ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 206

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
30 luglio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione ( 1 )

44

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ( 1 )

71

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1237 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 177,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) ed e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) e stabilisce norme relative ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti.

(2)

L'articolo 176 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori indicati in detto articolo possono essere subordinate alla presentazione di un titolo. È opportuno stabilire l'elenco dei prodotti dei suddetti settori per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

(3)

Il controllo dei flussi commerciali mediante i titoli dovrebbe essere trattato in modo flessibile. Nel decidere i casi in cui è richiesto un titolo, è opportuno tenere conto dell'esistenza di eventuali altre fonti di informazioni, come il sistema di sorveglianza doganale, dell'effettiva necessità dei titoli e del tempo necessario per raccogliere le informazioni mediante i titoli. È opportuno definire i casi specifici in cui non è richiesto un titolo.

(4)

È necessario subordinare il rilascio dei titoli alla costituzione di una cauzione, in modo da garantire che i prodotti siano importati o esportati durante il periodo di validità del titolo. È inoltre necessario stabilire in quale momento viene espletato l'obbligo di importazione o di esportazione.

(5)

Poiché un titolo di importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare, affinché questo diritto sia effettivo è necessario che sia presentato un titolo all'atto della presentazione di una dichiarazione di importazione o di esportazione.

(6)

Considerato che la persona che utilizza il titolo non è necessariamente il titolare o il cessionario, è opportuno specificare, ai fini della certezza del diritto e dell'efficienza amministrativa, quali persone sono autorizzate a utilizzare il titolo, compreso un rappresentante doganale che opera per conto del titolare o del cessionario.

(7)

Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti agricoli in causa, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine al quantitativo dei prodotti importati o esportati rispetto a quello indicato nel titolo.

(8)

Se un titolo di importazione viene utilizzato anche per gestire un contingente tariffario per il quale è stato concesso un regime preferenziale, tale regime dev'essere applicato agli importatori nell'ambito del titolo, che, in alcuni casi, dev'essere accompagnato da un documento di un paese terzo. Per evitare il superamento del contingente, il regime preferenziale deve essere applicato fino a concorrenza del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo. In simili casi occorre ammettere una tolleranza, purché la parte del quantitativo che supera il quantitativo indicato nel titolo, nei limiti di tale tolleranza, non benefici del regime preferenziale e sia dovuto il dazio doganale convenzionale.

(9)

È opportuno stabilire norme specifiche riguardanti la trasferibilità dei titoli.

(10)

Occorre stabilire disposizioni relative allo svincolo e all'incameramento della cauzione costituita per i titoli di importazione e di esportazione.

(11)

A motivo della specificità del settore, è necessario stabilire alcune condizioni supplementari per i titoli di importazione della canapa e dell'aglio.

(12)

Per motivi di chiarezza è opportuno stabilire le regole relative ai titoli di importazione e di esportazione rilasciati per i prodotti per i quali l'obbligo di presentare un titolo di importazione o di esportazione è abolito o è interessato dal presente regolamento e che sono ancora validi alla data di applicazione del presente regolamento.

(13)

Considerato che lo scopo del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (4) è di semplificare le disposizioni applicabili al regime dei titoli di importazione e di esportazione e di adeguarle al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni attualmente in vigore dovrebbero essere sostituite. A fini di chiarezza, alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2535/2001 (5), (CE) n. 1342/2003 (6), (CE) n. 2336/2003 (7), (CE) n. 951/2006 (8), (CE) n. 341/2007 (9) e (CE) n. 382/2008 della Commissione (10) dovrebbero essere soppresse e i regolamenti (CE) n. 2390/98 (11), (CE) n. 1345/2005 (12), (CE) n. 376/2008 (13) e (CE) n. 507/2008 della Commissione (14) dovrebbero essere abrogati.

(14)

La transizione dalle procedure stabilite nelle disposizioni soppresse e nei regolamenti abrogati a quelle stabilite nel presente regolamento potrebbero avere conseguenze pratiche. È pertanto opportuno differire l'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «titolo»: un documento elettronico o cartaceo di una durata di validità specifica, che stabilisce il diritto e l'obbligo di importare o esportare prodotti;

b)   «nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli»: le disposizioni dettagliate relative ai titoli di importazione e di esportazione e l'insieme delle informazioni che devono figurare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C (15).

Articolo 2

Casi in cui è richiesto un titolo

1.   È presentato un titolo d'importazione per i prodotti seguenti:

a)

i prodotti elencati nella parte I dell'allegato, quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica per tutti i regimi tranne i contingenti tariffari, salvo disposizione contraria stabilita nella parte I;

b)

i prodotti dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell'esame simultaneo o il metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 rispettivamente, oppure una combinazione dei due metodi o un altro metodo adeguato;

c)

i prodotti per i quali viene fatto riferimento alla presente disposizione nella parte I dell'allegato quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nel quadro di contingenti tariffari gestiti secondo il metodo «primo arrivato, primo servito» di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d)

i prodotti che figurano nella parte I dell'allegato quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nel quadro di un regime preferenziale gestito mediante titoli;

e)

i prodotti che sono coperti da un regime di perfezionamento passivo mediante un titolo di esportazione e che sono reimmessi in libera pratica quali prodotti menzionati nella sezione A o B della parte I dell'allegato;

(f)

i prodotti dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013, laddove si applichi una riduzione del dazio all'importazione.

2.   È presentato un titolo di esportazione per i prodotti seguenti:

a)

i prodotti elencati nella parte II dell'allegato;

b)

i prodotti dell'Unione per i quali deve essere presentato un titolo di esportazione per l'ammissione a un contingente gestito dall'Unione o da un paese terzo e aperto in tale paese per tali prodotti;

c)

i seguenti prodotti dell'Unione di cui alla parte II dell'allegato, destinati all'esportazione:

i)

i prodotti posti sotto il regime del perfezionamento attivo;

ii)

i prodotti che sono prodotti di base menzionati nell'allegato III del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e che sono vincolati al regime doganale del perfezionamento passivo;

iii)

i prodotti che sono soggetti al recupero o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione conformemente al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e per i quali non è ancora stata presa una decisione finale.

Articolo 3

Casi in cui un titolo non è necessario

1.   Non è richiesto, rilasciato o presentato alcun titolo per:

a)

l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti di natura non commerciale di cui all'allegato I, parte prima, sezione II, punto D.2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (18);

b)

i casi in cui deve essere accordata una esenzione dai dazi all'importazione o all'esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell'articolo 207 del trattato a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (19);

c)

i quantitativi di prodotti destinati all'immissione in libera pratica o all'esportazione che non eccedono quelli fissati nell'allegato;

d)

i prodotti destinati all'immissione in libera pratica quali merci in reintroduzione conformemente al titolo VI, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

e)

i prodotti per i quali, al momento dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione, il dichiarante apporta la prova che una decisione favorevole di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione è stata presa conformemente al titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013.

In deroga ai punti b) e c) del primo comma, un titolo è richiesto quando l'immissione in libera pratica o l'esportazione avviene nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è concesso mediante un titolo.

Ai fini della lettera c) del primo comma, il quantitativo coperto da un titolo corrisponde alla somma di tutti i quantitativi destinati all'immissione in libera pratica o all'esportazione che sono compresi nella stessa operazione logistica.

2.   Non sono richiesti titoli di esportazione per le spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o da associazioni private per la distribuzione gratuita nei paesi terzi a scopi di aiuto umanitario purché le spedizioni siano occasionali, riguardino prodotti e merci vari e siano limitate a un quantitativo complessivo non superiore a 30 000 kg per mezzo di trasporto. Le operazioni di aiuto alimentare che non soddisfano tali condizioni sono soggette alla presentazione di un titolo conformemente al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Articolo 4

Cauzione

1.   I titoli sono soggetti ad una cauzione, tranne nei casi previsti nell'allegato.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo, il richiedente costituisce una cauzione che dev'essere disponibile presso l'organismo emittente entro le ore 13.00, ora di Bruxelles, del giorno in cui viene presentata la domanda.

3.   La cauzione non è richiesta quando l'importo è pari o inferiore a 100 EUR.

A tale fine, l'importo della cauzione corrisponde all'insieme di tutti i quantitativi risultanti dagli obblighi coperti dalla stessa operazione logistica.

4.   Non è richiesta una cauzione se il richiedente è:

a)

un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica; oppure

b)

un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato membro.

5.   La cauzione relativa ai quantitativi per i quali non è stato rilasciato un titolo viene immediatamente svincolata

Articolo 5

Diritti e obblighi, tolleranza

1.   Il titolo di importazione o di esportazione costituisce un diritto e comporta l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione, rispettivamente, del quantitativo di prodotti coperto dal titolo durante il periodo di validità di quest'ultimo conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

2.   La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione è presentata da:

a)

il titolare del titolo di cui alla sezione 4 del titolo il cui modello figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 («titolare del titolo»);

b)

il cessionario di cui alla sezione 6 del titolo indicato alla lettera a); oppure

c)

un rappresentante doganale designato che agisce per conto del titolare o del cessionario, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, specificando nella dichiarazione doganale che il titolare o il cessionario è la persona per conto della quale viene assolto l'obbligo di cui al paragrafo 1.

3.   Se una specifica normativa dell'Unione lo prevede, l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione può comprendere l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione verso tale paese o gruppo di paesi specificati nel titolo.

4.   L'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione deve considerarsi espletato se il quantitativo totale indicato nel titolo è stato sdoganato sotto il regime interessato. A tale fine si applica una tolleranza positiva o negativa rispetto al quantitativo indicato nel titolo conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

5.   Non si applica una tolleranza positiva quando il quantitativo indicato nel titolo di importazione equivale al quantitativo indicato in un documento di esportazione, il che costituisce un elemento di prova dell'ammissibilità del prodotto al trattamento preferenziale a motivo della sua qualità, della sua varietà o delle sue caratteristiche, come previsto nell'accordo internazionale corrispondente.

Se il titolo d'importazione è richiesto per un contingente tariffario, il quantitativo che supera, nei limiti della tolleranza positiva, il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene immesso in libera pratica mediante lo stesso titolo, all'aliquota del dazio convenzionale.

Articolo 6

Trasferimento

1.   Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. Salvo disposizione contraria, i diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi.

2.   Il trasferimento dei diritti può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto. Esso verte sulle quantità non ancora imputate sul titolo o sull'estratto.

3.   Il trasferimento è richiesto dal titolare presso l'organismo emittente che ha rilasciato il titolo originale.

4.   Il cessionario non può trasferire il suo diritto, ma può retrocederlo al titolare. La retrocessione verte sul quantitativo non ancora imputato sul titolo o sull'estratto. L'organismo emittente iscrive la retrocessione conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione e di esportazione per i prodotti agricoli.

5.   Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data convalidata dall'organismo emittente.

Articolo 7

Svincolo e incameramento delle cauzioni

1.   Lo svincolo della cauzione previsto all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (20) può essere parziale, proporzionalmente al quantitativo di prodotti per i quali è stata fornita la prova del rispetto dell'obbligo di importazione o esportazione. Tale quantitativo non può essere inferiore al 5 % del quantitativo specificato nel titolo.

Tuttavia, se il quantitativo importato o esportato ammonta a meno del 5 % del quantitativo specificato nel titolo, l'intera cauzione viene incamerata.

2.   Nel calcolare la parte della cauzione da incamerare, se del caso, l'organismo emittente detrae un importo pari alla tolleranza quantitativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

3.   Ove l'organismo emittente rinunci ad esigere la costituzione di una cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 EUR, come previsto all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, l'importo equivalente alla cauzione da incamerare viene pagato dalla parte interessata alla scadenza di un termine di 60 giorni dalla data in cui scade il periodo di validità del titolo.

4.   Se l'importo totale della cauzione che dovrebbe essere incamerata è pari o inferiore a 100 EUR per un dato titolo, l'organismo emittente svincola integralmente la cauzione.

Articolo 8

Comunicazioni

Conformemente alle condizioni specifiche di cui all'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

i titoli sostitutivi rilasciati di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

b)

i casi di forza maggiore di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

c)

per quanto riguarda la canapa, le disposizioni adottate, le sanzioni applicate e le autorità responsabili dei controlli di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

d)

per quanto riguarda l'aglio, i quantitativi oggetto dei titoli «B» di cui all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

e)

per quanto riguarda l'alcole etilico, i titoli di importazione rilasciati di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

f)

le irregolarità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

g)

le autorità competenti a ricevere le domande di titoli e rilasciare i titoli o i titoli sostitutivi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

h)

i timbri ufficiali e, se del caso, i timbri a secco di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SETTORIALI SPECIFICHE

Articolo 9

Canapa

1.   L'immissione in libera pratica dei prodotti a base di canapa elencati nelle sezioni C, D e G della parte I dell'allegato del presente regolamento è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione conforme al modello stabilito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 («titolo d'importazione AGRIM»).

Il titolo è rilasciato soltanto se viene data la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro in cui i prodotti a base di canapa devono essere immessi in libera pratica, che sono state rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 189, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel presente regolamento, nonché le condizioni stabilite dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Le informazioni che figurano nella domanda di titolo sono conformi alle istruzioni fornite per i prodotti a base di canapa nella nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione e di esportazione per i prodotti agricoli.

Gli Stati membri possono fissare condizioni supplementari relative alla domanda di titolo, al suo rilascio e alla sua utilizzazione, quali indicate all'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 189, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri interessati istituiscono il loro sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina. Tale sistema di riconoscimento comporta, in particolare, la definizione delle condizioni di riconoscimento, un regime di controllo e le sanzioni da applicare in caso d'irregolarità.

4.   In caso di immissione in libera pratica di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui alla sezione G, parte I, dell'allegato, il titolo di importazione può essere rilasciato soltanto se l'importatore riconosciuto si impegna a far presentare alle autorità competenti del controllo delle operazioni in questione nello Stato membro in cui l'importatore è riconosciuto, entro i termini e alle condizioni previste dallo Stato membro interessato, documenti che dimostrino che i semi di canapa oggetto del titolo hanno subito, entro un termine inferiore a 12 mesi a partire dalla data di rilascio del titolo, una delle seguenti operazioni:

a)

riduzione in condizioni che escludano l'utilizzo a fini di semina;

b)

miscela destinata all'alimentazione degli animali con semi diversi da quelli di canapa, fino a una percentuale massima del 15 % di semi di canapa rispetto al totale dei semi e, in via eccezionale per taluni casi, fino a una percentuale massima del 25 % su richiesta motivata dell'importatore riconosciuto;

c)

esportazione verso un paese terzo.

Tuttavia, qualora una parte dei semi di canapa oggetto del certificato non abbia subito una delle operazioni di cui al primo comma entro il termine previsto di 12 mesi, lo Stato membro può, su richiesta e giustificazione dell'importatore riconosciuto, prorogare tale termine di uno o due semestri.

I documenti di cui al primo comma sono redatti dagli operatori che hanno eseguito le operazioni in questione e contengono almeno:

a)

il nome, l'indirizzo completo, lo Stato membro e la firma dell'operatore;

b)

la descrizione dell'operazione conforme alle condizioni di cui al primo comma, nonché la data in cui è stata effettuata;

c)

la quantità in chilogrammi di semi di canapa oggetto dell'operazione.

In base a un'analisi dei rischi, ciascuno degli Stati membri interessati esegue controlli volti ad accertare l'esattezza dei documenti relative alle operazioni di cui al primo comma, realizzate sul suo territorio.

5.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, i diritti derivanti dai titoli di importazione per i prodotti a base di canapa non sono trasferibili.

Articolo 10

Aglio

1.   I titoli di importazione per l'aglio elencati nelle sezioni E e F della parte I dell'allegato sono indicati come titoli «B».

2.   I richiedenti possono presentare domande di titoli «B» solo all'organismo emittente dello Stato membro nel quale sono stabiliti e registrati ai fini dell'IVA.

3.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, i diritti derivanti dai titoli «B» non sono trasferibili.

CAPITOLO III

MODIFICHE, ABROGAZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Modifica dei regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008

1.   Sono soppresse le seguenti disposizioni:

a)

nel regolamento (CE) n. 2535/2001, gli articoli 20, 21 e 22;

b)

nel regolamento (CE) n. 1342/2003, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 12, lettera a) e l'articolo 16;

c)

nel regolamento (CE) n. 2336/2003, gli articoli 5 e 7;

d)

nel regolamento (CE) n. 951/2006, l'articolo 4 quater, l'articolo 4 quinquies, l'articolo 4 sexies, l'articolo 5, paragrafo 1, gli articoli da 7 a 7 septies, l'articolo 8 bis, l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12 bis, l'articolo 17, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1;

e)

nel regolamento (CE) n. 341/2007, l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e gli articoli 13 e 14;

f)

nel regolamento (CE) n. 382/2008, l'articolo 2, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 continuano ad applicarsi ai titoli rilasciati nel quadro dei corrispondenti regolamenti.

Articolo 12

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 sono abrogati.

Tuttavia,

tali regolamenti continuano ad applicarsi ai titoli rilasciati nel quadro di detti regolamenti; e

l'articolo 34, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 376/2008 continua ad applicarsi fino a quando le norme corrispondenti adottate in materia di contingenti tariffari in base agli articoli 186 e 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013 siano diventate applicabili.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non ha effetto sul periodo di validità applicabile né sull'importo della cauzione costituita per titoli che non sono scaduti il 6 novembre 2016.

2.   Su richiesta del titolare, la cauzione costituita per un titolo è svincolata quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la validità del titolo non è scaduta alla data indicata al paragrafo 1;

b)

il titolo non è più richiesto per i prodotti interessati a decorrere dalla data indicata al paragrafo 1;

c)

il titolo è stato adoperato parzialmente o non lo è stato del tutto alla data indicata al paragrafo 1.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 6 novembre 2016.

Tuttavia l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 1o ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (Cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

(6)  Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

(7)  Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19).

(8)  Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

(9)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(10)  Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).

(11)  Regolamento (CE) n. 2390/98 della Commissione del 5 novembre 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2245/90 (GU L 297 del 6.11.1998, pag. 7):

(12)  Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva (GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13).

(13)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

(14)  Regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38).

(15)  Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione (GU C 278 del 30.7.2016).

(16)  Regolamento (UE) n 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(18)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

(20)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).


ALLEGATO

PARTE I

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE IMPORTAZIONI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

A.   Riso (articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (1)

1006 20

Riso semigreggio, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

1 000  kg

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

1 000  kg

1006 40 00

Rotture di riso, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

1 000  kg


B.   Zucchero (articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (2)

1701

Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari (3), (4)

(—)


C.   Sementi (articolo 1, paragrafo 2, lettera e), e allegato I, parte V, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Cauzione

Quantità nette (5)

ex 1207 99 20

Semi di varietà di canapa destinati alla semina

 (6)

(—)


D.   Lino e canapa (articolo 1, paragrafo 2, lettera h) e allegato I, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Cauzione

Quantità nette (7)

5302 10 00

Canapa, greggia o preparata

 (8)

(—)


E.   Ortofrutticoli (articolo 1, paragrafo 2, lettera i), e allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (9)

0703 20 00

Aglio, fresco o refrigerato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) (10)

(—)


F.   Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (articolo 1, paragrafo 2, lettera j), e allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (11)

ex 0710 80 95

Aglio (12) e Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (12) e/o Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Aglio (12) e Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (12) e/o Allium ampeloprasum, temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Agli secchi (12) e Allium ampeloprasum e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio (12) e/o Allium ampeloprasum, interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (13)

(—)


G.   Altri prodotti (articolo 1, paragrafo 2, lettera x), e della sezione 1 della parte XXIV dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Cauzione

Quantità nette (14)

1207 99 91

Semi di canapa non destinati alla semina

 (15)

(—)


H.   Alcole etilico di origine agricola (articolo 1, paragrafo 2, lettera u), e allegato I, parte XXI, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (16)

ex 2207 10 00

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

100 hl

ex 2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

100 hl

ex 2208 90 91

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

100 hl

ex 2208 90 99

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

100 hl

PARTE II

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE ESPORTAZIONI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

A.   Riso (articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (17)

1006 20

Riso semigreggio (bruno)

500 kg

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

500 kg


B.   Zucchero (Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

Codice NC

Descrizione

Quantità nette (18)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (19)

2 000  kg

1702 60 95

1702 90 95

Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio (19)

2 000  kg

2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina (19)

2 000  kg


(1)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(2)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(3)  L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(4)  Ad eccezione delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 99 10 originari della Moldova di cui alla decisione 2014/492/EU del Consiglio del 16 giugno 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1) e delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 originari della Georgia di cui alla decisione 2014/494/UE del Consiglio del 16 giugno 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(5)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(6)  Non è richiesta cauzione.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(7)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(8)  Non è richiesta cauzione.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(9)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(10)  L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(11)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(12)  Comprende anche prodotti nei quali il termine «aglio» è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini «aglio monobulbo», «aglio elefante», «aglio a spicchio unico» o «aglio cipollino cinese».

(13)  L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(14)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(15)  Non è richiesta cauzione.

(—)

Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

(16)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(17)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(18)  Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

(19)  L'obbligo di titolo di esportazione si applica fino al 30 settembre 2017.


30.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1238 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafi 1-3, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) e e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) e stabilisce nuove norme riguardanti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti.

(2)

A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'intervento pubblico si applica a frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco, risone, carni bovine fresche o refrigerate, burro e latte scremato in polvere, alle condizioni del regolamento suddetto e ai requisiti supplementari stabiliti dalla Commissione.

(3)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti all'ammasso privato di zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi, burro, formaggi, latte scremato in polvere, carni suine e carni ovine e caprine, alle condizioni del regolamento suddetto e ai requisiti supplementari stabiliti dalla Commissione.

(4)

Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo inerenti ai regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire modalità comuni per tutti i prodotti ammissibili.

(5)

Al fine di agevolare la gestione e il controllo dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, la partecipazione deve essere di norma consentita soltanto agli operatori stabiliti e titolari di partita IVA in uno Stato membro.

(6)

Per garantire un controllo efficace della produzione di olio di oliva e di zucchero, è opportuno che gli operatori ammessi a beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato soddisfino condizioni supplementari.

(7)

Date le differenze tra i prodotti oggetto d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato quanto al periodo di produzione o di raccolto e alle condizioni di magazzinaggio, occorre stabilire condizioni specifiche di ammissibilità per ciascun prodotto. Per lasciare agli operatori il tempo di adeguarsi al nuovo regime, per i cereali alcune condizioni dovrebbero applicarsi solo dalla campagna di commercializzazione 2017-2018.

(8)

A garanzia della serietà dell'offerta o della domanda e del buon fine dell'operazione di acquisto, vendita e smaltimento all'intervento pubblico nell'ambito del regime a favore degli indigenti nell'Unione e nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato, occorre prevedere requisiti per la costituzione di una cauzione.

(9)

È necessario inoltre prevedere disposizioni di svincolo e incameramento della cauzione per l'acquisto, la vendita e lo smaltimento all'intervento pubblico nell'ambito del regime a favore degli indigenti nell'Unione e nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato.

(10)

Per le vendite all'intervento, la procedura di gara può svolgersi correttamente solo se le offerte presentate sono autentiche. Per conseguire tale obiettivo è necessario che la cauzione sia svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto.

(11)

Per assicurare la massima efficacia e semplicità operativa del regime d'intervento pubblico nell'insieme dell'Unione per quanto riguarda, da un lato, l'acquisto di prodotti ammissibili e, dall'altro, la vendita di prodotti presi in consegna dagli organismi pagatori, occorre definire le condizioni che devono soddisfare i luoghi di ammasso.

(12)

È necessario che gli organismi pagatori responsabili dell'intervento pubblico negli Stati membri, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (4), assicurino il rispetto di tali condizioni in relazione ai luoghi di ammasso.

(13)

Qualora l'aggiudicazione delle carni bovine per l'acquisto superi la capacità di ammasso refrigerato disponibile in uno Stato membro, occorre prevedere che questi possa avvalersi della capacità di ammasso refrigerato di un altro Stato membro.

(14)

Ai fini di una gestione efficiente dell'aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire norme specifiche relative al versamento dell'aiuto stesso.

(15)

Dato che il presente regolamento e l'atto di esecuzione che occorre adottare in materia d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato sono intesi a semplificare e adeguare le disposizioni applicabili ai prodotti oggetto d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (5), il presente regolamento dovrebbe sostituire le disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 3427/87 (6), (CEE) n. 2351/91 (7), (CE) n. 720/2008 (8), (CE) n. 826/2008 (9), (CE) n. 1130/2009 (10), (UE) n. 1272/2009 (11) e (UE) n. 807/2010 della Commissione (12). A fini di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare detti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:

a)

l'acquisto e la vendita all'intervento dei prodotti elencati all'articolo 11 del suddetto regolamento; e

b)

la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti elencati all'articolo 17 del suddetto regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Ammissibilità degli operatori

1.   Gli operatori, stabiliti e titolari di partita IVA nell'Unione, presentano:

a)

un'offerta per l'acquisto o la vendita dei prodotti all'intervento pubblico; oppure

b)

un'offerta per l'aiuto all'ammasso privato o una domanda di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo.

2.   Per l'acquisto di carni bovine, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:

a)

macelli bovini riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

b)

commercianti di bestiame o di carni che fanno macellare gli animali nei suddetti macelli per proprio conto.

3.   Per l'aiuto all'ammasso privato, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:

a)

nel settore dell'olio di oliva, gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VII;

b)

nel settore dello zucchero, i fabbricanti di zucchero.

Articolo 3

Ammissibilità dei prodotti

1.   I prodotti sono di qualità sana, leale e mercantile e soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Per l'acquisto all'intervento, i prodotti soddisfano i requisiti stabiliti come segue:

a)

per i cereali: nell'allegato I del presente regolamento;

b)

per il riso: nell'allegato II del presente regolamento;

c)

per le carni bovine: nell'allegato III del presente regolamento;

d)

per il burro: nell'allegato IV, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (14);

e)

per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Inoltre, burro e latte scremato in polvere devono essere stati prodotti in un'impresa riconosciuta a norma rispettivamente dell'allegato IV, parte III o dell'allegato V, parte III, del presente regolamento.

3.   Per l'aiuto all'ammasso privato, i prodotti soddisfano i requisiti di cui all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 4

Cauzione

Gli operatori costituiscono una cauzione a favore dell'organismo pagatore competente a norma del capo IV, sezione 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 quando:

a)

presentano un'offerta per l'acquisto o la vendita di prodotti all'intervento, o per lo smaltimento di tali prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

presentano un'offerta o una domanda di aiuto all'ammasso privato, salvo se altrimenti disposto da un regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Articolo 5

Svincolo e incameramento della cauzione

1.   Se l'offerta o la domanda è inammissibile o non è stata accettata, la cauzione di cui all'articolo 4 è svincolata.

2.   Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è svincolata quando:

a)

l'operatore ha consegnato il quantitativo indicato entro la data ultima indicata nel buono di consegna di cui all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; e

b)

è stata accertata la conformità ai requisiti di ammissibilità del prodotto di cui all'articolo 3 del presente regolamento; oppure

c)

si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato; oppure

d)

l'offerta è ritirata dall'operatore cui si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

3.   Per la vendita di prodotti all'intervento, la cauzione è svincolata:

a)

per gli operatori non accettati, una volta presa la decisione di cui all'articolo 32, paragrafo 1 o all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

b)

per gli operatori accettati, relativamente ai quantitativi pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

c)

se sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

4.   Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è svincolata quando:

a)

si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato;

b)

l'offerta è ritirata in seguito alla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

c)

sono soddisfatti gli obblighi contrattuali relativamente al quantitativo contrattuale.

5.   La cauzione è incamerata se l'offerta o la domanda è:

a)

ritirata per motivi diversi dalla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) o all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; oppure

b)

modificata dopo essere stata presentata.

6.   Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è incamerata quando:

a)

i prodotti non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 relativamente ai quantitativi non accettati;

b)

salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non consegna i prodotti entro la data ultima indicata sul buono di consegna, in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto è annullato per tali quantitativi.

Tuttavia, per cereali, riso e carni bovine, se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore alla quantità indicata nel buono di consegna, la cauzione è interamente svincolata se la differenza non supera il 5 %.

7.   Per la vendita di prodotti all'intervento, salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata:

a)

relativamente ai quantitativi non pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, e la vendita è annullata relativamente a tali quantitativi;

b)

se non sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

8.   Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è incamerata quando:

a)

meno del 95 % dei quantitativi indicati nell'offerta o nella domanda è collocato all'ammasso alle condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

b)

una quota inferiore a quella del quantitativo contrattuale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è tenuta all'ammasso, anche nel caso dello zucchero immagazzinato sfuso nel silo indicato dall'operatore, per il periodo stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto;

c)

è scaduto il termine per collocare i prodotti all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo l, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

d)

dai controlli di cui al titolo IV, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 risulta che i prodotti collocati all'ammasso non corrispondono ai requisiti di qualità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

e)

non è soddisfatto il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

CAPO III

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO PUBBLICO

Articolo 6

Luoghi di ammasso all'intervento

1.   Gli organismi pagatori provvedono affinché i luoghi di ammasso all'intervento («luoghi di ammasso») consentano la conservazione in buone condizioni dei prodotti acquistati, anche per quanto riguarda la temperatura di conservazione, e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7.

2.   Nei periodi di acquisto all'intervento, gli organismi pagatori pubblicano e tengono aggiornate le informazioni relative ai luoghi di ammasso disponibili nei rispettivi territori.

Articolo 7

Requisiti dei luoghi di ammasso

1.   Ogni luogo di ammasso soddisfa i seguenti requisiti:

a)

dispone degli impianti tecnici necessari alla presa in consegna dei prodotti;

b)

è in grado di svincolare i quantitativi per conformarsi al periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

c)

per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, ha una capacità minima di ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

2.   Gli organismi pagatori possono adottare norme tecniche per i luoghi di ammasso e prendono tutte le altre misure necessarie a garanzia della corretta conservazione dei prodotti presi all'ammasso.

3.   Per le carni bovine, i luoghi di ammasso permettono:

a)

il magazzinaggio di carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti prese in consegna e disossate;

b)

il congelamento di tutte le carni disossate da conservare tali e quali.

Tuttavia, se il disossamento non è nelle condizioni di offerta, il luogo di ammasso permette la presa in consegna delle carni con osso.

Se il laboratorio di sezionamento e l'impianto frigorifero di un luogo di ammasso sono dipendenti dal macello o dall'operatore, l'organismo pagatore esegue i controlli opportuni per assicurare che le carni bovine oggetto dell'intervento siano trattate e immagazzinate secondo il presente regolamento.

I magazzini frigoriferi situati nello Stato membro da cui dipende l'organismo pagatore consentono il magazzinaggio di tutte le carni bovine attribuite dall'organismo pagatore, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi.

Tuttavia, se in uno Stato membro la capacità di magazzinaggio frigorifero per le carni bovine attribuite è insufficiente, l'organismo pagatore interessato può disporre che le carni suddette siano immagazzinate in un altro Stato membro e informarne la Commissione.

CAPO IV

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

Articolo 8

Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

1.   Se il quantitativo durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 99 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale.

Tuttavia, per i prodotti seguenti, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 97 % del quantitativo contrattuale:

a)

zucchero immagazzinato separatamente dall'altro zucchero nel silo designato dall'operatore;

b)

olio di oliva;

c)

fibre di lino;

d)

carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine, mentre il quantitativo contrattuale si riferisce alle carni fresche in entrata nel magazzino;

e)

formaggi;

f)

latte scremato in polvere in «grandi sacchi» (big bags) di cui all'allegato VI, parte VI, lettera c).

2.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale, anche per lo zucchero immagazzinato sfuso nel silo designato dall'operatore, è inferiore alla percentuale del quantitativo contrattuale di cui al paragrafo 1, non è versato alcun aiuto. Tuttavia, per i formaggi, se l'organismo pagatore ritiene che siano soggetti a perdita naturale di peso durante il periodo di ammasso, tale perdita non comporta riduzione d'aiuto né incameramento della cauzione.

3.   L'aiuto è versato solo se il periodo di ammasso contrattuale rispetta il periodo di ammasso stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

4.   Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ammissibile all'aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dal regolamento di esecuzione recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

La stessa regola si applica quando una parte di un lotto o partita all'ammasso è svincolata perché difettosa prima della scadenza del periodo minimo di ammasso o prima del primo termine consentito per le operazioni di svincolo, se tale termine è previsto dal regolamento recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo all'ammasso di cui al paragrafo 1.

5.   Salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale fissata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %.

Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto.

6.   Se il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 non è rispettato, non si versa alcun aiuto all'ammasso privato.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 9

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti e i quantitativi alle condizioni specifiche di cui al titolo V, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Articolo 10

Abrogazione e disposizioni transitorie

I regolamenti (CEE) n. 3427/87, (CEE) n. 2351/91, (CE) n. 720/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 807/2010 sono abrogati.

L'articolo 56, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e l'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 826/2008 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore degli atti che sostituiscono il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15).

L'allegato I, parte II, tabella IV della parte IX e parte XI, lettera h), del regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2017.

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi alle offerte ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 826/2008 continua ad applicarsi alle offerte o alle domande ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016. Tuttavia, per quanto riguarda l'acquisto all'intervento pubblico, l'allegato I, parte II, si applica dal 1o luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(5)  Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

(6)  Regolamento (CEE) n. 3427/87 della Commissione, del 16 novembre 1987, recante modalità d'applicazione relative all'intervento nel settore del riso (GU L 326 del 17.11.1987, pag. 25).

(7)  Regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione, del 30 luglio 1991, che definisce le modalità d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare (GU L 214 del 2.8.1991, pag. 51).

(8)  Regolamento (CE) n. 720/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il magazzinaggio ed i movimenti dei prodotti acquistati da un organismo pagatore o un organismo d'intervento (versione codificata) (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 17).

(9)  Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).

(10)  Regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 5).

(11)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione (GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9).

(13)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Cfr. pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale).

(15)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 del 1.9.2009, pag. 3).


ALLEGATO I

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI CEREALI

PARTE I

Criteri di ammissibilità per i cereali

1.

Per quanto riguarda i cereali, i requisiti di cui all'articolo 3 sono, in particolare, i seguenti:

a)

i cereali presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi;

b)

i cereali sono privi di odori e di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo;

c)

i cereali possiedono i requisiti qualitativi minimi specificati nella parte II del presente allegato; e

d)

il tenore di contaminanti, compresa la radioattività, non supera i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale.

2.

I livelli massimi dei contaminanti di cui al punto 1, lettera d), sono:

a)

per il frumento tenero e il frumento duro, i livelli ammessi dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (1), compresi i requisiti relativi al tenore massimo di fusarium-tossine fissato, per il frumento tenero e il frumento duro, ai punti da 2.4 a 2.7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2);

b)

per l'orzo e il granturco, i livelli di cui ala direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

3.

Gli Stati membri provvedono al controllo dei livelli di contaminanti, compresi i livelli di radioattività, sulla base di un'analisi dei rischi che tenga conto, in particolare, delle informazioni fornite dall'operatore e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme prescritte, tra l'altro alla luce dei risultati delle analisi da lui ottenuti.

Inoltre, se dalle analisi risulta che l'indice di Zélény di una partita di frumento tenero è compreso tra 22 e 30, l'impasto ottenuto da questo frumento, per essere considerato di qualità sana, leale e mercantile, deve essere giudicato non colloso e lavorabile a macchina.

PARTE II

Requisiti qualitativi minimi di cui alla parte I

 

Frumento duro

Frumento tenero

Orzo

Granturco

A.

Tenore massimo di umidità

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.

Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui al massimo:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Chicchi spezzati

6 %

5 %

5 %

5 %

2.

Impurità relative ai chicchi

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.

Impurità diverse dai chicchi volpati

5 %

7 %

12 %

5 %

a)

chicchi striminziti

X

X

X

n.a.

b)

altri cereali

3 %

X

5 %

X

c)

chicchi attaccati da parassiti

X

X

X

X

d)

chicchi che presentano colorazioni del germe

X

X

n.a.

n.a.

e)

chicchi scaldati per essiccamento

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2,2.

Chicchi volpati

3,5 %

n.a.

n.a.

n.a.

3.

Chicchi germinati

4 %

4 %

6 %

6 %

4.

Impurità varie

4,5 % (*)

3 %

3 %

3 %

di cui:

 

 

 

 

a)

semi estranei:

 

 

 

 

nocivi

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

altro

X

X

X

X

b)

chicchi avariati:

 

 

 

 

chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida

0,05 %

0,05 %

X

X

chicchi colpiti da fusariosi

1,5 %

X

X

X

altro

X

X

X

X

c)

impurità propriamente dette

X

X

X

X

d)

pule (per il granturco: frammenti di raspi)

X

X

X

X

e)

segala cornuta

0,05 %

0,05 %

n.a.

n.a.

f)

chicchi cariati

X

X

n.a.

n.a.

g)

impurità di originale animale

X

X

X

X

C.

Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente

27 %

n.a.

n.a.

n.a.

D.

Peso specifico minimo (kg/hl)

78

73

62

n.a.

E.

Tenore minimo di proteine (**)

11,5 %

11,0 %

n.a.

n.a.

F.

Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)

220

220

n.a.

n.a.

G.

Indice minimo di Zélény (ml)

n.a.

22

n.a.

n.a

«X»

analisi richiesta senza limite specifico, ma il cui tenore va preso in considerazione per i limiti massimi fissati ai punti 2 e 4 della tabella.

«n.a.»

non applicabile, in quanto non richiede un'analisi.

Gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nell'allegato I, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati o cariati, sono classificati nella categoria «impurità varie», anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie.


(1)  Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(*)  Con un massimo del 3 % per le impurità diverse dai chicchi colpiti da fusariosi.

(**)  Percentuale calcolata sulla sostanza secca.


ALLEGATO II

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI RISO

PARTE I

Criteri di ammissibilità per il risone

1.

Per quanto riguarda il riso, i requisiti di cui all'articolo 3 sono, in particolare, i seguenti:

a)

il risone è privo di odore e di insetti vivi;

b)

b) il tenore di umidità non supera il 14,5 %;

c)

la resa alla lavorazione non è inferiore di cinque punti alle rese di base di cui alla parte II;

d)

il tasso di impurità varie, il tasso di grani di riso di altre varietà e il tasso di grani non conformi alla qualità tipo definita all'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono superiori alle percentuali massime di cui alla parte III del presente allegato, per tipo di riso;

e)

il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa unionale.

2.

Ai fini del presente allegato, per «impurità varie» si intendono gli elementi estranei diversi dal riso.

PARTE II

Criteri per la resa alla lavorazione

Resa di base alla lavorazione

Designazione della varietà

Resa in grani interi (%)

Resa globale (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Varietà non nominate

64

72

PARTE III

Percentuali massime

Difetti dei grani

Riso a grani tondi

codice NC 1006 10 92

Riso a grani medi e lunghi A

codici NC 1006 10 94 e 1006 10 96

Riso a grani lunghi B

codice NC 1006 10 98

Grani gessati

6

4

4

Grani striati rossi

10

5

5

Grani macchiati e vaiolati

4

2,75

2,75

Grani ambrati

1

0,50

0,50

Grani gialli

0,175

0,175

0,175

Impurità varie

1

1

1

Grani di riso di altre varietà

5

5

5


ALLEGATO III

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI CARNI BOVINE

PARTE I

Criteri di ammissibilità per le carni bovine

1.

Possono essere acquistate all'intervento carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti, fresche o refrigerate (codice NC 0201), di cui alla parte II del presente allegato che rientrano nelle seguenti categorie, definite all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

a)

carni ottenute da animali maschi non castrati di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi (categoria A);

b)

carni ottenute da animali maschi castrati di età pari o superiore a 12 mesi (categoria C);

c)

carni ottenute da animali maschi di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi (categoria Z).

2.

I prodotti di cui al punto 1 possono essere acquistati solo alle condizioni seguenti:

a)

sono stati macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b)

sono stati classificati, presentati e identificati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2);

c)

sono stati etichettati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

d)

sono ottenuti da animali macellati da sei giorni al massimo e da due giorni al minimo.

PARTE II

Classificazione dei prodotti

Ai fini della presente parte, la categoria Z si riferisce soltanto agli animali maschi descritti nella parte I, punto 1, lettera c).

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

 

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

 

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

 

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

 

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

 

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

 

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

 

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

 

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

 

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

 

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

 

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

 

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

 

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

 

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

 

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

 

категория А, клас R2

 

категория А, клас R3

 

категория Z, клас R2

 

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

 

Kategorie A, třída R2

 

Kategorie A, třída R3

 

Kategorie A, třídaO2

 

Kategorie A, třída U2

 

Kategorie Z, třída R2

 

Kategorie Z, třída R3

 

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

 

Kategori A, klasse R2

 

Kategori A, klasse R3

 

Kategori A, klasse O2

 

Kategori A, klasse O3

 

Kategori Z, klasse R2

 

Kategori Z, klasse R3

 

Kategori Z, klasse O2

 

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

 

Kategooria A, klass R2

 

Kategooria A, klass R3

 

Kategooria Z, klass R2

 

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία A, κλάση R3

 

Κατηγορία A, κλάση O2

 

Κατηγορία A, κλάση O3

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R3

 

Κατηγορία Z, κλάση O2

 

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

 

Categoría A, clase U2

 

Categoría A, clase U3

 

Categoría A, clase R2

 

Categoría A, clase R3

 

Categoría Z, clase U2

 

Categoría Z, clase U3

 

Categoría Z, clase R2

 

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

 

Catégorie A, classe O2

 

Catégorie A, classe O3

 

Catégorie Z, classe U2

 

Catégorie Z, classe U3

 

Catégorie Z, classe R2

 

Catégorie Z, classe R3

 

Catégorie C, classe U2

 

Catégorie C, classe U3

 

Catégorie C, classe U4

 

Catégorie C, classe R3

 

Catégorie C, classe R4

 

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

 

Kategorija A, klasa U2

 

Kategorija A, klasa U3

 

Kategorija A, klasa R2

 

Kategorija A, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa U2

 

Kategorija Z, klasa U3

 

Kategorija Z, klasa R2

 

Kategorija Z, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria A, classe O2

 

Categoria A, classe O3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

 

Categoria Z, classe O2

 

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

 

A kategorija, R2 klase

 

A kategorija, R3 klase

 

Z kategorija, R2 klase

 

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

A kategorija, R2 klasė

 

A kategorija, R3 klasė

 

A kategorija, O2 klasė

 

A kategorija, O3 klasė

 

Z kategorija, R2 klasė

 

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

 

A kategória, R2 osztály

 

A kategória, R3 osztály

 

Z kategória, R2 osztály

 

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

 

Kategorija A, klassi R3

 

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

 

Categorie A, klasse R2

 

Categorie A, klasse R3

 

Categorie A, klasse O2

 

Categorie A, klasse O3

 

Categorie Z, klasse R2

 

Categorie Z, klasse R3

 

Categorie Z, klasse O2

 

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

 

Kategoria A, klasa R2

 

Kategoria A, klasa R3

 

Kategoria A, klasa O2

 

Kategoria A, klasa O3

 

Kategoria Z, klasa R2

 

Kategoria Z, klasa R3

 

Kategoria Z, klasa O2

 

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

 

Categoria A, clasa U2

 

Categoria A, clasa U3

 

Categoria A, clasa R2

 

Categoria A, clasa R3

 

Categoria A, clasa O2

 

Categoria A, clasa O3

 

Categoria Z, clasa U2

 

Categoria Z, clasa U3

 

Categoria Z, clasa R2

 

Categoria Z, clasa R3

 

Categoria Z, clasa O2

 

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, razred U2

 

Kategorija A, razred U3

 

Kategorija A, razred R2

 

Kategorija A, razred R3

 

Kategorija A, razred O2

 

Kategorija Z, razred U2

 

Kategorija Z, razred R2

 

Kategorija Z, razred R3

 

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

 

kategória A, trieda kvality R2

 

kategória A, trieda kvality R3

 

kategória A, trieda kvality O2

 

kategória A, trieda kvality O3

 

kategória Z, trieda kvality R2

 

kategória Z, trieda kvality R3

 

kategória Z, trieda kvality O2

 

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

 

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

 

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

 

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

 

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategori A, klass R2

 

Kategori A, klass R3

 

Kategori A, klass O2

 

Kategori A, klass O3

 

Kategori Z, klass R2

 

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3


(1)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

(2)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).


ALLEGATO IV

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI BURRO

PARTE I

Criteri di ammissibilità per il burro

1.

L'organismo pagatore acquista all'intervento solo il burro conforme alle disposizioni dell'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente allegato, presente parte, punti da 2 a 6 e dell'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

2.

L'organismo pagatore controlla la qualità del burro secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e in base ai campioni prelevati secondo le modalità esposte nell'allegato IV, parte I, del suddetto regolamento di esecuzione. Gli organismi pagatori possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.

3.

I livelli di radioattività del burro non devono superare i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale e sono monitorati solo se la situazione lo esige.

4.

Il burro deve essere stato fabbricato nei 31 giorni precedenti il giorno in cui l'organismo pagatore riceve l'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nei 31 giorni precedenti la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte.

5.

L'acquisto del burro offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

Il certificato è presentato all'organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 35 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta o dalla data di chiusura della gara e contiene le indicazioni di cui all'allegato IV, parte II, punto 2, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, nonché la conferma che si tratta di burro prodotto da un'impresa riconosciuta nell'Unione, direttamente ed esclusivamente da crema pastorizzata ai sensi dell'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6.

Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato di cui al punto 5 reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 11, lettera e), del regolamento (CE) n. 1308/2013. In tal caso l'imballaggio è sigillato con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.

PARTE II

Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità

Il burro è un'emulsione solida, sostanzialmente del tipo «acqua in olio», che presenta le seguenti caratteristiche di composizione e di qualità:

Parametri

Tenore e caratteristiche di qualità

Grasso

Minimo 82 %

Acqua

Massimo 16 %

Materie secche non grasse

Massimo 2 %

Acidi grassi liberi

Max 1,2 mmol/100 g di materie grasse

Indice di perossidi

Max 0,3 mequiv di ossigeno/1 000  g di materie grasse

Coliformi

Non rilevabili in 1 g

Grassi diversi da quelli del latte

Non rilevabili con l'analisi dei trigliceridi

Caratteristiche organolettiche

Almeno quattro punti su cinque per quanto riguarda l'aspetto, il gusto e la consistenza

Dispersione idrica

Almeno quattro punti

PARTE III

Criteri di riconoscimento delle imprese di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Le imprese di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

a)

sono riconosciute a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dispongono degli idonei impianti tecnici;

b)

si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore e l'origine delle materie prime, i quantitativi di burro fabbricati, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all'intervento pubblico;

c)

accettano di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il burro di loro produzione che può essere offerto all'intervento;

d)

si impegnano a comunicare all'organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di fabbricare burro per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

2.

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di fabbricazione di burro destinato all'intervento dalle imprese interessate.

I controlli sono almeno i seguenti:

a)

un controllo ogni 28 giorni di produzione destinata all'intervento e almeno un controllo all'anno, per esaminare i dati di cui al punto 1, lettera b);

b)

un controllo all'anno quando il burro è destinato all'intervento, per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento, di cui al paragrafo 1.

3.

Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera a). Su richiesta dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Salvo casi di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al punto 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.

La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la gravità è minima in termini di efficacia dei controlli di cui al punto 2.

4.

I controlli eseguiti in forza dei punti 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a)

la data del controllo;

b)

la durata del controllo;

c)

le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.


ALLEGATO V

ACQUISTO DI LATTE SCREMATO IN POLVERE

PARTE I

Criteri di ammissibilità per il latte scremato in polvere

1.

L'organismo pagatore acquista all'intervento solo il latte scremato in polvere conforme alle disposizioni dell'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente allegato, presente parte, punti da 2 a 6 e dell'allegato V, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

2.

L'organismo pagatore controlla la qualità del latte scremato in polvere secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e in base ai campioni prelevati secondo le modalità esposte nell'allegato V, parte I, del suddetto regolamento. Detti controlli sono intesi ad accertare che il latte scremato in polvere non contenga altri prodotti, all'infuori delle materie prime autorizzate per la correzione del tenore proteico di cui all'allegato I, punto 4, lettera b), della direttiva 2001/114/CE del Consiglio (1), in particolare latticello e siero di latte ai sensi della parte II del presente allegato.

La correzione del tenore proteico avviene, se del caso, in fase liquida. Le materie prime utilizzate per la correzione del tenore proteico sono di origine unionale.

Gli organismi pagatori possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.

3.

La radioattività nel latte scremato in polvere non può superare i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale ed è monitorata solo se la situazione lo esige.

4.

Il latte scremato in polvere deve essere stato prodotto nei 31 giorni precedenti il giorno in cui l'organismo pagatore riceve l'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nei 31 giorni precedenti la scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte. Se immagazzinato in sili contenenti la produzione di più di una giornata, il latte scremato in polvere deve essere stato prodotto nel corso delle tre settimane precedenti la settimana di ricevimento dell'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nel corso delle quattro settimane precedenti la scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte.

5.

L'acquisto del latte scremato in polvere offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

Il certificato è presentato all'organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 35 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta o dalla data di chiusura della gara e contiene le indicazioni di cui all'allegato V, parte II, punto 2, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere prodotto da un'impresa riconosciuta nell'Unione ai sensi dell'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che la correzione del tenore proteico è avvenuta, se del caso, in fase liquida.

6.

Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato di cui al punto 5 reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere conforme ai requisiti di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013. In tal caso i sacchi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 sono sigillati con un'etichetta numerata rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.

PARTE II

Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità

Parametri

Tenore e caratteristiche di qualità

Tenore di sostanza proteica

Minimo 34,0 % sull'estratto secco non grasso

Tenore in materie grasse

Massimo 1,00 %

Tenore di acqua

Massimo 3,5 %

Acidità titolabile in millilitri di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo

Massimo 19,5 ml

Tenore di lattati

Massimo 150 mg/100 g

Additivi

Nessuno

Prova di fosfatasi

Negativo, cioè un'attività fosfatasica uguale o inferiore a 350 mU per litro di latte ricostituito

Indice di solubilità

Massimo 0,5 ml (24 °C)

Tenore di particelle combuste

Massimo 15,0 mg, cioè almeno disco B

Tenore di microrganismi

Massimo 40 000 per grammo

Ricerca di coliformi

Negativo in 0,1 g

Ricerca di latticello (2)

Negativo (3)

Ricerca di siero di latte presamico (4)

Nessuno

Ricerca di siero di latte acido (5)

Nessuno

Gusto e odore

Pulito

Aspetto

Colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate

Sostanze antimicrobiche

Negativo (6)

PARTE III

Criteri di riconoscimento delle imprese di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Le imprese di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

a)

sono riconosciute a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dispongono degli idonei impianti tecnici;

b)

si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore e l'origine delle materie prime, i quantitativi di latte scremato in polvere, latticello e siero di latte prodotti, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all'intervento pubblico;

c)

accettano di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il latte scremato in polvere inteso ad essere offerto all'intervento;

d)

si impegnano a comunicare all'organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di produrre latte scremato in polvere per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

2.

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di produzione di latte scremato in polvere destinato all'intervento dalle imprese interessate.

I controlli sono almeno i seguenti:

a)

un controllo ogni 28 giorni di produzione destinata all'intervento e almeno un controllo all'anno, per esaminare i dati di cui al punto 1, lettera b);

b)

un controllo all'anno quando il latte scremato in polvere è destinato all'intervento, per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento, di cui al punto 1.

3.

Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera a). Su richiesta dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Salvo casi di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al punto 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.

La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la gravità è minima in termini di efficacia dei controlli di cui al punto 2.

4.

I controlli eseguiti in forza dei punti 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a)

la data del controllo;

b)

la durata del controllo;

c)

le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.


(1)  Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19).

(2)  Per latticello si intende: il sottoprodotto della produzione del burro, ottenuto dopo zangolatura o burrificazione della crema e separazione della fase grassa solida.

(3)  L'assenza di latticello è determinata mediante un controllo senza preavviso nello stabilimento di produzione, effettuato almeno una volta alla settimana, oppure mediante analisi di laboratorio del prodotto finito da cui risultino al massimo 69,31 mg di PEDP (dipalmitoilfosfatidiletanolamina)/100 g.

(4)  Per siero di latte s'intende il sottoprodotto della produzione del formaggio o della caseina, ottenuto dall'azione degli acidi, del caglio e/o dei processi chimico-fisici.

(5)  Per siero di latte s'intende il sottoprodotto della produzione del formaggio o della caseina, ottenuto dall'azione degli acidi, del caglio e/o dei processi chimico-fisici. Il metodo da applicare è riconosciuto dall'organismo pagatore.

(6)  Il latte utilizzato per la produzione del latte scremato in polvere deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.


ALLEGATO VI

REQUISITI DI QUALITÀ PER L'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

I livelli di radioattività presenti nei prodotti che possono beneficiare di un aiuto all'ammasso privato non devono superare i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa unionale. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva dei prodotti si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario.

I.   Zucchero

Lo zucchero per il quale è presentata un'offerta o una domanda deve essere:

a)

zucchero bianco sotto forma di cristalli, alla rinfusa o in grandi sacchi di 800 kg o più recanti l'indicazione del peso netto;

b)

con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,06 %.

Fino alla fine della campagna di commercializzazione 2016/17, deve essere prodotto entro quota nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta o la domanda ad eccezione dello zucchero bianco ritirato o riportato.

II.   Fibre di lino

L'aiuto è concesso unicamente per le fibre lunghe di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri e nelle cui domande o offerte di aiuto il quantitativo minimo è 2 000 kg.

Le fibre lunghe di lino sono immagazzinate in balle contenenti le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

a)

il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di entrata all'ammasso;

c)

il peso netto.

III.   Carni

L'aiuto è concesso per:

a)

carni bovine classificate secondo la tabella unionale di classificazione delle carcasse stabilita dal regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (1), e identificate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento;

b)

carcasse e tagli di agnelli di età inferiore a dodici mesi;

c)

carni di animali allevati nell'Unione almeno negli ultimi tre mesi, nel caso delle carni bovine, o negli ultimi due mesi, nel caso delle carni suine, ovine e caprine, e macellati al massimo 10 giorni prima del conferimento all'ammasso; per i suini macellati prima dei due mesi di età, le carni provengono da animali allevati nell'Unione dalla nascita;

d)

carni di animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e)

carni di animali prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione;

f)

carni di animali non macellati d'urgenza;

g)

carni conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato.

IV.   Burro

L'aiuto è concesso solo per il burro:

a)

con un tenore minimo, in peso, di materie grasse del latte pari all'80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

b)

prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta nell'ambito della gara;

L'imballaggio del burro reca l'indicazione del peso netto. Si applicano inoltre le disposizioni sul condizionamento del burro di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, ad eccezione dell'obbligo di apporre l'indicazione «burro di crema dolce» se il burro ha un pH pari o superiore a 6,2.

La conformità al requisito d'origine può essere dimostrata dal fatto che il burro è stato prodotto in un'impresa riconosciuta a norma dell'allegato IV, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, o da altra prova adeguata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di produzione e attestante la conformità al requisito suddetto.

Se il burro è stato prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è concluso il contratto di ammasso, lo Stato membro di produzione fornisce l'assistenza eventualmente richiesta dallo Stato membro in cui è concluso il contratto ai fini della verifica dell'origine del prodotto.

V.   Formaggi

L'aiuto è concesso unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP); alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale l'età minima del formaggio che sarà commercializzato dopo l'ammasso contrattuale corrisponde al periodo di maturazione previsto dal disciplinare di produzione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), maggiorata del periodo di maturazione supplementare che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Se nel disciplinare di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è previsto alcun periodo di maturazione, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale il formaggio ha un'età minima corrispondente al periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Inoltre, i formaggi sono conformi ai seguenti requisiti:

a)

recano l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'impresa nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;

b)

sono immagazzinati in forme intere nello Stato membro di produzione e in cui hanno diritto alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e

c)

non sono stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza.

Il responsabile del magazzino di ammasso tiene un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, sono registrate le indicazioni di cui al terzo capoverso, lettera a).

VI.   Latte scremato in polvere

L'aiuto è concesso solo per il latte scremato in polvere:

a)

con tenore massimo dell'1,5 % di grassi e del 5 % di acqua, e con tenore minimo di materia proteica dell'estratto secco non grasso del 34 %;

b)

prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta;

c)

confezionato in sacchi di peso netto pari a 25 kg o in grandi sacchi («big bags») del peso massimo di 1 500 kg.

I sacchi recano l'indicazione del peso netto. Si applicano inoltre le disposizioni sulla consegna e il condizionamento del latte scremato in polvere di cui di cui all'allegato V, parte II, punti 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, ad eccezione dell'obbligo di apporre l'indicazione «latte scremato in polvere spray» sui sacchi.

La conformità al requisito d'origine può essere dimostrata dal fatto che il latte scremato in polvere è stato prodotto in un'impresa riconosciuta a norma dell'allegato V, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, o da altra prova adeguata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di produzione e attestante la conformità al requisito suddetto.

Se il latte scremato in polvere è stato prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è concluso il contratto di ammasso, lo Stato membro di produzione fornisce l'assistenza eventualmente richiesta dallo Stato membro in cui è concluso il contratto ai fini della verifica dell'origine del prodotto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO VII

CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI CHE PRESENTANO UN'OFFERTA O UNA DOMANDA DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO NEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA

Gli operatori del settore oleicolo rientrano in una delle seguenti categorie:

a)

un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta dalla normativa nazionale vigente dello Stato membro interessato;

b)

un frantoio per la produzione d'olio di oliva che soddisfa i requisiti dello Stato membro interessato;

c)

un'impresa di condizionamento dell'olio di oliva che soddisfa i requisiti dello Stato membro interessato.

L'operatore del settore oleicolo che non adempie agli obblighi del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o (UE) n. 1308/2013 non è ammesso a presentare offerta o domanda di aiuto all'ammasso privato durante i dodici mesi a decorrere dalla data in cui sono rettificati i motivi dell'inadempienza.

Queste misure non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure se l'inadempienza è di scarsa entità.


(1)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).


30.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1239 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 178 e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) e stabilisce norme relative ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Considerato che lo scopo di tali atti è semplificare le disposizioni applicabili al regime dei titoli di importazione e di esportazione e adeguarle al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001 (4), (CE) n. 1342/2003 (5), (CE) n. 2336/2003 (6), (CE) n. 951/2006 (7), (CE) n. 341/2007 (8) e (CE) n. 382/2008 della Commissione (9) e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98 (10), (CE) n. 1345/2005 (11), (CE) n. 376/2008 (12) e (CE) n. 507/2008 della Commissione (13).

(2)

Al fine di garantire una gestione sana e uniforme del regime dei titoli, è opportuno stabilire disposizioni comuni relative alla domanda e al rilascio dei titoli.

(3)

Per identificare inequivocabilmente un richiedente di titolo e un titolare di titolo, è opportuno utilizzare il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI).

(4)

È necessario fissare ad un livello adeguato la cauzione ai fini del rilascio dei titoli, in modo da garantire che i prodotti siano importati o esportati durante il periodo di validità del titolo.

(5)

È opportuno autorizzare il rilascio di estratti di titoli aventi gli stessi effetti dei titoli da cui sono tratti, per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo.

(6)

È necessario stabilire i periodi di validità dei titoli di importazione e di esportazione. Tale periodo di validità può variare per specifici prodotti e deve essere fissato al fine di stabilire in quale momento deve essere espletato l'obbligo d'importazione o di esportazione.

(7)

Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti agricoli in causa, è opportuno fissare il livello di tolleranza riguardo al quantitativo di prodotti importati o esportati rispetto a quelli indicato nel titolo.

(8)

Il titolo di importazione e di esportazione costituisce un diritto e comporta l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione. Occorre definire il momento in cui viene espletato l'obbligo di importazione o di esportazione e le relative modalità di prova.

(9)

È opportuno stabilire disposizioni relative alla procedura da seguire quando un titolo è distrutto o smarrito.

(10)

Per ridurre l'onere amministrativo nei casi in cui l'importo della cauzione richiesta per un titolo è relativamente modesto, è opportuno fissare una soglia al di sotto della quale non è richiesta una cauzione.

(11)

Per ridurre l'onere amministrativo, è opportuno fissare per determinati prodotti i quantitativi massimi per i quali non è richiesto un titolo.

(12)

È opportuno adottare misure nei casi in cui l'obbligo di importazione o di esportazione non viene espletato, in particolare nei casi di forza maggiore riconosciuta. In tali casi, l'obbligo di importazione o di esportazione può essere considerato annullato, oppure la durata di validità del titolo può essere prorogata.

(13)

È opportuno stabilire alcuni requisiti supplementari in materia di comunicazione per i titoli d'importazione per la canapa, l'aglio e l'alcole etilico di origine agricola, per tenere conto delle specificità di tali settori.

(14)

Tenuto conto della necessità di una transizione fluida dalla normativa vigente a quella introdotta dal presente regolamento, è opportuno adottare disposizioni transitorie.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano la definizione di «dichiarante» di cui all'articolo 5, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), la definizione di «gestione del rischio» di cui all'articolo 5, paragrafo 25, dello stesso regolamento e la definizione di «esportatore» di cui all'articolo 1, paragrafo 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (15). Inoltre, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1237.

Articolo 2

Domanda e rilascio dei titoli

1.   I titoli sono richiesti e rilasciati attraverso un'applicazione informatica («applicazioni informatiche»), nel rispetto delle norme di qualità e integrità di cui all'allegato I, punto 3 B, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (16).

Laddove una siffatta applicazione informatica non sia disponibile od operativa, e quale soluzione di riserva in caso di malfunzionamento delle applicazioni informatiche, i titoli possono essere richiesti e rilasciati anche mediante una stampa del modello che figura nell'allegato I del presente regolamento, tenendo conto delle istruzioni che figurano in tale allegato.

2.   I nomi e gli indirizzi delle autorità competenti al ricevimento delle domande e al rilascio dei titoli sono pubblicati sul sito web ufficiale delle autorità in questione o sul sito web ufficiale relativo agli scambi nel settore agricolo di ciascuno Stato membro.

3.   Le domande e i titoli sono compilati e rilasciati in formato stampato in una delle lingue ufficiali dell'Unione, specificata dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio.

4.   Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che i testi non armonizzati nelle domande di titolo o nei documenti di accompagnamento siano tradotti, a spese del richiedente, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

5.   La domanda di titolo è compilata in funzione dello scopo del titolo stesso e conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli (17).

6.   L'organismo emittente non accetta le domande che non sono conformi alle pertinenti norme dell'Unione. Esso rilascia i titoli senza indugio sulla base delle informazioni accettate quali compilate dal richiedente, e completa le informazioni conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Per quanto riguarda i titoli su supporto cartaceo, gli organismi emittenti ne convalidano il rilascio apponendo la firma e un timbro, oppure un timbro a secco. I titoli in formato elettronico sono convalidati conformemente alle norme di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Termini

1.   In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (18), il giorno della presentazione della domanda di titolo è considerato il giorno lavorativo in cui la stessa è pervenuta all'organismo emittente, a condizione che sia stata sia ricevuta entro e non oltre le ore 13:00 (ora di Bruxelles).

Una domanda ricevuta in un giorno lavorativo dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata effettivamente ricevuta.

2.   Una richiesta di annullamento di una domanda di titolo può essere presentata soltanto in forma elettronica o scritta e deve pervenire all'organismo emittente entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del giorno di ricevimento della domanda stessa.

3.   Se nel presente regolamento è fissato un termine per le procedure, e il primo e l'ultimo giorno cadono di sabato, domenica o in un giorno festivo quale definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71:

a)

la data di inizio applicabile è il giorno lavorativo successivo e comincia alle ore 00:00, tenendo conto degli orari di apertura degli uffici;

b)

in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è il giorno lavorativo successivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).

Il primo comma si applica, se del caso, ai giorni festivi nazionali e regionali debitamente pubblicati dallo Stato membro.

Articolo 4

Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici

1.   Il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») attribuito al richiedente, al titolare o al cessionario conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 è inserito nella casella 4 o, se del caso, nella casella 6 della domanda e del titolo.

I richiedenti o gli organismi emittenti possono, sulla base di istruzioni nazionali, menzionare il numero EORI del richiedente, del titolare o del cessionario nella casella 20, a condizione che il nome o il numero di identificazione che figura nella casella 4 o nella casella 6 contenga un rimando al numero EORI nella casella 20.

2.   Quando i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione da parte di un rappresentante doganale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, il numero EORI del titolare o del cessionario è menzionato nell'elemento di dati appropriato della dichiarazione doganale elettronica.

Articolo 5

Importo della cauzione

1.   Laddove è richiesta una cauzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, l'importo della cauzione è fissato nell'allegato II del presente regolamento.

2.   Se gli importi risultanti dalla conversione dell'euro in importi in valuta nazionale che devono figurare nei titoli contengono decimali, l'importo della cauzione è arrotondato all'unità inferiore nella valuta nazionale.

Articolo 6

Estratti

1.   Se il quantitativo indicato nel titolo deve essere suddiviso per motivi procedurali o logistici, o se il titolare o il cessionario devono utilizzare un titolo rilasciato in formato elettronico in uno Stato membro in un altro Stato membro non connesso ai sistemi informatici dello Stato membro di rilascio, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, rilasciare estratti di titoli («estratti»).

2.   Gli estratti producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli, limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.

3.   Le procedure di domanda, di rilascio e di restituzione dei titoli si applicano anche agli estratti. L'organismo emittente può prevedere procedure di domanda semplificate.

4.   L'organismo emittente detrae il quantitativo indicato nell'estratto dal quantitativo iniziale del titolo, se del caso maggiorato della tolleranza, e la dicitura «estratto» è apposta sul titolo originale accanto al quantitativo detratto.

5.   L'estratto è rilasciato tempestivamente e senza spese supplementari, in formato elettronico o su supporto cartaceo, utilizzando il modello che figura nell'allegato I.

6.   Un estratto non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.

7.   Il titolare restituisce all'organismo emittente l'esemplare dell'estratto destinato al titolare che è stato utilizzato o che è scaduto, unitamente all'esemplare del titolo originale destinato al titolare.

Articolo 7

Periodo di validità

1.   Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II, il periodo di validità dei titoli è quello indicato nello stesso allegato.

2.   La validità del titolo decorre dal giorno effettivo di rilascio indicato nella casella 25 del titolo di importazione o nella casella 23 del titolo di esportazione, convalidato dal codice o dal timbro dell'organismo emittente. Il giorno effettivo di rilascio è incluso nel calcolo del periodo di validità del titolo.

Se, in conformità di una normativa specifica, si applica una data diversa di inizio del periodo di validità del titolo, l'organismo emittente indica anche questa data, preceduta dalla dicitura «valido dal» nelle caselle dei titoli di cui al primo comma.

Articolo 8

Tolleranza e arrotondamento

1.   La tolleranza positiva o negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 non è superiore al 5 %.

2.   Ai fini del calcolo dei quantitativi, si applicano le seguenti regole di arrotondamento:

a)

se il primo decimale è pari o superiore a cinque, il quantitativo è arrotondato all'unità di misura superiore di cui alla casella 17 del titolo; se il primo decimale è inferiore a cinque, il quantitativo è arrotondato all'unità inferiore;

b)

per i quantitativi riferiti a capi di bestiame, i quantitativi sono arrotondati al numero intero di capi immediatamente superiore.

Articolo 9

Dichiarazione doganale

1.   La dichiarazione doganale fa riferimento al titolo o all'estratto mediante un codice specifico e il numero di rilascio del titolo che figura nella casella 25 del titolo di importazione o nella casella 23 del titolo di esportazione, conformemente al titolo II, allegato B, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (19) o, se del caso, conformemente all'allegato I, sezione 2, punto 4.

2.   Le applicazioni informatiche dell'organismo emittente possono fornire all'ufficio doganale l'accesso diretto ai titoli o agli estratti elettronici. Se l'accesso diretto non è disponibile, il dichiarante o l'organismo emittente trasmettono il titolo o l'estratto all'ufficio doganale in formato elettronico.

Se le applicazioni informatiche dell'organismo emittente o dell'ufficio doganale non sono atte all'applicazione del primo comma, i titoli o gli estratti possono essere trasmessi su supporto cartaceo.

3.   Il dichiarante presenta all'ufficio doganale l'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare su supporto cartaceo, oppure lo tiene a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 10

Imputazione e visti

1.   Le norme relative alla procedura di rilascio dei titoli elettronici designano l'autorità che deve indicare nel titolo il quantitativo immesso in libera pratica o esportato e precisano le modalità con cui il dichiarante e l'organismo emittente accedono a tali informazioni.

2.   Su un titolo su supporto cartaceo, l'ufficio doganale indica e convalida il quantitativo immesso in libera pratica o esportato o, se previsto da norme amministrative nazionali, convalida il quantitativo indicato dal dichiarante nelle caselle 29 e 30 dell'esemplare destinato al titolare, vista e restituisce detto esemplare al dichiarante o, se richiesto da una normativa specifica, lo restituisce all'organismo emittente.

3.   Se il quantitativo immesso in libera pratica o esportato non corrisponde al quantitativo indicato nel titolo, le autorità doganali correggono tale dato indicando il quantitativo effettivo, nei limiti del quantitativo disponibile nel titolo.

4.   Se lo spazio previsto per le imputazioni nei titoli o negli estratti in formato cartaceo non è sufficiente, le autorità possono accludere pagine supplementari, convalidate da un timbro.

5.   La data di imputazione è la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione.

6.   Gli Stati membri designano l'autorità incaricata delle funzioni di cui al presente articolo relativamente ai titoli elettronici e pubblicano tale informazione sul loro sito web pubblico.

Articolo 11

Trasferimento

In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare, i dati relativi al cessionario e la data della relativa registrazione sono indicati nel titolo conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Il trasferimento è convalidato dall'organismo emittente.

In caso di retrocessione al titolare, l'organismo emittente convalida la retrocessione e la relativa data nel titolo conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli.

Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data di convalida dell'organismo emittente.

Articolo 12

Deposito

1.   Gli Stati membri possono consentire che il titolo sia conservato in deposito presso l'organismo emittente, l'organismo pagatore o le autorità doganali, oppure che rimanga disponibile nelle applicazioni informatiche.

2.   L'organismo emittente stabilisce i casi in cui si applica il deposito di un titolo presso le autorità che intervengono nella procedura di immissione in libera pratica o di esportazione, nonché le condizioni che il titolare o il cessionario devono rispettare.

3.   Gli Stati membri designano l'autorità che interviene nel sistema di deposito incaricata di svolgere le funzioni di cui all'articolo 10 e pubblicano tale informazione sul loro sito web pubblico.

4.   Nella casella 44 della dichiarazione doganale su supporto cartaceo o nel pertinente elemento di dati della dichiarazione doganale elettronica, il dichiarante aggiunge i termini «in deposito» al numero di rilascio del titolo. Per i titoli elettronici, gli Stati membri possono disporre una deroga a tale obbligo, oppure applicare un codice apposito a tal fine.

Articolo 13

Integrità e controllo del titolo, mutua assistenza

1.   Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti non possono essere modificate dopo il loro rilascio.

2.   Se l'autorità doganale competente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, restituisce il titolo o l'estratto all'organismo emittente. Se l'organismo emittente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, restituisce il titolo o l'estratto alle autorità doganali competenti.

Il primo comma non si applica nel caso di errori evidenti o di minore entità cui l'organismo emittente o le autorità doganali competenti possono rimediare applicando correttamente la legislazione.

3.   Se l'organismo emittente ritiene necessaria una correzione, ritira il titolo o l'estratto e rilascia senza indugio un titolo o un estratto debitamente corretto.

4.   Per i titoli o gli estratti elettronici, l'organismo emittente convalida la versione corretta, che sostituisce la versione originale. L'organismo emittente include la dicitura «titolo corretto il …» o «estratto corretto il …» sui titoli o sugli estratti su supporto cartaceo. Tutte le diciture precedenti sono riprodotte su ciascun esemplare.

5.   Se l'organismo emittente non ritiene necessaria una correzione, ne dà conferma nelle applicazioni informatiche. Per i titoli e gli estratti su supporto cartaceo, l'organismo emittente conferma l'esattezza del titolo o dell'estratto apponendo il visto «verificato in data …», nonché il timbro, la sigla e la data, oppure applica un metodo equivalente.

6.   Su richiesta dell'organismo emittente, il titolare o il cessionario restituisce il titolo o l'estratto.

Qualora, sulla base della gestione del rischio, sia necessaria una verifica o sorga un dubbio circa l'autenticità di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, o circa le diciture e i visti che vi figurano, l'autorità interessata restituisce il titolo o l'estratto o una fotocopia alle autorità competenti incaricate del controllo.

La richiesta di verifica e l'esito sono comunicati per via elettronica in conformità del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (20), mediante il modulo standard che figura nella nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Le autorità possono accettare ulteriori semplificazioni quali le consultazioni dirette mediante l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD) pubblicato sul sito web ufficiale della Commissione (21).

L'autorità interpellata provvede affinché la risposta all'autorità richiedente sia inviata entro 20 giorni di calendario quando le autorità sono stabilite nello stesso Stato membro. Se sono interessati diversi Stati membri, la risposta è inviata entro 60 giorni di calendario.

7.   Se il titolo o l'estratto viene restituito, l'autorità competente fornisce su richiesta una ricevuta alla parte interessata, o appone una data di ricevimento e timbra su una fotocopia presentata dalla parte interessata.

Articolo 14

Adempimento degli obblighi e prova

1.   La cauzione relativa a un titolo è svincolata se gli obblighi di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 907/2014 e al presente articolo sono stati adempiuti.

2.   Il diritto di immissione in libera pratica o di esportazione di prodotti è considerato esercitato e l'obbligo corrispondente è considerato adempiuto il giorno in cui la relativa dichiarazione doganale è accettata, durante il periodo di validità del titolo e a condizione che:

a)

in caso di immissione in libera pratica, i prodotti siano effettivamente immessi in libera pratica;

b)

in caso di esportazione, i prodotti abbiano lasciato il territorio doganale dell'Unione entro un termine di 150 giorni di calendario a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale.

3.   La prova dell'adempimento dell'obbligo di immissione in libera pratica dei prodotti è costituita dall'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare o al cessionario, debitamente vistato dalle autorità doganali, oppure dal suo equivalente elettronico.

4.   La prova dell'adempimento dell'obbligo di esportazione è costituita:

a)

dall'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare o al cessionario, debitamente vistato dalle autorità doganali, oppure dal suo equivalente elettronico, e

b)

dalla certificazione di uscita dell'ufficio doganale di esportazione destinata all'esportatore o al dichiarante di cui all'articolo 334 del regolamento (UE) 2015/2447.

5.   La prova di cui al paragrafo 4, lettera b), è fornita e verificata nel seguente modo:

a)

l'esportatore o il dichiarante di cui al paragrafo 4, lettera b), trasmette la certificazione di uscita al titolare, che presenta la prova in formato elettronico all'organismo emittente. Se la certificazione di uscita è annullata a causa di correzioni effettuate dall'ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di esportazione informa l'esportatore o il suo rappresentante doganale. L'esportatore o il suo rappresentante doganale informa il titolare, che informa l'organismo emittente di conseguenza;

b)

la procedura di cui alla lettera a) comprende la presentazione all'organismo emittente del numero di riferimento principale (MRN) di cui all'articolo 1, paragrafo 22, del regolamento (UE) 2015/2446

se più di uno Stato membro interviene nella procedura di esportazione, o

se l'ufficio doganale di esportazione è ubicato in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo emittente, o

se l'MRN è utilizzato in una procedura di esportazione che viene completata nello Stato membro in cui la dichiarazione di esportazione è stata presentata;

c)

l'organismo emittente verifica le informazioni ricevute, compresa l'esattezza della data di uscita dal territorio doganale dell'Unione, sulla base della gestione del rischio. Se l'MRN e la banca dati MRN (22) non permettono una verifica adeguata, le autorità doganali confermano o correggono la data di uscita, su richiesta dell'organismo emittente e sulla base dell'MRN.

Se l'ufficio doganale di esportazione è stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo emittente, le procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 6, secondo comma, si applicano mutatis mutandis.

Le autorità possono accettare che le procedure di cui al primo comma siano effettuate direttamente tra le autorità interessate. Gli organismi emittenti possono predisporre procedure semplificate ai fini della lettera a).

6.   La prova dell'immissione in libera pratica dei prodotti deve pervenire all'organismo emittente entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di validità del titolo.

La prova dell'avvenuta esportazione e dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione deve pervenire all'organismo emittente entro 180 giorni di calendario dopo la scadenza del titolo.

Se i termini di cui al primo e al secondo comma non possono essere rispettati a causa di problemi tecnici, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare che fornisce la prova di tali problemi, prorogare tali termini, se necessario a posteriori, fino a un massimo di 730 giorni di calendario, nel rispetto dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

7.   Gli organismi emittenti possono dispensare dall'obbligo di fornire le prove di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 se dispongono già delle informazioni necessarie.

Articolo 15

Titoli od estratti sostitutivi e duplicati

1.   In caso di distruzione parziale o totale o di smarrimento di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo rilasciato per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, il titolare o il cessionario possono chiedere all'organismo emittente un titolo o un estratto sostitutivo. Il titolo o l'estratto sostitutivo sostituiscono il titolo o l'estratto originale, compresi tutti i diritti e gli obblighi di cui trattasi.

Per i titoli sostitutivi a norma del presente paragrafo è costituita una cauzione di cui all'articolo 5.

Se il titolo originale smarrito o parzialmente distrutto è ritrovato, il titolare lo restituisce all'organismo emittente, che svincola senza indugio l'importo residuo della relativa cauzione.

2.   Un titolo o un estratto sostitutivo possono essere rilasciati una sola volta, per il periodo di validità e per il saldo del quantitativo che rimane disponibile del titolo o dell'estratto originale.

Non è rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo qualora il rilascio di titoli o di estratti per il prodotto in questione sia sospeso o qualora si tratti di un contingente tariffario all'importazione o all'esportazione.

3.   La cauzione relativa al titolo sostitutivo, nonché la cauzione relativa al titolo originale se non è stato ritrovato, sono svincolate in conformità dell'articolo 14.

4.   Se la domanda riguarda un titolo o un estratto parzialmente o interamente distrutto rilasciato per prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, si applicano le seguenti condizioni:

a)

il titolare o il cessionario dimostra la distruzione totale o parziale con piena soddisfazione dell'organismo emittente;

b)

non è rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo se il titolare o il cessionario non dimostra di aver preso ragionevoli precauzioni per evitare la distruzione del titolo o dell'estratto, o se le prove fornite dal titolare sono insoddisfacenti;

c)

la cauzione da costituire per il titolo o l'estratto sostitutivo equivale al 150 % della cauzione relativa al titolo originale, con un minimo di 3 EUR per 100 chilogrammi o per ettolitro o per capo, tenendo conto del saldo del quantitativo che rimane disponibile al momento della distruzione e della tolleranza positiva, se del caso. Il saldo della cauzione disponibile per il titolo originale può essere utilizzato al momento della costituzione della cauzione per il titolo sostitutivo. L'eventuale eccedenza della cauzione relativa al titolo originale rispetto alla cauzione relativa al titolo sostitutivo, tenuto conto del quantitativo ancora disponibile, è svincolata immediatamente.

5.   In caso di rilascio di titoli o di estratti sostitutivi, l'organismo emittente comunica immediatamente alla Commissione:

a)

il numero di rilascio dei titoli o degli estratti sostitutivi rilasciati e il numero di rilascio dei titoli o degli estratti sostituiti;

b)

i prodotti interessati, unitamente al relativo codice della nomenclatura combinata («codice NC») e ai relativi quantitativi.

La Commissione ne informa gli Stati membri.

6.   In caso di smarrimento o distruzione di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, e se il documento smarrito è stato utilizzato in tutto o in parte al solo fine di svincolare la cauzione ancora in sospeso per l'immissione in libera pratica o per l'esportazione già registrata sul titolo originale, si applicano le seguenti condizioni:

a)

il titolare o il cessionario può chiedere all'organismo emittente di rilasciare un duplicato del titolo o dell'estratto che è redatto e vistato nello stesso modo del documento originale. Un duplicato del titolo o dell'estratto può essere rilasciato soltanto una volta;

b)

l'organismo emittente può fornire al titolare o al cessionario un duplicato del titolo o dell'estratto, di cui ciascun esemplare reca ben visibile la dicitura «duplicato»;

c)

il duplicato del titolo o dell'estratto è presentato alle autorità doganali competenti per la dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione, se tale dichiarazione è stata accettata nell'ambito del titolo o dell'estratto smarrito. L'autorità doganale inserisce i dati nel duplicato e lo vista per quanto concerne l'immissione in libera pratica o l'esportazione effettuate nell'ambito del titolo o dell'estratto originale.

Articolo 16

Forza maggiore

1.   L'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo o l'estratto può riconoscere un caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (23) e decidere:

a)

di annullare l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione dei prodotti e del quantitativo che figurano sul titolo durante il periodo di validità del titolo conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento, e di svincolare la cauzione o di prorogare la durata di validità del titolo per un periodo massimo di 180 giorni dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, tenuto conto delle circostanze del caso; o

b)

di prorogare il termine per la presentazione della prova dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento, entro i limiti fissati da tale articolo, senza incameramento parziale della cauzione.

Una decisione adottata conformemente alla lettera a) è limitata al quantitativo di prodotto che non è stato possibile immettere in libera pratica o esportare per causa di forza maggiore.

2.   Nella loro comunicazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, le autorità competenti comunicano alla Commissione i prodotti in questione con i rispettivi codici NC e i quantitativi di cui trattasi; indicano inoltre se si tratta di immissione in libera pratica o di esportazione e se si tratta dell'annullamento di un titolo o della proroga del periodo di validità del titolo o del termine per la presentazione della prova dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione, specificando il nuovo termine. La Commissione ne informa le altre autorità competenti attraverso l'apposito sito web accessibile agli organismi emittenti e alle autorità doganali.

3.   Se, in attesa di una decisione su un caso di forza maggiore, il titolare o il cessionario esprimono la necessità di utilizzare ancora il titolo per il quantitativo per il quale non è invocata la causa di forza maggiore, l'organismo emittente rilascia un estratto per tale saldo recante le informazioni indicate nella nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli.

Tale estratto non è trasferibile.

Articolo 17

Informazioni e comunicazioni relative alla canapa

1.   A fini di controllo per quanto riguarda le operazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, se le operazioni sono realizzate in uno Stato membro diverso da quello in cui l'importatore è autorizzato a importare semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, l'autorità che ha concesso l'autorizzazione invia all'autorità competente dell'altro Stato membro copie dei documenti relativi alle operazioni realizzate sul territorio di quest'ultimo e presentate dagli importatori riconosciuti.

Se vengono constatate irregolarità nel corso dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, l'autorità competente dello Stato membro in questione informa l'autorità competente a concedere l'autorizzazione nello Stato membro in cui l'importatore in questione è autorizzato.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 nonché dell'articolo 9, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità competenti comunicano alla Commissione le sanzioni o le misure adottate in seguito alle irregolarità constatate durante la precedente campagna di commercializzazione.

Le autorità competenti trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237. La Commissione inoltra tali nomi e indirizzi alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 18

Comunicazioni relative all'aglio

Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli «B» entro il mercoledì di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente.

I quantitativi in questione vengono ripartiti per giorno di domanda del titolo di importazione, per origine e per codice NC. Per prodotti diversi dall'aglio di cui alle sezioni E e F dell'allegato II, è comunicato anche il nome del prodotto, come indicato nella casella 14 della domanda di titolo di importazione.

Articolo 19

Comunicazioni relative ai titoli d'importazione per l'alcole etilico di origine agricola

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni giovedì o, se si tratta di un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo, i quantitativi di prodotti di cui all'allegato II, parte I, sezione H, per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione nella settimana precedente, distinti per codice NC e per paese di origine.

2.   Se, a giudizio di uno Stato membro, l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione rischia di perturbare il mercato, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione specificando i quantitativi in oggetto, ripartiti per tipo di prodotto. La Commissione esamina la situazione e ne informa gli Stati membri.

Articolo 20

Scambio di informazioni e comunicazioni alla Commissione

1.   Le autorità competenti si scambiano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano.

2.   Le autorità competenti comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative all'indirizzo URL del sito web delle autorità competenti a ricevere le domande e a rilasciare i titoli e gli estratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, tengono aggiornate tali informazioni e le inviano nuovamente se necessario. La Commissione pubblica gli URL in questione sul suo sito web pubblico.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri su un sito web protetto, accessibile soltanto alle autorità degli Stati membri.

5.   Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (24).

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1.   Le autorità competenti possono continuare a usare versioni cartacee dei modelli di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 376/2008 quali figurano nell'allegato I di detto regolamento per le domande e per il rilascio dei titoli fino all'esaurimento delle scorte esistenti. In ogni caso, le domande e i titoli generati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento in un altro Stato membro conformemente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento sono ammessi in qualsiasi fase della procedura.

2.   La prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, è accettata in tutti i casi in cui tale prova avrebbe dovuto essere fornita mediante l'esemplare di controllo T5 di cui agli articoli 912 bis-912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 (25).

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 6 novembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relativo allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

(5)  Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

(6)  Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19).

(7)  Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

(8)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(9)  Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).

(10)  Regolamento (CE) n. 2390/98 della Commissione, del 5 novembre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2245/90 (GU L 297 del 6.11.1998, pag. 7).

(11)  Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva (GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13).

(12)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

(13)  Regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38).

(14)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(15)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(16)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(17)  Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione, (GU C 278 del 30.7.2016).

(18)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(20)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=it&Screen=0

(22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=it

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(24)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

(25)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO I

MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

NORME PER L'USO

1.

I moduli dei titoli si presentano sotto forma di blocchetti costituiti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1, dall'esemplare n. 2 e dalla domanda, nonché dagli eventuali esemplari supplementari del titolo.

Tuttavia, l'organismo emittente del titolo può prescrivere che i richiedenti compilino solo le domande anziché i blocchetti di cui al primo comma.

2.

Qualora, in applicazione di una disposizione dell'Unione, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato possa essere inferiore al quantitativo inizialmente richiesto, il quantitativo richiesto e l'importo della relativa cauzione devono essere indicati soltanto nella domanda.

3.

I moduli degli estratti di titoli si presentano sotto forma di blocchetti costituiti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1 e dall'esemplare n. 2.

4.

Nella casella 2, lo Stato membro che rilascia il documento è indicato mediante il codice del paese corrispondente. L'organismo emittente del titolo può aggiungervi i numeri che identificano il documento.

Stato membro

Codice paese

Belgio

BE

Bulgaria

BG

Repubblica ceca

CZ

Danimarca

DK

Germania

DE

Estonia

EE

Irlanda

IE

Grecia

EL

Spagna

ES

Francia

FR

Croazia

HR

Italia

IT

Cipro

CY

Lettonia

LV

Lituania

LT

Lussemburgo

LU

Ungheria

HU

Malta

MT

Paesi Bassi

NL

Austria

AT

Polonia

PL

Portogallo

PT

Romania

RO

Slovenia

SI

Slovacchia

SK

Finlandia

FI

Svezia

SE

Regno Unito

UK

5.

Al momento dell'emissione, i titoli e i loro estratti possono recare un numero di rilascio nella casella 23 (titolo di esportazione) o nella casella 25 (titolo di importazione) attribuito dall'organismo emittente.

6.

Le domande, i titoli e gli estratti devono essere compilati a macchina o con procedimenti informatici.

7.

L'organismo emittente del titolo può autorizzare i richiedenti a compilare le domande a mano, in inchiostro e in lettere maiuscole.

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ALLEGATO II

PARTE I

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE IMPORTAZIONI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237

A.   Riso [articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

1006 20

Riso semigreggio (bruno), compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237

30 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237

30 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

1006 40 00

Rotture di riso, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237

1 EUR/t

fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2


B.   Zucchero [articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

1701

Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari (1), (2)

20 EUR/t

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2


C.   Sementi [articolo 1, paragrafo 2, lettera e), e allegato I, parte V, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

ex 1207 99 20

Semi di varietà di canapa destinati alla semina

 (3)

fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri


D.   Lino e canapa [articolo 1, paragrafo 2, lettera h), e allegato I, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

5302 10 00

Canapa greggia o macerata

 (4)

fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri


E.   Prodotti ortofrutticoli [articolo 1, paragrafo 2, lettera i), e allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

ex 0703 90 00

Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2


F.   Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [articolo 1, paragrafo 2, lettera j), e allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

ex 0710 80 95

Aglio (6) e Allium ampeloprasum (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

ex 0710 90 00

Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (6) e/o Allium ampeloprasum (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

ex 0711 90 80

Aglio (6) e Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

ex 0711 90 90

Miscele di ortaggi o legumi contenenti aglio (6) e/o Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

ex 0712 90 90

Agli secchi (6) e Allium ampeloprasum e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio (6) e/o Allium ampeloprasum, interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2


G.   Altri prodotti [articolo 1, paragrafo 2, lettera x), e allegato I, parte XXIV, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

1207 99 91

Semi di canapa non destinati alla semina

 (8)

fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri


H.   Alcole etilico di origine agricola [articolo 1, paragrafo 2, lettera u), e allegato I, parte XXI, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

ex 2207 10 00

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

1 EUR per ettolitro

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

ex 2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

1 EUR per ettolitro

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

ex 2208 90 91

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

1 EUR per ettolitro

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

ex 2208 90 99

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

1 EUR per ettolitro

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

PARTE II

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE ESPORTAZIONI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237

A.   Riso [articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

1006 20

Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)

3 EUR/t

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

3 EUR/t

fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2


B.   Zucchero [articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC

Designazione

Importo della cauzione

Periodo di validità

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (9)

11 EUR/100 kg

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 (10)

1702 60 95

1702 90 95

Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio (9)

4,2 EUR/100 kg

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 (10)

2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina (9)

4,2 EUR/100 kg

fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 (10)


(1)  L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(2)  Ad eccezione delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 99 10 originarie della Moldova di cui alla decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1) e delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 originarie della Georgia di cui alla decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

(3)  Non è richiesta cauzione.

(4)  Non è richiesta cauzione.

(5)  L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(6)  Comprende anche prodotti nei quali il termine «aglio» è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini «aglio monobulbo», «aglio elefante», «aglio a spicchio unico» o «aglio cipollino cinese».

(7)  L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(8)  Non è richiesta cauzione.

(9)  L'obbligo di titolo di esportazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(10)  Per quantitativi non superiori a 10 t, l'interessato non può utilizzare più di uno di tali titoli per una stessa esportazione.


30.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/71


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1240 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere a), b), d), e), i), j), k), l), m), n) e o), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere a), b) e c),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b), c) e i), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), stabilisce nuove norme riguardanti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. È opportuno che tali atti sostituiscano i regolamenti della Commissione (CEE) n. 3427/87 (5), (CEE) n. 2351/91 (6), (CE) n. 720/2008 (7), (CE) n. 826/2008 (8), (CE) n. 1130/2009 (9) e (UE) n. 1272/2009 (10). I suddetti regolamenti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (11).

(2)

A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'intervento pubblico si applica a frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco, risone, carni bovine fresche o refrigerate, burro e latte scremato in polvere conformemente alle condizioni stabilite dal suddetto regolamento.

(3)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti all'ammasso privato di zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi, burro, formaggi, latte scremato in polvere, carni suine e carni ovine e caprine, alle condizioni del suddetto regolamento.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 stabilisce norme riguardanti i prezzi di intervento pubblico, le limitazioni quantitative all'acquisto all'intervento pubblico e la fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

(5)

Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo inerenti ai regimi di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire modalità comuni per tutti i prodotti elencati agli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(6)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può decidere l'acquisto all'intervento di frumento duro, orzo, granturco e risone qualora lo richieda la situazione del mercato. L'intervento pubblico può essere aperto anche alle carni bovine, se il prezzo medio di mercato nel corso di un periodo rappresentativo è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In questi casi l'intervento avviene mediante una procedura di gara.

(7)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, la Commissione può stabilire l'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante una procedura di gara o fissando l'aiuto in anticipo.

(8)

Per rendere efficienti i regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, gli operatori dovrebbero avvalersi del metodo messo a disposizione dall'organismo pagatore riguardo alla procedura per la presentazione delle offerte e delle domande.

(9)

Ai fini di una corretta gestione dei regimi, è opportuno stabilire norme relative all'intervento a prezzo fisso, le procedure di gara per l'acquisto all'intervento, le vendite di intervento o che stabiliscono l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato e l'aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo nonché la presentazione e l'ammissibilità delle offerte e delle domande.

(10)

Al fine di aumentare l'efficienza del regime d'intervento pubblico, cessando di ricorrere alle piccole strutture di ammasso disseminate sul territorio di una regione, occorre stabilire la capacità di magazzinaggio minima dei luoghi di ammasso, eccetto nel caso in cui il luogo di ammasso abbia accesso diretto a un fiume, al mare o a un collegamento ferroviario.

(11)

Date le differenze tra i prodotti oggetto dei regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato quanto al periodo di produzione o di raccolto e alle condizioni di magazzinaggio, occorre stabilire condizioni specifiche di ammissibilità per ciascun prodotto.

(12)

Per una gestione sana dei regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, è necessario fissare un quantitativo minimo al di sotto del quale l'organismo pagatore non può accettare un'offerta, sia per gli acquisti che per le vendite, né decidere se fissare o meno l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato. Tuttavia, se le condizioni e gli usi del commercio all'ingrosso o le norme ambientali vigenti in uno Stato membro giustificano quantità minime superiori a quelle stabilite nel presente regolamento, l'organismo pagatore interessato dovrebbe essere autorizzato a esigere tali quantità minime superiori per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso.

(13)

A garanzia della serietà dell'offerta all'intervento e per far sì che la misura abbia l'effetto desiderato sul mercato, sia in caso d'intervento a prezzo fisso, sia in caso di procedura di gara, occorre fissare l'importo della cauzione.

(14)

Ai fini della gestione efficace del regime d'intervento pubblico, è opportuno prevedere la notifica, tra gli Stati membri e la Commissione, della presentazione delle offerte. Dovrebbero essere adottate misure per rispettare le limitazioni quantitative di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

(15)

In base alle offerte ricevute si può stabilire il prezzo massimo di acquisto o l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato. Possono tuttavia verificarsi situazioni sul mercato in cui, per ragioni economiche o di altra natura, è necessario non fissare il prezzo né l'aiuto e respingere tutte le offerte ricevute.

(16)

Ai fini di un funzionamento efficace e trasparente del regime d'intervento pubblico, è necessario stabilire le modalità generali del rilascio del buono di consegna e della consegna dei prodotti al luogo di ammasso designato dall'organismo pagatore. Inoltre, data la specificità dei settori dei cereali, del riso, delle carni bovine, del burro e del latte scremato in polvere, per tali settori è necessario stabilire disposizioni specifiche.

(17)

Ai fini della corretta gestione delle scorte d'intervento all'ammasso e data la specificità dei settori dei cereali e del riso, occorre precisare gli obblighi a carico degli Stati membri per quanto riguarda la distanza massima dal luogo di ammasso e le spese da sostenere in caso di superamento di tale distanza.

(18)

In applicazione delle norme comuni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (12), è opportuno disporre che i controlli sui prodotti all'ammasso debbano essere eseguiti secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto regolamento. In base a tali controlli e analisi va rilasciata una bolletta di presa in consegna.

(19)

Per garantire la qualità dei prodotti giacenti all'intervento pubblico, qualora essi non soddisfino le condizioni di ammissibilità applicabili occorre disporre che l'operatore sia tenuto a riprenderli in carico e a sostenere tutte le spese relative al periodo di giacenza nei luoghi di ammasso.

(20)

In caso di disossamento obbligatorio delle carni bovine, per tale settore è necessario stabilire disposizioni specifiche ad integrazione di quelle generali.

(21)

È opportuno stabilire regole di pagamento, salvo aggiustamento dei prezzi in funzione della qualità del prodotto o dell'ubicazione del luogo di ammasso. Per dare agli operatori il tempo di adeguarsi al nuovo regime d'intervento pubblico, alcune condizioni relative all'aggiustamento dei prezzi per i cereali dovrebbero essere applicabili solo dall'inizio della campagna di commercializzazione 2017/18.

(22)

Per fornire le informazioni necessarie sulle caratteristiche dei prodotti e sul luogo in cui sono immagazzinati, i bandi di gara dovrebbero essere redatti e pubblicati dall'organismo pagatore detentore delle scorte d'intervento in vendita. A questo scopo, tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte dovrebbe trascorrere un congruo periodo di tempo.

(23)

In base alle offerte e alla situazione del mercato unionale, la Commissione dovrebbe decidere se fissare o meno un prezzo minimo di vendita all'intervento. In funzione di tale decisione, gli organismi pagatori accetteranno o respingeranno le offerte sui prodotti in vendita. È opportuno adottare disposizioni specifiche per l'assegnazione di carni bovine, burro e latte scremato in polvere.

(24)

Per agevolare la vendita di esigui quantitativi rimanenti nei luoghi di ammasso di uno Stato membro e provvedere ad un'oculata gestione del sistema, è opportuno che l'organismo pagatore sia autorizzato ad avviare, sotto la propria responsabilità, la procedura di gara per la rivendita di detti quantitativi di prodotti in regime d'intervento, applicando mutatis mutandis le regole che disciplinano le gare indette dall'Unione al fine di assicurare la parità di accesso a tutte le parti interessate. Per gli stessi motivi, l'organismo pagatore deve essere autorizzato a mettere direttamente in vendita quei prodotti che, ad un esame visivo nel quadro dell'inventario annuale o nel corso dell'ispezione svolta all'atto dell'entrata all'intervento, non è più possibile imballare nuovamente o che risultano deteriorati.

(25)

Ai fini del corretto monitoraggio del regime di aiuto all'ammasso privato, occorre indicare nei dettagli le informazioni necessarie per la conclusione del contratto di ammasso, gli obblighi delle parti contraenti e le condizioni di conferimento all'ammasso, segnatamente quelle che consentono all'autorità preposta al controllo delle operazioni di procedere ad un'ispezione efficace delle condizioni di ammasso. Occorre inoltre definire le regole sul periodo di ammasso contrattuale.

(26)

Ai fini dell'efficienza del regime d'intervento pubblico, occorre stabilire le disposizioni generali di svincolo dei prodotti dall'ammasso e di pagamento dell'aiuto all'ammasso privato. Per il burro e il latte scremato in polvere, data la specificità di questi prodotti, le modalità generali devono essere integrate da disposizioni specifiche.

(27)

Quando l'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato in anticipo, è opportuno prevedere un periodo di riflessione per poter valutare la situazione di mercato prima di notificare le decisioni sulle domande di aiuto. Inoltre, laddove opportuno, occorre prevedere misure specifiche applicabili in particolare alle domande in sospeso per prevenire l'uso eccessivo o speculativo del regime di ammasso privato. Queste misure richiedono un'azione rapida e la Commissione dovrebbe essere autorizzata a intervenire senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a prendere rapidamente tutte le disposizioni necessarie.

(28)

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione è opportuno adottare le misure di controllo del caso contro irregolarità e frodi. Tali misure di controllo devono prevedere verifiche amministrative complete corredate di controlli in loco. Portata, contenuto, periodicità e modalità di comunicazione di tali misure dovrebbero essere definiti in modo da assicurare un approccio equo ed uniforme nei diversi Stati membri.

(29)

Gli importi indebitamente versati dovrebbero essere recuperati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (13).

(30)

Ai fini di un'efficiente gestione dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, è necessario disporre che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione sulla situazione delle scorte, sui prodotti in entrata e in uscita dai luoghi d'ammasso e sulla situazione dei prezzi e della produzione in ordine ai prodotti elencati agli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(31)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1370/2013 per quanto riguarda:

(a)

l'acquisto e la vendita all'intervento dei prodotti elencati all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b)

la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti elencati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei regolamenti di esecuzione:

(a)

recanti apertura di gara per l'acquisto di prodotti all'intervento o apertura della vendita dei prodotti all'intervento; oppure

(b)

recante apertura di gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 2

Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande

1.   Gli operatori presentano le offerte all'intervento pubblico e le offerte e le domande di aiuto all'ammasso privato con il metodo messo a disposizione dall'organismo pagatore dello Stato membro interessato.

2.   L'offerta o la domanda è ammissibile se presentata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'offerta o la domanda è presentata e contiene, sul modulo messo a disposizione dall'organismo pagatore, almeno le seguenti informazioni:

(a)

nome dell'operatore, indirizzo e numero di partita IVA nello Stato membro in cui svolge la propria attività principale;

(b)

prodotto o tipo di prodotto, con corrispondente codice NC, ove del caso;

(c)

quantitativo offerto o richiesto, subordinato alle quantità minime di cui all'articolo 5, ove del caso.

3.   L'offerta o la domanda non contiene altre condizioni supplementari dell'operatore oltre a quelle del presente regolamento o del corrispondente regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

4.   Se il termine per la presentazione delle offerte o delle domande è un giorno festivo, le offerte o le domande sono presentate al più tardi l'ultimo giorno lavorativo precedente.

5.   Le offerte o le domande presentate il sabato, la domenica o i giorni festivi si considerano ricevute dall'organismo d'intervento il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono state presentate.

6.   Una volta presentate, né le offerte né le domande possono essere ritirate o modificate.

7.   L'organismo pagatore registra le offerte o le domande ammissibili e i relativi quantitativi il giorno in cui sono ricevute.

8.   Diritti e obblighi derivanti dall'accettazione dell'offerta o della domanda non sono trasferibili.

TITOLO II

INTERVENTO PUBBLICO

CAPO I

Disposizioni specifiche relative all'intervento pubblico

Articolo 3

Luoghi di ammasso all'intervento

1.   Ogni luogo di ammasso all'intervento («luogo di ammasso») possiede una capacità minima di ammasso di:

(a)

per i cereali: 5 000 tonnellate, 7 500 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017/18, 10 000 tonnellate dal periodo 2018/19, 15 000 tonnellate dal periodo 2019/20;

(b)

per il riso: 5 000 tonnellate, 7 500 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017/18, 10 000 tonnellate dal periodo 2018/19;

(c)

per il burro e il latte scremato in polvere: 400 tonnellate, 600 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017, 800 tonnellate dal periodo 2018;

Gli Stati membri con una produzione media annua di cereali inferiore a 20 milioni di tonnellate possono continuare ad applicare, dal periodo 2019/20, una capacità minima di ammasso di 10 000 tonnellate.

2.   Ai fini del presente articolo, per «capacità minima di ammasso» s'intende una capacità minima che può non essere disponibile in permanenza, ma che sia facilmente raggiungibile durante il periodo di acquisto all'intervento.

3.   L'organismo pagatore può derogare al paragrafo 1 soltanto se dimostra che la capacità minima di ammasso specificata in tale paragrafo non è disponibile e se i luoghi di ammasso sostitutivi hanno accesso diretto a un fiume, al mare o a un collegamento ferroviario.

Articolo 4

Accertamento dell'ammissibilità dei prodotti

1.   L'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico è accertata secondo i metodi previsti nelle seguenti disposizioni:

(a)

per i cereali: nell'allegato I, parti I, II, III e IV;

(b)

per il riso: nell'allegato II, parte I;

(c)

per le carni bovine: nell'allegato III, parte I;

(d)

per il burro: nell'allegato IV, parte I del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione (14);

(e)

per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parte I, del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 273/2008;

2.   I metodi per determinare la qualità dei cereali all'intervento pubblico di cui all'allegato I sono definiti nell'ultima versione delle pertinenti norme europee o internazionali, secondo il caso, in vigore il primo giorno di ciascuna campagna di commercializzazione.

CAPO II

Acquisto di prodotti all'intervento

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 5

Quantitativi minimi di prodotti offerti

1.   I quantitativi minimi dei prodotti offerti all'intervento sono i seguenti:

(a)

per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il granturco: 160 tonnellate;

(b)

per il frumento (grano) duro: 20 tonnellate;

(c)

per il riso: 40 tonnellate;

(d)

per le carni bovine: 20 tonnellate;

(e)

per il burro: 30 tonnellate;

(f)

per il latte scremato in polvere: 30 tonnellate.

Gli Stati membri con una produzione media annua di cereali inferiore a 20 milioni di tonnellate possono decidere di applicare un quantitativo minimo di 120 tonnellate per frumento (grano) tenero, orzo e granturco.

2.   L'organismo pagatore può fissare un quantitativo minimo superiore a quello indicato al paragrafo 1 qualora lo giustifichino le condizioni e gli usi del commercio all'ingrosso o le norme ambientali vigenti nello Stato membro in questione.

Articolo 6

Livello della cauzione per l'acquisto di prodotti all'intervento

L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 al momento di presentare l'offerta per l'acquisto dei prodotti all'intervento pubblico è:

(a)

per i cereali: 20 EUR/tonnellata;

(b)

per il riso: 30 EUR/tonnellata;

(c)

per le carni bovine: 300 EUR/tonnellata;

(d)

per il burro: 50 EUR/tonnellata

(e)

per il latte scremato in polvere: 50 EUR/tonnellata.

Articolo 7

Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande

1.   L'offerta è considerata valida se è conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 e, in caso di gara, al regolamento di esecuzione recante apertura della gara di cui all'articolo 12. L'offerta soddisfa inoltre le seguenti condizioni:

(a)

essa comprende almeno le informazioni seguenti:

i)

per il riso, indicazione del tipo e della varietà;

ii)

tranne per le carni bovine, luogo in cui si trova il prodotto al momento di presentare l'offerta;

iii)

per i cereali e il riso, luogo di ammasso per il quale è presentata l'offerta;

iv)

per i cereali e il riso, annata del raccolto e zona o zone di produzione dei cereali e del riso nell'Unione;

v)

per il burro e il latte scremato in polvere, data di produzione;

vi)

per il burro e il latte scremato in polvere, nome e numero di riconoscimento dell'impresa di produzione;

(b)

l'operatore ha costituito una cauzione conformemente all'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1238;

(c)

per i cereali e il riso, l'operatore ha dichiarato:

i)

che i prodotti sono originari dell'Unione;

ii)

che l'offerta si riferisce ad una partita omogenea che, per il riso, deve essere composta da risone della stessa varietà;

iii)

se siano stati effettuati o meno trattamenti dopo il raccolto e, nel caso, il nome del prodotto utilizzato, che esso è stato applicato secondo le istruzioni per l'uso e che è autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

2.   Per i prodotti diversi dalle carni bovine, l'operatore può chiedere, nel modulo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che il prodotto sia preso in consegna nel luogo di ammasso in cui si trova al momento di presentare l'offerta, sempreché tale luogo risponda ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 8

Verifica delle offerte a cura dell'organismo pagatore

1.   Gli organismi pagatori decidono dell'ammissibilità delle offerte in base ai requisiti di cui agli articoli 2 e 7.

L'organismo pagatore, se decide che un'offerta è inammissibile, ne informa l'operatore interessato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della medesima. Se l'operatore non riceve la suddetta informazione, l'offerta è considerata ammissibile.

2.   Per quanto riguarda i cereali e il riso, la conformità delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), può essere controllata per via amministrativa una volta che l'organismo pagatore abbia verificato l'ammissibilità delle offerte, se necessario con la collaborazione dell'organismo pagatore responsabile del luogo di ammasso indicato dall'operatore, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 9

Comunicazione delle offerte alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili entro i seguenti termini:

(a)

per le offerte, le comunicazioni sono trasmesse entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni martedì e si riferiscono ai quantitativi di prodotti che nella settimana precedente sono stati oggetto di un'offerta ammissibile, con le relative informazioni.

Quando i quantitativi offerti si avvicinano alle limitazioni fissate all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, la Commissione comunica agli Stati membri a decorrere da quale data trasmettere le comunicazioni alla Commissione ogni giorno lavorativo.

A decorrere da tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 14.00 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo i quantitativi conferiti all'intervento durante il giorno lavorativo precedente.

(b)

Per le gare si applicano i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara.

2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non contengono nome, indirizzo e numero di partita IVA dell'operatore né, per il burro e il latte scremato in polvere, nome e numero che identifica l'impresa riconosciuta.

3.   Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».

Sezione 2

Acquisto all'intervento a prezzo fisso

Articolo 10

Presentazione di offerte per gli acquisti di frumento tenero, burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso

Le offerte possono essere presentate all'organismo pagatore sin dall'inizio dei periodi d'intervento pubblico indicati all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 11

Misure intese a rispettare le limitazioni quantitative

1.   Al fine di rispettare le limitazioni quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, e secondo l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), del suddetto regolamento, la Commissione decide:

(a)

di chiudere gli acquisti all'intervento a prezzo fisso;

(b)

qualora l'accettazione dell'intero quantitativo offerto comporti il superamento del quantitativo massimo, di fissare un coefficiente di attribuzione applicabile al quantitativo totale delle offerte pervenute e comunicate alla Commissione da ciascun operatore in quel giorno;

(c)

ove opportuno, di rifiutare le offerte in corso presentate agli organismi d'intervento degli Stati membri.

La Commissione decide entro due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), ed entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera a).

Ai fini del presente articolo, quando la data della comunicazione è un giorno festivo per la Commissione, il computo del termine ha inizio il primo giorno lavorativo dopo tale festività. Se l'intervallo di tempo per la decisione della Commissione contiene giorni festivi, sono contati solo i giorni lavorativi.

2.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, l'operatore al quale si applica il coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 1, lettera b), può ritirare la propria offerta entro cinque giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.

Sezione 3

Acquisto all'intervento mediante gara

Articolo 12

Procedura di gara

1.   La gara per l'acquisto all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è indetta con un regolamento di esecuzione recante apertura della gara, che contiene, in particolare, le informazioni seguenti:

(a)

i prodotti contemplati e:

i)

per il riso, l'indicazione del tipo e della varietà;

ii)

per le carni bovine, se l'offerta riguarda carcasse acquistate per essere disossate o destinate all'ammasso senza disossamento;

(b)

la durata della gara («periodo di gara») e, se necessario, i vari sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte.

2.   La Commissione può indire una gara per l'acquisto all'intervento di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base alle due più recenti rilevazioni settimanali dei prezzi di mercato. La Commissione può chiudere detta gara, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento, in base alle più recenti rilevazioni settimanali dei prezzi di mercato.

3.   Se la Commissione ha indetto una gara a procedura limitata di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1370/2013, il regolamento di esecuzione recante apertura di tale gara menziona specificamente lo Stato membro o la o le regioni dello Stato membro interessati.

4.   Per quanto riguarda il riso, la gara può essere limitata a specifiche varietà o a uno o più tipi di risone, vale a dire «riso a grani tondi», «riso a grani medi», «riso a grani lunghi A» o «riso a grani lunghi B», definiti nell'allegato II, parte I, punto I.2, lettere a), b) o c) del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.   Per quanto riguarda le carni bovine si applicano le seguenti norme:

(a)

il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro tiene conto dei prezzi delle qualità U, R, e O, espressi in qualità R3 secondo i coefficienti di conversione di cui all'allegato III, parte II, nello Stato membro o nella regione in questione;

(b)

i prezzi medi di mercato sono rilevati secondo le modalità del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (16);

(c)

il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro corrisponde alla media dei prezzi di mercato di tutte le qualità di cui alla lettera b), ponderate in base alla proporzione di ognuna di esse rispetto al totale delle macellazioni di tale Stato membro o regione.

Il territorio del Regno Unito è suddiviso nelle due regioni d'intervento seguenti:

i)

regione I: Gran Bretagna;

ii)

regione II: Irlanda del Nord.

Articolo 13

Presentazione e ammissibilità delle offerte

1.   Oltre alle condizioni generali di cui agli articoli 2 e 7, sono ammissibili solo le offerte che indicano il prezzo proposto per unità di misura del prodotto, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa.

Per i cereali e il riso, il prezzo proposto per tonnellata di prodotto corrisponde alla qualità minima per i cereali definita all'allegato I, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 o alla qualità tipo del riso definita alla sezione A dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1308/2013, consegnati al luogo di ammasso, non scaricati.

Per il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo proposto è per 100 kg di prodotto consegnato sulla banchina del luogo di ammasso.

Per le carni bovine, l'offerta indica il prezzo calcolato a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), espresso in tonnellate di prodotto di qualità R3, e precisa se si riferisce a carne non disossata destinata al disossamento, o destinata all'ammasso senza disossamento.

2.   Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, il prezzo offerto non può superare il livello di intervento pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Articolo 14

Decisioni sul prezzo d'acquisto

1.   In base alle offerte comunicate a norma dell'articolo 9, la Commissione decide:

(a)

di non fissare un prezzo massimo di acquisto; oppure

(b)

di fissare un prezzo massimo di acquisto.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Decisioni individuali sulle offerte

1.   Se non è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, tutte le offerte sono respinte.

2.   Se è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, l'organismo pagatore accetta le offerte uguali o inferiori all'importo massimo. Tutte le altre offerte sono respinte.

L'organismo pagatore accetta solo le offerte comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 9.

3.   L'organismo pagatore prende le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

La comunicazione non è necessaria quando l'offerta è accettata se l'organismo pagatore rilascia un buono di consegna di cui all'articolo 17 entro cinque giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione. In caso di accettazione non possono essere concesse proroghe del termine per il rilascio del buono di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 16

Limitazione degli acquisti all'intervento di carni bovine

Gli organismi pagatori che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle regioni d'intervento a norma dell'articolo 12, paragrafo 5.

Nell'eventualità di tale limitazione gli organismi pagatori provvedono ad assicurare la parità di accesso a tutte le parti interessate.

Sezione 4

Spese di consegna e di trasporto

Articolo 17

Buono di consegna

1.   L'organismo pagatore, dopo aver verificato l'ammissibilità dell'offerta a norma degli articoli 8 e 13, rilascia il buono di consegna entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, o dall'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

L'organismo pagatore può decidere di prorogare il termine per il rilascio del buono di consegna se ciò è necessario a causa dei quantitativi elevati di cereali o di riso accettati. Tuttavia, la data definitiva di consegna dei prodotti non può essere posteriore a 65 giorni dopo la scadenza del termine o l'entrata in vigore di cui al primo comma. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

2.   Il buono di consegna, datato e numerato, riporta le seguenti informazioni:

(a)

quantitativo da consegnare;

(b)

termine per la consegna della merce;

(c)

luogo di ammasso presso il quale deve essere consegnata la merce;

(d)

prezzo al quale l'offerta è accettata.

3.   Il buono di consegna è rilasciato soltanto per i quantitativi comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 9.

Articolo 18

Disposizioni specifiche per la consegna di cereali e di riso

1.   L'organismo pagatore designa il luogo di ammasso presso il quale i cereali o il riso sono consegnati al minor costo possibile.

2.   La merce è consegnata presso il luogo di ammasso nei 60 giorni successivi alla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi accettati, può prorogare per un massimo di 14 giorni il termine suddetto. In tali casi il termine di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, può essere prorogato di conseguenza. L'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

3.   Sono a carico dell'operatore le spese relative alle analisi seguenti, condotte sui cereali secondo il metodo di cui all'allegato I, parte IV:

i)

test di attività amilasica (Hagberg);

ii)

test di dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro e al frumento tenero;

iii)

test di Zélény;

iv)

test di lavorabilità a macchina;

v)

analisi dei contaminanti.

Articolo 19

Spese di trasporto per i cereali e il riso

1.   Le spese di trasporto di cereali e riso dal luogo di stoccaggio al momento della presentazione dell'offerta al luogo di ammasso indicato sul buono di consegna sono a carico dell'operatore se la distanza è pari o inferiore a 50 km.

Al di là di tale distanza, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell'organismo pagatore e rimborsate dalla Commissione al tasso di EUR 0,05 per tonnellata e per chilometro.

2.   Se l'organismo pagatore acquirente di cereali o riso ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è stoccato il prodotto offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino dell'operatore e la frontiera dello Stato membro dell'organismo pagatore acquirente.

Articolo 20

Disposizioni specifiche per la consegna di carni bovine

1.   Il prezzo d'acquisto delle carni bovine è quello della merce consegnata al luogo di pesatura situato all'entrata del luogo di ammasso o, se le carni devono essere disossate, presso il laboratorio di sezionamento.

2.   Le spese di scarico sono a carico dell'operatore.

3.   Gli operatori consegnano i prodotti nei 15 giorni successivi alla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi aggiudicati, può prorogare fino a sette giorni il termine suddetto. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

Articolo 21

Disposizioni specifiche per il confezionamento, la consegna e l'ammasso di burro e latte scremato in polvere

1.   Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte II.

2.   Il latte scremato in polvere è confezionato e consegnato in pacchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato V, parte II.

3.   L'operatore consegna il burro o il latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso entro 21 giorni dalla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi accettati, può prorogare fino a sette giorni il termine suddetto. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

Il burro e il latte scremato in polvere sono consegnati su pallet di qualità adatta all'ammasso di lunga durata, da scambiare con pallet equivalenti. In alternativa, l'organismo pagatore può riconoscere un sistema equivalente.

Le spese di scarico del burro o del latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso sono a carico dell'organismo pagatore.

4.   L'organismo pagatore esige che burro e latte scremato in polvere siano collocati e conservati all'ammasso su pallet in modo da costituire partite facilmente identificabili e agevolmente accessibili.

Articolo 22

Consegna

1.   La data della consegna:

(a)

per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, è la data di conferma che l'intero quantitativo indicato nel buono di consegna è entrato nel luogo di ammasso designato. Tale data non può essere anteriore al giorno successivo al rilascio del buono di consegna;

(b)

per ciascuna partita di carni bovine, è la data di entrata nel luogo di pesatura del luogo di ammasso o, se le carni devono essere disossate, nel laboratorio di sezionamento.

2.   L'organismo pagatore può decidere che la presa in consegna di cereali, riso, burro o latte scremato in polvere avvenga nel luogo di ammasso in cui i prodotti si trovano al momento della presentazione dell'offerta, sempreché tale luogo di ammasso soddisfi i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e all'articolo 3 del presente regolamento. In tal caso la data della consegna è il giorno successivo alla data del rilascio del buono di consegna ed è considerata la data rilevante ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

3.   I prodotti sono presi in consegna dall'organismo pagatore o da un suo rappresentante, che è indipendente dall'operatore.

Sezione 5

Controllo e presa in consegna

Articolo 23

Bolletta di presa in consegna

1.   La bolletta di presa in consegna è rilasciata dall'organismo pagatore una volta accertata con i necessari controlli e analisi la conformità ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati:

(a)

i quantitativi consegnati e, per il riso, la varietà;

(b)

le caratteristiche dei prodotti evidenziate dalle analisi, nella misura in cui sono rilevanti per il calcolo del prezzo;

(c)

se opportuno, i quantitativi che non sono stati presi in consegna. In tal caso, l'operatore è informato di conseguenza.

2.   La bolletta è datata e trasmessa all'operatore e al responsabile del magazzino di ammasso.

Articolo 24

Obblighi dell'operatore

I prodotti soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Se dai dovuti controlli risulta che i prodotti non soddisfano i requisiti di ammissibilità, l'operatore:

(a)

riprende, a proprie spese, i prodotti in questione;

(b)

si fa carico delle relative spese dalla data di entrata dei prodotti nel luogo di ammasso fino all'uscita dall'ammasso.

Le spese a carico dell'operatore sono calcolate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e permanenza fissate a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (17).

Articolo 25

Obbligo di disossamento delle carni bovine

Se il disossamento è una condizione necessaria della gara, l'organismo pagatore provvede affinché tutte le carni bovine acquistate all'intervento siano disossate secondo le disposizioni dell'allegato III, parte III.

Sezione 6

Adattamento dei prezzi e pagamento

Articolo 26

Adattamento dei prezzi per i cereali e il riso

1.   L'adattamento dei prezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1370/2013 si svolge secondo le disposizioni di cui:

(a)

all'allegato I, parti V e VI, del presente regolamento per i cereali;

(b)

all'allegato II, parte II, del presente regolamento per il riso.

2.   Se l'organismo pagatore prende in consegna e colloca i cereali e il riso nel luogo di ammasso conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, si applica una riduzione di 5 EUR/tonnellata sul prezzo di acquisto.

Articolo 27

Pagamenti

1.   I pagamenti relativi ai quantitativi indicati nella bolletta di presa in consegna sono effettuati entro il 65o giorno successivo alla data della consegna di cui all'articolo 22, salvo se è in corso un'indagine amministrativa.

2.   Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato. Tuttavia, se il quantitativo è superiore a quello indicato sul buono di consegna, è pagato soltanto il quantitativo indicato sul buono di consegna.

CAPO III

Vendita dei prodotti all'intervento

Articolo 28

Apertura della gara

1.   I prodotti presi in consegna in regime d'intervento pubblico e disponibili per la vendita sono venduti mediante gara.

2.   La gara è aperta con un regolamento di esecuzione recante apertura della gara.

Il primo termine di presentazione delle offerte scade almeno sei giorni dopo la pubblicazione del suddetto regolamento di esecuzione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Si possono indire gare per la vendita di prodotti conservati in una o più regioni dell'Unione o di uno Stato membro.

4.   Il regolamento di esecuzione recante apertura della gara contiene, in particolare, i seguenti dati:

(a)

i prodotti contemplati, in particolare:

i)

per il riso, l'indicazione del tipo e della varietà;

ii)

per le carni bovine, i tagli pertinenti;

(b)

la durata della gara («periodo di gara») e i vari sottoperiodi durante i quali si possono presentare le offerte;

(c)

per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, il quantitativo minimo che può essere oggetto di offerta;

(d)

l'importo della cauzione che deve essere costituita al momento della presentazione dell'offerta.

Inoltre, il regolamento di esecuzione può contenere:

(a)

i quantitativi globali oggetto della gara;

(b)

se opportuno, disposizioni relative alle spese di trasporto per i cereali e il riso.

5.   La gara può essere limitata a determinati usi o destinazioni e comprende disposizioni per verificarli.

Articolo 29

Bando di gara e disposizioni connesse

1.   Ogni organismo pagatore che detiene scorte d'intervento da mettere in vendita redige un bando di gara e lo pubblica almeno quattro giorni prima della data iniziale di presentazione delle offerte.

2.   Il bando reca in particolare:

(a)

nome e indirizzo dell'organismo pagatore che bandisce la gara;

(b)

riferimento al regolamento di esecuzione recante apertura della gara;

(c)

termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale;

(d)

per ogni luogo di ammasso, nome e indirizzo del responsabile del magazzino e, se opportuno:

i)

per i cereali e il riso, i quantitativi disponibili suddivisi in partite in modo da assicurare la parità di accesso agli operatori, con la descrizione della la qualità di ciascuna partita;

ii)

per le carni bovine, i quantitativi disponibili per taglio, conformemente all'allegato III, parte IV, e la data di consegna;

iii)

per il burro e il latte scremato in polvere, i quantitativi disponibili e la data di consegna;

(e)

la fase di consegna di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera d), e se del caso, il tipo di imballaggio;

(f)

l'eventuale attrezzatura disponibile presso il luogo di ammasso per il carico della merce su un mezzo di trasporto;

(g)

per il burro, se del caso, il quantitativo disponibile di burro di crema dolce per luogo di ammasso, di cui al punto 2, lettera d), dell'allegato IV, parte II.

3.   L'organismo pagatore provvede all'adeguata pubblicità dei bandi di gara.

4.   L'organismo pagatore prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di:

(a)

ispezionare e prelevare ed esaminare, a loro spese, campioni di cereali e riso in vendita prima di presentare un'offerta;

(b)

consultare, secondo i casi, i risultati delle analisi di cui all'allegato I, parte IV, all'allegato II, parte I, all'allegato IV, parte I, e all'allegato V, parte I.

Articolo 30

Presentazione e ammissibilità delle offerte

1.   È ammissibile l'offerta conforme ai requisiti indicati all'articolo 2 e al regolamento di esecuzione recante apertura della gara. L'offerta soddisfa le seguenti condizioni:

(a)

contiene un riferimento al regolamento di esecuzione recante apertura della gara e indica la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte;

(b)

per le carni bovine, indica i tagli pertinenti;

(c)

per cereali e riso, indica il quantitativo totale della partita;

(d)

indica il prezzo offerto per unità di misura, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa, come segue:

i)

cereali e riso: per il prodotto caricato sul mezzo di trasporto;

ii)

burro o latte scremato in polvere: per il prodotto consegnato su pallet alla banchina di carico del luogo di ammasso o, se necessario, consegnato su pallet caricati sui mezzi di trasporto se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario;

iii)

carni bovine: per il prodotto consegnato sulla banchina del luogo di ammasso.

(e)

per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, riguarda almeno il quantitativo minimo di cui al regolamento di esecuzione recante apertura della gara;

(f)

indica il luogo di ammasso in cui si trova il prodotto e, per il burro e il latte scremato in polvere, può specificare un luogo di ammasso in alternativa;

(g)

l'operatore ha costituito la cauzione prevista dal regolamento di esecuzione recante apertura della gara.

2.   Per i cereali, il prezzo offerto si riferisce alla qualità minima definita nell'allegato I, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e, per il riso, alla qualità tipo definita nell'allegato III, sezione A, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.   Per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo offerto si applica al peso netto.

Per il burro, se del caso, l'offerta può specificare che è presentata esclusivamente per il burro di crema dolce di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera g).

Articolo 31

Comunicazione delle offerte alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili entro il termine fissato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara.

2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 non figura il nome dell'operatore, né l'indirizzo o il numero di partita IVA.

3.   Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».

Articolo 32

Decisioni sul prezzo di vendita

1.   In base alle offerte comunicate a norma dell'articolo 31, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, decide:

(a)

di non fissare un prezzo minimo di vendita; oppure

(b)

di fissare un prezzo minimo di vendita.

Per il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo minimo di vendita può variare secondo l'ubicazione dei prodotti offerti.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 33

Decisioni individuali sulle offerte

1.   Se non è stato fissato un prezzo minimo di vendita, tutte le offerte sono respinte.

2.   Se è stato fissato un prezzo minimo di vendita, gli organismi pagatori respingono le offerte inferiori a detto prezzo minimo.

Gli organismi pagatori accettano solo le offerte comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 31.

3.   Gli organismi pagatori prendono le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all'articolo 32.

L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

Articolo 34

Disposizioni specifiche per l'aggiudicazione di carni bovine, burro e latte scremato in polvere

1.   Per il burro e il latte scremato in polvere, l'aggiudicatario è l'operatore che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il residuo viene aggiudicato agli altri operatori, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

2.   Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di carni bovine, burro o latte scremato in polvere disponibile in un particolare luogo di ammasso, all'operatore in questione verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile. Tuttavia, con l'accordo dell'operatore, l'organismo pagatore può assegnare prodotti provenienti da altri luoghi di ammasso per soddisfare il quantitativo di offerta.

3.   Qualora con l'accettazione di due o più offerte recanti il medesimo prezzo in un determinato luogo di ammasso si superi il quantitativo disponibile per carni bovine, burro o latte scremato in polvere, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle relative offerte. Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'aggiudicazione di quantitativi inferiori al quantitativo specificato all'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

4.   Se dopo l'accettazione di tutte le offerte accolte il quantitativo residuo di carni bovine, burro o latte scremato in polvere nel luogo di ammasso è inferiore al quantitativo minimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), l'organismo pagatore offre tale quantitativo residuo agli aggiudicatari, cominciando da quello che aveva presentato l'offerta più elevata. Agli aggiudicatari è data la possibilità di acquistare il quantitativo residuo al prezzo minimo di vendita.

5.   L'organismo pagatore aggiudica il prodotto in funzione della data di entrata all'ammasso, cominciando dal prodotto immagazzinato da più tempo nell'ambito del quantitativo totale disponibile nel luogo di ammasso designato dall'operatore o, se del caso, nell'ambito del quantitativo di burro o di burro di crema dolce o taglio di carni bovine disponibile nel magazzino frigorifero designato dall'operatore.

Articolo 35

Pagamenti

Prima di ritirare il prodotto, ed entro il termine specificato all'articolo 37, paragrafo 2, l'operatore paga all'organismo pagatore l'importo corrispondente alla propria offerta per ciascun quantitativo prelevato dal luogo di ammasso, secondo quanto comunicato dall'organismo pagatore a norma dell'articolo 33, paragrafo 3.

Articolo 36

Vendite da parte degli Stati membri

1.   Se in uno Stato membro non è stata indetta una gara a norma dell'articolo 28, l'organismo pagatore stesso può indirne per vendere i prodotti all'intervento quando il quantitativo residuo totale nei luoghi di ammasso è complessivamente inferiore a:

(a)

10 000 tonnellate per ciascun cereale;

(b)

2 000 tonnellate per il riso;

(c)

200 tonnellate per le carni bovine, il burro o il latte scremato in polvere.

2.   Il capo II del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il presente capo si applicano ad una gara indetta da un organismo pagatore in conformità al paragrafo 1, ad eccezione dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e e), dell'articolo 31 e dell'articolo 32, paragrafo 2, del presente regolamento. L'articolo 32, paragrafo 1, si applica, mutatis mutandis, alla decisione corrispondente dello Stato membro.

3.   Nell'ambito dei quantitativi fissati al paragrafo 1, gli organismi pagatori possono mettere direttamente in vendita prodotti che risultano deteriorati o che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto del controllo successivo all'intervento, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera g) e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

4.   Gli organismi pagatori garantiscono la parità di accesso a tutte le parti interessate.

Articolo 37

Buono di ritiro

1.   Una volta versato l'importo di cui all'articolo 35, l'organismo pagatore rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

(a)

il quantitativo per il quale è stato versato il corrispondente importo;

(b)

il luogo di ammasso nel quale è immagazzinato il prodotto;

(c)

la data ultima per il ritiro del prodotto.

2.   L'operatore ritira il prodotto aggiudicato entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3. Dopo tale periodo, spese e rischi sono a carico dell'operatore.

Articolo 38

Ritiro di burro e di latte scremato in polvere

1.   Al momento del ritiro dall'ammasso e in caso di consegna franco magazzino, l'organismo pagatore mette a disposizione il burro e il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su pallet e caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo pagatore.

2.   Al momento del ritiro dal luogo di ammasso l'operatore restituisce all'organismo pagatore pallet di qualità equivalente. In alternativa, è possibile concordare con l'organismo pagatore modalità equivalenti.

3.   Le spese di fissaggio e di scaricamento dei pallet di burro o di latte scremato in polvere sono a carico dell'operatore.

TITOLO III

AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

CAPO I

Disposizioni specifiche relative all'aiuto all'ammasso privato

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 39

Apertura della gara e fissazione anticipata dell'aiuto

1.   Il regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto può contenere le informazioni seguenti:

(a)

prodotti o tipi di prodotti, con corrispondente codice NC, se applicabile;

(b)

in caso di aiuto fissato in anticipo, l'importo dell'aiuto all'ammasso per unità di misura dei prodotti in questione;

(c)

unità di misura dei quantitativi;

(d)

se l'offerta o l'aiuto fissato in anticipo si riferisce a prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso;

(e)

in caso di offerta, la durata («durata dell'offerta») e, se necessario, i vari sottoperiodi durante i quali si possono presentare le offerte; in caso di aiuto fissato in anticipo, il periodo durante il quale si può presentare domanda;

(f)

la durata dell'ammasso;

(g)

il quantitativo complessivo, se applicabile;

(h)

il quantitativo minimo per offerta o domanda;

(i)

l'importo della cauzione per unità di misura per le offerte e, se applicabile, per le domande;

(j)

i periodi di conferimento all'ammasso e di svincolo dall'ammasso;

(k)

le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi, se del caso;

2.   Se la concessione dell'aiuto all'ammasso privato è limitata a determinati Stati membri o regioni di uno Stato membro a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le offerte e le domande possono essere presentate solo nello o negli Stati membri interessati.

3.   In caso di gara, decorrono almeno sei giorno tra l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione recante apertura della gara e la prima data di presentazione delle offerte.

Articolo 40

Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande di aiuto all'ammasso privato

È ammissibile l'offerta o la domanda di aiuto all'ammasso privato conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 e che soddisfa le condizioni elencate di seguito:

(a)

essa comprende almeno le informazioni seguenti:

i)

un riferimento al regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato;

ii)

la durata dell'ammasso, se richiesta nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato;

iii)

il quantitativo dei prodotti oggetto dell'offerta o della domanda;

iv)

se i prodotti sono già conferiti all'ammasso, nome e indirizzo di ciascun luogo di ammasso privato, l'ubicazione dei lotti/partite/contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti e, se del caso, il numero di identificazione dell'impresa riconosciuta;

v)

in caso di gara, la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte;

vi)

in caso di gara, l'importo dell'aiuto per unità di misura espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa;

(b)

l'operatore ha costituito l'importo della cauzione indicata nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

Articolo 41

Verifica delle offerte e delle domande a cura dell'organismo pagatore

1.   L'organismo pagatore decide dell'ammissibilità delle offerte e delle domande in base alle condizioni di cui agli articoli 2 e 40.

2.   Se decide che un'offerta o una domanda è inammissibile, l'organismo pagatore, ne informa l'operatore interessato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta o della domanda.

Articolo 42

Comunicazione delle offerte e delle domande alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte e le domande ammissibili entro i seguenti termini:

(a)

per le gare, i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara;

(b)

per le domande, le comunicazioni sono trasmesse entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni martedì e si riferiscono ai quantitativi dei prodotti che nella settimana precedente sono stati oggetto di una domanda ammissibile, con relative informazioni. La Commissione può prescrivere che le comunicazioni siano più frequenti laddove tali informazioni siano necessarie ai fini della gestione del regime.

2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non figura il nome dell'operatore, né l'indirizzo o il numero di partita IVA.

3.   Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta o una domanda ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».

Sezione II

Fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato con gara

Articolo 43

Decisioni sull'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato

1.   In base alle offerte comunicate a norma dell'articolo 42 la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1370/2013, decide:

(a)

di non fissare un importo massimo dell'aiuto; oppure

(b)

di fissare un importo massimo dell'aiuto.

2.   Se la gara è soggetta a un quantitativo complessivo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera g), e se l'aggiudicazione dei quantitativi totali per i quali l'importo è stato offerto comporta il superamento del quantitativo complessivo, la Commissione, a norma della procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, adotta una decisione che fissa un coefficiente di attribuzione. Il coefficiente si applica alle offerte che sono state ammesse a livello dell'importo massimo dell'aiuto.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, l'operatore al quale si applica un coefficiente di attribuzione può ritirare la propria offerta entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.

3.   Le decisioni sull'aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 44

Decisioni individuali sulle offerte

1.   Se non è stato fissato un importo massimo di aiuto all'ammasso privato, tutte le offerte sono respinte.

2.   Se è stato fissato un importo massimo di aiuto, l'organismo pagatore accetta le offerte uguali o inferiori a tale importo, fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 2. Tutte le altre offerte sono respinte.

L'organismo pagatore accetta solo le offerte comunicate a norma dell'articolo 42.

3.   L'organismo pagatore prende le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all'articolo 43, paragrafo 1.

L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

Sezione III

Fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato

Articolo 45

Decisioni sulle domande di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo

1.   Per i prodotti già all'ammasso, una domanda ammissibile si considera accettata l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa, salvo se la Commissione adotta nel frattempo una decisione a norma del paragrafo 3.

2.   Per i prodotti non ancora all'ammasso, le decisioni sull'accettazione di una domanda ammissibile sono comunicate dall'organismo pagatore l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa, salvo se la Commissione adotta nel frattempo una decisione a norma del paragrafo 3.

3.   Se da un esame della situazione risulta un uso eccessivo del regime di aiuto all'ammasso privato, o se sussiste il rischio di un uso eccessivo o di speculazione, la Commissione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, può decidere di:

(a)

sospendere l'applicazione del regime per non più di cinque giorni lavorativi; le domande presentate in quel periodo non sono accettate;

(b)

fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo;

(c)

respingere le domande presentate prima del periodo di sospensione la cui accettazione avrebbe dovuto essere decisa durante tale periodo.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, l'operatore cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera b), può ritirare la propria domanda entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.

Sezione IV

Conferimento dei prodotti all'ammasso privato

Articolo 46

Informazioni relative al luogo di ammasso privato dei prodotti non ancora immagazzinati

Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 3, secondo comma, o la comunicazione della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, l'operatore comunica all'organismo pagatore il calendario di entrata dei prodotti all'ammasso, il nome e indirizzo di ciascun luogo di ammasso privato e i quantitativi corrispondenti. La comunicazione è trasmessa all'organismo pagatore almeno cinque giorni lavorativi prima di cominciare a collocare i lotti all'ammasso. L'organismo pagatore può decidere di accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

Articolo 47

Conferimento all'ammasso dei prodotti non ancora all'ammasso

1.   I prodotti sono conferiti all'ammasso nei 28 giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 3, secondo comma, per le offerte, o alla comunicazione della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, per le domande.

2.   Per le carni le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell'autorità competente. Tale giorno corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato:

(a)

nel luogo di ammasso privato, se il prodotto è congelato sul posto;

(b)

nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso privato.

3.   Le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse il giorno in cui l'ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda è conferito all'ammasso.

CAPO II

Contratti di ammasso

Sezione I

Conclusione dei contratti

Articolo 48

Periodo di ammasso contrattuale

1.   Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo:

(a)

alla data della comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 3 o alla data di ricevimento di una domanda ammissibile fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 1, per i prodotti già conferiti all'ammasso;

(b)

alla data in cui le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3, per i prodotti non ancora all'ammasso.

2.   L'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale può essere fissato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato, secondo le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera f).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (18), se l'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale cade di sabato, domenica, o in una festività, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora di quel giorno.

Articolo 49

Conclusione dei contratti

I contratti sono conclusi tra l'organismo pagatore dello Stato membro sul cui territorio i prodotti sono o saranno conferiti all'ammasso e gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e la cui offerta o domanda è stata accettata.

I contratti sono conclusi per il quantitativo effettivamente conferito all'ammasso («quantitativo contrattuale»), che non supera il quantitativo di cui all'articolo 44, paragrafo 3, secondo comma, in caso di gara, o il quantitativo di applicazione per i prodotti già conferiti all'ammasso o, nel caso di domande relative a prodotti non ancora all'ammasso, quanto indicato nella comunicazione della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Se il quantitativo già all'ammasso è inferiore al 95 % del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda, o del quantitativo risultante dall'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non è concluso alcun contratto.

Si concludono contratti solo per prodotti la cui ammissibilità è confermata.

Articolo 50

Comunicazione della conclusione dei contratti

L'organismo pagatore comunica all'aggiudicatario?] il contratto considerato concluso entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della relazione di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, sempreché abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

Il contratto è concluso il giorno in cui l'organismo pagatore ne dà comunicazione all'operatore.

Sezione II

Elementi del contratto e obblighi dell'operatore

Articolo 51

Elementi del contratto

Il contratto comprende, ove opportuno, gli elementi di cui all'articolo 52 e:

(a)

le disposizioni pertinenti contenute nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara e nell'offerta; oppure

(b)

le disposizioni pertinenti contenute nel regolamento di esecuzione recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato e nella domanda.

Articolo 52

Obblighi dell'operatore

1.   Nel contratto figurano almeno i seguenti obblighi dell'operatore:

(a)

conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:

i)

sostituire i prodotti immagazzinati, tranne lo zucchero conformemente al paragrafo 3;

ii)

trasferirli in un altro luogo di ammasso privato o, per lo zucchero, in un altro silo;

(b)

conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;

(c)

trasmettere i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa l'ubicazione dei lotti/partite/contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti, all'organismo pagatore entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 3;

(d)

consentire all'organismo pagatore di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;

(e)

fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/contenitore/silo.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'organismo pagatore può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati alle condizioni seguenti:

i)

per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), se l'operatore presenta richiesta motivata;

ii)

per gli altri prodotti, in via eccezionale, se l'operatore presenta richiesta motivata;

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera e), lo zucchero oggetto di un contratto può essere immagazzinato in un silo designato dall'operatore con altri zuccheri se il quantitativo contrattuale è immagazzinato nel silo designato durante il periodo contrattuale a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

4.   Su richiesta, l'operatore tiene a disposizione dell'organismo pagatore preposto al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso:

(a)

il numero che identifica l'impresa riconosciuta e, se necessario, lo Stato membro di produzione;

(b)

l'origine e la data di produzione o, per lo zucchero, l'anno di commercializzazione della produzione, e per le carni la data di macellazione;

(c)

la data di conferimento all'ammasso;

(d)

il peso e, per le carni, il numero di tagli imballati;

(e)

l'indirizzo del luogo di ammasso privato e le modalità per identificare rapidamente il prodotto nel suddetto luogo o, per lo zucchero sfuso, nel silo designato dall'operatore;

(f)

l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale e il giorno dell'effettivo ritiro dall'ammasso contrattuale.

5.   L'operatore o, se del caso, il responsabile del magazzino tiene un registro nel magazzino stesso da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

(a)

l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;

(b)

le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;

(c)

il quantitativo dei prodotti sotto ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;

(d)

l'ubicazione dei prodotti per lotto/partita/contenitore/silo.

CAPO III

Svincolo dei prodotti e pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

Sezione I

Svincolo dei prodotti dall'ammasso

Articolo 53

Svincolo dall'ammasso

1.   Le operazioni di svincolo dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale o, se del caso, il giorno indicato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

2.   Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi, salvo qualora l'organismo pagatore lo autorizzi per quantità inferiori.

Tuttavia, per i prodotti sigillati di cui all'articolo 60, possono essere svincolati dall'ammasso solo quantitativi sigillati.

3.   Se nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato il periodo di ammasso contrattuale è indicato come un intervallo tra due date, l'operatore comunica all'organismo pagatore l'intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall'ammasso, precisando i lotti/partite/contenitori/silos interessati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di svincolo.

L'organismo pagatore può decidere di accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

Sezione II

Pagamenti

Articolo 54

Domanda di pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

L'operatore presenta domanda di pagamento entro tre mesi dalla fine del periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 55

Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

Il pagamento dell'aiuto è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo adempimento degli obblighi contrattuali.

Tuttavia, se è in corso un'indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

TITOLO IV

CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I

Controlli

Articolo 56

Disposizioni generali sui controlli relativi all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato

1.   Gli organismi pagatori prendono tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi relativi all'intervento pubblico e alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1238 e ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del presente regolamento.

Le misure comprendono una verifica amministrativa completa delle offerte di intervento pubblico e delle offerte e domande di aiuto all'ammasso privato, integrata da controlli documentali e fisici in loco come indicato nel presente titolo.

2.   La verifica della pesatura dei prodotti consegnati all'intervento pubblico e, per l'aiuto all'ammasso privato, dei quantitativi contrattuali, si svolge in presenza dei funzionari dell'organismo pagatore.

3.   I campioni materiali prelevati per verificare qualità e composizione dei prodotti ai fini dell'intervento pubblico e dell'aiuto all'ammasso privato sono prelevati dai funzionari dell'organismo pagatore o in loro presenza.

4.   Ai fini della pista di controllo, nel corso della visita di controllo tutta la contabilità finanziaria e di magazzino e i documenti controllati dall'organismo pagatore sono timbrati o siglati. In caso di verifica di registrazioni informatiche si include traccia del controllo nel fascicolo di ispezione, in formato cartaceo o elettronico. Su richiesta, la suddetta documentazione è messa a disposizione della Commissione.

Articolo 57

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'intervento pubblico

1.   Fatti salvi i controlli prescritti dal presente regolamento per la presa in consegna dei prodotti, i controlli delle scorte d'intervento sono eseguiti a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

2.   Se il luogo di ammasso designato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui viene presentata l'offerta, l'organismo pagatore che ha ricevuto l'offerta può richiedere l'assistenza dell'organismo pagatore responsabile del suddetto luogo di ammasso, anche per un controllo in loco. L'assistenza è prestata entro il termine fissato dall'organismo pagatore che ha ricevuto l'offerta.

3.   Per le carni, i controlli si svolgono secondo le disposizioni dell'allegato III, parti I e III.

Articolo 58

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'intervento pubblico per i cereali e il riso

1.   Fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 2, il quantitativo consegnato è pesato in presenza dell'operatore e di un rappresentante dell'organismo pagatore indipendente dall'operatore.

Tuttavia, se il rappresentante dell'organismo pagatore è anche il responsabile del magazzino, l'organismo pagatore, entro 30 giorni dalla data di consegna, procede ad un'ispezione che includa almeno un controllo volumetrico. La differenza tra il quantitativo pesato e quello stimato secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %.

Se la tolleranza del 5 % non è superata, tutte le spese relative a eventuali differenze constatate nel corso di una pesatura successiva rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna sono a carico del responsabile del magazzino.

Se la tolleranza del 5 % è superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura del riso e dei cereali. Se il peso constatato è inferiore a quello registrato le spese di pesatura sono a carico del responsabile del magazzino. In caso contrario, le spese di pesatura sono a carico dell'organismo pagatore.

2.   Per i cereali, se il livello di contaminanti deve essere controllato in base all'analisi del rischio di cui all'allegato I, parte I, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1238, l'organismo pagatore è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei livelli massimi di contaminanti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Tuttavia, nel caso dell'ocratossina A e dell'aflatossina, se l'organismo pagatore interessato può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all'entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi del responsabile del magazzino, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio dell'Unione.

Articolo 59

Disposizioni specifiche per la presa in consegna di cereali e riso nel luogo di ammasso del responsabile del magazzino

1.   Se la presa in consegna dei cereali o del riso avviene nel luogo di ammasso in cui i prodotti sono immagazzinati al momento della presentazione dell'offerta, il quantitativo preso in consegna è determinato in base al registro del magazzino, che è conforme a norme professionali che garantiscono il rispetto della normativa unionale, in particolare dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, a condizione che:

(a)

il registro del magazzino indichi

i)

il peso constatato al momento della pesatura effettuata non più di 10 mesi prima della presa in consegna;

ii)

le caratteristiche qualitative fisiche al momento della pesatura e, in particolare, il grado di umidità;

iii)

gli eventuali trasferimenti e i trattamenti effettuati;

(b)

il responsabile del magazzino dichiari che il lotto offerto corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nel registro del magazzino;

(c)

le caratteristiche qualitative accertate al momento della pesatura coincidano con quelle del campione rappresentativo costituito in base ai campioni prelevati dall'organismo pagatore o dal suo rappresentante con la frequenza di un campione ogni 60 tonnellate.

2.   Se si applica il paragrafo 1, il peso da iscrivere nel registro del magazzino e nella contabilità finanziaria conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è quello riportato nel registro del magazzino, eventualmente adattato per tener conto di un'eventuale differenza tra il tasso di umidità e il tasso di impurità varie (Schwarzbesatz) constatati al momento della pesatura e quelli accertati sul campione rappresentativo. Una differenza tra i tassi di impurità varie può essere presa in considerazione soltanto per ridurre il peso riportato nel registro del magazzino.

Entro 30 giorni dalla data della presa in consegna, l'organismo pagatore effettua un controllo volumetrico; la differenza tra il quantitativo pesato e quello stimato secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %.

Se la tolleranza del 5 % non è superata, tutte le spese relative a eventuali differenze constatate nel corso di una pesatura successiva rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna sono a carico del responsabile del magazzino.

Se la tolleranza del 5 % è superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura del riso e dei cereali. Le spese di pesatura sono a carico del responsabile del magazzino qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato, tenuto conto delle tolleranze previste all'allegato IV, punto 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. In caso contrario, le spese di pesatura sono a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia.

Articolo 60

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'aiuto all'ammasso privato

1.   Per tutti i lotti conferiti all'ammasso, l'organismo pagatore effettua controlli documentali in loco entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso contrattuale di cui all'articolo 48, paragrafo 1, per verificare i quantitativi contrattuali indicati all'articolo 49. I controlli comprendono un esame del registro del magazzino di cui all'articolo 52, paragrafo 5 e dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna, nonché una verifica materiale della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo dell'ammasso privato.

Per le carni, i controlli sono effettuati al momento del conferimento all'ammasso privato e, per l'olio di olio di oliva, prima della sigillatura ufficiale dei contenitori.

In circostanze debitamente giustificate, l'organismo pagatore può prorogare fino a 15 giorni il periodo di cui al primo comma. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

2.   Oltre ai controlli di cui al paragrafo 1, è sottoposto a controllo fisico un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali all'ammasso per accertare che quantitativo, natura, composizione, confezionamento e marcatura dei prodotti e dei lotti in deposito siano conformi ai requisiti dell'ammasso privato e alle specificità indicate dall'operatore nell'offerta o nella domanda.

Per i formaggi, i controlli fisici sono effettuati su tutti i lotti per accertarne il quantitativo contrattuale.

3.   Durante il periodo di ammasso, l'organismo pagatore procede anche a controlli in loco senza preavviso per verificare che il quantitativo contrattuale sia presente e identificabile nel luogo di ammasso privato e che lo zucchero conservato sfuso si trovi effettivamente nel silo designato dall'operatore. Il controllo è effettuato in base ad un campione statistico casuale pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti. Il campione non comprende più del 25 % dei lotti già controllati a norma del paragrafo 2, salvo se non è stato possibile svolgere un controllo in loco su almeno il 5 % dei lotti comprendente almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti.

Il controllo senza preavviso di cui al primo comma non è necessario se l'organismo pagatore, d'accordo con l'operatore, ha sigillato i prodotti in modo che i quantitativi contrattuali non possano uscire dal luogo di ammasso senza rompere i sigilli.

4.   Alla fine del periodo di ammasso contrattuale, o prima di iniziare le operazioni di svincolo dei prodotti laddove si applichi l'articolo 53, paragrafo 3, l'organismo pagatore effettua controlli in loco per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali, in base ad un controllo documentale del registro del magazzino e dei documenti giustificativi nonché alla verifica della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso.

Oltre ai controlli di cui al primo comma, è sottoposto a verifica fisica un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti per accertare quantitativo, tipo, confezionamento, marcatura e identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso privato.

5.   Se l'organismo pagatore, d'accordo con l'operatore, ha sigillato i prodotti in modo che i quantitativi contrattuali non possano essere ritirati dal luogo di ammasso senza rompere i sigilli, i controlli di cui ai paragrafi 3 e 4 possono limitarsi a verificare la presenza e l'integrità dei sigilli.

Articolo 61

Relazione sui controlli

1.   L'organismo pagatore redige una relazione entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun controllo in loco e, se opportuno, dei controlli di cui all'articolo 56, paragrafo 3. La relazione descrive esattamente i diversi elementi controllati e riporta:

(a)

la data e l'ora di inizio del controllo;

(b)

precisazioni sul preavviso dato;

(c)

la durata del controllo;

(d)

i responsabili presenti;

(e)

la natura e la portata dei controlli eseguiti e l'indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati;

(f)

i risultati e le conclusioni;

(g)

l'eventuale necessità di un seguito.

La relazione è firmata dal funzionario responsabile dell'organismo pagatore e controfirmata dall'operatore o eventualmente, dal responsabile del magazzino, ovvero trasmessa all'operatore per raccomandata. La relazione è inserita nel fascicolo di pagamento.

2.   In caso di non conformità dei prodotti sottoposti a controllo, la verifica è estesa a un campione statistico più ampio, stabilito dell'organismo pagatore.

3.   L'organismo pagatore registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all'esclusione, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, o al rimborso di un aiuto indebitamente versato per l'ammasso privato, compresi eventualmente gli interessi, a norma dell'articolo 62, paragrafo 4.

CAPO II

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Articolo 62

Sanzioni e provvedimenti amministrativi relativi all'aiuto all'ammasso privato

1.   L'organismo pagatore, se constata che un documento presentato da un operatore, che è necessario a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1238, del presente regolamento o di un regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato, esclude l'operatore dalla procedura di concessione dell'aiuto per il prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno dalla data in cui è stata adottata la decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.

2.   L'esclusione di cui al paragrafo 1 non si applica se l'operatore fornisce all'organismo pagatore prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.

3.   L'aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 si applicano mutatis mutandis.

4.   L'applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati di cui al presente articolo non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (19).

TITOLO V

COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Comunicazioni

Sezione I

Disposizioni generali sulle comunicazioni

Articolo 63

Modalità di comunicazione

Le comunicazioni di cui al presente regolamento e ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 1 sono conformi al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (20).

Articolo 64

Comunicazioni relative agli organismi pagatori

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti responsabili di acquisti e vendite all'intervento nonché dell'aiuto all'ammasso privato.

2.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e rende pubblico l'elenco degli organismi pagatori riconosciuti, in particolare pubblicandolo su Internet.

Sezione II

Comunicazioni relative all'intervento pubblico

Articolo 65

Comunicazione delle informazioni sulle scorte d'intervento

1.   Gli Stati membri i cui organismi pagatori detengono scorte d'intervento comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i seguenti dati:

(a)

per i cereali e il riso:

i)

i quantitativi immagazzinati dall'inizio della campagna di commercializzazione;

ii)

la somma dei quantitativi presi in consegna dall'inizio della campagna di commercializzazione;

iii)

la somma dei quantitativi usciti dai luoghi di ammasso dall'inizio della campagna di commercializzazione, suddivisi, se opportuno, per tipo d'uso o destinazione, e il totale delle perdite;

iv)

la somma dei quantitativi sotto contratto, suddivisi, se opportuno, per tipo d'uso o destinazione;

v)

i quantitativi offerti alla fine del periodo di comunicazione mensile;

(b)

per il burro e il latte scremato in polvere,

i)

i quantitativi di ogni prodotto giacenti all'ammasso alla fine del mese precedente e i quantitativi entrati e usciti dai luoghi di ammasso durante lo stesso mese;

ii)

i quantitativi di ogni prodotto usciti dai luoghi di ammasso durante il mese precedente, suddivisi secondo il regolamento recante apertura della gara per la vendita dei prodotti in questione;

iii)

una scomposizione per età dei quantitativi in giacenza alla fine del mese precedente;

(c)

per le carni bovine:

i)

i quantitativi di ogni prodotto giacenti all'ammasso alla fine del mese precedente e i quantitativi entrati e usciti dai luoghi di ammasso durante lo stesso mese;

ii)

i quantitativi di ogni prodotto usciti dai luoghi di ammasso durante il mese precedente, suddivisi secondo il regolamento recante apertura della gara per la vendita dei prodotti in questione;

iii)

i quantitativi di ogni taglio per i quali, nel mese precedente, è stato stipulato un contratto di vendita;

iv)

i quantitativi di ogni taglio per i quali, nel mese precedente, è stato emesso un buono di uscita;

v)

i quantitativi di ogni taglio acquistati nel mese precedente;

vi)

le scorte fuori contratto e fisiche di ogni taglio alla fine del mese precedente, con l'indicazione della durata all'ammasso delle scorte fuori contratto;

(d)

per tutti i prodotti:

i)

l'apertura di una gara, il quantitativo aggiudicato e i prezzi minimi di vendita eventualmente fissati in applicazione dell'articolo 36;

ii)

informazioni relative allo smaltimento nell'ambito del regime a favore degli indigenti.

2.   La Commissione può richiedere che le comunicazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse con maggiore frequenza se ciò è necessario ai fini dell'efficienza di gestione del regime d'intervento.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), s'intende per:

(a)

«quantitativi entrati», i quantitativi fisicamente entrati all'ammasso, presi in consegna o meno dall'organismo pagatore;

(b)

«quantitativi usciti», i quantitativi che sono stati svincolati o, se la presa in consegna da parte dell'acquirente avviene prima dello svincolo, i quantitativi presi in consegna.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), s'intende per:

(a)

«scorte fuori contratto», le scorte non ancora oggetto di un contratto di vendita;

(b)

«scorte fisiche», la somma delle scorte fuori contratto e delle scorte oggetto di un contratto di vendita ma non ancora prese in consegna.

Sezione III

Comunicazioni relative all'aiuto all'ammasso privato

Articolo 66

Comunicazione delle informazioni relative all'ammasso privato

Gli Stati membri che fruiscono del regime di aiuto all'ammasso privato comunicano alla Commissione:

(a)

almeno una volta alla settimana i prodotti e quantitativi oggetto di contratti conclusi nella settimana precedente, suddivisi per periodo di ammasso;

(b)

entro il 15 di ogni mese per il mese precedente:

i)

i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso privato e svincolati dall'ammasso privato nel mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria;

ii)

i quantitativi di prodotti all'ammasso privato alla fine del mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria;

iii)

i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale;

iv)

se il periodo di ammasso è stato abbreviato o prolungato, a norma dell'articolo 20, lettera m), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti e i quantitativi per i quali è stato modificato il periodo di ammasso, nonché le date originarie e le date modificate per lo svincolo dall'ammasso;

(c)

entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno civile precedente, i risultati dei controlli in loco effettuati a norma del titolo IV.

CAPO II

Disposizioni finali

Articolo 67

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016. Tuttavia per l'acquisto all'intervento pubblico, la parte V, tabelle III e IV, e la parte VI, lettera b), dell'allegato I, si applicano dal 1o luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(4)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CEE) n. 3427/87 della Commissione, del 16 novembre 1987, recante modalità d'applicazione relative all'intervento nel settore del riso (GU L 326 del 17.11.1987, pag. 25).

(6)  Regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione, del 30 luglio 1991, che definisce le modalità d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare (GU L 214 del 2.8.1991, pag. 51).

(7)  Regolamento (CE) n. 720/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il magazzinaggio ed i movimenti dei prodotti acquistati da un organismo pagatore o un organismo d'intervento (versione codificata) (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 17).

(8)  Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).

(9)  Regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 5).

(10)  Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(14)  Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(17)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).

(18)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56).

(20)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).


ALLEGATO I

CEREALI

PARTE I

1.   DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA

1.1.   Chicchi spezzati

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi spezzati» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi spezzati» è quella riportata nella norma EN 16378.

1.2.   Impurità relative ai chicchi

a)   Chicchi striminziti

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi striminziti» è quella riportata nella norma EN 15587. Tuttavia, se si tratta dell'orzo dell'Estonia, della Lettonia, della Finlandia e della Svezia, per «chicchi striminziti» si intendono i chicchi aventi peso specifico uguale o superiore a 64 chilogrammi per ettolitro offerti o presentati all'intervento nei suddetti Stati membri, che, dopo l'eliminazione di tutti gli altri elementi di cui al presente allegato, passano attraverso vagli a maglie di 2,0 millimetri.

La definizione di «chicchi striminziti» non si applica al granturco.

b)   Altri cereali

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «altri cereali» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «altri cereali» è quella riportata nella norma EN 16378.

c)   Chicchi attaccati da parassiti

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi attaccati da parassiti» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi attaccati da parassiti» è quella riportata nella norma EN 16378.

d)   Chicchi che presentano colorazioni del germe

Per il frumento duro e il frumento tenero, la definizione è quella riportata nella norma EN 15587.

La definizione di «chicchi che presentano colorazioni del germe» non si applica all'orzo né al granturco.

e)   Chicchi scaldati per essiccamento

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi scaldati per essiccamento» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi scaldati per essiccamento» è quella riportata nella norma EN 16378.

f)   Chicchi volpati

Per il frumento duro, la definizione di «chicchi volpati» è quella riportata nella norma EN 15587.

La definizione di «chicchi volpati» non si applica al frumento tenero né all'orzo né al granturco.

1.3.   Chicchi germinati

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi germinati» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi germinati» è quella riportata nella norma EN 16378.

1.4.   Impurità varie

a)   Semi estranei

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «semi estranei» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «semi estranei» è quella riportata nella norma EN 16378.

Sono considerati «semi nocivi» i semi tossici per l'uomo e per gli animali, i semi che intralciano o complicano la pulitura e la macinazione dei cereali e quelli che modificano la qualità dei prodotti trasformati ottenuti da cereali.

b)   Chicchi avariati

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi avariati» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi avariati» è quella riportata nella norma EN 16378.

Nella norma EN 15587, per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione dei «chicchi colpiti da fusariosi» è inclusa in quella dei «chicchi avariati».

c)   Impurità propriamente dette

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «impurità propriamente dette» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «impurità propriamente dette» è quella riportata nella norma EN 16378.

d)   Pule (per il granturco: frammenti di raspi)

e)   Segala cornuta

f)   Chicchi cariati

Per il frumento duro e il frumento tenero, la definizione di «chicchi cariati» è quella riportata nella norma EN 15587.

La definizione di «chicchi cariati» non si applica all'orzo né al granturco.

g)   Impurità di origine animale

1.5.   Parassiti vivi

1.6.   Chicchi bianconati

Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui corpo non può essere considerato perfettamente vitreo. Sono definiti nella norma EN 15585.

2.   ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEI SINGOLI CEREALI PER LA DEFINIZIONE DELLE IMPURITÀ

2.1.   Frumento duro

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animale.

2.2.   Frumento tenero

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe (solo in misura superiore all'8 %) e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animale.

2.3.   Orzo

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule e le impurità di origine animale.

2.4.   Granturco

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, i frammenti di raspi e le impurità di origine animale.

PARTE II

Metodi utilizzati per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all'intervento

Per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all'intervento, ai sensi dell'articolo 4, si applicano i metodi sotto indicati:

a)

per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, il metodo di riferimento costituito:

i)

per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo, dalla norma EN 15587,

ii)

per il granturco, dalla norma EN 16378;

b)

per la determinazione del tenore di umidità, il metodo di riferimento costituito:

i)

per il granturco, dalla norma EN ISO 6540,

ii)

per i cereali diversi dal granturco, dalla norma EN ISO 712, o da un metodo basato sulla tecnologia a raggi infrarossi conforme alla norma EN 15948.

In caso di controversia, fanno fede solo i risultati in applicazione della norma EN ISO 6540 per il granturco o EN ISO 712 per i cereali diversi dal granturco;

c)

per la determinazione del carattere non colloso e della lavorabilità a macchina dell'impasto ottenuto dal frumento tenero, il metodo di riferimento di cui alla parte III del presente allegato;

d)

per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento duro e di frumento tenero molito, il metodo di riferimento costituito:

i)

dalla norma EN ISO 20483, o

ii)

dalla norma CEN ISO/TS 16634-2.

In caso di controversia, fanno fede solo i risultati della norma EN ISO 20483;

e)

per la determinazione dell'indice di Zélény sul chicco di frumento tenero molito, il metodo EN ISO 5529;

f)

per la determinazione dell'indice di caduta di Hagberg (test di attività amilasica), il metodo EN ISO 3093;

g)

per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, il metodo di riferimento costituito dalla norma EN 15585;

h)

per la determinazione del peso specifico, il metodo di riferimento costituito dalla norma EN ISO 7971/3;

i)

i metodi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi di riferimento per la determinazione del tasso di micotossine sono quelli menzionati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (1) e descritti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (2).

PARTE III

Metodo per la determinazione del carattere non colloso e della lavorabilità a macchina dell'impasto ottenuto dal frumento tenero

1.   Titolo

Procedimento per prova di panificazione della farina di frumento.

2.   Campo di applicazione

Il procedimento si applica alla farina ottenuta da frumento macinato sperimentalmente per la produzione di pane lievitato.

3.   Principio

In un'apposita impastatrice si prepara un impasto con farina, acqua, lievito, sale e saccarosio. Dopo spezzatura dell'impasto e primo arrotolamento dei pezzi, questi vengono lasciati riposare per 30 minuti; essi vengono successivamente modellati, deposti su lastre di cottura e cotti dopo un determinato periodo di fermentazione. Si registrano le proprietà di lavorazione dell'impasto. I pani si valutano in base al volume e all'altezza.

4.   Ingredienti

4.1.   Lievito

Lievito secco attivo di «Saccharomyces cerevisiae» tipo DHW-Hamburg-Wansbeck o un ingrediente avente le stesse caratteristiche.

4.2.   Acqua corrente

4.3.   Soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico

Sciogliere 30 ± 0,5 g di cloruro di sodio (qualità commerciale), 30 ± 0,5 g di saccarosio (qualità commerciale) e 0,040 ± 0,001 g di acido ascorbico in 800 ± 5 g d'acqua. La soluzione deve essere preparata ogni giorno.

4.4.   Soluzione di zucchero

Sciogliere 5 ± 0,1 g di saccarosio (qualità commerciale) in 95 ± 1 g d'acqua. La soluzione deve essere preparata ogni giorno.

4.5.   Farina di malto enzimoattiva

Qualità commerciale.

5.   Materiale e apparecchiatura

5.1.   Camera termostata

Capace di mantenere la temperatura tra i 22 e i 25 °C.

5.2.   Frigorifero

Capace di mantenere una temperatura di 4 ± 2 °C.

5.3.   Bilancia

Portata massima 2 kg, precisione 2 g.

5.4.   Bilancia

Portata massima 0,5 kg, precisione 0,1 g.

5.5.   Bilancia analitica

Precisione 0,1 × 10– 3 g.

5.6.   Impastatrice

Stephan UMTA 10, con miscelatore modello «Detmold (Stephan Soehne GmbH)» o apparecchio similare avente le stesse caratteristiche.

5.7.   Camera di fermentazione

Capace di mantenere una temperatura di 30 ± 1 °C.

5.8.   Contenitori aperti in plastica

In polimetacrilato (Plexiglas, Perspex). Dimensioni interne: 25 × 25 × 15 cm (altezza), spessore delle pareti 0,5 ± 0,05 cm.

5.9.   Lastre quadrate in plastica

In polimetacrilato (Plexiglas, Perspex), di almeno 30 × 30 cm, spessore 0,5 ± 0,05 cm.

5.10.   Modellatrice

Omogeneizzatore Brabender Ball (Brabender OHG) o apparecchio simile avente le stesse caratteristiche.

6.   Campionamento

Secondo la norma EN ISO 24333,

7.   Procedimento

7.1.   Determinazione dell'assorbimento d'acqua

L'assorbimento d'acqua è determinato secondo la norma ICC n. 115/1.

7.2.   Determinazione dell'aggiunta di farina di malto

Determinare il tempo di caduta della farina secondo la norma ISO 3093. Qualora risulti superiore a 250, determinare la quantità di farina di malto necessaria per ottenere un tempo di caduta compreso tra 200 e 250, ricorrendo a una serie di miscele con quantità crescenti di farina di malto (punto 4.5). Se il tempo di caduta è inferiore a 250, non è necessario aggiungere farina di malto.

7.3.   Riattivazione del lievito secco

Portare la temperatura della soluzione di zucchero (punto 4.4) a 35 ± 1 °C. Versare una parte, in peso, del lievito secco attivo in quattro parti, in peso, di tale soluzione di zucchero tiepida. Non agitare. Mescolare leggermente se necessario.

Lasciar riposare la soluzione per 10 ± 1 minuto; quindi agitare fino ad ottenere una sospensione omogenea che dovrà essere utilizzata entro 10 minuti.

7.4.   Regolazione della temperatura della farina e degli ingredienti liquidi

La temperatura della farina e dell'acqua deve essere regolata in modo che al termine dell'impastamento l'impasto raggiunga i 27 ± 1 °C.

7.5.   Composizione dell'impasto

Pesare con un'approssimazione di 2 g, 10 y/3 g di farina tal quale (pari a 1 kg di farina con il 14 % di umidità), in cui y rappresenta la quantità di farina utilizzata al farinografo (cfr. norma ICC n. 115/1).

Pesare con un'approssimazione di 0,2 g la quantità di farina di malto occorrente per portare il tempo di caduta entro i 200-250 secondi (punto 7.2).

Pesare 430 ± 5 g di soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico (punto 4.3) e aggiungere acqua fino a ottenere una massa totale di (x — 9) 10 y/3 g (cfr. 10.2), in cui x rappresenta la quantità d'acqua utilizzata al farinografo (cfr. norma ICC n. 115/1). Questa massa totale (compresa normalmente tra 450 e 650 g) deve essere determinata con un'approssimazione di 1,5 g.

Pesare 90 ± 1 g di sospensione di lievito (punto 7.3).

Registrare la massa totale dell'impasto (P) corrispondente alla somma delle masse della farina, della soluzione zucchero-sale-acido ascorbico e acqua, della sospensione di lievito e della farina di malto.

7.6.   Mescolamento

Prima di iniziare, portare l'impastatrice alla temperatura di 27 ± 1 °C, per mezzo di una sufficiente quantità d'acqua, alla giusta temperatura.

Versare gli ingredienti liquidi nell'impastatrice ed aggiungere la farina e la farina di malto.

Mettere in moto l'impastatrice (alla velocità più bassa, 1 400 giri/minuto) e lasciar ruotare per 60 secondi. Venti secondi dopo l'inizio dell'impastamento girare due volte il raschiatore fissato al coperchio della vasca dell'impastatrice.

Misurare la temperatura dell'impasto. Se non è compresa tra 26 e 28 °C, gettare via l'impasto e prepararne un altro dopo aver regolato la temperatura degli ingredienti.

Registrare le proprietà meccaniche dell'impasto usando una delle seguenti espressioni:

-non colloso e lavorabile a macchina,

-colloso e non lavorabile a macchina.

Si considera «non colloso e lavorabile a macchina» alla fine dell'impastamento un impasto che formi una massa coerente e praticamente non aderisca alle pareti interne della vasca e all'asse dell'impastatrice e che possa essere facilmente raccolto con le mani e ritirato in una sola volta senza perdite apprezzabili.

7.7.   Divisione e arrotolamento

Pesare, con un'approssimazione di 2 g, tre pezzi di impasto secondo la formula:

p

=

0,25 P, dove:

p

=

massa del pezzo di impasto

P

=

massa totale dell'impasto.

Arrotolare immediatamente i pezzi per 15 secondi nella modellatrice (punto 5.10) e metterli quindi per 30 ± 2 minuti sulle lastre di plastica (punto 5.9), ricoperti dalle scatole di plastica capovolte (punto 5.8), nella camera di fermentazione (punto 5.7).

Non spolverare di farina i pezzi di impasto.

7.8.   Modellatura

Mettere vicino alla modellatrice (punto 5.10) i pezzi di impasto che si trovano sulle lastre di plastica, coperti dalle scatole capovolte e riarrotolare ciascun pezzo per 15 secondi. Togliere il coperchio che protegge il pezzo di impasto solo immediatamente prima della modellatura. Registrare di nuovo le proprietà meccaniche dell'impasto usando una delle seguenti espressioni:

a)

non colloso e lavorabile a macchina,

b)

colloso e non lavorabile a macchina.

Si considera «non colloso e lavorabile a macchina» durante il funzionamento dell'apparecchio l'impasto che non aderisce o che aderisce poco alle pareti della camera in modo che il pezzo di impasto possa ruotare liberamente su se stesso e formare una sfera omogenea. Alla fine dell'operazione, l'impasto non deve rimanere attaccato alle pareti della modellatrice quando il coperchio della camera viene sollevato.

8.   Relazione di prova

Nella relazione si devono indicare:

a)

le proprietà meccaniche dell'impasto al termine dell'impastamento e della modellatura;

b)

il tempo di caduta della farina senza aggiunta di farina di malto;

c)

eventuali anomalie osservate;

d)

il metodo impiegato;

e)

tutti i riferimenti necessari per l'identificazione del campione.

9.   Osservazioni generali

9.1.

La formula per il calcolo delle quantità degli ingredienti liquidi si basa sulle considerazioni indicate di seguito.

L'aggiunta di x ml di acqua ad un equivalente di 300 g di farina al 14 % di umidità dà la consistenza richiesta. Poiché nella prova di panificazione si usa 1 kg di farina (riferita al 14 % di umidità), mentre x corrisponde a 300 g di farina, per la prova di panificazione x va diviso per tre e moltiplicato per dieci, il che dà 10 x/3 g.

I 430 g della soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico contengono 15 g di sale e 15 g di zucchero. Questi 430 g di soluzione vengono inclusi tra gli ingredienti liquidi. Per aggiungere quindi 10 x/3 g di acqua all'impasto, si devono aggiungere (10 x/3 + 30) g di ingredienti liquidi composti da 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico e di una quantità aggiuntiva di acqua.

Sebbene una parte dell'acqua aggiunta con la sospensione di lievito venga assorbita dal lievito stesso, questa sospensione contiene ancora acqua libera. Si suppone arbitrariamente che 90 g di sospensione di lievito contengano 60 g di acqua libera. La quantità di ingredienti liquidi deve essere corretta dal valore di 60 g di acqua libera contenuta nella sospensione di lievito, per cui la quantità da aggiungere deve essere 10 x/3 più 30 meno 60 g. Da cui deriva: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, ossia la formula riportata al punto 7.5. Se ad esempio la quantità di acqua x utilizzata nella prova farinografica è di 165 ml, nella formula viene sostituito questo valore, aumentando i 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico fino a una massa totale di:

(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Il metodo non è direttamente applicabile al frumento. Per determinare la qualità di panificazione del frumento si procede nel modo indicato di seguito.

Pulire il campione di frumento e determinarne il tenore di umidità. Non umidificare se il tenore di umidità è compreso fra il 15,0 % e il 16,0 %. Altrimenti portare il tenore di umidità al 15,5 ± 0,5 % almeno tre ore prima della macinazione.

Estrarre la farina utilizzando un mulino da laboratorio Buhler MLU 202 o Brabender Quadrumat Senior o qualsiasi altro apparecchio simile avente le stesse caratteristiche.

Scegliere un procedimento di macinatura che permetta di ottenere, con un tasso minimo di estrazione di farina del 72 %, una farina avente un tenore di ceneri dello 0,50–0,60 % sulla sostanza secca.

Determinare il tenore di ceneri della farina secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione (3) e il tenore di umidità secondo il presente regolamento. Calcolare il tasso di estrazione con l'equazione:

E = {[(100 – f) F]/(100 – w) W} × 100 %

dove:

E

=

tasso di estrazione

f

=

tenore di umidità della farina

w

=

tenore di umidità del frumento

F

=

massa della farina prodotta con tenore di umidità f

W

=

massa del frumento macinato con tenore di umidità w.

Nota: le informazioni riguardanti gli ingredienti e gli apparecchi utilizzati figurano nel documento pubblicato con il n. T/77 300 del 31 marzo 1977 dall'Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO — Postbus 15, Wageningen, Paesi Bassi.

PARTE IV

Metodo di campionamento e analisi dei cereali

1.

Per ciascuna partita di cereali, le caratteristiche qualitative sono determinate su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da campioni prelevati con la frequenza di uno per ogni consegna, procedendo ad almeno un prelievo ogni 60 t.

2.

I metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all'intervento sono descritti nelle parti I, II e III del presente allegato.

3.

In caso di controversia, l'organismo pagatore sottopone nuovamente i cereali in questione alle analisi necessarie e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

PARTE V

Maggiorazioni e riduzioni di prezzo

Tabella I

Maggiorazioni per il tenore di umidità dei cereali diversi dal granturco

Tenore di umidità

(in %)

Maggiorazioni

(EUR/tonnellata)

da meno di 12,5 a 12

0,5

da meno di 12 a 11,5

1

inferiore a 11,5

1,5


Maggiorazioni per il tenore di umidità del granturco

Tenore di umidità

(in %)

Maggiorazioni

(EUR/tonnellata)

da meno di 12 a 11,5

0,5

inferiore a 11,5

1

Tabella II

Riduzioni per il tenore di umidità dei cereali diversi dal granturco

Tenore di umidità

(in %)

Riduzione

(EUR/tonnellata)

da più di 13,0 a 13,5

0,5

da più di 13,5 a 14,0

1,0

da più di 14,0 a 14,5

1,5


Riduzioni per il tenore di umidità del granturco

Tenore di umidità

(in %)

Riduzione

(EUR/tonnellata)

da più di 12,5 a 13,0

0,5

da più di 13,0 a 13,5

1,0

Tabella III

Maggiorazioni per il tenore di proteine del frumento tenero

Tenore di proteine (4)

(N × 5,7)

Maggiorazione

(EUR/tonnellata)

Più di 12,0

2,5


Tabella IV

Riduzioni per il tenore di proteine del frumento tenero

Tenore di proteine (5)

(N × 5,7)

Riduzione

(EUR/tonnellata)

da meno di 11,5 a 11,0

2,5

PARTE VI

Calcolo delle maggiorazioni e delle riduzioni di prezzo

Gli adattamenti di prezzo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, espressi in euro per tonnellata, si applicano alle offerte d'intervento moltiplicando tale prezzo per la somma delle percentuali di maggiorazione o di riduzione fissate, nel modo seguente:

a)

se il tenore di umidità dei cereali offerti all'intervento è inferiore al 12,0 % per il granturco e al 12,5 % per gli altri cereali, le maggiorazioni da applicare sono quelle indicate nella tabella I della parte V del presente allegato. Se il tenore di umidità dei cereali offerti all'intervento è superiore al 12,5 % per il granturco e al 13,0 % per gli altri cereali, le riduzioni da applicare sono quelle indicate nella tabella II della parte V del presente allegato;

b)

se il tenore di proteine del frumento tenero è superiore al 12,0 %, le maggiorazioni da applicare sono quelle indicate nella tabella III della parte V del presente allegato. Se il tenore di proteine del frumento tenero è inferiore all'11,5 %, le riduzioni da applicare sono quelle indicate nella tabella IV della parte V del presente allegato.


(1)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(2)  Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione, del 19 marzo 2010, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 3).

(4)  Percentuale calcolata sulla sostanza secca.

(5)  Percentuale calcolata sulla sostanza secca.


ALLEGATO II

RISO

PARTE I

Metodo di campionamento e analisi del risone

1.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi di cui all'allegato II, parte I, del regolamento delegato (UE) 2016/1238, l'organismo pagatore preleva alcuni campioni in presenza dell'operatore o del suo rappresentante debitamente abilitato.

Vengono costituiti tre campioni rappresentativi del peso minimo di un chilogrammo ciascuno, destinati rispettivamente:

a)

all'operatore;

b)

al luogo di ammasso in cui ha luogo la presa in consegna;

c)

all'organismo pagatore.

Il numero di prelievi da effettuare per costituire i campioni rappresentativi è ottenuto dividendo il quantitativo della partita per 10 tonnellate. Ogni singolo campione ha peso identico. I campioni rappresentativi sono ottenuti dividendo la somma dei singoli campioni per tre.

La verifica dei requisiti qualitativi si effettua sul campione rappresentativo destinato al magazzino in cui avviene la presa in consegna.

2.

Per ogni consegna parziale (autocarro, chiatta, vagone) si costituiscono campioni rappresentativi secondo le modalità stabilite al punto 1.

L'esame di ogni consegna parziale può essere limitato, prima che la merce entri nel magazzino di intervento, ad una verifica del tenore di umidità, del tasso di impurezza e dell'assenza di insetti vivi. Tuttavia, qualora in una fase successiva risulti dall'esito finale della verifica che una consegna parziale non è conforme ai requisiti qualitativi minimi, la presa in consegna del quantitativo in questione è rifiutata. Se l'organismo pagatore è in grado di effettuare la verifica di tutti i requisiti qualitativi minimi per ciascuna consegna parziale prima che la merce entri in magazzino, esso deve rifiutare la presa in consegna di una partita parziale non conforme a detti requisiti.

3.

Il controllo della radioattività viene effettuato solo se le circostanze lo giustificano e per un periodo di tempo limitato.

4.

In caso di controversia, l'organismo pagatore sottopone nuovamente il risone in questione alle analisi necessarie e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

La nuova analisi è effettuata presso un laboratorio riconosciuto dall'organismo pagatore su un nuovo campione rappresentativo costituito, in parti uguali, da campioni conservati dall'operatore e dall'organismo pagatore. Se la partita offerta era divisa in consegne parziali, il risultato è dato dalla media ponderata dei risultati delle analisi di nuovi campioni rappresentativi ottenuti da ciascuna delle consegne parziali.

PARTE II

Maggiorazioni e riduzioni di prezzo

1.

Gli adattamenti di prezzo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, espressi in euro per tonnellata, si applicano alle offerte d'intervento moltiplicando tale prezzo per la somma delle percentuali di maggiorazione o di riduzione fissate nelle tabelle I, II, e III, della presente parte.

2.

Le maggiorazioni e le riduzioni sono calcolate in base alla media ponderata dei risultati delle analisi dei campioni rappresentativi di cui alla parte I del presente allegato.

Tabella I

Maggiorazioni per il tenore di umidità

Tenore di umidità

(in %)

Maggiorazioni

(EUR/tonnellata)

da meno di 12,5 a 12

0,75

da meno di 12,5 a 11,5

1,5


Tabella II

Riduzioni per il tenore di umidità

Tenore di umidità

(in %)

Riduzione

(EUR/tonnellata)

da più di 13,5 a 14,0

0,75

da più di 14,0 a 14,5

1,5


Tabella III

Maggiorazioni di prezzo relative alla resa alla lavorazione

Resa del risone in grani interi di riso lavorato

Maggiorazioni per punto di resa (1)

Superiore alla resa di base

Maggiorazione dello 0,75 %

Resa globale del risone in riso lavorato

Maggiorazioni per punto di resa

Superiore alla resa di base

Maggiorazione dello 0,60 %


(1)  Da applicare quando la resa alla lavorazione del risone si discosta dalla resa di base alla lavorazione per la varietà considerata prevista nell'allegato II, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238.


ALLEGATO III

CARNI BOVINE

PARTE I

Condizioni e controlli per la presa in consegna

1.

La presa in consegna dei prodotti è subordinata alla verifica, da parte dell'organismo pagatore, della conformità alle disposizioni dell'allegato III, parte I, del regolamento delegato (UE) 2016/1238. In particolare, si effettua una verifica sistematica della presentazione, della classificazione, del peso e dell'etichettatura di ogni carcassa, mezzena e quarto consegnato.

2.

Il mancato rispetto dei requisiti di cui all'allegato III, parte I, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 determina il rifiuto della presa in consegna. I prodotti rifiutati non possono più essere presentati per l'accettazione.

3.

Il risultato dei controlli di cui al punto 1 è sistematicamente registrato dall'organismo pagatore.

PARTE II

Coefficienti di conversione

Classe di conformazione/stato di ingrassamento

Coefficiente

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914

PARTE III

Disossamento

I.   Condizioni generali

1.

Il disossamento può essere effettuato esclusivamente presso laboratori di sezionamento riconosciuti e operanti in conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2.

Ai fini del presente regolamento, per «operazioni di disossamento» s'intendono le operazioni materiali sulle carni bovine di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.

3.

I tagli senza osso devono possedere i requisiti di cui alla parte IV del presente allegato.

II.   Contratti e capitolati d'oneri

1.

Il disossamento è effettuato in forza di contratti il cui contenuto è stabilito dagli organismi pagatori, conformemente a propri capitolati d'oneri e alle prescrizioni del presente regolamento.

2.

I capitolati d'oneri degli organismi pagatori stabiliscono le condizioni cui devono ottemperare i laboratori di sezionamento, indicano gli impianti e le attrezzature necessari e precisano le condizioni dettagliate delle operazioni di disossamento.

Essi precisano in particolare le modalità di preparazione, rifilatura, imballaggio, congelamento e conservazione dei tagli, in vista della loro presa in consegna da parte dell'organismo pagatore.

III.   Controllo e monitoraggio delle operazioni di disossamento

Gli organismi pagatori prendono le misure necessarie ad assicurare che le operazioni di disossamento siano effettuate in conformità ai requisiti del presente regolamento e dei contratti e capitolati d'oneri di cui alla sezione II della presente parte.

In particolare, gli organismi pagatori predispongono un sistema di monitoraggio e controllo permanenti di tutte le operazioni di disossamento. Il risultato di tale processo di monitoraggio e controllo è registrato.

IV.   Magazzinaggio dei tagli

I tagli sono immagazzinati in magazzini frigoriferi situati sul territorio dello Stato membro da cui dipende l'organismo pagatore.

V.   Spese delle operazioni di disossamento

I contratti di cui alla sezione II della presente parte e il relativo corrispettivo riguardano le spese delle operazioni di disossamento di cui alla sezione I, punto 2, della presente parte.

VI.   Termini per le operazioni di disossamento

Le operazioni di disossamento, rifilatura, pesatura, imballaggio e congelamento rapido devono essere terminate entro i dieci giorni di calendario successivi alla macellazione. Tuttavia, l'organismo pagatore può fissare scadenze più brevi.

VII.   Controlli e prodotti rifiutati

1.

I prodotti, che in seguito ai controlli di cui alla sezione III della presente parte risultano non conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e ai contratti e capitolati d'oneri di cui alla sezione II della presente parte, sono rifiutati.

2.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, l'organismo pagatore, per i tagli respinti, procede al recupero dei pagamenti presso gli interessati responsabili per un importo pari al prezzo indicato nella parte V del presente allegato.

PARTE IV

Specifiche per il disossamento delle carni d'intervento

1.   TAGLI DEL QUARTO POSTERIORE

1.1.   Descrizione dei tagli

1.1.1.   Garretto posteriore d'intervento (codice INT 11)

Taglio e disossamento: rimuovere con un'incisione nella grassella separando dalla fesa e dal girello lungo la giuntura naturale; lasciare il campanello attaccato al garretto; rimuovere le ossa della coscia (tibia e tarso).

Rifilatura: rifilare i tendini fino al limite della carne.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente prima di essere imballati in scatoloni.

1.1.2.   Noce d'intervento (codice INT 12)

Taglio e disossamento: separare dalla fesa con un'incisione verticale lungo la linea del femore e continuare l'incisione dal girello seguendo la giuntura naturale. La parte superiore deve rimanere congiunta.

Rifilatura: rimuovere la rotula, la capsula ed il tendine. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.3.   Fesa interna d'intervento (codice INT 13)

Taglio e disossamento: separare dal girello e dalla coscia mediante un'incisione lungo la giuntura naturale e staccare dal femore; togliere l'osso dell'anca.

Rifilatura: rimuovere l'estremità del pene, la cartilagine e la ghiandola scrotale (superficiale inguinale). Togliere la cartilagine ed i tessuti connettivi dell'osso pelvico. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.4.   Girello d'intervento (codice INT 14)

Taglio e disossamento: separare dalla fesa interna e dalla coscia con un'incisione lungo la linea di giuntura naturale; rimuovere il femore.

Rifilatura: togliere la spessa cartilagine adiacente alla giuntura dell'osso. Togliere il linfonodo popliteo ed il grasso adiacente. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.5.   Filetto d'intervento (codice INT 15)

Taglio: il filetto va rimosso per intero liberandone la testa a partire dall'iliaco e separando il filetto adiacente alle vertebre, staccando in tal modo il filetto dal carré.

Rifilatura: togliere la ghiandola e sgrassare. Non intaccare la pelle della fesa e i muscoli che devono rimanere perfettamente aderenti.

1.1.6.   Scamone d'intervento (codice INT 16)

Taglio e disossamento: questo taglio va separato dal «girello/noce» mediante incisione a partire da un punto a circa 5 cm dalla quinta vertebra sacrale fino a circa 5 cm dalla parete anteriore dell'osso dell'anca, prestando attenzione a non incidere la coscia.

Incidere a partire dal carré tra l'ultima vertebra lombare e la prima vertebra sacrale liberando il bordo anteriore dell'osso pelvico. Togliere le ossa e la cartilagine.

Rifilatura: rimuovere la tasca di grasso sulla superficie interna sotto il muscolo lunghissimo del dorso. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.7.   Roastbeef d'intervento (codice INT 17)

Taglio e disossamento: separare il pezzo con un'incisione a partire dallo scamone tra l'ultima vertebra lombare e la prima sacrale. Rimuovere all'altezza della quinta costola anteriore con un'incisione tra l'undicesima e la decima costola. Togliere la spina dorsale. Le costole e le ossa vanno asportate pezzo per pezzo.

Rifilatura: togliere qualsiasi residuo di cartilagine rimasto dopo il disossamento. Il tendine deve essere tolto. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.8.   Pancia d'intervento (codice INT 18)

Taglio e disossamento: l'intera pancia deve essere rimossa a partire dall'ottava costola del quarto posteriore già separato con un'incisione a partire dal punto in cui la pancia è stata staccata e seguendo la giuntura naturale verso la superficie del muscolo posteriore scendendo fino ad un punto perpendicolare al centro dell'ultima vertebra lombare.

Continuare l'incisione verticalmente lungo il filetto, dalla tredicesima fino alla sesta costola inclusa seguendo una linea parallela alla colonna vertebrale di modo che il taglio si arresti a non più di 5 cm dall'estremità laterale del muscolo lunghissimo del dorso.

Togliere tutte le ossa e la cartilagine pezzo per pezzo. La pancia deve rimanere intera.

Rifilatura: rimuovere il tessuto connettivo che copre il diaframma lasciandolo intatto. Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 30 %.

1.1.9.   Controfiletto d'intervento (5 ossa) (codice INT 19)

Taglio e disossamento: questo taglio va separato dal roastbeef con un'incisione netta tra l'undicesima e la decima costola, sesta e decima costola incluse. Togliere i muscoli intercostali e la pleura pezzo per pezzo, con le costole. Rimuovere la spina dorsale e la cartilagine, compresa l'estremità della scapola.

Rifilatura: togliere la spina dorsale. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto. La parte superiore deve rimanere congiunta.

2.   TAGLI DEL QUARTO ANTERIORE

2.1.   Descrizione dei tagli

2.1.1.   Garretto anteriore d'intervento (codice INT 21)

Taglio e disossamento: rimuovere con un'incisione intorno all'articolazione separando il garretto (radio) e l'omero. Rimuovere il garretto.

Rifilatura: rifilare i tendini fino al limite della carne.

I muscoli anteriori non vanno imballati con le cosce.

2.1.2.   Spalla d'intervento (codice INT 22)

Taglio e disossamento: separare la spalla dal quarto anteriore mediante un'incisione che segue la giuntura naturale intorno al bordo della spalla e la cartilagine all'estremità della scapola continuando intorno alla giuntura di modo che la spalla venga estratta dalla sua sede naturale. Togliere la scapola. Il muscolo sotto la scapola deve essere rovesciato (ma rimanere attaccato) in modo da poter rimuovere facilmente l'osso. Rimuovere l'omero. Rifilatura: togliere le cartilagini, le capsule ed i tendini.

Rifilatura: togliere le cartilagini, le capsule ed i tendini. Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 10 %.

2.1.3.   Petto d'intervento (codice INT 23)

Taglio e disossamento: separare dal quarto anteriore mediante un'incisione perpendicolare al centro della prima costola; togliere i muscoli intercostali e la pleura avvolgendoli in un involucro sottile con le costole, lo sterno e la cartilagine. Il «deckel» deve rimanere attaccato al petto; il grasso superficiale sottostante dev'essere tolto, come pure il grasso sotto lo sterno.

Rifilatura: Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 30 %.

2.1.4.   Quarto anteriore d'intervento (codice INT 24)

Taglio e disossamento: dopo aver rimosso il petto, la spalla e il garretto, il taglio rimanente sarà classificato come quarto anteriore.

Rimuovere le costole pezzo per pezzo. Le ossa del collo devono essere tolte individualmente.

I muscoli («longus colli») devono essere lasciati attaccati a questo taglio.

Rifilatura: rimuovere tendini, capsule e cartilagine. Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 10 %.

PARTE V

Singoli prezzi dei tagli rifiutati all'intervento

(EUR/tonnellata)

Filetto d'intervento

22 000

Roastbeef d'intervento

14 000

Fesa d'intervento, Scamone d'intervento

10 000

Girello d'intervento, Noce d'intervento, Controfiletto d'intervento (cinque costole)

8 000

Spalla d'intervento, Quarto anteriore d'intervento

6 000

Petto di manzo d'intervento, Garretto posteriore d'intervento, Garretto anteriore d'intervento

5 000

Pancia d'intervento

4 000


(1)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).


ALLEGATO IV

BURRO

PARTE I

Campionamento per l'analisi chimica e microbiologica e per la valutazione organolettica

1.   Analisi chimica e microbiologica

Quantità di burro

(kg)

Numero minimo di campioni da prelevare

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 ogni 25 000  kg o frazione di tale quantitativo

Il campionamento per l'analisi microbiologica deve essere eseguito in condizioni asettiche.

Possono essere combinati fino a cinque campioni da 100 g in modo da ottenere un unico campione che viene analizzato dopo accurata miscelazione.

I campioni devono essere prelevati casualmente, da punti differenti di ciascun lotto, prima o al momento dell'ingresso nel magazzino frigorifero designato dall'organismo pagatore.

Preparazione del campione composito di burro (analisi chimica):

a)

utilizzando un campionatore per burro pulito e asciutto o uno strumento simile adatto, estrarre una carota di burro da almeno 30 g e introdurla in un portacampioni. Il campione composito può poi essere sigillato e inviato al laboratorio per l'analisi;

b)

al laboratorio, il campione composito è riscaldato a 30 °C nel contenitore originario non aperto e viene frequentemente scosso fino a ottenimento di un'emulsione fluida omogenea, esente da particelle non rammollite. Il contenitore va riempito in misura compresa tra metà e due terzi della capienza.

Per ciascun produttore che offre burro all'intervento, analizzare due campioni all'anno per determinare i grassi estranei.

2.   Valutazione organolettica

Quantità di burro

(kg)

Numero minimo di campioni da prelevare

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 ogni 25 000  kg o frazione di tale quantitativo

In seguito ad un periodo probativo di magazzinaggio di 30 giorni, i campioni devono essere prelevati casualmente, da punti differenti di ciascun lotto, tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo alla consegna del burro e classificati.

Ciascun campione deve essere valutato singolarmente in conformità all'allegato IV del regolamento (CE) n. 273/2008. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.

3.   Linee guida da seguire per i campioni non idonei

a)

Analisi chimica e microbiologica:

i)

nell'analisi di campioni singoli, sono tollerati un campione con un solo difetto ogni 5-10 campioni o due campioni con un solo difetto ciascuno ogni 11-15 campioni. Nel caso di un campione non idoneo, prelevare due nuovi campioni su ciascun lato del campione non idoneo e controllare il parametro fuori norma. Se nessuno dei due campioni è conforme alla specifica, il quantitativo di burro compreso tra i due campioni originali su ciascun lato del campione non idoneo deve essere respinto ed eliminato dal quantitativo offerto.

Quantitativo da respingere nel caso di nuova inidoneità del campione:

Image

ii)

nell'analisi di campioni compositi, se un campione composito è fuori norma per un parametro, il quantitativo rappresentato da tale campione composito è respinto ed eliminato dal quantitativo offerto. Il quantitativo rappresentato da un campione composito può essere determinato mediante suddivisione del quantitativo offerto, prima di sottoporre ogni singola parte separatamente ad un campionamento casuale.

b)

Valutazione organolettica: se un campione non supera la valutazione organolettica, il quantitativo di burro compreso tra due campioni adiacenti su ciascun lato del campione fuori norma è respinto ed eliminato dal quantitativo offerto.

c)

In caso di inidoneità chimica o microbiologica e di inidoneità organolettica, l'intero quantitativo è respinto.

PARTE II

Confezionamento e consegna del burro

1.

Il burro è consegnato in blocchi e confezionato in imballaggi nuovi, di materiali resistenti, atti a proteggere il burro per tutta la durata delle operazioni di trasporto, entrata all'ammasso, magazzinaggio e uscita dall'ammasso.

2.

L'imballaggio reca almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

a)

il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data di fabbricazione;

c)

il numero della partita di fabbricazione e del collo; il numero del collo può essere sostituito da un numero di pallet indicato sul pallet stesso;

d)

la dicitura «burro di crema dolce» se il burro ha un pH pari o superiore a 6,2.

3.

Il responsabile del magazzino tiene un registro in cui riporta le indicazioni di cui al punto 2 il giorno dell'entrata all'ammasso.


ALLEGATO V

LATTE SCREMATO IN POLVERE

PARTE I

Campionamento e analisi del latte scremato in polvere offerto all'intervento

1.

Il prelievo dei campioni per lotto si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli organismi pagatori possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché esso sia conforme ai principi della norma.

2.

Numero di imballaggi da scegliere per il prelievo dei campioni ai fini dell'analisi:

a)

per i lotti che contengono fino a 800 sacchi di 25 kg, almeno 8 imballaggi;

b)

per i lotti con oltre 800 sacchi da 25 kg, almeno 8 + 1 imballaggio per ciascuna frazione supplementare di 800 sacchi, o parte di essa.

3.

Peso del campione: da ogni imballaggio si prelevano almeno 200 g.

4.

Raggruppamento dei campioni: in un campione globale possono essere raggruppati al massimo nove campioni.

5.

Analisi dei campioni: ogni campione globale è sottoposto ad analisi allo scopo di verificare tutte le caratteristiche qualitative di cui all'allegato V, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

6.

In caso di inidoneità del campione:

a)

se un campione composito risulta fuori norma rispetto a un parametro, il quantitativo rappresentato da quel campione è respinto;

b)

se un campione composito risulta fuori norma rispetto a più parametri, il quantitativo rappresentato da quel campione è respinto ed il resto dei quantitativi dell'offerta provenienti dallo stesso stabilimento sono sottoposti ad un secondo campionamento la cui analisi sarà determinante. In tal caso:

il numero di campioni previsti al punto 2 è raddoppiato,

se un campione composito risulta fuori norma riguardo uno o più parametri, il quantitativo rappresentato da quel campione è respinto.

PARTE II

Confezionamento e consegna del latte scremato in polvere

1.

Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi nuovi di carta, puliti, asciutti e intatti che soddisfano i seguenti requisiti:

(a)

i sacchi sono formati da almeno tre strati di carta, che insieme corrispondono ad un minimo di 420 J/m2 TEA in media;

(b)

il secondo strato è ricoperto da uno strato di polietilene di almeno 15 g/m2;

(c)

all'interno degli strati di carta si trova un sacco di polietilene di almeno 0,08 mm di spessore, termosaldato sul fondo;

(d)

I sacchi sono conformi alla norma EN 770;

(e)

all'atto del riempimento, occorre fare in modo che il contenuto del sacco risulti ben compresso, evitando la penetrazione della polvere di latte tra i vari strati di carta.

2.

L'imballaggio reca almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:

a)

il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;

b)

la data o, se del caso, la settimana di fabbricazione;

c)

il numero della partita di fabbricazione;

d)

la dicitura «latte scremato in polvere spray».

3.

Il responsabile del magazzino tiene un registro in cui riporta le indicazioni di cui al punto 2 il giorno dell'entrata all'ammasso.