ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 107

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
25 aprile 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2015/647 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/648 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile ( 1 )

15

 

*

Regolamento (UE) 2015/649 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego di L-leucina come eccipiente per edulcoranti da tavola in compresse ( 1 )

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/650 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/651 della Commissione, del 24 aprile 2015, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di aprile 2015

23

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

26

 

*

Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida ( 1 )

68

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/654 del Consiglio, del 21 aprile 2015, che nomina il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2020

74

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare ( 1 )

75

 

*

Decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2015, sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2015/4)

76

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/647 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti, e ne specifica le condizioni d'uso.

(3)

Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari è stato stabilito in base agli additivi autorizzati negli alimenti conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE (3), 94/36/CE (4) e 95/2/CE (5), una volta esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco dell'Unione include gli additivi sulla base delle categorie alimentari alle quali possono essere aggiunti.

(5)

A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di classificazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, sono stati individuati alcuni errori che è opportuno rettificare ed altre disposizioni che si dovrebbero chiarire.

(6)

L'allegato II non elenca le diverse forme nelle quali un additivo alimentare può essere utilizzato; i sorbitoli (E 420), ad esempio, esistono sotto forma di sorbitolo [E 420 (i)] o di sciroppo di sorbitolo [E 420 (ii)]; i citrati di sodio (E 331) esistono sotto forma di citrato monosodico [E 331 (i)], di citrato disodico [E 331 (ii)] e di citrato trisodico [E 331 (iii)]. Tali forme sono specificate nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (6). È opportuno chiarire che si possono utilizzare tali diverse forme di additivi alimentari autorizzati.

(7)

La cantaxantina (E 161 g) non si dovrebbe vendere direttamente al consumatore. L'allegato II, parte A, sezione 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato.

(8)

Il konjac (E 425) non si dovrebbe utilizzare nella fabbricazione di alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione. Nell'allegato II, parte C, sezione 1, gruppo I, alla voce relativa all'E 425 si dovrebbe inserire la nota 2.

(9)

Nelle categorie alimentari 01.7.2: «Formaggio stagionato» e 01.7.6: «Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)» è opportuno specificare che la natamicina (E 235) si può usare solo per il trattamento esterno di formaggi non tagliati e prodotti caseari non tagliati.

(10)

È opportuno adottare un approccio coerente in merito al testo delle note relative ai limiti massimi per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio, introdotti dal regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione (7). La frase «non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio» dovrebbe essere inclusa in tutte le note che si riferiscono ad additivi alimentari specifici nelle categorie 01.7.3: «Crosta edibile di formaggio», 01.7.5: «Formaggio fuso», 04.2.5.2: «Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE», 08.2: «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», 08.3.1: «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», 08.3.2: «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico», 08.3.3: «Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne» e 09.3: «Uova di pesce».

(11)

Nella categoria 02.1: «Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)», determinati additivi non dovrebbero essere usati negli oli vergini e nell'olio d'oliva.

(12)

Nella categoria 04.2.3: «Ortofrutticoli in recipienti», l'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220 — 228) dovrebbe essere permesso nei funghi lavorati.

(13)

Nelle categorie alimentari 05.2: «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» e 05.4: «Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4», il livello massimo di neotame (E 961) usato come esaltatore di sapidità in prodotti della confetteria a base di amido dovrebbe essere fissato a 3 mg/kg.

(14)

Nella categoria alimentare 05.4: «Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4», l'uso di acido ciclamico e dei suoi sali di Na- e Ca- (E 952) dovrebbe essere permesso nelle bombole spray di panna aromatizzata.

(15)

Nella categoria alimentare 06.4.4: «Gnocchi di patate», l'uso di additivi per gli gnocchi di patate freschi refrigerati dovrebbe essere limitato ad alcuni additivi appartenenti al gruppo I.

(16)

Nella categoria alimentare 07.2: «Prodotti da forno fini», l'uso di anidride solforosa — solfiti (E 220 — 228) dovrebbe essere chiarito.

(17)

Nella categoria alimentare 08.2: «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», la voce relativa all'acetato di potassio (E 261) dovrebbe essere rettificata in acetati di potassio.

(18)

Nella categoria alimentare 08.3.1: «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», le voci doppie relative all'acido eritorbico (E 315) e all'eritorbato di sodio (E 316) dovrebbero essere cancellate.

(19)

Nelle categorie alimentari 08.2: «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», 08.3.1: «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico», 08.3.2: «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico» e 08.3.4: «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati», l'espressione dei livelli massimi di nitriti (E 249 — 250) e/o nitrati (E 251 — 252) dovrebbe essere chiarita.

(20)

Nella categoria alimentare 08.3.2: «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico», l'uso di gallati, TBHQ e BHA (E 310 — 320) dovrebbe essere permesso nella carne disidratata.

(21)

Nella categoria alimentare 08.3.3: «Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne», il numero della nota 80 dovrebbe essere modificato con 89.

(22)

Nella categoria alimentare 08.3.4.2: «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco», il livello massimo di nitriti (E 249 — 250) dovrebbe essere reintrodotto per jamón curado, paleta curada, lomo embuchado e cecina e prodotti analoghi.

(23)

Nelle categorie alimentari 09.1.2: «Molluschi e crostacei non trasformati» e 09.2: «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», si dovrebbe chiarire che le unità dalle quali dipendono i limiti massimi di anidride solforosa e solfiti (E 220 — 228) sono espresse per chilogrammo, e la nota relativa al 4-esilresorcinolo (E 586) dovrebbe essere chiarita e rettificata.

(24)

Nella categoria alimentare 09.2: «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», l'uso di biossido di titanio (E 171) e di ossidi e idrossidi di ferro (E 172) dovrebbe essere limitato al pesce affumicato.

(25)

Nella categoria alimentare 09.2: «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», si dovrebbe chiarire che il livello massimo di acido sorbico — sorbati e di acido benzoico — benzoati (E 200 — 213) è applicabile agli additivi singolarmente o in combinazione e alla somma, e che i livelli sono espressi come acido libero.

(26)

Nella categoria 10.2: «Uova e ovoprodotti trasformati», il livello massimo di citrato di trietile (E 1505) dovrebbe essere applicabile solo all'albume essiccato.

(27)

Nelle categorie alimentari 14.2.7.1: «Vini aromatizzati» e 14.2.7.2: «Bevande aromatizzate a base di vino», l'uso dei colori appartenenti ai gruppi II e III dovrebbe essere rettificato secondo gli usi dei colori permessi nella direttiva 94/36/CE.

(28)

Nella categoria alimentaria 17.1: «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», il numero della nota 79 dovrebbe essere modificato ed introdotto alla voce relativa all'additivo alimentare dimetilpolisilossano (E 900).

(29)

Nell'allegato III, parte 4 «Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari», del regolamento (CE) n. 1333/2008, i limiti massimi per la gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico (E 423) dovrebbero essere applicabili all'alimento finale. Nella parte 6 «Denominazione dei gruppi di additivi alimentari ai fini delle parti da 1 a 5», tabella 7 «Acido alginico — alginati», si dovrebbe includere l'alginato di calcio (E 404).

(30)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'elenco dell'Unione è modificato per includere impieghi di additivi già autorizzati in conformità alle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, l'aggiornamento di tale elenco non ha un potenziale effetto sulla salute umana. Non è quindi necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(31)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(32)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).

(4)  Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).

(5)  Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14).


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

I.

La parte A è modificata come segue:

1)

Nella sezione 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

la denominazione dell'additivo alimentare e il suo numero E; in alternativa, se tali additivi sono stati aggiunti a determinati alimenti, si possono utilizzare numeri E più specifici e i nomi elencati dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (*), escludendo i sinonimi.

(*)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).»"

2)

Nella sezione 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Solo le sostanze elencate nella parte B quali specificate dal regolamento (UE) n. 231/2012 possono essere utilizzate come additivi negli alimenti, salvo disposizioni più specifiche previste nella parte E.»

3)

Nella sezione 2, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

I coloranti E 123, E 127, E 160b, E 161 g, E 173, E 180 e le loro miscele non possono essere venduti direttamente al consumatore.»

II.

Nella parte C, sezione 1, gruppo I, la voce relativa all'additivo E 425 è sostituita dalla seguente:

«E 425

Konjac

i)

gomma di konjak

ii)

glucomannano di konjak

10 g/kg, singolarmente o in combinazione (1) (2) (3

III.

La parte E è modificata come segue:

1)

Nella categoria 01.7.2 — «Formaggio stagionato», la voce relativa all'additivo E 235 è modificata come segue:

a)

la voce relativa all'additivo E 235 è sostituita dalla seguente:

 

«E 235

Natamicina

1 mg/dm2 di superficie (assente a una profondità di 5 mm)

 

Solo trattamento esterno di formaggio non tagliato di pasta dura, semidura e semimolle»

b)

la nota 8 è cancellata.

2)

Nella categoria 01.7.3 — «Crosta edibile di formaggio», la nota 67 è sostituita dalla seguente:

«(67)

Limite massimo per l'alluminio proveniente dai pigmenti coloranti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio e E 180 Litolrubino BK 10 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

3)

Nella categoria 01.7.5 — «Formaggio fuso», la nota 66 è sostituita dalla seguente:

«(66)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

4)

Nella categoria 01.7.6 — «Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16)», la voce relativa all'additivo E 235 è sostituita dalla seguente:

 

«E 235

Natamicina

1 mg/dm2 di superficie (assente a una profondità di 5 mm)

 

Solo trattamento esterno di formaggio non tagliato di pasta dura, semidura e semimolle»

5)

La categoria 02.1 — «Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)» è modificata come segue:

a)

la voce relativa all'additivo E 270 è sostituita dalla seguente:

 

«E 270

Acido lattico

quantum satis

 

Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (gravy), ad eccezione degli oli vergini e dell'olio d'oliva»

b)

la voce relativa all'additivo E 300 è sostituita dalla seguente:

 

«E 300

Acido ascorbico

quantum satis

 

Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (gravy), ad eccezione degli oli vergini e dell'olio d'oliva»

c)

la voce relativa all'additivo E 472c è sostituita dalla seguente:

 

«E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 

Solo per cottura e/o frittura o per la preparazione di salse (gravy), ad eccezione degli oli vergini e dell'olio d'oliva»

6)

Nella categoria 04.2.3 — «Ortofrutticoli in recipienti», la prima voce relativa all'additivo E 220 — 228 è sostituita dalla seguente:

 

«E 220 — 228

Anidride solforosa — solfiti

50

(3)

Solo ortaggi bianchi, inclusi i legumi e i funghi lavorati»

7)

Nella categoria 04.2.5.2 — «Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE», la nota 66 è sostituita dalla seguente:

«(66)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

8)

Nella categoria 05.2 — «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito», la quinta voce relativa all'additivo E 961 è sostituita dalla seguente:

 

«E 961

Neotame

3

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatore di sapidità»

9)

La categoria 05.4 — «Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4» è modificata come segue:

a)

la seconda voce relativa all'additivo E 961 è sostituita dalla seguente:

 

«E 961

Neotame

3

 

Solo prodotti della confetteria a base di amido a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, come esaltatori di sapidità»

b)

dopo la voce relativa all'additivo E 951 è inserita la seguente voce relativa all'additivo E 952:

 

«E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na- e Ca-

250

(51)

Solo bombole spray di panna aromatizzata a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»

10)

La categoria 06.4.4 — «Gnocchi di patate» è modificata come segue:

a)

la voce relativa al gruppo I è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo I

Additivi

 

 

Ad eccezione di gnocchi di patate freschi refrigerati»

b)

dopo la voce relativa all'additivo E 200–203 sono inserite le seguenti voci:

 

«E 270

Acido lattico

quantum satis

 

Solo gnocchi di patate freschi refrigerati

 

E 304

Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

quantum satis

 

Solo gnocchi di patate freschi refrigerati

 

E 330

Acido citrico

quantum satis

 

Solo gnocchi di patate freschi refrigerati

 

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

quantum satis

 

Solo gnocchi di patate freschi refrigerati

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quantum satis

 

Solo gnocchi di patate freschi refrigerati»

11)

La categoria alimentare 07.2 — «Prodotti da forno fini» è modificata come segue:

a)

la voce relativa all'additivo E 220 — 228 è sostituita dalla seguente:

 

«E 220 — 228

Anidride solforosa — solfiti

50

(3)

Solo biscotti secchi»

b)

dopo la nota 2 è inserita la seguente nota 3:

«(3)

I livelli massimi sono espressi come SO2 e si riferiscono alla quantità totale, disponibile da tutte le fonti; non è presa in considerazione la SO2 di tenore non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l.»

12)

La categoria 8.2 — «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004» è modificata come segue:

a)

le voci relative agli additivi E 249 — 250 e E 261 sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 249 — 250

Nitriti

150

(7)

Solo lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, e tatar wołowy (danie tatarskie)

 

E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale»

b)

la nota 7 è sostituita dalla seguente:

«(7)

Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in NaNO2 o NaNO3

;

c)

la nota 7' è cancellata;

d)

la nota 66 è sostituita dalla seguente:

«(66)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di cocciniglia E 120, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

13)

La categoria 08.3.1 — «Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico» è modificata come segue:

a)

le seguenti voci relative agli additivi E 315 e E 316 sono cancellate:

 

«E 315

Acido eritorbico

500

 

Solo prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura e conserve di carne

 

E 316

Eritorbato di sodio

500

 

Solo prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura e conserve di carne»

b)

la nota 7 è sostituita dalla seguente:

«(7)

Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in NaNO2 o NaNO3

;

c)

la nota 66 è sostituita dalla seguente:

«(66)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

14)

La categoria 08.3.2 — «Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico» è modificata come segue:

a)

dopo la voce relativa all'additivo E 316 è inserita la seguente voce relativa all'additivo E 310 — 320:

 

«E 310 — 320

Gallati, TBHQ e BHA

200

(1) (13)

Solo carne disidratata»

b)

la nota 7 è sostituita dalla seguente:

«(7)

Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in NaNO2 o NaNO3

;

c)

dopo la nota 9 è inserita la seguente nota 13:

«(13)

Limite massimo espresso in base ai grassi»

;

d)

la nota 66 è sostituita dalla seguente:

«(66)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 1,5 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

15)

La categoria 08.3.3 — «Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne» è modificato come segue:

a)

la voce relativa all'additivo E 339 è sostituita dalla seguente:

 

«E 339

Fosfati di sodio

12 600

(4) (89)

Solo in involucri naturali per salsicce»

b)

la nota 78 è sostituita dalla seguente:

«(78)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti coloranti di alluminio di E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio 10 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

;

c)

la nota 80 è sostituita dalla seguente:

«(89)

il trasferimento nel prodotto finale non deve superare 250 mg/kg.»

16)

La categoria 08.3.4.1 — «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (prodotti a base di carne immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti)» è modificata come segue:

a)

la nota 7 è sostituita dalla seguente:

«(7)

Dose massima aggiunta (espressa in NaNO2 o NaNO3

;

b)

la nota 39 è sostituita dalla seguente:

«(39)

Dose massima residua, livello residuo al termine del processo di produzione (espressi in NaNO2 o NaNO3

17)

La categoria 08.3.4.2 — «Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco (il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura)» è modificata come segue:

a)

la terza voce relativa all'additivo E 249 — 250 è sostituita dalla seguente:

 

«E 249 — 250

Nitriti

100

(39)

Solo presunto, presunto da pa e paio do lombo e prodotti analoghi: salatura a secco per 10-15 giorni, seguita da un periodo di stabilizzazione di 30-45 giorni ed un periodo di stagionatura di almeno 2 mesi; jamón curado, paleta curada, lomo embuchado e cecina e prodotti analoghi: salatura a secco con periodo di stabilizzazione di almeno 10 giorni ed un periodo di stagionatura superiore a 45 giorni»

b)

la nota 39 è sostituita dalla seguente:

«(39)

Dose massima residua, livello residuo al termine del processo di produzione (espressi in NaNO2 o NaNO3

18)

La categoria 08.3.4.3 — «Altri prodotti tradizionalmente ottenuti mediante salatura. (procedimenti combinati di salatura per immersione e a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura)» è modificata come segue:

a)

la nota 7 è sostituita dalla seguente:

«(7)

Dose massima aggiunta (espressa in NaNO2 o NaNO3

;

b)

la nota 39 è sostituita dalla seguente:

«(39)

Dose massima residua, livello residuo al termine del processo di produzione (espressi in NaNO2 o NaNO3

19)

La categoria 09.1.2 — «Molluschi e crostacei non trasformati» è modificata come segue:

a)

le voci relative agli additivi E 220 — 228 e E 589 sono sostituite dalle seguenti:

 

«E 220 — 228

Anidride solforosa — solfiti

150

(3) (10)

Solo crostacei e cefalopodi freschi, congelati e surgelati; crostacei delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae fino a 80 unità per kg

 

E 220 — 228

Anidride solforosa — solfiti

200

(3) (10)

Solo crostacei delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae tra 80 e 120 unità per kg

 

E 220 — 228

Anidride solforosa — solfiti

300

(3) (10)

Solo crostacei della famiglia Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae in numero superiore a 120 unità per kg

 

E 586

4-Esilresorcinolo

2

(90)

Solo crostacei freschi, congelati o surgelati»

b)

la nota 42 è sostituita dalla seguente:

«(90)

Sotto forma di residuo nella polpa»

20)

La categoria 09.2. — «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei» è modificata come segue:

a)

la terza voce relativa all'additivo E 171 è sostituita dalla seguente:

 

«E 171

Biossido di titanio

quantum satis

 

Solo pesce affumicato»

b)

la seconda voce relativa all'additivo E 172 è sostituita dalla seguente:

 

«E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

quantum satis

 

Solo pesce affumicato»

c)

la terza voce relativa all'additivo E 200 — 213 è sostituita dalla seguente:

 

«E 200 — 213

Acido sorbico — sorbati; acido benzoico — benzoati

6 000

(1) (2)

Solo Crangon crangon e Crangon vulgaris cotti»

d)

la seconda voce relativa all'additivo E 220 — 228 è sostituita dalla seguente:

 

«E 220 — 228

Anidride solforosa — solfiti

135

(3) (10)

Solo crostacei cotti delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae, fino a 80 unità per kg»

e)

la terza voce relativa all'additivo E 220 — 228 è sostituita dalla seguente:

 

«E 220 — 228

Anidride solforosa — solfiti

180

(3) (10)

Solo crostacei delle famiglie Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae tra 80 e 120 unità per kg»

f)

la quinta voce relativa all'additivo E 220 — 228 è sostituita dalla seguente:

 

«E 220 — 228

Anidride solforosa — solfiti

270

(3) (10)

Solo crostacei della famiglia Penaeidae, Solenoceridae e Aristaeidae in numero superiore a 120 unità per kg»

21)

Nella categoria 09.3 — «Uova di pesce», la nota 68 è sostituita dalla seguente:

«(68)

Limite massimo per l'alluminio proveniente da tutti i pigmenti coloranti di alluminio di E 123 Amaranto 10 mg/kg. Non possono essere utilizzati altri pigmenti coloranti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento, questo limite si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.»

22)

La categoria alimentaria 10.2 — «Uova e ovoprodotti trasformati» è modificata come segue:

a)

la prima voce relativa all'additivo E 1505 è cancellata;

b)

la seconda voce relativa all'additivo E 1505 è sostituita dalla seguente:

 

«E 1505

Citrato di trietile

quantum satis

 

Solo albume essiccato»

23)

La categoria alimentare 14.2.7.1 — «Vini aromatizzati» è modificata come segue:

a)

le seguenti voci relative al gruppo II, al gruppo III e agli additivi alimentari E 104, E 110, E 124 ed E 160d sono cancellate:

 

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

 

 

Tranne americano, bitter vino

 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Tranne americano, bitter vino

 

E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Tranne americano, bitter vino

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

Tranne americano, bitter vino

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(61)

Tranne americano, bitter vino»

 

E 160d

Licopene

10

 

 

b)

dopo la voce relativa all'additivo E 160d è inserita la seguente voce relativa all'additivo E 163:

 

«E 163

Antociani

quantum satis

 

Solo americano»

24)

La categoria alimentare 14.2.7.2 — «Bevande aromatizzate a base di vino» è modificata come segue:

a)

le voci relative ai gruppi II e III e all'additivo E 160d sono cancellate;

b)

le voci relative all'additivo E 104 sono sostituite dalla seguente:

 

«E 104

Giallo di chinolina

50

(61)

Solo bitter soda»

c)

le voci relative all'additivo E 110 sono sostituite dalla seguente:

 

«E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

50

(61)

Solo bitter soda»

d)

le voci relative all'additivo E 124 sono sostituite dalla seguente:

 

«E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

50

(61)

Solo bitter soda»

e)

la voce relativa all'additivo E 150a-d è sostituita dalla seguente:

 

«E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Tranne sangria, clarea, zurra»

25)

La categoria 17.1 — «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare» è modificata come segue:

a)

la voce relativa all'additivo E 900 è sostituita dalla seguente:

 

«E 900

Dimetilpolisilossano

10

(91)

Solo integratori alimentari sotto forma di compresse effervescenti»

b)

la nota 79 è sostituita dalla seguente:

«(91)

Il livello massimo si applica all'integratore alimentare disciolto e pronto all'uso, diluito in 200 ml di acqua»



ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

1)

Nella parte 4 «Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari», la voce relativa all'additivo E 423 «Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico» è sostituita dalla seguente:

«E 423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 03: Gelati; 07.2: Prodotti da forno fini; 08.3: Carni trasformate, solo carni di pollame trasformate; 09.2: Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, e nella categoria 16: Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4.

500 mg/kg nell'alimento finale

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non contenenti succhi di frutta e bevande aromatizzate gassate contenenti succhi di frutta, e nella categoria 14.2: Bevande alcoliche, comprese le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico.

220 mg/kg nell'alimento finale

Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 05.1: Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE; 05.2: Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito; 05.4: Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4 e nella categoria 06.3: Cereali per la prima colazione.

300 mg/kg nell'alimento finale

Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 01.7.5: Formaggio fuso.

120 mg/kg nell'alimento finale

Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 05.3: Gomma da masticare.

60 mg/kg nell'alimento finale

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 01.8: Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande; 04.2.5: Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi; 04.2.5.4: Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio; 08.3 Prodotti a base di carne; 12.5: Minestre e brodi; 14.1.5.2: Altro, solo caffè istantaneo, tè e pasti pronti a base di cereali.

240 mg/kg nell'alimento finale

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 10.2: Uova e ovoprodotti trasformati.

140 mg/kg nell'alimento finale

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non gassate contenenti succhi di frutta; 14.1.2: Succhi di frutta di cui alla direttiva 2001/112/CE e di ortaggi o legumi, solo succhi di ortaggi o legumi, e nella categoria 12.6: Salse, solo sughi e salse dolci.

400 mg/kg nell'alimento finale

Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 15: Salatini e snack pronti al consumo.

440 mg/kg nell'alimento finale»

2)

Nella parte 6, tabella 7 «Acido alginico — alginati», dopo la voce relativa all'additivo E 403 è inserita una nuova voce relativa all'additivo E 404.

«E 404

Alginato di calcio»


25.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/15


REGOLAMENTO (UE) 2015/648 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha completato la valutazione o ha richiesto, al fine di completarla, la presentazione di dati scientifici supplementari. Per una di tali sostanze, segnatamente il (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile, le persone responsabili dell'immissione sul mercato di detta sostanza aromatizzante hanno ora ritirato la domanda. Tale sostanza aromatizzante dovrebbe pertanto essere eliminata dall'elenco dell'Unione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(6)

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione (4) stabilisce misure transitorie per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 ottobre 2014. Tali misure transitorie potrebbero non essere sufficienti per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti destinate a essere eliminate dall'elenco dell'Unione dopo il 22 ottobre 2014. Per gli alimenti contenenti (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile dovrebbe pertanto essere previsto un ulteriore periodo transitorio al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli alimenti contenenti la sostanza aromatizzante (2E, 6Z)-nonadienammide di N-etile (FL n. 16.094), che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ma che non sono conformi all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 162).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è soppressa la seguente voce:

«16.094

(2E,6Z)-nonadienammide di N-etile

608514-56-3

1 596

 

 

 

4

EFSA»


25.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/17


REGOLAMENTO (UE) 2015/649 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego di L-leucina come eccipiente per edulcoranti da tavola in compresse

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 9 settembre 2010 una domanda di autorizzazione per l'impiego di L-leucina come eccipiente (per favorire la compressione) per edulcoranti da tavola in compresse è stata presentata dalla Germania, dove tale impiego è autorizzato. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

L'impiego di L-leucina negli edulcoranti da tavola in compresse ha una funzione tecnologica ed è necessario. La L-leucina è miscelata in modo omogeneo con gli edulcoranti prima che l'insieme sia compresso e favorisce la compressione evitando che le compresse rimangano attaccate ai macchinari.

(6)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato la sicurezza degli aminoacidi e delle sostanze connesse quando sono utilizzate come sostanze aromatizzanti ed ha espresso un parere il 29 novembre 2007 (4). Essa ha concluso che l'esposizione umana agli aminoacidi attraverso gli alimenti è superiore, in ordine di grandezza, ai livelli di esposizione previsti per il loro utilizzo come sostanze aromatizzanti e che nove sostanze, tra cui la L-leucina, non presentavano problemi di sicurezza ai livelli stimati di assunzione come sostanze aromatizzanti.

(7)

Nella domanda è stato dimostrato che persino un consumo elevato di compresse edulcoranti non supererebbe il 4 % della quantità di assunzione raccomandata per la L-leucina.

(8)

È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di L-leucina come eccipiente per edulcoranti da tavola in compresse, come specificato nell'allegato I del presente regolamento, assegnando a tale additivo alimentare il numero E 641.

(9)

Le specifiche per la L-leucina dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza è inserita per la prima volta negli elenchi UE dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. A tale riguardo è opportuno prendere in considerazione i criteri di purezza della Farmacopea europea per la L-leucina.

(10)

I regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  The EFSA Journal (2008) 870, 1-46.


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella parte B, sezione 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 640 è inserita la nuova voce seguente:

«E 641

L-leucina»

2)

nella parte E, categoria alimentare 11.4.3 «Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse», dopo l'additivo alimentare E 640 è inserita la nuova voce seguente:

 

«E 641

L-leucina

50 000 »

 

 


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa a E 640 è inserita la nuova voce seguente:

«E 641 L-LEUCINA

Sinonimi

Acido 2-aminoisobutilacetico; acido L-2-amino-4-metilvalerico; acido alfa-aminoisocaproico; acido (S)-2-amino-4-metilpentanoico; L-Leu

Definizione

EINECS

200-522-0

Numero CAS

61-90-5

Denominazione chimica

L-leucina; acido L-2-amino-4-metilpentanoico

Formula chimica

C6H13NO2

Peso molecolare

131,17

Tenore

Non inferiore al 98,5 % e non superiore al 101,0 % su base anidra

Descrizione

Polvere cristallina bianca o quasi bianca o fiocchi brillanti

Identificazione

Solubilità

Solubile in acqua, acido acetico, acido cloridrico diluito e carbonati e idrossidi alcalini; leggermente solubile in etanolo

Potere rotatorio specifico

[α]D 20 da + 14,5° a + 16,5°

[soluzione al 4 % (base anidra) in 6N acido cloridrico]

Purezza

Perdita all'essiccazione

Non più dello 0,5 % (100 °C – 105 °C)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,1 %

Cloruri

Non più di 200 mg/kg

Solfati

Non più di 300 mg/kg

Ammonio

Non più di 200 mg/kg

Ferro

Non più di 10 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg»


25.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/650 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

89,6

TN

464,3

TR

94,0

ZZ

216,0

0707 00 05

AL

67,1

EG

191,6

MA

176,1

TR

125,6

ZZ

140,1

0709 91 00

TR

209,1

ZZ

209,1

0709 93 10

MA

121,8

TR

142,8

ZZ

132,3

0805 10 20

EG

50,8

IL

60,6

MA

58,5

TN

55,7

TR

70,3

ZZ

59,2

0805 50 10

BO

97,3

TR

68,6

ZZ

83,0

0808 10 80

AR

87,8

BR

96,1

CL

146,7

CN

83,8

MK

30,8

NZ

143,9

US

218,7

ZA

120,2

ZZ

116,0

0808 30 90

AR

118,2

CL

160,4

ZA

113,8

ZM

112,8

ZZ

126,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


25.4.2015   

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L 107/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/651 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di aprile 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

Il mese di aprile è il secondo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.

(3)

Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4130, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(4)

Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128 e 09.4129, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2015, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130.

(6)

Per garantire un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4130, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2015, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione stabilito nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di aprile 2015 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di aprile 2015

Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2015 (in kg)

Stati Uniti

09.4127

 (1)

19 567 500

Thailandia

09.4128

 (1)

8 531 035

Australia

09.4129

 (1)

868 000

Altre origini

09.4130

0,849768 %

0


(1)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.


DIRETTIVE

25.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/26


DIRETTIVA (UE) 2015/652 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica da stabilire a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, della direttiva 98/70/CE dovrebbe produrre comunicazioni sufficientemente precise da consentire alla Commissione di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori in merito all'adempimento dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della stessa direttiva. Il metodo di calcolo dovrebbe garantire precisione, pur tenendo debito conto della complessità degli obblighi amministrativi connessi. Al tempo stesso, il metodo dovrebbe incentivare i fornitori a ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili da loro forniti. Anche l'impatto del metodo di calcolo sulle raffinerie dell'Unione dovrebbe essere considerato attentamente. Di conseguenza, il metodo di calcolo dovrebbe basarsi sulle intensità medie delle emissioni di gas a effetto serra che rappresentano un valore medio del settore tipico di un particolare combustibile. Ciò presenterebbe il vantaggio di ridurre l'onere amministrativo a carico dei fornitori e degli Stati membri. In questa fase il metodo di calcolo proposto non dovrebbe richiedere la differenziazione dell'intensità delle emissioni di gas serra dei combustibili in base all'origine della materia prima, in quanto ciò pregiudicherebbe gli investimenti attualmente in corso presso alcune raffinerie dell'Unione.

(2)

Gli obblighi di comunicazione che competono ai fornitori che sono piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (2) dovrebbero, per quanto possibile, essere ridotti al minimo nel contesto dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE. Analogamente, gli importatori di benzina e combustibile diesel raffinati al di fuori dell'Unione non dovrebbero essere obbligati a fornire informazioni dettagliate circa le fonti di petrolio greggio utilizzato per ottenere i combustibili, in quanto si tratta di informazioni che possono non essere disponibili o possono essere difficili da ottenere.

(3)

Per incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, il calcolo eseguito dai fornitori sulle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dovrebbe comprendere i risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (Upstream Emission Reductions — UER), incluse quelle derivanti dalla combustione in torcia o dal rilascio in atmosfera. Al fine di facilitare la dichiarazione delle UER da parte dei fornitori, occorrerebbe autorizzare l'uso di vari schemi di riferimento delle emissioni per il calcolo e la certificazione delle UER. Dovrebbero essere ammissibili solo i progetti di UER che hanno inizio dopo la data di definizione del valore di riferimento per i carburanti di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 98/70/CE, vale a dire dopo il 1o gennaio 2011.

(4)

La media ponderata dei valori standard delle emissioni di gas a effetto serra che rappresentano i greggi lavorati consumati nell'Unione costituisce un metodo di calcolo semplice tramite il quale i fornitori possono determinare il contenuto di gas a effetto serra dei combustibili da essi forniti.

(5)

Le UER dovrebbero essere stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme contenuti nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066.

(6)

È inoltre appropriato facilitare l'attuazione, da parte degli Stati membri, della normativa relativa alle UER, incluse quelle derivanti dalla combustione in torcia o dal rilascio in atmosfera. A tale scopo dovrebbero essere preparati, sotto l'egida della Commissione, orientamenti non legislativi sugli approcci per la quantificazione, la verifica, la convalida, il monitoraggio e la comunicazione di tali UER (compresa la riduzione della combustione in torcia e del rilascio in atmosfera nei siti di produzione) prima della fine del periodo di recepimento di cui all'articolo 7 della presente direttiva.

(7)

L'art. 7 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 98/70/CE richiede la definizione di un metodo volto a determinare il valore di riferimento per i carburanti basato sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010. Il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe basarsi sui quantitativi di combustibile diesel, benzina, gasolio destinato alle macchine mobili non stradali, gas di petrolio liquefatto (GPL) e gas naturale compresso (GNC) consumato, e utilizzare i dati comunicati ufficialmente dagli Stati membri nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) nel 2010. Il valore di riferimento per i carburanti non dovrebbe essere il valore del combustibile fossile di riferimento usato per calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, che dovrebbe rimanere quello previsto nell'allegato IV della direttiva 98/70/CE.

(8)

Poiché la composizione del mix dei combustibili fossili in questione varia di poco da un anno all'altro, anche la variazione annua dell'intensità complessiva delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili sarà limitata. È dunque appropriato che il valore di riferimento per i carburanti si basi sui dati del consumo medio dell'Unione per il 2010 comunicati dagli Stati membri nell'ambito della UNFCCC.

(9)

Il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe rappresentare una intensità media delle emissioni di gas a effetto serra a monte e l'intensità media del carburante di una raffineria complessa per i combustibili fossili. Di conseguenza, il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe essere calcolato utilizzando i valori medi standard dei rispettivi combustibili. Il valore di riferimento per i carburanti dovrebbe restare immutato per il periodo fino al 2020, al fine di garantire la certezza normativa ai fornitori per i loro obblighi di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra in rapporto ai combustibili forniti.

(10)

L'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 98/70/CE prevede l'adozione di un metodo per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti. A norma di tale articolo, il metodo di calcolo dovrebbe essere compatibile con l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per garantire questa compatibilità, è opportuno usare lo stesso fattore di adeguamento per l'efficienza.

(11)

Come stabilito all'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, l'elettricità fornita per il trasporto su strada può essere comunicata dai fornitori nelle relazioni annuali che devono presentare agli Stati membri. Per limitare i costi amministrativi, ai fini della comunicazione da parte del fornitore, è opportuno che il metodo di calcolo si basi su una stima piuttosto che su un'effettiva misurazione del consumo di elettricità di un veicolo stradale o di un motociclo elettrico.

(12)

È auspicabile includere un approccio dettagliato per stimare la quantità e l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti nei casi in cui sono trattati insieme ai combustibili fossili nel corso di uno stesso processo. Occorre utilizzare un metodo specifico perché il quantitativo del biocarburante risultante non è misurabile, ad esempio nel caso di idrotrattamento di oli vegetali con un combustibile fossile. L'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE stabilisce che, ai fini dell'articolo 7 bis e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della stessa direttiva, le emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti prodotte durante il ciclo di vita devono essere calcolate con lo stesso metodo. Pertanto, la certificazione delle emissioni di gas a effetto serra con sistemi volontari riconosciuti è altrettanto valida ai fini dell'articolo 7 bis che ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

(13)

All'obbligo di comunicazione per il fornitore di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE si dovrebbe integrare l' utilizzo di un formato armonizzato e le definizioni armonizzate dei dati da comunicare. È necessario armonizzare la definizione dei dati per la corretta esecuzione del calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra legato agli obblighi di comunicazione dei dati da parte dei singoli fornitori, in quanto tali dati costituiscono i principali elementi del metodo di calcolo armonizzato a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 98/70/CE. I dati comprendono l'identificazione del fornitore, il quantitativo e il tipo di combustibile o energia immessi sul mercato.

(14)

L'obbligo di comunicazione per il fornitore di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE dovrebbe essere integrato da obblighi armonizzati in materia di comunicazione, da un formato per la comunicazione e da definizioni armonizzate per le comunicazioni da parte dello Stato membro alla Commissione in merito alle prestazioni in materia di gas a effetto serra dei combustibili utilizzati nell'Unione. In particolare, questi obblighi di comunicazione consentiranno l'aggiornamento del valore del carburante fossile di riferimento di cui al punto 19, parte C, dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE, nonché al punto 19, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE, agevolando la comunicazione richiesta dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, nonché l'aggiornamento del metodo di calcolo al progresso tecnico e scientifico al fine di assicurare che esso risponda all'uso al quale è stato destinato. Tali dati dovrebbero comprendere i quantitativi e il tipo di combustibile o di energia immessi sul mercato, il luogo di acquisto e l'origine del combustibile o dell'energia immessi sul mercato.

(15)

È opportuno che gli Stati membri consentano ai fornitori di adempiere ai loro obblighi di comunicazione facendo affidamento su dati equivalenti raccolti ai sensi di altre normative dell'Unione o nazionali in modo da ridurre l'onere amministrativo, a condizione che la comunicazione avvenga conformemente agli obblighi di cui all'allegato IV e alle definizioni di cui agli allegati I e III.

(16)

L'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 98/70/CE consente l'adozione delle eventuali norme necessarie al fine di facilitare la comunicazione da parte di gruppi di fornitori ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della stessa direttiva. È auspicabile che tale comunicazione venga facilitata al fine di evitare perturbazioni ai movimenti fisici dei combustibili, dal momento che diversi fornitori immettono sul mercato diversi combustibili in proporzioni variabili e, pertanto, potrebbero dover mobilitare livelli diversi di risorse per raggiungere l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra. È pertanto necessario armonizzare le definizioni relative all'identificazione dei fornitori, al quantitativo, al tipo, al luogo d'acquisto e all'origine del combustibile o dell'energia immessi sul mercato. Inoltre, per evitare un doppio conteggio nelle comunicazioni congiunte ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, è opportuno armonizzare l'attuazione del metodo di calcolo e comunicazione negli Stati membri, comprese le comunicazioni alla Commissione in modo che le necessarie informazioni da parte di un gruppo di fornitori riguardi uno specifico Stato membro.

(17)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri devono presentare una comunicazione annuale sui dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili per l'anno civile precedente, nel formato stabilito dalla decisione 2002/159/CE della Commissione (4). Per tener conto delle modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dei conseguenti obblighi supplementari di comunicazione che competono agli Stati membri e a fini di efficacia e armonizzazione, è necessario chiarire quali informazioni debbano essere comunicate e adottare il formato per la trasmissione di tali dati da parte dei fornitori e degli Stati membri.

(18)

La Commissione ha presentato una proposta di misura al comitato istituito il 23 febbraio 2012 dalla direttiva 98/70/CE. Il comitato non è stato in grado di esprimere un parere con la necessaria maggioranza qualificata. È opportuno pertanto che la Commissione presenti una proposta al Consiglio a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto — Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce i requisiti per il metodo di calcolo e comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE.

2.   La presente direttiva si applica ai combustibili per veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, nonché all'elettricità utilizzata da veicoli stradali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni già presenti nella direttiva 98/70/CE, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «emissioni a monte o di upstream»: le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato I;

2)   «bitumi naturali»: materia prima da raffinare di qualsiasi origine:

a)

che abbia gravità API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) (7) D287;

b)

che abbia viscosità media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosità (centipoise) = 518,98e-0,038T, dove T è la temperatura in gradi Celsius;

c)

che rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (8); e

d)

per la quale la mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;

3)   «scisti bituminosi»: qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico;

4)   «valore di riferimento per i carburanti»: un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia dei combustibili nel 2010;

5)   «petrolio greggio convenzionale»: qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravità API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 3

Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti diversi dai biocarburanti

1.   Ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri si assicurano che i fornitori utilizzino il metodo di calcolo di cui all'allegato I della presente direttiva al fine di determinare l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili da loro forniti.

2.   Ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri richiedono ai fornitori di comunicare i dati utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato I della presente direttiva. I dati sono trasmessi con cadenza annuale utilizzando il formato di cui all'allegato IV della presente direttiva.

3.   Ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, ogni Stato membro assicura che un gruppo di fornitori che sceglie di essere considerato come un fornitore unico soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, all'interno di tale Stato membro.

4.   Per i fornitori che sono PMI gli Stati membri applicano il metodo semplificato di cui all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 4

Calcolo del valore di riferimento per i carburanti e della riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra

Ai fini di verificare il rispetto da parte dei fornitori degli obblighi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri richiedono ai fornitori di confrontare le riduzioni ottenute delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità con il valore di riferimento per i carburanti stabilita nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 5

Comunicazione da parte degli Stati membri

1.   Quando presentano la relazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri forniscono alla stessa i dati di cui all'allegato III relativamente al rispetto dell'articolo 7 bis di tale direttiva.

2.   Gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia europea dell'ambiente messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) per la presentazione dei dati di cui all'allegato III della presente direttiva. I dati sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'Agenzia europea per l'ambiente.

3.   I dati saranno trasmessi annualmente utilizzando il modello di cui all'allegato IV. Gli Stati membri notificano alla Commissione la data di trasmissione e il nome della persona di contatto dell'autorità competente incaricata di verificare e comunicare i dati alla Commissione.

Articolo 6

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 21 aprile 2017 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 7

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 aprile 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(2)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(3)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(4)  Decisione 2002/159/CE della Commissione, del 18 febbraio 2002, concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 30).

(5)  Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

(6)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(7)  American Society for Testing and Materials: http://www.astm.org/index.shtml

(8)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).


ALLEGATO I

METODO DI CALCOLO E COMUNICAZIONE, A USO DEI FORNITORI, DELL'INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA PRODOTTE DURANTE IL CICLO DI VITA DEI COMBUSTIBILI E DELL'ENERGIA

Parte 1

Elementi utili al calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia ascrivibili a un fornitore

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e energia è espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante (gCO2eq/MJ).

1.

I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO2 equivalente come segue:

CO2: 1

CH4: 25

N2O: 298

2.

Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

3.

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e l'energia forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente:

Formula

dove s'intende con:

a)

«#», l'identificazione del fornitore (vale a dire, l'identificazione della persona responsabile del pagamento dell'accisa) definita nel regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (1) come codice accisa dell'operatore (numero di registrazione del sistema di scambio di dati sulle accise (SEED) o numero di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella tabella 1, punto 5, lettera a), dell'allegato I del suddetto regolamento per i codici del tipo di destinazione da 1 a 5 e 8), che è anche il responsabile del pagamento dell'accisa a norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (2) nel momento in cui tale accisa è divenuta esigibile a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva. Se tale identificazione non è disponibile, gli Stati membri garantiscono che sia utilizzato un mezzo equivalente di identificazione conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise;

b)

«x», i tipi di combustibile e energia che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva espressi come indicato nella tabella 1, punto 17, lettera c), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009. Se questi dati non sono disponibili, gli Stati membri raccolgono dati equivalenti conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise;

c)

«MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue.

i)

Quantità di ciascun combustibile per tipo di combustibile

Essa è ricavata dai dati comunicati a norma della tabella 1, punto 17, lettere d), f) e o), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009. Le quantità di biocarburante sono convertite nel rispettivo contenuto energetico (potere calorifico inferiore) in base alle densità energetiche di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE. Le quantità di combustibile di origine non biologica sono convertite nel rispettivo contenuto energetico (valore calorifico inferiore) in base alle densità energetiche di cui all'appendice 1 della relazione Well-to-Tank (versione 4) del luglio 2013 (3) del Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (JEC) (4).

ii)

Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti

Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'energia forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato IV, parte C, punto 17, della direttiva 98/70/CE.

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, la quantità e il tipo di ogni biocarburante sono presi in considerazione ai fini del calcolo e comunicati agli Stati membri dai fornitori.

Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE è computato come combustibile fossile.

Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sé ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Se i dati relativi alla quantità non sono raccolti a norma del regolamento (CE) n. 684/2009, gli Stati membri raccolgono dati equivalenti conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise.

iii)

Quantità di elettricità consumata

Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore alle competenti autorità di ciascuno Stato membro secondo la seguente formula:

elettricità consumata = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricità (MJ/km);

d)

riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER)

Consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (Upstream Emission Reduction) dichiarata dal fornitore, espressa in gCO2eq se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.

i)

Ammissibilità

Le UER sono applicabili solo alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale compresso o GPL.

Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.

Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1o gennaio 2011.

Non è necessario dimostrare che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE.

ii)

Calcolo

Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066.

Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di affidabilità equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione (6) e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (7). I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065;

e)

con «GHGix» s'intende l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'energia x espressa in gCO2eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o energia come segue.

i)

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili di origine non biologica è «l'intensità di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita» per tipo di combustibile elencato nell'ultima colonna della tabella di cui alla parte 2, punto 5, del presente allegato.

ii)

L'elettricità è calcolata come indicato nella parte 2, punto 6.

iii)

Intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti.

L'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti che soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE è calcolata in base all'articolo 7 quinquies della medesima direttiva. Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE relativamente alle disposizioni dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, di detta direttiva. L'intensità dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE è pari all'intensità dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali.

iv)

Trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti

L'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili è quella del biocarburante dopo il trattamento;

f)

«AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:

Tecnologia di conversione prevalente

Fattore di efficienza

Motore a combustione interna

1

Motopropulsore elettrico a batteria

0,4

Motopropulsore elettrico a celle a combustibile a idrogeno

0,4

Parte 2

Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti

1.   UER dei carburanti diversi dai biocarburanti

Affinché le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano all'autorità designata dagli Stati membri le seguenti informazioni:

a)

la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1o gennaio 2011;

b)

le riduzioni delle emissioni annue in gCO2eq;

c)

il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate;

d)

la sede del progetto più vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine fino al quarto decimale;

e)

le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in gCO2eq/MJ di materia prima prodotta;

f)

il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra;

g)

il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema;

h)

se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto gas-petrolio (GOR) in soluzione medio annuo, storico e dell'anno a cui si riferisce la comunicazione, pressione del giacimento, profondità e produzione di petrolio greggio del pozzo.

2.   Origine

Con «origine» s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui alla parte 2, punto 7, del presente allegato, ma solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perché:

a)

è una persona o un'impresa che effettua un'importazione di petrolio greggio da paesi terzi oppure che riceve una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio (8); oppure

b)

ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri fornitori.

In tutti gli altri casi, l'«origine» deve far riferimento alla provenienza UE o non UE del combustibile.

Le informazioni raccolte e trasmesse dai fornitori agli Stati membri riguardo all'origine dei combustibili sono riservate, ma ciò non preclude alla Commissione di pubblicare informazioni di carattere generale o in forma sintetica che non contengano dati relativi alle singole imprese.

Per quanto riguarda i biocarburanti, con «origine» s'intende la filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE.

Qualora siano utilizzate più materie prime, i fornitori presentano una relazione sulla quantità in tonnellate di prodotto finito di ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.

3.   Luogo di acquisto

Con «luogo di acquisto» s'intende il paese e il nome dell'impianto di trattamento in cui il combustibile o l'energia hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare l'origine del combustibile o dell'energia a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9).

4.   PMI

In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono PMI l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono alla provenienza UE o non UE, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

5.   Valori medi standard di intensità dei gas a effetto serra prodotti durante il ciclo di vita dei combustibili diversi dai biocarburanti e dall'elettricità

Fonte di materie prime e processo

Combustibile immesso sul mercato

Intensità delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita (gCO2eq/MJ)

Intensità delle emissioni di gas serra ponderata durante il ciclo di vita (gCO2eq/MJ)

Greggio convenzionale

Benzina

93,2

93,3

Liquido da gas naturale (GTL)

94,3

Liquido da carbone

172

Bitume naturale

107

Scisti bituminosi

131,3

Greggio convenzionale

Diesel o gasolio

95

95,1

Liquido da gas naturale (GTL)

94,3

Liquido da carbone

172

Bitume naturale

108,5

Scisti bituminosi

133,7

Qualsiasi fonte fossile

Gas di petrolio liquefatto per motore ad accensione comandata

73,6

73,6

Gas naturale, miscela dell'UE

Gas naturale compresso per motore ad accensione comandata

69,3

69,3

Gas naturale, miscela dell'UE

Gas naturale liquefatto per motore ad accensione comandata

74,5

74,5

Reazione Sabatier avente come fonte di idrogeno l'elettrolisi prodotta con energie rinnovabili non biologiche

Metano sintetico compresso nel motore ad accensione comandata

3,3

3,3

Gas naturale mediante steam reforming

Idrogeno compresso in una cella a combustibile

104,3

104,3

Elettrolisi completamente alimentata da energia rinnovabile non biologica

Idrogeno compresso in una cella a combustibile

9,1

9,1

Carbone

Idrogeno compresso in una cella a combustibile

234,4

234,4

Carbone con cattura e sequestro del carbonio delle emissioni di processo

Idrogeno compresso in una cella a combustibile

52,7

52,7

Rifiuti plastici provenienti da materie prime fossili

Benzina, diesel o gasolio

86

86

6.   Elettricità

Per la comunicazione dei dati da parte dei fornitori dell'energia elettrica utilizzata dai veicoli e dai motocicli elettrici, gli Stati membri devono calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili.

In alternativa, gli Stati membri possono autorizzare i fornitori a determinare l'intensità dei gas a effetto serra (gCO2eq/MJ) per elettricità sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri a norma dei seguenti atti:

a)

regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

b)

regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); oppure

c)

regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (12).

7.   Denominazione commerciale delle materie prime

Paese

Denominazione commerciale delle materie prime

API

Zolfo (% in massa)

Abu Dhabi

Al Bunduq

38,5

1,1

Abu Dhabi

Mubarraz

38,1

0,9

Abu Dhabi

Murban

40,5

0,8

Abu Dhabi

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abu Dhabi

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abu Dhabi

Arzanah

44

0

Abu Dhabi

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abu Dhabi

Murban Bottoms

21,4

Non disponibile (in appresso, n. d.)

Abu Dhabi

Top Murban

21

n. d.

Abu Dhabi

Upper Zakum

34,4

1,7

Algeria

Arzew

44,3

0,1

Algeria

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Algeria

Zarzaitine

43

0,1

Algeria

Algerian

44

0,1

Algeria

Skikda

44,3

0,1

Algeria

Saharan Blend

45,5

0,1

Algeria

Hassi Ramal

60

0,1

Algeria

Algerian Condensate

64,5

n. d.

Algeria

Algerian Mix

45,6

0,2

Algeria

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Algeria

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Algeria

Top Algerian

24,6

n. d.

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (West)

26

n. d.

Angola

Cavala-1

42,3

n. d.

Angola

Sulele (South-1)

38,7

n. d.

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (North)

30

n. d.

Angola

Malongo (South)

25

n. d.

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

n. d.

Angola

Kuito

20

n. d.

Angola

Hungo

28,8

n. d.

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Arabia saudita

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Arabia saudita

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Arabia saudita

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Arabia saudita

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Arabia saudita

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Arabia saudita

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Arabia saudita

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Arabia saudita

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Arabia saudita

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

n. d.

Argentina

Santa Cruz

26,9

n. d.

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05

Argentina

Medanito

34,93

0,48

Armenia

Armenian Miscellaneous

n. d.

n. d.

Australia

Jabiru

42,3

0,03

Australia

Kooroopa (Jurassic)

42

n. d.

Australia

Talgeberry (Jurassic)

43

n. d.

Australia

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

n. d.

Australia

Woodside Condensate

51,8

n. d.

Australia

Saladin-3 (Top Barrow)

49

n. d.

Australia

Harriet

38

n. d.

Australia

Skua-3 (Challis Field)

43

n. d.

Australia

Barrow Island

36,8

0,1

Australia

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Australia

Jackson Blend

41,9

0

Australia

Cooper Basin

45,2

0,02

Australia

Griffin

55

0,03

Australia

Buffalo Crude

53

n. d.

Australia

Cossack

48,2

0,04

Australia

Elang

56,2

n. d.

Australia

Enfield

21,7

0,13

Australia

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Azerbaigian

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrein

Bahrain Miscellaneous

n. d.

n. d.

Belize

Belize Light Crude

40

n. d.

Belize

Belize Miscellaneous

n. d.

n. d.

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

n. d.

n. d.

Bielorussia

Belarus Miscellaneous

n. d.

n. d.

Bolivia

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brasile

Garoupa

30,5

0,1

Brasile

Sergipano

25,1

0,4

Brasile

Campos Basin

20

n. d.

Brasile

Urucu (Upper Amazon)

42

n. d.

Brasile

Marlim

20

n. d.

Brasile

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brasile

Roncador

28,3

0,58

Brasile

Roncador Heavy

18

n. d.

Brasile

Albacora East

19,8

0,52

Brunei

Seria Light

36,2

0,1

Brunei

Champion

24,4

0,1

Brunei

Champion Condensate

65

0,1

Brunei

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunei

Brunei Condensate

65

n. d.

Brunei

Champion Export

23,9

0,12

Camerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Camerun

Lokele

21,5

0,5

Camerun

Moudi Light

40

n. d.

Camerun

Moudi Heavy

21,3

n. d.

Camerun

Ebome

32,1

0,35

Camerun

Cameroon Miscellaneous

n. d.

n. d.

Canada

Peace River Light

41

n. d.

Canada

Peace River Medium

33

n. d.

Canada

Peace River Heavy

23

n. d.

Canada

Manyberries

36,5

n. d.

Canada

Rainbow Light and Medium

40,7

n. d.

Canada

Pembina

33

n. d.

Canada

Bells Hill Lake

32

n. d.

Canada

Fosterton Condensate

63

n. d.

Canada

Rangeland Condensate

67,3

n. d.

Canada

Redwater

35

n. d.

Canada

Lloydminster

20,7

2,8

Canada

Wainwright- Kinsella

23,1

2,3

Canada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Canada

Fosterton

21,4

3

Canada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Canada

Midale

29

2,4

Canada

Milk River Pipeline

36

1,4

Canada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Canada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Canada

Ipl Condensate

55

0,3

Canada

Aurora Light

39,5

0,4

Canada

Aurora Condensate

65

0,3

Canada

Reagan Field

35

0,2

Canada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Canada

Cold Lake

13,2

4,1

Canada

Cold Lake Blend

26,9

3

Canada

Canadian Federated

39,4

0,3

Canada

Chauvin

22

2,7

Canada

Gcos

23

n. d.

Canada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Canada

Light Sour Blend

35

1,2

Canada

Lloyd Blend

22

2,8

Canada

Peace River Condensate

54,9

n. d.

Canada

Sarnium Condensate

57,7

n. d.

Canada

Saskatchewan Light

32,9

n. d.

Canada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Canada

Syncrude

32

0,1

Canada

Rangeland — South L & M

39,5

0,5

Canada

Northblend Nevis

34

n. d.

Canada

Canadian Common Condensate

55

n. d.

Canada

Canadian Common

39

0,3

Canada

Waterton Condensate

65,1

n. d.

Canada

Panuke Condensate

56

n. d.

Canada

Federated Light and Medium

39,7

2

Canada

Wabasca

23

n. d.

Canada

Hibernia

37,3

0,37

Canada

BC Light

40

n. d.

Canada

Boundary

39

n. d.

Canada

Albian Heavy

21

n. d.

Canada

Koch Alberta

34

n. d.

Canada

Terra Nova

32,3

n. d.

Canada

Echo Blend

20,6

3,15

Canada

Western Canadian Blend

19,8

3

Canada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Canada

White Rose

31,0

0,31

Canada

Access

22

n. d.

Canada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

n. d.

Canada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Canada

Christina Lake

20,5

3

Canada

CNRL

34

n. d.

Canada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Canada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Canada

Seal Heavy(SH)

19,89

4,54

Canada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Canada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Canada

Peace Sour

33

n. d.

Canada

Western Canadian Resid

20,7

n. d.

Canada

Christina Dilbit Blend

21,0

n. d.

Canada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Ciad

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Ciad

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Cile

Chile Miscellaneous

n. d.

n. d.

Cina

Taching (Daqing)

33

0,1

Cina

Shengli

24,2

1

Cina

Beibu

n. d.

n. d.

Cina

Chengbei

17

n. d.

Cina

Lufeng

34,4

n. d.

Cina

Xijiang

28

n. d.

Cina

Wei Zhou

39,9

n. d.

Cina

Liu Hua

21

n. d.

Cina

Boz Hong

17

0,282

Cina

Peng Lai

21,8

0,29

Cina

Xi Xiang

32,18

0,09

Colombia

Onto

35,3

0,5

Colombia

Putamayo

35

0,5

Colombia

Rio Zulia

40,4

0,3

Colombia

Orito

34,9

0,5

Colombia

Cano-Limon

30,8

0,5

Colombia

Lasmo

30

n. d.

Colombia

Cano Duya-1

28

n. d.

Colombia

Corocora-1

31,6

n. d.

Colombia

Suria Sur-1

32

n. d.

Colombia

Tunane-1

29

n. d.

Colombia

Casanare

23

n. d.

Colombia

Cusiana

44,4

0,2

Colombia

Vasconia

27,3

0,6

Colombia

Castilla Blend

20,8

1,72

Colombia

Cupiaga

43,11

0,082

Colombia

South Blend

28,6

0,72

Congo (Brazzaville)

Emeraude

23,6

0,5

Congo (Brazzaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

Congo (Brazzaville)

Viodo Marina-1

26,5

n. d.

Congo (Brazzaville)

Nkossa

47

0,03

Congo (Kinshasa)

Muanda

34

0,1

Congo (Kinshasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Congo (Kinshasa)

Coco

30,4

0,15

Costa d'Avorio

Espoir

31,4

0,3

Costa d'Avorio

Lion Cote

41,1

0,101

Danimarca

Dan

30,4

0,3

Danimarca

Gorm

33,9

0,2

Danimarca

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubai

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubai

Margham Light

50,3

0

Ecuador

Oriente

29,2

1

Ecuador

Quito

29,5

0,7

Ecuador

Santa Elena

35

0,1

Ecuador

Limoncoha-1

28

n. d.

Ecuador

Frontera-1

30,7

n. d.

Ecuador

Bogi-1

21,2

n. d.

Ecuador

Napo

19

2

Ecuador

Napo Light

19,3

n. d.

Egitto

Belayim

27,5

2,2

Egitto

El Morgan

29,4

1,7

Egitto

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egitto

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egitto

Geysum

19,5

n. d.

Egitto

East Gharib (J-1)

37,9

n. d.

Egitto

Mango-1

35,1

n. d.

Egitto

Rhas Budran

25

n. d.

Egitto

Zeit Bay

34,1

0,1

Egitto

East Zeit Mix

39

0,87

Filippine

Nido

26,5

n. d.

Filippine

Philippines Miscellaneous

n. d.

n. d.

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

n. d.

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

T'Catamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

n. d.

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

n. d.

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

n. d.

n. d.

Georgia

Georgian Miscellaneous

n. d.

n. d.

Ghana

Bonsu

32

0,1

Ghana

Salt Pond

37,4

0,1

Guatemala

Coban

27,7

n. d.

Guatemala

Rubelsanto

27

n. d.

Guinea equatoriale

Zafiro

30,3

n. d.

Guinea equatoriale

Alba Condensate

55

n. d.

Guinea equatoriale

Ceiba

30,1

0,42

India

Bombay High

39,4

0,2

Indonesia

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonesia

Ardjuna

35,2

0,1

Indonesia

Attaka

42,3

0,1

Indonesia

Suri

18,4

0,2

Indonesia

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonesia

Sepinggan

37,9

0,9

Indonesia

Walio

34,1

0,7

Indonesia

Arimbi

31,8

0,2

Indonesia

Poleng

43,2

0,2

Indonesia

Handil

32,8

0,1

Indonesia

Jatibarang

29

0,1

Indonesia

Cinta

33,4

0,1

Indonesia

Bekapai

40

0,1

Indonesia

Katapa

52

0,1

Indonesia

Salawati

38

0,5

Indonesia

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonesia

Sembakung

37,5

0,1

Indonesia

Badak

41,3

0,1

Indonesia

Arun Condensate

54,5

n. d.

Indonesia

Udang

38

0,1

Indonesia

Klamono

18,7

1

Indonesia

Bunya

31,7

0,1

Indonesia

Pamusian

18,1

0,2

Indonesia

Kerindigan

21,6

0,3

Indonesia

Melahin

24,7

0,3

Indonesia

Bunyu

31,7

0,1

Indonesia

Camar

36,3

n. d.

Indonesia

Cinta Heavy

27

n. d.

Indonesia

Lalang

40,4

n. d.

Indonesia

Kakap

46,6

n. d.

Indonesia

Sisi-1

40

n. d.

Indonesia

Giti-1

33,6

n. d.

Indonesia

Ayu-1

34,3

n. d.

Indonesia

Bima

22,5

n. d.

Indonesia

Padang Isle

34,7

n. d.

Indonesia

Intan

32,8

n. d.

Indonesia

Sepinggan — Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonesia

Widuri

32

0,1

Indonesia

Belida

45,9

0

Indonesia

Senipah

51,9

0,03

Iran

Iranian Light

33,8

1,4

Iran

Iranian Heavy

31

1,7

Iran

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Iran

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Iran

Rostam

35,9

1,55

Iran

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Iran

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Iran

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Iran

Sirri

30,9

2,3

Iran

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Iran

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Iran

Iranian Miscellaneous

n. d.

n. d.

Iraq

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Iraq

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Iraq

Mishrif (Pers. Gulf)

28

n. d.

Iraq

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Iraq

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

Iraq

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Iraq

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Iraq

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Iraq

Ras el Behar

33

n. d.

Iraq

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Iraq

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Iraq

Mishrif (Red Sea)

28

n. d.

Iraq

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Iraq

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Iraq

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Iraq

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Iraq

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Iraq

Ratawi

23,5

4,1

Iraq

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Iraq

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Iraq

Mishrif (Turkey)

28

n. d.

Iraq

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Iraq

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Iraq

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Iraq

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Iraq

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Iraq

FAO Blend

27,7

3,6

Kazakhstan

Kumkol

42,5

0,07

Kazakhstan

CPC Blend

44,2

0,54

Kuwait

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuwait

Magwa (Lower Jurassic)

38

n. d.

Kuwait

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Libia

Bu Attifel

43,6

0

Libia

Amna (high pour)

36,1

0,2

Libia

Brega

40,4

0,2

Libia

Sirtica

43,3

0,43

Libia

Zueitina

41,3

0,3

Libia

Bunker Hunt

37,6

0,2

Libia

El Hofra

42,3

0,3

Libia

Dahra

41

0,4

Libia

Sarir

38,3

0,2

Libia

Zueitina Condensate

65

0,1

Libia

El Sharara

42,1

0,07

Malaysia

Miri Light

36,3

0,1

Malaysia

Tembungo

37,5

n. d.

Malaysia

Labuan Blend

33,2

0,1

Malaysia

Tapis

44,3

0,1

Malaysia

Tembungo

37,4

0

Malaysia

Bintulu

26,5

0,1

Malaysia

Bekok

49

n. d.

Malaysia

Pulai

42,6

n. d.

Malaysia

Dulang

39

0,037

Mauritania

Chinguetti

28,2

0,51

Messico

Isthmus

32,8

1,5

Messico

Maya

22

3,3

Messico

Olmeca

39

n. d.

Messico

Altamira

16

n. d.

Messico

Topped Isthmus

26,1

1,72

Nigeria

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigeria

Escravos

36,2

0,1

Nigeria

Brass River

40,9

0,1

Nigeria

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigeria

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigeria

Pennington

36,6

0,1

Nigeria

Bomu

33

0,2

Nigeria

Bonny Light

36,7

0,1

Nigeria

Brass Blend

40,9

0,1

Nigeria

Gilli Gilli

47,3

n. d.

Nigeria

Adanga

35,1

n. d.

Nigeria

Iyak-3

36

n. d.

Nigeria

Antan

35,2

n. d.

Nigeria

OSO

47

0,06

Nigeria

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigeria

Yoho

39,6

n. d.

Nigeria

Okwori

36,9

n. d.

Nigeria

Bonga

28,1

n. d.

Nigeria

ERHA

31,7

0,21

Nigeria

Amenam Blend

39

0,09

Nigeria

Akpo

45,17

0,06

Nigeria

EA

38

n. d.

Nigeria

Agbami

47,2

0,044

Norvegia

Ekofisk

43,4

0,2

Norvegia

Tor

42

0,1

Norvegia

Statfjord

38,4

0,3

Norvegia

Heidrun

29

n. d.

Norvegia

Norwegian Forties

37,1

n. d.

Norvegia

Gullfaks

28,6

0,4

Norvegia

Oseberg

32,5

0,2

Norvegia

Norne

33,1

0,19

Norvegia

Troll

28,3

0,31

Norvegia

Draugen

39,6

n. d.

Norvegia

Sleipner Condensate

62

0,02

Oman

Oman Export

36,3

0,8

Paesi Bassi

Alba

19,59

n. d.

Papua Nuova Guinea

Kutubu

44

0,04

Perù

Loreto

34

0,3

Perù

Talara

32,7

0,1

Perù

High Cold Test

37,5

n. d.

Perù

Bayovar

22,6

n. d.

Perù

Low Cold Test

34,3

n. d.

Perù

Carmen Central-5

20,7

n. d.

Perù

Shiviyacu-23

20,8

n. d.

Perù

Mayna

25,7

n. d.

Qatar

Dukhan

41,7

1,3

Qatar

Qatar Marine

35,3

1,6

Qatar

Qatar Land

41,4

n. d.

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

n. d.

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

n. d.

n. d.

Regno Unito

Auk

37,2

0,5

Regno Unito

Beatrice

38,7

0,05

Regno Unito

Brae

33,6

0,7

Regno Unito

Buchan

33,7

0,8

Regno Unito

Claymore

30,5

1,6

Regno Unito

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Regno Unito

Tartan

41,7

0,6

Regno Unito

Tern

35

0,7

Regno Unito

Magnus

39,3

0,3

Regno Unito

Dunlin

34,9

0,4

Regno Unito

Fulmar

40

0,3

Regno Unito

Hutton

30,5

0,7

Regno Unito

N.W. Hutton

36,2

0,3

Regno Unito

Maureen

35,5

0,6

Regno Unito

Murchison

38,8

0,3

Regno Unito

Ninian Blend

35,6

0,4

Regno Unito

Montrose

40,1

0,2

Regno Unito

Beryl

36,5

0,4

Regno Unito

Piper

35,6

0,9

Regno Unito

Forties

36,6

0,3

Regno Unito

Brent Blend

38

0,4

Regno Unito

Flotta

35,7

1,1

Regno Unito

Thistle

37

0,3

Regno Unito

S.V. (Ninian)

38

0,3

Regno Unito

Argyle

38,6

0,2

Regno Unito

Heather

33,8

0,7

Regno Unito

South Birch

38,6

n. d.

Regno Unito

Wytch Farm

41,5

n. d.

Regno Unito

Cormorant North

34,9

0,7

Regno Unito

Cormorant South (Cormorant «A»)

35,7

0,6

Regno Unito

Alba

19,2

n. d.

Regno Unito

Foinhaven

26,3

0,38

Regno Unito

Schiehallion

25,8

n. d.

Regno Unito

Captain

19,1

0,7

Regno Unito

Harding

20,7

0,59

Russia

Urals

31

2

Russia

Russian Export Blend

32,5

1,4

Russia

M100

17,6

2,02

Russia

M100 Heavy

16,67

2,09

Russia

Siberian Light

37,8

0,4

Russia

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Russia

E4 Heavy

18

2,35

Russia

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Russia

Sokol

39,7

0,18

Sharjah

Mubarek Sharjah

37

0,6

Sharjah

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapore

Rantau

50,5

0,1

Siria

Syrian Straight

15

n. d.

Siria

Thayyem

35

n. d.

Siria

Omar Blend

38

n. d.

Siria

Omar

36,5

0,1

Siria

Syrian Light

36

0,6

Siria

Souedie

24,9

3,8

Spagna

Amposta Marina North

37

n. d.

Spagna

Casablanca

34

n. d.

Spagna

El Dorado

26,6

n. d.

Stati Uniti, Alaska

ANS

n. d.

n. d.

Stati Uniti, Colorado

Niobrara

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Beta

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Carpinteria

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Dos Cuadras

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Hondo

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Hueneme

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Pescado

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Point Arguello

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Point Pedernales

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Sacate

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Santa Clara

n. d.

n. d.

Stati Uniti, margine della piattaforma continentale federale

Sockeye

n. d.

n. d.

Stati Uniti, New Mexico

Four Corners

n. d.

n. d.

Stati Uniti, North Dakota

Bakken

n. d.

n. d.

Stati Uniti, North Dakota

North Dakota Sweet

n. d.

n. d.

Stati Uniti, Texas

WTI

n. d.

n. d.

Stati Uniti, Texas

Eagle Ford

n. d.

n. d.

Stati Uniti, Utah

Covenant

n. d.

n. d.

Tailandia

Erawan Condensate

54,1

n. d.

Tailandia

Sirikit

41

n. d.

Tailandia

Nang Nuan

30

n. d.

Tailandia

Bualuang

27

n. d.

Tailandia

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad e Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidad e Tobago

Trintopec

24,8

n. d.

Trinidad e Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidad e Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunisia

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunisia

Ashtart

29

1

Tunisia

El Borma

43,3

0,1

Tunisia

Ezzaouia-2

41,5

n. d.

Turchia

Turkish Miscellaneous

n. d.

n. d.

Ucraina

Ukraine Miscellaneous

n. d.

n. d.

Uzbekistan

Uzbekistan Miscellaneous

n. d.

n. d.

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

n. d.

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21,9

21,9

n. d.

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

Venezuela

BCF-31

31

1,2

Venezuela

BCF Blend

34

1

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

Venezuela

Guanipa

30

0,7

Venezuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

Venezuela

BCF-23

23

1,9

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venezuela

Pilon

13,8

2

Venezuela

Recon (Venez)

34

n. d.

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venezuela

Oritupano

19

2

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venezuela

Merey

17,4

2,2

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venezuela

Ceuta — 28

28

1,6

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

Venezuela

Lagomar

32

1,2

Venezuela

Taparito

17

n. d.

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

n. d.

Venezuela

BCF-Medium

22

n. d.

Venezuela

Caripito Blend

17,8

n. d.

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

n. d.

Venezuela

Morichal

10,6

n. d.

Venezuela

Pedenales

20,1

n. d.

Venezuela

Quiriquire

16,3

n. d.

Venezuela

Tucupita

17

n. d.

Venezuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

n. d.

Venezuela

Curazao Blend

18

n. d.

Venezuela

Santa Barbara

36,5

n. d.

Venezuela

Cerro Negro

15

n. d.

Venezuela

BCF22

21,1

2,11

Venezuela

Hamaca

26

1,55

Venezuela

Zuata 10

15

n. d.

Venezuela

Zuata 20

25

n. d.

Venezuela

Zuata 30

35

n. d.

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

Venezuela

Corocoro

24

n. d.

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venezuela

Morichal 16

16

n. d.

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnam

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vietnam

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vietnam

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnam

Ruby

35,6

0,08

Vietnam

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Yemen

North Yemeni Blend

40,5

n. d.

Yemen

Alif

40,4

0,1

Yemen

Maarib Lt.

49

0,2

Yemen

Masila Blend

30-31

0,6

Yemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

Zona neutrale

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Zona neutrale

Hout

32,8

1,9

Zona neutrale

Khafji

28,5

2,9

Zona neutrale

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Zona neutrale

Ratawi

23,5

4,1

Zona neutrale

Neutral Zone Mix

23,1

n. d.

Zona neutrale

Khafji Blend

23,4

3,8

Altro

Scisti bituminosi

n. d.

n. d.

Altro

Olio di scisto

n. d.

n. d.

Altro

Gas naturale: attinto alla fonte

n. d.

n. d.

Altro

Gas naturale: ottenuto da gas naturale liquido

n. d.

n. d.

Altro

Gas di scisto: attinto alla fonte

n. d.

n. d.

Altro

Carbone

n. d.

n. d.


(1)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(2)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(3)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

(4)  Il consorzio JEC riunisce il Centro europeo della Commissione comune di ricerca (CCR), EUCAR (Consiglio europeo per Automotive R&S) e CONCAWE (associazione europea delle compagnie petrolifere per l'ambiente, la salute e la sicurezza nella raffinazione e distribuzione).

(5)  Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

(8)  Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio (GU L 310 del 22.12.1995, pag. 5).

(9)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 26).


ALLEGATO II

CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO PER I CARBURANTI DEI COMBUSTIBILI FOSSILI

Metodo di calcolo

a)

Il valore di riferimento per i carburanti è calcolata sulla base del consumo medio di combustibili fossili nell'Unione per benzina, diesel, gasolio, GPL e gas naturale compresso, secondo la seguente formula:

Formula

dove s'intende con:

 

«x», i diversi combustibili e le diverse energie oggetto della presente direttiva e definiti nella tabella sottostante;

 

«GHGix», l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra della fornitura annua commercializzata del combustibile x o dell'energia oggetto della presente direttiva ed espressa in gCO2eq/MJ. Si utilizzano i valori relativi ai combustibili fossili riportati nell'allegato I, parte 2, punto 5;

 

«MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule.

b)

Dati sul consumo

Ai fini del calcolo si utilizzano i seguenti dati sul consumo:

Combustibile

Consumo energetico (MJ)

Fonte

Diesel

7 894 969 × 106

Comunicazione 2010 degli Stati membri nel quadro della UNFCCC

Gasolio non stradale

240 763 × 106

Benzina

3 844 356 × 106

GPL

217 563 × 106

Gas naturale compresso

51 037 × 106

Intensità delle emissioni di gas a effetto serra

Il valore di riferimento per i carburanti per il 2010 è pari a 94,1 gCO2eq/MJ


ALLEGATO III

COMUNICAZIONE DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

1.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.

2.

I dati di cui al punto 3 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o l'energia immessi sul mercato dai fornitori in un dato Stato membro (compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro).

3.

Per ogni combustibile ed energia, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i seguenti dati aggregati conformemente al punto 2 e secondo le definizioni di cui all'allegato I:

a)

tipo di combustibile o energia;

b)

volume o quantità di elettricità;

c)

intensità delle emissioni di gas a effetto serra;

d)

UER;

e)

origine;

f)

luogo di acquisto.


ALLEGATO IV

FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI A FINI DI UNIFORMITÀ DEI DATI COMUNICATI

Combustibili — Fornitori individuali

Voce

Comunicazione congiunta (SÌ/NO)

Paese

Fornitore1

Tipo di combustibile7

Codice CN combustibile7

Quantità2

Intensità media GHG

Riduzione emissioni a monte5

Riduzioni sulla media 2010

in litri

in energia

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice CN

Intensità GHG4

Materia prima

Codice CN

Intensità GHG4

Sostenibile (SÌ/NO)

 

Componente F.1 (componente combustibile fossile)

Componente B.1 (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

Componente F.n (componente combustibile fossile)

Componente B.m (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice CN2

Intensità GHG4

Materia prima

Codice CN2

Intensità GHG4

Sostenibile (SÌ/NO)

 

Componente F.1 (componente combustibile fossile)

Componente B.1 (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

Componente F.n (componente combustibile fossile)

Componente B.m (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

 


Combustibili — Fornitori congiunti

Voce

Comunicazione congiunta (SÌ/NO)

Paese

Fornitore1

Tipo di combustibile7

Codice CN combustibile7

Quantità2

Intensità media GHG

Riduzione emissioni a monte5

Riduzioni sulla media 2010

in litri

in energia

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

 

 

 

 

 

 

Codice CN

Intensità GHG4

Materia prima

Codice CN

Intensità GHG4

Sostenibile (SÌ/NO)

 

Componente F.1 (componente combustibile fossile)

Componente B.1 (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

Componente F.n (componente combustibile fossile)

Componente B.m (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

 

 

 

 

 

 

Codice CN2

Intensità GHG4

Materia prima

Codice CN2

Intensità GHG4

Sostenibile (SÌ/NO)

 

Componente F.1 (componente combustibile fossile)

Componente B.1 (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

Componente F.n (componente combustibile fossile)

Componente B.m (componente biocarburante)

 

 

 

 

 

 

 

 


Energia elettrica

Comunicazione congiunta (SÌ/NO

Paese

Fornitore1

Tipo di energia7

Quantità6

Intensità GHG

Riduzioni sulla media 2010

in energia

NO

 

 

 

 

 

 


Dati sui fornitori congiunti

 

Paese

Fornitore1

Tipo di energia7

Quantità6

Intensità GHG

Riduzioni sulla media 2010

in energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

 

 

 

 

 


Origine — Fornitori individuali8

Voce 1

Componente F.1

Voce 1

Componente F.n

Voce k

Componente F.1

Voce k

Componente F.n

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voce 1

Componente B.1

Voce 1

Componente B.m

Voce k

Componente B.1

Voce k

Componente B.m

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Origine — Fornitori congiunti8

Voce l

Componente F.1

Voce l

Componente F.n

Voce X

Componente F.1

Voce X

Componente F.n

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

Nome commerciale materia prima

Densità API3

Tonnellate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voce l

Componente B.1

Voce l

Componente B.m

Voce X

Componente B.1

Voce X

Componente B.m

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

Filiera bio

Densità API3

Tonnellate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Luogo d’acquisto9

Voce

Componente

Nome raffineria/impianto di trattamento

Paese

Nome raffineria/impianto di trattamento

Paese

Nome raffineria/impianto di trattamento

Paese

Nome raffineria/impianto di trattamento

Paese

Nome raffineria/impianto di trattamento

Paese

Nome raffineria/impianto di trattamento

Paese

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Energia totale comunicata e riduzioni totali realizzate per Stato membro

Volume (in energia)10

Intensità GHG

Riduzioni sulla media 2010

 

 

 

Note per la compilazione

Il modello per la comunicazione delle informazioni da parte dei fornitori è identico al modello per la comunicazione da parte degli Stati membri.

Le caselle a sfondo grigio non devono essere compilate.

1.

Per l'identificazione del fornitore si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera a).

2.

Per determinare la quantità di combustibile si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera c).

3.

Per determinare la gravità API (American Petroleum Institute) si utilizzi il metodo di prova ASTM D287.

4.

Per determinare l'intensità di gas a effetto serra si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera e).

5.

Per determinare la UER si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera d); per le modalità di comunicazione si veda l'allegato I, parte 2, punto 1.

6.

Per determinare la quantità di elettricità si veda l'allegato I, parte 2, punto 6.

7.

Per i tipi di combustibili e i corrispondenti codici NC si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera b).

8.

Per stabilire l'origine si veda l'allegato I, parte 2, punti 2 e 4.

9.

Per stabilire il luogo d'acquisto si veda l'allegato I, parte 2, punti 3 e 4.

10.

Quantitativo totale di energia (combustibile ed energia elettrica) consumato.


25.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/68


DIRETTIVA (UE) 2015/653 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2015

recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

I codici e sottocodici di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE dovrebbero essere aggiornati alla luce del progresso tecnico e scientifico, soprattutto in materia di adattamenti del veicolo e di supporto tecnico per i conducenti disabili.

(2)

Per tener conto dei nuovi sviluppi tecnologici, i codici e i sottocodici dovrebbero essere orientati alle funzioni. Per motivi di semplificazione amministrativa alcuni codici dovrebbero inoltre essere soppressi, fusi con altri codici o abbreviati.

(3)

Allo scopo di ridurre l'onere per i conducenti disabili, dovrebbe essere consentito loro, ove possibile, di guidare un veicolo senza adattamento tecnico. Dal momento che la moderna tecnologia automobilistica consente ai conducenti dotati di una forza limitata di utilizzare alcuni veicoli normali, ad esempio per sterzare o frenare, e al fine di migliorare la flessibilità per i conducenti, garantendo nel contempo il funzionamento sicuro del veicolo, è opportuno introdurre codici che consentano la guida di veicoli compatibili con il livello massimo di forza che il conducente è in grado di produrre.

(4)

Alcuni codici che sono attualmente limitati a patologie mediche possono essere pertinenti anche per altri fini di sicurezza stradale, limitando le situazioni di rischio elevato, ad esempio nel caso dei conducenti inesperti o anziani. Pertanto dovrebbe essere creata anche una sezione per tali codici relativi alle limitazioni d'uso.

(5)

Per migliorare la sicurezza stradale, diversi Stati membri dispongono o hanno in previsione di adottare programmi che impongono ai conducenti di guidare esclusivamente veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock. Per agevolare la diffusione e l'accettazione dei dispositivi di tipo alcolock, e tenendo conto delle raccomandazioni dello studio sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'uso di dispositivi di tipo alcolock (2), dovrebbe essere introdotto a tal fine un codice armonizzato.

(6)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.

(8)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2006/126/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri;

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

(2)  Study on the prevention of drink-driving by the use of alcohol interlock devices (Studio sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'uso di dispositivi di tipo alcolock), cfr.: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/behavior/study_alcohol_interlock.pdf

(3)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

All'allegato I, parte 3 della direttiva 2006/126/CE, relativamente alla pagina 2 della patente di guida, il punto 12 della lettera a) è sostituito dal seguente:

«12.

le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

—   codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01. Occhiali

01.02. Lenti a contatto

01.05. Occlusore oculare

01.06. Occhiali o lenti a contatto

01.07. Aiuto ottico specifico

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione

10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato

15. Frizione modificata

15.01. Pedale della frizione adattato

15.02. Frizione manuale

15.03. Frizione automatica

15.04. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione

20. Dispositivi di frenatura modificati

20.01. Pedale del freno adattato

20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04. Pedale del freno a scorrimento

20.05. Pedale del freno basculante

20.06. Freno manuale

20.07. Azionamento del freno con una forza massima di … N (*) [ad esempio: “20.07(300N)”]

20.09. Freno di stazionamento adattato

20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno

20.13. Freno a ginocchio

20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna

25. Dispositivo di accelerazione modificato

25.01. Pedale dell'acceleratore adattato

25.03. Pedale dell'acceleratore basculante

25.04. Acceleratore manuale

25.05. Acceleratore a ginocchio

25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna

25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore

31. Adattamenti e protezioni dei pedali

31.01. Set supplementare di pedali paralleli

31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)

31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi

31.04. Fondo rialzato

32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore

32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano

32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna

33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo

33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano

33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani

35. Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)

35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo

35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo

35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo

35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno

40. Sterzo modificato

40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di … N (*) [ad esempio “40.01 (140N)”]

40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)

40.06. Posizione adattata del volante

40.09. Sterzo controllato tramite piede

40.11. Dispositivo di assistenza al volante

40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio

40.15. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia

42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati

42.01. Dispositivo retrovisore adattato

42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale

42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi

43. Posizione del sedile del conducente

43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali

43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità

43.04. Sedile conducente dotato di braccioli

43.06. Adattamento della cintura di sicurezza

43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01. Impianto frenante su una sola leva

44.02. Freno della ruota anteriore adattato

44.03. Freno della ruota posteriore adattato

44.04. Acceleratore adattato

44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento

44.09. Forza massima di azionamento del freno della ruota anteriore … N (*) [ad esempio “44.09 (140N)”]

44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore … N (*) [ad esempio “44.10 (240 N)”]

44.11. Poggiapiedi adattato

44.12. Manubrio adattato

45. Solo per motocicli con sidecar

46. Solo per tricicli

47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento

50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:

a a sinistra

b a destra

c mano

d piede

e nel mezzo

f braccio

g pollice

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO

61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)

62. Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

63. Guida senza passeggeri

64. Velocità di guida limitata a… km/h

65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente

66. Guida senza rimorchio

67. Guida non autorizzata in autostrada

68. Niente alcool

69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, “69” o “69”(1.1.2016)]

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n. … rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”)

71. Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “71.987654321.HR”)

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. […] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.

79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car

79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero

79.03. Limitata a tricicli

79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg

79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg

79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3 500 kg

80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni

81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a … [ad esempio: “95(1.1.12)”]

96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3 500 kg ma non supera 4 250 kg

97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)

—   Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;



DECISIONI

25.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/74


DECISIONE (UE) 2015/654 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2015

che nomina il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 2, primo comma,

considerando che è opportuno nominare il segretario generale del Consiglio per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN è nominato segretario generale del Consiglio dell'Unione europea per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2020.

Articolo 2

La presente decisione è notificata al sig. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN a cura del presidente del Consiglio.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


25.4.2015   

IT

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L 107/75


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/655 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2015

a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 maggio 2014 il Belgio ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se una formulazione a base di polidimetilsilossano per la lotta alle zanzare sia un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

(2)

Secondo le informazioni fornite dalla società che immette il prodotto sul mercato la formulazione a base di polidimetilsilossano aggiunge una sottile pellicola di silicone sui corpi idrici. La bassa tensione superficiale della pellicola di silicone impedisce alle larve di zanzara di respirare e alle femmine di zanzara di ovodeporre sulla superficie dell'acqua, provocando in tale circostanza l'annegamento di molte di esse.

(3)

La formulazione a base di polidimetilsilossano costituisce pertanto un ostacolo fisico alle capacità riproduttive delle zanzare.

(4)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, sono biocidi solo i prodotti il cui scopo è distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Una formulazione a base di polidimetilsilossano, destinata alla lotta alle zanzare mediante l'aggiunta di una pellicola di bassa tensione superficiale sui corpi idrici e che viene immessa sul mercato a tal fine, non costituisce un biocida ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.


25.4.2015   

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L 107/76


DECISIONE (UE) 2015/656 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 febbraio 2015

sulle condizioni in presenza delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili di periodo o di fine esercizio in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (BCE/2015/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma,

Considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto una nuova procedura in base alla quale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità competente per l'inclusione nel capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) degli utili di periodo o di fine esercizio prima che l'ente abbia adottato una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento. Tale autorizzazione è concessa se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso; l'ente ha dimostrato che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo di tali utili.

(2)

Gli articoli 2 e 3 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (3) specificano il significato di «prevedibile» ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (4) stabilisce obblighi uniformi relativamente alle segnalazioni a fini di vigilanza.

(4)

In conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) è l'autorità competente responsabile per il rilascio agli enti creditizi sottoposti alla sua vigilanza diretta dell'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, ove le condizioni sopra riportate siano soddisfatte.

(5)

Tenendo conto del fatto che il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 ha armonizzato l'approccio in materia di deduzione dei dividendi prevedibili dagli utili di periodo o di fine esercizio ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 dovrebbe essere concessa qualora determinate condizioni siano soddisfatte.

(6)

Nei casi in cui le condizioni per applicare la presente decisione non siano soddisfatte, la BCE valuterà su base individuale le richieste di autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le condizioni in presenza delle quali la BCE ha determinato di concedere agli enti creditizi l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   La presente decisione fa salvo il diritto degli enti creditizi di richiedere alla BCE l'autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 in casi non previsti dalla presente decisione.

3.   La presente decisione si applica agli enti creditizi sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta ai sensi del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1.

per «ente creditizio» si intende un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, che è sottoposto alla vigilanza della BCE;

2.

«base consolidata» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

3.

«base subconsolidata» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

4.

per «soggetto consolidante» si intende l'ente creditizio tenuto a soddisfare i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata, a seconda del caso, in conformità agli articoli 11 e 18 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

5.

per «utili di periodo» si intendono gli utili, come individuati nella disciplina contabile applicabile, calcolati per un periodo di riferimento più breve di un intero esercizio finanziario, e prima che l'ente creditizio abbia adottato una decisione formale di conferma di tale proprio utile o perdita;

6.

per «utili di fine esercizio» si intendono gli utili, come definiti nella disciplina contabile applicabile, calcolati per un periodo di riferimento pari ad un intero esercizio finanziario, e prima che l'ente creditizio abbia adottato una decisione formale di conferma di tale proprio utile o perdita;

7.

per «tasso di distribuzione a livello consolidato» si intende il rapporto tra: a) dividendi diversi da quelli pagati in una forma che non riduce il capitale primario di classe 1 (ad esempio dividendi in forma in azioni), distribuiti ai proprietari del soggetto consolidante; e b) l'utile al netto delle imposte che può essere riconosciuto ai proprietari del soggetto consolidante. Se, in un dato anno, il rapporto tra a) e b) è negativo o superiore al 100 %, il tasso di distribuzione è considerato pari al 100 %. Se, in un dato anno, il valore b) è pari a zero, il tasso di distribuzione è considerato pari allo 0 % se il valore a) è uguale a zero, ed è considerato pari al 100 % se il valore a) è superiore a zero.

8.

per «tasso di distribuzione a livello individuale» si intende il rapporto tra: a) dividendi diversi da quelli pagati in una forma che non riduce il capitale primario di classe 1 (ad esempio dividendi in forma in azioni), distribuiti ai proprietari del soggetto; e b) l'utile al netto delle imposte. Se, in un dato anno, il rapporto tra a) e b) è negativo o superiore al 100 %, il tasso di distribuzione è considerato pari al 100 %. Se, in un dato anno, il valore b) è pari a zero, il tasso di distribuzione è considerato pari allo 0 % se il valore a) è uguale a zero, ed è considerato pari al 100 % se il valore a) è superiore a zero.

Articolo 3

Autorizzazione ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

1.   Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi sono autorizzati ad includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, prima che sia stata adottata una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento, a condizione che siano state rispettate le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente decisione.

2.   Le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 devono essere soddisfatte prima della trasmissione delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri applicabili, in conformità con le date d'invio per le segnalazioni stabilite dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

3.   Gli enti creditizi che intendono includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 inviano una comunicazione alla BCE che comprende la documentazione richiesta dagli articoli 4 e 5 della presente decisione. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione in questione, la BCE comunica agli enti creditizi se tale documentazione contiene le informazioni richieste dalla presente decisione.

Articolo 4

Verifica degli utili

1.   La BCE considera soddisfatta la condizione relativa alla verifica di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 575/2013 se l'ente creditizio che effettua la comunicazione fornisce alla BCE un documento, sottoscritto dal suo revisore esterno, che presenti i requisiti indicati nei paragrafi 3 e 4.

2.   Gli enti creditizi che comunicano la propria intenzione di includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1, a vari livelli di consolidamento o su base individuale, possono fornire il documento di cui al paragrafo 1 al massimo livello di consolidamento.

3.   Per gli utili di fine esercizio, la verifica consiste o in una relazione di revisione o in una lettera di attestazione provvisoria (comfort letter) che attesti che la revisione non è stata completata e che nulla si è posto all'attenzione dei revisori che possa indurli a ritenere che la relazione finale presenterà un giudizio con rilievi.

4.   Per gli utili di periodo, la verifica consiste o in una relazione di revisione o in una relazione di revisione contabile limitata (review report, come definita dall'International Standard on Review Engagements 2410, emesso dall'International Auditing and Assurance Standards Board, o uno standard comparabile applicabile a livello nazionale) o, a condizione che la verifica condotta dall'ente creditizio consista in una relazione di revisione, in una lettera di attestazione provvisoria di tenore analogo a quello indicato al paragrafo 3.

Articolo 5

Deduzione dagli utili di ogni onere o dividendo prevedibile

1.   Al fine di dimostrare che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo degli utili, l'ente creditizio è tenuto:

a)

a fornire una dichiarazione che tali utili sono stati rilevati in conformità ai principi stabiliti dalla disciplina contabile applicabile e che l'ambito del consolidamento prudenziale non è sostanzialmente più ampio dell'ambito della verifica contenuta nel documento del revisore esterno indicato all'articolo 4; e

b)

a trasmettere alla BCE un documento sottoscritto da un soggetto qualificato che esponga in modo dettagliato le principali componenti di tali utili di periodo o di fine esercizio, incluse le deduzioni per oneri o dividendi prevedibili.

2.   Nei casi in cui gli utili di periodo o di fine esercizio debbano essere inclusi su base consolidata o subconsolidata, i requisiti di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti dal soggetto consolidante.

3.   I dividendi da dedurre sono pari all'importo formalmente proposto o deliberato dall'organo di amministrazione. Se tale proposta o decisione formale non è stata ancora assunta, il dividendo da dedurre è pari al maggiore tra i seguenti:

a)

il dividendo massimo calcolato in conformità alla politica interna dei dividendi;

b)

il dividendo calcolato sulla base della media dei tassi di distribuzione degli ultimi tre anni;

c)

il dividendo calcolato sulla base del tasso di distribuzione dell'anno precedente.

4.   Una deduzione di dividendi basata su un metodo diverso da quelli elencati al paragrafo 3 non è coperta dalla presente decisione.

5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per «soggetto qualificato» si intende un soggetto che è stato debitamente autorizzato dall'organo di amministrazione dell'ente a sottoscrivere per conto di esso.

6.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti utilizzano il modello di comunicazione contenuto in allegato alla presente decisione.

Articolo 6

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2015.

2.   La presente decisione si applica dalla data di riferimento per le segnalazioni del 31 dicembre 2014, in conformità all'articolo 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO

[Denominazione e dettagli dell'ente]

[Nome e indicazioni sul coordinatore del gruppo di vigilanza congiunto]

[Luogo, data]

[Riferimento dell'ente]

Inclusione degli utili nel capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1)

Egregio Signore/Gentile Signora,

ai fini della trasmissione delle segnalazioni a fini di vigilanza riferite alla data del [data di riferimento per le segnalazioni regolamentari], ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea (BCE/2015/4), comunico con la presente l'intenzione di [nome dell'ente/del gruppo bancario/del sottogruppo] di includere nel proprio capitale primario di classe 1 (CET1) [individuale/consolidato] gli utili netti risultanti dal proprio bilancio [di periodo/d'esercizio] alla data del [data del bilancio].

Gli utili netti da includere nel capitale primario di classe 1 sono stati calcolati come segue:

a)

utile non distribuito ante imposte

[EUR 0]

b)

imposte

[EUR 0]

c)

altri oneri imposti dall'autorità di vigilanza (1)

[EUR 0]

d)

altri oneri prevedibili non inclusi nel conto profitti e perdite (2)

[EUR 0]

e)

oneri totali (b + c + d)

[EUR 0]

f)

dividendo deliberato o proposto (3)

[EUR 0/vuoto]

g)

dividendo massimo ai sensi della politica interna dei dividendi (4)

[EUR 0]

h)

dividendo calcolato sulla base della media dei tassi di distribuzione (ultimi tre anni) (5)

[EUR 0]

i)

dividendo calcolato sulla base del tasso di distribuzione dell'anno precedente

[EUR 0]

j)

dividendo da dedurre (maggiore tra g, h e i se f è lasciato in bianco; altrimenti f)]

[EUR 0]

k)

effetto di limiti di natura normativa (6)

[EUR 0]

l)

utile che può essere incluso nel capitale primario di classe 1 (a – e – j + k)

[EUR 0]

Ai fini di quanto sopra, dichiaro che:

i dati sopra riportati sono accurati, per quanto è a mia conoscenza,

gli utili sono stati verificati da soggetti indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso, come richiesto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla Decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4). A tal proposito, accludo in allegato [la relazione di revisione/la relazione di revisione contabile limitata (review report)/la lettera di attestazione provvisoria (comfort letter)] di [nome del revisore],

gli utili sono stati valutati in conformità ai principi stabiliti dalla disciplina contabile applicabile,

tutti gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo degli utili, come sopra dettagliato,

l'importo dei dividendi da dedurre è stato stimato in conformità alla Decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4). In particolare, i dividendi deducibili sono basati su una proposta o delibera formale o, qualora tale proposta o delibera formale non sia disponibile, sul maggiore tra: i) il dividendo massimo ai sensi della politica interna dei dividendi; ii) il dividendo calcolato sulla base della media dei tassi di distribuzione degli ultimi tre anni; iii) il dividendo calcolato sulla base del tasso di distribuzione dell'anno precedente. Nel caso in cui il tasso di distribuzione atteso dei dividendi sia stato calcolato utilizzando un intervallo di valori, invece di un valore fisso, è stato usato il limite superiore di tale intervallo,

l'organo di amministrazione di [nome dell'ente/del gruppo bancario/del sottogruppo] si impegna a formulare una proposta di distribuzione dei dividendi che sia pienamente coerente con il calcolo degli utili netti sopra riportato.

Distinti saluti,

[Nome e posizione del rappresentante autorizzato dell'ente]


(1)  Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 241/2014.

(2)  Articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 241/2014.

(3)  Articolo 2, paragrafi 2 e 10, del Regolamento (UE) n. 241/2014. Tale voce dovrebbe essere pari a 0 solamente nel caso in cui ci sia una delibera o proposta formale di non distribuire alcun dividendo. Se non c'è alcuna delibera o proposta formale il campo è lasciato in bianco.

(4)  Articolo 2, paragrafi da 4 a 6, del Regolamento (UE) n. 241/2014.

(5)  Articolo 2, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 241/2014.

(6)  Articolo 2, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 241/2014.