ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 344

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
17 dicembre 2016


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione ( 1 )

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2287 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 431/2008 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate e il regolamento (UE) n. 593/2013 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

63

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2288 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva il piperonil butossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

65

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2289 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'epsilon-momfluorotrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ( 1 )

68

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2290 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12 ( 1 )

71

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2291 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva l'acido lattico L(+) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1 ( 1 )

74

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2293 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

79

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2294 della Commissione, del 16 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

81

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2295 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica le decisioni 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE e le decisioni di esecuzione 2012/484/UE, 2013/65/UE riguardanti l'adeguatezza della protezione dei dati personali da parte di taluni paesi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 8353]  ( 1 )

83

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2296 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che istituisce il gruppo indipendente di esperti designato come organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

92

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2001/497/CE relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE, e la decisione 2010/87/UE della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 8471]  ( 1 )

100

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2016/2298 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2016, che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2016/31)

102

 

*

Indirizzo (UE) 2016/2299 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2016, che modifica l'Indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2016/32)

117

 

*

Indirizzo (UE) 2016/2300 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2016, che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2016/33)

123

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1813 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione ( GU L 278 del 14.10.2016 )

126

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/1


DIRETTIVA (UE) 2016/2284 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Negli ultimi venti anni nell'Unione si sono registrati considerevoli progressi nell'ambito della qualità dell'aria e delle emissioni atmosferiche antropogeniche, in particolare attraverso una politica specifica dell'Unione che comprende la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2005 intitolata «Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico» («STIA»). La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha svolto un ruolo determinante con riferimento a tali progressi fissando, a partire dal 2010, limiti massimi per le emissioni annue degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM) e ammoniaca (NH3). Di conseguenza, tra il 1990 e il 2010, nell'Unione, le emissioni di biossido di zolfo sono diminuite dell'82 %, le emissioni di ossidi di azoto del 47 %, le emissioni dei composti organici volatili non metanici del 56 % e le emissioni di ammoniaca del 28 %. Tuttavia, come indicato nella comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2013 intitolata «Aria pulita per l'Europa» («Nuova STIA»), sussistono significativi impatti negativi e rischi significativi per l'ambiente e per la salute umana.

(2)

Il settimo programma d'azione per l'ambiente (5) conferma l'obiettivo a lungo termine dell'Unione per la politica dell'aria, di ottenere livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare, in materia di cambiamenti climatici e biodiversità.

(3)

La nuova strategia stabilisce nuovi obiettivi strategici per il periodo fino al 2030 con l'intento di progredire verso l'obiettivo di lungo termine dell'Unione relativo alla qualità dell'aria.

(4)

Gli Stati membri e l'Unione hanno avviato le procedure di ratifica della convenzione di Minamata sul mercurio del 2013, firmata sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, la quale è intesa a proteggere la salute umana e l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di mercurio da fonti nuove ed esistenti, affinché possa entrare in vigore nel 2017. La Commissione dovrebbe vigilare sulle emissioni dichiarate di questo inquinante.

(5)

Gli Stati membri e l'Unione sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 1979 («convenzione LRTAP») e di molti suoi protocolli, tra cui il protocollo del 1999 relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico che è stato rivisto nel 2012 («protocollo di Göteborg rivisto»).

(6)

Per il 2020 e gli anni successivi, la versione rivista del protocollo di Göteborg stabilisce, per ogni parte, nuovi impegni di riduzione rispetto al 2005 (anno di riferimento) delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili non metanici e del particolato fine; promuove la riduzione delle emissioni di particolato carbonioso e raccomanda la rilevazione e la conservazione di informazioni sugli effetti nefasti delle concentrazioni e dei depositi di inquinanti atmosferici sulla salute umana e l'ambiente, nonché la partecipazione ai programmi incentrati sugli effetti nell'ambito della convenzione LRTAP.

(7)

È auspicabile pertanto rivedere il regime dei limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantirne la coerenza rispetto agli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri. A tal fine, gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 di cui alla presente direttiva sono identici a quelli stabiliti nella versione rivista del protocollo di Göteborg.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente direttiva in modo che contribuisca efficacemente al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine dell'Unione in materia di qualità dell'aria, come auspicato dagli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e degli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di protezione dell'ecosistema riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e di ozono al di sotto dei carichi e dei livelli critici fissati dalla convenzione LRTAP.

(9)

La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento, in modo economicamente vantaggioso, degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici, oltre che al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale e a migliori sinergie con le politiche dell'Unione in materia di clima e di energia, evitando nel contempo duplicazioni della vigente legislazione dell'Unione.

(10)

La presente direttiva contribuisce inoltre a ridurre i costi sanitari dell'inquinamento atmosferico nell'Unione, migliorando il benessere dei cittadini dell'Unione, nonché ad agevolare la transizione verso un'economia verde.

(11)

La presente direttiva dovrebbe contribuire alla progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico, basandosi sulle riduzioni realizzate dalla legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, intesa a ridurre le emissioni di determinate sostanze.

(12)

La legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte dovrebbe realizzare efficacemente le riduzioni delle emissioni attese. Come dimostrato dalla discrepanza tra le emissioni di ossidi di azoto mondiali effettive e quelle risultanti dalle prove dei veicoli diesel Euro 6, per conseguire obiettivi di qualità dell'aria di portata più ampia è fondamentale individuare precocemente la legislazione inefficace in materia di controllo alla fonte e porvi rimedio.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero individuare nel 2025 livelli di emissione indicativi che siano tecnicamente fattibili e non comportino costi sproporzionati, e dovrebbero adoperarsi per rispettare detti livelli. Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, è auspicabile che gli Stati membri spieghino i motivi di tale scostamento, nonché le misure che li ricondurrebbero sulla loro traiettoria, nelle successive relazioni previste dalla presente direttiva.

(14)

Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva a partire dal 2030 sono basati sul potenziale di riduzione stimato di ciascuno Stato membro contenuto nella relazione n. 16 della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico («STIA 16») del gennaio 2015, sull'esame tecnico delle differenze tra le stime nazionali e quelle della suddetta relazione e sull'obiettivo politico di mantenere la riduzione complessiva dell'impatto sulla salute entro il 2030 (rispetto al 2005) il più vicino possibile a quella della proposta della Commissione per la presente direttiva. Per aumentare la trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare le ipotesi di base utilizzate nella STIA16.

(15)

La conformità con gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbe essere valutata facendo riferimento allo specifico status metodologico nel momento in cui l'impegno è stato stabilito.

(16)

Gli obblighi di comunicazione e gli impegni di riduzione delle emissioni dovrebbero basarsi sul consumo energetico nazionale e sulle vendite nazionali di combustibili. Tuttavia, nell'ambito della convenzione LRTAP, alcuni Stati membri possono utilizzare le emissioni nazionali totali calcolate tenendo conto dei combustibili utilizzati nel settore dei trasporti su strada quale base per la verifica della conformità. Tale opzione dovrebbe essere mantenuta al fine di garantire la coerenza tra il diritto internazionale e quello dell'Unione.

(17)

Al fine di risolvere alcune delle incertezze connesse alla fissazione degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, il protocollo di Göteborg rivisto comprende meccanismi di flessibilità che dovrebbero essere integrati nella presente direttiva. In particolare, il protocollo di Göteborg rivisto istituisce un meccanismo per adattare gli inventari nazionali delle emissioni e per stabilire una media delle emissioni nazionali annue per un massimo di tre anni, ove siano soddisfatte determinate condizioni. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe prevedere un meccanismo di flessibilità qualora essa imponga un impegno di riduzione che superi la riduzione efficiente sotto il profilo dei costi individuata nella STIA16 e per aiutare gli Stati membri in caso di eventi improvvisi ed eccezionali legati alla produzione o alla fornitura di energia, purché siano soddisfatte specifiche condizioni. L'impiego di tali meccanismi di flessibilità dovrebbe essere monitorato dalla Commissione tenendo conto degli orientamenti elaborati nell'ambito della convenzione LRTAP. Ai fini della valutazione delle domande di adattamento, gli impegni di riduzione delle emissioni per il periodo tra il 2020 e il 2029 si dovrebbero considerare fissati il 4 maggio 2012, data di revisione del protocollo di Göteborg.

(18)

Al fine di rispettare i loro impegni di riduzione delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è opportuno che ogni Stato membro elabori, adotti e attui un programma di controllo dell'inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni, in particolare di ossidi di azoto e di particolato fine, in aree e agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerati, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria stabiliti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(19)

Al fine di ridurre le emissioni da fonti antropogeniche, i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero prendere in esame misure applicabili a tutti i settori pertinenti, tra cui agricoltura, energia, industria, trasporti su strada, navigazione interna, riscaldamento domestico e utilizzo di macchine mobili non stradali e di solventi. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere in merito alle misure da adottare per adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni di cui alla direttiva.

(20)

Nell'elaborazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle migliori prassi nell'affrontare, tra l'altro, gli inquinanti più nocivi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva con riguardo a gruppi sensibili della popolazione umana.

(21)

L'agricoltura contribuisce notevolmente alle emissioni di ammoniaca e particolato fine nell'atmosfera. Al fine di ridurre tali emissioni, è auspicabile che i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. Tali misure dovrebbero essere efficienti in termini di costi e fondarsi su informazioni e dati specifici, tenendo conto dei progressi scientifici e delle misure adottate in precedenza dagli Stati membri. La politica agricola comune offre agli Stati membri la possibilità di contribuire alla qualità dell'aria con misure specifiche. Una valutazione futura consentirà una migliore comprensione degli effetti di tali misure.

(22)

Il miglioramento della qualità dell'aria dovrebbe essere ottenuto mediante misure proporzionate. Nell'adozione di misure da includere nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico che siano applicabili al settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i loro impatti sulle piccole aziende agricole siano pienamente presi in considerazione, in modo da limitare quanto più possibile i costi aggiuntivi.

(23)

Qualora talune misure adottate nell'ambito dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico al fine di prevenire le emissioni nel settore agricolo siano ammissibili al sostegno finanziario, in particolare le misure applicate dalle aziende agricole che richiedono modifiche significative delle prassi o notevoli investimenti, è opportuno che la Commissione faciliti l'accesso a queste e ad altre fonti di finanziamento dell'Unione disponibili.

(24)

Al fine di ridurre le emissioni, gli Stati membri dovrebbero prendere in esame l'eventualità di sostenere lo spostamento degli investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti. L'innovazione può contribuire a migliorare la sostenibilità e a risolvere i problemi alla radice, migliorando le risposte settoriali alle sfide in materia di qualità dell'aria.

(25)

È opportuno aggiornare periodicamente i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, comprese le analisi per l'individuazione delle politiche e delle misure.

(26)

Al fine di elaborare adeguati programmi nazionali di controllo dell'inquinamento e i relativi aggiornamenti più significativi, è opportuno che gli Stati membri sottopongano tali programmi e aggiornamenti al parere del pubblico e delle autorità competenti a tutti i livelli e in un momento in cui tutte le opzioni in materia di politiche e misure siano ancora percorribili. Gli Stati membri dovrebbero avviare consultazioni transfrontaliere qualora l'attuazione del loro programma rischi di avere un impatto sulla qualità dell'aria in un altro Stato membro o paese terzo, conformemente alle prescrizioni stabilite dal diritto dell'Unione e internazionale, tra cui la convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero («convenzione Espoo») del 1991 e il relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica del 2003.

(27)

La presente direttiva mira, fra l'altro, a proteggere la salute umana. Come ha ricordato più volte la Corte, è incompatibile con il carattere vincolante che l'articolo 288, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce alla direttiva escludere, in linea di principio, che l'obbligo che essa impone possa essere invocato dagli interessati. Tale considerazione vale in modo particolare per una direttiva il cui scopo è quello di controllare e ridurre l'inquinamento atmosferico e che mira, di conseguenza, a tutelare la salute umana.

(28)

È opportuno che gli Stati membri elaborino e trasmettano, per tutti gli inquinanti atmosferici disciplinati dalla presente direttiva, inventari delle emissioni, proiezioni e relazioni d'inventario nazionali che dovrebbero inoltre consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi di comunicazione ai sensi della convenzione LRTAP e dei relativi protocolli.

(29)

Al fine di preservare la coerenza complessiva per l'Unione nel suo insieme, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro comunicazioni alla Commissione sui propri inventari nazionali delle emissioni, e sulle proiezioni nonché sulle relazioni di inventario siano pienamente coerenti con le informazioni comunicate ai sensi della convenzione LRTAP.

(30)

Al fine di valutare l'efficacia degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti nella presente direttiva, è auspicabile che gli Stati membri controllino anche gli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri e acquatici e riferiscano in merito a tali impatti. Per garantire un approccio efficiente sotto il profilo dei costi, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare gli indicatori di monitoraggio facoltativi di cui alla presente direttiva e dovrebbero assicurare un coordinamento con i programmi di monitoraggio istituiti a norma delle direttive collegate e, se del caso, della convenzione LRTAP.

(31)

Dovrebbe essere istituito un Forum europeo «Aria pulita» che riunisca tutti gli attori, comprese le autorità competenti degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti, per procedere a uno scambio di esperienze e buone prassi, in particolare per fornire un contributo a fini di orientamento e facilitare l'attuazione coordinata della legislazione e delle politiche dell'Unione relative al miglioramento della qualità dell'aria.

(32)

In linea con la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), gli Stati membri dovrebbero provvedere a un'attiva e sistematica diffusione delle informazioni al pubblico per via elettronica.

(33)

È necessario modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) al fine di garantire la coerenza di tale direttiva con la convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998 («convenzione di Aarhus»).

(34)

Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche dell'allegato I, dell'allegato III, parte 2, e dell'allegato IV per adeguarli agli sviluppi nel quadro della convenzione LRTAP, nonché riguardo alle modifiche dell'allegato V per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico e agli sviluppi nel quadro della convenzione LRTAP. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(35)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei meccanismi di flessibilità e dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(36)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(37)

Date la natura e la portata delle modifiche da apportare alla direttiva 2001/81/CE, è opportuno sostituire tale direttiva per rafforzare la certezza giuridica, la chiarezza, la trasparenza e la semplificazione legislativa. Per garantire il costante miglioramento della qualità dell'aria, gli Stati membri dovrebbero rispettare i limiti di emissione nazionali stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE fino a quando non entrano in vigore i nuovi impegni di riduzione nazionali stabiliti per il 2020 dalla presente direttiva.

(38)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un elevato livello di sicurezza della salute umana e dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera dell'inquinamento atmosferico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi e oggetto

1.   Al fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, la presente direttiva stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all'allegato I e ai loro effetti.

2.   La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire:

a)

gli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti nella legislazione dell'Unione, nonché progressi verso l'obiettivo a lungo termine dell'Unione di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b)

gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi in linea con il 7o programma d'azione per l'ambiente;

c)

un rafforzamento delle sinergie tra la politica dell'Unione in materia di qualità dell'aria e altre politiche pertinenti dell'Unione, in particolare le politiche in materia di clima e di energia.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all'allegato I provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento.

2.   La presente direttiva non riguarda le emissioni nelle isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare, a Madera e nelle Azzorre.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «emissione»: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;

2)   «emissioni antropogeniche»: emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attività umane;

3)   «precursori dell'ozono»: ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, metano e monossido di carbonio;

4)   «obiettivi di qualità dell'aria»: i valori limite, i valori-obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione per la qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE e dalla direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

5)   «biossido di zolfo» o «SO2»: tutti i composti solforati espressi come biossido di zolfo, compresi il triossido di zolfo (SO3), l'acido solforico (H2SO4), e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di idrogeno (H2S), i mercaptani e i solfuri dimetile;

6)   «ossidi di azoto» o «NOx»: ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;

7)   «composti organici volatili non metanici» o «COVNM»: tutti i composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;

8)   «particolato fine» o «PM2,5»: particelle con un diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 micrometri (μm);

9)   «particolato carbonioso» (black carbon o «BC»): particolato carbonioso che assorbe la luce;

10)   «impegno nazionale di riduzione delle emissioni»: obbligo degli Stati membri di ridurre le emissioni di una sostanza; esso specifica la riduzione minima delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espresso in percentuale del totale delle emissioni nel corso dell'anno di riferimento (2005);

11)   «ciclo di atterraggio e decollo»: ciclo comprendente lo scorrimento a terra (taxi-in e taxi-out), il decollo, la salita, l'avvicinamento, l'atterraggio e tutte le altre operazioni degli aeromobili che avvengono a un'altitudine inferiore a 3000 piedi;

12)   «traffico marittimo internazionale»: gli spostamenti in mare e nelle acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un paese e arrivano nel territorio di un altro paese;

13)   «zona di controllo dell'inquinamento»: una zona marittima che non si estende al di là di 200 miglia marine delle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale, istituita da uno Stato membro per la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento provocato dalle navi conformemente alle regole e alle norme internazionali vigenti;

14)   «legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte»: la legislazione dell'Unione intesa a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici contemplati dalla presente direttiva mediante misure di mitigazione alla fonte.

Articolo 4

Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

1.   Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030 come indicato nell'allegato II.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie volte a limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine. I livelli indicativi di tali emissioni saranno fissati secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030.

Gli Stati membri possono seguire una traiettoria non lineare di riduzione, qualora sia economicamente o tecnicamente più efficiente, e a condizione che, a partire dal 2025, essa converga progressivamente con la traiettoria lineare delle riduzioni e che non pregiudichi alcun impegno di riduzione delle emissioni per il 2030. Gli Stati membri fissano la traiettoria e le motivazioni per seguirla nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico da presentare alla Commissione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1.

Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri spiegano i motivi di tale scostamento, nonché le misure che li ricondurranno sulla loro traiettoria, nelle successive relazioni d'inventario fornite alla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.

3.   Le seguenti emissioni non sono contabilizzate ai fini della conformità con i paragrafi 1 e 2:

a)

emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo;

b)

emissioni prodotte dal traffico marittimo nazionale da e per i territori di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

c)

emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale;

d)

emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attività che rientrano nelle categorie 3B (gestione del letame) e 3D (suoli agricoli) della nomenclatura 2014 per la comunicazione dei dati (NFR) stabilita dalla convenzione LRTAP.

Articolo 5

Flessibilità

1.   Gli Stati membri possono istituire, conformemente all'allegato IV, parte 4, inventari nazionali annuali di emissione adattati per biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Al fine di determinare se le condizioni pertinenti di cui all'allegato IV, parte 4, sono soddisfatte, gli impegni di riduzione delle emissioni per gli anni dal 2020 al 2029 si considerano fissati al 4 maggio 2012.

A partire dal 2025, nel caso di fattori di emissione o metodologie per determinare le emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche notevolmente diversi da quelli attesi quali risultati dell'attuazione di una determinata norma o standard ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, ai sensi dell'allegato IV, parte 4, punto 1, lettera d), punti ii) e iii), agli adattamenti si applicano le seguenti condizioni supplementari:

a)

lo Stato membro interessato, dopo aver tenuto conto dei risultati dei programmi nazionali di ispezione e di esecuzione volti a monitorare l'efficacia della legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, dimostra che i fattori di emissione molto diversi non derivano dall'attuazione o dall'esecuzione di detta legislazione a livello nazionale;

b)

lo Stato membro interessato informato della significativa differenza del fattore di emissione la Commissione la quale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, valuta la necessità di interventi ulteriori.

2.   Lo Stato membro che, in un dato anno, a causa di un inverno eccezionalmente rigido o di un'estate eccezionalmente secca, non può rispettare i suoi impegni di riduzione delle emissioni, può adempiere a tali impegni calcolando la media delle sue emissioni nazionali annuali per l'anno in questione, l'anno precedente a tale anno e l'anno successivo, a condizione che tale media non superi il livello delle emissioni nazionali annuali determinate nell'impegno di riduzione dello Stato membro.

3.   Lo Stato membro, per cui uno o più impegni di riduzione stabiliti all'allegato II sono fissati a un livello più rigoroso rispetto alla riduzione efficiente sotto il profilo dei costi individuata nella STIA 16, che, in un dato anno, non può rispettare il pertinente impegno di riduzione delle emissioni dopo aver attuato tutte le misure efficienti sotto il profilo dei costi, è ritenuto in conformità con il pertinente impegno di riduzione delle emissioni per un massimo di cinque anni, a condizione che per ciascuno di tali anni compensi la non conformità con una riduzione equivalente delle emissioni di un altro inquinante di cui all'allegato II.

4.   Si ritiene che uno Stato membro soddisfi i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 4 per un massimo di tre anni, qualora il mancato rispetto dei suoi impegni di riduzione delle emissioni per i pertinenti inquinanti risulti da una improvvisa ed eccezionale interruzione o perdita di capacità nel sistema di produzione o di fornitura di elettricità e/o calore, che non avrebbe potuto ragionevolmente essere prevista, e a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro interessato ha dimostrato che tutti gli sforzi ragionevoli, ivi compresa l'attuazione di nuove misure e politiche, sono stati profusi per garantire la conformità, e che continueranno a essere profusi per rendere il periodo di non conformità quanto più breve possibile; e

b)

lo Stato membro interessato ha dimostrato che l'attuazione di misure e politiche aggiuntive rispetto a quelle di cui alla lettera a) causerebbe costi sproporzionati, comprometterebbe in modo sostanziale la sicurezza energetica nazionale o comporterebbe un rischio sostanziale di povertà energetica per una parte significativa della popolazione.

5.   Gli Stati membri che intendono applicare il paragrafo 1, 2, 3 o 4 ne informano la Commissione entro il 15 febbraio dell'anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell'impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

6.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, esamina e valuta se l'uso dei meccanismi di flessibilità per un determinato anno soddisfa le condizioni applicabili di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'allegato IV, parte 4, o ai paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo, se del caso.

Se la Commissione ritiene che l'uso di un determinato meccanismo di flessibilità non sia conforme con le pertinenti condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo e all'allegato IV, parte 4, o ai paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo, adotta una decisione entro nove mesi dalla data di ricevimento della pertinente relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, in cui informa lo Stato membro interessato che l'uso di tale meccanismo di flessibilità non può essere accettato e dichiara i motivi di tale rifiuto. Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento della pertinente relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lo Stato membro interessato considera che l'uso di tale meccanismo di flessibilità sia valido e sia stato accettato per tale anno.

7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le modalità d'uso dei meccanismi di flessibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.

8.   La Commissione, nell'esercizio delle sue competenze di cui ai paragrafi 6 e 7, tiene conto dei pertinenti documenti di orientamento elaborati nell'ambito della convenzione LRTAP.

Articolo 6

Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

1.   Gli Stati membri elaborano, adottano e attuano i rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 1, al fine di limitare le loro emissioni antropogeniche annue a norma dell'articolo 4 e di contribuire a raggiungere gli obiettivi della presente direttiva ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.

2.   In sede di elaborazione, adozione e attuazione del programma di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a)

valutano in che misura le fonti di emissione nazionali possono esercitare un impatto sulla qualità dell'aria nel loro territorio e negli Stati membri limitrofi utilizzando, se del caso, dati e metodologie messi a punto dal programma europeo di sorveglianza e valutazione (EMEP) a norma del protocollo della convenzione LRTAP sul finanziamento a lungo termine del programma di cooperazione per il monitoraggio e la valutazione della trasmissione di inquinanti atmosferici di lungo raggio in Europa;

b)

tengono conto della necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

c)

quando adottano misure per rispettare i loro impegni nazionali di riduzione per il particolato carbonioso, privilegiano misure di riduzione delle emissioni di particolato fine;

d)

garantiscono la coerenza con altri piani o programmi pertinenti stabiliti in virtù di disposizioni della legislazione nazionale o dell'Unione.

Ai fini del rispetto dei pertinenti impegni nazionali di riduzione delle emissioni, gli Stati membri includono nei loro programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico delle misure obbligatorie di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 2, e possono comprendere, in detti programmi, misure di riduzione delle emissioni opzionali di cui all'allegato III, parte 2, o delle misure aventi un effetto equivalente di mitigazione.

3.   Gli Stati membri aggiornano i loro programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico almeno ogni quattro anni.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni previste nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico sono aggiornate entro un periodo di 18 mesi dalla presentazione dell'ultimo inventario nazionale delle emissioni o delle proiezioni nazionali delle emissioni se in base ai dati presentati gli obblighi di cui all'articolo 4 non sono rispettati o sussiste il rischio che non siano rispettati.

5.   Gli Stati membri consultano il pubblico, in conformità della direttiva 2003/35/CE, e le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria a tutti i livelli, saranno probabilmente chiamati ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e eventuali aggiornamenti di rilievo, prima del completamento di tali programmi.

6.   Se del caso, sono condotte consultazioni transfrontaliere.

7.   La Commissione agevola l'elaborazione e l'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, ove opportuno, attraverso uno scambio di buone prassi.

8.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare la presente direttiva riguardo all'adeguamento dell'allegato III, parte 2, agli sviluppi, compresi i progressi tecnici, nel quadro della convenzione LRTAP.

9.   La Commissione può elaborare linee guida in merito all'elaborazione e all'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.

10.   Mediante atti di esecuzione, la Commissione specifica altresì il formato dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.

Articolo 7

Sostegno finanziario

La Commissione si adopera per facilitare l'accesso ai fondi dell'Unione esistenti, in conformità delle disposizioni giuridiche che disciplinano tali fondi, al fine di sostenere le misure che devono essere adottate per rispettare gli obiettivi della presente direttiva.

Sono inclusi in tali fondi dell'Unione i finanziamenti disponibili presenti e futuri, tra cui quelli previsti, tra l'altro, da:

a)

il programma quadro di ricerca e innovazione;

b)

i fondi strutturali e d'investimento europei, compresi i pertinenti finanziamenti a titolo della politica agricola comune;

c)

gli strumenti di finanziamento per l'ambiente e l'azione per il clima, quale il programma LIFE.

La Commissione valuta la possibilità di istituire uno sportello unico presso il quale le parti interessate possano facilmente verificare la disponibilità di fondi dell'Unione, e le relative procedure di accesso, per progetti volti ad affrontare problematiche connesse all'inquinamento atmosferico.

Articolo 8

Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni,nonché relazioni d'inventario

1.   Gli Stati membri elaborano, e aggiornano annualmente, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella A dell'allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Gli Stati membri possono elaborare, e aggiornare annualmente, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella B dell'allegato I, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.

2.   Gli Stati membri elaborano e aggiornano, ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati e gli inventari delle grandi fonti puntuali e, ogni due anni, le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella C dell'allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

3.   Gli Stati membri elaborano una relazione d'inventario che accompagna gli inventari e le proiezioni nazionali delle emissioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla tabella D dell'allegato I.

4.   Gli Stati membri che optano per un meccanismo di flessibilità di cui all'articolo 5 inseriscono le informazioni che dimostrano che l'uso del meccanismo di flessibilità è conforme alle condizioni applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'allegato IV, parte 4, o se del caso all'articolo 5, paragrafi 2, 3 o 4, nella relazione d'inventario dell'anno in questione.

5.   Gli Stati membri elaborano e aggiornano gli inventari nazionali delle emissioni, compresi se del caso gli inventari nazionali adattati delle emissioni, le proiezioni nazionali delle emissioni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli inventari delle grandi fonti puntuali e le relazioni d'inventario che li accompagnano in conformità dell'allegato IV.

6.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente, elabora e aggiorna annualmente gli inventari delle emissioni, a livello dell'Unione e una relazione d'inventario nonché proiezioni biennali delle emissioni su scala dell'Unione e, ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati e gli inventari delle grandi fonti puntuali per tutti gli inquinanti di cui all'allegato I, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

7.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare la presente direttiva riguardo all'adeguamento dell'allegato I e l'allegato IV agli sviluppi, compresi i progressi tecnici e scientifici, nel quadro della convenzione LRTAP.

Articolo 9

Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico

1.   Gli Stati membri provvedono al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi in base a una rete di siti di monitoraggio rappresentativa dei loro tipi di habitat di acqua dolce, naturali e seminaturali e di ecosistemi forestali, seguendo un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio.

A tal fine, gli Stati membri si coordinano con gli altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, compresa la direttiva 2008/50/CE, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (14) e, ove opportuno, la convenzione LRTAP, e, se del caso, si avvalgono dei dati raccolti nell'ambito di tali programmi.

Per soddisfare i requisiti del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare gli indicatori di monitoraggio facoltativi di cui all'allegato V.

2.   Le metodologie stabilite nella convenzione LRTAP e i relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale possono essere utilizzati per la rilevazione e la comunicazione delle informazioni elencate nell'allegato V.

3.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare la presente direttiva riguardo all'adeguamento dell'allegato V al progresso tecnico e scientifico e agli sviluppi nel quadro della convenzione LRTAP.

Articolo 10

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1.   Gli Stati membri trasmettono il loro primi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione entro il 1o aprile 2019.

Se un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato fornisce il programma aggiornato alla Commissione entro due mesi.

La Commissione esamina i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento e i relativi aggiornamenti alla luce dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6.

2.   Gli Stati membri forniscono i rispettivi inventari nazionali delle emissioni e le proiezioni nazionali, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli inventari delle grandi fonti puntuali e le relazioni d'inventario di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 e, se del caso, all'articolo 8, paragrafo 4, alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente, secondo il calendario di cui all'allegato I.

Questa comunicazione di dati è coerente con le informazioni comunicate al segretariato della convenzione LRTAP.

3.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per l'ambiente e in consultazione con gli Stati membri interessati, riesamina i dati dell'inventario delle emissioni nazionali nel primo anno di comunicazione, e successivamente a intervalli periodici. Tale esame prevede:

a)

controlli tesi a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse;

b)

controlli tesi a individuare casi in cui i dati d'inventario sono preparati in modo incompatibile con i requisiti stabiliti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione LRTAP;

c)

se del caso, il calcolo delle eventuali correzioni tecniche necessarie, in consultazione con lo Stato membro interessato.

Qualora lo Stato membro interessato e la Commissione non riescano a raggiungere un accordo sulla necessità o sul contenuto delle correzioni tecniche di cui alla lettera c), la Commissione adotta una decisione che stabilisce le correzioni tecniche che lo Stato membro interessato deve applicare.

4.   Gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni di cui all'articolo 9 alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente:

a)

entro il 1o luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, l'ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori associati utilizzati per il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico; e

b)

entro il 1o luglio 2019 e successivamente ogni quattro anni, i dati del monitoraggio di cui all'articolo 9.

Articolo 11

Relazioni della Commissione

1.   La Commissione trasmette, entro il 1o aprile 2020 e successivamente ogni quattro anni, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva, compresa una valutazione del suo contributo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, ivi inclusi:

a)

i progressi compiuti verso:

i)

i livelli indicativi delle emissioni e gli impegni di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 4 e, se del caso, le ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi;

ii)

livelli di qualità dell'aria ambiente in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

iii)

gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi in linea con il 7o programma d'azione per l'ambiente;

b)

l'individuazione delle misure supplementari necessarie a livello dell'Unione e degli Stati membri per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);

c)

il ricorso a fondi dell'Unione per sostenere le misure adottate al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva;

d)

i risultati dell'esame svolto dalla Commissione sui programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e sui relativi aggiornamenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma;

e)

una valutazione degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici della presente direttiva.

2.   Se la relazione indica che il mancato conseguimento dei livelli indicativi delle emissioni e il mancato rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 4 potrebbero essere dovuti all'inefficacia della legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, nonché alla sua attuazione a livello degli Stati membri, la Commissione esamina, se del caso, l'esigenza di ulteriori interventi tenendo conto anche degli impatti settoriali dell'attuazione. Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative, fra cui nuova legislazione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, al fine di garantire il rispetto degli impegni della presente direttiva.

Articolo 12

Forum europeo «Aria pulita»

La Commissione istituisce un Forum europeo «Aria pulita» inteso a fornire un contributo a fini di orientamento e a facilitare l'attuazione coordinata della legislazione e delle politiche dell'Unione relative al miglioramento della qualità dell'aria, riunendo periodicamente tutte le parti interessate, comprese le autorità competenti degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti, la Commissione, l'industria, la società civile e la comunità scientifica. Il Forum europeo «Aria pulita» procede a uno scambio di esperienze e di buone prassi, anche in materia di riduzione delle emissioni provenienti dal riscaldamento domestico e dal trasporto stradale, che possano informare e rafforzare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e la loro attuazione.

Articolo 13

Riesame

1.   Sulla base delle relazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, la Commissione riesamina la presente direttiva entro il 31 dicembre 2025 al fine di salvaguardare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in particolare tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici e dell'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di clima e di energia.

Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative per gli impegni di riduzione delle emissioni per il periodo successivo al 2030.

2.   Per quanto riguarda l'ammoniaca, la Commissione, nel suo riesame, valuta in particolare:

a)

le prove scientifiche più recenti;

b)

gli aggiornamenti del documento d'orientamento dell'UNECE del 2014 relativo alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti da fonti agricole («documento di orientamento sull'ammoniaca») (15) e del codice quadro dell'UNECE relativo a buone pratiche agricoleper ridurre le emissioni di ammoniaca (16), da ultimo modificati nel 2014;

c)

gli aggiornamenti delle migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 3, punto 10, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

d)

le misure agroambientali nel quadro della politica agricola comune.

3.   Sulla base delle emissioni nazionali dichiarate di mercurio, la Commissione valuta il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1, paragrafo 2, e prende in esame misure volte a ridurre tali emissioni e, se del caso, presenta una proposta legislativa.

Articolo 14

Accesso alle informazioni

1.   Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, provvedono a un'attiva e sistematica diffusione al pubblico delle informazioni indicate qui di seguito pubblicandole in un sito web accessibile a tutti:

a)

i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché gli eventuali aggiornamenti;

b)

gli inventari nazionali delle emissioni (compresi, se del caso, gli inventari nazionali adattati delle emissioni), le proiezioni nazionali delle emissioni, le relazioni d'inventario e le informazioni supplementari fornite alla Commissione a norma dell'articolo 10.

2.   La Commissione, conformemente al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), provvede a un'attiva e sistematica diffusione al pubblico degli inventari delle emissioni e delle proiezioni a livello dell'Unione, nonché delle relazioni d'inventario informative in un sito Internet accessibile al pubblico.

3.   La Commissione pubblica sul suo sito web:

a)

le ipotesi di base considerate per ciascuno Stato membro per la definizione del potenziale nazionale di riduzione delle emissioni utilizzato per redigere la STIA 16;

b)

l'elenco della pertinente legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte; e

c)

i risultati dell'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma.

Articolo 15

Cooperazione con i paesi terzi e coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali

L'Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono, fatto salvo l'articolo 218 TFUE, la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all'interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), l'UNECE, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l'obiettivo di migliorare le basi per facilitare la riduzione delle emissioni.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, dell'articolo 8, paragrafo 7, e dell'articolo 9, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la qualità dell'aria ambiente istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/50/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 19

Modifica della direttiva 2003/35/CE

Nell'allegato I della direttiva 2003/35/CE è aggiunta la lettera seguente:

«g)

Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE a abroga la direttiva 2001/81/CE (*1).

Articolo 20

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2018.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 10, paragrafo 2, entro il 15 febbraio 2017.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   La direttiva 2001/81/CE è abrogata a decorrere dal 1o luglio 2018.

In deroga al primo comma:

a)

gli articoli 1 e 4 e l'allegato I della direttiva 2001/81/CE continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2019;

b)

gli articoli 7 e 8 e l'allegato III della direttiva 2001/81/CE sono abrogati a decorrere dal 31 dicembre 2016.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

2.   Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono applicare l'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva in relazione ai limiti di cui all'articolo 4 e all'allegato I della direttiva 2001/81/CE.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 31 dicembre 2016.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU C 451 del 16.12.2014, pag. 134.

(2)  GU C 415 del 20.11.2014, pag. 23.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2016.

(4)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(5)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(6)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

(7)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(8)  Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(12)  Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).

(13)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(14)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(15)  Decisione 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 1.

(16)  Decisione ECE/EB.AIR/127, paragrafo 36 sexies.

(17)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(18)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

(19)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


ALLEGATO I

MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE

Tabella A

Obblighi di comunicazione annua delle emissioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Elemento

Sostanze inquinanti

Serie temporale

Date della comunicazione

Emissioni nazionali totali (1) per categoria di fonti NFR (2)

SO2, NOx, COVNM, NH3, CO

metalli pesanti (Cd, Hg, Pb) (3)

POP (4) (PAH (5) totali, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani, PCB (6), HCB (7))

Comunicazione annuale, dal 1990 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)

15 febbraio (9)

Emissioni nazionali totali per categoria di fonti NFR (2)

PM2,5, PM10  (8) e, se disponibile, BC

Comunicazione annuale, dal 2000 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)

15 febbraio (9)


Tabella B

Obblighi di comunicazione annua delle emissioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Elemento

Sostanze inquinanti

Serie temporale

Date della comunicazione

Emissioni nazionali totali per categoria di fonti NFR (10)

metalli pesanti (As, Cr, Cu, Ni, Se e Zn e loro composti) (11)

PST (12)

Comunicazione annuale, dal 1990 (2000 per il PST), all'anno di comunicazione meno 2 (X-2)

15 febbraio


Tabella C

Obblighi di comunicazione delle emissioni e delle proiezioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2

Elemento

Sostanze inquinanti

Serie temporale/anni-obiettivo

Date della comunicazione

Dati nazionali delle emissioni su griglia per categoria di fonti (GNFR)

SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5

metalli pesanti (Cd, Hg, Pb)

POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani)

BC (se disponibile)

Comunicazione quadriennale per l'anno di comunicazione meno 2 (X-2)

dal 2017

1o maggio (13)

Grandi fonti puntuali (LPS) per categoria di fonti (GNFR)

SO2, NOx, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5

metalli pesanti (Cd, Hg, Pb)

POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani)

BC (se disponibile)

Comunicazione quadriennale per l'anno di comunicazione meno 2 (X-2)

dal 2017

1o maggio (13)

Proiezioni delle emissioni, aggregate secondo la NFR

SO2, NOx, NH3, COVNM, PM2,5 e, se disponibile, BC

Comunicazione biennale che copra gli anni delle proiezioni 2020, 2025, 2030 e, se disponibili, 2040 e 2050

dal 2017

15 marzo


Tabella D

Obblighi di comunicazione annua delle relazioni d'inventario di cui all'articolo 8, paragrafo 3

Elemento

Sostanze inquinanti

Serie temporale/anni-obiettivo

Date della comunicazione

Relazione di inventario

SO2, NOx, COVNM, NH3, CO, PM2,5, PM10

metalli pesanti (Cd, Hg, Pb) e BC

POP (PAH totali, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani, PCB, HCB)

se disponibili, metalli pesanti (As, Cr, Cu, Ni, Se e Zn e loro composti) e PST

Tutti gli anni

(come indicato nelle tabelle A-B-C)

15 marzo


(1)  Nomenclatura per la comunicazione dei dati (NFR) stabilita dalla convenzione LRTAP.

(2)  Le emissioni naturali sono comunicate conformemente alle metodologie della convenzione LRTAP e alla Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici. Esse non sono incluse nei totali nazionali e sono comunicate separatamente.

(3)  Cd (cadmio), Hg (mercurio), Pb (piombo).

(4)  POP (inquinanti organici persistenti).

(5)  PAHs (idrocarburi policiclici aromatici)

(6)  PCBs (policlorodifenili)

(7)  HCB (esaclorobenzene)

(8)  

«PM10»: particelle con un diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 micrometri (μm).

(9)  In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate.

(10)  Le emissioni naturali sono comunicate conformemente alle metodologie della convenzione LRTAP e alla Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici. Esse non sono incluse nei totali nazionali e sono comunicate separatamente.

(11)  As (arsenico), Cr (cromo), Cu (rame), Ni (nichel), Se (selenio), Zn (zinco).

(12)  PST (totale di particelle in sospensione).

(13)  In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate.


ALLEGATO II

IMPEGNI NAZIONALI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Tabella A

Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO2), degli ossidi di azoto (NOx) e dei composti organici volatili non metanici (COVNM). L'anno di riferimento per gli impegni di riduzione delle emissioni è il 2005, e per il trasporto su strada, questi si applicano alle emissioni calcolate in base ai combustibili venduti (*1)


Stato membro

Riduzione delle emissioni di SO2 rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di NOx rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005

Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno a partire dal 2030

Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno a partire dal 2030

Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno a partire dal 2030

Belgio

43 %

 

66 %

41 %

 

59 %

21 %

 

35 %

Bulgaria

78 %

 

88 %

41 %

 

58 %

21 %

 

42 %

Repubblica ceca

45 %

 

66 %

35 %

 

64 %

18 %

 

50 %

Danimarca

35 %

 

59 %

56 %

 

68 %

35 %

 

37 %

Germania

21 %

 

58 %

39 %

 

65 %

13 %

 

28 %

Estonia

32 %

 

68 %

18 %

 

30 %

10 %

 

28 %

Grecia

74 %

 

88 %

31 %

 

55 %

54 %

 

62 %

Spagna

67 %

 

88 %

41 %

 

62 %

22 %

 

39 %

Francia

55 %

 

77 %

50 %

 

69 %

43 %

 

52 %

Croazia

55 %

 

83 %

31 %

 

57 %

34 %

 

48 %

Irlanda

65 %

 

85 %

49 %

 

69 %

25 %

 

32 %

Italia

35 %

 

71 %

40 %

 

65 %

35 %

 

46 %

Cipro

83 %

 

93 %

44 %

 

55 %

45 %

 

50 %

Lettonia

8 %

 

46 %

32 %

 

34 %

27 %

 

38 %

Lituania

55 %

 

60 %

48 %

 

51 %

32 %

 

47 %

Lussemburgo

34 %

 

50 %

43 %

 

83 %

29 %

 

42 %

Ungheria

46 %

 

73 %

34 %

 

66 %

30 %

 

58 %

Malta

77 %

 

95 %

42 %

 

79 %

23 %

 

27 %

Paesi Bassi

28 %

 

53 %

45 %

 

61 %

8 %

 

15 %

Austria

26 %

 

41 %

37 %

 

69 %

21 %

 

36 %

Polonia

59 %

 

70 %

30 %

 

39 %

25 %

 

26 %

Portogallo

63 %

 

83 %

36 %

 

63 %

18 %

 

38 %

Romania

77 %

 

88 %

45 %

 

60 %

25 %

 

45 %

Slovenia

63 %

 

92 %

39 %

 

65 %

23 %

 

53 %

Slovacchia

57 %

 

82 %

36 %

 

50 %

18 %

 

32 %

Finlandia

30 %

 

34 %

35 %

 

47 %

35 %

 

48 %

Svezia

22 %

 

22 %

36 %

 

66 %

25 %

 

36 %

Regno Unito

59 %

 

88 %

55 %

 

73 %

32 %

 

39 %

EU 28

59 %

 

79 %

42 %

 

63 %

28 %

 

40 %


Tabella B

Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3) e di particolato fine (PM2,5). L'anno di riferimento per gli impegni di riduzione delle emissioni è il 2005, e per il trasporto su strada, questi si applicano alle emissioni calcolate in base ai combustibili venduti (*2).


Stato membro

Riduzione delle emissioni di NH3 rispetto al 2005

Riduzione delle emissioni di PM2,5 rispetto al 2005

Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno a partire dal 2030

Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029

 

Per qualsiasi anno a partire dal 2030

Belgio

2 %

 

13 %

20 %

 

39 %

Bulgaria

3 %

 

12 %

20 %

 

41 %

Repubblica ceca

7 %

 

22 %

17 %

 

60 %

Danimarca

24 %

 

24 %

33 %

 

55 %

Germania

5 %

 

29 %

26 %

 

43 %

Estonia

1 %

 

1 %

15 %

 

41 %

Grecia

7 %

 

10 %

35 %

 

50 %

Spagna

3 %

 

16 %

15 %

 

50 %

Francia

4 %

 

13 %

27 %

 

57 %

Croazia

1 %

 

25 %

18 %

 

55 %

Irlanda

1 %

 

5 %

18 %

 

41 %

Italia

5 %

 

16 %

10 %

 

40 %

Cipro

10 %

 

20 %

46 %

 

70 %

Lettonia

1 %

 

1 %

16 %

 

43 %

Lituania

10 %

 

10 %

20 %

 

36 %

Lussemburgo

1 %

 

22 %

15 %

 

40 %

Ungheria

10 %

 

32 %

13 %

 

55 %

Malta

4 %

 

24 %

25 %

 

50 %

Paesi Bassi

13 %

 

21 %

37 %

 

45 %

Austria

1 %

 

12 %

20 %

 

46 %

Polonia

1 %

 

17 %

16 %

 

58 %

Portogallo

7 %

 

15 %

15 %

 

53 %

Romania

13 %

 

25 %

28 %

 

58 %

Slovenia

1 %

 

15 %

25 %

 

60 %

Slovacchia

15 %

 

30 %

36 %

 

49 %

Finlandia

20 %

 

20 %

30 %

 

34 %

Svezia

15 %

 

17 %

19 %

 

19 %

Regno Unito

8 %

 

16 %

30 %

 

46 %

UE 28

6 %

 

19 %

22 %

 

49 %


(*1)  Gli Stati membri che possono scegliere di impiegare le emissioni nazionali totali calcolate tenendo conto dei combustibili utilizzati quale base per la verifica della conformità nell'ambito della convenzione LRTAP possono mantenere tale opzione al fine di garantire la coerenza tra il diritto internazionale e il diritto dell'Unione.

(*2)  Gli Stati membri che possono scegliere di impiegare le emissioni nazionali totali calcolate tenendo conto dei combustibili utilizzati quale base per la verifica della conformità nell'ambito della convenzione LRTAP possono mantenere tale opzione al fine di garantire la coerenza tra il diritto internazionale e il diritto dell'Unione.


ALLEGATO III

CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 10

PARTE 1

Contenuto minimo dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

1.

I programmi nazionali iniziali di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 6 e 10 devono riguardare almeno gli elementi seguenti:

a)

il quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento nel cui contesto il programma è stato sviluppato, tra cui:

i)

le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti, compresi i cambiamenti climatici e, se del caso, l'agricoltura, l'industria e i trasporti;

ii)

le responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali;

iii)

i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria, e il grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione;

iv)

l'evoluzione prevista ipotizzando che le politiche e le misure adottate non subiscano cambiamenti;

b)

le opzioni strategiche considerate per rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni nel periodo tra il 2020 e il 2029 e a partire dal 2030 e conseguire i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; ove possibile, l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;

c)

le misure e le politiche prescelte in vista della loro adozione, nonché un calendario per la loro adozione, la loro attuazione e il loro riesame e le autorità competenti responsabili;

d)

se del caso, una spiegazione dei motivi per cui i livelli indicativi delle emissioni per il 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportano costi sproporzionati;

e)

se del caso, un rendiconto dell'impiego di meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5 e delle eventuali conseguenze ambientali che scaturiscono da tale impiego;

f)

una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'intervento pertinenti.

2.

Gli aggiornamenti del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 6 e 10 riguardano quanto meno gli aspetti seguenti:

a)

una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella riduzione delle emissioni e nella riduzione delle concentrazioni;

b)

eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni, nel programma o nel calendario di attuazione.

PARTE 2

Misure di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Gli Stati membri tengono conto del pertinente documento di orientamento sull'ammoniaca e impiegano le migliori tecniche disponibili conformemente alla direttiva 2010/75/UE.

A.   Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca

1.

Gli Stati membri stabiliscono un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca, tenendo conto del codice quadro dell'UNECE relativo a buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca del 2014, che deve riguardare quanto meno gli aspetti seguenti:

a)

gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;

b)

strategie di alimentazione del bestiame;

c)

tecniche di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;

d)

sistemi di stoccaggio del letame che comportano emissioni ridotte;

e)

sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte;

f)

possibilità di limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego di fertilizzanti minerali.

2.

Gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale un bilancio dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido di azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, in base ai principi stabiliti nel documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto (1).

3.

Gli Stati membri vietano l'uso di fertilizzanti al carbonato di ammonio e possono ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi seguenti:

a)

sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti a base di nitrato di ammonio;

b)

quando si continuano ad utilizzare fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi che consentono di ridurre di almeno il 30 % le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo di riferimento, come specificato nel documento di orientamento sull'ammoniaca;

c)

promuovendo la sostituzione dei fertilizzanti inorganici con fertilizzanti organici e, laddove si continuino ad utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

4.

Gli Stati membri possono ridurre le emissioni di ammoniaca da effluenti di allevamento utilizzando i metodi seguenti:

a)

riduzione delle emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e letame solido sui seminativi e i prati mediante metodi che riducono le emissioni di almeno il 30 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca e nel rispetto delle condizioni seguenti:

i)

spandendo il letame e i liquami solo in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti;

ii)

non spandendo i liquami e il letame su terreni saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve;

iii)

spandendo i liquami sui prati con un sistema di tubature a traino o per sotterramento a più o meno grande profondità;

iv)

incorporando il letame e i liquami applicati sui seminativi nel suolo entro quattro ore dallo spandimento;

b)

riduzione delle emissioni dovute allo stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione, secondo i metodi seguenti:

i)

per i depositi di liquame costruiti dopo il 1o gennaio 2022, utilizzando sistemi e tecniche di immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le emissioni di ammoniaca almeno del 60 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca, e per i depositi di liquame esistenti, almeno del 40 %;

ii)

coprendo i depositi di letame;

iii)

assicurando che le aziende dispongano di una sufficiente capacità di stoccaggio del letame, in modo da spanderlo solo nei periodi adatti per la crescita delle colture:

c)

riduzione delle emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali, utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 20 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca;

d)

riduzione delle emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca del 10 % almeno rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca.

B.   Misure di riduzione delle emissioni per il controllo delle emissioni di particolato e di particolato carbonioso

1.

Fatto salvo l'allegato II relativo alle regole di condizionalità del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri possono vietare l'incenerimento dei rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali.

Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto del divieto attuato in conformità del primo comma. Eventuali deroghe a tale divieto devo limitarsi ai programmi di prevenzione per evitare gli incendi di incolto, lottare contro i parassiti o proteggere la biodiversità.

2.

Gli Stati membri possono stabilire un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui del raccolto, che si basa sui principi seguenti:

a)

miglioramento della struttura dei suoli attraverso l'incorporazione dei residui del raccolto;

b)

tecniche perfezionate per l'incorporazione dei residui del raccolto;

c)

uso alternativo dei residui del raccolto;

d)

miglioramento del tenore di nutrienti e della struttura dei suoli mediante l'incorporazione del letame ai fini di una crescita ottimale dei vegetali evitando in questo modo l'incenerimento del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).

C.   Prevenire gli impatti sulle piccole aziende agricole

Nell'adottare le misure descritte nelle sezioni A e B, gli Stati membri provvedono affinché gli impatti sulle piccole e micro aziende agricole siano pienamente presi in considerazione.

Gli Stati membri possono, per esempio, esentare le piccole e micro aziende agricole da tali misure, ove possibile, tenendo conto degli impegni di riduzione applicabili.


(1)  Decisione 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


ALLEGATO IV

METODOLOGIE PER L'ELABORAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI E DELLE PROIEZIONI NAZIONALI DELLE EMISSIONI, DELLE RELAZIONI D'INVENTARIO E DEGLI INVENTARI NAZIONALI DELLE EMISSIONI ADATTATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 e 8

Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli Stati membri elaborano inventari nazionali delle emissioni, inventari nazionali delle emissioni adattati se del caso, proiezioni nazionali delle emissioni, inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, inventari delle grandi fonti puntuali e relazioni d'inventario avvalendosi dei metodi adottati dalle parti della convenzione LRTAP (orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati); sono inoltre invitati a utilizzare la Guida EMEP/EEA per gli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici (Guida EMEP/EEA) ivi menzionata. Secondo gli stessi orientamenti devono essere fornite anche ulteriori informazioni, in particolare i dati relativi alle attività, indispensabili per la valutazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni.

L'applicazione degli orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati non incide sugli ulteriori modalità specificate nel presente allegato e sulle prescrizioni in materia di nomenclatura per la comunicazione dei dati, di serie temporali e di date della comunicazione di cui all'allegato I.

PARTE 1

Inventari nazionali delle emissioni annue

1.

Gli inventari nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, completi ed esatti.

2.

Le emissioni dalle principali categorie individuate sono calcolate conformemente ai metodi definiti nella Guida EMEP/AEA e in vista dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di livello più elevato (più dettagliato).

Gli Stati membri possono utilizzare altri metodi scientificamente validi e compatibili per istituire gli inventari nazionali delle emissioni qualora tali metodi forniscano stime più precise delle metodologie della Guida EMEP/AEA.

3.

Per quanto riguarda le emissioni del settore dei trasporti, gli Stati membri calcolano e comunicano emissioni coerenti con i bilanci energetici nazionali trasmessi a Eurostat.

4.

Le emissioni relative al trasporto su strada sono calcolate e comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti (1) nello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono inoltre comunicare le emissioni relative al trasporto su strada prendendo come riferimento il carburante utilizzato o i chilometri percorsi nello Stato membro.

5.

Gli Stati membri comunicano le rispettive emissioni nazionali annue espresse nell'unità applicabile specificata nel modello NFR della convenzione LRTAP.

PARTE 2

Proiezioni nazionali delle emissioni

1.

Le proiezioni nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, complete ed esatte e le informazioni comunicate comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

una chiara individuazione delle politiche e delle misure adottate e previste utilizzate nelle proiezioni;

b)

se del caso, i risultati dell'analisi di sensibilità effettuata per le proiezioni;

c)

la descrizione delle metodologie, dei modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input e output.

2.

Le proiezioni delle emissioni sono stimate e aggregate in relazione ai settori cui appartengono le fonti. Gli Stati membri forniscono una proiezione «con misure» (misure adottate) e, se del caso, una proiezione «con misure aggiuntive» (misure previste) per ogni inquinante conformemente agli orientamenti di cui alla Guida EMEP/EEA.

3.

Le proiezioni delle emissioni nazionali devono essere coerenti con l'inventario delle emissioni annue nazionali per l'anno x-3 e con le proiezioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

PARTE 3

Relazione d'inventario

Le relazioni d'inventario sono elaborate conformemente agli orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati e comunicate utilizzando il modello per le relazioni d'inventario ivi specificato. Tale relazione deve contenere come minimo le seguenti informazioni:

a)

descrizione, riferimenti e fonti d'informazione delle metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione e dati sulle attività nonché le ragioni della loro scelta;

b)

descrizione delle principali categorie nazionali di fonti di emissione;

c)

informazioni sulle incertezze, la garanzia della qualità e la verifica;

d)

descrizione delle disposizioni istituzionali previste per la compilazione degli inventari;

e)

ricalcoli e miglioramenti pianificati;

f)

se del caso, informazioni sull'uso dei meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4;

g)

over pertinente, informazioni sui motivi dello scostamento dalla traiettoria di riduzione determinata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché sulle misure di riconduzione alla traiettoria;

h)

sintesi.

PARTE 4

Adattamento degli inventari delle emissioni nazionali

1.

Uno Stato membro che propone un adattamento del suo inventario nazionale delle emissioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, allega alla sua proposta alla Commissione, quanto meno, i documenti giustificativi seguenti:

a)

la prova che l'impegno o gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni in questione sono superati;

b)

la prova della misura in cui l'adattamento dell'inventario delle emissioni riduce il superamento e contribuisce al rispetto dell'impegno o degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni in questione;

c)

una stima della data in cui l'impegno o gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero essere conseguiti in base alle proiezioni delle emissioni nazionali prima dell'adattamento;

d)

la prova che l'adattamento è coerente con una o più delle tre circostanze descritte qui di seguito. Si può fare riferimento, se del caso, ai pertinenti adattamenti precedenti:

i)

in caso di nuove categorie di fonti di emissione:

la prova che la nuova categoria di fonti di emissione è riconosciuta nella letteratura scientifica e/o nella Guida EMEP/EEA;

la prova che tale categoria di fonti non era inclusa nell'inventario nazionale delle emissioni storiche pertinente nel momento in cui è stato stabilito l'impegno di riduzione delle emissioni;

la prova che le emissioni provenienti da una nuova categoria di fonte impediscono allo Stato membro di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni, accompagnata da una descrizione dettagliata della metodologia, dei dati e dei fattori di emissione utilizzati per giungere a tale conclusione;

ii)

in caso di fattori di emissione molto diversi per la determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche:

una descrizione dei fattori di emissione iniziali, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione;

la prova che i fattori di emissione iniziali sono stati utilizzati per determinare le riduzioni delle emissioni nel momento in cui queste sono state fissate;

una descrizione dei fattori di emissione aggiornati, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione;

un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando i fattori di emissione iniziali e aggiornati da cui risulti che il cambiamento dei fattori di emissione impedisce allo Stato membro di rispettare i propri impegni di riduzione;

i criteri per decidere se le variazioni dei fattori di emissione sono significative;

iii)

in caso di metodologie molto diverse per la determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche:

una descrizione della metodologia iniziale utilizzata, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione;

la prova che è stata utilizzata la metodologia iniziale per determinare le riduzioni delle emissioni nel momento in cui sono state fissate;

una descrizione della metodologia aggiornata utilizzata, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica o di riferimento utilizzata per la sua elaborazione;

un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando le metodologie iniziali e aggiornate da cui risulti che il cambiamento di metodologia impedisce allo Stato membro di rispettare il proprio impegno di riduzione;

i criteri per decidere se le variazioni di metodologia sono significative.

2.

Gli Stati membri possono comunicare le medesime informazioni a sostegno delle procedure di adattamento fondate sulle stesse condizioni preliminari, purché ciascuno Stato membro presenti le informazioni specifiche per paese richieste come stabilito al punto 1.

3.

Gli Stati membri ricalcolano le emissioni adattate per assicurare, per quanto possibile, la coerenza delle serie temporali per ogni anno in cui l'adattamento o gli adattamenti sono applicati.


(1)  Gli Stati membri che possono scegliere di impiegare le emissioni nazionali totali calcolate tenendo conto dei combustibili utilizzati quale base per la verifica della conformità nell'ambito della convenzione LRTAP possono mantenere questa opzione al fine di garantire la coerenza tra il diritto internazionale e il diritto dell'Unione.

(2)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).


ALLEGATO V

INDICATORI FACOLTATIVI PER IL MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI CUI ALL'ARTICOLO 9

a)

per gli ecosistemi di acqua dolce: determinazione della portata dei danni biologici, ivi compresi i recettori sensibili (microfite, macrofite e diatomee) e diminuzione degli stock ittici o delle popolazioni di invertebrati:

 

indicatore chiave delle capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC) e indicatori ausiliari di acidità (pH), solfato disciolto (SO4), nitrati (NO3) e carbonio organico disciolto:

 

frequenza di campionamento: da annuale (rimonta autunnale dei laghi) a mensile (corsi d'acqua).

b)

per gli ecosistemi terrestri: valutazione dell'acidità del suolo, della perdita di elementi nutrienti del suolo, del bilancio dell'azoto e della perdita di biodiversità:

i)

indicatore chiave dell'acidità del suolo: frazioni scambiabili di cationi basici (saturazione basica) e di alluminio scambiabile nei suoli:

 

frequenza di campionamento: ogni dieci anni;

 

indicatori ausiliari: pH, solfati, nitrati, cationi basici, concentrazioni di alluminio in una soluzione del suolo:

 

frequenza di campionamento: ogni anno (se opportuno);

ii)

indicatore chiave della lisciviazione dei nitrati nel suolo (NO3,leach):

frequenza di campionamento: ogni anno;

iii)

indicatore chiave del rapporto carbonio-azoto (C/N) e indicatore ausiliario dell'azoto totale nel suolo (Ntot):

frequenza di campionamento: ogni dieci anni;

iv)

indicatore chiave del bilancio dei nutrienti nelle foglie (N/P, N/K, N/Mg):

frequenza di campionamento: ogni quattro anni.

c)

per gli ecosistemi terrestri: determinazione dei danni alla vegetazione e della perdita di biodiversità dovuti all'ozono:

i)

indicatore chiave della crescita della vegetazione e dei danni fogliari e indicatore ausiliario del flusso di carbonio (Cflux):

frequenza di campionamento: ogni anno;

ii)

indicatore chiave del superamento dei livelli critici in termini di flusso:

frequenza di campionamento: ogni anno durante la stagione di crescita.


ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2001/81/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, primo comma, e secondo comma, lettere c), d) ed e)

Articolo 2

Articolo 3, lettera e)

Articolo 3, punto1)

Articolo 3, punti 2), 3), 4), 5), 8), 9), 12) e 13)

Articolo 3, lettera i)

Articolo 3, punto 6)

Articolo 3, lettera k)

Articolo 3, punto 7)

Articolo 3, lettera h)

Articolo 3, punto 10)

Articolo 3, lettera g)

Articolo 3, punto 11)

Articolo 4

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafi 2 e da 5 a 10

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

Articolo 7

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, paragrafi da 2 a 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 9

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafi 3 e 4

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 16

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 16

Articolo 22

Articolo 17

Articolo 23

Articolo 8, paragrafo 1, e allegato III

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegati III, V e VI

Allegato III

Allegato IV


Dichiarazione della Commissione sul riesame delle emissioni di metano

La Commissione ritiene che sia essenziale, per la qualità dell'aria, seguire l'evoluzione delle emissioni di metano negli Stati membri per ridurre le concentrazioni di ozono nell'UE e promuovere la riduzione delle emissioni di metano a livello internazionale.

La Commissione conferma che, sulla base delle emissioni nazionali dichiarate, intende procedere a un'ulteriore valutazione dell'impatto delle stesse sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva NEC, che considererà misure volte a ridurre tali emissioni e che, ove opportuno, presenterà una proposta legislativa in tal senso. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto di una serie di studi attualmente in corso in questo settore, che dovrebbero essere completati nel 2017, oltre che degli altri sviluppi internazionali nell''ambito in questione.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/32


REGOLAMENTO (UE) 2016/2285 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2016

che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, quali definite nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (2), sono decise ogni due anni.

(5)

È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, con particolare riguardo ai consigli consultivi interessati.

(6)

È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (3), e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

(7)

I pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dello CSTEP indicano che gli stock di acque profonde sono in gran parte sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre ulteriormente le possibilità di pesca per tali stock fino a quando non tornino a mostrare un andamento positivo.

(8)

In base al parere del CIEM, è opportuno che il TAC per l'occhialone nelle acque nordoccidentali sia limitato alle catture accessorie.

(9)

Significative catture di occhialone sono praticate nelle pertinenti zone del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) e della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che confinano con la sottozona CIEM IX. Dato che i dati CIEM sono incompleti per tali zone adiacenti, l'ambito di applicazione del TAC dovrebbe rimanere limitato alla sottozona CIEM IX. Tuttavia, nella prospettiva di elaborare future decisioni gestionali è opportuno prevedere una comunicazione di dati per tali zone adiacenti.

(10)

Il CIEM raccomanda che non siano autorizzate catture di pesce specchio atlantico fino al 2020. In passato sono stati stabiliti TAC per questa specie (fissati a zero dal 2010). È opportuno che siano vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale specie, dal momento che lo stock è depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM osserva che nell'Atlantico nordorientale le navi dell'Unione non praticano attività di pesca diretta del pesce specchio atlantico dal 2010.

(11)

Secondo il parere fornito dal CIEM, da osservazioni limitate a bordo emerge che la percentuale di granatiere berglax è stata inferiore all'1 % delle catture dichiarate di granatiere di roccia. In base a tali considerazioni, il CIEM raccomanda che non vi siano attività di pesca diretta per il granatiere berglax e che le catture accessorie siano imputate al TAC per il granatiere di roccia al fine di ridurre al minimo il rischio di dichiarazione erronea delle specie. Il CIEM rileva che esistono notevoli differenze, superiori a un ordine di grandezza (più di dieci volte), tra le relative quote di granatiere di roccia e granatiere berglax dichiarate negli sbarchi ufficiali e le catture osservate e gli studi scientifici nelle zone dove attualmente ha luogo la pesca del granatiere berglax. Per questa specie sono disponibili dati molto limitati e alcuni dati relativi agli sbarchi dichiarati sono considerati dal CIEM dichiarazioni erronee delle specie. Di conseguenza, non è possibile stabilire una documentazione storica accurata delle catture di granatiere berglax. Pertanto, le catture accessorie di granatiere berglax dovrebbero essere limitate all'1 % del contingente di granatiere di roccia di ciascuno Stato membro e imputate a tale contingente, in linea con il parere scientifico.

(12)

Il CIEM raccomanda che le catture dirette di squali di acque profonde siano fissate a zero. Tuttavia, il CIEM rileva altresì che i limiti di cattura restrittivi attualmente applicabili comportano inevitabilmente una comunicazione erronea di catture accessorie di squali di acque profonde. In particolare, la pesca artigianale diretta in alto mare di pesce sciabola nero che utilizza palangari comporta inevitabilmente catture accessorie di squali di acque profonde, che attualmente sono rigettati in mare morti. Alla luce di tali fatti e al fine di raccogliere informazioni scientifiche sugli squali di acque profonde, è opportuno introdurre una cattura accessoria autorizzata restrittiva per il 2017 e 2018 a titolo sperimentale consentendo sbarchi limitati di catture accessorie inevitabili di squali di acque profonde nella pesca artigianale diretta in alto mare di pesce sciabola nero che utilizza palangari. I palangari sono riconosciuti come attrezzo da pesca selettiva in tale tipo di pesca. Gli Stati membri interessati dovrebbero sviluppare misure di gestione regionali per la pesca del pesce sciabola nero e istituire misure specifiche di raccolta dei dati per lo squalo di acque profonde al fine di garantire un attento monitoraggio degli stock. La fissazione di una cattura accessoria autorizzata dell'Unione per gli squali di acque profonde nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona CIEM X e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 lascia impregiudicato il principio della stabilità relativa con riguardo allo squalo di acque profonde in tali zone.

(13)

A norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), è opportuno individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. È opportuno applicare TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui devono essere fissati i TAC; in caso contrario è opportuno applicare TAC analitici. In base ai pareri del CIEM e dello CSTEP, gli stock di acque profonde per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca corrispondenti, dovrebbero essere soggetti a TAC precauzionali.

(14)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, il 15 settembre 2016 il Portogallo ha presentato una richiesta rivolta alla Commissione per aumentare fino a 15 000 tonnellate il TAC per l'acciuga nel 2016 nelle sottozone CIEM IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Nel parere del 21 ottobre 2016 il CIEM ha confermato lo stato eccezionalmente buono di tale stock di acciuga e il fatto che nel 2016 catture fino a 15 000 tonnellate possono essere ritenute sostenibili. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (5).

(15)

Le possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 di cui al regolamento (UE) 2016/72 si applicano a partire dal 1o gennaio 2016. Le disposizioni di modifica di cui al presente regolamento dovrebbero parimenti applicarsi a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione sono aumentate rispetto a quelle fissate nel regolamento (UE) 2016/72.

(16)

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2017 e il 2018, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

b)   «acque dell'Unione»: le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, a eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

c)   «totale ammissibile di catture» (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

d)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

e)   «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)   «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

b)   «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Articolo 3

TAC e ripartizioni

I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni a essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 4

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8);

c)

le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (9);

d)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

f)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le catture provenienti da stock per i quali sono fissati TAC possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 6

Divieti

Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tale zona.

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Modifica del regolamento (UE) 2016/72

Nell'allegato I bis del regolamento (UE) 2016/72 la voce nella tabella per l'acciuga nelle sottozone CIEM X e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) è sostituita dalla seguente:

Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

sottozone IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

7 174

 

 

Portogallo

7 826

 

 

Unione

15 000

 

 

TAC

15 000

 

TAC precauzionale

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

(3)  Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(7)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato.

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1.

Nell'elenco riportato nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Tuttavia, gli squali di acque profonde figurano all'inizio dell'elenco. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.

Nome comune

Codice alfa a 3 lettere

Nome scientifico

Pesce sciabola nero

BSF

Aphanopus carbo

Berici

ALF

Beryx spp.

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatiere berglax

RHG

Macrourus berglax

Occhialone

SBR

Pagellus bogaraveo

Musdea bianca

GFB

Phycis blennoides

2.

Ai fini del presente regolamento, per «squali di acque profonde» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.

Nome comune

Codice alfa a 3 lettere

Nome scientifico

Gattucci oceanici

API

Apristurus spp.

Squalo serpente

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Sagrì

CWO

Centrophorus spp.

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Squalo musolungo

CYP

Centroscymnus crepidater

Pescecane nero

CFB

Centroscyllium fabricii

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nero

ETX

Etmopterus spinax

Gattuccio islandese

GAM

Galeus murinus

Squalo capo piatto

SBL

Hexanchus griseus

Pesce porco atlantico

OXN

Oxynotus paradoxus

Cagnolo atlantico

SYR

Scymnodon ringens

Squalo di Groenlandia

GSK

Somniosus microcephalus

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali (in tonnellate di peso vivo)

Specie:

Squali di acque profonde

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX

(DWS/56789-)

Anno

2017

2018

 

 

Unione

10 (1)

10 (1)

 

 

TAC

10 (1)

10 (1)

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Squali di acque profonde

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X

(DWS/10-)

Anno

2017

2018

 

 

Portogallo

10 (2)

10 (2)

 

 

Unione

10 (2)

10 (2)

 

 

TAC

10 (2)

10 (2)

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Squali di acque profonde, Deania hystricosa e Deania profundorum

Zona:

Acque internazionali della zona XII

(DWS/12INT-)

Anno

2017

2018

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spagna

0

0

 

 

Francia

0

0

 

 

Regno Unito

0

0

 

 

Unione

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Squali di acque profonde

Zona:

acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2

(DWS/F3412C)

Anno

2017

2018

 

 

Unione

10 (3)

10 (3)

 

 

TAC

10 (3)

10 (3)

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV

(BSF/1234-)

Anno

2017

2018

 

 

Germania

3

3

 

 

Francia

3

3

 

 

Regno Unito

3

3

 

 

Unione

9

9

 

 

TAC

9

9

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

(BSF/56712-)

Anno

2017

2018

 

 

Germania

34

30

 

 

Estonia

17

15

 

 

Irlanda

84

74

 

 

Spagna

168

148

 

 

Francia

2 362

2 078

 

 

Lettonia

110

97

 

 

Lituania

1

1

 

 

Polonia

1

1

 

 

Regno Unito

168

148

 

 

Altri

9 (4)

8 (4)

 

 

Unione

2 954

2 600

 

 

TAC

2 954

2 600

 

TAC analitico


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

(BSF/8910-)

Anno

2017

2018

 

 

Spagna

10

9

 

 

Francia

26

23

 

 

Portogallo

3 294

2 965

 

 

Unione

3 330

2 997

 

 

TAC

3 330

2 997

 

TAC analitico


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2

(BSF/C3412-)

Anno

2017

2018

 

 

Portogallo

2 488

2 189

 

 

Unione

2 488

2 189

 

 

TAC

2 488

2 189

 

TAC precauzionale


Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

(ALF/3X14-)

Anno

2017

2018

 

 

Irlanda

9

9

 

 

Spagna

63

63

 

 

Francia

17

17

 

 

Portogallo

182

182

 

 

Regno Unito

9

9

 

 

Unione

280

280

 

 

TAC

280

280

 

TAC analitico


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e IV

(RNG/124-)

Anno

2017

2018

 

 

Danimarca

1 (5)

1 (5)

 

 

Germania

1 (5)

1 (5)

 

 

Francia

7 (5)

7 (5)

 

 

Regno Unito

1 (5)

1 (5)

 

 

Unione

10 (5)

10 (5)

 

 

TAC

10 (5)

10 (5)

 

TAC precauzionale


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III

(RNG/03-)

Anno

2017

2018

 

 

Danimarca

263 (6)  (7)

211 (6)  (7)

 

 

Germania

1 (6)  (7)

1 (6)  (7)

 

 

Svezia

14 (6)  (7)

11 (6)  (7)

 

 

Unione

278 (6)  (7)

223 (6)  (7)

 

 

TAC

278 (6)  (7)

223 (6)  (7)

 

TAC precauzionale


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

(RNG/5B67-)

Anno

2017

2018

 

 

Germania

6 (8)  (9)

6 (8)  (9)

 

 

Estonia

45 (8)  (9)

46 (8)  (9)

 

 

Irlanda

198 (8)  (9)

203 (8)  (9)

 

 

Spagna

49 (8)  (9)

50 (8)  (9)

 

 

Francia

2 513  (8)  (9)

2 569  (8)  (9)

 

 

Lituania

58 (8)  (9)

59 (8)  (9)

 

 

Polonia

29 (8)  (9)

30 (8)  (9)

 

 

Regno Unito

148 (8)  (9)

151 (8)  (9)

 

 

Altri

6 (8)  (9)  (10)

6 (8)  (9)  (10)

 

 

Unione

3 052  (8)  (9)

3 120  (8)  (9)

 

 

TAC

3 052  (8)  (9)

3 120  (8)  (9)

 

TAC analitico


Specie:

Granatiere di roccia

Coryphaenoides rupestris

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

(RNG/8X14-)

Anno

2017

2018

 

 

Germania

17 (11)  (12)

14 (11)  (12)

 

 

Irlanda

4 (11)  (12)

3 (11)  (12)

 

 

Spagna

1 883  (11)  (12)

1 508  (11)  (12)

 

 

Francia

87 (11)  (12)

69 (11)  (12)

 

 

Lettonia

30 (11)  (12)

24 (11)  (12)

 

 

Lituania

4 (11)  (12)

3 (11)  (12)

 

 

Polonia

590 (11)  (12)

472 (11)  (12)

 

 

Regno Unito

8 (11)  (12)

6 (11)  (12)

 

 

Unione

2 623  (11)  (12)

2 099  (11)  (12)

 

 

TAC

2 623  (11)  (12)

2 099  (11)  (12)

 

TAC analitico


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

(SBR/678-)

Anno

2017

2018

 

 

Irlanda

4 (13)

4 (13)

 

 

Spagna

116 (13)

104 (13)

 

 

Francia

6 (13)

5 (13)

 

 

Regno Unito

14 (13)

13 (13)

 

 

Altri

4 (13)

4 (13)

 

 

Unione

144 (13)

130 (13)

 

 

TAC

144 (13)

130 (13)

 

TAC analitico


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX (14)

(SBR/09-)

Anno

2017

2018

 

 

Spagna

137 (15)

130 (15)

 

 

Portogallo

37 (15)

35 (15)

 

 

Unione

174 (15)

165 (15)

 

 

TAC

174 (15)

165 (15)

 

TAC analitico


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X

(SBR/10-)

Anno

2017

2018

 

 

Spagna

5

5

 

 

Portogallo

507

507

 

 

Regno Unito

5

5

 

 

Unione

517

517

 

 

TAC

517

517

 

TAC analitico


Specie:

Musdea bianca

Phycis blennoides

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV

(GFB/1234-)

Anno

2017

2018

 

 

Germania

9

8

 

 

Francia

9

8

 

 

Regno Unito

15

13

 

 

Unione

33

29

 

 

TAC

33

29

 

TAC analitico


Specie:

Musdea bianca

Phycis blennoides

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(GFB/567-)

Anno

2017

2018

 

 

Germania

11 (16)

10 (16)

 

 

Irlanda

278 (16)

247 (16)

 

 

Spagna

628 (16)

559 (16)

 

 

Francia

380 (16)

338 (16)

 

 

Regno Unito

869 (16)

774 (16)

 

 

Unione

2 166  (16)

1 928  (16)

 

 

TAC

2 166  (16)

1 928  (16)

 

TAC analitico


Specie:

Musdea bianca

Phycis blennoides

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX

(GFB/89-)

Anno

2017

2018

 

 

Spagna

258 (17)

230 (17)

 

 

Francia

16 (17)

14 (17)

 

 

Portogallo

11 (17)

10 (17)

 

 

Unione

285 (17)

254 (17)

 

 

TAC

285 (17)

254 (17)

 

TAC analitico


Specie:

Musdea bianca

Phycis blennoides

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII

(GFB/1012-)

Anno

2017

2018

 

 

Francia

9

8

 

 

Portogallo

40

36

 

 

Regno Unito

9

8

 

 

Unione

58

52

 

 

TAC

58

52

 

TAC analitico

(1)  Esclusivamente per le catture accessorie nella pesca con palangari di pesce sciabola nero. Non è consentita la pesca diretta.

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie nella pesca con palangari di pesce sciabola nero. Non è consentita la pesca diretta.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie nella pesca con palangari di pesce sciabola nero. Non è consentita la pesca diretta.

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/124-) devono essere imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

(6)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere di roccia nella zona CIEM IIIa.

(7)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/03-) devono essere imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

(8)  Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(9)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) devono essere imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

(10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.

(11)  Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(12)  Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) devono essere imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

(13)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(14)  Le catture nella zona della CGPM 37.1.1 devono tuttavia essere dichiarate (SBR/F3711). Le catture nella zona Copace 34.1.11 devono tuttavia essere dichiarate (SBR/F34111)

(15)  Un massimo dell'8 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/*678-).

(16)  Un massimo dell'8 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/*89-).

(17)  Un massimo dell'8 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII (GFB/*567-).


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2286 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1), in particolare l'articolo 6 quinquies, paragrafo 1,

sentito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, i fornitori di roaming non dovrebbero addebitare alcun sovrapprezzo in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale ai clienti in roaming in un altro Stato membro, per le chiamate in roaming regolamentate effettuate o ricevute, gli SMS in roaming regolamentati inviati o i servizi dati in roaming regolamentati, compresi i messaggi MMS, soggetti a una politica di utilizzo corretto. Questa disposizione si applica a decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l'atto legislativo da adottare a seguito della proposta sul mercato del roaming all'ingrosso di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento sia divenuto applicabile entro tale data.

(2)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 prevede che in circostanze specifiche ed eccezionali un fornitore di roaming possa chiedere alla propria autorità nazionale di regolamentazione l'autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo ai clienti in roaming. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie a dimostrare che, in assenza di sovrapprezzi del roaming al dettaglio, il fornitore non è in grado di recuperare i costi della fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, il che compromette la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale.

(3)

Al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutta l'Unione di qualsiasi politica che mira a prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming («politica di utilizzo corretto») e delle autorizzazioni ad applicare un sovrapprezzo, è necessario stabilire norme dettagliate sull'applicazione di tale politica di utilizzo corretto, sulla metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e sulla domanda che il fornitore di roaming deve presentare ai fini di tale valutazione.

(4)

In base al regolamento (UE) n. 531/2012, l'obiettivo di una politica di utilizzo corretto è prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo da parte dei clienti in roaming dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale in vigore, come l'utilizzo di tali servizi per scopi diversi dai viaggi occasionali, ad esempio l'utilizzo in modo permanente. Le misure di attuazione dovrebbero garantire che la possibilità di applicare una politica di utilizzo corretto in roaming per conseguire questo obiettivo non sia sfruttata per altri scopi dai fornitori di roaming, a scapito dei clienti in roaming che compiono viaggi occasionali.

(5)

Con l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell'Unione, si applicano le stesse condizioni tariffarie per l'uso dei servizi mobili in roaming in altri paesi dell'Unione e a livello nazionale (ossia nel paese in cui il cliente ha sottoscritto l'abbonamento di telefonia mobile). Il regolamento (UE) n. 531/2012 mira a eliminare le differenze tra le tariffe nazionali e quelle di roaming quando si viaggia occasionalmente all'interno dell'Unione, mediante la realizzazione di un «roaming a tariffa nazionale». Tuttavia, le sue disposizioni non intendono consentire un roaming permanente in tutta l'Unione, vale a dire la situazione in cui un cliente in uno Stato membro in cui i prezzi nazionali dei servizi mobili sono più elevati acquista servizi da operatori stabiliti in Stati membri in cui i prezzi nazionali dei servizi mobili sono inferiori e ove il cliente non risiede abitualmente o non ha altri legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio, al fine di utilizzare in via permanente il roaming nel primo Stato membro.

(6)

L'utilizzo su base permanente di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale applicabile per scopi diversi dai viaggi occasionali potrebbe falsare la concorrenza, esercitare pressione al rialzo sui prezzi praticati a livello nazionale e mettere a rischio gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati. Per quanto riguarda i mercati visitati, gli operatori delle reti ospitanti si troverebbero a competere direttamente con i fornitori di servizi nazionali di altri Stati membri in cui i prezzi, i costi, le condizioni regolamentari e della concorrenza possono essere molto diversi e in base a condizioni di roaming all'ingrosso fissate in modo da essere quasi pari ai costi al solo scopo di facilitare il roaming occasionale. Per l'operatore del paese di origine l'utilizzo permanente delle tariffe nazionali in roaming può comportare il rifiuto o la limitazione dei servizi di roaming all'ingrosso da parte degli operatori delle reti ospitanti, o la fornitura da parte dell'operatore del paese di origine di volumi nazionali limitati o l'applicazione di prezzi nazionali più elevati, con conseguenti ripercussioni sulla capacità dell'operatore del paese di origine di servire i suoi normali clienti nazionali sia nel paese di origine che all'estero.

(7)

È necessario stabilire norme di attuazione basate su principi chiari e generalmente applicabili in grado di tener conto dei numerosi e diversi schemi di spostamento occasionale dei clienti in roaming, al fine di garantire che la politica di utilizzo corretto non costituisca un ostacolo alla piena realizzazione del «roaming a tariffa nazionale» da parte di detti clienti. Ai fini di una politica di utilizzo corretto che deve essere applicata da un fornitore di roaming, di norma si dovrebbe considerare che il cliente effettua viaggi occasionali in altri paesi dell'Unione quando il cliente è abitualmente residente nello Stato membro del fornitore di roaming o ha legami stabili con tale Stato membro che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio e utilizza servizi di roaming al dettaglio regolamentati in qualsiasi altro Stato membro.

(8)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 stabilisce che qualsiasi politica di utilizzo corretto deve consentire ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che siano coerenti con i rispettivi piani tariffari nazionali.

(9)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per i fornitori di roaming di offrire, e per i clienti in roaming di scegliere deliberatamente, una tariffa di roaming alternativa, in conformità all'articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012, che potrebbe includere condizioni contrattuali di utilizzo non rientranti in una politica di utilizzo corretto in conformità al presente regolamento.

(10)

Al fine di garantire che i servizi di roaming al dettaglio non siano soggetti a un utilizzo abusivo o anomalo indipendente dai viaggi occasionali al di fuori dello Stato membro in cui il cliente risiede o con il quale ha legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio, i fornitori di roaming possono avere la necessità di determinare il luogo abituale di residenza dei loro clienti in roaming o l'esistenza di tali legami stabili. Tenendo conto dei mezzi di prova che sono di uso comune nei rispettivi Stati membri e del livello percepito di rischio di utilizzo abusivo o anomalo, il fornitore di roaming dovrebbe essere in grado di specificare la prova ragionevole del luogo di residenza da fornire, sotto il controllo dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la proporzionalità dell'onere documentale complessivo e la sua adeguatezza nel contesto nazionale. Tale prova, per quanto riguarda i singoli utenti, potrebbe includere una dichiarazione del cliente, la presentazione di un documento valido attestante lo Stato membro di residenza del cliente, l'indicazione dell'indirizzo postale o dell'indirizzo di fatturazione del cliente per altri servizi prestati nello Stato membro del fornitore di roaming, una dichiarazione da parte di un istituto di istruzione di terzo livello dell'iscrizione a corsi a tempo pieno, una prova dell'iscrizione nelle liste elettorali locali o del pagamento delle imposte locali/per-capita. Nel caso dei clienti aziendali la prova potrebbe consistere nella documentazione relativa al luogo di costituzione o di stabilimento della persona giuridica, al luogo di svolgimento effettivo della sua attività economica principale o al luogo principale in cui i dipendenti identificati come utilizzatori di una determinata carta SIM svolgono le proprie mansioni. I legami stabili con uno Stato membro che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio possono derivare da rapporti di lavoro duraturi e a tempo pieno, compresi quelli dei lavoratori frontalieri, da relazioni contrattuali durature che implichino la presenza fisica, altrettanto duratura, di un lavoratore autonomo e dalla partecipazione a corsi di studio regolari a tempo pieno, o da altre situazioni, come quelle dei lavoratori distaccati o dei pensionati, qualora implichino un analogo livello di presenza sul territorio.

(11)

I fornitori di roaming dovrebbero limitare le richieste di presentazione di prove della residenza abituale o di altri legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio in seguito alla conclusione di un determinato contratto unicamente ai casi in cui i dati da raccogliere ai fini della fatturazione sembrano fornire indicazioni di un utilizzo abusivo o anomalo non legato a viaggi occasionali. Le prove richieste dovrebbero includere solo ciò che è strettamente necessario e proporzionato per confermare il legame del cliente con lo Stato membro del fornitore di roaming. In assenza di tali motivi, per far valere il rispetto delle condizioni previste dalla politica di utilizzo corretto non possono essere imposti ai clienti obblighi in materia di documentazione. In particolare, non dovrebbe essere previsto l'obbligo di presentare periodicamente tale documentazione senza che vi sia una valutazione basata sul rischio della probabilità di un utilizzo abusivo o anomalo.

(12)

Per consentire ai clienti di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile che siano coerenti con i rispettivi piani tariffari nazionali, in generale il fornitore di roaming non dovrebbe imporre un limite ai volumi di servizi mobili a disposizione del cliente in roaming diverso dal limite nazionale, quando detto cliente compie viaggi occasionali nell'Unione. I limiti nazionali dovrebbero tener conto di qualsiasi politica di utilizzo corretto applicabile per quanto riguarda l'uso del piano tariffario sul mercato nazionale.

(13)

In alcuni piani tariffari nazionali, indicati di seguito come pacchetti di dati illimitati, il consumo di dati può essere illimitato o può fornire volumi di dati ad un prezzo implicito nazionale modesto su base unitaria rapportato alla tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012. In mancanza di tutele specifiche per i volumi eccezionali, detti pacchetti di dati illimitati, rispetto ad altri piani tariffari, potrebbero essere più soggetti alla rivendita organizzata a persone non residenti nello Stato membro del fornitore di roaming o che non hanno legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente sul suo territorio. Inoltre, tale utilizzo anomalo o abusivo in roaming dei pacchetti dati illimitati può portare alla scomparsa di questo tipo di piani tariffari nei mercati interni, ovvero ad una limitazione del roaming con questo tipo di piani tariffari, a scapito degli utenti nazionali e in contrasto con l'obiettivo del regolamento (UE) n. 531/2012. Il rischio è molto meno grave per le chiamate vocali e i servizi SMS, dato che tali servizi sono soggetti a maggiori vincoli fisici o temporali e, negli ultimi anni, le effettive modalità d'uso si sono rivelate stabili o in calo. Ciò non pregiudica il diritto degli operatori di adottare misure volte a contrastare schemi di utilizzo estremamente atipici dei servizi SMS o vocali in roaming derivanti da attività fraudolente. Sebbene sia necessario prevedere ulteriori misure di salvaguardia contro l'aumento di detti rischi di utilizzo abusivo dei servizi dati in roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile con pacchetti dati illimitati, il cliente nazionale che viaggia occasionalmente nell'Unione dovrebbe comunque poter consumare volumi al dettaglio di detti servizi equivalenti al doppio dei volumi che possono essere acquistati al massimale di traffico dati in roaming all'ingrosso per un importo equivalente al prezzo al dettaglio nazionale complessivo, IVA esclusa, della componente servizi mobili del piano tariffario nazionale per l'intero periodo di fatturazione interessato. Si tratta di un volume coerente con il piano tariffario nazionale, poiché si adatta al prezzo al dettaglio nazionale del piano tariffario in questione e può pertanto essere applicato in caso di pacchetti dati illimitati, anche se abbinati ad altri servizi mobili al dettaglio. L'applicazione di un fattore moltiplicatore pari a due tiene adeguatamente conto del fatto che, da un lato, gli operatori spesso contrattano prezzi di servizi dati in roaming all'ingrosso inferiori ai massimali applicabili, dall'altro, che i clienti spesso non consumano per intero la dotazione dati prevista dal loro piano tariffario. A tale proposito, la trasparenza per il cliente sarà garantita mediante il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 531/2012, secondo cui il fornitore di roaming invia una notifica al cliente in roaming quando il volume di utilizzo corretto applicabile dei servizi dati in roaming regolamentati è interamente consumato, indicando il sovrapprezzo che sarà applicato ai consumi supplementari di servizi dati in roaming regolamentati da parte del cliente stesso.

(14)

Per arginare il rischio che gli abbonamenti prepagati, che non comportano un impegno a lungo termine, siano utilizzati solo per il roaming permanente, il fornitore di roaming, in alternativa alla richiesta di prove documentali che attestino la residenza o la sussistenza di legami stabili tali da comportare una presenza frequente e consistente sul territorio dello Stato membro di detto fornitore, dovrebbe essere autorizzato a limitare l'utilizzo dei servizi dati in roaming al dettaglio regolamentati al prezzo al dettaglio nazionale applicabile con un abbonamento prepagato ai volumi che possono essere acquistati al massimale di traffico dati in roaming all'ingrosso per l'importo restante, IVA esclusa, ancora disponibile in detto abbonamento prepagato al momento del consumo in roaming.

(15)

Il fornitore di roaming dovrebbe poter adottare misure per individuare e prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati ai prezzi praticati sul mercato nazionale, per scopi diversi dai viaggi occasionali. Al contempo i clienti in roaming dovrebbero essere tutelati da eventuali misure che possano incidere in qualsiasi modo sulla loro capacità di utilizzare servizi di roaming al dettaglio regolamentati ai prezzi nazionali mentre viaggiano occasionalmente in altri Stati membri dell'Unione. Le misure per individuare e prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati ai prezzi nazionali dovrebbero essere semplici e trasparenti e dovrebbero ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i clienti in roaming, nonché le segnalazioni eccessive ed inutili. In linea con il requisito della residenza o dei legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente nel paese del fornitore di roaming, i dati atti a dimostrare la probabilità di un utilizzo abusivo o anomalo dovrebbero basarsi su indicatori oggettivi connessi a flussi di traffico da cui sia possibile dedurre che il cliente non è stato prevalentemente presente nel paese del fornitore di roaming, ovvero non ha prevalentemente utilizzato a livello nazionale i servizi mobili nazionali. Per definizione, detti indicatori oggettivi devono riguardare un determinato arco di tempo. Tale arco di tempo dovrebbe essere sufficientemente lungo, almeno quattro mesi, per consentire ai clienti di consumare i servizi di roaming al dettaglio ai prezzi praticati sul mercato nazionale nel momento in cui effettuano viaggi occasionali prevedibili all'interno dell'Unione. Gli indicatori della presenza nel paese del fornitore di roaming non dovrebbero essere influenzati negativamente dal roaming involontario nelle regioni di confine. A tale proposito è necessario tenere conto della situazione degli utenti che si trovano inavvertitamente in roaming e dei lavoratori transfrontalieri, considerando che, ai fini dell'applicazione degli indicatori oggettivi, un accesso alla rete del fornitore di roaming in qualsiasi momento di un determinato giorno corrisponde a un giorno di presenza sul suolo nazionale. In linea con il regolamento (UE) n. 531/2012 i fornitori di roaming dovrebbero fornire anche informazioni adeguate per consentire ai propri clienti di evitare attivamente le situazioni di roaming involontario. La presenza e il consumo fuori dall'Unione dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità che il cliente in roaming si avvalga del «roaming a tariffa nazionale» nell'Unione, in quanto essi non possono essere considerati indicatori del rischio che il cliente si stia avvalendo del roaming al prezzo nazionale al dettaglio applicabile nello Stato membro del fornitore di roaming per scopi diversi da un viaggio occasionale nell'Unione. A tale riguardo, la presenza e il consumo di cui sopra dovrebbero essere considerati nazionali ai fini dell'applicazione degli indicatori oggettivi. Il fornitore di roaming può anche ricorrere ad altre prove di palese utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming ai prezzi praticati sul mercato nazionale, quali un abbonamento raramente utilizzato nello Stato membro del fornitore di roaming, ma principalmente in roaming, oppure diversi abbonamenti utilizzati consecutivamente dallo stesso cliente in roaming.

(16)

Conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 531/2012 volte a salvaguardare la trasparenza nell'uso dei servizi di roaming e in linea con le norme in materia di contratti nel settore delle comunicazioni elettroniche, le clausole contrattuali che prevedono una politica di utilizzo corretto dovrebbero essere comunicate in modo chiaro ai clienti prima della loro applicazione. Le politiche di utilizzo corretto applicate da un fornitore di roaming in conformità al presente regolamento dovrebbero essere notificate dal fornitore di roaming all'autorità nazionale di regolamentazione.

(17)

Il trattamento dei dati relativi al traffico e all'ubicazione è soggetto alle disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In particolare, l'articolo 6 consente al fornitore di roaming di trattare i dati relativi al traffico che risultano necessari ai fini della fatturazione per l'abbonato o dei pagamenti di interconnessione. L'applicazione da parte del fornitore di roaming di misure atte ad individuare e prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati ai prezzi praticati sul mercato nazionale non dovrebbe portare all'archiviazione né al trattamento automatizzato dei dati di identificazione personale dei clienti, compresi quelli relativi all'ubicazione e al traffico, che non siano correlati all'individuazione e alla prevenzione dell'utilizzo abusivo o anomalo o che siano sproporzionati rispetto a tale finalità.

(18)

In particolare, il fornitore di roaming dovrebbe essere in grado di individuare ed impedire che, in violazione delle condizioni contrattuali a livello di commercio all'ingrosso o al dettaglio, eventuali terzi sfruttino il «roaming a tariffa nazionale» per l'arbitraggio sui prezzi, al fine di ottenere un vantaggio economico attraverso le vendite a clienti che non risiedono abitualmente nello Stato membro del fornitore di roaming né hanno altri legami stabili con tale Stato membro. Qualora stabilisca, sulla base di prove oggettive e concrete, che vi sia una tale attività abusiva sistematica, l'operatore dovrebbe comunicare all'autorità nazionale di regolamentazione gli elementi comprovanti l'abuso sistematico e i provvedimenti adottati per assicurare il rispetto di tutte le condizioni del contratto sottoscritto, al più tardi contestualmente all'adozione del provvedimento in questione.

(19)

In casi particolari, qualora disponga di prove concrete relative a modalità d'uso da parte di un determinato cliente in roaming attestanti la probabilità di un utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati a livello dei prezzi nazionali per fini diversi dai viaggi occasionali, nonostante le prove documentali della residenza o di altri legami stabili fornite dal cliente, l'operatore dovrebbe innanzitutto avvisare quest'ultimo circa il rischio di attivare sovrapprezzi di roaming. È opportuno che i criteri oggettivi da utilizzare quali indicatori atti a dimostrare la probabilità di un utilizzo abusivo o anomalo siano definiti in anticipo, nei dettagli, all'interno del contratto.

(20)

La possibilità per il fornitore di roaming di applicare sovrapprezzi lascia impregiudicate eventuali misure proporzionate che possono essere adottate, conformemente al diritto nazionale nel rispetto del diritto dell'Unione, nel caso in cui il cliente abbia deliberatamente fornito informazioni inesatte, per garantire il rispetto di tutte le condizioni del contratto sottoscritto.

(21)

I fornitori di roaming che applicano una politica di utilizzo corretto dovrebbero mettere in atto procedure trasparenti, semplici ed efficienti per trattare i reclami dei consumatori relativi all'applicazione di tale politica. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, i clienti in roaming dovrebbero poter sempre ricorrere al competente organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il quale deve giungere a un'equa e rapida risoluzione delle controversie irrisolte tra consumatori e fornitori di roaming derivanti dall'applicazione della politica di utilizzo corretto in conformità all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(22)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, le autorità nazionali di regolamentazione devono controllare e vigilare attentamente sull'applicazione della politica di utilizzo corretto, al fine di garantire che qualsiasi politica di utilizzo corretto applicata dai fornitori nazionali non pregiudichi la disponibilità del «roaming a tariffa nazionale» per il cliente. Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal regolamento sul roaming, l'autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l'immediata cessazione della violazione.

(23)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi esistenti in forza della normativa dell'Unione o del diritto nazionale in conformità con il diritto dell'Unione. Ciò comprende, in particolare, il diritto degli utenti finali di avvalersi delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mobili in qualsiasi Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro luogo di residenza nell'Unione, le norme nazionali che richiedono la prova dell'identità o altre prove documentali per acquistare una carta SIM o sottoscrivere un abbonamento a tali reti o servizi, eventuali misure nazionali relative alla continuità del servizio o del credito prepagato con un numero o una carta SIM specifici e il diritto dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di applicare misure adeguate conformemente alla legislazione nazionale, al fine di contrastare le frodi.

(24)

Dato che le modalità di utilizzo del roaming variano nel corso di un anno, le domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale dovrebbero essere valutate sulla base dei dati di traffico su un periodo di almeno 12 mesi. Al fine di calcolare il volume di traffico nel corso dell'anno, il fornitore di roaming dovrebbe poter indicare le previsioni di traffico. Tali previsioni dovrebbero basarsi su dati reali, quali i dati sull'utilizzo effettivo del roaming, le estrapolazioni dell'effettivo utilizzo nazionale rispetto a quello in roaming, le estrapolazioni dell'effettivo utilizzo in roaming di un sottogruppo significativo di clienti in roaming che utilizzano piani tariffari di «roaming a tariffa nazionale» rispetto a tutti i clienti in roaming in base alle norme di «roaming a tariffa nazionale», a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 531/2012. Nel riesaminare le domande di deroga a fini di sostenibilità dei diversi richiedenti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le ipotesi utilizzate da ciascuno di essi per calcolare i volumi previsti siano coerenti, dopo aver tenuto in debita considerazione le differenze significative a livello di posizionamento commerciale e di portafoglio clienti.

(25)

Tutti i dati sui costi e sulle entrate a sostegno delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate da un fornitore a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale dovrebbero basarsi su una contabilità finanziaria che possa essere adeguata in funzione dei volumi di traffico previsti. Gli scostamenti dalle previsioni dei costi basate sulla contabilità finanziaria dovrebbero essere autorizzati solo se sostenuti da prove attestanti impegni finanziari già assunti al momento della presentazione della domanda.

(26)

È opportuno prevedere una metodologia armonizzata per determinare i costi e le entrate della prestazione di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, allo scopo di garantire una valutazione coerente delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo presentate da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale.

(27)

La fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati comporta due categorie generali di costi: i costi per l'acquisto dell'accesso all'ingrosso al roaming da reti ospitanti per la differenza di traffico e altri costi specifici per il roaming. A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, i costi per l'acquisto dell'accesso all'ingrosso al roaming da reti ospitanti per la differenza di traffico sono coperti dalle tariffe effettive del roaming all'ingrosso applicate ai volumi del traffico di roaming in uscita del fornitore di roaming che superano il suo traffico di roaming in entrata. I fornitori di roaming che, a livello nazionale, acquistano l'accesso all'ingrosso da un altro fornitore di roaming (come gli operatori virtuali di rete mobile) potrebbero pagare un costo di accesso all'ingrosso al roaming superiore rispetto a detti fornitori, nel caso in cui l'operatore nazionale della rete ospitante addebiti al fornitore di roaming che acquista l'accesso all'ingrosso nazionale un prezzo per tale accesso superiore a quello garantito dagli operatori di rete per se stessi e/o per la fornitura dei servizi correlati. Il costo elevato dell'accesso all'ingrosso al roaming può far sì che i fornitori di roaming che acquistano l'accesso all'ingrosso nazionale siano più propensi a chiedere un'autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere questo aspetto in debita considerazione nel riesaminare tali domande.

(28)

Gli altri costi specifici del roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati sono comuni alla fornitura dei servizi di roaming all'interno dell'Unione e in paesi extra-UE e alcuni sono comuni anche alla fornitura di servizi di roaming sia all'ingrosso che al dettaglio. Ai fini di una domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 per assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale, tali costi comuni dovrebbero essere imputati alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio all'interno dell'Unione e, nel caso di costi comuni alla fornitura al dettaglio e all'ingrosso di servizi di roaming, dovrebbero basarsi sul rapporto generale tra i ricavi del roaming in ingresso e i ricavi del roaming in uscita.

(29)

I costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati potrebbero anche essere calcolati includendovi una percentuale dei costi congiunti e comuni sostenuti per la fornitura dei servizi mobili al dettaglio in generale, a condizione che il calcolo tenga conto del rapporto utilizzato per l'assegnazione a tali servizi delle entrate derivanti dalla fornitura di tutti gli altri servizi mobili al dettaglio.

(30)

Nel determinare le entrate derivanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, la domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo presentata da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale dovrebbe tenere pienamente conto di tutte le entrate delle forniture al dettaglio direttamente fatturate per la fornitura di servizi mobili al dettaglio originati in uno Stato membro visitato, quali le entrate per traffico superiore ai volumi previsti da una politica di utilizzo corretto o derivanti da servizi di roaming regolamentati alternativi, nonché qualsiasi altra tariffa per unità o altro pagamento generato dall'utilizzo di servizi mobili al dettaglio nello Stato membro visitato.

(31)

Essendo forniti alle condizioni nazionali applicabili, i servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere considerati come generatori di una parte delle entrate derivanti dagli oneri fissi periodici per la fornitura di servizi mobili al dettaglio nazionali. Essi dovrebbero pertanto essere tenuti in considerazione nel valutare la domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale conformemente alla metodologia stabilita nel presente regolamento. A tal fine le entrate provenienti da ciascun servizio mobile al dettaglio dovrebbero essere assegnate sulla base di un criterio che tenga conto del rapporto fra il traffico dei vari servizi mobili, ponderato in funzione del rapporto tra le tariffe medie di roaming all'ingrosso per unità.

(32)

Per poter ritenere che esso incida negativamente sulla sostenibilità del modello di tariffazione nazionale dell'operatore, qualsiasi margine netto del roaming al dettaglio derivante dalla detrazione dei costi di fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati dalle rispettive entrate dovrebbe risultare negativo almeno per un importo tale da generare un rischio di conseguenze apprezzabili sull'andamento dei prezzi nazionali. In particolare, per essere considerato causa di tale rischio, il margine netto negativo del roaming al dettaglio dovrebbe rappresentare almeno una parte rilevante degli utili complessivi, al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamento, derivanti dalla fornitura di altri servizi mobili.

(33)

Anche nel caso in cui il margine netto del roaming al dettaglio rappresenta una parte considerevole del margine complessivo per la fornitura di altri servizi mobili, circostanze particolari, come ad esempio il livello di concorrenza sul mercato interno o le caratteristiche specifiche del richiedente, potrebbero comunque escludere il rischio di un effetto significativo sull'andamento dei prezzi nazionali.

(34)

Nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore ai sensi dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale, il fornitore di roaming dovrebbe stimare le perdite dovute alla fornitura del «roaming alla tariffa nazionale» e valutare, conseguentemente, le modalità di applicazione del sovrapprezzo necessario a recuperarle, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili.

(35)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter concedere un'autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming il primo giorno di entrata in vigore dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming nell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 531/2012. A tale scopo, gli scambi di informazioni tra un fornitore di roaming che stia valutando l'eventualità di presentare domanda e l'autorità nazionale di regolamentazione, nonché la trasmissione di informazioni e di documenti pertinenti in tal senso, possono essere previsti prima di tale data.

(36)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, l'autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming dovrebbe essere concessa dall'autorità nazionale di regolamentazione per un periodo di 12 mesi. Per rinnovare l'autorizzazione il fornitore di roaming dovrebbe aggiornare le informazioni e presentarle all'autorità nazionale di regolamentazione ogni dodici mesi conformemente all'articolo 6 quater del regolamento (UE) n. 531/2012.

(37)

Tenendo conto dell'obbligo delle autorità nazionali di regolamentazione di controllare attentamente l'applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, nonché di riferire annualmente alla Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni pertinenti, il presente regolamento dovrebbe precisare le informazioni minime che esse devono raccogliere e trasmettere alla Commissione per consentirle di monitorare l'applicazione.

(38)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione è tenuta a riesaminare periodicamente il presente atto di esecuzione alla luce degli sviluppi del mercato.

(39)

Il comitato per le comunicazioni non ha espresso alcun parere.

(40)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e la libertà d'impresa. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), alla direttiva 2002/58/CE modificata dalle direttive 2006/24/CE (6) e 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). In particolare, i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate volte a garantire l'attuazione coerente di una politica di utilizzo corretto che i fornitori di roaming possono applicare alla fruizione di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile conformemente all'articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 531/2012.

2.   Esso inoltre stabilisce norme dettagliate concernenti:

a)

le domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale;

b)

la metodologia che le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad applicare nel valutare se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming regolamentati, il che comprometterebbe la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 531/2012.

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «legami stabili con uno Stato membro»: presenza sul territorio dello Stato membro derivante da rapporti di lavoro duraturi e a tempo pieno, compresi quelli dei lavoratori frontalieri, da relazioni contrattuali durature che implichino la presenza fisica, altrettanto duratura, di un lavoratore autonomo, dalla partecipazione a corsi di studio regolari a tempo pieno, ovvero da altre situazioni, come quelle dei lavoratori distaccati o dei pensionati, qualora implichino un analogo livello di presenza sul territorio;

b)   «servizi mobili al dettaglio»: servizi pubblici di comunicazione mobile forniti agli utenti finali, compresi i servizi vocali, gli SMS e i servizi di dati;

c)   «pacchetto dati illimitato»: piano tariffario per la fornitura di uno o più servizi mobili al dettaglio che non limita il volume dei servizi di dati mobili al dettaglio, inclusi quelli forniti dietro pagamento di un importo fisso periodico, o per i quali il prezzo unitario nazionale dei servizi di dati mobili al dettaglio, ottenuto dividendo il prezzo nazionale complessivo, IVA esclusa, per i servizi di dati mobili al dettaglio, corrispondente all'intero periodo di fatturazione, per il volume totale dei servizi di dati mobili al dettaglio disponibili a livello nazionale, è inferiore alla tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012

d)   «piano tariffario prepagato»: piano tariffario in cui i servizi mobili al dettaglio sono forniti mediante detrazione di un credito messo a disposizione dal cliente al fornitore, su base unitaria, anticipato rispetto ai consumi, e da cui il cliente può recedere senza penali all'esaurimento o alla scadenza del credito stesso;

e)   «Stato membro visitato»: Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale del cliente in roaming;

f)   «margine dei servizi mobili»: utili — al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamento — della vendita di servizi mobili diversi dai servizi di roaming al dettaglio forniti all'interno dell'Unione, escludendo in tal modo i costi e le entrate derivanti dai servizi di roaming al dettaglio;

g)   «gruppo»: l'impresa madre e tutte le imprese figlie soggette al suo controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (8).

SEZIONE II

POLITICA DI UTILIZZO CORRETTO

Articolo 3

Principio di base

1.   Un fornitore di roaming eroga servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale ai rispettivi clienti in roaming che risiedono abitualmente nel suo Stato membro o hanno legami stabili con tale Stato membro tali da comportare una presenza frequente e consistente sul suo territorio allorché compiono viaggi occasionali all'interno dell'Unione.

2.   La politica di utilizzo corretto applicata da un fornitore di roaming al fine di evitare l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati è soggetta alle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e garantisce che i suddetti clienti in roaming abbiano tutti accesso ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale durante detti viaggi occasionali all'interno dell'Unione alle stesse condizioni cui tali servizi sarebbero soggetti qualora fossero fruiti a livello nazionale.

Articolo 4

Utilizzo corretto

1.   Ai fini della politica di utilizzo corretto, il fornitore di roaming può chiedere ai propri clienti in roaming di dimostrare di risiedere abitualmente nel suo Stato membro o di avere altri legami stabili con tale Stato membro che comportano una presenza frequente e consistente sul suo territorio.

2.   Fatti salvi eventuali limiti nazionali applicabili in termini di volume, nel caso di un pacchetto dati illimitato, i clienti in roaming che viaggiano occasionalmente nell'Unione possono consumare un volume di servizi dati in roaming al dettaglio al prezzo al dettaglio nazionale equivalente almeno al doppio del volume ottenuto dividendo il prezzo al dettaglio nazionale complessivo del pacchetto dati illimitato in questione, IVA esclusa, corrispondente all'intero periodo di fatturazione, per la tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012.

Nel caso della vendita di servizi mobili al dettaglio all'interno di un pacchetto che preveda altri servizi o terminali, il prezzo nazionale al dettaglio complessivo del pacchetto dati è stabilito, ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e del presente paragrafo, tenendo conto del prezzo, IVA esclusa, applicato alla vendita separata del componente di servizi mobili al dettaglio del pacchetto, se disponibile, o del prezzo relativo alla vendita di servizi aventi le stesse caratteristiche su base individuale.

3.   Nel caso di piani tariffari prepagati, in alternativa al requisito della politica di utilizzo corretto di cui al paragrafo 1, il fornitore di roaming può limitare il consumo di servizi dati in roaming al dettaglio all'interno dell'Unione al prezzo al dettaglio nazionale a volumi equivalenti almeno al volume ottenuto dividendo l'importo complessivo, IVA esclusa, del credito residuo disponibile e già pagato dal cliente al fornitore, al momento dell'inizio del roaming, per la tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012.

4.   Nel contesto del trattamento dei dati sul traffico a norma dell'articolo 6 della direttiva 2002/58/CE, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, il fornitore di roaming può applicare meccanismi di controllo equi, ragionevoli e adeguati basati su indicatori oggettivi correlati al rischio di un utilizzo abusivo o anomalo che vada oltre i viaggi occasionali nell'Unione.

Gli indicatori oggettivi possono comprendere misure volte a stabilire se il consumo nazionale del cliente sia prevalente rispetto al consumo in roaming o se il cliente è presente prevalentemente sul territorio nazionale anziché in altri Stati membri dell'Unione.

Al fine di garantire che i clienti in roaming impegnati in viaggi occasionali non siano soggetti a segnalazioni eccessive e inutili a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, i fornitori di roaming che applicano tali misure per individuare un eventuale rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming esaminano detti indicatori di presenza e di consumo in modo cumulativo e per un lasso di tempo di almeno quattro mesi.

Nei contratti con i clienti in roaming il fornitore di roaming specifica a quale servizio o servizi mobili al dettaglio l'indicatore di consumo fa riferimento, nonché la durata minima del periodo di osservazione.

La prevalenza del consumo nazionale o la prevalenza della presenza nazionale del cliente in roaming durante il periodo di osservazione definito è considerata come prova di un utilizzo non abusivo e non anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

Ai fini del secondo, del terzo e del quinto comma, ogni giorno in cui il cliente in roaming è collegato alla rete nazionale viene contato come giorno di presenza di detto cliente sul suolo nazionale.

Altri indicatori oggettivi del rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile possono comprendere solo:

a)

un lungo periodo di inattività di una carta SIM associato a un uso preponderante, se non esclusivo, in roaming;

b)

un abbonamento e un utilizzo sequenziale in roaming di più carte SIM da parte dello stesso cliente.

5.   Qualora il fornitore di roaming al dettaglio stabilisca, sulla base di prove oggettive e concrete, che diverse carte SIM sono state oggetto di rivendita organizzata a persone non effettivamente residenti nel suo Stato membro o non aventi legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente sul suo territorio per consentire la fruizione di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile per fini diversi dai viaggi occasionali, detto fornitore di roaming può prendere immediatamente opportuni provvedimenti al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni del contratto sottoscritto.

6.   Quando agisce in forza della presente sezione, il fornitore di roaming si conforma alle direttive 2002/58/CE e 95/46/CE, alle misure nazionali di attuazione di dette direttive e al regolamento (UE) n. 2016/679.

7.   Il presente regolamento non si applica alle eventuali politiche di utilizzo corretto definite nelle clausole contrattuali delle tariffe di roaming alternative offerte conformemente all'articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012.

Articolo 5

Trasparenza e supervisione delle politiche di utilizzo corretto

1.   Quando applicano una politica di utilizzo corretto, i fornitori di roaming includono nei contratti con i clienti in roaming tutte le clausole e le condizioni a essa associate, ivi incluso l'eventuale meccanismo di controllo applicato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4. Nell'ambito della politica di utilizzo corretto, i fornitori di roaming mettono in atto procedure trasparenti, semplici ed efficienti per trattare i reclami dei clienti relativi all'applicazione di una politica di utilizzo corretto. Ciò non pregiudica il diritto dei clienti in roaming, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, di ricorrere alle procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie trasparenti, semplici, eque e rapide istituite nello Stato membro del fornitore di roaming in conformità all'articolo 34 della direttiva 2002/22/CE. Il meccanismo di reclamo e le procedure per la risoluzione delle controversie consentono al cliente in roaming di dimostrare, in risposta a una segnalazione a norma del paragrafo 3, primo comma, che non utilizza i servizi in roaming al dettaglio regolamentati per altri scopi diversi dai viaggi occasionali.

2.   Le politiche di utilizzo corretto conformi al presente regolamento sono notificate dal fornitore di roaming all'autorità nazionale di regolamentazione.

3.   Qualora vi siano prove oggettive e concrete, basate sugli indicatori oggettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, che denotino il rischio di un utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentato all'interno dell'Unione al prezzo al dettaglio nazionale da parte di un determinato cliente, il fornitore di roaming, prima di applicare un sovrapprezzo a norma dell'articolo 6 sexies del regolamento (UE) n. 531/2012, avvisa il cliente di aver rilevato uno schema comportamentale che denota il suddetto rischio.

Nei casi in cui tale rischio derivi dal mancato rispetto di entrambi i criteri di prevalenza del consumo nazionale e della presenza nazionale nel periodo di osservazione, definiti all'articolo 4, paragrafo 4, quinto comma, eventuali indicazioni aggiuntive di rischio derivante dalla presenza o dall'utilizzo non nazionali complessivi del cliente in roaming sono tenute in considerazione ai fini della risoluzione dei successivi reclami di cui al paragrafo 1 o della procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, relativamente all'applicabilità di un sovrapprezzo.

Il presente paragrafo si applica indipendentemente dalla presentazione da parte del cliente in roaming di prove documentali della residenza o di altri legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente nello Stato membro del fornitore di roaming a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

4.   Nell'avvisare il cliente in roaming a norma del paragrafo 3, il fornitore di roaming comunica al cliente che, in assenza di un cambiamento delle modalità d'uso entro un lasso di tempo non inferiore alle due settimane che dimostri il consumo o la presenza nazionali effettivi, può essere applicato un sovrapprezzo a norma dell'articolo 6 sexies del regolamento (UE) n. 531/2012 per qualsiasi ulteriore utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati con la carta SIM in questione dopo la data della segnalazione.

5.   Il fornitore di roaming interrompe l'applicazione del sovrapprezzo non appena l'utilizzo del cliente cessi di denotare un rischio di utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati in base agli indicatori oggettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

6.   Qualora un fornitore di roaming stabilisca che delle carte SIM sono state oggetto di rivendita organizzata a persone non effettivamente residenti nel suo Stato membro o non aventi legami stabili che comportino una presenza frequente e consistente sul suo territorio per consentire l'utilizzo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati per fini diversi dai viaggi occasionali al di fuori di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, l'operatore comunica all'autorità nazionale di regolamentazione gli elementi comprovanti l'abuso sistematico in questione e il provvedimento adottato per assicurare il rispetto di tutte le condizioni del contratto sottoscritto al più tardi contestualmente all'adozione del provvedimento.

SEZIONE III

DOMANDA E METODOLOGIA PER VALUTARE LA SOSTENIBILITÀ DELL'ABOLIZIONE DELLE TARIFFE DI ROAMING AL DETTAGLIO

Articolo 6

Dati a sostegno della domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale

1.   Le domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale («domanda») sono valutate sulla base dei dati concernenti i volumi complessivi dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti dal fornitore di roaming previsti in un lasso di tempo di 12 mesi a decorrere dal 15 giugno 2017. Per la prima domanda queste previsioni di volume sono stimate utilizzando una delle seguenti opzioni, oppure una loro combinazione:

a)

i volumi effettivi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti dal richiedente al prezzo applicabile al roaming al dettaglio regolamentato prima del 15 giugno 2017;

b)

i volumi previsti di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dopo il 15 giugno 2017, se i volumi previsti di servizi di roaming al dettaglio regolamentati nel periodo in questione sono stimati in base all'effettivo consumo al dettaglio nazionale di servizi mobili e al tempo trascorso all'estero nell'Unione dai clienti in roaming del richiedente;

c)

i volumi previsti di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dopo il 15 giugno 2017, se i volumi dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati sono stimati in base a un cambiamento proporzionale dei volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati constatato nei piani tariffari del richiedente che rappresenti una parte sostanziale della base commerciale su cui il richiedente aveva stabilito i prezzi dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati a livello nazionale per un periodo di almeno 30 giorni, conformemente alla metodologia stabilita all'allegato I.

In caso di aggiornamento della domanda presentata a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, i volumi complessivi previsti dei servizi di roaming regolamentati sono aggiornati sulla base del reale modello di consumo medio dei servizi mobili nazionali moltiplicato per il numero di clienti in roaming osservato e il tempo che questi hanno trascorso negli Stati membri visitati nei 12 mesi precedenti.

2.   I dati sui costi e le entrate del richiedente sono basati sui conti finanziari, che sono messi a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione, e possono essere rettificati in funzione dei volumi stimati di cui al paragrafo 1. Qualora si tratti di costi previsti, gli scostamenti dalle cifre risultanti dai precedenti conti finanziari sono presi in considerazione solo se suffragati da prove degli impegni finanziari per il periodo cui si riferiscono le proiezioni.

3.   Il richiedente fornisce tutti i dati necessari utilizzati per stabilire il margine dei servizi mobili e i costi complessivi effettivi e previsti nonché le entrate della prestazione di servizi di roaming regolamentati nel periodo in questione.

Articolo 7

Determinazione dei costi specifici del roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.   Al fine di stabilire che il richiedente non è in grado di recuperare i suoi costi, con l'effetto di compromettere la sostenibilità del suo sistema di tariffazione nazionale, sono presi in considerazione solo i seguenti costi specifici del roaming, se giustificati nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming:

a)

i costi per l'acquisto dell'accesso all'ingrosso al roaming;

b)

i costi al dettaglio specifici del roaming.

2.   Per quanto riguarda i costi sostenuti per l'acquisto dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, è preso in considerazione solo l'importo di cui i pagamenti complessivi del richiedente alle controparti che forniscono tali servizi nell'Unione dovrebbero superare le somme complessive ad esso dovute per la fornitura degli stessi servizi ad altri fornitori di roaming nell'Unione. Per quanto riguarda le somme dovute al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, il fornitore di roaming presuppone che i volumi previsti di tali servizi di roaming all'ingrosso siano coerenti con l'ipotesi alla base delle proprie previsioni concernenti i volumi previste all'articolo 6, paragrafo 1.

3.   Per quanto riguarda i costi al dettaglio specifici del roaming, sono presi in considerazione solo i seguenti costi, se giustificati nella domanda:

a)

i costi relativi all'esercizio e alla gestione delle attività di roaming, compresi tutti i sistemi di business intelligence e il software dedicati all'esercizio e alla gestione delle attività di roaming;

b)

i costi relativi al clearing dei dati e ai pagamenti, che comprendono i costi sia del clearing dei dati che del clearing finanziario;

c)

i costi relativi alla negoziazione dei contratti e agli accordi, incluse le spese esterne e l'uso di risorse interne;

d)

i costi sostenuti al fine di conformarsi alle prescrizioni per la fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati previste dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 531/2012, tenendo conto della politica di utilizzo corretto applicabile adottata dal fornitore di roaming.

4.   I costi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono presi in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra il volume totale del traffico dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati del richiedente e il volume totale del traffico in uscita al dettaglio e del traffico in entrata all'ingrosso dei suoi servizi di roaming, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 2, e in misura proporzionale al rapporto tra il volume totale del traffico dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno dell'Unione e il volume totale del traffico dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno e all'esterno dell'Unione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 3.

5.   I costi di cui al paragrafo 3, lettera d) sono presi in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra il volume totale del traffico dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione e il volume totale del traffico dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno e all'esterno dell'Unione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 3.

Articolo 8

Assegnazione dei costi congiunti e comuni per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.   Oltre ai costi determinati a norma dell'articolo 7, una parte dei costi congiunti e comuni sostenuti per la fornitura dei servizi mobili al dettaglio in generale può essere inclusa nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming. Sono presi in considerazione solo i seguenti costi, se giustificati nella domanda:

a)

i costi di fatturazione e riscossione, ivi inclusi tutti i costi associati al trattamento, al calcolo, alla produzione e alla notifica dell'effettiva fattura del cliente;

b)

i costi relativi alle attività di vendita e distribuzione, ivi inclusi i costi associati alla gestione dei negozi e di altri canali di distribuzione per la vendita dei servizi mobili al dettaglio;

c)

i costi dell'assistenza clienti, compresi i costi associati alla gestione di tutti i servizi di assistenza clienti disponibili per l'utente finale;

d)

i costi di gestione dei crediti inesigibili, ivi inclusi i costi sostenuti per la cancellazione dei crediti irrecuperabili e per la riscossione dei crediti inesigibili;

e)

i costi di marketing, comprese tutte le spese per la pubblicità dei servizi mobili.

2.   I costi di cui al paragrafo 1, se giustificati nella domanda, sono presi in considerazione solo in misura proporzionale al rapporto tra il traffico totale dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione e il traffico totale di tutti i servizi mobili al dettaglio, ottenuto come media ponderata di tale rapporto per servizio mobile, dove i fattori di ponderazione riflettono i rispettivi prezzi medi del roaming all'ingrosso pagati dal richiedente conformemente alla metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 4.

Articolo 9

Determinazione delle entrate derivanti dalla fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.   Al fine di stabilire che il richiedente non è in grado di recuperare i suoi costi, con l'effetto di compromettere la sostenibilità del suo sistema di tariffazione nazionale, sono prese in considerazione solo le seguenti entrate, che figurano nella domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming:

a)

le entrate derivanti direttamente dal traffico dei servizi mobili al dettaglio originato in uno Stato membro visitato;

b)

una percentuale delle entrate complessive derivanti dalla vendita di servizi mobili al dettaglio basati su oneri fissi periodici.

2.   Le entrate di cui al paragrafo 1, lettera a) comprendono:

a)

le tariffe al dettaglio applicate a norma dell'articolo 6 sexies del regolamento (UE) n. 531/2012 per i volumi di traffico superiori a quelli previsti dall'eventuale politica di utilizzo corretto applicata dal fornitore di roaming;

b)

le eventuali entrate derivanti da servizi di roaming regolamentati alternativi a norma dell'articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012;

c)

l'eventuale prezzo al dettaglio nazionale fatturato su base unitaria o superiore agli oneri fissi periodici per la fornitura di servizi mobili al dettaglio e causato dall'uso di tali servizi in uno Stato membro visitato.

3.   Al fine di determinare le entrate di cui al paragrafo 1, lettera b), in caso di vendita abbinata di servizi mobili al dettaglio e di altri servizi o terminali, sono considerate solo le entrate connesse alla vendita di servizi mobili al dettaglio. Tali entrate sono determinate con riferimento al prezzo applicato alla vendita separata di ciascun componente del pacchetto, se disponibile, o alla vendita dei servizi con le stesse caratteristiche su base individuale.

4.   Al fine di determinare la percentuale delle entrate complessive derivanti dalla vendita di servizi mobili al dettaglio connessa alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, si applica la metodologia di cui all'allegato II, punti 1 e 5.

Articolo 10

Valutazione delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale

1.   Nel valutare la domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentata da un fornitore di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale, l'autorità nazionale di regolamentazione può concludere che il richiedente non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, con l'effetto di compromettere la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale, solo se il margine netto negativo del roaming al dettaglio del richiedente è pari almeno al 3 % del margine dei servizi mobili.

Il margine netto del roaming al dettaglio è l'importo che resta dopo aver detratto i costi della fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati dalle entrate derivanti dalla fornitura di tali servizi, come stabilito a norma del presente regolamento. Al fine di determinarlo, l'autorità nazionale di regolamentazione esamina i dati forniti nella domanda per garantire la conformità con la metodologia per la determinazione dei costi e delle entrate di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2.   Se il valore assoluto del margine netto del roaming al dettaglio è pari almeno al 3 % del margine dei servizi mobili, l'autorità nazionale di regolamentazione rifiuta in ogni caso l'applicazione del sovrapprezzo qualora possa stabilire che circostanze specifiche rendono improbabile la compromissione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale. Dette circostanze comprendono i casi in cui:

a)

il richiedente fa parte di un gruppo e vi sono elementi che comprovano l'applicazione di un prezzo di trasferimento interno a favore delle altre controllate del gruppo all'interno dell'Unione, in particolare in considerazione del sostanziale squilibrio nelle tariffe di roaming all'ingrosso applicate all'interno del gruppo;

b)

il livello di concorrenza sui mercati nazionali indica che esiste la capacità di assorbire margini ridotti;

c)

l'applicazione di una politica di utilizzo corretto più restrittiva, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, ridurrebbe il margine netto del roaming al dettaglio a una percentuale inferiore al 3 %.

3.   Nelle circostanze eccezionali in cui l'operatore abbia un margine negativo dei servizi mobili e un margine netto negativo del roaming al dettaglio, l'autorità nazionale di regolamentazione autorizza l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di roaming regolamentati.

4.   Nell'autorizzare l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di roaming regolamentati, l'autorità nazionale di regolamentazione identifica, nella sua decisione finale, l'importo del margine negativo del roaming al dettaglio accertato che può essere recuperato attraverso l'applicazione di un sovrapprezzo al dettaglio sui servizi di roaming forniti nell'Unione. Il sovrapprezzo è coerente con le ipotesi relative al traffico di roaming su cui si fonda la valutazione della domanda ed è fissato conformemente ai principi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Monitoraggio della politica di utilizzo corretto e delle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale

Al fine di vigilare sull'applicazione uniforme degli articoli 6 ter e 6 quater del regolamento (UE) n. 531/2012 e del presente regolamento e di informare annualmente la Commissione delle domande a norma dell'articolo 6 quinquies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 531/2012, le autorità nazionali di regolamentazione raccolgono regolarmente informazioni concernenti:

a)

i provvedimenti adottati per sovrintendere all'applicazione dell'articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 531/2012 e delle norme dettagliate stabilite nel presente regolamento;

b)

il numero di domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate, accolte e rinnovate nel corso dell'anno a norma dell'articolo 6 quater, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 531/2012;

c)

il livello dei margini netti negativi del roaming al dettaglio riconosciuti nelle loro decisioni di autorizzazione ad applicare il sovrapprezzo di roaming e le modalità relative al sovrapprezzo dichiarate nelle domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming presentate dai fornitori di roaming a norma dell'articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire la sostenibilità del loro modello di tariffazione nazionale.

Articolo 12

Riesame

Fatta salva la possibilità di effettuare un riesame anticipato alla luce dell'esperienza iniziale di attuazione e delle modifiche significative agli elementi indicati all'articolo 6 quinquies, paragrafo 2, del regolamento n. 531/2012, la Commissione riesamina il presente atto di esecuzione entro il giugno 2019, previa consultazione del BEREC.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.

(2)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(3)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

(4)  Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).

(5)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(6)  Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(9)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).


ALLEGATO I

Variazione proporzionale ai volumi effettivi dei servizi di roaming regolamentati nell'ambito del «roaming a tariffa nazionale» rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente:

Formula

dove

 

k = servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati);

 

n è il numero di giorni di domande di «roaming a tariffa nazionale» (n ≥ 30); e

 

t è l'anno della prima domanda di «roaming a tariffa nazionale».

Questa percentuale dovrebbe essere utilizzata per stimare le variazioni di volume nel periodo di 12 mesi, moltiplicandole per il volume dell'anno precedente.


ALLEGATO II

1)

Ponderazioni wi dei servizi mobili al dettaglio:

Formula

dove

 

k = servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati);

 

il prezzo medio del roaming all'ingrosso pagato dall'operatore si riferisce al prezzo unitario medio per la differenza di traffico pagato dall'operatore per ciascun servizio, in cui l'unità per ciascun servizio sono i centesimi per i) minuti del traffico voce, ii) SMS del traffico SMS e iii) MB del traffico dati.

2)

Rapporto tra il volume complessivo del traffico dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente rispetto al traffico al dettaglio in uscita e al traffico all'ingrosso in entrata dei suoi servizi di roaming:

Formula

dove

k

=

servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati)

3)

Rapporto tra il volume complessivo del traffico dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione rispetto al traffico complessivo dei suoi servizi di roaming al dettaglio all'interno e all'esterno dell'Unione:

Formula

dove

k

=

servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati)

4)

Rapporto tra il traffico complessivo dei servizi di roaming al dettaglio del richiedente all'interno dell'Unione rispetto al traffico al dettaglio complessivo di tutti i servizi mobili al dettaglio:

Formula

dove

k

=

servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati)

5)

Ricavi derivanti dal roaming al dettaglio dell'UE:

Formula

dove

k

=

servizio (1 = voce, 2 = SMS, 3 = dati)


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2287 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 431/2008 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate e il regolamento (UE) n. 593/2013 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione (2) dispone l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione (3) dispone l'apertura e la gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata.

(3)

Con l'adesione della Repubblica di Croazia, l'UE ha ampliato la propria unione doganale. Di conseguenza, conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'UE era tenuta ad avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato con i paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo finale.

(4)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea, approvato con decisione (UE) 2016/1884 del Consiglio (4), prevede l'aumento di due contingenti tariffari dell'Unione applicati alle carni bovine. Il contingente attualmente applicato alle carni bovine dovrebbe essere aumentato di 76 tonnellate e quello applicato alle carni bovine congelate dovrebbe essere aumentato di 1 875 tonnellate.

(5)

Dato che l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2017, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(6)

Ai fini di una gestione corretta del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 431/2008, il quantitativo supplementare di carni bovine congelate dovrebbe essere disponibile a decorrere dal periodo contingentale 2017-2018.

(7)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 431/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 431/2008 è così modificato:

1.

al primo comma, le parole «53 000 tonnellate» sono sostituite da «54 875 tonnellate»;

2.

è inserito il secondo comma seguente:

«Tuttavia, per il periodo contingentale 2016-2017 l'importo totale è di 53 000 tonnellate.»

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 è così modificato:

1.

all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

66 826 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91».

2.

All'articolo 2, lettera c), primo comma, le parole «6 300 tonnellate» sono sostituite da «6 376 tonnellate».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32).

(4)  Decisione (UE) 2016/1884 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 291 del 26.10.2016, pag. 1).


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2288 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che approva il piperonil butossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il piperonil butossido.

(2)

Il piperonil butossido è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 18, cioè in insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Grecia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 29 maggio 2015.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 16 giugno 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti piperonil butossido possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il piperonil butossido ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 18, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(7)

Poiché il piperonil butossido soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP) in conformità all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli contenenti o trattati con piperonil butossido dovrebbero essere etichettati in modo appropriato al momento dell'immissione sul mercato.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il piperonil butossido è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Piperonil butossido

Denominazione IUPAC:

5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxole

N. CE: 200-076-7

N. CAS: 51-03-6

94 % p/p

1o luglio 2018

30 giugno 2028

18

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello di Unione;

2)

visti i rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione:

a)

alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione in ambienti chiusi;

b)

alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione all'esterno;

3)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo contenente o trattato con piperonil butossido provvede affinché l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2289 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che approva l'epsilon-momfluorotrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 maggio 2013 il Regno Unito ha ricevuto una domanda in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), riguardante l'iscrizione del principio attivo epsilon-momfluorotrina nell'allegato I di tale direttiva ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 18, cioè in insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come descritto nell'allegato V di tale direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 6 ottobre 2015 il Regno Unito ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 16 giugno 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(4)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti epsilon-momfluorotrina possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(5)

È pertanto opportuno approvare l'epsilon-momfluorotrina ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 18, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(6)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'epsilon-momfluorotrina è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Epsilon-momfluorotrina

Denominazione IUPAC:

 

Tutti gli isomeri: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-3-(2-cyanoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

 

Isomero RTZ: 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-cyanoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

N. CE: nessuno

N. CAS:

 

Tutti gli isomeri: 609346-29-4

 

Isomero RTZ: 1065124-65-3

Tutti gli isomeri: 93 % p/p

Isomeri RTZ: 82,5 % p/p

1o luglio 2017

30 giugno 2027

18

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello di Unione;

2)

visti i rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti usati i) in ambienti chiusi come spray per ambienti e ii) all'esterno come spray per superfici;

3)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/71


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2290 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'acido peracetico.

(2)

L'acido peracetico è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 11, cioè in preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale, e del tipo di prodotto 12, cioè in preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi), come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 3 luglio 2015.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 giugno 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12 contenenti acido peracetico possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare l'acido peracetico ai fini del suo utilizzo nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(7)

L'acido peracetico è presentato in una soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno. A causa della presenza di perossido di idrogeno, che può essere utilizzato per la produzione di precursori di esplosivi, le autorizzazioni dei biocidi contenenti acido peracetico dovrebbero lasciare impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'acido peracetico è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Acido peracetico

Denominazione IUPAC:

Peroxyethanoic acid

N. CE: 201-186-8

N. CAS: 79-21-0

La specifica si basa sulle materie prime perossido di idrogeno e acido acetico utilizzate per produrre l'acido peracetico.

Acido peracetico in una soluzione acquosa contenente acido acetico e perossido di idrogeno.

1o luglio 2018

30 giugno 2028

11

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello di Unione;

2)

a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013;

3)

visti i rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori industriali e professionali;

b)

alle acque marine per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a passaggio unico;

c)

al suolo e alle acque di superficie per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di grandi dimensioni.

12

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello di Unione;

2)

a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) n. 98/2013;

3)

visti i rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/74


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2291 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che approva l'acido lattico L(+) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 agosto 2013 la Germania ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), riguardante l'iscrizione del principio attivo acido lattico L(+) nell'allegato I di tale direttiva ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 1, cioè in biocidi per l'igiene umana, come descritto nell'allegato V di tale direttiva, corrispondente al tipo di prodotto 1 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 5 febbraio 2015 la Germania ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 10 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(4)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 1 contenenti acido lattico L(+) possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(5)

È pertanto opportuno approvare l'acido lattico L(+) ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 1, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(6)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'acido lattico L(+) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Acido lattico L(+)

Denominazione IUPAC:

(S)-2-Hydroxypropanoic acid

N. CE: 201-196-2

N. CAS: 79-33-4

95,5 % p/p

1o luglio 2017

30 giugno 2027

1

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello dell'Unione;

2)

visti i rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione agli utilizzatori non professionali.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/77


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2292 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1), in particolare l'articolo 6 sexies, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, i fornitori nazionali non dovrebbero addebitare ai clienti in roaming di qualsiasi Stato membro alcun sovrapprezzo, in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale, per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, entro i limiti consentiti dalla politica di utilizzo corretto. Questa disposizione si applica a decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l'atto legislativo da adottare a seguito della proposta sul mercato del roaming all'ingrosso di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento sia divenuto applicabile entro tale data.

(2)

Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, i fornitori nazionali possono applicare un sovrapprezzo, in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale, per l'utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, durante un periodo di transizione che va dal 30 aprile 2016 fino alla data in cui l'atto legislativo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento diventa applicabile.

(3)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 consente ai fornitori nazionali di applicare, al termine del periodo di transizione e in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale, un sovrapprezzo per un utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente gli eventuali limiti definiti nell'ambito di una politica di utilizzo corretto.

(4)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 limita l'eventuale sovrapprezzo applicato per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate alla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 della Commissione (2) fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione da applicare a decorrere dal 30 aprile 2016 sulla base dei dati del 1o luglio 2015.

(6)

L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri concernenti: i) il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione, in conformità degli articoli 7 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (la «direttiva quadro») e dell'articolo 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (la «direttiva accesso»), su ciascun mercato nazionale per la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso su singole reti mobili e ii) il numero totale di abbonati negli Stati membri.

(7)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione ha calcolato la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione: i) moltiplicando la tariffa massima di terminazione delle chiamate mobili consentita in un determinato Stato membro per il numero totale di abbonati nello stesso Stato membro, ii) sommando tale prodotto a quelli ottenuti per tutti gli Stati membri e iii) dividendo il totale per il numero complessivo di abbonati in tutti gli Stati membri, sulla base dei dati del 1o luglio 2016. Per i paesi non appartenenti alla zona euro, il tasso di cambio applicabile è la media del secondo trimestre del 2016 ottenuta dalla banca dati della Banca centrale europea.

(8)

Occorre pertanto aggiornare il valore della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione fissata nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352.

(9)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352.

(10)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione è tenuta a riesaminare ogni anno la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione è fissata a 0,0108 EUR al minuto.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione (GU L 331 del 17.12.2015, pag. 7).

(3)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(4)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/79


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2293 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «NC», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.

(2)

Il Consiglio, con la decisione (UE) 2016/1885 (2), ha concluso l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea («l'accordo»). L'accordo prevede una riduzione dei dazi doganali per due categorie di prodotti. L'Unione e la Cina si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo e l'accordo deve entrare in vigore il 1o gennaio 2017.

(3)

È necessario attuare nella tariffa doganale comune le misure previste dalla decisione (UE) 2016/1885. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(4)

Le modifiche dell'aliquota dei dazi doganali si dovrebbero applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 291 del 26.10.2016, pag. 7).


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la parte seconda è modificata come segue:

1)

nella sezione XII, capitolo 64, la riga relativa al codice NC 6404 19 90 è sostituita dalla seguente:

«6404 19 90

– – –

Altre

16,9

pa»

2)

nella sezione XVI, capitolo 84, la riga relativa al codice NC 8415 10 90 è sostituita dalla seguente:

«8415 10 90

– –

Sistemi ad elementi separati (“split-system”)

2,5

—»


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/81


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2294 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

99,7

SN

241,4

TN

269,5

TR

111,3

ZZ

180,5

0707 00 05

MA

79,2

TR

154,2

ZZ

116,7

0709 93 10

MA

150,3

TR

167,9

ZZ

159,1

0805 10 20

IL

126,4

TR

73,7

ZZ

100,1

0805 20 10

MA

70,4

ZZ

70,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

113,5

JM

125,0

MA

74,5

TR

76,2

ZZ

97,3

0805 50 10

AR

76,7

TR

88,5

ZZ

82,6

0808 10 80

US

132,4

ZZ

132,4

0808 30 90

CN

94,8

ZZ

94,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/83


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2295 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che modifica le decisioni 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE e le decisioni di esecuzione 2012/484/UE, 2013/65/UE riguardanti l'adeguatezza della protezione dei dati personali da parte di taluni paesi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 8353]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Nella sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner  (2), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che, adottando l'articolo 3 della decisione 2000/520/CE (3), la Commissione ha ecceduto la competenza attribuitale dall'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e ha dichiarato l'invalidità dell'articolo 3 della decisione.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della decisione 2000/520/CE stabilisce condizioni restrittive per cui le autorità di controllo nazionali possono decidere di sospendere i flussi di dati diretti a un'impresa statunitense autocertificatasi, e questo nonostante la constatazione di adeguatezza da parte della Commissione.

(3)

Nella sentenza Schrems la Corte di giustizia ha precisato che le autorità di controllo nazionali restano competenti per il controllo dei trasferimenti dei dati personali verso un paese terzo che è stato oggetto di una decisione d'adeguatezza della Commissione, e che la Commissione non ha la competenza di limitare i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28 della direttiva 95/46/CE. Ai sensi di tale articolo dette autorità dispongono, in particolare, di poteri investigativi, come il diritto di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della loro funzione di controllo, di poteri effettivi d'intervento, come quello di vietare a titolo provvisorio o definitivo il trattamento dei dati, e del potere di promuovere azioni giudiziarie (4).

(4)

La Corte di giustizia ha ricordato nella sentenza Schrems che, in linea con l'articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri e i loro organi devono adottare le misure necessarie per conformarsi agli atti delle istituzioni dell'Unione, che si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un'eccezione di illegittimità.

(5)

Di conseguenza, una decisione d'adeguatezza della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE è vincolante per tutti gli organi degli Stati membri destinatari, incluse le loro autorità di controllo indipendenti, nella parte in cui produce l'effetto di autorizzare trasferimenti di dati personali dagli Stati membri verso il paese terzo da essa interessato (5). Ne consegue che le autorità nazionali di controllo non possono adottare misure contrarie a una decisione d'adeguatezza della Commissione, quali atti con cui si dichiara l'invalidità di tale decisione o intesi a constatare con effetto vincolante che il paese terzo interessato da detta decisione non garantisce un livello di protezione adeguato. Come precisato nella sentenza Schrems, ciò non impedisce all'autorità nazionale di controllo di esaminare la domanda del singolo individuo relativa al livello di protezione dei dati personali garantito in un paese terzo oggetto di una decisione d'adeguatezza della Commissione e che, qualora la ritenga fondata, promuova un'azione giudiziaria dinanzi ai giudici nazionali affinché questi ultimi procedano, qualora condividano i dubbi in ordine alla validità della decisione della Commissione, ad un rinvio pregiudiziale inteso all'esame della validità della decisione (6).

(6)

Le decisioni 2000/518/CE (7), 2002/2/CE (8), 2003/490/CE (9), 2003/821/CE (10), 2004/411/CE (11), 2008/393/CE (12), 2010/146/UE (13), 2010/625/UE (14), 2011/61/UE (15) e le decisioni di esecuzione 2012/484/UE (16) e 2013/65/UE della Commissione (17), che sono decisioni di adeguatezza, contengono una limitazione dei poteri delle autorità di controllo nazionali che è comparabile a quella di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della decisione 2000/520/CE, di cui la Corte di giustizia ha dichiarato l'invalidità.

(7)

Alla luce della sentenza Schrems e ai sensi dell'articolo 266 del trattato, le disposizioni di tali decisioni che limitano i poteri delle autorità nazionali di controllo dovrebbero essere sostituite.

(8)

Nella sentenza Schrems la Corte di giustizia ha inoltre precisato che, poiché il livello di protezione assicurato da un paese terzo può cambiare, incombe alla Commissione, successivamente all'adozione di una decisione in forza dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, verificare periodicamente se la constatazione relativa al livello di protezione adeguato assicurato dal paese terzo in questione continui ad essere giustificata in fatto e in diritto (18). Alla luce delle conclusioni della sentenza relative all'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, dovrebbero essere monitorate anche le norme e le prassi che disciplinano tale accesso.

(9)

Pertanto, per i paesi per cui ha adottato una decisione d'adeguatezza, la Commissione sorveglierà costantemente gli sviluppi della legislazione e delle prassi che potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche.

(10)

Onde facilitare l'efficace monitoraggio del funzionamento delle decisioni d'adeguatezza attualmente in vigore, occorre che gli Stati membri informino la Commissione in merito ad azioni rilevanti intraprese dalle autorità nazionali di controllo.

(11)

Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha formulato un parere, preso in considerazione ai fini dell'elaborazione della presente decisione.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE e le decisioni di esecuzione 2012/484/UE e 2013/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/518/CE è modificata nel modo seguente:

1)

L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso la Svizzera ai fini della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.»

2)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1.   La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico svizzero che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se la Svizzera continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione in Svizzera risultano inidonee a tal fine.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche svizzere competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.   Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità svizzera competente e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.»

Articolo 2

La decisione 2002/2/CE è modificata nel modo seguente:

1)

L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso destinatari in Canada le cui attività rientrano nel campo d'applicazione della legge sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici ai fini della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.»

2)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1.   La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico canadese che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se il Canada continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione in Canada risultano inidonee a tal fine.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche canadesi competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.   Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità canadese competente e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.»

Articolo 3

La decisione 2003/490/CE è modificata nel modo seguente:

1)

L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso l'Argentina al fine della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.»

2)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1.   La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico argentino che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se l'Argentina continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione in Argentina risultano inidonee a tal fine.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche argentine competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.   Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità argentina competente e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.»

Articolo 4

Gli articoli 3 e 4 della decisione 2003/821/CE della Commissione sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 3

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso il Baliato (Bailiwick) di Guernsey al fine della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 4

1.   La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico di Guernsey che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se Guernsey continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione in Guernsey risultano inidonee a tal fine.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche di Guernsey competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.   Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità competente di Guernsey e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.»

Articolo 5

Gli articoli 3 e 4 della decisione 2004/411/CE della Commissione sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 3

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso l'Isola di Man al fine della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 4

1.   La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico dell'Isola di Man che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se l'Isola di Man continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione nell'Isola di Man risultano inidonee a tal fine.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche dell'Isola di Man competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.   Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità competente dell'Isola di Man e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.»

Articolo 6

Gli articoli 3 e 4 della decisione 2008/393/CE della Commissione sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 3

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso Jersey ai fini della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 4

1.   La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico di Jersey che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se Jersey continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione a Jersey risultano inidonee a tal fine.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche di Jersey competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.   Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità competente di Jersey e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.»

Articolo 7

Gli articoli 3 e 4 della decisione 2010/146/UE della Commissione sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 3

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso destinatari nelle Isole Faer Øer le cui attività rientrano nel campo d'applicazione della legge delle Isole Faer Øer sul trattamento dei dati personali ai fini della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 4

1.   La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico delle Isole Faer Øer che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se le Isole Faer Øer continuano a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione nelle Isole Faer Øer risultano inidonee a tal fine.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche delle Isole Faer Øer competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.   Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità competente delle Isole Faer Øer e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.»

Articolo 8

Gli articoli 3 e 4 della decisione 2010/625/UE della Commissione sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 3

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso Andorra al fine della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 4

1.   La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico di Andorra che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se Andorra continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione ad Andorra risultano inidonee a tal fine.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche di Andorra competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.   Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità competente di Andorra e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.»

Articolo 9

Gli articoli 3 e 4 della decisione 2011/61/UE della Commissione sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 3

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso lo Stato d'Israele al fine della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 4

1.   La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico israeliano che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se lo Stato d'Israele continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione nello Stato d'Israele risultano inidonee a tal fine.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche israeliane competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.   Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità competente israeliana e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.»

Articolo 10

Gli articoli 2 e 3 della decisione di esecuzione 2012/484/UE della Commissione sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 2

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso la Repubblica orientale dell'Uruguay al fine della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 3

1.   La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico della Repubblica orientale dell'Uruguay che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se la Repubblica orientale dell'Uruguay continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione nella Repubblica orientale dell'Uruguay risultano inidonee a tal fine.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche uruguayane competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.   Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità competente uruguayana e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.»

Articolo 11

Gli articoli 2 e 3 della decisione di esecuzione 2013/65/UE della Commissione sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 2

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso la Nuova Zelanda al fine della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

Articolo 3

1.   La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico della Nuova Zelanda che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se la Nuova Zelanda continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione in Nuova Zelanda risultano inidonee a tal fine.

3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche neozelandesi competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

4.   Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità competente neozelandese e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.»

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Membro della Commissione


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  ECLI:EU:C:2015:650.

(3)  Decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 7).

(4)  Schrems, punti 40 e segg e punti da 101 a 103.

(5)  Schrems, punti 51, 52 e 62.

(6)  Schrems, punti 52, 62 e 65.

(7)  Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1).

(8)  Decisione 2002/2/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'adeguatezza della protezione fornita dalla legge canadese sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti elettronici (Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act) (GU L 2 del 4.1.2002, pag. 13).

(9)  Decisione 2003/490/CE della Commissione, del 30 giugno 2003, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'adeguatezza della tutela dei dati personali fornita in Argentina (GU L 168 del 5.7.2003, pag. 19).

(10)  Decisione 2003/821/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, sull'adeguata protezione dei dati personali in Guernsey (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 27).

(11)  Decisione 2004/411/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, sull'adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 48).

(12)  Decisione 2008/393/CE della Commissione, dell'8 maggio 2008, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali a Jersey (GU L 138 del 28.5.2008, pag. 21).

(13)  Decisione 2010/146/UE della Commissione, del 5 marzo 2010, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione fornita dalla legge delle Isole Faer Øer sul trattamento dei dati personali (GU L 58 del 9.3.2010, pag. 17).

(14)  Decisione 2010/625/UE della Commissione, del 19 ottobre 2010, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali ad Andorra (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 27).

(15)  Decisione 2011/61/UE della Commissione, del 31 gennaio 2011, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte dello Stato d'Israele in relazione al trattamento automatizzato di tali dati (GU L 27 dell'1.2.2011, pag. 39).

(16)  Decisione di esecuzione 2012/484/UE della Commissione, del 21 agosto 2012, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Repubblica orientale dell'Uruguay in relazione al trattamento automatizzato di tali dati (GU L 227 del 23.8.2012, pag. 11).

(17)  Decisione di esecuzione 2013/65/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 12).

(18)  Schrems, punto 76. Una siffatta verifica è in ogni caso obbligatoria quando la Commissione acquisisce un'informazione che faccia sorgere un dubbio giustificato a tale riguardo.


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/92


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2296 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che istituisce il gruppo indipendente di esperti designato come organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'attività dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo apporta un contributo positivo al miglioramento della gestione del traffico aereo (ATM), in particolare fornendo alla Commissione raccomandazioni imparziali e basate su elementi concreti per quanto riguarda le prestazioni dei servizi di navigazione aerea a livello locale e dell'Unione e le funzioni di rete. L'assistenza fornita dall'organo di valutazione delle prestazioni è indispensabile per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di completamento del cielo unico europeo — del quale sono fattori trainanti il sistema di prestazioni istituito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (2), compresi i suoi ulteriori necessari sviluppi alla luce delle esperienze maturate nel corso della sua attuazione fino ad oggi, e il sistema di tariffazione, ad esso strettamente connesso, istituito conformemente alla decisione di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione (3) — e più in generale della strategia per l'aviazione della Commissione (4).

(2)

A norma della decisione di esecuzione 2014/672/UE della Commissione (5), l'attuale organo di valutazione delle prestazioni è designato fino al 31 dicembre 2016. La Commissione dovrebbe designare un nuovo organo di valutazione delle prestazioni per continuare ad assistere la Commissione e le autorità nazionali di vigilanza dopo tale data. Tale designazione dovrebbe coprire il periodo che va dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, in modo da durare sufficientemente a lungo per garantire continuità e stabilità e rappresentare al contempo un determinato periodo di tempo compatibile con i periodi di riferimento, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(3)

Considerato che tale periodo si estende dal secondo al terzo periodo di riferimento, ogni eventuale rinnovo dei membri dell'organo di valutazione delle prestazioni dovrebbe avvenire in modo tale da agevolare la transizione e la continuità dell'esperienza e delle conoscenze disponibili.

(4)

Per rafforzare l'imparzialità dell'organo di valutazione delle prestazioni è opportuno istituire un gruppo indipendente di esperti che fornisca assistenza nell'attuazione del sistema di prestazioni e tale gruppo di esperti dovrebbe essere designato come organo di valutazione delle prestazioni.

(5)

L'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 descrive in maniera generale il ruolo dell'organo di valutazione delle prestazioni nel contesto del sistema di prestazioni. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 fornisce, in maniera non esaustiva, ulteriori dettagli circa i suoi compiti e le sue attività. Anche l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) attribuisce all'organo determinati compiti. Per motivi di chiarezza e completezza, conformemente a tali disposizioni, è adesso opportuno elencare tutti i compiti dell'organo di valutazione delle prestazioni. L'organo di valutazione delle prestazioni dovrebbe assistere la Commissione con consigli, consulenza e altri servizi. A tal fine si dovrebbe coordinare con le autorità nazionali di vigilanza. Dovrebbe inoltre assistere le autorità nazionali di vigilanza su loro richiesta.

(6)

Per garantire il funzionamento efficiente ed efficace dell'organo di valutazione delle prestazioni esso dovrebbe essere affiancato da un segretariato fornito dalla Commissione.

(7)

I membri dell'organo di valutazione delle prestazioni dovrebbero essere specialisti altamente qualificati in possesso di competenze adeguate nei settori essenziali di prestazione. Tali membri, escluso il presidente, dovrebbero essere scelti in seguito a un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione che rispetti i principi di obiettività, pari opportunità e trasparenza e che individui conflitti di interessi effettivi o potenziali, e dovrebbero essere nominati a titolo personale. Tenendo conto dei suoi specifici compiti e responsabilità, il presidente dovrebbe essere nominato dalla Commissione conformemente alle sue disposizioni amministrative interne, nel rispetto di tali principi e garantendo l'individuazione di tali conflitti.

(8)

Alla luce delle loro qualifiche e competenze, dei requisiti in termini di imparzialità e assenza di conflitti di interessi, del fatto che sono nominati a titolo personale e dell'importanza del loro lavoro, tali membri, escluso il presidente, oltre al rimborso delle spese dovrebbero ricevere una remunerazione proporzionata ai compiti ad essi attribuiti. Il presidente dovrebbe essere retribuito e rimborsato conformemente alle disposizioni amministrative interne della Commissione.

(9)

È pertanto altresì opportuno che le attività dell'organo di valutazione delle prestazioni e i costi del suo sostegno amministrativo e tecnico siano finanziati dal bilancio dell'Unione.

(10)

L'attività dell'organo di valutazione delle prestazioni richiede l'accesso ai dati relativi alle prestazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, disponibili presso Eurocontrol. La Commissione dovrebbe pertanto definire con Eurocontrol opportune procedure per garantire l'accesso, compresa la raccolta, la convalida, l'analisi preliminare e la fornitura di tali dati. È necessario che tali procedure riconoscano la dimensione paneuropea della valutazione delle prestazioni, conformemente alla decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio (7).

(11)

Per garantire il corretto funzionamento dell'organo di valutazione delle prestazioni si dovrebbero stabilire norme appropriate in merito al suo regolamento interno e alla modalità di rendicontazione alla Commissione. Si dovrebbero altresì stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni.

(12)

I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(13)

La presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi una volta terminato il periodo di designazione, in essa stabilito, dell'organo di valutazione delle prestazioni.

(14)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni

1.   È istituito il gruppo indipendente di esperti della prestazione dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete nel cielo unico europeo per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2024.

2.   Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 1 è designato come organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2024.

Articolo 2

Compiti

L'organo di valutazione delle prestazioni è incaricato dei seguenti compiti:

a)

assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni, in particolare per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

b)

su richiesta della Commissione, fornire informazioni ad hoc o relazioni su questioni attinenti alle prestazioni conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

c)

assistere la Commissione, su richiesta, nella definizione delle modalità di accesso ai dati relativi alle prestazioni di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

d)

assistere le autorità nazionali di vigilanza, su richiesta, nell'attuazione del sistema di prestazioni fornendo un parere indipendente su questioni relative alle prestazioni e determinando forcelle di valori indicativi per la fissazione di obiettivi, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, lettere b) e c) del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

e)

sostenere le autorità competenti, su richiesta, nella determinazione del rumore degli aeroporti di cui sono responsabili, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 598/2014.

Articolo 3

Ruolo consultivo

1.   La Commissione può consultare l'organo di valutazione delle prestazioni su ogni questione relativa alle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e alle funzioni di rete nel cielo unico europeo.

2.   L'organo di valutazione delle prestazioni può, di sua iniziativa, riferire e presentare raccomandazioni alla Commissione per il miglioramento del sistema di prestazioni, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

Articolo 4

Composizione e nomina dei membri e del presidente

1.   L'organo di valutazione delle prestazioni è composto di nove membri, incluso il presidente.

2.   I membri, escluso il presidente, sono individui nominati a titolo personale a seguito della loro selezione sulla base di un invito a presentare candidature.

3.   I membri, escluso il presidente, sono nominati dal direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, a nome della Commissione e previa consultazione con gli Stati membri, tra gli specialisti in possesso delle competenze adeguate che hanno risposto all'invito a presentare candidature. I criteri di selezione e ammissibilità comprendono i criteri di cui all'allegato.

4.   Il direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, a nome della Commissione, conformemente alle sue disposizioni amministrative e previa consultazione con gli Stati membri, nomina uno specialista in possesso delle competenze adeguate come presidente dell'organo di valutazione delle prestazioni. Il presidente agisce in qualità di rappresentante dell'organo di valutazione delle prestazioni e presiede le sue riunioni.

5.   Il mandato del presidente e dei membri ha una durata di due anni e può essere rinnovato due volte. Non si rinnova contemporaneamente il mandato di più di due terzi dei membri.

6.   Un membro che non sia più in grado di contribuire efficacemente all'organo di valutazione delle prestazioni, che presenti le dimissioni o che non rispetti le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 può essere sostituito per la restante durata del mandato conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, a seconda dei casi.

7.   Il direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, a nome della Commissione, può istituire un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato al fine di nominare i sostituti dei membri, escluso il presidente. Ai candidati è chiesto il consenso prima che i loro nomi siano inseriti nell'elenco di riserva.

8.   I nomi degli individui nominati membri dell'organo di valutazione delle prestazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Principi che si applicano ai membri

1.   Nello svolgere i compiti previsti dalla presente decisione, l'organo di valutazione delle prestazioni e i suoi membri sono imparziali e agiscono in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna e nell'interesse pubblico. A tal fine i membri firmano una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare le proprie funzioni nell'ambito dell'organo di valutazione delle prestazioni in tal senso.

2.   I membri non delegano le loro responsabilità ad altre persone.

3.   Coloro che si candidano alla nomina di membro comunicano qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi presentando una dichiarazione di interessi, come indicato nell'invito a presentare candidature di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Anche la persona che sarà nominata presidente indica tali eventuali circostanze in tempo utile prima della sua nomina. Nella dichiarazione tutte le persone di cui sopra indicano almeno qualsiasi interesse professionale e finanziario pertinente e qualsiasi situazione in cui i loro interessi possano compromettere, o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere, la loro capacità di agire in modo imparziale e nell'interesse pubblico in qualità di membri dell'organo di valutazione delle prestazioni.

4.   Ai fini di valutare la presenza di eventuali conflitti di interessi vengono presi in considerazione vari fattori, tra i quali la natura, il tipo e l'importanza dell'interesse dell'individuo, nonché la misura in cui si possa ragionevolmente prevedere che tale interesse influenzi il parere dell'individuo e il processo decisionale generale dell'organo di valutazione delle prestazioni. Un interesse si considera insignificante o minimo se è improbabile che comprometta, o che possa ragionevolmente essere percepito tale da compromettere, la capacità dell'individuo di agire in maniera imparziale e nell'interesse pubblico al momento di prestare consulenza alla Commissione.

5.   La Commissione rende pubblico il modulo di dichiarazione di interessi dei membri attraverso un apposito sito web. Si adottano misure tecniche per indicare ai motori di ricerca che i moduli di dichiarazione di interesse non dovrebbero comparire nei risultati di ricerca.

6.   I membri sono soggetti all'obbligo del segreto professionale e alle norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (9) e (UE, Euratom) 2015/444 (10).

7.   All'inizio di ogni mandato i membri sottoscrivono una dichiarazione di riservatezza.

Articolo 6

Metodo di lavoro

1.   Previa approvazione del direttore generale della direzione generale Mobilità e trasporti della Commissione, l'organo di valutazione delle prestazioni adotta, a nome della Commissione e in particolare per quanto riguarda il proprio finanziamento, i seguenti documenti:

a)

il suo programma di lavoro annuale e la relazione annuale;

b)

il suo regolamento interno;

c)

le modalità di cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza;

d)

le modalità operative con i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei di cui all'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

e)

un piano di gestione dei dati.

2.   L'organo di valutazione delle prestazioni adotta le sue relazioni e raccomandazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 con votazione a maggioranza semplice.

3.   Al fine di esaminare questioni specifiche pertinenti alla sua attività, l'organo di valutazione delle prestazioni può istituire sottogruppi tra i propri membri, sulla base di un mandato da esso definito e di concerto con il direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione, a nome della Commissione. I sottogruppi si sciolgono una volta espletato il mandato.

4.   L'organo di valutazione delle prestazioni e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione. In casi eccezionali le riunioni possono tuttavia tenersi altrove.

5.   La partecipazione dei membri alle riunioni dell'organo di valutazione delle prestazioni e dei sottogruppi è obbligatoria. In caso di assenza vengono inviate giustificazioni al presidente e al segretariato.

6.   L'organo di valutazione delle prestazioni, con il sostegno del segretariato, provvede affinché i suoi metodi riflettano i più recenti standard scientifici.

Articolo 7

Sostegno amministrativo e tecnico

1.   La Commissione fornisce il sostegno amministrativo e tecnico necessario per il funzionamento dell'organo di valutazione delle prestazioni, compresi il segretariato e i sottogruppi, al fine di assicurarne un funzionamento efficiente ed efficace. Il segretariato convoca e coadiuva le riunioni plenarie dell'organo di valutazione delle prestazioni e convoca le riunioni dei sottogruppi.

Il sostegno amministrativo e tecnico viene fornito in maniera efficiente in termini di costi, assicurando che l'organo di valutazione delle prestazioni assolva i propri compiti con indipendenza funzionale e tecnica.

2.   Se Eurocontrol è identificato quale fornitore di dati appropriato, la Commissione definisce con Eurocontrol opportune procedure per la raccolta, la convalida, l'analisi preliminare e la fornitura di tali dati e per garantire un accesso continuo dell'organo di valutazione delle prestazioni ai dati relativi alle prestazioni di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, disponibili presso Eurocontrol.

Articolo 8

Comunicazione e trasparenza

1.   Nell'assolvimento dei compiti attribuitigli all'articolo 2, l'organo di valutazione delle prestazioni redige relazioni e presenta raccomandazioni alla Commissione.

2.   L'organo di valutazione delle prestazioni offre alle autorità nazionali di vigilanza la possibilità di controllare dati fattuali connessi alla valutazione e al monitoraggio dei piani di prestazione prima di redigere le relazioni.

3.   La Commissione pubblica tutte le relazioni e raccomandazioni dell'organo di valutazione delle prestazioni attraverso un apposito sito web.

4.   Tale pubblicazione non ha luogo qualora la divulgazione di una relazione o raccomandazione, o parte di esse, arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

5.   L'organo di valutazione delle prestazioni adotta una relazione annuale sulla sua attività, comprese la collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e le modalità operative con i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei di cui all'articolo 3, paragrafi 7 e 8 rispettivamente del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, nonché le procedure concordate con Eurocontrol per quanto riguarda l'accesso ai dati relativi alle prestazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

6.   La Commissione monitora il funzionamento dell'organo di valutazione delle prestazioni e riferisce periodicamente agli Stati membri i progressi della sua attività.

Articolo 9

Indennità, spese e remunerazione

1.   I membri dell'organo di valutazione delle prestazioni, escluso il presidente, hanno diritto a un'indennità speciale sotto forma di indennità giornaliera per ogni giornata intera di lavoro, pari a un massimo di 600 EUR. L'indennità totale è calcolata e arrotondata per eccesso all'importo corrispondente a una mezza giornata di lavoro. Il pagamento è effettuato in euro.

2.   Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai membri, escluso il presidente, sono rimborsate dalla Commissione conformemente alla decisione C(2007) 5858 (12). Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

3.   Il presidente dell'organo di valutazione delle prestazioni è remunerato e le sue spese di viaggio e soggiorno sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle sue disposizioni amministrative.

Articolo 10

Finanziamento

I costi delle attività per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, compresi i costi corrispondenti alle indennità e ai rimborsi dei membri dell'organo di valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 9, nonché i costi del sostegno amministrativo e tecnico di cui all'articolo 7, sono finanziati dal bilancio dell'Unione. I costi corrispondenti alle indennità e ai rimborsi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, sono finanziati a norma dell'articolo 204 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dell'articolo 287 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 del Consiglio (14).

Articolo 11

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2014/672/UE della Commissione è abrogata.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2024.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128, del 9.5.2013, pag. 31).

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia per l'aviazione in Europa [COM(2015) 598 final].

(5)  Decisione di esecuzione 2014/672/UE della Commissione, del 24 settembre 2014, relativa alla proroga della designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo (GU L 281 del 25.9.2014, pag. 5).

(6)  Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65).

(7)  Decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni che devono essere adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i ruoli e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 136).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(10)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(11)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  Decisione C(2007) 5858 della Commissione — Norme sul rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti.

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(14)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Criteri di selezione e ammissibilità per i membri dell'organo di valutazione delle prestazioni

I criteri di selezione e ammissibilità per i membri dell'organo di valutazione delle prestazioni comprendono:

a)

conoscenze, competenze ed esperienza professionale di alto livello comprovate e pertinenti, in ambiti pertinenti ai settori di prestazione essenziali;

b)

una rappresentanza equilibrata di conoscenze e competenze in tutti i settori di prestazione essenziali e una rappresentanza equilibrata di genere e di provenienza geografica;

c)

una rappresentanza equilibrata di conoscenze in settori connessi ma non limitati a:

politica dell'UE in materia di trasporto aereo e normativa applicabile,

gestione aeroportuale e/o delle compagnie aeree,

requisiti delle missioni militari e gestione delle operazioni militari,

questioni di economia dell'aviazione, gestione della realizzazione di SESAR e meccanismi di finanziamento dell'Unione,

analisi comparativa, tecniche di analisi costi/benefici e pianificazione finanziaria,

interdipendenze tra i costi e gli altri settori di prestazione e tra i requisiti civili e militari,

identificazione dei rischi per la sicurezza e misurazione delle prestazioni in termini di sicurezza,

sistema di scambio di quote di emissione e misurazione delle prestazioni ambientali (prestando attenzione, tra l'altro, a impatto ambientale dell'aviazione, efficienza dei carburanti ed emissioni acustiche e di CO2),

impatto delle interazioni con lo spazio aereo adiacente al cielo unico europeo, compresi punti critici e gestione del flusso;

d)

capacità di analizzare e valutare interdipendenze e interazioni tra settori di prestazione e di definire futuri obiettivi di prestazione basati sui miglioramenti operativi e tecnologici pianificati;

e)

conoscenze linguistiche adeguate che consentano al candidato di partecipare pienamente ed efficacemente all'attività dell'organo di valutazione delle prestazioni;

f)

indipendenza e assenza di conflitti di interessi.


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/100


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2297 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2016

che modifica la decisione 2001/497/CE relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE, e la decisione 2010/87/UE della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 8471]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Con la sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner  (2), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che, adottando l'articolo 3 della decisione 2000/520/CE, (3) la Commissione ha ecceduto la competenza attribuitale dall'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e ha dichiarato l'invalidità dell'articolo 3 della decisione.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della decisione 2000/520/CE stabilisce condizioni restrittive per cui le autorità di controllo nazionali possono decidere di sospendere i flussi di dati diretti a un'impresa statunitense autocertificatasi, e questo nonostante la constatazione di adeguatezza da parte della Commissione.

(3)

Nella sentenza Schrems la Corte di giustizia ha precisato che le autorità di controllo nazionali restano competenti per il controllo dei trasferimenti dei dati personali verso un paese terzo che è stato oggetto di una decisione d'adeguatezza della Commissione, e che la Commissione non ha la competenza di limitare i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28 della direttiva 95/46/CE. Ai sensi di tale articolo dette autorità dispongono, in particolare, di poteri investigativi, come il diritto di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della loro funzione di controllo, di poteri effettivi d'intervento, come quello di vietare a titolo provvisorio o definitivo il trattamento dei dati, e del potere di promuovere azioni giudiziarie. (4)

(4)

Nella stessa sentenza la Corte di giustizia ha ricordato che, in linea con l'articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri e i loro organi devono adottare le misure necessarie per conformarsi agli atti delle istituzioni dell'Unione, che si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un'eccezione di illegittimità.

(5)

Mutatis mutandis, una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE è vincolante per tutti gli organi degli Stati membri destinatari, incluse le loro autorità di controllo indipendenti, nella misura in cui ha l'effetto di riconoscere che i trasferimenti effettuati sulla base delle clausole contrattuali tipo in essa contenute offrono garanzie sufficienti come richiesto dall'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva. Questo non impedisce ad un'autorità di controllo nazionale di esercitare i propri poteri di controllo dei flussi di dati, compreso il potere di sospendere o vietare il trasferimento di dati personali, qualora stabilisca che esso avviene in violazione della normativa europea o nazionale sulla protezione dei dati, come, ad esempio, quando l'importatore dei dati non rispetta le clausole contrattuali tipo.

(6)

Le decisioni 2001/497/CE (5) e 2010/87/UE (6) della Commissione contengono una limitazione dei poteri delle autorità di controllo nazionali che è comparabile a quella di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della decisione 2000/520/CE, di cui la Corte di giustizia ha dichiarato l'invalidità.

(7)

Alla luce della sentenza Schrems e ai sensi dell'articolo 266 del trattato, le disposizioni di tali decisioni che limitano i poteri delle autorità nazionali di controllo dovrebbero essere sostituite.

(8)

Onde facilitare l'efficace monitoraggio del funzionamento delle decisioni relative alle clausole contrattuali tipo, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito ad azioni rilevanti intraprese dalle autorità nazionali di controllo.

(9)

Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE ha formulato un parere, preso in considerazione ai fini dell'elaborazione della presente decisione.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2001/497/CE e 2010/87/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2001/497/CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso paesi terzi ai fini della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.»

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione 2010/87/UE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso paesi terzi ai fini della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Membro della Commissione


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  ECLI:EU:C:2015:650.

(3)  Decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 7).

(4)  Schrems, punti 40 e segg e punti da 101 a 103.

(5)  Decisione 2001/497/CE della Commissione, del 15 giugno 2001, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 19).

(6)  Decisione 2010/87/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 12.2.2010, pag. 5).


ORIENTAMENTI

17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/102


INDIRIZZO (UE) 2016/2298 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 novembre 2016

che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2016/31)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 e l'articolo 20, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione degli strumenti, delle risorse e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

Ai fini delle operazioni di politica monetaria l'Eurosistema ha la possibilità di effettuare aste a tasso fisso o a tasso variabile. È opportuno modificare l'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) per includervi alcuni necessari perfezionamenti tecnici e editoriali relativi alle fasi operative delle procedure d'asta.

(3)

L'Eurosistema ritiene necessario modificare i criteri di idoneità e apportare modifiche alle misure per il controllo dei rischi applicabili agli strumenti di debito senior non garantiti emessi da enti creditizi o imprese di investimento o da soggetti ad essi strettamenti collegati nell'ambito della propria disciplina in materia di garanzie per tenere conto del recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) negli Stati membri.

(4)

L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività idonee quali garanzia così che tutte le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema siano effettuate in modo armonizzato mediante l'attuazione dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il Consiglio direttivo ritiene necessario introdurre alcune modifiche alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema per consentire l'inclusione di strutture cedolari con flussi di cassa potenziamente negativi per le attività negoziabili.

(5)

L'Eurosistema richiede la segnalazione di dati a livello di prestito (loan-level data) completi e standardizzati relativi all'insieme di attività che generano flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività. I dati a livello di prestito devono essere comunicati dalle parti interessate a un registro dei dati a livello di prestito designato dall'Eurosistema. I requisiti dell'Eurosistema per la designazione dei registri dei dati a livello di prestito, nonché per l'effettivo processo di designazione, devono essere chiariti ulteriormente nell'interesse della trasparenza.

(6)

È opportuno modificare i criteri di idoneità relativi ai crediti e, in particolare il criterio relativo alle restrizioni al realizzo al fine di salvaguardare l'adeguatezza delle garanzie dell'Eurosistema. Le BCN, quando accettano crediti a garanzia, dovrebbero adottare misure specifiche per escludere o limitare significativamente il rischio di compensazione. I crediti sorti prima del 1o gennaio 2018 che non sono stati assogettati a tali misure possono essere utilizzati a garanzia fino al 31 dicembre 2019 purché tutti gli altri criteri di idoneità siano soddisfatti.

(7)

Al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie in conseguenza dell'inadempimento di una controparte, le attività idonee mobilizzate a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema dovrebbero essere assoggettate alle misure per il controllo dei rischi di cui al Titolo VI della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). In conseguenza della periodica revisione del sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno apportare diverse modifiche.

(8)

Le attività idonee devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema precisati nel quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (Eurosystem credit assessment framework, ECAF) che definisce le procedure, le regole e le tecniche volte ad assicurare che sia soddisfatto il requisito dell'Eurosistema di elevati standard creditizi per le attività idonee. A seguito di una revisione delle regole ECAF, è opportuno apportare specifiche modifiche in particolare in relazione ai criteri generali di accettazione per le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (external credit assessment institutions, ECAI) e ai requisiti operativi per le ECAI rispetto alle obbligazioni garantite.

(9)

A fini di chiarezza si rendono necessarie diverse modifiche tecniche minori, per esempio in relazione alla terminologia relativa alle obbligazioni garantite.

(10)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO

Articolo 1

Modifiche

L'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

1.

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 12) è sostituito dal seguente:

«12)

per «obbligazioni garantite» (covered bonds) si intendono strumenti di debito dotati di doppia rivalsa: a) direttamente o indirettamente nei confronti di un ente creditizio; e b) nei confronti di un insieme dinamico di attività sottostanti, e per le quali non c'è segmentazione del rischio;»;

b)

è inserito il seguente punto 46 bis):

«46 bis)

per «impresa di investimento» si intende un'impresa di investimento nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento (UE) n. 575/2013;»;

c)

il punto 48) è sostituito dal seguente:

«48)

per «obbligazione garantita di tipo jumbo» si intende un'obbligazione garantita con un volume di emissione di almeno 1 miliardo di EUR della quale almeno tre market maker quotano con regolarità i corsi di acquisto e di vendita;»;

d)

il punto 71) è sostituito dal seguente:

«71)

per «altre obbligazioni garantite» (other covered bonds) si intendono le obbligazioni garantite strutturate o multi cédulas;»;

e)

il punto 74) è sostituito dal seguente:

«74)

per «rating del credito pubblico» (public credit rating) si intende un rating di credito che è: a) emesso o avallato da un'agenzia di rating del credito registrata nell'Unione e accettata dall'Eurosistema come agenzia esterna di valutazione del merito di credito; e b) reso pubblico o comunicato in abbonamento;»;

f)

il punto 88) è sostituito dal seguente:

«88)

per «obbligazione garantita strutturata» (structured covered bond) si intende un'obbligazione garantita, esclusa la multi cédulas, che non è emessa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»;"

g)

il punto 94) è sostituito dal seguente:

«94)

per «obbligazione garantita conforme alla direttiva OICVM» si intende un'obbligazione garantita emessa in conformità ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della Direttiva 2009/65/CE»;

2.

L'articolo 25 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 1, la tavola 4 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 4

Fasi operative delle procedure d'asta

Fase 1

Annuncio d'asta

a)

Annuncio pubblico della BCE

b)

Annuncio pubblico e annuncio diretto alle singole controparti da parte delle BCN (ove ritenuto necessario)

Fase 2

Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti

Fase 3

Raccolta delle offerte da parte dell'Eurosistema

Fase 4

Aggiudicazione d'asta e annuncio dei risultati

a)

Decisione d'aggiudicazione della BCE

b)

Annuncio pubblico dei risultati dell'aggiudicazione da parte della BCE

Fase 5

Conferma dei singoli importi assegnati

Fase 6

Regolamento delle transazioni»;

b)

nell'articolo 2, le tavole 5 e 6 sono sostituite dalle seguenti:

«Tavola 5

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta standard [gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale  (3) ]

Image Testo di immagine

Tavola 6

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta veloce (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale)

Image Testo di immagine »;

(3)  L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale."

3.

nell'articolo 30, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le aste standard sono preannunciate pubblicamente dalla BCE. In aggiunta, le BCN possono annunciare le aste standard pubblicamente e direttamente alle controparti, ove ritenuto necessario.

2.   Le aste veloci possono essere preannunciate pubblicamente dalla BCE. Nelle aste veloci preannunciate pubblicamente, le BCN possono contattare direttamente le controparti ammesse a partecipare, ove ritenuto necessario. Nelle aste veloci non pre annunciate pubblicamente, le controparti ammesse a partecipare sono contattate direttamente dalle BCN.»;

4.

nell'articolo 43, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La BCE annuncia pubblicamente la propria decisione di aggiudicazione relativa ai risultati dell'asta. In aggiunta, le BCN possono annunciare la decisione di aggiudicazione della BCE pubblicamente e direttamente alle controparti ove lo ritengano necessario.»;

5.

nell'articolo 55 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In caso di succursali, le informazioni segnalate ai sensi del paragrafo 1 devono essere relative all'ente cui la succursale appartiene.»;

6.

nell'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La BCE pubblica un elenco aggiornato di attività idonee negoziabili sul proprio sito Internet, in conformità alle metodologie ivi indicate, e lo aggiorna quotidianamente nei giorni di operatività di TARGET2. Le attività negoziabili comprese nell'elenco di attività idonee negoziabili divengono idonee all'utilizzo in operazioni di credito dell'Eurosistema al momento della loro pubblicazione nell'elenco. In deroga a tale norma, nel caso specifico di strumenti di debito a breve termine con regolamento nella stessa data valuta, l'Eurosistema può concedere l'idoneità dalla data di emissione. Le attività oggetto di valutazione in conformità all'articolo 87, paragrafo 3, non sono pubblicate in tale elenco di attività negoziabili idonee.»;

7.

nell'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito presentano fino al rimborso finale una delle strutture cedolari di seguito indicate:

a)

cedole a tasso fisso, cedole zero (zero coupon) o cedole a variazioni predefinite (multi-step coupon) con scadenzario e valore delle cedole predeterminati; ovvero

b)

cedole variabili con la seguente struttura: tasso cedolare = (tasso di riferimento * l) ± x, con f ≤ tasso cedolare≤ c, in cui:

i)

il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato:

un tasso del mercato monetario in euro, quale ad esempio l'indice EURIBOR, LIBOR o indici analoghi,

un tasso di swap a scadenza costante, quale ad esempio l'indice CMS, EIISDA, EUSA,

il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di stato dell'area dell'euro con scadenza al massimo annuale,

un tasso di inflazione dell'area dell'euro;

ii)

f (tasso cedolare minimo), c (tasso cedolare massimo), l (fattore di leva/riduzione della leva finanziaria), e x (margine), se presenti, sono valori predeterminati all'emissione o suscettibili di variazione nel tempo solo in base ad una formula predeterminata all'emissione, in cui l è maggiore di zero durante l'intero ciclo di vita dell'attività. Per le cedole variabili con un tasso di inflazione quale tasso di riferimento, l è pari a uno.»;

8.

è inserito il seguente articolo 77 bis:

«Articolo 77 bis

Restrizioni sugli investimenti per i titoli garantiti da attività

Investimenti di fondi accreditati su conti bancari dell'emittente o di società veicolo intermediarie ai sensi della documentazione relativa all'operazione non possono consistere, in tutto o in parte, effettivamente o potenzialmente, in tranche di altri ABS, credit link note, swap o altri strumenti derivati, titoli sintetici o crediti analoghi.»;

9.

nell'articolo 73, il paragrafo 7 è soppresso;

10.

nell'articolo 78, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Dati completi e in forma standardizzata, a livello di prestito relativi all'insieme di attività generatrici di flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività sono resi disponibili in conformità alla procedure definite nell'Allegato VIII, che comprendono le informazioni relative al punteggio di qualità dei dati richiesto e ai requisiti per la designazione da parte dell'Eurosistema dei registri dei dati a livello di prestito. Nella valutazione d'idoneità, l'Eurosistema prende in considerazione: a) ogni mancata fornitura dei dati e b) la frequenza con la quale campi relativi a singoli dati a livello di prestito non contengono dati significativi.»;

11.

nella sezione 2, capitolo 1, del titolo II della parte quarta è inserita la seguente sottosezione 4:

«Sottosezione 4

Criteri di idoneità specifici per taluni strumenti di debito non garantiti

Articolo 81 bis

Criteri di idoneità per taluni strumenti di debito non garantiti

1.   Per risultare idonei per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, i titoli di debito non garantiti emessi da enti creditizi o imprese di investimento, o da soggetti che hanno con essi stretti legami secondo la definizione datane nell'articolo 138, paragrafo 2, soddisfano i criteri generali di idoneità relativi a tutte le tipologie di attività negoziabili indicati nella sezione 1, ad eccezione dei requisiti dettati nell'articolo 64 nella misura in cui lo strumento di debito subordinato è subordinato per legge.

2.   Ai fini della presente sottosezione, per subordinazione per legge si intende la subordinazione, prevista dal quadro normativo applicabile all'emittente, di uno strumento di debito non garantito non soggetto a subordinazione in forza delle condizioni dello strumento di debito, ossia a subordinazione contrattuale.»;

12.

nell'articolo 83, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Rating ECAI all'emissione: tale tipologia di rating si riferisce alla valutazione della qualità creditizia attribuita da un'ECAI a un'emissione ovvero, in mancanza di un rating all'emissione attribuito dalla stessa ECAI, al programma o serie di emissione nell'ambito del quale un'attività è emessa. Una valutazione ECAI in relazione a un programma o serie di emissione è rilevante solo se è applicabile alla specifica attività in questione e se l'ECAI ha istituito una corrispondenza esplicita e inequivoca al codice ISIN dell'attività e non esiste un differente rating attribuito dalla stessa ECAI all'emissione. Per i rating ECAI all'emissione, l'Eurosistema non effettua alcuna distinzione rispetto alla scadenza originaria dell'attività.»;

13.

all'articolo 104 è inserito il paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Dal 1o gennaio 2018, quando accettano a garanzia crediti sorti dopo tale data, le BCN utilizzano un meccanismo che assicura l'esclusione o una significativa limitazione del rischio di compensazione. I crediti sorti prima del 1o gennaio 2018 che non sono soggetti a tale meccanismo possono essere mobilizzati a garanzia fino al 31 dicembre 2019 purché siano soddisfatti tutti gli altri criteri di idoneità.»;

14.

L'articolo 120 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Ai fini dell'ECAF, i criteri generali di accettazione applicabili alle ECAI sono i seguenti:

a)

Le ECAI sono registrate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in conformità al Regolamento (CE) n. 1060/2009.

b)

Le ECAI soddisfano i requisiti operativi e forniscono la relativa copertura al fine di assicurare l'efficiente attuazione dell'ECAF. In particolare, l'utilizzo di una valutazione di qualità creditizia ECAI è subordinato alla disponibilità da parte dell'Eurosistema di informazioni su di essa, nonché di informazioni che consentano il confronto e la classificazione (mapping) di tali valutazioni nei livelli di merito di credito dell'Eurosistema e lo svolgimento del processo di verifica dei risultati ai sensi dell'articolo 126.

2.   L'Eurosistema si riserva il diritto di decidere se dare avvio a una procedura di accettazione ECAF su domanda di un'agenzia di rating (credit rating agency, CRA). Nell'assumere la decisione, l'Eurosistema considera, tra l'altro, se la CRA fornisca la relativa copertura per l'attuazione efficiente dell'ECAF in conformità ai requisiti di cui all'allegato IX bis.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   A seguito dell'avvio di una procedura di accettazione ECAF, l'Eurosistema svolge indagini relative a tutte le informazioni supplementari ritenute rilevanti al fine di garantire l'efficiente attuazione dell'ECAF, inclusa la capacità dell'ECAI di soddisfare i criteri e le norme relative al processo di monitoraggio dei risultati dell'ECAF in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato IX e, ove applicabili, gli specifici criteri di cui all'allegato IX ter. L'Eurosistema si riserva di decidere se accettare un'ECAI ai fini dell'ECAF sulla base delle informazioni fornite e della propria due diligence.»;

15.

all'articolo 122, paragrafo 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b)

valutazione aggiornata dell'autorità competente che rispecchia le informazioni attualmente disponibili relative a tutte le questioni concenernenti l'utilizzo del sistema IRB a fini di garanzia e tutte le questioni concernenti l'uso dei dati per il processo di monitoraggio dei risultati dell'ECAF»;

16.

nell'articolo 137, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Si applicano i criteri generali di idoneità per le attività negoziabili indicati nel Titolo II della parte quarta, con le seguenti eccezioni:

a)

le attività negoziabili possono essere emesse, detenute e regolate al di fuori del SEE;

b)

le attività negoziabili possono essere denominate in valute diverse dall'euro; e

c)

il valore della cedola delle attività negoziabili non può dar luogo a un flusso di cassa negativo.»;

17.

all'articolo 138, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

stretti legami tra la controparte e un ente del settore pubblico del SEE che gode del potere di imposizione fiscale, o casi in cui uno strumento di debito è garantito da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale, laddove la garanzia in questione soddisfi le caratteristiche indicate nell'articolo 114, salvo in ogni caso quanto previsto nell'articolo 139, paragrafo 1;»;

18.

nell'articolo 139, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli strumenti di debito non garantiti, emessi da una controparte o da ogni altro soggetto che con essa ha stretti legami ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che hanno potere di imposizione fiscale non sono stanziati a garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema da tale controparte:

a)

né direttamente;

b)

né indirettamente, qualora siano inclusi nel pool di obbligazioni garantite.»;

19.

nell'articolo 141, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Una controparte non offre o utilizza quale garanzia strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio, o da altro soggetto con il quale tale ente creditizio ha stretti legami, nella misura in cui il valore di tale garanzia emessa dall'ente creditizio o dall'altro soggetto con il quale tale ente ha stretti legami, cumulativamente, superi il 2,5 % del valore totale delle attività utilizzate come garanzia dalla controparte medesima, al netto dello scarto di garanzia applicabile. Tale soglia del 2,5 % non si applica nei seguenti due casi:

a)

se il valore di tali attività non supera 50 milioni di EUR, al netto di ogni scarto di garanzia applicabile; o

b)

se tali attività sono garantite da un ente del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale, mediante una garanzia che soddisfa le caratteristiche indicate all'articolo 114.»;

20.

l'articolo 143 è soppresso;

21.

è inserito il seguente articolo 144 bis:

«Articolo 144 bis

Attività idonee con flussi di cassa negativi

1.   Le BCN provvedono affinché una controparte permanga responsabile del tempestivo rimborso di qualsivoglia ammontare di flussi di cassa negativi relativi ad attività idonee offre o utilizzate a garanzia.

2.   Se una controparte omette di effettuare tempestivamente il pagamento ai sensi del paragrafo 1, l'Eurosistema può, senza esservi obbligato, a effettuare il relativo pagamento. Le BCN provvedono affinché la controparte rimborsi all'Eurosistema, immediatamente su richiesta di quest'ultimo, qualsivoglia importo di flussi di cassa negativi pagati dall'Eurosistema in conseguenza dell'inadempimento della controparte. Se la controparte omette di effettuare tempestivamente il pagamento ai sensi del paragrafo 1, l'Eurosistema ha il diritto di addebitare immediatamente e senza preavviso un importo pari a quello che l'Eurosistema è tenuto a pagare per conto di tale controparte:

a)

sul conto payment module (PM) in TARGET 2 della controparte interessata, come disposto dall'articolo 36, paragrafo 6, dell'allegato II, all'Indirizzo BCE/2012/27; ovvero

b)

previa autorizzazione della banca di regolamento, sul conto PM TARGET2 di una banca di regolamento utilizzata per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema della controparte interessata; ovvero

c)

su qualsiasi altro conto utilizzabile per operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema acceso dalla controparte interessata presso la BCN.

3.   Gli importi pagati dall'Eurosistema ai sensi del paragrafo 2 che la controparte non ha immediatamente rimborsato su richiesta e che non possono essere addebitati dall'Eurosistema sui relativi conti come previsto dal paragrafo 2, sono considerati un credito dell'Eurosistema per il quale è applicabile una sanzione in conformità all'articolo 154.»;

22.

all'articolo 154, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per quanto riguarda le operazioni temporanee e gli swap in valuta a fini di politica monetaria, l'obbligo di cui all'articolo 15, di garantire e regolare adeguatamente l'importo assegnato nel corso dell'intera durata di una specifica operazione, incluso ogni importo in essere di una specifica operazione in caso di estinzione anticipata disposta dalla BCN rispetto alla durata residua dell'operazione.»;

23.

nell'articolo 154, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

gli obblighi di pagamento ai sensi dell'articolo 144 bis, paragrafo 3.»;

24.

all'articolo 156, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sia irrogata una sanzione pecuniaria;»;

25.

all'articolo 156, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sia irrogata una sanzione pecuniaria;»;

26.

nell'articolo 166 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che la BCN di appartenenza abbia, in ogni momento, la facoltà di irrogare una sanzione pecuniaria qualora una controparte ometta di rimborsare o pagare integralmente o parzialmente il credito o il prezzo di riacquisto o di consegnare le attività acquistate, alla scadenza o alla diversa data di esigibilità, ove non sia disponibile alcun rimedio ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2. La sanzione pecuniaria è calcolata in conformità all'allegato VII, sezione I, paragrafo 1, lettera a), e all'allegato VII, sezione I, paragrafi da 2 a 4, del presente indirizzo, tenendo conto dell'ammontare in denaro che la controparte non ha potuto pagare o rimborsare o delle attività che la controparte non ha potuto consegnare, e del numero di giorni di calendario in cui la controparte non ha effettuato il pagamento, il rimborso o la consegna.»;

27.

gli allegati VII, VIII e XII sono modificati e gli allegati IX bis e IX ter sono inseriti in conformità all'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 dicembre 2016.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2016

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).


ALLEGATO

Gli allegati VII, VIII e XII all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono modificati, e gli allegati IX bis e IX ter sono inseriti come segue:

1.

Nell'allegato VII, il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

In caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) o e), la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 5 punti percentuali. Nel caso di inadempienze reiterate dell'obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) o dell'obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera e), nell'arco di un periodo di dodici mesi decorrenti dal giorno della prima inadempienza, il tasso sanzionatorio è aumentato di ulteriori 2,5 punti percentuali per ciascuna inadempienza.»

2.

nell'allegato VII, il paragrafo 5, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

Si applica un periodo di grazia di sette giorni di calendario se la violazione è derivata da una variazione nella valutazione, senza offerta di strumenti di debito non garantiti aggiuntivi e senza rimozione di attività dal totale dell'insieme delle garanzie, sulla base dei seguenti elementi:

i)

il valore degli strumenti di debito non garantiti già offerti è aumentato; o

ii)

il valore totale del pool di garanzie è diminuito.

In tali casi la controparte è tenuta a rettificare il valore totale del proprio pool di garanzie e/o il valore dei suddetti strumenti di debito non garantiti entro il periodo di grazia, per assicurare il rispetto del limite applicabile.»;

3.

nell'allegato VII, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Se la controparte ha fornito informazioni che hanno un impatto negativo sul valore della propria garanzia dal punto di vista dell'Eurosistema con riguardo all'articolo 145, paragrafo 4, ad esempio informazioni non corrette sull'importo in essere di un credito utilizzato che risulta non veritiero o non aggiornato o è risultato tale, o se la controparte omette di fornire tempestivamente informazioni come previsto dall'articolo 101, lettera a), punto iv), l'ammontare (valore) della garanzia che ha subito un impatto negativo è considerato per il calcolo della sanzione pecuniaria ai sensi del paragrafo 3 e non si applica alcun periodo di grazia. Se l'informazione non corretta è rettificata entro il termine di notifica applicabile, ad esempio, per i crediti, entro la fine della giornata operativa successiva ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2, non è applicata alcuna sanzione.»;

4.

nell'allegato VII, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) o e), la sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, in conformità con il paragrafo 1, lettera b), all'ammontare dell'accesso non autorizzato della controparte alle operazioni di rifinanziamento marginale o al credito non pagato dell'Eurosistema.»;

5.

L'allegato VIII è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO PER I TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ E PROCEDURA DELL'EUROSISTEMA PER LA DESIGNAZIONE DEI REGISTRI DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO»;

b)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il presente allegato si applica alla fornitura di dati a livello di prestito (loan-level data) completi e standardizzati sul pool di attività che generano flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività (ABS), come precisato all'articolo 78 e stabilisce la procedura per designazione dei registri dei dati a livello di prestito da parte dell'Eurosistema.»;

c)

La sezione I.1 è sostituita dalla seguente:

«1.

I dati a livello di prestito devono essere presentati dalle parti interessate al registro dei dati a livello di prestito designato dall'Eurosistema. Il registro dei dati a livello di prestito pubblica tali dati in formato elettronico.»;

d)

È inserita la seguente nuova sezione IV:

«IV.   DESIGNAZIONE DEI REGISTRI DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO

I.   Requisiti per la designazione

1.

Per poter essere designati, i registri dei dati a livello di prestito devono rispettare i requisiti applicabili dell'Eurosistema, inclusi accesso aperto, non discriminazione, copertura, struttura di governance adeguata e trasparenza.

2.

In relazione ai requisiti di accesso aperto e non discriminazione, un registro dei dati a livello di prestito:

a)

nel fornire accesso ai dati a livello di prestito non può ingiustamente discriminare tra utilizzatori dei dati;

b)

deve applicare criteri per l'accesso ai dati che siano obiettivi, non discriminatori e pubblicamente disponibili;

c)

limita le restrizioni all'accesso al minimo indispensabile così da soddisfare il requisito di proporzionalità;

d)

deve istituire procedure eque nei casi in cui agli utilizzatori o ai fornitori dei dati è negato l'accesso;

e)

deve essere in possesso delle capacità tecniche necessarie per fornire accesso sia agli utilizzatori dei dati che ai loro fornitori ogni qualvolta sia ragionevole, comprese procedure di backup dei dati, garanzie in materia di sicurezza dei dati e dispositivi di ripristino in caso di disastro;

f)

non può imporre agli utilizzatori dei dati costi per la fornitura o l'estrazione dei dati a livello di prestito che risultino discriminatori o restringano indebitamente l'accesso ai dati a livello di prestito.

3.

In relazione al requisito di copertura, un registro dei dati a livello di prestito:

a)

deve istituire e mantenere sistemi tecnologici e controlli operativi robusti che consentano di elaborare i dati a livello di prestito in maniera idonea a soddisfare i requisiti dell'Eurosistema per la presentazione dei dati a livello di prestito in relazione alle attività idonee oggetto di obblighi di comunicazione,come precisato nell'articolo 78 e nel presente allegato;

b)

deve dimostrare in modo convincente all'Eurosistema che le sue capacità tecniche e operative gli consetirebbero di conseguire una copertura sostanziale in caso di designazione come registro dei dati a livello di prestito.

4.

In relazione ai requisiti di adeguatezza della struttura di governance e di trasparenza, un registro dei dati a livello di prestito:

a)

deve istituire meccanismi di governance al servizio dell'interesse dei soggetti interessati nel mercato degli ABSs a promuovere la trasparenza;

b)

deve istituire meccanismi di governance chiaramente documentati, rispondere ad adeguate regole di governance e assicurare il mantenimento e il funzionamento di una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e il regolare funzionamento del sito; e

c)

deve garantire all'Eurosistema accesso in misura sufficiente ai documenti e alle informazioni di supporto al fine di monitorare in modo continuativo la costante adeguatezza della struttura di governance del registro dei dati a livello di prestito.

II.   Procedure per la designazione e la revoca

1.

La domanda per la designazione da parte dell'Eurosistema come registro dei dati a livello di prestito deve essere presentata dalla Direzione Gestione dei rischi della BCE. La domanda deve essere adeguatamente motivata e accludere tutta la documentazione di supporto comprovante l'osservanza da parte del richiedente dei requisiti prescritti per i registri dei dati a livello di prestito stabiliti nel presente indirizzo. La domanda, la motivazione e la documentazione di supporto devono essere fornite per iscritto e, se possibile, in formato elettronico.

2.

Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, la BCE valuterà la completezza della domanda. Se la domanda è incompleta, la BCE fisserà un termine entro il quale il registro dei dati a livello di prestito è tenuto a fornire le informazioni supplementari.

3.

Dopo aver valutato la completezza della domanda, la BCE ne darà comunicazione al registro dei dati a livello di prestito.

4.

L'Eurosistema, entro un ragionevole lasso di tempo, come previsto nel paragrafo 6, esaminerà la domanda di designazione presentata dal registro dei dati a livello di prestito sulla base dell'osservanza da parte di esso dei requisiti stabiliti nel presente indirizzo. L'Eurosistema, ai fini della valutazione, può richiedere al registro dei dati a livello di prestito di condurre una o più dimostrazioni dal vivo interattive per il personale dell'Eurosistema al fine di illustrare le capacità tecniche del registro dei dati a livello di prestito in relazione ai requisiti di cui alla sezione IV.2, paragrafi 2 e 3. Se la dimostrazione è richiesta, essa è considerata un requisito obbligatorio del processo valutativo relativo alla domanda.

5.

L'Eurosistema può prorogare il periodo di esame di 20 giorni lavorativi nel caso in cui da parte dell'Eurosistema si ritengano necessari chiarimenti ulteriori o sia richiesta una dimostrazione in conformità al paragrafo 4.

6.

L'Eurosistema mira ad adottare una decisione motivata di designazione o di rigetto della designazione entro 60 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 3 o entro 80 giorni decorrenti dalla stessa data nel caso in cui trovi applicazione il paragrafo 5.

7.

Entro 5 giorni lavorativi dall'adozione della decisione ai sensi del paragrafo 6, l'Eurosistema notificherà tale decisione al registro dei dati a livello di prestito interessato. Ove l'Eurosistema rifiuti la designazione del registro dei dati a livello di prestito o ne disponga la revoca, esso ne indica i motivi nella notifica.

8.

Gli effetti della decisione adottata dall'Eurosistema ai sensi del paragrafo 6 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla notifica di ai sensi del paragrafo 7.

9.

Un registro dei dati a livello di prestito deve, senza indebito ritardo, notificare all'Eurosistema ogni modifica sostanziale concernente l'osservanza dei requisiti prescritti per la designazione.

10.

L'Eurosistema revocherà la designazione del registro dei dati a livello di prestito ove questo:

a)

abbia ottenuto la designazione mediante false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

b)

non soddisfa più i requisiti cui era subordinata la designazione;

11.

Una decisione di revoca della designazione di un registro dei dati a livello di prestito ha effetto immediato. Gli ABS in relazione ai quali sono stati resi disponibili dati mediante un registro dei dati a livello di prestito la cui designazione sia stata revocata in conformità al paragrafo 10, possono mantenere l'idoneità come garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, purché soddisfino tutti gli altri requisiti, fino

a)

alla successiva data di segnalazione dei dati a livello di prestito specificata nella sezione I.3; ovvero

b)

per i tre mesi successivi alla decisione ai sensi del paragrafo 10, se per la parte che presenta i dati a livello di prestito l'opzione sub a) non è tecnicamente percorribile e alla BCN che valuta l'idoneità è stata fornita una motivazione scritta entro la successiva data di segnalazione dei dati a livello di prestito specificata nella sezione I.3.

Decorso tale lasso di tempo i dati a livello di prestito per tali ABS sono resi disponibili mediante un registro di dati a livello di prestitodesignato che soddisfa tutti i requisiti applicabili stabiliti dall'Eurosistema.

12.

L'Eurosistema pubblicherà sul sito della BCE un elenco dei registri dei dati a livello di prestito designati in conformità al presente indirizzo. L'elenco sarà aggiornato entro cinque giorni dall'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 6 o del paragrafo 10.»;

6.

è inserito il seguente allegato X bis:

«ALLEGATO IX bis

Requisiti di copertura minima per agenzie esterne di valutazione del merito di credito nel quadro di riferimento dell'eurosistema per la valutazione della qualità creditizia

Il presente allegato si applica all'accettazione di un'agenzia di rating del credito (credit rating agency, CRA) come agenzia esterna di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution, ECAI) nel quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem credit assessment framework,ECAF), come precisato nell'articolo 120, paragrafo 2.

1.   REQUISITI DI COPERTURA

1.

relativamente alla copertura attuale, in ciascuna di almeno tre delle quattro classi di attività (a) obbligazioni bancarie non garantite, (b) obbligazioni societarie, (c) obbligazioni garantie e (d) ABS, la CRA deve fornire una copertura minima del:

i)

10 % dell'universo di attività idonee dell'area dell'euro, computate in terminI di attività dotate di rating e emittenti dotati di rating, fatta eccezione per la classe di attività degli ABS, per la quale si applicherà esclusivamente la copertura in termini di attività dotate di rating;

ii)

20 % dell'universo di attività idonee dell'area dell'euro, computate in termini di importi nominali in essere;

iii)

in almeno 2/3 dei paesi dell'area dell'euro con attività idonee nelle rispettive classi di attività, la CRA deve fornire la copertura richiesta delle attività dotate di rating, degli emittenti dotati di rating o degli importi nominali dotati di rating cone indicato nei punti i) e ii).

2.

LA CRA deve fornire rating sovrani per almeno tutti i paesi dell'area dell'euro di residenza degli emittenti in cui alle attività in una delle quattro classi di attività di cui al paragrafo 1 è stato attribuito un rating da tale CRA, con l'eccezione delle attività per le quali l'Eurosistema ritiene irrilevante la valutazione del rischio paese ai fini del rating del credito attribuito dalla CRA all'emissione, all'emittente o al garante.

3.

Per quanto riguarda la copertura storica, la CRA deve aver soddisfatto almeno l'80 % dei requisiti di copertura minima indicati nel paragrafi 1 e 2 in ciascuno dei tre anni precedenti la domanda di accettazione ECAF, e soddisfare il 100 % di tali requisiti al momento della domanda e nel corso dell'intero periodo di accettazione ECAF.

2.   CALCOLO DELLA COPERTURA

1.

La copertura è calcolata sulla base dei rating emessi o avallati dalla CRA in conformità al Regolamento (CE) n. 1060/2009 e che soddisfano tutti gli altri requisiti ECAF.

2.

La copertura di una determinata CRA è basata sui rating delle attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ed è computata in linea con le regole in materia di priorità ai sensi dell'articolo 84 prendendo in considerazione solo i rating della CRA.

3.

Nel calcolo della copertura minima di una CRA non ancora accettata a fini ECAF, l'Eurosistema include anche i rating pertinenti forniti per le attività non idonee per mancanza di rating attribuito da ECAI accettate a fini ECAF.

3.   RIESAME DELLA CONFORMITÀ

1.

Il rispetto di tali requisiti di copertura da parte delle ECAI accettate è riesaminata annualmente.

2.

Il mancato rispetto dei requisiti di copertura può essere sanzionata in conformità alle regole e alle procedure ECAF.»;

7.

è inserito il seguente allegato IX ter:

«ALLEGATO IX ter

Requisiti minimi nel quadro di riferimento dell'eurosistema per la valutazione della qualità creditizia per relazioni su nuove emissioni e rapporti di sorveglianza relativi a programmi di obbligazioni garantite

1.   INTRODUZIONE

Ai fini del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (ECAF) le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution, ECAI), rispetto all'articolo 120, paragrafo 2 bis, devono soddisfare specifici criteri operativi in relazione alle obbligazioni garantite a partire dal 1o luglio 2017. In particolare, le ECAI:

a)

illustrano i programmi di obbligazioni garantite di nuova valutazione in una relazione sui rating di credito pubblicamente disponibile;

b)

predispongono, su base trimestrale, rapporti di sorveglianza relativi alle obbligazioni garantite.

Il presente allegato indica in dettaglio i requisiti minimi.

La conformità dell'ECAI a tali requisiti sarà periodicamente riesaminata. Se per un particolare programma di obbligazioni garantite i criteri non sono soddisfatti, l'Eurosistema può ritenere che il/i ratingdi credito pubblico/i relativo/i al programma di obbligazioni garantite interessato non soddisfi/soddisfino gli elevati standardi credito dell'ECAF. Pertanto, il rating di credito pubblico dell'ECAI interessata non potrà essere utilizzato per determinare i requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili emesse nell'ambito di quello specifico programma di obbligazioni garantite.

2.   REQUISITI MINIMI

a)

Le relazioni sul rating di credito (relazioni su nuove emissioni) pubblicamente disponibili di cui al paragrafo 1, lettera a), devono includere tra l'altro un'analisi esaustiva degli aspetti strutturali e giuridici del programma, una valutazione dettagliata del pool di garanzie, un'analisi del rischio di mercato e di rifinanziamento, un'analisi dei partecipanti all'operazione, le assunzioni e i modelli proprietari dell'ECAI e un'analisi di ogni altro aspetto rilevante dell'operazione.

b)

Il rapporto di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere pubblicato dall'ECAI non oltre otto settimane dopo la fine di ciascun trimestre. Il rapporto di sorveglianza deve contenere le seguenti informazioni.

i)

I modelli proprietari dell'ECAI, compresi i più recenti modelli proprietari dinamici disponibili utilizzati nella determinazione del rating. Se la data a cui si riferiscono i modelli proprietari differisce da quella di pubblicazione del rapporto, la data a cui i modelli proprietari si riferiscono dovrebbe essere specificata.

ii)

Un quadro riepilogativo del programma che includa, come minimo, le attività e le passività in essere, l'emittente e le altre parti più importanti dell'operazione, la principale tipologia di attività costituite in garanzia, il quadro normativo cui il programma è soggetto, il rating del programma e dell'emittente.

iii)

I livelli dell'eccesso di garanzia, compresi gli eccessi di garanzia effettivi e quelli che l'emittente si impegna a mantenere.

iv)

Il profilo attività-passività, compresa la tipologia di scadenza delle obbligazioni garantite, ad esempio hard bullet, soft bullet o pass-though, la vita media ponderata dell'obbligazione garantita e del pool di garanzie e informazioni sui disallineamenti di tasso di interesse e di valuta.

v)

Gli accordi di swap su tassi di interesse e di valuta esistenti al momento della pubblicazione del rapporto, compresi i nomi delle controparti dello swap e, se del caso, i rispettivi codici identificativi del soggetto giuridico (legal entity identifiers).

vi)

La distribuzione delle valute, inclusa la disaggregazione in termini di valore sia a livello del pool di garananzie che a livello delle singole obbligazioni.

vii)

Le attività del pool di garanzie, incluso il saldo delle attività, la tipologia delle attività, il numero e la dimensione media dei finanziamenti, l'età media (seasoning), la scadenza, i rapporti prestito/valore, la distribuzione regionale e degli arretrati.

viii)

Le attività sostitutive del pool di garanzie, incluso il saldo delle attività.

ix)

L'elenco di tutti i titoli dotati di rating nel programma, individuati tramite il numero internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number, ISIN). Tale comunicazione può essere anche effettuata mediante un file separato e scaricabile dal sito Internet dell'ECAI.

x)

Un elenco delle definizioni dei dati e delle fonti dei dati utilizzati nell'elaborazione del rapporto di sorveglianza. Tale comunicazione può essere anche effettuata mediante un file separato e scaricabile dal sito Internet dell'ECAI.»

8.

L'allegato XII, sezione VI, è modificato come segue:

a)

la tavola 1 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 1

Attività negoziabili mobilizzate nelle operazioni

Caratteristiche

Nome

Classe di attività

Data di scadenza

Tipologia della cedola

Frequenza della cedola

Vita residua

Scarto di garanzia

Titolo A

Obbligazione garantita conforme alla direttiva OICVM di tipo jumbo

30.8.2018

Fissa

Semestrale

4 anni

2,50 %

Titolo B

Titolo di Stato

19.11.2018

Variabile

Annuale

4 anni

0,50 %

Titolo C

Obbligazione societaria

12.5.2025

Zero coupon

 

> 10 anni

13,00 %


Prezzi in percentuale (inclusi interessi maturati) (*1)

30.7.2014

31.7.2014

1.8.2014

4.8.2014

5.8.2014

6.8.2014

7.8.2014

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

 

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

 

 

 

 

 

53,71

53,62

b)

il paragrafo 1, sotto la voce «SISTEMA DI EARMARKING» è sostituito dal seguente:

«1.

Il 30 luglio 2014 la controparte effettua un'operazione di pronti contro termine con la BCN, che acquista 50,6 milioni di EUR del titolo A. Il titolo A è un'obbligazione garantita di tipo jumbo conforme alla direttiva OICVM a tasso fisso con scadenza 30 agosto 2018 e a cui è attribuito un livello di qualità del credito 1-2. Esso ha pertanto una vita residua pari a quattro anni e gli viene quindi applicato uno scarto di garanzia pari al 2,5 %. Il prezzo di mercato del titolo A sul mercato di riferimento in quel giorno è di 101,61 %, comprensivo degli interessi maturati sulla cedola. La controparte deve consegnare un ammontare del titolo A il cui valore, dopo la deduzione dello scarto di garanzia del 2,5 %, superi l'ammontare aggiudicato di 50 milioni di EUR. Pertanto, la controparte consegna il titolo A per un importo nominale pari a 50,6 milioni di EUR, il cui valore di mercato rettificato è pari in quel giorno a 50 129 294 EUR.»


(*1)  I prezzi riportati per ogni data di valutazione corrispondono ai prezzi più rappresentativi del giorno lavorativo precedente la data di valutazione.»;


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/117


INDIRIZZO (UE) 2016/2299 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 novembre 2016

che modifica l'Indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2016/32)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3 e 18.2 e l'articolo 20, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ovesia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. In conseguenza della periodica revisione del sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema, è necessario apportare diverse modifiche al fine di garantire una tutela adeguata.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'Indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee

1.   Ai sensi del Titolo VI della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le attività negoziabili sono soggette a scarti di garanzia, come definiti all'articolo 2, punto 97), dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ai livelli indicati nelle Tavole 2 e 2a dell'allegato del presente indirizzo.

2.   Lo scarto di garanzia per una specifica attività dipende dai seguenti fattori:

a)

la categoria di scarto di garanzia in cui l'attività è collocata, come definita all'articolo 2;

b)

la durata residua o la vita media ponderata dell'attività, come definita nell'articolo 3;

c)

la struttura cedolare dell'attività; e

d)

il livello di qualità del credito in cui l'attività è collocata»;

2.

nell'articolo 2, i punti b) e c) sono sostituiti dai seguenti:

«b)

gli strumenti di debito emessi da amministrazioni locali e regionali, da soggetti classificati come agenzie da parte dell'Eurosistema, da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali, nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM), sono inclusi nella categoria di scarto di garanzia II;

c)

le obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM diverse dalle obbligazioni garantite conformit alla direttiva OICVM di tipo jumbo, le altre obbligazioni garantite e gli strumenti di debito emessi da società non finanziarie rientrano nella categoria di scarto di garanzia III;»;

3.

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Scarti di garanzia per attività negoziabili

1.   Gli scarti di garanzia per attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV sono determinati sulla base de:

a)

il collocamento della specifica attività nel livello di qualità del credito 1, 2 o 3;

b)

la vita residua dell'attività come specificato nel paragrafo 2;

c)

la struttura cedolare dell'attività come specificata nel paragrafo 2.

2.   Per le attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV, lo scarto di garanzia applicabile dipende dalla vita residua e dalla struttura cedolare nel modo che segue.

a)

Per le attività negoziabili zero coupon o a cedola fissa, lo scarto di garanzia applicabile è determinato sulla base della tabella 2 nell'allegato al presente indirizzo. La scadenza rilevante per la determinazione dello scarto di garanzia è la vita residua dell'attività.

b)

Per le attività negoziabili con cedola variabile, lo scarto di garanzia applicabile corrisponde allo scarto di garanzia applicato alle attività negoziabili a cedola fissa con vita residua fino a un anno, ad eccezione dei seguenti casi:

i)

le cedole variabili con un periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerate cedole fisse e la scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare è la vita residua dell'attività;

ii)

le cedole variabili che hanno come tasso di riferimento un tasso di inflazione nell'area dell'euro sono considerate cedole fisse e la scadenza rilevante per lo scarto di garanzia da applicare è la vita residua dell'attività;

iii)

le cedole variabili con tasso cedolare minimo diverso da zero e/o cedole variabili con un limite massimo sono trattate come cedole fisse.

c)

Lo scarto di garanzia applicato ad attività che hanno più di un tipo di struttura cedolare dipende unicamente dalla struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività e corrisponde allo scarto di garanzia più elevato applicabile a un'attività negoziabile con la stessa vita residua e lo stesso livello di qualità del credito. A questo fine può tenersi conto di qualsiasi tipologia di struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività.

3.   Per le attività negoziabili collocate nella categoria di scarto di garanzia V, a prescindere dalla loro struttura cedolare, gli scarti di garanzia sono determinati sulla base della vita media ponderata dell'attività come specificato nei paragrafi 4 e 5. Gli scarti di garanzia applicabili alle attività negoziabili nella categoria V sono indicati nella tabella 2a nell'allegato al presente indirizzo.

4.   La vita media ponderata della tranche senior di un titolo garantito da attività è stimata come la media ponderata attesa del periodo rimanente fino al rimborso di tale tranche. Per i titoli garantiti da attività retained conferiti in garanzia, ai fini del calcolo della vita media ponderata si presume che l'opzione call dell'emittente non sarà esercitata.

5.   Ai fini del paragrafo 4, per «titoli garantiti da attività retained conferiti in garanzia» si intendono titoli garantiti da attività utilizzati in percentuale superiore al 75 % del valore nominale in essere da una controparte che ne è l'originator o da soggetti che con esso hanno stretti legami. L'esistenza di stretti legami è stabilità in conformità all'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

4.

nell'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 36,5 %.»;

5.

nell'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Ogni credito sottostante compreso nell'aggregato di copertura di strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (debt instruments backed by eligible credit claims, DECC) è soggetto ad uno scarto di garanzia applicato a livello individuale secondo le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 4 di cui sopra. Il valore aggregato dei crediti sottostanti inclusi nell'aggregato di copertura dopo l'applicazione degli scarti di garanzia rimane sempre uguale o superiore all'importo del capitale in essere del DECC. Qualora il valore aggregato scenda al di sotto della soglia di cui al periodo precedente, il DECC è considerato trascurabile.».

6.

L'allegato all'Indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è sostituito dall'allegato I al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 dicembre 2016.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).


ALLEGATO

L'allegato all'Indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Tabella 1

Categorie di scarti di garanzia per attività negoziabili idonee basate sulla tipologia di emittente e/o sulla tipologi di attività

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

strumenti di debito emessi da amministrazioni centrali

certificati di debito della BCE

certificati di debito emessi da banche centrali nazionali (BCN) prima della data di adozione dell'euro nei rispettivi Stati membri

strumenti di debito emessi da amministrazioni locali e regionali

strumenti di debito emessi da soggetti classificati come agenzie dall'Eurosistema

strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali

obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva OICVM

obbligazioni garantite conformi alla direttiva OICVM diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva OICVM

altre obbligazioni garantite

titoli di debito emessi da società non finanziarie e società del settore delle amministrazioni pubbliche

strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi

strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse da enti creditizi

titoli garantiti da attività


Tabella 2

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

Livelli 1 e 2

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10,∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

Livello 3

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1-3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3-5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5-7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7-10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10,∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


Tabella 2a

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarto di garanzia V

 

 

Categoria V

Qualità del credito

Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (*2)

Scarto di garanzia

Gradi 1 e 2 (da AAA a A-)

[0-1)

4,0

[1-3)

4,5

[3-5)

5,0

[5-7)

9,0

[7-10)

13,0

[10,∞)

20,0


Tabella 3

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei con tassi di interesse fissi

 

Metodologia di valutazione

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*3)

Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso fisso e valutazione basata sull'importo in essere assegnato dalla BCN

Livelli 1 e 2 (da AAA a A-)

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10,∞)

30,0

45,0

 

Metodologia di valutazione

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*3)

Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso fisso e valutazione basata sull'importo in essere assegnato dalla BCN

Livello 3 (da BBB+ a BBB-)

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

28,5

33,5

[3-5)

36,0

45,0

[5-7)

37,5

50,5

[7-10)

38,5

56,5

[10,∞)

40,0

63,0


(*1)  vale a dire, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.

(*2)  vale a dire, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.

(*3)  vale a dire, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.»


17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/123


INDIRIZZO (UE) 2016/2300 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 novembre 2016

che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2016/33)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema devono essere assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in caso di inadempimento di una controparte. In conseguenza del periodico riesame del sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema, è necessario apportare diverse modifiche in relazione ai titoli garantiti da attività al fine di garantire una protezione adeguata.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2014/31 della Banca centrale europea (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all'indirizzo BCE/2014/31

L'indirizzo BCE/2014/31 è modificato come segue:

1.

L'articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli ABS di cui al paragrafo 1, che non hanno due rating di credito pubblici almeno al livello 2 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema in conformità all'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (*1) sono soggetti a uno scarto di garanzia che dipende dalla loro vita media ponderata come specificato nell'allegato II bis.

(*1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).»;"

(b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   La vita media ponderata della tranche senior di un ABS è stimata come la media ponderata attesa del periodo rimanente fino al rimborso di tale tranche. Per gli ABS retained conferiti in garanzia, ai fini del calcolo della vita media ponderata si presume che l'opzione call dell'emittente non sarà esercitata.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le BCN possono accettare, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ABS le cui attività sottostanti comprendono solo mutui ipotecari su immobili residenziali o solo prestiti a PMI ovvero entrambi, e che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla parte quarta, titolo II, capitolo 2, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 4 del presente articolo, ma che soddisfano comunque tutti i criteri di idoneità applicabili agli ABS ai sensi dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e hanno due rating del credito pubblici almeno al livello 3 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema. Tali ABS sono limitati a quelli emessi prima del 20 giugno 2012 e sono soggetti a uno scarto di garanzia che dipende dalla loro vita media ponderaa come precisato nell'allegato II bis.»;

e)

il paragrafo 6 è soppresso;

f)

nel paragrafo 7, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

per «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» si intendono le disposizioni della documentazione legale relative a un gestore di riserva (back-up servicer) ovvero a un soggetto incaricato dell'individuazione del back-up servicer (back-up servicer facilitator) (se non vi sono disposizioni in merito a unback-up servicer). Nell'ipotesi di disposizioni relative al back-up servicer facilitator, dovrebbe essere nominato un back-up servicer facilitator al quale dovrebbe essere conferito l'incarico di individuare un idoneo back-up servicer entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento determinante, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il servizio del debito relativamente ai titoli garantiti da attività. Tali disposizioni comprendono anche gli eventi determinanti la sostituzione del gestore (servicer) per la nomina di un back-up servicer che possono essere fondati o meno sui rating come nel caso di inadempimento degli obblighi da parte dell'attuale servicer. Nell'ipotesi di disposizioni relative al back-up servicer, il back-up servicer non deve avere stretti legami con il servicer. Nell'ipotesi di disposizioni relative al back-up servicer facilitator, non devono esserci contemporaneamente stretti legami tra ciascun servicer, back-up servicer facilitator e banca che gestisce i conti dell'emittente (issuer account bank);»

g)

al paragrafo 7 sono inseriti i seguenti punti h) e i):

«h)

per “stretti legami” si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/50;

i)

per “ABS retained conferiti in garanzia” si intendono ABS utilizzati in percentuale superiore al 75 % del valore nominale in essere da una controparte che ne è l'originator o da soggetti che con essa hanno stretti legami»;

2.

l'Allegato al presente Indirizzo è inserito come allegato II bis.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 dicembre 2016.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2016.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).


ALLEGATO

«ALLEGATO II bis

Livello degli scarti di garanzia applicati a titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente indirizzo

Vita media ponderata

Scarto di garanzia

0-1

6,0

1-3

9,0

3-5

13,0

5-7

15,0

7-10

18,0

>10

30,0»


Rettifiche

17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/126


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1813 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 278 del 14 ottobre 2016 )

Pagina 5, allegato I, il testo della tabella è sostituito dal testo seguente:

«2017

A↓

2016

A↓

F100

F101

F103

F105

F105B

F105C

F106

F106A

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F205

F207

F220

F221

F222B

F222C

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F402

F500

F502

05020101

1000

05020101

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X

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05020101

1003

05020101

1003

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05020102

1011

05020102

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1013

05020102

1013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020199

1090

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05020201

1850

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3012

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05020300

3013

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05020300

3014

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3014

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05020499

3100

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05020501

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05020503

1112

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05020508

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05020599

0000

05020599

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05020603

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2017

A↓

2016

A↓

F503

F508A

F508B

F509A

F510

F511

F531

F532

F533

F600

F700

F702

F703

F703A

F703B

F703C

F707

F707A

F707B

F707C

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

05020101

1000

05020101

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05020102

1013

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05020199

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1850

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