ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
8.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/548 DEL CONSIGLIO
del 7 aprile 2015
che attua il regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011. |
(2) |
In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (2), il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive in questione fino al 13 aprile 2016. |
(3) |
Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone e un'entità figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. |
(4) |
Inoltre, non vi sono più motivi per mantenere due persone nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. |
(5) |
È altresì opportuno sopprimere una voce riguardante una persona già figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. |
(6) |
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.
(2) Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).
ALLEGATO
1) |
Le voci relative alle persone sotto indicate sono soppresse dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio:
|
2) |
Le voci relative alle persone e all'entità sotto indicate che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio sono sostituite dalle seguenti: Persone
Entità
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8.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/549 DEL CONSIGLIO
del 7 aprile 2015
che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
Con sentenza del 22 gennaio 2015 nelle cause riunite T-420/11 e T-56/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato le decisioni del Consiglio 2011/299/PESC (2) e 2011/783/PESC (3) nella misura in cui inseriscono le seguenti entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co., e Kish Shipping Line Manning Co.. |
(3) |
Sulla base di nuove motivazioni, è opportuno inserire nuovamente 32 di queste entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. |
(4) |
Con sentenza del 22 gennaio 2015 nella causa T-176/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione 2012/35/PESC del Consiglio (4) volta a inserire la Bank Tejarat nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(5) |
È opportuno inserire nuovamente la Bank Tejarat nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(6) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136 del 24.5.2011, pag. 65).
(3) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 71).
(4) Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19 del 24.1.2012, pag. 22).
ALLEGATO
1) |
L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran. B. Entità
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2) |
Le entità indicate in appresso sono inserite nell'elenco riportato nella parte III dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines — IRISL) B. Entità
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8.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/550 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2015
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fränkischer Grünkern (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Fränkischer Grünkern» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Fränkischer Grünkern» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Fränkischer Grünkern» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 410 del 18.11.2014, pag. 12.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
8.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/551 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2015
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel des Cévennes (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Miel des Cévennes» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Miel des Cévennes» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Miel des Cévennes» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 412 del 19.11.2014, pag. 4.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
8.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/20 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/552 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2015
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,3-dicloropropene, bifenox, dimetenamid-p, proesadione, tolilfluanide e trifluralin in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per quanto riguarda le sostanze dimetenamid-p e proesadione sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze 1,3-dicloropropene e bifenox gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per le sostanze tolilfluanide e trifluralin gli LMR sono stati fissati nell'allegato V di detto regolamento. |
(2) |
La non iscrizione dell'1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) è prevista dalla decisione 2011/36/CE della Commissione (3). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1,3-dicloropropene sono state revocate. A norma dell'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, è quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III. Tale disposizione non si applica agli LMR corrispondenti ai limiti del Codex (CXL) basati sugli impieghi nei paesi terzi, a condizione che siano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Analogamente, non si applica nei casi in cui gli LMR sono stati fissati espressamente come tolleranze all'importazione. |
(3) |
Riguardo al bifenox, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi e frumento in chicchi. Per quanto concerne gli LMR per i semi di girasole e i semi di colza, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini, (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni) e latte (di mucca, pecora e capra), l'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) |
Riguardo al dimetenamid-p, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo ed ha raccomandato di ridurre gli LMR per arachidi, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di zucca e barbabietole da zucchero (radice) e di mantenere gli LMR vigenti per gli altri prodotti. Per quanto concerne gli LMR per cipolline, lattuga ed erbe aromatiche, essa ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Riguardo al proesadione, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per uve da tavola e da vino, fragole, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, orzo, frumento, luppolo, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni) e caprini (carne, grasso, fegato, reni). Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. |
(6) |
La soppressione del tolilfluanide dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stabilita nella decisione 2010/20/CE della Commissione (7). Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide sono state revocate. |
(7) |
Riguardo al tolilfluanide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo ed ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
La non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stabilita nella decisione 2010/355/UE della Commissione (9). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. |
(9) |
Riguardo al trifluralin, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (10). Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello dell'Unione e non erano disponibili CXL, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti lo sviluppo della tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(12) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(15) |
È opportuno prevedere, prima dell'applicazione degli LMR modificati, un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(16) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 28 aprile 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(3) Decisione 2011/36/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, concernente la non iscrizione dell'1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2011, pag. 42).
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3215. [36 pp.].
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3216. [53 pp.].
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3192. [36 pp.].
(7) Direttiva 2010/20/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolilfluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (GU L 60 del 10.3.2010, pag. 20).
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(7):3300. [37 pp.].
(9) Decisione 2010/355/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 160 del 26.6.2010, pag. 30).
(10) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3193. [16 pp.].
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
nell'allegato III, sono soppresse le colonne relative a dimetenamid-p, proesadione, 1,3-dicloropropene e bifenox; |
3) |
l'allegato V è così modificato:
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Dimetenamid, incluse altre miscele di isomeri costituenti comprendenti dimetenamid-p (somma di isomeri)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo vegetale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Proesadione (proesadione (acido) e i suoi sali, espressi in calcio proesadione)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Dimetenamid, incluse altre miscele di isomeri costituenti comprendenti dimetenamid-p (somma di isomeri)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo vegetale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Proesadione (proesadione (acido) e i suoi sali, espressi in calcio proesadione)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice cui si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F) |
= |
Liposolubile |
Bifenox (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Bifenox (F)
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'8 aprile 2017 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Tolilfluanide (somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide, espressi in tolilfluanide) (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: |
Tolilfluanide — codice 1000000 eccetto 1040000: dimetilamminosolfotoluidide.
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Trifluralin
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(7) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(8) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
1,3-Dicloropropene
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
8.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/86 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/553 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2015
che approva la sostanza attiva cerevisane, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 5 marzo 2012 la società Agro-Levures et Dérivés SAS ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva cerevisane. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 14 maggio 2012 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato la Commissione dell'ammissibilità della domanda. |
(2) |
Il 22 febbraio 2013 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(3) |
L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nel gennaio 2014. |
(4) |
Il 5 maggio 2014 l'Autorità ha trasmesso al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni, in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva cerevisane soddisfi criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico. |
(5) |
Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame. |
(6) |
L'11 dicembre 2014 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame per la sostanza cerevisane e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza. |
(7) |
È stato stabilito, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare la sostanza cerevisane. |
(8) |
La Commissione ritiene inoltre che il cerevisane sia una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il cerevisane non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La principale componente del cerevisane è la parete cellulare del lievito Saccharomyces cerevisiae, molto diffuso in natura e comunemente utilizzato nella produzione alimentare (cottura in forno, bevande alcoliche, integratori alimentari), che viene consumato regolarmente senza dimostrare alcun potenziale dannoso. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realiste. |
(9) |
È pertanto opportuno approvare il cerevisane come sostanza a basso rischio. In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva cerevisane, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2014;12(6):3583.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
Cerevisane (privo di denominazione ISO) N. CAS: non assegnato N. CIPAC: 980 |
Non pertinente |
≥ 924 g/kg |
23 aprile 2015 |
23 aprile 2030 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cerevisane, in particolare delle relative appendici I e II. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
Nella parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:
Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
«3 |
Cerevisane (privo di denominazione ISO) N. CAS: non assegnato N. CIPAC: 980 |
Non pertinente |
≥ 924 g/kg |
23 aprile 2015 |
23 aprile 2030 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cerevisane, in particolare delle relative appendici I e II.» |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
8.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/89 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/554 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
102,3 |
MA |
103,1 |
|
TR |
122,2 |
|
ZZ |
109,2 |
|
0707 00 05 |
MA |
176,1 |
MK |
97,3 |
|
TR |
143,8 |
|
ZZ |
139,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
81,6 |
TR |
164,5 |
|
ZZ |
123,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
46,6 |
IL |
76,6 |
|
MA |
58,3 |
|
TN |
57,8 |
|
TR |
66,9 |
|
ZZ |
61,2 |
|
0805 50 10 |
TR |
49,5 |
ZZ |
49,5 |
|
0808 10 80 |
BR |
94,4 |
CL |
115,2 |
|
CN |
89,6 |
|
MK |
25,3 |
|
US |
238,2 |
|
ZA |
123,3 |
|
ZZ |
114,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
111,9 |
CL |
124,4 |
|
ZA |
107,7 |
|
ZZ |
114,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
8.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/91 |
DECISIONE (PESC) 2015/555 DEL CONSIGLIO
del 7 aprile 2015
che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1). |
(2) |
In base ad un riesame della decisione 2011/235/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive in questione fino al 13 aprile 2016. |
(3) |
Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone e un'entità figuranti nell'allegato della decisione 2011/235/PESC. |
(4) |
Inoltre, non vi sono più motivi per mantenere due persone nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2011/235/PESC. |
(5) |
È altresì opportuno sopprimere una voce riguardante una persona già figurante nell'allegato della decisione 2011/235/PESC. |
(6) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 6, paragrafo 2 della decisione 2011/235/PESC è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2016. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Articolo 2
L'allegato della decisione 2011/235/PESC è modificato come indicato nell'allegato alla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).
ALLEGATO
1) |
Le voci relative alle persone sotto indicate sono soppresse dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/235/PESC:
|
2) |
Le voci relative alle persone e all'entità sotto indicate che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC sono sostituite dalle seguenti: Persone
Entità
|
8.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/101 |
DECISIONE (PESC) 2015/556 DEL CONSIGLIO
del 7 aprile 2015
che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
(2) |
Con sentenza del 22 gennaio 2015 nelle cause riunite T-420/11 e T-56/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato le decisioni del Consiglio 2011/299/PESC (2) e 2011/783/PESC (3) nella misura in cui inseriscono le seguenti entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co., e Kish Shipping Line Manning Co.. |
(3) |
Sulla base di nuove motivazioni, è opportuno inserire nuovamente 32 di queste entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. |
(4) |
Con sentenza del 22 gennaio 2015 nella causa T-176/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione 2012/35/PESC del Consiglio (4) volta a inserire la Bank Tejarat nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(5) |
È opportuno inserire nuovamente la Bank Tejarat nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(6) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) Decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136 del 24.5.2011, pag. 65).
(3) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 71).
(4) Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19 del 24.1.2012, pag. 22).
ALLEGATO
1) |
L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran. B. Entità
|
2) |
Le entità indicate in appresso sono inserite nell'elenco riportato nella parte III dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC: III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines — IRISL) B. Entità
|
8.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/107 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/557 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2015
che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina
[notificata con il numero C(2015) 2070]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/65/CEE fissa le condizioni applicabili alle importazioni nell'Unione, tra l'altro, di sperma, ovuli e embrioni della specie equina. Tali condizioni devono essere perlomeno equivalenti a quelle applicabili agli scambi tra Stati membri. |
(2) |
La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate solamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria. |
(3) |
La decisione 2004/211/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE. |
(4) |
Al fine di ospitare una manifestazione equestre dall'8 al 10 maggio 2015 nell'ambito del Global Champions Tour, realizzata sotto l'egida della Federazione equestre internazionale (FEI), le autorità competenti cinesi hanno chiesto che venga riconosciuta una zona indenne da malattie equine nell'area metropolitana di Shanghai, direttamente accessibile dall'aeroporto internazionale situato nelle vicinanze. Considerando il carattere temporaneo degli impianti costruiti ad hoc presso il parcheggio dell'EXPO 2010, è opportuno prevedere solamente un'autorizzazione temporanea di tale zona. |
(5) |
Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi e al fine di autorizzare per un periodo limitato la reintroduzione di cavalli registrati in provenienza da una parte del territorio della Cina dopo un'esportazione temporanea in conformità alle prescrizioni della decisione 93/195/CEE della Commissione (4), quest'ultima ha adottato la decisione di esecuzione 2014/127/UE della Commissione (5), con la quale la regione CN-2 della Cina è stata approvata in via provvisoria. |
(6) |
Poiché la manifestazione equestre si ripeterà nel 2015 e le condizioni di sanità animale e di quarantena sono rimaste immutate rispetto al 2014, è necessario adeguare di conseguenza per la regione CN-2 la data nella colonna 15 della tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione CN-2 della Cina nella tabella che figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, la dicitura «Valido dal 30 maggio al 30 giugno 2014» è sostituita dalla dicitura: «Valido dal 25 aprile al 25 maggio 2015».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).
(4) Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione 2014/127/UE della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 28).
8.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/109 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/558 DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2015
che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2015) 2160]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) istituisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione delimita ed elenca determinate zone di tali Stati membri differenziate secondo il livello di rischio basato sulla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia. |
(2) |
L'articolo 7 della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che prevede una deroga al divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione, dovrebbe essere rivisto al fine di consentire lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti di origine suina, esclusi i suini selvatici, compresi i corpi non trasformati di animali morti provenienti da aziende situate nelle zone elencate nella parte III dell'allegato, in un modo che sia in linea con il rischio rappresentato da tali sottoprodotti di origine animale. |
(3) |
Nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2015 sono stati segnalati un focolaio di peste suina africana nei suini domestici in Polonia e diversi casi nei cinghiali in Lituania e Polonia nella zona soggetta a restrizioni di cui alla parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Nei mesi di febbraio e marzo 2015 sono stati segnalati alcuni casi in Lettonia nelle zone soggette a restrizione elencate nella parte I e nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(4) |
L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria in Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate, per prevenire la diffusione di tale malattia nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto dell'attuale situazione zoosanitaria per quanto riguarda tale malattia in Lettonia, Lituania e Polonia. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:
1) |
all'articolo 7, la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente: «2. In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di sottoprodotti di origine suina, esclusi i suini selvatici, compresi i corpi non trasformati di animali morti provenienti da aziende o le carcasse provenienti da macelli riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato, verso impianti di trasformazione, incenerimento o coincenerimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) 1069/2009 situati all'esterno delle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché:» ; |
2) |
l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE I
1. Estonia
Le seguenti zone in Estonia:
— |
la contea (maakond) di Põlvamaa, |
— |
il comune (vald) di Häädemeeste, |
— |
il comune (vald) di Kambja, |
— |
il comune (vald) di Kasepää, |
— |
il comune (vald) di Kolga-Jaani, |
— |
il comune (vald) di Konguta, |
— |
il comune (vald) di Kõo, |
— |
il comune (vald) di Kõpu, |
— |
il comune (vald) di Laekvere, |
— |
il comune (vald) di Lasva, |
— |
il comune (vald) di Meremäe, |
— |
il comune (vald) di Nõo, |
— |
il comune (vald) di Paikuse, |
— |
il comune (vald) di Pärsti, |
— |
il comune (vald) di Puhja, |
— |
il comune (vald) di Rägavere, |
— |
il comune (vald) di Rannu, |
— |
il comune (vald) di Rõngu, |
— |
il comune (vald) di Saarde, |
— |
il comune (vald) di Saare, |
— |
il comune (vald) di Saarepeedi, |
— |
il comune (vald) di Sõmeru, |
— |
il comune (vald) di Surju, |
— |
il comune (vald) di Suure-Jaani, |
— |
il comune (vald) di Tahkuranna, |
— |
il comune (vald) di Torma, |
— |
il comune (vald) di Vastseliina, |
— |
il comune (vald) di Viiratsi, |
— |
il comune (vald) di Vinni, |
— |
il comune (vald) di Viru-Nigula, |
— |
il comune (vald) di Võru, |
— |
la città (linn) di Võru, |
— |
la città (linn) di Kunda, |
— |
la città (linn) di Viljandi. |
2. Lettonia
Le seguenti zone in Lettonia:
— |
il comune (novads) di Aizkraukles, |
— |
nel comune (novads) di Alūksnes, le frazioni (pagasti) di Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes e Liepnas, |
— |
nel comune (novads) di Krimuldas, la frazione (pagasts) di Krimuldas, |
— |
il comune (novads) di Amatas, |
— |
nel comune (novads) di Apes, la frazione (pagasts) di Virešu, |
— |
il comune (novads) di Baltinavas, |
— |
il comune (novads) di Balvu, |
— |
il comune (novads) di Cēsu, |
— |
il comune (novads) di Gulbenes, |
— |
il comune (novads) di Ikšķiles, |
— |
il comune (novads) di Inčukalna, |
— |
il comune (novads) di Jaunjelgavas, |
— |
il comune (novads) di Jaunpiepalgas, |
— |
il comune (novads) di Ķeguma, |
— |
il comune (novads) di Lielvārdes, |
— |
il comune (novads) di Līgatnes, |
— |
il comune (novads) di Mālpils, |
— |
il comune (novads) di Neretas, |
— |
il comune (novads) di Ogres, |
— |
il comune (novads) di Priekuļu, |
— |
il comune (novads) di Raunas, |
— |
il comune (novads) di Ropažu, |
— |
il comune (novads) di Rugāju, |
— |
il comune (novads) di Salas, |
— |
il comune (novads) di Sējas, |
— |
il comune (novads) di Siguldas, |
— |
il comune (novads) di Skrīveru, |
— |
il comune (novads) di Smiltenes, |
— |
il comune (novads) di Vecpiebalgas, |
— |
il comune (novads) di Vecumnieku, |
— |
il comune (novads) di Viesītes, |
— |
il comune (novads) di Viļakas. |
3. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, i comuni (seniūnija) di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų e Surviliškio, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, i comuni (seniūnija) di Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio e Smilgių, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis, i comuni (seniūnija) di Skėmių e Sidabravo, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, i comuni (seniūnija) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Taurakiemio, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, i comuni (seniūnija) di Kruonio, Nemaitonių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės e la parte del comune (seniūnija) di Rumšiškių situata a sud dell'autostrada A1, |
— |
il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevežys, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, |
— |
il comune (savivaldybė) di Birštonas, |
— |
il comune (savivaldybė) di Kalvarija, |
— |
il comune (savivaldybė) di Kazlu Ruda, |
— |
il comune (savivaldybė) di Marijampole. |
4. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
nel voivodato della Podlachia:
— |
la provincia (powiat) di Suwałki, |
— |
la provincia (powiat) di Białystok, |
— |
i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki, |
— |
i comuni (gminy) di Krasnopol e Puńsk nella provincia (powiat) di Sejny, |
— |
i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów, |
— |
la provincia (powiat) di Mońki, |
— |
i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka, |
— |
i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady e Dobrzyniewo Duże nella provincia (powiat) di Białystok, |
— |
la provincia (powiat) di Bielsk, |
— |
la provincia (powiat) di Hajnówka, |
— |
i comuni (gminy) di Grodzisk, Dziadkowice e Milejczyce nella provincia (powiat) di Siemiatycze, |
— |
il comune (gminy) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrow, |
— |
i comuni (gminy) di Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie. |
PARTE II
1. Estonia
Le seguenti zone in Estonia:
— |
la contea (maakond) di IDA-Virumaa, |
— |
la contea (maakond) di Valgamaa, |
— |
il comune (vald) di Abja, |
— |
il comune (vald) di Halliste, |
— |
il comune (vald) di Karksi, |
— |
il comune (vald) di Paistu, |
— |
il comune (vald) di Tarvastu, |
— |
il comune (vald) di Antsla, |
— |
il comune (vald) di Mõniste, |
— |
il comune (vald) di Varstu, |
— |
il comune (vald) di Rõuge, |
— |
il comune (vald) di Sõmerpalu, |
— |
il comune (vald) di Haanja, |
— |
il comune (vald) di Misso, |
— |
il comune (vald) di Urvaste. |
2. Lettonia
Le seguenti zone in Lettonia:
— |
il comune (novads) di Aknīstes, |
— |
nel comune (novads) di Alūksnes, le frazioni (pagasti) di Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes e Pededzes, |
— |
nel comune (novads) di Apes, le frazioni (pagasti) di Gaujienas, Trapenes e Apes, |
— |
nel comune (novads) di Krimuldas, la frazione (pagasts) di Lēdurgas, |
— |
il comune (novads) di Alojas, |
— |
il comune (novads) di Cesvaines, |
— |
il comune (novads) di Ērgļu, |
— |
il comune (novads) di Ilūkstes, |
— |
la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils, |
— |
il comune (novads) di Jēkabpils, |
— |
il comune (novads) di Kocēnu, |
— |
il comune (novads) di Kokneses, |
— |
il comune (novads) di Krustpils, |
— |
il comune (novads) di Līvānu, |
— |
il comune (novads) di Lubānas, |
— |
il comune (novads) di Limbažu, |
— |
il comune (novads) di Madonas, |
— |
il comune (novads) di Mazsalacas, |
— |
il comune (novads) di Pārgaujas, |
— |
il comune (novads) di Pļaviņu, |
— |
il comune (novads) di Salacgrīvas, |
— |
il comune (novads) di Varakļānu, |
— |
la città (republikas pilsēta) di Valmiera. |
3. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, i comuni (seniūnija) di Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos e la parte di Svėdasai situata a sud della strada n. 118, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, i comuni (seniūnija) di Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos e Šėtos, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis, i comuni (seniūnija) di Alizava, Kupiškis, Noriūnai e Subačius, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, i comuni (seniūnija) di Ramygalos, Vadoklių e Raguvos, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, i comuni (seniūnija) di Domeikavos, Karmėlavos, Kauno miesto, Lapių, Neveronių, Samylų, Užliedžių e Vandžiogalos, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, i comuni (seniūnija) di Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinkės, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, Žąslių e la parte del comune (seniūnija) di Rumšiškių situata a nord dell'autostrada A1, |
— |
la contea (apskritis) di Alytus, |
— |
il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalcininkai, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmerge, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, |
— |
il comune (savivaldybė) di Elektrenai. |
4. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
nel voivodato della Podlachia:
— |
i comuni (gminy) di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nella provincia (powiat) di Sejny, |
— |
i comuni (gminy) di Lipsk e Płaska nella provincia (powiat) di Augustów, |
— |
i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór e Sidra nella provincia (powiat) di Sokółka, |
— |
i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Supraśl e Wasilków nella provincia (powiat) di Białystok. |
PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone in Lettonia:
— |
il comune (novads) di Aglonas, |
— |
il comune (novads) di Beverīinas, |
— |
il comune (novads) di Burtnieku, |
— |
il comune (novads) di Ciblas, |
— |
il comune (novads) di Dagdas, |
— |
il comune (novads) di Daugavpils, |
— |
il comune (novads) di Kārsavas, |
— |
il comune (novads) di Krāslavas, |
— |
il comune (novads) di Ludzas, |
— |
il comune (novads) di Naukšēnu, |
— |
il comune (novads) di Preiļu, |
— |
il comune (novads) di Rēzeknes, |
— |
il comune (novads) di Riebiņu, |
— |
il comune (novads) di Rūjienas, |
— |
il comune (novads) di Streņču, |
— |
il comune (novads) di Valkas, |
— |
il comune (novads) di Vārkavas, |
— |
il comune (novads) di Viļānu, |
— |
il comune (novads) di Zilupes, |
— |
la città (republikas pilsēta) di Daugavpils, |
— |
la città (republikas pilsēta) di Rēzekne. |
2. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Ignalina, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Moletai, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Rokiškis, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Švencionys, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Utena, |
— |
il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Zarasai, |
— |
il comune (savivaldybe) di Visaginas, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kupiškis, i comuni (seniūnija) di Šimonys e Skapiškis, |
— |
nel comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Anykščiai, la parte del comune (seniūnija) di Svėdasai situata a nord della strada n. 118. |
3. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
nel voivodato della Podlachia:
— |
i comuni (gminy) di Krynki, Kuźnica, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka, |
— |
i comuni (gminy) di Gródek e Michałowo nella provincia (powiat) di Białystok. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone in Italia:
tutto il territorio della Sardegna.»