ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 241

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
17 settembre 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione, del 16 settembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'allineamento delle norme per il mantenimento dell'aeronavigabilità al regolamento (CE) n. 216/2008, gli interventi critici di manutenzione e il controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili ( 1 )

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1537 della Commissione, del 16 settembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

49

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( GU L 23 del 29.1.2015 )

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

17.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/1


DIRETTIVA (UE) 2015/1535 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2015

che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 114, 337 e 43,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione é opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Pertanto, il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti dell'Unione.

(3)

Per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici.

(4)

Gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obbiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare.

(5)

È indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni. Di conseguenza, gli Stati membri, che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) devono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche.

(6)

Tutti gli Stati membri devono essere altresì informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi.

(7)

Il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese. Un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione. Di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti.

(8)

Pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della presente direttiva.

(9)

Per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano, in particolare, una maggiore trasparenza dei progetti nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati.

(10)

È pertanto necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per il prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti.

(11)

I requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

(12)

È necessario chiarire la nozione di regola tecnica de facto. In particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti ai quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine.

(13)

La Commissione e gli Stati membri devono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre modifiche di una misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne.

(14)

Lo Stato membro interessato deve tener conto di tali modifiche nella stesura del testo definitivo della misura progettata.

(15)

Il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione adotti o proponga l'adozione di atti vincolanti. Un termine di differimento specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta l'adozione di atti vincolanti del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione nello stesso settore.

(16)

Lo Stato membro interessato deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, soprassedere all'attuazione della misura progettata durante un termine sufficiente a permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di un atto legislativo o l'adozione di un atto vincolante della Commissione.

(17)

Con la finalità di facilitare l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio delle misure, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola tecnica quando il Consiglio ha adottato una posizione in prima lettura su una proposta della Commissione, relativa alla stessa materia.

(18)

È opportuno prevedere un comitato permanente, i cui membri sono designati dagli Stati membri, incaricato di coadiuvare gli sforzi della Commissione per ovviare agli eventuali inconvenienti per la libera circolazione dei prodotti.

(19)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui alla parte B dell'allegato III,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)   «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

b)   «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende per:

i)   «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

ii)   «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

iii)   «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;

c)   «specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

d)   «altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

e)   «regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

Ai fini della presente definizione:

i)

una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

ii)

una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;

f)   «regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

i)

le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

ii)

gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

iii)

le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2.

Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura;

g)   «progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali.

2.   La presente direttiva non si applica:

a)

ai servizi di radiodiffusione sonora;

b)

ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

3.   La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

4.   La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente direttiva.

5.   Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o emanate da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.

6.   La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

Articolo 2

È istituito un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 3

1.   Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno.

Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione.

2.   La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.

3.   Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e a tale riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:

a)

di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate;

b)

di adottare qualsiasi disposizione necessaria;

c)

di individuare i settori per i quali risulta necessaria un'armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato.

4.   Il comitato deve essere consultato dalla Commissione:

a)

al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;

b)

al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva.

5.   Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.

6.   Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.

7.   I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche, anche appartenenti al settore privato.

8.   Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche provenienti dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, tutte le richieste presentate agli organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

Articolo 5

1.   Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio (9).

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 2 della presente direttiva e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), della presente direttiva, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2.   La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4.   Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, adottate le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche del settore privato.

5.   Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto dell'Unione, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di tale altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti dell'Unione.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri rinviano:

di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii),

fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi,

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno,

fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.

Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.

Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.

3.   Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE.

4.   Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 288 TFUE.

5.   Se il Consiglio adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo è esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del paragrafo 6.

6.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:

a)

se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante;

b)

se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto;

c)

all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione.

7.   I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché:

a)

per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, uno Stato membro si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione; oppure

b)

per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, uno Stato membro si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.

Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 5, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa adotta le misure opportune in caso di ricorso abusivo a tale procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.

Articolo 7

1.   Gli articoli 5 e 6 non si applicano a tali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:

a)

si conformano agli atti vincolanti dell'Unione che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;

b)

soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione;

c)

fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione;

d)

applicano l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

e)

si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

f)

si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), in conformità di una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.

2.   L'articolo 6 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.

3.   L'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii).

4.   L'articolo 6 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f, secondo comma, punto iii).

Articolo 8

La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo sui risultati dell'applicazione della presente direttiva.

La Commissione pubblica statistiche annuali sulle notifiche ricevute nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, questa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

La direttiva 98/34/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, della presente direttiva è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B, della direttiva abrogata e all'allegato III, parte B, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 9 settembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Parere del 14 luglio 2010 (GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 142) e parere del 26 febbraio 2014 (GU C 214 dell'8.7.2014, pag. 55).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2015.

(3)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). Il titolo originale era «Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche». Essa è stata modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

(4)  Cfr. allegato III, Parte A.

(5)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(6)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(7)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33) .

(8)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(10)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).


ALLEGATO I

Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera, b), secondo comma

1.   Servizi non forniti «a distanza»

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:

a)

esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;

b)

consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;

c)

prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente;

d)

giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.

2.   Servizi non forniti «per via elettronica»

Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:

a)

distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);

b)

accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.

Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti,

Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:

a)

servizi di telefonia vocale;

b)

servizi telefax/telex;

c)

servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;

d)

consulto medico per telefono/telefax;

e)

consulenza legale per telefono /telefax;

f)

marketing diretto per telefono/telefax.

3.   Servizi non forniti «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):

a)

servizi di radiodiffusione televisiva (compresi i servizi near-video on-demand) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE;

b)

servizi di radiodiffusione sonora;

c)

teletesto (televisivo).


ALLEGATO II

Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 4

Servizi d'investimento

Operazioni di assicurazione e riassicurazione

Servizi bancari

Operazioni relative ai fondi di pensione

Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione

Tali servizi comprendono in particolare:

a)

i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 2004/39/CE, i servizi di organismi di investimento collettivo;

b)

i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

c)

le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(2)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

(di cui all'articolo 10)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37)

 

Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18)

 

Allegato II, parte 1, titolo H, dell'atto di adesione del 2004

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 68)

Limitatamente ai riferimenti di cui al paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81)

Limitatamente ai riferimenti di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12)

Limitatamente all'articolo 26, paragrafo 2

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 10)

Direttiva

Termine di applicazione

98/34/CE

98/48/CE

5 agosto 1999

2006/96/CE

1 gennaio 2007


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 98/34/CE

Presente direttiva

Articolo 1, primo comma, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 1, primo comma, punto 1,

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 1, primo comma, punto 2, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo comma

Articolo 1, primo comma, punto 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto i)

Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto ii)

Articolo 1, primo comma, punto 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto iii)

Articolo 1, primo comma, punto 2, terzo comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), terzo comma

Articolo 1, primo comma, punto 2, quarto comma, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2,parte introduttiva

Articolo 1, primo comma, punto 2, quarto comma, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, primo comma, punto 2, quarto comma, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, primo comma, punto 3

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 1, primo comma, punto 4

Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 1, primo comma, punto 5, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), primo comma

Articolo 1, primo comma, punto 5, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, primo comma, punto 5, terzo comma

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, primo comma, punto 5, quarto comma

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, primo comma, punto 5, quinto comma, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, primo comma, punto 5, quinto comma, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto i)

Articolo 1, primo comma, punto 5, quinto comma, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto ii)

Articolo 1, primo comma, punto 11, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), primo comma

Articolo 1, primo comma, punto 11, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, primo comma, punto 11, secondo comma, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto i)

Articolo 1, primo comma, punto 11, secondo comma secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma punto ii)

Articolo 1, primo comma, punto 11, secondo comma terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto iii)

Articolo 1, primo comma, punto 11, terzo comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), terzo comma

Articolo 1, primo comma, punto 11, quarto comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), quarto comma

Articolo 1, primo comma, punto 12

Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 5

Articolo 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino

Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 4, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 4, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 4, lettera d)

Articolo3, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 6, paragrafi da 5 a 8

Articolo 3, paragrafi da 5 a 8

Articolo 7

Articolo 4

Articolo 8

Articolo 5

Articolo 9, paragrafi da 1 a 5

Articolo 6, paragrafi da 1 a 5

Articolo 9, paragrafo 6, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 6, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 6, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 6, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 6, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 10, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 1, quinto trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 10, paragrafo 1, sesto trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 11, prima frase

Articolo 8, primo comma

Articolo 11, seconda frase

Articolo 8, secondo comma

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato I

Allegato VI

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/16


REGOLAMENTO (UE) 2015/1536 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'allineamento delle norme per il mantenimento dell'aeronavigabilità al regolamento (CE) n. 216/2008, gli interventi critici di manutenzione e il controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze.

(2)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce i requisiti relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità per l'esercizio di aeromobili, inclusi i requisiti delle organizzazioni che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili complessi a motore e di velivoli utilizzati a fini commerciali. È necessario aggiornare il regolamento (UE) n. 1321/2014 per assicurare che i suddetti requisiti siano applicati.

(3)

È necessario stabilire le condizioni alle quali i vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) possono operare aeromobili registrati in un paese terzo, al fine di assicurare che vengano rispettati i requisiti essenziali pertinenti stabiliti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

È necessario assicurare l'applicazione uniforme dei requisiti del programma di controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili all'interno dell'Unione. A tal fine è necessario modificare le disposizioni contenute nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'attuazione da parte delle autorità competenti di un programma di controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili.

(5)

È necessario ridurre i rischi connessi all'esecuzione della manutenzione e, in particolare, assicurare che siano adottate da parte di persone e imprese interessate le misure necessarie per individuare eventuali errori commessi durante l'esecuzione della manutenzione che possano compromettere la sicurezza del volo. È quindi necessario modificare i requisiti per l'esecuzione della manutenzione indicati nell'allegato I e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014.

(6)

È necessario quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(7)

È necessario concedere tempo sufficiente all'industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri per adeguarsi al nuovo quadro normativo. È opportuno quindi prevedere una diversa data di applicazione del presente regolamento nel suo insieme.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni al fine di assicurare:

a)

il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i componenti necessari alla relativa installazione, che sono:

i)

registrati in uno Stato membro, a meno che la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stata delegata ad un paese terzo e non siano utilizzati da un operatore UE; oppure

ii)

registrati in un paese terzo e utilizzati da un operatore UE, quando la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stata delegata ad uno Stato membro;

b)

l'osservanza dei requisiti essenziali di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 per il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili registrati in un paese terzo e dei componenti per la relativa installazione per i quali la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi non sia stata delegata ad un Stato membro, che sono presi a noleggio a scafo nudo (dry lease) da un vettore aereo titolare di licenza in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).»;"

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

“Operazione di trasporto aereo commerciale (CAT)”, l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o altro titolo oneroso;»;

b)

sono aggiunti i seguenti punti:

«n)

“intervento critico di manutenzione”, un intervento di manutenzione che comporta l'assemblaggio o qualsiasi modifica di un sistema o di qualche parte di aeromobile, motore o elica che, in caso di errore commesso durante la sua esecuzione, potrebbe direttamente pregiudicare la sicurezza del volo;

o)

“operazioni commerciali specializzate”, operazioni soggette ai requisiti della parte ORO, capo SPO, indicati nell'allegato III del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5);

p)

“operazioni limitate”, operazioni di aeromobili non complessi a motore per:

i)

voli in compartecipazione finanziaria da parte di privati, a condizione che il costo diretto sia condiviso da tutti gli occupanti dell'aeromobile, incluso il pilota e che il numero di persone che condividono i costi diretti sia limitato a 6;

ii)

voli nell'ambito di competizioni o voli dimostrativi, a condizione che il compenso o qualsiasi titolo oneroso versato per tali voli sia limitato al recupero dei costi diretti e ad un contributo proporzionato ai costi annuali, nonché a premi non superiori a un valore specificato dall'autorità competente;

iii)

voli introduttivi, lanci con paracadute, traino di alianti o voli acrobatici effettuati da un'organizzazione di addestramento che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro e sia approvata in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (6), o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto, a condizione che l'aeromobile sia operato dall'organizzazione a titolo di proprietà o in “dry lease” (noleggio senza equipaggio), che il volo non produca utili distribuiti al di fuori dell'organizzazione, e che qualora vi partecipino soggetti terzi rispetto all'organizzazione, tali voli rappresentino solo un'attività marginale di quest'ultima;

Ai fini del presente regolamento, le “operazioni limitate” non sono considerate operazioni CAT o operazioni commerciali specializzate;

q)

“volo introduttivo”, volo introduttivo come definito all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 965/2012;

r)

“volo nell'ambito di competizioni”, volo nell'ambito di competizioni come definito all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 965/2012;

s)

“volo dimostrativo”, volo dimostrativo come definito all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 965/2012.

(5)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1)."

(6)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).»;"

3)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

I paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera a) e dei componenti per la relativa installazione è assicurato in conformità al disposto dell'allegato I.

2.   Le organizzazioni e il personale che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile di cui all'articolo 1, lettera a), e dei componenti per la relativa installazione, comprese le operazioni di manutenzione, devono conformarsi all'allegato I e, ove necessario, alle disposizioni specificate negli articoli 4 e 5.

3.   In deroga al paragrafo 1, il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile di cui all'articolo 1, lettera a), in possesso di un permesso di volo, è assicurato sulla base delle norme specifiche relative al mantenimento dell'aeronavigabilità definite nel permesso di volo rilasciato in conformità all'allegato (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.»;

b)

è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5.   Il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b) e dei componenti per la relativa installazione è assicurato in conformità al disposto dell'allegato V bis»;

4)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le approvazioni dell'impresa di manutenzione sono rilasciate in conformità al disposto dell'allegato I, capo F, o dell'allegato II.»;

5)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

per gli aeromobili registrati in un paese terzo e presi a noleggio a scafo nudo da parte di vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, fino al 25 agosto 2017, i requisiti di cui all'allegato V bis.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   In deroga al paragrafo 1, i requisiti relativi agli aeromobili utilizzati per operazioni commerciali specializzate e CAT diversi da quelli utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, indicati nel regolamento (UE) n. 965/2012, modificato dal regolamento (UE) n. 379/2014 (7), si applicano a decorrere dal 21 aprile 2017.

Fino a quel momento:

le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 201 (f) si applicano agli aeromobili complessi a motore utilizzati da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali diversi da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle ATO commerciali;

le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 201 (h) si applicano agli aeromobili non complessi a motore utilizzati da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali diversi da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle ATO commerciali;

le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 306 (a) si applicano agli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e agli aeromobili utilizzati da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali;

le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 801 (c), si applicano a ELA 1 non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e non utilizzati da ATO commerciali;

le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 803 (b), si applicano agli aeromobili non complessi a motore con MTOM non superiore a 2 730 kg, a veleggiatori, veleggiatori a motore o aerostati, non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, o da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali, o da ATO commerciali;

le disposizioni dell'allegato I, punto M.A. 901 (g) si applicano ad aeromobili ELA1 non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 o da operatori ai quali uno Stato membro richiede il possesso di un certificato per operazioni commerciali o da ATO commerciali.

(7)  Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 123 del 24.4.2014, pag. 1)»;"

6)

l'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;

7)

l'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;

8)

l'allegato III (parte 66) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento;

9)

il testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato V bis (parte T).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).


ALLEGATO I

L'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1)

l'indice è modificato come segue:

a)

il titolo del punto M.A.306 è sostituito da «M.A.306 Quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile»;

b)

l'appendice I è sostituita da «Appendice I Contratto di gestione per il mantenimento dell'aeronavigabilità»;

2)

al punto M.1, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

per l'approvazione dei programmi di manutenzione,

i)

l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione; oppure

ii)

se concordato con lo Stato membro di registrazione prima dell'approvazione del programma di manutenzione:

a)

l'autorità designata dallo Stato nel quale l'operatore ha la sua sede principale di attività o è stabilito o risiede; oppure

b)

l'autorità responsabile della sorveglianza dell'impresa per la gestione del mantenimento della navigabilità che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, o con la quale il proprietario ha stipulato un contratto a durata limitata in conformità a M.A.201 (i) (3).»;

3)

al punto M.A.201, le lettere d), e), f), g), h), i) e j) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

Il pilota in comando oppure, nel caso di vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'operatore è responsabile dell'esecuzione completa dell'ispezione pre-volo. Questa ispezione deve essere effettuata dal pilota o da un'altra persona qualificata ma non deve essere necessariamente effettuata da un un'impresa di manutenzione approvata o da personale di certificazione abilitato ai sensi della parte 66.

e)

Nel caso di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'operatore è responsabile del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile che esso opera e deve:

1)

assicurare che nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);

2)

essere approvato, come parte del suo certificato di operatore aereo, in quanto impresa per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, a norma di M.A. capo G (CAMO), per l'aeromobile che esso opera; nonché

3)

essere approvato in conformità alla parte 145 o stipulare un contratto in conformità a M.A.708 (c) con detta impresa.

f)

Per aeromobili complessi a motore impiegati per operazioni commerciali specializzate o CAT diverse da quelle effettuate da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, o ATO commerciali, l'operatore assicura che:

1)

nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);

2)

gli interventi connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità siano eseguiti da una CAMO approvata. Quando l'operatore non è egli stesso una CAMO approvata deve stipulare un contratto scritto in conformità all'appendice I con tale impresa, e

3)

la CAMO di cui al punto 2) è approvata in conformità alla parte 145 per la manutenzione degli aeromobili e dei componenti da installare, oppure ha stipulato un contratto in conformità a M.A.708 c) con tali organizzazioni.

g)

Per aeromobili complessi a motore non inclusi nella lettera e) o nella lettera f), il proprietario deve assicurare che:

1)

nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);

2)

gli interventi connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità siano eseguiti da una CAMO approvata. Quando l'operatore non è egli stesso una CAMO approvata deve stipulare un contratto scritto in conformità all'appendice I con tale impresa, e

3)

la CAMO di cui al punto 2) è approvata in conformità alla parte 145 per la manutenzione degli aeromobili e dei componenti da installare, oppure ha stipulato un contratto in conformità a M.A.708 c) con tali organizzazioni.

h)

Per aeromobili non complessi a motore impiegati per operazioni commerciali specializzate o CAT diverse da quelle effettuate da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, o ATO commerciali, l'operatore assicura che:

1)

nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);

2)

gli interventi connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità siano eseguiti da una CAMO approvata. Quando l'operatore non è egli stesso una CAMO approvata deve stipulare un contratto scritto in conformità all'appendice I con tale impresa, e

3)

la CAMO di cui al punto 2 è approvata in conformità alla parte M Capo F o alla parte 145 per la manutenzione degli aeromobili e dei componenti da installare, oppure ha stipulato un contratto in conformità a M.A.708 c) con tali organizzazioni.

i)

Per aeromobili non complessi a motore non inclusi nella lettera e) o h), o utilizzati per “operazioni limitate”, il proprietario è tenuto ad assicurare che nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a). A questo fine, il proprietario deve:

1)

assegnare gli interventi connessi al mantenimento dell'aeronavigabilità ad una CAMO approvata tramite contratto scritto, in conformità all'Appendice I, che trasferirà la responsabilità per lo svolgimento di questi interventi alla CAMO titolare del contratto, oppure;

2)

gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile sotto la propria responsabilità, senza stipulare contratti con una CAMO approvata, oppure;

3)

gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile sotto la propria responsabilità e stipulare un contratto a durata limitata per lo sviluppo del programma di manutenzione e per procedere alla relativa approvazione in conformità al punto M.A.302 con:

una CAMO approvata, oppure

nel caso di aeromobili ELA2, un'organizzazione di manutenzione di cui alla parte-145 o a M.A. capo F.

Tale contratto a durata limitata trasferisce la responsabilità per lo sviluppo e, tranne nel caso in cui il proprietario rilasci una dichiarazione in conformità al punto M.A302(h), procedere alla approvazione del programma di manutenzione, all'impresa che ha stipulato il contratto.

j)

Il proprietario/operatore assicura che ogni persona autorizzata dalla autorità competente abbia accesso a tutte le sue strutture, aeromobili o documenti relativi alle sue attività, comprese le attività subappaltate, per accertare la conformità alla presente parte.»;

4)

il punto M.A.301 è modificato come segue:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

la correzione, conformemente ai dati indicati al punto M.A.304 e/o al punto M.A.401, a seconda dei casi, di eventuali difetti e guasti che possano pregiudicare la sicurezza delle operazioni tenendo conto della lista dell'equipaggiamento minimo (MEL) e della lista delle deviazioni di configurazione consentite, se applicabile;»

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

per tutti gli aeromobili complessi a motore o gli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'analisi dell'efficacia del programma di manutenzione approvato in base a M.A.302;»

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

per le modifiche e/o ispezioni non obbligatorie, nel caso di aeromobili complessi a motore o aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, la definizione di una politica di applicazione;»

5)

il punto M.A.302 è modificato come segue:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Quando il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile è gestito da un'organizzazione di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità alla Sezione A, capo G del presente allegato (parte M) o quando è stato stipulato un contratto limitato tra il proprietario e la suddetta organizzazione in conformità al punto M.A.201(i)(3), il programma di manutenzione dell'aeromobile e le sue modifiche possono essere approvate attraverso una procedura di approvazione indiretta.

i)

In tale caso, la procedura di approvazione indiretta viene stabilita dall'organizzazione di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità nell'ambito del manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e viene approvata dall'autorità competente responsabile per tale organizzazione di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.

ii)

L'impresa per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità non ricorre alla procedura di approvazione indiretta se non è soggetta alla sorveglianza dello Stato membro di registrazione, a meno che non sia stato posto in essere un accordo a norma del punto M.1, punto 4, ii), che trasferisca la responsabilità dell'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile all'autorità competente responsabile per l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.»;

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Per gli aeromobili complessi a motore, quando il programma di manutenzione è basato su una logica di gruppo di indirizzo della manutenzione o su un controllo delle condizioni dell'aeromobile, il programma di manutenzione dell'aeromobile include un programma di affidabilità.»;

6)

al punto M.A.305, il punto 2 della lettera b) è sostituita dalla seguente:

«2.

ove prescritto al punto M.A. 306, quaderno tecnico di bordo dell'operatore.»;

7)

il punto M.A.306 è modificato come segue:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«M.A.306   

Quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile»;

b)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Per CAT, operazioni commerciali specializzate e operazioni ATO commerciali, oltre ai requisiti del punto M.A.305, l'operatore deve utilizzare un quaderno tecnico di bordo contenente le seguenti informazioni per ogni aeromobile:

1.

informazioni relative a ciascun volo, necessarie per garantire la continuità della sicurezza in volo, e;

2.

il certificato, in corso di validità, di riammissione in servizio, e;

3.

il certificato di manutenzione in corso di validità, che indichi lo stato di manutenzione dell'aeromobile per quanto riguarda i futuri lavori di manutenzione previsti o meno dal programma, salvo il caso in cui l'Autorità autorizzi a conservare altrove il certificato di manutenzione, e;

4.

l'elenco di tutte le correzioni differite di difetti non risolti che incidono sul funzionamento dell'aeromobile, e;

5.

tutte le raccomandazioni necessarie in merito alle modalità di assistenza alla manutenzione.»;

8)

il punto M.A.402 è sostituito dal seguente:

«M.A.402   Esecuzione della manutenzione

Fatta eccezione per la manutenzione effettuata da un'impresa di manutenzione approvata in conformità all'allegato II (parte 145), ogni persona o impresa incaricata della manutenzione deve:

a)

essere qualificata per i compiti svolti, come richiesto dalla presente parte;

b)

l'area in cui viene effettuata la manutenzione deve essere adeguatamente predisposta e ripulita ed esente da contaminazioni;

c)

utilizzare i metodi, le tecniche, gli standard e le istruzioni specificate nei dati di manutenzione del punto M.A.401;

d)

utilizzare i metodi, le attrezzature e il materiale specificati nei dati di manutenzione del punto M.A.401. Se necessario, gli attrezzi e l'equipaggiamento devono essere controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto;

e)

assicurare che la manutenzione sia eseguita entro i limiti ambientali specificati nei dati di manutenzione del punto M.A.401;

f)

assicurare che vengano utilizzate adeguate strutture in caso di condizioni meteorologiche avverse o di manutenzione prolungata;

g)

assicurare che siano ridotti al minimo il rischio di pluralità di errori commessi durante la manutenzione e il rischio di ripetizione di errori commessi durante compiti identici di manutenzione;

h)

assicurare che sia applicato un metodo di rilevamento di errori dopo l'esecuzione di ogni intervento critico di manutenzione; nonché

i)

una volta completata la manutenzione effettuare una verifica generale per assicurarsi che l'aeromobile od i suoi componenti siano sgombri da attrezzi, equipaggiamenti, e da qualsiasi altro componente o materiale estraneo, e che tutti i pannelli di accesso rimossi siano stati correttamente ricollocati.»;

9)

al punto M.A.403, le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente:

«b)

Soltanto il personale autorizzato a certificare, in conformità ai punti M.A.801. b) 1, M.A.801 b) 2, M.A.801 c), M.A.801 d) o all'allegato II (parte 145) può decidere, con il supporto dei dati di manutenzione del punto M.A.401, se un difetto dell'aeromobile possa seriamente mettere a rischio la sicurezza del volo e di conseguenza decidere quando e quale intervento di correzione debba essere intrapreso prima del volo successivo e quale intervento di correzione di difetti possa essere differito. Tuttavia, ciò non si applica quando il pilota o il personale autorizzato alla certificazione utilizza la lista degli equipaggiamenti minimi (MEL).

c)

Qualsiasi difetto dell'aeromobile che non metta seriamente a rischio la sicurezza del volo deve essere corretto al più presto possibile, dopo essere stato individuato ed entro i limiti specificati nei dati di manutenzione o nella MEL.;»

10)

al punto M.A.502, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

In deroga alla lettera a) e al punto M.A.801 b) 2, la manutenzione di un componente installato o provvisoriamente rimosso da un aeromobile ELA1 utilizzato da vettori senza licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, ed effettuata conformemente ai dati di manutenzione dei componenti, può essere eseguita da personale autorizzato a certificare ai sensi del punto M.A.801 b) 2, ad eccezione dei seguenti casi:

1.

revisione di componenti diversi da motori ed eliche; e

2.

revisione di motori ed eliche per aeromobili diversi da CS-VLA, CS-22 e LSA.

La manutenzione dei componenti effettuata conformemente alla lettera d) non è prevista ai fini del rilascio di un modulo 1 dell'AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.»;

11)

al punto M.A.504, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I componenti inutilizzabili devono essere identificati e conservati in un luogo sicuro sotto il controllo di un'impresa di manutenzione approvata fino a quando non viene presa una decisione relativa allo stato di ciascuno di essi. Tuttavia, nel caso di aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e di altri aeromobili non complessi a motore, la persona o l'impresa che ha dichiarato i componenti inutilizzabili può trasferirne la custodia, dopo averli identificati come inutilizzabili, al proprietario dell'aeromobile, purché il trasferimento figuri nel quaderno dell'aeromobile o del motore o del componente.»;

12)

il punto M.A.601 è sostituito dal seguente:

«M.A.601   Oggetto

Il presente capo stabilisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per essere abilitata al rilascio o al rinnovo dell'approvazione per la manutenzione di aeromobili non complessi a motore e di componenti destinati ad esservi installati non utilizzati dai vettori aerei titolari di licenza di esercizio in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008.»;

13)

il punto M.A.606 è modificato come segue:

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

L'impresa di manutenzione dovrà disporre di sufficiente personale da adibire alla certificazione, ai fini del rilascio dei certificati di riammissione in servizio (specificati in M.A.612 e M.A.613) di aeromobili e componenti. Essi devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1321/2014»;

14)

al punto M.A.703, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

In deroga alla lettera a), per i vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'approvazione costituisce parte integrante del certificato dell'operatore aereo rilasciato dall'autorità competente, riguardante l'aereo in servizio.»;

15)

al punto M.A.704 a), il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.

l'elenco di programmi approvati di manutenzione degli aeromobili o, per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'elenco di programmi di manutenzione “generali” e “di riferimento”.»;

16)

il punto M.A.706 è modificato come segue:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Per i vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 il dirigente responsabile di cui alla lettera a) deve essere la stessa persona che detiene l'autorità legale atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività dell'operatore, secondo quanto indicato nello standard richiesto per il rilascio del certificato di operatore aereo.»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Per i vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, il dirigente responsabile nominerà un responsabile. La persona in questione avrà la responsabilità della gestione e della sorveglianza delle attività di mantenimento dell'aeronavigabilità, ai sensi della lettera c).»;

c)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

In caso di aeromobili complessi a motore e di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato delle attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, di revisione dell'aeronavigabilità e/o di effettuare audit di qualità, in conformità alla procedura ed agli standard concordati con l'autorità competente;»;

17)

il punto M.A.707 è modificato come segue:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Per poter svolgere la revisione dell'aeronavigabilità e, se del caso, per rilasciare permessi di volo, un'impresa approvata di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione dell'aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato nel capo I, sezione A, e, se del caso, a rilasciare un permesso di volo in conformità al punto M.A.711(c):

1.

Per gli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, e gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a)

almeno 5 anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità; e

b)

un'apposita licenza in conformità all'allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e

c)

un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e

d)

una posizione di adeguata responsabilità all'interno dell'impresa approvata;

e)

fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)1(b) può essere sostituito da cinque anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)1(a).

2.

Per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 con MTOM fino a 2 730 kg, e gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a)

almeno tre anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità; e

b)

un'apposita licenza in conformità all'allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e

c)

un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e

d)

una posizione di adeguata responsabilità all'interno dell'impresa approvata;

e)

fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)2(b) può essere sostituito da quattro anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)2(a).»;

18)

il punto M.A.708 è modificato come segue:

a)

alla lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Presentare il programma di manutenzione e i relativi emendamenti all'autorità competente per l'approvazione, sempre che non sia prevista una procedura di autorizzazione indiretta ai sensi del punto M.A. 302 (c)] e, per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza d'esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, fornire una copia del programma al proprietario o all'operatore responsabile in conformità a M.A. 201;»

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

In caso di aeromobili complessi a motore o aeromobili usati per CAT, o aeromobili utilizzati per operazioni commerciali specializzate e operazioni ATO commerciali, quando l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità non è debitamente approvata ai sensi della parte 145 o della parte M.A Capo F, l'impresa, in consultazione con l'operatore, stipula per iscritto un contratto di manutenzione con un'impresa approvata ai sensi della parte 145 o della parte M.A Capo F o con un altro operatore, in cui siano precisate le funzioni specificate in M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5, e M.A.301-6, assicurando che tutte le operazioni di manutenzione siano finalmente effettuate da un'impresa di manutenzione approvata ai sensi della parte 45 o della parte M.A Capo F e sia definito il supporto delle funzioni di qualità specificato in M.A.712 (b).»;

c)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

In deroga alla lettera c), il contratto può assumere la forma di singoli ordini di lavoro rivolti all'impresa di manutenzione ai sensi della parte 145 o della parte M.A capo F nel caso di:

1.

un aeromobile che necessiti di una manutenzione di servizio non programmata,

2.

manutenzione di componenti, inclusa la manutenzione dei motori.»;

19)

al punto M.A.709, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità può elaborare programmi di manutenzione “di riferimento” e/o “generici” per consentire l'approvazione iniziale e/o l'estensione del campo di applicazione di un'approvazione senza disporre dei contratti di cui all'appendice I del presente allegato (parte M). Questi programmi di manutenzione “di riferimento” e/o “generici” non escludono la necessità di istituire un programma adeguato di manutenzione degli aeromobili in conformità al punto M.A.302 a tempo debito prima dell'esercizio dei privilegi di cui al punto M.A.711.»;

20)

al punto M.A.711 a), i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, ad eccezione di quelli utilizzati da vettori aerei titolari di licenza d'esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, come indicato sul certificato di approvazione.

2.

gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, ad eccezione di quelli utilizzati da vettori aerei titolari di licenza d'esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, come indicato sia sul certificato di approvazione che sul Certificato di operatore aereo (COA).»;

21)

al punto M.A.712, le lettere e) e f), sono sostituite dalle seguenti:

«e)

Per i vettori aerei titolari di licenza d'esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 il sistema di qualità specificato in M.A., capo G deve essere parte integrante del sistema di qualità dell'operatore.

f)

Nel caso di una piccola impresa che non gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza d'esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, il sistema di qualità può essere sostituito da revisioni periodiche, effettuate dall'impresa stessa e soggette all'approvazione dell'autorità competente, fatta eccezione per le organizzazioni che rilasciano certificati di revisione dell'aeronavigabilità per aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg diversi dagli aerostati. Se non esiste un sistema di qualità, l'impresa non affida a terzi le attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.»;

22)

al punto M.A.801, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

In deroga al punto M.A.801 b) 2 per gli aeromobili ELA1 non utilizzati in CAT o non utilizzati in operazioni commerciali specializzate o non utilizzati in operazioni commerciali ATO, gli interventi di manutenzione su aeromobili complessi elencati all'appendice VII possono essere effettuati dal personale autorizzato alla certificazione di cui al punto M.A.801 b) 2;

d)

In deroga al punto M.A.801 b), nei casi di situazioni non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo non servito da un'impresa di manutenzione debitamente autorizzata ai sensi del presente allegato o dell'allegato II (parte 145) e da adeguato personale autorizzato a certificare, il proprietario può autorizzare qualsiasi persona con un'esperienza di manutenzione adeguata non inferiore a tre anni e in possesso di adeguate qualifiche, a effettuare interventi di manutenzione in conformità agli standard stabiliti nel capo D del presente allegato e a riammettere l'aeromobile in servizio. In questo caso il proprietario deve:

1.

ottenere e conservare nei registri dell'aeromobile informazioni dettagliate di tutti gli interventi effettuati e delle qualifiche in possesso della persona che ha emesso il certificato; nonché

2.

assicurare che la manutenzione sia ricontrollata e convalidata da una persona debitamente autorizzata di cui al punto M.A.801 b) o da un'impresa approvata in conformità alla sezione A, capo F, del presente allegato (Parte-M) o dell'allegato II (parte 145) quanto prima possibile e in ogni caso entro sette giorni; nonché

3.

darne notifica all'impresa responsabile della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, se incaricata ai sensi del punto M.A.201 i), o all'autorità competente in assenza di un contratto stipulato con detta impresa, entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione a certificare.»;

23)

al punto M.A.803, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Per ogni volo di aeromobili non complessi a motore con MTOM non superiore a 2 730 kg, aliante, motoaliante a motore o aerostato, che non sono utilizzati in CAT, o non utilizzati in operazioni commerciali specializzate o non utilizzati in operazioni commerciali ATO, il pilota-proprietario può rilasciare un certificato di riammissione in servizio a seguito degli interventi di manutenzione limitata elencati nell'appendice VIII.»;

24)

il punto M.A.901 è modificato come segue:

a)

le lettere c), d) ed e) sono sostituite dal testo seguente:

«c)

Per tutti gli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, e gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, che si trovano in ambiente controllato, l'impresa di cui alla lettera b) che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):

1.

rilasciare un certificato di revisione dell'aeronavigabilità in conformità al punto M.A.710, e;

2.

nel caso dei certificati di revisione della aeronavigabilità emessi, qualora l'aeromobile sia rimasto in un ambiente controllato, prorogare due volte la validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità, ogni volta per un periodo di un anno;

d)

Per gli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, che

i)

non si trovano in un ambiente controllato, o

ii)

il cui mantenimento dell'aeronavigabilità è gestito da un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità che non ha l'attribuzione per effettuare revisioni dell'aeronavigabilità,

il certificato di revisione dell'aeronavigabilità deve essere rilasciato dall'autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata sulla raccomandazione proposta da un'impresa di gestione dell'aeronavigabilità debitamente autorizzata in conformità alla sezione A, capo G, del presente allegato (parte M), inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell'operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della aeronavigabilità svolta in conformità al punto M.A.710;

e)

Per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 con MTOM non superiore a 2 730 kg, e per gli aerostati, l'impresa approvata che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità alla sezione A, capo G, del presente allegato (parte M) e designata dal proprietario o dall'operatore, può, se precedentemente approvato e fatta salva la conformità alla lettera k):

1.

rilasciare il certificato di revisione in conformità al punto M.A.710; e

2.

nel caso dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità emessi, qualora l'aeromobile sia rimasto in un ambiente controllato nell'ambito della sua gestione, prorogare due volte la validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità ogni volta per un periodo di un anno.»;

b)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

In deroga ai punti M.A.901 e) e M.A.901 i) 2, nel caso di un aeromobile ELA1 non utilizzato in CAT o non utilizzato in operazioni commerciali specializzate o non utilizzato in operazioni commerciali ATO, il certificato di revisione dell'aeronavigabilità può anche essere rilasciato dall'autorità competente a seguito di una valutazione soddisfacente basata su una raccomandazione proposta da personale addetto alla certificazione formalmente autorizzato dall'autorità competente e che soddisfa i requisiti dell'allegato III (parte 66) e del punto M.A.707 a) 2 a), inviata unitamente alla richiesta del proprietario o dell'operatore. Tale raccomandazione deve essere basata su una revisione della aeronavigabilità svolta in conformità al punto M.A.710 e non è rilasciata per più di due anni consecutivi;»

25)

al punto M.B.105, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, le autorità competenti prendono parte ad uno scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie in conformità all'articolo 15 del regolamento di base.»;

26)

i punti M.B.303 and M.B.304 sono sostituiti dai seguenti:

«M.B.303   Controllo del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile

a)

L'autorità competente elabora un programma di controllo su un approccio basato sul rischio per monitorare lo stato di aeronavigabilità della flotta di aeromobili presente sul suo registro.

b)

Il programma di controllo deve includere verifiche di prodotti campione dell'aeromobile e deve coprire tutti gli aspetti degli elementi di rischio essenziali dell'aeronavigabilità.

c)

Il controllo del prodotto deve rappresentare un campione degli standard di aeronavigabilità, raggiunti sulla base dei requisiti applicabili, ed identificare eventuali criticità.

d)

Eventuali criticità individuate vengono classificate sulla base dei requisiti della presente parte e confermate per iscritto alla persona o all'impresa a norma del punto M.A.201. L'autorità competente deve disporre di una procedura per analizzare tali rilievi sotto il profilo della loro importanza ai fini della sicurezza.

e)

L'autorità competente registra tutti i rilievi e azioni di risoluzione.

f)

Se durante il controllo dell'aeromobile siano riscontrate delle prove della non conformità alla presente parte o con qualsiasi altra parte, il rilievo dovrà essere esaminato secondo quanto prescritto dalla rispettiva parte.

g)

Se necessario per garantire l'adozione delle opportune misure correttive, le autorità competenti si scambiano informazioni sui casi di non conformità riscontrati ai sensi della lettera f) con le altre autorità competenti.

M.B. 304   Revoca e sospensione

L'autorità competente deve:

a)

sospendere il certificato di revisione della navigabilità, sulla base di fondate motivazioni, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza, oppure;

b)

sospendere o revocare il certificato di revisione della aeronavigabilità ai sensi del punto M.B.903 (1).»;

27)

al punto M.B.701, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Per i vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 l'autorità competente deve ricevere per la concessione dell'approvazione, unitamente alla richiesta iniziale di certificazione da parte dell'operatore aereo (e ove applicabile le eventuali richieste di modifica) e per ogni tipo di aeromobile da utilizzare:

1.

la descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità;

2.

i programmi di manutenzione dell'aeromobile dell'operatore;

3.

il quaderno tecnico di bordo;

4.

se necessario, le specifiche tecniche dei contratti di manutenzione tra la CAMO e l'impresa di manutenzione approvata a norma della parte 145.»;

28)

al punto M.B.703, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Nel caso di vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, le informazioni contenute sul modulo 14 dell'AESA devono essere incluse nel certificato dell'operatore aereo.»;

29)

al punto M.B.902, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L'autorità competente deve disporre del personale idoneo per la revisione dell'aeronavigabilità.

1.

Per gli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e gli aeromobili con MTOM superiore a 2 730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a)

almeno cinque anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità; e

b)

un'apposita licenza in conformità all'allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile (se l'articolo 5, paragrafo 6, si riferisce alle normative nazionali) o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c)

un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e

d)

una posizione che comporti un'adeguata responsabilità.

Fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.B.902 b) 1 b può essere sostituito da cinque anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.B.902 b) 1 a.

2.

Per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 con MTOM fino a 2 730 kg, e gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:

a)

almeno tre anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità; e

b)

un'apposita licenza in conformità all'allegato III (parte 66) o una qualifica di personale addetto alla manutenzione riconosciuta a livello nazionale adeguata alla categoria di aeromobile (se l'articolo 5, paragrafo 6, si riferisce alle normative nazionali) o un diploma aeronautico o un titolo equivalente; e

c)

un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e

d)

una posizione che comporti un'adeguata responsabilità.

Fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.B.902 b) 2 b può essere sostituito da quattro anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.B.902 b) 2 a.»;

30)

l'appendice I è sostituita dalla seguente:

«Appendice I

Contratto di gestione per il mantenimento dell'aeronavigabilità

1.

Quando un proprietario/operatore stipula un contratto, in conformità a M.A.201, con un'impresa di mantenimento dell'aeronavigabilità approvata ai sensi della parte M capo-G (CAMO) per l'esecuzione di attività di gestione della aeronavigabilità, su richiesta dell'autorità competente, copia del contratto deve essere inviata dal proprietario/operatore all'autorità competente dello Stato membro, una volta che sia stato sottoscritto da entrambe le parti.

2.

Il contratto deve essere stipulato tenendo conto dei requisiti della parte M e definire gli obblighi dei firmatari relativamente al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile.

3.

Il contratto deve almeno precisare:

la registrazione dell'aeromobile,

il tipo dell'aeromobile,

il numero di serie dell'aeromobile,

il nome del proprietario o del locatario registrato, o i dati identificativi della compagnia incluso l'indirizzo,

i dettagli della CAMO incluso l'indirizzo.

il tipo di operazione

4.

Il contratto deve contenere la seguente dichiarazione:

“Il proprietario/operatore affida alla CAMO la gestione del mantenimento della aeronavigabilità dell'aeromobile, l'elaborazione di un programma di manutenzione che sarà approvato dalle autorità competenti, come specificato in M.1 e l'impresa della manutenzione dell'aeromobile secondo le disposizioni contenute nel suddetto programma di manutenzione.

In base al presente contratto, entrambi i firmatari si assumono i relativi obblighi previsti dal contratto.

Il proprietario/operatore dichiara, al meglio delle sue conoscenze, che tutte le informazioni fornite alla CAMO per la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile sono e saranno corrette, e che l'aeromobile non subirà modifiche se non previa autorizzazione della CAMO.

In caso di mancato rispetto del presente contratto da parte di uno dei due firmatari, il presente contratto è nullo. In tal caso, il proprietario/operatore avrà la piena responsabilità di ogni intervento relativo al mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e il proprietario sarà tenuto ad informare, entro il termine di due settimane, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione.”

5.

Quando un proprietario/operatore stipula un contratto con una CAMO in conformità a M.A.201, gli obblighi delle parti sono così ripartiti:

5.1.

Obblighi della CAMO:

1.

il tipo di aeromobile deve rientrare nell'oggetto dell'approvazione;

2.

rispettare le condizioni di conformità relative al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, qui di seguito riportate:

a)

elaborare un programma di manutenzione per l'aeromobile, inclusi eventuali programmi di affidabilità;

b)

dichiarare gli interventi di manutenzione (nel programma di manutenzione) che possono essere effettuati dal pilota-proprietario in conformità al punto M.A.803 c);

c)

occuparsi dell'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile;

d)

una volta approvato, consegnare una copia del programma di manutenzione al proprietario/operatore;

e)

predisporre un'ispezione ponte con il precedente programma di manutenzione dell'aeromobile;

f)

organizzare tutti gli interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti da un'impresa approvata;

g)

garantire l'applicazione di tutte le direttive vigenti in materia di aeronavigabilità;

h)

provvedere alla correzione di tutti i difetti rilevati durante la manutenzione programmata, le revisioni di aeronavigabilità o riferiti dal proprietario, da parte di un'impresa di manutenzione approvata, coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle direttive di aeronavigabilità, la sostituzione delle parti a vita limitata e le condizioni necessarie all'ispezione dei componenti;

i)

informare il proprietario ogni volta che l'aeromobile viene inviato ad un'impresa approvata per la manutenzione;

j)

gestire tutta la documentazione tecnica;

k)

archiviare tutti i registri tecnici;

3.

predisporre l'approvazione relativa a qualsiasi modifica all'aeromobile in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell'integrazione di detta modifica;

4.

predisporre l'approvazione relativa a qualsiasi riparazione effettuata sull'aeromobile in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, prima dell'esecuzione di detta riparazione;

5.

informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ogni qual volta il proprietario ometta di presentare l'aeromobile all'impresa di manutenzione, come prescritto dall'impresa approvata;

6.

informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente contratto non sia stato rispettato;

7.

assicurare l'esecuzione della revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile in caso di necessità e l'emissione del certificato di revisione dell'aeronavigabilità o l'invio di una raccomandazione all'autorità competente dello Stato membro di registrazione;

8.

inviare entro 10 giorni una copia di qualsiasi certificato di revisione dell'aeronavigabilità rilasciato o prorogato all'autorità competente dello Stato membro di registrazione;

9.

riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;

10.

informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente contratto sia denunciato da una delle parti.

5.2.

Obblighi del proprietario/operatore:

1.

possedere una comprensione generale del programma di manutenzione approvato;

2.

possedere una conoscenza generale del presente allegato (parte M);

3.

affidare l'aeromobile all'impresa di manutenzione approvata in base agli accordi definiti con la CAMO al momento stabilito, secondo la richiesta di quest'ultima;

4.

non modificare l'aeromobile senza previa consultazione della CAMO;

5.

informare la CAMO in merito a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti all'insaputa e senza il controllo della stessa;

6.

notificare alla CAMO, mediante iscrizione sul quaderno, tutti i difetti riscontrati durante gli interventi;

7.

informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente contratto sia denunciato da una delle due parti;

8.

informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione e la CAMO della vendita dell'aeromobile;

9.

riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;

10.

informare periodicamente la CAMO in merito alle ore di volo dell'aeromobile e a qualsiasi altro dato relativo al suo utilizzo, come concordato con la stessa;

11.

riportare il certificato di riammissione in servizio nei registri, come specificato al punto M.A.803 d), quando si eseguono gli interventi di manutenzione da parte del pilota-proprietario, senza superare i limiti posti a tali interventi, secondo quanto dichiarato nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.803 c);

12.

informare la CAMO entro 30 giorni dal termine di ogni intervento di manutenzione da parte del pilota-proprietario, in conformità a M.A 305(a).»;

31)

l'appendice VI è sostituita dalla seguente:

«

Appendice VI

Approvazione dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui all'allegato I (parte M), capo G

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»

32)

all'Appendice VIII: Manutenzione limitata del pilota proprietario, il punto 1 della lettera b) è sostituito dal seguente:

«1.

è un intervento critico di manutenzione»;


ALLEGATO II

L'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:

1)

l'indice è modificato come segue:

a)

è aggiunto il seguente punto 145.A.48:

«145.A.48

Esecuzione della manutenzione»;

2)

al punto 145.A.30, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:

«h)

Tutte le imprese di manutenzione di aeromobili, salvo diversa prescrizione al paragrafo (j), devono:

1.

Per la manutenzione di base di aeromobili complessi a motore, le imprese devono avere personale di certificazione idoneo al tipo di aeromobile ed appartenente alla categoria C, definita nella parte 66 ed al punto 145.A.35. Inoltre, l'impresa deve disporre di sufficiente personale qualificato di categoria B1 o B2, a seconda dei casi, sempre secondo la parte 66 ed il punto 145.A.35, a supporto del personale di certificazione della categoria C.

i)

Il personale di supporto di categoria B1 e B2 verificherà che tutti gli interventi e le ispezioni pertinenti siano stati eseguiti in conformità agli standard prescritti, prima che il personale di categoria C rilasci il certificato di riammissione in servizio.

ii)

Il personale di supporto di categoria B1 e B2 dev'essere opportunamente registrato nell'ambito dell'impresa.

iii)

Il personale di certificazione di categoria C garantirà che sia stata rispettata la conformità al punto (i) e che il lavoro richiesto dal cliente venga portato a termine durante una particolare verifica manutentiva di base o “pacchetto” di interventi; valuterà altresì l'impatto di eventuali interventi tralasciati, decidendone l'immediata esecuzione o, di concerto con l'esercente, rinviandoli ad altra data o ad altre verifiche programmate.

2.

Per la manutenzione di base di aeromobili non complessi a motore, le imprese devono essere dotate di:

i)

personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato per il tipo di aeromobile appartenente alla categoria B1, B2 o B3, a seconda dei casi, a norma dell'allegato III (parte 66) e del punto 145.A.35, oppure

ii)

personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato appartenente alla categoria C, assistito da personale di supporto come indicato al punto 145.A.35(a)(i).

i)

Il personale di certificazione dei componenti deve conformarsi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento n. 1321/2014.»;

3)

è inserito il seguente punto 145.A.48:

«145.A.48   Esecuzione della manutenzione

L'impresa stabilisce le procedure atte a garantire che:

a)

al termine di tutta l'attività di manutenzione venga effettuata una verifica generale per assicurare che l'aeromobile od i suoi componenti siano sgombri da attrezzi ed equipaggiamenti, e da qualsiasi altro componente o materiale estraneo, e che siano stati correttamente ricollocati tutti i pannelli di accesso;

b)

sia applicato un metodo di rilevamento di errori dopo l'esecuzione di ogni intervento critico di manutenzione;

c)

siano ridotti al minimo il rischio di pluralità di errori commessi durante la manutenzione e il rischio di ripetizione di errori commessi durante interventi identici di manutenzione; nonché

d)

il danno sia valutato e le modifiche e riparazioni siano svolte utilizzando i dati indicati al punto M.A.304.»;

4)

al punto 145.A.65, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l'impresa deve stabilire procedure concordate dall'autorità competente tenendo conto di fattori umani e prestazioni per assicurare una buona prassi manutentiva e la conformità ai requisiti applicabili stabiliti ai punti da 145.A.25 a 145.A. 95. Le procedure di cui al presente paragrafo devono:

1.

assicurare che siano stati concordati tra l'impresa e il soggetto che richiede la manutenzione un ordine di lavoro o un contratto precisi, allo scopo di definire chiaramente il tipo di interventi da eseguire in modo che gli aeromobili e i componenti possono essere riammessi in servizio in conformità al punto 145.A.50; nonché

2.

coprire tutti gli aspetti dell'attività di manutenzione, tra cui la fornitura e il controllo di interventi specializzati, e definire gli standard in base ai quali l'impresa intende operare.»


ALLEGATO III

L'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione è modificato come segue:

1)

al punto 66.A.30 lettera a), i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.

Per la categoria C con riferimento ad aeromobili complessi a motore:

i)

tre anni di esperienza nell'esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1.1, B1.3 o B2 su aeromobili complessi a motore oppure come personale di supporto ai sensi del punto 145.A.35, o una combinazione di entrambi; oppure

ii)

cinque anni di esperienza nell'esercizio dei privilegi relativi alle categorie B1.2 o B1.4 su aeromobili complessi a motore oppure come personale di supporto ai sensi del punto 145.A.35, o una combinazione di entrambi;

4.

Per la categoria C con riferimento ad aeromobili non complessi a motore: tre anni di esperienza nell'esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1 o B2 su aeromobili non complessi a motore oppure come personale di supporto ai sensi del punto 145.A.35, o una combinazione di entrambi;»;

2)

al punto 66.A.70, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

In deroga alla lettera c), per aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, non complessi a motore, la licenza di manutenzione aeronautica contiene alcune limitazioni in conformità al punto 66.A.50 per assicurare che le attribuzioni del personale autorizzato a certificare valide nello Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e le attribuzioni della licenza di manutenzione aeronautica convertita in conformità alla parte 66 rimangano invariate.»;

3)

l'appendice V è sostituita dalla seguente:

«

Appendice V

Modulo per la domanda – Modulo 19 AESA:

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»

4)

l'appendice VI è sostituita dalla seguente:

«

Appendice VI

Licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66):

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»

ALLEGATO IV

Il seguente allegato V bis (parte T) è aggiunto al regolamento (UE) n. 1321/2014:

«ALLEGATO V bis

PARTE T

Indice

T.1

Autorità competente

Sezione A —

Requisiti tecnici

Capo A —

GENERALITÀ

T.A.101

Campo di applicazione

Capo B —

REQUISITI

M.A.201

Responsabilità

Capo E —

IMPRESA DI MANUTENZIONE

Capo G —

REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M), CAPO G

T.A.701

Campo di applicazione

T.A.704

Manuale della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

T.A.706

Requisiti del personale

T.A.708

Gestione del mantenimento della navigabilità

T.A.709

Documentazione

T.A.711

Attribuzioni

T.A.712

Sistema di qualità

T.A.714

Conservazione di registri

T.A.715

Mantenimento della validità dell'approvazione

T.A.716

Rilievi

Sezione B —

Procedure per le autorità competenti

Capo A —

GENERALITÀ

T.B.101

Campo di applicazione

T.B.102

Autorità competente

T.B.104

Conservazione dei registri

Capo B —

RESPONSABILITÀ

T.A.201

Responsabilità

T.B.202

Rilievi

Capo G —

REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M), CAPO G

T.B.704

Sorveglianza continua

T.B.705

Rilievi

T.1   Autorità competente

Ai fini della presente parte, l'autorità competente per la sorveglianza dell'aeromobile e delle organizzazioni è l'autorità designata dallo Stato membro che ha rilasciato il certificato di operatore aereo all'esercente.

SEZIONE A

REQUISITI TECNICI

CAPO A

GENERALITÀ

T.A.101   Oggetto

La presente sezione definisce i requisiti per assicurare che il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b) sia mantenuto in conformità ai requisiti essenziali dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008

Specifica inoltre le condizioni che devono essere soddisfatte dai soggetti e organizzazioni responsabili della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e della manutenzione di tali aeromobili.

CAPO B

MANTENIMENTO DELLA AERONAVIGABILITÀ

T.A.201   Responsabilità

1.

a)

L'esercente è responsabile dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e deve garantire che esso non sia utilizzato salvo se l'aeromobile dispone di un certificato di omologazione del tipo rilasciato o convalidato dall'Agenzia;

b)

è idoneo al volo;

c)

ha un certificato di navigabilità valido rilasciato in conformità all'allegato 8 dell'ICAO;

d)

la manutenzione dell'aeromobile è effettuata in conformità al programma di manutenzione che dev'essere conforme ai requisiti dello Stato di immatricolazione e i requisiti applicabili dell'allegato 6 dell'ICAO;

e)

eventuali difetti e guasti che possono pregiudicare il funzionamento sicuro dell'aeromobile sono stati corretti secondo uno standard accettabile per lo Stato di immatricolazione;

f)

l'aeromobile è conforme a:

i)

tutte le direttive di aeronavigabilità o requisiti di mantenimento dell'aeronavigabilità emessi o adottati dallo Stato di immatricolazione; e

ii)

tutte le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall'Agenzia, incluse le direttive di aeronavigabilità;

g)

all'aeromobile viene rilasciato un documento di riammissione in servizio dopo la manutenzione effettuata da imprese qualificate in conformità ai requisiti dello Stato di immatricolazione. Il documento firmato di riammissione in servizio contiene, in particolare, i dati essenziali delle operazioni di manutenzione effettuate.

h)

L'aeromobile è controllato, tramite ispezioni pre-volo, prima di ogni volo;

i)

tutte le modifiche e le riparazioni soddisfano i requisiti di aeronavigabilità stabiliti dallo Stato di immatricolazione;

j)

sono disponibili le seguenti registrazioni relative agli aeromobili finché le informazioni contenute non vengono sostituite da nuove informazioni equivalenti sotto il profilo dell'ambito e del dettaglio ma per un periodo non inferiore a 24 mesi:

1)

il tempo totale di servizio (ore, cicli e periodi di calendario, a seconda dei casi) dell'aeromobile e di tutti i suoi componenti con limite temporale di utilizzo;

2)

lo stato attuale di conformità ai requisiti di T.A.201(1)(f);

3)

lo stato attuale di conformità al programma di manutenzione;

4)

lo stato attuale di modifiche e riparazioni assieme a opportuni dettagli e dati di appoggio per dimostrare che soddisfano i requisiti stabiliti dallo Stato di immatricolazione.

2.

I compiti specificati in T.A.201(1) devono essere controllati dall'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'esercente. A questo fine l'impresa deve conformarsi agli ulteriori requisiti di T.A. Capo G

3.

L'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità di cui al paragrafo 2 deve assicurare che la manutenzione e la riammissione in servizio dell'aeromobile siano eseguite da un'impresa di manutenzione che risponde ai requisiti di cui al capo E. A questo fine, quando l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità non soddisfa i requisiti del capo E, deve sottoscrivere un contratto con imprese di questo tipo.

CAPO E

IMPRESA DI MANUTENZIONE

L'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità deve assicurare che l'aeromobile e i suoi componenti siano manutenzionati da imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

1)

l'impresa detiene un'approvazione di impresa di manutenzione rilasciata o che può essere accettata dallo Stato di immatricolazione;

2)

la portata dell'approvazione dell'impresa comprende la capacità appropriata di aeromobili e/o di componenti;

3)

l'impresa ha predisposto un sistema di notifica degli eventi in grado di garantire che qualsiasi condizione accertata di un aeromobile o di un componente che costituisca un pericolo per la sicurezza del volo è comunicata all'esercente, all'autorità competente dell'esercente, all'impresa responsabile del progetto del tipo o dei progetti integrativi e all'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità;

4)

l'impresa ha predisposto un manuale che fornisce una descrizione di tutte le sue procedure.

CAPO G

REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M) CAPO G

T.A.701   Oggetto

Il presente capo stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti in aggiunta ai requisiti della parte M, capo G da parte di un'impresa approvata in conformità alla parte M, capo G ai fini del controllo dei compiti specificati in T.A.201

T.A.704   Manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità

Oltre ai requisiti di M.A.704, il manuale deve contenere la descrizione delle procedure atte a garantire la conformità dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità alla parte T

T.A.706   Requisiti per il personale

Oltre ai requisiti di M.A.706, il personale di cui a M.A.706 (c) e (d) deve avere un'adeguata conoscenza della normativa vigente del paese terzo.

T.A.708   Gestione del mantenimento della navigabilità

In deroga alle disposizioni di M.A.708, nel caso di aeromobili gestiti in base ai requisiti della parte T, l'impresa approvata di gestione del mantenimento della navigabilità deve:

a)

assicurare che l'aeromobile sia affidato ad un'impresa di manutenzione ogniqualvolta ciò sia necessario;

b)

assicurare che tutti gli interventi di manutenzione siano svolti in conformità al programma di manutenzione;

c)

assicurare l'applicazione delle informazioni obbligatorie di cui a T.A.201(1)(f);

d)

assicurare che tutti i difetti individuati o riferiti durante la manutenzione programmata siano corretti ad opera dell'impresa di manutenzione in conformità ai dati di manutenzione accettabili per lo Stato di immatricolazione;

e)

coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle informazioni obbligatorie di cui a T.A.201(1)(f), la sostituzione delle parti a vita limitata e l'ispezione dei componenti per assicurare la corretta esecuzione del lavoro;

f)

gestire ed archiviare i registri del mantenimento dell'aeronavigabilità previsti da T.A.201(1) (j);

g)

assicurare che le modifiche e le riparazioni siano approvati in conformità ai requisiti dello Stato di immatricolazione.

T.A.709   Documentazione

Nonostante M.A. 709 (a) e (b), per ciascun aeromobile gestito secondo i requisiti della parte T, l'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità è tenuta a conservare e utilizzare i dati di manutenzione applicabili accettabili per lo Stato di immatricolazione.

T.A.711   Attribuzioni

Un'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità approvata in conformità alla parte M, capo G può svolgere le attività specificate in T.A.708 per l'aeromobile incluso nel suo Certificato di operatore aereo a condizione che l'impresa abbia predisposto procedure, approvate dall'autorità competente, per assicurare la conformità alla parte T.

T.A.712   Sistema di qualità

Oltre ai requisiti di M.A.712, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve assicurare che il sistema qualità controlli che tutte le attività che rientrano nel presente capo siano eseguite in conformità alle procedure approvate.

T.A.714   Conservazione della documentazione

Oltre ai requisiti di M.A.714(a), l'impresa deve conservare le registrazioni previste da T.A.201(1)(j).

T.A.715   Mantenimento della validità dell'approvazione

Oltre alle condizioni di M.A.715(a) per un'impresa che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità al presente capo, l'approvazione rimane valida a condizione che:

a)

l'impresa soddisfi i requisiti applicabili della parte T; e

b)

l'impresa assicura che ogni persona autorizzata dalla autorità competente abbia accesso a tutte le sue strutture, aeromobili o documenti relativi alle sue attività, comprese le attività subappaltate, per accertare la conformità alla presente parte.

T.A.716   Rilievi

Dopo il ricevimento della notifica di rilievi in conformità a T.B.705, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve definire un piano d'azione correttivo e dimostrare la messa in atto di azioni correttive a soddisfacimento dell'autorità competente entro un periodo concordato con quest'ultima.

SEZIONE B

ULTERIORI PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPO A

GENERALITÀ

T.B.101   Oggetto

La presente sezione definisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi le autorità competenti incaricate dell'applicazione e del rispetto della sezione A della presente parte T.

T.B.102   Autorità competente

1.   Generalità

Lo Stato membro designare un'autorità competente dotata delle responsabilità di cui a T.1. Detta autorità competente deve impostare la sua attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.

2.   Risorse

L'organico dev'essere sufficiente a portare a termine i compiti assegnati previsti nella presente Sezione.

3.   Qualifiche e formazione

Tutto il personale interessato alle attività di cui alla parte T deve essere adeguatamente qualificato e avere competenza, esperienza, formazione iniziale e continua appropriate per svolgere i compiti assegnati.

4.   Procedure

L'autorità competente deve stabilire procedure che illustrino, in dettaglio, come assicurare la conformità alla presente parte.

T.B.104   Conservazione della documentazione

1.

Si applicano i requisiti di M.B.104(a), (b) e (c) dell'allegato I.

2.

La documentazione minima per la sorveglianza di ogni aeromobile deve comprendere almeno una copia di quanto segue:

a)

certificato di navigabilità dell'aeromobile;

b)

tutta la corrispondenza pertinente in relazione all'aeromobile;

c)

le relazioni di ispezione e indagine eseguite relative all'aeromobile;

d)

dettagli di tutte le esenzioni ed azioni di esecuzione.

3.

Tutte le registrazioni specificate in T.B. 104 devono essere messe a disposizione, su richiesta, di un altro Stato membro, dell'Agenzia o dello Stato di immatricolazione.

4.

Le registrazioni di cui al punto 2 devono essere conservate fino a 4 anni dopo il termine del periodo di noleggio a scafo nudo (dry-lease).

T.B.105   Scambio reciproco di informazioni

Si applicano i requisiti di M.B.105 dell'allegato I.

CAPO B

RESPONSABILITÀ

T.B.201   Responsabilità

1.

Le autorità competenti, specificate in T. 1, sono responsabili dello svolgimento di ispezioni e di indagini, comprese le ispezioni degli aeromobili, al fine di verificare la conformità ai requisiti della presente parte.

2.

L'autorità competente deve eseguire ispezioni e indagini prima dell'approvazione dell'accordo di noleggio a scafo nudo (dry lease) in conformità alla norma ARO.OPS.110 (a) (1), al fine di verificare il rispetto dei requisiti di A.T.201.

3.

L'autorità competente assicura il coordinamento con lo Stato di immatricolazione nella misura necessaria per esercitare le responsabilità di sorveglianza dell'aeromobile contenute nel presente allegato V bis (parte T).

T.B.202   Rilievi

1.

Un rilievo di livello 1 consiste in una non conformità significativa ai requisiti della parte T che riduce il livello di sicurezza e costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo.

2.

Un rilievo di livello 2 consiste in una non conformità significativa ai requisiti della parte T che potrebbe ridurre il livello di sicurezza ed eventualmente costituire un pericolo per la sicurezza del volo.

3.

Quando viene riscontrata una criticità durante ispezioni, indagini, verifiche dell'aeromobile o mediante altri mezzi, l'autorità competente:

a)

adotta le misure necessarie, come il fermo operativo dell'aeromobile, al fine di impedire il perdurare della non conformità,

b)

richiede che vengano adottate azioni correttive appropriate alla natura del rilievo.

4.

Per i rilievi di livello 1, l'autorità competente richiede che vengano adottate azioni correttive appropriate prima di effettuare ulteriori voli con notifica allo Stato membro di immatricolazione.

CAPO G

REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M) CAPO G

T.B.702   Approvazione iniziale

Oltre ai requisiti previsti da M.B.702, quando il manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'impresa prevede procedure per gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), l'autorità competente verifica che tali procedure siano conformi alla parte T e che l'impresa rispetti i requisiti della parte T.

T.B.704   Sorveglianza continua

Oltre ai requisiti previsti da M.B.704, un campione significativo di aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), gestito dall'impresa devono essere sottoposti ad indagine ogni 24 mesi.

T.B.705   Rilievi

Oltre ai requisiti previsti da M.B.705, per le imprese che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), l'autorità competente deve inoltre intervenire quando nel corso di audit, ispezioni di rampa o con altri mezzi, si riscontra una non conformità ai requisiti della parte T.»


17.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1537 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

217,5

MK

39,0

XS

48,7

ZZ

101,7

0707 00 05

MK

57,9

TR

126,8

ZZ

92,4

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 50 10

AR

129,5

BO

136,6

CL

123,5

UY

134,3

ZA

131,0

ZZ

131,0

0806 10 10

EG

178,1

TR

128,9

ZZ

153,5

0808 10 80

AR

121,5

BR

92,3

CL

156,9

NZ

136,8

US

113,3

ZA

123,7

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

131,8

CL

100,0

CN

82,3

TR

120,8

ZA

113,5

ZZ

109,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,2

TR

158,1

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

53,5

MK

39,3

XS

61,9

ZZ

51,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

17.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/51


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23 del 29 gennaio 2015 )

In copertina e a pagina 1, il titolo:

anziché:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi»,

leggi:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi»;

a pagina 2, la data:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2015»,

leggi:

«Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015».