ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 152

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
9 giugno 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/895 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/896 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativa all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Novus Europe SA/N.V.) ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione, dell'8 giugno 2016, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ( 1 )

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/901 della Commissione, dell'8 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

21

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica [notificata con il numero C(2016) 3127]  ( 1 )

23

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/903 della Commissione, dell'8 giugno 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una coperta per cavalli impregnata di permetrina e utilizzata ai fini del controllo degli insetti molesti nell'ambiente del cavallo ( 1 )

43

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/904 della Commissione, dell'8 giugno 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti contenenti propan-2-olo usati per la disinfezione delle mani ( 1 )

45

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 110/15/COL, dell'8 aprile 2015, che dichiara incompatibile l'aiuto supplementare di 16 milioni di NOK concesso da Innovation Norway a Finnfjord AS (Norvegia) [2016/905]

47

 

*

Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 357/15/COL, del 23 settembre 2015, di chiusura dell'indagine formale relativa all'aiuto di Stato a favore di Sandefjord Fotball AS (Norvegia) [2016/906]

59

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/895 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, Danisco (UK) Ltd ha presentato una domanda in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione con riferimento al regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (2).

(2)

Il richiedente sostiene di aver trasferito i diritti di commercializzazione del preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) a STI Biotechnologie con effetto a decorrere dal 12 novembre 2015.

(3)

Le modifiche proposte dei termini dell'autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata in merito alla presentazione della domanda.

(4)

Per consentire che l'additivo per mangimi sia commercializzato con il nome di STI Biotechnologie è necessario modificare i termini dell'autorizzazione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2008.

(6)

Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 1290/2008 è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008, seconda colonna, le parole «Danisco (UK) Ltd» sono sostituite da «STI Biotechnologie».

Articolo 2

Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20).


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/896 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

relativo all'autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Detta domanda riguarda l'autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Nel parere del 30 aprile 2015 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato in questione non ha un effetto nocivo sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato può essere efficace come antiagglomerante nel sale. L'Autorità non ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione dei tartrati di sodio e ferro dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiagglomeranti», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(5):4114.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodi di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di NaCl

Additivi tecnologici: antiagglomeranti.

1i534

Tartrati di sodio e ferro

Composizione dell'additivo

Preparazione di prodotti di complessazione di tartrati di sodio con cloruro di ferro (III) in soluzione acquosa ≤ 35 % (in peso)

Caratterizzazione della sostanza attiva

Prodotto di complessazione di ferro (III) con acido D(+)-, L(-)- e meso-2,3-diidrossibutandioico

 

Rapporto: ferro e meso-tartrato 1:1

 

Rapporto: ferro e totale di isomeri di tartrato 1:1,5

Numero CAS: 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

 

Cloruro: ≤ 25 %

 

Ossalati: ≤ 1,5 % espressi in acido ossalico

 

Ferro: ≥ 8 % ferro (III)

Metodo di analisi  (1)

Quantificazione del meso-tartrato e dei tartrati D(-), L(+) nell'additivo per mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore di indice di rifrazione (HPLC-RI);

quantificazione del tenore totale di ferro nell'additivo per mangimi:

spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 15510; o

spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) — EN 15621; o

spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 11885; o

spettrometria ad assorbimento atomico (AAS) — EN 6869; o

spettrometria ad assorbimento atomico (AAS) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2); e

quantificazione del tenore totale di sodio nell'additivo per mangimi:

spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 15510; o

spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) — EN 15621; o

spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 11885; o

spettrometria ad assorbimento atomico (AAS) — EN 6869; e

quantificazione del tenore totale di cloruro nell'additivo per mangimi:

titrimetria — regolamento (CE) n. 152/2009 o ISO 6495.

Tutte le specie animali

1.

L'additivo va utilizzato solo in NaCl (cloruro di sodio).

2.

Dose minima raccomandata: 26 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl (equivalente a 3 mg di ferro/kg di NaCl).

3.

Dose massima raccomandata: 106 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl.

29 giugno 2026


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/897 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Sono state presentate domande di autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (C-3102) in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Dette domande riguardano l'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (C-3102) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie volatili ovaiole e a tutti i pesci ornamentali da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Tale preparato è già stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 1444/2006 della Commissione (2), a suinetti dal regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione (3) e a pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna dal regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione (4).

(5)

Nei pareri del 28 settembre 2015 (5) e dell'11 novembre 2015 (6), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Bacillus subtilis (C-3102) non ha presumibilmente un effetto nocivo sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, l'additivo può essere efficace nel ridurre la quantità di mangime necessaria per la produzione di un chilogrammo di uova nel corso dell'intero periodo di deposizione. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può migliorare la crescita e l'utilizzo dei mangimi nei pesci ornamentali. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Bacillus subtilis (C-3102) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Il richiedente ha presentato inoltre una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare i nomi del titolare dell'autorizzazione e del suo rappresentante nell'UE nei regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011. Il richiedente sostiene di aver cambiato, con effetto dal 1o gennaio 2016, il proprio nome da «Calpis Co. Ltd.» a «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.». Il nome del suo rappresentante nell'UE è cambiato da «Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office» a «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office». Il richiedente ha presentato un'opportuna documentazione a sostegno della sua richiesta.

(8)

Al fine di consentire alla Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. di esercitare i suoi diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini delle autorizzazioni.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1444/2006, seconda colonna, nome del titolare dell'autorizzazione, i termini «Calpis Co., Ltd rappresentata nella Comunità da Orffa International Holding BV» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office».

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 333/2010 è così modificato:

a)

nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office»;

b)

nell'allegato, seconda colonna, nome del titolare dell'autorizzazione, i termini «Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, Francia» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office».

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 184/2011 è così modificato:

a)

nel titolo, i termini «titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office»;

b)

nell'allegato, seconda colonna, nome del titolare dell'autorizzazione, i termini «Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, Francia» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l'autorizzazione del Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19).

(3)  Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 19).

(4)  Regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, relativo all'autorizzazione ad impiegare il Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi di pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna (titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 33).

(5)  EFSA Journal 2015; 13(9):4231.

(6)  EFSA Journal 2015; 13(11):4274.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1820

Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Composizione dell'additivo

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) contenente almeno 1,0 × 1010 CFU/g

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vive (CFU) di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Metodo di analisi  (1)

Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar in tutte le matrici bersaglio (EN 15784:2009).

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Galline ovaiole

3 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, della premiscela e del mangime composto, indicare la temperatura e il periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele del settore dei mangimi occorre stabilire procedure operative e misure organizzative appropriate per tener conto dei rischi di inalazione e di contatto con la pelle e con gli occhi. Se l'esposizione cutanea, oculare e inalatoria non può essere ridotta a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale appropriati.

29 giugno 2026

Pesci ornamentali

1 × 1010


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives.


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/898 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

relativa all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Novus Europe SA/N.V.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19). Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel suo parere dell'11 marzo 2015 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che può risultare efficace per quanto riguarda il rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso alla dose consigliata, ma solo nell'ambito di un'alimentazione a ridotto tenore di proteine. Si ritiene inoltre che questa conclusione possa essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova, alle specie avicole minori da ingrasso e a quelle allevate per la produzione di uova e agli uccelli ornamentali. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo contenuto nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2015;13(3):4055.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/unità di sostanza attiva/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico)

4d12

Novus Europe SA/N.V.

Bacillus licheniformis ATCC 53757 e sua proteasi EC 3.4.21.19

Composizione dell'additivo

Preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi EC 3.4.21.19 e contenente almeno:

Bacillus licheniformis (ATCC 53757):

1 × 109 CFU/g di additivo

proteasi 6 × 105 U/g di additivo (1)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Spore vitali di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi EC 3.4.21.19

Metodo di analisi  (2)

Identificazione e conteggio di Bacillus licheniformis ATCC 53757 nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:

identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)

conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando triptone soia agar — EN 15784

Quantificazione di proteasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:

Metodo colorimetrico di misurazione della para-nitroanilina (pNA) rilasciata dalla reazione enzimatica della proteasi su substrato di Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA a 37 °C

Polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova

Specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova

Uccelli ornamentali

5 × 108 CFU

Bacillus licheniformis

3 × 105 U proteasi

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose minima raccomandata: 500 mg di additivo/kg di mangime completo.

3.

Per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele in un'azienda di mangimi sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee per la gestione dei pericoli di inalazione, contatto con la pelle o contatto con gli occhi. Qualora l'esposizione della pelle o degli occhi o l'inalazione non possa essere ridotta a livelli accettabili con tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

4.

È consentito l'impiego nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, nicarbazina, decochinato, semduramicina sodica, lasalocid sodico, monensin sodico, cloridrato di robenidina, maduramicina ammonio, narasina o salinomicina sodica.

5.

Impiego raccomandato in razioni a ridotto tenore di proteine.

29 giugno 2026


(1)  1 U è il quantitativo di proteasi che libera 1 micromole di para-nitroanilina (pNA) da un substrato di Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA (C30H36N6O9) al minuto, con pH 8,0 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/899 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda concerne l'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole e suine, da classificare nella categoria degli «additivi zootecnici».

(4)

Nel suo parere del 22 ottobre 2015 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, la 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente e che, alla dose consigliata, è efficace per migliorare la ritenzione di fosforo in polli e tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. L'Autorità ha inoltre riferito che tale conclusione può essere estrapolata alle specie avicole e suine minori e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione della 6-fitosi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal (2015); 13(11): 4275.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di principio attivo/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a24

Danisco (UK) Ltd

6-fitasi EC 3.1.3.26

Composizione dell'additivo

Preparato di 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) con un'attività minima di 15 000 U (1)/g

Forma liquida:

Caratterizzazione della sostanza attiva

6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528)

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione dell'attività della 6-fitasi nell'additivo per mangimi:

metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di fitasi sul fitato.

Per la quantificazione dell'attività della 6-fitasi nelle premiscele e nei mangimi:

metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di fitasi su fitato: EN ISO 30024.

Tutte le specie avicole

Tutte le specie suine (suinetti lattanti esclusi)

250 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose massima raccomandata: 2 000 U/kg di mangime.

3.

È necessario stabilire procedure operative e misure organizzative appropriate volte a tener conto dei rischi di inalazione e di contatto per via cutanea o oculare per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele nelle imprese del settore dei mangimi. Se i contatti sopra elencati non possono essere ridotti ad un livello accettabile dalle suddette procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con appositi dispositivi di protezione individuale.

29 giugno 2026


(1)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto a partire da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


9.6.2016   

IT

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L 152/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/900 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'acido benzoico. Tale domanda era accompagnata dalle informazioni dettagliate e dai documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Tale additivo è già stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati a norma del regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione (2) e come additivo per suini da ingrasso a norma del regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione (3).

(5)

Nei pareri del 14 giugno 2012 (4) e 16 giugno 2015 (5) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, l'acido benzoico non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e potrebbe portare ad una lieve riduzione del pH urinario delle scrofe. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione dell'acido benzoico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il l'additivo di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego dell'acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8).

(4)  The EFSA Journal 2012; 10(7): 2775.

(5)  The EFSA Journal 2015; 13(7): 4157.


ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)

4d210

DSM Nutritional Products Sp. z o. o.

acido benzoico

Composizione dell'additivo:

acido benzoico (≥ 99,9 %)

Caratterizzazione della sostanza attiva:

acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico,

C7H6O2

numero CAS: 65-85-0

Livello massimo di impurità:

 

acido ftalico: ≤ 100 mg/kg

 

difenile: ≤ 100 mg/kg

Metodo analitico  (1)

Per la quantificazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi:

titolazione con idrossido di sodio (Farmacopea europea, monografia 0066)

Per la quantificazione dell'acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi:

cromatografia liquida a fase inversa con rivelazione UV (RP-HPLC/UV) — metodo basato sulla norma ISO9231:2008.

Scrofe

5 000

10 000

1.

Le istruzioni per l'uso devono indicare quanto segue nei mangimi complementari:

«I mangimi complementari contenenti acido benzoico non devono essere utilizzati per l'alimentazione delle scrofe allo stato naturale. I mangimi complementari destinati alle scrofe sono accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.»

2.

È necessario stabilire procedure operative e misure organizzative appropriate volte a tener conto dei rischi di contatto da inalazione, per via cutanea o oculare per chi maneggia l'additivo e le premiscele in un'impresa nel settore dei mangimi. Se uno dei contatti sopra elencati non può essere ridotto ad un livello accettabile dai presenti provvedimenti e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con appositi dispositivi di protezione individuale.

29 giugno 2026


(1)  Informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/901 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

259,4

MA

121,6

ZZ

190,5

0709 93 10

TR

144,6

ZZ

144,6

0805 50 10

AR

167,7

IL

134,0

MA

106,8

TR

134,1

ZA

170,5

ZZ

142,6

0808 10 80

AR

117,7

BR

110,1

CL

121,3

CN

110,9

NZ

153,2

PE

111,0

US

146,5

UY

107,2

ZA

122,1

ZZ

122,2

0809 10 00

TR

279,0

ZZ

279,0

0809 29 00

TR

529,8

US

721,3

ZZ

625,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2016

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica

[notificata con il numero C(2016) 3127]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE. L'autorità competente dovrebbe fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

(2)

Il forum composto da rappresentanti degli Stati, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 (2), ha trasmesso alla Commissione il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT il 24 settembre 2014. Il parere in questione è accessibile al pubblico.

(3)

Le conclusioni sulle BAT di cui all'allegato alla presente decisione sono l'elemento chiave di tale documento di riferimento sulle BAT.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3.


ALLEGATO

CONCLUSIONI SULLE BAT (BEST AVAILABLE TECHNIQUES — MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI) PER I SISTEMI COMUNI DI TRATTAMENTO/GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE/DEGLI SCARICHI GASSOSI NEL SETTORE CHIMICO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) riguardano le attività di cui alle sezioni 4 e 6.11 dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, ovvero:

Sezione 4: Industria chimica;

Sezione 6.11: Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, evacuate da un impianto che svolge le attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE.

Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano anche il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse se il principale carico inquinante proviene dalle attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE.

In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano:

sistemi di gestione ambientale;

riduzione del consumo idrico;

gestione, raccolta e trattamento delle acque reflue;

gestione dei rifiuti;

trattamento dei fanghi delle acque reflue, ad eccezione dell'incenerimento;

gestione, raccolta e trattamento degli scarichi gassosi;

combustione in torcia;

emissioni diffuse di composti organici volatili (COV) in aria;

emissioni di odori;

emissioni sonore.

Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:

produzione di cloro-alcali (CAK);

fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità — Ammoniaca, acidi e fertilizzanti (LVIC–AAF);

fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità — Solidi e altri (LVIC–S);

produzione di specialità chimiche inorganiche (SIC);

sostanze chimiche organiche prodotte in grandi quantità (LVOC);

fabbricazione di sostanze organiche di chimica fine (OFC);

produzione di polimeri (POL);

emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS);

efficienza energetica (ENE);

monitoraggio delle emissioni in aria e in acqua da impianti IED (ROM);

sistemi di raffreddamento industriali (ICS);

grandi impianti di combustione (LCP);

incenerimento di rifiuti (WI);

industrie di trattamento dei rifiuti (WT);

effetti economici e incrociati (ECM).

CONSIDERAZIONI GENERALI

Migliori tecniche disponibili

Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell'ambiente.

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT sono di applicabilità generale.

Livelli di emissione associati alle BAT

I livelli di emissione nell'acqua associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono a valori di concentrazione (massa di sostanze emesse per volume d'acqua) espressi in μg/l o mg/l.

Salvo diversa indicazione, i BAT-AEL si riferiscono alle medie annue ponderate rispetto alla portata di campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore, alla frequenza minima prevista per il parametro in questione e in condizioni operative normali. Si può ricorrere al campionamento proporzionale al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata.

La concentrazione media annua ponderata rispetto alla portata del parametro (cw ) è calcolata utilizzando la seguente equazione:

Formula

dove

n

=

numero di misurazioni;

ci

=

concentrazione media del parametro nel corso della i-esima misurazione;

qi

=

portata media nel corso della i-esima misurazione.

Efficienze di abbattimento

Nel caso del carbonio organico totale (TOC), della domanda chimica di ossigeno (COD), dell'azoto totale (TN) e dell'azoto inorganico totale (Ninorg), il calcolo dell'efficienza media di abbattimento cui si fa riferimento nelle presenti conclusioni sulle BAT (cfr. tabella 1 e tabella 2) si basa sui carichi e comprende sia il pretrattamento (BAT 10 c) che il trattamento finale (BAT 10 d) delle acque reflue.

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano le definizioni riportate qui di seguito:

Termine impiegato

Definizione

Impianto nuovo

Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell'installazione successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un impianto successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT.

Impianto esistente

Un impianto che non è un nuovo impianto.

Domanda biochimica di ossigeno (BOD5)

Quantità di ossigeno necessaria per l'ossidazione biochimica della materia organica in diossido di carbonio in 5 giorni. Il BOD è un indicatore per la concentrazione di massa dei composti organici biodegradabili.

Domanda chimica di ossigeno (COD)

Quantità di ossigeno necessaria per l'ossidazione completa della materia organica in diossido di carbonio. Il COD è un indicatore per la concentrazione di massa dei composti organici.

Carbonio organico totale (TOC)

Il carbonio organico totale, espresso come C, comprende tutti i composti organici.

Solidi sospesi totali (TSS)

Concentrazione di massa di tutti i solidi sospesi, misurati per filtrazione mediante filtri in fibra di vetro e gravimetria.

Azoto totale (TN)

L'azoto totale, espresso come N, comprende ammoniaca libera e ammonio (NH4–N), nitriti (NO2–N), nitrati (NO3–N) e composti organici azotati.

Azoto inorganico totale (Ninorg)

L'azoto inorganico totale, espresso come N, comprende ammoniaca libera e ammonio (NH4–N), nitriti (NO2–N) e nitrati (NO3–N).

Fosforo totale (TP)

Il fosforo totale, espresso come P, comprende tutti i composti inorganici e organici di fosforo, disciolti o legati a particelle.

Composti organoalogenati adsorbibili (AOX)

I composti organoalogenati adsorbibili, espressi come Cl, comprendono cloro, bromo e iodio adsorbibili a legame organico.

Cromo (Cr)

Il cromo, espresso come Cr, comprende tutti i composti organici e inorganici del cromo, disciolti o legati a particelle.

Rame (Cu)

Il rame, espresso come Cu, comprende tutti i composti organici e inorganici del rame, disciolti o legati a particelle.

Nichel (Ni)

Il nichel, espresso come Ni, comprende tutti i composti organici e inorganici del nichel, disciolti o legati a particelle.

Zinco (Zn)

Lo zinco, espresso come Zn, comprende tutti i composti organici e inorganici dello zinco, disciolti o legati a particelle.

COV

Composti organici volatili quali definiti all'articolo 3, paragrafo 45, della direttiva 2010/75/UE.

Emissioni diffuse di COV

Le emissioni non convogliate di COV che possono derivare da sorgenti «diffuse» (ad esempio, vasche) o sorgenti «puntuali» (ad esempio, flange di tubazioni).

Emissioni fuggitive di COV

Emissioni diffuse di COV da sorgenti «puntuali».

Combustione in torcia

Ossidazione ad alta temperatura per bruciare con una fiamma libera i composti combustibili degli scarichi gassosi derivanti da operazioni industriali. La combustione in torcia è utilizzata principalmente per la combustione di gas infiammabili per motivi di sicurezza o in condizioni di esercizio diverse da quelle normali.

1   Sistemi di gestione ambientale

BAT 1.

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche:

i)

impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;

ii)

definizione da parte della direzione di una politica ambientale che prevede miglioramenti continui dell'installazione;

iii)

pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;

iv)

attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:

a)

struttura e responsabilità;

b)

assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza;

c)

comunicazione;

d)

coinvolgimento del personale;

e)

documentazione;

f)

controllo efficace dei processi;

g)

programmi di manutenzione;

h)

preparazione e risposta alle situazione di emergenza;

i)

assicurazione del rispetto della legislazione ambientale;

v)

controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione a:

a)

monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento sul monitoraggio delle emissioni in aria e in acqua da impianti IED — ROM);

b)

misure preventive e correttive;

c)

tenuta di registri;

d)

audit indipendente (ove praticabile) interno o esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;

vi)

riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;

vii)

attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;

viii)

considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;

ix)

svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;

x)

piano di gestione dei rifiuti (cfr. BAT 13).

In particolare per le attività del settore chimico, la BAT consiste nell'includere gli elementi seguenti nel sistema di gestione ambientale:

xi)

per gli impianti/siti con più operatori, adozione di una convenzione che stabilisce i ruoli, le responsabilità e il coordinamento delle procedure operative di ciascun operatore di impianto al fine di rafforzare la cooperazione tra i diversi operatori;

xii)

istituzione di inventari dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2).

In alcuni casi, il sistema di gestione ambientale prevede anche:

xiii)

un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 20);

xiv)

un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 22).

Applicabilità

La portata (per es. livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (per es. standardizzato o non standardizzato) dipendono di norma dalla natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione e dalla gamma dei possibili impatti ambientali che può esercitare.

BAT 2.

Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in aria e del consumo di risorse idriche, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi, con tutte le seguenti caratteristiche:

i)

informazioni sui processi chimici di produzione, compresi:

a)

equazioni di reazioni chimiche, che indichino anche i sottoprodotti;

b)

schemi semplificati di flusso di processo che indichino l'origine delle emissioni;

c)

descrizioni delle tecniche integrate con il processo e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla sorgente, con indicazione delle loro prestazioni;

ii)

informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:

a)

valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;

b)

valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sali, determinati composti organici) e loro variabilità;

c)

dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad es. nitrificazione)];

iii)

informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:

a)

valori medi e variabilità della portata e della temperatura;

b)

valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/parametri pertinenti (ad es. COV, CO, NOX, SOX, cloro, acido cloridrico) e loro variabilità;

c)

infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;

d)

presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (per esempio ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).

2   Monitoraggio

BAT 3.

Per le emissioni in acqua di cui all'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (compreso il monitoraggio continuo della portata, del pH e della temperatura delle acque reflue) in punti chiave (ad esempio, ai punti di ingresso del pretrattamento e del trattamento finale).

BAT 4.

La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima indicata qui di seguito. Qualora non siano disponibili norme EN, le BAT consistono nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/Parametro

Norma/e

Frequenza minima di monitoraggio (1)  (2)

Carbonio organico totale (TOC) (3)

EN 1484

Giornaliera

Domanda chimica di ossigeno (COD) (3)

Nessuna norma EN disponibile

Solidi sospesi totali (TSS)

EN 872

Azoto totale (TN) (4)

EN 12260

Azoto inorganico totale (Ninorg) (4)

Varie norme EN disponibili

Fosforo totale (TP)

Varie norme EN disponibili

Composti organoalogenati adsorbibili (AOX)

EN ISO 9562

Mensile

Metalli

Cr

Varie norme EN disponibili

Cu

Ni

Pb

Zn

Altri metalli, se pertinente

Tossicità (5)

Uova di pesce (Danio rerio)

EN ISO 15088

Da decidere in base a una valutazione del rischio, dopo una caratterizzazione iniziale

Daphnia (Daphnia magna Straus)

EN ISO 6341

Batteri luminescenti (Vibrio fischeri)

EN ISO 11348–1, EN ISO 11348–2 o EN ISO 11348–3

Lenticchia d'acqua (Lemna minor)

EN ISO 20079

Alghe

EN ISO 8692, EN ISO 10253 o EN ISO 10710

BAT 5.

La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni diffuse di COV in aria provenienti da sorgenti pertinenti attraverso un'adeguata combinazione delle tecniche da I a III o, se sono presenti grandi quantità di COV, tutte le tecniche da I a III.

I.

Metodi di «sniffing» (ad es. con strumenti portatili conformemente alla norma EN 15446) associati a curve di correlazione per le principali apparecchiature;

II.

tecniche di imaging ottico per la rilevazione di gas;

III.

calcolo delle emissioni in base a fattori di emissione convalidati periodicamente (ad esempio, una volta ogni due anni) da misurazioni.

Quando sono presenti quantità significative di COV, lo screening e la quantificazione delle emissioni dall'installazione mediante campagne periodiche con tecniche ottiche basate sull'assorbimento, come la tecnica DIAL (radar ottico ad assorbimento differenziale) o la tecnica SOF (assorbimento infrarossi dei flussi termici e solari) costituiscono un'utile tecnica complementare alle tecniche da I a III.

Descrizione

Cfr. la sezione 6.2.

BAT 6.

La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori provenienti dalle sorgenti pertinenti, conformemente alle norme EN

Descrizione

Le emissioni possono essere monitorate con il metodo dell'olfattometria dinamica conformemente alla norma EN 13725. Il monitoraggio delle emissioni può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori.

Applicabilità

L'applicabilità è limitata ai casi in cui gli inconvenienti provocati dagli odori sono probabili o comprovati.

3   Emissioni in acqua

3.1   Consumo di acqua e produzione di acque reflue

BAT 7.

Per ridurre il consumo di acqua e la produzione di acque reflue, la BAT consiste nel ridurre il volume e/o il carico inquinante dei flussi di acque reflue, incentivare il riutilizzo di acque reflue nel processo di produzione e recuperare e riutilizzare le materie prime.

3.2   Raccolta e separazione delle acque reflue

BAT 8.

Al fine di impedire la contaminazione dell'acqua non inquinata e ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel separare i flussi delle acque reflue non contaminate dai flussi delle acque reflue che necessitano di trattamento.

Applicabilità

La separazione dell'acqua piovana non contaminata potrebbe non essere praticabile nei sistemi esistenti di raccolta delle acque reflue.

BAT 9.

Per evitare emissioni incontrollate nell'acqua, la BAT consiste nel garantire un'adeguata capacità di stoccaggio di riserva per le acque reflue prodotte in condizioni operative diverse da quelle normali, sulla base di una valutazione dei rischi (tenendo conto, ad esempio, della natura dell'inquinante, degli effetti su ulteriori trattamenti e dell'ambiente ricevente), e nell'adottare ulteriori misure appropriate (ad esempio, controllo, trattamento, riutilizzo).

Applicabilità

Lo stoccaggio provvisorio delle acque piovane contaminate richiede la separazione che potrebbe però non essere praticabile nei sistemi di raccolta delle acque reflue esistenti.

3.3   Trattamento delle acque reflue

BAT 10.

Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue che comprenda un'adeguata combinazione delle tecniche riportate qui di seguito, nell'ordine indicato.

 

Tecnica

Descrizione

a)

Tecniche integrate con il processo (6)

Tecniche per prevenire o ridurre la produzione di sostanze inquinanti.

b)

Recupero di inquinanti alla sorgente (6)

Tecniche per recuperare inquinanti prima di scaricarli nel sistema di raccolta delle acque reflue.

c)

Pretrattamento delle acque reflue (6)  (7)

Tecniche per ridurre gli inquinanti prima del trattamento finale delle acque reflue. Il pretrattamento può essere effettuato alla sorgente o nei flussi combinati.

d)

Trattamento finale delle acque reflue (8)

Trattamento finale delle acque reflue mediante, ad esempio, trattamento preliminare e primario, trattamento biologico, denitrificazione, rimozione del fosforo e/o tecniche di eliminazione finale delle materie solide prima dello scarico in un corpo idrico ricettore.

Descrizione

La strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue si basa sull'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2).

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL): cfr. sezione 3.4.

BAT 11.

Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel pretrattare, mediante tecniche appropriate, le acque reflue che contengono sostanze inquinanti che non possono essere trattate adeguatamente durante il trattamento finale.

Descrizione

Il pretrattamento delle acque reflue viene effettuato nel quadro di una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue (cfr. BAT 10) e di norma è necessario per:

proteggere l'impianto di trattamento finale delle acque reflue (ad esempio protezione di un impianto di trattamento biologico dai composti inibitori o tossici);

rimuovere i composti che non sono sufficientemente ridotti durante il trattamento finale (ad esempio composti tossici, composti organici scarsamente biodegradabili/non biodegradabili, composti organici che sono presenti in concentrazioni elevate o metalli nel corso del trattamento biologico);

rimuovere i composti che altrimenti vengono dispersi in aria dal sistema di raccolta o nel corso del trattamento finale (ad es. composti organici alogenati volatili, benzene);

rimuovere i composti che hanno altri effetti negativi (ad esempio, la corrosione delle apparecchiature; reazioni indesiderate con altre sostanze; contaminazione dei fanghi delle acque reflue).

In generale, il pretrattamento è effettuato il più vicino possibile alla sorgente al fine di evitare la diluizione, in particolare per i metalli. Talvolta, i flussi di acque reflue con particolari caratteristiche possono essere separati e raccolti per essere sottoposti ad un apposito pretrattamento combinato.

BAT 12.

Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione delle tecniche di trattamento finale delle acque reflue.

Descrizione

Il trattamento finale delle acque reflue è attuato nell'ambito di una strategia integrata di gestione e trattamento delle acque reflue (cfr. BAT 10).

Adeguate tecniche di trattamento finale delle acque reflue, a seconda del tipo di inquinanti, comprendono:

 

Tecnica (9)

Inquinanti generalmente interessati

Applicabilità

Trattamento preliminare e primario

a)

Equalizzazione

Tutti gli inquinanti

Generalmente applicabile.

b)

Neutralizzazione

Acidi, alcali

c)

Separazione fisica, in particolare mediante, schermi, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi o decantatori primari

Solidi in sospensione, olio/grasso

Trattamento biologico (trattamento secondario, ad esempio

d)

Trattamento con fanghi attivi

Composti organici biodegradabili

Generalmente applicabile

e)

Bioreattore a membrana

Denitrificazione

f)

Nitrificazione/denitrificazione

Azoto totale, ammoniaca

La nitrificazione potrebbe non essere applicabile nel caso di concentrazioni elevate di cloruro (circa 10 g/l) e qualora la riduzione della concentrazione del cloruro prima della nitrificazione non sia giustificata da vantaggi ambientali.

Non applicabile quando il trattamento finale non include un trattamento biologico.

Eliminazione del fosforo

g)

Precipitazione chimica

Fosforo

Generalmente applicabile

Eliminazione dei solidi

h)

Coagulazione e flocculazione

Solidi sospesi

Generalmente applicabile

i)

Sedimentazione

j)

Filtrazione (ad es. filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)

k)

Flottazione

3.4   Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni nell'acqua

I livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni nell'acqua di cui alla, tabella 1, tabella 2 e tabella 3 si applicano alle emissioni dirette in un corpo idrico ricettore, dovute a:

i)

le attività di cui dell'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/CE;

ii)

gli impianti di trattamento a gestione indipendente di acque reflue di cui al punto 6.11 dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva in questione;

iii)

il trattamento combinato di acque reflue di diverse provenienze, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all'allegato I, sezione 4, della direttiva 2010/75/UE.

I BAT-AEL si applicano nel punto in cui le emissioni escono dall'installazione.

Tabella 1

BAT-AEL per le emissioni dirette di TOC, COD e TSS in un corpo idrico recettore

Parametro

BAT-AEL

(media annua)

Condizioni

Carbonio organico totale (TOC) (10)  (11)

10–33 mg/l (12)  (13)  (14)  (15)

Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 3,3 t/anno.

Domanda chimica di ossigeno (COD) (10)  (11)

30–100 mg/l (12)  (13)  (14)  (15)

Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 10 t/anno.

Solidi sospesi totali (TSS)

5,0–35 mg/l (16)  (17)

Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 3,5 t/anno.


Tabella 2

BAT-AEL per le emissioni dirette di nutrienti in un corpo idrico recettore

Parametro

BAT-AEL

(media annua)

Condizioni

Azoto totale (TN) (18)

5,0–25 mg/l (19)  (20)

Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 2,5 t/anno.

Azoto inorganico totale (Ninorg) (18)

5,0–20 mg/l (19)  (20)

Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 2,0 t/anno.

Fosforo totale (TP)

0,50–3,0 mg/l (21)

Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 300 kg/anno.


Tabella 3

BAT-AEL per le emissioni dirette di AOX e metalli in un corpo idrico recettore

Parametro

BAT-AEL

(media annua)

Condizioni

Composti organoalogenati adsorbibili (AOX)

0,20–1,0 mg/l (22)  (23)

Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 100 kg/anno.

Cromo (espresso come Cr)

5,0–25 μg/l (24)  (25)  (26)  (27)

Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 2,5 kg/anno.

Rame (espresso come Cu)

5,0–50 μg/l (24)  (25)  (26)  (28)

Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 5,0 kg/anno.

Nichel (espresso come Ni)

5,0–50 μg/l (24)  (25)  (26)

Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 5,0 kg/anno.

Zinco (espresso come Zn)

20–300 μg/l (24)  (25)  (26)  (29)

Il BAT-AEL si applica se le emissioni superano 30 kg/anno.

Il monitoraggio associato è riportato nella BAT 4.

4   Rifiuti

BAT 13.

Per prevenire o, qualora ciò non sia possibile, ridurre la quantità di rifiuti inviati allo smaltimento, la BAT consiste nell'adottare e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione dei rifiuti, che garantisca, in ordine di priorità, la prevenzione dei rifiuti, la loro preparazione in vista del riutilizzo, il loro riciclaggio o comunque il loro recupero.

BAT 14.

Per ridurre il volume dei fanghi delle acque reflue che richiedono trattamenti ulteriori o sono destinati allo smaltimento, e diminuirne l'impatto ambientale potenziale, la BAT consiste nell'utilizzare una tecnica o una combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a)

Condizionamento

Condizionamento chimico (ad es. aggiunta di prodotti coagulanti e/o flocculanti) o condizionamento termico (ad es. riscaldamento) per migliorare le condizioni nel corso dell'ispessimento/disidratazione dei fanghi.

Non applicabile ai fanghi inorganici. La necessità di ricorrere al condizionamento dipende dalle proprietà dei fanghi e dalle apparecchiature di ispessimento/disidratazione utilizzate.

b)

Ispessimento / disidratazione

L'ispessimento può essere effettuato mediante sedimentazione, centrifugazione, flottazione, nastro a gravità o ispessitori a fusto rotante. La disidratazione può essere effettuata mediante nastropresse o filtropresse a piastre.

Generalmente applicabile

c)

Stabilizzazione

La stabilizzazione dei fanghi comprende il trattamento chimico, il trattamento termico, la digestione aerobica o la digestione anaerobica.

Non applicabile ai fanghi inorganici. Non applicabile per i trattamenti di breve durata prima del trattamento finale.

d)

Essiccazione

I fanghi sono essiccati per contatto diretto o indiretto con una fonte di calore.

Non applicabile quando il calore di scarto non è disponibile o non può essere utilizzato.

5   Emissioni in aria

5.1   Collettamento degli scarichi gassosi

BAT 15.

Al fine di agevolare il recupero dei composti e la riduzione delle emissioni in aria, la BAT consiste nel confinare le sorgenti di emissione e nel trattare le emissioni, ove possibile.

Applicabilità

L'applicabilità può essere limitata per questioni di operabilità (accesso alle apparecchiature), sicurezza (per evitare concentrazioni vicine al limite inferiore di esplosività) e salute (quando l'operatore deve accedere alle aree confinate).

5.2   Trattamento degli scarichi gassosi

BAT 16.

Al fine di ridurre le emissioni in aria, la BAT consiste nell'utilizzare una strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi che comprende tecniche integrate con il processo e tecniche di trattamento degli scarichi gassosi.

Descrizione

La strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi si basa sull'inventario dei flussi degli scarichi gassosi (cfr. BAT 2), dando priorità alle tecniche integrate con il processo.

5.3   Combustione in torcia

BAT 17.

Al fine di prevenire le emissioni nell'aria provenienti dalla combustione in torcia, la BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni di esercizio diverse da quelle normali (per esempio, operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando una o entrambe le tecniche riportate di seguito.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a)

Corretta progettazione degli impianti

Occorre prevedere un sistema di recupero dei gas di adeguata capacità e utilizzare valvole di sicurezza ad alta integrità.

Generalmente applicabile ai nuovi impianti. I sistemi di recupero dei gas possono essere installati a posteriori (retrofitting) negli impianti esistenti.

b)

Gestione degli impianti

Si tratta di garantire il bilanciamento del sistema combustibile/gas e di utilizzare dispositivi avanzati di controllo dei processi.

Generalmente applicabile.

BAT 18.

Per ridurre le emissioni nell'aria provenienti dalla combustione in torcia quando si deve necessariamente ricorrere a questa tecnica, la BAT consiste nell'applicare una delle due tecniche riportate di seguito o entrambe.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a)

Progettazione corretta dei dispositivi di combustione in torcia

Ottimizzazione dell'altezza, della pressione, dell'assistenza (mediante vapore, aria o gas), del tipo di beccucci dei bruciatori (chiusi o protetti), ecc. al fine di garantire un funzionamento affidabile e senza fumo e l'efficiente combustione del gas in eccesso.

Applicabile alle nuove torce. Negli impianti esistenti, l'applicabilità può essere limitata, ad esempio a causa della mancanza di tempo previsto a tal fine nel corso della campagna di manutenzione dell'impianto.

b)

Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia

Monitoraggio continuo dei gas destinati alla combustione in torcia, misurazioni della portata dei gas e stime di altri parametri [ad esempio composizione, entalpia, tasso di assistenza, velocità, tasso di portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti (ad esempio NOx, CO, idrocarburi, rumore)]. La registrazione dei dati relativi alle operazioni di combustione in torcia di solito include la composizione stimata/misurata del gas di torcia, la quantità misurata/stimata del gas di torcia e la durata dell'operazione. La registrazione consente di quantificare le emissioni e, potenzialmente, di prevenire future operazioni di combustione in torcia.

Generalmente applicabile

5.4   Emissioni diffuse di COV

BAT 19.

Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione.

 

Tecnica

Applicabilità

Tecniche relative alla progettazione degli impianti

a)

Limitare il numero di potenziali sorgenti di emissioni

L'applicabilità può essere ridotta nel caso di impianti esistenti per via dei requisiti di funzionamento.

b)

Massimizzare gli elementi di confinamento inerenti al processo

c)

Scegliere apparecchiature ad alta integrità (cfr. descrizione alla sezione 6.2)

d)

Agevolare le attività di manutenzione garantendo l'accesso ad apparecchiature che potrebbe avere problemi di perdite

Tecniche concernenti la costruzione, l'assemblaggio e la messa in servizio di impianti/apparecchiature

e)

Prevedere procedure esaustive e ben definite per la costruzione e l'assemblaggio dell'impianto/apparecchiatura. Si tratta in particolare di applicare alle guarnizioni il carico previsto per l'assemblaggio dei giunti a flangia (cfr. la descrizione alla sezione 6.2)

Generalmente applicabile

f)

Garantire valide procedure di messa in servizio e consegna dell'impianto/apparecchiature nel rispetto dei requisiti di progettazione.

Tecniche relative al funzionamento dell'impianto

g)

Garantire una corretta manutenzione e la sostituzione tempestiva delle apparecchiature

Generalmente applicabile

h)

Utilizzare un programma di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) basato sui rischi (cfr. la descrizione alla sezione 6.2)

i)

Nella misura in cui ciò sia ragionevole, prevenire le emissioni diffuse di COV, collettarle alla sorgente e trattarle

Il monitoraggio associato è riportato nella BAT 5.

5.5   Emissioni di odori

BAT 20.

Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

i)

un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;

ii)

un protocollo per il monitoraggio degli odori;

iii)

un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi odorigeni identificati;

iv)

un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

Il monitoraggio associato è riportato nella BAT 6.

Applicabilità

L'applicabilità è limitata ai casi in cui gli inconvenienti provocati dagli odori sono probabili o comprovati.

BAT 21.

Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori derivanti dalla raccolta e dal trattamento delle acque reflue e dal trattamento dei fanghi, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a)

Ridurre al minimo i tempi di permanenza

Ridurre al minimo il tempo di permanenza delle acque reflue e dei fanghi nei sistemi di raccolta e stoccaggio, in particolare in condizioni anaerobiche.

L'applicabilità può essere limitata nel caso dei sistemi di raccolta e di stoccaggio esistenti.

b)

Trattamento chimico

Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti odorigeni (per esempio ossidazione o precipitazione di solfuro di idrogeno).

Generalmente applicabile

c)

Ottimizzare il trattamento aerobico

Ciò può comportare:

i)

il controllo del contenuto di ossigeno;

ii)

manutenzioni frequenti del sistema di aerazione;

iii)

uso di ossigeno puro;

iv)

rimozione delle schiume nelle vasche.

Generalmente applicabile

d)

Confinamento

Copertura o confinamento degli impianti di raccolta e trattamento delle acque reflue e dei fanghi, al fine di raccogliere gli effluenti gassosi odorigeni per ulteriori trattamenti.

Generalmente applicabile

e)

Trattamento al termine del processo

Ciò può comprendere:

i)

trattamento biologico;

ii)

ossidazione termica.

Il trattamento biologico è applicabile esclusivamente ai composti facilmente solubili in acqua e facilmente biodegradabili.

5.6   Emissioni sonore

BAT 22.

Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda tutti gli elementi riportati di seguito:

i)

un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;

ii)

un protocollo per il monitoraggio del rumore;

iii)

un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;

iv)

un programma di prevenzione e riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, misurare/valutare l'esposizione al rumore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

Applicabilità

L'applicabilità è limitata ai casi in cui l'inquinamento acustico è probabile o comprovato.

BAT 23.

Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'applicare una delle seguenti tecniche o una loro combinazione.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a)

Localizzazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici

Aumento della distanza fra l'emittente e il ricevente e utilizzo degli edifici come barriere fonoassorbenti.

Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.

b)

Misure operative

Tra cui:

i)

ispezione e manutenzione rafforzate delle apparecchiature;

ii)

chiusura di porte e finestre nelle aree di confinamento, se possibile;

iii)

apparecchiature utilizzate da personale esperto;

iv)

rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile;

v)

controllo del rumore durante le attività di manutenzione.

Generalmente applicabile

c)

Apparecchiature a bassa rumorosità

Riguarda in particolare compressori, pompe e torce a bassa rumorosità.

Applicabile solo quando alle apparecchiature nuove o sostituite.

d)

Apparecchiature per il controllo del rumore

Tra cui:

i)

fono-riduttori;

ii)

isolamento delle apparecchiature;

iii)

confinamento delle apparecchiature rumorose;

iv)

insonorizzazione degli edifici.

L'applicabilità può essere limitata a causa delle esigenze di spazio (per gli impianti esistenti) e di considerazioni legate alla salute e alla sicurezza.

e)

Abbattimento del rumore

Inserimento di barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, banchine e edifici).

Applicabile solo negli impianti esistenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere può essere limitato dalla mancanza di spazio.

6   Descrizione delle tecniche

6.1   Trattamento delle acque reflue

Tecnica

Descrizione

Trattamento con fanghi attivi

Ossidazione biologica delle sostanze organiche disciolte mediante l'ossigeno proveniente dal metabolismo dei microorganismi. In presenza di ossigeno disciolto (iniezione di aria o ossigeno puro) i componenti organici si mineralizzano in biossido di carbonio e acqua o si trasformano in altri metaboliti e biomassa (ossia fango attivo). I microorganismi sono mantenuti in sospensione nelle acque reflue e l'intera miscela viene aerata meccanicamente. La miscela di fanghi attivi è incanalata verso un dispositivo di separazione; da qui il fango viene rinviato verso la vasca di aerazione.

Nitrificazione/denitrificazione

Un processo in due fasi generalmente integrato negli impianti di trattamento biologico delle acque reflue. La prima fase è la nitrificazione aerobica nel corso della quale i microorganismi ossidano l'ammonio (NH4 +) in nitriti intermedi (NO2 ), che poi sono successivamente ossidati in nitrati (NO3 ). Nella successiva fase di denitrificazione anossica, i microrganismi riducono chimicamente i nitrati in azoto gassoso.

Precipitazione chimica

Trasformazione di inquinanti disciolti in un composto insolubile mediante l'aggiunta di precipitanti chimici. I precipitati solidi formatisi vengono poi separati per sedimentazione, flottazione ad aria o filtrazione. Se necessario, si può successivamente procedere alla microfiltrazione o all'ultrafiltrazione. Ioni metallici polivalenti (ad esempio calcio, alluminio, ferro) sono utilizzati per la precipitazione del fosforo.

Coagulazione e flocculazione

La coagulazione e la flocculazione sono usate per separare i solidi in sospensione dalle acque reflue e spesso sono attuate in fasi successive. La coagulazione si effettua aggiungendo coagulanti a cariche opposte a quelle dei solidi in sospensione. La flocculazione si effettua aggiungendo polimeri affinché le collisioni tra particelle di microflocculi ne provochino l'aggregazione per ottenere flocculi di dimensioni superiori.

Equalizzazione

Il bilanciamento di flussi e carichi inquinanti a monte del trattamento finale delle acque reflue mediante l'utilizzo di vasche centrali. L'equalizzazione può essere decentralizzata o eseguita mediante altre tecniche di gestione.

Filtrazione

Separazione di solidi dalle acque reflue facendole passare attraverso un supporto poroso, ad es. filtrazione a sabbia, microfiltrazione o ultrafiltrazione.

Flottazione

Separazione di particelle solide o liquide presenti nelle acque reflue, facendole fissare su piccole bolle di un gas, solitamente aria. Le particelle galleggiano e si accumulano sulla superficie dell'acqua dove vengono raccolte con degli skimmer.

Bioreattore a membrana

Combinazione di trattamento con fanghi attivi e filtrazione su membrana. Si utilizzano due varianti: a) un circuito di ricircolazione esterna tra la vasca dei fanghi attivi e il modulo a membrana; e b) l'immersione del modulo a membrana nella vasca di aerazione del fango attivo, dove l'effluente è filtrato attraverso una membrana di fibre cava, mentre la biomassa rimane nella vasca (questa variante consuma meno energia e consente di avere impianti più compatti).

Neutralizzazione

La regolazione del pH delle acque reflue ad un livello neutro (circa 7) mediante l'aggiunta di sostanze chimiche. Generalmente per aumentare il pH si utilizza idrato di sodio (NaOH) o idrossido di calcio [Ca(OH)2], mentre l'acido solforico (H2SO4), l'acido cloridrico (HCl) o il biossido di carbonio (CO2) sono generalmente utilizzati per ridurre il pH. Durante la neutralizzazione può verificarsi la precipitazione di alcune sostanze.

Sedimentazione

Separazione delle particelle e dei materiali sospesi mediante sedimentazione per gravità.

6.2   Emissioni diffuse di COV

Tecnica

Descrizione

Apparecchiature ad alta integrità

Tra le apparecchiature ad alta integrità figurano tra l'altro:

valvole a doppia tenuta a treccia;

pompe/compressori/agitatori ad azionamento magnetico;

pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta meccanici anziché guarnizioni;

tenute ad alta integrità (ad esempio, guarnizioni spirometalliche, guarnizioni metalliche pesanti) per le applicazioni critiche;

apparecchiature resistenti alla corrosione.

Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR)

Si tratta di un approccio strutturato volto a ridurre le emissioni fuggitive di COV mediante l'individuazione e la successiva riparazione o sostituzione dei componenti che presentano delle perdite. I metodi attualmente disponibili per individuare le perdite sono lo «sniffing» (descritto dalla norma EN 15446) e i metodi di rilevazione delle perdite mediante imaging ottico.

Metodo dello sniffing: il primo passo consiste nella rilevazione mediante analizzatori portatili di COV che misurano la concentrazione in prossimità dell'apparecchiatura (ad esempio tramite ionizzazione di fiamma o fotoionizzazione). Il secondo passo consiste nell'applicare ai componenti la tecnica del «bagging» (impacchettamento) per effettuare una misurazione diretta alla sorgente delle emissioni. Questa fase è talvolta sostituita da curve di correlazione matematica tracciate sulla base dei risultati statistici ottenuti a seguito di un elevato numero di misurazioni effettuate in precedenza su componenti analoghi.

Metodi di rilevazione delle perdite mediante imaging ottico: l'imaging ottico utilizza piccole fotocamere portatili leggere che consentono la visualizzazione in tempo reale delle fughe di gas, che appaiono nella registrazione video come «fumo», oltre all'immagine normale del componente in questione, in modo da localizzare facilmente e rapidamente le perdite significative di COV. I sistemi attivi producono un'immagine con una luce laser ad infrarossi con retrodispersione riflessa sul componente e l'ambiente circostante. I sistemi passivi sono basati sulle radiazioni infrarosse naturali dell'apparecchiatura e del suo ambiente circostante.

Ossidazione termica

Consiste nell'ossidazione dei gas combustibili e degli odoranti presenti in un flusso degli scarichi gassosi mediante riscaldamento della miscela di contaminanti con aria o ossigeno, al di sopra del suo punto di autoaccensione, in una camera di combustione e mantenendola ad un'alta temperatura per il tempo sufficiente a completare la sua combustione in biossido di carbonio e acqua. L'ossidazione termica è detta anche «incenerimento», «incenerimento termico» o «combustione ossidativa».

Applicazione alle guarnizioni del carico progettato per l'assemblaggio delle giunzioni a flangia

Si tratta di:

i)

ottenere una giunzione di alta qualità certificata, ad esempio conformemente alla norma EN 13555;

ii)

calcolare il massimo carico possibile del bullone, ad esempio conformemente alla norma EN 1591-1;

iii)

ottenere un'apparecchiatura qualificata per l'assemblaggio di giunti a flangia;

iv)

far controllare l'avvitamento dei bulloni da parte di un montatore qualificato.

Monitoraggio delle emissioni diffuse di COV

I metodi dello sniffing e della rilevazione delle perdite mediante imaging ottico sono descritte nel programma di rilevazione e riparazione delle perdite.

Lo screening completo e la quantificazione delle emissioni dall'installazione possono essere effettuati mediante un'adeguata combinazione di metodi complementari, ad esempio la tecnica SOF (assorbimento infrarossi dei flussi termici e solari) o la tecnica LIDAR ad assorbimento differenziale (DIAL). Questi risultati possono essere impiegati per la valutazione dell'evoluzione nel tempo, i controlli incrociati e l'aggiornamento/convalida del programma LDAR in corso.

Metodo dell'occultazione solare (SOF): la tecnica si basa sulla registrazione e la spettroscopia in trasformata di Fourier di spettri a banda larga di luce solare visibile/ultravioletta o infrarossa lungo un determinato itinerario geografico, perpendicolarmente alla direzione del vento e attraverso i pennacchi di COV.

LIDAR ad assorbimento differenziale (DIAL): è una tecnica laser che utilizza l'assorbimento differenziale LIDAR (radar ottico) che è l'equivalente ottico del radar, che però si basa sulle onde radioelettriche. La tecnica si basa sulla retrodiffusione di impulsi di raggi laser da aerosol atmosferici e sull'analisi delle proprietà spettrali della luce di ritorno raccolta mediante un telescopio.


(1)  La periodicità del monitoraggio può essere adattata qualora le serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità.

(2)  Il punto di campionamento si trova nel punto in cui le emissioni escono dall'installazione.

(3)  Il monitoraggio del TOC costituisce un'alternativa al monitoraggio del COD. Il monitoraggio del TOC è l'opzione da privilegiare, perché non si avvale di composti molto tossici.

(4)  Il monitoraggio del TN costituisce un'alternativa al monitoraggio del Ninorg.

(5)  Può essere utilizzata un'opportuna combinazione di questi metodi.

(6)  Queste tecniche sono ulteriormente descritte e definite in altre conclusioni sulle BAT per l'industria chimica.

(7)  Cfr. BAT 11.

(8)  Cfr. BAT 12.

(9)  Le descrizioni delle tecniche sono riportate nella sezione 6.1.

(10)  Per la domanda biochimica di ossigeno (BOD) non si applicano BAT-AEL. A titolo indicativo, il livello medio annuale del BOD5 negli effluenti provenienti da un impianto di trattamento biologico di acque reflue è in genere ≤ 20 mg/l.

(11)  Si applica il BAT-AEL per il TOC o il BAT-AEL per il COD. Il TOC è l'opzione da privilegiare, perché il suo monitoraggio non comporta l'utilizzo di composti molto tossici.

(12)  Il limite inferiore dell'intervallo è in genere raggiunto quando alcuni flussi secondari di acque reflue contengono composti organici e/o le acque reflue contengono principalmente composti organici facilmente biodegradabili.

(13)  Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 100 mg/l per il TOC o fino a 300 mg/l per il COD, come medie annuali, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

—   condizione A: efficienza di abbattimento ≥ 90 % come media annua (pretrattamento e trattamento finale inclusi);

—   condizione B: se è utilizzato un trattamento biologico, è soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti:

si ricorre ad una fase di trattamento biologico a basso carico (ossia ≤ 0,25 kg COD/kg di sostanza secca organica di fango). Ne consegue pertanto che il livello di BOD5 nell'effluente è ≤ 20 mg/l.

si ricorre alla nitrificazione.

(14)  Il limite superiore dell'intervallo potrebbe non applicarsi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

—   condizione A: efficienza di abbattimento ≥ 95 % come media annua (pretrattamento e trattamento finale inclusi);

—   condizione B: identica alla condizione B nella nota a piè di pagina (4);

—   condizione C: l'affluente nel trattamento finale delle acque reflue ha le caratteristiche seguenti: TOC > 2 g/l (o COD > 6 g/l) come media annuale e una percentuale elevata di composti organici refrattari.

(15)  Il limite superiore dell'intervallo potrebbe non essere applicabile se il principale carico inquinante proviene dalla produzione di metilcellulosa.

(16)  Il limite inferiore dell'intervallo è in genere raggiunto quando si ricorre alla filtrazione (ad es. filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione, bioreattore a membrana ), mentre il limite superiore dell'intervallo è in genere ottenuto se si ricorre unicamente alla sedimentazione.

(17)  Questo BAT-AEL non si applica quando il principale carico inquinante proviene dalla produzione di soda tramite il procedimento Solvay o dalla produzione di biossido di titanio.

(18)  Si applica Il BAT-AEL per l'azoto totale o il BAT-AEL per l'azoto inorganico totale.

(19)  I BAT-AEL per l'azoto totale e l'Ninorg non si applicano alle installazioni che non effettuano il trattamento biologico delle acque reflue. Il limite inferiore dell'intervallo è in genere raggiunto quando l'affluente che arriva all'impianto di trattamento biologico delle acque reflue contiene livelli ridotti di azoto e/o quando il processo di nitrificazione/denitrificazione può essere effettuato in condizioni ottimali.

(20)  Il limite superiore dell'intervallo può essere più elevato, fino a 40 mg/l per TN o 35 mg/l per Ninorg, come medie annue, se l'efficienza di abbattimento è ≥ 70 % come media annua (pretrattamento e trattamento finale compresi).

(21)  Il limite inferiore dell'intervallo è in genere raggiunto quando si aggiunge fosforo per l'adeguato funzionamento dell'impianto di trattamento biologico delle acque reflue o quando il fosforo proviene soprattutto da sistemi di riscaldamento o di raffreddamento. Il limite superiore dell'intervallo è in genere raggiunto quando l'installazione produce composti contenenti fosforo.

(22)  Il limite inferiore dell'intervallo è in genere raggiunto quando l'installazione utilizza o produce pochi composti organoalogenati.

(23)  Questo BAT-AEL potrebbe non applicarsi quando il principale carico inquinante proviene dalla produzione di agenti di contrasto radiografici iodurati, a causa dell'elevato carico di materiali refrattari. Potrebbe non applicarsi anche quando il principale carico inquinante proviene dalla produzione di ossido di propilene o di epicloridrina attraverso il processo a base di cloridrina, a causa dei carichi elevati.

(24)  Il limite inferiore dell'intervallo è in genere raggiunto quando l'installazione utilizza o produce solo alcuni dei metalli (composti metallici) corrispondenti.

(25)  Questo BAT-AEL potrebbe non applicarsi agli effluenti inorganici quando il principale carico inquinante proviene dalla produzione di composti inorganici di metalli pesanti.

(26)  Questo BAT-AEL potrebbe non applicarsi quando il principale carico inquinante proviene dalla trasformazione di grandi volumi di materie prime inorganiche solide che sono contaminate da metalli (ad esempio carbonato di sodio nel processo Solvay, biossido di titanio).

(27)  Questo BAT-AEL potrebbe non applicarsi quando il principale carico inquinante proviene dalla produzione di composti organici di cromo.

(28)  Questo BAT-AEL potrebbe non applicarsi quando il principale carico inquinante proviene dalla produzione di composti organici di rame o dalla produzione di cloruro di vinile monomero/dicloruro di etilene mediante il processo di ossiclorurazione.

(29)  Questo BAT-AEL potrebbe non applicarsi quando il principale carico inquinante proviene dalla produzione di composti di viscosa.


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/903 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una coperta per cavalli impregnata di permetrina e utilizzata ai fini del controllo degli insetti molesti nell'ambiente del cavallo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 settembre 2015 l'Irlanda ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se una coperta per cavalli immessa sul mercato da utilizzare per la protezione dei cavalli e del loro ambiente dagli insetti (tafani e mosche cavalline) sia un biocida o un articolo trattato o nessuno dei due.

(2)

In base alle informazioni fornite dall'Irlanda, la coperta per cavalli consiste di due diversi strati di tessuto, il cui strato esterno è impregnato di permetrina e separato dalla pelle del cavallo da uno strato interno non impregnato. Si ritiene che il trattamento con permetrina rafforzi la funzione di protezione fisica svolta dalla coperta contro gli insetti molesti nell'ambiente del cavallo, dal momento che quando si posano sul suo strato esterno muoiono per il contatto con la sostanza.

(3)

La coperta per cavalli ha lo scopo di controllare gli insetti, che rispondono alla definizione di organismi nocivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012 in quanto possono avere effetti dannosi per gli animali o gli esseri umani.

(4)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento, distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare un controllo su qualsiasi organismo nocivo è una funzione biocida.

(5)

La coperta per cavalli risponde alla definizione di articolo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché ha una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

(6)

La coperta risponde alla definizione di articolo trattato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto la permetrina è intenzionalmente incorporata in essa al fine di controllare gli insetti nell'ambiente del cavallo.

(7)

È pertanto essenziale stabilire se la coperta per cavalli abbia una funzione biocida primaria secondo gli orientamenti concordati dell'Unione (2), al fine di stabilire se si tratti di un articolo trattato o di un biocida.

(8)

Poiché i) gli insetti molesti nell'ambiente del cavallo non sono nocivi per la coperta; ii) la concentrazione di permetrina nella coperta è analoga a quella nei biocidi, e maggiore di quella utilizzata per controllare gli organismi nocivi dei tessuti che si nutrono di cheratina (3); iii) il meccanismo d'azione della permetrina nella coperta è identico a quello di un biocida; iv) nelle informazioni sul prodotto vengono dati risalto e importanza maggiori alla funzione biocida di controllo degli insetti che ad altre funzioni della coperta per cavalli (in particolare a quella di protezione dal freddo e dalle radiazioni UV), si può ritenere che la coperta abbia come funzione primaria quella biocida e che risponda perciò alla definizione di biocida di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, è altresì importante considerare se la coperta per cavalli possa rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), qualora risponda alla definizione di medicinale veterinario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva.

(10)

Non essendo la coperta per cavalli destinata a essere applicata come insetticida topico né utilizzata allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica per i cavalli, e non essendo tale coperta presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie equine se non quella di controllare gli insetti che possono essere presenti nell'ambiente del cavallo e disturbare l'animale, essa non risponde alla definizione di medicinale veterinario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE e rientra pertanto nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012.

(11)

Poiché il tipo di prodotto 18, quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, disciplina i prodotti usati per il controllo degli artropodi (ad esempio insetti, aracnidi e crostacei) senza respingerli né attirarli, la coperta per cavalli dovrebbe essere considerata come appartenente al tipo di prodotto 18. Inoltre, poiché la permetrina non è oggetto di valutazione né è stata approvata (5) per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 19, non si dovrebbe sostenere che la coperta abbia funzione repellente.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Una coperta per cavalli impregnata di permetrina destinata al controllo degli insetti molesti nell'ambiente del cavallo, senza respingerli né attirarli, è considerata un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e rientra nel tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V di detto regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Nota di orientamento sulle domande più frequenti sugli articoli trattati (domanda 11), disponibile all'indirizzo: https://circabc.europa.eu/w/browse/d7363efd-d8fb-43e6-8036-5bcc5e87bf22

(3)  Relazione di valutazione del principio attivo permetrina per il tipo di prodotto 18 (sezione 2.1.2.1 Campo di impiego previsto/funzione e organismo/organismi da controllare), disponibile all'indirizzo http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/1342-18/1342-18_Assessment_Report.pdf.

(4)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1090/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che approva la permetrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 (GU L 299 del 17.10.2014, pag. 10).


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/904 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti contenenti propan-2-olo usati per la disinfezione delle mani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel contesto di una domanda ai sensi della procedura di autorizzazione dell'Unione di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 528/2012, il 3 dicembre 2015 la Germania ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, se un gruppo di prodotti pronti per l'uso contenenti propan-2-olo («i prodotti») immessi sul mercato e da utilizzare per la disinfezione delle mani, compresa nel caso di specie la disinfezione delle mani in ambito operatorio, e da autorizzare in quanto famiglia di biocidi come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del medesimo regolamento, siano biocidi.

(2)

La Germania ha osservato che i prodotti sono medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), sostenendo che gli usi previsti dei prodotti indicano che essi hanno lo scopo di prevenire le malattie negli esseri umani, poiché possono essere utilizzati in settori e situazioni in cui la disinfezione è consigliata dal punto di vista medico. Secondo la Germania, ciò avviene in particolare quando i prodotti sono utilizzati da professionisti sanitari come trattamento preoperatorio per evitare il rischio di trasmissione di microorganismi nella ferita chirurgica.

(3)

I prodotti sono destinati a contrastare diversi batteri, virus e funghi che corrispondono alla definizione di «organismo nocivo» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché potrebbero avere effetti dannosi per le persone.

(4)

Dal momento che distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo sono funzioni biocide, i prodotti corrispondono alla definizione di biocida di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento.

(5)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 è importante valutare se i prodotti possano rientrare nel campo d'applicazione della direttiva 2001/83/CE qualora rispondano alla definizione di medicinale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva.

(6)

Ove i prodotti siano destinati esclusivamente a ridurre la carica microbica sulle mani e il conseguente rischio di trasmissione di microrganismi dalle mani potenzialmente contaminate e non siano utilizzati allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, né di stabilire una diagnosi medica negli esseri umani, e nemmeno siano presentati come aventi la proprietà di curare o di prevenire le malattie umane, si tratta di prodotti che non corrispondono alla definizione di medicinale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE e che rientrano quindi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

Dal momento che il tipo di prodotto 1, quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, disciplina i prodotti usati per l'igiene umana, applicati sulla pelle o il cuoio capelluto o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto, i prodotti appartengono al tipo di prodotto 1.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti contenenti propan-2-olo da utilizzare per la disinfezione delle mani, compresa nel caso di specie la disinfezione delle mani in ambito operatorio, al fine di ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi sono considerati biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e rientrano nel tipo di prodotto 1 quale definito nell'allegato V di detto regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/47


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 110/15/COL

dell'8 aprile 2015

che dichiara incompatibile l'aiuto supplementare di 16 milioni di NOK concesso da Innovation Norway a Finnfjord AS (Norvegia) [2016/905]

[versione non riservata]  (*)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («L'AUTORITÀ»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,

visto il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («il protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, della parte II,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   Procedimento

(1)

Nel 2011 la società Finnfjord AS («Finnfjord») ha ricevuto un aiuto di Stato di 175 milioni di NOK nell'ambito del Fondo per l'energia (cfr. di seguito) per la costruzione di un sistema di recupero di energia presso il suo stabilimento di produzione di ferrosilicio. La concessione dell'aiuto è stata approvata dall'Autorità con decisione n. 39/11/COL (1).

(2)

A seguito di discussioni avvenute nella fase di pre-notificazione, e che erano state avviate nel novembre 2012, con lettera del 26 giugno 2013 le autorità norvegesi hanno notificato l'aiuto supplementare concesso da Innovation Norway («IN») a Finnfjord, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 (2). Tale misura è l'oggetto della presente decisione.

(3)

Con lettera del 5 luglio 2013 (3), l'Autorità ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità norvegesi, le quali hanno risposto con lettera del 19 agosto 2013 (4). Con lettera del 28 agosto 2013 (5), l'Autorità ha effettuato un'ulteriore richiesta di informazioni. Le autorità norvegesi hanno risposto con lettera del 18 settembre 2013 (6). Con lettera del 13 novembre 2013 (7), l'Autorità ha informato le autorità norvegesi di aver adottato la decisione n. 445/13/COL di avvio del procedimento d'indagine formale riguardo alla misura notificata.

(4)

Con e-mail del 21 febbraio 2014 (8), le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione. Il 10 aprile 2014, in seguito a discussioni approfondite con le autorità norvegesi e Finnfjord riguardo a informazioni riservate, la decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE (9). Finnfjord è stata l'unico terzo a presentare osservazioni (10). Con lettera del 13 maggio 2014 (11), le osservazioni sono state trasmesse alle autorità norvegesi. Con lettera del 6 giugno 2014 (12), le autorità norvegesi hanno risposto alle osservazioni di terzi. Con e-mail del 25 settembre 2014 (13), Finnfjord ha fornito ulteriori osservazioni. Con e-mail dell'8 ottobre 2014 (14), l'Autorità ha richiesto ulteriori informazioni a Finnfjord, la quale ha risposto con e-mail del 24 e del 27 ottobre 2014 (15). Con lettera del 27 ottobre 2014 (16), le ulteriori osservazioni e informazioni sono state trasmesse alle autorità norvegesi, le quali hanno risposto con lettera del 12 novembre 2014 (17). Tra novembre 2014 e gennaio 2015 l'Autorità ha avuto contatti informali con le autorità norvegesi e Finnfjord tramite e-mail e telefono.

2.   La misura notificata — la sovvenzione di 16 milioni di NOK

(5)

La misura notificata proposta è una sovvenzione diretta di 16 milioni di NOK concessa da IN a Finnfjord. Il suo scopo è coprire in parte l'aumento dei costi del progetto da [680-720] milioni di NOK a [circa 800] milioni di NOK.

(6)

IN ha informato Finnfjord della propria decisione di concedere la misura notificata con lettera del 10 dicembre 2012.

3.   Prestiti da parte di IN e SNN

(7)

IN ha spiegato che Finnfjord aveva necessità di altri [80-95] milioni di NOK per completare il progetto di recupero di energia. I 16 milioni di NOK pertanto coprivano solo parte degli aumenti dei costi.

(8)

Contemporaneamente alla sovvenzione diretta di 16 milioni di NOK, IN ha concesso a Finnfjord anche un prestito di 18 milioni di NOK. All'epoca, Finnfjord aveva già ottenuto da IN un prestito di 100 milioni di NOK in relazione allo stesso progetto. Nessuno dei prestiti è stato notificato all'Autorità. IN sostiene che i prestiti sono stati concessi a condizioni di mercato e pertanto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(9)

Parallelamente al prestito di 18 milioni di NOK concesso da IN, Finnfjord ha ottenuto un prestito di [45-60] milioni di NOK dall'istituto finanziario SpareBank 1 Nord-Norge («SNN»). I prestiti in essere di Finnfjord ricevuti da SNN in relazione al progetto ammontavano in totale a [300-325] milioni NOK.

(10)

Nel complesso, la sovvenzione diretta di 16 milioni di NOK e i due prestiti di 18 milioni di NOK e di [45-60] milioni di NOK coprivano l'aumento dei costi di [80-95] milioni di NOK.

4.   Innovation Norway («IN»)

(11)

IN è un ente pubblico istituito dalla legge su Innovation Norway (18). È di proprietà dello Stato tramite il ministero degli Enti locali e dello sviluppo regionale (51 %) e delle autorità di tutte e 19 le contee norvegesi (49 %). IN è finanziato con risorse pubbliche.

5.   Enova SF («Enova»)

(12)

Enova SF («Enova») è un'impresa statale (19) interamente di proprietà dello Stato norvegese tramite il ministero del Petrolio e dell'energia. È responsabile della gestione del Fondo per l'energia, un regime di aiuti di Stato per la promozione della protezione ambientale approvato dall'Autorità con le decisioni n. 125/06/COL (20) e n. 248/11/COL (21). Enova è finanziata con risorse pubbliche.

(13)

Nel quadro del Fondo per l'energia, Enova organizza concorsi per gli aiuti in cui i progetti vincenti sono quelli con il migliore risultato energetico per NOK di aiuti (22).

6.   Realizzazione del progetto di recupero di energia ed erogazione dell'ultima rata degli aiuti di Enova

(14)

Enova eroga l'ultimo 20 % di una singola misura di aiuto solo dopo aver approvato una relazione finale del progetto (23). Secondo un comunicato stampa di Finnfjord (24), il sistema di recupero di energia è entrato a regime il 30 ottobre 2012. Il 22 novembre 2012 Enova ha approvato la relazione finale di Finnfjord. Il 23 novembre 2012 Enova ha erogato gli ultimi 35 milioni di NOK di aiuti (20 % dell'importo totale degli aiuti di 175 milioni di NOK).

7.   Il beneficiario — Finnfjord AS («Finnfjord»)

(15)

Finnfjord è una società a responsabilità limitata di proprietà familiare. Lo stabilimento che usufruisce dell'aiuto proposto è situato a Finnsnes, nella Contea di Troms, la seconda contea norvegese più settentrionale.

8.   Aumenti dei costi

(16)

Nella notifica sfociata nella decisione n. 39/11/COL dell'Autorità del 9 febbraio 2011 con cui è stato approvato l'aiuto di 175 milioni di NOK concesso da Enova a Finnfjord, il bilancio del progetto di recupero di energia di Finnfjord era stimato in 511,66 milioni di NOK. L'aiuto era stato concesso per la sostituzione del sistema di raffreddamento esistente con un'unità di recupero di energia. L'intenzione era produrre ogni anno 224 GWh di energia elettrica e recuperare 125 GWh di vapore di processo. La produzione annuale stimata di energia era quindi pari a 349 GWh.

(17)

In base alla notifica attuale, nel febbraio 2011 il bilancio stimato era già aumentato di 190 milioni di NOK passando da 511,66 milioni di NOK a 700 milioni di NOK. Nonostante questo considerevole aumento, il 7 febbraio 2011 il consiglio di amministrazione di Finnfjord ha deciso di procedere con il progetto. All'epoca Finnfjord non ha chiesto ulteriori aiuti. L'aiuto notificato non è inteso a coprire gli aumenti dei costi che hanno comportato la stima di 700 milioni di NOK.

(18)

L'aumento dei costi era dovuto in larga misura alla decisione di Finnfjord di concentrarsi esclusivamente sul progetto relativo alla produzione di elettricità dal vapore (senza il recupero del vapore di processo) acquistando una turbina a vapore più potente. La turbina è stata ordinata il 7 gennaio 2011. Il 23 febbraio 2011 è stato concluso un contratto giuridicamente vincolante per la turbina. Con lettera del 16 febbraio 2011, Finnfjord ha informato Enova di aver ordinato la turbina più potente che avrebbe consentito di ottenere una produzione annua di 344,5 GWh di energia elettrica. Tale produzione di energia elettrica più elevata era quindi prossima alla produzione totale stimata di 349 GWh di elettricità e vapore. Su questa base, Finnfjord ha chiesto di escludere la produzione di vapore dal progetto sovvenzionato. Con lettera del 17 febbraio 2011, Enova ha approvato la modifica del progetto.

(19)

In tutta la fase del progetto, Finnfjord ha fornito a Enova relazioni sullo stato di avanzamento. Nella sua relazione del 30 aprile 2012, Finnfjord ha fatto riferimento a ulteriori aumenti dei costi relativi all'edificio della turbina, ai tubi per il vapore e la condensa e ai fossati. I costi supplementari ammontavano a circa 5 milioni di NOK. Finnfjord intendeva comunque mantenere i costi totali del progetto al di sotto della stima di 700 milioni di NOK.

(20)

Nella sua relazione sullo stato di avanzamento del 29 giugno 2012, il costo totale stimato restava pari a 700 milioni di NOK. All'epoca, si stimava tuttavia che il progetto avrebbe subito un ulteriore aumento dei costi di [5-10] milioni di NOK. Tale aumento è stato discusso dal consiglio di amministrazione di Finnfjord in una riunione del 19 giugno 2012. Le autorità norvegesi non hanno spiegato i motivi per cui l'aumento dei costi totali di [10-15] milioni di NOK ([…]) non abbia comportato un adeguamento della stima del costo totale di 700 milioni di NOK nella relazione sullo stato di avanzamento del 29 giugno 2012.

(21)

Le autorità norvegesi hanno spiegato che nel corso della primavera del 2012 Finnfjord aveva avviato discussioni informali con Enova sulla possibilità di ottenere ulteriori aiuti per coprire l'aumento dei costi del progetto. Il 5 luglio 2012, in seguito ai contatti informali, Finnfjord ha presentato a Enova una richiesta formale di aiuti supplementari. All'epoca, Finnfjord aveva rivisto la propria stima dei costi totali portandola a [730-760] milioni di NOK.

(22)

Dalle informazioni fornite all'Autorità emerge che Finnfjord, sulla base di un riesame del bilancio effettuato il 31 luglio 2012, aveva concluso che il progetto avrebbe subito un ulteriore aumento dei costi e che la stima dei costi totali era aumentata a un importo compreso tra [740] milioni di NOK e [circa 800] milioni di NOK. Gli aumenti dei costi riguardavano: adeguamenti dei macchinari esistenti, adeguamenti delle tre fornaci esistenti, adeguamenti dei condotti fumari, installazioni nell'edificio della turbina e in altri edifici, riduzioni della produzione per un periodo più lungo del previsto e completamento dei lavori e degli impianti. Finnfjord ha chiesto a Enova aiuti supplementari per garantire che il progetto conseguisse gli obiettivi di redditività interni. Finnfjord ha ulteriormente specificato i motivi degli aumenti dei costi nella sua relazione sullo stato di avanzamento del 12 settembre 2012.

(23)

All'inizio di agosto 2012, Finnfjord ha discusso informalmente con Enova del possibile rinvio dei lavori relativi alla terza fornace e della loro classificazione come progetto separato allo scopo di chiedere ulteriori aiuti a Enova sulla base del fatto che si trattava di un nuovo progetto.

(24)

Con lettera del 20 agosto 2012, Enova ha respinto la richiesta di aiuti.

(25)

Il 25 settembre 2012, quando si è riunito il consiglio di amministrazione di Finnfjord, il costo totale stimato era stato fissato a [circa 800] milioni di NOK. In tale riunione, il consiglio di amministrazione di Finnfjord ha preso in considerazione tre modus procedendi alternativi:

i.

completare il progetto finanziando gli aumenti dei costi tramite il flusso di cassa generale della società;

ii.

rinviare i lavori relativi alla terza fornace, classificandoli come un progetto separato e chiedendo ulteriori aiuti a Enova.

iii.

ottenere [80-95] milioni di NOK di finanziamenti supplementari da Enova (aiuto), SNN (prestito) e IN (prestito e aiuto) allo scopo di completare il progetto.

(26)

Il consiglio di amministrazione ha deciso di procedere in base alla terza alternativa.

(27)

IN ha fornito all'Autorità un estratto del rendiconto della riunione del consiglio di amministrazione relativo alla terza alternativa. Riguardo alle richieste di ulteriori aiuti indirizzate a Enova e IN, l'estratto riporta quanto segue:

«Le sovvenzioni/i prestiti ottenibili da Enova e [IN] saranno utilizzati direttamente per ridurre il prestito di liquidità richiesto [a SNN]» (25).

(28)

Secondo IN, il consiglio di amministrazione ha concluso che il primo modus procedendi avrebbe significato in sostanza che il progetto sarebbe stato finanziato a spese dei creditori di Finnfjord, rendendolo una soluzione inopportuna da un punto di vista giuridico e non sostenibile nel lungo periodo. Inoltre, secondo IN, il consiglio di amministrazione non ha considerato la seconda alternativa un modus procedendi fattibile avendo concluso che il rinvio dei lavori relativi alla terza fornace sarebbe stato eccessivamente oneroso.

(29)

Nelle loro osservazioni relative alla decisione dell'Autorità di avviare il procedimento d'indagine formale, le autorità norvegesi hanno chiarito che il costo totale finale ammontava a [circa 800] milioni di NOK. Le autorità norvegesi non hanno chiarito quando tale costo sia stato determinato in via definitiva.

9.   Quadro generale degli aumenti dei costi

Data, evento

Bilancio stimato in milioni di NOK

Bilancio iniziale come descritto nella decisione n. 39/11/COL del 9 febbraio 2011

511,66

7 febbraio 2011, riunione del consiglio di amministrazione di Finnfjord

[680-720]

5 luglio 2012, Finnfjord chiede a Enova ulteriori aiuti

[730-760]

31 luglio 2012, riesame del bilancio di Finnfjord

[740-790]

25 settembre 2012, riunione del consiglio di amministrazione di Finnfjord

[740-790]

Costo totale finale

[circa 800]

10.   Concessione degli aiuti da parte di IN e il pacchetto da [80-95] milioni di NOK

(30)

Il 28 agosto 2012 Finnfjord ha avviato un dialogo informale con IN e SNN allo scopo di ottenere gli [80-95] milioni di NOK necessari per finanziare il completamento del progetto.

(31)

Con lettera del 1o ottobre 2012, Finnfjord ha presentato una richiesta formale di prestiti supplementari a SNN. L'11 ottobre 2012 Finnfjord ha chiesto prestiti e sovvenzioni supplementari a IN, senza specificare un importo degli aiuti.

(32)

A quanto risulta, prima di metà ottobre 2012 SNN aveva offerto a Finnfjord un prestito di [80-95] milioni di NOK. Tuttavia, SNN aveva subordinato l'offerta alla costituzione di una garanzia a scapito della garanzia costituita per un prestito preesistente concesso da IN (26). IN non ha accettato tale soluzione. Finnfjord, SNN e IN hanno invece negoziato il seguente pacchetto di finanziamento di [80-95] milioni di NOK:

i.

la sovvenzione di 16 milioni NOK di IN;

ii.

un prestito a breve termine di 18 milioni di NOK concesso da IN con un tasso del [5-9] % (adeguabile in base alla politica di IN in materia di prestiti a rischio) garantito pari passu con un prestito preesistente di 100 milioni di NOK concesso da IN;

iii.

un prestito a breve termine di [45-60] milioni di NOK concesso da SNN con un tasso di interesse NIBOR (27) a […] mesi + [300-600] punti base garantito pari passu con un prestito preesistente di [300-325] milioni di NOK concesso da SNN.

(33)

Il pacchetto di finanziamento di [80-95] milioni di NOK è stato formalizzato e accettato da Finnfjord mediante un accordo di coordinamento integrativo firmato da SNN, IN e Finnfjord il 12 dicembre 2012. Tale accordo, inteso a regolamentare il rapporto fra le tre parti, riguardava il contratto di finanziamento tra Finnfjord e SNN del 12 dicembre 2012 e il contratto di finanziamento tra Finnfjord e IN del 10 dicembre 2012.

(34)

Sebbene i prestiti concessi da IN e SNN siano stati erogati, i 16 milioni di NOK di aiuti a favore di Finnfjord saranno versati solo con l'approvazione dell'Autorità.

11.   Osservazioni

11.1    Osservazioni presentate dalle autorità norvegesi in risposta all'avvio del procedimento d'indagine formale

(35)

IN sottolinea che, nel momento in cui ha deciso di fornire l'importo di 16 milioni NOK a determinate condizioni, non ha preso in considerazione la possibilità di prestare il denaro a Finnfjord, in quanto la società non disponeva di garanzie sufficienti per coprire nuovi prestiti fino a un importo di [80-95] milioni di NOK.

(36)

Riguardo ai motivi per cui Finnfjord non aveva chiesto ulteriori aiuti a Enova nel febbraio 2011, IN chiarisce che Enova aveva ridotto unilateralmente l'importo da 200 milioni di NOK e ha sottolineato che l'importo di 175 milioni di NOK rappresentava un'intensità di aiuto eccezionalmente elevata e che nessun altro progetto avrebbe potuto ricevere un aiuto simile. Finnfjord ha ritenuto pertanto che una richiesta di ulteriori aiuti non sarebbe andata a buon fine. Tuttavia, la società ha cambiato atteggiamento quando è venuta a conoscenza della decisione di Enova di concedere aiuti per un importo di 350 milioni di NOK per un progetto quasi identico realizzato da Elkem AS (28).

(37)

IN ha presentato un documento di analisi contabile riveduto che teneva conto delle osservazioni formulate dall'Autorità nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale. Sulla base del costo finale del progetto di [circa 800] milioni di NOK, di una durata del progetto di 15 anni e di un aumento graduale verificato della produzione di elettricità nei primi tre anni fino a una capacità annua massima di 344,5 GWh, utilizzando il modello di Enova, si calcola che il tasso di rendimento senza l'aiuto di 16 milioni di NOK sia pari a [circa 9] %. Con l'aiuto, il tasso di rendimento sarebbe pari a [circa 11] %. IN sostiene che il progetto non è quindi redditizio, tenuto conto che la politica di investimento generale di Finnfjord richiede un tasso di rendimento del [10-20] % per tali investimenti al di fuori delle attività primarie della società.

(38)

IN sottolinea che Finnfjord ha basato la decisione di procedere con il progetto su propri calcoli interni, che sono diversi dai calcoli presentati in precedenza (basati sul modello di Enova). IN osserva di non aver ricevuto i calcoli interni di Finnfjord. IN sostiene che l'apparente conflittualità delle opinioni di IN e di Enova deriva con ogni probabilità dalla differenza tra le norme e le prassi interne di Enova e IN.

11.2    Osservazioni presentate da Finnfjord in risposta alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d'indagine formale

(39)

Finnfjord fa riferimento a ciò che ritiene rappresenti un'apparente contraddizione nella decisione dell'Autorità laddove quest'ultima, da un lato, non esclude del tutto che l'aiuto potrebbe avere un effetto di incentivazione nel caso in esame, ma solleva al contempo la questione se Finnfjord abbia valutato la possibilità di sospendere o cessare il progetto, o di ridurne la portata. Finnfjord sottolinea che, sebbene il proprio consiglio di amministrazione avesse l'ambizione, fino alla riunione del 25 settembre 2012, di completare il progetto, ciò non dovrebbe essere considerato l'espressione di un desiderio o di una capacità di completare il progetto ad ogni costo. Secondo la società, i fatti e le cifre messi a disposizione dell'Autorità dimostrano chiaramente che Finnfjord non avrebbe potuto pagare il completamento del progetto senza gli ulteriori finanziamenti. Finnfjord non poteva offrire garanzie supplementari e quindi non avrebbe potuto ottenere ulteriori finanziamenti. Finnfjord respinge quindi il parere preliminare dell'Autorità secondo cui l'aiuto sarebbe considerato un elemento positivo, ma non strettamente necessario del pacchetto di finanziamento.

(40)

Al pari di IN, Finnfjord sottolinea che la riduzione dell'aiuto di Enova da 200 milioni di NOK a 175 milioni di NOK è stata una decisione unilaterale del consiglio di amministrazione di Enova. Finnfjord fa riferimento a quelle che considera varie incongruenze nelle dichiarazioni di Enova riguardo all'effetto di incentivazione dell'aiuto supplementare a favore del progetto e sottolinea che le opinioni apparentemente conflittuali di Enova e di IN riguardo all'effetto di incentivazione dell'aiuto non hanno alcuna conseguenza in quanto la politica di Enova è più restrittiva rispetto a quanto previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale («la disciplina degli aiuti per la tutela ambientale») (29).

(41)

Riguardo alla necessità di valutare se l'aiuto sia lo strumento appropriato, Finnfjord sembra respingere l'idea che tale valutazione debba essere effettuata sulla base delle circostanze specifiche del caso in esame, e fa invece riferimento alla decisione n. 39/11/COL, in cui l'Autorità ha ritenuto che la concessione iniziale di un aiuto di 175 milioni di NOK fosse uno strumento appropriato per favorire l'investimento nel progetto prima della sua attuazione.

(42)

Riguardo alla questione della proporzionalità, la società sottolinea che il costo del progetto è più che raddoppiato rispetto a quello inizialmente stimato. Il tasso di rendimento del 12,35 % è compreso nel limite più basso dell'intervallo di redditività richiesto da Finnfjord. Si precisa che il tasso di rendimento aggiornato di [circa 9] % senza l'aiuto di 16 milioni di NOK è di gran lunga inferiore a quello che Finnfjord avrebbe accettato «se avesse potuto agire liberamente». Anche il tasso di rendimento di [circa 11] % con l'aiuto di 16 milioni di NOK è ritenuto alquanto modesto. Finnfjord fa riferimento alla concessione dell'aiuto come una condivisione ragionevole degli oneri tra IN e SNN e sottolinea che il capitale conferito del progetto è aumentato in misura considerevole. Il rischio di insolvenza è sostenuto dalla sola società. Pertanto, secondo Finnfjord risulta chiaramente che l'aiuto non comporta una sovracompensazione.

(43)

Finnfjord è del parere che l'aiuto supplementare ottenuto da IN non possa compromettere il meccanismo concorrenziale previsto dal Fondo per l'energia. Finnfjord sottolinea che tale meccanismo si limita a evitare che i progetti meno efficienti ricevano aiuti nel caso in cui gli importi richiesti superino il bilancio del Fondo per l'energia. La società invita l'Autorità a valutare se una preferenza per il meccanismo di cui trattasi possa interferire con il diritto delle autorità norvegesi di organizzare l'amministrazione dei fondi pubblici. In questo contesto, Finnfjord afferma di dubitare che l'Autorità, oltre alle norme di cumulo, disponga di una base giuridica valida per garantire che i singoli aiuti non interferiscano con il funzionamento di un regime di aiuti. Finnfjord spiega che l'aiuto notificato viene distribuito in modo aperto e trasparente.

11.3    Seconda serie di osservazioni presentate da Finnfjord

(44)

Nel corso dell'indagine formale, l'Autorità ha ricevuto una seconda serie di osservazioni da Finnfjord, in cui la società descrive in modo più approfondito il modo in cui la mancanza di liquidità nell'autunno del 2012 avrebbe comportato l'interruzione del progetto in assenza del pacchetto di finanziamenti supplementari, che a sua volta è stato determinato dalla concessione di un aiuto da parte di IN. Finnfjord fa riferimento alla decisione adottata dall'Autorità nel caso Helguvík Aluminium Smelter  (30) per giustificare il motivo per cui l'aiuto notificato concesso a Finnfjord ha un effetto di incentivazione.

(45)

La società fornisce dichiarazioni di SNN, del contabile e del presidente di Finnfjord come prova della necessità dell'aiuto. La società fornisce inoltre un documento di analisi contabile che riporta un calcolo aggiornato del valore attuale netto del progetto (verificato da IN) da cui risulta un [rendimento marginalmente negativo pari al] % con l'aiuto. Finnfjord fa riferimento alle prassi dell'Autorità e della Commissione (31) riguardo ai casi di costi imprevisti nell'ambito di progetti innovativi in cui gli aiuti espressi non come importo fisso, ma come percentuale di un costo totale sconosciuto sono stati ritenuti compatibili con il funzionamento delle norme in materia di aiuti di Stato.

(46)

Su richiesta dell'Autorità, successivamente Finnfjord ha fornito copie dei due accordi di finanziamento conclusi da SNN, IN e Finnfjord il 14 giugno 2011 e il 12 dicembre 2012 nonché la documentazione relativa all'assenza di garanzie non impegnate.

11.4    Commenti delle autorità norvegesi riguardo alle osservazioni di terzi

(47)

Le autorità norvegesi hanno presentato commenti riguardo alle due serie di osservazioni pervenute da Finnfjord. Le autorità norvegesi concordano con Finnfjord e hanno chiarito questioni di fatto di minore entità relative alla fonte di finanziamento della sovvenzione proposta di 16 milioni di NOK. Poiché l'erogazione dei fondi dalle relative fonti avviene in maniera uniforme, tali chiarimenti non si sono rivelati essenziali per la valutazione della misura notificata da parte dell'Autorità.

II.   VALUTAZIONE

1.   Presenza di aiuto di Stato

(48)

L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stabilisce quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(49)

Ciò implica che una misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: la misura (i) è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; (ii) conferisce un vantaggio economico selettivo al beneficiario; (iii) rischia di incidere sugli scambi tra le parti contraenti e di falsare la concorrenza.

(50)

La misura di aiuto deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali. In tale contesto, si rammenta che IN è un ente pubblico. Le sovvenzioni da esso erogate sono finanziate dallo Stato norvegese. La misura notificata è pertanto finanziata mediante risorse statali e trasferibile a Finnfjord sotto il controllo di un ente pubblico controllato dallo Stato. L'Autorità ritiene quindi che siano coinvolte risorse statali.

(51)

Per poter costituire un aiuto di Stato, la misura notificata deve conferire a Finnfjord vantaggi che riducono gli oneri di norma gravanti sul suo bilancio. La misura deve inoltre essere selettiva nel senso che favorisce «talune imprese o talune produzioni». La sovvenzione diretta di 16 milioni di NOK è un trasferimento di denaro che Finnfjord non avrebbe ricevuto nel corso della sua normale attività. La sovvenzione proposta è destinata esclusivamente a Finnfjord. L'Autorità conclude pertanto che la sovvenzione diretta conferisce un vantaggio economico selettivo a Finnfjord.

(52)

Per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, la misura deve minacciare di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi fra le parti contraenti dell'accordo SEE. Secondo una giurisprudenza costante, il semplice fatto che una misura rafforzi la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intra-SEE è ritenuto sufficiente per concludere che la misura è tale da incidere sugli scambi fra le parti contraenti e falsare la concorrenza fra imprese situate in altri Stati SEE (32). Finnfjord produce ferrosilicio e microsilice e li vende sul mercato europeo (33). L'Autorità conclude pertanto che l'aiuto incide sugli scambi fra le parti contraenti dell'accordo SEE e falsa la concorrenza nel SEE in quanto il beneficiario è attivo in un settore in cui si svolgono scambi fra le parti contraenti.

(53)

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'Autorità conclude che la misura notificata sotto forma di sovvenzione diretta di 16 milioni di NOK concessa da IN a Finnfjord costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

2.   Obblighi procedurali

(54)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3,«all'Autorità di vigilanza sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

(55)

Con lettera del 26 giugno 2013, le autorità norvegesi hanno notificato la misura di aiuto di 16 milioni di NOK. L'aiuto è stato concesso sotto condizione, subordinatamente all'approvazione dell'Autorità, e pertanto non è stato erogato.

(56)

In riferimento alle informazioni fornite, sembra che l'aiuto sia stato concesso sulla base di un regime di aiuti che non era stato notificato all'Autorità in quanto le autorità norvegesi ritenevano che rientrasse nell'ambito del regolamento generale di esenzione per categoria all'epoca applicabile (34). Le sovvenzioni concesse da Enova e IN rappresentano un aiuto agli investimenti a favore della stessa impresa per lo stesso progetto di investimento. Le autorità norvegesi hanno quindi concluso che l'aiuto a favore di Finnfjord avrebbe dovuto essere notificato individualmente in quanto, in aggiunta all'aiuto concesso da Enova, superava la soglia per la quale le concessioni di singoli aiuti sono soggette all'obbligo di notifica (35).

(57)

Sulla base di quanto precede, l'Autorità conclude che le autorità norvegesi hanno adempiuto agli obblighi ad esse derivanti dall'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3.

3.   Compatibilità — Base giuridica

(58)

IN sostiene che l'aiuto concesso a Finnfjord è compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE come aiuto a favore dell'ambiente. IN sottolinea che l'aiuto in questione non rappresenta una forma di aiuto al salvataggio.

(59)

Sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche» possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE sempre che non alterino le condizioni degli scambi e la concorrenza nel SEE in misura contraria al comune interesse.

(60)

Con decisione n. 39/11/COL, l'Autorità ha approvato l'aiuto iniziale concesso a titolo del Fondo per l'ambiente a favore del progetto di recupero di energia di Finnfjord dopo aver effettuato una valutazione approfondita dell'aiuto ai sensi del capo 5 della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. L'Autorità ha concluso che l'aiuto notificato concesso da Enova ha contribuito alla protezione dell'ambiente incentivando Finnfjord ad attuare una misura di risparmio energetico che non avrebbe attuato senza l'aiuto.

(61)

Il 16 luglio 2014, dopo aver avviato l'indagine formale, l'Autorità ha adottato una nuova serie di orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per il periodo 2014-2020 (la «disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia») (36), che ha sostituito la disciplina degli aiuti per la tutela ambientale (37). L'Autorità applica la disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia dalla data della sua adozione (38), anche alle concessioni di aiuti individuali notificati prima dell'adozione di tale disciplina qualora sia chiamata a decidere successivamente alla data di adozione (39).

(62)

L'Autorità ha approvato l'aiuto concesso da Enova come misura di risparmio energetico. La disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia non contiene un capo sui risparmi energetici, tuttavia è stato introdotto un capo sull'efficienza energetica (40). L'Autorità valuta la compatibilità dell'aiuto notificato sulla base del capo relativo all'efficienza energetica della disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia.

(63)

L'Autorità osserva che la sua valutazione della compatibilità della misura notificata nel caso in esame non sarebbe stata sostanzialmente diversa se avesse applicato la disciplina degli aiuti per la tutela ambientale. A dimostrazione di quanto affermato, nel prosieguo si fa riferimento ai principi pertinenti di entrambe le discipline.

4.   Ambito del procedimento di indagine formale

(64)

Nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale, e valutando la misura notificata ai sensi della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale applicabile all'epoca, l'Autorità, tenuto conto del fatto che aveva già valutato la compatibilità dell'aiuto concesso da Enova a favore del progetto di recupero di energia di Finnfjord, ha sottolineato di non dubitare che l'aiuto supplementare, considerato il suo importo relativamente limitato rispetto all'aiuto iniziale, fosse inteso a ovviare a una situazione di fallimento del mercato. Inoltre, partendo dal presupposto che l'aiuto avrebbe avuto un effetto di incentivazione e sarebbe stato necessario, l'Autorità non dubitava in alcun modo che le distorsioni della concorrenza e l'effetto sugli scambi sarebbero stati limitati per cui il bilancio complessivo sarebbe stato positivo. Tali questioni non vengono quindi trattate nel prosieguo.

(65)

L'oggetto della seguente valutazione è se l'aiuto notificato abbia un effetto di incentivazione e sia necessario.

5.   Valutazione della compatibilità

5.1    L'aiuto non ha un effetto di incentivazione né è necessario

(66)

In base alla disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia (41), per essere compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE, l'aiuto deve produrre un effetto di incentivazione. Il fatto che l'aiuto notificato sia necessario per produrre un incentivo effettivo a intraprendere un investimento che altrimenti non verrebbe effettuato costituisce un elemento determinante nella valutazione della compatibilità. Occorre verificare se l'aiuto è necessario per avere un effetto di incentivazione per l'investimento, ossia se l'aiuto contribuisce effettivamente a indurre nel beneficiario un cambiamento di comportamento tale da garantire un livello più elevato di protezione ambientale (42)

(67)

Di norma, l'Autorità ritiene che non esista un effetto di incentivazione qualora il progetto abbia avuto inizio prima che il beneficiario abbia inoltrato la domanda di aiuto (43). Poiché il caso in esame riguarda la questione di un aiuto supplementare inteso a coprire l'aumento dei costi di un progetto in corso, l'Autorità non può basarsi sul presupposto dell'esistenza di un effetto di incentivazione per le domande di aiuto presentate prima dell'avvio dei lavori. Nel febbraio 2011 Finnfjord aveva iniziato il progetto da 700 milioni di NOK sulla base dell'aiuto di 175 milioni di NK ricevuto.

(68)

Tuttavia, l'Autorità non esclude che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione su un progetto iniziato allorché la sovvenzione di aiuto garantisce in modo inequivocabile il completamento di progetti che altrimenti non verrebbero completati o l'aggiunta della tutela dell'ambiente, che altrimenti non sarebbe applicata (44). Nel valutare l'effetto di incentivazione dell'aiuto in quest'ottica, è necessario esaminare con attenzione la situazione controfattuale, ossia ciò che la società farebbe senza l'aiuto.

(69)

La società ha completato il progetto nell'ottobre 2012 senza che sia stato erogato l'aiuto. Sulla base delle informazioni e delle prove fornite, l'Autorità non ritiene che Finnfjord abbia considerato realisticamente la possibilità di sospendere o cessare il progetto, o di ridurne la portata dopo il febbraio 2011 e fino al suo completamento nell'ottobre 2012. Più specificamente e con riferimento alle conclusioni della riunione del consiglio di amministrazione del 25 settembre 2012, sembra che la società, a causa dei costi proibitivi previsti, non abbia considerato seriamente la possibilità di far cessare o di rinviare il progetto, in tutto o in parte, o di ridurne la portata. Il resoconto della riunione del consiglio di amministrazione del 25 settembre 2012 indica che l'intenzione di Finnfjord era quella di ottenere la concessione di ulteriori prestiti da SNN e di aiuti supplementari da Enova e IN e che l'eventuale aiuto sarebbe stato utilizzato direttamente per ridurre il prestito che Finnfjord avrebbe cercato di ottenere da SNN.

(70)

Questa conclusione sarebbe stata confermata dalla società nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio della procedura d'indagine formale dell'Autorità. Sebbene la società faccia riferimento alla necessità di un ulteriore finanziamento di [80-95] milioni di NOK e a quanto pare sostenga che la situazione in cui si trovava indica che la società aveva preso in considerazione la possibilità di abbandonare il progetto, ciò è contraddetto da altre dichiarazioni della società in cui si fa riferimento all'assenza della possibilità di «agire liberamente» (cfr. il precedente considerando 42) e, soprattutto, dal fatto che Finnfjord ha completato il progetto senza che fosse erogato l'aiuto.

(71)

Se la società stessa non ha ritenuto di avere altre opzioni se non quella di continuare il progetto, l'aiuto non avrebbe conferito alla società un incentivo in quanto essa, con o senza l'aiuto, avrebbe completato il progetto. In altre parole, lo scenario controfattuale è che Finnfjord avrebbe portato a termine il progetto in tempo debito e senza ridurne la portata anche senza l'aiuto.

(72)

L'Autorità non trova convincente l'argomento secondo cui l'aiuto ha determinato la concessione del pacchetto di finanziamento di [80-95] milioni di NOK ed era necessario, in particolare, per il prestito di [45-60] milioni di NOK di SNN. Anche se il prestito di SNN prevede come condizione la concessione dell'aiuto di 16 milioni di NOK da parte di IN, i fondi (provenienti da SNN e IN) sono stati erogati senza la previa approvazione dell'aiuto supplementare da parte dell'Autorità. Ciò dimostra la separabilità dei prestiti dalla concessione dell'aiuto. Un creditore che stabilisca l'erogazione effettiva dell'aiuto quale condizione per un ulteriore finanziamento non attenderebbe l'approvazione dell'Autorità prima di erogare ulteriori prestiti se ciò determina l'esistenza del pacchetto di finanziamento. Inoltre, dalle informazioni fornite all'Autorità non risulta che Finnfjord avrebbe dovuto rimborsare immediatamente i prestiti nel caso in cui l'Autorità non avesse approvato l'aiuto.

(73)

Per essere compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE, un aiuto deve essere necessario. L'aiuto non deve essere inteso a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterrebbe comunque e non deve compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica (45). Tuttavia, potrebbe essere ritenuto compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE un aiuto inteso a coprire i costi supplementari sostenuti a causa di fattori esterni imprevedibili, che non possono essere considerati come rientranti nel normale rischio d'impresa dell'attività economica in questione (46).

(74)

L'Autorità osserva che Finnfjord nel febbraio 2011, dovendo far fronte all'aumento dei costi da 511,66 milioni di NOK a 700 milioni di NOK, ha deciso di procedere con il progetto senza chiedere ulteriori aiuti. Pertanto, il costo rilevante ai fini della presente indagine è l'aumento di [80-95] milioni di NOK da 700 milioni di NOK a [circa 800] milioni di NOK. Ciò rappresenta un aumento di circa […] %.

(75)

Sulla base delle informazioni fornite, come descritto nel considerando 22, gli aumenti dei costi derivavano da: adeguamenti dei macchinari esistenti, adeguamenti delle tre fornaci esistenti, adeguamenti dei condotti fumari, installazioni nell'edificio della turbina e in altri edifici, riduzioni della produzione per un periodo più lungo del previsto e completamento dei lavori e degli impianti. Essi rappresentano i tipi di aumenti dei costi di cui la società avrebbe dovuto tenere conto nel momento in cui ha programmato questo tipo di progetto e costituiscono il normale rischio d'impresa dell'attività economica in questione. Non si può ritenere che siano causati da fattori esterni e non sembrano essere di natura imprevedibile. Il caso in esame può pertanto essere distinto dal caso Helguvík Aluminium Smelter  (47), cui Finnfjord ha fatto riferimento. In tale caso, il beneficiario degli aiuti aveva difficoltà a ottenere un finanziamento durante la crisi finanziaria eccezionale verificatasi in Islanda nel 2008, che costituisce una circostanza che può essere classificata a giusto titolo come un fattore esterno imprevedibile. Sulla base di quanto precede, l'Autorità è del parere che ciò che le autorità norvegesi propongono con la misura di aiuto notificata è compensare a Finnfjord per il normale rischio d'impresa del progetto da essa intrapreso.

(76)

L'Autorità riconosce che il risultato della valutazione avrebbe potuto essere diverso se le autorità norvegesi, anziché proporre l'erogazione di due aiuti di importo fisso (da parte di Enova e quindi successivamente da parte di IN), avessero concesso un aiuto per coprire una determinata percentuale dei costi ammissibili del progetto. Ciò varrebbe soprattutto nel caso in cui la portata dei costi supplementari imprevisti sia sostanziale e sia connessa al fatto che il progetto è innovativo e che i costi sono, per loro stessa natura, difficili da stimare in anticipo. Tuttavia, tale tesi non è rilevante per la serie di fatti cui l'Autorità si trova di fronte nel caso in esame.

(77)

L'Autorità sottolinea che spetta alle autorità norvegesi dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per la deroga all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE (48). I fatti e gli argomenti presentati dalle autorità norvegesi (e da Finnfjord) non hanno convinto l'Autorità che l'aiuto notificato di IN abbia un effetto di incentivazione o che sia necessario.

(78)

Sulla base di quanto precede, l'Autorità ha concluso che l'aiuto notificato concesso a Finnfjord da IN è privo di effetto di incentivazione e non è necessario. Poiché per questi soli motivi l'aiuto non è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE, l'Autorità non valuterà l'adeguatezza dell'aiuto né la sua proporzionalità.

6.   Conclusione — l'aiuto non è compatibile

(79)

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità norvegesi, l'Autorità ha concluso che la sovvenzione proposta di 16 milioni di NOK da IN a Finnfjord costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(80)

L'Autorità ha concluso che l'aiuto in questione non è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. Pertanto, le autorità norvegesi non sono autorizzate a darvi esecuzione.

(81)

L'Autorità chiede alle autorità norvegesi di trasmettere immediatamente copia della presente decisione a Finnfjord,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La sovvenzione diretta di 16 milioni di NOK concessa a Finnfjord notificata dalle autorità norvegesi il 26 giugno 2013 è incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

2.   Pertanto, non può esservi data esecuzione.

3.   Il procedimento di indagine formale è quindi chiuso.

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2015.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del Collegio


(*)  In questa versione non riservata della decisione, le informazioni rientranti nell'obbligo di segretezza professionale sono state eliminate. I punti in cui le informazioni sono state eliminate sono indicati con […]. Qualora ad essere esclusa sia una cifra, se del caso è stato indicato un intervallo entro il quale è compresa la cifra.

(1)  GU C 278 del 22.9.2011, pag. 6, e supplemento SEE n. 51 del 22.9.2011, pag. 1.

(2)  Rif. nn. 676810, 676812, 676814-676816, 676819, 676822, 676823, 676825-676827, 676829 e 676832-676834.

(3)  Rif. n. 677212.

(4)  Eventi nn. 680603-680605 e 680866-680868.

(5)  Rif. n. 681073.

(6)  Rif. nn. 683806, 683807, 683809, 683810, 683813, 683814, 683817 e 683819.

(7)  Rif. n. 686086.

(8)  Rif. n. 700230.

(9)  GU C 108 del 10.4.2014, pag. 2, e supplemento SEE n. 22 del 10.4.2014, pag. 19.

(10)  Lettera di Finnfjord, senza data, registrata dall'Autorità il 16 aprile 2014 (rif. n. 705906).

(11)  Rif. n. 708022.

(12)  Rif. n. 710453.

(13)  Rif. nn. 723413-723421 e 723424.

(14)  Rif. n. 725001.

(15)  Rif. nn. 726975-726980 e 726985.

(16)  Rif. n. 726981.

(17)  Rif. n. 729928.

(18)  LOV 2003-12-19-130 Lov om Innovasjon Norge.

(19)  In norvegese: Statsforetak. Enova è organizzata conformemente alla legge n. 71 del 30.8.1991 relativa alle imprese statali.

(20)  Decisione dell'Autorità di Vigilanza EFTA n. 125/06/COL, del 3 maggio 2006, relativa al fondo per l'energia della Norvegia (Norvegia) (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 36) e supplemento SEE n. 43 del 17.7.2008, pag. 1.

(21)  GU C 314 del 27.10.2011, pag. 4, e supplemento SEE n. 58 del 27.10.2011, pag. 2.

(22)  Il concorso per gli aiuti previsti dal Fondo per l'energia è descritto nella decisione n. 248/11/COL dell'Autorità (citata in precedenza), punti 27-36.

(23)  Cfr. la decisione n. 248/11/COL dell'Autorità (citata in precedenza), punto 37.

(24)  Disponibile sul sito Internet di Finnfjord all'indirizzo: http://www.finnfjord.no/weve_got_the_power.

(25)  Lettera delle autorità norvegesi del 18 settembre 2013 (rif. n. 683806). Traduzione da parte dell'Autorità: «Eventuelle tilskudd/lån fra Enova og Innovasjon Norge, vil gå til direkte reduksjon av omsøkte likviditetslån».

(26)  Secondo IN: «Quando Finnfjord […] ha chiesto il finanziamento di [80-95] milioni di NOK, [SNN] aveva già approvato un prestito dello stesso importo, ma con condizioni sulla sicurezza inaccettabili per [IN]»; lettera di IN del 18 settembre 2013 inviata all'Autorità, pag. 12.

(27)  Tasso interbancario di offerta norvegese.

(28)  Tali aiuti erano stati approvati dall'Autorità con decisione n. 304/13/COL (GU C 330 del 14.11.2013, pag. 7, e supplemento SEE n. 63 del 14.11.2013, pag. 5).

(29)  GU L 144 del 10.6.2010, pag. 1, e supplemento SEE n. 29 del 10.6.2010, pag. 1.

(30)  Decisione n. 344/09/COL, Helguvík Aluminium Smelter (GU C 294 del 3.12.2009, pag. 17, e supplemento SEE n. 64 del 3.12.2009, pag. 10).

(31)  Tra l'altro, la decisione n. 503/08/COL dell'Autorità, Test Centre Mongstad (GU C 297 del 20.11.2008, pag. 11, e supplemento SEE n. 69 del 20.11.2008, pag. 2) e la decisione della Commissione nel caso N 117/2007, decontaminazione del sito «Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH» da parte di «57 Profi-Start GmbH» (GU C 275 del 16.11.2007, pag. 2).

(32)  Causa E-6/98 Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA (Relazione della Corte EFTA 1999, pag. 76, punto 59; causa 730/79 Philip Morris/Commissione (EU:C:1980:209, punto 11, in cui si dichiara che «Allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto)».

(33)  Come descritto nella decisione n. 39/11/COL dell'Autorità (già citata).

(34)  Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3), integrato nel punto 1 j dell'allegato XV dell'accordo SEE.

Cfr. l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento generale di esenzione per categoria applicabile all'epoca.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), stabilisce quanto segue: «Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie: […] b) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente: 7,5 milioni di EUR per impresa per progetto di investimento».

(35)  L'articolo 7, paragrafo 1, stabilisce quanto segue: «Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto oggetto dell'aiuto, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie».

(36)  Non ancora pubblicata nella GU o nel supplemento SEE, ma disponibile sul sito Internet dell'Autorità all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(37)  Punto 237 della disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia.

(38)  Punto 237 della disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia.

(39)  Punto 238 della disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia. L'Autorità osserva che applicherà le disposizioni della disciplina degli aiuti per la tutela ambientale agli aiuti concessi nell'ambito di regimi di aiuto approvati nel momento in cui sarà chiamata a decidere successivamente alla loro applicabilità. Nel caso in esame, all'Autorità risulta tuttavia che l'aiuto notificato non sia concesso nell'ambito di un regime di aiuti da essa approvato.

(40)  Nel punto 14, paragrafo 2, della disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia, per «efficienza energetica» si intende la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

(41)  Punti 139 e 44 della disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia. Cfr. anche i punti 171-173 della disciplina degli aiuti per la tutela dell'ambente e i punti 27-29 della medesima.

(42)  Punto 44 della disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia. Cfr. anche il punto 142 o della disciplina degli aiuti per la tutela dell'ambente.

(43)  Punto 45 della disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia. Cfr. anche il punto 143 della disciplina degli aiuti per la tutela dell'ambente.

(44)  Causa T-162/06, Kronoply/Commissione (EU:T:2009:2, punto 85). Confermata a seguito di impugnazione nella causa C-117/09 P, Kronoply/Commissione (EU:C:2010:370).

(45)  Punto 44 della disciplina degli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia.

(46)  Causa T-162/06, Kronoply/Commissione (EU:T:2009:2, punto 88).

(47)  Citato in precedenza.

(48)  Causa C-106/09 P, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito (EU:C:2011:732, punto 147). Causa C-372/97, Italia/Commissione (EU:C:2004:234, punto 81). Causa C-364/90, Italia/Commissione (EU:C:1993:157, punto 20). Causa T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Commissione (EU:T:2007:253, punto 34).


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 152/59


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 357/15/COL

del 23 settembre 2015

di chiusura dell'indagine formale relativa all'aiuto di Stato a favore di Sandefjord Fotball AS (Norvegia) [2016/906]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (IN APPRESSO «L'AUTORITÀ»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61 e il protocollo 26,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,

visto il protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia (in appresso «protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 della parte II,

Considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   Procedimento

(1)

In seguito alla ricezione di denunce e informazioni di mercato, l'Autorità ha notificato alle autorità norvegesi denunce su presunti aiuti di Stato relativi al finanziamento del nuovo stadio di calcio di Sandefjord il 31 ottobre 2013 (documento n. 686574). Nella stessa corrispondenza, l'Autorità ha richiesto informazioni sulla presunta misura di aiuto, informazioni che le autorità norvegesi hanno fornito in data 29 novembre 2013 (documenti nn. 691773 e 691774).

(2)

L'Autorità ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità norvegesi il 16 gennaio 2014 (documento n. 694963), da queste trasmesse il 14 febbraio 2014 (documento n. 699518).

(3)

Sulla base delle informazioni a sua disposizione, l'Autorità ha deciso di adottare la decisione n. 444/14/COL che avvia il procedimento d'indagine formale sugli aiuti a favore di Sandefjord Fotball AS il 22 ottobre 2014 e ha invitato le autorità norvegesi a formulare osservazioni. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 15 gennaio 2015 e i soggetti terzi interessati sono stati invitati a formulare osservazioni entro un mese dalla pubblicazione.

(4)

Le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni il 23 dicembre 2014, dopo aver ottenuto una proroga del termine per la presentazione delle stesse fino a quella data (documenti n. 733899-733901). L'Autorità non ha ricevuto ulteriori osservazioni.

2.   Il beneficiario — Sandefjord Fotball AS

(5)

Sandefjord Fotball club è un'associazione fondata nel 1998 sulla base di un accordo di cooperazione tra le due squadre di calcio più grandi dell'area di Sandefjord, cioè il Sandefjord Ballklubb e IL Runar. Obiettivo della cooperazione era creare una squadra di calcio professionistico nella zona di Sandefjord che avrebbe potuto raggiungere la massima divisione norvegese.

(6)

Sandefjord Fotball AS, una società a responsabilità limitata, gestisce la squadra professionistica («Elite») (1). La collaborazione tra Sandefjord Fotball club e Sandefjord Fotball AS si basa sui requisiti previsti dalla Federcalcio norvegese. Il club gestisce inoltre una squadra dilettantistica e una squadra di calcio giovanile. Esso organizza anche una scuola estiva di calcio nonché competizioni calcistiche regionali per i giovani giocatori dilettanti.

3.   Descrizione della misura

3.1.    Quadro generale

(7)

Fino al 2007, la squadra Elite di Sandefjord Fotball ha utilizzato lo stadio di proprietà comunale di Bugårdsparken per gli allenamenti e le partite. Tuttavia, questo stadio non era conforme ai requisiti che la Federcalcio norvegese prevede per i club che giocano nella massima divisione. Per la ristrutturazione dello stadio esistente era stato stimato un costo di circa 40 milioni di NOK, cifra che il comune di Sandefjord non era disposto a investire.

3.2.    La costruzione del nuovo stadio

(8)

Nel 2005, il comune di Sandefjord e Sandefjord Fotball AS hanno discusso la possibilità di costruire un nuovo stadio. Il comune ha accettato di fornire il terreno necessario, mentre Sandefjord Fotball AS ha accettato di finanziare e gestire lo stadio.

(9)

Il comune ha acquistato diversi appezzamenti di terreno nell'area di Pindsle per un totale di circa 3,7 milioni di NOK. Il terreno a quel tempo era ad uso agricolo. La decisione del comune, del 6 settembre 2005, che autorizzava l'acquisizione prevedeva che l'area venisse riclassificata ad uso commerciale e che fosse destinata anche alla costruzione di uno stadio. Nel nuovo piano regolatore, il terreno è stato diviso in due parti: l'appezzamento 152/96 è stato suddiviso in zona mista per lo stadio e ad uso commerciale, mentre l'appezzamento 152/97 è stato destinato ad uso commerciale. Mediante accordo del 28 novembre 2006, entrambi gli appezzamenti di terreno sono stati poi ceduti a due società interamente controllate di Sandefjord Fotball AS: l'appezzamento 152/96 a Sandefjord Fotball Stadion AS e l'appezzamento 152/97 a Sandefjord Fotball Næring AS.

(10)

In base all'accordo, Sandefjord Fotball AS era responsabile di organizzare il finanziamento necessario per costruire lo stadio. I costi di costruzione per il progetto erano stimati a 110 milioni di NOK. Sandefjord Fotball AS avrebbe stanziato 70 milioni di NOK provenienti da fondi propri e da investitori esterni, dalla vendita dei diritti di titolazione ecc., e contratto un prestito per i restanti 40 milioni di NOK. Il contributo di Sandefjord Fotball AS sarebbe invece in parte derivato dalla vendita del terreno destinato ad uso commerciale (appezzamento 152/97) a Pindsle Property AS.

(11)

Oltre alla costruzione dello stadio, l'accordo conteneva ulteriori obblighi. In particolare, Sandefjord Fotball AS ha accettato di effettuare lavori stradali presso il sito dello stadio e di coprire i costi relativi alla sospensione dell'utilizzo del vecchio stadio, comprese le riparazioni.

(12)

Poco dopo la firma dell'accordo, le azioni di Sandefjord Fotball Næring AS, proprietaria dell'appezzamento 152/97, sono state acquisite da Pindsle Property AS per 40 milioni di NOK. Prima della vendita non era stata condotta alcuna valutazione della società.

(13)

Il nuovo stadio è stato completato nel luglio 2007 per un costo totale di costruzione pari a 110 milioni di NOK (2). Oltre al campo da calcio e alle tribune, contiene varie ulteriori strutture, tra cui una pista di atletica, un centro fitness e sale riunioni, che vengono affittate gratuitamente ad altre organizzazioni (principalmente di sport dilettantistico).

3.3.    Vendita successiva dello stadio

(14)

Nel 2009, Sandefjord Fotball AS si è trovata ad affrontare difficoltà finanziarie. La società ha deciso di raccogliere fondi con la vendita di Sandefjord Fotball Stadion AS (la società proprietaria dello stadio e delle proprietà adiacenti sull'appezzamento 152/96) a Pindsle Property AS. Questa volta, in base al diritto norvegese, era necessaria una valutazione della società da parte di terzi, giacché diversi soggetti detenevano posizioni dirigenziali e azionariati sia nella società sia in Pindsle Property AS.

(15)

La relazione degli esperti del 6 aprile 2009 ha valutato Sandefjord Fotball Stadion AS tra i 14 milioni di NOK e i 16 milioni di NOK. La società è stata venduta a un prezzo di 15 milioni di NOK in data 9 giugno 2009.

4.   La decisione di avvio del procedimento

(16)

Il 22 ottobre 2014, l'Autorità ha emanato la decisione n. 444/14/COL di avvio del procedimento di indagine formale sugli aiuti a favore di Sandefjord Fotball AS.

(17)

Nella sua decisione, l'Autorità è giunta alla conclusione preliminare che la cessione di terreni a Sandefjord Fotball AS costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che la cessione sia avvenuta al di sotto del valore di mercato, sia per l'appezzamento 152/96 (destinato a uso commerciale e per lo stadio) sia per l'appezzamento 152/97 (destinato a uso commerciale).

(18)

Poiché le autorità norvegesi non avevano presentato alcuna valutazione di compatibilità, l'Autorità non sapeva con certezza se la misura potesse essere ritenuta compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

5.   Osservazioni da parte delle autorità norvegesi

(19)

Le autorità norvegesi hanno formulato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento mediante lettera datata 23 dicembre 2014 (Documenti nn. 733899-733901).

5.1.    La transazione non comporta un aiuto di Stato

(20)

Nelle loro osservazioni, le autorità norvegesi sostengono che la cessione di terreni dal comune di Sandefjord a Sandefjord Fotball AS non ha costituito un aiuto di Stato, in quanto non è stato conferito alcun vantaggio al presunto beneficiario.

(21)

Le autorità norvegesi sostengono in particolare che il valore di mercato del terreno in questione fosse negativo al momento della transazione e hanno presentato una perizia datata 5 febbraio 2014 in tal senso. Il motivo principale per il valore negativo presunto del terreno è che Sandefjord Fotball AS è stato obbligato (dai termini della cessione del terreno, nonché in base alle norme del piano regolatore) a costruire uno stadio di calcio come parte della transazione e che il costo della costruzione dello stadio era superiore al valore del terreno.

(22)

Secondo le autorità norvegesi, l'obbligo di costruire uno stadio poteva validamente essere imposto come un «obbligo speciale» in linea con il punto 2.2, lettera c), della parte V degli orientamenti dell'Autorità sugli elementi di aiuto di Stato connessi con le vendite di terreni e fabbricati da parte di autorità pubbliche («Orientamenti sulla vendita di terreni») (3).

5.2.    Ciascun importo di aiuto sarebbe molto limitato

(23)

Per quanto riguarda l'ammontare del presunto aiuto di Stato, le autorità norvegesi sostengono che nel caso in cui l'Autorità dovesse scoprire che il terreno oggetto della controversia aveva un valore di mercato positivo, tale valore sarebbe molto limitato.

(24)

Le autorità norvegesi spiegano che i terreni agricoli godono di una speciale protezione in Norvegia. La loro vendita e/o cambiamento di destinazione d'uso per altri scopi sono soggetti a severi controlli da parte di consigli agricoli regionali. Nel caso del terreno oggetto della controversia, il consiglio agricolo competente ha accettato la proposta di piano regolatore solo in base all'obiettivo di interesse generale di costruzione di uno stadio. Non sarebbe stato possibile per un operatore immobiliare acquisire il terreno per un mero uso commerciale. Pertanto, il principio dell'investitore di mercato non può essere applicato alla cessione di terreni. Le autorità norvegesi ritengono al contrario che una valutazione di mercato dovrebbe essere basata sul prezzo del terreno agricolo, che era l'unico uso alternativo realistico.

(25)

In subordine, per quanto riguarda il valore del terreno destinato a uso commerciale (appezzamento 152/97), le autorità norvegesi sostengono che Pindsle Property AS, la società che ha acquisito Sandefjord Fotball Næring AS per 40 milioni di NOK, abbia pagato più del prezzo di mercato. A sostegno di questa tesi, fanno riferimento alla relazione di valutazione (allegato 11 del documento n. 699518), che ha concluso che l'appezzamento 152/97 aveva un valore di mercato di circa 15 milioni di NOK (4). La valutazione si basa sul prezzo medio dei terreni destinati a uso commerciale nell'area di Pindsle al momento dell'operazione.

(26)

Inoltre, le autorità norvegesi sostengono che in ogni caso, devono essere fatte varie deduzioni per calcolare l'importo dell'aiuto. Queste deduzioni dipendono da determinati obblighi che Sandefjord Fotball AS ha assunto a beneficio del comune nel quadro dell'accordo del 28 novembre 2006: i) 2,6 milioni di NOK per la ristrutturazione del vecchio stadio; ii) 400 000 NOK per la sostituzione dei riflettori nel vecchio stadio; iii) 1,5 milioni di NOK per la costruzione di un passaggio pedonale pubblico e iv) 5 milioni di NOK per la costruzione di una rotatoria e un attraversamento pedonale. In totale, l'accordo prevedeva che in tal modo Sandefjord Fotball AS dovesse sostenere costi per un importo di 9,5 milioni di NOK (come stimato in un primo momento), al fine di fornire servizi per il comune (5).

5.3.    Ogni potenziale aiuto di Stato dovrebbe essere dichiarato compatibile

(27)

Le autorità norvegesi sostengono che, nel caso in cui l'Autorità rinvenisse un elemento di aiuto di Stato nella transazione in questione, tale aiuto dovrebbe essere dichiarato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

(28)

Le autorità norvegesi sottolineano che la promozione dello sport, compresa la costruzione di infrastrutture sportive, costituisce un obiettivo di interesse comune. Esse sostengono inoltre che gli aiuti di Stato costituiscono uno strumento necessario e adeguato nel presente caso.

(29)

In particolare, le autorità norvegesi spiegano che c'era bisogno di un nuovo stadio a Sandefjord a causa dell'elevato tasso di utilizzo sullo stadio comunale esistente, usato in quel periodo da Sandefjord Fotball e da altre squadre. Inoltre, uno stadio più moderno era necessario per soddisfare i requisiti previsti dalla Federcalcio norvegese per la concessione dell'autorizzazione, per consentire alla squadra Elite di Sandefjord Fotball — cui era stata concessa una deroga temporanea — di continuare a giocare nel massimo campionato norvegese.

(30)

Il comune di Sandefjord ha esaminato la possibilità di ristrutturare lo stadio esistente, il che non avrebbe, però, risolto il problema della mancanza di capacità. Al contrario, la costruzione di un nuovo stadio avrebbe risolto i problemi legati sia alla capacità sia all'autorizzazione, creando al contempo una sede calcistica per tutta la contea di Vestfold. Come si può vedere dalla tabella che segue, il nuovo stadio è utilizzato da diversi club. Inoltre, il vecchio stadio comunale è stato ristrutturato (con il finanziamento di Sandefjord Fotball AS) e viene ampiamente utilizzato oggi dalle associazioni sportive locali (atletica leggera e calcio), le scuole e il pubblico in generale. Ciò dimostra inoltre che il nuovo stadio di Sandefjord era necessario e che gli aiuti statali erano appropriati. Inoltre, la ristrutturazione dello stadio esistente avrebbe richiesto un investimento di circa 40 milioni di NOK dal comune, senza alcuna prospettiva di attrarre fondi privati.

(31)

Le autorità norvegesi sostengono inoltre che qualsiasi aiuto sarebbe proporzionato. Prima di tutto, sottolineano il fatto che la maggior parte dei costi di investimento per il nuovo stadio è stata finanziata da Sandefjord Fotball AS, che ha contribuito per l'importo massimo possibile ai costi di costruzione con risorse proprie e prestiti bancari. Questo contributo proprio ha garantito che l'importo dell'aiuto fosse mantenuto al minimo.

(32)

Le autorità norvegesi sottolineano altresì le attività sportive dilettantistiche e sociali di natura non economica rese possibili dalla costruzione dello stadio. Lo stadio comunale esistente è ora del tutto disponibile per le attività sportive dilettantistiche. Inoltre, un certo numero di tali attività, tra cui manifestazioni scolastiche, viene svolto su base regolare nel nuovo stadio.

(33)

Per illustrare questo punto, le autorità norvegesi hanno presentato la seguente tabella che riassume l'occupazione annua stimata dello stadio da parte dei vari utenti per il periodo 2007-2014:

Club

Attività

Ore all'anno

Pagamento

Squadra Elite di Sandefjord Fotball

20 incontri (aprile-ottobre/novembre) 100 ore

Allenamenti aprile-ottobre/novembre 2 ore × 5 × 16 = 160 ore (6)

260

Squadra Junior e principianti di Sandefjord Fotball

Allenamenti e incontri maggio-settembre

60

Club di cooperazione

Allenamenti e incontri maggio-settembre

30

No

Club di cooperazione

Locali per corsi e conferenze, celebrazioni, forum per allenatori e direttori, seminari

30

No

Sandar IL (club sportivo)

Fase finale della Sandar-cup (14-9 anni), ivi compresa la cerimonia di apertura (e uso degli spogliatoi)

25

No

Vestfold Fotballkrets (Associazione calcistica di contea)

Eventi riservati alle squadre (14-16 anni) di Sandefjord e del resto della contea, compresi allenamenti e incontri, corsi di istruzione e formazione per gli allenatori

30

No

Sandefjord Fotball Bredde (attività sportive per bambini e giovani), tornei dilettantistici

L'amministrazione del club usa i locali per corsi e conferenze. Scuola di calcio durante le vacanze estive, primaverili e pasquali per i bambini tra i 6 e i 12 anni sul campo da calcio. Tornei dilettantistici «Company cups»

90

No

(34)

Inoltre, le scuole vicine e diversi club di atletica utilizzano le piste di atletica durante i giorni feriali. Nello stadio si svolgono anche manifestazioni organizzate dalle scuole.

(35)

L'uso non professionale dello stadio rappresenta quindi più del 50 % delle attività. Il limite principale a un ulteriore aumento dell'uso non professionale è rappresentato dai tempi di recupero del manto erboso (7). La squadra di calcio professionistico ha la precedenza di accesso allo stadio per le partite in casa e gli allenamenti. I locali interni (ad esempio, gli spogliatoi e gli uffici) possono essere utilizzati tutto l'anno, da tutte le associazioni.

(36)

Come si può vedere dalla tabella di cui sopra, per la maggior parte degli utilizzatori non professionisti dello stadio non è previsto il pagamento di un canone di affitto. Al contrario, per utilizzare lo stadio la squadra Elite versa un canone annuo di 3 milioni di NOK, più il 20 % del ricavato delle vendite dei biglietti. Le autorità norvegesi considerano tale importo corrispondente ai canoni di mercato: le squadre comparabili pagano un affitto orario tra i 2 000 e i 5 000 NOK, che sommati determinano un canone complessivo inferiore a 3 milioni di NOK all'anno. In base al canone di affitto versato per l'utilizzo dello stadio, le autorità norvegesi ritengono pertanto che la squadra Elite di Sandefjord non benefici di alcun vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.

(37)

Inoltre, le autorità norvegesi sottolineano che gli eventuali effetti sugli scambi e sulla concorrenza sarebbero molto limitato a causa del carattere locale del club. I biglietti per le partite in casa sono in genere venduti solo a livello locale e ai sostenitori di squadre ospiti norvegesi. I ricavi delle vendite ai botteghini durante le partite varia tra i 600 000 NOK e 1 milione di NOK all'anno. Per quanto riguarda i prodotti con il marchio della società sportiva, il mercato è per lo più limitato ai sostenitori nella contea di Vestfold e non c'è concorrenza tra i club. Il nome dello stadio è stato venduto a Komplett.no, che è un negozio online di apparecchi elettronici con sede a Sandefjord. Solo le aziende locali fanno pubblicità nello stadio.

(38)

Anche per quanto riguarda il calcio-mercato, l'effetto sugli scambi e sulla concorrenza è limitato. Sandefjord Fotball AS scambia giocatori solo in misura molto limitata e solo con altri club norvegesi. Per esempio, durante il periodo dal 2011 al 2013, la compravendita di giocatori ha generato introiti pari ad appena 1,35 milioni di NOK e costi pari a 860 000 NOK.

(39)

Per quanto riguarda i diritti televisivi, le autorità norvegesi spiegano che questi diritti sono amministrati centralmente dalla Federcalcio norvegese. La quota sui proventi di un club dipende dalla sua classifica nei due massimi campionati norvegesi. Poiché non esiste un reale interesse per il campionato di calcio norvegese al di fuori della Norvegia, tali diritti TV non hanno alcun impatto reale sugli scambi e sulla concorrenza.

II.   VALUTAZIONE

1.   Presenza di aiuti di Stato

(40)

L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE recita: «salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(41)

Ciò significa che una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: la misura è concessa dallo Stato o mediante risorse statali, conferisce un vantaggio economico selettivo ad un'impresa ed è tale da incidere sugli scambi tra le parti contraenti e da falsare la concorrenza.

1.1.    Risorse dello Stato

(42)

Per costituire un aiuto di Stato, una misura deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali. Il concetto di Stato non si riferisce soltanto al governo centrale, ma abbraccia tutti i livelli dell'amministrazione statale (compresi i comuni) nonché le imprese pubbliche (8).

(43)

Il terreno in questione è stata acquistato dal Comune di Sandefjord e poi ceduto a due società controllate da Sandefjord Fotball AS. L'Autorità conclude pertanto che la cessione del terreno coinvolge risorse statali.

1.2.    Impresa

(44)

È giurisprudenza consolidata che le imprese sono entità che esercitano un'attività economica, indipendentemente dal loro status giuridico e dal modo in cui sono finanziate (9). Le attività economiche sono attività che consistono nell'offrire beni o servizi su un mercato (10).

(45)

Sandefjord Fotball AS è una squadra di calcio professionistico organizzata come una società privata. Opera su diversi mercati, compreso il mercato della compravendita dei giocatori di calcio nonché quello della vendita dei biglietti, dei diritti televisivi, degli oggetti commemorativi del club e degli sponsor.

(46)

L'Autorità conclude pertanto che Sandefjord Fotball AS costituisce un'impresa ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

1.3.    Vantaggio economico

(47)

Una cessione di terreni a un'impresa può conferire un vantaggio economico, in particolare se avviene a un prezzo inferiore al prezzo di mercato.

(48)

Una transazione che trasferisce risorse statali non costituisce un aiuto di Stato quando viene effettuata in linea con le normali condizioni di mercato, ovvero se non conferisce un vantaggio a un'impresa (11). Questo è noto come il test dell'operatore in economia di mercato.

1.3.1.   Cessione dell'appezzamento 152/96

(49)

Al momento della cessione a Sandefjord Fotball AS, l'appezzamento 152/96 era adibito a uso commerciale e a zona per la costruzione di uno stadio di calcio. Per essere approvato, l'eventuale progetto di costruzione doveva quindi comprendere uno stadio. Dato che i costi di costruzione dello stadio hanno superato il valore potenziale del terreno, le autorità norvegesi sostengono che il prezzo di mercato dell'appezzamento 152/96 fosse pari a zero, se non negativo.

(50)

L'Autorità rileva che gli obblighi sulla destinazione d'uso possono influenzare il prezzo di mercato dei terreni. Tuttavia, l'obbligo di costruire uno stadio di calcio non può ridurre il prezzo di mercato a zero, in particolare in caso di un'operazione finalizzata ad aiutare una squadra di calcio nella costruzione di un nuovo stadio (12).

(51)

Inoltre, l'Autorità fa riferimento alla Sezione 2.2, lettera d), dei suoi orientamenti sulle vendite di terreni, in cui si afferma che «per un periodo non inferiore a tre anni dall'acquisto, il valore di mercato stabilito non dovrebbe, in linea di principio, essere inferiore ai costi (13) iniziali sostenuti dalla pubblica amministrazione, salvo che il perito estimatore indipendente non accerti chiaramente una generale riduzione dei prezzi di mercato dei terreni nel mercato considerato». Nel caso in esame, il comune di Sandefjord ha acquisito il terreno che è stato poi diviso negli appezzamenti 152/96 e 152/97 per 3,7 milioni di NOK. L'Autorità osserva che la cessione dei terreni a Sandefjord Fotball AS è avvenuta a un prezzo inferiore al costo di acquisto per il comune.

(52)

In base a quanto precede, l'Autorità conclude che la cessione dell'appezzamento 152/96 ha conferito un vantaggio economico a Sandefjord Fotball AS.

1.3.2.   Cessione dell'appezzamento 152/97

(53)

L'appezzamento 152/97 è stato destinato ad uso commerciale al momento della cessione a Sandefjord Fotball AS. Le autorità norvegesi sostengono che la cessione dell'appezzamento 152/97 deve essere valutata nel contesto del contratto del 28 novembre 2006, che obbliga la squadra di calcio, in particolare, a costruire lo stadio in cambio del terreno. Considerato che i costi di costruzione stimati dello stadio hanno superato il valore del terreno, la cessione non può comportare la concessione di un vantaggio economico.

(54)

L'Autorità osserva che l'appezzamento 152/97 è destinato ad uso commerciale. Secondo il piano regolatore, non vi era quindi alcun obbligo di costruire uno stadio associato a questo appezzamento di terreno, né vi era alcuna restrizione vincolante in base alla sua precedente destinazione d'uso come terreno agricolo, esistente al momento della cessione a Sandefjord Fotball AS. Solo il contratto del 28 novembre 2006 obbliga Sandefjord Fotball AS a organizzare e finanziare la costruzione dello stadio. Si tratta dell'unico strumento giuridico che prevede che l'appezzamento 152/97 sia venduto per finanziare parte della costruzione.

(55)

L'Autorità ritiene che un operatore di economia di mercato in procinto di vendere un terreno non avrebbe imposto condizioni in relazione alla costruzione o al finanziamento di uno stadio. L'Autorità, pertanto, non può accettare la tesi secondo cui, nel valutare se vi sia un vantaggio economico, si dovrebbe tener conto del vincolo contrattuale tra la cessione dell'appezzamento 152/97 a Sandefjord Fotball AS e la costruzione dello stadio.

(56)

L'Autorità rileva inoltre che poco dopo la cessione, Sandefjord Fotball AS ha venduto le azioni detenute in Sandefjord Næring AS, società proprietaria dell'appezzamento 152/97, a Pindsle Property AS per 40 milioni di NOK. Questa vendita indica che il terreno oggetto della controversia aveva un valore economico.

(57)

In base a quanto precede, l'Autorità conclude che la cessione dell'appezzamento 152/97 ha conferito un vantaggio economico a Sandefjord Fotball AS.

1.4.    Selettività

(58)

Il presunto aiuto di Stato deriva da una transazione tra il comune di Sandefjord e Sandefjord Fotball AS. Riguardando una sola impresa, l'aiuto rappresenta una misura selettiva ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

1.5.    Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi fra le parti contraenti

(59)

Secondo la giurisprudenza in materia di effetti sugli scambi e distorsione della concorrenza, l'Autorità «[non] è infatti tenuta a dimostrare un'incidenza effettiva di questi aiuti sugli scambi […] e un'effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza» (14).

(60)

Il semplice fatto che l'aiuto rafforza la posizione di un'impresa rispetto a quella di altre imprese concorrenti negli scambi all'interno del SEE è sufficiente per concludere che la misura rischia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE (15).

(61)

Nel 2006, la squadra di calcio Elite di Sandefjord giocava nella massima divisione norvegese, con la possibilità di qualificarsi per i campionati europei. Inoltre, i club di calcio professionistico, oltre a partecipare alle competizioni calcistiche, esercitano attività economiche in diversi mercati, compresi quelli della compravendita dei giocatori professionisti, della pubblicità, degli sponsor, del merchandising e dei diritti radiotelevisivi. Gli aiuti a un club di calcio professionistico quindi, potenzialmente, rafforzano la sua posizione su ciascuno di tali mercati, molti dei quali possono riguardare diversi paesi del SEE. Per quanto riguarda il mercato della compravendita dei giocatori, Sandefjord Fotball AS era al tempo — e ancora oggi — attiva sul mercato dei trasferimenti, e avrebbe potuto ingaggiare giocatori provenienti da altri paesi del SEE.

(62)

L'Autorità conclude pertanto che la misura è idonea a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE.

1.6.    Conclusioni sull'esistenza di aiuto

(63)

Sulla base delle risultanze di cui sopra, l'Autorità conclude che la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

1.7.    Importo dell'aiuto

(64)

Per quanto riguarda l'appezzamento 152/96, l'Autorità riconosce che l'obbligo di ridestinazione d'uso compresa la costruzione di uno stadio riduce il valore di mercato del terreno (16). Tuttavia, come spiegato al considerando 50, un prezzo di mercato pari a zero non può essere giustificato nel caso oggetto di esame. Sulla base della Sezione 2.2, lettera d), degli orientamenti alla vendita dei terreni dell'Autorità, il comune di Sandefjord avrebbe dovuto vendere il terreno almeno a un prezzo che coprisse le proprie spese di acquisto. Su tale base, l'Autorità ritiene che, per quanto riguarda questo appezzamento di terreno, l'importo degli aiuti ammonti a 1,9 milioni di NOK (17).

(65)

Per quanto riguarda l'appezzamento 152/97, l'Autorità osserva che Sandefjord Fotball AS ha venduto le azioni detenute in Sandefjord Næring AS, società proprietaria dell'appezzamento 152/97, a Pindsle Property AS per 40 milioni di NOK. Pindsle Property AS è una società privata che non faceva parte dello stesso gruppo di Sandefjord Fotball AS al momento della transazione. La vendita ha pertanto avuto luogo tra due società indipendenti (18). L'Autorità non ha ricevuto alcuna prova convincente che questa transazione non abbia avuto luogo a un prezzo di mercato. Di conseguenza, l'Autorità ritiene che essa rappresenti la migliore indicazione disponibile del valore di mercato per l'appezzamento 152/97.

(66)

In base a quanto precede, l'Autorità conclude che il valore totale di mercato del terreno ceduto a Sandefjord Fotball AS ammontasse a 41,9 milioni di NOK al momento della transazione. Tuttavia, in base all'accordo del 28 novembre 2006 Sandefjord Fotball AS aveva inoltre assunto diversi obblighi di eseguire lavori per conto del comune di Sandefjord. Come indicato al considerando 26, il costo totale stimato di questi obblighi era pari a 9,5 milioni di NOK al momento dell'accordo. Le autorità norvegesi hanno spiegato che se non fosse stato per i termini dell'accordo queste opere sarebbero state effettuate dal comune. Di conseguenza, l'Autorità accetta che il loro costo complessivo — come previsto al momento dell'accordo — debba essere dedotto dall'importo degli aiuti.

(67)

L'Autorità conclude pertanto che il totale degli aiuti concessi a Sandefjord Fotball AS sia stato pari a 32,4 milioni di NOK.

2.   Obblighi procedurali

(68)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte «all'Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti […]. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

(69)

La cessione dei terreni in questione non è stata oggetto di una notifica previa all'Autorità. L'Autorità conclude pertanto che le autorità norvegesi non hanno rispettato i loro obblighi derivanti dall'articolo 1, paragrafo 3, della parte I, del protocollo 3.

3.   Compatibilità

(70)

Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(71)

L'Autorità osserva di non aver ancora pubblicato orientamenti riguardanti gli aiuti di stato per la costruzione di infrastrutture sportive. La misura in oggetto sarà pertanto valutata direttamente ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

(72)

In linea con la prassi prevalente al momento della concessione dell'aiuto, la valutazione dell'Autorità si basa sulle seguenti fasi:

la misura di aiuto persegue un obiettivo preciso di interesse comune?

L'aiuto è correttamente strutturato per conseguire l'obiettivo d'interesse comune, ovvero pone rimedio al fallimento del mercato o persegue altri obiettivi? In particolare:

l'aiuto di Stato è uno strumento adeguato?

Gli aiuti producono un effetto di incentivazione, ossia provvedono a modificare il comportamento delle imprese?

Gli aiuti sono proporzionati, in altri termini è possibile ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un intervento di minore entità?

Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate in modo da ottenere un bilancio complessivamente positivo?

(73)

Le domande di cui sopra saranno affrontate nei paragrafi seguenti.

3.1.    Obiettivo di interesse comune

(74)

L'Autorità osserva innanzitutto che la promozione dello sport non è direttamente menzionata nell'accordo SEE come un obiettivo comune. Tuttavia, la promozione dello sport può essere considerata come parte della promozione dell'istruzione, della formazione e della gioventù, nonché della politica sociale. Una più stretta cooperazione in questi settori è considerata un obiettivo del SEE, come previsto in particolare agli articoli 1 e 78 dell'accordo SEE. Le modalità di questa cooperazione più stretta sono ulteriormente definite nel protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici che non rientrano nelle quattro libertà. L'articolo 4 di tale protocollo è intitolato «Istruzione, formazione, gioventù e sport» e prevede per esempio, la partecipazione delle parti contraenti all'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport (2004). Ciò dimostra lo stretto legame tra la promozione dello sport e gli obiettivi fissati nell'accordo SEE.

(75)

Questa interpretazione è coerente con l'approccio della Commissione europea (di seguito «la Commissione»). Nell'Unione europea, la promozione dello sport è specificamente menzionata all'articolo 165 del TFUE, che è stato introdotto dal trattato di Lisbona. Tuttavia, anche prima del trattato di Lisbona, la Commissione ha riconosciuto la specificità del ruolo che lo sport svolge nella società europea, attraverso strutture gestite da volontari, in termini di salute, istruzione, integrazione sociale e cultura. Dal trattato di Lisbona, anche la promozione dello sport è stata riconosciuta come un fattore in grado di contribuire agli obiettivi generali della strategia Europa 2020, migliorando l'occupabilità e la mobilità, in particolare attraverso azioni che promuovono l'inclusione sociale negli ambiti dello sport, dell'istruzione e della formazione o attraverso queste attività.

(76)

In considerazione di quanto precede, l'Autorità conclude che la promozione dell'istruzione, della formazione e dello sviluppo dei giovani attraverso lo sport costituisce un obiettivo di interesse comune. L'Autorità rileva inoltre che il finanziamento delle infrastrutture sportive può anche beneficiare del regolamento generale di esenzione per categoria se sono soddisfatte determinate condizioni. Ciò dimostra ulteriormente che la promozione dello sport, ivi compresa la costruzione di infrastrutture sportive, rappresenta un obiettivo di interesse comune.

3.2.    Strumento adeguato

(77)

Al fine di valutare se l'aiuto di Stato sia efficace per raggiungere l'obiettivo individuato di comune interesse, l'Autorità deve prima effettuare la diagnosi e definire il problema che deve essere affrontato. L'aiuto di Stato deve essere indirizzato verso situazioni in cui può portare un miglioramento materiale che il mercato da solo non è in grado di fornire. Inoltre, la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento adeguato per affrontare l'obiettivo individuato di comune interesse.

(78)

Il fallimento del mercato rappresentato dalla fornitura di stadi di calcio in Norvegia è un fatto notorio. In effetti, la mancanza di investimenti commerciali fa sì che gli stadi siano strutturalmente in perdita, non essendo le loro entrate sufficienti a coprire il costo degli investimenti (19).

(79)

Inoltre, le autorità norvegesi hanno dimostrato la reale necessità di un nuovo stadio di calcio a Sandefjord, come indicano i problemi di capacità dello stadio comunale esistente al momento della misura e dal fatto che il vecchio stadio non era più in grado di soddisfare i requisiti della Federcalcio norvegese. Infine, data la natura non redditizia delle infrastrutture dello stadio, l'aiuto di Stato è risultato necessario per attivare l'investimento.

(80)

In questo contesto, l'Autorità conclude che l'aiuto di Stato è stato uno strumento adeguato.

3.3.    Effetto di incentivazione

(81)

L'Autorità può dichiarare un aiuto di Stato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE solo se si è in presenza di un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando gli aiuti inducono il beneficiario a cambiare il suo comportamento per promuovere l'obiettivo individuato di comune interesse, con un cambiamento di comportamento che non avrebbe adottato senza l'aiuto.

(82)

L'Autorità osserva innanzitutto che la costruzione dello stadio non era iniziata prima della cessione del terreno in esame.

(83)

Inoltre, le informazioni fornite dalle autorità norvegesi dimostrano che Sandefjord Fotball AS non avrebbe potuto finanziare la costruzione dello stadio senza l'aiuto di Stato, in quanto non disponeva dei mezzi finanziari né della capacità per prendere in prestito fondi sufficienti per coprire i finanziamenti mancanti. Il suo contributo finanziario per la costruzione dello stadio era già al limite delle sue possibilità (20).

(84)

In base a quanto precede, l'Autorità conclude che la misura di aiuto ha avuto un effetto di incentivazione.

3.4.    Proporzionalità

(85)

L'aiuto di Stato è considerato proporzionato se l'importo dell'aiuto si limita al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo individuato di comune interesse. L'Autorità basa generalmente la valutazione della proporzionalità sui concetti di costi ammissibili e di intensità massime di aiuto.

(86)

Come indicato al considerando 67, l'importo dell'aiuto concesso a Sandefjord Fotball AS ammonta a 32,4 milioni di NOK. Al fine di valutare l'intensità dell'aiuto, questa cifra deve essere messa in relazione con i costi di investimento ammissibili. L'Autorità ritiene che le spese sostenute da Sandefjord Fotball AS per conto del comune di Sandefjord, che sono state sottratte dall'importo dell'aiuto — si veda il considerando 66 sopra — non possono far parte dei costi ammissibili. I costi di investimento totali di 110 milioni di NOK devono pertanto essere ridotti di 9,5 milioni di NOK. I costi di investimento ammissibili ammontano quindi a 100,5 milioni di NOK e la corrispondente intensità dell'aiuto è del 32 %. L'Autorità osserva che tale intensità di aiuto è piuttosto bassa e che il resto degli investimenti è stato finanziato dal beneficiario, Sandefjord Fotball AS.

(87)

Tuttavia, l'intensità di aiuto deve anche essere valutata alla luce dei benefici sociali derivanti dall'infrastruttura dello stadio. Come indicato alla precedente sezione I.5.3, lo stadio viene utilizzato per una varietà di usi non professionali da diversi utenti, ivi comprese squadre sportive dilettantistiche e scuole. Complessivamente, questi usi non economici rappresentano più del 50 % dell'utilizzo totale dello stadio.

(88)

Inoltre, l'Autorità osserva che l'infrastruttura dello stadio è in una certa misura multifunzionale, combinando uno stadio di calcio con una pista di atletica, un centro fitness e una serie di altre aree interne. La multifunzionalità dell'impianto aumenta la possibilità di utilizzare lo stadio per scopi non economici. Infine, l'Autorità osserva che la squadra Elite paga un canone di affitto a prezzo di mercato per l'uso dello stadio (si veda anche la sezione II., punto 3.5), mentre le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri utenti non commerciali possono accedere allo stadio gratuitamente. Ciò dimostra ulteriormente il contributo sociale che lo stadio offre alla comunità.

(89)

Alla luce di quanto precede, l'Autorità conclude che la misura di aiuto è proporzionata.

3.5.    Assenza di indebite distorsioni della concorrenza e degli scambi

(90)

Affinché un aiuto sia compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE, gli effetti negativi della misura di aiuto in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra le parti contraenti devono essere limitati e controbilanciati dagli effetti positivi in termini di contributo all'obiettivo di interesse comune.

(91)

In via preliminare, l'Autorità osserva che lo stadio finanziato dall'aiuto di Stato in questione ha una rilevanza soprattutto locale e regionale. L'infrastruttura non è destinata ad attirare manifestazioni internazionali, né è destinata a essere utilizzata estensivamente dagli utenti commerciali diversi dalla squadra Elite di Sandefjord.

(92)

La squadra Elite versa un canone di affitto per l'uso dello stadio. Le attuali condizioni di locazione si basano su negoziati con i proprietari privati dello stadio, il che induce a presumere che il canone corrisponda alle condizioni di mercato, come conferma inoltre il confronto con il canone di affitto medio versato da altri club, indicato dalle autorità norvegesi (cfr. considerando 36).

(93)

L'Autorità rileva inoltre che l'intensità dell'aiuto è bassa e il corrispondente contributo di Sandefjord Fotball AS ai costi di investimento riduce ulteriormente il rischio di distorsioni.

(94)

Infine, le attività economiche svolte da Sandefjord Fotball AS hanno un'incidenza molto limitata sugli scambi e sulla concorrenza all'interno del SEE, a causa del carattere locale del club, le cui attività di vendita dei biglietti, di merchandising, di sponsorizzazione e di pubblicità si rivolgono principalmente alla comunità locale e alla contea di Vestfold. Anche le attività sul mercato dei giocatori sono molto limitate e riguardano principalmente la Norvegia. Infine, Sandefjord Fotball AS non ha alcuna influenza diretta sulla commercializzazione dei diritti televisivi, che sono gestiti centralmente dalla Federcalcio norvegese, da cui in ogni caso riceve solo introiti molto bassi.

(95)

L'Autorità conclude pertanto che eventuali distorsioni della concorrenza e degli scambi causati dalla misura di aiuto sono limitati.

3.6.    Bilanciamento e conclusione

(96)

Sulla base della valutazione di cui sopra, l'Autorità ha bilanciato gli effetti positivi e negativi della misura notificata, concludendo che le distorsioni derivanti dalla misura di aiuto non incidono sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

4.   Conclusioni

(97)

Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità norvegesi, l'Autorità ha concluso che la cessione di terreni costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'Autorità ha concluso che il presente aiuto è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato concesso a favore di Sandefjord Fotball AS è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2015

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Sven Erik SVEDMAN

Presidente

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del collegio


(1)  Ulteriori informazioni sul beneficiario sono reperibili nella decisione n. 444/14/COL.

(2)  Le autorità norvegesi hanno confermato che l'investimento iniziale è stato di 110 milioni di NOK. Tuttavia, il club ha successivamente investito ulteriori 17 milioni di NOK in strutture e attrezzature, soprattutto sotto forma di lavoro svolto dai soci del club («dugnadsarbeid)».

(3)  Orientamenti dell'Autorità sugli elementi di aiuto di Stato connessi con le vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità, adottati il 17 novembre 1999. Disponibili all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(4)  La relazione di valutazione stima che il valore combinato degli appezzamenti 152/96 e 152/97 sia di 31 milioni di NOK. I 15 milioni di NOK risultano dalla distribuzione di questa stima sulla base della rispettiva dimensione dei due appezzamenti.

(5)  I costi finali sono stati pari a 12 milioni di NOK, con il costo extra coperto da Pindsle Property AS.

(6)  In inverno, la squadra Elite si allena su campo di erba artificiale, ma usa gli spogliatoi e altri spazi interni dello stadio.

(7)  Esiste un progetto di costruzione di un campo in erba artificiale per consentirne un maggior impiego.

(8)  Articolo 2 della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17), incorporato al punto 1a dell'allegato XV all'accordo SEE.

(9)  Sentenza nella causa Höfner e Elser/Macroton, C-41/90, UE:C:1991:161, punti 21-22; sentenza Pavlov e Altri, cause riunite da C-180/98 a C-184/98 UE:C:2000:428; e sentenza nella causa Private Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA, E-5/07, Raccolta Corte EFTA 2008, pag. 61, punto 78.

(10)  Sentenza nella causa ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA, C-222/04, UE:C:2006:8, punto 108.

(11)  Sentenza nella causa SFEI e altri, C-39/94, UE:C:1996:285, punti 60-61.

(12)  In questo contesto, l'Autorità si riferisce altresì alla sezione 2.2, lettera c) dei suoi orientamenti sulle vendite di terreni, in cui si afferma che nel condurre una valutazione, «…[l]e obbligazioni il cui adempimento sarebbe, almeno in parte, nell'interesse stesso dell'impresa dovrebbero essere valutate tenendo conto dei vantaggi che comportano».

(13)  Vale a dire i costi di acquisto sostenuti dall'autorità pubblica in questione.

(14)  Sentenza nella causa Italia/Commissione, C-372/97, UE:2004:234, punto 44.

(15)  Sentenza nella causa Philip Morris Holland BV/Commissione, C-730/79, UE:C:1980:209, punti 11-12; sentenza nella causa Fesil ASA e Finnfjord Smelteverk AS/Autorità di vigilanza EFTA, cause riunite E-5/04, E-6/04, E-7/04, Raccolta Corte EFTA 2005, pag. 117, punto 94 e sentenza nella causa Libert e altri, cause riunite C-197/11 e C-203/11, UE:C:2013:288, punti 76-78.

(16)  Cfr. anche decisione n. 225/15/COL del 10 giugno 2015 che non solleva obiezioni riguardo agli aiuti nella forma di cessione di terreni a Vålerenga Fotball, punto 31.

(17)  Il comune di Sandefjord ha acquistato il terreno successivamente suddiviso negli appezzamenti 152/96 e 152/97 per 3,7 milioni di NOK. Il valore di 1,9 milioni di NOK deriva dalla ripartizione di questo importo in base alla dimensione dei due appezzamenti.

(18)  Questo viene ulteriormente dimostrato dall'assenza di una valutazione indipendente di un esperto, prevista dal diritto societario norvegese per le transazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo.

(19)  Cfr. altresì decisione n. 225/15/COL del 10 giugno 2015 che non solleva obiezioni riguardo agli aiuti nella forma di cessione di terreni a Vålerenga Fotball, considerando 65.

(20)  Cfr. in particolare le informazioni fornite nel documento n. 699518, pagina 29.