ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 180

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
6 luglio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1081 della Commissione, del 22 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Krčko maslinovo ulje (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1082 della Commissione, del 22 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oecher Puttes/Aachener Puttes (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva l'ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ( 1 )

25

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ( 1 )

29

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1091 della Commissione, del 5 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

33

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1092 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.38644 2014/C (ex 2014/NN) cui la Francia ha dato esecuzione a favore di FagorBrandt e di Groupe Brandt [notificata con il numero C(2016) 1549]  ( 1 )

35

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1078 della Commissione del 4 luglio 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ( GU L 179 del 5.7.2016 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1081 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Krčko maslinovo ulje (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Krčko maslinovo ulje» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Krčko maslinovo ulje» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Krčko maslinovo ulje» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 99 del 15.3.2016, pag. 20.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1082 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oecher Puttes/Aachener Puttes (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Oecher Puttes»/«Aachener Puttes» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Oecher Puttes»/«Aachener Puttes» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Oecher Puttes»/«Aachener Puttes» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 99 del 15.3.2016, pag. 24.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1083 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che approva le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Detto elenco comprende le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi, prodotti di reazione con acido cloroacetico.

(2)

Le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, sono state oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del loro utilizzo nel tipo di prodotto 2, disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi, nel tipo di prodotto 3, biocidi per l'igiene veterinaria, e nel tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale, quali descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2, 3 e 4 quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L'Irlanda è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 30 agosto 2013.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 15 aprile 2015 per l'utilizzo nel tipo di prodotto 3, e l'8 dicembre 2015 per l'utilizzo nei tipi di prodotto 2 e 4, da parte del comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 contenenti ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, ai fini dell'utilizzo nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(7)

Per l'utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non ha considerato l'incorporazione di biocidi contenenti ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, in materiali e oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È pertanto opportuno che l'approvazione non comprenda detto utilizzo, a meno che la Commissione non abbia stabilito limiti specifici relativi alla cessione nei prodotti alimentari, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, o non abbia stabilito che tali limiti non sono necessari.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, sono approvate quali principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi per i tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico

Denominazione IUPAC:

Ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico

Numero CE: non applicabile

Numero CAS: 139734-65-9

Specifica del peso a secco teorico calcolato: 1 000  g/kg (100,0 %, in peso).

Il principio attivo, così come è prodotto, è una soluzione acquosa contenente 160-220 g/kg di ammine, N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico (16-22 % in peso).

1o gennaio 2018

31 dicembre 2027

2

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell'Unione.

2)

In considerazione dei rischi individuati per gli usi oggetto di valutazione, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali,

b)

ai bambini, per i prodotti usati in aree istituzionali,

c)

alle acque di superficie e ai sedimenti, per i prodotti usati in aree industriali o istituzionali,

d)

al terreno, per i prodotti usati in aree industriali.

3

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell'Unione.

2)

In considerazione dei rischi individuati per gli usi oggetto di valutazione, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali,

b)

alle acque di superficie e ai sedimenti, per i prodotti usati per: i) la disinfezione degli spazi destinati ad animali, ii) la disinfezione dei veicoli usati per il trasporto di animali, iii) la disinfezione di calzature e di zoccoli di animali,

c)

al terreno, nel caso di prodotti usati per la disinfezione dei veicoli usati per il trasporto di animali,

d)

ai microorganismi degli impianti di trattamento delle acque reflue, nel caso di prodotti usati per la disinfezione di calzature e di zoccoli di animali.

3)

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

4

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell'Unione.

2)

In considerazione dei rischi individuati per gli usi oggetto di valutazione, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali,

b)

alle acque di superficie e ai sedimenti, per i prodotti usati in: i) siti dell'industria degli alimenti, delle bevande e del latte, ii) impianti di mungitura, iii) in macelli e mattatoi e iv) in cucine e mense di grandi dimensioni del settore della ristorazione,

c)

al terreno, per i prodotti usati i) in siti dell'industria degli alimenti, delle bevande e del latte, ii) in macelli e mattatoi e iii) in cucine e mense di grandi dimensioni del settore della ristorazione.

3)

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

4)

I prodotti non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici di cessione di N-C10–16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1084 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Detto elenco comprende il bifenil-2-olo.

(2)

Il bifenil-2-olo è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 3, igiene veterinaria, quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Spagna è stata designata autorità di valutazione competente, e il 2 giugno 2014 ha presentato la relazione di valutazione corredata delle sue raccomandazioni.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'8 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 3 contenenti bifenil-2-olo possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il bifenil-2-olo per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 3, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(7)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il bifenil-2-olo è approvato quale principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri d'identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Bifenil-2-olo

Denominazione IUPAC:

ortho-phenylphenol

Numero CE: 201-993-5

Numero CAS: 90-43-7

995 g/kg

1o gennaio 2018

31 dicembre 2027

3

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell'Unione.

2)

In considerazione dei rischi individuati per gli usi oggetto di valutazione, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali;

b)

alle acque di superficie, ai sedimenti e al comparto suolo.

3)

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1085 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che approva il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 (2) della Commissione stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Detto elenco comprende il Bacillus subtilis.

(2)

A seguito della valutazione del principio attivo originariamente notificato è emerso che di fatto esso apparteneva alla specie Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06. Dalla valutazione non è stato possibile trarre conclusioni in merito ad altri principi che corrispondono alla definizione del Bacillus subtilis di cui all'elenco summenzionato di principi attivi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Di conseguenza la presente approvazione dovrebbe riguardare unicamente il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06.

(3)

Il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 3, prodotti di igiene veterinaria di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

La Germania è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 22 settembre 2014.

(5)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 10 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità competente per la valutazione.

(6)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 3 contenenti il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.

(7)

È pertanto opportuno approvare il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 3, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o gennaio 2018

31 dicembre 2027

3

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.

2)

In considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1086 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB).

(2)

Il DBDCB è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 6 «preservanti per prodotti in scatola», quale descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 6 quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Repubblica ceca è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 21 gennaio 2009.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 10 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità competente per la valutazione.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 6 contenenti DBDCB soddisfino i criteri di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il DBDCB per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 6, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(7)

Poiché il DBDCB soddisfa i criteri relativi alla classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 secondo quanto definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli articoli trattati contenenti DBDCB o trattati con tale sostanza dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB)

Denominazione IUPAC:

2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile

N. CE: 252-681-0

N. CAS: 35691-65-7

980 g/kg

1o gennaio 2018

31 dicembre 2027

6

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato contenente 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) o trattato con tale sostanza assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1087 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che approva il tolilfluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il tolilfluanide.

(2)

Il tolilfluanide è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 7, «preservanti per pellicole», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 17 marzo 2015.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 7 e contenenti tolilfluanide soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare il tolilfluanide destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)

Considerato che il tolilfluanide soddisfa i criteri relativi alla classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 secondo quanto definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati che sono stati trattati con tolilfluanide o che contengono tale sostanza dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tolilfluanide è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Tolilfluanide

Denominazione IUPAC:

N-(Diclorofluorometiltio)-N′,N′-dimetil-N-p-tolilsulfamide

N. CE: 211-986-9

N. CAS: 731-27-1

96 % p/p

1o gennaio 2018

31 dicembre 2027

7

Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo;

2)

in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione del prodotto presta particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori industriali o professionali;

b)

agli utilizzatori non professionali di vernici contenenti tolilfluanide come preservante per pellicole;

c)

alle acque di superficie, al suolo e alle acque freatiche, compreso il rischio dei prodotti di degradazione.

L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente:

la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con tolilfluanide o contenente tale sostanza provvede affinché l'etichetta apposta su tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1088 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il rame, da denominare «fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico)» a seguito della sua valutazione.

(2)

I fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) sono stati oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, «prodotti antincrostazione», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 31 ottobre 2014.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro utilizzo.

(6)

L'accettabilità dei rischi connessi all'uso di prodotti antincrostazione e l'idoneità delle misure proposte per la riduzione del rischio dovrebbero tuttavia essere ulteriormente confermate. Al fine di agevolare, al momento di rinnovare le approvazioni di tali principi attivi, il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dei principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti, nonché delle misure di riduzione del rischio applicate, la data di scadenza dell'approvazione di tali principi attivi dovrebbe essere la stessa.

(7)

È pertanto opportuno approvare i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 21 purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) sono approvati come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni

Fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico)

Denominazione IUPAC:

Rame

N. CE: 231-159-6

N. CAS: 7440-50-8

95,3 % p/p.

1o gennaio 2018

31 dicembre 2025

21

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.

Qualora i prodotti contenenti fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) fossero quindi autorizzati per l'uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato tali prodotti destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.

Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;

3)

le etichette e, ove fornite, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che eventuali perdite o rifiuti contenenti fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento;

4)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1089 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che approva l'ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende l'ossido di dirame.

(2)

L'ossido di dirame è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, «prodotti antincrostazione», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 31 ottobre 2014.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti ossido di dirame possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

L'accettabilità dei rischi connessi all'uso di prodotti antincrostazione e l'idoneità delle misure proposte per la riduzione del rischio dovrebbero tuttavia essere ulteriormente confermate. Al fine di agevolare, al momento di rinnovare le approvazioni di tali principi attivi, il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dei principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti, nonché delle misure di riduzione del rischio applicate, la data di scadenza dell'approvazione di tali principi attivi dovrebbe essere la stessa.

(7)

È pertanto opportuno approvare l'ossido di dirame destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ossido di dirame è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Ossido di dirame

Denominazione IUPAC:

Ossido di rame (I)

N. CE: 215-270-7

N. CAS: 1317-39-1

94,2 % p/p.

1o gennaio 2018

31 dicembre 2025

21

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.

Qualora i prodotti contenenti ossido di dirame fossero quindi autorizzati per l'uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato prodotti contenenti tale sostanza destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.

Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;

3)

le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che eventuali perdite o rifiuti contenenti ossido di dirame devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento;

4)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1090 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il tiocianato di rame.

(2)

Il tiocianato di rame è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, «prodotti antincrostazione», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 31 ottobre 2014.

(4)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti tiocianato di rame possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

L'accettabilità dei rischi connessi all'uso di prodotti antincrostazione e l'idoneità delle misure proposte per la riduzione del rischio dovrebbero tuttavia essere ulteriormente confermate. Al fine di agevolare, al momento di rinnovare le approvazioni di tali principi attivi, il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dei principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti, nonché delle misure di riduzione del rischio applicate, la data di scadenza dell'approvazione di tali principi attivi dovrebbe essere la stessa.

(7)

È pertanto opportuno approvare il tiocianato di rame destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tiocianato di rame è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Tiocianato di rame

Denominazione IUPAC:

Tiocianato di rame (I)

N. CE: 214-183-1

N. CAS: 1111-67-7

99,5 % p/p

1o gennaio 2018

31 dicembre 2025

21

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.

Qualora i prodotti contenenti tiocianato di rame fossero quindi autorizzati per l'uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato prodotti contenenti tale sostanza destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.

Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2)

le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;

3)

le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che eventuali perdite o rifiuti contenenti tiocianato di rame devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento;

4)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1091 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

158,3

ZZ

158,3

0709 93 10

TR

139,4

ZZ

139,4

0805 50 10

AR

160,9

BO

231,1

CL

144,5

UY

176,5

ZA

169,1

ZZ

176,4

0808 10 80

AR

137,1

BR

90,2

CL

131,8

CN

115,2

NZ

136,5

US

149,7

UY

67,7

ZA

111,4

ZZ

117,5

0808 30 90

AR

155,2

CL

146,1

CN

78,3

ZA

128,5

ZZ

127,0

0809 10 00

TR

218,0

ZZ

218,0

0809 29 00

TR

331,3

ZZ

331,3

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

126,8

ZZ

126,8

0809 40 05

TR

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/35


DECISIONE (UE) 2016/1092 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2016

relativa all'aiuto di Stato SA.38644 2014/C (ex 2014/NN) cui la Francia ha dato esecuzione a favore di FagorBrandt e di Groupe Brandt

[notificata con il numero C(2016) 1549]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 26 novembre 2013 la Commissione ha inviato alle autorità francesi una richiesta di informazioni a seguito della pubblicazione di diversi articoli di stampa su un possibile intervento della Francia a favore di FagorBrandt SAS (di seguito «FagorBrandt»). Con lettera del 13 dicembre 2013, la Francia ha risposto che FagorBrandt ha beneficiato di un prestito di 10 milioni di EUR del Fonds de développement économique et social (in appresso «FDES») versato in un'unica soluzione nel dicembre 2013.

(2)

Una nuova richiesta di informazioni è stata inviata il 4 aprile 2014, alla quale le autorità francesi hanno risposto con lettere del 15 e 28 aprile e del 13 maggio 2014. Il 27 giugno 2014 la Commissione ha presentato una richiesta di informazioni integrativa alla quale la Francia ha risposto con lettera del 10 luglio 2014.

(3)

Su proposta della Commissione, è stata indetta una riunione con le autorità francesi, tenutasi il 9 luglio 2014.

(4)

Dal momento che il prestito è stato erogato prima del 31 dicembre 2013, la Commissione ha iscritto la misura in questione nel registro degli aiuti non notificati.

(5)

Con lettera del 16 settembre 2014 la Commissione ha informato la Francia della decisione di avviare riguardo a questo aiuto il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (il «procedimento di indagine formale»). Il 24 ottobre 2014 la Commissione ha ricevuto le osservazioni della Francia.

(6)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento (la «decisione di avvio») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in questione.

(7)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di un terzo interessato e le ha trasmesse alla Francia per darle la possibilità di commentarle. La Francia ha fatto pervenire i suoi commenti con lettera del 26 febbraio 2015.

(8)

Il 18 novembre 2014 e il 26 febbraio 2015 la Commissione ha inviato alcune richieste di informazioni alle quali la Francia ha risposto, rispettivamente, il 17 dicembre 2014 e il 6 marzo 2015.

(9)

Il 12 novembre 2015 si è tenuta una riunione tra le autorità francesi e la Commissione; il 1o marzo 2016 la Francia ha trasmesso alla Commissione delle informazioni aggiuntive.

2.   ELEMENTI DI CONTESTO

2.1.   Beneficiari e sequenza degli eventi

(10)

FagorBrandt era una società attiva nell'ambito della produzione, della commercializzazione e della riparazione di elettrodomestici, nonché nell'acquisto e nella vendita di pezzi di ricambio per elettrodomestici e per qualsiasi apparecchio o dispositivo elettrico ed elettromeccanico. Nel 2013 la società contava in Francia circa 1 800 dipendenti, distribuiti in quattro stabilimenti industriali.

(11)

Con sentenza del Tribunale di commercio di Nanterre del 7 novembre 2013, FagorBrandt è stata dichiarata in amministrazione controllata.

(12)

Dopo l'avvio della procedura di amministrazione controllata, il curatore fallimentare ha riscontrato che le previsioni di tesoreria della società, riviste il 12 novembre 2013 dallo studio Ernst & Young Advisory, evidenziavano una mancanza di liquidità di circa […] (*) milioni di EUR fin dal gennaio 2014, nonostante un portafoglio ordini di circa [50-100] milioni di EUR. Il ripristino di una parte delle attività di FagorBrandt avrebbe permesso di generare flussi di cassa positivi e di finanziare il proseguimento delle attività fino al marzo 2014, con il conseguente rinvio della data limite per la presentazione delle offerte di acquisto.

(13)

Dal 12 novembre 2013 il curatore fallimentare è entrato in contatto con le banche Thémis e […], specializzate nel finanziamento delle imprese in amministrazione controllata, con l'obiettivo di ottenere 10 milioni di EUR di prestiti. Il 17 novembre 2013 la banca Thémis ha accettato di concedere a FagorBrandt un prestito di 5 milioni di EUR, a condizione che la banca […] s'impegnasse alle stesse condizioni e che la Francia accordasse a FagorBrandt un prestito di pari importo. Il 18 novembre 2013 la banca […] ha negato la concessione di un prestito di 5 milioni di EUR giudicando insufficienti le garanzie fornite, a partire dal pegno sullo stock di pezzi di ricambio. Il curatore fallimentare ha contattato un terzo istituto finanziario, la banca […], che il 19 novembre 2013 ha rifiutato di concedere il prestito. Dal momento che la banca Thémis escludeva l'ipotesi di un'esposizione superiore a 5 milioni di EUR, il curatore fallimentare si è rivolto al Comité Interministériel pour la Restructuration Industrielle.

(14)

Contestualmente FagorBrandt ha ottenuto, con sentenza del Tribunale di commercio di Nanterre del 21 novembre 2013, la ristrutturazione di un finanziamento di [20-50] milioni di EUR presso un pool di banche (3). L'impresa è stata inoltre autorizzata a versare ai creditori titolari di un pegno sugli stock di prodotti finiti una somma pari al 50 % del valore delle merci, contestualmente alla loro liberazione, e a contrarre prestiti nel limite di 15 milioni di EUR, con la concessione di garanzie e il beneficio del privilegio previsto all'articolo L. 622-17 del codice di commercio francese (4). Questo limite di 15 milioni di EUR è stato autorizzato considerando la capacità di rimborso della società, stimata dallo studio Ernst & Young Advisory.

(15)

Di conseguenza, FagorBrandt ha beneficiato di due prestiti: un prestito di 5 milioni di EUR concesso dalla banca Thémis sotto forma di credito di campagna (5) e un prestito di 10 milioni di EUR erogato dal FDES.

(16)

Il prestito del FDES è stato concesso a FagorBrandt il 28 novembre 2013, nell'ambito di un contratto sottoscritto il giorno stesso. Le condizioni di questo prestito sono illustrate nella sezione 2.2.

(17)

Successivamente a questi prestiti, il 17 gennaio 2014 è stata presentata un'offerta iniziale di acquisto da parte del gruppo Cevital, attivo nei settori dell'agroalimentare, dei servizi, dell'industria e della distribuzione. Cevital conta oltre 13 000 dipendenti, con un fatturato consolidato nel 2013 di 2,4 miliardi di EUR. Il suo progetto si basava sull'acquisizione degli attivi di FagorBrandt tramite Exagon, controllata del gruppo Cevital, e la costituzione di una nuova società: Groupe Brandt. L'offerta iniziale prevedeva un contributo al finanziamento di Cevital di [20-50] milioni di EUR, con l'apertura di una linea di credito a breve termine e l'accesso a una linea di credito a medio/lungo termine senza l'intervento della Francia e delle banche.

(18)

Cevital ha successivamente presentato altre offerte di acquisto, fino a quella vincolante dell'8 aprile 2014, convalidata dal Tribunale di commercio di Nanterre con sentenza del 15 aprile 2014.

(19)

Il finanziamento necessario a rilevare gli elementi dell'attivo di FagorBrandt e a riprendere le operazioni ammontava a 207,5 milioni di EUR ed era così composto:

a)

un contributo di Cevital a Groupe Brandt (6) pari a [20-60] milioni di EUR (7);

b)

un contributo di Natixis e di Société Générale per complessivi [90-150] milioni di EUR sotto forma di prestiti a breve termine (contratto di factoring per [20-60] milioni di EUR e finanziamento di [10-20] milioni di EUR garantito dallo stock di prodotti finiti) e di prestiti a medio termine, ciascuno di [10-20] milioni di EUR (cfr. sezione 2.2);

c)

un prestito del FDES di 47,5 milioni di EUR a Groupe Brandt diviso in tre rate, rispettivamente, di 11,2 milioni di EUR per la rata A, 23,8 milioni di EUR per la rata B e 12,5 milioni di EUR per la rata C (cfr. sezione 2.3).

(20)

L'impegno di Cevital era subordinato all'ottenimento dei finanziamenti necessari all'attuazione del piano di acquisto.

(21)

Con sentenza del 15 aprile 2014, il Tribunale di commercio di Nanterre ha ordinato la cessione per 550 000 EUR a Cevital e alla sua controllata Exagon della maggior parte degli attivi di FagorBrandt. Questi elementi dell'attivo sono stati riuniti all'interno di Groupe Brandt. La sentenza ha inoltre ordinato la cessione alla società Variance Technologies per 150 002 EUR delle attività di subfornitura di plasturgia, manutenzione generale, attrezzatura e metrologia operate nello stabilimento FagorBrandt di Aizenay e la cessione delle attività e degli attivi del sito FagorBrandt di La Roche-sur-Yon a favore del sig. Pierre Jullien al prezzo di 1,50 EUR, stock esclusi.

2.2.   Descrizione dei prestiti a favore di FagorBrandt

(22)

Prestito del FDES. FagorBrandt ha ottenuto dalla Francia tramite il FDES un prestito di 10 milioni di EUR, la cui concessione è stata formalizzata con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 28 novembre 2013.

(23)

Il prestito è stato concesso al tasso Eonia + [300-600] punti base.

(24)

Il prestito si divide in due rate:

a)

una rata A di 5 milioni di EUR ammortizzabile, assistita dalle stesse garanzie del prestito della banca Thémis;

b)

una rata B di 5 milioni di EUR ammortizzabile in fine a fine marzo 2014, assistita:

da un pegno di primo grado senza spossessamento sullo stock di pezzi di ricambio e da un pegno sul credito di restituzione vantato nei confronti di Eurofactor a titolo del conto di garanzia, anch'esso di primo grado, il tutto pari passu con la rata A e con la banca Thémis per il prestito di 5 milioni di EUR,

da un pegno di secondo grado sul ricavato della cessione di un bene immobile sito a Lione, oggetto di una promessa di vendita per [10-20] milioni di EUR.

(25)

Prestito di Thémis. Il prestito di 5 milioni di EUR della banca Thémis è stato concesso alle seguenti condizioni:

a)

un rendimento pari al tasso Eonia + [300-600] punti base;

b)

un ammortamento mensile e lineare con rimborso di 1 milione di EUR a fine dicembre 2013, 1 milione di EUR a fine gennaio 2014, 1 milione di EUR a fine febbraio 2014 e 2 milioni di EUR a fine marzo 2014;

c)

una garanzia costituita dal privilegio previsto dall'articolo L. 622-17 del codice di commercio e da:

i)

un pegno sullo stock di prodotti finiti con spossessamento per uno stock minimo di 5 milioni di EUR sino a fine dicembre 2013, di 4 milioni di EUR sino a fine febbraio 2014 e di 3 milioni di EUR sino a fine marzo 2014;

ii)

un pegno sullo stock di pezzi di ricambio (del valore lordo di [10-20] milioni di EUR) senza spossessamento;

iii)

il pegno di primo grado del conto di garanzia Eurofactor.

Grafico 1

Confronto tra il prestito del FDES di 10 milioni di EUR e il prestito della banca Thémis

Image

Fonte: Commissione

(26)

Il prestito del FDES a favore di FagorBrandt è stato concesso da Natixis per conto della Francia, nell'ambito del contratto del 28 novembre 2013.

(27)

La rata A del prestito è stata interamente rimborsata secondo le scadenze previste dal contratto di prestito, ossia il 31 dicembre 2013, il 31 gennaio 2014, il 28 febbraio 2014 e il saldo al 31 marzo 2014.

(28)

Il rimborso della rata B era previsto entro e non oltre il 31 marzo 2014, con un versamento unico di 5 milioni di EUR. Con lettera del 27 marzo 2014, il curatore fallimentare ha chiesto il rinvio del versamento della rata B al 30 aprile 2014, poiché questo pagamento avrebbe determinato una tesoreria negativa di [0-5] milioni di EUR a fine marzo 2014. Secondo il curatore fallimentare, questa situazione avrebbe condotto a dichiarare la liquidazione giudiziaria dell'impresa. La Francia ha accettato il rinvio dell'esigibilità di questa scadenza di un mese, ossia fino al 30 aprile 2014. Le autorità francesi hanno confermato che il saldo del prestito, pari a 3,5 milioni di EUR, è stato rimborsato il 25 aprile 2014.

2.3.   Descrizione dei prestiti a favore di Groupe Brandt

(29)

Prestito del FDES. Groupe Brandt ha ottenuto dalla Francia, tramite il FDES, un prestito di 47,5 milioni di EUR, la cui concessione è stata formalizzata con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 10 aprile 2014, firmato il 24 aprile 2014. Il prestito dovrebbe essere utilizzato per coprire il fabbisogno di liquidità e finanziare gli attivi rilevati.

(30)

Questo prestito è costituito da tre rate, rispettivamente, di 11,2 milioni di EUR (rata A), 23,8 milioni di EUR (rata B) e 12,5 milioni di EUR (rata C). Il prestito deve essere rimborsato alle seguenti condizioni: la rata A il 31 ottobre 2015, la rata B in 14 versamenti trimestrali uguali (di cui il primo il 31 gennaio 2015 e l'ultimo il 30 aprile 2018) e la rata C in 3 versamenti uguali il 30 aprile di ogni anno dal 2015 al 2017.

(31)

Il tasso d'interesse applicato è l'Euribor, maggiorato del 3 % annuo per la rata A, del 3,5 % annuo per la rata B e del 4,25 % annuo per la rata C.

(32)

Le rate B e C del prestito, pari complessivamente a 36,3 milioni di EUR, sono state versate il 28 aprile 2014, mentre la rata A di 11,2 milioni di EUR è stata versata il 4 luglio 2014.

(33)

Prestiti di Natixis e di Société Générale. Natixis e Société Générale hanno concesso ciascuna un prestito di [5-10] milioni di EUR. Questi due prestiti comprendono ciascuno due rate: una rata A di [1-5] milioni di EUR e una rata B di [3-6] milioni di EUR. Le condizioni di questo finanziamento sono identiche a quelle delle rate A e B del prestito del FDES.

Grafico 2

Composizione dei tre prestiti erogati dal FDES, da Société Générale e da Natixis

[…]

Fonte: Commissione

(34)

Secondo le autorità francesi, il prestito del FDES è assistito da garanzie per complessivi 150 milioni di EUR. La Francia beneficia delle garanzie concesse dalla società mutuataria Groupe Brandt (pegno sui conti titoli Brandt Francia, pegno sugli anticipi Groupe Brandt) e delle garanzie concesse da Exagon (garanzia Exagon, pegno sui conti titoli Groupe Brandt, pegno sugli anticipi Exagon). Il prestito del FDES beneficia inoltre delle seguenti promesse di garanzia: pegno su marchi e brevetti, pegno sul contratto di licenza di […], pegno sui dividendi futuri versati da […] a partire dal 2017 e ipoteche sugli immobili di Cergy, Orléans e Vendôme. Tutte le garanzie coprono i prestiti di Société Générale e Natixis. Per le rate A e B dei tre prestiti a medio termine, le garanzie sono di primo grado, pari passu con gli investitori privati, mentre per la rata C del prestito del FDES le garanzie sono di secondo grado. Di converso, per la rata C la durata di rimborso è più breve, la remunerazione più elevata e la prima scadenza è prioritaria in caso di rimborso anticipato.

(35)

La scadenza della rata A deve essere rimborsata il 31 ottobre 2015, la rata B deve essere rimborsata entro il 30 aprile 2018, mentre il rimborso della rata C dovrà essere effettuato in tre scadenze nel 2015, nel 2016 e nel 2017.

2.4.   La remissione dei debiti fiscali e previdenziali

(36)

Nella nota del 28 aprile 2014, la Francia ha accennato all'eventuale rinuncia a 3 milioni di EUR di crediti fiscali e previdenziali nei confronti di FagorBrandt.

3.   VALUTAZIONE DELLA FRANCIA PRIMA DELLA DECISIONE DI AVVIO

(37)

Per quanto riguarda i prestiti del FDES, la Francia faceva notare che il primo prestito di questo fondo era stato concesso a condizioni di mercato, prendendo a riferimento un prestito erogato da un istituto di credito privato. In particolare, la Francia faceva leva sulla presenza concomitante e sulle condizioni del prestito della banca Thémis. La Francia dichiarava inoltre che il secondo prestito del FDES era stato concesso a condizioni di mercato, considerando in particolare l'affidabilità del piano economico-finanziario di Cevital, l'entità degli investimenti realizzati da tutti gli operatori privati del mercato, i tassi applicati e il valore delle garanzie.

(38)

Le autorità francesi precisavano altresì che l'eventuale remissione di 3 milioni di EUR di debiti fiscali e previdenziali riguardava FagorBrandt e le sue controllate. Quest'importo costituiva un debito sorto durante la procedura concorsuale, che doveva essere gestito nell'ambito della liquidazione alla stregua degli altri debiti del gruppo, indipendentemente dall'attività degli acquirenti.

4.   DUBBI SOLLEVATI NELLA DECISIONE DI AVVIO

(39)

Il 16 settembre 2014 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale.

(40)

Nella decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi sia sulla qualifica delle misure in esame, sia sulla loro eventuale compatibilità con le norme applicabili agli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà (8).

4.1.   Qualifica di aiuto di Stato

(41)

Per quanto riguarda i due prestiti del FDES, la Commissione si interrogava sull'esistenza di un vantaggio economico ed eventualmente sul suo importo.

4.1.1.   Il prestito di 10 milioni di EUR del FDES

(42)

Per quanto riguarda la concessione del primo prestito del FDES, la Commissione notava che solo la rata A era assistita dalle stesse garanzie del prestito della banca Thémis. La Commissione osservava pertanto che la rata B non beneficiava delle medesime garanzie, ma che il tasso d'interesse era lo stesso. Tra l'altro, dalle informazioni trasmesse dalla Francia emergerebbe che l'istituto di credito privato non accettava di esporsi per oltre 5 milioni di EUR. Di conseguenza, la rata B del prestito del FDES e i relativi rischi corsi dalla Francia sembravano conferire a FagorBrandt un vantaggio, dal momento che diversi istituti privati, sebbene specializzati nel finanziamento di imprese oggetto di procedure concorsuali, avevano rifiutato di concedere a FagorBrandt un finanziamento superiore a 5 milioni di EUR alle condizioni indicate, ritenendo che le garanzie fossero insufficienti rispetto ai rischi. Considerando che la rata B del prestito godeva di garanzie inferiori, il rischio per il FDES era maggiore. In condizioni normali di mercato, quest'ultimo avrebbe quindi dovuto chiedere un tasso d'interesse più elevato.

(43)

In questa fase la Commissione concludeva che la rata B del prestito del FDES comportava un vantaggio che un soggetto privato prudente non avrebbe accettato.

4.1.2.   Il prestito di 47,5 milioni di EUR del FDES

(44)

La Commissione s'interrogava sulla conformità della concessione di questo nuovo prestito a Groupe Brandt rispetto al principio del creditore privato.

(45)

Valore delle garanzie. Secondo la Francia, le rate A e B del prestito erano assistite da garanzie per 150 milioni di EUR, alla stregua dei prestiti delle banche Société Générale e Natixis.

(46)

La Commissione notava tuttavia che la Francia non aveva fornito nessuna informazione sulla stima del valore delle garanzie. Al momento della decisione di avvio, la Commissione non era stata informata sul metodo utilizzato per la loro valutazione (valore netto contabile, valore di mercato o altro). La Commissione osservava peraltro che queste garanzie erano utilizzate dalle banche Société Générale e Natixis soltanto per il loro finanziamento a medio termine di [5-10] milioni di EUR ciascuna, per complessivi [10-20] milioni di EUR, mentre il prestito del FDES ammontava a 47,5 milioni di EUR.

(47)

Livello di remunerazione del prestito. Il prestito è remunerato a tassi diversi a seconda delle rate. La Commissione riteneva a titolo indicativo che, applicando la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (9) (di seguito la «comunicazione del 2008»), il tasso avrebbe dovuto essere almeno dello 0,53 % (tasso di base della Francia tra gennaio e luglio 2014), al quale si aggiungevano tra 650 e 1 000 punti base (impresa con rating CCC) in base al valore attribuito alle garanzie, ovvero un tasso minimo compreso tra 7,03 % e 10,53 %.

(48)

La Commissione ha valutato anche un altro metodo, basato sui dati Bloomberg e Capital IQ, che conduceva a tassi superiori rispetto a quelli ottenuti secondo la comunicazione del 2008.

(49)

Ciò significa che, indipendentemente dal metodo di fissazione scelto, il tasso del prestito del FDES era inferiore alle condizioni del mercato.

(50)

Di conseguenza, al momento della decisione di avvio, la Commissione riteneva che le condizioni del prestito del FDES avrebbero potuto conferire un vantaggio a Groupe Brandt.

4.1.3.   La remissione dei debiti fiscali e previdenziali

(51)

Contrariamente alla posizione della Francia, la Commissione riteneva che la remissione dei debiti fiscali e previdenziali avrebbe potuto essere considerata una rinuncia a crediti pubblici e implicare la concessione di un vantaggio a favore della società FagorBrandt permettendole di alleviare i suoi oneri.

4.2.   Studio di compatibilità

(52)

Per quanto riguarda la compatibilità delle misure rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha ritenuto che la base giuridica applicabile fosse costituita dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004 (10) (in appresso «gli orientamenti del 2004»). Riferendosi a questa base giuridica, la Commissione ha sollevato dubbi: i) sull'ammissibilità agli orientamenti del 2004 e ii) sul rispetto del principio dell'«aiuto una tantum». La Commissione osservava inoltre che la Francia non avevano fornito nessun'analisi di compatibilità delle misure in esame. Il piano economico-finanziario trasmesso dalle autorità francesi per gli esercizi 2014-2016 forniva indicazioni sul ripristino della redditività, ma non costituiva un piano di ristrutturazione. In particolare, esso non conteneva gli elementi di cui ai punti 35 e 36 degli orientamenti del 2004 (studio di mercato, descrizione delle circostanze all'origine delle difficoltà dell'impresa, ipotesi ottimiste, pessimiste e moderate).

4.2.1.   Ammissibilità: impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 2004

(53)

Nella decisione di avvio la Commissione non contestava che FagorBrandt soddisfacesse i criteri di un'impresa in difficoltà enunciati al punto 10 degli orientamenti del 2004.

(54)

La Commissione riteneva tuttavia di non essere in grado di verificare se le difficoltà di FagorBrandt fossero intrinseche all'impresa, nonostante la sua appartenenza al gruppo Fagor, e se le condizioni di cui al punto 13 degli orientamenti del 2004 fossero quindi soddisfatte.

(55)

Infine, il punto 12 degli orientamenti del 2004 precisa che: «un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione […]. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerga dalla liquidazione di un'impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in liquidazione». Per quanto riguarda Groupe Brandt, società costituita il 15 gennaio 2014, la Commissione s'interrogava sulla qualifica di «impresa di recente costituzione» per una società che aveva rilevato da un'impresa in difficoltà un numero relativamente elevato di attivi per effettuare apparentemente la stessa attività.

4.2.2.   Rispetto del principio dell'aiuto una tantum

(56)

La Commissione nutriva dubbi anche sul rispetto del principio dell'aiuto una tantum di cui alla sezione 3.3 degli orientamenti del 2004. Dato che FagorBrandt aveva già beneficiato di un aiuto per la ristrutturazione (11) nel 2008, a priori l'impresa non può beneficiare di un altro aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione prima del 2018. La Commissione precisava che le modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto non pregiudicano l'applicazione di questa regola purché si tratti del proseguimento dell'attività di una medesima impresa.

4.2.3.   Continuità economica

(57)

La Commissione ricordava infine una giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui l'obbligo a carico di uno Stato membro, con decisione della Commissione, di sopprimere un aiuto ritenuto incompatibile col mercato interno è inteso al ripristino dello status quo ante. Siffatto obiettivo è raggiunto quando l'aiuto in parola è stato restituito dal beneficiario che, per effetto di tale restituzione, è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti (12). Come risulta dalla giurisprudenza, l'obbligo di recupero dell'aiuto può essere esteso ad una nuova società alla quale la prima società abbia trasferito taluni attivi, qualora tale trasferimento permetta di constatare una continuità economica tra le due società (13). Non si può infatti escludere che l'obbligo di recupero venga esteso a un'altra società qualora fosse accertato che quest'ultima ha l'effettivo godimento degli aiuti in questione a causa di una continuità economica tra le due imprese.

(58)

Nella fattispecie, gli aiuti concessi a FagorBrandt attraverso il prestito di 10 milioni di EUR e la remissione dei debiti fiscali e previdenziali sembravano conferire un vantaggio a Groupe Brandt, che appariva come il prosecutore dell'attività economica di FagorBrandt. Tra FagorBrandt e Groupe Brandt si riscontrano infatti diversi elementi di continuità economica (14): in particolare, l'acquisizione di quasi tutti i beni materiali e immateriali di diverse società appartenenti al gruppo Fagor in Francia, la riassunzione di oltre i due terzi dei dipendenti, il proseguimento della stessa attività produttiva con i medesimi marchi e la logica economica dell'operazione.

(59)

La Commissione aveva inoltre dubbi sul fatto che questi aiuti, come quelli concessi direttamente a Groupe Brandt con il prestito di 47,5 milioni di EUR, possano aver conferito un vantaggio a Cevital e a Exagon, che hanno rilevato i suddetti attivi di FagorBrandt attraverso la controllata Groupe Brandt.

5.   RISPOSTA DELLA FRANCIA ALLA DECISIONE DI AVVIO

5.1.   Qualifica di aiuto di Stato

5.1.1.   Il prestito di 10 milioni di EUR del FDES

(60)

Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nella decisione di avvio, la Francia ritiene che le garanzie della rata B del prestito non siano inferiori a quelle della rata A, ma che siano altrettanto solide.

(61)

Infatti, come indicato all'articolo 10 del contratto di prestito del 28 novembre 2013, la rata A era assistita, pari passu con il prestito di 5 milioni di EUR concesso da Thémis, dalle seguenti garanzie:

a)

un pegno sullo stock di prodotti finiti con spossessamento per uno stock minimo di 5 milioni di EUR sino a fine dicembre 2013, di 4 milioni di EUR sino a fine febbraio 2014 e di 3 milioni di EUR sino a fine marzo 2014;

b)

un pegno sullo stock di pezzi di ricambio (del valore lordo di [10-20] milioni di EUR) senza spossessamento;

c)

un pegno di primo grado sul conto di garanzia Eurofactor.

(62)

La rata B beneficiava delle seguenti garanzie:

a)

un impegno di versamento, a concorrenza dell'importo della rata, del ricavato della cessione di un bene immobile sito a Lione oggetto di una promessa di vendita per [10-20] milioni di EUR o, in alternativa, una promessa di costituzione d'ipoteca di primo grado sul bene di cui sopra;

b)

un pegno sullo stock di pezzi di ricambio (del valore lordo di [10-20] milioni di EUR) senza spossessamento;

c)

un pegno di primo grado sul conto di garanzia Eurofactor.

(63)

La rata B beneficiava quindi, oltre ai punti b) e c) identici alle garanzie della rata A e del prestito di Thémis, di un pegno di secondo grado sul ricavato della cessione di un bene immobile sito a Lione, oggetto di una promessa di vendita per [10-20] milioni di EUR. Questo bene era stato inoltre sottoposto a una perizia immobiliare che al 31 dicembre 2012 ne aveva stimato il valore commerciale vacante a [15-25] milioni di EUR e il valore in uso a [15-25] milioni di EUR. Questi elementi dimostrano che il valore del bene stimato nell'ambito della promessa di vendita, pari a [10-20] milioni di EUR, è di fatto un valore minimo.

(64)

Il pegno di cui beneficiava la rata B di 5 milioni di EUR del prestito FDES, pur essendo di secondo grado, era ampiamente sufficiente a garantire la rata, considerando che il creditore di primo grado godeva di questa garanzia solo per 5 milioni di EUR.

(65)

Pertanto, se è vero che una parte delle garanzie concesse nell'ambito della rata B era diversa da quelle della rata A, è altrettanto vero che esse erano assistite da un pegno su un bene di un valore nettamente superiore a quello del prestito.

(66)

La Francia sottolinea peraltro che questo prestito è stato interamente rimborsato nell'aprile 2014.

5.1.2.   Il prestito di 47,5 milioni di EUR del FDES

(67)

Le garanzie. La Francia illustra di seguito l'elenco delle garanzie, che nella lettera del 10 luglio 2014 aveva dichiarato ammontare complessivamente a 150 milioni di EUR. Le autorità francesi trasmettono informazioni aggiuntive e perizie a sostegno di tale importo.

(68)

Il tasso d'interesse. La Francia ritiene che il calcolo della Commissione sia sbagliato, così come le conclusioni che essa ne trae.

(69)

In primo luogo, la Commissione prende come punto di partenza il fatto che la società Electrom, oggi Groupe Brandt, avrebbe un rating CCC. Le autorità francesi sono del parere che tale valutazione sia ingiustificata: infatti, il gruppo Cevital al quale appartiene Groupe Brandt presenta una situazione finanziaria particolarmente solida, come dimostra il bilancio consolidato della società nel 2013, certificato da KPMG.

(70)

Le autorità francesi ritengono pertanto che questa situazione molto solida avrebbe permesso al gruppo Cevital di ottenere da un'eventuale agenzia di rating incaricata una valutazione molto positiva: A o addirittura AA. In ogni caso, secondo la Francia, la comunicazione del 2008 indica inequivocabilmente che il tasso considerato nell'ambito del prestito di 47,5 milioni di EUR corrisponde a una categoria d'impresa con una situazione finanziaria tra scarsa (B) e soddisfacente (BB). È innegabile che la situazione finanziaria del gruppo Cevital non sia minimamente paragonabile a quella di un'impresa con rating CCC.

(71)

In secondo luogo, la Francia ricorda che hanno contribuito al finanziamento di Groupe Brandt anche due istituti privati, Société Générale e Natixis, che hanno accettato di concedere prestiti a Groupe Brandt con margini del [0-5] e del [0-5] %. Quanto precede basta a dimostrare l'infondatezza del calcolo del tasso di interesse «di mercato» presentato nella decisione di avvio (compreso tra il 7,03 % al punto (49) e il 17,77 % al punto (50) della decisione di avvio).

(72)

Infine, il tasso d'interesse delle rate A e B del prestito del FDES è stato fissato in base al tasso d'interesse delle rate A e B dei prestiti concessi dalle banche Société Générale e Natixis. Questi due investitori privati rappresentano chiaramente il riferimento per le rate A e B dei prestiti del FDES. Le rate A e B del prestito del FDES sono state concesse in concomitanza con le rate dei prestiti delle due banche e in condizioni comparabili: le condizioni di concessione delle rate A e B del prestito del FDES sono quindi innegabilmente conformi alle condizioni di mercato (15).

(73)

Quanto alla rata C del prestito del FDES, la Francia riconosce che essa non è stata concessa alle stesse condizioni dei prestiti delle banche. Tuttavia, anche per questa rata, i prestiti delle banche forniscono un'indicazione del tasso di mercato senza entrare nel dettaglio del calcolo presentato dalla Commissione ai punti (49) e (50) della decisione di avvio. Inoltre la rata C del prestito del FDES è assistita dalle stesse garanzie delle rate A e B (del prestito del FDES e dei prestiti delle banche), ma solo in secondo grado, il che è sufficiente per garantire la rata C. Per compensare la subordinazione della rata C rispetto alle rate A e B in termini di garanzie, è opportuno osservare che la rata C beneficia di un tasso d'interesse significativamente più alto di quello delle rate A e B, pari a un margine del [0-5] % (contro, rispettivamente, [0-5] e [0-5] % per le rate A e B). La rata C è inoltre caratterizzata da un calendario di rimborso più serrato e da una durata di rimborso inferiore alle altre rate. Infine, la prima scadenza della rata C è prioritaria sulle rate A e B del prestito del FDES e del prestito delle banche private in caso di rimborso anticipato volontario o obbligatorio, il che rappresenta un elemento di subordinazione della rata C rispetto alle rate A e B.

(74)

In conclusione, la Francia ritiene che il prestito del FDES di 47,5 milioni di EUR concesso dalla Francia, compresa la rata C, benefici di garanzie ampiamente sufficienti e di un tasso d'interesse in linea con il principio dell'investitore privato razionale operante in un'economia di mercato.

5.1.3.   La remissione dei debiti fiscali e previdenziali

(75)

La Francia ritiene che siano state male interpretate le sue affermazioni sui debiti fiscali e previdenziali contratti da FagorBrandt durante il periodo di osservazione successivo all'avvio della procedura di amministrazione controllata.

(76)

Le autorità francesi spiegano infatti che, come avviene per tutte le imprese in amministrazione controllata, la società FagorBrandt, assistita dal suo curatore fallimentare, ha proseguito la propria attività. Questo significa che tutti o una parte dei dipendenti hanno continuato a lavorare (devono quindi essere versati i contributi sociali) e che quest'attività comporta degli obblighi fiscali. Nella fattispecie, si tratta di oneri previdenziali e fiscali (in particolare, formazione professionale, tassa di apprendistato, imposta sugli uffici) iscritti al passivo della società. Questi crediti godono del privilegio di cui all'articolo 622-17 del codice di commercio e, di conseguenza, saranno pagati prima di tutti gli altri crediti, corredati o meno di privilegi o garanzie, ad eccezione di quelli assistiti dal privilegio di cui agli articoli L. 3253-2, L. 3253-4 e L. 7313-8 del codice del lavoro, delle spese di giustizia che sorgono regolarmente dopo la sentenza di avvio della procedura di amministrazione controllata per le esigenze dello svolgimento della procedura e dei crediti assistiti dal privilegio relativo alla conciliazione previsto all'articolo L. 611-11 del codice di commercio. L'articolo L. 622-17 del codice di commercio prevede, infatti, che i crediti in questione non pagati alla scadenza siano liquidati con privilegio prima di ogni altro credito.

(77)

L'applicazione dell'articolo L. 622-17 del codice di commercio, che secondo la Francia è pratica corrente nella maggior parte delle procedure di amministrazione controllata e che mira proprio a semplificare il proseguimento dell'attività dell'impresa, non può essere interpretata come una rinuncia a eventuali crediti.

(78)

Durante il periodo di osservazione, la società ha continuato a versare gli oneri fiscali e previdenziali, ma una parte di essi non era esigibile al momento della liquidazione ed è stata iscritta al passivo del periodo di osservazione della società. Stando alle informazioni fornite dal liquidatore, il saldo degli oneri fiscali dovrebbe essere coperto dalla liquidazione di FagorBrandt. Per quanto riguarda gli oneri previdenziali, che comprendono quelli legati alle ristrutturazioni sociali in corso (licenziamenti), tali oneri continueranno a essere rimborsati secondo le norme applicabili in materia, in virtù delle disposizioni di legge sulle procedure concorsuali vigenti in Francia, senza evocare in questa fase una garanzia totale di rimborso. In ogni caso non c'è stata remissione e i crediti fiscali e previdenziali sono recuperati in base al loro rango, come previsto dal codice di commercio.

(79)

Pertanto, questi debiti fiscali e previdenziali sono stati contratti nel modo più normale che esista, nell'ambito di una procedura di amministrazione controllata, come solitamente avviene negli Stati membri.

5.2.   Studio di compatibilità

(80)

La Francia non ha presentato nessuno studio di compatibilità nella risposta alla decisione di avvio, né durante il seguito del procedimento.

6.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI E COMMENTI DELLA FRANCIA

6.1.   Osservazioni del terzo interessato

(81)

Il 19 gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto le osservazioni di un solo terzo interessato che ha desiderato rimanere anonimo.

(82)

A titolo introduttivo, il terzo ritiene che la misura di aiuto in questione sia incompatibile con l'articolo 107 del TFUE e con gli orientamenti del 2004.

(83)

Infatti, secondo il terzo interessato, da oltre dieci anni tutto sembra indicare che la beneficiaria FagorBrandt non sarebbe riuscita a rimanere sul mercato senza ripetuti aiuti di Stato, incompatibili con il mercato interno: in particolare, una sentenza del Tribunale di commercio di Nanterre conclusasi con un alleggerimento del debito e un'acquisizione di elementi dell'attivo di FagorBrandt da parte di Elco Holding Limited e di Fagor Electrodomésticos a un prezzo inferiore al prezzo di mercato nel 2002, un aiuto per la ristrutturazione concesso a una controllata italiana e un altro aiuto per la ristrutturazione concesso nel 2008 per 31 milioni di EUR. Il terzo ritiene che le difficoltà finanziarie dell'impresa beneficiaria scaturiscano da un'incapacità di adottare misure di ristrutturazione vincolanti, contrariamente a quanto fanno i suoi concorrenti.

6.1.1.   Qualifica di aiuto di Stato

(84)

Il terzo interessato precisa innanzitutto che non v'è dubbio, a suo giudizio, che la cancellazione di debiti fiscali e previdenziali costituisca un aiuto di Stato concesso mediante risorse statali e che tale cancellazione comprometta la concorrenza sul mercato e gli scambi tra Stati membri.

(85)

Secondo il terzo interessato è inoltre indubbio che i due prestiti del FDES rappresentino una risorsa statale attribuita in modo selettivo a una determinata impresa.

(86)

Il terzo interessato argomenta in seguito la sua posizione in merito al vantaggio economico conferito dai due prestiti del FDES.

(87)

Per quanto riguarda il prestito di 10 milioni di EUR, il terzo sottolinea che questo prestito è stato concesso in un momento e in condizioni in cui gli investitori privati avevano negato al beneficiario un prestito superiore a 5 milioni di EUR. Questo basterebbe in sé a dimostrare l'inosservanza del principio dell'investitore privato. Per giunta, le garanzie per la rata B di questo prestito erano inferiori a quelle di un prestito erogato da un investitore privato. Il prestito avrebbe quindi dovuto essere concesso a un tasso di interesse più elevato. Infine, per il rimborso della rata B del prestito è stata accolta una proroga di un mese senza condizioni.

(88)

Quanto al prestito di 47,5 milioni di EUR, il terzo esprime riserve sull'opportunità per un investitore privato di concedere in simili circostanze un prestito di tale importo a un'impresa con rating CCC.

(89)

Il terzo concorda infine con le osservazioni della Commissione, secondo cui le misure di aiuto compromettono la concorrenza sul mercato e gli scambi tra Stati membri. L'impresa sarebbe infatti stata liquidata, se la data di rimborso della rata B del prestito di 10 milioni di EUR del FDES non fosse stata prorogata, con conseguenze non trascurabili sull'assetto concorrenziale del mercato. Tale considerazione assume ancora più rilevanza alla luce delle dimensioni e dell'importanza del beneficiario sul mercato francese degli elettrodomestici.

6.1.2.   Studio di compatibilità

(90)

Il terzo interessato ribadisce che l'impresa beneficiaria ha già ricevuto nell'ottobre 2008 un aiuto per la ristrutturazione di 31 milioni di EUR (autorizzato dalla Commissione il 25 luglio 2012 (16)), il che significa che il principio dell'aiuto una tantum previsto dagli orientamenti del 2004 non è rispettato. Dato che questa motivazione è valida solo in caso di continuità economica tra FagorBrandt e Groupe Brandt, il terzo interessato insiste su alcuni punti, nella fattispecie: il nuovo proprietario ha rilevato quasi tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali delle imprese appartenenti a FagorBrandt in Francia, l'organico di Groupe Brandt è oggi costituito per oltre due terzi dai dipendenti della precedente struttura, il nuovo proprietario prosegue la stessa attività economica e ha una produzione simile e i top manager sono rimasti in gran parte in carica.

(91)

Il terzo interessato afferma che, anche se non si riconoscesse la continuità economica tra i due soggetti, due delle tre misure che costituiscono un aiuto di Stato violerebbero comunque il principio dell'aiuto una tantum.

(92)

Parimenti, ove Groupe Brandt fosse considerata un'impresa di recente costituzione, le misure di aiuto di Stato sarebbero assolutamente incompatibili con gli orientamenti del 2004.

(93)

Per quanto riguarda il criterio della limitazione dell'aiuto al minimo necessario, il terzo interessato rammenta che l'impresa beneficiaria appartiene al gruppo Cevital, il cui fatturato consolidato ammontava nel 2013 a 2,4 miliardi di EUR. Il terzo interessato si dice quindi stupito che la Francia non abbia fornito maggiori informazioni sulla possibilità di Cevital di gestire internamente le difficoltà dell'impresa beneficiaria.

(94)

Gli orientamenti del 2004 precisano che un aiuto per la ristrutturazione non deve servire a tenere artificialmente in vita un'impresa. Questa situazione può presentarsi soprattutto in un settore contrassegnato da una forte sovracapacità strutturale in cui il beneficiario sopravvive solo grazie a ripetuti aiuti di Stato. A tale proposito, il terzo fa notare che FagorBrandt presentava nel 2012 un tasso di utilizzazione insufficiente (57 %) rispetto al resto del mercato (82 %).

(95)

In tali condizioni, il ripristino della redditività dell'impresa beneficiaria appare estremamente incerto, considerando da un lato che il mercato è estremamente competitivo e dall'altro che il gruppo Cevital non ha alcuna esperienza in questo settore in Europa. La scarsa esperienza di questo gruppo in materia di ricerca e sviluppo evidenzia la difficoltà di creare effettive sinergie.

(96)

Il terzo interessato si stupisce che la Francia non abbia presentato un piano di ristrutturazione corredato di un calendario preciso, quando gli orientamenti del 2004 indicano che il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività entro un lasso di tempo ragionevole.

(97)

Il terzo sottolinea infine che le misure in questione avranno sicuramente effetti distorsivi sulla concorrenza. In tal senso, lo stesso aggiunge di avere intrapreso un costoso programma di ristrutturazione finanziato con contributi propri e che tale sforzo sarebbe più remunerativo se l'impresa beneficiaria non occupasse un'importante quota di mercato grazie ad aiuti pubblici. Maggiori vendite consentirebbero al terzo di migliorare il suo tasso di utilizzazione e di ridurre i propri costi unitari a vantaggio dei consumatori. L'assenza di misure compensative sembra pertanto ingiustificata.

6.2.   Osservazioni della Francia

6.2.1.   Elementi di contesto

(98)

Innanzitutto le autorità francesi negano l'esistenza di un aiuto sotto forma di alleggerimento del debito o di autorizzazione, da parte del Tribunale di commercio di Nanterre, all'acquisizione di elementi dell'attivo a un prezzo inferiore a quello di mercato. Esse ricordano a tale proposito che l'affermazione del terzo interessato non è corroborata da dati di fatto e che la decisione adottata dal Tribunale di commercio di Nanterre non comporta alcun trasferimento di risorse statali.

(99)

Per quanto riguarda l'aiuto ricevuto da Brandt Italia, la Francia sottolinea che la Commissione ha imposto a FagorBrandt misure compensative per confermare la compatibilità di questo aiuto con il mercato interno (17). Lo stesso ragionamento si applica all'aiuto alla ristrutturazione a favore di FagorBrandt, approvato dalla Commissione attraverso la concessione di misure compensative (17). Di fatto, cercando di dimostrare che la presente misura seguirebbe la scia di precedenti aiuti pubblici, il terzo interessato si riferisce in realtà a misure che non costituiscono aiuti di Stato o che sono ritenute inefficaci sul mercato interno per effetto di misure compensative.

(100)

Per quanto riguarda l'intervento di Cevital, la Francia ribadisce che il piano economico-finanziario è stato predisposto nell'ambito di una nuova strategia industriale e commerciale volta alla creazione di una struttura diversa da quella di FagorBrandt. Questa strategia comprende in particolare […]. Le autorità francesi sono del parere che la credibilità di questo piano economico-finanziario abbia permesso di convincere alcuni investitori privati a finanziare questi progetti, tra cui Natixis e Société Générale. Esse aggiungono peraltro che […] rappresenta una valida soluzione all'attuale problema del basso tasso di utilizzazione menzionato dal terzo interessato.

(101)

La Francia precisa che il gruppo Cevital aveva già un segmento elettrodomestici all'interno della propria attività industriale: nel 2013 aveva infatti lanciato la creazione di un impianto industriale in Algeria per la produzione di elettrodomestici. Questo significa che, contrariamente a quanto sostenuto dal terzo, Cevital non aveva soltanto attività di assemblaggio. Il gruppo dispone, tra l'altro, di un notevole potere contrattuale per l'acquisto di materie prime. Secondo la Francia esiste quindi una forte complementarietà tra l'attività di Cevital e l'acquisizione di marchi molto conosciuti.

6.2.2.   Qualifica delle misure

(102)

La Francia ricorda che i debiti fiscali e previdenziali accumulati nell'ambito della procedura di amministrazione controllata scaturiscono da un meccanismo tipico di questo tipo di procedure. Le autorità francesi negano che questi debiti siano stati dilazionati a favore di Groupe Brandt.

(103)

La Francia ribadisce che il prestito FDES di 10 milioni di EUR è stato concesso in concomitanza con il prestito della banca Thémis e che le condizioni di questa banca sono state prese a riferimento. La rata A del prestito del FDES è stata concessa pari passu con questo prestito privato in termini di tariffazione, ammortamento e garanzie. Secondo la Francia, anche la rata B è stata concessa pari passu con questo prestito in termini di tariffazione, con modalità di ammortamento in fine in cambio di ulteriori garanzie. Le autorità francesi sostengono che il rinvio del rimborso del prestito menzionato dal terzo sia una pratica corrente nei normali rapporti tra operatori privati.

(104)

Per quanto riguarda il prestito di 47,5 milioni di EUR, la Francia ritiene che questo importo non sia eccessivamente elevato, in quanto la situazione finanziaria del gruppo Cevital è solida (più vicina a un rating AA che a un rating CCC, come indicato dal terzo). La Francia ribadisce l'importanza di contestualizzare questo prestito tra tutti quelli erogati da investitori privati, tra cui Société Générale e Natixis, e conferma la credibilità e l'importanza delle garanzie concesse. Le autorità francesi ritengono infine che sia inutile presentare l'esempio di offerta di un istituto finanziario, nella misura in cui nel caso di specie alcuni investitori privati hanno effettivamente concesso dei finanziamenti.

7.   VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

(105)

La Commissione s'interroga sulla qualifica e sulla compatibilità di tre misure: i) il prestito FDES di 10 milioni di EUR, ii) il prestito FDES di 47,5 milioni di EUR e iii) la remissione di debiti fiscali e previdenziali.

7.1.   Valutazione della presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(106)

La Commissione deve valutare se le misure in esame costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(107)

L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(108)

Secondo questo articolo, la qualifica di una misura come aiuto di Stato presuppone che vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) che la misura abbia un'origine statale, iii) che la misura sia selettiva, iii) che la misura conferisca un vantaggio economico al suo beneficiario e iv) che la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri.

7.1.1.   Esistenza di risorse statali e criterio dell'imputabilità

(109)

I prestiti del FDES sono stati concessi con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, la cui esecuzione è affidata al direttore generale del Tesoro. I fondi afferenti provengono da un conto speciale del Tesoro e anche i pagamenti di capitale e interessi sono iscritti al bilancio dello Stato francese. I prestiti sono sottoscritti, effettuati e gestiti da Natixis a nome della Francia, in base a un contratto stipulato tra Natixis e lo Stato francese.

(110)

Una remissione di debiti fiscali e previdenziali costituirebbe per natura l'utilizzo di risorse pubbliche: significherebbe per la Francia rinunciare a un gettito, con conseguenze dirette sul suo bilancio.

(111)

La Commissione conclude pertanto che le misure in esame implicano risorse statali e sono imputabili alla Francia.

7.1.2.   Selettività

(112)

La Commissione osserva che i prestiti in esame sono stati concessi a favore di FagorBrandt e di Groupe Brandt, la società beneficiaria dell'acquisizione degli elementi dell'attivo di FagorBrandt. Infatti, benché lo scopo di FDES sia quello di concedere prestiti per lo sviluppo economico e sociale nelle condizioni previste dalla circolare del 26 novembre 2004 (18) relativa all'azione dello Stato nella prevenzione e nella gestione delle difficoltà delle imprese, che regolamenta il suo funzionamento, la concessione di prestiti da parte del FDES è sempre valutata caso per caso. Il criterio della selettività è pertanto soddisfatto.

(113)

Tuttavia, considerando gli elementi raccolti durante l'indagine approfondita e vista soprattutto la risposta della Francia alla decisione di avvio, emerge che la remissione dei debiti fiscali e previdenziali è avvenuta nel quadro consueto delle norme applicabili alle imprese in amministrazione controllata che gestiscono questo tipo di crediti. Pertanto, conformemente alla normativa applicabile alle imprese in amministrazione controllata, durante il periodo di osservazione FagorBrandt ha continuato a versare gli oneri fiscali e previdenziali, ma una parte di essi non era esigibile al momento della liquidazione ed è stata quindi iscritta al passivo del periodo di osservazione della società. Nell'ambito della liquidazione di FagorBrandt, questi oneri saranno pagati in base al loro rango, ai sensi dell'articolo L. 622-17 del codice di commercio. Ne consegue che non c'è stata remissione di debiti fiscali e previdenziali a favore di FagorBrandt, ma un'applicazione conforme al quadro generale applicabile alle imprese in amministrazione controllata. La Commissione conclude pertanto che FagorBrandt non è stata oggetto di un trattamento selettivo attraverso la remissione di debiti fiscali e previdenziali.

(114)

La Commissione aggiunge che i prestiti del FDES erano misure selettive, ma che nessuna misura selettiva è stata concessa a FagorBrandt mediante la remissione di debiti fiscali e previdenziali.

7.1.3.   Esistenza di un vantaggio economico

(115)

Secondo una giurisprudenza costante, per valutare se una misura statale costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, si deve determinare se l'impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (19).

(116)

Esiste un vantaggio economico nel momento in cui la situazione finanziaria di un'impresa migliora per effetto dell'intervento dello Stato. L'intervento di un'autorità pubblica non conferisce tuttavia necessariamente un vantaggio al suo beneficiario e non costituisce pertanto un aiuto se è effettuato in condizioni normali di mercato, ovvero se l'autorità pubblica ha agito come avrebbe fatto in circostanze analoghe un investitore prudente operante in un'economia di mercato. A tale proposito, la presenza di investimenti significativi di pari natura, effettuati in concomitanza con l'intervento della Francia da altri operatori privati che si assumono rischi simili («pari passu»), indica che la Francia ha agito da investitore privato.

7.1.3.1.   Contesto politico della concessione dei due prestiti del FDES

(117)

Fin dall'inizio il governo francese ha assicurato che avrebbe sostenuto FagorBrandt a qualunque costo e senza tenere conto dei prestiti privati concessi a FagorBrandt (20). Ad esempio, due giorni prima dell'avvio della procedura di amministrazione controllata, il 5 novembre 2013, il governo francese annunciava: «Occorre salvaguardare con ogni mezzo la struttura industriale del gruppo di elettrodomestici Fagor che ha un futuro in Francia» (21). Il 6 novembre 2013 il ministro del Rilancio produttivo precisava: «il governo vuole salvare il maggior numero possibile di stabilimenti industriali e posti di lavoro di FagorBrandt», il tutto mentre si teneva un comitato centrale aziendale sul futuro del gruppo (22). Il 19 dicembre 2013 il ministro, in visita a uno degli stabilimenti di FagorBrandt, dichiarava: «Il nostro obiettivo è organizzare la ripresa, dimostrare che quest'impresa è ancora operativa. […]. Lo Stato impedirà che un predatore rilevi il gruppo solo per i suoi marchi e brevetti». Il 22 gennaio 2014 il governo francese affermava a sua volta: «l'offerta attualmente migliore dal punto di vista sociale e industriale è quella presentata da Cevital […] ed è probabile che venga migliorata entro la data dell'udienza del Tribunale di commercio prevista per il 13 febbraio» (23).

(118)

L'11 aprile 2014 un comunicato stampa del ministro dell'Economia, del rilancio produttivo e del digitale, successivo alla decisione del Tribunale di commercio di San Sebastián (Spagna) che apriva la strada alla cessione dei marchi di FagorBrandt al gruppo Cevital, spiegava: «Sin dall'inizio il governo è stato a fianco di FAGOR-BRANDT e, nell'ambito della sua ripresa, sosterrà finanziariamente quest'offerta per garantire la continuità della struttura industriale e il mantenimento dei posti di lavoro».

(119)

Il 14 aprile 2014 un nuovo comunicato stampa del ministro dell'Economia, del rilancio produttivo e del digitale e del ministro del Lavoro, dell'occupazione e del dialogo sociale, stavolta successivo alla decisione del Tribunale di commercio di Nanterre favorevole all'acquisizione di FagorBrandt da parte del gruppo Cevital, annunciava: «Il ministro vigilerà sulla riattivazione di tutti gli impianti industriali».

(120)

La Commissione osserva pertanto che in ogni fase del procedimento giudiziario la Francia ha pubblicamente e costantemente dimostrato la propria determinazione a garantire la continuazione economica di FagorBrandt per motivi legati al mantenimento dell'attività e dei posti di lavoro, motivi che un investitore privato non avrebbe addotto e che contraddicono l'asserita prudenza delle operazioni di prestito. La Commissione ricorda peraltro che gli elementi dell'attivo di Fagor Electrodomésticos (in procedura di salvaguardia in Spagna dall'ottobre 2013), prima collegati a FagorBrandt, sono stati acquisiti dal gruppo CATA-CAN senza aiuti pubblici. Quest'ultimo ha rilevato la produzione industriale di elettrodomestici nel settembre 2014.

(121)

Infine, l'impegno di Cevital ad acquisire FagorBrandt era subordinato all'ottenimento di finanziamenti, compreso il secondo prestito del FDES.

7.1.3.2.   Il prestito di 10 milioni di EUR del FDES

(122)

Come illustrato nella sezione 2.2, i prestiti pubblici (FDES) e privati (Thémis) sono stati concessi alle stesse condizioni per quanto riguarda la rata A (5 milioni di EUR), ma non per la rata B.

(123)

Durante la procedura concorsuale, due banche private (24) hanno negato un prestito di 5 milioni di EUR ritenendo che le garanzie fossero insufficienti, considerato il livello di rischio. Analogamente, la banca Thémis aveva negato un prestito superiore a 5 milioni di EUR. È significativo constatare che nessuno degli operatori privati coinvolti abbia voluto esporsi per oltre 5 milioni di EUR o che non abbia voluto esporsi affatto, nonostante la specializzazione nel sostegno alle imprese in difficoltà. Il ritardo di un mese nel rimborso della rata B conferma l'analisi di rischio condotta dagli istituti privati (25). Al contrario, il FDES si è esposto prima per 10 milioni di EUR e poi per 47,5 milioni di EUR, nonostante il ritardo nel pagamento della rata B.

(124)

Inoltre il prestito di 10 milioni di EUR del FDES è remunerato come il prestito concesso da Thémis, che tuttavia è della metà (5 milioni di EUR). La Commissione nota che la Francia non ha contestato questo punto nella risposta alla decisione di avvio, pur trattandosi di uno dei principali dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio.

(125)

Concedendo la rata B del prestito del FDES, la Francia ha conferito un vantaggio economico che un creditore prudente non avrebbe concesso o per lo meno non alle stesse condizioni.

(126)

La rata B è assistita da garanzie che, pur non essendo basse (una parte è di primo grado), non possono nemmeno essere considerate elevate, dal momento che la rata B è su questo punto in concorrenza con la rata A dei prestiti del FDES e di Thémis (per le garanzie di primo grado) e presenta un grado inferiore per quanto riguarda il pegno sul bene immobile. La costituzione di garanzie può pertanto essere considerata normale ai sensi della comunicazione del 2008.

(127)

Vista la situazione finanziaria di FagorBrandt al momento della concessione del prestito, la società deve essere considerata di rating CCC secondo la comunicazione del 2008.

(128)

In assenza di elementi che mettano in discussione i tassi di interesse previsti dalla comunicazione del 2008, la Commissione ritiene che il tasso d'interesse a condizioni di mercato possa essere calcolato in base a tale comunicazione e che sia pari al 7,03 % (ossia 0,53 %, tasso di riferimento per la Francia al momento della concessione del prestito + 650 punti base).

(129)

Considerando la sua prassi precedente, la Commissione ritiene che l'importo dell'aiuto equivalga alla differenza tra il tasso d'interesse calcolato secondo la comunicazione del 2008 (7,03 %) applicato al capitale del prestito, ossia 10 milioni di EUR, e il tasso d'interesse praticato dalla Francia ([5-10] %) applicato al capitale del prestito, ossia 10 milioni di EUR, calcolato per il periodo in cui la somma è stata concessa a FagorBrandt (26).

7.1.3.3.   Il prestito di 47,5 milioni di EUR del FDES

(130)

Il prestito del FDES di 47,5 milioni di EUR è diviso in tre rate: rata A di 11,2 milioni di EUR, rata B di 23,8 milioni di EUR e rata C di 12,5 milioni di EUR. Sia il prestito di Société Générale sia quello di Natixis ammontano a 7,5 milioni di EUR ed entrambi sono divisi in due rate: rata A di 2,4 milioni di EUR e rata B di 5,1 milioni di EUR.

(131)

Le garanzie. Dalle informazioni trasmesse dalla Francia a seguito della decisione di avvio sembra che il valore delle garanzie immobiliari sia stato recentemente oggetto di una perizia indipendente, secondo cui questo valore si colloca nella forbice compresa tra [30-50] milioni di EUR. Si aggiunga che Groupe Brandt ha rilevato per [20-30] milioni di EUR i marchi detenuti da Fagor Irlanda. Le altre garanzie non sono state oggetto di stime indipendenti per consentire alla Commissione di valutarne la qualità. La Commissione ritiene pertanto che la costituzione di garanzie possa essere considerata normale ai sensi della comunicazione del 2008.

(132)

I tassi d'interesse. In risposta alla decisione di avvio, la Francia sostiene che la Commissione abbia erroneamente attribuito a Groupe Brandt un rating CCC, essendo quest'impresa parte del gruppo Cevital che ha un rating BB o addirittura B. Questa motivazione è quanto meno singolare, se si considera che Cevital non è né il mutuatario, né il garante del prestito del FDES. Il fatto che Cevital goda di uno stato di salute finanziario valutato BB, o addirittura B, può eventualmente rassicurare gli istituti finanziari che potrebbero concedere prestiti a una controllata del gruppo Cevital, ma non garantisce in alcun modo il rischio, valutato CCC, rappresentato da Groupe Brandt. A tale proposito, se dovesse essere accolta la motivazione della Francia, secondo cui la capacità di Groupe Brandt di ottenere crediti deve essere valutata alla luce di quella di Cevital, è per lo meno sorprendente che nessun investitore privato sia stato disposto a concedere prestiti a Groupe Brandt. Inoltre, come illustrato alla sezione 7.1.3.1, le dichiarazioni dei vari rappresentanti francesi mostrano che le misure di sostegno erano mirate esclusivamente a sostenere FagorBrandt e Groupe Brandt: la situazione è stata così pubblicamente presentata ai creditori. Questa tesi non può pertanto essere accettata.

(133)

Per giunta, considerate le difficoltà riscontrate dal predecessore di Groupe Brandt, quest'ultima non può essere considerata un'impresa che non ha antecedenti in materia di prestiti ai sensi della comunicazione del 2008. Questo è dimostrato dal fatto che nessun istituto privato ha voluto esporsi fornendo liquidità all'impresa e dal fatto che Groupe Brandt deve essere considerata il prosecutore dell'attività economica di FagorBrandt, come dimostrato nella sezione 8.2.

(134)

Le autorità francesi affermano peraltro che i prestiti degli istituti privati sono stati concessi per tutte le rate allo stesso tasso del FDES. Le rate A del prestito del FDES e degli istituti privati beneficiano delle stesse condizioni (EURIBOR + [300-600] punti base) e delle stesse garanzie, sebbene l'importo della rata A del prestito del FDES sia di quasi cinque volte superiore a quello delle rate A dei prestiti privati. Analogamente, le rate B dei prestiti del FDES e degli istituti privati sono soggette alle medesime condizioni (EURIBOR + [300-600] punti base), benché l'importo della rata B del prestito del FDES sia ancora una volta di quasi cinque volte superiore.

(135)

Per quanto riguarda la rata C, la Commissione osserva che il tasso di remunerazione è maggiore di quello delle rate A ([0-5] %) e B ([0-5] %), mentre la sua scadenza è più breve di quella delle altre rate. Benché i prestiti siano divisi in più rate, i prestiti pubblici e privati devono essere analizzati nella loro globalità.

(136)

Considerando complessivamente il prestito del FDES e i prestiti di Société Générale e di Natixis, appare evidente la dissimmetria dell'esposizione di ciascun creditore: il prestito concesso dalla Francia è infatti sei volte superiore a quello di ciascuna banca, il cui scopo, contrariamente alla Francia, è proprio quello di fornire liquidità alle imprese. Questa è la situazione, benché Société Générale e Natixis intrattengano da tempo rapporti d'affari con FagorBrandt, di cui Groupe Brandt può essere considerato il successore (27), e benché entrambe appartengano a un pool di banche costituito per sostenere l'impresa (28). La Francia, che a priori non ha interessi nella continuità economica di FagorBrandt, ha prestato invece prima 10 milioni di EUR e poi, nonostante il ritardo nel rimborso della rata B del prestito, ha concesso un nuovo prestito superiore al primo di oltre quattro volte. Nessun creditore prudente avrebbe agito in tal modo, come dimostra il fatto che Thémis non ha concesso un altro prestito oltre a quello di 5 milioni di EUR. Si aggiunga che il prestito del FDES, pur essendo sei volte superiore ai prestiti di Société Générale e di Natixis, gode delle stesse garanzie di questi ultimi. Tra l'altro, considerando le dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti francesi, le due banche Société Générale e Natixis non potevano ignorare la volontà della Francia di fornire un sostegno finanziario a Groupe Brandt. Questo significa che le loro decisioni di concedere prestiti sono state indubbiamente influenzate dalla quasi certezza che la Francia avrebbe sostenuto la prosecuzione dell'attività rilevata da Groupe Brandt, con una conseguente limitazione dei rischi a loro carico. Tra l'altro, il fatto che Natixis agisca per conto della Francia nella gestione dei prestiti del FDES può aver influenzato la decisione della banca. Al di là dei meriti intrinseci del prestito concesso a Groupe Brandt, l'accettazione dell'operazione voluta dalle autorità pubbliche metteva Natixis nella condizione di continuare a gestire altri prestiti FDES in futuro, il che significa che la sua posizione non è paragonabile a quella della Francia. Inoltre, sostenendo prima Fagor Brandt e poi Groupe Brandt, il FDES ha utilizzato quasi il 20 % del suo bilancio di 300 milioni di EUR previsto nella legge finanziaria per il 2014, mentre gli istituti privati — considerate le loro rispettive capacità di prestito — si sono esposti in misura notevolmente ridotta.

(137)

Solo un altro motivo ha quindi potuto giustificare il sostegno incondizionato e pubblicamente ammesso dai rappresentanti francesi: dalle loro dichiarazioni emerge che l'obiettivo della Francia era di mantenere i posti di lavoro e la produzione di FagorBrandt sul territorio francese, motivazioni ben lontane da quelle di un creditore privato.

(138)

La Francia non si è quindi comportata da creditore privato prudente e i tassi applicati alle tre rate del prestito del FDES di 47,5 milioni di EUR non sono conformi alle condizioni di mercato.

(139)

In assenza di elementi che mettano in discussione i tassi di interesse previsti dalla comunicazione del 2008, la Commissione ritiene che il tasso d'interesse a condizioni di mercato possa essere calcolato in base a tale comunicazione. Dal momento che la costituzione di garanzie può essere considerata normale ai sensi della comunicazione del 2008 e che Groupe Brandt può essere ritenuta un'impresa di recente costituzione, ovvero il prosecutore dell'attività economica di FagorBrandt, devono essere applicati 650 punti base al tasso di riferimento della Francia (0,53 %) al momento della concessione del prestito.

(140)

Considerando la sua prassi precedente, la Commissione ritiene che l'importo dell'aiuto equivalga alla differenza tra 7,03 % (0,53 %, tasso di riferimento della Francia + 650 punti base) applicato al capitale di ognuna delle rate del prestito — ovvero rispettivamente 11,2 milioni di EUR, 23,8 milioni di EUR e 12,5 milioni di EUR — e i tassi delle rate A, B e C ([0-5] %, [0-5] %, [0-5] %) applicati al capitale delle rate A, B e C, ossia rispettivamente 11,2 milioni di EUR, 23,8 milioni di EUR e 12,5 milioni di EUR, calcolato per il periodo in cui la somma è stata messa a disposizione di Groupe Brandt (29).

7.1.4.   Effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

(141)

Le misure favoriscono FagorBrandt e Groupe Brandt nella misura in cui forniscono risorse aggiuntive ed evitano la cessazione delle attività. Tali misure hanno infatti permesso alle due società di mantenere una posizione concorrenziale più forte di quella che avrebbero avuto in assenza di aiuto. Di conseguenza, queste misure minacciano di falsare la concorrenza tra produttori di grandi elettrodomestici.

(142)

Il mercato dei grandi elettrodomestici è peraltro caratterizzato da notevoli scambi commerciali tra gli Stati membri.

(143)

Di conseguenza, la Commissione conclude che il vantaggio concesso dalle misure in esame a un'impresa operante su un mercato aperto alla concorrenza falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è tale da incidere sugli scambi tra Stati membri.

7.1.5.   Conclusione sulla presenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(144)

La Commissione ritiene che i prestiti concessi dalla Francia a FagorBrandt e a Groupe Brandt costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(145)

Al contrario, la Commissione conclude che la remissione di debiti fiscali e previdenziali concessa dalla Francia a FagorBrandt non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2.   Valutazione della compatibilità delle misure rispetto alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato

(146)

Il divieto degli aiuti di Stato previsto all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è assoluto, né incondizionato. In particolare, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107 del TFUE costituiscono basi giuridiche che permettono di considerare alcuni aiuti compatibili con il mercato interno.

(147)

Nella fattispecie, la Commissione ritiene che gli aiuti siano stati concessi al fine di ripristinare la redditività a lungo termine di imprese in difficoltà. È pertanto opportuno analizzare se le misure in esame possano essere considerate compatibili sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.

7.2.1.   Base giuridica applicabile

(148)

Il punto 137 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (30) stabilisce che «[l]a Commissione esaminerà, sulla base dei presenti orientamenti, la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione concesso senza la sua autorizzazione e pertanto in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea». Il successivo punto 138 precisa che: «[i]n tutti gli altri casi la Commissione eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto».

(149)

Dal momento che le misure in esame sono state concesse rispettivamente a novembre 2013 e ad aprile 2014, la loro compatibilità deve essere analizzata alla luce degli orientamenti del 2004.

(150)

Le autorità francesi non hanno presentato osservazioni sulla compatibilità delle misure. Infatti, considerando che i prestiti concessi a FagorBrandt e a Groupe Brandt non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Francia non ritiene opportuno verificare la loro conformità rispetto ai principi degli orientamenti del 2004.

(151)

A tale proposito, è opportuno ricordare la posizione della Corte che nella sentenza C-364/90, Italia/Commissione ha dichiarato: «Per rispondere al primo argomento, occorre ricordare che lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione. In forza di tale obbligo, è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta» (31).

7.2.2.   Il prestito di 10 milioni di EUR concesso dal FDES a FagorBrandt

(152)

Uno dei principi fondamentali alla base degli aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione è quello dell'aiuto una tantum di cui al punto 72 degli orientamenti del 2004, che spiega: «Per lo stesso principio [dell'aiuto una tantum], onde evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito alle imprese che sopravvivano solo grazie al sostegno ripetuto dello Stato, anche gli aiuti per la ristrutturazione possono essere concessi un'unica volta». Il punto 73 aggiunge: «All'atto della notificazione alla Commissione di un progetto di aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, lo Stato membro deve precisare se l'impresa abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima della data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati. In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive, la Commissione non autorizzerà altri aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione».

(153)

Nella fattispecie, FagorBrandt ha beneficiato nel 2008 di aiuti per la ristrutturazione dichiarati compatibili dalla Commissione. Non si applica inoltre nessuna delle eccezioni previste al punto 73 degli orientamenti del 2004. Un nuovo aiuto per la ristrutturazione a meno di sei anni da quello precedente non può quindi in alcun caso essere compatibile con le norme applicabili in materia di aiuto di Stato.

(154)

Di conseguenza, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato a favore di FagorBrandt derivante dal prestito del FDES del 25 novembre 2013 è incompatibile con il mercato interno in virtù delle norme di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dagli orientamenti del 2004.

7.2.3.   Il prestito di 47,5 milioni di EUR concesso dal FDES a Groupe Brandt

(155)

Come dimostrato nella sezione 8.2, Groupe Brandt deve essere considerato il prosecutore dell'attività economica di FagorBrandt. In tal senso, Groupe Brandt non poteva ottenere aiuti per la ristrutturazione, in virtù del principio dell'aiuto una tantum di cui ai punti 72 e 73 degli orientamenti del 2004.

(156)

A titolo aggiuntivo e subordinato, anche se Groupe Brandt fosse considerata un'impresa di recente costituzione contrariamente alle conclusioni illustrate nella sezione 8.2, l'aiuto non potrebbe comunque essere dichiarato compatibile ai sensi del punto 12 degli orientamenti del 2004. Quest'ultimo stabilisce infatti che: «Ai sensi dei presenti orientamenti, un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerga dalla liquidazione di un'impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in liquidazione». Nella fattispecie, la costituzione di Groupe Brandt risale al 15 gennaio 2014, a seguito della liquidazione di FagorBrandt. Groupe Brandt non avrebbe in ogni caso potuto ricevere un aiuto di Stato a titolo di aiuti per la ristrutturazione.

(157)

La Commissione conclude pertanto che l'aiuto di Stato a favore di Groupe Brandt derivante dal prestito del FDES del 24 aprile 2014 è incompatibile con il mercato interno in virtù delle norme di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dagli orientamenti del 2004.

8.   RECUPERO E CONTINUITÀ ECONOMICA

8.1.   Ambito di analisi

(158)

Conformemente alle disposizioni del TFUE e alla giurisprudenza costante della Corte, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato interno, è competente a decidere che lo Stato interessato deve abolire o modificare tale aiuto (32). La Corte ha inoltre stabilito in più occasioni che l'obbligo a carico di uno Stato membro, con decisione della Commissione, di sopprimere un aiuto ritenuto incompatibile col mercato interno è inteso al ripristino dello status quo ante (33).

(159)

In tale contesto, la Corte ha stabilito che l'obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi. Con questa restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (34).

(160)

Conformemente alla giurisprudenza, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (35) stabilisce che: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]».

(161)

Pertanto, dal momento che le misure in questione sono state attuate in violazione dell'articolo 108 del TFUE e devono essere considerate aiuti illegali e incompatibili, esse devono essere recuperate per ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della loro concessione. Il recupero deve quindi coprire l'intero periodo nel quale è stato conferito un vantaggio al beneficiario, ovvero dal momento della concessione dell'aiuto al beneficiario fino al suo effettivo recupero. Gli importi da recuperare tengono conto degli interessi dovuti fino al momento del rimborso effettivo. In virtù della giurisprudenza, gli interessi di recupero decorrono a partire dal giorno dell'effettiva messa a disposizione degli aiuti (36).

(162)

La Francia dovrebbe pertanto recuperare da FagorBrandt l'aiuto incompatibile rappresentato dal prestito FDES del 25 novembre 2013 e da Groupe Brandt l'aiuto incompatibile rappresentato dal prestito FDES del 24 aprile 2014.

8.2.   Recupero dell'aiuto incompatibile presso FagorBrandt — Continuità economica

(163)

Come risulta dalla giurisprudenza, l'obbligo di recupero può essere esteso ad una nuova società alla quale la società beneficiaria dell'aiuto abbia trasferito taluni attivi, qualora tale trasferimento permetta di constatare una continuità economica tra le due società (37). Non si può infatti escludere che l'obbligo di recupero venga esteso a un'altra società qualora fosse accertato che quest'ultima ha l'effettivo godimento degli aiuti in questione a causa di una continuità economica tra le due imprese. In tal caso, anche gli acquirenti delle attività dei beneficiari dovrebbero rimborsare gli aiuti considerati incompatibili con il mercato interno.

(164)

Il prestito di 10 milioni di EUR del FDES è stato concesso alla società FagorBrandt. Tuttavia quest'ultima è stata liquidata e i suoi attivi sono stati ceduti con sentenza del Tribunale di commercio di Nanterre del 15 aprile 2014. È quindi opportuno valutare se gli acquirenti delle attività di FagorBrandt, ossia Variance Technologies, Pierre Jullien e Groupe Brandt, possano essere considerati i prosecutori della sua attività economica e quindi debitori del rimborso degli aiuti incompatibili con il mercato interno concessi a FagorBrandt.

(165)

In virtù della decisione della Corte nella causa Italia e SIM2/Commissione  (38), su cui la Commissione ha fondato le decisioni Olympic Airlines, Alitalia e Sernam  (39), l'analisi della continuità economica tra operatori si basa su un complesso di indizi. Tra gli elementi da considerare la giurisprudenza elenca i seguenti fattori: i) l'entità degli attivi trasferiti, ii) il prezzo del trasferimento, iii) l'identità degli acquirenti, iv) il momento in cui il trasferimento è realizzato e v) la giustificazione economica dell'acquisizione. Questo complesso di indizi è stato confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Ryanair/Commissione  (40) del 28 marzo 2012, che approvava la decisione della Commissione nella causa Alitalia.

(166)

Nella fattispecie, considerato l'ambito estremamente ridotto degli attivi rilevati da Variance Technologies (impianto di Aizenay) e da Pierre Jullien (stabilimento produttivo di La Roche-sur-Yon), questi due acquirenti non possono essere considerati i prosecutori dell'attività economica di FagorBrandt.

(167)

Viceversa, Groupe Brandt ha rilevato attraverso la società madre Cevital tutti i beni materiali e immateriali interamente appartenenti a FagorBrandt, oltre a tutti gli stock. Groupe Brandt ha altresì acquisito i marchi e i brevetti di FagorBrandt, oltre ad aver rilevato quasi il 90 % dei contratti di lavoro di FagorBrandt dopo la liquidazione di quest'ultima.

(168)

Inoltre, il prezzo di acquisto degli attivi da parte di Groupe Brandt è stato fissato dal Tribunale di commercio di Nanterre nell'ambito della procedura concorsuale relativa a FagorBrandt e non nell'ambito di un'operazione di mercato. Ciò è dimostrato dal fatto che Groupe Brandt ha rilevato gli attivi di FagorBrandt al prezzo di [0-5 milioni] EUR, mentre il fatturato della società era stato nel 2012 di [600-800] milioni di EUR. Occorre inoltre notare che nessuna società, a parte Groupe Brandt, si è candidata all'acquisto degli attivi di FagorBrandt. Il prezzo della cessione non scaturisce quindi dal confronto tra più offerte concorrenti e il prezzo al quale Groupe Brandt ha acquisito le attività di FagorBrandt non può pertanto essere considerato frutto di un'operazione di mercato.

(169)

Per giunta, Groupe Brandt intendeva portare avanti le stesse attività di produzione di FagorBrandt e con gli stessi marchi. A tale proposito è opportuno notare che Groupe Brandt ha rilevato tutti gli stock di FagorBrandt (41), oltre a tutti gli impegni verso fornitori e clienti afferenti alle attività cedute. Cevital ha inoltre chiaramente e pubblicamente (42) indicato di voler includere gli attivi di FagorBrandt nella sua strategia commerciale, dal momento che gli elettrodomestici rappresentavano già il 10 % del fatturato del suo gruppo. Infine un'indicazione estremamente significativa è rappresentata dal fatto che Groupe Brandt ha rilevato il diritto d'uso dei marchi della società più conosciuti in Francia: ossia Brandt, De Dietrich, Vedette, Sauter e Easycook.

(170)

Pertanto, considerando l'entità degli attivi trasferiti, il prezzo del trasferimento e la giustificazione economica dell'acquisizione, la Commissione conclude che esiste una continuità economica tra FagorBrandt e Groupe Brandt.

(171)

Con messaggio di posta elettronica del 1o marzo 2016, la Francia ha informato la Commissione che, in quanto prosecutore dell'attività economica di FagorBrandt, Groupe Brandt aveva rimborsato l'elemento di aiuto di cui alla sezione 7.1.3.2 della presente decisione, oltre a pagare gli interessi di recupero fino al 29 febbraio 2016. Il 29 febbraio 2016 Groupe Brandt ha versato alla Francia l'importo dell'aiuto e gli interessi, pari a [0-100 000] EUR.

(172)

In generale, il rimborso dell'aiuto mira a eliminare la distorsione di concorrenza causata da un determinato vantaggio concorrenziale (nella fattispecie, l'elemento di aiuto contenuto nel prestito FDES di 10 milioni di EUR) e a ripristinare la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto (43).

(173)

Di conseguenza, non v'è più motivo di recuperare presso Groupe Brandt l'aiuto di Stato incompatibile concesso a FagorBrandt.

8.3.   Recupero dell'aiuto incompatibile presso Groupe Brandt

(174)

Per quanto riguarda il prestito FDES di 47,5 milioni di EUR concesso a Groupe Brandt, solo quest'ultimo è debitore degli aiuti indebitamente ricevuti. Il prestito è stato infatti concesso nominativamente a Groupe Brandt, che al momento dell'adozione della presente decisione è ancora in attività, il che significa che la questione della continuità economica tra Cevital ed Exagon, da un lato, e Groupe Brandt, dall'altro, non si pone.

(175)

Inoltre, dal momento che le misure di aiuto sono state concesse sotto forma di prestito, la Commissione ritiene che l'aiuto si sia concretizzato, e continui in linea di principio a concretizzarsi, al momento del versamento di ciascuna rata di rimborso.

(176)

Con messaggio di posta elettronica del 1o marzo 2016, la Francia ha informato la Commissione che, relativamente alle scadenze passate fino al 29 febbraio 2016, Groupe Brandt aveva rimborsato l'elemento di aiuto contenuto nel prestito del FDES di 47,5 milioni di EUR a favore di Groupe Brandt, come descritto nella sezione 7.1.3.3 della presente decisione, oltre a pagare gli interessi di recupero, sempre fino al 29 febbraio 2016. Il 29 febbraio 2016 Groupe Brandt ha versato alla Francia l'importo dell'aiuto e gli interessi, pari a [0-5 milioni] di EUR.

(177)

Inoltre, per quanto riguarda tutte le scadenze future a partire dal 1o marzo 2016, il tasso d'interesse del prestito del FDES è stato incrementato e fissato al 7,03 %, come dimostra un atto aggiuntivo al contratto di prestito trasmesso dalla Francia alla Commissione il 1o marzo 2016.

(178)

Alla luce di questi elementi, la Commissione ritiene che l'elemento di aiuto contenuto nel prestito del FDES di 47,5 milioni di EUR sia stato eliminato e che la situazione esistente prima della concessione dell'aiuto incompatibile sia stata ripristinata, conformemente alla giurisprudenza in materia (44). Inoltre non verranno più concessi aiuti in futuro.

(179)

Di conseguenza, non v'è più motivo di procedere al recupero presso Groupe Brandt di un aiuto incompatibile.

9.   CONCLUSIONE

(180)

La Commissione rileva che la Francia, concedendo prestiti del FDES a FagorBrandt e a Groupe Brandt, ha illegalmente dato esecuzione ad aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, con il rimborso dei prestiti e l'adeguamento del contratto di prestito alle condizioni di mercato, la situazione esistente prima della concessione di questi aiuti di Stato illegali è stata ripristinata e non v'è quindi più motivo di ordinare il recupero e la soppressione delle misure in questione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli aiuti di Stato derivanti dai prestiti del Fonds de développement économique et social (FDES) versati a FagorBrandt il 28 novembre 2013 — nella misura in cui il tasso d'interesse applicato è inferiore al tasso calcolato nella presente decisione in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (di seguito la «comunicazione del 2008»), ovvero il 7,03 % — e concessi illegalmente dalla Francia a favore di FagorBrandt, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno.

2.   Gli aiuti di Stato risultanti dal prestito del FDES erogato a Groupe Brandt il 24 aprile 2014 — nella misura in cui i tassi d'interesse applicati sono inferiori al tasso calcolato nella presente decisione in base alla comunicazione del 2008, ovvero il 7,03 % — e concessi illegalmente dalla Francia a favore di Groupe Brandt in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno.

Articolo 2

Una volta constatato il rimborso da parte di Groupe Brandt degli aiuti di cui all'articolo 1, il procedimento di indagine formale previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea diventa privo di oggetto.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 460 del 19.12.2014, pag. 66.

(2)  Cfr. la nota a piè di pagina 1.

(*)  Informazione riservata.

(3)  Société Générale, Natixis, CACIB, Arkea e BBVA.

(4)  

«I.- I crediti che sorgono regolarmente dopo la sentenza di avvio per le esigenze dello svolgimento della procedura o del periodo di osservazione, o in contropartita di una prestazione fornita al debitore in tale periodo, sono pagati alla scadenza.

II.- In caso contrario, essi sono pagati con privilegio prima di tutti gli altri crediti, corredati o meno di privilegi o garanzie, ad eccezione di quelli assistiti dal privilegio di cui agli articoli L. 3253-2, L.3253-4 e L. 7313-8 del codice del lavoro, delle spese di giustizia che sorgono regolarmente dopo la sentenza di avvio per le esigenze dello svolgimento della procedura e dei crediti assistiti dal privilegio previsto all'articolo L. 611-11 del presente codice […].»

(5)  Il credito di campagna è un prestito professionale a breve termine che soddisfa le esigenze legate a un'attività periodica e quindi alla stagionalità degli acquisti e della produzione o delle vendite delle imprese.

(6)  Inizialmente con la denominazione di Electrom SAS.

(7)  […] milioni di EUR sotto forma di apporto di capitale e […] milioni di EUR in conto corrente bloccato e subordinato, in termini di esigibilità, alla concessione dei finanziamenti bancari e alla partecipazione del FDES.

(8)  Cfr. la nota a piè di pagina 1.

(9)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(10)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(11)  Decisione 2013/283/UE della Commissione del 25 luglio 2012 relativa all'aiuto di stato della Francia a favore dell'impresa FagorBrandt [SA.23839 (C 44/2007)] (GU L 166 del 18.6.2013, pag. 1).

(12)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 aprile 1995, Commissione/Italia, C-348/93, ECLI:EU:C:1995:95, punti 24, 26 e 27, sentenza del 4 aprile 1995, Commissione/Italia, C-350/93, ECLI:EU:C:1995:96, punti 19, 21 e 22 e sentenza del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C-277/00, ECLI:EU:C:2004:238, punti da 74 a 76.

(13)  Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T-123/09, ECLI:EU:T:2012:164, punto 155.

(14)  Cfr. la decisione della Commissione del 17 settembre 2008, aiuto di Stato N 321/08, N 322/08 e N 323/08 — Grecia — Vendita di taluni attivi di Olympic Airlines/Olympic Airways Services (GU C 18 del 23.1.2010, pag. 9).

(15)  Cfr. la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, Alitalia/Commissione, T-296/97, ECLI:EU:T:2000:289, punto 81.

(16)  Cfr. nota a piè di pagina 11.

(17)  Ibid.

(18)  JORF (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) dell'1.12.2004.

(19)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, DMT, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punto 22.

(20)  http://www.lefigaro.fr/societes/2013/12/19/20005-20131219ARTFIG00567-arnaud-montebourg-au-chevet-de-fagorbrandt.php: Le Figaro, 19.12.2013, «Arnaud Montebourg au chevet de FagorBrandt».

(21)  http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0IQ3HR20131105: Reuters, 5.11.2013, «Fagor a un avenir en France, dit Montebourg».

(22)  http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0IR2AJ20131106: Reuters, 6.11.13, «FagorBrandtLe gouvernement veut sauver un maximum d'emplois».

(23)  http://www.planet.fr/revue-du-web-fagorbrandt-loffre-de-reprise-devrait-pouvoir-etre-amelioree-montebourg.538024.1912.html: La Tribune, 22.1.2014, «FagorBrandt: l'offre de reprise ‘devrait pouvoir être améliorée’».

(24)  […] e […].

(25)  La rata B è stata rimborsata a fine aprile 2014 invece di fine marzo. Le penalità di mora previste dal contratto con il FDES sono state pagate secondo le disposizioni contrattuali.

(26)  Vantaggio economico = 0,0703 × 10 000 000 – [0,05-0,10] × 10 000 000.

(27)  Société Générale e Natixis sono banche di prim'ordine dell'ex gruppo FagorBrandt: entrambe conservano 3 milioni di EUR di crediti non garantiti, divenuti chirografari dopo la revoca del pegno sugli stock nel periodo di osservazione di FagorBrandt.

(28)  Société Générale, Natixis, CACIB, Arkea e BBVA.

(29)  Vantaggio economico = (0,0703 × 11 200 000 – [0,00-0,05] × 11 200 000) + (0,0703 × 23 800 000 – [0,00-0,05] × 23 800 000) + (0,0703 × 12 500 000 – [0,00-0,05] × 12 500 000).

(30)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(31)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1993, Italia/Commissione, C-364/90, ECLI:EU:C:1993:157, punto 20.

(32)  Cfr. la sentenza della Corte del 12 luglio 1973, Commissione/Germania, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

(33)  Cfr. la sentenza del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

(34)  Cfr. la sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.

(35)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(36)  Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2002, Keller e Keller Meccanica/Commissione, T-35/99, ECLI:EU:T:2002:19, punti da 106 a 109.

(37)  Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T-123/09, ECLI:EU:T:2012:164, punto 155.

(38)  Sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione, C-328/99 e C-399/00, ECLI:EU:C:2003:252.

(39)  Decisione della Commissione del 17 settembre 2008, aiuti di Stato N 321/08, N 322/08 e N 323/08 — Grecia — Vendita di taluni attivi di Olympic Airlines/Olympic Airways Services; decisione della Commissione del 12 novembre 2008, aiuto di Stato N 510/08 Italia — Vendita dei beni della compagnia aerea Alitalia; decisione della Commissione del 4 aprile 2012 SA.34547 — Francia — Acquisizione degli attivi del gruppo Sernam nell'ambito della sua amministrazione controllata.

(40)  Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012, Ryanair Ltd/Commissione, T-123/09, ECR, ECLI:EU:T:2012:164.

(41)  Esclusi quelli relativi allo stabilimento di La Roche-sur-Yon.

(42)  http://www.usinenouvelle.com/article/la-strategie-de-l-algerien-cevital-avec-brandt.N268498.

(43)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2009, Commissione/MTU Friedrichshafen, C-520/07 P, ECLI:EU:C:2009:557, punto 57 e giurisprudenza citata, ossia la sentenza Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, C-328/99 e C-399/00 ECLI:EU:C:2003:252, punto 66 e la sentenza Germania/Commissione, C-277/00 ECLI:EU:C:2004:238, punti da 74 a 76.

(44)  Cfr. la nota a piè di pagina 43.


Rettifiche

6.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/58


Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1078 della Commissione del 4 luglio 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179 del 5 luglio 2016 )

Pagina 30, l'allegato è sostituito come segue:

«ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

135,3

ZZ

135,3

0709 93 10

TR

135,3

ZZ

135,3

0805 50 10

AR

179,2

BO

231,1

CL

209,5

MA

174,9

UY

197,4

ZA

181,9

ZZ

195,7

0808 10 80

AR

124,0

BR

102,5

CL

133,8

CN

133,6

NZ

139,5

US

149,7

UY

67,7

ZA

111,9

ZZ

120,3

0808 30 90

AR

116,2

CL

129,9

ZA

115,0

ZZ

120,4

0809 10 00

TR

229,0

ZZ

229,0

0809 29 00

TR

353,5

ZZ

353,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

126,8

ZZ

126,8

0809 40 05

TR

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” corrisponde a “altre origini”.»