ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 77

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
21 marzo 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/480 della Commissione, del 20 marzo 2015, recante duecentoventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/481 della Commissione, del 20 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/482 della Commissione, del 20 marzo 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/483 della Commissione, del 20 marzo 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2015/484 del Consiglio, del 17 marzo 2015, relativa alla nomina di un membro titolare belga del Comitato economico e sociale europeo

11

 

*

Decisione (PESC) 2015/485 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo

12

 

*

Decisione (PESC) 2015/486 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto

16

 

*

Decisione (PESC) 2015/487 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/173/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

17

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/480 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2015

recante duecentoventisettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.

(2)

Il 13 marzo 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di tre persone fisiche e di un'entità all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 16 marzo 2015 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha deciso di cancellare quattro persone dall'elenco. Il 19 febbraio 2015 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di modificare una voce dell'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

a)

«Angga Dimas Pershada (alias: (a) Angga Dimas Persada, (b) Angga Dimas Persadha, (c) Angga Dimas Prasondha). Titolo: segretario generale (metà 2014). Data di nascita: 4.3.1985. Luogo di nascita: Giacarta, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. N. del passaporto: passaporto indonesiano n. W344982 (intestato a Angga Dimas Peshada). Altre informazioni: (a) membro di Jemaah Islamiyah; (b) leader di Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2015.»

b)

«Bambang Sukirno (alias: (a) Pak Zahra, (b) Abu Zahra). Data di nascita: 5.4.1975. Luogo di nascita: Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. N. del passaporto: passaporto indonesiano n. A2062513. Altre informazioni: alto dirigente di Jemaah Islamiyah che ha ricoperto cariche di responsabilità presso Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2015.»

c)

«Wiji Joko Santoso (alias: (a) Wijijoko Santoso, (b) Abu Seif al-Jawi, (c) Abu Seif). Data di nascita: 14.7.1975. Luogo di nascita: Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. N. del passaporto: passaporto indonesiano n. A2823222 (rilasciato il 28.5.2012, scade il 28.5.2017, intestato a Wiji Joko Santoso). Altre informazioni: capo della divisione “Affari esteri” di Jemaah Islamiyah. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2015.»

2)

La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (alias: (a) Yayasan Hilal Ahmar, (b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria). Altre informazioni: (a) ala presuntamente umanitaria di Jemaah Islamiyah; (b) opera a Lampung, Giacarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya e Makassar, Indonesia; (c) non affiliata al gruppo umanitario Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2015.»

3)

Le seguenti voci dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:

a)

«Mustafa Mohamed Fadhil (alias (a) Al Masri, Abd Al Wakil, (b) Ali, Hassan, (c) Anis, Abu, (d) Elbishy, Moustafa Ali, (e) Fadil, Mustafa Muhamad, (f) Fazul, Mustafa, (g) Mohammed, Mustafa, (h) Mustafa Ali Elbishy, (i) Al-Nubi, Abu, (j) Hussein, (k) Jihad, Abu, (l) Khalid, (m) Man, Nu, (n) Yussrr, Abu). Data di nascita: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Luogo di nascita: Cairo, Egitto. Nazionalità: kenyota. Numero di identificazione nazionale: 12773667 (carta d'identità kenyota); n. di serie 201735161. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

b)

«Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib). Data di nascita: 13.1.1967. Luogo di nascita: Badari, Asyout, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

c)

«Said Ali Al-Shihri (alias (a) Sàid Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, (b) Said Ali Al Shahri, (c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, (d) Said Ali Jaber Al Khassam, (e) Abu-Sayyaf, (f) Abu-Sufyan al-Azidi, (g) Abu-Sayyaf al-Shihri, (h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, (i) Salahm, (j) Salah Abu Sufyan, (k) Salah al-Din, (l) Abu Osama, (m) Abu Sulaiman, (n) Nur al-Din Afghani Azibk, (o) Alahhaddm, (p) Akhdam, (q) Abu Sufian Al Azadi, (r) Abu Asmaa). Data di nascita: 12.9.1973. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: C102432 (passaporto saudita rilasciato il 22.4.2000; scaduto il 26.2.2005. Data di rilascio secondo il calendario Hijri: 17.1.1421; data di scadenza secondo il calendario Hijri: 17.1.1426). Numero di identificazione nazionale: 1008168450 (Arabia Saudita). Altre informazioni: in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America tra il 2001 e il 2007. Localizzato nello Yemen a gennaio 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.»

d)

«Hakimullah Mehsud (alias (a) Hakeemullah Mehsud, (b) Zulfiqar). Data di nascita: intorno al 1979. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) leader di Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), un'organizzazione basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.»

4)

La voce «Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, (c) Khalifa Al-Subayi, (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Data di nascita: 1.1.1965. Luogo di nascita: Doha, Qatar. Nazionalità: qatariana. N. passaporto: 00685868 (rilasciato a Doha il 5.2.2006, scade il 4.2.2010). N. carta d'identità: 26563400140 (Qatar). Indirizzo: Doha, Qatar. Altre informazioni: il nome della madre è Hamdah Ahmad Haidoos. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (alias: (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, (c) Khalifa Al-Subayi, (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy, (e) Abu Mohammed al-Qatari, (f) Katrina). Data di nascita: 1.1.1965. Luogo di nascita: Doha, Qatar. Cittadinanza: qatariana. N. del passaporto: 00685868 (rilasciato a Doha il 5.2.2006, scade il 4.2.2011). Numero della carta d'identità: 26563400140 (Qatar). Indirizzo: Doha, Qatar. Altre informazioni: il nome della madre è Hamdah Ahmad Haidoos. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008.»


21.3.2015   

IT

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L 77/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/481 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

94,1

MA

85,6

TR

81,6

ZZ

87,1

0707 00 05

JO

206,0

MA

174,9

TR

161,6

ZZ

180,8

0709 93 10

MA

101,5

TR

172,3

ZZ

136,9

0805 10 20

EG

48,9

IL

68,8

MA

53,5

TN

61,8

TR

71,3

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

61,9

ZZ

61,9

0808 10 80

AR

94,0

BR

71,9

CL

104,5

CN

81,0

MK

28,2

US

251,8

ZZ

105,2

0808 30 90

AR

106,6

CL

126,1

CN

102,1

ZA

133,6

ZZ

117,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


21.3.2015   

IT

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L 77/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/482 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2015 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 32).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2015

(in kg equivalente uova in guscio)

09.4275

750 000

09.4276

1 500 000


21.3.2015   

IT

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L 77/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/483 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2015

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2015 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2015 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2015

(in kg)

09.4091

280 000

09.4092

1 830 000


DECISIONI

21.3.2015   

IT

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L 77/11


DECISIONE (UE) 2015/484 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2015

relativa alla nomina di un membro titolare belga del Comitato economico e sociale europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo belga,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Tony VANDEPUTTE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Rudi THOMAES, Administrateur délégué honoraire de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.


21.3.2015   

IT

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L 77/12


DECISIONE (PESC) 2015/485 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2015

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (1)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/39/PESC (2), con cui ha nominato il sig. Samuel ŽBOGAR rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo. Il mandato dell'RSUE è stato modificato da ultimo con decisione 2014/400/PESC del Consiglio (3). Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2015.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri otto mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Samuel ŽBOGAR quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) è prorogato fino al 31 ottobre 2015. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nella promozione di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico; il rafforzamento della stabilità della regione e il contributo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; la promozione di un Kosovo votato allo stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso; il sostegno ai progressi del Kosovo verso l'Unione in linea con la prospettiva europea della regione e conformemente alle pertinenti conclusioni del Consiglio.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

a)

offrire la consulenza e il sostegno dell'Unione nel processo politico;

b)

promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Kosovo;

c)

rafforzare la presenza dell'Unione in Kosovo e garantirne la coerenza e l'efficacia;

d)

fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) orientamenti politici a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;

e)

assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione in Kosovo, anche nella gestione locale del processo di transizione di EULEX;

f)

sostenere i progressi del Kosovo verso l'Unione, in linea con la prospettiva europea della regione, mediante iniziative mirate di comunicazione pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica del Kosovo su questioni connesse con l'Unione, anche per quanto concerne il lavoro svolto da EULEX;

g)

monitorare, assistere e facilitare i progressi in merito alle priorità politiche, economiche ed europee, in linea con le rispettive competenze e responsabilità istituzionali;

h)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche in relazione alle donne e ai bambini nonché alla protezione delle minoranze, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani;

i)

fornire assistenza nell'attuazione del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2015 al 31 ottobre 2015 è pari a 1 520 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Per coadiuvare l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

1.   L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (4).

2.   L'AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (5).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione dell'ufficio;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può altresì presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Conformemente all'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capimissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione. Essi si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo di EULEX KOSOVO, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE ed il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente.

3.   L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

4.   L'RSUE, insieme ad altri soggetti dell'Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'Unione sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Kosovo e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di agosto 2015.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2015.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244/1999 e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Decisione 2012/39/PESC del Consiglio, del 25 gennaio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (GU L 23 del 26.1.2012, pag. 5).

(3)  Decisione 2014/400/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 68).

(4)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(5)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


21.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/16


DECISIONE (PESC) 2015/486 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2015

che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC (1).

(2)

In base ad un riesame della decisione 2011/172/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 22 marzo 2016.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/172/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2011/172/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2016.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63).


21.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/17


DECISIONE (PESC) 2015/487 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2015

che modifica la decisione 2011/173/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/173/PESC (1).

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/173/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 marzo 2016.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/173/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6, secondo comma, della decisione 2011/173/PESC è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 68).