ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 195

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
20 luglio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2016/1177 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ( 1 )

3

 

*

Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( 1 )

11

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1180 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1181 della Commissione, del 19 luglio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2016/1182 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa allo statuto del personale dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

31

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1183 della Commissione, del 14 luglio 2016, che approva il programma di vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini in Bulgaria e modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645 [notificata con il numero C(2016) 4360]  ( 1 )

75

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ( GU L 322 del 7.12.2007 )

82

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1019/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all'istamina nei prodotti della pesca ( GU L 282 del 24.10.2013 )

83

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio ( GU L 102 dell'11.4.2006 )

83

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea ( GU L 299 del 14.11.2015 )

84

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/1


DECISIONE (UE) 2016/1177 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Principato di Monaco per modificare l'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (1) («accordo») al fine di allinearlo con i recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è convenuto di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.

(2)

Il testo del protocollo di modifica dell'accordo («protocollo di modifica»), scaturito da questi negoziati, rispecchia le direttive di negoziato del Consiglio, poiché permette di allineare l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo «standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali» elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e il Principato di Monaco hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e il Principato di Monaco.

(3)

Il protocollo di modifica dovrebbe essere firmato.

(4)

Visti gli orientamenti espressi dal Principato di Monaco nell'ambito del Forum globale dell'OCSE, il protocollo di modifica dovrebbe essere applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2017 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica.

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica a nome dell'Unione.

Articolo 3

Fatta salva la necessaria reciprocità, il protocollo di modifica si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2017, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Il presidente del Consiglio notifica, a nome dell'Unione, al Principato di Monaco la sua intenzione di applicare provvisoriamente il protocollo di modifica, fatta salva la necessaria reciprocità, a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. KAŽIMÍR


(1)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 55.


REGOLAMENTI

20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1178 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2016

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

All'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono state comunicate le categorie di derivati over-the-counter (OTC) su tassi di interesse che talune controparti centrali (CCP) sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l'ESMA ha valutato i criteri essenziali per l'applicazione dell'obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione, il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l'obiettivo generale di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA ha stabilito quali categorie di derivati OTC su tassi d'interesse debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

I contratti derivati OTC su tassi di interesse possono avere un importo nozionale costante, variabile o condizionale. I contratti con un importo nozionale costante hanno un importo nozionale che non varia nel corso della durata del contratto. I contratti con un importo nozionale variabile hanno un importo nozionale che varia in maniera prevedibile nel corso della durata del contratto. I contratti con un importo nozionale condizionale hanno un importo nozionale che varia in maniera imprevedibile nel corso della durata del contratto. Gli importi nozionali condizionali aggiungono complessità alla determinazione dei prezzi e alla gestione dei rischi connesse ai contratti derivati OTC su tassi di interesse e di conseguenza alla capacità delle CCP di compensarli. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione al momento di definire le categorie di derivati OTC su tassi di interesse da assoggettare all'obbligo di compensazione.

(3)

Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione, si dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei contratti derivati OTC conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite. A tale riguardo, le categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del presente regolamento non dovrebbero comprendere i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o gruppi di copertura per obbligazioni garantite che rispettano determinate condizioni.

(4)

Controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per prendere le disposizioni necessarie per compensare i derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione. Al fine di assicurare un'attuazione ordinata e tempestiva di tale obbligo, è opportuno classificare le controparti in categorie per garantire che controparti sufficientemente simili siano assoggettate all'obbligo di compensazione a decorrere dalla stessa data.

(5)

Una prima categoria dovrebbe includere le controparti sia finanziarie che non finanziarie che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti di almeno una delle CCP pertinenti e per almeno una delle categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all'obbligo di compensazione, poiché tali controparti hanno già esperienza con la compensazione dei derivati OTC su tassi di interesse e hanno già stabilito i collegamenti con le CCP pertinenti per compensare almeno una di tali categorie. In questa prima categoria dovrebbero essere incluse anche le controparti non finanziarie che sono partecipanti diretti, in quanto la loro esperienza e preparazione in materia di compensazione centrale è paragonabile a quella delle controparti finanziarie ivi incluse.

(6)

Una seconda e una terza categoria dovrebbero comprendere le controparti finanziarie non incluse nella prima categoria, raggruppate secondo i livelli di capacità giuridica e operativa con derivati OTC. Il livello di attività in derivati OTC dovrebbe servire come base per differenziare il livello di capacità giuridica e operativa delle controparti finanziarie; dovrebbe pertanto essere stabilita una soglia quantitativa per distinguere tra la seconda e la terza categoria sulla base dell'importo nozionale medio aggregato a fine mese dei derivati non compensati a livello centrale. Tale soglia dovrebbe essere fissata a un livello appropriato che consenta di differenziare i piccoli partecipanti al mercato e di rappresentare allo stesso tempo un livello significativo di rischio nella seconda categoria. Al fine di migliorare la convergenza normativa e limitare i costi di conformità per le controparti, la soglia dovrebbe essere altresì allineata a quella concordata a livello internazionale in relazione agli obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. Come nel caso delle norme internazionali, mentre la soglia si applica in generale a livello di gruppo, in considerazione dei potenziali rischi condivisi esistenti all'interno del gruppo, per i fondi di investimento essa dovrebbe applicarsi separatamente per ciascun fondo, poiché le passività di un fondo non sono di solito influenzate dalle passività degli altri fondi o del loro gestore degli investimenti. La soglia dovrebbe pertanto essere applicata separatamente per ciascun fondo di investimento, purché in caso di insolvenza o di fallimento ciascun fondo costituisca un aggregato di attività completamente separato e isolato che non è assistito da garanzia reale o personale né sostenuto da altri fondi di investimento o dal gestore degli investimenti.

(7)

Taluni fondi di investimento alternativi (FIA) non rientrano nella definizione di controparti finanziarie ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, sebbene dispongano di un grado di capacità operativa con i contratti derivati OTC simile a quello dei FIA rientranti nella definizione. Pertanto i FIA classificati come controparti non finanziarie dovrebbero essere inclusi nelle stesse categorie di controparti dei FIA classificati come controparti finanziarie.

(8)

La quarta categoria dovrebbe comprendere le controparti non finanziarie non incluse nelle altre categorie a causa dell'esperienza e capacità operativa più limitate con i derivati OTC e con la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.

(9)

La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla prima categoria dovrebbe tener conto del fatto che esse potrebbero non avere le necessarie connessioni preesistenti con le controparti centrali per tutte le categorie soggette all'obbligo di compensazione. Le controparti appartenenti a questa categoria costituiscono inoltre il punto di accesso alla compensazione per le controparti che non sono partecipanti diretti, visto che si prevede un aumento considerevole della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione. Infine, questa prima categoria di controparti costituisce una porzione significativa del volume di derivati OTC su tassi di interesse già compensati, e il volume delle operazioni da compensare aumenterà sensibilmente dopo la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione di cui al presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere fissato a 6 mesi il periodo di tempo ragionevole a disposizione delle controparti appartenenti alla prima categoria per prepararsi a compensare categorie supplementari, gestire l'aumento della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti e adeguarsi all'incremento dei volumi di operazioni da compensare.

(10)

La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla seconda e alla terza categoria dovrebbe tener conto del fatto che la maggior parte di esse avrà accesso a una controparte centrale diventando cliente o cliente indiretto di un partecipante diretto. Questo processo può richiedere tra 12 e 18 mesi, in funzione della capacità giuridica e operativa delle controparti e del loro livello di preparazione per quanto riguarda la conclusione degli accordi con i partecipanti diretti necessari per la compensazione dei contratti.

(11)

La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla quarta categoria dovrebbe tenere conto della loro capacità giuridica e operativa e della loro esperienza più limitata con i derivati OTC e la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.

(12)

Per i contratti derivati OTC conclusi tra una controparte stabilita in un paese terzo e un'altra stabilita nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo, incluse integralmente nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, dovrebbe essere prevista una data differita per l'applicazione dell'obbligo di compensazione. L'applicazione differita dovrebbe garantire che tali contratti non siano soggetti all'obbligo di compensazione per un periodo di tempo limitato in assenza di atti di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardanti i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento e la giurisdizione in cui è stabilita la controparte esterna all'Unione europea. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di verificare in anticipo che le controparti che concludono tali contratti appartengano allo stesso gruppo e soddisfino le altre condizioni per le operazioni infragruppo di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

A differenza dei derivati OTC le cui controparti sono controparti non finanziarie, per i contratti derivati OTC le cui controparti sono controparti finanziarie il regolamento (UE) n. 648/2012 richiede l'applicazione dell'obbligo di compensazione se i contratti sono stati conclusi dopo la notifica all'ESMA successiva all'autorizzazione di una controparte centrale a compensare una determinata categoria di derivati OTC, ma prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, purché ciò sia giustificato dalla durata residua dei contratti alla data di decorrenza dell'obbligo. L'applicazione dell'obbligo di compensazione a tali contratti dovrebbe perseguire l'obiettivo di assicurare l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012. Essa dovrebbe servire a garantire la stabilità finanziaria e la riduzione del rischio sistemico, nonché la parità delle condizioni di concorrenza per i partecipanti al mercato quando una categoria di contratti derivati OTC è dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione. La durata residua minima dovrebbe pertanto essere fissata a un livello che garantisca il conseguimento di tali obiettivi.

(14)

Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti non possono prevedere se i contratti derivati OTC da loro conclusi saranno soggetti all'obbligo di compensazione alla data di decorrenza dell'obbligo. Questa incertezza ha un impatto significativo sulla capacità dei partecipanti al mercato di determinare esattamente i prezzi dei contratti derivati OTC da loro conclusi, in quanto i contratti compensati a livello centrale sono soggetti ad un altro regime di garanzia rispetto a quelli non compensati a livello centrale. Imporre la compensazione anticipata dei contratti derivati OTC conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a prescindere dalla loro durata residua alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, potrebbe limitare la capacità delle controparti di coprire adeguatamente i rischi di mercato, e di conseguenza influire sul funzionamento del mercato e la stabilità finanziaria o impedire alle controparti di esercitare le attività consuete coprendole con altri mezzi adeguati.

(15)

Inoltre, i contratti derivati OTC conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione fino a quando le controparti di tali contratti possano determinare la categoria cui appartengono, possano appurare se siano soggette all'obbligo di compensazione per un determinato contratto, comprese le operazioni infragruppo, e possano attuare le disposizioni necessarie per concludere tali contratti tenendo conto dell'obbligo di compensazione. Al fine di preservare il corretto funzionamento e la stabilità del mercato, nonché la parità delle condizioni di concorrenza tra le controparti, è pertanto opportuno considerare che tali contratti non debbano essere soggetti all'obbligo di compensazione, a prescindere dalla loro durata residua.

(16)

I contratti derivati OTC stipulati dopo la notifica all'ESMA successiva all'autorizzazione di una controparte centrale a compensare una determinata categoria di derivati OTC, ma prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione quando non sono significativamente rilevanti per il rischio sistemico, o quando assoggettare tali contratti all'obbligo di compensazione potrebbe altrimenti mettere a repentaglio l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012. Il rischio di credito di controparte connesso ai contratti derivati OTC su tassi di interesse con scadenze più lunghe permane nel mercato per un periodo più lungo rispetto a quello legato ai contratti derivati OTC su tassi di interesse con durate residue brevi. Introdurre l'obbligo di compensazione per i contratti con durata residua breve imporrebbe alle controparti un onere sproporzionato rispetto all'attenuazione del livello di rischio. Inoltre, i derivati OTC su tassi di interesse con brevi durate residue rappresentano una quota relativamente modesta del mercato complessivo e quindi una quota relativamente modesta del rischio sistemico totale connesso a tale mercato. Le durate residue minime dovrebbero pertanto essere fissate a un livello tale da assicurare che i contratti con una durata residua non superiore a pochi mesi non siano soggetti all'obbligo di compensazione.

(17)

Le controparti appartenenti alla terza categoria sopportano una quota relativamente limitata del rischio sistemico complessivo e hanno un grado inferiore di capacità giuridica e operativa con i derivati OTC rispetto alle controparti appartenenti alla prima e alla seconda categoria. Elementi essenziali dei contratti derivati OTC, compresa la determinazione dei prezzi dei derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione e conclusi prima della decorrenza di tale obbligo, dovranno essere adattati entro breve termine, al fine di incorporarvi la compensazione che avrà luogo soltanto diversi mesi dopo la conclusione del contratto. Questo processo di compensazione anticipata comporta importanti adeguamenti del modello di determinazione del prezzo e modifiche della documentazione di tali contratti derivati OTC. Le controparti appartenenti alla terza categoria hanno una capacità molto limitata di integrare la compensazione anticipata nei loro contratti derivati OTC. Imporre la compensazione dei contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione per tali controparti potrebbe quindi limitare la capacità delle controparti di coprire adeguatamente i rischi, e influire sul funzionamento e la stabilità del mercato o impedire alle controparti di esercitare le consuete attività se non possono continuare a coprirle. I contratti derivati OTC stipulati da controparti appartenenti alla terza categoria prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione non dovrebbero pertanto essere assoggettati all'obbligo di compensazione.

(18)

I contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo possono inoltre essere esentati dall'obbligo di compensazione, purché siano soddisfatte determinate condizioni, al fine di non limitare l'efficienza dei processi di gestione del rischio infragruppo e, di conseguenza, di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012. Le operazioni infragruppo che soddisfano talune condizioni e che sono concluse prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per tali operazioni non dovrebbero pertanto essere assoggettate all'obbligo di compensazione.

(19)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(20)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione

1.   Le categorie di derivati over-the-counter (OTC) di cui all'allegato I sono soggette all'obbligo di compensazione.

2.   Le categorie di derivati OTC di cui all'allegato I non includono i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite, a condizione che tali contratti soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a)

sono utilizzati esclusivamente per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta del gruppo di copertura in relazione alle obbligazioni garantite;

b)

sono registrati nel gruppo di copertura delle obbligazioni garantite conformemente alla legislazione nazionale in materia di obbligazioni garantite;

c)

non terminano in caso di risoluzione o insolvenza dell'emittente delle obbligazioni garantite o del gruppo di copertura;

d)

la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo nel caso in cui la controparte del derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite sia la parte insolvente o interessata ovvero rinunci al trattamento pari-passu;

e)

le obbligazioni garantite sono conformi ai requisiti dell'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sono soggette ad un obbligo regolamentare di collateralizzazione di almeno il 102 %.

Articolo 2

Categorie di controparti

1.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:

a)

categoria 1, comprendente le controparti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento o all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (4)], di almeno una delle controparti centrali autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;

b)

categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:

i)

controparti finanziarie;

ii)

fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che sono controparti non finanziarie;

c)

categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti né alla categoria 1 né alla categoria 2 che sono:

i)

controparti finanziarie;

ii)

fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;

d)

categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti né alla categoria 1 né alla categoria 2 né alla categoria 3.

2.   Ai fini del calcolo della media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione del gruppo, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inclusi tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, compresi i forwards su tassi di cambio, gli swaps e gli swaps su valute.

3.   Se le controparti sono fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la soglia di 8 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si applica individualmente a livello di fondo.

Articolo 3

Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione

1.   Per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato I, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a)

9 febbraio 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 1;

b)

9 luglio 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 2;

c)

9 febbraio 2018 per le controparti appartenenti alla categoria 3;

d)

9 luglio 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 4.

Quando un contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per il contratto è la data più lontana.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato I e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

a)

9 luglio 2019, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione; oppure

b)

la data più lontana tra le seguenti, nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

i)

60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

ii)

la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.

La deroga si applica solo se le controparti soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la controparte stabilita in un paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;

b)

la controparte stabilita nell'Unione è:

i)

una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria; oppure

ii)

una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;

c)

entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;

d)

entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;

e)

la controparte stabilita nell'Unione ha comunicato per iscritto all'autorità competente che le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte e, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente ha confermato che tali condizioni sono soddisfatte.

Articolo 4

Durata residua minima

1.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 1, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è di:

a)

15 anni per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 di cui all'allegato I;

b)

3 anni per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella 2 di cui all'allegato I;

c)

6 mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato I.

2.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 2, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è di:

a)

15 anni per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 di cui all'allegato I;

b)

3 anni per i contratti stipulati o novati prima del 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella 2 di cui all'allegato I;

c)

6 mesi per i contratti stipulati o novati a partire dal 9 ottobre 2016 che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato I.

3.   Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione è di:

a)

15 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 di cui all'allegato I;

b)

3 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 2 di cui all'allegato I.

4.   Quando un contratto è concluso tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse o tra due controparti finanziarie che partecipano a operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la durata residua minima da prendere in considerazione ai fini del presente articolo è la durata residua applicabile più lunga.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

(5)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).


ALLEGATO

Categorie di derivati OTC su tassi d'interesse soggette all'obbligo di compensazione

Tabella 1

Categorie di Fixed-To-Float interest rate swaps

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

C.1.1

Fixed- to-Float

NIBOR

NOK

28D-10Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

C.1.2

Fixed- to-Float

WIBOR

PLN

28D-10Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

C.1.3

Fixed- to-Float

STIBOR

SEK

28D-15Y

Valuta unica

No

Costante o variabile


Tabella 2

Categorie di forward rate agreements

id

Tipo

Indice di riferimento

Valuta di regolamento

Scadenza

Tipo di valuta di regolamento

Facoltatività

Tipo nozionale

C.2.1

FRA

NIBOR

NOK

3D-2Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

C.2.2

FRA

WIBOR

PLN

3D-2Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

C.2.3

FRA

STIBOR

SEK

3D-3Y

Valuta unica

No

Costante o variabile


20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/11


REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2016

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene due elenchi di sostanze pericolose che sono oggetto di classificazione e etichettatura armonizzate. La tabella 3.1 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2).

(2)

Poiché con effetto dal 1o giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è stata abrogata, la tabella 3.2 dell'allegato VI, parte 3, dovrebbe essere soppressa. Tuttavia, al fine di facilitare la transizione alla piena applicabilità del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale soppressione dovrebbe prendere effetto solo dal 1o giugno 2017.

(3)

Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove, aggiornate o abrogate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri elaborati su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment, nel prosieguo «RAC») dell'ECHA, nonché dei commenti ricevuti dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

(4)

Per quanto riguarda la sostanza «piombo», nel suo parere scientifico del 5 dicembre 2013 il RAC propone di qualificarla come tossica per la riproduzione di categoria 1 A. Tuttavia, a causa della mancanza di certezza riguardo la biodisponibilità del piombo in forma massiva, occorre distinguere tra forma massiva (particelle di dimensioni maggiori o uguali a 1 mm) e polvere (particelle di dimensioni inferiori a 1 mm). È pertanto opportuno introdurre un limite di concentrazione specifico (SCL) di ≥ 0,03 % per la polvere e un limite di concentrazione generico (GCL) di ≥ 0,3 % per la forma massiva.

(5)

Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

Non è necessario conformarsi alle nuove classificazioni armonizzate immediatamente, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adattare e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per le sostanze come quelle di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1)

l'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento;

2)

nell'allegato VI, la tabella 3.2. è soppressa.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o marzo 2018.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o giugno 2017.

3.   In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, prima del 1o marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificata:

a)

le voci corrispondenti ai numeri di indice 607-331-00-5 e 609-066-00-0 sono soppresse;

b)

le voci corrispondenti ai numeri di indice 006-035-00-8, 029-002-00-X, 602-020-00-0, 602-033-00-1, 603-055-00-4, 604-030-00-0, 604-092-00-9, 605-013-00-0, 605-022-00-X, 606-014-00-9, 606-021-00-7, 607-056-00-0, 607-059-00-7, 607-157-00-X, 607-172-00-1, 607-375-00-5, 607-623-00-2, 613-166-00-X, 613-121-00-4, 616-011-00-4, 616-037-00-6 e 616-207-00-X sono sostituite, rispettivamente, dalle voci riportate di seguito:

Numero della sostanza

Dati di identificazione internazionale

Numero CE

Numero CAS

Classificazione

Etichettatura

Limiti di concentrazione specifici, fattori M

Note

Codici di classe e di categoria di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo

Pittogrammi, codici di avvertenza

Codici di indicazioni di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo supplementari

«006-035-00-8

pirimicarb (ISO); 2-(dimetilamino)-5,6-dimetilpirimidin-4-yl dimetilcarbammato

245-430-1

23103-98-2

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H351

H331

H301

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H331

H301

H317

H410

 

M = 10

M = 100»

 

«029-002-00-X

ossido di dirame

ossido di rame (I)

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

M = 100»

 

«602-020-00-0

1,2-dicloropropano

dicloropropano (dicloruro di propilene)

201-152-2

78-87-5

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

H225

H350

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H332

H302»

 

 

 

«602-033-00-1

clorobenzene

203-628-5

108-90-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H226

H332

H315

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H332

H315

H411»

 

 

 

«603-055-00-4

ossido di propilene;

1,2-epossipropano; metilossirano

200-879-2

75-56-9

Flam. Liq. 1

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H224

H350

H340

H331

H311

H302

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H224

H350

H340

H331

H311

H302

H335

H319»

 

 

 

«604-030-00-0

bisfenolo A;

4,4′-isopropilidendifenolo

201-245-8

80-05-7

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H360F

H335

H318

H317

GHS08

GHS05 GHS07

Dgr

H360F

H335

H318

H317»

 

 

 

«604-092-00-9

fenolo, dodecil-, ramificato; [1]

fenolo, 2-dodecil-, ramificato; [2]

fenolo, 3-dodecil-, ramificato; [3]

fenolo, 4-dodecil-, ramificato; [4]

fenolo, (tetrapropenil) derivati [5]

310-154-3 [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

121158-58-5 [1]

[2]

[3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

Repr. 1B

Skin Corr.

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H360F

H314

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H360F

H314

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«605-013-00-0

cloralosio (INN);

(R)-1,2-O-(2,2,2-tricloroetilidene)-α-D-glucofuranoso; glucocloralosio; anidroglucocloralio

240-016-7

15879-93-3

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H336

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H336

H410

 

M = 10

M = 10

«605-022-00-X

glutarale; glutaraldeide;

1,5-pentandiale

203-856-5

111-30-8

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Skin Corr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H330

H301

H335

H314

H334

H317

H400

H411

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H335

H314

H334

H317

H410

EUH071

STOT SE 3; H335: 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 1»

 

«606-014-00-9

clorofacinone (ISO);

2-[(4-clorofenil)(fenil)acetil]-1H-indene-1,3(2H)-dione

223-003-0

3691-35-8

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (sangue): C ≥ 0,1 %

STOT RE 2; H373 (sangue):

0,01 % ≤ C < 0,1 %

M = 1

M = 1»

 

«606-021-00-7

N-metil-2-pirrolidone; 1-metil-2-pirrolidone

212-828-1

872-50-4

Repr. 1B

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H360D***

H335

H315

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D***

H335

H315

H319

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %»

 

«607-056-00-0

warfarin (ISO);

4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-cromen-2-one; [1]

(S)-4-idrossi-3-(3-oxo-1- fenilbutil)-2-benzopirone; [2]

(R)-4-idrossi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2-benzopirone [3]

201-377-6

[1]

226-907-3

[2]

226-908-9

[3]

81-81-2 [1]

5543-57-7

[2]

5543-58-8

[3]

Repr. 1 A

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 2

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H411

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H411

 

Repr. 1 A; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (sangue): C ≥ 0,5 %

STOT RE 2; H373 (sangue): 0,05 % ≤ C < 0,5 %»

 

«607-059-00-7

coumatetralil (ISO); 4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina

227-424-0

5836-29-3

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H311

H300

H372 (sangue)

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H311

H300

H372 (sangue)

H410

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (sangue): C ≥ 1,0 %

STOT RE 2; H373 (sangue) 0,1 % ≤ C < 1,0 %

M = 10»

 

«607-157-00-X

difenacum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossicoumarina

259-978-4

56073-07-5

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (sangue): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (sangue):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 10

M = 10»

 

«607-172-00-1

brodifacoum (ISO);

4-idrossi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)coumarina

259-980-5

56073-10-0

Repr. 1 A

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H410

 

Repr. 1 A; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (sangue): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (sangue):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 10

M = 10»

 

«607-375-00-5

flocoumafen (ISO); massa di reazione di: cis-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro- 3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)coumarina e trans-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)coumarina

421-960-0

90035-08-8

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (sangue): C ≥ 0,05 %

STOT RE 2; H373 (sangue):

0,005 % ≤ C < 0,05 %

M = 10

M = 10»

 

«607-623-00-2

diisobutilftalato

201-553-2

84-69-5

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df»

 

 

 

«613-166-00-X

flumioxazin (ISO);

2-[7-fluoro-3-osso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-diidro-2H-1,4-benzoxazina-6-il]-4,5,6,7-tetraidro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione

103361-09-7

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 »

 

«613-121-00-4

chlorsulfuron (ISO); 2-cloro-N-[[(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2- il)amino]carbonil]benzenesulfonammide

265-268-5

64902-72-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 100»

 

«616-011-00-4

N,N-dimetilacetammide

204-826-4

127-19-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

H360D***

H332

H312

GHS08

GHS07

Dgr

H360D***

H332

H312»

 

 

 

«616-037-00-6

acetocloro (ISO); 2-cloro-N-(etossimetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetammide

251-899-3

34256-82-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H335

H373 (reni)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361f

H332

H335

H373 (reni)

H315

H317

H410

 

M = 1 000

M = 100»

 

«616-207-00-X

poliesametilene biguanide cloridrato;

PHMB

32289-58-0

27083-27-8

Carc. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H330

H302

H372 (vie respiratorie) (inalazione)

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H330

H302

H372 (vie respiratorie) (inalazione)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10»

 

c)

Le voci seguenti sono riportate secondo l'ordine dei numeri di indice:

Numero della sostanza

Dati di identificazione internazionale

Numero CE

Numero CAS

Classificazione

Etichettatura

Limiti di concentrazione specifici, fattori M

Note

Codici di classe e di categoria di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo

Pittogrammi, codici di avvertenza

Codici di indicazioni di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo supplementari

«005-020-00-3

ottaborato di disodio anidro; [1]

ottaborato di disodio tetraidrato [2]

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD»

 

 

 

«014-046-00-4

microfibre di vetro E in composizioni rappresentative; [Fibre di alluminosilicato di calcio con orientamento casuale, con le seguenti composizioni rappresentative (% in peso): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Metodo di fabbricazione: generalmente prodotte tramite attenuazione di fiamma e rotazione centrifuga. (Possono essere presenti bassi tenori di singoli elementi ulteriori; l'elenco dei metodi di fabbricazione non esclude l'innovazione).]

Carc. 1B

H350i

GHS08

Dgr

H350i

 

 

«014-047-00-X

microfibre di vetro in composizioni rappresentative; [Fibre di alluminosilicato di calcio con orientamento casuale, con le seguenti composizioni (% in peso): SiO2 55,0-60,0 %, Al2O3 4,0-7,0 %, B2O3 8,0-11,0 %, ZrO2 0,0-4,0 %, Na2O 9,5-13,5 %, K2O 0,0-4,0 %, CaO 1,0-5,0 %, MgO 0,0-2,0 %, Fe2O3 < 0,2 %, ZnO 2,0-5,0 %, BaO 3,0-6,0 %, F2 < 1,0 %. Metodo di fabbricazione: generalmente prodotte tramite attenuazione di fiamma e rotazione centrifuga. (Possono essere presenti bassi tenori di singoli elementi ulteriori; l'elenco dei metodi di fabbricazione non esclude l'innovazione).]

Carc. 2

H351 (inalazione)

GHS08

Wng

H351 (inalazione)

 

 

«029-015-00-0

tiocianato di rame

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10»

 

«029-016-00-6

ossido di rame (II)

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100»

 

«029-017-00-1

triidrossocloruro di dirame

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

M = 10»

 

«029-018-00-7

esaidrossosolfato di tetrarame [1]

esaidrossosolfato idrato di tetrarame [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10»

 

«029-019-01-X

fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico)

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

M = 10»

 

«029-020-00-8

carbonato di rame(II)--idrossido di rame(II) (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

M = 10»

 

«029-021-00-3

diidrossido di rame;

idrossido di rame (II)

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

M = 10»

 

«029-022-00-9

poltiglia bordolese;

prodotti di reazione del solfato di rame con diidrossido di calcio

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

M = 10»

 

«029-023-00-4

solfato di rame pentaidrato

231-847-6

7758-99-8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

M = 10»

 

«082-013-00-1

polvere di piombo;

[diametro delle particelle < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1 A

Lact.

H360FD

H362

GHS08

Dgr

H360FD

H362

 

Repr. 1 A; H360D: C ≥ 0,03 %»

 

«082-014-00-7

piombo massivo;

[diametro delle particelle < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1 A

Lact.

H360FD

H362

GHS08

Dgr

H360FD

H362»

 

 

 

«605-040-00-8

idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (INCI); massa di reazione di 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide e 3-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide; [1]

4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide; [2]

3-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide [3]

- [1]

250-863-4 [2]

-257-187-9 [3]

130066-44-3 [1]

31906-04-4 [2]

51414-25-6 [3]

Skin Sens. 1 A

H317

GHS07

Wng

H317»

 

 

 

«607-716-00-8

bromadiolone (ISO); 3-[3--(4′-bromobifenil-4-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2H-cromen-2-one

249-205-9

28772-56-7

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (sangue): C ≥ 0,005 % STOT RE 2; H373 (sangue):

0,0005 % ≤ C < 0,005 %

M = 1

M = 1»

 

«607-717-00-3

difetialone (ISO);

3-[3--(4′-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetraidronaftalen-1-il]-4-idrossi-2H-1-benzotiopiran-2-one

104653-34-1

Repr. 1B

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

Acute Tox. 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H330

H310

H300

H372 (sangue)

H410

EUH070

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 0,003 %

STOT RE 1; H372 (sangue): C ≥ 0,02 % STOT RE 2; H373 (sangue):

0,002 % ≤ C < 0,02 %

M = 100

M = 100»

 

«607-718-00-9

acido perfluorononan-1-oico [1] e i suoi sali di sodio [2] e ammonio [3]

206-801-3 [1]

[2]

[3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

H351

H360Df

H362

H332

H302

H372 (fegato, timo, milza)

H318

GSH08

GSH07

GHS05

Dgr

H351

H360Df

H362

H332

H302

H372 (fegato, timo, milza)

H318»

 

 

 

«607-719-00-4

dicicloesilftalato

201-545-9

84-61-7

Repr. 1B

Skin Sens. 1

H360D

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H317»

 

 

 

«608-067-00-3

3,7-dimetilotta-2,6-dienenitrile

225-918-0

5146-66-7

Muta. 1B

H340

GHS08

Dgr

H340»

 

 

 

«612-288-00-0

bupirimato (ISO);

5-butil-2-etilamino-6-metilpirimidin-4-il dimetilsolfamato

255-391-2

41483-43-6

Carc. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H351

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H317

H410

 

M = 1»

 

«612-289-00-6

triflumizolo (ISO);

(1E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propossietanamina

68694-11-1

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H373 (fegato)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H373 (fegato)

H317

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«616-218-00-X

benzovindiflupir (ISO); N-[9-(diclorometilene)-1,2,3,4-tetraidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carbossiammide

1072957-71-1

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«616-219-00-5

fluopyram (ISO); N-{2-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]etil}-2-(trifluorometil)benzammide

658066-35-4

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411»

 

 

 

«616-220-00-0

pencicuron (ISO); 1-[(4-clorofenil)metil]-1-ciclopentil-3-fenilurea

266-096-3

66063-05-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«617-023-00-2

ter-butil idroperossido

200-915-7

75-91-2

Muta. 2

H341

GHS08

Wng

H341»

 

 

 


20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1180 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

176,8

ZZ

176,8

0709 93 10

TR

136,5

ZZ

136,5

0805 50 10

AR

192,3

BO

223,6

CL

165,8

UY

201,2

ZA

173,2

ZZ

191,2

0808 10 80

AR

145,6

BR

89,8

CL

133,9

CN

114,1

NZ

145,1

US

117,0

UY

72,1

ZA

116,0

ZZ

116,7

0808 30 90

AR

109,0

CL

120,7

NZ

155,4

ZA

124,7

ZZ

127,5

0809 10 00

TR

193,0

ZZ

193,0

0809 29 00

TR

280,8

ZZ

280,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1181 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2016 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2016 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 luglio 2016 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

PARTE A

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017

(in kg)

1

09.4211

0,301205

2

09.4212

0,611629

4 A

09.4214

0,345662

09.4251

0,423730

09.4252

2 836 412

6 A

09.4216

0,308928

09.4260

0,341882

7

09.4217

32 748 800

8

09.4218

6 957 600

PARTE B

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017

(in kg)

5 A

09.4215

0,513183

09.4254

0,623692

09.4255

2,840922

09.4256

3 545 002


DECISIONI

20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/31


DECISIONE (PESC) 2016/1182 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa allo statuto del personale dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2014/75/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, sull'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (1), e in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma,

vista la raccomandazione del direttore dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza («Istituto») è un'agenzia dell'Unione europea, associata alle organizzazioni coordinate. Lo statuto del personale dell'Istituto dovrebbe essere adattato all'evoluzione dell'Istituto stesso e del quadro normativo generale delle norme relative al personale in vigore nelle organizzazioni coordinate. Occorre pertanto riesaminarlo.

(2)

Il regolamento del personale dell'Istituto, adottato dal Consiglio il 21 dicembre 2001 (2) e modificato dal direttore con il parere conforme del consiglio di amministrazione il 15 giugno 2005 (3), dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento del personale dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza, adottato dal Consiglio il 21 dicembre 2001 e modificato dal direttore con il parere conforme del consiglio di amministrazione il 15 giugno 2005, è abrogato e sostituito dallo statuto allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 41 del 12.2.2014, pag. 13.

(2)  GU L 39 del 9.2.2002, pag. 18.

(3)  GU L 235 del 12.9.2005, pag. 1.


ALLEGATO

STATUTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI STUDI SULLA SICUREZZA

INDICE

PREAMBOLO

Articolo 1

Ambito di applicazione

TITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I DIPENDENTI

Articolo 2

 

1.

Autorità

2.

Condotta

3.

Responsabilità finanziaria

4.

Sicurezza

5.

Assistenza e indennizzo

6.

Diritti di proprietà

7.

Attività esterne

8.

Candidatura a cariche pubbliche o politiche

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI AGENTI CONTRATTUALI

CAPITOLO I

PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Articolo 3

 

CAPITOLO II

ASSUNZIONE E DURATA DELLA NOMINA

Articolo 4

Assunzione

Articolo 5

Limiti di età di servizio

Articolo 6

Visita medica

Articolo 7

Nomina

1.

Contratti

2.

Periodo di prova

3.

Cessazione del contratto

4.

Indennità per perdita del posto di lavoro

5.

Riduzione del preavviso di risoluzione

CAPITOLO III

STIPENDI E INDENNITÀ

Articolo 8

Disposizioni generali

Articolo 9

Stipendio base

Articolo 10

Indennità di dislocazione

Articolo 11

Assegno di famiglia e indennità sociali

1.

Disposizioni generali

2.

Assegno di famiglia

3.

Assegno per figli e altre persone a carico

4.

Indennità scolastica

5.

Assegno per figli o persone a carico con disabilità

6.

Indennità di locazione

Articolo 12

Indennità di supplenza

Articolo 13

Indennità di prima sistemazione

1.

Ammissibilità

2.

Importo di base dell'indennità

3.

Complemento per persone a carico

4.

Complemento per la mobilità

5.

Corresponsione dell'indennità

Articolo 14

Trattenute

1.

Imposta interna

2.

Contributi al regime pensionistico

3.

Contributi per prestazioni sociali

4.

Contributi all'assicurazione complementare

Articolo 15

Anticipi e rimborsi di anticipi sullo stipendio

CAPITOLO IV

SPESE DI VIAGGIO

Articolo 16

Prima sistemazione e partenza

Articolo 17

Spese di trasloco

Articolo 18

Missioni

CAPITOLO V

FUNZIONAMENTO INTERNO

Articolo 19

Orario di lavoro

Articolo 20

Lavoro a tempo parziale

Articolo 21

Giorni festivi

Articolo 22

Congedo

1.

Congedo ordinario

2.

Congedo non retribuito

3.

Malattia, maternità, paternità, congedo parentale e altri congedi straordinari

Articolo 23

Congedo nel paese d'origine

CAPITOLO VI

RAPPORTO DI VALUTAZIONE E PROMOZIONE

Articolo 24

Disposizioni generali

Articolo 25

Procedura

Articolo 26

Conseguenze e seguito dei rapporti di valutazione

CAPITOLO VII

AZIONI DISCIPLINARI

Articolo 27

 

CAPITOLO VIII

RICORSI E COMMISSIONE DI RICORSO

Articolo 28

 

CAPITOLO IX

REGIME PENSIONISTICO

Articolo 29

 

CAPITOLO X

DISTACCO DEGLI AGENTI CONTRATTUALI DELL'ISTITUTO

Articolo 30

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PERSONALE TEMPORANEO

Articolo 31

Disposizioni generali

Articolo 32

Contratti

Articolo 33

Retribuzione

Articolo 34

Disposizioni particolari

1.

Spese di prima sistemazione e di partenza

2.

Congedo

TITOLO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ESPERTI E AI TIROCINANTI

Articolo 35

 

TITOLO V

RAPPRESENTANZA DEI DIPENDENTI

Articolo 36

 

ALLEGATO I

INDENNITÀ PER PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

ALLEGATO II

INDENNITÀ DI DISLOCAZIONE

ALLEGATO III

FIGLI E ALTRE PERSONE A CARICO

ALLEGATO IV

PERSONE A CARICO CON DISABILITÀ

ALLEGATO V

INDENNITÀ DI LOCAZIONE

ALLEGATO VI

SPESE DI VIAGGIO E DI TRASLOCO

ALLEGATO VII

SPESE DI MISSIONE

ALLEGATO VIII

CONGEDO DI MALATTIA, CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ, CONGEDO PARENTALE E ALTRI CONGEDI STRAORDINARI

ALLEGATO IX

NORME SULLE INDAGINI AMMINISTRATIVE NONCHÈ SUI PROCEDIMENTI E SULLE MISURE DISCIPLINARI

ALLEGATO X

COMMISSIONE DI RICORSO

STATUTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI STUDI SULLA SICUREZZA

PREAMBOLO

L'Istituto per gli studi sulla sicurezza è un'agenzia dell'Unione europea, associata alle organizzazioni coordinate.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente statuto del personale si applica al personale a contratto dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza («Istituto»), salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione per quanto riguarda il personale fuori grado (il direttore).

2.   Ai fini di tale statuto del personale il termine «agente» contempla le seguenti persone fisiche:

a)

personale titolare di un contratto con l'Istituto e che occupa un posto a bilancio figurante nella tabella dei posti a bilancio allegata ogni anno al bilancio dell'Istituto («agenti contrattuali»); e

b)

personale temporaneo titolare di un contratto con l'Istituto.

Gli esperti nominati ad hoc e i tirocinanti non sono dipendenti dell'Istituto e sono oggetto di disposizioni specifiche, riportate nel titolo IV.

3.   La tabella degli agenti contrattuali allegata al bilancio dell'Istituto indica il numero di posti per ciascuna categoria e grado.

I posti di agente contrattuale hanno per oggetto compiti fondamentali dell'Istituto e compiti di natura permanente.

4.   Nel presente statuto del personale, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende fatto altresì a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.

5.   Se del caso, il direttore deve stabilire e norme di attuazione che prevedono disposizioni dettagliate per l'esecuzione del presente statuto del personale. Il consiglio di amministrazione è debitamente informato prima che siano adottate tali norme di attuazione.

Il direttore può delegare parte della sua autorità e la firma per l'amministrazione corrente relativa a questioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente statuto del personale..

TITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I DIPENDENTI

Articolo 2

I dipendenti sono soggetti all'autorità del direttore a cui rispondono nell'esecuzione delle loro funzioni, che si impegnano a esercitare con la massima scrupolosità e conscienziosità.

I dipendenti esercitano le loro funzioni e conformano la loro condotta tenendo presente unicamente l'interesse dell'Istituto. Essi svolgono le funzioni che sono state loro affidate quali dipendenti dell'Istituto con la massima lealtà, discrezione e coscienza. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona esterna all'Istituto.

In ogni circostanza, i dipendenti conformano la loro condotta alla loro qualità di rappresentanti dell'Istituto. Si astengono da atti o attività che possano in qualunque modo compromettere la dignità della loro posizione o il buon nome dell'Istituto.

I dipendenti possono essere tenuti a risarcire l'Istituto, in parte o integralmente, di qualsiasi perdita finanziaria subita a causa della loro negligenza o della loro intenzionale inosservanza di un regolamento o di una procedura approvati dal consiglio di amministrazione o dal direttore.

La commissione di ricorso ha competenza sulle controversie che possano avere origine dalla presente disposizione.

a)

Dall'entrata in servizio, i dipendenti prendono conoscenza delle norme in materia di sicurezza dell'Istituto.

b)

A tutti i dipendenti, borsisti e tirocinanti, può essere richiesto un nulla osta di sicurezza per l'accesso a documenti classificati nell'esercizio delle loro funzioni. Il responsabile della sicurezza dell'Istituto rivolge tale richiesta alle autorità competenti.

In attesa del rilascio del nulla osta di sicurezza, il direttore può concedere un'autorizzazione temporanea per la trattazione di documenti classificati.

c)

I dipendenti informano immediatamente il responsabile della sicurezza di qualsiasi incidente nel caso dei presunto smarrimento o compromissione di un documento classificato.

L'Istituto presta assistenza ai dipendenti che, a motivo del loro incarico attuale delle loro funzioni presso l'Istituto e senza che vi sia colpa da parte loro, subiscono minacce, oltraggi, diffamazione o pregiudizi. Un indennizzo dei danni materiali subiti può essere concesso a condizione che:

a)

il dipendente non abbia causato i danni in questione, deliberatamente o per negligenza;

b)

il dipendente non abbia ottenuto o non possa ottenere riparazione per i danni subiti;

c)

il dipendente surroghi l'Istituto nei suoi diritti nei confronti di terzi, segnatamente delle compagnie di assicurazione.

Qualsiasi decisione a tale riguardo che possa comportare l'intervento o esborsi da parte dell'Istituto spetta al direttore, che dispone di un potere discrezionale di valutazione per quanto riguarda le circostanze del caso, la forma di assistenza e, all'occorrenza, l'indennizzo da concedere. Il consiglio di amministrazione è debitamente informato di tutte le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.

Tutti i diritti, compresi quelli di proprietà, d'autore e di brevetto, relativi a lavori compiuti da un agente nell'esercizio delle funzioni ufficiali spettano all'Istituto.

a)

I dipendenti non occupano alcun posto né altro impiego abituale o retribuito al di fuori dell'Istituto senza l'autorizzazione preliminare del direttore.

b)

Senza l'autorizzazione preliminare del direttore, i dipendenti non possono accettare da un governo o da altra fonte esterna all'Istituto onorificenze, decorazioni, favori, doni o compensi di qualsiasi natura, salvo per servizi resi, sia prima della nomina, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o altro servizio nazionale, e a motivo di tali servizi.

c)

I dipendenti si astengono da qualsiasi azione o dichiarazione pubblica o pubblicazione se tale azione, dichiarazione o pubblicazione è incompatibile con le funzioni o gli obblighi di un funzionario internazionale o se può coinvolgere la responsabilità morale o materiale dell'Istituto.

d)

I dipendenti non possono detenere direttamente o indirettamente interessi in un'impresa commerciale di natura tale da compromettere la loro indipendenza nello svolgimento delle funzioni presso l'Istituto.

e)

I compiti degli analisti senior comprendono lo stabilimento di relazioni con organi e persone esterne all'Istituto; gli analisti senior sono pertanto autorizzati a tenere lezioni, comunicare con i mass media e pubblicare, purché ottengano l'approvazione preliminare del direttore.

f)

Se il coniuge o il partner registrato del dipendente ha un'occupazione retribuita, quest'ultimo ne informa il direttore. Se la natura dell'occupazione dovesse risultare incompatibile con quella del dipendente e se lo stesso non è in grado di assumere l'impegno che l'occupazione cesserà entro un termine determinato, il direttore, previo colloquio con il dipendente e previa consultazione del comitato del personale, decide se il dipendente può mantenere il posto.

a)

I dipendenti che, per motivi personali, intendano candidarsi a una carica pubblica o politica lo notificano al direttore.

b)

I dipendenti candidatisi a una carica pubblica o politica sono posti in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data che dichiarano quale inizio della loro campagna elettorale.

c)

Qualora siano eletti, ai dipendenti è richiesta la risoluzione del contratto. Detta risoluzione non dà diritto all'indennità per perdita del posto di lavoro.

d)

Qualora non accettino la carica pubblica o politica, i dipendenti hanno diritto a essere reintegrati, alle stesse condizioni di grado e di anzianità o, per il personale temporaneo, di retribuzione, di cui beneficiavano alla data di inizio dell'aspettativa senza assegni.

e)

Il periodo di aspettativa senza assegni non è computato ai fini dell'anzianità e dei diritti pensionistici. Tuttavia, se l'agente contrattuale dimostra di non poter acquisire diritti pensionistici da un altro regime pensionistico, tale agente contrattuale può chiedere di continuare ad acquisire nuovi dirittipensionistici, purché versi la totalità dei contributi corrispondenti, suoi e a carico del datore di lavoro.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI AGENTI CONTRATTUALI

CAPITOLO I

Privilegi e immunità

Articolo 3

I privilegi e le immunità di cui godono gli agenti contrattuali sono loro attribuiti nell'interesse dell'Istituto e non per loro convenienza personale. Detti privilegi e immunità non li dispensano dall'assolvimento dei loro obblighi privati, né dall'osservanza delle pertinenti leggi o regolamenti di polizia nazionali.

Ogniqualvolta sorga una questione relativa a tali privilegi e immunità, l'agente contrattuale interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore. In caso di infrazione della legislazione locale, il direttore può decidere di levare i privilegi o le immunità se lo ritiene necessario.

CAPITOLO II

Assunzione e durata della nomina

Articolo 4

Assunzione

1.   Le offerte di lavoro sono fatte dal direttore, a eccezione di quella relativa al suo posto. L'Istituto è responsabile della pubblicazione dei posti vacanti.

2.   Gli agenti contrattuali sono nominati dal direttore in base al merito e mediante procedure di concorso eque e trasparenti.

3.   L'assunzione degli agenti contrattuali è limitata ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

4.   I candidati devono dimostrare una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua dell'Unione europea, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

5.   Gli agenti contrattuali cui si applica il presente statuto del personale sono inquadrati secondo le categorie e i gradi delle organizzazioni coordinate.

6.   Gli agenti contrattuali entrano in servizio al primo scatto del grado corrispondente al posto per cui sono stati selezionati. Il direttore può tuttavia concedere uno scatto superiore se le circostanze lo giustificano.

7.   Il direttore adotta le norme di attuazione del presente articolo.

Articolo 5

Limiti di età di servizio

Il limite di età di servizio è fissato alla fine del mese nel corso del quale l'agente raggiunge i 65 anni di età. Nell'interesse del servizio, il direttore può autorizzare proroghe fino a un massimo di dodici mesi supplementari.

Articolo 6

Visita medica

1.   Prima dell'assunzione, l'agente contrattuale è sottoposto a visita medica effettuata da un centro medico autorizzato dall'Istituto che attesti l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni richieste.

2.   Gli agenti contrattuali sono tenuti a sottoporsi annualmente a una visita medica di controllo.

3.   Il centro medico autorizzato dall'Istituto fornisce al direttore un parere tecnico laddove vi siano dubbi in merito all'idoneità dell'agente contrattuale a continuare a occupare il suo posto.

4.   In caso di parere medico negativo a seguito della visita medica di cui ai paragrafi 1 e 3, il candidato o l'agente contrattuale, entro 20 giorni dalla notifica di detto parere da parte dell'Istituto, può chiedere di sottoporre il caso per parere a una commissione medica composta da tre medici, di cui uno scelto dal direttore, uno dall'agente contrattuale e uno dagli altri due medici.

La commissione medica convoca il medico che ha fornito il parere negativo iniziale. Qualora la commissione medica confermi il risultato negativo dell'esame medico di cui:

a)

al paragrafo 1, il candidato corrisponde il 50 % degli onorari e delle spese accessorie;

b)

al paragrafo 3, l'Istituto cerca in primo luogo di destinare l'agente a un altro posto idoneo alle sue condizioni. Qualora ciò non sia possibile, l'Istituto risolve il contratto con un preavviso di sei mesi e la commissione di invalidità è convocata per accertare il diritto alla pensione di invalidità alle condizioni previste dal regime pensionistico.

Articolo 7

Nomina

I contratti hanno durata di tre anni. Il direttore può prorogare il contratto per un periodo analogo o per periodi prestabiliti più brevi. L'agente contrattuale è informato almeno sei mesi prima della scadenza se il suo contratto sarà prorogato per un nuovo periodo prestabilito.

Per gli analisti senior, il numero totale di contratti offerti non può superare un periodo complessivo di cinque anni. Per tutto il resto del personale, tale periodo complessivo è pari a nove anni. In casi eccezionali il direttore può, nell'interesse del servizio, prorogare il contratto oltre i nove anni stabiliti dallo statuto del personale, per un periodo inferiore a dodici mesi.

Se l'agente contrattuale ha già accumulato dieci anni di diritti pensionistici nel regime pensionistico delle organizzazioni coordinate entro il 1o agosto 2016, non si applica la limitazione relativamente al periodo complessivo dei contratti.

Se l'agente contrattuale ha un contratto in corso al 1o agosto 2016, e al temine di tale contratto avrà accumulato oltre nove anni di servizio ininterrotto presso l'Istituto, tale contratto è da considerarsi a tempo indeterminato al conseguimento di dieci anni di servizio ininterrotto.

a)

I contratti iniziali comportano un periodo di prova di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in servizio.

b)

Se, durante il periodo di prova, l'agente contrattuale è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, a svolgere le sue funzioni per almeno un mese, il direttore può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente al periodo di malattia o infortunio.

c)

Un mese prima del termine del periodo di prova è redatto un rapporto sulla capacità dell'agente contrattuale a svolgere le funzioni richieste per il posto, nonché sulla sua condotta ed efficienza in servizio. Tale rapporto è comunicato all'agente contrattuale.

d)

L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo posto è licenziato.

e)

In caso di manifesta inadeguatezza delle prestazioni dell'agente contrattuale in prova, il rapporto può essere redattoin qualsiasi momento del periodo di prova. Il rapporto è comunicato all'interessato.

g)

Sulla base del rapporto, il direttore può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque superare il periodo di prova.

h)

L'agente contrattuale licenziato durante il periodo di prova a seguito di un rapporto negativo non ha diritto all'indennità per perdita del posto di lavoro.

i)

Il periodo di prova fa parte integrante della durata del contratto iniziale ed è calcolato ai fini dell'anzianità e della pensione.

a)

L'Istituto può risolvere o non prorogare i contratti nei seguenti casi:

i)

alla data stabilita nel contratto;

ii)

a seguito della soppressione del posto a bilancio occupato dall'agente contrattuale, oppure se le funzioni connesse con il posto in questione sono modificate in modo tale che lo stesso agente non possieda più le qualifiche e l'esperienza necessarie per il posto;

iii)

per inadeguatezza professionale dell'agente contrattuale, debitamente constatata da due rapporti successivi entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 26, paragrafo 4;

iv)

per inidoneità fisica dell'agente contrattuale sopraggiunta durante il servizio e confermata dalla commissione di invalidità a norma dell'articolo 6, paragrafo 4;

v)

a seguito del ritiro dal consiglio di amministrazione dello Stato membro di cui l'agente contrattuale è cittadino;

vi)

a seguito del trasferimento della sede di servizio a più di 100 chilometri dal luogo in cui l'agente contrattuale è stato assunto e rifiuto dello stesso ad essere trasferito;

vii)

a seguito di un procedimento disciplinare che abbia accertato la colpa o la responsabilità dell'agente contrattuale secondo le modalità definite al capitolo VII.

Nei casi citati dal punto i) al punto vi), i contratti sono risolti o non prorogati con un preavviso di sei mesi, nel caso di cui al punto vii) con un mese di preavviso.

b)

Gli agenti contrattuali possono risolvere il contratto, con preavviso di tre mesi, senza alcun obbligo di motivazione.

La risoluzione o la mancata proroga di un contratto da parte dell'Istituto per motivi diversi da quelli disciplinari comporta un'indennità alle condizioni figuranti all'allegato I.

Per esigenze di servizio, la durata del preavviso di cui al paragrafo 3, lettera a), può essere ridotta. In tal caso l'agente contrattuale interessato ha diritto alla corresponsione di una somma supplementare pari allo stipendio e alle indennità che avrebbe percepito se la data effettiva di scadenza del contratto fosse coincisa con la fine del periodo di preavviso di sei mesi.

Queste disposizioni non si applicano ai casi di risoluzione per motivi disciplinari.

CAPITOLO III

Stipendi e indennità

Articolo 8

Disposizioni generali

1.   La retribuzione corrisposta agli agenti contrattuali dell'Istituto comprende lo stipendio base, l'indennità di dislocazione nonché le indennità di carattere familiare e sociale.

Su tali retribuzioni sono prelevati contributi e trattenute per imposte interne, regime pensionistico e di sicurezza sociale.

L'importo dovuto è accreditato sul conto corrente dell'agente contrattuale entro l'ultima settimana lavorativa del mese.

Gli agenti contrattuali devono informare senza indugio l'Istituto di eventuali cambiamenti della loro situazione personale che possono comportare conseguenze finanziarie. Tali cambiamenti sono presi in considerazione, con effetto retroattivo, nella retribuzione del mese successivo alla notifica dei cambiamenti stessi all'amministrazione dell'Istituto.

2.   L'agente contrattuale restituisce all'Istituto qualsiasi somma percepita indebitamente.

Il diritto dell'Istituto di recuperare qualsiasi pagamento effettuato indebitamente decade decorsi due anni dalla data in cui l'Istituto viene a conoscenza del fatto che il pagamento non era dovuto. In caso di crediti in essere per pagamenti non dovuti all'agente contrattuale, il recupero avviene mediante trattenute sui pagamenti mensili o di altro tipo dovuti all'interessato, tenendo conto della sua situazione sociale ed economica. Le rivendicazioni nei confronti dell'Istituto per il pagamento di stipendi, indennità, assegni, benefici e altri importi risultanti dall'applicazione dello statuto del personale decadono decorsi due anni dalla data in cui il pagamento sarebbe stato dovuto o dalla data in cui l'agente viene a conoscenza o avrebbe dovuto sapere che il pagamento era dovuto, se le date non corrispondono.

Articolo 9

Stipendio base

Lo stipendio base netto corrisponde all'importo indicato, per il grado e lo scatto dell'agente contrattuale in questione, nella tabella approvata ogni anno dal consiglio di amministrazione sulla base della proposta del comitato coordinato per le retribuzioni.

Lo stipendio base lordo corrisponde allo stipendio base netto maggiorato dell'importo dell'imposta interna a carico di detto agente contrattuale.

Articolo 10

Indennità di dislocazione

Un'indennità di dislocazione è corrisposta agli agenti contrattuali che, al momento della nomina iniziale, non avevano la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio permanente e che non avevano residenza abituale in tale territorio da tre anni o più nel periodo immediatamente precedente all'assunzione da parte dell'Istituto.

L'indennità cessa di essere corrisposta in caso di trasferimento dell'agente contrattuale nel paese di cui è cittadino.

L'importo dell'indennità è calcolato secondo le disposizioni dell'allegato II, punto 1, lettera a).

Qualora un agente sia nominato dall'Istituto immediatamente dopo essere stato impiegato presso un'altra organizzazione internazionale o amministrazione nel paese in cui esercita le sue funzioni, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro sono presi in considerazione nell'accertamento del diritto all'indennità e per il calcolo del relativo importo.

a)

L'indennità di dislocazione è corrisposta agli agenti contrattuali che, al momento della nomina da parte dell'Istituto:

i)

non erano cittadini dello Stato ospitante;

ii)

risiedevano ininterrottamente nel territorio di tale Stato da meno di un anno, senza tenere conto di servizi precedentemente prestati presso l'amministrazione del proprio paese o altre organizzazioni internazionali;

iii)

sono stati assunti a livello internazionale al di fuori delle organizzazioni coordinate o del paese in cui svolgono l'incarico; e

iv)

sono stati assunti al di fuori della zona di pendolarismo locale intorno al luogo di servizio.

Per «zona di pendolarismo locale» si intende la zona compresa in un raggio di 100 km dal luogo di servizio.

b)

Se un agente contrattuale che abbia avuto diritto all'indennità di dislocazione assume le proprie funzioni presso un luogo di servizio in cui non soddisfa i quattro criteri di cui alla lettera a), cessa di avere diritto all'indennità di dislocazione.

c)

Se un agente contrattuale che non abbia avuto diritto all'indennità di dislocazione assume le proprie funzioni presso un luogo di servizio in cui soddisfa questi quattro criteri, inizia ad avere diritto all'indennità di dislocazione.

d)

Le disposizioni del paragrafo 2, lettera a), punti iii) e iv), non si applicano se un agente contrattuale impiegato presso un'organizzazione coordinata o un'organizzazione associata alle organizzazioni coordinate e avente diritto all'indennità di dislocazione assume le proprie funzioni presso l'Istituto nello stesso paese, o se un membro del personale di un'altra organizzazione internazionale o un membro dell'amministrazione o delle forze armate del paese d'origine assume le proprie funzioni presso l'Istituto coordinata senza cambiare paese.

e)

Verifica dell'ammissibilità

i)

L'agente contrattuale non ha diritto all'indennità di dislocazione, né all'indennità scolastica e al congedo nel paese d'origine correlati, se un qualsiasi punto sulla frontiera del paese di cui è cittadino rientra in un raggio di 100 km dal luogo di servizio, salvo che dimostri di aver stabilito la propria residenza effettiva e abituale nel paese in cui presta servizio o, in casi eccezionali e previo consenso del direttore, in un altro paese di cui non è cittadino, tenuto conto della sua situazione familiare.

ii)

L'agente contrattuale che percepisce l'indennità di dislocazione notifica all'Istituto qualsiasi cambiamento del luogo di residenza.

iii)

In circostanze particolari e per ragioni fondate e sufficienti, il direttore può concedere deroghe alla norma di cui alla precedente lettera e), punto i).

f)

Indennità correlate

L'azzeramento dell'indennità di dislocazione non esclude il diritto dell'agente contrattuale all'indennità scolastica o al congedo nel paese d'origine.

g)

La quota dell'indennità è calcolata secondo le disposizioni dell'allegato II, punto 1, lettera b).

Articolo 11

Assegni familiari e indennità sociale

Ogniqualvolta il comitato coordinato per le retribuzioni pubblica una raccomandazione relativa a indennità familiari e sociali, il consiglio di amministrazione è consultato in merito alla possibilità di adottare tali raccomandazioni modificando il presente statuto del personale.

Le indennità previste dal presente articolo e le indennità analoghe di altra fonte, cui ha diritto una coppia sposata o un agente contrattuale non sposato, non sono cumulabili.

L'agente contrattuale, il coniuge, le persone a carico o il partner registrato che percepiscono o hanno diritto a un'indennità analoga a quelle previste dal presente articolo, da altra fonte nazionale o internazionale, devono informarne l'amministrazione dell'Istituto, affinché sia applicata una corrispondente riduzione alle indennità concesse loro dall'Istituto.

L'amministrazione dell'Istituto ha facoltà di chiedere eventuali documenti ufficiali che ritiene necessari per stabilire il diritto all'indennità.

a)

Un assegno di famiglia è concesso e corrisposto mensilmente a ogni agente contrattuale:

i)

coniugato;

ii)

vedovo, divorziato, separato legalmente o celibe con almeno una persona a carico ai sensi dell'allegato III del presente statuto del personale;

iii)

registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che:

la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da un'autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di unione di fatto;

nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto; e

i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zii e nipoti, generi e nuore.

b)

L'assegno di famiglia è pari al 6 % dello stipendio base netto.

c)

nel caso di:

i)

agente contrattuale sposato senza persone a carico, il cui coniuge abbia un impiego retribuito; oppure

ii)

agente contrattuale registrato come membro stabile di un'unione di fatto, quale definito alla precedente lettera a), punto iii), e senza persone a carico, il cui partner abbia un impiego retribuito;

l'assegno è pari alla differenza tra lo stipendio base netto per il grado B3, scatto 1, maggiorato dell'indennità cui avrebbe teoricamente diritto l'agente contrattuale, e il reddito da lavoro del coniuge o partner registrato.

Se quest'ultimo importo è pari o superiore al primo, l'agente contrattuale non percepisce alcun assegno;

d)

L'assegno di famiglia non è corrisposto all'agente contrattuale il cui coniuge o partner registrato sia anch'esso agente contrattuale dell'Istituto o membro di un'organizzazione coordinata affiliata alle organizzazioni coordinate e percepisca uno stipendio base più elevato di quello dell'agente contrattuale in questione.

a)

Un assegno è concesso e corrisposto mensilmente all'agente contrattuale che assicura il mantenimento, a titolo principale e continuativo, di figli o altre persone a carico come definiti all'allegato III.

b)

Tale assegno consiste in un importo fisso per ogni persona a carico, stabilito nella tabella approvata ogni anno dal consiglio di amministrazione sulla base della proposta del comitato coordinato per le retribuzioni.

c)

Se i coniugi o partner registrati lavorano entrambi presso l'Istituto o un'organizzazione coordinata, l'assegno è corrisposto a quello dei due che percepisce l'assegno di famiglia o indennità equivalente.

Le definizioni relative all'assegno per figli e altre persone a carico e le condizioni di concessione di sono riportate nell'allegato III.

a)

Un'indennità scolastica è concessa all'agente contrattuale che ha diritto all'assegno di famiglia e il cui figlio a carico, quale definito all'allegato III, abbia almeno cinque anni d'età e frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento primario, secondario o superiore.

La nozione di istituto primario non include le scuole materne o assimilate.

b)

L'indennità scolastica è pari al doppio dell'importo dell'assegno per figlio a carico ed è corrisposta per ciascun figlio a carico in una sola volta all'inizio dell'anno scolastico, su presentazione di documenti giustificativi.

c)

Per l'agente contrattuale:

i)

che ha diritto all'indennità di dislocazione e la cui sede di servizio è distante almeno 50 km:

o da una scuola europea;

o da un istituto di insegnamento superiore nel paese di cui è cittadino o in cui la sua lingua madre è la lingua principale di insegnamento, a meno che non vi sia alcun istituto di questo tipo nel paese di cui l'agente contrattuale è cittadino o se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore in un paese diverso da quello in cui si trova la sede di servizio dell'agente contrattuale;

ii)

o che può giustificare la necessità di iscrivere il figlio a carico in un istituto di insegnamento, che utilizza una determinata lingua, che il figlio frequenta per motivi pedagogici impellenti debitamente giustificati;

l'indennità scolastica non è superiore al doppio dell'importo dell'assegno per figlio a carico da corrispondere mensilmente su presentazione di documenti giustificativi.

Il diritto all'indennità scolastica decorre dal primo giorno del mese in cui il figlio comincia a frequentare uno degli istituti di insegnamento di cui al punto i) o ii) e cessa alla fine del mese in cui il figlio termina gli studi o alla fine del mese in cui il figlio raggiunge l'età di ventisei anni, se anteriore.

a)

L'assegno per figlio altra persone a carico con disabilità è concesso e corrisposto mensilmente all'agente contrattuale che è responsabile del mantenimento del figlio o di altra persona a carico con disabilità a titolo principale e continuativo. Il figlio o la persona a carico deve soddisfare i criteri e le condizioni di cui all'allegato III.

b)

Le modalità di attribuzione e di versamento di tale assegno sono riportate nell'allegato IV.

a)

L'indennità di locazione è corrisposta mensilmente agli agenti di grado B, C e A1che pagano un canone di locazione o di sublocazione, escluse le spese correnti a carico del conduttore nel paese di residenza, superiore a una determinata percentuale delle loro retribuzioni.

b)

Le modalità di calcolo di tale indennità sono riportate nell'allegato V.

c)

Gli agenti contrattuali che percepiscono un'indennità di locazione informano immediatamente l'Istituto di qualsiasi cambiamento della loro situazione che possa incidere sul diritto all'indennità o sul relativo importo.

Articolo 12

Indennità di supplenza

All'agente contrattuale può essere chiesto di occupare temporaneamente un posto in un grado superiore al proprio. All'inizio del secondo mese di tale assegnazione temporanea, l'agente contrattuale percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e scatto e la retribuzione relativa al primo scatto del grado corrispondente all'assegnazione temporanea.

La durata dell'assegnazione temporanea non supera un anno, a meno che non occorra sostituire direttamente o indirettamente un agente contrattuale distaccato in un altro posto nell'interesse del servizio o assente per malattia di lunga durata.

Articolo 13

Indennità di prima sistemazione

a)

Ha diritto all'indennità di prima sistemazione l'agente contrattuale la cui residenza effettiva e abituale al momento della nomina per almeno un anno, o del trasferimento per almeno un anno presso una diversa sede di servizio, si trovi a più di 100 km dal luogo di servizio assegnato e che possa provare e confermare, presentando adeguata documentazione, di avere effettivamente trasferito la sua residenza per entrare in servizio.

b)

Ha diritto all'indennità di prima sistemazione anche l'agente contrattuale che soddisfi le condizioni di cui alla lettera a), sebbene sia assunto per meno di un anno, e la cui nomina o nomine consecutive siano prolungate di oltre un anno.

Per l'agente contrattuale che non ha diritto all'indennità di dislocazione, l'importo di base corrisponde a un mese di stipendio base, fino a un massimale di 2 000 EUR (base Bruxelles), adeguato alla parità del potere di acquisto applicabile nel paese in cui si trova la sede di servizio, al fine di garantire l'equivalenza dell'importo dell'indennità indipendentemente dal paese della sededi servizio sulla base delle tabelle stabilite e aggiornate dal comitato coordinato per le retribuzioni.

Per l'agente contrattuale che ha diritto all'indennità di dislocazione, l'importo di base corrisponde a un mese di stipendio base, fino a un massimale di 5 500 EUR (base Bruxelles), adeguato alla parità del potere di acquisto applicabile nel paese in cui si trova la sede di servizio, al fine di garantire l'equivalenza dell'importo dell'indennità indipendentemente dal paese della sede di servizio sulla base delle tabelle stabilite e aggiornate dal comitato coordinato per le retribuzioni.

Il coniuge dell'agente contrattuale, o in mancanza del coniuge la prima persona a carico, dà diritto all'agente contrattuale a un complemento per persone a carico equivalente ad un aumento dell'importo di base pari al 20 %. Ogni altra persona a carico dà diritto a un aumento pari al 10 %. Il supplemento per persone a carico non può superare il 100 % dell'importo di base.

Il complemento per la mobilità è concesso all'agente contrattuale che stabilisce la propria residenza effettiva e abituale presso una diversa sede di servizio distante oltre 100 km a seguito del suo trasferimento per almeno un anno. Tale complemento è pari al 75 % dell'importo di base.

a)

L'indennità è corrisposta quando l'agente contrattuale che ne ha diritto entra in servizio o è trasferito a una diversa sede di servizio.

b)

Il complemento per persone a carico di cui al paragrafo 3 è calcolato e corrisposto una volta comprovato che ogni persona connessa a tale aumento ha stabilito la sua residenza effettiva e abituale con l'agente contrattuale presso la sede di servizio.

c)

L'agente contrattuale che presenti le dimissioni entro un anno dalla nomina o dal trasferimento a una diversa sede di servizio restituisce l'indennità in misura proporzionale al periodo rimanente fino al compimento dei dodici mesi.

d)

All'agente contrattuale non è chiesta la restituzione dell'indennità se l'Istituto risolve il contratto entro un anno dalla nomina o dal trasferimento. La presente disposizione non si applica tuttavia se l'Istituto revoca la nomina in seguito a procedimento disciplinare, nel qual caso l'agente contrattuale restituisce l'importo totale dell'indennità.

e)

All'agente contrattuale non è chiesta la restituzione dell'indennità se egli è successivamente rinominato dall'Istituto dopo la revoca della nomina precedente.

Articolo 14

Trattenute

L'imposta interna è pari al 40 % dello stipendio base relativo al grado e allo scatto. Tale importo consiste in una trattenuta mensile iscritta a debito sul foglio paga.

Sulle retribuzioni degli agenti contrattuali è effettuata, previa approvazione delle organizzazioni coordinate, una trattenuta mensile a titolo del regime pensionistico applicato agli agenti contrattuali, corrispondente a una percentuale della retribuzione base netta e l'importo è versato al fondo di riserva per le pensioni dell'Istituto.

a)

Sulle retribuzioni degli agenti contrattuali è effettuata a titolo delle prestazioni sociali una trattenuta mensile pari al 5,5 % dello stipendio base netto. L'importo è aggiunto all'importo a carico del datore di lavoro e corrisposto all'organismo di sicurezza sociale locale responsabile della riscossione di tali contributi (URSSAF).

b)

In deroga alla lettera a), gli agenti contrattuali possono, al momento dell'assunzione o in quello in cui il presente punto diviene applicabile a norma dell'ultimo paragrafo del presente punto, optare per l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Istituto. Il regime di sicurezza sociale dell'Istituto comprende l'assistenza sanitaria, la copertura dei casi di incapacità/disabilità e l'assicurazione sulla vita.

Qualora un agente contrattuale opti per una tale iscrizione, è effettuata a titolo delle prestazioni sociali una trattenuta mensile sulla sua retribuzione. Una tale trattenuta mensile è di importo pari ad un terzo dei contributi che devono essere versati al regime di sicurezza sociale dell'Istituto. I restanti due terzi sono a carico dell'Istituto.

La percentuale della trattenuta mensile sulla retribuzione degli agenti contrattuali è determinata all'inizio dell'anno per i successivi dodici mesi, tramite accordo tra l'Istituto e la compagnia assicurativa che gestisce il regime. L'importo trattenuto sulla retribuzione dell'agente contrattuale è aggiunto all'importo a carico del datore di lavoro.

Il presente punto si applica a decorrere da ed è condizionato all'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra l'Istituto e le competenti autorità nazionali che consentono la sua attuazione.

Sulle retribuzioni degli agenti contrattuali che non hanno optato per l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Istituto è effettuata a titolo dell'assicurazione complementare una trattenuta mensile. La percentuale è stabilita all'inizio dell'anno per i successivi dodici mesi tramite accordo tra l'Istituto e la compagnia d'assicurazione che gestisce il regime. L'importo trattenuto è aggiunto all'importo a carico del datore di lavoro e corrisposto a fine anno alla compagnia responsabile di tale assicurazione.

Articolo 15

Anticipi e rimborsi di anticipi sullo stipendio

1.   Salvo parere contrario del direttore e nei limiti dei mezzi di tesoreria disponibili, il capo dell'amministrazione e del personale dell'Istituto può accordare anticipi senza interessi agli agenti contrattuali che si trovino in difficoltà finanziarie impreviste.

2.   L'importo di tale anticipo non può superare 3 mesi di stipendio base netto.

3.   Il rimborso degli anticipi è effettuato mediante trattenuta mensile sulle retribuzioni dell'agente in questione, entro un termine massimo di dodici mesi a decorrere dalla fine del mese durante il quale è stato concesso l'anticipo.

CAPITOLO IV

Spese di viaggio

Articolo 16

Prima sistemazione e partenza

1.   Gli agenti contrattuali hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio dalla località in cui svolgevano la loro attività prima della nomina alla località dove ha sede l'Istituto, per se stessi e i loro familiari conviventi.

2.   Il medesimo rimborso spetta all'agente contrattuale che cessa definitivamente il servizio presso l'Istituto e ritorna nel paese in cui risiedeva prima della nomina, o che si trasferisce in un altro paese all'interno dello Spazio economico europeo.

3.   I rimborsi sono effettuati ai sensi dell'allegato VI, sezione I.

Articolo 17

Spese di trasloco

1.   Gli agenti contrattuali hanno diritto al rimborso delle spese di trasloco dalla località in cui svolgevano la loro attività prima della nomina alla località dove ha sede l'Istituto.

Il medesimo rimborso spetta all'agente contrattuale che cessa definitivamente il servizio presso l'Istituto e ritorna nel paese in cui risiedeva prima della nomina, o quando si trasferisce in un altro paese all'interno dello Spazio economico europeo.

2.   Il rimborso delle spese comprende il trasloco del mobilio personale dell'agente contrattuale, ad eccezione di automobili, barche o altri mezzi di trasporto.

Il rimborso è effettuato direttamente all'agente contrattuale, su presentazione di una copia conforme della fattura. L'Istituto può pagare direttamente il trasloco, su presentazione della fattura da parte dell'impresa di trascolo.

Le condizioni e le altre modalità di rimborso figurano nell'allegato VI.

Articolo 18

Missioni

Gli agenti contrattuali dell'Istituto hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in occasione delle missioni che effettuano su ordine del direttore.

Il rimborso comprende le spese di viaggio propriamente dette e le spese di alloggio e accessorie sostenute nella località in cui gli agenti contrattuali sono inviati in missione. Le condizioni, i tariffari e le altre modalità di rimborso figurano nell'allegato VII.

CAPITOLO V

Funzionamento interno

Articolo 19

Orario di lavoro

1.   L'orario normale di lavoro degli agenti contrattuali è di 40 ore settimanali, effettuate secondo un orario generale stabilito dal direttore.

2.   Il direttore può accordare un orario flessibile a tutto il personale oppure in funzione della situazione personale dell'agente contrattuale, o degli obblighi specifici del suo lavoro.

3.   Qualora lo richiedano circostanze eccezionali, valutate discrezionalmente dal direttore, alcuni agenti contrattuali possono essere tenuti a lavorare il fine settimana o i giorni festivi. In tali casi, le ore di lavoro danno diritto a riposi compensativi equivalenti.

Articolo 20

Lavoro a tempo parziale

1.   L'agente contrattuale può chiedere l'autorizzazione di lavorare a tempo parziale. Le ore di lavoro devono essere pari ad almeno il 50 % dell'orario di lavoro settimanale. Per l'intero periodo in cui l'agente contrattuale lavora a tempo parziale, la sua retribuzione nonché il congedo ordinario devono essere ridotti proporzionalmente. Tale riduzione proporzionale non si applica all'assegno di famiglia, all'assegno per figli e altre persone a carico, all'assegno per figli con disabilità o all'indennità scolastica.

2.   Anche i diritti pensionistici e i contributi pensionistici sono ridotti proporzionalmente. Tuttavia, l'agente contrattuale può chiedere di continuare ad acquisire nuovi diritti pensionistici purché versi la totalità dei contributi corrispondenti, compresi quelli a carico del datore di lavoro.

3.   Il direttore può concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, compatibilmente con l'interesse del servizio. L'Istituto dà seguito alla richiesta dell'agente contrattuale entro un mese.

4.   Il direttore adotta le norme di attuazione del presente articolo.

Articolo 21

Giorni festivi

L'elenco dei giorni festivi è redatto dal direttore che tiene conto dell'elenco ufficiale dei giorni festivi pubblicato nella sede di servizio e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I giorni festivi non rientrano nel computo dei giorni di congedo ordinario degli agenti contrattuali.

Se uno o più giorni festivi cadono di sabato o di domenica, il direttore può determinare un numero uguale di giorni di riposo sostitutivi.

Articolo 22

Congedo

Gli agenti contrattuali hanno diritto a un congedo retribuito, in proporzione a 2,5 giorni lavorativi per mese di servizio compiuto. Tale congedo è calcolato per ciascun anno civile.

Se al 31 dicembre l'agente contrattuale non ha usufruito interamente del congedo ordinario, il direttore può autorizzare il riporto del congedo, fino a un massimo di dodici giorni, all'anno successivo. La parte di congedo riportata e non fruita entro il 31 dicembre dell'anno successivo è annullata.

L'agente contrattuale che desidera usufruire del congedo, entro il limite assegnatogli ai sensi della lettera a), deve ottenere l'autorizzazione preliminare del proprio superiore e del direttore.

L'amministrazione dell'Istituto tiene la contabilità dei congedi.

La procedura da seguire figura nelle norme di attuazione adottate dal direttore.

I congedi non usufruiti alla data della cessazione dal servizio sono annullati. Tuttavia, se con attestato scritto il direttore certifica che l'agente contrattuale non ha potuto usufruire, per esigenze di servizio, di tutti i congedi accumulati l'agente contrattuale ha diritto, per ogni giorno di congedo non usufruito, alla corresponsione di un'indennità compensativa pari a un trentesimo dello stipendio mensile base netto.

a)

Su richiesta dell'agente contrattuale, il direttore può concedere un congedo non retribuito in circostanze personali giustificate ed eccezionali, compatibilmente con l'interesse del servizio. La richiesta non può essere presentata prima del termine del periodo di prova dell'agente contrattuale.

b)

La durata complessiva del congedo non retribuito non supera un anno. Nel corso del periodo di congedo non retribuito l'agente contrattuale non può esercitare alcuna attività remunerata.

c)

Durante il congedo non retribuito l'agente contrattuale non ha diritto all'avanzamento di scatto né alla promozione e l'affiliazione al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 8 e 14 nonché la copertura contro i rischi in base a tale regime sono sospese.

Tuttavia, l'agente contrattuale può chiedere, entro il mese successivo all'inizio del congedo per motivi personali, di continuare a beneficiare della copertura purché versi la totalità dei contributi corrispondenti, compresi quelli a carico del datore di lavoro.

L'agente contrattuale che dimostri di non poter acquisire diritti pensionistici da un altro regime pensionistico può chiedere di continuare ad acquisire nuovi diritti pensionistici purché versi la totalità dei contributi corrispondenti, compresi quelli a carico del datore di lavoro.

Oltre al congedo ordinario sono concessi congedi straordinari per malattia, maternità, paternità o congedi parentali o per circostanze eccezionali.

Le disposizioni e le modalità relative a tali congedi sono definite nell'allegato VIII.

Articolo 23

Congedo nel paese d'origine

1.   Gli agenti contrattuali che beneficiano dell'indennità di dislocazione hanno diritto al congedo nel paese d'origine per ogni periodo di due anni di servizio.

a)

Il congedo nel paese d'origine consta di otto giorni lavorativi.

b)

Può essere preso sei mesi prima del termine del periodo cui si riferisce. Deve essere preso al più tardi sei mesi dopo il termine del periodo cui si riferisce, pena la decadenza per il biennio per il quale è concesso. La data alla quale è preso il congedo nel paese d'origine per un determinato biennio non èconteggiata nella fissazione della data dei successivi congedi di questo tipo.

c)

Quando entrambi i coniugi o partner registrati sono agenti dell'Istituto e hanno entrambi diritto a un congedo nel paese d'origine, questo viene loro concesso alle seguenti condizioni:

i)

se sono entrambi originari dello stesso paese, ciascuno di essi ha diritto a questo tipo di congedo in detto paese ogni due anni;

ii)

se sono originari di due paesi diversi, ognuno di essi ha diritto a questo tipo di congedo nel rispettivo paese d'origine ogni due anni;

iii)

i coniugi o i partner registrati, con riguardo ai loro figli a carico ed eventualmente alla persona che accompagna questi ultimi, hanno diritto a un solo congedo nel paese d'origine ogni due anni; se i genitori sono originari di due paesi diversi, tale congedo può essere preso nell'uno o nell'altro paese.

2.   L'agente contrattuale che usufruisce di un congedo nel paese d'origine ha diritto, secondo le modalità previste all'articolo 18, al pagamento delle spese del viaggio di andata e ritorno per se stesso, i figli a carico e, se percepisce un assegno di famiglia, per il coniuge o convivente registrato.

3.   Gli agenti contrattuali che rinunciano a usufruire di un congedo nel paese d'origine non hanno diritto ad alcuna compensazione.

4.   Il congedo nel paese d'origine è concesso alle seguenti condizioni:

a)

la persona interessata si impegna per iscritto a non presentare le dimissioni dall'Istituto nei sei mesi successivi alla data in cui scade il diritto al congedo nel paese d'origine (qualunque sia la data alla quale usufruisce effettivamente di tale congedo);

b)

il superiore diretto deve certificare che molto probabilmente non saranno necessari i servizi dell'agente contrattuale in questione nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera b).

Il direttore può decidere di derogare al presente paragrafo se ritiene che la sua rigorosa applicazione esponga l'agente contrattuale interessato a un'ingiustizia o a particolari difficoltà.

CAPITOLO VI

Rapporto di valutazione e promozione

Articolo 24

Disposizioni generali

1.   Eccetto il direttore, tutti gli agenti contrattuali sono valutati per la loro attività una volta all'anno, al più tardi il 30 settembre.

Il rapporto valuta la competenza degli agenti contrattuali ed è l'occasione di encomiarli o, inversamente, di segnalare a ciascuno le insufficienze al fine di migliorare il servizio reso.

2.   I criteri di valutazione saranno adeguati alle diverse funzioni e responsabilità dei gradi A, B e C.

Ogni anno il personale riceverà un elenco di obiettivi e criteri sulla scorta dei quali saranno valutate le prestazioni.

L'insieme della valutazione è ricapitolato in un rapporto annuale archiviato nel fascicolo individuale dell'agente contrattuale.

3.   Qualora il rapporto riveli insufficienze, il direttore può chiedere un rapporto intermedio dopo 6 mesi.

Articolo 25

Procedura

1.   Il direttore designa gli agenti contrattuali responsabili della valutazione del personale a essi subordinato in tutto o in parte.

2.   Ciascun agente contrattuale è intervistato personalmente dall'agente contrattuale responsabile del rapporto di valutazione. Tale valutazione può essere integrata da una seconda valutazione di livello superiore. L'agente contrattuale prende conoscenza della propria valutazione annuale e firma il rapporto.

3.   La valutazione annuale è un atto amministrativo a uso interno contro il quale non è ammesso ricorso dinanzi a organi esterni.

4.   Quando tutti i rapporti sono redatti, il direttore e il capo dell'amministrazione e del personale si riuniscono per decidere le eventuali promozioni.

Articolo 26

Conseguenze e seguito dei rapporti di valutazione

1.   Un buon rapporto giustifica l'avanzamento di scatto. Tale promozione ha effetto il giorno dell'anniversario del contratto dell'agente contrattuale, o del secondo anniversario per gli agenti contrattuali con contratti a tempo indeterminato.

2.   Un rapporto eccezionalmente buono può giustificare un avanzamento eccezionale di scatto o anche di grado, se la voce di bilancio autorizza tale promozione. Tali promozioni hanno effetto a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello del rapporto, o del secondo anno per gli agenti contrattuali con contratti a tempo indeterminato.

3.   Un rapporto insufficiente può giustificare il mantenimento dell'agente contrattuale nello scatto per un anno supplementare.

4.   Due rapporti insufficienti successivi possono giustificare la mancata proroga o la risoluzionedel contratto.

CAPITOLO VII

Azione disciplinare

Articolo 27

1.   L'inosservanza degli obblighi ai quali l'agente o ex agente contrattuale è tenuto ai sensi dello statuto del personale, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a un'azione disciplinare.

2.   Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di un'inosservanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza del direttore, quest'ultimo può avviare un'indagine amministrativa al fine di verificarne l'esistenza.

3.   Le norme sulle indagini amministrative e sui procedimenti e sulle misure disciplinari sono definite nell'allegato IX.

CAPITOLO VIII

Ricorso e commissione di ricorso

Articolo 28

1.   Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può chiedere al direttore di decidere nei suoi confronti in merito a questioni disciplinate dallo statuto del personale medesimo. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato entro due mesi dalla data di presentazione della domanda. Allo scadere di tale termine, la mancata risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile presentare un reclamo ai sensi dei paragrafi seguenti.

2.   Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può presentare al direttore un reclamo avverso una misura che gli arrechi pregiudizio, sia che il direttore abbia adottato una decisione, sia che non abbia adottato una misura imposta dallo statuto del personale. Il reclamo deve essere presentato entro tre mesi. Il termine decorre:

dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;

dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ha ricevuto tale notifica, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura tale da arrecare pregiudizio a una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa riceve la notifica e comunque al più tardi il giorno della pubblicazione;

dalla data di scadenza del termine per la risposta qualora il reclamo riguardi una decisione implicita di rigetto ai sensi del paragrafo 1.

3.   Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato entro un mese dal giorno della presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine, la mancata risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile presentare un ricorso ai sensi del paragrafo 5.

In caso di risposta negativa, l'interessato può chiedere l'intervento del Mediatore. Tale intervento non è obbligatorio.

Il Mediatore è un giurista competente ed indipendente, nominato dal direttore per un periodo di tre anni, rinnovabile.

Il Mediatore riceve dal direttore e dall'interessato tutti i documenti che ritiene necessari per lo studio della controversia.

Il Mediatore consegna le proprie conclusioni entro quindici giorni dalla data in cui è stato investito della controversia.

Le conclusioni del Mediatore non vincolano né il direttore né l'interessato.

Le spese sostenute per la mediazione sono a carico dell'Istituto se le conclusioni sono rifiutate dal direttore; sono per il 50 % a carico dell'interessato se è quest'ultimo a rifiutarle.

Esperito il primo mezzo di ricorso (ricorso amministrativo interno), l'interessato ha la facoltà di presentare un ricorso contenzioso dinanzi alla commissione di ricorso dell'Istituto.

La composizione, il funzionamento e la procedura specifica di tale organo figurano nell'allegato X.

a)

Le decisioni della commissione di ricorso sono vincolanti per entrambe le parti. Non è possibile presentare ricorso contro di esse.

b)

La commissione può annullare la decisione contestata o confermarla.

c)

A titolo accessorio la commissione può condannare l'Istituto a risarcire i danni materiali subiti dall'interessato con decorrenza dal giorno in cui la decisione annullata ha cominciato a produrre effetti.

d)

Essa può inoltre decidere che l'Istituto rimborsi, entro un limite fissato dalla Commissione, le spese giustificate sostenute dal richiedente, così come le spese di trasporto e di soggiorno sostenute dai testimoni che sono stati ascoltati. Tali spese sono calcolate sulla base delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VII del presente statuto del personale.

CAPITOLO IX

Regime pensionistico

Articolo 29

Le norme e le condizioni contenute nel regime pensionistico dell'Istituto, in conformità del regime pensionistico delle organizzazioni coordinate, si applicano agli agenti contrattuali dell'Istituto. Il nuovo regime pensionistico dell'Istituto si applica agli agenti contrattuali entrati in servizio dopo il 30 giugno 2005.

CAPITOLO X

Distacco degli agenti contrattuali dell'istituto

Articolo 30

È distaccato l'agente contrattuale che, con decisione del direttore, è inviato temporaneamente a prestare servizio in un posto esterno all'Istituto nell'interesse del servizio.

Il distacco nell'interesse del servizio è disciplinato dalle norme seguenti:

a)

la decisione di distacco è adottata dal direttore previa consultazione dell'agente contrattuale interessato;

b)

la durata del distacco è stabilita dal direttore. I distacchi iniziali sono limitati a sei mesi, rinnovabili per una durata massima di ulteriori sei mesi;

c)

l'agente contrattuale distaccato ha diritto a un'indennità differenziale laddove la retribuzione globale corrispondente al posto in cui è distaccato sia inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'Istituto; può altresì aver diritto al rimborso di qualsiasi spesa supplementare che sostiene per il distacco, se opportunamente giustificata;

d)

qualora l'accordo riguardante il distacco preveda che l'Istituto continui a corrisponderela retribuzione dell'agente contrattuale durante il periodo di distacco, se quest'ultimo ha diritto all'indennità di dislocazione e riceve anche un'indennità giornaliera da altra fonte a causa del suo distacco, il pagamento dell'indennità di dislocazione cessa;

e)

l'agente contrattuale distaccato continua a versare i contributi pensionistici sulla base dello stipendio corrispondente al servizio attivo nel proprio grado e scatto nell'Istituto;

f)

l'agente contrattuale distaccato conserva il posto, il diritto all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado;

g)

purché il suo contratto sia ancora in corso al termine del distacco, l'agente contrattuale è immediatamente reinserito nel posto precedentemente occupato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PERSONALE TEMPORANEO

Articolo 31

Disposizioni generali

1.   Il personale temporaneo è personale ausiliario assunto in linea di principio per un periodo di tempo limitato e non ha qualità di personale internazionale.

2.   Il personale temporaneo è composto da agenti che occupano posti temporanei definiti nella tabella dei posti a bilancio dell'Istituto.

3.   Fatte salve le disposizioni del presente titolo, il direttore adotta norme di attuazione che regolano le condizioni d'impiego del personale temporaneo, segnatamente per quanto riguarda:

a)

le modalità di assunzione e di risoluzione del contratto,

b)

i congedi; e

c)

la retribuzione.

4.   Il personale temporaneo è soggetto alle disposizioni del titolo I e alle seguenti disposizioni del titolo II:

capitolo II: articoli 5 (limiti di età di servizio) e 6 (visita medica)

capitolo III: articolo 8, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 3, lettera a) (contributi per prestazioni sociali) e articolo 15 (anticipi sullo stipendio)

capitolo IV: articolo 18 (missioni)

capitolo V: articoli 19 (orario di lavoro), 20 (lavoro a tempo parziale) e 21 (giorni festivi)

capitolo VII: articolo 27 (azione disciplinare)

capitolo VIII: articolo 28 (ricorso e commissione di ricorso) e

relative norme sussidiarie.

Articolo 32

Contratti

Il personale temporaneo è assunto per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi. L'Istituto e il personale temporaneo possono risolvere tali contratti con un preavviso di almeno un mese.

Articolo 33

Retribuzione

1.   La retribuzione del personale temporaneo è fissata contrattualmente. Essa è composta da uno stipendio mensile netto a esclusione di indennità o assegni accessori, indipendentemente dalla situazione familiare e sociale dell'interessato.

2.   Da tale importo fisso sono trattenuti i contributi sociali a suo carico, a titolo dell'assicurazione privata con rimborso completo o a titolo dell'assicurazione complementare ove l'interessato sia già affiliato ad un regime di assicurazione contro le malattie.

3.   Poiché il personale temporaneo non fruisce del regime pensionistico, non èe effettuata alcuna trattenuta sul suo stipendio a titolo di tale regime.

Articolo 34

Disposizioni particolari

Il personale temporaneo non può pretendere il rimborso delle spese di prima sistemazione o di partenza della propria famiglia.

Il personale temporaneo ha diritto a 2,5 giorni di ferie per mese di servizio compiuto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ESPERTI E AI TIROCINANTI

Articolo 35

1.   Gli esperti e i tirocinanti hanno qualità di personale esterno. Essi sono soggetti alle disposizioni del titolo I del presente statuto del personale, di cui prendono conoscenza all'assunzione delle loro funzioni.

2.   La retribuzione globale di esperti e tirocinanti è stabilita dall'inizio della loro attività presso l'Istituto. Essa è corrisposta in frazioni successive, definite dal direttore in funzione dei risultati del lavoro per il quale tale personale è stato ingaggiato o accettato.

3.   Gli esperti nominati hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio per se stessi, ad esclusione di ogni altra persona, quando arrivano all'Istituto e quando lo lasciano.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA DEI DIPENDENTI

Articolo 36

1.   Il comitato del personale rappresenta tutti i dipendenti dell'Istituto, quali definiti all'articolo 1.

2.   Il comitato del personale:

a)

difende gli interessi professionali di tutti i dipendenti dell'Istituto;

b)

presenta proposte tendenti ad aumentare il benessere del personale;

c)

formula suggerimenti volti a favorire le attività sociali, culturali e sportive per il personale;

d)

rappresenta l'insieme dei dipendenti presso le associazioni del personale di altre organizzazioni internazionali.

3.   I termini di riferimento per l'attuazione del presente articolo sono approvati dal direttore previa consultazione del personale.

ALLEGATO I

INDENNITÀ PER PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

Riferimento:

Articolo 7 dello statuto del personale.

Diritto all'indennità per perdita del posto di lavoro.

a)

Un'indennità per perdita del posto di lavoro può essere riconosciuta all'agente contrattuale il cui contratto è risolto in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a vi)

Tale indennità è distinta dall'indennità una tantum, rappresentando quest'ultima soltanto una liquidazione dei diritti pensionistici

b)

L'indennità per perdita del posto di lavoro non è dovuta qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

i)

l'agente contrattuale ha ottenuto un altro posto dello stesso grado o di grado superiore presso l'Istituto;

ii)

l'agente contrattuale ha ottenuto un nuovo incarico presso un'altra organizzazione internazionale nello stesso paese;

iii)

l'agente contrattuale ha ottenuto la reintegrazione e la retribuzione nella sua precedente sede di servizio entro un termine di 30 giorni dalla risoluzione del contratto da parte dell'Istituto;

iv)

il contratto dell'agente contrattuale è stato risolto a sua richiesta o qualora l'agente contrattuale non abbia accettato l'offerta di proroga del contratto;

v)

il contratto dell'agente contrattuale è cessato poiché ha raggiunto il periodo massimo autorizzato dal presente statuto del personale; oppure

vi)

il contratto dell'agente contrattuale è stato risolto in esito a un procedimentodisciplinare.

L'importo dell'indennità per la perdita del posto di lavoro è pari al 100 % della retribuzione netta mensile dell'agente contrattuale per anno di servizio all'Istituto nel limite di venti mensilità.

L'importo dell'indennità per la perdita del posto di lavoro non rappresenta un numero di mesi superiore al periodo che manca all'interessato per raggiungere il limite di età di servizio previsto all'articolo 5 del presente statuto del personale.

ALLEGATO II

INDENNITÀ DI DISLOCAZIONE

1.

Gli agenti contrattuali di cui all'articolo 10 dello statuto del personale ricevono mensilmente un'indennità di dislocazione. L' importo dell'indennità è calcolato come segue:

a)   Agenti contrattuali assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente statuto del personale

i)

Per gli agenti contrattuali aventi diritto all'assegno di famiglia: il 18 % dello stipendio di riferimento durante i primi dieci anni di servizio.

ii)

Per gli agenti contrattuali non aventi diritto all'assegno di famiglia: il 14 % dello stipendio di riferimento durante i primi dieci anni di servizio.

iii)

Lo stipendio di riferimento è lo stipendio base netto relativo al primo scatto del grado dell'agente contrattuale. Nell'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo anno, le percentuali del 14 % e del 18 % sono ridotte di un punto all'anno, rispettivamente, fino all'11 % e al 15 % e rimangono fisse successivamente.

b)   Agenti contrattuali assunti successivamente all'entrata in vigore del presente statuto del personale

i)   Il tasso dell'indennità durante i primi cinque anni di servizio è pari al 10 % dello stipendio base. L'indennità è calcolata sulla base del primo scatto nel grado di assunzione o promozione, indipendentemente da qualsiasi aumento nello stipendio base dell'agente contrattuale mediante progressione nella tabella retributiva ed è adeguata con le stesse percentuali e alla stessa data dello stipendio base.

ii)   Nel sesto sino al decimo anno, il tasso dell'indennità è ridotto di due punti percentuali all'anno per arrivare a zero nel decimo anno. Durante tale periodo, l'indennità è adeguata con le stesse percentuali e alla stessa data dello stipendio base.

iii)   Se un un membro del personale di un'organizzazione coordinata o di un'organizzazione associata alle organizzazioni coordinate assume le proprie funzioni presso l'Istituto o se il membro del personale di un'altra organizzazione internazionale o un membro dell'amministrazione o delle forze armate del paese d'origine assume le proprie funzioni presso l'Istituto senza cambiare paese, il precedente servizio nel paese ospitante è preso in considerazione per determinare l'applicazione della precedente lettera b), punti i) e ii).

iv)   Se un agente contrattuale è trasferito, all'interno dell'Istituto o a un'organizzazione coordinata o a un'organizzazione associata alle organizzazioni coordinate, in un nuovo paese di servizio in cui soddisfa i criteri di ammissibilità, il tasso dell'indennità e il periodo di tempo sono riportati ai livelli iniziali e poi ridotti, come descritto ai punti i) e ii).

v)   Coppie

Se coniugi o partner registrati sono entrambi non residenti e sono entrambi impiegati nello stesso paese dalla stessa organizzazione coordinata o associazione associata alle organizzazioni coordinate, o da due diverse organizzazioni coordinate o organizzazioni associate alle organizzazioni coordinate, hanno entrambi diritto all'indennità di dislocazione al tasso del 10 % o ai tassi della tabella di riduzione che corrispondono al numero di anni di servizio di ciascun coniuge.

ALLEGATO III

FIGLI E ALTRE PERSONE A CARICO

1.   Figli a carico

a)

Un figlio legittimo, o naturale legalmente riconosciuto o adottato dell'agente contrattuale o del coniuge o partner registrato è considerato a carico dell'agente contrattuale se quest'ultimo ne assicura, a titolo principale e continuativo, il sostentamento e l'istruzione. Il figlio di un agente contrattuale affidato a un coniuge divorziato o legalmente separato è considerato a carico dell'agente contrattuale se quest'ultimo è tenuto a pagarne il mantenimento, e vi provvede effettivamente, per effetto di una sentenza di divorzio o di separazione, o di atto autentico relativo a tale sentenza, in conformità del diritto nazionale pertinente.

b)

Un figlio con disabilità dell'agente contrattuale o del coniuge o partner registrato, indipendentemente dall'età del figlio, è considerato a carico se l'agente contrattuale ne assicura, a titolo principale e continuativo, il sostentamento e il benessere.

c)

Un figlio non è considerato a carico dell'agente contrattuale:

quando ha raggiunto l'età di 26 anni;

quando, prima del raggiungimento dell'età di 26 anni, il figlio percepisce uno stipendio, un reddito o onorari a proprio titolo;

2.   Altre persone a carico

Una persona, che non sia il figlio di cui al punto 1, può essere a carico dell'agente contrattuale se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

è un ascendente o un collaterale diretto o acquisito;

convive permanentemente con l'agente contrattuale o con il coniuge o con il convivente registrato, o è ammessa regolarmente in una struttura d'accoglienza specializzata per motivi di salute;

non dispone di risorse proprie sufficienti per assicurare la propria sussistenza.

ALLEGATO IV

PERSONE A CARICO CON DISABILITÀ

1.

È considerata con disabilità la persona a carico colpita da un'infermità che comporta un'incapacità di carattere grave e permanente, attestata su base medica, che necessita di cure specialistiche o di sorveglianza speciale, oppure di un'istruzione o di una formazione specialistiche.

2.

La decisione di concedere l'assegno è adottata dal direttore, previa consultazione di una commissione ad hoc da lui costituita a tal fine e comprendente almeno un medico.

La decisione del direttore stabilisce la durata per la quale è concesso l'assegno, salvo revisione.

3.

Il pregiudizio grave e cronico delle attività fisiche o mentali costituisce il criterio di valutazione delle infermità che danno titolo ai diritti previsti del presente statuto del personale.

Possono pertanto essere considerate con disabilità le persone a carico che presentino, ad esempio:

un pregiudizio grave o cronico del sistema nervoso centrale o periferico indipendentemente dalle relative eziologie: encefalopatie, miopatie e paralisi di tipo periferico;

un pregiudizio grave dell'apparato locomotorio;

un pregiudizio grave di uno o più apparati sensoriali;

una malattia mentale cronica ed invalidante.

L'elenco di cui al secondo comma è meramente indicativo e non deve essere considerato esaustivo. Non può essere preso come base di valutazione del grado di infermità o di incapacità.

4.

L'assegno è pari all'importo dell'assegno per figlio a carico e si aggiunge a tale assegno.

5.

Per gli agenti contrattuali che possono presentare documenti che comprovano che il figlio a carico con disabilità necessiti di impellenti modalità educative ad hoc, l'assegno può essere maggiorato fino ad un massimo del doppio dell'importo dell'assegno per figlio a carico da corrispondere mensilmente.

In tali casi, il titolo a tale assegno maggiorato decorre dal primo giorno del mese in cui hanno inizio le impellenti modalità educative ad hoc e cessa alla fine del mese in cui le suddette vengono meno o alla fine del mese in cui il figlio raggiunge l'età di ventisei anni, se anteriore.

ALLEGATO V

INDENNITÀ DI LOCAZIONE

1.

L'importo dell'indennità di locazione è pari a una percentuale della differenza tra l'importo reale del canone di locazione pagato dall'agente, detratte tutte le spese di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), dello statuto del personale e un importo forfettario pari al:

a)

15 % dello stipendio base netto per i membri del personale di grado C e B fino al grado B.4 compreso;

b)

20 % dello stipendio base netto per i membri del personale di grado B.5 e B.6;

c)

22 % dello stipendio base netto per i membri del personale di grado A.1.

2.

La percentuale di cui al paragrafo 1 è pari al:

a)

50 % per i membri del personale non coniugati e per gli agenti coniugati senza persone a carico;

b)

55 % per i membri del personale con una persona a carico;

c)

60 % per i membri del personale con due o più persone a carico.

3.

L'importo dell'indennità di locazione non è superiore al:

a)

10 % dello stipendio base netto del membro del personale peri gradi da C a B.4 compreso;

b)

15 % dello stipendio base netto per i gradi B.5 e B.6, e A.1.

ALLEGATO VI

SPESE DI VIAGGIO E DI TRASLOCO

Sezione I

Spese di viaggio degli agenti contrattuali e delle loro famiglie tra il luogo di residenza e il luogo di servizio.

1.

Gli agenti contrattuali il cui luogo di residenza è situato a una distanza di oltre 100 chilometri dal luogo di servizio hanno diritto, alle condizioni stabilite dall'articolo 16 dello statuto del personale, al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute:

a)

in occasione dell'entrata in servizio, per il trasferimento dal luogo di residenza a quello di servizio;

b)

in occasione del trasferimento dal luogo di servizio in cui sono stati assunti a un altro luogo di servizio situato a una distanza di oltre 100 chilometri;

c)

in occasione della cessazione dal servizio:

per il trasferimento dal luogo di servizio al luogo di residenza al momento dell'entrata in servizio;

o, per il trasferimento dal luogo di servizio a un luogo di residenza diverso da quello di cui al primo trattino, a condizione che tale luogo si trovi all'interno dello Spazio economico europeo o, se altrove, che l'importo delle spese da rimborsare non sia superiore.

2.

Il rimborso delle spese di viaggio di cui al paragrafo 1 è rifiutato in tutto o in parte nei casi seguenti:

a)

il diritto non è stato riconosciuto al momento dell'entrata in servizio dell'agente contrattuale;

b)

la totalità o una parte delle spese in questione è sostenuta da un governo o da un altro organismo;

c)

in occasione della cessazione dal servizio dell'agente contrattuale, qualora il trasferimento non sia stato effettuato entro tre mesi dalla data di cessazione dal servizio o qualora la richiesta di rimborso non sia stata ricevuta dall'amministrazione entro i 30 giorni successivi al trasferimento;

d)

in occasione della cessazione dal servizio dell'agente contrattuale qualora l'interessato abbia dato le dimissioni prima di aver compiuto dodici mesi di servizio presso l'Istituto.

3.

Gli agenti contrattuali che soddisfano le condizioni di cui ai punti 1 e 2 e percepiscono l'assegno di famiglia hanno diritto inoltre:

a)

al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il coniuge o partner registrato e i figli a carico quando questi raggiungono l'agente contrattuale sul luogo di servizio;

b)

al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il coniuge o convivente registrato e i figli a carico in occasione del trasferimento da un luogo di servizio ad un altro situato a una distanza di oltre 100 chilometri, se la durata del trasferimento è indeterminata ma superiore a due mesi;

c)

al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il coniuge o partner registrato e i figli a carico in occasione della cessazione dal servizio, con la riserva che il rimborso può essere rifiutato se l'agente contrattuale dà le dimissioni prima di avere compiuto dodici mesi di servizio presso l'Istituto.

4.

Il coniuge, il partner registrato e i figli a carico o le persone a carico quali definite negli allegati III e IV sono assimilati ad agenti dello stesso grado dell'interessato.

Sezione II

Spese di trasloco

1.

Gli agenti contrattuali il cui luogo di residenza è situato a una distanza di oltre 100 chilometri dal luogo di servizio hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasloco del mobilio personale nei casi seguenti:

a)

in occasione dell'entrata in servizio;

b)

in occasione del trasferimento, per una durata indeterminata superiore a due mesi, dal luogo di servizio a un altro luogo di servizio situato a una distanza di oltre 100 chilometri;

c)

in occasione della cessazione dal servizio presso l'Istituto, con la riserva che il rimborso può essere rifiutato se l'agente contrattuale dà le dimissioni prima di avere compiuto dodici mesi di servizio presso l'Istituto.

2.

Il rimborso copre le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale compreso l'imballaggio e le spese d'assicurazione per la copertura di rischi correnti quali danni, furto, incendio.

Per fruire delle disposizioni della presente sezione, gli agenti contrattuali devono sottoporre almeno due preventivi all'approvazione preventiva del capo dell'amministrazione. I preventivi devono riferirsi al medesimo peso o volume e alla medesima distanza.

Qualora li ritenga eccessivi, il capo dell'amministrazione e del personale può chiedere nuovi preventivi ad altre imprese di trasloco

Il rimborso è effettuato sulla base del preventivo più basso.

3.

Gli agenti contrattuali hanno diritto al rimborso previsto dalla presente sezione solo se le spese in questione non sono rimborsate da un governo o da un'altra autorità.

ALLEGATO VII

SPESE DI MISSIONE

Gli agenti contrattuali che viaggiano per servizio dell'Istituto hanno diritto al rimborso integrale delle spese di viaggio e a un'indennità giornaliera destinata a coprire le spese di soggiorno sostenute fuori dal luogo di lavoro conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto del personale.

Sezione I

Mezzi di trasporto

1.   Gli spostamenti degli agenti contrattuali in missione sono effettuati con i mezzi di trasporto più economici, fatte salve le deroghe previste nella presente sezione.

2.   L'aereo e il treno sono considerati i mezzi di trasporto comuni. Il direttore può tuttavia autorizzare un agente contrattuale in missione a utilizzare un veicolo personale o di servizio.

Salvo autorizzazione del direttore, tutti gli agenti viaggiano in aereo in classe «economica» o equivalente.

Gli agenti di grado A viaggiano in treno in prima classe e gli agenti di grado B e C viaggiano in treno in seconda classe.

3.   Gli agenti contrattuali possono essere autorizzati, nell'interesse dell'Istituto, a utilizzare un'autovettura personale. In tal caso hanno diritto a un'indennità chilometrica calcolata in base all'itinerario abituale più breve. L'indennità è calcolata in base al tasso applicabile nel paese in cui è stabilito il luogo di servizio dell'agente contrattuale, indipendentemente dal paese o dai paesi in cui è effettuata la missione.

La somma totale corrisposta per un percorso stradale non può essere superiore all'importo che l'Istituto avrebbe dovuto corrispondere altrimenti.

Il direttore può decidere di estendere al personale temporaneo le disposizioni della presente sezione.

Sezione II

Indennità giornaliera degli agenti contrattuali in missione

1.   Gli agenti contrattuali in missione per l'Istituto hanno diritto a un'indennità giornaliera il cui importo è approvato ogni anno dal consiglio di amministrazione sulla base della proposta del comitato coordinato per le retribuzioni.

2.   L'indennità giornaliera è calcolata nel modo seguente:

a)

Missione con pernottamento alberghiero, importo totale dell'indennità giornaliera su presentazione della relativa fattura.

b)

Missione senza pernottamento alberghiero, missione inferiore a 4 ore: nessuna indennità giornaliera, e missione di durata compresa tra 4 e 8 ore: 25 % dell'indennità giornaliera. Missione superiore a 8 ore ma inferiore a 24 ore: 50 % dell'indennità giornaliera. I periodi parziali oltre ogni periodo completo di 24 ore sono trattati analogamente.

c)

Missioni presso o tra luoghi di servizio: nessuna indennità giornaliera. In tali casi, le spese di trasporto quali parcheggio e trasporti pubblici sono rimborsate supresentazione di una ricevuta o giustificativo di pagamento.

d)

per il calcolo dell'indennità giornaliera, al fine di tener conto dei tempi di trasporto verso la stazione principale o verso l'aeroporto, la durata effettiva del viaggio è aumentata di un forfait.

3.   Indennità giornaliere ridotte

L'indennità giornaliera è ridotta:

a)

quando il viaggio comprende i pasti o il pernottamento, del 15 % per ciascun pasto principale e del 50 % per il pernottamento previsto nell'importo delle spese;

b)

per la durata del tragitto, di tre decimi per gli agenti che viaggiano di notte per nave, in cuccetta o cabina, in treno o in aereo;

c)

di tre quarti quando l'alloggio sul posto è assicurato da un organismo esterno all'Istituto.

4.   Accessori alle indennità giornaliere

L'indennità è intesa a coprire tutte le spese che possono essere sostenute dall'agente contrattuale in missione, fatte salve le spese seguenti, che possono essere oggetto di un rimborso supplementare:

a)

somme versate per l'ottenimento di visti e altre spese della medesima natura occasionate da un viaggio in missione;

b)

eccedenza bagaglio su espressa autorizzazione del direttore;

c)

comunicazioni debitamente motivate a fini di servizio quali Internet, posta e chiamate telefoniche;

d)

spese di rappresentanza sostenute dai membri del personale;

e)

taxi, previa autorizzazione del direttore e su presentazione dei documenti giustificativi.

Il direttore adotta le norme di attuazione di tali disposizioni.

ALLEGATO VIII

CONGEDO DI MALATTIA, CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ, CONGEDO PARENTALE E ALTRI CONGEDI STRAORDINARI

1.   Assenze e congedo per malattia e motivi di salute

a)   Gli agenti contrattuali assenti per più di tre giorni consecutivi, per malattia o infortunio, sono tenuti a presentare un certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

b)   Le assenze per malattia o infortunio non superiori a tre giorni, per le quali non sia stato presentato un certificato medico, possono dar luogo, nella misura in cui superano nove giorni lavorativi nel corso dello stesso anno civile, a una riduzione corrispondente del congedo ordinario cui ha diritto l'agente contrattuale o, se questi ha già usufruito interamente del congedo ordinario, a una trattenuta corrispondente sulla retribuzione.

c)   Gli agenti contrattuali assenti per malattia o infortunio hanno diritto, su presentazione di certificato medico, a un congedo di malattia e alla totalità della retribuzione e delle indennità per una durata massima di tredici settimane consecutive.

d)   L'agente contrattuale può essere sottoposto a una visita medica di controllo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, dello statuto del personale, in caso di assenza continuativa superiore a tredici settimane consecutive per malattia o infortunio o in caso di brevi periodi ricorrenti di malattia.

e)   L'Istituto può chiedere in qualsiasi momento che un agente contrattuale in congedo per malattia sia sottoposto a una visita medica effettuata da un centro medico indipendente.

2.   Malattie infettive, vaccinazioni e infortuni

a)   L'agente contrattuale che contrae una malattia infettiva non si deve recare sul luogo di lavoro e deve segnalare immediatamente la malattia al capo dell'amministrazione e del personale. Se una malattia infettiva si manifesta nella famiglia o presso congiunti di un agente contrattuale, quest'ultimo deve avvisarne immediatamente il capo dell'amministrazione e del personale e sottoporsi alle misure sanitarie di precauzione che questi gli prescriva. L'agente contrattuale che è stato in contatto con una persona colpita da malattia infettiva ed è obbligato per tale motivo ad assentarsi dal lavoro ha diritto alla totalità della sua retribuzione; tale assenza non è deducibile dal congedo di malattia o da quello ordinario.

b)   L'agente contrattuale si sottopone alle vaccinazioni e inoculazioni preventive ritenute necessarie.

c)   Qualsiasi infortunio occorso all'agente contrattuale, sul luogo di lavoro o al di fuori dell'Istituto, per quanto possa apparire senza conseguenze al momento, deve essere immediatamente segnalato dall'agente contrattuale al capo dell'amministrazione e del personale, con i nomi e gli indirizzi degli eventuali testimoni.

3.   Congedi straordinari, congedo matrimoniale, congedo di maternità, congedo di paternità e congedo parentale

a)   Il direttore può concedere, per motivi personali eccezionali o d'urgenza, un congedo straordinario con stipendio pieno o ridotto per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi all'anno o un congedo non retribuito.

b)   In occasione del matrimonio dell'agente contrattuale, è concesso a quest'ultimo un congedo straordinario di cinque giorni con stipendio pieno.

c)   Un congedo straordinario di cinque giorni con stipendio pieno è concesso all'agente contrattuale in caso di decesso del coniuge, di un discendente diretto o di un ascendente diretto.

d)   Agli agenti contrattuali è concesso, su presentazione di certificato medico appropriato, un congedo di maternità con stipendio pieno, non deducibile dal congedo di malattia né dal congedo ordinario. Il congedo di maternità è di sedici settimane.

Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina almeno dieci settimane e non oltre sedici settimane dopo la data del parto.

In caso di parto gemellare o prematuro o di nascita di un figlio disabile, la durata del congedo è di venti settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della 34a settimana di gravidanza.

e)   Agli agenti contrattuali di sesso femminile che adottano legalmente un minore di 18 anni è concesso un congedo di maternità con stipendio pieno, non deducibile dal congedo di malattia né dal congedo ordinario.

Il congedo di maternità è di sedici settimane e ha inizio dalla data di arrivo del minore nella sua nuova dimora.

In caso di adozione multipla o di adozione di figli disabili il congedo di maternità è di venti settimane.

f)   Congedo di paternità

Agli agenti contrattuali di sesso maschile è concesso un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi a stipendio pieno alla nascita o all'adozione di un minore a carico ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dello statuto del personale e, in caso di adozione, di un minore di 18 anni. In caso di parto gemellare o di nascita di un figlio disabile il congedo è aumentato a dodici giorni lavorativi.

Il congedo di paternità ha inizio dalla data di nascita del figlio o, in caso di adozione, dell'arrivo del figlio nella sua nuova dimora; può essere posticipato in caso di ricovero ospedaliero del figlio.

g)   Congedo parentale o per motivi familiari

Gli agenti contrattuali hanno diritto, per ogni figlio, a un congedo parentale della durata massima di due mesi senza versamento dello stipendio base, di cui possono usufruire nei dodici mesi successivi alla nascita o all'adozione del bambino. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.

Durante il congedo parentale, l'agente contrattuale conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale. Sono conservate la maturazione dei diritti pensionistici, l'assegno per figli e altre persone a carico e l'indennità scolastica. L'agente contrattuale conserva il posto di lavoro, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado.

Durante il congedo parentale l'agente contrattuale ha diritto a un'indennità di 800 EUR al mese ma non può esercitare alcuna altra attività retribuita.

I contributi al regime di sicurezza sociale sono integralmente a carico dell'Istituto.

h)   Gli agenti contrattuali richiamati in servizio militare per compiere un periodo di formazione hanno diritto al congedo straordinario retribuito della durata massima di due settimane all'anno o di quattro settimane ogni due anni.

I periodi di richiamo oltre tali limiti sono contabilizzati come congedo ordinario.

Se gli agenti contrattuali ricevono un compenso finanziario dalle autorità nazionali che li hanno richiamati un importo equivalente è detratto dal loro stipendio.

ALLEGATO IX

NORME SULLE INDAGINI AMMINISTRATIVE NONCHÉ SUI PROCEDIMENTI E SULLE MISURE DISCIPLINARI

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 1

1.   Qualora da un'indagine interna risulti la possibilità che un agente contrattuale in servizio o un ex agente contrattuale abbia mancato nell'osservanza dei propri obblighi ai sensi dello statuto del personale, l'interessato è informato rapidamente, sempreché ciò non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine. In ogni caso, non si può trarre alcuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un agente contrattuale senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di formulare osservazioni sui fatti che lo riguardano. Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni.

2.   Nei casi in cui occorre mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine e che implicano il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, l'osservanza dell'obbligo di invitare l'agente contrattuale a formulare osservazioni può essere differita d'intesa con il direttore. In tali casi, non si può avviare alcun procedimento disciplinare prima di dar modo all'agente contrattuale di formulare osservazioni.

3.   Qualora dai risultati dell'indagine interna non si possa dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un agente contrattuale, l'indagine è archiviata per decisione del direttore che ne informa per iscritto l'agente contrattuale. L'agente contrattuale può richiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

4.   Il direttore informa l'interessato della chiusura dell'indagine e gli trasmette le conclusioni del rapporto d'indagine.

Articolo 2

1.   Sulla base del rapporto d'indagine, dopo aver notificato all'agente contrattuale interessato tutti gli elementi di prova dei fascicoli e dopo averlo sentito, il direttore può:

a)

decidere che non si possono formulare accuse nei confronti dell'agente contrattuale; quest'ultimo ne è allora informato per iscritto;

b)

decidere, anche in caso di inosservanza o presunta inosservanza degli obblighi da parte dell'agente contrattuale, di non infliggere misure disciplinari e, nel caso, di rivolgere all'agente un ammonimento orale; oppure

c)

in caso di inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del personale:

i)

decidere l'avvio del procedimento disciplinare previsto alla sezione 4 del presente allegato; oppure

ii)

decidere l'avvio di un procedimento disciplinare dinanzi alla commissione di disciplina.

Articolo 3

Se, per ragioni oggettive, l'agente contrattuale interessato non può essere ascoltato ai sensi delle disposizioni del presente allegato, può essere invitato a formulare osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta.

Sezione 2

Commissione di disciplina

Articolo 4

1.   È istituita una commissione di disciplina, i cui membri sono scelti tra il personale dell'Istituto o di un'istituzione dell'Unione europea.

2.   La commissione di disciplina è composta da un presidente e due membri titolari che possono essere sostituiti da supplenti.

Articolo 5

1.   Il direttore e il comitato del personale di cui all'articolo 36 dello statuto del personale designano ciascuno, contestualmente, un membro titolare e un supplente. Se per qualsiasi motivo il comitato del personale non ha designato il membro titolare né il supplente, il direttore può designare membri provvisori affinché li sostituiscano fino a quando saranno designati.

2.   La commissione di disciplina è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Il supplente del presidente è designato dal direttore.

3.   Il presidente, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di tre anni. L'Istituto può tuttavia prevedere per i membri e i supplenti un periodo più breve, che in nessun caso è inferiore a un anno.

4.   Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione di disciplina, l'agente contrattuale interessato può ricusare un membro della commissione. Anche il direttore ha diritto di ricusare un membro della commissione. Entro lo stesso termine, i membri della commissione di disciplina possono far valere cause legittime di astensione e rinunciano all'incarico in presenza di un conflitto di interessi.

Articolo 6

1.   Il presidente e i membri della commissione di disciplina godono di assoluta indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2.   Le delibere e i lavori della commissione di disciplina non sono divulgati.

Sezione 3

Misure disciplinari

Articolo 7

1.   Il direttore può applicare una delle misure disciplinari seguenti:

a)

ammonimento scritto;

b)

nota di biasimo;

c)

sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e 23 mesi;

d)

retrocessione di scatto;

e)

rimozione dal posto, che implica la risoluzione del contratto, eventualmente accompagnata dalla soppressione integrale o parziale dell'indennità per perdita del posto di lavoro.

2.   Nel caso di un agente contrattuale in pensione o che beneficia di un'indennità di invalidità, il direttore può decidere, per un periodo determinato, una ritenuta sull'importo della pensione o dell'indennità di invalidità. Gli effetti della sanzione non ricadono sulle persone a carico dell'agente contrattuale. Il reddito dell'agente contrattuale non può comunque essere inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente contrattuale al primo scatto del grado C 1, maggiorato degli eventuali assegni familiari.

3.   Un'unica mancanza non può dar luogo a più di una misura disciplinare.

Articolo 8

La misura disciplinare è proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla misura disciplinare da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare:

a)

la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;

b)

l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi dell'Istituto a motivo della mancanza commessa;

c)

la misura dell'intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa;

d)

i motivi che hanno indotto l'agente contrattuale a commettere la mancanza;

e)

il grado e l'anzianità dell'agente contrattuale;

f)

il grado di responsabilità personale dell'agente contrattuale;

g)

il livello delle funzioni e delle responsabilità dell'agente contrattuale;

h)

il carattere di recidiva nell'azione o nel comportamento scorretti;

i)

la condotta dell'agente contrattuale nell'arco della carriera.

Sezione 4

Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina

Articolo 9

Il direttore può rivolgere un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultare la commissione di disciplina. In tal caso l'agente contrattuale interessato è ascoltato prima che il direttore proceda in tal senso.

Sezione 5

Procedimenti disciplinari dinanzi alla commissione di disciplina

Articolo 10

1.   Il direttore sottopone alla commissione di disciplina un rapporto in cui sono chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese le circostanze aggravanti o attenuanti.

2.   Il rapporto è trasmesso all'agente contrattuale interessato e al presidente della commissione di disciplina, che lo porta a conoscenza dei membri della commissione medesima.

Articolo 11

1.   Ricevuto il rapporto, l'agente contrattuale interessato ha diritto di ottenere il proprio fascicolo personale completo e di estrarre copia di tutti i documenti rilevanti per il procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo.

2.   Per preparare la difesa l'agente contrattuale interessato dispone di almeno quindici giorni a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto che avvia il procedimento disciplinare.

3.   L'agente contrattuale può essere assistito da una persona di sua scelta.

Articolo 12

Se, in presenza del presidente della commissione di disciplina, l'agente contrattuale interessato ammette una mancanza e accetta senza riserve il rapporto di cui all'articolo 10 del presente allegato, il direttore può ritirare il caso dalla commissione di disciplina, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la natura della mancanza e la misura disciplinare prevista. Quando il caso è ritirato dalla commissione di disciplina, il presidente esprime un parere sulla misura disciplinare prevista. Nell'ambito di questa procedura, il direttore può applicare, in deroga all'articolo 9 del presente allegato, una delle misure disciplinari previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente allegato.

L'agente contrattuale interessato è informato in anticipo circa le possibili conseguenze derivanti dall'ammissione di una mancanza.

Articolo 13

Anteriormente alla prima riunione della commissione di disciplina, il presidente può incaricare uno dei suoi membri di elaborare una relazione generale sul caso e ne informa gli altri membri della commissione di disciplina.

Articolo 14

1.   L'agente contrattuale interessato è ascoltato dalla commissione di disciplina. In occasione dell'audizione può presentare osservazioni scritte o verbali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta. L'agente contrattuale può citare testimoni.

2.   Dinanzi alla commissione di disciplina l'Istituto è rappresentato da un agente contrattuale incaricato a tale effetto dal direttore.

Articolo 15

Sulla base dei documenti presentati e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato quanto all'accertamento della sussistenza dei fatti addebitati e all'eventuale misura disciplinare che tali fatti dovrebbero comportare. Questo parere è sottoscritto da tutti i membri della commissione. La commissione di disciplina trasmette il parere al direttore e all'agente contrattuale interessato entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto del direttore, sempreché tale termine risulti adeguato alla complessità del caso.

Articolo 16

1.   Dopo aver sentito l'agente contrattuale, il direttore decide conformemente al disposto degli articoli 8 e 9 del presente allegato entro due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione di disciplina. La decisione deve essere motivata.

2.   Se il direttore decide di archiviare il caso senza infliggere una misura disciplinare, ne informa immediatamente per iscritto l'agente contrattuale interessato. L'agente contrattuale può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale.

Articolo 17

1.   Le spese cui l'agente contrattuale interessato ha dato luogo nel corso del procedimento disciplinare, e in particolare gli onorari versati a una persona scelta per assisterlo o per provvedere alla sua difesa, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l'inflizione di una delle misure disciplinari previste all'articolo 7 del presente allegato.

2.   Il direttore può tuttavia decidere altrimenti nei casi eccezionali in cui tale spesa rappresenti un onere iniquo per l'agente contrattuale interessato.

Sezione 6

Sospensione

Articolo 18

1.   Se il direttore addebita a un agente contrattuale una mancanza grave, che si tratti d'inosservanza degli obblighi professionali o d'infrazione alle norme di legge, può sospenderlo immediatamente per un periodo determinato o indeterminato.

2.   Salvo circostanze eccezionali, il direttore adotta questa decisione dopo aver sentito l'agente contrattuale interessato.

Articolo 19

1.   La decisione relativa alla sospensione dell'agente contrattuale precisa se durante il periodo della sospensione l'interessato conserva il beneficio della retribuzione integrale oppure determina l'aliquota dell'eventuale ritenuta a carico dell'interessato. L'importo corrisposto all'agente contrattuale non è in alcun caso inferiore al minimo vitale corrispondente allo stipendio base di un agente al primo scatto del grado C 1, maggiorato degli eventuali assegni familiari.

2.   La posizione dell'agente contrattuale sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

3.   L'applicazione della ritenuta può essere mantenuta oltre il termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 qualora l'agente contrattuale interessato sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e si trovi in stato di custodia nell'ambito di tale procedimento. In tal caso, l'agente contrattuale non ha diritto alla retribuzione integrale fino a quando l'autorità giudiziaria competente abbia ordinato il suo rilascio.

4.   Se l'agente contrattuale non ha subito alcuna misura disciplinare o ha ricevuto soltanto un ammonimento scritto, una nota di biasimo o una sospensione temporanea dell'avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla retribuzione ai sensi del paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna misura disciplinare, di un interesse composto del 3,5 % annuo.

Sezione 7

Procedimento penale parallelo

Articolo 20

Quando l'agente contrattuale è sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, una decisione definitiva sulle misure disciplinari è adottata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria.

Sezione 8

Disposizioni finali

Articolo 21

L'agente contrattuale colpito da misura disciplinare diversa dalla rimozione può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonimento scritto o della nota di biasimo e dopo sei anni se si tratta di altre misure disciplinari, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti menzione della sanzione. Il direttore decide se accogliere la richiesta.

Articolo 22

Il procedimento disciplinare può essere riaperto dal direttore, di sua iniziativa o su domanda dell'interessato qualora risultino fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

Articolo 23

Se nessun addebito è stato formulato nei confronti dell'agente contrattuale dopo l'emissione di un parere da parte della commissione di disciplina ai sensi dell'articolo 15 del presente allegato, egli ha diritto di richiedere la riparazione del pregiudizio subito mediante adeguata pubblicità della decisione del direttore.

Articolo 24

Il direttore adotta le norme di attuazione delle presenti disposizioni.

ALLEGATO X

COMMISSIONE DI RICORSO

1.   Competenza

La commissione di ricorso è competente a decidere le controversie che potrebbero insorgere dalla violazione del presente statuto del personale o dei contratti di cui all'articolo 7 dello statuto del personale. A tal fine è competente a conoscere dei ricorsi presentati dagli agenti contrattuali o ex agenti contrattuali, o dagli aventi diritto o relativi rappresentanti, avverso una decisione del direttore.

2.   Composizione e status

a)

La commissione di ricorso è composta da un presidente e da due membri che possono farsi sostituire da supplenti. Tutti devono essere in possesso di qualifiche giuridiche.

b)

Il presidente, il suo supplente, i membri e i loro supplenti sono designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto al di fuori del personale dell'Istituto, per un periodo di tre anni che può essere rinnovato. In caso di indisponibilità, si procede ad una nuova designazione per la restante durata del mandato.

c)

Affinché la commissione di ricorso si riunisca validamente devono essere presenti il presidente o il suo supplente e due membri o supplenti.

d)

I membri della commissione di ricorso esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

e)

Gli emolumenti del presidente, dei membri e dei supplenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

f)

La commissione di ricorso adotta il proprio regolamento interno fatte salve le disposizioni del presente allegato.

3.   Segretariato della commissione di ricorso

a)

Il segretario della commissione di ricorso è designato dal direttore tra il personale dell'Istituto.

b)

Nell'esercizio delle sue funzioni, il segretario della commissione di ricorso funge da cancelliere ed è soggetto solo all'autorità della commissione di ricorso.

4.   Ricorsi

a)

I ricorsi presentati alla commissione di ricorso sono ricevibili solo se il ricorrente non ha ottenuto preventivamente soddisfazione attraverso un ricorso amministrativo interno presso il direttore.

b)

Il ricorrente dispone di venti giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3 dello statuto del personale o dalla data di rifiuto da parte di una delle parti delle conclusioni del Mediatore di cui all'articolo 28, paragrafo 4, dello statuto del personale per presentare per iscritto una domanda volta a ottenere la revoca o la modifica della decisione in questione da parte della commissione di ricorso. La domanda è rivolta al capo dell'amministrazione e del personale dell'Istituto, che ne notifica la ricezione al ricorrente e avvia la procedura per riunire la commissione di ricorso.

c)

I ricorsi devono essere depositati presso il segretariato della commissione di ricorso entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione contestata. In casi eccezionali tuttavia, segnatamente in materia di pensioni, la commissione di ricorso può accogliere ricorsi presentati entro un termine di un anno a decorrere dalla data di notifica della decisione contestata.

d)

I ricorsi devono essere presentati per iscritto. Devono contenere tutti i mezzi invocati dall'interessato ed essere accompagnati da prove documentali.

e)

I ricorsi non hanno effetto sospensivo delle decisioni contestate.

5.   Istruzione dei ricorsi

a)

I ricorsi sono immediatamente comunicati al direttore che formula osservazioni per iscritto. Entro un mese a decorrere dalla data di deposito del ricorso una copia di tali osservazioni è trasmessa al segretario della commissione e al ricorrente il quale dispone di venti giorni per presentare una replica scritta, di cui una copia è immediatamente trasmessa dal segretario della commissione al direttore.

b)

I ricorsi, le memorie e le prove documentali prodotte, le osservazioni del direttore ed eventualmente la replica dell'interessato sono comunicati ai membri della commissione a cura del segretariato entro i tre mesi successivi al deposito del ricorso e almeno quindici giorni prima della seduta in cui saranno esaminati.

6.   Convocazione della commissione

La commissione di ricorso si riunisce su convocazione del presidente. Di norma, la commissione esamina i ricorsi che le sono sottoposti entro quattro mesi a decorrere dal loro deposito.

7.   Sedute della commissione

a)

Le sedute della commissione di ricorso non sono pubbliche (salvo se altrimenti deciso dalla commissione stessa). Le deliberazioni della commissione sono segrete.

b)

Il direttore o il suo rappresentante e il ricorrente assistono al procedimento. Possono esporre verbalmente argomentazioni a sostegno dei motivi invocati nelle rispettive memorie.

c)

La commissione può richiedere la produzione dei documenti che ritiene utili per l'esame dei ricorsi di cui è investita. I documenti prodotti devono essere trasmessi anche al direttore e al ricorrente.

d)

La commissione ascolta le parti e tutti i testimoni la cui deposizione essa ritenga utile per le deliberazioni. I membri del personale citati a deporre sono tenuti a comparire dinanzi alla commissione e non possono rifiutarsi di fornire le informazioni richieste.

e)

Le persone che assistono alle sedute della commissione sono tenute al segreto assoluto sui fatti di cui sono venute a conoscenza in occasione del procedimento e sui pareri che nella stessa circostanza sono stati espressi.

8.   Decisioni della commissione

a)

In circostanze eccezionali la commissione, con pronuncia provvisoria, può decidere che l'esecuzione della decisione contestata sia sospesa fino al momento in cui intervenga la decisione definitiva in conformità delle lettere b) e c).

b)

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. Sono rese per iscritto e motivate. Contro le decisioni non è possibile proporre ricorso e queste diventano esecutive per entrambe le parti un giorno intero dopo la loro notifica.

c)

Le decisioni possono tuttavia essere oggetto di istanza di rettifica qualora siano viziate di un errore materiale. Le istanze di rettifica devono essere presentate entro sei mesi dalla constatazione dell'errore.


20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/75


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1183 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che approva il programma di vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini in Bulgaria e modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645

[notificata con il numero C(2016) 4360]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/119/CEE stabilisce le misure generali di lotta da applicare nell'eventualità dell'insorgenza di alcune malattie degli animali, tra le quali la dermatite nodulare contagiosa. Queste misure comprendono la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza intorno all'azienda infetta e prevedono altresì, quale complemento alle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.

(2)

Il 12 aprile 2016 la Bulgaria ha informato la Commissione in merito alla sospetta presenza di dermatite nodulare contagiosa in due aziende di allevamento di bovini situate rispettivamente nei villaggi di Voden e Chernogorovo del comune di Dimitrovgrad, nella regione di Haskovo, nella parte centromeridionale della Bulgaria, a circa 80 km dalle frontiere con i paesi vicini. Successivamente alla conferma di tali due focolai iniziali nella regione di Haskovo, il 13 aprile 2016 la Bulgaria ha notificato focolai della stessa malattia in diverse regioni. Il 20 maggio 2016 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la presenza di 98 focolai confermati di dermatite nodulare contagiosa, di cui 19 nella regione di Haskovo, 8 in quella di Stara Zagora, 5 in quella di Plovdiv, 54 in quella di Blagoevgrad, 6 in quella di Kjustendil, uno in quella di Pernik e 5 in quella di Smolyan.

(3)

Per impedire la diffusione della dermatite nodulare contagiosa ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/645 (5). Tale decisione di esecuzione stabilisce alcune misure di protezione a seguito della conferma della dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria e delimita a livello dell'Unione una zona soggetta a restrizioni, descritta nell'allegato di detta decisione, che comprende la zona in cui la malattia è stata confermata, oltre alle zone di protezione e di sorveglianza delimitate dalla Bulgaria a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.

(4)

Contemporaneamente, tra il 6 aprile e il 19 maggio 2016 sono stati segnalati nuovi focolai di dermatite nodulare contagiosa in Grecia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(5)

Secondo il parere scientifico sulla dermatite nodulare contagiosa formulato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (6), sono disponibili in commercio solo vaccini vivi attenuati contro la dermatite nodulare contagiosa. Il parere descrive il vaccino con virus attenuato Neethling contro la dermatite nodulare contagiosa come altamente efficace nel prevenire la morbilità. Poiché i vaccini omologhi contro la dermatite nodulare contagiosa sono più efficaci di quelli basati sui virus attenuati del vaiolo degli ovini, il loro impiego è raccomandato, compatibilmente con la loro messa a disposizione da parte di produttori di vaccini che operano esclusivamente al di fuori dell'Unione.

(6)

Non esiste un vaccino contro la dermatite nodulare contagiosa provvisto di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione. La vaccinazione di emergenza a norma dell'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE può quindi essere effettuata solo in conformità all'articolo 8 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che consente agli Stati membri di permettere temporaneamente l'impiego di vaccini privi di autorizzazione all'immissione in commercio in caso di epizoozie gravi come la dermatite nodulare contagiosa.

(7)

Il 25 aprile 2016 la Bulgaria ha presentato alla Commissione un programma di vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende delle zone colpite e di determinate zone adiacenti dello stesso Stato membro («programma di vaccinazione di emergenza»). Il programma di vaccinazione di emergenza informa sulla decisione di attuare le misure e contiene informazioni particolareggiate riguardanti la delimitazione geografica e amministrativa della zona di vaccinazione, il numero delle aziende e quello degli animali da vaccinare e il termine entro il quale completare la vaccinazione. Il 20 maggio 2016 la Bulgaria ha informato la Commissione dell'intenzione di estendere il programma di vaccinazione di emergenza all'intero territorio della Bulgaria. Ciò impone di ampliare la zona soggetta a restrizioni descritta nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

In conformità all'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 92/119/CEE, la Bulgaria ha notificato alla Commissione il 28 aprile 2016 l'acquisizione di un numero sufficiente di dosi di vaccino omologo contro la dermatite nodulare contagiosa provenienti dalla banca di vaccini creata dalla Commissione a norma della decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2015 (8) e l'inizio della vaccinazione di emergenza in un raggio di 20 km intorno ai focolai confermati di tale malattia in applicazione del programma di vaccinazione di emergenza.

(9)

È necessario definire le condizioni alle quali la Bulgaria dovrebbe effettuare una vaccinazione di emergenza. La rapida diffusione della dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria costituisce un rischio per altre parti del territorio del paese e per i paesi vicini. È pertanto necessario anche rafforzare le misure di lotta contro tale malattia applicate in Bulgaria, limitando gli spostamenti di bovini non vaccinati di età superiore a tre mesi ad altre aziende all'interno della zona soggetta a restrizioni. Tale limitazione di età consentirebbe i necessari spostamenti di vitelli giovani ad altre aziende, dove continueranno ad essere allevati, nel periodo successivo alla nascita durante il quale essi non possono essere immunizzati in modo efficace. È al contempo necessario consentire gli spostamenti di bovini non vaccinati direttamente a un macello all'interno della zona soggetta a restrizioni.

(10)

La zona in cui deve essere effettuata la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può coprire l'intera zona soggetta a restrizioni, definita nella decisione di esecuzione (UE) 2016/645 e riportata nell'allegato di detta decisione.

(11)

Il primo ciclo di vaccinazione di emergenza dovrebbe essere completato quanto prima e non oltre il 30 giugno 2016. In caso di ulteriori focolai in altre zone, la vaccinazione di emergenza nelle zone colpite dovrebbe essere ultimata entro due mesi dalla conferma del primo focolaio di dermatite nodulare contagiosa nelle zone in questione, compatibilmente con la disponibilità di vaccini.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Oltre alle misure prese dalla Bulgaria conformemente agli articoli 4, 5 e 10 della direttiva 92/119/CEE, la Bulgaria può effettuare la vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende nelle regioni indicate nell'allegato I alle condizioni stabilite nell'allegato II.

2.   Il programma presentato dalla Bulgaria alla Commissione il 20 maggio 2016 riguardo alla vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende nelle regioni indicate nell'allegato I è approvato.

3.   Sono vietati gli spostamenti verso altri Stati membri di bovini vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa.

4.   Sono vietati gli spostamenti verso altri Stati membri di bovini di età inferiore a sei mesi e non vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa ma nati da femmine vaccinate contro la dermatite nodulare contagiosa.

Articolo 2

La Bulgaria adotta le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE.

Articolo 3

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645 è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 61).

(6)  Scientific Opinion on lumpy skin disease — EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), EFSA Journal 2015;13(1):3986.

(7)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

(8)  Commission Implementing Decision of 18 December 2015 on the adoption of a financing decision regarding the Union financial contribution to emergency measures to combat lumpy skin disease in Greece in 2015 and establishing a stock of vaccines against lumpy skin disease (Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2015 relativa all'adozione di una decisione di finanziamento riguardante il contributo dell'Unione alle misure di emergenza per combattere la dermatite nodulare contagiosa in Grecia nel 2015 e alla costituzione di scorte di vaccini contro tale malattia), C(2015) 9573 final.


ALLEGATO I

Bulgaria:

Le regioni seguenti in Bulgaria:

tutto il territorio della Bulgaria.


ALLEGATO II

Condizioni per il ricorso alla vaccinazione di emergenza ai fini della lotta contro la dermatite nodulare contagiosa e dell'eradicazione della stessa in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE

1.

Limiti della zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione di emergenza

La zona di vaccinazione comprende le regioni della Bulgaria indicate nell'allegato I della presente decisione.

Le restrizioni applicabili nella zona di vaccinazione sono quelle previste nella presente decisione e nella decisione di esecuzione (UE) 2016/645, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.

2.

Specie ed età degli animali da vaccinare

Tutti i bovini, quali definiti nell'articolo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2016/645, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla situazione gestativa o produttiva, sono vaccinati nel primo ciclo di vaccinazione di cui al punto 3.

Gli animali nati da bovini vaccinati sono vaccinati conformemente alle istruzioni del fabbricante all'età di quattro mesi o successivamente.

3.

Durata della campagna di vaccinazione

Il primo ciclo di vaccinazione nelle zone colpite è ultimato entro il 30 giugno 2016.

Il primo ciclo di vaccinazione nelle altre zone delle regioni di cui all'allegato I è ultimato quanto prima e non oltre due mesi dalla conferma del primo focolaio nella zona in questione.

4.

Regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico agli animali e ai relativi prodotti

Indipendentemente da eventuali altre misure che possono essere in atto nella zona soggetta a restrizioni, quale definita dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/645, i bovini di età superiore a 90 giorni non possono essere spostati verso un'altra azienda tranne qualora siano stati vaccinati e regolarmente rivaccinati almeno 28 giorni prima della data dello spostamento.

Trascorsi 28 giorni dalla data della vaccinazione, si applicano le misure relative agli spostamenti di bovini vaccinati e all'immissione sul mercato di prodotti derivati da bovini vaccinati, quali stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2016/645, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.

I bovini non vaccinati possono essere spostati per la macellazione immediata a un macello ubicato nella zona soggetta a restrizioni. Tranne in caso di macellazione d'urgenza, viene osservato un periodo di attesa di sette giorni dopo la vaccinazione della mandria prima che siano inviati al macello bovini non vaccinati provenienti da aziende in cui è stata effettuata la vaccinazione.

Gli animali non vaccinati di età inferiore a sei mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto e nutriti con il colostro di queste, possono essere spostati in un'altra azienda situata all'interno della zona soggetta a restrizioni.

5.

Registrazione particolare degli animali vaccinati

Per ciascun bovino vaccinato, l'autorità locale competente inserisce i dati di vaccinazione nell'apposita banca dati on line connessa con la banca dati centrale istituita conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). I dati registrati devono garantire il collegamento tra le femmine vaccinate e la relativa progenie.

6.

Altri aspetti relativi alla vaccinazione di emergenza

6.1.

Zona di sorveglianza in Bulgaria attorno alla zona di vaccinazione

Attorno alla zona di vaccinazione di cui al punto 1 è delimitata una zona di sorveglianza di almeno 10 km, in cui è intensificata la sorveglianza e gli spostamenti di bovini sono sottoposti a controlli da parte dell'autorità competente.

I bovini non vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e tenuti in aziende situate nella zona di sorveglianza attorno alla zona di vaccinazione non lasciano le rispettive aziende fino a che non sia trascorso un periodo di attesa di almeno sette giorni dal completamento della vaccinazione nelle aziende situate nella zona di vaccinazione a una distanza inferiore a 10 km.

6.2.

Periodo durante il quale restano in vigore le misure applicate nelle zone delimitate conformemente all'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE e alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645

Le misure applicate nella zona di vaccinazione restano in vigore fino a quando non vengono abrogate conformemente all'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 92/119/CEE.

6.3.

Esecuzione della campagna di vaccinazione

La vaccinazione è effettuata da un funzionario dell'autorità competente o da un veterinario privato designato dall'autorità competente e sotto la sua supervisione.

La priorità dovrebbe essere data alla vaccinazione degli animali tenuti in aziende situate all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza e nelle aree confinanti con altri Stati membri e regioni della Bulgaria indenni da dermatite nodulare contagiosa.

Si applicano le misure necessarie per evitare la propagazione degli eventuali virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino sono restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di bovini vaccinati e del numero di dosi utilizzate.

6.4.

Vaccino da utilizzare

Vaccino omologo contro la dermatite nodulare contagiosa con virus vivo attenuato (ceppo Neethling) «Lumpy Skin Disease Vaccine For Cattle», Onderstepoort Biological Products, Sud Africa.

In alternativa: vaccino contro la dermatite nodulare contagiosa con virus vivo attenuato (tipo SIS) «Lumpyvax», MSD Animal Health, Intervet, Sud Africa.

Il vaccino è utilizzato conformemente alle istruzioni del fabbricante e all'articolo 8 della direttiva 2001/82/CE sotto la responsabilità delle autorità centrali competenti.

6.5.

Relazione sui progressi conseguiti e relazione finale

Una relazione sui progressi conseguiti nell'esecuzione del programma di vaccinazione di emergenza è trasmessa alla Commissione e agli Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE.

Una relazione dettagliata sul completamento del programma di vaccinazione di emergenza è trasmessa alla Commissione e agli Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE prima che vengano revocate le restrizioni di cui ai punti 6.1 e 6.2 del presente allegato.


(1)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).


ALLEGATO III

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/645 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Bulgaria:

Le regioni seguenti in Bulgaria:

tutto il territorio della Bulgaria.»


Rettifiche

20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/82


Rettifica del regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322 del 7 dicembre 2007 )

Pagina 27, allegato che modifica l'allegato I, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 2073/2005, riga 2.4.1:

anziché:

«Categoria alimentare

Microrganismi

Piano di campionamento (1)

Limiti

Metodo d'analisi di riferimento (2)

Fase a cui si applica il criterio

Azione in caso di risultati insoddisfacenti

n

c

m

M

2.4.1.

Prodotti sgusciati di crostacei e molluschi cotti

E. coli

5

2

1/g

10/g

ISO TS 16649-3

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione

Stafilococchi coagulasi-positivi

5

2

100 ufc/g

1 000 ufc/g

EN/ISO 6888-1 o 2

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione

leggasi:

«Categoria alimentare

Microrganismi

Piano di campionamento (3)

Limiti

Metodo d'analisi di riferimento (4)

Fase a cui si applica il criterio

Azione in caso di risultati insoddisfacenti

n

c

m

M

2.4.1.

Prodotti sgusciati di crostacei e molluschi cotti

E. coli

5

2

1 MPN/g

10 MPN/g

ISO TS 16649-3

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione

Stafilococchi coagulasi-positivi

5

2

100 ufc/g

1 000 ufc/g

EN/ISO 6888-1 o 2

Fine del processo di lavorazione

Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione


(1)  n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M.

(2)  Si applica l'ultima edizione della norma.»

(3)  n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M.

(4)  Si applica l'ultima edizione della norma.»


20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/83


Rettifica del regolamento (UE) n. 1019/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all'istamina nei prodotti della pesca

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 24 ottobre 2013 )

Pagina 47, allegato che modifica l'allegato I, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2005, riga 1.27 bis:

anziché:

«1.27 bis

Salsa di pesce prodotta mediante fermentazione di prodotti della pesca

Istamina

1

400 mg/kg

HPLC (19)

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»

 

leggasi:

«1.27 bis

Salsa di pesce prodotta mediante fermentazione di prodotti della pesca

Istamina

1

0

400 mg/kg

HPLC (19)

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»


20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/83


Rettifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102 dell'11 aprile 2006 )

Pagina 8, articolo 13, paragrafo 1, lettera l):

anziché:

«l)

veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;»

leggasi:

«l)

veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;».


20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/84


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299 del 14 novembre 2015 )

Pagina 40, allegato, appendice 6-B, terzo comma, titolo:

anziché:

«Procedura di formazione di sensibilizzazione alla sicurezza del personale»

leggasi:

«Procedura di formazione del personale sulla sicurezza».

Pagina 56, allegato, appendice 6-C2, parte 3, lettera b):

anziché:

«abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale di sensibilizzazione alla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura dell'RA3 sottoposto a convalida.»

leggasi:

«abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale sulla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura dell'RA3 sottoposto a convalida.».

Pagina 58, allegato, appendice 6-C2, parte 3, punto 3.5:

anziché:

«Il personale che può accedere direttamente senza scorta alla merce/posta aerea messa in sicurezza riceve una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza prima di ottenere l'accesso a tale merce/posta?»

leggasi:

«Il personale che può accedere direttamente senza scorta alla merce/posta aerea messa in sicurezza riceve una formazione sulla sicurezza prima di ottenere l'accesso a tale merce/posta?».

Pagina 73, allegato, appendice 6-C3, parte 4, secondo comma, secondo trattino:

anziché:

«abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale di sensibilizzazione alla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sua responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'aeroporto sottoposto a convalida.»

leggasi:

«abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale sulla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sua responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'aeroporto sottoposto a convalida.».

Pagina 75, allegato, appendice 6-C3, parte 4, punto 4.5:

anziché:

«Il personale che può accedere direttamente senza scorta alla merce/posta aerea messa in sicurezza riceve una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza prima di ottenere l'accesso a tale merce/posta?»

leggasi:

«Il personale che può accedere direttamente senza scorta alla merce/posta aerea messa in sicurezza riceve una formazione sulla sicurezza prima di ottenere l'accesso a tale merce/posta?».

Pagina 89, allegato, appendice 6-C4, parte 4, secondo comma, lettera b):

anziché:

«abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale di sensibilizzazione alla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sua responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura del KC3 sottoposto a convalida.»

leggasi:

«abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale sulla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sua responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura del KC3 sottoposto a convalida.»

Pagina 127, allegato, punto 11.4.1, terzo comma, secondo trattino:

anziché:

«le immagini prese dalla libreria TIP in uso che più frequentemente non vengono riconosciute saranno combinate con immagini scattate di recente di oggetti pericolosi pertinenti per il tipo di screening e riguardanti tutti i tipi di oggetti pericolosi pertinenti, se utilizzate solo una volta per la formazione di un determinato addetto allo screening per un periodo di un anno.»

leggasi:

«le immagini prese dalla libreria TIP in uso che più frequentemente non vengono riconosciute saranno combinate con immagini scattate di recente di oggetti pericolosi pertinenti per il tipo di screening e riguardanti tutti i tipi di oggetti pericolosi pertinenti, se utilizzate solo una volta per la formazione di un determinato addetto allo screening su un periodo di tre anni.»

Pagina 130, allegato, punto 11.6.3.6:

anziché:

«L'autorità competente provvede direttamente alla formazione dei validatori della sicurezza aerea UE o approva e mantiene un elenco di corsi di formazione adeguati di sensibilizzazione alla sicurezza.»

leggasi:

«L'autorità competente provvede direttamente alla formazione dei validatori della sicurezza aerea UE o approva e mantiene un elenco di corsi di formazione appropriati sulla sicurezza.»