ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 307

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
25 novembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

1

 

*

Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti ( 1 )

5

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti ( 1 )

7

 

*

Regolamento delegato (UE) 2015/2172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) 2015/2173 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 11 ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commissione, del 24 novembre 2015, relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei ( 1 )

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2175 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/2176 del Consiglio, del 23 novembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di una norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

25

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2177 della Commissione, del 20 novembre 2015, che esonera la prospezione di petrolio e di gas in Portogallo dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2015) 8043]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

25.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/1


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, entrerà in vigore il 13 dicembre 2015.


(1)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.


25.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/2


DECISIONE (UE) 2015/2169 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2015

relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 3, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea (in prosieguo: la «Corea») a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

(2)

Tali negoziati sono stati portati a termine e il 15 ottobre 2009 è stato siglato un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (in prosieguo: l'«accordo»).

(3)

In conformità della decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1), l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 6 ottobre 2010 ed è stato applicato in via provvisoria, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(4)

È opportuno approvare l'accordo.

(5)

L'accordo non pregiudica il diritto degli investitori degli Stati membri di fruire di un trattamento più favorevole nei casi in cui lo prevedano accordi relativi agli investimenti di cui uno Stato membro e la Corea siano parti.

(6)

A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare alcune limitate modifiche dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere abilitata a porre termine al diritto concesso alle coproduzioni, come disposto dall'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale, qualora essa non determini l'opportunità di un suo rinnovo, approvato dal Consiglio secondo una procedura specifica resa necessaria sia dal carattere sensibile di tale elemento dell'accordo sia dal fatto che l'accordo deve essere concluso dall'Unione e dai suoi Stati membri. È inoltre opportuno che la Commissione sia abilitata ad approvare le modifiche adottate dal gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» a norma dell'articolo 10.25 dell'accordo.

(7)

È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di protezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (2), è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 15.10, paragrafo 2, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

1.   La Commissione avvisa la Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la presente disposizione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio delibera all'unanimità.

2.   Ai fini dell'articolo 10.25 dell'accordo, le modifiche dell'accordo introdotte da decisioni del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. Se le parti interessate non raggiungono un accordo nel caso in cui siano sollevate obiezioni nei riguardi di un'indicazione geografica, la Commissione adotta la propria posizione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (3). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), è fissato a un mese.

Articolo 4

1.   Una denominazione protetta a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) del capo 10 dell'accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione provvedono a far rispettare la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

La posizione che l'Unione deve adottare nel comitato per la cooperazione culturale in merito a decisioni aventi effetti giuridici è determinata dal Consiglio, che delibera nei modi stabiliti dal trattato. I rappresentanti dell'Unione nel comitato per la cooperazione culturale comprendono alti funzionari della Commissione e degli Stati membri provvisti di competenza ed esperienza nelle questioni e negli affari culturali e che presentano la posizione dell'Unione in conformità del trattato.

Articolo 6

Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme dell'allegato II(a) del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5).

Articolo 7

L'accordo non è da interpretarsi come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi ai giudici e ai tribunali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

É. SCHNEIDER


(1)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1.

(2)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(3)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


REGOLAMENTI

25.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2170 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») (3). È opportuno che l'accordo sia applicato a qualsiasi appalto pubblico con un valore che raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è permettere alle autorità aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie previste dalla summenzionata direttiva per gli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate al fine di garantire che corrispondano ai controvalori in euro, arrotondati al migliaio più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2014/24/UE che non sono contemplate nell'accordo. La direttiva 2014/24/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Poiché il calcolo delle soglie rivedute va effettuato sulla base di un valore medio dell'euro per un determinato periodo che termina il 31 agosto e le soglie rivedute devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre, all'atto dell'adozione del presente regolamento dovrebbe essere applicata la procedura d'urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

1)

il testo dell'articolo 4 è così modificato:

a)

alla lettera a), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «134 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;

2)

l'articolo 13, primo comma, è così modificato:

a)

alla lettera a), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(2)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(3)  L'accordo è un accordo plurilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.


25.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2171 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») (3). È opportuno che l'accordo sia applicato a qualsiasi appalto pubblico con un valore che raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è permettere agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie previste dalla summenzionata direttiva per gli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate al fine di garantire che corrispondano ai controvalori in euro, arrotondati al migliaio più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2014/25/UE che non sono contemplate nell'accordo. La direttiva 2014/25/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Poiché il calcolo delle soglie rivedute va effettuato sulla base di un valore medio dell'euro per un determinato periodo che termina il 31 agosto e le soglie rivedute devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre, all'atto dell'adozione del presente regolamento dovrebbe essere applicata la procedura d'urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

a)

alla lettera a), l'importo «414 000 EUR» è sostituito da «418 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(2)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(3)  L'accordo è un accordo plurilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.


25.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2172 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») (3). È opportuno che l'accordo sia applicato a qualsiasi appalto pubblico con un valore che raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è permettere agli enti aggiudicatori e alle autorità aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie previste dalla summenzionata direttiva per gli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate al fine di garantire che corrispondano ai controvalori in euro, arrotondati al migliaio più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2014/23/UE che non sono contemplate nell'accordo. La direttiva 2014/23/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Poiché il calcolo delle soglie rivedute va effettuato sulla base di un valore medio dell'euro per un determinato periodo che termina il 31 agosto e le soglie rivedute devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre, all'atto dell'adozione del presente regolamento dovrebbe essere applicata la procedura d'urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(2)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(3)  L'accordo è un accordo plurilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.


25.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/11


REGOLAMENTO (UE) 2015/2173 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 11

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 6 maggio 2014 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 Accordi a controllo congiunto intitolate Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto. Le modifiche prevedono nuovi orientamenti sulla contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono una attività aziendale.

(3)

Le modifiche all'IFRS 11 contengono riferimenti all'IFRS 9 che al momento non possono essere applicati poiché l'IFRS 9 non è stato adottato dall'Unione. Pertanto è necessario che qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento sia letto come riferimento al Principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

(4)

La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group ha confermato che le modifiche all'IFRS 11 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 11 Attività a controllo congiunto è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto

(Modifiche all'IFRS 11)

«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org».

Modifiche all'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

È aggiunto il paragrafo 21 A. I paragrafi 20-21 sono riportati per praticità ma non sono modificati.

Attività a controllo congiunto

20.

Un gestore congiunto deve rilevare, con riferimento alla propria partecipazione in una attività a controllo congiunto, quanto segue:

a)

le proprie attività, inclusa la quota delle attività possedute congiuntamente;

b)

le proprie passività, inclusa la quota delle passività assunte congiuntamente;

c)

i ricavi dalla vendita della propria quota di produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto;

d)

la propria quota dei ricavi dalla vendita della produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto; e

e)

i suoi costi, inclusa la quota dei costi sostenuti congiuntamente.

21.

Un gestore congiunto deve rilevare le attività, le passività, i costi e i ricavi relativi alla propria interessenza in un'attività a controllo congiunto in conformità agli IFRS applicabili alle specifiche attività, passività, costi e ricavi.

21 A

Quando un'entità acquisisce un'interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 applica, nella misura della sua quota in conformità al paragrafo 20, tutti i principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 e degli altri IFRS che non siano in contrasto con le indicazione contenute nel presente IFRS e fornisce le informazioni richieste in tali IFRS in relazione alle aggregazioni aziendali. Ciò vale sia per l'acquisizione dell'interessenza iniziale sia per le successive acquisizioni in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale. La contabilizzazione dell'acquisizione di un'interessenza in tale attività a controllo congiunto è definita nei paragrafi B33 A-B33D.

Nell'appendice B, il titolo principale prima del paragrafo B34 è modificato e sono aggiunti i paragrafi B33 A-B33D e i relativi titoli.

Bilancio delle parti di un accordo a controllo congiunto (paragrafi 21 A-22)

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto

B33 A

Quando un'entità acquisisce un'interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 applica, nella misura della sua quota in conformità al paragrafo 20, tutti i principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 e degli altri IFRS che non siano in contrasto con le indicazione contenute nel presente IFRS e fornisce le informazioni richieste da tali IFRS in relazione alle aggregazioni aziendali. I principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali che non sono in contrasto con le indicazioni contenute nel presente IFRS includono, tra l'altro:

a)

la valutazione delle attività e passività identificabili al fair value, tranne per gli elementi per i quali sono previste eccezioni nell'IFRS 3 e in altri IFRS;

b)

la rilevazione dei costi correlati all'acquisizione come spese nei periodi in cui i costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti, ad eccezione dei costi di emissione di titoli di debito o di titoli partecipativi che sono rilevati in conformità allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e all'IFRS 9 (1);

c)

la rilevazione di attività e passività per imposte differite derivanti dalla rilevazione iniziale di attività o passività, ad eccezione delle passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell'avviamento, come richiesto dall'IFRS 3 e dallo IAS 12 Imposte sul reddito per le aggregazioni aziendali;

d)

la rilevazione dell'eccedenza del corrispettivo trasferito rispetto al valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili, qualora ve ne siano, come l'avviamento; e

e)

la verifica per riduzione di valore di un'unità generatrice di flussi finanziari cui è stato allocato l'avviamento, da effettuarsi almeno annualmente e ogniqualvolta vi sia un'indicazione che l'unità possa avere subito una riduzione di valore, come disposto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività per l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale.

B33B

I paragrafi 21 A e B33 A si applicano anche alla costituzione di una attività a controllo congiunto se, e solo se, l'attività aziendale esistente, come definita nell'IFRS 3, è conferita all'attività a controllo congiunto al momento della sua costituzione da una delle parti che vi partecipano. Tali paragrafi non si applicano tuttavia alla costituzione di una attività a controllo congiunto se tutte le parti che vi partecipano conferiscono per la sua costituzione solo attività o gruppi di attività che non costituiscono attività aziendali.

B33C

Un gestore congiunto potrebbe aumentare la propria interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 acquisendo un'ulteriore interessenza nell'attività a controllo congiunto. In tali casi, le interessenze precedentemente possedute nell'attività a controllo congiunto non sono rideterminate se il gestore congiunto conserva il controllo congiunto.

B33D

I paragrafi 21 A e B33 A-B33C non si applicano all'acquisizione di un'interessenza in una attività a controllo congiunto quando le parti che condividono il controllo congiunto, compresa l'entità che acquisisce l'interessenza nell'attività a controllo congiunto, sono sotto il controllo comune della stessa o delle stesse capogruppo, sia prima che dopo l'acquisizione, e tale controllo non è transitorio.

Nell'appendice C, sono aggiunti i paragrafi C1AA e C14 A e i relativi titoli.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

C1AA

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il titolo successivo al paragrafo B33 e ha aggiunto i paragrafi 21 A, B33 A-B33D e C14 A e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto

C14 A

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il titolo successivo al paragrafo B33 e ha aggiunto i paragrafi 21 A, B33 A-B33D, C1AA e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente per le acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono attività aziendali ai sensi dell'IFRS 3 che si verificano a partire dall'inizio del primo esercizio di applicazione di tali modifiche. Pertanto gli importi rilevati per le acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto negli esercizi precedenti non devono essere rettificati.

Conseguenti modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39 W.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39 W

Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il paragrafo C5. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. Se l'entità applica le modifiche all'IFRS 11 introdotte dalla Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11) a partire da un esercizio precedente, la modifica al paragrafo C5 deve essere applicata a partire dallo stesso esercizio precedente.

Nell'Appendice C è modificato il paragrafo C5.

Appendice C

Esenzioni per le aggregazioni aziendali

C5

L'esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali si applica anche ad acquisizioni passate di partecipazioni in collegate, di interessenze in joint venture e di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono attività aziendali ai sensi dell'IFRS 3. Inoltre, la data scelta ai fini del paragrafo C1 si applica ugualmente a tutte queste acquisizioni.


(1)  Qualora un'entità applichi le presenti modifiche ma non applichi ancora l'IFRS 9, il riferimento all'IFRS 9 nelle presenti modifiche dovrà essere interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.


25.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2174 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I conti economici ambientali europei istituiti dal regolamento (UE) n. 691/2011 hanno una struttura modulare, e in particolare comprendono nell'allegato V di tale regolamento un modulo per i conti del settore dei beni e dei servizi ambientali.

(2)

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione dovrebbe redigere un compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche disciplinati dall'allegato V.

(3)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 691/2011 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati statistici in forma elettronica, secondo un appropriato formato tecnico che la Commissione deve stabilire. La Banca dei regolamenti internazionali, la Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat), il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Banca mondiale hanno avviato l'iniziativa SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) relativa alle norme tecniche e statistiche per lo scambio e la condivisione di dati e metadati. Lo standard SDMX stabilisce norme tecniche e statistiche per lo scambio di statistiche ufficiali. È dunque opportuno definire un formato tecnico conforme a tali norme. Gli Stati membri dovrebbero ricevere orientamenti circa le modalità dell'applicazione di tale formato conformemente alle prescrizioni del presente regolamento. Tali orientamenti dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri nell'ambito del sistema statistico europeo.

(4)

L'applicazione di uno standard unico per lo scambio e la trasmissione di dati per le statistiche di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 contribuirebbe in modo positivo all'integrazione dei processi in questo settore statistico.

(5)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 691/2011 gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.

(6)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 691/2011, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione al fine di definire le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche

Il compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche è stilato come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Formato tecnico per la trasmissione dei dati

Gli Stati membri forniscono i dati prescritti dal regolamento (UE) n. 691/2011 utilizzando formati conformi allo standard SDMX. La Commissione (Eurostat) mette a disposizione la documentazione dettagliata in merito a tali formati.

Articolo 3

Modalità, struttura e periodicità delle relazioni sulla qualità

1.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 691/2011 con gli stessi termini di trasmissione prescritti nella sezione 4 degli allegati da I a VI di tale regolamento.

2.   Le relazioni sulla qualità contengono informazioni in merito a quanto segue:

a)

la qualità delle fonti utilizzate per i dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 691/2011;

b)

le rettifiche apportate alle statistiche di base per allineare il risultato ai concetti e alle definizioni dei conti o per altre ragioni metodologiche;

c)

la stima e la compilazione di dati che non possono essere ricavati direttamente da fonti statistiche;

d)

le discontinuità nelle serie temporali derivanti da cambiamenti della metodologia o delle fonti di dati e le misure adottate per garantire la massima comparabilità possibile di tali serie.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Al fine di agevolare l'applicazione uniforme dell'allegato V del regolamento (UE) n. 691/2011, nel presente allegato figura un compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche. Il compendio è costituito da un elenco di beni e servizi ambientali e da un elenco delle attività economiche.

I beni, i servizi e le attività economiche dovrebbero essere rilevanti a livello nazionale. Per valutarne la rilevanza nazionale possono essere utilizzati i seguenti elementi:

a)

la produzione dei beni e dei servizi e le attività economiche sono statisticamente significative nel paese,

b)

esistono fonti di dati che consentono di stimare i beni, i servizi e le attività economiche.

Il compendio indicativo non è esaustivo e non esclude l'esistenza di altri beni, servizi e attività economiche ambientali rilevanti a livello nazionale.

Beni e servizi ambientali

Prodotti e servizi di supporto all'acquacoltura e all'agricoltura biologica (colture e allevamento)

Legna da ardere; altro legno purché conforme alle misure di sostenibilità

Servizi di risanamento dei siti minerari

Servizi di cattura delle acque di drenaggio per impedire la contaminazione delle acque sotterranee

Apparecchiature di trasporto elettriche e più efficienti sotto il profilo delle risorse; tubi di scappamento e loro parti (anche filtri antiparticolato)

Strumenti, macchinari e apparecchi per l'analisi degli inquinanti e per filtrare o depurare i gas e i liquidi

Fosse settiche, cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini; pompe per il trattamento delle acque reflue, veicoli per la raccolta delle acque reflue e la pulizia delle fognature, carbone attivo per il filtraggio dell'acqua

Tubi e condotte per impianti di trattamento delle acque reflue e per la gestione delle risorse idriche

Sacchi e sacchetti sostitutivi dei sacchetti di plastica; bidoni, cassonetti, contenitori e altri recipienti per il magazzinaggio e il trasporto dei rifiuti; pannelli, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o residui di legno, agglomerati con leganti minerali; inceneritori e macchinari utilizzati per il trattamento dei rifiuti (ad esempio in discarica)

Contenitori in piombo per rifiuti radioattivi

Servizi di manutenzione e di riparazione per la riduzione delle perdite idriche

Attrezzature specifiche per la produzione di energia da fonti rinnovabili: ad esempio sistemi di stoccaggio per il biogas, caldaie a legna e altri apparecchi, pannelli solari e celle fotovoltaiche, turbine e ruote idrauliche, turbine eoliche

Biocarburanti

Carbone di legna purché conforme alle misure di sostenibilità

Prodotti per isolamento termico e acustico, principalmente negli edifici: ad esempio prodotti del sughero, finestre con triplo vetro isolante, materiali isolanti per facciate, tetti ed altri elementi architettonici quali materiali in fibra di vetro, lana di roccia, cellulosa, polimeri e poliuretano e altri

Contenitori in legno rigenerato

Attrezzature specifiche per la tutela dell'ambiente e prodotti per la gestione delle risorse: ad esempio termostati per la regolazione del riscaldamento e del condizionamento, valvole termostatiche, pompe di calore, caldaie a condensazione, scaldacqua solari

Lampade a scarica come le lampade a bassa pressione (lampade fluorescenti compatte) e gli apparecchi domestici a massima efficienza

Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri, sacchi e sacchetti in bioplastica

Macchinari per il recupero di metalli

Servizi di manutenzione, riparazione e installazione di beni ambientali

Energia elettrica, gas e calore da fonti rinnovabili

Acqua desalinizzata e acque piovane raccolte; manutenzione delle condutture per la riduzione delle perdite idriche

Servizi di smaltimento delle acque di scarico: ad esempio raccolta, trasporto e trattamento delle acque reflue, gestione, manutenzione e pulizia dei sistemi fognari

Servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi

Servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti nucleari

Servizi di recupero dei materiali; materie prime secondarie

Servizi di decontaminazione e di pulizia dei terreni e di depurazione delle acque sotterranee e superficiali

Servizi di decontaminazione e di pulizia dell'aria

Altri servizi di decontaminazione e servizi specializzati di controllo dell'inquinamento

Edifici passivi e a basso consumo energetico e riqualificazione energetica di edifici esistenti

Servizi di manutenzione e riparazione delle reti idriche

Impianti di trattamento delle acque reflue e dei rifiuti e sistemi fognari

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa l'installazione di pannelli fotovoltaici

Lavori di isolamento acustico

Servizi di ingegneria e di architettura per edifici passivi e a basso consumo energetico e riqualificazione energetica di edifici esistenti

Servizi d'ingegneria e di architettura per progetti di energia da fonti rinnovabili

Servizi d'ingegneria e di architettura per progetti di gestione delle risorse idriche, delle acque reflue e dei rifiuti

Servizi di controllo tecnico dei veicoli per il trasporto su strada per quanto riguarda le emissioni atmosferiche

Servizi di ricerca e sviluppo per la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse

Servizi di consulenza ambientale

Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti sulla pubblica via

Servizi amministrativi per la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse

Servizi di formazione in tutela dell'ambiente e gestione delle risorse

Servizi ambientali forniti da organizzazioni associative

Servizi delle riserve naturali, compresa la tutela della fauna e della flora selvatiche.

Attività economiche ambientali

Attività e servizi di supporto all'acquacoltura e all'agricoltura biologica (colture e allevamento)

Legna da ardere; produzione di altro legno purché conforme alle misure di sostenibilità

Risanamento dei siti minerari

Cattura delle acque di drenaggio per impedire la contaminazione delle acque sotterranee

Fabbricazione di apparecchiature di trasporto elettriche e più efficienti sotto il profilo delle risorse; tubi di scappamento e loro parti (anche filtri antiparticolato)

Fabbricazione di strumenti, macchinari e apparecchi per l'analisi degli inquinanti e per filtrare o depurare i gas e i liquidi

Fabbricazione di fosse settiche, cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini; pompe per il trattamento delle acque reflue, veicoli per la raccolta delle acque reflue e la pulizia delle fognature, carbone attivo per il filtraggio dell'acqua

Fabbricazione di tubi e condotte per impianti di trattamento delle acque reflue e per la gestione delle risorse idriche

Fabbricazione di sacchi e sacchetti sostitutivi dei sacchetti di plastica; bidoni, cassonetti, contenitori e altri recipienti per il magazzinaggio e il trasporto dei rifiuti; pannelli, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o residui di legno, agglomerati con leganti minerali; inceneritori e macchinari utilizzati per il trattamento dei rifiuti (ad esempio in discarica)

Fabbricazione di contenitori in piombo per rifiuti radioattivi

Attività di manutenzione e di riparazione per la riduzione delle perdite idriche

Fabbricazione di attrezzature specifiche per la produzione di energia da fonti rinnovabili: ad esempio sistemi di stoccaggio per il biogas, caldaie a legna e altri apparecchi, pannelli solari e celle fotovoltaiche, turbine e ruote idrauliche, turbine eoliche

Fabbricazione di biocarburanti

Fabbricazione di carbone di legna purché conforme alle misure di sostenibilità

Fabbricazione di prodotti per isolamento termico e acustico, principalmente negli edifici: ad esempio prodotti del sughero, finestre con triplo vetro isolante, materiali isolanti per facciate, tetti ed altri elementi architettonici quali materiali in fibra di vetro, lana di roccia, cellulosa, polimeri e poliuretano e altri

Rigenerazione di contenitori in legno

Fabbricazione di attrezzature specifiche per la tutela dell'ambiente e per la gestione delle risorse: ad esempio termostati per la regolazione del riscaldamento e del condizionamento, valvole termostatiche, pompe di calore, caldaie a condensazione, scaldacqua solari

Fabbricazione di lampade a scarica come le lampade a bassa pressione (lampade fluorescenti compatte) e gli apparecchi domestici a massima efficienza

Fabbricazione di gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri, sacchi e sacchetti in bioplastica

Fabbricazione di macchinari per il recupero di metalli

Attività di manutenzione, riparazione e installazione di beni ambientali

Produzione di energia elettrica, gas e calore da fonti rinnovabili

Desalinizzazione dell'acqua e raccolta delle acque piovane; manutenzione delle condutture per la riduzione delle perdite idriche

Fornitura di servizi di smaltimento delle acque di scarico: ad esempio raccolta, trasporto e trattamento delle acque reflue, gestione, manutenzione e pulizia dei sistemi fognari

Fornitura di servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi

Fornitura di servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti nucleari

Fornitura di servizi di recupero dei materiali; produzione di materie prime secondarie

Fornitura di servizi di decontaminazione e di pulizia dei terreni e di depurazione delle acque sotterranee e superficiali

Fornitura di servizi di decontaminazione e di pulizia dell'aria

Fornitura di altri servizi di decontaminazione e di servizi specializzati di controllo dell'inquinamento

Costruzione di edifici passivi e a basso consumo energetico e riqualificazione energetica di edifici esistenti

Manutenzione e riparazione delle reti idriche

Costruzione di impianti di trattamento delle acque reflue e dei rifiuti e di sistemi fognari

Costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa l'installazione di pannelli fotovoltaici

Lavori di isolamento acustico

Servizi di ingegneria e di architettura per edifici passivi e a basso consumo energetico e riqualificazione energetica di edifici esistenti

Servizi d'ingegneria e di architettura per progetti di energia da fonti rinnovabili

Servizi d'ingegneria e di architettura per progetti di gestione delle risorse idriche, delle acque reflue e dei rifiuti

Servizi di controllo tecnico dei veicoli per il trasporto su strada per quanto riguarda le emissioni atmosferiche

Servizi di ricerca e sviluppo per la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse

Servizi di consulenza ambientale

Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti sulla pubblica via

Servizi amministrativi per la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse

Servizi di formazione in tutela dell'ambiente e gestione delle risorse

Servizi ambientali forniti da organizzazioni associative

Servizi delle riserve naturali, compresa la tutela della fauna e della flora selvatiche.


25.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2175 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

66,1

MA

79,5

ZZ

72,8

0707 00 05

AL

78,9

MA

96,4

TR

143,5

ZZ

106,3

0709 93 10

AL

59,9

MA

69,6

TR

167,3

ZZ

98,9

0805 20 10

MA

87,2

ZZ

87,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

60,8

ZZ

60,8

0805 50 10

AR

61,0

TR

97,2

ZZ

79,1

0808 10 80

AU

166,8

CA

159,7

CL

85,1

MK

36,9

NZ

173,1

US

107,0

ZA

166,3

ZZ

127,8

0808 30 90

BA

88,1

CN

64,0

TR

124,6

ZZ

92,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

25.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/25


DECISIONE (UE) 2015/2176 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di una norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità nell'elaborazione di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna da applicare nell'Unione.

(2)

Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.

(3)

Il CESNI dovrebbe adottare, nella riunione del 26 novembre 2015, una norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna («norma»). La sessione plenaria della CCNR modificherà il proprio quadro legislativo, i regolamenti di ispezione delle navi sul Reno («RINR») in modo da fare riferimento alla norma, rendendola obbligatoria nel quadro dell'applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.

(4)

La norma fissa i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi per la navigazione interna. Essa include disposizioni relative alla costruzione, all'allestimento e all'equipaggiamento delle navi della navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni in materia di identificazione delle navi, modelli di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma. La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) provvede affinché i certificati dell'Unione per la navigazione interna siano rilasciati alle imbarcazioni conformi ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna di cui all'allegato II di tale direttiva per i quali è stata stabilita l'equivalenza rispetto ai requisiti tecnici previsti in applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Il 10 settembre 2013, inoltre, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE, nella quale si tiene conto degli sviluppi intervenuti nel settore grazie all'operato di organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR, nell'applicazione dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

(5)

La norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, che deve essere adottata sotto l'egida della CCNR, inciderà pertanto sulla direttiva 2006/87/CE nonché sull'evoluzione prevedibile dell'acquis nel presente settore.

(6)

La revisione del RINR, intesa a facilitare un riferimento diretto alla norma, non è stata conclusa in seno al CCNR. Tuttavia, al fine di tenere conto della norma anche prima che il riferimento diretto possa essere inserito nel RINR, è appropriato inserire singole disposizioni, comprese quelle relative al gas naturale liquefatto (GNL), nella RINR.

(7)

L'Unione non è membro della CCNR né del CESNI. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione per quanto riguarda detta norma in sede dei citati organi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla riunione del CESNI del 26 novembre 2015 è di acconsentire all'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (ES-TRIN) 2015/1.

2.   La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella seduta della sessione plenaria della CCNR del 3 dicembre 2015 è di sostenere solo le singole modifiche alla RINR che siano conformi all'ES-TRIN 2015/1. Ciò comprende, in particolare, l'adozione di disposizioni sulla propulsione NGL delle navi.

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella successiva riunione della sessione plenaria del CCNR è di assentire alla modifica della RINR al fine di fare riferimento all'ES_TRIN 2015-1 una volta che la necessaria revisione dell'RINR abbia avuto luogo.

Articolo 2

1.   La posizione dell'Unione indicata all'articolo 1, paragrafo 1, è espressa dagli Stati membri agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

2.   La posizione dell'Unione indicata all'articolo 1, paragrafo 2, è espressa dagli Stati membri che sono membri della CCNR agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Modifiche marginali alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. MEISCH


(1)  Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).


25.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2177 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2015

che esonera la prospezione di petrolio e di gas in Portogallo dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

[notificata con il numero C(2015) 8043]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

vista la domanda presentata da ENI PORTUGAL B.V. a mezzo posta elettronica il 28 luglio 2015,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

Il 28 luglio 2015 ENI PORTUGAL B.V. (di seguito «il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta formale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), trasmessa alla Commissione a mezzo posta elettronica. La richiesta era accompagnata da una posizione motivata e giustificata recante data 16 luglio 2015, adottata dall'autorità portoghese garante della concorrenza. Conformemente a tale richiesta la Commissione è stata invitata a stabilire che le disposizioni della direttiva 2004/17/CE e le procedure di appalto previste in tale direttiva non si applicano alla prospezione di petrolio e di gas in Portogallo.

II.   QUADRO NORMATIVO

(2)

Fino a quando non sarà abrogata, la direttiva 2004/17/CE si applica alle procedure di aggiudicazione di appalti riguardanti la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas, a meno che tale attività sia esentata a norma dell'articolo 30 di tale direttiva. Da un punto di vista procedurale, tuttavia, alle richieste di esenzione si applicano le disposizioni della direttiva 2014/25/UE, poiché le condizioni materiali per la concessione di un'esenzione rimangono invariate nella sostanza.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE, gli appalti destinati a permettere un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 di tale direttiva non sono soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di apertura del mercato pertinente di cui all'allegato XI della direttiva 2004/17/CE. Ai sensi dell'allegato XI, lettera G, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) costituisce la pertinente legislazione dell'Unione relativa all'apertura del mercato della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas.

(4)

Il Portogallo ha recepito (4) e applicato la direttiva 94/22/CE. Il mercato della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas è pertanto considerato liberamente accessibile in conformità all'articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE.

(5)

Ai fini della valutazione dell'esposizione dell'attività pertinente alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tener conto sono la quota di mercato dei principali operatori e il grado di concentrazione su tali mercati.

(6)

La presente decisione fa salva l'applicazione delle regole della concorrenza.

III.   VALUTAZIONE

(7)

Il richiedente è un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/17/CE. Il richiedente non può essere considerato un'amministrazione aggiudicatrice o un'impresa pubblica. Esso esercita un'attività di prospezione di petrolio e di gas di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/17/CE e opera inoltre sulla base di diritti speciali acquisiti in data 18 dicembre 2014. Tali diritti speciali comprendono contratti di concessione per i blocchi «Santola», «Lavagante» e «Gamba» acquisiti dal richiedente. I primi contratti di concessione sono stati firmati il 1o febbraio 2007 tra lo Stato portoghese, da un lato, e Harman Resources Ltd. (80 %), Petróleos de Portugal — Petrogal, SA (Galp) (10 %) e Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (10 %), dall'altro. Il 25 marzo 2010 i contratti di concessione sono stati assegnati a Petrobras International Baspetro B.V. (50 %) e Petróleos de Portugal — Petrogal SA (Galp) (50 %). Con la modifica del 18 dicembre 2014 tali posizioni contrattuali sono state infine assegnate a Eni Portugal B.V. (70 %) e Petróleos de Portugal — Petrogal, SA (Galp) (30 %).

(8)

La domanda è limitata alla prospezione di giacimenti di petrolio e di gas. Eni Portugal B.V. e Petróleos de Portugal — Petrogal, SA (Galp) costituiscono una joint venture, in base alla quale il richiedente è il gestore del progetto e si occupa di prospezione, valutazione, sviluppo, produzione e disattivazione. Il richiedente è responsabile di tutte le procedure d'appalto necessarie allo sviluppo delle attività di prospezione e produzione.

(9)

In base alla prassi consolidata della Commissione (5), la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas naturale dovrebbe essere considerata come un unico mercato del prodotto pertinente, poiché è impossibile stabilire dall'inizio se la prospezione porterà alla scoperta di petrolio o gas naturale. In linea con tale prassi la portata geografica di tale mercato dovrebbe inoltre essere considerata mondiale. Ai fini della presente decisione, la definizione della portata geografica del mercato dovrebbe essere mantenuta, non essendovi indicazioni in senso contrario.

(10)

È possibile misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione in base a tre variabili: la spesa in conto capitale, le riserve comprovate e la produzione prevista.

(11)

L'uso della spesa in conto capitale per misurare le quote di mercato degli operatori attivi nel mercato della prospezione è tuttavia stato considerato inadeguato a causa delle grandi differenze esistenti tra i livelli di investimento che possono essere necessari in aree geografiche diverse. Gli altri due parametri, vale a dire le riserve comprovate e la produzione prevista, sono stati generalmente impiegati per valutare le quote di mercato degli operatori economici in questo settore (6).

(12)

Nel 2014 le riserve mondiali accertate e probabili di petrolio e di gas erano pari a 209 934 817 170 di metri cubi standard di petrolio equivalente (7). In Portogallo, nel 2014, il numero totale di autorizzazioni alla prospezione era pari a 12 (8) e il numero di pozzi di esplorazione perforati era pari a 0. Attualmente non vi sono riserve accertate di petrolio e di gas in Portogallo.

(13)

Il richiedente non ha prodotto petrolio o gas naturale né in Portogallo né in qualsiasi altro paese negli ultimi tre periodi contabili; tuttavia, secondo le stime, la prospezione può portare a un'eventuale scoperta di idrocarburi di circa [… metri cubi standard] nelle aree di prospezione in acque profonde del Portogallo per cui sono stati concessi i permessi (9). Nel 2014, la società madre Eni SpA possedeva una quota dello 0,9 % del mercato mondiale di riserve accertate e probabili per la prospezione di petrolio e di gas (10).

(14)

Il mercato della prospezione non presenta un elevato grado di concentrazione. Società pubbliche a parte, il mercato è caratterizzato dalla presenza di grandi produttori, come ExxonMobil, Chevron, Shell, BP e Total. Nel 2014, i grandi produttori detenevano quote del 2,8 % (ExxonMobil), del 2,1 % (Chevron), dell'1,9 % (Shell), dell'1,4 % (BP) e dell'1,4 % (Total) del mercato mondiale per la prospezione di petrolio e gas naturale. Per quanto riguarda le società pubbliche, le quote del mercato mondiale per la prospezione di petrolio e gas naturale erano pari a: 13,6 % (Saudi Aramco), 7,4 % (Gazprom), 4,8 % (Qatar Petroleum), 4,7 % (National Iranian Oil Company) (11). Eni SpA detiene una quota di mercato pari allo 0,9 % delle riserve mondiali accertate e probabili di petrolio e gas naturale. Per quanto riguarda il territorio dell'UE, Eni SpA detiene una quota di mercato del 4 % delle riserve accertate e probabili di petrolio e gas naturale (12). Questi elementi indicano un'esposizione diretta alla concorrenza.

IV.   CONCLUSIONI

(15)

In base alle considerazioni di cui ai considerando da 1 a 14, è opportuno considerare soddisfatta in Portogallo la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE.

(16)

Dato che la condizione del libero accesso al mercato può considerarsi rispettata, la direttiva 2004/17/CE non dovrebbe applicarsi quando gli enti aggiudicatori assegnano appalti per consentire la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas in Portogallo, né quando si organizzano concorsi di progettazione ai fini dell'esercizio di tale attività nella predetta area geografica.

(17)

La presente decisione si basa sulla situazione giuridica e di fatto esistente dal 29 luglio 2015 all'11 settembre 2015, come risulta dalle informazioni trasmesse dal richiedente. Essa può essere rivista qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione giuridica o di fatto, le condizioni di applicabilità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più soddisfatte.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti assegnati da enti aggiudicatori per consentire la prospezione dei giacimenti petroliferi e di gas naturale in Portogallo.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(3)  Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

(4)  Decreto legge n. 109/94 del 26 aprile (Decreto-Lei n.o 109/94 de 26 de Abril); Ordinanza ministeriale n. 790/94 del 5 settembre (Portaria n.o 790/94 de 5 de Septembro).

(5)  Cfr. la decisione 2004/284/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (caso n. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) (GU L 103 del 7.4.2004, pag. 1); decisione 2001/45/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (caso n. IV/M.1532 — BP Amoco/Arco) (GU L 18 del 19.1.2001, pag. 1); decisione della Commissione, del 6 marzo 2002, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso n. COMP/M.2681 — CONOCO/PHILIPS PETROLEUM) (GU C 79 del 3.4.2002, pag. 12); decisione della Commissione, del 20 novembre 2003, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso n. COMP/M.3294 — EXXONMOBIL/BEB) (GU C 8 del 13.1.2004, pag. 7); decisione della Commissione, del 3 maggio 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso n. COMP/M.4545 STATOIL/HYDRO) (GU C 130 del 12.6.2007, pag. 8); decisione della Commissione, del 19 novembre 2007, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso n. COMP/M.4934 — KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) (GU C 31 del 5.2.2008, pag. 2).

(6)  Cfr. in particolare i punti 25 e 27 della decisione 2004/284/CE, e decisioni successive, tra cui il caso n. COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO.

(7)  Secondo la Wood Mackenzie, citata dal richiedente.

(8)  Sono inclusi i blocchi in mare aperto (deep offshore), la concessione Barreiro e inoltre i blocchi «Caranguejo» e «Sapateira» nel bacino dell'Algarve, che sono già stati autorizzati ma i cui contratti di concessione non sono ancora stati firmati.

(9)  [… informazioni riservate].

(10)  Cfr. la nota 7.

(11)  Cfr. la nota 7.

(12)  Cfr. la nota 7.