ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 159

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
28 maggio 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione)

1

 

*

Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI) ( 1 )

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) ( 1 )

32

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazioni relative all'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

40

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione

41

 

*

Regolamento (UE) n. 575/2014 della Commissione, del 27 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 383/2012 recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) ( 1 )

47

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 576/2014 della Commissione, del 27 maggio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

50

 

 

DECISIONI

 

 

2014/302/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 maggio 2014, che modifica la decisione 2011/166/UE recante costituzione di ERIC-SHARE

52

 

 

2014/303/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 20 febbraio 2014, sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2014/8)

54

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2014/304/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2014/9)

56

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

28.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/1


DIRETTIVA 2014/60/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/7/CEE del Consiglio (2) ha subito sostanziali modifiche ad opera delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/100/CE (3) e 2001/38/CE (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali in conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi dell'articolo 36 TFUE, le pertinenti disposizioni sulla libera circolazione delle merci lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.

(3)

Ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 TFUE, gli Stati membri mantengono il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per garantirne la protezione. Tuttavia, l'Unione svolge un ruolo prezioso nell'incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di proteggere il patrimonio culturale d'importanza europea di cui fanno parte i patrimoni nazionali.

(4)

La direttiva 93/7/CEE ha istituito un sistema che permette agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 TFUE, che appartengono alle categorie comuni di beni culturali di cui all'allegato di tale direttiva, che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali o del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio (5). Tale direttiva disciplinava anche i beni culturali classificati come patrimonio nazionale che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche ma non rientrano in tali categorie comuni.

(5)

La direttiva 93/7/CEE ha istituito una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione con l'Interpol e altri organismi competenti nel settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione di beni culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche.

(6)

La procedura prevista dalla direttiva 93/7/CEE ha costituito un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri in questo settore nell'ambito del mercato interno, al fine di un ulteriore riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia.

(7)

Il regolamento (CE) n. 116/2009, insieme alla direttiva 93/7/CEE, ha introdotto un sistema dell'Unione per la tutela dei beni culturali degli Stati membri.

(8)

L'obiettivo della direttiva 93/7/CEE era di assicurare il rientro materiale dei beni culturali nello Stato membro dal cui territorio tali beni erano usciti illecitamente, a prescindere dai diritti di proprietà applicabili a tali beni. L'applicazione di tale direttiva ha, tuttavia, messo in luce i limiti del sistema destinato a ottenere la restituzione di tali beni culturali. Le relazioni sull'applicazione della direttiva ne hanno rivelato una scarsa applicazione a motivo, in particolare, della ristrettezza del suo ambito di applicazione risultante dalle condizioni stabilite nel suo allegato, dei termini brevi per l'avvio di un'azione di restituzione e dei costi legati alle azioni di restituzione.

(9)

L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe estendersi a qualsiasi bene culturale classificato o definito da uno Stato membro, in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, come patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale ai sensi dell'articolo 36 TFUE. La presente direttiva dovrebbe contemplare pertanto beni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico o valore scientifico, siano essi parte di collezioni pubbliche o di altro tipo oppure singoli elementi, siano essi provenienti da scavi regolari o clandestini, purché siano classificati o definiti come patrimonio nazionale. Inoltre, i beni culturali classificati o definiti come patrimonio nazionale non dovrebbero più appartenere a categorie o rispettare le soglie di antichità e/o di valore per poter essere restituiti a norma della presente direttiva.

(10)

Il rispetto della diversità dei sistemi nazionali di protezione dei patrimoni nazionali è riconosciuto dall'articolo 36 TFUE. Al fine di promuovere la fiducia reciproca, lo spirito di cooperazione e la mutua comprensione tra gli Stati membri, è opportuno determinare la portata del termine «patrimonio nazionale» nel quadro dell'articolo 36 TFUE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre facilitare la restituzione dei beni culturali nello Stato membro dal cui territorio detti beni sono usciti illecitamente a prescindere dalla data di adesione di tale Stato membro e dovrebbero garantire che la restituzione dei beni in questione non generi costi irragionevoli. Gli Stati membri dovrebbero poter restituire beni culturali diversi da quelli classificati o definiti come patrimonio nazionale a condizione che rispettino le disposizioni pertinenti TFUE, nonché beni culturali usciti illecitamente anteriormente al 1o gennaio 1993.

(11)

È necessario intensificare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per favorire un'applicazione più efficace e uniforme della presente direttiva. A questo fine, è opportuno imporre alle autorità centrali di cooperare in modo efficiente tra di loro e di scambiarsi informazioni sui beni culturali usciti illecitamente attraverso l'uso del sistema di informazione del mercato interno («IMI») previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per migliorare l'attuazione della presente direttiva, è opportuno creare un modulo del sistema IMI specificamente concepito per i beni culturali. È altresì auspicabile che le altre autorità competenti degli Stati membri utilizzino, ove opportuno, lo stesso sistema.

(12)

Al fine di garantire la protezione dei dati personali, la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbero essere conformi alle norme enunciate nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e, qualora sia utilizzato l'IMI, nel regolamento (UE) n. 1024/2012. Le definizioni utilizzate nella direttiva 95/46/CE e nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbero applicarsi anche ai fini della presente direttiva.

(13)

Il termine per verificare se il bene culturale reperito in un altro Stato membro costituisce un bene culturale ai sensi della direttiva 93/7/CEE è stato giudicato troppo breve nella pratica, per cui dovrebbe essere portato a sei mesi. Un termine più lungo dovrebbe permettere agli Stati membri di adottare le misure necessarie alla conservazione del bene culturale e, all'occorrenza, evitare che sia sottratto alla procedura di restituzione.

(14)

È altrettanto opportuno portare il termine per esercitare l'azione di restituzione a tre anni a decorrere dalla data in cui lo Stato membro dal cui territorio il bene culturale è uscito illecitamente viene a conoscenza del luogo in cui si trova il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore. L'estensione di tale termine dovrebbe facilitare la restituzione e scoraggiare l'uscita illecita di beni del patrimonio culturale. A fini di chiarezza, è opportuno precisare che il termine per esercitare l'azione comincia a decorrere dalla data in cui viene a conoscenza dei fatti l'autorità centrale dello Stato membro dal cui territorio il bene culturale è uscito illecitamente.

(15)

La direttiva 93/7/CEE prevedeva che l'azione di restituzione si prescrivesse dopo trent'anni dalla data in cui il bene culturale era uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte di collezioni pubbliche e dei beni appartenenti agli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione è soggetta a un termine più lungo in determinate circostanze. Considerato che nel diritto nazionale degli Stati membri possono vigere accordi speciali di tutela intercorrenti con istituzioni religiose diverse da quelle ecclesiastiche, la presente direttiva dovrebbe applicarsi anche a queste tali istituzioni religiose.

(16)

Nelle conclusioni sulla prevenzione e il contrasto dei reati a danno dei beni culturali, adottate il 13 e 14 dicembre 2011, il Consiglio ha riconosciuto la necessità di adottare misure volte a rafforzare l'efficacia della prevenzione della criminalità relativa ai beni culturali e della lotta contro tale fenomeno. Ha raccomandato alla Commissione di prestare sostegno agli Stati membri per tutelare in modo efficace i beni culturali al fine di prevenirne e combatterne il traffico illecito e, ove opportuno, di promuovere misure complementari. Inoltre, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di prendere in considerazione la ratifica della convenzione dell'Unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 17 novembre 1970, e della convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995.

(17)

È opportuno garantire che tutti i soggetti sul mercato mostrino diligenza nelle operazioni relative ai beni culturali. Le conseguenze dell'acquisizione di un bene culturale di provenienza illecita saranno davvero dissuasive solo se il pagamento dell'indennizzo è accompagnato dall'obbligo per il possessore del bene di dimostrare l'esercizio della diligenza richiesta. Pertanto, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di prevenzione e lotta contro il traffico illecito di beni culturali, la presente direttiva dovrebbe stabilire per il possessore l'obbligo di dimostrare di aver esercitato la diligenza richiesta all'atto dell'acquisizione del bene, ai fini dell'indennizzo.

(18)

Sarebbe altresì utile che ogni persona, in particolare ogni soggetto del mercato, avesse facilmente accesso alle informazioni pubbliche sui beni culturali classificati o definiti come patrimonio nazionale dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero cercare di facilitare l'accesso a tali informazioni pubbliche.

(19)

Al fine di favorire un'interpretazione uniforme della nozione di diligenza richiesta, la presente direttiva dovrebbe precisare quali criteri non esaustivi debbano essere presi in considerazione per determinare l'effettivo esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore all'atto dell'acquisizione del bene.

(20)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire consentire la restituzione dei beni culturali classificati o definiti come patrimonio nazionale usciti illecitamente dal territorio degli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

Poiché i compiti del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 116/2009 sono diventati obsoleti a causa della soppressione dell'allegato della direttiva 93/7/CEE, è opportuno sopprimere i riferimenti a detto comitato. Tuttavia, al fine di mantenere la piattaforma per lo scambio di esperienze e buone prassi sull'applicazione della presente direttiva tra gli Stati membri, la Commissione dovrebbe istituire un gruppo di esperti provenienti dalle autorità centrali degli Stati membri incaricate dell'applicazione della presente direttiva, che dovrebbe partecipare, tra l'altro, al processo di elaborazione di un modulo del sistema IMI per i beni culturali.

(22)

Poiché l'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 contiene un elenco delle disposizioni relative alla cooperazione amministrativa negli atti dell'Unione attuati mediante l'IMI, è opportuno modificare il suddetto allegato per includervi la presente direttiva.

(23)

L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

(24)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alla restituzione dei beni culturali classificati o definiti da uno Stato membro tra i beni del patrimonio nazionale, di cui all'articolo 2, punto 1, che sono usciti illecitamente dal territorio di tale Stato membro.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «bene culturale»: un bene che è classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del «patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale» secondo la legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 TFUE;

2)   «bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro»: un bene:

a)

uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione delle norme di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CE) n. 116/2009, o

b)

non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o un bene che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea;

3)   «Stato membro richiedente»: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale;

4)   «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale che è uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro;

5)   «restituzione»: il rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente;

6)   «possessore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale per proprio conto;

7)   «detentore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale per conto altrui;

8)   «collezioni pubbliche»: le collezioni, classificate come pubbliche conformemente alla legislazione di uno Stato membro, di proprietà di tale Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in tale Stato membro oppure di un ente che sia situato nel territorio di tale Stato membro, a condizione che il suddetto ente sia di proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale, oppure che sia finanziato in modo significativo dagli stessi.

Articolo 3

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Articolo 5

Le autorità centrali degli Stati membri cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti:

1)

individuare, su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e identificarne il possessore e/o detentore. La domanda deve comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare la ricerca, in particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene;

2)

effettuare una notifica agli Stati membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro proprio territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio di altro Stato membro;

3)

facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione sia effettuata entro sei mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione;

4)

prendere, ove occorra, in cooperazione con lo Stato membro interessato, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;

5)

impedire, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale sia sottratto alla procedura di restituzione;

6)

svolgere il ruolo d'intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione. In tale senso, le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono agevolare, fatto salvo l'articolo 6, l'esecuzione di una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto e a condizione che lo Stato membro richiedente ed il possessore o detentore vi diano formalmente il proprio accordo.

Al fine di cooperare e consultarsi tra di loro, le autorità centrali degli Stati membri utilizzano un modulo del sistema d'informazione del mercato interno («l'IMI») stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali. Possono inoltre avvalersi dell'IMI per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal loro territorio. Gli Stati membri decidono in merito all'uso dell'IMI da parte delle altre autorità competenti ai fini della presente direttiva.

Articolo 6

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il possessore e, in mancanza di questo, contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato di:

a)

un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e dichiari che si tratta un bene culturale;

b)

una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

Articolo 7

L'autorità centrale competente dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale competente dello Stato membro richiesto in merito all'azione avviata per assicurare la restituzione del bene in questione.

L'autorità centrale competente dello Stato membro richiesto informa senza indugio le autorità centrali degli altri Stati membri.

Gli scambi d'informazioni avvengono mediante l'IMI conformemente alle disposizioni giuridiche in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, senza pregiudizio della possibilità per le autorità centrali competenti di ricorrere ad altri mezzi di comunicazione oltre all'IMI.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dalla data in cui l'autorità centrale competente dello Stato membro richiedente è venuta a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente.

Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 2, punto 8, e dei beni appartenenti a inventari delle istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

2.   L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita del bene culturale dal territorio dello Stato membro richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 14, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, uscito illecitamente dal territorio nazionale.

Articolo 10

Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato membro richiesto accorda al possessore un equo indennizzo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione che il possessore dimostri di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.

Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualità delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.

In caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.

Articolo 11

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale spettano allo Stato membro richiedente. Lo stesso dicasi per le spese delle misure di cui all'articolo 5, punto 4.

Articolo 12

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 10 e delle spese di cui all'articolo 11 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

Articolo 13

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

Articolo 14

La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Articolo 15

1.   Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alla restituzione di beni culturali diversi da quelli definiti all'articolo 2, punto 1.

2.   Ciascuno Stato membro può applicare la disciplina prevista nella presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1o gennaio 1993.

Articolo 16

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene.

Articolo 17

1.   Entro il 18 dicembre 2015 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

2.   Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione che valuti l'applicazione e l'efficacia della presente direttiva. Tale relazione è accompagnata, se necessario, da proposte idonee.

Articolo 18

All'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto seguente:

«8.

Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (9): articoli 5 e 7.

Articolo 19

1.   Entro il 18 dicembre 2015 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punto 1, all'articolo 5, primo comma, punto 3, all'articolo 5, secondo comma, all'articolo 7, terzo comma, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10, primo e secondo comma, e all'articolo 17, paragrafo 1, della presente direttiva.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

La direttiva 93/7/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato 1, parte A, è abrogata a decorrere dal 19 dicembre 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato 1, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, punti da 2 a 8, gli articoli 3 e 4, l'articolo 5, primo comma, punti 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 6, l'articolo 7, primo e secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, terzo e quarto comma e gli articoli da 11 a 16 si applicano a decorrere dal 19 dicembre 2015.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.

(2)  Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74).

(3)  Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59).

(4)  Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica la direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).

(5)  Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 74).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

(di cui all'articolo 20)

Direttiva 93/7/CEE del Consiglio

(GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74).

Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59).

Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 20)

Direttiva

Termine di recepimento

93/7/CEE

15.12.1993 (15.3.1994 per Belgio, Germania e Paesi Bassi)

96/100/CE

1.9.1997

2001/38/CE

31.12.2001


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 93/7/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, punto 1, primo trattino

Articolo 2, punto 1

Articolo 1, punto 1, secondo trattino, parte introduttiva

Articolo 1, punto 1, secondo trattino, primo sottotrattino, prima frase

Articolo 1, punto 1, secondo trattino, primo sottotrattino, seconda frase

Articolo 2, punto 8

Articolo 1, punto 1, secondo trattino, secondo sottotrattino

Articolo 1, punto 2, primo trattino

Articolo 2, punto 2, lettera a)

Articolo 1, punto 2, secondo trattino

Articolo 2, punto 2, lettera b)

Articolo 1, punti da 3 a 7

Articolo 2, punti da 3 a 7

Articolo2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4, parte introduttiva

Articolo 5, primo comma, parte introduttiva

Articolo 4, punti 1 e 2

Articolo 5, primo comma, punti 1 e 2

Articolo 4, punto 3

Articolo 5, primo comma, punto 3

Articolo 4, punti da 4 a 6

Articolo 5, primo comma, punti da 4 a 6

Articolo 5, secondo comma

Articolo 5, primo comma

Articolo 6, primo comma

Articolo 5, secondo comma, primo trattino

Articolo 6, secondo comma, lettera a)

Articolo 5, secondo comma, secondo trattino

Articolo 6, secondo comma, lettera b)

Articolo 6, primo comma

Articolo 7, primo comma

Articolo 6, secondo comma

Articolo 7, secondo comma

Articolo 7, terzo comma

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, primo comma

Articolo 10, primo comma

Articolo 9, secondo comma

Articolo 10, secondo comma

Articolo 9, terzo e quarto comma

Articolo 10, terzo e quarto comma

Articoli da 10 a 15

Articoli da 11 a 16

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Allegato

Allegato I

Allegato II


28.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/11


DIRETTIVA 2014/67/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi sono principi fondamentali del mercato interno dell'Unione iscritti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'applicazione di tali principi è ulteriormente sviluppata dall'Unione per garantire la parità di condizioni per le imprese e il rispetto dei diritti dei lavoratori.

(2)

La libera prestazione di servizi include il diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro e quindi di distaccare temporaneamente i propri dipendenti in tale Stato membro ai fini della prestazione dei servizi. Ai fini del distacco dei lavoratori, occorre distinguere fra tale libertà e il principio della libera circolazione dei lavoratori secondo cui ogni cittadino ha il diritto di trasferirsi liberamente in un altro Stato membro per lavorare e a questo scopo risiedervi, e che lo protegge da ogni discriminazione per quanto riguarda l'impiego, la remunerazione e le altre condizioni di lavoro e di impiego rispetto ai cittadini di quello Stato membro.

(3)

Per quanto riguarda i lavoratori temporaneamente distaccati per prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavorano, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce una serie fondamentale di condizioni di lavoro e di impiego chiaramente definiti che il prestatore di servizi deve rispettare nello Stato membro in cui ha luogo il distacco per garantire una protezione minima dei lavoratori distaccati.

(4)

Tutte le disposizioni previste dalla presente direttiva dovrebbero essere giustificate e proporzionate, in modo da non creare oneri amministrativi e non limitare il potenziale delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, tutelando nel contempo i lavoratori distaccati.

(5)

Al fine di garantire la conformità con la direttiva 96/71/CE senza gravare i prestatori di servizi di inutili oneri amministrativi, è essenziale che gli elementi fattuali cui fanno riferimento le disposizioni concernenti l'identificazione di un autentico distacco, nonché la prevenzione degli abusi e l'elusione della presente direttiva siano considerati indicativi e non esaustivi. In particolare, non dovrebbe essere previsto un requisito secondo cui ogni elemento debba essere soddisfatto in ogni caso di distacco.

(6)

Anche se la valutazione degli elementi fattuali indicativi dovrebbe essere adeguata a ciascun caso particolare e tenere conto delle specificità del contesto, le situazioni che presentano gli stessi elementi fattuali non dovrebbero portare a valutazioni giuridiche diverse da parte delle autorità competenti in diversi Stati membri.

(7)

Per prevenire, impedire e combattere la violazione e l'elusione delle norme applicabili da parte di imprese che traggono indebito o fraudolento vantaggio dalla libertà di prestazione di servizi sancita nel TFUE e/o dall'applicazione della direttiva 96/71/CE, è opportuno migliorare l'applicazione e il monitoraggio della nozione di distacco e introdurre a livello di Unione criteri più uniformi che agevolino un'interpretazione comune.

(8)

È quindi necessario che l'autorità competente dello Stato membro ospitante esamini, se del caso in stretta cooperazione con lo Stato membro di stabilimento, gli elementi fattuali costituivi che caratterizzano la natura temporanea inerente alla nozione di distacco e la condizione che il datore di lavoro sia effettivamente stabilito nello Stato membro a partire dal quale avviene il distacco.

(9)

Nel valutare l'ammontare del fatturato realizzato da un'impresa nello Stato membro di stabilimento, al fine di stabilire se tale impresa eserciti effettivamente attività sostanziali diverse da quelle puramente interne di gestione e/o amministrazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle differenze relative al potere d'acquisto delle valute.

(10)

Le disposizioni previste dalla presente direttiva in relazione all'applicazione e al monitoraggio del distacco possono altresì essere di supporto alle autorità competenti per identificare i lavoratori che si dichiarano in modo fittizio come lavoratori autonomi. Ai sensi della direttiva 96/71/CE, la definizione pertinente di lavoratore è quella applicata nel diritto dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato. Un'ulteriore precisazione e un migliore monitoraggio della nozione di distacco da parte delle autorità competenti rafforzerebbero la certezza giuridica e costituirebbero uno strumento utile per contrastare efficacemente il falso lavoro autonomo e garantire che i lavoratori distaccati non siano dichiarati in modo fittizio come lavoratori autonomi, contribuendo in tal modo a prevenire, evitare e combattere l'elusione delle norme applicabili.

(11)

Nei casi in cui non si configuri un'autentica situazione di distacco e vi sia un conflitto di leggi, è opportuno prestare la dovuta attenzione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («Roma I») o della convenzione di Roma (6), intese a garantire che i dipendenti non siano privati della protezione loro accordata da disposizioni cui non è consentito derogare convenzionalmente o cui è possibile derogare solo a beneficio dei dipendenti stessi. È auspicabile che gli Stati membri garantiscano l'adozione di disposizioni intese a proteggere in modo adeguato i lavoratori che non sono effettivamente distaccati.

(12)

La mancanza del certificato concernente la legislazione applicabile in materia di previdenza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) può indicare che la situazione non può essere qualificata come «distacco temporaneo» in un o Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore interessato svolge abitualmente la sua attività nel quadro della prestazione di servizi.

(13)

Come nel caso della direttiva 96/71/CE, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(14)

Il rispetto della diversità dei sistemi nazionali di relazioni industriali e dell'autonomia delle parti sociali è esplicitamente riconosciuto dal TFUE.

(15)

In molti Stati membri le parti sociali svolgono un ruolo importante nel contesto del distacco dei lavoratori per la prestazione di servizi, in quanto possono, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, determinare i diversi livelli, alternativamente o contemporaneamente, delle tariffe minime salariali applicabili. Le parti sociali dovrebbero comunicare tali tariffe e fornire informazioni in merito.

(16)

Affinché i diritti dei lavoratori distaccati possano essere tutelati e al fine di garantire condizioni eque per i prestatori di servizi, è essenziale che le norme siano adeguatamente ed effettivamente applicate; in caso contrario, è l'efficacia stessa delle norme dell'Unione vigenti in questa materia a essere compromessa. Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, le autorità regionali e locali è quindi essenziale, senza trascurare l'importante ruolo, al riguardo, degli ispettorati del lavoro e delle parti sociali. La fiducia reciproca, lo spirito di collaborazione, un dialogo continuo e la comprensione reciproca sono, a tale riguardo, essenziali.

(17)

È essenziale che gli Stati membri dispongano di procedure di controllo efficaci per l'attuazione della direttiva 96/71/CE e della presente direttiva ed è pertanto opportuno che dette procedure siano istituite in tutta l'Unione.

(18)

Le difficoltà di accesso alle informazioni relative alle condizioni di impiego costituiscono molto spesso il motivo della mancata applicazione delle norme vigenti da parte dei prestatori di servizi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che tali informazioni siano messe a disposizione di tutti a titolo gratuito e siano rese effettivamente accessibili non solo ai prestatori di servizi di altri Stati membri, ma anche ai lavoratori distaccati interessati.

(19)

Se le condizioni di impiego sono definite in contratti collettivi dichiarati di applicazione generale, gli Stati membri dovrebbero garantire, rispettando nel contempo l'autonomia delle parti sociali, che tali contratti collettivi siano messi a disposizione del pubblico in modo accessibile e trasparente.

(20)

Al fine di migliorare l'accessibilità delle informazioni, è opportuno istituire un'unica fonte di informazioni negli Stati membri. È auspicabile che ciascuno Stato membro crei un unico sito web ufficiale a livello nazionale, in conformità dei relativi standard di accessibilità, e altri mezzi di comunicazione idonei. Il sito web unico ufficiale a livello nazionale dovrebbe almeno assumere la forma di un portale web e fungere da portale o principale punto di accesso e fornire in modo chiaro e preciso collegamenti alle fonti pertinenti di informazioni nonché brevi informazioni sul contenuto del sito web e dei relativi link. Tali siti dovrebbero comprendere in particolare quelli creati in applicazione della legislazione dell'Unione per promuovere l'imprenditorialità e/o lo sviluppo della prestazione transfrontaliera di servizi. Gli Stati membri ospitanti dovrebbero fornire informazioni sui periodi durante i quali, in base al loro diritto nazionale, i prestatori di servizi sono tenuti a conservare i documenti dopo il periodo di distacco.

(21)

I lavoratori distaccati dovrebbero avere il diritto di ricevere dallo Stato membro ospitante informazioni generali in merito al diritto e/o alle prassi nazionali applicabili nei loro confronti.

(22)

La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri dovrebbero essere conformi alle norme sulla protezione dei dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nonché alle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati recanti attuazione della legislazione dell'Unione. Per quanto riguarda la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI), essa dovrebbe essere conforme anche al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e al regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(23)

Per garantire la corretta applicazione e controllare il rispetto delle norme sostanziali che disciplinano le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati membri dovrebbero imporre solo talune formalità amministrative e misure di controllo alle imprese che distaccano lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali formalità e misure possono essere giustificate da motivi prevalenti di interesse generale, fra cui rientra l'effettiva protezione dei diritti dei lavoratori, a condizione che siano tali da garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per raggiungerlo. Tali formalità e misure possono essere imposte soltanto se le autorità competenti non sono in grado di svolgere efficacemente il loro compito di vigilanza senza le informazioni necessarie e/o se misure meno restrittive non permetterebbero di raggiungere gli obiettivi delle misure nazionali di controllo ritenuti necessari.

(24)

Il prestatore di servizi dovrebbe garantire che l'identità dei lavoratori distaccati indicata nella dichiarazione resa al fine di consentire controlli fattuali sul posto di lavoro sia verificabile per la durata del distacco da parte delle autorità competenti.

(25)

Il prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro dovrebbe notificare senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro ospitante eventuali importanti modifiche dei dati contenuti nella dichiarazione resa dal prestatore di servizi al fine di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro.

(26)

L'obbligo di comunicare requisiti amministrativi e misure di controllo alla Commissione non dovrebbe costituire una procedura di autorizzazione ex ante.

(27)

Al fine di migliorare e uniformare l'applicazione nella pratica della direttiva 96/71/CE e ridurre per quanto possibile le disparità nel livello di applicazione ed attuazione nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero provvedere nel loro territorio a ispezioni efficaci e appropriate, contribuendo, tra l'altro, alla lotta contro il lavoro non dichiarato nel contesto del distacco, tenendo conto altresì di altre iniziative giuridiche per meglio affrontare la questione.

(28)

Se del caso, in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali, gli Stati membri dovrebbero fornire all'impresa oggetto di ispezione un documento di ispezione o di controllo che comprende tutte le informazioni utili.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che sia disponibile personale sufficiente, dotato delle competenze e delle qualifiche necessarie per eseguire in modo efficace le ispezioni e far sì che sia possibile rispondere senza indebito ritardo alle richieste di informazioni da parte dello Stato membro ospitante o di stabilimento, come previsto dalla presente direttiva.

(30)

Gli ispettorati del lavoro, le parti sociali e altri organismi di vigilanza svolgono a questo riguardo, e dovrebbero continuare a svolgere, un ruolo di fondamentale importanza.

(31)

Per tener conto della diversità dei mercati del lavoro e dei sistemi di relazioni industriali, a titolo eccezionale le parti sociali e/o altri attori e/o organi possono esercitare funzioni di vigilanza su determinate condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, purché offrano alle persone interessate un grado equivalente di protezione ed esercitino la vigilanza in maniera non discriminatoria e obiettiva.

(32)

Le autorità ispettive e gli altri organi di vigilanza ed esecuzione degli Stati membri dovrebbero avvalersi dei dispositivi di cooperazione e di scambio di informazioni previsti dal rispettivo diritto per verificare se le norme applicabili ai lavoratori distaccati sono rispettate.

(33)

Gli Stati membri sono in modo particolare invitati ad adottare un approccio più integrato alle ispezioni del lavoro. Dovrebbe essere altresì esaminata la necessità di definire criteri comuni per stabilire metodi, prassi e norme minime comparabili a livello dell'Unione. La definizione di criteri comuni non dovrebbe tuttavia comportare limitazioni per gli Stati membri nel loro impegno volto a contrastare efficacemente il lavoro non dichiarato.

(34)

Per facilitare e rendere più efficace l'applicazione della direttiva 96/71/CE, sono necessari meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori distaccati di presentare denunce o promuovere azioni legali, direttamente o, con la loro approvazione, tramite terzi designati quali organizzazioni sindacali o altre associazioni, istituzioni comuni delle parti sociali, salve restando le norme procedurali nazionali concernenti la rappresentanza e la difesa in giudizio e le competenze e gli altri diritti delle organizzazioni sindacali e altri rappresentanti dei lavoratori ai sensi del diritto e/o delle prassi nazionali.

(35)

Per garantire che i lavoratori distaccati percepiscano la retribuzione dovuta e a condizione che le indennità specifiche per il distacco possano essere considerate parte delle tariffe minime salariali, tali indennità dovrebbero essere dedotte dalla retribuzione soltanto se il diritto nazionale, i contratti collettivi e/o la prassi dello Stato membro ospitante lo prevedono.

(36)

Il rispetto pratico delle norme applicabili nel settore del distacco e l'effettiva protezione dei diritti dei lavoratori a tale riguardo destano particolare preoccupazione per i subcontratti a catena e dovrebbero essere garantiti tramite misure appropriate in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali e nel rispetto del diritto dell'Unione. Tali misure possono, su base volontaria e previa consultazione delle parti sociali interessate, includere l'introduzione di un meccanismo di responsabilità della subcontraenza diretta, in aggiunta o in sostituzione della responsabilità del datore di lavoro, per quanto riguarda eventuali retribuzioni nette arretrate corrispondenti alle tariffe minime salariali e/o contributive dovute a fondi o istituzioni comuni delle parti sociali previsti dalla legge o dai contratti collettivi, nella misura in cui rientrino nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri restano tuttavia liberi di prevedere nell'ordinamento nazionale norme più rigorose in materia di responsabilità o andare oltre il diritto nazionale in modo non discriminatorio e proporzionato.

(37)

Gli Stati membri che hanno introdotto misure per conformarsi alle norme applicabili nei casi di subcontratto a catena dovrebbero avere la possibilità di stabilire che un (sub)contraente non sia responsabile in circostanze specifiche o che la responsabilità possa essere limitata nel caso in cui siano state adottate misure di dovuta diligenza da parte di tale (sub)contraente. Tali misure dovrebbero essere definite dal diritto nazionale tenendo conto delle circostanze specifiche dello Stato membro in questione, e possono comprendere fra l'altro misure adottate dal contraente in merito alla documentazione comprovante il rispetto degli obblighi amministrativi e delle misure di controllo necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto delle norme applicabili in materia di distacco dei lavoratori.

(38)

Il fatto che gli Stati membri incontrino ancora numerose difficoltà nel riscuotere le sanzioni amministrative e/o le ammende transfrontaliere è preoccupante ed occorre pertanto affrontare la questione del riconoscimento reciproco delle sanzioni amministrative e/o delle ammende.

(39)

Le disparità esistenti tra gli ordinamenti degli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di esecuzione in situazioni transfrontaliere delle sanzioni amministrative e/o delle ammende irrogate pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno e rischiano di rendere molto difficile, se non impossibile, garantire in tutta l'Unione ai lavoratori distaccati un livello di protezione equivalente.

(40)

Per garantire l'effettiva applicazione delle norme sostanziali che disciplinano il distacco dei lavoratori per la prestazione di servizi, è necessaria un'azione specifica che renda possibile l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o delle ammende irrogate. Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in questo campo è quindi una condizione indispensabile per assicurare un livello generale di protezione più elevato ed omogeneo, necessario per il buon funzionamento del mercato interno.

(41)

L'adozione di norme comuni che prevedano l'assistenza reciproca per le misure di esecuzione e i costi connessi e di disposizioni uniformi per la notificazione delle decisioni relative a sanzioni amministrative e/o ammende irrogate per il mancato rispetto della direttiva 96/71/CE nonché della presente direttiva dovrebbe permettere di risolvere alcuni problemi pratici di esecuzione transfrontaliera e garantire una migliore comunicazione e una migliore esecuzione delle decisioni emananti da un altro Stato membro.

(42)

Se emerge che il prestatore di servizi non è effettivamente stabilito nello Stato membro di stabilimento o che l'indirizzo o i dati relativi all'impresa sono falsi, le autorità competenti non dovrebbero interrompere la procedura per motivi formali, ma compiere ulteriori indagini per identificare la persona fisica o giuridica responsabile del distacco.

(43)

Il riconoscimento delle decisioni che impongono una sanzione amministrativa e/o un'ammenda e le richieste di procedere alla riscossione di tale sanzione amministrativa e/o ammenda dovrebbero basarsi sul principio della fiducia reciproca. A tal fine, i motivi di non riconoscimento o di rifiuto di riscossione di tale sanzione amministrativa e/o ammenda dovrebbero essere limitati al minimo necessario.

(44)

La presente direttiva, pur stabilendo norme uniformi per l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative e/o delle ammende e l'esigenza di criteri comuni per procedure più efficaci da seguire in caso di mancato pagamento, dovrebbe far salva la facoltà degli Stati membri di stabilire il regime sanzionatorio o le misure di recupero previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Pertanto, lo strumento che permette l'esecuzione di tali sanzioni e/o ammende può, se del caso, e tenendo conto del diritto e/o delle prassi nazionali nello Stato membro adito, essere integrato o accompagnato oppure sostituito da un titolo che ne permetta l'esecuzione nello Stato membro adito.

(45)

Norme più uniformi non dovrebbero avere l'effetto di emendare o modificare l'obbligo di rispettare i diritti e le libertà fondamentali degli imputati, nonché i principi giuridici fondamentali ad essi applicabili, sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), quali il diritto di essere ascoltato, il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale o il principio «ne bis in idem».

(46)

La presente direttiva non intende stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale o di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, né entrare nel merito della normativa in vigore.

(47)

Gli Stati membri dovrebbero adottare adeguati provvedimenti, anche di natura amministrativa e giudiziaria, e comminare sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in caso di inosservanza degli obblighi imposti dalla presente direttiva.

(48)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), la libertà d'impresa (articolo 16), il diritto di negoziazione e di azioni collettive (articolo 28), il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48) e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem) (articolo 50) e deve essere applicata nel rispetto di tali diritti e principi.

(49)

Per facilitare un'applicazione migliore e più uniforme della direttiva 96/71/CE, è opportuno prevedere un sistema elettronico per lo scambio di informazioni che agevoli la cooperazione amministrativa; è opportuno che le autorità competenti utilizzino l'IMI il più possibile. Questo non dovrebbe comunque precludere l'applicazione di accordi bilaterali esistenti o futuri o di disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca.

(50)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'istituzione di un quadro comune relativo a un insieme di disposizioni, misure e meccanismi di controllo appropriati necessari per migliorare e uniformare l'applicazione della direttiva 96/71/CE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(51)

Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, ed ha reso un parere il 19 luglio 2012 (12),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce un quadro comune relativo a un insieme di disposizioni, misure e meccanismi di controllo appropriati, necessari per migliorare e uniformare l'applicazione nella pratica della direttiva 96/71/CE, comprendente anche misure dirette a prevenire e sanzionare ogni violazione ed elusione delle norme vigenti, e lascia impregiudicato l'ambito di applicazione della direttiva 96/71/CE.

La presente direttiva mira a garantire il rispetto di un appropriato livello di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per una prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle condizioni di impiego applicabili nello Stato membro in cui in cui è fornita la prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 96/71/EC, a facilitare l'esercizio della libertà di prestazione di servizi e a creare condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi, sostenendo in tal modo il funzionamento del mercato interno.

2.   La presente direttiva non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti negli Stati membri e a livello di Unione, ivi compresi il diritto o la libertà di sciopero e il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, secondo il diritto e/o le prassi nazionali, né il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e promuovere azioni collettive secondo il diritto e/o le prassi nazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«autorità competente», un'autorità o un organo, tra cui possono figurare gli uffici di collegamento di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE, designati da uno Stato membro per esercitare le funzioni previste dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva;

b)

«autorità richiedente», l'autorità competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza, informazione, notificazione o recupero di una sanzione e/o di un'ammenda di cui al capo VI;

c)

«autorità adita», l'autorità competente di uno Stato membro alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notificazione o recupero di una sanzione e/o di un'ammenda di cui al capo VI.

Articolo 3

Autorità competenti e uffici di collegamento

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri designano, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, una o più autorità competenti, che possono comprendere gli uffici di collegamento di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE. All'atto della designazione delle autorità competenti, gli Stati membri tengono debitamente conto della necessità di assicurare la protezione dei dati contenuti nelle informazioni scambiate e dei diritti legali delle persone fisiche e giuridiche che possono essere interessate. Gli Stati membri restano i responsabili ultimi della salvaguardia della protezione dei dati e dei diritti legali delle persone interessate e istituiscono meccanismi appropriati a tal fine.

Gli Stati membri comunicano le coordinate delle autorità competenti alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle autorità competenti e degli uffici di collegamento.

Gli altri Stati membri e le istituzioni dell'Unione rispettano la scelta effettuata da ciascuno Stato membro in relazione alle autorità competenti.

Articolo 4

Individuazione dell'autenticità del distacco e prevenzione degli abusi e dell'elusione

1.   Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva 96/71/CE, le autorità competenti operano una valutazione generale di tutti gli elementi fattuali considerati necessari, tra cui, in particolare, quelli indicati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali elementi sono intesi ad assistere le autorità competenti nell'effettuare le verifiche e i controlli e qualora esse abbiano motivo di ritenere che un lavoratore non sia da considerarsi distaccato ai sensi della direttiva 96/71/CE. Tali elementi intervengono come fattori indicativi nella valutazione complessiva e non possono, pertanto, essere considerati isolatamente.

2.   Al fine di determinare se un'impresa esercita effettivamente attività sostanziali diverse da quelle puramente interne di gestione e/o amministrazione, le autorità competenti operano una valutazione generale di tutti gli elementi fattuali che caratterizzano le attività esercitate da un'impresa nello Stato membro di stabilimento e, ove necessario, nello Stato membro ospitante, tenendo conto di un quadro temporale ampio. Tali elementi possono comprendere, in particolare:

a)

il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, utilizza uffici, paga imposte e contributi previdenziali e, se del caso, in conformità del diritto nazionale, è iscritta in un albo professionale o è registrata presso la camera di commercio;

b)

il luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti e quello da cui sono distaccati;

c)

la legge applicabile ai contratti stipulati dall'impresa con i suoi lavoratori e con i suoi clienti;

d)

il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui è occupato il suo personale amministrativo;

e)

il numero di contratti eseguiti e/o l'ammontare del fatturato realizzato nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della situazione specifica che caratterizza tra l'altro le imprese di nuovo insediamento e le PMI.

3.   Per valutare se un lavoratore distaccato temporaneamente presta la sua attività in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavora, sono esaminati tutti gli elementi fattuali che caratterizzano tale attività e la situazione del lavoratore. Tali elementi possono comprendere, in particolare:

a)

l'attività lavorativa è svolta per un periodo di tempo limitato in un altro Stato membro;

b)

la data di inizio del distacco;

c)

il lavoratore è distaccato in uno Stato membro diverso da quello nel quale o a partire dal quale esercita abitualmente la propria attività secondo il regolamento (CE) n. 593/2008 (regolamento Roma I) e/o la convenzione di Roma;

d)

il lavoratore distaccato ritorna o si prevede che riprenda la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato dopo aver effettuato i lavori o prestato i servizi per i quali è stato distaccato;

e)

la natura delle attività;

f)

il datore di lavoro che distacca il lavoratore provvede alle spese di viaggio, vitto o alloggio o le rimborsa; in tal caso, si considera anche il modo in cui si provvede in tal senso e il metodo di rimborso;

g)

eventuali periodi precedenti in cui il posto è stato occupato dallo stesso o da un altro lavoratore (distaccato).

4.   Il mancato soddisfacimento di uno o più degli elementi fattuali stabiliti ai paragrafi 2 e 3 non significa automaticamente che una certa situazione non corrisponda a un distacco. La valutazione di tali elementi è adattata a ogni caso particolare e tiene conto delle specificità della situazione.

5.   Gli elementi di cui al presente articolo utilizzati dalle autorità competenti nella valutazione generale volta ad accertare se una determinata situazione costituisca un autentico distacco possono altresì essere considerati per stabilire se una persona possa essere considerata un lavoratore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri dovrebbero basarsi, tra l'altro, sulle circostanze concernenti l'esecuzione del lavoro, la subordinazione e la retribuzione del lavoratore, indipendentemente dal modo in cui il rapporto è caratterizzato in qualsiasi accordo, contrattuale o meno, eventualmente concordato tra le parti.

CAPO II

ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

Articolo 5

Facilitazione dell'accesso all'informazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per far sì che le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE che i prestatori di servizi devono rispettare siano rese pubbliche gratuitamente in modo chiaro, trasparente, esauriente e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, in formati e in conformità di standard web di accessibilità che permettano l'accesso alle persone con disabilità, e per far sì che gli uffici di collegamento o gli altri organismi nazionali competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE siano in grado di svolgere efficacemente i propri compiti.

2.   Per migliorare l'accesso all'informazione, gli Stati membri:

a)

indicano chiaramente, in un unico sito web ufficiale nazionale e mediante altri strumenti idonei, in modo dettagliato e comprensibile e in un formato accessibile, quali condizioni di lavoro e/o quali parti del rispettivo diritto nazionale e/o regionale devono essere applicate ai lavoratori distaccati nel loro territorio;

b)

adottano le misure necessarie per rendere pubbliche, sull'unico sito web ufficiale nazionale e mediante altri strumenti idonei, informazioni sui contratti collettivi applicabili (e sui soggetti cui si applicano) e sulle condizioni di lavoro che i prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri devono applicare in base alla direttiva 96/71/CE, se possibile indicando link a siti web e altri punti di contatto, in particolare le parti sociali pertinenti;

c)

mettono tali informazioni a disposizione dei lavoratori e dei prestatori di servizi a titolo gratuito nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante e nelle lingue più pertinenti in funzione delle esigenze del mercato del lavoro, lasciando la scelta allo Stato membro ospitante. Tali informazioni sono messe a disposizione, se possibile presentando sinteticamente in un foglio illustrativo le principali condizioni di lavoro applicabili, inclusa la descrizione delle procedure per sporgere denuncia, se richiesto in formati accessibili alle persone con disabilità; sono rese facilmente accessibili a titolo gratuito ulteriori informazioni dettagliate sulle condizioni lavorative e sociali, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro, applicabili ai lavoratori distaccati;

d)

migliorano l'accessibilità e la chiarezza delle informazioni pertinenti, in particolare quelle fornite sull'unico sito web ufficiale nazionale di cui alla lettera a);

e)

indicano una persona di contatto dell'ufficio di collegamento incaricata di rispondere alle richieste di informazioni;

f)

tengono aggiornate le informazioni fornite nelle schede dei paesi.

3.   La Commissione continua a prestare assistenza agli Stati membri nell'ambito dell'accesso all'informazione.

4.   Se, secondo le leggi, le tradizioni e le prassi nazionali, tra cui il rispetto dell'autonomia delle parti sociali, le condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE sono stabilite in contratti collettivi, come previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di tale direttiva, gli Stati membri si assicurano che tali condizioni siano messe a disposizione dei prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri e dei lavoratori distaccati in modo accessibile e trasparente, e si adoperano per coinvolgere le parti sociali al riguardo. Le pertinenti informazioni dovrebbero in particolare riguardare le diverse tariffe minime salariali e i loro elementi costitutivi, il metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali.

5.   Gli Stati membri designano gli organi e le autorità ai quali lavoratori e imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni generali in merito al diritto e alle prassi nazionali cui sono soggetti per quanto concerne i loro diritti e obblighi in tale Stato membro.

CAPO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 6

Mutua assistenza — principi generali

1.   Gli Stati membri cooperano strettamente e si prestano mutuamente assistenza senza indebiti ritardi per facilitare l'applicazione nella pratica della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE.

2.   La cooperazione degli Stati membri consiste, in particolare, nel rispondere alle motivate richieste di informazioni da parte delle autorità competenti e nell'esecuzione di controlli, ispezioni e indagini in relazione a situazioni di distacco di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, ivi comprese indagini su casi di inadempienza o violazione delle norme applicabili al distacco dei lavoratori. Le richieste di informazioni includono le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda, o alla notificazione di una decisione che irroga tale sanzione e/o ammenda di cui al capo VI.

3.   La cooperazione degli Stati membri può altresì includere l'invio e la notificazione di documenti.

4.   Per rispondere a una richiesta di assistenza proveniente dalle autorità competenti di un altro Stato membro, gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio comunichino alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie per il controllo delle loro attività secondo la legislazione nazionale. Gli Stati membri adottano misure adeguate in caso di mancata comunicazione delle informazioni in questione.

5.   Nel caso in cui incontri difficoltà nel rispondere a una richiesta di informazioni o nell'effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questione ne informa tempestivamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.

Nell'eventualità di problemi persistenti nello scambio di informazioni o di un rifiuto permanente di fornire informazioni, la Commissione, dopo essere stata informata, se del caso attraverso l'IMI, adotta le misure necessarie.

6.   Gli Stati membri trasmettono per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione entro i termini seguenti:

a)

casi urgenti che richiedono la consultazione di registri, tra cui quelli che consentono di verificare il numero di identificazione IVA al fine di controllare lo stabilimento in un altro Stato membro: quanto prima ed entro un massimo di due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Il motivo dell'urgenza è chiaramente indicato nella richiesta, compresi dettagli che comprovino l'urgenza.

b)

tutte le altre richieste di informazioni, entro un massimo di 25 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, a meno che gli Stati membri non abbiano stabilito di comune accordo un termine più breve.

7.   Gli Stati membri dispongono che i registri nei quali i prestatori di servizi sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio possano anche essere consultati, alle stesse condizioni, dalle omologhe autorità competenti di altri Stati membri, ai fini dell'attuazione della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE, sempreché gli Stati membri abbiano incluso tali registri nell'IMI.

8.   Gli Stati membri garantiscono che le informazioni scambiate con gli organismi di cui all'articolo 2, lettera a), ovvero trasmette agli stessi, siano utilizzate solo in relazione alle questioni per cui sono state richieste.

9.   La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca sono prestate a titolo gratuito.

10.   Una richiesta di informazioni non osta a che le autorità competenti adottino misure, conformemente alle pertinenti normative nazionali e dell'Unione, per indagare e prevenire possibili violazioni della direttiva 96/71/CE o della presente direttiva.

Articolo 7

Ruolo degli Stati membri nel quadro della cooperazione amministrativa

1.   In conformità dei principi stabiliti negli articoli 4 e 5 della direttiva 96/71/CE, nel periodo di distacco di un lavoratore in un altro Stato membro l'ispezione delle condizioni di impiego da rispettare a norma della direttiva 96/71/CE spetta alle autorità dello Stato membro ospitante, se del caso in collaborazione con lo Stato membro di stabilimento.

2.   Lo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi continua a monitorare, a controllare e ad adottare le necessarie misure di vigilanza ed esecutive, secondo le leggi, la prassi e le procedure amministrative nazionali, nei riguardi dei lavoratori distaccati in un altro Stato membro.

3.   Lo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi presta assistenza allo Stato membro in cui i lavoratori distaccati svolgono la loro attività per assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva. Tale responsabilità non riduce in alcun modo le possibilità di monitoraggio, controllo o adozione delle necessarie misure di vigilanza o esecutive, a norma della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE, da parte dello Stato membro in cui avviene il distacco.

4.   Qualora fatti specifici indichino l'esistenza di irregolarità, uno Stato membro comunica di propria iniziativa e senza indebiti ritardi allo Stato membro interessato tutte le informazioni pertinenti.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono altresì chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, per ciascuna prestazione o per ciascun prestatore di servizi, di fornire informazioni circa la legalità dello stabilimento del prestatore di servizi, la sua buona condotta e l'assenza di violazioni delle norme in vigore. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano tali informazioni nei modi previsti dall'articolo 6.

6.   Gli obblighi di cui al presente articolo non comportano il dovere per lo Stato membro di stabilimento di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli possono essere effettuati dalle autorità dello Stato membro ospitante di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, come previsto dall'articolo 10 e secondo i poteri di vigilanza previsti dalla legge, dalla prassi e dalle procedure amministrative nazionali dello Stato membro ospitante e in conformità del diritto dell'Unione.

Articolo 8

Misure di accompagnamento

1.   Gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, adottano misure di accompagnamento per sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente. Gli Stati membri possono anche adottare misure di accompagnamento per sostenere le organizzazioni che forniscono informazioni ai lavoratori distaccati.

2.   La Commissione valuta il fabbisogno di sostegno finanziario diretto a migliorare la cooperazione amministrativa e ad accrescere la fiducia reciproca mediante progetti, comprese la promozione di scambi di personale e la formazione, nonché lo sviluppo, la facilitazione e la promozione di iniziative riguardanti le migliori prassi, anche delle parti sociali a livello di Unione, come la creazione e l'aggiornamento di basi di dati o siti web comuni contenenti informazioni generali o settoriali sulle condizioni di lavoro da rispettare e la raccolta e la valutazione di dati d'insieme specificamente riguardanti la procedura di distacco.

Qualora giunga alla conclusione che un tale fabbisogno esiste, senza pregiudizio delle prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio nella procedura di bilancio, la Commissione utilizza gli strumenti finanziari disponibili al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa.

3.   Nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, la Commissione e gli Stati membri possono garantire un sostegno adeguato alle pertinenti iniziative delle parti sociali a livello unionale e nazionale finalizzate a informare imprese e lavoratori in merito alle condizioni di impiego applicabili stabilite nella presente direttiva e nella direttiva 96/71/CE.

CAPO IV

CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ

Articolo 9

Obblighi amministrativi e misure di controllo

1.   Gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE, a condizione che essi siano giustificati e proporzionati in conformità del diritto dell'Unione.

A tal fine, gli Stati membri possono, in particolare, imporre le misure seguenti:

a)

l'obbligo per i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro di presentare alle autorità competenti nazionali responsabili, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro ospitante, al più tardi all'inizio della prestazione del servizio, una semplice dichiarazione contenente le pertinenti informazioni necessarie atte a consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, tra cui:

i)

l'identità del prestatore di servizi;

ii)

il numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili;

iii)

le persone di cui alle lettere e) ed f);

iv)

la durata, la data di inizio e di fine distacco previste;

v)

l'indirizzo o gli indirizzi del luogo di lavoro; nonché

vi)

la specificità dei servizi che giustifica il distacco;

b)

l'obbligo, durante il periodo di distacco, di mettere o mantenere a disposizione e/o di conservare in un luogo accessibile e chiaramente individuato nel suo territorio, come il luogo di lavoro o il cantiere, o, per i lavoratori mobili del settore dei trasporti, la base operativa o il veicolo con il quale il servizio è prestato, copie cartacee o elettroniche del contratto di lavoro o di un documento equivalente ai sensi della direttiva 91/533/CEE del Consiglio (13), comprese, se del caso, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 4 di tale direttiva, dei fogli paga, dei cartellini orari indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, e delle prove del pagamento delle retribuzioni, o di documenti equivalenti;

c)

l'obbligo di fornire i documenti di cui alla lettera b), dopo il periodo di distacco, su richiesta delle autorità dello Stato membro ospitante, entro un termine ragionevole;

d)

l'obbligo di fornire una traduzione dei documenti di cui alla lettera b) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro ospitante;

e)

l'obbligo di designare una persona per tenere i contatti con le autorità competenti nello Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati e per inviare e ricevere documenti e/o avvisi, se necessario;

f)

l'obbligo di designare una persona di contatto, se necessario, la quale agisca in qualità di rappresentante legale e attraverso la quale le parti sociali interessate possano cercare di impegnare il prestatore di servizi ad avviare una negoziazione collettiva all'interno dello Stato membro ospitante, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, durante il periodo in cui sono prestati i servizi. Questa persona può essere una persona diversa da quella di cui alla lettera e) e non deve necessariamente essere presente nello Stato membro ospitante, ma deve essere disponibile in caso di richiesta ragionevole e motivata;

2.   Gli Stati membri possono imporre altri obblighi amministrativi e misure di controllo se si verificano situazioni o nuovi sviluppi da cui risulti che gli obblighi amministrativi e le misure di controllo esistenti sono insufficienti o inefficienti ai fini dell'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 96/71/CE e alla presente direttiva, a condizione che essi siano giustificati e proporzionati.

3.   Il presente articolo fa salvi gli altri obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione, compresi quelli derivanti dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio (14) e dal regolamento (CE) n. 883/2004, e/o quelli derivanti dal diritto nazionale sulla protezione dei lavoratori o sulla tutela dell'occupazione a condizione che questi ultimi siano anche applicabili a società stabilite nello Stato membro interessato e che siano giustificati e proporzionati.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori a norma del presente articolo possano essere espletate con modalità di facile uso dalle imprese, per quanto possibile a distanza e per via elettronica.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e informano i prestatori di servizi delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 che applicano o da essi attuate. La Commissione comunica tali misure agli altri Stati membri. Le informazioni destinate ai prestatori di servizi sono rese accessibili su un sito web nazionale unico nelle lingue più opportune secondo quanto stabilito dallo Stato membro.

La Commissione vigila attentamente sull'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne valuta la conformità con il diritto dell'Unione e, ove opportuno, adotta le misure necessarie nell'ambito delle competenze attribuitele dal TFUE.

La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio sulle misure comunicate dagli Stati membri e, se del caso, sullo stato della sua valutazione e/o della sua analisi.

Articolo 10

Ispezioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti controlli e meccanismi di vigilanza efficaci ed adeguati, previsti in conformità del il diritto e della prassi nazionali, e che le autorità designate in virtù del diritto nazionale effettuino nel loro territorio efficaci e adeguate ispezioni dirette a controllare la conformità alle disposizioni della direttiva 96/71/CE, tenendo conto delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, garantendone così la corretta applicazione. Nonostante la possibilità di effettuare verifiche a campione, le ispezioni si basano principalmente su una valutazione dei rischi da parte delle autorità competenti che può identificare i settori d'attività in cui nel loro territorio si concentra la presenza di lavoratori distaccati per la prestazione di servizi. Nel procedere a tale valutazione dei rischi, è possibile tener conto, in particolare, della realizzazione di grandi progetti infrastrutturali, dell'esistenza di lunghe catene di subappaltatori, della prossimità geografica, dei problemi e delle necessità particolari di specifici settori, delle precedenti irregolarità e della vulnerabilità di talune categorie di lavoratori.

2.   Gli Stati membri si assicurano che le ispezioni e i controlli della conformità di cui al presente articolo non siano discriminatori e/o sproporzionati, tenendo conto delle disposizioni pertinenti della presente direttiva.

3.   Nel caso in cui, nel corso delle ispezioni e alla luce dell'articolo 4, si presenti la necessità di disporre di informazioni, lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di stabilimento agiscono secondo le norme vigenti in materia di cooperazione amministrativa. In particolare, le autorità competenti cooperano secondo le regole e i principi di cui agli articoli 6 e 7.

4.   Negli Stati membri in cui, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, spetta ai datori di lavoro e ai lavoratori stabilire le condizioni di impiego dei lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, in particolare le tariffe minime salariali e l'orario di lavoro, essi possono, al livello appropriato e alle condizioni stabilite dagli Stati membri, anche controllare l'applicazione delle pertinenti condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, purché sia garantito un livello di protezione adeguato, equivalente a quello risultante dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva.

5.   Gli Stati membri in cui gli ispettorati del lavoro non esercitano funzioni di controllo e di vigilanza sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, possono adottare, modificare o mantenere, in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, disposizioni, procedure e meccanismi che garantiscano il rispetto di tali condizioni, purché tali disposizioni garantiscano alle persone interessate un livello di protezione adeguato, equivalente a quello risultante dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva.

CAPO V

ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI

Articolo 11

Difesa dei diritti — Facilitazione delle denunce — Arretrati

1.   Ai fini dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla direttiva 96/71/CE, in particolare dall'articolo 6, e dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori distaccati che ritengono di aver subito un pregiudizio in conseguenza di una violazione delle norme vigenti possano, anche nello Stato membro nel cui territorio sono o erano distaccati, ricorrere a efficaci meccanismi per denunciare direttamente i loro datori di lavoro e abbiano il diritto di proporre azioni giudiziarie o amministrative, anche dopo che abbia avuto termine il rapporto di lavoro nell'ambito del quale la presunta violazione è stata commessa.

2.   Quanto disposto al paragrafo 1 lascia impregiudicata la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri, quale stabilita, in particolare, nei pertinenti strumenti del diritto dell'Unione e/o in convenzioni internazionali.

3.   Stati membri dispongono che le organizzazioni sindacali e altre parti terze, quali associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che hanno, in base ai criteri stabiliti ai sensi del diritto nazionale, un interesse legittimo a veder rispettata la presente direttiva e la direttiva 96/71/CE, possano, per conto o a sostegno del lavoratore distaccato o del suo datore di lavoro, con la sua approvazione, promuovere ogni procedimento giudiziario o amministrativo diretto a ottenere l'applicazione della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE e/o l'esecuzione degli obblighi da esse risultanti.

4.   Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia impregiudicati:

a)

le norme nazionali relative alla prescrizione o i termini entro cui possono essere proposte azioni simili e, a condizione che non siano considerati tali da rendere praticamente impossibile, o eccessivamente difficile, l'esercizio di tali diritti;

b)

altre competenze e diritti collettivi delle parti sociali, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, se applicabile, ai sensi del diritto e/o delle prassi nazionali;

c)

le norme procedurali nazionali concernenti la rappresentanza e la difesa in giudizio.

5.   I lavoratori distaccati che avviano procedimenti giudiziari o amministrativi ai sensi del paragrafo 1 sono protetti da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro.

6.   Gli Stati membri dispongono che il datore di lavoro del lavoratore distaccato sia responsabile dei diritti dovuti risultanti dal rapporto contrattuale tra il datore di lavoro e tale lavoratore distaccato.

Gli Stati membri provvedono in particolare a che siano istituiti meccanismi che consentono ai lavoratori distaccati di riscuotere:

a)

le retribuzioni arretrate nette loro spettanti in base alle condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

b)

rimborsi di arretrati o imposte o contributi di sicurezza sociale indebitamente trattenuti dai loro salari;

c)

un rimborso degli importi eccessivi, in relazione alla retribuzione netta o alla qualità dell'alloggio, trattenuti o dedotti dal salario in contropartita dell'alloggio fornito dal datore di lavoro.

d)

ove pertinente, i contributi del datore di lavoro dovuti a fondi o istituzioni comuni delle parti sociali, indebitamente trattenuti dai suoi salari.

Il presente paragrafo si applica anche nei casi in cui i lavoratori distaccati hanno fatto ritorno dallo Stato membro nel quale il distacco ha avuto luogo.

Articolo 12

Responsabilità di subcontratto

1.   Al fine di fronteggiare le frodi e gli abusi gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali pertinenti in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, possono adottare misure addizionali in modo non discriminatorio e proporzionato, per garantire che nei casi di subcontratto a catena il contraente di cui il datore di lavoro (prestatore di servizi) rientrante nell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE è un subcontraente diretto possa, in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, essere tenuto responsabile dal lavoratore distaccato riguardo a eventuali retribuzioni nette arretrate corrispondenti alle tariffe minime salariali e/o contributive dovute a fondi o istituzioni comuni delle parti sociali previsti dalla legge o dai contratti collettivi, nella misura in cui rientrino nell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE.

2.   Per quanto riguarda le attività menzionate nell'allegato della direttiva 96/71/CE, gli Stati membri prevedono misure per garantire che nei casi di subcontratto a catena, i lavoratori distaccati possono tenere responsabile il contraente di cui il datore di lavoro è un subcontraente diretto, in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, per il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   La responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 è limitata ai diritti dei lavoratori acquisiti nell'ambito del rapporto contrattuale tra il contraente e il suo subcontraente.

4.   Gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell'Unione, anche prevedere nell'ordinamento nazionale norme più rigorose in materia di responsabilità, in modo non discriminatorio e proporzionato, per quanto riguarda la portata della responsabilità di subcontratto. Gli Stati membri possono altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, prevedere tale responsabilità in settori diversi da quelli di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE.

5.   Gli Stati membri possono, nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, prevedere che il contraente che abbia assunto gli obblighi di diligenza definiti dal diritto nazionale non sia responsabile.

6.   Invece delle norme in materia di responsabilità di cui al paragrafo 2 gli Stati membri possono adottare altre misure esecutive appropriate, in conformità del diritto e/o delle prassi unionali e nazionali, che permettono, in un rapporto di subcontraenza diretta, sanzioni effettive e proporzionate nei confronti del contraente, per fronteggiare le frodi e gli abusi in situazioni in cui i lavoratori hanno difficoltà ad ottenere i loro diritti.

7.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate ai sensi del presente articolo e rendono le informazioni accessibili nelle lingue più opportune, lasciandone la scelta agli Stati membri.

Nel caso del paragrafo 2, le informazioni fornite alla Commissione includono gli elementi che stabiliscono la responsabilità nei casi di subcontratto a catena.

Nel caso del paragrafo 6 le informazioni fornite alla Commissione includono gli elementi che stabiliscono l'efficacia delle misure nazionali alternative rispetto alle norme in materia di responsabilità di cui al paragrafo 2.

La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

8.   La Commissione monitora attentamente l'applicazione del presente articolo.

CAPO VI

ESECUZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E/O DELLE AMMENDE

Articolo 13

Ambito di applicazione

1.   Fatti salvi i mezzi che sono o possono essere previsti da altri atti legislativi dell'Unione, i principi dell'assistenza reciproca e del riconoscimento reciproco e le misure e procedure di cui al presente capo si applicano all'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o delle ammende irrogate a prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro nei casi di inosservanza delle norme applicabili al distacco dei lavoratori in un altro Stato membro.

2.   Il presente capo si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie e/o alle ammende, incluse le tasse e sovrattasse, irrogate dalle autorità competenti o confermate da organi amministrativi o giudiziari o, se del caso, da tribunali del lavoro, relative alla mancata osservanza della direttiva 96/71/CE o della presente direttiva.

Il presente capo non si applica all'irrogazione delle sanzioni che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio (15), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (16) o della decisione 2006/325/CE del Consiglio (17).

Articolo 14

Designazione delle autorità competenti

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, tramite l'IMI, la o le autorità competenti ai fini del presente capo a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri possono, se l'organizzazione dei loro sistemi interni lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa delle richieste e dell'assistenza da fornire alle altre autorità competenti.

Articolo 15

Principi generali — Assistenza e riconoscimento reciproci

1.   Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, fatti salvi gli articoli 16 e 17:

a)

al recupero della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda irrogata secondo le leggi e le procedure dello Stato membro richiedente dalle autorità competenti o confermata da un organo amministrativo o giudiziario, ovvero, laddove applicabile, dal giudice del lavoro, e non soggetta ad ulteriore appello, o

b)

alla notificazione di una decisione che irroga tale sanzione e/o ammenda.

Inoltre, l'autorità adita notifica qualsiasi altro documento pertinente connesso al recupero di tale sanzione e/o ammenda, compresa la sentenza o la decisione definitiva, che può assumere la forma di una copia certificata conforme, che costituisce la base giuridica e titolo esecutivo per l'esecuzione della richiesta di recupero.

2.   L'autorità richiedente provvede affinché la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda o la notificazione di una decisione che irroga una tale sanzione e/o ammenda, avvenga secondo le leggi, regolamentazioni e prassi amministrative in vigore in tale Stato membro.

Tale richiesta è effettuata soltanto quando l'autorità richiedente non è in grado di procedere al recupero o alla notificazione conformemente alle proprie leggi, regolamentazioni e prassi amministrative.

L'autorità richiedente non chiede il recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda o la notificazione di una decisione che irroga una tale sanzione o ammenda se e fintanto che la sanzione e/o l'ammenda e il corrispondente reclamo e/o lo strumento che ne permette l'esecuzione nello Stato membro richiedente sono impugnati o oggetto di ricorso in tale Stato membro.

3.   L'autorità competente cui è stato richiesto di procedere al recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda o alla notificazione di una decisione che irroga tale sanzione e/o ammenda trasmessa conformemente al presente capo e all'articolo 21 la riconosce senza ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità adita decida di addurre uno dei motivi di rigetto di cui all'articolo 17.

4.   Ai fini del recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda o della notificazione di una decisione che irroga una tale sanzione e/o ammenda, l'autorità adita agisce secondo le leggi, regolamentazioni e prassi amministrative nazionali in vigore nello Stato membro adito applicabili alle stesse infrazioni o decisioni o, in mancanza delle medesime, a infrazioni o decisioni analoghe.

La notificazione di una decisione che irroga una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda effettuata dall'autorità adita e la richiesta di recupero hanno, secondo le leggi, regolamentazioni e prassi amministrative nazionali dello Stato membro adito, effetti identici a quelli che avrebbero se fossero state effettuate dallo Stato membro richiedente.

Articolo 16

Richiesta di recupero o notificazione

1.   La richiesta di recupero di una sanzione amministrativa e/o di un'ammenda e la notificazione di una decisione concernente tale sanzione e/o ammenda formulata dall'autorità richiedente sono eseguite senza indebito ritardo mediante uno strumento uniforme e indicano almeno:

a)

il nome e l'indirizzo conosciuto del destinatario e altri dati o informazioni utili alla sua identificazione,

b)

un riassunto dei fatti e delle circostanze dell'infrazione, la natura del reato e le pertinenti norme applicabili;

c)

lo strumento che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente il reclamo, la sanzione amministrativa o l'ammenda corrispondenti; e

d)

nome, indirizzo e coordinate dell'autorità competente responsabile della valutazione della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda e, se diverso, dell'organismo competente da cui possono essere ottenute ulteriori informazioni sulla sanzione e/o ammenda o sulle possibilità di impugnare l'obbligo di pagamento o la decisione che lo impone.

2.   Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, la richiesta indica:

a)

nel caso di una notificazione di una decisione, lo scopo della notificazione e il termine entro il quale deve essere eseguita;

b)

nel caso di una richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o la decisione è divenuta esecutiva o definitiva, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda, con le date pertinenti alla procedura di esecuzione, compreso se, e in caso affermativo, in che modo, la sentenza o la decisione è stata notificata all'imputato e/o è stata resa in contumacia, la conferma da parte dell'autorità richiedente che la sanzione e/o l'ammenda non è soggetta ad ulteriore appello, nonché del corrispondente reclamo in relazione al quale la richiesta è presentata e delle sue varie componenti.

3.   L'autorità adita adotta tutte le misure necessarie per notificare al prestatore di servizi la richiesta di recupero o la decisione che irroga una sanzione amministrativa e/o un'ammenda e i pertinenti documenti, se del caso, in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, quanto prima possibile, e al più tardi entro un mese dalla ricezione della richiesta.

L'autorità adita trasmette quanto prima all'autorità richiedente informazioni concernenti:

a)

il seguito dato alla sua richiesta di recupero o di notificazione e, più in particolare, la data di notificazione al destinatario;

b)

i motivi del rifiuto, in caso si rifiuti di dare esecuzione ad una richiesta di recupero di una sanzione amministrativa o di notificare una decisione che irroga tale sanzione amministrativa e/o ammenda ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 17

Motivi di rigetto

Le autorità adite non sono tenute a dare esecuzione ad una richiesta di recupero o di notificazione se la richiesta non contiene le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, o è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.

Inoltre, le autorità adite possono rifiutare di dare esecuzione ad una richiesta di recupero nelle seguenti circostanze:

a)

a seguito di accertamenti effettuati dall' autorità adita è evidente che le spese previste o le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa e/o dell'ammenda sono sproporzionate rispetto all'importo da recuperare o cagionerebbero notevoli difficoltà;

b)

la sanzione pecuniaria globale e/o ammenda è inferiore a 350 EUR o all'equivalente di tale importo;

c)

il mancato rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli imputati e dei principi giuridici fondamentali loro applicabili previsti dalla Costituzione dello Stato membro adito.

Articolo 18

Sospensione della procedura

1.   Se, nel corso della procedura di recupero o di notificazione, la sanzione amministrativa e/o l'ammenda e/o il corrispondente reclamo sono impugnati o oggetto di ricorso da parte del prestatore di servizi in questione o da una parte interessata, la procedura di esecuzione transfrontaliera della sanzione e/o ammenda irrogata è sospesa in attesa della decisione al riguardo dell'autorità o dall'organo competente dello Stato membro richiedente.

L'impugnazione o il ricorso sono proposti agli appropriati organi o autorità competenti dello Stato membro richiedente.

L'autorità richiedente informa senza indugio dell'impugnazione l'autorità adita.

2.   Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notificazione effettuata da un'autorità adita sono sottoposte all'organo competente o all'autorità giudiziaria di tale Stato membro in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.

Articolo 19

Spese

1.   Gli importi recuperati in relazione alle sanzioni e/o ammende di cui al presente capo spettano all'autorità adita.

L'autorità adita recupera gli importi dovuti nella valuta del proprio Stato membro, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure o prassi amministrative che si applicano a reclami simili in quello Stato membro.

L'autorità adita converte, se necessario, in conformità del diritto e prassi nazionali, l'importo della sanzione e/o dell'ammenda nella valuta dello Stato adito applicando il tasso di cambio in vigore alla data in cui la sanzione e/o l'ammenda è stata inflitta.

2.   Gli Stati membri rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestano in forza della presente direttiva o risultanti dalla sua applicazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'osservanza. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 18 giugno 2016 e le comunicano sollecitamente le eventuali modifiche ad esse successivamente apportate.

Articolo 21

Sistema di informazione del mercato interno

1.   La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 6 e 7, all'articolo 10, paragrafo 3, e agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 sono attuate per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

2.   Gli Stati membri possono applicare accordi o intese bilaterali concernenti la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le loro autorità competenti per quanto riguarda l'applicazione e il monitoraggio delle condizioni di impiego applicabili ai lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, purché tali accordi o intese non abbiano effetti negativi sui diritti e sugli obblighi delle persone e delle imprese interessate.

Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi e/o intese bilaterali da essi applicati e rendono pubblici i relativi testi.

3.   Nel contesto degli accordi o delle intese bilaterali di cui al paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri utilizzano per quanto possibile l'IMI. In ogni caso, se un'autorità competente di uno degli Stati membri interessati ha utilizzato l'IMI, esso è utilizzato, se del caso, in ogni successiva procedura.

Articolo 22

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

All'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 sono aggiunti i punti seguenti:

«6.

Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (18): articolo 4.

7.

Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”) (19): articoli 6 e 7, articolo 10, paragrafo 3, e articoli 14, 15, 16, 17 e 18.

Articolo 23

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 giugno 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Riesame

1.   La Commissione riesamina l'applicazione e l'attuazione della presente direttiva.

Entro il 18 giugno 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla sua applicazione e attuazione e, se del caso, propone le modifiche e gli emendamenti necessari.

2.   Nel suo riesame la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, e, se del caso, delle parti sociali a livello dell'Unione, valuta in particolare:

a)

la necessità e l'adeguatezza degli elementi fattuali relativi all'autenticità del distacco, comprese le possibilità modificare gli elementi esistenti o definire praticabili i nuovi elementi da tenere in considerazione al fine di determinare se l'impresa è autentica e il lavoratore distaccato esegue le proprie mansioni ai sensi dell'articolo 4;

b)

l'adeguatezza dei dati disponibili relativi alla procedura di distacco;

c)

l'idoneità e l'adeguatezza dell'applicazione di misure nazionali di controllo alla luce delle esperienze concernenti l'efficacia del sistema di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni, lo sviluppo di documenti più uniformi e armonizzati, la definizione di principi o norme comuni per le ispezioni in loco dei lavoratori distaccati nonché gli sviluppi tecnologici di cui all'articolo 9;

d)

la responsabilità e/o le misure di attuazione cogente introdotte per assicurare la conformità con la norme applicabili e l'efficace protezione dei diritti dei lavoratori nella filiera di subcontratto di cui all'articolo 12;

e)

l'applicazione di disposizioni di attuazione transfrontaliera di sanzioni amministrative finanziarie, segnatamente alla luce delle esperienze concernenti l'efficacia del sistema di cui al capo VI;

f)

il ricorso ad accordi o intese bilaterali riguardanti il sistema di informazione del mercato interno, tenendo in conto, se del caso, la relazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2012;

g)

la possibilità di adeguare i termini di cui all'articolo 6, paragrafo 6, al fine di fornire le informazioni richieste dagli Stati membri o allo scopo di ridurli, tenendo in conto i progressi conseguiti nel funzionamento e nell'utilizzazione di IMI.

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 61.

(2)  GU C 17 del 19.1.2013, pag. 67.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2014.

(4)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(6)  Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma (80/934/CEE) (GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(9)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(12)  GU C 27 del 29.1.2013, pag. 4.

(13)  Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).

(14)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(15)  Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

(16)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

(17)  Decisione 2006/325/CE del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22).


Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 4, paragrafo 3, lettera g)

Il fatto che il posto cui il lavoratore distaccato è temporaneamente assegnato per svolgere la propria attività lavorativa, nel quadro della fornitura di servizi, fosse occupato o meno dallo stesso lavoratore o da un altro lavoratore (distaccato) nei periodi precedenti costituisce solo uno dei possibili elementi da prendere in considerazione nel corso di una valutazione globale della situazione fattuale in caso di dubbio.

Il semplice fatto che ciò possa costituire uno degli elementi non dovrebbe in alcun modo essere interpretato nel senso di imporre un divieto sulla possibile sostituzione del lavoratore distaccato con un altro lavoratore distaccato o di impedire la possibilità di tale sostituzione, il che può riguardare in particolare i servizi forniti su base stagionale, ciclica o ripetitiva.


DECISIONI

28.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/32


DECISIONE N. 573/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni del 17 giugno 2010, il Consiglio europeo ha adottato la strategia Europa 2020 per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («Europa 2020»). Il Consiglio europeo ha sollecitato la mobilitazione di tutti gli strumenti e le politiche dell'Unione a sostegno del raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l'azione coordinata. I servizi pubblici per l'impiego (SPI) svolgono un ruolo cruciale nel contribuire a raggiungere l'obiettivo principale del tasso di occupazione di Europa 2020 del 75 % tra donne e uomini di età compresa tra i 20 ed i 64 anni entro il 2020, in particolare riducendo la disoccupazione giovanile.

(2)

L'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») stabilisce la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione, mentre l'articolo 46 stabilisce le relative misure di attuazione, prevedendo in particolare una stretta cooperazione tra i servizi per il pubblico impiego. Oltre a prendere in esame diversi aspetti generali relativi alla mobilità geografica, una rete di SPI istituita in forza della presente decisione («rete») dovrebbe coprire un'ampia gamma di obiettivi ed iniziative mediante misure di incentivazione intese a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell'occupazione.

(3)

La presente decisione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di responsabilità degli SPI. Essa formalizza e rafforza la cooperazione informale fra gli SPI tramite l'attuale rete europea dei capi degli SPI cui tutti gli Stati membri hanno accettato di partecipare. Il pieno potenziale della rete risiede nella partecipazione continuativa di tutti gli Stati membri. Tale partecipazione dovrebbe essere notificata al segretariato della rete.

(4)

In conformità dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, il Consiglio, con decisione 2010/707/UE (3), ha adottato alcuni orientamenti in materia di politiche dell'occupazione degli Stati membri, che sono stati mantenuti per gli anni dal 2011 al 2013. Tali orientamenti integrati forniscono agli Stati membri indicazioni per definire i rispettivi programmi di riforma nazionali ed attuare le riforme in oggetto. Gli orientamenti integrati costituiscono la base per le raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio rivolge agli Stati membri a norma del suddetto articolo. Negli ultimi anni tali raccomandazioni hanno incluso raccomandazioni specifiche sul funzionamento e la capacità degli SPI e sull'efficacia di politiche attive del mercato del lavoro negli Stati membri.

(5)

Le raccomandazioni specifiche per paese risulterebbero più efficaci se supportate da una base fattuale più solida e da reazioni all'esito dell'attuazione delle politiche e della cooperazione tra gli SPI degli Stati membri. A tal fine la rete dovrà prendere iniziative concrete quali, ad esempio, costituire sistemi comuni di valutazione comparativa basati su elementi concreti, avviare corrispondenti attività di apprendimento reciproco, assicurare l'assistenza reciproca tra i membri della rete ed attuare interventi strategici per la modernizzazione degli SPI. Le conoscenze specifiche della rete e dei suoi singoli membri dovrebbero altresì essere impiegate per fornire elementi concreti a sostegno dello sviluppo di politiche in materia di occupazione, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del comitato per l'occupazione (EMCO).

(6)

Una cooperazione tra gli SPI più stretta e mirata dovrebbe portare al miglioramento della condivisione di migliori prassi. La rete dovrebbe collegare i risultati basati sulle attività di valutazione comparativa e di apprendimento reciproco in modo da consentire lo sviluppo di un processo di apprendimento comparativo sistematico, dinamico ed integrato.

(7)

La rete dovrebbe operare in stretta cooperazione con l'EMCO, ai sensi dell'articolo 150 del trattato, e contribuire ai lavori di quest'ultimo fornendo concreti elementi di prova e relazioni sulle politiche attuate dagli SPI. I contribuiti della rete al Parlamento europeo dovrebbero essere trasmessi tramite il segretariato e quelli al Consiglio dovrebbero essere trasmessi tramite l'EMCO, senza alcuna modifica e, se del caso, accompagnati da commenti. In particolare i decisori a livello unionale e nazionale potrebbero avvalersi delle conoscenze congiunte della rete sulla realizzazione di politiche in materia di occupazione e sulle analisi comparative degli SPI per valutare e definire le politiche in materia di occupazione.

(8)

La rete, nell'ambito dei settori di responsabilità degli SPI, dovrebbe contribuire all'attuazione di iniziative strategiche nel settore dell'occupazione, come disposto dalla raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (4). La rete dovrebbe inoltre sostenere iniziative intese a garantire una migliore corrispondenza delle competenze, condizioni di lavoro dignitose e sostenibili e una mobilità volontaria dei lavoratori e un'attività di orientamento rafforzate, nonché ad agevolare la transizione dall'istruzione e dalla formazione all'occupazione, anche sostenendo la fornitura di orientamenti e migliorando la trasparenza di competenze e qualifiche. Le attività della rete dovrebbero riguardare la valutazione e analisi di politiche attive del mercato del lavoro, comprese quelle mirate ai gruppi sociali vulnerabili e all'esclusione sociale.

(9)

La rete dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i suoi membri, sviluppare iniziative congiunte per lo scambio di informazioni e migliori prassi in ogni settore di competenza degli SPI, l'analisi comparativa e l'attività di consulenza nonché la promozione di approcci innovativi nell'organizzazione di servizi per l'impiego. L'istituzione della rete renderà possibile un confronto integrato di tutti gli SPI fondato su elementi concreti e orientato alle prestazioni, in modo da individuare le migliori prassi nei settori dei servizi degli SPI. Tali risultati dovrebbero contribuire ad una migliore concezione e all'organizzazione dei servizi per l'impiego nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le iniziative dalla rete dovrebbero migliorare l'efficacia degli SPI e l'efficienza della spesa pubblica. La rete dovrebbe altresì cooperare con altri prestatori di servizi per l'impiego.

(10)

Nel proprio programma annuale la rete dovrebbe definire i dettagli tecnici della valutazione comparativa degli SPI e del relativo esercizio di apprendimento reciproco, in particolare la metodologia dell'apprendimento comparativo sulla base degli indicatori per la valutazione comparativa di cui all'allegato della presente decisione per valutare le prestazioni degli SPI, le variabili di contesto, i requisiti per la trasmissione dei dati, e gli strumenti di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco. I settori per la valutazione comparativa dovrebbero essere definiti nella presente decisione. Gli Stati membri restano competenti a decidere se impegnarsi su base volontaria in esercizi supplementari di apprendimento comparativo in altri settori.

(11)

Dovrebbe pertanto essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla modifica dell'allegato sugli indicatori per la valutazione comparativa. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e più specificamente esperti degli SPI. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(12)

In ragione della varietà dei modelli, dei compiti e delle forme di erogazione dei servizi degli SPI, spetta agli Stati membri indicare un membro e un membro supplente per il consiglio direttivo della rete degli SPI («consiglio direttivo»), da reperire fra i dirigenti dei rispettivi SPI. Ove applicabile, in seno al consiglio direttivo, il membro o il membro supplente dovrebbe rappresentare gli altri SPI dello Stato membro di origine. Qualora, per ragioni costituzionali, non sia possibile per uno Stato membro indicare un solo SPI, si dovrebbero individuare gli SPI pertinenti mantenendo il loro numero al minimo e senza modificare la norma di tale Stato membro uguale ad un voto nel consiglio direttivo. I membri del consiglio direttivo dovrebbero fare ogni sforzo per garantire che le opinioni e le esperienze delle autorità locali e regionali siano integrate nelle attività della rete e che tali autorità siano tenute informate in merito a tali attività. I membri del consiglio direttivo dovrebbero avere il potere di assumere decisioni per conto dei rispettivi SPI. Al fine di garantire che tutti gli SPI siano coinvolti nella rete, le attività dovrebbero essere aperte alla partecipazione degli SPI ad ogni livello.

(13)

Al fine di rendere il lavoro comune degli SPI più conforme alla realtà del mercato del lavoro, la rete dovrebbe disporre dei dati più aggiornati relativi alla disoccupazione al livello NUTS 3.

(14)

La rete dovrebbe prendere le mosse dal lavoro già svolto dall'esistente gruppo consultivo informale della rete europea dei responsabili degli SPI, che la Commissione sostiene dal 1997, e sostituirlo. I pareri di tale gruppo consultivo sono stati presi in considerazione nella presente decisione e i settori chiave d'azione individuati da tale gruppo consultivo nel documento dal titolo «Strategia 2020 per gli SPI» dovrebbero contribuire alla modernizzazione e al rafforzamento degli SPI.

(15)

La rete dovrebbe fornire assistenza ai suoi membri e aiutarli affinché si sostengano fra loro nel modernizzare le strutture organizzative e nell'erogare i servizi di loro competenza, migliorando la cooperazione con specifico riferimento al trasferimento delle conoscenze, a visite di studio e scambi di personale.

(16)

La rete e le sue iniziative dovrebbero essere finanziate tramite la sezione occupazione/PROGRESS del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») istitutito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(17)

Per i progetti sviluppati dalla rete o formulati nell'ambito delle attività per l'apprendimento reciproco e successivamente attuati nei singoli SPI, gli Stati membri dovrebbero avere accesso ad un finanziamento da parte del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di sviluppo regionale (FESR) e di «Orizzonte 2020», il programma quadro dell'Unione di ricerca e innovazione (2014—2020), istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(18)

È opportuno che la rete garantisca di completare e non sostituire né duplicare le azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione ai sensi del titolo IX del trattato, in particolare quelle dell'EMCO e dei suoi strumenti come il quadro di valutazione comune (JAF), nonché il programma di apprendimento reciproco. Inoltre, per creare sinergie la Commissione dovrebbe garantire che il segretariato della rete cooperi strettamente con quello dell'EMCO.

(19)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). In particolare, la presente decisione è tesa a garantire il pieno rispetto del diritto di accedere a servizi di collocamento gratuito e a promuovere l'applicazione dell'articolo 29 della Carta.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione della rete

È istituita una rete dell'Unione di servizi pubblici per l'impiego (SPI) per il periodo dal 17 giugno 2014 fino al 31 dicembre 2020 («rete»). La rete condurrà le iniziative di cui all'articolo 4.

La rete si compone:

a)

degli SPI designati dagli Stati membri; e

b)

della Commissione.

L'EMCO ha lo status di osservatore.

Gli Stati membri in cui siano presenti SPI subnazionali autonomi sono tenuti a garantire che questi siano adeguatamente rappresentati nelle specifiche iniziative della rete.

Articolo 2

Definizione di apprendimento comparativo

Ai fini della presente decisione e delle attività della rete, «apprendimento comparativo» significa il processo di creazione di un nesso sistematico e integrato tra le attività di valutazione comparativa e di apprendimento reciproco, vale a dire l'identificazione di buone prestazioni attraverso sistemi di valutazione comparativa basati su indicatori, compresi la raccolta dei dati, la convalida e il consolidamento dei dati e le valutazioni, con una metodologia appropriata, e l'utilizzo dei risultati per attività di apprendimento reciproco tangibili e basate su elementi concreti, compresi modelli di buone o migliori prassi.

Articolo 3

Obiettivi

Lo scopo della presente decisione è quello di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri tramite la rete nel settore dell'occupazione, nell'ambito dei settori di responsabilità degli SPI, al fine di contribuire a Europa 2020 e all'attuazione delle pertinenti politiche dell'Unione, e sostenere in tal modo:

a)

i gruppi sociali più vulnerabili con alti tassi di disoccupazione, specialmente i lavoratori più anziani e i giovani disoccupati al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione («NEET»);

b)

il lavoro dignitoso e sostenibile;

c)

il migliore funzionamento dei mercati del lavoro nell'UE;

d)

l'individuazione delle carenze di competenze e la fornitura di informazioni in merito alla loro entità e ubicazione, nonché una migliore corrispondenza delle competenze delle persone in cerca di lavoro con le esigenze dei datori di lavoro;

e)

la migliore integrazione dei mercati del lavoro;

f)

maggiore mobilità geografica e professionale volontaria su una base equa per soddisfare esigenze specifiche del mercato del lavoro;

g)

l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro nell'ambito della lotta contro l'esclusione sociale;

h)

la valutazione e l'analisi di iniziative attive per il mercato del lavoro e la loro attuazione efficace ed efficiente.

Articolo 4

Iniziative della rete

1.   Nell'ambito dei settori di responsabilità degli SPI, la rete conduce, in particolare, le seguenti iniziative:

a)

lo sviluppo e l'attuazione tra gli SPI a livello dell'Unione dell'apprendimento comparativo basato su elementi concreti per comparare, con una metodologia adeguata, le prestazioni delle loro attività nei seguenti settori:

i)

il contributo alla riduzione della disoccupazione per tutti i gruppi di età e per i gruppi vulnerabili;

ii)

il contributo alla riduzione della durata della disoccupazione e la riduzione dell'inattività per far fronte alla disoccupazione di lunga durata e strutturale nonché all'esclusione sociale;

iii)

la copertura dei posti vacanti (anche mediante la mobilità volontaria dei lavoratori);

iv)

la soddisfazione dei clienti per i servizi degli SPI.

b)

la fornitura di assistenza reciproca, sotto forma di attività inter pares o di gruppo, tramite la cooperazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di personale tra i membri della rete, incluso un sostegno all'attuazione delle raccomandazioni sugli SPI specifiche per paese formulate dal Consiglio su richiesta dello Stato membro o dello SPI interessato;

c)

contribuire a modernizzare e rafforzare gli SPI in settori di importanza cruciale, in linea con gli obiettivi occupazionali e sociali di Europa 2020;

d)

redigere relazioni su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa;

e)

contribuire all'attuazione di iniziative pertinenti nel campo dell'occupazione;

f)

adottare ed attuare il proprio programma di lavoro annuale che stabilisce i suoi metodi di lavoro, i risultati concreti da ottenere e i dettagli relativi all'attuazione dell'apprendimento comparativo;

g)

promuovere e condividere le migliori prassi sull'identificazione dei NEET e sullo sviluppo di iniziative volte a garantire che tali giovani acquisiscano le competenze necessarie per entrare e rimanere sul mercato del lavoro.

Riguardo all'iniziativa indicata al primo comma, lettera a), l'apprendimento comparativo utilizza gli indicatori definiti nell'allegato. La rete partecipa inoltre attivamente all'attuazione di queste iniziative mediante la condivisione di dati, conoscenze e prassi. Gli Stati membri restano competenti a decidere se impegnarsi su base volontaria in esercizi supplementari di apprendimento comparativo in settori distinti da quelli elencati alla lettera a), punti da i) a iv).

2.   La rete stabilisce un meccanismo di rendicontazione rispetto alle iniziative di cui al paragrafo 1. In applicazione di tale meccanismo, i membri della rete presentano relazioni sulla loro attività con cadenza annuale al consiglio direttivo.

Articolo 5

Cooperazione

La rete avvia la cooperazione con le parti interessate del mercato del lavoro, inclusi altri prestatori di servizi per l'impiego, e, ove opportuno, parti sociali, organizzazioni che rappresentano i disoccupati o i gruppi vulnerabili, ONG che operano nel campo dell'occupazione, autorità regionali e locali, la rete europea per la politica di orientamento lungo tutto l'arco della vita e servizi privati per l'impiego, coinvolgendole nelle attività e negli incontri della rete e scambiando con loro informazioni e dati.

Articolo 6

Funzionamento della rete

1.   La rete è retta da un consiglio direttivo. Gli Stati membri designano nel consiglio direttivo un membro e un supplente provenienti dalla dirigenza dei loro rispettivi SPI. Anche la Commissione nomina un membro ed un supplente del consiglio direttivo. I supplenti del consiglio direttivo sostituiscono i suoi membri ogniqualvolta ciò si renda necessario.

L'EMCO designa tra i suoi membri e in conformità del suo regolamento interno, un rappresentante con lo status di osservatore nel consiglio direttivo, tranne le riunioni ristrette del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può riunirsi in ambito ristretto con la partecipazione di un membro per Stato membro e un membro della Commissione, tranne per i punti dell'ordine del giorno riguardanti le questioni sul programma di lavoro annuale. Il regolamento interno del consiglio direttivo fornisce ulteriori dettagli sulla tenuta delle riunioni ristrette.

2.   Il consiglio direttivo nomina tra i membri designati da uno Stato membro un presidente e due vice-presidenti. Il presidente rappresenta la rete. Un vice-presidente sostituisce il presidente ogniqualvolta ciò si renda necessario.

3.   Il consiglio direttivo adotta all'unanimità il regolamento interno. Tale regolamento interno include, tra l'altro, disposizioni sulle modalità di decisione del consiglio direttivo e sulla nomina e durata dell'incarico del presidente e dei vice-presidenti del consiglio direttivo.

4.   Il consiglio direttivo decide a maggioranza:

a)

il programma di lavoro annuale della rete, che comprende la costituzione di gruppi di lavoro e la scelta del regime linguistico delle riunioni della rete;

b)

il quadro tecnico per la realizzazione delle attività di valutazione comparativa e di apprendimento reciproco, quale parte del programma di lavoro annuale della rete, include la metodologia di apprendimento comparativo sulla base degli indicatori per la valutazione comparativa che figurano nell'allegato della presente decisione per comparare le prestazioni degli SPI, le variabili di contesto, le condizioni per la trasmissione dei dati, e gli strumenti di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco;

c)

la relazione annuale della rete. Detta relazione viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio ed è pubblicata.

5.   Il consiglio direttivo è assistito da un segretariato garantito dalla Commissione e situato nei locali di quest'ultima. Il segretariato, congiuntamente al presidente ed ai vice-presidenti, prepara le riunioni del consiglio direttivo, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale della rete. Il segretariato coopera strettamente con il segretariato dell'EMCO.

Articolo 7

Sostegno finanziario per la presente misura di incentivazione

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nella sezione occupazione/PROGRESS dell'EaSI, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 8

Modifica dell'allegato sugli indicatori per la valutazione comparativa

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare l'allegato che fissa gli indicatori per la valutazione comparativa.

Articolo 9

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione a decorrere dal 17 giugno 2014 fino al 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato ovvero se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10

Riesame

Entro il 18 giugno 2017, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale relazione stabilisce in particolare in che misura la rete ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e se ha assolto le sue funzioni. Essa valuta altresì le modalità di sviluppo e attuazione della valutazione comparativa da parte della rete nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv).

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 116.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.

(3)  Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

(4)  GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

(6)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).


ALLEGATO

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA

A.

Gli indicatori quantitativi per i settori elencati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv):

1)

Contributo alla riduzione della disoccupazione per tutti i gruppi di età e per i gruppi vulnerabili:

a)

Transizione dalla disoccupazione all'occupazione per gruppo di età, genere e livello di qualifiche come quota dei disoccupati registrati;

b)

Numero di persone cancellate dai registri di disoccupazione degli SPI come quota dei disoccupati registrati.

2)

Contributo alla riduzione della durata della disoccupazione e alla riduzione dell'inattività per far fronte alla disoccupazione di lunga durata e strutturale nonché all'esclusione sociale:

a)

Transizione verso l'occupazione entro, ad esempio, 6 e 12 mesi dall'inizio della disoccupazione per gruppo di età, genere e livello di qualifiche e come quota di tutte le transizioni verso l'occupazione;

b)

Iscrizioni in un registro degli SPI delle persone precedentemente inattive come quota di tutte le iscrizioni in tale registro degli SPI per gruppo di età e genere.

3)

Copertura di posti vacanti (anche tramite mobilità volontaria dei lavoratori):

a)

Posti vacanti coperti;

b)

Risposte all'indagine di Eurostat sulla forza lavoro riguardo al contributo degli SPI nel trovare il lavoro attuale dei destinatari dell'indagine.

4)

Soddisfazione del cliente per i servizi degli SPI:

a)

Soddisfazione complessiva delle persone che cercano lavoro;

b)

Soddisfazione complessiva dei datori di lavoro.

B.

Settori di valutazione comparativa mediante valutazione qualitativa interna ed esterna dei facilitatori di prestazione per i settori elencati all'articolo 4, paragrafo1, lettera a), punti da i) a iv):

1)

Gestione strategica della prestazione;

2)

Concezione di processi operativi quali efficace orientamento e definizione dei profili delle persone che cercano lavoro e utilizzo mirato degli strumenti attivi del mercato del lavoro;

3)

Attivazione sostenibile e gestione delle transizioni;

4)

Servizi ai datori di lavoro;

5)

Concezione di servizi degli SPI basata su elementi concreti e loro attuazione;

6)

Gestione efficace dei partenariati con le parti interessate;

7)

Assegnazione delle risorse degli SPI.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/40


Informazioni relative all'entrata in vigore di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (1) entrerà in vigore il 1o giugno 2014, essendo stata completata in data 2 maggio 2014 la procedura prevista dall'articolo 10 dell'accordo.


(1)  GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 24.


REGOLAMENTI

28.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/41


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2014

che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 60, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 dispone che i fabbricanti di prodotti da costruzione redigano una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o che è conforme ad una Valutazione tecnica europea emessa per tale prodotto. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 tale dichiarazione va redatta adottando il modello di cui all'allegato III dello stesso regolamento.

(2)

In conformità all'articolo 60, lettera e) del regolamento (UE) n. 305/2011 alla Commissione è delegato il compito di adeguare l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 in seguito ai progressi tecnici.

(3)

Il modello di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 va adeguato al fine di essere rispondente ai progressi tecnici, di consentire la flessibilità richiesta dai diversi tipi di prodotti da costruzione e fabbricanti, nonché per semplificare la dichiarazione di prestazione.

(4)

Inoltre, l'esperienza pratica derivata dall'attuazione dell'allegato III indica che i fabbricanti necessitano di ulteriori istruzioni per redigere dichiarazioni di prestazione in materia di prodotti da costruzione che siano coerenti con la legislazione vigente. Rendere disponibili tali istruzioni garantirebbe altresì l'applicazione armonizzata e corretta dell'allegato III.

(5)

Ai fabbricanti andrebbe concessa una certa flessibilità nella redazione delle dichiarazioni di prestazione, a condizione che essi forniscano in modo chiaro e coerente le informazioni essenziali prescritte dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011.

(6)

Al fine di identificare univocamente il prodotto a cui si riferisce una dichiarazione di prestazione con i relativi livelli o classi di prestazione i fabbricanti dovrebbero porre ogni prodotto in relazione al rispettivo prodotto-tipo e ad un dato insieme di livelli o di classi di prestazione per mezzo del codice di identificazione unico, secondo quanto prescritto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 305/2011.

(7)

Lo scopo dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 è permettere l'identificazione e la rintracciabilità di ogni singolo prodotto da costruzione mediante l'indicazione a cura dei fabbricanti di un numero di tipo, di lotto o di serie. Non è questo lo scopo della dichiarazione di prestazione, destinata ad essere usata successivamente per tutti i prodotti corrispondenti al prodotto-tipo ivi definito. Ne consegue che per le informazioni prescritte dall'articolo 11, paragrafo 4, non dovrebbe esservi obbligo di inserimento nella dichiarazione di prestazione.

(8)

In presenza di un'identificazione corretta degli organismi notificati, l'elenco di tutti i certificati, delle prove e dei calcoli o delle relazioni di valutazione emessi può diventare ampia e onerosa senza apportare valore aggiunto agli utilizzatori di un prodotto corredato di una dichiarazione di prestazione. Non va quindi imposto ai fabbricanti l'inserimento di tali elenchi nelle dichiarazioni di prestazione.

(9)

Al fine di migliorare l'efficienza e la competitività dell'intero settore europeo delle costruzioni, i fabbricanti che forniscono dichiarazioni di prestazione e desiderano avvalersi della semplificazione e delle istruzioni volte ad agevolare la redazione di tali dichiarazioni vanno messi in grado di ottenere questi vantaggi il prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le dichiarazioni di prestazione rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e conformi all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'allegato III nella sua forma originaria sono ritenute conformi al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N.

1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

2.

Usi previsti:

3.

Fabbricante:

4.

Mandatario:

5.

Sistemi di VVCP:

6a.

Norma armonizzata:

Organismi notificati:

6b.

Documento per la valutazione europea:

Valutazione tecnica europea:

Organismo di valutazione tecnica:

Organismi notificati:

7.

Prestazioni dichiarate:

8.

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

 

[nome e cognome]

 

In [luogo] addì [data di emissione]

 

[firma]

Istruzioni per redigere la dichiarazione di prestazione

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

Queste istruzioni intendono essere di guida ai fabbricanti per la redazione di una dichiarazione di prestazione conforme al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in questo allegato (nel seguito “il modello”).

Queste istruzioni non fanno parte delle dichiarazioni di prestazione che i fabbricanti devono emettere e non vanno allegate alle dichiarazioni di prestazione.

Nel redigere una dichiarazione di prestazione il fabbricante:

1)

deve riprodurre i testi e le intestazioni del modello che non sono racchiusi tra parentesi quadre;

2)

deve sostituire gli spazi vuoti e le parentesi quadre inserendo le informazioni necessarie.

Il fabbricante può anche inserire nella dichiarazione di prestazione il riferimento al sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011. Tale riferimento può essere collocato dopo il punto 8 o in altro luogo dove non pregiudichi la leggibilità e la chiarezza delle informazioni obbligatorie.

2.   FLESSIBILITÀ

A condizione che le informazioni obbligatorie imposte dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 siano fornite in modo chiaro, completo e coerente, nel redigere una dichiarazione di prestazione è possibile:

1)

utilizzare un'impaginazione diversa da quella del modello;

2)

fondere i punti presentandone alcuni insieme;

3)

disporre i punti del modello in un ordine diverso o usando una o più tabelle;

4)

omettere i punti del modello che non sono pertinenti al prodotto per il quale si redige la dichiarazione di prestazione. Ciò è ad esempio opportuno poiché la dichiarazione di prestazione può basarsi su una norma armonizzata o su una Valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto, cosa che rende inapplicabile l'altra alternativa. Tali omissioni possono riguardare altresì i punti relativi al mandatario o all'uso della documentazione tecnica appropriata e della documentazione tecnica specifica;

5)

esporre i punti senza numerazione.

Se un fabbricante intende emettere una dichiarazione di prestazione unica relativa a diverse versioni di un prodotto-tipo, almeno gli elementi seguenti vanno elencati separatamente e con chiarezza per ogni versione del prodotto: il numero della dichiarazione di prestazione, il codice di identificazione al punto 1 e le prestazioni dichiarate al punto 7.

3.   ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Punto del modello

Istruzioni

Numero della dichiarazione di prestazione

È il numero di riferimento della dichiarazione di prestazione prescritto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011.

La scelta del numero spetta al fabbricante.

Questo numero può coincidere con il codice di identificazione unico del prodotto-tipo indicato al punto 1 del modello.

Punto 1

Indicare il codice di identificazione unico del prodotto-tipo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 305/2011.

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 stabilisce che il codice di identificazione unico deciso dal fabbricante e posto successivamente alla marcatura CE sia correlato al prodotto-tipo e quindi all'insieme di livelli o classi di prestazione di un prodotto da costruzione, così come indicati nella dichiarazione di prestazione corrispondente. È inoltre necessario che i destinatari dei prodotti da costruzione, in particolare gli utilizzatori finali, possano identificare univocamente tale insieme di livelli o classi di prestazione per ogni singolo prodotto. Di conseguenza ogni prodotto da costruzione per il quale è stata redatta una dichiarazione di prestazione va correlato dal suo fabbricante al corrispondente prodotto-tipo, e ad esso viene attribuito uno specifico insieme di livelli o classi di prestazione mediante il codice di identificazione unico, che svolge anche le funzioni del riferimento indicato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 305/2011.

Punto 2

Indicare l'uso previsto o, secondo il caso, elencare gli usi previsti del prodotto da costruzione secondo il fabbricante, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile.

Punto 3

Indicare nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011.

Punto 4

Questo punto è da inserire e compilare solo se è stato designato un mandatario. In tal caso indicare il nome e l'indirizzo del mandatario il cui mandato comprende i compiti specificati all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011.

Punto 5

Indicare il numero del sistema o sistemi applicabili di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (VVCP) del prodotto da costruzione così come esposti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011. Nel caso esista più di un sistema, va dichiarato ognuno di essi.

Punti 6a e 6b

Poiché il fabbricante può redigere una dichiarazione di prestazione in base ad una norma armonizzata o ad una Valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto, le due diverse situazioni indicate ai punti 6a e 6b vanno considerate alternative e solo una di esse può applicarsi ed essere oggetto di compilazione in una dichiarazione di prestazione.

Nel caso del punto 6a, ossia quando la dichiarazione di prestazione si basa su una norma armonizzata, indicare tutti gli elementi seguenti:

a)

numero di riferimento della norma armonizzata e sua data di emissione (riferimento datato); e

b)

numeri di identificazione degli organismi notificati.

Per l'indicazione del nome degli organismi notificati è essenziale che il nome sia riportato nella lingua originale senza traduzione in altra lingua.

Nel caso del punto 6b, ossia quando la dichiarazione di prestazione si basa su una Valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto, indicare tutti gli elementi seguenti:

a)

numero del documento per la valutazione europea e sua data di emissione;

b)

numero della Valutazione tecnica europea e sua data di emissione;

c)

nome dell'Organismo di valutazione tecnica; e

d)

numeri di identificazione degli organismi notificati.

Punto 7

Indicare in questo punto della dichiarazione di prestazione:

a)

l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti riportati al punto 2; e

b)

per ogni caratteristica essenziale, la prestazione dichiarata, espressa in livello o classe o da una descrizione, relativa a tale caratteristica, oppure, per le caratteristiche per le quali non viene dichiarata una prestazione, scrivere le lettere “NPD” (nessuna prestazione determinata).

Questo punto può essere compilato con l'ausilio di una tabella che esponga i rapporti tra le norme tecniche armonizzate e i sistemi di valutazione e di verifica della costanza della prestazione applicati ad ogni caratteristica essenziale del prodotto, unitamente alla prestazione in riferimento ad ogni caratteristica essenziale.

La prestazione va dichiarata in modo chiaro ed esplicito. Per tale motivo essa non può essere descritta nella dichiarazione di prestazione semplicemente inserendo la formula di un calcolo da far svolgere ai destinatari. Inoltre i livelli o le classi di prestazione riportati nei documenti di riferimento vanno riprodotti nella dichiarazione di prestazione e quindi non possono essere espressi semplicemente inserendo rimandi a tali documenti nella dichiarazione di prestazione.

Tuttavia la prestazione, in particolare il comportamento strutturale di un prodotto da costruzione, può essere espressa con un rimando alla corrispondente documentazione di produzione o ai calcoli relativi alla progettazione strutturale. In tal caso i documenti pertinenti vanno allegati alla dichiarazione di prestazione.

Punto 8

Tale punto va inserito e compilato in una dichiarazione di prestazione solo se si è fatto uso di documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica, in conformità agli articoli 36, 37 e 38 del regolamento (UE) n. 305/2011, allo scopo di indicare quali requisiti soddisfa il prodotto.

In tal caso questo punto della dichiarazione di prestazione deve riportare:

a)

il numero di riferimento della documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica usata; e

b)

i requisiti soddisfatti dal prodotto.

Firma

Sostituire gli spazi riportati tra le parentesi quadre con l'informazione indicata e la firma.»


28.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/47


REGOLAMENTO (UE) N. 575/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 383/2012 recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (2) si applica alle patenti di guida dotate di microchip e stabilisce una serie di requisiti tecnici.

(2)

In particolare, la sezione III.4.2 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 383/2012 stabilisce un sistema di numerazione dell'omologazione UE basato sull'attribuzione di un numero distinto corrispondente allo Stato membro che ha concesso l'omologazione UE.

(3)

A seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea, è necessario prevedere un numero distinto per questo paese che rispetti l'ordine di numerazione UNECE per l'omologazione.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 383/2012.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sezione III.4.2 dell'allegato III al regolamento (UE) n. 383/2012 è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

(2)  Regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (GU L 120 del 5.5.2012, pag. 1).


ALLEGATO

La sezione III.4.2 dell'allegato III del regolamento (UE) n. 383/2012 è sostituita dalla seguente:

«III.4.2   Sistema di numerazione

Il sistema di numerazione dell'omologazione UE consiste in:

a)

lettera “e” seguita da un numero distinto corrispondente allo Stato membro che ha concesso l'omologazione UE

1

per la Germania

2

per la Francia

3

per l'Italia

4

per i Paesi Bassi

5

per la Svezia

6

per il Belgio

7

per l'Ungheria

8

per la Repubblica ceca

9

per la Spagna

11

per il Regno Unito

12

per l'Austria

13

per il Lussemburgo

17

per la Finlandia

18

per la Danimarca

19

per la Romania

20

per la Polonia

21

per il Portogallo

23

per la Grecia

24

per l'Irlanda

25

per la Croazia

26

per la Slovenia

27

per la Slovacchia

29

per l'Estonia

32

per la Lettonia

34

per la Bulgaria

36

per la Lituania

49

per Cipro

50

per Malta;

b)

le lettere DL precedute da un trattino e seguite da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito al presente regolamento o all'ultima modifica tecnica di rilievo apportata al presente regolamento. Per il presente regolamento, il numero progressivo è 00;

c)

un numero di identificazione unico dell'omologazione UE assegnato dallo Stato membro emittente.

Esempio di sistema di numerazione di omologazione UE: e50-DL00 12345

Il numero di omologazione è contenuto nel microchip nel DG1 per ciascuna patente di guida dotata di tale microchip.»


28.5.2014   

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L 159/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 576/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

AL

45,8

MA

33,4

MK

75,5

TR

68,5

ZZ

55,8

0707 00 05

AL

36,9

MK

39,9

TR

119,9

ZZ

65,6

0709 93 10

MA

29,9

TR

111,2

ZZ

70,6

0805 10 20

EG

41,2

MA

41,0

TR

49,7

ZZ

44,0

0805 50 10

TR

121,8

ZA

139,4

ZZ

130,6

0808 10 80

AR

104,4

BR

97,8

CL

95,3

CN

98,7

MK

26,7

NZ

138,9

US

185,4

ZA

105,3

ZZ

106,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

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L 159/52


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2014

che modifica la decisione 2011/166/UE recante costituzione di ERIC-SHARE

(2014/302/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/166/UE della Commissione ha istituito l'Indagine su salute, invecchiamento e pensionamento in Europa (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC-SHARE) (2).

(2)

Lo statuto di ERIC-SHARE allegato alla decisione 2011/166/UE dispone il trasferimento della sede legale dai Paesi Bassi verso la Germania non appena ottenuta dalle autorità tedesche la dichiarazione necessaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009.

(3)

A seguito del rilascio della dichiarazione rilasciata da parte della Germania, il 21 settembre 2013 ERIC-SHARE ha presentato alla Commissione una proposta di modifica del proprio statuto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009.

(4)

Varie modifiche, compresa la modifica che tiene conto del trasferimento della sede legale in Germania, sono entrate in vigore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 723/2009.

(5)

Altre modifiche relative alla proprietà e alla diffusione dei dati di ERIC-SHARE nonché alle esenzioni fiscali in virtù del trasferimento della sede legale in Germania richiedono l'approvazione della Commissione.

(6)

Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo statuto di ERIC-SHARE allegato alla decisione 2011/166/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/166/UE della Commissione, del 17 marzo 2011, recante costituzione di ERIC-SHARE (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 20).


ALLEGATO

Lo statuto di SHARE-ERIC è così modificato:

1)

all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   SHARE-ERIC è proprietario dell'indagine e di tutti i dati, compresi gli elementi aggiuntivi certificati da SHARE, i metadati e i paradati nonché tutti i file contenenti indirizzi e link e tutti i documenti di proprietà intellettuale derivanti dalla preparazione dell'indagine.»;

2)

all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   SHARE-ERIC assicura l'immediata diffusione all'interno della comunità scientifica dei dati raccolti, previa pulitura, imputazione e documentazione dei dati suddetti e tenendo conto della normativa internazionale e nazionale sulla riservatezza dei dati.»;

3)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le esenzioni fiscali ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (1) si applicano all'imposta sul valore aggiunto da rimborsare per beni e servizi destinati ad uso ufficiale da parte di SHARE-ERIC, di valore superiore a 25 EUR per fattura, pagati ed acquisiti tramite appalto da SHARE-ERIC. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni.

Tuttavia l'applicazione del primo comma non deve falsare la concorrenza.

(1)  GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.»;"

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5.   Per i beni sottoposti ad accisa quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (2) è prevista un'esenzione dal pagamento dell'accisa a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva, a condizione che tali beni sottoposti ad accisa siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale da parte di SHARE-ERIC e siano pagati ed acquisiti tramite appalto dallo stesso.

Non è concessa nessuna esenzione dal pagamento dell'accisa per i beni sottoposti ad accisa destinati a un uso personale da parte del personale di SHARE-ERIC o di terzi.

6.   Le accise pagate sui prodotti energetici e sull'elettricità quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE possono essere rimborsate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 12, paragrafo 2, della stessa direttiva, a condizione che tali prodotti energetici e l'elettricità siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale da parte di SHARE-ERIC e siano pagati ed acquisiti tramite appalto dallo stesso e che l'importo dell'accisa superi un totale di 25 EUR per fattura.

Non è concessa nessuna esenzione dal pagamento dell'accisa per i prodotti energetici e l'elettricità destinati a un uso personale da parte del personale di SHARE-ERIC o di terzi.

(2)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.»"



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L 159/54


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 febbraio 2014

sul divieto di finanziamento monetario e sulla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche da parte delle banche centrali nazionali

(BCE/2014/8)

(2014/303/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare il secondo trattino dell'articolo 132, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il secondo trattino dell'articolo 34.1,

considerando quanto segue

(1)

Ai sensi dell'articolo 271, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 35.6 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con il nono considerando del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (1), il Consiglio direttivo ha il compito di verificare che le Banche centrali nazionali (BCN) adempiano agli obblighi derivanti dai trattati. A tale effetto il Consiglio direttivo monitora l'osservanza da parte delle BCN del divieto di finanziamento monetario imposto dall'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente decisione mira a chiarire i criteri applicati dalla Banca centrale europea (BCE) riguardo alla remunerazione dei depositi detenuti da amministrazioni e autorità pubbliche presso la rispettiva banca centrale in relazione al divieto di finanziamento monetario sancito dal trattato, ai fini della summenzionata funzione di monitoraggio.

(2)

Al fine di monitorare l'osservanza del divieto di finanziamento monetario imposto dall'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE terrà conto della remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche, che non dovrebbero superare una remunerazione basata sui pertinenti tassi di interesse del mercato monetario. La presente decisione specifica i tassi di interesse di mercato che operano quale limite alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche e che verranno presi in considerazione nel monitoraggio dell'osservanza del trattato con decorrenza dal 1o dicembre 2014.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «amministrazioni pubbliche» si intendono tutti gli enti pubblici di cui all'articolo 123 del trattato, interpretato alla luce del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, fatta eccezione per gli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle BCN, ricevono dalla BCE e dalle BCN lo stesso trattamento degli enti creditizi privati;

b)

per «depositi delle amministrazioni pubbliche» si intendono depositi overnight e a tempo determinato accettati da parte BCN dalle amministrazioni pubbliche;

c)

per «tasso di mercato per depositi overnight non garantiti» si intende: i) con riferimento ai depositi overnight in euro, l'euro overnight average interest rate (EONIA); ii) con riferimento ai depositi overnight in una diversa valuta, un tasso comparabile;

d)

per «tasso di mercato sui depositi overnight garantiti» si intende: i) con riferimento ai depositi a tempo determinato, l'euro repo market offered rate (EUREPO) con scadenza comparabile, ove disponibile; e ii) con riguardo a depositi a tempo determinato in valuta estera, un tasso comparabile.

Articolo 2

Remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche e osservanza del divieto di finanziamento monetario

1.   Ai fini del monitoraggio dell'osservanza del divieto di finanziamento monetario, alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche presso le BCN si applicano i seguenti limiti massimi:

a)

per i depositi overnight, il tasso di mercato per depositi overnight non garantiti;

b)

per depositi a tempo determinato, il tasso di mercato per i depositi garantiti ovvero, ove questo non sia disponibile, il tasso di mercato per depositi overnight non garantiti.

2.   L'osservanza dei limiti massimi di cui al paragrafo 1 è verificata alla luce di tutti i fatti rilevanti specifici relativi al singolo caso.

Articolo 3

Entrata in vigore

1.   La BCE applica le disposizioni della presente decisione a decorrere dal 1o dicembre 2014.

2.   La presente decisione entra in vigore il 22 febbraio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 febbraio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104b, paragrafo 1, del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).


ORIENTAMENTI

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INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 febbraio 2014

sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali

(BCE/2014/9)

(2014/304/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1 e l'articolo 14.3,

considerando quanto segue

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica richiede che la Banca centrale europea (BCE) specifichi i principi generali che le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») sono tenute a osservare nell'esecuzione, di propria iniziativa, di operazioni in attività e passività nazionali; tali operazioni non dovrebbero interferire con la politica monetaria unica.

(2)

Operazioni di pronti contro termine concluse dalle BCN con banche centrali nazionali non appartenenti all'Eurosistema possono avere, una volta effettuate, ripercussioni sulla liquidità nell'area dell'euro e quindi sulla politica monetaria unica. Pertanto, per meglio salvaguardare l'integrità della politica monetaria unica, il Consiglio direttivo ha deciso, il 22 ottobre 2009, che per taluni accordi di liquidità conclusi dalle BCN con banche centrali nazionali non appartenenti all'Eurosistema è necessaria la sua previa approvazione.

(3)

Devono essere specificati i limiti imposti alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche presso le BCN quali agenti finanziari ai sensi dell'articolo 21.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (di seguito lo «Statuto del SEBC») al fine di preservare l'integrità della politica monetaria unica e incentivare la collocazione sul mercato dei depositi delle amministrazioni pubbliche, in modo da agevolare la gestione della liquidità dell'Eurosistema e l'attuazione della politica monetaria. Inoltre, l'introduzione di un tetto alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche in base ai tassi del mercato monetario agevola la verifica dell'osservanza da parte delle BCN del divieto di finanziamento monetario attuata dalla BCE ai sensi dell'articolo 271, lettera d, del trattato.

(4)

In ragione della natura eccezionale e temporanea dei depositi delle pubbliche amministrazioni relativi a Unione europea/Fondo monetario internazionale e ad altri programmi di sostegno finanziario assimilabili, le procedure applicabili non dovrebbero limitare la capacità delle pubbliche amministrazioni nazionali di mantenere depositi presso la rispettiva BCN, segnatamente in ragione del fatto che la detenzione di tali depositi può rientrare tra le condizioni del relativo programma. L'esclusione di tali depositi dall'ammontare soglia non interferisce con la politica monetaria unica nella stessa misura della detenzione di depositi di amministrazioni pubbliche presso BCN in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente Indirizzo si applica a tutte le operazioni delle BCN relative a importi in euro, incluse le operazioni condotte dalle BCN sia per proprio conto sia in qualità di agente per conto di terzi ovvero contemporaneamente per proprio conto e in qualità di agente. Il presente Indirizzo non si applica alle seguenti operazioni:

a)

operazioni su iniziativa delle controparti e operazioni eseguite dalle BCN su iniziativa della BCE, in particolare operazioni eseguite in conformità all'Indirizzo BCE/2011/14 (1);

b)

operazioni in metalli preziosi e in valuta estera contro euro disciplinati dall'Indirizzo BCE/2003/12 (2);

c)

operazioni delle BCN relative all'assistenza di liquidità di ultima istanza.

2.   Gli articoli 7 e 8 non si applicano alle operazioni che le BCN effettuano:

a)

operando come agenti finanziari ai sensi dell'articolo 21.2 dello Statuto del SEBC;

b)

operando per i loro scopi amministrativi o per il proprio personale ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto del SEBC;

c)

nella gestione di un fondo pensione per il proprio personale;

d)

nella gestione di schemi di deposito per il proprio personale o altri clienti;

e)

nel trasferimento dei propri utili alle amministrazioni pubbliche.

Gli articoli 6 e 9 non si applicano alle operazioni effettuate da un fondo pensione del personale della BCN che sia gestito da un'istituzione autonoma. Inoltre, gli obblighi di segnalazione a posteriori previsti dagli articoli 6 e 9 non si applicano alle operazioni effettuate dalle BCN per i propri scopi amministrativi o alle operazioni di deposito relative ai conti correnti accesi presso la BCN dal personale e altri clienti.

3.   Fatta eccezione per gli obblighi di segnalazione a posteriori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il presente Indirizzo non si applica alle operazioni effettuate nel quadro dei servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1 che precede, gli articoli 5 e 11 si applicano ai depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in euro o in valuta estera.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Indirizzo:

a)

per «accordo di pronti contro termine» si intende un accordo in forza del quale una BCN e una banca centrale nazionale non appartenente all'area dell'euro convengono di concludere una o più operazioni di pronti contro termine. In un'operazione di pronti contro termine una parte conviene di acquistare (o vendere) all'altra titoli denominati in euro verso il pagamento di un prezzo convenuto in euro alla data di contrattazione, con la pattuizione contestuale di rivendere all'altra parte o riacquistare da essa titoli equivalenti verso il pagamento di un diverso prezzo convenuto in euro alla data di scadenza;

b)

per «amministrazioni pubbliche» si intendono tutti gli enti pubblici di uno Stato membro o qualsiasi ente pubblico dell'Unione di cui all'articolo 123 del trattato, interpretato alla luce del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (3), fatta eccezione per gli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle BCN, ricevono dalla BCE e dalle BCN lo stesso trattamento degli enti creditizi privati;

c)

per «depositi delle amministrazioni pubbliche», si intendono depositi overnight e a tempo determinato di amministrazioni pubbliche accettati dalle BCN compresi i depositi in valuta estera;

d)

per «tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti» si intende: a) con riferimento ai depositi overnight in valuta nazionale, l'euro overnight index average interest rate (EONIA); b) con riferimento ai depositi overnight in valuta estera, un tasso comparabile;

e)

per «tasso di mercato sui depositi overnight garantiti» si intende: a) con riferimento ai depositi a tempo determinato, l'euro repo market offered rate (EUREPO) con scadenza comparabile, ove disponibile; e b) con riguardo a depositi a tempo determinato in valuta estera, un tasso comparabile;

f)

per «prodotto interno lordo» si intende il valore della produzione complessiva di beni e servizi di un'economia, al netto dei consumi intermedi, più le imposte nette sui prodotti e sulle importazioni, in un dato periodo;

g)

per «tasso sui depositi», il tasso di interesse prestabilito applicato alle controparti che utilizzano i depositi overnight dell'Eurosistema per effettuare depositi overnight presso una BCN.

Articolo 3

Aspetti organizzativi

1.   Le BCN adottano misure adeguate, soggette a verifica da parte del Comitato esecutivo, per distinguere tra operazioni effettuate da una BCN ai sensi del presente Indirizzo e operazioni del Sistema europeo di banche centrali effettuate dalle BCN in conformità agli strumenti e alle procedure di cui all'Indirizzo BCE/2011/14.

2.   Le BCN adottano misure adeguate per assicurare che informazioni riservate di politica monetaria non siano utilizzare dalle BCN nell'eseguire operazioni disciplinate dal presente Indirizzo.

3.   Le BCN informano la BCE delle misure adottate in conformità ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Previa approvazione degli accordi di pronti contro termine con banche centrali nazionali non appartenenti all'Eurosistema

1.   Prima di stipulare accordi di pronti contro termine con banche centrali nazionali non appartenenti all'Eurosistema, le BCN sottopongono detti accordi alla BCE per la previa approvazione da parte del Consiglio direttivo.

2.   Le BCN presentano alla BCE le proprie richieste di previa approvazione con il più largo anticipo consentito rispetto alla data prevista per la stipula degli accordi di pronti contro termine. Ogni richiesta contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

l'identità della controparte dell'accordo di pronti contro termine;

b)

lo scopo dell'accordo di pronti contro termine;

c)

l'importo e le date delle singole operazioni di pronti contro termine, nella misura in cui tali dati siano già disponibili nonché l'importo aggregato di tali operazioni;

d)

la scadenza dell'accordo di pronti contro termine e, in quanto già disponibili, la scadenza delle singole operazioni di pronti contro termine da effettuare;

e)

ogni altra informazione considerata rilevante dalla BCN che formula la richiesta.

3.   Il Consiglio direttivo risponde a ciascuna richiesta il prima possibile e in ogni caso non oltre 40 giorni lavorativi dalla ricezione.

4.   Quando riceve una richiesta di previa approvazione il Consiglio direttivo tiene in considerazione:

a)

l'obiettivo primario di assicurare l'integrità della politica monetaria;

b)

la tutela dell'efficacia della gestione della liquidità nell'area dell'euro da parte dell'Eurosistema;

c)

un approccio coordinato dell'Eurosistema in relazione all'effettuazione delle operazioni di pronti contro termine con banche centrali nazionali non appartenenti all'Eurosistema;

d)

la parità di condizioni tra tutti gli enti creditizi ubicati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

5.   Il Consiglio direttivo, se ritiene che un accordo di pronti contro termine non sia in linea con gli obiettivi specificati al paragrafo 4, può alternativamente chiedere che l'accordo di pronti contro termine sottoposto alla sua approvazione sia:

a)

concluso ad una data posteriore a quella originariamente prevista; ovvero

b)

soggetto a specifiche modifiche e sottoposto nuovamente per l'approvazione prima della stipula da parte della BCN interessata.

6.   Il Consiglio direttivo si adopera per prendere in esame le richieste di previa approvazione delle BCN tenendo conto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Articolo 5

Limiti alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche

1.   La remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche è soggetta ai seguenti limiti:

a)

per i depositi overnight, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti;

b)

per i depositi a tempo determinato, il tasso di mercato sui depositi garantiti ovvero, ove questo non sia disponibile, il tasso di interesse di mercato sui depositi overnight non garantiti.

2.   Per ogni giorno di calendario, l'ammontare complessivo dei depositi overnight e a tempo determinato di tutte le amministrazioni pubbliche presso una BCN eccedente il valore più elevato tra: a) EUR 200 milioni; ovvero b) lo 0,04 per cento del prodotto interno lordo dello Stato membro nel quale la BCN ha sede sarà remunerato a un tasso di interesse dello zero per cento.

3.   I depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a Unione europea/Fondo monetario internazionale e altri programmi di sostegno finanziario assimilabili giacenti su conti accesi presso BCN sono soggetti al paragrafo 1, ma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Segnalazioni

1.   Le BCN segnalano ex ante alla BCE l'effetto di liquidità totale netto delle operazioni di gestione delle proprie attività e passività nazionali nel contesto del quadro generale per la gestione della liquidità dell'Eurosistema. Una BCN include il trasferimento dei propri utili all'amministrazione pubblica nella propria previsione dei fattori autonomi di liquidità almeno una settimana prima di attuare il trasferimento. Inoltre, una BCN adotta misure idonee per assicurare che le operazioni di investimento e gli schemi di deposito non determino effetti di liquidità che non prevedibili accuratamente.

2.   Con frequenza mensile le BCN segnalano a posteriori alla BCE, utilizzando lo schema per la segnalazione a posteriori di cui all'allegato II al presente Indirizzo, i dettagli delle operazioni effettuate nel corso del mese precedente. In relazione alla segnalazione mensile a posteriori, si applica una soglia generale di 500 milioni di EUR al volume mensile per ciascuna categoria elencata all'allegato II, conteggiando le operazioni ai fini del raggiungimento della soglia nel modo di seguito indicato:

a)

la somma lorda degli acquisti, vendite e rimborsi per ciascuna delle seguenti categorie:

i)

operazioni di investimento;

ii)

gestione dei fondi pensione;

iii)

attività di agenzia;

b)

la somma lorda della concessione e assunzione in prestito di titoli per le seguente categorie:

i)

prestito titoli; e

ii)

operazioni di pronti contro termine;

c)

la somma lorda della raccolta dei depositi e dell'erogazione di credito per la categoria schemi di credito e deposito;

d)

l'importo di ciascuna delle seguenti categorie;

i)

obbligazioni nei confronti di terzi; e

ii)

trasferimenti e contributi.

Se la somma lorda delle operazioni in una categoria è inferiore alla rispettiva soglia, le BCN riportano uno zero nel modello di segnalazione analogamente ai casi nei quali non è stata effettuata alcuna operazione. Le BCN possono scegliere di continuare a segnalare tutte le proprie operazioni alla BCE anche se la soglia per una o più categorie non è raggiunta (segnalazione integrale).

Per le operazioni in euro effettuate nel quadro dei servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema, le BCN, inoltre, ottemperano a ogni altro obbligo di segnalazione applicabile.

3.   Ove gli obblighi di segnalazione evidenzino che le operazioni di gestione delle attività o passività di una particolare BCN confliggono con i requisiti della politica monetaria unica, la BCE può impartire istruzioni specifiche in relazione alla modalità di gestione di attività e passività della BCN in questione.

Articolo 7

Soglie

1.   Non possono essere effettuate operazioni eccedenti la soglia di cui all'allegato I al presente Indirizzo senza la previa approvazione della BCE. Tale soglia si applica alle operazioni di pronti contro termine, fatta salva la procedura di previa approvazione scritta per gli accordi di pronti contro termine di cui all'articolo 4.

2.   Oltre alla soglia per le operazioni giornaliere aggregate di cui all'allegato I del presente Indirizzo, la BCE può specificare e applicare soglie aggiuntive per acquisti e vendite cumulative di attività e passività in un determinato periodo di tempo.

3.   Il Consiglio direttivo può modificare la soglia di cui all'allegato I al presente Indirizzo in ogni momento.

Articolo 8

Procedura per la richiesta e la concessione della previa approvazione

1.   Le BCN inoltrano le loro richieste di previa approvazione con il massimo preavviso possibile. Ove l'operazione debba essere regolata nello stesso giorno o nel giorno lavorativo successivo, la BCE riceve tale richiesta al più tardi entro le 9:00 (4) del giorno di contrattazione previsto. Per altre operazioni, la BCE riceve la relativa richiesta al più tardi entro le 11:00 del giorno di contrattazione previsto.

2.   La richiesta della BCE è formulata in conformità all'allegato III del presente Indirizzo. Ove un'operazione per la quale è stata richiesta e concessa la previa approvazione non venga effettuata in conformità alla previa approvazione, le BCN ne danno immediata comunicazione alla BCE.

3.   In circostanze eccezionali, le BCN che effettuano operazioni di prestito titoli a fronte di garanzie, ove gli operatori di mercato non siano in grado di fornire titoli specifici, possono inoltrare le loro richieste di previa approvazione in tarda giornata nel pomeriggio inoltrato.

4.   Le richieste di previa approvazione di una BCN sono riscontrate dalla BCE non appena possibile; le richieste di previa approvazione in tarda giornata sono riscontrate dalla BCE immediatamente. Per le operazioni da regolare alla data di contrattazione o nel giorno lavorativo successivo, la BCE risponde entro le 10:15 della data di contrattazione prevista. Per operazioni diverse, la BCE risponde entro le 13:00 della data di contrattazione prevista. Se una BCN non riceve una risposta entro il termine indicato, dopo aver verificato la ricezione della richiesta da parte della BCE e la mancata risposta, essa presume a partire dalle 13:15 la concessione dell'approvazione.

5.   La BCE prende in considerazione tutte le richieste in modo da assicurare coerenza rispetto alla politica monetaria unica dell'Eurosistema, tenuto conto sia dell'effetto delle operazioni delle singole BCN sia dell'effetto aggregato di tali operazioni negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Fatto salvo quanto precede, la BCE cerca di soddisfare le richieste delle BCN.

Articolo 9

Verifica

1.   Con cadenza annuale il Comitato esecutivo presenta al Consiglio direttivo una relazione sull'attuazione e sull'applicazione del presente Indirizzo. Tale relazione fornisce informazioni su:

a)

l'applicazione della procedura di previa approvazione;

b)

le prassi di gestione delle attività e delle passività nazionali da parte delle BCN;

c)

l'osservanza del presente Indirizzo.

2.   In caso di dubbi relativi all'osservanza dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, la BCE può richiedere informazioni alle BCN.

Articolo 10

Riservatezza

Tutte le informazioni e i dati scambiati nel contesto delle procedure sopra descritte, inclusa la relazione di verifica di cui all'articolo 9, sono riservati.

Articolo 11

Disposizione transitoria

I depositi delle amministrazioni pubbliche a tempo determinato presso le BCN sono soggette all'articolo 5, paragrafo 1, ma sono conteggiati esclusivamente ai fini del raggiungimento delle soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a decorrere dal 1o dicembre 2015.

Articolo 12

Efficacia e attuazione

1.   Il presente Indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente Indirizzo entro il 1o dicembre 2014. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione collegati a tali misure entro e non oltre il 31 ottobre 2014.

Articolo 13

Destinatari

Le BCN sono destinatarie del presente Indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 febbraio 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

(2)  Indirizzo BCE/2003/12, del 23 ottobre 2003, relativo alle operazioni degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi in conformità dell'articolo 31.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 81).

(3)  Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

(4)  Tutti i riferimenti di orario del presente Indirizzo si riferiscono all'ora dell'Europa centrale (CET), che tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.


ALLEGATO I

SOGLIE PER LE OPERAZIONI DELLE BCN IN ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NAZIONALI EFFETTUATE IN UN SOLO GIORNO

Soglia applicabile

Effetto alla data di regolamento

(aggregato netto delle operazioni) (1)

200 milioni di EUR


(1)  L'impatto di liquidità netto delle operazioni programmate nella giornata da regolare in un solo giorno coincidente con la data di contrattazione o a una data successiva.


ALLEGATO II

RELAZIONE MENSILE A POSTERIORI DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NAZIONALI

 

Categoria di operazioni

 

Operazioni di investimento

Gestione di fondi pensione

Attività di agenzia

 

Prestiti titoli

Operazioni di pronti contro termine

 

Schemi di credito e deposito

 

Obblighi verso terzi

Trasferimenti e contributi

Modalità di effettuazione dell'operazione

1.

A bilancio

2.

Fuori bilancio

1.

A bilancio

2.

Fuori bilancio

1.

A bilancio

2.

Fuori bilancio

Numero di operazioni

nnnnnn

nnnnnn

Numero di operazioni

nnnnnn

Tipo di operazione

xxxxx

xxxxx

Numero di operazioni

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

Concessione in prestito di titoli

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

Erogazione di credito

EUR (XX) mln

Modalità di effettuazione dell'operazione

1.

A bilancio

2.

Fuori bilancio

1.

A bilancio

2.

Fuori bilancio

Acquisto

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

Presa in prestito di titoli

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

Depositi

EUR (XX) mln

Numero di operazioni

nnnnnn

nnnnnn

Vendita

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

 

 

 

 

 

Importo

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

Rimborso

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

EUR (XX) mln

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO III

FORMATO DEL MESSAGGIO PER LA RICHIESTA DI PREVIA APPROVAZIONE DI OPERAZIONI DI IMPORTO ELEVATO

Nome della variabile

Descrizione della variabile

Codifica

Campo obbligatorio

Codice di identificazione

Identificativo unico per un gruppo di operazioni (operazioni in titoli o transazioni diverse) aventi la stessa data di contrattazione e di regolamento, consistente in una numerazione sequenziale preceduta dai due caratteri del codice paese ISO.

ISnn

Generato automaticamente dall'applicazione

Data di contrattazione

Data di contrattazione del gruppo di operazioni programmato.

aaaa/mm/gg

Data di regolamento

Data di regolamento (o data di inizio in caso di operazioni a termine) di un gruppo di operazioni programmato.

aaaa/mm/gg

Acquisto e concessione in prestito

In caso di acquisto di titoli o strumenti diversi o di concessione di prestiti su titoli, deve essere riportato l'importo complessivo.

[YY] milioni di EUR

No

(da non compilare ove siano esclusivamente programmate operazioni di vendita)

Vendita e deposito

In caso di vendita di titoli o altri strumenti o depositi deve essere riportato l'importo complessivo.

[XX] milioni di EUR

No

(da non compilare ove siano esclusivamente programmate operazioni di acquisto)

Impatto sulle proiezioni di liquidità

Indicazione dell'impatto sulle proiezioni di liquidità per la data di regolamento in caso di accettazione della richiesta, in rapporto all'ultima previsione di liquidità giornaliera presentata alla BCE alle ore 8.00. In caso di rigetto, tale campo agevola l'identificazione da parte della BCE dell'impatto di segno contrario sulle proiezioni di liquidità.

[ZZ] milioni di EUR

(se l'impatto totale sulle proiezioni di liquidità è già stato comunicato alla BCE, in questa casella è inserito uno zero)

Tipo di operazione

Indicazione del tipo di operazione:

1.

Operazione in titoli

2.

Operazione diversa.

Il tipo di operazione è selezionato dalla casella di riepilogo fornita dal sistema.

(l'utente deve indicare il tipo di operazione)

Modalità prevista di effettuazione dell'operazione

Descrizione della modalità prevista di effettuazione delle operazioni, in relazione alle seguenti voci:

1.

Operazione a bilancio

2.

Operazione fuori bilancio.

La modalità prevista di effettuazione dell'operazione è selezionata dalla casella di riepilogo fornita dal sistema.

No

(l'utente ha facoltà di indicare la modalità prevista di effettuazione dell'operazione)

Testo libero

Qualsiasi informazione che agevoli la funzione di gestione della liquidità della BCE nella verifica dell'impatto di liquidità netta nell'ambito del periodo di analisi della liquidità interessato e della previsione di liquidità più recente. Ad esempio se l'impatto sulle proiezioni di liquidità non è permanente, ma è destinato a invertirsi nel prossimo futuro, l'utente inserisce nel campo di testo libero un commento sull'impatto di liquidità successivamente alla data di regolamento. L'utente potrebbe fornire altresì ulteriori dettagli su ogni singola operazione, come la tipologia, la dimensione e lo scopo.

Qualsiasi combinazione di lettere e numeri nell'ambito del set di caratteri predefinito H1&H2 (1).

No


(1)  I simboli di cui è ammesso l'uso nel campo di testo libero sono specificati nella sezione 1.1.4.7 dell'allegato 4 al documento H1&H2 System Design del 22 agosto 1997.