069-8

431-03-8

Diacetile, butandione

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

Monossido di carbonio

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

Diidrossido di calcio

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

Ossido di calcio

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

Anidride solforosa

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

Idruro di litio

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

Monossido di azoto

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

Biossido di azoto

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

Terfenile idrogenato

19

2

48

5


(1)  

N. CE: Numero CE (Comunità europea) — identificatore numerico delle sostanze all'interno dell'Unione europea.

(2)  

N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (numero del registro del Chemical Abstract Service).

(3)  Un'annotazione che riporta il termine «cute» per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.

(4)  Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata (TWA).

(5)  Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite oltre il quale non dovrebbe esservi esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo diversa indicazione.

(6)  

mg/m3 : milligrammi per metro cubo d'aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 kPa.

(7)  

ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(8)  Frazione inalabile.

(9)  Frazione respirabile.

(10)  Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto.


DECISIONI

1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/121


DECISIONE (UE) 2017/165 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2017

relativa alla nomina di un membro e di dodici supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica francese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo francese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Laurent BEAUVAIS.

(3)

Undici seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Josette BOREL-LINCERTIN, della sig.ra Nathalie COLIN-OESTERLE, della sig.ra Marie-Marguerite DUFAY, del sig. Daniel DUGLERY, del sig. Nicolas FLORIAN, della sig.ra Karine GLOANEC-MAURIN, del sig. Hervé HOCQUARD, del sig. Jean-Louis JOSEPH, del sig. Daniel PERCHERON, del sig. Christophe ROSSIGNOL e del sig. Michel VAUZELLE.

(4)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Guillaume CROS (Conseiller régional de MidiPyrénées) è stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig. Gérard LAHELLEC, Vice-président du Conseil régional de Bretagne,

b)

quali supplenti:

sig. Patrick AYACHE, Vice-président du Conseil régional de BourgogneFrancheComté,

sig. Frank CECCONI, Conseiller régional du Conseil régional d'Ile de France,

sig.ra Yolaine COSTES, Vice-présidente du Conseil régional de La Réunion,

sig. Guillaume CROS, Vice-président du Conseil régional d'Occitanie (modifica del mandato),

sig. Harold HUWART, Vice-président du Conseil régional du Centre-Val de Loire,

sig.ra Valérie LETARD, Vice-présidente du Conseil régional des Hauts-de-France,

sig.ra Marie-Luce PENCHARD, Vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe,

sig. Jean-Jack QUEYRANNE, Conseiller régional du Conseil régional d'AuvergneRhône-Alpes,

sig.ra Agnès RAMPAL, Conseillère régionale du Conseil régional de ProvenceAlpes-Côte d'Azur,

sig. Gilles SIMEONI, Président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Corse,

sig.ra Sandra TORRES, Conseillère régionale du Conseil régional de ProvenceAlpes-Côte d'Azur,

sig. Patrice VOIR, Conseiller régional du Conseil régional d'AuvergneRhôneAlpes.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/123


DECISIONE (UE) 2017/166 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2015

relativa all'aiuto di Stato SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) cui il Portogallo intende dare esecuzione a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda

[notificata con il numero C(2015) 8232]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con notifica elettronica registrata in data 30 giugno 2014, il Portogallo ha comunicato di aver concesso un aiuto regionale all'investimento, soggetto ad approvazione da parte della Commissione, il 30 aprile 2014 a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda (in appresso, «Autoeuropa»).

(2)

Con lettera del 2 ottobre 2014, la Commissione ha informato il Portogallo di aver avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a detto aiuto.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere le loro osservazioni.

(4)

Il Portogallo ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento in data 15 dicembre 2014 (2014/127950); ulteriori informazioni sono state trasmesse con lettere del 27 febbraio 2015 (2015/019588), 12 giugno 2015 (2015/056315) e 27 luglio 2015 (2015/073908). In data 19 maggio 2015 si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato i servizi della Commissione, le autorità portoghesi e il beneficiario presso la sede di Autoeuropa.

(5)

La Commissione non ha ricevuto alcun commento dalle parti interessate.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA/DELL'AIUTO

2.1.   OGGETTO DELLA MISURA DI AIUTO

(6)

Con la concessione dell'aiuto all'investimento nello stabilimento esistente di Autoeuropa di Palmela, nella penisola di Setúbal, una regione ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, TFUE, con un massimale degli aiuti a finalità regionale per le grandi imprese del 15 % in base alla carta degli aiuti regionali per il Portogallo per il periodo 2007 — giugno 2014 (3), il Portogallo intende favorire ulteriormente lo sviluppo della regione interessata.

2.2.   IL BENEFICIARIO

(7)

Beneficiario della misura di aiuto è Autoeuropa, una società controllata al 100 % dal gruppo Volkswagen (in appresso, gruppo VW). Il gruppo VW è stato descritto in numerose decisioni in materia di aiuti di Stato, più recentemente nella decisione della Commissione del 9 luglio 2014 di avviare un procedimento d'indagine formale relativo agli aiuti regionali concessi a favore di AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd. (4) a cui la Commissione rimanda per un'ulteriore caratterizzazione del gruppo VW.

(8)

Autoeuropa opera nella regione di Setúbal dal giugno 1991 nella produzione di numerosi modelli di autovetture con il marchio VW. Autoeuropa è una grande impresa. Né il gruppo VW, né Autoeuropa possono essere considerati imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (5) in vigore al momento della notifica.

2.3.   IL PROGETTO DI INVESTIMENTO

(9)

Il progetto di investimento prevede di introdurre una nuova tecnologia di produzione, chiamata «Modularer Querbaukasten» (in appresso «MQB»), in sostituzione del tradizionale metodo basato su piattaforme. Tale nuova tecnologia permette un'elevata flessibilità nella produzione di modelli di autovettura, oltre a realizzare notevoli sinergie a livello produttivo. La Commissione rinvia alla propria decisione del 13 luglio 2011 sull'apertura di un procedimento di indagine formale relativo alla concessione di aiuti regionali a favore di Volkswagen Sachsen (6) per una descrizione dettagliata della tecnologia.

(10)

L'investimento a Palmela permette ad Autoeuropa di produrre autovetture appartenenti a tre diversi segmenti del relativo mercato, classificati secondo la definizione POLK (7), vale a dire il segmento A0, il segmento A e il segmento B. Attualmente il gruppo VW intende destinare la nuova linea di produzione a un SUV appartenente al segmento A0, oltre che a un'autovettura non ancora definita con precisione del segmento […] (*1), che si prevede andrà a sostituire l'attuale modello […] del segmento basato su piattaforma di Autoeuropa. Il gruppo VW non ha escluso la possibilità di avviare la produzione di una nuova autovettura nel segmento B entro cinque anni dal completamento dell'investimento. La capacità globale creata dall'investimento è di [140 000-160 000] automobili l'anno, di cui, sulla base dei piani attuali, una capacità pari a [80 000-100 000] automobili è destinata alla produzione del SUV A0, mentre una capacità pari a [50 000-60 000] è assegnata al modello del segmento […].

(11)

L'investimento è iniziato il 26 giugno 2014 e dovrebbe essere quasi completato entro dicembre 2018. La produzione dovrebbe andare a regime per la fine del 2018.

2.4.   COSTI DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

(12)

Secondo il contratto di investimenti e aiuti firmato tra il Portogallo e il gruppo VW e la documentazione presentata dal Portogallo in data 28 luglio 2014, l'investimento prevede una spesa ammissibile di 672,9 milioni di EUR per opere (edili) relative ad attrezzature e infrastrutture da sostenere tra il 2014 e il 2019. Circa un quarto di tale spesa sarà utilizzato per attrezzature destinate ai fornitori, ovvero attivi finanziati da Autoeuropa che non saranno utilizzati nello stabilimento di Palmela di Autoeuropa, ma verranno resi disponibili dalla stessa Autoeuropa a propri fornitori per la realizzazione di parti e componenti per il gruppo VW nei loro impianti. Tali attivi rimarranno parte integrante del magazzino produttivo dei suddetti fornitori, tuttavia saranno di proprietà del gruppo VW.

(13)

La spesa si riferisce esclusivamente ai nuovi attivi materiali. La tabella sottostante risultante dal contratto di investimento presenta la suddivisione della spesa ammissibile prevista per tipologia e anno.

Tabella 1

Ripartizione delle spese ammissibili in milioni di EUR — Contratto di investimento

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

Attrezzature

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Attrezzature destinate ai fornitori

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

TOTALE

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

672,9

(14)

La suddetta ripartizione dei costi si basa sulle informazioni contenute nel contratto di investimento e si differenzia dalla tabella presente nella scheda informativa supplementare allegata alla notifica. In tale documento, le autorità portoghesi specificano come il gruppo VW abbia deciso di ridurre le spese totali, che secondo il contratto di investimento erano 672,95 milioni di EUR, a 623,85 milioni di EUR. La ripartizione sulla base della scheda informativa supplementare è presentata nella tabella seguente.

Tabella 2

Ripartizione delle spese ammissibili in milioni di EUR — Scheda informativa supplementare

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

Attrezzature

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Attrezzature destinate ai fornitori

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

TOTALE

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

623,9

2.5.   BASE GIURIDICA

(15)

La base giuridica nazionale per la concessione dell'aiuto è il decreto legge n. 287/2007 del 17 agosto, modificato dal decreto legge n. 65/2009 del 20 marzo di approvazione del quadro nazionale di incentivi agli investimenti aziendali, nonché l'ordinanza n. 1464/2007 del 15 novembre, modificata dall'ordinanza n. 1103/2010 del 25 ottobre che istituisce e disciplina il regime di aiuti «Sistema de Incentivos a Inovação».

(16)

Il Portogallo ha concesso l'aiuto, soggetto ad approvazione della Commissione, in applicazione del suddetto regime «Sistema de Incentivos a Inovação». Tale regime di aiuti ha ottenuto l'esenzione per categoria secondo il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (8) (in appresso «RGEC 2008») per domande di aiuto inferiori alla soglia di notifica di cui all'articolo 6.

2.6.   LA MISURA DI AIUTO

(17)

L'aiuto, soggetto ad approvazione da parte della Commissione, è stato concesso mediante un contratto di aiuto e investimento sottoscritto il 30 aprile 2014. I lavori sono iniziati il 26 giugno dello stesso anno dopo la firma del contratto.

(18)

L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione parzialmente rimborsabile. Il contratto di investimento fa riferimento a una sovvenzione rimborsabile pari a 52,49 milioni di EUR (valore nominale) per spese d'investimento (comprensive di attrezzature destinate ai fornitori) di 672,95 milioni di EUR, parzialmente trasformata in sovvenzione a fondo perduto ove Autoeuropa rispetti specifici parametri di realizzazione contrattuali. Nella notifica si precisa che la pianificazione più recente dei costi da parte del gruppo VW ha portato a ridurre leggermente gli investimenti previsti (623,9 milioni di EUR). Considerando tale riduzione, l'importo e l'intensità dell'aiuto notificato, ai prezzi del 2014, risultano rispettivamente pari a 36,15 milioni di EUR e al 6,03 %. Il Portogallo si impegna a non superare l'ammontare e l'intensità dell'aiuto notificati, se la spesa ammissibile sostenuta dovesse differire dall'ammontare pianificato, come indicato nella notifica e nel calcolo dell'ammontare massimo dell'aiuto.

(19)

Il Portogallo conferma che un contributo proprio, senza alcun sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 % della spesa ammissibile proverrà da risorse proprie di Autoeuropa/Volkswagen.

(20)

Autoeuropa/Volkswagen si impegna a mantenere gli investimenti per un periodo minimo di cinque anni dal loro completamento.

2.7.   MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

(21)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sulla conformità della misura con le disposizioni degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (9) (in appresso «RAG 2007-13») riguardo a spesa ammissibile, massimo ammontare e intensità dell'aiuto, quindi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno.

(22)

La Commissione ha osservato che la spesa ammissibile notificata comprendeva costi per attrezzature destinate ai fornitori, sulla cui ammissibilità la Commissione stessa aveva espresso dubbi e non era pertanto in grado di confermare che l'importo massimo notificato, calcolato in relazione alla spesa di investimento totale notificata, non superasse il massimo importo ammissibile.

(23)

Inoltre la Commissione ha fatto notare come Autoeuropa avesse ricevuto aiuti per un altro progetto di investimento da realizzare sullo stesso sito. L'avvio dei lavori in questo caso risaliva a meno di tre anni prima di quello dell'attuale progetto di investimento. Il suo scopo consisteva nel rinnovamento e nell'ottimizzazione dei processi produttivi mediante investimenti in tre aree specifiche di attività: i) tecnologia dell'informazione, attuando programmi e sistemi tecnologicamente all'avanguardia, ii) verniciatura interna ed esterna di veicoli a motore, automatizzando il metodo di applicazione della vernice e iii) stampi industriali per la costruzione di matrici per lo stampaggio di componenti. Al momento della decisione di avvio del procedimento, il Portogallo non aveva chiarito in che misura tali miglioramenti sarebbero stati rilevanti e se si potessero ancora utilizzare nel caso in cui il sistema di produzione basato su piattaforma fosse stato eliminato e sostituito dalla tecnologia di produzione MQB.

(24)

Sulla base delle informazioni fornite dal Portogallo, la Commissione non era giunta a una conclusione definitiva in merito non avendo potuto stabilire se i due progetti di investimento facessero parte di un progetto di investimenti unico ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13 e aveva pertanto deciso di valutare se i due progetti fossero economicamente indivisibili in base alla nota a piè di pagina 55 (10) degli orientamenti RAG 2007-13 durante l'indagine formale.

(25)

Inoltre, il punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13 prevede che la Commissione avvii il procedimento di indagine formale con una valutazione approfondita su effetto di incentivazione, proporzionalità, oltre che sugli effetti positivi e negativi dell'aiuto, nei casi in cui la quota di mercato del beneficiario a livello produttivo e geografico superi il 25 % prima o dopo l'investimento (in appresso altresì «criterio di cui al punto 68, lettera a)»), ovvero se la capacità creata dall'investimento superi il 5 % di un mercato in fase di declino assoluto e relativo (in appresso altresì «criterio di cui al punto 68, lettera b»). Ove risulti necessaria una valutazione approfondita, si deve procedere sulla base della comunicazione della Commissione che definisce i criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (11) (IDAC).

(26)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha lasciato aperta la definizione precisa del relativo mercato di prodotto e ha preso in considerazione tutte le definizioni di mercato plausibili, compresa in particolare la segmentazione più ristretta per la quale vi sono dati disponibili (12). Dato che Autoeuropa produrrà automobili dei segmenti A0 […] secondo la classificazione POLK, e potrebbe produrre anche auto del segmento B secondo la suddetta classificazione, la Commissione concludeva che tali segmenti individuali, e (per i SUV) anche il segmento SUV-B secondo Global Insight (13), come anche il segmento combinato (da A0 a B) secondo la classificazione POLK, dovrebbero essere considerati tutti mercati plausibili nel caso di specie.

(27)

Secondo il punto 70 degli orientamenti RAG 2007-13, ai fini della verifica dei criteri di cui al punto 68, i mercati dovrebbero in linea di principio essere definiti a livello del SEE. Per la valutazione del caso di specie, la Commissione ha concluso che il mercato geografico per i prodotti in questione dovesse comprendere almeno il SEE. Le autorità portoghesi e Autoeuropa hanno accettato che la Commissione applicasse tale definizione di mercato geografico ai fini della notifica.

(28)

Dall'indagine formale, sulla base del punto 68, lettera a), degli orientamenti RAG 2007-13, si concludeva che la soglia della quota di mercato applicabile del 25 % fosse superata nei singoli segmenti A e B, oltre che in quelli combinati A0, A e B (secondo la classificazione POLK) nel SEE in tutti gli anni presi in considerazione.

(29)

Considerato che il criterio di cui al punto 68, lettera a), già prevedeva di procedere a una valutazione approfondita dell'aiuto, la Commissione ha concluso che non fosse necessario verificare la compatibilità con il criterio di cui al punto 68, lettera b).

3.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(30)

Nessuna osservazione è stata presentata da soggetti terzi interessati.

4.   OSSERVAZIONI DEL PORTOGALLO

4.1.   ATTREZZATURE DESTINATE AI FORNITORI

(31)

Il Portogallo ritiene che investimenti in attrezzature destinate ai fornitori pari a 136, 3 milioni di EUR siano ammissibili, dato che queste fanno parte del progetto notificato, sono immobilizzazioni di Autoeuropa presso l'impianto di un fornitore in una regione assistita in Portogallo e saranno manutenute presso tale impianto per almeno cinque anni dal completamento del progetto. Le autorità portoghesi rinviano ai punti 36 e 37 della decisione C(2002)1803 relativa alla causa Ford España SA (14) in cui la Commissione evidenziava che suddette spese per l'acquisto di attrezzature destinate ai fornitori sono ammissibili come aiuti regionali se sostenute in regioni assistite.

(32)

Prima della sottoscrizione del contratto di investimento ad aprile 2014, il gruppo VW e Autoeuropa hanno elaborato un piano di investimenti relativo alle attrezzature destinate ai fornitori che teneva conto di tali criteri di ammissibilità, garantendo che l'importo di 136,3 milioni di EUR comprendesse unicamente attrezzature destinate ai fornitori che rispettassero le condizioni di cui sopra. Le autorità portoghesi hanno quindi istituito un meccanismo di controllo per verificare il rispetto di tali criteri.

4.2.   IL PROGETTO UNICO DI INVESTIMENTO

(33)

In data 8 ottobre 2013 il Portogallo ha firmato un contratto di investimento con Autoeuropa riguardante tre diversi progetti, ciascuno dei quali prevedeva un investimento iniziale mirato all'espansione dello stabilimento esistente che, secondo il Portogallo, non costituiva un progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13 con il piano di investimenti notificato.

4.2.1.   INVESTIMENTO IN ROBOT PER VERNICIATURA INTERNA ED ESTERNA (OFFICINA DI VERNICIATURA)

(34)

Il primo progetto riguardava l'introduzione di robot per l'automazione del processo di verniciatura interna ed esterna che permettesse miglioramenti in termini di qualità (omogeneità dell'aspetto esterno, riduzione dello spessore della vernice, riduzione dell'overspray e minor sporcizia all'interno) e di produttività, oltre che una migliore ergonomia e protezione di lavoro, un minor consumo di materiali e spreco di vernice. Le corrispondenti spese ammissibili ammontavano a 20 milioni di EUR (15) e l'ammontare dell'aiuto a 2,89 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo (ESL).

(35)

Le autorità portoghesi sottolineano come tale investimento non sia collegato in maniera economicamente indivisibile al progetto di investimento notificato. Quest'ultimo è mirato a una modifica sostanziale del processo globale di produzione mediante la tecnologia MQB. Ciò richiede investimenti sostanziali, specialmente nelle strutture di assemblaggio; il sistema MQB, d'altro canto, richiede solo piccoli investimenti per quanto riguarda l'officina di verniciatura esistente.

(36)

Tale officina risultava funzionante prima e senza alcun investimento MQB. D'altro canto, le nuove strutture di assemblaggio MQB risultano funzionali senza investimenti in verniciatura; in altre parole la produzione MQB sarebbe possibile e funzionale senza previ investimenti in robotica per la verniciatura. Pertanto, sebbene entrambe le strutture siano parte di un processo integrato per la produzione di automobili, non sono legate dagli investimenti in modo economicamente indivisibile.

(37)

Inoltre le decisioni sugli investimenti sono state assunte in maniera indipendente (ammodernamento verniciatura: agosto 2011; introduzione MQB: maggio 2014).

4.2.2.   INVESTIMENTO INIZIALE IN STAMPI (OFFICINA DI VERNICIATURA)

(38)

Il secondo progetto riguardava l'officina di verniciatura di Autoeuropa che produce stampi e attrezzature per lo stampaggio per parti metalliche della carrozzeria. L'officina è specializzata nella produzione di attrezzi per cofani di motore e parafanghi e officina consegna i propri prodotti alle fabbriche del gruppo VW in tutto il mondo, quindi non solo ad Autoeuropa. Pur facendo parte di Autoeuropa, agisce in maniera autonoma, indipendentemente dall'attività principale della fabbrica che consiste nella produzione di autoveicoli.

(39)

L'obiettivo dell'investimento iniziale per l'officina attrezzi era l'ampliamento dello stabilimento esistente. Al fine di raggiungere una serie di miglioramenti tecnologici ad alto impatto nella qualità della produzione, Autoeuropa ha acquisito nuovi stampi destinati alla costruzione di attrezzi con un livello qualitativo più elevato, oltre che ad aumentare il volume di produzione di attrezzi. L'investimento ammissibile ammontava a 12,7 milioni di EUR (valore scontato di 12,66 milioni di EUR) e l'importo dell'aiuto era pari a 1,84 milioni di EUR in GGE.

(40)

Dato che l'officina attrezzi funziona indipendentemente dal processo produttivo MQB, che si trova nella stessa zona industriale ma non sullo stesso appezzamento di terreno del sito produttivo di automobili e che le decisioni sugli investimenti sono state assunte in maniera indipendente (per l'ammodernamento dell'officina attrezzi nel 2011 e per l'investimento MQB a maggio 2014), le autorità portoghesi concludono che l'investimento per l'officina attrezzi non è correlato in maniera economicamente indivisibile al progetto di investimento notificato.

4.2.3.   INVESTIMENTO INIZIALE IN TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE (IT)

(41)

Il terzo progetto riguardava investimenti a livello di hardware che, insieme alle nuove applicazioni software, hanno aumentato la sicurezza informatica portando una maggiore stabilità produttiva. La produzione di automobili dipende in larga misura da sistemi informatici lineari e affidabile, poiché la configurazione di ogni auto (tipo di motore, trasmissione, colore ecc.) è parte del processo produttivo tramite la rete di dati del gruppo. L'investimento ammissibile ammontava a 5,5 milioni di EUR (valore scontato di 5,5 milioni di EUR) e l'importo dell'aiuto era pari a 0,79 milioni di EUR in GGE.

(42)

Le autorità portoghesi ritengono che l'investimento del 2011 non sia correlato in modo economicamente indivisibile al progetto notificato. La nuova tecnologia di produzione MQB sarebbe possibile e funzionale senza investimenti precedenti nella sicurezza informatica, dato che tutte le applicazioni che sostengono e controllano la produzione MQB avrebbero funzionato ugualmente senza investimenti precedenti. in MQB. L'investimento in IT esisteva già prima e senza l'investimento in MQB.

(43)

Inoltre le decisioni sugli investimenti sono state prese in modo indipendente: per il settore tecnologie informatiche nel 2011 e per gli investimenti MQB a maggio 2014.

4.3.   VALUTAZIONE APPROFONDITA DELLA MISURA DI AIUTO

(44)

Il Portogallo ha fornito le informazioni necessarie per svolgere una valutazione approfondita.

4.3.1.   EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO

(45)

Il Portogallo intende promuovere ulteriormente lo sviluppo della regione in questione. L'investimento mira e creare nuovi 500 nuovi posti di lavoro e a garantire nel lungo termine il mantenimento dei 3 339 posti di lavoro esistenti.

(46)

Il progetto notificato accrescerà in modo considerevole le qualifiche e le competenze dei dipendenti del beneficiario, aumentandone l'occupabilità all'interno e all'esterno del gruppo VW e del Portogallo e incrementando la base di competenze della regione. Si prevedono specifiche attività di formazione, che avranno un impatto positivo sul trasferimento di know-how, prevalentemente nella penisola di Setúbal.

(47)

Il progetto di investimento creerà opportunità economiche per i fornitori di Autoeuropa. Secondo uno studio del Center of Automotive Research, il numero totale di posti di lavoro creati grazie a ciascun nuovo impiego nell'industria automobilistica è pari a 2,5 presso i fornitori e a 2,2 presso altre aziende, in conseguenza della spesa di dipendenti dei fornitori in Portogallo. Si prevede quindi che l'investimento porterà 2 350 nuovi posti di lavoro nell'indotto in Portogallo, oltre ai 500 creati direttamente.

(48)

Inoltre le autorità portoghesi sottolineano gli elementi qualitativi positivi a livello regionale del progetto di investimento, che contribuirà al progresso della penisola di Setúbal attirando nella regione investimenti da parte di fornitori industriali, con trasferimento di tecnologia (diffusione di conoscenze) e aggregazione di imprese nello stesso settore che permetterà ai singoli impianti di specializzarsi e lavorare in modo più efficiente.

(49)

Inoltre il beneficiario è stato invitato a partecipare a vari progetti insieme a prestigiose università, sia in materia di ingegneria industriale che per quanto riguarda argomenti correlati come l'ergonomia.

4.3.2.   ADEGUATEZZA DELLA MISURA DI AIUTO

(50)

Il Portogallo fa notare come la Commissione avesse già accettato nella decisione Porsche Leipzig (16) che gli aiuti di Stato sono un mezzo adeguato per lo sviluppo di regioni svantaggiate rispetto alla media di altre zone dello Stato membro. Tale argomentazione vale anche per l'aiuto all'investimento notificato nella penisola di Setúbal.

(51)

La penisola di Setúbal fa parte della regione di Lisbona e Vale do Tejo, che comprende la zona della capitale ed è l'area più sviluppata del paese. Tuttavia, considerata da sola, la penisola di Setúbal potrebbe essere classificata come regione, dato che il suo PIL pro capite variava tra il 45 % e il 47 % della media UE nel periodo 2006-2010 (ovvero il periodo utilizzato per definire le carte per gli aiuti di Stato a finalità regionale per gli anni 2014-2020).

(52)

Rispetto alla media portoghese, il PIL pro capite nella penisola di Setúbal è stato pari a circa il 75 % negli ultimi tre anni.

Tabella 3

PIL pro capite  (17) rispetto alla media portoghese (EUR)

Anni

Penisola di Setúbal

MEDIA portoghese

%

2013

12 302

16 372

75,1

2012

12 105

16 136

75,0

2011

12 656

16 686

75,8

(53)

Il Portogallo ritiene pertanto che l'aiuto notificato rappresenti uno strumento adatto a favorire lo sviluppo regionale della penisola di Setúbal.

4.3.3.   EFFETTO INCENTIVO/SCENARIO CONTROFATTUALE

(54)

Secondo le informazioni fornite dal Portogallo, gli aiuti rientrano nello scenario 2 della comunicazione IDAC, in quanto il beneficiario ha ricevuto incentivi per investimenti nell'impianto di Setúbal invece che a [sede 1] (zona SEE non assistita) dove sarebbe stato indirizzato l'investimento in mancanza di aiuto. Nello specifico, il Portogallo fornisce dettagli sul processo decisionale multifase e sui dati finanziari dello scenario controfattuale, entrambi descritti di seguito.

Processo decisionale del gruppo VW

(55)

Il gruppo VW elabora le decisioni di investimento con un processo decisionale multifase, analizzando vari siti per un confronto concorrenziale. Le fasi principali sono le seguenti: 1) pianificazione delle vendite a lungo termine (Long-term Sales Planning, LAP) e sessioni di pianificazione, 2) sviluppo del prodotto, approvazione del prodotto e preselezione del sito, infine 3) decisione riguardo a investimento e sito di produzione.

(56)

Le decisioni sul progetto di investimento notificato hanno seguito tale procedura generale. Tuttavia, trattandosi di un piano del marchio Volkswagen, le relative decisioni sono state prese direttamente dagli organi del marchio in questione, senza decisioni aggiuntive a livello di gruppo anche perché, nel caso VW, i due organi sostanzialmente coincidono.

(57)

L'introduzione di nuovi prodotti nel gruppo VW si basa sul cosiddetto processo di creazione del prodotto (Produktsentstehungsprozess, PEP) che va dalla fase di pianificazione a quella di avvio della produzione (start of production, SOP). Tale PEP è in quattro fasi principali, come si evince dal diagramma in basso:

[…]

Image

1)   LAP e sessione di pianificazione 61

(58)

La fase di partenza è la pianificazione delle vendite a lungo termine (LAP) durante la quale si analizzano le previsioni su sviluppi del mercato e potenziale di domanda, oltre che le fluttuazioni di mercato. La LAP pianifica lo sviluppo del prodotto per i successivi […] anni e identifica le capacità di produzione da creare, oppure eventuali adeguamenti necessari di quelle esistenti. La LAP trova riscontro nelle sessioni di pianificazione annuali che sono portate a termine dal Consiglio di Vigilanza del gruppo e contengono il quadro finanziario degli investimenti programmati. L'esito della fase LAP è una proposta di lancio di uno o più prodotti, senza decidere sul loro sviluppo, investimento o collocazione.

(59)

Per il progetto notificato la sessione di pianificazione 61 nel 20xx indicava [140 000-160 000] unità all'anno come potenziale realistico di vendita per nuovi prodotti nei segmenti A0 SUV e […] ([…]). La pianificazione della produzione sottolineava la necessità di creare capacità produttive corrispondenti. Al contempo, la combinazione dei volumi di SUV A0 e […] doveva rispettare le condizioni per la strategia MQB.

(60)

Il risultato di questa fase è stato un pacchetto di investimenti MQB per [140 000-160 000] SUV A0 e […] all'anno per il marchio Volkswagen, con date di avvio della produzione previste ad agosto 2016 per SUV A0 e a novembre 2017 per […].

2)   Fasi di sviluppo del prodotto, decisione sul prodotto e preselezione del sito

(61)

Durante questa fase vari dipartimenti centrali del gruppo VW e i rispettivi siti di produzione lavorano insieme per elaborare sia la decisione sul prodotto sia la preselezione del sito. Il dipartimento di controllo svolge un ruolo centrale e di consolidamento in questa fase.

(62)

Il primo passo in questa seconda fase è il processo di sviluppo del prodotto che, a seconda delle regole interne del beneficiario, inizia almeno […] mesi prima della data prevista per l'avvio della produzione, nel caso del progetto notificato agosto 2012 (primo SOP[…]).

(63)

La decisione sul prodotto, ovvero quella di realizzare un prodotto proposto nella LAP, richiede che lo sviluppo del prodotto raggiunga un obiettivo di fattibilità predefinito. Le entrate che si prevede saranno generale dal nuovo prodotto sono messe a confronto con i costi di produzione (investimenti inclusi). Per calcolare il costo di produzione previsto, si stabilisce prima di tutto una ipotetica sede specifica (ipotesi di sede). Tale localizzazione serve a stabilire una prima struttura dei costi e il quadro del progetto. Ciò non implica la predeterminazione di uno specifico sito di produzione, ma porta all'elaborazione del dato di riferimento necessario per la valutazione dei costi di produzione previsti.

(64)

Nel caso di un prodotto che succede a una produzione in corso, viene scelto, di norma, l'attuale sito di produzione del prodotto come localizzazione dell'unità di produzione; per un prodotto completamente nuovo (senza predecessore) la localizzazione si basa generalmente su indicatori di prestazione; in altre parole, sarà scelta come prima ipotesi la sede con i migliori valori di prestazione. Nella pratica, comunque, si tiene conto anche di altri criteri, come quelli relativi alle capacità disponibili o alle strutture più adatte.

(65)

Nel caso del progetto notificato, non si è ipotizzato un investimento in nuove aree poiché un pacchetto di investimenti di [140 000-160 000] automobili rientranti in un segmento di mercato di prezzo […] è troppo esiguo perché l'investimento sia redditizio. Se la valutazione della sede più adatta invece non riguarda un investimento in una zona nuova, i due criteri principali per individuare un'adeguata ubicazione sono la possibilità o meno di installare capacità aggiuntive su un impianto esistente e la compatibilità delle strutture esistenti col progetto, ovvero se le dimensioni dell'officina di verniciatura esistente siano adatte anche al nuovo investimento progettato ecc.

(66)

Applicando tali criteri sono state individuate quattro possibili sedi ([sede 1 in una zona non assistita SEE], Setúbal, [sede due 2 fuori dall'SEE] e [sede 3 in una zona non assistita SEE]), per le quali il Portogallo ha fornito informazioni sull'azienda, relative a luglio 2012, sui primi calcoli di produzione comparativi dei costi di produzione per automobile effettuati dal dipartimento di Controllo del marchio Volkswagen ([Gruppo di controllo]). Tali calcoli comprendevano i volumi di vendita previsti nei segmenti SUV A0 e […], oltre a coprire i volumi di vendita previsti per [modello predefinito], la cui produzione è stata predefinita in via eccezionale per [sede 1 in una zona non assistita SEE]. Sono state valutate tre diverse alternative per l'assegnazione dei volumi di produzione previsti dei segmenti SUV A0, […] e [modello predefinito] alle quattro sedi e, per ciascuna alternativa, il [gruppo di controllo] ha effettuato calcoli preliminari riguardo ai costi di produzione e di investimento.

(67)

In una fase più avanzata del processo di pianificazione, sono state escluse [sede 2 fuori dall'SEE] e [sede 3 in un'area non assistita SEE] come possibili sedi, in quanto caratterizzate da elevati costi rispettivamente per logistica e personale. In ogni caso, visto che si era già deciso di collocare la produzione di [modello predefinito] presso [sede 1 in un'area non assistita SEE] e [sede 2 fuori dall'SEE], e di produrre […] e […] a [sede 3 in un'area non assistita SEE], nel 2014 (quando sono stati effettuati ulteriori calcoli comparativi da parte del [gruppo di controllo]), né [sede 2 fuori dall'SEE] né [sede 3 in un'area non assistita SEE] disponevano di capacità residue. Pertanto si è proceduto a valutare una combinazione dei volumi di SUV A0 e […] soltanto per Setúbal e [sede 1 in un'area non assistita SEE].

(68)

In considerazione di quanto sopra, il [gruppo di controllo] ha elaborava una decisione sul prodotto con Setúbal come localizzazione dell'unità di produzione. Il Portogallo ha fornito prove del fatto che il 10 marzo 2014 il comitato Prodotto del marchio Volkswagen (Volkswagen Ausschuss Produkte, VAP) aveva preso la decisione sul prodotto, confermando Setúbal come ipotesi di sede. Da tali prove si evince che già in questa fase il Portogallo aveva preso in considerazione la possibilità di un aiuto di Stato pari a 36 milioni di EUR.

3)   Investimento e decisione sulla sede

(69)

Una volta presa la decisione sul prodotto, la fase successiva consiste nella scelta della sede migliore per il progetto. Il dipartimento di Controllo inizia valutando tutti i siti di produzione Volkswagen, per poi ristringere l'elenco alle sedi che paiono adatte all'investimento. A seguito della procedura PEP, si specificano gli scenari di investimento e produzione per ciascun sito realistico, che sono poi riassunti in un documento di decisione. Sulla base di una raccomandazione riguardo a una sede e investimenti specifici, il comitato Investimenti del marchio Volkswagen (Volkswagen Ausschuss Investitionen, VAI) deve decidere se portare avanti o meno il progetto.

(70)

Come già illustrato, l'elenco di siti possibili era stato ristretto in questa fase a [sede 1 in un'area non assistita SEE] e Setúbal. Per tali due siti, si è proceduto a calcolare e confrontare gli specifici costi di produzione attribuibili alla localizzazione. Tali costi comprendono i costi richiesti per l'investimento e quelli previsti per la produzione in un periodo di riferimento. Il Portogallo ha presentato una documentazione aziendale autentica, elaborata da [gruppo di controllo] e […] (l'unità del gruppo per gli aiuti di Stato), datata 9 maggio 2014 come prova di un'analisi controfattuale dove si mettevano a confronto [sede 1 in un'area non assistita SEE] e Setúbal come potenziali sedi. Il Portogallo specificava inoltre che, mentre l'impianto presso [sede 1 in un'area non assistita SEE] presentava valori di prestazione leggermente migliori, quello a Setúbal presentava il vantaggio di possibili aiuti regionali all'investimento. Sulla base di tale analisi controfattuale (18), [gruppo di controllo] ha presentato una raccomandazione di decisione al comitato VAI in cui proponeva Setúbal come sede per l'investimento.

(71)

Le decisioni in merito a investimento e sede, con cui si confermava la scelta di Setúbal, sono state prese dal comitato VAI in data 28 maggio 2014 e 26 giugno 2014. (19) Il Portogallo ha fornito copia dei verbali delle riunioni in cui sono state adottate tali decisioni. Tenendo conto dei calcoli comparativi, oltre che degli aiuti regionali di valore nominale pari a 37,96 milioni di EUR (valore scontato: 33,4 milioni di EUR) (20),con entrambe le decisioni si approva il progetto di investimento MQB con un volume di investimento pari a 624 milioni di EUR. Inoltre, con la prima decisione è stata concessa una tranche di bilancio iniziale per liberare spazio nella fabbrica per i primi investimenti, mentre con la seconda si autorizzava il resto delle spese di investimento.

4.3.4.   PROPORZIONALITÀ DEGLI AIUTI

(72)

Il Portogallo fa notare che i calcoli utilizzati per dimostrare l'effetto di incentivo possono anche servire come base per valutare la proporzionalità degli aiuti.

(73)

Il calcolo finanziario usato dal Portogallo per dimostrare l'effetto di incentivi rivelava uno svantaggio finanziario di Setúbal rispetto a [sede 1 in un'area non assistita SEE] pari a 48 milioni di EUR. Anche con l'aiuto, Setúbal costa 14,6 milioni di EUR (valore scontato) in più rispetto a [sede 1 in un'area non assistita SEE] (svantaggio finanziario meno l'aiuto, tenendo conto dell'analisi controfattuale, ovvero 48 milioni di EUR — 33,4 milioni di EUR).

(74)

Il Portogallo pertanto sostiene che, dato che l'aiuto non compensa pienamente lo svantaggio di posizionamento di Setúbal, non si possa parlare di eccedenza nella compensazione. L'aiuto risulta dunque proporzionato.

(75)

Il Portogallo sottolinea altresì come, nella sua decisione sulla sede, il comitato VAI abbia tenuto conto non solo di elementi finanziari, bensì anche di criteri qualitativi quantificabili come motivi responsabilità sociale o la possibilità di evitare di dover spostare la produzione presso altri siti in momenti di picco produttivo.

4.3.5.   EFFETTI NEGATIVI DEGLI AIUTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

(76)

Il Portogallo sottolinea come gli aiuti a finalità regionale servano unicamente a compensare lo svantaggio netto dell'impianto a Setúbal. L'aiuto è proporzionato e non influisce sulla concorrenza poiché il progetto di investimento, coi relativi effetti sulla concorrenza e sugli scambi, si sarebbe attuato in ogni caso. Il progetto di investimento non sarebbe stato avviato in un'altra regione assistita con massimale di intensità dell'aiuto pari o superiore, visto che un nuovo investimento non sarebbe stato praticabile e l'unica alternativa realizzabile non è una regione assistita. Pertanto, l'aiuto non produce un effetto anti-coesione contrario alla logica stessa degli aiuti a finalità regionale.

5.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

5.1.   ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO

(77)

Il sostegno finanziario sotto forma di sovvenzione rimborsabile sarà concesso dalle autorità portoghesi ed è finanziato dal bilancio generale dello Stato. Il sostegno è pertanto fornito da uno Stato membro e utilizzando risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(78)

Poiché l'aiuto è concesso a una sola impresa (Autoeuropa) la misura è da ritenersi selettiva.

(79)

Il sostegno finanziario sarà concesso per un investimento nel settore automobilistico, che è soggetto a intensi scambi commerciali tra Stati membri, e sostituirà parzialmente le forniture di beni intermedi da altri Stati membri. Pertanto la misura influisce sugli scambi tra Stati membri.

(80)

Il fatto che le autorità portoghesi abbiano favorito Autoeuropa e la sua produzione indica che la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

(81)

Di conseguenza la Commissione conclude che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato a favore di Autoeuropa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

5.2.   LEGALITÀ DELLA MISURA DI AIUTO

(82)

Attraverso il conferimento dell'aiuto soggetto all'approvazione della Commissione e la notifica della misura di aiuto prima della sua attuazione, le autorità portoghesi hanno rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, poiché la notifica di un aiuto individuale al di sopra di un certo importo è prevista dal RGEC 2008. In effetti, l'aiuto al progetto di investimento è notificabile individualmente ai sensi del punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13 e del RGEC 2008, dato che l'ammontare previsto di 36,15 milioni di EUR in valore attuale supera la soglia per la notifica individuale pari a 11,25 milioni di EUR applicabile nella regione in questione in base alla carta degli aiuti regionali applicabile dal 2007 fino a giugno 2014.

5.3.   BASE GIURIDICA DELLA VALUTAZIONE

(83)

L'obiettivo degli aiuti è promuovere lo sviluppo regionale. Dato che ad aprile 2014 è stato sottoscritto un contratto di aiuti e investimenti, soggetto unicamente ad approvazione da parte della Commissione, quest'ultima ritiene che, conformemente al punto 188 degli orientamenti RAG 2014-20, gli aiuti sono stati concessi prima del 2014 e debbono pertanto essere valutati sulla base degli orientamenti RAG 2007-13, nello specifico delle disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale destinati ai grandi progetti di investimento di cui al punto 68.

5.4.   STRUTTURA DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ

(84)

La Commissione deve condurre la propria valutazione in tre fasi:

anzitutto, deve confermare che la misura sia compatibile con le disposizioni generali degli orientamenti RAG;

in secondo luogo, deve verificare se si possa o meno escludere senza dubbio la possibilità che il «criterio sulla quota di mercato» e i «criteri dell'aumento di capacita e di rendimento del mercato» previsti dal punto 68, lettere a) e b), degli orientamenti RAG 2007-13 richiedano una valutazione approfondita;

infine, sulla base dell'esito della valutazione nella seconda fase, potrebbe dover condurre una valutazione più approfondita.

5.5.   COMPATIBILITÀ DELLA MISURA CON I CRITERI DI COMPATIBILITÀ STANDARD DEGLI ORIENTAMENTI RAG

(85)

La Commissione aveva già stabilito nella decisione di avvio del procedimento che l'aiuto soddisfa in parte i criteri generali di compatibilità degli orientamenti RAG 2007-13. L'indagine formale non ha rivelato alcun elemento che potrebbe mettere in dubbio tale valutazione. La Commissione sottolinea in particolare quanto segue:

L'aiuto è conferito per un progetto a Palmela che è un'area ammissibile agli aiuti a finalità regionale secondo la carta degli aiuti regionali per il Portogallo valida dal 2007 fino a giugno del 2014.

Non vi sono indicazioni che il gruppo VW Group in genere, o Autoeuropa in particolare, possano essere considerati imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà in vigore al momento della notifica. Pertanto il beneficiario dell'aiuto è ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale ai sensi del punto 9 degli orientamenti RAG 2007-13.

Il progetto prevede un investimento iniziale ai sensi del punto 34 degli orientamenti RAG 2007-13, L'investimento iniziale è definito al punto 34 degli orientamenti RAG 2007-13 come investimento in attivi materiali e immateriali relativi un investimento in attivi materiali e immateriali relativi i) alla costruzione di un nuovo stabilimento, ii) all'estensione di uno stabilimento esistente, iii) alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi e iv) al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. L'introduzione di una nuova tecnologia si configura come cambiamento fondamentale del processo produttivo in uno stabilimento esistente, Inoltre, permette di diversificare la produzione dello stabilimento.

Conformemente al punto 40 degli orientamenti RAG 2007-13, Autoeuropa è obbligata a mantenere gli investimenti nella regione per almeno cinque anni dopo il completamento del progetto.

Il beneficiario fornisce, conformemente al punto 39 degli orientamenti RAG 2007-13, un contributo finanziario pari ad almeno il 25 % dei costi ammissibili senza alcun sostegno pubblico.

I requisiti formali di effetto di incentivo formale, sanciti al punto 38 degli orientamenti RAG 2007-13, sono rispettati (21).

La spesa ammissibile del progetto si limita a nuovi attivi materiali (solo attrezzature ed edifici) ed è quindi in linea con le disposizioni dei punti 50 e 54 degli orientamenti RAG 2007-13.

(86)

Tuttavia nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi sull'ammissibilità delle spese per attrezzature destinate ai fornitori. Pertanto, non riuscendo a giungere a una conclusione definitiva e stabilire se il progetto notificato e un precedente investimento effettuato sullo stesso sito rientrassero nello stesso progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13, la Commissione non ha potuto determinare se l'intensità dell'aiuto notificato superasse il massimo ammissibile e ha pertanto espresso dubbi anche riguardo al massimale degli aiuti a finalità regionale applicabile.

5.5.1.   CONCLUSIONI SULLE ATTREZZATURE DESTINATE AI FORNITORI

(87)

Nella causa C34/2001 la Commissione ha puntualizzato che le spese per le attrezzature destinate ai fornitori non si considerano ammissibili a meno che non riguardino aree assistite dello Stato membro in questione. (22) La Commissione fa notare (cfr. punti 31 e 32 precedenti) che tutti gli investimenti per l'acquisto di attrezzature destinate ai fornitori per un importo pari a 136,3 milioni di EUR rispetteranno i criteri di compatibilità degli orientamenti RAG, a condizione che soddisfino le seguenti condizioni: le attrezzature fanno parte del progetto notificato e delle immobilizzazioni di Autoeuropa, si trovano presso lo stabilimento di un fornitore in un'area assistita in Portogallo e vi rimarranno per almeno cinque anni dopo il completamento del progetto. Inoltre, le aree assistite del Portogallo in cui le attrezzature destinate ai fornitori saranno utilizzate hanno un livello di intensità dell'aiuto pari o superiore a quella di Palmela. Sono previsti meccanismi di monitoraggio per garantire che non sia concesso alcun aiuto per l'acquisto di attrezzature destinate ai fornitori che non rispettino le condizioni di cui sopra.

(88)

In linea con la prassi precedente nella causa C34/2001, la Commissione ritiene quindi che le spese per attrezzature destinate ai fornitori sostenute in aree assistite del Portogallo e ammontanti a 136,3 milioni di EUR siano da ritenere ammissibili in base ai punti 4.1 e 4.2 degli orientamenti RAG 2007-13.

5.5.2.   CONCLUSIONI SUL PROGETTO UNICO DI INVESTIMENTO

(89)

La Commissione ha analizzato il possibile carattere di progetto unico di investimento di tre iniziative precedenti avviate da Autoeuropa nello stesso sito.

5.5.2.1.   Investimento in robot per verniciatura interna ed esterna (officina di verniciatura)

(90)

Il progetto consisteva nell'acquisizione di nuovi robot per l'officina di verniciatura che ha portato miglioramenti in termini di qualità, oltre che di ergonomia e protezione del lavoro, tutela dell'ambiente, risparmio di risorse e produttività. La Commissione ritiene che tali investimenti fossero necessari in quel momento per migliorare le condizioni di lavoro nell'officina e pertanto non fossero stati realizzati in preparazione del progetto notificato.

(91)

La Commissione ritiene che l'investimento per automatizzare la verniciatura interna ed esterna in officina e il progetto di investimento notificato presentino differenze tecniche e funzionali e che le relative decisioni siano state indipendenti. Dunque la Commissione ritiene che l'investimento iniziale nell'officina di verniciatura non sia correlato in modo economicamente indivisibile al progetto notificato e, di conseguenza, che i due investimenti non costituiscano un progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13.

5.5.2.2.   Investimento iniziale in stampi (officina di verniciatura)

(92)

L'officina di verniciatura di Autoeuropa produce stampi e attrezzature per lo stampaggio per parti metalliche della carrozzeria. È specializzata nella produzione di attrezzi per cofani di motore e parafanghi. L'officina di verniciatura consegna i propri prodotti a fabbriche del gruppo VW, quindi non fornisce assistenza solo ad Autoeuropa. Fa parte di Autoeuropa, tuttavia la sua attività è autonoma e indipendente rispetto a quella principale della fabbrica, ovvero la produzione di autoveicoli.

(93)

Il progetto riguardava l'acquisizione di nuovi stampi che permettessero di costruire attrezzi di migliore qualità, oltre che di aumentare il volume produttivo dell'officina. Quest'ultima produce stampi e attrezzature per lo stampaggio per l'intero gruppo VW, non si trova sullo stesso appezzamento di terreno dell'investimento notificato ed è gestita indipendentemente dalla fabbrica dove si producono autovetture. Inoltre le decisioni sull'investimento per ammodernare l'officina di verniciatura e quella sul progetto notificato sono state prese indipendentemente l'una dall'altra. Ne consegue che, secondo la Commissione, l'investimento iniziale nell'officina di verniciatura non è correlato in modo economicamente indissolubile al progetto di investimento notificato, pertanto i due non fanno parte di un progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13.

5.5.2.3.   Investimento iniziale in tecnologia dell'informazione (IT)

(94)

Il progetto riguardava l'acquisizione di nuove attrezzature informatiche con nuovi software per una sicurezza stabile, atti a garantire maggiore stabilità e produttività nella produzione di automobili. L'investimento in tecnologia dell'informazione non presenta legami strategici e tecnici economicamente indissolubili col progetto notificato. Inoltre le decisioni sull'investimento in tecnologia dell'informazione e sul progetto notificato sono state prese indipendentemente l'una dall'altra. Pertanto la Commissione conclude che i due progetti di investimento non fanno parte di un progetto unico di investimento ai sensi del punto 60 degli orientamenti RAG 2007-13.

5.5.3.   CONCLUSIONI GENERALI SUI CRITERI DI COMPATIBILITÀ STANDARD

(95)

Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le spese per attrezzature destinate ai fornitori pari a 136,3 milioni di EUR possano essere considerate ammissibili in base al progetto notificato, mentre non si deve tenere alcun conto degli investimenti precedenti. Le spese da considerare per il calcolo dell'intensità massima ammissibile dell'aiuto ammontano a 623,9 milioni di EUR (valore scontato: 599,6 milioni di EUR), come si evince dalla tabella 2 della presente decisione. Applicando il meccanismo di riduzione progressiva descritto al punto 67 degli orientamenti RAG 2007-13, la spesa sostenuta per questo progetto corrisponde a un'intensità massima ammissibile dell'aiuto del 6,13 % ESL.

(96)

Dato che l'intensità dell'aiuto proposta (36,15 milioni di EUR in valore attuale e 6,03 % di intensità dell'aiuto) non supera il valore massimo consentito e che l'aiuto notificato non è da associare ad altri aiuti per investimenti a finalità regionale, l'intensità proposta per il progetto rispetta quanto previsto dagli orientamenti RAG 2007-13.

(97)

In considerazione di quanto sopra, e dato che non sono state fornite informazioni che possano influire sulle conclusioni della Commissione nella decisione di avvio del procedimento sul rispetto dei criteri standard di compatibilità di cui al punto 85, la Commissione conclude che tali criteri degli orientamenti RAG 2007-13 siano stati rispettati.

5.6.   APPLICAZIONE DEI CRITERI DI CUI AL PUNTO 68 DEI RAG 2007-13

(98)

La Commissione deve effettuare una valutazione approfondita nell'ambito dell'indagine formale, a meno che non sia possibile stabilire senza dubbio attraverso tale procedura che le soglie dei criteri di cui ai punti 68, lettere a) e b), non sono state superate (23). Per poter effettuare le verifiche necessarie la Commissione deve prima di tutto definire i relativi prodotti e mercati geografici.

(99)

Al punto 45 della decisione di avvio del procedimento la Commissione concludeva che, ai fini del punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13, i prodotti inclusi nel progetto di investimento sono autovetture appartenenti ai segmenti di mercato A0, A, e B sulla base della classificazione effettuata da POLK.

(100)

La Commissione lasciava aperta la definizione precisa del relativo mercato di prodotto e considerava tutte le definizioni di mercato plausibili, compresa in particolare la segmentazione più ristretta per la quale vi sono dati disponibili.

(101)

La prassi di utilizzare la definizione di mercato più ristretta sulla base di singoli segmenti nell'industria automobilistica è ben radicata in decisioni simili, comprese quelle definitive (24).

(102)

La suddetta prassi giurisprudenziale si basa sull'assunto che la concorrenza in tutti i segmenti di mercato necessita di essere tutelata contro gli attori in posizione di mercato dominante.

(103)

Questo approccio si basa inoltre su valutazioni economiche in materia di concorrenza, nello specifico la sostituibilità dal lato della domanda tra due prodotti se i consumatori li considerano sostituti per caratteristiche, prezzo e destinazione d'uso. Attraverso tale prassi di analisi della quote di mercato anche sul segmento più piccolo per il quale si hanno informazioni, la Commissione segue la logica seguente: la sostituibilità in termini di prezzo, caratteristiche e destinazione d'uso è ritenuta maggiore tra prodotti dello stesso segmento. In tal senso ritenere il segmento più piccolo un mercato plausibile è conforme al punto 28 degli Orientamenti sulle Concentrazioni Orizzontali, secondo cui «I prodotti possono, nell'ambito di un mercato rilevante, essere differenziati in modo tale che alcuni prodotti sono sostituti più stretti di altri. Quanto più elevato è il grado di sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione, tanto più è probabile che tali imprese aumenteranno i prezzi in misura significativa. […]L'incentivo delle imprese partecipanti alla concentrazione ad aumentare i prezzi sarà probabilmente più limitato quando le imprese concorrenti producono stretti sostituti dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione rispetto a quando i concorrenti offrono sostituti meno stretti».

(104)

Ecco perché convenzionalmente il mercato delle automobili tradizionali è diviso in segmenti e l'industria assegna i modelli a quelli già noti. È questa la considerazione alla base della prassi della Commissione nel definire il mercato rilevante nei procedimenti connessi alle automobili anche in termini di segmenti individuali, e la ragione per cui gli Stati membri hanno presentato le rispettive argomentazioni in merito al mercato rilevante in questo o in altri casi in termini di segmenti individuali.

(105)

Dato che Autoeuropa produrrà automobili dei segmenti A0 […] secondo la classificazione POLK e potrebbe produrre anche auto del segmento B secondo la suddetta classificazione, la Commissione ha concluso che tali segmenti individuali, e, per i SUV, anche il segmento SUV-B d'accordo con Global Insight, come anche il segmento combinato (da A0 a B) secondo la classificazione POLK dovrebbero tutti essere considerati mercati rilevanti plausibili nel caso di specie.

(106)

La Commissione ha ritenuto che il mercato geografico rilevante per i prodotti in questione copra almeno l'area del SEE. Le autorità portoghesi e Autoeuropa hanno accettato che la Commissione applicasse tale definizione di mercato geografico ai fini della notifica. (25)

(107)

Visto quanto sopra, e dato che durante l'indagine formale la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione aggiuntiva atta a dimostrare che avrebbe dovuto modificare le proprie conclusioni rispetto alla decisione di avvio del procedimento, si conferma la valutazione sulle definizioni di mercato del prodotto e mercato geografico.

5.6.1.   CONCLUSIONI SUL CRITERIO DELLA QUOTA DI MERCATO [AI SENSI DEL PUNTO 68, LETTERA A), DEGLI ORIENTAMENTI RAG 2007-13]

(108)

La Commissione ha verificato la compatibilità con il criterio di cui al punto 68, lettera a), degli orientamenti RAG 2007-13 su tutti i mercati del prodotto e i mercati geografici al fine di accertare se la quota di mercato del beneficiario superasse il 25 % prima e dopo l'investimento.

(109)

Considerato che non era possibile identificare un unico mercato del prodotto e mercato geografico rilevante, era necessario tenere conto dei risultati per tutti i mercati plausibili. La quota di mercato del gruppo VW nei singoli segmenti A e B, oltre che nei segmenti combinati A0, A e B (classificazione POLK) a livello SEE ammonta a oltre il 25 % in tutti gli anni tra il 2013 e il 2019. La Commissione pertanto conclude che la soglia stabilita al punto 68, lettera a) sia stata superata.

5.6.2.   CONCLUSIONI SULLA CAPACITÀ PRODUTTIVA IN UN MERCATO POCO EFFICIENTE [AI SENSI DEL PUNTO 68, LETTERA B), DEGLI ORIENTAMENTI RAG 2007-13]

(110)

Dato che la compatibilità con i criteri di cui al punto 68, lettera a) già richiede di procedere a una valutazione approfondita degli aiuti, non è necessario verificare la compatibilità con il criterio di cui al punto 68, lettera b).

5.6.3.   CONCLUSIONI

(111)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione stabilisce che la relativa soglia del criterio di cui al punto 68, lettera a), sia stata superata. La Commissione decide pertanto di condurre una verifica dettagliata, secondo la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, del fatto che l'aiuto abbia avuto un effetto di incentivo sull'investimento e che i vantaggi dell'aiuto siano tali da compensare la distorsione risultante della concorrenza e gli effetti sugli scambi tra Stati membri.

5.7.   VALUTAZIONE APPROFONDITA DELLA MISURA DI AIUTO

(112)

La valutazione approfondita è condotta sulla base della comunicazione IDAC.

5.7.1.   EFFETTI POSITIVI DELL'AIUTO

5.7.1.1.   Obiettivo della misura di aiuto

(113)

Il punto 12 della comunicazione IDAC prevede che gli Stati membri definiscano concretamente il contributo del progetto di investimento allo sviluppo della regione interessata. La Commissione prende nota degli effetti positivi a livello regionale della misura presentata dal Portogallo (cfr. punti da 45 a 49), in particolare per quanto attiene alla creazione diretta di posti di lavoro e nell'indotto, all'arrivo di altri fornitori nella regione, al trasferimento di conoscenze nella regione e al miglioramento della base di competenze locale. Tutto questo dovrebbe contribuire in misura significativa allo sviluppo della regione, oltre che al raggiungimento dell'obiettivo di coesione a livello UE.

5.7.1.2.   Adeguatezza dello strumento di aiuto

(114)

Ai punti 17 e 18 della comunicazione IDAC si evidenzia come gli aiuti di Stato sotto forma di aiuto all'investimento iniziale siano solo uno dei mezzi per superare squilibri di mercato e promuovere lo sviluppo economico in aree svantaggiate. L'aiuto costituisce una misura adeguata se conferisce vantaggi specifici rispetto ad altre misure politiche. Secondo il punto 18 della comunicazione IDAC, «sono considerate strumenti adeguati le misure per le quali lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni di politica e per le quali sono stati accertati i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato destinato a una particolare impresa.»

(115)

Il Portogallo ha giustificato (cfr. punti 51 e 52 precedenti) l'adeguatezza dello strumento alla situazione economica nella penisola di Setúbal dimostrando che si tratta di una zona svantaggiata rispetto alla media nazionale in quanto nel periodo 2011-2013 il PIL medio pro capite era pari al 75 % circa della media nazionale.

(116)

In considerazione della situazione socio-economica nella penisola di Setúbal, confermata dal suo status di regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE con un massimale di intensità dell'aiuto pari al 15 %, e in linea con la precedente prassi giurisprudenziale (ad esempio, la decisione nelle cause Dell Poland (26) e Porsche (27)), la Commissione concorda sul fatto che l'aiuto di Stato è uno strumento adeguato al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo regionale nella zona in questione.

5.7.1.3.   Effetto di incentivo/scenario controfattuale

(117)

Il punto 20 della comunicazione IDAC esige il rispetto delle condizioni di effetto formale di incentivo di cui al punto 38, RAG 2007-13. La Commissione ha verificato alla sezione 5.5 precedente che ciò si applica al progetto notificato. Riguardo all'effetto di incentivo sostanziale, IDAC richiede alla Commissione di verificare dettagliatamente che l'aiuto sia necessario per cambiare il comportamento del beneficiario portandolo a effettuare investimenti (aggiuntivi) nella regione assistita. Al punto 22 della comunicazione IDAC si legge che l'effetto di incentivo può essere dimostrato in due possibili scenari: in assenza di aiuto non sarebbe effettuato alcun investimento dato che questo non sarebbe redditizio per l'azienda in nessuna sede (scenario 1); in assenza di aiuto l'investimento sarebbe effettuato in una sede diversa (scenario 2).

(118)

Secondo la comunicazione IDAC lo Stato membro deve dimostrare l'esistenza dell'effetto di incentivo degli aiuti e fornire prove chiare del fatto che questi influiscano sulla scelta dell'investimento o della sede. L'onere della prova riguardo al suddetto effetto ricade pertanto sullo Stato membro. In tale contesto, lo Stato membro è altresì tenuto a fornire una descrizione completa dello scenario controfattuale, comprensiva dell'ipotesi che il beneficiario non riceva alcun aiuto. Tale scenario controfattuale deve essere considerato realistico dalla Commissione.

(119)

Le autorità portoghesi hanno dichiarato (cfr. il punto 54) che l'aiuto ad Autoeuropa rientra nello scenario 2 e hanno presentato uno scenario controfattuale che rispecchiava gli investimenti concreti e la pianificazione della sede per il progetto notificato considerando come localizzazione alternativa un impianto a [sede 1 in una zona non assistita SEE], […].

(120)

Il punto 25 della comunicazione IDAC prevede che lo Stato membro possa dare prova dell'effetto di incentivo dell'aiuto per una situazione di scenario 2 fornendo documenti aziendali atti a dimostrare che si è proceduto a un raffronto tra costi e benefici dell'insediamento nella regione assistita scelta per l'investimento o presso un sito alternativo. Lo Stato membro è tenuto a fare effettuare tale valutazione sulla base di relazioni finanziarie, piani industriali interni e documenti atti a descrivere i vari scenari di investimento.

(121)

Il Portogallo ha fornito (cfr. punti 68, 70 e 71) prove aggiornate e autentiche riguardo al gruppo VW e al processo decisionale multifase del marchio Volkswagen relativo al processo notificato riguardanti prima la decisione sul prodotto poi quella su investimento e scelta del sito.

(122)

La suddetta documentazione dimostra che, dopo avere definito il potenziale di vendita per nuovi prodotti nei segmenti SUV A0 e […] ([…]) nel 2012 con la sessione di pianificazione 61, il dipartimento di controllo della gestione [gruppo di controllo] ha identificato inizialmente nel luglio 2012 quattro opzioni per quanto riguarda la sede produttiva: Setúbal, [sede 1 in un'area non assistita SEE], [sede 2 fuori dall'SEE] e [sede 3 in un'area non assistita SEE] applicando due criteri principali: se fosse ancora possibile installare capacità aggiuntive presso un impianto esistente, e se le strutture esistenti fossero da ritenere compatibili con l'investimento previsto. I calcoli svolti da [gruppo di controllo] comprendevano anche il volume di vendite per [modello predefinito] che prevedeva un SOP con una tempistica simile. Sono dunque state elaborate tre alternative coi volumi divisi tra i quattro siti. Per ciascuna alternativa è stato calcolato il costo per automobile e il risultato portava a concludere che in quel momento l'alternativa migliore fosse combinare i volumi di [modello predefinito] e SUV A0 presso [sede 1 in un'area non assistita SEE], oltre che limitare i nuovi volumi al segmento […].

(123)

Nella fase successiva di pianificazione il dipartimento di controllo ha deciso alla fine di escludere [sede 3 in un'area non assistita SEE], per gli svantaggi legati ai costi del personale, e [sede 2 fuori dall'SEE] per le eccessive spese di logistica, mantenendo quindi solo [sede 1 in un'area non assistita SEE] come possibile alternativa a Setúbal.

(124)

La Commissione sottolinea come a gennaio 2014 Volkswagen abbia scelto come per la produzione di [modello predefinito] la sede di [sede 1 in un'area non assistita SEE] e [sede 2 fuori dall'SEE], dove già si produceva il modello precedente. Il Portogallo ha fornito prove per dimostrare che anche dopo la decisione riguardo a [modello predefinito], [sede 1 in un'area non assistita SEE] rimaneva uno scenario realistico per l'investimento notificato. La documentazione fornita porta la Commissione a concludere che a marzo 2014, quando VAP aveva preso la decisione, [sede 1 in un'area non assistita SEE] disponeva di capacità sufficiente per le necessità del progetto notificato. Ciò è ulteriormente confermato dalla decisione presa dal gruppo VW a marzo 2015 di produrre presso [sede 1 in un'area non assistita SEE] un altro modello con una capacità produttiva annuale simile a quella del progetto notificato.

(125)

Inoltre la Commissione ha verificato nello scenario controfattuale si sia tenuto conto di tutti i costi relativi agli spostamenti aggiuntivi necessari presso [sede 1 in un'area non assistita SEE] al fine di gestire la capacità aggiuntiva necessaria per il progetto notificato. Inoltre la Commissione prende nota dell'argomentazione del Portogallo secondo cui, se Setúbal non fosse stata scelta come sede del progetto notificato, Autoeuropa avrebbe dovuto chiudere almeno la parte principale dell'impianto. La Commissione ha verificato che nello scenario controfattuale, si sia tenuto conto sia dei costi per il licenziamento di dipendenti a Setúbal sia di quelli per il rimborso degli aiuti di Stato concessi a favore dei precedenti progetti di investimento di cui al punto 4.2.

(126)

La Commissione è altresì convinta che i calcoli dei costi di investimento e dei costi di produzione presso le due sedi nello scenario controfattuale siano accurati e basati su dati credibili forniti dalle fabbriche, ovvero su assunti affidabili.

(127)

Come descritto al punto 70 e nell'allegato I della presente decisione, le stime per i costi di produzione attribuibili alla sede, che comprendono costi di produzione e investimento, portavano a uno svantaggio pari a 90 milioni di EUR in valore nominale per Setúbal rispetto a [sede 1 in un'area non assistita SEE]. Al fine di ridurre tale svantaggio in termini di costo, e in vista della prossima decisione formale del VAI sulla sede del progetto di investimento a seguito della decisione sul prodotto presa dal VAP il 10 marzo 2014, Autoeuropa ha presentato una domanda di aiuto in data 31 marzo 2014.

(128)

Il 28 maggio 2014 e il 26 giugno 2014, il comitato VAI decideva di installare l'investimento notificato a Setúbal. Come confermato dai verbali delle riunioni VAI, tale decisione era espressamente subordinata alla disponibilità di aiuti di Stato. I lavori sul progetto sono iniziati il 26 giugno 2014.

(129)

La Commissione aveva già stabilito in precedenza (cfr. il punto 85) che ai sensi del punto 20 della comunicazione IDAC i requisiti di incentivo formale di cui al punto 38 degli orientamenti RAG 2007-13 erano rispettati. Inoltre, le autorità portoghesi hanno fornito prove evidenti del fatto che l'aiuto aveva realmente un impatto sulla sede dell'investimento, dato che la decisione del gruppo VW di collocare il progetto notificato a Setúbal era stata presa solo dopo avere firmato il contratto di investimento (28), che confermava che il progetto sarebbe stato ammissibile agli aiuti di Stato. La Commissione ritiene, ai sensi dei punti 23 e 25 della comunicazione IDAC, che lo scenario controfattuale presentato dal Portogallo sia realistico e sostenuto da prove autentiche e aggiornate a dimostrazione del fatto che l'aiuto produce un reale (sostanziale) effetto di incentivo: riducendo il divario di redditività tra le due sedi a favore di Setúbal, l'aiuto contribuiva a cambiare la decisione dell'azienda beneficiaria sulla sede. Senza la misura di aiuto, l'investimento non sarebbe stato effettuato a Setúbal.

5.7.1.4.   Proporzionalità della misura di aiuto

(130)

Il punto 29 della comunicazione IDAC prevede che, affinché l'aiuto sia proporzionato, il suo importo e la sua intensità debbano essere limitati al minimo necessario per l'investimento nella regione assistita.

(131)

In generale, gli aiuti a finalità regionale sono ritenuti proporzionali alla gravità dei problemi nelle regioni assistite se rispettano il massimale degli aiuti a finalità regionale applicabile, compresa la graduale riduzione automatica di tale massimale nel caso di grandi progetti di investimento (che fa già parte della carta degli aiuti regionali applicabile). L'intensità dell'aiuto applicata in questo caso non è superiore ai massimali di aiuto a finalità regionali corretti col meccanismo di riduzione graduale, come già indicato al punto 96.

(132)

Oltre al principio generale di proporzionalità contenuto negli orientamenti RAG 2007-13, la comunicazione IDAC richiede una valutazione più dettagliata. In base allo scenario 2 proposto dalla comunicazione IDAC, gli aiuti sono ritenuti proporzionati se risultano pari alla differenza tra i costi netti sostenuti dal beneficiario per investire nella regione assistita e quelli per investire presso la sede alternativa.

(133)

La documentazione presentata dal Portogallo (cfr. punti 68, 70 e 71 precedenti) dimostra che l'aiuto è stato limitato all'importo necessario in quanto non supera la differenza di costi tra la localizzazione dell'investimento a Setúbal e a […]. Il calcolo effettuato al momento dell'analisi controfattuale (e basato su documenti predisposti contemporaneamente alla decisione di investimento) conferma che anche con l'aiuto Setúbal costava 14,6 milioni di EUR in più in valore scontato rispetto a [sede 1 in un'area non assistita SEE]. La Commissione sottolinea come tale svantaggio in termini di costi fosse da ritenere accettabile in vista di specifici aspetti qualitativi, tra cui responsabilità sociale (senza l'investimento Autoeuropa avrebbe dovuto chiudere alcune parti importanti dell'impianto di Setúbal) o la possibilità per Setúbal di far fronte a picchi di produzione senza il sostegno di altri impianti, mentre con [sede 1 in un'area non assistita SEE] sarebbe stato necessario spostare parte della produzione a [sede fuori dall'SEE]. Se nel calcolo si tiene conto dell'importo scontato dell'aiuto notificato pari a 36,15 milioni di EUR (29), lo svantaggio della sede a Setúbal sarebbe comunque di 11,85 milioni di EUR (48 milioni di EUR — 36,15 milioni di EUR).

(134)

Dato che l'aiuto è limitato all'importo necessario a compensare i costi aggiuntivi netti relativi a Setúbal come sede del progetto di investimento rispetto all'alternativa di [sede 1 in un'area non assistita SEE], la Commissione conclude che la proporzionalità dell'aiuto al momento della decisione sulla sede sia dimostrata.

5.7.2.   EFFETTI NEGATIVI DEGLI AIUTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

(135)

Al punto 40 della comunicazione IDAC si legge: «Se però l'analisi controfattuale suggerisce che anche in assenza dell'aiuto l'investimento sarebbe stato realizzato in ogni caso, benché forse facendo cadere la scelta su un altro sito [scenario 2)], e se l'aiuto è proporzionale, eventuali indicatori di distorsioni della concorrenza — quali una quota di mercato elevata e un incremento della capacità in un mercato poco efficiente — risulterebbero in linea di principio essere gli stessi a prescindere dall'esistenza dell'aiuto».

(136)

Senza l'aiuto notificato l'investimento sarebbe avvenuto presso un'altra sede nel SEE, con lo stesso livello di distorsione della concorrenza (cfr. scenario 2). Dato che l'aiuto è limitato al minimo necessario per compensare i costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi regionali di una regione assistita, esso non comporta effetti negativi sulla concorrenza come lo spiazzamento degli investimenti privati.

(137)

Conformemente al punto 50 della comunicazione IDAC, a causa della sua specificità geografica, i potenziali effetti negativi della sede per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale sono già riconosciuti e limitati in una certa misura dagli orientamenti RAG e dalle carte degli aiuti, che definiscono in modo completo le aree ammissibili agli aiuti regionali, tenendo conto degli obiettivi politici di equità e coesione, oltre che delle intensità di aiuto ammissibili. Tuttavia, sulla base del punto 53 della comunicazione, nel caso in cui senza aiuti per l'investimento si sarebbe optato per una regione più povera (maggiori svantaggi regionali — maggiore intensità di aiuti massimi), ovvero per una regione che si ritiene abbia gli stessi svantaggi regionali di quella prevista (stessa intensità massima di aiuti), ciò avrebbe un effetto dannoso sul commercio e sarebbe negativo per il test di bilanciamento globale che difficilmente sarebbe compensato da elementi positivi, considerando che va esattamente contro la logica stessa degli aiuti a finalità regionale.

(138)

Nel caso del progetto notificato non si è preso in considerazione alcun investimento in una zona nuova, poiché un pacchetto di [140 000-160 000] automobili nel segmento di mercato con prezzo […] è troppo esiguo per rendere l'investimento redditizio. Applicando due criteri (capacità aggiuntive esistenti e strutture compatibili col progetto programmato) le uniche sedi alternative rimaste [sede 1] (area non assistita [SEE]), [sede 2] ([fuori dall'SEE]) e [sede 3] (area non assistita SEE); [sede 2 fuori dall'SEE] e [sede 3 in un'area non assistita SEE] erano successivamente scartate a causa dei costi elevati rispettivamente in termini di logistica e personale.

(139)

Pertanto la Commissione ritiene che non vi sia alcuna indicazione secondo la quale l'investimento sarebbe stato realizzato in un'altra regione assistita con un massimale di intensità dell'aiuto uguale o superiore; la Commissione conclude pertanto che l'aiuto non abbia alcun effetto negativo sulla coesione contrario alla logica stessa degli aiuti a finalità regionale, né influisca in modo indebito sugli scambi.

5.8.   BILANCIAMENTO DEGLI EFFETTI

(140)

Avendo stabilito che l'aiuto fornisce un incentivo all'investimento nella regione in questione e che è proporzionato, è necessario bilanciarne gli effetti positivi con quelli negativi.

(141)

La valutazione ha confermato l'effetto di incentivo sugli investimenti della misura di aiuto che contribuisce notevolmente allo sviluppo di una regione svantaggiata che è ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE senza privare dell'investimento alcuna regione con massimale di intensità uguale o superiore (nessun effetto anti-coesione). La Commissione ritiene che attrarre un investimento verso una regione più povera sia più utile per la coesione a livello dell'Unione europea rispetto alla realizzazione dello stesso investimento in una zona più sviluppata. Al punto 53 della comunicazione IDAC, la Commissione afferma che «gli effetti positivi di aiuti a finalità regionale che semplicemente compensano la differenza dei costi netti relativi alla scelta di un'ubicazione alternativa per l'investimento in una regione più sviluppata […] saranno considerati di norma, all'atto di soppesare gli effetti negativi e positivi degli aiuti, superiori ad eventuali effetti negativi nell'ubicazione alternativa per il nuovo investimento».

(142)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che, trattandosi di aiuti proporzionati alla differenza in termini di costi netti per l'investimento nella sede scelta, rispetto a un'alternativa in una zona più sviluppata, i suoi effetti positivi per quanto riguarda obiettivo e adeguatezza, come già dimostrato, siano sufficienti a compensare quelli negativi della sede alternativa.

(143)

Come previsto dal punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13, e alla luce della valutazione dettagliata condotta sulla base della comunicazione IDAC, la Commissione conclude che l'aiuto è necessario come incentivo all'investimento e che i vantaggi della misura sono sufficienti a compensare la distorsione della concorrenza e l'effetto sugli scambi commerciali tra Stati membri che ne derivano.

6.   CONCLUSIONI

(144)

La Commissione conclude che l'aiuto regionale agli investimenti proposto a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda, concesso il 30 aprile 2014 e soggetto all'approvazione unicamente della Commissione soddisfi le condizioni previste dagli orientamenti RAG 2007-13 e dalla comunicazione IDAC e possa pertanto essere ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

(145)

La Commissione ricorda che in conformità al punto 16 della decisione di avvio del procedimento, il Portogallo si è impegnato a non superare l'ammontare e l'intensità dell'aiuto notificato, se la spesa ammissibile realizzata dovesse differire dall'importo previsto, come indicato nella notifica e nel calcolo dell'ammontare massimo dell'aiuto. Il Portogallo si è altresì impegnato a trasmettere alla Commissione una relazione intermedia (comprendente informazioni sugli importi versati e su ogni altro progetto di investimento avviato presso lo stesso impianto/stabilimento) con cadenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione e una relazione conclusiva dettagliata entro sei mesi dal pagamento dell'ultima tranche dell'aiuto, sulla base dello schema dei pagamenti notificato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui il Portogallo intende dare attuazione a favore di Volkswagen Autoeuropa, Lda, dell'importo di 36,15 milioni di EUR al valore attuale e che corrisponde a un'intensità massima degli aiuti del 6,03 % in equivalente sovvenzione lordo, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'attuazione dell'aiuto, pari a un massimo di 36,15 milioni di EUR al valore attuale e a un'intensità massima degli aiuti del 6,03 % in equivalente sovvenzione lordo, è quindi autorizzata.

Articolo 2

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 460, 19.12.2014, pag. 55.

(2)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(3)  Aiuto di Stato N 727/2006 — Portogallo — Carta degli aiuti regionali 2007-2013 (GU C 68 del 24.3.2007, pag. 26), prorogata fino a fine giugno 2014 tramite SA.37471 (2013/N) — Proroga della carta degli aiuti regionali per il Portogallo 2007-2013 al 30 giugno 2014 (GU C 50 del 21.2.2014, pag. 16).

(4)  Causa SA.36754 LIP — HU — Aiuto a favore di AUDI HUNGARIA MOTOR Ltd (GU C 418, del 21.11.2014, pag. 25).

(5)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(6)  Causa SA.32169 — Germania/LIP — Aiuti a favore della Volkswagen Sachsen GmbH (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17).

(7)  R. L. Polk & Co. (altresì conosciuta come POLK) è un'organizzazione integrata a livello mondiale e uno dei principali fornitori di informazioni e analisi di mercato nel settore automobilistico. Il 16 luglio 2013, la principale fonte di informazioni e analisi critiche a livello mondiale IHS Inc. ha completato l'acquisizione di R. L. Polk & Co.

(*1)  Segreto aziendale

(8)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3), prorogata al 30 giugno 2014.

(9)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54, 4.3.2006, pag. 13. Il 28 giugno 2013 la Commissione ha adottato gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, nei quali ha esteso il periodo di applicazione degli orientamenti 2007-13 al 30 giugno 2014 (punto 186); GU C 209, 23.1.2013, pag. 1.

(10)  La nota a piè di pagina degli orientamenti RAG 2007-13 specifica quanto segue: «Per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenti un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint-venture)».

(11)  GU C 223 del 16.9.2009, pag. 3.

(12)  Tale approccio è in linea con le decisioni in materia di aiuti di Stato della Commissione SA. 34118 (Porsche Leipzig), decisione del 9 luglio 2014 [C(2014)4075] nella causa SA.34118, non ancora pubblicata in GU, consultabile alla pagina http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3; SA.30340 (Fiat Powertrain Technologies), decisione del 9 febbraio 2011, [C(2011)612] nella causa SA.30340, (GU C 151 del 21.5.2011, pag. 5); SA. 32169 (Volkswagen Sachsen) decisione del 13 luglio 2011 [C(2011)4935] nella causa SA.32169 (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17); N 767/07 (Ford Craiova) decisione del 30 aprile 2008 [C(2008)1613] nella causa N 767/2007 (GU C 238 del 17.9.2008, pag. 4); N 635/2008 (Fiat Sicily), decisione del 29 aprile 2009 [C(2009)3051] nella causa N 635/2008 (GU C 219 del 12.9.2009, pag. 3); e N 473/2008 (Ford España) decisione del 17 giugno 2009 [C(2009)4530] nella causa N 473/2008 (GU C 19 del 26.1.2010, pag. 5).

(13)  La Commissione ha tenuto conto di una serie di decisioni relative ai SUV, più recentemente nella decisione definitiva sull'aiuto a finalità regionale a favore di Porsche (decisione del 9 luglio 2014 nella causa SA.34118 (2012/C, ex 2011/N) cui la Germania intende dare esecuzione a favore di Porsche Leipzig GmbH e di Dr. Ing. H.c.F. Porsche Aktiengesellschaft, non ancora pubblicata in GU, consultabile alla pagina http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3), secondo la quale la classificazione di Global Insight risulta essere più appropriata per i SUV. I SUV del segmento POLK A0 corrispondono al segmento SUV-B secondo la classificazione di Global Insight.

(14)  Decisione C34/2001, del 7 maggio 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale la Spagna intende dare esecuzione a favore di Ford España, SA [notificata con il numero C(2002) 1803], pubblicata in GU L 314 del 18.11.2002, pagg. 86–91.

(15)  19,95 milioni di EUR scontati al 2011, l'anno in cui l'investimento è stato avviato, tasso di sconto dell'1,56 %.

(16)  SA. 34118, decisione del 9 luglio 2014, non ancora pubblicata in GU OJ, consultabile alla pagina http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3, punto 107.

(17)  Fonte dati: INE — Instituto Nacional de Estatística (agenzia nazionale ufficiale di statistica).

(18)  Tale analisi controfattuale è riportata in dettaglio all'allegato I che non può essere pubblicato in quanto parti dello stesso contengono segreti aziendali.

(19)  Cfr. altresì nota a piè di pagina 20.

(20)  Tale cifra si basa su una distribuzione diversa delle spese ammissibili nel corso degli anni, rispetto alla configurazione definitiva comunicata dell'investimento.

(21)  Autoeuropa ha presentato una domanda di aiuto il 31 marzo 2014 e le autorità competenti hanno confermato per iscritto in data 4 aprile 2014 che, con riserva di una verifica particolareggiata, il progetto d'investimento soddisfaceva le condizioni di ammissibilità. Il contratto di investimento è stato firmato il 30 aprile 2014 e conteneva una clausola sospensiva in attesa della decisione del gruppo VW di procedere o meno con il progetto, fintantoché tale decisione fosse assunta entro il 30 giugno 2014.

(22)  Cfr. decisione della Commissione nella causa C34/2001 relativa all'aiuto a favore di Ford España (nota a piè di pagina 14 in alto), punti 36-37.

(23)  In ogni circostanza e dunque indipendentemente dalle soglie previste al punto 68 degli orientamenti RAG 2007-13, la Commissione deve ovviamente bilanciare gli effetti positivi e negativi della misura di aiuto prima di giungere a una conclusione in merito alla compatibilità di questo con il mercato interno. Cfr. sentenza della Corte generale nella causa T-304/08 Smurfit Kappa Group/Commissione UE:T:2012:351, punto 94.

(24)  Cfr., ad esempio, la decisione definitiva della Commissione nella causa Porsche, SA. 34118 (adottata a luglio 2014), nella quale ha lasciato aperta la questione della definizione di mercato applicando l'approccio tradizionale di esaminare tutte le «definizioni di mercato plausibili dei singoli segmenti automobilistici (compresa la segmentazione più ristretta per la quale vi siano dati a disposizione)». Cfr. punto 86 di tale decisione, che indica una serie di cause, compresa la causa Fiat Powertrain technologies, SA.30340, punto 88 («Poiché il progetto non supera le soglie di cui al punto 68, lettera a), degli orientamenti al livello della più piccola segmentazione del mercato del prodotto a valle per la quale sono disponibili dati, ne deriva che il progetto non supera tali soglie nemmeno per tutte le possibili combinazioni dei segmenti del mercato delle automobili»). Decisioni in materia di aiuti di Stato SA.30340 Fiat Powertrain Technologies, decisione del 9 febbraio 2011, [C(2011)612] (GU C 151 del 21.5.2011, pag. 5); SA. 32169 Volkswagen Sachsen, decisione del 13 luglio 2011 [C(2011)4935] (GU C 361 del 10.12.2011, pag. 17).

(25)  Cfr. altresì sezione 3.3.2.2 della decisione di avvio del procedimento.

(26)  Decisione della Commissione 2010/54/CE, del 23 settembre 2009, relativa all'aiuto di Stato al quale la Polonia intende dare esecuzione a favore di Dell Products Poland Sp. z o.o. C 46/08 (ex N 775/07) (GU L 29 del 2.2.2010, pag. 8), considerando 171.

(27)  SA.34118 (2012/C, ex 2011/N), non ancora pubblicata in OJ, consultabile alla pagina http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3, punto 107.w

(28)  Il contratto di investimento conteneva una clausola sospensiva in attesa della decisione del gruppo VW di procedere o meno con il progetto, fintantoché tale decisione fosse assunta entro il 30 giugno 2014.

(29)  Cfr. spiegazione della differenza tra gli importi dell'aiuto nella nota a piè di pagina 19.


1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/143


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/167 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2017

che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto

[notificata con il numero C(2017) 60]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce norme per la produzione, la certificazione e la commercializzazione dei materiali di pre-base, dei materiali di base, e dei materiali certificati.

(2)

Durante la produzione si applicano disposizioni rigorose in materia di protezione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base contro tutti i tipi di infezioni da organismi nocivi poiché le piante madri di pre-base costituiscono il punto di partenza del processo di produzione e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE fa obbligo ai fornitori di conservare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aerei e da ogni altra possibile fonte. L'articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva stabilisce che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire che essi siano individualmente identificati durante tutto il processo di produzione. L'articolo 8, paragrafo 3, della citata direttiva stabilisce inoltre che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato.

(3)

A motivo dell'assenza di un sistema di certificazione armonizzato, ai fornitori è consentito ancora produrre in campo piante madri di pre-base e materiali di pre-base. La direttiva di esecuzione 2014/98/UE inizierà ad applicarsi il 1o gennaio 2017 e a decorrere da tale data introdurrà per la prima volta l'obbligo per i fornitori di produrre piante madri di pre-base e materiali di pre-base in strutture a prova d'insetto. In alcuni Stati membri i fornitori hanno già investito nella costruzione di strutture a prova d'insetto prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di tale direttiva, che reca modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE, e sono quindi in grado di ottemperare alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE sin dalla data di applicazione della stessa. Considerato che la costruzione di tali strutture a prova d'insetto richiede un notevole investimento in termini di risorse umane e finanziarie, è opportuno dare ai fornitori di altri Stati membri tempo sufficiente per adattare i loro sistemi di produzione di determinate specie senza interrompere la produzione. I produttori del Belgio e della Francia hanno iniziato tempestivamente a investire nella costruzione di strutture a prova d'insetto mentre i produttori della Repubblica ceca e della Spagna avranno bisogno di tempi più lunghi per conformarsi alla disposizione relativa alla produzione in strutture a prova d'insetto.

(4)

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna hanno pertanto presentato domanda di autorizzazione temporanea a certificare piante madri di pre-base e materiali di pre-base di determinate specie prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Tali autorizzazioni dovrebbero essere limitate nel tempo ed essere circoscritte a determinate specie.

(5)

Per garantire uno stato sanitario delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in campo identico rispetto a quello delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base prodotti in strutture a prova d'insetto si dovrebbero prevedere misure appropriate. Tali misure riguardano l'identificazione, l'ispezione visiva, il campionamento e le analisi, la distanza di isolamento, i trattamenti e le condizioni vegetative delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base e l'analisi del terreno in cui le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati. Dovrebbero anche essere previste misure atte a prevenire le infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte. Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna hanno proposto le misure che ritengono necessarie per limitare il rischio d'infezione a seconda delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base, della distanza tra specie coltivate e selvatiche aventi rilevanza per le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base interessati a partire dalle conoscenze specialistiche sulla prevalenza e sulla biologia dei pertinenti organismi nocivi.

(6)

In Belgio, più precisamente nella provincia del Lussemburgo, non esiste una produzione commerciale di materiali di moltiplicazione, piante da frutto e portainnesti di Malus domestica, Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P, persica, e Pyrus communis L. Per garantire un'adeguata distanza di isolamento dalle specie coltivate di Malus domestica, Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e Pyrus communis L. la produzione in campo delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di tali specie dovrebbe essere autorizzata soltanto nella provincia del Lussemburgo.

(7)

La Francia applica una procedura specifica in base alla quale le candidate piante madri di pre-base sono selezionate in campo in prossimità di altre piante della stessa specie che non sono oggetto di un sistema di certificazione. Il vivaio belga che produce piante madri di pre-base e materiali di pre-base in campo è adiacente al piccolo centro abitato di Mussy-la-ville. Per questo motivo né il Belgio né la Francia possono garantire una distanza di isolamento. Per salvaguardarne lo stato fitosanitario, le candidate piante madri di pre-base selezionate e le piante madre di pre-base interessate sono ispezionate regolarmente e analizzate con maggiore frequenza.

(8)

Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto dovrebbero essere identificati con etichette per assicurarne la tracciabilità conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Tali etichette dovrebbero soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione (3). Tali etichette dovrebbero inoltre fornire le informazioni necessarie sia per i controlli ufficiali sia per sensibilizzare gli utilizzatori dei materiali. Per tale motivo le etichette dovrebbero fare riferimento alle condizioni specifiche di produzione e riportare la data fino alla quale gli Stati membri interessati sono autorizzati a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo. A causa delle dimensioni limitate dell'etichetta dovrebbe essere consentito limitare le informazioni riportate sull'etichetta stessa e fornire informazioni più dettagliate concernenti l'autorizzazione nel documento che accompagna l'etichetta.

(9)

Per ragioni d'ordine fitosanitario è opportuno stabilire disposizioni che consentano la tracciabilità di tutti i materiali di propagazione, di base e certificati, e delle piante da frutto propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base prodotti in campo. Di conseguenza l'etichettatura di tutti i materiali di propagazione, di base e certificati, e di tutte le piante da frutto propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base prodotti in campo dovrebbe fare anche esplicito riferimento al fatto che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base beneficiano dell'autorizzazione concessa dalla presente decisione.

(10)

Considerato quanto sopra e per consentire ai fornitori in Belgio, nella Repubblica ceca, in Francia e in Spagna di passare gradualmente dalla produzione di piante madri di pre-base e di materiali di pre-base in campi aperti alla produzione in strutture a prova d'insetto i citati Stati membri dovrebbero essere autorizzati temporaneamente a certificare, conformemente alla presente decisione, le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto. Tale autorizzazione dovrebbe essere valida fino al 31 dicembre 2018 nel caso del Belgio e della Francia e fino al 31 dicembre 2022 nel caso della Repubblica ceca e della Spagna.

(11)

La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Autorizzazione

1.   Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, la Repubblica ceca e la Spagna possono certificare fino al 31 dicembre 2022 le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova d'insetto, delle specie elencate nell'allegato condizionatamente al rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 1.

2.   Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, il Belgio e la Francia possono certificare fino al 31 dicembre 2018 le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base, prodotti in campi aperti in condizioni non a prova d'insetto, delle specie elencate nell'allegato condizionatamente al rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 2

Disposizioni relative alla conservazione

1.   Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base prodotti in campo sono conservati conformemente alle disposizioni della sezione A dell'allegato, per quanto riguarda gli Stati membri e le specie interessati.

2.   Gli innestatoi, gli attrezzi per potatura e i macchinari sono controllati, puliti e disinfettati prima e dopo ciascun uso sulle piante madri di pre-base e sui materiali di pre-base interessati.

3.   Tra le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base è posta una distanza appropriata al fine di ridurre al minimo il contatto a livello di radici tra le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base interessati.

Articolo 3

Disposizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e alle analisi

Oltre alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della direttiva 2014/98/UE il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui alla sezione B dell'allegato in relazione agli Stati membri e alle specie interessati.

Articolo 4

Disposizioni in materia di etichettatura

1.   Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati dalla Repubblica ceca e dalla Spagna riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione — certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2022».

Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati dal Belgio e dalla Francia riporta l'indicazione: «Prodotto in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione — certificazione autorizzata fino al 31 dicembre 2018».

2.   In presenza di un documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 possono essere limitate alla dicitura «Prodotto in campo». In tal caso, oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, il documento d'accompagnamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base interessati contiene le indicazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, l'etichetta di tutti i materiali di propagazione di base e di tutte le piante da frutto di base e di tutti i materiali di propagazione certificati e di tutte le piante da frutto certificate propagate da piante madre di pre-base e da materiali di pre-base certificati ai sensi della presente decisione riporta l'indicazione: «Ottenuto da materiali prodotti in campo conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione».

4.   In presenza di un documento d'accompagnamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, le informazioni sull'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 3 possono essere limitate alla dicitura «Ottenuto da materiali prodotti in campo». In tal caso, oltre alle informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva di esecuzione 2014/96/UE, il documento d'accompagnamento di tutti i materiali di propagazione di base e di tutte le piante da frutto di base e di tutti materiali di propagazione certificati e di tutte le piante da frutto certificate propagate a partire da piante madri di pre-base e da materiali di pre-base certificati ai sensi della presente decisione riporta l'indicazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Notifica

Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le certificazioni rilasciate in forza dell'articolo 1. La notifica contiene la quantità delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base certificati, nonché le specie cui tali piante madri di pre-base e tali materiali di pre-base appartengono.

Articolo 6

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

(2)  GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22.

(3)  Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).


ALLEGATO

SEZIONE A

Elenco delle specie di cui all'articolo 1 e disposizioni relative alla loro conservazione di cui all'articolo 2

1.   Belgio

1.1.   Elenco delle specie

Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. e portainnesti di queste specie

1.2.   Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

1.2.1.   Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

1.3.   Disposizioni specifiche per determinate specie

1.3.1.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica e P. persica

1.3.1.1.   Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di Prunus avium, P. cerasus, P. domestica e P. persica.

2.   Repubblica ceca

2.1.   Elenco delle specie

Castanea sativa Mill. e Juglans regia L.

2.2.   Disposizioni per entrambe le specie elencate sopra

2.2.1.   Misure

In caso di dubbi quanto alla presenza sulle piante madre di pre-base e sui materiali di pre-base dei pertinenti organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE, tali piante madre di pre-base e tali materiali di pre-base devono essere immediatamente rimossi.

2.2.2.   Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madre di pre-base procedendo a una potatura annuale all'inizio di ciascun periodo vegetativo.

2.3.   Disposizioni specifiche per determinate specie

2.3.1.   Juglans regia L.

2.3.1.1.   Condizioni vegetative

Le piante madre di pre-base devono essere piantate in zone in cui le ispezioni visive abbiano confermato l'assenza di vettori del Cherry leaf roll virus (CLRV).

3.   Francia

3.1.   Elenco delle specie

Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicina e Pyrus communis L.

3.2.   Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

3.2.1.   Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

3.2.2.   Condizioni vegetative

Le piante madri di pre-base devono essere innestate su portainnesti prodotti mediante coltura in vitro, ove disponibili.

3.3.   Disposizioni specifiche per determinate specie

3.3.1.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e P. salicina

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e P. salicina.

4.   Spagna

4.1.   Elenco delle specie

Olea europaea L., Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis, P. persica e Pyrus communis L.

4.2.   Disposizioni per tutte le specie elencate sopra

4.2.1.   Misure

Se da un'ispezione visiva finalizzata alla rilevazione della presenza di insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE risulta la presenza di tali vettori è obbligatorio un trattamento con insetticidi.

4.3.   Disposizioni specifiche per determinate specie

4.3.1.   Olea europaea L.

4.3.1.1.   Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 100 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di Olea europaea L. che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

4.3.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis e P. persica

4.3.2.1.   Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di Prunus amygdalus, P. cerasus e P. prunophora che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

4.3.2.2.   Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis e P. persica.

4.3.3.   Pyrus communis L.

4.3.3.1.   Distanza di isolamento

Vi deve essere una distanza di isolamento di almeno 500 m da qualsiasi pianta coltivata o selvatica di P. communis L. che non sia oggetto di un sistema di certificazione.

4.3.3.2.   Condizioni vegetative

Deve essere impedita la fioritura delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di P. communis L.

SEZIONE B

Disposizioni relative all'ispezione visiva, al campionamento e alle analisi di cui all'articolo 3

1.   Belgio

1.1.   Disposizioni per tutte le specie elencate al punto 1.1. della sezione A

1.1.1.   Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive almeno una volta l'anno per rilevare la presenza degli insetti vettori degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

1.2.   Disposizioni specifiche per determinate specie

1.2.1.   Malus domestica Mill. e Pyrus communis L.

1.2.1.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e ad analisi ogni anno per i virus trasmessi dagli insetti e dal polline elencati nell'allegato I, parte A, e nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

1.2.2.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica e P. persica

1.2.2.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza dei virus trasmessi dagli insetti e dal polline elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

2.   Repubblica ceca

2.1.   Disposizioni specifiche per determinate specie

2.1.1.   Castanea sativa Mill.

2.1.1.1.   Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive da aprile a maggio.

2.1.2.   Juglans regia L.

2.1.2.1.   Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive a fine estate o in autunno.

3.   Francia

3.1.   Disposizioni per tutte le specie elencate al punto 3.1. della sezione A

3.1.1.   Ispezione visiva

Devono essere effettuate ispezioni visive almeno una volta l'anno.

3.2.   Disposizioni specifiche per determinate specie

3.2.1.   Corylus avellana L.

3.2.1.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dell'Apple mosaic virus (ApMV).

3.2.2.   Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill. e Pyrus communis L.

3.2.2.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dell'Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV), dell'Apple stem-grooving virus (ASGV), dell'Apple stem-pitting virus (ASPV) e del mal del caucciù.

3.2.3.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica e P. salicina

3.2.3.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza del Prune dwarf virus (PDV) e del Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV). Nel caso del P. persica, ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno e a ciascun ciclo di moltiplicazione per rilevare la presenza del Peach latent mosaic viroid (PLMVd).

4.   Spagna

4.1.   Disposizioni specifiche per determinate specie

4.1.1.   Olea europaea L. e Pyrus communis L.

4.1.1.1.   Campionamento e analisi

Ciascuna pianta madre di pre-base deve essere sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per rilevare la presenza dei virus e delle malattie da agenti virus-simili elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.

4.1.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis e P. persica

4.1.2.1.   Campionamento e analisi

Il campionamento e le analisi devono essere effettuati ogni anno per rilevare la presenza dei virus e delle malattie da agenti virus-simili elencati nell'allegato II della direttiva di esecuzione 2014/98/UE.


1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/151


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/168 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2017

relativa all'identificazione delle specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normazione delle TIC e degli esperti del settore,

considerando quanto segue:

(1)

La normazione svolge un importante ruolo di sostegno alla strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (2). Diverse iniziative faro della strategia Europa 2020 sottolineano l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione.

(2)

L'importanza delle norme è riconosciuta anche nella comunicazione della Commissione «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» (3), che ritiene le norme essenziali per la competitività europea e fondamentali per l'innovazione e il progresso nel mercato unico, poiché accrescono la sicurezza, l'interoperabilità e la concorrenza e contribuiscono all'eliminazione delle barriere commerciali.

(3)

Il completamento del mercato unico digitale è una priorità fondamentale per l'Unione europea, come sottolineato nella strategia di crescita annuale 2015 (4). Nella sua comunicazione «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (5), la Commissione ha sottolineato il ruolo della normazione e dell'interoperabilità nella creazione di un'economia digitale europea con potenzialità di crescita a lungo termine.

(4)

Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità tra dispositivi, applicazioni, archivi di dati, servizi e reti. La comunicazione della Commissione «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» (6) riconosce la specificità della normazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in cui soluzioni, applicazioni e servizi sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC internazionali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1025/2012 intende modernizzare e migliorare il quadro della normazione europea. Esso stabilisce un sistema mediante il quale la Commissione può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate elaborate da organizzazioni diverse dagli organismi di normazione europei, internazionali o nazionali. La possibilità di utilizzare tutta la gamma di specifiche tecniche delle TIC in occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà di realizzare l'interoperabilità tra dispositivi, servizi e applicazioni, contribuirà a evitare la dipendenza da un unico fornitore delle pubbliche amministrazioni, che si verifica quando il committente pubblico non può cambiare fornitore dopo la scadenza del contratto di appalto a causa dell'impiego di soluzioni proprietarie, e incoraggerà la concorrenza nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili.

(6)

Per essere ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici, le specifiche tecniche delle TIC devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di apertura, equità, oggettività e non discriminazione riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione.

(7)

La decisione di individuare le specifiche delle TIC va adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC istituita da una decisione della Commissione (7), integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore.

(8)

L'11 giugno 2015 la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normazione delle TIC ha valutato 27 specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force (IETF) in base alle prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ha espresso un parere positivo sulla loro identificazione ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici. La valutazione delle specifiche tecniche dell'IETF è stata successivamente sottoposta per consultazione a esperti del settore, che hanno confermato il parere positivo sulla loro identificazione.

(9)

Le 27 specifiche tecniche sono elaborate e gestite dall'Internet Engineering Task Force (IETF), il principale organismo impegnato nello sviluppo di nuove specifiche standard di alta qualità per la progettazione, l'uso e la gestione di Internet. L'IETF è un'organizzazione globale che si fonda sul processo di normazione di Internet, un processo aperto, trasparente e basato sul consenso adottato dalla comunità di Internet per la normazione dei protocolli e delle procedure a vantaggio degli utenti in tutto il mondo.

(10)

Le 27 specifiche tecniche dell'IETF sono ampiamente utilizzate per Internet. Si tratta di norme e protocolli per creare una rete Internet [Transmission Control Protocol/Internet protocol (TPC/IP, protocollo di controllo della trasmissione/protocollo Internet), User Datagram Protocol (UDP, protocollo datagramma dell'utente), Domain Name System (DNS, sistema dei nomi di dominio), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, protocollo di configurazione dinamica tramite host), Simple Network Management Protocol (SNMP, protocollo semplice di gestione di rete), Security Architecture for the Internet Protocol, (IPsec, architettura di sicurezza per il protocollo Internet) e Network Time Protocol (NTP, protocollo per la sincronizzazione di rete)]; norme e protocolli per connessioni sicure [protocollo Secure Shell-2 (SSH-2), protocollo Transport Layer Security (TLS, sicurezza a livello di trasporto) e Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile (PKIX) (profilo dei certificati per l'infrastruttura di certificazione a chiave pubblica e elenco di revoca del certificato (CRL) Internet X.509)]; norme e protocolli per la creazione di siti Internet (protocollo Hypertext Transfer Protocol (HTTP, protocollo di trasferimento di ipertesti), Upgrading to TLS Within HTTP/1.1 (aggiornamento al TLS entro HTTP/1.1), Uniform Resource Identifiers (URI, identificatori uniformi di risorse), Uniform Resource Locator (URL, localizzatore uniforme di risorse), Uniform Resource Names (URN, denominazioni uniformi di risorse), File Transfer Protocol (FTP, protocollo di trasferimento di file), 8-bit Unicode Transformation Format (UTF-8, formato di trasformazione Unicode a 8 bit), JavaScript Object Notation (JSON, notazione di oggetti Javascript)]; norme e protocolli per applicazioni e-mail, calendario e notizie [Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, protocollo semplice per il trasferimento di posta), Internet Message Access Protocol (IMAP, protocollo di accesso ai messaggi Internet), Post Office Protocol — version 3 (POP3, protocollo ufficio postale versione 3), Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME, estensioni multifunzione alla posta di Internet), Network News Transfer Protocol (NNTP, protocollo di trasferimento delle notizie di rete), Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar, specifica di base per la calendarizzazione e la programmazione su Internet), vCard (VCF), Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV, formato comune e tipo MIME per file in formato CSV), nonché norme e protocolli per applicazioni multimediali in streaming (Real-time Transport Protocol (RTP, protocollo di trasporto in tempo reale) e Session Initiation Protocol (SIP, protocollo di inizio sessione)].

(11)

È pertanto opportuno identificare le 27 specifiche tecniche dell'IETF di cui sopra come specifiche tecniche delle TIC ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specifiche tecniche dell'Internet Engineering Task Force elencate nell'allegato sono ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010.

(3)  COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015.

(4)  C(2014) 902 final del 28 novembre 2014.

(5)  COM(2015) 192 final del 6 maggio 2015.

(6)  COM(2011) 311 final del 1o giugno 2011.

(7)  Decisione della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).


ALLEGATO

Elenco delle specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force (IETF) ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici  (1)

1.

Transmission Control Protocol/Internet protocol (TCP/IP, protocollo di controllo della trasmissione/protocollo Internet)

2.

User Datagram Protocol (UDP, protocollo datagramma utente)

3.

Domain Name System (DNS, sistema dei nomi di dominio)

4.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, protocollo di configurazione dinamica tramite host)

5.

Simple Network Management Protocol (SNMP, protocollo semplice di gestione di rete)

6.

Security Architecture for the Internet Protocol (IPsec, architettura di sicurezza per il protocollo Internet)

7.

Network Time Protocol (NTP, protocollo temporale di rete)

8.

Secure Shell-2 Protocol (SSH-2, protocollo sicuro Shell-2)

9.

Transport Layer Security Protocol (TLS, protocollo di sicurezza a livello di trasporto)

10.

Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate e Certificate Revocation List (CRL) Profile (PKIX) [Profilo dei certificati per l'infrastruttura di certificazione a chiave pubblica e elenco di revoca del certificato (CRL) Internet X.509]

11.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP, protocollo di trasferimento di ipertesti)

12.

Upgrading to TLS Within HTTP/1.1 (HTTPS, aggiornamento a TLS in HTTP/1.1)

13.

Uniform Resource Identifiers (URI, identificatori uniformi di risorse)

14.

Uniform Resource Locator (URL, localizzatore uniforme di risorse)

15.

Uniform Resource Names (URN, denominazioni uniformi di risorse)

16.

File Transfer Protocol (FTP, protocollo di trasferimento di file)

17.

8-bit Unicode Transformation Format (UTF-8, formato di trasformazione Unicode a 8 bit)

18.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, protocollo semplice di trasferimento di posta)

19.

Internet Message Access Protocol (IMAP, protocollo di accesso ai messaggi Internet)

20.

Post Office Protocol — version 3 (POP3, protocollo ufficio postale — versione 3)

21.

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME, estensioni multifunzione alla posta di Internet)

22.

Network News Transfer Protocol (NNTP, protocollo di trasferimento delle notizie di rete)

23.

Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar, specifica del core object per la calendarizzazione e la pianificazione su Internet)

24.

Formato di file standard per biglietti da visita elettronici (vCard)

25.

Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) (formato comune e tipo MIME per file in formato CSV)

26.

Real-time Transport Protocol (RTP, protocollo di trasporto in tempo reale)

27.

Session Initiation Protocol (SIP, protocollo di inizio sessione)


(1)  Le specifiche IETF sono disponibili per il download gratuito all'indirizzo http://www.rfc-editor.org/.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/155


DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA

del 19 novembre 2015

relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/169]

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sugli scambi di prodotti agricoli è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'allegato 4 mira ad agevolare gli scambi tra le parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. Detto allegato è stato integrato da diverse appendici in forza degli articoli 1, 2 e 4.

(3)

Le appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 sono state sostitute dalla decisione n. 1/2010 del comitato misto per l'agricoltura.

(4)

Dall'entrata in vigore della decisione n. 1/2010, le disposizioni legislative delle parti in campo fitosanitario sono state modificate in alcuni punti che interessano l'accordo.

(5)

La legislazione delle parti stabilisce le condizioni relative ai controlli di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice 1, originari di paesi terzi, che sono svolti in un luogo diverso dai punti di entrata nei rispettivi territori. È opportuno precisare le condizioni relative a tali controlli quando entrambe le parti sono interessate.

(6)

È pertanto opportuno modificare le appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le appendici 1 e 2 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione.

L'appendice 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Fatto a Berna, il 19 novembre 2015

Per il comitato misto per l'agricoltura

Il presidente e capo della delegazione svizzera

Adrian AEBI

Il capo della delegazione dell'Unione europea

Lorenzo TERZI

Il segretario del comitato

Thomas MAIER


ALLEGATO I

«

APPENDICE 1

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI

A.   Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1.   Vegetali e prodotti vegetali

1.1.   Vegetali, dei generi Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.2.   Vegetali delle specie Beta vulgaris L. e Humulus lupulus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3.   Vegetali delle specie stolonifere o tuberose di Solanum L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.

1.4.   Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, e di Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.5.   Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6.   Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli

1.7.   Legno proveniente dall'Unione che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno

a)

ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e

b)

corrispondente a una delle descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1), di cui alla tabella seguente:

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401 30 80

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404 20 00

Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm.

2.   Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell'Unione o della Svizzera garantiscono che la relativa produzione è nettamente separata da quella degli altri prodotti.

2.1.   Vegetali destinati alla piantagione (ad eccezione delle sementi) dei generi Abies Mill. e di Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e relativi ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena e altri vegetali di specie erbacee (ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee) destinati alla piantagione (ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi).

2.2.   Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.

2.3.   Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.

2.4.   Vegetali di Palmae destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

2.5.   Vegetali, sementi e bulbi:

a)

Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione.

b)

Sementi di Medicago sativa L.

c)

Sementi di Helianthus annuus L., di Solanum lycopersicum L. e di Phaseolus L.

3.   Bulbi, cormi, tuberi e rizomi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinati alla piantagione, prodotti da operatori autorizzati a produrre per la vendita a professionisti della produzione vegetali, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dell'Unione o della Svizzera garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti.

B.   Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

1.   Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, ma comprese le sementi di: Cruciferae, Graminae e Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originarie di Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e USA, Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.

2.   Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti e delle sementi) di:

Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., e fiori recisi di Orchidiacee,

conifere (Coniferales),

Acer saccharum Marsh., originari di USA e Canada,

Prunus L., originari di paesi extraeuropei,

fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originari di paesi extraeuropei,

ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L., Limnophila L. e Eryngium L.,

foglie di Manihot esculenta Crantz,

rami recisi di Betula L., con o senza foglie,

rami di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.

2.1.   Parti di vegetali (ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi) di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. e Vepris Comm.

3.   Frutti di:

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, Momordica L. e Solanum melongena L.

Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e Vaccinium L., originari di paesi extraeuropei.

Capsicum L.

4.   Tuberi di Solanum tuberosum L.

5.   Corteccia, separata dal tronco, di:

conifere (Coniferales) originarie di paesi extraeuropei,

Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

Betula L., originaria di Canada e USA.

6.   Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2), che:

a)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/CE:

Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 4416 00 00, e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante un trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

Platanus, L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e dell'Armenia;

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e USA,

conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada; e

b)

corrisponde a una delle descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

ex 4401 30 40

Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex 4401 30 80

Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 20

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403 91

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.) o betulla (Betula L.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403 99 51

Tronchi per sega di betulla (Betula L.) grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati

4403 99 59

Legno di betulla (Betula L.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, diverso dai tronchi per sega

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 93

Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 95

Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 10

Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate in legno

7.   Terra e mezzo di coltura

a)

Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito interamente o parzialmente da terra o da sostanze organiche solide, quali parti di vegetali, humus contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba,

b)

terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente da materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente da sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:

Turchia,

Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia e Ucraina,

paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8.   Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli USA.

C.   Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

1.   Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione da parte di uno Stato membro dell'Unione

1.1.   Vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi

nessuno;

1.2.   Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

nessuna;

1.3.   Sementi

nessuna;

1.4.   Frutti

nessuno;

1.5.   Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno,

a)

ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e

b)

corrispondente a una delle descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, di cui alla tabella seguente:

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401 30 80

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404 20 00

Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore non superiore a 6 mm.

2.   Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell'Unione che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera

nessuno;

3.   Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro dell'Unione

Vegetali, esclusi frutti e sementi

nessuno;

4.   Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro dell'Unione di cui è vietata l'importazione in Svizzera

Vegetali del genere:

 

Cotoneaster Ehrh.

 

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot (3)

APPENDICE 2

LEGISLAZIONE  (4)

Disposizioni dell'Unione

Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata

Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano

Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America

Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada

Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa

Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario

Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino

Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli

Modalità di applicazione: se il luogo di entrata dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti elencati nell'appendice 1 provenienti da un paese terzo è situato nel territorio di una delle parti e il luogo di destinazione è situato nel territorio dell'altra parte, i controlli fitosanitari, d'identità e dei documenti di importazione sono eseguiti nel luogo di entrata in assenza di un accordo specifico tra le autorità competenti del punto d'entrata e del punto di destinazione. In caso di accordo specifico tra le autorità competenti del punto d'entrata e del punto di destinazione, questo deve essere un accordo scritto.

Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio

Decisione 2004/416/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari dell'Argentina o del Brasile

Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America

Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)

Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José

Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE

Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell

Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

Decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada

Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto

Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster)

Decisione di esecuzione 2012/219/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che riconosce la Serbia indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere Pomacea (Perry)

Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina

Decisione di esecuzione 2013/413/UE della Commissione, del 30 luglio 2013, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano

Decisione di esecuzione 2013/754/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), per quanto concerne il Sud Africa

Decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che prevede una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d'America

Decisione di esecuzione 2013/782/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica la decisione 2002/757/CE per quanto riguarda il requisito del certificato sanitario relativo all'organismo nocivo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. per il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d'America

Raccomandazione 2014/63/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, su misure di controllo della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree dell'Unione in cui la presenza è confermata

Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014, che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri

Decisione di esecuzione 2014/924/UE della Commissione, del 16 dicembre 2014, che prevede una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname e la corteccia di frassino (Fraxinus L.) originari del Canada e degli Stati Uniti d'America

Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti

Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)

Ordinanza del DEFR del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916.205.1)

Ordinanza dell'UFAG del 13 marzo 2015 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916.202.1).

Ordinanza dell'UFAG del 24 marzo 2015 concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India (RS 916.207.142.3)

Decisione di portata generale dell'UFAM del 14 dicembre 2012 concernente l'applicazione dello standard ISPM15 alle importazioni con imballaggi di legno (fosc.ch 130 244)

Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione del genere Pomacea (Perry) (FF 2013 5917)

Decisione generale del 9 agosto 2013 concernente le misure per impedire l'introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (FF 2013 5911)

Decisione generale dell'UFAG del 16 marzo 2015 concernente le misure riguardanti taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF 2015 2596)

Direttiva n. 1 dell'UFAG del 1o gennaio 2012 all'attenzione dei servizi fitosanitari cantonali e dell'organizzazione incaricata dei controlli concernenti la sorveglianza e la lotta ai nematodi a cisti della patata (Globodera rostochiensis e Globodera pallida)

Guida relativa alla gestione del nematode del pino (Bursaphelenchus xylophilus) dell'UFAM del 30 marzo 2015

»

(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(3)  In deroga a quanto disposto al presente punto 4, l'ingresso e il transito di tali vegetali nel territorio svizzero sono autorizzati ma la loro commercializzazione, produzione e coltura sono vietate in Svizzera.

(4)  Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato al più tardi il 1.7.2015.


ALLEGATO II

«APPENDICE 4 (1)

ZONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E RELATIVE PRESCRIZIONI SPECIALI

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due parti qui di seguito indicate.

Disposizioni dell'Unione

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali, allegato 12 (RS 916.20)



Rettifiche

1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/169


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 26 maggio 2016 )

Pagine 427, 428 e 429, allegato I C, appendice 13, allegato 1, terza colonna, prima riga:

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