ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 123

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
19 maggio 2015


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ( 1)

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/752 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

16

 

*

Regolamento (UE) 2015/753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia

23

 

*

Regolamento (UE) 2015/754 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari dell'Unione di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui

27

 

*

Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

33

 

*

Regolamento (UE) 2015/756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che sospende talune concessioni relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia

50

 

*

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE ( 1)

55

 

*

Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE

77

 

*

Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee ( 3)

90

 

*

Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine ( 1)

98

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario) ( GU L 122 del 24.4.2014 )

122

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(3)   Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/751 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La frammentazione del mercato interno è dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. La soppressione degli ostacoli diretti e indiretti al funzionamento e al completamento corretti di un mercato integrato per i pagamenti elettronici, senza distinzione tra pagamenti nazionali e pagamenti transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.

(2)

La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha fornito la base giuridica per la creazione di un mercato interno dei pagamenti dell'Unione, in quanto ha favorito in modo sostanziale l'attività dei prestatori di servizi di pagamento, prevedendo regole uniformi in materia di prestazione di servizi di pagamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha sancito il principio secondo cui le commissioni pagate dagli utilizzatori per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro, comprese le operazioni di pagamento basate su carta contemplate dal presente regolamento.

(4)

Il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha stabilito le regole di funzionamento dei bonifici e degli addebiti diretti in euro nel mercato interno, escludendo però dal suo ambito di applicazione le operazioni di pagamento basate su carta.

(5)

La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) mira ad armonizzare talune norme in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, ivi comprese le norme sulle tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento, sulla base delle quali gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati mezzi di pagamento, commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l'uso di detti mezzi.

(6)

Affinché i consumatori, gli esercenti e le imprese possano godere appieno dei benefici del mercato interno, è indispensabile che i pagamenti elettronici di cui si servono siano sicuri, efficienti e competitivi, specialmente nel momento in cui il commercio elettronico si sta diffondendo sempre di più.

(7)

Alcuni Stati membri hanno adottato o stanno elaborando normative volte a disciplinare direttamente o indirettamente le commissioni interbancarie e che coprono una serie di aspetti, compresi massimali di vario livello alle commissioni interbancarie, le commissioni applicate agli esercenti, l'obbligo di onorare tutte le carte di uno schema e misure in materia di orientamento dei clienti. Le decisioni amministrative in vigore in alcuni Stati membri variano in modo significativo tra loro. Per uniformare maggiormente i livelli delle commissioni interbancarie, è anche in programma l'introduzione di misure di regolamentazione a livello nazionale riguardanti i livelli o le discrepanze tra le commissioni. Tali misure nazionali rischiano di creare ostacoli significativi al completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite Internet e dispositivi mobili basati su carta e quindi di ostacolare la libertà di prestazione di servizi.

(8)

Le carte di pagamento sono gli strumenti di pagamento elettronico più comunemente usati per gli acquisti al dettaglio. Tuttavia, l'integrazione del mercato delle carte di pagamento dell'Unione è lungi dall'essere completa perché molte soluzioni di pagamento non possono svilupparsi oltre i confini nazionali e perché a nuovi attori paneuropei viene impedito di entrare nel mercato. Vi è la necessità di rimuovere gli ostacoli al funzionamento efficiente del mercato delle carte di pagamento, compresi, nel settore dei pagamenti basati su carta, dei pagamenti mediante Internet e dispositivi mobili basati su carta.

(9)

Affinché il mercato interno possa funzionare in modo efficace, è opportuno promuovere e agevolare l'uso dei pagamenti elettronici a vantaggio di esercenti e consumatori. I pagamenti tramite carta e gli altri pagamenti elettronici presentano una maggiore flessibilità di utilizzo, compresa la possibilità di pagare on line per sfruttare i vantaggi del mercato interno e del commercio elettronico, oltre a offrire agli esercenti la possibilità di pagamenti potenzialmente sicuri. Le operazioni di pagamento basate su carta, in sostituzione dei pagamenti in contante, potrebbero pertanto apportare benefici per gli esercenti e i consumatori, purché le commissioni per l'utilizzo degli schemi di carte di pagamento siano fissate ad un livello economicamente efficiente, e potrebbero allo stesso tempo favorire la concorrenza equa e l'innovazione e consentire l'entrata nel mercato di nuovi operatori.

(10)

Le commissioni interbancarie sono applicate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori e i prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta appartenenti a un dato schema di carte di pagamento. Le commissioni interbancarie costituiscono una componente principale delle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento convenzionatori per ogni operazione di pagamento basata su carta. Gli esercenti a loro volta incorporano tali costi della carta, al pari di tutti gli altri costi, nei prezzi dei beni e dei servizi. La concorrenza tra gli schemi di carte di pagamento per convincere i prestatori di servizi di pagamento a emettere le loro carte determina un aumento e non una riduzione delle commissioni interbancarie, in contrasto con il normale effetto di disciplina dei prezzi che la concorrenza ha in un'economia di mercato. Oltre a un'applicazione uniforme delle norme in materia di concorrenza alle commissioni interbancarie, con la regolamentazione delle commissioni interbancarie si migliorerebbe il funzionamento del mercato interno e si contribuirebbe a ridurre i costi delle operazioni per i consumatori.

(11)

L'ampia varietà di commissioni interbancarie e il loro livello ostacola l'affermarsi di «nuovi» operatori paneuropei sulla base di modelli commerciali che prevedano commissioni interbancarie più basse o nessuna commissione interbancaria, a scapito di potenziali economie di scala e di scopo e degli incrementi di efficienza che consentirebbero. Tale situazione ha conseguenze negative per gli esercenti e i consumatori e ostacola l'innovazione. Il fatto che gli operatori paneuropei debbano, come minimo, offrire alle banche emittenti il livello massimo della commissione interbancaria prevalente sul mercato in cui intendono entrare ha anche come conseguenza di favorire il persistere della frammentazione del mercato. Gli schemi nazionali esistenti che applicano commissioni interbancarie più basse o non applicano commissioni interbancarie possono essere costretti a uscire dal mercato, a causa della pressione esercitata dalle banche per ottenere ricavi più elevati dalle commissioni interbancarie. Di conseguenza, i consumatori e gli esercenti si trovano di fronte a una possibilità di scelta ristretta, a prezzi più elevati e a servizi di pagamento di minore qualità, e anche la loro capacità di utilizzare soluzioni di pagamento paneuropee è limitata. Inoltre, gli esercenti non possono superare le differenze di commissioni servendosi dei servizi di accettazione delle carte offerti da banche di altri Stati membri. Regole specifiche applicate dagli schemi di carte di pagamento prescrivono l'applicazione della commissione interbancaria del «punto vendita» (paese dell'esercente) per ogni operazione di pagamento, in base alla politica seguita in materia di licenze territoriali. Tale requisito impedisce ai soggetti convenzionatori di offrire i loro servizi a livello transfrontaliero. Può inoltre impedire agli esercenti di ridurre, a vantaggio dei consumatori, i costi sostenuti per i pagamenti.

(12)

L'applicazione da parte della Commissione e delle autorità nazionali della concorrenza della normativa vigente non ha consentito di risolvere tale problema.

(13)

Pertanto, per evitare la frammentazione del mercato interno e distorsioni significative della concorrenza dovute a leggi e decisioni amministrative divergenti, è necessario, conformemente all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adottare misure per risolvere il problema dovuto a commissioni interbancarie elevate e divergenti, per consentire ai prestatori di servizi di pagamento di prestare i loro servizi su base transfrontaliera e ai consumatori e agli esercenti di utilizzare i servizi transfrontalieri.

(14)

L'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle norme nazionali e dell'Unione in materia di concorrenza. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre massimali inferiori o misure aventi oggetto o effetto analogo mediante disposizioni di legge nazionali.

(15)

Per consentire l'ordinato funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite Internet e dispositivi mobili basati su carta, a vantaggio dei consumatori e degli esercenti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'emissione e al convenzionamento transfrontalieri e nazionali di operazioni basate su carta di pagamento. Se gli esercenti sono posti in grado di scegliere un soggetto convenzionatore al di fuori del proprio Stato membro («convenzionamento transfrontaliero»), possibilità che sarà favorita dall'imposizione del medesimo limite massimo alle commissioni interbancarie sia nazionali che transfrontaliere per le operazioni convenzionate e dal divieto di licenza territoriale, dovrebbe essere possibile assicurare la necessaria chiarezza giuridica ed evitare distorsioni della concorrenza tra i schemi di carte di pagamento.

(16)

A seguito degli impegni unilaterali assunti nel quadro dei procedimenti in materia di concorrenza, nell'Unione molte operazioni transfrontaliere di pagamento basate su carta vengono già effettuate nel rispetto del massimale delle commissioni interbancarie. Al fine di garantire una concorrenza equa sul mercato dei servizi di convenzionamento, le disposizioni relative a operazioni transfrontaliere e nazionali si dovrebbero applicare simultaneamente ed entro un ragionevole periodo di tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto delle difficoltà e complessità della migrazione che il presente regolamento impone agli schemi di carte di pagamento.

(17)

Esistono due tipi principali di carte di credito disponibili sul mercato. Con le «carte di debito differito», l'importo totale delle operazioni è addebitato sul conto del titolare della carta a una data specifica concordata precedentemente, di solito una volta al mese, senza interessi da versare. Con altre carte di credito, il titolare della carta può utilizzare una linea di credito al fine di rimborsare parte degli importi dovuti a una data successiva a quella specificata, insieme agli interessi o ad altri costi.

(18)

Tutte le operazioni di pagamento basate su carte di debito e di credito dovrebbero essere soggette a un massimale per le commissioni interbancarie.

(19)

La valutazione d'impatto dimostra che un divieto delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito sarebbe vantaggioso ai fini dell'accettazione della carta, del suo utilizzo e dello sviluppo del mercato unico e genererebbe maggiori benefici per gli esercenti e i consumatori rispetto alla fissazione di un massimale a un livello superiore. Inoltre, eviterebbe gli effetti negativi che un massimale superiore produrrebbe sugli schemi nazionali che applicano commissioni interbancarie molto basse o nulle sulle operazioni tramite carta di debito, a causa dell'espansione transfrontaliera o dell'ingresso di nuovi operatori sul mercato, che aumentano i livelli delle commissioni fino al livello del massimale. Il divieto delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito serve anche a neutralizzare il rischio di trasferire il modello delle commissioni interbancarie a servizi di pagamento nuovi e innovativi come i sistemi tramite dispositivi mobili e i sistemi online.

(20)

I massimali di cui al presente regolamento sono basati sul cosiddetto «test di indifferenza per l'esercente» («Merchant Indifference Test») sviluppato nella letteratura economica, che consente di determinare il livello delle commissioni che l'esercente sarebbe disposto a pagare se l'esercente stesso dovesse confrontare il costo che deve sostenere in caso di uso da parte dei consumatori di una carta di pagamento e il costo sostenuto in caso di pagamento (in contante) senza carta (tenendo conto della commissione per i servizi pagata alla banca convenzionatrice, vale a dire la commissione per i servizi all'esercente e la commissione interbancaria). Si stimola in tal modo l'uso di strumenti di pagamento efficienti mediante la promozione delle carte che offrono benefici commerciali più elevati, evitando allo stesso tempo che agli esercenti vengano applicate commissioni sproporzionate, con la conseguente imposizione di costi nascosti ad altri consumatori. Commissioni eccessive per gli esercenti potrebbero anche essere dovute agli accordi collettivi sulle commissioni interbancarie, perché gli esercenti sono riluttanti a rifiutare strumenti di pagamento costosi per timore di perdere un affare. L'esperienza ha dimostrato che tali livelli sono proporzionati e non rimettono in questione il funzionamento degli schemi di carte di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento internazionali. Essi presentano anche benefici per gli esercenti e i consumatori e creano certezza del diritto.

(21)

Tuttavia, come dimostrato nella valutazione d'impatto, in alcuni Stati membri le commissioni interbancarie si sono sviluppate in modo da consentire ai consumatori di beneficiare di mercati delle carte di debito efficienti in termini di accettazione delle carte e del loro utilizzo, con una riduzione delle commissioni interbancarie rispetto al livello di indifferenza per l'esercente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter fissare commissioni interbancarie più basse per le operazioni nazionali tramite carta di debito.

(22)

Inoltre, per fare in modo che le commissioni sulle carte di debito siano fissate a un livello efficiente sotto il profilo economico, tenuto conto della struttura dei mercati nazionali delle carte di debito, è opportuno mantenere la possibilità di esprimere massimali per le commissioni interbancarie su base fissa. Una commissione fissa può anche promuovere l'uso dei pagamenti basati su carta per importi di piccolo valore («micropagamenti»). Dovrebbe essere anche possibile applicare tale commissione fissa in combinazione con una commissione a percentuale, a condizione che la somma di tali commissioni interbancarie non superi la determinata percentuale del valore totale annuo delle operazioni a livello nazionale all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Dovrebbe inoltre essere possibile stabilire un massimale inferiore per operazione sulle commissioni interbancarie a percentuale e imporre un importo massimo fisso di commissione quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile a ciascuna operazione.

(23)

Inoltre, tenuto conto del fatto che il presente regolamento intraprende per la prima volta l'armonizzazione delle commissioni interbancarie in un contesto in cui gli schemi di carte di debito e le commissione interbancarie presentano notevoli differenze, è necessario prevedere flessibilità per i mercati nazionali delle carte di pagamento. Pertanto, per un periodo di transizione ragionevole, relativamente alle operazioni nazionali tramite carta di debito, gli Stati membri dovrebbero poter applicare a tutte le operazioni nazionali tramite carte di debito nell'ambito di ogni schema di carte di credito una commissione interbancaria media ponderata non superiore allo 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Per quanto riguarda il massimale per le commissioni interbancarie calcolato sul valore medio annuo delle operazioni all'interno di un unico schema di carte di pagamento, è sufficiente che un prestatore di servizi di pagamento partecipi a un schema di carte di pagamento (o a qualche altro tipo di accordo tra i prestatori di servizi di pagamento) in cui sia applicata, per tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito, una commissione interbancaria media ponderata non superiore allo 0,2 %. Anche in questo caso può essere applicata una commissione fissa o a percentuale, o una combinazione delle due, purché sia rispettato il massimale medio ponderato.

(24)

Per definire i pertinenti massimali per le commissioni interbancarie per le operazioni nazionali tramite carta di debito, è opportuno consentire alle autorità nazionali competenti che hanno il potere di garantire la conformità al presente regolamento di raccogliere informazioni concernenti il volume e il valore di tutte le operazioni tramite carta di debito nell'ambito di uno schema di carte di pagamento o delle operazioni tramite carta di debito relative a uno o più prestatori di servizi di pagamento. Di conseguenza, gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a fornire i dati pertinenti a tali autorità nazionali competenti, come specificato da queste ultime ed entro i termini da esse stabiliti. Gli obblighi di segnalazione dovrebbero estendersi ai prestatori di servizi di pagamento quali i soggetti emittenti o i soggetti convenzionatori e non solo agli schemi di carte di pagamento, al fine di garantire che tutte le informazioni pertinenti siano messe a disposizione delle autorità competenti che dovrebbero in ogni caso poter disporre che tali informazioni siano raccolte attraverso lo schema di carte di pagamento. Inoltre è importante che gli Stati membri assicurino un adeguato livello di comunicazione delle informazioni pertinenti concernenti i massimali applicabili per le commissioni interbancarie. Alla luce del fatto che gli schemi di carte di pagamento in genere non sono prestatori di servizi di pagamento soggetti a vigilanza prudenziale, le autorità competenti possono richiedere la certificazione, da parte di un revisione indipendente, delle informazioni trasmesse da tali entità.

(25)

Alcuni strumenti di pagamento a livello nazionale consentono al pagatore di disporre operazioni di pagamento basate su carta che non sono distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito dallo schema di carte di pagamento. Le scelte operate dal titolare della carta non sono note allo schema di carte di pagamento e al soggetto convenzionatore; di conseguenza gli schemi di carte di pagamento non hanno la possibilità di applicare i diversi massimali imposti dal presente regolamento per le operazioni tramite carta di debito e tramite carta di credito (distinguibili in base ai tempi concordati per l'addebito delle operazioni di pagamento). Tenuto conto della necessità di preservare la funzionalità dei modelli commerciali esistenti, evitando così costi di conformità giuridica ingiustificati o eccessivi e considerando al contempo l'importanza di garantire un'adeguata parità di condizioni tra le diverse categorie di carte di pagamento, è opportuno applicare la stessa norma prevista dal presente regolamento per le operazioni tramite carta di debito alle operazioni di pagamento nazionali tramite dette «carte universali». È tuttavia opportuno concedere a tali strumenti di pagamento un periodo più lungo per l'adeguamento. Pertanto, a titolo di eccezione e per un periodo di transizione di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire una quota massima delle operazioni nazionali tramite «carte universali» di pagamento considerate equivalenti alle operazioni tramite carta di credito. Ad esempio, il massimale per le carte di credito potrebbe essere applicato alla quota stabilita del valore totale delle operazioni per esercenti o soggetti convenzionatori. Il risultato matematico delle disposizioni sarebbe allora equivalente all'applicazione di un massimale unico sulle commissioni interbancarie per le operazioni nazionali di pagamento effettuate con carte universali.

(26)

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero rientrare tutte le operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati nell'Unione.

(27)

Conformemente al principio della neutralità tecnologica sancito dall'agenda digitale europea, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle operazioni di pagamento basate su carta, indipendentemente dall'ambiente in cui sono eseguite, ossia anche alle operazioni tramite strumenti e servizi di pagamento al dettaglio on line, off-line o mobili.

(28)

Le operazioni di pagamento basate su carta sono di norma eseguite sulla base di due principali modelli commerciali: i cosiddetti schemi di carte di pagamento a tre parti (titolare della carta, schema di convenzionamento e di emissione, esercente) e schemi di carte di pagamento a quattro parti (titolare della carta, banca emittente, banca convenzionatrice, esercente). Molti schemi di carte di pagamento a quattro parti applicano una commissione interbancaria esplicita, nella maggior parte dei casi multilaterale. Per riconoscere l'esistenza di commissioni interbancarie implicite e contribuire alla creazione di condizioni di parità, è opportuno considerare gli schemi di carte di pagamento a tre parti che utilizzano i prestatori di servizi di pagamento come soggetto emittente o soggetto convenzionatore alla stregua degli schemi di carte di pagamento a quattro parti e assoggettarli alle stesse norme, nonché applicare a tutti i prestatori le norme in materia di trasparenza e le altre misure relative alle regole commerciali. Tuttavia, tenuto conto delle specificità esistenti per tali schemi a tre parti, è opportuno consentire agli Stati membri, per un periodo transitorio, di decidere di non applicare le norme relative al massimale sulle commissioni interbancarie se tali schemi detengono una quota di mercato molto limitata nello Stato membro interessato.

(29)

Il servizio di emissione si basa su una relazione contrattuale tra l'emittente dello strumento di pagamento e il pagatore, indipendentemente dal fatto che l'emittente detenga o no i fondi per conto del pagatore. L'emittente mette a disposizione del pagatore le carte di pagamento, autorizza le operazioni presso terminali o loro equivalenti e può garantire il pagamento al convenzionatore per le operazioni conformi alle regole del relativo schema. Pertanto, la mera distribuzione di carte di pagamento o prestazione di servizi tecnici, quali il semplice trattamento e la semplice conservazione di dati, non costituisce un'emissione.

(30)

I servizi di convenzionamento costituiscono una catena di operazioni che vanno dall'ordine di un'operazione di pagamento basata su carta al trasferimento dei fondi al conto di pagamento del beneficiario. A seconda dello Stato membro e del modello commerciale esistente, il servizio di convenzionamento è organizzato in modo diverso. Pertanto il prestatore di servizi di pagamento che versa la commissione interbancaria non sempre stipula un contratto direttamente con il beneficiario. Gli intermediari che forniscono parte dei servizi di convenzionamento ma senza relazione contrattuale diretta con i beneficiari dovrebbero rientrare comunque nella definizione di soggetto convenzionatore a norma del presente regolamento. Il servizio di convenzionamento è fornito a prescindere dal fatto che il convenzionatore detenga o no i fondi per conto del beneficiario. I servizi tecnici, quali il semplice trattamento e la semplice registrazione di dati o gestione di terminali, non costituiscono un convenzionamento.

(31)

È importante assicurare che le disposizioni concernenti le commissioni interbancarie che devono essere pagate o riscosse dai prestatori di servizi di pagamento non siano eluse mediante il ricorso a flussi alternativi di commissioni agli emittenti. Per evitare ciò, è opportuno considerare alla stregua di commissione interbancaria la «compensazione netta» delle commissioni pagate o riscosse dall'emittente, comprese eventuali spese di autorizzazione, dallo schema o allo schema di carte di pagamento, un convenzionatore o qualunque altro intermediario. Nel calcolare la commissione interbancaria, al fine di stabilire se vi è stata elusione, si dovrebbe tener conto dell'importo totale dei pagamenti o degli incentivi ricevuti dall' emittente da uno schema di carte di pagamento in relazione alle operazioni regolamentate meno la commissione pagata dal prestatore di servizi di pagamento emittente allo schema. I pagamenti, gli incentivi e le commissioni presi in considerazione possono essere diretti (ossia basati sul volume o specifici per ogni operazione) o indiretti (tra cui incentivi di marketing, bonus, sconti per determinati volumi di operazioni). Al momento di verificare se vi sia elusione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno tener conto in particolare degli utili realizzati dagli emittenti grazie a programmi speciali condotti congiuntamente da emittenti e schemi di carte di pagamento nonché del reddito che gli schemi di carte di pagamento traggono da servizi di trattamento, licenze e altri compensi. Ove opportuno e se confermato da ulteriori elementi oggettivi, al momento di valutare se vi sia stata elusione del presente regolamento, si potrebbe anche tenere conto dell'emissione di carte di pagamento in paesi terzi.

(32)

I consumatori sono di norma all'oscuro delle commissioni pagate dall'esercente per lo strumento di pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo, una serie di pratiche incentivanti seguite dagli emittenti (ad esempio i travel vouchers, i bonus, gli sconti, gli addebiti per inadempienze formali, la copertura assicurativa gratuita ecc.) possono concorrere a orientare i consumatori verso l'uso di strumenti di pagamento, generando in tal modo commissioni elevate a favore degli emittenti. Per contrastare tali pratiche, è opportuno che le misure miranti a imporre restrizioni alle commissioni interbancarie si applichino unicamente alle carte di pagamento divenute un prodotto di massa e che gli esercenti hanno di norma difficoltà a rifiutare in ragione della loro ampia diffusione, sia in termini di emissione che di uso (vale a dire le carte di debito e le carte di credito ad uso dei consumatori). Al fine di rendere più efficiente il funzionamento del mercato nei comparti non regolamentati del settore e per limitare il trasferimento di attività dai comparti regolamentati a quelli non regolamentati, occorre adottare una serie di misure, tra cui quelle in materia di separazione tra schemi e infrastrutture, orientamento del pagatore da parte del beneficiario e accettazione selettiva degli strumenti di pagamento da parte del beneficiario.

(33)

La separazione tra schemi e infrastrutture dovrebbe consentire a tutti i soggetti che si occupano del trattamento delle operazioni di competere nell'attirare clienti degli schemi. Dato che i costi di trattamento rappresentano una quota significativa del costo totale di accettazione delle carte, è importante che tale parte della catena di valore sia aperta alla concorrenza effettiva. Sulla base della separazione tra schemi e infrastrutture, è opportuno che gli schemi di carte e i soggetti che si occupano del trattamento delle operazioni siano indipendenti sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale. Non dovrebbero attuare discriminazioni, ad esempio, concedendosi reciprocamente un trattamento preferenziale o scambiandosi informazioni privilegiate non disponibili ai concorrenti nel rispettivo segmento di mercato, imponendo obblighi eccessivi in materia di informazione ai concorrenti nel rispettivo segmento di mercato, attuando sovvenzioni incrociate delle rispettive attività o concludendo accordi di governance condivisa. Tali pratiche discriminatorie contribuiscono alla frammentazione del mercato, hanno un impatto negativo sull'entrata nel mercato di nuovi operatori e ostacolano l'emergere di operatori paneuropei e quindi il completamento del mercato interno nel settore dei pagamenti tramite carta e dei pagamenti tramite Internet e dispositivi mobili basati su carta, a scapito degli esercenti, delle imprese e dei consumatori.

(34)

Le regole dello schema applicate degli schemi di carte di pagamento e le pratiche seguite dai prestatori di servizi di pagamento tendono a mantenere gli esercenti e i consumatori all'oscuro delle differenze tra le commissioni e a ridurre la trasparenza del mercato, ad esempio, con l'applicazione di commissioni uniformi e non differenziate o il divieto imposto agli esercenti di scegliere il marchio più economico sulle carte multimarchio in co-badging o di orientare i consumatori verso l'uso di tali carte più economiche. Anche se gli esercenti sono a conoscenza delle differenze di costo, le regole dello schema spesso impediscono loro di agire per ridurre le commissioni.

(35)

Gli strumenti di pagamento presentano costi diversi a carico del beneficiario e alcuni strumenti sono più costosi di altri. Salvo i casi in cui un particolare strumento di pagamento sia imposto dalla legge per talune categorie di pagamenti o non possa essere rifiutato in ragione del suo valore legale, il beneficiario dovrebbe essere libero di orientare i pagatori verso l'uso di uno specifico strumento di pagamento, conformemente alla direttiva 2007/64/CE. Al riguardo, gli schemi di carte e i prestatori di servizi di pagamento impongono numerose restrizioni ai beneficiari quali, ad esempio: restrizioni alla possibilità del beneficiario di rifiutare specifici strumenti di pagamento per importi modesti, restrizioni alla comunicazione di informazioni al pagatore sulle commissioni pagate dal beneficiario per specifici strumenti di pagamento o limitazioni imposte al beneficiario sul numero di casse presenti nel suo esercizio commerciale abilitate ad accettare specifici strumenti di pagamento. Tali restrizioni dovrebbero essere abolite.

(36)

Nei casi in cui il beneficiario orienta il pagatore verso l'uso di uno specifico strumento di pagamento, occorre che il beneficiario non sia tenuto al pagamento nei confronti del pagatore di spese per l'uso di strumenti di pagamento ai quali si applicano commissioni interbancarie regolamentate ai sensi del presente regolamento, perché in tal caso si ridurrebbero i vantaggi della maggiorazione e si accrescerebbe la complessità del mercato.

(37)

L'obbligo di onorare tutte le carte di uno schema è un obbligo di natura duplice con cui gli emittenti e gli schemi di carte di pagamento impongono ai beneficiari di accettare tutte le carte aventi lo stesso marchio (componente «onora tutti i prodotti»), a prescindere dalla differenza di costo delle carte e a prescindere dalla banca emittente che ha emesso la carta (componente «onora tutti gli emittenti»). È nell'interesse del consumatore che per la stessa categoria di carte il beneficiario non possa operare discriminazioni tra gli emittenti o i titolari di carta, e che gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento possano imporre un tale obbligo. Pertanto, la componente «onora tutti gli emittenti» dell'obbligo di onorare tutte le carte di uno schema è una regola giustificabile nell'ambito del sistema di carte di pagamento, perché impedisce che i beneficiari operino discriminazioni tra le singole banche che hanno emesso una carta. La componente «onora tutti i prodotti» configura in sostanza una vendita abbinata, che ha l'effetto di legare l'accettazione di carte cui si applica una commissione bassa all'accettazione di carte con commissioni elevate. La soppressione della componente «onora tutti i prodotti» dell'obbligo di onorare tutte le carte di uno schema consentirebbe agli esercenti di limitare la scelta delle carte di pagamento da essi accettate alle sole carte con commissioni basse, il che, riducendo i costi a carico dell'esercente, andrebbe anche a vantaggio dei consumatori. Gli esercenti che accettano carte di debito non sarebbero quindi costretti ad accettare carte di credito, e quelli che accettano carte di credito non sarebbero costretti ad accettare le carte aziendali. Tuttavia, per tutelare il consumatore e la sua capacità di utilizzare le carte di pagamento ogniqualvolta possibile, gli esercenti dovrebbero essere obbligati ad accettare le carte cui si applica la stessa commissione interbancaria regolamentata solo se emesse all'interno dello stesso marchio e della stessa categoria (carte prepagate, carte di debito o carte di credito). Tale limitazione consentirebbe anche di accrescere la concorrenza nel settore delle carte cui si applicano commissioni interbancarie non regolamentate dal presente regolamento, dato che gli esercenti acquisirebbero maggiore potere negoziale per quanto riguarda le condizioni alle quali sono disposti ad accettare dette carte. Tali restrizioni dovrebbero essere limitate e considerate accettabili solo per aumentare la protezione dei consumatori fornendo ai consumatori un livello adeguato di certezza circa il fatto che le loro carte di pagamento saranno accettate dagli esercenti.

(38)

I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero garantire una chiara distinzione tra carte a uso dei consumatori e carte aziendali a un livello sia tecnico che commerciale. É pertanto importante definire carta aziendale lo strumento di pagamento utilizzato solo per le spese aziendali imputate direttamente al conto dell'impresa o dell'ente del settore pubblico o del professionista indipendente.

(39)

I beneficiari e i pagatori dovrebbero disporre dei mezzi per identificare le diverse categorie di carte. Pertanto, i vari marchi e categorie dovrebbero essere identificabili sul dispositivo per via elettronica e, per gli strumenti di pagamento basati su carta di nuova emissione, in modo visibile. Inoltre il pagatore dovrebbe essere informato dell'accettazione del suo strumento di pagamento presso un dato punto vendita. È necessario che le eventuali limitazioni all'uso di un determinato marchio siano rese note dal beneficiario al pagatore contemporaneamente e secondo le stesse modalità previste per comunicare l'accettazione di un determinato marchio.

(40)

Per garantire un'efficace concorrenza fra marchi è importante che la scelta dell'applicazione di pagamento sia fatta dagli utenti e non imposta dal mercato a monte (inclusi schemi di carte di pagamento, prestatori di servizi di pagamento o soggetti che si occupano del trattamento). Tale disposizione non dovrebbe impedire a pagatori e beneficiari di impostare, se tecnicamente fattibile, una selezione predefinita dell'applicazione a condizione che la selezione sia modificabile per ciascuna operazione.

(41)

Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano controversie tra utilizzatori dei servizi di pagamento e prestatori dei servizi di pagamento è opportuno che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottino misure equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e assicurare che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate.

(42)

La Commissione dovrebbe presentare una relazione in cui sono analizzati i vari effetti del presente regolamento sul funzionamento del mercato. Occorre che la Commissione abbia la possibilità di raccogliere le informazioni necessarie per la preparazione di detta relazione e che le autorità competenti cooperino strettamente con la Commissione per la raccolta dei dati.

(43)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta e per le operazioni tramite Internet e dispositivi mobili basate su pagamenti tramite carta, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, la libertà di impresa, la tutela dei consumatori, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta eseguite nell'Unione, quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati nell'Unione.

2.   Il presente regolamento non si applica ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:

a)

strumenti che permettono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi in base ad un accordo commerciale diretto con un emittente professionale;

b)

strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi;

c)

strumenti validi solo in un unico Stato membro forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente.

3.   Il capo II non si applica:

a)

alle operazioni tramite carte aziendali;

b)

ai prelievi presso i distributori automatici per il prelievo di contante (ATM) o presso gli sportelli di prestatori di servizi di pagamento; e

c)

alle operazioni tramite carte di pagamento emesse dagli schemi di carte di pagamento a tre parti.

4.   L'articolo 7 non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti.

5.   Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti. Tuttavia, fino al 9 dicembre 2018, per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali, un tale schema di carte di pagamento a tre parti può essere esentato dagli obblighi di cui al capo II, a condizione che le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro nell'ambito di tale schema di carte di pagamento a tre parti non superino annualmente il 3 % del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in tale Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «soggetto convenzionatore (acquirer: prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta, che si traducono in un trasferimento di fondi al beneficiario;

2)   «emittente»: prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento basate su carta del pagatore;

3)   «consumatore»: persona fisica che nei contratti di servizi di pagamento contemplati dal presente regolamento agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

4)   «operazione tramite carta di debito»: operazione di pagamento basata su carta, ivi comprese quelle con carte prepagate che non sono operazioni tramite carte di credito;

5)   «operazione tramite carta di credito»: operazione di pagamento basata su carta in cui l'importo dell'operazione è addebitato totalmente o in parte al pagatore a una data specifica del mese di calendario precedentemente concordata, in conformità a una linea di credito prestabilita, con o senza interesse;

6)   «carta aziendale»: qualsiasi strumento di pagamento basato su carta emesso a favore di imprese o enti del settore pubblico o professionisti per uso limitato alle spese aziendali in cui i pagamenti effettuati con le carte in questione sono imputati direttamente al conto dell'impresa o dell'ente del settore pubblico o del professionista;

7)   «operazione di pagamento basata su carta»: servizio basato sull'infrastruttura e le regole commerciali di uno schema di carte di pagamento per effettuare un'operazione di pagamento tramite carta, dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici o software, se il risultato è un'operazione tramite carta di debito o di credito. Tra le operazioni di pagamento basate su carta non rientrano le operazioni basate su altri tipi di servizi di pagamento;

8)   «operazione di pagamento transfrontaliera»: operazione di pagamento basata su carta in cui l'emittente e il soggetto convenzionatore sono situati in Stati membri diversi o in cui lo strumento di pagamento basato su carta è emesso da un emittente situato in uno Stato membro diverso da quello del punto vendita;

9)   «operazione di pagamento nazionale»: qualsiasi operazione di pagamento basata su carta che non è un'operazione di pagamento transfrontaliera;

10)   «commissione interbancaria»: commissione applicata per ogni operazione direttamente o indirettamente, ad esempio mediante un terzo, tra l'emittente e il soggetto convenzionatore in relazione a un'operazione di pagamento basata su carta. La compensazione netta o altre forme concordate di remunerazione formano parte della commissione interbancaria;

11)   «compensazione netta»: l'importo totale netto dei pagamenti, degli sconti o degli incentivi che un emittente riceve da uno schema di carte di pagamento, dal soggetto convenzionatore o da qualsiasi altro intermediario in relazione a operazioni di pagamento basate su carta o ad attività correlate;

12)   «commissione per i servizi all'esercente»: commissione pagata dal beneficiario al soggetto convenzionatore in relazione a operazioni di pagamento basate su carta;

13)   «beneficiario»: persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono oggetto dell'operazione di pagamento;

14)   «pagatore»: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;

15)   «carta di pagamento»: una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di debito o carta di credito;

16)   «schema di carte di pagamento»: insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, che includa specifici organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento dello schema;

17)   «schema di carte di pagamento a quattro parti»: schema di carte di pagamento in cui le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore verso il conto di pagamento del beneficiario tramite l'intermediazione dello schema, dell'emittente (dal lato del pagatore) e del soggetto convenzionatore (dal lato del beneficiario);

18)   «schema di carte di pagamento a tre parti»: schema di carte di pagamento in cui lo schema stesso fornisce servizi di convenzionamento e di emissione e le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore al conto di pagamento del beneficiario nell'ambito dello schema. Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione di strumenti di pagamento basati su carta o di convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti.

19)   «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;

20)   «strumento di pagamento basato su carta»: qualsiasi strumento di pagamento, compresi carte, telefoni cellulari, computer e ogni altro dispositivo tecnologico contenenti l'applicazione di pagamento adatta, che consente al pagatore di disporre un'operazione di pagamento basata su carta che non sia un bonifico o un addebito diretto come definito all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012;

21)   «applicazione di pagamento»: software o equivalente caricato su un dispositivo che permette di disporre operazioni di pagamento basate su carta e che consente al pagatore di impartire ordini di pagamento;

22)   «conto di pagamento»: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento, anche tramite un conto specifico per la moneta elettronica, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

23)   «ordine di pagamento»: istruzione del pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;

24)   «prestatore di servizi di pagamento»: ogni persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di pagamento elencati nell'allegato della direttiva 2007/64/CE o riconosciuta quale emittente di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE. Il prestatore di servizi di pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore o entrambi;

25)   «utente di servizi di pagamento»: persona fisica o giuridica che usa un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

26)   «operazione di pagamento»: l'azione, disposta dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario dei fondi da trasferire, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

27)   «trattamento» (processing): la prestazione di servizi di trattamento delle operazioni di pagamento in termini di azioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine di pagamento tra il soggetto convenzionatore e l'emittente;

28)   «soggetto incaricato del trattamento dell'operazione»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi di trattamento delle operazioni di pagamento;

29)   «punto vendita»: l'indirizzo dei locali dell'esercente in cui l'operazione di pagamento è disposta. Tuttavia:

a)

nel caso di vendite a distanza (ad esempio nel commercio elettronico), quali definite dall'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE, il punto vendita è l'indirizzo della sede commerciale fissa presso la quale l'esercente esercita la sua attività a prescindere dall'ubicazione del sito web o del server presso il quale l'operazione di pagamento è disposta;

b)

nel caso in cui l'esercente non disponga di una sede commerciale fissa, il punto vendita è l'indirizzo per il quale l'esercente detiene una licenza commerciale valida presso il quale l'operazione di pagamento è disposta;

c)

nel caso in cui l'esercente non disponga di una sede commerciale fissa né detenga una licenza commerciale valida, il punto vendita è l'indirizzo per la corrispondenza per il pagamento delle imposte relative alla sua attività di vendita presso il quale l'operazione di pagamento è disposta;

30)   «marchio di pagamento»: nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare lo schema di carte di pagamento nell'ambito del quale sono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta;

31)   «multimarchio in co-badging»: inclusione di due o più marchi di pagamento o di due o più applicazioni di pagamento dello stesso marchio in uno stesso strumento di pagamento basato su carta;

32)   «multimarchio in co-branding»: inclusione di almeno un marchio di pagamento e di almeno un marchio non riferito a uno strumento di pagamento in uno stesso strumento di pagamento basato su carta;

33)   «carta di debito»: una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di debito ad eccezione di quelle con carte prepagate;

34)   «carta di credito»: una categoria di strumenti di pagamento che consente al pagatore di disporre un'operazione tramite carta di credito;

35)   «carta prepagata»: una categoria di strumenti di pagamento su cui è caricata moneta elettronica, quale definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE.

CAPO II

COMMISSIONI INTERBANCARIE

Articolo 3

Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori

1.   I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono per qualsiasi operazione tramite carta di debito una commissione interbancaria per ogni operazione superiore allo 0,2 % del valore dell'operazione.

2.   Per le operazioni nazionali tramite carta di debito gli Stati membri possono:

a)

definire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie a percentuale inferiore a quello di cui al paragrafo 1 e possono imporre un importo massimo fisso di commissione quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile; o

b)

consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria per operazione non superiore a 0,05 EUR, o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data dell'8 giugno 2015, che deve essere rivisto ogni cinque anni o ogniqualvolta vi sia una variazione significativa dei tassi di cambio. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 %, a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

3.   Fino al 9 dicembre 2020, per quanto riguarda le operazioni nazionali tramite carta di debito, gli Stati membri possono consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Gli Stati membri possono stabilire un massimale medio ponderato sulle commissioni interbancarie inferiore applicabile a tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito.

4.   I valori annui di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter sono calcolati su base annua, a partire dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre, e si applicano a decorrere al 1o aprile dell'anno successivo. Il periodo di riferimento per il primo calcolo di detto valore ha inizio quindici mesi di calendario prima della data di applicazione dei paragrafi 1 bis e 1 ter e si conclude tre mesi di calendario prima di tale data.

5.   Le autorità competenti di cui all'articolo 13 impongono, con richiesta scritta, agli schemi di carte di pagamento e/o ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dei paragrafi 1 bis e 1 ter del presente articolo. Tali informazioni sono trasmesse all'autorità competente prima del 1o marzo dell'anno successivo al periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 quater, prima frase. Ogni altra informazione che sia utile per consentire alle autorità competenti di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capo è trasmessa alle autorità competenti su loro richiesta scritta, entro i termini da esse stabiliti. Le autorità competenti possono esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.

Articolo 4

Commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di credito a uso dei consumatori

I prestatori di servizi di pagamento non offrono né chiedono una commissione interbancaria per operazione superiore allo 0,3 % del valore dell'operazione per ogni operazione tramite carta di credito. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissione interbancarie inferiore.

Articolo 5

Divieto di elusione

Ai fini dell'applicazione dei massimali di cui agli articoli 3 e 4, ogni remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, che un emittente riceve dallo schema di carte di pagamento, da un soggetto convenzionatore o da qualunque altro intermediario in relazione alle operazioni di pagamento o ad attività correlate è considerata parte della commissione interbancaria.

CAPO III

REGOLE COMMERCIALI

Articolo 6

Licenza

1.   Negli accordi di licenza o nelle regole degli schemi delle carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o per il convenzionamento delle operazioni di pagamento basate su carta sono vietate restrizioni territoriali nell'Unione e regole aventi effetto equivalente.

2.   Negli accordi di licenza o nelle regole degli schemi di carte di pagamento per l'emissione di carte di pagamento o il convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta sono vietati requisiti e obblighi per l'ottenimento della licenza o dell'autorizzazione specifica per paese al fine di operare a livello transfrontaliero e le regole aventi effetto equivalente.

Articolo 7

Separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni

1.   Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni:

a)

sono indipendenti sotto i profili contabile, organizzativo e decisionale;

b)

non offrono tariffe per attività dello schema di carte di pagamento o di trattamento delle operazioni in forma aggregata e non attuano sovvenzioni incrociate di tali attività;

c)

non operano in alcun modo discriminazioni tra le proprie controllate o i propri azionisti, da un lato, e gli utenti delle carte di pagamento e altre controparti contrattuali, dall'altro, e in particolare non condizionano in nessun modo la fornitura di un qualsiasi servizio da essi offerto all'accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi offerto.

2.   L'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicata la sede legale dello schema può chiedere a uno schema di carte di pagamento di fornire una relazione indipendente in cui si conferma la sua conformità al paragrafo 1.

3.   Gli schemi di carte di pagamento prevedono la possibilità che i messaggi di autorizzazione e di compensazione relativi alle singole operazioni di pagamento basate su carta siano distinti e trattati da soggetti incaricati del trattamento diversi.

4.   Sono vietate le discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dagli schemi di carte di pagamento.

5.   I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, gli schemi di carte di pagamento non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità tra soggetti incaricati del trattamento nell'Unione.

6.   L'autorità bancaria europea (ABE), previa consultazione di un gruppo consultivo di esperti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), può mettere a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano stabiliti i requisiti che gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento devono rispettare per assicurare l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 9 dicembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 8

Multimarchio in co-badging e scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento

1.   Sono vietate le regole dello schema di carte di pagamento e le clausole dei contratti di licenza, o misure aventi effetto equivalente, che impediscono ad un emittente di riunire in co-badging uno o più marchi di strumenti di pagamento o applicazioni di pagamento su di uno strumento di pagamento basato su carta o che creano ostacoli in tal senso.

2.   Quando stipula un contratto con un prestatore di servizi di pagamento, il consumatore può chiedere di avere due o più marchi di pagamento diversi sullo strumento di pagamento basato su carta, purché il prestatore di servizi di pagamento offra un siffatto servizio. Prima della firma del contratto, il prestatore di servizi di pagamento fornisce in tempo utile al consumatore informazioni chiare e obiettive su tutti i marchi di strumenti di pagamento disponibili e sulle loro caratteristiche, compresi funzionalità, costi e sicurezza.

3.   Il diverso trattamento dei soggetti emittenti e dei soggetti convenzionatori nelle regole dello schema e nelle clausole dei contratti di licenza per quanto riguarda la possibilità di riunire in co-badging diversi marchi di strumenti di pagamento o diverse applicazioni di pagamento su uno strumento di pagamento basato su carta è giustificato da ragioni oggettive e non discriminatorie.

4.   Gli schemi di carte di pagamento non impongono obblighi di segnalazione, obblighi di pagare commissioni o obblighi analoghi aventi lo stesso oggetto o effetto a carico dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori per le operazioni effettuate con qualsiasi dispositivo sul quale sia presente il loro marchio di pagamento in relazione alle operazioni per le quali lo schema non è utilizzato.

5.   I principi di indirizzamento o misure equivalenti intesi a dirigere le operazioni attraverso uno specifico canale o processo e le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza relativi al trattamento di due o più marchi di strumenti di pagamento e applicazioni di pagamento su uno strumento di pagamento basato su carta sono non discriminatori e applicati in modo non discriminatorio.

6.   Gli schemi di carte di pagamento, i soggetti emittenti, i soggetti convenzionatori, i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e gli altri prestatori di servizi tecnici non inseriscono sullo strumento di pagamento o nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita meccanismi, software o dispositivi automatici che limitano la scelta del marchio di pagamento o dell'applicazione di pagamento, o entrambi, da parte del pagatore o del beneficiario che utilizzano uno strumento di pagamento multimarchio in co-badging.

I beneficiari si riservano la facoltà di installare meccanismi automatici nei dispositivi utilizzati presso il punto vendita che effettuano una selezione prioritaria di un particolare marchio di pagamento o applicazione di pagamento ma i beneficiari non impediscono al pagatore di modificare una tale automatica selezione prioritaria per le categorie di carte o dei relativi strumenti di pagamento accettati dal beneficiario.

Articolo 9

Applicazione di commissioni differenziate

1.   Ogni soggetto convenzionatore offre e applica al suo beneficiario commissioni per i servizi all'esercente differenziate per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento con livelli diversi di commissioni interbancarie, a meno che i beneficiari chiedano per iscritto ai soggetti convenzionatori di applicare commissioni per i servizi all'esercente non differenziate.

2.   I soggetti convenzionatori includono nei loro accordi con i beneficiari informazioni differenziate sull'importo delle commissioni sul servizio all'esercente, delle commissioni interbancarie e delle commissioni dello schema applicabili ad ogni categoria e marchio di carte di pagamento, a meno che i beneficiari formulino successivamente una diversa richiesta per iscritto.

Articolo 10

Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte di uno schema

1.   Gli schemi di carte di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non applicano regole che obblighino i beneficiari che accettano uno strumento di pagamento basato su carta emesso da un emittente ad accettare anche altri strumenti di pagamento basati su carta emessi nell'ambito dello stesso schema di carte di pagamento.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli strumenti di pagamento basati su carta ad uso dei consumatori dello stesso marchio e della stessa categoria di carte prepagate, di carte di debito o di carte di credito soggette a commissioni interbancarie di cui al capo II del presente regolamento.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità per gli schemi di carte di pagamento i prestatori di servizi di pagamento di prevedere che le carte non possano essere rifiutate sulla base dell'identità dell'emittente o del titolare della carta.

4.   I beneficiari che decidono di non accettare tutte le carte o gli altri strumenti di pagamento di uno schema di carte di pagamento ne informano i consumatori in modo chiaro e inequivocabile, informandoli contestualmente delle carte di pagamento e degli altri strumenti di pagamento dello schema di carte di pagamento che accettano. Tali informazioni sono affisse in bella vista all'ingresso del negozio e alla cassa.

In caso di vendite a distanza, le informazioni figurano sul sito web o su altro dispositivo elettronico o mobile a disposizione del beneficiario. Le informazioni sono comunicate in tempo utile al pagatore prima che quest'ultimo concluda un contratto di acquisto con il beneficiario

5.   Gli emittenti assicurano che i loro strumenti di pagamento siano identificabili per via elettronica e, in caso di strumenti di pagamento basati su carta di nuova emissione, anche in modo visibile, in modo da consentire ai beneficiari e ai pagatori di individuare in maniera inequivocabile il marchio e la categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di credito o di carta aziendale scelti dal pagatore.

Articolo 11

Norme in materia di orientamento

1.   Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole del circuito applicate dagli schemi di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di orientare i consumatori verso l'uso di un qualsiasi strumento di pagamento preferito dal beneficiario. Il divieto si applica altresì alle regole che vietano ai beneficiari di riservare agli strumenti di pagamento basati su carta di un dato schema di carte di pagamento un trattamento più o meno favorevole rispetto ad altri.

2.   Sono vietate le clausole nei contratti di licenza, nelle regole dello schema applicate dagli schemi di carte di pagamento e negli accordi conclusi tra i soggetti convenzionatori di carte e i beneficiari che impediscono a questi ultimi di informare i pagatori sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all'esercente.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le norme in materia di spese, riduzioni o altri meccanismi di orientamento di cui alla direttiva 2007/64/CE e alla direttiva 2011/83/UE.

Articolo 12

Informazioni al beneficiario in merito ad ogni singola operazione di pagamento basata su carta

1.   Dopo l'esecuzione di ogni singola operazione di pagamento basata su carta, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo le seguenti informazioni:

a)

il riferimento che consente al beneficiario di identificare l'operazione di pagamento basata su carta;

b)

l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

c)

l'importo delle eventuali spese per l'operazione di pagamento basata su carta, con indicazione distinta della commissione per i servizi all'esercente e dell'importo della commissione interbancaria.

Con il consenso previo ed esplicito del beneficiario le informazioni di cui al primo comma possono essere aggregate per marchio, applicazione e categoria di strumento di pagamento e per tasso di commissione interbancaria applicabile all'operazione.

2.   Il contratto tra soggetto convenzionatore e beneficiario può includere una disposizione secondo cui le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, devono essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo.

2.   Gli Stati membri possono designare come autorità competenti organismi già esistenti.

3.   Gli Stati membri possono designare una o più autorità competenti.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro 9 giugno 2016. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.

5.   Le autorità competenti designate di cui al paragrafo 1 sono dotate di risorse adeguate per l'esercizio delle loro funzioni.

6.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento, anche per contrastare tentativi di elusione del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento, e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.

Articolo 14

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.

2.   Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 9 giugno 2016 e notificano senza indugio alla stessa eventuali modifiche successive.

Articolo 15

Risoluzione delle controversie, procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso

1.   Gli Stati membri garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine, gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. Gli organismi sono indipendenti dalle parti.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro il 9 giugno 2017. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

Articolo 16

Carte universali

1.   Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda le operazioni di pagamento nazionali che non sono distinguibili come operazioni tramite carta di debito o carta di credito da parte dello schema di carte di pagamento, si applicano le disposizioni relative alle carte di debito o alle operazioni tramite carta di debito.

2.   In deroga al paragrafo 1, fino al 9 dicembre 2016 gli Stati membri possono stabilire una quota non superiore al 30 % delle operazioni nazionali di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo considerate equivalenti alle operazioni tramite carta di credito cui si applica il massimale sulle commissioni interbancarie stabilito all'articolo 4.

Articolo 17

Clausola di revisione

Entro il 9 giugno 2019, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione valuta in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi. Nella valutazione si esamina in particolare:

a)

gli sviluppi in ordine alle commissioni per i beneficiari;

b)

il livello di concorrenza tra i prestatori e gli schemi di carte di pagamento;

c)

gli effetti sui costi per il pagatore e il beneficiario;

d)

la misura in cui gli esercenti hanno trasferito il beneficio della riduzione delle commissioni interbancarie;

e)

i requisiti tecnici e le loro implicazioni per tutti i soggetti coinvolti;

f)

gli effetti delle carte multimarchio in co-badging sulla facilità di utilizzo, in particolare per le persone più anziane e gli altri utenti vulnerabili;

g)

gli effetti sul mercato dell'esclusione delle carte aziendali dal capo II, mediante un confronto tra la situazione negli Stati membri in cui le maggiorazioni sono vietate e quelli in cui sono permesse;

h)

gli effetti sul mercato delle disposizioni speciali per le commissioni interbancarie sulle operazioni nazionali tramite carta di debito;

i)

gli sviluppi nel convenzionamento transfrontaliero e i relativi effetti sul mercato unico, mediante un confronto tra le carte con massimali sulle commissioni e le carte senza massimali, per valutare la possibilità di chiarire quale commissione interbancaria si applica al convenzionamento transfrontaliero;

j)

l'applicazione pratica delle norme relative alla separazione tra schema di carte di pagamento e trattamento e l'esigenza di rivalutare la separazione giuridica;

k)

l'eventuale necessità, a seconda degli effetti dell'articolo 3, paragrafo 1, sul valore effettivo delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito di valore medio e alto, di rivedere detto paragrafo stabilendo che il massimale debba essere limitato all'importo inferiore tra 0,07 EUR e lo 0,2 % del valore dell'operazione.

La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che può contenere una proposta di modifica del massimale sulle commissioni interbancarie.

Articolo 18

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dall'8 giugno 2015, ad eccezione degli articoli 3, 4,6 e 12 che si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2015, e degli articoli 7, 8, 9 e 10, che si applicano a decorrere dal 9 giugno 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  GU C 193 del 24.6.2014, pag. 2.

(2)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 78.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

(4)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

(6)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(7)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(8)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(9)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/16


REGOLAMENTO (UE) 2015/752 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Il 15 ottobre 2007 è stato firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (5) («ASA»), il quale è entrato in vigore il 1o maggio 2010.

(3)

È necessario stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'ASA.

(4)

L'ASA prevede che i prodotti della pesca originari del Montenegro possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari.

(5)

Qualora fosse necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate in conformità con le disposizioni generali di cui al regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), al regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (8) o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (9).

(6)

Qualora uno Stato membro informi la Commissione di una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa, si applica la pertinente normativa dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (10).

(7)

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(8)

L'esecuzione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'ASA richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure dovrebbero essere adottate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(9)

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'ASA,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce determinate procedure per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di talune disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra («ASA»).

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per attuazione dell'articolo 29 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.

2.   Le aliquote preferenziali sono assimilate a un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in conformità del paragrafo 1 è:

a)

pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem; o

b)

pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento che sono necessari in seguito alle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e il Montenegro sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Laddove l'Unione debba adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 41 dell'ASA, tale misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 41 dell'ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Laddove l'Unione debba adottare una misura di cui all'articolo 42 dell'ASA, tale misura è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 41 e 42 dell'ASA.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La Commissione adotta le misure di cui al primo comma secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

1.   Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora l'Unione debba adottare una misura di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 41 dell'ASA, riguardo ai prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, adotta una decisione sulle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di consultazione di cui all'articolo 41 dell'ASA.

Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito:

a)

entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 41 dell'ASA; oppure

b)

entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell'ASA se si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 41 dell'ASA.

La Commissione notifica al Consiglio le misure adottate.

2.   La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3. In casi di urgenza si applica l'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 9

Procedura di comitato

1.   Ai fini dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 10

Dumping e sovvenzioni

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure di cui all'articolo 40, paragrafo 2, dell'ASA, l'introduzione delle misure antidumping e/o compensative è decisa in conformità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e/o nel regolamento (CE) n. 597/2009.

Articolo 11

Concorrenza

1.   Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure di cui all'articolo 73 dell'ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'ASA.

Le misure di cui all'articolo 73, paragrafo 10, dell'ASA sono adottate, in caso di aiuti, in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 597/2009 e, negli altri casi, in conformità delle procedure stabilite dall'articolo 207 del trattato.

2.   Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure prese dal Montenegro conformemente all'articolo 73 dell'ASA, la Commissione dopo aver esaminato il caso si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'ASA. All'occorrenza, la Commissione prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.

Articolo 12

Frode o mancata cooperazione amministrativa

Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 46 dell'ASA, provvede senza indugio a:

a)

informarne il Consiglio; e

b)

notificare al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate di informazioni oggettive, e ad avviare consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione.

Tutte le pubblicazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, dell'ASA sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 46, paragrafo 4, dell'ASA.

Articolo 13

Notifica

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alle notifiche al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall'ASA.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 140/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato I.

(5)  GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3.

(6)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

(7)  Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

(8)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(9)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

(10)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio

(GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1).

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

Limitatamente al punto 15 dell'allegato


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 140/2008

Presente regolamento

Articoli da 1 a 8

Articoli da 1 a 8

Articolo 8 bis

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Allegato I

Allegato II


19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/23


REGOLAMENTO (UE) 2015/753 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (5) ha definito il regime preferenziale applicabile all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia.

(3)

Per i prodotti per i quali la normativa dell'Unione prevede il rispetto di un certo prezzo di importazione, l'applicazione del regime tariffario preferenziale è subordinata al rispetto di tale prezzo.

(4)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea originari della Turchia e che sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Per i prodotti per i quali la normativa dell'Unione prevede il rispetto di un prezzo all'importazione l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto di tale prezzo.

2.   Per i prodotti della pesca per i quali è fissato un prezzo di riferimento, l'applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 779/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1).

(4)  V. allegato I.

(5)  Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, sul regime commerciale per i prodotti agricoli (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio

(GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1).

 

Regolamento (UE) n. 255/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 84 del 20.3.2014, pag. 57).

limitatamente all'articolo 2


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 779/98

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Allegato I

Allegato II


19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/27


REGOLAMENTO (UE) 2015/754 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari dell'Unione di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 774/94 (3) del Consiglio ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

L'Unione ha negoziato concessioni tariffarie nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio (General Agreement on Tariffs and Trade — GATT) e nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Tali negoziati hanno consentito la conclusione di accordi che sono stati approvati con decisione 94/87/CE del Consiglio (5) e con decisione 94/800/CE del Consiglio (6).

(3)

Tali accordi prevedono l'apertura di contingenti tariffari annuali per l'importazione, a determinate condizioni, di carni bovine di qualità pregiata dei codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, di carni suine dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15, di carni di volatili dei codici NC 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70, 0207 27 10, 0207 27 20 e 0207 27 80, di frumento (grano) e frumento segalato dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00 e 1001 99 00 e di crusche, stacciature e altri residui dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90.

(4)

Tali accordi riguardano un periodo indeterminato. Per ragioni di razionalizzazione ed efficacia, è pertanto opportuno aprire i contingenti su base pluriennale.

(5)

Un sistema che garantisca la natura, la provenienza e l'origine del prodotto può rivelarsi opportuno. Al riguardo le importazioni nell'ambito delle concessioni tariffarie concordate dovrebbero essere eventualmente subordinate alla presentazione di un certificato di autenticità.

(6)

Può mostrarsi opportuno ripartire tali importazioni sull'arco dell'anno in funzione del fabbisogno del mercato dell'Unione. Al riguardo un sistema di utilizzazione dei contingenti basato sulla presentazione di un certificato di importazione pare appropriato.

(7)

Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adozione di modifiche del presente regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale siano adeguati, in particolare mediante una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(8)

Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento con riguardo alle norme necessarie alla gestione dei regimi contingentali di cui al presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un contingente tariffario unionale annuo di carni bovine di qualità pregiata fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91, per un volume totale di 20 000 tonnellate, espresso in peso del prodotto.

Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

È aperto un contingente tariffario unionale annuo di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15, per un volume totale di 7 000 tonnellate.

Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0 %.

Articolo 3

È aperto un contingente tariffario unionale annuo di carni di galli o di galline dei codici NC 0207 14 10, 0207 14 50 e 0207 14 70, per un volume totale di 15 500 tonnellate.

Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0 %.

Articolo 4

È aperto un contingente tariffario unionale annuo di carni di tacchine o di tacchini dei codici NC 0207 27 10, 0207 27 20 e 0207 27 80, per un volume totale di 2 500 t.

Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0 %.

Articolo 5

È aperto un contingente tariffario unionale annuo di frumento (grano) di qualità dei codici NC 1001 11 00 e 1001 99 00, per un volume totale di 300 000 t.

Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0 %.

Articolo 6

È aperto un contingente tariffario unionale annuo di crusche, stacciature e altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90, per un volume totale di 475 000 t.

Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato a 30,60 EUR/t per i prodotti dei codici NC 2302 30 10 e 2302 40 10 e a 62,25 EUR/t per i prodotti dei codici NC 2302 30 90 e 2302 40 90.

Articolo 7

Per rispettare gli impegni internazionali e qualora i volumi e le altre condizioni dei regimi contingentali di cui al presente regolamento siano adeguati dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dal Consiglio, in particolare a seguito di una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 riguardo alle conseguenti modifiche del presente regolamento.

Articolo 8

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per la gestione dei regimi contingentali di cui al presente regolamento e, se del caso, le disposizioni:

a)

atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto in questione;

b)

relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a); e

c)

per il rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 9

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 774/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1).

(4)  V. allegato I.

(5)  Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, concernenti taluni oleaginosi (GU L 47 del 18.2.1994, pag. 1).

(6)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

 

Regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio

(GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione

(GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

 

Regolamento (UE) n. 252/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 84 del 20.3.2014, pag. 35).


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 774/94

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, secondo comma

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 8 bis

Articolo 9

Articolo 8 ter

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Allegato I

Allegato II


19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/33


REGOLAMENTO (UE) 2015/755 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

La politica commerciale comune dovrebbe essere fondata su principi uniformi.

(3)

Per l'uniformità dei regimi applicabili alle importazioni sarebbe opportuno prevedere, nella misura del possibile, viste le specificità dei sistemi economici di tali paesi terzi, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi.

(4)

Il regime comune applicabile alle importazioni si applica altresì ai prodotti del carbone e dell'acciaio, fatte salve eventuali misure d'applicazione di un accordo riguardante specificamente tali prodotti.

(5)

La liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, dovrebbe pertanto costituire il punto di partenza del regime dell'Unione in materia.

(6)

Per quanto riguarda alcuni prodotti, la Commissione dovrebbe esaminare le modalità e le condizioni delle importazioni, il loro andamento, i diversi elementi della situazione economica e commerciale nonché, all'occorrenza, le misure da prendere.

(7)

Per tali prodotti potrebbe risultare necessario assoggettare a una vigilanza dell'Unione determinate importazioni.

(8)

È compito della Commissione adottare le misure di salvaguardia richieste dagli interessi dell'Unione, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti.

(9)

Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata a una o più regioni dell'Unione possono rivelarsi più adatte di misure applicabili all'intera Unione. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale. Occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

(10)

Nel caso in cui sia applicata una vigilanza dell'Unione, è opportuno subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi. Tale documento dovrebbe essere rilasciato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d'importazione per l'importatore. Di conseguenza, il documento di vigilanza dovrebbe essere utilizzato soltanto finché non sia modificato il regime d'importazione.

(11)

Ai fini di una buona gestione amministrativa e di assistere degli operatori dell'Unione, è opportuno allineare per quanto possibile il contenuto e la presentazione del documento di vigilanza sui formulari di licenze d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione (5), al regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione (6) e al regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione (7), nonché rammentare le caratteristiche tecniche del documento di vigilanza.

(12)

Nell'interesse dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza dell'Unione.

(13)

È necessario adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di varare, in caso di urgenza, le misure necessarie.

(14)

A tal fine è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio.

(15)

Le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme dell'Unione e quelle nazionali in materia di segreto professionale.

(16)

È anche necessario fissare i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, al fine di aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

(17)

Ai fini dell'uniformità del regime d'importazione è necessario che le formalità espletate dagli importatori siano semplici e uguali quale che sia il luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo è opportuno prevedere che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello allegato al presente regolamento.

(18)

I documenti di vigilanza rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza dell'Unione dovrebbero essere validi in tutta l'Unione indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

(19)

I prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (8) sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia dell'Unione che internazionale. È quindi opportuno escluderli integralmente dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(20)

Le disposizioni che attribuiscono i poteri necessari per modificare l'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 sono contenute nel regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio (9). Poiche il periodo d'applicazione del titolo I del regolamento (CE) n. 427/2003, relativo al meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto, è scaduto l'11 dicembre 2013 e le disposizioni del titolo II non sono più attuali, è opportuno, per ragioni di coerenza, chiarezza e razionalità, includere le disposizioni degli articoli 14 bis and 14 ter di tale regolamento nel presente regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 427/2003.

(21)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(22)

L'esecuzione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(23)

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

(24)

Al momento della modifica del regolamento (CE) n. 625/2009, il secondo comma dell'articolo 18, paragrafo 2, è stato erroneamente soppresso. Occorre reinserire tale disposizione.

(25)

Poiché l'Armenia, la Russia, il Tagikistan e il Vietnam sono divenuti membri dell'OMC, tali paesi dovrebbero essere soppressi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 con atto delegato della Commissione. Per ragioni di chiarezza e razionalità, è opportuno non includere tali paesi nell'elenco di paesi terzi ora stablito dall'allegato I del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti originari dei paesi terzi di cui all'allegato I, fatta eccezione per i prodotti tessili oggetto del regolamento (CE) n. 517/94.

2.   L'importazione nell'Unione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera e pertanto non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure di salvaguardia che possono essere adottate a norma del capo V.

CAPO II

PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE DELL'UNIONE

Articolo 2

Qualora l'evoluzione delle importazioni dovesse rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri, i quali le comunicano altresì gli elementi di prova disponibili, determinati in base ai criteri di cui all'articolo 6. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni a tutti gli Stati membri.

CAPO III

PROCEDURA D'INCHIESTA DELL'UNIONE

Articolo 3

1.   Qualora la Commissione ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso:

a)

riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione;

b)

stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, qualora tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l'inchiesta;

c)

stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

La Commissione avvia l'inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.

La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi delle informazioni normalmente entro 21 giorni dalla data in cui le informazioni sono fornite alla Commissione.

2.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata in tale compito da personale dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che lo Stato in questione si sia espresso in tal senso.

Le parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, primo comma, nonché i rappresentanti del paese di esportazione, possono esaminare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dai suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la difesa dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 5 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. A tal fine, essi indirizzano una domanda scritta alla Commissione indicando i documenti richiesti.

3.   Su richiesta della Commissione e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.

4.   La Commissione può sentire le parti interessate. Queste devono essere sentite quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

5.   Quando le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo, oppure quando l'inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione rileva che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone.

6.   Ove la Commissione ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.

Articolo 4

1.   Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1, («comitato») una relazione sui risultati della stessa.

2.   Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta è chiusa entro un mese. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2. La decisione di chiusura dell'inchiesta, contenente le conclusioni principali della medesima e un sommario dei motivi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai capi IV e V, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. In circostanze eccezionali, tale periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi. In tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

4.   Le disposizioni del presente capo non ostano a che siano adottate, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 7 a 12 oppure, ove circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedano un'azione immediata, misure di salvaguardia conformemente agli articoli 13, 14 e 15.

La Commissione avvia immediatamente le procedure d'inchiesta che ritiene ancora necessarie e in base alle risultanze riesamina le misure adottate.

Articolo 5

1.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto allo scopo per il quale sono state richieste.

2.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro funzionari, non divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

3.   Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

4.   Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che le autorità dell'Unione facciano riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati.

Articolo 6

1.   L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori dell'Unione si basa principalmente sui fattori seguenti:

a)

il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione;

b)

il prezzo delle importazioni, soprattutto se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione;

c)

l'impatto che ne deriva per i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

produzione,

utilizzo della capacità produttiva,

scorte,

vendite,

quota di mercato,

prezzi (vale a dire, la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

utili,

rendimento dei capitali investiti,

flussi di liquidità,

occupazione.

2.   Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all'allegato I.

3.   Quando è addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

a)

il tasso d'incremento delle esportazioni verso l'Unione;

b)

la capacità di esportazione del paese di origine o del paese di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate all'Unione.

CAPO IV

VIGILANZA

Articolo 7

1.   Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa:

a)

decretare la vigilanza dell'Unione a posteriori per determinate importazioni, secondo modalità da essa definite;

b)

decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza unionale preventiva conformemente all'articolo 8.

2.   Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 sono prese dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

3.   Le misure di vigilanza hanno durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del seondo semestre successivo a quello durante il quale sono state introdotte.

Articolo 8

1.   L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza preventiva dell'Unione è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che la richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2.   Il documento di vigilanza è rilasciato sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell'allegato II.

Salvo altre disposizioni nella decisione che istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza dell'importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni:

a)

il nome e l'indirizzo completo del richiedente (inclusi i numeri di telefono, di fax e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all'IVA;

b)

all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax);

c)

una descrizione delle merci, che specifichi:

denominazione commerciale,

codice della nomenclatura combinata,

origine e provenienza;

d)

i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità ecc.);

e)

il valore cif frontiera dell'Unione delle merci in euro;

f)

la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio dell'Unione»

.

3.   Il documento di vigilanza è valido in tutta l'Unione, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato.

4.   La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di vigilanza, ovvero che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati all'importazione supera di meno del 5 % il valore o il quantitativo indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in questione, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, di massima, superare il 10 %.

5.   I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione, e comunque entro un termine fissato all'atto di instaurare la vigilanza e secondo la stessa procedura, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali operazioni.

6.   Quando la decisione adottata a norma dell'articolo 7 lo prevede, l'origine dei prodotti sottoposti a vigilanza dell'Unione deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

7.   Quando il prodotto sottoposto a vigilanza preventiva dell'Unione è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento di vigilanza.

8.   I moduli dei documenti di vigilanza, nonché i loro estratti, sono redatti in due esemplari, di cui il primo, denominato «originale per il destinatario» e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato «esemplare per l'autorità competente» e recante il numero 2, è conservato dall'autorità che ha rilasciato il documento. A fini amministrativi l'autorità competente può aggiungere copie supplementari al modulo n. 2.

9.   I moduli sono stampati su carta bianca esente da paste meccaniche, per scrittura e di peso compreso tra 55 e 65 grammi per metro quadro. Il formato è di 210 millimetri su 297. L'interlinea dattilografica è di 4,24 millimetri (un sesto di pollice). La disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce il documento di vigilanza propriamente detto, sono inoltre rivestite da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

10.   Spetta agli Stati membri procedere alla stampa dei moduli. Essi possono essere altresì stampati da tipografie che hanno ricevuto l'autorizzazione dallo Stato membro in cui sono stabilite. In quest'ultimo caso si fa riferimento a tale autorizzazione su ogni modulo. Sul modulo sono iscritti il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione.

Articolo 9

Ove gli interessi dell'Unione lo esigano, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1:

limitare il periodo di validità del documento di vigilanza eventualmente richiesto,

subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca.

Articolo 10

Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2, e conformemente all'articolo 15, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni dell'Unione.

Articolo 11

1.   L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dallo Stato o dagli Stati membri interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione.

2.   Si applica l'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 12

1.   In caso di vigilanza dell'Unione o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese:

a)

in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi di merci e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, i documenti di vigilanza;

b)

in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.

Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.

2.   Ove la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.

3.   La Commissione informa gli Stati membri.

CAPO V

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 13

1.   Se un prodotto è importato nell'Unione in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, e al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione, può modificare il regime d'importazione del prodotto in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti da essa definiti.

2.   Le misure adottate sono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.

3.   Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all'articolo 15, a una o più regioni dell'Unione.

Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 8 e 11, alla presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.

4.   Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3, o, in casi di urgenza, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.

Articolo 14

1.   La Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può adottare misure di salvaguardia appropriate, in particolare nella situazione prevista all'articolo 13, paragrafo 1.

2.   Si applica l'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 15

Qualora, in base principalmente agli elementi di valutazione di cui all'articolo 6, risulti che in una o più regioni dell'Unione sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure a norma del capo IV e dell'articolo 13, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alle regioni in questione, ove ritenga che tali misure, applicate a quel livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Unione.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Esse sono adottate secondo le procedure previste, rispettivamente, agli articoli 7 e 13.

Articolo 16

1.   Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa:

a)

valutare gli effetti della misura;

b)

verificare se sia necessario mantenere in vigore il provvedimento.

Se la Commissione ritiene che l'applicazione della misura sia ancora necessaria ne informa gli Stati membri.

2.   Se la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui ai capi IV e V, essa revoca o abroga la misura deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Se la decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

1.   Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi.

2.   Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri di:

a)

divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

b)

speciali formalità in materia di cambio;

c)

formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al TFUE.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità da introdurre o da modificare ai sensi del primo comma.

In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

Articolo 18

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (11).

Articolo 19

1.   Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative dell'Unione o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche adottate ai sensi dell'articolo 352 TFUE, applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

2.   Le disposizioni degli articoli da 7 a 12 e dell'articolo 16 non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per le quali il regime degli scambi con paesi terzi dell'Unione preveda la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione.

Gli articoli 13, 15 e 16 non si applicano ai prodotti per i quali il regime degli scambi con i paesi terzi dell'Unione prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 20

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 del presente regolamento riguardo modifiche dell'allegato I, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC.

Articolo 21

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 23

I regolamenti (CE) n. 427/2003 e (CE) n. 625/2009 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato IV.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato III.

(5)  Regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47).

(6)  Regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che istituisce, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, una licenza d'importazione comunitaria, e che modifica alcune disposizioni del regolamento (GU L 335 del 23.12.1994, pag. 23).

(7)  Regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi e che istituisce, nel campo di applicazione del regolamento medesimo, una licenza d'importazione comunitaria (GU L 335 del 23.12.1994, pag. 33).

(8)  Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(12)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi

 

Azerbaigian

 

Bielorussia

 

Corea del Nord

 

Kazakhstan

 

Turkmenistan

 

Uzbekistan


ALLEGATO II

Image

Testo di immagine

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

1

1. Destinatario

(nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

Originale per il destinatario

3. Luogo e data previsti per l’importazione

4. Αutorità competente per il rilascio

(nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso)

(nome, indirizzo completo)

6. Paese d’origine

(e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza

(e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

1

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC) e categoria

11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12. Valore cif frontiera UE in euro

13. Indicazioni supplementari

14. Visto dell’autorità competente

Data:

Firma:

Timbro:

Image

Testo di immagine

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell’unità)

19. Documento doga-nale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione

20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell’autorità di impu-tazione

17. In cifre

18. In lettere per la quantità imputata

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Unire qui l’eventuale aggiunta.

Image

Testo di immagine

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

2

1. Destinatario

(nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

Esemplare per l’autorità competente

3. Luogo e data previsti per l’importazione

4. Αutorità competente per il rilascio

(nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso)

(nome, indirizzo completo)

6. Paese d’origine

(e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza

(e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

2

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci e categoria

11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12. Valore di frontiera UE in euro

13. Indicazioni supplementari

14. Visto dell’autorità competente

Data:

Firma:

Timbro:

Image

Testo di immagine

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell’unità)

19. Documento doga-nale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione

20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell’autorità di impu-tazione

17. In cifre

18. In lettere per la quantità imputata

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Unire qui l’eventuale aggiunta.


ALLEGATO III

Regolamenti abrogati ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 625/2009

(GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

limitatamente al punto 20 dell'allegato

Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio

(GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1985/2003 del Consiglio

(GU L 295 del 13.11.2003, pag. 43).

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

limitatamente al punto 9 dell'allegato


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 625/2009

Regolamento (CE) n. 427/2003

Presente regolamento

Articolo 1

 

Articolo 1

Articolo 2

 

Articolo 2

Articolo 4

 

Articolo 22

Articolo 5

 

Articolo 3

Articolo 6

 

Articolo 4

Articolo 7

 

Articolo 5

Articolo 8

 

Articolo 6

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1 bis

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 10

 

Articolo 8

Articolo 11

 

Articolo 9

Articolo 12

 

Articolo 10

Articolo 13

 

Articolo 11

Articolo 14

 

Articolo 12

Articolo 15

 

Articolo 13

Articolo 16

 

Articolo 14

Articolo 17

 

Articolo 15

Articolo 18

 

Articolo 16

Articolo 19

 

Articolo 17

Articolo 19 bis

 

Articolo 18

Articolo 20

 

Articolo 19

 

Articoli da 1 a 14

 

Articolo 14 bis

Articolo 20

 

Articolo 14 ter

Articolo 21

 

Articoli da 15 a 24

Articolo 21

 

Articolo 23

Articolo 22

 

Articolo 24

Allegato I

 

Allegato I

Allegato II

 

Allegato II

Allegato III

 

Allegato III

Allegato IV

 

Allegato IV

 

Allegato I

 

Allegato II


19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/50


REGOLAMENTO (UE) 2015/756 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

che sospende talune concessioni relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio (3), ha subito sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Nel quadro dell'accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (5) («accordo») sono state accordate a detto paese delle concessioni riguardanti alcuni prodotti agricoli.

(3)

La decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia (6) prevede il miglioramento e il consolidamento delle preferenze commerciali relative all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia e stabilisce una serie di concessioni preferenziali per le esportazioni di carne e di animali vivi verso la Turchia.

(4)

Dal 1996 la Turchia applica un divieto di importazione di animali vivi della specie bovina (codice NC 0102) e restrizioni all'importazione di carni bovine (codici NC 0201-0202); tali misure, in quanto restrizioni quantitative, non sono compatibili con l'accordo e impediscono all'Unione di beneficiare delle concessioni che le sono state accordate nel quadro della decisione 1/98. Nonostante le consultazioni che hanno avuto luogo nell'intento di giungere a una soluzione negoziata del problema con la Turchia, le restrizioni quantitative hanno continuato ad essere applicate.

(5)

A seguito di tali misure, le esportazioni dei prodotti di cui trattasi, originari dell'Unione, verso la Turchia sono bloccate. Per tutelare gli interessi dell'Unione occorre controbilanciare la situazione con misure equivalenti. È quindi opportuno sospendere le concessioni contemplate dall'allegato I del presente regolamento.

(6)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I due contingenti tariffari di cui all'allegato I sono sospesi.

Articolo 2

La Commissione, mediante atti di esecuzione, pone fine alla sospensione di cui all'articolo 1 non appena siano eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1506/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 5

II presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio del 13 luglio 1998 che stabilisce una concessione a favore della Turchia sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1998 per le nocciole e sospende talune concessioni (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato II.

(5)  GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.

(6)  Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


ALLEGATO I

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in tonnellate)

Dazio contingentale

09.0217

ex 0807 11 00

Angurie fresche:

14 000

Esenzione

dal 16 giugno al 31 marzo

09.0207

2002 90 31

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, diversi dai pomodori interi o in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 %

30 000 , aventi tenore, in peso, di sostanza secca da 28 a 30 %

Esenzione

09.0209

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio

(GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

 

Regolamento (UE) n. 255/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 84 del 20.3.2014, pag. 57).

limitatamente all'articolo 3


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1506/98

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 3 bis

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato II

Allegato III


19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/55


REGOLAMENTO (UE) 2015/757 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel richiedere contributi da parte di tutti i settori dell'economia per realizzare riduzioni di emissioni, compreso nel settore del trasporto marittimo internazionale, stabiliscono che in caso di mancata approvazione, da parte degli Stati membri, di un accordo internazionale che includa le emissioni del trasporto marittimo internazionale nei suoi obiettivi di riduzione nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), o di mancata approvazione di un siffatto accordo nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici da parte della Comunità entro il 31 dicembre 2011, è opportuno che la Commissione formuli una proposta volta a includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale nell'impegno comunitario di riduzione in vista dell'entrata in vigore dell'atto proposto entro il 2013. Tale proposta dovrebbe limitare al massimo eventuali incidenze negative sulla competitività della Comunità, tenendo conto dei potenziali vantaggi per l'ambiente.

(2)

Il trasporto marittimo ha un'incidenza sul clima globale e sulla qualità dell'aria, per effetto delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre emissioni che esso genera, quali gli ossidi di azoto (NOx), gli ossidi di zolfo (SOx), il metano (CH4), il particolato (PM) e il nero di carbonio.

(3)

Il trasporto marittimo internazionale rimane l'unico ramo del settore trasporti non incluso nell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Secondo la valutazione d'impatto che accompagna la proposta del presente regolamento, le emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo internazionale dell'Unione sono aumentate del 48 % tra il 1990 e il 2007.

(4)

Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche degli effetti sul clima globale delle emissioni diverse dal CO2 generate dal trasporto marittimo, è opportuno condurre periodicamente, nel contesto del presente regolamento, una valutazione aggiornata di tali effetti. Sulla base delle sue valutazioni, è opportuno che la Commissione analizzi le implicazioni per le politiche e le misure al fine di ridurre tali emissioni.

(5)

La risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 ha invitato la Commissione e gli Stati membri a fissare un obiettivo vincolante per l'Unione europea per il 2030 che preveda una riduzione di almeno il 40 % delle emissioni interne di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. Il Parlamento europeo ha altresì sottolineato che tutti i settori dell'economia dovranno concorrere alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra affinché l'Unione dia il giusto contributo a livello internazionale.

(6)

Nelle conclusioni del 23 e del 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha approvato un obiettivo UE vincolante di riduzione delle emissioni nazionali di gas a effetto serra almeno del 40 % entro il 2030 rispetto al 1990. Il Consiglio europeo ha altresì affermato l'importanza di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e i rischi connessi alla dipendenza da combustibili fossili nel settore dei trasporti e ha invitato la Commissione a esaminare ulteriormente strumenti e misure diretti a un approccio globale e tecnologicamente neutrale, in particolare per la promozione della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica nei trasporti.

(7)

Il settimo programma di azione per l'ambiente (PAA) (5) sottolinea che, se l'Unione deve dare il giusto contributo a livello internazionale, tutti i settori economici dovranno concorrere alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In tale contesto, il settimo PAA pone altresì in rilievo che il Libro bianco sui trasporti del 2011 deve essere avallato da un solido quadro politico.

(8)

Nel luglio 2011 l'IMO ha adottato misure tecniche e operative, in particolare l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) per le nuove navi e il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP), che permetteranno di limitare l'aumento previsto delle emissioni di gas a effetto serra, ma da sole non potranno determinare le riduzioni drastiche delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo internazionale necessarie per mantenere gli sforzi in linea con l'obiettivo globale di limitare l'aumento della temperatura globale a 2 °C.

(9)

Secondo i dati forniti dall'IMO, il consumo di energia e le emissioni di CO2 specifici delle navi potrebbero essere ridotti fino al 75 % mediante l'applicazione di misure operative e l'utilizzo delle tecnologie esistenti; una parte significativa di tali misure può essere considerata economicamente efficiente e capace di offrire al settore benefici netti, dal momento che la riduzione dei costi del carburante compensa gli eventuali costi operativi o di investimento.

(10)

Al fine di ridurre le emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo a livello dell'Unione, la migliore soluzione è la creazione di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (sistema MRV) delle emissioni di CO2 in base al consumo di carburante delle navi, come primo passo di un approccio graduale per includere le emissioni dei trasporti marittimi nell'impegno dell'Unione in termini di riduzione dei gas a effetto serra, accanto alle emissioni generate da altri settori che già contribuiscono a tale impegno. L'accesso pubblico ai dati relativi alle emissioni contribuirà a rimuovere gli ostacoli sul mercato che impediscono la diffusione di molte misure che permetterebbero di risparmiare e che ridurrebbero le emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo.

(11)

L'adozione di misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il consumo di carburante è intralciata da ostacoli all'interno del mercato, come la mancanza di informazioni attendibili sul consumo di carburante delle navi o di tecnologie per il riadattamento delle navi, le difficoltà di accesso ai finanziamenti per gli investimenti a favore dell'efficienza delle navi e la frammentazione degli incentivi visto che gli armatori non trarrebbero beneficio dai loro investimenti a favore dell'efficienza della nave allorché i costi di carburante siano a carico degli operatori.

(12)

Dalla consultazione delle parti interessate e dai dibattiti con i partner internazionali emerge che dovrebbe essere applicato un approccio graduale per l'inserimento delle emissioni del trasporto marittimo nell'impegno dell'Unione di riduzione dei gas a effetto serra approntando un solido sistema MRV per le emissioni di CO2 del trasporto marittimo come primo passo e stabilendo i prezzi di tali emissioni in una fase successiva. Questo approccio favorisce progressi significativi a livello internazionale sull'accordo in merito agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e su ulteriori misure per conseguire tali riduzioni al minimo costo.

(13)

L'introduzione di un sistema MRV dell'Unione dovrebbe portare a una riduzione delle emissioni fino al 2 % rispetto allo status quo e a una riduzione dei costi netti complessivi fino a 1,2 miliardi di EUR entro il 2030, in quanto potrebbe contribuire alla rimozione degli ostacoli sul mercato, in particolare quelli legati alla mancanza di informazioni circa l'efficienza delle navi, fornendo ai pertinenti mercati informazioni comparabili e attendibili sul consumo di carburante e l'efficienza energetica. La riduzione dei costi di trasporto dovrebbe agevolare gli scambi internazionali. Inoltre, un sistema MRV solido è una condizione fondamentale per qualsiasi misura, norma di efficienza o altra misura basata sul mercato, applicata a livello di Unione o mondiale. Esso fornisce altresì dati affidabili per stabilire obiettivi precisi di riduzione delle emissioni e valutare i progressi del contributo dei trasporti marittimi verso il raggiungimento di un'economia a basse emissioni di carbonio. Data la natura internazionale del trasporto marittimo, un accordo globale può rappresentare il metodo privilegiato e più efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo internazionale.

(14)

Ai fini del monitoraggio delle emissioni di CO2 è opportuno tenere conto di tutte le tratte intra-Unione, tutte le tratte di arrivo dall'ultimo porto al di fuori dell'Unione al primo porto di scalo dell'Unione e tutte le tratte di partenza da un porto dell'Unione al successivo porto di scalo al di fuori dell'Unione, inclusi i viaggi in zavorra. È altresì opportuno prendere in considerazione le emissioni di CO2 nei porti dell'Unione, comprese le emissioni derivanti dalle navi ormeggiate o in movimento all'interno di un porto, in particolare se sono disponibili misure specifiche intese a ridurle o a evitarle. Tali norme dovrebbero essere applicate in modo non discriminatorio a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera. Il presente regolamento tuttavia, vertendo principalmente sul trasporto marittimo, non dovrebbe stabilire obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica per i movimenti e le attività delle navi che non servono a trasportare merci o passeggeri a fini commerciali, quali il dragaggio, i servizi rompighiaccio, la posa di tubature o le attività degli impianti offshore.

(15)

Per garantire parità di trattamento alle navi che operano in condizioni climatiche meno favorevoli, si dovrebbe poter includere tra i dati monitorati ai sensi del presente regolamento informazioni specifiche in merito alla classe ghiaccio della nave e alla navigazione fra i ghiacci.

(16)

È auspicabile che il sistema MRV proposto assuma la forma di un regolamento in ragione della natura complessa e molto tecnica delle disposizioni da introdurre, della necessità di norme uniformi applicabili in tutta l'Unione per riflettere la natura internazionale del trasporto marittimo in quanto si prevede che numerose navi faranno scalo nei porti di Stati membri diversi, e per favorirne l'attuazione nell'insieme dell'Unione.

(17)

Un sistema MRV dell'Unione affidabile e specifico per le navi dovrebbe basarsi sul calcolo delle emissioni generate dal consumo di carburante per le tratte da e verso i porti dell'Unione, dal momento che, per via della grande capacità dei serbatoi delle navi, i dati relativi alla vendita di carburante non possono fornire stime adeguatamente accurate del consumo di carburante in questo ambito specifico.

(18)

Il sistema MRV dell'Unione dovrebbe riguardare anche altre informazioni pertinenti che consentono di determinare l'efficienza delle navi o di analizzare ulteriormente i fattori di sviluppo delle emissioni, preservando nel contempo la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Questo ambito di applicazione consente inoltre di adeguare il sistema MRV dell'Unione alle iniziative internazionali a favore dell'introduzione di norme di efficienza per le navi esistenti, che prevedono anche misure operative, e contribuisce alla rimozione degli ostacoli sul mercato dovuti alla carenza di informazioni.

(19)

Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli armatori e gli esercenti navali, in particolare per le piccole e medie imprese, e ottimizzare il rapporto costi-benefici del sistema MRV senza compromettere l'obiettivo di coprire buona parte delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, le norme per il sistema MRV dovrebbero applicarsi solo ai grandi emettitori. La soglia di 5 000 tonnellate di stazza lorda è stata scelta dopo una dettagliata analisi oggettiva delle dimensioni e delle emissioni delle navi che viaggiano da e verso i porti dell'Unione. Le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate rappresentano circa il 55 % delle navi che fanno scalo nei porti dell'Unione e approssimativamente il 90 % delle relative emissioni. Questa soglia non discriminatoria garantirebbe la copertura dei principali emettitori. Una soglia inferiore comporterebbe un maggiore carico amministrativo mentre una soglia più elevata limiterebbe la copertura delle emissioni e quindi l'efficacia ambientale del sistema MRV.

(20)

Per ridurre ulteriormente l'onere amministrativo per gli armatori ed esercenti navali, è opportuno che le norme di monitoraggio si incentrino sul CO2, il gas a effetto serra più importante emesso dal trasporto marittimo.

(21)

Le norme dovrebbero tener conto delle prescrizioni esistenti e dei dati disponibili a bordo delle navi; pertanto è opportuno concedere alle società la possibilità di selezionare uno dei seguenti quattro metodi di monitoraggio: l'uso delle bolle di consegna dei combustibili, il monitoraggio a bordo dei serbatoi dei combustibili, i flussometri per i processi di combustione interessati o la misurazione diretta delle emissioni. Un piano di monitoraggio specifico per ogni nave dovrebbe precisare il metodo scelto e fornire ulteriori dettagli sulla sua applicazione.

(22)

Qualsiasi società responsabile, per l'intero periodo di riferimento, di una nave che svolge attività di trasporto dovrebbe essere considerata responsabile di tutti gli obblighi di monitoraggio e comunicazione in relazione a tale periodo, fra cui la presentazione di un'adeguata relazione sulle emissioni sottoposta a verifica. In caso di cambio di società, la nuova società dovrebbe essere responsabile solo degli obblighi di monitoraggio e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale ha avuto luogo il cambiamento di società. Allo scopo di agevolare l'adempimento di tali obblighi è necessario che la nuova società riceva una copia dell'ultimo piano di monitoraggio, nonché il documento di conformità, ove del caso.

(23)

Per evitare di dover installare apparecchiature di misurazione non sufficientemente affidabili o disponibili sul mercato, che potrebbero pregiudicare l'attuazione del sistema MRV dell'Unione, quest'ultimo non dovrebbe contemplare in questa fase altri gas a effetto serra, forzanti climatici o inquinanti atmosferici.

(24)

La convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) prevede l'applicazione obbligatoria dell'EEDI alle nuove navi e l'impiego dei piani SEEMP nell'intera flotta mondiale.

(25)

Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per armatori e esercenti navali, è opportuno prevedere la comunicazione e la pubblicazione delle informazioni su base annua. Per ragioni di riservatezza è opportuno limitare alle medie annuali e ai dati complessivi la pubblicazione delle informazioni concernenti le emissioni, il consumo di carburante e l'efficienza. Al fine di assicurare che non sia pregiudicata la protezione di legittimi interessi economici prevalenti sull'interesse pubblico alla divulgazione, si dovrebbe applicare in casi eccezionali a richiesta della società un diverso livello di aggregazione dei dati. I dati trasmessi alla Commissione dovrebbero essere integrati con i dati statistici nella misura in cui siano pertinenti per l'elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche europee, ai sensi della decisione 2012/504/UE della Commissione (6).

(26)

La verifica da parte di verificatori accreditati dovrebbe garantire che i piani di monitoraggio e le comunicazioni delle emissioni siano corretti e compatibili con quanto prescritto nel presente regolamento. Per semplificare la verifica, è opportuno che i verificatori accertino la credibilità dei dati confrontandoli con le stime fondate sui dati di posizionamento e sulle caratteristiche delle navi. Tali stime potrebbero essere fornite dalla Commissione. Per garantire l'imparzialità, è opportuno che i verificatori siano soggetti giuridici indipendenti e competenti e che siano accreditati da organismi nazionali di accreditamento istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(27)

A bordo delle navi è opportuno tenere un documento di conformità, rilasciato da un verificatore, per comprovare la conformità con gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica. È opportuno che i verificatori informino la Commissione in merito al rilascio di tali documenti.

(28)

Sulla base dell'esperienza nell'esecuzione di compiti analoghi relativi alla sicurezza marittima, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), nell'ambito del suo mandato, dovrebbe assistere la Commissione nello svolgimento di taluni compiti.

(29)

Il controllo del rispetto degli obblighi relativi al sistema MRV dovrebbe basarsi su strumenti esistenti, vale a dire quelli istituiti ai sensi della la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e della direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nonché sulle informazioni relative al rilascio di documenti di conformità. È opportuno che il documento che attesta la conformità della nave agli obblighi di monitoraggio e comunicazione sia aggiunto all'elenco dei certificati e dei documenti di cui all'allegato IV della direttiva 2009/16/CE.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ispezionare le navi che entrano nei porti sotto la loro giurisdizione e per cui non sono disponibili alcune informazioni necessarie relative al documento di conformità.

(31)

L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe comportare l'applicazione di sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relativamente a tali sanzioni. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(32)

Per le navi che non hanno rispettato le prescrizioni in materia di monitoraggio e di comunicazione per due o più periodi di riferimento consecutivi e nemmeno in seguito all'imposizione di misure coercitive, è opportuno prevedere la possibilità di un'espulsione. Tale misura dovrebbe essere applicata in modo da consentire la rettifica della situazione di mancato rispetto entro un periodo di tempo ragionevole.

(33)

Gli Stati membri che non hanno porti marittimi sul loro territorio e non hanno navi battenti la loro bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o che hanno chiuso il registro navale nazionale dovrebbero poter derogare alle disposizioni del presente regolamento relative alle sanzioni, purché nessuna di tali navi batta la loro bandiera.

(34)

È opportuno che il sistema MRV dell'Unione funga da modello per l'istituzione di un sistema MRV globale che è l'opzione preferibile in quanto potrebbe essere più efficace data la sua portata più ampia. In questo contesto e al fine di agevolare lo sviluppo di norme internazionali all'interno dell'IMO per quando concerne il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti marittimi, è opportuno che la Commissione condivida su base regolare le informazioni pertinenti relative all'attuazione del presente regolamento con l'IMO e altri organismi internazionali competenti, e che siano comunicati all'IMO i dati pertinenti. Una volta raggiunto un accordo su un sistema MRV globale, è opportuno che la Commissione riveda il sistema MRV dell'Unione allo scopo di allinearlo con il sistema MRV globale.

(35)

Al fine di tener conto delle pertinenti norme internazionali e degli standard internazionali ed europei nonché degli sviluppi tecnologici e scientifici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al riesame di alcuni aspetti tecnici del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO2 prodotte dalle navi e per precisare ulteriormente le regole per la verifica delle attività e dei metodi dell'accreditamento dei verificatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(36)

Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto concerne l'utilizzo di modelli standard per il monitoraggio delle emissioni di CO2 e di altre informazioni pertinenti, l'utilizzo di sistemi automatizzati e modelli standard per la comunicazione coerente di emissioni di CO2 e di altre informazioni pertinenti alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera interessati, per la definizione delle norme tecniche che specificano i parametri applicabili alle categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro-ro e dalle navi portacontainer, nonché per la revisione di tali parametri, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(37)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire monitorare, comunicare e verificare le emissioni di CO2 delle navi nella fase iniziale di un approccio graduale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a causa della natura internazionale del trasporto marittimo ma, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, può essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

È opportuno che le norme che istituiscono il sistema MRV siano conformi alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(39)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 1o luglio 2015 al fine di garantire che gli Stati membri e le parti interessate abbiano il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per l'efficace applicazione del presente regolamento prima del primo periodo di riferimento che inizia il 1o gennaio 2018,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni di CO2 rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

2.   Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica o le navi di Stato usate per scopi non commerciali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«emissioni di CO2», il rilascio di CO2 nell'atmosfera da parte di navi;

b)

«porto di scalo», il porto dove la nave si ferma per scaricare o caricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri; di conseguenza sono esclusi le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, cambiare l'equipaggio, effettuare una sosta in bacino di carenaggio o riparazioni alla nave e/o alle sue attrezzature, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, o i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti e le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio;

c)

«tratta», ogni movimento di una nave che ha origine o termine in un porto di scalo e serve a trasportare passeggeri o merci a fini commerciali;

d)

«società», l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave;

e)

«stazza lorda» (GT), la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all'allegato 1 della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) a Londra il 23 giugno 1969, o contenute in qualsiasi altra convenzione successiva;

f)

«verificatore», un soggetto giuridico che svolge attività di verifica accreditato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento;

g)

«verifica», le attività svolte da un verificatore per valutare la conformità dei documenti trasmessi dalla società ai requisiti previsti dal presente regolamento;

h)

«documento di conformità», un documento specifico per la nave, rilasciato a una società da un verificatore, che conferma che tale nave si è conformata ai requisiti del presente regolamento per un periodo di riferimento specifico;

i)

«altre informazioni pertinenti» , informazioni relative alle emissioni di CO2 derivanti dal consumo di carburante, all'attività di trasporto e all'efficienza energetica delle navi che permettono di analizzare le tendenze delle emissioni e valutare le prestazioni delle navi;

j)

«fattore di emissione», il tasso medio di emissione di un gas a effetto serra rispetto ai dati di attività di un flusso di fonti ipotizzando una completa ossidazione nel caso della combustione e una conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche;

k)

«incertezza», un parametro, associato al risultato della determinazione di una quantità, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti di fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale, e che descrive un intervallo di confidenza attorno al valore medio comprendente il 95 % dei valori desunti, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori;

l)

«stima conservativa», la definizione di una serie di ipotesi in modo da garantire che le emissioni annuali non siano sottovalutate o che le distanze o i quantitativi di merci trasportate non siano sopravvalutati;

m)

«periodo di riferimento», l'anno civile di riferimento per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2. Per le tratte che cominciano e terminano in due diversi anni civili, i dati di monitoraggio e comunicazione sono contabilizzati sotto il primo anno civile interessato;

n)

«nave all'ormeggio», una nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro per le operazioni di carico, scarico o stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni;

o)

«classe ghiaccio», l'indicazione assegnata alla nave dalle competenti autorità nazionali dello Stato di bandiera o da un'organizzazione riconosciuta da tale Stato che indica che la nave è stata concepita per la navigazione in condizioni di mare ghiacciato.

CAPO II

MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE

SEZIONE 1

Principi e metodi per il monitoraggio e la comunicazione

Articolo 4

Principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione

1.   Conformemente agli articoli da 8 a 12, le società per ciascuna delle loro navi monitorano e comunicano i parametri pertinenti in un periodo di riferimento. Esse eseguono tale monitoraggio e comunicazione all'interno di tutti i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e ogni tratta in arrivo in un porto, o in partenza da esso, sotto la giurisdizione di uno Stato.

2.   Il monitoraggio e la comunicazione sono esaustivi e riguardano le emissioni di CO2 risultanti dalla combustione dei carburanti, quando le navi sono in mare nonché quando sono ormeggiate. Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento.

3.   Il monitoraggio e la comunicazione sono coerenti e paragonabili nel tempo. A tal fine le società utilizzano le stesse metodologie di monitoraggio e le stesse serie di dati, fatte salve le modifiche valutate dal verificatore.

4.   Le società ottengono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati di monitoraggio, fra cui le ipotesi, i riferimenti, i fattori di emissione e i dati sulle attività, in un modo trasparente che consenta al verificatore la riproduzione della determinazione delle emissioni di CO2.

5.   Le società garantiscono che la determinazione delle emissioni di CO2 non sia sistematicamente o volutamente imprecisa. Esse individuano e riducono ogni fonte di inesattezza.

6.   Le società forniscono ragionevoli garanzie circa l'integrità dei dati relativi alle emissioni di CO2 che devono essere monitorati e comunicati.

7.   Le società si adoperano per tenere conto delle raccomandazioni incluse nelle relazioni di verifica predisposte ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 o 4, nel monitoraggio e nelle comunicazioni successivi.

Articolo 5

Metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, le società determinano, per ciascuna delle loro navi, le emissioni di CO2 secondo uno dei metodi di cui all'allegato I e monitorano le altre informazioni pertinenti in conformità delle regole stabilite all'allegato II, ovvero adottate ai sensi di tale allegato.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 23 al fine di modificare i metodi di cui all'allegato I e le regole di cui all'allegato II, al fine di tenere conto delle pertinenti regole internazionali, nonché delle norme internazionali e europee. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 23 al fine di modificare gli allegati I e II per definire meglio i metodi ivi figuranti alla luce delle evoluzioni tecnologiche e scientifiche.

SEZIONE 2

Piano di monitoraggio

Articolo 6

Contenuto e presentazione del piano di monitoraggio

1.   Entro il 31 agosto 2017 le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio per ciascuna delle loro navi, indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti.

2.   In deroga al paragrafo 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento per la prima volta dopo il 31 agosto 2017, la società trasmette un piano di monitoraggio al verificatore senza indebito ritardo e comunque non oltre due mesi dopo il primo scalo di ciascuna nave in un porto situato sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

3.   Il piano di monitoraggio consiste nella documentazione completa e trasparente del metodo di monitoraggio per una determinata nave e contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

l'identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome, il numero di identificazione IMO, il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza e il nome dell'armatore della nave;

b)

il nome della società e l'indirizzo, il telefono e l'indirizzo di posta elettronica di un referente;

c)

una descrizione delle seguenti fonti di emissione di CO2 a bordo della nave: i motori principali, i motori ausiliari, le turbine a gas, le caldaie e i generatori di gas inerte e i tipi di carburanti utilizzati;

d)

una descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità usati per l'aggiornamento dell'elenco delle fonti di emissioni di CO2 per il periodo di riferimento;

e)

una descrizione delle procedure utilizzate per monitorare la completezza dell'elenco delle tratte;

f)

una descrizione delle procedure per il monitoraggio dei consumi di carburante della nave, fra cui:

i)

il metodo scelto tra quelli di cui all'allegato I per il calcolo del consumo di carburante di ciascuna fonte di emissione di CO2, compresa una descrizione delle apparecchiature di misurazione utilizzate, se del caso,

ii)

le procedure per la misura dei rifornimenti di carburante e del carburante contenuto nei serbatoi, una descrizione delle apparecchiature di misurazione utilizzate e le procedure di registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure, se del caso,

iii)

il metodo scelto per la determinazione della densità, ove applicabile,

iv)

una procedura finalizzata a garantire che l'incertezza totale delle misure del carburante è conforme ai requisiti del presente regolamento, se possibile in riferimento alle normative nazionali, alle clausole previste dai contratti con i clienti o alle norme di accuratezza del fornitore di carburante;

g)

i singoli fattori di emissione applicati per ciascun tipo di carburante o, nel caso di carburanti alternativi, le metodologie impiegate per determinare i fattori di emissione, compresi la metodologia adottata per il campionamento, i metodi di analisi e la descrizione dei laboratori utilizzati, con l'accreditamento ISO 17025 di tali laboratori, ove del caso;

h)

la descrizione delle procedure utilizzate per determinare i dati relativi alle attività per tratta, fra cui:

i)

le procedure, le responsabilità e le fonti di dati per stabilire e registrare la distanza,

ii)

le procedure, le responsabilità, le formule e le fonti di dati per stabilire e registrare il carico trasportato e il numero di passeggeri, a seconda del caso,

iii)

le procedure, le responsabilità, le formule e le fonti di dati per determinare e registrare il tempo trascorso in mare tra il porto di partenza e il porto di arrivo;

i)

una descrizione del metodo da adottare per calcolare i dati surrogati per ovviare alle lacune dei dati;

j)

un foglio di registrazione delle revisioni per registrare tutti i dettagli della cronologia delle revisioni.

4.   Il piano di monitoraggio può contenere anche informazioni sulla classe ghiaccio della nave e/o le procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per determinare e registrare la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare navigando fra i ghiacci.

5.   Le società utilizzano piani di monitoraggio standardizzati basati su modelli. Tali modelli, comprese le regole tecniche per la loro applicazione uniforme, sono determinati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 7

Modifiche del piano di monitoraggio

1.   Le società verificano periodicamente, e almeno una volta all'anno, se il piano di monitoraggio della nave riflette la natura e il funzionamento della nave e se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.

2.   Le società modificano il piano di monitoraggio nelle situazioni seguenti:

a)

quando si verifica un cambio di società;

b)

quando si verificano nuove emissioni di CO2 dovute a nuove fonti di emissione o all'uso di nuovi carburanti non ancora contemplati nel piano di monitoraggio;

c)

quando una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all'impiego di nuovi tipi di apparecchiature di misurazione, nuovi metodi di campionamento o metodi di analisi o ad altre ragioni, può incidere sull'accuratezza nella determinazione delle emissioni di CO2;

d)

quando i dati ottenuti dall'impiego del metodo di monitoraggio applicato si sono rivelati errati;

e)

quando una parte del piano di monitoraggio è individuato come non conforme alle prescrizioni del presente regolamento e la società deve rivederlo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1.

3.   Le società comunicano ai verificatori senza indebito ritardo eventuali proposte di modifica del piano di monitoraggio.

4.   Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 2 del presente articolo sono soggette alla valutazione da parte del verificatore, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1. A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla società se tali modifiche sono conformi.

SEZIONE 3

Monitoraggio delle emissioni di CO2 e di altre informazioni pertinenti

Articolo 8

Monitoraggio delle attività nel periodo di riferimento

A decorrere dal 1o gennaio 2018 le società, in base al piano di monitoraggio valutato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, monitorano su base annua le emissioni di CO2 per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato per la determinazione delle emissioni di CO2 fra quelli di cui alla parte B dell'allegato I e calcolando le emissioni di CO2 conformemente alla parte A dell'allegato I.

Articolo 9

Monitoraggio per tratta

1.   Sulla base del piano di monitoraggio valutato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, per ogni nave in arrivo o in partenza da un porto e per ogni tratta da o verso un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e della parte A dell'allegato II le seguenti informazioni:

a)

porto di partenza e porto di arrivo, comprese la data e l'ora di partenza e di arrivo;

b)

quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;

c)

CO2 emessa;

d)

distanza percorsa;

e)

tempo trascorso in mare;

f)

merci trasportate;

g)

attività di trasporto.

Le società possono monitorare anche le informazioni relative alla classe ghiaccio della nave e alla navigazione fra i ghiacci, ove applicabile.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 10, una società è esonerata dall'obbligo di monitorare le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per tratta rispetto a una determinata nave, se:

a)

tutte le tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento cominciano o terminano in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e

b)

la nave effettua, in base al suo calendario, oltre 300 tratte nel periodo di riferimento.

Articolo 10

Monitoraggio su base annua

Sulla base del piano di monitoraggio valutato a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, per ogni nave e per ogni anno civile, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e della parte B dell'allegato II, i seguenti parametri:

a)

quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;

b)

CO2 totale aggregato emesso nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

c)

dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

d)

dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

e)

dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate verso i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

f)

emissioni di CO2 nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro verificatesi all'ormeggio;

g)

distanza totale percorsa;

h)

tempo totale trascorso in mare;

i)

attività di trasporto totale;

j)

efficienza energetica media.

Le società possono monitorare le informazioni relative alla «classe ghiaccio» della nave e alla navigazione fra i ghiacci, ove applicabile.

Le società possono monitorare anche il carburante consumato e il CO2 emesso distinguendo sulla base di altri criteri definiti nel piano di monitoraggio.

SEZIONE 4

Comunicazione

Articolo 11

Contenuto della relazione sulle emissioni

1.   A decorrere dal 2019, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presentano alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti che riguardano l'intero periodo di riferimento per ogni nave sotto la loro responsabilità; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore a norma dell'articolo 13.

2.   In caso di cambiamento di società, la nuova società garantisce che ogni nave sotto la sua responsabilità è conforme ai requisiti del presente regolamento in relazione a tutto il periodo di riferimento durante il quale si assume la responsabilità della nave in questione.

3.   Le società integrano nella relazione sulle emissioni le seguenti informazioni:

a)

dati di identificazione della nave e della società, fra cui:

i)

il nome della nave,

ii)

il numero di identificazione IMO,

iii)

il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza,

iv)

la classe ghiaccio della nave se inclusa nel piano di monitoraggio,

v)

l'efficienza tecnica della nave (l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) o il valore stimato dell'indice (EIV) in base alla risoluzione dell'IMO MEPC.215 (63), ove applicabile),

vi)

il nome dell'armatore,

vii)

l'indirizzo dell'armatore e la sua sede principale di attività,

viii)

il nome della società (se non è l'armatore),

ix)

indirizzo della società (se non è l'armatore) e la sua sede principale di attività,

x)

indirizzo, telefono e indirizzo di posta elettronica di un referente,

b)

l'identità del verificatore che ha valutato la relazione sulle emissioni;

c)

informazioni sul metodo di monitoraggio utilizzato e il relativo livello di incertezza;

d)

i risultati del monitoraggio annuale dei parametri a norma dell'articolo 10.

Articolo 12

Formato della relazione sulle emissioni

1.   La relazione sulle emissioni è trasmessa utilizzando sistemi automatizzati e formati di scambio di dati, inclusi modelli elettronici.

2.   La Commissione determina mediante atti di esecuzione le norme tecniche che stabiliscono il formato di scambio dei dati, compresi i modelli elettronici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame cui all'articolo 24, paragrafo 2.

CAPO III

VERIFICA E ACCREDITAMENTO

Articolo 13

Ambito delle attività di verifica e relazione di verifica

1.   Il verificatore valuta la conformità del piano di monitoraggio con i requisiti stabiliti agli articoli 6 e 7. Se la valutazione del verificatore individua delle difformità con tali requisiti, la società interessata rivede il proprio piano di monitoraggio di conseguenza e presenta il piano rivisto al verificatore per la valutazione finale prima che il periodo di riferimento abbia inizio. La società concorda con il verificatore il periodo di tempo necessario per apportare tali revisioni. Tale periodo, in ogni caso, non eccede l'inizio del periodo di riferimento.

2.   Il verificatore valuta la conformità della relazione sulle emissioni con i requisiti di cui agli articoli da 8 a 12 e agli allegati I e II.

In particolare, il verificatore valuta se le emissioni di CO2 e le altre informazioni utili incluse nella relazione sulle emissioni siano state determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 e del piano di monitoraggio.

3.   Se la valutazione di verifica conclude con ragionevoli garanzie del verificatore che la relazione sulle emissioni è priva di inesattezze rilevanti, il verificatore predispone una relazione di verifica in cui si dichiara che la relazione sulle emissioni è riconosciuta conforme. La relazione di verifica indica tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto dal verificatore.

4.   Se la valutazione di verifica conclude che la relazione sulle emissioni contiene inesattezze o difformità con i requisiti del presente regolamento, il verificatore informa la società in maniera tempestiva. Quindi la società rettifica eventuali inesattezze o difformità in modo da consentire che il processo di verifica sia completato in tempo e trasmette al verificatore la relazione sulle emissioni rivista ed eventuali altre informazioni necessarie per correggere le difformità. Nella sua relazione di verifica il verificatore dichiara se le inesattezze o difformità individuate durante la valutazione di verifica sono state corrette dalla società. Ove le inesattezze o difformità comunicate non siano state corrette e, singolarmente o combinate, comportino inesattezze rilevanti, il verificatore predispone una relazione di verifica in cui si dichiara che la relazione sulle emissioni non è conforme al presente regolamento.

Articolo 14

Obblighi e principi generali applicabili ai verificatori

1.   Il verificatore è indipendente dalla società o dall'esercente di una nave e svolge le attività previste dal presente regolamento nel pubblico interesse. A tal fine, né il verificatore, né qualsiasi parte del medesimo soggetto giuridico possono essere una società o un esercente della nave, i proprietari di una società o controllati da quest'ultima, né il verificatore può intrattenere rapporti con la società tali da compromettere la sua indipendenza e imparzialità.

2.   Qualora decida di procedere alla verifica della relazione sulle emissioni e delle procedure di monitoraggio applicate dalla società, il verificatore valuta l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni comunicati in materia di emissioni di CO2, in particolare:

a)

l'assegnazione del consumo di carburante alle tratte;

b)

i dati trasmessi relativi al consumo di carburante e le misurazioni e i calcoli connessi;

c)

la scelta e l'applicazione dei fattori di emissione;

d)

i calcoli per determinare le emissioni di CO2 complessive;

e)

i calcoli per determinare l'efficienza energetica.

3.   Il verificatore prende in considerazione solo le relazioni sulle emissioni presentate a norma dell'articolo 12, se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni di CO2 con un ragionevole grado di certezza e purché vi sia la garanzia che:

a)

i dati presentati siano coerenti in relazione ai dati stimati che sono basati su informazioni riguardanti la localizzazione delle navi e le caratteristiche come la potenza motrice installata;

b)

i dati presentati siano privi di incongruenze, in particolare quando si confronta il volume complessivo di carburante acquistato annualmente da ciascuna nave e il consumo di carburante aggregato durante le tratte;

c)

la raccolta dei dati sia stata effettuata in conformità alle norme applicabili; e

d)

i registri pertinenti della nave siano completi e coerenti.

Articolo 15

Procedure di verifica

1.   Il verificatore individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando le emissioni di CO2 dichiarate con i dati stimati sulla base dei dati e delle caratteristiche di localizzazione come la potenza del motore installato. Nel caso di divergenze significative, il verificatore effettua ulteriori analisi.

2.   Il verificatore individua i potenziali rischi connessi alle diverse fasi di calcolo, rivedendo tutte le fonti di dati e le metodologie impiegate.

3.   Il verificatore tiene conto di tutti i metodi efficaci di controllo dei rischi applicati dalla società per ridurre i livelli di incertezza associati all'accuratezza specifica dei metodi di monitoraggio utilizzati.

4.   La società fornisce al verificatore tutte le informazioni supplementari che gli consentono di svolgere le procedure di verifica. Il verificatore può effettuare verifiche a campione durante il processo di verifica per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmesse.

5.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 23 al fine di specificare ulteriormente le regole che disciplinano le attività di verifica di cui al presente regolamento Nell'adottare tali atti la Commissione tiene conto degli elementi di cui alla parte A dell'allegato III. Le regole specificate in tali atti delegati si basano sui principi di verifica di cui all'articolo 14 e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute.

Articolo 16

Accreditamento dei verificatori

1.   I verificatori che valutano i piani di monitoraggio e le relazioni sulle emissioni e che rilasciano le relazioni di verifica e i documenti di conformità di cui al presente regolamento sono accreditati per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento da parte di un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.   In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 23 al fine di specificare ulteriormente le modalità di accreditamento dei verificatori. Nell'adottare tali atti la Commissione tiene conto degli elementi di cui alla parte B dell'allegato III. I metodi specificati in tali atti delegati si basano sui principi di verifica di cui all'articolo 14 e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute.

CAPO IV

CONFORMITÀ E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 17

Documento di conformità

1.   Qualora la relazione sulle emissioni soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 11 a 15 e quelli di cui agli allegati I e II, il verificatore predispone, sulla base di una relazione di verifica, un documento di conformità per la nave in questione.

2.   Il documento di conformità comprende le seguenti informazioni:

a)

l'identità della nave (nome, numero di identificazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza);

b)

il nome, l'indirizzo e la sede principale di attività dell'armatore;

c)

l'identità del verificatore;

d)

la data di rilascio del documento di conformità, il suo periodo di validità e il periodo di riferimento in questione.

3.   I documenti di conformità sono validi per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento.

4.   Il verificatore informa la Commissione e l'autorità dello Stato di bandiera senza ritardo in merito al rilascio di un documento di conformità. Il verificatore trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio dei dati, inclusi modelli elettronici.

5.   La Commissione determina mediante atti di esecuzione le norme tecniche per i formati di scambio dei dati, compresi i modelli elettronici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 18

Obbligo di tenere a bordo un documento di conformità valido

Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento, le navi in arrivo o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e che hanno effettuato tratte durante tale periodo di riferimento, devono tenere a bordo un documento di conformità valido.

Articolo 19

Adempimento agli obblighi di monitoraggio e comunicazione e ispezioni

1.   Sulla base delle informazioni pubblicate a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per assicurare la conformità ai requisiti di monitoraggio e comunicazione prescritti dagli articoli da 8 a 12 delle navi battenti la sua bandiera. Gli Stati membri tengono conto del fatto che un documento di conformità sia stato rilasciato per la nave in questione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, come prova di detta conformità.

2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni ispezione di una nave in un porto sotto la sua giurisdizione effettuata in conformità della direttiva 2009/16/CE includa la verifica della presenza a bordo di un valido documento di conformità.

3.   Per ciascuna nave in relazione alla quale le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere i) e j) non siano disponibili al momento in cui è entrata in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro interessato, lo Stato membro può verificare la presenza a bordo di un valido documento di conformità.

Articolo 20

Sanzioni, scambio di informazioni e ordine di esclusione

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o luglio 2017 e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali successive modifiche.

2.   Gli Stati membri istituiscono un efficace scambio di informazioni e un'adeguata cooperazione tra le autorità nazionali responsabili di garantire il rispetto degli obblighi di monitoraggio e di comunicazione o, se del caso, con le loro autorità incaricate delle procedure sanzionatorie. Le procedure sanzionatorie nazionali nei confronti di una nave specifica da parte di ogni Stato membro sono notificate alla Commissione, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.

3.   Nel caso in cui le navi che non abbiano rispettato le prescrizioni in materia di monitoraggio e di comunicazione per due o più periodi di riferimento consecutivi e nemmeno in seguito all'imposizione di misure coercitive, l'autorità competente dello Stato membro del porto di arrivo può emettere un ordine di espulsione che viene notificato alla Commissione, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. Dopo che l'ordine di espulsione è stato emesso, ciascuno Stato membro rifiuta l'accesso della nave in questione ai suoi porti fino a quando la società non adempie ai suoi obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione a norma degli articoli 11 e 18. L'adempimento di tali obblighi deve essere confermato dalla notifica di un documento di conformità valido all'autorità nazionale competente che ha emesso l'ordine di espulsione. Il presente paragrafo non pregiudica le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.

4.   L'armatore o l'operatore della nave o il suo rappresentante negli Stati membri ha il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice o un tribunale avverso l'ordine di espulsione e ne è debitamente informato dall'autorità competente dello Stato membro del porto di arrivo. A tal fine gli Stati membri istituiscono e mantengono adeguate procedure.

5.   Uno Stato membro che sia privo di porti marittimi sul suo territorio e abbia chiuso il registro navale nazionale o non abbia navi battenti la sua bandiera può derogare alle disposizioni del presente articolo. Uno Stato membro che intenda avvalersi di tale deroga, lo notifica alla Commissione al più tardi il 1o luglio 2015. Ogni eventuale cambiamento successivo dev'essere parimenti comunicato alla Commissione.

Articolo 21

Pubblicazione delle informazioni e relazione della Commissione

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione rende pubbliche le informazioni sulle emissioni di CO2 comunicate a norma dell'articolo 11 nonché le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La Commissione comprende nelle informazioni da rendere pubbliche:

a)

l'identità della nave (nome, numero di identificazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza);

b)

efficienza tecnica della nave (EEDI o EIV, a seconda dei casi);

c)

emissioni annuali di CO2;

d)

consumo annuo complessivo di carburante per le tratte;

e)

consumo di carburante medio annuo ed emissioni di CO2 per la distanza percorsa di tratte;

f)

consumo di carburante medio annuo ed emissioni di CO2 per la distanza percorsa e merci trasportate sulle tratte;

g)

tempo totale annuo trascorso in mare nelle tratte;

h)

il metodo applicato per il monitoraggio;

i)

la data di rilascio e la data di validità del documento di conformità;

j)

l'identità del verificatore che ha valutato la relazione sulle emissioni;

k)

eventuali altre informazioni monitorate e comunicate su base volontaria conformemente all'articolo 10.

3.   Qualora, a causa di circostanze specifiche, la divulgazione di una categoria di dati aggregati a norma del paragrafo 2, che non riguardano emissioni di CO2, pregiudichi in via eccezionale la protezione di un interesse commerciale da tutelare in quanto interesse economico legittimo che prevale sull'interesse pubblico alla divulgazione a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), su richiesta della società, si applica un livello diverso di aggregazione di tali dati specifici, in modo da proteggere tali interessi. Qualora non sia possibile l'applicazione di un diverso livello di aggregazione, la Commissione non rende pubblici tali dati.

4.   La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni di CO2 e sulle altre informazioni pertinenti relative al trasporto marittimo, inclusi i risultati aggregati e spiegati, allo scopo di informare il pubblico e permettere una valutazione delle emissioni di CO2 e dell'efficienza energetica del trasporto marittimo per dimensioni, tipo di navi, attività o qualsiasi altra categoria ritenuta rilevante.

5.   La Commissione valuta ogni due anni l'impatto complessivo del settore dei trasporti marittimi sul clima globale anche tramite emissioni o effetti non correlati al CO2.

6.   Nell'ambito del suo mandato, l'EMSA assiste la Commissione nel suo lavoro per ottemperare a quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 12 e 17 del presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

CAPO V

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 22

Cooperazione internazionale

1.   La Commissione informa periodicamente l'IMO e altri organismi internazionali competenti circa l'attuazione del presente regolamento, fatte salve la distribuzione di competenze o le procedure decisionali contemplate dai trattati.

2.   La Commissione e, se del caso, gli Stati membri intrattengono scambi di natura tecnica con i paesi terzi, in particolare sull'ulteriore sviluppo dei metodi di monitoraggio, l'organizzazione della comunicazione e la verifica delle relazioni sulle emissioni.

3.   Qualora sia stipulato un accordo internazionale su un sistema globale di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra o sulle misure globali volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, la Commissione riesamina il presente regolamento e, se del caso, propone modifiche al presente regolamento per garantire l'adeguamento a tale accordo internazionale.

CAPO VI

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e consulti esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, e all'articolo 16, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1o luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, e all'articolo 16, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 25

Modifiche della direttiva 2009/16/CE

Il seguente punto è aggiunto all'elenco che figura nell'allegato IV della direttiva 2009/16/CE:

«50.

Documento di conformità rilasciato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (*1).

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 170.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 5 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

(4)  Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(5)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(6)  Decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49).

(7)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(8)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

(9)  Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(12)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

(14)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).


ALLEGATO I

Metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2

A.   CALCOLO DELLE EMISSIONI DI CO2 (ARTICOLO 9)

Ai fini del calcolo delle emissioni di CO2, le società applicano la seguente formula:

Consumo di carburante × fattore di emissione

Il consumo di carburante comprende il carburante utilizzato dai motori principali, dai motori ausiliari, dalle turbine a gas, dalle caldaie e dai generatori di gas inerte.

Il consumo di carburante all'interno dei porti all'ormeggio è calcolato separatamente.

In linea di principio, sono utilizzati i valori predefiniti per i fattori di emissione dei carburanti a meno che la società decida di usare i dati sulla qualità dei carburanti di cui alle bolle di consegna dei carburanti (BDN) e utilizzati per dimostrare la conformità alle normative vigenti concernenti le emissioni di zolfo.

Tali valori predefiniti per l'emissione si basano sui più recenti valori del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) disponibili. Tali valori sono reperibili all'allegato VI del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (1).

È necessario applicare fattori di emissione appropriati per i biocarburanti e i combustibili non fossili alternativi.

B.   METODI PER DETERMINARE LE EMISSIONI DI CO2

La società definisce nel piano di monitoraggio quale metodo di monitoraggio deve essere utilizzato per calcolare il consumo di carburante per ciascuna nave sotto la propria responsabilità e assicura che, una volta scelto il metodo, questo sia applicato in maniera coerente.

Ai fini del calcolo è preso in considerazione il carburante effettivamente consumato durante ogni tratta, ed è utilizzato uno dei seguenti metodi:

a)

bolla di consegna del carburante (BDN) e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi;

b)

monitoraggio a bordo degli oli combustibili in serbatoio;

c)

flussometri per i processi di combustione interessati;

d)

misurazioni dirette delle emissioni di CO2.

È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di tali metodi, una volta valutata dal verificatore, se migliora l'accuratezza globale della misurazione.

1.   Metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi

Questo metodo è basato sulla quantità e sul tipo di carburante, definito sulla BDN unitamente a rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi mediante letture del serbatoio. Il carburante consumato nel periodo di riferimento è dato dal carburante disponibile all'inizio del periodo, cui vanno aggiunte le consegne e detratto il carburante disponibile alla fine del periodo e il carburante non soggetto a bunkeraggio tra l'inizio del periodo e la fine del periodo.

Per periodo si intende il tempo intercorso tra due porti di scalo o il tempo trascorso all'interno di un porto. Per il carburante usato durante un periodo, il tipo di carburante e il contenuto di zolfo devono essere specificati.

Questo metodo non deve essere utilizzato quando le BDN non sono disponibili a bordo delle navi, in particolare quando il carico è utilizzato come carburante, per esempio l'evaporazione del gas naturale liquefatto (GNL).

Ai sensi della convenzione MARPOL, allegato VI, la BDN è obbligatoriamente tenuta a bordo per tre anni dopo la consegna del carburante e devono essere immediatamente disponibili. Il rilevamento periodico del carburante nei serbatoi a bordo è basato sulle letture del serbatoio del carburante. Sono utilizzate tabelle relative a ciascun serbatoio per determinare il volume al momento della lettura del serbatoio. L'incertezza associata alla BDN è indicata nel piano di monitoraggio. Le letture del serbatoio del carburante sono effettuate con metodi adeguati, come i sistemi automatizzati, scandagli e metri a nastro. Il metodo dello scandaglio e l'incertezza associata sono specificati nel piano di monitoraggio.

Qualora la quantità di rifornimento del carburante o la quantità di carburante rimasta nel serbatoio sia determinata in unità di volume, espresso in litri, la società converte tale quantità da volume in massa utilizzando i valori di densità effettivi. La società determina la densità reale optando per:

a)

sistemi di misurazione a bordo;

b)

la densità misurata dal fornitore di carburante al momento del rifornimento e registrato su un'apposita fattura o sulla BDN.

La densità effettiva è espressa in kg/l e determinata per la temperatura applicabile per una misura specifica. Quando i valori di densità effettivi non sono disponibili, un fattore di densità standard per il tipo di carburante pertinente è applicato una volta valutato da parte del verificatore.

2.   Metodo B: Monitoraggio dei serbatoi a bordo

Questo metodo si basa sulle letture del serbatoio di carburante per tutti i serbatoi presenti a bordo. Le letture avvengono tutti i giorni quando la nave è in mare e ogniqualvolta la nave è in fase di bunkeraggio o debunkeraggio.

Le variazioni cumulative del livello di carburante nel serbatoio tra due letture costituiscono il carburante consumato nel periodo considerato.

Per periodo si intende il tempo intercorso tra due porti di scalo o il tempo trascorso all'interno di un porto. Per il carburante usato durante un periodo, il tipo di carburante e il contenuto di zolfo devono essere specificati.

Le letture del serbatoio del carburante sono effettuate con metodi adeguati, come i sistemi automatizzati, scandagli e metri a nastro. Il metodo dello scandaglio e l'incertezza associata sono specificati nel piano di monitoraggio.

Qualora la quantità di rifornimento del carburante o la quantità di carburante rimasta nel serbatoio è determinata in unità di volume, espresso in litri, la società converte tale quantità da volume in massa utilizzando i valori di densità effettivi. La società determina la densità reale optando per:

a)

sistemi di misurazione a bordo;

b)

la densità misurata dal fornitore di carburante al momento del rifornimento e registrato su un'apposita fattura o sulla BDN;

c)

la densità misurata in un'analisi svolta in un laboratorio accreditato incaricato dell'analisi del carburante, laddove disponibile.

La densità effettiva è espressa in kg/l e determinata per la temperatura applicabile per una misura specifica. Quando i valori di densità effettivi non sono disponibili, un fattore di densità standard per il tipo di carburante pertinente è applicato una volta valutato da parte del verificatore.

3.   Metodo C: Flussimetri per i processi di combustione applicabili

Questo metodo si basa su flussi di carburante misurati a bordo. I dati di tutti i flussometri correlati alle fonti di emissione di CO2 pertinenti sono combinati per determinare tutti i consumi di carburante per un determinato periodo.

Per periodo si intende il tempo intercorso tra due porti di scalo o il tempo trascorso all'interno di un porto. Per il carburante usato durante un periodo, il tipo di carburante e il contenuto di zolfo devono essere monitorati.

I metodi di calibrazione applicati e l'incertezza associata ai flussometri utilizzati sono specificati nel piano di monitoraggio.

Qualora la quantità di carburante consumato sia determinata in unità di volume, espressa in litri, la società converte tale quantità da volume in massa utilizzando i valori di densità effettivi. La società determina la densità reale optando per:

a)

sistemi di misurazione a bordo;

b)

la densità misurata dal fornitore di carburante al momento del rifornimento e registrato su un'apposita fattura o sulla BDN.

La densità effettiva è espressa in kg/l e determinata per la temperatura applicabile per una misura specifica. Quando i valori di densità effettivi non sono disponibili, un fattore di densità standard per il tipo di carburante pertinente è applicato una volta valutato da parte del verificatore.

4.   Metodo D: Misurazione diretta delle emissioni di CO2

La misurazione diretta delle emissioni di CO2 può essere utilizzata per le tratte e per le emissioni di CO2 che si verificano nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Il CO2 emesso comprende quello emesso dai motori principali, dai motori ausiliari, dalle turbine a gas, dalle caldaie e dai generatori di gas inerte. Per le navi la cui comunicazione si basa su questo metodo, il consumo di carburante è calcolato utilizzando le emissioni di CO2 misurate e il fattore di emissione applicabile dei carburanti pertinenti.

Questo metodo si basa sulla determinazione dei flussi di emissione di CO2 in camini di scarico (imbuti) moltiplicando la concentrazione di CO2 del gas di scarico per il flusso dei gas di scarico.

I metodi della calibrazione applicati e l'incertezza associata ai dispositivi utilizzati sono specificati nel piano di monitoraggio.


(1)  Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).


ALLEGATO II

Monitoraggio delle altre informazioni pertinenti

A.   MONITORAGGIO PER TRATTA (ARTICOLO 9)

1.

Ai fini del monitoraggio per tratta delle altre informazioni pertinenti (articolo 9, paragrafo 1), le società rispettano le seguenti regole:

a)

la data e l'ora di partenza e di arrivo sono riportate utilizzando l'ora di Greenwich (GMT). Il tempo trascorso in mare è calcolato sulla base delle informazioni riguardanti la partenza e l'arrivo presso i porti, escluso l'ancoraggio;

b)

la distanza percorsa può essere la distanza della rotta più diretta tra il porto di partenza e il porto di arrivo, oppure l'effettiva distanza percorsa. In caso di uso della distanza della rotta più diretta tra il porto di partenza e il porto di arrivo, è necessario integrare un fattore di correzione conservativa per assicurare che la distanza percorsa non sia significativamente sottovalutata. Il piano di monitoraggio, specifica quale calcolo della distanza è utilizzato e, se necessario, il fattore di correzione utilizzato. La distanza percorsa è espressa in miglia nautiche;

c)

l'attività di trasporto è determinata moltiplicando la distanza percorsa per la quantità di carico trasportato;

d)

per le navi passeggeri, il numero dei passeggeri è usato per esprimere il carico trasportato. Per tutte le altre categorie di navi, la quantità di carico è espressa o in tonnellate metriche o in metri cubi standard di carico, a seconda dei casi;

e)

per le navi ro-ro, il carico trasportato è definito come il numero di unità di carico (autocarri, autovetture ecc.) o metri di corsia moltiplicati secondo valori predefiniti per il loro peso. Se il carico trasportato dalle navi ro-ro è stato definito sulla base dell'Allegato B del CEN standard EN 16258 (2012), concernente la «Metodologia per il calcolo e la dichiarazione del consumo di energia e di emissioni di gas a effetto serra (GHG) dei servizi di trasporto (merci e passeggeri)», tale definizione è ritenuta conforme al presente regolamento.

Ai fini del presente regolamento, per «nave ro-ro» si intende una nave progettata per il trasporto di unità di carico ro-ro o che disponga di locali da carico ro-ro;

f)

per le navi portacontainer, il carico trasportato è definito come il peso totale in tonnellate del carico o, in mancanza di questo, la quantità di unità equivalenti a venti piedi (TEU) moltiplicata secondo valori predefiniti per il loro peso. Se il carico trasportato da una nave portacontainer è definito in conformità delle linee guida dell'IMO applicabili o di strumenti a norma della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS), si ritiene che tale definizione sia conforme al presente regolamento.

Ai fini del presente regolamento per «nave portacontainer» si intende una nave progettata esclusivamente per il trasporto di container in appositi alloggiamenti e sul ponte;

g)

la determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro-ro e dalle navi portacontainer, consente di tener conto, se del caso, del peso e del volume del carico trasportato e del numero dei passeggeri trasportati. Dette categorie includono, tra l'altro, petroliere, navi portarinfuse, navi per il trasporto di merci varie, navi frigorifere, trasportatori di veicoli e vettori misti.

2.

Per garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettera g), la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme tecniche che precisano i parametri applicabili a ciascuna delle categorie di navi previste in tale lettera.

Tali atti di esecuzione sono adottati, non oltre il 31 dicembre 2016, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può rivedere, ove opportuno, i parametri applicabili di cui al paragrafo 1, lettera g). Se del caso, la Commissione rivede anche tali parametri per tener conto delle modifiche apportate al presente allegato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3.

Nel conformarsi alle norme di cui ai paragrafi 1 e 2, le società possono anche scegliere di includere informazioni specifiche relative alla classe di ghiaccio della nave e alla navigazione attraverso il ghiaccio.

B.   MONITORAGGIO SU BASE ANNUA (ARTICOLO 10)

Ai fini del monitoraggio su base annua delle altre informazioni pertinenti, le società rispettano le seguenti regole.

I valori da monitorare, ai sensi dell'articolo 10, sono determinati per aggregazione dei rispettivi dati per ogni tratta.

L'efficienza energetica media è monitorata utilizzando almeno quattro indicatori, il consumo di carburante per distanza, il consumo di carburante per attività di trasporto, le emissioni di CO2 per distanza e le emissioni di CO2 per attività di trasporto, calcolati come segue:

 

Consumo di carburante per distanza = consumo totale annuo di carburante/distanza totale percorsa

 

Consumo di carburante per attività di trasporto = consumo totale annuo di carburante/attività di trasporto totale

 

Emissioni di CO2 per distanza = emissioni totali annue di CO2/distanza totale percorsa

 

Emissioni di CO2 per attività di trasporto = emissioni totali annue di CO2/attività di trasporto totale

Nel conformarsi a tali norme, le società possono anche scegliere di includere informazioni specifiche relative alla classe di ghiaccio della nave e alla navigazione attraverso il ghiaccio, come pure altre informazioni relative al carburante consumato e al CO2 emesso, differenziando sulla base di altri criteri definiti nel piano di monitoraggio.


ALLEGATO III

Elementi da prendere in considerazione per gli atti delegati previsti agli articoli 15 e 16

A.   PROCEDURE DI VERIFICA

Competenze dei verificatori;

documenti che le società devono fornire ai verificatori;

valutazione dei rischi da effettuarsi a cura del verificatore;

valutazione della conformità del piano di monitoraggio;

verifica della relazione sulle emissioni;

soglia di rilevanza;

ragionevoli garanzie del verificatore;

inesattezze e difformità;

contenuto della relazione di verifica;

raccomandazioni di miglioramento;

comunicazione tra società, verificatore e Commissione

B.   ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI

Modalità di richiesta di accreditamento per le attività di trasporto marittimo;

modalità di valutazione dei verificatori da parte degli organismi nazionali di accreditamento ai fini del rilascio di un certificato di accreditamento;

modalità di esercizio della vigilanza da parte degli organismi di accreditamento nazionale necessari per confermare la continuazione dell'accreditamento;

requisiti degli organismi di accreditamento nazionali per essere competenti a rilasciare l'accreditamento ai verificatori per le attività di trasporto marittimo, incluso il riferimento a norme armonizzate.


19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/77


REGOLAMENTO (UE) 2015/758 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un sistema UE generale di omologazione dei veicoli a motore.

(2)

I requisiti tecnici relativi a numerosi aspetti di sicurezza e ambientali per l'omologazione dei veicoli a motore sono stati armonizzati a livello di Unione, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza stradale in tutta l'Unione.

(3)

L'utilizzo di un servizio eCall disponibile su tutti i veicoli e in tutti gli Stati membri rappresenta uno dei principali obiettivi dell'Unione nel settore della sicurezza stradale dal 2003. Al fine di conseguire tale obiettivo, sono state lanciate alcune iniziative nel quadro di un approccio volontario alla diffusione del servizio, che tuttavia ad oggi non hanno realizzato progressi sufficienti.

(4)

Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, la comunicazione della Commissione, del 21 agosto 2009, dal titolo: «eCall: è ora di diffonderlo» propone nuove misure per la diffusione nell'Unione di un servizio di chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte consisteva nel rendere obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo basati sul 112 in tutti i nuovi tipi di veicoli, iniziando dai veicoli delle categorie M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

(5)

Il 3 luglio 2012, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su «eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini», che invitava la Commissione a presentare una proposta, nell'ambito della direttiva 2007/46/CE, al fine di garantire la diffusione obbligatoria di un sistema eCall pubblico e basato sul 112 entro il 2015.

(6)

È ancora necessario migliorare il funzionamento del servizio 112 in tutta l'Unione, affinché fornisca un'assistenza tempestiva ed efficace in caso di emergenze.

(7)

Si prevede che il sistema eCall dell'Unione ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali, grazie all'allerta precoce dei servizi di emergenza. L'introduzione obbligatoria del sistema eCall di bordo basato sul 112, unita al necessario e coordinato aggiornamento dell'infrastruttura delle reti mobili di telecomunicazione senza fili per la trasmissione delle eCall e dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza («Public Safety Answering Points — PSAP») per la ricezione e la gestione delle eCall, renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione del numero di vittime e di feriti gravi, dei costi relativi all'assistenza sanitaria, degli ingorghi causati dagli incidenti e di altri costi.

(8)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli Stati membri devono sviluppare sul proprio territorio, almeno sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre il 1o ottobre 2017, l'infrastruttura PSAP per il servizio eCall essenziale per ricevere e gestire in modo adeguato tutte le eCall. A norma dell'articolo 3 della decisione n. 585/2014/UE, entro il 24 dicembre 2015 gli Stati membri devono presentare una relazione alla Commissione sullo stato di attuazione della decisione stessa. Se dalla relazione si evince che l'infrastruttura per gli PSAP per il servizio eCall non sarà operativa entro il 1o ottobre 2017, è opportuno che la Commissione dovrebbe adotti misure atte a garantire lo sviluppo di tale infrastruttura.

(9)

A norma del punto 4 della raccomandazione 2011/750/UE della Commissione (5), gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori di rete mobile abbiano reso operativo entro il 31 dicembre 2014 il meccanismo per la gestione del «discriminatore eCall» nelle rispettive reti. Se il riesame di cui al punto 6 di detta raccomandazione conclude che il «discriminatore eCall» non sarà reso operativo entro il 31 marzo 2016, la Commissione dovrebbe adottare misure atte a garantire che gli operatori di rete mobile rendano operativo il meccanismo per la gestione del «discriminatore eCall».

(10)

La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi Galileo e dal sistema geostazionario europeo di navigazione e sovrapposizione (EGNOS) istituito dal regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il sistema realizzato nel quadro del programma Galileo è un sistema globale indipendente di navigazione satellitare, mentre quello realizzato nel quadro del programma EGNOS è un sistema regionale di navigazione satellitare volto a migliorare la qualità del segnale del sistema di posizionamento globale (Global Positioning System — GPS).

(11)

È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 si applichi inizialmente solo alle autovetture e ai nuovi tipi di veicoli commerciali leggeri (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato. La possibilità di estendere l'applicazione dell'obbligo del sistema eCall di bordo basato sul 112 nel prossimo futuro, al fine di includere altre categorie di veicoli, quali veicoli commerciali pesanti, autobus di linea e gran turismo, veicoli a motore a due ruote e trattori agricoli, dovrebbe essere ulteriormente valutata dalla Commissione in vista di presentare un'eventuale proposta legislativa a tal fine.

(12)

È opportuno promuovere la dotazione dei veicoli di tipi esistenti che saranno prodotti successivamente al 31 marzo 2018 con il sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di aumentarne la diffusione. Per quanto riguarda i tipi di veicoli omologati anteriormente al 31 marzo 2018, è possibile installare a posteriori un sistema eCall su base volontaria.

(13)

Il servizio eCall interoperabile, pubblico e su scala europea, basato sul numero unico di emergenza europeo 112 e i sistemi eCall supportati da servizi di terzi (servizi TPS eCall) possono coesistere a condizione che siano adottate le misure necessarie per garantire la continuità nella fornitura del servizio al consumatore. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico eCall basato sul 112 in tutti gli Stati membri e lungo tutto il periodo di vita di un veicolo e che detto servizio sia sempre disponibile in modo automatico, tutti i veicoli dovrebbero essere dotati del servizio pubblico eCall basato sul 112, indipendentemente dal fatto che il proprietario di un veicolo opti o meno per un servizio TPS eCall.

(14)

È opportuno offrire ai consumatori una panoramica realistica del sistema eCall di bordo basato sul 112 e del sistema TPS eCall, se il veicolo ne è dotato, nonché informazioni esaustive e attendibili concernenti eventuali funzionalità o servizi aggiuntivi legati al servizio privato di emergenza, alle applicazioni di chiamata di emergenza o di assistenza a bordo del veicolo disponibili, nonché informazioni concernenti il livello del servizio che è lecito attendersi con l'acquisto di servizi di terzi ed i costi associati. Il servizio eCall basato sul 112 è un servizio pubblico di interesse generale e dovrebbe pertanto essere accessibile a titolo gratuito a tutti i consumatori.

(15)

È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo basato sul 112 non pregiudichi il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tutti i servizi complementari dovrebbero essere concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente o incidere sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112 e sull'efficienza del lavoro dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 e il sistema che fornisce servizi privati o a valore aggiunto dovrebbero essere progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Laddove forniti, tali sistemi dovrebbero rispettare la normativa applicabile in materia di sicurezza e protezione dei dati e restare sempre opzionali per i consumatori.

(16)

Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, i sistemi eCall di bordo dovrebbero fondarsi su una piattaforma interoperabile, standardizzata, protetta e ad accesso libero per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli. Poiché ciò richiede un sostegno tecnico e giuridico, la Commissione dovrebbe valutare senza indugio, sulla base di consultazioni con tutte le parti interessate, inclusi i costruttori di veicoli e gli operatori indipendenti, tutte le possibilità di promuovere e garantire una piattaforma ad accesso libero e, se opportuno, presentare un'iniziativa legislativa a tal fine. Inoltre, il sistema eCall di bordo basato sul 112 dovrebbe essere accessibile ad un costo ragionevole che non superi un importo nominale e senza discriminazioni a tutti gli operatori indipendenti a fini di riparazione e manutenzione, in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(17)

Per mantenere l'integrità del sistema di omologazione, solo i sistemi eCall di bordo basati sul 112 che possono essere oggetto di una serie completa di prove dovrebbero essere accettati ai fini del presente regolamento.

(18)

Il sistema eCall di bordo basato sul 112, in quanto sistema di emergenza, richiede il più alto livello di affidabilità. È opportuno garantire l'esattezza della serie minima di dati e della trasmissione della voce e della qualità, nonché sviluppare un sistema comune di controlli, al fine di assicurare la longevità e la durabilità del sistema di bordo eCall basato sul 112. Si dovrebbero pertanto eseguire controlli tecnici periodici su base regolare in conformità della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(19)

I veicoli prodotti in piccole serie e i veicoli omologati a norma dell'articolo 24 della direttiva 2007/46/CE sono esclusi a norma di tale direttiva dalle prescrizioni sulla protezione degli occupanti in caso di urto frontale e di urto laterale. Dovrebbero pertanto essere esclusi dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni relative a eCall stabilite nel presente regolamento. Inoltre, alcuni veicoli delle categorie M1 e N1 non possono, per motivi tecnici, essere dotati di un meccanismo di attivazione di eCall adeguato.

(20)

I veicoli per uso speciale dovrebbero soddisfare le prescrizioni relative a eCall di cui al presente regolamento, laddove i veicoli di base/incompleti siano dotati del meccanismo di attivazione di eCall adeguato.

(21)

Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112 dovrebbe essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), in particolare per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall basati sul 112, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo basato sul 112 comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza. Ciò dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE (il «gruppo per la tutela dei dati dell'articolo 29») e riportate nel relativo «Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall», adottato il 26 settembre 2006.

(22)

I produttori dovrebbero applicare tutte le misure necessarie per rispettare le norme sulla vita privata e la protezione dei dati stabilite dal presente regolamento, in conformità agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (11).

(23)

Nell'adeguarsi ai requisiti tecnici, i costruttori di veicoli dovrebbero prestare attenzione a integrare la protezione dei dati nei sistemi di bordo e adottare l'approccio «privacy by design» (tutela della vita privata fin dalla progettazione).

(24)

I costruttori dovrebbero fornire nel quadro della documentazione tecnica fornita insieme al veicolo, informazioni sull'esistenza di un sistema eCall pubblico gratuito basato sul numero unico europeo di emergenza 112, sul diritto del proprietario del veicolo di scegliere di utilizzare tale sistema piuttosto che il sistema TPS eCall nonché sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112. Tali informazioni dovrebbero anche poter essere scaricate da Internet.

(25)

I dati trasmessi attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112 e trattati dagli PSAP possono essere trasmessi ai servizi di pronto intervento e ai servizi associati di cui alla decisione n. 585/2014/UE solo in caso di incidenti relativi a eCall e alle condizioni di cui alla stessa decisione e sono utilizzati esclusivamente al fine di conseguire gli obiettivi di tale decisione. I dati trattati dagli PSAP attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112 non sono trasmessi ad alcuna parte terza senza l'esplicito consenso preventivo dell'interessato.

(26)

Gli organismi europei di normazione, l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e il Comitato europeo di normazione (CEN), hanno elaborato norme comuni per la diffusione di un servizio eCall paneuropeo, che dovrebbero applicarsi ai fini del presente regolamento, in quanto ciò agevolerà l'evoluzione tecnologica del servizio eCall a bordo dei veicoli, garantirà l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutta l'Unione e diminuirà i costi di attuazione per l'Unione nel suo complesso.

(27)

Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo basato sul 112, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'esonero di determinate classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione dei sistemi eCall di bordo, di stabilire requisiti tecnici dettagliati e prove per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo e l'omologazione CE dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate progettati e costruiti per tali veicoli e di stabilire norme tecniche dettagliate e procedure di prova per l'applicazione di talune norme relative al trattamento dei dati personali e per garantire che non avvenga alcuno scambio di dati personali tra il sistema eCall di bordo basato sul 112 e sistemi di terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con i soggetti interessati, consultando in particolare le organizzazioni di tutela dei consumatori, nonché il Garante europeo della protezione dei dati e il gruppo per la tutela dei dati di cui all'articolo 29 in conformità alla legislazione applicabile. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(28)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione concernenti le modalità pratiche per verificare che non via sia possibilità di tracciabilità e controllo, il modello per le informazioni da fornire all'utente e le disposizioni amministrative per l'omologazione CE relative al modello della scheda informativa che deve essere fornita dai costruttori ai fini dell'omologazione, il modello della scheda di omologazione CE e il modello del marchio di omologazione CE. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(29)

Ai costruttori di veicoli dovrebbe essere concesso un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento.

(30)

Il presente regolamento è un regolamento nuovo e distinto nel contesto della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2007/46/CE, e pertanto è opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, III, IV e XI di tale direttiva.

(31)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la realizzazione del mercato interno attraverso l'introduzione di requisiti tecnici comuni per i veicoli nuovi omologati dotati del sistema eCall di bordo basato sul 112, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e ha reso un parere il 29 ottobre 2013 (14),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti generali per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo e dei sistemi, componenti e entità tecniche indipendenti relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1 quali definiti ai punti 1.1.1. e 1.2.1. della parte A dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE e ai sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti relative ai sistemi eCall di bordo basati sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli.

Non si applica ai seguenti veicoli:

a)

i veicoli prodotti in piccole serie omologati a norma degli articoli 22 e 23 della direttiva 2007/46/CE;

b)

i veicoli omologati ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2007/46/CE;

c)

i veicoli che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un meccanismo adeguato di attivazione di eCall, secondo le disposizioni del paragrafo 2.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8, per l'individuazione delle classi di veicoli delle categorie M1 e N1 che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un meccanismo di attivazione di eCall adeguato, in base a un'analisi che valuti i costi e i benefici, effettuata o commissionata dalla Commissione e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza e tecnici pertinenti.

Il primo di tali atti delegati è adottato entro il 9 giugno 2016.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE, si intende per:

1)

«sistema eCall di bordo basato sul 112», un sistema di emergenza, composto di un equipaggiamento di bordo e dei mezzi per attivare, gestire e attuare la trasmissione eCall, attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, una serie minima di dati e apre un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e uno PSAP per il servizio eCall;

2)

«eCall», una chiamata di emergenza al numero 112 effettuata dal veicolo, sia automatica, mediante l'attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette una serie minima di dati e apre un canale audio tra il veicolo e lo PSAP per il servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

3)

«centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP», un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza;

4)

«PSAP più idoneo», lo PSAP determinato previamente dalle autorità responsabili per coprire le chiamate d'emergenza da un dato luogo o per le chiamate d'emergenza di un certo tipo;

5)

«PSAP per il servizio eCall», lo PSAP più idoneo determinato previamente dalle autorità competenti che è il primo ricevere e gestire le eCall;

6)

«serie minima di dati» o «MSD» (Minimum Set of Data), le informazioni definite dalla norma EN 15722:2011 — «Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — Serie minima di dati (»MSD«) di eCall» — e inviate allo PSAP per il servizio eCall;

7)

«equipaggiamento di bordo», equipaggiamento installato in modo permanente a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

8)

«transazione eCall», l'apertura di una sessione di comunicazioni mobili senza fili attraverso una rete pubblica di comunicazioni senza fili e la trasmissione di MSD da un veicolo a uno PSAP per il servizio eCall e l'apertura di un canale audio tra il veicolo e lo stesso PSAP;

9)

«rete pubblica di comunicazione mobile senza fili», una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/21/CE (15) e 2002/22/CE (16) del Parlamento europeo e del Consiglio;

10)

«sistema eCall supportato da servizi di terzi» o «TPS eCall», una chiamata di emergenza effettuata dal veicolo a un terzo prestatore di servizi sia automatica, mediante l'attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette un MSD e apre un canale audio tra il veicolo e il terzo prestatore di servizi tramite le reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili;

11)

«terzo prestatore di servizi», un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali come autorizzato a ricevere chiamate eCall e a trasmettere l'MSD allo PSAP per il servizio eCall;

12)

«sistema eCall di bordo di servizi di terzi», o «sistema TPS eCall di bordo», un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente che invia, per mezzo delle reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili, un MSD e apre un canale audio tra il veicolo e il terzo prestatore di servizi.

Articolo 4

Obblighi generali dei costruttori

I costruttori dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo basato sul 112 installato in modo permanente, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso regolamento.

Articolo 5

Obblighi specifici dei costruttori

1.   I costruttori garantiscono che tutti i nuovi tipi di veicoli e i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti installati a bordo relativi al sistema eCall basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli, siano fabbricati e omologati a norma del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo.

2.   I costruttori dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave rilevato mediante l'attivazione di uno o più sensori o processori all'interno del veicolo, verificatosi nel territorio dell'Unione, sia inviata in automatico una chiamata eCall al numero di emergenza unico europeo 112.

I costruttori dimostrano che i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112.

I fabbricanti garantiscono che il controllo di attivazione manuale del sistema eCall di bordo basato sul 112 sia progettato in modo tale da evitarne l'uso improprio.

3.   Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il diritto del proprietario del veicolo di utilizzare un sistema TPS eCall di bordo che fornisca un servizio analogo, in aggiunta al sistema eCall di bordo basato sul 112, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il sistema TPS eCall di bordo è conforme allo standard EN 16102:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eCall — requisiti operativi per la gestione da parte di terzi»;

b)

i costruttori garantiscono che solo un sistema è attivo in un determinato momento e che il sistema eCall di bordo basato sul 112 è avviato automaticamente in caso di mancato funzionamento del sistema TPS eCall di bordo;

c)

il proprietario del veicolo ha il diritto di scegliere in ogni momento se usare il sistema di bordo eCall basato sul 112 o il sistema TPS eCall di bordo;

d)

i costruttori includono informazioni in merito al diritto previsto alla lettera c) nel manuale di istruzioni.

4.   I costruttori garantiscono che i ricevitori dei sistemi eCall di bordo basati sul 112 siano compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS. I costruttori possono inoltre scegliere la compatibilità con altri sistemi di navigazione satellitare.

5.   Soltanto i sistemi eCall di bordo basati sul 112 che possono essere sottoposti a prova, installati in modo permanente sul veicolo oppure omologati separatamente, sono accettati ai fini dell'omologazione CE.

6.   I costruttori dimostrano che, in caso di grave guasto del sistema che comporti l'incapacità di effettuare una chiamata eCall basata sul 112, gli occupanti del veicolo ne sono avvertiti.

7.   Il sistema eCall di bordo basato sul 112 è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a un canone ragionevole non superiore a un importo nominale e senza discriminazioni a fini di riparazione e manutenzione conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e per l'omologazione CE dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi ai sistemi eCall di bordo basati sul 112.

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 e sulle norme disponibili relative a eCall, ove applicabili, tra cui:

a)

EN 16072:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — requisiti operativi per eCall paneuropeo»;

b)

EN 16062:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)»;

c)

CEN/TS 16454:2013 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — valutazione della conformità di eCall da punto a punto», per quanto riguarda la conformità del sistema eCall di bordo basato sul 112 al servizio eCall paneuropeo;

d)

EN 15722:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — serie minima di dati per chiamate eCall (MSD)»;

e)

EN 16102:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eCall — requisiti operativi per la gestione da parte di terzi»;

f)

eventuali altre norme europee relative ai sistemi eCall adottate in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) o regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamenti UNECE) relativi ai sistemi eCall a cui l'Unione ha aderito.

I primi di tali atti delegati sono adottati entro il 9 giugno 2016.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 per aggiornare le versioni delle norme di cui al paragrafo 8 quando viene adottata una nuova versione.

Articolo 6

Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati

1.   Il presente regolamento non pregiudica le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Qualsiasi trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive citate.

2.   I dati personali trattati in virtù del presente regolamento sono usati per il solo scopo di affrontare le situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma.

3.   I dati personali trattati in virtù del presente regolamento sono conservati solo per il periodo di tempo necessario ad affrontare le situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma. Tali dati sono cancellati completamente non appena non sono più necessari per tale scopo.

4.   I costruttori garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 non sia tracciabile né oggetto di controllo costante.

5.   I costruttori garantiscono che i dati siano automaticamente e costantemente soppressi dalla memoria interna del sistema eCall di bordo basato sul 112. È consentita la conservazione delle ultime tre posizioni del veicolo per quanto strettamente necessario a indicare la posizione attuale e la direzione di marcia al momento dell'evento.

6.   Tali dati non sono disponibili al di fuori del sistema eCall di bordo basato sul 112 ad alcuna entità prima dell'attivazione del sistema eCall.

7.   Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di fornire agli utilizzatori di eCall un livello di protezione della privacy adeguato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi.

8.   La MDS inviata dal sistema eCall di bordo basato sul 112 contiene solo le informazioni minime di cui alla norma EN 15722:2011 «Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — serie minima di dati per chiamate eCall (MSD)». Dal sistema eCall di bordo basato sul 112 non sono trasmessi altri dati. Tale MSD è conservata in modo da renderne possibile la cancellazione totale e permanente.

9.   I costruttori forniscono informazioni chiare e complete nel manuale di istruzioni del proprietario sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo basato sul 112. Le informazioni contengono:

a)

il riferimento alla base giuridica per il trattamento;

b)

la precisazione del fatto che il sistema eCall di bordo basato sul 112 è attivato in automatico;

c)

le modalità di elaborazione dei dati eseguite dal sistema eCall di bordo basato sul 112;

d)

le finalità specifiche dell'elaborazione dati di eCall, che è limitata alle situazioni di emergenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma;

e)

i tipi di dati raccolti ed elaborati e i destinatari di tali dati;

f)

il periodo di conservazione dei dati nel sistema eCall di bordo basato sul 112;

g)

la precisazione del fatto che non vi è alcun controllo costante del veicolo;

h)

le modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati nonché il servizio di contatto responsabile del trattamento delle domande di accesso;

i)

eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo alla tracciabilità, al controllo e al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio TPS eCall e/o di altri servizi a valore aggiunto, che sono soggetti al consenso esplicito del proprietario e conformi alla direttiva 95/46/CE. Occorre tenere particolarmente conto del fatto che possono esistere differenze tra il trattamento dei dati eseguito mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 e i sistemi TPS eCall di bordo o altri servizi a valore aggiunto.

10.   Onde evitare confusione circa le finalità perseguite e il valore aggiunto del trattamento, le informazioni di cui al paragrafo 9 sono fornite nel manuale di istruzioni separatamente per il sistema eCall di bordo basato sul 112 e sistemi TPS eCall, prima dell'utilizzo del sistema.

11.   I costruttori garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 e qualunque altro sistema che fornisce TPS eCall o un servizio a valore aggiunto siano progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Il mancato utilizzo di un sistema che fornisce TPS eCall o di un servizio a valore aggiunto o il rifiuto dell'interessato di dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per un TPS eCall o un servizio a valore aggiunto non incide negativamente sull'uso del sistema eCall di bordo basato sul 112.

12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 per stabilire:

a)

le specifiche tecniche dettagliate e le procedure di prova per l'applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi 2 e 3;

b)

le specifiche tecniche dettagliate e le procedure di prova per fare in modo che non vi sia scambio di dati personali tra il sistema eCall di bordo basato sul 112 e sistemi di terzi come previsto al paragrafo 11.

Il primo di tali atti delegati è adottato entro 9 giugno 2016.

13.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:

a)

le modalità pratiche per verificare che non vi sia possibilità di tracciabilità e controllo ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6;

b)

il modello per le informazioni da fornire all'utente di cui al paragrafo 9.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 9 giugno 2016.

Articolo 7

Obblighi degli Stati membri

A decorrere dal 31 marzo 2018, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 solo ai nuovi tipi di veicoli, e ai nuovi tipi di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti relativi a eCall di bordo basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli, conformi al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del medesimo.

Articolo 8

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 6, paragrafo 12, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 giugno 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 6, paragrafo 12, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafi 8 e 9, e dell'articolo 6, paragrafo 12, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono le disposizioni amministrative per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul 112 e dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi a eCall di bordo basato sul 112, progettati e costruiti per tali veicoli come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 1, per quanto riguarda:

a)

i modelli della scheda informativa che deve essere fornita dai costruttori ai fini dell'omologazione;

b)

i modelli della scheda di omologazione CE;

c)

il modello o i modelli del marchio di omologazione CE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 9 giugno 2016.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal «Comitato tecnico — Veicoli a motore» (CTVM) istituito dall'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 11

Sanzioni

1.   Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare ai costruttori in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del presente regolamento. Essi adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse.

2.   I tipi di non conformità soggetti a una sanzione comprendono almeno:

a)

il rilascio di dichiarazioni false durante una procedura di omologazione o una procedura che conduce a un richiamo;

b)

la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione;

c)

la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo, al rifiuto o al ritiro dell'omologazione;

d)

la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;

e)

le azioni in violazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7.

Articolo 12

Relazioni e riesame

1.   Entro il 31 marzo 2021, la Commissione prepara una relazione di valutazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti dal sistema eCall di bordo basato sul 112, incluso il suo tasso di diffusione. La Commissione valuta l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altre categorie di veicoli, come gli autoveicoli pesanti, gli autobus di linea e gran turismo, i veicoli a motore a due ruote e i trattori agricoli. Se opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa a tal fine.

2.   A seguito di un'ampia consultazione con tutte le parti interessate e di uno studio che valuta i costi e i benefici, la Commissione valuta l'esigenza di requisiti per una piattaforma interoperabile, standardizzata, protetta e ad accesso libero. Ove appropriato e non oltre il 9 giugno 2017, la Commissione adotta un'iniziativa legislativa basata su tali requisiti.

Articolo 13

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, III, IV e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafi 8 e 9, l'articolo 6, paragrafi 12 e 13, e gli articoli 8, 9, 10 e 12 si applicano a decorrere dall'8 giugno 2015.

Gli articoli diversi da quelli di cui al secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 2 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(4)  Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 6).

(5)  Raccomandazione 2011/750/UE della Commissione, dell'8 settembre 2011, relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 («chiamate eCall») (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 46).

(6)  Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

(8)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(9)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(10)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(11)  GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(14)  GU C 38 dell'8.2.2014, pag. 8.

(15)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(16)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

(17)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


ALLEGATO

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1)

all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«12.8.

sistema eCall

12.8.1.

presenza sì/no (1)

12.8.2.

descrizione tecnica o disegni del dispositivo: …»

;

2)

all'allegato III, parte I, sezione A, sono aggiunti i punti seguenti:

«12.8.

sistema eCall

12.8.1.

presenza sì/no (1

;

3)

all'allegato IV, la parte I è modificata come segue:

a)

alla tabella è aggiunta la voce seguente:

Voce

Oggetto

Atto normativo

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

X

 

 

 

 

 

 

 

 

;

b)

l'appendice 1 è così modificata:

i)

alla tabella 1 è aggiunta la voce seguente:

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

 

n.d.»

;

ii)

alla tabella 2 è aggiunta la voce seguente:

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

 

n.d.»

;

c)

l'appendice 2, sezione 4 «requisiti tecnici», è così modificata:

i)

alla parte I è aggiunta la voce seguente: Veicoli della categoria M1:

Voce

Riferimento all'atto normativo

Prescrizioni alternative

«72

Regolamento (UE) 2015/758 (sistemi eCall)

Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.»

;

ii)

alla parte II è aggiunta la voce seguente: Veicoli della categoria N1:

Voce

Riferimento all'atto normativo

Prescrizioni alternative

«72

Regolamento (UE) 2015/758 (sistemi eCall)

Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.»

;

4)

l'allegato XI è così modificato:

a)

nell'appendice 1, alla tabella è aggiunta la voce seguente:

Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

G

G

n.d.

n.d.»

;

b)

nell'appendice 2, alla tabella è aggiunta la voce seguente:

Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

G

n.d.

n.d.

G

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.»

;

c)

nell'appendice 3, alla tabella è aggiunta la voce seguente:

Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M1

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

;

d)

nell'appendice 4, alla tabella è aggiunta la voce seguente:

Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Sistema eCall

Regolamento (UE) 2015/758

n.d.

n.d.

G

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.»

.


19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/90


REGOLAMENTO (UE) 2015/759 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema statistico europeo («SSE»), come partenariato, ha in generale consolidato con successo le sue attività volte a garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di alta qualità, anche migliorando la propria governance.

(2)

Sono state però individuate di recente alcune carenze, in particolare per quanto riguarda il quadro di gestione della qualità statistica.

(3)

Nella comunicazione del 15 aprile 2011 intitolata «Rafforzamento della qualità delle statistiche europee», la Commissione ha proposto misure per ovviare a tali carenze e rafforzare la governance dell'SSE. In particolare, ha proposto una modifica di alcuni punti specifici del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Nelle conclusioni del 20 giugno 2011, il Consiglio ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione e ha sottolineato l'importanza di continuare a migliorare la governance e l'efficienza dell'SSE.

(5)

È opportuno tener conto delle conseguenze per il settore statistico delle recenti evoluzioni nel contesto del quadro della governance economica dell'Unione, in particolare degli aspetti relativi all'indipendenza professionale, quali la trasparenza delle procedure di selezione e revoca della nomina, le dotazioni di bilancio e il calendario con le date di pubblicazione, di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e degli aspetti relativi al requisito di autonomia funzionale per gli organismi responsabili del monitoraggio dell'applicazione delle norme di bilancio nazionali, di cui al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Gli aspetti relativi all'indipendenza professionale, quali la trasparenza delle procedure di selezione e revoca della nomina, le dotazioni di bilancio e il calendario con le date di pubblicazione, non dovrebbero rimanere limitati alle statistiche prodotte ai fini del sistema di sorveglianza dei bilanci e della procedura per i disavanzi eccessivi, ma dovrebbero applicarsi a tutte le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dall'SSE.

(7)

Inoltre, l'adeguatezza delle risorse attribuite su base annuale o pluriennale e disponibili per rispondere ai fabbisogni statistici è una condizione necessaria per garantire l'indipendenza professionale delle autorità statistiche e l'alta qualità dei dati statistici.

(8)

A tal fine è opportuno rafforzare l'indipendenza professionale delle autorità statistiche e garantire standard minimi, applicabili in tutta l'Unione. Si dovrebbero dare all'organo di vertice degli istituti nazionali di statistica (INS) specifiche garanzie in termini di assolvimento dei compiti in ambito statistico, gestione organizzativa e assegnazione delle risorse. Le procedure di selezione dell'organo di vertice degli INS dovrebbero essere trasparenti e basate solo su criteri professionali. Dovrebbero garantire il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

(9)

Se, da un lato, le statistiche europee per essere credibili richiedono una forte indipendenza professionale degli statistici, dall'altro dovrebbero anche rispondere alle esigenze politiche e fornire un sostegno statistico alle nuove iniziative politiche a livello nazionale e dell'Unione.

(10)

È necessario consolidare e garantire l'indipendenza dell'autorità statistica dell'Unione (Eurostat) attraverso uno scrutinio parlamentare efficace e consolidare e garantire l'indipendenza degli INS attraverso la responsabilità democratica.

(11)

Inoltre, dovrebbe essere chiarita la portata del ruolo di coordinamento già attribuito agli INS, al fine di ottenere un più efficiente coordinamento delle attività statistiche a livello nazionale, compresa la gestione della qualità, tenendo al contempo in debita considerazione i compiti assolti in ambito statistico dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Nella misura in cui le statistiche europee possono essere compilate dalle banche centrali nazionali (BCN) in qualità di membri del SEBC, gli INS e le BCN dovrebbero cooperare strettamente nel rispetto degli accordi nazionali onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti, garantendo al contempo la necessaria cooperazione fra l'SSE e il SEBC.

(12)

Per ridurre l'onere per le autorità statistiche e per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali dovrebbero poter accedere ai dati amministrativi, anche in formato elettronico, per poterli utilizzare tempestivamente e gratuitamente e integrare con le statistiche.

(13)

Le statistiche europee dovrebbero essere facilmente comparabili e accessibili ed essere aggiornate tempestivamente e a intervalli regolari, in modo da garantire che le politiche e le iniziative di finanziamento dell'Unione tengano pienamente conto della realtà dell'Unione.

(14)

Gli INS dovrebbero inoltre essere consultati fin dalla fase iniziale di progettazione di nuovi registri amministrativi per un loro utilizzo a fini statistici, nonché in merito a programmi di modifica o di cessazione di fonti amministrative esistenti. Dovrebbero anche ricevere i relativi metadati dai proprietari dei dati amministrativi e coordinare le attività di standardizzazione riguardanti dati amministrativi rilevanti per la produzione statistica.

(15)

La riservatezza dei dati ottenuti a partire da dati amministrativi dovrebbe essere tutelata secondo i principi e gli orientamenti comuni applicabili a tutti i dati riservati utilizzati per la produzione di statistiche europee. È opportuno inoltre redigere e pubblicare quadri di valutazione della qualità applicabili a tali dati, nonché principi di trasparenza.

(16)

Tutti gli utilizzatori dovrebbero avere accesso agli stessi dati nello stesso momento. Gli INS dovrebbero redigere il calendario con le date di pubblicazione dei dati periodici.

(17)

La qualità delle statistiche europee e la fiducia degli utilizzatori potrebbero essere rafforzate coinvolgendo i governi nazionali nella responsabilità dell'applicazione del codice delle statistiche europee («codice delle statistiche»). A tale scopo, è opportuno che un «impegno sulla fiducia nelle statistiche» («impegno») da parte di uno Stato membro, tenendo conto delle specificità nazionali, includa impegni specifici del governo di tale Stato membro a migliorare o mantenere le condizioni per l'attuazione del codice delle statistiche. L'impegno, che dovrebbe essere aggiornato ove necessario, potrebbe comprendere quadri nazionali di garanzia dell'alta qualità, tra cui autovalutazioni, misure migliorative e meccanismi di monitoraggio.

(18)

La Commissione (Eurostat) dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per consentire un accesso online agevole a serie di dati complete e di facile consultazione. Ove possibile, aggiornamenti periodici dovrebbero offrire informazioni su base annua e su base mensile per ciascuno Stato membro.

(19)

Poiché la produzione di statistiche europee deve basarsi su una pianificazione operativa e finanziaria a lungo termine per garantire un livello elevato di indipendenza, è opportuno che il programma statistico europeo copra lo stesso periodo del quadro finanziario pluriennale.

(20)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento stesso conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio (6). In conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che abroga la decisione 1999/468/CE, le competenze conferite alla Commissione dovrebbero essere allineate a tale nuovo quadro giuridico. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione dovrebbe garantire che tali competenze di esecuzione non comportino un rilevante onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri o i rispondenti.

(21)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti di esecuzione in conformità dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei requisiti di qualità mediante la definizione delle modalità, della struttura e della periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalla legislazione settoriale, quando la legislazione statistica settoriale non le prevede. La Commissione dovrebbe garantire che tali atti di esecuzione non comportino un rilevante onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri o i rispondenti.

(22)

È necessario stabilire condizioni uniformi per l'accesso a dati riservati per fini scientifici. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le modalità, le regole e le condizioni che disciplinano tale accesso a livello di Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(23)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la governance dell'SSE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di avere dati credibili a livello di Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Nell'attuazione del presente regolamento si dovrebbe rispettare pienamente l'indipendenza del SEBC nell'assolvimento dei suoi compiti, come descritto nel protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in conformità degli articoli 130 e 338 TFUE.

(25)

È stato consultato il comitato dell'SSE.

(26)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 223/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 223/2009

Il regolamento (CE) n. 223/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   “indipendenza professionale”: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione; l'assolvimento di tali compiti è al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità dell'Unione o nazionali;»

;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1, (l'“INS”) funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.

La responsabilità di coordinamento dell'INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1. L'INS, in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e della segnalazione statistiche, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche dell'SSE. Ove alcune di tali statistiche europee possano essere compilate dalle banche centrali nazionali (BCN) in qualità di membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli INS e le BCN cooperano strettamente, nel rispetto degli accordi nazionali, onde garantire la produzione di statistiche europee complete e coerenti, garantendo al contempo la necessaria cooperazione fra l'SSE e il SEBC di cui all'articolo 9.»

;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Organo di vertice degli INS e responsabili statistici delle altre autorità nazionali

1.   All'interno del rispettivo sistema statistico nazionale, gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale dei funzionari responsabili dei compiti previsti dal presente regolamento.

2.   A tale fine, l'organo di vertice degli INS:

a)

è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse dal rispettivo INS;

b)

è abilitato a decidere su tutte le questioni concernenti la gestione interna dell'INS;

c)

agisce in modo indipendente nell'assolvimento dei rispettivi compiti in ambito statistico e non chiede né accetta istruzioni da alcun governo o da altre istituzioni, altri organismi, uffici o enti;

d)

è responsabile delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio del rispettivo INS;

e)

pubblica una relazione annuale e può formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche dell'INS;

f)

coordina le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che sono responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee, di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

g)

elabora orientamenti nazionali, ove necessario per garantire la qualità dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tutte le statistiche europee nell'ambito del rispettivo sistema statistico nazionale e ne monitora e riesamina l'attuazione, rimanendo tuttavia responsabile del rispetto di tali orientamenti esclusivamente all'interno dell'INS; e

h)

rappresenta il rispettivo sistema statistico nazionale nell'SSE.

3.   Ogni Stato membro garantisce che le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee svolgano tali compiti in conformità degli orientamenti nazionali elaborati dall'organo di vertice dell'INS.

4.   Gli Stati membri garantiscono che le procedure di selezione e nomina dell'organo di vertice degli INS e, se del caso, dei responsabili statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee siano trasparenti e basate solo su criteri professionali. Tali procedure garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere. I motivi per la revoca della nomina dell'organo di vertice degli INS o il suo trasferimento a un'altra posizione non devono mettere a rischio l'indipendenza professionale.

5.   Ogni Stato membro può istituire un organismo nazionale preposto a garantire l'indipendenza professionale dei produttori di statistiche europee. L'organo di vertice degli INS e, se del caso, i responsabili statistici delle altre autorità nazionali che producono statistiche europee possono consultare tali organismi. Le procedure di selezione, trasferimento e revoca della nomina dei membri di tali organismi sono trasparenti e basate solo su criteri professionali. Tali procedure garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.»

;

4)

all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   A livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) agisce in piena indipendenza nell'assicurare la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti.

3.   Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l'onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo dell'Unione a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Ogni istituzione o organismo che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.»

;

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Direttore generale della Commissione (Eurostat)

1.   Eurostat è l'autorità statistica dell'Unione e una direzione generale della Commissione. È posta sotto la direzione di un direttore generale.

2.   La Commissione garantisce che la procedura di selezione del direttore generale di Eurostat sia trasparente e basata su criteri professionali. La procedura garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

3.   Il direttore generale è il solo responsabile delle decisioni relative ai processi, ai metodi, alle procedure e agli standard statistici, nonché al contenuto e al calendario dei comunicati statistici e delle pubblicazioni per tutte le statistiche prodotte da Eurostat. Nell'assolvimento di tali compiti in ambito statistico, il direttore generale agisce in modo indipendente e non chiede né accetta istruzioni dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, da alcun governo o altri istituzioni, organismi, uffici o agenzie.

4.   Il direttore generale di Eurostat è responsabile delle attività statistiche di Eurostat. Il direttore generale di Eurostat compare immediatamente dopo la nomina da parte della Commissione, e in seguito ogni anno, nel quadro del dialogo statistico dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo per discutere questioni concernenti la governance statistica, la metodologia e l'innovazione statistica. Il direttore generale di Eurostat pubblica una relazione annuale.»

;

6)

all'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per mantenere la fiducia nelle statistiche europee. A questo scopo, gli “impegni sulla fiducia nelle statistiche” (“impegni”) degli Stati membri e della Commissione mirano inoltre a garantire la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e a compiere progressi nell'attuazione dei principi statistici contenuti nel codice delle statistiche. Gli impegni comprendono impegni politici specifici a migliorare o mantenere, secondo le necessità, le condizioni per l'attuazione del codice delle statistiche e sono pubblicati con una sintesi per i cittadini.

4.   Gli impegni degli Stati membri sono monitorati regolarmente dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri e sono aggiornati ove necessario.

In caso di mancata pubblicazione di un impegno entro il 9 giugno 2017, uno Stato membro trasmette alla Commissione e pubblica una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del codice delle statistiche e, se del caso, sugli sforzi compiuti per l'assunzione di un impegno. Tali relazioni sullo stato di avanzamento sono aggiornate regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la loro pubblicazione iniziale.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli impegni pubblicati e, ove opportuno, sulle relazioni sullo stato di avanzamento entro il 9 giugno 2018 e in seguito ogni due anni.

5.   L'impegno assunto dalla Commissione è monitorato regolarmente dal Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (ESGAB). La valutazione dell'ESGAB in merito all'attuazione dell'impegno è inserita nella relazione annuale trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità della decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). L'ESGAB riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'impegno entro il 9 giugno 2018.

(*1)  Decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).»"

;

7)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione di statistiche, possono essere stabilite anche nella legislazione settoriale.

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità previste dalla legislazione settoriale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le relazioni sulla qualità dei dati forniti, incluse le eventuali preoccupazioni sulla loro accuratezza. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in base ad un'analisi adeguata, e prepara e pubblica relazioni e comunicazioni sulla qualità delle statistiche europee.»

;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   A fini della trasparenza, la Commissione (Eurostat) rende pubblica, ove opportuno, la sua valutazione sulla qualità dei contributi nazionali alle statistiche europee.

5.   Se la legislazione settoriale prevede ammende per gli Stati membri che riportano dati statistici inesatti, la Commissione può, in conformità dei trattati e di tale legislazione settoriale, avviare e svolgere le necessarie indagini, incluse, se del caso, ispezioni in loco, per accertare se tali inesattezze siano gravi e intenzionali o dovute a negligenza grave.»

;

8)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Esso è adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.»

;

9)

all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, decidere un'azione statistica diretta temporanea, a condizione che:

a)

l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;

b)

i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello dell'Unione con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e

c)

l'Unione fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi marginali da essi sostenuti, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

(*2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»"

;

10)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Programma di lavoro annuale

La Commissione trasmette entro il 30 aprile il suo programma annuale di lavoro per l'anno successivo al comitato dell'SSE.

Nell'elaborazione di ogni programma annuale di lavoro, la Commissione garantisce la determinazione di priorità in maniera efficace, compresi il riesame e l'indicazione delle priorità statistiche, nonché lo stanziamento delle risorse finanziarie. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE. Ogni programma annuale di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:

a)

le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche dell'Unione, dei vincoli finanziari nazionali e dell'Unione e dell'onere di risposta;

b)

le iniziative relative al riesame delle priorità, comprese le priorità negative, e alla riduzione dell'onere sia per i fornitori di dati che per i produttori di statistiche; e

c)

le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l'attuazione del programma annuale di lavoro.»

;

11)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Dati amministrativi: accesso, uso e integrazione

1.   Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS, le altre autorità nazionali di cui all'articolo 4 e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, che sono definite nel programma statistico europeo in conformità dell'articolo 1.

2.   Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell'uso di registri amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l'ulteriore uso dei dati ai fini della produzione di statistiche europee. Essi sono coinvolti nelle attività di standardizzazione per quanto riguarda i dati amministrativi rilevanti per la produzione di statistiche europee.

3.   L'accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1 e 2 sono limitati ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.

4.   I dati amministrativi messi a disposizione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) dai rispettivi proprietari ai fini di un loro utilizzo per produrre statistiche europee sono accompagnati dai relativi metadati.

5.   Gli INS e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.»

;

12)

all'articolo 20, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l'allineamento dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. La Commissione garantisce tale allineamento mediante atti di esecuzione, senza integrare il presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.»

;

13)

all'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.»

;

14)

l'articolo 24 è soppresso;

15)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Violazione del segreto statistico

Gli Stati membri e la Commissione adottano misure appropriate per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.»

;

16)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»"

.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  GU C 374 del 4.12.2012, pag. 2.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 5 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).

(6)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/98


REGOLAMENTO (UE) 2015/760 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il finanziamento a lungo termine costituisce uno strumento fondamentale per incanalare l'economia europea su un percorso di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con la strategia Europa 2020, di elevata occupazione e competitività, per costruire l'economia del futuro in modo che sia meno esposta ai rischi sistemici e più resiliente. I fondi di investimento europei a lungo termine (European long-term investment funds — ELTIF) forniscono finanziamenti di lunga durata a progetti infrastrutturali di varia natura, a società non quotate ovvero a piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Finanziando tali progetti gli ELTIF concorrono al finanziamento dell'economia reale dell'Unione e all'attuazione delle sue politiche.

(2)

Sul versante della domanda gli ELTIF possono offrire un flusso costante di proventi ad amministratori di fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni, comuni e altri soggetti che presentano periodicamente e ripetutamente passività e cercano rendimenti a lungo termine nell'ambito di strutture ben regolamentate. Pur fornendo meno liquidità rispetto agli investimenti in valori mobiliari, gli ELTIF possono fornire un flusso costante di proventi anche ai singoli investitori che contino sulla regolarità dei flussi di cassa che sono in grado di produrre. Gli ELTIF possono inoltre offrire buone possibilità di apprezzamento del capitale nel tempo per gli investitori che non ricevono un flusso costante di proventi.

(3)

È possibile che per progetti quali infrastrutture di trasporto, produzione sostenibile o distribuzione di energia, infrastrutture sociali (alloggi o ospedali) oppure lancio di tecnologie e sistemi nuovi in grado di ridurre l'impiego di risorse e di energia, o ancora per progetti volti a un'ulteriore crescita delle PMI, i fondi scarseggino. Come è emerso dalla crisi finanziaria, alla soluzione del problema della penuria di finanziamenti potrebbe contribuire l'integrazione della fonte bancaria con una gamma più ampia di fonti di finanziamento che sia in grado di assicurare una mobilitazione migliore dei mercati dei capitali. Gli ELTIF possono svolgere un ruolo determinante in questo senso e possono altresì mobilitare capitale attirando investitori di paesi terzi.

(4)

Obiettivo del presente regolamento è stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale. Anche gli investimenti a lungo termine in progetti, imprese e infrastrutture di paesi terzi possono apportare capitale agli ELTIF e tornare quindi a vantaggio dell'economia europea. Tali investimenti non dovrebbero pertanto essere vietati.

(5)

In assenza di un regolamento che disciplini gli ELTIF, può accadere che a livello nazionale siano adottate misure divergenti, con il rischio di distorsioni di concorrenza causate dalle differenze tra le misure previste a tutela degli investimenti. La coesistenza di requisiti nazionali divergenti in materia di composizione del portafoglio, diversificazione e attività ammissibili, in particolare relativamente all'investimento in merci (commodity), crea ostacoli alla commercializzazione transfrontaliera dei fondi di investimento che si concentrano su imprese non quotate e su attività reali, perché impedisce agli investitori di confrontare agevolmente le diverse proposte di investimento a disposizione. Requisiti nazionali divergenti determinano altresì livelli diversi di tutela degli investitori. Discrepanze nel livello di tutela degli investitori vengono a crearsi anche a causa dell'esistenza di requisiti nazionali divergenti in materia di tecniche di investimento, quali livelli consentiti di assunzione di prestiti, impiego di strumenti finanziari derivati, regole applicabili alle vendite allo scoperto o operazioni di finanziamento tramite titoli. Inoltre, requisiti nazionali divergenti in materia di rimborso o di periodi di detenzione ostacolano la compravendita transfrontaliera di fondi che investono in attività non quotate. Aumentando l'incertezza del diritto, tali divergenze possono minare la fiducia degli investitori che stanno vagliando l'ipotesi di investire in tali fondi e ridurne di fatto la libertà di scelta tra diverse possibilità di investimento a lungo termine. Di conseguenza, la base giuridica appropriata per il presente regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come interpretato dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(6)

È necessario prevedere norme uniformi affinché gli ELTIF presentino un profilo di prodotto coerente e stabile in tutta l'Unione. Più specificamente, ai fini del buon funzionamento del mercato interno e di un livello elevato di tutela degli investitori, è necessario stabilire norme uniformi sul funzionamento degli ELTIF, in particolare per quanto riguarda la composizione del loro portafoglio e gli strumenti d'investimento che sono autorizzati a impiegare per esporsi verso attività a lungo termine, come strumenti di equity o di debito emessi da PMI quotate e da imprese non quotate nonché attività reali. Occorre inoltre adottare norme uniformi in materia di portafoglio di un ELTIF affinché gli ELTIF volti a generare proventi periodici mantengano un portafoglio diversificato di attività di investimento, atto a preservare la regolarità dei flussi di cassa. Gli ELTIF rappresentano il primo passo verso la creazione di un mercato interno integrato per la raccolta di capitali che possano essere convogliati verso investimenti a lungo termine nell'economia europea. Il corretto funzionamento del mercato interno degli investimenti a lungo termine presuppone che la Commissione prosegua la sua opera di valutazione dei potenziali ostacoli che potrebbero frapporsi alla raccolta su base transfrontaliera di capitali a lungo termine, inclusi gli ostacoli derivanti dal trattamento fiscale di tali investimenti.

(7)

È essenziale che le norme relative al funzionamento degli ELTIF, in particolare in materia di composizione del loro portafoglio e in materia di strumenti d'investimento che sono autorizzati a impiegare, siano direttamente applicabili ai loro gestori e, di conseguenza, che tali nuove norme debbano essere adottate sotto forma di regolamento. Ciò assicura inoltre la vigenza di condizioni uniformi per l'uso della denominazione «ELTIF» impedendo la comparsa di requisiti nazionali divergenti. I gestori degli ELTIF dovrebbero attenersi alle stesse regole in tutta l'Unione allo scopo di rafforzare la fiducia degli investitori in ELTIF e di assicurare l'affidabilità della denominazione ELTIF su base duratura. Adottando norme uniformi si semplificano nel contempo i requisiti normativi applicabili agli ELTIF. Grazie alle norme uniformi, si riducono altresì i costi sostenuti dai gestori per assicurare la conformità ai requisiti nazionali divergenti che disciplinano i fondi che investono in imprese quotate e non quotate e categorie analoghe di attività reali. Ciò vale in particolare per i gestori degli ELTIF che intendano raccogliere capitali su base transfrontaliera. L'adozione di norme uniformi contribuisce inoltre a eliminare distorsioni della concorrenza.

(8)

Le nuove norme sugli ELTIF sono strettamente connesse alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in quanto essa costituisce il quadro giuridico che disciplina la gestione e la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione. Gli ELTIF sono, per definizione, fondi di investimento alternativi dell'UE (FIA UE) gestiti da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

(9)

Mentre la direttiva 2011/61/UE prevede anche, riguardo ai paesi terzi, un regime di entrata in vigore a fasi per i GEFIA e FIA non UE, l'ambito d'applicazione delle nuove norme sugli ELTIF è più limitato, in quanto si vuole valorizzare la dimensione europea di questo nuovo prodotto d'investimento a lungo termine. Di conseguenza, dovrebbe avere i requisiti per diventare un ELTIF soltanto un FIA UE quale definito nella direttiva 2011/61/UE e solo se gestito da un GEFIA UE autorizzato ai sensi di tale direttiva.

(10)

È opportuno fondare le nuove norme applicabili agli ELTIF sul vigente quadro normativo costituito dalla direttiva 2011/61/UE e dagli atti adottati ai fini della sua attuazione. Pertanto, le regole sul prodotto relative agli ELTIF dovrebbero applicarsi in aggiunta a quelle previste dal diritto dell'Unione vigente. Agli ELTIF dovrebbero in particolare applicarsi le norme sulla gestione e sulla commercializzazione previste dalla direttiva 2011/61/UE e in maniera corrispondente, per quanto riguarda le attività transfrontaliere, le norme relative alla prestazione transfrontaliera di servizi e alla libertà di stabilimento fissate dalla medesima direttiva, alle quali dovrebbero aggiungersi le norme specifiche relative alla commercializzazione transfrontaliera degli ELTIF presso investitori sia al dettaglio sia professionali in tutta l'Unione.

(11)

A tutti i FIA UE che intendono commercializzarsi come ELTIF dovrebbero applicarsi norme uniformi. Queste non dovrebbero vincolare i FIA UE che non intendono commercializzarsi come ELTIF, i quali dovrebbero quindi essere esclusi dai vantaggi che ne derivano. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e ai FIA non UE non dovrebbe essere consentita la commercializzazione come ELTIF.

(12)

Per garantire la conformità degli ELTIF alle norme armonizzate che ne disciplinano l'attività, è necessario prescriverne l'autorizzazione da parte delle autorità competenti. È opportuno quindi completare le procedure armonizzate di autorizzazione e di vigilanza per i GEFIA ai sensi della direttiva 2011/61/UE con una procedura speciale di autorizzazione per gli ELTIF. Dovrebbero essere predisposte procedure volte a garantire che l'ELTIF possa essere gestito soltanto da un GEFIA UE che è stato autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE ed è in grado di gestire un ELTIF. Dovrebbero essere adottate tutte le misure appropriate per assicurare che un ELTIF sia in grado di conformarsi alle norme armonizzate che ne disciplinano l'attività. Qualora l'ELTIF sia gestito internamente e non sia nominato alcun GEFIA esterno, dovrebbe applicarsi una procedura di autorizzazione specifica.

(13)

Poiché un FIA UE può assumere forme giuridiche diverse che non necessariamente gli conferiscono personalità giuridica, è opportuno intendere le disposizioni che impongono all'ELTIF di agire come riferite al gestore dell'ELTIF, qualora quest'ultimo sia costituito come FIA UE impossibilitato ad agire autonomamente perché privo di personalità giuridica propria.

(14)

Per assicurare che gli ELTIF si dedichino a investimenti a lungo termine e contribuiscano a finanziare una crescita sostenibile dell'economia dell'Unione, è opportuno che le norme sul loro portafoglio impongano l'identificazione chiara delle categorie di attività in cui tali fondi sono autorizzati a investire e delle condizioni a cui dovrebbe esserne subordinata l'ammissibilità. Un ELTIF dovrebbe investire almeno il 70 % del capitale in attività d'investimento ammissibili. Al fine di garantire l'integrità degli ELTIF, è inoltre opportuno vietare loro la partecipazione a operazioni finanziarie che, profilando rischi diversi rispetto a quelli prevedibili per un fondo dedicato a investimenti a lungo termine, possano metterne a repentaglio la strategia e gli obiettivi di investimento. Ai fini di una chiara focalizzazione sugli investimenti a lungo termine, che può risultare utile agli investitori al dettaglio che hanno scarsa dimestichezza con strategie di investimento meno convenzionali, è opportuno precludere a un ELTIF la possibilità di investire in strumenti finanziari derivati se non a scopo di copertura dei rischi inerenti ai propri investimenti. In considerazione della natura liquida delle merci (commodity) e degli strumenti finanziari derivati che determinano un'esposizione indiretta a essi, gli investimenti in tali prodotti non implicano un impegno a lungo termine dell'investitore e dovrebbero pertanto essere esclusi dalle attività d'investimento ammissibili. Tale logica non si applica agli investimenti in infrastrutture o in società collegate alle merci o le cui prestazioni sono collegate indirettamente alle prestazioni di tali prodotti, come le aziende agricole nel caso di merci agricole o le centrali elettriche in caso di prodotti energetici.

(15)

La definizione di investimento a lungo termine è ampia. Le attività d'investimento ammissibili sono in genere illiquide, richiedono impegni per un certo periodo di tempo e hanno un profilo economico a lungo termine. In quanto titoli non trasferibili, le attività d'investimento ammissibili non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Implicano spesso impegni a durata prestabilita che ne limitano le prospettive di commercializzazione. Tuttavia, dal momento che le PMI quotate potrebbero avere problemi di liquidità e di accesso al mercato secondario, esse dovrebbero anche essere considerate imprese di portafoglio ammissibili. Il ciclo economico dell'investimento richiesto dall'ELTIF ha essenzialmente carattere a lungo termine, a causa degli impegni ingenti in capitale e dell'orizzonte temporale necessario per ottenere rendimenti.

(16)

Oltre alle attività d'investimento ammissibili, è opportuno autorizzare l'ELTIF a investire in altre attività se ciò è necessario ai fini della gestione efficace dei flussi di cassa, ma solo a condizione che l'investimento sia coerente con la sua strategia di investimento a lungo termine.

(17)

Dovrebbero rientrare nelle attività d'investimento ammissibili le partecipazioni, quali strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity, strumenti di debito in imprese di portafoglio ammissibili e prestiti loro erogati, nonché le partecipazioni in altri fondi che si concentrano su attività, quali investimenti in imprese non quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Dovrebbero costituire una categoria di attività ammissibili anche le partecipazioni dirette in attività reali, a meno che non siano cartolarizzate, a condizione che generino flussi di cassa prevedibili, regolari o irregolari, nel senso che possono essere modellati e valutati sulla base di un metodo di valutazione dei flussi di cassa attualizzati. Fra tali attività potrebbero rientrare, a titolo indicativo, le infrastrutture sociali che generano rendimenti prevedibili, come le infrastrutture energetiche, di trasporto e di comunicazione, nonché le strutture nel settore dell'istruzione, sanitarie e di previdenza sociale o gli impianti industriali. Al contrario, attività come opere d'arte, manoscritti, stock di vini o gioielli non dovrebbero essere ammissibili, in quanto di norma non generano flussi di cassa prevedibili.

(18)

Fra le attività d'investimento ammissibili dovrebbero rientrare le attività reali di valore superiore a 10 000 000 EUR che generano un beneficio economico e sociale. Tali attività comprendono le infrastrutture, la proprietà intellettuale, navi, attrezzature, macchinari, aeromobili o materiale rotabile, e beni immobili. Gli investimenti in immobili commerciali o residenziali dovrebbero essere autorizzati nella misura in cui sono funzionali a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o alla politica energetica, regionale e di coesione dell'Unione. È opportuno che gli investimenti in tali beni immobili siano chiaramente documentati per comprovare la natura a lungo termine dell'impegno a investire in tali beni. Il presente regolamento non è inteso a promuovere gli investimenti speculativi.

(19)

La dimensione dei progetti infrastrutturali implica che volumi ingenti di capitale restino investiti per periodi di tempo lunghi. Tali progetti infrastrutturali comprendono infrastrutture di edilizia pubblica quali scuole, ospedali o carceri, infrastrutture sociali come l'edilizia popolare, infrastrutture di trasporto quali strade, sistemi di trasporto pubblico o aeroporti, infrastrutture energetiche quali reti energetiche, progetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, centrali elettriche o gasdotti, infrastrutture di gestione delle risorse idriche quali sistemi di approvvigionamento idrico, reti fognarie o sistemi di irrigazione, infrastrutture di comunicazione quali reti, e infrastrutture per la gestione dei rifiuti, quali impianti di riciclaggio o sistemi di raccolta.

(20)

Gli strumenti di quasi-equity dovrebbero comprendere gli strumenti finanziari che rappresentano una combinazione di equity e debito, il cui rendimento è legato ai profitti o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito. Appartengono a tale categoria una varietà di strumenti finanziari come i prestiti subordinati, le partecipazioni senza diritto di voto, i prestiti partecipativi, i diritti di partecipazione agli utili, le obbligazioni convertibili e le obbligazioni con warrant.

(21)

Al fine di rispecchiare le prassi commerciali esistenti, è opportuno consentire agli ELTIF di acquistare i titoli azionari esistenti di un'impresa di portafoglio ammissibile dagli azionisti esistenti di tale impresa. Al fine di garantire le massime opportunità di raccolta di capitale, è opportuno altresì permettere gli investimenti in altri ELTIF, in fondi europei per il venture capital (EuVECA), disciplinati dal regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e in fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), disciplinati dal regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per evitare una diluizione degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, è opportuno che gli ELTIF siano autorizzati a investire in altri ELTIF, in EuVECA e in EuSEF, a condizione che questi non abbiano a loro volta investito oltre il 10 % del loro capitale in altri ELTIF.

(22)

Il ricorso a imprese finanziarie può rivelarsi necessario per mettere in comune e organizzare i contributi di vari investitori, compresi gli investimenti di natura pubblica, in progetti infrastrutturali. È quindi opportuno permettere agli ELTIF d'investire in attività d'investimento ammissibili per il tramite di imprese finanziarie, purché queste siano dedicate al finanziamento di progetti a lungo termine e alla crescita delle PMI.

(23)

Le società non quotate possono incontrare difficoltà ad accedere ai mercati dei capitali e a finanziare un'ulteriore crescita ed espansione. Il ricorso a capitali privati attraverso partecipazione azionaria o prestito è una modalità tipica di raccolta di finanziamenti. Essendo per loro natura investimenti a lungo termine, tali strumenti implicano quel capitale cosiddetto «paziente» che gli ELTIF sono in grado di fornire. Inoltre, le PMI quotate incontrano spesso notevoli ostacoli nell'ottenere finanziamenti a lungo termine, e gli ELTIF potrebbero costituire valide fonti alternative di finanziamento.

(24)

È opportuno che le categorie di attività a lungo termine ai sensi del presente regolamento comprendano pertanto le imprese non quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali potrebbe non esistere un acquirente prontamente identificabile e le imprese quotate con una capitalizzazione massima di 500 000 000 EUR.

(25)

Se il gestore di un ELTIF detiene una partecipazione in un'impresa di portafoglio, vi è il rischio che anteponga i propri interessi a quelli degli investitori dell'ELTIF. Per evitare tale conflitto d'interessi e al fine di garantire una sana governance aziendale, un ELTIF dovrebbe investire soltanto in attività che non siano collegate al suo gestore, a meno che l'ELTIF non investa in quote o azioni di altri ELTIF, EuVECA o EuSEF gestite dal gestore dell'ELTIF.

(26)

Per concedere ai gestori di ELTIF un certo grado di flessibilità quanto agli investimenti dei loro fondi, è opportuno permettere loro di negoziare attività diverse dagli investimenti a lungo termine fino a un massimo del 30 % del capitale dell'ELTIF.

(27)

Per limitare i rischi assunti dagli ELTIF, è fondamentale ridurre il rischio di controparte assoggettando il loro portafoglio a obblighi chiari di diversificazione. Tutti i derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter — OTC) dovrebbero essere conformi al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(28)

Per scongiurare il rischio che un ELTIF che effettua l'investimento eserciti un'influenza significativa sulla gestione di un altro ELTIF o di un emittente, è necessario evitare una concentrazione eccessiva di un ELTIF su uno stesso investimento.

(29)

Per permettergli di raccogliere nuovi capitali durante il ciclo di vita del fondo, i gestori degli ELTIF dovrebbero essere autorizzati a contrarre prestiti in contante fino a un importo pari al 30 % del valore del capitale dell'ELTIF, che dovrebbero servire a offrire un supplemento di rendimento agli investitori. Al fine di eliminare il rischio di disallineamento valutario, l'ELTIF dovrebbe contrarre prestiti solo nella valuta in cui il gestore dell'ELTIF prevede di acquistare attività. Per tener conto delle preoccupazioni in materia di attività bancarie ombra, è opportuno che i prestiti in contante contratti dall'ELTIF non siano utilizzati per erogare prestiti a imprese di portafoglio ammissibili.

(30)

Dato il carattere a lungo termine e illiquido degli investimenti di un ELTIF, il gestore dell'ELTIF dovrebbe disporre di un periodo di tempo sufficiente per applicare i limiti di investimento. Il periodo imposto per l'applicazione di tali limiti dovrebbe tener conto delle particolari specificità e caratteristiche degli investimenti, ma comunque non superare i cinque anni dalla data di autorizzazione dell'ELTIF o, se anteriore, la metà del ciclo di vita dell'ELTIF.

(31)

In ragione delle loro caratteristiche di portafoglio e della loro focalizzazione su categorie di attività a lungo termine, gli ELTIF sono progettati per convogliare il risparmio privato verso l'economia europea. Gli ELTIF sono altresì concepiti come veicolo d'investimento mediante il quale la Banca europea per gli investimenti (BEI) può convogliare i suoi finanziamenti a favore delle infrastrutture o delle PMI europee. In virtù del presente regolamento, gli ELTIF sono strutturati come un veicolo comune d'investimento rispondente all'obiettivo centrale del gruppo BEI di contribuire a uno sviluppo equilibrato e costante di un mercato interno degli investimenti a lungo termine nell'interesse dell'Unione. Essendo focalizzati su categorie di attività a lungo termine, gli ELTIF possono assolvere alla funzione loro attribuita quale strumento prioritario per l'attuazione del piano europeo per gli investimenti di cui alla comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014.

(32)

È opportuno che la Commissione razionalizzi le sue procedure relativamente a tutte le domande di finanziamenti BEI presentate dagli ELTIF conferendo loro priorità. La Commissione dovrebbe pertanto snellire la formulazione di tutti i pareri o contributi relativi a domande di finanziamenti BEI da parte di ELTIF.

(33)

Gli Stati membri e le autorità regionali e locali potrebbero inoltre aver interesse a rendere i potenziali investitori e il pubblico consapevoli degli ELTIF.

(34)

Sebbene un ELTIF non sia tenuto a offrire diritti di rimborso prima della fine del suo ciclo di vita, nulla dovrebbe ostare a che un ELTIF chieda l'ammissione delle sue quote o azioni a un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione, offrendo così agli investitori un'opportunità di vendere le proprie quote o azioni prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF. Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF non dovrebbero impedire che le quote o azioni dell'ELTIF siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, né impedire agli investitori di trasferire liberamente quote o azioni a terzi che siano disposti ad acquistarle. L'obiettivo è quello di promuovere i mercati secondari come importante piattaforma di negoziazione per gli investitori al dettaglio per l'acquisto e la vendita di quote o azioni dell'ELTIF.

(35)

Sebbene gli investitori individuali possano essere interessati a investire in un ELTIF, il carattere illiquido della maggior parte degli investimenti in progetti a lungo termine impedisce a un ELTIF di effettuare rimborsi periodici ai propri investitori. Per sua natura, l'investimento in tali attività impegna il singolo investitore per l'intera durata prevista. Di conseguenza, in linea di principio gli ELTIF dovrebbero essere strutturati in modo da non offrire rimborsi periodici prima della fine del loro ciclo di vita.

(36)

Per incoraggiare gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio, che potrebbero non essere intenzionati a impegnare il loro capitale per un lungo periodo di tempo, un ELTIF dovrebbe poter offrire ai propri investitori, a talune condizioni, diritti di rimborso anticipato. Pertanto, il gestore dell'ELTIF dovrebbe avere la facoltà di decidere se istituire ELTIF con o senza diritto di rimborso, a seconda della strategia di investimento dell'ELTIF. Allorché è instaurato un regime di diritti di rimborso, è opportuno che tali diritti e le loro principali caratteristiche siano chiaramente predefiniti e indicati nel regolamento dell'ELTIF o nei suoi documenti costitutivi.

(37)

Affinché gli investitori possano riscattare effettivamente le proprie azioni o quote alla fine del ciclo di vita dell'ELTIF, il gestore dell'ELTIF dovrebbe iniziare a vendere il portafoglio di attività dell'ELTIF in tempo utile per garantire l'adeguata realizzazione del valore. Per stabilire un calendario di disinvestimento ordinato, il gestore dell'ELTIF dovrebbe considerare i diversi profili di scadenza degli investimenti e il tempo necessario per trovare un acquirente delle attività nelle quali l'ELTIF ha investito. Poiché è impraticabile mantenere i limiti di investimento durante il periodo di liquidazione, essi dovrebbero cessare di applicarsi al suo inizio.

(38)

Per ampliare l'accesso agli ELTIF da parte degli investitori al dettaglio, è opportuno che un OICVM possa investire in quote o azioni emesse da un ELTIF nella misura in cui le quote o le azioni dell'ELTIF siano ammissibili ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(39)

Un ELTIF dovrebbe poter ridurre il suo capitale su base proporzionale nel caso in cui abbia liquidato una delle sue attività, in particolare in caso di un investimento in infrastrutture.

(40)

È possibile che le attività non quotate nelle quali un ELTIF abbia investito siano ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato durante la vita del fondo. In tal caso, le attività possono non soddisfare più le prescrizioni del presente regolamento, che impongono loro di non essere quotate. Affinché il gestore dell'ELTIF possa disinvestire in modo ordinato da attività che non sarebbero più ammissibili, le attività potrebbero restare incluse nel limite del 70 % di attività d'investimento ammissibili fino a un massimo di tre anni.

(41)

In considerazione delle specificità degli ELTIF e degli investitori professionali e al dettaglio a cui si rivolgono, è importante prevedere requisiti di trasparenza corretti che consentano ai potenziali investitori di formarsi un'opinione ponderata e di essere pienamente consapevoli dei rischi insiti nell'investimento. Oltre a rispettare i requisiti in materia di trasparenza previsti dalla direttiva 2011/61/UE, gli ELTIF dovrebbero pubblicare un prospetto che includa tutte le informazioni che la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (10) impongono agli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso di divulgare. La commercializzazione di un ELTIF presso gli investitori al dettaglio dovrebbe essere subordinata alla pubblicazione di un documento contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Qualsiasi documento promozionale dovrebbe inoltre indicare esplicitamente il profilo di rischio dell'ELTIF.

(42)

Gli ELTIF potrebbero essere interessanti per una serie di investitori quali amministrazioni municipali, chiese, enti di beneficenza e fondazioni, che dovrebbero poter chiedere di essere trattati come clienti professionali nei casi in cui soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, sezione II, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(43)

Poiché gli ELTIF sono rivolti non soltanto a investitori professionali, ma anche a investitori al dettaglio di tutta l'Unione, è necessario integrare i requisiti aggiuntivi di commercializzazione già previsti dalla direttiva 2011/61/UE al fine di assicurare un livello adeguato di tutela degli investitori al dettaglio. È pertanto auspicabile mettere a disposizione strumenti per le sottoscrizioni, i pagamenti ai detentori di quote o azioni, il riacquisto o il rimborso di quote o azioni e la comunicazione delle informazioni che l'ELTIF e il suo gestore sono tenuti a fornire. In caso di ELTIF commercializzati presso investitori al dettaglio, è opportuno inoltre predisporre garanzie affinché questi non risultino svantaggiati rispetto agli investitori professionali. Qualora la commercializzazione o la collocazione degli ELTIF presso gli investitori al dettaglio avvenga per il tramite di un distributore, quest'ultimo dovrebbe rispettare i requisiti pertinenti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(44)

Il gestore dell'ELTIF o il distributore dovrebbe ottenere tutte le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e all'esperienza, alla situazione finanziaria, alla propensione al rischio, agli obiettivi di investimento e all'orizzonte temporale dell'investitore al dettaglio, in modo da valutare se l'ELTIF sia adatto a essere commercializzato presso tale investitore al dettaglio, tenendo conto, fra l'altro, del ciclo di vita e della prevista strategia di investimento dell'ELTIF. Inoltre, se il ciclo di vita di un ELTIF offerto agli investitori al dettaglio o collocato presso di essi supera i dieci anni, il gestore dell'ELTIF o il distributore dovrebbe indicare chiaramente e per iscritto che il prodotto in questione potrebbe non essere adatto a tali investitori al dettaglio che non sono in grado di mantenere un simile impegno illiquido e a lungo termine.

(45)

Se un ELTIF è commercializzato presso investitori al dettaglio, il depositario dell'ELTIF dovrebbe ottemperare alle disposizioni della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda i soggetti che possono fungere da depositari, alla norma che non consente l'esonero dalla responsabilità e il riutilizzo delle attività.

(46)

Per accrescere la tutela degli investitori al dettaglio, il presente regolamento prevede inoltre che per gli investitori al dettaglio il cui portafoglio, composto di depositi in contanti e strumenti finanziari, esclusi gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia, non superi i 500 000 EUR, il gestore dell'ELTIF o qualsiasi distributore dovrebbe garantire, dopo aver effettuato un test di idoneità e aver fornito una consulenza adeguata in materia di investimenti, che l'investitore al dettaglio non investa negli ELTIF un importo aggregato superiore al 10 % del proprio portafoglio e che l'importo iniziale investito in uno o più ELTIF non sia inferiore a 10 000 EUR.

(47)

In circostanze eccezionali precisate nel regolamento o nei documenti costitutivi di un ELTIF, il ciclo di vita dell'ELTIF potrebbe essere esteso o ridotto per permettere una maggiore flessibilità, ad esempio quando un progetto è ultimato più tardi o prima del previsto, al fine di allinearlo alla sua strategia d'investimento a lungo termine.

(48)

L'autorità competente dell'ELTIF dovrebbe verificare continuativamente se questo assicura la conformità al presente regolamento. La direttiva 2011/61/UE conferisce già ampi poteri alle autorità competenti, che occorre estendere alla luce del presente regolamento.

(49)

È opportuno che l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), possa esercitare, riguardo al presente regolamento, tutti i poteri conferitile dalla direttiva 2011/61/UE e che sia dotata di tutte le risorse necessarie a tale scopo, in particolare per quanto riguarda le risorse umane.

(50)

È opportuno che l'ESMA svolga un ruolo centrale nell'applicazione delle norme relative agli ELTIF assicurando l'applicazione uniforme della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata in materia di titoli e mercati mobiliari, è efficiente e opportuno incaricare l'ESMA dell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche, da presentare alla Commissione. Tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero riguardare le circostanze in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti, le circostanze in cui il ciclo di vita di un ELTIF sarà sufficientemente lungo da coprire il ciclo di vita di ciascuna delle sue singole attività, le caratteristiche del calendario della liquidazione ordinata delle attività dell'ELTIF, le definizioni e le metodologie di calcolo dei costi sostenuti dagli investitori, la presentazione delle informazioni sui costi, e le caratteristiche degli strumenti che gli ELTIF devono approntare in ciascuno Stato membro in cui intendono commercializzare quote o azioni.

(51)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) dovrebbero essere applicati pienamente allo scambio, alla trasmissione e al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

(52)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti uniformi in merito agli investimenti e alle condizioni di funzionamento degli ELTIF in tutta l'Unione tenendo pienamente conto della necessità di raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la sicurezza e l'affidabilità degli ELTIF e, dall'altro, il funzionamento efficiente dei mercati del finanziamento a lungo termine e il costo a carico dei diversi soggetti interessati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(53)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la protezione dei consumatori, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la protezione dei dati di carattere personale, nonché l'accesso ai servizi d'interesse economico generale. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivo

1.   Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di rilascio dell'autorizzazione, di politiche di investimento e di condizioni di esercizio per i fondi di investimento alternativi UE (FIA UE) o i comparti di FIA UE commercializzati nell'Unione come fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).

2.   Il presente regolamento ha lo scopo di mobilitare e convogliare capitali verso investimenti europei a lungo termine nell'economia reale, in linea con l'obiettivo dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

3.   Gli Stati membri si impegnano a non prevedere ulteriori obblighi nella materia disciplinata dal presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «capitale»: conferimenti di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;

2)   «investitore professionale»: un investitore che è considerato un cliente professionale o che, su richiesta, può essere trattato come un cliente professionale a norma dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE;

3)   «investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale;

4)   «equity»: la partecipazione posseduta da un'impresa di portafoglio ammissibile, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emesse per i propri investitori;

5)   «quasi-equity»: qualsiasi tipo di strumento finanziario il cui rendimento è legato agli utili o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito;

6)   «attività reali»: attività che hanno un valore, date la loro natura e le loro caratteristiche, e che possono offrire rendimenti, comprese le infrastrutture e altre attività che danno luogo a un beneficio economico o sociale, come l'istruzione, la consulenza, la ricerca e lo sviluppo, e compresi gli immobili commerciali o residenziali, solo se sono elementi integranti o accessori di un progetto d'investimento a lungo termine che contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

7)   «impresa finanziaria»: uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

un ente creditizio quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

b)

un'impresa di investimento, quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;

c)

un'impresa di assicurazione quale definita dall'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

d)

una società di partecipazione finanziaria quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

una società di partecipazione mista quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013;

f)

una società di gestione quale definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;

g)

un GEFIA quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

8)   «FIA UE»: un FIA UE quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE;

9)   «GEFIA UE»: un GEFIA UE quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2011/61/UE;

10)   «autorità competente dell'ELTIF»: l'autorità competente del FIA UE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/61/UE;

11)   «Stato membro d'origine dell'ELTIF»: lo Stato membro in cui l'ELTIF è autorizzato;

12)   «gestore dell'ELTIF»: il GEFIA UE autorizzato, abilitato a gestire un ELTIF o l'ELTIF gestito internamente, ove la forma giuridica dell'ELTIF consenta la gestione interna e non sia stato nominato un GEFIA esterno;

13)   «autorità competente del gestore dell'ELTIF»: l'autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera q), della direttiva 2011/61/UE;

14)   «concessione e assunzione di titoli in prestito»: l'operazione con la quale una controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti a una data da stabilirsi o quando richiesto dal cedente; l'operazione costituisce una concessione di titoli in prestito per la controparte che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per la controparte alla quale tali titoli sono trasferiti;

15)   «operazione di vendita con patto di riacquisto»: un'operazione di vendita con patto di riacquisto quale definita dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 83, del regolamento (UE) n. 575/2013;

16)   «strumento finanziario»: uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;

17)   «vendita allo scoperto»: un'operazione quale definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

18)   «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;

19)   «sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 3

Autorizzazione e registro pubblico centrale

1.   Un ELTIF può essere commercializzato nell'Unione solo quando è stato autorizzato ai sensi del presente regolamento. L'autorizzazione di un ELTIF è valida per tutti gli Stati membri.

2.   Solo i FIA UE possono presentare domanda di autorizzazione ed essere autorizzati come ELTIF.

3.   Le autorità competenti degli ELTIF informano, su base trimestrale, l'ESMA delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente regolamento.

L'ESMA tiene un registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati ai sensi del presente regolamento, il relativo gestore e la relativa autorità competente. Il registro è reso accessibile in formato elettronico.

Articolo 4

Denominazione e divieto di trasformazione

1.   La denominazione «ELTIF» o «fondo di investimento europeo a lungo termine» per indicare un organismo di investimento collettivo o le quote o azioni che emette può essere utilizzata solo se l'organismo di investimento collettivo è stato autorizzato ai sensi del presente regolamento.

2.   Agli ELTIF è vietato trasformarsi in organismi d'investimento collettivo non soggetti al presente regolamento.

Articolo 5

Domanda di autorizzazione come ELTIF

1.   Una domanda di autorizzazione come ELTIF è presentata all'autorità competente dell'ELTIF.

La domanda di autorizzazione come ELTIF contiene le seguenti informazioni:

a)

il regolamento o i documenti costitutivi del fondo;

b)

informazioni sull'identità del gestore dell'ELTIF proposto, sulla sua attuale e precedente attività di gestione di fondi e sulla sua esperienza;

c)

informazioni sull'identità del depositario;

d)

una descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio.

L'autorità competente dell'ELTIF può chiedere chiarimenti e delucidazioni in merito alla documentazione e alle informazioni fornite di cui al secondo comma.

2.   Soltanto un GEFIA UE autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE può presentare all'autorità competente dell'ELTIF una domanda per la gestione di un ELTIF per il quale sia stata richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 1. Qualora l'autorità competente dell'ELTIF sia la stessa autorità competente del GEFIA UE, la domanda di autorizzazione fa riferimento alla documentazione trasmessa per l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

Una domanda di autorizzazione per la gestione di un ELTIF contiene le seguenti informazioni:

a)

l'accordo scritto concluso con il depositario;

b)

informazioni sulle modalità di delega della gestione del portafoglio, della gestione del rischio e dell'amministrazione dell'ELTIF;

c)

informazioni sulle strategie di investimento, sul profilo di rischio e sulle altre caratteristiche dei FIA che il GEFIA UE è autorizzato a gestire.

L'autorità competente dell'ELTIF può chiedere all'autorità competente del GEFIA UE chiarimenti e informazioni per quanto riguarda la documentazione di cui al secondo comma o una dichiarazione che attesti che gli ELTIF rientrano nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione del GEFIA UE a gestire FIA. L'autorità competente del GEFIA UE fornisce una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta presentata dall'autorità competente dell'ELTIF.

3.   Entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa, i richiedenti sono informati del rilascio o meno dell'autorizzazione a un ELTIF, compresa l'autorizzazione per la gestione dell'ELTIF da parte del GEFIA UE.

4.   Ogni successiva modifica della documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è comunicata immediatamente all'autorità competente dell'ELTIF.

5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, un FIA UE la cui forma giuridica consenta la gestione interna e il cui consiglio di amministrazione scelga di non nominare un GEFIA esterno presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione come ELTIF ai sensi del presente regolamento e come GEFIA ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

Fermo restando l'articolo 7 della direttiva 2011/61/UE, la domanda di autorizzazione come ELTIF gestito internamente contiene:

a)

il regolamento o i documenti costitutivi del fondo;

b)

una descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio.

In deroga al paragrafo 3, un FIA UE gestito internamente è informato della concessione o meno dell'autorizzazione come ELTIF entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda completa.

Articolo 6

Condizioni per la concessione dell'autorizzazione di un ELTIF

1.   Un FIA UE è autorizzato come ELTIF solamente se l'autorità competente:

a)

ha accertato che il FIA UE è in grado di rispettare tutti gli obblighi del presente regolamento;

b)

ha approvato la domanda per la gestione dell'ELTIF presentata da un GEFIA UE autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE, il regolamento o i documenti costitutivi del fondo e la scelta del depositario.

2.   Qualora un FIA UE presenti domanda ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento, l'autorità competente autorizza il FIA UE solo ove abbia accertato che il FIA UE rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alla direttiva 2011/61/UE relativamente all'autorizzazione di un GEFIA UE.

3.   L'autorità competente dell'ELTIF può rifiutarsi di approvare la domanda presentata da un GEFIA UE per la gestione di un ELTIF soltanto se il GEFIA UE:

a)

non rispetta il presente regolamento;

b)

non rispetta la direttiva 2011/61/UE;

c)

non è autorizzato dalla sua autorità competente a gestire FIA che attuino strategie d'investimento del tipo di quelle disciplinate dal presente regolamento; oppure

d)

non ha fornito la documentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, né i chiarimenti o le informazioni richiesti a norma di tale articolo.

Prima di rifiutare di accettare una domanda, l'autorità competente dell'ELTIF consulta l'autorità competente del GEFIA UE.

4.   L'autorità competente dell'ELTIF non concede l'autorizzazione a operare come ELTIF al FIA UE che ha presentato una domanda di autorizzazione se è soggetto per legge al divieto di commercializzare le proprie quote o azioni nello Stato membro di origine.

5.   L'autorità competente dell'ELTIF comunica al FIA UE i motivi della mancata concessione dell'autorizzazione a operare come ELTIF.

6.   Una domanda respinta a norma del presente capo non può essere nuovamente presentata alle autorità competenti di altri Stati membri.

7.   L'autorizzazione a operare come ELTIF non è subordinata al fatto che l'ELTIF sia gestito da un GEFIA UE autorizzato nello Stato membro di origine dell'ELTIF né che il GEFIA UE eserciti o deleghi eventuali attività nello Stato membro di origine dell'ELTIF.

Articolo 7

Norme applicabili e responsabilità

1.   Un ELTIF rispetta in ogni momento le disposizioni del presente regolamento.

2.   Un ELTIF e il gestore dell'ELTIF rispettano in ogni momento la direttiva 2011/61/UE.

3.   Il gestore dell'ELTIF è responsabile di assicurare il rispetto del presente regolamento ed è parimenti responsabile ai sensi della direttiva 2011/61/UE di ogni violazione del presente regolamento. Il gestore dell'ELTIF è altresì responsabile delle perdite o dei danni derivanti dall'inosservanza del presente regolamento.

CAPO II

OBBLIGHI RELATIVI ALLE POLITICHE DI INVESTIMENTO DEGLI ELTIF

SEZIONE 1

Norme generali e attività ammissibili

Articolo 8

Comparti di investimento

Se un ELTIF comprende più di un comparto di investimento, ai fini delle disposizioni del presente capo ogni comparto è considerato alla stregua di un ELTIF separato.

Articolo 9

Investimenti ammissibili

1.   Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, un ELTIF investe soltanto nelle seguenti categorie di attività e solo alle condizioni specificate nel presente regolamento:

a)

attività di investimento ammissibili;

b)

attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.

2.   Un ELTIF non svolge alcuna delle seguenti attività:

a)

vendita allo scoperto di attività;

b)

assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci (commodity), anche mediante strumenti finanziari derivati, certificati che li rappresentino, indici basati su di essi o qualsiasi altro mezzo o strumento che possa generare un'esposizione verso di essi;

c)

concessione di titoli in prestito, assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o qualsiasi altro accordo che abbia un effetto economico equivalente e presenti rischi simili, se ciò incide su oltre il 10 % delle attività dell'ELTIF;

d)

uso di strumenti finanziari derivati, salvo i casi in cui l'uso di tali strumenti serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF.

3.   Ai fini della coerente applicazione del presente articolo, l'ESMA, previo svolgimento di una consultazione pubblica, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino i criteri per stabilire i casi in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serva unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera d).

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Attività di investimento ammissibili

Le attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sono ammissibili all'investimento da parte di un ELTIF solo se rientrano in una delle seguenti categorie:

a)

strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano stati:

i)

emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dall'ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;

ii)

emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity acquisito in precedenza dall'ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;

iii)

emessi da un'impresa che possiede la maggioranza del capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity che l'ELTIF ha acquisito conformemente ai punti i) o ii) dall'impresa di portafoglio ammissibile o da terzi attraverso il mercato secondario;

b)

strumenti di debito emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile;

c)

prestiti erogati dall'ELTIF a un'impresa di portafoglio ammissibile con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF;

d)

azioni o quote di uno o più altri ELTIF, EuVECA e EuSEF, purché tali ELTIF, EuVECA e EuSEF non abbiano investito più del 10 % del loro capitale in ELTIF;

e)

partecipazioni dirette o indirette attraverso imprese di portafoglio ammissibili in singole attività reali per un valore di almeno 10 000 000 EUR o di un importo equivalente nella valuta e al momento in cui avviene la spesa.

Articolo 11

Impresa di portafoglio ammissibile

1.   Un'impresa di portafoglio ammissibile di cui all'articolo 10 è un'impresa di portafoglio diversa da un organismo di investimento collettivo che soddisfi i seguenti requisiti:

a)

non è un'impresa finanziaria;

b)

è un'impresa che:

i)

non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; oppure

ii)

è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e al contempo ha una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 000 000 EUR;

c)

è stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest'ultimo:

i)

non sia un paese indicato dal gruppo di azione finanziaria internazionale come paese ad alto rischio e non collaborativo;

ii)

abbia firmato un accordo con lo Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o le azioni dell'ELTIF siano commercializzate, in modo da assicurare che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, un'impresa di portafoglio ammissibile può essere un'impresa finanziaria che finanzia unicamente le imprese di portafoglio ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo o le attività reali di cui all'articolo 10, lettera e).

Articolo 12

Conflitto di interessi

Un ELTIF non investe in attività di investimento ammissibili nelle quali il gestore dell'ELTIF ha o assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni degli ELTIF, EuSEF o EuVECA che gestisce.

SEZIONE 2

Disposizioni in materia di politiche di investimento

Articolo 13

Composizione e diversificazione del portafoglio

1.   Un'ELTIF investe almeno il 70 % del suo capitale in attività di investimento ammissibili.

2.   Un'ELTIF investe non più:

a)

del 10 % del suo capitale in strumenti emessi da una singola impresa di portafoglio ammissibile o in prestiti a essa erogati;

b)

del 10 % del suo capitale direttamente o indirettamente in una singola attività reale;

c)

del 10 % del suo capitale in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA o EuSEF;

d)

del 5 % del suo capitale nelle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), quando tali attività sono state emesse da un unico organismo.

3.   Il valore aggregato delle quote o delle azioni di ELTIF, EuVECA ed EuSEF presenti nel portafoglio di un ELTIF non supera il 20 % del valore del capitale dell'ELTIF.

4.   L'esposizione di rischio aggregata dell'ELTIF nei confronti di una controparte derivante da operazioni in derivati OTC (over the counter), da operazioni di vendita con patto di riacquisto o da operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 5 % del valore del capitale dell'ELTIF.

5.   In deroga al paragrafo 2, lettere a) e b), un ELTIF può aumentare al 20 % il limite del 10 % ivi indicato, purché il valore aggregato delle attività detenute dall'ELTIF in imprese di portafoglio ammissibili e delle singole attività reali in cui investe più del 10 % del suo capitale non superi il 40 % del valore del capitale dell'ELTIF.

6.   In deroga al paragrafo 2, lettera d), un ELTIF può elevare il limite del 5 % ivi indicato fino al 25 % se le obbligazioni sono emesse da enti creditizi che abbiano la sede legale in uno Stato membro e siano soggetti per legge a speciale vigilanza pubblica ai fini della tutela dei titolari delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali obbligazioni sono investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

7.   Le società incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, disciplinati dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) o ai sensi delle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un'unica impresa di portafoglio ammissibile o un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 6.

Articolo 14

Rettifica di posizioni di investimento

Ove un ELTIF violi gli obblighi di diversificazione di cui all'articolo 13, paragrafi da 2 a 6, e la violazione esuli dal controllo del gestore dell'ELTIF, quest'ultimo adotta, al momento opportuno, le misure necessarie a rettificare la posizione, tenendo nel debito conto gli interessi degli investitori nell'ELTIF.

Articolo 15

Concentrazione

1.   Un ELTIF non può acquistare più del 25 % delle quote o delle azioni di un unico ELTIF, EuVECA o EuSEF.

2.   I limiti di concentrazione di cui all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE si applicano agli investimenti in attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Articolo 16

Assunzione in prestito di liquidità

1.   Un ELTIF può prendere in prestito liquidità, a condizione che il prestito soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a)

rappresenta non più del 30 % del valore del capitale dell'ELTIF;

b)

serve per investire in attività d'investimento ammissibili, a eccezione dei prestiti di cui all'articolo 10, lettera c), a condizione che le attività di cassa o altre disponibilità liquide dell'ELTIF non siano sufficienti a effettuare l'investimento in questione;

c)

è contratto nella stessa valuta delle attività da acquisire con la liquidità presa in prestito;

d)

ha una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF;

e)

vincola a titolo di garanzia attività che rappresentano non più del 30 % del valore del capitale dell'ELTIF.

2.   Il gestore dell'ELTIF specifica nel prospetto dell'ELTIF se intende o meno contrarre prestiti in contante nell'ambito della sua strategia di investimento.

Articolo 17

Applicazione delle norme in materia di composizione e diversificazione del portafoglio

1.   Il limite di investimento stabilito all'articolo 13, paragrafo 1:

a)

si applica entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'ELTIF.

b)

cessa di essere applicato quando l'ELTIF inizia a vendere attività in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell'ELTIF;

c)

è temporaneamente sospeso quando l'ELTIF raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.

La data di cui al primo comma, lettera a), tiene conto delle specificità e delle caratteristiche delle attività in cui l'ELTIF deve investire e non supera i cinque anni dalla data di autorizzazione dell'ELTIF o, se anteriore, la metà del ciclo di vita dell'ELTIF stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. In circostanze eccezionali, l'autorità competente dell'ELTIF, previa presentazione di un piano di investimento debitamente giustificato, può approvare la proroga di tale termine per non più di un altro anno

2.   Se l'attività a lungo termine nella quale un ELTIF ha investito è emessa da un'impresa di portafoglio ammissibile che non soddisfa più i requisiti dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), l'attività a lungo termine può continuare a essere inclusa nel calcolo del limite massimo di investimento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data in cui l'impresa di portafoglio ammissibile non soddisfa più i requisiti dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

CAPO III

RIMBORSO, NEGOZIAZIONE ED EMISSIONE DI QUOTE O AZIONI DI UN ELTIF E DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI E CAPITALI

Articolo 18

Politica in materia di rimborso e ciclo di vita dell'ELTIF

1.   Gli investitori in un ELTIF non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF. I rimborsi agli investitori sono possibili a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell'ELTIF.

Il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF indicano chiaramente una data specifica per la fine del ciclo di vita dell'ELTIF e possono prevedere il diritto di estensione temporanea del ciclo di vita dell'ELTIF e le condizioni di esercizio di tale diritto.

Nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'ELTIF e nell'informativa agli investitori sono stabilite le procedure di rimborso di quote o azioni e di liquidazione delle attività ed è indicato chiaramente che il rimborso agli investitori inizia il giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell'ELTIF.

2.   In deroga al paragrafo 1, il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF possono prevedere la possibilità di rimborsi prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

i rimborsi non sono concessi prima della data di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a);

b)

al momento dell'autorizzazione e durante tutto il ciclo di vita dell'ELTIF, il gestore dell'ELTIF è in grado di dimostrare alle autorità competenti che sono stati adottati un sistema adeguato di gestione della liquidità e procedure efficaci per il monitoraggio del rischio di liquidità dell'ELTIF, che sono compatibili con la strategia di investimento a lungo termine dell'ELTIF e la politica di rimborso proposta;

c)

il gestore dell'ELTIF stabilisce una determinata politica di rimborso, che indica chiaramente i periodi di tempo durante i quali gli investitori possono presentare domande di rimborso;

d)

la politica di rimborso dell'ELTIF garantisce che l'importo complessivo dei rimborsi entro qualsiasi periodo stabilito sia limitato a una percentuale delle attività dell'ELTIF di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). Tale percentuale è allineata alla strategia di gestione della liquidità e di investimento pubblicata dal gestore dell'ELTIF;

e)

la politica di rimborso dell'ELTIF garantisce che gli investitori siano trattati equamente e che i rimborsi siano concessi su base proporzionale se l'importo totale delle domande di rimborsi entro qualsiasi periodo stabilito di tempo superano la percentuale di cui alla lettera d) del presente paragrafo.

3.   Il ciclo di vita di un ELTIF è coerente con la sua natura a lungo termine e con il suo obiettivo di investimento dichiarato, ed è di durata sufficiente a coprire il ciclo di vita di ognuna delle singole attività dell'ELTIF, misurato in base al profilo di illiquidità e al ciclo di vita economico dell'attività.

4.   Gli investitori possono chiedere la liquidazione dell'ELTIF se le loro domande di rimborso, presentate conformemente alla politica di rimborso dell'ELTIF, non sono state soddisfatte entro un anno dalla loro data di presentazione.

5.   Gli investitori hanno sempre la possibilità di essere rimborsati in contante.

6.   Il rimborso in natura mediante le attività di un ELTIF è possibile unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il regolamento o i documenti costitutivi dell'ELTIF prevedano tale possibilità, purché tutti gli investitori ricevano pari trattamento;

b)

l'investitore chieda per iscritto di essere rimborsato mediante una quota delle attività dell'ELTIF;

c)

non esistano norme specifiche che limitino il trasferimento di dette attività.

7.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le circostanze in cui il ciclo di vita dell'ELTIF è ritenuto di lunghezza sufficiente a coprire il ciclo di vita di ciascuna delle singole attività dell'ELTIF di cui al paragrafo 3.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19

Mercato secondario

1.   Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF non vietano che le azioni o le quote dell'ELTIF siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

2.   Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF non impediscono agli investitori di trasferire liberamente a terzi diversi dal gestore dell'ELTIF le quote o le azioni detenute.

3.   Un ELTIF pubblica nelle sue relazioni periodiche il valore di mercato delle proprie quote o azioni quotate insieme al valore patrimoniale netto per quota o azione.

4.   In caso di modifica significativa del valore di un'attività, il gestore dell'ELTIF lo comunica agli investitori nelle sue relazioni periodiche.

Articolo 20

Emissione di nuove quote o azioni

1.   Un ELTIF può procedere a nuove emissioni di quote o azioni conformemente al suo regolamento o ai suoi documenti costitutivi.

2.   Un ELTIF non emette nuove quote o azioni a un prezzo inferiore al suo valore patrimoniale netto senza aver prima offerto allo stesso prezzo le quote o azioni agli attuali investitori nell'ELTIF.

Articolo 21

Liquidazione delle attività dell'ELTIF

1.   Un ELTIF adotta un programma dettagliato per la liquidazione ordinata delle sue attività in modo da rimborsare quote o azioni degli investitori dopo la fine del ciclo di vita dell'ELTIF e lo comunica all'autorità competente dell'ELTIF al più tardi un anno prima della data della fine del ciclo di vita dell'ELTIF.

2.   Il programma di cui al paragrafo 1 include:

a)

una valutazione del mercato dei potenziali acquirenti;

b)

una valutazione e il confronto dei potenziali prezzi di vendita;

c)

una valutazione delle attività da liquidare;

d)

un calendario del programma di liquidazione.

3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri da utilizzare per le valutazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), e la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera c).

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 22

Distribuzione di proventi e capitali

1.   Un ELTIF può distribuire periodicamente agli investitori i proventi generati dalle attività contenute nel portafoglio. I proventi includono:

a)

proventi prodotti regolarmente dalle attività;

b)

plusvalenze realizzate dopo la liquidazione di un'attività.

2.   I proventi non sono distribuiti nella misura in cui sono necessari per gli impegni futuri dell'ELTIF.

3.   Un ELTIF può ridurre il suo capitale su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata nell'interesse degli investitori da parte del gestore dell'ELTIF.

4.   Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF specificano la politica in materia di distribuzione che l'ELTIF applicherà durante il suo ciclo di vita.

CAPO IV

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Articolo 23

Trasparenza

1.   È vietata la commercializzazione nell'Unione di quote o azioni di un ELTIF senza previa pubblicazione del prospetto.

Le quote o azioni di un ELTIF non possono essere commercializzate presso gli investitori al dettaglio nell'Unione senza previa pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.

2.   Il prospetto contiene tutte le informazioni necessarie per consentire agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi.

3.   Il prospetto contiene almeno i seguenti elementi:

a)

una dichiarazione indicante il modo in cui gli obiettivi dell'ELTIF e la strategia di investimento per raggiungerli lo qualificano come fondo a lungo termine;

b)

le informazioni che devono essere comunicate dagli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004;

c)

le informazioni che devono essere comunicate agli investitori a norma dell'articolo 23 della direttiva 2011/61/UE, se non già contemplate alla lettera b) del presente paragrafo;

d)

un'indicazione chiara delle categorie di attività in cui l'ELTIF è autorizzato a investire;

e)

un'indicazione chiara delle giurisdizioni in cui l'ELTIF è autorizzato a investire;

f)

ogni altra informazione che le autorità competenti ritengono pertinente ai fini del paragrafo 2.

4.   Il prospetto e gli altri documenti promozionali informano in modo chiaro e ben visibile gli investitori sulla natura illiquida dell'ELTIF.

In particolare, il prospetto e gli altri documenti promozionali:

a)

comunicano agli investitori la natura a lungo termine degli investimenti dell'ELTIF;

b)

comunicano agli investitori la fine del ciclo di vita dell'ELTIF nonché la possibilità di estendere il suo ciclo di vita, ove ciò sia previsto, e le relative condizioni;

c)

precisano se l'ELTIF sarà commercializzato presso gli investitori al dettaglio;

d)

illustrano i diritti degli investitori al rimborso dell'investimento conformemente all'articolo 18, e al regolamento o ai documenti costitutivi dell'ELTIF;

e)

precisano la frequenza e il calendario di eventuali distribuzioni di proventi agli investitori durante il ciclo di vita dell'ELTIF;

f)

consigliano agli investitori di investire in un ELTIF soltanto una piccola quota del loro portafoglio di investimenti complessivo;

g)

descrivono la politica di copertura dell'ELTIF, inclusa un'indicazione chiara che gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti dell'ELTIF, e un'indicazione del potenziale impatto dell'uso di strumenti finanziari derivati sul profilo di rischio dell'ELTIF;

h)

informano gli investitori in merito ai rischi correlati agli investimenti in attività reali, incluse le infrastrutture;

i)

informano regolarmente gli investitori, almeno una volta all'anno, in merito alle giurisdizioni in cui l'ELTIF ha investito.

5.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 22 della direttiva 2011/61/UE, la relazione annuale di un ELTIF contiene i seguenti elementi:

a)

una dichiarazione sui flussi di cassa;

b)

informazioni su qualsiasi partecipazione in strumenti che comprendono fondi iscritti nel bilancio dell'Unione;

c)

informazioni sul valore delle singole imprese di portafoglio ammissibili e sul valore di altre attività in cui l'ELTIF ha investito, incluso il valore degli strumenti finanziari derivati utilizzati;

d)

informazioni in merito alle giurisdizioni in cui le attività dell'ELTIF sono ubicate.

6.   Su richiesta di un investitore al dettaglio, il gestore dell'ELTIF fornisce informazioni aggiuntive relative ai limiti quantitativi che si applicano alla gestione del rischio dell'ELTIF, ai metodi scelti a tal fine e all'evoluzione recente dei principali rischi e dei rendimenti delle categorie di attività.

Articolo 24

Requisiti supplementari del prospetto

1.   Un ELTIF trasmette il prospetto e le relative modifiche, nonché la relazione annuale, alle autorità competenti dell'ELTIF. Su richiesta, un ELTIF fornisce tale documentazione all'autorità competente del gestore dell'ELTIF. Tale documentazione è fornita dall'ELTIF entro il termine specificato da tali autorità competenti.

2.   Il regolamento o gli atti costitutivi di un ELTIF formano parte integrante del prospetto, al quale sono allegati.

I documenti di cui al primo comma non devono tuttavia essere obbligatoriamente allegati al prospetto se gli investitori sono informati della possibilità di ottenere, su richiesta, l'invio di tali documenti o l'indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno degli Stati membri in cui le quote o azioni sono commercializzate.

3.   Il prospetto specifica il modo in cui la relazione annuale è messa a disposizione degli investitori. Esso prevede che una copia cartacea della relazione annuale sia consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

4.   Il prospetto e l'ultima relazione annuale pubblicata sono forniti gratuitamente agli investitori su richiesta.

Il prospetto può essere fornito su un supporto durevole o tramite un sito web. Una copia cartacea del prospetto è consegnata gratuitamente agli investitori al dettaglio che ne facciano richiesta.

5.   Gli elementi essenziali del prospetto sono tenuti aggiornati.

Articolo 25

Informativa sui costi

1.   Il prospetto indica in modo chiaro e ben visibile agli investitori il livello dei diversi costi sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. I diversi costi sono raggruppati secondo le seguenti voci:

a)

costi di costituzione dell'ELTIF;

b)

costi relativi all'acquisizione di attività;

c)

commissioni relative alla gestione e alla performance;

d)

costi di distribuzione;

e)

altri costi, tra cui costi amministrativi, regolamentari, di deposito, di custodia e per servizi professionali e di revisione dei conti.

2.   Il prospetto indica un rapporto generale tra costi e capitale dell'ELTIF.

3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le definizioni comuni, i metodi di calcolo e i formati di presentazione dei costi di cui al paragrafo 1 e il rapporto generale di cui al paragrafo 2;

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1286/2014.

L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO V

COMMERCIALIZZAZIONE DI QUOTE O AZIONI DELL'ELTIF

Articolo 26

Strumenti a disposizione degli investitori

1.   In ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare quote o azioni di un ELTIF il gestore di un ELTIF le cui quote o azioni siano destinate a essere commercializzate presso investitori al dettaglio predispone strumenti per le sottoscrizioni, i pagamenti ai detentori di quote o azioni, il riacquisto o il rimborso di quote o azioni e la comunicazione delle informazioni che l'ELTIF e il gestore dell'ELTIF sono tenuti a fornire.

2.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi e le caratteristiche degli strumenti di cui al paragrafo 1, delle relative infrastrutture tecniche e del contenuto delle funzioni da loro svolte per gli investitori al dettaglio.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 9 settembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27

Procedura di valutazione interna per gli ELTIF commercializzati presso gli investitori al dettaglio

1.   Il gestore di un ELTIF, le cui quote o azioni siano destinate a essere commercializzate presso gli investitori al dettaglio, stabilisce e applica una procedura interna specifica per la valutazione di tale ELTIF prima della sua commercializzazione o distribuzione presso gli investitori al dettaglio.

2.   Nel quadro della procedura interna di cui al paragrafo 1, il gestore dell'ELTIF valuta se l'ELTIF sia adatto a essere commercializzato presso gli investitori al dettaglio, tenendo conto almeno:

a)

del ciclo di vita dell'ELTIF; e

b)

della prevista strategia di investimento dell'ELTIF.

3.   Il gestore dell'ELTIF mette a disposizione dei distributori tutte le informazioni appropriate su un ELTIF che è commercializzato presso gli investitori al dettaglio, incluse tutte le informazioni riguardanti il suo ciclo di vita e la strategia di investimento, nonché la procedura di valutazione interna e le giurisdizioni in cui l'ELTIF è autorizzato a investire.

Articolo 28

Requisiti specifici relativi alla distribuzione degli ELTIF presso gli investitori al dettaglio

1.   Nell'offrire o collocare quote o azioni di un ELTIF direttamente presso un investitore al dettaglio, il gestore dell'ELTIF ottiene informazioni per quanto riguarda:

a)

le conoscenze e l'esperienza dell'investitore al dettaglio nel settore di investimento pertinente all'ELTIF;

b)

la situazione finanziaria dell'investitore al dettaglio, inclusa la sua capacità di farsi carico delle perdite;

c)

gli obiettivi di investimento dell'investitore al dettaglio, incluso il suo orizzonte temporale.

Sulla base delle informazioni ottenute a norma del primo comma, il gestore dell'ELTIF raccomanda l'ELTIF solo se è adatto a tale particolare investitore al dettaglio.

2.   Se il ciclo di vita di un ELTIF offerto agli investitori al dettaglio o collocato presso di essi supera i dieci anni, il gestore dell'ELTIF o il distributore pubblica un avviso chiaro per iscritto indicante che l'ELTIF può non essere adatto agli investitori al dettaglio che non siano in grado di mantenere un simile impegno illiquido e a lungo termine.

Articolo 29

Disposizioni specifiche concernenti il depositario di un ELTIF commercializzato presso gli investitori al dettaglio

1.   In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE, il depositario di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio è un istituto del tipo indicato all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE.

2.   In deroga all'articolo 21, paragrafo 13, secondo comma, e all'articolo 21, paragrafo 14, della direttiva 2011/61/UE, il depositario di un ELTIF commercializzato presso investitori al dettaglio non è autorizzato a esonerarsi dalle proprie responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia presso terzi.

3.   La responsabilità del depositario di cui all'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva 2011/61/UE non è esclusa o limitata da un accordo qualora l'ELTIF sia commercializzato presso investitori al dettaglio.

4.   Qualsiasi accordo che contravviene al paragrafo 3 è da considerarsi nullo.

5.   Gli attivi detenuti in custodia dal depositario di un ELTIF non devono essere riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. Il riutilizzo comprende qualsiasi operazione che coinvolga attività detenute in custodia, tra cui, ma non solo, la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito.

Sono ammesse a essere riutilizzate solo le attività detenute in custodia dal depositario di un ELTIF a condizione che:

a)

il riutilizzo di tali attività sia eseguito per conto dell'ELTIF;

b)

il depositario esegua le istruzioni del gestore dell'ELTIF a nome dell'ELTIF;

c)

il riutilizzo avvenga a vantaggio dell'ELTIF e nell'interesse dei titolari di quote o azioni; e

d)

l'operazione sia coperta da garanzia collaterale liquida di alta qualità ricevuta dall'ELTIF mediante contratto con trasferimento del titolo di proprietà.

Il valore di mercato della garanzia collaterale di cui al secondo comma, lettera d), è in ogni momento pari almeno al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.

Articolo 30

Obblighi aggiuntivi in materia di commercializzazione di ELTIF agli investitori al dettaglio

1.   Le quote o azioni di un ELTIF possono essere commercializzate a condizione che gli investitori al dettaglio ricevano una consulenza adeguata in materia di investimenti dal gestore dell'ELTIF o dal distributore.

2.   Un gestore di un ELTIF può offrire o collocare direttamente quote o azioni dell'ELTIF presso gli investitori al dettaglio solo se il gestore è autorizzato a fornire i servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a) e lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e solo dopo che il gestore abbia eseguito il test di idoneità di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   Qualora il portafoglio di strumenti finanziari di un potenziale investitore al dettaglio non superi 500 000 EUR, il gestore dell'ELTIF o qualsiasi distributore, dopo aver eseguito il test di idoneità di cui all'articolo 28, paragrafo 1, e aver fornito una consulenza adeguata in materia di investimenti, assicura, sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore al dettaglio, che quest'ultimo non investa un importo aggregato che superi il 10 % del portafoglio di strumenti finanziari di tale investitore in ELTIF e che l'importo minimo iniziale investito in uno o più ELTIF sia pari a 10 000 EUR.

Il potenziale investitore al dettaglio è tenuto a fornire al gestore dell'ELTIF o al distributore informazioni accurate sul proprio portafoglio di strumenti finanziari e sugli investimenti in ELTIF di cui al primo comma.

Ai fini del presente paragrafo, per portafoglio di strumenti finanziari si intende un portafoglio che comprende depositi in contanti e strumenti finanziari, esclusi gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia.

4.   Il regolamento o i documenti costitutivi di un ELTIF commercializzato agli investitori al dettaglio prevedono che tutti gli investitori beneficino di pari trattamento e che nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico sia concesso a singoli investitori o gruppi di investitori.

5.   La forma giuridica di un ELTIF commercializzato agli investitori al dettaglio non comporta alcuna ulteriore responsabilità per l'investitore al dettaglio o richiede ulteriori impegni da parte di tale investitore, fatto salvo il capitale impegnato inizialmente.

6.   Nel corso del periodo di sottoscrizione e almeno due settimane dopo la data della loro sottoscrizione di quote o azioni dell'ELTIF gli investitori al dettaglio devono poter annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso del denaro senza incorrere in penalità.

7.   Il gestore di un ELTIF commercializzato agli investitori al dettaglio istituisce procedure e meccanismi appropriati per il trattamento dei reclami degli investitori al dettaglio, che consentano a tali investitori di presentare i reclami nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del proprio Stato membro.

Articolo 31

Commercializzazione di quote o azioni dell'ELTIF

1.   Il gestore di un ELTIF può commercializzare le quote o azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio nel suo Stato membro di origine previa notifica ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2011/61/UE.

2.   Il gestore di un ELTIF può commercializzare le quote o azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio in Stati membri diversi dal suo Stato membro di origine previa notifica ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE.

3.   Per ogni ELTIF che gestisce il gestore di un ELTIF comunica alle autorità competenti se intende o meno commercializzare l'ELTIF agli investitori al dettaglio.

4.   Oltre alla documentazione e alle informazioni richieste a norma degli articoli 31 e 32 della direttiva 2011/61/UE, il gestore dell'ELTIF fornisce alle autorità competenti gli elementi seguenti:

a)

il prospetto dell'ELTIF;

b)

il documento contenente le informazioni chiave dell'ELTIF in caso di commercializzazione agli investitori al dettaglio; e

c)

le informazioni sugli strumenti di cui all'articolo 26.

5.   Le competenze e i poteri delle autorità competenti ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva 2011/61/UE sono intesi come riferiti anche alla commercializzazione degli ELTIF agli investitori al dettaglio e agli obblighi aggiuntivi previsti dal presente regolamento.

6.   Oltre alle prerogative di cui dispone a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2011/61/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF vieta anche la commercializzazione di un ELTIF se il gestore non rispetta o non rispetterà il presente regolamento.

7.   Oltre alle prerogative di cui dispone a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2011/61/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF rifiuta anche la trasmissione del fascicolo completo di notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'ELTIF sarà commercializzato, se il gestore dell'ELTIF non rispetta il presente regolamento.

CAPO VI

VIGILANZA

Articolo 32

Vigilanza delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa.

2.   L'autorità competente dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui ai capi II, III e IV.

3.   L'autorità competente dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi dell'ELTIF e degli obblighi indicati nel prospetto, che devono essere conformi al presente regolamento.

4.   L'autorità competente del gestore dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sull'adeguatezza dei meccanismi e dell'organizzazione predisposti dal gestore dell'ELTIF per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia di costituzione e funzionamento per tutti gli ELTIF che gestisce.

L'autorità competente del gestore dell'ELTIF è responsabile della vigilanza sul rispetto del presente regolamento da parte del gestore.

5.   Le autorità competenti controllano gli organismi di investimento collettivo stabiliti o commercializzati nei loro territori per verificare che utilizzino la designazione «ELTIF» o diano a intendere che sono ELTIF solo se sono autorizzati ai sensi del e se rispettano il presente regolamento.

Articolo 33

Poteri delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

2.   I poteri conferiti alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, inclusi quelli relativi alle sanzioni, sono esercitati anche in relazione al presente regolamento.

3.   L'autorità competente dell'ELTIF vieta l'utilizzo della designazione «ELTIF» o «Fondo europeo di investimento a lungo termine» nel caso in cui il gestore dell'ELTIF non rispetti più il presente regolamento.

Articolo 34

Poteri e competenze dell'ESMA

1.   All'ESMA sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dal presente regolamento.

2.   L'ESMA esercita i poteri che le sono attribuiti dalla direttiva 2011/61/UE anche in relazione al presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

3.   Ai fini del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presente regolamento è inteso come atto giuridicamente vincolante dell'Unione che conferisce compiti all'ESMA di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 35

Cooperazione tra autorità competenti

1.   L'autorità competente dell'ELTIF e l'autorità competente del gestore dell'ELTIF, se diversa, cooperano tra di loro e si scambiano informazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

2.   Le autorità competenti cooperano tra loro ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

3.   Le autorità competenti e l'ESMA collaborano per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Le autorità competenti e l'ESMA si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Trattamento delle domande da parte della Commissione

La Commissione razionalizza il trattamento di tutte le domande di finanziamenti BEI presentate dagli ELTIF e snellisce tali procedure. La Commissione razionalizza l'emissione di tutti gli eventuali pareri o contributi relativi alle domande di finanziamenti BEI da parte degli ELTIF.

Articolo 37

Riesame

1.   Entro il 9 giugno 2019, la Commissione avvia il riesame dell'applicazione del presente regolamento. Essa analizza in particolare:

a)

l'impatto dell'articolo 18;

b)

l'impatto sulla diversificazione delle attività dell'applicazione della soglia minima del 70 % di attività d'investimento ammissibili di cui all'articolo 13, paragrafo 1;

c)

in che misura gli ELTIF sono commercializzati nell'Unione e se i GEFIA rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE potrebbero avere interesse a commercializzare gli ELTIF;

d)

l'opportunità di aggiornare l'elenco delle attività e degli investimenti ammissibili, nonché le norme sulla diversificazione, la composizione del portafoglio e i limiti dell'assunzione in prestito di liquidità.

2.   In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo e previa consultazione dell'ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il contributo del presente regolamento e degli ELTIF al completamento dell'unione dei mercati dei capitali e al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 71.

(2)  GU C 126 del 26.4.2014, pag. 8.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

(4)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

(7)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(8)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(9)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(10)  Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(12)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(13)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(14)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(15)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(16)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(18)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

(20)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).


Rettifiche

19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/122


Rettifica del regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario»)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122 del 24 aprile 2014 )

A pagina 9, articolo 10, titolo:

anziché:

«Dispositivo di certificazione per l'invio e l'accoglienza di organizzazioni»

leggi:

«Dispositivo di certificazione per le organizzazioni di invio e di accoglienza»

A pagina 15, articolo 24, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 25 aprile 2014.»

leggi:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 25 aprile 2014.»