ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 219

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
25 luglio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2014 della Commissione, del 23 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che definisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali e nel quadro del regime di transito speciale ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 804/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, recante deroga al regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell'aiuto in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche e delle domande per l'assegnazione di diritti all'aiuto in relazione ad alcune zone d'Italia colpite da inondazioni nel 2014

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

37

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

40

 

*

Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

42

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2014/496/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, sugli aspetti del dispiegamento, del funzionamento e dell'utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2004/552/PESC

53

 

 

2014/497/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) [notificata con il numero C(2014) 5082]

56

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione n. 2 del Comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 21 maggio 2014 relativa alla domanda della Repubblica di Moldova di diventare parte contraente della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 217 del 23.7.2014 )

65

 

*

Rettifica della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( GU L 335 del 17.12.2009 )

66

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 798/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE ( GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

121,8

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

131,2

143,0

0

0

AR

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

293,6

220,0

326,7

244,2

2

24

0

17

AR

BR

CL

TH

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

122,7

6

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

344,2

310,2

0

0

BR

CL

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

251,6

11

BR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 799/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

che stabilisce i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 8,

sentito il comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna» istituito dall'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce, assieme ai regolamenti specifici di cui al suo articolo 2, lettera a), il quadro normativo per il finanziamento dell'Unione a sostegno dello sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Il regolamento (UE) n. 514/2014 fa obbligo agli Stati membri di presentare alla Commissione una relazione annuale di esecuzione di ciascun programma nazionale. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a presentare una relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali entro la fine del 2023. Per garantire che le informazioni fornite alla Commissione siano coerenti e comparabili, è necessario stabilire un modello per le relazioni annuali e finali di esecuzione.

(3)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare l'approvazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(4)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.

(5)

La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modelli per le relazioni di esecuzione

Il modello per le relazioni annuali e finali di esecuzione è stabilito nell'allegato.

Le relazioni sono presentate alla Commissione tramite il sistema di scambio elettronico di dati istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione (2).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

MODELLO PER LE RELAZIONI ANNUALI E FINALI DI ESECUZIONE

SEZIONE 1

Obiettivi del programma [articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014]

Obiettivo specifico (come stabilito nei regolamenti specifici): descrivere per sommi capi i progressi compiuti nell'attuazione della strategia e nel conseguimento degli obiettivi nazionali nel corso dell'esercizio finanziario.

Indicare eventuali modifiche della strategia o degli obiettivi nazionali, o eventuali fattori che possono comportare future modifiche.

Indicare ogni problema significativo che abbia ripercussioni sui risultati del programma nazionale.

Obiettivo nazionale : elencare le principali azioni sostenute e svolte nel corso dell'esercizio finanziario, i successi ottenuti e i problemi incontrati (e risolti).

Azione specifica (come stabilita nei regolamenti specifici): elencare le principali azioni sostenute e svolte nel corso dell'esercizio finanziario, i successi ottenuti e i problemi incontrati (e risolti).

Le informazioni nelle caselle devono essere autonome e non possono fare riferimento a informazioni figuranti in documenti allegati né contenere collegamenti ipertestuali.

OBIETTIVO SPECIFICO N: titolo

 

Obiettivo nazionale n: titolo

 

Azione specifica n: titolo

 

Informazioni sul calendario indicativo

Indicare eventuali modifiche al calendario indicativo stabilito nel programma nazionale.

Calendario indicativo

 

Nome dell'azione

Inizio della pianificazione

Inizio dell'attuazione

Chiusura

Obiettivo specifico n: titolo

Obiettivo nazionale n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2

Casi speciali

Indicare i risultati del sistema di impegni (cifre per ogni categoria)

Piano d'impegno

Categorie

Periodo d'impegno

Periodo d'impegno

Periodo d'impegno

 

 

 

 

Totale

 

 

 

SEZIONE 3

Indicatori comuni e indicatori specifici del programma [articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 514/2014]

Fornire i dati per ogni indicatore per il rispettivo esercizio finanziario.

Identificativo dell'indicatore

Descrizione dell'indicatore

Unità di misura

Valore di partenza

Valore-obiettivo

Fonte dei dati

Esercizio finanziario n

Esercizio finanziario n+1

Totale cumulato

Obiettivo specifico n: titolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornire una spiegazione delle indicazioni che possono avere un impatto significativo sul conseguimento degli obiettivi, in particolare l'assenza di progressi.

 

Per ciascun esercizio finanziario può essere allegato un documento che spieghi l'assenza significativa di progressi o la possibilità di superare l'obiettivo di uno o più indicatori.

SEZIONE 4

Quadro per l'esecuzione del programma da parte dello Stato membro

4.1.   Comitato di sorveglianza [articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014]

Fornire un elenco delle principali decisioni prese dal comitato di sorveglianza e delle questioni in sospeso.

 

4.2.   Quadro di monitoraggio e valutazione comune [articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 514/2014]

Descrivere le misure di monitoraggio e di valutazione prese dall'autorità responsabile, comprese le modalità di raccolta dei dati, le attività di valutazione, le difficoltà incontrate e le misure prese per risolverle.

 

4.3.   Coinvolgimento del partenariato nell'esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma nazionale [articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014]

Fornire una breve descrizione dei principali contributi e pareri formulati dai partner nel corso dell'esercizio finanziario.

 

4.4.   Informazione e pubblicità [articolo 53 del regolamento (UE) n. 514/2014]

Inserire il link al sito web del programma.

Elencare le principali attività di informazione e pubblicità condotte nel corso dell'esercizio finanziario. Allegare esempi di materiale.

 

4.5.   Complementarità con altri strumenti dell'Unione [articolo 14, paragrafo 2, lettera e), e articolo14, paragrafo 5, lettera f), del regolamento (UE) n. 514/2014]

Descrivere brevemente le principali azioni e consultazioni svolte per garantire il coordinamento con altri strumenti dell'Unione, segnatamente:

i fondi strutturali e di investimento europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca);

altri fondi o programmi dell'UE (ad esempio, il programma di apprendimento permanente, il programma Cultura, il programma Gioventù in azione);

gli strumenti dell'UE in materia di relazioni esterne (ad esempio, lo strumento di assistenza preadesione, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento di stabilità), per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi o in relazione con i paesi terzi.

 

4.6.   Aggiudicazione diretta

Fornire una giustificazione per ogni caso di aggiudicazione diretta.

 

SEZIONE 5

Relazione finanziaria [articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014]

5.1.   Relazione finanziaria per obiettivo specifico (in euro)

Tabella

(in EUR)

Obiettivo specifico: n titolo

Obiettivo nazionale n

 

Totale parziale degli obiettivi nazionali

 

Azione specifica n

 

Totale 1 OS

 

Obiettivo nazionale n + 1

 

Totale parziale degli obiettivi nazionali

 

Azione specifica n + 1

 

Totale n

 

Casi speciali

 

Totale casi speciali

 

Assistenza tecnica:

[massimo = importo fisso + (stanziamento totale) * 5 o 5,5 % conformemente ai regolamenti specifici]

 

TOTALE

 

Attuazione del piano di finanziamento del programma nazionale, precisando il contributo totale dell'UE per ciascun esercizio finanziario

5.2.   Piano di finanziamento per esercizio finanziario (in euro)

Tabella

(in EUR)

ANNO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

Totale programmato

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale impegnato

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.   Motivazione di eventuali scostamenti dalle quote minime fissate nei regolamenti specifici

[Solo se la situazione non è uguale a quella del programma nazionale approvato, articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 514/2014]

Fornire una spiegazione dettagliata dello scostamento dalle quote minime fissate nei regolamenti specifici.

 


25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 800/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

che definisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al finanziamento del sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali e nel quadro del regime di transito speciale ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 11, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 515/2014, allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Al medesimo strumento si applicano pertanto i regolamenti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 514/2014.

(2)

I regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 802/2014 (3) e (UE) n. 799/2014 (4), stabiliscono, segnatamente, i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri, i modelli per i programmi nazionali e i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione.

(3)

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 515/2014 autorizza gli Stati membri a utilizzare fino al 40 % dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione. Prima dell'approvazione del programma nazionale, lo Stato membro che intende finanziare il sostegno operativo nell'ambito del programma nazionale dovrebbe essere tenuto a fornire informazioni specifiche, in particolare per permettere alla Commissione di valutare le condizioni fissate all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014. Analogamente, dovrebbero essere fissati obblighi di rendicontazione supplementari in relazione al sostegno operativo.

(4)

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014 assegna risorse alla Lituania come sostegno operativo supplementare specifico nell'ambito del regime di transito speciale tra la Lituania e la Commissione. La Lituania dovrebbe essere tenuta a fornire informazioni specifiche al riguardo, in particolare per consentire alla Commissione di valutare l'ammissibilità dei costi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014 che tale Stato prevede di applicare nell'ambito dello strumento. Analogamente, dovrebbero essere fissati obblighi di rendicontazione supplementari in relazione al sostegno operativo per il regime di transito speciale.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(6)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(8)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(9)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare l'approvazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modalità pratiche relative al sostegno operativo finanziato nell'ambito del programma nazionale e del regime di transito speciale

1.   Lo Stato membro che decida di chiedere un sostegno operativo a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 515/2014 fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento, oltre a quelle previste nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.

Lo Stato membro inoltre trasmette alla Commissione un modulo di programmazione indicativa redatto secondo il modello riportato nell'allegato II del presente regolamento.

2.   Se decide di usare il sostegno operativo disponibile per il regime di transito speciale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 515/2014, la Lituania fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento, oltre a quelle previste nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.

3.   Le informazioni e i moduli di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.

Articolo 2

Modello per la rendicontazione del sostegno operativo finanziato nell'ambito del programma nazionale e del regime di transito speciale

1.   Quando il sostegno operativo è finanziato nell'ambito del programma nazionale, lo Stato membro interessato ne rendiconta l'attuazione nella relazione di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, redatta secondo il modello riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014.

Inoltre, al momento della presentazione della relazione di esecuzione alla Commissione, lo Stato membro fornisce le informazioni di cui all'allegato IV del presente regolamento.

2.   Quando il sostegno operativo per il regime di transito speciale è finanziato nell'ambito del programma nazionale della Lituania, quest'ultima ne rendiconta l'attuazione nella relazione di esecuzione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, redatta secondo il modello riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014.

Inoltre, al momento della presentazione della relazione di esecuzione alla Commissione, la Lituania fornisce le informazioni di cui all'allegato V del presente regolamento.

3.   Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

(2)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO I

PROGRAMMAZIONE DEL SOSTEGNO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE

Quando il sostegno operativo è incluso nel programma nazionale lo Stato membro deve confermare di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014.

Obiettivo nazionale: indicare sommariamente come sarà utilizzato il sostegno operativo, compresi gli obiettivi generali e specifici da realizzare e i servizi e i compiti che saranno finanziati nell'ambito del meccanismo di sostegno operativo.

Se il programma nazionale include il sostegno operativo nel settore dei visti o delle frontiere, deve essere compilato e accluso il «modulo di programmazione indicativa». Detto modulo non farà parte della decisione della Commissione che approva il programma nazionale.

OBIETTIVO SPECIFICO: sostegno operativo/articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 515/2014

 

conferma di rispettare l'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti.

 

conferma di rispettare le norme e gli orientamenti dell'Unione per la buona governance in materia di frontiere e visti, in particolare il catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, il manuale pratico per le guardie di frontiera e il manuale sui visti.

Obiettivo nazionale: sostegno operativo nel settore dei visti

 

Obiettivo nazionale: sostegno operativo nel settore delle frontiere

 


ALLEGATO II

MODULO DI PROGRAMMAZIONE INDICATIVA PER IL SOSTEGNO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE

Il presente modulo non farà parte della decisione della Commissione che approva il programma nazionale.

Per ciascun tipo di sostegno operativo (visti o frontiere) fornire:

i)

l'elenco indicativo dei beneficiari:

nome del beneficiario (ad esempio, ministero degli Affari esteri, sezione Immigrazione della polizia, guardia costiera, autorità portuale, forze armate) e status giuridico (ad esempio, autorità pubblica, società per azioni ecc.)

responsabilità statutarie

principali tipi di compiti svolti in relazione alla gestione delle frontiere/visti, compresi i compiti da finanziare.

Aggiungere altre righe se necessario;

ii)

l'elenco indicativo dei compiti: descrivere i principali tipi di compiti svolti dal beneficiario in relazione:

al rilascio dei visti, compresi i compiti da finanziare ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 515/2014, oppure

alla gestione delle frontiere, compresi i compiti da finanziare ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 515/2014. Non è necessario descrivere tutti i compiti svolti dal beneficiario, ma solo quelli connessi alla gestione delle frontiere e al controllo dell'immigrazione (ad esempio, forze armate che effettuano sorveglianza in mare per impedire ingressi illegali).

I compiti devono essere raggruppati in funzione del luogo geografico in cui devono essere svolti (ad esempio, consolato generale a Pechino, ministero degli Affari esteri o frontiera slovacco-ucraina). Nella misura del possibile, indicare la sezione di frontiera interessata per ogni compito descritto nell'ambito del sostegno operativo nel settore delle frontiere;

iii)

il numero indicativo di personale:se del caso, indicare per ogni beneficiario e per ogni compito il numero di membri del personale interessati per i quali è chiesto il sostegno (in equivalenti tempo pieno per la durata totale del sostegno operativo);

iv)

la ripartizione indicativa del bilancio per tipo di beneficiario nelle seguenti categorie di costi:

 

spese di personale, ivi inclusa la formazione

 

costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione

 

miglioramento/sostituzione di attrezzature

 

immobili (ammortamento, ristrutturazioni)

 

sistemi informatici (gestione operativa del VIS, del SIS e dei nuovi sistemi informatici, locazione e ristrutturazione dei locali, infrastrutture di comunicazione e sicurezza)

 

operazioni (spese non rientranti nelle categorie precedenti).

Modulo di programmazione indicativa I: sostegno operativo nel settore dei visti

Parte I.1: Elenco indicativo dei compiti

Compiti

Beneficiario

Personale

1.

Consolati e altri servizi situati in altri paesi

1.1

 

 

1.n

 

 

2.

Servizi centrali e di altro tipo (servizi centralizzati specializzati nel rilascio dei visti le cui prestazioni non sono legate a un luogo specifico, ad esempio ministero degli Affari esteri — sezione Visti)

2.1

 

 

2.n

 

 

Parte I.2: Ripartizione indicativa del bilancio

Totale per beneficiario

Beneficiario:

 

1.1

spese di personale, ivi inclusa la formazione

 

1.2

costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione

 

1.3

miglioramento/sostituzione di attrezzature

 

1.4

immobili (ammortamento, ristrutturazioni)

 

1.5

sistemi informatici (gestione operativa del VIS, del SIS e dei nuovi sistemi informatici, locazione e ristrutturazione dei locali, infrastrutture di comunicazione e sicurezza)

 

1.6

operazioni (spese non rientranti nelle categorie precedenti)

 

Totale:

 


Modulo di programmazione indicativa II: sostegno operativo nel settore delle frontiere

Parte II.1: Elenco indicativo dei compiti

Compiti

Beneficiario

Personale

1.

Frontiere terrestri

1.1

 

 

 

1.n

 

 

 

2.

Frontiere marittime

2.1

 

 

 

2.n

 

 

 

3.

Frontiere aeree

3.1

 

 

 

3.n

 

 

 

4.

Servizi centrali e di altro tipo (servizi centralizzati specializzati nella gestione delle frontiere le cui prestazioni non sono legate a un luogo specifico, ad esempio analisi dei rischi effettuate presso il comando delle guardie di frontiera, attività di formazione)

4.1

 

 

 

4.n

 

 

 

Parte II.2: Ripartizione indicativa del bilancio

Totale per beneficiario

1.

Beneficiario:

 

1.1

spese di personale, ivi inclusa la formazione

 

1.2

costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione

 

1.3

miglioramento/sostituzione di attrezzature

 

1.4

immobili (ammortamento, ristrutturazioni)

 

1.5

sistemi informatici (gestione operativa del VIS, del SIS e dei nuovi sistemi informatici, locazione e ristrutturazione dei locali, infrastrutture di comunicazione e sicurezza)

 

1.6

operazioni (spese non rientranti nelle categorie precedenti)

 

Totale:

 


ALLEGATO III

PROGRAMMAZIONE DEL SOSTEGNO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL REGIME DI TRANSITO SPECIALE

Sostegno operativo per il regime di transito speciale (Lituania): indicare la strategia nazionale per l'attuazione del regime di transito speciale, le sue esigenze e gli obiettivi nazionali per soddisfarle. Indicare i risultati e l'effetto finale auspicato della strategia.

Tipi di costi supplementari: indicare i tipi di costi supplementari da finanziare in relazione all'attuazione del regime di transito speciale.

Caso particolare: Sostegno operativo per il regime di transito speciale (Lituania)

 

Tipi di costi supplementari

 


ALLEGATO IV

RENDICONTAZIONE DEL SOSTEGNO OPERATIVO

Sintesi: indicare sinteticamente i progressi effettuati nell'attuazione del sostegno operativo nel corso dell'esercizio finanziario relativamente alla situazione di partenza e agli obiettivi generali e specifici realizzati.

Azioni: elencare le principali azioni svolte nel corso dell'esercizio finanziario, i successi ottenuti e i problemi incontrati (e risolti).

OBIETTIVO SPECIFICO: Sintesi del sostegno operativo

 

Sostegno operativo nel settore dei visti

 

Sostegno operativo nel settore delle frontiere

 


ALLEGATO V

RENDICONTAZIONE DEL SOSTEGNO OPERATIVO NELL'AMBITO DEL REGIME DI TRANSITO SPECIALE

Regime di transito speciale (come stabilito nei regolamenti specifici): descrivere per sommi capi l'attuazione del regime di transito speciale.

Indicare eventuali modifiche della strategia o degli obiettivi nazionali, o eventuali fattori che possano comportare future modifiche.

Indicare tutti gli aspetti significativi che incidono sull'efficacia del regime di transito speciale.

Obiettivi nazionali: elencare le principali azioni svolte nel corso dell'esercizio finanziario, i successi ottenuti e i problemi incontrati (e risolti).

OBIETTIVO SPECIFICO: sintesi del sostegno operativo per il regime di transito speciale (Lituania)

 

Obiettivo nazionale: azioni nell'ambito del regime di transito speciale

 


25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 801/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

che stabilisce il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

previa consultazione del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna» istituito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (2),

considerando quanto segue:

(1)

In aggiunta agli importi assegnati in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 516/2014, gli Stati membri ricevono ogni due anni un importo aggiuntivo per persona reinsediata.

(2)

Occorre specificare i periodi da prendere in considerazione per il calcolo degli importi aggiuntivi. È opportuno stabilire tre periodi di reinsediamento, per ognuno dei quali gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo.

(3)

Qualora nel 2017 si riveli necessario rivedere, nel 2019, le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014, il terzo periodo di reinsediamento, che comprende gli anni 2018-2020, può essere limitato agli anni 2018 e 2019. In tal caso, il presente regolamento sarà modificato allo scopo di prevedere un periodo di reinsediamento aggiuntivo per l'anno 2020.

(4)

Affinché la Commissione possa stabilire l'importo aggiuntivo da assegnare per il reinsediamento in ciascun singolo periodo di reinsediamento, è opportuno che ogni Stato membro presenti alla Commissione una stima del numero di persone che prevede di reinsediare durante tale periodo. La stima dovrebbe essere presentata tramite il sistema elettronico di scambio di dati previsto all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione (3).

(5)

In virtù del regolamento (UE) n. 516/2014, gli importi aggiuntivi per il reinsediamento sono assegnati agli Stati membri per la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano i programmi nazionali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014. Per il periodo di reinsediamento che comprende gli anni 2014 e 2015, i programmi nazionali da presentare alla Commissione dovrebbero pertanto contenere una stima del numero di persone che lo Stato membro prevede di reinsediare durante tale periodo. Per gli altri periodi, è opportuno che ogni Stato membro presenti una stima entro il 15 settembre dell'anno precedente il periodo di reinsediamento in questione.

(6)

L'importo aggiuntivo per il reinsediamento assegnato a ogni Stato membro è basato su una stima del numero di persone che tale Stato prevede di reinsediare. Per beneficiare del pagamento dell'importo aggiuntivo, le persone interessate devono essere state effettivamente reinsediate dall'inizio del periodo in questione e fino a sei mesi dopo la fine di detto periodo.

(7)

Per poter ricevere l'importo aggiuntivo, che è basato su una somma forfettaria per persona reinsediata, gli Stati membri devono riferire alla Commissione il numero di persone idonee a beneficiare del pagamento. Occorre che gli Stati membri conservino le prove delle persone idonee a beneficiare del pagamento.

(8)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 516/2014 e di conseguenza sono vincolati dal presente regolamento.

(9)

La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 516/2014 né dal presente regolamento.

(10)

Al fine di consentire la rapida applicazione delle misure previste dal presente regolamento e di non ritardare l'approvazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Assegnazione di un importo aggiuntivo per le persone reinsediate

1.   Per ricevere gli importi aggiuntivi per le persone reinsediate di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 516/2014, ogni Stato membro deve fornire alla Commissione una stima del numero di persone che prevede di reinsediare in ciascuno dei seguenti periodi:

a)

anni 2014 e 2015;

b)

anni 2016 e 2017;

c)

anni 2018, 2019 e 2020.

2.   Le stime comprendono il numero di persone che rientrano in una delle categorie e dei gruppi di persone prioritari di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014. Esse sono presentate tramite il sistema elettronico di scambio di dati stabilito all'articolo 2 del regolamento di esecuzione n. 802/2014, come segue:

a)

la stima relativa agli anni 2014 e 2015 è compresa nel programma nazionale dello Stato membro presentato in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014;

b)

la stima relativa agli anni 2016 e 2017 è presentata entro il 15 settembre 2015;

c)

la stima relativa agli anni 2018-2020 è presentata entro il 15 settembre 2017.

3.   La Commissione esamina le stime e, quanto prima possibile, stabilisce gli importi aggiuntivi da assegnare a ciascuno Stato membro, come previsto all'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 516/2014.

Articolo 2

Idoneità a ricevere l'importo aggiuntivo per le persone reinsediate e comunicazione di informazioni

1.   Al fine di poter beneficiare dell'importo aggiuntivo, le persone interessate devono essere effettivamente reinsediate dall'inizio del periodo in questione e fino a sei mesi dopo la fine di tale periodo.

Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento.

Per le persone che rientrano in una categoria prioritaria o in un gruppo di persone prioritario di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014, gli Stati membri conservano anche gli elementi di prova che dimostrano l'appartenenza di tali persone alla rispettiva categoria o al rispettivo gruppo.

2.   Ogni Stato membro che abbia ricevuto un importo aggiuntivo per il reinsediamento include nei conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014 il numero di persone reinsediate idonee a beneficiare dell'importo aggiuntivo e, nell'ambito di quest'ultimo, il numero di persone che rientrano in una delle categorie e dei gruppi di persone prioritari di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014. Ogni persona reinsediata può essere contata una sola volta.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, che definisce modelli per i programmi nazionali e stabilisce termini e condizioni per il sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).


25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 802/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce, assieme ai regolamenti specifici di cui al suo articolo 2, lettera a), il quadro normativo per il finanziamento dell'Unione a sostegno dello sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2)

Il regolamento (UE) n. 514/2014 fa obbligo a ciascuno Stato membro di proporre un programma pluriennale nazionale. Per garantire che le informazioni fornite alla Commissione siano coerenti e comparabili, è necessario stabilire un modello per i programmi nazionali.

(3)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolgono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. È pertanto necessario stabilire i termini e le condizioni cui tale sistema di scambio elettronico di dati deve conformarsi. Per contenere i costi e garantire la coerenza globale con tutti i fondi dell'Unione in gestione concorrente, i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati coincidono, nella misura del possibile, con quelli previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione (2).

(4)

Al fine di migliorare la qualità delle informazioni scambiate e rendere il sistema di scambio di informazioni più semplice e più utile, è necessario precisare i requisiti di base per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni oggetto di scambio.

(5)

È opportuno precisare i principi e le norme per l'individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti nel sistema di scambio elettronico di dati e del loro aggiornamento.

(6)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione, dovrebbero essere stabilite caratteristiche tecniche che assicurino un sistema di scambio elettronico efficace.

(7)

Per garantire che gli Stati membri e la Commissione possano continuare a scambiare informazioni in caso di forza maggiore che impedisca l'uso del sistema di scambio elettronico di dati, dovrebbero essere definiti metodi alternativi di codificazione e trasferimento dei dati.

(8)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo tale da consentire la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e la non disconoscibilità delle informazioni. Pertanto è opportuno stabilire norme in materia di sicurezza.

(9)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Esso dovrebbe pertanto essere applicato conformemente a tali diritti e principi. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione e la libera circolazione di tali dati, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(10)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare l'approvazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(11)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.

(12)

La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modelli per i programmi nazionali

Il modello per i programmi nazionali è stabilito nell'allegato.

Articolo 2

Istituzione del sistema di scambio elettronico di dati

La Commissione istituisce un sistema di scambio elettronico di dati per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione (di seguito «SFC2014»).

Articolo 3

Contenuto del sistema di scambio elettronico di dati

1.   SFC2014 contiene almeno le informazioni precisate nei modelli e nei formati stabiliti in conformità dell'articolo 1 del presente regolamento, che sono conformi al regolamento (UE) n. 514/2014 e ai regolamenti specifici di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 514/2014.

2.   Le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2014 (di seguito «dati strutturati») non sono sostituite da dati non strutturati, compreso l'uso di collegamenti ipertestuali o altri tipi di dati non strutturati quali immagini o documenti allegati. Se uno Stato membro trasmette le stesse informazioni sotto forma di dati strutturati e di dati non strutturati, in caso di incongruenze si utilizzano i dati strutturati.

Articolo 4

Funzionamento di SFC2014

1.   La Commissione e le autorità competenti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 514/2014 inseriscono le informazioni della cui trasmissione sono responsabili ed eventuali aggiornamenti nel sistema SFC2014.

2.   Qualsiasi trasmissione di informazioni alla Commissione è verificata e presentata da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione. Tale separazione di funzioni è supportata da SFC2014 o dai sistemi d'informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro direttamente collegati a SFC2014.

3.   Gli Stati membri nominano, a livello nazionale o regionale, o sia a livello nazionale che regionale, una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a SFC2014. Tali persone sono incaricate di:

a)

identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;

b)

informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;

c)

verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;

d)

chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;

e)

segnalare tempestivamente casi sospetti di eventi che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;

f)

garantire la costante accuratezza dei dati per l'identificazione dell'utente segnalando eventuali modifiche;

g)

prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali applicabili;

h)

informare la Commissione di qualsiasi cambiamento avente un impatto sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2014 di assolvere alle responsabilità di cui al paragrafo 1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

4.   Gli scambi di dati e le transazioni recano un firma elettronica obbligatoria in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate in SFC2014 per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.

5.   Le informazioni trattate mediante SFC2014 rispettano la riservatezza dei dati personali per le persone fisiche e di quelli commerciali per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Caratteristiche di SFC2014

Al fine di garantire lo scambio elettronico di informazioni, SFC2014 presenta le seguenti caratteristiche:

a)

moduli interattivi o formulari precompilati dal sistema sulla base dei dati già precedentemente registrati nel sistema;

b)

calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;

c)

controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;

d)

segnalazioni di allarme generate dal sistema che avvisano gli utenti di SFC2014 della possibilità di eseguire o non eseguire determinate azioni;

e)

verifica online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;

f)

disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente ad un programma nazionale.

Articolo 6

Trasmissione di dati tramite SFC2014

1.   SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica utilizzando protocolli predefiniti (servizi web), che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra i sistemi di informazione degli Stati membri e SFC2014.

2.   La data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa è considerata la data di presentazione del documento in questione.

3.   In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2014 o della mancanza di collegamento con SFC2014 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea utilizzando i modelli e i formati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Quando il sistema di scambio elettronico cessa di malfunzionare, il collegamento a tale sistema è ristabilito o viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio le informazioni già trasmesse in forma cartacea in SFC2014.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 3, la data del timbro postale è considerata la data di presentazione del documento in questione.

Articolo 7

Sicurezza dei dati trasmessi tramite SFC2014

1.   La Commissione stabilisce una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione (di seguito «politica in materia di sicurezza informatica SFC») per SFC2014 applicabile al personale che utilizza SFC2014 in conformità delle norme pertinenti dell'Unione, in particolare della decisione C(2006) 3602 della Commissione (8) e le relative norme di attuazione. La Commissione designa una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2014.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni europee (ad eccezione della Commissione) che hanno ricevuto i diritti di accesso a SFC2014 rispettano i termini e le condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2014 e le misure attuate in SFC2014 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri e la Commissione attuano e garantiscono l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per tutelare i dati conservati e trasmessi tramite SFC2014.

4.   Gli Stati membri adottano politiche in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione, a livello nazionale, regionale o locale, che regolamentano l'accesso a SFC2014 e l'introduzione automatica dei dati nel sistema, garantendo una serie minima di requisiti in materia di sicurezza. Tali politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale possono fare riferimento ad altri documenti relativi alla sicurezza. Ciascuno Stato membro garantisce che tali politiche in materia di sicurezza informatica si applichino a tutte le autorità che utilizzano SFC2014.

5.   Tali politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale contemplano:

a)

gli aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, quando tali persone lavorano direttamente in SFC2014;

b)

le misure di sicurezza informatica per i sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2014 attraverso un'interfaccia tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

Ai fini del primo comma, lettera b), sono contemplati i seguenti aspetti relativi alla sicurezza informatica, a seconda dei casi:

a)

sicurezza fisica;

b)

supporti di dati e controllo degli accessi;

c)

controllo della conservazione;

d)

accesso e controllo delle password;

e)

monitoraggio;

f)

interconnessione a SFC2014;

g)

infrastrutture di comunicazione;

h)

risorse umane;

i)

gestione degli incidenti.

6.   Le politiche relative alla sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale si basano su una valutazione dei rischi e le misure descritte sono proporzionali ai rischi individuati.

7.   I documenti che definiscono le politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale sono messi a disposizione della Commissione su richiesta.

8.   Gli Stati membri designano, a livello nazionale o regionale, una o più persone responsabili del mantenimento e garanti dell'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale. Tale o tali persone fungono da punto di contatto con la o le persone designate dalla Commissione di cui al paragrafo 1.

9.   Sia la politica in materia di sicurezza informatica SFC che le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale sono aggiornate in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti. In ogni caso, esse sono riesaminate su base annuale per garantire che continuino a fornire una risposta adeguata.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(5)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(6)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(7)  Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).

(8)  Decisione C(2006) 3602 della Commissione, del 16 agosto 2006, sulle norme relative alla sicurezza dei sistemi di informazione utilizzati dalla Commissione europea [«Commission Decision C(2006) 3602 of 16 August 2006 concerning the security of information systems used by the European Commission», disponibile solo in EN, FR, DE].


ALLEGATO

MODELLO PER IL PROGRAMMA NAZIONALE

Autorità competenti per i sistemi di gestione e di controllo [articolo 25 del regolamento (UE) n. 514/2014]

Dati identificativi e di contatto:

 

Nome dell'autorità

Responsabile dell'autorità

Indirizzo

Indirizzo e-mail

Data di designazione

Attività delegate

Autorità responsabile

 

 

 

 

 

 

Autorità di audit

 

 

 

 

 

 

Autorità delegata 1

 

 

 

 

 

 

Autorità delegata 2

 

 

 

 

 

 

Autorità delegata n (max 10)

 

 

 

 

 

 

Documento allegato: notifica della designazione, indicante:

a)

la principale ripartizione delle responsabilità tra le unità organizzative;

b)

se del caso, i rapporti con le autorità delegate, le attività da delegare e le principali procedure di vigilanza sulle attività delegate;

c)

una sintesi delle principali procedure per il trattamento dei crediti finanziari dei beneficiari e per l'autorizzazione e la contabilizzazione delle spese.

Descrivere succintamente il sistema di gestione e di controllo previsto [articolo 14, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 514/2014].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 1

Sintesi

Fornire una sintesi globale dell'intero programma, mettendo in evidenza le strategie nazionali e gli obiettivi nazionali generali e specifici (esiti e risultati desiderati).

 

SEZIONE 2

Situazione di partenza nello Stato membro [articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 514/2014]

La situazione di partenza è una sintesi della situazione nello Stato membro al dicembre 2013 in relazione ai settori pertinenti per il Fondo. Questa sezione include:

una descrizione della situazione di partenza nello Stato membro, corredata dalle informazioni fattuali necessarie per una corretta valutazione delle necessità,

un'analisi delle necessità dello Stato membro, comprese le questioni chiave emerse dal dialogo politico,

le misure adottate finora, comprese le misure attuate nell'ambito dei precedenti fondi nel settore degli affari interni,

una valutazione delle esigenze nazionali, comprese le sfide individuate nelle pertinenti valutazioni,

le risorse annuali indicative provenienti dal bilancio nazionale, suddivise per obiettivi specifici fissati nei programmi nazionali.

Le informazioni devono essere autonome e non possono fare riferimento a informazioni figuranti in documenti allegati né contenere collegamenti ipertestuali. Può essere allegato un documento con ulteriori dettagli.

Qualsiasi documento allegato non farà parte della decisione della Commissione che approva il programma nazionale, di cui all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 514/2014.

 

SEZIONE 3

Obiettivi del programma [articolo 14, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 514/2014]

Le informazioni relative agli obiettivi specifici devono essere autonome e non possono fare riferimento a informazioni figuranti in documenti allegati né contenere collegamenti ipertestuali.

Obiettivo specifico (come stabilito nei regolamenti specifici): indicare la strategia opportuna, che individui gli obiettivi nazionali, e descrivere il modo in cui sono coperti gli obiettivi dei regolamenti specifici, al fine di rispondere alle necessità individuate nella situazione di partenza.

Obiettivo nazionale : descrivere succintamente le principali azioni per conseguire l'obiettivo nazionale, indicando le azioni (esempio) che saranno sostenute dal programma nazionale (ossia le priorità di finanziamento), compresi gli obiettivi specifici (esiti e risultati desiderati).

Azione specifica (come stabilita nei regolamenti specifici):

descrivere il modo in cui l'azione verrà condotta e fornire una motivazione dell'importo stanziato,

per le azioni congiunte (progetti transnazionali), lo Stato membro capofila dovrà solo elencare gli Stati membri partecipanti, indicandone, se del caso, il ruolo e l'eventuale contributo finanziario,

gli Stati membri partecipanti dovranno descrivere il proprio ruolo e contributo finanziario, se del caso.

OBIETTIVO SPECIFICO N: Titolo

 

Obiettivo nazionale n: titolo

 

Azione specifica n: titolo

 

Calendario indicativo: per ogni obiettivo nazionale indicare le tre principali azioni da finanziare con il programma nazionale. Per ogni azione, indicare l'anno in cui è pianificata (ad esempio, invito a presentare proposte), quando sarà attuata (ad esempio, contratti/sovvenzioni firmate) e quando sarà chiusa o completata (ad esempio, relazione finale).

Calendario indicativo

[articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 514/2014]

 

Nome dell'azione

Inizio della pianificazione

Inizio dell'attuazione

Chiusura

Obiettivo specifico n:

Obiettivo nazionale n:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 4

Casi speciali

Qualora il programma nazionale preveda un piano d'impegno, indicare per ogni categoria le cifre del rispettivo periodo d'impegno, se del caso.

Completando detto piano, lo Stato membro conferma di impegnarsi ufficialmente a onorare l'impegno durante il rispettivo periodo e che le misure saranno effettivamente realizzate durante il medesimo.

Piano d'impegno: indicare la motivazione dell'impegno, l'impegno ufficiale a onorarlo, il calendario indicativo, il processo di selezione e le operazioni necessarie per adempiere l'impegno.

Piano d'impegno

 

Categorie

Periodo d'impegno

Periodo d'impegno

Periodo d'impegno

 

 

 

 

Totale

 

 

 

SEZIONE 5

Indicatori comuni e indicatori specifici del programma [articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 514/2014]

Indicatore comune (come stabilito nei regolamenti specifici): per ogni obiettivo specifico perseguito indicare il valore-obiettivo di ciascun indicatore comune e la fonte dei dati (ad esempio, relazioni sul progetto).

Qualora il programma nazionale contenga indicatori specifici del programma, precisare il collegamento con l'obiettivo specifico pertinente, descrivere l'indicatore e indicare l'unità di misura, il valore di partenza, il valore da raggiungere e la fonte dei dati. Ciascun indicatore specifico del programma deve essere collegato a un solo obiettivo specifico.

ID dell'indicatore

Descrizione dell'indicatore

Unità di misura

Valore di base

Valore-obiettivo

Fonte dei dati

Obiettivo specifico n: titolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 6

Quadro per la stesura e l'esecuzione del programma da parte dello Stato membro

6.1.   Coinvolgimento del partenariato nella stesura del programma [articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014]

Sintesi dell'approccio adottato, composizione e coinvolgimento dei partenariato e, se del caso, fasi cruciali di una consultazione più ampia, incluso l'elenco dei principali partner (o dei tipi di partner) coinvolti o consultati.

 

6.2.   Comitato di sorveglianza [articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 514/2014]

 

6.3.   Quadro di monitoraggio e valutazione comune [articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 514/2014]

Descrivere succintamente l'approccio previsto e i metodi da usare.

Includere le risposte alle seguenti domande:

a)

Dove sarà collocata la funzione di valutazione e monitoraggio? E il soggetto responsabile della valutazione?

b)

La valutazione o il monitoraggio saranno esternalizzati?

c)

Come saranno raccolti i dati sui progetti e sugli indicatori (sistema di monitoraggio)?

 

6.4   Coinvolgimento del partenariato nell'esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma nazionale [articolo 12, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 514/2014]

Descrivere succintamente l'approccio seguito nei confronti dei partner, il loro livello di coinvolgimento e, se del caso, le fasi cruciali di una consultazione più ampia, incluso l'elenco dei tipi di partner coinvolti o consultati (o dei principali partner).

 

6.5   Informazione e pubblicità [articolo 14, paragrafo 2, lettera j), e articolo 53 del regolamento (UE) n. 514/2014]

Descrivere i meccanismi e i metodi da utilizzare per pubblicizzare il programma nazionale.

 

6.6   Coordinamento e complementarità con altri strumenti [articolo 14, paragrafo 2, lettera e), e articolo 14, paragrafo 5, lettera f), del regolamento (UE) n. 514/2014]

Descrivere succintamente i meccanismi che garantiscono il coordinamento tra gli strumenti introdotti dai regolamenti specifici e altri strumenti nazionali e dell'Unione, indicando, se pertinente, gli organismi responsabili del coordinamento in questi settori e, se del caso, le strutture o modalità (ad esempio comitati, procedure di consultazione) utilizzate a tale fine.

Per quanto riguarda la complementarità con altri strumenti dell'Unione, occorre tener conto dei seguenti strumenti:

i fondi strutturali e di investimento europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca),

altri fondi o programmi dell'UE (ad esempio, il programma di apprendimento permanente, il programma Cultura, il programma Gioventù in azione),

gli strumenti dell'UE in materia di relazioni esterne (ad esempio, lo strumento di assistenza preadesione, lo strumento europeo di vicinato e partenariato, lo strumento di stabilità), per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi o in relazione con i paesi terzi.

 

6.7   Beneficiari e aggiudicazione diretta

6.7.1.   Elencare i principali tipi di beneficiari del programma (usare l'elenco sottostante)

 

I tipi di beneficiari sono: le autorità statali/federali, gli enti pubblici locali, le organizzazioni non governative, le organizzazioni pubbliche internazionali, la Croce Rossa nazionale, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, le società di diritto privato e pubblico, gli organismi di istruzione/ricerca, le parti sociali.

6.7.2.   Aggiudicazione diretta

Indicare l'obiettivo nazionale, specificando quando è destinato a utilizzare l'aggiudicazione diretta, e fornire una motivazione per ciascuna circostanza.

 

SEZIONE 7

Piano di finanziamento del programma [articolo 14, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 514/2014]

Piano di finanziamento del programma nazionale che specifica, per l'intero periodo di programmazione, l'importo del contributo totale dell'UE a ciascun obiettivo specifico perseguito. Gli importi per gli obiettivi nazionali di un obiettivo specifico sono indicativi. È indicato il totale delle spese di assistenza tecnica.

7.1.   Piano di finanziamento per obiettivo specifico

Tabella

(in EUR)

Obiettivo specifico: titolo

Obiettivo nazionale n

 

Totale parziale degli obiettivi nazionali

 

Azione specifica n

 

Totale 1 OS

 

Obiettivo nazionale n + 1

 

Totale parziale degli obiettivi nazionali

 

Azione specifica n + 1

 

Totale n

 

Casi speciali

 

Totale casi speciali

 

Assistenza tecnica:

[massimo = importo fisso + (stanziamento totale) *5 o 5,5 % conformemente ai regolamenti specifici]

 

TOTALE

 

Piano indicativo di finanziamento del programma nazionale, con l'indicazione del contributo totale dell'UE per ciascun esercizio finanziario

7.2.   Piano di finanziamento per esercizio finanziario

Tabella

(in EUR)

ANNO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Motivazione di eventuali scostamenti dalle quote minime fissate nei regolamenti specifici (Solo se le quote minime non sono rispettate) [articolo 14, paragrafo 5, lettera b)]

Fornire una spiegazione dettagliata dello scostamento dalle quote minime fissate nei regolamenti specifici.

 


25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 803/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («oggetti per il servizio da tavola») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013.

(2)

Nell'inchiesta iniziale si è manifestato un gran numero di produttori esportatori della RPC. Di conseguenza, la Commissione ha selezionato un campione di produttori esportatori cinesi come oggetto dell'inchiesta.

(3)

Il Consiglio ha imposto aliquote del dazio individuali sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % per le società incluse nel campione, e del 17,9 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(4)

Il Consiglio ha altresì imposto un dazio del 36,1 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola provenienti da società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta.

(5)

L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore di oggetti per il servizio da tavola della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

1)

non ha esportato nell'Unione oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica durante il periodo dell'inchiesta compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta»),

2)

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, e

3)

ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento possa essere modificato per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, ovvero il dazio medio ponderato del 17,9 %.

B.   RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(6)

In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, quattro società si sono manifestate sostenendo che esse soddisfacevano tutte e tre le condizioni di cui al considerando (5) e fornendo elementi di prova al riguardo.

(7)

Tutte e quattro le società sono produttori ed esportatori del prodotto in esame.

(8)

Tre di esse esistevano durante l'inchiesta iniziale ma non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

(9)

La quarta società non esisteva durante l'inchiesta iniziale e non poteva dunque esportare durante il periodo dell'inchiesta.

(10)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova forniti dalle quattro società e ha concluso che ciascuna di esse soddisfa le tre condizioni necessarie per essere considerata nuovo produttore esportatore. Di conseguenza le loro denominazioni sociali possono essere aggiunte alle società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013.

(11)

Le quattro società e l'industria dell'Unione sono state informate dei risultati dell'esame ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(12)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all'elenco di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013:

Società

Codice addizionale TARIC

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd

B956

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

B957

T&C Shantou Daily Chemical Industry Co., Ltd.

B958

Jing He Ceramics Co., Ltd

B959

Articolo 2

Come disposto all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, l'applicazione dell'aliquota del dazio antidumping individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II del succitato regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «Tutte le altre società» di cui alla tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del succitato regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.


25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 804/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

recante deroga al regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell'aiuto in seguito a presentazione tardiva delle domande uniche e delle domande per l'assegnazione di diritti all'aiuto in relazione ad alcune zone d'Italia colpite da inondazioni nel 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 142, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (2) prevede, all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 24, le riduzioni da applicare in caso di presentazione tardiva della domanda unica, nonché di documenti, contratti o dichiarazioni che sono determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, e della domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto.

(2)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, l'Italia ha fissato al 15 maggio 2014 il termine ultimo per la presentazione delle domande uniche e delle domande per l'assegnazione di diritti all'aiuto per il 2014.

(3)

Il 3 maggio 2014 alcune parti della regione Marche sono state colpite da precipitazioni eccezionali che hanno provocato inondazioni, danni alle infrastrutture, frane, l'evacuazione di cittadini, nonché danni alle aziende agricole e ai raccolti.

(4)

Questa situazione ha compromesso le possibilità per i richiedenti di presentare domande uniche e domande di assegnazione di diritti all'aiuto per parcelle agricole nei comuni colpiti entro i termini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

(5)

In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1122/2009 è pertanto opportuno non applicare le riduzioni per motivi di presentazione tardiva delle domande uniche e delle domande per l'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno presentato le loro domande relative ad almeno una parcella agricola nei comuni indicati dall'Italia tra quelli colpiti da gravi inondazioni nella regione Marche al più tardi entro il 9 giugno 2014.

(6)

Poiché la deroga deve applicarsi alle domande uniche e alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto per il 2014, occorre che il presente regolamento si applichi retroattivamente.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, relativamente all'anno di domanda 2014, le riduzioni in seguito a presentazione tardiva non si applicano agli agricoltori della regione Marche che hanno presentato una domanda unica relativa ad almeno una parcella agricola ubicata nei comuni di Senigallia, Ripe, Corinaldo, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Castel Colonna, Serra de' Conti, Montemarciano, Chiaravalle o Osimo al più tardi entro il 9 giugno 2014. Le domande presentate dopo il 9 giugno 2014 non sono ritenute ammissibili.

Articolo 2

In deroga all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1122/2009, relativamente all'anno di domanda 2014, le riduzioni in seguito a presentazione tardiva non si applicano agli agricoltori della regione Marche che hanno presentato una domanda di assegnazione di diritti all'aiuto relativa ad almeno una parcella agricola ubicata nei comuni di Senigallia, Ripe, Corinaldo, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Castel Colonna, Serra de' Conti, Montemarciano, Chiaravalle o Osimo al più tardi entro il 9 giugno 2014. Le domande presentate dopo il 9 giugno 2014 non sono ritenute ammissibili.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).


25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 805/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MK

59,9

TR

55,3

XS

56,8

ZZ

57,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

81,4

ZZ

66,1

0709 93 10

TR

84,5

ZZ

84,5

0805 50 10

AR

107,5

BO

98,4

CL

116,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

125,4

ZA

127,5

ZZ

113,5

0806 10 10

BR

149,7

CL

81,7

EG

186,0

MA

159,8

TR

78,9

ZZ

131,2

0808 10 80

AR

243,2

BR

134,1

CL

111,9

NZ

124,8

US

145,0

ZA

142,5

ZZ

150,3

0808 30 90

AR

77,9

CL

94,9

NZ

163,0

ZA

63,9

ZZ

99,9

0809 10 00

MK

91,5

TR

245,3

XS

80,5

ZZ

139,1

0809 29 00

CA

344,6

TR

292,8

US

344,6

ZZ

327,3

0809 30

MK

72,6

TR

137,7

ZZ

105,2

0809 40 05

BA

54,7

MK

53,5

ZZ

54,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/40


DIRETTIVA 2014/86/UE DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/96/UE del Consiglio (3) esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione di tali redditi a livello di società madre.

(2)

I benefici della direttiva 2011/96/UE non dovrebbero portare a situazioni di doppia non imposizione e pertanto generare vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro.

(3)

Al fine di evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione non dovrebbero permettere a tali società di beneficiare dell'esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti ricevuti nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia.

(4)

È opportuno aggiornare l'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE al fine di inserirvi altre forme di società assoggettate a imposta sulle società in Polonia e altre forme di società che sono state introdotte nel diritto societario della Romania.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/96/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/96/UE è così modificata:

1)

all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e sottopongono tali utili a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia; o»;

2)

nell'allegato I, parte A, la lettera u) è sostituita dalla seguente:

«u)

le società di diritto polacco denominate: “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,“spółka komandytowo-akcyjna”;»;

3)

nell'allegato I, parte A, la lettera w) è sostituita dalla seguente:

«w)

le società di diritto rumeno denominate: “societăți pe acțiuni”, “societăți în comandită pe acțiuni”, “societăți cu răspundere limitată”, “societăți în nume colectiv”, “societăți în comandită simplă”;».

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  Parere del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 25 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).


25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/42


DIRETTIVA 2014/87/EURATOM DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 32,

vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo ottenimento del parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (3) fissa norme fondamentali di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(2)

La direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (4), impone agli Stati membri l'obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare. Tale direttiva rispecchia le disposizioni del principale strumento internazionale nel settore della sicurezza nucleare, segnatamente la convenzione sulla sicurezza nucleare (5), e i principi fondamentali di sicurezza (6) stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica («AIEA»).

(3)

La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (7), impone agli Stati membri l'obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(4)

Le conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2007 sulla sicurezza nucleare e sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi hanno sottolineato che «la sicurezza nucleare è di competenza nazionale, esercitata se del caso in ambito UE. Le decisioni riguardanti le azioni in materia di sicurezza e la supervisione degli impianti nucleari spettano esclusivamente agli operatori e alle autorità nazionali».

(5)

L'incidente nucleare verificatosi a Fukushima (Giappone) nel 2011 ha riportato l'attenzione mondiale sulle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi e garantire la massima affidabilità in termini di sicurezza nucleare. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, le autorità di regolamentazione nazionali competenti, unitamente alla Commissione nel quadro del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG), istituito con la decisione 2007/530/Euratom della Commissione (8), hanno effettuato in tutta l'UE valutazioni globali del rischio e della sicurezza delle centrali nucleari («test di resistenza»). I risultati hanno messo in luce una serie di miglioramenti che potrebbero essere introdotti nelle strategie e nelle pratiche in materia di sicurezza nucleare adottate dai paesi partecipanti.

Inoltre, il Consiglio europeo ha anche chiesto alla Commissione di rivedere, ove del caso, il quadro legislativo e regolamentare esistente in materia di sicurezza degli impianti nucleari e di proporre i miglioramenti che si rivelassero necessari. Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato che le più elevate norme di sicurezza nucleare dovrebbero essere attuate e costantemente migliorate nell'Unione.

(6)

Un'autorità di regolamentazione competente forte, dotata di un'effettiva indipendenza nei processi decisionali regolatori, costituisce un requisito fondamentale del quadro normativo comunitario in materia di sicurezza nucleare. È della massima importanza che l'autorità di regolamentazione competente possa esercitare i propri poteri in modo imparziale, trasparente e libero da qualsiasi influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza nucleare. Le decisioni in materia di regolamentazione e di esecuzione in materia di sicurezza nucleare dovrebbero fondarsi su considerazioni tecniche obiettive sulla sicurezza ed essere adottate senza indebite influenze esterne che potrebbero compromettere la sicurezza, ad esempio influenze indebite conseguenti a mutate condizioni politiche, economiche e sociali.

Dovrebbero essere rafforzate le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom sulla separazione funzionale delle autorità di regolamentazione competenti per garantire l'effettiva indipendenza di tali autorità da qualsiasi influenza indebita nel loro processo decisionale regolatorio e garantire loro la disponibilità di adeguate risorse e competenze per svolgere correttamente i compiti loro assegnati. In particolare, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe disporre di competenze giuridiche, personale e risorse finanziarie sufficienti per svolgere efficacemente i propri compiti.

Il rafforzamento dei requisiti non deve tuttavia pregiudicare la stretta cooperazione, se del caso, con altre autorità nazionali competenti, o gli orientamenti di politica generale elaborati dagli Stati membri.

(7)

Il processo decisionale nell'ambito della regolamentazione dovrebbe tenere conto delle capacità e competenze, che possono essere fornite da un'organizzazione di sostegno tecnico. Tali competenze dovrebbero basarsi sulle conoscenze scientifiche e tecniche più avanzate, incluse quelle derivanti dal continuato esercizio e dalla ricerca in materia di sicurezza nucleare, sulla gestione delle conoscenze e su risorse tecniche adeguate.

(8)

Conformemente alla parte 1 dei requisiti generali di sicurezza dell'AIEA, è opportuno rispettare sia il ruolo degli Stati membri nell'istituzione del quadro di sicurezza nucleare sia quello dell'autorità di regolamentazione nell'attuazione di tale quadro.

(9)

Dato il carattere specializzato del settore nucleare e la limitata disponibilità di personale con le capacità e le competenze necessarie, che potrebbero tradursi in una possibile rotazione di tale personale negli incarichi esecutivi dell'industria nucleare e delle autorità di regolamentazione, occorre prestare particolare attenzione a prevenire conflitti di interesse. Inoltre, è opportuno adottare disposizioni per evitare i conflitti di interesse concernenti gli organismi che forniscono consulenza o servizi alle autorità di regolamentazione competenti.

(10)

Le conseguenze di un incidente nucleare possono superare i confini nazionali, per cui si dovrebbero incoraggiare una stretta cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti di regolamentazione degli Stati membri nelle vicinanze degli impianti nucleari, indipendentemente dal fatto che sul territorio di tali Stati siano o meno in funzione impianti nucleari. A tale riguardo, occorre che gli Stati membri garantiscano l'applicazione di misure adeguate per agevolare la cooperazione su questioni di sicurezza nucleare con impatti transfrontalieri.

(11)

Al fine di assicurare che siano acquisite le adeguate capacità e che siano raggiunti e mantenuti adeguati livelli di competenza, tutte le parti dovrebbero garantire che l'intero personale con responsabilità nel settore della sicurezza degli impianti nucleari e nel settore della preparazione e risposta alle emergenze sul sito seguano un processo costante di apprendimento. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso l'elaborazione di programmi e di piani di formazione, procedure di revisione periodica e l'aggiornamento dei programmi di formazione nonché adeguate risorse finanziarie destinate alla formazione.

(12)

Un altro dei principali insegnamenti tratti dall'incidente nucleare di Fukushima è l'importanza della trasparenza sulle questioni di sicurezza nucleare. La trasparenza è anche uno strumento importante per promuovere l'indipendenza del processo decisionale nell'ambito regolatorio. Pertanto, le attuali disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom concernenti le informazioni alla popolazione dovrebbero essere rese più specifiche in merito al tipo di informazioni che dovrebbero essere fornite. Inoltre, la popolazione dovrebbe poter partecipare alle pertinenti fasi del processo decisionale relativo agli impianti nucleari, conformemente al quadro nazionale per la sicurezza nucleare e tenendo conto dei diversi sistemi nazionali. Le decisioni concernenti la concessione di licenze restano di competenza delle autorità nazionali competenti.

(13)

I requisiti della presente direttiva in materia di trasparenza sono complementari a quelli dell'attuale normativa Euratom. La decisione 87/600/Euratom del Consiglio (9) fa obbligo agli Stati membri di notificare e fornire informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri in caso di emergenza radiologica sul proprio territorio, mentre la direttiva 2013/59/Euratom impone agli Stati membri di informare la popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, e fornire informazioni a intervalli regolari alle persone che potrebbero essere colpite dall'emergenza radioattiva.

(14)

Nel corso della 6a riunione di riesame, le parti contraenti della convenzione sulla sicurezza nucleare hanno ribadito il loro impegno rispetto ai risultati della 2a riunione straordinaria, tenutasi dopo l'incidente di Fukushima. Hanno in particolare sottolineato che le centrali nucleari dovrebbero essere progettate, costruite e utilizzate con l'obiettivo di prevenire gli incidenti e, qualora si verifichi un incidente, di mitigare i suoi effetti e di evitare contaminazioni all'esterno del sito, e che «le autorità di regolamentazione dovrebbero garantire l'applicazione di tali obiettivi al fine di individuare e attuare adeguati miglioramenti della sicurezza presso gli impianti esistenti».

(15)

Tenuto conto dei progressi tecnici compiuti mediante le disposizioni dell'AIEA, e dall'associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA) e in risposta agli insegnamenti tratti dai test di resistenza e le indagini relative all'incidente nucleare di Fukushima, la direttiva 2009/71/Euratom dovrebbe essere modificata in modo da includere obiettivi UE di alto livello in materia di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari (scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari). Questo obiettivo comporta in particolare un significativo aumento della sicurezza nella progettazione di nuovi reattori per cui occorre utilizzare conoscenze e tecnologie all'avanguardia, tenendo conto dei più recenti requisiti internazionali in materia di sicurezza.

(16)

Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto soprattutto per mezzo di valutazioni della sicurezza nucleare, che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Tali valutazioni dovrebbero essere eseguite dai titolari delle licenze sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione nazionale competente e potrebbero essere impiegate per stimare il rischio di un grave incidente, come disciplinato dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), purché siano soddisfatti i requisiti di tale direttiva.

(17)

Il concetto di «difesa in profondità» è fondamentale per la sicurezza degli impianti nucleari ed è alla base dell'attuazione di obiettivi di sicurezza nucleare di alto livello. L'applicazione dei principi di «difesa in profondità», come riconosciuto dalle norme e dagli obiettivi internazionali e dalla WENRA, garantisce che le attività di sicurezza siano sottoposte, per quanto ragionevolmente possibile, a livelli indipendenti di disposizioni, in modo che, se dovesse verificarsi un guasto, esso sarebbe individuato, compensato o corretto da misure adeguate. L'efficacia dei diversi livelli di protezione è un elemento essenziale della «difesa in profondità» per prevenire gli incidenti e attenuare eventuali conseguenze. La «difesa in profondità» è generalmente strutturata in cinque livelli. Qualora uno di essi si riveli inefficace, subentra il livello successivo. L'obiettivo del primo livello di protezione è prevenire il funzionamento anomalo e i guasti di sistema. Se esso fallisce, il funzionamento anomalo è controllato o i guasti sono individuati dal secondo livello di protezione. Qualora il secondo livello non sia efficace, il terzo garantisce il proseguimento delle funzioni di sicurezza tramite l'attivazione di sistemi di sicurezza specifici e di altri dispositivi di sicurezza. Qualora il terzo fallisca, il quarto limita la progressione dell'incidente tramite la gestione dello stesso, al fine di impedire o attenuare gravi situazioni di incidente con rilasci esterni di materiali radioattivi. L'ultimo obiettivo (quinto livello di protezione) è l'attenuazione delle conseguenze radiologiche di rilasci esterni significativi tramite risposta all'emergenza esterna al sito.

(18)

Unitamente alla difesa in profondità, un'efficace cultura della sicurezza nucleare è considerata un fattore fondamentale per il raggiungimento di un alto livello della sicurezza nucleare e del suo miglioramento continuo. Gli indicatori di un'efficace cultura della sicurezza nucleare comprendono in particolare: l'impegno a tutti i livelli del personale e dei dirigenti di un'organizzazione per la sicurezza nucleare e il suo miglioramento continuo; la promozione delle capacità del personale a tutti i livelli di mettere in discussione la realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti per il miglioramento continuo della sicurezza nucleare; le capacità del personale di segnalare prontamente eventuali problemi di sicurezza, l'individuazione degli insegnamenti tratti dal continuato esercizio e la segnalazione sistematica di qualsiasi deviazione dalle normali misure o condizioni di esercizio relative alla gestione di incidenti che può incidere sulla sicurezza nucleare. Tra gli importanti elementi che contribuiscono a conseguire una marcata cultura della sicurezza nucleare vi sono in particolare: sistemi di gestione efficienti, istruzione, formazione e misure adeguati forniti dal titolare della licenza per registrare, valutare e documentare eventi nel continuato esercizio che si rivelino significativi per la sicurezza interna ed esterna e soluzioni efficaci alle questioni sollevate.

(19)

Quando i termini «ragionevolmente possibile» sono utilizzati nella presente direttiva, essi dovrebbero essere applicati conformemente alle definizioni stabilite, segnatamente quelle della WENRA e dell'AIEA.

(20)

Dopo gli incidenti nucleari di Three Mile Island e Cernobyl, l'incidente di Fukushima ha nuovamente messo in evidenza l'importanza della funzione di contenimento, che costituisce l'ultima barriera per la tutela delle persone e dell'ambiente dai rilasci radioattivi risultanti da un incidente. Il richiedente la licenza per la costruzione di una nuova centrale o di un reattore di ricerca dovrebbe pertanto dimostrare che la progettazione limita gli effetti di un eventuale danneggiamento del nocciolo del reattore all'interno dell'area di contenimento, ossia il richiedente dovrebbe fornire la prova che rilasci di grande entità o non autorizzati di materie radioattive al di fuori del contenitore sono estremamente improbabili e dovrebbe poter dimostrare con un elevato grado di certezza che tali rilasci non si verificheranno.

(21)

È opportuno disporre misure più specifiche per la gestione degli incidenti e la risposta alle emergenze sul sito ai fini della prevenzione e dell'attenuazione degli incidenti. Tali misure dovrebbero rispettare e non pregiudicare le disposizioni pertinenti della direttiva 2013/59/Euratom. Il titolare della licenza dovrebbe stabilire procedure, orientamenti e misure per affrontare gli incidenti, compresi gli incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative, inclusi piena potenza, arresto e stati transitori, in modo da garantire coerenza e continuità tra tutte le suddette procedure e misure e assicurare che esse siano esercitate, riesaminate e aggiornate. Tali provvedimenti dovrebbero anche stabilire un livello sufficiente di personale, apparecchiature e di altre risorse necessarie. È opportuno definire una struttura organizzativa caratterizzata da una chiara ripartizione delle responsabilità e dal coordinamento tra gli organismi preposti alla risposta.

(22)

I test di resistenza hanno evidenziato il ruolo fondamentale dei meccanismi di cooperazione e di coordinamento rafforzati tra tutte le parti che hanno responsabilità in materia di sicurezza nucleare. Le revisioni tra pari si sono dimostrate uno strumento efficace per creare un rapporto di fiducia, allo scopo di sviluppare e scambiare esperienze e garantire l'applicazione comune di norme elevate di sicurezza nucleare.

(23)

La cooperazione sulla sicurezza nucleare tra gli Stati membri è un fattore consolidato che può fornire un valore aggiunto in termini di sicurezza nucleare, trasparenza e apertura verso le parti interessate a livello europeo e internazionale.

Gli Stati membri, tramite il pertinente ricorso delle loro autorità di regolamentazione competenti a ENSREG, in base all'esperienza dell'associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA), dovrebbero definire ogni sei anni la metodologia, il mandato e il calendario delle revisioni tra pari relative a uno specifico tema tecnico comune associato alla sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari. Tale tema da sottoporre a esame dovrebbe essere individuato tra i livelli di sicurezza di riferimento di WENRA oppure sulla base di osservazioni sul continuato esercizio, inconvenienti e incidenti e sviluppi tecnologici e scientifici. Gli Stati membri dovrebbero svolgere un'autovalutazione nazionale e provvedere a revisioni tra pari comuni di tale autovalutazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti di altri Stati membri.

Occorre elaborare relazioni sui risultati di tali revisioni tra pari. Gli Stati membri dovrebbero definire piani d'azione nazionali per dare seguito agli eventuali risultati pertinenti e alle proprie valutazioni nazionali, tenendo conto dei risultati di tali relazioni,. Le relazioni sulle revisioni tra pari dovrebbero inoltre costituire la base di eventuali relazioni di sintesi sugli esiti dello svolgimento a livello di Unione di revisioni tra pari tematiche preparate collettivamente dalle autorità di regolamentazione competenti degli Stati membri. La relazione di sintesi non dovrebbe mirare a stilare una classifica della sicurezza degli impianti nucleari, ma si concentrerà piuttosto sui processi e sulle constatazioni tecniche della revisione tra pari tematica affinché siano condivise le conoscenze acquisite da tale esperienza.

Lo spirito di fiducia reciproca dovrebbe prevalere nelle revisioni tra pari, e sarebbe pertanto opportuno che la Commissione, ove praticabile, informi gli Stati membri ogniqualvolta intenda utilizzare i risultati delle revisioni tra pari nei suoi documenti strategici.

(24)

Gli obblighi degli Stati membri di informare sull'attuazione della presente direttiva e l'obbligo della Commissione di elaborare una relazione sulla base delle relazioni nazionali dovrebbero fornire un'opportunità per fare il punto sui diversi aspetti dell'attuazione della presente direttiva e sulla sua efficacia, nonché per valutare tali elementi. Al fine di valutare l'esecuzione della presente direttiva si potrebbero impiegare i risultati associati ai pertinenti obblighi in materia di rendicontazione vigenti a livello internazionale, ad esempio le relazioni relative alla convenzione sulla sicurezza nucleare. La presente direttiva dovrebbe inoltre stabilire gli obblighi di rendicontazione supplementari in merito ai risultati delle revisioni tematiche tra pari degli impianti nucleari. Di conseguenza, al fine di semplificare la normativa e di ridurre l'onere amministrativo, l'obbligo di rendicontazione degli Stati membri dovrebbe essere reso meno gravoso, riguardo sia alla frequenza sia al contenuto delle relazioni.

(25)

In linea con un approccio graduato, l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva dipende dal tipo di impianti nucleari presenti nel territorio di uno Stato membro. Pertanto, nell'applicare tali disposizioni nel diritto nazionale, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dell'entità e della natura potenziali dei rischi posti dagli impianti nucleari che utilizzano o progettano di costruire. In particolare, l'approccio graduato dovrebbe riguardare gli Stati membri che mantengono soltanto un limitato inventario di materie nucleari e radioattive, ad esempio per attività connesse al funzionamento di piccoli reattori di ricerca, che in caso di incidente grave non provocherebbero conseguenze paragonabili a quelle generate da centrali nucleari.

(26)

Le disposizioni della presente direttiva che sono intrinsecamente legate all'esistenza di impianti nucleari, segnatamente quelle riguardanti gli obblighi del titolare della licenza, i nuovi requisiti specifici applicabili agli impianti nucleari e le disposizioni relative alla preparazione e risposta alle emergenze sul sito, non si dovrebbe applicare agli Stati membri privi di impianti nucleari. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere recepite e attuate in modo proporzionato, a seconda della situazione nazionale e in considerazione del fatto che tali Stati membri non dispongono di impianti nucleari, pur garantendo nel contempo che la sicurezza nucleare riceva adeguata attenzione da parte del governo o delle autorità competenti.

(27)

A norma della direttiva 2009/71/Euratom, gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire e mantenere un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Decidere in che modo sono adottate le disposizioni del quadro nazionale e quali strumenti sono utilizzati per la loro applicazione rimane di competenza degli Stati membri.

(28)

In conformità della dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le disposizioni della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore considera che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(29)

La direttiva 2009/71/Euratom deve quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2009/71/Euratom è così modificata:

1)

il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente:

«OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   «La presente direttiva si applica a qualsiasi impianto nucleare civile soggetto a licenza.»;

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all'articolo 30 del trattato per quanto attiene alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e fa salva la legislazione comunitaria in vigore per la protezione della salute della popolazione e dei lavoratori dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in particolare la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (11).

(11)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»;"

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

una centrale nucleare, un impianto di arricchimento, un impianto di fabbricazione di combustibile nucleare, un impianto di riprocessamento, un reattore di ricerca, una struttura per lo stoccaggio del combustibile irraggiato; e»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6)   “incidente”: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;

7)   “inconveniente”: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;

8)   “funzionamento anomalo”: qualsiasi processo operativo che si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante il ciclo di vita di una struttura ma che, in considerazione di adeguate disposizioni progettuali, non provoca danni significativi a elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni incidentali;

9)   “base di progetto”: l'insieme delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione, comprese le modernizzazioni, di un impianto nucleare secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto sia in grado di resistervi senza superare i limiti autorizzati dal corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza;

10)   “incidente di riferimento di progetto”: le condizioni incidentali prese in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali i danni al combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati;

11)   “gravi condizioni”: condizioni più gravi rispetto a quelle collegate agli incidenti di riferimento di progetto, tali condizioni possono essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da un avvenimento estremamente improbabile.»;

4)

al capo 2, dopo il titolo «OBBLIGHI» è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 1

OBBLIGHI GENERALI»;

5)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale (“quadro nazionale”) per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Il quadro nazionale prevede in particolare:

a)

la ripartizione delle responsabilità e il coordinamento tra gli organismi statali competenti;

b)

requisiti nazionali di sicurezza nucleare, riguardanti tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari.

c)

un sistema di concessione di licenze e di divieto di esercizio degli impianti nucleari senza licenza;

d)

un sistema di controlli normativi della sicurezza nucleare eseguiti dall'autorità di regolamentazione competente;

e)

azioni di garanzia dell'esecuzione efficaci e proporzionate, comprese, se del caso, azioni correttive o la sospensione dell'esercizio e la modifica o revoca di una licenza.

La determinazione delle modalità di adozione dei requisiti nazionali di sicurezza nucleare di cui alla lettera b) e dei relativi strumenti di applicazione restano di competenza degli Stati membri;»;

6)

all'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri assicurano l'effettiva indipendenza dell'autorità di regolamentazione competente da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che l'autorità di regolamentazione competente:

a)

sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare e non solleciti né accetti, nell'esercizio delle sue funzioni di regolamentazione, istruzioni da alcun altro organismo o organizzazione;

b)

adotti le sue decisioni in materia di regolamentazione nel rispetto di requisiti solidi e trasparenti legati alla sicurezza nucleare;

c)

riceva stanziamenti di bilancio adeguati che consentano l'espletamento delle sue funzioni di regolamentazione definite dal quadro nazionale e sia responsabile per l'esecuzione della dotazione finanziaria assegnata;

d)

impieghi un numero adeguato di personale in possesso delle qualifiche, dell'esperienza e della competenza necessarie per adempiere ai propri obblighi. Può impiegare risorse e competenze scientifiche e tecniche esterne a sostegno delle sue funzioni di regolamentazione;

e)

definisca procedure per la prevenzione e la risoluzione di eventuali conflitti di interessi;

f)

fornisca informazioni relative alla sicurezza nucleare senza autorizzazione di qualsiasi organismo o organizzazione, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione o da strumenti internazionali in materia.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione competente sia dotata delle competenze giuridiche necessarie per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale incarichi le autorità di regolamentazione competenti dei principali compiti regolamentari indicati qui di seguito:

a)

proporre, definire o partecipare alla definizione di requisiti nazionali di sicurezza nucleare;

b)

richiedere che il titolare della licenza si conformi, dandone prova, ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare e ai termini della pertinente licenza;

c)

verificare tale conformità mediante valutazioni e ispezioni regolamentari;

d)

proporre o attuare azioni di garanzia dell'esecuzione efficaci e proporzionali.»;

7)

gli articoli 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Titolari delle licenze

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che:

a)

la responsabilità primaria per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata e comprende la responsabilità per le attività degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare;

b)

ai fini della procedura autorizzativa, il richiedente sia tenuto a presentare una dimostrazione di sicurezza nucleare, la cui portata e livello di dettaglio sono proporzionate all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito;

c)

i titolari delle licenze siano tenuti a valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari in modo sistematico e verificabile. Ciò comprende la verifica che sono stati presi provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica dell'applicazione di disposizioni di “difesa in profondità”;

d)

i titolari delle licenze istituiscano e attuino sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare;

e)

i titolari delle licenze stabiliscano procedure e misure di emergenza sul sito adeguate, compresi orientamenti per la gestione degli incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze. In particolare, esse:

i)

sono coerenti con le altre procedure operative e sono esercitate periodicamente per verificarne la fattibilità;

ii)

si occupano di incidenti e incidenti gravi che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative e di quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente diverse unità;

iii)

stabiliscono misure per ricevere assistenza esterna;

iv)

sono riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e degli insegnamenti tratti dagli incidenti;

f)

i titolari delle licenze prevedono e mantengono adeguate risorse finanziarie e umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai loro obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare. I titolari delle licenze garantiscono inoltre che gli appaltatori e i subappaltatori, di cui sono responsabili e le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, dispongano delle necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi.

Articolo 7

Competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure concernenti l'istruzione e la formazione del personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alle emergenze sul sito.

Articolo 8

Trasparenza

1.   Gli Stati membri assicurano che le necessarie informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e alle parti interessate nelle vicinanze di un impianto nucleare. Tale obbligo implica che l'autorità di regolamentazione competente e i titolari delle licenze sono tenuti, nei rispettivi settori di competenza, a fornire nel quadro della loro politica di comunicazione:

a)

informazioni sulle normali condizioni di esercizio degli impianti nucleari ai lavoratori e alla popolazione; e

b)

informazioni tempestive in caso di inconvenienti e incidenti ai lavoratori e alla popolazione e alle autorità di regolamentazione competenti degli altri Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare.

2.   Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alla legislazione e agli strumenti internazionali in materia, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione o da strumenti internazionali in materia.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che l'autorità di regolamentazione competente si impegni, ove del caso, in attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari con le autorità di regolamentazione competenti degli altri Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare tramite, tra l'altro, lo scambio e/o la condivisione di informazioni.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia adeguate opportunità di partecipare effettivamente ai processi decisionali concernenti la concessione di licenze per gli impianti nucleari, in base alla legislazione e agli strumenti internazionali in materia.»;

8)

dopo l'articolo 8 è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 2

OBBLIGHI SPECIFICI

Articolo 8 bis

Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale in materia di sicurezza nucleare imponga che gli impianti nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire incidenti e, qualora si verifichino, di attenuarne le conseguenze e di evitare:

a)

rilasci radioattivi iniziali che richiederebbero misure di emergenza all'esterno del sito, ma in cui il tempo necessario alla loro attuazione è insufficiente;

b)

grandi rilasci radioattivi che richiederebbero misure di protezione che potrebbero non essere limitate nello spazio o nel tempo.

2.   Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale richieda che l'obiettivo definito al paragrafo 1:

a)

si applichi agli impianti nucleari per cui è rilasciata per la prima volta un'autorizzazione a costruire dopo il 14 agosto 2014;

b)

sia impiegato come riferimento per la tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili agli impianti nucleari esistenti, anche nel quadro delle revisioni periodiche della sicurezza di cui all'articolo 8 quater, lettera b).

Articolo 8 ter

Conseguimento dell'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari

1.   Al fine di conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare di cui all'articolo 8 bis, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che l'eventuale applicazione della difesa in profondità sia volta ad assicurare:

a)

la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale;

b)

la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti;

c)

il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti;

d)

il controllo degli incidenti nell'ambito del riferimento di progetto;

e)

il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione della progressione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi;

f)

la predisposizione di strutture organizzative a norma dell'articolo 8 quinquies, paragrafo 1.

2.   Al fine di conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare di cui all'articolo 8 bis, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che l'autorità di regolamentazione competente e il titolare della licenza adottino misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono in particolare:

a)

sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e promuovano, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacità di mettere in discussione l'efficace realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo 6, lettera d);

b)

misure fornite dal titolare della licenza per registrare, valutare e documentare eventi nel continuato esercizio che si rivelino significativi per la sicurezza interna ed esterna;

c)

l'obbligo per il titolare della licenza di segnalare all'autorità di regolamentazione competente eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare; e

d)

misure concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'articolo 7.

Articolo 8 quater

Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che:

a)

la concessione di una licenza per costruire un impianto nucleare o gestire un impianto nucleare sia basata su un'adeguata valutazione specifica per il sito e per l'impianto, comprensiva di una dimostrazione della sicurezza nucleare rispetto ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare sulla base dell'obiettivo di cui all'articolo 8 bis;

b)

il titolare della licenza sotto il controllo normativo dell'autorità di regolamentazione competente rivaluti sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall'articolo 6, lettera c). Tale rivalutazione della sicurezza è intesa ad assicurare il rispetto dell'attuale riferimento di progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto dei problemi dovuti all'invecchiamento, del continuato esercizio, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali, facendo riferimento all'obiettivo definito all'articolo 8 bis.

Articolo 8 quinquies

Preparazione e risposta alle emergenze sul sito

1.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, gli Stati membri provvedono affinché sia definita la struttura organizzativa nel quadro nazionale per la preparazione e la risposta alle emergenze sul sito caratterizzata da una chiara ripartizione delle responsabilità e dal coordinamento tra il titolare della licenza, le autorità e gli organismi competenti, tenendo conto di tutte le fasi di una situazione di emergenza.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché vi siano coerenza e continuità tra le misure per la preparazione e la risposta alle emergenze sul sito prescritte dal quadro nazionale e altre misure per la preparazione e la risposta alle emergenze prescritte dalla direttiva 2013/59/Euratom»;

9)

dopo l'articolo 8 quinquies è inserito il capo seguente:

«CAPO 2 bis

REVISIONI TRA PARI E RELAZIONI

Articolo 8 sexies

Revisioni tra pari

1.   Gli Stati membri dispongono, almeno una volta ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione competenti e sollecitano una revisione internazionale tra pari dei pertinenti segmenti del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione competenti al fine di migliorare continuamente la sicurezza nucleare. I risultati di tali revisioni tra pari, ove disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, su base coordinata:

a)

sia effettuata una valutazione nazionale, basata su uno specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel loro territorio;

b)

tutti gli altri Stati membri e la Commissione in qualità di osservatore siano invitati a partecipare alla una revisione tra pari della valutazione nazionale di cui alla lettera a);

c)

siano adottate appropriate misure per dar seguito alle pertinenti risultanze del processo di revisione tra pari;

d)

siano pubblicate le pertinenti relazioni riguardanti il summenzionato processo e i suoi principali risultati, quando questi siano disponibili.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure per consentire che la prima revisione tematica tra pari sia avviata nel 2017 e le seguenti revisioni tematiche tra pari siano effettuate successivamente almeno ogni sei anni.

4.   In caso di incidente all'origine di situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della popolazione, lo Stato membro interessato provvede affinché una revisione internazionale tra pari sia organizzata senza indebito ritardo.»;

10)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il 22 luglio 2014, e successivamente entro il 22 luglio 2020.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

11)

all'articolo 10, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   Gli obblighi di recepimento e attuazione degli articoli 6, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies non si applicano agli Stati membri privi di impianti nucleari, a meno che questi Stati non decidano di sviluppare una qualsiasi attività collegata ad impianti nucleari soggetti a licenza nella loro giurisdizione.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 agosto 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  Parere del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 341 del 21.11.2013, pag. 92.

(3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(5)  Decisione 1999/819/Euratom della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 (GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20).

(6)  Principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No SF-1 (2006).

(7)  Direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

(8)  Decisione 2007/530/Euratom della Commissione, del 17 luglio 2007, relativa all'istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 44).

(9)  Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).

(10)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).


DECISIONI

25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/53


DECISIONE 2014/496/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2014

sugli aspetti del dispiegamento, del funzionamento e dell'utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2004/552/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto, in particolare, della sua dimensione strategica, della sua copertura regionale e globale e del suo uso multiplo, il sistema globale di navigazione via satellite europeo («GNSS») costituisce un'infrastruttura sensibile, il cui dispiegamento e il cui utilizzo possono incidere sulla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(2)

Quando la situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione e quando il funzionamento del GNSS potrebbe incidere sulla sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, o in caso di minaccia per il funzionamento del sistema, il Consiglio dovrebbe decidere le misure che è necessario adottare.

(3)

Per tale motivo, il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/552/PESC (1).

(4)

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i compiti e le responsabilità precedentemente a carico del segretario generale del Consiglio/alto rappresentante dovrebbero essere ora assolti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

(5)

I progressi nello sviluppo, l'inizio del dispiegamento e il prossimo avvio dell'utilizzo del sistema creato nell'ambito del programma Galileo richiedono un adeguamento della procedura prevista nell'azione comune 2004/552/PESC.

(6)

Le informazioni e le conoscenze intese a determinare se un fatto collegato al sistema costituisca una minaccia per l'Unione, gli Stati membri o il GNSS in quanto tale, dovrebbero essere fornite al Consiglio e all'AR dall'Agenzia del sistema globale di navigazione via satellite europeo («GSA»), dagli Stati membri e dalla Commissione. Inoltre, tali informazioni possono anche essere fornite da paesi terzi.

(7)

I rispettivi ruoli del Consiglio, dell'AR, della GSA come operatore del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo («GSMC») e degli Stati membri dovrebbero essere chiariti nell'ambito della catena di responsabilità operative che devono essere istituite per reagire a una minaccia all'Unione, agli Stati membri o al GNSS.

(8)

A tale proposito, i riferimenti di base alle minacce sono contenuti nella dichiarazione relativa ai requisiti di sicurezza specifici del sistema che contiene le principali minacce di carattere generale che devono essere trattate dal GNSS nel suo complesso, e nel piano di sicurezza del sistema che comprende il registro dei rischi per la sicurezza istituito nel processo di accreditamento di sicurezza. Questi risultati serviranno come riferimenti per individuare le minacce che devono essere specificamente affrontate dalla presente decisione e per completare le procedure operative per l'attuazione della presente decisione.

(9)

In casi urgenti può rendersi necessario adottare decisioni entro pochissime ore dalla ricezione delle informazioni relative alla minaccia.

(10)

Nel caso in cui le circostanze non consentano al Consiglio di adottare una decisione intesa a evitare una minaccia o ad attenuare i gravi danni agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, l'AR dovrebbe essere autorizzato ad adottare le misure provvisorie necessarie.

(11)

Il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) hanno modificato la governanza dei GNSS europei. In particolare, l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1285/2013 prevede che la GSA debba garantire il funzionamento del GSMC.

(12)

Il regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) assegna al direttore esecutivo della GSA la responsabilità di provvedere affinché la GSA, quale operatore del GSMC, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite ai sensi dell'azione comune 2004/552/PESC, sostituita dalla presente decisione. Inoltre, la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) definisce le regole in base alle quali gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna, le agenzie dell'Unione, gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso al servizio pubblico regolamentato («PRS») offerto dal sistema globale di navigazione via satellite istituito dal programma Galileo. In particolare, l'articolo 6 della decisione 1104/2011/UE definisce il GSMC come interfaccia operativa tra le autorità competenti del PRS, il Consiglio e l'AR e i centri di controllo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le competenze esercitate dal Consiglio e dall'AR per evitare una minaccia alla sicurezza dell'Unione o di uno o più Stati membri o per attenuare le conseguenze di un danno grave agli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più Stati membri derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall'utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo, in particolare in conseguenza di una situazione internazionale che rende necessaria un'azione da parte dell'Unione o in caso di minaccia per il funzionamento del sistema stesso o dei suoi servizi.

Articolo 2

Qualora si profili una siffatta minaccia, gli Stati membri, la Commissione o la GSA, a seconda dei casi, informano immediatamente il Consiglio e l'AR di tutti gli elementi a loro disposizione che essi ritengano pertinenti.

Articolo 3

1.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'AR, decide sulle istruzioni alla GSA.

2.   La GSA e la Commissione forniscono consulenza al Consiglio circa la probabile incidenza di ordine generale sul GNSS delle istruzioni che intende impartire.

3.   Il comitato politico e di sicurezza («CPS») fornisce, se del caso, un parere al Consiglio sulle istruzioni proposte.

Articolo 4

1.   Qualora l'urgenza della situazione richieda l'adozione di un'azione immediata prima che il Consiglio abbia preso una decisione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, l'AR è autorizzato a impartire alla GSA le istruzioni provvisorie necessarie. L'AR può incaricare il segretario generale esecutivo o uno dei vice segretari generali del Servizio europeo per l'azione esterna di impartire tali istruzioni alla GSA. L'AR informa immediatamente il Consiglio e la Commissione riguardo alle istruzioni impartite ai sensi del presente paragrafo.

2.   Il Consiglio conferma, modifica o revoca le istruzioni provvisorie dell'AR il più presto possibile.

3.   L'AR riesamina costantemente le sue istruzioni provvisorie, le modifica come opportuno o le revoca se non è più necessaria un'azione immediata. In ogni caso, le istruzioni provvisorie cessano di produrre effetti quattro settimane dopo essere state impartite, o previa decisione del Consiglio a norma del paragrafo 2.

Articolo 5

Entro sei mesi dall'adozione della presente decisione, l'AR prepara, con il sostegno di esperti degli Stati membri, le necessarie procedure operative per l'attuazione pratica delle disposizioni di cui alla presente decisione e le presenta per approvazione al CPS. Procedure operative complete sono presentate al CPS per approvazione entro un anno dall'adozione della presente decisione. Le procedure operative sono riesaminate e aggiornate da parte del CPS almeno ogni due anni.

Articolo 6

1.   Conformemente a precedenti accordi internazionali conclusi dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri, compresi quelli che danno accesso al PRS ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della decisione 1104/2011/UE, l'AR ha il potere di concludere accordi amministrativi con Stati terzi riguardanti la cooperazione nell'ambito della presente decisione. Tali accordi sono soggetti all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

2.   Se tali accordi richiedono l'accesso a informazioni classificate dell'Unione, il rilascio o lo scambio di informazioni classificate è approvato conformemente alle norme di sicurezza applicabili.

Articolo 7

Il Consiglio riesamina e, se necessario, modifica le regole e le procedure previste dalla presente decisione entro tre anni dalla data della sua adozione, o su richiesta di uno Stato membro, o in seguito a qualsiasi misura adottata a norma dell'articolo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano, se del caso, le misure necessarie per garantire l'attuazione della presente decisione nei loro rispettivi settori di competenza, ai sensi fra l'altro dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1285/2013. A tal fine, gli Stati membri designano punti di contatto a fini di assistenza nella gestione operativa di una minaccia. Tali punti di contatto possono essere persone fisiche o persone giuridiche.

Articolo 9

L'azione comune 2004/552/PESC è abrogata.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea (GU L 246 del 20/07/2004, pag. 30).

(2)  Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20/12/2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 72).

(5)  Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).


25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/56


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2014

relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju)

[notificata con il numero C(2014) 5082]

(2014/497/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/87/UE (2) relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (nel prosieguo «l'organismo specificato»).

(2)

Successivamente all'adozione di tale decisione le autorità italiane hanno effettuato indagini nelle zone infette e nelle zone circostanti per accertare la presenza e la natura dell'organismo specificato. Da tali indagini sono emersi risultati preliminari sufficienti a consentire l'adozione di misure più precise.

(3)

Le indagini delle autorità italiane, così come i dati tecnici e scientifici disponibili, hanno confermato che le piante di Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L, e Vinca L. sono piante ospiti dell'organismo specificato. Tenuto conto degli elementi disponibili è verosimile che anche le piante di Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum L. possano essere piante ospiti di tale organismo. Le misure dovrebbero pertanto applicarsi alle piante destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, di Catharanthus G.Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum L. (nel prosieguo «le piante specificate»).

(4)

È opportuno stabilire condizioni per l'introduzione nell'Unione delle piante specificate provenienti da paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato. Si dovrebbero adottare prescrizioni specifiche in materia di registrazione, controllo e situazione dei luoghi di produzione, come anche di ispezione, campionamento, analisi e trasporto delle piante specificate, al fine di assicurare che le piante introdotte nell'Unione siano indenni dall'organismo specificato.

(5)

Le piante specificate coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraversando una di queste zone, hanno maggiori probabilità di essere state contagiate dall'organismo specificato rispetto ad altre piante. Il loro spostamento andrebbe quindi subordinato a prescrizioni specifiche. Tali prescrizioni dovrebbero essere simili alle prescrizioni per le piante specificate introdotte da paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero effettuare ispezioni annuali per accertare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori al fine di prevenirne l'introduzione e la diffusione.

(7)

Al fine di assicurare che si intervenga nel più breve tempo possibile contro la presenza potenziale dell'organismo specificato, chiunque venga a conoscenza della presenza di tale organismo dovrebbe informarne lo Stato membro. Al fine inoltre di assicurare che i soggetti interessati procedano agli interventi opportuni, gli Stati membri dovrebbero informare gli operatori professionali interessati della presenza potenziale dell'organismo specificato nei loro territori e delle misure da prendere.

(8)

Per eradicare l'organismo specificato e impedirne la diffusione, gli Stati membri dovrebbero definire zone delimitate e adottare le misure necessarie. Tali zone delimitate dovrebbero essere costituite da una zona infetta e una zona cuscinetto. L'ampiezza della zona cuscinetto dovrebbe essere calcolata tenendo conto del rischio che l'organismo specificato si diffonda ad altre zone.

(9)

Se la definizione di una zona delimitata non appare necessaria per eliminare l'organismo specificato, lo Stato membro interessato dovrebbe avere la possibilità di non definire immediatamente una zona delimitata, ma dovrebbe in tal caso eliminare l'organismo specificato dalle piante sulle quali è stato rilevato inizialmente ed eseguire un'ispezione per accertare se altre piante sono state contagiate.

(10)

Dovrebbero essere stabilite misure specifiche per assicurare l'eradicazione dell'organismo specificato qualora ne sia stata riscontrata la presenza.

(11)

Per motivi di chiarezza dovrebbe essere abrogata la decisione di esecuzione 2014/87/UE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)   «piante specificate»: tutti i vegetali destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, di Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L.e Sorghum L.;

b)   «organismo specificato»: Xylella fastidiosa (Well e Raju).

Articolo 2

Introduzione nell'Unione di piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato

Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato sono introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione di cui all'allegato I, sezione 1;

b)

alla loro introduzione nell'Unione sono state ispezionate dall'organismo ufficiale responsabile come prescritto dall'allegato I, sezione 2, per verificare l'eventuale presenza dell'organismo specificato;

c)

durante l'ispezione non sono stati riscontrati né la presenza né sintomi dell'organismo specificato, in conformità all'allegato I, sezione 2.

Articolo 3

Spostamenti di piante specificate all'interno dell'Unione

Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 7, o che sono state spostate attraversando una di queste zone, sono spostate verso zone diverse dalle zone infette, o all'interno di zone diverse da queste, solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato II.

Articolo 4

Ispezioni per accertare la presenza dell'organismo specificato

1.   Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate e su altre piante potenzialmente ospiti.

Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato.

Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato, e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati di tali ispezioni entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5

Informazioni sull'organismo specificato

1.   Chiunque venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato, o abbia motivo di sospettarla, informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile.

L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tale informazione.

2.   Ove opportuno l'organismo ufficiale responsabile chiede alla persona di cui al paragrafo 1 di fornire ogni altra informazione che possieda circa la presenza dell'organismo specificato.

Articolo 6

Conferma della presenza

1.   Se l'organismo ufficiale responsabile è stato informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, in base alle ispezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o come disposto dall'articolo 5, esso prende tutte le misure necessarie per ottenere conferma dell'eventuale presenza.

2.   Se la presenza dell'organismo specificato è confermata in una zona ove esso era precedentemente sconosciuto, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati membri tale presenza entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la conferma.

La stessa disposizione si applica in caso di conferma ufficiale della presenza dell'organismo specificato su una specie vegetale precedentemente non identificata come pianta ospite. Tali notifiche sono presentate per iscritto.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori professionali le cui piante specificate possono essere colpite dall'organismo specificato siano immediatamente informati della presenza dell'organismo specificato nel territorio dello Stato membro in questione e siano resi edotti dei rischi e delle misure da prendere di conseguenza.

Articolo 7

Zone delimitate

1.   Se i risultati delle ispezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, indicano la presenza dell'organismo specificato, o se tale presenza è confermata in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona denominata nel prosieguo «zona delimitata».

2.   La zona delimitata è costituita dalla zona nella quale è stata riscontrata la presenza dell'organismo specificato, denominata nel prosieguo «zona infetta». La zona viene definita secondo il disposto dell'allegato III, sezione 1. La zona delimitata è costituita inoltre da una zona circostante quella infetta, denominata nel prosieguo «zona cuscinetto». La zona viene definita secondo il disposto dell'allegato III, sezione 1.

3.   Nelle zone delimitate gli Stati membri adottano le misure stabilite dall'allegato III, sezione 2.

4.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato;

b)

vi è motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione;

c)

non sono stati rilevati vettori pertinenti in prossimità di tali piante, e quindi non vi è stata alcuna diffusione ulteriore dell'organismo specificato.

In tal caso lo Stato membro effettua un'ispezione al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali è stato rilevato inizialmente l'organismo specificato. In base a tale ispezione lo Stato membro decide se esiste la necessità di definire una zona delimitata. Lo Stato membro in questione notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati di tali ispezioni e i motivi per i quali non si definisce una zona delimitata.

5.   Gli Stati membri stabiliscono la tempistica per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 3 e, ove pertinente, per l'esecuzione dell'ispezione di cui al paragrafo 4.

Articolo 8

Relazioni sulle misure

1.   Entro trenta giorni dalla notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure che hanno adottato o intendono adottare conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, nonché sulla tempistica di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

La relazione comprende anche gli elementi seguenti:

a)

le informazioni sull'ubicazione della zona delimitata e la descrizione delle sue caratteristiche potenzialmente rilevanti per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione dell'organismo specificato;

b)

una mappa che indichi i confini della zona delimitata;

c)

le informazioni sulla presenza dell'organismo specificato e dei suoi vettori;

d)

le misure per conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione di cui all'articolo 3.

La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure.

2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione che comprenda la versione aggiornata delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2014/87/UE è abrogata.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 29).


ALLEGATO I

PRESCRIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELLE PIANTE SPECIFICATE DI CUI ALL'ARTICOLO 2

SEZIONE 1

Dichiarazioni da includere nel certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della direttiva 2000/29/CE

1.

Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato sono introdotte nell'Unione unicamente se accompagnate da un certificato fitosanitario, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della direttiva 2000/29/CE, che soddisfi le condizioni esposte al punto 2 o al punto 3.

2.

Il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «dichiarazioni supplementari» la dichiarazione che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine, e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detta organizzazione in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato nella rubrica «Luogo d'origine».

3.

Il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «dichiarazioni supplementari» le seguenti affermazioni:

a)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione che soddisfa le seguenti condizioni:

i)

risulta indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

ii)

è registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine;

iii)

è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

iv)

è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per prevenire la presenza di vettori dell'organismo specificato;

v)

è sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni. Durante le precedenti ispezioni non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

b)

i trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato sono applicati in prossimità del luogo di produzione;

c)

i lotti di piante specificate sono stati sottoposti ad analisi annuali su base campionaria e la presenza asintomatica dell'organismo specificato è stata esclusa;

d)

le piante specificate sono state trasportate al di fuori della stagione di volo dei vettori noti dell'organismo specificato oppure in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti;

e)

immediatamente prima dell'esportazione i lotti di piante specificate sono stati sottoposti a ispezione visiva, a campionamento e analisi ufficiali, utilizzando uno schema di campionamento atto a confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato in tali piante è inferiore all'1 %, nonché specificamente mirato alle piante che presentino sintomi sospetti dell'organismo specificato.

4.

I punti 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alle piante specificate, coltivate sia all'interno che all'esterno di una zona indenne da organismi nocivi.

SEZIONE 2

Ispezione

Le piante specificate sono ispezionate minuziosamente dall'organismo ufficiale responsabile al punto d'entrata o sul luogo di destinazione, come stabilito dalla direttiva 2004/103/CE della Commissione (1). L'ispezione ha luogo sotto forma di ispezioni visive e, qualora si sospetti la presenza dell'organismo specificato, di campionamento e analisi di ogni lotto delle piante specificate. Le dimensioni dei campioni saranno tali da permettere di confermare con un livello di affidabilità del 99 % che la presenza dell'organismo specificato su tali piante è ad un livello inferiore all'1 %.


(1)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).


ALLEGATO II

CONDIZIONI PER LO SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DELL'UNIONE DELLE PIANTE SPECIFICATE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

1.

Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata sono spostate verso aree diverse dalle zone infette, o all'interno di tali aree, solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato in conformità alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (1).

2.

Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata sono spostate verso aree diverse dalle zone infette, o all'interno di tali aree, solo se per tutto il periodo trascorso entro una zona delimitata sono rispettate le prescrizioni seguenti oltre a quanto stabilito al punto 1:

a)

il luogo di produzione in cui sono state coltivate all'interno di una zona delimitata rispetta le condizioni seguenti:

i)

risulta indenne dall'organismo specificato;

ii)

è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE (2);

iii)

è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;

iv)

è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per prevenire la presenza di vettori dell'organismo specificato;

v)

è sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni. Durante le precedenti ispezioni non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;

b)

i campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni luogo di produzione sono stati sottoposti annualmente ad analisi e la presenza asintomatica dell'organismo specificato è stata esclusa;

c)

i trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato sono applicati in prossimità del luogo di produzione.

3.

Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate al di fuori della stagione di volo dei vettori noti dell'organismo specificato oppure in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti.


(1)  Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

(2)  Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).


ALLEGATO III

DEFINIZIONE DELLE ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 7

SEZIONE 1

Definizione delle zone delimitate

1.

La zona infetta comprende tutte le piante individuate come contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.

2.

La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 2 000 m.

La larghezza della zona cuscinetto può essere ridotta ad almeno 1 000 metri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le piante contagiate sono state rimosse unitamente a tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e a tutte le piante che sono state individuate come probabilmente contagiate. La rimozione avviene in modo da impedire che rimanga materiale appartenente alle piante rimosse;

b)

è stata condotta un'ispezione di delimitazione che comprende lo svolgimento di analisi con l'utilizzo di uno schema di campionamento atto a confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato in piante collocate entro 2 000 metri dal confine della zona infetta è inferiore allo 0,1 %.

3.

La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante potenzialmente ospiti nell'area interessata.

4.

Se la presenza dell'organismo specificato è confermata al di fuori della zona infetta, la demarcazione della zona infetta e della zona cuscinetto è rivista e modificata di conseguenza.

5.

Se, in base alle ispezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e al monitoraggio di cui al presente allegato, sezione 2, lettera h), in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona.

SEZIONE 2

Misure da adottare nelle zone delimitate

Nelle zone delimitate lo Stato interessato è tenuto ad adottare le seguenti misure al fine di eradicare l'organismo specificato:

a)

rimuove al più presto tutte le piante contagiate dall'organismo specificato unitamente a tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte di tale organismo e a tutte le piante che sono state individuate come probabilmente contagiate. Tale rimozione si effettua in modo da impedire che rimanga materiale appartenente alle piante rimosse e prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione;

b)

effettua il campionamento e l'analisi delle piante specificate, delle piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate, nonché di tutte le altre piante che presentino sintomi dell'organismo specificato entro il raggio di 200 m intorno alle piante contagiate, utilizzando uno schema di campionamento atto a confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato in tali piante è inferiore allo 0,1 %;

c)

distrugge, in situ o in un luogo vicino situato all'interno della zona delimitata e appositamente designato, le piante intere, le parti di piante o il legname che potrebbero favorire la diffusione dell'organismo specificato. La distruzione va effettuata in modo adeguato a prevenire la diffusione dell'organismo specificato;

d)

distrugge, in situ o in un luogo vicino, qualsiasi materiale vegetale derivante dalla potatura delle piante specificate e di piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate. La distruzione va effettuata in modo adeguato a prevenire la diffusione dell'organismo specificato ad opera dei suoi vettori;

e)

sottopone agli opportuni trattamenti fitosanitari le piante specificate e le piante che possono ospitare i vettori dell'organismo specificato al fine di prevenire che tali vettori possano diffondere l'organismo specificato;

f)

individua l'origine dell'infezione e rintraccia le piante specificate associate ai casi di infezione in questione che siano state eventualmente spostate prima della definizione della zona delimitata. Alle autorità pertinenti della zona di destinazione di tali piante sono comunicate tutte le informazioni del caso relative a tali spostamenti in modo da consentire che le piante siano esaminate e ove opportuno siano applicate le misure adeguate;

g)

vieta la piantagione di piante specificate e piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate in siti che non sono a prova di vettore;

h)

effettua un monitoraggio intensivo per accertare la presenza dell'organismo specificato svolgendo almeno ispezioni annuali nei periodi opportuni, analisi comprese, prestando particolare attenzione alla zona cuscinetto e alle piante specificate, nonché alle piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate, in particolare per qualsiasi pianta che presenti sintomi. Il numero di campioni va indicato nella relazione di cui all'articolo 8,

i)

sensibilizza l'opinione pubblica circa il pericolo rappresentato dall'organismo specificato, nonché informa sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dalla zona delimitata ai sensi dell'articolo 7;

j)

se necessario, prende misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possano ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;

k)

prende qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (1) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (2).


(1)  Guidelines for pest eradication programmesReference Standard ISPM No 9 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention, Rome (Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi. Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma). Pubblicato il 15 dicembre 2011.

(2)  The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management — Reference Standard ISPM No 14 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention, Rome (Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi. Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, Roma). Pubblicato l'8 gennaio 2014.


Rettifiche

25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/65


Rettifica della decisione n. 2 del Comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee del 21 maggio 2014 relativa alla domanda della Repubblica di Moldova di diventare parte contraente della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 217 del 23 luglio 2014 )

A pagina 88, nota (2):

anziché:

«(2)»,

leggi:

«(*)».


25.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/66


Rettifica della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 17 dicembre 2009 )

A pagina 132, allegato VII, Tavola di concordanza, colonna «La presente direttiva», penultima riga:

anziché:

«—»

leggi:

«Articolo 13, paragrafo 27»;

a pagina 148, allegato VII, Tavola di concordanza, colonna «La presente direttiva», quarta riga:

anziché:

«Articolo 210, paragrafo 1, lettera f)»,

leggi:

«Articolo 212, paragrafo 1, lettera f)»;

a pagina 148, allegato VII, Tavola di concordanza, colonna «La presente direttiva», quinta riga:

anziché:

«Articolo 210, paragrafo 1, lettera g)»

leggi:

«Articolo 212 paragrafo 1, lettera g)».