ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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DIRETTIVE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/1 |
DIRETTIVA (UE) 2015/2376 DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2015
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. L'emanazione di ruling fiscali preventivi, che favoriscono l'applicazione coerente e trasparente della legge, è prassi corrente, anche nell'Unione. Fornendo certezza alle imprese, il chiarimento della normativa fiscale per i contribuenti può incoraggiare gli investimenti e il rispetto della legge e può pertanto contribuire all'obiettivo di sviluppare ulteriormente il mercato unico nell'Unione sulla base dei principi e delle libertà su cui si fondano i trattati. Tuttavia, in taluni casi i ruling che abbiano come oggetto schemi di tassazione hanno condotto a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificiosamente elevati nel paese che emana, modifica o rinnova il ruling preventivo e hanno lasciato importi di reddito artificiosamente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio (4) devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo. |
(2) |
Nelle conclusioni del 18 dicembre 2014, il Consiglio europeo ha sottolineato l'urgente necessità di far progredire gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, sia a livello mondiale che a livello dell'Unione. Sottolineando l'importanza della trasparenza, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali nell'Unione. |
(3) |
La direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri in cinque situazioni specifiche ed entro determinati termini. Lo scambio spontaneo di informazioni nei casi in cui l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che possa verificarsi una perdita di gettito fiscale in un altro Stato membro si applica già ai ruling fiscali che uno Stato membro emana, modifica o rinnova nei confronti di un contribuente specifico per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione future di disposizioni fiscali che presentano una dimensione transfrontaliera. |
(4) |
Tuttavia, lo scambio spontaneo efficace di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose e importanti difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati. Pertanto, le informazioni scambiate dovrebbero, ove opportuno, essere accessibili a tutti gli altri Stati membri. |
(5) |
L'ambito di applicazione dello scambio automatico dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone, e che tale persona o gruppo di persone ha il diritto di invocare, dovrebbe contemplarne qualsiasi forma concreta (indipendentemente dal carattere vincolante o non vincolante e dalle modalità di emanazione). |
(6) |
Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno modificare la direttiva 2011/16/UE inserendovi una definizione appropriata di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. L'ambito di applicazione di tali definizioni dovrebbe essere sufficientemente ampio per coprire un'ampia gamma di situazioni, compresi, ma non solo, i seguenti tipi di ruling preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento:
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(7) |
I contribuenti hanno il diritto di invocare ruling preventivi transfrontalieri o accordi preventivi sui prezzi di trasferimento durante, ad esempio, le procedure fiscali o le verifiche fiscali, a condizione che i fatti su cui si basano i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano stati accuratamente presentati e i contribuenti rispettino i termini dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. |
(8) |
Gli Stati membri effettueranno uno scambio di informazioni indipendentemente dal fatto che il contribuente rispetti i termini del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. |
(9) |
La trasmissione di informazioni non dovrebbe comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o la divulgazione di informazioni che sarebbe contraria all'ordine pubblico. |
(10) |
Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione, la modifica o il rinnovo ed è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni. Per gli stessi motivi, è altresì opportuno prevedere uno scambio automatico obbligatorio di ruling preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel corso di un periodo che ha inizio cinque anni prima della data di applicazione della presente direttiva e che sono ancora validi al 1o gennaio 2014. Tuttavia, determinate persone o i gruppi di persone con un fatturato netto annuo, a livello di gruppo, inferiore a 40 000 000 EUR potrebbero essere esclusi, a determinate condizioni, da tale scambio automatico obbligatorio. |
(11) |
Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno, a una serie di condizioni molto rigorose, escludere dallo scambio automatico obbligatorio gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi secondo il quadro di trattati internazionali esistenti con tali paesi, qualora le disposizioni di detti trattati non consentano la divulgazione, a un paese terzo che sia parte, delle informazioni ricevute in base al trattato interessato. In tali casi, tuttavia, dovrebbero essere invece scambiate le informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 6, riguardanti le richieste che portano all'emanazione di siffatti accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento. In tali casi, pertanto, è opportuno che le informazioni che devono essere comunicate includano un riferimento al fatto che sono fornite sulla base di una tale richiesta. |
(12) |
Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe in ogni caso comprendere la comunicazione di una serie determinata di informazioni di base che sarebbero accessibili a tutti gli Stati membri. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare le modalità pratiche necessarie per standardizzare la comunicazione di tali informazioni secondo la procedura stabilita nella direttiva 2011/16/UE (che coinvolge il comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale) per la definizione di un formulario tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'adozione di ulteriori modalità pratiche per l'attuazione dello scambio di informazioni, come la specificazione dei requisiti linguistici applicabili allo scambio di informazioni per mezzo di tale formulario tipo. |
(13) |
In sede di elaborazione di tale formulario tipo per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, è opportuno tener conto dei lavori svolti in seno al forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose, dove è in corso di elaborazione un formulario tipo per lo scambio di informazioni, nel contesto del piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili. È altresì opportuno lavorare a stretto contatto e in modo coordinato con l'OCSE e non solo nell'ambito dell'elaborazione del formulario tipo per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni. L'obiettivo ultimo dovrebbe essere una parità di condizioni a livello globale, nel cui ambito l'Unione dovrebbe assumere un ruolo guida spingendo affinché la portata delle informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento da scambiare automaticamente sia alquanto ampia. |
(14) |
Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni di base e una serie limitata di informazioni di base dovrebbe essere comunicata anche alla Commissione. In questo modo, in qualsiasi momento la Commissione dovrebbe essere in grado di monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Le informazioni ricevute dalla Commissione non dovrebbero, tuttavia, essere utilizzate per altri fini. Tale comunicazione, inoltre, non esonererebbe uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione. |
(15) |
Il riscontro inviato dallo Stato membro che riceve le informazioni allo Stato membro che le invia costituisce un elemento necessario al funzionamento di un efficace sistema di scambio automatico di informazioni. È pertanto opportuno sottolineare che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero inviare una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni. Nella pratica, tale riscontro obbligatorio dovrebbe essere fornito con modalità convenute bilateralmente. |
(16) |
Se necessario, dopo la fase dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai sensi della presente direttiva, uno Stato membro dovrebbe poter invocare l'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari, compreso il testo integrale dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, dallo Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi. |
(17) |
È opportuno rammentare che l'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE disciplina il regime linguistico e di traduzione applicabile alle richieste di cooperazione, comprese le richieste di notifica, e alla documentazione acclusa. Tale norma dovrebbe altresì applicarsi nei casi in cui gli Stati membri chiedano informazioni supplementari dopo la fase di scambio automatico obbligatorio di informazioni di base sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. |
(18) |
Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli necessarie per eliminare gli ostacoli che potrebbero impedire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni più efficace ed ampio possibile sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. |
(19) |
Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un registro centrale accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione, in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica protetta. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale registro dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE. |
(20) |
Vista la natura e la portata delle modifiche introdotte dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio (5) e dalla presente direttiva, è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle informazioni, delle statistiche e delle relazioni previste dalla direttiva 2011/16/UE. Tale proroga dovrebbe assicurare che le informazioni da fornire possano riflettere l'esperienza risultante da tali modifiche. La proroga dovrebbe applicarsi sia alle statistiche che alle altre informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere anteriormente al 1o gennaio 2018 nonché alla relazione e, se del caso, alla proposta che la Commissione dovrà presentare anteriormente al 1o gennaio 2019. |
(21) |
Le disposizioni esistenti in materia di riservatezza dovrebbero essere modificate per tener conto dell'estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. |
(22) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e della libertà d'impresa. |
(23) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(24) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2011/16/UE è così modificata:
1) |
l'articolo 3 è così modificato:
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2) |
all'articolo 8, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi; |
3) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento 1. L'autorità competente di uno Stato membro in cui un ruling preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento è stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 31 dicembre 2016 comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21. 2. L'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate ai sensi dell'articolo 21, comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea, con la limitazione dei casi di cui al paragrafo 8 del presente articolo, le informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1o gennaio 2017. Nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, tale comunicazione avviene a condizione che fossero ancora validi al 1o gennaio 2014. Nel caso in cui i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, tale comunicazione avviene indipendentemente dal fatto che siano ancora validi. Gli Stati membri possono escludere dalla comunicazione di cui al presente paragrafo le informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati, modificati o rinnovati prima del 1o aprile 2016 nei confronti di una determinata persona o di un gruppo di persone, esclusi coloro che svolgono principalmente attività finanziarie o di investimento, con un fatturato netto annuo, ossia “i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a livello di gruppo, inferiore a 40 000 000 EUR (o importo equivalente in altra valuta) nell'esercizio fiscale precedente la data di emanazione, modifica o rinnovo di detti ruling transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. 3. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni ai sensi del presente articolo nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento non ne consenta la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento saranno oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9 qualora l'accordo fiscale internazionale in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento ne consenta la divulgazione e l'autorità competente del paese terzo autorizzi la divulgazione delle informazioni. Tuttavia, nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento siano esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del presente paragrafo, primo comma, prima frase, sono invece scambiate, ai sensi del presente articolo, paragrafi 1 e 2, le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento. 4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche. 5. Lo scambio di informazioni ha luogo come segue:
6. Le informazioni che devono essere comunicate da uno Stato membro a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, includono i seguenti elementi:
7. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 6, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5. 8. Le informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b), h) ed k), non sono comunicate alla Commissione europea. 9. L'autorità competente degli Stati membri interessati, identificati a norma del paragrafo 6, lettera j), conferma il ricevimento delle informazioni, se possibile per via elettronica, all'autorità competente che le ha trasmesse, senza indugio e comunque entro sette giorni lavorativi. La presente disposizione si applica fino a quando non diventerà operativo il registro di cui all'articolo 21, paragrafo 5. 10. In conformità all'articolo 5 e visto l'articolo 21, paragrafo 4, gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. Articolo 8 ter Statistiche sugli scambi automatici 1. Anteriormente al 1o gennaio 2018 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici di cui agli articoli 8 e 8 bis e, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi. 2. Anteriormente al 1o gennaio 2019 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, o entrambi. Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:
(6) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;" |
4) |
all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Un formulario tipo, compreso il regime linguistico applicabile, è adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, anteriormente al 1o gennaio 2017. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis è effettuato mediante tale formulario tipo. Il suddetto formulario tipo si limita agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, e ad altri campi correlati legati a tali elementi necessari a raggiungere gli obiettivi dell'articolo 8 bis. Il regime linguistico di cui al primo comma non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui all'articolo 8 bis in qualsiasi lingua ufficiale e di lavoro dell'Unione. Tale regime linguistico, tuttavia, può prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale e di lavoro dell'Unione.»; |
5) |
l'articolo 21 è così modificato:
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6) |
l'articolo 23 è così modificato:
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7) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 23 bis Riservatezza delle informazioni 1. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità della presente direttiva, che non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli necessari a determinare se e in che misura gli Stati membri rispettano la presente direttiva. 2. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.»; |
8) |
all'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 1, e dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 45/2001 è limitata a quanto necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.» |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2016 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) Parere del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 332 dell'8.10.2015, pag. 64.
(3) Parere del 14 ottobre 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(5) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/11 |
DECISIONE (UE) 2015/2377 DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica di Palau dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). |
(2) |
Tale menzione della Repubblica di Palau è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea. |
(3) |
Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Palau per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»). |
(4) |
I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso, con scambio di lettere, il 27 maggio 2015 da parte della Repubblica di Palau e il 10 giugno 2015 da parte dell'Unione. |
(5) |
È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
(1) Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/13 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica di Palau in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e
LA REPUBBLICA DI PALAU, in seguito denominata «Palau»,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;
VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Palau, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;
CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;
DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Palau per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Palau che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);
c) «cittadino di Palau»: chiunque possieda la cittadinanza di Palau;
d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'acquis di Schengen.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Palau senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.
I cittadini di Palau titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Palau possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.
Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Palau o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
Per la suddetta categoria di persone, Palau può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.
3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Palau si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.
4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.
5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Palau.
Articolo 4
Durata del soggiorno
1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Palau per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
2. I cittadini di Palau possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen.
I cittadini di Palau possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen.
3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Palau e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.
Articolo 5
Applicazione territoriale
1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 6
Comitato misto di gestione dell'accordo
1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Palau. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
a) |
controlla l'applicazione del presente accordo; |
b) |
suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo; |
c) |
dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. |
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Palau
Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Palau, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.
Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Palau può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на седми декември две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el siete de diciembre de dos mil quince.
V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syvende december to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu sedmog prosinca dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada septītajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év december havának hetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-seba jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em sete de dezembro de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la șapte decembrie două mii cincisprezece.
V Bruseli siedmeho decembra dvetisíctridsať.
V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den sjunde december år tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Палау
Por la República de Palaos
Za Republiku Palau
For Republikken Palau
Für die Republik Palau
Belau Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Παλάου
For the Republic of Palau
Pour la République des Palaos
Za Republiku Palau
Per la Repubblica di Palau
Palau Republikas vārdā –
Palau Respublikos vardu
Palaui Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Palau
Voor de Republiek Palau
W imieniu Republiki Palau
Pela República de Palau
Pentru Republica Palau
Za Palauskú republiku
Za Republiko Palau
Palaun tasavallan puolesta
För Republiken Palau
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Palau, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO
Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non comprende:
— |
gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente), |
— |
sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica, |
— |
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e |
— |
tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende. |
In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO
Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Palau, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.
REGOLAMENTI
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2015
recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, e l'articolo 21, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/16/UE ha sostituito la direttiva 77/799/CEE del Consiglio (2). Alcuni adeguamenti importanti sono stati apportati alle norme concernenti la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri, allo scopo di accrescere l'efficienza e l'efficacia dello scambio transfrontaliero di informazioni. |
(2) |
La direttiva 2014/107/UE del Consiglio (3) ha modificato la direttiva 2011/16/UE per introdurre lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui conti finanziari e il relativo insieme di norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence). |
(3) |
Per garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico, la direttiva 2011/16/UE stabilisce determinate norme sui formulari e formati elettronici tipo, nonché modalità pratiche sullo scambio di informazioni tra Stati membri da adottare mediante atti di esecuzione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione (4) stabilisce norme dettagliate per quanto concerne i formulari tipo e i formati elettronici da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE. |
(4) |
Tenuto conto delle modifiche da apportare in vista dell'attuazione della direttiva 2011/16/UE e ai fini di una migliore leggibilità dell'atto di esecuzione, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 e definire nuove norme consolidate. |
(5) |
Per facilitare lo scambio di informazioni, la direttiva 2011/16/UE stabilisce che lo scambio di informazioni a norma di detta direttiva abbia luogo utilizzando formulari tipo, tranne per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni. |
(6) |
È opportuno che i formulari tipo da utilizzare comprendano un certo numero di campi sufficientemente diversificati, in modo da consentire agli Stati membri di trattare agevolmente i diversi casi utilizzando per ciascuno di essi i campi pertinenti. |
(7) |
Ai fini dello scambio automatico obbligatorio di informazioni, la direttiva 2011/16/UE prevede che la Commissione adotti sia le modalità pratiche che il formato elettronico. Per garantire l'adeguatezza e l'utilizzabilità dei dati scambiati e l'efficienza dello scambio stesso, è necessario stabilire modalità di applicazione in materia. |
(8) |
La condizione in base a cui lo scambio automatico obbligatorio di informazioni per le cinque categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE è subordinato alla loro disponibilità, giustifica il fatto che il corrispondente formato elettronico non sia specificato oltre il livello della struttura generale e delle classi di elementi che compongono il formato elettronico, mentre gli elementi dettagliati scambiati nell'ambito di ciascuna di tali classi rimangono subordinati alla loro disponibilità in ciascuno Stato membro. |
(9) |
Di converso, tenuto conto del fatto che le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE devono essere raccolte dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione conformemente alle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE e che lo scambio non è quindi subordinato alla condizione della disponibilità delle informazioni, il formato elettronico da utilizzare dovrebbe essere ampliato per comprendere il livello di dettaglio minimo e includere ciascun elemento, insieme ai relativi attributi, se del caso. |
(10) |
In conformità alla direttiva 2011/16/UE, le informazioni dovrebbero essere trasmesse per quanto possibile per via elettronica, utilizzando la rete comune di comunicazione («CCN»). Negli altri casi è necessario specificare le modalità pratiche della comunicazione. È opportuno applicare norme dettagliate alla comunicazione delle relazioni, degli attestati e degli altri documenti che non consistono nelle informazioni scambiate stesse, bensì in documenti giustificativi e, nel caso della comunicazione al di fuori della rete CCN, e fatte salve le altre disposizioni concordate a livello bilaterale, alla comunicazione e identificazione delle informazioni scambiate. |
(11) |
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri necessarie per conformarsi all'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui conti finanziari devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Formulari tipo per gli scambi su richiesta, gli scambi spontanei, le notifiche e le informazioni di riscontro
1. Con riguardo ai formulari da utilizzare, per «campo» si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE.
2. Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto di cui all'articolo 7 della direttiva è conforme all'allegato I del presente regolamento.
3. Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato II del presente regolamento.
4. Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica amministrativa ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva è conforme all'allegato III del presente regolamento.
5. Il formulario da utilizzare per le informazioni di riscontro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 2
Formati elettronici per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
1. Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato V del presente regolamento.
2. Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 3
Modalità pratiche riguardanti l'utilizzo della rete CCN
1. Le relazioni, gli attestati e gli altri documenti cui si fa riferimento nelle informazioni comunicate a norma della direttiva 2011/16/UE possono essere trasmessi utilizzando mezzi di comunicazione diversi dalla rete CCN.
2. Qualora le informazioni di cui alla direttiva 2011/16/UE non siano scambiate con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN, e salvo se diversamente concordato a livello bilaterale, le informazioni sono inviate con una lettera accompagnatoria che descriva le informazioni comunicate, debitamente firmata dall'autorità competente che le trasmette.
Articolo 4
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016.
I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
(2) Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15).
(3) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione, del 6 dicembre 2012, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 335 del 7.12.2012, pag. 42).
ALLEGATO I
Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto di cui all'articolo 7 della direttiva contiene i seguenti campi* (1):
— |
Base giuridica |
— |
Numero di riferimento |
— |
Data |
— |
Identità dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata |
— |
Identità della persona oggetto della verifica o indagine |
— |
Descrizione generale del caso e, se opportuno, informazioni contestuali specifiche presumibilmente atte a verificare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste all'amministrazione e l'applicazione della normativa nazionale degli Stati membri con riguardo alle imposte di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE |
— |
Fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni |
— |
Periodo oggetto dell'indagine |
— |
Nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste |
— |
Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE |
— |
Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE |
— |
Richiesta motivata di un'indagine amministrativa specifica e motivi del rifiuto di effettuare tale indagine |
— |
Conferma di ricevuta della richiesta di informazioni |
— |
Richiesta di informazioni supplementari di carattere generale |
— |
Motivi dell'incapacità o del rifiuto di fornire le informazioni |
— |
Motivi del mancato rispetto del termine stabilito per la risposta e data entro cui l'autorità interpellata ritiene di essere in grado di rispondere |
(1) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.
ALLEGATO II
Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 3
Il formulario da utilizzare per le informazioni spontanee e le relative conferme di ricevuta ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/16/UE contiene i seguenti campi (1):
— |
Base giuridica |
— |
Numero di riferimento |
— |
Data |
— |
Identità dell'autorità che trasmette e dell'autorità che riceve le informazioni |
— |
Identità della persona oggetto dello scambio spontaneo di informazioni |
— |
Periodo interessato dallo scambio spontaneo di informazioni |
— |
Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE |
— |
Conferma di ricevuta delle informazioni oggetto dello scambio spontaneo |
(1) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.
ALLEGATO III
Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 4
Il formulario da utilizzare per le richieste di notifica ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, e per il seguito dato a tali richieste ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, contiene i seguenti campi (1):
— |
Base giuridica |
— |
Numero di riferimento |
— |
Data |
— |
Identità dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata |
— |
Nome e indirizzo del destinatario dello strumento o della decisione |
— |
Altre informazioni che possono facilitare l'identificazione del destinatario |
— |
Oggetto dello strumento o della decisione |
— |
Seguito dato alla richiesta di notifica dall'autorità interpellata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE, recante la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario |
(1) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso
ALLEGATO IV
Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 5
Il formulario da utilizzare per il riscontro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, contiene i seguenti campi (1):
— |
Numero di riferimento |
— |
Data |
— |
Identità dell'autorità competente che fornisce il riscontro |
— |
Riscontro generale sulle informazioni fornite |
— |
Risultati direttamente correlati alle informazioni fornite |
(1) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono apparire nel formulario utilizzato per quel caso.
ALLEGATO V
Formato elettronico di cui all'articolo 2, paragrafo 1
Il formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE è conforme alla seguente struttura ad albero e contiene le classi di elementi (1) che seguono.
(a) |
Per quanto riguarda il messaggio generale: |
(b) |
Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni su redditi da lavoro o compensi per dirigenti: |
(c) |
Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni sulle pensioni: |
(d) |
Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni sui prodotti di assicurazione sulla vita: |
(e) |
Per quanto riguarda la matrice per comunicare informazioni su proprietà e redditi immobiliari: |
(f) |
Per quanto riguarda il corpo del messaggio da utilizzare qualora non vi sia nessuna informazione da comunicare in relazione a una categoria specifica: |
(g) |
Per quanto riguarda il corpo del messaggio per confermare il ricevimento delle informazioni per una categoria specifica: |
(1) Solo le classi di elementi effettivamente disponibili per un determinato caso e ad esso applicabili devono apparire nel formato elettronico utilizzato per quel caso.
ALLEGATO VI
Formato elettronico di cui all'articolo 2, paragrafo 2
Il formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE è conforme alla seguente struttura ad albero e contiene gli elementi e gli attributi (1) che seguono.
(a) |
Per quanto riguarda il messaggio generale: |
(b) |
Per quanto riguarda le tipologie comuni a FATCA e CRS utilizzate nel messaggio di cui al punto a): |
(c) |
Per quanto riguarda le tipologie comuni OCSE utilizzate nel messaggio di cui al punto a): |
(1) Solo gli elementi e gli attributi effettivamente applicabili per un determinato caso a seguito dell'adempimento delle norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) figuranti negli allegati I e II della direttiva 2011/16/UE devono apparire nel formato elettronico utilizzato per quel caso.
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2379 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2015
recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva, recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nel 2016 nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 20, lettera n), l'articolo 144, lettera g), e l'articolo 187, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti (CE) n. 2305/2003 (3), (CE) n. 969/2006 (4), (CE) n. 1067/2008 della Commissione (5) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2081 della Commissione (6) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126, di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 e di taluni cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione (7) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione prevedono (8) disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (9) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia nell'ambito del contingente disponibile. |
(4) |
Tenuto conto dei giorni festivi del 2016, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al regolamento (UE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (CE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d'importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola. |
(5) |
L'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (10) dispone che i titoli di esportazione dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota siano rilasciati a partire dal venerdì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso alcuna misura particolare. |
(6) |
Tenuto conto dei giorni festivi del 2016 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, risulta che il periodo che intercorre fra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli è troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. È quindi opportuno prolungare tale periodo. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Cereali
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di orzo, emessi nell'ambito del contingente 09.4126 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (11).
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di granturco, emessi nell'ambito del contingente 09.4131 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
6. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
7. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
8. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 2
Riso
1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 9 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 9 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
Articolo 3
Olio di oliva
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, le domande di titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 13 dicembre 2016.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Articolo 4
Zucchero e isoglucosio fuori quota
In deroga all'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato III del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo eventualmente conto delle misure specifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 951/2006.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso scade il 10 gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).
(4) Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).
(5) Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (versione codificata) (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).
(7) Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d'importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).
(10) Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).
(11) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO I
Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di cereali |
Date di rilascio |
Da venerdì 18 marzo, ore 13.00, fino alle ore 13.00 di venerdì 25 marzo 2016, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 4 aprile 2016 |
Da venerdì 21 ottobre, ore 13.00, fino alle ore 13.00 di venerdì 28 ottobre 2016, ora di Bruxelles |
Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 7 novembre 2016 |
ALLEGATO II
Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di olio d'oliva |
Date di rilascio |
Lunedì 21 o martedì 22 marzo 2016 |
Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 1o aprile 2016 |
Lunedì 2 o martedì 3 maggio 2016 |
Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 13 maggio 2016 |
Lunedì 9 o martedì 10 maggio 2016 |
Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 18 maggio 2016 |
Lunedì 18 o martedì 19 luglio 2016 |
Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 27 luglio 2016 |
Lunedì 8 o martedì 9 agosto 2016 |
Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 17 agosto 2016 |
Lunedì 24 o martedì 25 ottobre 2016 |
Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 3 novembre 2016 |
ALLEGATO III
Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota |
Date di rilascio |
Da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre 2016 |
Il primo giorno lavorativo a partire da martedì 8 novembre 2016 |
Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre 2016 |
Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 6 gennaio 2017 |
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/50 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2380 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
130,1 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
154,5 145,7 |
0 0 |
AR BR |
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
286,0 197,1 343,8 219,0 |
4 32 0 24 |
AR BR CL TH |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
329,9 244,7 |
0 16 |
BR CL |
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
431,0 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
225,1 |
19 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/52 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2381 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 costituisce il quadro giuridico per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione. |
(2) |
L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1059/2003, stabilisce che, allorché è apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunichi alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L'elenco delle serie e la loro durata devono essere specificati dalla Commissione tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali serie devono essere trasmesse entro due anni dall'adozione dell'emendamento della classificazione NUTS. |
(3) |
La classificazione NUTS è stata modificata dal regolamento della Commissione (UE) n. 1319/2013 (2) con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015 e dal regolamento (UE) n. 868/2014 (3) con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(4) |
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le serie temporali per la nuova suddivisione regionale conformemente all'elenco specificato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 342 del 18.12.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 del 13.8.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Anno di inizio richiesto per settore statistico
Settore |
Livello NUTS 2 |
Livello NUTS 3 |
Agricoltura — Conti dell'agricoltura |
2007 (1) |
|
Agricoltura — Patrimonio zootecnico |
2010 |
|
Agricoltura — Produzione vegetale |
2007 |
|
Agricoltura — Produzione di latte |
2010 |
|
Agricoltura — Struttura delle aziende agricole |
2010 |
2010 (1) |
Demografia — Popolazione, nati vivi, decessi |
1990 (2) |
1990 (2) |
Mercato del lavoro — Occupazione, disoccupazione |
2010 |
2010 (1) |
Ambiente — Impianti di trattamento dei rifiuti |
2010 |
|
Sanità — Cause di morte |
1994 (3) |
|
Sanità — Infrastrutture |
1993 (1) |
|
Sanità — Pazienti |
2000 (1) |
|
Società dell'informazione |
2010 (1) |
|
Conti economici regionali — Conti delle famiglie |
2000 |
|
Conti economici regionali — Conti regionali |
2000 |
2000 |
Scienza e tecnologia — Spesa e personale per R&S |
2011 |
|
Turismo |
2012 |
|
(1) La trasmissione non è obbligatoria.
(2) La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012.
(3) La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1994 al 2010.
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2382 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
relativo all'autorizzazione del preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole e alle specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole e alle specie avicole minori destinate alla produzione di uova, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici». |
(4) |
L'impiego del preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione (2) e per le galline ovaiole e le specie avicole minori da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione (3). |
(5) |
Nel suo parere del 28 aprile 2015 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che esso è potenzialmente in grado di aumentare il peso delle uova delle galline ovaiole. Poiché la modalità di azione può ritenersi lo stessa, questa conclusione può essere estesa alle specie avicole minori destinate alla produzione di uova. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione del preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni fissate nel medesimo allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 237/2012 della Commissione, del 19 marzo 2012, relativo all'autorizzazione di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours). GU L 80 del 20.3.2012, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours) GU L 343 del 19.12.2013, pag. 31.
(4) The EFSA Journal 2015; 13(5):4107.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizza-zione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizza-zione |
||||||||||||||||||
Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione. |
|||||||||||||||||||||||||||
4a17 |
Kerry Ingredients and Flavours |
ALFA-galattosidasi (EC 3.2.1.22) Endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) |
Composizione dell'additivo Preparato di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604), in forma solida, avente un'attività minima di:
Caratterizzazione della sostanza attiva ALFA-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) Metodo di analisi (3) Determinazione:
|
Galline ovaiole |
— |
100 U alfa-galattosidasi |
— |
|
7 gennaio 2026 |
||||||||||||||||||
Specie avicole minori destinate alla produzione di uova |
570 U endo-1,4-beta-glucanasi |
(1) 1 U è la quantità di enzima che libera 1 μmoldi p-nitrofenolo al minuto a partire da p-nitrofenil-alfa-galattopiranoside (pNPG) a pH 5,0 e a 37 °C
(2) 1 U è la quantità di enzima che libera 1 mg di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto a partire da beta-glucano a pH 5,0 e a 50 °C.
(3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2383 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) fissa norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuare sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») nei punti di ingresso ai territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. |
(2) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco sia sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo. |
(3) |
La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco. |
(4) |
È opportuno in particolare modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali non è quindi più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa all'uva da tavola originaria del Perù dovrebbe pertanto essere soppressa. |
(5) |
Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo di cui all'allegato del presente regolamento. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato
Mangimi e alimenti (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) |
||||
Uve secche |
0806 20 |
|
Afghanistan (AF) |
Ocratossina A |
50 |
||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
|
Australia (AU) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
|
|||||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
|
Brasile (BR) |
Aflatossine |
10 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
10 10 |
Cambogia (KH) |
50 |
|||||
|
|
|
|||||||
ex 0710 80 95 |
72 |
||||||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
|
|||||||
Sedano da taglio (Apium graveolens) |
ex 0709 40 00 |
20 |
Cambogia (KH) |
50 |
|||||
(Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
|
|
|||||||
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, “broccoli cinesi”) (5) |
ex 0704 90 90 |
40 |
Cina (CN) |
Residui di antiparassitari (2) |
50 |
||||
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|
|
|||||||
Tè, anche aromatizzato |
0902 |
|
Cina (CN) |
10 |
|||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
|
Repubblica dominicana (DO) |
10 |
|||||
ex 0710 80 95 |
72 |
||||||||
|
|
70 70 |
|||||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
|
|||||||
|
|
10 10 |
Repubblica dominicana (DO) |
20 |
|||||
|
|
|
|||||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
20 20 |
|||||||
Fragole fresche |
0810 10 00 |
|
Egitto (EG) |
10 |
|||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.) |
|
|
Egitto (EG) |
10 |
|||||
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati) |
|
20 20 |
|||||||
|
|
|
Gambia (GM) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
|
|||||||
Foglie di betel (Piper betle L.) |
ex 1404 90 00 |
10 |
India (IN) |
Salmonella (10) |
50 |
||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
Semi di sesamo |
1207 40 90 |
|
India (IN) |
Salmonella (10) |
20 |
||||
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|
|
|||||||
|
|
|
India (IN) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
10 |
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Alimenti — spezie essiccate) |
|
|
|||||||
Enzimi; enzimi preparati |
3507 |
|
India (IN) |
Cloramfenicolo |
50 |
||||
(Mangimi e alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
|
Indonesia (ID) |
Aflatossine |
20 |
||||
(Alimenti — spezie essiccate) |
|
|
|||||||
Piselli non sgranati |
ex 0708 10 00 |
40 |
Kenya (KE) |
10 |
|||||
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|
|
|||||||
Lamponi |
0811 20 31; |
|
Serbia (RS) |
Norovirus |
10 |
||||
(Alimenti — congelati) |
ex 0811 20 11; ex 0811 20 19 |
10 10 |
|||||||
Semi di cocomero (Egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati |
ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99 |
10 30 50 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatossine |
50 |
||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
|
Sudan (SD) |
Aflatossine |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
(Mangimi e alimenti) |
|
|
|||||||
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) |
ex 0709 60 99 |
20 |
Thailandia (TH) |
10 |
|||||
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|
|
|||||||
|
|
10 10 |
Thailandia (TH) |
20 |
|||||
|
|
|
|||||||
ex 0710 80 95 |
72 |
||||||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
|
|||||||
|
|
|
Turchia (TR) |
Solfiti (14) |
10 |
||||
|
|
|
|||||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
|
Turchia (TR) |
10 |
|||||
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate) |
|
|
|||||||
Foglie di vite |
ex 2008 99 99 |
11; 19 |
Turchia (TR) |
50 |
|||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
|
Stati Uniti (US) |
Aflatossine |
20 |
||||
|
|
|
|||||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
|
Uzbekistan (UZ) |
Solfiti (14) |
50 |
||||
|
|
|
|||||||
(Alimenti) |
|
|
|||||||
|
|
72 |
Vietnam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 75 |
|||||||
|
|
30 70 |
|||||||
|
|
40 |
|||||||
(Alimenti — erbe fresche o refrigerate) |
|
|
|||||||
|
|
20 |
Vietnam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|
|
|||||||
|
|
10 |
Vietnam (VN) |
20 |
|||||
(Alimenti — freschi o refrigerati) |
|
|
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex”.
(2) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
(3) Residui di clorbufam.
(4) Residui di fentoato.
(5) Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come “Kai Lan”, “Gai Lan”,“Gailan”, “Kailan”, “Chinese bare Jielan”.
(6) Residui di trifluralin.
(7) Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o, p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb).
(8) Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.
(9) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz), tiofanato-metile e triforina.
(10) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
(11) Residui di acefato e di diafentiuron.
(12) Residui di formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato, protiofos e triforina.
(13) Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.
(14) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
(15) Residui di diafentiuron e di formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato e di metiltiofanato.
(16) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.
(17) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.»
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/63 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2384 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) |
In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 925/2009 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («RPC» oppure «Cina»). |
(2) |
Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, istituito con un'aliquota del 13,4 % sulle importazioni dall'Armenia, del 17,6 % sulle importazioni dal Brasile e del 30 % sulle importazioni dalla RPC, eccetto quelle delle società Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co. Ltd. (6,4 %), Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co. Ltd. (6,4 %), Shandong Loften Aluminium Foil Co. Ltd. (20,3 %) e Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co. Ltd. (24,2 %). |
(3) |
L'impegno offerto da un produttore esportatore brasiliano è stato accettato dalla Commissione mediante la decisione 2009/736/CE della Commissione (3). |
2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(4) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure nei confronti del Brasile e della RPC conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(5) |
La domanda è stata presentata da AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, Impol d.o.o. e Symetal SA («i richiedenti») a nome di produttori dell'Unione che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di fogli di alluminio. |
(6) |
La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione. |
(7) |
I richiedenti non hanno chiesto l'apertura di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie dell'Armenia. Pertanto tali misure sono scadute il 7 ottobre 2014 (5). |
3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(8) |
Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato in data 4 ottobre 2014, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
4. Inchiesta antidumping parallela
(9) |
In parallelo, in data 8 ottobre 2014, la Commissione ha annunciato l'apertura di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni nell'Unione di determinati fogli di alluminio originari della Russia (7) («l'inchiesta parallela»). |
(10) |
Nel luglio 2015, nell'ambito di tale inchiesta, la Commissione ha istituito mediante il regolamento (UE) n. 2015/1081 (8) un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia. Le misure provvisorie sono state adottate per un periodo di sei mesi. |
(11) |
Il 17 dicembre 2015 la Commissione ha istituito mediante il regolamento (UE) 2015/2385 (9) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Federazione russa.] |
(12) |
Le due inchieste parallele riguardano lo stesso periodo dell'inchiesta di riesame e lo stesso periodo in esame quale definito al considerando 13. |
5. Inchiesta
5.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(13) |
L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
5.2. Parti interessate dall'inchiesta e campionamento
(14) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori dell'Unione noti, i produttori esportatori del Brasile e della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori. |
(15) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite. |
(16) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori della RPC, dei produttori dell'Unione e degli importatori indipendenti conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Non è stato previsto nessun campionamento per i produttori esportatori del Brasile. |
(17) |
Dei 12 produttori cinesi noti, due hanno risposto al questionario di campionamento. In considerazione del numero limitato di società che hanno collaborato, il campionamento non è stato necessario. |
(18) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite. Il campione era costituito da sei produttori dell'Unione e dalle loro società collegate, poiché all'inizio dell'inchiesta non era chiaro quale fosse la struttura interna dei gruppi riguardo alle funzioni di produzione e rivendita del prodotto in esame. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato ed è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
(19) |
Nel marzo 2015 uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha venduto a una nuova società tutte le sue attività, comprese attrezzature, permessi, obblighi nei confronti dei dipendenti e contratti in essere. Poiché tale cambiamento è avvenuto dopo il periodo dell'inchiesta esso non è pertinente per l'inchiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(20) |
Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti gli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(21) |
Al momento dell'apertura dell'inchiesta sono stati contattati quattordici importatori/utilizzatori noti che sono stati invitati a spiegare la loro attività e a compilare, se del caso, il modulo di campionamento allegato all'avviso di apertura. |
(22) |
Cinque società hanno compilato il modulo di campionamento. Quattro di esse erano imprese di riavvolgimento, vale a dire utilizzatori industriali che importavano il prodotto in esame per sottoporlo a un'ulteriore lavorazione e poi rivenderlo, uno era un operatore commerciale che tuttavia non ha importato il prodotto in esame durante il periodo in esame. Dato il numero limitato di società che hanno risposto al modulo, il campionamento non è stato necessario. |
(23) |
Altri due utilizzatori si sono manifestati ed è stato inviato loro un questionario. |
(24) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. |
(25) |
La Commissione ha inviato questionari ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle loro società collegate, a due produttori esportatori brasiliani, a due produttori esportatori cinesi, a un operatore commerciale a ai sei utilizzatori individuati nell'Unione. |
(26) |
Sono state ricevute risposte al questionario da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione e da tre utilizzatori. |
(27) |
Due produttori esportatori cinesi e un produttore brasiliano hanno anch'essi risposto al questionario. Un secondo produttore brasiliano aveva inizialmente dichiarato il proprio interesse a collaborare all'inchiesta, ma non ha in seguito risposto al questionario. È stata quindi inviata una lettera a tale società per informarla dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base. La società ha risposto che non avrebbe compilato il questionario ma che le sue opinioni sarebbero state rappresentate dall'Associazione brasiliana dell'alluminio (Associação Brasileira do aluminió, «ABAL»). Sono inoltre pervenute osservazioni scritte da parte di ABAL. |
(28) |
Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
|
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(29) |
Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg («rotoli di grandi dimensioni»), originari del Brasile e della RPC, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910) («il prodotto in esame»). Il prodotto in esame è noto comunemente come fogli di alluminio per uso domestico («AHF» — aluminium household foil). |
(30) |
Gli AHF sono fabbricati a partire da alluminio puro, che viene dapprima colato in nastri spessi (dello spessore di vari millimetri, vale a dire fino a 1 000 volte più spessi del prodotto in esame) e poi laminato in diverse fasi fino a ottenere lo spessore desiderato. Dopo la laminazione i fogli vengono sottoposti a un procedimento termico di ricottura per essere infine presentati in bobine (rotoli). |
(31) |
Queste bobine di AHF sono successivamente riavvolte in rotoli più piccoli da imprese di trasformazione a valle, le cosiddette «imprese di riavvolgimento». Il prodotto così ottenuto (rotoli standard che non costituiscono il prodotto in esame) è utilizzato per imballaggi multiuso di breve durata, soprattutto per uso domestico, nella ristorazione e nel commercio al dettaglio di alimenti e di fiori. |
2. Prodotto simile
(32) |
Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sui mercati interni del Brasile e della RPC, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Turchia, utilizzata come paese di riferimento, e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base nonché gli stessi impieghi di base. |
(33) |
La Commissione ha pertanto concluso che si tratta di prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. PROBABILITÀ DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
(34) |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o di reiterazione delle pratiche di dumping da parte del Brasile e della RPC. |
1. Brasile
(35) |
Un solo produttore del Brasile ha collaborato all'inchiesta. Prima dell'istituzione delle misure iniziali, il produttore rappresentava il 100 % delle esportazioni di AHF dal Brasile verso l'Unione. |
1.1. Assenza di esportazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame
(36) |
Non sono state effettuate esportazioni di AHF dal Brasile verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non esiste pertanto alcun rischio di persistenza di dumping per quanto riguarda il Brasile. La valutazione si è pertanto limitata al rischio di reiterazione del dumping in base ai prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi. |
1.2. Rischio di reiterazione del dumping
(37) |
La Commissione ha esaminato se esistesse una probabilità di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure e ha analizzato i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Brasile, l'assenza di dumping da parte del Brasile verso altri mercati, e l'attrattiva del mercato dell'Unione. |
1.2.1.
(38) |
L'utilizzo degli impianti dei produttori brasiliani che hanno collaborato all'inchiesta è risultato superiore al 90 % mentre la capacità inutilizzata è pari a 3 000 tonnellate all'anno. Tale importo corrisponde al 6 % della produzione dell'industria dell'Unione e al 3 % del consumo dell'Unione. Si è pertanto concluso che non vi è una capacità di produzione inutilizzata significativa che potrebbe essere indirizzata verso il mercato dell'Unione qualora le misure nei confronti del Brasile venissero lasciate scadere. |
(39) |
Gli altri due produttori brasiliani noti non hanno collaborato all'inchiesta, pertanto la loro capacità inutilizzata non è stata verificata. Uno studio presentato dai richiedenti ha stimato che la capacità combinata degli altri due produttori sia pari a 58 000 tonnellate per tutti i tipi di fogli di alluminio combinati, vale a dire equivalente alla capacità totale del produttore brasiliano che ha collaborato. Si ritiene improbabile che questi due produttori abbiano una capacità di produzione inutilizzata significativa da poter orientare verso il mercato dell'Unione qualora le misure nei confronti del Brasile venissero lasciate scadere poiché non esportavano verso l'Unione né durante il periodo dell'inchiesta di riesame, né prima dell'istituzione delle misure iniziali. |
1.2.2.
(40) |
Le esportazioni del produttore brasiliano che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano destinate a un unico cliente negli Stati Uniti. Tali esportazioni hanno rappresentato il 68 % del totale delle esportazioni di AHF dal Brasile negli Stati Uniti nel 2013, rendendo il produttore che ha collaborato all'inchiesta il più grande esportatore brasiliano di fogli di alluminio. Queste esportazioni hanno rappresentato il 33 % di tutte le esportazioni di AHF dal Brasile nel 2013. Non sono state rilevate pratiche di dumping per queste esportazioni quando si è confrontato il prezzo all'esportazione con il valore normale in Brasile. L'assenza di dumping è stata determinata utilizzando il seguente metodo. |
1.2.2.1.
(41) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha dapprima esaminato se, per quanto riguarda il produttore che ha collaborato in Brasile, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle esportazioni, ossia se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame dal Brasile. Su tale base, si è accertato che le vendite sul mercato interno del Brasile erano rappresentative. |
(42) |
La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata la percentuale delle vendite effettuate con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le vendite sul mercato interno sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. |
(43) |
Il valore normale si è quindi basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno calcolato come media ponderata del prezzo delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
1.2.2.2.
(44) |
Il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili al primo acquirente indipendente. |
1.2.2.3.
(45) |
Il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(46) |
Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze relative a caratteristiche fisiche, costi di trasporto, nolo marittimo e spese di assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, credito, sconti e commissioni qualora sia stato dimostrato che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi. |
1.2.2.4.
(47) |
In base a ciò la Commissione ha rilevato che non vi era dumping nelle esportazioni verso gli Stati Uniti. |
(48) |
La Commissione ritiene pertanto che sia improbabile che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, i produttori esportatori del Brasile vendano il prodotto in esame a prezzi di dumping sul mercato dell'Unione. |
1.2.3.
(49) |
Come dimostra il fatto che la stragrande maggioranza della produzione è venduta sul mercato interno, i prezzi sul mercato interno brasiliano sono attrattivi e le vendite remunerative. I livelli dei prezzi in Brasile sono simili ai prezzi sul mercato dell'Unione. |
(50) |
È pertanto improbabile che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni brasiliane nel mercato dell'Unione aumentino notevolmente grazie a prezzi inferiori a quelli dell'Unione. |
1.2.4.
(51) |
Due parti interessate, ABAL e CBA, hanno affermato che non vi è alcun rischio di reiterazione del dumping da parte del Brasile per i seguenti motivi:
|
(52) |
Per quanto riguarda la prima affermazione, l'assenza di esportazioni brasiliane verso l'Unione è stata confermata dall'inchiesta. La Commissione ritiene tuttavia che l'assenza di esportazioni possa essere dipesa dalle misure antidumping in vigore. L'assenza di esportazioni non è di per sé una prova sufficiente per concludere che non vi è alcun rischio di reiterazione del dumping. |
(53) |
Per quanto riguarda la seconda affermazione, lo status del Brasile di importatore netto di alluminio primario dal 2014 è stato confermato dall'inchiesta. L'aumento della domanda interna in Brasile è stato anch'esso confermato: dal 2009 al 2013 i consumi interni di tutti i prodotti di alluminio sono aumentati del 48 % e il consumo di fogli di alluminio è aumentato del 24 %. Tuttavia le parti interessate non hanno fornito elementi di prova del fatto che ciò elimini effettivamente il rischio di reiterazione del dumping. Ciò nonostante, come spiegato sopra, nell'analizzare l'attrattiva del mercato dell'Unione l'aumento della domanda interna in Brasile è stato considerato un fattore che accresce l'attrattiva del mercato interno. |
(54) |
Per quanto riguarda la terza affermazione, l'inchiesta ha confermato i prezzi più elevati sul mercato interno, ma ciò non è stato sufficiente per concludere che il dumping non possa essere reiterato in presenza di prezzi elevati sul mercato interno. |
(55) |
Per quanto riguarda la quarta affermazione, le parti interessate non hanno fornito prove che dimostrassero che il comportamento relativo a un prodotto potesse essere usato per prevedere il comportamento relativo a un altro prodotto. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(56) |
Per quanto riguarda la quinta affermazione, l'inchiesta ha confermato la presenza nell'Unione di società collegate dei produttori brasiliani che non hanno collaborato all'inchiesta. Dal momento che nessuna di queste società ha collaborato all'inchiesta, non è stato tuttavia possibile stabilire se esse stessero effettivamente producendo il prodotto simile per rifornire il mercato dell'Unione. Quest'affermazione non è stata dunque verificata. |
(57) |
Per quanto riguarda la sesta affermazione, l'inchiesta ha confermato l'assenza di capacità inutilizzata significativa; come spiegato sopra si è tenuto conto di ciò in sede di valutazione della capacità di produzione e della capacità inutilizzata in Brasile. |
(58) |
Per quanto riguarda la settima affermazione, le differenze relative alle caratteristiche fisiche sono state debitamente prese in considerazione nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, come spiegato sopra. |
1.2.5.
(59) |
L'inchiesta ha mostrato che la capacità inutilizzata del Brasile che potrebbe essere orientata verso il mercato dell'Unione qualora le misure nei confronti del Brasile venissero lasciate scadere è limitata. Non sono state riscontrate pratiche di dumping in altri mercati. Alla luce dell'elevata attrattiva del mercato interno e della somiglianza dei livelli dei prezzi, l'attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori brasiliani è considerata limitata. |
(60) |
Pertanto si ritiene improbabile la reiterazione del dumping da parte del Brasile in caso di scadenza delle misure. |
(61) |
È quindi opportuno chiudere il procedimento per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame originario del Brasile. |
2. Repubblica popolare cinese
(62) |
Hanno collaborato all'inchiesta due produttori della RPC. Essi avevano inizialmente dichiarato esportazioni nell'UE pari a 4 264 tonnellate, che in base ai dati Eurostat corrisponderebbero al 250 %-350 % del totale delle importazioni cinesi nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel corso dell'inchiesta il volume delle esportazioni è stato definito in un intervallo compreso tra 900 e 1 100 tonnellate per il primo produttore, corrispondente al 53 %-90 % del totale delle esportazioni dalla RPC verso l'Unione. La maggior parte di queste esportazioni sono state effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo e non erano soggette perciò né a dazi antidumping né a dazi doganali. Il secondo produttore non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
2.1. Selezione del paese di riferimento e calcolo del valore normale
(63) |
Nell'avviso di apertura la Commissione aveva invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla propria proposta di utilizzare la Turchia come paese terzo a economia di mercato al fine di determinare il valore normale con riferimento alla RPC. La Turchia era stata usata come paese di riferimento anche nell'inchiesta iniziale. |
(64) |
Una parte interessata ha espresso riserve sulla proposta della Turchia e ha suggerito il Sud Africa come paese di riferimento alternativo, sostenendo che il Sud Africa sarebbe più adatto perché la struttura dei costi dei produttori turchi sarebbe diversa dalla struttura dei costi cinesi e perché nel luglio 2014 la Turchia ha imposto dazi antidumping pari al 22 % sulle importazioni cinesi di tutti i tipi di fogli di alluminio. |
(65) |
Oltre alle proposte formulate dalle parti interessate, anche la Commissione si è impegnata a individuare un paese di riferimento adeguato, proponendo l'India, il Giappone, la Corea del Sud, gli Emirati Arabi Uniti, gli Stati Uniti d'America e Taiwan come altri potenziali paesi di riferimento, per via del loro elevato volume di produzione di fogli di alluminio. Si è tuttavia accertato che il Giappone, gli USA e Taiwan fabbricano fogli di alluminio più sottili, ma non il prodotto in esame. |
(66) |
Sono state inviate richieste di collaborazione ai produttori noti dell'India, del Sudafrica, della Corea del Sud, degli Emirati Arabi Uniti e della Turchia. Hanno collaborato però solo due produttori esportatori in Turchia. Non vi è stata alcuna risposta da parte dei produttori degli altri potenziali paesi di riferimento. |
(67) |
La Turchia è risultata un importante produttore di fogli di alluminio con un mercato aperto e libero da distorsioni per quanto riguarda i prezzi delle materie prime o dell'energia. I processi produttivi in Turchia e nella RPC sono risultati simili. La Turchia è stata pertanto scelta come paese di riferimento per stabilire il valore normale per la RPC in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle due società che hanno collaborato. |
(68) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se, per quanto riguarda i produttori che hanno collaborato in Turchia, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle esportazioni nell'Unione, ossia se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame. Su tale base, si è accertato che le vendite sul mercato interno del paese di riferimento erano rappresentative. |
(69) |
Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata la percentuale delle vendite effettuate con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le vendite sul mercato interno di uno dei produttori sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, mentre non è stato possibile determinare la redditività delle vendite del secondo produttore a causa della mancanza di dati di contabilità analitica dettagliati. |
(70) |
Non è stato possibile costruire il valore normale del secondo produttore in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, a causa della mancanza di dati di contabilità analitica dettagliati. |
(71) |
Il valore normale si è quindi basato sul prezzo effettivo operato sul mercato interno dal primo produttore, calcolato come media ponderata del prezzo delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(72) |
Un produttore cinese ha sostenuto che non è possibile calcolare in maniera affidabile il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno di un unico produttore turco. Il produttore cinese ha anche sottolineato che la natura riservata dei dati commerciali del produttore turco ha reso impossibile valutare o comprovare il conseguente margine di dumping. |
(73) |
L'uso di dati provenienti da un unico produttore nel paese di riferimento è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui tali prezzi possono essere utilizzati se sono il risultato di una concorrenza reale sul mercato interno. Come indicato nei considerando 68 e 69, sul mercato interno turco vi sono diversi produttori e la Turchia effettua altresì importazioni di fogli di alluminio. La Commissione ritiene pertanto che i prezzi sul mercato turco siano il risultato di una concorrenza reale e che non vi sia alcun elemento indicante che i prezzi di un unico produttore non possano essere utilizzati per determinare il valore normale. Quanto ai dati commerciali, la Commissione deve proteggere la riservatezza dei dati presentati dalle parti e non può pertanto rivelare al produttore cinese informazioni commercialmente sensibili riguardanti il produttore turco. Le argomentazioni dell'esportatore cinese devono pertanto essere respinte. |
2.2. Determinazione del prezzo all'esportazione
(74) |
Il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili ai primi acquirenti indipendenti. |
(75) |
Un produttore cinese ha sottolineato che il suo tasso di rimborso dell'IVA era stato calcolato in modo errato. Il calcolo è stato modificato di conseguenza e la Commissione ha comunicato le conclusioni riviste al produttore interessato. |
2.3. Confronto
(76) |
Il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto debitamente conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(77) |
Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per costi di trasporto, nolo marittimo e spese di assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, credito, sconti e commissioni ove dimostrato che tali differenze incidessero sulla comparabilità dei prezzi. |
(78) |
Un produttore cinese ha sostenuto che il normale dazio all'importazione del 7,5 % in Turchia fa aumentare di un importo equivalente i prezzi sul mercato interno e che per un confronto equo si dovrebbe applicare un adeguamento. Il produttore cinese ha anche sostenuto che l'adeguamento per i costi di imballaggio non era giustificato poiché questi si applicano a tutti i produttori indipendentemente dal luogo in cui sono localizzati. |
(79) |
La Commissione osserva che anche la Cina ha in vigore un dazio all'importazione per i fogli di alluminio, pertanto non sembra esservi alcuna distorsione nel confronto a seguito dell'esistenza di un dazio all'importazione simile in Turchia. Inoltre anche se venisse concesso un adeguamento per il dazio all'importazione, questo non cambierebbe il fatto che vi è un margine significativo di dumping da parte degli esportatori cinesi nel mercato dell'Unione. Quanto ai costi di imballaggio, è stato apportato un adeguamento ai prezzi all'esportazione cinesi e ai prezzi sul mercato interno turco al fine di neutralizzare eventuali differenze nell'imballaggio. Di conseguenza l'adeguamento dei costi d'imballaggio non può alterare il confronto. Tali affermazioni devono dunque essere respinte. |
2.4. Margine di dumping
(80) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata dei valori normali di ciascun tipo del prodotto simile nel paese di riferimento è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. |
(81) |
Alla luce di quanto precede, il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:
|
2.5. Rischio di persistenza del dumping da parte della RPC
(82) |
In seguito alle conclusioni sull'esistenza di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in RPC, il dumping da parte della Cina verso altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione. |
2.5.1.
(83) |
L'utilizzo degli impianti dei due produttori cinesi che hanno collaborato è risultato pari all'85 % e al 90 %. La capacità inutilizzata per questi due produttori è risultata di 50 000 tonnellate. Tale importo corrisponde alla produzione totale dell'industria dell'Unione e a più del 50 % del consumo dell'Unione. Inoltre, una delle società che hanno collaborato all'inchiesta era in procinto di costruire capacità supplementare destinata al riavvolgimento dei rotoli corrispondenti a 40 000 tonnellate. Si è pertanto concluso che vi era una capacità di produzione inutilizzata significativa che potrebbe essere indirizzata verso il mercato dell'Unione almeno in parte qualora le misure nei confronti della Cina venissero lasciate scadere. |
(84) |
Gli altri produttori cinesi noti non hanno collaborato all'inchiesta e pertanto la loro capacità inutilizzata non è stata verificata. Uno studio presentato dai richiedenti ha stimato che la capacità combinata di produzione di fogli di alluminio degli altri produttori cinesi che non hanno collaborato all'inchiesta rappresenti circa dieci volte la capacità combinata dei due produttori che hanno collaborato. Secondo lo studio la capacità produttiva cinese complessiva per tutti i tipi di fogli di alluminio è superiore di 450 000 tonnellate al consumo interno cinese totale. Lo studio prevede inoltre che la capacità di produzione della Cina continuerà ad aumentare passando da 2,5 milioni di tonnellate nel 2014 a 2,8 milioni di tonnellate nel 2018 e che la crescita del consumo sul mercato interno cinese, passando da 2,1 milioni di tonnellate a 2,4 milioni di tonnellate nello stesso periodo, non sarà probabilmente sufficiente ad assorbire completamente l'aumento della capacità produttiva. Si ritiene pertanto probabile che vi sia ulteriore capacità inutilizzate fra i produttori che non hanno collaborato all'inchiesta e che tale capacità potrebbe essere diretta verso il mercato dell'Unione almeno in parte, qualora le misure nei confronti della RPC venissero lasciate scadere. |
(85) |
Un produttore cinese, pur non contestando le conclusioni riguardanti i volumi di capacità inutilizzata, ha sostenuto che non fosse realistico ipotizzare che l'intera capacità inutilizzata verrebbe indirizzata verso il mercato dell'Unione. |
(86) |
Conformemente alla propria valutazione di cui ai considerando 84 e 97, la Commissione ritiene che tale capacità inutilizzata potrebbe essere diretta verso il mercato dell'Unione almeno in parte. Il considerando 83 è stato modificato di conseguenza. |
2.5.2.
(87) |
I prezzi all'esportazione verso altri mercati durante il periodo dell'inchiesta del riesame di uno dei produttori cinesi che hanno collaborato (le principali destinazioni delle esportazioni sono gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, l'Egitto e l'India) sono risultati inferiori al valore normale stabilito ai considerando 63 e 71 e quindi oggetto di dumping. Non è stato possibile rilevare i prezzi all'esportazione verso altri mercati del secondo produttore cinese. |
(88) |
In considerazione dell'esistenza di dumping verso altri mercati la Commissione conclude che il produttore esportatore della RPC vende il prodotto in esame a paesi terzi a prezzi di dumping. La Commissione ritiene pertanto probabile che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, i produttori esportatori della RPC venderebbero il prodotto in esame a prezzi di dumping anche sul mercato dell'Unione. |
(89) |
Un produttore cinese ha sostenuto che la constatazione dell'esistenza di pratiche di dumping per le esportazioni verso altri mercati è irrilevante poiché il campo d'applicazione del riesame è limitato al mercato dell'Unione e non al mercato internazionale. Secondo tale produttore cinese il confronto dei prezzi tra mercati è inadeguato perché il modo in cui i prezzi sono strutturati in altre parti del mondo può essere diverso. Inoltre la presenza di esportazioni dell'Unione verso questi stessi mercati dovrebbe essere anch'essa comparata e potrebbe mostrare che i prezzi dell'Unione sul mercato interno sono troppo elevati. |
(90) |
Come spiegato nel considerando 82, la Commissione ha tenuto conto di vari indicatori atti a valutare il rischio di dumping verso il mercato dell'Unione. La Commissione ritiene che sia più probabile che gli esportatori che hanno condotto pratiche di dumping su altri mercati possano agire analogamente anche nell'Unione rispetto agli esportatori che non risultano praticare dumping su altri mercati. In tal senso questo fattore è un indicatore rilevante per stabilire la probabilità di persistenza del dumping. L'argomentazione va pertanto respinta. |
(91) |
L'affermazione relativa all'andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione è stata trattata al considerando 171. |
2.5.3.
(92) |
Come indicato al considerando 114, dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla Cina effettuate nell'ambito del normale regime d'importazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame sarebbero state vendute a prezzi inferiori in media del 12,2 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione in assenza di dazi antidumping. Inoltre le importazioni cinesi effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, quindi non soggette a dazi antidumping o doganali, che rappresentavano il 75 % circa delle importazioni cinesi, sono risultate avere prezzi inferiori del 18 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. I prezzi cinesi sono inoltre inferiori ai prezzi all'esportazione di prodotti provenienti da qualsiasi altro paese verso l'Unione. Questi differenziali dei prezzi dimostrano chiaramente l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione e la capacità dei produttori cinesi di competere sui prezzi in caso di abrogazione delle misure. |
(93) |
Si può pertanto ragionevolmente prevedere che, qualora le misure fossero abrogate, una parte sostanziale delle attuali esportazioni cinesi verrebbe reindirizzata verso l'Unione. |
(94) |
È opportuno ricordare che prima dell'istituzione delle misure iniziali l'inchiesta iniziale aveva stabilito che la quota di mercato cinese nel mercato dell'Unione era pari al 30,72 %. È pertanto probabile che in caso di scadenza delle misure le esportazioni cinesi, che attualmente detengono una quantità pari al 2 % del mercato dell'Unione, aumenterebbero notevolmente per riconquistare le quote di mercato perse nell'Unione. |
(95) |
Un produttore cinese ha sostenuto che una leggera sottoquotazione faccia parte di un normale meccanismo di determinazione dei prezzi quando i produttori non nazionali sono in concorrenza con i produttori nazionali. Una sottoquotazione dei prezzi del 12,2 % non sarebbe irragionevole e non causerebbe difficoltà ai produttori dell'Unione. |
(96) |
Una constatazione di sottoquotazione non porta di per sé alla conclusione di un comportamento scorretto da parte dell'esportatore. In questo caso, tuttavia, il margine di sottoquotazione rilevato indicava il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in caso di abrogazione delle misure e la capacità di queste ultime di assumere quote di mercato nell'Unione a scapito dell'industria dell'Unione. È stato inoltre constatato che queste importazioni potrebbero essere oggetto di dumping. Di conseguenza l'affermazione secondo cui il livello della sottoquotazione dei prezzi del 12,2 % non sarebbe irragionevole era irrilevante in tale contesto ed è stata respinta. |
2.5.4.
(97) |
L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping con margini di dumping significativi. Ha inoltre indicato che la capacità inutilizzata per la produzione del prodotto in esame nella RPC è notevole se comparata al consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Questa capacità inutilizzata potrebbe essere diretta almeno in parte verso il mercato dell'Unione qualora le misure nei confronti della RPC venissero lasciate scadere. |
(98) |
Le esportazioni dalla RPC verso i paesi terzi sono avvenute inoltre a prezzi di dumping; tale pratica tariffaria delle esportazioni cinesi in paesi terzi mostra un rischio di persistenza del dumping nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. |
(99) |
Inoltre, l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi indica che esiste il rischio che le esportazioni cinesi vengano reindirizzate verso il mercato dell'Unione qualora le misure venissero lasciate scadere. |
(100) |
Alla luce di quanto sopra, è probabile che le importazioni cinesi oggetto di dumping del prodotto in esame aumenterebbero notevolmente, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere. |
D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE
(101) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile veniva fabbricato da dodici produttori noti dell'Unione, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(102) |
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a 47 349 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle statistiche di Eurostat, alle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle stime relative ai produttori non inclusi nel campione e fornite dai richiedenti. Come indicato al considerando 18, i produttori dell'Unione selezionati per far parte del campione rappresentavano più del 70 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. |
E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE
1. Osservazioni preliminari
(103) |
I dati riguardanti la produzione, la capacità produttiva, il volume delle vendite, l'occupazione e il volume delle esportazioni dell'intera industria dell'Unione nel periodo in esame sono stati forniti dai richiedenti. Tali dati sono stati calcolati e presentati in base a un intervallo massimo e minimo e suddivisi in due categorie: produttori dell'Unione inclusi nel campione e produttori dell'Unione non inclusi nel campione. Per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, la Commissione ha utilizzato i dati reali verificati forniti da queste società nelle loro risposte al questionario. Per i produttori dell'Unione non inclusi nel campione, sono state utilizzate le cifre fornite dai richiedenti. Queste stime sono state rese note affinché le parti interessate potessero formulare le loro osservazioni. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione. |
2. Consumo dell'Unione
(104) |
Nella presente inchiesta sono stati utilizzati i dati relativi al consumo dell'Unione raccolti e pubblicati nell'inchiesta parallela. Essi sono stati determinati sulla base del volume totale stimato delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e del volume totale delle importazioni in base ai dati Eurostat, rettificati, ove necessario, per tenere conto dei dati verificati comunicati dal produttore esportatore dell'inchiesta parallela relativa alle importazioni dalla Russia e delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
(105) |
Poiché in Russia è presente un solo produttore esportatore, per motivi di riservatezza tutti i dati che lo riguardano sono presentati sotto forma di intervalli di valori. Per evitare inoltre che il volume delle importazioni russe venga calcolato tramite sottrazione è stato altresì necessario utilizzare intervalli per il consumo e i volumi delle importazioni da altri paesi terzi. |
(106) |
Su questa base, l'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente: Tabella 1 Consumo di AHF dell'Unione (in tonnellate)
|
(107) |
Il consumo dell'Unione è cresciuto tra il 2011 e il 2013, per poi diminuire tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Complessivamente, il consumo è aumentato tra il 17 % e il 28 % durante il periodo in esame. L'aumento del consumo tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta di riesame è dovuto principalmente all'aumento delle importazioni provenienti dalla Russia e da altri paesi terzi, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono cresciute solo leggermente (cfr. il considerando 134). |
3. Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
(108) |
Poiché l'inchiesta ha stabilito che non sussiste alcun rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte del Brasile (cfr. il considerando 60) l'analisi del volume, dei prezzi e della quota di mercato delle importazioni è limitata alle importazioni dalla RPC. La Commissione ha stabilito il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC in base ai dati Eurostat. |
a) Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
(109) |
Le importazioni verso l'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume e quote di mercato delle importazioni dalla RPC
|
(110) |
Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti tra il 47 % e il 57 %, con una corrispondente diminuzione della quota di mercato, passata dal 4 % al 2 % (pari a un calo di 2 punti percentuali). Sia i volumi delle importazioni sia la quota di mercato relativi alla RPC sono rimasti a livelli modesti durante l'intero periodo in esame. |
b) Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi
(111) |
La seguente tabella indica il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping. Tabella 3 Prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping
|
(112) |
I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti durante il periodo in esame, passando da 2 251 EUR/t a 2 131 EUR/t, vale a dire un calo pari al 5 % circa. I prezzi delle importazioni cinesi erano in media inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e ai prezzi delle importazioni da altri paesi terzi durante l'intero periodo in esame. |
(113) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il 75 % circa delle importazioni cinesi, che rappresentavano una quota di mercato superiore all'1 %, sono state effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo e non erano di conseguenza soggette a dazi antidumping né dazi doganali. Tali importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori del 18 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Per il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta, che rappresentava circa il 53 %-90 % delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che ha effettuato il 98 % delle sue importazioni nel quadro del regime di perfezionamento attivo, è stato accertato un margine di sottoquotazione compreso tra il 15 % e il 18 %. |
(114) |
Il restante 25 % delle importazioni cinesi è stato effettuato nell'ambito del normale regime d'importazione. Una volta aggiunti i dazi doganali e antidumping ai prezzi cif cinesi, i prezzi cinesi calcolati per queste importazioni erano in media più elevati rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, con conseguente presenza di una sottoquotazione negativa (– 12,5 %). Tuttavia, quando i prezzi all'importazione sono presi in considerazione senza dazi antidumping si rileverebbe una sottoquotazione del 12,2 %. |
(115) |
Considerano tutte le importazioni cinesi indipendentemente dal regime di importazione e aggiungendo i dazi doganali e i dazi antidumping applicabili ai prezzi cif delle importazioni effettuate nell'ambito del regime normale, si è stato constatato che i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione in media del 10,2 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(116) |
Un produttore cinese ha affermato che il margine di sottoquotazione del 18 % determinato per le importazioni cinesi effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo non era corretto in quanto i prezzi dei produttori dell'Unione includevano una «tariffa normale intrinseca del 7,5 %», dalla quale gli utilizzatori interni non potevano ottenere l'esenzione se avessero integrato prodotti AHF fabbricati nell'Unione europea nelle esportazioni verso paesi terzi. Tuttavia la parte interessata non ha suffragato tale affermazione e, in particolare, non ha fornito spiegazioni sulla nozione di «tariffa normale intrinseca». Si ricorda comunque che, come spiegato nel considerando 113, le importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo non sono soggette a dazi doganali; non sarebbe pertanto giustificato procedere ad adeguamenti per dazi doganali non sostenuti. Si deve inoltre rilevare che la Commissione ha debitamente applicato l'adeguamento relativo ai dazi doganali al momento di stabilire il margine di sottoquotazione per le importazioni effettuate nell'ambito del regime doganale normale di cui al considerando 114 e per tutte le importazioni cinesi indipendentemente dal regime di importazione di cui al considerando 115. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(117) |
Lo stesso produttore cinese ha sostenuto che occorreva detrarre l'aliquota del dazio doganale dai margini di sottoquotazione del 12,2 % e del 10,2 % accertati rispettivamente nei considerando 114 e 115. Va tuttavia chiarito che per stabilire tali margini la Commissione ha già tenuto conto del dazio doganale applicabile alle importazioni effettuate in regime normale. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
4. Importazioni da altri paesi terzi
Tabella 4
Importazioni da altri paesi terzi (qualsiasi regime di importazione)
Paese |
|
2011 |
2012 |
2013 |
Periodo dell'inchiesta di riesame |
Brasile |
Volume (in tonnellate) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Russia |
Volume (in tonnellate) |
[19 532 — 26 078] |
[23 243 — 34 422] |
[27 345 — 39 116] |
[26 368 — 37 812] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[119 — 132] |
[140 — 150] |
[135 — 145] |
|
Quota di mercato |
29 % |
34 % |
34 % |
34 % |
|
Prezzo medio (EUR/tonnellata) |
[2 145 — 2 650] |
[2 038 — 2 624] |
[1 952 — 2 571] |
[1 973 — 2 597] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[95 — 99] |
[91 — 97] |
[92 — 98] |
Turchia |
Volume (in tonnellate) |
[5 120-6 100] |
[8 090-10 553] |
[11 213-14 213] |
[11 520-14 579] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[158-173] |
[219-233] |
[225-239] |
|
Quota di mercato |
7 % |
11 % |
13 % |
13 % |
|
Prezzo medio (EUR/tonnellata) |
2 950 |
2 743 |
2 710 |
2 571 |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
93 |
92 |
87 |
Altri paesi terzi (RPC non inclusa) |
Volume (in tonnellate) |
[3 100-3 750] |
[279-750] |
[1 891-3 000] |
[3 162-4 313] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[9-20] |
[61-80] |
[102-115] |
|
Quota di mercato |
4 % |
1 % |
2 % |
4 % |
|
Prezzo medio (EUR/tonnellata) |
2 878 |
2 830 |
2 687 |
2 406 |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
98 |
93 |
84 |
Totale |
Volume (in tonnellate) |
[29 000 — 35 000] |
[33 000 — 43 000] |
[41 000 — 54 000] |
[42 000 — 56 000] |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
[113 — 125] |
[142 — 155] |
[145 — 160] |
|
Quota di mercato |
41 % |
46 % |
50 % |
51 % |
|
Prezzo medio (EUR/tonnellata) |
2 538 |
2 453 |
2 401 |
2 367 |
|
Indice (2011 = 100) |
100 |
97 |
95 |
93 |
Fonte: Eurostat, dati relativi alla Russia raccolti e pubblicati nell'inchiesta parallela. |
(118) |
Durante il periodo in esame, le importazioni provenienti da altri paesi terzi verso l'Unione sono aumentate tra il 45 % e il 60 %, vale a dire più velocemente della crescita del consumo dell'Unione. La quota di mercato degli altri paesi terzi è aumentata pertanto del 41-51 % nel corso di tale periodo. |
(119) |
Durante il periodo in esame non vi sono state importazioni dal Brasile. I volumi delle importazioni dalla Russia sono aumentati tra il 40 % e il 50 % dal 2011 fino al 2013, con un lieve calo nel periodo dell'inchiesta di riesame. La quota di mercato corrispondente è passata dal 29 % nel 2011 al 34 % nel 2012 e si è poi mantenuta stabile sino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Nel periodo in esame i volumi delle importazioni dalla Turchia sono aumentati tra il 125 % e il 139 % e la loro quota di mercato è passata dal 7 % circa al 13 %. I prezzi delle importazioni turche sono diminuiti del 13 % nel periodo in esame, ma sono rimasti al di sopra del livello dei prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, tra cui la Russia e la Cina, ed erano a livelli simili a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(120) |
Complessivamente, le importazioni da altri paesi terzi, escluse la RPC, la Russia e la Turchia, sono aumentate tra il 2 % e il 15 % ma, mentre il consumo dell'Unione era in crescita, la loro quota di mercato totale è passata dal 4 % nel 2011 al 2 % circa nel 2013, per poi raggiungere il 4 % alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. I relativi prezzi erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, con la sola eccezione del 2012. |
(121) |
I prezzi delle importazioni dagli altri paesi terzi sono stati più elevati di quelli delle importazioni dalla RPC durante l'intero periodo in esame. |
(122) |
Un produttore cinese ha sostenuto che l'analisi della Commissione relativa alle importazioni da altri paesi terzi di cui ai considerando 118-121 avrebbe dovuto coprire l'intero mercato dei fogli di alluminio anziché concentrarsi sul prodotto in esame dato che le decisioni prese dai produttori dell'Unione per altri tipi di fogli influenzano presumibilmente la loro produzione del prodotto in esame. L'argomentazione non è stata suffragata da prove. In ogni caso l'inchiesta ha stabilito, come già ricordato al considerando 185, che il maggior produttore di AHF dell'Unione inserito nel campione produceva esclusivamente AHF e che i produttori dell'Unione che producevano sia AHF sia un altro tipo di fogli, denominati fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»), non potevano passare facilmente dalla produzione di un prodotto all'altro, poiché la produzione di entrambi i prodotti in determinate quantità era necessaria al fine di massimizzare l'efficienza. Come menzionato nel considerando 185, dall'inchiesta è inoltre emerso che per i produttori dell'Unione inclusi nel campione il rapporto tra la produzione dei due tipi di fogli si è mantenuto stabile durante il periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(123) |
Un produttore cinese ha osservato che poiché la capacità di produzione dei produttori dell'Unione rappresentava meno del 50 % del consumo dell'Unione, era necessario per gli utilizzatori importare AHF da produttori esportatori nei paesi terzi. Su tale base il produttore cinese ha sostenuto che nel fornire gli utenti non serviti dai produttori dell'Unione i produttori esportatori erano in concorrenza tra di loro e non con i produttori dell'Unione. L'affermazione non è stata tuttavia suffragata da prove. In primo luogo, l'affermazione secondo la quale la capacità di produzione dei produttori dell'Unione rappresentava meno del 50 % del consumo dell'Unione è errata. Come indicato ai considerando 106 e 129, la capacità produttiva dell'industria dell'Unione ha rappresentato tra il 58 % e il 74 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stata superiore al 55 % durante tutto il periodo in esame. Inoltre, come indicato nella tabella 5, l'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione disponeva di capacità inutilizzata durante tutto il periodo in esame e avrebbe potuto utilizzarla per servire il mercato dell'Unione se, effettivamente, non vi fosse stata alcuna concorrenza con le importazioni oggetto di dumping. Le importazioni da paesi terzi erano inoltre anch'esse in concorrenza con il prodotto simile prodotto dall'industria dell'Unione, dal momento che i clienti dei produttori dell'Unione erano in grado di rivolgersi a fornitori di paesi terzi. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
5.1. Osservazioni di carattere generale
(124) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione. |
(125) |
Come già indicato al considerando 18, è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(126) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Come spiegato al considerando 103, la Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione avvalendosi delle informazioni fornite dai richiedenti, che sono state debitamente verificate per le società incluse nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione avvalendosi dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
(127) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività ed entità del margine di dumping. |
(128) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
5.2. Indicatori macroeconomici
5.2.1.
(129) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione totale dell'industria dell'Unione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(130) |
La produzione non è stata lineare durante il periodo in esame: è cresciuta tra il 2011 e il 2013, per poi diminuire tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame. In generale il volume della produzione è aumentato del 7 % durante il periodo in esame. |
(131) |
La capacità produttiva è aumentata del 12 % nel periodo in esame. |
(132) |
Poiché l'aumento della capacità produttiva è stato superiore a quello del volume della produzione, l'utilizzo degli impianti è diminuito del 5 % nel periodo in esame. |
(133) |
Un produttore cinese ha sostenuto che la capacità di un impianto di produzione di fogli di alluminio non dovrebbe essere espressa in tonnellate perché gli stessi macchinari possono produrre masse diverse di fogli in un determinato periodo di tempo a seconda dello spessore e della larghezza del foglio. In risposta a tale affermazione si noti che non si contesta che la capacità di un impianto espressa in tonnellate possa essere influenzata dallo spessore o dalla larghezza dei fogli. Tuttavia, le importazioni del prodotto in esame e taluni fattori di pregiudizio quali il consumo, il volume delle vendite e la produzione sono stati stabiliti usando le tonnellate come unità di misura. Utilizzare la stessa unità di misura nell'analisi del pregiudizio ai fini del confronto è una questione di coerenza. L'inchiesta non ha peraltro evidenziato modifiche nel mix di prodotti della produzione dell'industria dell'Unione tali da inficiare l'uso delle tonnellate come unità di misura. Va inoltre osservato che la parte interessata non ha fornito informazioni quantitative da cui risulti che una diversa unità di misura avrebbe modificato l'analisi di questo fattore di pregiudizio. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.2.2.
(134) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(135) |
Il volume delle vendite di AHF è leggermente aumentato nel periodo in esame, con un incremento più pronunciato dal 2011 al 2013 (tra il 4 % e il 14 %). Nel periodo dell'inchiesta di riesame il volume delle vendite è diminuito. Nel complesso il volume delle vendite è aumentato tra il 2 % e il 10 % durante il periodo in esame. L'aumento dei volumi delle vendite, considerato insieme all'incremento parallelo del consumo e alla crescita delle importazioni, ha comportato però una riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione, passata dal 55 % nel 2011 al 47 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondente a un calo di 8 punti percentuali nel periodo in esame. |
5.2.3.
(136) |
Se il consumo dell'Unione è aumentato tra il 17 % e il 28 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato tra il 2 % e il 10 %, il che ha comportato una perdita di quota di mercato di 8 punti percentuali. |
5.2.4.
(137) |
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
|
(138) |
L'occupazione nell'industria dell'Unione ha registrato un andamento oscillante nel periodo in esame, con un leggero aumento complessivo del 2 %. |
(139) |
Tra il 2011 e il 2013 la produttività è cresciuta perché la produzione è aumentata in misura maggiore rispetto all'occupazione. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame la produttività è diminuita del 7 %, pur mantenendosi superiore al livello registrato all'inizio del periodo in esame nel 2011. |
5.2.5.
(140) |
Il margine di dumping delle importazioni dalla RPC è stato pari al 28,1 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. il considerando 81), ma il suo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione è stato contenuto per via delle misure antidumping in vigore, che sono riuscite a ridurre il volume delle importazioni oggetto di dumping. |
(141) |
Come appurato nell'inchiesta parallela però, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia è aumentato notevolmente durante il periodo in esame. Tali importazioni hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione. Pertanto la ripresa dell'industria dell'Unione non è stata possibile malgrado l'esistenza delle misure antidumping. |
5.3. Indicatori microeconomici
5.3.1.
(142) |
I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 8 Prezzi di vendita e costi
|
(143) |
Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito in modo costante, complessivamente dell'11 %. |
(144) |
Malgrado tale diminuzione, il costo unitario di produzione si è mantenuto al di sopra del prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione e quest'ultima è stata in grado di coprire i propri costi di produzione con il prezzo di vendita solo nel 2013. L'inchiesta parallela ha rilevato che l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare il proprio prezzo di vendita a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia. |
5.3.2.
(145) |
Il costo medio della manodopera dell'industria dell'Unione ha avuto l'andamento seguente nel periodo in esame: Tabella 9 Costo della manodopera
|
(146) |
Tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è calato del 5 %. Il costo del lavoro è dapprima aumentato del 2 % tra il 2011 e il 2012, per poi diminuire tra il 2012 e il 2013, mantenendosi stabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
5.3.3.
(147) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
|
(148) |
Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione dato che la produzione e le vendite si basano principalmente su ordini e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate. L'andamento delle scorte è indicato pertanto solo a titolo informativo. |
(149) |
Le scorte finali sono aumentate complessivamente dell'8 % nel periodo in esame. Le scorte sono aumentate del 10 % dal 2011 al 2013, mentre dal 2013 alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame sono leggermente diminuite. Le scorte finali come percentuale della produzione sono rimaste stabili per tutto il periodo in esame. |
5.3.4.
(150) |
Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(151) |
La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione era in perdita, tranne nel 2013, quando ha realizzato un margine di profitto leggermente al di sopra del punto di pareggio. La redditività è diminuita tra il 2011 e il 2012, è aumentata nel 2013 ed è poi calata ancora una volta nel periodo dell'inchiesta di riesame, quando ha raggiunto un livello simile a quello del 2011. Nel complesso la redditività è aumentata del 4 % nel periodo in esame (pari ad un aumento di 0,1 punti percentuali) e questo non ha consentito all'industria dell'Unione di realizzare profitti nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come rilevato nell'inchiesta parallela, tale situazione si è verificata principalmente a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dalla Russia, che sono entrate nell'Unione a prezzi di dumping inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e non hanno permesso a quest'ultima di accrescere i propri prezzi di vendita in modo da coprire i costi di produzione. |
(152) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa ha oscillato durante il periodo in esame, con una tendenza all'aumento, registrando complessivamente un incremento del 30 % nel periodo in esame. Va tuttavia osservato che, rispetto al fatturato totale del prodotto in esame, il suo livello si è mantenuto basso in valori assoluti. |
(153) |
Durante il periodo in esame gli investimenti sono aumentati del 47 %, e del 65 % dal 2011 al 2012, per poi diminuire nel corso del 2013 ed aumentare nuovamente nel periodo dell'inchiesta di riesame. Si è trattato principalmente di investimenti necessari per l'acquisto di nuovi macchinari e, rispetto al fatturato totale, sono rimasti a livelli modesti durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(154) |
L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Analogamente ad altri indicatori finanziari, l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è stato negativo a partire dal 2011 (tranne nel 2013 quando è stato pari allo 0 %), rispecchiando l'andamento della redditività. Nel complesso, l'utile sul capitale investito è aumentato leggermente (dell'8 %) durante il periodo in esame. |
(155) |
Per quanto concerne la capacità di ottenere capitale, il deterioramento della capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di generare liquidità per il prodotto simile ha indebolito la loro situazione finanziaria, riducendo i fondi generati internamente. Dall'inchiesta è emerso che, in generale, la capacità di ottenere capitale è peggiorata durante il periodo in esame. |
6. Conclusione relativa al pregiudizio
(156) |
Alcuni dei principali indicatori del pregiudizio hanno riportato un andamento negativo. Per quanto riguarda la redditività, l'industria è stata in perdita per quasi tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2013, quando ha raggiunto un livello di poco superiore al punto di pareggio. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il profitto dell'industria dell'Unione è stato negativo (– 2,1 %). Durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono diminuiti dell'11 %. Il costo unitario, diminuito anch'esso dell'11 %, è rimasto più elevato del prezzo medio di vendita durante tutto il periodo in esame, ad eccezione del 2013. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 8 punti percentuali, passando dal 55 % nel 2011 al 47 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
(157) |
Alcuni indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento positivo durante il periodo in esame. Il volume della produzione è aumentato del 7 % e la capacità produttiva del 12 %. Tali aumenti non hanno tuttavia raggiunto i livelli dell'incremento del consumo, che è stato di gran lunga superiore, compreso tra il 17 % e il 28 %. Il volume delle vendite è aumentato tra il 2 % e il 10 %. In un mercato caratterizzato da un consumo in crescita, ciò non si è però tradotto in un aumento della quota di mercato, ma al contrario in una perdita di quota di mercato di 8 punti percentuali. Gli investimenti sono aumentati del 47 %. Essi hanno riguardato nuovi macchinari e sono rimasti a livelli piuttosto modesti durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Analogamente, il flusso di cassa è aumentato del 30 % nel periodo in esame, ma si è mantenuto a livelli piuttosto bassi. Tali andamenti positivi non precludono quindi l'esistenza di un pregiudizio. |
(158) |
I produttori brasiliani che hanno collaborato all'inchiesta e l'Associazione brasiliana dell'alluminio hanno affermato che, in base all'analisi dei documenti finanziari di alcuni richiedenti disponibili al pubblico, non vi sarebbe alcun notevole pregiudizio. Tale affermazione è contraddetta dai risultati dell'inchiesta, fondata su dati reali e verificati dell'industria dell'Unione relativi alla produzione di AHF. In effetti, poiché alcuni produttori dell'Unione non producevano solo AHF, i documenti finanziari disponibili al pubblico non possono rivelare la reale situazione dell'industria dell'Unione relativamente agli AHF. Le conclusioni sulla situazione economica dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base non dovrebbero quindi basarsi sui documenti finanziari disponibili al pubblico, ma sulle informazioni maggiormente dettagliate e verificate emerse dall'inchiesta. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(159) |
Le stesse parti interessate hanno affermato che le statistiche e le dichiarazioni pubblicate dall'Associazione europea del foglio di alluminio (European Aluminium Foil Association, «EAFA») indicano che l'industria dell'Unione non ha subito alcun pregiudizio durante il periodo considerato, compreso il periodo dell'inchiesta di riesame. Si è constatato tuttavia che le statistiche e le dichiarazioni utilizzate si riferivano o all'intero settore dei fogli di alluminio oppure alla categoria «spessori inferiori» in cui rientrano gli AHF ma anche altri tipi di fogli come i fogli di alluminio destinati alla trasformazione e quelli utilizzati per imballaggi flessibili. Su questa base, non possono essere tratte conclusioni significative in relazione al prodotto in esame e l'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(160) |
Un produttore cinese ha sostenuto che l'evoluzione del costo unitario di cui al considerando 156 non era compatibile con l'evoluzione dei prezzi dell'alluminio quotati sulla Borsa londinese dei metalli (London Metal Exchange) (il prezzo «LME»). In risposta a quest'affermazione va osservato che il prezzo pagato dai produttori dell'Unione alle fonderie di alluminio o agli operatori commerciali è la somma del prezzo LME e della maggiorazione, anche detta «premio». Pertanto qualsiasi valutazione del costo unitario del produttore dell'Unione basata esclusivamente sul prezzo LME deve essere considerata incompleta. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
(161) |
La stessa parte interessata ha sostenuto che la riconciliazione dell'evoluzione del costo unitario con l'evoluzione del prezzo dell'alluminio sarebbe comunque impossibile anche se la maggiorazione fosse stata presa in considerazione. Tale affermazione non è stata tuttavia suffragata da prove. L'inchiesta ha inoltre mostrato che nel periodo in esame il prezzo dell'LME è diminuito di oltre il 20 % mentre nello stesso periodo la maggiorazione è più che raddoppiata. Considerando insieme il prezzo dell'LME e la maggiorazione, il costo dell'alluminio pagato dai produttori dell'Unione è calato dell'11 % circa nel periodo in esame. Questa diminuzione è in linea, e di fatto identica, alla diminuzione del costo unitario riportato per lo stesso periodo nel considerando 156. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(162) |
Riferendosi al considerando 156 un produttore cinese ha sostenuto che le possibili cause del pregiudizio sarebbero state le importazioni a prezzi più bassi, presunti costi di produzione più elevati, una mancanza di interesse per gli AHF dato che i prezzi di altre categorie di fogli nell'Unione sarebbero più elevati e una mancanza di interesse per il mercato dell'Unione dato che i prezzi degli AHF sarebbero più elevati sui mercati di esportazione. Per quanto riguarda i costi di produzione più elevati, il produttore cinese fa riferimento alla maggiorazione e al fatto che l'industria dell'Unione stava utilizzando una combinazione di due metodi di fabbricazione, la laminazione a caldo e la colata continua, allorché fare affidamento esclusivo sulla colata continua sarebbe più efficace sotto il profilo dei costi. |
(163) |
In risposta a quest'affermazione, si ricorda che dai considerando 156 e 157 si può desumere che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio. Per quanto riguarda l'affermazione relativa ai costi di produzione, va anzitutto osservato che nel caso della maggiorazione come potenziale fattore di pregiudizio, l'inchiesta parallela ha stabilito che sia l'industria dell'Unione sia il produttore esportatore russo hanno sostenuto costi simili nell'approvvigionamento di materie prime per la fabbricazione di AHF, dato che i prezzi di mercato di tali materie prime in Russia e nel mercato dell'Unione sono direttamente collegati alla borsa londinese dei metalli. Si può pertanto concludere che il livello di maggiorazione non era un fattore di pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Per quanto riguarda il ruolo potenziale dei metodi di fabbricazione, l'inchiesta ha mostrato che la colata continua è stata utilizzata per produrre quasi due terzi degli AHF fabbricati dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Qualsiasi differenza di efficacia in termini di costi dovrebbe pertanto essere mitigata dalla preponderanza della colata continua come metodo di produzione nell'Unione. Inoltre è spiegato al considerando 185 che non vi era alcuna indicazione che l'industria dell'Unione avesse perso interesse per gli AHF. L'inchiesta non ha inoltre rilevato alcuna indicazione che i produttori dell'Unione abbiano trascurato il mercato dell'Unione a favore dei mercati d'esportazione di prodotti AHF. L'inchiesta ha in realtà mostrato che i produttori dell'Unione hanno esportato soltanto 1 182 tonnellate di AHF a paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, vale a dire meno del 3 % delle vendite sul mercato interno dei produttori dell'Unione nel corso dello stesso periodo. Queste affermazioni sono state quindi respinte. |
(164) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
F. RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO
1. Osservazioni preliminari
(165) |
Poiché si è concluso che non esiste un rischio di reiterazione del dumping per le importazioni dal Brasile, l'analisi della probabilità della reiterazione o persistenza del pregiudizio è stata limitata alle importazioni dalla RPC. |
(166) |
Per valutare il rischio di reiterazione o persistenza del pregiudizio qualora le misure nei confronti della RPC venissero lasciate scadere, l'impatto potenziale delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione è stato analizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(167) |
Come indicato ai considerando da 124 a 164, l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Durante l'intero periodo in esame, le importazioni cinesi erano presenti sul mercato dell'Unione solo in quantità limitate, mentre il volume delle importazioni e la quota di mercato della Russia durante lo stesso periodo sono aumentati. Nell'inchiesta parallela si è concluso che le importazioni dalla Russia erano oggetto di dumping e causavano un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione, mentre le importazioni dalla Cina, visto il loro modesto volume e il livello dei prezzi, hanno contribuito solo in parte al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione senza tuttavia interrompere il nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Allo stesso tempo, come indicato ai considerando da 80 a 100, l'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che vi è un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. |
2. Capacità inutilizzata, flussi commerciali, attrattiva del mercato dell'Unione e politica dei prezzi della RPC
(168) |
Le notevoli capacità inutilizzate nella RPC che non possono essere completamente assorbite dalla domanda interna cinese e da mercati di esportazione diversi dal mercato dell'Unione, il persistere del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame con margini di dumping notevoli e le pratiche di dumping degli esportatori cinesi nei confronti dei mercati dei paesi terzi, descritti in dettaglio nei considerando da 82 a 100, indicano chiaramente che vi è una forte probabilità che i volumi delle importazioni cinesi oggetto di dumping aumenterebbero significativamente qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere. |
(169) |
Se le misure in vigore venissero abrogate, i prezzi all'importazione cinesi sarebbero con ogni probabilità inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. L'inchiesta ha effettivamente mostrato che in assenza di dazi antidumping le importazioni dalla Cina effettuate nell'ambito del normale regime d'importazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame sarebbero state vendute a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione in media del 12,2 % (10). |
(170) |
Come indicato ai considerando da 92 a 94, il mercato dell'Unione è attraente per le importazioni cinesi poiché i prezzi sul mercato dell'Unione erano generalmente in linea con i prezzi degli altri mercati di esportazione. Inoltre, nel luglio 2014 la Turchia ha istituito misure antidumping contro la Cina per una serie di tipi di fogli di alluminio, tra cui il prodotto in esame. È pertanto probabile che una parte della produzione precedentemente esportata verso la Turchia venga riorientata verso il mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure in vigore nei confronti della Cina. Si può pertanto concludere che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, causando così un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. |
(171) |
Il produttore brasiliano che ha collaborato all'inchiesta e l'Associazione brasiliana dell'alluminio hanno sostenuto che, in base alle statistiche pubblicate dalla EAFA, si poteva stabilire che i produttori dell'Unione di fogli di alluminio hanno aumentato le loro esportazioni verso i mercati dei paesi terzi, dimostrando così che i mercati dei paesi terzi erano più attraenti di quello dell'Unione. A tale proposito, si è constatato che le statistiche utilizzate da tali parti facevano riferimento o all'intero settore dei fogli di alluminio oppure alla categoria «spessori inferiori» in cui rientrano gli AHF ma anche altri tipi di fogli come i fogli di alluminio destinati alla trasformazione e quelli utilizzati per imballaggi flessibili. Su tale base, non si possono trarre conclusioni significative sul solo prodotto in esame. Inoltre, l'inchiesta ha dimostrato che i volumi del prodotto in esame esportato dall'industria dell'Unione verso i mercati dei paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano pari a solo 1 182 tonnellate, vale a dire meno del 3 % delle vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le argomentazioni al riguardo sono state pertanto respinte. |
3. Conclusione
(172) |
Alla luce dei risultati dell'inchiesta, si è concluso che l'abrogazione delle misure nei confronti della RPC comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, causando così un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. |
G. INTERESSE DELL'UNIONE
1. Osservazione preliminare
(173) |
A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli operatori commerciali, degli importatori e degli utilizzatori. |
2. Interesse dell'industria dell'Unione
(174) |
L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 167 il notevole pregiudizio è causato principalmente dalle importazioni oggetto di dumping della Russia, mentre le importazioni dalla Cina hanno contribuito solo parzialmente al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. È stato inoltre stabilito che esisteva la probabilità del persistere del pregiudizio qualora le misure nei confronti della Cina venissero lasciate scadere. |
(175) |
Se le misure nei confronti della Cina venissero abrogate è probabile che le importazioni cinesi riacquisterebbero volumi importanti sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione ed eserciterebbero una pressione maggiore rispetto a quella esercitata dalle importazioni russe oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'industria dell'Unione sarebbe costretta a uniformarsi ai livelli di prezzo inferiori e, di conseguenza, ad aumentare le sue perdite. |
3. Interesse degli utilizzatori
(176) |
Gli utilizzatori nell'Unione sono imprese di riavvolgimento la cui attività consiste nel commercio di materiali di confezionamento (fogli di alluminio, ma anche carta e plastica) dopo aver riavvolto gli AHF in rotoli di piccole dimensioni («rotoli standard») e averli reimballati per la vendita a clienti industriali e dettaglianti. Sei società si sono manifestate e hanno ricevuto il questionario. Tre società hanno collaborato al procedimento inviando le risposte al questionario. Due società che hanno collaborato sono state oggetto di verifiche in loco. |
(177) |
Dall'inchiesta è emerso che gli AHF sono la principale materia prima delle imprese di riavvolgimento, corrispondente all'80 % circa del loro costo totale di fabbricazione. |
(178) |
Durante il periodo dell'inchiesta del riesame, nessuno dei tre utilizzatori che hanno collaborato ha effettuato importazioni dalla RPC. Le loro principali fonti di approvvigionamento erano l'industria dell'Unione, la Russia e la Turchia. |
(179) |
Poiché le imprese di riavvolgimento forniscono un'ampia gamma di prodotti di imballaggio, l'attività comprendente gli AHF rappresentava tra meno di un sesto e massimo un terzo dell'attività totale delle tre società che hanno collaborato all'inchiesta. |
(180) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame tutti gli utilizzatori che hanno collaborato sono risultati generalmente redditizi. Per quanto riguarda l'attività comprendente il prodotto in esame, due degli utilizzatori che hanno collaborato sono risultati redditizi, mentre non si è potuto trarre alcuna conclusione riguardo al terzo perché la ripartizione delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) non era chiara. |
(181) |
Alla luce di tali risultati, si ritiene che il mantenimento delle misure nei confronti della Cina non avrà un impatto negativo significativo sulla situazione degli utilizzatori. |
4. Interesse degli importatori/operatori commerciali
(182) |
Nessuna società coinvolta nel commercio di AHF e che ha importato o rivenduto AHF originari della RPC durante il periodo in esame si è manifestata a seguito della pubblicazione dell'avviso di apertura. Dall'inchiesta è anche emerso che l'industria dell'Unione e i produttori esportatori vendevano AHF in prevalenza direttamente agli utilizzatori. Per questi motivi nulla indica che l'istituzione di misure avrebbe un effetto negativo sulla situazione degli importatori/operatori commerciali. |
5. Fonti di approvvigionamento
(183) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione non ha una capacità sufficiente a coprire l'intera domanda nell'Unione. Pertanto secondo tali parti se fossero mantenute le misure nei confronti di Brasile e Cina e, allo stesso tempo, venissero istituite misure definitive nei confronti della Russia, l'Unione dovrebbe far fronte a una carenza di approvvigionamento che comporterebbe l'aumento del prezzo dei prodotti AHF. Di conseguenza anche le imprese di riavvolgimento dovrebbero aumentare i prezzi dei loro rotoli standard a scapito dei consumatori. |
(184) |
In risposta a quest'affermazione l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione dispone di capacità in eccesso ed è in grado di aumentare la sua produzione e le sue vendite di AHF nell'Unione. Esistono inoltre fonti di approvvigionamento alternative, come la Turchia, l'Armenia e il Sud Africa. Va ricordato infine che le misure antidumping mirano a creare condizioni di parità nell'Unione e non a impedire le importazioni cinesi e russe, che dovrebbe entrare sul mercato dell'Unione a livelli di prezzo equi. |
6. Altre argomentazioni
(185) |
Una parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione aveva perso interesse per gli AHF e che per questo non aveva altra scelta se non utilizzare gli AHF importati. Tuttavia l'inchiesta ha mostrato che il maggior produttore dell'Unione incluso nel campione produceva esclusivamente AHF. È risultato che altri produttori dell'UE inseriti nel campione utilizzavano i loro impianti di produzione per produrre un mix di AHF e di fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»), ossia un prodotto diverso destinato a un altro uso rispetto agli AHF. Questi altri produttori dell'Unione avevano un rapporto di produzione e vendite di AHF e ACF relativamente stabile durante il periodo in esame. L'inchiesta non ha quindi confermato le affermazioni secondo le quali l'industria dell'Unione avrebbe perso interesse per la produzione di AHF e tale obiezione è stata respinta. |
7. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(186) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di AHF originari dalla RPC. |
H. MISURE ANTIDUMPING
(187) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si è inteso raccomandare il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC e l'abrogazione di quelle nei confronti del Brasile. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano trasmettere osservazioni successivamente alla diffusione di tali informazioni. La Commissione ha opportunamente e debitamente tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni. |
(188) |
Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della RPC, istituite con il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, dovrebbero essere mantenute. Per contro, non risulta necessario mantenere le misure applicabili alle importazioni dal Brasile. |
(189) |
Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (11). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(190) |
Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:
Paese |
Società |
Dazio antidumping |
Codice addizionale TARIC |
RPC |
Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd and Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd |
6,4 % |
A944 |
Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd |
20,3 % |
A945 |
|
Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd |
24,2 % |
A946 |
|
Tutte le altre società |
30,0 % |
A999 |
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
4. L'applicazione delle aliquote di dazio individuale fissata per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figura una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato per nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di fogli di alluminio venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice supplementare TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
5. Il procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originario del Brasile, è chiuso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).
(3) Decisione 2009/736/CE della Commissione, del 5 ottobre 2009, che accetta un impegno offerto nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli d'alluminio originari, tra l'altro, del Brasile (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 50).
(4) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 49 del 21.2.2014, pag. 7).
(5) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 350 del 4.10.2014, pag. 22).
(6) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di alluminio originari del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU C 350 del 4.10.2014, pag. 11).
(7) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia (GU C 354 dell'8.10.2014, pag. 14).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1081 della Commissione, del 3 luglio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 14).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2385 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Federazione russa (cfr. la pagina 91 della presente Gazzetta ufficiale).
(10) Per la determinazione del margine di sottoquotazione del 12,2 % si è tenuto conto del fatto che il dazio doganale era pari al 4 % durante i primi tre mesi del periodo dell'inchiesta di riesame ed è aumentato al 7,5 % successivamente. L'applicazione dell'attuale aliquota del dazio doganale del 7,5 % all'intero periodo avrebbe un impatto trascurabile in quanto consentirebbe di ridurre il margine di sottoquotazione solo dello 0,5 %.
(11) Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/91 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2385 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Federazione Russa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure provvisorie
(1) |
Il 4 luglio 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Federazione russa («Russia») con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1081 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio»). |
(2) |
Il procedimento è stato avviato l'8 ottobre 2014 in seguito a una denuncia presentata il 25 agosto 2014 da AFM Aluminiumfolie Merseburg GmbH, Alcomet AD, Eurofoil Luxembourg SA, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH e Impol d.o.o. («i richiedenti») a nome di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di fogli di alluminio. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie del dumping praticato per detto prodotto e del conseguente notevole pregiudizio, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
2. Fase successiva della procedura
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In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. |
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Un intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale è stato richiesto dall'unico esportatore, il gruppo Rusal, e da cinque utilizzatori. L'audizione dell'esportatore si è svolta il 14 ottobre 2015 alla presenza di un rappresentante della Russia. I punti principali in discussione sono stati l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per il calcolo del prezzo all'esportazione e l'impatto delle esportazioni di fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») sulla situazione dell'industria dell'Unione. L'audizione degli utilizzatori si è svolta il 23 ottobre 2015, dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni in merito alla comunicazione delle conclusioni definitive. I punti principali in discussione sono stati la presunta elusione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla RPC, l'impatto delle importazioni provenienti da paesi terzi sul pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, l'impatto sugli utilizzatori dell'imposizione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF provenienti dalla Russia e la possibilità di ricorrere ad un prezzo minimo all'importazione a titolo di misura. |
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Inoltre il 27 ottobre 2015 cinque imprese di riavvolgimento hanno chiesto un'audizione per un confronto con i richiedenti. I richiedenti però non hanno manifestato alcun interesse a partecipare a tale audizione. |
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La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e ha modificato di conseguenza, ove opportuno, le conclusioni provvisorie. |
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La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. |
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Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione. |
3. Campionamento
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Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha venduto tutte le proprie attività, compresi attrezzature, diritti, permessi, obblighi nei confronti dei dipendenti e contratti in essere ad una nuova società. Poiché tale cambiamento è avvenuto dopo il periodo dell'inchiesta esso non è pertinente per la valutazione del pregiudizio a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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In assenza di osservazioni relative al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 13 del regolamento provvisorio. |
4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
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Come indicato al considerando 19 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»). |
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Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie le autorità russe hanno contestato che, poiché il periodo dell'inchiesta comprende anche dati relativi all'ultimo trimestre del 2013, la determinazione delle tendenze nell'analisi del pregiudizio non ha rispettato il requisito di obiettività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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Il periodo dell'inchiesta è stato definito in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione si è inoltre avvalsa di un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo per l'esame delle tendenze di tutti i fattori ed indici economici pertinenti e significativi per lo stato dell'industria, che ha compreso il periodo dell'inchiesta e tre esercizi finanziari completi prima di questo. Il fatto che il periodo dell'inchiesta e uno degli anni compresi nel periodo in esame coincidano in una certa misura non inficia la determinazione obiettiva del pregiudizio effettuata dalla Commissione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
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Come indicato al considerando 20 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg («rotoli di grandi dimensioni»), originari della Russia, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910) («il prodotto in esame»). Il prodotto in esame è noto comunemente come fogli di alluminio per uso domestico («AHF» — aluminium household foil). |
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Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie diverse parti interessate hanno sostenuto che le importazioni dalla Russia non erano in concorrenza con AHF fabbricati dall'industria dell'Unione, senza però spiegare in dettaglio tale asserzione e senza addurre prove. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(16) |
In assenza di altre osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 21 a 28 del regolamento provvisorio. |
C. DUMPING
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Il calcolo del dumping è esposto particolareggiatamente nei considerando da 29 a 52 del regolamento provvisorio. |
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Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il gruppo Rusal ha contestato gli adeguamenti del prezzo all'esportazione di cui ai considerando da 40 a 42 del regolamento provvisorio. Il gruppo Rusal ha sostenuto che la sottrazione delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e del profitto dell'operatore commerciale collegato è ammessa solo per le transazioni effettuate a condizioni reso sdoganato («DDP») e non nel caso di transazioni con reso al luogo di destinazione («DAP») e del tipo «costo, assicurazione e nolo» («CIF»). |
(19) |
In risposta a tale affermazione si osserva che la Commissione ha costruito il prezzo all'esportazione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, a causa dell'esistenza di un'associazione tra i produttori e l'operatore commerciale collegato. L'inchiesta ha accertato che tale associazione si applica a tutti i tipi di transazioni, indipendentemente dalle relative condizioni commerciali. Inoltre il gruppo Rusal non ha fornito alcuna prova del motivo per cui il margine di profitto applicato sarebbe non ragionevole. Le argomentazioni al riguardo sono quindi considerate non comprovate e dovrebbero essere respinte. In merito alle SGAV spetta alla parte che invoca un eccessivo adeguamento fornire prove e calcoli specifici a giustificazione della propria asserzione, e in particolare indicare il tasso alternativo di adeguamento che tale parte suggerisce, se applicabile. Il gruppo Rusal ha però omesso di fornire tutti questi elementi nelle osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni provvisorie. |
(20) |
In base a quanto precede l'obiezione del produttore esportatore è stata respinta. |
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Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive il gruppo Rusal ha ribadito il proprio disaccordo in merito agli adeguamenti apportati per le SGAV e per il margine di profitto a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, relativamente alle transazioni DAP e CIF. Il gruppo Rusal non contesta l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, alla luce della partecipazione dell'operatore commerciale collegato a tutti i tipi di transazioni (DDP, DAP e CIF). In relazione però alle transazioni a condizioni CIF e DAP il gruppo Rusal contesta l'applicabilità degli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, comma secondo e terzo, in particolare per le SGAV e il profitto. A suo parere, nelle transazioni CIF e DAP la consegna delle merci all'acquirente avviene prima dell'importazione e pertanto tali adeguamenti non sono applicabili. Nelle proprie osservazioni il gruppo Rusal ha elencato alcuni casi nei quali la Commissione pare non aver proceduto agli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9. Il gruppo Rusal chiede da ultimo, qualora la Commissione ribadisca che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, richiede un adeguamento automatico per tenere conto di ragionevoli SGAV e profitto, che i servizi della Commissione riconoscano l'operatore commerciale quale dipartimento integrato del produttore esportatore nell'espletamento delle transazioni CIF e DAP, applicando di conseguenza a tali transazioni l'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
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In risposta a ciò la Commissione conferma che nel caso di Rusal l'adeguamento per riflettere un margine ragionevole di SGAV e profitto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, comma secondo e terzo, dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di transazioni. Sebbene la consegna delle merci nell'ambito delle transazioni CIF avvenga prima della loro immissione in libera pratica e sebbene perfino la responsabilità dello sdoganamento ricada sull'acquirente (diversamente da quanto avviene per le transazioni DDP), ciò non modifica il fatto che la vendita viene effettuata dall'operatore commerciale collegato, che sostiene le SGAV e che tende in condizioni normali ad ottenere un profitto per i propri servizi. Alla luce del fatto che l'operatore commerciale è collegato al produttore esportatore, l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base implica che i dati di tale operatore siano per definizione inaffidabili e che i suoi valori di SGAV e profitto siano stabiliti su basi ragionevoli dall'autorità che svolge l'inchiesta. L'articolo 2, paragrafo 9, inoltre, non preclude l'applicazione di adeguamenti per costi sostenuti prima dell'importazione, purché si tratti di costi normalmente a carico dell'importatore. Non è quindi giustificabile l'esclusione completa degli adeguamenti per tenere conto delle SGAV e del profitto in relazione alle vendite a condizioni CIF. In realtà il fatto che la società collegata svolga solo determinate funzioni non impedisce alla Commissione di applicare gli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ma potrebbe riflettersi in un importo minore di SGAV da sottrarre dal prezzo al quale il prodotto in esame è rivenduto al primo acquirente indipendente. In ogni caso l'onere della prova ricade sulla parte interessata che intende contestare l'importo degli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Se quindi tale parte considera eccessivi gli adeguamenti, essa deve fornire specifiche prove e calcoli a giustificazione di tale asserzione. Per quanto riguarda le transazioni DAP, si ricorda che i luoghi di consegna sono all'interno del territorio doganale dell'UE e quindi la differenza nel livello di partecipazione dell'operatore commerciale rispetto alle vendite DDP è addirittura inferiore. Quanto ai precedenti invocati dal gruppo Rusal, si deve osservare in primo luogo che la posizione della Commissione è coerente con la giurisprudenza dei giudici dell'Unione europea. In secondo luogo la Commissione gode di ampia discrezionalità nell'ambito delle misure di difesa commerciale e nell'esercizio di tale discrezionalità non è vincolata dalle proprie valutazioni precedenti. In ognuno dei casi invocati dal gruppo Rusal si era comunque di fronte a circostanze di fatto differenti. Per quanto riguarda da ultimo la richiesta alternativa di applicare l'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, la Commissione rimanda ai ragionamenti del presente considerando e del considerando19 e ribadisce che il semplice fatto di un rapporto di associazione tra l'esportatore e la società collegata è sufficiente a permettere alla Commissione di considerare inattendibili i prezzi effettivi delle esportazioni, in quanto l'esistenza di un rapporto di associazione tra l'esportatore e la società collegata rientra tra i motivi per i quali i prezzi effettivi delle esportazioni possono essere considerati non attendibili. |
(23) |
Per quanto riguarda la quantificazione dell'adeguamento per le SGAV, una volta ricevute le osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la Commissione ha invitato il gruppo Rusal a indicare la quota di SGAV che esso ritiene non applicabile alle transazioni CIF e DAP o non ragionevole, nonché a fornire le relative prove, come previsto dalla giurisprudenza. Non sono pervenute però prove di quanto sopra, poiché il gruppo Rusal ha posto come precondizione della presentazione di informazioni che la Commissione accettasse la sua interpretazione giuridica dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Data l'assenza di qualsiasi elemento fornito al riguardo dal gruppo Rusal tale affermazione dovrebbe essere respinta. |
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In assenza di ulteriori osservazioni si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 29 a 52 del regolamento provvisorio e restano invariati i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, non sdoganato:
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D. PREGIUDIZIO
1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione
(25) |
La modifica indicata al considerando 9 non ha mutato la definizione dell'industria dell'Unione. |
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In assenza di osservazioni relative alla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 53 a 55 del regolamento provvisorio. |
2. Consumo dell'Unione
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In assenza di osservazioni relative al consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 56 a 60 del regolamento provvisorio. |
3. Importazioni dal paese interessato
(28) |
In assenza di osservazioni in merito alle importazioni dal paese interessato, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 61 a 70 del regolamento provvisorio. |
4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
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Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha affermato che l'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione sarebbe stata condizionata dall'interdipendenza dei mercati di prodotti AHF e ACF. Tale parte ha sostenuto che l'interdipendenza di tali mercati si fonda su tre ipotesi principali: i) tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione erano in grado di produrre sia AHF sia ACF negli stessi stabilimenti industriali e con le stesse attrezzature; ii) la relativa facilità del passaggio dalla produzione di ACF a quella di AHF e viceversa; e iii) l'alta elasticità rispetto ai prezzi della domanda di entrambi i prodotti. Tale parte ha affermato da ultimo che i produttori dell'Unione non erano in grado di individuare distintamente i fattori economici relativi a ciascuno di tali prodotti e che pertanto la Commissione avrebbe dovuto applicare l'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base, e fondare la propria valutazione del pregiudizio su una base più ampia. |
(30) |
Si deve però osservare che gli ACF sono un prodotto diverso dagli AHF e sono utilizzati in applicazioni diverse. Come spiegato al considerando 131 del regolamento provvisorio, il maggiore produttore dell'Unione di AHF incluso nel campione fabbricava esclusivamente AHF. Come indicato nello stesso considerando, l'inchiesta ha dimostrato che i produttori dell'Unione che fabbricano sia AHF che ACF non potevano passare facilmente da un prodotto all'altro in quanto, per massimizzare l'efficienza, è necessario produrre determinati quantitativi di entrambi i prodotti. Dall'inchiesta è inoltre emerso che per i produttori dell'Unione inclusi nel campione il rapporto tra la produzione dei due tipi di fogli si manteneva stabile. Per di più i produttori dell'Unione che fabbricavano sia AHF sia ACF erano in grado di separare i dati economici e finanziari relativi alla produzione e alla vendita di AHF da quelli relativi alla produzione e alla vendita di ACF. L'analisi del pregiudizio dei considerando da 71 a 108 si riferisce quindi solo alla produzione e alla vendita di AHF nell'Unione e l'affermazione che la Commissione avrebbe dovuto applicare l'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base è stata pertanto respinta. |
(31) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive tale parte interessata ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione che l'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base non fosse applicabile in questo caso. La parte interessata ha ribadito le proprie argomentazioni, riferite nei considerando 29 e 30, senza apportare alcun elemento nuovo; essa ha inoltre insistito nel sostenere che la Commissione non poteva accertare se la maggior parte dei produttori dell'Unione fosse in grado di separare i dati finanziari ed economici per la produzione di AHF e ACF, senza però comprovare la propria affermazione. La Commissione conferma pertanto che non è stato necessario ricorrere nel presente caso all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base, in quanto i dati verificati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno permesso di individuare distintamente la produzione del prodotto simile. Poiché le affermazioni di tale parte interessata sono mere accuse che non corrispondono alle circostanze di fatto, esse sono respinte. |
(32) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie le autorità russe hanno chiesto alla Commissione di fornire le versioni non riservate delle risposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e di tutte le altre prove di notevole pregiudizio, nonché l'accesso alla metodologia usata dalla Commissione per valutare il notevole pregiudizio subito dai produttori dell'Unione. |
(33) |
La Commissione ricorda che le autorità russe sono state informate, insieme a tutte le parti interessate, il 25 agosto 2015 (dopo le loro osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie) sulla procedura esatta da seguire per ottenere accesso al fascicolo non riservato dell'inchiesta. Le versioni non riservate delle risposte erano sufficientemente particolareggiate da consentire una comprensione ragionevole dell'essenza delle informazioni fornite a titolo riservato. Per quanto riguarda le altre prove addotte a supporto del notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, esse sono state riportate nei considerando da 71 a 108 del regolamento provvisorio. |
5. Conclusioni relative al pregiudizio
(34) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie due parti interessate hanno sostenuto che non tutti gli indicatori del pregiudizio hanno mostrato una tendenza negativa e che l'esistenza di una tendenza positiva per alcuni indicatori di pregiudizio indicherebbe che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole. È stato sostenuto inoltre che l'aumento insufficiente del volume delle vendite dell'industria dell'Unione non indica un pregiudizio notevole ma era piuttosto il risultato di una scarsa capacità produttiva nel periodo in cui la domanda dell'Unione aumentava. |
(35) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'accertamento di un notevole pregiudizio si basa su una valutazione complessiva dei pertinenti indicatori del pregiudizio. Giungere a conclusioni sulla base solo di alcuni indicatori del pregiudizio selezionati significherebbe falsare l'analisi in questo caso. Quindi, come indicato nel considerando 106 del regolamento provvisorio, sebbene la capacità produttiva, la produzione e le vendite dell'industria dell'Unione siano aumentate nel periodo in esame, tale aumento era inferiore a quello del consumo. Nonostante la difficile situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione hanno compiuto sforzi per investire nell'aumento della capacità produttiva per approfittare dell'aumento del consumo dell'Unione. Dato che però non erano in grado di aumentare i prezzi fino a livelli tali da coprire i costi, la loro capacità di investire nell'aumento della capacità era limitata. I produttori hanno potuto finanziare in una certa misura le perdite dovute alla produzione e alla vendita di AHF grazie ai profitti ottenuti dalla vendita di altri prodotti. A lungo termine però non era possibile che i produttori dell'Unione perseverassero nella strategia di produrre un prodotto fonte di perdite. L'affermazione che non tutti gli indicatori del pregiudizio mostrassero una tendenza negativa e che quindi non vi sia stato alcun notevole pregiudizio è stata pertanto respinta. |
(36) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive le autorità russe hanno ribadito la propria affermazione, espressa prima delle conclusioni provvisorie, che in base ai documenti finanziari dei richiedenti disponibili al pubblico non vi sarebbe nessun notevole pregiudizio. |
(37) |
Come spiegato al considerando 107 del regolamento provvisorio, poiché alcuni produttori dell'Unione non producevano solo AHF i documenti finanziari disponibili al pubblico non possono rivelare la reale situazione dell'industria dell'Unione relativamente ai prodotti AHF. Inoltre i risultati dell'inchiesta si fondano su dati dell'industria dell'Unione relativi alla produzione di AHF reali e verificati. Tale obiezione è stata pertanto respinta. |
(38) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha ribadito la propria affermazione che la maggior parte dei fattori e degli indici pertinenti per lo stato dell'industria dell'Unione produttrice di AHF abbia avuto un andamento positivo durante il periodo in esame. È stato inoltre affermato che l'analisi della situazione dell'industria dell'Unione svolta dalla Commissione fosse basata solo su alcuni indicatori. |
(39) |
L'analisi della situazione dell'industria dell'Unione svolta dalla Commissione si è invece basata sulla totalità dei fattori indicati nella rubrica D del regolamento provvisorio. Il fatto che alcuni degli indicatori del pregiudizio, quali la produzione, la capacità produttiva e il volume delle vendite, abbiano riportato una tendenza positiva durante il periodo in esame non inficia la conclusione complessiva che l'industria dell'Unione abbia subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base. Gli indicatori non possono essere considerati svincolati gli uni dagli altri ma si deve prendere in considerazione anche la correlazione tra gli stessi. Come spiegato al considerando 106 del regolamento provvisorio il volume della produzione è aumentato del 7 % e la capacità produttiva del 12 % nel periodo in esame. Tali aumenti sono rimasti tuttavia inferiori all'incremento del consumo, che è stato di gran lunga superiore, compreso tra [17 % — 28 %] nel periodo in esame. Per di più, sebbene il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sia aumentato tra [2 % — 10 %] durante il periodo in esame, in un mercato con un aumento del consumo addirittura superiore, l'aumento del volume di vendite non ha comportato un aumento della quota di mercato ma, al contrario, una perdita di quota di mercato di 8 punti percentuali. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione non ha potuto trarre giovamento dalla crescita del consumo. Inoltre, sebbene gli investimenti siano aumentati del 47 % nel periodo in esame, sono stati comunque inferiori a quanto sarebbe stato necessario per tenere il passo con l'aumento del consumo. Da ultimo, il flusso di cassa ha riportato una tendenza positiva ma è rimasto a livelli bassi in termini assoluti. Di conseguenza, la tendenza positiva di alcuni indicatori, se analizzata in correlazione con altri fattori, conferma di fatto una situazione di pregiudizio per l'industria dell'Unione. Pertanto le affermazioni di cui al considerando 38 sono respinte. |
(40) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive cinque imprese di riavvolgimento, nel chiedere l'istituzione di misure consistenti in un prezzo minimo all'importazione, hanno sostenuto che il prezzo di vendita del produttore dell'Unione che produceva solo prodotti AHF è aumentato dopo il periodo dell'inchiesta, mentre il prezzo maggiorato dell'alluminio era in diminuzione. La parti hanno inoltre sostenuto che tali elementi si sono tradotti in profitti aggiuntivi per tale produttore dell'Unione. |
(41) |
In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni in merito al pregiudizio sono state tratte in base a dati verificati relativi al periodo in esame, senza tenere conto di dati del periodo successivo all'inchiesta e in base a dati rappresentativi della totalità delle società incluse nel campione, non di un produttore dell'Unione considerato individualmente. Pertanto le affermazioni di cui al considerando 40 sono respinte. |
(42) |
Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 71 a 108 del regolamento provvisorio, secondo le quali l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole che si è riflesso principalmente nel segno negativo della redditività durante quasi l'intero periodo in esame. |
E. NESSO DI CAUSALITÀ
1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
(43) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie alcune parti interessate hanno ribadito affermazioni avanzate prima dell'istituzione dei dazi provvisori, ossia che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non era stato causato dalle importazioni russe ma da altri fattori, quali l'incapacità dell'industria dell'Unione di aumentare la propria capacità produttiva in misura pari all'aumento della domanda, le importazioni da altri paesi quali la Turchia e la RPC e l'aumento di produzione di prodotti ACF da parte dell'industria dell'Unione a scapito degli AHF. |
(44) |
Il presunto impatto di altri fattori sul notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è discusso nei considerando da 49 a 97. |
(45) |
Una parte ha inoltre sostenuto che la redditività dell'industria dell'Unione è aumentata nel 2013 quando le importazioni dalla Russia erano al loro volume massimo assoluto, il che dimostrerebbe che le importazioni russe non hanno avuto un impatto sulla redditività dell'industria dell'Unione e non hanno quindi causato il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(46) |
Come indicato nel considerando 99 del regolamento provvisorio la redditività dell'industria dell'Unione ha oscillato leggermente, tra – 2,9 % e 0,2 %, nel periodo in esame. Nel 2013 la redditività dell'industria dell'Unione, pari allo 0,2 %, è stata appena superiore al punto di pareggio. Nello stesso anno, quando il volume delle importazioni russe era al suo livello massimo, la sua quota di mercato rimaneva invariata al 34 %. Quindi tale miglioramento leggero e temporaneo della redditività dell'industria dell'Unione non inficia la conclusione che la redditività dell'industria dell'Unione sia stata complessivamente negativa (con l'eccezione del 2013) e sia rimasta inferiore al profitto di riferimento del 5 % nell'intero periodo in esame. Esso non inficia del pari la conclusione raggiunta nel considerando 116 del regolamento provvisorio, che avvalora l'esistenza di un nesso di causalità tra il peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione e le importazioni russe oggetto di dumping, che detenevano una quota di mercato costante e significativa. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(47) |
Alla luce di quanto precede è stato accertato un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato, in base all'esistenza contemporanea di un volume rilevante di importazioni dalla Russia (una quota di mercato del 34 % detenuta da un solo produttore) e della forte pressione sui prezzi esercitata da tali importazioni sul mercato dell'Unione (con prezzi inferiori di circa il 12 %). |
(48) |
In assenza di altre osservazioni relative agli effetti delle importazioni oggetto di dumping, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 110 a 116 del regolamento provvisorio. |
2. Effetto di altri fattori
2.1. Effetto delle importazioni da paesi terzi
(49) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie è stato portato all'attenzione della Commissione che nella tabella 11 del regolamento provvisorio le importazioni totali comprendevano, erroneamente, anche le importazioni dalla Russia. La tabella che segue sostituisce la tabella 11 del regolamento provvisorio. Tabella 1 Importazioni da altri paesi terzi
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(50) |
Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione ha omesso di separare e distinguere gli effetti pregiudizievoli delle importazioni dalla RPC e dalla Turchia, mentre un'altra parte interessata ha sostenuto che la Commissione ha sottostimato l'impatto delle importazioni da paesi terzi sulla situazione dell'industria dell'Unione. |
(51) |
Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie si è accertato che, a causa di un errore materiale, erano necessarie alcune piccole correzioni del livello di sottoquotazione delle importazioni cinesi indicato al considerando 118 del regolamento provvisorio. A correzioni avvenute si è riscontrato che il prezzo medio del volume totale delle importazioni dalla RPC nell'Unione nel periodo dell'inchiesta era inferiore ai prezzi dell'Unione del 10,2 % invece che del 13 % indicato al considerando 118 del regolamento provvisorio. |
(52) |
Inoltre, come spiegato al considerando 118 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito del [47 % — 57 %], con una corrispondente riduzione della quota di mercato dal 4 % al 2 % durante il periodo in esame, mentre i prezzi di tali importazioni erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 10,2 %. In base a ciò la Commissione ha concluso al considerando 121 del regolamento provvisorio che le importazioni cinesi hanno contribuito parzialmente al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ma che esse non hanno inficiato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Poiché la quota di mercato delle importazioni cinesi era modesta e riportava un andamento in diminuzione durante il periodo in esame, tali importazioni non avrebbero potuto esercitare una significativa pressione sui prezzi dei produttori dell'Unione e impedire loro di aumentare i prezzi fino a raggiungere livelli remunerativi. La conclusione che le importazioni cinesi non hanno inficiato il nesso di causalità tra le importazioni russe oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, di cui al considerando 121 del regolamento provvisorio, è quindi confermata. |
(53) |
Per quanto riguarda le importazioni dalla Turchia, come spiegato al considerando 119 del regolamento provvisorio, queste hanno mostrato una tendenza alla crescita durante il periodo in esame e hanno raggiunto una quota di mercato del 13 % nel periodo dell'inchiesta a causa di una maggiore domanda sul mercato dell'Unione che i produttori dell'Unione non erano in grado di soddisfare, come spiegato al considerando 35. I prezzi delle importazioni turche però, sebbene diminuiti del 13 % durante il periodo in esame, erano a livelli simili a quelli dell'industria dell'Unione e notevolmente superiori al livello del prezzo delle importazioni russe. Anche se la quota di mercato delle importazioni turche mostrava una tendenza alla crescita, poiché esse avevano livelli simili a quelli dei prezzi dell'industria dell'Unione (a volte anche superiori) non possono aver costituito una pressione significativa sui prezzi per i produttori dell'Unione e aver loro impedito di aumentare i prezzi fino a livelli remunerativi. Di conseguenza si conferma la conclusione che le importazioni dalla Turchia non hanno inficiato il nesso di casualità tra le importazioni dalla Russia oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(54) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive una delle parti interessate ha ribadito la propria affermazione, già presentata nella fase provvisoria, che la Commissione ha omesso di separare e distinguere gli effetti pregiudizievoli delle importazioni dalla Turchia. Essa ha sostenuto altresì che il volume crescente di importazioni dalla Turchia avrebbe arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione in termini di quote di mercato e utilizzo degli impianti e quindi avrebbe inficiato il nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(55) |
È esatto che durante il periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dalla Turchia è aumentata mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita. Tuttavia le importazioni dalla Turchia detenevano una quota di mercato del 13 % nel periodo dell'inchiesta, mentre la quota di mercato delle importazioni russe era pari al 34 %. Inoltre i prezzi turchi erano allo stesso livello dei prezzi dell'industria dell'Unione, mentre le importazioni russe erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del [3 % — 7 %]. Si osserva per di più che per un settore in perdita, come quello degli AHF, non è sostenibile continuare ad aumentare il volume delle vendite subendo al contempo perdite. Il settore ha bisogno in primo luogo di aumentare i propri prezzi fino a livelli che coprano i costi e soltanto dopo potrà aumentare ancora il proprio volume di vendite. Ciò non è stato però possibile a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia in quantità significative. Di conseguenza, l'affermazione che siano state le importazioni turche a inficiare il nesso di causalità tra le importazioni dalla Russia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stata respinta. |
(56) |
È stato sostenuto inoltre che i prezzi delle importazioni turche sono superiori a quelli delle importazioni russe perché i produttori turchi si specializzano, concentrando le loro esportazioni sul mercato dell'Unione nei fogli più sottili, tra 0,008 e 0,009 mm, che il produttore russo non esporta nell'Unione. Tale asserzione non è stata accompagnata da nessuna prova e quindi è stata respinta. |
(57) |
Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi il loro volume è diminuito tra il 2011 e il 2013 del [20 % — 39 %] e successivamente aumentato del [2 % — 15 %] al termine del periodo dell'inchiesta. Come spiegato al considerando 120 del regolamento provvisorio la loro quota di mercato è passata dal 4 % nel 2011 al 2 % nel 2013 per poi raggiungere il 4 % alla fine del periodo dell'inchiesta. Come indicato brevemente nello stesso considerando del regolamento provvisorio, i loro prezzi erano a livelli inferiori rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, ad eccezione del 2012, ma superiori a quelli delle importazioni russe durante tutto il periodo in esame. Quindi le importazioni da altri paesi terzi non avrebbero potuto esercitare una pressione significativa sui prezzi a danno dell'industria dell'Unione tale da impedirle di aumentare i prezzi fino a livelli remunerativi. Di conseguenza si conferma la conclusione che le importazioni da altri paesi terzi non hanno inficiato il nesso di causalità tra le importazioni russe soggette a dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. |
(58) |
In assenza di altre osservazioni si confermano pertanto le conclusioni raggiunte nei considerando da 117 a 122 del regolamento provvisorio. |
2.2. Andamento del consumo dell'Unione
(59) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie due parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione non ha potuto soddisfare l'aumento del consumo nonostante gli investimenti fatti per aumentare la capacità produttiva, e che sarebbe stata questa la causa del notevole pregiudizio subito. |
(60) |
In primo luogo non è stato spiegato in che modo un aumento del consumo nell'Unione avrebbe potuto avere di per sé un impatto negativo sull'industria dell'Unione, inficiando così il nesso di causalità tra le importazioni russe soggette a dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Al contrario, in condizioni normali di concorrenza, ossia in assenza di importazioni oggetto di dumping, sarebbe stato ragionevole prevedere che l'industria dell'Unione traesse vantaggio dall'aumento del consumo. |
(61) |
In secondo luogo le importazioni dalla Russia sono riuscite ad aumentare la propria quota di mercato di 5 punti percentuali, mentre i produttori dell'Unione hanno perso 8 punti percentuali di quota di mercato, cioè questa è diminuita dal 55 % al 47 % nel periodo in esame. |
(62) |
Inoltre, come spiegato al considerando 78 del regolamento provvisorio, i produttori dell'Unione hanno cercato di aumentare la capacità produttiva, ma con limiti dovuti alla loro difficile situazione finanziaria. Il livello relativamente basso degli investimenti era dovuto alla difficile situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, causata a sua volta dalle importazioni oggetto di dumping. Inoltre, sebbene la capacità produttiva dell'industria dell'Unione sia leggermente aumentata durante il periodo in esame, l'utilizzo degli impianti è diminuito a causa del basso prezzo delle importazioni dalla Russia oggetto di dumping. Oltre a ciò il volume di produzione dell'industria dell'Unione è leggermente aumentato e la sua quota di mercato è diminuita continuamente durante tutto il periodo in esame. Tale elemento non può quindi considerarsi una causa del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(63) |
In assenza di altre osservazioni al riguardo, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 123 a 125 del regolamento provvisorio. |
2.3. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(64) |
In assenza di osservazioni riguardo all'effetto dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, sono state confermate le conclusioni raggiunte nei considerando da 126 a 128. |
2.4. Attività dell'industria dell'Unione sul mercato dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»)
(65) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte ha sostenuto che la Commissione ha tralasciato l'esame dei prodotti ACF come altro fattore. Essa ha ribadito la propria affermazione che alcuni produttori dell'Unione hanno deciso di aumentare la produzione e la vendita del prodotto ACF, più redditizio, a spese della produzione di AHF, affermando inoltre che la Commissione ha tralasciato di esaminare l'impatto della produzione e della vendita di ACF e della situazione economica di questi prodotti sulla situazione economica complessiva dell'industria dell'Unione dei prodotti AHF. Tale affermazione è stata ribadita senza aggiungere nuove informazioni dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. |
(66) |
Come spiegato al considerando 81 del regolamento provvisorio diversi produttori dell'Unione hanno fabbricato sia AHF sia ACF, mentre il maggior produttore di AHF incluso nel campione non ha fabbricato ACF durante il periodo dell'inchiesta. L'inchiesta ha inoltre accertato che per il produttore dell'Unione incluso nel campione il rapporto tra la produzione dei due tipi di fogli si era mantenuto stabile e si era quindi concluso che non è avvenuto alcun passaggio dell'industria dell'Unione alla produzione di ACF a detrimento di quella di AHF. In ogni caso, qualora tale passaggio fosse avvenuto, si sarebbe trattato piuttosto di un effetto delle importazioni dalla Russia oggetto di dumping, che hanno esercitato incessantemente una pressione sui prezzi dei prodotti AHF tale da impedire ai produttori dell'Unione di portare i prezzi a livelli remunerativi. L'inchiesta ha inoltre accertato che la redditività del prodotto in esame ha un andamento comparabile nelle società incluse nel campione, indipendentemente dalla quota rappresentata da AHF e ACF nella loro produzione totale. L'asserzione di cui al considerando 65 è pertanto respinta. |
(67) |
In assenza di ulteriori osservazioni in merito si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 129 a 132 del regolamento provvisorio. |
2.5. Costi delle materie prime
(68) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie le autorità russe hanno contestato la conclusione della Commissione secondo la quale l'andamento del prezzo dell'alluminio sulla borsa dei metalli di Londra («LME») non avrebbe influito sul fatto che i prezzi delle importazioni russe erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione ed esercitavano pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, il che non ha permesso all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi di vendita a un livello che le avrebbe consentito di coprire il costo di produzione. |
(69) |
Come spiegato al considerando 136 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha mostrato che l'industria dell'Unione e il produttore esportatore russo hanno sostenuto costi analoghi per l'approvvigionamento di alluminio per la fabbricazione di AHF, dato che i prezzi di mercato dell'alluminio sono direttamente legati all'LME sia in Russia sia nell'Unione. Inoltre, mentre i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e i prezzi delle importazioni di AHF dalla Russia erano in calo, seguendo l'andamento del prezzi dell'alluminio quotato all'LME, l'inchiesta ha stabilito che i prezzi delle importazioni russe di AHF sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, risultando inferiori del [3 % — 7 %] nel periodo dell'inchiesta. Per di più il prezzo di vendita dei prodotti AHF dell'industria dell'Unione non copriva il costo unitario della produzione anche se quest'ultimo era diminuito. Ciò era dovuto alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping in quantità significative a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, cosa che non ha permesso all'industria dell'Unione di aumentare i propri prezzi di vendita e quindi di trarre vantaggio dalla diminuzione del costo della materia prima. |
(70) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive le autorità russe hanno ribadito la propria asserzione che ad esercitare pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione fossero i prezzi dell'alluminio quotato all'LME invece delle importazioni russe di AHF, senza apportare nuove prove al riguardo. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(71) |
In assenza di ulteriori osservazioni in proposito si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 133 a 136 del regolamento provvisorio. |
2.6. Effetti cumulativi degli altri fattori
(72) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha sostenuto che la Commissione ha omesso di fornire la valutazione degli effetti cumulativi di tutti gli altri fattori, senza però specificare la base giuridica di tale contestazione né spiegare come, dato il caso in questione, ciò avrebbe potuto portare all'attribuzione del pregiudizio notevole a fattori diversi dalle importazioni dalla Russia oggetto di dumping. |
(73) |
In primo luogo il regolamento di base non obbliga la Commissione a svolgere una valutazione degli effetti cumulativi degli altri fattori quando si analizza l'impatto di tali fattori. In secondo luogo nel caso in questione la Commissione ha potuto distinguere e separare opportunamente gli effetti singoli di tutti gli altri fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni russe oggetto di dumping. La Commissione ha pertanto potuto concludere che il pregiudizio da essa attribuito alle importazioni russe oggetto di dumping è effettivamente causato da tali importazioni invece che dagli altri fattori. La Commissione ha quindi adempiuto al proprio obbligo di non attribuire alle importazioni russe oggetto di dumping un pregiudizio causato da altri fattori causali. Non è pertanto necessaria alcuna analisi collettiva di tutti i fattori noti. In ogni caso tale parte interessata non ha presentato alcuna prova del perché la Commissione avrebbe in questo caso attribuito erroneamente alle importazioni russe oggetto di dumping un pregiudizio causato da altri fattori. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
2.7. Presunta elusione delle misure antidumping relative alle importazioni di AHF dalla RPC
(74) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il produttore esportatore russo e diverse imprese di riavvolgimento hanno sostenuto per la prima volta che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di AHF dalla RPC vengono eluse grazie ad una leggera modifica della forma che permette la registrazione dei prodotti in Eurostat come ACF usando il codice NC 7607 11 19. Le parti sostengono inoltre che le voci per fogli di alluminio di spessore da 0,007 a 0,2 mm presenti nella banca dati statistica cinese sono modi di eludere le misure sugli AHF grazie ai due codici 7607 11 90 e 7607 11 20. Il volume delle importazioni presunte in elusione è stato quindi stimato a circa 30 000 tonnellate l'anno e si è sostenuto che esse arrecavano pregiudizio all'industria dell'Unione. |
(75) |
Si ricorda che nel 2012 la Commissione ha aperto un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping sulle importazioni di fogli di alluminio originari della RPC tramite importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della RPC (3) istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio (4). Il 2 luglio 2013 però la Commissione ha chiuso l'inchiesta (5) senza estendere le misure antidumping sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della RPC alle importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della RPC in seguito al ritiro della domanda da parte dei richiedenti. |
(76) |
Il presente procedimento non riguardava presunte pratiche di elusione. La Commissione ha comunque analizzato le importazioni di AHF e ACF dalla RPC sulla base della banca dati delle statistiche cinesi fornita da Goodwill China Business Information Ltd. e delle statistiche di Eurostat. |
(77) |
Le esportazioni cinesi di fogli di alluminio classificati ai codici indicati dalle parti interessate nelle statistiche cinesi sono riportate nella tabella seguente: Tabella 2 Esportazioni di AHF e ACF dalla RPC nell'Unione
|
(78) |
Si osservi che i codici cinesi della tabella precedente non sono specifici per AHF e che essi comprendono anche prodotti ACF. Le parti interessate hanno ipotizzato che il volume totale delle esportazioni classificate con questi due codici fosse costituito da AHF in elusione, ignorando il fatto che tali codici segnalano anche l'esportazione di ACF genuini. |
(79) |
Si osserva inoltre che il codice NC 7607 11 19 di Eurostat si suddivide ulteriormente in due codici diversi, uno per AHF (7607111910) e uno per ACF (7607111990). Le importazioni totali di ACF dalla RPC durante il periodo in esame sono riportate nella tabella seguente: Tabella 3 Importazioni di ACF dalla RPC
|
(80) |
In base a quanto precede, se da un lato non si esclude che parte dei volumi importati, dichiarati come prodotti ACF, rappresenti effettivamente prodotti AHF in elusione, è però chiaro che le parti interessate hanno sovrastimato il volume degli AHF presunti oggetto di elusione in quanto, durante il periodo in esame, il volume totale di importazioni di ACF dalla RPC è stato inferiore al volume di AHF presunti oggetto di elusione (30 000 tonnellate), ad eccezione del periodo dell'inchiesta. Né le informazioni fornite dalle parti né quelle raccolte dalla Commissione permettono di separare AHF presunti oggetto di elusione da prodotti ACF genuini recanti detti codici e pertanto la Commissione non è in grado di valutare l'eventuale volume dei prodotti AHF oggetto di elusione. |
(81) |
Poiché le parti non hanno presentato altri elementi di prova a suffragio della propria affermazione si è concluso che gli eventuali volumi di prodotti oggetto di presunta elusione non erano tali da inficiare il nesso di causalità tra le importazioni russe oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. |
2.8. Altre argomentazioni
(82) |
Le autorità russe hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto della tendenza generale alla diminuzione dei prezzi dei prodotti AHF sul mercato mondiale. |
(83) |
Come spiegato ai considerando 67, 91, 118, 119 e 120 del regolamento provvisorio, i prezzi dell'Unione, così come i prezzi delle importazioni da Russia, Turchia, RPC e altri paesi terzi, sono diminuiti durante il periodo in esame. Tuttavia i prezzi delle importazioni russe sono stati costantemente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, con differenze dell'ordine di [3 % — 7 %] e volumi notevoli. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(84) |
Una parte interessata ha sostenuto che la redditività dell'industria dell'Unione non è aumentata a causa dell'ampliamento della capacità produttiva e dell'aumento degli investimenti. |
(85) |
La produzione di AHF è caratterizzata da un'alta intensità in termini di uso di macchinari. Quindi affinché l'industria dell'Unione aumenti la capacità produttiva sono necessari investimenti in macchinari. Tuttavia da un punto di vista contabile l'impatto dell'ammortamento del macchinario sui costi di produzione totali è limitato, compreso tra il 3 % e il 5 %, e non può dunque avere un impatto significativo sulla redditività dell'industria dell'Unione. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(86) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive le autorità russe hanno affermato senza addurre prove che i dati statistici provenienti dalla Russia rispecchiano solo la qualità media dei prodotti AHF, trattati a un prezzo inferiore, mentre le statistiche dell'Unione e di altri grandi paesi terzi rispecchiano una combinazione di prodotti AHF che contiene fogli più costosi. |
(87) |
L'inchiesta non ha rivelato alcuna differenza tra la qualità di AHF fabbricati dai produttori dell'Unione e quella dei prodotti importati dalla Russia. Le imprese di riavvolgimento che acquistano AHF dai produttori dell'Unione, dalla Russia e da produttori di altri paesi terzi, in particolare della Turchia, non hanno espresso commenti in merito ad una differenza qualitativa tra prodotti AHF di diversa provenienza durante l'inchiesta. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(88) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha sostenuto inoltre che nell'ambito del presente procedimento la Commissione non ha tenuto conto del fatto che quattro dei sei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno menzionato un dumping pregiudizievole in merito a prodotti ACF originari della RPC. |
(89) |
È esatto che il 12 dicembre 2014 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (6) che sono prodotti ACF. Come spiegato al considerando (30), AHF e ACF sono due prodotti diversi trattati su due mercati diversi. L'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione a causa della produzione e vendita di ACF non si riflette sulla situazione dell'industria dei prodotti AHF. Inoltre l'inchiesta sulle importazioni di ACF dalla RPC è stata chiusa dalla Commissione senza istituire misure (7). Per la precisione l'inchiesta chiusa non ha permesso alla Commissione di concludere se l'industria dell'Unione subisce pregiudizio a causa delle importazioni di ACF dalla RPC. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(90) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive cinque imprese di riavvolgimento hanno sostenuto che i prodotti AHF russi sono solo marginalmente in competizione con prodotti AHF fabbricati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. È stato inoltre asserito che i prodotti AHF russi sono in competizione con AHF importati dalla Turchia e dalla RPC. |
(91) |
Tale asserzione non è stata accompagnata da prove ed è stata quindi respinta. |
(92) |
Le imprese di riavvolgimento hanno inoltre asserito che, in generale, la maggior parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione non vendono prodotti AHF alle imprese di riavvolgimento perché non sono i prodotti AHF ad essere usati per la produzione di rotoli standard bensì prodotti ACF venduti ad un prezzo maggiorato, prossimo a 3 000 EUR per tonnellata. |
(93) |
Tale affermazione risulta di fatto infondata. Si osservi in primo luogo che, come indicato nella tabella 7 del regolamento provvisorio, il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta era 2 597 EUR per tonnellata e non 3 000 come sostenuto. Inoltre l'inchiesta ha confermato che tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione vendevano prodotti AHF alle imprese di riavvolgimento; quattro di tali imprese, che hanno collaborato all'inchiesta e presentato una risposta al questionario, acquistavano prodotti AHF da produttori dell'Unione. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(94) |
Le cinque imprese di riavvolgimento hanno anche obiettato che il produttore dell'Unione incluso nel campione che ha prodotto solo AHF ha di fatto causato un pregiudizio notevole agli altri produttori dell'Unione inseriti nel campione, in quanto i suoi prezzi di vendita erano inferiori a quelli degli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione. È stato inoltre affermato che, poiché la redditività dell'industria dell'Unione è calcolata in base ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, cioè senza coprire l'intera industria dell'Unione, la Commissione dovrebbe limitare l'analisi delle quote di mercato alle sole società incluse nel campione invece che all'intera industria dell'Unione. |
(95) |
Durante il periodo in esame i prezzi di vendita del produttore dell'Unione incluso nel campione che produce solo AHF erano allineati ai prezzi medi dell'industria dell'Unione ed erano in alcuni casi addirittura più alti. È pertanto un errore di fatto sostenere che i prezzi di tale produttore dell'Unione erano inferiori a quelli degli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
(96) |
In merito alla seconda parte dell'affermazione, la Commissione ricorda che l'analisi del pregiudizio si effettua a livello dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, quale definita al considerando 53 del regolamento provvisorio. Inoltre, come spiegato al considerando 9 del regolamento provvisorio, a causa dell'ampio numero di produttori dell'Unione si è ricorso al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Sono state incluse nel campione sei società che rappresentano oltre il 70 % della produzione dell'Unione. Non sono pervenute entro i termini obiezioni in merito alla selezione del campione, che quindi è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. Inoltre, in seguito all'applicazione del campionamento, come spiegato al considerando 73 del regolamento provvisorio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori macroeconomici e microeconomici. L'elenco di tali indicatori è riportato ai considerando 74 e 75 del regolamento provvisorio. Ne consegue che la redditività è un indicatore microeconomico ed è quindi calcolata in base ai dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, mentre la quota di mercato è un indicatore macroeconomico e dovrebbe essere calcolata in relazione all'intera industria dell'Unione. Entrambi i metodi consentono alla Commissione di giungere a risultati validi in quanto tali per l'intera industria dell'Unione. |
(97) |
Pertanto le affermazioni di cui al considerando 94 sono respinte. |
3. Conclusioni in merito al nesso di causalità
(98) |
Nessuna delle argomentazioni presentate dalle parti interessate dimostra che l'impatto di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia sia tale da inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato. Alla luce di quanto precede si conclude che le importazioni in dumping dalla Russia hanno causato notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. |
(99) |
Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 137 a 141 del regolamento provvisorio. |
F. INTERESSE DELL'UNIONE
1. Interesse dell'industria dell'Unione
(100) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie le autorità russe hanno sostenuto che l'introduzione di misure sulle importazioni dalla Russia porterebbe ad un aumento delle importazioni di prodotti AHF da paesi terzi, in particolare dalla Turchia e dalla RPC, e che quindi l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla Russia non è nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
(101) |
Come esposto al considerando 147 del regolamento provvisorio, le misure antidumping dovrebbero ristabilire condizioni di parità nell'Unione al fine di consentire all'industria dell'Unione di concorrere a prezzi equi sul mercato dell'Unione con le importazioni da altri paesi terzi, compresi la Russia, la RPC e la Turchia. Il fatto che altri paesi terzi aumentino le proprie esportazioni non è di per sé un'indicazione che l'industria dell'Unione non potrà trarre beneficio dalle misure antidumping istituite. Si prevede invece che l'industria dell'Unione aumenti i volumi di vendita e la quota di mercato e aumenti i prezzi di vendita fino a livelli remunerativi. |
(102) |
Le misure antidumping in essere nei confronti della RPC dovrebbero garantire che le importazioni cinesi entrino nel mercato dell'Unione a livelli di prezzo equi, mentre i livelli di prezzo turchi erano già, durante il periodo in esame, allo stesso livello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e non hanno esercitato pressione sui prezzi del mercato. |
(103) |
La Commissione ritiene che tale argomentazione non respinga la presunzione espressa nell'articolo 21 del regolamento di base a favore dell'istituzione di misure e della necessità di eliminare gli effetti delle importazioni russe oggetto di dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ristabilire condizioni di parità. |
(104) |
Tali obiezioni sono pertanto respinte. |
(105) |
In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione si conferma la conclusione raggiunta nel considerando 149 del regolamento provvisorio. |
2. Interesse degli importatori e operatori commerciali
(106) |
In assenza di osservazioni relative all'interesse degli importatori e operatori commerciali non collegati si conferma la conclusione raggiunta nel considerando 150 del regolamento provvisorio. |
3. Interesse degli utilizzatori
(107) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive diversi utilizzatori (imprese di riavvolgimento che producono i rotoli cosiddetti «standard») hanno ribadito le obiezioni presentate prima dell'istituzione di misure provvisorie, senza però fornire nuovi elementi di prova. |
(108) |
Un'impresa di riavvolgimento ha obiettato in particolare che i dazi antidumping avranno un impatto notevole sulla sua redditività in quanto essa non potrà trasferire il dazio sui propri acquirenti. |
(109) |
Tale affermazione non è stata accompagnata da prove. Inoltre, in base alle cifre fornite da tale impresa, l'inchiesta ha mostrato che essa rimarrà redditizia anche se non potrà trasferire il dazio sui propri acquirenti. |
(110) |
L'inchiesta ha inoltre rilevato che il ricarico aggiunto dalle imprese di riavvolgimento al prezzo di acquisto dei prodotti AHF può variare notevolmente, tra il 5 % e il 70 % in funzione della strategia di vendita dell'impresa. Come indicato al considerando 154 del regolamento provvisorio l'attività delle imprese di riavvolgimento che importavano AHF dalla Russia era inferiore a una quota compresa tra un sesto e al massimo un quarto della loro attività complessiva. Inoltre, come indicato al considerando 155 del regolamento provvisorio, tutte le società che hanno collaborato erano complessivamente redditizie. |
(111) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive una parte ha sostenuto che le imprese di riavvolgimento non applicano nessun ricarico al prezzo di acquisto e che il ricarico compreso tra il 5 % e il 70 % sul prezzo di acquisto stabilito dalla Commissione al considerando 110 non riflette la gestione e la redditività delle imprese di riavvolgimento. |
(112) |
Si ricorda che l'attività di tali imprese consiste nel riavvolgere i fogli di alluminio a partire da un rotolo di grandi dimensioni formando rotoli standard di dimensioni inferiori. L'operazione di riavvolgimento non altera le proprietà chimiche del foglio di alluminio. Il ricarico di cui al considerando 110 è stato calcolato confrontando il prezzo d'acquisto del foglio di alluminio in rotoli di grandi dimensioni con il prezzo di vendita dei fogli di alluminio sotto forma di rotoli standard delle imprese di riavvolgimento che hanno collaborato. Le imprese di riavvolgimento sostengono dei costi durante le operazioni di reimballaggio, ma tali costi sono ridotti in quanto il fattore principale è il costo dei fogli di alluminio, che costituisce circa l'80 % dei costi di produzione totali. Le SGAV variano in misura elevata tra le varie imprese di riavvolgimento in funzione della loro strategia di vendita. È pertanto corretto che il ricavo non è indicativo della gestione e della redditività dell'impresa, ma esso mostra che il livello delle SGAV ha un impatto notevole sulla redditività delle imprese di riavvolgimento. |
(113) |
È stato obiettato anche che nell'analisi della situazione delle imprese di riavvolgimento la Commissione non ha preso in considerazione le importazioni di prodotti a valle, ossia rotoli standard originari di altri paesi terzi quali Turchia, Norvegia, Svizzera, India e Malaysia che hanno sostituito le diminuite importazioni di AHF dalla RPC. Tale parte non ha però fornito prove dell'impatto di tali importazioni sulla situazione dell'industria del riavvolgimento. |
(114) |
Come spiegato al considerando 162 del regolamento provvisorio, sono state istituite nel 2013 misure antidumping sulle importazioni di rotoli standard dalla RPC, il che ha liberato l'industria a valle dalle importazioni oggetto di dumping che causavano un pregiudizio notevole. La tabella seguente mostra l'evoluzione delle importazioni di rotoli standard in seguito all'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di rotoli standard dalla RPC per i paesi indicati dalla parte: Tabella 4 Volumi di importazioni di rotoli standard (tonnellate)
|
(115) |
Il volume delle importazioni dalla RPC era di 12 994 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta originale antidumping sulle importazioni di rotoli standard dalla RPC [si veda la tabella 2 del regolamento (UE) n. 833/2012 della Commissione (8)]. Dopo l'istituzione delle misure il volume delle importazioni di rotoli standard dalla RPC è diminuito di 8 676 tonnellate nel 2013 (scendendo quindi a 4 317,60 tonnellate) e di 9 218 tonnellate nel periodo dell'inchiesta attuale (scendendo a 3 776,10 tonnellate). Il volume di tale riduzione supera il volume totale delle importazioni di rotoli standard originari dei cinque paesi indicati dall'impresa di riavvolgimento e riportati nella tabella 4 (del 28 % nel 2013 e del 52 % nel periodo dell'inchiesta). Pertanto l'asserzione che le importazioni da tali paesi abbiano sostituito la riduzione delle importazioni dalla RPC è infondata ed è stata respinta. |
(116) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse imprese di riavvolgimento hanno sostenuto che mediamente la loro attività che riguarda prodotti AHF rappresenta una quota della loro attività totale superiore a quanto affermato dalla Commissione al considerando 154 del regolamento provvisorio. Tale affermazione si basava su dati forniti da due utilizzatori che non hanno collaborato all'inchiesta. È stato pertanto argomentato che la Commissione non dovrebbe sminuire l'importanza dei prodotti AHF nel costo di produzione delle imprese di riavvolgimento. |
(117) |
Si osservi in proposito che le conclusioni della Commissione di cui al considerando 154 del regolamento provvisorio si basano sui dati verificati delle imprese che hanno collaborato e quindi ne rispecchiano la situazione effettiva. Le informazioni addizionali citate sono state fornite solo dopo la divulgazione delle conclusioni definitive e quindi non è stato possibile verificarle in una fase così avanzata del procedimento. L'obiezione è stata quindi respinta. |
(118) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive due imprese di riavvolgimento hanno affermato che l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla Russia avrà effetti negativi sulla loro redditività. |
(119) |
Queste due imprese non si sono manifestate durante l'inchiesta fino a dopo la divulgazione delle conclusioni definitive e solo una di esse ha presentato una risposta al questionario in tale fase avanzata del procedimento. La Commissione non ha pertanto potuto verificare tali nuove informazioni. In base a ciò la Commissione non è in grado di valutare il livello della redditività e l'impatto dell'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla Russia sulla redditività di tali imprese. La loro obiezione è stata pertanto respinta. |
(120) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive cinque imprese di riavvolgimento hanno sostenuto che non avrebbero potuto trasferire il dazio antidumping sui propri acquirenti per i seguenti motivi: 1) le loro vendite avvengono sulla scorta di contratti e i prezzi si basano su una formula collegata al prezzo dell'alluminio sull'LME; 2) date la pressione sui prezzi e la competizione rappresentata dai rotoli standard presumibilmente importati dalla RPC in elusione, i venditori non possono negoziare un aumento di prezzo dei rotoli standard sul mercato dell'Unione; e 3) anche se attualmente le importazioni di rotoli standard nell'Unione da paesi terzi sono modeste, è verosimile che in futuro aumenteranno. |
(121) |
L'inchiesta ha mostrato che, anche se le imprese di riavvolgimento non possono trasferire il dazio antidumping sui propri acquirenti, l'effetto su tali imprese dell'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla Russia sarà limitato. L'inchiesta ha inoltre mostrato che sul mercato operano due tipi diversi di imprese di riavvolgimento: una categoria comprende le imprese che vendono rotoli standard recanti marchi e hanno SGAV rilevanti, l'altra le imprese che vendono rotoli standard senza marchio e che hanno SGAV modeste. L'inchiesta ha rivelato inoltre che le imprese che hanno collaborato, con basse SGAV, resteranno probabilmente redditizie dopo l'imposizione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla Russia, ipotizzando che anche i prezzi dell'industria dell'Unione aumenteranno del 5 % affinché l'industria dell'Unione raggiunga il proprio obiettivo di reddito. Le imprese che hanno collaborato che vendono rotoli standard a marchio hanno ricarichi elevati e SGAV elevate. Si è ritenuto quindi che esse siano in grado di assorbire il dazio. |
(122) |
In assenza di altre osservazioni per quanto riguarda l'interesse degli utilizzatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 151 a 163 del regolamento provvisorio. |
4. Fonti di approvvigionamento
(123) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie diverse imprese di riavvolgimento hanno ribadito le proprie obiezioni, presentate prima dell'istituzione delle misure provvisorie, in merito alla scarsità di approvvigionamenti, senza però fornire alcuna nuova fonte di prova. |
(124) |
In primo luogo lo scopo delle misure antidumping non è escludere le importazioni dalla Russia dal mercato dell'Unione ma ristabilire condizioni di parità sul mercato dell'Unione. Pertanto le imprese di riavvolgimento potranno ancora importare AHF dalla Russia dopo l'istituzione delle misure antidumping, però a livelli di prezzo equi. Si ricorda inoltre che le misure antidumping sono fissate al livello del margine di pregiudizio, che è inferiore al margine di dumping, e quindi le importazioni dalla Russia potranno ancora entrare nel mercato dell'Unione a prezzo di dumping, per quanto non più pregiudizievole. |
(125) |
È stato sostenuto che il Sud Africa e l'India non possono essere considerati fonti alternative di approvvigionamento capaci di sostituire le importazioni dalla Russia in quanto i volumi delle importazioni da questi paesi erano molto bassi. |
(126) |
È esatto che le importazioni dal Sud Africa e dall'India sono state modeste durante il periodo in esame al confronto con le importazioni dalla Russia; ciò non esclude però la possibilità che tali paesi aumentino le proprie esportazioni nel mercato dell'Unione dopo il ristabilimento di condizioni di parità. |
(127) |
È stato sostenuto inoltre che i produttori di AHF nell'Unione aumenterebbero la propria produzione per comprendere prodotti ACF alla luce dei presunti maggiori margini ottenibili sul mercato ACF rispetto ai prodotti AHF, piuttosto che aumentare la capacità e la produzione di AHF. |
(128) |
Come spiegato ai considerando 30 e 62, l'inchiesta ha mostrato che l'industria dell'Unione è interessata a continuare a produrre AHF e che in ogni caso essa dispone di una flessibilità limitata per passare dalla produzione di AHF a quella di ACF e viceversa. In ultimo luogo si ricorda che il maggior produttore di AHF dell'Unione non produceva ACF. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
(129) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse imprese di riavvolgimento hanno sostenuto in base alle informazioni presentate solo a titolo riservato che non esiste capacità produttiva disponibile nell'Unione e in Turchia. È stato sostenuto inoltre che dopo l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di AHF dall'Armenia il produttore di tale paese, con una capacità produttiva di 25 000 tonnellate annue, ha reindirizzato le proprie esportazioni sul mercato degli USA. La parte ha affermato altresì che, dato che i prezzi dei prodotti AHF sul mercato dell'Unione resteranno bassi a causa dell'elusione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla RPC, è improbabile che il produttore dell'Armenia reindirizzi le proprie esportazioni sul mercato dell'Unione. Inoltre, per quanto riguarda il Brasile, le imprese di riavvolgimento hanno fatto riferimento all'inchiesta antidumping parallela sulle importazioni di AHF dal Brasile e dalla RPC, nella quale la Commissione ha concluso che non si prevede in futuro un aumento notevole delle importazioni brasiliane nel mercato dell'Unione. È stato sostenuto inoltre che l'India e il Sud Africa non possono costituire fonti affidabili e alternative di approvvigionamento alternativo in quanto la capacità produttiva inutilizzata per la produzione di fogli è limitata in tali paesi. |
(130) |
Le fonti di prova presentate a titolo riservato non sono state ritenute sufficienti a concludere che non vi è sufficiente capacità produttiva nell'Unione e in Turchia. L'inchiesta ha dimostrato in effetti che l'industria dell'Unione ha una capacità inutilizzata, come indicato al considerando 79 del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda i produttori turchi l'inchiesta ha mostrato inoltre che questi sono interessati al mercato dell'Unione, in quanto hanno aumentato il proprio volume di vendita durante il periodo in esame. Poiché i prezzi del mercato dell'Unione raggiungeranno verosimilmente livelli di copertura dei costi dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla Russia, si prevede che i produttori turchi continueranno a trovare attraente il mercato dell'Unione e forse vi reindirizzeranno parte della loro produzione. |
(131) |
Le misure antidumping sulle importazioni di AHF dall'Armenia sono scadute il 7 ottobre 2014 (9) e pertanto le importazioni di AHF dall'Armenia possono entrare liberamente nel mercato dell'Unione. Le obiezioni in merito alla presunta elusione sono state esaminate particolareggiatamente ai considerando da 74 a 81. Dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di AHF dalla Russia si prevede che i prezzi dei prodotti AHF sul mercato dell'Unione raggiungeranno livelli di copertura dei costi. Pertanto non si esclude che, di conseguenza, il produttore dell'Armenia reindirizzerà le proprie esportazioni sul mercato dell'Unione. |
(132) |
Per quanto riguarda il Brasile le misure hanno avuto termine e le importazioni di AHF dal Brasile possono entrare liberamente nel mercato dell'Unione. Tuttavia, dopo che i prezzi del mercato dell'Unione avranno raggiunto livelli di copertura dei costi, non si esclude che i produttori brasiliani considereranno il mercato dell'Unione più attraente del proprio mercato nazionale e di quelli dei paesi terzi e quindi reindirizzeranno parte del loro prodotto nell'Unione. |
(133) |
Per quanto riguarda l'India e il Sud Africa come fonti alternative di approvvigionamento, di cui al considerando 165 del regolamento provvisorio, si osservi in primo luogo che le informazioni utilizzate a suffragio delle asserzioni della parte non operano la distinzione tra AHF e ACF. Tuttavia, anche se in tali paesi la capacità inutilizzata è modesta, dopo che i prezzi del mercato dell'Unione avranno raggiunto livelli di copertura dei costi non si esclude che il mercato dell'Unione diventerà attraente per i produttori indiani e del Sud Africa e che questi vi reindirizzeranno parte del loro prodotto. |
(134) |
Pertanto le affermazioni di cui al considerando 129 sono respinte. |
(135) |
In assenza di altre osservazioni si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 164 a 168 del regolamento provvisorio. |
5. Altre argomentazioni
(136) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte interessata ha sostenuto che le misure definitive dovrebbero essere istituite in modo da perturbare il meno possibile gli scambi né limitarli, senza però definire meglio tale osservazione. |
(137) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive tale parte ha ribadito la propria obiezione di cui al considerando 136, senza però fornire alcuna informazione addizionale al riguardo. |
(138) |
Si osserva in merito che nel decidere il livello delle misure antidumping la Commissione applica la regola del dazio inferiore a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento provvisorio, come indicato anche al considerando 143. |
(139) |
In assenza di altre osservazioni si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 169 a 172 del regolamento provvisorio. |
6. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(140) |
In assenza di altre osservazioni in merito all'interesse dell'Unione si confermano le conclusioni raggiunte nel considerando 173 del regolamento provvisorio. |
G. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)
(141) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie due parti interessate hanno contestato l'obiettivo di reddito utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui ai considerando da 175 a 177 del regolamento provvisorio. Le parti hanno argomentato che il livello di profitto verificato dal mercato sarebbe il 2 % e che tale valore dovrebbe quindi essere usato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. L'affermazione non è stata però comprovata ed è stata pertanto respinta. |
(142) |
In assenza di altre osservazioni in merito al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 175 a 177 del regolamento provvisorio. |
2. Misure definitive
(143) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte in relazione al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine di pregiudizio a norma della regola del dazio inferiore. |
(144) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive diverse imprese di riavvolgimento hanno sostenuto che le misure definitive dovrebbero essere istituite sotto forma di un prezzo minimo all'importazione («PMI»). Le parti hanno suggerito di fissare il PMI ad un livello leggermente superiore a quello di un prezzo remunerativo per il produttore che fabbrica solo AHF. Dopo l'audizione con il consigliere-auditore le parti hanno presentato informazioni aggiuntive, sostenendo che il prezzo maggiorato dell'alluminio era diminuito dopo il periodo dell'inchiesta. |
(145) |
In sede di accertamento dell'esistenza di un interesse dell'Unione, contemplato dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, i dati relativi ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta possono essere presi in considerazione a tale fine (10). Vige però comunque l'esigenza che tali dati siano verificati e rappresentativi dell'intera industria dell'Unione. Poiché la richiesta di un PMI è stata espressa in una fase avanzata del procedimento, la Commissione non ha avuto il tempo di diramare questionari alle parti interessate e di organizzare visite di verifica. Le informazioni presentate dalle parti che chiedevano l'istituzione di un PMI non potevano essere verificate e non erano peraltro rappresentative dell'intera industria dell'Unione. Le informazioni presentate indicano in effetti un aumento dei prezzi di vendita mentre si assiste a una riduzione del prezzo maggiorato dell'alluminio, tuttavia la Commissione non può trarre conclusioni significative da dati non verificati e non rappresentativi. |
(146) |
Inoltre il livello del PMI dovrebbe essere calcolato in base a dati rappresentativi dell'intera industria dell'Unione e non semplicemente in base ad un solo produttore dell'Unione, come era stato proposto dalle parti. Si aggiunga che i dati utilizzati per il calcolo del PMI devono essere verificati e, dato che la richiesta di PMI è stata presentata in una fase molto avanzata del procedimento, la Commissione non ha avuto modo di raccogliere e verificare i dati necessari. Il PMI proposto è stato pertanto ritenuto inadeguato. |
(147) |
In ogni caso il ricorso ad un diverso tipo di misura imporrebbe una piena divulgazione a tutte le parti interessate per evitare di incorrere in una grave violazione dei diritti procedurali dell'industria dell'Unione. Poiché tale richiesta è stata presentata in una fase molto avanzata del procedimento la Commissione non ha avuto il tempo di provvedere ad una piena divulgazione a tutte le parti interessate. |
(148) |
Inoltre il fatto che l'esportatore venda nell'Unione tramite un operatore commerciale collegato rende inaffidabili i prezzi delle esportazioni. |
(149) |
Alla luce di quanto precede si è pertanto ritenuto che in questo caso particolare le circostanze non consentono di ricorrere al PMI. |
(150) |
Si osserva però che le parti interessate possono ancora chiedere un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, se le condizioni sono rispettate. |
(151) |
In base a quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:
|
3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(152) |
Alla luce dei margini di dumping riscontrati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio istituiti dal regolamento provvisorio. |
4. Impegni
(153) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il gruppo Rusal ha offerto un impegno sui prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(154) |
Tale offerta è stata esaminata approfonditamente dalla Commissione. È importante notare che Rusal è un gruppo societario complesso che possiede oltre 40 impianti in 13 paesi. Esso comprende in particolare un produttore collegato in Armenia (Armenal) che produce e vende all'Unione il prodotto in esame. Alla luce del collegamento tra il produttore esportatore russo e Armenal è probabile che tali società venderanno il prodotto in esame agli stessi acquirenti o ad acquirenti collegati ad uno di tali acquirenti nell'Unione. Tale situazione comporta un rischio elevato di compensazione incrociata. Inoltre il gruppo Rusal opera mediante canali di vendita molto complessi con la partecipazione di operatori e agenti commerciali collegati stabiliti sia in Russia sia all'estero. Gli operatori e agenti commerciali collegati vendono anche altri prodotti all'Unione, e in effetti tali altri prodotti rappresentano la maggior parte del fatturato dell'operatore commerciale collegato. In tali circostanze non si può escludere la vendita agli stessi acquirenti sia del prodotto in esame sia di altri prodotti. Tali transazioni comporterebbero un rischio elevato di compensazione incrociata e renderebbero in ogni caso estremamente complesso il controllo del rispetto dell'impegno. |
(155) |
Alla luce di quanto precede si conclude che l'accettazione dell'impegno comporterebbe difficoltà di esecuzione e pertanto si deve respingere l'offerta dell'impegno. |
(156) |
Il Comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), originari della Russia.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 è il 12,2 %.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (UE) 2015/1081 sono riscossi in via definitiva
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1081 della Commissione, del 3 luglio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Russia (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 14).
(3) Regolamento (UE) n. 973/2012 della Commissione, del 22 ottobre 2012, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 28).
(4) Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 638/2013 della Commissione, del 2 luglio 2013, che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della Repubblica popolare cinese (GU L 184 del 3.7.2013, pag. 1).
(6) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 444 del 12.12.2014, pag. 13).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1928 della Commissione, del 23 ottobre 2015, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 281 del 27.10.2015, pag. 16).
(8) Regolamento (UE) n. 833/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 29).
(9) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 49 del 21.2.2014, pag. 7).
(10) Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011 nella causa T-192/08, società transnazionale «Kazchrome» AO, punto 221.
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/111 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2386 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
che dispone la registrazione delle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 aprile 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») relativo alle importazioni nell'Unione di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza («barre di rinforzo ad alta resistenza») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») in seguito a una denuncia presentata il 17 marzo 2015 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di barre di rinforzo ad alta resistenza. |
1. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(2) |
Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione; la caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa, originari della RPC e attualmente classificati con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti ai fini della classificazione del prodotto. |
2. RICHIESTA
(3) |
La richiesta di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è stata presentata dal denunciante il 19 novembre 2015. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione. |
3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE
(4) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. |
(5) |
Il denunciante sostiene che la registrazione sia giustificata, dato che il prodotto in esame continua a essere oggetto di dumping e gli importatori erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza di pratiche di dumping che si sono protratte a lungo e hanno arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Il denunciante sostiene inoltre che le importazioni cinesi stanno arrecando un pregiudizio all'industria dell'Unione e che vi è stato un sostanziale aumento del livello di dette importazioni, anche dopo il periodo dell'inchiesta, il che comprometterebbe gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping, se questo dovesse essere applicato. |
(6) |
La Commissione ritiene che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza delle pratiche di dumping degli esportatori. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie al riguardo, come chiaramente indicato nell'avviso di apertura del presente procedimento (3). La versione non riservata della denuncia stimava un margine di dumping del 20-30 % per le importazioni cinesi. Data l'entità del dumping denunciato, è ragionevole supporre che gli importatori fossero o avrebbero dovuto essere a conoscenza della situazione. |
(7) |
Il denunciante ha fornito nella denuncia prove del valore normale basato sulle informazioni relative ai prezzi di produttori in Qatar e negli Emirati arabi uniti. Le prove del dumping sono basate su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione. Il prezzo all'esportazione cinese è stato determinato in base a offerte di prezzo relative a vendite all'esportazione cinesi nell'Unione. |
(8) |
Il denunciante ha inoltre fornito, sia nella denuncia sia nella richiesta di registrazione, elementi di prova sufficienti sotto forma di inchieste recenti condotte da altre autorità (ad esempio Canada, Egitto e Malesia), che descrivono le pratiche di dumping degli esportatori cinesi e che, prima facie, non avrebbero potuto né dovuto essere ignorate dagli importatori. |
(9) |
Dall'apertura del procedimento nell'aprile 2015 la Commissione ha individuato un ulteriore aumento di circa il 38 %, se si confrontano i volumi delle importazioni nel periodo che va dall'aprile 2014 al marzo 2015 (vale a dire il periodo dell'inchiesta) con il periodo aprile — settembre 2015 (vale a dire il periodo successivo all'apertura del procedimento). Ciò dimostra che vi è stato un sostanziale aumento delle importazioni cinesi del prodotto in esame soprattutto in seguito all'apertura della presente inchiesta. |
(10) |
Il denunciante ha altresì incluso, nella denuncia e nella richiesta di registrazione, elementi di prova prima facie della tendenza al ribasso dei prezzi di vendita delle importazioni. Dalle statistiche Eurostat disponibili al pubblico emerge che i valori unitari delle importazioni provenienti dalla RPC sono diminuiti, passando da 431 EUR per tonnellata nel periodo dell'inchiesta a 401 EUR per tonnellata nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta. Si tratta di un'ulteriore indicazione del fatto che gli importatori di materiali cinesi erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza del dumping. |
(11) |
Nella denuncia vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del pregiudizio arrecato. Nelle comunicazioni effettuate nel quadro dell'inchiesta, compresa la richiesta di registrazione, vi sono prove dell'ulteriore pregiudizio che deriverebbe da un aumento costante di tali importazioni. Dati i tempi, l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e le pratiche tariffarie degli esportatori cinesi potrebbero compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo. La prospettiva dell'apertura dell'attuale procedimento e l'andamento delle importazioni cinesi in termini di prezzi e volumi rendono inoltre probabili un ulteriore aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori. |
4. PROCEDURA
(12) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(13) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
5. REGISTRAZIONE
(14) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(15) |
Il denunciante stima nella denuncia un margine di dumping medio del 20-30 % e un margine di svendita medio del 15-30 % per il prodotto in esame. L'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello della svendita stimato in base alla denuncia, vale a dire il 15-30 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame. |
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(16) |
I dati personali raccolti nell'ambito della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le autorità doganali sono tenute, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione; la caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89 (codici TARIC 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010, 7228308910) e originari della Repubblica popolare cinese.
L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 143 del 30.4.2015, pag. 12.
(3) GU C 143 del 30.4.2015, pag. 12 (punto 3 dell'avviso di apertura).
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/114 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2387 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
236,2 |
MA |
90,9 |
|
TR |
117,9 |
|
ZZ |
148,3 |
|
0707 00 05 |
EG |
174,9 |
MA |
82,9 |
|
TR |
150,0 |
|
ZZ |
135,9 |
|
0709 93 10 |
MA |
55,7 |
TR |
155,4 |
|
ZZ |
105,6 |
|
0805 10 20 |
EG |
57,7 |
MA |
64,7 |
|
TR |
58,4 |
|
ZA |
48,6 |
|
ZZ |
57,4 |
|
0805 20 10 |
MA |
74,3 |
ZZ |
74,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
110,0 |
TR |
68,9 |
|
ZZ |
89,5 |
|
0805 50 10 |
TR |
89,2 |
ZZ |
89,2 |
|
0808 10 80 |
CA |
151,7 |
CL |
82,8 |
|
US |
157,8 |
|
ZA |
141,1 |
|
ZZ |
133,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
63,2 |
TR |
128,4 |
|
ZZ |
95,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/116 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2388 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(4) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 533/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 (in %) |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 (in kg) |
09.4067 |
1,620748 |
— |
09.4068 |
0,36049 |
— |
09.4069 |
0,18172 |
— |
09.4070 |
— |
1 335 750 |
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/119 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2389 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
(3) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(4) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 (in %) |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 (in kg) |
09.4410 |
0,16909 |
— |
09.4411 |
0,171057 |
— |
09.4412 |
0,177304 |
— |
09.4420 |
0,192789 |
— |
09.4421 |
— |
175 000 |
09.4422 |
0,192789 |
— |
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/122 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2390 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 (in %) |
09.4273 |
2,579121 |
09.4274 |
— |
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/124 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2391 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 (in kg equivalente uova in guscio) |
09.4015 |
108 000 000 |
09.4401 |
2 690 000 |
09.4402 |
9 666 000 |
DIRETTIVE
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/126 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2015/2392 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
I soggetti che segnalano violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito «gli informatori») alle autorità competenti possono portare nuove informazioni all'attenzione di queste ultime ed assisterle nell'individuare e irrogare sanzioni per i reati di abuso di mercato. Tuttavia tali segnalazioni di infrazioni possono essere scoraggiate del timore di ritorsioni, discriminazioni o divulgazione dei dati personali. Sono quindi necessarie disposizioni adeguate in materia di segnalazione al fine di garantire la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali dell'informatore e della persona accusata. Coloro i quali forniscano consapevolmente informazioni errate o fuorvianti alle autorità competenti non dovrebbero essere considerati come informatori e non dovrebbero pertanto beneficiare dei meccanismi di tutela. |
(2) |
Le autorità competenti dovrebbero consentire segnalazioni anonime e i meccanismi di tutela di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche qualora un informatore anonimo decida, in una fase successiva, di rivelare la propria identità all'autorità competente. Gli informatori dovrebbero essere liberi di effettuare segnalazioni tramite procedure interne, ove tali procedure esistano, o direttamente all'autorità competente. |
(3) |
È auspicabile che le autorità competenti dispongano di personale addetto, con un'adeguata formazione professionale, anche sulle norme applicabili in materia di tutela dei dati, al fine di gestire le segnalazioni di violazione del regolamento (UE) n. 596/2014 e assicurare sia la comunicazione con la persona segnalante sia che sia dato un adeguato seguito alla segnalazione. |
(4) |
Le persone che desiderano segnalare violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbero essere in grado di prendere una decisione informata sull'opportunità di presentare una segnalazione e sulle modalità e i tempi della presentazione. Le autorità competenti dovrebbero pertanto comunicare pubblicamente e rendere facilmente accessibili le informazioni circa la disponibilità di canali di comunicazione con le autorità competenti, le procedure applicabili e il personale addetto, in seno all'autorità, alle segnalazioni di violazione. Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di violazione dovrebbero essere trasparenti, facilmente comprensibili e affidabili, al fine di promuovere e non scoraggiare la segnalazione di violazioni. |
(5) |
Per consentire un'efficace comunicazione con il personale addetto, è necessario che le autorità competenti abbiano a disposizione e sfruttino diversi canali di comunicazione, che dovrebbero essere di facile utilizzo e permettere comunicazioni in forma scritta e orale, elettronica e tradizionale. |
(6) |
È importante che le persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro e dall'eventuale retribuzione, e che segnalano violazioni o sono accusate di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 siano tutelate con procedure che li mettono al riparo da ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo, diretto o indiretto. Il trattamento iniquo può assumere forme molto diverse a seconda delle circostanze. Pertanto è opportuno che i singoli casi siano valutati mediante le regole per la risoluzione delle controversie o i procedimenti giudiziari previsti dal diritto nazionale. |
(7) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano di procedure di tutela adeguate per il trattamento delle segnalazioni di violazione e dei dati personali delle persone segnalate. Tali procedure dovrebbero garantire la tutela dell'identità di ogni persona segnalante e di ogni persona segnalata in tutte le fasi della procedura. Questo obbligo non dovrebbe pregiudicare la necessità e la proporzionalità dell'obbligo di fornire informazioni ove ciò sia prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale e dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate ai sensi di tali disposizioni legislative, anche nel contesto di indagini o procedimenti giudiziari o per tutelare le libertà di altri soggetti, compresi i diritti di difesa della persona segnalata. |
(8) |
È molto importante e necessario che sia il personale addetto che il resto del personale dell'autorità competente che ha accesso alle informazioni fornite da una persona segnalante all'autorità competente rispetti l'obbligo del segreto professionale e della riservatezza nella trasmissione dei dati sia all'interno dell'autorità competente che a terzi, anche qualora un'autorità competente apra un'inchiesta o un'indagine o metta in atto successivamente attività di contrasto in relazione alle segnalazioni di violazione. |
(9) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la documentazione relativa a tutte le segnalazioni di violazione sia adeguatamente conservata, che ogni segnalazione sia consultabile all'interno dell'autorità competente e che le informazioni ricevute attraverso le segnalazioni possano, se del caso, essere utilizzate come elementi di prova nell'ambito di azioni di contrasto. Gli Stati membri dovrebbero garantire la conformità con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e con la normativa nazionale che la recepisce. |
(10) |
La tutela dei dati personali della persona segnalante e della persona segnalata è fondamentale al fine di evitare trattamenti iniqui o danni alla reputazione dovuti alla divulgazione di dati personali, in particolare dati che rivelino l'identità di una persona coinvolta. Pertanto, oltre alla legislazione nazionale in materia di tutela dei dati che recepisce la direttiva 95/46/CE, le autorità competenti dovrebbero stabilire adeguate procedure di tutela dei dati mirate specificamente alla tutela della persona segnalante e della persona segnalata, che dovrebbe prevedere all'interno dell'autorità competente un sistema sicuro i cui diritti di accesso siano limitati esclusivamente al personale autorizzato. |
(11) |
Per valutare una segnalazione di violazione e intraprendere le necessarie indagini e azioni di contrasto, l'autorità competente potrebbe dover trasmettere i dati personali collegati alle segnalazioni di violazione. Durante la trasmissione dei dati al loro interno o verso terzi, le autorità competenti dovrebbero tutelare la riservatezza nella massima misura possibile, in conformità con il diritto nazionale. |
(12) |
I diritti della persona segnalata e accusata di aver violato il regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbero essere tutelati in modo da evitare danni alla sua reputazione o altre conseguenze negative. Inoltre, i diritti alla difesa e l'accesso ai mezzi di ricorso della persona segnalata dovrebbero essere pienamente rispettati in ogni fase del procedimento che segue la segnalazione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare il diritto alla difesa della persona segnalata, compreso il diritto di accedere al fascicolo, il diritto di essere sentita e il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione concernente la persona segnalata ai sensi delle vigenti procedure previste dalla legislazione nazionale, nel quadro di indagini o successivi procedimenti giudiziari. |
(13) |
Le procedure delle autorità competenti dovrebbero essere riesaminate regolarmente, almeno una volta ogni due anni, per garantire che siano adeguate e aggiornate, e quindi atte allo scopo. A tal fine, è importante che le autorità competenti valutino le proprie esperienze e che condividano esperienze e buone prassi con altre autorità competenti. |
(14) |
Considerando che norme particolareggiate relativamente alla tutela degli informatori renderebbero più difficile per gli Stati membri garantire la compatibilità e l'idoneità sul piano operativo rispetto ai sistemi nazionali, anche dal punto di vista amministrativo, procedurale e istituzionale, è necessaria una certa flessibilità per quanto concerne l'atto di esecuzione. Tale flessibilità potrebbe essere ottenuta più facilmente con una direttiva anziché un regolamento; pertanto, la direttiva sembra lo strumento più idoneo al fine di consentire agli Stati membri di adattare efficacemente il regime di segnalazione delle violazioni ai propri ordinamenti nazionali, anche per quanto concerne il quadro istituzionale. |
(15) |
In considerazione del fatto che il regolamento (UE) n. 596/2014 entra in vigore il 3 luglio 2016, è opportuno che gli Stati membri recepiscano e applichino disposizioni relative alla presente direttiva a decorrere dal 3 luglio 2016. |
(16) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce le procedure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, compresi i dispositivi di segnalazione, le modalità con cui viene dato seguito alle segnalazioni, le misure per la tutela delle persone che esercitano un'attività lavorativa in base a un contratto di lavoro e le misure per la tutela dei dati personali.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «persona segnalante»: una persona che segnala all'autorità competente violazioni potenziali o effettive del regolamento (UE) n. 596/2014;
2) «persona segnalata»: una persona accusata dalla persona segnalante di aver commesso, o di voler commettere, una violazione del regolamento (UE) n. 596/2014;
3) «segnalazione di violazione»: una segnalazione presentata dalla persona segnalante all'autorità competente per quanto riguarda una violazione effettiva o potenziale del regolamento (UE) n. 596/2014.
CAPO II
PROCEDURE PER IL RICEVIMENTO DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE E PER IL RELATIVO SEGUITO
Articolo 3
Personale addetto
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di personale addetto al trattamento delle segnalazioni di violazione (di seguito «il personale addetto»). Il personale addetto riceve una formazione specifica in materia di trattamento delle segnalazioni di violazione.
2. Il personale addetto esercita le seguenti funzioni:
a) |
fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sulle procedure per la segnalazione di infrazioni; |
b) |
ricevere le segnalazioni di violazione e dare loro seguito; |
c) |
mantenere i contatti con la persona segnalante ove questi abbia rivelato la propria identità. |
Articolo 4
Informazioni sul ricevimento delle segnalazione di violazione e sul relativo seguito
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sui loro siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, le informazioni relative al ricevimento delle segnalazioni di violazione di cui al paragrafo 2.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:
a) |
i canali di comunicazione per ricevere e seguire le segnalazioni di violazione e per contattare il personale addetto, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, compresi:
|
b) |
le procedure applicabili alle segnalazioni di violazione di cui all'articolo 5; |
c) |
il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni di violazione, in conformità con le modalità applicabili alle segnalazioni di violazione di cui all'articolo 5; |
d) |
le procedure per la tutela delle persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro; |
e) |
una dichiarazione che spieghi chiaramente che fornire informazioni all'autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 non costituisce violazione di eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica, per la persona segnalante, alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione. |
3. Le autorità competenti possono pubblicare sui loro siti web informazioni più dettagliate per quanto riguarda il ricevimento delle violazioni di cui al paragrafo 2 e il relativo seguito.
Articolo 5
Procedure applicabili alle segnalazioni di violazione
1. Le procedure applicabili alle segnalazioni di violazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), indicano chiaramente tutte le seguenti informazioni:
a) |
la possibilità di presentare segnalazioni di violazione anche in forma anonima; |
b) |
le modalità con cui l'autorità competente può richiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni fornite o di fornire ulteriori informazioni di cui egli sia a conoscenza; |
c) |
la tipologia e il contenuto del riscontro sui risultati della segnalazione di violazione che sarà trasmesso alla persona segnalante, e i tempi previsti per la trasmissione; |
d) |
il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni di violazione, compresa una descrizione dettagliata delle circostanze in cui possono essere comunicati i dati riservati della persona segnalante, in conformità degli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (UE) n. 596/2014. |
2. La descrizione dettagliata di cui al comma 1, lettera d), garantisce che la persona segnalante sia consapevole dei casi eccezionali in cui la riservatezza dei dati può non essere garantita, compreso il caso in cui la divulgazione di dati costituisca un obbligo proporzionato e necessario, prescritto dal diritto dell'Unione o da quello nazionale nell'ambito di indagini o di successivi procedimenti giudiziari, oppure al fine di tutelare le libertà di altri soggetti, quali il diritto alla difesa della persona segnalata, e comunque nel quadro delle adeguate tutele previste da tali legislazioni.
Articolo 6
Canali di comunicazione dedicati
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti stabiliscano canali di comunicazione indipendenti e autonomi, che garantiscano sicurezza e riservatezza, destinati al ricevimento delle segnalazioni di violazione e al relativo seguito (in appresso «i canali di comunicazione dedicati»).
2. I canali di comunicazione dedicati sono considerati indipendenti ed autonomi a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) |
siano separati dai canali di comunicazione generali dell'autorità competente, compresi quelli con cui l'autorità competente comunica internamente e con terzi nel corso del normale svolgimento delle proprie attività; |
b) |
siano progettati, realizzati e gestiti in modo da garantire la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e impediscano l'accesso del personale dell'autorità competente non autorizzato; |
c) |
permettano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli, conformemente all'articolo 7, per consentire ulteriori indagini. |
3. I canali di comunicazione dedicati consentono la segnalazione di violazioni effettive o potenziali almeno in tutte le seguenti modalità:
a) |
segnalazione scritta di violazione in formato elettronico o cartaceo; |
b) |
segnalazione orale di violazione mediante linee telefoniche, registrate o non registrate; |
c) |
incontro diretto con il personale addetto dell'autorità competente. |
4. L'autorità competente trasmette alla persona segnalante le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, prima di ricevere la segnalazione di violazione, o al più tardi al momento del ricevimento.
5. Le autorità competenti assicurano che le segnalazioni di violazione ricevute con mezzi diversi rispetto ai canali di comunicazione dedicati di cui al presente articolo siano trasmesse senza indugio e senza modifiche al personale addetto dell'autorità competente utilizzando i canali di comunicazione dedicati.
Articolo 7
Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni di violazione ricevute
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti conservino la documentazione inerente a ogni segnalazione di violazione ricevuta.
2. Le autorità competenti confermano tempestivamente il ricevimento delle segnalazioni scritte di violazione all'indirizzo postale o elettronico indicato dalla persona segnalante, tranne nel caso in cui quest'ultima abbia esplicitamente richiesto di non ricevere la conferma o nel caso in cui l'autorità competente ritenga ragionevolmente che confermare la ricezione della segnalazione scritta metta a repentaglio la tutela dell'identità della persona segnalante.
3. Se si utilizza per la segnalazione orale delle violazioni una linea telefonica registrata, l'autorità competente ha il diritto di documentare la comunicazione orale mediante:
a) |
una registrazione audio della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni, oppure |
b) |
una trascrizione completa e accurata della conversazione effettuata dal personale addetto dell'autorità competente. Ove la persona segnalante riveli la propria identità, l'autorità competente le consente di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della chiamata mediante l'apposizione della propria firma. |
4. Se si utilizza per la segnalazione orale delle violazioni una linea telefonica non registrata, l'autorità competente ha il diritto di documentare la segnalazione mediante un resoconto dettagliato della conversazione redatto dal personale addetto dell'autorità stessa. Ove la persona segnalante riveli la propria identità, l'autorità competente le consente di verificare, rettificare e approvare il resoconto della chiamata mediante l'apposizione della propria firma.
5. Se una persona chiede un incontro diretto con il personale addetto dell'autorità competente per segnalare una violazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), le autorità competenti assicurano che informazioni complete e accurate in merito a tale incontro siano conservate su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni. L'autorità competente ha il diritto di documentare l'incontro diretto mediante:
a) |
una registrazione audio della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni, oppure |
b) |
un resoconto accurato dell'incontro redatto dal personale addetto dell'autorità competente. Ove la persona segnalante riveli la propria identità, l'autorità competente le consente di verificare, rettificare e approvare il resoconto dell'incontro mediante l'apposizione della propria firma. |
Articolo 8
Tutela delle persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro
1. Gli Stati membri mettono in atto procedure per garantire uno scambio di informazioni e una cooperazione efficaci tra le autorità competenti e le altre autorità che operano nell'ambito della tutela delle persone che lavorano nel quadro di un contratto di lavoro, le quali segnalino violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 all'autorità competente o siano accusate di dette violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo dovuti alla segnalazione di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 o ad essa collegate.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 assicurano almeno quanto segue:
a) |
che le persone segnalanti abbiano accesso a informazioni e consulenze esaustive sui mezzi di ricorso e sulle procedure previsti dal diritto nazionale per la tutela contro il trattamento iniquo, comprese le procedure per la richiesta di risarcimento pecuniario; |
b) |
che le autorità competenti forniscano alle persone segnalanti un'assistenza efficace di fronte a ogni altra autorità pertinente che si occupi della tutela contro il trattamento iniquo, anche attestandone la condizione di informatore nell'ambito di controversie di lavoro. |
Articolo 9
Procedure per la tutela dei dati personali
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti conservino la documentazione di cui all'articolo 7 in un sistema sicuro e riservato.
2. L'accesso al sistema di cui al paragrafo 1 è soggetto a restrizioni finalizzate a garantire che i dati ivi registrati siano accessibili soltanto al personale dell'autorità competente che ne ha bisogno per l'esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 10
Trasmissione dei dati all'interno dell'autorità competente e a terzi
1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano di procedure adeguate per la trasmissione dei dati personali della persona segnalante e della persona segnalata sia all'interno dell'autorità competente che a terzi.
2. Gli Stati membri si adoperano affinché la trasmissione, all'interno dell'autorità competente o a terzi, dei dati relativi ad una segnalazione di violazione non riveli, direttamente o indirettamente, l'identità della persona segnalante o della persona segnalata o eventuali altri riferimenti a circostanze che consentano di identificare la persona segnalante o la persona segnalata, fatti salvi i casi in cui detta trasmissione sia conforme al regime di riservatezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).
Articolo 11
Procedure per la tutela della persona segnalata
1. Se l'identità delle persone segnalate non è nota al pubblico, lo Stato membro interessato provvede a che le loro identità siano tutelate almeno allo stesso modo in cui sono tutelate quelle delle persone oggetto di indagini da parte dell'autorità competente.
2. Le procedure di cui all'articolo 9 si applicano anche per quanto concerne la tutela dell'identità della persona segnalata.
Articolo 12
Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti
Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti riesaminino regolarmente, almeno una volta ogni due anni, le proprie procedure per il ricevimento delle segnalazioni di violazione e il relativo seguito. Nel quadro di tale riesame le autorità competenti tengono conto della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti e adeguano le proprie procedure di conseguenza, in linea con l'evoluzione del mercato e delle tecnologie.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Attuazione
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a decorrere dal 3 luglio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
DECISIONI
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/133 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2015/2393 DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2015
recante modifica del suo regolamento interno
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno del Consiglio (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1o novembre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione. |
(2) |
Fino al 31 marzo 2017, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che l'atto sia adottato in base alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. In tal caso, un membro del Consiglio può chiedere che si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. |
(3) |
Tali percentuali sono calcolate conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»). |
(4) |
L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui al suddetto allegato conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno per l'anno 2016, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
Cifre relative alla popolazione dell'Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l'attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE, dell'articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36, la popolazione dell'Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell'Unione, per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, sono le seguenti:
Stato membro |
Popolazione |
Percentuale della popolazione dell'Unione |
Germania |
81 089 331 |
15,93 |
Francia |
66 352 469 |
13,04 |
Regno Unito |
64 767 115 |
12,73 |
Italia |
61 438 480 |
12,07 |
Spagna |
46 439 864 |
9,12 |
Polonia |
38 005 614 |
7,47 |
Romania |
19 861 408 |
3,90 |
Paesi Bassi |
17 155 169 |
3,37 |
Belgio |
11 258 434 |
2,21 |
Grecia |
10 846 979 |
2,13 |
Repubblica ceca |
10 419 743 |
2,05 |
Portogallo |
10 374 822 |
2,04 |
Ungheria |
9 855 571 |
1,94 |
Svezia |
9 790 000 |
1,92 |
Austria |
8 581 500 |
1,69 |
Bulgaria |
7 202 198 |
1,42 |
Danimarca |
5 653 357 |
1,11 |
Finlandia |
5 471 753 |
1,08 |
Slovacchia |
5 403 134 |
1,06 |
Irlanda |
4 625 885 |
0,91 |
Croazia |
4 225 316 |
0,83 |
Lituania |
2 921 262 |
0,57 |
Slovenia |
2 062 874 |
0,41 |
Lettonia |
1 986 096 |
0,39 |
Estonia |
1 313 271 |
0,26 |
Cipro |
847 008 |
0,17 |
Lussemburgo |
562 958 |
0,11 |
Malta |
429 344 |
0,08 |
Totale |
508 940 955 |
|
Soglia (62 %) |
315 543 392 |
|
Soglia (65 %) |
330 811 621» |
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/136 |
DECISIONE (UE) 2015/2394 DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2015
relativa alla posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni che devono essere adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i ruoli e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione n. 123, del 4 dicembre 2013, la commissione permanente di Eurocontrol («commissione permanente») ha istituito un gruppo di studio per verificare in quali ambiti la convenzione internazionale Eurocontrol di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea del 13 dicembre 1960 («convenzione Eurocontrol») richiedesse modifiche per rispecchiare l'evoluzione del panorama della gestione del traffico aereo in Europa. |
(2) |
Il 19 ottobre 2015 il gruppo di studio ha incaricato l'agenzia Eurocontrol di elaborare un progetto di atto della commissione permanente, che definisca i futuri ruoli e compiti di Eurocontrol. |
(3) |
L'approvazione di un progetto di decisione della commissione permanente relativa ai ruoli e ai compiti di Eurocontrol sarà all'ordine del giorno alla sua riunione dell'8 e del 9 dicembre 2015. |
(4) |
Una volta adottata, tale decisione avrà effetti giuridici. Secondo il vigente quadro istituzionale stabilito nella convenzione Eurocontrol, modificata dal protocollo firmato a Bruxelles il 12 febbraio 1981 («convenzione modificata»), la commissione permanente è responsabile di «formulare la politica generale di Eurocontrol». La definizione dei ruoli e dei compiti determinerà la futura azione di Eurocontrol e rispecchierà necessariamente quelle che Eurocontrol considera attività legittime. Essa sarà vincolante per tutti i membri di Eurocontrol, compresi gli Stati membri dell'Unione. |
(5) |
La definizione dei ruoli e dei compiti di Eurocontrol può avere conseguenze per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e, in particolare, l'integrità delle competenze di quest'ultima, dato che la legislazione dell'Unione copre importanti settori di attività di Eurocontrol. In alcuni casi il ruolo e l'attività di Eurocontrol dipendono da decisioni adottate a livello di Unione. |
(6) |
È importante pertanto garantire che la definizione dei ruoli e dei compiti di Eurocontrol non contrasti con il diritto dell'Unione, in particolare con le competenze di quest'ultima, e che non pregiudichi la futura azione dell'Unione. |
(7) |
Nel corso della sua riunione dell'8 e del 9 dicembre 2015 la commissione permanente potrebbe altresì adottare una decisione sui servizi centralizzati. L'Unione non è attualmente in possesso di informazioni sufficienti per valutare il contenuto di tale decisione, la quale potrebbe pregiudicare future attività svolte da Eurocontrol a detrimento di quelle dell'Unione in questo settore, in particolare per quanto riguarda la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR). Una decisione su tale questione dovrebbe quindi essere rinviata. |
(8) |
Dovrebbe pertanto essere stabilita la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di commissione permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione europea in sede di commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i ruoli e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati è conforme a quella indicata nell'allegato.
Gli Stati membri agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
ALLEGATO
I. Ruoli e compiti di Eurocontrol
L'Unione chiede che il testo proposto in materia di servizi, ruoli e compiti di Eurocontrol non infici in alcun modo le competenze dell'Unione e non pregiudichi la futura azione dell'Unione. Qualora compiti specifici siano attualmente svolti a titolo provvisorio da Eurocontrol nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione, tali compiti non devono essere presentati come compiti indipendenti dalle decisioni dell'Unione.
L'Unione chiede le seguenti modifiche dell'elenco di ruoli e compiti di Eurocontrol di cui all'allegato del documento CN-SG-6-2015 di Eurocontrol del 16 novembre 2015 relativo ai ruoli e ai compiti dell'organizzazione:
1) |
per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 1, relativo a «Funzioni e servizi»:
|
2) |
per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 2, relativo ai «Ruoli»:
|
II. Servizi centralizzati
L'Unione ritiene che una decisione in materia di servizi centralizzati debba essere rinviata in questa fase.
L'Unione non è attualmente in possesso di informazioni sufficienti per valutare il contenuto di una decisione in materia di servizi centralizzati. Tale decisione potrebbe pregiudicare future attività svolte da Eurocontrol a detrimento di quelle dell'Unione in questo settore, in particolare per quanto riguarda la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR).
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/140 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2395 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2015
che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE, che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 1o aprile 2015 la Repubblica di Lituania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativo al soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle autorità fiscali. |
(2) |
A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 18 maggio 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 20 maggio 2015 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. |
(3) |
La decisione 2006/388/CE del Consiglio (2) autorizzava, tra l'altro, la Lituania a designare il destinatario quale debitore dell'IVA dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi in caso di procedure concorsuali o di procedure di risanamento soggette a controllo giudiziario e sulle cessioni di legname. |
(4) |
Il termine per l'applicazione della misura di deroga è stato prorogato due volte, con le decisioni di esecuzione 2010/99/UE (3) e 2012/704/UE del Consiglio (4). |
(5) |
Le indagini e un'analisi dell'applicazione del meccanismo effettuate dalle autorità fiscali lituane hanno rivelato l'efficacia della misura di deroga. |
(6) |
La Commissione riconosce che la situazione di diritto e di fatto che ha giustificato l'applicazione della misura di deroga non è cambiata e persiste tuttora. È opportuno pertanto autorizzare la Lituania ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato. |
(7) |
Qualora la Lituania considerasse necessaria un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2018, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione di valutazione, unitamente alla domanda di proroga, entro e non oltre il 31 marzo 2018, in modo da concedere tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda. |
(8) |
La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA. |
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2010/99/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2010/99/UE, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa si applica fino al 31 dicembre 2018.
Un'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018, corredata di una relazione sull'applicazione di tale misura.»
Articolo 2
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. BAUSCH
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione 2006/388/CE del Consiglio, del 15 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13).
(3) Decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 45 del 20.2.2010, pag. 10).
(4) Decisione di esecuzione 2012/704/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 319 del 16.11.2012, pag. 7).
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/142 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2396 DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 2015
che modifica la decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 marzo 2015 la Repubblica di Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativo al soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle autorità fiscali. |
(2) |
A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 18 maggio 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 20 maggio 2015 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. |
(3) |
La decisione 2006/42/CE del Consiglio (2) ha autorizzato la Lettonia a designare il destinatario quale debitore dell'IVA nella cessione di legname. |
(4) |
Il termine per l'applicazione della misura di deroga è stato prorogato due volte, con le decisioni di esecuzione 2009/1008/UE (3) e 2013/55/UE del Consiglio (4). |
(5) |
Le indagini e un'analisi dell'applicazione del meccanismo effettuate dalle autorità fiscali lettoni hanno rivelato l'efficacia della misura di deroga. |
(6) |
La Commissione riconosce che la situazione di diritto e di fatto che ha giustificato l'applicazione della misura di deroga non è cambiata e persiste tuttora. La Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato. |
(7) |
Qualora la Lettonia considerasse necessaria un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2018, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione di valutazione, unitamente alla domanda di proroga, entro e non oltre il 31 marzo 2018, in modo da concedere tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda. |
(8) |
La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA. |
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli articoli 2 e 2 bis della decisione di esecuzione 2009/1008/UE sono sostituiti dal seguente:
«Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2018.
Un'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018, corredata di una relazione sull'applicazione di tale misura.»
Articolo 2
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. BAUSCH
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione 2006/42/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2006, che autorizza la Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 25, del 28.1.2006, pag. 31).
(3) Decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30).
(4) Decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 16).
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/144 |
DECISIONE (UE) 2015/2397 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2015
relativa alla nomina di un membro titolare spagnolo e di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Paulino RIVERO BAUTE. |
(3) |
Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Javier GONZALEZ ORTIZ, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
a) |
quale membro titolare:
e |
b) |
quale membro supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
(1) GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42.
(2) GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25.
(3) GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70.
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/145 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2398 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015
sulle informazioni e sui documenti relativi a una richiesta di inserimento di un impianto situato in un paese terzo ai fini dell'inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,
considerato quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1257/2013, in particolare il titolo III, stabilisce i requisiti relativi agli impianti di riciclaggio delle navi che intendono riciclare navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea e che a tal fine presentano una richiesta di inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi. |
(2) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 elenca le informazioni e i documenti che le imprese di riciclaggio delle navi comunicano congiuntamente alla richiesta di inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio situati in un paese terzo. Inoltre, l'articolo 16, paragrafo 2, elenca le informazioni, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale, relative all'impianto di riciclaggio delle navi da inserire nell'elenco europeo. |
(3) |
Contrariamente ad altri atti di esecuzione da adottare nell'ambito del regolamento sul riciclaggio delle navi, non è disponibile un modello equivalente nella convenzione di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente. Il formato presentato nell'allegato comprende pertanto estratti pertinenti dell'appendice 5 della convenzione di Hong Kong («Documento di autorizzazione al riciclaggio della nave», DASR) e delle linee guida afferenti dell'IMO relative agli impianti di riciclaggio, aggiungendovi i requisiti in materia di informazione e documentazione contenuti nel regolamento sul riciclaggio delle navi (quali elencati all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento). |
(4) |
Le parti interessate sono state consultate per iscritto in merito ai contenuti della decisione. L'allegato tiene conto delle osservazioni formulate. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le informazioni e i documenti necessari per identificare un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo che chiede l'inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi sono trasmessi nel formato contenuto nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.
ALLEGATO
PARTE 1
Identificazione dell'impianto di riciclaggio delle navi
Nome dell'impianto di riciclaggio delle navi |
|
Numero di identificazione unico dell'impresa di riciclaggio della nave |
|
Indirizzo completo dell'impianto di riciclaggio delle navi |
|
Persona di contatto principale |
|
Numero di telefono |
|
Indirizzo di posta elettronica |
|
Nome, indirizzo e informazioni di contatto dell'impresa proprietaria |
|
Lingua/e di lavoro |
|
PARTE 2
Informazioni supplementari
Metodo/i di riciclaggio (1) |
|
Tipo/i di navi che possono essere riciclate |
|
Procedura di approvazione del piano di riciclaggio della nave (2) |
|
Numero di addetti (3) |
|
Volume massimo di riciclaggio delle navi realizzato in un dato anno negli ultimi 10 anni (in LDT) (4) |
|
Descrizione dell'impianto di riciclaggio delle navi (configurazione, fondale, accessibilità ecc.) |
|
Attrezzature pesanti |
|
Macchinari di sollevamento pesante |
per esempio gru a bandiera: 60 tonnellate |
per esempio gru mobile: 35 tonnellate × 1,27 tonnellate × 1 |
|
per esempio retroescavatore idraulico: SH400, ZX330, SK220, ZX200 con cesoia, magnete |
|
per esempio cesoia idraulica: 600 tonnellate × 1 |
|
per esempio pesa a ponte: 50 tonnellate |
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|
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|
|
Nave |
per esempio tonnellaggio lordo: 5 tonnellate, potenza: 240 HP |
Cesoia |
per esempio capacità: 600 tonnellate |
Altre attrezzature |
|
Alimentazione di O2 |
per esempio sistema di alimentazione di O2 liquido: 10 m3 |
Alimentazione del gas |
per esempio bombole di GPL |
Aria compressa |
|
Estintori |
per esempio capacità degli estintori portatili |
Trattamento dell'olio esausto |
per esempio vasca di separazione olio-acqua Capacità della vasca: circa 20 tonnellate |
Stoccaggio dei rifiuti |
per esempio contenitori per l'amianto: 2 |
Inceneritore/i |
per esempio nessuno |
Alimentazione di energia elettrica |
per esempio sottostazione elettrica |
Ubicazione dell'impianto (5) |
|
Divisione e classificazione dell'ubicazione |
per esempio zona di controllo dell'urbanizzazione |
Superficie dell'impianto (in mq) |
|
Superficie rivestita |
|
Ambiente periferico |
per esempio fabbriche: ex cava, due marine nei paraggi, zone vulnerabili sotto il profilo ambientale |
per esempio abitazioni: residenze private all'ingresso e a 200 m dall'ingresso |
Certificati e licenze degli addetti (6) |
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Certificato/licenza |
Numero di addetti/qualifiche (7) |
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(materiale A) |
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(materiale B) |
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(materiale C) |
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(materiale D) |
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(materiale E) |
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||
(materiale F) |
|
||
(materiale G) |
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||
(materiale H) |
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(materiale I) |
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(materiale J) |
|
||
(materiale K) |
|
PARTE 3
Identificazione del permesso, della licenza e dell'autorizzazione rilasciati dalle autorità nazionali competenti per condurre operazioni di riciclaggio delle navi
A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi, l'impresa di riciclaggio delle navi trasmette una copia dei documenti rilasciati dalle autorità competenti per condurre operazioni di riciclaggio delle navi (8) e, ove pertinente, gli estremi del permesso, della licenza o dell'autorizzazione rilasciati dalle autorità competenti a tutte le sue imprese appaltanti e subappaltanti che partecipano direttamente al processo di riciclaggio delle navi.
Documenti relativi a permessi, licenze o autorizzazioni allegati al fascicolo di domanda (9):
Nome del documento |
Paese di rilascio |
Autorità competente per il rilascio |
Rilasciato il (data) |
Valido fino al (data o indefinito) |
Entità beneficiaria (10) |
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PARTE 4
Capacità e limitazioni dell'impianto di riciclaggio delle navi
4.1 Capacità di riciclaggio delle navi
L'impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato ad accettare una nave per il riciclaggio subordinatamente alle seguenti limitazioni di stazza:
Capacità massima della nave da riciclare |
Altre limitazioni |
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TPL |
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GT |
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LDT |
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Lunghezza |
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Larghezza |
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Ampiezza |
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Profondità |
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4.2 Gestione sicura e compatibile con l'ambiente dei materiali pericolosi
L'impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato ad accettare una nave da riciclare contenente materiali pericolosi come indicato nella tabella in appresso, alle condizioni specificate oltre:
Gestione dei materiali pericolosi (11) |
Descrizioni delle fasi di gestione (12) |
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Rimozione Stoccaggio Trattamento dei rifiuti |
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Gestione dei materiali pericolosi |
Descrizioni delle fasi di gestione |
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Rimozione Stoccaggio Trattamento dei rifiuti |
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Metalli pesanti:
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Rimozione Stoccaggio Trattamento dei rifiuti |
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Ritardanti di fiamma:
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Rimozione Stoccaggio Trattamento dei rifiuti |
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Rimozione Stoccaggio Trattamento dei rifiuti |
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Gestione dei materiali pericolosi |
Descrizioni delle fasi di gestione |
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Altri inquinanti organici persistenti (POP)
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Rimozione Stoccaggio Trattamento dei rifiuti |
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Rimozione Stoccaggio Trattamento dei rifiuti |
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Rimozione Stoccaggio Trattamento dei rifiuti |
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Rimozione Stoccaggio Trattamento dei rifiuti |
PARTE 5
Dichiarazione relativa al riciclaggio di navi battenti bandiera degli Stati membri dell'UE
RICICLAGGIO DI NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA
Io sottoscritto/a, (nome) …, a nome di …(impresa) …(in seguito «l'impresa») (13) confermo che l'impresa accetterà di riciclare navi battenti bandiera di Stati membri dell'UE solo in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi. L'impresa inoltre:
a) |
prima di ogni riciclaggio di navi:
|
b) |
dopo aver completato, conformemente al presente regolamento, il riciclaggio totale o parziale di una nave, trasmette all'amministrazione che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla data del riciclaggio totale o parziale conformemente al piano di riciclaggio della nave, una dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave. La dichiarazione di completamento contiene una relazione relativa agli incidenti e agli infortuni pregiudizievoli per la salute umana e/o l'ambiente, se del caso. |
…
Luogo … |
Data … |
Firma:
NB: La dichiarazione non implica che l'impianto non possa accettare navi battenti bandiera di un paese terzo.
PARTE 6
Dichiarazione relativa alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
A seguito della convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al riciclaggio delle navi mira a prevenire, ridurre, minimizzare e, ove possibile, eliminare incidenti, lesioni e altri effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente causati dal riciclaggio delle navi. L'articolo 15, paragrafo 5, stabilisce che l'impresa di riciclaggio delle navi dimostri che il centro di gestione dei rifiuti che riceve i rifiuti opererà conformemente a norme sostanzialmente equivalenti, in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente, alle pertinenti norme internazionali e dell'Unione.
Io sottoscritto/a, (nome) …, a nome di …(impresa) …(in seguito «l'impresa») (15), confermo in buona fede che il centro o i centri di gestione dei rifiuti che ricevono i rifiuti provenienti dall'impianto di riciclaggio delle navi è/sono:
a) |
autorizzato/i dalle competenti autorità nazionali a trattare i rifiuti che riceve; |
b) |
gestito/i conformemente a norme sostanzialmente equivalenti, in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente, alle pertinenti norme internazionali e dell'Unione. |
Congiuntamente alla presente dichiarazione l'impresa allega una copia di tutti i documenti pertinenti ottenuti presso il centro o i centri di gestione dei rifiuti (cfr. parte 2)
Luogo … |
Data … |
Firma:
PARTE 7
Piano dell'impianto di riciclaggio delle navi
PIANO DELL'IMPIANTO DI RICICLAGGIO DELLE NAVI
A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi, l'impresa di riciclaggio delle navi conferma di aver adottato un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell'IMO.
Io, (nome) …, dichiaro che (impresa) … (16) ha adottato un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi. Si allega al fascicolo di richiesta una copia del piano dell'impianto di riciclaggio delle navi.
Luogo … |
Data … |
Firma:
PARTE 8
Condizioni di sicurezza per l'ingresso e per i lavori a caldo
A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), l'impresa di riciclaggio delle navi dimostra che l'impianto di riciclaggio delle navi è in grado di definire, mantenere e controllare le condizioni di sicurezza per l'ingresso e per i lavori a caldo durante l'intero processo di riciclaggio della nave.
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Elementi giustificativi allegati al fascicolo di richiesta (17) |
Condizioni di sicurezza per i lavori a caldo |
|
Condizioni di sicurezza per l'ingresso |
|
(1) Cfr. ad esempio paragrafo 3 della sezione 3.4.1 delle linee guida dell'IMO, risoluzione MEPC.210(63), pag. 24.
(2) In merito alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul riciclaggio delle navi.
(3) Al momento della richiesta.
(4) Il dato va documentato, per esempio mediante conferme ufficiali di completamento del riciclaggio delle navi riciclate in tale anno, indicando il dato LDT delle navi. A norma dell'articolo 32 del regolamento sul riciclaggio delle navi, il dato è calcolato «sommando il peso espresso in LDT delle navi che sono state riciclate in un dato anno in tale impianto. Il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi è determinato selezionando il valore più elevato registrato nei dieci anni precedenti per ciascun impianto di riciclaggio delle navi o, nel caso di un impianto di riciclaggio delle navi autorizzato di recente, il valore annuo più elevato conseguito in tale impianto».
(5) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento, si allega una mappa con la delimitazione dell'impianto di riciclaggio delle navi e la localizzazione delle operazioni di riciclaggio delle navi al suo interno.
(6)NB: è necessario compilare solo le righe della tabella corrispondenti relative ai materiali pericolosi che l'impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato a rimuovere.
(7)NB: l'impresa di riciclaggio delle navi deve essere in grado in qualsiasi momento di dimostrare alla Commissione europea o ad agenti che agiscono a nome di questa la competenza di ogni membro del personale autorizzato a effettuare la rimozione dei materiali pericolosi
(8) Se le rispettive autorità competenti non rilasciano permessi, licenze o autorizzazioni specifici per condurre operazioni di riciclaggio, nella richiesta il richiedente lo dichiara esplicitamente e presenta altri permessi, licenze o autorizzazioni afferenti alle attività dell'impresa.
(9) Compilare la tabella e allegare una copia di tutti i permessi, licenze o autorizzazioni rilasciati dalle autorità competenti.
(10) Nome dell'impresa di riciclaggio delle navi e/o imprese appaltanti e subappaltanti interessate dal documento.
(11) Per la gestione di ciascun materiale, si identificano a fini di riferimento i requisiti giuridici nazionali e/o internazionali. Si indicano le eventuali limitazioni di cui all'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti del paese in cui è situato l'impianto. I materiali pericolosi possono essere presenti in parti della nave o nelle attrezzature (per esempio in vernici o sotto forma di additivi plastici) oppure in miscele chimiche (per esempio liquidi di raffreddamento).
(12) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), punto ii), si prega di: 1) indicare quale processo di gestione dei rifiuti sarà applicato; 2) indicare il luogo ove si svolge l'attività (sia all'interno dell'impianto, sia in un centro di gestione dei rifiuti a valle: in tal caso, se ne comunicano anche le informazioni, tra cui il nome del centro e le informazioni di contatto); 3) provare che il processo utilizzato sarà attuato senza pericoli per la salute umana e secondo modalità compatibili con l'ambiente.
(13) Nome dell'impresa di riciclaggio delle navi.
(14) La procedura è descritta all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sul riciclaggio delle navi.
(15) Nome dell'impresa di riciclaggio delle navi.
(16) Nome dell'impresa di riciclaggio delle navi.
(17) Cfr. gli estratti pertinenti del piano dell'impianto di riciclaggio delle navi allegato alla presente richiesta.
Rettifiche
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/156 |
Rettifica della decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266 del 13 ottobre 2015 )
Alle pagine 73 e 74: l'allegato II è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
TABELLA DI CONCORDANZA
Decisione 2011/411/CFSP |
Presente decisione |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
— |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 4) |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
— |
Articolo 5, paragrafo 3, lettere da g) a i) |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera p) |
Articolo 9, paragrafo 1, lettera r) |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, lettere p) e q) |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera e) |
— |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera f) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera e) |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera g) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera f) |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera h) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera g) |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera i) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera h) |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera j) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera i) |
Articolo 10, paragrafo 3, lettera k) |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera j) |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
— |
Articolo 11, paragrafo 4, lettere a) e b) |
— |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 4) |
Articolo 11, paragrafo 6 |
Articolo 12 |
— |
— |
Articolo 12 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 6 |
Articolo 13, paragrafo 6 |
Articolo 13, paragrafo 7 |
Articolo 13, paragrafo 7 |
Articolo 13, paragrafo 8 |
Articolo 13, paragrafo 8 |
Articolo 13, paragrafo 9 |
Articolo 13, paragrafo 9 |
Articolo 13, paragrafo 10 |
Articolo 13, paragrafo 10 |
Articolo 13, paragrafo 11 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
— |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
Articolo 22 |
Articolo 22 |
Articolo 23 |
Articolo 22, paragrafo 4 |
Articolo 24, paragrafo 4, seconda frase |
Articolo 23 |
Articolo 24 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 24, paragrafo 4, prima frase |
— |
Articolo 25 |
Articolo 24 |
Articolo 26 |
Articolo 24, paragrafi da 6 a 8 |
— |
— |
Articolo 24, paragrafo 6 |
Articolo 25 |
Articolo 27 |
— |
Articolo 27, paragrafo 3 |
Articolo 26 |
Articolo 28 |
Articolo 27 |
Articolo 29 |
Articolo 28 |
Articolo 30 |
— |
Articolo 31 |
Articolo 29 |
Articolo 32 |
Articolo 30 |
Articolo 33 |
Articolo 31 |
Articolo 34 |
Articolo 32 |
Articolo 35». |
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/158 |
Rettifica dell'Indirizzo (UE) 2015/1938 della Banca centrale europea, del 27 agosto 2015, che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/27)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 28 ottobre 2015 )
A pagina 5, punto 12, articolo 107 bis, paragrafo 4:
anziché:
«4. L'emittente del DECC è una SV stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro. Le parti dell'operazione, diverse dall'emittente, dai debitori dei crediti sottostanti e dall'originator, sono stabiliti nel SEE.»,
leggi:
«4. L'emittente del DECC è una società veicolo stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro. Le parti dell'operazione, diverse dall'emittente, dai debitori dei crediti sottostanti e dall'originator, sono stabilite nel SEE.»