ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 148

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
20 maggio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale

1

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività ( 1 )

4

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente ( 1 )

6

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine mercato ( 1 )

15

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito ( 1 )

17

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile ( 1 )

21

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato ( 1 )

29

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione ( 1 )

36

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione ( 1 )

50

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 531/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

52

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

54

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2014 della Commissione, del 19 maggio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

70

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali ( 1 )

72

 

*

Direttiva delegata 2014/70/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) ( 1 )

74

 

*

Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati (SDE, stacked die elements) ( 1 )

76

 

*

Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore ( 1 )

78

 

*

Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività ( 1 )

80

 

*

Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi C-press per strumenti di monitoraggio e controllo industriali ( 1 )

82

 

*

Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017 ( 1 )

84

 

*

Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa ( 1 )

86

 

 

DECISIONI

 

 

2014/291/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 maggio 2014, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificato con il numero C(2014) 3103]

88

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2014/292/UE

 

*

Decisione n. 2/2014 del comitato misto UE-Svizzera, del 13 maggio 2014, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

95

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 522/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione dovrebbe dare esecuzione alle risorse dei fondi strutturali per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile (nel seguito «azioni innovative»).

(2)

L'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013 consente alla Commissione di eseguire le risorse destinate alle azioni innovative nell'ambito della gestione indiretta di cui all'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Occorre stabilire norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla gestione delle azioni innovative da parte di un'entità o di un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 966/2012.

(4)

Occorre stabilire norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione delle azioni innovative che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Per far sì che siano selezionate proposte di qualità elevata, è opportuno fissare le procedure e i criteri per la selezione delle azioni innovative tenendo conto della diversità territoriale delle aree urbane dell'Unione.

(5)

La Commissione dovrebbe definire i temi per la selezione delle azioni innovative in modo da garantire che gli inviti a presentare proposte affrontino questioni urbane che potranno diventare sempre più importanti per l'Unione nei prossimi anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gestione delle azioni innovative

1.   La Commissione designa una o più entità o uno o più organismi a cui sono affidati compiti di esecuzione del bilancio per le azioni innovative a livello dell'Unione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (nel seguito «entità delegata»).

Oltre a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'entità delegata dispone di comprovata esperienza nella gestione dei fondi dell'Unione in diversi Stati membri.

2.   La Commissione stipula un accordo di delega con l'entità delegata conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e tale accordo di delega, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (4), contiene disposizioni relative:

a)

a orientamenti per i richiedenti e i beneficiari;

b)

a un programma di lavoro annuale da sottoporre per approvazione alla Commissione;

c)

all'organizzazione degli inviti per selezionare le azioni innovative;

d)

alla valutazione dell'ammissibilità dei richiedenti;

e)

alla creazione di un gruppo di esperti, di concerto con la Commissione, al fine di valutare e classificare le proposte;

f)

alla selezione delle azioni innovative sulla base della raccomandazione del gruppo di esperti, di concerto con la Commissione;

g)

all'obbligo di fornire al beneficiario un documento che precisi le condizioni per il sostegno, secondo le indicazioni della Commissione;

h)

all'analisi delle relazioni presentate dai beneficiari e dei pagamenti ai beneficiari;

i)

al monitoraggio delle singole azioni innovative;

j)

all'organizzazione di eventi di comunicazione;

k)

alla diffusione dei risultati, di concerto con la Commissione;

l)

all'audit delle singole azioni innovative per garantire che esse utilizzino la sovvenzione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria;

m)

a un contributo finanziario a sostegno dei compiti di gestione dell'entità delegata che deve essere fornito sotto forma di contributo forfettario ai costi operativi dell'entità delegata e stabilito sulla base dell'importo dei fondi dell'Unione, destinati a sovvenzioni, conferiti a tale entità.

3.   L'entità delegata fornisce alla Commissione i documenti di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'attuazione delle azioni innovative.

Articolo 2

Selezione delle azioni innovative

1.   L'entità delegata seleziona le azioni innovative sulla base di inviti a presentare proposte, tenendo conto dei temi definiti ogni anno dai servizi della Commissione.

2.   Le seguenti autorità possono chiedere un sostegno per la realizzazione di azioni innovative:

a)

qualsiasi autorità urbana di un'unità amministrativa locale definita in base al grado di urbanizzazione come grande città, città o periferia e comprendente almeno 50 000 abitanti;

b)

qualsiasi associazione o gruppo di autorità urbane di unità amministrative locali, definite in base al grado di urbanizzazione come grande città, città o periferia, con una popolazione totale di almeno 50 000 abitanti; può trattarsi anche di associazioni o gruppi transfrontalieri, associazioni o gruppi di diverse regioni e/o Stati membri.

3.   Il gruppo di esperti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), formula raccomandazioni riguardanti le azioni innovative da selezionare. Il gruppo di esperti ha una composizione equilibrata dal punto di vista geografico ed è presieduto dalla Commissione. Nel formulare le sue raccomandazioni il gruppo di esperti considera, in particolare, i seguenti criteri:

a)

contenuto innovativo della proposta e capacità della proposta di identificare o sperimentare nuove soluzioni;

b)

qualità della proposta;

c)

coinvolgimento dei partner pertinenti nella preparazione della proposta;

d)

capacità di dimostrare risultati misurabili;

e)

trasferibilità delle soluzioni proposte.

Il gruppo di esperti garantisce che nelle sue raccomandazioni si tenga conto della diversità territoriale delle aree urbane dell'Unione.

4.   L'entità delegata seleziona le azioni innovative sulla base della raccomandazione del gruppo di esperti e di concerto con la Commissione.

5.   L'importo concesso a ogni azione innovativa non può essere superiore a 5 000 000 EUR.

6.   Ogni azione innovativa è realizzata entro un periodo massimo di tre anni.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

(2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 523/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I profitti o le perdite sulle passività dell'ente derivanti dalle variazioni del rischio di credito proprio dell'ente stesso non dovrebbero, in linea di principio, essere inclusi tra gli elementi dei fondi propri. Tuttavia, nei modelli di business basati sul principio del match funding o dell'equilibrio tale regola non si applica, in base al presupposto che un calo o un aumento del valore di una passività è interamente compensato da un pari calo o aumento di valore dell'attività con cui tale passività è in perfetta corrispondenza.

(2)

È importante stabilire i requisiti per determinare se esista una stretta corrispondenza tra le passività di un ente consistenti in obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il valore delle attività dell'ente sottostanti le obbligazioni garantite.

(3)

La stretta corrispondenza dovrebbe riflettersi nel trattamento contabile di tali obbligazioni e dei sottostanti prestiti ipotecari; in caso contrario non sarebbe prudente rilevare gli utili e le perdite derivanti da variazioni del rischio di credito proprio dell'ente.

(4)

L'opzione di consegna dell'obbligazione consente al mutuatario di riacquistare sul mercato l'obbligazione garantita specifica che finanzia il prestito ipotecario e consegnarla alla banca come rimborso anticipato del prestito stesso. A causa dell'esistenza di tale possibilità per il mutuatario, il valore equo dei prestiti ipotecari dovrebbe sempre essere uguale al valore equo delle obbligazioni garantite che li finanziano. Di conseguenza il calcolo del valore equo dei prestiti ipotecari dovrebbe comprendere anche la determinazione del valore equo dell'opzione di consegna dell'obbligazione incorporata in base alle pratiche di mercato consolidate.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(6)

L'Autorità bancaria europea ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Si applicano le definizioni seguenti:

1)   «obbligazione garantita»: obbligazione di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;

2)   «opzione di consegna dell'obbligazione»: possibilità di rimborso del prestito ipotecario tramite il riacquisto dell'obbligazione garantita al valore di mercato o nominale conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Stretta corrispondenza

1.   Si considera che esista una stretta corrispondenza tra il valore di un'obbligazione garantita e il valore delle attività dell'ente quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

qualsiasi variazione nel valore equo delle obbligazioni garantite emesse dall'ente determina sempre variazioni identiche nel valore equo delle attività sottostanti le obbligazioni garantite. Il valore equo è stabilito in base alla disciplina contabile applicabile definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

i prestiti ipotecari sottostanti le obbligazioni garantite emesse dall'ente per finanziarli possono essere rimborsati in qualsiasi momento riacquistando le obbligazioni garantite al valore di mercato o al valore nominale tramite l'esercizio dell'opzione di consegna dell'obbligazione;

c)

esiste un meccanismo trasparente per determinare il valore equo dei prestiti ipotecari e delle obbligazioni garantite. Il calcolo del valore dei prestiti ipotecari comprende il calcolo del valore equo dell'opzione di consegna dell'obbligazione.

2.   Si considera che non esista una stretta corrispondenza qualora, in conformità al paragrafo 1, un utile netto o una perdita netta derivino da variazioni del valore delle obbligazioni garantite o dei prestiti ipotecari sottostanti con opzione di consegna dell'obbligazione incorporata.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 524/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire una cooperazione efficace tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine lo scambio di informazioni dovrebbe essere bidirezionale nei limiti delle rispettive competenze di vigilanza delle autorità. È pertanto necessario che le norme specifichino le informazioni concernenti gli enti e, ove opportuno, il funzionamento delle loro succursali che le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero fornire alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, nonché le informazioni concernenti la succursale che le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero fornire alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

(2)

Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante va visto nel contesto più ampio della vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri; ove opportuno, le informazioni potrebbero essere fornite a livello consolidato. In particolare, se l'impresa madre capogruppo dell'ente è nello Stato membro in cui l'ente ha la sede centrale, e l'autorità competente interessata è anche l'autorità di vigilanza su base consolidata, dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a livello consolidato piuttosto che a livello dell'ente operante attraverso succursale. Tuttavia, in tal caso l'autorità competente dovrebbe comunicare alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti che le informazioni sono fornite a livello consolidato.

(3)

Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine non è limitato alle tipologie di informazioni specificate all'articolo 50 della direttiva 2013/36/UE e pertanto alle tipologie di informazioni di cui al presente regolamento. In particolare, gli articoli 35, 36, 39, 43 e 52 della direttiva 2013/36/UE prevedono disposizioni separate per lo scambio di informazioni concernenti la verifica in loco delle succursali, le notifiche dell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, e le misure, comprese quelle di natura cautelare, adottate dalle autorità competenti in relazione alle succursali e alle loro imprese madri. Il presente regolamento non dovrebbe quindi specificare requisiti in materia di scambio di informazioni su dette materie.

(4)

È necessario adottare disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni che devono essere scambiate tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine al fine di armonizzare le pratiche di regolamentazione e di vigilanza in tutta l'Unione. Queste informazioni dovrebbero coprire tutti gli elementi specificati all'articolo 50 della direttiva 2013/36/UE, ossia la gestione e la proprietà, comprese le linee di business di cui all'articolo 317 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la liquidità e le risultanze relative alla vigilanza sulla liquidità, la solvibilità, la garanzia dei depositi, le grandi esposizioni, il rischio sistemico, le procedure amministrative e contabili e i meccanismi di controllo interno. Per facilitare il controllo degli enti, le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine dovrebbero tenersi reciprocamente informate in merito alle situazioni di violazione della normativa nazionale o dell'Unione, nonché sulle misure e le sanzioni di vigilanza imposte agli enti. Inoltre, le informazioni sulla leva finanziaria e sulla preparazione alle situazioni di emergenza dovrebbero essere incluse nello scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante, in modo che queste ultime siano in grado di controllare efficacemente gli enti.

(5)

Quando una tensione di liquidità colpisce, o si presume colpirà, l'ente, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti hanno bisogno di avere un quadro chiaro della situazione per poter adottare misure cautelative nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/36/UE. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere norme chiare per definire le tipologie di informazioni oggetto di scambio tra autorità in caso di tensioni di liquidità. È inoltre necessario precisare le informazioni da scambiare in situazioni di emergenza, quali quelle definite all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, in modo che le autorità si preparino con sufficiente anticipo.

(6)

Date le differenze di dimensioni, di complessità e di importanza delle succursali operanti negli Stati membri ospitanti, è importante applicare il principio di proporzionalità nello scambio di informazioni. A tal fine, se le autorità competenti dello Stato membro ospitante sono responsabili di succursali indicate come significative ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbe essere scambiata una gamma più ampia di informazioni.

(7)

Per assicurare che lo scambio delle informazioni pertinenti avvenga entro termini ragionevoli, evitando al tempo stesso situazioni in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine siano obbligate a trasmettere tutte le informazioni sull'ente, indipendentemente dalla sua natura e importanza, a tutte le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, in casi specifici le informazioni pertinenti su una particolare succursale dovrebbero essere trasmesse esclusivamente alle autorità competenti incaricate della vigilanza della succursale. A fini analoghi, in un certo numero di settori specifici, tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero essere scambiate solo informazioni che mettono in luce situazioni di violazione, ossia non dovrebbe esserci scambio di informazioni quando l'ente rispetta la normativa nazionale e dell'Unione.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe disciplinare anche lo scambio di informazioni riguardanti l'esercizio delle attività nello Stato membro ospitante mediante prestazione di servizi transfrontalieri. Data la natura dei servizi transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti si trovano a dover far fronte ad una carenza di informazioni riguardanti le operazioni effettuate nella loro giurisdizione, e pertanto è essenziale precisare dettagliatamente le informazioni da scambiare ai fini della salvaguardia della stabilità finanziaria e del controllo delle condizioni di autorizzazione, in particolare per controllare che l'ente presti i propri servizi conformemente alle notifiche effettuate. Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.

(9)

L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine si forniscono reciprocamente ai sensi dell'articolo 50 della direttiva 2013/36/UE.

2.   Esso fissa le norme in materia di informazioni da scambiare concernenti gli enti che operano, attraverso succursale o esercitando la libera prestazione di servizi, in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è ubicata la loro sede centrale.

Articolo 2

Informazioni su base consolidata

Se l'impresa madre capogruppo dell'ente è stabilita nello stesso Stato membro in cui l'ente ha la sede centrale e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente è anche l'autorità di vigilanza su base consolidata, ove opportuno, ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, detta autorità competente fornisce le informazioni concernenti l'ente a livello consolidato e informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti che le informazioni sono fornite a tale livello.

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI ENTI OPERANTI ATTRAVERSO SUCCURSALE

Articolo 3

Informazioni concernenti la gestione e la proprietà

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni sulla struttura organizzativa dell'ente, ivi comprese le linee di attività e i rapporti con le altre entità del gruppo.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che esercitano la vigilanza su una succursale significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE le seguenti informazioni relative all'ente:

a)

la struttura dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza, compresa l'attribuzione delle responsabilità di supervisione della succursale;

b)

l'elenco degli azionisti e dei soci che detengono partecipazioni qualificate, sulla base delle informazioni fornite dall'ente creditizio conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 4

Informazioni concernenti la liquidità e le risultanze relative alla vigilanza

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:

a)

eventuali carenze sostanziali della gestione del rischio di liquidità dell'ente di cui le autorità competenti sono a conoscenza e che possono avere conseguenze per le succursali, eventuali misure di vigilanza adottate al riguardo e in che misura l'ente vi si è conformato;

b)

la valutazione complessiva effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine del profilo di rischio di liquidità e della gestione dei rischi dell'ente, in particolare in relazione alla succursale;

c)

i coefficienti dell'ente indicanti la sua posizione in termini di liquidità e di finanziamento stabile a livello nazionale o a livello dell'Unione nella valuta nazionale dello Stato membro d'origine dell'ente e in tutte le altre valute pertinenti per l'ente;

d)

le componenti della riserva di liquidità dell'ente;

e)

il grado di gravame sulle attività dell'ente;

f)

il rapporto tra prestiti e depositi dell'ente;

g)

eventuali coefficienti di liquidità nazionali che si applicano all'ente nel quadro di misure di politica macroprudenziale delle autorità competenti o dell'autorità designata, sia come requisiti vincolanti, orientamenti, raccomandazioni e avvertenze, sia in altro modo, ivi compresa la definizione di detti coefficienti;

h)

eventuali requisiti specifici in materia di liquidità applicati ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE;

i)

eventuali ostacoli al trasferimento di contante e garanzie reali verso e da succursali dell'ente.

2.   Se le autorità competenti hanno derogato in tutto o in parte all'applicazione all'ente della parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell'articolo 8 dello stesso regolamento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 a livello subconsolidato o, a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, a livello consolidato.

3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che esercitano la vigilanza su una succursale significativa le seguenti informazioni:

a)

la politica in materia di liquidità e di finanziamento dell'ente, ivi compresi la descrizione delle modalità di finanziamento delle sue succursali, eventuali dispositivi di sostegno infragruppo e le procedure di gestione accentrata della tesoreria;

b)

i piani di emergenza dell'ente relativi alla liquidità e al finanziamento, ivi comprese informazioni sugli scenari di tensione ipotizzati.

Articolo 5

Informazioni concernenti la solvibilità

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante se l'ente rispetta i seguenti requisiti:

a)

i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto di eventuali misure adottate o riconosciute conformemente all'articolo 458 dello stesso regolamento e, se pertinente, tenendo conto delle disposizioni transitorie previste dalla parte dieci dello stesso regolamento;

b)

eventuali requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti conformemente all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;

c)

i requisiti di riserva di capitale di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che esercitano la vigilanza su una succursale significativa dell'ente soggetto ai requisiti di fondi propri le seguenti informazioni:

a)

il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

il coefficiente di capitale di classe 1 dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

il coefficiente di capitale totale dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

l'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

i requisiti di fondi propri applicabili nello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto di eventuali misure adottate o riconosciute conformemente all'articolo 458 dello stesso regolamento e, se pertinente, tenendo conto delle disposizioni transitorie previste dalla parte dieci dello stesso regolamento;

f)

il livello della riserva di conservazione del capitale che l'ente è tenuto a detenere ai sensi dell'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE;

g)

il livello della riserva di capitale anticiclica specifica che l'ente è tenuto a detenere ai sensi dell'articolo 130 della direttiva 2013/36/UE;

h)

il livello della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che l'ente è tenuto a detenere ai sensi dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE;

i)

il livello della riserva per i C-SII o per gli O-SII che l'ente è tenuto a detenere ai sensi dell'articolo 131, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/36/UE;

j)

il livello di eventuali ulteriori requisiti in materia di fondi propri imposti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e di altri requisiti imposti in materia di solvibilità dell'ente a norma dello stesso articolo.

3.   In caso di deroga all'applicazione delle disposizioni in materia del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi degli articoli 7, 10 e 15 dello stesso regolamento, o in caso di deroga ai requisiti di cui agli articoli 10 e 12 e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2013/36/UE, o qualora l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione ad applicare il trattamento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 a livello subconsolidato o, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, a livello consolidato.

Articolo 6

Informazioni concernenti i sistemi di garanzia dei depositi

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il nome del sistema di garanzia dei depositi a cui l'ente appartiene conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni concernenti il sistema di garanzia dei depositi di cui al paragrafo 1:

a)

la copertura massima offerta dal sistema di garanzia dei depositi per ogni depositante ammissibile;

b)

l'ambito di applicazione della copertura e i tipi di depositi coperti;

c)

eventuali esclusioni dalla copertura, ivi compresi i prodotti e le categorie di depositanti;

d)

le modalità di finanziamento del sistema di garanzia dei depositi, in particolare se il sistema è finanziato ex ante o ex post, e il volume del sistema;

e)

le coordinate dell'amministratore del sistema.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite alle autorità competenti dello Stato membro ospitante solo una volta in riferimento a ogni sistema di garanzia dei depositi interessato. In caso di modifica delle informazioni fornite, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono informazioni aggiornate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Articolo 7

Informazioni concernenti la limitazione delle grandi esposizioni

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato i requisiti applicabili in materia di limiti alle grandi esposizioni e i requisiti stabiliti dalla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.

Articolo 8

Informazioni concernenti il rischio sistemico posto dall'ente

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante se l'ente è stato designato come ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o come altro ente a rilevanza sistemica (O-SII) conformemente all'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. Se l'ente è stato designato come G-SII, tra le informazioni da fornire rientra anche la sottocategoria in cui è classificato.

Articolo 9

Informazioni concernenti le procedure amministrative e contabili

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato i principi e le procedure contabili applicabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.

2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 10

Informazioni concernenti i meccanismi di controllo interno

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato i requisiti in materia di meccanismi di controllo interno, ivi compresi i dispositivi di gestione e controllo dei rischi e di audit interno, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.

2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 11

Informazioni concernenti la leva finanziaria

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato i requisiti in materia di coefficienti di leva finanziaria ai sensi della parte sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se pertinente, tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 499 dello stesso regolamento. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante tutte le informazioni comunicate dall'ente ai sensi dell'articolo 451 del regolamento (UE) n. 575/2013 concernenti il suo coefficiente di leva finanziaria e la sua gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva.

Articolo 12

Informazioni concernenti in generale la non osservanza

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante informazioni concernenti tutti i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato la normativa nazionale o dell'Unione o i requisiti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta degli enti sul mercato, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, diversi dai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11 del presente regolamento. Le informazioni da fornire spiegano la situazione e le misure di vigilanza adottate o di cui è prevista l'adozione.

2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 13

Comunicazione delle misure e delle sanzioni di vigilanza

1.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante in merito alle seguenti sanzioni o misure eventualmente imposte o applicate all'ente e che incidono sulle attività della succursale:

a)

ammende amministrative o altre misure amministrative applicate a norma degli articoli da 64 a 67 della direttiva 2013/36/UE;

b)

le misure di vigilanza imposte ai sensi dell'articolo 104 o 105 della direttiva 2013/36/UE;

c)

le sanzioni penali imposte per violazioni del regolamento (UE) n. 575/2013 o delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2013/36/UE.

2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pertinenti solo per una particolare succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine sono tenute a fornire le informazioni solo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui la succursale è stabilita.

Articolo 14

Informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti la preparazione alle situazioni di emergenza. In particolare si tengono informate su quanto segue:

a)

le coordinate delle persone responsabili della gestione delle situazioni di emergenza in seno alle autorità competenti da contattare nelle situazioni di emergenza;

b)

le procedure di comunicazione che si applicano nelle situazioni di emergenza.

Articolo 15

Informazioni provenienti dalle autorità dello Stato membro ospitante

Fatte salve le disposizioni in materia di scambio di informazioni a seguito di ispezioni delle succursali ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro ospitante forniscono alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le seguenti informazioni:

a)

la descrizione dei casi in cui le autorità competenti hanno accertato che l'ente non ha rispettato la normativa nazionale o dell'Unione o i requisiti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta degli enti sul mercato, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2013/36/UE, accompagnati da una spiegazione delle misure di vigilanza adottate o previste per affrontare il mancato rispetto;

b)

la descrizione dell'eventuale mancata osservanza delle condizioni alle quali sono esercitate, per ragioni di interesse generale, le attività della succursale nello Stato membro ospitante;

c)

l'indicazione del rischio sistemico posto dalla succursale o dalle sue attività nello Stato membro ospitante, ivi compresa l'eventuale valutazione dell'incidenza probabile della sospensione o della chiusura delle attività della succursale in relazione ai seguenti aspetti:

i)

la liquidità sistemica;

ii)

i sistemi di pagamento;

iii)

i sistemi di compensazione e regolamento;

d)

la quota di mercato della succursale, se supera il 2 % del mercato complessivo dello Stato membro ospitante in una delle seguenti categorie:

i)

depositi;

ii)

prestiti;

e)

eventuali ostacoli al trasferimento di contante e garanzie reali verso e dalla succursale.

CAPO III

INFORMAZIONI CONCERNENTI I PRESTATORI DI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

Articolo 16

Informazioni concernenti i prestatori di servizi transfrontalieri

Dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante in relazione all'ente che esercita la sua attività mediante prestazione di servizi nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le seguenti informazioni:

a)

i casi in cui le autorità competenti dello Stato membro d'origine hanno accertato che l'ente non ha rispettato la normativa nazionale o dell'Unione o i requisiti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta degli enti sul mercato, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva 2013/36/UE, accompagnati da una spiegazione delle misure di vigilanza adottate o previste per affrontare il mancato rispetto;

b)

il volume dei depositi ricevuti dai residenti dello Stato membro ospitante;

c)

il volume dei prestiti concessi ai residenti dello Stato membro ospitante;

d)

in relazione alle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE che l'ente ha notificato come attività che intende esercitare nello Stato membro ospitante tramite prestazione di servizi:

i)

sotto quale forma l'ente svolge le attività;

ii)

le attività più significative in termini di attività dell'ente nello Stato membro ospitante;

iii)

la conferma che l'ente svolge le attività indicate come attività principale nella notifica presentata ai sensi dell'articolo 39 della direttiva 2013/36/UE.

CAPO IV

SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ENTI CHE OPERANO ATTRAVERSO SUCCURSALE IN CASO DI TENSIONE DI LIQUIDITÀ CHE COLPISCE L'ENTE O LA SUCCURSALE

Articolo 17

Portata dello scambio di informazioni concernenti la tensione di liquidità

1.   Se ritengono che si sia verificata o sia probabile che si verifichi una tensione di liquidità in relazione all'ente, le autorità competenti dello Stato membro d'origine ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro ospitante e forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3.

2.   Se ritengono che si sia verificata o sia probabile che si verifichi una tensione di liquidità in relazione ad una succursale stabilita nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3.

3.   Le autorità competenti forniscono le seguenti informazioni:

a)

la descrizione della situazione verificatasi, compresa la causa della situazione di tensione, l'impatto atteso della tensione di liquidità sull'ente e gli sviluppi relativi alle operazioni infragruppo;

b)

la spiegazione delle misure adottate o previste dalle autorità competenti o dall'ente, ivi compreso l'eventuale obbligo imposto all'ente dalle autorità competenti di attenuare la tensione di liquidità;

c)

i risultati delle valutazioni delle conseguenze sistemiche della tensione di liquidità;

d)

le più recenti informazioni quantitative disponibili concernenti la liquidità specificate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da c) a h).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 525/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine «mercato»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 341, paragrafo 3, terzo comma;

considerando quanto segue:

(1)

Il rischio generico di mercato è definito all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013 come il rischio di una variazione di prezzo dello strumento finanziario dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato su uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse, oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato su uno strumento di capitale, ad un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.

(2)

Ai fini del calcolo del rischio generico di mercato di cui all'articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013 è opportuno considerare che strumenti di capitale diversi fanno parte dello stesso mercato quando sono soggetti allo stesso rischio generico di mercato, ovvero quando tutti i movimenti di prezzo dello strumento derivano dalle condizioni economiche locali. A tali fini si deve pertanto intendere per mercato un'economia integrata che coincide normalmente con la giurisdizione nazionale.

(3)

Fermo restando quanto precede, l'introduzione della moneta unica ha eliminato fattori significativi di segmentazione dei mercati degli strumenti di capitale della zona euro, sopprimendo ad esempio il rischio di cambio tra gli Stati membri partecipanti e rendendo possibile la pubblicazione dei risultati societari nella stessa moneta. L'adozione dell'euro presuppone inoltre un'ampia convergenza economica e giuridica tra gli Stati membri partecipanti e poggia su un mercato integrato soggetto a regole comuni. Quest'ultimo è comune a tutti gli Stati membri dell'Unione, ma la moneta unica ha prodotto un'integrazione economica più stretta e profonda tra gli Stati membri partecipanti che giustifica un trattamento distinto ai fini del presente regolamento. Di conseguenza il termine «mercato» dovrebbe indicare, per i paesi appartenenti alla zona euro, tutti i mercati degli strumenti di capitale situati nella zona euro, mentre per i paesi non appartenenti alla zona euro dovrebbe indicare solo il mercato nazionale degli strumenti di capitale.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(5)

L'Autorità bancaria europea ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione di «mercato» ai fini del calcolo della posizione netta generale in strumenti di capitale di cui all'articolo 341, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Con il termine «mercato» si intende:

a)

per la zona euro, tutti gli strumenti di capitale quotati in borse situate in Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta;

b)

per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro e i paesi terzi, tutti gli strumenti di capitale quotati in borse ubicate all'interno di una giurisdizione nazionale.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 526/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare l'articolo 383, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'applicazione del metodo avanzato per la determinazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) può riguardare controparti per le quali non è disponibile il differenziale sul credit default swap (CDS). In tal caso, gli enti dovrebbero impiegare un differenziale adeguato tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte («la variabile proxy del differenziale»), ai sensi dell'articolo 383, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(2)

Le norme in materia di determinazione della variabile proxy del differenziale per il rischio di CVA dovrebbero prevedere l'uso di categorie ampie di classe di rating, settore e regione, e dovrebbero lasciare agli enti la flessibilità necessaria per determinare la variabile proxy del differenziale più appropriata sulla base del loro giudizio di esperti.

(3)

Per specificare più in dettaglio in che modo gli enti dovrebbero prendere in considerazione gli attributi di classe di rating, settore e regione degli emittenti per la stima della variabile proxy del differenziale appropriata per la determinazione dei requisiti di fondi propri, come previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno stabilire norme per la presa in considerazione di detti attributi con riferimento a categorie minime per ogni attributo, al fine di assicurare l'applicazione armonizzata di tali condizioni.

(4)

Inoltre, nel caso di singoli emittenti, se esiste un legame, ad esempio tra amministrazione regionale o autorità locale ed emittente sovrano, dovrebbe essere possibile consentire la stima della variabile proxy appropriata sulla base del differenziale creditizio del singolo emittente, quando ciò consenta una stima più appropriata.

(5)

Per calcolare adeguatamente il requisito patrimoniale per il rischio di CVA, la variabile proxy del differenziale dovrebbe essere determinata utilizzando i dati osservati in un mercato liquido e le relative ipotesi, quali l'interpolazione e l'estrapolazione dei dati relativi a diverse scadenze, dovrebbero essere concettualmente solide.

(6)

Per assicurare la convergenza delle pratiche tra gli enti ed evitare incoerenze, considerato che la probabilità di default implicita (PD), il differenziale sui credit default swaps (CDS) e la perdita in caso di default (loss given default — LGD) costituiscono un'equazione con due incognite e che nella prassi di mercato si utilizza un valore fisso di LGD per il calcolo della PD implicita dai differenziali di mercato, gli enti dovrebbero utilizzare un valore dell'LGDMKT che sia in linea con la LGD fissa comunemente utilizzata dai partecipanti al mercato per calcolare la PD implicita dai differenziali creditizi negoziati liquidi utilizzati per determinare la variabile proxy del differenziale creditizio per la controparte in questione.

(7)

Ai fini dell'autorizzazione a utilizzare il metodo avanzato per il rischio di CVA per un numero limitato di portafogli minori, è opportuno considerare un portafoglio come un insieme di attività soggette a compensazione secondo la definizione dell'articolo 272, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, il numero delle operazioni non soggette al metodo dei modelli interni (IMM) cui si applica il requisito patrimoniale per il rischio di CVA e le dimensioni dell'insieme di attività soggette a compensazione non-IMM cui si applica il requisito patrimoniale per il rischio di CVA e limitarle in termini di percentuale sul numero totale di tutte le operazioni cui si applica il requisito patrimoniale per il rischio di CVA e di percentuale dell'entità complessiva di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione cui si applica il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA, per tener conto delle diverse dimensioni degli enti.

(8)

Per limitare eventuali discontinuità nell'uso del metodo avanzato per il rischio di CVA per un numero limitato di portafogli minori, l'uso del metodo avanzato per il rischio di CVA dovrebbe cessare solo in caso di superamento dei limiti quantitativi per due trimetri consecutivi.

(9)

Inoltre, perché possano svolgere le loro funzioni di vigilanza in maniera efficiente, le autorità competenti dovrebbero poter sapere quando non è più rispettato il requisito del numero limitato di portafogli minori; di conseguenza, gli enti dovrebbero notificare questi casi alle autorità competenti.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(11)

L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Determinazione della variabile proxy del differenziale appropriata

1.   La variabile proxy del differenziale per una data controparte è considerata adeguata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte conformemente all'articolo 383, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la variabile proxy del differenziale è stata determinata tenendo conto di tutti gli attributi di classe di rating, settore e regione della controparte, come specificato alle lettere b), c) e d);

b)

l'attributo della classe di rating è stato determinato utilizzando una gerarchia predeterminata di fonti delle classi di rating interne ed esterne. Le classi di rating devono essere abbinate alle classi di merito di credito di cui all'articolo 384, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Quando sono disponibili molteplici classi di rating esterne l'abbinamento con le classi di merito di credito avviene secondo il metodo per le valutazioni molteplici del merito di credito di cui all'articolo 138 dello stesso regolamento;

c)

l'attributo del settore è stato determinato tenendo conto almeno delle seguenti categorie:

i)

settore pubblico;

ii)

settore finanziario;

iii)

altro;

d)

l'attributo della regione è stato determinato tenendo conto almeno delle seguenti categorie:

i)

Europa;

ii)

America settentrionale;

iii)

Asia;

iv)

resto del mondo;

e)

la variabile proxy del differenziale riflette in modo rappresentativo i differenziali disponibili sui credit default swaps e i differenziali di altri strumenti di rischio creditizio negoziati liquidi corrispondenti alla combinazione pertinente di categorie applicabili e che soddisfano i criteri di qualità dei dati di cui al paragrafo 3;

f)

l'adeguatezza della variabile proxy del differenziale è determinata con riferimento alla volatilità piuttosto che al livello del differenziale.

2.   Nel considerare gli attribuiti della classe di rating, del settore e della regione della controparte conformemente al paragrafo 1, la stima della variabile proxy del differenziale è considerata appropriata per l'amministrazione regionale o l'autorità locale sulla base del differenziale creditizio dell'emittente sovrano pertinente quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

l'amministrazione regionale o l'autorità locale e l'emittente sovrano hanno la stessa classe di rating;

b)

l'amministrazione regionale o l'autorità locale non hanno classe di rating.

3.   Tutti gli elementi utilizzati per la determinazione della variabile proxy del differenziale si basano su dati affidabili osservati su un mercato liquido esistente tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quale definito all'articolo 338, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono disponibili dati sufficienti per generare variabili proxy del differenziale per tutte le scadenze pertinenti e per i periodi storici di cui all'articolo 383, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

Articolo 2

Individuazione della LGDMKT

Per individuare la perdita in caso di default della controparte (LGDMKT) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al metodo avanzato per la controparte che richiede l'uso di una variabile proxy del differenziale, gli enti utilizzano un valore dell'LGDMKT che sia in linea con la LGD fissa comunemente utilizzata dai partecipanti al mercato per determinare le PD implicite dai differenziali di mercato utilizzati per determinare la variabile proxy del differenziale per la controparte in questione conformemente all'articolo 1.

Articolo 3

Limiti quantitativi sul numero e sull'entità dei portafogli ammissibili

1.   Per rispettare il criterio di un numero limitato di portafogli minori di cui all'articolo 383, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il numero di tutte le operazioni non-IMM soggette al requisito patrimoniale per il rischio di CVA non supera il 15 % del numero totale di operazioni soggette al requisito patrimoniale per il rischio di CVA;

b)

l'entità di ogni insieme di attività soggette a compensazione non-IMM soggetto al requisito patrimoniale per il rischio di CVA non supera l'1 % dell'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione soggetti al requisito patrimoniale per il rischio di CVA;

c)

l'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione non-IMM soggetti al requisito patrimoniale per il rischio di CVA non supera il 10 % dell'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione soggetti al requisito patrimoniale per il rischio di CVA.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), l'entità di un insieme di attività soggette a compensazione è pari all'esposizione in caso di default dell'insieme di attività soggette a compensazione calcolata utilizzando il metodo del valore di mercato di cui all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto degli effetti della compensazione, conformemente all'articolo 298 dello stesso regolamento, ma non degli effetti delle garanzie reali.

3.   Ai fini del paragrafo 1, l'ente calcola, per ciascun trimestre, la media aritmetica delle osservazioni almeno mensili dei rapporti tra i seguenti elementi:

a)

il numero di operazioni non-IMM rispetto al numero totale di operazioni;

b)

l'entità del più grande insieme di attività soggette a compensazione non-IMM rispetto all'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione; e

c)

l'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione non-IMM rispetto all'entità totale di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione.

4.   Quando il criterio di cui al paragrafo 1 non è soddisfatto in due calcoli consecutivi conformemente al paragrafo 3, l'ente utilizza il metodo standardizzato di cui all'articolo 384 del regolamento (UE) n. 575/2013 per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione non-IMM e ne informa le autorità competenti.

5.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano su base individuale, subconsolidata e consolidata, in funzione dell'ambito dell'autorizzazione ad usare il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 283 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/21


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 527/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 94, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La remunerazione variabile attribuita sotto forma di strumenti dovrebbe promuovere una gestione sana ed efficace del rischio scoraggiando l'assunzione di rischi superiori al livello tollerato dall'ente. Le categorie degli strumenti utilizzabili a tal fine dovrebbero quindi far convergere gli interessi del personale e quelli di azionisti, creditori e altre parti interessate offrendo al personale incentivi che lo inducano ad agire nell'interesse a lungo termine dell'ente e lo scoraggino dall'assumere rischi eccessivi.

(2)

Per mantenere in modo continuativo un collegamento saldo con la qualità del credito dell'ente, gli strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile dovrebbero essere corredati di adeguati eventi attivatori di una loro svalutazione o conversione che ne riduca il valore in caso di deterioramento della qualità continuativa del credito dell'ente. Gli eventi attivatori previsti per la remunerazione non dovrebbero alterare l'ordine gerarchico degli strumenti, ossia non dovrebbero determinare la «squalifica» di strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 come strumenti di fondi propri.

(3)

Gli articoli 52 e 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabiliscono le condizioni applicabili agli strumenti aggiuntivi di classe 1 e agli strumenti di classe 2, ma tale regolamento non prevede condizioni specifiche per gli altri strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della direttiva 2013/36/UE che possono essere convertiti integralmente in capitale primario di classe 1 oppure svalutati, perché non sono classificati come fondi propri ai fini prudenziali. È pertanto opportuno fissare i requisiti specifici applicabili alle diverse categorie di strumenti per garantirne l'idoneità a essere usati ai fini della remunerazione variabile in considerazione della loro diversa natura. Il fatto che gli strumenti siano utilizzati ai fini della remunerazione variabile non dovrebbe precludere, di per sé, la possibilità di considerarli fondi propri dell'ente, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, né essere visto come un incentivo al rimborso degli strumenti, perché il personale può in genere ottenere altrimenti fondi liquidi al termine del periodo di differimento o di mantenimento.

(4)

Si annoverano tra gli altri strumenti gli strumenti di debito non monetari o gli strumenti collegati al debito non ammessi come fondi propri. Gli altri strumenti non si limitano agli strumenti finanziari definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 50), del regolamento (UE) n. 575/2013, ma possono includere anche ulteriori strumenti non monetari, eventualmente specificati in accordi tra l'ente e il suo personale. Affinché tali strumenti riflettano la qualità del credito dell'ente in modo continuativo, è opportuno stabilire requisiti adeguati che ne fanno scattare la svalutazione o conversione in situazioni che esulano dal mero risanamento o risoluzione delle crisi.

(5)

In caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione di strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile, l'operazione non dovrebbe in linea generale aumentare il valore della remunerazione attribuita determinando il pagamento di importi superiori al valore dello strumento o la conversione in strumenti di valore superiore allo strumento inizialmente attribuito, e questo per evitare che la remunerazione sia pagata mediante veicoli o metodi che favoriscano l'elusione dell'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

(6)

Quando è attribuita una remunerazione variabile e in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione di strumenti utilizzati a tal fine, l'operazione dovrebbe basarsi sui valori calcolati secondo il principio contabile applicabile. In tali situazioni è pertanto opportuno imporre che sia fissato il valore dello strumento, in modo da escludere l'elusione degli obblighi previsti dalla direttiva 2013/36/UE in materia di remunerazione, per quanto riguarda in particolare il rapporto tra componente fissa e componente variabile e l'allineamento all'assunzione dei rischi.

(7)

L'articolo 54 del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce i meccanismi di svalutazione e di conversione degli strumenti aggiuntivi di classe 1, mentre l'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della direttiva 2013/36/UE prevede che gli altri strumenti possano essere pienamente convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 o svalutati. Poiché, sotto il profilo economico, il risultato della conversione o svalutazione degli altri strumenti è identico a quello degli strumenti aggiuntivi di classe 1, i meccanismi di svalutazione o conversione dei primi dovrebbero ispirarsi a quelli applicabili ai secondi, adattandoli tuttavia per tener conto del fatto che gli altri strumenti non sono considerati strumenti di fondi propri ai fini prudenziali. Il regolamento (UE) n. 575/2013 non prevede requisiti normativi per la svalutazione e la conversione degli strumenti di classe 2. Per assicurare che, al deteriorarsi della qualità di credito dell'ente, sia diminuito il valore di tutti questi strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile, è opportuno precisare le situazioni che impongono la svalutazione o la conversione dello strumento. Ai fini della coerenza applicativa, è opportuno precisare i meccanismi di svalutazione, di rivalutazione e di conversione degli strumenti di classe 2 e degli altri strumenti.

(8)

Il pagamento delle distribuzioni generate dagli strumenti può assumere forme diverse: variabile o fissa, periodica o alla scadenza finale dello strumento. Secondo gli orientamenti sulle politiche e le pratiche di remunerazione pubblicati dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (3), per promuovere una gestione sana ed efficace del rischio non si dovrebbero pagare distribuzioni al personale nel corso dei periodi di differimento, ma soltanto rispetto ai periodi che seguono il trasferimento della titolarità sullo strumento. Ne consegue che, ai fini della remunerazione variabile, sono adeguati soltanto gli strumenti che implicano una distribuzione periodica al possessore, mentre il computo della parte sostanziale della remunerazione che dev'essere composta da un bilanciamento degli strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2013/36/UE dovrebbe escludere sia le obbligazioni a cedola zero sia gli strumenti che non prevedono la distribuzione degli utili, perché altrimenti il personale beneficerebbe durante il periodo di differimento di un aumento del valore assimilabile al ricevimento di una distribuzione.

(9)

Le distribuzioni molto elevate possono ridurre l'incentivo a lungo termine alla prudenza nell'assunzione dei rischi, perché aumentano di fatto la parte variabile della remunerazione. È in particolare inopportuno pagare le distribuzioni a cadenze superiori ad un anno, perché ne deriverebbero di fatto l'accumularsi nei periodi di differimento e il pagamento al momento del trasferimento della titolarità sulla remunerazione variabile. L'accumularsi delle distribuzioni eluderebbe l'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, nella lettera g), relativa al rapporto tra componente fissa e componente variabile della remunerazione, e nella lettera m), che stabilisce il principio che la titolarità sulla remunerazione pagabile secondo meccanismi di differimento è trasferita non più velocemente che pro rata. Le distribuzioni effettuate dopo il trasferimento della titolarità sullo strumento non dovrebbero quindi superare i corsi di mercato. A tal fine, gli strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile, o gli strumenti cui sono collegati, dovrebbero essere emessi principalmente ad altri investitori oppure essere vincolati a un tetto massimo di distribuzione.

(10)

Gli obblighi di differimento e di mantenimento applicabili all'attribuzione della remunerazione variabile a norma dell'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE devono essere assolti in ogni fase pertinente, compreso in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione di strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile. In tali situazioni, è pertanto opportuno permutare gli strumenti con strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e altri strumenti che riflettono la qualità del credito dell'ente in modo continuativo, presentano caratteristiche equivalenti a quelle dello strumento inizialmente attribuito e sono dello stesso valore, tenuto conto degli eventuali importi svalutati. In caso di strumenti, diversi dagli strumenti aggiuntivi di classe 1, con scadenza fissa, è opportuno prescrivere requisiti minimi riguardo alla loro durata residua al momento in cui sono attribuiti, affinché ne sia assicurata la conformità ai requisiti relativi ai periodi di differimento e di mantenimento per la remunerazione variabile.

(11)

La direttiva 2013/36/UE non limita le categorie di strumenti utilizzabili ai fini della remunerazione variabile a una categoria specifica di strumenti finanziari. Dovrebbe essere possibile utilizzare strumenti sintetici, o contratti conclusi tra ente e personale, collegati a strumenti aggiuntivi di classe 1 e a strumenti di classe 2 convertibili o svalutabili integralmente. Sarebbe in tal modo possibile inserire nei termini di tali strumenti condizioni specifiche valide soltanto per gli strumenti attribuiti al personale e non per gli altri investitori.

(12)

Nell'ambito di gruppi è possibile che la gestione delle emissioni sia accentrata nell'ente impresa madre. Non sempre, quindi, gli enti che fanno parte del gruppo possono emettere strumenti adeguati ad essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile. Il regolamento (UE) n. 575/2013 permette, a determinate condizioni, che gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi per il tramite di un soggetto che rientra nell'ambito del consolidamento siano computati nei fondi propri dell'ente. Dovrebbe pertanto essere altresì possibile utilizzare tali strumenti ai fini della remunerazione variabile, purché esista un collegamento evidente tra la qualità del credito dell'ente che li utilizza e la qualità del credito dell'emittente, collegamento che si può solitamente presumere esista tra l'ente impresa madre e una sua filiazione. In presenza di condizioni equivalenti, si dovrebbero poter utilizzare ai fini della remunerazione variabile anche strumenti, diversi dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, non emessi direttamente dall'ente. Se l'evento attivatore contempla l'utilizzo da parte dell'ente di strumenti sintetici di questo tipo, è opportuno ammettere all'utilizzo ai fini della remunerazione variabile gli strumenti collegati a strumenti di riferimento emessi dall'ente impresa madre in paesi terzi e equivalenti a strumenti aggiuntivi di classe 1 o a strumenti di classe 2.

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione europea.

(14)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile

1.   Le seguenti categorie di strumenti soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della direttiva 2013/36/UE:

a)

categorie di strumenti aggiuntivi di classe 1 rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 2 e conformi all'articolo 5, paragrafo 9, e paragrafo 13, lettera c);

b)

categorie di strumenti di classe 2 rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 3 e conformi all'articolo 5;

c)

categorie di strumenti (di seguito «altri strumenti») integralmente convertibili in strumenti di capitale primario di classe 1 o svalutabili, diversi dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, nei casi contemplati all'articolo 4 laddove tali categorie rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2 e siano conformi all'articolo 5.

2.   Le categorie di strumenti di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni seguenti:

a)

gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) dei diritti del possessore;

b)

se le disposizioni che lo disciplinano ne permettono la conversione, lo strumento è utilizzato ai fini dell'attribuzione della remunerazione variabile soltanto se il rapporto o fattore di conversione è fissato a un livello tale che il valore dello strumento in cui è convertito lo strumento inizialmente attribuito non sia superiore a quello che quest'ultimo aveva al momento dell'attribuzione come remunerazione variabile;

c)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti convertibili utilizzati al solo fine della remunerazione variabile assicurano che il valore dello strumento in cui è convertito lo strumento inizialmente attribuito non sia superiore a quello di quest'ultimo al momento della conversione;

d)

le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che le distribuzioni siano pagate al possessore dello strumento a cadenza almeno annuale;

e)

il prezzo dello strumento corrisponde al suo valore al momento dell'attribuzione, calcolato secondo il principio contabile applicabile; la valutazione tiene conto della qualità del credito dell'ente ed è soggetta a revisione indipendente;

f)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti emessi al solo fine della remunerazione variabile impongono che, in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione dello strumento, ne sia effettuata la valutazione secondo il principio contabile applicabile.

Articolo 2

Condizioni relative agli strumenti aggiuntivi di classe 1

Le categorie di strumenti aggiuntivi di classe 1 soddisfano le condizioni seguenti:

a)

le disposizioni che disciplinano lo strumento specificano l'evento attivatore ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

l'evento attivatore di cui alla lettera a) si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente emittente, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, scende al di sotto di uno dei seguenti valori:

i)

7 %;

ii)

un livello superiore al 7 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento;

c)

è soddisfatto uno dei requisiti seguenti:

i)

lo strumento è emesso al solo fine dell'attribuzione come remunerazione variabile e le disposizioni che lo disciplinano prevedono per le relative distribuzioni un tasso coerente con i corsi di mercato degli strumenti analoghi emessi dall'ente o da enti di natura, ampiezza, complessità e qualità creditizia comparabili, e comunque non superiore, al momento dell'attribuzione della remunerazione, di oltre 8 punti percentuali al tasso di variazione annuale medio per l'Unione pubblicato dalla Commissione (Eurostat) negli indici dei prezzi al consumo armonizzati previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (5). Se lo strumento è attribuito a un membro del personale la cui attività professionale si svolge prevalentemente al di fuori dell'Unione ed è denominato in una valuta di un paese terzo, l'ente può usare un analogo indice dei prezzi al consumo calcolato in modo indipendente per detto paese terzo;

ii)

al momento dell'attribuzione degli strumenti come remunerazione variabile, almeno il 60 % degli strumenti in emissione sono stati emessi a fini diversi dalla remunerazione variabile e non sono in possesso di nessuno dei soggetti seguenti, né di soggetti che presentino con essi un collegamento stretto:

l'ente o le sue filiazioni;

l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;

la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;

la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni.

Articolo 3

Condizioni relative agli strumenti di classe 2

Le categorie di strumenti di classe 2 soddisfano le condizioni seguenti:

a)

al momento dell'attribuzione degli strumenti come remunerazione variabile, la durata residua dello strumento è uguale o superiore alla somma dei periodi di differimento e dei periodi di mantenimento che si applicano alla remunerazione variabile in base all'attribuzione degli strumenti in questione;

b)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti prevedono che, al verificarsi dell'evento attivatore, il valore nominale degli strumenti sia svalutato stabilmente o in via temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

c)

l'evento attivatore di cui alla lettera b) si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente emittente, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, scende al di sotto di uno dei seguenti valori:

i)

7 %;

ii)

un livello superiore al 7 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento;

d)

è soddisfatto uno dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera c).

Articolo 4

Condizioni relative a categorie di altri strumenti

1.   Poste le condizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), gli altri strumenti rispondono alle condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera l), punto ii), della direttiva 2013/36/UE in ciascuno dei casi seguenti:

a)

soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2;

b)

sono collegati a uno strumento aggiuntivo di classe 1 o a uno strumento di classe 2 e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3;

c)

sono collegati a uno strumento che, se non fosse stato emesso dall'impresa madre dell'ente sfuggente all'ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sarebbe uno strumento aggiuntivo di classe 1 o uno strumento di classe 2, e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4.

2.   Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti;

a)

gli altri strumenti sono emessi direttamente dall'ente o tramite un soggetto incluso nell'ambito del consolidamento di gruppo a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché sia ragionevole attendersi che una variazione della qualità creditizia dell'emittente determini un'analoga variazione della qualità creditizia dell'ente che utilizza gli altri strumenti ai fini della remunerazione variabile;

b)

le disposizioni che disciplinano gli altri strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i pagamenti programmati delle distribuzioni o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

c)

al momento dell'attribuzione come remunerazione variabile, la durata residua degli altri strumenti è uguale o superiore alla somma dei periodi di differimento e dei periodi di mantenimento che si applicano in base all'attribuzione degli strumenti in questione;

d)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti prevedono che, al verificarsi dell'evento attivatore, il valore nominale degli strumenti sia svalutato stabilmente o in via temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

e)

l'evento attivatore di cui alla lettera d) si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente emittente, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, scende al di sotto di uno dei seguenti valori:

i)

7 %;

ii)

un livello superiore al 7 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento;

f)

è soddisfatto uno dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera c).

3.   Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti;

a)

gli altri strumenti soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e);

b)

gli altri strumenti sono collegati a uno strumento aggiuntivo di classe 1 o a uno strumento di classe 2 emesso tramite un soggetto incluso nell'ambito del consolidamento di gruppo a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 («strumento di riferimento»);

c)

lo strumento di riferimento risponde alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e f), al momento dell'attribuzione dello strumento come remunerazione variabile;

d)

il valore dell'altro strumento è collegato a quello dello strumento di riferimento in modo tale che in nessun momento il primo sia superiore al secondo;

e)

le distribuzioni pagate a seguito del trasferimento della titolarità sull'altro strumento sono collegate a quelle dello strumento di riferimento in modo tale che in nessun momento il valore delle prime sia superiore a quello delle seconde;

f)

le disposizioni che disciplinano gli altri strumenti prevedono che, in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione dello strumento di riferimento nel corso del periodo di differimento o di mantenimento, essi siano collegati a uno strumento di riferimento equivalente e rispondente alle condizioni stabilite dal presente articolo, in modo da assicurare che il valore totale degli altri strumenti non aumenti.

4.   Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti;

a)

le autorità competenti hanno accertato, ai fini dell'articolo 127 della direttiva 2013/36/UE, che l'ente che emette lo strumento cui sono collegati gli altri strumenti è soggetto a vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella disciplinata dai principi fissati da detta direttiva e dai requisiti della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

gli altri strumenti soddisfano le condizioni cui rimanda il paragrafo 3, lettera a), e lettere da c) a f).

Articolo 5

Procedure di svalutazione, di rivalutazione e di conversione

1.   Ai fini dell'articolo 3, lettera b), e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), le disposizioni che disciplinano gli strumenti di classe 2 e gli altri strumenti rispettano le procedure e i tempi che i paragrafi da 2 a 14 prevedono per il calcolo del coefficiente di capitale primario di classe 1 e degli importi da svalutare, rivalutare o convertire. Le disposizioni che disciplinano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 rispettano le procedure previste dal paragrafo 9 e dal paragrafo 13, lettera c), riguardo agli importi da svalutare, rivalutare o convertire.

2.   Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti di classe 2 e gli altri strumenti ne prescrivono la conversione in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi dell'evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:

a)

il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata;

b)

un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1.

3.   Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono la svalutazione del valore nominale al verificarsi dell'evento attivatore, la svalutazione riduce stabilmente o in via temporanea tutti i seguenti elementi:

a)

il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente;

b)

l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento;

c)

le distribuzioni effettuate sullo strumento.

4.   Le distribuzioni da corrispondere dopo una svalutazione si basano sull'importo nominale ridotto.

5.   La svalutazione o conversione degli strumenti genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi del capitale primario di classe 1.

6.   Se l'ente ha stabilito che il coefficiente di capitale primario di classe 1 è sceso al di sotto del livello che attiva la conversione o la svalutazione dello strumento, l'organo di gestione o qualsiasi altro organo competente dell'ente accerta senza indugio l'evento attivatore, e vi è l'obbligo irrevocabile di svalutazione o conversione dello strumento.

7.   L'importo aggregato degli strumenti da svalutare o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti:

a)

l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente alla percentuale in cui le disposizioni che disciplinano lo strumento hanno fissato l'evento attivatore;

b)

l'intero valore nominale dello strumento.

8.   In caso di evento attivatore, l'ente provvede a:

a)

informare i membri del personale cui sono stati attribuiti gli strumenti in questione come remunerazione variabile e le persone che ne conservano il possesso;

b)

svalutare il valore nominale degli strumenti o convertirli in strumenti di capitale primario di classe 1 al più presto, e comunque entro un mese conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.

9.   Se l'evento attivatore si situa allo stesso livello per strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e altri strumenti, la svalutazione o conversione del valore nominale si applica su base proporzionale a tutti i possessori di tali strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile.

10.   L'importo dello strumento da svalutare o convertire è soggetto a revisione indipendente. La revisione è portata a termine quanto prima, senza creare impedimenti all'ente in relazione alla svalutazione o alla conversione dello strumento.

11.   L'ente emittente strumenti che sono convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore provvede a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti convertibili nel caso di evento attivatore. L'ente è tenuto a disporre sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l'emissione di strumenti del capitale primario di classe 1 nei quali, al verificarsi dell'evento attivatore, saranno convertiti gli strumenti in questione.

12.   L'ente emittente strumenti che sono convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistano impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all'atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali.

13.   Perché la svalutazione di uno strumento sia considerata temporanea, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le rivalutazioni si basano sugli utili dopo che l'emittente dello strumento ha adottato una decisione formale con la quale si confermano gli utili finali;

b)

qualsiasi rivalutazione dello strumento o pagamento delle cedole sull'importo nominale ridotto sono effettuati a piena discrezione dell'ente, fatte salve le restrizioni di cui alle lettere c), d) ed e), senza che l'ente sia in alcun modo obbligato a effettuare o accelerare una rivalutazione in circostanze specifiche;

c)

la rivalutazione è applicata proporzionalmente agli strumenti aggiuntivi di classe 1, agli strumenti di classe 2 e agli altri strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile svalutati;

d)

l'importo massimo da attribuire alla somma tra la rivalutazione degli strumenti di classe 2 e degli altri strumenti e il pagamento delle cedole sull'importo nominale ridotto è uguale all'utile dell'ente moltiplicato per l'importo ottenuto dividendo l'importo determinato al punto i) per l'importo determinato al punto ii):

i)

somma dei valori nominali prima della svalutazione di tutti gli strumenti di classe 2 e altri strumenti dell'ente svalutati;

ii)

somma dei fondi propri e dell'importo nominale degli altri strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile dell'ente;

e)

la somma tra le rivalutazioni e i pagamenti delle cedole sull'importo nominale ridotto è trattata come un pagamento che porta alla riduzione del capitale primario di classe 1 ed è soggetta, insieme ad altre distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1, alle restrizioni concernenti l'ammontare massimo distribuibile di cui all'articolo 141, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

14.   Ai fini del paragrafo 13, lettera d), il calcolo è effettuato nel momento in cui si procede alla rivalutazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, Orientamenti sulle politiche e le pratiche di remunerazione, 10 dicembre 2010.

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/29


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 528/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 329, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 352, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 358, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce del mandato contenuto nel regolamento (UE) n. 575/2013 di elaborare una serie di metodi per riflettere nei requisiti di fondi propri gli altri rischi diversi dal rischio delta «in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni e warrants», è opportuno elaborare metodi con livelli diversi di sofisticatezza e di sensibilità al rischio, che possono essere idonei per diversi profili di enti. È pertanto opportuno prevedere i seguenti tre metodi, in funzione della complessità crescente della misurazione dei rischi diversi dal rischio delta delle opzioni e dei warrants: i) il metodo semplificato; ii) il metodo delta plus; e iii) il metodo di scenario. Questo quadro basato su tre metodi attua sostanzialmente il quadro in materia di rischi diversi dal rischio delta stabilito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, con gli adeguamenti necessari per tener conto del regolamento (UE) n. 575/2013. Esso presenta l'ulteriore vantaggio di assicurare la coerenza tra le norme dell'Unione e le norme minime concordate a livello internazionale.

(2)

Dato che è necessario dare agli enti che applicano il metodo delta plus la possibilità di trattare le opzioni non continue secondo modalità più sensibili al rischio, gli enti dovrebbero poter combinare, a determinate condizioni, i metodi di misurazione del rischio delle opzioni e dei warrants non solo all'interno del gruppo ma anche all'interno delle singole entità giuridiche. Tuttavia, per evitare la possibilità di un'applicazione selettiva dei metodi da parte degli enti al fine di ridurre al minimo i requisiti di fondi propri cui sono soggetti, la combinazione dei metodi su base individuale dovrebbe essere consentita solo a condizione che gli enti specifichino l'ambito di applicazione di ciascun metodo prima di iniziare a usarlo, in modo che sia applicato in modo uniforme nel tempo.

(3)

I rischi diversi dal rischio delta delle opzioni e dei warrants possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i rischi derivanti dalle variazioni del gamma dello strumento, denominati «rischio gamma» o «rischio di convessità», di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento; i rischi derivanti dalle variazioni del suo vega, denominati «rischio vega» o «rischio di volatilità», di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento; i rischi derivanti dalle variazioni dei tassi di interesse, denominati «rischio di tasso di interesse» o «rischio rho»; le non linearità che non possono essere colte dal rischio gamma e il rischio di correlazione implicita sul paniere di opzioni o warrants. Di questi rischi, solo il rischio gamma e il rischio vega sono di rilevanza tale da giustificare l'imposizione di requisiti di fondi propri anche per gli enti più complessi, e pertanto solo questi tipi di rischi dovrebbero essere inclusi nel calcolo dei requisiti di fondi propri. Il regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti l'obbligo di ottenere la previa autorizzazione dell'autorità competente a utilizzare un modello interno per il calcolo del delta. Tuttavia, l'uso dei metodi per i rischi diversi dal rischio delta deve essere sorvegliato e valutato nel quadro del processo di revisione e valutazione prudenziale degli enti previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Inoltre, la maggiore complessità del metodo di scenario impone una più stretta sorveglianza da parte delle autorità competenti e pertanto il suo uso da parte degli enti dovrebbe essere soggetto a specifiche condizioni di applicazione, sia prima del suo primo uso che su base continuativa.

(4)

Dato che l'articolo 330 del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di trattamento degli swap su tassi di interesse fisso-variabile si applica solo ai fini del rischio di tasso di interesse, esso non dovrebbe essere preso in considerazione per taluni strumenti finanziari quali le swaptions.

(5)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, dato che riguardano tutte la misurazione dei rischi diversi dal rischio delta delle opzioni e dei warrants connessi alle diverse attività sottostanti. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette a tali obblighi di avere una visione globale ed un accesso unico, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste in materia dal regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(7)

L'Autorità bancaria europea ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Determinazione dei requisiti di fondi propri per i rischi diversi dal rischio delta delle opzioni e dei warrants

1.   Gli enti calcolano i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in relazione ai rischi diversi dal rischio delta delle opzioni o dei warrants, come prescritto dall'articolo 329, paragrafo 3, dall'articolo 352, paragrafo 6, e dall'articolo 358, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, in base a uno dei seguenti metodi:

a)

il metodo semplificato di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento;

b)

il metodo delta plus di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento;

c)

il metodo di scenario di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.

2.   Per il calcolo dei requisiti di fondi propri su base consolidata gli enti possono combinare l'uso di diversi metodi. A livello individuale gli enti possono combinare il metodo di scenario e il metodo delta plus solo alle condizioni stabilite agli articoli da 4 a 9.

3.   Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli enti procedono come segue:

a)

disaggregano i panieri di opzioni o di warrants nelle loro componenti fondamentali;

b)

disaggregano le opzioni cap, le opzioni floor e altre opzioni relative ai tassi d'interesse in una catena di opzioni indipendenti relative a periodi di tempo diversi (caplets e floorlets);

c)

trattano le opzioni e i warrants sullo swap su tasso di interesse fisso-variabile come opzioni o warrants sulla componente di interesse fisso dello swap;

d)

trattano le opzioni o i warrants che si riferiscono a più di un sottostante, tra quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, come un paniere di opzioni o warrants in cui ciascuna opzione ha un unico sottostante distinto.

Articolo 2

Condizioni di applicazione del metodo semplificato

Gli enti che acquistano solo opzioni e warrants possono utilizzare unicamente il metodo semplificato.

Articolo 3

Determinazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo semplificato

1.   Per gli enti che applicano il metodo semplificato i requisiti di fondi propri relativi ai rischi diversi dal rischio delta delle opzioni call e put o dei warrants sono pari all'importo più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti valori:

a)

l'importo lordo descritto nei paragrafi da 2 a 5;

b)

l'importo equivalente al delta ponderato per il rischio, che è pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il delta e poi moltiplicato per il pertinente fattore di ponderazione seguente:

i)

per il rischio specifico e generico su strumenti di capitale o per il rischio di tasso di interesse, conformemente alla parte III, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

per il rischio di posizione in merce conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

iii)

per il rischio di cambio conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Per le opzioni e i warrants che rientrano in una delle due categorie seguenti, l'importo lordo di cui al paragrafo 1 è determinato conformemente ai paragrafi 3 e 4:

a)

l'acquirente ha il diritto incondizionato di acquistare l'attività sottostante ad un prezzo prefissato alla data di scadenza o in qualsiasi momento prima della data di scadenza e il venditore ha l'obbligo di soddisfare la richiesta dell'acquirente («opzioni call o warrants semplici»);

b)

l'acquirente ha il diritto incondizionato di vendere l'attività sottostante secondo le stesse modalità descritte alla lettera a) («opzioni put o warrants semplici»).

3.   L'importo lordo di cui al paragrafo 1 è pari al valore massimo tra zero e il valore di mercato del titolo sottostante moltiplicato per la somma dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato specifico e generico del sottostante e detratto l'importo dell'eventuale profitto derivante dall'esecuzione immediata dell'opzione («in the money»), se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

l'opzione o il warrant incorporano il diritto di vendere l'attività sottostante («put lungo») e sono connessi a partecipazioni nell'attività sottostante («posizione lunga nello strumento sottostante»);

b)

l'opzione o il warrant incorporano il diritto di acquistare l'attività sottostante («call lungo») e sono combinati con la promessa di vendere le partecipazioni nello strumento sottostante («posizione corta nell'attività sottostante»).

4.   Quando l'opzione o il warrant incorporano il diritto di acquistare l'attività sottostante («call lungo») o il diritto di vendere l'attività sottostante («put lungo») l'importo lordo di cui al paragrafo 1 è il minore dei due importi seguenti:

a)

il valore di mercato della garanzia sottostante moltiplicato per la somma dei requisiti per il rischio di mercato generico e specifico per l'attività sottostante;

b)

il valore della posizione determinata con il metodo del valore di mercato o con il metodo della valutazione con riferimento ad un apposito modello (mark-to-model) come previsto all'articolo 104, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 («valore di mercato dell'opzione o del warrant»).

5.   Per tutti i tipi di opzioni o warrant che non hanno le caratteristiche di cui al paragrafo 2, l'importo lordo di cui al paragrafo 1 è il valore di mercato dell'opzione o del warrant.

Articolo 4

Determinazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo delta plus

1.   Quando gli enti che optano per l'applicazione del metodo delta plus per le opzioni e i warrant il cui gamma è una funzione continua del prezzo del sottostante e il cui vega è una funzione continua della volatilità implicita («opzioni e warrant continui»), i requisiti di fondi propri per i rischi diversi dal rischio delta sulle opzioni o sui warrant sono pari alla somma dei seguenti requisiti:

a)

requisiti di fondi propri relativi alla derivata parziale del delta con riferimento al prezzo del sottostante, che per le opzioni e i warrant è pari alla derivata parziale del delta con riferimento al rendimento a scadenza dell'obbligazione sottostante e per le swaptions è pari alla derivata parziale del delta con riferimento al tasso swap;

b)

requisito relativo alla derivata parziale prima del valore dell'opzione o del warrant con riferimento alla volatilità implicita.

2.   La volatilità implicita è pari al valore della volatilità nella formula di determinazione del prezzo dell'opzione o del warrant, per cui dato un certo modello di determinazione del prezzo e dato il livello di tutti gli altri parametri osservabili del prezzo, il prezzo teorico dell'opzione o del warrant è pari al suo valore di mercato, dove il «valore di mercato» è inteso nel senso dell'articolo 3, paragrafo 4.

3.   I requisiti di fondi propri per i rischi diversi dal rischio delta connessi alle opzioni o ai warrant non continui sono determinati come segue:

a)

se le opzioni o i warrant sono stati acquistati, come il valore massimo tra zero e la differenza tra i seguenti importi:

i)

il valore di mercato dell'opzione o del warrant, inteso nel senso dell'articolo 3, paragrafo 4;

ii)

l'importo equivalente al delta ponderato per il rischio, inteso nel senso dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b);

b)

se le opzioni o i warrant sono stati venduti, come il valore massimo tra zero e la differenza tra i seguenti importi:

i)

il pertinente valore di mercato dell'attività sottostante, che è o pari al massimo pagamento possibile alla data di scadenza, se contrattualmente fissato, o pari al valore di mercato delle attività sottostanti o al valore nozionale effettivo se contrattualmente non è stato fissato alcun pagamento massimo;

ii)

l'importo equivalente al delta ponderato per il rischio, inteso nel senso dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

4.   Il valore gamma e il valore vega utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri sono calcolati utilizzando un modello di determinazione del prezzo adeguato ai sensi dell'articolo 329, paragrafo 1, dell'articolo 352, paragrafo 1, e dell'articolo 358, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se non possono essere calcolati né il valore gamma né il valore vega conformemente al presente paragrafo, il requisito patrimoniale per i rischi diversi dal rischio delta è calcolato conformemente al paragrafo 3.

Articolo 5

Determinazione dei requisiti di fondi propri per il rischio gamma secondo il metodo delta plus

1.   Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i requisiti di fondi propri per il rischio gamma sono calcolati secondo una procedura che prevede la seguente sequenza di fasi:

a)

per ogni singola opzione o per ogni singolo warrant viene calcolato un impatto gamma;

b)

gli impatti gamma delle singole opzioni o dei singoli warrant che si riferiscono allo stesso tipo distinto di sottostante sono sommati;

c)

il valore assoluto della somma di tutti i valori negativi risultanti dalla fase b) fornisce i requisiti di fondi propri per il rischio gamma. I valori positivi risultanti dalla fase b) non sono presi in considerazione.

2.   Ai fini della fase di cui al paragrafo 1, lettera a), l'impatto gamma è calcolato secondo la formula di cui all'allegato I.

3.   Ai fini della fase di cui al paragrafo 1, lettera b), un tipo distinto di sottostante è:

d)

per i tassi di interesse nella stessa valuta, ciascuna fascia di scadenza di cui alla tabella 2 dell'articolo 339 del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

per gli strumenti di capitale e gli indici azionari, ciascuno dei mercati definiti nelle norme da elaborare ai sensi dell'articolo 341, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

f)

per valute estere e oro, ciascuna coppia di valute e l'oro;

g)

per le merci, le merci considerate identiche a quelle di cui alla definizione dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 6

Determinazione dei requisiti di fondi propri per il rischio vega secondo il metodo delta plus

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i requisiti di fondi propri per il rischio vega sono calcolati secondo una procedura che prevede la seguente sequenza di fasi:

a)

per ogni singola opzione viene determinato il valore vega;

b)

per ogni singola opzione viene calcolata una variazione ipotizzata di più/meno 25 % della volatilità implicita, dove volatilità implicita è intesa nel senso descritto all'articolo 4, paragrafo 2;

c)

per ogni singola opzione il valore vega risultante dalla fase di cui alla lettera a) è moltiplicato per la variazione ipotizzata della volatilità implicita derivante dalla fase di cui alla lettera b);

d)

per ogni tipo distinto di sottostante, inteso nel senso dell'articolo 5, paragrafo 3, i valori risultanti dalla fase di cui alla lettera c) sono sommati;

e)

la somma dei valori assoluti risultanti dalla fase di cui alla lettera d) fornisce il requisito complessivo di fondi propri per il rischio vega.

Articolo 7

Condizioni di applicazione del metodo di scenario

Gli enti possono utilizzare il metodo di scenario se soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)

dispongono di un'unità di controllo del rischio che controlla il rischio del portafoglio di opzioni dell'ente e ne comunica i risultati alla dirigenza;

b)

hanno comunicato alle autorità competenti una gamma predefinita di esposizioni da coprire con questo metodo in modo uniforme nel tempo;

c)

integrano i risultati del metodo di scenario nella segnalazione interna alla dirigenza dell'ente.

Ai fini della lettera c), gli enti definiscono esattamente le posizioni che sono soggette al metodo di scenario, ivi compresi il tipo di prodotto o il desk e il portafoglio individuati, il metodo specifico di gestione del rischio che si applica a tali posizioni, l'applicazione informatica dedicata che si applica a tali posizioni e la motivazione dell'assegnazione di tali posizioni al metodo di scenario rispetto alle posizioni assegnate ad altri metodi.

Articolo 8

Definizione della matrice di scenari secondo il metodo di scenario

1.   Per ogni tipo distinto di sottostante, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'ente definisce la matrice di scenari contenente un insieme di scenari.

2.   La prima dimensione della matrice di scenari è costituita dalle variazioni di prezzo del sottostante al di sotto e al di sopra del valore attuale. L'intervallo delle variazioni è così composto:

a)

per le opzioni o i warrant su tassi di interesse, più/meno la variazione ipotizzata dei tassi di interesse di cui all'articolo 339, tabella 2, colonna 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

per le opzioni o i warrant sugli strumenti di capitale o gli indici azionari, più/meno il fattore di ponderazione di cui all'articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

per le opzioni o i warrant sui cambi e sull'oro, più/meno il fattore di ponderazione di cui all'articolo 351 del regolamento (UE) n. 575/2013 o, laddove appropriato, più/meno il fattore di ponderazione di cui all'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

per le opzioni (warrant) su merci, più/meno il fattore di ponderazione di cui all'articolo 360, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Gli scenari di variazione del prezzo del sottostante sono definiti mediante una griglia di almeno sette punti che comprende l'osservazione corrente e che divide l'intervallo di cui al paragrafo 2 in intervalli equidistanti.

4.   La seconda dimensione della matrice di scenari è definita dalle variazioni della volatilità. L'intervallo delle variazioni della volatilità è pari a più/meno 25 % della volatilità implicita, dove la volatilità implicita è intesa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2. Detto intervallo è diviso in una griglia di almeno tre punti che includono una variazione dello 0 % e in cui l'intervallo è diviso in intervalli equidistanti.

5.   La matrice di scenari è la risultante di tutte le combinazioni possibili dei punti di cui ai paragrafi 3 e 4. Ogni combinazione costituisce un unico scenario.

Articolo 9

Determinazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo di scenario

Secondo il metodo di scenario, il requisito di fondi propri relativo ai rischi diversi dal rischio delta di opzioni o warrant è calcolato mediante un processo che prevede la seguente sequenza di fasi:

a)

per ogni singola opzione o per ogni singolo warrant si applicano tutti gli scenari di cui all'articolo 8 per il calcolo delle perdite o dei guadagni netti simulati corrispondenti a ogni scenario. La simulazione viene effettuata utilizzando metodi di rivalutazione completa, simulando le variazioni di prezzo utilizzando modelli di determinazione del prezzo e senza ricorrere ad approssimazioni locali di tali modelli;

b)

per ogni tipo distinto di sottostante di cui all'articolo 5, paragrafo 3, sono aggregati i valori ottenuti come risultato del calcolo di cui alla lettera a) e che si riferiscono al singolo scenario;

c)

per ogni tipo distinto di sottostante di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lo «scenario pertinente» è calcolato come lo scenario per il quale i valori determinati nella fase b) generano la perdita maggiore o il guadagno minore se non vi sono perdite;

d)

per ogni tipo distinto di sottostante, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, i requisiti di fondi propri sono calcolati utilizzando la formula di cui all'allegato II;

e)

il requisito totale di fondi propri per i rischi diversi dal rischio delta di opzioni e warrant è pari alla somma dei requisiti di fondi propri ottenuta con il calcolo di cui alla fase d) per tutti i tipi distinti di sottostante di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO I

Formula da utilizzare ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2

Formula da utilizzate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2:

Impatto gamma = ^ × Gamma × VU2

dove VU:

(a)

per le opzioni e i warrants su tassi di interesse o obbligazioni, è pari alla variazione ipotizzata del rendimento indicato all'articolo 339, tabella 2, colonna 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

(b)

per le opzioni o i warrants su strumenti di capitale e gli indici azionari, è pari al valore di mercato del sottostante moltiplicato per i fattori di ponderazione di cui all'articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(c)

per le opzioni o i warrants sui cambi e sull'oro, è pari al valore di mercato del sottostante, calcolato nella valuta utilizzata per la segnalazione, moltiplicato per il fattore di ponderazione di cui all'articolo 351 del regolamento (UE) n. 575/2013 o, se opportuno, il fattore di ponderazione di cui all'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(d)

per le opzioni o i warrants su merci, è pari al valore di mercato del sottostante moltiplicato per il fattore di ponderazione di cui all'articolo 360, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.


ALLEGATO II

Formula da utilizzare ai fini dell'articolo 9, lettera d)

Formula da utilizzare ai fini dell'articolo 9, lettera d):

Requisito di fondi propri = – min (0,PC-DE)

dove

(a)

PC («price change») è la somma delle variazioni di prezzo delle opzioni aventi lo stesso tipo distinto di sottostante intenso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, (segno negativo per le perdite e segno positivo per i guadagni) e corrispondente allo scenario pertinente determinato nella fase c) di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

(b)

DE («delta effect») è l'effetto delta calcolato come segue:

DE = ADEV × PPCU

dove

i)

ADEV («aggregated delta equivalent value») è la somma dei delta negativi o positivi moltiplicata per il valore di mercato del sottostante del contratto, di opzioni che hanno lo stesso tipo distinto di sottostante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3;

ii)

PPCU («percentage price change of the underlying») è la variazione di prezzo percentuale del sottostante inteso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, corrispondente allo scenario pertinente determinato nella fase c) di cui all'articolo 8, paragrafo 2.


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/36


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 529/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 143, paragrafo 5, terzo comma, e l'articolo 312, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nell'ambito di applicazione di un dato sistema di rating rientra la tipologia di esposizioni classificabili con tale sistema.

(2)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 opera una distinzione fra le estensioni e modifiche sostanziali al metodo basato sui rating interni (metodo IRB) e al metodo avanzato di misurazione (AMA) soggette ad autorizzazione, e tutte le altre modifiche, soggette a notifica. Per questa seconda categoria il regolamento non indica la tempistica della notifica dell'estensione o modifica, ossia non precisa se debba precedere l'attuazione oppure seguirla. È opportuno considerare che le autorità competenti non devono necessariamente essere al corrente preventivamente delle estensioni e modifiche di rilevanza minima e che per l'ente risulterebbe più efficiente e meno oneroso raccogliere tali modifiche di rilevanza minima e notificarle all'autorità competente a cadenza periodica, in un regime che peraltro è già prassi corrente di vigilanza in vari Stati membri. È pertanto opportuno operare un'ulteriore distinzione all'interno della categoria delle estensioni e modifiche soggette a notifica, separando quelle per cui la notifica deve precedere l'attuazione da quelle per cui la notifica è d'obbligo soltanto a attuazione avvenuta. Questa soluzione permetterebbe altresì alle autorità competenti di concentrarsi, nell'attività quotidiana, sulle estensioni e modifiche che potrebbero alterare sostanzialmente i requisiti di fondi propri o la performance dei modelli o dei sistemi di rating. Assicurerebbe inoltre che gli enti operino, in base a un impianto di vigilanza orientato al rischio, una distinzione fra estensioni e modifiche di grande rilevanza ed estensioni e modifiche di rilevanza minima. La distinzione fra estensioni e modifiche soggette a notifica prima dell'attuazione ed estensioni e modifiche soggette a notifica ad attuazione avvenuta sarebbe opportuna nell'ottica della prudenza, perché la notifica prima dell'attuazione darebbe modo alle autorità competenti di valutare la conformità al presente regolamento, alleviando nel contempo l'onere di vigilanza che grava sugli enti.

(3)

La rilevanza delle estensioni o modifiche ai modelli dipende in genere sia dal tipo e dalla categoria dell'estensione o modifica proposta (ossia da criteri qualitativi) sia dalla sua capacità potenziale di alterare i requisiti di fondi propri o, ove applicabile, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (ossia da criteri quantitativi). Ne consegue che i criteri quantitativi seguiti nella valutazione della rilevanza delle estensioni o modifiche dovrebbero configurarsi come soglia basata sulla variazione percentuale, tra prima e dopo la modifica, dei requisiti di fondi propri o, ove applicabile, degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

(4)

Per semplicità, nel caso di estensioni e modifiche agli AMA la soglia quantitativa dovrebbe essere calcolata in base ai requisiti di fondi propri; nel caso di modifiche ai metodi IRB dovrebbe invece essere calcolata in base agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, per scongiurare un'influenza indebita delle differenze negli importi delle rettifiche di valore su crediti applicate, che agiscono sui requisiti di fondi propri ma non sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. È altresì opportuno strutturare le soglie quantitative in modo che tengano conto dell'impatto complessivo delle estensioni o modifiche sul requisito patrimoniale calcolato in base ai metodi interni e ai metodi standardizzati, al fine di evidenziare in che misura siano applicati metodi interni per i requisiti complessivi di fondi propri o gli importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio. Il principio si applica a tutte le soglie fissate per entrambi i metodi, tranne la seconda soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), per il metodo IRB e la soglia di notifica preventiva per lo stesso metodo, che sono strutturate in funzione dell'effetto delle modifiche sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che rientrano nell'ambito di applicazione di un dato modello. È opportuno usare, per il metodo IRB così come per l'AMA, la stessa data di base per i calcoli da cui ricavare l'effetto di una data estensione o modifica, data la relativa stabilità nel tempo del complesso delle esposizioni (nel metodo IRB) e del profilo di rischio (nell'AMA).

(5)

Le autorità competenti possono adottare in qualsiasi momento misure adeguate di vigilanza riguardo alle estensioni e modifiche ai modelli notificate, sulla scorta del riesame periodico delle vigenti autorizzazioni all'uso di metodi interni previsto dall'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Da un lato, questo serve ad assicurare una conformità continuata ai requisiti imposti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, o dalla parte tre, titolo III, capo 4, o ancora dalla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; dall'altro, occorrono regole per fissare i valori di attivazione delle nuove autorizzazioni e notifiche di estensioni e modifiche ai metodi interni. Tali regole dovrebbero lasciare impregiudicati i metodi di verifica dei modelli interni o le procedure amministrative a fini di vigilanza previsti all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)

Poiché disciplinate dal regolamento (UE) n. 575/2013, articoli 148 e 150 per il metodo IRB e articolo 314 per l'AMA, le modifiche inerenti all'utilizzo parziale permanente di metodi interni o, ove applicabile, al loro utilizzo sequenziale dovrebbero esulare dal presente regolamento.

(7)

Poiché l'autorizzazione delle autorità competenti verte sulle metodologie e sui processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che supportano i metodi, dovrebbe esulare dal presente regolamento l'allineamento continuo dei modelli al corpo di dati usato per il calcolo, basato sulle metodologie e sui processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi approvati.

(8)

Gli enti dovrebbero presentare alle autorità competenti una documentazione adeguata che permetta loro di verificare se le norme sulla valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche siano state applicate correttamente. Per ridurre l'onere di vigilanza che grava sugli enti e per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle pertinenti procedure delle autorità competenti, è opportuno disciplinare gli obblighi di documentazione associati alla domanda di autorizzazione o alla notifica di estensioni e modifiche.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(10)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano le estensioni e/o modifiche ai metodi AMA e IRB di calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo e di credito e in quanto queste due tipologie di metodo interno comportano analoghi aspetti e procedure di vigilanza. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni e per consentire alle persone soggette agli obblighi che esse comportano di fruire di una visione completa e di un accesso coordinato alle disposizioni stesse, è opportuno che queste entrino in vigore contemporaneamente e che siano riunite in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di estensioni e modifiche ai modelli interni per il rischio operativo e di credito. Il presente regolamento riguarda tuttavia soltanto le lettere b) e c) dell'articolo 312, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, perché la lettera a) verte su una materia diversa.

(11)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni su cui si basa la valutazione della rilevanza delle estensioni e modifiche ai modelli basati sul rating interni e ai modelli avanzati di misurazione autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le modalità di notifica di tali estensioni e modifiche.

Articolo 2

Categorie di estensioni e modifiche

1.   Le modifiche dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, ovvero le modifiche di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni («modifiche al metodo IRB»), così come le estensioni e modifiche al metodo avanzato di misurazione («estensioni e modifiche all'AMA») sono classificate in una delle categorie seguenti in funzione della loro rilevanza:

a)

estensioni e modifiche sostanziali soggette all'autorizzazione delle autorità competenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 3, e dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

altre estensioni e modifiche soggette alla notifica alle autorità competenti.

2.   Le estensioni e modifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), sono ulteriormente suddivise in:

a)

estensioni e modifiche soggette a notifica prima dell'attuazione;

b)

estensioni e modifiche soggette a notifica a attuazione avvenuta.

Articolo 3

Principi per la classificazione delle estensioni e modifiche

1.   Le modifiche al metodo IRB sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 4 e 5.

Le estensioni e le modifiche all'AMA sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 6 e 7.

2.   L'ente tenuto a calcolare l'impatto quantitativo dell'estensione o modifica sui requisiti di fondi propri o, ove applicabile, sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio applica la metodologia seguente:

a)

basa la valutazione dell'impatto quantitativo sui dati più recenti di cui dispone;

b)

se tale impatto quantitativo non può essere valutato con esattezza, effettua la valutazione ricorrendo a un campione rappresentativo o ad altra metodologia inferenziale attendibile;

c)

se la modifica non ha un impatto quantitativo diretto, non calcola l'impatto quantitativo previsto, per il metodo IRB, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), o, per l'AMA, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

3.   Un'estensione o modifica sostanziale unica non è scissa in più estensioni o modifiche di rilevanza inferiore.

4.   In caso di dubbio, l'ente assegna l'estensione o modifica alla categoria avente la rilevanza potenziale più elevata.

5.   Se l'estensione o modifica sostanziale ha ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ente calcola i requisiti di fondi propri in base all'estensione o modifica autorizzata a partire dalla data indicata nella nuova autorizzazione che sostituisce la precedente. Per non attuare l'estensione o modifica autorizzata dall'autorità competente a partire dalla data indicata nella nuova autorizzazione occorre un'ulteriore autorizzazione dell'autorità competente, che è richiesta al più presto.

6.   Se l'attuazione dell'estensione o modifica autorizzata dall'autorità competente è posticipata, l'ente notifica il ritardo all'autorità competente e le presenta un piano di pronta attuazione dell'estensione o modifica autorizzata, la cui tempistica dev'essere concordata con l'autorità competente.

7.   Laddove l'estensione o modifica rientri nella categoria soggetta a notifica preventiva all'autorità competente, l'ente che, dopo tale notifica, decide di non attuare l'estensione o modifica, notifica al più presto questa decisione all'autorità competente.

Articolo 4

Modifiche sostanziali al metodo IRB

1.   È considerata sostanziale la modifica al metodo IRB che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a)

si configura come modifica dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni descritto nell'allegato I, parte I, sezione 1;

b)

si configura come modifica di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni descritto nell'allegato I, parte II, sezione 1;

c)

determina uno degli effetti seguenti:

i)

decremento dell'1,5 % di uno degli importi seguenti:

importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, su base consolidata, dell'ente impresa madre dell'UE;

importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione dell'ente che non è né impresa madre né filiazione;

ii)

decremento del 15 % o più degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a)

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, su base consolidata, se si tratta di un ente impresa madre dell'UE, o a livello di ente, se questo non è né impresa madre né filiazione;

b)

al denominatore, gli importi complessivi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, su base consolidata, se si tratta di un ente impresa madre dell'UE, o a livello di ente, se questo non è né impresa madre né filiazione.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a)

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;

b)

al denominatore, gli importi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.

Articolo 5

Modifiche al metodo IRB considerate non sostanziali

1.   La modifica al metodo IRB che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti:

a)

almeno due mesi prima dell'attuazione, per le modifiche rispondenti a una delle seguenti condizioni:

i)

modifica descritta nell'allegato I, parte I, sezione 2;

ii)

modifica descritta nell'allegato I, parte II sezione 2;

iii)

modifica che determina un decremento di almeno il 5 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;

b)

dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre modifiche.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a)

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;

b)

al denominatore, gli importi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.

Articolo 6

Estensioni e modifiche sostanziali all'AMA

1.   È considerata sostanziale l'estensione o modifica all'AMA che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a)

si configura come estensione descritta nell'allegato II, parte I, sezione 1;

b)

si configura come estensione descritta nell'allegato II, parte II, sezione 1;

c)

determina uno degli effetti seguenti:

i)

decremento del 10 % o più di uno degli elementi seguenti:

requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata, dell'ente impresa madre dell'UE;

requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo dell'ente che non è né impresa madre né filiazione;

ii)

decremento del 10 % o più di uno degli elementi seguenti:

requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata, dell'ente impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE;

requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo della filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a)

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo l'estensione o modifica, nei requisiti di fondi propri per il rischio operativo associati all'ambito di applicazione del modello AMA, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione;

b)

al denominatore, i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, prima dell'estensione o modifica, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sui requisiti di fondi propri è determinato in riferimento al solo impatto dell'estensione o modifica all'AMA, supponendo un profilo di rischio operativo costante.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a)

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo l'estensione o modifica, nei requisiti di fondi propri per il rischio operativo associati all'ambito di applicazione del modello, su base consolidata se si tratta di un'impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE o a livello di filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA;

b)

al denominatore, i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, prima dell'estensione o modifica, su base consolidata se si tratta di un'impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE o a livello di filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sui requisiti di fondi propri è determinato in riferimento al solo impatto dell'estensione o modifica all'AMA, supponendo un profilo di rischio operativo costante.

Articolo 7

Estensioni e modifiche all'AMA considerate non sostanziali

L'estensione o modifica all'AMA che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 312, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti:

a)

almeno due mesi prima dell'attuazione, per le estensioni o modifiche che rientrano nell'allegato II, parte I, sezione 2, o parte II, sezione 2;

b)

dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre estensioni o modifiche.

Articolo 8

Documentazione a supporto di estensioni e modifiche

1.   Per le estensioni o modifiche al metodo IRB o all'AMA soggette all'autorizzazione dell'autorità competente, l'ente correda la domanda di autorizzazione della documentazione seguente:

a)

descrizione dell'estensione o modifica, relativa motivazione e finalità;

b)

data di attuazione;

c)

ambito di applicazione interessato, con specificazione del volume;

d)

documentazione tecnica e di processo;

e)

relazioni dell'ente sulla verifica indipendente o validazione;

f)

conferma dell'avvenuta approvazione dell'estensione o modifica da parte degli organi competenti mediante le procedure apposite dell'ente e data dell'approvazione;

g)

ove applicabile, impatto quantitativo dell'estensione o modifica sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o sui requisiti di fondi propri;

h)

numeri registrati della versione attuale e della versione precedente dei modelli interni dell'ente soggetti a autorizzazione.

2.   Per le estensioni o modifiche soggette a notifica prima o dopo l'attuazione, l'ente correda la notifica della documentazione di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f) e g).

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

MODIFICHE AL METODO IRB

PARTE I

MODIFICHE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RATING O DEL METODO DI CALCOLO DELLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE BASATO SU MODELLI INTERNI

SEZIONE 1

Modifiche soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («modifiche sostanziali»)

1.

Estensione dell'ambito di applicazione del sistema di rating a:

a)

esposizioni, allo stesso tipo di prodotto o di debitore, in un'unità operativa supplementare;

b)

esposizioni ad un tipo supplementare di prodotto o di debitore, a meno che questo non rientri, in base ai criteri di cui alla lettera c), punti i) e ii), nell'ambito di applicazione di un sistema di rating autorizzato;

c)

esposizioni supplementari collegate alla decisione di un terzo di erogare un prestito al gruppo, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare che esse rientrano nell'ambito di applicazione di un sistema di rating autorizzato, in base ai criteri seguenti:

i)

rappresentatività dei dati sui quali è fondato il modello per l'assegnazione delle esposizioni a classi o a pool, in termini di caratteristiche salienti delle esposizioni supplementari dell'ente in caso di erogazione del prestito decisa da un terzo, a norma dell'articolo 174, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

comparabilità della popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, dei criteri seguiti per l'erogazione dei prestiti nel momento in cui i dati sono stati prodotti e delle altre caratteristiche rilevanti, con i dati relativi alle esposizioni supplementari in caso di erogazione del prestito decisa da un terzo, a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per permettere l'accertamento della rappresentatività e della comparabilità di cui al primo comma, lettera c), punti i) e ii), l'ente fornisce una descrizione completa dei criteri e delle misure impiegati.

2.

Estensione dell'ambito di applicazione del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni a uno dei seguenti tipi di esposizione:

a)

metodo della ponderazione semplice a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

metodo PD/LGD a norma dell'articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

disposizione sull'utilizzo parziale temporaneo a norma dell'articolo 495 del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

stesso tipo di prodotto in un'unità operativa supplementare;

e)

tipo supplementare di prodotto, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare che esso rientra nell'ambito di applicazione di un metodo esistente di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

SEZIONE 2

Modifiche soggette all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti

1.

Riduzione dell'ambito di applicazione o di impiego effettivo del sistema di rating.

2.

Riduzione dell'ambito di applicazione del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

3.

Estensione dell'ambito di applicazione del sistema di rating per la quale è dimostrabile che non rientra nella parte I, sezione 1, punto 1.

4.

Estensione dell'ambito di applicazione del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che non rientra nella parte I, sezione 1, punto 2.

PARTE II

MODIFICHE AL SISTEMA DI RATING O AL METODO DI CALCOLO DELLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE BASATO SU MODELLI INTERNI

SEZIONE 1

Modifiche soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («modifiche sostanziali»)

1.

Modifiche della metodologia seguita per l'assegnazione delle esposizioni alle varie classi di esposizione e ai sistemi di rating, ossia:

a)

modifiche della metodologia seguita per assegnare le esposizioni alle diverse classi di esposizione a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifiche della metodologia seguita per l'applicazione di un sistema di rating a un debitore o ad un'operazione a norma dell'articolo 169, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.

Modifiche degli algoritmi e delle procedure applicati per assegnare i debitori alle diverse classi o pool, per assegnare le esposizioni alle diverse classi o pool ovvero per quantificare il rischio di default del debitore o la perdita associata («modifiche alla metodologia di rating per i sistemi IRB»), ossia:

a)

modifiche della modellizzazione applicata all'assegnazione del debitore o dell'esposizione a una data classe o pool a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, e dell'articolo 172, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifiche dell'impostazione seguita dall'ente in applicazione del principio «un debitore, un rating» a norma dell'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

modifiche delle ipotesi su cui si basa il rating attribuito dal sistema di rating, riguardo alla misura in cui si prevede che un'evoluzione della situazione economica determini la migrazione netta di un numero cospicuo di esposizioni, debitori o operazioni tra classi o pool del modello, rispetto alla semplice migrazione di singole esposizioni, debitori o operazioni dovuta unicamente alle loro caratteristiche peculiari, di cui l'ente determina misura e rilevanza;

d)

modifiche dei criteri di rating di cui all'articolo 170, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e/o della relativa ponderazione, sequenza o gerarchia, qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

i)

la modifica altera sostanzialmente l'ordine di cui all'articolo 170, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013; l'ente determina misura e grado dell'alterazione;

ii)

la modifica altera sostanzialmente la distribuzione di debitori, operazioni o esposizioni tra le diverse classi o pool, a norma dell'articolo 170, paragrafo 1, lettere d) e f), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 75/2013; l'ente determina misura e grado dell'alterazione;

e)

introduzione o revoca di un rating esterno come parametro primario per la valutazione interna a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

f)

modifiche della metodologia di fondo per stimare la PD, la LGD (compresa la migliore stima della perdita attesa) e i fattori di conversione a norma degli articoli 180, 181 e 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la metodologia applicata per ottenere un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento. Per la LGD e i fattori di conversioni sono comprese anche le modifiche della metodologia con cui tener conto di una fase recessiva a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

g)

inserimento di tipi supplementari di garanzie reali nella stima dell'LGD a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n 575/2013, se trattati diversamente rispetto alle procedure già autorizzate.

3.

Modifiche della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Modifiche della metodologia e/o dei processi di validazione che inducono l'ente a modificare la valutazione dell'accuratezza e della coerenza della stima dei parametri rilevanti di rischio, dei processi di rating o della performance dei propri sistemi di rating, a norma dell'articolo 185, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.

Modifiche al metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, ossia:

a)

modifiche della modellizzazione del valore a rischio impiegata per stimare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale a norma dell'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifiche della metodologia seguita per rettificare le stime delle perdite potenziali al fine di garantire risultanze adeguatamente realistiche e/o prudenti, ovvero modifiche del metodo analitico seguito per rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione, a norma dell'articolo 186, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

modifiche del modello di considerazione dei fattori sostanziali di rischio, tenuto conto dello specifico profilo di rischio e della specifica complessità, compreso il carattere non lineare del portafoglio azionario dell'ente, a norma dell'articolo 186, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

modifiche della metodologia di fondo per l'associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato o a fattori di rischio, a norma dell'articolo 186, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE 2

Modifiche soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

1.

Modifiche al trattamento dei crediti commerciali acquistati a norma dell'articolo 153, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 154, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.

Modifiche della metodologia di rating per i sistemi IRB, ossia:

a)

modifiche delle procedure interne e dei criteri per l'assegnazione di fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati, a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, e dell'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifiche che implicano il passaggio dall'uso di stime dirette dei parametri di rischio per singoli debitori o esposizioni all'uso di una scala distinta di rating e viceversa, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1;

c)

modifiche della scala di rating in termini di numero o struttura delle classi, a norma dell'articolo 170, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 2;

d)

modifiche dei criteri di rating e/o della relativa ponderazione o gerarchia, a norma dell'articolo 170, paragrafo 1, lettere c) e e), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1;

e)

modifiche delle definizioni o dei criteri validi per le classi o pool a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, e dell'articolo 172 del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1;

f)

modifiche dell'entità delle informazioni usate per assegnare i debitori a classi o pool a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ovvero inserimento di informazioni nuove o aggiuntive in un modello di stima dei parametri a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento;

g)

modifiche delle regole e dei processi applicabili all'uso degli scostamenti a norma dell'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1;

h)

modifiche della metodologia per stimare la PD, la LGD (compresa la migliore stima della perdita attesa) e i fattori di conversione a norma degli articoli 180, 181 e 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la metodologia applicata per ottenere un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1. Per la LGD e i fattori di conversioni sono comprese anche le modifiche della metodologia con cui tener conto di una fase recessiva a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

i)

modifiche del modo o della misura in cui la stima della LGD tiene conto delle garanzie condizionali a norma dell'articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

j)

inserimento di tipi supplementari di garanzie reali nella stima dell'LGD a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013, se la modifica non è già classificata sostanziale conformemente alla parte II, sezione 1;

k)

se, a norma dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente associa le classi utilizzate internamente alla scala impiegata da un'ECAI e assegna alle proprie classi i tassi di default osservati per le classi dell'organismo esterno, modifiche del processo di associazione impiegato a tal fine, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1.

3.

Modifiche della metodologia e/o del processo di validazione, a norma degli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1.

4.

Modifiche dei processi, ossia:

a)

modifiche dell'unità di controllo del rischio di credito di cui all'articolo 190 del regolamento (UE) n. 575/2013, in termini di posizione all'interno dell'organizzazione e di competenze;

b)

modifiche della posizione all'interno dell'organizzazione e delle competenze dell'unità in termini di validazione, a norma dell'articolo 190, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

modifiche dell'assetto organizzativo o di controllo interno ovvero di processi fondamentali che influiscono in modo rilevante sul sistema di rating.

5.

Modifiche dei dati, ossia:

a)

il fatto che l'ente inizi a usare, o cessi di usare, dati aggregati con altri enti a norma dell'articolo 179, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifiche delle fonti di dati usate nell'assegnazione delle esposizioni alle classi o ai pool o nella stima dei parametri a norma dell'articolo 176, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 175, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

modifiche della lunghezza e composizione della serie temporale usata per la stima dei parametri a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusa l'inclusione annuale delle osservazioni più recenti, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1.

6.

Modifiche nell'impiego dei modelli, qualora l'ente cominci a usare, per finalità operative interne, stime dei parametri di rischio diverse da quelle usate a fini di regolamentazione e, se ciò non avveniva in precedenza, nelle linee previste dall'articolo 179, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

7.

Modifiche al metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, ossia:

a)

modifiche dei dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti per le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni, a norma dell'articolo 186, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifiche dell'assetto organizzativo o di controllo interno ovvero di processi fondamentali che influiscono in modo rilevante sul metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.


ALLEGATO II

ESTENSIONI E MODIFICHE ALL'AMA

PARTE I

SEZIONE 1

Estensioni soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («estensioni sostanziali»)

1.

Prima introduzione di misure per stimare le perdite attese nelle prassi operative interne dell'ente, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.

Prima introduzione di tecniche di attenuazione del rischio operativo, quali assicurazioni o altri meccanismi di trasferimento del rischio, a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.

Prima considerazione delle correlazioni relative alle perdite per rischio operativo a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Prima introduzione della metodologia utilizzata per attribuire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.

Introduzione dell'AMA in settori dell'ente o del gruppo di enti che non rientrano ancora nell'autorizzazione o nel relativo piano di estensione progressiva approvato, a norma dell'articolo 314, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove tali settori aggiuntivi rappresentino oltre il 5 % dell'ente impresa madre dell'UE su base consolidata ovvero il 5 % dell'ente che non è né impresa madre né filiazione.

La percentuale summenzionata è calcolata alla fine dell'esercizio finanziario precedente mediante l'importo dell'indicatore rilevante assegnato ai settori cui sarà progressivamente esteso l'AMA, definito nell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE 2

Estensioni soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

Introduzione dell'AMA in settori dell'ente o del gruppo di enti che non rientrano ancora nell'autorizzazione o nel relativo piano di estensione progressiva approvato, a norma dell'articolo 314, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove tali settori aggiuntivi rappresentino, per l'ente impresa madre dell'UE su base consolidata ovvero per l'ente che non è né impresa madre né filiazione, una percentuale:

a)

superiore all'1 %;

b)

inferiore o uguale al 5 %.

La percentuale summenzionata è calcolata alla fine dell'esercizio finanziario precedente mediante l'importo dell'indicatore rilevante assegnato ai settori cui sarà progressivamente esteso l'AMA, definito nell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013.

PARTE II

MODIFICHE ALL'AMA

SEZIONE 1

Modifiche soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («modifiche sostanziali»)

1.

Modifiche dell'assetto organizzativo e operativo della funzione indipendente di gestione del rischio operativo di cui all'articolo 321 del regolamento (UE) n. 575/2013, che ne riducano la capacità di supervisionare e orientare i processi decisionali delle unità operative e di supporto che controlla.

2.

Modifiche del sistema di misurazione del rischio operativo che si configurano in una delle tipologie seguenti:

a)

modifica dell'architettura del sistema di misurazione in termini di combinazione dei quattro elementi di dati (dati interni e dati esterni sulle perdite, analisi di scenario e fattori che rispecchiano il contesto operativo e il sistema dei controlli interni) a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifica della logica e delle determinanti della metodologia utilizzata per attribuire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.

Modifiche delle procedure relative a dati interni e dati esterni, analisi di scenario e fattori che rispecchiano il contesto operativo e il sistema dei controlli interni, qualora determinino:

a)

una diminuzione del livello dei controlli sulla completezza e qualità dei dati sul rischio operativo raccolti a norma dell'articolo 322, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

una modifica delle fonti dei dati esterni usate nel sistema di misurazione a norma dell'articolo 322, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, a meno che i dati non siano raffrontabili e rappresentativi ai fini del profilo di rischio operativo.

4.

Modifiche del metodo generale con cui le polizze di assicurazione e/o gli altri meccanismi di trasferimento del rischio sono riconosciuti nel calcolo del requisito patrimoniale in ambito AMA a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.

Riduzione della parte del rischio operativo colta dall'AMA nell'ente o nel gruppo di enti che usano tale metodo a norma dell'articolo 314, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

i settori cui cessa di essere applicato l'AMA rappresentano oltre il 5 % dei requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione;

b)

la riduzione dei settori cui si applica l'AMA determina che questo metodo sia impiegato per un settore dell'ente che rappresenta una percentuale inferiore a quella imposta dalle autorità competenti a norma dell'articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La percentuale summenzionata è calcolata alla data in cui l'ente chiede la modifica e si basa sul requisito patrimoniale calcolato alla fine dell'esercizio finanziario precedente.

SEZIONE 2

Modifiche soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

1.

Modifiche del modo in cui il sistema di misurazione del rischio operativo è integrato nel processo di gestione quotidiana mediante procedure e politiche sul rischio operativo, a norma dell'articolo 321, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, qualora determinino:

a)

una modifica dell'entità del contributo apportato dal sistema di misurazione del rischio operativo, in termini di informazioni pertinenti, alla gestione del rischio e ai collegati processi decisionali dell'ente, anche relativamente all'approvazione di prodotti, sistemi e processi nuovi e alla determinazione della tolleranza al rischio operativo;

b)

una riduzione dell'ambito di applicazione, del gruppo di destinatari e della frequenza del sistema di segnalazione con cui tutti i settori pertinenti dell'ente sono informati dei risultati ottenuti con il sistema di misurazione del rischio operativo e delle decisioni assunte in risposta a eventi significativi di rischio operativo.

2.

Modifiche dell'assetto organizzativo e operativo della funzione indipendente di gestione del rischio operativo di cui all'articolo 321, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, che determinino per la funzione:

a)

un abbassamento del livello gerarchico della funzione stessa o del suo responsabile;

b)

una riduzione significativa delle funzioni e delle competenze;

c)

un ampliamento delle funzioni e delle competenze, tranne se è escluso qualsiasi conflitto d'interessi e a meno che non siano messe a disposizione della funzione congrue risorse supplementari;

d)

una diminuzione della disponibilità di risorse di bilancio e di organico pari al oltre il 10 % dell'ente o del gruppo rispetto all'ultima autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a meno che la disponibilità di risorse di bilancio e di organico non abbia subito la stessa diminuzione percentuale a livello di ente o di gruppo.

3.

Modifiche dei processi di validazione e della revisione interna a norma dell'articolo 321, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 che determinino una modifica della logica e delle metodologie seguite per la validazione o revisione interne del quadro AMA.

4.

Modifiche del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo che determinino la modifica di uno degli elementi seguenti:

a)

struttura e caratteristiche dei dati utilizzati nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo («dati di calcolo»), tra cui:

i)

determinazione degli importi della perdita lorda da inserire nei dati di calcolo a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

data di riferimento degli eventi di perdita da inserire nei dati di calcolo a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii)

metodo applicato per determinare la lunghezza della serie temporale di dati sulle perdite da inserire nei dati di calcolo a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

iv)

criteri per raggruppare le perdite derivanti da un evento comune di rischio operativo o da eventi collegati tra loro nel tempo, a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettere b) e e), del regolamento (UE) n. 575/2013;

v)

numero o tipo delle classi di rischio, o equivalenti, per cui è calcolato il requisito patrimoniale per il rischio operativo;

vi)

metodo seguito per fissare la soglia delle perdite al di sopra della quale il modello è adattato ai dati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

vii)

ove applicabile, metodo seguito per fissare la soglia per la differenziazione tra corpo e coda dei dati, se sono utilizzati metodi di aggiustamento diversi, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

viii)

procedure e criteri per valutare la rilevanza dei dati sul rischio operativo o per procedere alla loro riparametrazione o ad altri aggiustamenti, a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ix)

modifica delle fonti dei dati esterni usate nel sistema di misurazione a norma dell'articolo 322, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificata sostanziale conformemente alla parte II, sezione 1;

b)

criteri di selezione, aggiornamento e riesame delle distribuzioni e dei metodi in uso per la stima dei parametri, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

criteri e procedure per determinare la distribuzione delle perdite aggregate e per calcolare la pertinente misura del rischio operativo al livello regolamentare di confidenza, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

metodologia per determinare le perdite attese e per tenerne conto nelle prassi operative interne a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

metodologia seguita per prendere in considerazione le correlazioni relative alle perdite per rischio operativo tra le singole stime del rischio operativo, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.

Modifiche delle norme relative a dati interni, analisi di scenario e fattori che rispecchiano il contesto operativo e il sistema dei controlli interni, qualora determinino:

a)

una modifica delle procedure interne e dei criteri di raccolta dei dati interni sulle perdite, a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tra cui:

i)

innalzamento della soglia per la raccolta di dati interni sulle perdite a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

modifica dei metodi o dei criteri che determinano l'esclusione di attività o di esposizioni dalla raccolta di dati interni, a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

una modifica delle procedure interne e dei criteri seguiti per:

i)

effettuare l'analisi di scenario a norma dell'articolo 322, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

stabilire i fattori del contesto operativo e del sistema dei controlli interni a norma dell'articolo 322, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

6.

Modifiche delle norme relative alle assicurazioni e agli altri meccanismi di trasferimento del rischio a norma dell'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013, che determinino:

a)

una modifica sostanziale del livello di copertura;

b)

una modifica delle procedure e dei criteri seguiti per calcolare i coefficienti di scarto sull'importo del riconoscimento delle assicurazioni applicati per cogliere il grado di incertezza associato ai rimborsi, i disallineamenti di copertura e, se inferiori ad un anno, la durata residua e i termini di disdetta delle polizze, a norma dell'articolo 323, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

7.

Modifiche sostanziali dei sistemi informativi usati per il trattamento dell'AMA, tra l'altro per quanto riguarda raccolta e gestione dei dati, procedure di segnalazione e sistema di misurazione del rischio operativo, a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e dei principi generali di gestione del rischio di cui all'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, che diminuiscano l'integrità e la disponibilità dei dati o dei sistemi informativi.


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/50


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 530/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 77, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Poiché l'articolo 77, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE si riferisce unicamente agli «strumenti di debito», la valutazione della rilevanza del rischio specifico non dovrebbe riguardare gli strumenti di capitale compresi nel portafoglio di negoziazione.

(2)

È opportuno misurare la rilevanza in termini assoluti delle esposizioni a rischi specifici applicando le regole standardizzate di calcolo delle posizioni nette in strumenti di debito. La valutazione in tal senso dovrebbe tener conto delle posizioni nette lunghe e corte calcolate a norma dell'articolo 327, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), riconoscendo una riduzione per la copertura fornita da derivati su crediti conformemente agli articoli 346 e 347 del medesimo regolamento.

(3)

L'articolo 77, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE, relativo al rischio specifico nel portafoglio di negoziazione, fa riferimento a «un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti». Il presente regolamento fissa pertanto, a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della medesima direttiva, una soglia di rilevanza per il gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(5)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione di «esposizioni a rischi specifici rilevanti in termini assoluti» ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE

È considerata rilevante in termini assoluti l'esposizione dell'ente al rischio specifico degli strumenti di debito quando la somma di tutte le posizioni nette lunghe e corte, nella definizione di cui all'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013, è superiore a 1 000 000 000 EUR.

Articolo 2

Definizione di «gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti» ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE

È considerato comprensivo di un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti il portafoglio di rischio specifico dell'ente che include più di 100 posizioni, ciascuna superiore a 2 500 000 EUR, siano esse lunghe o corte nella definizione di cui all'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


20.5.2014   

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L 148/52


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 531/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 prevede che, in almeno un quarto degli Stati membri, il numero minimo di firmatari di un'iniziativa dei cittadini deve essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. Tale numero minimo è indicato nell'allegato I del regolamento.

(2)

Il 28 giugno 2013, il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2013/312/UE che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (2). Tale decisione, che è entrata in vigore il 30 giugno 2013, fissa il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2014—2019. La legislatura 2014—2019 inizia il 1o luglio 2014.

(3)

L'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57.


ALLEGATO

Numero minimo di firmatari per Stato membro

Belgio

15 750

Bulgaria

12 750

Repubblica ceca

15 750

Danimarca

9 750

Germania

72 000

Estonia

4 500

Irlanda

8 250

Grecia

15 750

Spagna

40 500

Francia

55 500

Croazia

8 250

Italia

54 750

Cipro

4 500

Lettonia

6 000

Lituania

8 250

Lussemburgo

4 500

Ungheria

15 750

Malta

4 500

Paesi Bassi

19 500

Austria

13 500

Polonia

38 250

Portogallo

15 750

Romania

24 000

Slovenia

6 000

Slovacchia

9 750

Finlandia

9 750

Svezia

15 000

Regno Unito

54 750


20.5.2014   

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L 148/54


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 532/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l'articolo 32, paragrafi 8 e 9, l'articolo 34, paragrafi 7 e 8, e l'articolo 55, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 223/2014 consente alla Commissione di adottare atti delegati che ne completino gli elementi non essenziali in relazione al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

(2)

Il regolamento (UE) n. 223/2014 impone all'autorità di gestione di istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, per quanto concerne i programmi operativi riguardanti l'inclusione sociale degli indigenti (PO II), i dati su singoli partecipanti. È necessario quindi redigere un elenco dei dati da registrare e conservare in tale sistema.

(3)

Taluni dati sono pertinenti a determinati tipi di operazioni o per un solo tipo di programma operativo; è quindi opportuno specificare l'applicabilità dei requisiti relativi ai dati. Il regolamento (UE) n. 223/2014 stabilisce requisiti specifici per la registrazione e la conservazione dei dati su singoli partecipanti agli interventi finanziati dal PO II, che devono essere presi in considerazione.

(4)

L'elenco dei dati dovrebbe tener conto degli obblighi relativi alla predisposizione di relazioni di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 in modo da garantire che i dati necessari alla gestione finanziaria e alla sorveglianza, compresi quelli necessari per preparare le domande di pagamento, i conti e le relazioni sullo stato di attuazione, siano disponibili per ciascuna operazione in un formato tale che consenta di procedere agevolmente alla loro aggregazione e riconciliazione. L'elenco dovrebbe altresì tenere conto del fatto che determinati dati di base in formato elettronico relativi alle operazioni sono necessari per garantire un'efficace gestione finanziaria delle operazioni e il rispetto dell'obbligo di pubblicare informazioni di base relative alle operazioni. Per programmare e svolgere efficacemente le verifiche e l'attività di audit sono necessari alcuni altri dati.

(5)

L'elenco dei dati da registrare e conservare dovrebbe lasciare impregiudicate le caratteristiche tecniche o la struttura dei sistemi informatizzati istituiti dalle autorità di gestione e non dovrebbe predeterminare il formato dei dati registrati e conservati, salvo espresse indicazioni contenute nel presente regolamento. Esso dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati i mezzi di inserimento o generazione dei dati all'interno del sistema; in alcuni casi è possibile che i dati inclusi nell'elenco richiedano l'inserimento di valori multipli. È tuttavia necessario stabilire alcune norme sulla natura di questi dati, per garantire che l'autorità di gestione possa adempiere le proprie funzioni in materia di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, anche laddove ciò imponga il trattamento dei dati su singoli partecipanti.

(6)

Per consentire il controllo e l'audit della spesa effettuata nell'ambito dei programmi operativi è necessario stabilire i criteri che una pista di controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata.

(7)

In relazione all'attività di audit condotta a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 è necessario stabilire che la Commissione e gli Stati membri devono impedire qualsiasi divulgazione o accesso non autorizzati a dati personali e occorre precisare le finalità per le quali la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.

(8)

L'autorità di audit ha la responsabilità degli audit delle operazioni. Per garantire che l'ambito e l'efficacia degli audit siano adeguati e che essi vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che gli audit dovrebbero rispettare.

(9)

È necessario fissare nel dettaglio la base di campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit cui l'autorità di audit dovrebbe attenersi in sede di definizione o approvazione del metodo di campionamento, anche per quanto concerne la definizione dell'unità di campionamento, alcuni criteri tecnici da applicare al campione e, se necessario, i fattori da considerare ai fini dell'acquisizione di ulteriori campioni.

(10)

L'autorità di audit dovrebbe redigere il parere di audit sui conti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014. Per garantire che gli audit sui conti abbiano un ambito e contenuti adeguati e vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che detti audit dovrebbero soddisfare.

(11)

Per garantire certezza del diritto e parità di trattamento di tutti gli Stati membri nell'applicazione delle rettifiche finanziarie nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario stabilire i criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, definire le principali fattispecie di tali carenze e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare le rettifiche finanziarie su base forfettaria o per estrapolazione.

(12)

Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce di integrare il regolamento (UE) n. 223/2014 con le seguenti disposizioni:

a)

norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza istituito dall'autorità di gestione;

b)

requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari;

c)

ambito e contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni;

d)

norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione;

e)

norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 2

Dati da registrare e conservare in formato elettronico

[articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 223/2014]

1.   Le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico per ogni operazione nel sistema di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 223/2014 è illustrato nell'allegato I del presente regolamento.

2.   I dati, compresi, nel caso di operazioni nell'ambito del PO II, quelli su singoli partecipanti, ripartiti per genere ove disponibili, sono registrati e conservati per ogni operazione, in modo da consentirne l'aggregazione ove ciò sia necessario ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit I dati devono anche poter essere aggregati cumulativamente per l'intero periodo di programmazione.

Articolo 3

Requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo

[articolo 32, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 223/2014]

1.   I requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, sono i seguenti:

a)

la pista di controllo consente l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti nel programma operativo riguardante gli alimenti e/o l'assistenza materiale di base (PO I), o dal comitato di sorveglianza per la verifica dell'OP II;

b)

per quanto riguarda le sovvenzioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;

c)

per quanto riguarda le sovvenzioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 1), lettere b) e c), la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;

d)

per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1), lettera d), del regolamento (UE) n. 223/2014, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;

e)

per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, lettere b), c) ed e), e dell'articolo 26, paragrafo 3), seconda parte, del regolamento (UE) n. 223/2014, la pista di controllo consente di motivare i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati in altre categorie di costo ai quali si applica l'aliquota forfettaria;

f)

la pista di controllo consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario;

g)

per ogni operazione, la pista di controllo comprende, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati;

h)

la pista di controllo comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati di cui l'operazione è stata oggetto;

i)

la pista di controllo consente di riconciliare i dati relativi agli indicatori di output per l'operazione con i dati e i risultati comunicati e, se del caso, gli obiettivi del programma;

per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'autorità di gestione sia conforme all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 223/2014.

2.   L'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione

[articolo 34, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 223/2014]

1.   La Commissione adotta tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi divulgazione illecita dei dati da essa raccolti nel corso degli audit o qualsiasi accesso non autorizzato ai medesimi.

2.   La Commissione utilizza i dati raccolti nel corso dei propri audit al solo scopo di adempiere le responsabilità che ad essa incombono in forza dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 223/2014. La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode hanno accesso ai dati raccolti.

3.   I dati raccolti non possono, in assenza di accordo esplicito dello Stato membro che li ha forniti, essere inviati a soggetti diversi da quelli che negli Stati membri o all'interno delle istituzioni dell'Unione devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni conformemente alle norme applicabili.

Articolo 5

Audit delle operazioni

[articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 223/2014]

1.   Gli audit delle operazioni sono effettuati per ciascun periodo contabile su un campione di operazioni selezionato secondo un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità all'articolo 6 del presente regolamento.

2.   Gli audit delle operazioni sono effettuati sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando tra l'altro che:

a)

l'operazione sia stata selezionata secondo i criteri di selezione del programma operativo, non fosse stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del programma operativo, sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispettasse le eventuali condizioni, applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere;

b)

le spese dichiarate alla Commissione corrispondano ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 3 del presente regolamento;

c)

per quanto riguarda le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all'articolo 25, paragrafo 1, lettere b) e c), gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del beneficiario siano stati effettivamente prodotti, i dati relativi ai partecipanti, se del caso, o altri documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 3 del presente regolamento.

Gli audit verificano anche che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014.

3.   Gli audit delle operazioni comprendono, se del caso, la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione.

4.   Gli audit delle operazioni verificano l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'autorità di certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo.

5.   Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomanda le misure correttive necessarie.

6.   Ai fini dei dati da comunicare alla Commissione in merito alla copertura annuale, sono conteggiate nell'importo delle spese sottoposte ad audit solo le spese rientranti nell'ambito di un audit svolto a norma del paragrafo 1. A tale fine viene utilizzato il modello di relazione di controllo stabilito sulla base dell'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 223/2014.

Articolo 6

Metodologia per la selezione del campione di operazioni

[articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 223/2014]

1.   L'autorità di audit stabilisce il metodo di selezione del campione («metodo di campionamento») in conformità alle prescrizioni del presente articolo, tenendo conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti INTOSAI, IFAC o IIA.

2.   Oltre alle spiegazioni fornite nella strategia di audit, l'autorità di audit tiene traccia della documentazione e del giudizio professionale impiegati per stabilire i metodi di campionamento relativi alle fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, al fine di dimostrare l'idoneità del metodo stabilito.

3.   Il campione è rappresentativo della popolazione dalla quale è estratto e consente all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido in conformità all'articolo 34, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014. La popolazione comprende le spese di un programma operativo incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 223/2014 per un determinato periodo contabile. Il campione può essere selezionato durante o dopo il periodo contabile.

4.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014, un metodo di campionamento è statistico quando garantisce:

i)

una selezione casuale degli elementi del campione;

ii)

l'applicazione della teoria della probabilità per valutare i risultati del campione, compresi la misurazione e il controllo del rischio di campionamento e della precisione prevista e conseguita.

5.   Il metodo di campionamento garantisce che ciascuna unità di campionamento della popolazione sia selezionata casualmente per mezzo di numeri casuali generati per ciascuna unità della popolazione in modo da selezionare le unità costitutive del campione oppure venga scelta tramite selezione sistematica eseguita utilizzando un punto di partenza casuale e applicando una regola sistematica per selezionare gli elementi aggiuntivi.

6.   L'unità di campionamento è individuata dall'autorità di audit sulla base del giudizio professionale. Può trattarsi di un'operazione, di un progetto compreso in un'operazione o di una richiesta di pagamento di un beneficiario. Le informazioni sul tipo di unità di campionamento individuata e sul giudizio professionale applicato a tal fine sono incluse nella relazione di controllo.

7.   Se la spesa complessiva relativa a un'unità di campionamento nel periodo contabile è un importo negativo, essa è esclusa dalla popolazione di cui al paragrafo 3 ed è sottoposta a un audit separato. L'autorità di audit può anche costituire un campione di questa popolazione separata.

8.   Nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014, l'autorità di audit può escludere gli elementi di cui a tale articolo dalla popolazione da sottoporre a campionamento. Se l'operazione in questione è già stata selezionata nel campione, l'autorità di audit la sostituisce mediante un'adeguata selezione casuale.

9.   Tutte le spese dichiarate alla Commissione, comprese nel campione, sono sottoposte ad audit.

Se le unità di campionamento selezionate comprendono un gran numero di richieste di pagamento o fatture sottostanti, l'autorità di audit può sottoporle ad audit mediante un sottocampionamento, ossia selezionando tali richieste di pagamento o fatture sulla base degli stessi parametri di campionamento applicati alla selezione delle unità di campionamento del campione principale.

In tal caso, le dimensioni appropriate del campione sono determinate all'interno di ciascuna unità di campionamento da sottoporre ad audit e, in ogni caso, non possono essere inferiori a trenta richieste di pagamento o fatture sottostanti per ciascuna unità di campionamento.

10.   L'autorità di audit può stratificare una popolazione dividendola in sottopopolazioni, ognuna delle quali è composta da un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili, in particolare sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto, oppure se la popolazione comprende operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma operativo a elementi di valore elevato.

11.   L'autorità di audit valuta l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60 %. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90 %. La soglia di rilevanza massima è pari al 2 % delle spese di cui al paragrafo 3.

12.   Qualora siano stati riscontrati casi di irregolarità o un rischio di irregolarità, l'autorità di audit decide sulla base del giudizio professionale se sia necessario sottoporre ad audit un campione complementare di altre operazioni o parti di operazioni non sottoposte ad audit nel campione casuale, in modo da tenere conto degli specifici fattori di rischio individuati.

13.   L'autorità di audit analizza separatamente i risultati degli audit del campione complementare, trae conclusioni sulla base di tali risultati e le comunica alla Commissione nella relazione di controllo annuale. Le irregolarità riscontrate nel campione complementare non sono incluse nel calcolo del tasso di errore estrapolato del campione casuale.

14.   Sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 223/2014, l'autorità di audit calcola il tasso di errore totale, che corrisponde alla somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione.

Articolo 7

Audit dei conti

[articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 223/2014]

1.   Gli audit dei conti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014 sono eseguiti dall'autorità di audit per ciascun periodo contabile.

2.   L'audit dei conti fornisce ragionevole sicurezza quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'autorità di audit tiene conto, in particolare, dei risultati degli audit di sistema eseguiti a carico dell'autorità di certificazione e degli audit delle operazioni.

4.   L'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'autorità di certificazione e, su base campionaria, dell'accuratezza delle spese relative agli importi ritirati e recuperati registrati nel sistema contabile di tale autorità.

5.   Ai fini del parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'autorità di audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 49 del regolamento (UE) n. 223/2014 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le autorità o da tutti gli organismi competenti e dai beneficiari al momento dello svolgimento dell'attività di audit da parte dell'autorità di audit. Sulla base dei conti che l'autorità di certificazione è tenuta a presentarle, l'autorità di audit verifica, in particolare, che:

a)

l'importo totale delle spese pubbliche ammissibili dichiarato a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014 corrisponda alle spese e al relativo contributo pubblico che figurano nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il pertinente periodo contabile e, in caso di differenze, che nei conti siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione;

b)

gli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile, gli importi da recuperare alla fine del periodo contabile e gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondano agli importi iscritti nei sistemi contabili dell'autorità di certificazione e siano basati su decisioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione responsabile;

c)

le spese siano state escluse dai conti in conformità all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettano nei conti del periodo contabile in questione;

Le verifiche di cui alle lettere b) e c) possono essere eseguite su base campionaria.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE FINANZIARIA E LE RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 8

Criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo

[articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014]

1.   La Commissione fonda la valutazione relativa all'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sui risultati di tutti gli audit dei sistemi a disposizione, test sui controlli compresi, e degli audit delle operazioni.

La valutazione copre l'ambiente di controllo interno del programma, le attività di gestione e di controllo delle autorità di gestione e di certificazione, la sorveglianza condotta dalle autorità di gestione e di certificazione e le attività di controllo delle autorità di audit e si basa sulla verifica della conformità ai requisiti fondamentali precisati nella tabella 1 dell'allegato II.

Il soddisfacimento di tali requisiti fondamentali è valutato sulla base delle categorie di cui alla tabella 2 dell'allegato II.

2.   Le principali fattispecie di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sono date dai casi in cui uno qualsiasi dei requisiti fondamentali di cui alla tabella 1, punti 2, 4, 5, 13, 15, 16 e 18, dell'allegato II, o due o più degli altri requisiti fondamentali di cui alla tabella 1 dell'allegato II sono valutati come rientranti nelle categorie 3 o 4 di cui alla tabella 2 dell'allegato II.

Articolo 9

Criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate e criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria

[articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014]

1.   Le rettifiche finanziarie sono applicate alla totalità o a una parte di un programma operativo qualora la Commissione rilevi una o più carenze gravi nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Nonostante il primo comma, laddove la Commissione rilevi irregolarità sistemiche in un campione rappresentativo di operazioni, si applicano rettifiche finanziarie estrapolate alla totalità o ad una parte di un programma operativo, consentendo ciò una quantificazione più accurata del rischio per il bilancio dell'Unione. In questo caso i risultati dell'esame del campione rappresentativo sono applicati per estrapolazione alla popolazione residua dalla quale è stato estratto il campione per determinare la rettifica finanziaria.

2.   Il livello di rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

l'importanza relativa della singola o delle molteplici carenze gravi nell'ambito del sistema di gestione e di controllo nel suo complesso;

b)

la frequenza e l'entità della singola o delle molteplici carenze gravi;

c)

l'entità del rischio di perdite per il bilancio dell'Unione.

3.   Tenendo conto di questi elementi, il livello di rettifica finanziaria è così stabilito:

a)

si applica un tasso forfettario del 100 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate;

b)

si applica un tasso forfettario del 25 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento molto grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate;

c)

si applica un tasso forfettario del 10 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono dovute al fatto che il sistema non funziona appieno oppure funziona così male o così raramente da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate;

d)

si applica un tasso forfettario del 5 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono dovute al fatto che il sistema non funziona con regolarità tanto da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate.

4.   Laddove l'applicazione di un tasso forfettario stabilito in conformità al paragrafo 3 risultasse sproporzionata il livello di rettifica è ridotto.

5.   Qualora, a causa della mancata adozione da parte delle autorità responsabili di misure correttive adeguate successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato periodo contabile, la medesima o le medesime carenze gravi siano riscontrate in un periodo contabile successivo, il tasso di rettifica può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici carenze gravi, essere incrementato fino a un livello non superiore a quello della categoria immediatamente superiore.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 3 si applica dal 1o dicembre 2014 per quanto riguarda le informazioni sui dati registrati e conservati di cui all'allegato I.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza (di cui all'articolo 2)

I dati sono richiesti per le operazioni finanziate dal PO I e dal PO II (1) salvo diversa indicazione nella seconda colonna.

Campi di dati

Indicazione del tipo di PO per il quale i dati non sono richiesti

Dati relativi al beneficiario (2)

1.

Nome o identificativo univoco di ciascun beneficiario

 

2.

Informazioni che attestano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o di diritto privato

 

3.

Informazioni che precisano se l'IVA sulle spese sostenute dal beneficiario non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA

 

4.

Dati di contatto del beneficiario

 

Dati relativi all'intervento

5.

Nome o identificativo univoco dell'intervento

 

6.

Breve descrizione dell'intervento

 

7.

Data di presentazione della domanda relativa all'intervento

 

8.

Data di inizio quale indicata nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

9.

Termine quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

10.

Data effettiva in cui l'intervento è stato materialmente completato o pienamente realizzato

 

11.

Organismo che rilascia il documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

12.

Data del documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

13.

Valuta dell'intervento

 

14.

Codice CCI del programma/dei programmi nel cui ambito l'intervento è sostenuto

 

15.

Tipi di assistenza materiale in causa

Non applicabile per PO II

16.

Tipi di intervento sostenuti

Non applicabile per PO I

17.

Codici relativi alla forma di finanziamento

 

18.

Codici relativi all'ubicazione

 

19.

Quantità di prodotti alimentari acquistati da un ente pubblico o organizzazione partner all'occorrenza

Non applicabile per PO II

20.

Quantità di prodotti alimentari ottenuti da un ente pubblico, all'occorrenza, in conformità all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014

Non applicabile per PO II

21.

Quantità di prodotti alimentari consegnati alle organizzazioni partner all'occorrenza

Non applicabile per PO II

22.

Quantità di prodotti alimentari consegnati ai destinatari finali all'occorrenza

Non applicabile per PO II

23.

Quantità di prodotti per l'assistenza materiale di base acquistati da un organismo pubblico o da un'organizzazione partner all'occorrenza

Non applicabile per PO II

24.

Quantità di prodotti per l'assistenza materiale di base forniti alle organizzazioni partner all'occorrenza

Non applicabile per PO II

25.

Quantità di prodotti per l'assistenza materiale di base forniti ai destinatari finali all'occorrenza

Non applicabile per PO II

Dati sugli indicatori

26.

Denominazione degli indicatori comuni pertinenti per l'intervento

 

27.

Identificatore per gli indicatori comuni pertinenti per l'intervento

 

28.

Livello di conseguimento degli indicatori comuni per ogni anno di attuazione o alla fine dell'intervento

 

29.

Denominazione degli indicatori specifici del programma pertinenti per l'intervento

Non applicabile per PO I

30.

Identificatore per gli indicatori specifici del programma pertinenti per l'intervento

Non applicabile per PO I

31.

Obiettivi specifici per gli indicatori di output specifici del programma

Non applicabile per PO I

32.

Livello di conseguimento degli indicatori di output specifici del programma per ciascun anno di attuazione o al termine dell'intervento

Non applicabile per PO I

33.

Unità di misura per ciascun obiettivo di output

Non applicabile per PO I

34.

Valore di base per gli indicatori di risultato

Non applicabile per PO I

35.

Livello-obiettivo per gli indicatori di risultato

Non applicabile per PO I

36.

Unità di misura per ogni valore di base e obiettivo fissati per i risultati

Non applicabile per PO I

37.

Unità di misura per ciascun indicatore

 

Dati finanziari relativi a ciascuna operazione (nella valuta applicabile all'intervento)

38.

Importo del costo rimborsabile totale dell'intervento approvato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

39.

Importo dei costi rimborsabili totali che costituiscono spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014

 

40.

Importo del sostegno pubblico quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

Dati relativi alle richieste di pagamento del beneficiario (nella valuta applicabile all'intervento)

41.

Data di ricevimento di ogni richiesta di pagamento del beneficiario

 

42.

Data di ciascun pagamento effettuato a favore del beneficiario sulla base della richiesta di pagamento

 

43.

Importo delle spese rimborsabili nella richiesta di pagamento che costituiscono la base per ciascun pagamento al beneficiario

 

44.

Importo della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 corrispondente alle spese rimborsabili che costituiscono la base per ciascun pagamento

 

45.

Importo di ciascun pagamento effettuato a favore del beneficiario sulla base della richiesta di pagamento

 

46.

Data di inizio delle verifiche in loco effettuate sulle operazioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 223/2014

 

47.

Data degli audit in loco effettuati sulle operazioni a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 223/2014 e dell'articolo 6 del presente regolamento

 

48.

Organismo che effettua l'audit o la verifica

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base dei costi effettivi (nella valuta applicabile all'intervento)

49.

Spesa pubblica rimborsabile dichiarata alla Commissione, stabilita sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati

 

50.

Spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014, corrispondente alle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base dei costi effettivamente rimborsati e pagati

 

51.

Tipo di appalto se l'aggiudicazione è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE (3) (appalto di forniture/di servizi) o della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)

 

52.

Importo dell'appalto, se l'aggiudicazione è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

53.

Spese rimborsabili sostenute e pagate in base a un contratto di appalto, se quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

54.

La procedura di aggiudicazione seguita qualora l'aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

55.

Nome o identificativo univoco del contraente qualora l'aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2014/23/UE

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tabelle standard di costi unitari (importi nella valuta applicabile all'intervento)

56.

Importo delle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di tabelle standard di costi unitari

 

57.

Spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014, corrispondente alle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di tabelle standard di costi unitari

 

58.

Definizione di un'unità da utilizzare ai fini della tabella standard di costi unitari

 

59.

Numero di unità consegnate secondo quanto indicato nella richiesta di pagamento per ciascuna voce unitaria

 

60.

Costo unitario di una singola unità per ciascuna voce unitaria

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di pagamenti forfettari (importi nella valuta applicabile all'intervento)

61.

Importo delle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di importi forfettari

 

62.

Spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 corrispondente alle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di importi forfettari

 

63.

Per ciascuna somma forfettaria, deliverables (output o risultati) concordati nel documento che specifica le condizioni per il sostegno come base per l'erogazione dei pagamenti forfettari

 

64.

Per ciascuna somma forfettaria, importo concordato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tassi forfettari (nella valuta applicabile all'intervento)

65.

Importo delle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di un tasso forfettario

 

66.

Spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014, corrispondente alle spese pubbliche rimborsabili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di un tasso forfettario

 

Dati relativi ai recuperi di importi dal beneficiario

67.

Data di ciascuna decisione di recupero

 

68.

Importo del sostegno pubblico interessato da ciascuna decisione di recupero

 

69.

Spese totali rimborsabili interessate da ciascuna decisione di recupero

 

70.

Data di ricevimento di ogni importo rimborsato dal beneficiario in seguito a una decisione di recupero

 

71.

Importo del sostegno pubblico rimborsato dal beneficiario in seguito a una decisione di recupero (senza interessi o penali)

 

72.

Spesa totale rimborsabile corrispondente al sostegno pubblico rimborsato dal beneficiario

 

73.

Importo del sostegno pubblico non recuperabile in seguito a una decisione di recupero

 

74.

Spesa totale rimborsabile corrispondente al sostegno pubblico non recuperabile

 

Dati relativi alle domande di pagamento presentate alla Commissione (in EUR)

75.

Data di presentazione di ciascuna domanda di pagamento comprendente spese rimborsabili derivanti dall'intervento

 

76.

Importo complessivo delle spese pubbliche rimborsabili sostenute dal beneficiario e pagate per l'esecuzione dell'intervento incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

77.

Importo totale della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 relativa all'intervento incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

Dati sui conti trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 223/2014 (in EUR)

78.

Data di presentazione di ciascuna contabilità comprendente spese nell'ambito dell'intervento

 

79.

Data di presentazione dei conti in cui sono incluse le spese finali dell'intervento dopo il suo completamento [se la spesa totale rimborsabile è pari o superiore a 1 000 000 EUR (articolo 51 del regolamento (UE) n. 223/2014)]

 

80.

Importo totale delle spese pubbliche rimborsabili dell'intervento registrate dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti

 

81.

Importo totale della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 sostenuta per l'esecuzione dell'intervento, corrispondente all'importo complessivo delle spese pubbliche rimborsabili registrate dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti

 

82.

Importo totale dei pagamenti effettuati al beneficiario a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014 corrispondente all'importo complessivo delle spese pubbliche rimborsabili registrate dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti

 

83.

Spesa pubblica totale rimborsabile dell'intervento ritirata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

84.

Spesa pubblica totale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 223/2014 corrispondente alla spesa pubblica rimborsabile ritirata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

85.

Spesa pubblica totale rimborsabile dell'intervento recuperata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

86.

Spesa pubblica totale corrispondente alla spesa pubblica totale rimborsabile dell'intervento recuperata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

87.

Spesa pubblica totale rimborsabile dell'intervento da recuperare al termine del periodo contabile, inserita nei conti

 

88.

Spesa pubblica totale dell'intervento corrispondente alla spesa pubblica totale rimborsabile da recuperare al termine del periodo contabile, inserita nei conti

 

89.

Importo totale rimborsabile della spesa dell'intervento non recuperabile al termine del periodo contabile, inserito nei conti

 

90.

Spesa pubblica totale dell'intervento corrispondente all'importo totale rimborsabile della spesa non recuperabile al termine del periodo contabile, inserita nei conti

 


(1)  PO I si riferisce ai programmi operativi relativi agli alimenti e/o all'assistenza materiale di base e PO II a quelli relativi all'inclusione sociale delle persone indigenti.

(2)  Il beneficiario comprende, se del caso, gli altri organismi che nell'ambito dell'intervento sostengono spese trattate come spese sostenute dal beneficiario.

(3)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(4)  Direttiva 2004/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).


ALLEGATO II

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo e loro classificazione in relazione al loro efficace funzionamento di cui all'articolo 9

Tabella 1

Requisiti fondamentali

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo

Organismi/autorità interessati

Campo d'applicazione

1

Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo

Autorità di gestione

Ambiente di controllo interno

2

Selezione appropriata degli interventi

Autorità di gestione

Attività di gestione e di controllo

3

Informazioni adeguate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione alle operazioni selezionate

Autorità di gestione

4

Verifiche di gestione adeguate

Autorità di gestione

5

Esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo.

Autorità di gestione

Attività di gestione e di controllo/Sorveglianza

6

Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit.

Autorità di gestione

7

Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate

Autorità di gestione

Attività di gestione e di controllo

8

Procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati

Autorità di gestione

9

Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo

Autorità di certificazione

Ambiente di controllo interno

10

Procedure appropriate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento

Autorità di certificazione

Attività di gestione e di controllo/Sorveglianza

11

Tenuta di una contabilità informatizzata adeguata delle spese dichiarate e del corrispondente contributo pubblico

Autorità di certificazione

Attività di gestione e di controllo

12

Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e ritirati

Autorità di certificazione

13

Procedure appropriate per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti annuali

Autorità di certificazione

14

Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga audit in conformità alla strategia di audit del programma disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti in materia

Autorità di audit

Ambiente di controllo interno

15

Audit adeguati dei sistemi

Autorità di audit

Attività di controllo

16

Audit adeguati delle operazioni

Autorità di audit

17

Audit adeguati dei conti

Autorità di audit

18

Procedure adeguate per la fornitura di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo

Autorità di audit


Tabella 2

Classificazione dei requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo in relazione al loro funzionamento

Categoria 1

Funziona bene. No, o sono necessari solo piccoli miglioramenti

Categoria 2

Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.

Categoria 3

Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.

Categoria 4

Sostanzialmente non funziona.


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 533/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MA

41,3

MK

75,3

TR

67,1

ZZ

61,2

0707 00 05

AL

41,5

MK

38,2

TR

124,7

ZZ

68,1

0709 93 10

TR

110,3

ZZ

110,3

0805 10 20

EG

42,2

IL

74,1

MA

45,8

TR

52,6

ZA

53,8

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

94,4

ZZ

94,4

0808 10 80

AR

97,8

BR

90,6

CL

96,2

CN

98,6

MK

32,3

NZ

138,8

US

200,7

UY

70,3

ZA

98,0

ZZ

102,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/72


DIRETTIVA DELEGATA 2014/69/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Sono ancora tecnicamente impraticabili la sostituzione del piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e la sostituzione di tali componenti negli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.

(3)

Anche se la sostituzione del piombo nei condensatori a bassa tensione è possibile per altre applicazioni, l'uso dei componenti senza piombo negli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali prevede che i fabbricanti riprogettino i loro prodotti o le relative parti e ne riqualifichino la nuova progettazione, al fine di renderli tecnicamente praticabili e dimostrarne l'affidabilità. È pertanto necessario esonerare dal divieto l'uso del piombo nei condensatori a bassa tensione per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali fino al 31 dicembre 2020. Alla luce dei cicli di innovazione di tali strumenti si tratta di un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.

(4)

Ai sensi del principio «riparazione allo stato originale» della direttiva 2011/65/UE, inteso a estendere la durata di vita dei prodotti conformi una volta commercializzati, i pezzi di ricambio beneficiano di tale esenzione oltre la data ultima senza limitazioni temporali.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 40:

«40.

Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.

Scade il 31 dicembre 2020. Successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e di controllo industriali immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2021.»


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/74


DIRETTIVA DELEGATA 2014/70/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Gli MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) sono impiegati per rivelare e amplificare ioni ed elettroni nei dispositivi medici e negli strumenti di monitoraggio e di controllo. La sostituzione del piombo negli MCP è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico.

(3)

La sostituzione degli MCP, in quanto componenti, con sistemi di rilevamento alternativi non è fattibile nelle condizioni in cui si richiedono una miniaturizzazione estrema, tempi di risposta molto brevi o fattori di moltiplicazione del segnale molto elevati. In questi casi, in cui la prestazione e le caratteristiche precipue degli MCP sono superiori ai sistemi alternativi, l'uso del piombo è quindi esonerato dal divieto. Poiché non si intravedono alternative senza piombo, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE, il periodo di validità dell'esenzione è di sette anni dalle pertinenti date di conformità dei dispositivi medici, degli strumenti di monitoraggio e controllo, dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 3 della detta direttiva. Alla luce dei cicli di innovazione di tutti i dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e di controllo, sette anni rappresentano un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 39:

«39.

Piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) impiegati in apparecchiature aventi almeno una delle seguenti proprietà:

a)

dimensioni compatte del rivelatore di elettroni o ioni, in cui lo spazio per il rivelatore non è superiore a 3 mm/MCP (spessore del rivelatore + spazio per collocare l'MCP), al massimo 6 mm in totale, e l'impossibilità tecnica e scientifica di una progettazione alternativa intesa ad assegnare più spazio per il rivelatore;

b)

una risoluzione spaziale bidimensionale per la rivelazione di elettroni o ioni se è valida almeno una delle seguenti condizioni:

i)

un tempo di risposta inferiore a 25 ns;

ii)

un'area di rilevamento del campione superiore a 149 mm2;

iii)

un fattore di moltiplicazione superiore a 1,3 × 103;

c)

un tempo di risposta inferiore a 5 ns per la rivelazione di elettroni o ioni;

d)

un'area di rilevamento del campione superiore a 314 mm2 per la rivelazione di elettroni o ioni;

e)

un fattore di moltiplicazione superiore a 4,0 × 107.

Il periodo di esenzione scade il:

a)

21 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo;

b)

21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro;

c)

21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.»


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/76


DIRETTIVA DELEGATA 2014/71/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati (SDE, stacked die elements)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

La tecnologia a rivelatore composto da elementi stampati impilati (SDE, stacked die elements) è utilizzata nei rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche. I vantaggi per i pazienti consistono nella riduzione del dosaggio di raggi X necessari cui sono esposti. I rivelatori SDE ad ampia superficie non possono ancora essere prodotti con saldature senza piombo. Per le predette applicazioni la sostituzione e l'eliminazione del piombo sono pertanto impraticabili sotto il profilo scientifico né tecnico.

(3)

È pertanto necessario esonerare dal divieto fino al 31 dicembre 2019 l'uso del piombo negli elementi stampati impilati ad ampia superficie aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia destinati all'uso in rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche. Alla luce dei cicli di innovazione dei dispositivi e strumenti di monitoraggio e di controllo medici, si tratta di un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.

(4)

Ai sensi del principio «riparazione allo stato originale» della direttiva 2011/65/UE, inteso a estendere la durata di vita dei prodotti conformi una volta commercializzati, i pezzi di ricambio beneficiano di tale esenzione oltre la data ultima senza limitazioni temporali.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 38:

«38.

Piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia destinati all'uso in rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche.

Scade il 31 dicembre 2019. Successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche immesse sul mercato anteriormente al 1o gennaio 2020.»


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/78


DIRETTIVA DELEGATA 2014/72/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

I moduli di accensione e altri sistemi di controllo elettrici ed elettronici del motore a combustione, che devono essere montati in prossimità delle parti moventi di attrezzi manuali e che sono indispensabili per il funzionamento del motore, sono esposti a forti vibrazioni e a uno stress termico intenso. Tali difficili condizioni richiedono l'uso del piombo. La sostituzione e l'eliminazione del piombo in tali componenti sono impraticabili sotto il profilo tecnico.

(3)

I fabbricanti hanno bisogno di più tempo per produrre le eventuali alternative senza piombo praticabili sotto il profilo tecnico e dimostrarne l'affidabilità. È pertanto necessario esonerare dal divieto fino al 31 dicembre 2018 l'uso di piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore. Si tratta di un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 41:

«41

Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) (1)

Scade il 31 dicembre 2018


(1)  Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU C 59 del 27.2.1998, pag. 1)».


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/80


DIRETTIVA DELEGATA 2014/73/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Gli elettrodi di platino platinato sono elettrodi di platino ricoperti da un sottile strato di nero di platino. Tali elettrodi sono impiegati per effettuare misurazioni di conduttività ad ampi intervalli o in condizioni fortemente acide o alcaline. Né la sostituzione, né l'eliminazione del piombo dagli elettrodi di platino platinato, né tanto meno la loro sostituzione con altri tipi di elettrodi sono praticabili sotto il profilo tecnico e scientifico.

(3)

È pertanto necessario esonerare dal divieto fino al 31 dicembre 2018 l'uso di piombo negli elettrodi impiegati per effettuare misurazioni della conduttività ad ampi intervalli o in condizioni fortemente acide o alcaline. Tale periodo transitorio è necessario per la ricerca e non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 37:

«37.

Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a)

misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;

b)

misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un'accuratezza di ± 1 % dell'intervallo di campionamento congiuntamente a un'elevata resistenza alla corrosione dell'elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri:

i)

soluzioni con acidità < pH 1;

ii)

soluzioni con alcalinità > pH 13;

iii)

soluzioni corrosive contenenti gas alogeno;

c)

misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili.

Scade il 31 dicembre 2018.»


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/82


DIRETTIVA DELEGATA 2014/74/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

I sistemi di connettori a pin conformi sono impiegati in digitalizzatori ad alta velocità, in fonti di radiofrequenza e di segnali d'onda nonché in apparecchiature di prova senza fili. I sistemi di connettori a pin conformi senza piombo non sono ancora utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Tali strumenti hanno esigenze, in termini di prestazioni e affidabilità, superiori rispetto ad altri apparecchi elettrici ed elettronici e l'affidabilità dei sostituti senza piombo non è garantita in tali condizioni.

(3)

Al fine di consentire ai fabbricanti di produrre componenti senza piombo praticabili sotto il profilo tecnico e dimostrarne la sufficiente affidabilità per l'uso in strumenti di monitoraggio e controllo industriali, è pertanto necessario esonerare dal divieto fino al 31 dicembre 2020 l'uso del piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Tenuto conto dei cicli di innovazione degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, si tratta di un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.

(4)

Ai sensi del principio «riparazione allo stato originale» di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2011/65/UE, inteso a estendere la durata di vita dei prodotti conformi una volta commercializzati, i pezzi di ricambio beneficiano di tale esenzione oltre la data ultima senza limitazioni temporali.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 36:

«36.

Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi “C-press” per strumenti di monitoraggio e controllo industriali.

Scade il 31 dicembre 2020. Successivamente a tale data può essere utilizzato nei pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1o gennaio 2021.»


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/84


DIRETTIVA DELEGATA 2014/75/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

Numerosi strumenti di monitoraggio e controllo industriali sono muniti di schermi retroilluminati a cristalli liquidi che richiedono l'uso di lampade fluorescenti a catodo freddo contenenti 5 mg di mercurio. Gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione delle lampade fluorescenti a catodo freddo contenenti mercurio destinate all'uso in strumenti di monitoraggio e controllo industriali possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.

(3)

Per consentire la riparazione e prolungare la durata d'uso dei prodotti, è opportuno concedere un'esenzione dalla restrizione dell'uso di mercurio in tali tipi di lampade per la retroilluminazione degli schermi a cristalli liquidi degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Ai sensi del principio «riparazione allo stato originale», è opportuno applicare l'esenzione di validità settennale a tutti i prodotti immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017, ossia la data di conformità degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. È inverosimile che l'esenzione incida negativamente sull'innovazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 35:

«35.

Mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017.

Scade il 21 luglio 2024.»


20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/86


DIRETTIVA DELEGATA 2014/76/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

I tubi luminosi a scarica fabbricati a mano sono lampade fabbricate a mano per usi speciali esistenti in una notevole varietà. A titolo di esempio si annoverano la segnaletica al neon, l'illuminazione architettonica specifica e gli emettitori di luce speciali utilizzati nella ricerca analitica chimica. Poiché questi tubi sono usati in applicazioni in interni ed esterni e con una composizione dello spettro cromatico individuale, devono poter funzionare in modo affidabile in condizioni climatiche delicate e fredde con un'aspettativa di vita molto elevata perché sono spesso di difficile accesso. Per funzionare correttamente in tali condizioni, questi tubi necessitano di un quantitativo minimo di mercurio.

(3)

L'eliminazione o la sostituzione del mercurio nei tubi luminosi a scarica e la loro sostituzione integrale con altre tecnologie è impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico. È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di uso del mercurio nei tubi luminosi a scarica utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa. È necessario limitare l'uso del mercurio al quantitativo minimo necessario e il periodo di validità fino al 31 dicembre 2018, al fine di evitare impatti negativi sull'innovazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE è inserito il seguente punto 4 g):

«4 g)

Mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa, ove il contenuto di mercurio è limitato come segue:

a)

20 mg per coppia di elettrodi + 0,3 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per le applicazioni in esterni e per le applicazioni in interni esposte a temperature inferiori a 20 °C;

b)

15 mg per coppia di elettrodi + 0,24 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per le tutte le altre applicazioni in interni.

Scade il 31 dicembre 2018»


DECISIONI

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/88


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2014

relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificato con il numero C(2014) 3103]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2014/291/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

(2)

L'8 dicembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/880/CE (2) che consente l'applicazione di effluente di animali allevati a pascolo fino a un limite annuale di 250 kg di azoto per ettaro, a determinate condizioni, in aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura.

(3)

Il 5 febbraio 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/65/UE (3), che modifica la decisione 2005/880/CE ed estende la deroga fino al 31 dicembre 2013.

(4)

La deroga in tal modo concessa riguardava 21 752 aziende nel 2012, pari al 46 % della superficie agricola totale netta.

(5)

Il 22 gennaio 2014 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di proroga della deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(6)

Conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, i Paesi Bassi attuano un programma di azione su tutto il territorio nazionale.

(7)

La normativa dei Paesi Bassi recante attuazione della direttiva 91/676/CEE comprende norme di applicazione sia per l'azoto che per il fosfato.

(8)

I dati trasmessi dai Paesi Bassi per il periodo 2008 — 2011 mostrano un aumento del 7 % del patrimonio suino e dell'8 % del patrimonio avicolo rispetto al periodo 2004 — 2007. Il numero di bovini, ovini e caprini è rimasto stabile. Le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno fissato limiti per il numero di suini e di capi di pollame e si sono impegnate a garantire che la produzione di effluente, sia in termini di azoto che di fosfato, non superi il livello del 2002. Inoltre, da gennaio 2015 le autorità competenti dei Paesi Bassi sono tenute a garantire il trattamento di una quota adeguata di effluenti eccedentari del settore lattiero-caseario. Tali misure sono necessarie ad assicurare che l'applicazione della deroga in oggetto non comporti un'ulteriore intensificazione.

(9)

L'uso di azoto da effluenti di animali allevati a pascolo nel periodo 2008 — 2011 è stato pari a 344 000 tonnellate, in leggero calo rispetto al periodo 2004 — 2007. L'uso di fertilizzanti chimici azotati è diminuito del 18 % circa nel periodo 2008 — 2011 rispetto al periodo 2004 — 2007. L'eccesso di fosforo nel periodo 2008 — 2011 è stato di 16 000 tonnellate, con un calo del 51 % rispetto al periodo 2004 — 2007.

(10)

Il clima dei Paesi Bassi, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, corrispondente a 250 giorni l'anno.

(11)

Le informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi nel contesto della deroga concessa dalla decisione 2010/65/UE indicano che la deroga non ha comportato un deterioramento della qualità dell'acqua. Dalla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, basata sulle relazioni degli Stati membri per il periodo 2008 — 2011, emerge che nei Paesi Bassi, relativamente alle acque sotterranee, circa l'88 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 79 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l. I dati del monitoraggio mostrano una tendenza alla diminuzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee rispetto al precedente periodo di riferimento (2004 — 2007). Per le acque superficiali, il 98 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 92 % di tali stazioni presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l. La maggior parte dei punti di monitoraggio per le acque superficiali mostra una tendenza alla stabilità o alla diminuzione delle concentrazioni di nitrati. L'eccedenza annuale di azoto e fosforo nel suolo si è ridotta, principalmente grazie alla riduzione degli apporti di effluenti e fertilizzanti minerali, dovuta al fatto che i programmi di azione dei Paesi Bassi impongono l'applicazione di quantitativi sempre più bassi di azoto e fosforo. Per il periodo di riferimento 2008 — 2011, tutte le acque dolci e di transizione sono state classificate come eutrofiche o ipertrofiche.

(12)

La Commissione ritiene che le condizioni per la concessione della deroga debbano essere modificate in base all'esame della domanda presentata dai Paesi Bassi il 22 gennaio 2014 e in considerazione del programma di azione, delle informazioni sulla qualità dell'acqua e dell'esperienza acquisita con la deroga concessa con decisione 2010/65/UE e con le deroghe in vigore in altri Stati membri. Di conseguenza, la Commissione ritiene che un quantitativo annuale di effluente di animali allevati a pascolo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro possa essere consentito nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» quali definiti nel programma d'azione, mentre un quantitativo annuale di 250 kg di azoto per ettaro possa essere consentito solo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % su altri terreni. La Commissione ritiene che ciò non comprometterà il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché siano rispettate alcune condizioni rigorose.

(13)

Tali condizioni comprendono la predisposizione di un piano di fertilizzazione a livello di azienda, la tenuta di registri sulle applicazioni di fertilizzanti, l'analisi periodica del terreno, la copertura vegetale invernale delle superfici precedentemente coltivate a granturco, disposizioni specifiche sull'aratura dei prati, il divieto di applicare effluente prima dell'aratura dei prati, l'adattamento della fertilizzazione in maniera da tenere conto del contributo delle leguminose, il divieto di applicare fosfato proveniente da fertilizzanti chimici e l'intensificazione dei controlli. Dette condizioni hanno lo scopo di garantire una fertilizzazione basata sul fabbisogno delle colture e di contenere e prevenire le infiltrazioni di azoto e fosforo nelle acque.

(14)

Dalle informazioni presentate dai Paesi Bassi risulta che il quantitativo annuale di effluente di animali allevati a pascolo, corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» quali definiti nel programma di azione e a 250 kg di azoto per ettaro nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % su altri terreni, è giustificato in base a criteri oggettivi quali il grado elevato di precipitazioni nette, la presenza di lunghe stagioni vegetative e l'elevata produttività dei prati ad alto assorbimento di azoto.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato Nitrati istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE.

(16)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4) prevede un approccio transfrontaliero globale alla protezione delle risorse idriche, strutturato intorno ai bacini idrografici, con l'obiettivo di conseguire entro il 2015 un buono stato dei corpi idrici europei. La riduzione dei nutrienti è parte integrante di tale obiettivo. La concessione della deroga di cui alla presente decisione non pregiudica quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE e non esclude l'eventuale necessità di ulteriori misure per il rispetto degli obblighi che ne derivano.

(17)

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (5), stabilisce norme generali per l'istituzione di tale infrastruttura ai fini delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della deroga in oggetto dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo e rafforzare la coerenza dei dati, i Paesi Bassi, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente deroga dovrebbero, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo, istituito ai sensi del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera del 22 gennaio 2014 per consentire l'applicazione nel terreno di un quantitativo annuale di effluente di animali allevati a pascolo superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1.

«azienda dedita a praticoltura», un'azienda in cui almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente è prativo;

2.

«animali allevati a pascolo», bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini ed equini, asini, cervidi e bufali;

3.

«superficie aziendale», la superficie posseduta, affittata o gestita dall'agricoltore nell'ambito di un altro contratto scritto e della cui gestione l'agricoltore è direttamente responsabile;

4.

«prato», superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a cinque anni.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle aziende dedite a praticoltura alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Domanda e impegno annuali

1.   Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga di cui alla presente decisione presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo applicato ogni anno nelle aziende dedite a praticoltura, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» quali definiti nel programma di azione e a 250 kg di azoto per ettaro nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % su altri terreni, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9.

2.   L'apporto complessivo di azoto e di fosfato corrisponde al fabbisogno di nutrienti della coltura e tiene conto della quantità rilasciata dal terreno. L'apporto complessivo di azoto e di fosfato non supera i limiti massimi di applicazione fissati nel programma di azione.

3.   L'uso di fosfato da fertilizzanti chimici non è consentito nelle aziende che beneficiano della deroga di cui alla presente decisione.

4.   Per ogni superficie aziendale viene redatto un piano di fertilizzazione, in cui sono specificati l'avvicendamento colturale sulla superficie e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano è disponibile ogni anno civile presso l'azienda entro giugno per il primo anno ed entro febbraio per gli anni successivi.

5.   Il piano di fertilizzazione contiene i dati seguenti:

a)

numero dei capi di bestiame e descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

b)

calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda;

c)

piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie dei singoli appezzamenti adibita a praticoltura e ad altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione dei singoli campi;

d)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;

e)

quantitativo e tipo dell'effluente consegnato ai contraenti, non impiegato sulla superficie aziendale;

f)

quantitativo dell'effluente importato utilizzato sulla superficie aziendale;

g)

calcolo del contributo della mineralizzazione della sostanza organica, delle colture di leguminose e delle deposizioni atmosferiche e quantitativo di azoto presente nel terreno quando la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa;

h)

applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ciascun campo (parcella aziendale uniforme per coltura e tipo di terreno);

i)

applicazione di azoto mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascun campo;

j)

calcoli per determinare l'osservanza delle norme relative all'applicazione di azoto e di fosforo.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

6.   Per ogni superficie aziendale è tenuto un registro delle applicazioni di fertilizzanti. Tale registro è presentato alle autorità competenti ogni anno civile.

7.   Il registro delle applicazioni di fertilizzanti contiene i dati seguenti:

a)

le superfici coltivate;

b)

il numero di capi e il tipo di bestiame;

c)

la produzione di effluente per capo di bestiame;

d)

il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda;

e)

il quantitativo di effluente ceduto dall'azienda e l'identificazione del ricevente.

8.   L'agricoltore accetta di sottoporre a controlli sull'applicazione di fertilizzanti e sui relativi registri ogni azienda dedita a praticoltura che beneficia di una deroga individuale.

9.   L'azienda che beneficia di una deroga individuale effettua almeno una volta ogni quattro anni analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo del suolo, per ciascuna area uniforme dell'azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno.

L'analisi dell'azoto rispetto all'azoto minerale e dei parametri che consentono di determinare l'apporto di azoto dovuto alla mineralizzazione di materie organiche è effettuata, per ciascuna area uniforme dell'azienda, successivamente all'aratura della superficie prativa.

Per le analisi di cui al primo e al secondo comma, è richiesta almeno un'analisi ogni cinque ettari di superficie.

10.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della lavorazione dei prati.

Articolo 6

Copertura del suolo

1.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga di cui alla presente decisione coltivano a prato almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente nelle proprie aziende.

2.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga di cui alla presente decisione provvedono inoltre affinché:

a)

su terreni sabbiosi o di tipo «loess», la coltura del granturco sia avvicendata da colture prative e di altro tipo, che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale, allo scopo di ridurre il potenziale di lisciviazione;

b)

le colture intercalari non siano arate anteriormente al 1o febbraio, in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali;

c)

i prati, su terreni sabbiosi o di tipo «loess», siano arati solo in primavera;

d)

in tutti i tipi di terreno, immediatamente dopo l'aratura dei prati segua una coltura con un'elevata necessità di azoto e la fertilizzazione sia basata sull'analisi del terreno relativa all'azoto minerale e ad altri parametri che forniscono indicazioni per la stima dell'azoto emesso a seguito della mineralizzazione di materie organiche; e

e)

se la rotazione delle colture comprende le leguminose o altri vegetali che fissano l'azoto atmosferico, l'applicazione di fertilizzanti sia ridotta in conseguenza.

3.   In deroga alla lettera c), l'aratura dei prati è consentita nella stagione autunnale per la messa a dimora di bulbi da fiore.

Articolo 7

Provvedimenti relativi alla produzione di effluente

Le autorità nazionali dei Paesi Bassi provvedono affinché la produzione nazionale di effluente in termini di azoto e di fosforo non superi il livello del 2002. Ciò comporta il mantenimento dei diritti di produzione per suini e pollame per la durata della deroga concessa dalla presente decisione.

Inoltre, le autorità competenti dei Paesi Bassi assicurano che da gennaio 2015 venga trattata una quota adeguata di effluenti eccedentari del settore lattiero-caseario.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti compilano mappe che riportano la percentuale di aziende dedite a praticoltura, la percentuale di allevamenti e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga individuale in ciascun comune e le aggiornano con frequenza annuale.

2.   È istituita una rete di monitoraggio, che comprende aziende selezionate come siti di monitoraggio, per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee a bassa profondità.

3.   In detta rete di monitoraggio, che comprende circa 300 aziende che beneficiano di una deroga, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess), di pratica di fertilizzazione e di rotazione colturale. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

4.   Le indagini e le analisi costanti dei nutrienti forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e del fosforo dai terreni a cui è applicato ogni anno effluente di animali allevati a pascolo contenente fino a 230 kg o fino a 250 kg di azoto per ettaro.

5.   Le acque sotterranee a bassa profondità, le acque nel suolo, le acque di drenaggio e i corsi d'acqua facenti parte della rete di monitoraggio forniscono indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

6.   Il monitoraggio delle acque è rafforzato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi.

Articolo 9

Controlli

1.   Le autorità nazionali competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale per accertare il rispetto del limite massimo annuale per ettaro di 230 o 250 kg di azoto da effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi almeno l'80 % di superficie prativa e il rispetto delle norme relative all'applicazione complessiva di azoto e fosfato, nonché delle restrizioni sull'utilizzo del terreno. Qualora dal controllo effettuato dalle autorità nazionali risulti l'inosservanza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, il richiedente ne è informato. In tal caso, la domanda si considera respinta.

2.   È predisposto un programma di ispezioni basato sull'analisi dei rischi e con frequenza appropriata, tenendo conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell'esito dei controlli casuali a carattere generale della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

Almeno il 5 % delle aziende che beneficiano di una deroga individuale è sottoposto a ispezioni amministrative relative all'utilizzo del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente.

Almeno il 7 % delle aziende che beneficiano di una deroga individuale a norma della presente decisione è sottoposto a ispezioni in loco per verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

3.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto di una deroga concessa a norma della presente decisione.

Articolo 10

Trasmissione di relazioni

1.   Ogni anno, entro marzo, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

a)

dati sulla fertilizzazione in tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, comprese le informazioni sui rendimenti e sui tipi di terreno;

b)

evoluzione del numero dei capi per categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende oggetto della deroga;

c)

evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato;

d)

sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale;

e)

mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascun comune, secondo quando stabilito all'articolo 8, paragrafo 1;

f)

risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque;

g)

informazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale del suolo e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e risultati del monitoraggio delle acque intensificato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi di cui all'articolo 8, paragrafo 6;

h)

risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole e risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità della lisciviazione di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale di cui all'articolo 8, paragrafo 4;

i)

valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell'esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all'articolo 9.

2.   I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 11

Applicazione

La presente decisione scade il 31 dicembre 2017.

Articolo 12

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  GU L 324 del 10.12.2005, pag. 89.

(3)  GU L 35 del 6.2.2010, pag. 18.

(4)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(5)  GU L 108, del 25.4.2007, pag. 1.

(6)  GU L 347, del 20.12.2013, pag. 549.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/95


DECISIONE N. 2/2014 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 13 maggio 2014

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2014/292/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, di seguito denominato «il protocollo n. 3», in particolare l'articolo 39,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o luglio 2013 la Repubblica di Croazia, di seguito denominata «Croazia», ha aderito all'Unione europea.

(2)

Con l'adesione della Croazia, gli scambi commerciali tra la Croazia e la Confederazione svizzera («Svizzera») fanno parte dell'accordo e cessa, a decorrere da tale data, l'applicazione degli accordi commerciali stipulati tra la Svizzera e la Croazia.

(3)

A partire dalla data di adesione della Croazia, le merci originarie della Corazia importate in Svizzera nel quadro dell'accordo devono essere considerate come originarie dell'Unione.

(4)

A decorrere dal 1o luglio 2013 gli scambi tra la Croazia e la Svizzera devono pertanto essere soggetti all'accordo quale modificato dal presente atto.

(5)

Per garantire un processo di transizione agevole e assicurare la certezza del diritto è necessario apportare alcune modifiche tecniche al protocollo n. 3 e adottare misure transitorie.

(6)

L'allegato IV, punto 5 dell'atto di adesione del 2012 contiene analoghe misure e procedure transitorie.

(7)

Il protocollo n. 3, fatte salve le seguenti disposizioni transitorie, dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I

MODIFICHE TECNICHE AL TESTO DEL PROTOCOLLO

Articolo 1

Norme d'origine

Il protocollo n. 3 è così modificato:

a)

l'allegato IVa è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;

b)

l'allegato IVb è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 2

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1.   Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Croazia o dalla Svizzera o compilate nel quadro di accordi preferenziali applicati da tali paesi sono reciprocamente accettate, a condizione che:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo;

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati al più tardi il giorno precedente la data di adesione; nonché

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Croazia, oppure per l'importazione in Svizzera, in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali applicabili in quel momento tra la Croazia e la Svizzera, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nell'ambito di tali accordi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

2.   La Croazia può mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di un accordo preferenziale applicato tra Croazia e Svizzera prima della data di adesione, purché:

a)

una simile disposizione figuri anche nell'accordo concluso prima della data di adesione tra la Svizzera e la Comunità; nonché

b)

gli esportatori autorizzati applichino le norme d'origine in vigore nel quadro di detto accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data di adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.

3.   Le richieste di controllo a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro dell'accordo preferenziale di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali, della Svizzera o della Croazia, nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da tali autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova d'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 3

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci, esportate o dalla Croazia verso la Svizzera o dalla Svizzera verso la Croazia, che rispettano le norme del protocollo n. 3 e che, alla data di adesione della Croazia, sono in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in zona franca in Croazia o in Svizzera.

2.   In casi del genere, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di adesione, sia presentata alle autorità doganali del paese importatore una prova d'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014

Per il comitato misto

Il presidente

Christian ETTER


ALLEGATO I

«ALLEGATO IVa

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu [číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija [tolliameti kinnitus nr. … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document [customs authorisation No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas atļauja Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ….

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas [muitinės liudi-jimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument [awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem [upoważnienie władz celnych nr … (1)] oświadcza, że — jeśli wyraźnie nie określono inaczej — produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom [pooblastilo carinskih organov št. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

 (3).

(Luogo e data)

 (4).

(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)


(1)  Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, in questo spazio deve essere indicato il numero dell'autorizzazione dell'esportatore. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.

(2)  Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO IVb

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED

La dichiarazione su fattura EUR-MED, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu [číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione tedesca

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija [tolliameti kinnitus nr … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document [customs authorisation No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog podrijetla;

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas atļauja Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas [muitinės liudijimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument [awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem [upoważnienie władz celnych nr … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom [pooblastilo carinskih organov št. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

 (4).

(Luogo e data)

 (5).

(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)


(1)  Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, in questo spazio deve essere indicato il numero dell'autorizzazione dell'esportatore. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.

(2)  Indicazione dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.

(3)  Completare e cancellare all'occorrenza.

(4)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(5)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»