ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 217

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
12 agosto 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1370 della Commissione, dell'11 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1371 della Commissione, del 10 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer, ai notebook e ai tablet [notificata con il numero C(2016) 5010]  ( 1 )

9

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1372 della Commissione, del 10 agosto 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Lettonia e Polonia [notificata con il numero C(2016) 5319]  ( 1 )

38

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1373 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che approva il piano di prestazioni della rete per il secondo periodo di riferimento del sistema di prestazioni del cielo unico europeo (2015-2019) ( 1 )

51

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2016/1374 della Commissione, del 27 luglio 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia

53

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia

69

 

*

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale

71

 

*

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale

72

 

*

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale

73

 

*

Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale

78

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/466 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( GU L 85 dell'1.4.2016 )

81

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1368 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2016

che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli indici di riferimento svolgono un ruolo importante nella determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari e nella misurazione della performance di molti fondi di investimento. La contribuzione agli indici di riferimento e la loro amministrazione sono in molti casi vulnerabili alla manipolazione e le persone interessate si trovano spesso esposte a conflitti di interessi.

(2)

Al fine di adempiere al loro ruolo economico, è necessario che gli indici di riferimento siano rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica che riflettono. Qualora un indice di riferimento non sia più rappresentativo del mercato sottostante, ad esempio i tassi interbancari lettera, vi è il rischio di effetti negativi, tra l'altro sull'integrità del mercato, sul finanziamento delle famiglie (prestiti e mutui) e sulle imprese dell'Unione.

(3)

I rischi per gli utenti, i mercati e l'economia dell'Unione aumentano in generale se il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a uno specifico indice di riferimento è elevato. Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce pertanto diverse categorie di indici di riferimento e prevede ulteriori requisiti per garantire l'integrità e la solidità di alcuni indici di riferimento ritenuti critici; in particolare conferisce alle autorità competenti il potere di richiedere, a determinate condizioni, contribuzioni obbligatorie per un indice di riferimento critico o di imporne l'amministrazione.

(4)

Gli obblighi e i poteri aggiuntivi delle autorità competenti degli amministratori degli indici di riferimento critici richiedono un processo formale per la determinazione di tali indici. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, l'indice di riferimento è considerato critico se è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile.

(5)

L'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) rappresenta il tasso d'interesse lettera applicato ai prestiti interbancari non garantiti nella zona euro ed è uno dei più importanti riferimenti per i tassi di interesse a livello mondiale. Si stima che esso sia utilizzato come riferimento in contratti per un valore totale di più di 180 000 miliardi di EUR, per lo più swap su tassi di interesse, oltre che in mutui ipotecari al dettaglio per un importo complessivo di più di 1 000 miliardi di EUR.

(6)

Pertanto, il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari che utilizzano tale indice di riferimento nell'Unione supera di gran lunga la soglia di 500 miliardi di EUR.

(7)

Considerata l'importanza cruciale dell'EURIBOR per i prestiti e i mutui ipotecari nell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indice di riferimento indicato nell'allegato è considerato un indice di riferimento critico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO CRITICI A NORMA DELL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1011

EURIBOR® (Euro Interbank Offered Rate), amministrato dallo European Money Markets Institute (EMMI), Bruxelles, BELGIO


12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1369 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2014 la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India. L'11 marzo 2015 la Commissione ha avviato un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione dello stesso prodotto originario dell'India.

(2)

Il 18 settembre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 (2) («il regolamento antidumping provvisorio»). La Commissione non ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India.

(3)

Il 17 marzo 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 (3) («il regolamento antidumping definitivo») e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 (4) («il regolamento antisovvenzioni definitivo»).

(4)

Conformemente al regolamento antidumping di base e al regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («il regolamento antisovvenzioni di base»), le sovvenzioni all'esportazione e i margini di dumping non sono possono essere cumulati poiché le sovvenzioni all'esportazione causano il dumping. Le sovvenzioni all'esportazione riducono i prezzi all'esportazione e fanno aumentare i margini di dumping. La Commissione ha quindi tenuto conto del fatto che tre dei regimi di sovvenzione esaminati nell'inchiesta erano sovvenzioni all'esportazione. Essa ha detratto dai dazi antidumping definitivi stabiliti nell'inchiesta antidumping gli importi delle sovvenzioni all'esportazione accertati nell'ambito della parallela inchiesta antisovvenzioni (6).

(5)

Nel regolamento antidumping definitivo il dazio antidumping definitivo è stato fissato allo 0 % per la società Electrosteel Castings Ltd («ECL») e al 14,1 % per la Jindal Saw Ltd («Jindal») e tutte le altre società (7). Nello stesso regolamento il margine di dumping è stato fissato al 4,1 % per la ECL e al 19,0 % per la Jindal e tutte le altre società (8). Il dazio antidumping definitivo istituito era quindi inferiore al margine di dumping definitivo constatato per le due società.

(6)

L'articolo 2 del regolamento antidumping definitivo ha stabilito che gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote combinate dei dazi antidumping e dei dazi compensativi. Varie autorità doganali nazionali hanno tuttavia fatto presente alla Commissione che tale disposizione, nella formulazione attuale, crea confusione per quanto riguarda l'effettiva attuazione nelle circostanze specifiche del caso.

(7)

È pertanto opportuno modificare l'articolo 2 del regolamento antidumping definitivo per specificare che gli importi depositati devono essere svincolati solo nella parte eccedente il margine di dumping, dato che non è stato istituito alcun dazio compensativo provvisorio.

(8)

Qualora l'importo dei dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell'articolo 2 del regolamento antidumping definitivo sia superiore a quello dovuto a norma del presente regolamento, tale importo dovrebbe essere rimborsato o sgravato.

(9)

Per quanto riguarda il prodotto in esame, la Commissione ha escluso i tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti») dal prodotto in esame nei regolamenti antidumping e antisovvenzioni definitivi (9). La Commissione ritiene opportuno monitorare le importazioni di tubi non rivestiti nell'Unione. Di conseguenza saranno stabiliti codici TARIC distinti per i tubi non rivestiti.

(10)

La presente modifica è stata comunicata alle parti interessate, che hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione contraria alla modifica.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 sono riscossi in via definitiva alle seguenti aliquote, che sono pari ai margini di dumping definitivi constatati:

Società

 

Electrosteel Castings Ltd

4,1 %

Jindal Saw Limited

19 %

Tutte le altre società

19 %»

2)

sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:

«Articolo 1 bis

I tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti») rientrano nei codici TARIC 7303001020 e 7303009020.

Articolo 1 ter

L'importo dei dazi corrisposti o contabilizzati in conformità all'articolo 2 che supera gli importi stabiliti conformemente all'articolo 1 è rimborsato o sgravato.

Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile entro un termine stabilito all'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*) e all'articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(*)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1)."

(**)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 19 marzo 2016, ad eccezione dell'introduzione dei codici TARIC 7303001020 e 7303009020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione, del 18 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 25).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(6)  Cfr. considerando 160 del regolamento antidumping definitivo.

(7)  Cfr. articolo 1, paragrafo 2, del regolamento antidumping definitivo.

(8)  Cfr. considerando 160 del regolamento antidumping definitivo.

(9)  Cfr. articolo 1 e considerando 13-18 del regolamento antidumping definitivo e l'articolo 1 e i considerando 24-29 del regolamento antisovvenzioni definitivo.


12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1370 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

131,8

ZZ

131,8

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

134,4

ZZ

134,4

0805 50 10

AR

182,4

CL

152,2

MA

115,2

TR

156,0

UY

153,5

ZA

150,3

ZZ

151,6

0806 10 10

EG

223,0

MA

178,5

TR

158,2

ZZ

186,6

0808 10 80

AR

145,1

BR

102,1

CL

123,4

CN

90,3

NZ

135,1

PE

106,8

US

167,6

UY

92,2

ZA

96,7

ZZ

117,7

0808 30 90

AR

197,7

CL

127,1

TR

147,9

ZA

133,0

ZZ

151,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

135,1

ZZ

135,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/9


DECISIONE (UE) 2016/1371 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2016

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer, ai notebook e ai tablet

[notificata con il numero C(2016) 5010]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere concesso a prodotti con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

Al fine di rispecchiare più adeguatamente la realtà del mercato per questo gruppo di prodotti e l'innovazione, si ritiene opportuno modificare l'ambito d'applicazione di questo gruppo di prodotti e riesaminare i criteri ecologici applicabili.

(4)

Le decisioni 2011/330/UE (2) e 2011/337/UE (3) della Commissione disciplinano distintamente i computer portatili (notebook) e i personal computer. È opportuno integrare i criteri stabiliti nelle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE in un documento unico al fine di ridurre l'onere amministrativo per gli organismi competenti e i richiedenti. Inoltre, i criteri rivisti riflettono un ampliamento dell'ambito d'applicazione al fine di includere i nuovi prodotti, quali i tablet e i computer portatili tutto-in-uno nonché i nuovi requisiti in materia di sostanze pericolose introdotti dal regolamento (CE) n. 66/2010 in seguito alle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE.

(5)

I criteri mirano nella fattispecie a promuovere prodotti aventi un minore impatto ambientale, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile durante il loro ciclo di vita, efficienti sotto il profilo energetico, durevoli, riparabili e aggiornabili, di facile smontaggio per recuperarne le risorse e riciclarli al termine dell'esistenza utile, e che comportano un uso limitato di sostanze pericolose (4). Occorre promuovere, con l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, i prodotti caratterizzati da prestazioni migliori sotto questi aspetti. È quindi opportuno stabilire i criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet».

(6)

I criteri promuovono altresì la dimensione sociale dello sviluppo sostenibile grazie all'introduzione di requisiti relativi alle condizioni di lavoro presso gli stabilimenti di assemblaggio finale, nell'ottica della dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del patto mondiale delle Nazioni Unite (Global Compact), dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e degli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali.

(7)

Visto il ciclo dell'innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri rivisti e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(8)

Le decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE dovrebbero pertanto essere sostituite dalla presente decisione.

(9)

Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai cui prodotti è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i personal computer e i notebook sulla base dei criteri fissati nelle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet» comprende i computer desktop, i computer desktop integrati, i computer portatili all-in-one, i notebook, i notebook 2-in-1, i tablet, i thin client, le stazioni di lavoro e i server di piccole dimensioni.

2.   Ai fini della presente decisione le console di gioco e le cornici fotografiche elettroniche non sono considerate computer.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni specificate nel regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione (5) e nell'accordo fra gli Stati Uniti e l'Unione europea, di cui al regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), quale modificato dal programma Energy Star v6.1 (7):

1)

«computer», un apparecchio che esegue operazioni logiche ed elabora dati e in genere comprende un'unità di elaborazione centrale (CPU) per eseguire tali operazioni, oppure, se non è dotato di CPU, funge da client gateway per un server informatico che agisce da unità di elaborazione di calcolo. Anche se i computer sono in grado di utilizzare dispositivi per l'immissione dei dati, quali tastiera, mouse o touchpad, e di visualizzare le informazioni su uno schermo, tali dispositivi non sono obbligatoriamente commercializzati con il computer;

2)

«desktop» o «computer da tavolo», un computer la cui unità principale è progettata per essere collocata stabilmente in un luogo e non per la mobilità e per essere utilizzata con uno schermo, una tastiera e un mouse esterni. Tali computer sono progettati per un'ampia gamma di applicazioni in ambiente domestico e professionale;

«desktop integrato» o «computer da tavolo integrato», un computer desktop nel quale il computer e lo schermo sono integrati nello stesso alloggiamento, funzionano come unità singola e sono connessi all'alimentazione CA tramite un singolo cavo. Esistono due forme di computer desktop integrati:

a)

un sistema dove lo schermo e il computer sono fisicamente combinati in una singola unità; o

b)

un sistema che si presenta come un sistema unico nel quale lo schermo è separato ma è collegato alla struttura principale con un cavo di alimentazione CC, e sia il computer che lo schermo sono collegati a un'unica fonte di alimentazione;

3)

«computer portatile all-in-one», un apparecchio informatico progettato per una mobilità limitata, che soddisfa tutti i criteri in appresso:

a)

include uno schermo integrato avente una diagonale di almeno 17,4 pollici;

b)

è privo di tastiera integrata nell'alloggiamento fisico del prodotto nella configurazione commercializzata;

c)

include, e si avvale principalmente di, un dispositivo di immissione dati a schermo tattile (con tastiera facoltativa);

d)

include la connessione di rete senza fili;

e)

include una batteria interna ma è destinato principalmente ad essere alimentato da una fonte CA;

4)

«notebook» o «computer portatile», computer progettato specificatamente per essere portatile e per funzionare per lunghi periodi con o senza connessione diretta a una fonte di alimentazione CA. È dotato di schermo integrato, di tastiera meccanica non separabile (con tasti fisici, mobili) nonché di dispositivo puntatore ed è in grado di funzionare mediante una batteria integrata ricaricabile o un'altra fonte di alimentazione portatile. Questi computer sono progettati per offrire funzionalità analoghe a quelle dei computer desktop, ivi compreso l'uso di programmi analoghi.

Un computer portatile munito di uno schermo tattile reversibile ma non separabile e di una tastiera fisica integrata è considerato un computer portatile (notebook);

a)

«mobile thin client», un computer che risponde alla definizione di thin client ma che è progettato specificatamente come apparecchiatura portatile e risponde anche alla definizione di notebook. Questo tipo di prodotto è considerato un notebook ai fini della presente decisione;

b)

«notebook 2-in-1», un computer simile a un portatile classico a conchiglia, con una tastiera fisica ma munito di uno schermo tattile separabile che può fungere da tablet indipendente una volta separato. Le parti che costituiscono la tastiera e lo schermo del prodotto devono essere commercializzate come unità integrate. Questi computer sono considerati notebook ai fini della presente decisione;

5)

«tablet» o «slate», un apparecchio informatico progettato per essere portatile, che soddisfa tutti i criteri in appresso:

a)

include uno schermo integrato avente una diagonale compresa fra 6,5 e 17,4 pollici;

b)

è privo di tastiera fisica integrata nella configurazione commercializzata;

c)

include, e si avvale principalmente di, un dispositivo di immissione dati a schermo tattile (con tastiera facoltativa);

d)

include e si avvale principalmente di una connessione di rete senza fili (per esempio Wi-Fi, 3G ecc.);

e)

include una batteria interna ricaricabile che lo alimenta in via principale (con connessione alla fonte di alimentazione CA per ricaricare la batteria e non come fonte di alimentazione principale dell'apparecchio);

6)

«server di piccole dimensioni», un computer che in genere ha l'aspetto esteriore e i componenti di un computer desktop, ma è fondamentalmente progettato per servire da host per altri computer. È progettato per eseguire funzioni quali la fornitura di servizi nel contesto di un'infrastruttura di rete e hosting di dati/media. Non è progettato per elaborare informazioni per altri sistemi o far funzionare server web come funzione primaria. Un server di piccole dimensioni presenta le seguenti caratteristiche:

a)

è progettato come impianto a piedistallo, a torre o di altro tipo simile a quello di un computer desktop in modo tale che tutte le attività di elaborazione dati, archiviazione e interfaccia di rete siano contenute in un unico contenitore o prodotto;

b)

è progettato per essere operativo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, con un tempo di disattivazione non programmato minimo, dell'ordine di 65 ore all'anno;

c)

è in grado di operare in situazioni di multi-uso simultaneo, al servizio di vari utenti mediante unità client collegate in rete; e

d)

il sistema operativo è progettato per applicazioni server destinate a uso domestico o di bassa gamma, compresi Windows Home Server, Mac OS X Server, Linux, UNIX, Solaris;

7)

«thin client», un computer con alimentazione indipendente la cui funzionalità primaria dipende da una connessione a distanza con risorse informatiche, che forniscono le principali funzioni informatiche. I thin client oggetto della presente definizione si limitano ai dispositivi non dotati di supporti di stoccaggio a rotazione integrati e sono progettati per essere collocati in una posizione permanente e non per essere portatili;

a)

«thin client integrato», un thin client in cui il materiale di elaborazione e lo schermo sono connessi all'alimentazione CA tramite un singolo cavo. I computer di questo tipo possono consistere in un sistema dove lo schermo e il computer sono fisicamente combinati in una singola unità o in un sistema che si presenta come un sistema unico nel quale lo schermo è separato, ma collegato alla struttura principale con un cavo di alimentazione CC e sia il computer che lo schermo sono collegati a un'unica fonte di alimentazione. In quanto sottoinsieme dei thin client, i thin client integrati sono in genere progettati per svolgere funzioni analoghe ad essi;

b)

«thin client ultraleggero», un computer dotato di minori risorse locali rispetto a un thin client normale che trasmette attraverso un mouse e una tastiera segnali di base a risorse informatiche e ne riceve un segnale video di base. Questo tipo di prodotto non può controllare dispositivi multipli contemporaneamente né far funzionare applicazioni a finestre a distanza, a causa dell'assenza di un sistema operativo del client accessibile all'utente sul dispositivo (ossia funziona a un livello che si trova sotto firmware e che quindi è inaccessibile all'utente).

8)

«stazione di lavoro», un computer monoutente ad elevate prestazioni, generalmente utilizzato per applicazioni di grafica, CAD (computer aided design), per lo sviluppo di software o per applicazioni finanziarie e scientifiche oltre che per altre funzionalità ad elevata intensità di calcolo. Le stazioni di lavoro oggetto della presente definizione sono commercializzate come stazioni di lavoro; hanno un tempo medio tra due guasti (MTBF) di almeno 15 000 ore (in base a Bellcore TR-NWT-000332, numero 6, 12/97 o a dati raccolti sul campo); e supportano il codice autocorrettore (ECC) e/o una memoria tampone. Inoltre, una stazione di lavoro soddisfa almeno tre dei seguenti criteri:

a)

dispone di un'alimentazione supplementare per grafica di elevata qualità (ossia un sistema di alimentazione supplementare PCI-E 6-pin 12 V);

b)

è collegata alla scheda madre con connessioni seriali superiori a PCI-E x4 (Peripheral Component Interconnect Express) in aggiunta allo/agli slot grafico/i e/o al supporto PCI-X;

c)

non supporta la grafica UMA (uniform memory access);

d)

include cinque o più slot PCI, PCI-E o PCI-X;

e)

è in grado di fornire un supporto multiprocessore per due o più processori, supportando fisicamente pacchetti/socket separati, ossia non può limitarsi a supportare un unico processore multicore; e/o

f)

ha ottenuto certificazioni di prodotto da parte di almeno due rivenditori indipendenti di software (ISV).

9)

La seguente definizione aggiuntiva si applica per definire un sottoprodotto in seno alle definizione di «notebook» e «notebook 2-in-1»:

«miniportatile», un tipo di notebook di spessore inferiore a 21 mm e di peso inferiore a 1,8 kg. I notebook 2-in-1 [cfr. definizione distinta di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b)] di tipo miniportatile hanno uno spessore inferiore a 23 mm. Tali prodotti sono muniti di processori a consumo ridotto e di unità allo stato solido. Di norma non sono incorporati lettori ottici. I miniportatili offrono una maggiore durata della batteria ricaricabile rispetto ai notebook, di norma oltre otto ore.

Articolo 3

I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 a un prodotto rientrante nel gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet», definito nell'articolo 1 della presente decisione, nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica, sono stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica di cui in allegato sono validi per tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

A fini amministrativi, al gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet» è assegnato il numero di codice «050».

Articolo 6

Le decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE sono abrogate.

Articolo 7

1.   La presente decisione si applica due mesi dopo la data di adozione. Tuttavia le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono essere basate sia sui criteri stabiliti dalle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE, che sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Le domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

2.   I marchi di qualità ecologica UE assegnati secondo i criteri definiti nelle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE possono essere utilizzati per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/330/UE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili (GU L 148 del 7.6.2011, pag. 5).

(3)  Decisione 2011/337/UE della Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer (GU L 151 del 10.6.2011, pag. 5).

(4)  Sostanze con classi di pericolo stabilite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1) (regolamento CLP) e identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1) (regolamento REACH).

(5)  Regolamento (UE) n. 617/2013, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).

(6)  Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma dell'Unione di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1).

(7)  Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all'allegato C dell'accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).


ALLEGATO

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE) E REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA

Criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai personal computer, ai notebook e ai tablet

1.

Consumo energetico

a)

Consumo energetico totale del computer

b)

Gestione del consumo

c)

Capacità grafiche

d)

Alimentatori interni

e)

Prestazioni migliorate dello schermo

2.

Sostanze e miscele pericolose contenute nel prodotto, nelle sottounità e nei componenti

a)

Restrizioni delle sostanze estremamente preoccupanti

b)

Restrizioni della presenza di sostanze pericolose specifiche

c)

Restrizioni basate sulle classi di pericolo CLP

3.

Prolungamento della durata di vita

a)

Prova di durabilità per i computer portatili

b)

Qualità e durata di vita delle batterie ricaricabili

c)

Affidabilità e protezione del disco di memorizzazione dati

d)

Possibilità di upgrading e riparabilità

4.

Progettazione, scelta del materiale e gestione di fine vita

a)

Scelta dei materiali e compatibilità con il riciclaggio

b)

Progettazione per lo smontaggio e il riciclaggio

5.

Responsabilità sociale dell'impresa

a)

Approvvigionamento di minerali provenienti da zone senza conflitti

b)

Condizioni di lavoro e diritti umani durante la fabbricazione

6.

Informazioni agli utenti

a)

Istruzioni per l'uso

b)

Informazioni riportate sull'Ecolabel UE

Valutazione e verifica: per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a fornire dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può, a seconda dei casi, provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi e/o da organismi di certificazione e collaudo.

Ove possibile, la verifica spetta agli organismi di valutazione della conformità accreditati da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Gli organismi competenti riconoscono in via preferenziale:

le relazioni di prova rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati conformemente alle pertinenti norme armonizzate relative ai laboratori di prova e calibrazione,

le verifiche effettuate da organismi di valutazione della conformità accreditati conformemente alle pertinenti norme armonizzate relative agli organismi competenti per la certificazione di prodotti, processi e servizi,

le verifiche effettuate da organismi di valutazione della conformità accreditati conformemente alle pertinenti norme armonizzate relative agli organismi competenti per l'esecuzione di controlli.

Se del caso, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se sono descritti nel manuale d'istruzioni per l'assegnazione dell'Ecolabel e se l'organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.

Se del caso, gli organismi competenti possono richiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o visite in loco.

Eventuali cambiamenti riguardanti i fornitori e i siti in cui si fabbricano i prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel sono notificati agli organismi competenti, congiuntamente alla documentazione giustificativa per consentire di verificare che i criteri siano ancora rispettati.

Criterio 1. Consumo energetico

1 a)   Consumo energetico totale del computer

Il consumo energetico totale del computer soddisfa i requisiti in materia di efficienza energetica di cui al regolamento (CE) n. 106/2008, modificato dal programma Energy Star v6.1.

È possibile applicare gli adeguamenti di capacità consentiti nell'ambito dell'accordo modificato da Energy Star v6.1, fatta eccezione per:

le unità di elaborazione discrete (GPU): cfr. sottocriterio 1 c),

alimentatori interni: cfr. sottocriterio 1 d).

Nel caso degli schermi integrati a prestazioni migliorate si applica il requisito supplementare specifico di cui al sottocriterio 1 e).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una relazione di prova relativa al modello di computer svolta a norma dei metodi di prova stabiliti dal programma Energy Star per i computer. Le registrazioni Energy Star v6.1 negli Stati Uniti sono accettate a condizione che le prove siano state effettuate in conformità ai requisiti europei in materia di tensione in ingresso.

1 b)   Gestione del consumo

Le funzioni di gestione energetica sono impostazioni predefinite. Qualora un utente o un programma tenti di disattivare le funzioni di gestione energetica predefinite, comparirà un messaggio di avvertimento che comunica all'utente che la funzione di risparmio energetico sarà disattivata, concedendogli nel contempo di mantenere la funzione predefinita.

Valutazione e verifica: il richiedente comunica la descrizione delle impostazioni di gestione energetica che figurano nel manuale di istruzione del modello, corredate da schermate di esempi di visualizzazione dei messaggi di avvertimento.

1 c)   Capacità grafiche

Si applicano i margini di tolleranza dell'estensione di funzionalità TECgraphics relativi alle schede grafiche discrete (dGfx) per i computer desktop, desktop integrati e notebook di cui alla tabella 1 anziché i criteri di ammissibilità stabiliti nell'accordo Energy Star v6.1. La gestione energetica delle dGfx è predisposta in modo che il processore grafico (GPU) si spegne in caso di stato inattivo prolungato.

Tabella 1

Margini di tolleranza dell'estensione di funzionalità relativi alle schede grafiche discrete (dGfx) per i computer desktop, desktop integrati e notebook

Categoria dGfx (Gigabyte/secondo) (2)

Margine TEC (kWh/anno)

Computer desktop e desktop integrati

Notebook

G1 (FB_BW ≤ 16)

30

9

G2 (16 < FB_BW ≤ 32)

37

12

G3 (32 < FB_BW≤ 64)

47

20

G4 (64 < FB_BW ≤ 96)

62

25

G5 (96 < FB_BW ≤ 128)

76

38

G6 (FB_BW > 128 con lunghezza dati < 192 bit)

76

38

G7 (FB_BW > 128 con lunghezza dati ≥ 192 bits)

90

48

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara la conformità a Energy Star v6.1 sulla base di tolleranze più rigorose e comunica il calcolo di ETEC_MAX nonché i dati prestazionali a sostegno estratti dalla relazione di prova del modello.

1 d)   Alimentatori interni

Gli alimentatori interni dei computer desktop e desktop integrati soddisfano i requisiti relativi ai margini TECPSU del programma Energy Star v6.1 e realizzano efficienze minime (espresse in percentuale della potenza nominale in uscita) pari a 0,84 al 10 %, 0,87 al 20 %, 0,90 al 50 % e 0,87 al 100 %.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara la conformità dell'alimentatore interno del modello corroborata dai calcoli relativi ai prodotti Energy Star v6.1 ETEC_MAX e dai dati prestazionali estratti dalla relazione di prova del modello o dalle certificazioni indipendenti relative alle prestazioni dell'alimentatore.

1 e)   Prestazioni migliorate dello schermo

I computer desktop integrati e i notebook muniti di schermi a prestazioni migliorate quali definiti dal programma Energy Star v6.1 e quindi ammissibili ai margini TECINT_DISPLAY adeguano automaticamente la luminosità dell'immagine alle condizioni di luce ambientali. Tale funzione di controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control, ABC) è un'impostazione predefinita e l'utente può intervenire sulla regolazione e la calibrazione. Essa è convalidata mediante la seguente procedura di prova:

Prova i)

Formula

Prova ii)

Formula

Prova iii)P 300P 100

Dove Pn è la potenza consumata per la modalità attiva con la funzione ABC attivata a n lux con una fonte luminosa diretta.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una relazione di prova relativa al modello di computer che dimostri la conformità con la procedura di prova specificata.

Criterio 2. Sostanze e miscele pericolose contenute nel prodotto, nelle sottounità e nei componenti

La presenza nel prodotto o nelle sottounità e nei componenti definiti di sostanze e miscele identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (il regolamento REACH) o che soddisfano i criteri di classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 (il regolamento CLP), relativamente ai pericoli elencati alla tabella 2, è soggetta a restrizioni a norma dei sottocriteri 2 a), 2 b) e 2 c). Ai fini del presente criterio le sostanze candidate identificate come sostanze estremamente preoccupanti e le classi di pericolo CLP sono raggruppate alla tabella 2 secondo le rispettive caratteristiche di pericolo.

Tabella 2

Raggruppamento di sostanze dall'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti e delle classi di pericolo CLP

Pericoli di gruppo 1

Pericoli che identificano una sostanza o una miscela come appartenente al gruppo 1:

sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti

cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B; H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Pericoli di gruppo 2

Pericoli che identificano una sostanza o una miscela come appartenente al gruppo 2:

categoria 2 (CMR): H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

categoria 1 tossicità per gli organismi acquatici: H400, H410

categoria 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330

categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304

categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372

Pericoli di gruppo 3

Pericoli che identificano una sostanza o una miscela come appartenente al gruppo 3:

categoria 2, 3 e 4 tossicità per gli organismi acquatici: H411, H412, H413

categoria 3 tossicità acuta: H301, H311, H331, EUH070

categoria 2 (STOT): H371, H373

2 a)   Restrizioni delle sostanze estremamente preoccupanti

Il prodotto non contiene sostanze identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH e incluse nell'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti, in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso). La medesima restrizione si applica alle sottounità e ai componenti che costituiscono parte del prodotto elencati alla tabella 3.

Non è concessa alcuna deroga a tale criterio per le sostanze candidate estremamente preoccupanti presenti nel prodotto o nelle sottounità o nei componenti elencati in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Tabella 3

Sottounità e componenti cui si applica il criterio 2 a)

Scheda madre con circuiteria (comprese CPU, RAM, unità grafiche)

Dispositivi di memorizzazione dati (HDD e SSD)

Lettore ottico (CD e DVD)

Unità schermo (compresa la retroilluminazione)

Telaio e fissaggi

Alloggiamenti e mascherine

Tastiera, mouse e/o trackpad esterni

Alimentatori interni ed esterni

Cavi di alimentazione esterni CA e CC

Pacchetti di batterie ricaricabili

Nel comunicare tale criterio ai fornitori delle sottounità e dei componenti elencati i richiedenti possono esaminare preventivamente l'elenco delle sostanze candidate di cui al regolamento REACH avvalendosi dell'elenco delle sostanze dichiarabili secondo la norma IEC 62474 (3). L'esame preventivo è basato sull'identificazione della potenziale presenza di sostanze nel prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente compila dichiarazioni di assenza di sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni pari o superiori al limite specificato per il prodotto, le sottounità e i componenti di cui alla tabella 3. Le dichiarazioni fanno riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze candidate pubblicato dall'ECHA (4). Se le dichiarazioni sono effettuate sulla base di un esame preventivo dell'elenco delle sostanze candidate secondo la norma IEC 62474, il richiedente allega anche l'elenco delle sottounità e dei componenti comunicato ai fornitori. La versione dell'elenco delle sostanze dichiarabili secondo la norma IEC 62474 corrisponde all'ultima versione dell'elenco delle sostanze candidate.

2 b)   Restrizioni della presenza di sostanze pericolose specifiche

Le sottounità e i componenti di cui alla tabella 4 non possono contenere le sostanze pericolose ivi specificate in concentrazioni uguali o superiori ai limiti stabiliti.

Tabella 4

Restrizioni delle sostanze applicabili alle sottounità e ai componenti

Gruppo di sostanze o materiale

Ambito di applicazione della restrizione

Limiti di concentrazione (se pertinenti)

Valutazione e verifica

i)

Saldature e contatti metallici

Non è ammessa l'esenzione 7b) ai sensi della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), relativa all'uso di saldature di piombo nei server di piccole dimensioni.

0,1 % p/p

Dichiarazione del fabbricante o dell'assemblatore finale corroborata da una valida relazione di prova.

Metodo di prova: IEC 62321-5

Non è ammessa l'esenzione 8b) ai sensi della direttiva 2011/65/UE, relativa all'uso di cadmio nei contatti elettrici.

0,01 % p/p

ii)

Stabilizzanti, coloranti e contaminanti polimerici

I seguenti composti organostannici classificati nelle classi di pericolo 1 e 2 non possono essere presenti nei cavi di alimentazione e negli alimentatori esterni CA e CC:

ossido dibutilstannico

diacetato dibutilstannico

dilaurato dibutilstannico

maleato dibutilstannico

ossido diottilstannico

dilaurato diottilstannico

n. p.

Dichiarazione del fornitore di sottounità.

Gli alloggiamenti e le mascherine di plastica non possono contenere i seguenti coloranti:

i coloranti azoici in grado di legarsi alle arilammine cancerogene di cui all'appendice 8 del regolamento REACH, e/o

i composti coloranti inclusi nell'elenco delle sostanze dichiarabili ex norma IEC 62474.

n. p.

Dichiarazione del fornitore di sottounità.

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) classificati nelle classi di pericolo 1 e 2 non possono essere presenti in concentrazioni superiori o uguali ai limiti individuali e totali sommati in qualsiasi superficie esterna di plastica o di gomma artificiale di:

notebook e tablet,

tastiere periferiche,

mouse,

stilo e/o trackpad,

cavi di alimentazione esterni.

Va verificata la presenza e la concentrazione dei seguenti IPA:

 

IPA soggetti a restrizioni dal regolamento REACH:

benzo[a]pirene,

benzo[e]pirene,

benzo[a]antracene,

crisene,

benzo[b]fluorantene,

benzo[j]fluorantene,

benzo[k]fluorantene,

dibenzo[a,h]antracene.

 

Ulteriori IPA soggetti a restrizioni:

acenaftene,

acenaftilene,

antracene,

benzo[ghi]perilene,

fluorantene,

fluorene,

indeno[1,2,3-cd]pirene,

naftalene,

fenantrene,

pirene.

I singoli limiti di concentrazione relativi agli IPA soggetti a restrizioni dal regolamento REACH sono pari a 1 mg/kg.

La concentrazione cumulativa totale dei 18 IPA soggetti a restrizioni non può essere superiore a 10 mg/kg.

Relazione di prova da allegare a cura del richiedente per le parti pertinenti delle parti identificate del prodotto.

Metodo di prova: AfPS GS 2014:01 PAK.

iii)

Biocidi

I biocidi aventi una funzione antibatterica non possono essere incorporati nelle parti in plastica o in gomma di tastiere e periferiche.

n. p.

Dichiarazione del fornitore di sottounità.

iv)

Mercurio nella retroilluminazione

Non è ammessa l'esenzione 3 ai sensi della direttiva 2011/65/UE relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL)

n. p.

Dichiarazione del fornitore di sottounità.

v)

Affinanti per vetro

Non è ammesso l'uso dell'arsenico e dei suoi composti nella produzione del vetro delle unità schermo a LCD, delle coperture di vetro degli schermi e del vetro usato nelle superfici dei trackpad.

0,0050 % p/p

Dichiarazione del o dei fornitori di schermi di vetro, corroborata da una relazione analitica di prova.

Valutazione e verifica: il richiedente allega le dichiarazioni di conformità e le relazioni di prova conformemente a quanto prescritto alla tabella 4. Le relazioni di prova, se del caso, sono valide al momento della domanda per il modello in oggetto e per tutti i fornitori associati. Se le sottounità o i componenti aventi le stesse specifiche tecniche provengono da diversi fornitori, è necessario effettuare le prove sulle parti di ciascuno di essi.

2 c)   Restrizioni basate sulle classi di pericolo CLP

I ritardanti di fiamma, i plastificanti, gli additivi e i rivestimenti per l'acciaio, i materiali per i catodi, i solventi e i sali che soddisfano i requisiti di classificazione nelle classi di pericolo CLP di cui alla tabella 2 non possono essere presenti nelle sottounità e nei componenti di cui alla tabella 5 in concentrazioni uguali o superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Tabella 5

Sottounità e componenti cui si applica il criterio 2 c)

Parti contenenti ritardanti di fiamma

Circuiti stampati principali

Unità di elaborazione centrale (CPU)

Connettori e socket

Dispositivi di memorizzazione dati (HDD e SSD)

Alloggiamenti e mascherine di plastica

Alimentatori interni ed esterni

Cavi di alimentazione esterni CA e CC

Parti contenenti plastificanti

Cavi interni

Cavi di alimentazione esterni CA e CC

Alimentatori esterni

Alloggiamenti e mascherine di plastica

Parti contenenti leghe di acciaio inossidabile e/o rivestimenti di nichel

Telai, alloggiamenti, dadi, bulloni, viti e staffe

Pacchetti di batterie ricaricabili

Celle di batterie ricaricabili

i)   Deroghe all'uso di ritardanti di fiamme e plastificanti pericolosi

L'uso di ritardanti di fiamma e di plastificanti rispondenti ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo di cui alla tabella 2 è esonerato da quanto prescritto al criterio 2 c) a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui alla tabella 6. I ritardanti di fiamma contenuti nei materiali di fabbricazione dei cavi di alimentazione CA e CC sono tenuti a soddisfare anche quanto prescritto nel punto ii), lettera b), della tabella 6.

Tabella 6

Condizioni di deroga applicabili all'uso di ritardanti di fiamma e plastificanti

Sostanze e miscele

Sottounità o componenti

Ambito di applicazione della deroga

Valutazione e verifica

Ritardanti di fiamma

i)

Circuito stampato principale

L'uso di ritardanti di fiamma nei laminati delle schede madri gode di deroga a una delle seguenti condizioni:

a)

il ritardante di fiamma è classificato nella classe di pericolo di gruppo 3. Se si effettua una dichiarazione secondo la norma IEC 61249-2-21 (6), una prova al fuoco che simuli uno scorretto smaltimento RAEE del circuito stampato mostra emissioni cancerogene di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ≤ 0,1 mg TEQ/g.

b)

Il ritardante di fiamma è fatto reagire nella resina polimerica e una prova al fuoco che simuli uno scorretto smaltimento RAEE del circuito stampato mostra emissioni di dibenzo-p-diossina polibromurata e furani polibromurati (PBDD/DF) ≤ 0,4 TEQ/g ed emissioni cancerogene di IPA ≤ 0,1 mg TEQ/g.

Dichiarazione del fornitore di sottounità corredata della documentazione di verifica delle classificazioni di pericolo;

e se richiesto:

una relazione di prova indipendente per la combinazione dei materiali della scheda madre, dei componenti e del ritardante di fiamma.

Metodo di prova: ISO 5660 in condizioni di pirolisi ossidativa (IEC 60695-7-1 fuoco di tipo 1b con un flusso di calore di 50 kW/m2).

Quantificazione conformemente alle norme EN 1948 (PBDD/DF) e/o ISO 11338 (IPA).

ii)

Cavi di alimentazione esterni CA e CC

L'uso di ritardanti di fiamma e dei loro catalizzatori gode di deroga a una delle seguenti condizioni:

a)

il ritardante di fiamma e il suo catalizzatore sono classificati nella classe di pericolo di gruppo 3. Se si effettua una dichiarazione secondo la norma IEC 62821 (7) una prova al fuoco del polimero del cavo di alimentazione mostra emissioni di acidi alogenidrici gassosi inferiori a 5,0 mg/g.

b)

I risultati della prova al fuoco per il cavo di alimentazione che simula uno scorretto smaltimento RAEE mostra emissioni di dibenzo-p-diossina policlorurata e dibenzofurani policlorurati (PCDD/DF) ≤ 0,3 ng TEQ/g

I cavi di alimentazione isolati con ritardanti di fiamma sono soggetti alle prescrizione della prova al fuoco di cui al punto ii), lettera b).

Dichiarazione del fornitore di sottounità corredata della documentazione di verifica delle classificazioni di pericolo;

e se richiesto:

una relazione di prova indipendente per il cavo di alimentazione.

Metodo di prova: IEC 60754-1 o ISO 19700 in condizioni sottoventilate (IEC 60695-7-1 fuoco di tipo 3a con un flusso di calore di 50 kW/m2)

Quantificazione PCDD/DF conformemente alla norma EN 1948.

iii)

Alloggiamenti esterni e mascherine di plastica.

I ritardanti di fiamma e i loro catalizzatori classificati nelle classi di pericolo gruppo 2 e 3 godono di deroga all'uso.

Dichiarazione del fornitore di sottounità corredata della documentazione di verifica delle classificazioni di pericolo;

iv)

Sottounità e parti varie:

assemblaggio della CPU

dischi di memorizzazione dati

connettori e socket interni

alimentatori.

I ritardanti di fiamma classificati nella classe di pericolo gruppo 3 godono di deroga all'uso.

Dichiarazione del fornitore di sottounità corredata della documentazione di verifica delle classificazioni di pericolo;

Plastificanti

i)

Cavi di alimentazione esterni e pacchi batteria, alloggiamenti esterni e cavi interni

I plastificanti classificati nella classe di pericolo gruppo 3 godono di deroga all'uso.

Dichiarazione del fornitore di sottounità corredata della documentazione di verifica delle classificazioni di pericolo;

ii)   Deroghe all'uso di additivi, rivestimenti, materiali per i catodi, solventi e sali

L'uso di additivi e rivestimenti metallici, di materiali per i catodi di batterie nonché di solventi e di sali per batterie che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo CLP di cui alla tabella 2 è esonerato da quanto prescritto al criterio 2 c), a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui alla tabella 7.

Tabella 7

Componenti e sottounità che godono di deroga specifica

Sostanze e miscele

Sottounità o componenti

Ambito di applicazione della deroga

Valutazione e verifica

Additivi e rivestimenti metallici

i)

Componenti metallici

Leghe di acciaio inossidabile e rivestimenti resistenti all'abrasione contenenti nichel metallico classificati come H351, H372 e H412.

Condizione di deroga:

il tasso di rilascio di nichel metallico da rivestimenti resistenti all'abrasione delle parti di un involucro che possono essere a contatto cutaneo diretto e prolungato non può superare 0,5 μg/cm2/settimana.

Identificazione delle parti interessate in peso e ubicazione nel prodotto. Se parti dell'involucro esterno entrano a contatto cutaneo diretto e prolungato, si allega una relazione di prova.

Metodo di prova:

EN 1811

Materiali per i catodi di celle di batterie

ii)

Batterie a ioni di litio e polimeri

Materiali per i catodi di celle classificati nelle classi di pericolo gruppo 2 e 3 tra cui:

ossido di litio cobalto

diossido di litio manganese

fosfato di litio ferro

ossido di litio cobalto nichel manganese

Dichiarazione del fornitore di batterie o di celle corredata della documentazione di verifica delle classificazioni di pericolo.

Solventi e sali per elettroliti di batterie

Solventi e sali per elettroliti classificati nelle classi di pericolo gruppo 2 e 3: tra cui:

carbonato di propilene

carbonato di etilene

dietilcarbonato

dimetilcarbonato

etilmetilcarbonato

litio esafluorofosfato

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità al criterio 2 c). La dichiarazione è corroborata da informazioni concernenti i ritardanti di fiamma, i plastificanti, gli additivi e i rivestimenti metallici, i materiali per i catodi, i solventi e i sali usati nelle sottounità e nei componenti di cui alla tabella 5, congiuntamente alle dichiarazioni relative alla rispettiva classificazione o non classificazione di pericolo.

Si comunicano le seguenti informazioni a sostegno delle dichiarazioni relative alla classificazione o non classificazione di pericolo per ogni sostanza o miscela:

il numero CAS, CE o di elenco (se disponibile per le miscele),

la forma fisica e lo stato in cui è usata una sostanza,

le classi di pericolo CLP armonizzate per le sostanze,

le iscrizioni autoclassificate nella banca dati REACH delle sostanze registrate dell'ECHA (8) (se non è disponibile una classificazione armonizzata),

le classificazioni delle miscele conformemente ai criteri stabiliti dal regolamento CLP.

Per quanto riguarda le iscrizioni autoclassificate nella banca dati delle sostanze registrate nell'ambito del regolamento REACH, sono da considerare prioritarie quelle provenienti dalle domande congiunte.

Se una classificazione è registrata come «carente di dati» o «inconcludente» conformemente alla banca dati delle sostanze registrate a norma del regolamento REACH, o se una sostanza non è ancora stata registrata nel sistema REACH, si comunicano i dati tossicologici che soddisfano quanto prescritto all'allegato VII del regolamento REACH sufficienti a dimostrare autoclassificazioni concludenti a norma dell'allegato I del regolamento CLP e degli orientamenti dell'ECHA. Nel caso di una registrazione indicata come «carente di dati» o «inconcludente», le autoclassificazioni sono verificate, con accettazione delle seguenti fonti:

studi tossicologici e valutazioni di rischio a cura di agenzie di regolamentazione omologhe (9), organismi di regolamentazione degli Stati membri o organismi intergovernativi;

una scheda dati di sicurezza integralmente compilata a norma dell'allegato II del regolamento REACH;

un parere documentato di un esperto, redatto da un tossicologo professionista. Questo documento è basato su una disamina della letteratura scientifica e dei dati di prova esistenti, se del caso corroborati da risultati di nuove prove svolte da laboratori indipendenti secondo metodi riconosciuti dall'ECHA;

un attestato, se del caso basato su un parere di un esperto, rilasciato da un organismo accreditato di valutazione della conformità che effettua valutazioni di rischio a norma dei sistemi di classificazione dei pericoli GHS o CLP.

Conformemente all'allegato XI del regolamento REACH, le informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze o miscele possono essere ottenute con mezzi diversi dalle prove, per esempio attraverso l'uso di metodi alternativi come i metodi in vitro, mediante modelli di relazioni quantitative struttura-attività o con l'uso del raggruppamento o del nesso esistente.

Per le sostanze e le miscele di cui alle tabelle 6 e 7 che godono di una deroga, il richiedente dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni di deroga. Se sono richieste relazioni di prova, queste devono essere valide al momento della domanda del modello in oggetto.

Criterio 3. Prolungamento della durata di vita

3 a)   Prova di durabilità per i computer portatili

i)   Prove applicabili ai notebook

Il modello di notebook supera le prove di durabilità. Di ogni modello si verifica che funzioni come indicato e rispetti i requisiti prestazionali stabiliti previa esecuzione delle prove obbligatorie di cui alla tabella 8 e di almeno una delle prove supplementari di cui alla tabella 9.

Tabella 8

Specifica della prova obbligatoria di durabilità per i notebook

Prova

Condizioni di prova e requisiti funzionali di prestazione

Metodi di prova

Resistenza agli urti

Specifica:

si applica a tre riprese un'onda d'urto semisinusoidale di almeno 40 G, per una durata minima di 6 ms alle parti superiore, inferiore, destra, sinistra, anteriore e posteriore del prodotto.

Requisito funzionale:

durante la prova il notebook resta acceso, con un'applicazione in funzione. Durante la prova continua a funzionare.

IEC 60068

Parte 2-27: Ea

Parte 2-47

Resistenza alle vibrazioni

Specifica:

si applicano, per almeno un ciclo di scansione, vibrazioni sinusoidali casuali nella gamma di frequenza da 5 Hz fino a un massimo di 250 Hz all'estremità di ogni asse, sulla parte superiore, inferiore, destra, sinistra, anteriore e posteriore del prodotto.

Requisito funzionale:

durante la prova il notebook resta acceso, con un'applicazione in funzione. Durante la prova continua a funzionare.

IEC 60068

Parte 2-6: Fc

Parte 2-47

Cadute accidentali

Specifica:

il notebook è fatto cadere da un'altezza di 76 cm su una superficie resistente rivestita di legno spesso almeno 30 mm. Si provoca una caduta sui lati superiore, inferiore, destro, sinistro, anteriore e posteriore, nonché su ciascun angolo inferiore.

Requisito funzionale:

durante la prova il notebook è spento e si riaccende correttamente dopo ogni caduta. In seguito a ogni prova l'alloggiamento resta integro e lo schermo non subisce danni.

IEC 60068

Parte 2-31: Ec (caduta libera, procedura 1)


Tabella 9

Specifiche della prova supplementare di durabilità per i notebook

Prova

Condizioni di prova e parametri di riferimento prestazionali

Metodi di prova

Resistenza alla temperatura

Specifica:

il notebook è soggetto ad almeno 4 cicli di esposizione di 24 ore in camera di prova. Il notebook è acceso durante un ciclo freddo a – 25 °C e un ciclo caldo secco a + 40 °C. Il notebook è spento durante un ciclo freddo a – 50 °C e un ciclo caldo secco fra + 35° e + 60 °C.

Requisito funzionale:

il notebook è controllato per verificarne il funzionamento dopo ciascuno dei 4 cicli di esposizione.

IEC 60068

Parte 2-1: Ab/e

Parte 2-2: B

Resilienza dello schermo

Specifica:

si svolgono due prove di carico. Si applica uniformemente sullo schermo un carico minimo di 50 kg. Si applica uniformemente sul centro dello schermo un carico minimo di 25 kg. Durante ogni prova il notebook è appoggiato su una superficie piana.

Requisito funzionale:

successivamente all'applicazione di ciascun peso si accerta l'assenza di righe, macchie e crepe sulla superficie dello schermo e nei pixel.

Il richiedente conferma le apparecchiature e la configurazione della prova.

Infiltrazione di acqua

Specifica:

la prova è effettuata due volte. Si versano uniformemente sulla tastiera del notebook oppure su tre punti distinti almeno 30 ml di liquido, che viene fatto quindi defluire attivamente dopo al massimo 5 secondi; il computer è quindi sottoposto a prova di funzionalità dopo 3 minuti. La prova è effettuata con un liquido caldo e un liquido freddo.

Requisito funzionale:

il notebook resta acceso durante e dopo la prova. Il notebook è quindi smontato e ispezionato visivamente per verificare il superamento del collaudo per l'infiltrazione di acqua secondo la norma IEC 60529.

Condizioni di collaudo: IEC 60529 (infiltrazione d'acqua)

Durata di vita della tastiera

Specifica:

si applicano alla tastiera 10 milioni di battute casuali. Il numero di battute per tasto è ponderato per riflettere i tasti maggiormente usati.

Requisito funzionale:

i tasti sono quindi controllati per accertarne l'integrità e la funzionalità.

Il richiedente conferma le apparecchiature e la configurazione della prova.

Durata di vita della cerniera dello schermo

Specifica:

lo schermo è aperto del tutto e successivamente richiuso 20 000 volte.

Requisito funzionale:

lo schermo è quindi controllato per accertare eventuali perdite di stabilità nonché l'integrità della cerniera.

Il richiedente conferma le apparecchiature e la configurazione della prova.

ii)   Prove applicabili ai tablet e ai notebook 2-in-1

Il modello di tablet o il componente tablet di un notebook 2-in-1 supera le prove di durabilità. Di ogni modello si verifica che funzioni come indicato e che rispetti i requisiti prestazionali stabiliti per ciascuna prova come indicato alla tabella 10.

Tabella 10

Specifica della prova obbligatoria di durabilità per i tablet e i notebook 2-in-1

Prova

Condizioni di prova e requisiti funzionali di prestazione

Metodi di prova

Cadute accidentali

Specifica:

il tablet è fatto cadere da un'altezza di 76 cm su una superficie resistente rivestita di legno spesso almeno 30 mm. Si provoca una caduta sui lati superiore, inferiore, destro, sinistro, anteriore e posteriore, nonché su ciascun angolo inferiore.

Requisito funzionale:

durante la prova il tablet è spento e si riaccende correttamente dopo ogni caduta. In seguito a ogni prova l'alloggiamento resta integro e lo schermo non subisce danni.

IEC 60068

Parte 2-31: Ec (caduta libera, procedura 1)

Resilienza dello schermo

Specifica:

si svolgono due prove di carico. Si applica uniformemente sullo schermo un carico minimo di 50 kg. Si applica uniformemente sul centro dello schermo un carico minimo di 25 kg Durante ogni prova il tablet è appoggiato su una superficie piana.

Requisito funzionale:

successivamente all'applicazione di ciascun peso si accerta l'assenza di righe, macchie e crepe sulla superficie dello schermo e nei pixel.

Il richiedente conferma le apparecchiature e la configurazione della prova.

Valutazione e verifica: il richiedente allega le relazioni di prova a dimostrazione che il modello è stato sottoposto a prova e che soddisfa i requisiti di prestazione funzionale relativi alla durabilità. La verifica è eseguita da un laboratorio indipendente. Per lo stesso modello si accettano le prove esistenti, senza necessità di effettuarne di nuove, svolte secondo specifiche uguali o più rigorose.

3 b)   Qualità e durata di vita delle batterie ricaricabili

i)

Durata di vita minima della batteria: i notebook, i tablet e i notebook 2-in-1 offrono all'utente almeno 7 ore di durata della batteria ricaricabile dopo la prima ricarica integrale.

Per i notebook, il parametro di riferimento è dato:

per i prodotti destinati a uso domestico e di consumo, dallo scenario Futuremark PCMark «Home»;

per i prodotti destinati a un uso professionale, dallo scenario BAPCo Mobilemark «Office productivity». Per i modelli a cui si possono applicare i margini Energy Star TECgraphics si utilizza invece lo scenario «MEDIA creation & consumption».

ii)

Prestazione del ciclo di carica: le batterie ricaricabili dei notebook, dei tablet e dei notebook 2-in-1 possiedono i seguenti requisiti prestazionali, a seconda che la batteria ricaricabile possa essere cambiata con o senza l'ausilio di utensili [come indicato al criterio 3 d)]:

i modelli le cui batterie possono essere cambiate senza utensili mantengono l'80 % della capacità iniziale minima dichiarata dopo 750 cicli di ricarica;

i modelli le cui batterie non possono essere cambiate senza utensili mantengono l'80 % della capacità iniziale minima dichiarata dopo 1 000 cicli di ricarica;

Tale prestazione è verificata per i pacchi di batterie ricaricabili o per le relative singole celle secondo la norma IEC EN 61960, prova di resistenza nei cicli, da effettuarsi a 25 °C e a un tasso di 0,2 ItA oppure 0,5 ItA (procedura di prova accelerata). La carica parziale può essere usata per soddisfare tale prescrizione, come indicato al sottocriterio 3 b) iii).

iii)

Opzione di carica parziale per realizzare le prestazioni del ciclo di carica: i requisiti prestazionali descritti al sottocriterio 3 b) ii) possono essere realizzati avvalendosi dei programmi preinstallati e del firmware che carica parzialmente la batteria fino all'80 % della capacità. In tal caso la carica parziale è impostata come modalità normale di carica e la prestazione della batteria è quindi verificata fino all'80 % della carica conformemente a quanto prescritto al sottocriterio 3 b) ii). La carica parziale massima offre una durata della batteria conforme a quanto prescritto al sottocriterio 3 b) i).

iv)

Garanzia minima: il richiedente offre una garanzia commerciale minima di due anni sulle batterie difettose (10).

v)

Informazioni agli utenti: le informazioni relative a fattori noti che incidono sulla durata di vita delle batterie ricaricabili nonché le istruzioni sulle modalità per prolungarne la durata di vita sono incluse nel software di gestione energetica preinstallato e nel manuale d'istruzioni, nonché sono pubblicate sul sito web del fabbricante.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una relazione di prova indipendente che dimostra che il pacchetto di batterie ricaricabili o il tipo di celle che compongono il pacchetto usato nel prodotto sono conformi con la durata di vita e il ciclo di carica specificati della batteria ricaricabile. La carica parziale e il metodo di prova accelerata specificati nella norma IEC EN 61960 possono essere usati per dimostrare la conformità. Il richiedente allega inoltre la versione dimostrativa del programma di gestione energetica nonché il testo del manuale di istruzioni e delle pubblicazioni sul web.

3 c)   Affidabilità e protezione del disco di memorizzazione dati

i)   Computer desktop, stazioni di lavoro, thin client e server di piccole dimensioni

Il disco o i dischi di memorizzazione dati usati nei computer desktop, nelle stazioni di lavoro e nei thin client commercializzati per uso professionale hanno un tasso d'errore annualizzato stimato (Annualised Failure Rate, AFR) (11) inferiore allo 0,25 %.

I server di piccole dimensioni hanno un AFR stimato inferiore allo 0,44 % e un tasso di errore di bit relativo a dati non recuperabili inferiore a 1 su 1016 bit.

ii)   Notebook

Il disco primario di memorizzazione dati usato nei notebook risponde a specifiche concepite per proteggere sia il disco che i dati dagli urti e dalle vibrazioni. Tale disco è conforme a uno dei seguenti criteri:

il disco rigido (HDD) è progettato per resistere a un'onda d'urto semisinusoidale di 400 G (in funzione) e 900 G (non in funzione) per 2 ms senza danni ai dati o al funzionamento del disco,

la testina del disco HDD deve ritirarsi dalla superficie del disco in non oltre 300 ms dal momento dell'individuazione della caduta dell'apparecchio,

si usa una tecnologia di disco di memorizzazione a stato solido come SSD (disco a stato solido) o eMMC (scheda memoria multimediale integrata).

Valutazione e verifica: il richiedente allega una specifica relativa al disco o ai dischi integrati nel prodotto. Tale documento è fornito dal fabbricante di dischi e, per quanto attiene alla resistenza agli urti e alla retrazione della testina del disco, da una relazione tecnica indipendente che verifica la conformità del disco ai requisiti prestazionali.

3 d)   Possibilità di upgrading e riparabilità

Ai fini dell'aggiornamento dei componenti più obsoleti o per effettuare riparazioni e sostituzioni di parti o componenti usurati, si soddisfano le seguenti condizioni:

i)

progettazione per l'aggiornamento e la riparazione: i seguenti componenti di computer sono facilmente accessibili e sostituibili con l'ausilio di utensili universali (ossia utensili di uso diffuso, disponibili in commercio, come cacciavite, spatola, pinza o pinzette):

memorizzazione dati (HDD, SSD o eMMC);

memoria (RAM);

unità di assemblaggio dello schermo e di retroilluminazione (se integrata);

tastiera e trackpad (se presente);

unità ventola di raffreddamento (in computer desktop, stazioni di lavoro e server di piccole dimensioni).

ii)

Sostituzione della batteria ricaricabile: il pacchetto di batterie ricaricabili è facilmente estraibile da parte sia di un utente non professionale sia di un fornitore professionista di servizi di riparazione, secondo le fasi in appresso (12). Le batterie ricaricabili non possono essere incollate né saldate al prodotto e non vi sono nastri metallici, strisce adesive o cavi che impediscono l'accesso alla batteria. Si applica inoltre quanto segue in merito alla facilità di estrazione:

per i notebook e i computer portatili all-in-one è possibile estrarre la batteria ricaricabile manualmente senza l'ausilio di utensili,

per i miniportatili è possibile estrarre la batteria ricaricabile al massimo in tre fasi con un cacciavite,

per i tablet e i notebook 2-in-1 è possibile estrarre la batteria ricaricabile al massimo in quattro fasi con un cacciavite e uno spudger.

Nel manuale di riparazione o sul sito web del fabbricante figurano istruzioni semplici sulle modalità di rimozione delle batterie.

iii)

Manuale di riparazione: il richiedente fornisce istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione (per esempio copia cartacea o elettronica, video) per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto al fine di sostituire componenti essenziali o parti destinate a essere aggiornate o riparate. Queste informazioni sono a disposizione del pubblico o possono essere ottenute inserendo il numero di serie univoco del prodotto in una pagina web. Sulla parte interna dell'alloggiamento dei computer fissi è inoltre presente un diagramma che illustra l'ubicazione dei componenti elencati al punto i) e come accedervi per sostituirli. Nel caso dei computer portatili il diagramma che illustra l'ubicazione della batteria, dei dischi di memorizzazione e della memoria è presente nel manuale d'istruzioni preinstallato e sul sito web del fabbricante per un periodo almeno quinquennale.

iv)

Servizio assistenza/informazioni: nel manuale di istruzioni o sul sito web del fabbricante devono essere presenti informazioni in merito al servizio di assistenza e riparazione del computer, compresi i relativi recapiti. Durante il periodo di garanzia di cui al punto vi) queste informazioni possono essere limitate ai fornitori di servizi autorizzati del richiedente.

v)

Disponibilità dei pezzi di ricambio: il richiedente garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio originali o retrocompatibili, comprese le batterie (se pertinente) per almeno cinque anni dalla fine della produzione del modello.

vi)

Garanzia commerciale: il richiedente offre una garanzia almeno triennale senza costi aggiuntivi valida a decorrere dall'acquisto del prodotto. Tale garanzia comprende un accordo di servizio con opzioni di ritiro e restituzione o di riparazione in loco per il consumatore. La garanzia è offerta senza pregiudicare gli obblighi giuridici del fabbricante e del rivenditore derivanti dalla legislazione nazionale.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara all'organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti. Il richiedente fornisce inoltre:

una copia del manuale d'istruzioni,

una copia del manuale di riparazione e dei diagrammi connessi,

una descrizione corredata di illustrazioni a dimostrazione della conformità relativamente all'estrazione della batteria,

una copia della garanzia e dell'accordo di servizio,

immagini di eventuali diagrammi, marchi e istruzioni sull'alloggiamento.

Criterio 4. Progettazione, scelta del materiale e gestione di fine vita

4 a)   Scelta dei materiali e riciclabilità

I richiedenti soddisfano almeno la parte i) del criterio unitamente alla parte ii) o alla parte iii). Sono esonerati dai sottocriteri ii) e iii) i tablet, i miniportatili, i notebook 2-in-1 e i prodotti con alloggiamento metallico.

i)

Informazioni sui materiali per agevolare il riciclaggio: le parti in plastica di peso superiore a 25 g per i tablet e a 100 g per tutti gli altri computer sono marchiate conformemente alle norme ISO 11469 e ISO 1043, sezioni 1-4. I marchi sono di dimensioni sufficienti e ubicati in posizione da consentire un'identificazione agevole. Si ammettono deroghe nei seguenti casi:

schede stampate, schede in polimetil metacrilato (PMMA) e plastiche ottiche per schermi che ne sono parte integrante,

se il marchio incide sulle prestazioni o sulla funzionalità della parte in plastica,

se è tecnicamente impossibile apporre il marchio a causa del metodo produttivo,

se il marchio genera maggiori tassi di difetto al momento del controllo di qualità, traducendosi in uno spreco di materiali evitabile,

se le parti non possono essere marchiate a causa della mancanza di spazio sulla superficie disponibile per apporre un marchio leggibile per l'addetto al riciclaggio.

ii)

Migliorare la riciclabilità degli alloggiamenti e delle mascherine di plastica:

le parti non contengono inserti metallici incollati né incorporati durante lo stampaggio, a meno che non possano essere rimossi con l'ausilio di utensili di uso comune. Le istruzioni per lo smontaggio mostrano come rimuoverli [cfr. criterio 3 d)].

Per le parti di peso superiore a 25 g (tablet) e 100 g (tutti gli altri computer) i seguenti trattamenti e additivi non possono produrre una resina riciclata con una riduzione > 25 % nella prova d'urto di Izod quando sono testati secondo la norma ISO 180:

vernici e rivestimenti,

ritardanti di fiamma e loro catalizzatori.

I risultati delle prove esistenti per la resina riciclata sono accettati a condizione che tale resine siano ottenute dallo stesso materiale di partenza delle parti in plastica di cui è composto il prodotto.

iii)

Contenuto minimo di plastica riciclata: il prodotto contiene mediamente almeno il 10 % di plastica riciclata post-consumo, rispetto alla plastica totale (in peso) del prodotto, escluse le schede a circuiti stampati e le plastiche ottiche dello schermo. Se il contenuto riciclato è superiore al 25 %, la casella di testo che accompagna l'Ecolabel può recare tale menzione [cfr. criterio 6 b)].

Valutazione e verifica: il richiedente verifica la riciclabilità allegando relazioni di prove meccaniche/fisiche valide conformi alla norma ISO 180 nonché le istruzioni di smontaggio. Sono accettate le relazioni di prova valide ottenute dagli addetti al riciclaggio di plastica, dai fabbricanti di resine o mediante prove pilota indipendenti.

Il richiedente trasmette all'organismo competente un diagramma esploso del computer o delle parti con un elenco in forma scritta o audiovisiva. Tale diagramma identifica le parti in plastica attraverso il loro peso, la loro composizione polimerica e i relativi marchi conformi alle norme ISO 11469 e ISO 1043. Le dimensioni e la posizione dei marchi sono illustrate visivamente e, se sono applicabili deroghe, se ne comunicano le motivazioni tecniche.

Il richiedente allega la verifica certificata da fonti indipendenti e la tracciabilità dei componenti di plastica fino ai fornitori in caso di dichiarazioni di contenuto riciclato post-consumo. Le dichiarazioni relative al contenuto medio possono essere calcolate su base periodica o annuale per il modello.

Criterio 4 b) Progettazione per lo smontaggio e il riciclaggio

Ai fini del riciclaggio i computer sono progettati in modo che i componenti e le parti rilevanti possano essere agevolmente estratti dal prodotto. Si effettua una prova di smontaggio conformemente alla procedura di prova di cui all'appendice. Durante la prova si registrano il numero di fasi necessarie nonché gli utensili e le azioni necessari per estrarre i componenti e le parti di cui ai punti i) e ii).

i)

Durante la prova di smontaggio, sono estratti i seguenti componenti e parti rilevanti, se pertinenti per il prodotto:

tutti i prodotti

schede a circuiti stampati > 10 cm2 connesse alle funzioni di calcolo

Computer fissi

alimentatore interno

dischi HDD

Computer portatili

batteria ricaricabile

Schermi (se integrati nell'alloggiamento del prodotto)

Schede a circuiti stampati > 10 cm2

unità transistor a pellicola sottile e relativi conduttori nelle unità di visualizzazione > 100 cm2

unità di retroilluminazione a LED

ii)

Durante la prova si estraggono almeno due dei seguenti componenti e parti pertinenti, scelti secondo la pertinenza al prodotto, successivamente a quelli menzionati al punto i):

dischi HDD (prodotti portatili)

dischi ottici (se presenti)

schede a circuiti stampati ≤ 10 cm2 e > 5 cm2

unità altoparlanti (notebook, computer desktop integrati e computer portatili all-in-one)

pellicola guida luminosa in polimetil metacrilato (PMMA) (se le dimensioni dello schermo sono > 100 cm2)

Valutazione e verifica: il richiedente trasmette all'organismo competente una relazione di prova sullo smontaggio, nella quale si illustra in dettaglio la sequenza di smontaggio adottata, compresa una descrizione dettagliata delle fasi e delle procedure specifiche, per quanto attiene alle parti e ai componenti rilevanti di cui ai punti i) e ii).

La prova di smontaggio può essere effettuata:

dal richiedente, o da un fornitore incaricato, presso i rispettivi laboratori, o

da un organismo di prova indipendente, o

da una società di riciclaggio autorizzata a trattare rifiuti elettrici a norma dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o certificata secondo la regolamentazione nazionale.

Criterio 5. Responsabilità sociale dell'impresa

5 a)   Approvvigionamento di minerali provenienti da zone senza conflitti

Il richiedente promuove l'approvvigionamento sostenibile di stagno, tantalio, tungsteno e relativi minerali nonché oro da zone di conflitto e ad alto rischio:

i)

attenendosi alle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, e

ii)

promuovendo una produzione e un commercio responsabili dei minerali nelle zone di conflitto e ad alto rischio relativamente a quelli identificati usati nei componenti del prodotto secondo le linee guida dell'OCSE.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a tali prescrizioni congiuntamente alle seguenti informazioni a sostegno:

una relazione sulle attività relative al dovere di diligenza lungo la catena di approvvigionamento per i quattro minerali identificati. Sono accettati i documenti giustificativi come le certificazioni di conformità rilasciate a norma del regime unionale,

l'identificazione dei componenti che contengono i minerali indicati e i relativi fornitori nonché il sistema o il progetto di catena di approvvigionamento utilizzato ai fini dell'approvvigionamento responsabile.

5 b)   Condizioni di lavoro e diritti umani durante la fabbricazione

Nell'ottica della dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del patto mondiale delle Nazioni Unite (Global Compact), dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e degli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali, il richiedente ottiene una verifica indipendente, corroborata da controlli in loco, attestante che i principi applicabili contenuti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL e le disposizioni supplementari in appresso sono stati rispettati presso lo stabilimento di assemblaggio finale del prodotto.

Convenzioni fondamentali dell'OIL:

i)

Lavoro minorile:

Convenzione concernente l'età minima, 1973 (n. 138)

Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999 (n. 182)

ii)

Lavoro forzato ed obbligatorio:

Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio, 1930 (n. 29) e protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato

Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)

iii)

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva:

Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87)

Convenzione concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98)

iv)

Discriminazione:

Convenzione sulla parità di retribuzione, 1951 (n. 100)

Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e professione, 1958 (n. 111)

Disposizioni supplementari:

v)

Orario di lavoro:

Convenzione OIL sull'orario di lavoro (industria), 1919 (n. 1)

vi)

Retribuzione:

Convenzione OIL sulla fissazione del salario minimo, 1970 (n. 131)

Salario di sussistenza: il richiedente garantisce che i salari corrisposti per una settimana lavorativa normale soddisfino sempre almeno le norme minime del settore, siano sufficienti a soddisfare le esigenze di base del personale e forniscano un certo reddito discrezionale. L'attuazione è verificata in riferimento agli orientamenti SA8000 (14) sulle retribuzioni;

vii)

Salute e sicurezza

Convenzione OIL per la sicurezza e l'igiene del lavoro, 1981 (n. 155)

Convenzione OIL in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro, 1990 (n. 170)

Ove il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva sono limitati dalla legislazione, l'impresa riconosce le legittime associazioni dei lavoratori con cui tenere un dialogo in merito alle questioni afferenti il posto di lavoro.

Il processo di audit comprende consultazioni con parti interessate esterne nelle zone circostanti i siti di produzione, compresi i sindacati, le comunità, le ONG e gli esperti del lavoro. Il richiedente pubblica in linea i risultati aggregati e gli esiti fondamentali degli audit per dimostrare ai consumatori interessati le prestazioni dei propri fornitori.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità a tali prescrizioni fornendo copia dei certificati di conformità nonché le relazioni di audit a sostegno per ciascuno stabilimento di assemblaggio finale del prodotto per il modello per il quale richiede l'Ecolabel, congiuntamente a un collegamento web in cui è reperibile la pubblicazione in linea dei risultati e delle conclusioni.

Gli audit in situ indipendenti sono svolti da ispettori qualificati per valutare la conformità della catena di approvvigionamento del settore dell'elettronica alle norme sociali o ai codici di condotta oppure, nei paesi che hanno ratificato la convenzione dell'OIL sull'ispezione del lavoro, 1947 (n. 81), e la supervisione dell'OIL indica che il sistema nazionale di ispezione del lavoro è efficace e il relativo ambito di applicazione include i settori elencati in precedenza (15), da un ispettore/i del lavoro nominato/i da un'autorità pubblica.

Si accettano le certificazioni valide rilasciate da sistemi o processi di ispezione di parti terze che, congiuntamente o in parte, accertino la conformità ai principi applicabili delle convenzioni fondamentali dell'OIL elencate e alle disposizioni supplementari sull'orario di lavoro, la retribuzione nonché la salute e la sicurezza. Tali certificazioni dovranno essere state rilasciate in data non anteriore a 12 mesi dalla loro trasmissione.

Criterio 6. Informazioni agli utenti

6 a)   Istruzioni per l'uso

Il computer è venduto allegando le istruzioni per l'uso in cui figurano consigli sulle prestazioni ambientali del prodotto. Le informazioni devono essere presentate nelle istruzioni d'uso in un unico punto di facile individuazione, nonché sul sito web del fabbricante. Queste informazioni devono comprendere almeno:

i)

consumo energetico: il consumo energetico, ossia il valore TEC conforme a ENERGY STAR v6.1 nonché la potenza massima assorbita per ciascuna modalità operativa. Sono inoltre presenti istruzioni sulle modalità di utilizzo dell'impostazione di risparmio energetico dell'apparecchio, oltre alla menzione che l'efficienza energetica riduce il consumo energetico e consente quindi un risparmio economico con la riduzione delle bollette;

ii)

le seguenti indicazioni sui modi per ridurre il consumo di energia quando il computer non è utilizzato:

spegnere il computer riduce il consumo di energia ma consuma in ogni caso una certa quantità di elettricità,

ridurre la luminosità dello schermo riduce il consumo di energia,

i salvaschermi possono impedire che lo schermo del computer entri in modalità a risparmio energetico quando non è utilizzato. Accertarsi che non siano attivati salvaschermi sul personal computer può pertanto ridurre il consumo energetico,

la ricarica dei tablet attraverso un'interfaccia USB di un altro computer desktop o notebook può aumentare il consumo energetico se si lascia tale computer in stato inattivo (con consumo di energia) solo per ricaricare il tablet;

iii)

per i notebook, i tablet e i notebook 2-in-1 le informazioni relative al fatto che l'aumento della durata di vita del computer riduce l'impatto ambientale complessivo del prodotto;

iv)

le seguenti indicazioni sui modi per prolungare la durata di vita del computer:

informazioni che illustrano all'utente i fattori che incidono sulla durata di vita delle batterie ricaricabili nonché istruzioni all'utente per agevolare la durata di vita di tali batterie (solo per i computer portatili a batteria ricaricabile),

istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto al fine di sostituire componenti essenziali o parti destinate a essere aggiornate o riparate,

nel manuale di istruzioni o sul sito web del fabbricante devono essere presenti informazioni in merito al servizio di assistenza e riparazione del computer, compresi i relativi recapiti. Il servizio assistenza non dovrebbe essere limitato ai soli fornitori di servizi autorizzati del richiedente;

v)

istruzioni per il corretto smaltimento dei computer, comprese istruzioni distinte per il corretto smaltimento delle batterie ricaricabili presso gli appositi punti di raccolta o mediante i programmi di ritiro applicati dai rivenditori, a seconda dei casi, conformemente alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

vi)

le informazioni relative all'assegnazione dell'Ecolabel UE al prodotto con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l'indicazione del sito web http://www.ecolabel.eu per ottenere ulteriori informazioni;

vii)

il manuale d'istruzioni e di riparazione è fornito in versione a stampa e anche in linea, in forma elettronica, per un periodo almeno quinquennale.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara all'organismo competente la conformità del prodotto a tali requisiti e gli trasmette il link alla versione in linea o una copia del manuali d'istruzioni e di riparazione.

6 b)   Informazioni riportate sull'Ecolabel UE

In caso di utilizzo della versione estesa del logo (etichetta facoltativa) devono comparire tre delle seguenti diciture:

«Ad alta efficienza energetica»

«Progettato per durare più a lungo» (solo per i notebook, i notebook 2-in-1 e i tablet)

«Meno sostanze pericolose»

«Progettato per essere facile da riparare, aggiornare e riciclare»

«Condizioni di lavoro in fabbrica verificate»

Se il contenuto di plastica riciclata è superiore al 25 % della plastica totale (in peso), può essere aggiunto:

«Contiene xy % di plastica riciclata post-consumo»

Il documento «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sull'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente allega un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio sul quale è apposto l'Ecolabel UE, congiuntamente a una dichiarazione di conformità al presente criterio.


(1)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(2)  Le categorie sono definite secondo la larghezza di banda del buffer di frame in Gigabyte per secondo (Gb/s).

(3)  Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), IEC 62474: Dichiarazione dei materiali per i prodotti e per l'industria elettrotecnica, http://std.iec.ch/iec62474

(4)  ECHA, Sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

(5)  Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

(6)  Secondo la norma IEC 61249-2-21 le dichiarazioni possono essere effettuate per la composizione «priva di alogeni» del materiale di un circuito stampato.

(7)  Secondo la norma IEC 62821 le dichiarazioni possono essere effettuate per i cavi «privi di alogeni a bassa densità di fumo».

(8)  ECHA, Banca dati delle sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

(9)  ECHA, Cooperazione con le agenzie di regolamentazione analoghe, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(10)  Fra i difetti si annovera l'impossibilità di caricare e di rilevare la connessione della batteria. Una diminuzione progressiva della capacità della batteria dovuta all'uso non è considerata difetto, a meno che non sia coperta da una specifica disposizione di garanzia.

(11)  Tale tasso è calcolato sulla base del tempo medio tra due guasti (MTBF), in base a Bellcore TR-NWT-000332, numero 6, 12/97 o a dati raccolti sul campo.

(12)  Una fase consiste in un'operazione che si conclude con la rimozione di un componente o di una parte e/o con l'utilizzo di un nuovo utensile.

(13)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(14)  Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org

(15)  Cfr. ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) e orientamenti nel manuale d'istruzioni.

(16)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

APPENDICE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA PROVA DI SMONTAGGIO DEL PRODOTTO

a)   Termini e definizioni

i)

Parti e componenti rilevanti: parti e/o componenti interessati dal processo di estrazione.

ii)

Fase di smontaggio: operazione che si conclude con la rimozione di un componente o di una parte e/o con l'utilizzo di un nuovo utensile.

b)   Condizioni operative della prova

i)

Addetti: la prova è effettuata da una persona.

ii)

Campione di prova: il prodotto campione destinato a essere utilizzato nella prova è integro.

iii)

Utensili per l'estrazione: le operazioni di estrazione sono eseguite con l'ausilio di utensili manuali o elettrici di normale diffusione commerciale (per esempio pinze, cacciavite, taglierini e martelli, secondo le norme ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601).

iv)

Sequenza di estrazione: la sequenza di estrazione è documentata e, se la prova sarà effettuata da terzi, si forniscono le relative informazioni agli esecutori dell'estrazione.

c)   Documentazione e registrazione delle condizioni e delle fasi della prova

i)

Documentazione delle fasi: ogni fase della sequenza di estrazione è documentata e se ne specificano gli utensili ad ognuna di esse associati.

ii)

Mezzi di registrazione: per l'estrazione dei componenti si possono scattare fotografie e registrare video. Tali documenti consentono di identificare chiaramente le fasi della sequenza di estrazione.


12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1372 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2016

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Lettonia e Polonia

[notificata con il numero C(2016) 5319]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. L'elenco comprende alcune zone della Lettonia e della Polonia.

(2)

Nell'agosto 2016 si sono verificati casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nella zona di Tukums in Lettonia. Tale zona figura nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE ed è nelle immediate vicinanze delle zone della Lettonia non soggette a restrizioni. Nell'agosto 2016 si è verificato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici a Gulbenes, in Lettonia, che figura nella parte II dell'allegato di tale decisione. Il verificarsi di questo secondo focolaio costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Di conseguenza, determinate zone della Lettonia di cui alla parte I dovrebbero essere ora elencate nella parte II, alcune nuove zone della Lettonia dovrebbero essere incluse nell'elenco di cui alla parte I e alcune zone della Lettonia di cui alla parte II dovrebbero essere incluse nell'elenco di cui alla parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(3)

Nell'agosto 2016 si è verificato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nella provincia di Wysokie Mazowieckie in Polonia, in una zona attualmente elencata nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di tale focolaio e l'assenza di circolazione virale della malattia nelle popolazioni di suini selvatici in prossimità del focolaio costituiscono un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Nell'agosto 2016 si è verificato un altro focolaio di peste suina africana nei suini domestici a nella provincia di Siemiatycze, in Polonia, nelle immediate vicinanze del confine con la Bielorussia. Il verificarsi di questo secondo focolaio, insieme alla situazione sconosciuta in tale paese terzo confinante, costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Alcune zone della Polonia di cui alla parte I dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte III e alcune nuove zone della Polonia dovrebbero essere inserite nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(4)

L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici colpite dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati da tale malattia in Lettonia e Polonia. Affinché le misure di lotta contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Lettonia e Polonia.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Īslīces, Gailīšu, Brunavas e Ceraukstes,

nel comune (novads) di Dobeles, le frazioni (pagasti) di Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru e Krimūnu, Dobeles, Berzes, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a ovest della strada P98, e la cittadina (pilsēta) di Dobele,

nel comune (novads) di Jelgavas le frazioni (pagasti) di Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas e Sesavas,

nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Vānes e Matkules,

nel comune (novads) di Talsu, le frazioni (pagasti) di Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, la cittadine (pilsētas) di Sabile, Talsi, Stende e Valdemārpils,

il comune (novads) di Brocēnu,

il comune (novads) di Dundagas,

il comune (novads) di Jaunpils,

il comune (novads) di Rojas,

il comune (novads) di Rundāles,

il comune (novads) di Stopiņu,

il comune (novads) di Tērvetes,

la cittadina (pilsēta) di Bauska,

la città (republikas pilsēta) di Jelgava,

la città (republikas pilsēta) di Jūrmala.

2.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnijos) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnijos) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a ovest del fiume Nevėžis,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnijos) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnijos) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,

il comune (savivaldybė) di Kalvarija,

il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,

il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

3.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów,

i comuni (gminy) di Brańsk con la città di Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, la parte del comune di Bielsk Podlaski situata a ovest della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la città di Bielsk Podlaski, la parte del comune di Orla situata a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk,

i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady e Dobrzyniewo Duże nella provincia (powiat) di Białystok,

i comuni (gminy) di Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce e Perlejewo nella provincia (powiat) di Siemiatycze,

i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,

i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka,

le parti dei comuni (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,

la provincia (powiat) di Łomża,

la provincia (powiat) della città di Białystok,

la provincia (powiat) della città di Łomża,

la provincia (powiat) della città di Suwałki,

la provincia (powiat) di Mońki,

la provincia (powiat) di Sejny,

la provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,

la provincia (powiat) di Zambrów.

 

Nel voivodato della Masovia:

i comuni (gminy) di Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń e Repki nella provincia (powiat) di Sokołów,

i comuni (gminy) di Korczew, Przesmyki, Paprotnia nella provincia (powiat) di Siedlce,

i comuni (gminy) di Rzekuń, Troszyn, Czerwin e Goworowo nella provincia (powiat) di Ostrołęka,

la provincia di Łosice;

la provincia (powiat) di Ostrów Wielkopolski.

 

nel voivodato di Lublino:

il comune (gmina) di Hanna nella provincia (powiat) di Włodawa,

i comuni (gminy) di Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol con la città di Terespol, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze e Sosnówka nella provincia (powiat) di Biała Podlaska,

la provincia (powiat) della città di Biała Podlaska.

PARTE II

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Kallaste,

la città (linn) di Rakvere,

la città (linn) di Tartu,

la città (linn) di Viljandi,

la contea (maakond) di Harjumaa, esclusa la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), il comune (vald) di Aegviidu, il comune (vald) di Anija,

la contea (maakond) di Ida-Virumaa,

la contea (maakond) di Läänemaa,

la contea (maakond) di Pärnumaa,

la contea (maakond) di Põlvamaa,

la contea (maakond) di Raplamaa,

la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a nord della strada n. 1 (E20),

la parte del comune (vald) di Pärsti situata a ovest della strada n. 24126,

la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada n. 49,

la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Tartu situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

il comune (vald) di Abja,

il comune (vald) di Alatskivi,

il comune (vald) di Avanduse,

il comune (vald) di Haaslava,

il comune (vald) di Haljala,

il comune (vald) di Halliste,

il comune (vald) di Kambja,

il comune (vald) di Karksi,

il comune (vald) di Koonga,

il comune (vald) di Kõpu,

il comune (vald) di Laekvere,

il comune (vald) di Luunja,

il comune (vald) di Mäksa,

il comune (vald) di Märjamaa,

il comune (vald) di Meeksi,

il comune (vald) di Peipsiääre,

il comune (vald) di Piirissaare,

il comune (vald) di Rägavere,

il comune (vald) di Rakvere,

il comune (vald) di Saksi,

il comune (vald) di Sõmeru,

il comune (vald) di Vara,

il comune (vald) di Vihula,

il comune (vald) di Võnnu.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils e Krišjāņu,

nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Mežotnes, Codes, Dāviņu e Vecsaules,

nel comune (novads) di Dobeles, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a est della strada P98,

nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas e Līgo,

nel comune (novads) di Jelgavas, le frazioni (pagasti) di Kalnciema, Līvbērzes e Valgundes,

nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Cēres, Kandavas, Zemītes e Zantes e la cittadina (pilsēta) di Kandava,

nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidrižu, Limbažu e Umurgas,

nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Lazdukalna,

nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione di Liepupes,

nel comune (novads) di Talsu, le frazioni di Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu e Strazdes,

il comune (novads) di Ādažu,

il comune (novads) di Aizkraukles,

il comune (novads) di Aknīstes,

il comune (novads) di Alūksnes,

il comune (novads) di Amatas,

il comune (novads) di Apes,

il comune (novads) di Babītes,

il comune (novads) di Baldones,

il comune (novads) di Baltinavas,

il comune (novads) di Carnikavas,

il comune (novads) di Cēsu,

il comune (novads) di Cesvaines,

il comune (novads) di Engures,

il comune (novads) di Ērgļu,

il comune (novads) di Garkalnes,

il comune (novads) di Iecavas,

il comune (novads) di Ikšķiles,

il comune (novads) di Ilūkstes,

il comune (novads) di Inčukalna,

il comune (novads) di Jaunjelgavas,

il comune (novads) di Jaunpiebalgas,

il comune (novads) di Jēkabpils,

il comune (novads) di Ķeguma,

il comune (novads) di Ķekavas,

il comune (novads) di Kocēnu,

il comune (novads) di Kokneses,

il comune (novads) di Krimuldas,

il comune (novads) di Krustpils,

il comune (novads) di Lielvārdes,

il comune (novads) di Līgatnes,

il comune (novads) di Līvānu,

il comune (novads) di Lubānas,

il comune (novads) di Madonas,

il comune (novads) di Mālpils,

il comune (novads) di Mārupes,

il comune (novads) di Mērsraga,

il comune (novads) di Neretas,

il comune (novads) di Ogres,

il comune (novads) di Olaines,

il comune (novads) di Ozolnieki,

il comune (novads) di Pārgaujas,

il comune (novads) di Pļaviņu,

il comune (novads) di Priekuļu,

il comune (novads) di Raunas,

il comune (novads) di Ropažu,

il comune (novads) di Salas,

il comune (novads) di Salaspils,

il comune (novads) di Saulkrastu,

il comune (novads) di Sējas,

il comune (novads) di Siguldas,

il comune (novads) di Skrīveru,

il comune (novads) di Smiltenes,

il comune (novads) di Tukuma,

il comune (novads) di Varakļānu,

il comune (novads) di Vecpiebalgas,

il comune (novads) di Vecumnieku,

il comune (novads) di Viesītes,

il comune (novads) di Viļakas,

la cittadina (pilsēta) di Limbaži,

la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils,

la città (republikas pilsēta) di Valmiera.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Kavarskas, Kurkliai e la parte di Anykščiai situata a sud-ovest delle strade n. 121 e n. 119,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnijos) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi di Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos e Kėdainių miesto,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio e la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a est del fiume Nevėžis,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai le frazioni (seniūnijos) di Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a nord-est della strada n. 171, le frazioni (seniūnijos) di Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio Pagirių e Juodšilių,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

nel comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus le frazioni (seniūnijos) di Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Prienai,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,

il comune (savivaldybė) di Druskininkai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Molėtai,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,

il comune (savivaldybė) di Birštonas,

il comune (savivaldybe) di Visaginas.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków e Zabłudów nella provincia (powiat) di Białystok,

i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka,

il comune (gmina) di Lipsk nella provincia (powiat) di Augustów,

il comune (gmina) di Dubicze Cerkiewne, le parti del comune (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,

la parte del comune (gmina) di Bielsk Podlaski situata a est della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la parte del comune di Orla situata a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk.

PARTE III

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

la città (linn) di Elva,

la città (linn) di Võhma,

la contea (maakond) di Jõgevamaa,

la contea (maakond) di Järvamaa,

la contea (maakond) di Valgamaa,

la contea (maakond) di Võrumaa,

la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20),

la parte del comune (vald) di Pärsti situata a est della strada n. 24126,

la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada n. 49,

la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Tartu situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

il comune (vald) di Aegviidu,

il comune (vald) di Anija,

il comune (vald) di Kadrina,

il comune (vald) di Kolga-Jaani,

il comune (vald) di Konguta,

il comune (vald) di Kõo,

il comune (vald) di Laeva,

il comune (vald) di Nõo,

il comune (vald) di Paistu,

il comune (vald) di Puhja,

il comune (vald) di Rakke,

il comune (vald) di Rannu,

il comune (vald) di Rõngu,

il comune (vald) di Saarepeedi,

il comune (vald) di Tapa,

il comune (vald) di Tähtvere,

il comune (vald) di Tarvastu,

il comune (vald) di Ülenurme,

il comune (vald) di Väike-Maarja.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Kubuļu e Balvu,

nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes e Stāmerienas,

nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru,

nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Rugāju,

nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu e Salacgrīvas,

il comune (novads) di Aglonas,

il comune (novads) di Alojas,

il comune (novads) di Beverīnas,

il comune (novads) di Burtnieku,

il comune (novads) di Ciblas,

il comune (novads) di Dagdas,

il comune (novads) di Daugavpils,

il comune (novads) di Kārsavas,

il comune (novads) di Krāslavas,

il comune (novads) di Ludzas,

il comune (novads) di Mazsalacas,

il comune (novads) di Naukšēnu,

il comune (novads) di Preiļu,

il comune (novads) di Rēzeknes,

il comune (novads) di Riebiņu,

il comune (novads) di Rūjienas,

il comune (novads) di Strenču,

il comune (novads) di Valkas,

il comune (novads) di Vārkavas,

il comune (novads) di Viļānu,

il comune (novads) di Zilupes,

la cittadina (pilsēta) di Ainaži,

la cittadina (pilsēta) di Salacgrīva.

la città (republikas pilsēta) di Daugavpils,

la città (republikas pilsēta) di Rēzekne.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio e la parte della frazione di Anykščiai situata a nord-est delle strade n. 121 e n. 119,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus, la frazione (seniūnija) di Butrimonių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnijos) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, la frazione (seniūnija) di Pelėdnagių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, le frazioni (seniūnijos) di Jiezno e Stakliškių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Miežiškių e Raguvos,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos e Kalesninkų,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos e Vydenių,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a sud-ovest della strada n. 171,

nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Užpalių, Vyžuonų e Leliūnų,

il comune (savivaldybė) di Elektrėnai,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,

il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,

il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

i comuni (gminy) di Czyże, Białowieża, Hajnówka con la città di Hajnówka, Narew e Narewka nella provincia (powiat) di Hajnówka,

i comuni (gminy) di Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze con la città di Siemiatycze nella provincia di Siemiatycze.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.»


12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1373 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2016

che approva il piano di prestazioni della rete per il secondo periodo di riferimento del sistema di prestazioni del cielo unico europeo (2015-2019)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (2), in particolare l'articolo 6, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (3), il gestore della rete è tenuto a contribuire all'attuazione del sistema di prestazioni.

(2)

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, il gestore della rete ha elaborato il piano di prestazioni della rete per il secondo periodo di riferimento del sistema di prestazioni del cielo unico europeo (2015-2019) e lo ha presentato alla Commissione.

(3)

La Commissione, assistita dall'organo di valutazione delle prestazioni, ha valutato il piano di prestazioni della rete rispetto agli obiettivi di prestazione a livello dell'Unione e, mutatis mutandis, ai criteri di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, nonché agli altri requisiti di detto regolamento.

(4)

Tale valutazione ha dimostrato che il piano di prestazioni della rete è conforme a tali obiettivi, criteri e requisiti. Per quanto riguarda in particolare i settori essenziali di prestazione che sono sicurezza, ambiente e capacità, gli obiettivi stabiliti nel piano sono equivalenti ai rispettivi obiettivi a livello dell'Unione e sono quindi coerenti con essi. Anche per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione relativo all'efficienza economica gli obiettivi stabiliti nel piano sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione, se si considera che l'andamento della riduzione del costo unitario determinato supera l'obiettivo a livello dell'Unione.

(5)

È pertanto opportuno che la Commissione approvi la versione definitiva del piano di prestazioni della rete nell'edizione di giugno 2015, quale elaborata dal gestore della rete e presentata alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano di prestazioni della rete per il secondo periodo di riferimento del sistema di prestazioni del cielo unico europeo (2015-2019), nell'edizione di giugno 2015, quale presentata dal gestore della rete.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).


RACCOMANDAZIONI

12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/53


RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1374 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2016

relativa allo Stato di diritto in Polonia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare, l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea è fondata su valori comuni sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che include il rispetto dello Stato di diritto. La Commissione, oltre al suo compito di garantire il rispetto del diritto dell'Unione, è altresì responsabile, insieme al Parlamento europeo, agli Stati membri e al Consiglio, di garantire i valori comuni dell'Unione.

(2)

Per questo motivo la Commissione, in considerazione delle competenze attribuitegli dai trattati, in data 11 marzo 2014 ha adottato una comunicazione «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» (1). Tale comunicazione sullo Stato di diritto illustra come la Commissione reagirà qualora emergessero chiare indicazioni di una minaccia allo Stato di diritto in uno Stato membro dell'Unione e spiega i principi che informano lo Stato di diritto.

(3)

La comunicazione sullo Stato di diritto fornisce orientamenti per un dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato al fine di prevenire l'intensificazione di minacce sistemiche allo Stato di diritto.

(4)

Il dialogo è inteso a consentire alla Commissione di trovare una soluzione con lo Stato membro interessato, al fine di prevenire l'insorgere di una minaccia sistemica allo Stato di diritto tale da poter evolvere in un «evidente rischio di violazione grave», che potrebbe potenzialmente innescare il ricorso alla «procedura di cui all'articolo 7 TUE». Laddove vi siano chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto in uno Stato membro, la Commissione può avviare un dialogo con lo Stato membro in applicazione del quadro sullo Stato di diritto.

(5)

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché i documenti redatti dal Consiglio d'Europa, prendendo le mosse in particolare dall'esperienza della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto («commissione di Venezia»), forniscono un elenco non esaustivo dei principi informatori dello Stato di diritto, valore comune dell'Unione ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), e ne definiscono in tal modo il significato essenziale. Si tratta dei principi di legalità (secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico); certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; indipendenza e imparzialità del giudice; controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; uguaglianza davanti alla legge (2). Oltre a difendere tali principi e valori, le istituzioni statali hanno altresì il dovere di garantire una leale cooperazione.

(6)

Il quadro deve essere attivato nelle situazioni in cui le autorità di uno Stato membro adottano misure o tollerano situazioni che rischiano di compromettere in modo sistematico l'integrità, la stabilità o il corretto funzionamento delle istituzioni e dei meccanismi di salvaguardia istituiti a livello nazionale per garantire lo Stato di diritto (3). L'obiettivo principale del quadro è far fronte alle minacce allo Stato di diritto aventi carattere sistemico (4). Si deve trattare di minacce concernenti l'ordinamento politico, istituzionale e/o giuridico di uno Stato membro in quanto tale, la sua struttura costituzionale, la separazione dei poteri, l'indipendenza o l'imparzialità della magistratura, ovvero il suo sistema di controllo giurisdizionale compresa, ove prevista, la giustizia costituzionale (5). Il quadro deve essere attivato allorché risulti che i «meccanismi nazionali di salvaguardia dello Stato di diritto» non sono in grado di affrontare efficacemente tali minacce.

(7)

Il quadro sullo Stato di diritto prevede un iter a tre fasi. In una prima fase «(valutazione della Commissione)» la Commissione raccoglie ed esamina tutte le informazioni pertinenti e valuta se vi sono chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto. Se, in esito a questa valutazione preliminare, conclude che si configura effettivamente una situazione di minaccia sistemica allo Stato di diritto, la Commissione avvia al dialogo con lo Stato membro in questione trasmettendogli un «parere sullo Stato di diritto», in cui motiva le sue preoccupazioni e dà allo Stato membro la possibilità di rispondere ai rilievi formulati. Tale parere potrebbe scaturire da uno scambio di corrispondenza e riunioni con le autorità competenti ed essere seguito, se del caso, da ulteriori contatti. In una seconda fase «(raccomandazione della Commissione)», sempre che la questione non sia stata risolta in modo soddisfacente, la Commissione potrà rivolgere allo Stato membro interessato una «raccomandazione sullo Stato di diritto». In tal caso, la Commissione indica chiaramente i motivi della sua preoccupazione e invita lo Stato membro a risolvere entro un determinato termine i problemi individuati e a comunicarle i provvedimenti adottati a tal fine. In una terza fase («follow-up della raccomandazione della Commissione)», la Commissione controlla il seguito che lo Stato membro in questione ha dato alla raccomandazione. L'intero processo si basa su un dialogo continuo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Se non c'è un follow-up soddisfacente entro il termine fissato, si può fare ricorso alla «procedura di cui all'articolo 7 TUE»; la procedura può essere innescata da una proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione.

(8)

Nel mese di novembre 2015 la Commissione è venuta a conoscenza di un contenzioso in corso in Polonia relativo, in particolare, alla composizione del Tribunale costituzionale, nonché all'abbreviazione dei mandati del suo attuale presidente e del suo attuale vice-presidente. Il Tribunale costituzionale ha pronunciato due sentenze in materia, il 3 e il 9 dicembre 2015.

(9)

Il 22 dicembre 2015 il Sejm (la Camera bassa polacca) ha adottato una legge che modifica la legge sul Tribunale costituzionale, relativa al funzionamento del Tribunale, nonché all'indipendenza dei suoi giudici (6).

(10)

In una lettera del 23 dicembre 2015 inviata al governo polacco (7), la Commissione ha chiesto di essere informata sulla situazione costituzionale in Polonia, ivi incluso sulle misure previste dalle autorità polacche in relazione alle due sentenze del Tribunale costituzionale summenzionate. In relazione alle modifiche apportate dalla legge adottata il 22 dicembre 2015 sul Tribunale costituzionale, la Commissione ha dichiarato di aspettarsi che tale legge non fosse adottata definitivamente o quanto meno che non entrasse in vigore fino a quando tutte le questioni riguardanti l'impatto di tale legge sull'indipendenza e sul funzionamento del Tribunale costituzionale non fossero state pienamente e adeguatamente valutate. La Commissione ha inoltre raccomandato alle autorità polacche di operare in stretta collaborazione con la commissione di Venezia del Consiglio d'Europa.

(11)

Il 23 dicembre 2015 il governo polacco ha chiesto un parere della commissione di Venezia sulla legge adottata il 22 dicembre 2015. Tuttavia, il parlamento polacco non ha atteso tale parere prima di adottare ulteriori misure e la legge è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed è entrata in vigore il 28 dicembre 2015.

(12)

Il 30 dicembre 2015 la Commissione ha scritto al governo polacco (8) per richiedere ulteriori informazioni in merito alle riforme proposte per la governance delle emittenti pubbliche statali della Polonia. Il 31 dicembre 2015 il Senato polacco ha adottato la «piccola legge sui media» relativa ai consigli di amministrazione e di controllo dell'emittente televisiva pubblica e dell'emittente radiofonica pubblica polacche. Il 7 gennaio 2016 la Commissione ha ricevuto una risposta da parte del governo polacco (9) alla lettera relativa alla legge sui media nella quale le autorità polacche negavano qualsiasi impatto negativo sul pluralismo dei media. L'11 gennaio la Commissione ha ricevuto una risposta da parte del governo polacco sulla riforma del Tribunale costituzionale (10). Queste risposte non hanno dissipato le preoccupazioni esistenti.

(13)

Il 13 gennaio 2016 il Collegio dei commissari ha tenuto un primo dibattito orientativo volto a valutare la situazione in Polonia. La Commissione ha deciso di esaminare la situazione in conformità con il quadro sullo Stato di diritto e ha incaricato il primo vicepresidente Timmermans di avviare un dialogo con le istituzioni della Repubblica di Polonia al fine di chiarire le questioni in essere e di individuare possibili soluzioni. Lo stesso giorno, la Commissione ha scritto al governo polacco (11) informandolo che stava esaminando la situazione in conformità con il quadro sullo Stato di diritto e che desiderava avviare un dialogo con le istituzioni della Repubblica di Polonia al fine di chiarire le questioni in essere e di individuare possibili soluzioni. Il 19 gennaio 2016 la Commissione ha scritto al governo polacco (12) offrendo di contribuire con le proprie competenze e di discutere le questioni relative alla nuova legge sui media.

(14)

Il 19 gennaio 2016, il governo polacco ha scritto alla Commissione (13) esponendo il suo punto di vista sulla controversia relativa alla nomina dei giudici, riferendosi, tra l'altro, a una consuetudine costituzionale in materia. Il governo polacco ha illustrato una serie di effetti positivi che considera essere il risultato della modifica della legge sul tribunale costituzionale.

(15)

Lo stesso giorno il Parlamento europeo ha tenuto un dibattito in plenaria sulla situazione in Polonia.

(16)

Il 1o febbraio 2016 la Commissione ha scritto al governo polacco (14) osservando che le sentenze del Tribunale costituzionale sulla nomina dei giudici non erano ancora state attuate. La lettera sottolineava altresì la necessità di esaminare ulteriormente la modifica della legge sul Tribunale costituzionale, in particolare in merito all'«effetto combinato» delle varie modifiche apportate, richiedendo spiegazioni più dettagliate. La lettera richiedeva altresì informazioni su altre leggi che erano state adottate di recente, in particolare la nuova legge sul pubblico impiego, la legge che modifica la legge sulla polizia e alcune altre leggi, così come la legge sull'Ufficio del pubblico ministero e su riforme legislative previste, in particolare ulteriori riforme della legislazione sui media.

(17)

Il 29 febbraio 2016 il governo polacco ha inviato una lettera alla Commissione (15) fornendo ulteriori chiarimenti sul mandato del presidente del Tribunale costituzionale. La lettera precisava che, in forza della sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2015, le disposizioni provvisorie della legge di modifica che prevedevano di porre fine al mandato del presidente erano state pronunciate in modo incostituzionale ed erano pertanto prive di efficacia giuridica. Di conseguenza, l'attuale presidente del Tribunale avrebbe continuato a esercitare il suo mandato in base alle vecchie disposizioni di legge fino alla scadenza naturale del suo mandato, il 19 dicembre 2016. Nella lettera, il governo dichiarava altresì che il mandato del presidente successivo sarebbe stato di 3 anni. Chiedeva inoltre alla Commissione di chiarire che cosa intendeva quando insisteva sul fatto che le sentenze vincolanti e definitive del Tribunale costituzionale non fossero ancora state attuate, e sul perché, secondo la Commissione, le risoluzioni del 2 dicembre 2015 che eleggevano tre giudici del Tribunale costituzionale fossero contrarie alla successiva sentenza del Tribunale.

(18)

Il 3 marzo 2016 la Commissione ha scritto al governo polacco (16), fornendo chiarimenti in merito alla questione della nomina dei giudici, come richiesto dal governo polacco nella lettera del 29 febbraio 2016. Per quanto riguarda la modifica della legge sul Tribunale costituzionale la lettera rilevava che in base a una valutazione preliminare, alcune modifiche, considerate sia individualmente sia nel loro insieme, rendevano più difficili le condizioni alle quali il Tribunale costituzionale avrebbe potuto riesaminare la costituzionalità delle leggi recentemente adottate e chiedeva spiegazioni più dettagliate a tale proposito. La lettera chiedeva inoltre informazioni su altre leggi che erano state adottate di recente e sulle nuove riforme legislative previste.

(19)

Il 9 marzo 2016 il Tribunale costituzionale ha stabilito che la legge adottata il 22 dicembre 2015 era incostituzionale. Tale sentenza non è ancora stata pubblicata dal governo nella Gazzetta ufficiale e pertanto non ha effetto giuridico.

(20)

L'11 marzo 2016 la commissione di Venezia ha adottato il parere «sulle modifiche alla legge del 25 giugno 2015 relativa al Tribunale costituzionale» (17). Per quanto riguarda la nomina dei giudici, il parere invitava il parlamento polacco a trovare una soluzione sulla base dello Stato di diritto, nel rispetto delle sentenze del Tribunale. Considerava, tra l'altro, che un elevato quorum di presenza, il requisito della maggioranza dei due terzi per l'adozione di decisioni e una norma rigida che rendeva impossibile trattare i casi urgenti, soprattutto nel loro effetto combinato, avrebbero reso il Tribunale inefficace. Infine, considerava che il rifiuto di pubblicare la sentenza del 9 marzo 2016 avrebbe ulteriormente aggravato la crisi costituzionale in Polonia.

(21)

Il 21 marzo 2016 il governo polacco ha scritto alla Commissione invitando il primo vicepresidente Timmermans a una riunione in Polonia per valutare il dialogo svolto fin a quel momento tra il governo polacco e la Commissione e per stabilire come proseguire in modo imparziale, sulla base di fatti concreti e con spirito di cooperazione.

(22)

Il 31 marzo 2016 il governo polacco ha scritto alla Commissione fornendo informazioni recenti e valutazioni legali in merito alla controversia relativa al Tribunale costituzionale in Polonia. Il 5 aprile 2016, a Varsavia, hanno avuto luogo riunioni tra il primo vicepresidente Timmermans e il ministro degli Affari esteri, il ministro della Giustizia, il vice primo ministro della Polonia, così come con il presidente e il vicepresidente del Tribunale costituzionale. A seguito di queste riunioni, numerose altre riunioni hanno avuto luogo anche tra il governo polacco, rappresentato dal ministro della Giustizia, e la Commissione.

(23)

A seguito della sentenza del 9 marzo 2016 il Tribunale costituzionale ha ripreso ad esercitare la sua funzione giudicante. Il governo polacco non ha partecipato a tali procedimenti e le sentenze pronunciate dal Tribunale costituzionale dal 9 marzo 2016 non sono ancora state pubblicate dal governo nella Gazzetta ufficiale (18).

(24)

Il 13 aprile 2016 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione in Polonia nella quale sollecitava, tra l'altro, il governo polacco a rispettare, pubblicare e dare piena attuazione senza ulteriori ritardi alla sentenza del Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016 e ad attuare le sentenze del 3 e 9 dicembre 2015, e ha invitato il governo polacco ad attuare pienamente le raccomandazioni della commissione di Venezia.

(25)

Il 20 aprile 2016 si è tenuto un incontro tra la Commissione e i rappresentanti della Rete dei presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea e della Conferenza delle Corti costituzionali europee per discutere della situazione in Polonia.

(26)

Il 26 aprile 2016 l'assemblea generale della Corte suprema della Polonia ha adottato una risoluzione attestante che le decisioni del Tribunale costituzionale sono valide, anche se il governo polacco si rifiuta di pubblicarle nella Gazzetta ufficiale.

(27)

Il 29 aprile 2016 un gruppo di membri del Sejm ha presentato al Sejm una proposta legislativa per una nuova legge sul Tribunale costituzionale intesa a sostituire la legge corrente. La proposta conteneva diverse disposizioni che erano già state criticate dalla commissione di Venezia nel suo parere dell'11 marzo 2016 e che erano state dichiarate incostituzionali dal Tribunale con sentenza del 9 marzo 2016. Esse includevano il requisito di una maggioranza dei due terzi per l'adozione di decisioni relative al controllo di costituzionalità «astratto» delle leggi di nuova adozione. Nel corso del mese di aprile, nell'ambito del Sejm, è stato costituito un gruppo di esperti per contribuire a preparare una nuova legge sul Tribunale costituzionale.

(28)

Il 24 maggio 2016 il primo vicepresidente Timmermans ha partecipato a riunioni a Varsavia con il primo ministro della Polonia, con il presidente e il vice-presidente del Tribunale costituzionale, con il Mediatore, con il sindaco della città di Varsavia e con i membri dei partiti di opposizione del Sejm. Il 26 maggio 2016 il primo vicepresidente Timmermans ha incontrato a Bruxelles il vice primo ministro della Polonia. Successivamente, ulteriori scambi e riunioni hanno avuto luogo tra la Commissione e il governo polacco.

(29)

Tuttavia, nonostante la natura dettagliata e costruttiva degli scambi tra la Commissione e il governo polacco, quest'ultimo non è stato in grado di dissipare le preoccupazioni della Commissione. Il 1o giugno 2016 la Commissione ha adottato un parere riguardante lo Stato di diritto in Polonia. In seguito al dialogo con le autorità polacche, protrattosi dal 13 gennaio, la Commissione ha ritenuto necessario formalizzare la valutazione della situazione attuale in tale parere. Il parere ha esposto le riserve della Commissione ed è servito a mettere a fuoco il dialogo in corso con le autorità polacche al fine di trovare una soluzione.

(30)

Il 24 giugno 2016 il governo polacco ha inviato una lettera alla Commissione nella quale accusava ricezione del parere sullo Stato di diritto della Commissione del 1o giugno (19). Nella lettera informava la Commissione in merito allo stato di avanzamento dei lavori parlamentari in Polonia, ivi inclusi quelli relativi a una nuova legge sul Tribunale costituzionale, e esprimeva la convinzione che il lavoro svolto presso il Parlamento avesse rappresentato il giusto modo per raggiungere una soluzione costruttiva. Successivamente, il dialogo tra la Commissione e il governo polacco è proseguito.

(31)

Il 22 luglio 2016 il Sejm ha adottato una nuova legge sul Tribunale costituzionale che sostituisce la precedente legge del 25 giugno 2015. Una prima lettura aveva avuto luogo il 10 giugno 2016, una seconda lettura era iniziata il 5 luglio 2016 e una terza lettura si era conclusa il 7 luglio. Il Senato ha adottato gli emendamenti il 21 luglio 2016 e la versione definitiva, come modificata dal Senato, il 22 luglio 2016. Prima che la legge possa entrare in vigore deve essere firmata dal presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta ufficiale. La Commissione ha fornito osservazioni e discusso il contenuto del disegno di legge con le autorità polacche nelle varie fasi del processo legislativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

La Polonia è invitata a tenere debitamente conto dell'analisi della Commissione esposta di seguito e adottare le misure che figurano nella sezione 6 della presente raccomandazione, in modo da risolvere i problemi individuati entro il termine stabilito.

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE

2.

La presente raccomandazione esprime le riserve della Commissione per quanto riguarda lo Stato di diritto in Polonia e formula raccomandazioni alle autorità polacche su come affrontarle. Esse riguardano i seguenti aspetti:

1)

la nomina dei giudici del Tribunale costituzionale e la mancata attuazione delle sentenze del Tribunale costituzionale del 3 e 9 dicembre 2015 relative a tali questioni;

2)

la mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e attuazione della sentenza del 9 marzo 2016 e delle sentenze pronunciate dal Tribunale costituzionale a partire dal 9 marzo 2016;

3)

l'efficace funzionamento del Tribunale costituzionale e l'efficacia del controllo di costituzionalità della nuova legislazione, in particolare in considerazione della legge sul Tribunale costituzionale adottata dal Sejm il 22 luglio 2016.

2.   NOMINA DEI GIUDICI DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE

3.

In vista delle elezioni generali del Sejm del 25 ottobre 2015, l'8 ottobre il legislatore uscente ha individuato cinque persone da «nominare» in qualità di giudici del Tribunale costituzionale ad opera del presidente della Repubblica. Tre giudici avrebbero occupato posti vacanti durante il mandato della legislatura uscente mentre due avrebbero occupato posti che sarebbero divenuti vacanti durante il mandato della legislazione in entrata, che è iniziata il 12 novembre 2015.

4.

Il 19 novembre 2015 il Sejm, attraverso una procedura accelerata, ha modificato la legge sul Tribunale costituzionale, introducendo la possibilità di annullare le nomine giudiziarie adottate nella precedente legislatura e di nominare cinque nuovi giudici. Il 25 novembre 2015 il Sejm ha approvato una mozione che annulla le cinque nomine decise dalla precedente Assemblea e il 2 dicembre ha nominato cinque nuovi giudici.

5.

Il Tribunale costituzionale è stato adito in relazione alle decisioni tanto della precedente legislatura quanto di quella in entrata. Di conseguenza, il Tribunale ha pronunciato due sentenze, il 3 e il 9 dicembre 2015.

6.

Nella sua sentenza del 3 dicembre (20), il Tribunale costituzionale ha stabilito tra l'altro che la precedente Assemblea del Sejm aveva il diritto di nominare i tre giudici che sostituivano i giudici il cui mandato era scaduto il 6 novembre 2015. Allo stesso tempo, il Tribunale ha chiarito che il Sejm non aveva il diritto di eleggere i due giudici in sostituzione di quelli il cui mandato è scaduto nel mese di dicembre. La sentenza ha inoltre fatto specificamente riferimento all'obbligo per il presidente della Repubblica di ricevere immediatamente il giuramento prestato da un giudice eletto dal Sejm.

7.

Il 9 dicembre (21) il Tribunale costituzionale ha, tra l'altro, invalidato la base giuridica per le nomine da parte della nuova Assemblea del Sejm dei tre giudici per i posti rimasti vacanti il 6 novembre 2015, per i quali la precedente Assemblea aveva già legittimamente nominato i giudici.

8.

Nonostante queste sentenze, i tre giudici nominati nella precedente legislatura non hanno assunto la loro funzione di giudice presso il Tribunale costituzionale e il loro giuramento non è ancora stato ricevuto dal presidente della Repubblica, il quale ha, per contro, ricevuto il giuramento dei tre giudici nominati, senza valida base giuridica, nella nuova legislatura.

9.

I due giudici eletti nella nuova legislatura in sostituzione dei due giudici uscenti a dicembre 2015 hanno nel frattempo assunto la loro funzione di giudice del Tribunale costituzionale.

10.

Il 28 aprile 2016 il presidente della Repubblica ha ricevuto il giuramento di un nuovo giudice del Tribunale costituzionale, nominato dal Sejm per coprire un posto vacante creato all'inizio dello stesso mese in sostituzione di un giudice il cui mandato presso il Tribunale costituzionale era terminato.

11.

Il 22 luglio 2016 il Sejm ha adottato una nuova legge sul Tribunale costituzionale. L'articolo 90 di tale legge stabilisce che «[a] decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente del Tribunale include nei collegi giudicanti, assegnando loro i procedimenti di competenza, i giudici del Tribunale che hanno prestato giuramento dinanzi al presidente della Repubblica ma che, entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora assunto le loro funzioni di giudici». L'articolo 6, paragrafo 7, della nuova legge stabilisce che «[d]opo aver prestato giuramento, i giudici si presentano presso il Tribunale per assumere le loro funzioni, e il presidente del Tribunale assegna loro i procedimenti da trattare e crea le condizioni affinché essi possano svolgere i loro compiti».

12.

La Commissione ritiene che le sentenze vincolanti e definitive del Tribunale costituzionale del 3 e del 9 dicembre 2015 non siano ancora state attuate per quanto riguarda la nomina dei giudici. Queste sentenze impongono che le istituzioni statali della Polonia cooperino lealmente al fine di garantire, conformemente ai principi dello Stato di diritto, che i tre giudici nominati dalla precedente Assemblea del Sejm possano assumere la loro funzione di giudice del Tribunale costituzione, e che i tre giudici nominati nella nuova legislatura senza valida base giuridica non assumano tale incarico. Il fatto che queste sentenze non siano state attuate desta serie preoccupazioni per quanto riguarda lo Stato di diritto, dato che il rispetto delle sentenze giudiziarie definitive è un requisito essenziale intrinseco allo Stato di diritto.

13.

In una delle sue lettere il governo polacco ha fatto riferimento all'esistenza di una consuetudine costituzionale in Polonia relativa alla nomina dei giudici che giustificherebbe la posizione assunta dalla nuova Assemblea del Sejm. La Commissione rileva tuttavia, come ha fatto la commissione di Venezia (22) a suo tempo, che spetta al Tribunale costituzionale interpretare e applicare il diritto costituzionale e le consuetudini nazionali, e che il Tribunale costituzionale non ha fatto riferimento a tali consuetudini nelle sue sentenze. La sentenza del 3 dicembre, che ha convalidato la base giuridica per le nomine dei tre giudici da parte del precedente Sejm per i posti divenuti vacanti il 6 novembre, non può essere rovesciata invocando una pretesa consuetudine costituzionale che il Tribunale non ha riconosciuto.

14.

Inoltre, limitare l'impatto di queste sentenze al mero obbligo di pubblicazione da parte del governo, come proposto dalle autorità polacche, significherebbe negare qualsiasi effetto giuridico e operativo delle sentenze del 3 e del 9 dicembre. In particolare, ciò rende nullo l'obbligo del presidente della Repubblica di ricevere il giuramento dei giudici in questione, che è stato confermato dal Tribunale costituzionale.

15.

La Commissione rileva inoltre che anche la commissione di Venezia ritiene che una soluzione al conflitto in corso sulla composizione del Tribunale costituzionale «debba essere basata sull'obbligo di rispettare e attuare pienamente le sentenze del Tribunale costituzionale» e «invita pertanto tutti gli organi dello Stato e in particolare il Sejm a rispettare e attuare pienamente le sentenze» (23).

16.

Infine, per quanto riguarda la legge adottata il 22 luglio 2016 sul Tribunale costituzionale la Commissione osserva che questa legge non è compatibile con le sentenze del 3 e del 9 dicembre. L'articolo 90 e l'articolo 6, paragrafo 7, impongono che il presidente del Tribunale costituzionale assegni procedimenti a tutti i giudici che hanno prestato giuramento dinanzi al presidente della Repubblica, ma non hanno ancora assunto le loro funzioni come giudici. Questa disposizione sembra pensata specificatamente per la situazione dei tre giudici che sono stati illecitamente nominati nella nuova legislatura del Sejm nel dicembre 2015. Consentirebbe infatti a tali giudici di assumere la loro funzione, utilizzando i posti vacanti per i quali la precedente legislatura del Sejm aveva già legittimamente nominato tre giudici. Di conseguenza, queste disposizioni sono in contrasto con le sentenze del Tribunale costituzionale del 3 e del 9 dicembre 2015 e con il parere della commissione di Venezia.

17.

In conclusione, la Commissione ritiene che le autorità polacche dovrebbero rispettare e applicare integralmente le sentenze del Tribunale costituzionale del 3 e del 9 dicembre 2015. Queste sentenze impongono che le istituzioni statali cooperino lealmente al fine di garantire, conformemente allo Stato di diritto, che i tre giudici nominati nella precedente legislatura possano assumere la loro funzione di giudice del Tribunale costituzione, e che i tre giudici nominati dalla nuova Assemblea senza valida base giuridica non assumano l'incarico di giudice non essendo stati validamente eletti. Le corrispondenti disposizioni della legge del 22 luglio 2016 sul Tribunale costituzionale sono in contrasto con le sentenze del Tribunale costituzionale del 3 e del 9 dicembre 2015 e con il parere della commissione di Venezia e sollevano gravi riserve in materia di Stato di diritto.

3.   MANCATA PUBBLICAZIONE E ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE DEL 9 MARZO 2016 E DELLE SENTENZE RESE DAL 9 MARZO 2016

18.

Il 22 dicembre 2015, a seguito di una procedura accelerata, il Sejm ha modificato la legge sul Tribunale costituzionale (24). Le modifiche sono illustrate più in dettaglio in appresso, nella sezione 4.1. Nella sua sentenza del 9 marzo 2016, il Tribunale costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge adottata il 22 dicembre 2015 nella sua interezza, così come specifiche disposizioni della stessa. Finora le autorità polacche non hanno pubblicato la sentenza nella Gazzetta ufficiale. Il governo polacco contesta la legittimità della sentenza, dato che il Tribunale costituzionale non ha applicato la procedura prevista dalla legge adottata il 22 dicembre 2015. Questa stessa posizione è assunta dal governo nei confronti delle sentenze pronunciate dal Tribunale dopo il 9 marzo 2016.

19.

La Commissione ritiene che la sentenza del 9 marzo 2016 sia vincolante e debba essere rispettata. Il Tribunale costituzionale ha agito correttamente nel non applicare la procedura prevista dalla legge adottata il 22 dicembre 2015. A questo proposito, la Commissione concorda con la commissione di Venezia, la quale riguardo a questo punto sostiene che «un semplice atto legislativo, che rischia di disattivare il controllo costituzionale, deve esso stesso essere soggetto a valutazione di costituzionalità prima di poter essere applicato dalla Corte. […] L'idea stessa della supremazia della costituzione implica che una simile legge, che presumibilmente mette in pericolo la giustizia costituzionale, debba essere controllata — e, se necessario, annullata — dal Tribunale costituzionale prima che entri in vigore» (25). La Commissione sottolinea inoltre che, dato che la legge adottata il 22 dicembre 2015 imponeva un quorum di 13 giudici per le sentenze pronunciate in formazione collegiale e che il Tribunale costituzionale era composto soltanto da 12 giudici, lo stesso non avrebbe potuto altrimenti esaminare la costituzionalità delle modifiche del 22 dicembre 2015 come richiesto dal primo presidente della Corte suprema, dal Mediatore e dal Consiglio nazionale della magistratura. Ciò sarebbe stato contrario alla costituzione polacca che ha assegnato al Tribunale costituzionale il ruolo di assicurare il controllo di costituzionalità. Allo stesso modo, il Tribunale non avrebbe potuto decidere sulla costituzionalità del requisito di maggioranza qualificata votando in conformità con il requisito la cui costituzionalità era oggetto di esame.

20.

Il rifiuto del governo di pubblicare la sentenza del Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016 desta serie preoccupazioni per quanto riguarda lo Stato di diritto, dato che il rispetto delle sentenze giudiziarie definitive è un requisito essenziale intrinseco allo Stato di diritto. In particolare, laddove la pubblicazione di una sentenza costituisca un prerequisito per la sua entrata in vigore e, qualora la pubblicazione spetti a un'autorità dello Stato diversa dal tribunale che ha pronunciato la sentenza, un controllo ex post da parte di tale autorità dello Stato in merito alla legalità della sentenza è incompatibile con lo Stato di diritto. Il rifiuto di pubblicare la sentenza rende nullo l'effetto giuridico e operativo automatico di una sentenza vincolante e definitiva, e viola i principi della legalità e della separazione dei poteri.

21.

Il rifiuto di pubblicare la sentenza del 9 marzo crea incertezza e controversie che pregiudicheranno non solo tale sentenza, ma tutte le successive e future sentenze del Tribunale. Dal momento che tali sentenze saranno, in seguito alla sentenza del 9 marzo 2016, pronunciate in conformità con le norme applicabili prima del 22 dicembre 2015, il rischio di una continua controversia su ogni sentenza futura pregiudicherà il corretto funzionamento della giustizia costituzionale in Polonia. Questo rischio è già una realtà dato che il Tribunale ha finora pronunciato 20 sentenze, dalla sua decisione del 9 marzo 2016, e nessuna di queste decisioni è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

22.

La Commissione osserva che la nuova legge adottata il 22 luglio 2016 relativa al Tribunale costituzionale non elimina le riserve sopra esposte. L'articolo 80, paragrafo 4, della legge impone che il presidente del Tribunale costituzionale presenti una «domanda» di pubblicazione delle sentenze al primo ministro. Questo sembra indicare che la pubblicazione delle sentenze dipenderebbe da una decisione del primo ministro. Ciò desta quindi notevoli preoccupazioni in merito all'indipendenza del Tribunale.

23.

Inoltre, l'articolo 89 stabilisce che «[l]e decisioni del Tribunale adottate prima del 20 luglio 2016 in modo contrario alla legge sul Tribunale costituzionale del 25 giugno 2015 sono pubblicate entro un arco di tempo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della [presente] legge fatta eccezione per le decisioni relative ad atti normativi che sono stati abrogati». Questa disposizione suscita preoccupazione in quanto la pubblicazione delle sentenze non dovrebbe dipendere da una decisione del legislatore. Inoltre, l'indicazione secondo la quale le sentenze sarebbero state rese illegalmente è contraria al principio della separazione dei poteri, dato che non spetta al Sejm determinarne la compatibilità con la costituzione. Inoltre, la disposizione è incompatibile con la sentenza del 9 marzo 2016 e con le conclusioni della commissione di Venezia.

24.

In conclusione, il fatto che il governo polacco si sia finora rifiutato di pubblicare la sentenza del 9 marzo 2016 del Tribunale costituzionale, nonché tutte le sentenze successive, nella Gazzetta ufficiale crea incertezza sulla base giuridica sulla quale il Tribunale deve agire e sugli effetti giuridici delle sue sentenze. Questa incertezza mina l'efficacia del controllo di costituzionalità e suscita gravi preoccupazioni in materia di Stato di diritto. La legge adottata il 22 luglio 2016 non dissipa queste preoccupazioni.

4.   REVISIONE DELLA LEGGE SUL TRIBUNALE COSTITUZIONALE ED EFFICACIA DEL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLA NUOVA NORMATIVA

25.

La Commissione rileva che il 22 luglio 2016 il Sejm ha adottato una nuova legge relativa al funzionamento del Tribunale costituzionale che abroga la legge del 25 giugno 2015 sul Tribunale costituzionale. Questa legge segue la legge adottata il 22 dicembre 2015 che è stata dichiarata incostituzionale dal Tribunale costituzionale. Si deve pertanto valutare se questa legge sia compatibile con lo Stato di diritto, tenendo conto del suo impatto sull'efficacia del controllo di costituzionalità, ivi inclusi gli atti di recente adozione, e costituisca pertanto una misura adeguata per porre rimedio alle preoccupazioni in merito allo Stato di diritto identificate nel parere sullo Stato di diritto della Commissione del 1o giugno. La legislazione in questione e il suo impatto sono considerati con maggiore dettaglio di seguito, tenendo conto dell'effetto delle disposizioni sia individualmente che collettivamente, nonché della precedente giurisprudenza del Tribunale costituzionale e del parere della commissione di Venezia.

4.1.   Modifica del 22 dicembre 2015 alla legge sul Tribunale costituzionale

26.

Il 22 dicembre 2015, a seguito di una procedura accelerata, il Sejm ha modificato la legge sul Tribunale costituzionale (26). Le modifiche hanno, tra l'altro, innalzato il quorum di presenza dei giudici per trattare i procedimenti (27), aumentato le maggioranze necessarie affinché il Tribunale costituzionale possa giudicare in plenum (28), imposto il trattamento dei procedimenti in ordine cronologico (29) e indicato un termine minimo per le udienze (30). Alcune modifiche (31) hanno aumentato il coinvolgimento di altre istituzioni dello Stato nei procedimenti disciplinari riguardanti i giudici del Tribunale.

27.

Nella sua sentenza del 9 marzo 2016, il Tribunale costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge adottata il 22 dicembre 2015 nella sua interezza, così come specifiche disposizioni della stessa, in particolare quelle sopra citate. Finora le autorità polacche non hanno pubblicato la sentenza nella Gazzetta ufficiale (cfr. precedente sezione 3).

28.

Come già indicato nel suo parere del 1o giugno 2016, la Commissione riteneva che l'effetto delle modifiche relative a quorum di presenza, maggioranza di voto, trattamento dei procedimenti in ordine cronologico e termine minimo per le udienze, in particolare il loro effetto combinato, minasse l'efficacia del Tribunale costituzionale in qualità di garante della costituzione. Questa conclusione è condivisa dalla commissione di Venezia. Dato che questi risultati sono rilevanti per la valutazione della legge adottata il 22 luglio 2016, si riportano qui le principali precedenti conclusioni.

4.1.1.   Quorum di presenza

29.

L'articolo 44, paragrafo 3, modificato, disponeva che «[l]a pronuncia di sentenze da parte del plenum impone la partecipazione di almeno 13 giudici del Tribunale» (32). Secondo la modifica dell'articolo 44, paragrafo 1, il Tribunale costituzionale decide in plenum, salvo diversa disposizione di legge. Ciò si applicava in particolare ai c.d. «casi astratti» di controllo di costituzionalità delle leggi di nuova adozione. L'articolo 44, paragrafo 1, modificato, prevedeva anche delle eccezioni, in particolare per singoli ricorsi o casi presentati dai tribunali ordinari. La versione precedente della legge imponeva che una decisione in plenum richiedesse la presenza di almeno nove giudici (articolo 44, paragrafo 3, punto 3, della legge prima della modifica).

30.

La Commissione riteneva che il quorum di presenza di 13 giudici su 15 per il plenum (che si occupa del controllo di costituzionalità «astratta» di leggi di nuova adozione) rappresentasse un serio vincolo per il processo decisionale del Tribunale costituzionale che rischia di bloccarlo. La Commissione osservava, come confermato dalla commissione di Venezia, che un quorum di presenza di 13 giudici su 15 fosse insolitamente elevato rispetto ai requisiti in essere in altri Stati membri. Risulta infatti del tutto immaginabile che per vari motivi, tale quorum di presenza possa a volte non essere raggiunto, eventualità questa che porrebbe almeno temporaneamente il Tribunale nella condizione di non essere in grado di giudicare. In realtà, una simile situazione si verificherebbe nelle attuali circostanze, dato che il Tribunale è composto solo da 12 giudici in questa fase.

4.1.2.   Maggioranza di voto

31.

Ai sensi del modificato articolo 99, paragrafo 1, le sentenze del Tribunale costituzionale in plenum (per i «casi astratti») richiedevano una maggioranza di due terzi dei giudici presenti. In considerazione del nuovo (più elevato) quorum di presenza (cfr. sopra), questo significava che una sentenza doveva essere approvata da almeno nove giudici qualora il Tribunale costituzionale avesse giudicato in plenum (33). Soltanto nel caso in cui il Tribunale avesse giudicato in un collegio costituito da sette o tre giudici (singoli ricorsi e richieste preliminari provenienti da tribunali ordinari), sarebbe stata richiesta una maggioranza semplice dei voti. La versione precedente della legge imponeva la maggioranza semplice dei voti per una decisione adottata dal plenum (articolo 99, paragrafo 1, della legge prima della modifica).

32.

Oltre all'innalzamento del quorum di presenza, la maggioranza dei due terzi per l'adozione di decisioni (relative al controllo di costituzionalità «astratta» delle leggi di nuova adozione) aggravava significativamente i vincoli imposti sul processo decisionale del Tribunale costituzionale. La Commissione osservava, come confermato anche dalla commissione di Venezia, che nella stragrande maggioranza dei sistemi giuridici europei è necessaria solo una maggioranza semplice dei voti. In ogni caso, il Tribunale costituzionale ha rilevato che la costituzione polacca prevede una votazione a maggioranza semplice e che, di conseguenza, il requisito della maggioranza è incostituzionale.

4.1.3.   Trattamento dei casi in ordine cronologico

33.

Secondo il modificato articolo 80, paragrafo 2 (34), le date per le udienze o i procedimenti a porte chiuse, volti a considerare applicazioni in procedimenti di controllo di costituzionalità per astratto, «devono essere stabilite in base all'ordine in cui i procedimenti sono registrati presso il Tribunale». Non vi erano eccezioni previste a questa regola e ai sensi della modifica questa norma si applicava a tutti i casi pendenti per i quali non era stata ancora fissata alcuna data d'udienza (35). La versione precedente della legge non includeva una simile norma.

34.

La «norma della sequenzialità», secondo la quale il Tribunale costituzionale doveva trattare i procedimenti nella sequenza nella quale erano stati registrati influenzava negativamente la sua capacità di prendere rapidamente decisioni sulla costituzionalità di nuove leggi, in particolare in considerazione del numero di procedimenti pendenti. L'impossibilità di prendere in considerazione la natura di un procedimento (in particolare quando riguardava questioni relative a diritti fondamentali), la sua importanza e il contesto in cui si presentava, avrebbe potuto impedire al Tribunale costituzionale di soddisfare i requisiti di una durata ragionevole dei procedimenti, come sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Come osservato anche dalla commissione di Venezia, la norma della sequenzialità avrebbe potuto altresì scoraggiare la presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, in particolare qualora fosse richiesta un'udienza dopo la sentenza della pronuncia pregiudiziale.

4.1.4.   Termine minimo per lo svolgimento delle udienze

35.

In conformità con il modificato articolo 87, paragrafo 2 (36), «[l']udienza non può avere luogo prima di tre mesi dal giorno in cui la data dell'udienza è stata notificata alle parti del procedimento e, per i procedimenti giudicati in plenum, dopo sei mesi». La versione precedente della legge disponeva che l'udienza non poteva essere tenuta prima di 14 giorni della data di notifica della data della stessa alle parti del procedimento.

36.

Infine, la questione doveva essere esaminata in combinazione con il requisito della programmazione dell'esame dei procedimenti. In particolare, il termine minimo per lo svolgimento delle udienze rischiava di rallentare i procedimenti (le parti del procedimento devono ricevere la notifica dell'udienza davanti al Tribunale costituzionale almeno tre e, in casi importanti sei, mesi prima della data dell'udienza stessa). Come indicato in precedenza, l'assenza di una disposizione generale che consenta al Tribunale costituzionale di ridurre questi termini in caso di urgenza è incompatibile con i requisiti di una ragionevole durata del procedimento ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.1.5.   Procedimento disciplinare

37.

Ai sensi del modificato articolo 28 bis  (37), «possono essere altresì istituiti procedimenti disciplinari a seguito di una richiesta da parte del presidente della Repubblica di Polonia o del ministro della Giustizia entro tre settimane dalla data di ricezione della domanda, a meno che il presidente del Tribunale non decida che la domanda sia infondata». Inoltre, in conformità con il modificato articolo 31 bis, paragrafo 1, della legge (38)«[i]n casi particolarmente gravi, l'assemblea generale chiede al Sejm di revocare il giudice del Tribunale». Tale azione dell'assemblea generale avrebbe potuto essere avviata su domanda del presidente della Repubblica o del ministro della Giustizia ai sensi del modificato articolo 31 bis, paragrafo 2, sebbene il Tribunale costituzionale rimanesse libero di decidere. La decisione finale sarebbe stata presa dal Sejm. Ai sensi della precedente versione della legge, il potere esecutivo non aveva il diritto di avviare un procedimento disciplinare e il Sejm non aveva il potere di revocare un giudice del Tribunale, potere attribuito allo stesso Tribunale costituzionale.

38.

La Commissione ha osservato con preoccupazione il fatto che alcune modifiche aumentavano il coinvolgimento di altre istituzioni dello Stato nei procedimenti disciplinari riguardanti i giudici del Tribunale. In particolare, il presidente della Repubblica o il ministro della Giustizia disponevano del potere di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice del Tribunale costituzionale (39) e, in casi particolarmente gravi, il Sejm poteva prendere la decisione finale sulla revoca di un giudice a seguito di una richiesta in tal senso da parte del Tribunale costituzionale (40).

39.

La Commissione ha ritenuto che il fatto che un organo politico decidesse in merito a (e, quindi, potesse rifiutare di imporre) una sanzione disciplinare, come proposta dal Tribunale costituzionale, rappresentasse un problema in relazione all'indipendenza del potere giudiziario, dato che il Parlamento (in qualità di organo politico) avrebbe con ogni probabilità preso le sue decisioni sulla base di considerazioni politiche. Allo stesso modo, non era chiaro il motivo per cui istituzioni politiche quali il presidente della Repubblica e il ministro della Giustizia dovessero avere il potere di avviare un procedimento disciplinare. Sebbene richiedessero l'approvazione del Tribunale o del suo presidente, il fatto stesso che tali procedimenti potessero essere avviati da istituzioni politiche avrebbe potuto avere incidere sull'indipendenza del Tribunale. Ciò sollevava preoccupazioni per quanto riguarda la separazione dei poteri e l'indipendenza del Tribunale costituzionale, in quanto la proposta del Tribunale di revocare un giudice avrebbe potuto essere respinta dal Sejm.

4.2.   Legge del 22 luglio 2016 sul Tribunale costituzionale

40.

In aggiunta alle disposizioni sulla nomina dei giudici del Tribunale e alla pubblicazione delle sue sentenze (cfr. sezioni 2 e 3), la legge adottata il 22 luglio 2016 contiene altre disposizioni sul funzionamento del Tribunale. La legge si ispira alla legge sul Tribunale Costituzionale del 1o agosto 1997, ma aggiunge nuove disposizioni, tra l'altro, sul quorum di presenza dei giudici per la trattazione dei procedimenti, sulle maggioranze necessarie affinché il Tribunale costituzionale possa giudicare in plenum, sulla gestione dei procedimenti in ordine cronologico, sul termine minimo per le udienze, sul ruolo del Procuratore generale, sul differimento di delibere, nonché disposizioni transitorie per i procedimenti in sospeso e la vacatio legis.

41.

La Commissione ritiene che, sebbene si possano rilevare alcuni miglioramenti rispetto alla legge di modifica del 22 dicembre 2015, e sebbene alcune preoccupazioni siano state affrontate come esposto di seguito, continui a sussistere una serie di preoccupazioni sollevate in relazione a tale legge e siano state introdotte nuove disposizioni problematiche. Nel complesso, gli effetti di alcune disposizioni della legge del 22 luglio 2016, considerati separatamente o in combinazione, sollevano preoccupazione in relazione all'efficacia del controllo di costituzionalità e dello Stato di diritto.

4.2.1.   Quorum di presenza

42.

L'articolo 26, paragrafo 2, stabilisce che «[l]'esame di un procedimento da parte del plenum del Tribunale richiede la partecipazione di almeno undici giudici del Tribunale». Inoltre, l'articolo 26, paragrafo 1, lettera g), stabilisce che «[i]l Tribunale delibera […] in plenum su […] procedimenti per i quali tre giudici del Tribunale hanno presentato una domanda in tal senso entro 14 giorni dalla ricezione di un ricorso costituzionale o di una domanda o questione giuridica di cui all'articolo 38, paragrafo 1».

43.

L'articolo 26, paragrafo 2, porta a undici il numero dei giudici che devono partecipare al plenum, che era precedentemente di nove (a norma della legge del 1997 sul Tribunale costituzionale e della legge del 25 giugno 2015, prima della sua modifica del 22 dicembre 2015). Ciò rappresenta un vincolo sul processo decisionale del Tribunale costituzionale. Il numero è stato ridotto rispetto ai tredici che erano imposti dalla legge di modifica del 22 dicembre 2015. Tuttavia, considerando in particolare il fatto che il Tribunale costituzionale è composto attualmente da soli 12 giudici, il quorum di presenza per il trattamento dei procedimenti potrebbe a volte non essere raggiunto, eventualità questa che impedirebbe al Tribunale, almeno temporaneamente, di essere in grado di deliberare.

44.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera g), il Tribunale giudica in plenum, tra l'altro, nei casi in cui tre giudici abbiano presentato una domanda a tale fine. Non è necessario che tali giudici siano i giudici assegnati a un collegio giudicante un determinato procedimento. La legge non prevede che la loro domanda sia giustificata o soddisfi alcuna particolare condizione. Tale disposizione ha per effetto che non sia prevedibile il numero di procedimenti da trattare in plenum, aspetto questo che può ostacolare l'efficiente funzionamento del Tribunale e di conseguenza l'efficacia del controllo di costituzionalità.

4.2.2.   Maggioranza di voto

45.

L'articolo 69 dispone: «[l]e decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti». Ciò costituisce un miglioramento rispetto alla legge di modifica del 22 dicembre 2015 dato che non contiene più il requisito incostituzionale di una maggioranza dei due terzi per l'adozione di decisioni e quindi risolve dissipa la preoccupazione precedentemente espressa in tal senso dalla Commissione.

4.2.3.   Trattamento dei casi in ordine cronologico

46.

L'articolo 38, paragrafo 3, dispone che «[l]e date delle udienze nelle quali le domande sono esaminate sono fissate secondo l'ordine con il quale i procedimenti arrivano al Tribunale». L'Articolo 38, paragrafo 4, elenca un numero limitato di casi in cui l'ordine di arrivo di una domanda non è rilevante. L'articolo 38, paragrafo 5, prevede che «[i]l presidente del Tribunale può fissare la data per l'udienza in deroga alla condizione prevista dal paragrafo 3 [di cui sopra] nei casi in cui ciò sia giustificato dalla tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini, dalla sicurezza dello Stato o dall'ordine costituzionale. A fronte di una domanda presentata da 5 giudici, il presidente del Tribunale può riconsiderare la sua decisione relativa alla determinazione della data d'udienza».

47.

La «norma della sequenzialità», secondo la quale il Tribunale deve trattare i procedimenti nella sequenza in cui sono stati registrati, è stata introdotta dalla legge di modifica del 22 dicembre 2015 e il Tribunale l'ha già giudicata contraria, tra l'altro, alla costituzione, per il motivo che interferisce con l'indipendenza del potere giudiziario e la sua separazione da altri rami del governo.

48.

Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3, la norma della sequenzialità si applica alle «domande» e non si riferisce ai «ricorsi costituzionali». Anche se la norma della sequenzialità si applica solo alle domande, essa influenzerà la capacità del Tribunale di emettere decisioni rapide sulla costituzionalità di leggi, su richiesta di soggetti istituzionali.

49.

L'articolo 38, paragrafo 5, permette al presidente del Tribunale costituzionale di derogare alla norma della sequenzialità, ma tale possibilità è limitata a casi specifici e può dar luogo a ritardi, dato che cinque giudici possono presentare domanda di riesame della decisione del presidente del Tribunale costituzionale in merito alla determinazione della data d'udienza. Inoltre, non è chiaro se le condizioni permetterebbero al presidente del Tribunale di derogare alla norma della sequenzialità in tutti i casi che richiedono una decisione urgente.

50.

Pertanto, anche se la legge adottata il 22 luglio 2016 costituisce un miglioramento rispetto alla legge adottata il 22 dicembre 2015, l'impatto della norma della sequenzialità sull'efficacia del Tribunale può ancora dare adito ad alcune preoccupazioni.

4.2.4.   Termine minimo per lo svolgimento delle udienze

51.

L'articolo 61, paragrafo 1, dispone che «[l]'udienza non può aver luogo prima di 30 giorni dalla notifica della data dell'udienza». L'articolo 61, paragrafo 3, prevede che «nei casi relativi a questioni legali, a ricorsi costituzionali e a conflitti di competenza tra le autorità costituzionali centrali dello Stato, il presidente del Tribunale può ordinare che il termine di cui al paragrafo 1 venga dimezzato, a meno che il denunciante, il tribunale che rinvia una questione legale o il ricorrente interessato non si opponga entro sette giorni dall'ordine del presidente del Tribunale». Il fatto che il presidente del Tribunale possa ordinare di dimezzare il periodo di 30 giorni rappresenta un miglioramento rispetto alla legge adottata il 22 dicembre 2015, anche se il denunciante, il tribunale che rinvia una questione legale o il ricorrente interessato possono opporsi all'abbreviazione di detto termine.

4.2.5.   Procedimento disciplinare

52.

La legge adottata il 22 luglio 2016 non prevede il coinvolgimento di altre istituzioni dello Stato nei procedimenti disciplinari riguardanti i giudici del Tribunale. Ciò è un miglioramento rispetto alla legge del 22 dicembre 2015 e, pertanto, la questione non suscita più preoccupazioni.

4.2.6.   Possibilità per il procuratore generale di impedire l'esame di un caso

53.

L'articolo 61, paragrafo 6, prevede che «[l]'assenza del procuratore generale all'udienza, che gli è stata debitamente comunicata, o di un suo rappresentante non impedisce l'esame del caso a meno che l'obbligo di partecipare all'udienza non risulti da disposizioni di legge». L'articolo 30, paragrafo 5, prevede che «[i]l procuratore generale o il suo vice partecipi ai procedimenti esaminati dal Tribunale in plenum».

54.

In pratica, la combinazione dell'articolo 61, paragrafo 6, e dell'articolo 30, paragrafo 5, sembrerebbe dare la possibilità al procuratore generale, che è anche il ministro della Giustizia, di ritardare o addirittura impedire l'esame di determinati procedimenti, ivi inclusi quelli trattati in plenum, decidendo di non partecipare all'udienza. Ciò consentirebbe un'indebita ingerenza nel funzionamento del Tribunale e violerebbe l'indipendenza del potere giudiziario e il principio della separazione dei poteri.

4.2.7.   Differimento della deliberazione

55.

L'articolo 68, paragrafo 5 prevede che «[d]urante le deliberazioni del Tribunale in plenum, almeno quattro giudici possono opporsi alla soluzione proposta qualora ritengano che la questione sia particolarmente importante per motivi organizzativi dello Stato o motivi di ordine pubblico e non concordino con il tenore della decisione». L'articolo 68, paragrafo 6, dispone che «[i]n caso di opposizione ai sensi del paragrafo 5, le deliberazioni sono rinviate di tre mesi e, in occasione delle successive deliberazioni al termine di tale periodo, i giudici che hanno fatto opposizione presentano la loro proposta di soluzione congiunta». L'articolo 68, paragrafo 7, stabilisce che «[q]ualora, nel corso delle nuove deliberazioni di cui al paragrafo 6, almeno quattro giudici presentino una nuova obiezione, le deliberazioni sono rinviate di altri tre mesi. Al termine di tale periodo, si procede a nuove deliberazioni e a nuove votazioni».

56.

Per i casi esaminati in plenum, che potrebbero essere numerosi (cfr. supra), la legge adottata il 22 luglio 2016 consente ad almeno quattro giudici del Tribunale di sollevare un'obiezione nei confronti di una proposta di decisione. Ciò potrebbe portare al rinvio di deliberazioni su un procedimento di minimo tre mesi e, in alcuni casi, di sei mesi, dal momento in cui il Tribunale ha raggiunto la fase di deliberazione. La legge non prevede eccezioni per trattare più rapidamente eventuali casi di urgenza.

57.

L'impatto di queste disposizioni sull'efficacia del controllo di costituzionalità desta preoccupazione in relazione allo Stato di diritto, in quanto impedisce al Tribunale costituzionale di garantire pienamente un efficace controllo di costituzionalità e di assicurare un ricorso giurisdizionale efficace e tempestivo in tutti i casi.

4.2.8.   Disposizioni transitorie per i procedimenti pendenti

58.

L'articolo 83, paragrafo 1, prevede che: «[l]e disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti avviati ma non completati prima della data di entrata in vigore della presente legge». Ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, «[i]l Tribunale deve chiudere i procedimenti di cui al paragrafo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il termine di un anno non si applica ai procedimenti di cui all'articolo 84». L'articolo 84, paragrafo 1, recita: «[i]n caso di domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 191, paragrafo 1, punti da 1 a 5, della costituzione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Tribunale […] sospende il procedimento per sei mesi e invita i richiedenti a integrare le loro domande in conformità con i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafi da 2 a 5». L'articolo 84, paragrafo 2, prevede che: «[s]e la domanda di cui al paragrafo 1 viene integrata in conformità con i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafi da 2 a 5, il Tribunale ordina la ripresa del procedimento sospeso alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il procedimento giunge a termine.».

59.

L'articolo 85, paragrafo 1, recita: «[s]e la data di un'udienza è stata fissata prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'udienza è rinviata e il collegio interessato è adeguato in conformità con la presente legge». L'articolo 85, paragrafo 2, prevede che: «[è] fissata una nuova data per l'udienza. L'udienza ha luogo in conformità con la presente legge». L'articolo 86 prevede: «[s]e la data di pubblicazione di una decisione è stata fissata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la pubblicazione è rinviata e il collegio interessato e i requisiti relativi alla decisione sono adattati alla presente legge».

60.

Da un lato, l'articolo 83, paragrafo 2, fissa un termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge per trattare i procedimenti pendenti. Tuttavia, dall'altro, l'articolo 84 prevede, in deroga all'articolo 83, paragrafo 2, che le domande in sospeso (cioè le domande di soggetti istituzionali ai fini del controllo di costituzionalità della legislazione) vengano congelate per un periodo di sei mesi. Il Tribunale dovrebbe invitare i richiedenti ad integrare le loro domande al fine di conformarsi ai nuovi requisiti procedurali, e sarebbe in grado di riprendere i lavori su queste domande solo una volta trascorso tale periodo di sei mesi (anche nel caso in cui i richiedenti integrino la loro domanda prima di tale termine). La legge non prevede eccezioni per gestire più rapidamente eventuali casi di urgenza.

61.

Gli articoli 85 e 86 equivalgono a un'interferenza legislativa nei procedimenti pendenti, in particolare nel caso di quelli già in fase avanzata, e potrebbero ostacolare il funzionamento del Tribunale.

62.

Queste disposizioni transitorie considerate nel loro insieme sollevano importanti preoccupazioni in quanto rallenteranno in modo significativo il lavoro del Tribunale e impediranno al Tribunale di assicurare appieno un efficace controllo di costituzionalità. Ciò è particolarmente rilevante nel contesto di tutti i nuovi atti legislativi sensibili di cui al parere della Commissione (cfr., infra, sezione 4.3).

4.2.9.   Vacatio legis

63.

L'articolo 92 della legge adottata il 22 luglio 2016, prevede che «[l]a presente legge entra in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione». A meno che non si ricorra a un preventivo controllo di costituzionalità della legge, il periodo di vacatio legis di 14 giorni è troppo breve per un efficace controllo di costituzionalità della legge. Per ragioni di certezza del diritto, è importante che si metta a disposizione un tempo sufficiente per consentire al Tribunale costituzionale di effettuare il controllo di costituzionalità della legge prima della sua entrata in vigore.

64.

A questo proposito si ricorda che nel suo parere dell'11 marzo 2016, la commissione di Venezia ha sottolineato che il Tribunale costituzionale deve avere la possibilità di esaminare una legge ordinaria che disciplina il funzionamento del Tribunale prima della sua entrata in vigore.

4.3.   Conseguenze della mancanza di efficacia del controllo di costituzionalità sulla nuova normativa

65.

Il Sejm ha adottato una serie di nuovi atti legislativi particolarmente sensibili, spesso con procedure legislative accelerate, come ad esempio, in particolare, una legge sui media (41), una nuova legge sul pubblico impiego (42), una legge che modifica la legge sulla polizia e alcune altre leggi (43) e le leggi sull'Ufficio del pubblico ministero (44), nonché una nuova legge sul Mediatore e che modifica talune altre leggi (45). La Commissione ha chiesto al governo polacco un aggiornamento sulla situazione attuale e sul contenuto di queste riforme legislative nelle sue lettere del 1o febbraio 2016 e del 3 marzo 2016, tuttavia finora queste informazioni non sono state fornite. Inoltre, una serie di altri progetti di atti legislativi sensibili sono stati adottati dal Sejm, come ad esempio la legge sul consiglio nazionale dei media (46) e una nuova legge anti-terrorismo (47).

66.

La Commissione ritiene che, fintantoché al Tribunale costituzionale viene impedito di assicurare pienamente un efficace controllo di costituzionalità, non ci sarà alcun esame efficace della conformità alla costituzione di atti legislativi, come quelli di cui sopra, ivi incluso dei diritti fondamentali.

67.

La Commissione rileva ad esempio che la nuova legislazione (in particolare la legislazione sui media (48)) suscita preoccupazioni in materia di libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione. Più in particolare, essa modifica le regole per la nomina dei consigli di amministrazione e di vigilanza delle emittenti di servizio pubblico, mettendoli sotto il controllo del governo (ministro del Tesoro), anziché di un organo indipendente. La nuova legislazione prevede altresì la destituzione immediata degli esistenti consigli di amministrazione e di vigilanza. A questo proposito la Commissione si chiede, in particolare, se vi siano possibilità di ricorso giurisdizionale per le persone interessate da tale legislazione.

68.

Una normativa come la nuova legge sul pubblico impiego (49) è altrettanto importante dal punto di vista dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. A questo proposito, la Commissione, nelle sue lettere del 1o febbraio e del 3 marzo 2016 (50), ha chiesto al governo polacco se vi siano possibilità di ricorso giurisdizionale per le persone interessate dalla legge. Il governo polacco non ha finora risposto alla Commissione su questo punto.

69.

Anche la legge che modifica la legge sulla polizia e alcune altre leggi (51) può sollevare riserve in merito alla sua conformità con i diritti fondamentali, tra cui la privacy e la protezione dei dati. Il 28-29 aprile 2016 una delegazione della commissione di Venezia si è recata a Varsavia per discutere delle modifiche alla legge sulla polizia e alcune altre leggi, e ha espresso un parere nella sessione del 10-11 giugno 2016 (52). Tale parere afferma, tra l'altro, che le garanzie procedurali e le condizioni materiali indicate nella legge sono ancora insufficienti per prevenirne l'uso eccessivo e l'ingiustificata interferenza nella vita privata delle persone.

70.

Inoltre, la nuova legislazione anti-terrorismo può sollevare questioni in merito al suo rispetto dei diritti fondamentali (53) ed è oggetto di controllo di costituzionalità.

71.

In conclusione, la Commissione ritiene che, fintantoché al Tribunale costituzionale viene impedito di assicurare pienamente un efficace controllo di costituzionalità, non ci sarà alcun esame efficace della conformità degli atti legislativi con i diritti fondamentali. Ciò solleva serie preoccupazioni per quanto riguarda lo Stato di diritto, soprattutto perché è stata adottata di recente dal Sejm una serie di nuovi atti legislativi particolarmente sensibili che dovrebbe poter fare oggetto di un controllo di costituzionalità. Queste preoccupazioni sono ulteriormente incrementate dal fatto che, come indicato in precedenza, la legge adottata il 22 luglio 2016 prevede che un certo numero di procedimenti pendenti sia messo in attesa.

5.   CONSTATAZIONE DI UNA MINACCIA SISTEMICA ALLO STATO DI DIRITTO

72.

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione è del parere che nell'attuale situazione sussista una minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia. Il fatto che al Tribunale costituzionale venga impedito di assicurare pienamente un efficace controllo di costituzionalità ne influenza negativamente l'integrità, la stabilità e il corretto funzionamento, che costituiscono una delle garanzie essenziali dello Stato di diritto in Polonia. Laddove sia stato istituito un sistema di giustizia costituzionale, la sua efficacia è un fattore chiave dello Stato di diritto.

73.

Il rispetto dello Stato di diritto non è solo un prerequisito per la protezione di tutti i valori fondamentali di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. È anche un prerequisito per il rispetto di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati e dal diritto internazionale, e per stabilire la fiducia reciproca dei cittadini, delle imprese e delle autorità nazionali negli ordinamenti giuridici di tutti gli altri Stati membri.

6.   AZIONI RACCOMANDATE

74.

La Commissione raccomanda alle autorità polacche di intraprendere urgentemente azioni adeguate per affrontare questa minaccia sistemica allo Stato di diritto. In particolare, la Commissione raccomanda alle autorità polacche di:

a)

dare piena attuazione alle sentenze del Tribunale costituzionale del 3 e del 9 dicembre 2015, in base alle quali i tre giudici che sono stati legittimamente nominati nel mese di ottobre 2015 dalla precedente legislatura possono assumere la loro funzione di giudice del Tribunale costituzionale, e che i tre giudici nominati dalla nuova legislatura, senza valida base giuridica, non possono assumere l'incarico di giudice senza essere stati validamente eletti;

b)

pubblicare e attuare pienamente le sentenze del Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016 e le sue successive sentenze, e provvedere a che la pubblicazione delle sentenze future sia automatica e non dipenda da una decisione del potere esecutivo o di quello legislativo;

c)

garantire che qualsiasi riforma della legge sul Tribunale costituzionale rispetti le sentenze del Tribunale costituzionale, ivi incluse le sentenze del 3 e del 9 dicembre 2015 e la sentenza del 9 marzo 2016, e tenga in piena considerazione il parere della commissione di Venezia; assicurare che l'efficacia del Tribunale costituzionale in qualità di garante della costituzione non venga compromessa da requisiti, sia considerati separatamente che per il loro effetto combinato, come quelli di cui sopra relativi al quorum di presenza, alla gestione dei procedimenti in ordine cronologico, alla possibilità che il procuratore generale impedisca l'esame di un procedimento, al differimento delle deliberazioni o a misure transitorie che riguardano procedimenti pendenti e che li sospendono;

d)

assicurare che il Tribunale costituzionale possa eseguire l'esame della compatibilità della nuova legge adottata il 22 luglio 2016 sul Tribunale costituzionale prima della sua entrata in vigore e che la sentenza del Tribunale a tale riguardo sia pubblicata e riceva piena attuazione;

e)

astenersi da azioni e dichiarazioni pubbliche che possano minare la legittimità e l'efficienza del Tribunale costituzionale.

75.

La Commissione sottolinea che la necessaria leale collaborazione tra le diverse istituzioni statali in merito a questioni relative allo Stato di diritto è essenziale al fine di trovare una soluzione alla situazione attuale. La Commissione incoraggia inoltre le autorità polacche a richiedere il punto di vista della commissione di Venezia sulla nuova legge adottata il 22 luglio 2016 sul Tribunale costituzionale.

76.

La Commissione invita il governo polacco a risolvere i problemi individuati nella presente raccomandazione entro tre mesi dalla ricezione della stessa e a informare la Commissione delle misure adottate in tal senso.

77.

Sulla base della presente raccomandazione, la Commissione è desiderosa di proseguire il dialogo costruttivo con il governo polacco.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2016

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente


(1)  COM(2014) 158 final, in appresso la «Comunicazione».

(2)  Cfr. COM(2014) 158 final, sezione 2, allegato I.

(3)  Cfr. punto 4.1 della comunicazione.

(4)  Ibidem.

(5)  Ibidem.

(6)  Legge adottata il 22 dicembre 2015 che modifica la legge del 25 giugno 2015 sul Tribunale costituzionale. La legge di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 28 dicembre; atto n. 2217.

(7)  Lettera del 23 dicembre 2015 del primo vicepresidente Timmermans al ministro degli Affari esteri Waszczykowski e al ministro della Giustizia Ziobro.

(8)  Lettera del 30 dicembre 2015 del primo vicepresidente Timmermans al ministro degli Affari esteri Waszczykowski e al ministro della Giustizia Ziobro.

(9)  Lettera del 7 gennaio 2016 del sottosegretario di Stato Stepkowski al primo vicepresidente Timmermans.

(10)  Lettera dell'11 gennaio 2016 del ministro della Giustizia Ziobro al primo vicepresidente Timmermans.

(11)  Lettera del 13 gennaio 2016 del primo vicepresidente Timmermans al ministro della Giustizia Ziobro.

(12)  Lettera del 19 gennaio 2016 del commissario Oettinger al ministro della Giustizia Ziobro.

(13)  Lettera del 19 gennaio 2016 del ministro della Giustizia Ziobro al primo vicepresidente Timmermans.

(14)  Lettera del 1o febbraio 2016 del primo vicepresidente Timmermans al ministro della Giustizia Ziobro.

(15)  Lettera del 29 febbraio 2016 del ministro degli Affari esteri Waszczykowski al primo vicepresidente Timmermans.

(16)  Lettera del 3 marzo 2016 del primo vicepresidente Timmermans al ministro degli Affari esteri Waszczykowski.

(17)  Parere n. 833/2015, CDL-AD(2016)001.

(18)  Dal 9 marzo 2016 non sono state pubblicate 20 sentenze pronunciate dal Tribunale costituzionale.

(19)  Lettera del 24 giugno 2016 del ministro degli Affari esteri Waszczykowski al primo vicepresidente Timmermans.

(20)  K 34/15.

(21)  K 35/15.

(22)  Parere, punto 112.

(23)  Parere, punto 136.

(24)  Legge del 25 giugno 2015 sul Tribunale costituzionale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 luglio 2015, atto n. 1064, come successivamente modificata. La legge adottata il 22 dicembre 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 28 dicembre, atto n. 2217.

(25)  Parere, punto 41.

(26)  Legge del 25 giugno 2015 sul Tribunale costituzionale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 luglio 2015, atto n. 1064, come successivamente modificata. La legge adottata il 22 dicembre 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 28 dicembre, atto n. 2217.

(27)  Cfr. nuovo articolo 1, paragrafo 9, che sostituisce l'articolo 44, paragrafi da 1 a 3.

(28)  Cfr. nuovo articolo 1, paragrafo 14, che sostituisce l'articolo 99, paragrafo 1.

(29)  Cfr. nuovo articolo 1, paragrafo 10, che aggiunge un nuovo articolo 80, paragrafo 2.

(30)  Cfr. nuovo articolo 1, paragrafo 12, che sostituisce l'articolo 87, paragrafo 2.

(31)  Cfr. nuovo articolo 1, paragrafo 5, che inserisce un nuovo articolo 28 bis e il nuovo articolo 1, paragrafo 7, che inserisce un nuovo articolo 31 bis.

(32)  Questo nuovo quorum di presenza si applica altresì alle risoluzioni dell'assemblea generale, salvo diversa disposizione contenuta nella legge — cfr. nuovo articolo 1, paragrafo 3, che modifica l'articolo 10, paragrafo 1.

(33)  Secondo la modifica, le stesse norme — quorum di presenza e maggioranza dei due terzi dei voti — valgono anche per l'assemblea generale del Tribunale.

(34)  Cfr. nuovo articolo 1, paragrafo 10, che aggiunge un nuovo articolo 80, paragrafo 2.

(35)  Cfr. nuovo articolo 2.

(36)  Cfr. nuovo articolo 1, paragrafo 12.

(37)  Cfr. nuovo articolo 1, paragrafo 5.

(38)  Cfr. nuovo articolo 1, paragrafo 7.

(39)  Cfr. nuovo articolo 1, paragrafo 5, che aggiunge un nuovo articolo 28 bis.

(40)  Cfr. nuovo articolo 1, paragrafo 7, che aggiunge un nuovo articolo 31 bis.

(41)  Legge del 30 dicembre 2015 che modifica la legge sulle emittenti, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 7 gennaio 2016, atto n. 25.

(42)  Legge del 30 dicembre 2015 che modifica la legge sul pubblico impiego e alcuni altri atti, pubblicata nella Gazzetta ufficiale l'8 gennaio 2016, atto n. 34.

(43)  Legge del 15 gennaio 2016 che modifica la legge sulla polizia e altre leggi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 4 febbraio 2016, atto n. 147.

(44)  Legge del 28 gennaio 2016 sulla Procura pubblica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 15 febbraio 2016, atto n. 177; legge del 28 gennaio 2016 — regolamento di attuazione della legge — legge sulla Procura pubblica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 15 febbraio 2016, atto n. 178.

(45)  Legge del 18 marzo 2016 sul Mediatore e che modifica alcune altre leggi. La legge è stata firmata dal presidente della Repubblica il 4 maggio 2016.

(46)  Legge del 22 giugno 2016 sul consiglio nazionale dei media. La legge è stata firmata dal presidente della Repubblica il 27 giugno 2016.

(47)  Legge del 10 giugno 2016 in materia di anti-terrorismo. La legge è stata firmata dal presidente della Repubblica il 22 giugno 2016. La Commissione è inoltre a conoscenza del fatto che una nuova legge che modifica la legge sul consiglio nazionale della magistratura e alcune altre leggi è stata presentata il 5 maggio 2016 dal ministro della Giustizia al centro legislativo nazionale.

(48)  Legge del 30 dicembre 2015 che modifica la legge sulle emittenti, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 7 gennaio 2016, atto n. 25, e legge del 22 giugno 2016 sul consiglio nazionale dei media. La legge è stata firmata dal presidente della Repubblica il 27 giugno 2016.

(49)  Legge del 30 dicembre 2015 che modifica la legge sul pubblico impiego e alcuni altri atti, pubblicata nella Gazzetta ufficiale l'8 gennaio 2016, atto n. 34.

(50)  Lettera del 1o febbraio 2016 del primo vicepresidente Timmermans al ministro della Giustizia Ziobro; lettera del 3 marzo 2016 del primo vicepresidente Timmermans al ministro degli Affari esteri Waszczykowski.

(51)  Legge del 15 gennaio 2016 che modifica la legge sulla polizia e altre leggi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 4 febbraio 2016, atto n. 147.

(52)  Parere n. 839/2016.

(53)  Legge del 10 giugno 2016 in materia di anti-terrorismo. La legge è stata firmata dal presidente della Repubblica il 22 giugno 2016.


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/69


MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 253, sesto comma, di quest'ultimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1, di quest'ultimo,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 63 di quest'ultimo,

considerando che, in seguito all'entrata in vigore del regolamento di procedura del Tribunale, il 1o luglio 2015, occorre inserire, nel regolamento di procedura della Corte, una disposizione che consenta a quest'ultima di trattare in modo adeguato, nel contesto delle impugnazioni delle quali è investita, le informazioni o gli atti che sono stati prodotti da una parte principale dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura di tale organo giurisdizionale e che, a causa della loro riservatezza, non sono stati comunicati all'altra parte principale,

con l'approvazione del Consiglio data il 6 luglio 2016,

ADOTTA LA SEGUENTE MODIFICA DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

È inserito il seguente articolo nel titolo quinto, capo VIII, del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012 (1):

«Articolo 190 bis

Trattamento delle informazioni o degli atti prodotti dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 105 del suo regolamento di procedura

1.   Qualora sia proposta un'impugnazione contro una decisione del Tribunale adottata nell'ambito di un procedimento nel corso del quale informazioni o atti sono stati prodotti da una parte principale ai sensi dell'articolo 105 del regolamento di procedura del Tribunale e non sono stati comunicati all'altra parte principale, la cancelleria del Tribunale mette tali informazioni o atti a disposizione della Corte, alle condizioni previste nella decisione di cui al paragrafo 11 di tale articolo.

2.   Le informazioni o gli atti previsti nel paragrafo 1 non sono comunicati alle parti del procedimento dinanzi alla Corte.

3.   La Corte vigila affinché gli elementi riservati contenuti nelle informazioni o negli atti previsti nel paragrafo 1 non siano divulgati né nella decisione che definisce il giudizio né, all'occorrenza, nelle conclusioni dell'avvocato generale.

4.   Le informazioni o gli atti previsti nel paragrafo 1 sono restituiti alla parte che li ha prodotti dinanzi al Tribunale dopo la notifica della decisione che definisce il giudizio dinanzi alla Corte, salvo in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale. In quest'ultimo caso, le informazioni o gli atti menzionati sono messi a disposizione del Tribunale, alle condizioni previste nella decisione di cui al paragrafo 5.

5.   La Corte stabilisce, con decisione, le norme di sicurezza ai fini della protezione delle informazioni o degli atti previsti al paragrafo 1. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Articolo 2

1.   La presente modifica del regolamento di procedura, che fa fede nelle lingue di cui all'articolo 36 di tale regolamento, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2.   Le disposizioni dell'articolo 190 bis sono applicabili solo a partire dall'entrata in vigore della decisione prevista dall'articolo 190 bis, paragrafo 5.

Lussemburgo, 19 luglio 2016

 


(1)  Regolamento di procedura della Corte di giustizia (GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1), come modificato il 18 giugno 2013 (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 65).


12.8.2016   

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L 217/71


MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 254, quinto comma, di quest'ultimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1, di quest'ultimo,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 63 di quest'ultimo,

considerando che il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario [e del] regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (1), modifica la denominazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e che occorre modificare di conseguenza il regolamento di procedura al fine di introdurvi il riferimento all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale,

con l'accordo della Corte di giustizia,

con l'approvazione del Consiglio data il 6 luglio 2016,

ADOTTA LA SEGUENTE MODIFICA DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento di procedura del Tribunale (2), il riferimento all'«Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)» è sostituito da un riferimento all'«Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale».

Articolo 2

La presente modifica del regolamento di procedura, che fa fede nelle lingue di cui all'articolo 44 di tale regolamento, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Lussemburgo, 13 luglio 2016

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


(1)  GU L 341 del 24 dicembre 2015, pag. 21.

(2)  Regolamento di procedura del Tribunale (GU L 105 del 23 aprile 2015, pag. 1).


12.8.2016   

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L 217/72


MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 254, quinto comma, di quest'ultimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1, di quest'ultimo,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 63 di quest'ultimo,

considerando che le informazioni o gli atti rilevanti ai fini della decisione sulla controversia e riservati, che sono stati prodotti ai sensi dell'articolo 105 del regolamento di procedura del Tribunale e che non sono stati restituiti in corso di causa, devono essere messi a disposizione della Corte di giustizia affinché essa eserciti pienamente la sua funzione di giudice dell'impugnazione qualora sia contestata la decisione del Tribunale adottata al termine di un procedimento nel corso del quale è stato applicato il regime specifico dell'articolo 105,

considerando che, per contro, tali informazioni o documenti devono essere restituiti alla parte principale che li ha prodotti qualora avverso la decisione del Tribunale non sia stata proposta impugnazione entro il termine previsto dal protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento di procedura del Tribunale,

con l'accordo della Corte di giustizia,

con l'approvazione del Consiglio data il 6 luglio 2016,

ADOTTA LA SEGUENTE MODIFICA DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il paragrafo 10 dell'articolo 105 del regolamento di procedura del Tribunale (1) è sostituito dal seguente testo:

«10.   Le informazioni o gli atti menzionati nel paragrafo 5, che non siano stati ritirati ai sensi del paragrafo 7 dalla parte principale che li ha prodotti, sono restituiti alla parte interessata una volta scaduto il termine previsto nell'articolo 56, primo comma, dello statuto a meno che, entro tale termine, non sia stata proposta un'impugnazione contro la decisione del Tribunale. Qualora sia proposta un'impugnazione, le informazioni o gli atti menzionati sono messi a disposizione della Corte di giustizia alle condizioni previste nella decisione di cui al paragrafo 11.».

Articolo 2

La presente modifica del regolamento di procedura, che fa fede nelle lingue di cui all'articolo 44 di tale regolamento, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Lussemburgo, 13 luglio 2016

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


(1)  Regolamento di procedura del Tribunale (GU L 105 del 23.4.2015, pag. 1).


12.8.2016   

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L 217/73


MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 254, quinto comma, di quest'ultimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1, di quest'ultimo,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 63 di quest'ultimo,

considerando che il regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti (1), destinato a entrare in vigore il 1o settembre 2016, prevede che il Tribunale eserciti in primo grado le competenze a decidere sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), comprese le controversie tra qualunque istituzione e qualunque organo o organismo, da un lato, e il rispettivo personale, dall'altro, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea,

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento di procedura del Tribunale,

con l'accordo della Corte di giustizia,

con l'approvazione del Consiglio data il 6 luglio 2016,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale (2) è modificato come segue:

1)

All'articolo 1, paragrafo 2:

a)

il testo della lettera i) è sostituito dal seguente:

«i)

l'espressione «ricorsi diretti» designa i ricorsi proposti in base agli articoli 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE e 272 TFUE;»;

b)

è aggiunta la lettera j):

«j)

l'espressione «statuto dei funzionari» designa il regolamento che istituisce lo statuto dei funzionari dell'Unione europea nonché il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione».

2)

L'articolo 29 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, lettera b), la parte di frase «le cause promosse ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, dell'articolo 265, terzo comma, TFUE e dell'articolo 268 TFUE» è sostituita da «le cause promosse ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, dell'articolo 265, terzo comma, TFUE, dell'articolo 268 TFUE e dell'articolo 270 TFUE»;

b)

il paragrafo 2, lettera b), diviene il paragrafo 2, lettera c);

c)

al paragrafo 2 è inserita la lettera b):

«b)

per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 270 TFUE nei quali è esplicitamente sollevata un'eccezione di illegittimità avverso un atto di portata generale, salvo qualora la Corte di giustizia o il Tribunale abbia già statuito sulle questioni sollevate da tale eccezione;».

3)

Il testo della prima frase dell'articolo 39, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«I funzionari e gli altri agenti incaricati di assistere direttamente il presidente, i giudici e il cancelliere sono nominati secondo le modalità stabilite nello statuto dei funzionari».

4)

L'articolo 78 è modificato come segue:

a)

i paragrafi da 2 a 5 sono rinumerati e divengono i paragrafi da 3 a 6;

b)

è inserito il seguente testo quale paragrafo 2:

«2.   Il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 270 TFUE deve essere corredato, ove occorra, del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari e della decisione recante risposta sul reclamo con indicazione delle date di presentazione e di notifica.»;

c)

al paragrafo 5, che diviene il paragrafo 6, il riferimento ai «paragrafi da 1 a 4» è sostituito da un riferimento ai «paragrafi da 1 a 5».

5)

all'articolo 80, paragrafo 2, la parte di frase «dall'articolo 78, paragrafo 5,» è sostituita da «dall'articolo 78, paragrafo 6,»;

6)

all'articolo 81, paragrafo 2, il riferimento all'articolo «78, paragrafi da 3 a 5.» è sostituito dal riferimento all'articolo «78, paragrafi da 4 a 6.».

7)

L'articolo 86 è modificato come segue:

a)

i paragrafi da 3 a 6 sono rinumerati e divengono i paragrafi da 4 a 7;

b)

è inserito il seguente testo quale paragrafo 3:

«3.   Nelle cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE, l'adattamento del ricorso è effettuato con atto separato e, in deroga al paragrafo 2, entro il termine previsto dall'articolo 91, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari entro il quale può essere chiesto l'annullamento dell'atto che giustifica l'adattamento del ricorso.».

8)

All'articolo 110 viene aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Nelle cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE, i membri del collegio giudicante e l'avvocato generale, nel corso dell'udienza di discussione, possono invitare le parti stesse a esprimersi in merito a determinati aspetti della controversia.».

9)

All'articolo 120, la parte di frase «o al Tribunale della funzione pubblica» è soppressa.

10)

All'articolo 124, paragrafo 1, la parte di frase «Se, prima che il Tribunale abbia statuito, le parti principali si accordano per risolvere la controversia» è sostituita da «Se, prima che il Tribunale abbia statuito, le parti principali si accordano, in una sede diversa dal Tribunale, per risolvere la controversia».

11)

Dopo l'articolo 125, è aggiunto un nuovo capo che include quattro articoli:

«Capo XI bis

DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE AVVIATA DAL TRIBUNALE NELLE CAUSE PROMOSSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 270 TFUE

Articolo 125 bis

Modalità

1.   In ogni fase del procedimento il Tribunale può esaminare le possibilità di una composizione amichevole di tutta o parte della controversia tra le parti principali.

2.   Il Tribunale incarica il giudice relatore, assistito dal cancelliere, di esperire un tentativo di composizione amichevole della controversia.

3.   Il giudice relatore può proporre una o più soluzioni tali da porre fine alla controversia, adottare le misure necessarie allo scopo di agevolare una siffatta soluzione e dare esecuzione alle misure decise a tal fine. Egli può, in particolare:

a)

invitare le parti principali a fornire informazioni o ragguagli;

b)

invitare le parti principali a produrre documenti;

c)

convocare a riunioni i rappresentanti delle parti principali, le parti principali stesse o qualsiasi funzionario o agente dell'istituzione autorizzato a trattare un eventuale accordo;

d)

in occasione delle riunioni previste alla lettera c), avere colloqui separati con ciascuna delle parti principali, qualora esse vi consentano.

4.   I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche nell'ambito di un procedimento sommario.

Articolo 125 ter

Incidenza dell'accordo delle parti principali

1.   Se le parti principali si accordano, dinanzi al giudice relatore, sulla soluzione che pone fine alla controversia, possono chiedere che i termini di tale accordo siano sanciti in un atto firmato dal giudice relatore, nonché dal cancelliere. Quest'atto è notificato alle parti principali ed ha valore di atto pubblico.

2.   La causa è cancellata dal ruolo con ordinanza motivata del presidente. Su domanda di una parte principale, con l'accordo dell'altra parte principale, i termini dell'accordo al quale sono pervenute le parti principali sono indicati nell'ordinanza di cancellazione dal ruolo.

3.   Il presidente statuisce sulle spese secondo l'accordo o, in mancanza, secondo il suo libero apprezzamento. Se del caso, statuisce sulle spese dell'interveniente conformemente all'articolo 138.

Articolo 125 quater

Registro e fascicolo specifici

1.   Gli atti prodotti nell'ambito della procedura di composizione amichevole ai sensi dell'articolo 125 bis:

sono iscritti in uno specifico registro che non è soggetto al regime di cui agli articoli 36 e 37;

sono inseriti in un fascicolo distinto dal fascicolo della causa.

2.   Gli atti prodotti nell'ambito della procedura di composizione amichevole ai sensi dell'articolo 125 bis sono portati a conoscenza delle parti principali, fatta eccezione per quelli che ciascuna di esse ha trasmesso al giudice relatore nell'ambito dei colloqui separati previsti all'articolo 125 bis, paragrafo 3, lettera d).

3.   Le parti principali possono accedere agli atti del fascicolo distinto dal fascicolo della causa, previsto al paragrafo 1, fatta eccezione per gli atti che ciascuna di esse ha trasmesso al giudice relatore nell'ambito dei colloqui separati previsti all'articolo 125 bis, paragrafo 3, lettera d).

4.   L'interveniente non può accedere agli atti del fascicolo distinto dal fascicolo della causa previsto al paragrafo 1.

5.   Le parti possono consultare in cancelleria lo specifico registro previsto al paragrafo 1.

Articolo 125 quinquies

Composizione amichevole e procedimento giurisdizionale

Nell'ambito del procedimento giurisdizionale il Tribunale e le parti principali non possono utilizzare i pareri espressi, i suggerimenti formulati, le proposte presentate, le concessioni effettuate o i documenti predisposti ai fini della composizione amichevole.».

12)

L'articolo 127 è modificato come segue:

a)

il testo del titolo «Rinvio di una causa dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale della funzione pubblica» è sostituito dal testo «Rinvio di una causa dinanzi alla Corte di giustizia»;

b)

la parte di frase «e dall'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato I allo statuto» è soppressa.

13)

All'articolo 130, paragrafo 7, il testo della seconda frase «Esso rinvia la causa alla Corte di giustizia o al Tribunale della funzione pubblica se rientra nella loro competenza.» è sostituito da «Esso rinvia la causa alla Corte di giustizia se rientra nella sua competenza.»

14)

All'articolo 135, paragrafo 1, i termini «In via eccezionale,» sono soppressi.

15)

All'articolo 143, paragrafo 4, il riferimento all'articolo «78, paragrafi da 3 a 5,» è sostituito da un riferimento all'articolo «78, paragrafi da 4 a 6,»

16)

All'articolo 147, paragrafo 5:

a)

il riferimento all'articolo «78, paragrafo 3.» è sostituito da un riferimento all'articolo «78, paragrafo 4.»;

b)

il riferimento all'articolo «78, paragrafo 5.» è sostituito da un riferimento all'articolo «78, paragrafo 6.».

17)

L'articolo 156 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 3 e 4 sono rinumerati e divengono i paragrafi 4 e 5;

b)

è inserito il seguente testo quale paragrafo 3:

«3.   Nelle cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE, le domande previste ai paragrafi 1 e 2 possono essere presentate sin dal deposito del reclamo previsto all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, alle condizioni stabilite all'articolo 91, paragrafo 4, di detto statuto.».

18)

All'articolo 173, paragrafo 5, il riferimento all'articolo «78, paragrafi da 3 a 5.», è sostituito da un riferimento all'articolo «78, paragrafi da 4 a 6.».

19)

All'articolo 175, paragrafo 4, il riferimento all'articolo «78, paragrafi da 3 a 5,», è sostituito da un riferimento all'articolo «78, paragrafi da 4 a 6,».

20)

L'articolo 193 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la parte di frase «o del Tribunale della funzione pubblica» è soppressa;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

il numero che precede il primo paragrafo è soppresso.

21)

All'articolo 196, paragrafo 2, i termini «Tribunale della funzione pubblica» sono sostituiti da «Tribunale in funzione di giudice di primo grado» e i termini «in funzione di giudice dell'impugnazione» sono aggiunti dopo il termine «Tribunale».

22)

All'articolo 213, paragrafo 3, la parte di frase «e al Tribunale della funzione pubblica» è soppressa.

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, che fanno fede nelle lingue di cui all'articolo 44 di tale regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il 1o settembre 2016.

Lussemburgo, 13 luglio 2016

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


(1)  GU L 200 del 26.7.2016, pag. 137.

(2)  Regolamento di procedura del Tribunale (GU L 105 del 23.4.2015, pag. 1).


12.8.2016   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/78


MODIFICHE DELLE NORME PRATICHE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

visto l'articolo 224 del suo regolamento di procedura;

viste le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale;

ADOTTA LE PRESENTI MODIFICHE DELLE NORME PRATICHE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE:

Articolo 1

Le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (1) sono modificate come segue:

1)

Al punto 14, la parte di frase «nei casi previsti dall'articolo 54, primo comma, del protocollo dello Statuto e dall'articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato a tale Statuto, la data di deposito dell'atto processuale presso il cancelliere della Corte di giustizia o presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica.» è sostituita da «nei casi previsti dall'articolo 54, primo comma, dello Statuto, la data di deposito dell'atto processuale presso il cancelliere della Corte di giustizia.»

2)

Dopo il punto 14, è inserito il seguente testo come punto 14 bis:

«14 bis.

Conformemente all'articolo 125 quater del regolamento di procedura, gli atti prodotti nell'ambito della procedura di composizione amichevole prevista agli articoli da 125 bis a 125 quinquies del regolamento di procedura sono iscritti in uno specifico registro che non è soggetto al regime di cui agli articoli 36 e 37 di detto regolamento.»

3)

Dopo il punto 24, è inserito il seguente testo come punto 24 bis:

«24 bis.

Gli atti prodotti nell'ambito di una procedura di composizione amichevole ai sensi dell'articolo 125 bis del regolamento di procedura sono inseriti in un fascicolo distinto dal fascicolo di causa.»

4)

Al punto 26, la prima frase è sostituita dal seguente testo:

«26.

Dopo la conclusione del procedimento dinanzi al Tribunale, la cancelleria provvede alla chiusura e all'archiviazione del fascicolo di causa nonché del fascicolo previsto all'articolo 125 quater, paragrafo 1, del regolamento di procedura.»

5)

Dopo il punto 33, è inserito il seguente testo come punto 33 bis:

«33 bis.

Quanto prescritto supra ai punti da 28 a 33 non riguarda l'accesso al fascicolo previsto dall'articolo 125 quater, paragrafo 1, del regolamento di procedura. L'accesso a tale fascicolo distinto è disciplinato dalla medesima disposizione del regolamento di procedura.»

6)

Al punto 110, il riferimento all'«articolo 78, paragrafo 5,» è sostituito dal riferimento all'«articolo 78, paragrafo 6,»

7)

Il punto 114 è sostituito dal seguente testo:

«114.

Nei ricorsi diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di procedura, il numero massimo di pagine delle memorie (*) è stabilito come segue.

Nei ricorsi diretti diversi da quelli presentati ai sensi dell'articolo 270 TFUE:

50 pagine per l'atto di ricorso e il controricorso,

25 pagine per la replica e la controreplica,

20 pagine per una memoria di eccezione d'irricevibilità e per le osservazioni sulla medesima,

20 pagine per una memoria d'intervento e 15 pagine per le osservazioni sulla medesima.

Nei ricorsi diretti presentati ai sensi dell'articolo 270 TFUE:

30 pagine per l'atto di ricorso e il controricorso,

15 pagine per la replica e la controreplica,

10 pagine per una memoria di eccezione di irricevibilità e per le osservazioni sulla medesima,

10 pagine per una memoria d'intervento e 5 pagine per le osservazioni sulla medesima.

(*)  Il testo dev'essere presentato conformemente a quanto prescritto nel punto 96, lettera c), delle presenti norme pratiche di esecuzione.»"

8)

Dopo il punto 140, è inserito il seguente testo come punto 140 bis:

«140 bis.

Nelle cause promosse ai sensi dell'articolo 270 TFUE è auspicabile che le istituzioni alleghino al controricorso gli atti di portata generale citati che non sono oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con menzione della loro data di adozione, di entrata in vigore e, se del caso, di abrogazione.»

9)

Al punto 243, il riferimento all'«articolo 78, paragrafo 3,» è sostituito dal riferimento all'«articolo 78, paragrafo 4,»

10)

Al punto 264, il riferimento all'«articolo 156, paragrafo 4,» è sostituito dal riferimento all'«articolo 156, paragrafo 5,»

11)

L'allegato 1 è così modificato:

a)

nella parte introduttiva, il riferimento all'«articolo 78, paragrafo 5,» è sostituito dal riferimento all'«articolo 78, paragrafo 6,»;

b)

al punto b), il riferimento nella prima colonna all'«articolo 78, paragrafo 3,» è sostituito dal riferimento all'«articolo 78, paragrafo 4,»;

c)

i punti da e) a g) divengono i punti da f) ad h);

d)

nella prima colonna è inserito il testo seguente come punto e):

«e)

produzione del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari e della decisione recante risposta al reclamo (articolo 78, paragrafo 2, del regolamento di procedura)»;

e)

al punto e), che diviene il punto f), il riferimento nella prima colonna all'«articolo 78, paragrafo 2,» è sostituito da un riferimento all'«articolo 78, paragrafo 3,»;

f)

nella prima colonna è inserito il seguente testo come punto h);

«h)

indicazione delle date di presentazione del reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari e della notifica della decisione recante risposta al reclamo (articolo 78, paragrafo 2, del regolamento di procedura)».

Articolo 2

Le presenti modifiche delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esse entrano in vigore il 1o settembre 2016.

Lussemburgo, 13 luglio 2016

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


(1)  GU L 152 del 18.6.2015, pag. 1.


Rettifiche

12.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/81


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/466 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85 del 1o aprile 2016 )

Pagine 4 e 5, allegato [relativo all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44]: i numeri «16.», «17.» e «18.» nell'elenco delle persone sono sostituiti dai numeri «21.», «22.» e «23.»