ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 342

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
16 dicembre 2016


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica i regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M e Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'ossido di rame(I) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2262 della Commissione, del 15 dicembre 2016, recante duecentocinquantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2263 della Commissione, del 15 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

24

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2264 della Commissione, del 15 dicembre 2016, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

26

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2265 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

28

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2266 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici

30

 

*

Decisione (UE) 2016/2267 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni di Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland

32

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2268 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1× Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati [notificata con il numero C(2016) 8390]

34

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'India in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

38

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2270 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

42

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2271 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza delle borse valori e delle borse merci in Giappone in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

45

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

48

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2273 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza delle borse riconosciute in Canada in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

51

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2274 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

54

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2275 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

57

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2276 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Brasile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

61

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2277 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Centro finanziario internazionale di Dubai in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

65

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2278 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Emirati arabi uniti in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

68

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 8835]  ( 1 )

71

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2016 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Kosovo, del 25 novembre 2016, recante adozione del suo regolamento interno [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(*1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/1


DIRETTIVA (UE) 2016/2258 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2014/107/UE del Consiglio (3), che modifica la direttiva 2011/16/UE (4), si applica dal 1o gennaio 2016 a 27 Stati membri e dal 1o gennaio 2017 all'Austria. Tale direttiva dà attuazione allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali all'interno dell'Unione garantendo così che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto.

(2)

La direttiva 2011/16/UE prevede che, qualora il titolare di conto sia una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie debbano tenere conto di tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi. Questo elemento importante nell'applicazione di tale direttiva antiriciclaggio si basa sulle informazioni in materia di antiriciclaggio («AML») ottenute a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per l'identificazione dei beneficiari effettivi.

(3)

Per assicurare un efficace controllo dell'applicazione da parte delle istituzioni finanziarie delle procedure di adeguata verifica di cui alla direttiva 2011/16/UE, le autorità fiscali devono poter accedere alle informazioni AML. In assenza di tale accesso, tali autorità non sarebbero in grado di monitorare, confermare e verificare se le istituzioni finanziarie stiano applicando correttamente la direttiva 2011/16/UE, identificando correttamente e segnalando i beneficiari effettivi delle strutture intermediarie.

(4)

La direttiva 2011/16/UE contempla altri scambi di informazioni e altre forme di cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. L'accesso alle informazioni AML detenute da soggetti a norma della direttiva (UE) 2015/849 nel quadro della cooperazione amministrativa nell'ambito fiscale garantirebbe che le autorità fiscali siano maggiormente in grado di assolvere i loro obblighi ai sensi della direttiva 2011/16/UE e di lottare più efficacemente contro l'evasione fiscale e la frode fiscale.

(5)

È pertanto necessario garantire che le autorità fiscali siano in grado di accedere alle informazioni AML, alle procedure, ai documenti e ai meccanismi antiriciclaggio per l'esercizio delle loro funzioni nel monitoraggio della corretta applicazione della direttiva 2011/16/UE e per il funzionamento di tutte le forme di cooperazione amministrativa previste da tale direttiva.

(6)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Laddove la presente direttiva stabilisca che l'accesso ai dati personali da parte delle autorità fiscali debba essere previsto dalla legge, ciò non presuppone necessariamente l'adozione di un atto del Parlamento, fatto salvo l'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale normativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione dovrebbe essere chiara e prevedibile per coloro che vi sono soggetti, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(7)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri e l' effettivo monitoraggio della stessa in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

Le procedure di adeguata verifica della clientela svolte da istituzioni finanziarie a norma della direttiva 2011/16/UE sono già iniziate, e i primi scambi di informazioni devono essere ultimati entro settembre 2017. Pertanto, al fine di garantire che l'effettivo monitoraggio dell'applicazione di tale direttiva non sia ritardato, la presente direttiva di modifica dovrebbe entrare in vigore ed essere recepita quanto prima e comunque non oltre il 1o gennaio 2018.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 22 della direttiva 2011/16/UE è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  Parere del 22 novembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 19 ottobre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2259 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)

La Repubblica di Corea ha comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha revocato il riconoscimento di un organismo di controllo e ha aggiunto altri tre organismi di controllo all'elenco degli organismi di controllo riconosciuti.

(3)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

(4)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «A CERT European Organization for Certification S.A.» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «A CERT European Organization for Certification S.A.» per le categorie di prodotti A e D in relazione ad Albania, Azerbaigian, Bhutan, Bielorussia, Cile, Cina, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, Etiopia, Grenada, Georgia, Indonesia, Iran, Giamaica, Giordania, Kenya, Kazakhstan, Libano, Marocco, Moldova, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Serbia, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Thailandia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda e Sud Africa.

(5)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A a Indonesia e Senegal e per le categorie di prodotti A e D a Albania e Bangladesh e di estendere l'ambito del suo riconoscimento alla categoria di prodotti E in relazione all'Albania e alla Thailandia.

(6)

«Caucacert» ha segnalato alla Commissione un errore nella sua denominazione che dovrebbe essere corretto in «Caucascert».

(7)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CCPB Srl» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B, D, E ed F a Georgia, Iran, Giordania e Arabia Saudita, per la categoria di prodotti B a Cina, Iraq, Mali, Filippine e Siria, per la categoria di prodotti C a Marocco e Tunisia, per la categoria di prodotti E alla Tunisia e per le categorie di prodotti E ed F a Cina, Egitto, Iraq, Libano, Marocco, Mali, Filippine, San Marino, Siria e Turchia.

(8)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D all'Armenia, per le categorie di prodotti A e D a Bielorussia, Malawi, Sierra Leone, Somalia e Tagikistan e per la categoria di prodotti B a Guatemala, Honduras, Nicaragua ed El Salvador.

(9)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B, C, D, E e F a Burundi, Somalia e Sud Sudan, per le categorie di prodotti B e C ad Angola, Bielorussia, Gibuti, Eritrea, Figi, Liberia, Niger, Ciad e Kosovo e per le categorie di prodotti B, C e D a Repubblica democratica del Congo e Madagascar.

(10)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti B al Mozambico e per la categoria di prodotti C a Bangladesh, Cile, Hong Kong, Honduras, Perù e Vietnam.

(11)

Ecocert SA ha comunicato alla Commissione che la sua controllata «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști» ha cessato le attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta. «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști» non dovrebbe quindi più essere compresa nell'elenco nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(12)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Ekoagros» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Ekoagros» per la categoria di prodotti A in relazione alla Russia, per le categorie di prodotti A e B in relazione a Bielorussa e Ucraina, per le categorie di prodotti A e D in relazione al Tagikistan e per le categorie di prodotti A e F in relazione al Kazakhstan.

(13)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Giamaica e Vietnam e per la categoria di prodotti D all'Ecuador.

(14)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMOswiss AG» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A agli Emirati Arabi Uniti, per le categorie di prodotti A e D al Burundi, per la categoria di prodotti B a Messico e Perù e per la categoria di prodotti C a Brunei, Cina, Hong Kong, Honduras, Madagascar e Stati Uniti. Inoltre, «IMOswiss AG» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in Azerbaigian, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Russia e Tagikistan e non dovrebbe quindi più essere compresa nell'elenco per tali paesi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(15)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D allo Zambia, per la categoria di prodotti B a Laos, Myanmar/Birmania e Thailandia, per la categoria di prodotti C a Hong Kong, Indonesia e Sri Lanka e per le categorie di prodotti C e E al Bangladesh.

(16)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Mayacert» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A a Colombia, Repubblica Dominicana e El Salvador, per le categorie di prodotti A e D a Belize e Perù e per la categoria di prodotti B a Guatemala, Honduras e Nicaragua.

(17)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «OneCert International PVT Ltd.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Bangladesh, Cina, Ghana, Cambogia, Laos, Myanmar/Birmania, Oman, Russia e Arabia Saudita.

(18)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Oregon Tilth» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento per la categoria di prodotti E al Messico.

(19)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Certifiers» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D all'Indonesia.

(20)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organska Kontrola» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento per la categoria di prodotti B a tutti i paesi.

(21)

«QC&I GmbH» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto. Non dovrebbe quindi più essere compreso nell'elenco per tali paesi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(22)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Suolo e Salute srl» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A a Repubblica Dominicana e Egitto e di estendere l'ambito del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D alla Repubblica Dominicana.

(23)

Qualsiasi riferimento a Taiwan nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 va inteso come riferimento al territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu.

(24)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).


ALLEGATO I

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 è così modificato:

1)

la riga corrispondente al numero di codice KR-ORG-003 (Bookang tech) è soppressa.

2)

Sono aggiunte le righe seguenti:

«KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image

»

ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

Dopo il testo relativo a «Abcert AG» è inserito il nuovo testo seguente:

«“A CERT European Organization for Certification S.A.”

1.

Indirizzo: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Grecia

2.

Sito Internet: www.a-cert.org

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albania

x

x

AZ-BIO-171

Azerbaigian

x

x

BT-BIO-171

Bhutan

x

x

BY-BIO-171

Bielorussia

x

x

CL-BIO-171

Cile

x

x

CN-BIO-171

Cina

x

x

DO-BIO-171

Repubblica dominicana

x

x

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

EG-BIO-171

Egitto

x

x

ET-BIO-171

Etiopia

x

x

GD-BIO-171

Grenada

x

x

GE-BIO-171

Georgia

x

x

ID-BIO-171

Indonesia

x

x

IR-BIO-171

Iran

x

x

JM-BIO-171

Giamaica

x

x

JO-BIO-171

Giordania

x

x

KE-BIO-171

Kenya

x

x

KZ-BIO-171

Kazakhstan

x

x

LB-BIO-171

Libano

x

x

MA-BIO-171

Marocco

x

x

MD-BIO-171

Moldova

x

x

MK-BIO-171

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

x

x

PG-BIO-171

Papua Nuova Guinea

x

x

PH-BIO-171

Filippine

x

x

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

RS-BIO-171

Serbia

x

x

RU-BIO-171

Russia

x

x

RW-BIO-171

Ruanda

x

x

SA-BIO-171

Arabia Saudita

x

x

TH-BIO-171

Thailandia

x

x

TR-BIO-171

Turchia

x

x

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

TZ-BIO-171

Tanzania

x

x

UA-BIO-171

Ucraina

x

x

UG-BIO-171

Uganda

x

x

ZA-BIO-171

Sud Africa

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

2)

Nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l», il punto 3 è modificato come segue:

a)

le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«AL-BIO-132

Albania

x

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

ID-BIO-132

Indonesia

x

SN-BIO-132

Senegal

x

—»

b)

nella riga riguardante la Thailandia, è aggiunta una crocetta nella colonna E.

3)

Nel testo relativo a «Caucacert Ltd», il titolo è sostituito da «Caucascert Ltd».

4)

Nel testo relativo a «CCPB Srl», il punto 3 è così modificato:

a)

le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«GE-BIO-102

Georgia

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Giordania

x

x

x

x

x

SA-BIO-102

Arabia Saudita

x

x

x

x

b)

nelle righe riguardanti Cina, Iraq, Mali, Filippine e Siria è aggiunta una crocetta nella colonna B;

c)

nelle righe riguardanti Marocco e Tunisia è aggiunta una crocetta nella colonna C;

d)

nelle righe riguardanti la Tunisia, è aggiunta una crocetta nella colonna E;

e)

nelle righe riguardanti Cina, Egitto, Iraq, Libano, Marocco, Mali, Filippine, San Marino, Siria e Turchia è aggiunta una crocetta nelle colonne E ed F.

5)

Nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è modificato come segue:

a)

le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«AM-BIO-140

Armenia

x

x

x

BY-BIO-140

Bielorussia

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

SO-BIO-140

Somalia

x

x

TJ-BIO-140

Tagikistan

x

x

—»

b)

nelle righe riguardanti Guatemala, Honduras, Nicaragua e El Salvador è aggiunta una crocetta nella colonna B.

6)

Nel testo relativo a «Control Union Certifications», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«AO-BIO-149

Angola

x

x

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

BY-BIO-149

Bielorussia

x

x

CD-BIO-149

Repubblica democratica del Congo

x

x

x

DJ-BIO-149

Gibuti

x

x

ER-BIO-149

Eritrea

x

x

FJ-BIO-149

Figi

x

x

LR-BIO-149

Liberia

x

x

MG-BIO-149

Madagascar

x

x

x

NE-BIO-149

Niger

x

x

SO-BIO-149

Somalia

x

x

x

x

x

x

SS-BIO-149

Sud Sudan

x

x

x

x

x

x

TD-BIO-149

Ciad

x

x

XK-BIO-149

Kosovo (**)

x

x

7)

Nel testo relativo a «Ecocert SA», il punto 3 è modificato come segue:

a)

nella riga riguardante il Mozambico, è aggiunta una crocetta nella colonna B;

b)

nelle righe riguardanti Bangladesh, Cile, Hong Kong, Honduras, Perù e Vietnam è aggiunta una crocetta nella colonna C.

8)

L'intero testo relativo a «ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști» è soppresso.

9)

Dopo il testo relativo a «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)», è inserito il seguente nuovo testo:

«“Ekoagros”

1.

Indirizzo: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Lituania

2.

Sito Internet: http://www.ekoagros.lt

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Bielorussia

x

x

KZ-BIO-170

Kazakhstan

x

x

RU-BIO-170

Russia

x

TJ-BIO-170

Tagikistan

x

x

UA-BIO-170

Ucraina

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018».

10)

Nel testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», il punto 3 è sostituito dal seguente:

a)

le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«JM-BIO-144

Giamaica

x

x

VN-BIO-144

Vietnam

x

x

—»

b)

nella riga riguardante l'Ecuador, è aggiunta una crocetta nella colonna D.

11)

Nel testo relativo a «IMOswiss AG», il punto 3 è modificato come segue:

a)

le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«BI-BIO-143

Burundi

x

x

BN-BIO-143

Brunei

x

CN-BIO-143

Cina

x

HK-BIO-143

Hong Kong

x

MG-BIO-143

Madagascar

x

US-BIO-143

Stati Uniti

x

—»

b)

nella riga riguardante gli Emirati arabi uniti, è aggiunta una crocetta nella colonna A.

c)

nella riga riguardante l'Honduras, è aggiunta una crocetta nella colonna C;

d)

nelle righe riguardanti Messico e Perù è aggiunta una crocetta nella colonna B;

e)

le righe concernenti Azerbaigian, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Russia e Tagikistan sono soppresse.

12)

Nel testo relativo a «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», il punto 3 è così modificato:

a)

la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«ZM-BIO-141

Zambia

x

x

—»

b)

nella riga riguardante il Bangladesh è aggiunta una crocetta nelle colonne C ed E;

c)

nelle righe riguardanti Hong Kong, Indonesia e Sri Lanka è aggiunta una crocetta nella colonna C;

d)

nelle righe riguardanti Laos, Myanmar/Birmania e Thailandia è aggiunta una crocetta nella colonna B.

13)

Nel testo relativo a «Mayacert», il punto 3 è così modificato:

a)

le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«BZ-BIO-169

Belize

x

x

PE-BIO-169

Perù

x

x

—»

b)

nelle righe riguardanti Colombia, Repubblica dominicana ed El Salvador è aggiunta una crocetta nella colonna A;

c)

nelle righe riguardanti Guatemala, Honduras e Nicaragua è aggiunta una crocetta nella colonna B.

14)

Nel testo relativo a «OneCert International PVT Ltd», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«BD-BIO-152

Bangladesh

x

x

CN-BIO-152

Cina

x

x

GH-BIO-152

Ghana

x

x

KH-BIO-152

Cambogia

x

x

LA-BIO-152

Laos

x

x

MM-BIO-152

Myanmar/Birmania

x

x

OM-BIO-152

Oman

x

x

RU-BIO-152

Russia

x

x

SA-BIO-152

Arabia Saudita

x

x

—»

15)

Nel testo relativo a «Oregon Tilth», al punto 3, nella riga riguardante il Messico, è aggiunta una crocetta nella colonna E.

16)

Nel testo relativo a «Organic Certifiers», al punto 3, la riga seguente è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«ID-BIO-106

Indonesia

x

x

—»

17)

Nel testo relativo a «Organska Kontrola», al punto 3, in tutte le righe è aggiunta una crocetta nella colonna B.

18)

L'intero testo relativo a «QC&I GmbH» è soppresso.

19)

Il testo relativo a «Suolo e Salute srl» è modificato come segue:

a)

al punto 3 le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«DO-BIO-150

Repubblica dominicana

x

x

EG-BIO-150

Egitto

x

—»

b)

Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino.»


(**)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2260 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che modifica i regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M e Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La società Lallemand SAS ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda i regolamenti (CE) n. 226/2007 (2), (CE) n. 1293/2008 (3), (CE) n. 910/2009 (4), (CE) n. 911/2009 (5), (UE) n. 1120/2010 (6), (UE) n. 212/2011 (7) della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 (8) e (UE) n. 413/2013 (9) della Commissione.

(2)

Il richiedente sostiene che la società Danstar Ferment AG sia il legittimo proprietario dei diritti di commercializzazione degli additivi per mangimi Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M e Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Il richiedente ha presentato un'opportuna documentazione a sostegno della sua richiesta.

(3)

La proposta di modifica del titolare dell'autorizzazione ha carattere puramente amministrativo e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

Per consentire alla Danstar Ferment AG di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini delle rispettive autorizzazioni.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013.

(6)

Poiché non vi sono considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento ai regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013 è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 226/2007

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 226/2007, seconda colonna, il termine «LALLEMAND SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1293/2008

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1293/2008, seconda colonna, il termine «LALLEMAND SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 910/2009

Il regolamento (CE) n. 910/2009 è così modificato:

1)

nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»;

2)

nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 911/2009

Il regolamento (CE) n. 911/2009 è così modificato:

1)

nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»;

2)

nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 5

Modifica del regolamento (UE) n. 1120/2010

Il regolamento (UE) n. 1120/2010 è così modificato:

1)

nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»;

2)

nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 6

Modifica del regolamento (UE) n. 212/2011

Il regolamento (UE) n. 212/2011 è così modificato:

1)

nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»;

2)

nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 7

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 è così modificato:

1)

nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»;

2)

nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 8

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 è così modificato:

1)

nel titolo, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG»;

2)

nella seconda colonna dell'allegato, il termine «Lallemand SAS» è sostituito dal termine «Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS».

Articolo 9

Misure transitorie

Le scorte esistenti degli additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 226/2007 della Commissione, del 1o marzo 2007, concernente l'autorizzazione del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 26).

(3)  Regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, concernente l'autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 38).

(4)  Regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 7).

(5)  Regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12).

(7)  Regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, relativo all'autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati a tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 19).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell'acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 1).


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2261 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione dell'ossido di rame(I) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'ossido di dirame corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione dell'ossido di dirame come additivo per i mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Nel suo parere del 25 maggio 2016 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, l'ossido di dirame non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori e non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate.

(5)

L'Autorità ha concluso inoltre che l'ossido di dirame non comporta rischi aggiuntivi per l'ambiente rispetto alle altre fonti di rame e che può essere considerato un'efficace fonte di rame per tutte le specie animali. Essa ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Il nome dell'additivo nella domanda è ossido di dirame. Il nome dell'additivo dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) è tuttavia ossido di rame(I). Conformemente alla raccomandazione dell'Autorità nel suo parere sull'ossido di rame (3) l'additivo dovrebbe essere denominato ossido di rame(I).

(7)

La valutazione dell'ossido di rame(I) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata quale additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(6):4509.

(3)  EFSA Journal 2015;13(4):4057.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizza-zione

Tenore di Cu in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.

3b412

Ossido di rame(I)

Caratterizzazione dell'additivo:

Preparazione di ossido di rame(I) con

un tenore minimo di rame del 73 %

ligninsolfonati di sodio tra il 12 % e il 17 %

1 % di bentonite.

Granulato con particelle < 50 μm: inferiore al 10 %.

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Ossido di rame(I)

Formula chimica: Cu2O

Numero CAS: 1317-39-1

Metodi di analisi  (1):

Per l'identificazione del Cu2O nell'additivo:

diffrazione dei raggi X (XRD).

Per la determinazione del tenore totale di rame nell'additivo:

titolazione; o

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 15510.

Per la determinazione del tenore totale di rame nelle premiscele:

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 15510; o

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente in seguito a mineralizzazione in pressione (ICP-AES) — EN 15621.

Per la determinazione del tenore totale di rame nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:

spettrometria di assorbimento atomico (AAS) — Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione; o

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 15510; o

spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente in seguito a mineralizzazione in pressione (ICP-AES) — EN 15621.

Tutte le specie animali

Bovini:

bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 (in totale);

altri bovini: 35 (in totale).

Ovini: 15 (in totale).

Suinetti fino a 12 settimane: 170 (in totale).

Crostacei: 50 (in totale).

Altri animali: 25 (in totale).

1.

L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

3.

L'etichetta contiene la seguente dicitura:

per l'alimentazione degli ovini se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg:

«Il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di alcune specie di ovini»

per l'alimentazione di bovini dopo l'inizio della ruminazione se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg:

«Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo»

5 gennaio 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2262 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

recante duecentocinquantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 12 dicembre 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Rustam Magomedovich Aselderov (nome nella grafia originale: Рустам Магомедович Асельдеров) (alias (a) Abu Muhammad (nome nella grafia originale: Абу Мухаммад), (b) Abu Muhammad Al-Kadari (nome nella grafia originale: Абу Мухаммад Аль-Кадари), (c) Muhamadmuhtar (nome nella grafia originale: Мухамадмухтар). Data di nascita: 9.3.1981. Luogo di nascita: villaggio di Iki-Burul, distretto di Iki-Burulskiy, Repubblica dei Calmucchi, Federazione russa. Cittadinanza: russa. N. passaporto: passaporto russo 8208 n. 555627, rilasciato dall'ufficio di Leninskiy, direzione del Servizio federale Migrazione della Federazione russa per la Repubblica del Dagestan. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 12.12.2016.»


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2263 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

104,9

SN

241,4

TN

123,9

TR

118,9

ZZ

147,3

0707 00 05

MA

70,7

TR

159,5

ZZ

115,1

0709 93 10

MA

143,7

TR

138,5

ZZ

141,1

0805 10 20

IL

126,4

TR

76,6

ZZ

101,5

0805 20 10

MA

69,9

ZZ

69,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

116,7

JM

125,0

MA

74,5

TR

82,0

ZZ

99,6

0805 50 10

TR

82,8

ZZ

82,8

0808 10 80

US

100,7

ZZ

100,7

0808 30 90

CN

89,4

ZZ

89,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2264 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la prima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 13 dicembre 2016, il prezzo minimo di vendita è fissato a 215,10 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/28


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2265 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2007/884/CE (2), il Regno Unito è stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2010, a limitare al 50 % il diritto dei soggetti che prendono un autoveicolo a noleggio o in leasing di detrarre l'imposta sul valore aggiunto («IVA») gravante sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l'autoveicolo non sia utilizzato interamente a fini professionali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing a fini professionali. Tali misure («misure di deroga») hanno eliminato l'obbligo per il soggetto che prende un autoveicolo a noleggio o in leasing di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale e di contabilizzare ai fini dell'IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati da tali autoveicoli.

(2)

La decisione 2007/884/CE è stata successivamente modificata dalla decisione di esecuzione 2011/37/UE (3) e dalla decisione di esecuzione 2013/681/UE (4) che ha prorogato la data di cessazione degli effetti delle misure di deroga al 31 dicembre 2016.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 marzo 2016, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare le misure di deroga.

(4)

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 28 giugno 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 28 giugno 2016 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

(5)

A norma dell'articolo 3 della decisione 2007/884/CE, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una relazione relativa all'applicazione della stessa, comprendente una revisione della restrizione percentuale applicata. Le informazioni fornite dal Regno Unito indicano che la limitazione al 50 % del diritto a detrazione rispecchia ancora la situazione attuale per quanto riguarda il rapporto tra uso professionale e non professionale dei veicoli interessati.

(6)

Pertanto, è opportuno autorizzare il Regno Unito a continuare ad applicare le misure di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2019.

(7)

Qualora il Regno Unito ritenesse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2019, entro il 1o aprile 2019 dovrebbe presentare alla Commissione una relazione comprendente una richiesta di proroga e un riesame della percentuale applicata.

(8)

La proroga delle misure di deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/884/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2007/884/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.

Eventuali richieste di proroga delle misure di cui alla presente decisione sono accompagnate da una relazione, da presentare alla Commissione entro il 1o aprile 2019, che comprenda un riesame della limitazione percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente per scopi professionali.».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/884/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21).

(3)  Decisione di esecuzione 2011/37/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 11).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/681/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 41).


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2266 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

che autorizza i Paesi Bassi ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2016 i Paesi Bassi hanno chiesto, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, l'autorizzazione ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata ai veicoli elettrici. Su richiesta della Commissione i Paesi Bassi hanno trasmesso informazioni supplementari il 6 aprile, il 20 giugno e il 18 agosto 2016.

(2)

L'aliquota d'imposta ridotta mira a promuovere l'uso dei veicoli elettrici riducendo il costo dell'energia utilizzata per la loro propulsione.

(3)

L'uso dei veicoli elettrici consente di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dalla combustione di benzina e gasolio o altri combustibili fossili e contribuisce pertanto a migliorare la qualità dell'aria nei centri urbani. Se l'energia elettrica che li alimenta proviene da fonti rinnovabili, tali veicoli consentono altresì di ridurre le emissioni di CO2. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima.

(4)

I Paesi Bassi hanno chiesto espressamente di poter applicare l'aliquota ridotta sull'energia elettrica erogata ai veicoli elettrici per uso commerciale e a quelli per uso non commerciale, anche se erogata in stazioni di ricarica non accessibili al pubblico.

(5)

I Paesi Bassi hanno chiesto di applicare l'aliquota ridotta soltanto alle stazioni di ricarica in cui l'energia elettrica serve a ricaricare direttamente il veicolo elettrico, escludendo quelle in cui l'energia è ricavata dalla sostituzione della batteria.

(6)

Un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata ai veicoli elettrici nelle stazioni di ricarica migliorerà nei Paesi Bassi le prospettive commerciali per le stazioni di ricarica accessibili al pubblico, il che dovrebbe aumentare l'attrattiva dei veicoli elettrici e determinare un miglioramento della qualità dell'aria.

(7)

Dato il numero limitato dei veicoli elettrici e visto che il livello di tassazione sull'energia elettrica a essi erogata nelle stazioni di ricarica sarà superiore al livello minimo di tassazione dell'energia per uso commerciale di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini distorsioni della concorrenza e non pregiudicherà pertanto il corretto funzionamento del mercato interno.

(8)

Il livello di tassazione dell'energia elettrica erogata nelle stazioni di ricarica ai veicoli elettrici per uso non commerciale sarà superiore al livello minimo di tassazione previsto per tale uso all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

(9)

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ogni autorizzazione concessa a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, dev'essere rigorosamente limitata nel tempo. I Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione per quattro anni affinché il periodo sia sufficientemente lungo da non scoraggiare gli operatori economici dall'effettuare gli investimenti necessari.

(10)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica erogata alle stazioni di ricarica usate direttamente per ricaricare veicoli elettrici, escluse quelle adibite alla sostituzione delle batterie di tali veicoli, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione previsti all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applica la definizione di «veicolo elettrico» di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.)


16.12.2016   

IT

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L 342/32


DECISIONE (UE) 2016/2267 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2016

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni di Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 28 ottobre 2016, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banca centrale d'Irlanda (BCE/2016/29) (1),

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(2)

Il mandato dell'attuale revisore esterno di Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland è terminato dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2015. Risulta pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2016.

(3)

Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland ha selezionato Mazars quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020.

(4)

Il Consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Mazars a revisore esterno di Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020.

(5)

In seguito alla raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Mazars è accettato come revisore esterno di Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il president

P. KAŽIMÍR


(1)  GU C 413 del 10.11.2016, pag. 1.

(2)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/34


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2268 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1× Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati

[notificata con il numero C(2016) 8390]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 20, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le decisioni 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) e 2007/307/CE (4) definiscono le norme relative al ritiro dal mercato rispettivamente della colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), della colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati («materiale geneticamente modificato»). Dette decisioni sono state adottate dopo che il titolare dell'autorizzazione, la società Bayer CropScience AG, ha comunicato alla Commissione di non avere intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell'autorizzazione relativa al materiale geneticamente modificato in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 11, dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(2)

Tutte e tre le decisioni hanno previsto un periodo iniziale di transizione di cinque anni durante il quale l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da tale materiale geneticamente modificato era consentita in una percentuale non superiore allo 0,9 %, purché tale presenza fosse accidentale o tecnicamente inevitabile. Detto periodo di transizione era volto a tenere conto del fatto che tracce minime di tale materiale geneticamente modificato potrebbero a volte rimanere nella catena alimentare umana e animale anche dopo la decisione della Bayer CropScience AG di interrompere la vendita delle sementi derivate da detti organismi geneticamente modificati, sebbene fosse stato preso ogni provvedimento necessario a eliminare la presenza di tale materiale geneticamente modificato.

(3)

Alla luce dell'esperienza maturata in seguito al ritiro di tale materiale geneticamente modificato dal mercato, la decisione di esecuzione 2012/69/UE (5) della Commissione ha modificato tutte e tre le decisioni al fine di prolungare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2016. Dati i livelli molto bassi che erano stati segnalati tale decisione ha ridotto la presenza tollerata di tale materiale geneticamente modificato negli alimenti e nei mangimi allo 0,1 % in peso.

(4)

Le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE hanno inoltre stabilito una serie di provvedimenti che la Bayer CropScience AG doveva prendere al fine di garantire l'efficace ritiro dal mercato del materiale geneticamente modificato in questione nonché obblighi di notifica cui la società doveva ottemperare.

(5)

Nel dicembre 2013 e nel marzo 2016 la Bayer CropScience AG ha riferito che, nonostante i provvedimenti presi al fine di prevenire la presenza di tali organismi geneticamente modificati in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE, negli ultimi anni sono state ancora rilevate tracce minime nei prodotti della colza. Il persistere della presenza di tali tracce trova spiegazione sia nella biologia della colza, che può rimanere quiescente per lunghi periodi, sia nelle pratiche agricole impiegate per raccogliere le sementi, che possono aver causato fuoriuscite accidentali il cui livello era difficile da stimare al momento dell'adozione delle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e della decisione di esecuzione 2012/69/UE. La presenza di tracce ha continuato a seguire un andamento decrescente.

(6)

In questo contesto è opportuno prolungare il periodo di transizione di ulteriori tre anni, fino al 31 dicembre 2019, per consentire il ritiro completo delle rimanenti tracce della colza Ms1×Rf1, Ms1×Rf2 e Topas 19/2 dalla catena alimentare umana e animale.

(7)

Al fine di contribuire ulteriormente al ritiro di tale materiale geneticamente modificato è inoltre opportuno che la Bayer CropScience AG continui ad attuare il programma interno richiesto in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e a raccogliere dati, come ha fatto in precedenza su base volontaria, sulla presenza di tale materiale nei prodotti della colza importati nell'Unione dal Canada, l'unico paese in cui tali tipi di colza sono stati coltivati per fini commerciali. La Bayer CropScience AG dovrebbe presentare alla Commissione una relazione su entrambi questi aspetti entro il 1o gennaio 2019.

(8)

La Bayer CropScience AG dovrebbe garantire la costante disponibilità di materiali di riferimento certificati per consentire ai laboratori di controllo di eseguire le loro analisi durante tale periodo di transizione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/305/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e della combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.

Entro il 1o gennaio 2019 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.»;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2019, purché tale presenza:

a)

sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e

b)

non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.

2.   Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms)»;

3)

l'allegato è soppresso.

Articolo 2

La decisione 2007/306/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e della combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.

Entro il 1o gennaio 2019 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.»;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2019, purché tale presenza:

a)

sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e

b)

non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.

2.   Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms)»;

3)

l'allegato è soppresso.

Articolo 3

L'articolo 1 della decisione 2007/307/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS- BNØØ7-1 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tale organismo geneticamente modificato nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.

Entro il 1o gennaio 2019 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.

2.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2019, purché tale presenza:

a)

sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e

b)

non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.

3.   Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS- BNØØ7-1 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms)».

Articolo 4

Le voci relative alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4, alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 nonché alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.

Articolo 5

La Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/305/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) e dei suoi prodotti derivati (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 17).

(3)  Decisione 2007/306/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e dei suoi prodotti derivati (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 20).

(4)  Decisione 2007/307/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei suoi prodotti derivati (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 23).

(5)  Decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati (GU L 34 del 7.2.2012, pag. 12).


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2269 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'India in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico garantendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza ivi applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'India assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)

Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate in India. Secondo il parere tecnico le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili a livello giurisdizionale assicurano che le controparti centrali autorizzate in India adottino regole e procedure interne concernenti diverse aree che costituiscono requisiti giuridicamente vincolanti e pertanto soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti a quelli fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(4)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti dell'India per le controparti centrali ivi autorizzate che compensano titoli societari e derivati finanziari e che sono soggette alla vigilanza e al controllo del Securities and Exchange Board of India (SEBI) (nel seguito «il regime del SEBI») sono costituiti dal Securities Contracts (Regulation) Act del 1956 (nel seguito «lo SCRA»), dai Securities Contract (Regulation) (Stock Exchange and Clearing Corporations) Regulations (nel seguito «i regolamenti») adottati nel giugno 2012 dal SEBI nell'esercizio dei poteri conferitigli dallo SCRA e dal Securities and Exchange Board of India Act. In data 4 settembre 2013 il SEBI ha emesso una circolare (nel seguito «la circolare») con cui ha adottato i Principles for Financial Market Infrastructures (Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito«PFMI») pubblicati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (nel seguito «CPSS») (2) e dall'International Organization of Securities Commissions e ha imposto alle infrastrutture dei mercati finanziari, comprese le società di compensazione, di conformarvisi.

(7)

Lo SCRA e i regolamenti hanno stabilito un regime per l'autorizzazione delle entità di compensazione in quanto società di compensazione riconosciute (recognised clearing corporations — nel seguito «RCC») da parte del governo centrale e del SEBI. Una entità di compensazione richiedente l'autorizzazione deve soddisfare requisiti specifici volti ad assicurare un corretto funzionamento del sistema di compensazione e la tutela degli investitori. Il governo centrale o il SEBI possono anche imporre condizioni alle RCC. Le RCC devono adottare regole e procedure interne che sono valutate dal governo centrale e dal SEBI prima del rilascio dell'autorizzazione e devono essere in conformi alle condizioni imposte a ciascuna RCC. Le regole e le procedure interne delle RCC non possono essere modificate senza previa approvazione del SEBI. Inoltre, regole interne delle RCC possono essere adottate, per questioni specifiche, o modificate direttamente dal SEBI, se necessario o opportuno. Inoltre, il SEBI può imporre sanzioni in caso di violazione delle regole e procedure interne delle RCC o delle direttive da esso emanate.

(8)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in India che compensano titoli di Stato, strumenti del mercato monetario e strumenti del forex e che sono soggette alla vigilanza della Reserve Bank of India (RBI) (nel seguito «il regime della RBI») sono costituiti dal Payment and Settlement Systems Act del 2007 (nel seguito «il PSSA») e dai Payment and Settlement Systems Regulations del 2008 (nel seguito «i regolamenti PSS»). La RBI autorizza entità a gestire una stanza di compensazione a condizione che soddisfino le condizioni richieste (nel seguito «stanze di compensazione autorizzate»). Inoltre, la RBI può imporre condizioni specifiche per l'autorizzazione, che resta valida finché esse continuano a essere soddisfatte. Secondo il PSSA le stanze di compensazione autorizzate adottano regole e procedure interne e hanno il dovere di gestire la stanza di compensazione in conformità ad esse.

(9)

Inoltre, il PSSA conferisce alla RBI il potere di emanare direttive generali o destinate a specifiche stanze di compensazione autorizzate. Entrambi i tipi di direttive devono essere osservati dalle stanze di compensazione autorizzate. Il 26 luglio 2013 la RBI ha pubblicato il «Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures», in cui afferma che tutte le stanze di compensazione autorizzate devono conformarsi ai PFMI.

(10)

La presente decisione riguarda esclusivamente l'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza per le RCC e le stanze di compensazione autorizzate e non le disposizioni legislative e di vigilanza riguardanti le controparti centrali che offrono servizi di compensazione sul mercato delle materie prime e sono soggette alla regolamentazione e alla vigilanza della Forward Markets Commission.

(11)

Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in India presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali che le RCC e le stanze di compensazione autorizzate devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in India (nel seguito «le norme primarie») sono i seguenti: a) in base al regime del SEBI, i principi fondamentali riguardanti le RCC contenuti nello SCRA e nei regolamenti integrati dalla circolare del 4 settembre 2013 che impone il rispetto dei PFMI e b) in base al regime della RBI, il PSSA e i regolamenti PSS, unitamente al Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures, che impone il rispetto dei PFMI. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in India. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, le RCC devono sottoporre le loro regole e procedure interne all'approvazione del SEBI. Nell'ambito del regime della RBI, la gestione delle stanze di compensazione autorizzate deve avvenire secondo le regole e procedure interne. Tali regole e procedure interne rappresentano il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in India e devono prevedere disposizioni prescrittive dettagliate in merito alle modalità secondo le quali le RCC e le stanze di compensazione autorizzate soddisferanno le predette norme. Inoltre, le regole e le procedure interne delle RCC e delle stanze di compensazione autorizzate contengono disposizioni aggiuntive che integrano le norme primarie per taluni aspetti. Le regole e le procedure interne delle RCC e delle stanze di compensazione autorizzate, che danno applicazione ai PFMI, sono giuridicamente vincolanti per le RCC e le stanze di compensazione autorizzate.

(12)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle RCC e alle stanze di compensazione autorizzate stabilite in India dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali entità. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(13)

Il mercato finanziario in cui le RCC e le stanze di compensazione autorizzate in India svolgono le loro attività di compensazione è nettamente più piccolo rispetto al mercato nel quale operano le controparti centrali stabilite nell'Unione. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati compensate in India ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell'Unione. La partecipazione alle RCC e alle stanze di compensazione autorizzate stabilite in India espone pertanto i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(14)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle RCC e alle stanze di compensazione autorizzate stabilite in India possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili alle RCC e alle stanze di compensazione autorizzate in India, integrate dalle regole e procedure interne che prescrivono il rispetto dei PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente in India e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(15)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'India assicurano che le RCC e le stanze di compensazione autorizzate ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(16)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza dell'India in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(17)

L'autorità di vigilanza delle RCC è il SEBI, il quale può adottare regole interne delle RCC per questioni specifiche o modificarle; tali regole hanno gli stessi effetti di quelle adottate o modificate dalla RCC. Inoltre, il SEBI può indirizzare direttive alle RCC nell'interesse del pubblico, del commercio, degli investitori o del mercato mobiliare. Le RCC sono soggette a ispezioni, indagini e audit da parte del SEBI e devono fornirgli informazioni in merito alle proprie attività. Lo SCRA prevede sanzioni in caso di violazione delle regole e procedure interne delle RCC o delle direttive impartite dal SEBI. Infine, il governo centrale o il SEBI possono revocare l'autorizzazione ad una RCC nell'interesse pubblico o nell'interesse del commercio.

(18)

L'autorità di vigilanza delle stanze di compensazione autorizzate è la RBI. La RBI può chiedere informazioni alle stanze di compensazione autorizzate e ha il potere di ispezionare i loro locali e svolgere audit. Inoltre, in circostanze specifiche la RBI può indirizzare direttive alle stanze di compensazione autorizzate affinché pongano termine a un determinato comportamento e prendano le misure ritenute necessarie per rimediare alla situazione. Sono altresì previste sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni del PSSA e dei regolamenti, degli ordini o delle direttive emanate dalla RBI. Infine, l'autorizzazione a gestire una stanza di compensazione autorizzata può essere revocata dalla RBI nel caso in cui la stanza di compensazione autorizzata violi le disposizioni del PSSA, dei regolamenti PSS, degli ordini o delle direttive emanate dalla BRI, o in caso di inosservanza delle condizioni a cui è subordinata l'autorizzazione.

(19)

È pertanto opportuno concludere che le RCC e le stanze di compensazione autorizzate in India sono soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(20)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza dell'India devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).

(21)

Le controparti centrali dei paesi terzi possono presentare domanda di autorizzazione come «stanza di compensazione autorizzata» nell'ambito del regime della RBI, che consente alle controparti centrali dei paesi terzi di fornire gli stessi servizi di compensazione delle CCP stabilite in India. Le controparti centrali dei paesi terzi possono essere esentate da taluni requisiti applicabili alle RCC e alle stanze di compensazione autorizzate in India, a condizione che si conformino ai PFMI e che sia stato concluso un accordo di cooperazione tra la RBI e l'autorità di vigilanza del paese terzo. La valutazione della domanda di autorizzazione può essere basata sulle informazioni fornite dall'autorità di vigilanza del paese terzo.

(22)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza dell'India prevedono un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(23)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle RCC e alle stanze di compensazione autorizzate in India al momento dell'adozione della presente decisione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, continui a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza delle RCC e delle stanze di compensazione autorizzate e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(24)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in India alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(25)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza dell'India applicabili alle società di compensazione riconosciute ivi autorizzate, costituite dal Securities Contracts (Regulation) Act del 1956, dai Securities Contract (Regulation) (Stock Exchange and Clearing Corporations) Regulations del 2012 e dalla circolare del 4 settembre 2013, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza dell'India applicabili alle stanze di compensazione autorizzate ivi autorizzate, costituite dal Payment and Settlement Systems Act del 2007 e dai Payment and Settlement Systems Regulations del 2008, integrati dal Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2270 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

relativa all'equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 fissa gli obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC») e gli obblighi di segnalazione per tali contratti. L'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce i derivati OTC come contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto qualsiasi contratto derivato la cui esecuzione ha luogo su un mercato di un paese terzo non ritenuto equivalente a un mercato regolamentato è classificato come OTC ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

A norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE, ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa.

(3)

Affinché un mercato di un paese terzo sia considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, l'esito effettivo dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili e delle disposizioni di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbe essere equivalente a quello dei requisiti dell'Unione per quanto concerne gli obiettivi regolamentari conseguiti. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse ufficiali a Singapore siano equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, e che tali mercati siano soggetti a vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa. I mercati che sono autorizzati come borse ufficiali alla data di adozione della presente decisione dovrebbero pertanto essere identificati come mercati considerati equivalenti a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.

(4)

Il quadro giuridico relativo alle borse ufficiali di Singapore è costituito dalla Securities and Futures Act (legge su titoli e future, di seguito «la SFA»), dai Securities and Futures (Markets) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di mercati) del 2005, dai Securities and Futures (Corporate Governance of Approved Exchanges, Approved Clearing Houses and Approved Holding Companies) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di governo societario delle borse ufficiali, delle stanze di compensazione ufficiali e delle holding ufficiali) del 2005, dai Securities and Futures (Offers of Investments) (Shares and Debentures) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di offerte di investimento — azioni e obbligazioni) del 2005, dai Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di concessione di licenze e condotta delle attività) del 2004 e dagli orientamenti emessi dall'autorità monetaria di Singapore (di seguito «la MAS») ai sensi della sezione 321 della SFA, in particolare Guidelines on the Regulation of Markets No SFA 02-G01 (gli orientamenti per la regolamentazione dei mercati) e Guidelines on Fit and Proper Criteria No FSG-G01 (gli orientamenti sui criteri di onorabilità e competenza). Gli orientamenti per la regolamentazione dei mercati fissano gli obblighi per le borse ufficiali, quali l'obbligo di garantire un funzionamento equo, ordinato e trasparente del mercato. La sezione 321, paragrafo 5, della SFA stabilisce che l'inosservanza di qualsiasi orientamento può essere invocata in qualsiasi procedimento civile o penale dalla parte che intenda stabilire l'esistenza o l'assenza di eventuali responsabilità. Inoltre, la sezione 334, paragrafo 1, e la sezione 335 abilitano la MAS a infliggere ammende alla borsa ufficiale qualora la MAS constati che la borsa è responsabile della violazione di qualsiasi orientamento. Inoltre, per ciascuna borsa ufficiale esiste un codice che contempla talune regole sulla condotta delle attività e la quotazione che forniscono dettagli sulle prescrizioni della SFA. Le regole sulla condotta delle attività e la quotazione, nonché eventuali modifiche delle stesse, devono essere sottoposte alla MAS prima della loro attuazione. La SFA prevede sanzioni nel caso in cui le regole sulla condotta delle attività e la quotazione non rispettino i requisiti stabiliti dalla MAS. Ai sensi della SFA, le regole sulla condotta delle attività sono considerate un contratto vincolante per la borsa ufficiale e i suoi membri, pertanto devono essere osservate e rispettate su base continuativa.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse ufficiali a Singapore consentono di conseguire risultati effettivi equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE nei seguenti settori: procedura di autorizzazione, requisiti in materia di definizioni, accesso alla borsa ufficiale, requisiti organizzativi, requisiti per l'alta dirigenza, ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione, sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione, controllo della conformità alle regole delle borse ufficiali e accesso agli accordi di compensazione e di regolamento.

(6)

Ai sensi della direttiva 2004/39/CE i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione si applicano solo alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nonostante le azioni possano essere ammesse alla negoziazione presso le borse ufficiali a Singapore, la Commissione ritiene la valutazione di tali requisiti non rilevante ai fini della presente decisione, dal momento che il suo obiettivo è quello di verificare l'equivalenza dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati dei paesi terzi in relazione a contratti derivati eseguiti su tali mercati.

(7)

È pertanto opportuno concludere che i requisiti giuridicamente vincolanti per le borse ufficiali a Singapore conseguono risultati equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE.

(8)

Le borse ufficiali a Singapore sono soggette alla vigilanza della MAS, un'autorità pubblica istituita a norma della sezione 3 del Monetary Authority of Singapore Act (legge sull'autorità monetaria di Singapore). La MAS è la principale autorità di regolamentazione delle attività del mercato dei capitali a Singapore. La sezione 46 della SFA conferisce alla MAS il potere di dare istruzioni alla borsa ufficiale in relazione a specifiche questioni contemplate dalla SFA per assicurare la tutela degli investitori, il funzionamento equo, ordinato e trasparente dei mercati, l'integrità e la stabilità dei mercati dei capitali e il rispetto di qualsiasi condizione o restrizione imposta dalla MAS. La MAS ha il potere statutario di formulare avvisi, orientamenti, codici, dichiarazioni politiche e note sulla prassi giuridicamente vincolanti. La MAS può imporre ammende e formulare moniti per la violazione di disposizioni della SFA o dei suoi atti di diritto derivato, compresi gli avvisi e le istruzioni. La MAS può altresì destituire funzionari chiave se ritiene che ciò sia nell'interesse del pubblico. Infine, la MAS vigila sui controlli e sulle prassi di gestione del rischio della borsa ufficiale mediante ispezioni in loco ed extra loco.

(9)

Pertanto è opportuno concludere che le borse ufficiali sono soggette a vigilanza e applicazione efficaci a Singapore su base continuativa.

(10)

Le condizioni di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero pertanto essere considerate soddisfatte per quanto riguarda le borse ufficiali a Singapore.

(11)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle borse ufficiali a Singapore al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza per le borse ufficiali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione. In particolare, la Commissione dovrebbe riesaminare la presente decisione alla luce dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(12)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse ufficiali a Singapore non pregiudica la possibilità che la Commissione intraprenda un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, le borse ufficiali a Singapore che figurano nell'allegato sono considerate equivalenti ai mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


ALLEGATO

Borse ufficiali a Singapore di cui all'articolo 1

a)

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited

b)

Singapore Exchange Securities Trading Limited

c)

ICE Futures Singapore.


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2271 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

relativa all'equivalenza delle borse valori e delle borse merci in Giappone in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 2 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 fissa gli obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC») e gli obblighi di segnalazione per tali contratti. L'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce i derivati OTC come contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto qualsiasi contratto derivato la cui esecuzione ha luogo su un mercato di un paese terzo non ritenuto equivalente a un mercato regolamentato è classificato come OTC ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

A norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE, ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa.

(3)

Affinché un mercato di un paese terzo sia considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, l'esito effettivo dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili e delle disposizioni di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbe essere equivalente a quello dei requisiti dell'Unione per quanto concerne gli obiettivi regolamentari conseguiti. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse valori e alle borse merci in Giappone siano equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, e che tali mercati siano soggetti a vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa. I mercati che sono autorizzati come borse valori o borse merci in Giappone alla data di adozione della presente decisione dovrebbero pertanto essere identificati come mercati considerati equivalenti a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.

(4)

Il quadro giuridico del Giappone per le borse valori e le borse merci è costituito dalla Financial Instruments and Exchange Act (legge sugli strumenti finanziari e la borsa, di seguito «la FIEA») del 2006, che stabilisce il quadro normativo per le borse valori, e dalla Commodity Derivatives Act (legge sui derivati su merci, di seguito «la CDA») del 2009, che fissa il quadro normativo e di vigilanza per le borse merci. I contratti derivati aventi le merci come sottostante sono quotati presso le borse merci e i derivati basati su strumenti finanziari sono quotati presso le borse valori. Le norme relative alle borse valori sono ulteriormente specificate nel provvedimento di esecuzione della legge sugli strumenti finanziari e la borsa e nell'ordinanza governativa sulle borse valori, mentre le norme relative alle borse merci sono ulteriormente dettagliate nel provvedimento di esecuzione della legge sui derivati su merci e nell'ordinanza di esecuzione della medesima legge. Inoltre, sia le borse merci che le borse valori beneficiano di un potere di autoregolamentazione relativamente ampio rispetto a taluni requisiti. Il potere di autoregolamentazione delle borse valori riguarda, in particolare, le regole commerciali connesse all'ammissione al listino e alla cancellazione degli strumenti finanziari dallo stesso, gli accordi commerciali e i requisiti di ammissione. Le norme operative devono essere sottoposte al primo ministro del Giappone per approvazione (articolo 81 della FIEA). Il potere di autoregolamentazione della borsa merci è esercitato dal comitato di autoregolamentazione o dal servizio di autoregolamentazione. Le regole di mercato della borsa merci contengono le norme di negoziazione e i requisiti di ammissione, che devono essere sottoposti entrambi al ministero dell'Agricoltura, dei beni forestali e della pesca (di seguito «il MAFF») e al ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria (di seguito «il METI») per approvazione. Le norme di autoregolamentazione sono giuridicamente vincolanti per le borse.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse autorizzate in Giappone consentono di conseguire risultati equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE nei seguenti settori: procedura di autorizzazione, requisiti in materia di definizioni, accesso alla borsa, requisiti organizzativi, requisiti per l'alta dirigenza, ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione, sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione, controllo della conformità e accesso agli accordi di compensazione e di regolamento.

(6)

Ai sensi della direttiva 2004/39/CE i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione si applicano solo alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nonostante le azioni possano essere ammesse alla negoziazione presso le borse valori, la Commissione ritiene la valutazione di tali requisiti non rilevante ai fini della presente decisione, dal momento che il suo obiettivo è quello di verificare l'equivalenza dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati dei paesi terzi in relazione a contratti derivati eseguiti su tali mercati.

(7)

È pertanto opportuno concludere che i requisiti giuridicamente vincolanti per le borse valori e le borse merci in Giappone conseguono risultati equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE.

(8)

Le borse merci operano sotto la vigilanza del METI e del MAFF. La CDA fornisce un quadro di riferimento per i poteri di vigilanza del METI e del MAFF. In particolare, il METI e il MAFF approvano le regole del mercato, le regole dei contratti di mediazione, le regole per la risoluzione delle controversie o le regole applicabili al comitato di sorveglianza delle operazioni di mercato di una determinata borsa merci e le eventuali modifiche apportate. Inoltre, al fine di garantire la correttezza degli scambi e la tutela degli investitori, il METI e il MAFF possono imporre a una borsa merci di modificare lo statuto o altre norme, i metodi commerciali o di adottare eventuali altre misure per migliorare il suo funzionamento. Se una borsa merci non è in grado di esercitare adeguatamente il suo potere di autoregolamentazione e non adotta le misure necessarie a garantire la correttezza degli scambi e la tutela degli investitori, il METI e il MAFF possono revocare la licenza o sospendere la totalità o una parte delle attività di borsa. Le borse valori sono soggette alla vigilanza del primo ministro del Giappone, il cui potere è delegato al commissario dell'agenzia dei servizi finanziari del Giappone (di seguito «la JFSA»). Il capo V, sezione 5, della FIEA prevede le misure di vigilanza a disposizione della JFSA. In particolare, quando le borse valori violano leggi e regolamenti, la JSFA può revocare la licenza o emettere un'ordinanza di sospensione della totalità o di una parte delle attività della borsa valori. Inoltre, la JSFA può imporre alla borsa valori di modificare l'atto costitutivo, le norme operative, le regole dei contratti di mediazione o qualsiasi altra norma o prassi commerciale o di adottare altre misure necessarie ai fini della vigilanza. Lo statuto della borsa valori deve prevedere sanzioni nel caso in cui i membri ne violino le regole di funzionamento. Se la borsa valori non attua una sorveglianza efficace del mercato, la JSFA può adottare misure esecutive, tra cui la revoca della licenza o la sospensione delle attività.

(9)

Pertanto è opportuno concludere che le borse valori e le borse merci sono soggette a vigilanza e applicazione efficaci in Giappone su base continuativa.

(10)

Le condizioni di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero pertanto essere considerate soddisfatte per quanto riguarda le borse valori e le borse merci in Giappone.

(11)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle borse valori e alle borse merci applicabili in Giappone al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza per tali mercati e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione. In particolare, la Commissione dovrebbe riesaminare la presente decisione alla luce dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(12)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse valori e alle borse merci in Giappone non pregiudica la possibilità che la Commissione intraprenda un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, le borse valori e le borse merci autorizzate in Giappone che figurano nell'allegato sono considerate equivalenti ai mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


ALLEGATO

Borse valori e borse merci in Giappone di cui all'articolo 1:

a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

b)

Osaka Exchange, Inc.

c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

d)

Fukuoka Stock Exchange

e)

Sapporo Securities Exchange

f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/48


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2272 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

relativa all'equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 fissa gli obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC») e gli obblighi di segnalazione per tali contratti. L'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce i derivati OTC come contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto qualsiasi contratto derivato la cui esecuzione ha luogo su un mercato di un paese terzo non ritenuto equivalente a un mercato regolamentato è classificato come OTC ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

A norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE, ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa.

(3)

Affinché un mercato di un paese terzo sia considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, l'esito effettivo dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili e delle disposizioni di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbe essere equivalente a quello dei requisiti dell'Unione per quanto concerne gli obiettivi regolamentari conseguiti. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati finanziari in Australia siano equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, e che tali mercati siano soggetti a vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa. I mercati che sono autorizzati come mercati finanziari in Australia alla data di adozione della presente decisione dovrebbero pertanto essere identificati come mercati considerati equivalenti a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.

(4)

La «Corporations Act» (di seguito «la legge sulle società») del 2001 è la legislazione primaria che istituisce regimi giuridicamente vincolanti per i mercati finanziari a norma del regime australiano delle licenze di mercato e delle norme sull'integrità dei mercati. In Australia la gestione di un mercato finanziario necessita una licenza. La legge sulle società stabilisce un regime normativo che consente all'Australian Securities and Investments Commission (la commissione australiana per gli strumenti finanziari e gli investimenti, di seguito «l'ASIC») di adottare norme sull'integrità dei mercati che si applicano ai gestori di mercato, ai partecipanti al mercato, ad altre entità prescritte e ai prodotti finanziari scambiati sui mercati finanziari. Ulteriori prescrizioni a questo riguardo sono contenute in atti di diritto derivato o delegati adottati ai sensi della legge sulle società, tra cui i Corporations Regulations (regolamenti sulle società) del 2001. Infine, l'ASIC emette orientamenti normativi che forniscono maggiori dettagli su come i licenziatari possono conformarsi alle pertinenti disposizioni della legge sulle società, in particolare gli obblighi in capo ai titolari di licenze per il mercato australiano di mantenere disposizioni adeguate per la gestione dei mercati, garantire un funzionamento equo, ordinato e trasparente del mercato, e altri requisiti che sono fra i criteri da valutare. In caso di mancato rispetto degli orientamenti normativi, l'ASIC adotta misure per garantirne l'osservanza.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti stabiliti dalla normativa, le norme sull'integrità dei mercati e gli orientamenti normativi per i mercati finanziari autorizzati in Australia conseguono risultati equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE nei seguenti settori: procedura di autorizzazione, requisiti in materia di definizioni, accesso alla borsa riconosciuta, requisiti organizzativi, requisiti per l'alta dirigenza, ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione, sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione, controllo della conformità alle regole del mercato finanziario e accesso agli accordi di compensazione e di regolamento.

(6)

Ai sensi della direttiva 2004/39/CE i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione si applicano solo alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nonostante le azioni possano essere ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari in Australia, la Commissione ritiene la valutazione di tali requisiti non rilevante ai fini della presente decisione, dal momento che il suo obiettivo è quello di verificare l'equivalenza dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati dei paesi terzi in relazione a contratti derivati eseguiti su tali mercati.

(7)

È pertanto opportuno concludere che i requisiti giuridicamente vincolanti per i mercati finanziari autorizzati in Australia conseguono risultati effettivi equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE.

(8)

L'ASIC è un'autorità pubblica istituita ai sensi dell'Australian Securities and Investments Commission Act (la legge che la istituisce, di seguito «la legge ASIC») del 2001 e ha il compito di amministrare e far applicare la legge relativa ai mercati finanziari australiani. I poteri normativi e coercitivi dell'ASIC le consentono di indagare sulle presunte violazioni della legge, di emettere avvisi di infrazione, di adire il giudice per far irrogare sanzioni civili e avviare azioni penali. L'ASIC ha anche il potere di ispezionare i mercati finanziari senza preavviso, il che implica il potere di ispezionare i registri, le registrazioni di dati e i documenti. Inoltre, se il ministro con delega ai servizi finanziari ritiene che il gestore di un mercato finanziario non rispetti i suoi obblighi di licenziatario del mercato finanziario, può intimargli per iscritto di adottare misure specifiche volte a rispettare i suoi obblighi (articolo 794 A della legge sulle società). Se il mercato finanziario non si conforma a tali istruzioni, l'ASIC può adire il giudice per ottenere il rispetto delle stesse (articolo 794 A della legge sulle società). L'ASIC ha inoltre la facoltà di dare istruzioni a un'entità (compresi i gestori e i partecipanti ai mercati soggetti a licenza) se ritiene che sia necessario, o nell'interesse pubblico, tutelare le persone che negoziano un prodotto finanziario o una categoria di prodotti finanziari (articolo 798 J della legge sulle società). Inoltre, l'ASIC può adire l'autorità giudiziaria per far applicare i suoi provvedimenti di regolamentazione e di indagine. L'ASIC può adire il giudice per imporre il rispetto dei provvedimenti adottati dalla stessa in virtù dei suoi poteri di regolamentazione e di indagine (articolo 70 della legge ASIC). Inoltre, nel caso in cui un'entità non ottemperi ad istruzioni emesse a norma della legge sulle società, l'ASIC può adire il giudice per imporre il rispetto delle stesse istruzioni. Infine, l'ASIC ha sottoscritto protocolli per la cooperazione e la condivisione delle informazioni con ciascun gestore di mercato rilevante al fine di facilitare la vigilanza del mercato e dei partecipanti ai sensi delle norme sull'integrità dei mercati.

(9)

Pertanto è opportuno concludere che i mercati finanziari sono soggetti a vigilanza e applicazione efficaci in Australia su base continuativa.

(10)

Le condizioni di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero pertanto essere considerate soddisfatte per quanto riguarda i mercati finanziari autorizzati in Australia.

(11)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi ai mercati finanziari in Australia al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza per i mercati finanziari e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione. In particolare, la Commissione dovrebbe riesaminare la presente decisione alla luce dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(12)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai mercati finanziari in Australia non pregiudica la possibilità che la Commissione intraprenda un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, i mercati finanziari autorizzati in Australia che figurano nell'allegato sono considerati equivalenti ai mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


ALLEGATO

Mercati finanziari in Australia di cui all'articolo 1

a)

ASX

b)

ASX24

c)

Chi-X


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2273 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

relativa all'equivalenza delle borse riconosciute in Canada in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 fissa gli obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC») e gli obblighi di segnalazione per tali contratti. L'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce i derivati OTC come contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto qualsiasi contratto derivato la cui esecuzione ha luogo su un mercato di un paese terzo non ritenuto equivalente a un mercato regolamentato è classificato come OTC ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

A norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE, ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa.

(3)

Affinché un mercato di un paese terzo sia considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, l'esito effettivo dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili e delle disposizioni di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbe essere equivalente a quello dei requisiti dell'Unione per quanto concerne gli obiettivi regolamentari conseguiti. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse riconosciute in Canada siano equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, e che tali mercati siano soggetti a vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa. I mercati che sono autorizzati come borse riconosciute alla data di adozione della presente decisione dovrebbero pertanto essere identificati come mercati considerati equivalenti a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.

(4)

I requisiti giuridicamente vincolanti per le borse riconosciute autorizzate in Canada comprendono una struttura a tre livelli. Il primo livello consiste nella normativa provinciale e territoriale che prevede i requisiti generali che i gestori delle sedi di negoziazione devono osservare se intendono svolgere attività in una provincia o in un territorio. Prescrizioni più specifiche e dettagliate applicabili alle borse riconosciute sono stabilite dagli strumenti nazionali (National Instruments), che costituiscono il secondo livello. Gli strumenti nazionali sono adottati dalle autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari (Securities Regulatory Authorities) di ciascuna provincia e territorio, e disciplinano settori quali l'equità di accesso e la trasparenza, la compensazione e il regolamento, gli obblighi di comunicazione e di segnalazione. I decreti di riconoscimento costituiscono il terzo livello. Questi decreti sono emanati per ciascuna borsa riconosciuta dalla pertinente autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari e stabiliscono le modalità operative e le condizioni applicabili ad ognuna di esse. I decreti di riconoscimento emanati da qualsiasi autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari hanno valore di legge e qualsiasi violazione dei termini e delle condizioni da essi previsti costituisce una violazione della normativa sugli strumenti finanziari o sui future su merci.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse riconosciute in Canada consentono di conseguire risultati effettivi equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE nei seguenti settori: procedura di autorizzazione, requisiti in materia di definizioni, accesso alla borsa riconosciuta, requisiti organizzativi, requisiti per l'alta dirigenza, ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione, sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione, controllo della conformità alle regole della borsa riconosciuta e accesso agli accordi di compensazione e di regolamento.

(6)

Ai sensi della direttiva 2004/39/CE i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione si applicano solo alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nonostante le azioni possano essere ammesse alla negoziazione presso le borse riconosciute autorizzate in Canada, la Commissione ritiene la valutazione di tali requisiti non rilevante ai fini della presente decisione, dal momento che il suo obiettivo è quello di verificare l'equivalenza dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati dei paesi terzi in relazione a contratti derivati eseguiti su tali mercati.

(7)

È pertanto opportuno concludere che i requisiti giuridicamente vincolanti per le borse riconosciute autorizzate in Canada conseguono risultati equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE.

(8)

Le autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari sono responsabili della regolamentazione e della vigilanza delle borse riconosciute autorizzate nella loro giurisdizione. I loro poteri di sorveglianza comprendono, tra l'altro, la facoltà di adottare decisioni in materia di negoziazione e di modalità di svolgimento delle attività delle borse riconosciute. Inoltre le borse riconosciute sono tenute, a norma del rispettivo decreto di riconoscimento, a segnalare alle autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari presunte violazioni della normativa sugli strumenti finanziari commesse dai partecipanti e dai loro clienti; sono altresì tenute a riferire regolarmente alle autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari sull'andamento delle loro indagini e azioni disciplinari. Per svolgere i compiti di vigilanza loro assegnati, le borse riconosciute dispongono di personale preposto alle indagini e all'applicazione per controllare la negoziazione su base continuativa e per eseguire verifiche in loco nelle sale operative dei partecipanti. Le autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari hanno inoltre la facoltà di imporre sanzioni alle borse riconosciute in caso di violazioni della normativa sugli strumenti finanziari (atti legislativi, strumenti nazionali, norme e decreti di riconoscimento). Le sanzioni comprendono ammende, avvertimenti, la revoca del decreto di riconoscimento, la sospensione della registrazione o l'aggiunta di termini e condizioni che le borse riconosciute devono rispettare per conformarsi alla normativa sugli strumenti finanziari.

(9)

Pertanto è opportuno concludere che tali mercati finanziari sono soggetti a vigilanza e applicazione efficaci in Canada su base continuativa.

(10)

Le condizioni di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero pertanto essere considerate soddisfatte per quanto riguarda le borse riconosciute autorizzate in Canada.

(11)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle borse riconosciute applicabili in Canada al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza per le borse riconosciute e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione. In particolare, la Commissione dovrebbe riesaminare la presente decisione alla luce dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(12)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse riconosciute in Canada non pregiudica la possibilità che la Commissione intraprenda un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessaria una nuova valutazione dell'equivalenza concessa con la presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, le borse riconosciute in Canada che figurano nell'allegato sono considerate equivalenti ai mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


ALLEGATO

Borse riconosciute in Canada di cui all'articolo 1:

a)

Bourse de Montréal Inc.

b)

Canadian Securities Exchange

c)

ICE Futures Canada, Inc.

d)

NGX Inc.

e)

TSX Inc.

f)

TSX Venture Inc.

g)

Alpha Exchange Inc.

h)

Aequitas Neo Exchange Inc.


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/54


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2274 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(4)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti della Nuova Zelanda per le controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti nella parte 5C del Reserve Bank of New Zealand Act del 1989 (in appresso «norme primarie») e nelle ordinanze con cui le controparti centrali sono autorizzate come sistema di regolamento designato (in appresso «ordinanze di designazione»). Le norme primarie e le ordinanze di designazione stabiliscono i requisiti che le controparti centrali devono rispettare su base continuativa per poter prestare servizi di compensazione in Nuova Zelanda. Le controparti centrali stabilite in Nuova Zelanda possono essere autorizzate come sistema di regolamento designato dal governatore generale, su parere del ministro delle Finanze e del ministro del Commercio e in linea con una raccomandazione comune della Banca di Nuova Zelanda e l'Autorità dei mercati finanziari (collettivamente, in appresso, «co-regolatori»). L'autorizzazione delle controparti centrali come sistema di regolamento designato può essere soggetta a condizioni. Le ordinanze di designazione approvano le specifiche regole e procedure interne del sistema di regolamento designato, che contengono i requisiti che devono essere soddisfatti dai sistemi di regolamento designati e sono coerenti con la politica di alto livello pubblicata dai co-regolatori. Ai sensi del Reserve Bank of New Zealand Act del 1989, i sistemi di regolamento designati devono rispettare le pertinenti norme internazionali in materia di sistemi di compensazione e di regolamento, compresi i «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (PFMI) emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, CPSS) (2) e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, IOSCO). I co-regolatori hanno rilasciato una dichiarazione politica, intitolata «The Designation and Oversight of Designated Settlement Systems» («Designazione e vigilanza dei sistemi di regolamento designati»), che obbliga i sistemi di regolamento designati al rispetto dei PFMI.

(6)

Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Nuova Zelanda presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali stabiliti dalle norme primarie fissano le norme di alto livello che i sistemi di regolamento designati devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Nuova Zelanda. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Nuova Zelanda. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, i sistemi di regolamento designati devono sottoporre le loro regole e procedure interne all'approvazione dei co-regolatori. Le regole e procedure interne, insieme alle ordinanze di designazione con cui sono approvate, costituiscono il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Nuova Zelanda, il quale deve prevedere disposizioni prescrittive dettagliate in merito alle modalità secondo le quali il sistema di regolamento designato rispetterà le norme di alto livello e i PFMI. I co-regolatori valutano il rispetto delle norme di alto livello e dei PFMI da parte del sistema di regolamento designato. Una volta che il sistema è stato autorizzato come sistema di regolamento designato, le sue regole e procedure interne diventano giuridicamente vincolanti e non possono essere modificate in caso di opposizione dei co-regolatori alle modifiche proposte.

(7)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai sistemi di regolamento designati stabiliti in Nuova Zelanda dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali soggetti. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(8)

Il mercato finanziario in cui i sistemi di regolamento designati autorizzati in Nuova Zelanda svolgono le attività di compensazione è nettamente più piccolo rispetto al mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati compensate in Nuova Zelanda ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione ai sistemi di regolamento designati stabiliti in Nuova Zelanda espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(9)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai sistemi di regolamento designati stabiliti in Nuova Zelanda possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili ai sistemi di regolamento designati autorizzati in Nuova Zelanda, integrate dalle regole e procedure interne che attuano i PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente in Nuova Zelanda e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(10)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda assicurano che i sistemi di regolamento designati ivi autorizzati soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(11)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(12)

La vigilanza dei sistemi di regolamento designati autorizzati in Nuova Zelanda è effettuata dai co-regolatori. I co-regolatori possono chiedere informazioni ai sistemi di regolamento designati e ai loro partecipanti e possono comminare sanzioni nel caso in cui questi si rifiutino di rispondere. I co-regolatori possono revocare l'autorizzazione di un sistema di regolamento designato. I co-regolatori controllano il rispetto da parte di sistemi di regolamento designati delle condizioni cui è soggetta l'autorizzazione come sistema di regolamento designato. Tali condizioni possono includere obblighi per quanto concerne la notifica ai co-regolatori di eventi rilevanti (quali il mancato rispetto o modifiche del quadro per la gestione dei rischi o della politica in materia di risorse finanziarie del sistema), le relazioni periodiche ai co-regolatori e la pubblicazione di informazioni, fra cui un'autovalutazione basata sulle pertinenti norme internazionali (PFMI). I co-regolatori si riuniscono periodicamente con l'alta dirigenza dei sistemi di regolamento designati e possono riesaminare l'autorizzazione e sottoporla a ulteriori condizioni o revocarla se gli obblighi applicabili non sono rispettati.

(13)

È pertanto opportuno concludere che i sistemi di regolamento designati autorizzati in Nuova Zelanda sono soggetti su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(14)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi (in appresso «controparti centrali dei paesi terzi»).

(15)

Le controparti centrali dei paesi terzi possono operare in Nuova Zelanda a condizione che le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ad esse e ai loro partecipanti siano giuridicamente solide. Inoltre le controparti centrali dei paesi terzi devono essere soggette a una vigilanza effettiva che garantisca il rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e di vigilanza. Può essere concluso un protocollo d'intesa tra la Banca di Nuova Zelanda e l'autorità di vigilanza competente del paese terzo della controparte centrale.

(16)

È opportuno pertanto giungere alla conclusione che le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda prevedono un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi.

(17)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi ai sistemi di regolamento designati vigenti in Nuova Zelanda al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, continui a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza della Nuova Zelanda in materia di sistemi di regolamento designati e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(18)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Nuova Zelanda alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(19)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Nuova Zelanda costituite dalla parte 5C del Reserve Bank of New Zealand Act del 1989, integrata dalla dichiarazione politica intitolata «The Designation and Oversight of Designated Settlement Systems» («Designazione e vigilanza dei sistemi di regolamento designati»), che obbliga i sistemi di regolamento designati al rispetto dei PFMI, e applicabili ai sistemi di regolamento designati, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/57


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2275 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(4)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti imposti dal Giappone alle controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti dalla Financial Instruments and Exchange Act (legge sugli strumenti finanziari e la borsa, di seguito «la FIEA») del 2006, che stabilisce il quadro di vigilanza per le organizzazioni che effettuano la compensazione degli strumenti finanziari e dei derivati finanziari, e dalla Commodity Derivatives Act (legge sui derivati su merci, di seguito «la CDA») del 2009, che fissa il quadro di vigilanza per le organizzazioni che effettuano la compensazione delle merci. La presente decisione riguarda unicamente il regime stabilito dalla CDA per le organizzazioni che effettuano la compensazione di operazioni su merci (di seguito «le CTCO»). La CDA stabilisce i requisiti che le CTCO devono rispettare su base continuativa per poter prestare servizi di compensazione in Giappone. Le CTCO devono essere autorizzate dal ministero competente, il quale può stabilire le condizioni per rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di CTCO. Il ministero dell'Agricoltura, dei beni forestali e della pesca (di seguito «il MAFF») è il ministero competente per le CTCO che prestano servizi di compensazione solo per i mercati delle merci per cui il MAFF è competente. Il ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria (di seguito «il METI») è il ministero competente per le CTCO che prestano servizi di compensazione solo per i mercati delle merci per cui il METI è competente. Per le altre CTCO sono competenti entrambi i ministeri citati.

(6)

Inoltre, nel novembre 2014 il METI e il MAFF hanno pubblicato il testo «Basic Guidelines on Supervision of Commodity Clearing Organisations» (orientamenti di base sulla vigilanza delle organizzazioni che effettuano la compensazione delle merci, di seguito «gli orientamenti»), i quali specificano il quadro di vigilanza applicabile alle CTCO, in particolare le modalità secondo le quali le CTCO devono conformarsi alla CDA, alla luce dei Principles for Financial Markets Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, di seguito «i PFMI») emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (2) (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, di seguito «il CPSS») e dall'International Organization of Securities Commissions (organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, IOSCO). Gli orientamenti trovano attuazione nelle regole e procedure interne delle CTCO.

(7)

Conformemente alle norme primarie, le CTCO devono adottare regole aziendali interne — regole e procedure interne della CTCO — che siano conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili e consentano lo svolgimento corretto e sicuro delle operazioni in derivati. Le regole aziendali interne assicurano altresì che la situazione finanziaria delle CTCO sia adeguata per l'esercizio della compensazione di merci; che le entrate e le spese previste connesse all'attività delle CTCO siano favorevoli; che il personale delle CTCO possieda le conoscenze e l'esperienza necessarie per effettuare la compensazione di merci in maniera adeguata e certa e che la struttura e il sistema delle CTCO siano adeguatamente sviluppati da consentire la corretta esecuzione del regolamento. Le regole e le procedure interne devono essere approvate dal ministero competente e non possono essere modificate in caso di opposizione alle modifiche da parte del ministero competente.

(8)

Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle CTCO autorizzate in Giappone presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali per le CTCO stabiliti dalle norme primarie fissano le norme di alto livello (le «norme primarie») che le CTCO devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Giappone. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Giappone applicabili alle CTCO. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, le CTCO devono sottoporre le regole e le procedure interne all'approvazione del ministero competente. Le regole e le procedure interne, che rappresentano il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Giappone applicabili alle CTCO, devono prevedere disposizioni prescrittive in merito alle modalità secondo le quali la CTCO richiedente l'autorizzazione soddisferà le predette norme conformemente agli orientamenti. Inoltre, le regole e le procedure interne delle CTCO contengono disposizioni aggiuntive che integrano le norme primarie. Il METI e il MAFF valutano il rispetto di tali norme e dei PFMI da parte della CTCO. Una volta approvate dal ministero competente, le regole e le procedure interne diventano giuridicamente vincolanti per la CTCO.

(9)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle CTCO stabilite in Giappone dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali soggetti. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(10)

Il mercato finanziario in cui le CTCO autorizzate in Giappone svolgono le loro attività di compensazione è nettamente più piccolo rispetto al mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni su derivati compensate in Giappone ha rappresentato meno del 2 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione alle CTCO stabilite in Giappone espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(11)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle CTCO stabilite in Giappone possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili alle CTCO autorizzate in Giappone, integrate dalle regole e procedure interne che attuano i PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente in Giappone e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(12)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone assicurano che le CTCO ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(14)

La vigilanza delle CTCO autorizzate in Giappone è effettuata dal METI e dal MAFF nei rispettivi ambiti di competenza, ciascuno nel quadro dei propri poteri. Il METI e il MAFF possono imporre alle CTCO e ai loro partecipanti diretti di fornire relazioni o materiale relativi ai loro attivi o alla loro attività aziendale. Il METI e il MAFF possono altresì condurre ispezioni presso le CTCO e i loro partecipanti diretti, compreso l'esame di libri contabili e documentazione o di qualsiasi altro elemento relativo alla loro attività aziendale. Se lo ritengono necessario e opportuno per lo svolgimento corretto e affidabile dei servizi di compensazione, il METI e il MAFF possono imporre alle CTCO di modificare lo statuto, le regole aziendali o altre regole, i metodi aziendali o di adottare le necessarie misure per migliorare le loro operazioni commerciali o lo stato dei loro attivi. Il METI e il MAFF possono anche imporre azioni disciplinari e sanzioni amministrative pecuniarie alle CTCO per la mancata osservanza delle disposizioni vigenti.

(15)

È pertanto opportuno concludere che le CTCO autorizzate in Giappone siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(16)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi (di seguito «controparti centrali dei paesi terzi»).

(17)

Le controparti centrali dei paesi terzi possono presentare domanda di autorizzazione come CTCO, grazie alla quale possono prestare in Giappone gli stessi servizi che sono autorizzate a prestare nel paese terzo. La Japan Financial Services Agency (agenzia giapponese per i servizi finanziari, di seguito «la JFSA») ha il potere, previa consultazione con il ministero competente per un mercato delle merci, di designare le merci che possono essere negoziate su un mercato degli strumenti finanziari a norma della FIEA (legge sugli strumenti finanziari e la borsa). Se compensano contratti designati per essere negoziati su un mercato degli strumenti finanziari, le controparti centrali dei paesi terzi possono presentare domanda di autorizzazione alla JFSA come «controparte centrale estera», grazie alla quale possono prestare in Giappone gli stessi servizi che sono autorizzate a prestare nel paese terzo. I criteri applicati per la concessione dell'autorizzazione alle controparti centrali dei paesi terzi sono equivalenti ai criteri applicati per la concessione dell'autorizzazione alle organizzazioni che effettuano la compensazione giapponesi, ma le controparti centrali dei paesi terzi sono esentate da taluni requisiti, applicabili alle controparti centrali nazionali autorizzate in Giappone, se hanno ottenuto un'autorizzazione equivalente dalla pertinente autorità del paese terzo con cui la JSFA ha concluso un accordo di cooperazione. Le controparti centrali dei paesi terzi che compensano contratti non designati per essere negoziati su un mercato degli strumenti finanziari devono presentare domanda di autorizzazione al METI e al MAFF a norma della CDA. Nell'esame della domanda di autorizzazione, il METI e il MAFF terrebbero conto dello status dell'autorizzazione della controparte centrale nel paese terzo.

(18)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone prevedano un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(19)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle CTCO, applicabili in Giappone al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza del Giappone in materia di CTCO e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(20)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Giappone alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare in un qualsiasi momento, in cooperazione con l'ESMA, un riesame specifico indipendente dal riesame generale, qualora l'evoluzione della situazione lo richieda, una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(21)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Giappone, costituite dal Commodity Derivatives Act (legge sui derivati su merci) del 2009, integrate dalle Basic Guidelines on Supervision of Commodity Clearing Organisations (orientamenti di base sulla vigilanza delle organizzazioni che effettuano la compensazione delle merci), e applicabili alle organizzazioni che effettuano la compensazione di operazioni su merci (CTCO) ivi autorizzate, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201, 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/61


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2276 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Brasile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Brasile assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(4)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti imposti dal Brasile alle controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti dalla legge 10214 del 27 marzo 2001, dalle risoluzioni del National Monetary Council (consiglio monetario nazionale, di seguito «il CMN»), dalle circolari della Banca centrale del Brasile (di seguito «la BCB») e nelle istruzioni della Brazilian Securities and Exchange Commission (commissione della borsa e dei valori mobiliari brasiliana, di seguito «la CVM») adottate in conformità alla legge citata. In particolare, la risoluzione 2882, modificata dalla risoluzione 3081, disciplina le attività delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione, stabilisce i principi applicabili al funzionamento delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione e abilita la BCB a regolamentare, autorizzare e vigilare sulle stanze di compensazione e sui prestatori di servizi di compensazione.

(6)

Le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione stabiliti in Brasile devono essere autorizzati dalla BCB a fornire servizi di compensazione. Nell'esame della domanda di autorizzazione come stanza di compensazione o prestatore di servizi di compensazione, la BCB deve tenere conto della solidità, del normale funzionamento e del miglioramento del sistema dei pagamenti brasiliano. Prima di concedere tale autorizzazione o successivamente, la BCB può altresì specificare «le condizioni che giudica appropriate», in base alla stabilità del sistema finanziario, al rischio e all'efficienza delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione. Le stanze di compensazione che la BCB considera di rilevanza sistemica, in base al volume e alla natura dei sistemi di compensazione, e che rappresentano un rischio per la forza e il corretto funzionamento del sistema finanziario brasiliano, possono essere assoggettate a norme differenti rispetto al resto delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione.

(7)

La BCB ha adottato diverse misure per attuare la risoluzione 2882 e assicurare il rispetto dei valori, dei principi e delle norme applicabili al sistema di pagamenti da parte delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione. In particolare, la circolare 3057 contempla norme dettagliate relative al funzionamento delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione e stabilisce diversi requisiti che essi sono tenuti a rispettare, tra cui requisiti patrimoniali, norme in materia di trasparenza, misure di controllo del rischio e requisiti operativi. La BCB ha rilasciato la dichiarazione politica n. 25097 sull'adozione dei Principles for Financial Markets Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, di seguito «i PFMI») emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (2) (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, di seguito «il CPSS») e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, IOSCO), secondo la quale la BCB applica i PFMI nella vigilanza e nella sorveglianza delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione.

(8)

Conformemente alla circolare 3057, le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione devono adottare regole e procedure interne che assicurino il rispetto di tutti i requisiti pertinenti e che contemplino tutti gli aspetti pertinenti connessi alle loro funzioni, comprese le garanzie per la gestione del rischio di credito, del rischio di liquidità e del rischio operativo. Tali regole e procedure interne sono trasmesse alla BCB nella procedura di autorizzazione, e in primo luogo valutate dalla stessa Banca centrale. Inoltre, anche le modifiche importanti delle regole e procedure interne devono essere approvate dalla BCB. Qualsiasi altra modifica di minore entità delle regole e procedure interne deve essere comunicata alla BCB entro un termine di trenta giorni dalla data della modifica e la BCB può opporsi alle stesse.

(9)

Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Brasile presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali contenuti nella legge 10214 e nelle risoluzioni, circolari e istruzioni adottate in conformità a tale legge fissano le norme di alto livello (congiuntamente le «norme primarie») che le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Brasile. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Brasile. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione devono sottoporre le loro regole e procedure interne all'approvazione o alla non obiezione della BCB. Le regole e le procedure interne, che rappresentano il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Brasile, devono prevedere disposizioni prescrittive dettagliate in merito alle modalità secondo le quali le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione soddisferanno le predette norme. La BCB valuterà il rispetto delle predette norme e dei PFMI da parte delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione. Una volta approvate dalla BCB, le regole e le procedure interne diventano giuridicamente vincolanti per le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione.

(10)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione in Brasile dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali soggetti. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(11)

Il mercato finanziario in cui le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione stabiliti in Brasile svolgono le loro attività di compensazione è nettamente più piccolo rispetto al mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati compensate in Brasile ha rappresentato meno del 3 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell'Unione. Pertanto la partecipazione alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(12)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione stabiliti in Brasile possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione, integrate dalle regole e procedure interne che prescrivono il rispetto dei PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente in Brasile e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del Brasile assicurano che le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione ivi autorizzati soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Brasile in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(15)

La BCB esercita un controllo costante per quanto concerne il rispetto, da parte delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione, dei requisiti giuridicamente vincolanti loro applicabili. La BCB dispone inoltre di diversi mezzi per assicurare tale rispetto. In particolare, la BCB ha il potere di chiedere informazioni alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione, di inviare lettere di richiamo e di chiedere di introdurre talune modifiche alle regole interne, ove necessario. Inoltre, la BCB può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per eventuali violazioni, da parte delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione, dei requisiti giuridicamente vincolanti ad essi applicabili e ha anche il potere di revocare loro l'autorizzazione.

(16)

È pertanto opportuno concludere che le stanze di compensazione e i prestatori di servizi di compensazione autorizzati in Brasile siano soggetti su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(17)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Brasile devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).

(18)

Possono fornire servizi in Brasile le controparti centrali autorizzate in un paese terzo che abbia disposizioni legislative e di vigilanza che assicurino esiti simili a quelli garantiti dalle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Brasile e che rispetti i PFMI, dotato di una regolamentazione equivalente per l'antiriciclaggio e in cui le controparti centrali siano soggette a una effettiva vigilanza. Affinché sia accordato il riconoscimento è anche necessaria la conclusione di accordi di cooperazione tra la BCB e la competente autorità del paese terzo della controparte centrale richiedente.

(19)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del Brasile prevedano un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(20)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione in Brasile al momento dell'adozione della presente decisione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza delle stanze di compensazione e dei prestatori di servizi di compensazione e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(21)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Brasile alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(22)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Brasile, costituite dalla legge 10214 e dalle risoluzioni, circolari e istruzioni adottate in conformità alla legge citata, integrate dalla dichiarazione politica n. 25097 sull'adozione dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari per la sorveglianza delle attività delle controparti centrali partecipanti al sistema dei pagamenti brasiliano, e applicabili alle stanze di compensazione e ai prestatori di servizi di compensazione, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/65


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2277 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Centro finanziario internazionale di Dubai in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico garantendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza ivi applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Centro finanziario internazionale di Dubai (Dubai International Financial Centre, nel seguito «DIFC») assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(4)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti del DIFC per le controparti centrali ivi autorizzate sono contenuti nella Regulatory Law del 2004 e nella Markets Law del 2012 (nel seguito «la regolamentazione del DIFC»). Questa regolamentazione è integrata dal Rulebook (codice) della Dubai Financial Services Authority (Autorità per i servizi finanziari di Dubai, nel seguito «DFSA») che contiene una sezione (Module) sulle istituzioni di mercato autorizzate (Authorised Market Institutions, nel seguito «AMI»).

(6)

Le controparti centrali stabilite nel DIFC devono essere autorizzate come AMI. La presente decisione riguarda solo il regime applicabile alle AMI che gestiscono una stanza di compensazione nel DIFC. Per ottenere l'autorizzazione ad operare come stanza di compensazione, le AMI devono soddisfare requisiti specifici stabiliti dalla DFSA e contenuti nel suo Rulebook. Le AMI devono assicurare il funzionamento sicuro ed efficiente dei sistemi di compensazione e gestire con prudenza i rischi connessi alle loro attività e operazioni. Devono anche disporre di sufficienti risorse finanziarie, umane e di sistema.

(7)

La regolamentazione del DIFC dà piena attuazione alle norme internazionali definite dai Principles for Financial Market Infrastructures (Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito «PFMI») pubblicati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, nel seguito «CPSS») (2) e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, nel seguito «IOSCO»).

(8)

La regolamentazione del DIFC impone inoltre alle AMI di adottare regole e procedure interne che assicurino il rispetto di tutti i requisiti pertinenti e che sono necessarie per il corretto funzionamento dei sistemi di compensazione e di regolamento. La regola AMI 5.6 prevede che le regole e procedure interne delle AMI contengano disposizioni specifiche anche in materia di default. Tali regole e procedure interne, e le relative modifiche, devono essere sottoposte alla DFSA prima della loro attuazione. La DFSA può respingere o richiedere modifiche alle regole proposte. In base alla regolamentazione del DIFC, le regole interne delle AMI sono giuridicamente vincolanti e opponibili ai partecipanti diretti e agli altri partecipanti.

(9)

Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle AMI autorizzate nel DIFC presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali contenuti nel Rulebook della DFSA e nella regolamentazione del DIFC (nel seguito «le norme primarie») fissano le norme di alto livello che le AMI devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione nel DIFC. Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti nel DIFC. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, la regola AMI 5.6 (Business rules) impone alle AMI di stabilire e presentare le loro regole e procedure interne alla DFSA per approvazione prima della loro attuazione e la DFSA può bloccarle o respingerle. Tali regole e procedure interne rappresentano il secondo livello dei requisiti nel DIFC.

(10)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle AMI nel DIFC dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali entità. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(11)

Il mercato finanziario in cui le AMI autorizzate nel DIFC svolgono le loro attività di compensazione è nettamente più piccolo rispetto al mercato nel quale operano le controparti centrali stabilite nell'Unione. Dal 2011 l'attività di negoziazione o compensazione di derivati è stata scarsa. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate nel DIFC espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(12)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate nel DIFC possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili a tali controparti centrali, integrate dalle regole e procedure interne che impongono il rispetto dei PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente nel DIFC e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del DIFC assicurano che le AMI ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del DIFC in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(15)

La DFSA, in quanto autorità di vigilanza delle AMI, controlla le AMI nel DIFC per garantirne la conformità con le norme applicabili. Essa ha il compito di rilasciare l'autorizzazione alle AMI e il potere di irrogare loro sanzioni, tra le quali può rientrare la revoca dell'autorizzazione, ed è altresì responsabile della loro vigilanza quotidiana. La DFSA adotta un ciclo continuo di gestione dei rischi comprendente l'identificazione, la valutazione, la classificazione e l'attenuazione dei rischi. La Regulatory Law del 2004 attribuisce alla DFSA i poteri necessari per far rispettare la normativa. La DFSA può effettuare indagini in merito a sospette violazioni delle sue regole ed effettuare ispezioni, farsi consegnare libri e registri contabili, o esigere che le persone vengano a deporre sotto giuramento o ad effettuare dichiarazioni giurate. La DFSA è in grado, tra l'altro, di imporre sanzioni pecuniarie, esprimere pubblicamente critiche e vietare alle persone di intraprendere attività nel DIFC.

(16)

È pertanto opportuno concludere che le AMI autorizzate nel DIFC sono soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(17)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del DIFC devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi (nel seguito «controparti centrali dei paesi terzi»).

(18)

Le controparti centrali dei paesi terzi che intendono prestare servizi di compensazione dei derivati nel DIFC devono chiedere il riconoscimento alla DFSA. La sezione del Rulebook sul riconoscimento stabilisce i criteri e la procedura per il riconoscimento.

(19)

Detto riconoscimento è subordinato alla vigenza, nella giurisdizione in cui è stabilita la controparte centrale, di una disciplina normativa sufficientemente rigorosa e analoga al regime giuridico e di vigilanza applicabile nel DIFC. Prima che la domanda di riconoscimento della controparte centrale di un paese terzo possa ottenere l'approvazione è altresì necessaria la conclusione di un accordo di cooperazione fra l'autorità del DIFC e l'autorità competente del paese terzo.

(20)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza del DIFC prevedono un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(21)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle AMI applicabili nel DIFC al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, continui a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza delle AMI e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(22)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili nel DIFC alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(23)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Centro finanziario internazionale di Dubai applicabili alle istituzioni di mercato autorizzate ivi autorizzate, costituite dalla regolamentazione del DIFC e dal Rulebook della DFSA, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato, «CPMI»).


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/68


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2278 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Emirati arabi uniti in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza degli Emirati arabi uniti assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(4)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti degli Emirati arabi uniti per le controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti dai regolamenti (in appresso «i regolamenti») emanati dalla UAE Securities and Commodities Authority (SCA). I regolamenti stabiliscono i requisiti che le controparti centrali devono rispettare su base continuativa per poter prestare servizi di compensazione negli Emirati arabi uniti. Questi comprendono la decisione n. 157\R del 2005, che definisce un organismo di compensazione, e la decisione del consiglio della SCA n. 11 del 2015, che stabilisce requisiti per le controparti centrali. Le controparti centrali stabilite negli Emirati arabi uniti devono essere autorizzate dalla SCA.

(6)

La SCA ha emanato un regolamento (decisione del consiglio della SCA n. 11 del 2015) che vincola le controparti centrali autorizzate negli Emirati arabi uniti al rispetto dei «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (PFMI) emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (2) (Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, CPSS) e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari).

(7)

Conformemente ai regolamenti, le controparti centrali devono adottare regole e procedure interne che garantiscano il rispetto di tutti i requisiti pertinenti e che contemplino tutti gli aspetti pertinenti connessi alle loro funzioni, comprese le garanzie per la gestione del rischio di credito, del rischio di liquidità e del rischio operativo. Le regole e le procedure interne devono essere approvate dalla SCA, e non possono essere modificate nel caso in cui la SCA contesti le modifiche proposte. Inoltre le metodologie per il calcolo delle risorse finanziarie e gli scenari delle prove di stress utilizzati dalla controparte centrale sono soggetti all'approvazione della SCA.

(8)

Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate negli Emirati arabi uniti presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali contenuti nei regolamenti, in particolare la decisione del consiglio della SCA n. 11 del 2015, fissano le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione negli Emirati arabi uniti. Detti regolamenti costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti negli Emirati arabi uniti. Le regole e le procedure interne della controparte centrale costituiscono il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti negli Emirati Arabi Uniti. La SCA valuta la conformità della controparte centrale ai regolamenti e ai PFMI. Una volta approvate dalla SCA, le regole e le procedure interne diventano giuridicamente vincolanti per la controparte centrale.

(9)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite negli Emirati Arabi Uniti dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali soggetti. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(10)

Il mercato finanziario in cui le controparti centrali autorizzate negli Emirati Arabi Uniti svolgono le loro attività di compensazione è nettamente più piccolo rispetto al mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati compensate negli Emirati Arabi Uniti ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell'Unione. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali stabilite negli Emirati Arabi Uniti espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(11)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite negli Emirati Arabi Uniti possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. I regolamenti applicabili alle controparti centrali autorizzate negli Emirati Arabi Uniti, integrate dalle regole e procedure interne che attuano i PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente negli Emirati Arabi Uniti e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(12)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(14)

La vigilanza delle controparti centrali autorizzate negli Emirati Arabi Uniti è effettuata dalla SCA. La SCA esercita un potere di controllo costante per quanto concerne il rispetto da parte delle controparti centrali dei requisiti giuridicamente vincolanti loro applicabili. In tal senso, la SCA può richiedere informazioni alle controparti centrali, effettuare ispezioni in loco, impartire istruzioni per ovviare a violazioni o potenziali violazioni dei requisiti prudenziali o a pratiche contrarie al buon funzionamento dei mercati finanziari e imporre alle controparti centrali di istituire misure di controllo interno e misure di controllo del rischio. La SCA può altresì destituire i dirigenti, alcuni membri di specifici comitati e altro personale della controparte centrale. Inoltre la SCA dispone del potere di revocare l'autorizzazione della controparte centrale. La SCA può anche imporre azioni disciplinari e sanzioni amministrative pecuniarie alle controparti centrali per la mancata osservanza dei requisiti giuridicamente vincolanti loro applicabili.

(15)

È pertanto opportuno concludere che le controparti centrali autorizzate negli Emirati Arabi Uniti sono soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(16)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi (in appresso «controparti centrali dei paesi terzi»).

(17)

La SCA può riconoscere le controparti centrali che sono autorizzate in paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza garantiscono risultati simili a quelli garantiti dalle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre le controparti centrali dei paesi terzi devono essere soggette a una vigilanza effettiva che garantisca il rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e di vigilanza. Per la concessione del riconoscimento è anche necessario concludere un protocollo d'intesa tra gli Emirati Arabi Uniti e l'autorità di vigilanza competente del paese terzo della controparte centrale richiedente.

(18)

È pertanto opportuno concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti prevedono un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(19)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle controparti centrali vigenti negli Emirati Arabi Uniti al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, continui a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(20)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili negli Emirati Arabi Uniti alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(21)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza degli Emirati Arabi Uniti costituite dai regolamenti emanati dalla Securities and Commodities Authority (SCA) degli Emirati Arabi Uniti, integrate dall'applicazione dei Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari adottati con la decisione del consiglio della SCA n. 11 del 2015, e applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).


16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/71


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2279 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2016) 8835]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2016/2122 (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende situate in Danimarca, in Germania, in Ungheria, nei Paesi Bassi, in Austria e in Svezia («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva del Consiglio 2005/94/CE (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(3)

In seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in Germania, in Ungheria e nei Paesi Bassi, nonché alla comparsa di focolai di tale malattia in Francia e in Polonia, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 (5) della Commissione al fine di correggere le zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 tenendo conto della nuova situazione epidemiologica dell'Unione e dell'istituzione di nuove zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti di tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE.

(4)

Dalla data delle modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in un'azienda dove sono tenuti volatili in cattività, situata al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dove sono allevati pollame o altri volatili in cattività, e ha adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tale focolaio.

(5)

Inoltre dalla data delle modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dove è allevato pollame, e ha adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai.

(6)

In aggiunta, dalla data delle modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2219, anche l'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 sul suo territorio. Tenendo conto dell'ulteriore sviluppo della situazione epidemiologica in Ungheria, è necessario estendere le zone attualmente istituite da tale Stato membro come zone di protezione e sorveglianza in conformità della direttiva 2005/94/CE.

(7)

In tutti i casi la Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Germania, dalla Francia e dall'Ungheria in conformità della direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(8)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, la Francia e l'Ungheria, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE. Le zone di tali Stati membri attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dovrebbero pertanto essere modificate.

(9)

È necessario quindi modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione includendo le nuove zone di protezione e sorveglianza e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2122.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione, del 2 dicembre 2016, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 75).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 52).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è così modificato:

1)

Nella parte A, le voci relative alla Germania, alla Francia e all'Ungheria sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Germania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neuhof

Nevern

Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)

21.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Perniek

Pinnowhof

21.12.2016

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Züsow

Tollow

21.12.2016

In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile

Quarmbeck

Bad Suderode

Gernrode

19.12.2016

In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil

Ortsteil Rieder

19.12.2016

In der Gemeinde Thale die Ortsteile

Ortsteil Neinstedt

Ortsteil Stecklenberg

19.12.2016

Stadt Ueckermünde

17.12.2016

Gemeinde Grambin

17.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil

Liepgarten

17.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile

Demen

Kobande

Venzkow

17.12.2016

Hochtaunuskreis

Die Stadt Königstein

In der Stadt Kronberg die Gemarkungen Kronberg, Schönberg und der nordwestlich der Bebauungsgrenze gelegene Teil der Gemarkung Oberhöchstadt

23.12.2016

Main-Taunus-Kreis

In der Stadt Bad Soden die Gemarkungen Altenhain und Neuenhain

das nordwestlich der Landesstraße 3015 gelegene Gebiet der Stadt Schwalbach am Taunus

23.12.2016

Stato membro: Francia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn et Garonne et de l'Aveyron (foyers ALMAYRAC et LACAPELLE):

ALMAYRAC, BOURNAZEL, CARMAUX, COMBEFA, CORDES-SUR-CIEL, LABASTIDE-GABAUSSE, LACAPELLE-SEGALAR, LAPARROUQUIAL, MONESTIES, MOUZIEYS-PANENS, SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX, SAINTE-GEMME, SAINT MARCEL CAMPES, SAINT MARTIN LAGUEPIE, SALLES, LE SEGUR, TREVIEN, VIRAC

6.1.2017

Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées atlantiques et des Hautes Pyrénées (foyer IBOS): GER et IBOS

2.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne (foyer MONBAHUS): MONBAHUS, MONVIEL, SEGALAS

2.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Gers (Foyer MONLEZUN): MONLEZUN, PALLANNE, RICOURT, SAINT-JUSTIN

2.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Gers (foyer EAUZE BEAUMONT):

EAUZE, LAURAET, BEAUMONT, MOUCHAN

2.1.2017

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km

Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km

Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km

Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.

Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.

Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km

Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km

Déli irányba haladva a megyehatárig

A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig

A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km

A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km

A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km

Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km

Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig

Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig

Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167

GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

2.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti és Kiskunmajsai járásának az N46.682422 és az E19.638406, az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46.689837 és az E19.674396 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Móricgát-Erdőszéplak település teljes belterülete

23.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, valamint az N46.244069 és az E19.555064 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete

5.1.2017

Csongrád megye Mórahalom járásának az N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, vaalmint az N46.342783 és az E19.802446 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Forráskút, Üllés és Bordány települések teljes beépített területe

30.12.2016

Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni és Mezőtúri járásának az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

16.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, valamint az N46.762825 és az E19.857375 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

31.12.2016

Békés megye Sarkadi járásának az N46.951822 és az E21.603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

23.12.2016

Csongrád megye Szentesi járásának az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

24.12.2016

Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Szabadkígyós és Medgyesbodzás-Gábortelep települések teljes belterülete

27.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi járásának, valamint Csongrád megye Kisteleki járásának az N46.544052 és az E19.968252, valamint az N46.485451 és az E20.027345 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

28.12.2016

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

27.12.2016

Békés megye Gyomaendrődi járásának az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

31.12.2016

Békés megye Orosházi járásának az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Orosháza-Szentetornya település belterülete, valamint Orosháza-Rákóczitelep és Orosháza-Gyopárosfürdő települések belterületének a 4406-os és a 47-es utaktól északra és nyugatra eső belterülete

2.1.2017

Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

2.1.2017

Csongrád megye Szegedi járásának az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

5.1.2017»

2)

Nella parte B, le voci relative alla Germania, alla Francia e all'Ungheria sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Germania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Die Gemeinde Kirch Mulsow gesamt

30.12.2016

In der Gemeinde Jürgenshagen die Ortsteile

Klein Sein

Moltenow

Klein Gnemern

Ulrikenhof

30.12.2016

In der Gemeinde Bernitt die Ortsteile

Glambeck

Jabelitz

Göllin

Käterhagen

Neu Käterhagen

Hermannshagen

30.12.2016

In der Gemeinde Cariner Land der Ortsteil

Klein Mulsow

30.12.2016

In der Gemeinde Jesendorf die Ortsteile

Büschow

Neperstorf

30.12.2016

In der Gemeinde Warin die Ortsteile

Allwardtshof

Mankmoos

Neu Pennewitt

Pennewitt

30.12.2016

In der Gemeinde Benz die Ortsteile

Benz

Gamehl

Goldebee

Kalsow

Warkstorf

30.12.2016

In der Gemeinde Lübow der Ortsteil

Levetzow

30.12.2016

In der Gemeinde Hornstorf die Ortsteile

Hornstorf

Kritzow

Rohlstorf

Rüggow

30.12.2016

In der Gemeinde Neuburg die Ortsteile

Hagebök

Ilow

Kartlow

Lischow

Madsow

Nantrow

Neu Farpen

Neu Nantrow

Neuburg

Neuendorf

Steinhausen

Tatow

Vogelsang

Zarnekow

30.12.2016

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neukloster

Rügkamp

Ravensruh

Sellin

30.12.2016

In der Gemeinde Lübberstorf die Ortsteile

Lübberstorf

Lüdersdorf

Neumühle

30.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Babst

Glasin

Groß Tessin

Poischendorf

Strameuß

Warnkenhagen

30.12.2016

In der Gemeinde Passe die Ortsteile

Alt Poorstorf

Goldberg

Höltingsdorf

Neu Poorstorf

Passee

Tüzen

30.12.2016

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Bäbelin

Teplitz

Wakendorf

30.12.2016

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neuhof

Nevern

Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)

dal 22.12.2016 al 30.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Perniek

Pinnowhof

dal 22.12.2016 al 30.12.2016

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Züsow

Tollow

dal 22.12.2016 al 30.12.2016

Gemeinde Ditfurt

28.12.2016

In der Stadt Quedlinburg die Ortsteile

Gersdorfer Burg

Morgenrot

Münchenhof

Quarmbeck

28.12.2016

In der Stadt Ballenstedt die Ortsteile

Asmusstedt

Badeborn

Opperode

Radisleben

Rieder

28.12.2016

In der Stadt Harzgerode die Ortsteile

Hänichen

Mägdesprung

28.12.2016

In der Gemeinde Blankenburg die Orte und Ortsteile

Timmenrode

Wienrode

28.12.2016

In der Stadt Thale die Ortsteile

Friedrichsbrunn

Neinstedt

Warnstedt

Weddersleben

Westerhausen

28.12.2016

In der Stadt Torgelow der Ortsteil

Torgelow—Holländerei

26.12.2016

In der Stadt Eggesin mit dem Ortsteil

Hoppenwalde

sowie den Wohnsiedlungen

Eggesiner Teerofen

Gumnitz (Gumnitz Holl und Klein Gumnitz)

Karpin

26.12.2016

In der Stadt Ueckermünde die Ortsteile

Bellin

Berndshof

26.12.2016

Gemeinde Mönkebude

26.12.2016

Gemeinde Leopoldshagen

26.12.2016

Gemeinde Meiersberg

26.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten die Ortsteile

Jädkemühl

Starkenloch

26.12.2016

In der Gemeinde Luckow die Ortsteile

Luckow

Christiansberg

26.12.2016

Gemeinde Vogelsang-Warsin

26.12.2016

In der Gemeinde Lübs die Ortsteile

Lübs

Annenhof

Millnitz

26.12.2016

In der Gemeinde Ferdinandshof die Ortsteile

Blumenthal

Louisenhof

Sprengersfelde

26.12.2016

Die Stadt Wolgast und die Ortsteile

Buddenhagen

Hohendorf

Pritzier

Schlaense

Tannenkamp

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Fettenvorstadt

Fleischervorstadt

Industriegebiet

Innenstadt

Nördliche Mühlenvorstadt

Obstbaumsiedlung

Ostseeviertel

Schönwalde II

Stadtrandsiedlung

Steinbeckervorstadt

südliche Mühlenstadt

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Schönwalde I

Südstadt

21.12.2016

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Friedrichshagen

Ladebow

Insel Koos

Ostseeviertel

Riems

Wieck

Eldena

21.12.2016

In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile

Kessin

Krebsow

Schlagtow

Schlagtow Meierei

21.12.2016

In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile

Moeckow

Zarnekow

21.12.2016

In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile

Lühmannsdorf

Brüssow

Giesekenhagen

Jagdkrug

21.12.2016

In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile

Wrangelsburg

Gladrow

21.12.2016

In der Gemeinde Züssow der Ortsteil

Züssow

21.12.2016

In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile

Neuenkirchen

Oldenhagen

Wampen

21.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Wackerow

Dreizehnhausen

Groß Petershagen

Immenhorst

Jarmshagen

Klein Petershagen

Steffenshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile

Hinrichshagen

Feldsiedlung

Heimsiedlung

Chausseesiedlung

Hinrichshagen Hof I und II

Neu Ungnade

21.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen der Ortsteil

Broock

21.12.2016

In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile

Levenhagen

Alt Ungnade

Boltenhagen

Heilgeisthof

21.12.2016

In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile

Diedrichshagen

Guest

21.12.2016

In der Gemeinde Brünzow die Ortsteile

Brünzow

Klein Ernsthof

Kräpelin

Stielow

Stielow Siedlung

Vierow

21.12.2016

In der Gemeinde Hanshagen der Ortsteil

Hanshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Katzow die Ortsteile

Katzow

Netzeband

21.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz die Ortsteile

Kemnitz

Kemnitzerhagen

Kemnitz Meierei

Neuendorf

Neuendorf Ausbau

Rappenhagen

21.12.2016

In der Gemeinde Loissin die Ortsteile

Gahlkow

Ludwigsburg

21.12.2016

Gemeinde Lubmin gesamt

21.12.2016

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Loddmannshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Rubenow die Ortsteile

Rubenow

Groß Ernsthof

Latzow

Nieder Voddow

Nonnendorf

Rubenow Siedlung

Voddow

21.12.2016

In der Gemeinde Wusterhusen die Ortsteile

Wusterhusen

Gustebin

Pritzwald

Konerow

Stevelin

21.12.2016

Gemeinde Kenz-Küstrow ohne die im Sperrbezirk liegenden Ortsteile

20.12.2016

In der Gemeinde Löbnitz die Ortsteile

Saatel

Redebas

Löbnitz

Ausbau Löbnitz

20.12.2016

In der Gemeinde Divitz-Spoldershagen die Ortsteile

Divitz

Frauendorf

Wobbelkow

Spoldershagen

20.12.2016

Stadt Barth: restliches Gebiet außerhalb des Sperrbezirks

20.12.2016

In der Gemeinde Fuhlendorf die Ortsteile

Fuhlendorf

Bodstedt

Gut Glück

20.12.2016

Gemeinde Pruchten gesamt

20.12.2016

Gemeinde Ostseebad Zingst gesamt

20.12.2016

In der Hansestadt Stralsund die Stadtteile

Voigdehagen

Andershof

Devin

22.12.2016

In der Gemeinde Wendorf die Ortsteile

Zitterpenningshagen

Teschenhagen

22.12.2016

Gemeinde Neu Bartelshagen gesamt

20.12.2016

Gemeinde Groß Kordshagen gesamt

20.12.2016

In der Gemeinde Kummerow der Ortsteil

Kummerow-Heide

20.12.2016

Gemeinde Groß Mohrdorf: Großes Holz westlich von Kinnbackenhagen ohne Ortslage Kinnbackenhagen

20.12.2016

In der Gemeinde Altenpleen die Ortsteile

Nisdorf

Günz

Neuenpleen

20.12.2016

Gemeinde Velgast: Karniner Holz und Bussiner Holz nördlich der Bahnschiene sowie Ortsteil Manschenhagen

20.12.2016

Gemeinde Karnin gesamt

20.12.2016

In der Stadt Grimmen die Ortsteile

Hohenwarth

Stoltenhagen

22.12.2016

In der Gemeinde Wittenhagen die Ortsteile

Glashagen

Kakernehl

Wittenhagen

Windebrak

22.12.2016

In der Gemeinde Elmenhorst die Ortsteile

Bookhagen

Elmenhorst

Neu Elmenhorst

22.12.2016

Gemeinde Zarrendorf gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Griebenow

Dreizehnhausen

Kreutzmannshagen

21.12.2016

In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile

Willershusen

Wüst Eldena

Willerswalde

Bartmannshagen

22.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen alle nicht im Sperrbezirk befindlichen Ortsteile

22.12.2016

Gemeinde Lietzow gesamt

22.12.2016

Stadt Sassnitz: Gemeindegebiet außerhalb des Sperrbezirkes

22.12.2016

Gemeinde Sagard gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Glowe die Ortsteile

Polchow

Bobbin

Spyker

Baldereck

22.12.2016

Gemeinde Seebad Lohme gesamt

22.12.2016

In der Gemeinde Garz/Rügen

auf der Halbinsel Zudar ein Uferstreifen von 500 m Breite östlich von Glewitz zwischen Fähranleger und Palmer Ort

21.12.2016

In der Gemeinde Garz/Rügen der Ortsteil

Glewitz

22.12.2016

In der Gemeinde Gustow die Ortsteile

Prosnitz

Sissow

22.12.2016

In der Gemeinde Poseritz der Ortsteil

Venzvitz

22.12.2016

In der Gemeinde Ostseebad Binz der Ortsteil

Prora

22.12.2016

In der Gemeinde Gneven der Ortsteil

Vorbeck

26.12.2016

In der Gemeinde Langen Brütz der Orsteil

Kritzow

26.12.2016

In der Gemeinde Barnin die Orte, Ortsteile und Ortslagen

Barnin

Hof Barnin

26.12.2016

In der Gemeinde Bülow der Ort und Ortsteile

Bülow

Prestin

Runow

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Crivitz die Orte und Ortsteile

Augustenhof

Basthorst

Crivitz, Stadt

Gädebehn

Kladow

Muchelwitz

Bahnstrecke

Wessin

Badegow

Radepohl

26.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ortsteil

Buerbeck

26.12.2016

In der Gemeinde Zapel der Ort und die Ortsteile

Zapel

Zapel-Hof

Zapel-Ausbau

26.12.2016

In der Gemeinde Friedrichsruhe die Ortsteile

Goldenbow

Ruthenbeck

Neu Ruthenbeck und Bahnhof

26.12.2016

In der Gemeinde Zölkow der Ort und die Ortsteile

Kladrum

Zölkow

Groß Niendorf

26.12.2016

In der Gemeinde Dabel der Ort und die Ortsteile

Dabel

Turloff

Dabel-Woland

26.12.2016

In der Gemeinde Kobrow der Ort und die Ortsteile

Dessin

Kobrow I

Kobrow II

Stieten

Wamckow

Seehof

Hof Schönfeld

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Sternberg die Gebiete

Obere Seen und Wendfeld

Peeschen

26.12.2016

In der Gemeinde Stadt Brüel die Ortsteile

Golchen

Alt Necheln

Neu Necheln

26.12.2016

In der Gemeinde Kuhlen-Wendorf der Ort und die Ortsteile

Gustävel

Holzendorf

Müsselmow

Weberin

Wendorf

26.12.2016

In der Gemeinde Weitendorf die Orsteile

Jülchendorf

Kaarz

Schönlage

26.12.2016

Stadt Ueckermünde

dal 18.12.2016 al 26.12.2016

Gemeinde Grambin

dal 18.12.2016 al 26.12.2016

In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil

Liepgarten

dal 18.12.2016 al 26.12.2016

In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile

Mesekenhagen

Frätow

Gristow

Kalkvitz

Klein Karrendorf

Groß Karrendorf

Kowall

dal 13.12.2016 al 21.12.2016

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Groß Kieshof

Groß Kieshof Ausbau

Klein Kieshof

dal 13.12.2016 al 21.12.2016

In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil

Oldenhagen

dal 13.12.2016 al 21.12.2016

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Karbow

Lodmannshagen

dal 13.12.2016 al 21.12.2016

In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil

Rappenhagen

dal 13.12.2016 al 21.12.2016

In der Gemeinde Katzow der Ortsteil

Kühlenhagen

dal 13.12.2016 al 21.12.2016

In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile

Dabitz

Küstrow

Zipke

dall'11.12.2016 al 20.12.2016

Stadt Barth einschließlich Ortsteile

Tannenheim

Glöwitz ohne Ortsteil Planitz

dall'11.12.2016 al 20.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil

Jager

dal 13.12.2016 al 22.12.2016

In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile

Mannhagen

Wilmshagen

Hildebrandshagen

Altenhagen

Klein Behnkenhagen

Behnkendorf

Groß Behnkenhagen

Engelswacht

Miltzow

Klein Miltzow

Reinkenhagen

Hankenhagen

dall'11.12.2016 al 22.12.2016

In der Stadt Sassnitz die Ortsteile

Sassnitz

Dargast

Werder

Buddenhagen

dall'11.12.2016 al 22.12.2016

In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast

dall'11.12.2016 al 22.12.2016

In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile

Demen

Kobande

Venzkow

dal 18.12.2016 al 26.12.2016

In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile

Quarmbeck

Bad Suderode

Gernrode

dal 20.12.2016 al 29.12.2016

In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil

Ortsteil Rieder

dal 20.12.2016 al 29.12.2016

In der Gemeinde Thale die Ortsteile

Ortsteil Neinstedt

Ortsteil Stecklenberg

dal 20.12.2016 al 29.12.2016

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreuzung B 401/B 72 in nördlicher Richtung entlang der B 72 bis zur Kreisgrenze, von dort entlang der Kreisgrenze in östlicher und südöstlicher Richtung bis zur L 831 in Edewechterdamm, von dort entlang der L 831 (Altenoyther Straße) in südwestlicher Richtung bis zum Lahe-Ableiter, entlang diesem in nordwestlicher Richtung bis zum Buchweizendamm, entlang diesem weiter über Ringstraße, Zum Kellerdamm, Vitusstraße, An der Mehrenkamper Schule, Mehrenkamper Straße und Lindenweg bis zur K 297 (Schwaneburger Straße), entlang dieser in nordwestlicher Richtung bis zur B 401 und entlang dieser in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Kreuzung B 401/B 72

24.12.2016

Landkreis Ammerland

Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße, Edamer Straße, Hauptstraße, Auf der Loge, Zur Loge, Lienenweg, Zur Tonkuhle, Burgfelder Straße, Wischenweg, Querensteder Straße, Langer Damm, An den Feldkämpen, Pollerweg, Ocholter Straße, Westerstede Straße, Steegenweg, Rostruper Straße, Rüschendamm, Torsholter Hauptstraße, Südholter Straße, Westersteder Straße, Westerloyer Straße, Strohen, In der Loge, Buernstraße, Am Damm, Moorweg, Plackenweg, Ihausener Straße, Eibenstraße, Eichenstraße, Klauhörner Straße, Am Kanal, Aper Straße, Stahlwerkstraße, Ginsterweg, Am Uhlenmeer, Grüner Weg, Südgeorgsfehner Straße, Schmuggelpadd, Wasserzug Bitsche bzw. Kreisgrenze, Hauptstraße, entlang Kreisgrenze in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Edamer Straße

Das Beobachtungsgebiet umfasst alle an beiden Straßenseiten gelegenen Tierhaltungen

24.12.2016

Landkreis Leer

Gemeinde Detern

Anfang an der Kreisgrenze Cloppenburg-Leer auf der B72 Höhe Ubbehausen. In nördlicher Richtung Ecke „Borgsweg”/ „Lieneweg” weiter in nördlicher Richtung auf den „Deelenweg”. Diesem wieder folgend auf den „Handwieserweg”. Diesem nordöstlich folgend auf die „Barger Straße” und weiter nördlich auf die Straße „Am Barger Schöpfswerkstief”.

Dieser östlich folgend, dann nördlich auf die Straße „Fennen” weiter und dieser nördlich folgend auf die Straße „Zur Wassermühle”.

Nördlich über die Jümme dem Aper Tief folgend in Höhe des „Französischer Weg” auf die „Osterstraße”. Von dort Richtung Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland und dieser weiter folgend zum Ausgangspunkt Höhe Ubbehausen

24.12.2016

Hochtaunuskreis

Gemeinde Glashütten

Stadt Kronberg mit Ausnahme der Gemarkungen Kronberg, Schönberg und dem nordwestlich der Bebauungsgrenze gelegene Teil der Gemarkung Oberhöchstadt

Stadt Oberursel

Stadt Steinbach

Stadt Bad Homburg mit Ausnahme der Gemarkung Ober-Erlenbach

Stadt Schmitten mit Ausnahme der Gemarkungen Treisberg, Brombach und Hunoldstal

in der Stadt Neu Anspach die Gemarkung Anspach

in der Gemeinde Wehrheim die Gemarkung Obernhain

1.1.2017

Hochtaunuskreis

Die Stadt Königstein

In der Stadt Kronberg die Gemarkungen Kronberg, Schönberg und der nordwestlich der Bebauungsgrenze gelegene Teil der Gemarkung Oberhöchstadt

dal 24.12.2016 all'1.1.2017

Main-Taunus-Kreis

Stadt Bad Soden mit Ausnahme der Gemarkungen Altenhain und Neuenhain

Stadt Eppstein

Stadt Eschborn

Stadt Kelkheim

Gemeinde Liederbach

Stadt Schwalbach mit Ausnahme des Gebiets nordwestlich der Landesstraße 3015

Gemeinde Sulzbach

Gemeinde Kriftel

Stadt Hofheim mit Ausnahme der Gemarkungen Marxheim, Diedenbergen und Wallau

1.1.2017

Main-Taunus-Kreis

In der Stadt Bad Soden die Gemarkungen Altenhain und Neuenhain

das nordwestlich der Landesstraße 3015 gelegene Gebiet der Stadt Schwalbach am Taunus

dal 24.12.2016 all'1.1.2017

Rheingau-Taunus-Kreis

in der Gemeinde Waldems die Gemarkung Wüstems

in der Stadt Idstein die Gemarkungen Heftrich, Kröftel und Nieder-Oberrod

in der Gemeinde Niedernhausen die Gemarkung Oberjosbach

1.1.2017

Stadt Frankfurt am Main

Die Stadtteile Höchst, Kalbach, Nied, Niederursel, Praunheim, Rödelheim, Sindlingen, Sossenheim, Unterliederbach und Zeilsheim

1.1.2017

Stato membro: Francia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées atlantiques et des Hautes Pyrénées (foyer IBOS):

GER, IBOS, AAST, BARZUN, ESPOEY, LIVRON, PONSON-DESSUS, PONTACQ, SAUBOLE, AZEREIX, BORDERES-SUR-L'ECHEZ, GARDERES, GAYAN, JUILLAN, LAGARDE, LANNE, LOUEY, LUQUET, ODOS, OROIX, OSSUN, OURSBELILLE, PINTAC, SERON, TARASTEIX, TARBES

9.1.2017

Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne (foyer MONBAHUS):

MONBAHUS, MONVIEL, SEGALAS, ARMILLAC, BEAUGAS, BOURGOUGNAGUE, CANCON, CASSENEUIL, CASTILLONNES, COULX, DOUZAINS, LAPERCHE, LAUZUN, LAVERGNE, LOUGRATTE, MONCLAR, MONTASTRUC, MONTAURIOL, MONTIGNAC-DE-LAUZUN, MOULINET, PINEL-HAUTERIVE, SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN, SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL, SAINT-PASTOUR, SERIGNAC-PEBOUDOU, TOMBEBOEUF, TOURTRES, VILLEBRAMAR

9.1.2017

Les municipalités suivantes dans les départements du Gers et des Hautes Pyrénées (Foyer MONLEZUN):

MONLEZUN, PALLANNE, RICOURT, SAINT-JUSTIN, ARMENTIEUX, ARMOUS-ET-CAU, AUX-AUSSAT, BARS, BASSOUES, BEAUMARCHES, BECCAS, BETPLAN, BLOUSSON-SERIAN, CAZAUX-VILLECOMTAL, COURTIES, HAGET, JUILLAC, LAAS, LADEVEZE-RIVIERE, LAGUIAN-MAZOUS, LAVERAET, MALABAT, MARCIAC, MARSEILLAN, MASCARAS, MIELAN, MONCLAR-SUR-LOSSE, MONPARDIAC, POUYLEBON, SAINT-CHRISTAUD, SAINT-MAUR, SCIEURAC-ET-FLOURES, SEMBOUES, TILLAC, TOURDUN, TRONCENS, ANSOST, AURIEBAT, BARBACHEN, BUZON, LAFITOLE, MONFAUCON, SAUVETERRE

9.1.2017

Les municipalités suivantes dans les départements du Gers (foyer EAUZE BEAUMONT):

EAUZE, LAURAET, BEAUMONT, MOUCHAN, LARRESSINGLE, MONTREAL, VALENCE-SUR-BAISE, GONDRIN, MANCIET, RAMOUZENS, LAGARDERE, LARROQUE-SUR-L'OSSE, ESPAS, NOULENS, CASSAIGNE, LANNEPAX, MAIGNAUT-TAUZIA, BASCOUS, FOURCES, REANS, CONDOM, BERAUT, COURRENSAN, CAZENEUVE, ROQUES, BRETAGNE-D'ARMAGNAC, CASTELNAU-D'AUZAN, LAGRAULET-DU-GERS, DEMU, MANSENCOME

9.1.2017

Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn et Garonne et de l'Aveyron (foyers ALMAYRAC et LACAPELLE):

ALMAYRAC, BOURNAZEL, CARMAUX, COMBEFA, CORDES-SUR-CIEL, LABASTIDE-GABAUSSE, LACAPELLE-SEGALAR, LAPARROUQUIAL, MONESTIES, MOUZIEYS-PANENS, SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX, SAINTE-GEMME, SAINT MARCEL CAMPES, SAINT MARTIN LAGUEPIE, SALLES, LE SEGUR, TREVIEN, VIRAC, NAJAC, SAINT-ANDRE-DE-NAJAC, LAGUEPIE, VAREN, VERFEIL, AMARENS, BLAYE-LES-MINES, LES CABANNES, CAGNAC-LES-MINES, CASTANET, DONNAZAC, FRAUSSEILLES, LE GARRIC, ITZAC, JOUQUEVIEL, LABARTHE-BLEYS, LIVERS-CAZELLES, LOUBERS, MAILHOC, MARNAVES, MILHARS, MILHAVET, MIRANDOL-BOURGNOUNAC, MONTIRAT, MONTROSIER, MOULARES, NOAILLES, PAMPELONNE, LE RIOLS, ROSIERES, ROUSSAYROLLES, SAINT-CHRISTOPHE, SAINT-JEAN-DE-MARCEL, SOUEL, TAIX, TANUS, TONNAC, VALDERIES, VILLENEUVE-SUR-VERE, VINDRAC-ALAYRAC, SAINTE-CROIX

13.1.2017

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Az alábbi utak által behatárolt terület: Az 52-es út az M5-52-es kecskeméti csomópontjától nyugat felé az 52-es út az 5301-es becsatlakozásáig. Innen délnyugat felé 5301-es az 5309-es út becsatlakozásáig. Innen dél felé Kiskunhalasig. Kiskunhalastól kelet felé az 5408-as úton Bács-Kiskun és Csongrád megye határáig. Innen a megyehatárt követve északkeletre majd északra a 44-es útig. A 44-es úton nyugatra az 52-M5 csatlakozási kiindulás pontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, valamint a N46,540227, és az E19,816115, és az valamint az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint az 53-as, az 5408-as és a Bács-Kiskun-Csongrád megye határa által határolt terület

12.1.2017

Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km

Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km

Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km

Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.

Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.

Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km

Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km

Déli irányba haladva a megyehatárig

A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig

A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km

A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km

A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km

Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km

Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig

Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig

Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515, és az

N46,47774167 és az E19,86573056, és az

N46,484255 és az E19,792816, és az

N46,615774 és az E19,51889, és az

N46,56963889 és az E19,62801111, és az

N46.55130833 és az E19.67718611, és az

N46.580685 és az E19.591378, és az N46.580685 és az E19.591378, és az N46.674795 és az E19.501413, és az N46.672415 és az E19.497671, és az N46.52703 és az E19.75514, és az N46.623383 és az E19.435333, és az N46.55115 és az E19.67295, és az N46.533444 és az E19.868219, és az N46.523853 és az E19.885318, és az N46.535252 és az E19.808912, és az N46.59707 és az E19.45574, és az N46.65772 és az E19.525666, és az N46.593111 és az E19.492923, és az N46.639516 és az E19.542554, és az N46.594811 és az E19.803715, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.57636389 és az E19.58059444 és az N46.676398 és az E19.505054, és az N46.38947 és az E19.858711, és az N46.58072 és az E19.74044, és az N46.6109778 és az E19.88599722, és az N46.674375, és az E19.496807, és ez N46.675336, és az E19.498997 és az N46.665379 és az E19.489808 és az N46.496419 és az E19.911004, és az N46.620021 és az E19.552464, és az N46.3869556, és az E19.77618056, és az N46.5460333 és az E19.77916944, és az N46.551986 és az E19.79999 és az N46.46118056 és az E19.71168333, és az N46.48898611 és az E19.88049444, és az N46.53697222, és az E19.68341111, és az N46.591604, és az E19.49531, és az N46.5171417 és az E19.67016111, és az N46.5158, és az E19.67768889, és az N46.52391944 és az E19.68843889 és az N46.53138889 és az E19.62005556, és az N46.4061972 és az E19.73322778, és az N46.52827778 és az E19.64308333, és az N46.533121 és az E19.518341, és az N46.574084 és az E19.740144, és az N46.553554 és az E19.75765, és az N46.657184 és az E19.531355, és az N46.5618333 és az E19.76470278, és az N46.516606 és az E19.886638, és az N46.551673 és az E19.491094, és az N46.551723 és az N19.779836, és az N46.603375, és az E19.90755278, és az N46.547736, és az E19.535668, és az N46.544789 és az E19.516968, és az N46.550743 és az E19.496889, és az N46.382844 és az E19.86408, és az N46.57903611 és az E19.72372222, és az N46.590227, É19.710753, és az N46.521458 és az E19.642231, és az N46.579435 és E19.464347, és az N46.616864 és az E19.548472, és az N46.50325556 és az E19.64926389, és az N46.518133 és az E19.6784, és az

N46.557763 és az E19.901849 és az N46.484193 és az E19.69385, és az N46.52626111 és az E19.64352778 és az N46.500159 és az E19.655886 és az N46,5957889 és az E 19,87722778 és az N46.589767 és az E19.753633 és az N46,5886056 és az E19,88189167 GPS koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

dal 3.1.2017 al 12.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti és Kiskunmajsai járásának az N46.682422 és az E19.638406, az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46.689837 és az E19.674396 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Móricgát-Erdőszéplak település teljes belterülete

dall'1.1.2017 al 9.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi és Jánoshalmai járásainak, valamint Csongrád megye Mórahalmi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, valamint az N46.244069 és az E19.555064 GPS GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Balotaszállás település teljes belterülete

15.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunhalasi járásának az N46.268418 és az E19.573609, az N46.229847 és az E19.619350, az N46.241335 és az E19.555281, valamint az N46.244069 és az E19.555064 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Kelebia-Újfalu település teljes belterülete

dal 6.1.2017 al 15.1.2017

Csongrád megye Mórahalom, Kistelek és Szeged járásainak, és Bács-Kiskun megye Kiskunmajsa járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, vaalmint az N46.342783 és az E19.802446 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint a következők által határolt terület: Bács-Kiskun és Csongrád megye nyugati határától délre az 5-ös út, majd Kistelek és Balástya közigazgatási határa az 5-ös útig, majd délre az 5-ös úton az E68-as útig, majd nyugatra az E68-as az E57-es útig, majd az E75-ös a délre a Magyar-szerb határig, majd követve a határt nyugatra, majd a Bács-Kiskun-Csongrád megyehatárt északketre

9.1.2017

Csongrád megye Mórahalom járásának az N46.342763 és az E19.886990, és az N46,3632 és az E19,8754, és az N46.362391 és az E19.889445, vaalmint az N46.342783 és az E19.802446 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Forráskút, Üllés és Bordány települések teljes beépített területe

dal 31.12.2016 al 9.1.2017

Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni és Mezőtúri járásának, valamint Békés megye Szarvasi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint Öcsöd település teljes közigazgatási területe

26.12.2016

Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni és Mezőtúri járásának az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

dal 17.12.2016 al 26.12.2016

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.665317 és az E19.805388, az N46.794889 és az E19.817377, az N46.774805 és az E19.795087, valamint az N46.762825 és az E19.857375 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

dal 24.12.2016 al 2.1.2017

Békés megye Sarkadi járásának, valamint Hajdú-Bihar megye Berettyóújfalui járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.951822 és az E21.603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei

2.1.2017

Békés megye Sarkadi járásának az N46.951822 és az E21.603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

dal 24.12.2016 al 2.1.2017

Csongrád megye Szentesi, Csongrádi és Hódmezővásárhelyi járásának, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmártoni járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei

3.1.2017

Csongrád megye Szentesi járásának az N46.682909 és az E20.33426, valamint az N46.619294 és az E20.390083 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

dal 25.12.2016 al 3.1.2017

Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi, Békéscsabai, Békési és Gyulai járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint az alábbiak által határolt terület: 44-es út- 445-ös út-4432-es út- 4434-es út-4428-as út—Munkácsy sor- 4418-as út — Békés-Csongrád megye határa — 4642-es út

6.1.2017

Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46.599129 és az E21.02752, az N46.595641 és az E21.028533, az N46.54682222 és az E20.8927, valamint az N46.654794 és az E20.948188 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Szabadkígyós és Medgyesbodzás-Gábortelep települések teljes belterülete

dal 28.12.2016 al 6.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai, valamint Csongrád megye Kisteleki, Csongrádi és Szegedi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.544052 és az E19.968252, valamint az N46.485451 és az E20.027345 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Tömörkény és Baks települések teljes közigazgatási területe, valamint Csanytelek település közigazgatási külterületének az Alsó-főcsatorna vonalától délre eső teljes területe

6.1.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi járásának, valamint Csongrád megye Kisteleki járásának az N46.544052 és az E19.968252, valamint az N46.485451 és az E20.027345 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

dal 29.12.2016 al 6.1.2017

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint délen a 43-as út által határolt terület Deszkig, Deszk teljes belterülete, illetve az alábbiak által határolt terület: M43-as út — 5-ös út — Balástya közigazgatási határa — Ópusztaszer közigazgatási határa — 4519-es út — 4519-es úton 6 km-re Ópusztaszer határától kiindulva keletre az Atkai holtágig — Sándorfalva közigazgatási határa

6.1.2017

Csongrád megye Szegedi, Hódmezővásárhelyi és Makói járásának az N46.306591 és az E20.268039 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

dal 28.12.2016 al 6.1.2017

Békés megye Gyomaendrődi és Szeghalmi járásának, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Mezőtúri járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, valamint Gyomaendrőd 443-as és 46-os uatktól keletre eső belterülete

10.1.2017

Békés megye Gyomaendrődi járásának az N46.992986 és az E20.888836 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

dall'1.1.2017 al 10.1.2017

Békés megye Orosházi és Békéscsabai járásának, valamint Csongrád megye Szentesi és Hódmezővásárhelyi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, Nagyszénás település belterülete, valamint az alábbiak által határolt terület: Csongrád-Békés megye határa — 4418-as út — 4419-es út — 47-es út — 4405-ös út — Szentesi-Hódmezővásárhelyi járás határa

12.1.2017

Békés megye Orosházi járásának az N46.5953 és az E20.62686 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Orosháza-Szentetornya település belterülete, valamint Orosháza-Rákóczitelep és Orosháza-Gyopárosfürdő települések belterületének a 4406-os és a 47-es utaktól északra és nyugatra eső belterülete

dal 3.1.2017 al 12.1.2017

Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának, Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának, valamint Csongrád megye Csongrádi és Szentesi járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei,.valamint Tiszasas település teljes közigazgatási terület,, valamint a 44-es út, a 4622-es út, a 4623-as út, a 4625-ös út és a Bács-Kiskun-Jász-Nagykun-Szolnok megyehatár által határolt terület

12.1.2017

Jász-Nagykun Szolnok megye Kunszentmártoni járásának és Bács-Kiskun megye Tiszakécskei járásának az N46.853433 és az E20.139858 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

dal 3.1.2017 al 12.1.2017

Csongrád megye Szegedi és Makói járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső részei, Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Újszentiván, Tiszasziget települések teljes közigazgatási területe, Szeged település közigazgatási területének a Tisza folyó — Herke utca — 43-as főút — Újszőreg — Szőreg által határolt része, valamint Kiszombor település belterületének a Rokkant köz — Pollner Kálmán utca — Farkas utca — Kiss Menyhért utca — Dózsa György u. — Délvidéki utca — Kör utca — Óbébai utca északi része — a 884/1 és 05398 hrsz. telkek — 05397 hrsz. út — 05402 hrsz. csatorna északi része által határolt része

12.1.2017

Csongrád megye Szegedi járásának az N46.151747 és az E20.290045 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

dal 6.1.2017 al 15.1.2017»


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/100


DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — KOSOVO (*1)

del 25 novembre 2016

recante adozione del suo regolamento interno [2016/2280]

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall'altra (l'«accordo»), in particolare gli articoli 126, 127, 129 e 131,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce una volta all'anno conformemente alla prassi consolidata per i consigli di stabilizzazione e di associazione, anche per quanto riguarda il livello di rappresentanza e il luogo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai suoi segretari di concerto con il presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la BEI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può inoltre invitare altre persone a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 4

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della rappresentanza del Kosovo in Belgio.

Articolo 5

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Entrambi i segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al segretariato generale della Commissione, al servizio europeo per l'azione esterna e alla rappresentanza del Kosovo in Belgio.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari da entrambi i segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui al secondo comma.

Articolo 6

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 5 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

2.   Il presidente, d'intesa con entrambe le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 8

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto da entrambi i segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,

le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e da entrambi i segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti, fatti salvi gli articoli 2 e 5 dell'accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 128 dell'accordo recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate da entrambi i segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 10

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue facenti fede dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 11

Spese

L'Unione europea e il Kosovo prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 12

Comitato di stabilizzazione e di associazione

1.   È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato») incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto da rappresentanti dell'Unione europea, da un lato, e del Kosovo, dall'altro, di norma alti funzionari.

2.   Il comitato prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.

3.   Laddove l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra entrambe le parti.

4.   Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2016

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente

F. MOGHERINI


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


ALLEGATO

Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione

Articolo 1

Presidenza

Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato»). Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti. Ogni riunione del comitato si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Le riunioni del comitato sono indette dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Articolo 4

Segreteria

Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del Kosovo. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 35 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

2.   Il presidente, d'intesa con entrambe le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato. Una volta approvato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

Nei casi specifici in cui il comitato è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 128 dell'accordo, tali azioni sono eseguite conformemente all'articolo 9 del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 9

Spese

L'Unione europea e il Kosovo prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi speciali

Il comitato può istituire sottocomitati e gruppi speciali operanti sotto la sua autorità. Essi riferiscono al comitato dopo ciascuna riunione. Il comitato può decidere di eliminare i sottocomitati o i gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Tali sottocomitati e gruppi non hanno potere decisionale.