ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 2

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
5 gennaio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/3 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese

1

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/4 della Commissione, del 4 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

5.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/1


DECISIONE (UE) 2017/3 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2016

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2014/505/UE del Consiglio (2), l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese è stato firmato il 15 gennaio 2015, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese è approvato a nome dell'Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 7 dell'accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. SÓLYMOS


(1)  Approvazione del 12 dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2014/505/UE del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (GU L 224 del 30.7.2014, pag. 1).

(3)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 224 del 30.7.2014, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma e all'applicazione provisoria.

(4)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

5.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/4 DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

269,9

MA

98,4

SN

188,2

TR

113,6

ZZ

167,5

0707 00 05

MA

79,2

TR

165,2

ZZ

122,2

0709 91 00

EG

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

MA

129,5

TR

179,8

ZZ

154,7

0805 10 20

EG

50,4

TR

76,3

ZZ

63,4

0805 20 10

MA

68,4

ZZ

68,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

149,0

TR

76,2

ZZ

112,6

0805 50 10

TR

77,2

ZZ

77,2

0808 30 90

TR

133,1

ZZ

133,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».