ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 164

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
30 giugno 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2015/997 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

1

 

 

Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

2

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2015/998 del Consiglio e della Commissione, del 21 aprile 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

548

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

550

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/1


DECISIONE (UE) 2015/997 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

I negoziati con la Bosnia-Erzegovina riguardanti l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, si sono conclusi.

(2)

Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.

(3)

L'accordo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è approvata a nome della Comunità, fatta salva la conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità con riserva della sua conclusione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/2


ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati «gli Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

dall'altra,

insieme denominate «le Parti»,

CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Bosnia-Erzegovina di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità;

CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

CONSIDERANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in seguito denominato «il trattato UE») e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, in particolare per quanto riguarda la cooperazione regionale;

CONSIDERANDO il partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina, che individua le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia e affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, in particolare quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in seguito denominato «l'Atto finale di Helsinki»), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché per il rispetto degli obblighi previsti dagli accordi di pace di Dayton/Parigi e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti ad applicare i principi del libero mercato, la disponibilità della Comunità a contribuire alle riforme economiche in Bosnia-Erzegovina e l'impegno delle Parti a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC, che saranno applicati in modo trasparente e non discriminatorio;

CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di potenziare il dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea;

CONSIDERANDO l'impegno delle Parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della conferenza europea del 20 ottobre 2001;

PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in seguito denominato «il presente accordo») creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento in Bosnia-Erzegovina;

TENENDO PRESENTE l'impegno della Bosnia-Erzegovina a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente;

TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea(in seguito denominato «il trattato CE») vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Bosnia-Erzegovina di essere vincolati come parte della Comunità europea, a norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, a norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti;

RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.

2.   Gli obiettivi di tale associazione sono:

a)

aiutare la Bosnia-Erzegovina a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;

b)

contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione;

c)

fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti,

d)

sostenere gli sforzi della Bosnia-Erzegovina volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;

e)

aiutare la Bosnia-Erzegovina a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;

f)

promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina;

g)

promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 3

La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in seguito denominate «ADM») e dei relativi vettori costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

Articolo 4

Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l'ICTY.

Articolo 5

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rimangono soggette ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione e si basano sui meriti individuali della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 6

La Bosnia-Erzegovina s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, in particolare quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi leggere e di piccolo calibro e droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 7

Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

Articolo 8

L'associazione è realizzata progressivamente e viene completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 115, controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Bosnia-Erzegovina. Tale verifica è eseguita alla luce del disposto del preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Si tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e si assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.

Basandosi su questa verifica il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni e adotta eventualmente decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste sono esaminate conformemente ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

Il processo di associazione viene completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede ad una revisione completa dell'applicazione dell'accordo stesso. In base a tale revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina e adotta eventualmente decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.

La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale il titolo IV fissa un calendario specifico.

Articolo 9

L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato a norma di tali disposizioni, in particolare dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e dell'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 10

1.   Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

2.   Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

a)

la piena integrazione della Bosnia-Erzegovina nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;

b)

una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, anche attraverso scambi di informazioni pertinenti;

c)

la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;

d)

una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.

3.   Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.

Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

a)

l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;

b)

la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle AMD, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

Articolo 11

1.   Il dialogo politico avviene principalmente nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

2.   Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi:

a)

all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Bosnia-Erzegovina, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione europea»), dall'altra;

b)

utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;

c)

con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.

Articolo 12

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 121.

Articolo 13

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 14

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale, nonché dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Bosnia-Erzegovina promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza.

Ogniqualvolta la Bosnia-Erzegovina preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

La Bosnia-Erzegovina attua integralmente gli accordi bilaterali di libero scambio esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001 dalla Bosnia-Erzegovina, e l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.

Articolo 15

Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

a)

il dialogo politico,

b)

l'instaurazione di zone di libero scambio conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC;

c)

concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo;

d)

disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Bosnia-Erzegovina a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

La Bosnia-Erzegovina avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che questi hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 16

Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

La Bosnia-Erzegovina avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, in particolare in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Articolo 17

Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione

1.   La Bosnia-Erzegovina deve promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi altro paese candidato all'adesione all'UE che non rientri nel processo di stabilizzazione e di associazione in qualunque settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Bosnia-Erzegovina e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

2.   Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Bosnia-Erzegovina deve concludere con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, a norma dell'articolo V del GATS.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 18

1.   Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

2.   Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.

3.   Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

a)

degli oneri equivalenti ad una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2 del GATT 1994;

b)

dei dazi antidumping o compensativi;

c)

dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

4.   Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

a)

la tariffa doganale comune della Comunità, istituita ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;

b)

la tariffa doganale applicata della Bosnia-Erzegovina per il 2005 (2).

5.   I dazi ridotti applicati dalla Bosnia-Erzegovina, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati al decimale più vicino secondo i principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 5 dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente inferiore e tutte le cifre con più di 5 (compreso) dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente superiore.

6.   Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:

a)

dai negoziati tariffari in sede di OMC o

b)

dall'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC o

c)

da riduzioni successive dopo l'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC,

i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

7.   La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si comunicano i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 19

Definizione

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Bosnia-Erzegovina elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

2.   Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 20

Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali

1.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.

2.   Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 21

Concessioni della Bosnia-Erzegovina riguardanti i prodotti industriali

1.   I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità diversi da quelli elencati nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.

3.   I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità elencati nell'allegato I a), I b) e I c) sono progressivamente ridotti e aboliti secondo i calendari di cui a detto allegato.

4.   Le restrizioni quantitative alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 22

Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 23

Riduzione accelerata dei dazi doganali

La Bosnia-Erzegovina si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

CAPITOLO II

Agricoltura e pesca

Articolo 24

Definizione

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Bosnia-Erzegovina.

2.   Per «prodotti agricoli e della pesca» s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

3.   La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 1902 20 10 e 2301 20 00.

Articolo 25

Prodotti agricoli trasformati

Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 26

Abolizione delle restrizioni quantitative applicabili ai prodotti dell'agricoltura e della pesca

1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Bosnia-Erzegovina.

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità.

Articolo 27

Prodotti agricoli

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Bosnia-Erzegovina, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato II e originari della Bosnia-Erzegovina al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 500 tonnellate, espresse in peso carcasse.

3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 12 000 tonnellate (peso netto).

4.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina:

a)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III a);

b)

riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III b), III c) e III d) secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.

c)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III e) entro il limite del contingente tariffario indicato per i prodotti interessati.

5.   Il protocollo 7 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose in esso riportati.

Articolo 28

Pesce e prodotti della pesca

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Comunità a norma dell'allegato V.

Articolo 29

Clausola di revisione

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Bosnia-Erzegovina nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia della Bosnia-Erzegovina, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Bosnia-Erzegovina esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere ad una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 30

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 39, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i dispositivi normativi interni della controparte, entrambe le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

Articolo 31

Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande spiritose

1.   La Bosnia-Erzegovina assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (3), secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Bosnia-Erzegovina per i prodotti dell'agricoltura e della pesca sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate nello stesso regolamento.

2.   La Bosnia-Erzegovina vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

3.   La Bosnia-Erzegovina rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.

4.   I marchi commerciali registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con l'uso, il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, cesseranno di essere utilizzati entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.

5.   A decorrere dal 31 dicembre 2013, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Bosnia-Erzegovina.

6.   La Bosnia-Erzegovina garantisce la protezione di cui ai paragrafi 1-5 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 32

Ambito d'applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.

Articolo 33

Concessioni più favorevoli

Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 34

Standstill

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, né si aumentano quelli già applicati.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3.   Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 25, 26, 27 e 28, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Bosnia-Erzegovina e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca e l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati da III a V e al protocollo 1.

Articolo 35

Divieto di discriminazione fiscale

1.   La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2.   I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 36

Dazi doganali di carattere fiscale

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 37

Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere

1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2.   Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Bosnia-Erzegovina o derivanti dagli accordi bilaterali specificati nel titolo III, conclusi dalla Bosnia-Erzegovina per promuovere il commercio regionale.

3.   Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Bosnia-Erzegovina sanciti nel presente accordo.

Articolo 38

Dumping e sovvenzioni

1.   Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 39.

2.   Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 o dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 39

Clausola di salvaguardia generale

1.   Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

a)

grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice oppure

b)

gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

la Parte importatrice può adottare opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3.   Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni provenienti dall'altra Parte non devono superare quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, causati dall'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate consistono nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino ad un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 6 per lo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di due anni.

In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono adottare misure per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno quattro anni dallo scadere delle misure in questione.

4.   Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b) del presente articolo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le due Parti in questione.

5.   Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo sono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema conformemente al presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo;

b)

qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione informandone immediatamente l'altra Parte.

Le misure di salvaguardia sono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6.   Qualora la Comunità o la Bosnia-Erzegovina assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo ad una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.

Articolo 40

Clausola di penuria

1.   Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

a)

una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice o

b)

una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice,

quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2.   Nello scegliere le misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistono condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3.   Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.

4.   Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

5.   Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 41

Monopoli di Stato

La Bosnia-Erzegovina adegua tutti i monopoli nazionali a carattere commerciale di modo che, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

Articolo 42

Norme di origine

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 2 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 43

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Articolo 44

Mancata cooperazione amministrativa

1.   Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.

2.   Quando una Parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3.   Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s'intende, fra l'altro:

a)

la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b)

il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;

c)

il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato ad informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4.   L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

la Parte che ha constatato, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti;

b)

qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione;

c)

le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5.   Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a) del presente articolo, la Parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 45

Responsabilità finanziaria

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione e, in particolare, nell'applicare le disposizioni del protocollo 2, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di adottare tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Articolo 46

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO V

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

CAPITOLO I

Circolazione dei lavoratori

Articolo 47

1.   Nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

a)

il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;

b)

il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 48, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2.   Nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicabili nel suo territorio, la Bosnia-Erzegovina concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 48

1.   Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

a)

si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Bosnia-Erzegovina concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;

b)

gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2.   Dopo tre anni il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, secondo le norme e le procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 49

1.   Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:

a)

tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;

b)

le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

c)

ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2.   La Bosnia-Erzegovina concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, punti b) e c).

CAPITOLO II

Stabilimento

Articolo 50

Definizione

Ai fini del presente accordo:

a)

per «società comunitaria» o «società della Bosnia-Erzegovina» s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina viene considerata una società comunitaria o della Bosnia-Erzegovina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina;

b)

per «consociata» di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;

c)

per «filiale» di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

d)

per «stabilimento» s'intende:

i)

per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii)

per quanto riguarda le società comunitarie e le società della Bosnia-Erzegovina, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Bosnia-Erzegovina o nella Comunità;

e)

per «attività» s'intendono quelle economiche;

f)

le «attività economiche» comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

g)

per «cittadino della Comunità» o «cittadino della Bosnia-Erzegovina» s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina stabiliti al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e controllate da cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Bosnia-Erzegovina in base alle rispettive legislazioni;

h)

per «servizi finanziari» s'intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare l'ambito d'applicazione di tale allegato.

Articolo 51

1.   La Bosnia-Erzegovina agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina concede:

a)

per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio della Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

b)

per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e i suoi Stati membri concedono:

a)

per lo stabilimento di società della Bosnia-Erzegovina nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

b)

per l'attività delle filiali e consociate della Bosnia-Erzegovina stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio.

3.   Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società di un'altra Parte nel loro territorio.

4.   Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e della Bosnia-Erzegovina che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

5.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo:

a)

a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Bosnia-Erzegovina;

b)

a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di società comunitarie avranno inoltre il diritto di acquistare e godranno degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società della Bosnia-Erzegovina e godranno, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società della Bosnia-Erzegovina, quando ciò è necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite. Le disposizioni della presente lettera si applicano fatto salvo l'articolo 63;

c)

dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) a filiali di società comunitarie.

Articolo 52

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 51, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini.

2.   Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di adottare misure a titolo prudenziale, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Articolo 53

1.   Fatto salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (4) (in seguito denominato «ECAA»), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 54

1.   Le disposizioni degli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari per lo stabilimento e l'attività nel suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

2.   La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Articolo 55

Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e della Bosnia-Erzegovina l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Bosnia-Erzegovina e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

Articolo 56

1.   Una società comunitaria stabilita nel territorio della Bosnia-Erzegovina o una società della Bosnia-Erzegovina stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio di stabilimento, nel territorio rispettivamente della Bosnia-Erzegovina e della Comunità, cittadini rispettivamente degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina, purché si tratti di quadri intermedi di cui al paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2.   I quadri intermedi delle summenzionate società, in seguito denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» di cui alla lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a)

le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

i)

dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

ii)

svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;

iii)

hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b)

i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative ad un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

c)

per «persona trasferita all'interno della società» s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte.

3.   L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina di cittadini rispettivamente della Bosnia-Erzegovina o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, quali definiti al paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società della Bosnia-Erzegovina oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Bosnia-Erzegovina, a condizione che:

a)

detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio di stabilimento e

b)

la sede principale della società si trovi al di fuori rispettivamente della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Bosnia-Erzegovina.

CAPITOLO III

Prestazione di servizi

Articolo 57

1.   La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2.   Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 56, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di prestare essi stessi servizi.

3.   Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 58

1.   Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Bosnia-Erzegovina stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

Articolo 59

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, si applicano le disposizioni seguenti:

1)

nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 3 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Bosnia-Erzegovina e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa della Bosnia-Erzegovina in materia di trasporti con quella della Comunità.

2)

Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi internazionali, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

3)

Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:

a)

evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;

b)

aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

c)

ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4)

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.

5)

Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

6)

La Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione, comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

7)

A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

CAPITOLO IV

Pagamenti correnti e circolazione dei capitali

Articolo 60

Le Parti si impegnano ad autorizzare, conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina.

Articolo 61

1.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonché a prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.

3.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle norme e delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri.

Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai suoi cittadini.

A decorrere dal quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore ad un anno.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Bosnia-Erzegovina e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.

5.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Bosnia-Erzegovina, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

6.   Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.

7.   Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 62

1.   Durante i primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti adottano misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2.   Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V

Disposizioni di carattere generale

Articolo 63

1.   L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

2.   Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

Articolo 64

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di residenza, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63.

Articolo 65

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da ed esclusivamente di proprietà congiunta di società o cittadini della Bosnia-Erzegovina e società o cittadini della Comunità.

Articolo 66

1.   Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.

2.   Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3.   Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Bosnia-Erzegovina di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 67

1.   Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.

2.   Qualora uno o più Stati membri o la Bosnia-Erzegovina abbia o rischi di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, può adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, informa immediatamente l'altra Parte.

3.   Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 68

Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, dei requisiti posti dall'articolo V del GATS.

Articolo 69

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di adottare le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

Articolo 70

1.   Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione della Bosnia-Erzegovina a quella della Comunità e della sua effettiva applicazione. La Bosnia-Erzegovina si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Bosnia-Erzegovina garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.

2.   Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.

3.   In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno e sugli altri aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Bosnia-Erzegovina si concentra sulle altre parti dell'acquis.

Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Bosnia-Erzegovina.

4.   La Bosnia-Erzegovina definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo del ravvicinamento legislativo e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

Articolo 71

Concorrenza ed altre disposizioni di carattere economico

1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina:

a)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b)

lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina o in una sua parte sostanziale;

c)

qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3.   Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità pubblica indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4.   La Bosnia-Erzegovina istituisce un'autorità pubblica indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettera c), entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti a norma del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5.   Ciascuna Parte garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando, tra l'altro, all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

6.   La Bosnia-Erzegovina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

7.

a)

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), le Parti accettano che, durante i primi sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Bosnia-Erzegovina sia valutato tenendo conto del fatto che la Bosnia-Erzegovina deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

b)

Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni della Bosnia-Erzegovina e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8.   Il protocollo 4 definisce le norme speciali sugli aiuti di Stato applicabili alla ristrutturazione dell'industria siderurgica.

9.   Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

a)

il paragrafo 1, lettera c), non si applica;

b)

le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

10.   Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 72

Imprese pubbliche

Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 73

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1.   A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2.   Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

3.   La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie atte a garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

4.   La Bosnia-Erzegovina s'impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita ai principi dell'accordo su aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Bosnia-Erzegovina ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

5.   Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 74

Appalti pubblici

1.   La Comunità e la Bosnia-Erzegovina sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC.

2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società della Bosnia-Erzegovina, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della Bosnia-Erzegovina avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità verifica periodicamente se la Bosnia-Erzegovina abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Bosnia-Erzegovina beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Bosnia-Erzegovina.

4.   Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Bosnia-Erzegovina potranno accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Bosnia-Erzegovina beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Bosnia-Erzegovina. Nel periodo di transizione quinquennale la Bosnia-Erzegovina riduce progressivamente le preferenze esistenti di modo che, all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio preferenziale non superi il 15 % nel primo e secondo anno, il 10 % nel terzo e quarto anno e il 5 % nel quinto anno.

5.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Bosnia-Erzegovina di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Bosnia-Erzegovina riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.

6.   Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 47 a 69.

Articolo 75

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

1.   La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2.   A tale scopo, le Parti si adoperano per:

a)

promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e delle procedure europee di valutazione della conformità;

b)

fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

c)

incoraggiare la partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) (5);

d)

se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Bosnia-Erzegovina abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

Articolo 76

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano per allineare le norme della Bosnia-Erzegovina in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

a)

una politica attiva di protezione dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;

b)

l'armonizzazione della legislazione della Bosnia-Erzegovina in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella Comunità;

c)

un'efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;

d)

un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia.

Articolo 77

Condizioni di lavoro e pari opportunità

La Bosnia-Erzegovina adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

TITOLO VII

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 78

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza, l'efficienza e la capacità istituzionale del sistema giudiziario, a migliorare l'accesso alla giustizia, a dotare di strutture adeguate la polizia, le dogane e gli altri organi incaricati di applicare la legge, ad impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

Articolo 79

Protezione dei dati personali

All'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. La Bosnia-Erzegovina istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

Articolo 80

Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione

Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, deve comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

a)

lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;

b)

la redazione di testi legislativi;

c)

una maggiore efficienza delle istituzioni;

d)

la formazione del personale;

e)

la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi;

f)

la gestione delle frontiere.

La cooperazione si concentra in particolare:

a)

nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, così da garantire il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

b)

nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.

Articolo 81

Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione

1.   Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri riammettono i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

Gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.

Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi vengono stabilite nel quadro dell'accordo sulla riammissione.

2.   La Bosnia-Erzegovina è disposta a concludere accordi di riammissione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.

Articolo 82

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

1.   Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

2.   La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire l'efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Articolo 83

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1.   Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania, nonché a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2.   Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

Articolo 84

Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

a)

il traffico e la tratta di esseri umani;

b)

le attività economiche illecite, in particolare la falsificazione monetaria, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;

c)

la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;

d)

la frode fiscale;

e)

la produzione e il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

f)

il contrabbando;

g)

il traffico illecito di armi;

h)

la falsificazione di documenti;

i)

il traffico illecito di automobili;

j)

la cibercriminalità.

Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

Articolo 85

Lotta al terrorismo

Le Parti convengono di cooperare, conformemente alle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:

a)

attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni ONU pertinenti, convenzioni e strumenti internazionali;

b)

attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

c)

attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

Articolo 86

1.   La Comunità e la Bosnia-Erzegovina instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bosnia-Erzegovina. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.

2.   Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Bosnia-Erzegovina. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3.   Le politiche di cooperazione devono essere integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Bosnia-Erzegovina e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.

Articolo 87

Politica economica e commerciale

La Comunità e la Bosnia-Erzegovina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l'elaborazione/applicazione della politica economica nelle economie di mercato.

Su richiesta delle autorità della Bosnia-Erzegovina, la Comunità può fornire assistenza per aiutare la Bosnia-Erzegovina ad instaurare un'economia di mercato funzionante e ad avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità.

La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria europea.

Articolo 88

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione tra le Parti si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati confrontabili, attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Bosnia-Erzegovina. Essa consente inoltre allo Stato e agli uffici statistici delle entità di rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei loro clienti nazionali e internazionali (pubblica amministrazione e settore privato). Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all'acquis comunitario.

Articolo 89

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

La cooperazione tra la Bosnia-Erzegovina e la Comunità si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e altri servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 90

Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche e di audit esterno. Le Parti collaborano, in particolare, all'elaborazione e all'adozione della normativa pertinente al fine di creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC), compresa l'istituzione di unità di audit interno funzionalmente indipendenti, e sistemi indipendenti di audit esterno, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e conformemente alle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione si concentra altresì sullo sviluppo delle capacità e sulla formazione presso le istituzioni onde sviluppare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche e istituti di audit esterno (istituzioni superiori di controllo), compresi la creazione e il potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per i sistemi di 'audit interno.

Articolo 91

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per il rilancio economico e industriale della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 92

Cooperazione industriale

La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Bosnia-Erzegovina, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente.

Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'attività delle imprese.

La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario riguardante la politica industriale.

Articolo 93

Piccole e medie imprese

Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese

Articolo 94

Turismo

La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira principalmente a intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.), a sviluppare la cooperazione fra aziende turistiche, esperti, governi e organi pubblici competenti in materia di turismo e a trasferire il know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.

La cooperazione può essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

Articolo 95

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a ristrutturare e modernizzare i settori agricolo e agroindustriale della Bosnia-Erzegovina, aiutandoli in particolare a soddisfare i requisiti veterinari e fitosanitari della Comunità, e ad avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.

Articolo 96

Pesca

Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Articolo 97

Dogane

Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Bosnia-Erzegovina a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale della Bosnia-Erzegovina all'acquis.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale figurano nel protocollo 5.

Articolo 98

Fiscalità

Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Bosnia-Erzegovina per assicurare una riscossione efficace delle imposte e potenziare la lotta contro le frodi fiscali.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1o dicembre 1997.

La cooperazione punta altresì a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni con gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode o l'evasione fiscale. La Bosnia-Erzegovina completa infine la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.

Articolo 99

Cooperazione nel settore sociale

Le Parti collaborano per agevolare la definizione della politica occupazionale della Bosnia-Erzegovina nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale della Bosnia-Erzegovina alle nuove esigenze economiche e sociali, onde garantire un pari accesso e un sostegno effettivo a tutte le persone vulnerabili, e può comprendere la revisione della legislazione della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per i disabili e per tutte le persone vulnerabili, comprese quelle appartenenti a minoranze, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

Articolo 100

Istruzione e formazione

Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Bosnia-Erzegovina, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Bosnia-Erzegovina, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione. La Bosnia-Erzegovina deve puntare in via prioritaria al rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni internazionali pertinenti.

I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiranno al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Bosnia-Erzegovina.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

Articolo 101

Cooperazione culturale

Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra singoli cittadini, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, in particolare nell'ambito della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 102

Cooperazione nel settore audiovisivo

Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei mass media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

La Bosnia-Erzegovina allinea con le politiche della Comunità le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis comunitario pertinente. La Bosnia-Erzegovina rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

Articolo 103

Società dell'informazione

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario sulla società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Bosnia-Erzegovina con quelle della Comunità.

Le Parti cooperano per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Bosnia-Erzegovina, con l'obiettivo globale di preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

Articolo 104

Reti e servizi di comunicazione elettronici

La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.

Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Bosnia-Erzegovina di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 105

Informazione e comunicazione

La Comunità e la Bosnia-Erzegovina prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della Bosnia-Erzegovina informazioni più specialistiche.

Articolo 106

Trasporti

La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore dei trasporti.

La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Bosnia-Erzegovina, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, sviluppare infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale, aggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

Articolo 107

Energia

La cooperazione si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia compresi, se del caso, gli aspetti relativi alla sicurezza nucleare, si basa sul trattato che istituisce la Comunità dell'energia e viene sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Bosnia-Erzegovina nei mercati energetici europei.

Articolo 108

Ambiente

Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.

Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative ai fini di una pianificazione strategica delle questioni ambientali onde assicurare il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione della Bosnia-Erzegovina con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, compresi i rifiuti e i prodotti chimici, sull'istituzione di un sistema di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e sull'esecuzione di valutazioni di impatto ambientale e di valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.

Articolo 109

Cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico

Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

Articolo 110

Sviluppo regionale e locale

Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

La cooperazione tiene debitamente conto delle priorità dell'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

Articolo 111

Riforma della pubblica amministrazione

La cooperazione mira a favorire l'ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Bosnia-Erzegovina, avvalendosi delle riforme già attuate nel settore.

Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni in linea con i requisiti del partenariato europeo, in particolare l'elaborazione e l'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, la gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, la formazione permanente, la promozione dell'etica nella pubblica amministrazione e il rafforzamento del processo di elaborazione delle politiche. Le riforme terranno debitamente conto degli obiettivi di sostenibilità fiscale, compresi gli aspetti connessi alla struttura delle finanze pubbliche. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione della Bosnia-Erzegovina.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 112

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 5, 113 e 115, la Bosnia-Erzegovina può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorità del partenariato europeo. Si tiene conto anche delle valutazioni contenute nelle relazioni annuali sui progressi della Bosnia-Erzegovina. L'assistenza comunitaria è inoltre subordinata ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'aiuto concesso alla Bosnia-Erzegovina è modulato in funzione del fabbisogno constatato e delle priorità concordate, riflette la capacità di assorbimento e, se del caso, di rimborso ed attua i provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

Articolo 113

Può essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni a norma del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale basato su programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Bosnia-Erzegovina.

L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, in particolare la giustizia e gli affari interni, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.

Articolo 114

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 115

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 116

1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3.   I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5.   Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 117

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno dell'ambito d'applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Articolo 118

1.   Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina.

2.   Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 117.

Articolo 119

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

Articolo 120

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

Articolo 121

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, nel cui ambito vengono organizzati incontri e scambi di opinioni fra membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

Articolo 122

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 123

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

a)

ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b)

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c)

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 124

1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a)

il regime applicato dalla Bosnia-Erzegovina nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali;

b)

il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Bosnia-Erzegovina non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o filiali della Bosnia-Erzegovina.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 125

1.   Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.   Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

3.   Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 126 e, eventualmente, il protocollo 6.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

4.   Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 119 e 120.

5.   Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 38, 39, 40 e 44 e del protocollo 2.

Articolo 126

1.   In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia deve motivare questo parere e indicare, a seconda dei casi, che la Parte può prendere misure a norma dell'articolo 125, paragrafo 4.

2.   Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e di altri organi, come previsto al paragrafo 3, onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.

3.   Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 6. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 119 o 120, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni devono rimanere riservate.

4.   Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 6, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.

Articolo 127

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godono di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.

Articolo 128

Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo.

L'accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (6), firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Si procede al riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che è autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro.

Articolo 129

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.

Articolo 130

Ai fini del presente accordo, per «Parti» s'intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.

Articolo 131

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 132

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 133

Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca, croata e serba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 134

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione vengono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

Articolo 135

Accordo interinale

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, in particolare quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, per «data di entrata in vigore del presente accordo» s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 71 e 73 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 3, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

Съставено в Люксембург на шестнадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el dieciséis de junio de dos mil ocho.

V Lucemburku dne šestnáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Luxembourg den sekstende juni to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am sechzehnten Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu kuueteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Luxembourg on the sixteenth day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Luxembourg, le seize juin deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì sedici giugno duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio šešioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év június tizenhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sittax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de zestiende juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em dezasseis de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Luxembourg, la șaisprezece iunie două mii opt.

V Luxemburgu dňa šestnásteho júna dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne šestnajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kuudentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den sextonde juni tjugohundraåtta.

Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga juna dvije hiljade osme godine.

Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga lipnja dvije tisuće osme godine.

Састављено у Луксембургу, шеснаестога јуна двије хиљаде осме године.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Gћal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

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Za Bosnu i Hercegovinu

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

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(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato.

(2)  Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina n. 58/04 del 22.12.2004.

(3)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(4)  Accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).

(5)  Comitato europeo per la standardizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica; Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'Accreditamento, Cooperazione europea per la Metrologia Legale, Organizzazione europea per la cooperazione tra le organizzazioni metrologiche.

(6)  GU L 192 del 22.7.2005, pag. 9.


ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI

ALLEGATI

Allegato I (articolo 21) — Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II (articolo 27, paragrafo 2) — Definizione dei prodotti «baby beef»

Allegato III (articolo 27) — Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli di base originari della Comunità

Allegato IV (articolo 28) — Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Bosnia-Erzegovina

Allegato V (articolo 28) — Dazi applicabili all'importazione in Bosnia-Erzegovina di merci originarie della Comunità

Allegato VI (articolo 50) — Stabilimento: Servizi finanziari

Allegato VII (articolo 73) — Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

PROTOCOLLI

Protocollo 1 (articolo 25) — Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina

Protocollo 2 (articolo 42) — Relativo alla definizione della nozione di «Prodotti Originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina

Protocollo 3 (articolo 59) — In materia di trasporti terrestri

Protocollo 4 (articolo 71) — Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica

Protocollo 5 (articolo 97) — Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Protocollo 6 (articolo 126) — Composizione delle controversie

Protocollo 7 (articolo 27) — Riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati


ALLEGATO I

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

 

ALLEGATO I (a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 21)

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a)

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC

Designazione delle merci

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

2501 00 10

Acqua di mare e acque madri di saline

 

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

 

– –

altro:

 

– – –

altro:

2501 00 99

– – – –

altro

2508

Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas:

2508 70 00

Terre di chamotte o di dinas

2511

Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816:

2511 20 00

Carbonato di bario naturale (witherite)

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:

2523 10 00

Cementi non polverizzati detti clinkers

 

Cementi Portland:

2523 21 00

– –

Cementi bianchi, anche colorati artificialmente

2523 29 00

– –

altri:

ex 2523 29 00

– – –

diversi dai cementi utilizzati per i pozzi di petrolio e i giacimenti di gas

2524

Amianto (asbesto)

2524 10 00

Crocidolite

2524 90 00

altro:

ex 2524 90 00

– –

Amianto in forma di fibre, di fiocchi o di polvere

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:

 

liquefatti:

2711 11 00

– –

Gas naturale

2711 12

– –

Propano

2711 13

– –

Butani

2711 19 00

– –

altri

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio:

2801 10 00

Cloro

2801 20 00

Iodio

2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:

2804 10 00

Idrogeno

 

Gas rari:

2804 29

– –

altri

2804 30 00

Azoto

2804 40 00

Ossigeno

 

Silicio:

2804 69 00

– –

altri

2804 90 00

Selenio

2807 00

Acido solforico; oleum:

2807 00 90

oleum

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:

2809 10 00

Pentaossido di difosforo

2809 20 00

Acido fosforico e acidi polifosforici:

ex 2809 20 00

– –

Acidi metafosforici

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:

 

altri acidi inorganici:

2811 19

– –

altri:

2811 19 10

– – –

Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)

2811 19 20

– – –

Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)

2811 19 80

– – –

altro:

ex 2811 19 80

– – – –

diverso dall'acido arsenico

 

altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:

2811 21 00

– –

Diossido di carbonio

2811 29

– –

altri

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio:

2813 90

altri

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:

2815 20

Idrossido di potassio (potassa caustica)

2815 30 00

Perossidi di sodio o di potassio

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:

2816 40 00

ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

2820

Ossidi di manganese

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3:

2821 20 00

Terre coloranti

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:

2825 20 00

Ossido e idrossido di litio

2825 30 00

Ossidi e idrossidi di vanadio

2825 40 00

Ossidi e idrossidi di nichel

2825 50 00

Ossidi e idrossidi di rame

2825 60 00

Ossidi di germanio e diossido di zirconio

2825 70 00

Ossidi e idrossidi di molibdeno

2825 80 00

Ossidi di antimonio

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro:

 

Fluoruri:

2826 12 00

– –

di alluminio

2826 30 00

Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

2826 90

altro:

2826 90 80

– –

altro:

ex 2826 90 80

– – –

Fluorosilicati diversi da quelli di sodio o di potassio

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri:

2827 10 00

Cloruro di ammonio

2827 20 00

Cloruro di calcio

 

altri cloruri:

2827 31 00

– –

di magnesio

2827 32 00

– –

di alluminio

2827 39

– –

altri:

2827 39 10

– – –

di stagno

2827 39 85

– – –

altro

 

Ossicloruri e idrossicloruri:

2827 41 00

– –

di rame

2827 49

– –

altri:

 

Bromuri e ossibromuri

2827 51 00

– –

Bromuri di sodio o di potassio

2827 59 00

– –

altri

2827 60 00

Ioduri e ossiioduri:

ex 2827 60 00

– –

diversi dallo ioduro di potassio

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:

2828 90 00

altri

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

2830

Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:

2830 90

altri

2831

Ditioniti e solfossilati:

2831 90 00

altri

2832

Solfiti; tiosolfati

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):

 

Solfati di sodio:

2833 19 00

– –

altri

 

altri solfati:

2833 21 00

– –

di magnesio

2833 22 00

– –

di alluminio

2833 24 00

– –

di nichel

2833 25 00

– –

di rame

2833 29

– –

altri:

2833 29 20

– – –

di cadmio; di cromo; di zinco

2833 29 30

– – –

di cobalto; di titanio:

ex 2833 29 30

– – – –

di titanio

2833 29 60

– – –

di piombo

2833 29 90

– – –

altro:

ex 2833 29 90

– – – –

esclusi quelli di stagno o di manganese

2833 30 00

Allumi

2833 40 00

Perossolfati (persolfati)

2834

Nitriti; nitrati:

2834 10 00

Nitriti

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:

2835 10 00

Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

 

Fosfati:

2835 22 00

– –

di mono o di disodio

2835 24 00

– –

di potassio

2835 26

– –

altri fosfati di calcio

2835 29

– –

altri

 

Polifosfati:

2835 39 00

– –

altri

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio commerciale contenente carbammato di ammonio:

 

altro:

2836 92 00

– –

Carbonato di stronzio

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

 

Cianuri e ossicianuri:

2837 19 00

– –

altri

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:

2839 90

altro:

2839 90 90

– –

altro:

ex 2839 90 90

– – –

di piombo

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:

 

Manganiti, manganati e permanganati:

2841 69 00

– –

altri

2841 80 00

Tungstati (volframati)

2841 90

altri:

2841 90 85

– –

altri:

ex 2841 90 85

– – –

Alluminati

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi:

 

Composti dell'argento:

2843 21 00

– –

Nitrato di argento

2843 29 00

– –

altri

2843 30 00

Composti d'oro

2843 90

Composti dell'argento: amalgami

2844

Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti

2845

Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

2848 00 00

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no:

2849 90

altri

2850 00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

2852 00 00

Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami

ex 2852 00 00

Fulminati o cianuri

2853 00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi:

 

Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:

2903 11 00

– –

Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

2903 13 00

– –

Cloroformio (triclorometano)

2903 19

– –

altri:

2903 19 10

– – –

1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

 

Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici:

2903 29 00

– –

altri

 

Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici:

2903 31 00

– –

Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)

2903 39

– –

altri

 

Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

2903 52 00

– –

Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)

2903 59

– –

altri

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati:

2904 10 00

Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

2904 20 00

Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi:

ex 2904 20 00

– –

diversi dall'1,2,3-Propanetriol trinitrato

2904 90

altri

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

Monoalcoli saturi:

2905 11 00

– –

Metanolo (alcole metilico)

 

Monoalcoli non saturi:

2905 29

– –

altri

 

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:

2905 51 00

– –

Etclorvinolo (DCI)

2905 59

– –

altri

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:

2906 13

– –

Steroli e inositoli:

2906 13 10

– – –

Steroli:

ex 2906 13 10

– – – –

Colesterolo

 

Aromatici:

2906 29 00

– –

altri:

ex 2906 29 00

– – –

Alcole cinnamico

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli:

 

altro:

2908 99

– –

altri:

2908 99 90

– – –

altro:

ex 2908 99 90

– – – –

esclusi i dinitroortocresoli e gli altri eteri di nitroderivati

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2909 19 00

– –

altri

2909 20 00

Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2909 30

Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

– –

Derivativi bromurati:

2909 30 31

– – –

Pentabromodifeniletere; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi) benzene

2909 30 35

– – –

1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrilebutadiene- stirene (ABS)

2909 30 38

– – –

altro

2909 30 90

– –

altro

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2910 40 00

Dieldrina (ISO, DCI)

2910 90 00

altri

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:

 

Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:

2912 11 00

– –

Metanale «formaldeide»

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:

2915 29 00

– –

altri

2915 60

Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

2915 70

Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri:

2915 70 15

– –

Acido palmitico

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati

2917 12

– –

Acido adipico, suoi sali e suoi esteri:

2917 12 10

– – –

Acido adipico e suoi sali

2917 13

– –

Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri

2917 19

– –

altri:

2917 19 10

– – –

Acido malonico, suoi sali e suoi esteri:

2917 20 00

Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

 

Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

2917 34

– –

Altri esteri dell'acido ortoftalico:

2917 34 10

– – –

Ortoftalati di dibutile

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

2920 90

altro:

2920 90 10

– –

Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

ex 2920 90 10

– – –

Esteri carbonici e loro derivati; derivati di esteri solforici

2920 90 85

– –

Altri prodotti:

ex 2920 90 85

– – –

Nitroglicerina; altri esteri carbonici e loro derivati; pentaeritrile tetranitrato

2921

Composti a funzione ammina:

 

Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

2921 41 00

– –

Anilina e suoi sali:

ex 2921 41 00

– – –

Anilina

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate:

 

Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:

2922 11 00

– –

Monoetanolammina e suoi sali:

ex 2922 11 00

– – –

Sali di monoetanolammina

2922 12 00

– –

Dietanolammina e suoi sali:

ex 2922 12 00

– – –

Sali di dietanolammina

2922 13

– –

Trietanolammina e suoi sali:

2922 13 90

– – –

Sali di trietanolammina

 

Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:

2922 21 00

– –

Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali

2922 29 00

– –

altri:

ex 2922 29 00

– – –

Anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali

 

Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:

2922 41 00

– –

Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti

2922 42 00

– –

Acido glutammico e suoi sali

ex 2922 42 00

– – –

esclusa la glutammina sodica

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no:

2923 10 00

Colina e suoi sali:

ex 2923 10 00

– –

esclusi il cloruro di colina e lo ioduro di succinilcolina

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico:

 

Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

2924 19 00

– –

altri:

ex 2924 19 00

– – –

Acetamide o asparagina e suoi sali

 

Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

2924 23 00

– –

Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

 

Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti:

2925 12 00

– –

Glutetimide (DCI)

2925 19

– –

altri

2926

Composti a funzione nitrile:

2926 90

altro:

2926 90 20

– –

Isoftalonitrile

2930

Tiocomposti organici:

2930 20 00

Tiocarbammati e ditiocarbammati

2930 30 00

Mono-, di-, o tetrasolfuri di tiourame

2930 90

altro:

2930 90 85

– –

altro:

ex 2930 90 85

– – –

Tioammidi (esclusa la tiurea) e tioeteri

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto:

 

Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non) non condensato:

2933 61 00

– –

Melamina

2933 69

– –

altri:

2933 69 10

– – –

Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)

 

Lattami:

2933 72 00

– –

Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)

2933 79 00

– –

altri lattami

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:

2938 90

altro:

2938 90 90

– –

altro:

ex 2938 90 90

– – –

altre saponine

2939

Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:

2939 20 00

Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti

 

altro:

2939 91

– –

Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri e altri derivati di tali prodotti:

 

– – –

Cocaina e suoi sali:

2939 91 11

– – – –

Cocaina greggia

2939 91 19

– – – –

altro

2939 91 90

– – –

altro

2939 99 00

– –

altri:

ex 2939 99 00

– – –

escluse la butilscopolamina e la capsaicina

2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

2941

Antibiotici:

2941 10

Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti:

2941 10 10

– –

Amossicillina (DCI) e suoi sali

2941 10 20

– –

Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali

3102

Concimi minerali o chimici fosfatici:

 

Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:

3102 29 00

– –

altri

3102 30

Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa:

3102 30 10

– –

in soluzione acquosa

3102 30 90

– –

altro:

ex 3102 30 90

– – –

escluso il nitrato di ammonio per esplosivi, poroso

3102 40

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

3102 50

Nitrato di sodio:

3102 50 10

– –

Nitrato di sodio naturale

3102 50 90

– –

altro:

ex 3102 50 90

– – –

con tenore di azoto superiore a 16,3 %

3103

Concimi minerali o chimici fosfatici:

3103 10

Perfosfati

3103 90 00

altro:

ex 3103 90 00

– –

diversi dai fosfati, arricchiti con calcio

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:

3105 10 00

prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

3105 20

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

3105 30 00

Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

 

Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:

3105 51 00

– –

contenenti nitrati e fosfati

3105 59 00

– –

altri

3105 60

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:

3202 90 00

altri

3205 00 00

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

3206 20 00

Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

 

altre sostanze coloranti e altre preparazioni:

3206 41 00

– –

Oltremare e sue preparazioni

3206 42 00

– –

Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

3206 49

– –

altri:

3206 49 30

– – –

Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

3206 49 80

– – –

altro:

ex 3206 49 80

– – – –

a base di nerofumo;; grigio di zinco

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:

3212

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:

3212 90

altri

3213

Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:

3214 10

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura,

3215

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:

3215 90

altri

3303 00

Profumi ed acque da toletta

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

3305

Preparazioni per capelli

3306

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:

3306 20 00

Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)

3306 90 00

altri

3307

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:

3307 10 00

Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

3307 30 00

Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

 

Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:

3307 41 00

– –

Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione

3307 49 00

– –

altri

3307 90 00

altri

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:

 

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

3401 19 00

– –

altri

3401 20

Saponi presentati in altre forme

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:

3402 20

Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:

3402 20 20

– –

Preparazioni tensioattive

3402 90

altro:

3402 90 10

– –

Preparazioni tensioattive

3404

Cere artificiali e cere preparate:

3404 90

altro:

3404 90 10

– –

Cere preparate, compresa la ceralacca

3404 90 80

– –

altro:

ex 3404 90 80

– – –

esclusa la lignite modificata chimicamente

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:

3405 10 00

Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

3405 20 00

Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

3405 30 00

Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

3405 90

altro:

3405 90 90

– –

altro

3406 00

Candele, ceri ed articoli simili

3407 00 00

Paste per modelli, anche presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso

3601 00 00

Polveri propellenti

3602 00 00

Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

3603 00

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

3604

Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:

3604 10 00

Articoli per fuochi d'artificio

3604 90 00

altro:

ex 3604 90 00

– –

esclusi i razzi grandinifughi

3605 00 00

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

3701 10

per raggi X

3701 20 00

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

 

altro:

3701 91 00

– –

per la fotografia a colori (policromia)

3701 99 00

– –

altri

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

3703

Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

3704 00

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

3705

Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate diverse dalle pellicole cinematografiche:

3705 10 00

per la stampa in offset

3705 90

altro:

3705 90 10

– –

Microfilm:

ex 3705 90 10

– – –

contenenti testi scientifici o professionali

3809

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

altro:

3809 91 00

– –

dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili

3809 92 00

– –

dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili:

ex 3809 92 00

– – –

escluse le preparazioni incomplete

3809 93 00

– –

dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili:

ex 3809 93 00

– – –

escluse le preparazioni incomplete

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

Preparazioni antidetonanti:

3811 11

– –

a base di composti del piombo

 

Additivi per oli lubrificanti:

3811 29 00

– –

altri

3811 90 00

altri

3813 00 00

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; cariche per bombe estintrici

3814 00

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove:

 

Catalizzatori su supporti:

3815 11 00

– –

aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel

3815 12 00

– –

aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

3819 00 00

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820 00 00

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

3821 00 00

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 10 00

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

3824 30 00

Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

3824 40 00

Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

3824 50

Malte e calcestruzzo, non refrattari

3824 90

altro:

3824 90 15

– –

Scambiatori di ioni

3824 90 20

– –

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

3824 90 25

– –

Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio

3824 90 35

– –

Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi<0}

 

– –

altro:

3824 90 50

– – –

Preparazioni per la galvanoplastica

3824 90 55

– – –

Miscugli di mono-, di-e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)

 

– – –

Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:

3824 90 61

– – – –

Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004

3824 90 62

– – – –

Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina

3824 90 64

– – – –

altro

3824 90 65

– – –

Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie:

3901 20

Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94:

3901 20 90

– –

altro

3901 90

altro:

3901 90 10

– –

Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico

3901 90 20

– –

Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:

3902 10 00

Polipropilene

3902 20 00

Poliisobutilene:

3902 90

altro:

3902 90 10

– –

Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

3902 90 20

– –

Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:

 

Altro poli(cloruro di vinile):

3904 21 00

– –

non plastificato

3904 22 00

– –

plastificato

3904 50

Polimeri di cloruro di vinilidene

3904 90 00

altri

3906

Altri polimeri di vinile, in forme primarie:

3906 90

altro:

3906 90 10

– –

Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]

3906 90 20

– –

Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N, N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero

3906 90 30

– –

Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile

3906 90 40

– –

Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)

3906 90 50

– –

Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili

3906 90 60

– –

Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie:

3907 30 00

Resine epossidiche

3907 50 00

Resine alchidiche

 

altri poliesteri:

3907 91

– –

non saturi

3909

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie:

3909 30 00

altre resine amminiche

3909 50

Poliuretani:

3909 50 10

– –

Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'- metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N, N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

 

Acetati di cellulosa:

3912 12 00

– –

plastificati

 

Eteri di cellulosa:

3912 39

– –

altri:

3912 39 20

– – –

Idrossipropilcellulosa

3912 90

altri:

3912 90 10

– –

Esteri di cellulosa

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

3913 10 00

Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

3913 90 00

altri:

ex 3913 90 00

– –

Caseina o gelatina

3915

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:

 

Tubi rigidi:

3917 21

– –

di polimeri di etilene:

3917 21 10

– – –

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

3917 22

– –

di polimeri di propilene:

3917 22 10

– – –

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

3917 22 90

– – –

altri:

ex 3917 22 90

– – – –

esclusi quelli destinati ad aeromobili civili muniti di accessori

3917 23

– –

di polimeri di cloruro di vinile:

3917 23 10

– – –

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

3917 23 90

– – –

altri:

ex 3917 23 90

– – – –

esclusi quelli destinati ad aeromobili civili muniti di accessori

3917 29

– –

di altre materie plastiche:

 

– – –

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

3917 29 12

– – – –

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

3917 29 15

– – – –

di prodotti di polimerizzazione di addizione

3917 29 19

– – – –

altri

3917 29 90

– – –

altri:

ex 3917 29 90

– – – –

esclusi quelli destinati ad aeromobili civili con accessori

 

altri tubi:

3917 32

– –

altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:

 

– – –

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

3917 32 10

– – – –

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

– – – –

di prodotti di polimerizzazione di addizione:

3917 32 31

– – – – –

di polimeri di etilene

3917 32 35

– – – – –

di polimeri di cloruro di vinile

3917 32 39

– – – – –

altri

3917 32 51

– – – –

altri

 

– – –

altri:

3917 32 99

– – – –

altri

3917 33 00

– –

altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:

ex 3917 33 00

– – –

esclusi quelli destinati ad aeromobili civili

3917 39

– –

altri:

 

– – –

senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

3917 39 12

– – – –

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

3917 39 15

– – – –

di prodotti di polimerizzazione di addizione

3917 39 19

– – – –

altri

3917 39 90

– – –

altri:

ex 3917 39 90

– – – –

esclusi quelli destinati ad aeromobili civili con accessori

3917 40 00

Accessori:

ex 3917 40 00

– –

esclusi quelli destinati ad aeromobili civili

3918

Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:

3919 10

in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:

 

– –

Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata:

3919 10 11

– – –

di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

3919 10 13

– – –

di poli(cloruro di vinile) non plastificato

3919 10 19

– – –

altri

 

– –

altri:

 

– – –

di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

3919 10 31

– – – –

di poliesteri

3919 10 38

– – – –

altri

 

– – –

di prodotti di polimerizzazione di addizione:

3919 10 61

– – – –

di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

3919 10 69

– – – –

altri

3919 10 90

– – –

altri

3919 90

altri:

3919 90 10

– –

non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare)

 

– –

altri:

3919 90 90

– – –

altri

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:

3920 10

di polimeri di etilene:

 

– –

di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm:

 

– – –

di polietilene di densità:

 

– – – –

inferiore a 0,94:

3920 10 23

– – – – –

Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati

 

– – – – –

altri:

 

– – – – – –

non stampati:

3920 10 24

– – – – – – –

Fogli estensibili

3920 10 26

– – – – – – –

altri

3920 10 27

– – – – – –

stampati

3920 10 28

– – – –

uguale o superiore a 0,94

3920 20

di polimeri di propilene

 

di polimeri di cloruro di vinile:

3920 43

– –

contenenti in peso 6 % o più di plastificanti

3920 49

– –

altri:

 

di polimeri acrilici:

3920 51 00

– –

di poli(metacrilato di metile)

3920 59

– –

altri:

 

di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri::

3920 61 00

– –

di policarbonati

3920 62

– –

di poli(etilene tereftalato)

3920 63 00

– –

di poliesteri non saturi

3920 69 00

– –

di altri poliesteri

 

di cellulosa e suoi derivati chimici:

3920 71

– –

di cellulosa rigenerata

3920 73

– –

di acetato di cellulosa

3920 79

– –

di altri derivati della cellulosa

 

di altre materie plastiche:

3920 91 00

– –

di poli(butirrale di vinile)

3920 92 00

– –

di poliammidi

3920 93 00

– –

di resine amminiche

3920 94 00

– –

di resine fenoliche

3920 99

– –

di altre materie plastiche

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:

 

Prodotti alveolari:

3921 11 00

– –

di polimeri di stirene

3921 12 00

– –

di polimeri di cloruro di vinile:

3921 14 00

– –

di cellulosa rigenerata

3921 19 00

– –

di altre materie plastiche

3921 90

altri

3922

Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche

3923

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:

3926 10 00

Oggetti per l'ufficio e per la scuola

3926 20 00

Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole)

3926 30 00

Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

3926 40 00

Statuette ed altri oggetti da ornamento

3926 90

altro:

3926 90 50

– –

Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini

 

– –

altro:

3926 90 92

– – –

ottenuti da fogli

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

 

Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):

4002 19

– –

altri

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

4005 20 00

Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005

4011

Pneumatici nuovi, di gomma:

4011 10 00

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

4011 30 00

dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

ex 4011 30 00

– –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

4014

Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita:

4014 10 00

Preservativi

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:

 

altro:

4016 92 00

– –

Gomme per cancellare

4016 94 00

– –

Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni

4016 99

– –

altri:

 

– – –

altro:

 

– – – –

per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:

4016 99 52

– – – – –

Pezzi gomma-metallo

4016 99 58

– – – – –

altro

 

– – – –

altro:

4016 99 91

– – – – –

Pezzi gomma-metallo:

ex 4016 99 91

– – – – – –

diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

4016 99 99

– – – – –

altro:

ex 4016 99 99

– – – – – –

diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

4104

Pelli conciate o in crosta di bovini (compreso il bufalo) e di equidi, depilate, anche spaccate, ma senza altre ulteriori preparazioni

4105

Pelli di ovini senza vello, conciate o in crosta, anche spaccate, ma non altrimenti preparate

4106

Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

4115

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio:

4115 10 00

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

4205 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:

 

per usi tecnici:

4205 00 11

– –

Cinghie di trasmissione o di trasporto

4205 00 19

– –

altro

4402

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

4403 10 00

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

 

altro:

4407 91

– –

di quercia (Quercus spp.)

4407 92 00

– –

di faggio (Fagus spp.)

4407 93

– –

di acero (Acer spp.)

4407 94

– –

di ciliegio (Prunus spp.)

4407 95

– –

di frassino (Fraxinus spp.)

4407 99

– –

altri:

4407 99 20

– – –

incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

 

– – –

altro:

4407 99 25

– – – –

piallato

4407 99 40

– – – –

levigato

 

– – – –

altro:

4407 99 91

– – – – –

di pioppo

4407 99 98

– – – – –

altro

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

4408 90

altri

4409

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4417 00 00

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

4418 60 00

Pali e travi

4418 90

altri

4419 00

Articoli di legno per la tavola o per la cucina

4420

Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

4421

Altri lavori di legno

4503

Lavori di sughero naturale:

4503 90 00

altri

4601

Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)

4602

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:

4602 90 00

altri

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti):

4707 20 00

altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:

4802 10 00

Carta e cartone fabbricati a mano

4802 20 00

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità

ex 4802 20 00

– –

Cartone da supporto per foto

4802 40

Carta da supporto per carta da parati

 

altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui a massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

4802 56

– –

di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in fogli con un lato non superiore a 435 mm e con l'altro lato non superiore a 297 mm a foglio spiegato

4802 56 20

– – –

di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4):

ex 4802 56 20

– – – –

esclusa la carta da supporto per carta carbone

4802 56 80

– – –

altro:

ex 4802 56 80

– – – –

escluse la carta senza legno stampata, meccanografica, da lettere, la carta decorativa grezza e la carta da supporto per carta carbone

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803:

 

Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner» :

4804 11

– –

greggi

4804 19

– –

altri

 

Carta Kraft per sacchi di grande capacità:

4804 29

– –

altri

 

altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2:

4804 39

– –

altri

 

altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m2:

4804 49

– –

altri

 

altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 225 g per m2:

4804 52

– –

con imbianchimento uniforme in pasta e nei quali più del 95 % in peso della massa fibrosa totale consiste di fibre di legno ottenute con procedimento chimico

4804 59

– –

altri

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:

 

Carta di pasta da ondulare detta «fluting»:

4805 11 00

– –

Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

4805 12 00

– –

Carta paglia da ondulare

4805 19

– –

altri

 

Testliner:

4805 24 00

– –

di peso non superiore a 150 g per m2

4805 25 00

– –

di peso superiore a 150 g per m2

4805 30

Carta da imballaggio al solfito

 

altro:

4805 91 00

– –

di peso non superiore a 150 g per m2

4805 92 00

– –

di peso superiore a 150 g/m2 ma inferiore a 225 g/m2

4805 93

– –

di peso uguale o superiore a 225 g/m2

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803

4809

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:

 

Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:

4810 39 00

– –

altri

 

altra carta ed altro cartone:

4810 92

– –

a più strati

4810 99

– –

altri

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810:

4811 10 00

Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

 

Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto:

4811 41

– –

autoadesive

4811 49 00

– –

altri

 

Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):

4811 51 00

– –

con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2

4811 59 00

– –

altri:

ex 4811 59 00

– – –

esclusa la carta decorativa stampata per la produzione di laminati, la nobilitazione di pannelli di legno, da impregnazione ecc.

4813

Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:

4813 10 00

in blocchetti o in tubetti

4813 20 00

in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm

4813 90

altro:

4813 90 90

– –

altro:

ex 4813 90 90

– – –

non impregnata, in rotoli di larghezza superiore a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:

4816 20 00

Carta detta «autocopiante»

4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4823 20 00

Carta da filtro e cartone da filtro

4823 40 00

Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

4823 90

altro:

4823 90 40

– –

Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici

4823 90 85

– –

altro:

ex 4823 90 85

– – –

diversi dai giunti destinati ad aeromobili civili

4901

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti

 

altro:

4901 91 00

– –

Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli:

ex 4901 91 00

– – –

esclusi i dizionari

4908

Decalcomanie di ogni genere:

4908 90 00

altri

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

5007 10 00

Tessuti di roccadino (bourrette)

5106

Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:

5106 10

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

5106 20

contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:

5106 20 10

– –

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini:

5108

Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

5109

Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:

5112 30

altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:

5112 30 10

– –

di peso non superiore a 200 g/m2

5112 90

altro:

5112 90 10

– –

contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

 

– –

altro:

5112 90 91

– – –

di peso non superiore a 200 g/m2

5211

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

 

di filati di diversi colori:

5211 42 00

– –

Tessuti detti «denim»

5306

Filati di lino

5307

Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:

5308 20

Filati di canapa

5308 90

altro:

 

– –

Filati di ramiè:

5308 90 12

– – –

aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)

5308 90 19

– – –

aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

5308 90 90

– –

altro

5501

Fasci di filamenti sintetici:

5501 30 00

acriliche o modacriliche

5502 00

Fasci di filamenti artificiali:

5502 00 80

altro

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:

5601 10

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili, di ovatta

 

Ovatte; altri manufatti di ovatta

5601 21

– –

di cotone

5601 22

– –

di fibre sintetiche o artificiali:

 

– – –

altro:

5601 22 91

– – – –

di fibre sintetiche

5601 22 99

– – – –

di fibre artificiali

5601 29 00

– –

altri

5601 30 00

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

5602 10

Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia:

 

altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati:

5602 29 00

– –

di altre materie tessili

5602 90 00

altri

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:

 

di filamenti sintetici o artificiali:

5603 11

– –

di peso non superiore a 25 g/m2:

5603 11 10

– – –

rivestiti

5603 12

– –

di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

5603 12 10

– – –

rivestiti

5603 13

– –

di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

5603 13 10

– – –

rivestiti

5603 14

– –

di peso superiore a 150 g per m2

5603 14 10

– – –

rivestiti

 

altro:

5603 91

– –

di peso non superiore a 25 g/m2

5603 93

– –

di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

5604 90

altri

5605 00 00

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

5606 00

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

5608

Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili:

 

di materie tessili sintetiche o artificiali:

5608 11

– –

Reti confezionate per la pesca

5608 19

– –

altri

5609 00 00

Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

5809 00 00

Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove

5905 00

Tessuti gommati

5909 00

Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altri materie

5910 00 00

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate,spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie

5911

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:

5911 10 00

Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

 

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento):

5911 31

– –

di peso inferiore a 650 g/m2

5911 32

– –

di peso uguale o superiore a 650 g/m2

5911 40 00

Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

6801 00 00

Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:

 

altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:

6802 23 00

– –

Granito

6802 29 00

– –

altre pietre

ex 6802 29 00

– – –

diverse dalle pietre calcaree (esclusi il marmo, il travertino e l'alabastro)

 

altro:

6802 91

– –

Marmo, travertino e alabastro

6802 92

– –

altre pietre calcaree

6802 93

– –

Granito

6802 99

– –

altre pietre

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

6808 00 00

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

6809

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:

 

Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:

6810 11

– –

Blocchi e mattoni da costruzione

 

altri lavori:

6810 99 00

– –

altri

6813

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:

6813 20 00

contenenti amianto:

ex 6813 20 00

– –

escluse quelle a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili

 

non contenenti amianto:

6813 81 00

– –

Guarnizioni per freni:

ex 6813 81 00

– – –

escluse quelle a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili

6813 89 00

– –

altre:

ex 6813 89 00

– – –

escluse quelle a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:

6815 10

Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici

6815 20 00

Lavori di torba

 

altri lavori:

6815 91 00

– –

contenenti magnesite, dolomite o cromite:

ex 6815 91 00

– – –

escluse le sostanze sinterizzate insieme o amalgamate elettricamente

6815 99

– –

altri

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

6902 10 00

contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3):

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

6906 00 00

Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto:

6908 90

altro:

 

– –

altro:

 

– – –

altro:

 

– – – –

altro:

6908 90 99

– – – – –

altro

6909

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:

 

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:

6909 11 00

– –

di porcellana

6909 19 00

– –

altri

6909 90 00

altri

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato:

7002 10 00

Palle

7002 20

Barre e bacchette:

7002 20 10

– –

di vetro da ottica

7002 20 90

– –

altro:

ex 7002 20 90

– – –

esclusi quelli di vetro detto «smalto»

 

Tubi:

7002 31 00

– –

di quarzo o di altra silice, fusi

7002 32 00

– –

di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10– 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

7002 39 00

– –

altre:

ex 7002 39 00

– – –

esclusi quelli di vetro neutro

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

7004 20

Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente:

7004 20 10

– –

Vetro da ottica

 

– –

altro:

7004 20 91

– – –

con strato non riflettente

7004 20 99

– – –

altro

7004 90

altro vetro:

 

– –

altri, di spessore:

7004 90 92

– – –

inferiore o uguale a 2,5 mm

7004 90 98

– – –

superiore a 2,5 mm

7005

Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7006 00

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

7006 00 10

Vetro da ottica

7011

Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:

7011 10 00

per l'illuminazione elettrica

7011 90 00

altri

7015

Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:

7015 10 00

Vetri da occhialeria medica

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:

7016 10 00

Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili

7016 90

altro:

7016 90 80

– –

altro:

ex 7016 90 80

– – –

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli»

7017

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:

7017 90 00

altri

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:

7018 10

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:

 

– –

Perle:

7018 10 11

– – –

tagliate e lucidate meccanicamente:

ex 7018 10 11

– – – –

Perle di vetro sinterizzato per l'industria elettrica

7018 90

altro:

7018 90 10

– –

Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):

 

Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:

7019 11 00

– –

Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

7019 12 00

– –

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7019 19

– –

altri

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:

7104 20 00

altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate:

ex 7104 20 00

– –

per uso industriale

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

7109 00 00

Metalli comuni e argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7111 00 00

Metalli comuni, argento e oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

7115 10 00

Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino

7115 90

altro:

7115 90 10

– –

di metalli preziosi:

ex 7115 90 10

– – –

per laboratori

7115 90 90

– –

di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

ex 7115 90 90

– – –

per laboratori

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie:

7201 20 00

Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo

7201 50

«Ghise gregge legate»; «ghise specolari»:

7201 50 10

– –

Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:

 

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7207 11

– –

di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

 

– – –

laminati od ottenuti con colata continua:

7207 11 11

– – – –

di acciai automaticii

7207 11 90

– – –

fucinate

7207 12

– –

altri, di sezione trasversale rettangolare:

7207 12 10

– – –

laminati od ottenuti con colata continua:

ex 7207 12 10

– – – –

di spessore inferiore a 50 mm:

7207 12 90

– – –

fucinati

7207 19

– –

altre:

7207 20

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:

 

– –

di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

 

– – –

laminati od ottenuti con colata continua:

7207 20 11

– – – –

di acciai automaticii

 

– – – –

altri, contenenti, in peso:

7207 20 15

– – – – –

0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio

7207 20 17

– – – – –

0,6 % o più di carbonio

7207 20 19

– – –

fucinati

 

– –

altri, di sezione trasversale rettangolare:

7207 20 39

– – –

fucinati

 

– –

di sezione trasversale circolare o poligonale:

7207 20 52

– – –

laminati od ottenuti con colata continua:

7207 20 59

– – –

fucinati

7207 20 80

– –

altro

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

7212 10

stagnati

7212 30 00

zincati con altri procedimenti:

7212 40

dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7212 60 00

placcati o ricoperti

7213

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:

 

altro:

7214 91

– –

di sezione trasversale rettangolare:

7214 91 10

– – –

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7214 99

– –

altre:

 

– – –

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

 

– – – –

altre, di sezione circolare con diametro:

7214 99 31

– – – – –

uguale o superiore a 80 mm

7214 99 39

– – – – –

inferiore a 80 mm

7214 99 50

– – – –

altro

7217

Fili di ferro o di acciai non legati:

7217 10

non rivestiti, anche lucidati:

7217 10 90

– –

contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

7221 00

Vergella o bordione di acciai inossidabili

7222

Barre e profilati di acciai inossidabili

7223 00

Fili di acciai inossidabili

7224

Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:

7224 10

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (CECA)

7224 90

altro:

7224 90 02

– –

di acciai per utensili

 

– –

altro:

 

– – –

di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:

 

– – – –

laminati a caldo od ottenuti per colata continua:

 

– – – – –

la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

7224 90 03

– – – – – –

di acciai rapidi

7224 90 05

– – – – – –

contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

7224 90 07

– – – – – –

altro

7224 90 14

– – – – –

altro

 

– – –

altro:

 

– – – –

laminati a caldo od ottenuti per colata continua:

7224 90 31

– – – – –

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

7224 90 38

– – – – –

altro

7224 90 90

– – – –

fucinati

7225

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

7226

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:

 

di acciai al silicio detti «magnetici»:

7226 11 00

– –

a grani orientati

7226 19

– –

altri

7226 20 00

di acciai rapidi

 

altro:

7226 91

– –

semplicemente laminati a caldo

7226 92 00

– –

semplicemente laminati a freddo

7226 99

– –

altre:

7226 99 10

– – –

zincati elettroliticamente

7226 99 30

– – –

zincati con altri procedimenti

7226 99 70

– – –

altro:

ex 7226 99 70

– – – –

di larghezza non superiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente ricoperti; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresa la placcatura

7227

Vergella o bordione di altri acciai legati:

7227 10 00

di acciai rapidi

7227 20 00

di acciai silico-manganese

7227 90

altro:0

7227 90 10

– –

contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

7227 90 95

– –

altro

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:

7228 10

Barre di acciai rapidi

7228 80 00

Barre forate per la perforazione

7229

Fili di altri acciai legati:

7229 90

altro:

7229 90 20

– –

di acciai rapidi

7229 90 90

– –

altro

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

7302 40 00

Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:

 

Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

7304 24 00

– –

altri, di acciai inossidabili

7304 29

– –

altri

7305

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:

7305 20 00

Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

 

altri, saldati:

7305 31 00

– –

saldati longitudinalmente

7305 39 00

– –

altri

7305 90 00

altri

7306

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:

 

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

7306 21 00

– –

saldati, di acciai inossidabili

7306 29 00

– –

altri

7306 30

altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

 

– –

di precisione, aventi parete di spessore:

7306 30 11

– – –

inferiore o uguale a 2 mm:

ex 7306 30 11

– – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 30 19

– – –

superiore a 2 mm:

ex 7306 30 19

– – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 40

altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:

7306 40 80

– –

altro:

ex 7306 40 80

– – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 50

altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:

7306 50 20

– –

di precisione:

ex 7306 50 20

– – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 50 80

– –

altro:

ex 7306 50 80

– – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 90 00

altri

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:

 

altro:

7307 91 00

– –

Flange

7307 92

– –

Gomiti, curve e manicotti, filettati

7307 93

– –

Accessori da saldare testa a testa

7307 99

– –

altri

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:

7308 10 00

Ponti ed elementi di ponti

7308 20 00

Torri e piloni

7308 30 00

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

7310 10 00

di capacità uguale o superiore a 50 litri

7311 00

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:

7312 10

Trefoli e cavi:

7312 10 20

– –

di acciai inossidabili:

ex 7312 10 20

– – –

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

 

– –

altri, la cui sezione trasversale massima è:

 

– – –

inferiore o uguale a 3 mm:

7312 10 41

– – – –

rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone):

ex 7312 10 41

– – – – –

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 49

– – – –

altro:

ex 7312 10 49

– – – – –

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

 

– – –

superiore a 3 mm:

 

– – – –

Trefoli:

7312 10 61

– – – – –

non rivestiti:

ex 7312 10 61

– – – – – –

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

 

– – – – –

rivestiti:

7312 10 65

– – – – – –

zincati:

ex 7312 10 65

– – – – – – –

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 10 69

– – – – – –

altro:

ex 7312 10 69

– – – – – – –

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7312 90 00

altro:

ex 7312 90 00

– –

diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

7313 00 00

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per i recinti

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

 

Prodotti tessuti (tele metalliche):

7314 12 00

– –

Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile

7314 19 00

– –

altri

7314 20

Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2

 

altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:

7314 31 00

– –

zincate

7314 39 00

– –

altre

 

altre tele metalliche, griglie e reti:

7314 41

– –

zincate

7314 42

– –

ricoperte di materie plastiche

7314 49 00

– –

altre

7314 50 00

Lamiere e lastre, incise e stirate

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

 

Catene a maglie articolate e loro parti:

7315 11

– –

Catene a rulli

7315 12 00

– –

altre catene

7315 19 00

– –

Parti

7315 20 00

Catene antisdrucciolevoli

 

altre catene e catenelle:

7315 81 00

– –

Catene a maglie con traversino

7315 89 00

– –

altre

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:

 

Articoli filettati:

7318 11 00

– –

Tirafondi

7318 12

– –

altre viti per legno

7318 13 00

– –

Ganci a vite e viti ad occhio

7318 14

– –

Viti autofilettanti

7318 15

– –

altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle

7318 16

– –

Dadi

7318 19 00

– –

altre

 

Articoli non filettati:

7318 21 00

– –

Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio

7318 23 00

– –

Ribadini

7318 24 00

– –

Copiglie, pernotti e chiavette

7318 29 00

– –

altre

7319

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove:

7319 20 00

Spilli di sicurezza

7319 30 00

altri spilli

7319 90

altro:

7319 90 10

– –

Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio:

7320 10

Molle a balestra e loro foglie

7320 20

Molle ad elica:

7320 20 20

– –

formate a caldo

 

– –

altre:

7320 20 81

– – –

Molle di compressione

7320 20 85

– – –

Molle di trazione

7320 20 89

– – –

altre:

ex 7320 20 89

– – – –

escluse quelle per veicoli ferroviari

7320 90

altre

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas,scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7322

Radiatori per il riscaldamento centrale «a riscaldamento non elettrico» e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata «a riscaldamento non elettrico» aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

 

Radiatori e loro parti:

7322 11 00

– –

di ghisa

7322 19 00

– –

altri

7322 90 00

altri:

ex 7322 90 00

– –

diversi dai generatori e dai distributori di aria calda (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

7324

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

7324 10 00

Acquai e lavabi di acciai inossidabili:

ex 7324 10 00

– –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

Vasche da bagno:

7324 21 00

– –

di ghisa, anche smaltate

7324 29 00

– –

altri

7324 90 00

altri, comprese le loro parti:

ex 7324 90 00

– –

diversi dagli oggetti per uso igienico (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili

7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

7325 10

di ghisa non malleabile:

7325 10 50

– –

Botole

 

– –

altri:

7325 10 92

– – –

Oggetti per canalizzazioni

7325 99

– –

altri

7326

Altri lavori di ferro o acciaio:

 

Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:

7326 19

– –

altri:

7326 19 10

– – –

fucinati

7326 20

Lavori di fili di ferro o acciaio:

7326 20 30

– –

Gabbie ed uccelliere

7326 20 50

– –

Cestini

7326 20 80

– –

altri:

ex 7326 20 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

7326 90

altri

7415

Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:

7415 10 00

Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili

 

altri articoli, filettati:

7415 33 00

– –

Viti; bulloni e dadi

ex 7415 33 00

– – –

Viti per legno

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame: — Oggetti per uso domestico e loro parti;

 

Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi:

7418 11 00

– –

Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

7418 19

– –

altri:

7418 19 10

– – –

Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di ramef

7419

Altri lavori di rame:

7419 10 00

Catene, catenelle e loro parti

 

altri:

7419 91 00

– –

colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

7419 99

– –

altri:

7419 99 90

– – –

altri:

7508

Altri lavori di nichel

7601

Alluminio greggio:

7601 10 00

Alluminio non legato

7601 20

Leghe di alluminio:

7601 20 10

– –

primario

7604

Barre e profilati di alluminio

7608

Tubi di alluminio:

7608 10 00

di alluminio non legato:

ex 7608 10 00

– –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civil

7608 20

di leghe di alluminio:

7608 20 20

– –

saldati:

ex 7608 20 20

– – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

– –

altri:

7608 20 81

– – –

semplicemente estrusi a caldo:

ex 7608 20 81

– – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7608 20 89

– – –

altri:

ex 7608 20 89

– – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7609 00 00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7610

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7611 00 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7612

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7615

Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio:

7616

Altri lavori di alluminio:

7616 10 00

Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili

 

altri:

7616 91 00

– –

Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio

7907 00

Altri lavori di zinco

7907 00 90

altri

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

8107

Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi:

8107 20 00

Cadmio greggio; polveri

8107 30 00

Cascami e avanzi

8110

Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi:

8110 20 00

Cascami e avanzi

8112

Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi:

 

Berillio:

8112 19 00

– –

altri

 

Cromo:

8112 29 00

– –

altri

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):

 

altre lame di seghe:

8202 99

– –

altre

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:

8203 20

Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili

8203 30 00

Cesoie per metalli ed utensili simili

8203 40 00

Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili

8205

Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:

 

Utensili di perforazione o di sondaggio:

8207 13 00

– –

con parte operante di cermet

8207 30

Utensili per imbutire, stampare o punzonare:

8207 30 90

– –

altri

8207 40

Utensili per maschiare o filettare:

 

– –

per la lavorazione dei metalli:

8207 40 30

– – –

Utensili per filettare

8207 40 90

– –

altri

8207 50

Utensili per forare:

8207 50 10

– –

con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

 

– –

con parte operante di altre materie:

 

– – –

altri:

 

– – – –

per la lavorazione dei metalli, con parte operante:

8207 50 50

– – – – –

di cermet

8207 50 60

– – – – –

di acciaio rapido

8207 50 70

– – – – –

di altre materie

8207 50 90

– – – –

altro

8207 60

Utensili per alesare o scanalare

8207 70

Utensili per fresare

8207 80

Utensili per tornire

8207 90

altri utensili intercambiabili:

 

– –

con parte operante di altre materie:

8207 90 30

– – –

Lame da cacciavite

8207 90 50

– – –

Utensili per tagliare ingranaggi

 

– – –

altri, con parte operante:

 

– – – –

di cermet:

8207 90 71

– – – – –

per la lavorazione dei metalli

8207 90 78

– – – – –

altro

 

– – – –

di altre materie:

8207 90 91

– – – – –

per la lavorazione dei metalli

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

8209 00

Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

8210 00 00

Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

8213 00 00

Forbici a due branche e loro lame

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

8301

Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:

8302 10 00

Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle):

ex 8302 10 00

– –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8302 20 00

Rotelle:

ex 8302 20 00

– –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8302 30 00

altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

 

altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:

8302 41 00

– –

per edifici

8302 49 00

– –

altri:

ex 8302 49 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8302 50 00

Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

8302 60 00

Congegni di chiusura automatica per porte:

ex 8302 60 00

– –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8303 00

Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

8304 00 00

Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

8305

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni

8306

Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni

8308

Fermagli, montature a fermaglio (senza serratura), fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8310 00 00

Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):

 

Motori per la propulsione di navi:

8407 29

– –

altri:

8407 29 20

– – –

di potenza inferiore o uguale a 200 kW:

ex 8407 29 20

– – – –

usati

8407 29 80

– – –

di potenza superiore a 200 kW:

ex 8407 29 80

– – – –

usati

 

Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

8407 32

– –

di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

8407 33

– –

di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 1 000 cm3

8407 34

– –

di cilindrata superiore a 1 000 cm3

8407 90

altri motori

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8408 10

Motori per la propulsione di navi

8408 20

Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

8408 20 10

– –

destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3; degli autoveicoli della voce 8705

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:

 

altre:

8409 99 00

– –

altre

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

 

Turbine e ruote, idrauliche:

8410 11 00

– –

di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:

 

altre turbine a gas:

8411 81 00

– –

di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW:

ex 8411 81 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8411 82

– –

di potenza superiore a 5 000 kW:

8411 82 20

– – –

di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW:

ex 8411 82 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8411 82 60

– – –

di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW:

ex 8411 82 60

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8411 82 80

– – –

di potenza superiore a 50 000 kW:

ex 8411 82 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412

Altri motori e macchine motrici:

 

Motori idraulici:

8412 21

– –

a movimento rettilineo (cilindri):

8412 21 20

– – –

Sistemi idraulici:

ex 8412 21 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 21 80

– – –

altri:

ex 8412 21 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 29

– –

altri:

8412 29 20

– – –

Sistemi idraulici:

ex 8412 29 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – –

altri:

8412 29 81

– – – –

Motori oleoidraulici:

ex 8412 29 81

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 29 89

– – – –

altri:

ex 8412 29 89

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

Motori pneumatici:

8412 31 00

– –

a movimento rettilineo (cilindri):

ex 8412 31 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 39 00

– –

altri:

ex 8412 39 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 80

altri:

8412 80 10

– –

Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori

8412 80 80

– –

altri:

ex 8412 80 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 90

Parti:

8412 90 20

– –

di propulsori a reazione diversi dai turboreattori:

ex 8412 90 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 90 40

– –

di motori idraulici:

ex 8412 90 40

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8412 90 80

– –

altri:

ex 8412 90 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:

 

Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:

8413 11 00

– –

Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

8413 19 00

– –

altri:

ex 8413 19 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8413 20 00

Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19:

ex 8413 20 00

– –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 30

Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:

8413 30 20

– –

Pompe d'iniezione:

ex 8413 30 20

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 40 00

Pompe per calcestruzzo

8413 50

altre pompe volumetriche alternative:

8413 50 20

– –

Aggregati idraulici:

ex 8413 50 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8413 50 40

– –

Pompe dosatrici:

ex 8413 50 40

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

– –

altre:

 

– – –

Pompe a pistoni:

8413 50 61

– – – –

Pompe oleoidrauliche:

ex 8413 50 61

– – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 50 69

– – – –

altre:

ex 8413 50 69

– – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 50 80

– – –

altre:

ex 8413 50 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8413 60

altre pompe volumetriche rotative:

8413 60 20

– –

Aggregati idraulici:

ex 8413 60 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –

altri:

 

– – –

Pompe ad ingranaggi:

8413 60 31

– – – –

Pompe oleoidrauliche:

ex 8413 60 31

– – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 60 39

– – – –

altre:

ex 8413 60 39

– – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

– – –

Pompe a segmenti oscillanti:

8413 60 61

– – – –

Pompe oleoidrauliche:

ex 8413 60 61

– – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 60 69

– – – –

altre:

ex 8413 60 69

– – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 60 70

– – –

Pompe a vite elicoidali:

ex 8413 60 70

– – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 60 80

– – –

altre:

ex 8413 60 80

– – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 70

altre pompe centrifughe:

 

– –

Pompe sommerse:

8413 70 21

– – –

monocellulari

8413 70 29

– – –

multicellulari

8413 70 30

– –

Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda

 

– –

altre, con bocca di mandata di diametro:

8413 70 35

– – –

inferiore o uguale a 15 mm:

ex 8413 70 35

– – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

– – –

superiore a 15 mm:

8413 70 45

– – – –

Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali:

ex 8413 70 45

– – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

– – – –

Pompe radiali:

 

– – – – –

monocellulari:

 

– – – – – –

a flusso semplice:

8413 70 51

– – – – – – –

monoblocco:

ex 8413 70 51

– – – – – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 70 59

– – – – – – –

altre:

ex 8413 70 59

– – – – – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 70 65

– – – – – –

a flussi multipli:

ex 8413 70 65

– – – – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 70 75

– – – – –

multicellulari:

ex 8413 70 75

– – – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

– – – – –

altre pompe centrifughe:

8413 70 81

– – – – –

monocellulari:

ex 8413 70 81

– – – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 70 89

– – – – –

multicellulari:

ex 8413 70 89

– – – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

altre pompe; elevatori per liquidi:

8413 81 00

– –

Pompe:

ex 8413 81 00

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8413 82 00

– –

Elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:

8414 10

Pompe per vuoto:

8414 10 20

– –

destinate alla produzione di semiconduttori

 

– –

altre:

8414 10 25

– – –

Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots:

ex 8414 10 25

– – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

– – –

altre:

8414 10 81

– – – –

Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento:

ex 8414 10 81

– – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8414 10 89

– – – –

altre:

ex 8414 10 89

– – – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8414 20

Pompe per aria, a mano o a pedale:

8414 20 20

– –

Pompe a mano per velocipedi

8414 20 80

– –

altre:

ex 8414 20 80

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8414 30

Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:

8414 30 20

– –

di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW:

ex 8414 30 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 40

Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili

 

Ventilatori:

8414 51 00

– –

Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W:

ex 8414 51 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 59

– –

altri:

8414 59 20

– – –

assiali:

ex 8414 59 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 59 40

– – –

centrifughi:

ex 8414 59 40

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 59 80

– – –

altri:

ex 8414 59 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 60 00

Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

8414 80

altri:

 

– –

Turbocompressori:

8414 80 11

– – –

monocellulari:

ex 8414 80 11

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 80 19

– – –

multicellulari:

ex 8414 80 19

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –

Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:

 

– – –

inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora:

8414 80 22

– – – –

inferiore o uguale a 60 m3:

ex 8414 80 22

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 80 28

– – – –

superiore a 60 m3:

ex 8414 80 28

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – –

superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora:

8414 80 51

– – – –

inferiore o uguale a 120 m3:

ex 8414 80 51

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 80 59

– – – –

superiore a 120 m3:

ex 8414 80 59

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –

Compressori volumetrici rotativi:

8414 80 73

– – –

a un albero:

ex 8414 80 73

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – –

a più alberi:

8414 80 75

– – – –

a vite:

ex 8414 80 75

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 80 78

– – – –

altri:

ex 8414 80 78

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8414 80 80

– –

altri:

ex 8414 80 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

 

altri:

8415 82 00

– –

altri, con attrezzatura frigorifera:

ex 8415 82 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8415 90 00

Parti:

ex 8415 90 00

– –

diverse dalle parti di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83 destinate ad aeromobili civili

8416

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici:

8417 10 00

Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli

8417 20

Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria:

8417 20 10

– –

Forni a tunnel

8417 20 90

– –

altri

8417 80

altri:

8417 80 20

– –

Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici

8417 80 80

– –

altri

8417 90 00

Parti

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:

8418 10

Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:

8418 10 20

– –

di capacità superiore a 340 l:

ex 8418 10 20

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8418 10 80

– –

altre:

ex 8418 10 80

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

Frigoriferi per uso domestico:

8418 21

– –

a compressione:

8418 29 00

– –

altri

8418 30

Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:

8418 30 20

– –

di capacità inferiore o uguale a 400 l:

ex 8418 30 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 30 80

– –

di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:

ex 8418 30 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 40

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:

8418 40 20

– –

di capacità inferiore o uguale a 250 l:

ex 8418 40 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 40 80

– –

di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l:

ex 8418 40 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8418 50

altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo

 

altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:

8418 61 00

– –

pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:

ex 8418 61 00

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

 

Parti:

8418 91 00

– –

Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

 

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

8419 11 00

– –

a riscaldamento immediato, a gas

8419 19 00

– –

altri

8419 20 00

Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio

 

Essiccatori:

8419 39

– –

altri

8419 40 00

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419 50 00

Scambiatori di calore:

ex 8419 50 00

– –

diverse da quelli destinati ad aeromobili civili

8419 60 00

Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

 

altre macchine, impianti e attrezzature:

8419 81

– –

per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:

8419 81 20

– – –

Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:

ex 8419 81 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8419 81 80

– – –

altri:

ex 8419 81 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine:

8420 10

Calandre e laminatoi

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:

 

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:

8421 12 00

– –

Asciugatrici

 

Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:

8421 21 00

– –

per filtrare o depurare l'acqua:

ex 8421 21 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8421 22 00

– –

per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua

 

Apparecchi per filtrare o depurare i gas:

8421 31 00

– –

Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione:

ex 8421 31 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8421 39

– –

altri:

8421 39 20

– – –

Apparecchi per filtrare o depurare l'aria:

ex 8421 39 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – –

Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:

8421 39 40

– – – –

mediante processo umido:

ex 8421 39 40

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8421 39 60

– – – –

mediante processo catalitico:

ex 8421 39 60

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8421 39 90

– – – –

altri:

ex 8421 39 90

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:

 

Lavastoviglie:

8422 11 00

– –

di tipo familiare

8422 19 00

– –

altri

8422 20 00

Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:

8423 10

Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo:

8423 10 10

– –

bilance per uso casalingo:

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

8424 10

Estintori, anche carichi;

8424 10 20

– –

di peso inferiore o uguale a 21 kg:

ex 8424 10 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8424 10 80

– –

altri:

ex 8424 10 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8424 20 00

Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

 

altri apparecchi:

8424 81

– –

per l'agricoltura o l'orticoltura:

8424 81 10

– – –

Apparecchi per annaffiare

 

– – –

altri:

8424 81 30

– – – –

Apparecchi portatili

 

– – – –

altri:

8424 81 91

– – – – –

Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):

8428 10

Ascensori e montacarichi:

8428 10 20

– –

a funzionamento elettrico:

ex 8428 10 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

ex 8428 10 20

– – –

diversi da quelli con una velocità di oltre 2 m/s

8429

Apripista «bulldozers, angledozers», livellatrici, ruspe spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

Apripista (bulldozers, angledozers):

8429 11 00

– –

su cingoli:

8429 19 00

– –

altri

8429 20 00

Livellatrici

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

 

Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:

8430 39 00

– –

altre

 

altre macchine di sondaggio o di perforazione:

8430 49 00

– –

altre:

ex 8430 49 00

– – –

esclusi i macchinari utilizzati per le trivellazioni connesse all'esplorazione di petrolio e di gas

 

altre macchine ed apparecchi, non semoventi:

8430 61 00

– –

Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno

8430 69 00

– –

altri

8433

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437:

 

Tosatrici da prato:

8433 11

– –

a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale

8433 19

– –

altre

8433 20

Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore

8433 30

altre macchine ed apparecchi da fienagione

8438

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

8438 30 00

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

8445 20 00

Macchine per la filatura delle materie tessili

8445 40 00

Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili

8446

Telai per tessitura:

8446 10 00

per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm

 

per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta:

8446 21 00

– –

a motore

8446 29 00

– –

altri

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:

 

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:

8450 11

– –

Macchine completamente automatiche

8450 12 00

– –

altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

8450 19 00

– –

altre

8450 20 00

Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg

8453

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio e delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma:

8456 90 00

altre

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458:

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:

8462 10

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli

 

Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici:

8462 21

– –

a comando numerico

8462 29

– –

altre

 

Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice:

8462 31 00

– –

a comando numerico

8462 39

– –

altre:

8462 39 10

– – –

per la lavorazione di prodotti piatti

 

altre:

8462 91

– –

Presse idrauliche

8462 99

– –

altre

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:

8463 90 00

altre

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:

8465 10

Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni:

8465 10 90

– –

senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)

 

altre:

8465 91

– –

Macchine per segare

8465 92 00

– –

Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare

8465 95 00

– –

Foratrici o mortasatrici

8465 96 00

– –

Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

8466

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:

8466 10

Portautensili e filiere a scatto automatico

8466 20

Portapezzi

8466 30 00

Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili

 

altri:

8466 94 00

– –

per macchine delle voci 8462 o 8463

8467

Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano:

 

Pneumatici:

8467 11

– –

rotativi (anche a percussione)

8467 19 00

– –

altri

 

a motore elettrico incorporato:

8467 21

– –

Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative

8467 22

– –

Seghe e troncatrici

8467 29

– –

altre

 

altri utensili:

8467 81 00

– –

altri utensili

8467 89 00

– –

altri

8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:

8481 80

altri apparecchi

8481 90 00

Parti

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori:

8486 30

Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:

8486 30 30

– –

Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

8486 90

Parti ed accessori:

8486 90 10

– –

Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:

8501 10

Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

8501 20 00

Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:

ex 8501 20 00

– –

diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

 

altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:

8501 32

– –

di potenza superiore a 750 kW ma inferiore o uguale a 75 kW:

8501 32 20

– – –

di potenza superiore a 750 kW ma inferiore o uguale a 7,5 kW:

ex 8501 32 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 32 80

– – –

di potenza superiore a 7,5 kW ma inferiore o uguale a 75 kW:

ex 8501 32 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 33 00

– –

di potenza superiore a 75 kW ma inferiore o uguale a 375 kW:

ex 8501 33 00

– – –

diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

8501 34

– –

di potenza superiore a 375 kW:

8501 34 50

– – –

Motori di trazione

 

– – –

altri, di potenza:

8501 34 92

– – – –

superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW:

ex 8501 34 92

– – – – –

diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili

8501 34 98

– – – –

superiore a 750 kW:

ex 8501 34 98

– – – – –

diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili

8501 40

altri motori a corrente alternata, monofase:

8501 40 20

– –

di potenza inferiore o uguale a 750 W:

ex 8501 40 20

– – –

diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili

8501 40 80

– –

di potenza inferiore o uguale a 750 W:

ex 8501 40 80

– – –

diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

 

altri motori a corrente alternata, polifase:

8501 51 00

– –

di potenza inferiore o uguale a 750 W:

ex 8501 51 00

– – –

diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili

8501 52

– –

di potenza superiore a 750 kW ma inferiore o uguale a 75 kW:

8501 52 20

– – –

di potenza superiore a 750 kW ma inferiore o uguale a 7,5 kW:

ex 8501 52 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 52 30

– – –

di potenza superiore a 7,5 kW ma inferiore o uguale a 37 kW:

ex 8501 52 30

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 52 90

– – –

di potenza superiore a 37 kW ma inferiore o uguale a 75 kW:

ex 8501 52 90

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 53

– –

di potenza superiore a 75 kW:

8501 53 50

– – –

Motori di trazione

 

– – –

altri, di potenza:

8501 53 81

– – – –

superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:

ex 8501 53 81

– – – – –

diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

8501 53 94

– – – –

superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

8501 53 99

– – – –

superiore a 750 kW

 

Generatori a corrente alternata (alternatori):

8501 61

– –

di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:

8501 61 20

– – –

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8501 61 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 61 80

– – –

di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:

ex 8501 61 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 62 00

– –

di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

ex 8501 62 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 63 00

– –

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

ex 8501 63 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8501 64 00

– –

di potenza superiore a 750 W:

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:

 

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8502 11

– –

di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:

8502 11 20

– – –

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8502 11 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 11 80

– – –

di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:

ex 8502 11 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 12 00

– –

di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

ex 8502 12 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 13

– –

di potenza superiore a 375 W:

8502 13 20

– – –

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

ex 8502 13 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 13 40

– – –

di potenza superiore a 750 kVA ed inferiore o uguale a 2 000 kVA:

ex 8502 13 40

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 13 80

– – –

di potenza superiore a 2 000 kVA:

ex 8502 13 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 20

Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):

8502 20 20

– –

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8502 20 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 20 40

– –

di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

ex 8502 20 40

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 20 60

– –

di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

ex 8502 20 60

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 20 80

– –

di potenza superiore a 750 kVA:

ex 8502 20 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

altri gruppi elettrogeni:

8502 31 00

– –

ad energia eolica:

ex 8502 31 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 39

– –

altri:

8502 39 20

– – –

Turbogeneratori:

ex 8502 39 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 39 80

– – –

altri:

ex 8502 39 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8502 40 00

Convertitori rotanti elettrici:

ex 8502 40 00

– –

diverse da quelli destinati ad aeromobili civili

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

8504 10

Ballast per lampade o tubi a scarica:

8504 10 20

– –

Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore:

ex 8504 10 20

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8504 10 80

– –

altri:

ex 8504 10 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

Trasformatore con dielettrico liquido:

8504 21 00

– –

di potenza inferiore o uguale a 650 kVA:

8504 22

– –

di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA

8504 23 00

– –

di potenza superiore a 10 000 kVA:

 

altri trasformatori:

8504 31

– –

di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:

 

– – –

Trasformatori di misura:

8504 31 21

– – – –

per tensioni:

ex 8504 31 21

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 31 29

– – – –

altri:

ex 8504 31 29

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 31 80

– – –

altri:

ex 8504 31 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 32

– –

di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:

8504 32 20

– – –

Trasformatori di misura:

ex 8504 32 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 32 80

– – –

altri:

ex 8504 32 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 33 00

– –

di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:

ex 8504 33 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 34 00

– –

di potenza superiore a 500 kVA:

8504 40

Convertitori statici:

8504 40 30

– –

del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità:

ex 8504 40 30

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –

altri:

8504 40 40

– – –

Raddrizzatori con semiconduttore policristallino:

ex 8504 40 40

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – –

altri:

8504 40 55

– – – –

Caricatori di accumulatori:

ex 8504 40 55

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – – –

altri:

8504 40 81

– – – – –

Raddrizzatori:

ex 8504 40 81

– – – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – – – –

Ondulatori:

8504 40 84

– – – – – –

di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

ex 8504 40 84

– – – – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 40 88

– – – – – –

di potenza superiore a 7,5 kVA:

ex 8504 40 88

– – – – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 40 90

– – – – –

altri:

ex 8504 40 90

– – – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8504 50

altre bobine di reattanza e di autoinduzione:

8504 50 20

– –

del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità

ex 8504 50 20

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8504 50 95

– –

altre:

ex 8504 50 95

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8505

Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:

 

Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione:

8505 11 00

– –

di metallo

8506

Pile e batterie di pile elettriche:

8506 10

al diossido di manganese:

8506 30

all'ossido di mercurio

8506 40

all'ossido di argento

8506 60

a zinco-aria

8506 80

altre pile e batterie di pile

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:

8507 30

al nichel-cadmio:

8507 30 20

– –

ermeticamente chiusi:

ex 8507 30 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –

altri:

8507 30 81

– – –

Accumulatori di trazione:

ex 8507 30 81

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 30 89

– – –

altri:

ex 8507 30 89

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 40 00

al nichel-ferro:

ex 8507 40 00

– –

diverse da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 80

altri accumulatori:

8507 80 20

– –

Accumulatori a idruri di nichel:

ex 8507 80 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 80 30

– –

Accumulatori al litio-ion:

ex 8507 80 30

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 80 80

– –

altri:

ex 8507 80 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 90

Parti:

8507 90 20

– –

Piastre di accumulatori:

ex 8507 90 20

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8507 90 30

– –

Separatori:

ex 8507 90 30

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 90 90

– –

altri:

ex 8507 90 90

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8508

Aspirapolvere:

 

a motore elettrico incorporato:

8508 11 00

– –

di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

8508 19 00

– –

altri

8508 60 00

altri aspirapolvere

8508 70 00

Parti:

ex 8508 70 00

– –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8509

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508:

8510

Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:

8511 40 00

Avviatori, anche funzionanti come generatori:

ex 8511 40 00

– –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:

8512 20 00

altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

8512 40 00

Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512:

8513 10 00

Lampade

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:

 

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

8516 29

– –

altri:

8516 29 99

– – – –

altri

 

Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:

8516 31

– –

Asciugacapelli:

8516 32 00

– –

altri apparecchi per parrucchiere

8516 33 00

– –

Apparecchi per asciugare le mani

8516 40

Ferri da stiro elettrici:

8516 40 10

– –

a vapore

8516 80

Resistenze scaldanti:

8516 80 20

– –

accoppiate ad un supporto di materia isolante:

ex 8516 80 20

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili, accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina

8516 80 80

– –

altre:

ex 8516 80 80

– – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili, accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:

8517 70

Parti:

 

– –

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

8517 70 19

– – –

altri:

ex 8517 70 19

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8517 70 90

– –

altri:

ex 8517 70 90

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

8518 40

Amplificatori elettrici a bassa frequenza:

8518 40 30

– –

utilizzati in telefonia o per la misura:

 

– –

altri:

8518 40 81

– – –

aventi un solo canale:

ex 8518 40 81

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8518 40 89

– – –

altri:

ex 8518 40 89

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8518 50 00

Apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

ex 8518 50 00

– –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:

8519 20

Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento

8519 30 00

Giradischi

 

altri apparecchi:

8519 81

– –

muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori:

 

– – –

Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

8519 81 11

– – – –

Dittafoni

 

– – – –

altri apparecchi per la riproduzione del suono:

8519 81 15

– – – – –

Lettori tascabili di cassette

 

– – – – –

altri lettori di cassette:

8519 81 21

– – – – – –

con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

8519 81 25

– – – – – –

altri

 

– – – – –

altri:

 

– – – – – –

con sistema di lettura mediante fascio laser:

8519 81 31

– – – – – – –

del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

8519 81 35

– – – – – – –

altri

8519 81 45

– – – – – –

altri

 

– – –

altri apparecchi:

8519 81 51

– – – –

Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

 

– – – –

altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici:

 

– – – – –

a cassette:

 

– – – – – –

con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:

8519 81 55

– – – – – – –

che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

8519 81 61

– – – – – – –

altri

8519 81 65

– – – – – –

tascabili

8519 81 75

– – – – – –

altri

 

– – – – –

altri:

8519 81 81

– – – – – –

che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori

8519 81 85

– – – – – –

altri

8519 89

– –

altri:

 

– – –

Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

8519 89 11

– – – –

Elettrofoni, diversi da quelli della sottovoce 8519 20

8519 89 15

– – – –

Dittafoni

8519 89 19

– – – –

altri

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:

8521 10

a nastri magnetici:

8521 10 20

– –

che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s:

ex 8521 10 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8521 10 95

– –

altri:

ex 8521 10 95

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8521 90 00

altri

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

Supporti magnetici:

8523 29

– –

altri:

 

– – –

Nastri magnetici; dischi magnetici:

 

– – – –

altri:

8523 29 33

– – – – –

per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

8523 29 39

– – – – –

altri

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:

 

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna

8527 12

– –

Radiocassette tascabili

8527 13

– –

altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

 

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli

8527 29 00

– –

altri

 

altri:

8527 91

– –

combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

 

Monitor con tubo catodico:

8528 49

– –

altri

 

altri monitor:

8528 59

– –

altri

 

Proiettori:

8528 69

– –

altri:

8528 69 10

– – –

che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

 

– – –

altri:

8528 69 91

– – – –

in bianco e nero o in altre monocromie

 

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

8528 73 00

– –

altri, in bianco e nero o in altre monocromie

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

8529 10

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

 

– –

Antenne:

 

– – –

Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:

8529 10 39

– – – –

altre

8529 10 65

– – –

Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate:

ex 8529 10 65

– – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8529 10 69

– – –

altre:

ex 8529 10 69

– – – –

diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

8529 10 80

– –

Filtri e separatori di antenne:

ex 8529 10 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8529 90

altri:

8529 90 20

– –

Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 e 8528 61 00:

ex 8529 90 20

– – –

esclusi gli accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili

 

– –

altri:

 

– – –

Mobili e cofanetti:

8529 90 41

– – – –

di legno

8529 90 49

– – – –

di altre materie:

8529 90 65

– – –

Assiemaggi elettronici:

ex 8529 90 65

– – – –

esclusi gli accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili

 

– – –

altri:

8529 90 92

– – – –

di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528

8529 90 97

– – – –

altri:

ex 8529 90 97

– – – – –

esclusi gli accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:

8535 10 00

Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

 

Interruttori automatici:

8535 21 00

– –

per una tensione inferiore a 72,5 kV

8535 29 00

– –

altri

8535 30

Sezionatori ed interruttori:

8535 30 10

– –

per una tensione inferiore a 72,5 kV

ex 8535 30 10

– – –

escluse le camere di interruzione tubolari comprendenti contatti separabili per sezionatori e le camere a vuoto comprendenti interruttori, per interruttori

8535 30 90

– –

altri

8535 40 00

Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente

8535 90 00

altri

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

8536 10

Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

8536 20

Interruttori automatici

8536 30

altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

 

Portalampade, spine e prese di corrente:

8536 61

– –

Portalampade

8536 61 10

– – –

Portalampade Edison

8536 70 00

Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

ex 8536 70 00

– –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

 

altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:

8539 21

– –

alogeni, al tungsteno

8539 22

– –

altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

8539 29

– –

altri

 

Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:

8539 31

– –

fluorescenti, a catodo caldo

8539 32

– –

Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico

8539 39 00

– –

altri

 

Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

8539 41 00

– –

Lampade ad arco

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539:

 

altre lampade, tubi e valvole:

8540 81 00

– –

Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

8540 89 00

– –

altri

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

 

altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:

8544 42

– –

muniti di pezzi di congiunzione

8544 49

– –

altri

8544 60

altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:

8548 10

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso

8548 90

altri:

8548 90 20

– –

Memorie in forma multicombinate, come ad esempio D-RAM stack e moduli

8548 90 90

– –

altri:

ex 8548 90 90

– – –

esclusi i microassiemaggi elettronici

8602

Altre locomotive e locotrattori; tender

8602 90 00

altri:

ex 8602 90 00

– –

esclusi i dieselmeccanici variante «S» e i dieselidraulici

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):

8701 30

Trattori a cingoli:

8701 30 90

– –

altri

8701 90

altri:

 

– –

Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:

 

– – –

nuovi, di potenza del motore:

8701 90 20

– – – –

superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

8701 90 25

– – – –

superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW

8701 90 31

– – – –

superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

8701 90 35

– – – –

superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW

8701 90 39

– – – –

superiore a 90 kW

8701 90 90

– –

altri

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

8702 10

azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

 

– –

di cilindrata superiore a 2 500 cm3

8702 10 11

– – –

nuovi

8702 90

altri:

8702 90 90

– –

altri

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

8703 10

Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

 

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

8703 21

– –

di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3:

8703 21 10

– – –

nuovi:

ex 8703 21 10

– – – –

diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 22

– –

di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ma inferiore o uguale a 1 500 cm3

8703 22 10

– – –

nuovi:

ex 8703 22 10

– – – –

diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 23

– –

di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ma inferiore o uguale a 3 000 cm3

 

– – –

nuovi:

8703 23 11

– – – –

Campers e motorcaravans

8703 23 19

– – – –

altri:

ex 8703 23 19

– – – – –

diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 24

– –

di cilindrata superiore a 3 000 cm3

8703 24 10

– – –

nuovi:

ex 8703 24 10

– – – –

diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

 

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):

8703 31

– –

di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3:

8703 31 10

– – –

nuovi:

ex 8703 31 10

– – – –

diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 32

– –

di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ma inferiore o uguale a 2 500 cm3

 

– – –

nuovi:

8703 32 11

– – – –

Campers e motorcaravans

8703 32 19

– – – –

altri:

ex 8703 32 19

– – – – –

diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 33

– –

di cilindrata superiore a 2 500 cm3

 

– – –

nuovi:

8703 33 11

– – – –

Campers e motorcaravans

8703 33 19

– – – –

altri:

ex 8703 33 19

– – – – –

diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

8703 90

altri:

8703 90 90

– –

altri

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci:

8704 10

Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale:

8704 10 10

– –

azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla:

ex 8704 10 10

– – –

con un peso del carico massimo non superiore a 30 tonnellate

8704 10 90

– –

altri:

ex 8704 10 90

– – –

con un peso del carico massimo non superiore a 30 tonnellate

 

altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8704 21

– –

di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

8704 22

– –

di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:

8704 22 10

– – –

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

 

– – –

altri:

8704 22 99

– – – –

usati

8704 23

– –

di peso a pieno carico superiore a 20 t:

8704 23 10

– – –

appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

 

– – –

altri:

8704 23 99

– – – –

usati

 

altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

8704 31

– –

di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

8704 32

– –

di peso a pieno carico superiore a 5 t:

8704 90 00

altri

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore:

 

Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm3

8706 00 19

– –

altri

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)

8712 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:

 

altri:

8712 00 30

– –

Biciclette

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713:

 

di motocicli (compresi i ciclomotori):

8714 11 00

– –

Selle

8714 19 00

– –

altri

 

altri:

8714 91

– –

Telai e forcelle, e loro parti

8714 92

– –

Cerchioni e raggi

8714 93

– –

Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:

8714 94

– –

Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti

8714 95 00

– –

Selle

8714 96

– –

Pedali e pedaliere, e loro parti

8714 99

– –

altri

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:

8716 10

Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

8716 20 00

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

8716 40 00

altri rimorchi e semirimorchi

8716 80 00

altri veicoli

8716 90

Parti

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:

8903 10

gonfiabili:

8903 10 10

– –

di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

9002

Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:

 

Obiettivi:

9002 11 00

– –

per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

9003

Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:

 

Montature:

9003 19

– –

di altre materie:

9003 19 10

– – –

di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:

9004 10

Occhiali da sole

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

9006 40 00

Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei

 

altri apparecchi fotografici:

9006 51 00

– –

con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm

9006 52 00

– –

altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm

9006 53

– –

altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm

9006 59 00

– –

altri

 

Parti ed accessori:

9006 91 00

– –

di apparecchi fotografici

9006 99 00

– –

altri

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):

9018 11 00

– –

Elettrocardiografi

9018 12 00

– –

Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

9018 13 00

– –

Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

9018 14 00

– –

Apparecchi per scintigrafia

9018 19

– –

altri

9018 20 00

Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

 

altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria:

9018 41 00

– –

Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti

9018 49

– –

altri

9018 90

Altri strumenti ed apparecchi:

9018 90 10

– –

Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa

9022

Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:

 

Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:

9022 12 00

– –

Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione

9022 13 00

– –

Apparecchi per uso odontoiatrico

9022 14 00

– –

altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

9022 30 00

Tubi a raggi X

9022 90

altri, comprese le parti ed accessori

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:

 

Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti:

9025 11

– –

a liquido, a lettura diretta:

9025 11 80

– – –

altri:

ex 9025 11 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9025 19

– –

altri:

9025 19 20

– – –

elettronici:

ex 9025 19 20

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9025 19 80

– – –

altri:

ex 9025 19 80

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi:

9029 10 00

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]:

ex 9029 10 00

– –

esclusi i contatori elettrici o elettronici destinati ad aeromobili civili

9029 20

Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi:

 

– –

Indicatori di velocità e tachimetri:

9029 20 38

– – –

altri:

ex 9029 20 38

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9101

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

9102

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

9103

Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili

9104 00 00

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

ex 9104 00 00

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9105

Altri orologi

9106

Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore

9107 00 00

Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

9111

Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti:

9111 10 00

Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

9305

Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304:

9305 10 00

di rivoltelle o pistole

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:

9401 10 00

Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

ex 9401 10 00

– –

diversi da quelli non foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili

9401 20 00

Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

9401 30

Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza

9401 40 00

Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

 

Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:

9401 51 00

– –

di bambù o rattan

9401 59 00

– –

altri

 

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:

9401 61 00

– –

imbottiti

9401 69 00

– –

altri

 

altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:

9401 71 00

– –

imbottiti

9401 79 00

– –

altri

9401 80 00

altri mobili per sedersi

9401 90

Parti

9402

Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

9403

Altri mobili e loro parti:

9403 10

Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici

9403 20

altri mobili di metallo:

9403 20 20

– –

Letti:

ex 9403 20 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9403 20 80

– –

altri:

ex 9403 20 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9403 40

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

9403 50 00

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

9403 60

altri mobili di legno

9403 70 00

Mobili di materie plastiche:

ex 9403 70 00

– –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:

9403 81 00

– –

di bambù o rattan

9403 89 00

– –

altri

9403 90

Parti

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:

9405 10

Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:

 

– –

di materie plastiche:

9405 10 21

– – –

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

9405 10 28

– – –

altri:

ex 9405 10 28

– – – –

esclusi quelli di metalli comuni o di plastica destinati ad aeromobili civili

9405 10 30

– –

di ceramica

9405 10 50

– –

di vetro

 

– –

di altre materie:

9405 10 91

– – –

dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

9405 10 98

– – –

altri:

ex 9405 10 98

– – – –

esclusi quelli di metalli comuni o di materie plastiche destinati ad aeromobili civili

9405 20

Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici

9405 30 00

Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

9405 40

altri apparecchi elettrici per l'illuminazione

9405 50 00

Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

9405 60

Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:

9405 60 20

– –

di materie plastiche:

ex 9405 60 20

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

9405 60 80

– –

di altre materie:

ex 9405 60 80

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

Parti:

9405 91

– –

di vetro

9405 92 00

– –

di materie plastiche:

ex 9405 92 00

– – –

escluse le parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, destinate ad aeromobili civili

9405 99 00

– –

altri:

ex 9405 99 00

– – –

escluse le parti degli articoli dei 9405 10 o 9405 60, di metalli comuni, destinate ad aeromobili civili

9406 00

Costruzioni prefabbricate

9503 00

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:

9503 00 10

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole

 

Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani, parti e accessori

9503 00 21

– –

Bambole

9503 00 29

– –

Parti ed accessori

9503 00 30

Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare

 

altri assortimenti e giocattoli da costruzione:

9503 00 35

– –

di materie plastiche

9503 00 39

– –

di altre materie

 

Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:

9503 00 41

– –

imbottiti

9503 00 49

– –

altri

9503 00 55

Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli

 

Puzzle:

9503 00 61

– –

di legno

9503 00 69

– –

altri

9503 00 70

altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie

 

altri giocattoli e modelli, a motore:

9503 00 75

– –

di materie plastiche

9503 00 79

– –

di altre materie

 

altri:

9503 00 81

– –

Armi giocattolo

9503 00 85

– –

Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo

 

– –

altri:

9503 00 95

– – –

di materie plastiche

9503 00 99

– – –

altri:

ex 9503 00 99

– – – –

esclusi quelli di gomma o di materie tessili

9506

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:

 

Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:

9506 21 00

– –

Tavole a vela

9506 29 00

– –

altri

 

Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:

9506 31 00

– –

Bastoni completi

9506 32 00

– –

Palle

9506 39

– –

altri

9506 40

Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

 

Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde:

9506 51 00

– –

Racchette da tennis, anche senza corde

9506 59 00

– –

altri

 

Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:

9506 61 00

– –

Palle da tennis

9506 62

– –

gonfiabili

9506 69

– –

altri

9506 70

Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

 

altri:

9506 91

– –

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

9506 99

– –

altri

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:

9507 20

Ami, anche montati su alamatori

9602 00 00

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503, e lavori di gelatina non indurita

ex 9602 00 00

escluse le capsule di gelatina per uso farmaceutico, le materie vegetali o minerali lavorate e i lavori di tali materie

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

 

Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:

9603 29

– –

altri:

9603 29 30

– – –

Spazzole per capelli

9603 40

Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere

9603 50 00

altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

9607

Chiusure lampo e loro parti:

9607 20

Parti

9609

Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:

9609 10

Matite con guaina:

9609 10 90

– –

altri

9611 00 00

Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:

9612 10

Nastri inchiostratori

9618 00 00

Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

9701

Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)

9706 00 00

Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

ALLEGATO I (b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 21)

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a)

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 75 % del dazio di base;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 25 % del dazio di base;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC

Designazione delle merci

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli:

 

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli:

2710 11

– –

Oli leggeri e preparazioni:

 

– – –

destinati ad altri usi:

 

– – – –

altri:

 

– – – – –

Benzine per motori:

 

– – – – – –

altre, aventi tenore di piombo:

 

– – – – – – –

inferiore o uguale a 0,013 g per 1:

2710 11 45

– – – – – – – –

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

2710 11 49

– – – – – – – –

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

2710 19

– –

altre:

 

– – –

Oli medi:

 

– – – –

destinati ad altri usi:

 

– – – – –

Petrolio lampante:

2710 19 21

– – – – – –

Carboturbi

2710 19 25

– – – – – –

altro

2710 19 29

– – – – –

altri:

ex 2710 19 29

– – – – – –

diversi dalle alfa-olefine e olefine normali (miscele) e dalle paraffine normali (C10-C13)

 

– – –

Oli pesanti:

 

– – – –

Oli da gas:

 

– – – – –

destinati ad altri usi:

2710 19 41

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

2710 19 45

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

2710 19 49

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

 

– – – –

Oli combustibili:

 

– – – – –

destinati ad altri usi:

2710 19 61

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %

ex 2710 19 61

– – – – – – –

extraleggeri e speciali leggeri

4003 00 00

Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4004 00 00

Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

4008

Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:

 

di gomma alveolare:

4008 11 00

– –

Lastre, fogli e nastri

4008 19 00

– –

altri

 

di gomma non alveolare:

4008 21

– –

Lastre, fogli e nastri

4008 29 00

– –

altri:

ex 4008 29 00

– – –

diversi dai profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili

4009

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):

 

non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie:

4009 11 00

– –

senza accessori

4009 12 00

– –

con accessori:

ex 4009 12 00

– – –

diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

rinforzati solamente con metalli o altrimenti associati solamente a metalli:

4009 21 00

– –

senza accessori

4009 22 00

– –

con accessori:

ex 4009 22 00

– – –

diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associati solamente a materie tessili:

4009 31 00

– –

senza accessori

4009 32 00

– –

con accessori:

ex 4009 32 00

– – –

diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:

4009 41 00

– –

senza accessori

4009 42 00

– –

con accessori:

ex 4009 42 00

– – –

diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

4011

Pneumatici nuovi, di gomma:

4011 20

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:

4011 20 10

– –

con un indice di carico inferiore o uguale a 121:

4011 40

dei tipi utilizzati per motocicli

4011 50 00

dei tipi utilizzati per biciclette

 

altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:

4011 69 00

– –

altri

 

altri:

4011 93 00

– –

dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

4011 99 00

– –

altri

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

4012 90

altri

4013

Camere d'aria, di gomma:

4013 10

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:

4013 10 10

– –

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)

4013 10 90

– –

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:

ex 4013 10 90

– – –

diverse da quelle utilizzate per autocarri a cassone ribaltabile («dumpers»), di dimensioni superiori a 24 pollici

4013 20 00

dei tipi utilizzati per biciclette

4013 90 00

altre:

ex 4013 90 00

– –

diverse da quelle utilizzate per trattori o aeromobili

4015

Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:

 

Guanti, mezzoguanti e muffole:

4015 19

– –

altri

4015 90 00

altri

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:

 

altri:

4016 91 00

– –

Rivestimenti e tappeti da pavimento

4016 93 00

– –

Giunti:

ex 4016 93 00

– – –

diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

4016 95 00

– –

altri oggetti gonfiabili

4017 00

Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:

 

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:

4202 11

– –

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

4202 12

– –

con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili

4202 19

– –

altri

 

Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:

4202 21 00

– –

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

4202 22

– –

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

4202 29 00

– –

altre

 

Oggetti da tasca o da borsetta:

4202 31 00

– –

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

4202 32

– –

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

4202 32 10

– – –

di materie plastiche

4202 39 00

– –

altri

 

altri:

4202 91

– –

con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

4202 92

– –

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

4202 99 00

– –

altri

4205 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:

4205 00 90

altri

4206 00 00

Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini:

ex 4206 00 00

diversi dal catgut

4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:

4303 10

Indumenti ed accessori di abbigliamento

4304 00 00

Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4413 00 00

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 00

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

4418 40 00

Casseforme per gettate di calcestruzzo

4418 50 00

Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)

 

Pannelli assemblati per pavimenti:

4418 71 00

– –

per pavimenti a mosaico

4418 72 00

– –

altri, multistrato

4418 79 00

– –

altri

4602

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:

 

di materiali vegetali:

4602 11 00

– –

di bambù

4602 12 00

– –

di canna d'India

4602 19

– –

altri

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:

 

altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo il 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

4802 54 00

– –

di peso inferiore a 40 g per m2:

ex 4802 54 00

– – –

diversa dalla carta da supporto per carta carbone

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803:

 

altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2:

4804 31

– –

greggi

 

altra carta e altro cartone Kraft di peso superiore a 150 g e inferiore a 225 g per m2:

4804 41

– –

greggi

4804 42

– –

con imbianchimento uniforme in pasta e nei quali più del 95 % in peso della massa fibrosa totale consiste di fibre di legno ottenute con procedimento chimico

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:

 

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

4810 13

– –

in rotoli

4810 14

– –

in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato

4810 19

– –

altri

 

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:

4810 22

– –

Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»

4810 29

– –

altri:

4810 29 30

– – –

in rotoli

4810 29 80

– – –

altri:

ex 4810 29 80

– – – –

diversi dalla carta e cartone utilizzati come materiali d'imballaggio per il latte (tetrapak e tetrabrik)

 

Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:

4810 31 00

– –

con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2

4810 32

– –

con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2

4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:

4814 10 00

Carta detta «Ingrain»

4814 90

altri

4814 90 10

– –

Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente

4814 90 80

– –

altri:

ex 4814 90 80

– – –

esclusi la carta da parati e i rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:

4816 90 00

altra

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

4818 10

Carta igienica:

4818 20

Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani

4818 30 00

Tovaglie e tovaglioli da tavola

4818 40

Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili

4818 50 00

Indumenti ed accessori di abbigliamento

4818 90

altri:

4818 90 10

– –

Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4820

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

4821

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

 

Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:

4823 61 00

– –

di bambù

4823 69

– –

altri

4823 70

Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta

4901

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:

4901 10 00

in fogli sciolti, anche piegati

 

altri:

4901 99 00

– –

altri

4907 00

Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili

4908

Decalcomanie di ogni genere:

4908 10 00

Decalcomanie vetrificabili

4909 00

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

4910 00 00

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

4911 10

Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

 

altri:

4911 91 00

– –

Immagini, incisioni e fotografie:

ex 4911 91 00

– – –

diverse dai fogli (che non siano stampati pubblicitari), non piegate, recanti soltanto illustrazioni o immagini senza testo né didascalie, per la pubblicazione di libri o periodici in una o più lingue in diversi paesi

4911 99 00

– –

altri

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

5007 20

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette)

5007 90

altri tessuti

5106

Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:

5106 20

contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:

 

– –

altri:

5106 20 91

– – –

greggi

5106 20 99

– – –

altri

5107

Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

5111

Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:

5111 30

altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

5111 90

altri

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:

 

contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:

5112 11 00

– –

di peso non superiore a 200 g/m2

5112 19

– –

altri

5112 20 00

altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

5112 30

altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

5112 30 30

– –

di peso superiore a 200 g/m2 ma non superiore a 375 g/m2

5112 30 90

– –

di peso superiore a 375 g/m2

5112 90

altri:

 

– –

altri:

5112 90 93

– – –

di peso superiore a 200 g/m2 ma non superiore a 375 g/m2

5112 90 99

– – –

di peso superiore a 375 g/m2

5113 00 00

Tessuti di peli grossolani o di crine

5212

Altri tessuti di cotone:

 

di peso non superiore a 200 g/m2:

5212 13

– –

tinti

5212 14

– –

di filati di diversi colori

5212 15

– –

stampati

 

di peso superiore a 200 g/m2:

5212 21

– –

greggi

5212 22

– –

imbianchiti

5212 23

– –

tinti

5212 24

– –

di filati di diversi colori

5212 25

– –

stampati

5401

Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto:

5401 20

di filamenti artificiali

5402

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex

5403

Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex

5406 00 00

Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

5407

Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404:

5407 10 00

Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

5407 20

Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili

5407 30 00

Tessuti previsti nella nota 9 della sezione XI

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi

5407 41 00

– –

greggi o imbianchiti

5407 42 00

– –

tinti

5407 43 00

– –

di filati di diversi colori

5407 44 00

– –

stampati

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati:

5407 51 00

– –

greggi o imbianchiti

5407 52 00

– –

tinti

5407 53 00

– –

di filati di diversi colori

5407 54 00

– –

stampati

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri:

5407 61

– –

contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati

5407 69

– –

altri

 

altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici:

5407 71 00

– –

greggi o imbianchiti

5407 72 00

– –

tinti

5407 73 00

– –

di filati di diversi colori

5407 74 00

– –

stampati

 

altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone:

5407 81 00

– –

greggi o imbianchiti

5407 82 00

– –

tinti

5407 83 00

– –

di filati di diversi colori

5407 84 00

– –

stampati

 

altri tessuti:

5407 91 00

– –

greggi o imbianchiti

5407 92 00

– –

tinti

5407 94 00

– –

stampati

5501

Fasci di filamenti sintetici:

5501 10 00

di nylon o di altre poliammidi

5501 20 00

di poliesteri

5501 40 00

di polipropilene

5501 90 00

altri

5515

Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco:

 

di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:

5515 21

– –

misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:

5515 21 10

– – –

greggi o imbianchiti

5515 21 30

– – –

stampati

5515 22

– –

misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

5515 29 00

– –

altri

 

altri tessuti:

5515 91

– –

misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

5515 99

– –

altri

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco:

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

5604 10 00

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

5607

Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave» :

5607 29

– –

altri

 

di polietilene o di polipropilene:

5607 41 00

– –

Spago per legare

5607 49

– –

altri

5607 50

di altre fibre sintetiche

5607 90

altri

5702

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

5703

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

5704

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «floccati» anche confezionati

5705 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati:

5705 00 10

di lana o di peli fini

5705 00 90

di altre materie tessili

5801

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806:

5802

Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted» diverse dai prodotti della voce 5703

5803 00

Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806

5804

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006

5805 00 00

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

5806

Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

5807

Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati

5808

Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5811 00 00

Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria:

5901 90 00

altri

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902:

5903 10

con poli(cloruro di vinile)

5903 20

con poliuretano

5903 90

altri:

5903 90 10

– –

impregnati

 

– –

spalmati, ricoperti o stratificati:

5903 90 91

– – –

con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902

5907 00

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

5908 00 00

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate

6001

Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia

6002

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

6003

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002

6004

Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

6005

Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004

6006

Altre stoffe a maglia

6101

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103:

6101 20

di cotone:

6101 20 90

– –

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6101 30

di fibre sintetiche o artificiali:

6101 30 90

– –

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6101 90

di altre materie tessili:

6101 90 80

– –

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6102

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104:

6102 10

di lana o di peli fini:

6102 10 90

– –

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6102 20

di cotone:

6102 20 90

– –

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6102 30

di fibre sintetiche o artificiali:

6102 30 90

– –

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6102 90

di altre materie tessili:

6102 90 90

– –

Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

 

Camicie da notte e pigiami:

6108 31 00

– –

di cotone

6108 32 00

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6108 39 00

– –

di altre materie tessili

 

altri:

6108 91 00

– –

di cotone

6108 92 00

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6108 99 00

– –

di altre materie tessili

6109

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

6110

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

6111

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

6112

Tute sportive (training), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia

6113 00

Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907

6114

Altri indumenti, a maglia

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia:

6115 10

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici):

6115 10 90

– –

altri

ex 6115 10 90

– – –

diversi dai calzettoni (escluse le calze per varici) e dalle calze da donna

 

Altre calzemaglie (collants):

6115 21 00

– –

di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

6115 22 00

– –

di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

6115 29 00

– –

di altre materie tessili

6115 30

Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex:

 

altri:

6115 94 00

– –

di lana o di peli fini

6115 95 00

– –

di cotone

6203

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:

 

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

6203 41

– –

di lana o di peli fini

6203 42

– –

di cotone

6203 43

– –

di fibre sintetiche

6203 49

– –

di altre materie tessili

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:

 

Insiemi:

6204 21 00

– –

di lana o di peli fini

6204 22

– –

di cotone

6204 23

– –

di fibre sintetiche

6204 29

– –

di altre materie tessili

 

Giacche:

6204 31 00

– –

di lana o di peli fini

6204 32

– –

di cotone

6204 33

– –

di fibre sintetiche

6204 39

– –

di altre materie tessili

 

Abiti interi:

6204 41 00

– –

di lana o di peli fini

6204 42 00

– –

di cotone

6204 43 00

– –

di fibre sintetiche

6204 44 00

– –

di fibre artificiali

6204 49 00

– –

di altre materie tessili

 

Gonne e gonne-pantaloni:

6204 59

– –

di altre materie tessili

6204 59 10

– – –

di fibre artificiali

 

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

6204 62

– –

di cotone:

 

– – –

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

6204 62 11

– – – –

da lavoro

 

– – – –

altri:

6204 62 31

– – – – –

di tessuti detti «Denim»

6204 62 33

– – – – –

di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

 

– – –

Tute con bretelle (salopettes):

6204 62 51

– – – –

da lavoro

6204 62 59

– – – –

altre

6204 62 90

– – –

altri

6204 63

– –

di fibre sintetiche:

 

– – –

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

6204 63 11

– – – –

da lavoro

 

– – –

Tute con bretelle (salopettes):

6204 63 31

– – – –

da lavoro

6204 63 39

– – – –

altre

6204 63 90

– – –

altri

6204 69

– –

di altre materie tessili:

 

– – –

di fibre artificiali:

 

– – – –

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

6204 69 11

– – – – –

da lavoro

 

– – – –

Tute con bretelle (salopettes):

6204 69 31

– – – – –

da lavoro

6204 69 39

– – – – –

altre

6204 69 50

– – – –

altri

6204 69 90

– – –

altri

6205

Camice e camicette, per uomo o ragazzo:

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:

6206 30 00

di cotone

6207

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:

 

Slips e mutande:

6207 11 00

– –

di cotone

6207 19 00

– –

di altre materie tessili

 

Camicie da notte e pigiami:

6207 21 00

– –

di cotone

6207 22 00

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6207 29 00

– –

di altre materie tessili

6209

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):

6209 30 00

di fibre sintetiche

6210

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907:

6210 10

con prodotti delle voci 5602 o 5603

6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:

6212 20 00

Guaine e guaine-mutandine

6212 30 00

Modellatori

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:

6307 20 00

Cinture e giubbotti di salvataggio

6307 90

altri

6308 00 00

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

 

Calzature per lo sport:

6403 12 00

– –

Calzature da sci e calzature per il surf da neve

 

altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

6403 51

– –

che ricoprono la caviglia:

6403 51 05

– – –

con suola principale di legno, senza suola interna

 

– – –

altre:

 

– – – –

che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 51 15

– – – – – –

per uomo

 

– – – –

altre, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 51 95

– – – – – –

per uomo

6403 59

– –

altre:

6403 59 05

– – –

con suola principale di legno, senza suola interna

 

– – –

altre:

 

– – – –

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

 

– – – – –

altre, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 59 35

– – – – – – –

per uomo

 

– – – –

altre, con suole interne di lunghezza:

6403 59 91

– – – – –

inferiore a 24 cm

 

altre calzature:

6403 91

– –

che ricoprono la caviglia:

6403 91 05

– – –

con suola principale di legno, senza suola interna

 

– – –

altre:

 

– – – –

che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

6403 91 11

– – – – –

inferiore a 24 cm

6403 99

– –

altre:

6403 99 05

– – –

con suola principale di legno, senza suola interna

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:

 

altri:

6406 99

– –

di altre materie

6501 00 00

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

6502 00 00

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite

6504 00 00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:

6505 90

altri:

6505 90 05

– –

di feltro di peli o di lana e peli fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501

6506

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

6506 10

Copricapo di sicurezza:

6506 10 80

– –

di altre materie

 

altri:

6506 91 00

– –

di gomma o di materia plastica

6506 99

– –

di altre materie

6507 00 00

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

6603

Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602

6701 00 00

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati

6702

Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali

6703 00 00

Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

6704

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:

6802 10 00

Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente

 

altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:

6802 21 00

– –

Marmo, travertino e alabastro

6802 29 00

– –

altre pietre

ex 6802 29 00

– – –

Pietre calcaree (esclusi marmo, travertino e alabastro)

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:

 

Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:

6810 19

– –

altri

 

altri lavori:

6810 91

– –

Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

6812

Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813:

6812 80

di crocidolite:

6812 80 10

– –

lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:

ex 6812 80 10

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6812 80 90

– –

altri:

ex 6812 80 90

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

altri:

6812 91 00

– –

Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

6812 92 00

– –

Carta, cartoni e feltri

6812 93 00

– –

Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

6812 99

– –

altri:

6812 99 10

– – –

Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:

ex 6812 99 10

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6812 99 90

– – –

altri:

ex 6812 99 90

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

6901 00 00

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

6903

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

6903 10 00

contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto:

6908 10

Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

6908 90

altri:

 

– –

di terracotta comune:

6908 90 11

– – –

Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

 

– – –

altre, il cui più grande spessore è:

6908 90 21

– – – –

inferiore o uguale a 15 mm

6908 90 29

– – – –

superiore a 15 mm

 

– –

altri:

6908 90 31

– – –

Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

 

– – –

altre:

6908 90 51

– – – –

di superficie non superiore a 90 cm2

 

– – – –

altre:

6908 90 91

– – – – –

di grès

6908 90 93

– – – – –

di maiolica o di terraglia

6910

Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

6911

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

6912 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana

6913

Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:

6913 90

altri:

6913 90 10

– –

di terracotta comune

 

– –

altri:

6913 90 91

– – –

di grès

6913 90 99

– – –

altri

6914

Altri lavori di ceramica:

6914 10 00

di porcellana

6914 90

altri:

6914 90 10

– –

di terracotta comune

7003

Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

7004 90

altro vetro:

7004 90 70

– –

Vetro detto di «orticoltura»

7006 00

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

7006 00 90

altro

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:

 

Vetri temperati:

7007 11

– –

di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

7007 19

– –

altri

 

Vetri formati da fogli aderenti fra loro:

7007 21

– –

di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:

7007 21 20

– – –

di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori

7007 21 80

– – –

altri:

ex 7007 21 80

– – – –

diversi dai parabrezza, non incorniciati, destinati ad aeromobili civili

7007 29 00

– –

altri

7008 00

Vetri isolanti a pareti multiple

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:

7010 20 00

Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

7010 90

altri:

7010 90 10

– –

Barattoli per sterilizzare

 

– –

altri:

7010 90 21

– – –

ottenuti a partire da un tubo di vetro

 

– – –

altri, di capacità nominale:

7010 90 31

– – – –

di 2,5 l o più

 

– – – –

di meno di 2,5 l:

 

– – – – –

per prodotti alimentari e bevande:

 

– – – – – –

Bottiglie e boccette:

 

– – – – – – –

di vetro non colorato, di capacità nominale:

7010 90 43

– – – – – – – –

superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

7010 90 47

– – – – – – – –

inferiore a 0,15 l

 

– – – – – – –

di vetro colorato, di capacità nominale:

7010 90 57

– – – – – – – –

inferiore a 0,15 l

 

– – – – – –

altri, di capacità nominale:

7010 90 67

– – – – – – –

inferiore a 0,25 l

 

– – – – –

per altri prodotti:

7010 90 91

– – – – – –

di vetro non colorato

7010 90 99

– – – – – –

di vetro colorato

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

7013 10 00

Oggetti di vetroceramica

7014 00 00

Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente

7015

Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:

7015 90 00

altri

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:

7016 90

altri:

7016 90 10

– –

vetri riuniti in vetrate

7016 90 80

– –

altri:

ex 7016 90 80

– – –

diversi dalle piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiato a stampo; diversi dal vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli»

7017

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate

7017 20 00

di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10– 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:

7018 10

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:

 

– –

Perle:

7018 10 11

– – –

tagliate e lucidate meccanicamente:

ex 7018 10 11

– – – –

diverse dalle perle sinterizzate utilizzate nell'industria elettronica

7018 10 19

– – –

altre

7018 10 30

– –

Imitazioni di perle fini o coltivate

 

– –

Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)

7018 10 51

– – –

tagliate e lucidate meccanicamente

7018 10 59

– – –

altre

7018 10 90

– –

altre

7018 20 00

Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

7018 90

altri:

7018 90 90

– –

altri

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):

 

Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:

7019 31 00

– –

Feltri (mats)

7019 32 00

– –

Veli

7019 39 00

– –

altri

7019 40 00

Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7019 90

altri:

 

– –

altri:

7019 90 91

– – –

di fibre tessili

7019 90 99

– – –

altri

7020 00

Altri lavori di vetro

7101

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:

 

non industriali:

7102 31 00

– –

greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

7103

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7104 20 00

altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate:

ex 7104 20 00

– –

diverse da quelle per uso industriale

7104 90 00

altre:

ex 7104 90 00

– –

diverse da quelle per uso industriale

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

7115 90

altri:

7115 90 10

– –

di metalli preziosi

ex 7115 90 10

– – –

diversi da quelli destinati ai laboratori

7115 90 90

– –

di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

ex 7115 90 90

– – –

diversi da quelli destinati ai laboratori

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

7117

Minuterie di fantasia

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:

7214 10 00

fucinate

7214 20 00

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

7214 30 00

altre, di acciai automatici

 

altre:

7214 91

– –

di sezione trasversale rettangolare:

7214 91 90

– – –

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

7214 99

– –

altre:

 

– – –

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7214 99 10

– – – –

del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

 

– – –

contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:

 

– – – –

di sezione circolare con diametro:

7214 99 71

– – – – –

uguale o superiore a 80 mm

7214 99 79

– – – – –

inferiore a 80 mm

7214 99 95

– – – –

altre

7215

Altre barre di ferro o di acciai non legati:

7215 50

altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

7215 90 00

altre

7217

Fili di ferro o di acciai non legati:

7217 10

non rivestiti, anche lucidati:

 

– –

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

 

– – –

la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:

7217 10 31

– – – –

aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

7217 10 39

– – – –

altri

7217 10 50

– –

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7217 20

zincati:

 

– –

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7217 20 10

– – –

la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

7217 20 30

– – –

la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

7217 20 50

– –

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7217 30

rivestiti di altri metalli comuni:

 

– –

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7217 30 41

– – –

ramati

7217 30 49

– – –

altri

7217 30 50

– –

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7217 90

altri:

7217 90 20

– –

contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7217 90 50

– –

contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

7227

Vergella o bordione di altri acciai legati:

7227 90

altri:

7227 90 50

– –

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:

7228 20

Barre di acciai silico-manganese

7228 30

altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo

7228 40

altre barre, semplicemente fucinate

7228 50

altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

7228 60

altre barre

7228 70

Profilati

7229

Fili di altri acciai legati:

7229 20 00

di acciai silico-manganese

7229 90

altri:

7229 90 50

– –

contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

7302 90 00

altri

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:

 

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:

7304 11 00

– –

di acciai inossidabili

7304 19

– –

altri

7305

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:

 

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

7305 11 00

– –

saldati longitudinalmente ad arco sommerso

7305 12 00

– –

saldati longitudinalmente, altri

7305 19 00

– –

altri

7306

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:

 

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

7306 11

– –

saldati, di acciai inossidabili

7306 19

– –

altri

7306 30

altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

 

– –

altri:

 

– – –

Tubi gas, filettati o filettabili:

7306 30 41

– – – –

zincati:

ex 7306 30 41

– – – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 30 49

– – – –

altri:

ex 7306 30 49

– – – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

– – –

altri, con diametro esterno:

 

– – – –

inferiore o uguale a 168,3 mm:

7306 30 72

– – – – –

zincati:

ex 7306 30 72

– – – – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 30 77

– – – – –

altri:

ex 7306 30 77

– – – – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:

7306 61

– –

di sezione quadrata o rettangolare:

 

– – –

aventi parete di spessore inferiore a 2 mm:

7306 61 11

– – – –

di acciai inossidabili:

ex 7306 61 11

– – – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 61 19

– – – –

altri:

ex 7306 61 19

– – – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

 

– – –

aventi parete di spessore uguale o superiore a 2 mm:

7306 61 91

– – – –

di acciai inossidabili:

ex 7306 61 91

– – – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 61 99

– – – –

altri:

ex 7306 61 99

– – – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 69

– –

di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare:

7306 69 10

– – –

di acciai inossidabili:

ex 7306 69 10

– – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7306 69 90

– – –

altri:

ex 7306 69 90

– – – –

diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:

 

Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:

7418 19

– –

altri:

7418 19 90

– – –

altri

7418 20 00

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

8201

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi, di metalli comuni; asce, roncole e simili utensili taglienti, di metalli comuni; forbici per potare di ogni tipo, di metalli comuni; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano, di metalli comuni

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

8408 20

Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

 

– –

altri:

 

– – –

per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:

8408 20 31

– – – –

inferiore o uguale a 50 kW

8408 20 35

– – – –

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

8408 20 37

– – – –

superiore a 100 kW

 

– – –

per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:

8408 20 51

– – – –

inferiore o uguale a 50 kW

8408 20 55

– – – –

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

8408 20 57

– – – –

superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:

8408 20 99

– – – –

superiore a 200 kW

8408 90

altri motori:

 

– –

altri:

8408 90 27

– – –

usati:

ex 8408 90 27

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– – –

nuovi, di potenza:

8408 90 41

– – – –

inferiore o uguale a 15 kW:

ex 8408 90 41

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 43

– – – –

superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW:

ex 8408 90 43

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 45

– – – –

superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW:

ex 8408 90 45

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 47

– – – –

superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

ex 8408 90 47

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 61

– – – –

superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:

ex 8408 90 61

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 65

– – – –

superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW:

ex 8408 90 65

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 67

– – – –

superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW:

ex 8408 90 67

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 81

– – – –

superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW:

ex 8408 90 81

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 85

– – – –

superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW:

ex 8408 90 85

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8408 90 89

– – – –

superiore a 5 000 kW:

ex 8408 90 89

– – – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

8415 10

del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati):

8415 20 00

del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli

 

altri:

8415 81 00

– –

con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili):

ex 8415 81 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8415 83 00

– –

senza attrezzatura frigorifera:

ex 8415 83 00

– – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:

8507 10

al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:

 

– –

di peso inferiore o uguale a 5 kg:

8507 10 41

– – –

funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 10 41

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 10 49

– – –

altri:

ex 8507 10 49

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –

di peso superiore a 5 kg:

8507 10 92

– – –

funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 10 92

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 10 98

– – –

altri:

ex 8507 10 98

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 20

altri accumulatori al piombo:

 

– –

Accumulatori di trazione:

8507 20 41

– – –

funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 20 41

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 20 49

– – –

altri:

ex 8507 20 49

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

 

– –

altri:

8507 20 92

– – –

funzionanti con elettrolite liquido:

ex 8507 20 92

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8507 20 98

– – –

altri:

ex 8507 20 98

– – – –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:

8516 10

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

 

Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

8516 21 00

– –

Radiatori ad accumulazione

8516 29

– –

altri:

8516 29 10

– – –

Radiatori a circolazione di liquido

8516 29 50

– – –

Radiatori per convezione

 

– – –

altri:

8516 29 91

– – – –

con ventilatore incorporato

8516 40

Ferri da stiro elettrici:

8516 40 90

– –

altri

8516 50 00

Forni a microonde

8516 60

altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti

 

altri apparecchi elettrotermici:

8516 71 00

– –

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

8516 72 00

– –

Tostapane

8516 79

– –

altri

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:

 

altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):

8517 69

– –

altri:

 

– – –

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia:

8517 69 31

– – – –

Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:

 

altri:

8527 92

– –

non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

8527 99 00

– –

altri

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

 

Fili per avvolgimenti:

8544 11

– –

di rame

8544 19

– –

altri

8544 20 00

Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

8544 30 00

Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto:

ex 8544 30 00

– –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):

8701 20

Trattori stradali per semirimorchi:

8701 20 90

– –

usati

8701 90

altri:

 

– –

Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:

8701 90 50

– – –

usati

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

8702 10

azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

 

– –

di cilindrata non superiore a 2 500 cm3:

8702 10 91

– – –

nuovi

8702 90

altri:

 

– –

azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

 

– – –

di cilindrata superiore a 2 800 cm3:

8702 90 11

– – – –

nuovi

 

– – –

di cilindrata non superiore a 2 800 cm3:

8702 90 31

– – – –

nuovi

9302 00 00

Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

9303

Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene):

9303 10 00

Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna

9303 20

altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia

9303 20 10

– –

ad una canna liscia

9303 20 95

– –

altri

9303 30 00

altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

9303 90 00

altri:

ex 9303 90 00

– –

diversi dai cannoni lanciagomene

9304 00 00

Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

9305

Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304:

 

di fucili o carabine della voce 9303:

9305 21 00

– –

Canne lisce

9305 29 00

– –

altri

 

altri:

9305 99 00

– –

altre

9306

Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:

 

Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa:

9306 21 00

– –

Cartucce

9306 29

– –

altri

9306 30

altre cartucce e loro parti:

9306 30 10

– –

per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

 

– –

altre:

9306 30 30

– – –

per armi da guerra

 

– – –

altre:

9306 30 91

– – – –

Cartucce a percussione centrale

9306 30 93

– – – –

Cartucce a percussione anulare

9306 30 97

– – – –

altre:

ex 9306 30 97

– – – – –

diverse dalle cartucce per sparachiodi e utensili simili o per pistole a chiodo per mattatoi e loro parti

9306 90

altri

9505

Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese

9506

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:

 

Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:

9506 11

– –

Sci

9506 12 00

– –

Attacchi per sci

9506 19 00

– –

altri

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:

9507 10 00

Canne da pesca

9507 30 00

Mulinelli per la pesca

9507 90 00

altri

9508

Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti

9602 00 00

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita:

ex 9602 00 00

Materie vegetali o minerali lavorate e lavori di tali materie

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

9603 10 00

Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

 

Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:

9603 21 00

– –

Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

9603 29

– –

altri:

9603 29 80

– – –

altri

9603 30

Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:

9603 30 90

– –

Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici

9603 90

altri

9604 00 00

Stacci e crivelli, a mano

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

9607

Chiusure lampo e loro parti:

 

Chiusure lampo:

9607 11 00

– –

con dentini di metalli comuni

9607 19 00

– –

altre

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

9609

Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

9609 10

Matite con guaina:

9609 10 10

– –

con mina di grafite

9609 20 00

Mine per matite o per portamine

9609 90

altri

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:

9612 20 00

Cuscinetti per timbri

9613

Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

9614 00

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:

9614 00 10

Sbozzi di pipe, di legno o di radica

9615

Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti

9616

Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

9617 00

Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

ALLEGATO I (c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 21)

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a)

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base;

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

f)

il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC

Designazione delle merci

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

 

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

 

– –

altri:

 

– – –

altri:

2501 00 91

– – – –

Sale per l'alimentazione umana

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli:

 

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli:

2710 11

– –

Oli leggeri e preparazioni:

 

– – –

destinati ad altri usi:

 

– – – –

altri:

 

– – – – –

Benzine per motori:

 

– – – – – –

altre, aventi tenore di piombo:

 

– – – – – – –

inferiore o uguale a 0,013 g per 1:

2710 11 41

– – – – – – – –

aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

 

– – – – – – –

superiore a 0,013 g per l:

2710 11 51

– – – – – – – –

aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98

2710 11 59

– – – – – – – –

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

2710 11 70

– – – – –

Carboturbi tipo benzina

2710 19

– –

altre:

 

– – –

Oli pesanti:

 

– – – –

Oli lubrificanti ed altri:

 

– – – – –

destinati ad altri usi:

2710 19 81

– – – – – –

Oli per motore, per compressori o per turbine

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio commerciale contenente carbammato di ammonio:

2836 30 00

Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:

3402 20

Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:

3402 20 90

– –

Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

3402 90

altri:

3402 90 90

– –

Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:

3405 40 00

Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

Pneumatici rigenerati:

4012 11 00

– –

dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

4012 12 00

– –

dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4012 19 00

– –

altri

4012 20 00

Pneumatici usati:

ex 4012 20 00

– –

diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:

 

Oggetti da tasca o da borsetta:

4202 32

– –

con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

4202 32 90

– – –

di materie tessili

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:

4303 90 00

altri

4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:

4814 20 00

Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata

4814 90

altri:

4814 90 80

– –

altri:

ex 4814 90 80

– – –

Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente

5701

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

6101

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103:

6101 20

di cotone:

6101 20 10

– –

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6101 30

di fibre sintetiche o artificiali:

6101 30 10

– –

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6101 90

di altre materie tessili:

6101 90 20

– –

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6102

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104:

6102 10

di lana o di peli fini:

6102 10 10

– –

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6102 20

di cotone:

6102 20 10

– –

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6102 30

di fibre sintetiche o artificiali:

6102 30 10

– –

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6102 90

di altre materie tessili:

6102 90 10

– –

Cappotti, giacconi, mantelli e simili

6103

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

6104

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza

6105

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

6106

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

6107

Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

 

Sottovesti o sottabiti e sottogonne:

6108 11 00

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6108 19 00

– –

di altre materie tessili

 

Slips e mutandine:

6108 21 00

– –

di cotone

6108 22 00

– –

di fibre sintetiche o artificiali

6108 29 00

– –

di altre materie tessili

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia:

6115 10

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici):

6115 10 10

– –

Calzettoni per varici, di fibre sintetiche

6115 10 90

– –

altri:

ex 6115 10 90

– – –

Calzettoni (escluse le calze per varici) e dalle calze da donna

 

altri:

6115 96

– –

di fibre sintetiche

6115 99 00

– –

di altre materie tessili

6116

Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia

6117

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

6201

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

6202

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

6203

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:

 

Vestiti o completi:

6203 11 00

– –

di lana o di peli fini

6203 12 00

– –

di fibre sintetiche

6203 19

– –

di altre materie tessili

 

Insiemi:

6203 22

– –

di cotone

6203 23

– –

di fibre sintetiche

6203 29

– –

di altre materie tessili

 

Giacche:

6203 31 00

– –

di lana o di peli fini

6203 32

– –

di cotone

6203 33

– –

di fibre sintetiche

6203 39

– –

di altre materie tessili

6204

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:

 

Abiti a giacca (tailleurs):

6204 11 00

– –

di lana o di peli fini

6204 12 00

– –

di cotone

6204 13 00

– –

di fibre sintetiche

6204 19

– –

di altre materie tessili

 

Gonne e gonne-pantaloni:

6204 51 00

– –

di lana o di peli fini

6204 52 00

– –

di cotone

6204 53 00

– –

di fibre sintetiche

6204 59

– –

di altre materie tessili:

6204 59 90

– – –

altre

 

Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

6204 61

– –

di lana o di peli fini

6204 62

– –

di cotone:

 

– – –

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

 

– – – –

altre:

6204 62 39

– – – – –

altri

6204 63

– –

di fibre sintetiche:

 

– – –

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

6204 63 18

– – – –

altre

6204 69

– –

di altre materie tessili:

 

– – –

di fibre artificiali:

 

– – – –

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

6204 69 18

– – – – –

altri

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:

6206 10 00

di seta o di cascami di seta

6206 20 00

di lana o di peli fini

6206 40 00

di fibre sintetiche o artificiali

6206 90

di altre materie tessili

6207

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:

 

altri:

6207 91 00

– –

di cotone

6207 99

– –

di altre materie tessili

6208

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

6209

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):

6209 20 00

di cotone

6209 90

di altre materie tessili

6210

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907:

6210 20 00

altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

6210 30 00

altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

6210 40 00

altri indumenti per uomo o ragazzo

6210 50 00

altri indumenti per donna o ragazza

6211

Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti

6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:

6212 10

Reggiseno e bustini

6212 90 00

altri

6213

Fazzoletti da naso e da taschino

6214

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

6215

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

6301

Coperte

6302

Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina

6303

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:

 

a maglia:

6303 12 00

– –

di fibre sintetiche

6303 19 00

– –

di altre materie tessili

 

altri:

6303 91 00

– –

di cotone

6303 92

– –

di fibre sintetiche

6303 99

– –

di altre materie tessili:

6303 99 10

– – –

di stoffe non tessute

6304

Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404:

 

Copriletto:

6304 11 00

– –

a maglia

6304 19

– –

altri

 

altri:

6304 91 00

– –

a maglia

6304 92 00

– –

di cotone, diversi da quelli a maglia

6304 93 00

– –

diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:

6307 10

Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

 

Calzature per lo sport:

6403 19 00

– –

altre

6403 20 00

Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

6403 40 00

altre calzature, con puntale protettivo di metallo

 

altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

6403 51

– –

che ricoprono la caviglia:

 

– – –

altre:

 

– – – –

che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

6403 51 11

– – – – –

inferiore a 24 cm

 

– – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 51 19

– – – – – –

per donna

 

– – – –

altre, con suole interne di lunghezza:

6403 51 91

– – – – –

inferiore a 24 cm

 

– – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 51 99

– – – – – –

per donna

6403 59

– –

altre:

 

– – –

altre:

 

– – – –

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

6403 59 11

– – – – –

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

 

– – – – –

altre, con suole interne di lunghezza:

6403 59 31

– – – – – –

inferiore a 24 cm

 

– – – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 59 39

– – – – – – –

per donna

6403 59 50

– – – –

Pantofole ed altre calzature da camera

 

– – – –

altre, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 59 95

– – – – – –

per uomo

6403 59 99

– – – – – –

per donna

 

altre calzature:

6403 91

– –

che ricoprono la caviglia:

 

– – –

altre:

 

– – – –

che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

 

– – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 91 13

– – – – – –

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

 

– – – – – –

altre:

6403 91 16

– – – – – – –

per uomo

6403 91 18

– – – – – – –

per donna

 

– – – –

altre, con suole interne di lunghezza:

6403 91 91

– – – – –

inferiore a 24 cm

 

– – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 91 93

– – – – – –

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

 

– – – – – –

altre:

6403 91 96

– – – – – – –

per uomo

6403 91 98

– – – – – – –

per donna

6403 99

– –

altre:

 

– – –

altre:

 

– – – –

Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

6403 99 11

– – – – –

di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

 

– – – – –

altre, con suole interne di lunghezza:

6403 99 31

– – – – – –

inferiore a 24 cm

 

– – – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 99 33

– – – – – – –

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

 

– – – – – – –

altre:

6403 99 36

– – – – – – – –

per uomo

6403 99 38

– – – – – – – –

per donna

6403 99 50

– – – –

Pantofole ed altre calzature da camera

 

– – – –

altre, con suole interne di lunghezza:

6403 99 91

– – – – –

inferiore a 24 cm

 

– – – – –

uguale o superiore a 24 cm:

6403 99 93

– – – – – –

Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

 

– – – – – –

altre:

6403 99 96

– – – – – – –

per uomo

6403 99 98

– – – – – – –

per donna

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

6405

Altre calzature

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:

6505 10 00

Retine per capelli

6505 90

altri:

 

– –

altri:

6505 90 10

– – –

Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo

6505 90 30

– – –

Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

6505 90 80

– – –

altri

6506

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

6506 10

Copricapo di sicurezza:

6506 10 10

– –

di materia plastica

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

6913

Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:

6913 10 00

di porcellana

6913 90

altri:

 

– –

altri:

6913 90 93

– – –

di maiolica o di terraglia

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018:

 

Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica:

7013 22

– –

di cristallo al piombo

7013 28

– –

altri

 

Altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica:

7013 33

– –

di cristallo al piombo

7013 37

– –

altri

 

Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri) o per la cucina, diversi da quelli di vetroceramica:

7013 41

– –

di cristallo al piombo

7013 42 00

– –

di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10– 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

7013 49

– –

altri

 

altri oggetti:

7013 91

– –

di cristallo al piombo

7013 99 00

– –

altri

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:

 

non industriali:

7102 39 00

– –

altri

7113

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

8702 10

azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

 

– –

di cilindrata superiore a 2 500 cm3:

8702 10 19

– – –

usati

 

– –

di cilindrata non superiore a 2 500 cm3:

8702 10 99

– – –

usati

8702 90

altri:

 

– –

azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

 

– – –

di cilindrata superiore a 2 800 cm3:

8702 90 19

– – – –

usati

 

– – –

di cilindrata non superiore a 2 800 cm3:

8702 90 39

– – – –

usati

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

 

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

8703 21

– –

di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3:

8703 21 90

– – –

usati

8703 22

– –

di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm3:

8703 22 90

– – –

usati

8703 23

– –

di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3:

8703 23 90

– – –

usati

8703 24

– –

di cilindrata superiore a 3 000 cm3:

8703 24 90

– – –

usati

 

altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

8703 31

– –

di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3:

8703 31 90

– – –

usati

8703 32

– –

di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3:

8703 32 90

– – –

usati

8703 33

– –

di cilindrata superiore a 2 500 cm3:

8703 33 90

– – –

usati

9306

Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:

9306 30

altre cartucce e loro parti:

 

– –

altre:

 

– – –

altre:

9306 30 97

– – – –

altre:

ex 9306 30 97

– – – – –

cartucce per sparachiodi e utensili simili o per pistole a chiodo per mattatoi e loro parti

9504

Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)

9601

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

9614 00

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:

9614 00 90

altri


ALLEGATO II

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI «BABY BEEF»

(di cui all'articolo 27, paragrafo 2)

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

0102

 

Animali vivi della specie bovina:

0102 90

 

altri:

 

 

– –

delle specie domestiche:

 

 

– – –

di peso superiore a 300 kg:

 

 

– – – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

ex 0102 90 51

 

– – – – –

destinate alla macellazione:

 

10

 

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – –

altre:

 

11

21

31

91

 

che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

 

 

– – – –

altri:

ex 0102 90 71

 

– – – – –

destinati alla macellazione:

 

10

 

Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – –

altri:

 

21

91

 

Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

0201

 

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

ex 0201 10 00

 

in carcasse o mezzene

 

91

 

Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso, di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

0201 20

 

altri pezzi non disossati:

ex 0201 20 20

 

– –

Quarti detti «compensati»:

 

91

 

Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso, di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

ex 0201 20 30

 

– –

Busti e quarti anteriori:

 

91

 

Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso, di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

ex 0201 20 50

 

– –

Selle e quarti posteriori:

 

91

 

Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola»), con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso, di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.


ALLEGATO III

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

 

ALLEGATO III (a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera a))

Esenti da dazio per quantitativi illimitati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice NC

Designazione delle merci

0102

Animali vivi della specie bovina:

0102 90

altro:

 

– –

delle specie domestiche:

0102 90 05

– – –

di peso inferiore o uguale a 80 kg

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

di peso inferiore o uguale a 185 g:

0105 12 00

– –

Tacchini e tacchine

0105 19

– –

altri

 

altro:

0105 99

– –

altri

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

di anatre, di oche o di faraone:

0207 32

– –

intere, fresche o refrigerate

0207 33

– –

intere, congelate

0207 34

– –

Fegati grassi, freschi o refrigerati

0207 35

– –

altri, freschi o refrigerati

0207 36

– –

altri, congelati

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

0210 91 00

– –

di primati

0210 92 00

– –

di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

0210 93 00

– –

di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

0210 99

– –

altri:

 

– – –

Carni:

0210 99 10

– – – –

di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

0210 99 31

– – – –

di renne

0210 99 39

– – – –

altro

0210 99 90

– – –

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

0402 29

– –

altri:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

0402 29 11

– – – –

Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

 

– – – –

altro:

0402 29 15

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 19

– – – – –

altro

 

altro:

0402 91

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

0402 91 91

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

0406

Formaggi e latticini:

0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

0406 40

Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

0511 10 00

Sperma di tori

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

0709 20 00

Asparagi

0709 60

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

 

– –

altro:

0709 60 95

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

0709 90

altro:

0709 90 20

– –

Bietole da costa e cardi

0709 90 40

– –

Capperi

0709 90 50

– –

Finocchi

0709 90 80

– –

Carciofi

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 30 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

0710 80

altri ortaggi o legumi:

0710 80 10

– –

Olive

0710 80 70

– –

Pomodori

0710 80 80

– –

Carciofi

0710 80 85

– –

Asparagi

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 20

Olive

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

Ortaggi o legumi:

0711 90 70

– – –

Capperi

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

0712 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

0712 90 11

– – –

ibrido destinato alla semina

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

 

Nocciole (Corylus spp.):

0802 22 00

– –

sgusciate

0803 00

Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:

0804 30 00

Ananassi

0805

Agrumi, freschi o secchi:

0805 50

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

0807 20 00

Papaie

0810

Altre frutta, fresche:

0810 90

altro:

0810 90 30

– –

Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie

0810 90 40

– –

Frutti della passione, carambole e pitahaya

0810 90 95

– –

altro

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0811 90

altro:

 

– –

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

0811 90 11

– – – –

Frutta tropicale e noci tropicali

0811 90 19

– – – –

altro

 

– – –

altro:

0811 90 31

– – – –

Frutta tropicale e noci tropicali

0811 90 39

– – – –

altro

 

– –

altro:

0811 90 85

– – –

Frutta tropicale e noci tropicali

0811 90 95

– – –

altro

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

0812 90

altro:

0812 90 30

– –

Papaie

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

0813 40

altra frutta:

0813 40 10

– –

Pesche, comprese le pesche noci

0813 40 50

– –

Papaie

0813 40 60

– –

Tamarindi

0813 40 70

– –

Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0813 40 95

– –

altro

0813 50

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

– –

Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:

 

– – –

senza prugne:

0813 50 12

– – – –

Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

0813 50 15

– – – –

altro

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

 

Caffè non torrefatto:

0901 11 00

– –

non decaffeinizzato

0901 12 00

– –

decaffeinizzato

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati:

0904 20

Pimenti essiccati, tritati o polverizzati:

 

– –

non tritati né polverizzati:

0904 20 10

– – –

Peperoni

0904 20 30

– – –

altro

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

1001 10 00

frumento (grano) duro

1001 90

altro:

 

– –

altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato

1001 90 99

– – –

altro

1002 00 00

Segala

1003 00

Orzo:

1003 00 90

altro

1004 00 00

Avena

1005

Granturco

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

Farina di frumento (grano):

1101 00 11

– –

di frumento (grano) duro

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

1102 10 00

Farina di segala

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

Semole e semolini:

1103 11

– –

di frumento

1103 13

– –

di granturco:

1103 13 10

– – –

aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

1106 10 00

di legumi da granella secchi della voce 0713

1106 30

dei prodotti del capitolo 8

1107

Malto, anche torrefatto

1108

Amidi e fecole; inulina

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

 

altro:

1212 91

– –

Barbabietole da zucchero

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 39 00

– –

altri

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

1502 00

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

1502 00 90

altro

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

Olio di granturco e sue frazioni:

1515 21

– –

Olio greggio

1515 29

– –

altri

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

– –

altro:

1516 20 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

 

– – –

altro:

1516 20 95

– – – –

Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

 

– – – –

altro:

1516 20 96

– – – – –

Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

1516 20 98

– – – – –

altro

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 90

– –

altro

1517 90

altro:

 

– –

altro:

1517 90 91

– – –

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati

1517 90 99

– – –

altro

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:

1518 00 31

– –

greggi

1518 00 39

– –

altro

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

1602 90

altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

1602 90 10

– –

Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

 

– –

altro:

1602 90 31

– – –

di selvaggina o di coniglio

1602 90 41

– – –

di renna

 

– – –

altro:

 

– – – –

altro:

 

– – – – –

altro:

 

– – – – – –

di ovini e di caprini:

 

– – – – – – –

non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte:

1602 90 72

– – – – – – – –

di ovini

1602 90 74

– – – – – – – –

di caprini

 

– – – – – – –

altro:

1602 90 76

– – – – – – – –

di ovini

1602 90 78

– – – – – – – –

di caprini

1602 90 98

– – – – – –

altro

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 20

Zucchero e sciroppo d'acero:

1702 20 10

– –

Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1702 90

altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 30

– –

Isoglucosio

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

altro:

2001 90 10

– –

«Chutney» di manghi

2001 90 65

– –

Olive

2001 90 91

– –

Frutta tropicale e noci tropicali

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

2002 10

Pomodori, interi o in pezzi

2002 90

altro:

 

– –

aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:

2002 90 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2002 90 19

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

 

– –

aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:

2002 90 31

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

 

– –

aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:

2002 90 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2002 90 99

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

2003 20 00

Tartufi

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

2004 10 10

– –

semplicemente cotte

 

– –

altro:

2004 10 99

– – –

altro

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 30

– –

Crauti, capperi e olive

 

– –

altro, compresi i miscugli:

2004 90 91

– – –

Cipolle, semplicemente cotte

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 60 00

Asparagi

2005 70

Olive

 

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2005 99

– –

altri:

2005 99 20

– – –

Capperi

2005 99 30

– – –

Carciofi

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

altro:

2007 99

– –

altri:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

2007 99 10

– – – –

Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale

2007 99 20

– – – –

Puree e paste di marroni

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 19

– –

altro, compresi i miscugli

2008 20

Ananassi

2008 30

Agrumi:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

2008 30 11

– – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 30 19

– – – –

altro

 

– – –

altro:

2008 30 31

– – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 30 39

– – – –

altro

2008 40

Pere:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 40 11

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 40 19

– – – – –

altro

 

– – – –

altro:

2008 40 21

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 40 29

– – – – –

altro

2008 50

Albicocche:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 50 11

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 50 19

– – – – –

altro

 

– – – –

altro:

2008 50 31

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – –

altro

2008 60

Ciliege:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

2008 60 11

– – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 60 19

– – – –

altro

 

– – –

altro:

2008 60 31

– – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 60 39

– – – –

altro

2008 70

Pesche, comprese le pesche noci:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

2008 70 11

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 70 19

– – – – –

altro

 

– – – –

altro:

2008 70 31

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 80

Fragole:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

2008 80 11

– – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 80 19

– – – –

altro

 

– – –

altro:

2008 80 31

– – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 92

– –

Miscugli

2008 99

– –

altri:

 

– – –

con aggiunta di alcole:

 

– – – –

Zenzero:

2008 99 11

– – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

2008 99 19

– – – – –

altro

 

– – – –

Uva:

2008 99 21

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 99 23

– – – – –

altro

 

– – – –

altro:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

 

– – – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – – –

Frutta tropicale

2008 99 28

– – – – – – –

altro

 

– – – – – –

altro:

2008 99 31

– – – – – – –

Frutta tropicale

2008 99 34

– – – – – – –

altro

 

– – – – –

altro:

 

– – – – – –

con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

2008 99 36

– – – – – – –

Frutta tropicale

2008 99 37

– – – – – – –

altro

 

– – – – – –

altro:

2008 99 38

– – – – – – –

Frutta tropicale

2008 99 40

– – – – – – –

altro

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 99 41

– – – – –

Zenzero

2008 99 46

– – – – –

Frutti della passione, guaiave e tamarindi

2008 99 47

– – – – –

Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

2008 99 49

– – – – –

altro

 

– – – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 99 51

– – – – –

Zenzero

2008 99 61

– – – – –

Frutti della passione e guaiave

2008 99 62

– – – – –

Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

2008 99 67

– – – – –

altro

 

– – – –

senza zuccheri addizionati:

2008 99 99

– – – – –

altro

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

2009 80

Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:

 

– –

di un valore Brix superiore a 67:

 

– – –

altro:

 

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

2009 80 34

– – – – –

Succhi di frutta tropicale

2009 80 35

– – – – –

altro

 

– – – –

altro:

2009 80 36

– – – – –

Succhi di frutta tropicale

 

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

– – –

Succhi di pera:

 

– – – –

altro:

2009 80 61

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 80 63

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 80 69

– – – – –

senza zuccheri addizionati

 

– – –

altro:

 

– – – –

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati:

2009 80 73

– – – – –

Succhi di frutta tropicale

2009 80 79

– – – – –

altro

 

– – – –

altro:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 80 85

– – – – – –

Succhi di frutta tropicale

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 80 88

– – – – – –

Succhi di frutta tropicale

 

– – – – –

senza zuccheri addizionati:

2009 80 95

– – – – – –

Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

2009 80 97

– – – – – –

Succhi di frutta tropicale

2009 90

Miscugli di succhi:

 

– –

di un valore Brix superiore a 67:

 

– – –

altro:

 

– – – –

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

– – – – –

Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

2009 90 41

– – – – – –

contenenti zuccheri addizionati

2009 90 49

– – – – – –

altro

 

– – – – –

altro:

2009 90 51

– – – – – –

contenenti zuccheri addizionati

2009 90 59

– – – – – –

altro

 

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

 

– – – – –

Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

2009 90 71

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 90 73

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 90 79

– – – – – –

senza zuccheri addizionati

 

– – – – –

altro:

 

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 90 92

– – – – – – –

Miscugli di succhi di frutta tropicale

2009 90 94

– – – – – – –

altro

 

– – – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 90 95

– – – – – – –

Miscugli di succhi di frutta tropicale

2009 90 96

– – – – – – –

altro

 

– – – – – –

senza zuccheri addizionati:

2009 90 97

– – – – – – –

Miscugli di succhi di frutta tropicale

2009 90 98

– – – – – – –

altro

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 90

altro:

 

– –

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

2106 90 30

– – –

di isoglucosio

 

– – –

altro:

2106 90 51

– – – –

di lattosio

2106 90 55

– – – –

di glucosio o di maltodestrina

2106 90 59

– – – –

altro

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

 

Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:

2209 00 11

– –

inferiore o uguale a 2 litri

2209 00 19

– –

superiore a 2 litri

 

altri, presentati in recipienti di capacità:

2209 00 91

– –

inferiore o uguale a 2 litri

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 10

di granturco

2302 30

di frumento:

2302 50 00

di legumi

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:

2306 10 00

di semi di cotone

2306 20 00

di semi di lino

 

di semi di ravizzone o di colza:

2306 41 00

– –

di semi di ravizzone o di colza a basso; tenore di acido erucico

2306 49 00

– –

altri

2306 50 00

di noce di cocco o di copra

2306 60 00

di noci o di mandorle di palmisti

2306 90

altri

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

2309 10

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

2401 10

Tabacchi non scostolati:

 

– –

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:

2401 10 10

– – –

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

2401 10 20

– – –

Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

2401 10 30

– – –

Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

 

– – –

Tabacchi «fire cured»:

2401 10 41

– – – –

del tipo Kentucky

2401 10 49

– – – –

altro

 

– –

altro:

2401 10 50

– – –

Tabacchi «light air cured»

2401 10 70

– – –

Tabacchi «dark air cured»

2401 20

Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:

 

– –

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:

2401 20 10

– – –

Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

2401 20 20

– – –

Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

2401 20 30

– – –

Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

 

– – –

Tabacchi «fire cured»:

2401 20 41

– – – –

del tipo Kentucky

2401 20 49

– – – –

altro

 

– –

altro:

2401 20 50

– – –

Tabacchi «light air cured»

2401 20 70

– – –

Tabacchi «dark air cured»

2401 30 00

Cascami di tabacco

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

3502 90

altro:

3502 90 90

– –

Albuminati ed altri derivati delle albumine

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501:

3503 00 10

Gelatine e loro derivati

3503 00 80

altro:

ex 3503 00 80

– –

escluse le colle di ossa

3504 00 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 50

– – –

Amidi e fecole esterificati o eterificati

ALLEGATO III (b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera b))

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a)

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base (dazio applicato dalla Bosnia-Erzegovina);

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è abolito.

Codice NC

Designazione delle merci

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

0104 20

della specie caprina:

0104 20 90

– –

altro

0205 00

Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0504 00 00

Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

0701

Patate, fresche o refrigerate:

0701 10 00

da semina

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

 

Cicorie:

0705 21 00

– –

Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00

– –

altri

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

 

Funghi e tartufi:

0709 59

– –

altri

0709 60

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

0709 60 10

– –

Peperoni

 

– –

altro:

0709 60 91

– – –

del genere Capsicum destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum

0709 60 99

– – –

altro

0709 90

altro:

0709 90 90

– –

altro

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

Legumi da granella, anche sgranati:

0710 21 00

– –

Piselli (Pisum sativum)

0710 22 00

– –

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– –

altri

0710 80

altri ortaggi o legumi:

 

– –

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

0710 80 51

– – –

Peperoni

0710 80 59

– – –

altro

 

– –

Funghi:

0710 80 61

– – –

del genere Agaricus

0710 80 69

– – –

altro

0710 80 95

– –

altro

0710 90 00

Miscugli di ortaggi

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 40 00

Cetrioli e cetriolini

 

Funghi e tartufi:

0711 51 00

– –

Funghi del genere Agaricus

0711 59 00

– –

altri

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

Ortaggi o legumi:

0711 90 10

– – –

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

0711 90 50

– – –

Cipolle

0711 90 80

– – –

altro

0711 90 90

– –

Miscugli di ortaggi

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

 

Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:

0712 31 00

– –

Funghi del genere Agaricus

0712 32 00

– –

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

0712 33 00

– –

Tremelle (Tremella spp.)

0712 39 00

– –

altri

0712 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

0712 90 05

– –

Patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate

 

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

0712 90 19

– – –

altro

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

0713 10

Piselli (Pisum sativum):

0713 10 90

– –

altro

0713 20 00

Ceci

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– –

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32 00

– –

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

ex 0713 32 00

– – –

destinati alla semina

0713 33

– –

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – –

altro

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

 

Mandorle:

0802 12

– –

sgusciate

 

Noci comuni:

0802 32 00

– –

sgusciate

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:

0804 20

Fichi

0805

Agrumi, freschi o secchi:

0805 10

Arance

0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

0810

Altre frutta, fresche:

0810 50 00

Kiwi

0810 60 00

Durian

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0811 10

Fragole

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

0812 90

altro:

0812 90 20

– –

Arance

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

0813 50

Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

 

– –

Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:

0813 50 19

– – –

con prugne

 

– –

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:

0813 50 31

– – –

di noci tropicali

0813 50 39

– – –

altro

 

– –

altri miscugli:

0813 50 91

– – –

non contenenti prugne e fichi

0813 50 99

– – –

altro

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

1103 20

Agglomerati in forma di pellets

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 10

Grassi e oli animali e loro frazioni

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 30

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

 

– –

altro:

 

– – –

contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio:

1702 30 51

– – – –

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 59

– – – –

altro

 

– – –

altro:

1702 30 91

– – – –

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 99

– – – –

altro

1702 90

altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 60

– –

Miele artificiale, anche misto con miele naturale

 

– –

Zuccheri e melassi, caramellati:

1702 90 71

– – –

contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio

 

– – –

altro:

1702 90 75

– – – –

in polvere, anche agglomerati

1702 90 79

– – – –

altro

1702 90 80

– –

Sciroppo di inulina

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 10 00

Ortaggi e legumi omogeneizzati

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 59 00

– –

altri

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –

Arachidi:

 

– – –

altro, in imballaggi immediati di contenuto netto:

 

– – – –

superiore a 1 kg:

2008 11 92

– – – – –

tostate

2008 11 94

– – – – –

altro

 

– – – –

inferiore o uguale a 1 kg:

2008 11 96

– – – – –

tostate

2008 11 98

– – – – –

altro

2008 30

Agrumi:

 

– –

senza aggiunta di alcole:

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 30 51

– – – –

Segmenti di pompelmi e di pomeli

2008 30 55

– – – –

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

2008 30 59

– – – –

altro

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 30 71

– – – –

Segmenti di pompelmi e di pomeli

2008 30 75

– – – –

Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

2008 30 79

– – – –

altro

2008 30 90

– – –

senza zuccheri addizionati

2008 40

Pere:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

2008 40 31

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 40 39

– – – –

altro

 

– –

senza aggiunta di alcole:

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 40 51

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 40 59

– – – –

altro

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 40 71

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 40 79

– – – –

altro

2008 40 90

– – –

senza zuccheri addizionati

2008 50

Albicocche:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

2008 50 51

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 50 59

– – – –

altro

 

– –

senza aggiunta di alcole:

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 50 61

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 50 69

– – – –

altro

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 50 71

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 50 79

– – – –

altro

 

– – –

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 50 92

– – – –

superiore o uguale a 5 kg

2008 50 94

– – – –

uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

2008 50 99

– – – –

inferiore a 4,5 kg

2008 60

Ciliege:

 

– –

senza aggiunta di alcole:

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 60 50

– – – –

superiore a 1 kg

2008 60 60

– – – –

inferiore o uguale a 1 kg

 

– – –

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 60 70

– – – –

superiore o uguale a 4,5 kg

2008 60 90

– – – –

inferiore a 4,5 kg

2008 70

Pesche, comprese le pesche noci:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

 

– – – –

altro:

2008 70 39

– – – – –

altro

 

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

2008 70 51

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 70 59

– – – –

altro

 

– –

senza aggiunta di alcole:

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 70 61

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

2008 70 69

– – – –

altro

 

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

2008 70 71

– – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

2008 70 79

– – – –

altro

 

– – –

senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 70 92

– – – –

superiore o uguale a 5 kg

2008 70 98

– – – –

inferiore a 5 kg

2008 80

Fragole:

 

– –

con aggiunta di alcole:

 

– – –

altro:

2008 80 39

– – – –

altro

 

– –

senza aggiunta di alcole:

2008 80 50

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

2008 80 70

– – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

2008 80 90

– – –

senza zuccheri addizionati

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 99

– –

altri:

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

2008 99 43

– – – – –

Uva

2008 99 45

– – – – –

Prugne

 

– – – –

senza zuccheri addizionati:

 

– – – – –

Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:

2008 99 72

– – – – – –

superiore o uguale a 5 kg

2008 99 78

– – – – – –

inferiore a 5 kg

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 90

altro:

3501 90 10

– –

Colle di caseina

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

 

Ovalbumina:

3502 11

– –

secchi

3502 19

– –

altri

3502 20

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501:

3503 00 80

altro:

ex 3503 00 80

– –

Colle di ossa

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

ALLEGATO III (c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera b))

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a)

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 75 % del dazio di base (dazio applicato dalla Bosnia-Erzegovina);

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 25 % del dazio di base;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è abolito.

Codice NC

Designazione delle merci

0102

Animali vivi della specie bovina:

0102 10

riproduttori di razza pura:

0102 10 30

– –

Vacche:

0102 10 90

– –

altro

0102 90

altro:

 

– –

delle specie domestiche:

 

– – –

di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:

0102 90 21

– – – –

destinati alla macellazione

0102 90 29

– – – –

altro

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

0201 10 00

in carcasse o mezzene:

ex 0201 10 00

– –

escluse quelle di vitello

0201 20

altri pezzi non disossati

0201 20 20

– –

Quarti detti «compensati»:

ex 0201 20 20

– – –

escluse quelle di vitello

0201 20 30

– –

Busti e quarti anteriori:

ex 0201 20 30

– – –

escluse quelle di vitello

0201 20 50

– –

Selle e quarti posteriori

ex 0201 20 50

– – –

escluse quelle di vitello

0201 20 90

– –

altro:

ex 0201 20 90

– – –

escluse quelle di vitello

0201 30 00

disossate:

ex 0201 30 00

– –

escluse quelle di vitello

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

0202 10 00

in carcasse o mezzene:

ex 0202 10 00

– –

escluse quelle di vitello o di torello

0202 20

altri pezzi non disossati

0202 20 10

– –

Quarti detti «compensati»:

ex 0202 20 10

– – –

escluse quelle di vitello o di torello

0202 20 30

– –

Busti e quarti anteriori:

ex 0202 20 30

– – –

escluse quelle di vitello o di torello

0202 20 50

– –

Selle e quarti posteriori

ex 0202 20 50

– – –

escluse quelle di vitello o di torello

0202 20 90

– –

altro:

ex 0202 20 90

– – –

escluse quelle di vitello o di torello

0202 30

disossate:

0202 30 10

– –

Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo:

ex 0202 30 10

– – –

escluse quelle di vitello o di torello

0202 30 50

– –

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»:

ex 0202 30 50

– – –

escluse quelle di vitello o di torello

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

0209 00 90

Grasso di volatili

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

Carni della specie suina:

0210 11

– –

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

– – –

della specie suina domestica:

 

– – – –

salati o in salamoia:

0210 11 11

– – – – –

Prosciutti e loro pezzi

0210 11 19

– – – – –

Spalle e loro pezzi

 

– – – –

secche o affumicate

0210 11 39

– – – – –

Spalle e loro pezzi

0210 11 90

– – –

altro

 

altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

0210 99

– –

altri:

 

– – –

Carni:

 

– – – –

delle specie ovina e caprina:

0210 99 21

– – – – –

non disossate

0210 99 29

– – – – –

disossate

 

– – –

Frattaglie:

 

– – – –

della specie suina domestica:

0210 99 41

– – – – –

Fegati

0210 99 49

– – – – –

altro

 

– – – –

della specie bovina:

0210 99 51

– – – – –

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

0210 99 59

– – – – –

altro

0210 99 60

– – – –

delle specie ovina e caprina

 

– – – –

altro:

 

– – – – –

Fegati di volatili:

0210 99 71

– – – – – –

Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

0210 99 79

– – – – – –

altro

0210 99 80

– – – – –

altro

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0401 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

0401 10 90

– –

altro

0401 20

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

 

– –

inferiore o uguale a 3 %:

0401 20 19

– – –

altro

 

– –

superiore a 3 %:

0401 20 99

– – –

altro

0401 30

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

 

– –

inferiore o uguale a 21 %:

0401 30 19

– – –

altro

 

– –

superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:

0401 30 39

– – –

altro

 

– –

superiore a 45 %:

0401 30 99

– – –

altro

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

0402 29

– –

altri:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

0402 29 91

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 99

– – – –

altro

 

altro:

0402 91

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

0402 91 99

– – – –

altro

0402 99

– –

altri

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 90

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

0405 90

altri

0406

Formaggi e latticini:

0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

0406 90

altri formaggi

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 20 00

Agli

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedanirapa

 

Funghi e tartufi:

0709 51 00

– –

Funghi del genere Agaricus

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

0709 90

altro:

0709 90 10

– –

Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

 

– –

Olive:

0709 90 31

– – –

destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0709 90 39

– – –

altro

0709 90 60

– –

Granturco dolce

0709 90 70

– –

Zucchine

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 10 00

Patate

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

0712 20 00

Cipolle

0712 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

0712 90 30

– –

Pomodori

0712 90 50

– –

Carote

0712 90 90

– –

altro

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 33

– –

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – –

destinati alla semina

0806

Uve, fresche o secche:

0806 20

secche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

 

Meloni (compresi i cocomeri):

0807 19 00

– –

altri

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

0812 90

altro:

0812 90 10

– –

Albicocche

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

0901 90

altro:

0901 90 90

– –

Succedanei del caffè contenenti caffè

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

Semole e semolini:

1103 19

– –

di altri cereali

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

1211 30 00

Coca (foglie di)

ex 1211 30 00

– –

imballate fino a 100 g

1211 90

altro:

1211 90 30

– –

Fave tonka

ex 1211 90 30

– – –

imballate fino a 100 g

1211 90 85

– –

altro:

ex 1211 90 85

– – –

imballate fino a 100 g

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

1902 20 30

– –

contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

altro:

2001 90 50

– –

Funghi

2001 90 93

– –

Cipolle

2001 90 99

– –

altro

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

2003 10

Funghi del genere Agaricus

2003 90 00

altri

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 50

– –

Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

 

– –

altro, compresi i miscugli:

2004 90 98

– – –

altro

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

 

– –

altro:

2005 20 80

– – –

altro

2005 40 00

Piselli (Pisum sativum)

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Fagioli in grani

 

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2005 91 00

– –

Germogli di bambù

2005 99

– –

altri:

2005 99 10

– – –

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

2005 99 40

– – –

Carote

2005 99 90

– – –

altro

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2007 10

Preparazioni omogeneizzate

 

altro:

2007 91

– –

di agrumi

ALLEGATO III (d)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera b))

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

a)

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 90 % del dazio di base (dazio applicato dalla Bosnia-Erzegovina);

b)

il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

c)

il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

d)

il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

e)

il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

f)

il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è abolito.

Codice NC

Designazione delle merci

0102

Animali vivi della specie bovina:

0102 90

altro:

 

– –

delle specie domestiche:

 

– – –

di peso superiore a 300 kg:

 

– – – –

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

0102 90 51

– – – – –

destinate alla macellazione

 

– – – –

altro:

0102 90 79

– – – – –

altro

0102 90 90

– –

altro

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina:

0104 10

della specie ovina:

 

– –

altro:

0104 10 80

– – –

altro

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

0201 10 00

in carcasse o mezzene:

ex 0201 10 00

– –

di vitello

0201 20

altri pezzi non disossati

0201 20 20

– –

Quarti detti «compensati»:

ex 0201 20 20

– – –

di vitello

0201 20 30

– –

Busti e quarti anteriori:

ex 0201 20 30

– – –

di vitello

0201 20 50

– –

Selle e quarti posteriori

ex 0201 20 50

– – –

di vitello

0201 20 90

– –

altro:

ex 0201 20 90

– – –

di vitello

0201 30 00

disossate:

ex 0201 30 00

– –

di vitello

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

0202 10 00

in carcasse o mezzene:

ex 0202 10 00

– –

di vitello o di torello

0202 20

altri pezzi non disossati

0202 20 10

– –

Quarti detti «compensati»:

ex 0202 20 10

– – –

di vitello o di torello

0202 20 30

– –

Busti e quarti anteriori:

ex 0202 20 30

– – –

di vitello o di torello

0202 20 50

– –

Selle e quarti posteriori

ex 0202 20 50

– – –

di vitello o di torello

0202 20 90

– –

altro:

ex 0202 20 90

– – –

di vitello o di torello

0202 30

disossate:

0202 30 10

– –

Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo:

ex 0202 30 10

– – –

di vitello o di torello

0202 30 50

– –

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»:

ex 0202 30 50

– – –

di vitello o di torello

0202 30 90

– –

altro:

ex 0202 30 90

– – –

di vitello o di torello

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

fresche o refrigerate:

0203 11

– –

in carcasse o mezzene:

0203 12

– –

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

0203 19

– –

altri:

 

– – –

della specie suina domestica:

0203 19 11

– – – –

Parti anteriori e loro pezzi

0203 19 13

– – – –

Lombate e loro pezzi

 

– – – –

altro:

0203 19 55

– – – – –

disossate

0203 19 59

– – – – –

altro

0203 19 90

– – –

altro

 

congelate:

0203 21

– –

in carcasse o mezzene:

0203 22

– –

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

– – –

della specie suina domestica:

0203 22 19

– – – –

Spalle e loro pezzi

0203 22 90

– – –

altro

0203 29

– –

altri:

 

– – –

della specie suina domestica:

0203 29 11

– – – –

Parti anteriori e loro pezzi

0203 29 13

– – – –

Lombate e loro pezzi

0203 29 15

– – – –

Pancette (ventresche) e loro pezzi

 

– – – –

altro:

0203 29 59

– – – – –

altro

0203 29 90

– – –

altro

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

di tacchino:

0207 24

– –

intere, fresche o refrigerate

0207 25

– –

intere, congelate

0207 26

– –

Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

0207 27

– –

Pezzi e frattaglie, congelati

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

 

Lardo:

0209 00 19

– –

secco o affumicato

0209 00 30

grasso di maiale, diverso da quello della sottovoce 0209 00 11 o 0209 00 19

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

Carni della specie suina:

0210 11

– –

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

 

– – –

della specie suina domestica:

 

– – – –

secche o affumicate

0210 11 31

– – – – –

Prosciutti e loro pezzi

0210 12

– –

Pancette (ventresche) e loro pezzi

0210 19

– –

altri:

 

– – –

della specie suina domestica:

 

– – – –

salati o in salamoia:

0210 19 10

– – – – –

Mezzene bacon o 3/4 anteriori

0210 19 20

– – – – –

3/4 posteriori o parti centrali

0210 19 30

– – – – –

Parti anteriori e loro pezzi

0210 19 40

– – – – –

Lombate e loro pezzi

0210 19 50

– – – – –

altro

 

– – – –

secche o affumicate

0210 19 60

– – – – –

Parti anteriori e loro pezzi

0210 19 70

– – – – –

Lombate e loro pezzi

 

– – – – –

altro:

0210 19 89

– – – – – –

altro

0210 19 90

– – –

altro

0210 20

Carni della specie bovina

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0401 10

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

0401 10 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0402 10

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

0402 10 11

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

 

– –

altro:

0402 10 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

 

altro:

0402 91

– –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:

0402 91 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 91 19

– – – –

altro

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %:

0402 91 31

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 91 39

– – – –

altro

 

– – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %:

0402 91 51

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 91 59

– – – –

altro

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 90

altro:

 

– –

non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

0403 90 11

– – – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 13

– – – – –

superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

0403 90 19

– – – – –

superiore a 27 %

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

di volatili da cortile:

0407 00 30

– –

altro

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703 10

Cipolle e scalogni

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli

0704 20 00

Cavoletti di Bruxelles

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

 

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– –

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

ex 0713 32 00

– – –

Diverse da quelle destinate alla semina

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

0809 40

Prugne e prugnole

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

0813 10 00

Albicocche

0813 40

altra frutta:

0813 40 30

– –

Pere

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

 

Caffè torrefatto:

0901 21 00

– –

non decaffeinizzato

0901 22 00

– –

decaffeinizzato

0904

Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati:

0904 20

Pimenti essiccati, tritati o polverizzati:

0904 20 90

– –

tritate o polverizzate

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

Farina di frumento (grano):

1101 00 15

– –

di frumento (grano) tenero e di spelta

1101 00 90

Farina di frumento segalato

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

1102 20

Farina di granturco

1102 90

altro:

1102 90 10

– –

di orzo

1102 90 30

– –

di avena

1102 90 90

– –

altro

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

Semole e semolini:

1103 13

– –

di granturco:

1103 13 90

– – –

altro

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

altro:

2001 90 20

– –

Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

2002 90

altro:

 

– –

aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:

2002 90 39

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

 

– –

altro:

2005 20 20

– – –

a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

altro:

2007 99

– –

altri:

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

 

– – – –

altro:

2007 99 31

– – – – –

di ciliege

2007 99 33

– – – – –

di fragole

2007 99 35

– – – – –

di lamponi

2007 99 39

– – – – –

altro

 

– – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:

2007 99 55

– – – –

Puree di mele

2007 99 57

– – – –

altro

 

– – –

altro:

2007 99 91

– – – –

Puree di mele

2007 99 93

– – – –

di frutta tropicale e noci tropicali

2007 99 98

– – – –

altro

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

Succhi di arancia:

2009 11

– –

congelati:

2009 12 00

– –

non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 19

– –

altri

 

Succhi di pompelmo o di pomelo:

2009 21 00

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 29

– –

altri

 

Succhi di altri agrumi:

2009 31

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 39

– –

altri

 

Succhi di ananasso:

2009 41

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 20

2009 49

– –

altri

2009 50

Succhi di pomodoro

 

Succhi di uva (compresi i mosti d'uva):

2009 61

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 30

2009 69

– –

altri

2009 80

Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:

 

– –

di un valore Brix superiore a 67:

 

– – –

altro:

 

– – – –

altro:

2009 80 38

– – – – –

altro

 

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

– – –

Succhi di pera:

2009 80 50

– – – –

di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

 

– – –

altro:

 

– – – –

di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati:

2009 80 71

– – – – –

Succhi di ciliege

 

– – – –

altro:

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

2009 80 86

– – – – – –

altro

 

– – – – –

aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

2009 80 89

– – – – – –

altro

 

– – – – –

senza zuccheri addizionati:

2009 80 96

– – – – – –

Succhi di ciliege

2009 80 99

– – – – – –

altro

2009 90

Miscugli di succhi:

 

– –

di un valore Brix superiore a 67:

 

– – –

miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

2009 90 11

– – – –

di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

2009 90 19

– – – –

altro

 

– – –

altro:

2009 90 21

– – – –

di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

2009 90 29

– – – –

altro

 

– –

di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

 

– – –

miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

2009 90 31

– – – –

di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

2009 90 39

– – – –

altro

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

 

altri, presentati in recipienti di capacità:

2209 00 99

– –

superiore a 2 litri

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

2401 10

Tabacchi non scostolati:

 

– –

altro:

2401 10 60

– – –

Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

2401 10 80

– – –

Tabacchi «flue cured»

2401 10 90

– – –

altri tabacchi

2401 20

Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:

 

– –

altro:

2401 20 60

– – –

Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

2401 20 80

– – –

Tabacchi «flue cured»

2401 20 90

– – –

altri tabacchi

ALLEGATO III (e)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c))

Alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è abolito entro i limiti del contingente tariffario. Le importazioni extracontingente rimangono al livello del dazio NPF.

Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti tariffari (in tonnellate)

Dazio applicabile nell'ambito di contingenti

0102 10 10

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato), riproduttori di razza pura, vivi

2 200

0 %

0102 90 49

Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione, diversi dai riproduttori di razza pura

2 600

0 %

0103 91 90

Animali vivi della specie suina, non delle specie domestiche, di peso inferiore a 50 kg

700

0 %

0104 10 30

Agnelli (non ancora usciti dall'anno), diversi dai riproduttori di razza pura

450

0 %

0202 30 90

Carni di bovini disossate, diverse da quelle delle sottovoci 0202 30 10 e 0202 30 50, congelate

4 000

0 %

0203 19 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate

1 200

0 %

0203 22 11

Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, congelati

300

0 %

0203 29 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, diverse da carcasse, mezzene, prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate e pancette (ventresche), congelate

2 000

0 %

ex 0207 14 10

Carni disossate meccanicamente — pezzi disossati e frattaglie di galli e galline della specie domestica, in blocchi, congelati, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del capitolo 16

6 000

0 %

0209 00 11

Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

100

0 %

0210 19 81

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, diverse da prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate e pancette (ventresche), secche o affumicate

600

0 %


ALLEGATO IV

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

Le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina nella Comunità sono soggette alle seguenti concessioni:

Codici NC

Designazione delle merci

Data di entrata in vigore del presente accordo

(quantitativo totale nel primo anno)

1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo e anni seguenti

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT: 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT 60 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT 130 t a 0 %.

Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

CT 130 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT 130 t a 0 %.

Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

ex 0301 99 80

0302 69 94

0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

CT 30 t a 0 %.

Oltre il CT: 30 % del dazio NPF


Codici NC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario

Aliquota del dazio

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine

50 tonnellate

6 %

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

50 tonnellate

12,5 %

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e le preparazioni e conserve di acciughe, sarà ridotta come segue:

Anno

Anno 1

(% dazio)

Anno 3

(% dazio)

Anno 5 e seguenti

(% dazio)

Dazio

90 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF


ALLEGATO V

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN BOSNIA-ERZEGOVINA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

I dazi applicabili ai prodotti della pesca originari della Comunità saranno smantellati secondo il seguente calendario:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

data di entrata in vigore del presente accordo

1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo e anni seguenti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0301

Pesci vivi:

 

 

 

 

 

 

0301 10

Pesci ornamentali:

 

 

 

 

 

 

0301 10 10

– –

di acqua dolce

0

0

0

0

0

0

0301 10 90

– –

Pesci di mare

0

0

0

0

0

0

 

altri pesci vivi:

 

 

 

 

 

 

0301 91

– –

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0301 91 10

– – –

delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

100

100

100

100

100

100

0301 91 90

– – –

altro

100

100

100

100

100

100

0301 92 00

– –

Anguille (Anguilla spp.)

0

0

0

0

0

0

0301 93 00

– –

Carpe

100

100

100

100

100

100

0301 94 00

– –

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

0

0

0

0

0

0

0301 95 00

– –

Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

0

0

0

0

0

0

0301 99

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0301 99 11

– – – –

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

75

50

25

0

0

0

0301 99 19

– – – –

altro

75

50

25

0

0

0

0301 99 80

– – –

Pesci di mare

0

0

0

0

0

0

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:

 

 

 

 

 

 

 

Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 11

– –

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0302 11 10

– – –

delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

100

100

100

100

100

100

0302 11 20

– – –

della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

100

100

100

100

100

100

0302 11 80

– – –

altro

100

100

100

100

100

100

0302 12 00

– –

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

0

0

0

0

0302 19 00

– –

altro

0

0

0

0

0

0

 

Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 21

– –

Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

 

 

 

 

0302 21 10

– – –

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

0

0

0

0

0302 21 30

– – –

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0302 21 90

– – –

Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

0

0

0

0

0

0

0302 22 00

– –

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

0

0

0

0

0

0

0302 23 00

– –

Sogliole (Solea spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 29

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

0302 29 10

– – –

Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 29 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 31

– –

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

 

 

 

 

 

 

0302 31 10

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 31 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0302 32

– –

Tonni albacora (Thunnus albacares):

 

 

 

 

 

 

0302 32 10

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 32 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0302 33

– –

Tonnetti striati:

 

 

 

 

 

 

0302 33 10

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 33 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0302 34

– –

Tonni obesi (Thunnus obesus):

 

 

 

 

 

 

0302 34 10

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 34 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0302 35

– –

Tonno rosso (Thunnus thynnus):

 

 

 

 

 

 

0302 35 10

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 35 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0302 36

– –

Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii):

 

 

 

 

 

 

0302 36 10

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 36 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0302 39

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

0302 39 10

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 39 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0302 40 00

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

0

0

0

0

0

0

0302 50

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

 

 

 

0302 50 10

– –

della specie Gadus morhua

0

0

0

0

0

0

0302 50 90

– –

altro

0

0

0

0

0

0

 

altri pesci, esclusi i fegati, le uova e ilattimi:

 

 

 

 

 

 

0302 61

– –

Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):

 

 

 

 

 

 

0302 61 10

– – –

Sardine della specie Sardina pilchardus

0

0

0

0

0

0

0302 61 30

– – –

Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 61 80

– – –

Spratti (Sprattus sprattus)

0

0

0

0

0

0

0302 62 00

– –

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0

0

0

0

0302 63 00

– –

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0302 64 00

– –

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0

0

0

0

0

0

0302 65

– –

Squali:

 

 

 

 

 

 

0302 65 20

– – –

Spinaroli (Squalus acanthias)

0

0

0

0

0

0

0302 65 50

– – –

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 65 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0302 66 00

– –

Anguille (Anguilla spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 67 00

– –

Pesci spada (Xiphias gladius)

0

0

0

0

0

0

0302 68 00

– –

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0302 69 11

– – – –

Carpe

100

100

100

100

100

100

0302 69 19

– – – –

altro

100

100

100

100

100

100

 

– – –

Pesci di mare:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –

Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33:

 

 

 

 

 

 

0302 69 21

– – – – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

0

0

0

0

0

0

0302 69 25

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

 

 

 

 

0302 69 31

– – – – –

della specie Sebastes marinus

0

0

0

0

0

0

0302 69 33

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0302 69 35

– – – –

Pesci della specie Boreogadus saida

0

0

0

0

0

0

0302 69 41

– – – –

Merlani (Merlangius merlangus)

0

0

0

0

0

0

0302 69 45

– – – –

Molve (Molva spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69 51

– – – –

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

0

0

0

0

0

0

0302 69 55

– – – –

Acciughe (Engraulis spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69 61

– – – –

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –

Naselli del genere Merluccius:

 

 

 

 

 

 

0302 69 66

– – – – – –

Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

0

0

0

0

0

0

0302 69 67

– – – – – –

Naselli della specie Merluccius australis

0

0

0

0

0

0

0302 69 68

– – – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0302 69 69

– – – – –

Naselli del genere Urophycis:

0

0

0

0

0

0

0302 69 75

– – – –

Pesci castagna (Brama spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69 81

– – – –

Rane pescatrici (Lophius spp.)

0

0

0

0

0

0

0302 69 85

– – – –

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

0

0

0

0

0

0302 69 86

– – – –

Melù australi (Micromesistius australis)

0

0

0

0

0

0

0302 69 91

– – – –

Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0

0

0

0

0

0

0302 69 92

– – – –

Abadeci (Genypterus blacodes)

0

0

0

0

0

0

0302 69 94

– – – –

Spigole (Dicentrarchus labrax)

0

0

0

0

0

0

0302 69 95

– – – –

Orate (Sparus aurata)

0

0

0

0

0

0

0302 69 99

– – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0302 70 00

Fegati, uova e lattimi

0

0

0

0

0

0

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:

 

 

 

 

 

 

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 11 00

– –

Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

0

0

0

0

0

0

0303 19 00

– –

altro

0

0

0

0

0

0

 

altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 21

– –

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

 

0303 21 10

– – –

delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

90

80

60

40

20

0

0303 21 20

– – –

della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

90

80

60

40

20

0

0303 21 80

– – –

altro

90

80

60

40

20

0

0303 22 00

– –

Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

0

0

0

0

0303 29 00 (1)

– –

altro

50

0

0

0

0

0

 

Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 31

– –

Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

 

 

 

 

 

 

0303 31 10

– – –

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

0

0

0

0

0303 31 30

– – –

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0303 31 90

– – –

Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

0

0

0

0

0

0

0303 32 00

– –

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

0

0

0

0

0

0

0303 33 00

– –

Sogliole (Solea spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 39

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

0303 39 10

– – –

Passere artiche (Platichthys flesus)

0

0

0

0

0

0

0303 39 30

– – –

Pesci del genere Rhombosolea

0

0

0

0

0

0

0303 39 70

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 41

– –

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

 

 

 

 

 

 

 

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

0303 41 11

– – – –

interi

0

0

0

0

0

0

0303 41 13

– – – –

senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 41 19

– – – –

altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 41 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0303 42

– –

Tonni albacora (Thunnus albacares):

 

 

 

 

 

 

 

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

 

– – – –

interi:

 

 

 

 

 

 

0303 42 12

– – – – –

di peso superiore a 10 kg per pezzo

0

0

0

0

0

0

0303 42 18

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

senza visceri né branchie:

 

 

 

 

 

 

0303 42 32

– – – – –

di peso superiore a 10 kg per pezzo

0

0

0

0

0

0

0303 42 38

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

altri (ad esempio decapitati):

 

 

 

 

 

 

0303 42 52

– – – – –

di peso superiore a 10 kg per pezzo

0

0

0

0

0

0

0303 42 58

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0303 42 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0303 43

– –

Tonnetti striati:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

0303 43 11

– – – –

interi

0

0

0

0

0

0

0303 43 13

– – – –

senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 43 19

– – – –

altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 43 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0303 44

– –

Tonni obesi (Thunnus obesus):

 

 

 

 

 

 

 

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

0303 44 11

– – – –

interi

0

0

0

0

0

0

0303 44 13

– – – –

senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 44 19

– – – –

altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 44 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0303 45

– –

Tonno rosso (Thunnus thynnus):

 

 

 

 

 

 

 

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

0303 45 11

– – – –

interi

0

0

0

0

0

0

0303 45 13

– – – –

senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 45 19

– – – –

altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 45 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0303 46

– –

Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii):

 

 

 

 

 

 

 

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

0303 46 11

– – – –

interi

0

0

0

0

0

0

0303 46 13

– – – –

senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 46 19

– – – –

altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 46 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0303 49

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

 

 

 

 

 

 

0303 49 31

– – – –

interi

0

0

0

0

0

0

0303 49 33

– – – –

senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 49 39

– – – –

altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 49 80

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)e merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

 

 

 

 

0303 51 00

– –

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0303 52

– –

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

 

 

 

 

0303 52 10

– – –

della specie Gadus morhua

0

0

0

0

0

0

0303 52 30

– – –

della specie Gadus ogac

0

0

0

0

0

0

0303 52 90

– – –

della specie Gadus macrocephalus

0

0

0

0

0

0

 

Pesci spada (Xiphias gladius) e austromerluzzi (Dissostichus spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 61 00

– –

Pesci spada (Xiphias gladius)

0

0

0

0

0

0

0303 62 00

– –

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

0

0

0

0

 

altri pesci, esclusi i fegati, le uova e ilattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 71

– –

Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):

 

 

 

 

 

 

0303 71 10

– – –

Sardine della specie Sardina pilchardus

0

0

0

0

0

0

0303 71 30

– – –

Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 71 80

– – –

Spratti (Sprattus sprattus)

0

0

0

0

0

0

0303 72 00

– –

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0

0

0

0

0303 73 00

– –

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0303 74

– –

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

 

 

 

 

0303 74 30

– – –

delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

0

0

0

0

0

0

0303 74 90

– – –

della specie Scomber australasicus

0

0

0

0

0

0

0303 75

– –

Squali:

 

 

 

 

 

 

0303 75 20

– – –

Spinaroli (Squalus acanthias)

0

0

0

0

0

0

0303 75 50

– – –

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 75 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0303 76 00

– –

Anguille (Anguilla spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 77 00

– –

Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

0

0

0

0

0

0

0303 78

– –

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Naselli del genere Merluccius:

 

 

 

 

 

 

0303 78 11

– – – –

Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

0

0

0

0

0

0

0303 78 12

– – – –

Naselli della specie Merluccius hubbsi

0

0

0

0

0

0

0303 78 13

– – – –

Naselli della specie Merluccius australis

0

0

0

0

0

0

0303 78 19

– – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0303 78 90

– – –

Naselli del genere Urophycis:

0

0

0

0

0

0

0303 79

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0303 79 11

– – – –

Carpe

90

80

60

40

20

0

0303 79 19

– – – –

altro

75

50

25

0

0

0

 

– – –

Pesci di mare:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –

Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43:

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –

destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604:

 

 

 

 

 

 

0303 79 21

– – – – – –

interi

0

0

0

0

0

0

0303 79 23

– – – – – –

senza visceri né branchie

0

0

0

0

0

0

0303 79 29

– – – – – –

altri (ad esempio decapitati)

0

0

0

0

0

0

0303 79 31

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

 

 

 

 

0303 79 35

– – – – –

della specie Sebastes marinus

0

0

0

0

0

0

0303 79 37

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0303 79 41

– – – –

Pesci della specie Boreogadus saida

0

0

0

0

0

0

0303 79 45

– – – –

Merlani (Merlangius merlangus)

0

0

0

0

0

0

0303 79 51

– – – –

Molve (Molva spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 55

– – – –

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

0

0

0

0

0

0

0303 79 58

– – – –

Pesci della specie Orcynopsis unicolor

0

0

0

0

0

0

0303 79 65

– – – –

Acciughe (Engraulis spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 71

– – – –

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

0

0

0

0

0

0

0303 79 75

– – – –

Pesci castagna (Brama spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 81

– – – –

Rane pescatrici (Lophius spp.)

0

0

0

0

0

0

0303 79 83

– – – –

Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

0

0

0

0

0

0303 79 85

– – – –

Melù australi (Micromesistius australis)

0

0

0

0

0

0

0303 79 91

– – – –

Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0

0

0

0

0

0

0303 79 92

– – – –

Merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)

0

0

0

0

0

0

0303 79 93

– – – –

Abadeci (Genypterus blacodes)

0

0

0

0

0

0

0303 79 94

– – – –

Pesci delle specie Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezealandiae

0

0

0

0

0

0

0303 79 98

– – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0303 80

Fegati, uova e lattimi:

 

 

 

 

 

 

0303 80 10

– –

Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di portamina

0

0

0

0

0

0

0303 80 90

– –

altro

0

0

0

0

0

0

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

 

 

 

 

 

 

 

fresche o refrigerate:

 

 

 

 

 

 

0304 11

– –

Pesci spada (Xiphias gladius):

 

 

 

 

 

 

0304 11 10

– – –

Filetti

0

0

0

0

0

0

0304 11 90

– – –

altra carne di pesci (anche tritata)

0

0

0

0

0

0

0304 12

– –

Austromerluzzi (Dissostichus spp.):

 

 

 

 

 

 

0304 12 10

– – –

Filetti

0

0

0

0

0

0

0304 12 90

– – –

altra carne di pesci (anche tritata)

0

0

0

0

0

0

0304 19

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Filetti:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –

di pesci di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0304 19 13

– – – – –

di Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

50

0

0

0

0

0

 

– – – – –

di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:

 

 

 

 

 

 

0304 19 15

– – – – – –

della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

50

0

0

0

0

0

0304 19 17

– – – – – –

altro

50

0

0

0

0

0

0304 19 19

– – – – –

di altri pesci di acqua dolce

50

0

0

0

0

0

 

– – – –

altro:

 

 

 

 

 

 

0304 19 31

– – – – –

di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

0

0

0

0

0

0

0304 19 33

– – – – –

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0304 19 35

– – – – –

di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 19 39

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

– – –

altra carne di pesci (anche tritata):

 

 

 

 

 

 

0304 19 91

– – – –

di pesci di acqua dolce

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

altro:

 

 

 

 

 

 

0304 19 97

– – – – –

Lati di aringhe

0

0

0

0

0

0

0304 19 99

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

Filetti congelati:

 

 

 

 

 

 

0304 21 00

– –

Pesci spada (Xiphias gladius)

0

0

0

0

0

0

0304 22 00

– –

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

di pesci di acqua dolce:

 

 

 

 

 

 

0304 29 13

– – – –

di Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:

 

 

 

 

 

 

0304 29 15

– – – – –

della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

0

0

0

0

0

0

0304 29 17

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0304 29 19

– – – –

di altri pesci di acqua dolce

50

0

0

0

0

0

 

– – –

altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –

di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

 

 

 

 

 

 

0304 29 21

– – – – –

della specie Gadus macrocephalus

0

0

0

0

0

0

0304 29 29

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0304 29 31

– – – –

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0304 29 33

– – – –

di eglefini ( Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

 

 

 

 

 

 

0304 29 35

– – – – –

della specie Sebastes marinus

0

0

0

0

0

0

0304 29 39

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0304 29 41

– – – –

di merlani ( Merlangius merlangus)

0

0

0

0

0

0

0304 29 43

– – – –

di molve (Molva spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29 45

– – – –

di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor:

 

 

 

 

 

 

0304 29 51

– – – – –

di sgombri della specie Scomber australasicus

0

0

0

0

0

0

0304 29 53

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –

di naselli del genere Merluccius:

 

 

 

 

 

 

0304 29 55

– – – – – –

di naselli del Capo (Merluccius capensis) e di naselli della specie Merluccius paradoxus

50

0

0

0

0

0

0304 29 56

– – – – – –

di naselli della specie Merluccius hubbsi

90

80

60

40

20

0

0304 29 58

– – – – – –

altro

90

80

60

40

20

0

0304 29 59

– – – – –

di naselli del genere Urophycis

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

di squali:

 

 

 

 

 

 

0304 29 61

– – – – –

di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29 69

– – – – –

di squali:

*–+0

0

0

0

0

0

0304 29 71

– – – –

di pasè-yubn 'cx e sere di mare ( Pleuronectes platessa)

0

0

0

0

0

0

0304 29 73

– – – –

di passere artiche (Platichthys flesus)

0

0

0

0

0

0

0304 29 75

– – – –

di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0304 29 79

– – – –

di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29 83

– – – –

di rane pescatrici ( Lophius spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 29 85

– – – –

di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

0

0

0

0

0

0

0304 29 91

– – – –

di merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)

0

0

0

0

0

0

0304 29 99

– – – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0304 91 00

– –

Pesci spada (Xiphias gladius)

0

0

0

0

0

0

0304 92 00

– –

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

0304 99 10

– – –

Surimi

0

0

0

0

0

0

 

– – –

altro:

 

 

 

 

 

 

0304 99 21

– – – –

di pesci di acqua dolce

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

altro:

 

 

 

 

 

 

0304 99 23

– – – – –

di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0304 99 29

– – – – –

di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

0

0

0

0

0

0

 

– – – – –

di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

 

 

 

 

 

 

0304 99 31

– – – – – –

della specie Gadus macrocephalus

0

0

0

0

0

0

0304 99 33

– – – – – –

della specie Gadus morhua

0

0

0

0

0

0

0304 99 39

– – – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0304 99 41

– – – – –

di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0

0

0

0

0

0

0304 99 45

– – – – –

di eglefini ( Melanogrammus aeglefinus)

0

0

0

0

0

0

0304 99 51

– – – – –

di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):

0

0

0

0

0

0

0304 99 55

– – – – –

di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99 61

– – – – –

Pesci castagna (Brama spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99 65

– – – – –

di rane pescatrici ( Lophius spp.)

0

0

0

0

0

0

0304 99 71

– – – – –

di melù o potassolo ( Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0

0

0

0

0

0

0304 99 75

– – – – –

di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

0

0

0

0

0

0

0304 99 99

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

0305 10 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

0

0

0

0

0

0

0305 20 00

Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

0

0

0

0

0

0

0305 30

Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

 

 

 

 

 

 

 

– –

di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:

 

 

 

 

 

 

0305 30 11

– – –

della specie Gadus macrocephalus

0

0

0

0

0

0

0305 30 19

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0305 30 30

– –

di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia

0

0

0

0

0

0

0305 30 50

– –

di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

0

0

0

0

0

0

0305 30 90

– –

altro

0

0

0

0

0

0

 

Pesci affumicati, compresi i filetti:

 

 

 

 

 

 

0305 41 00

– –

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

50

0

0

0

0

0

0305 42 00

– –

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0305 49

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

0305 49 10

– – –

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

0

0

0

0

0

0

0305 49 20

– – –

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0305 49 30

– – –

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0

0

0

0

0

0

0305 49 45

– – –

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

90

80

60

40

20

0

0305 49 50

– – –

Anguille (Anguilla spp.)

0

0

0

0

0

0

0305 49 80

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:

 

 

 

 

 

 

0305 51

– –

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

 

 

 

 

 

 

0305 51 10

– – –

secchi, non salati

0

0

0

0

0

0

0305 51 90

– – –

secchi, salate

0

0

0

0

0

0

0305 59

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Pesci della specie Boreogadus saida:

 

 

 

 

 

 

0305 59 11

– – – –

secchi, non salati

0

0

0

0

0

0

0305 59 19

– – – –

secchi, salati

0

0

0

0

0

0

0305 59 30

– – –

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0305 59 50

– – –

Acciughe (Engraulis spp.)

0

0

0

0

0

0

0305 59 70

– – –

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0305 59 80

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:

 

 

 

 

 

 

0305 61 00

– –

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0

0

0

0

0

0

0305 62 00

– –

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0

0

0

0

0

0

0305 63 00

– –

Acciughe (Engraulis spp.)

0

0

0

0

0

0

0305 69

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

0305 69 10

– – –

Pesci della specie Boreogadus saida

0

0

0

0

0

0

0305 69 30

– – –

Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

0

0

0

0

0

0

0305 69 50

– – –

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0

0

0

0

0

0

0305 69 80

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

 

congelati:

 

 

 

 

 

 

0306 11

– –

Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 

 

 

 

 

 

0306 11 10

– – –

Code di aragoste

0

0

0

0

0

0

0306 11 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0306 12

– –

Astici (Homarus spp.):

 

 

 

 

 

 

0306 12 10

– – –

interi

0

0

0

0

0

0

0306 12 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0306 13

– –

Gamberetti:

 

 

 

 

 

 

0306 13 10

– – –

Gamberetti della famiglia Pandalidae

0

0

0

0

0

0

0306 13 30

– – –

Gamberetti grigi del genere Crangon

0

0

0

0

0

0

0306 13 40

– – –

Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

0

0

0

0

0

0

0306 13 50

– – –

Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

0

0

0

0

0

0

0306 13 80

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0306 14

– –

Granchi:

 

 

 

 

 

 

0306 14 10

– – –

Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

0

0

0

0

0

0

0306 14 30

– – –

Granchi porri (Cancer pagurus)

0

0

0

0

0

0

0306 14 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0306 19

– –

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

0306 19 10

– – –

Gamberi

0

0

0

0

0

0

0306 19 30

– – –

Scampi (Nephrops norvegicus)

0

0

0

0

0

0

0306 19 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

non congelati:

 

 

 

 

 

 

0306 21 00

– –

Aragoste ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0

0

0

0

0

0

0306 22

– –

Astici (Homarus spp.):

 

 

 

 

 

 

0306 22 10

– – –

vivi

0

0

0

0

0

0

 

– – –

altro:

 

 

 

 

 

 

0306 22 91

– – – –

interi

0

0

0

0

0

0

0306 22 99

– – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0306 23

– –

Gamberetti:

 

 

 

 

 

 

0306 23 10

– – –

Gamberetti della famiglia Pandalidae

0

0

0

0

0

0

 

– – –

Gamberetti grigi del genere Crangon:

 

 

 

 

 

 

0306 23 31

– – – –

freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore

0

0

0

0

0

0

0306 23 39

– – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0306 23 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0306 24

– –

Granchi:

 

 

 

 

 

 

0306 24 30

– – –

Granchi porri (Cancer pagurus)

0

0

0

0

0

0

0306 24 80

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0306 29

– –

altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

0306 29 10

– – –

Gamberi

0

0

0

0

0

0

0306 29 30

– – –

Scampi (Nephrops norvegicus)

0

0

0

0

0

0

0306 29 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

0307 10

Ostriche:

 

 

 

 

 

 

0307 10 10

– –

Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo

0

0

0

0

0

0

0307 10 90

– –

altro

0

0

0

0

0

0

 

Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten:

 

 

 

 

 

 

0307 21 00

– –

vivi, freschi o refrigerati

0

0

0

0

0

0

0307 29

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

0307 29 10

– – –

Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

0

0

0

0

0

0

0307 29 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 31

– –

vivi, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0307 31 10

– – –

Mytilus spp.

0

0

0

0

0

0

0307 31 90

– – –

Perna spp.

0

0

0

0

0

0

0307 39

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

0307 39 10

– – –

Mytilus spp.

0

0

0

0

0

0

0307 39 90

– – –

Perna spp.

0

0

0

0

0

0

 

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.), calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 41

– –

vivi, freschi o refrigerati:

 

 

 

 

 

 

0307 41 10

– – –

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

0

0

0

0

0

0

 

– – –

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 41 91

– – – –

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

0

0

0

0

0

0

0307 41 99

– – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0307 49

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

congelati:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –

del genere Sepiola:

 

 

 

 

 

 

0307 49 01

– – – – – –

Sepiola rondeleti

0

0

0

0

0

0

0307 49 11

– – – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0307 49 18

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –

Loligo spp.:

 

 

 

 

 

 

0307 49 31

– – – – – –

Loligo vulgaris

0

0

0

0

0

0

0307 49 33

– – – – – –

Loligo pealei

0

0

0

0

0

0

0307 49 35

– – – – – –

Loligo patagonica

0

0

0

0

0

0

0307 49 38

– – – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0307 49 51

– – – – –

Ommastrephes sagittatus

0

0

0

0

0

0

0307 49 59

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

– – –

altro:

 

 

 

 

 

 

0307 49 71

– – – –

Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 49 91

– – – – –

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

0

0

0

0

0

0

0307 49 99

– – – – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

Octopus (Octopus spp.):

 

 

 

 

 

 

0307 51 00

– –

vivi, freschi o refrigerati

0

0

0

0

0

0

0307 59

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

0307 59 10

– – –

congelati

0

0

0

0

0

0

0307 59 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0307 60 00

Lumache, diverse da quelle di mare

0

0

0

0

0

0

 

altro, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

0307 91 00

– –

vivi, freschi o refrigerati

0

0

0

0

0

0

0307 99

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

congelati:

 

 

 

 

 

 

0307 99 11

– – – –

Illex spp.

0

0

0

0

0

0

0307 99 13

– – – –

Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae

0

0

0

0

0

0

0307 99 15

– – – –

Meduse (Rhopilema spp.)

0

0

0

0

0

0

0307 99 18

– – – –

altro

0

0

0

0

0

0

0307 99 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

 

altro:

 

 

 

 

 

 

0511 91

– –

Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

 

 

 

 

 

 

0511 91 10

– – –

Cascami di pesci

0

0

0

0

0

0

0511 91 90

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

 

 

 

 

 

 

 

Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

 

 

 

 

 

 

1604 11 00

– –

Salmoni

75

50

25

0

0

0

1604 12

– –

Aringhe:

 

 

 

 

 

 

1604 12 10

– – –

Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

75

50

25

0

0

0

 

– – –

altro:

 

 

 

 

 

 

1604 12 91

– – – –

in recipienti ermeticamente chiusi

75

50

25

0

0

0

1604 12 99

– – – –

altro

75

50

25

0

0

0

1604 13

– –

Sardine, alacce e spratti:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Sardine:

 

 

 

 

 

 

1604 13 11

– – – –

sotto olio d'oliva

75

50

25

0

0

0

1604 13 19

– – – –

altro

75

50

25

0

0

0

1604 13 90

– – –

altro

75

50

25

0

0

0

1604 14

– –

Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.):

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Tonni e palamite:

 

 

 

 

 

 

1604 14 11

– – – –

sotto olio vegetale

75

50

25

0

0

0

 

– – – –

altro:

 

 

 

 

 

 

1604 14 16

– – – – –

Filetti detti «loins»

75

50

25

0

0

0

1604 14 18

– – – – –

altro

75

50

25

0

0

0

1604 14 90

– – –

Boniti (Sarda spp.)

75

50

25

0

0

0

1604 15

– –

Sgombri:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:

 

 

 

 

 

 

1604 15 11

– – – –

Filetti

75

50

25

0

0

0

1604 15 19

– – – –

altro

75

50

25

0

0

0

1604 15 90

– – –

della specie Scomber australasicus

75

50

25

0

0

0

1604 16 00

– –

Acciughe

75

50

25

0

0

0

1604 19

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

1604 19 10

– – –

Salmonidi, diversi dai salmoni

75

50

25

0

0

0

 

– – –

Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:

 

 

 

 

 

 

1604 19 31

– – – –

Filetti detti «loins»

75

50

25

0

0

0

1604 19 39

– – – –

altro

75

50

25

0

0

0

1604 19 50

– – –

Pesci della specie Orcynopsis unicolor

75

50

25

0

0

0

 

– – –

altro:

 

 

 

 

 

 

1604 19 91

– – – –

Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

75

50

25

0

0

0

 

– – – –

altro:

 

 

 

 

 

 

1604 19 92

– – – – –

Merluzzi bianchi ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

75

50

25

0

0

0

1604 19 93

– – – – –

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

75

50

25

0

0

0

1604 19 94

– – – – –

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

75

50

25

0

0

0

1604 19 95

– – – – –

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

75

50

25

0

0

0

1604 19 98

– – – – –

altro

75

50

25

0

0

0

1604 20

altre preparazioni e conserve di pesci:

 

 

 

 

 

 

1604 20 05

– –

Preparazioni di surimi

75

50

25

0

0

0

 

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

1604 20 10

– – –

di salmoni

75

50

25

0

0

0

1604 20 30

– – –

di salmonidi, diversi dai salmoni

75

50

25

0

0

0

1604 20 40

– – –

di acciughe

75

50

25

0

0

0

1604 20 50

– – –

di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

75

50

25

0

0

0

1604 20 70

– – –

di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

75

50

25

0

0

0

1604 20 90

– – –

di altri pesci

75

50

25

0

0

0

1604 30

Caviale e succedanei del caviale

 

 

 

 

 

 

1604 30 10

– –

Caviale (uova di storioni)

75

50

25

0

0

0

1604 30 90

– –

Succedanei del caviale

75

50

25

0

0

0

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

 

 

 

 

 

1605 10 00

Granchi

0

0

0

0

0

0

1605 20

Gamberetti:

 

 

 

 

 

 

1605 20 10

– –

in recipienti ermeticamente chiusi

0

0

0

0

0

0

 

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

1605 20 91

– – –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg

0

0

0

0

0

0

1605 20 99

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

1605 30

Astici:

 

 

 

 

 

 

1605 30 10

– –

Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse

0

0

0

0

0

0

1605 30 90

– –

altro

0

0

0

0

0

0

1605 40 00

Altri crostacei

0

0

0

0

0

0

1605 90

altro:

 

 

 

 

 

 

 

– –

Molluschi:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

 

 

 

1605 90 11

– – – –

in recipienti ermeticamente chiusi

0

0

0

0

0

0

1605 90 19

– – – –

altro

0

0

0

0

0

0

1605 90 30

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

1605 90 90

– –

Altri invertebrati acquatici

0

0

0

0

0

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

1902 20 10

– –

contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

75

50

25

0

0

0

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

 

 

 

 

 

 

2301 20 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

0

0

0

0

0

0


(1)  Esclusi i prodotti della sottovoce 0303290010«pesci di acqua dolce»; l'esenzione dai dazi si applicherà a questi prodotti solo dal 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, dopo uno smantellamento graduale che inizierà all'entrata in vigore del presente accordo.


ALLEGATO VI

STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

(di cui al titolo V, capitolo II)

SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

A.

Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

1.

assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

i)

ramo vita;

ii)

ramo danni;

2.

riassicurazione e retrocessione;

3.

intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

4.

servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

B.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

1.

raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;

2.

ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;

3.

leasing finanziario;

4.

tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;

5.

garanzie e impegni;

6.

operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:

a)

strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

b)

cambi,

c)

prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,

d)

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,

e)

valori mobiliari,

f)

altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;

7.

partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi; servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

8.

servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

9.

gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

10.

servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

11.

disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

12.

servizi finanziari accessori di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

a)

attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b)

attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c)

attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.


ALLEGATO VII

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

(di cui all'articolo 73)

1.

L'articolo 73, paragrafo 4 del presente accordo riguarda le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);

accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Ginevra, 1999);

protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);

trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);

convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);

convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);

accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);

accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);

trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);

trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);

convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991);

convenzione sulla concessione di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo — Monaco, 1973, modificata, compresa la revisione del 2000);

trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).

2.

Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);

convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);

convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);

accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);

accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);

convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);

trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).


PROTOCOLLO 1

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina

Articolo 1

1.   La Comunità e la Bosnia-Erzegovina applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

a)

ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

b)

modificare i dazi indicati negli allegati I e II;

c)

aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Bosnia-Erzegovina per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

a)

quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, oppure

b)

in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 1

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Bosnia-Erzegovina, elencati nella tabella seguente.

Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

0403 10

Yogurt:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 10 59

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

0403 90

altri:

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 71

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 73

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

0403 90 79

– – – –

superiore a 27 %

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0403 90 99

– – – –

superiore a 6 %

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0506

Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

 

altri:

0511 90

– –

altri:

 

– – –

Spugne naturali di origine animale:

0511 90 31

– – – –

gregge

0511 90 39

– – – –

altre

0511 90 85

– – –

altre:

ex 0511 90 85

– – – –

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

0710 40 00

Granturco dolce

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

– –

Ortaggi o legumi:

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

0903 00 00

Mate

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

1212 20 00

Alghe

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

Succhi ed estratti vegetali:

1302 12 00

– –

di liquirizia

1302 13 00

– –

di luppolo

1302 19

– –

altri:

1302 19 80

– – –

altri

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 32 10

– – –

di carrube o di semi di carrube

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

1515 90

altri:

1515 90 11

– –

Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:

ex 1515 90 11

– – –

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

1517 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

1517 90

altre:

1517 90 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

 

– –

altre:

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

1518 00 10

Linossina

 

altri:

1518 00 91

– –

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

 

– –

altri:

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

1518 00 99

– – –

altri

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

1522 00 10

Degras

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

1902 11 00

– –

contenenti uova

1902 19

– –

altre

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

– –

altre:

1902 20 91

– – –

cotte

1902 20 99

– – –

altre

1902 30

altre paste alimentari

1902 40

Cuscus

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

2001 90

altri:

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2001 90 60

– –

Cuori di palma

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2004 10

Patate:

 

– –

altre:

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

2005 20

Patate:

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

2008 11

– –

Arachidi:

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

2008 91 00

– –

Cuori di palma

2008 99

– –

altri:

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

2008 99 85

– – – – –

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

2106 90

altre:

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

 

– –

altre:

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

2106 90 98

– – –

altre

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

2203 00

Birra di malto

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

altri polialcoli:

2905 43 00

– –

Mannitolo

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo)

2905 45 00

– –

Glicerolo (glicerina)

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

3301 90

altri

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

– – – –

altre:

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

3302 10 29

– – – – –

altre

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10

Caseine

3501 90

altri:

3501 90 90

– –

altri

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

3505 10 10

– –

Destrina

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

3505 10 90

– – –

altri

3505 20

Colle

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809 10

a base di sostanze amidacee

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 1

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN BOSNIA-ERZEGOVINA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ (IMMEDIATAMENTE O PROGRESSIVAMENTE)

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

Alla data di entrata in vigore del presente accordo

Il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo

Il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo

Il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo

Il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo

Il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo e gli anni seguenti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

 

0403 10

Yogurt:

 

 

 

 

 

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

90

80

60

40

20

0

0403 10 53

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

90

80

60

40

20

0

0403 10 59

– – – –

superiore a 27 %

90

80

60

40

20

0

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

100

100

100

100

100

100

0403 10 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

100

100

100

100

100

100

0403 10 99

– – – –

superiore a 6 %

100

100

100

100

100

100

0403 90

altri:

 

 

 

 

 

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

90

80

60

40

20

0

0403 90 73

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

90

80

60

40

20

0

0403 90 79

– – – –

superiore a 27 %

90

80

60

40

20

0

 

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

100

100

100

100

100

100

0403 90 93

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

100

100

100

100

100

100

0403 90 99

– – – –

superiore a 6 %

100

100

100

100

100

100

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

0405 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

90

80

60

40

20

0

0405 20 30

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

90

80

60

40

20

0

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0

0

0

0

0

0

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0

0

0

0

0

0

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0

0

0

0

0

0

0506

Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

0

0

0

0

0

0

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0

0

0

0

0

0

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0

0

0

0

0

0

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0

0

0

0

0

0

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

 

 

 

 

 

 

 

altri:

 

 

 

 

 

 

0511 99

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Spugne naturali di origine animale:

 

 

 

 

 

 

0511 99 31

– – – –

gregge

0

0

0

0

0

0

0511 99 39

– – – –

altre

0

0

0

0

0

0

0511 99 85

– – –

altre:

 

 

 

 

 

 

ex 0511 99 85

– – – –

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0

0

0

0

0

0

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

Granturco dolce

0

0

0

0

0

0

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

 

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

 

– –

Ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

0

0

0

0

0

0

0903 00 00

Mate

0

0

0

0

0

0

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

1212 20 00

Alghe

0

0

0

0

0

0

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

 

Succhi ed estratti vegetali:

 

 

 

 

 

 

1302 12 00

– –

di liquirizia

0

0

0

0

0

0

1302 13 00

– –

di luppolo

0

0

0

0

0

0

1302 19

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

1302 19 80

– – –

altri

0

0

0

0

0

0

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

0

0

0

0

0

0

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

1302 31 00

– –

Agar-agar

0

0

0

0

0

0

1302 32

– –

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

1302 32 10

– – –

di carrube o di semi di carrube

0

0

0

0

0

0

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

0

0

0

0

0

0

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

0

0

0

0

0

0

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

0

0

0

0

0

0

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0

0

0

0

0

0

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

1515 90

altri:

 

 

 

 

 

 

1515 90 11

– –

Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:

 

 

 

 

 

 

ex 1515 90 11

– – –

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0

0

0

0

0

0

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

 

 

 

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

 

 

 

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

0

0

0

0

0

0

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

 

 

 

 

 

 

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

 

 

 

 

1517 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

0

0

0

0

0

0

1517 90

altre:

 

 

 

 

 

 

1517 90 10

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

0

0

0

0

0

0

 

– –

altre:

 

 

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

0

0

0

0

0

0

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

1518 00 10

Linossina

0

0

0

0

0

0

 

altri:

 

 

 

 

 

 

1518 00 91

– –

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

0

0

0

0

0

0

 

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

0

0

0

0

0

0

1518 00 99

– – –

altri

0

0

0

0

0

0

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0

0

0

0

0

0

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

0

0

0

0

0

0

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

 

 

 

 

 

1522 00 10

Degras

0

0

0

0

0

0

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

 

 

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

0

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

 

 

 

 

 

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

0

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

 

 

 

1704 10

gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

75

50

25

0

0

0

1704 90

altri:

 

 

 

 

 

 

1704 90 10

– –

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

0

0

0

0

0

0

1704 90 30

– –

preparazione detta: «cioccolato bianco»

75

50

25

0

0

0

 

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

1704 90 51

– – –

Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

75

50

25

0

0

0

1704 90 55

– – –

Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

75

50

25

0

0

0

1704 90 61

– – –

Confetti e prodotti simili confettati

75

50

25

0

0

0

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

 

1704 90 65

– – – –

Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

75

50

25

0

0

0

1704 90 71

– – – –

Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

75

50

25

0

0

0

1704 90 75

– – – –

Caramelle

75

50

25

0

0

0

 

– – – –

altri:

 

 

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – –

ottenuti per compressione

75

50

25

0

0

0

1704 90 99

– – – – –

altri

75

50

25

0

0

0

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

0

0

0

0

0

0

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0

0

0

0

0

0

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

0

0

0

0

0

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

 

 

 

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

1806 10 15

– –

non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

50

0

0

0

0

0

1806 10 20

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

50

0

0

0

0

0

1806 10 30

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

0

0

0

0

0

0

1806 10 90

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

0

0

0

0

0

0

1806 20

altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

 

 

 

 

 

1806 20 10

– –

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

75

50

25

0

0

0

1806 20 30

– –

aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

75

50

25

0

0

0

 

– –

altre:

 

 

 

 

 

 

1806 20 50

– – –

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

90

80

60

40

20

0

1806 20 70

– – –

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

90

80

60

40

20

0

1806 20 80

– – –

Glassatura al cacao

90

80

60

40

20

0

1806 20 95

– – –

altre

90

80

60

40

20

0

 

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

 

 

 

 

 

1806 31 00

– –

ripiene

90

80

60

40

20

0

1806 32

– –

non ripiene:

 

 

 

 

 

 

1806 32 10

– – –

con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

90

80

60

40

20

0

1806 32 90

– – –

altre

90

80

60

40

20

0

1806 90

altre:

 

 

 

 

 

 

 

– –

Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Cioccolatini (praline), anche ripieni:

 

 

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

contenenti alcole

90

80

60

40

20

0

1806 90 19

– – – –

altri

90

80

60

40

20

0

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

ripieni

90

80

60

40

20

0

1806 90 39

– – – –

non ripieni

90

80

60

40

20

0

1806 90 50

– –

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

90

80

60

40

20

0

1806 90 60

– –

Pasta da spalmare contenente cacao

90

80

60

40

20

0

1806 90 70

– –

Preparazioni per bevande, contenenti cacao

90

80

60

40

20

0

1806 90 90

– –

altre

90

80

60

40

20

0

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

0

0

0

0

0

0

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

50

0

0

0

0

0

1901 90

altri:

 

 

 

 

 

 

 

– –

Estratti di malto:

 

 

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

50

0

0

0

0

0

1901 90 19

– – –

altri

75

50

25

0

0

0

 

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

0

0

0

0

0

0

1901 90 99

– – –

altri

0

0

0

0

0

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

 

 

 

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– –

contenenti uova

90

80

60

40

20

0

1902 19

– –

altre:

 

 

 

 

 

 

1902 19 10

– – –

non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

90

80

60

40

20

0

1902 19 90

– – –

altre

90

80

60

40

20

0

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

 

 

 

– –

altre:

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

– – –

cotte

75

50

25

0

0

0

1902 20 99

– – –

altre

75

50

25

0

0

0

1902 30

altre paste alimentari:

 

 

 

 

 

 

1902 30 10

– –

secche

90

80

60

40

20

0

1902 30 90

– –

altre

90

80

60

40

20

0

1902 40

Cuscus:

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– –

non preparato

75

50

25

0

0

0

1902 40 90

– –

altro

75

50

25

0

0

0

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0

0

0

0

0

0

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

1904 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

– –

a base di granturco

0

0

0

0

0

0

1904 10 30

– –

a base di riso

0

0

0

0

0

0

1904 10 90

– –

altri

0

0

0

0

0

0

1904 20

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

 

 

 

 

 

 

1904 20 10

– –

Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

0

0

0

0

0

0

 

– –

altre:

 

 

 

 

 

 

1904 20 91

– – –

a base di granturco

50

0

0

0

0

0

1904 20 95

– – –

a base di riso

0

0

0

0

0

0

1904 20 99

– – –

altre

0

0

0

0

0

0

1904 30 00

Bulgur di grano

0

0

0

0

0

0

1904 90

altri:

 

 

 

 

 

 

1904 90 10

– –

Riso

0

0

0

0

0

0

1904 90 80

– –

altri

0

0

0

0

0

0

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

Pane croccante detto «Knäckebrot»

0

0

0

0

0

0

1905 20

Pane con spezie (panpepato):

 

 

 

 

 

 

1905 20 10

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

90

80

60

40

20

0

1905 20 30

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

90

80

60

40

20

0

1905 20 90

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

90

80

60

40

20

0

 

Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

 

 

 

 

 

 

1905 31

– –

biscotti con aggiunta di dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

 

 

 

 

 

 

1905 31 11

– – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85g

100

100

100

100

100

100

1905 31 19

– – – –

altri

100

100

100

100

100

100

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

 

1905 31 30

– – – –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

90

80

60

40

20

0

 

– – – –

altri:

 

 

 

 

 

 

1905 31 91

– – – – –

doppio biscotto con ripieno

90

80

60

40

20

0

1905 31 99

– – – – –

altri

100

100

100

100

100

100

1905 32

– –

Cialde e cialdine:

 

 

 

 

 

 

1905 32 05

– – –

aventi tenore di umidità superiore a 10 %:

90

80

60

40

20

0

 

– – –

altre:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –

interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

 

 

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – –

in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

100

100

100

100

100

100

1905 32 19

– – – – –

altre

100

100

100

100

100

100

 

– – – –

altre:

 

 

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – –

salate, anche ripiene

90

80

60

40

20

0

1905 32 99

– – – – –

altre

90

80

60

40

20

0

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

 

 

 

 

 

 

1905 40 10

– –

Fette biscottate

75

50

25

0

0

0

1905 40 90

– –

altri

75

50

25

0

0

0

1905 90

altri:

 

 

 

 

 

 

1905 90 10

– –

Pane azimo (mazoth)

75

50

25

0

0

0

1905 90 20

– –

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

75

50

25

0

0

0

 

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

1905 90 30

– – –

Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

75

50

25

0

0

0

1905 90 45

– – –

Biscotti

100

100

100

100

100

100

1905 90 55

– – –

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

90

80

60

40

20

0

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

con aggiunta di dolcificanti

90

80

60

40

20

0

1905 90 90

– – – –

altri

90

80

60

40

20

0

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

 

 

 

 

 

2001 90

altri:

 

 

 

 

 

 

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

0

0

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

0

0

2001 90 60

– –

Cuori di palma

0

0

0

0

0

0

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

 

 

2004 10

Patate:

 

 

 

 

 

 

 

– –

altre:

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

0

0

0

0

0

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

 

 

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

75

50

25

0

0

0

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

 

 

2005 20

Patate:

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

50

0

0

0

0

0

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

50

0

0

0

0

0

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

 

 

 

 

 

 

2008 11

– –

Arachidi:

 

 

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

50

0

0

0

0

0

 

altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:

 

 

 

 

 

 

2008 91 00

– –

Cuori di palma

0

0

0

0

0

0

2008 99

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

 

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

0

0

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

0

0

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

0

0

0

0

0

0

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

 

 

 

 

 

 

2102 10

Lieviti vivi:

 

 

 

 

 

 

2102 10 10

– –

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

0

0

0

0

0

0

 

– –

Lieviti di panificazione:

 

 

 

 

 

 

2102 10 31

– – –

secchi

0

0

0

0

0

0

2102 10 39

– – –

altri

0

0

0

0

0

0

2102 10 90

– –

altri

0

0

0

0

0

0

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

 

 

 

 

 

 

– –

Lieviti morti:

 

 

 

 

 

 

2102 20 11

– – –

in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

0

0

0

0

0

0

2102 20 19

– – –

altri

0

0

0

0

0

0

2102 20 90

– –

altri

0

0

0

0

0

0

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

90

80

60

40

20

0

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

 

2103 10 00

Salsa di soia

0

0

0

0

0

0

2103 20 00

Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

50

0

0

0

0

0

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

 

2103 30 10

– –

Farina di senapa

0

0

0

0

0

0

2103 30 90

– –

Senapa preparata

0

0

0

0

0

0

2103 90

altri:

 

 

 

 

 

 

2103 90 10

– –

«Chutney» di mango liquido

0

0

0

0

0

0

2103 90 30

– –

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

50

0

0

0

0

0

2103 90 90

– –

altri

50

0

0

0

0

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

 

 

 

 

 

2104 10

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

 

 

 

 

 

 

2104 10 10

– –

secchi o disseccati

90

80

60

40

20

0

2104 10 90

– –

altri

90

80

60

40

20

0

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

50

0

0

0

0

0

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

90

80

60

40

20

0

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

 

 

 

 

 

2106 10 20

– –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

0

0

2106 10 80

– –

altri

0

0

0

0

0

0

2106 90

altre:

 

 

 

 

 

 

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

0

0

0

0

0

0

 

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

2106 90 92

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

0

0

0

0

0

0

2106 90 98 (1)

– – –

altre

90

80

60

40

20

0

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

100

100

80

60

40

0

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

100

100

80

60

40

0

2203 00

Birra di malto

100

100

80

60

40

0

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

90

80

60

40

20

0

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

 

 

 

 

 

 

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

50

0

0

0

0

0

2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

0

0

0

0

0

0

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

 

 

 

 

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce:

 

 

 

 

 

 

 

– –

presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 20 12

– – –

Cognac

75

50

25

0

0

0

2208 20 14

– – –

Armagnac

75

50

25

0

0

0

2208 20 26

– – –

Grappa

75

50

25

0

0

0

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

75

50

25

0

0

0

2208 20 29

– – –

altre

 

 

 

 

 

 

ex 2208 20 29

– – – –

Brandy di vino

90

80

60

40

20

0

ex 2208 20 29

– – – –

diverse dal brandy di vino

100

100

100

100

100

100

 

– –

presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 20 40

– – –

Distillato greggio

75

50

25

0

0

0

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

 

2208 20 62

– – – –

Cognac

75

50

25

0

0

0

2208 20 64

– – – –

Armagnac

75

50

25

0

0

0

2208 20 86

– – – –

Grappa

75

50

25

0

0

0

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

75

50

25

0

0

0

2208 20 89 (2)

– – – –

altri

75

50

25

0

0

0

2208 30

Whisky:

 

 

 

 

 

 

 

– –

Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

90

80

60

40

20

0

2208 30 19

– – –

superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– –

Whisky detto «Scotch»:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 32

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

90

80

60

40

20

0

2208 30 38

– – – –

superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– – –

Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 52

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 30 58

– – – –

superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– – –

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 72

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 30 78

– – – –

superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– –

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 30 82

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 30 88

– – –

superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 40

Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:

 

 

 

 

 

 

 

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 40 11

– – –

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

75

50

25

0

0

0

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

 

2208 40 31

– – – –

di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro

75

50

25

0

0

0

2208 40 39

– – – –

altri

75

50

25

0

0

0

 

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 40 51

– – –

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

75

50

25

0

0

0

 

– – –

altri:

 

 

 

 

 

 

2208 40 91

– – – –

di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro

75

50

25

0

0

0

2208 40 99

– – – –

altri

75

50

25

0

0

0

2208 50

Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

 

 

 

 

 

 

 

– –

Gin, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 50 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 50 19

– – –

superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– –

Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 50 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 50 99

– – –

superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 60

Vodka:

 

 

 

 

 

 

 

– –

con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 60 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 60 19

– – –

superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 60 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 60 99

– – –

superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 70

Liquori:

 

 

 

 

 

 

2208 70 10

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 70 90

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 90

altre:

 

 

 

 

 

 

 

– –

Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 90 11

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

75

50

25

0

0

0

2208 90 19

– – –

superiore a 2 litri

75

50

25

0

0

0

 

– –

Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 90 33

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

100

100

100

100

100

0

2208 90 38

– – –

superiore a 2 litri

100

100

100

100

100

0

 

– –

altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – –

Ouzo

75

50

25

0

0

0

 

– – – –

altri:

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –

Acquaviti:

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – –

di frutta:

 

 

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

75

50

25

0

0

0

2208 90 48

– – – – – – –

altre

75

50

25

0

0

0

 

– – – – – –

altre:

 

 

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

75

50

25

0

0

0

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

75

50

25

0

0

0

2208 90 56

– – – – – – –

altre

75

50

25

0

0

0

2208 90 69

– – – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

75

50

25

0

0

0

 

– – –

superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

 

– – – –

Acquaviti:

 

 

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – –

di frutta

90

80

60

40

20

0

2208 90 75

– – – – –

Tequila

75

50

25

0

0

0

2208 90 77

– – – – –

altre

75

50

25

0

0

0

2208 90 78

– – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

75

50

25

0

0

0

 

– –

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

2208 90 91

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

90

80

60

40

20

0

2208 90 99

– – –

superiore a 2 litri

0

0

0

0

0

0

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

 

 

 

 

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

90

80

60

40

20

0

2402 20

Sigarette contenenti tabacco:

 

 

 

 

 

 

2402 20 10

– –

contenenti garofano

100

100

100

100

100

100

2402 20 90

– –

altre

100

100

100

100

100

100

2402 90 00

altri

100

100

100

100

100

100

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

 

 

 

 

 

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

 

 

 

 

 

 

2403 10 10

– –

in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

90

80

60

40

20

0

2403 10 90

– –

altro

90

80

60

40

20

0

 

altri:

 

 

 

 

 

 

2403 91 00

– –

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

0

0

0

0

0

0

2403 99

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

2403 99 10

– – –

Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

75

50

25

0

0

0

2403 99 90

– – –

altri

75

50

25

0

0

0

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

 

 

 

 

altri polialcoli:

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– –

Mannitolo

0

0

0

0

0

0

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo):

 

 

 

 

 

 

 

– – –

in soluzione acquosa:

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

0

0

0

0

0

0

2905 44 19

– – – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

– – –

altro:

 

 

 

 

 

 

2905 44 91

– – – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

0

0

0

0

0

0

2905 44 99

– – – –

altro

0

0

0

0

0

0

2905 45 00

– –

Glicerolo (glicerina)

0

0

0

0

0

0

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

 

 

 

 

3301 90

altri:

 

 

 

 

 

 

3301 90 10

– –

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

0

0

0

0

0

0

 

– –

Oleoresine d'estrazione

 

 

 

 

 

 

3301 90 21

– – –

di liquirizia e di luppolo

0

0

0

0

0

0

3301 90 30

– – –

altre

0

0

0

0

0

0

3301 90 90

– –

altri

0

0

0

0

0

0

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

 

 

 

 

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

 

 

 

 

 

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

 

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

0

0

0

0

0

0

 

– – – –

altre:

 

 

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

altre

0

0

0

0

0

0

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

 

 

 

 

3501 10

Caseine:

 

 

 

 

 

 

3501 10 10

– –

destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

0

0

0

0

0

0

3501 10 50

– –

destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

0

0

0

0

0

0

3501 10 90

– –

altre

0

0

0

0

0

0

3501 90

altri:

 

 

 

 

 

 

3501 90 90

– –

altri

50

0

0

0

0

0

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10 10

– –

Destrina

0

0

0

0

0

0

 

– –

altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

3505 10 90

– – –

altri

0

0

0

0

0

0

3505 20

Colle:

 

 

 

 

 

 

3505 20 10

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

0

0

0

0

0

0

3505 20 30

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

0

0

0

0

0

0

3505 20 50

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

0

0

0

0

0

0

3505 20 90

– –

con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

0

0

0

0

0

0

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

3809 10

a base di sostanze amidacee:

 

 

 

 

 

 

3809 10 10

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

0

0

0

0

0

0

3809 10 30

– –

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

0

0

0

0

0

0

3809 10 50

– –

aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

0

0

0

0

0

0

3809 10 90

– –

aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %

0

0

0

0

0

0

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

0

0

0

0

0

0

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

 

 

 

 

 

 

 

– –

in soluzione acquosa:

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

0

0

0

0

0

3824 60 19

– – –

altro

0

0

0

0

0

0

 

– –

altro:

 

 

 

 

 

 

3824 60 91

– – –

contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

0

0

0

0

0

3824 60 99

– – –

altro

0

0

0

0

0

0


(1)  Eccetto gli «sciroppi di frutta aromatizzati» (codice 2106909810), le «preparazioni istantanee per la fabbricazione di bevande non alcoliche» (codice 2106909820) e le «preparazioni dette» fondute«»(codice ex 2106 90 98); tali prodotti beneficiano dello 0 % dell'aliquota del dazio NPF all'entrata in vigore del presente accordo (liberalizzazione immediata).

(2)  Eccetto il «brandy d'uva» (codice 2208208910); tale prodotto mantiene il 100 % dell'aliquota del dazio NPF (nessuna concessione).


PROTOCOLLO 2

relativo alla definizione della nozione di «Prodotti Originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti generali

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

Articolo 4

Cumulo in Bosnia-Erzegovina

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

Articolo 13

Trasporto diretto

Articolo 14

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 21

Contabilità separata

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

Articolo 23

Esportatore autorizzato

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 28

Documenti giustificativi

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

Articolo 31

Importi espressi in euro

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

Articolo 34

Composizione delle controversie

Articolo 35

Sanzioni

Articolo 36

Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Attuazione del protocollo

Articolo 38

Condizioni speciali

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Elenco degli allegati

Allegato I:

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato III:

Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

Allegato IV:

Testo della dichiarazione su fattura

Allegato V:

Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4

Dichiarazioni congiunte

Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

i)

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina;

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m)

il termine «territori» comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti generali

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a)

i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

2.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Bosnia-Erzegovina:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Bosnia-Erzegovina ai sensi dell'articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti in Bosnia-Erzegovina in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Bosnia-Erzegovina di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bosnia-Erzegovina, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (1), o utilizzando i materiali originari della Turchia cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (2), a condizione che nella Comunità questi materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b)

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c)

siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Bosnia-Erzegovina, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Comunità fornisce alla Bosnia-Erzegovina, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

Articolo 4

Cumulo in Bosnia Erzegovina

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Bosnia-Erzegovina i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Bosnia-Erzegovina o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (3), o utilizzando i materiali originari della Turchia cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (4), a condizione che in Bosnia-Erzegovina questi materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Bosnia-Erzegovina non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Bosnia-Erzegovina soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Bosnia-Erzegovina.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Bosnia-Erzegovina conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.

4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

a)

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

b)

i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

e

c)

siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Bosnia-Erzegovina, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Bosnia-Erzegovina fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o della Bosnia-Erzegovina, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Bosnia-Erzegovina,

b)

che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Bosnia-Erzegovina,

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Bosnia-Erzegovina, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Bosnia-Erzegovina;

e

e)

il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di uno Stato membro della Comunità o della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a)

il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g)

operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

n)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);

p)

la macellazione degli animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

1.   Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Bosnia-Erzegovina verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.   L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Bosnia-Erzegovina e successivamente reimportati, purché:

a)

i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione;

e

b)

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i)

le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii)

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4.   Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

7.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

8.   Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Bosnia-Erzegovina.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

un'esatta descrizione dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o

c)

in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Bosnia-Erzegovina nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. In essa devono figurare la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.   L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5.   Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

1.   I prodotti originari della Comunità importati in Bosnia-Erzegovina e i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o

b)

nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Bosnia-Erzegovina se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

o

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY».

5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.   I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE».

3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Contabilità separata

1.   Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «separazione contabile».

2.   Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3.   Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.

4.   Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5.   Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6.   Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23

o

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi EUR 6 000.

2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso «esportatore autorizzato») che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

1.   La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a)

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina, rilasciati o compilati nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e)

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

3.   Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1.   Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Bosnia-Erzegovina o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o della Bosnia-Erzegovina. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Bosnia-Erzegovina si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2.   Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese importatore rispediscono alle autorità doganali del paese esportatore il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36

Zone franche

1.   La Comunità e la Bosnia-Erzegovina adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Bosnia-Erzegovina importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Attuazione del presente protocollo

1.   L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta o Melilla.

2.   I prodotti originari della Bosnia-Erzegovina importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Bosnia-Erzegovina riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni speciali di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Condizioni speciali

1.   Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1.1.

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari della Bosnia-Erzegovina o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.

1.2.

prodotti originari della Bosnia Erzegovina:

a)

prodotti interamente ottenuti in Bosnia Erzegovina;

b)

i prodotti ottenuti in Bosnia-Erzegovina nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Bosnia-Erzegovina» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche delpresente protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.


(1)  Definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

(2)  La decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica ai prodotti diversi dai prodotti agricoli, così come definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e diversi dai prodotti carbosiderurgici, così come definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

(3)  Definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

(4)  La decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica ai prodotti diversi dai prodotti agricoli, così come definiti nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, e diversi dai prodotti carbosiderurgici, così come definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 2

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo 2.

Nota 2

2.1.

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

3.1.

Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo 2 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.

La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.

Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.

Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

4.1.

Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.

Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3.

Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.

Nell'elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

5.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati. (cfr. anche le note 5.3 e 5.4.)

5.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

crine di cavallo;

cotone;

materiali per la produzione della carta e carta;

lino;

canapa;

iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,» la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

6.1.

Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7

7.1.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

7.2.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione;

j)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

m)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

n)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

o)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3.

Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 2

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) o (4)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 2

Carne e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

in cui tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

 

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti,

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

 

Capitolo 8

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione:

in cui tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex 0910

Miscele di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

 

altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

 

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni

 

 

 

Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti,

in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da animali del capitolo 1, e/o

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex Capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

Maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

 

Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

 

ex 1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

Estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

 

contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti

 

 

contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

Fabbricazione:

in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti,

in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alla voce 1806,

in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2004 ed ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Ex Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata

 

 

Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2301

Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione:

in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari,

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)

 

ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (3)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (4)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (5)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (6)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (7)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2805

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2852

Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 29

Prodotti chimici organici; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (8)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (9)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 30

Prodotti farmaceutici; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

 

Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

 

 

 

– –

Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

 

 

 

ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3006

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

Come origine del prodotto è mantenuta la classificazione originaria

 

 

Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:

 

 

 

fatte di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

fatte di stoffe

Fabbricazione a partire da:

fibre naturali

fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

dispositivi per stomia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 31

Concimi; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

nitrato di sodio

calciocianamide

solfato di potassio

solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (10)

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (11) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (12)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

 

a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

i materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3535

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

 

 

 

Eteri ed esteri di amidi e fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

 

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801

Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806

Gomme-esteri

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

 

Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 % in peso, di oli di petrolio o di materiali bituminosi

Fabbricazione il cui valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3821

Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

 

I seguenti prodotti della presente voce:

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –

leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

– –

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

sorbitolo diverso da quello della voce 2905

– –

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

– –

Scambiatori di ioni

– –

composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

– –

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

– –

Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

– –

Acidi sulfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

Oli di flemma e olio di Dippel

– –

Miscele di sali aventi differenti anioni

– –

Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

 

 

 

Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (13)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (14)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (15)

 

 

Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:

 

 

 

Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri:

 

 

 

– –

Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (16)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (17)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3916 ed ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

Lastre o pellicole ionomere

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (18)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

 

 

Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

Rigenerazione di coperture usate

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex 4017

Lavori di gomma indurita

Produzione a partire da gomma indurita

 

ex Capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4107, 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113

 

ex 4114

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

 

Tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

 

altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

 

ex Capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

 

levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4503

Lavori di sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47

 

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

 

Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex Capitolo 50

Seta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (19):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (20)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (21):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (22):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (23)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (24):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 52

Cotone; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (25):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (26)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (27):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (28):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (29)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (30):

filati di cocco,

filati di iuta,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (31):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (32)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (33):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (34):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

 

contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (35)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (36):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

carta

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:

Fabbricazione a partire da (37):

filati di cocco,

fibre naturali,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

 

Feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (38):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

Tuttavia,

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (39):

fibre naturali,

fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

 

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (40):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (41):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (42):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

sostanze chimiche o paste tessili, oppure

materiali per la fabbricazione della carta

 

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

 

di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (43):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

Tuttavia,

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

 

di altri feltri

Fabbricazione a partire da (44):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (45):

filati di cocco o di iuta,

filati di filamenti sintetici o artificiali

fibre naturali, oppure

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:

 

 

 

Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (46)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (47):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

 

altri

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (48)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

 

Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (49):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

 

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (50):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da sostanze chimiche

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

 

Reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

 

Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

 

Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (51):

filati di cocco,

i materiali seguenti:

filati di politetrafluoroetilene (52),

filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,

filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,

monofilati di politetrafluoroetilene (53),

filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (54),

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (55):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (56):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (57)  (58)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da (59):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

ex Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:

Fabbricazione a partire da filati (60)  (61)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

Fabbricazione a partire da filati (62)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (63)

 

ex 6210 ed ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (64)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (65)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (66)  (67)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (68)

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (69)  (70)

o

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (71)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (72)

 

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (73)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (74)

 

 

Fodere interno collo e polsi, tagliate

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati (75)

 

ex Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

 

in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (76):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri:

 

 

 

– –

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (77)  (78)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (79)  (80)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (81):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

 

non tessuti

Fabbricazione a partire da (82)  (83):

fibre naturali, oppure

sostanze chimiche o paste tessili

 

 

altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (84)  (85)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (86)

 

ex Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

 

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7003, ex 7004 ed ex 7005

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

 

Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (87)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure

lana di vetro

 

ex Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7102, ex 7103 ed ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

 

greggio

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

 

Semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi

 

ex 7107, ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex 7218, da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex 7224, da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

 

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 74

Rame e lavori di rame; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

 

Rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Rifiuti e rottami di rame

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

 

Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

 

 

altri

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7802

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7902

 

7902

Rifiuti e rottami di zinco

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 8002

 

8002 e 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

 

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni

 

ex Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8306

Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401

Elementi combustibili nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (88)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 ed ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

 

Rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8443

Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi ecc.)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8444 a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

 

Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati,

in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a sfere od a rulli

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8486

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; loro parti ed accessori

macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici; loro parti ed accessori

macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro; loro parti ed accessori

strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

forme, per formare ad iniezione o per compressione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8504

Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8517

altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37;

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

schede di prossimità e «schede intelligenti» («smart cards») con due o più circuiti integrati elettronici

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

«schede intelligenti» («smart cards») con un circuito integrato elettronico

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali ed altre videocamere;

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

 

Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

 

 

 

– –

di materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

– –

di ceramica

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

 

– –

di rame

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541

Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

 

 

 

Circuiti integrati monolitici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

Microassemblaggi elettronici

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto:

 

ex Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

 

 

 

Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

 

– –

inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

superiore a 50 cm3

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Paracadute a motore («rotochute»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematorgrafici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

 

Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

 

 

 

Parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 91

Sveglie, pendolette, orologi e loro parti; eccetto:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Altri orologi

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione:

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi e loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

 

Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 93

Armi e munizioni; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 ed ex 9403

Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9506

Mazze da golf e loro parti

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex Capitolo 96

Lavori diversi; eccetto:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 

ex 9601 ed ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9613

Accenditori ed accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

 


(1)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici», si veda la nota introduttiva 7.2.

(3)  Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici», si veda la nota introduttiva 7.2.

(4)  Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici», si veda la nota introduttiva 7.2.

(5)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(6)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(7)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(8)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(9)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(10)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(11)  Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(12)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(13)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(14)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(15)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(16)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(17)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(18)  Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(19)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(20)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(21)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(22)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(23)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(24)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(25)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(26)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(27)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(28)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(29)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(30)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(31)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(32)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(33)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(34)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(35)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(36)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(37)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(38)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(39)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(40)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(41)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(42)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(43)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(44)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(45)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(46)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(47)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(48)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(49)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(50)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(51)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(52)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(53)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(54)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(55)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(56)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(57)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(58)  cfr. nota introduttiva 6.

(59)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(60)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(61)  cfr. nota introduttiva 6.

(62)  cfr. nota introduttiva 6.

(63)  cfr. nota introduttiva 6.

(64)  cfr. nota introduttiva 6.

(65)  cfr. nota introduttiva 6.

(66)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(67)  cfr. nota introduttiva 6.

(68)  cfr. nota introduttiva 6.

(69)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(70)  cfr. nota introduttiva 6.

(71)  cfr. nota introduttiva 6.

(72)  cfr. nota introduttiva 6.

(73)  cfr. nota introduttiva 6.

(74)  cfr. nota introduttiva 6.

(75)  cfr. nota introduttiva 6.

(76)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(77)  cfr. nota introduttiva 6.

(78)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(79)  cfr. nota introduttiva 6.

(80)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(81)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(82)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(83)  cfr. nota introduttiva 6.

(84)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(85)  cfr. nota introduttiva 6.

(86)  cfr. nota introduttiva 6.

(87)  

SEMII

Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(88)  Questa regola applicabile fino al 31.12.2005.

ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 2

MODELLO DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR. 1 E DI DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR. 1

Istruzioni per la stampa

1.

Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.

Le autorità competenti delle parti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO 2

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versioni linguistiche per la Bosnia-Erzegovina

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Извoзник прoизвoдa oбухвaћeних oвoм иcпрaвoм (цaринcкo oвлaшћeњe бр … (1)) изjaвљуje дa cу, ocим aкo je тo другaчиje изричитo нaвeдeнo, oви прoизвoди … (2) преференциjалнoг пoриjeклa …….

 (3)

(Luogo e data)

 (4)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)


(1)  Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2)  Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

(4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO V DEL PROTOCOLLO 2

PRODOTTI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

Codice NC

Designazione delle merci

1704 90 99

Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao

1806 10 30

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1806 10 90

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

 

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

1806 20 95

altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

 

– –

altre

 

– – –

altre

1901 90 99

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

 

altri

 

– –

altri, esclusi gli estratti di malto

 

– – –

altri

2101 12 98

Altre preparazioni a base di caffè

2101 20 98

Altre preparazioni a base di tè o di mate

2106 90 59

 

2106 90 98

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate

 

– –

altre

 

– – –

altre

3302 10 29

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

 

– – – –

altre:

 

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

 

– – – – –

altre

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1.

La Bosnia-Erzegovina accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2.

Il protocollo 2 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.

La Bosnia-Erzegovina accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.

Il protocollo 2 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.


PROTOCOLLO 3

in materia di trasporti terrestri

Articolo 1

Scopo

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, in particolare il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1.   La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.

2.   A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:

le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;

l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;

gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;

la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;

gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

a)   traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

b)   traffico di transito della Bosnia-Erzegovina: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Bosnia-Erzegovina e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Bosnia-Erzegovina, effettuato da un vettore stabilito in Bosnia-Erzegovina;

c)   trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure

in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

INFRASTRUTTURE

Articolo 4

Disposizione generale

Le Parti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Bosnia-Erzegovina, in particolare lungo il corridoio paneuropeo V e lungo il collegamento navigabile con il corridoio VII rappresentato dalla Sava, che formano parte della rete di trasporto regionale di base, definita nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Pianificazione

Lo sviluppo sul territorio della Bosnia-Erzegovina di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità della Bosnia-Erzegovina e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e per la Bosnia-Erzegovina. Questa rete è stata definita in un memorandum d'intesa per lo sviluppo di una rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1.   La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 112 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 del presente protocollo mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.

2.   Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO

Articolo 7

Disposizione generale

Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Bosnia-Erzegovina avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

Articolo 8

Aspetti particolari in materia di infrastrutture

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie della Bosnia-Erzegovina, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

Articolo 9

Misure di sostegno

Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;

rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o della Bosnia-Erzegovina nell'ambito delle rispettive legislazioni;

incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;

migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:

aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,

ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;

eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;

armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, in particolare per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;

prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

Articolo 10

Ruolo delle ferrovie

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando in particolare di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;

creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;

preparare la partecipazione della Bosnia-Erzegovina all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.

TRASPORTI SU STRADA

Articolo 11

Disposizioni generali

1.   Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Bosnia-Erzegovina oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Bosnia-Erzegovina collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

2.   Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Bosnia-Erzegovina e al traffico di transito della Bosnia-Erzegovina attraverso la Comunità.

3.   Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con la Bosnia-Erzegovina, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 117 del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

4.   Qualora la Comunità fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Bosnia-Erzegovina che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.

5.   Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Bosnia-Erzegovina. Ciascuna Parte adotta tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte.

Articolo 12

Accesso al mercato

Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti della Bosnia-Erzegovina;

un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti su basi di reciprocità.

Articolo 13

Imposte, pedaggi ed altri oneri

1.   Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.

2.   Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Tale accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.

3.   In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. La Bosnia-Erzegovina si impegna a notificare alla Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.

4.   Fintantoché non saranno stati conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Bosnia-Erzegovina, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

Articolo 14

Pesi e dimensioni

1.   La Bosnia-Erzegovina accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Bosnia-Erzegovina possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.

2.   La Bosnia-Erzegovina cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

Articolo 15

Ambiente

1.   Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.

2.   Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

3.   I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.

4.   Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

Articolo 16

Aspetti sociali

1.   La Bosnia-Erzegovina armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

2.   La Bosnia-Erzegovina, quale Parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.

3.   Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.

4.   Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

Articolo 17

Disposizioni relative al traffico

1.   Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).

2.   In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.

3.   Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

4.   Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti, nonché i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.

Articolo 18

Sicurezza stradale

1.   La Bosnia-Erzegovina armonizza, entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunità.

2.   La Bosnia-Erzegovina, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.

3.   Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

Articolo 19

Semplificazione delle formalità

1.   Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

2.   Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

3.   Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Estensione del campo d'applicazione

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel suo campo d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.

Articolo 21

Attuazione

1.   La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 119 del presente accordo.

2.   In particolare, il sottocomitato:

a)

elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;

b)

analizza l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;

c)

procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;

d)

coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, in particolare al traffico di transito.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

1.

La Comunità e la Bosnia-Erzegovina prendono atto che i livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 9.11.2006 (1) sono i seguenti (2):

Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):

 

 

Massa di monossido di carbonio

Massa di idrocarburi

Massa di ossidi di azoto

Massa di particolati

Fumo

 

 

(CO) g/kWh

(HC) g/kWh

(NOx) g/kWh

(PT) g/kWh

m– 1

Riga B1

Euro IV

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):

 

 

Massa di monossido di carbonio

Massa di idrocarburi non metanici

Massa di metano

Massa di ossidi di azoto

Massa di particolati

 

 

(CO) g/kWh

(NMHC) g/kWh

(CH4) (3) g/kWh

(NOx) g/kWh

(PT) (4) g/kWh

Riga B1

Euro IV

4,0

0,55

1,1

3,50

0,03

2.

In futuro, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.


(1)  Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativa all'omologazione dei veicoli commerciali pesanti riguardo alle loro emissioni (Euro IV e V (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(2)  Tali limiti verranno aggiornati come previsto nelle direttive pertinenti e conformemente a loro eventuali future revisioni.

(3)  a) Solo per motori a GN.

(4)  b) Non si applica ai motori a gas.


PROTOCOLLO 4

sugli aiuti di stato all'industria siderurgica

1.

Le Parti riconoscono che la Bosnia-Erzegovina deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività globale della sua industria.

2.

Oltre a quanto stabilito dall'articolo 71, paragrafo 1, lettera c) del presente accordo, la compatibilità degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato.

3.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera c) del presente accordo relativamente all'industria siderurgica, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Bosnia-Erzegovina può concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficoltà, a condizione che:

a)

gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,

b)

il loro importo e la loro intensità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e

c)

il paese presenti un programma di ristrutturazione legato ad una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.

4.

La Bosnia-Erzegovina presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformità con le condizioni suddette.

Ai fini della loro conformità con il paragrafo 3 del presente protocollo, i singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dalla pubblica autorità istituita ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 4 del presente accordo.

La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale è conforme ai requisiti del paragrafo 3.

5.

La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, in particolare con la pubblica autorità istituita ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 4, del presente accordo.

Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorità per il controllo degli aiuti di Stato della Bosnia-Erzegovina provvede affinché gli aiuti in questione siano restituiti.

6.

Su richiesta, la Comunità fornisce assistenza tecnica alla Bosnia-Erzegovina per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

7.

Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. È previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Bosnia-Erzegovina e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

8.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.

9.

Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.


PROTOCOLLO 5

sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)   «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)   «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

c)   «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

d)   «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e)   «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1.   Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2.   L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a)

se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b)

se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.   Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a)

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b)

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

d)

i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

a)

attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte;

b)

nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

c)

merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

e)

mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna, notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

a)

consegnare tutti i documenti o

b)

notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nell' ambito d'applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.   Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2.   Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)

l'autorità richiedente;

b)

la misura richiesta;

c)

oggetto e ragione della domanda;

d)

le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

e)

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f)

una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.   Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.   Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1.   Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.

2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte interpellata.

3.   I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4.   I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.   L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.   Tale informazione può essere computerizzata.

3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1.   L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a)

possa pregiudicare la sovranità della Bosnia-Erzegovina o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o

b)

possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c)

violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.   L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.

3.   Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2.   I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. A tal fine, le Parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3.   L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1.   L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Bosnia-Erzegovina e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, in particolare in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2.   Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.   Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

a)

non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b)

sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina; e

c)

non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2.   In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

3.   Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione nel quadro del comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dal consiglio di stabilizzazione e di associazione.


PROTOCOLLO 6

Composizione delle controversie

CAPITOLO I

Obiettivo e ambito d'applicazione

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:

a)

Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 31, 38 e 39, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 39, paragrafo 1), e l'articolo 45;

b)

Titolo V (Lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, circolazione dei capitali):

capitolo II (Stabilimento) Articoli da 50 a 54 e 56;

capitolo III (Prestazione di servizi) Articoli 57, 58 e 59, paragrafi 2 e 3;

capitolo IV (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) Articoli 60 e 61;

capitolo V (Disposizioni generali) Articoli da 63 a 69;

c)

titolo VI (Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza):

Articolo 73, paragrafo 2 (diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e articolo 74, paragrafi 1, 2, primo comma, e da 3 a 6 (appalti pubblici).

CAPITOLO II

Procedure di composizione delle controversie

Sezione I

Procedura di arbitrato

Articolo 3

Avvio della procedura di arbitrato

1.   Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente può presentare, conformemente all'articolo 126 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un collegio arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.

2.   Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

Articolo 4

Composizione del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.   Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.

3.   Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente.

Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

4.   Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.

5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.

6.   Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7 del presente articolo. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente.

7.   In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.

Articolo 5

Lodo del collegio arbitrale

1.   Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.

2.   Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

3.   Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.

4.   La Parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

5.   Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

Sezione II

Applicazione del lodo arbitrale

Articolo 6

Applicazione del lodo del collegio arbitrale

Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.

Articolo 7

Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo

1.   La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso «periodo di tempo ragionevole») per applicarlo. Le Parti cercano di giungere ad un accordo sul periodo di tempo ragionevole.

2.   In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

Articolo 8

Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale

1.   Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.

2.   In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

Articolo 9

Provvedimenti temporanei in caso di non conformità

1.   Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea.

2.   Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.

4.   La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con l'accordo stesso, o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

Articolo 10

Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici

1.   La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente.

2.   Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.

3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

Sezione III

Disposizioni comuni

Articolo 11

Pubbliche udienze

Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.

Articolo 12

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.

Articolo 13

Principi di interpretazione

I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea non è determinante per la sua interpretazione.

Articolo 14

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1.   Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.

2.   Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.

CAPITOLO III

Disposizioni di carattere generale

Articolo 15

Elenco di arbitri

1.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.

2.   Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 18.

Articolo 16

Nesso con gli obblighi OMC

In caso di adesione della Bosnia-Erzegovina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni:

a)

i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

b)

Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

c)

Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

Articolo 17

Termini

1.   Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono

2.   Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.

3.   Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o per propria iniziativa, debitamente fondata.

Articolo 18

Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo

1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.

2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo.


PROTOCOLLO 7

riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Articolo 1

Il presente protocollo comprende:

1)

un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);

2)

un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

Articolo 2

Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano:

1)

ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche,

a)

originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1) e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (2)

o

b)

originari della Bosnia-Erzegovina e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione della Bosnia-Erzegovina. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

2)

alle bevande spiritose della voce 22.08 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

a)

sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (3) e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (4)

o

b)

sono originarie della Bosnia-Erzegovina e sono state prodotte a norma della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria.

3)

ai vini aromatizzati della voce 22.05 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

a)

sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (5)

o

b)

sono originari della Bosnia-Erzegovina e sono stati prodotti a norma della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria.


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 8).

(3)  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

(4)  GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9).

(5)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 7

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ E LA BOSNIA-ERZEGOVINA IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

1.

Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice NC

Designazione delle merci

(conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del protocollo 7)

Dazio applicabile

Quantitativi (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

Vini spumanti di qualità

esenzione

12 800

 (1)

ex 2204 21

Vini di uve fresche

ex 2204 29

Vini di uve fresche

esenzione

3 200

 (1)

2.

La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che la Bosnia-Erzegovina non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3.

Le importazioni nella Bosnia-Erzegovina dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice della tariffa doganale della Bosnia-Erzegovina

Designazione delle merci

(conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del protocollo 7)

Dazio applicabile

alla data di entrata in vigore — quantitativo (hl)

Incremento annuo (hl)

Disposizioni specifiche

ex 2204 10

Vini spumanti di qualità

esenzione

6 000

1 000

 (2)

ex 2204 21

Vini di uve fresche

4.

La Bosnia-Erzegovina concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5.

Le norme di origine da applicare ai sensi dell'accordo di cui al presente allegato sono quelle definite nel protocollo 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

6.

Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dall'accordo di cui al presente allegato sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d'accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (3), affinché il vino in questione sia conforme all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 7 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il certificato e il documento d'accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le Parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente.

7.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell'andamento del commercio di vino tra di esse.

8.

Le Parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

9.

Su richiesta di ognuna delle Parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato.


(1)  Su richiesta di una delle parti, possono svolgersi consultazioni volte a modificare i contingenti mediante il trasferimento di quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

(2)  L'incremento annuo viene applicato fino a quando il contingente non raggiunge un massimo di 8 000 hl.

(3)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 7

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ E LA BOSNIA-ERZEGOVINA IN MERITO AL RICONOSCIMENTO, ALLA PROTEZIONE E AL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI

Articolo 1

Obiettivi

1.   Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.

2.   Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'accordo di cui al presente allegato e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

a)

«originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle Parti:

un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte;

una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte;

b)

«indicazione geografica», quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: «accordo TRIPs»);

c)

«menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

d)

«omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

e)

«designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

f)

«etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

g)

«presentazione»: l'insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;

h)

«imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

i)

«produzione», l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;

j)

«vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite previste nell'accordo di cui al presente allegato, anche se non pigiate, o del loro mosto;

k)

«varietà di vite»: varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle Parti contraenti può applicare all'uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;

l)

«accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 3

Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

Salvo diversa disposizione dell'accordo di cui al presente allegato, i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte importatrice.

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI

Articolo 4

Denominazioni protette

Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7 del presente allegato, sono protette le seguenti denominazioni:

a)

per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo:

i)

i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;

ii)

le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;

iii)

le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2;

b)

per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina:

i)

i riferimenti al nome «Bosnia-Erzegovina» o altri termini utilizzati per indicare questo paese;

ii)

le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.

Articolo 5

Protezione delle denominazioni relative agli Stati membri della Comunità e alla Bosnia-Erzegovina

1.   In Bosnia-Erzegovina, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

a)

sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e

b)

possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   Nella Comunità, i termini che si riferiscono alla Bosnia-Erzegovina e gli altri termini utilizzati per indicare la Bosnia-Erzegovina ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

a)

sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e

b)

possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 6

Protezione delle indicazioni geografiche

1.   In Bosnia-Erzegovina, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'appendice 1, parte A:

a)

sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e

b)

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative alla Bosnia-Erzegovina di cui all'appendice 1, parte B:

a)

sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e

b)

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Bosnia-Erzegovina.

3.   Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente all'accordo di cui al presente allegato, per la tutela reciproca delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 4, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

4.   Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

5.   La protezione prevista dall'accordo di cui al presente allegato vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora

a)

la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;

b)

l'indicazione geografica in questione sia tradotta;

c)

tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe;

d)

la denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 20.09 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

6.   Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.

7.   Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS.

8.   Le disposizioni dell'accordo di cui al presente allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.

9.   Nessuna disposizione dell'accordo di cui al presente allegato obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.

10.   All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPS.

Articolo 7

Protezione delle menzioni tradizionali

1.   In Bosnia-Erzegovina, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:

a)

non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Bosnia-Erzegovina e

b)

possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2.   La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie, conformemente all'accordo di cui al presente allegato, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

3.   La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

a)

alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni e

b)

a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell'appendice 2.

Articolo 8

Marchi commerciali

1.   Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.

2.   Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi dell'accordo di cui al presente allegato se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.

3.   La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2008, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 9

Esportazioni

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), e le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all'articolo 4, lettera a), punto iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell'altra Parte.

TITOLO II

ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ACCORDO

Articolo 10

Gruppo di lavoro

1.   È istituito, conformemente all'articolo 119 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l'agricoltura.

2.   Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

3.   Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo di cui al presente allegato. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunità e in Bosnia-Erzegovina, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalità da esse convenute.

Articolo 11

Compiti delle parti

1.   Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato.

2.   La Bosnia-Erzegovina nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero per il Commercio estero e le Relazioni economiche. La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.

3.   L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione dell'accordo di cui al presente allegato.

4.   Le Parti:

a)

modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse;

b)

decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici dell'accordo di cui al presente allegato. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

c)

stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;

d)

si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;

e)

si comunicano le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione dell'accordo di cui al presente allegato, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

Articolo 12

Applicazione e funzionamento dell' accordo di cui al presente allegato

Le Parti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato.

Articolo 13

Esecuzione e assistenza reciproca tra le Parti

1.   Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria all'accordo di cui al presente allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

2.   Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:

a)

in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù dell'accordo di cui al presente allegato, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;

b)

se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

3.   Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che:

a)

un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2 del presente protocollo, che sono o sono stati oggetto di scambi in Bosnia-Erzegovina e nella Comunità, non sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina ovvero alle norme del presente accordo e

b)

tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra Parte e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra Parte.

4.   Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme dell'accordo di cui al presente allegato e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

Articolo 14

Consultazioni

1.   Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato dall'accordo di cui al presente allegato.

2.   La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

3.   Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.

4.   Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure appropriate, a norma dell'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione dell'accordo di cui al presente allegato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 15

Transito di piccoli quantitativi

1.   L'accordo di cui al presente allegato non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:

a)

in transito sul territorio di una delle Parti; o

b)

originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo 2.

2.   Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:

a)

i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;

b)

i)

i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

ii)

i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

iii)

i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

iv)

i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

v)

i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

vi)

i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L'esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui alla lettera b).

Articolo 16

Commercializzazione di scorte preesistenti

1.   I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato dall'accordo di cui al presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2.   Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma dell'accordo di cui al presente allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

APPENDICE 1

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 7)

PARTE A: NELLA COMUNITÀ

(A) —   VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

AUSTRIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Thermenregion

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Bergland

Steirerland

Weinland

Wien

BELGIO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse wijn

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays des jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

BULGARIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Асеновград (Asenovgrad)

Черноморски район (Black Sea Region)

Брестник (Brestnik)

Драгоево (Dragoevo)

Евксиноград (Evksinograd)

Хан Крум (Han Krum)

Хърсово (Harsovo)

Хасково (Haskovo)

Хисаря (Hisarya)

Ивайловград (Ivaylovgrad)

Карлово (Karlovo)

Карнобат (Karnobat)

Ловеч (Lovech)

Лозица (Lozitsa)

Лом (Lom)

Любимец (Lyubimets)

Лясковец (Lyaskovets)

Мелник (Melnik)

Монтана (Montana)

Нова Загора (Nova Zagora)

Нови Пазар (Novi Pazar)

Ново село (Novo Selo)

Оряховица (Oryahovitsa)

Павликени (Pavlikeni)

Пазарджик (Pazardjik)

Перущица (Perushtitsa)

Плевен (Pleven)

Пловдив (Plovdiv)

Поморие (Pomorie)

Русе (Ruse)

Сакар (Sakar)

Сандански (Sandanski)

Септември (Septemvri)

Шивачево (Shivachevo)

Шумен (Shumen)

Славянци (Slavyantsi)

Сливен (Sliven)

Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)

Стамболово (Stambolovo)

Стара Загора (Stara Zagora)

Сухиндол (Suhindol)

Сунгурларе (Sungurlare)

Свищов (Svishtov)

Долината на Струма (Struma valley)

Търговище (Targovishte)

Върбица (Varbitsa)

Варна (Varna)

Велики Преслав (Veliki Preslav)

Видин (Vidin)

Враца (Vratsa)

Ямбол (Yambol)

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Дунавска равнина (Danube Plain)

Тракийска низина (Thracian Lowlands)

CIPRO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

In greco

In inglese

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Κουμανδαρία

 

Commandaria

 

Λαόνα Ακάμα

Laona Akama

Βουνί Παναγιάς — Αμπελίτης

Vouni Panayia — Ambelitis

Πιτσιλιά

Pitsilia

Κρασοχώρια Λεμεσού

Αφάμης o Λαόνα

Krasohoria Lemesou

Afames o Laona

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

In greco

In inglese

Λεμεσός

Lemesos

Πάφος

Pafos

Λευκωσία

Lefkosia

Λάρνακα

Larnaka

REPUBBLICA CECA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

čechy

litoměřická

mělnická

Morava

mikulovská

slovácká

velkopavlovická

znojemská

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

české zemské víno

moravské zemské víno

FRANCIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac

Anjou, seguito o no da «Gamay», «Mousseux» o «Villages»

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn o Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, preceduto o no da «Muscat de»

Beaune

Bellet o Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, seguito o no da «Clairet» o «Supérieur» o «Rosé» o «mousseux»

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, seguito o no da «Clairet» o «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès

Cabernet d'Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, preceduto da «Muscat de»

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, seguito o no da Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite

Coteaux de Die

Coteaux de l'Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, seguito o no dai «lieux dits» Mareuil o Brem o Vix o Pissotte

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L'Etoile

La Grande Rue

Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, preceduto o no da «Muscat de»

Lussac Saint-Émilion

Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Mercurey

Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, preceduto o no da «Muscat de»

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé d'Anjou

Rosé de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da «Muscat de»

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny o Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Touraine, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

Vin de Corse, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive, seguito o no da Val d'Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'Ile de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L'Adour o Sables Fauves o Sables de l'Océan

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

GERMANIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate

(seguiti o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Ahr

Walporzheim o Ahrtal

Baden

Badische Bergstraße

Bodensee

Breisgau

Kaiserstuhl

Kraichgau

Markgräflerland

Ortenau

Tauberfranken

Tuniberg

Franken

Maindreieck

Mainviereck

Steigerwald

Hessische Bergstraße

Starkenburg

Umstadt

Mittelrhein

Loreley

Siebengebirge

Mosel-Saar-Ruwer (1) o Mosel

Bernkastel

Burg Cochem

Moseltor

Obermosel

Ruwertal

Saar

Nahe

Nahetal

Pfalz

Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

Südliche Weinstraße

Rheingau

Johannisberg

Rheinhessen

Bingen

Nierstein

Wonnegau

Saale-Unstrut

Mansfelder Seen

Schloß Neuenburg

Thüringen

Sachsen

Elstertal

Meißen

Württemberg

Bayerischer Bodensee

Kocher-Jagst-Tauber

Oberer Neckar

Remstal-Stuttgart

Württembergischer Bodensee

Württembergisch Unterland

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Badischer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Landwein Main

Landwein der Mosel

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Mecklenburger Landwein

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheingauer Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Taubertäler Landwein

Albrechtsburg

Bayern

Burgengau

Donau

Lindau

Main

Moseltal

Neckar

Oberrhein

Rhein

Rhein-Mosel

Römertor

Stargarder Land

GRECIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

In greco

In inglese

Σάμος

Samos

Μοσχάτος Πατρών

Moschatos Patra

Μοσχάτος Ρίου — Πατρών

Moschatos Riou Patra

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Moschatos Kephalinia

Μοσχάτος Λήμνου

Moschatos Lemnos

Μοσχάτος Ρόδου

Moschatos Rhodos

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni Patra

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodafni Kephalinia

Σητεία

Sitia

Νεμέα

Nemea

Σαντορίνη

Santorini

Δαφνές

Dafnes

Ρόδος

Rhodos

Νάουσα

Naoussa

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola Kephalinia

Ραψάνη

Rapsani

Μαντινεία

Mantinia

Μεσενικόλα

Mesenicola

Πεζά

Peza

Αρχάνες

Archanes

Πάτρα

Patra

Ζίτσα

Zitsa

Αμύνταιο

Amynteon

Γουμένισσα

Goumenissa

Πάρος

Paros

Λήμνος

Lemnos

Αγχίαλος

Anchialos

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

In greco

In inglese

Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Κρωπίας o Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Megara, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Παιανίας o Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής

Retsina of Pallini, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής

Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής

Retsina of Spata, seguito o no da Attika

Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας

Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias

Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia

Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia

Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας

Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia

Βερντεα Ζακύνθου

Verntea Zakynthou

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Mount Athos Agioritikos

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Regional wine of Anavyssos

Αττικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Attiki-Attikos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Regional wine of Drama

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Dodekanese — Dodekanissiakos

Τοπικός Οίνος Επανομής

Regional wine of Epanomi

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Heraklion — Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thessalia — Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thebes — Thivaikos

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Regional wine of Krania

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Crete — Kritikos

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lasithi — Lasithiotikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Macedonia — Macedonikos

Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας

Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Messinia — Messiniakos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pallini — Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peloponnese — Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Regional wine of Slopes of Kitherona

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Korinthos — Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Regional wine of Tyrnavos

ΤοπικόςΟίνος Σιάτιστας

Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας

Regional wine of Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Regional wine of Spata

Toπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Regional wine of Slopes of Pendeliko

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Aegean Sea

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Regional wine of Halkidiki

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Karystos — Karystinos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Σερρών

Regional wine of Serres

Συριανός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Syros — Syrianos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος

Regional wine of Opountia Lokridos

Tοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Regional wine of Mantzavinata

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Ismaros — Ismarikos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Regional wine of Slopes of Egialia

Toπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου

Regional wine of Slopes of Enos

Θρακικός Τοπικός Οίνος o Τοπικός Οίνος Θράκης

Regional wine of Thrace — Thrakikos o Regional wine of Thrakis

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Regional wine of Ilion

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Metsovo — Metsovitikos

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Regional wine of Slopes of Knimida

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Epirus — Epirotikos

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Regional wine of Lefkada

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Monemvasia — Monemvasios

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Regional wine of Velvendos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lakonia — Lakonikos

Tοπικός Οίνος Μαρτίνου

Regional wine of Martino

Aχαϊκός Tοπικός Οίνος

Regional wine of Achaia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Regional wine of Parnassos

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Regional wine of Kastoria

UNGHERIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

Sottoregioni

(precedute o no dal nome della regione determinata)

Ászár-Neszmély(-i)

Ászár(-i)

Neszmély(-i)

Badacsony(-i)

 

Balatonboglár(-i)

Balatonlelle(-i)

Marcali

Balatonfelvidék(-i)

Balatonederics-Lesence(-i)

Cserszeg(-i)

Kál(-i)

Balatonfüred-Csopak(-i)

Zánka(-i)

Balatonmelléke o Balatonmelléki

Muravidéki

Bükkalja(-i)

 

Csongrád(-i)

Kistelek(-i)

Mórahalom o Mórahalmi

Pusztamérges(-i)

Eger o Egri

Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i)

Etyek-Buda(-i)

Buda(-i)

Etyek(-i)

Velence(-i)

Hajós-Baja(-i)

 

Kőszegi

 

Kunság(-i)

Bácska(-i)

Cegléd(-i)

Duna mente o Duna menti

Izsák(-i)

Jászság(-i)

Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

Kiskőrös(-i)

Monor(-i)

Tisza mente o Tisza menti

Mátra(-i)

 

Mór(-i)

 

Pannonhalma (Pannonhalmi)

 

Pécs(-i)

Versend(-i)

Szigetvár(-i)

Kapos(-i)

Szekszárd(-i)

 

Somló(-i)

Kissomlyó-Sághegyi

Sopron(-i)

Köszeg(-i)

Tokaj(-i)

Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i)

Tolna(-i)

Tamási

Völgység(-i)

Villány(-i)

Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósviszló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i)

ITALIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti o Moscato d'Asti o Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d'Acqui o Acqui

Brunello di Motalcino

Carmignano

Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi o Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella

Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno o Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo o Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero o Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige o dell'Alto Adige (Südtirol or Südtiroler), seguito o no da: — Colli di Bolzano (Bozner Leiten), — Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner), — Santa Maddalena (St.Magdalener), — Terlano (Terlaner), — Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler), — Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea o Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra o Bagnoli

Barbera d'Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d'Alba

Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc'e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da «Classico»

Campi Flegrei

Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile o Affile

Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, seguito o no da «Barbarano»

Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto oTerre di Montebudello o Serravalle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno o Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni (Regione Liguria)

Colli di Luni (Regione Toscana)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d'Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, seguito o no da Todi

Colli Orientali del Friuli, seguito o no da Cialla o Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia

Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d'Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano o Collio

Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d'Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d'Acqui

Dolcetto d'Alba

Dolcetto d'Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, seguito o no da Pachino

Erbaluce di Caluso o Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani o Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Frascati

Freisa d'Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda (Regione Lombardia)

Garda (Regione Veneto)

Garda Colli Mantovani

Genazzano

Gioia del Colle

Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d'Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi o Guardiolo

Irpinia

I Terreni di Sanseverino

Ischia

Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, seguito o no da: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (Regione Veneto)

Lugana (Regione Lombardia)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d'Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai

Marino

Marmetino di Milazzo o Marmetino

Marsala

Martina o Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera

Merlara

Molise

Monferrato, seguito o no da Casalese

Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d'Abruzzo seguito o no da: Casauri o Terre di Casauria o Terre dei Vestini

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini o Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria

Moscato di Sardegna, seguito o no da: Gallura o Tempio Pausania o Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso o Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari

Nebiolo d'Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento

Pentro di Isernia o Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio o Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano o Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro o San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant'Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sant'Antimo

Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro

Savuto

Scanzo o Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, seguito o no da Rayana

Serrapetrona

Sizzano

Soave

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Teroldego Rotaliano

Terracina, preceduto o no da «Moscato di»

Terre dell'Alta Val Agri

Terre di Franciacorta

Torgiano

Trebbiano d'Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d'Isera o Ziresi o dei Ziresi

Trento

Val d'Arbia

Val di Cornia, seguito o no da Suvereto

Val Polcevera, seguito o no da Coronata

Valcalepio

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

Valdadige (Etschtaler), seguito o no da Terra dei Forti (Regieno Veneto)

Valdichiana

Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste, seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d'Arvier o Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus

Valpolicella, seguito o no da Valpantena

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga o Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernacia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave o Piave

Vittoria

Zagarolo

2.   Vini da tavola con indicazione geografica:

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione veneto)

Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d'Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Ericini

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese o Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino — Alto Adige)

Dugenta

Emilia o dell'Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate o del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena o Provincia di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco o Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona o Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romagna

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Sillaro o Bianco del Sillaro

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Tharros

Toscana o Toscano

Trexenta

Umbria

Valcamonica

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valdamato

Vallagarina (Regione Trentino — Alto Adige)

Vallagarina (Regione Veneto)

Valle Belice

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle d'Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino — Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

LUSSEMBURGO

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)

Nomi di comuni o parti di comuni

Moselle Luxembourgeoise

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellingen

Elvange

Erpeldingen

Gostingen

Greiveldingen

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldingen

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsingen

Stadtbredimus

Trintingen

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldingen

MALTA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Island of Malta

Rabat

Mdina o Medina

Marsaxlokk

Marnisi

Mgarr

Ta' Qali

Siggiewi

Gozo

Ramla

Marsalforn

Nadur

Victoria Heights

2.   vini da tavola con indicazione geografica

In maltese

In inglese

Gzejjer Maltin

Maltese Islands

PORTOGALLO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Alenquer

 

Alentejo

Borba

Évora

Granja-Amareleja

Moura

Portalegre

Redondo

Reguengos

Vidigueira

Arruda

 

Bairrada

 

Beira Interior

Castelo Rodrigo

Cova da Beira

Pinhel

Biscoitos

 

Bucelas

 

Carcavelos

 

Colares

 

Dão, seguito o no da Nobre

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Azurara

Terras de Senhorim

Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do

Baixo Corgo

Cima Corgo

Douro Superior

Encostas d'Aire

Alcobaça

Ourém

Graciosa

 

Lafões

 

Lagoa

 

Lagos

 

Lourinhã

 

Madeira o Madère o Madera o Vinho da Madeira o Madeira Weine o Madeira Wine o Vin de Madère o Vino di Madera o Madeira Wijn

 

Madeirense

 

Óbidos

 

Palmela

 

Pico

 

Portimão

 

Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine o Vinho do Porto

 

Ribatejo

Almeirim

Cartaxo

Chamusca

Coruche

Santarém

Tomar

Setúbal, preceduto o no da Moscatel o seguito da Roxo

 

Tavira

 

Távora-Varosa

 

Torres Vedras

 

Trás-os-Montes

Chaves

Planalto Mirandês

Valpaços

Vinho Verde

Amarante

Ave

Baião

Basto

Cávado

Lima

Monção

Paiva

Sousa

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Açores

 

Alentejano

 

Algarve

 

Beiras

Beira Alta

Beira Litoral

Terras de Sicó

Duriense

 

Estremadura

Alta Estremadura

Minho

 

Ribatejano

 

Terras Madeirenses

 

Terras do Sado

 

Transmontano

 

ROMANIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Aiud

 

Alba Iulia

 

Babadag

 

Banat, seguito o no da

Dealurile Tirolului

Moldova Nouă

Silagiu

Banu Mărăcine

 

Bohotin

 

Cernăteşti — Podgoria

 

Coteşti

 

Cotnari

 

Crişana, seguito o no da

Biharia

Diosig

Şimleu Silvaniei

Dealu Bujorului

 

Dealu Mare, seguito o no da

Boldeşti

Breaza

Ceptura

Merei

Tohani

Urlaţi

Valea Călugărească

Zoreşti

Drăgăşani

 

Huşi, seguito o no da

Vutcani

Iana

 

Iaşi, seguito o no da

Bucium

Copou

Uricani

Lechinţa

 

Mehedinţi, seguito o no da

Corcova

Golul Drâncei

Oreviţa

Severin

Vânju Mare

Miniş

 

Murfatlar, seguito o no da

Cernavodă

Medgidia

Nicoreşti

 

Odobeşti

 

Oltina

 

Panciu

 

Pietroasa

 

Recaş

 

Sâmbureşti

 

Sarica Niculiţel, seguito o no da

Tulcea

Sebeş — Apold

 

Segarcea

 

Ştefăneşti, seguito o no da

Costeşti

Târnave, seguito o no da

Blaj

Jidvei

Mediaş

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Colinele Dobrogei

Dealurile Crişanei

 

Dealurile Moldovei, o

Dealurile Covurluiului

Dealurile Hârlăului

Dealurile Huşilor

Dealurile laşilor

Dealurile Tutovei

Terasele Siretului

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Caraşului

Viile Timişului

 

SLOVACCHIA

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)

Sottoregioni

(seguite o no dal nome della regione determinata)

(seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)

Južnoslovenská

Dunajskostredský

Galantský

Hurbanovský

Komárňanský

Palárikovský

Šamorínsky

Strekovský

Štúrovský

Malokarpatská

Bratislavský

Doľanský

Hlohovecký

Modranský

Orešanský

Pezinský

Senecký

Skalický

Stupavský

Trnavský

Vrbovský

Záhorský

Nitrianska

Nitriansky

Pukanecký

Radošinský

Šintavský

Tekovský

Vrábeľský

Želiezovský

Žitavský

Zlatomoravecký

Stredoslovenská

Fiľakovský

Gemerský

Hontiansky

Ipeľský

Modrokamenecký

Tornaľský

Vinický

Tokaj/-ská/-sky/-ské

Čerhov

Černochov

Malá Tŕňa

Slovenské Nové Mesto

Veľká Bara

Veľká Tŕňa

Viničky

Východoslovenská

Kráľovskochlmecký

Michalovský

Moldavský

Sobranecký

SLOVENIA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

Bela krajina o Belokranjec

Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko

Dolenjska

Dolenjska, cviček

Goriška Brda o Brda

Haloze o Haložan

Koper o Koprčan

Kras

Kras, teran

Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer

Maribor o Mariborčan

Radgona-Kapela o Kapela Radgona

Prekmurje o Prekmurčan

Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Podravje

Posavje

Primorska

SPAGNA

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate

(seguite o no dal nome della sottoregione)

Sottoregioni

Abona

Alella

 

Alicante

Marina Alta

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

 

Costers del Segre

Raimat

Artesa

Valls de Riu Corb

Les Garrigues

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Finca Élez

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry

Jumilla

La Mancha

 

La Palma

Hoyo de Mazo

Fuencaliente

Norte de la Palma

Lanzarote

Málaga

Manchuela

Manzanilla

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Mondéjar

 

Monterrei

Ladera de Monterrei

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

 

Navarra

Baja Montaña

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra Estella

Valdizarbe

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Priorato

 

Rías Baixas

Condado do Tea

O Rosal

Ribera do Ulla

Soutomaior

Val do Salnés

Ribeira Sacra

Amandi

Chantada

Quiroga-Bibei

Ribeiras do Miño

Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

 

Ribera del Guardiana

Cañamero

Matanegra

Montánchez

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra de Barros

Ribera del Júcar

 

Rioja

Alavesa

Alta

Baja

Rueda

 

Sierras de Málaga

Serranía de Ronda

Somontano

 

Tacoronte-Acentejo

Anaga

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

 

Valencia

Alto Turia

Clariano

Moscatel de Valencia

Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente (Los)

Valtiendas

 

Vinos de Madrid

Arganda

Navalcarnero

San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

 

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra Barbanza e Iria

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Costa de Cantabria

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

Vino de la Tierra de Liébana

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Torreperojil

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

REGNO UNITO

1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards

Welsh Vineyards

2.   Vini da tavola con indicazione geografica

England o Berkshire

Buckinghamshire

Cheshire

Cornwall

Derbyshire

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lancashire

Leicestershire

Lincolnshire

Northamptonshire

Nottinghamshire

Oxfordshire

Rutland

Shropshire

Somerset

Staffordshire

Surrey

Sussex

Warwickshire

West Midlands

Wiltshire

Worcestershire

Yorkshire

Wales o Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

(B) —   BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

1.   Rum

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2.a)   Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

2.b)   Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

3.   Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4.   Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(La designazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

Сунгурларска гроздова ракия/Sungurlarska grozdova rakiya/

Гроздова ракия от Сунгурларе/Grozdova rakiya from Sungurlare

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)

Стралджанска Мускатова ракия/Straldjanska Muscatova rakiya/

Мускатова ракия от Стралджа/Muscatova rakiya from Straldja

Поморийска гроздова ракия/Pomoriyska grozdova rakiya/

Гроздова ракия от Поморие/Grozdova rakiya from Pomorie

Русенска бисерна гроздова ракия/Russenska biserna grozdova rakiya/

Бисерна гроздова ракия от Русе/Biserna grozdova rakiya from Russe

Бургаска Мускатова ракия/Bourgaska Muscatova rakiya/

Мускатова ракия от Бургас/Muscatova rakiya from Bourgas

Добруджанска мускатова ракия/Dobrudjanska muscatova rakiya/

Мускатова ракия от Добруджа/muscatova rakiya from Dobrudja

Сухиндолска гроздова ракия/Suhindolska grozdova rakiya/

Гроздова ракия от Сухиндол/Grozdova rakiya from Suhindol

Карловска гроздова ракия/Karlovska grozdova rakiya/

Гроздова Ракия от Карлово/Grozdova Rakiya from Karlovo

Vinars Târnave

Vinars Vaslui

Vinars Murfatlar

Vinars Vrancea

Vinars Segarcea

5.   Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής /Brandy of Attica

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6.   Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne o

Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Ζιβανία/Zivania

Pálinka

7.   Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Williams trentino/Williams del Trentino

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Slivovice

Pálinka

Троянска сливова ракия/Troyanska slivova rakiya/

Сливова ракия от Троян/Slivova rakiya from Troyan

Силистренска кайсиева ракия/Silistrenska kayssieva rakiya/

Кайсиева ракия от Силистра/Kayssieva rakiya from Silistra

Тервелска кайсиева ракия/Tervelska kayssieva rakiya/

Кайсиева ракия от Тервел/Kayssieva rakiya from Tervel

Ловешка сливова ракия/Loveshka slivova rakiya/

Сливова ракия от Ловеч/Slivova rakiya from Lovech

Pălincă

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Țuică de Valea Milcovului

Țuică de Buzău

Țuică de Argeș

Țuică de Zalău

Țuică Ardelenească de Bistrița

Horincă de Maramureș

Horincă de Cămârzan

Horincă de Seini

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuș

Turț de Oaș

Turț de Maramureș

8.   Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

Calvados

Calvados du Pays d'Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina/Genziana del Trentino

10.   Bevande spiritose di frutta

Pacharán

Pacharán navarro

11.   Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12.   Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Bevande spiritose all'anice

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Oύζο/Ouzo

14.   Liquori

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Allažu Kimelis

Čepkelių

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

15.   Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punch

Slivovice

16.   Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Polska Wódka/ Polish Vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška Degtinė

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

LB Degvīns

LB Vodka

17.   Bevande spiritose di gusto amaro

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

Demänovka bylinná horká

(C) —   VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Nürnberger Glühwein

Pelin

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

PARTE B: IN BOSNIA-ERZEGOVINA

(A) —   VINI ORIGINARI DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

Nome della regione determinata conformemente alla legislazione della Bosnia-Erzegovina

Regione/Sottoregione

Middle Neretva

Trebisnjica/Mostar

Trebisnjica/Listica

Rama/Jablanica

Kozara

Ukrina

Majevica


(1)  A partire dall'1.8.2009 questa indicazione geografica non verrà più utilizzata

APPENDICE 2

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II del protocollo 7

Menzioni tradizionali

Vini interessati

Categoria di vini

Lingua

REPUBBLICA CECA

pozdní sběr

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

archivní víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

panenské víno

Tutti

V.q.p.r.d.

Ceco

GERMANIA

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit Prädikät/at/ Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT con IG

 

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Badisch Rotgold

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ehrentrudis

Baden

V.q.p.r.d.

Tedesco

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT con IG

V.q.p.r.d.

Tedesco

Klassik/Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

V.q.p.r.d.

Tedesco

Moseltaler

Mosel-Saar-Ruwer

V.q.p.r.d.

Tedesco

Riesling-Hochgewächs

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schillerwein

Württemberg

V.q.p.r.d.

Tedesco

Weißherbst

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Winzersekt

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Tedesco

GRECIA

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine controlée)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

V.q.p.r.d.

Greco

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Tutti

VDT con IG

Greco

Τοπικός Οίνος (vins de pays)

Tutti

VDT con IG

Greco

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Αμπέλι (Ampeli)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Aρχοντικό (Archontiko)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Κάβα (1) (Cava)

Tutti

VDT con IG

Greco

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

V.l.q.p.r.d.

Greco

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Greco

Κάστρο (Kastro)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Λιαστός (Liastos)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Μετόχι (Metochi)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Νάμα (Nama)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Νυχτέρι (Nychteri)

Σαντορίνη

V.q.p.r.d.

Greco

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Πύργος (Pyrgos)

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Greco

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Greco

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Greco

Βερντέα (Verntea)

Ζάκυνθος

VDT con IG

Greco

Vinsanto

Σαντορίνη

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Greco

SPAGNA

Denominacion de origen (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Denominacion de origen calificada (DOCa)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino dulce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso

 (2)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino generoso de licor

 (3)

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino de la Tierra

Tutti

VDT con IG

 

Aloque

DO Valdepeñas

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Añejo

Tutti

V.q.p.r.d. VDT con IG

Spagnolo

Añejo

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Chacoli/Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Crianza

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Dorado

DO Rueda

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Fondillon

DO Alicante

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Gran Reserva

Tutti i v.q.p.r.d.

Cava

V.q.p.r.d.

V.s.q.p.r.d.

Spagnolo

Lágrima

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Noble

Tutti

V.q.p.r.d. VDT con IG

Spagnolo

Noble

DO Malaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Oloroso

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pajarete

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Primero de cosecha

DO Valencia

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Rancio

Tutti

V.q.p.r.d.,

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Raya

DO Montilla-Moriles

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Sobremadre

DO vinos de Madrid

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Superior

Tutti

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Trasañejo

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vino Maestro

DO Málaga

V.l.q.p.r.d.

Spagnolo

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

V.q.p.r.d.

Spagnolo

Viejo

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

Spagnolo

Vino de tea

DO La Palma

V.q.p.r.d.

Spagnolo

FRANCIA

Appellation d'origine contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

 

Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT con IG

Francese

Ambré

Tutti

V.l.q.p.r.d., VDT con IG

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Clairet

AOC Bourgogne AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Claret

AOC Bordeaux

V.q.p.r.d.

Francese

Clos

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Cru Artisan

AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Bourgeois

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

V.q.p.r.d.

Francese

Cru Classé, éventuellement précédé de: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

V.q.p.r.d.

Francese

Edelzwicker

AOC Alsace

V.q.p.r.d.

Tedesco

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin,, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

V.q.p.r.d.

Francese

Grand Cru

Champagne

V.s.q.p.r.d.

Francese

Hors d'âge

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

V.q.p.r.d.

Francese

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne,, Côtes de Brouilly,, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet,, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Primeur

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Francese

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

V.l.q.p.r.d.

Francese

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac

V.q.p.r.d.

Francese

Sur Lie

AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

V.q.p.r.d.,

VDT con IG

Francese

Tuilé

AOC Rivesaltes

V.l.q.p.r.d.

Francese

Vendanges tardives

AOC Alsace, Jurançon

V.q.p.r.d.

Francese

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

V.q.p.r.d.

Francese

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage

V.q.p.r.d.

Francese

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon)

V.q.p.r.d.

Francese

ITALIA

Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Vino Dolce Naturale

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Inticazione geografica tipica (IGT)

Tutti

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Italiano

Landwein

Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Tedesco

Vin de pays

Vini con IG della regione Valle d'Aosta

VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

Francese

Alberata o vigneti ad alberata

DOC Aversa

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Italiano

Amarone

DOC Valpolicella

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambra

DOC Marsala

V.q.p.r.d.

Italiano

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari

DOC Vernaccia di Oristano

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Annoso

DOC Controguerra

V.q.p.r.d.

Italiano

Apianum

DOC Fiano di Avellino

V.q.p.r.d.

Latin

Auslese

DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

V.q.p.r.d.

Tedesco

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

V.q.p.r.d.

Italiano

Brunello

DOC Brunello di Montalcino

V.q.p.r.d.

Italiano

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Cacc'e mitte

DOC Cacc'e Mitte di Lucera

V.q.p.r.d.

Italiano

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

V.q.p.r.d.

Italiano

Cannellino

DOC Frascati

V.q.p.r.d.

Italiano

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria

DOC Montepulciano d'Abruzzo

V.q.p.r.d.

Italiano

Chiaretto

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Ciaret

DOC Monferrato

V.q.p.r.d.

Italiano

Château

DOC de la région Valle d'Aosta

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Francese

Classico

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Tedesco

Est !Est ! !Est ! ! !

DOC Est !Est ! !Est ! ! ! di Montefiascone

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Latin

Falerno

DOC Falerno del Massico

V.q.p.r.d.

Italiano

Fine

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Fior d'Arancio

DOC Colli Euganei

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.,

VDT con IG

Italiano

Falerio

DOC Falerio dei colli Ascolani

V.q.p.r.d.

Italiano

Flétri

DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste

V.q.p.r.d.

Italiano

Garibaldi Dolce (ou GD)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Governo all'uso toscano

DOCG Chianti/Chianti Classico

IGT Colli della Toscana Centrale

V.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Italia Particolare (ou IP)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

V.q.p.r.d.

Tedesco

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d'Alba

V.q.p.r.d.

Italiano

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

V.q.p.r.d.

Italiano

London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Morellino

DOC Morellino di Scansano

V.q.p.r.d.

Italiano

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Oro

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Pagadebit

DOC pagadebit di Romagna

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Passito

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Ramie

DOC Pinerolese

V.q.p.r.d.

Italiano

Rebola

DOC Colli di Rimini

V.q.p.r.d.

Italiano

Recioto

DOC Valpolicella

DOC Gambellara

DOCG Recioto di Soave

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Italiano

Riserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Garda Colli Mantovani

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

DOC Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Rubino

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

Italiano

Scelto

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciacchetrà

DOC Cinque Terre

V.q.p.r.d.

Italiano

Sciac-trà

DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

V.q.p.r.d.

Italiano

Sforzato, Sfursàt

DO Valtellina

V.q.p.r.d.

Italiano

Spätlese

DOC/IGT di Bolzano

V.q.p.r.d., VDT con IG

Tedesco

Soleras

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Stravecchio

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Strohwein

DOC/IGT di Bolzano

V.q.p.r.d., VDT con IG

Tedesco

Superiore

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.,

Italiano

Superiore Old Marsala (ou SOM)

DOC Marsala

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

V.q.p.r.d.

Italiano

Torcolato

DOC Breganze

V.q.p.r.d.

Italiano

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Vendemmia Tardiva

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Verdolino

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Italiano

Vermiglio

DOC Colli dell Etruria Centrale

V.l.q.p.r.d.

Italiano

Vino Fiore

Tutti

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

V.q.p.r.d.

Italiano

Vino Novello o Novello

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

DOC et DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

V.q.p.r.d.

Italiano

Vivace

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

Italiano

CIPRO

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

Tutti

V.q.p.r.d.

Greco

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

Tutti

VDT con IG

Greco

Μοναστήρι (Monastiri)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Κτήμα (Ktima)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

Μονή (Moni)

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Greco

LUSSEMBURGO

Marque nationale

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Appellation contrôlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Appellation d'origine controlée

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

Vin de pays

Tutti

VDT con IG

Francese

Grand premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Premier cru

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Vin classé

Tutti

V.q.p.r.d.

Francese

Château

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

Francese

UNGHERIA

minőségi bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

különleges minőségű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

fordítás

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

máslás

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

szamorodni

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

aszúeszencia

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

eszencia

Tokaj/-i

V.q.p.r.d.

Ungherese

tájbor

Tutti

VDT con IG

Ungherese

bikavér

Eger, Szekszárd

V.q.p.r.d.

Ungherese

késői szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

válogatott szüretelésű bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

muzeális bor

Tutti

V.q.p.r.d.

Ungherese

siller

Tutti

VDT con IG, e v.q.p.r.d.

Ungherese

AUSTRIA

Qualitätswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Ausbruch/Ausbruchwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Auslese/Auslesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Beerenauslese (wein)

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Eiswein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Kabinett/Kabinettwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilfwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Spätlese/Spätlesewein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Strohwein

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Trockenbeerenauslese

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Landwein

Tutti

VDT con IG

 

Ausstich

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Auswahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Bergwein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Klassik/Classic

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Erste Wahl

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Hausmarke

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Heuriger

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Jubiläumswein

Tutti

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Reserve

Tutti

V.q.p.r.d.

Tedesco

Schilcher

Steiermark

V.q.p.r.d. e VDT con IG

Tedesco

Sturm

Tutti

Partial fermented grape must with GI

Tedesco

PORTOGALLO

Denominação de origem (DO)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Denominação de origem controlada (DOC)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tutti

V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho doce natural

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho generoso

DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Vinho regional

Tutti

VDT con IG

Portoghese

Canteiro

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Colheita Seleccionada

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Crusted/Crusting

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Escolha

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Escuro

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Fino

DO Porto

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Frasqueira

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Garrafeira

Tutti

V.q.p.r.d., VDT con IG

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Lágrima

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Leve

VDT con IG Estremadura and Ribatejano

DO Madeira, DO Porto

VDT con IG

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Nobre

DO Dão

V.q.p.r.d.

Portoghese

Reserva

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Reserva velha (or grande reserva)

DO Madeira

V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

Portoghese

Ruby

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Solera

DO Madeira

V.l.q.p.r.d.

Portoghese

Super reserva

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Portoghese

Superior

Tutti

V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

Portoghese

Tawny

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

Vintage

DO Porto

V.l.q.p.r.d.

Inglese

SLOVENIA

Penina

Tutti

V.s.q.p.r.d.

Sloveno

pozna trgatev

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

suhi jagodni izbor

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

ledeno vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

arhivsko vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

mlado vino

Tutti

V.q.p.r.d.

Sloveno

Cviček

Dolenjska

V.q.p.r.d.

Sloveno

Teran

Kras

V.q.p.r.d.

Sloveno

SLOVACCHIA

forditáš

Tokaj/ -ská/ -ský/ -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

mášláš

Tokaj/ -ská/ -ský/ -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

samorodné

Tokaj/ -ská/ -ský/ -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

výber … putňový, completed by the numbers 3-6

Tokaj/ -ská/ -ský/ -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

výberová esencia

Tokaj/ -ská/ -ský/ -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

esencia

Tokaj/ -ská/ -ský/ -ské

V.q.p.r.d.

Slovacco

BULGARIA

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

(guaranteed and controlled appellation of origin)

Tutti

V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

Bulgaro

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Tutti

V.l.q.p.r.d.

Bulgaro

регионално вино

(Regional wine)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Ново

(young)

Tutti

V.q.p.r.d.

VDT con IG

Bulgaro

Премиум

(premium)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Резерва

(reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

VDT con IG

Bulgaro

Премиум резерва

(premium reserve)

Tutti

VDT con IG

Bulgaro

Специална резерва

(special reserve)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Специална селекция (special selection)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Колекционно (collection)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Беритба на презряло грозде

(vintage of overripe grapes)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

Розенталер

(Rosenthaler)

Tutti

V.q.p.r.d.

Bulgaro

ROMANIA

Vin cu denumire de origine controlată

(D.O.C.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules târziu (C.T.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Vin cu indicaţie geografică

Tutti

VDT con IG

Rumeno

Rezervă

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno

Vin de vinotecă

Tutti

V.q.p.r.d.

Rumeno


(1)  La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 non pregiudica la protezione dellindicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».

(2)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

(3)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

APPENDICE 3

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

(di cui all'articolo 12 dell'allegato II del protocollo 7)

a)   Bosnia-Erzegovina

Council of Ministers

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations

Department for Foreign Trade Policy and FDI

Musala 9/2 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

Telephone: +387 33 220 546

Fax: +387 33 220 546

E-mail: dragisa.mekic@mvteo.gov.ba

b)   Comunità

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione B — Affari interni II

Capo unità B.2 Allargamento

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

Telefono: 32 2 299 11 11

Fax: +32 2 296 62 92

E-mail: AGRI-EC-BiH-winetrade@ec.europa.eu


PROCESSO VERBALE DI RETTIFICA DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA BOSNIA-ERZEGOVINA, DALL'ALTRA, FIRMATO A LUSSEMBURGO IL 16 GIUGNO 2008

IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, nella sua funzione di depositario dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008, di seguito denominato l'«accordo»,

AVENDO CONSTATATO che il testo dell'accordo, la cui copia certificata conforme è stata notificata ai firmatari il 31 luglio 2008, contiene alcuni errori nella versione linguistica greca,

AVENDO PORTATO A CONOSCENZA dei firmatari dell'accordo tali errori nonché le proposte di correzione,

AVENDO CONSTATATO che nessun firmatario ha mosso obiezioni,

HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione degli errori in questione ed ha redatto il presente processo verbale di rettifica con allegate le correzioni alla versione linguistica greca dell'accordo, di cui una copia sarà trasmessa alle parti contraenti.


ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

della REPUBBLICA DI BULGARIA,

della REPUBBLICA CECA,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA DI ESTONIA,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

della REPUBBLICA ITALIANA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

della REPUBBLICA DI UNGHERIA,

di MALTA,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della ROMANIA,

della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

della REPUBBLICA SLOVACCA,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso «gli Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della Bosnia-Erzegovina,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo, addì sedici giugno duemilaotto per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in seguito denominato «l'accordo», hanno adottato i testi seguenti:

il presente accordo e i suoi allegati da I a VII, ossia:

Allegato I (articolo 21) — Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II (articolo 27, par. 2) — Definizione dei prodotti «baby beef»

Allegato III (articolo 27) — Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli di base originari della Comunità

Allegato IV (articolo 28) — Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Bosnia-Erzegovina

Allegato V (articolo 28) — Dazi applicabili all'importazione in Bosnia-Erzegovina di merci originarie della Comunità

Allegato VI (articolo 50) — Stabilimento: Servizi finanziari

Allegato VII (articolo 73) — Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ed i seguenti protocolli:

Protocollo 1 (articolo 25) — Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina

Protocollo 2 (articolo 42) — Relativo alla definizione della nozione di «Prodotti Originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina

Protocollo n. 3 (articolo 59) — In materia di trasporti terrestri

Protocollo 4 (articolo 71) — Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica

Protocollo 5 (articolo 97) — Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Protocollo 6 (articolo 126) — Composizione delle controversie

Protocollo 7 (articolo 27) — Riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Bosnia-Erzegovina hanno adottato i testi delle dichiarazioni congiunte riportati in appresso ed allegati al presente atto finale:

Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 51 e 61

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 73

I plenipotenziari della Bosnia-Erzegovina hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000

Съставено в Люксембург на шестнадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Luxemburgo, el dieciséis de junio de dos mil ocho.

V Lucemburku dne šestnáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Luxembourg den sekstende juni to tusind og otte.

Geschehen zu Luxemburg am sechzehnten Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu kuueteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Luxembourg on the sixteenth day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Luxembourg, le seize juin deux mille huit.

Fatto a Lussemburgo, addì sedici giugno duemilaotto.

Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio šešioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év június tizenhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sittax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Luxemburg, de zestiende juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Luksemburgu dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Luxemburgo, em dezasseis de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Luxembourg, la șaisprezece iunie două mii opt.

V Luxemburgu dňa šestnásteho júna dvetisícosem.

V Luxembourgu, dne šestnajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Luxemburgissa kuudentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Luxemburg den sextonde juni tjugohundraåtta.

Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga juna dvije hiljade osme godine.

Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga lipnja dvije tisuće osme godine.

Састављено у Луксембургу, шеснаестога јуна двије хиљаде осме године.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Gћal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

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Za Bosnu i Hercegovinu

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

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DICHIARAZIONI CONGIUNTE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AGLI ARTICOLI 51 E 61

Le Parti concordano che il presente accordo non pregiudica in alcun modo le norme della Bosnia-Erzegovina che disciplinano il regime di proprietà.

Le Parti convengono inoltre che, ai fini del presente accordo, le disposizioni degli articoli 51 e 61 non impediscono alla Bosnia-Erzegovina di porre limiti all'acquisizione o all'uso di diritti di proprietà immobiliare per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità, purché tali limitazioni si applichino senza discriminazioni nei confronti dei cittadini e delle imprese della Bosnia-Erzegovina e della Comunità.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 73

Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 73, paragrafo 3 del presente accordo comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (1).

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ RELATIVA ALLE MISURE COMMERCIALI ECCEZIONALI CONCESSE DALLA COMUNITÀ A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) n. 2007/2000

Considerando che la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Bosnia-Erzegovina, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (2), la Comunità dichiara quanto segue:

in applicazione dell'articolo 34 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000, si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;

in particolare, per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 28, paragrafo 2 del presente accordo.


(1)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

(2)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).


30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/548


DECISIONE (UE, Euratom) 2015/998 DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2015

relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

vista l'approvazione del Consiglio accordata a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 16 giugno 2008, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

Le disposizioni commerciali contenute nell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale dell'Unione nei confronti di paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.

(3)

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

In seguito alla firma dell'accordo, la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea il 1o luglio 2013. Per riflettere tale adesione, è necessario adeguare l'accordo in forma di protocollo.

(5)

È opportuno approvare l'accordo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni congiunte e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

Tali testi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, a effettuare la seguente notifica:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, se del caso, all'“Unione europea”.»

Articolo 3

1.   La posizione che l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica devono adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio, su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione, ciascuno ai sensi delle pertinenti disposizioni dei trattati.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto, per l'Unione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in funzione delle sue competenze ai sensi dei trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri». Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.

3.   La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è presa caso per caso dal Consiglio o dalla Commissione, ciascuno ai sensi delle pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate, a nome dell'Unione europea, a depositare l'atto di approvazione di cui all'articolo 134 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita tale atto di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 159.


30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/550


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, entrerà in vigore il 1o giugno 2015, essendo stata espletata in data 30 aprile 2015 la procedura prevista all'articolo 134 dell'accordo.