ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
17.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/1 |
DIRETTIVA (UE) 2015/1535 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 settembre 2015
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 114, 337 e 43,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione é opportuno procedere alla sua codificazione. |
(2) |
Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Pertanto, il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti dell'Unione. |
(3) |
Per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici. |
(4) |
Gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obbiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare. |
(5) |
È indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni. Di conseguenza, gli Stati membri, che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) devono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche. |
(6) |
Tutti gli Stati membri devono essere altresì informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi. |
(7) |
Il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese. Un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione. Di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti. |
(8) |
Pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della presente direttiva. |
(9) |
Per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano, in particolare, una maggiore trasparenza dei progetti nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati. |
(10) |
È pertanto necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per il prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti. |
(11) |
I requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. |
(12) |
È necessario chiarire la nozione di regola tecnica de facto. In particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti ai quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine. |
(13) |
La Commissione e gli Stati membri devono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre modifiche di una misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne. |
(14) |
Lo Stato membro interessato deve tener conto di tali modifiche nella stesura del testo definitivo della misura progettata. |
(15) |
Il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione adotti o proponga l'adozione di atti vincolanti. Un termine di differimento specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta l'adozione di atti vincolanti del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione nello stesso settore. |
(16) |
Lo Stato membro interessato deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, soprassedere all'attuazione della misura progettata durante un termine sufficiente a permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di un atto legislativo o l'adozione di un atto vincolante della Commissione. |
(17) |
Con la finalità di facilitare l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio delle misure, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola tecnica quando il Consiglio ha adottato una posizione in prima lettura su una proposta della Commissione, relativa alla stessa materia. |
(18) |
È opportuno prevedere un comitato permanente, i cui membri sono designati dagli Stati membri, incaricato di coadiuvare gli sforzi della Commissione per ovviare agli eventuali inconvenienti per la libera circolazione dei prodotti. |
(19) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui alla parte B dell'allegato III, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
b) «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.
Ai fini della presente definizione si intende per:
i) «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
ii) «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
iii) «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;
c) «specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.
Il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
d) «altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
e) «regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.
Ai fini della presente definizione:
i) |
una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi; |
ii) |
una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale; |
f) «regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
i) |
le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; |
ii) |
gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; |
iii) |
le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale. |
Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2.
Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura;
g) «progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali.
2. La presente direttiva non si applica:
a) |
ai servizi di radiodiffusione sonora; |
b) |
ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
3. La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
4. La presente direttiva non si applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente direttiva.
5. Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 3, la presente direttiva non si applica alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o emanate da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati.
6. La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.
Articolo 2
È istituito un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Articolo 3
1. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno.
Il comitato si riunisce in una composizione specifica per esaminare le questioni relative ai servizi della società dell'informazione.
2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.
3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e a tale riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:
a) |
di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate; |
b) |
di adottare qualsiasi disposizione necessaria; |
c) |
di individuare i settori per i quali risulta necessaria un'armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato. |
4. Il comitato deve essere consultato dalla Commissione:
a) |
al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi; |
b) |
al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva. |
5. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.
6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.
7. I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato.
Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche, anche appartenenti al settore privato.
8. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, la Commissione e il comitato possono consultare persone fisiche o giuridiche provenienti dal settore industriale o dal mondo accademico e, ove possibile, organismi rappresentativi in grado di fornire una consulenza qualificata sugli obiettivi e le conseguenze a livello sociale e di società di qualsiasi progetto di regola relativa ai servizi e prendere atto della loro opinione ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, tutte le richieste presentate agli organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.
Articolo 5
1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio (9).
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 2 della presente direttiva e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), della presente direttiva, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.
2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, adottate le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche del settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto dell'Unione, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di tale altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti dell'Unione.
Articolo 6
1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri rinviano:
— |
di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii), |
— |
fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi, |
a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno,
— |
fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno. |
Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.
Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.
Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.
3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE.
4. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 288 TFUE.
5. Se il Consiglio adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo è esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del paragrafo 6.
6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:
a) |
se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante; |
b) |
se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; |
c) |
all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione. |
7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché:
a) |
per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, uno Stato membro si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione; oppure |
b) |
per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, uno Stato membro si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari. |
Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all'articolo 5, i motivi che giustificano l'urgenza delle misure in questione. La Commissione si pronuncia su tale comunicazione nel più breve tempo possibile. Essa adotta le misure opportune in caso di ricorso abusivo a tale procedura. Il Parlamento europeo è tenuto informato dalla Commissione.
Articolo 7
1. Gli articoli 5 e 6 non si applicano a tali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:
a) |
si conformano agli atti vincolanti dell'Unione che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi; |
b) |
soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione; |
c) |
fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione; |
d) |
applicano l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); |
e) |
si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
f) |
si limitano a modificare una regola tecnica a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), in conformità di una domanda della Commissione diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi. |
2. L'articolo 6 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.
3. L'articolo 6, paragrafi da 3 a 6, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii).
4. L'articolo 6 non si applica alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f, secondo comma, punto iii).
Articolo 8
La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo sui risultati dell'applicazione della presente direttiva.
La Commissione pubblica statistiche annuali sulle notifiche ricevute nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 9
Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, questa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 10
La direttiva 98/34/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, della presente direttiva è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B, della direttiva abrogata e all'allegato III, parte B, della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 11
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 9 settembre 2015
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) Parere del 14 luglio 2010 (GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 142) e parere del 26 febbraio 2014 (GU C 214 dell'8.7.2014, pag. 55).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2015.
(3) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). Il titolo originale era «Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche». Essa è stata modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).
(4) Cfr. allegato III, Parte A.
(5) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(6) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(7) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33) .
(8) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(10) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
ALLEGATO I
Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera, b), secondo comma
1. Servizi non forniti «a distanza»
Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:
a) |
esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente; |
b) |
consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente; |
c) |
prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente; |
d) |
giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi. |
2. Servizi non forniti «per via elettronica»
— |
Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:
|
— |
Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti, |
— |
Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:
|
3. Servizi non forniti «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»
Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):
a) |
servizi di radiodiffusione televisiva (compresi i servizi near-video on-demand) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE; |
b) |
servizi di radiodiffusione sonora; |
c) |
teletesto (televisivo). |
ALLEGATO II
Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 4
— |
Servizi d'investimento |
— |
Operazioni di assicurazione e riassicurazione |
— |
Servizi bancari |
— |
Operazioni relative ai fondi di pensione |
— |
Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione |
Tali servizi comprendono in particolare:
a) |
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 2004/39/CE, i servizi di organismi di investimento collettivo; |
b) |
i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
c) |
le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(2) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
ALLEGATO III
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo 10)
Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Allegato II, parte 1, titolo H, dell'atto di adesione del 2004 |
Limitatamente ai riferimenti di cui al paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE |
Direttiva 2006/96/CE del Consiglio |
Limitatamente ai riferimenti di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE |
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio |
Limitatamente all'articolo 26, paragrafo 2 |
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto interno
(di cui all'articolo 10)
Direttiva |
Termine di applicazione |
98/34/CE |
— |
98/48/CE |
5 agosto 1999 |
2006/96/CE |
1 gennaio 2007 |
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Direttiva 98/34/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1, primo comma, parte introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, parte introduttiva |
Articolo 1, primo comma, punto 1, |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 1, primo comma, punto 2, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), primo comma |
Articolo 1, primo comma, punto 2, secondo comma, primo trattino |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto i) |
Articolo 1, primo comma, punto 2), secondo comma, secondo trattino |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto ii) |
Articolo 1, primo comma, punto 2, secondo comma, terzo trattino |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, punto iii) |
Articolo 1, primo comma, punto 2, terzo comma |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), terzo comma |
Articolo 1, primo comma, punto 2, quarto comma, parte introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 2,parte introduttiva |
Articolo 1, primo comma, punto 2, quarto comma, primo trattino |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 1, primo comma, punto 2, quarto comma, secondo trattino |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 1, primo comma, punto 3 |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 1, primo comma, punto 4 |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 1, primo comma, punto 5, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), primo comma |
Articolo 1, primo comma, punto 5, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, primo comma, punto 5, terzo comma |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 1, primo comma, punto 5, quarto comma |
Articolo 1, paragrafo 5 |
Articolo 1, primo comma, punto 5, quinto comma, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 1, primo comma, punto 5, quinto comma, primo trattino |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto i) |
Articolo 1, primo comma, punto 5, quinto comma, secondo trattino |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, punto ii) |
Articolo 1, primo comma, punto 11, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), primo comma |
Articolo 1, primo comma, punto 11, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 1, primo comma, punto 11, secondo comma, primo trattino |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto i) |
Articolo 1, primo comma, punto 11, secondo comma secondo trattino |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma punto ii) |
Articolo 1, primo comma, punto 11, secondo comma terzo trattino |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), secondo comma, punto iii) |
Articolo 1, primo comma, punto 11, terzo comma |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), terzo comma |
Articolo 1, primo comma, punto 11, quarto comma |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f ), quarto comma |
Articolo 1, primo comma, punto 12 |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera g) |
Articolo 1, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 6 |
Articolo 5 |
Articolo 2 |
Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 3, parte introduttiva |
Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino |
Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino |
Articolo 3, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 4, parte introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 4, parte introduttiva |
Articolo 6, paragrafo 4, lettera c) |
Articolo 3, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 4, lettera d) |
Articolo3, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 6, paragrafi da 5 a 8 |
Articolo 3, paragrafi da 5 a 8 |
Articolo 7 |
Articolo 4 |
Articolo 8 |
Articolo 5 |
Articolo 9, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 6, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 9, paragrafo 6, parte introduttiva |
Articolo 6, paragrafo 6, parte introduttiva |
Articolo 9, paragrafo 6, primo trattino |
Articolo 6, paragrafo 6, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 6, secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 6, lettera b) |
Articolo 9, paragrafo 6, terzo trattino |
Articolo 6, paragrafo 6, lettera c) |
Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, parte introduttiva |
Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, parte introduttiva |
Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, primo trattino |
Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 7, primo comma, lettera b) |
Articolo 9, paragrafo 7, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 7, secondo comma |
Articolo 10, paragrafo 1, parte introduttiva |
Articolo 7, paragrafo 1, parte introduttiva |
Articolo 10, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 10, paragrafo 1, quarto trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 10, paragrafo 1, quinto trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 10, paragrafo 1, sesto trattino |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 11, prima frase |
Articolo 8, primo comma |
Articolo 11, seconda frase |
Articolo 8, secondo comma |
Articolo 12 |
Articolo 9 |
Articolo 13 |
— |
— |
Articolo 10 |
Articolo 14 |
Articolo 11 |
Articolo 15 |
Articolo 12 |
Allegato III |
— |
Allegato IV |
— |
Allegato V |
Allegato I |
Allegato VI |
Allegato II |
— |
Allegato III |
— |
Allegato IV |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/16 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1536 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'allineamento delle norme per il mantenimento dell'aeronavigabilità al regolamento (CE) n. 216/2008, gli interventi critici di manutenzione e il controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze. |
(2) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce i requisiti relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità per l'esercizio di aeromobili, inclusi i requisiti delle organizzazioni che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili complessi a motore e di velivoli utilizzati a fini commerciali. È necessario aggiornare il regolamento (UE) n. 1321/2014 per assicurare che i suddetti requisiti siano applicati. |
(3) |
È necessario stabilire le condizioni alle quali i vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) possono operare aeromobili registrati in un paese terzo, al fine di assicurare che vengano rispettati i requisiti essenziali pertinenti stabiliti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(4) |
È necessario assicurare l'applicazione uniforme dei requisiti del programma di controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili all'interno dell'Unione. A tal fine è necessario modificare le disposizioni contenute nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'attuazione da parte delle autorità competenti di un programma di controllo del mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili. |
(5) |
È necessario ridurre i rischi connessi all'esecuzione della manutenzione e, in particolare, assicurare che siano adottate da parte di persone e imprese interessate le misure necessarie per individuare eventuali errori commessi durante l'esecuzione della manutenzione che possano compromettere la sicurezza del volo. È quindi necessario modificare i requisiti per l'esecuzione della manutenzione indicati nell'allegato I e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
(6) |
È necessario quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014. |
(7) |
È necessario concedere tempo sufficiente all'industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri per adeguarsi al nuovo quadro normativo. È opportuno quindi prevedere una diversa data di applicazione del presente regolamento nel suo insieme. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni al fine di assicurare:
(4) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).»;" |
2) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 3 è modificato come segue:
|
4) |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le approvazioni dell'impresa di manutenzione sono rilasciate in conformità al disposto dell'allegato I, capo F, o dell'allegato II.»; |
5) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
6) |
l'allegato I (parte M) è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; |
7) |
l'allegato II (parte 145) è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento; |
8) |
l'allegato III (parte 66) è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento; |
9) |
il testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato V bis (parte T). |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
ALLEGATO I
L'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1) |
l'indice è modificato come segue:
|
2) |
al punto M.1, il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
3) |
al punto M.A.201, le lettere d), e), f), g), h), i) e j) sono sostituite dalle seguenti:
|
4) |
il punto M.A.301 è modificato come segue:
|
5) |
il punto M.A.302 è modificato come segue:
|
6) |
al punto M.A.305, il punto 2 della lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
il punto M.A.306 è modificato come segue:
|
8) |
il punto M.A.402 è sostituito dal seguente: «M.A.402 Esecuzione della manutenzione Fatta eccezione per la manutenzione effettuata da un'impresa di manutenzione approvata in conformità all'allegato II (parte 145), ogni persona o impresa incaricata della manutenzione deve:
|
9) |
al punto M.A.403, le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente:
|
10) |
al punto M.A.502, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
11) |
al punto M.A.504, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
12) |
il punto M.A.601 è sostituito dal seguente: «M.A.601 Oggetto Il presente capo stabilisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per essere abilitata al rilascio o al rinnovo dell'approvazione per la manutenzione di aeromobili non complessi a motore e di componenti destinati ad esservi installati non utilizzati dai vettori aerei titolari di licenza di esercizio in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008.»; |
13) |
il punto M.A.606 è modificato come segue: la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
14) |
al punto M.A.703, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
15) |
al punto M.A.704 a), il punto 9 è sostituito dal seguente:
|
16) |
il punto M.A.706 è modificato come segue:
|
17) |
il punto M.A.707 è modificato come segue: la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
18) |
il punto M.A.708 è modificato come segue:
|
19) |
al punto M.A.709, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
20) |
al punto M.A.711 a), i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
21) |
al punto M.A.712, le lettere e) e f), sono sostituite dalle seguenti:
|
22) |
al punto M.A.801, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
|
23) |
al punto M.A.803, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
24) |
il punto M.A.901 è modificato come segue:
|
25) |
al punto M.B.105, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
26) |
i punti M.B.303 and M.B.304 sono sostituiti dai seguenti: «M.B.303 Controllo del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile
M.B. 304 Revoca e sospensione L'autorità competente deve:
|
27) |
al punto M.B.701, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
28) |
al punto M.B.703, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
29) |
al punto M.B.902, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
30) |
l'appendice I è sostituita dalla seguente: «Appendice I Contratto di gestione per il mantenimento dell'aeronavigabilità
|
31) |
l'appendice VI è sostituita dalla seguente: «Appendice VI Approvazione dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui all'allegato I (parte M), capo G
|
32) |
all'Appendice VIII: Manutenzione limitata del pilota proprietario, il punto 1 della lettera b) è sostituito dal seguente:
|
ALLEGATO II
L'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato come segue:
1) |
l'indice è modificato come segue:
|
2) |
al punto 145.A.30, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
|
3) |
è inserito il seguente punto 145.A.48: «145.A.48 Esecuzione della manutenzione L'impresa stabilisce le procedure atte a garantire che:
|
4) |
al punto 145.A.65, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO III
L'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione è modificato come segue:
1) |
al punto 66.A.30 lettera a), i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
al punto 66.A.70, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
l'appendice V è sostituita dalla seguente: «Appendice V Modulo per la domanda – Modulo 19 AESA:
|
4) |
l'appendice VI è sostituita dalla seguente: «Appendice VI Licenza di manutenzione aeronautica di cui all'allegato III (parte 66):
|
ALLEGATO IV
Il seguente allegato V bis (parte T) è aggiunto al regolamento (UE) n. 1321/2014:
«ALLEGATO V bis
PARTE T
Indice
T.1 |
Autorità competente |
Sezione A — |
Requisiti tecnici |
Capo A — |
GENERALITÀ |
T.A.101 |
Campo di applicazione |
Capo B — |
REQUISITI |
M.A.201 |
Responsabilità |
Capo E — |
IMPRESA DI MANUTENZIONE |
Capo G — |
REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M), CAPO G |
T.A.701 |
Campo di applicazione |
T.A.704 |
Manuale della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità |
T.A.706 |
Requisiti del personale |
T.A.708 |
Gestione del mantenimento della navigabilità |
T.A.709 |
Documentazione |
T.A.711 |
Attribuzioni |
T.A.712 |
Sistema di qualità |
T.A.714 |
Conservazione di registri |
T.A.715 |
Mantenimento della validità dell'approvazione |
T.A.716 |
Rilievi |
Sezione B — |
Procedure per le autorità competenti |
Capo A — |
GENERALITÀ |
T.B.101 |
Campo di applicazione |
T.B.102 |
Autorità competente |
T.B.104 |
Conservazione dei registri |
Capo B — |
RESPONSABILITÀ |
T.A.201 |
Responsabilità |
T.B.202 |
Rilievi |
Capo G — |
REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M), CAPO G |
T.B.704 |
Sorveglianza continua |
T.B.705 |
Rilievi |
T.1 Autorità competente
Ai fini della presente parte, l'autorità competente per la sorveglianza dell'aeromobile e delle organizzazioni è l'autorità designata dallo Stato membro che ha rilasciato il certificato di operatore aereo all'esercente.
SEZIONE A
REQUISITI TECNICI
CAPO A
GENERALITÀ
T.A.101 Oggetto
La presente sezione definisce i requisiti per assicurare che il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b) sia mantenuto in conformità ai requisiti essenziali dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008
Specifica inoltre le condizioni che devono essere soddisfatte dai soggetti e organizzazioni responsabili della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e della manutenzione di tali aeromobili.
CAPO B
MANTENIMENTO DELLA AERONAVIGABILITÀ
T.A.201 Responsabilità
1. |
|
2. |
I compiti specificati in T.A.201(1) devono essere controllati dall'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'esercente. A questo fine l'impresa deve conformarsi agli ulteriori requisiti di T.A. Capo G |
3. |
L'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità di cui al paragrafo 2 deve assicurare che la manutenzione e la riammissione in servizio dell'aeromobile siano eseguite da un'impresa di manutenzione che risponde ai requisiti di cui al capo E. A questo fine, quando l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità non soddisfa i requisiti del capo E, deve sottoscrivere un contratto con imprese di questo tipo. |
CAPO E
IMPRESA DI MANUTENZIONE
L'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità deve assicurare che l'aeromobile e i suoi componenti siano manutenzionati da imprese che soddisfano i seguenti requisiti:
1) |
l'impresa detiene un'approvazione di impresa di manutenzione rilasciata o che può essere accettata dallo Stato di immatricolazione; |
2) |
la portata dell'approvazione dell'impresa comprende la capacità appropriata di aeromobili e/o di componenti; |
3) |
l'impresa ha predisposto un sistema di notifica degli eventi in grado di garantire che qualsiasi condizione accertata di un aeromobile o di un componente che costituisca un pericolo per la sicurezza del volo è comunicata all'esercente, all'autorità competente dell'esercente, all'impresa responsabile del progetto del tipo o dei progetti integrativi e all'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità; |
4) |
l'impresa ha predisposto un manuale che fornisce una descrizione di tutte le sue procedure. |
CAPO G
REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M) CAPO G
T.A.701 Oggetto
Il presente capo stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti in aggiunta ai requisiti della parte M, capo G da parte di un'impresa approvata in conformità alla parte M, capo G ai fini del controllo dei compiti specificati in T.A.201
T.A.704 Manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità
Oltre ai requisiti di M.A.704, il manuale deve contenere la descrizione delle procedure atte a garantire la conformità dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità alla parte T
T.A.706 Requisiti per il personale
Oltre ai requisiti di M.A.706, il personale di cui a M.A.706 (c) e (d) deve avere un'adeguata conoscenza della normativa vigente del paese terzo.
T.A.708 Gestione del mantenimento della navigabilità
In deroga alle disposizioni di M.A.708, nel caso di aeromobili gestiti in base ai requisiti della parte T, l'impresa approvata di gestione del mantenimento della navigabilità deve:
a) |
assicurare che l'aeromobile sia affidato ad un'impresa di manutenzione ogniqualvolta ciò sia necessario; |
b) |
assicurare che tutti gli interventi di manutenzione siano svolti in conformità al programma di manutenzione; |
c) |
assicurare l'applicazione delle informazioni obbligatorie di cui a T.A.201(1)(f); |
d) |
assicurare che tutti i difetti individuati o riferiti durante la manutenzione programmata siano corretti ad opera dell'impresa di manutenzione in conformità ai dati di manutenzione accettabili per lo Stato di immatricolazione; |
e) |
coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle informazioni obbligatorie di cui a T.A.201(1)(f), la sostituzione delle parti a vita limitata e l'ispezione dei componenti per assicurare la corretta esecuzione del lavoro; |
f) |
gestire ed archiviare i registri del mantenimento dell'aeronavigabilità previsti da T.A.201(1) (j); |
g) |
assicurare che le modifiche e le riparazioni siano approvati in conformità ai requisiti dello Stato di immatricolazione. |
T.A.709 Documentazione
Nonostante M.A. 709 (a) e (b), per ciascun aeromobile gestito secondo i requisiti della parte T, l'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità è tenuta a conservare e utilizzare i dati di manutenzione applicabili accettabili per lo Stato di immatricolazione.
T.A.711 Attribuzioni
Un'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità approvata in conformità alla parte M, capo G può svolgere le attività specificate in T.A.708 per l'aeromobile incluso nel suo Certificato di operatore aereo a condizione che l'impresa abbia predisposto procedure, approvate dall'autorità competente, per assicurare la conformità alla parte T.
T.A.712 Sistema di qualità
Oltre ai requisiti di M.A.712, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve assicurare che il sistema qualità controlli che tutte le attività che rientrano nel presente capo siano eseguite in conformità alle procedure approvate.
T.A.714 Conservazione della documentazione
Oltre ai requisiti di M.A.714(a), l'impresa deve conservare le registrazioni previste da T.A.201(1)(j).
T.A.715 Mantenimento della validità dell'approvazione
Oltre alle condizioni di M.A.715(a) per un'impresa che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità al presente capo, l'approvazione rimane valida a condizione che:
a) |
l'impresa soddisfi i requisiti applicabili della parte T; e |
b) |
l'impresa assicura che ogni persona autorizzata dalla autorità competente abbia accesso a tutte le sue strutture, aeromobili o documenti relativi alle sue attività, comprese le attività subappaltate, per accertare la conformità alla presente parte. |
T.A.716 Rilievi
Dopo il ricevimento della notifica di rilievi in conformità a T.B.705, l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve definire un piano d'azione correttivo e dimostrare la messa in atto di azioni correttive a soddisfacimento dell'autorità competente entro un periodo concordato con quest'ultima.
SEZIONE B
ULTERIORI PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
CAPO A
GENERALITÀ
T.B.101 Oggetto
La presente sezione definisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi le autorità competenti incaricate dell'applicazione e del rispetto della sezione A della presente parte T.
T.B.102 Autorità competente
1. Generalità
Lo Stato membro designare un'autorità competente dotata delle responsabilità di cui a T.1. Detta autorità competente deve impostare la sua attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.
2. Risorse
L'organico dev'essere sufficiente a portare a termine i compiti assegnati previsti nella presente Sezione.
3. Qualifiche e formazione
Tutto il personale interessato alle attività di cui alla parte T deve essere adeguatamente qualificato e avere competenza, esperienza, formazione iniziale e continua appropriate per svolgere i compiti assegnati.
4. Procedure
L'autorità competente deve stabilire procedure che illustrino, in dettaglio, come assicurare la conformità alla presente parte.
T.B.104 Conservazione della documentazione
1. |
Si applicano i requisiti di M.B.104(a), (b) e (c) dell'allegato I. |
2. |
La documentazione minima per la sorveglianza di ogni aeromobile deve comprendere almeno una copia di quanto segue:
|
3. |
Tutte le registrazioni specificate in T.B. 104 devono essere messe a disposizione, su richiesta, di un altro Stato membro, dell'Agenzia o dello Stato di immatricolazione. |
4. |
Le registrazioni di cui al punto 2 devono essere conservate fino a 4 anni dopo il termine del periodo di noleggio a scafo nudo (dry-lease). |
T.B.105 Scambio reciproco di informazioni
Si applicano i requisiti di M.B.105 dell'allegato I.
CAPO B
RESPONSABILITÀ
T.B.201 Responsabilità
1. |
Le autorità competenti, specificate in T. 1, sono responsabili dello svolgimento di ispezioni e di indagini, comprese le ispezioni degli aeromobili, al fine di verificare la conformità ai requisiti della presente parte. |
2. |
L'autorità competente deve eseguire ispezioni e indagini prima dell'approvazione dell'accordo di noleggio a scafo nudo (dry lease) in conformità alla norma ARO.OPS.110 (a) (1), al fine di verificare il rispetto dei requisiti di A.T.201. |
3. |
L'autorità competente assicura il coordinamento con lo Stato di immatricolazione nella misura necessaria per esercitare le responsabilità di sorveglianza dell'aeromobile contenute nel presente allegato V bis (parte T). |
T.B.202 Rilievi
1. |
Un rilievo di livello 1 consiste in una non conformità significativa ai requisiti della parte T che riduce il livello di sicurezza e costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo. |
2. |
Un rilievo di livello 2 consiste in una non conformità significativa ai requisiti della parte T che potrebbe ridurre il livello di sicurezza ed eventualmente costituire un pericolo per la sicurezza del volo. |
3. |
Quando viene riscontrata una criticità durante ispezioni, indagini, verifiche dell'aeromobile o mediante altri mezzi, l'autorità competente:
|
4. |
Per i rilievi di livello 1, l'autorità competente richiede che vengano adottate azioni correttive appropriate prima di effettuare ulteriori voli con notifica allo Stato membro di immatricolazione. |
CAPO G
REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M) CAPO G
T.B.702 Approvazione iniziale
Oltre ai requisiti previsti da M.B.702, quando il manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'impresa prevede procedure per gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), l'autorità competente verifica che tali procedure siano conformi alla parte T e che l'impresa rispetti i requisiti della parte T.
T.B.704 Sorveglianza continua
Oltre ai requisiti previsti da M.B.704, un campione significativo di aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), gestito dall'impresa devono essere sottoposti ad indagine ogni 24 mesi.
T.B.705 Rilievi
Oltre ai requisiti previsti da M.B.705, per le imprese che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili di cui all'articolo 1, lettera b), l'autorità competente deve inoltre intervenire quando nel corso di audit, ispezioni di rampa o con altri mezzi, si riscontra una non conformità ai requisiti della parte T.»
17.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1537 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
217,5 |
MK |
39,0 |
|
XS |
48,7 |
|
ZZ |
101,7 |
|
0707 00 05 |
MK |
57,9 |
TR |
126,8 |
|
ZZ |
92,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
121,5 |
ZZ |
121,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
129,5 |
BO |
136,6 |
|
CL |
123,5 |
|
UY |
134,3 |
|
ZA |
131,0 |
|
ZZ |
131,0 |
|
0806 10 10 |
EG |
178,1 |
TR |
128,9 |
|
ZZ |
153,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
121,5 |
BR |
92,3 |
|
CL |
156,9 |
|
NZ |
136,8 |
|
US |
113,3 |
|
ZA |
123,7 |
|
ZZ |
124,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
131,8 |
CL |
100,0 |
|
CN |
82,3 |
|
TR |
120,8 |
|
ZA |
113,5 |
|
ZZ |
109,7 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
MK |
80,2 |
TR |
158,1 |
|
ZZ |
119,2 |
|
0809 40 05 |
BA |
53,5 |
MK |
39,3 |
|
XS |
61,9 |
|
ZZ |
51,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
Rettifiche
17.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/51 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23 del 29 gennaio 2015 )
In copertina e a pagina 1, il titolo:
anziché:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 23 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi»,
leggi:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi»;
a pagina 2, la data:
anziché:
«Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2015»,
leggi:
«Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015».