ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/827 DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste nella decisione 2013/255/PESC, compreso un divieto sul commercio di beni culturali e altri oggetti rimossi dalla Siria dal 9 maggio 2011. |
(2) |
Il 12 febbraio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 2199 (2015), il cui paragrafo 17 vieta il commercio di beni culturali e altri oggetti siriani rimossi illegalmente dalla Siria dal 15 marzo 2011. Il 28 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/837 (3) che modifica la decisione 2013/255/PESC per allineare tale decisione 2013/255/PESC all'UNSCR 2199 (2015), applicando detta decisione agli oggetti rimossi illegalmente dalla Siria dal 15 marzo 2011. |
(3) |
Poiché questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 11 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 36/2012, la lettera a) è sostituita dal seguente:
«a) |
i beni sono stati esportati dalla Siria prima del 15 marzo 2011; o» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.
(2) Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (cfr. pag. 82 della presente Gazzetta ufficiale).
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/828 DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2015
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Tenuto conto della gravità della situazione, si dovrebbe aggiungere una persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
Una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(4) |
In seguito alla sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 nelle cause riunite T-329/12 e T-74/13, Mazen Al-Tabbaa/Consiglio (2), e alla sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 nella causa T-652/11, Bassam Sabbagh/Consiglio (2), Mazen Al-Tabbaa e Bassam Sabbagh non sono inclusi nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(5) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Non ancora pubblicata.
ALLEGATO
I. |
La persona seguente è aggiunta all'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
|
II. |
È cancellata dall'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 la voce relativa alla seguente persona: N. 11. Rustum () Ghazali () |
III. |
Le voci relative alle persone elencate in appresso che figurano nella sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sono sostituite dalle seguenti:
|
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/829 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
141,4 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
152,5 |
0 |
AR |
166,8 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
333,9 |
0 |
AR |
237,5 |
19 |
BR |
||
341,2 |
0 |
CL |
||
315,9 |
0 |
TH |
||
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
348,1 |
0 |
BR |
371,2 |
0 |
CL |
||
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
468,7 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
259,1 |
8 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/8 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2015
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce i requisiti per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze e miscele chimiche nell'Unione europea. |
(2) |
Il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), sviluppato nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite, definisce criteri armonizzati a livello internazionale per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e norme per le schede di dati di sicurezza. |
(3) |
Le prescrizioni per le schede di dati di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere adeguate in conformità alla quinta revisione delle norme GHS per le schede di dati di sicurezza. |
(4) |
Il 1o giugno 2015 entreranno in vigore simultaneamente due modifiche dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 in contrasto tra loro, una introdotta dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'altra introdotta dal regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione (3). Per evitare confusione quanto alla versione dell'allegato II da applicare, tale allegato, nella sua versione modificata, deve essere sostituito da un nuovo allegato II. |
(5) |
Imporre agli operatori economici che hanno già elaborato le schede di dati di sicurezza un aggiornamento immediato di tali schede in conformità all'allegato II modificato del regolamento (CE) n. 1907/2006 comporterebbe un onere sproporzionato. Di conseguenza, è opportuno consentire agli operatori di continuare a utilizzare per un determinato periodo le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1o giugno 2015. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, quale modificato dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dal regolamento (UE) n. 453/2010, è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1o giugno 2015 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi all'allegato del presente regolamento fino al 31 maggio 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 133 del 31.5.2010, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA
PARTE A
0.1. Introduzione
0.1.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che il fornitore deve rispettare per la compilazione della scheda di dati di sicurezza che viene fornita per una sostanza o una miscela in conformità all'articolo 31.
0.1.2. Le informazioni presentate nella scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d'esposizione devono essere riportati in un allegato della scheda di dati di sicurezza.
0.2. Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza
0.2.1. La scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell'ambiente. Chi compila la scheda di dati di sicurezza deve tenere presente che tale scheda deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare e smaltire in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.
0.2.2. Le informazioni contenute nelle schede di dati di sicurezza devono inoltre rispettare le disposizioni previste dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio. In particolare, la scheda di dati di sicurezza deve consentire ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi siano presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso.
0.2.3. Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento.
0.2.4. Il linguaggio utilizzato nella scheda di dati di sicurezza deve essere semplice, chiaro e preciso ed evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Non devono essere usate indicazioni quali “può essere pericolosa”, “nessun effetto sulla salute”, “sicura nella maggior parte delle condizioni di utilizzo” o “innocua” o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non è pericolosa o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela.
0.2.5. La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. Quando una scheda di dati di sicurezza è stata sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all'attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. Per le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione, la data di compilazione, identificata quale “Revisione: (data)” nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi altra indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina.
0.3. Formato della scheda di dati di sicurezza
0.3.1. La scheda di dati di sicurezza non è un documento di lunghezza prestabilita. La lunghezza della scheda di dati di sicurezza è commisurata ai pericoli connessi con la sostanza o miscela e alle informazioni disponibili.
0.3.2. Tutte le pagine della scheda di dati di sicurezza, inclusi gli eventuali allegati, vanno numerate e devono contenere un'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio “pagina 1 di 3”) oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad esempio “continua alla pagina successiva” oppure “fine della scheda di dati di sicurezza”).
0.4. Contenuto della scheda di dati di sicurezza
Le informazioni richieste dal presente allegato vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, nelle pertinenti sottosezioni elencate nella parte B. La scheda di dati di sicurezza non deve contenere sottosezioni prive di testo.
0.5. Altre prescrizioni relative alle informazioni
In taluni casi, in considerazione di un'ampia gamma di proprietà delle sostanze e delle miscele, può essere necessario inserire nelle sottosezioni pertinenti ulteriori informazioni disponibili.
Per rispondere alle esigenze dei marittimi e di altri lavoratori del settore dei trasporti in caso di trasporto alla rinfusa di merci pericolose a bordo di navi per carichi alla rinfusa adibite alla navigazione marittima o interna o di navi cisterna soggette a normative nazionali o dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), sono richieste ulteriori informazioni ambientali e di sicurezza. La sottosezione 14.7. raccomanda di includere informazioni fondamentali relative alla classificazione quando tali carichi sono trasportati alla rinfusa, in conformità all'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, del 1973, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL) (1), e al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi (International Bulk Chemical Code) (codice IBC) (2). Inoltre, le navi che trasportano alla rinfusa petrolio od olio combustibile, secondo la definizione di cui all'allegato I della convenzione MARPOL, o che si approvvigionano di olio combustibile sono tenute, prima del carico, a dotarsi di una “scheda di dati di sicurezza” in conformità alla risoluzione del Comitato per la sicurezza marittima (CSM) dell'IMO dal titolo “Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel” (Raccomandazioni per le schede di dati di sicurezza dei materiali (MSDS) per il carico di petrolio e olio combustibile di cui all'allegato I della convenzione MARPOL) [MSC.286(86)]. Per tale motivo, al fine di disporre di un'unica scheda di dati di sicurezza armonizzata ad uso marittimo e non marittimo, le disposizioni aggiuntive della risoluzione MSC.286(86) possono essere incluse, all'occorrenza, nella scheda di dati di sicurezza per il trasporto marittimo dei carichi e dei combustibili marini di cui all'allegato I della convenzione MARPOL.
0.6. Unità
Devono essere impiegate le unità di misura di cui alla direttiva 80/181/CEE del Consiglio (3).
0.7. Casi particolari
Le schede di dati di sicurezza sono richieste anche nei casi particolari di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, allegato I, paragrafo 1.3, per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura.
1. SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza prescrive le modalità di identificazione della sostanza o della miscela e le modalità con cui devono essere indicati nella scheda di dati di sicurezza gli usi pertinenti identificati, il nome del fornitore della sostanza o della miscela e i dati di contatto del fornitore della sostanza o della miscela, compreso un contatto in caso di emergenza.
1.1. Identificatore del prodotto
L'identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze e in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le miscele e come riportato sull'etichetta nella/e lingua/e ufficiale/i dello o degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro o gli Stati membri in questione non abbia o non abbiano preso altri provvedimenti.
Per le sostanze soggette a registrazione, l'identificatore del prodotto deve corrispondere a quello fornito per la registrazione e deve essere altresì indicato il numero di registrazione assegnato a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.
Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle indicati nell'articolo 39 del presente regolamento, un fornitore che sia anche distributore o utilizzatore a valle può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante nell'ambito di una trasmissione congiunta a condizione che:
a) |
tale fornitore, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, si assuma la responsabilità di fornire il numero di registrazione completo oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità al punto b); e |
b) |
tale fornitore indichi il numero di registrazione completo all'autorità dello Stato membro responsabile dell'applicazione della normativa (denominata di seguito “autorità responsabile dell'applicazione”), entro sette giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall'autorità responsabile dell'applicazione o inoltrata dal suo destinatario; se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro sette giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l'autorità responsabile dell'applicazione. |
È possibile fornire un'unica scheda di dati di sicurezza relativa a più di una sostanza o miscela se le informazioni contenute in detta scheda soddisfano le prescrizioni del presente allegato per ciascuna di tali sostanze o miscele.
Altri mezzi d'identificazione
Si possono indicare altri nomi o sinonimi con i quali la sostanza o miscela è etichettata o comunemente nota, quali nomi alternativi, numeri, codici prodotto della società o altri identificatori unici.
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Devono essere indicati almeno gli usi identificati pertinenti per il destinatario o i destinatari della sostanza o della miscela. Si tratta di una breve descrizione dell'uso cui è destinata la sostanza o miscela, ad esempio “ritardante di fiamma”, “antiossidante”.
Devono essere elencati, se del caso, gli usi sconsigliati dal fornitore, con indicazione del motivo. Non è necessario che l'elenco sia esaustivo.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione sulla sicurezza chimica ed elencati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Il fornitore, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle o distributore, deve essere identificato. Va indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.
Inoltre, se il fornitore non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o la miscela è immessa sul mercato e ha nominato una persona responsabile per tale Stato membro, deve essere indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona responsabile.
Per i dichiaranti, tali informazioni devono corrispondere alle informazioni sull'identità del fabbricante o dell'importatore fornite nella registrazione.
Se è stato nominato un rappresentante esclusivo, si possono anche fornire le informazioni relative al fabbricante o al responsabile della formulazione non comunitario.
1.4. Numero telefonico di emergenza
Devono essere indicati i riferimenti a servizi d'informazione in caso di emergenza. Qualora esista, nello Stato membro in cui la sostanza o la miscela viene immessa sul mercato, un organismo di consulenza ufficiale [ad esempio l'organismo preposto a ricevere le informazioni relative alla salute di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008], è sufficiente indicarne il numero di telefono. Va indicato chiaramente se la disponibilità di tali servizi è limitata per qualunque motivo, ad esempio se tali servizi funzionano solo in determinate ore o se vengono forniti solo determinati tipi di informazioni.
2. SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i pericoli connessi con la sostanza o miscela e fornisce le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli.
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Va indicata la classificazione della sostanza o della miscela risultante dall'applicazione dei criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008. Laddove un fornitore abbia notificato informazioni circa la sostanza all'inventario delle classificazioni e delle etichettature in conformità all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la classificazione indicata nella scheda di dati di sicurezza deve essere identica a quella indicata nella notifica.
Deve essere indicato chiaramente se la miscela non soddisfa i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008.
Le informazioni relative alle sostanze contenute nella miscela sono fornite nella sottosezione 3.2.
Se la classificazione, incluse le indicazioni di pericolo, non è riportata per esteso, si deve fare riferimento alla sezione 16, dove va fornito il testo integrale di ogni classificazione, comprese tutte le indicazioni di pericolo.
I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente devono essere elencati conformemente alle sezioni da 9 a 12 della scheda di dati di sicurezza, in modo tale da consentire anche a chi non sia esperto di identificare i pericoli connessi alla sostanza o alla miscela.
2.2. Elementi dell'etichetta
In base alla classificazione, si devono indicare sull'etichetta, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come minimo le seguenti informazioni: pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Il pittogramma a colori di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 può essere sostituito da una riproduzione grafica del pittogramma di pericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica del solo simbolo.
Sull'etichetta vanno indicati gli elementi pertinenti in conformità all'articolo 25 e all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2.3. Altri pericoli
Devono essere fornite informazioni che consentano di stabilire se la sostanza o la miscela soddisfa i criteri per l'identificazione delle sostanze PBT o vPvB in conformità all'allegato XIII.
Devono essere fornite informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli generali della sostanza o della miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l'indurimento o la trasformazione, polverosità, proprietà esplosive che non soddisfano i criteri di classificazione di cui all'allegato I, parte 2, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico. L'indicazione “può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione” è appropriata nel caso di un pericolo di esplosione di polveri.
3. SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive l'identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli additivi stabilizzanti, come di seguito indicato. Devono essere indicate le informazioni di sicurezza appropriate e disponibili in merito alla chimica delle superfici.
3.1. Sostanze
L'identità chimica del principale costituente della sostanza deve essere fornita indicando almeno l'identificatore del prodotto o uno degli altri mezzi di identificazione elencati alla sottosezione 1.1.
L'identità chimica di eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singoli costituenti diversi dal costituente principale, a sua volta classificato e che contribuisce alla classificazione della sostanza, va indicata nel modo seguente:
a) |
identificatore del prodotto, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008; |
b) |
se l'identificatore del prodotto non è disponibile, uno degli altri nomi (nome comune, nome commerciale, abbreviazione) o numeri di identificazione. |
I fornitori di sostanze possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, comprese quelle non classificate.
In questa sottosezione possono essere fornite anche informazioni su sostanze multi-componenti.
3.2. Miscele
Per almeno tutte le sostanze di cui ai punti 3.2.1 o 3.2.2 devono essere indicati l'identificatore del prodotto, la concentrazione o gli intervalli di concentrazione e la classificazione. I fornitori di miscele possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze contenute nella miscela, incluse quelle che non soddisfano i criteri di classificazione. Queste informazioni devono permettere al destinatario di identificare facilmente i pericoli che presentano le sostanze contenute nella miscela. I pericoli della miscela stessa devono essere indicati nella sezione 2.
Le concentrazioni delle sostanze nella miscela vanno descritte in uno dei seguenti modi:
a) |
percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile; |
b) |
intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile. |
Se si indicano intervalli di percentuali, i pericoli per la salute e per l'ambiente devono descrivere gli effetti della concentrazione più elevata di ogni ingrediente.
Se sono noti gli effetti della miscela in quanto tale, le relative informazioni devono essere indicate alla sezione 2.
Qualora sia autorizzato l'uso di una denominazione chimica alternativa in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale denominazione può essere impiegata.
3.2.1. Per le miscele che soddisfano i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, devono essere indicate le seguenti sostanze e la loro concentrazione o il loro intervallo di concentrazione nella miscela:
a) |
le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando sono presenti in concentrazioni pari o superiori al più basso dei seguenti valori:
|
b) |
le sostanze per le quali a livello dell'Unione esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro, che non siano già incluse nella lettera a); |
c) |
le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all'allegato XIII, oppure le sostanze comprese nell'elenco stabilito in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli indicati alla lettera a), se la concentrazione di una singola sostanza è pari o superiore allo 0,1 %. |
3.2.2. Per le miscele che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 devono essere indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole uguali o superiori alle seguenti, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione:
a) |
1 % in peso per le miscele non gassose e 0,2 % in volume per le miscele gassose per:
|
b) |
0,1 % in peso per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche secondo i criteri di cui all'allegato XIII, per le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili secondo i criteri dell'allegato XIII, oppure per le sostanze incluse nell'elenco stabilito in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli di cui alla lettera a). |
3.2.3. Per le sostanze di cui alla sottosezione 3.2 deve essere inoltre indicata la classificazione della sostanza secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi le classi di pericolo e i codici di categoria di cui all'allegato VI, tabella 1.1, del suddetto regolamento, nonché le indicazioni di pericolo corrispondenti ai loro pericoli fisici, per la salute umana e per l'ambiente. Le indicazioni di pericolo non devono necessariamente essere riportate per intero in tale sezione; è sufficiente indicare i rispettivi codici. Qualora non siano riportate per esteso, va fatto riferimento alla sezione 16, in cui deve essere riportato il testo completo delle pertinenti indicazioni di pericolo. Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, deve essere descritto il motivo per il quale tale sostanza è indicata nella sottosezione 3.2 nel modo seguente: “sostanza vPvB non classificata” o “sostanza con un limite di esposizione sul posto di lavoro fissato a livello dell'Unione”.
3.2.4. Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2 deve essere fornita la denominazione e, se disponibile, il numero di registrazione attribuito in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.
Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle di cui all'articolo 39 del presente regolamento, il fornitore della miscela può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante in caso di trasmissione comune, a condizione che:
a) |
tale fornitore, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, si assuma la responsabilità di fornire il numero di registrazione completo oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità al punto b); e |
b) |
tale fornitore indichi il numero di registrazione completo all'autorità dello Stato membro responsabile dell'applicazione della normativa (denominata di seguito “autorità responsabile dell'applicazione”), entro sette giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall'autorità responsabile dell'applicazione o inoltrata dal suo destinatario oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro sette giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l'autorità responsabile dell'applicazione. |
Il numero CE, se disponibile, deve essere indicato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008. Possono anche essere indicati il numero CAS e la denominazione IUPAC, se disponibili.
Per le sostanze indicate in questa sottosezione con una denominazione chimica alternativa in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario indicare il numero di registrazione, il numero CE né altri identificatori chimici precisi.
4. SEZIONE 4: misure di primo soccorso
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prime cure in modo che una persona non esperta possa comprenderle ed eseguirle senza avvalersi di attrezzature sofisticate e senza disporre di un'ampia gamma di medicinali. Nelle istruzioni va specificato se è necessario consultare un medico, e con quale urgenza.
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
4.1.1. Le istruzioni per il primo soccorso vanno suddivise secondo le pertinenti vie di esposizione. Per ogni via d'esposizione inalatoria, cutanea, per contatto con gli occhi e per ingestione deve essere indicata la procedura da seguire.
4.1.2. Devono essere fornite raccomandazioni per stabilire se:
a) |
sia necessario consultare immediatamente un medico e se vi sia la possibilità di effetti ritardati successivi all'esposizione; |
b) |
sia consigliato spostare l'individuo esposto dal luogo di esposizione all'aria aperta; |
c) |
sia consigliato togliere e manipolare gli indumenti e le scarpe dell'individuo esposto; e |
d) |
sia consigliato, per chi presta le prime cure, indossare dispositivi di protezione individuale. |
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Devono essere fornite informazioni sintetiche sui principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati, dovuti all'esposizione.
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Ove necessario, devono essere fornite informazioni su test clinici e sul monitoraggio medico per gli effetti ritardati e informazioni dettagliate specifiche sugli antidoti (se noti) e sulle controindicazioni.
Per alcune sostanze o miscele può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul luogo di lavoro mezzi speciali per consentire un trattamento specifico ed immediato.
5. SEZIONE 5: misure antincendio
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prescrizioni relative al contrasto di incendi causati dalla sostanza o dalla miscela o che si manifestano in prossimità della sostanza o della miscela.
5.1. Mezzi di estinzione
|
Mezzi di estinzione idonei: devono essere fornite informazioni sui mezzi di estinzione idonei. |
|
Mezzi di estinzione non idonei: si deve indicare se eventuali mezzi di estinzione siano inadeguati in una determinata situazione legata alla sostanza o alla miscela (ad esempio, evitare mezzi ad alta pressione che potrebbero provocare la formazione di una miscela polvere-aria potenzialmente esplosiva). |
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Devono essere fornite informazioni sui pericoli che possono derivare dalla sostanza o dalla miscela, quali i prodotti di combustione pericolosi che si formano quando la sostanza o la miscela brucia, ad esempio “può produrre fumi tossici di monossido di carbonio in caso di combustione” oppure “produce ossidi di zolfo e azoto in caso di combustione”.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Devono essere fornite raccomandazioni su eventuali misure di protezione da adottare durante l'estinzione degli incendi, ad esempio “raffreddare i contenitori con getti d'acqua” e sui dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi, quali stivali, tute, guanti, protezioni per gli occhi e per il volto e respiratori.
6. SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza illustra la risposta adeguata in caso di fuoriuscite, dispersione o rilascio, onde prevenire o minimizzare gli effetti avversi per le persone, i beni e l'ambiente. Va fatta una distinzione tra le misure da adottare in caso di grandi o piccole fuoriuscite, qualora il volume della fuoriuscita abbia un impatto significativo sul pericolo. Se le procedure per il contenimento ed il recupero prevedono pratiche diverse, tali pratiche devono essere indicate nella scheda di dati di sicurezza.
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.1.1. Per chi non interviene direttamente
Devono essere fornite raccomandazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci accidentali della sostanza o della miscela quali:
a) |
indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda di dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali; |
b) |
rimuovere le fonti di accensione, predisporre un'adeguata ventilazione e controllare le polveri; e |
c) |
procedure di emergenza, quali la necessità di evacuare l'area di pericolo o di consultare un esperto. |
6.1.2. Per chi interviene direttamente
Vanno fornite raccomandazioni relative al materiale adeguato per gli indumenti protettivi personali (ad esempio “adeguato: butilene”; “non adeguato: PVC”).
6.2. Precauzioni ambientali
Devono essere fornite raccomandazioni sulle eventuali precauzioni ambientali da prendere in relazione a fuoriuscite e rilasci accidentali della sostanza o miscela, ad esempio tenere lontano da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.3.1. Devono essere fornite opportune raccomandazioni su come contenere una fuoriuscita. Le tecniche di contenimento adeguate possono comprendere:
a) |
cunette di raccolta, copertura degli scarichi; |
b) |
procedure di copertura isolante (capping). |
6.3.2. Devono essere fornite opportune raccomandazioni su come bonificare una fuoriuscita. Le procedure di bonifica adeguate possono comprendere:
a) |
tecniche di neutralizzazione; |
b) |
tecniche di decontaminazione; |
c) |
materiali assorbenti; |
d) |
tecniche di pulizia; |
e) |
tecniche di aspirazione; |
f) |
attrezzature necessarie al contenimento/alla bonifica (compreso l'impiego di strumenti e attrezzature antiscintilla, se del caso). |
6.3.3. Devono essere fornite eventuali altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci, comprese avvertenze su tecniche non idonee di contenimento o di bonifica, ad esempio indicazioni quali “non usare mai …”.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Ove opportuno, si deve rinviare alle sezioni 8 e 13.
7. SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicure. Si devono sottolineare le precauzioni adeguate per gli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 e per le proprietà peculiari della sostanza o miscela.
Le informazioni da fornire per questa sezione della scheda di dati di sicurezza riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Devono permettere al datore di lavoro di adottare procedure di lavoro e misure organizzative appropriate in conformità all'articolo 5 della direttiva 98/24/CE e all'articolo 5 della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati fornite nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio, citati nella relazione sulla sicurezza chimica e riportati nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
Oltre alle informazioni fornite in tale sezione, è possibile reperire altre informazioni pertinenti nella sezione 8.
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
7.1.1. Devono essere fornite raccomandazioni che:
a) |
consentano di manipolare la sostanza o la miscela in modo sicuro, quali misure di contenimento e di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri; |
b) |
prevengano la manipolazione di sostanze o miscele incompatibili; |
c) |
segnalino le operazioni e le condizioni che creano nuovi rischi, modificando le proprietà della sostanza o della miscela, e le contromisure appropriate; e |
d) |
riducano il rilascio della sostanza o della miscela nell'ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi. |
7.1.2. Devono essere fornite raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro quali:
a) |
non mangiare, non bere e non fumare nelle zone di lavoro; |
b) |
lavare le mani dopo l'uso; e |
c) |
togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. |
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Le raccomandazioni fornite devono essere coerenti con le proprietà fisiche e chimiche descritte nella sezione 9 della scheda di dati di sicurezza. Ove necessario devono essere fornite raccomandazioni su prescrizioni specifiche relative allo stoccaggio, ad esempio:
a) |
come gestire i rischi connessi a:
|
b) |
come contenere gli effetti di:
|
c) |
come mantenere integre le sostanze o le miscele avvalendosi di:
|
d) |
altre raccomandazioni, quali:
|
7.3. Usi finali particolari
Per le sostanze e le miscele destinate ad usi finali specifici, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 ed essere dettagliate e operative. Se è allegato uno scenario di esposizione, vi può essere fatto riferimento, oppure devono essere fornite le informazioni previste dalle sottosezioni 7.1 e 7.2. Se un attore della catena di approvvigionamento ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica della miscela, è sufficiente che la scheda di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica della miscela, piuttosto che con le relazioni sulla sicurezza chimica di ciascuna delle sostanze che compongono la miscela. Se sono disponibili orientamenti specifici dell'industria o di settore, si può fare riferimento ad essi in modo dettagliato (citando la fonte e la data di pubblicazione).
8. SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza elenca i valori limite di esposizione professionale applicabili e le necessarie misure di gestione dei rischi.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con le informazioni sugli usi identificati fornite nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione che dimostrano il controllo del rischio citati nella relazione e stabiliti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
8.1. Parametri di controllo
8.1.1. Per la sostanza o per ciascuna delle sostanze della miscela devono essere elencati, se disponibili, i valori limite nazionali indicati di seguito, compresa la base giuridica di ciascuno di essi, applicabili nello Stato membro in cui viene fornita la scheda di dati di sicurezza. Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, deve essere utilizzata l'identità chimica indicata nella sezione 3:
8.1.1.1. |
i valori limite nazionali di esposizione professionale corrispondenti ai valori limite di esposizione professionale dell'Unione in conformità alla direttiva 98/24/CE, comprese le eventuali notazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/113/UE del 3 marzo 2014 della Commissione (4); |
8.1.1.2. |
i valori limite nazionali di esposizione professionale corrispondenti ai valori limite dell'Unione in conformità alla direttiva 2004/37/CE, comprese le eventuali notazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/113/UE della Commissione; |
8.1.1.3. |
altri eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale; |
8.1.1.4. |
i valori limite biologici nazionali corrispondenti ai valori limite biologici dell'Unione di cui alla direttiva 98/24/CE, comprese le eventuali notazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2014/113/UE; |
8.1.1.5. |
altri eventuali valori limite biologici nazionali. |
8.1.2. Devono essere fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate almeno per le sostanze più pertinenti.
8.1.3. Se, utilizzando la sostanza o la miscela secondo l'uso previsto, si formano contaminanti atmosferici, devono essere elencati anche i valori limite di esposizione professionale e/o i valori limite biologici applicabili per la sostanza o la miscela.
8.1.4. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica oppure quando è disponibile un livello derivato senza effetto (DNEL) di cui alla sezione 1.4 dell'allegato I, oppure una concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) di cui alla sezione 3.3 dell'allegato I, si devono fornire i DNEL e le PNEC pertinenti per la sostanza in relazione agli scenari di esposizione di cui alla relazione sulla sicurezza chimica che figurano nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
8.1.5. Se, per decidere in merito a misure di gestione dei rischi in relazione a usi specifici, si ricorre ad una strategia basata su fasce di controllo (control banding), devono essere forniti dettagli sufficienti a consentire una gestione efficace del rischio. Il contesto e i limiti delle raccomandazioni specifiche basate su fasce di controllo (control banding) devono essere chiari.
8.2. Controlli dell'esposizione
Le informazioni richieste in questa sottosezione, devono essere fornite, a meno che non venga allegato alla scheda di dati di sicurezza uno scenario di esposizione contenente tali informazioni.
Il fornitore che ha esercitato la facoltà di omettere un test in applicazione della sezione 3 dell'allegato XI, deve indicare le condizioni d'uso specifiche su cui si è basato per giustificare questa decisione.
Se una sostanza è stata registrata quale intermedio isolato (in sito o trasportato), il fornitore deve indicare che la scheda di dati di sicurezza è conforme alle condizioni specifiche sulle quali si basa la registrazione in conformità agli articoli 17 o 18.
8.2.1. Controlli tecnici idonei
La descrizione delle idonee misure di controllo dell'esposizione deve riferirsi agli usi identificati della sostanza o della miscela di cui alla sottosezione 1.2. Le informazioni devono essere tali da consentire al datore di lavoro, ove opportuno, di effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza della sostanza o della miscela, in conformità agli articoli da 4 a 6 della direttiva 98/24/CE e agli articoli da 3 a 5 della direttiva 2004/37/CE.
Tali informazioni devono completare quelle già indicate nella sezione 7.
8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
8.2.2.1. Le informazioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuale devono essere coerenti con le buone pratiche di igiene professionale e accompagnate da altre misure di controllo, compresi i controlli tecnici, la ventilazione e l'isolamento. Ove opportuno, si deve rinviare alla sezione 5 per raccomandazioni specifiche sui dispositivi di protezione individuale da sostanze chimiche e antincendio.
8.2.2.2. Tenendo conto della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (5) e facendo riferimento alle pertinenti norme CEN, vanno fornite informazioni dettagliate sui dispositivi atti a fornire una protezione adeguata, compresi:
a) |
Protezione degli occhi/del volto: va specificato il tipo di protezione prescritto per gli occhi/il volto, a seconda del pericolo connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto, ad esempio occhiali e visiere di sicurezza, schermo facciale. |
b) |
Protezione della pelle
Se necessario, devono essere indicate eventuali misure supplementari per la protezione della pelle e misure d'igiene particolari. |
c) |
Protezione respiratoria: per gas, vapori, nebbie o polveri, deve essere specificato il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare a seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata, indicando l'elemento purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le maschere appropriate, oppure gli autorespiratori. |
d) |
Pericoli termici: quando si indicano i dispositivi di protezione da indossare in presenza di materiali ai quali è connesso un pericolo termico, deve essere dedicata particolare attenzione alle caratteristiche costruttive dei dispositivi stessi. |
8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale
Devono essere specificate le informazioni di cui il datore di lavoro deve disporre per assolvere i propri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica deve essere fornita una sintesi delle misure di gestione del rischio atte a controllare adeguatamente l'esposizione dell'ambiente alla sostanza per gli scenari di esposizione che figurano nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
9. SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti. Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Devono essere identificate chiaramente le seguenti proprietà facendo riferimento, se del caso, anche ai metodi di prova impiegati, e vanno indicate le unità di misura e/o condizioni di riferimento idonee. Se pertinente per l'interpretazione del valore numerico, deve essere indicato anche il metodo di determinazione (ad esempio il metodo per determinare il punto di infiammabilità, il metodo a vaso aperto/vaso chiuso):
a) |
aspetto: vanno indicati lo stato fisico [solido (comprese informazioni idonee e disponibili sulla sicurezza relative alla granulometria e all'area della superficie specifica se non già indicate altrove in questa scheda di dati di sicurezza), liquido, gassoso], nonché il colore della sostanza o della miscela all'atto della fornitura; |
b) |
odore: qualora sia percepibile, deve essere descritto brevemente; |
c) |
soglia olfattiva; |
d) |
pH: deve essere indicato il pH della sostanza o della miscela così come è stata fornita oppure in soluzione acquosa. In caso di soluzione acquosa, deve essere indicata anche la concentrazione; |
e) |
punto di fusione/punto di congelamento; |
f) |
punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione; |
g) |
punto di infiammabilità; |
h) |
velocità di evaporazione; |
i) |
infiammabilità (solidi, gas); |
j) |
limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività; |
k) |
tensione di vapore; |
l) |
densità di vapore; |
m) |
densità relativa; |
n) |
Solubilità (le solubilità); |
o) |
coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua; |
p) |
temperatura di autoaccensione; |
q) |
temperatura di decomposizione; |
r) |
viscosità; |
s) |
proprietà esplosive; |
t) |
proprietà ossidanti. |
Se è specificato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne devono indicare i motivi.
Per consentire l'adozione di misure di controllo adeguate devono essere fornite tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o sulla miscela. Le informazioni di questa sezione devono corrispondere a quelle fornite nella registrazione, quando quest'ultima è richiesta.
Per le miscele si deve indicare chiaramente a quale sostanza nella miscela si riferiscono i dati, a meno che questi non siano validi per l'intera miscela.
9.2. Altre informazioni
Se necessario devono essere indicati altri parametri fisici e chimici, quali la miscibilità, la liposolubilità (solvente —olio da specificare), la conducibilità oppure il gruppo di gas. Devono essere fornite le informazioni sulla sicurezza disponibili e appropriate riguardanti il potenziale di ossido-riduzione, il potenziale di formazione di radicali e le proprietà fotocatalitiche.
10. SEZIONE 10: Stabilità e reattività
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive la stabilità della sostanza o della miscela e indica la possibilità di reazioni pericolose in determinate condizioni d'uso nonché in caso di rilascio nell'ambiente anche facendo riferimento, se del caso, ai metodi di prova impiegati. Se è specificato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne devono indicare i motivi.
10.1. Reattività
10.1.1. Deve essere fornita una descrizione dei pericoli connessi alla reattività della sostanza o della miscela. Se disponibili, devono essere forniti dati su prove specifiche per la sostanza o per la miscela in quanto tale. Le informazioni possono tuttavia basarsi anche su dati generali relativi alla classe o alla famiglia di sostanze o miscele se tali dati rappresentano in modo adeguato il pericolo previsto della sostanza o della miscela.
10.1.2. Se non sono disponibili dati sulle miscele devono essere forniti dati sulle sostanze che compongono la miscela. Per determinare l'incompatibilità si deve tenere conto delle sostanze, dei contenitori e dei contaminanti con i quali la sostanza o la miscela potrebbero venire a contatto durante il trasporto, lo stoccaggio e l'uso.
10.2. Stabilità chimica
Deve essere indicato se la sostanza o la miscela è stabile o instabile in condizioni ambientali normali e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste per lo stoccaggio e la manipolazione. Devono essere descritti gli eventuali stabilizzanti impiegati o impiegabili per mantenere la stabilità chimica della sostanza o della miscela. Deve essere inoltre segnalata la rilevanza per la sicurezza di eventuali cambiamenti dell'aspetto fisico della sostanza o della miscela.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose
Se pertinente, deve indicarsi se la sostanza o la miscela reagisce o polimerizza, rilasciando calore o pressione in eccesso o creando altre condizioni pericolose. Devono essere descritte le condizioni nelle quali tali reazioni pericolose possono avere luogo.
10.4. Condizioni da evitare
Le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, scariche statiche, vibrazioni o altre sollecitazioni fisiche che possono indurre una situazione di pericolo devono essere elencate e, se del caso, deve essere fornita una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.
10.5. Materiali incompatibili
Devono essere elencate le famiglie di sostanze o di miscele o le sostanze specifiche quali acqua, aria, acidi, basi, agenti ossidanti, con le quali la sostanza o miscela potrebbe reagire producendo una situazione di pericolo (ad esempio un'esplosione, il rilascio di materiale tossico o infiammabile o la liberazione di calore eccessivo) e, se del caso, deve essere fornita una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Devono essere elencati i prodotti di decomposizione pericolosi noti e ragionevolmente prevedibili risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. I prodotti di combustione pericolosi devono essere indicati nella sezione 5 della scheda di dati di sicurezza.
11. SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza si rivolge principalmente al personale medico, ai professionisti della salute e della sicurezza sul lavoro e ai tossicologi. Deve essere fornita una descrizione breve, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici (sulla salute) e dei dati disponibili impiegati per identificarli, comprese informazioni sulla tossicocinetica, sul metabolismo e sulla distribuzione, ove opportuno. Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Le classi di pericolo pertinenti, per le quali devono essere fornite informazioni, sono:
a) |
tossicità acuta; |
b) |
Corrosione cutanea/irritazione cutanea; |
c) |
gravi danni oculari/irritazione oculare; |
d) |
sensibilizzazione respiratoria o cutanea; |
e) |
mutagenicità sulle cellule germinali; |
f) |
cancerogenicità; |
g) |
tossicità per la riproduzione; |
h) |
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; |
i) |
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; |
j) |
pericolo in caso di aspirazione. |
Tali pericoli devono sempre essere indicati nella scheda di dati di sicurezza.
Per le sostanze soggette a registrazione devono essere fornite brevi sintesi delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di prova impiegati. Per le sostanze soggette a registrazione, tali informazioni devono comprendere anche il risultato del confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 1272/2008 per le sostanze CMR, categorie 1A e 1B, a norma dell'allegato I, punto 1.3.1, del presente regolamento.
11.1.1. Devono essere fornite informazioni per ogni classe di pericolo o differenziazione. Se si indica che la sostanza o miscela non è classificata in una determinata classe di pericolo o differenziazione, nella scheda di dati di sicurezza deve risultare chiaramente se questo è dovuto alla mancanza di dati, all'impossibilità tecnica di ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione; in quest'ultimo caso nella scheda di dati di sicurezza deve essere precisato “sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti”.
11.1.2. I dati contenuti in questa sottosezione si riferiscono alla sostanza o alla miscela all'atto dell'immissione sul mercato. Per le miscele i dati devono descrivere le proprietà tossicologiche della miscela in quanto tale, a meno che non si applichi l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Se disponibili, devono essere indicate anche le proprietà tossicologiche pertinenti delle sostanze pericolose di una miscela, quali DL50, stime della tossicità acuta o CL50.
11.1.3. Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti da prove sulla sostanza o sulla miscela, può essere necessario elaborare una sintesi dei risultati degli studi critici usati, ad esempio per via di esposizione.
11.1.4. Se i criteri di classificazione per una determinata classe di pericolo non sono soddisfatti, devono essere fornite informazioni a sostegno di tale conclusione.
11.1.5. Informazioni sulle vie probabili di esposizione
Devono essere fornite informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o della miscela per ogni possibile via di esposizione, ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o contatto con pelle/occhi. Va inoltre indicato se non sono noti gli effetti sulla salute.
11.1.6. Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche
Deve essere fornita una descrizione dei potenziali effetti avversi per la salute e dei sintomi associati all'esposizione alla sostanza o alla miscela e ai suoi ingredienti o sottoprodotti noti. Devono essere fornite le informazioni disponibili sui sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza o della miscela che si manifestano in seguito all'esposizione. Deve essere descritta l'intera gamma dei sintomi, dai primi, in situazioni di esposizioni basse, fino alle conseguenze di esposizioni gravi, ad esempio “possono manifestarsi mal di testa e vertigini, che possono portare a svenimento o stato di incoscienza; dosi più importanti possono indurre coma e provocare la morte”.
11.1.7. Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine
Devono essere fornite informazioni su eventuali effetti ritardati o immediati successivi all'esposizione a breve o a lungo termine. Devono essere inoltre riportate informazioni sugli effetti per la salute acuti e cronici connessi all'esposizione umana alla sostanza o alla miscela. Se non sono disponibili dati sulle persone deve essere presentata una sintesi di dati sugli animali, indicando chiaramente le specie. Deve essere precisato se i dati tossicologici si basano su dati relativi alle persone o agli animali.
11.1.8. Effetti interattivi
Se pertinenti e disponibili, devono essere incluse informazioni sulle interazioni.
11.1.9. Assenza di dati specifici
Non è sempre possibile ottenere informazioni sui pericoli di una determinata sostanza o miscela. Nei casi in cui i dati su una specifica sostanza o miscela non siano disponibili, si possono utilizzare dati su sostanze o miscele simili, se opportuno, a condizione che la sostanza o la miscela simile venga identificata. Deve essere indicato chiaramente se non sono stati utilizzati o non sono disponibili dati specifici.
11.1.10. Miscele
Per un determinato effetto sulla salute, se una miscela non è stata saggiata in quanto tale per determinarne gli effetti sulla salute, devono essere fornite informazioni utili sulle sostanze pertinenti elencate nella sezione 3.
11.1.11. Informazioni sulle miscele o sulle sostanze
11.1.11.1. Le sostanze di una miscela possono interagire fra loro nell'organismo, determinando differenti tassi di assorbimento, metabolismo ed escrezione. Di conseguenza, l'azione tossica può essere alterata e la tossicità globale della miscela può essere diversa da quella delle sostanze in essa contenute. Questo va tenuto in considerazione quando si forniscono informazioni tossicologiche in questa sezione della scheda di dati di sicurezza.
11.1.11.2. È necessario considerare se ogni sostanza sia presente in concentrazioni sufficienti a contribuire agli effetti globali della miscela sulla salute. Le informazioni sugli effetti tossici devono essere presentate per ciascuna sostanza, eccetto nei casi seguenti:
a) |
se le informazioni sono ripetute, devono essere elencate solo una volta per la miscela in generale, ad esempio se due sostanze provocano entrambe vomito e diarrea; |
b) |
se è improbabile che gli effetti si verifichino, considerate le concentrazioni presenti, ad esempio se un lieve irritante è diluito al di sotto di una determinata concentrazione in una soluzione non irritante; |
c) |
se non sono disponibili informazioni sulle interazioni tra le sostanze presenti in una miscela, non vanno formulate ipotesi, bensì devono essere indicati separatamente gli effetti sulla salute di ciascuna sostanza. |
11.1.12. Altre informazioni
Altre informazioni pertinenti sugli effetti avversi per la salute devono essere incluse anche quando non siano richieste dai criteri di classificazione.
12. SEZIONE 12: informazioni ecologiche
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce le informazioni necessarie a valutare l'impatto ambientale della sostanza o della miscela qualora venga rilasciata nell'ambiente. Nelle sottosezioni da 12.1 a 12.6 della scheda di dati di sicurezza deve essere riportata una breve sintesi dei dati comprendente, se disponibili, dati di prove pertinenti, con chiara indicazione delle specie, dei mezzi, delle unità di misura, della durata e delle condizioni delle prove. Queste informazioni possono essere utili nel trattamento delle fuoriuscite e per valutare le pratiche di trattamento dei rifiuti, il controllo dei rilasci, le misure in caso di rilascio accidentale e di trasporto. Se è indicato che una determinata proprietà non si applica (perché i dati disponibili dimostrano che la sostanza o miscela non soddisfa i criteri di classificazione), o se le informazioni su una determinata proprietà non sono disponibili, se ne devono indicare i motivi. Inoltre, se una sostanza o miscela non è classificata per altri motivi (per esempio, a causa di dati inconcludenti o dell'impossibilità tecnica di ottenere i dati), ciò deve essere chiaramente indicato sulla scheda di dati di sicurezza.
Alcune caratteristiche sono specifiche delle sostanze, come il bioaccumulo, la persistenza e la degradabilità; tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e adeguate, per ciascuna sostanza pertinente della miscela (vale a dire quelle che devono essere elencate nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza e sono pericolose per l'ambiente o le sostanze PBT/vPvB). Devono essere anche fornite informazioni sui prodotti di trasformazione pericolosi che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele.
Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.
12.1. Tossicità
Se disponibili, devono essere fornite informazioni sulla tossicità avvalendosi di dati delle prove eseguite su organismi acquatici e/o terrestri, compresi i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acquatica acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e altre piante acquatiche. Se disponibili, devono essere indicati anche dati sulla tossicità per i microrganismi e i macrorganismi del suolo e altri organismi rilevanti dal punto di vista ambientale pertinenti, quali uccelli, api e piante. Se la sostanza o la miscela hanno effetti inibitori sull'attività dei microrganismi, deve essere indicato l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento delle acque reflue.
Per le sostanze soggette a registrazione, devono essere forniti sommari delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI del presente regolamento.
12.2. Persistenza e degradabilità
La persistenza e la degradabilità indicano il potenziale della sostanza o delle sostanze di una miscela di degradarsi nell'ambiente, tramite biodegradazione o altri processi quali l'ossidazione o l'idrolisi. Se disponibili, devono essere indicati i risultati delle prove che consentono di valutare la persistenza e la degradabilità. Se vengono indicate emivite di degradazione deve essere specificato se tali emivite si riferiscono alla mineralizzazione o alla degradazione primaria. Deve essere indicato anche il potenziale di degradazione della sostanza o di determinate sostanze di una miscela negli impianti di trattamento delle acque reflue.
Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Il potenziale di bioaccumulo è il potenziale della sostanza o di determinate sostanze di una miscela di accumularsi nel biota e, da ultimo, di passare nella catena alimentare. Devono essere indicati i risultati delle prove pertinenti per valutare il potenziale di bioaccumulo. Essi devono comprendere, se disponibili, riferimenti al coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di bioconcentrazione (BCF).
Tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.
12.4. Mobilità nel suolo
La mobilità nel suolo è il potenziale della sostanza o dei componenti di una miscela, se rilasciati nell'ambiente, di muoversi grazie alle forze naturali verso le acque sotterranee o di allontanarsi dal luogo di rilascio. Il potenziale di mobilità nel suolo deve essere indicato, se disponibile. Le informazioni sulla mobilità nel suolo possono essere ricavate da dati pertinenti sulla mobilità ottenuti ad esempio da studi sull'adsorbimento o sulla lisciviazione, dalla distribuzione nota o stimata nei comparti ambientali o dalla tensione superficiale. I valori di Koc, ad esempio, si possono stimare dai coefficienti di ripartizione ottanolo/acqua (Kow). La lisciviazione e la mobilità possono essere stimate avvalendosi di modelli.
Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e appropriate, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.
Ove disponibili, i dati sperimentali devono in linea di massima prevalere rispetto ai modelli e alle stime.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Quando è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, devono essere indicati i risultati della valutazione PBT e vPvB, quali figurano nella relazione sulla sicurezza chimica.
12.6. Altri effetti avversi
Devono essere incluse tutte le informazioni disponibili su qualunque altro effetto avverso sull'ambiente, ad esempio il destino ambientale (esposizione), il potenziale di formazione di ozono fotochimico, il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di perturbazione del sistema endocrino e/o il potenziale di riscaldamento globale.
13. SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti della sostanza o della miscela e/o dei loro contenitori, per aiutare lo Stato membro in cui viene fornita la scheda di dati di sicurezza ad individuare le opzioni per una gestione dei rifiuti sicura e più favorevole per l'ambiente, in linea con le prescrizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Informazioni pertinenti per la sicurezza degli addetti alle attività di gestione dei rifiuti devono completare quelle fornite nella sezione 8.
Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, e qualora sia stata effettuata un'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, le informazioni sulle misure di gestione dei rifiuti devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione stabiliti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza deve:
a) |
specificare i contenitori e i metodi per il trattamento dei rifiuti, compresi i metodi idonei per il trattamento dei rifiuti della sostanza o della miscela e degli eventuali imballaggi contaminati (ad esempio incenerimento, riciclaggio, messa in discarica); |
b) |
specificare le proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dei rifiuti; |
c) |
scoraggiarne l'eliminazione attraverso la rete fognaria; |
d) |
indicare, ove necessario, precauzioni particolari a seconda dell'alternativa di trattamento dei rifiuti raccomandata per la quale si è optato. |
Si deve fare riferimento alle pertinenti prescrizioni dell'Unione o, in loro mancanza, alle pertinenti disposizioni nazionali o regionali in vigore.
14. SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni di base sulla classificazione per il trasporto/la spedizione di sostanze o miscele di cui alla sezione 1 su strada, ferrovia, per via marittima, per vie navigabili interne o per via aerea. Si deve indicare se le informazioni non sono disponibili o non sono pertinenti.
Se del caso, questa sezione fornisce informazioni sulla classificazione per il trasporto per ciascuno dei regolamenti tipo dell'ONU: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) (7), i regolamenti sul trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) (8), l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) (9), tutti e tre attuati dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 (10), nonché il codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG) (11) (mare) e le istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (ICAO) (12) (via aerea).
14.1. Numero ONU
Deve essere indicato il numero ONU (ovvero il numero di identificazione a quattro cifre della sostanza, della miscela o dell'articolo, preceduto dalle lettere “UN”) di cui ai regolamenti tipo dell'ONU.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU
Deve essere indicato il nome di spedizione dell'ONU di cui ai regolamenti tipo dell'ONU, a meno che non sia stato utilizzato come identificatore del prodotto alla sottosezione 1.1.
14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto
Deve essere indicata la classe di pericolo connesso al trasporto (e i rischi sussidiari) assegnata alle sostanze o alle miscele in base al pericolo principale ad esse connesso in conformità ai regolamenti tipo dell'ONU.
14.4. gruppo di imballaggio
Se del caso, deve essere fornito il numero del gruppo di imballaggio di cui ai regolamenti tipo dell'ONU. Il numero del gruppo di imballaggio viene assegnato a determinate sostanze a seconda del grado di pericolo ad esse connesso.
14.5. Pericoli per l'ambiente
Va specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente secondo i criteri dei regolamenti tipo dell'ONU (come indicato dal codice IMDG, dall'ADR, dal RID e dall'ADN) e/o se è un inquinante marino secondo il codice IMDG. Se si tratta di sostanze o miscele autorizzate o destinate al trasporto per vie navigabili interne in navi cisterna, deve essere specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente solo in navi cisterna secondo l'ADN.
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Devono essere indicate tutte le precauzioni particolari alle quali l'utilizzatore deve attenersi o delle quali deve essere a conoscenza per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC
Questa sottosezione si applica solo se si intende effettuare il trasporto di rinfuse secondo i seguenti atti dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): allegato II della convenzione MARPOL e codice IBC.
Deve essere indicato il nome del prodotto (se diverso da quello indicato nella sottosezione 1.1.) come richiesto dal documento di spedizione e in conformità al nome impiegato nell'elenco dei nomi di prodotti di cui ai capitoli 17 o 18 del codice IBC o all'ultima edizione della circolare del comitato per la tutela dell'ambiente marino (MEPC.2) dell'IMO (13). Si deve indicare il tipo di nave previsto e la categoria di inquinamento.
15. SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza deve recare le altre informazioni regolamentari riguardanti la sostanza o la miscela, che non sono già state fornite nella scheda di dati di sicurezza [ad esempio se la sostanza o la miscela è soggetta al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (14), al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (15), oppure al regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose (16)].
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Devono essere fornite informazioni riguardanti le pertinenti prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza, salute e ambiente [ad esempio la categoria Seveso/le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 96/82/CE del Consiglio (17)] o informazioni sulla situazione normativa della sostanza o della miscela a livello nazionale (incluse le sostanze della miscela), comprese indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario deve intraprendere in base a tali prescrizioni. Se pertinenti, devono essere menzionate le leggi nazionali degli Stati membri che attuano le suddette prescrizioni, come pure qualsiasi altra misura nazionale pertinente.
Se la sostanza o la miscela di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni in relazione alla protezione della salute umana o dell'ambiente a livello dell'Unione (ad esempio autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o restrizioni a norma del titolo VIII), tali disposizioni devono essere indicate.
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza deve indicare se il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza o la miscela.
16. SEZIONE 16: altre informazioni
Questa sezione della scheda di dati di sicurezza deve contenere altre informazioni non fornite nelle sezioni da 1 a 15, comprese le informazioni sulla revisione della scheda di dati di sicurezza, quali:
a) |
se la scheda di dati di sicurezza è stata rivista, una chiara indicazione di dove sono state apportate le modifiche rispetto alla versione precedente della scheda stessa, a meno che tale indicazione non sia fornita altrove nella scheda, unitamente a una spiegazione delle modifiche, se del caso. Il fornitore della sostanza o della miscela deve essere in grado di fornire una spiegazione delle modifiche su richiesta; |
b) |
una spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza; |
c) |
i riferimenti bibliografici e le fonti di dati principali; |
d) |
per le miscele, una indicazione di quale metodo di valutazione delle informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato impiegato ai fini della classificazione; |
e) |
un elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza pertinenti. Devono essere riportati i testi completi delle indicazioni che non appaiono integralmente nelle sezioni da 2 a 15; |
f) |
indicazioni su eventuali corsi di formazione adeguati per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente. |
PARTE B
La scheda di dati di sicurezza deve comprendere i seguenti 16 titoli, in conformità all'articolo 31, paragrafo 6, oltre ai sottotitoli elencati, eccetto la sezione 3, in cui devono essere incluse solo la sottosezione 3.1 o 3.2, a seconda del caso:
SEZIONE 1: |
identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa |
1.1. |
Identificatore del prodotto |
1.2. |
Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati |
1.3. |
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza |
1.4. |
Numero telefonico di emergenza |
SEZIONE 2: |
identificazione dei pericoli |
2.1. |
Classificazione della sostanza o della miscela |
2.2. |
Elementi dell'etichetta |
2.3. |
Altri pericoli |
SEZIONE 3: |
composizione/informazioni sugli ingredienti |
3.1. |
Sostanze |
3.2. |
Miscele |
SEZIONE 4: |
misure di primo soccorso |
4.1. |
Descrizione delle misure di primo soccorso |
4.2. |
Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati |
4.3. |
Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali |
SEZIONE 5: |
misure antincendio |
5.1. |
Mezzi di estinzione |
5.2. |
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela |
5.3. |
Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi |
SEZIONE 6: |
misure in caso di rilascio accidentale |
6.1. |
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza |
6.2. |
Precauzioni ambientali |
6.3. |
Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica |
6.4. |
Riferimento ad altre sezioni |
SEZIONE 7: |
manipolazione e immagazzinamento |
7.1. |
Precauzioni per la manipolazione sicura |
7.2. |
Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità |
7.3. |
Usi finali particolari |
SEZIONE 8: |
controllo dell'esposizione/protezione individuale |
8.1. |
Parametri di controllo |
8.2. |
Controlli dell'esposizione |
SEZIONE 9: |
proprietà fisiche e chimiche |
9.1. |
Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali |
9.2. |
Altre informazioni |
SEZIONE 10: |
stabilità e reattività |
10.1. |
Reattività |
10.2. |
Stabilità chimica |
10.3. |
Possibilità di reazioni pericolose |
10.4. |
Condizioni da evitare |
10.5. |
Materiali incompatibili |
10.6. |
Prodotti di decomposizione pericolosi |
SEZIONE 11: |
informazioni tossicologiche |
11.1. |
Informazioni sugli effetti tossicologici |
SEZIONE 12: |
informazioni ecologiche |
12.1. |
Tossicità |
12.2. |
Persistenza e degradabilità |
12.3. |
Potenziale di bioaccumulo |
12.4. |
Mobilità nel suolo |
12.5. |
Risultati della valutazione PBT e vPvB |
12.6. |
Altri effetti avversi |
SEZIONE 13: |
considerazioni sullo smaltimento |
13.1. |
Metodi di trattamento dei rifiuti |
SEZIONE 14: |
informazioni sul trasporto |
14.1. |
Numero ONU |
14.2. |
Nome di spedizione dell'ONU |
14.3. |
Classi di pericolo connesso al trasporto |
14.4. |
Gruppo di imballaggio |
14.5. |
Pericoli per l'ambiente |
14.6. |
Precauzioni speciali per gli utilizzatori |
14.7. |
Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC |
SEZIONE 15: |
informazioni sulla regolamentazione |
15.1. |
Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela |
15.2. |
Valutazione della sicurezza chimica |
SEZIONE 16: |
altre informazioni» |
(1) MARPOL — Edizione consolidata 2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.
(2) Codice IBC, edizione 2007, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.
(3) Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40).
(4) Decisione della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).
(5) Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).
(6) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(7) Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, versione applicabile a partire dal 1o gennaio 2015, ISBN-978-92-1-139149-7.
(8) Allegato 1 dell'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale di merci per via ferroviaria) della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, versione in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2009.
(9) Versione riveduta il 1o gennaio 2007.
(10) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
(11) Organizzazione marittima internazionale, edizione 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.
(12) IATA, edizione 2007-2008.
(13) Circolare MEPC.2, Provisional categorization of liquid substances (Classificazione provvisoria delle sostanze liquide), versione 19, in vigore dal 17 dicembre 2013.
(14) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).
(15) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(16) Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).
(17) Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/831 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2015
che aggiorna l'elenco dei soggetti esentati dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 a seguito dello screening intrapreso con avviso 2014/C 299/08 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (3), in particolare gli articoli 7, 10 e 16,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
È attualmente in vigore un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («il dazio esteso») in seguito all'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione») del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. |
(2) |
A norma dell'articolo 3 del regolamento di estensione è conferito alla Commissione europea («la Commissione») il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping. Tali misure di attuazione sono contenute nel regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione») che istituisce il sistema di esenzione specifico («il sistema di esenzione»). |
(3) |
Su tali basi la Commissione ha esentato dal dazio esteso una serie di imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»). La decisione di esecuzione della Commissione più recente concernente le esenzioni, in applicazione del regolamento di esenzione, è stata adottata il 16 aprile 2014 (4). Conformemente a quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (5). |
(4) |
Secondo quanto enunciato al considerando 44 del regolamento di estensione, la Commissione deve provvedere a riesaminare costantemente il sistema di esenzione al fine di adeguarlo, ove necessario, alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione di tale sistema. |
(5) |
La Commissione ha rilevato che diversi soggetti esentati hanno cessato o cambiato attività oppure hanno modificato i dati societari (denominazione, forma giuridica, indirizzo della sede sociale). |
(6) |
Al fine di garantire la corretta gestione del sistema di esenzione, il 5 settembre 2014 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'avviso 2014/C 299/08 della Commissione (6) che elenca tutti i soggetti esentati e ne avvia lo screening («l'avviso di screening»). |
(7) |
L'obiettivo dello screening è stato il seguente:
|
(8) |
L'avviso di screening è stato inoltre notificato a tutti i soggetti esentati, al loro ultimo indirizzo noto, e agli Stati membri. Tutti i soggetti esentati sono stati invitati a rispondere al questionario di screening entro il 20 ottobre 2014. |
(9) |
Le informazioni raccolte con lo screening sono essenziali per la sana gestione del sistema di esenzione. I soggetti esentati sono dunque stati informati che eventuali risposte incomplete o inesatte a tale questionario entro il termine previsto sarebbero state considerate come un'omessa collaborazione ai fini dell'articolo 10 del regolamento di esenzione. |
(10) |
Per i soggetti esentati che non hanno risposto al questionario di screening entro il termine iniziale, la Commissione ha prorogato ulteriormente il termine per rispondere al questionario di screening fino al 21 novembre 2014. Tali soggetti sono stati informati singolarmente della proroga e delle conseguenze dell'omessa collaborazione. La Commissione ha inoltre consultato gli Stati membri al fine di determinare il loro status. |
(11) |
Sulla base delle risposte ricevute dai soggetti esentati, dagli Stati membri e dalle associazioni di settore, la Commissione ha determinato i soggetti esentati la cui esenzione dovrebbe essere mantenuta e i soggetti la cui esenzione dovrebbe essere revocata. I soggetti esentati hanno avuto la possibilità di essere sentiti e di presentare osservazioni in merito ai risultati dello screening. In caso di revoca basata sull'inesistenza di un soggetto, tale circostanza è stata confermata dallo Stato membro interessato. |
Soggetti esentati la cui esenzione è mantenuta
(12) |
I soggetti esentati le cui esenzioni soddisfano le condizioni del regolamento di esenzione e che dovrebbero pertanto essere mantenute sono elencati nell'allegato I. |
(13) |
Per alcuni di questi soggetti esentati i riferimenti (nome, indirizzo, paese e codice addizionale TARIC) dovrebbero essere aggiornati alla luce delle modifiche stabilite durante lo screening. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione previste nel regolamento di esenzione. |
(14) |
Per una sana gestione del sistema di esenzione, i codici addizionali TARIC destinati a più soggetti esentati sono sostituiti da nuovi codici individuali. |
(15) |
Poiché le esenzioni si applicheranno soltanto ai soggetti specificamente indicati nell'allegato I con nome e indirizzo, è necessario che i soggetti esentati notifichino immediatamente alla Commissione (7) ogni eventuale modifica di questi riferimenti (ad esempio, in seguito a un cambiamento del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo della sede sociale o in seguito alla creazione di nuove entità di assemblaggio). In tal caso è necessario che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività riguardanti le operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a questo soggetto. |
Soggetti esentati la cui esenzione è revocata
(16) |
L'esenzione dei soggetti esentati che hanno richiesto la revoca dell'esenzione, che non hanno risposto al questionario entro il 21 novembre 2014 o che hanno cessato di esistere va revocata. Al fine di garantire la sana gestione del sistema di esenzione, la revoca dovrebbe essere effettiva a decorrere da tale data. |
(17) |
I soggetti esentati la cui esenzione è revocata sono elencati nell'allegato II, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'allegato II del regolamento (CE) n. 88/97 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. Le esenzioni autorizzate nell'allegato I si applicano soltanto ai soggetti il cui nome e indirizzo sono specificamente indicati in tale allegato. Ciascun soggetto esentato notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi riferimenti fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.
2. L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 88/97 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Soggetti esentati
I soggetti di cui all'allegato II sono esentati dall'applicazione del dazio esteso con effetto a decorrere dal 20 aprile 1996 oppure dal giorno in cui l'esenzione è stata concessa con decisione della Commissione, se posteriore.»
Articolo 2
Le esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 dei soggetti di cui all'allegato II del presente regolamento sono revocate con effetto dal 21 novembre 2014.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(3) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
(4) GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67.
(5) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67.
(6) GU C 299 del 5.9.2014, pag. 7.
(7) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
ALLEGATO I
Elenco aggiornato dei soggetti esentati
Riferimenti precedenti |
Riferimenti aggiornati |
||||
Nome |
Indirizzo |
Codice addizionale TARIC |
Nome aggiornato |
Indirizzo aggiornato |
Codice addizionale TARIC aggiornato (*) |
4Ever s.r.o. |
Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic |
A558 |
4Ever s.r.o. |
Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic |
A558 |
Accell Hunland Kft. |
Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary |
A534 |
Accell Hunland Kft. |
Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary |
A534 |
All Bikes |
IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy |
8748 |
All Bike' s S.r.l. |
Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy |
8748 |
Alliance Bikes Sp. z o.o. |
ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland |
A549 |
Alliance Bikes Sp. z o.o. |
ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland |
A549 |
Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS |
Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy |
8075 |
Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS |
Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy |
8075 |
Alubike-Bicicletas SA. |
Zona Industrial de Oia Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal |
A730 |
Alubike-Bicicletas SA. |
Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal |
A730 |
Arcade Cycles |
78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France |
8065 |
Arcade Cycles |
78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France |
8065 |
ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o. |
Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland |
A565 |
ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o. |
Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland |
A565 |
AT Zweirad GmbH |
Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany |
A247 |
AT Zweirad GmbH |
Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany |
A247 |
Atala SpA. |
Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy |
A412 |
Atala SpA. |
Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy |
A412 |
Avantisbike — Fábrico de bicicletas SA |
Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal |
A726 |
Avantisbike — Fábrico de bicicletas Lda |
Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal |
A726 |
Azor Bike B.V. |
Marconistraat 7 A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands |
8091 |
Azor Bike B.V. |
Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands |
8091 |
Balkanvelo AD |
No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria |
A811 |
Balkanvelo AD |
Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria |
A811 |
Batavus |
NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands |
8963 |
Accell Nederland B.V. |
Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands |
C004 |
BELVE sro |
Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia |
A535 |
BELVE s.r.o. |
Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia |
A535 |
Berg Toys BV/Berg Factory BV |
Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands |
8624 |
Berg Toys B.V. |
Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands |
8624 |
Biciclasse C.S.srl |
Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy |
A359 |
Biciclasse C.S.-S.r.l. |
Località Staglioni Area Industriale Snc, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy |
A359 |
Bicicletas de Castilla y León S.L. |
Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain |
A500 |
Bicicletas de Castilla y León S.L. |
Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain |
A500 |
Bicicletas Monty SA. |
C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain |
A165 |
Bicicletas Monty SA. |
Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain |
A165 |
Bike Fun International s.r.o. |
Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic |
A536 |
Bike Fun International s.r.o. |
Areál Tatry 1445/2, CZ-74221 Kopřivnice, Czech Republic |
A536 |
Bike Mate s.r.o. |
Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia |
A589 |
Bike Mate s.r.o. |
Dlhá 248/43, SK-905 01 Senica, Slovakia |
A589 |
Bikkel Bikes |
NL-6004 BE Weert, Netherlands |
8749 |
Bikkel Bikes B.V. |
Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands |
8749 |
Blue Factory Team S.L. |
CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain |
A984 |
Blue Factory Team S.L. |
Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche-Alicante, Spain |
A984 |
Bohemia Bike a.s. |
Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic |
A605 |
Bohemia Bike a.s. |
Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic |
A605 |
Bonaventure BVBA |
Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium |
A732 |
Bonaventure BVBA |
Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium |
A732 |
Bottecchia Cicli S.r.l. |
Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy |
A087 |
Bottecchia Cicli S.r.l. |
Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy |
A087 |
BPS Bicycle Industrial s.r.o. |
Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic |
A537 |
BPS Bicycle Industrial s.r.o. |
Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic |
A537 |
Canyon Bicycles GmbH |
Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany |
A856 |
Canyon Bicycles GmbH |
Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany |
A856 |
CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S. |
Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy |
A168 |
CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S. |
Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy |
A168 |
Cicli Adriatica srl Uninominale |
Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy |
A088 |
Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale |
Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy |
A088 |
Cicli Casadei S.r.l. |
Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Comacchio, Italy |
A326 |
Cicli Casadei S.r.l. |
Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy |
A326 |
Cicli Cinzia S.r.l. |
IT-40060 Osteria Grande (BO), Italy |
8066 |
Cicli Cinzia S.r.l. |
Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy |
8066 |
Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc |
Via CàMignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy |
8605 |
Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c. |
Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy |
8605 |
Cicli Esperia SpA |
Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy |
8068 |
Cicli Esperia S.p.a. |
Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy |
8068 |
Cicli Frera s.n.c. |
IT-35020 Arzergrande (PD), Italy |
8205 |
Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C. |
Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy |
8205 |
Cicli Lombardo SpA |
Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy |
A271 |
Cicli Lombardo S.p.a. |
Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy |
A271 |
Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S. |
Via Umberto I n. 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy |
A402 |
Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S. |
Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy |
A402 |
Cobran S.R.L. |
Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy |
A246 |
COBRAN S.r.l. |
Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy |
A246 |
Credat Industries a.s. |
V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia |
A662 |
CREDAT INDUSTRIES a.s. |
V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia |
A662 |
CROSS Ltd |
1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria |
A810 |
CROSS Ltd |
Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria |
A810 |
Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD |
Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary |
A555 |
Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD |
Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary |
A555 |
Cycles France Loire |
Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France |
8963 |
Cycles France Loire |
Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France |
C005 |
Cycle-Union GmbH |
An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany |
8489 |
Cycle-Union GmbH |
An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany |
8489 |
Cycleurope Industries |
FR-10100 Romilly-sur-Seine, France |
8963 |
Cycleurope Industries |
161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France |
C007 |
Cycleurope Sverige AB |
SE-43282 Varberg, Sweden |
8963 |
Cycleurope Sverige AB |
c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden |
C008 |
Cycling Sports Group Europe B.V. |
Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands |
A686 |
Cycling Sports Group Europe B.V. |
Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands |
A686 |
Cyclopodilatiki SA |
EL-54627 Thessaloniki, Greece |
8768 |
Cyclopodilatiki SA. |
Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece |
8768 |
Denver SRL |
Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy |
8088 |
Denver S.r.l. |
Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy |
8088 |
Derby Cyclewerke GmbH |
DE-49661 Cloppenburg, Germany |
8963 |
Derby Cycle Werke GmbH |
Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germany |
C009 |
Diamant Fahrradwerke GmbH |
Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany |
A346 |
Diamant Fahrradwerke GmbH |
Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany |
A346 |
Dino Bikes S.p.a. |
Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy |
A327 |
Dino Bikes S.p.a. |
Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy |
A327 |
Engelbert Meyer GmbH |
DE-49692 Sevelten, Germany |
8963 |
Engelbert Meyer GmbH |
Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany |
C010 |
Esmaltina |
PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal |
8065 |
Esmaltina- Auto ciclos SA. |
Rua do salgueiro 47, PT-3780-103Sangalhos, Portugal |
C011 |
Éts René Valdenaire SA |
FR-88204, Remiremont Cedex, France |
8083 |
Établissements René Valdenaire SA. |
Rue des Poncées, FR-88200Saint-les-Remiremont, France |
8083 |
Ets Th Brasseur SA |
Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium |
B294 |
EtablissementsTh. Brasseur SA. |
Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium |
B294 |
euro Bike Products |
ul. Ostrowska 498, 498 A, PL -61-324 Poznań, Poland |
A849 |
euro Bike Products |
ul. Ostrowska 498, 498 A, PL -61-324 Poznań, Poland |
A849 |
F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C. |
Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy |
A377 |
F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C. |
Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy |
A377 |
F.A.R.A.M. S.r.l. |
Zona Industriale — Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy |
A249 |
F.A.R.A.M. S.r.l. |
Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy |
A249 |
F.lli Masciaghi SpA |
Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy |
8067 |
F.lli Masciaghi S.p.a. |
Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy |
C012 |
F.lli Schiano S.R.L. |
Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy |
A824 |
F.lli Schiano S.r.l. |
Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy |
A824 |
F.lli Zanoni S.r.l. |
Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy |
A162 |
F.lli Zanoni S.r.l. |
Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy |
A162 |
Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl |
Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy |
A232 |
Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l. |
Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy |
A232 |
FHMM Sp. z o.o. |
ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland |
A548 |
FHMM Sp. z o.o. |
ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland |
A548 |
Firma Wielobranż owa «Mexller» — Artur Nowak |
ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland |
A697 |
Artur Nowak Firma WielobranżMexller |
ul. Romera 4/20, PL-42-215 Częstochowa, Poland |
A697 |
FIV Edoardo Bianchi SpA |
IT-24047 Treviglio (BG), Italy |
8079 |
F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a. |
Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy |
8079 |
Flanders NV |
BE-9550 Herzele, Belgium |
8522 |
Flanders NV |
Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium |
8522 |
GFM Bike di Ingarao Franco |
Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy |
A360 |
G.F.M. Bike di Franco Ingarao |
Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy |
A360 |
Ghost-Bikes GmbH |
An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany |
8523 |
Ghost-Bikes GmbH |
An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany |
8523 |
Giant Europe Manufacturing BV |
NL-8218 Lelystad, Netherlands |
8328 |
Giant Europe Manufacturing B.V. |
Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands |
8328 |
Giubilato Cicli S.r.l. |
Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy |
8604 |
Giubilato Cicli S.r.l. |
Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy |
8604 |
Goldbike — Industria de Bicicletas Lda |
R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal |
A777 |
Goldbike — Industria de Bicicletas Lda |
Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal |
A777 |
Gruppo Bici SpA. |
Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy |
8005 |
Gruppo Bici S.r.l. |
Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy |
8005 |
GTA My Bicycle SAS |
Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy |
A221 |
GTA My Bicycle S.A.S. |
Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy |
A221 |
Heinrich Böttcher GmbH & Co KG |
Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany |
A415 |
Böttcher Fahrräder GmbH |
Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany |
A415 |
Heinz Kettler GmbH & Co. KG |
Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany |
A469 |
Heinz Kettler GmbH & Co. KG |
Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany |
A469 |
Helkama Velox Oy |
Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland |
A825 |
Helkama Velox Oy |
Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland |
A825 |
IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej |
ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland |
A539 |
IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej |
ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland |
A539 |
Ideal Europe Sp. z.o.o. |
ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland |
A540 |
Ideal Europe Sp. z.o.o. |
Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland |
A540 |
IKO Sportartikel Handels GmbH |
Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany |
A227 |
IKO Sportartikel Handels GmbH |
Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany |
A227 |
IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA |
Z.I. Oiã — Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal |
A487 |
IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA |
Z.I. Oiã — Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal |
A487 |
Ing. Jaromír Březina |
Foglarova 2896/11, CZ — 787 01 Šumperk, Czech Republic |
A776 |
Ing. Jaromír Březina |
Foglarova 2896/11, CZ — 787 01 Šumperk, Czech Republic |
A776 |
Inter Bike Imp. Export, Lda. |
Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal |
8296 |
Inter bike — Importação e Exportação Lda |
Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal |
8296 |
Intersens Bikes & Parts B.V. |
Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands |
A090 |
Intersens Bikes & Parts B.V. |
Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Netherlands |
A090 |
Jan Janssen Fietsen B.V. |
NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands |
8078 |
Jan Janssen Fietsen B.V. |
Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Netherlands |
8078 |
Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe |
ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland |
A542 |
Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe |
ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland |
A542 |
JETLANE SAS |
4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France |
A968 |
JETLANE S.A.S. |
4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France |
A968 |
Jozef Kender-Kenzel |
Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia |
A557 |
Jozef Kender-Kenzel |
Piesková 437/9 A, SK-946 52 Imel', Slovakia |
A557 |
KELLYS BICYCLES s.r.o. |
Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia |
A551 |
KELLYS BICYCLES s.r.o. |
Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia |
A551 |
Kokotis A. Bros SA. |
5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece |
A201 |
Kokotis A. Bros SA. |
5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece |
A201 |
Koliken Kft |
Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary |
A616 |
Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary |
A616 |
Koninklijke Gazelle N.V. |
Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands |
8609 |
Koninklijke Gazelle N.V. |
Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Netherlands |
8609 |
KOVL spol. sro. |
Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic |
A838 |
KOVL spol. sro. |
Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic |
A838 |
KROSS SA. |
ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland |
A543 |
KROSS SA. |
ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland |
A543 |
KTM Fahrrad GmbH |
AT-5230 Mattighofen, Austria |
8068 |
KTM Fahrrad GmbH |
Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria |
C013 |
Kurt Gudereit GmbH & Co. KG |
DE-33607 Bielefeld, Germany |
8524 |
Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik |
Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany |
8524 |
Kwasny & Diekhöner GmbH |
Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany |
A993 |
Kwasny & Diekhöner GmbH |
Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany |
A993 |
Lapierre SA |
FR-21005 Dijon Cedex, France |
8067 |
CYCLES LAPIERRE |
6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France |
C006 |
Leader — 96 Ltd. |
19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria |
A813 |
Leader — 96 Ltd. |
Sedyanka 19, BG — 4003 Plovdiv, Bulgaria |
A813 |
Lenardon Lida/Cicli Bandiziol |
Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy |
A172 |
Lenardon Lida |
Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy |
A172 |
Look Cycle International SA. |
27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France |
A781 |
Look Cycle International SA. |
27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France |
A781 |
Ludo Cycles |
BE-3070 Kortenberg, Belgium |
8750 |
Ludo N.V. |
Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium |
8750 |
Manufacture Française Du Cycle |
27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France |
8963 |
Manufacture Française Du Cycle |
27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France |
C014 |
Mara CICLI Srl |
Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy |
8983 |
Mara CICLI S.r.l. |
Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy |
8983 |
Master Bike, s.r.o. |
Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic |
A552 |
Master Bike s.r.o. |
Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic |
A552 |
Maxbike Ltd |
Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic |
A664 |
Maxbike s.r.o. |
Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic |
A664 |
Maxcom Ltd |
Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria |
A812 |
Maxcom |
Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria |
A812 |
Maxtec Ltd |
Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria |
A991 |
Maxtec Ltd |
Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria |
A991 |
MBM SRL |
Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy |
8067 |
MBM S.r.l. |
Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy |
C015 |
Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S. |
Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy |
A979 |
New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S. |
Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy |
A979 |
MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG |
Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany |
8009 |
MIFA-Bike GmbH |
Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany |
8009 |
Montana srl |
IT-12060 Magliano ALPI, Italy |
8068 |
Montana SRL |
Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy |
C016 |
Motomur S.L. |
Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain |
A436 |
Motomur S.L. |
Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain |
A436 |
N.V. Race Productions |
Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium |
A576 |
N.V. Race Productions |
Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium |
A576 |
Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary |
A545 |
Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary |
A545 |
Nikos Maniatopoulos sa |
EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece |
8062 |
NIKOS MANIATOPOULOS SA. |
Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece |
8062 |
Norta NV |
Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium |
A413 |
Norta N.V. |
Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium |
A413 |
Novus Bike s.r.o. |
Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic |
A553 |
Novus Bike s.r.o. |
Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic |
A553 |
NV Minerva |
BE-3580 Beringen, Belgium |
8330 |
NV Minerva |
Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium |
8330 |
Olimpia Kerékpár Kft. |
Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary |
A554 |
Olimpia Kerékpár Kft. |
Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary |
A554 |
Olmo Giuseppe SpA |
IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy |
8981 |
Olmo Giuseppe S.p.a. |
Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy |
8981 |
OLPRAN Spol. s.r.o. |
Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic |
A546 |
OLPRAN Spol. s.r.o. |
Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic |
A546 |
Orbea S. Coop Ltd |
ES-48269 Mallabia, Spain |
8069 |
Orbea S. Coop Ltd |
Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain |
8069 |
Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda |
PT-3751 Àgueda Codex, Portugal |
8082 |
Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda |
Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal |
8082 |
Oxyprod S.r.l. |
Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy |
8085 |
Oxyprod S.r.l. |
Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy |
8085 |
Pantherwerke |
Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany |
8963 |
Panther International GmbH |
Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany |
C017 |
Paul Lange & Co. OHG |
Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany |
A288 |
Paul Lange & Co. OHG |
Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany |
A288 |
PFIFF Vertriebs GmbH |
Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany |
A668 |
PFIFF Vertriebs GmbH |
Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germany |
A668 |
Planet'Fun SA. |
FR-17180 Perigny, France |
8767 |
Planet'Fun SA. |
les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France |
8767 |
Prestige Rijwielen N.V. |
Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium |
A737 |
Prestige Rijwielen N.V. |
Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium |
A737 |
Promiles |
FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France |
8963 |
Promiles |
4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France |
C018 |
Prophete GmbH |
DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany |
8963 |
Prophete GmbH & Co. KG |
Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany |
C019 |
Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna |
ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland |
A556 |
UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J. |
ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland |
A556 |
Puky GmbH & Co. KG |
Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany |
A778 |
Puky GmbH & Co. KG |
Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany |
A778 |
Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH |
Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany |
A850 |
Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH |
Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany |
A850 |
RGVS Ibérica Unipessoal Lda |
Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal |
A320 |
RGVS Ibérica Unipessoal Lda |
Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal |
A320 |
Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV |
Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium |
A826 |
L'Avenir |
Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium |
A826 |
Robifir Bike Ltd |
3 A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria |
A815 |
Robifir Bike LTD |
Kosta Bosilkov Street 3 A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria |
A815 |
Rose Versand GmbH |
Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany |
A897 |
ROSE Bikes GmbH |
Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany |
A897 |
S.C. Madirom Prod S.R.L. |
Strada Ştefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timişoara, judeţul Timiş, Romania |
A896 |
S.C. Madirom Prod S.r.l. |
Strada Ştefan Procopiu 1, RO-300647 Timişoara, Judeţ Timiş, Romania |
A896 |
S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C. |
Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy |
A167 |
S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C. |
Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy |
A167 |
Sangal — Indústria de Veículos Lda |
Rua do Serrado — Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal |
A407 |
Sangal — Indústria de Veículos Lda |
Rua do Serrado — Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal |
A407 |
Savoye |
FR-01470 Serrieres de Briord, France |
8080 |
Etablissements Savoye et Cie |
Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France |
8080 |
SC Eurosport DHS SA |
Strada Sântuhalm nr. 35 A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania |
A817 |
Eurosport DHS SA |
Santuhalm Street 35 A, RO — 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania |
A817 |
Schauff GmbH & Co. KG |
In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany |
8973 |
Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG |
Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany |
8973 |
Schiano srl |
IT-80020 Frattaminore (NA), Italy |
8084 |
Schiano S.r.l. |
Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy |
8084 |
Scout snc |
IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy |
8081 |
Scout S.n.c |
Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy |
8081 |
SFM GmbH |
Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany |
A485 |
SFM GmbH |
Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany |
A485 |
Simplon Fahrrad GmbH |
Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria |
A045 |
Simplon Fahrrad GmbH |
Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria |
A045 |
Sintema Sport S.r.l. |
Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy |
A970 |
Sintema Sport S.r.l. |
Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy |
A970 |
Skeppshultcykeln AB |
Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden |
A745 |
Skeppshultcykeln AB |
Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden |
A745 |
Skilledbike Sp. z o.o. |
Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland |
A966 |
Skilledbike Sp. z o.o. |
Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland |
A966 |
Special Bike Società Cooperativa |
Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy |
A533 |
Special Bike Società Cooperativa |
Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy |
A533 |
Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c. |
Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy |
A163 |
Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c. |
Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy |
A163 |
Sprick Rowery Sp. z o.o. |
ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland |
A571 |
Sprick Rowery Sp. z o.o. |
ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland |
A571 |
Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda |
Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal |
A445 |
Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda |
Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal |
A445 |
Star Due S.r.l. |
Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy |
A432 |
Star Due S.r.l. |
Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy |
A432 |
Stevens Vertriebs GmbH |
Asbrookdamm 35, DE — 22115 Hamburg, Germany |
A774 |
Stevens Vertriebs GmbH |
Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany |
A774 |
Tecno Bike s.r.l. |
Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy |
8612 |
Tecno Bike S.r.l. |
Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PU), Italy |
8612 |
Telai Olagnero SRL |
Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy |
A403 |
Telai Olagnero S.r.l. |
Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy |
A403 |
TG Supplies GmbH |
Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany |
A794 |
TG Supplies GmbH |
Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany |
A794 |
Thompson SA |
BE-7860 Lessines, Belgium |
8491 |
Thompson |
Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium |
8491 |
TNT Cycles |
ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain |
8963 |
TNT Cycles S.L. |
C/Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain |
C020 |
Toim SL |
C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain |
A384 |
Toim S.L. |
Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrial de Toledo ES-45007 Toledo, Spain |
A384 |
Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski |
Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland |
A586 |
Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski |
Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland |
A586 |
TRENGA DE Vertriebs GmbH |
Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany |
A746 |
TRENGA DE Vertriebs GmbH |
Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany |
A746 |
UAB Baltik Vairas |
Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania |
A547 |
UAB Baltik Vairas |
Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania |
A547 |
Unicykel AB |
Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden |
A967 |
Unicykel AB |
Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden |
A967 |
Van den Berghe NV |
BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium |
8073 |
Van den Berghe N.V. |
Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium |
8073 |
Velomania Ltd |
Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria |
A814 |
Velomania Ltd |
Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria |
A814 |
Velomarche di Giunta Giancarlo & C. Snc |
Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PU), Italy |
A231 |
Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c. |
Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PU), Italy |
A231 |
VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c. |
via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy |
A233 |
VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c. |
via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy |
A233 |
Vizija Sport d.o.o. |
Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia |
A630 |
Vizija Sport d.o.o. |
Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia |
A630 |
W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. |
NL-9206 AG Drachten, Netherlands |
8979 |
W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V. |
De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands |
8979 |
Wilier Triestina S.p.a. |
Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy |
A963 |
Wilier Triestina S.p.a. |
Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy |
A963 |
Winora Staiger GmbH |
Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany |
A894 |
Winora Staiger GmbH |
Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany |
A894 |
Yakari Spa |
Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy |
8071 |
Yakari S.r.l. |
Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy |
8071 |
ZPG GmbH & Co. KG |
Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany |
8490 |
ZPG GmbH & Co. KG |
Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Germany |
8490 |
Zweirad Paulsen |
Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany |
A566 |
Zweirad Paulsen |
Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany |
A566 |
(*) I nuovi codici univoci sono attribuiti ai seguenti soggetti esentati originariamente inclusi nel codice addizionale TARIC 8963: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019), TNT Cycles (C020). Il seguente codice è attribuito al soggetto esentato riportato di seguito originariamente incluso nel codice addizionale TARIC 8065: Esmaltina (C011). I seguenti codici sono attribuiti ai soggetti esentati riportati di seguito originariamente inclusi nel codice addizionale TARIC 8067: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012), MBM S.r.l. (C015). I seguenti codici sono attribuiti ai soggetti esentati riportati di seguito originariamente inclusi nel codice addizionale TARIC 8068: Montana S.r.l. (C016), KTM Fahrrad GmbH (C013).
ALLEGATO II
Elenco dei soggetti la cui esenzione è revocata
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Codice addizionale TARIC |
A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd. |
Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE |
Regno Unito |
A126 |
Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG |
Industriestrasse 32-40, 90616 Neuhof/Zenn |
Germania |
8963 |
ADD SA |
28820 Madrid |
Spagna |
8085 |
AGECE — Montagem e Comercio De Bicicletas, SA. |
Zona Ind. Barro — Apartado 514, 3754-909 Agueda |
Portogallo |
A466 |
AMP Welding, s.r.o. |
Orlové 165, 01701 Považská Bystrica |
Slovakia |
A572 |
ASWEL |
12025 Dronero (Cuneo) |
Italy |
8086 |
Athletic Manufacturing Sp. z o.o. |
ul. Strefowa 7, 75-202 Koszalin |
Poland |
A568 |
Aurora Srlt |
31029 Vittorio Veneto (TV) |
Italy |
8033 |
Bike Systems GmbH |
Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen |
Germany |
8034 |
BI-KI SpA |
Via Ponte Gobbo, 12, 24060 Telgate (BG) |
Italy |
8608 |
Birrodas Lda |
3780 Anadia |
Portogallo |
8085 |
Blue Ocean Hungary Ltd. |
Sukorói u. 8, 8097 Nadap |
Ungheria |
A858 |
B-TECH SA |
Ag. Panteleimonas — N.Santa Dimou Gallikou — Kilkis 61100 |
Grecia |
A411 |
CAPRI-Ne Kft. |
Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár |
Ungheria |
A562 |
Carnielli Fitness SpA |
Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto |
Italia |
A423 |
Carraro SRL Industria Cicli |
Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD) |
Italia |
A173 |
Checker Pig GmbH |
Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach |
Germania |
A322 |
Cicli Bimm SRL |
Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO) |
Italia |
8077 |
Cicli Douglas di Battistello Albano & C. Snc |
Via Copernico, 3-Z.I., — 35028 Piove di Sacco (PD) |
Italia |
A169 |
Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c. |
Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD) |
Italia |
A229 |
Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas |
Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo |
Italia |
A422 |
Concept Cycling, Ltd |
Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB |
Regno Unito |
8622 |
Confersil — Motorizadas e Bicicletas, Lda |
AP 37, 3751 Agueda Codex |
Portogallo |
8037 |
CSEKE Trade Kft |
Központi út 21-47, 1211 |
Ungheria |
A685 |
Cycle Citi Corporation Ltd |
Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH |
Regno Unito |
A230 |
Cycles Messina |
57280 Semecourt |
Francia |
8069 |
Decathlon Sp. z o. o. |
ul. Malborska 53, 03-286 Varsavia |
Polonia |
A696 |
Denver France |
1, rue Carrerot, 64400 Moumour |
Francia |
8607 |
Dutch Bicycle Group B.V. |
Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam |
Paesi Bassi |
A287 |
Enik GmbH |
57473 Wenden |
Germania |
8066 |
Epple Zweirad GmbH |
Mittereschweg,1 87700 Memmingen |
Germania |
A376 |
EUROBIK, s.r.o. |
Bardejovská 36, 08006 Prešov |
Slovacchia |
A575 |
Eurobike Kft |
Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird |
Ungheria |
A624 |
EXPLORER group s.r.o. |
74267 Ženklava 167 |
Repubblica ceca |
A563 |
Fa. Alfred Fischer |
76229 Karlsruhe |
Germania |
8963 |
Falter Bike GmbH & Co KG |
Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld |
Germania |
A125 |
FIB SpA |
Via Canegge 8, 60032 Castelplanio |
Italia |
8327 |
Field ABEE |
Zona industriale di Salonicco, A5 Road, 57022 Sindos |
Grecia |
8034 |
Forza A/S |
Industrivej 20, DK-5750 Ringe |
Danimarca |
A289 |
Gatsoulis |
Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Atene |
Grecia |
A350 |
GI Bike Srl |
Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI) |
Italia |
A170 |
J. Recker & Co. Gmb H |
Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim |
Germania |
A200 |
José Alvarez |
Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09 |
Francia |
A374 |
Koga B.V. |
Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen |
Paesi Bassi |
A773 |
Kynast Bike GmbH |
Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück |
Germania |
A692 |
Kynast GmbH |
Artlandstrasse 55,49610 Quakenbrück |
Germania |
A284 |
Larcom LIFE Cycles International B.V. |
7711 GP Nieuwleusen |
Paesi Bassi |
8056 |
LDM SAS |
10, allée Ruby, 38500 Voiron |
Francia |
8331 |
Lew-Ways Ltd |
Cannock WS113NB |
Regno Unito |
8492 |
Love Bike s.r.l. |
Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna |
Italia |
A251 |
Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.) |
Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens |
Francia |
A690 |
Manufacture Viennoise de Cycles |
38780 Estrablin |
Francia |
8069 |
MICPOL |
ul. Myśliborska 93 A m. 62, 03-185 Warszawa |
Polonia |
A839 |
Muddyfox Limited |
233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY |
Regno Unito |
8963 |
Müller GmbH |
Riedlerweg 7, 8054 Graz |
Austria |
A978 |
Open Space Srl |
Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia di Ponte San Nicolò (PD) |
Italia |
A486 |
Ottobici s.r.l. |
Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA) |
Italia |
A243 |
Peripoli SpA |
36075 Montecchio Maggiore (VI) |
Italia |
8068 |
Professional Cycle Manufacturing |
B64 5AL Cradley Heath |
Regno Unito |
8064 |
Pro-Fit Sportprodukte GmbH |
Biaser Straße 29, 39261 Zerbst |
Germania |
A349 |
Quantum International SA |
59770 Marly |
Francia |
8963 |
Raleigh |
Nottingham NG7 2DD |
Regno Unito |
8963 |
Rex Industri AB |
Box 303, SE-30108 Halmstad |
Svezia |
A311 |
Rizzato & C (Cesare Rizzato) |
35131 Padova |
Italia |
8067 |
S.B.B. srl |
Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca |
Italia |
A164 |
Saracen Cycles Ltd |
CV34 6TS, Warwick |
United Kingdom |
8062 |
Sektor S.R.L. |
Via Don Peruzzi — 27/b, 36027 Rosa (VI) |
Italy |
A956 |
Shivati Bicycles B.V. |
Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen |
Netherlands |
A321 |
Shock Blaze s.r.l. |
Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto |
Italy |
A250 |
SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda |
Apartado 72, 3751 Agueda |
Portugal |
8602 |
Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV |
7300 AA Apeldoorn |
Paesi Bassi |
8076 |
Steppenwolf Bikes GmbH |
Keltenring 9, 82041 Oberhaching |
Germania |
A406 |
Tandem Group |
York Y01 4YU |
Regno Unito |
8963 |
Teikotec Bike-Trading GmbH |
Robert-Bosch str. 6, 56727 Mayen |
Germania |
A328 |
TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C. |
Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD) |
Italy |
A724 |
Trade-Stomil Spólka z o. o. |
ul. 6 Sierpnia 74, 90-646 Łódź |
Poland |
A574 |
United Bicycles Assembly NV |
Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen |
Belgio |
A347 |
United Bicycles NV |
Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen |
Belgio |
A467 |
Vaterland Werk |
58805 Neuenrade |
Germania |
8063 |
Veneta Tecnologie Srl |
Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI) |
Italia |
A254 |
Vern Special srl |
20020 Lainate (MI) |
Italia |
8077 |
Victus International Trading SA. |
ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań |
Polonia |
A588 |
VILAR-Indústrias Metalúrgicas SA. |
Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos |
Portogallo |
A248 |
Vivi Bikes Srl |
Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti |
Italia |
A428 |
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/832 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2015
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, e l'articolo 24, paragrafo 5,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
(1) |
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4 e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, che invitava ad aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e a sottoporre a registrazione le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio e dei relativi componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Malaysia o di Taiwan o no. |
(2) |
La domanda è stata presentata il 15 aprile 2015 da SolarWorld AG, un produttore dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) e dunque una parte interessata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base. |
B. PRODOTTO
(3) |
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle (con spessore non superiore a 400 micrometri) del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 e originari dalla Repubblica popolare cinese o da essa provenienti, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT («il prodotto in esame»). |
(4) |
I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame:
|
(5) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nei considerando 3 e 4, ma proveniente dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia o di Taiwan, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»). |
C. MISURE IN VIGORE
(6) |
Le misure attualmente in vigore e presumibilmente oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 della Commissione (2) («le misure in vigore»). |
D. MOTIVAZIONE
(7) |
La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure compensative sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono eluse mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia e da Taiwan. |
(8) |
Gli elementi di prova presentati sono descritti di seguito. |
(9) |
Dalla domanda risulta che, successivamente all'istituzione delle misure, si è verificata una significativa modificazione nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Malaysia e da Taiwan verso l'Unione, senza motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a parte l'istituzione del dazio. |
(10) |
Questa modificazione sembra imputabile alla spedizione del prodotto in esame nell'Unione attraverso la Malaysia e Taiwan. L'inchiesta riguarda tuttavia le pratiche, i processi o le lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio compensativo. |
(11) |
La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore. |
(12) |
La domanda infine riporta sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta continuano ad essere sovvenzionati come precedentemente stabilito. |
E. PROCEDURA
(13) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, e per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia o di Taiwan, conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(14) |
I governi della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e di Taiwan sono stati invitati a prendere parte alle consultazioni. |
a) Questionari
(15) |
Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie alla sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti e alle loro associazioni note in Malaysia e a Taiwan, ai produttori/esportatori noti e alle loro associazioni note nella Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle loro associazioni note nell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e di Taiwan. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione. |
(16) |
Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare immediatamente la Commissione entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. |
(17) |
L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e di Taiwan. |
b) Raccolta di informazioni e audizioni
(18) |
Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
(19) |
In conformità dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione. |
(20) |
Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento di base ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta in Malaysia e a Taiwan che dimostrino di non essere collegati (3) ad alcun produttore interessato dalle misure (4) e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una richiesta debitamente documentata entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
F. REGISTRAZIONE
(21) |
A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione dell'appropriato importo di dazi compensativi a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni provenienti dalla Malaysia o da Taiwan. |
G. DICHIARAZIONE IN DOGANA
(22) |
Le statistiche relative ai moduli fotovoltaici in silicio cristallino e ai relativi componenti chiave (celle) sono spesso espresse in watt. La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5), non contempla tuttavia tali unità supplementari per i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e ai relativi componenti chiave (celle). Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di watt. Il numero di watt dovrà essere indicato per i codici TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 e 8541409033. |
H. TERMINI
(23) |
Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
|
(24) |
Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento. |
I. OMESSA COLLABORAZIONE
(25) |
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili. |
(26) |
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili. |
(27) |
Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato. |
(28) |
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, purché la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione. |
J. CALENDARIO DELL'INCHIESTA
(29) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
K. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(30) |
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
L. CONSIGLIERE-AUDITORE
(31) |
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. |
(32) |
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. |
(33) |
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti durante la quale sia consentito esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi, motivazioni o giustificazioni economiche (in-)sufficienti di tale modificazione, l'indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore e il fatto che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione o no. |
(34) |
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009, volta ad appurare se le importazioni nell'Unione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle (con spessore non superiore a 400 micrometri) del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 e ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, eludono le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.
L'inchiesta non riguarda le importazioni nell'Unione di:
— |
caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie, |
— |
prodotti fotovoltaici a film sottile, |
— |
prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, i quali consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate, |
— |
moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza. |
Articolo 2
A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per sottoporre a registrazione le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.
Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per l'importazione dei suddetti moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) attualmente classificati ai codici TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 e 8541409033, tali codici TARIC e il numero di watt delle merci importate sono riportati nel campo corrispondente della dichiarazione.
Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione il numero di watt delle merci di cui ai codici TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 e 8541409033.
Articolo 3
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. I produttori della Malaysia e di Taiwan che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.
4. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
5. L'uso delle informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale e soggette a diritti d'autore è autorizzato dai titolari di tali diritti. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione: a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale, ivi inclusa la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta.
6. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza per cui venga chiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (7) (a diffusione limitata). Nei casi in cui è chiesto un trattamento riservato, le parti interessate devono debitamente giustificarne i motivi a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di base.
7. Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti la dicitura «Limited» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, salvo nel caso in cui tali informazioni non si prestino a essere riassunte. In tal caso, vanno comunicati i motivi di tale impossibilità.
8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido nonché garantire che l'indirizzo fornito corrisponda ad un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
9. Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1040 Bruxelles |
BELGIO |
Indirizzo e-mail: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).
(3) A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(4) Anche se i produttori sono legati nel modo sopra menzionato alle società soggette alle misure in vigore, può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure in vigore è stata creata o utilizzata per eludere tali misure.
(5) Rregolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(7) Un documento «Limited» («a diffusione limitata») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/60 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/833 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2015
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. DOMANDA
(1) |
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che invitava ad aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e a sottoporre a registrazione le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Malaysia o di Taiwan o no. |
(2) |
La domanda è stata presentata il 15 aprile 2015 da SolarWorld AG, un produttore dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) e dunque una parte interessata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base. |
B. PRODOTTO
(3) |
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle (con spessore non superiore a 400 micrometri) del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 e originari dalla Repubblica popolare cinese o da essa provenienti, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT («il prodotto in esame»). |
(4) |
I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame:
|
(5) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nei considerando 3 e 4, ma proveniente dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia o di Taiwan, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»). |
C. MISURE IN VIGORE
(6) |
Le misure attualmente in vigore e presumibilmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 della Commissione (2) («le misure in vigore»). |
D. MOTIVAZIONE
(7) |
La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono eluse mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia e da Taiwan. |
(8) |
Gli elementi di prova presentati sono descritti di seguito. |
(9) |
Dalla domanda risulta che, successivamente all'istituzione delle misure, si è verificata una significativa modificazione nella configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Malaysia e da Taiwan verso l'Unione, senza motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a parte l'istituzione del dazio. |
(10) |
Questa modificazione sembra imputabile alla spedizione del prodotto in esame nell'Unione attraverso la Malaysia e Taiwan. L'inchiesta riguarda tuttavia le pratiche, i processi o le lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping. |
(11) |
La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore. |
(12) |
Infine, la domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito. |
E. PROCEDURA
(13) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia o di Taiwan, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
a) Questionari
(14) |
Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie alla sua inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti e alle loro associazioni note in Malaysia e a Taiwan, ai produttori/esportatori noti e alle loro associazioni note nella Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle loro associazioni note nell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e di Taiwan. Potranno all'occorrenza essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione. |
(15) |
Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare immediatamente la Commissione entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. |
(16) |
L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e di Taiwan. |
b) Raccolta di informazioni e audizioni
(17) |
Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
(18) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione. |
(19) |
Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta in Malaysia e a Taiwan che dimostrino di non essere collegati (3) ad alcun produttore interessato dalle misure (4) e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una richiesta debitamente documentata entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
F. REGISTRAZIONE
(20) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione dell'appropriato importo di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni provenienti dalla Malaysia o da Taiwan. |
G. DICHIARAZIONE IN DOGANA
(21) |
Le statistiche relative ai moduli fotovoltaici in silicio cristallino e alle loro componenti essenziali (celle) sono spesso espresse in watt. La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5), non contempla tuttavia tali unità supplementari per i moduli fotovoltaici in silicio cristallino e alle loro componenti essenziali (celle). Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di watt. Il numero di watt dovrà essere indicato per i codici TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 e 8541409033. |
H. TERMINI
(22) |
Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
|
(23) |
Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento. |
I. OMESSA COLLABORAZIONE
(24) |
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili. |
(25) |
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili. |
(26) |
Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato. |
(27) |
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, purché la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione. |
J. CALENDARIO DELL'INCHIESTA
(28) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
K. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(29) |
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
L. CONSIGLIERE-AUDITORE
(30) |
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. |
(31) |
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. |
(32) |
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi, motivazioni o giustificazioni economiche (in-)sufficienti di tale modificazione, l'indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore, il dumping in relazione al valore normale prestabilito. |
(33) |
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, volta ad appurare se le importazioni nell'Unione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle (con spessore non superiore a 400 micrometri) del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 e ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, eludono le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013.
L'inchiesta non riguarda le importazioni nell'Unione di:
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caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie, |
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prodotti fotovoltaici a film sottile, |
— |
prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, i quali consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate, |
— |
moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza. |
Articolo 2
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per sottoporre a registrazione le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.
Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per l'importazione dei suddetti moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) attualmente classificati ai codici TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 e 8541409033, tali codici TARIC e il numero di watt delle merci importate sono riportati nel campo corrispondente della suddetta dichiarazione.
Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione il numero di watt delle merci di cui ai codici TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 e 8541409033.
Articolo 3
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. I produttori della Malaysia e di Taiwan che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.
4. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
5. L'uso delle informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale e soggette a diritti d'autore è autorizzato dai titolari di tali diritti. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione: a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale, ivi inclusa la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta.
6. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza per cui venga chiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (7). Nei casi in cui è chiesto un trattamento riservato, le parti interessate devono debitamente giustificarne i motivi a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
7. Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti la dicitura «Limited» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, un riassunto non riservato, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, salvo nel caso in cui tali informazioni non si prestino a essere riassunte. In tal caso, vanno comunicati i motivi di tale impossibilità.
8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido nonché garantire che l'indirizzo fornito corrisponda ad un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
9. Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1040 Bruxelles |
BELGIO |
Indirizzo e-mail: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1).
(3) A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(4) Anche se i produttori sono legati nel modo sopra menzionato alle società soggette alle misure in vigore, può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure in vigore è stata creata o utilizzata per eludere tali misure.
(5) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(7) Un documento «Limited» (a «diffusione limitata») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/67 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/834 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
56,4 |
MA |
91,3 |
|
MK |
91,9 |
|
TR |
85,3 |
|
ZZ |
81,2 |
|
0707 00 05 |
AL |
35,9 |
MK |
31,7 |
|
TR |
105,8 |
|
ZZ |
57,8 |
|
0709 93 10 |
TR |
123,4 |
ZZ |
123,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
58,7 |
MA |
50,0 |
|
ZA |
77,6 |
|
ZZ |
62,1 |
|
0805 50 10 |
BR |
103,9 |
MA |
111,5 |
|
TR |
67,0 |
|
ZA |
128,1 |
|
ZZ |
102,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
120,9 |
BR |
102,6 |
|
CL |
158,4 |
|
NZ |
130,5 |
|
US |
232,9 |
|
ZA |
114,5 |
|
ZZ |
143,3 |
|
0809 29 00 |
US |
413,6 |
ZZ |
413,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/69 |
DECISIONE (UE) 2015/835 DEL CONSIGLIO
dell'11 maggio 2015
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa a un regime comune di transito
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 15 bis della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito (1) («la convenzione»), un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto istituito dalla convenzione di invitare tale paese ad aderire alla convenzione. |
(2) |
L'articolo 15 della convenzione conferisce al comitato congiunto UE-EFTA la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici. |
(3) |
L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha formalmente espresso l'intenzione di aderire al regime comune di transito. |
(4) |
L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha soddisfatto gli essenziali requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che rappresentano i presupposti per l'adesione; l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia può quindi aderire alla convenzione una volta espletata la procedura formale di adesione. |
(5) |
L'allargamento del regime comune di transito comporterà la necessità di apportare modifiche alla convenzione con riguardo all'inserimento di nuovi riferimenti linguistici nella lingua ufficiale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nonché di opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia. |
(6) |
Le proposte di modifica sono state presentate e discusse nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA su un regime comune di transito e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, che ha approvato il testo in via preliminare. |
(7) |
La posizione dell'Unione riguardo alle modifiche proposte dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune è basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2015.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. DŪKLAVS
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA
del …
sul transito comune che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito
IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («la convenzione») ed è stata invitata ad aderirvi a seguito della decisione n. …/2015 del … 2015 (*) dal comitato congiunto istituito ai sensi di tale convenzione. |
(2) |
Pertanto, è opportuno inserire nella convenzione, nell'ordine opportuno, le versioni nella lingua ufficiale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei riferimenti utilizzati nella convenzione. |
(3) |
L'applicazione della presente decisione dovrebbe essere collegata alla data di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione. |
(4) |
Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
2. I formulari basati sui modelli di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III in vigore il 1o dicembre 2012 possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al 1o maggio 2016.
Fatto a Bruxelles, … 2015
Per il comitato congiunto UE-EFTA
Il presidente
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
(*) GU: si prega di inserire il numero di riferimento e la data di adozione della decisione contenuta nel doc st 08194/2015.
ALLEGATO
1. |
Nella casella 51 dell'allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra la Lettonia e Malta:
|
2. |
Nell'allegato B6, il titolo III è modificato come segue:
|
3. |
L'allegato C1 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C1 Regime di transito comune/transito comunitario Atto costitutivo della garanzia Garanzia isolata I. Impegno del garante
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di … Impegno del garante accettato il … a copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito n. … rilasciata il … (7) (Timbro e firma)» |
4. |
L'allegato C2 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C2 Regime di transito comune/transito comunitario Atto costitutivo della garanzia Garanzia isolata a mezzo di certificati I. Impegno del garante
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di … Impegno del garante accettato il … … (Timbro e firma)» |
5. |
L'allegato C4 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C4 Regime di transito comune/transito comunitario Atto costitutivo della garanzia Garanzia globale I. Impegno del garante
II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di … Impegno del garante accettato il … … (Timbro e firma)» |
6. |
Nella casella 7 dell'allegato C5, i termini «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono inseriti tra i termini «Islanda» e «Norvegia». |
7. |
Nella casella 6 dell'allegato C6, i termini«ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono inseriti tra i termini «Islanda» e «Norvegia». |
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto l'operazione di transito comunitario.
(4) Cognome e nome o ragione sociale.
(5) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza riguardo alle liti riguardanti la presente garanzia.
(6) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di …”, indicando l'importo in lettere.
(7) Da completare a cura dell'ufficio di garanzia.
(8) Cognome e nome o ragione sociale.
(9) Indirizzo completo.
(10) Unicamente per le operazioni di transito comunitario.
(11) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia.
(12) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Garanzia”
(13) Cognome e nome o ragione sociale.
(14) Indirizzo completo.
(15) Cancellare le menzioni inutili.
(16) Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. Il riferimento al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguarda soltanto le operazioni di transito comunitario.
(17) Cognome e nome o ragione sociale.
(18) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati di conseguenza. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari hanno competenza per le liti riguardanti la presente garanzia.
(19) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l'importo di …”, indicando l'importo in lettere.
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/78 |
DECISIONE (UE) 2015/836 DEL CONSIGLIO
dell'11 maggio 2015
sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto riguarda gli inviti all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa a un regime di transito comune e alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito (1) (la «convenzione relativa ad un regime comune di transito») conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire a tale convenzione a norma dell'articolo 15 bis. |
(2) |
L'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera (2) (la «convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci») conferisce al comitato congiunto istituito dalla stessa la facoltà di adottare, mediante decisione, gli inviti ai paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ad aderire a tale convenzione a norma dell'articolo 11 bis, |
(3) |
È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di tali comitati congiunti per quanto riguarda le decisioni di invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire a queste convenzioni. |
(4) |
La posizione dell'Unione in sede di tali comitati misti dovrebbe pertanto essere basata sui progetti di decisione acclusi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito è basata sul progetto di decisione di tale comitato congiunto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci è basata sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
Articolo 3
Una volta che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia abbia soddisfatto le condizioni tecniche per l'adesione, il rappresentante dell'Unione nei comitati congiunti di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 propone le decisioni con le quali si invita l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alle convenzioni e vota tali decisioni in conformità agli articoli 1 e 2 della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2015.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. DŪKLAVS
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
(2) GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.
ALLEGATO I
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA
del …
sul transito comune con riguardo all'invito rivolto all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito
IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) («la convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
La promozione degli scambi con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate fra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia. |
(2) |
Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma dell'articolo 15 bis della convenzione relativa a un regime di transito comune, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o luglio 2015.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il
Per il comitato congiunto UE-EFTA
Il presidente
ALLEGATO II
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA
del
sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) («la convenzione»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli scambi di merci con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia. |
(2) |
Al fine di conseguire tale agevolazione è opportuno invitare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad aderire alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A norma dell'articolo 11 bis della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o luglio 2015.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a, il …
Per il comitato congiunto UE-EFTA
Il presidente
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/82 |
DECISIONE (PESC) 2015/837 DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2015
che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1). |
(2) |
Il 28 maggio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/309/PESC (2), che proroga le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1o giugno 2015. |
(3) |
In base a un riesame della decisione 2013/255/PESC, è opportuno prorogare ulteriormente le misure restrittive fino al 1o giugno 2016. |
(4) |
Tenuto conto della gravità della situazione, si dovrebbe aggiungere una persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(5) |
Una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(6) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone elencate nella sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
(7) |
In seguito alla sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 nelle cause riunite T-329/12 e T-74/13, Mazen Al-Tabbaa/Consiglio (3), e alla sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 nella causa T-652/11, Bassam Sabbagh/Consiglio (3), Mazen Al-Tabbaa e Bassam Sabbagh non sono inclusi nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio. |
(8) |
Inoltre, il 12 febbraio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2199 (2015) il cui punto 17 vieta il commercio di beni culturali siriani e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara e religiosa rimossi illegalmente dalla Siria dal 15 marzo 2011. |
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/255/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 13 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 13 bis È vietato importare, esportare, trasferire o fornire i relativi servizi di intermediazione in beni culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara e religiosa, che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, o di cui si sospetta ragionevolmente che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, durante o dopo il 15 marzo 2011. Il divieto non si applica qualora sia dimostrato che i beni culturali sono restituiti in maniera sicura ai loro legittimi proprietari in Siria. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.» ; |
2) |
l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2016. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» . |
Articolo 2
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).
(2) Decisione 2014/309/PESC del Consiglio, del 28 maggio 2014, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 160 del 29.5.2014, pag. 37).
(3) Non ancora pubblicata.
ALLEGATO
I. |
La persona seguente è aggiunta all'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC:
|
II. |
È cancellata dall'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC la voce relativa alla seguente persona: N. 11. Rustum () Ghazali () |
III. |
Le voci relative alle persone elencate in appresso che figurano nella sezione A dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC sono sostituite dalle seguenti:
|
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/86 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/838 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2015
che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione relative al piccolo scarabeo dell'alveare in Italia
[notificata con il numero C(2015) 3558]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/909/UE (3) della Commissione stabilisce alcune misure di protezione a seguito di una notifica effettuata dall'Italia in data 11 settembre 2014 e relativa alla presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) nelle regioni Calabria e Sicilia. |
(2) |
La decisione di esecuzione 2014/909/UE è applicabile fino al 31 maggio 2015. Tuttavia, siccome non sono ancora complete le ispezioni e le indagini epidemiologiche specificate nella decisione di esecuzione 2014/909/UE nonché la sorveglianza attiva per quanto riguarda la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare nelle regioni italiane interessate, la situazione epidemiologica non è stata ancora stabilita malgrado la mancanza di avvistamenti a decorrere dallo scorso dicembre. |
(3) |
Alla luce di tale situazione transitoria e in attesa di ulteriori informazioni sulla sorveglianza in corso, è necessario prorogare l'applicazione delle misure previste nella decisione di esecuzione 2014/909/UE fino alla fine prevista dell'attuale stagione dell'apicoltura in tali regioni alla fine di novembre 2015. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/909/UE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/909/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2015.»
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione della Commissione 2014/909/UE, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/88 |
DECISIONE (UE) 2015/839 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 aprile 2015
che individua gli enti creditizi soggetti ad una valutazione approfondita (BCE/2015/21)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 5, lettera d) e gli articoli da 9 a 13,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, del regolamento UE n. 1024/2013, nel 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha svolto una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi individuati dalla decisione BCE/2014/3 (2). |
(2) |
La BCE dovrebbe condurre una valutazione approfondita, comparabile a quella effettuata nel 2014 in termini di ampiezza e profondità, relativamente agli enti creditizi non ricompresi nella precedente valutazione che siano divenuti significativi successivamente all'adozione della decisione BCE/2014/3. |
(3) |
Tale valutazione dovrebbe includere tre enti creditizi classificati come significativi dalla BCE sulla base della significatività delle attività transfrontaliere di un gruppo vigilato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dagli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3). Dovrebbe altresì includere un ente creditizio classificato come significativo sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 in quanto è uno dei tre enti più significativi in uno Stato membro partecipante, nonché un ente creditizio significativo creato nel 2014 a seguito delle misure di risoluzione assunte da un'autorità nazionale competente nei confronti di un ente creditizio già classificato come significativo. |
(4) |
Dal momento che le attività di tale ultimo ente sono state sottoposte ad un esame della qualità degli attivi e ad una revisione speciale, ma l'ente non è stato sottoposto ad una prova di stress, nel 2015 esso sarà sottoposto solamente ad una prova di stress. |
(5) |
Al fine di assicurare parità di condizioni, inoltre, dovrebbero essere inclusi in tale valutazione altri quattro enti creditizi che possono soddisfare i criteri per la significatività stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 sulla base dei dati di chiusura dell'esercizio contabile per l'anno 2014. |
(6) |
La BCE può chiedere alle persone menzionate all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 di fornire tutte le informazioni di cui necessita al fine di condurre una valutazione approfondita. La BCE può altresì fare uso dei poteri di cui dispone ai sensi degli articoli da 11 a 13 del medesimo regolamento. |
(7) |
La BCE dovrebbe lavorare in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti di riferimento nello svolgere tale valutazione approfondita, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Soggetti sottoposti alla valutazione approfondita
1. I soggetti elencati nell'allegato sono sottoposti alla valutazione approfondita da parte della BCE.
2. Novo Banco, SA è sottoposto solamente alla parte della valutazione approfondita relativa alla prova di stress.
3. In conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013, gli enti creditizi individuati nell'allegato come sottoposti alla valutazione approfondita trasmettono tutte le informazioni rilevanti ai fini di tale valutazione richieste dalla BCE.
Articolo 2
Poteri di indagine
1. In conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE può esercitare i suoi poteri di indagine in relazione agli enti creditizi individuati nell'allegato.
2. La BCE verifica le informazioni ricevute dagli enti creditizi, anche attraverso ispezioni in loco, ove necessario, ed è assistita dalle autorità nazionali competenti, se del caso, con il coinvolgimento di parti terze, in conformità agli articoli da 9 a 13 del regolamento (UE) n. 1024/2013. La BCE può invitare le autorità nazionali competenti, laddove sia necessario, a nominare revisori, non incaricati della revisione legale, per lo svolgimento dell'esame della qualità degli attivi come parte della valutazione approfondita.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2015.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 aprile 2015.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Decisione BCE/2014/3, del 4 febbraio 2014, che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 107).
(3) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
ALLEGATO
ENTI INCLUSI NELLA VALUTAZIONE APPROFONDITA
Belgio
Banque Degroof SA.
Francia
Agence Française de Développement (*)
Lussemburgo
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)
Malta
Mediterranean Bank plc (*)
Austria
Sberbank Europe AG
VTB Bank (Austria) AG
Portogallo
Novo Banco, SA (solamente per la prova di stress)
Slovenia
Unicredit Banka Slovenija d.d.
Finlandia
Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)
(*) Enti meno significativi che possono essere riclassificati come enti creditizi significativi sulla base dei dati di chiusura dell'esercizio contabile per l'anno 2014.