ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 116

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
17 aprile 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2014/203/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 marzo 2014, sull’adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2014-2017 ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

17.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/1


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2014

sull’adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2014-2017

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/203/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’attuazione del programma LIFE, è necessario adottare un programma di lavoro pluriennale per il periodo 2014-2017.

(2)

Al fine di definire un quadro per l’attuazione dei due sottoprogrammi LIFE, il programma di lavoro pluriennale per il periodo 2014-2017 dovrebbe specificare l’allocazione indicativa dei fondi tra i settori prioritari e i tipi di finanziamento, i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1293/2013, la metodologia tecnica per la selezione dei progetti, i criteri per l’attribuzione delle sovvenzioni e calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte.

(3)

Il programma di lavoro pluriennale per il periodo 2014-2017 dovrebbe contenere anche i risultati, gli indicatori e gli obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna tipologia di progetti, conformemente agli indicatori di prestazione e agli obiettivi specifici per ciascun settore prioritario, al fine di agevolare la valutazione dei risultati e dell’impatto del programma. Sulla base di alcune valutazioni ex ante, la Commissione ha individuato in due strumenti finanziari innovativi gli strumenti adatti a finanziare i progetti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013.

(4)

I suddetti strumenti finanziari dovrebbero essere messi alla prova nel corso dell'intero programma di lavoro pluriennale per verificarne il notevole potenziale in termini di mobilitazione di investimenti nel settore della biodiversità, della mitigazione e dell'adattamento climatico, nell'intento di superare gli ostacoli che attualmente si frappongono alla diffusione dei progetti in questi settori.

(5)

In base all’esperienza positiva realizzata con altri strumenti finanziari gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e data la copertura geografica della BEI, che consente di raggiungere i beneficiari potenziali in tutto il territorio dell’Unione, è opportuno affidare a tale istituzione l’attuazione dello strumento di finanziamento del capitale naturale e dello strumento per il finanziamento privato dell’efficienza energetica, alimentati con i contributi provenienti dal programma LIFE.

(6)

Per garantire un’esecuzione efficiente del programma di lavoro pluriennale e poiché il regolamento (UE) n. 1293/2013 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di adozione della medesima.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima, istituito dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1293/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Programma di lavoro pluriennale

È adottato il programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2014-2017, quale figura nell’allegato.

Articolo 2

Contributo dell'Unione al programma di lavoro pluriennale

Il contributo massimo al programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2014-2017 è fissato a 1 796 242 000 EUR da utilizzarsi per finanziare i relativi sottoprogrammi e settori prioritari come segue:

1)

un importo totale di 1 347 074 499 EUR è destinato al sottoprogramma a favore dell’ambiente, suddiviso come segue:

a)

495 845 763 EUR per il settore prioritario «Ambiente e uso efficiente delle risorse»;

b)

610 068 900 EUR per il settore prioritario «Natura e biodiversità»;

c)

162 999 836 EUR per il settore prioritario «Governance e informazione in materia ambientale»;

d)

78 160 000 EUR per le relative spese di sostegno;

2)

un importo totale di 449 167 501 EUR è destinato al sottoprogramma a favore dell'azione per il clima, suddiviso come segue:

a)

193 559 591 EUR per il settore prioritario «Mitigazione dei cambiamenti climatici»;

b)

190 389 591 EUR per il settore prioritario «Adattamento ai cambiamenti climatici»;

c)

47 588 319 EUR per il settore prioritario «Governance e informazione in materia di clima»;

d)

17 630 000 EUR per le relative spese di sostegno.

Articolo 3

Strumenti finanziari

1)   Gli strumenti finanziari indicati di seguito, e descritti nell’allegato, ricevono i contributi a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1293/2013:

a)

lo strumento per il finanziamento privato dell’efficienza energetica;

b)

lo strumento di finanziamento del capitale naturale;

2)   L'attuazione del contributo allo strumento per il finanziamento privato dell’efficienza energetica e allo strumento di finanziamento del capitale naturale è affidata alla Banca europea per gli investimenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 19 marzo 2014.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185.


ALLEGATO

PROGRAMMA DI LAVORO PLURIENNALE LIFE PER IL PERIODO 2014-2017

1.   INTRODUZIONE

Secondo l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1293/2013 (di seguito «regolamento LIFE»), il programma LIFE persegue i seguenti obiettivi generali:

contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;

migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell’Unione, e catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell’Unione e nelle prassi del settore pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità;

sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali; e

sostenere l’attuazione del settimo programma d’azione per l’ambiente.

Il programma LIFE sarà gestito dai servizi della Commissione stessa o dall’agenzia esecutiva alla quale tale compito è delegato in regime di gestione diretta. L’agenzia esecutiva agirà entro i limiti della delega ai sensi della decisione della Commissione C(2013)9414 e sotto la supervisione dei servizi della Commissione. La responsabilità generale del programma è della Commissione. È possibile ricorrere a esperti esterni per coadiuvare l’attività dei servizi della Commissione e/o dell’agenzia esecutiva.

In linea con gli obiettivi generali, il presente programma di lavoro pluriennale è adottato ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento LIFE mediante atto di esecuzione a norma della procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), cui rimanda l’articolo 30 del regolamento LIFE.

In applicazione del principio di complementarità con altri programmi di finanziamento europei elencati ai considerando 5, 11 e 13 e all’articolo 8 del regolamento LIFE, l’attuazione del programma di lavoro pluriennale garantirà, tramite misure specifiche, la coerenza e le sinergie ed eviterà il più possibile sovrapposizioni con le altre politiche e gli strumenti finanziari dell’Unione, in particolare con il programma Orizzonte 2020 (2), il programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione per il periodo 2014-2020, e con i relativi programmi di lavoro (3). Queste finalità saranno conseguite principalmente applicando i criteri di ammissibilità per i diversi tipi di progetti e gli orientamenti contenuti nelle linee guida per le candidature che accompagnano l’invito a presentare proposte. Al fine di evitare il doppio finanziamento, saranno effettuati controlli incrociati durante la fase di selezione e verifiche ex post. In particolare, sono esclusi dal finanziamento a titolo del programma LIFE i progetti incentrati sulla ricerca o sulla costruzione di grandi infrastrutture.

La struttura del programma di lavoro pluriennale segue l’impostazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento LIFE e, se necessario, tratta separatamente soltanto i sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima.

Il programma di lavoro pluriennale si applica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.

1.1.   Il sottoprogramma Ambiente

Il sottoprogramma Ambiente comprende i settori prioritari Ambiente e uso efficiente delle risorse, Natura e biodiversità e Governance e informazione in materia ambientale (articoli da 9 a 12 del regolamento LIFE). Ciascun settore prioritario comprende varie priorità tematiche, definite nell’allegato III del regolamento LIFE. Il presente programma di lavoro pluriennale 2014-2017 definisce inoltre i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche.

1.2.   Il sottoprogramma Azione per il clima

Il sottoprogramma Azione per il clima offre una nuova, straordinaria occasione per sostenere l’attuazione della politica dell’Unione in materia di clima. Nel complesso, contribuirà a favorire la transizione verso un’economia con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, fornendo una base strategica per l’attuazione del pacchetto sul clima e l’energia per il 2020 e della strategia dell’Unione per l’adattamento ai cambiamenti climatici, e preparerà l’Unione ad affrontare le sfide relative all’azione per il clima fino al 2030. Dovrebbe inoltre promuovere il miglioramento della governance ambientale a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali.

2.   ALLOCAZIONE DEI FONDI TRA I SETTORI PRIORITARI E TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO – ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA A)

Secondo l’articolo 4 del regolamento LIFE, la dotazione finanziaria per l’attuazione del programma LIFE per il periodo 2014-2020 è pari a 3 456 655 000 EUR, dei quali il 75 % è destinato al sottoprogramma Ambiente (2 592 491 250 EUR) e il 25 % al sottoprogramma Azione per il clima (864 163 750 EUR). Il regolamento LIFE fissa anche la percentuale minima delle risorse di bilancio da assegnare ai progetti (81 %, articolo 17, paragrafo 4) e la percentuale massima delle risorse di bilancio destinate a sovvenzioni per azioni che può essere assegnata a progetti integrati (30 %).

I progetti saranno finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, di strumenti finanziari (articolo 17, paragrafo 4, del regolamento LIFE). Il programma di lavoro pluriennale specifica gli importi da assegnare per settore prioritario e per tipologia di finanziamento.

Allocazione generale per tipologia di finanziamento per entrambi i sottoprogrammi

Dotazione finanziaria 2014-2017

Milioni di EUR

Sovvenzioni per azioni

1 317,9

Sovvenzioni di funzionamento

38,6

Strumenti finanziari

140,0

Appalti pubblici

204,0

Spese per assistenza (ATA)

95,8

Totale

1 796,3


Allocazione generale per settore prioritario

Settore prioritario

Ambiente e uso efficiente delle risorse

Natura e biodiversità

Governance e informazione in materia ambientale

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Adattamento ai cambiamenti climatici

Governance e informazione in materia di clima

Totale per settore (milioni di EUR)

495,85

610,07

163,00

193,56

190,39

47,59

Sub-totale

1 700,45

Spese per assistenza (ATA)

95,79

Totale

1 796,3

Le allocazioni per settore prioritario e per tipologia di finanziamento hanno carattere indicativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni per azioni, l’allocazione definitiva dipenderà dal numero effettivo di proposte di progetti finanziabili nell’ambito di ciascun settore prioritario. L’allocazione destinata agli strumenti finanziari e la relativa ripartizione possono essere adattate nel corso del programma LIFE alla luce dell’utilizzo effettivo. Fatte salve le soglie stabilite dal regolamento LIFE, le riallocazioni tra i settori prioritari non possono superare il 5 % dell’allocazione complessiva destinata ai settori prioritari interessati.

2.1.   Sottoprogramma Ambiente

Per la durata di validità del presente programma di lavoro pluriennale, una dotazione finanziaria pari a 1 347 milioni di EUR è destinata al sottoprogramma Ambiente.

Almeno il 55 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità, compresa la relativa informazione e la governance (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento LIFE), a progetti di assistenza tecnica e a progetti preparatori. La parte restante della dotazione destinata ai progetti sarà assegnata a progetti nell’ambito del settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse, compresa la relativa informazione e la governance, a progetti di assistenza tecnica e a progetti preparatori.

L’allocazione per settore prioritario ha carattere indicativo e dipende dal numero effettivo di proposte di sovvenzione per azioni nell’ambito di ciascun settore prioritario e, per ciascuno strumento finanziario, dalla sua diffusione sul mercato.

Allocazione per tipologia di finanziamento nell’ambito del sottoprogramma Ambiente

Dotazione finanziaria 2014-2017

Milioni di EUR

Sovvenzioni per azioni (4)

 

Progetti di rafforzamento delle capacità

11,25

Progetti di assistenza tecnica

2,9

Altre sovvenzioni per azioni (5)

1 053,8

Strumento finanziario (6)

 

Strumento di finanziamento del capitale naturale (Natural Capital Financing Facility, NCFF) (7)

30,0

Sovvenzioni di funzionamento

30,0

Appalti pubblici

141,0

Spese per assistenza (ATA)

78,2

Totale

1 347,1

2.2.   Sottoprogramma Azione per il clima

Per il presente programma di lavoro pluriennale la dotazione finanziaria destinata al sottoprogramma Azione per il clima è pari a 449,2 milioni di EUR. L’allocazione per settore prioritario ha carattere indicativo e dipende dal numero effettivo di proposte di sovvenzione per azioni nell’ambito di ciascun settore prioritario e, per ciascun strumento finanziario, dalla sua diffusione sul mercato.

Allocazione per tipologia di finanziamento nell’ambito del sottoprogramma Azione per il clima

Dotazione finanziaria 2014-2017

Milioni di EUR

Sovvenzioni per azioni (8)

 

Progetti di rafforzamento delle capacità – Sovvenzioni per azioni

3,75

Progetti di assistenza tecnica – Sovvenzioni per azioni

2,4

Altre sovvenzioni per azioni

243,81

Strumenti finanziari (9)

 

Strumento di finanziamento privato per l’efficienza energetica

(Private Financing for Energy Efficiency instrument, PF4EE)

Strumento finanziario

80,0

 

 

Strumento di finanziamento del capitale naturale (10)

(Natural Capital Financing Facility, NCFF)

Strumento finanziario

30,0

Sovvenzioni di funzionamento

8,6

Appalti pubblici

63,0

Spese per assistenza (ATA)

17,6

Totale

449,2

3.   TEMI DEI PROGETTI CHE ATTUANO LE PRIORITÀ TEMATICHE DI CUI ALL’ALLEGATO III PER IL SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE [ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO LIFE]

In linea con il considerando 36 del regolamento LIFE, il programma di lavoro pluriennale contiene un elenco non esaustivo dei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche. Inteso a concentrare gli sforzi su priorità e aree di intervento concrete delle politiche ambientali nell’ambito del sottoprogramma Ambiente, l’elenco è definito per l’intera durata del programma pluriennale e assicura la flessibilità necessaria per raggiungere gli obiettivi e le finalità del programma LIFE e la stabilità di cui i potenziali candidati hanno bisogno per pianificare, preparare e presentare le proposte. In linea con il considerando 22 del regolamento LIFE, nella valutazione del valore aggiunto europeo dei progetti nell’ambito del sottoprogramma Ambiente, la Commissione dovrebbe accordare particolare attenzione al loro contributo alle priorità tematiche attuate attraverso i temi dei progetti. Questi ultimi sono dunque uno strumento per premiare i progetti che affrontano aree strategicamente importanti con un elevato valore aggiunto a livello di Unione, senza escludere la possibilità di presentare solide proposte in altri settori e di incorporare nuove idee in risposta alle nuove sfide.

I temi dei progetti non si applicano alle tipologie di progetti che, per loro natura e/o in virtù della descrizione precisa del loro contenuto specifico nel regolamento e nel programma di lavoro pluriennale, si limitano già a un tema specifico (cioè i progetti di rafforzamento delle capacità, di assistenza tecnica, preparatori, integrati e altri progetti ad hoc definiti in maniera dettagliata).

I colegislatori hanno stabilito che almeno il 55 % delle risorse destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni sarà riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità, con particolare attenzione per la rete Natura 2000, riconoscendo la necessità specifica di garantire un finanziamento adeguato per la rete, nonché l’obbligo giuridico di cofinanziamento di cui all’articolo 8 della direttiva Habitat. L’incremento di questa quota rispetto al regolamento LIFE+ limita la dotazione finanziaria disponibile per i progetti relativi ad altre priorità tematiche nell’ambito del sottoprogramma Ambiente ed è quindi un motivo in più per orientare meglio l’utilizzo dei fondi in questi settori.

Va ricordato che il finanziamento dei progetti su temi che non figurano nell’elenco non è escluso. I progetti di alta qualità che soddisfano i criteri di ammissibilità e di selezione applicabili possono beneficiare comunque di finanziamenti.

3.1.   Settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse

Ai sensi dell’articolo 10, lettera a), del regolamento LIFE, l’obiettivo specifico dei temi dei progetti rientranti in questo settore prioritario e nelle relative priorità tematiche di cui all’allegato III del regolamento LIFE è «sviluppare, sperimentare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni, compresi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative, alle sfide ambientali, adatti ad essere replicati, trasferiti o integrati, anche in relazione al legame tra ambiente e salute, e a sostegno delle politiche e della legislazione in materia di efficienza delle risorse, compresa la tabella di marcia per un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse». Tutti i progetti in questo settore prioritario sono quindi progetti pilota o dimostrativi ai sensi dell’articolo 18, lettere a) e b), del regolamento LIFE, ma non possono incentrarsi sulla ricerca. Per quanto riguarda i progetti dimostrativi in questo settore prioritario e rientranti in uno dei temi elencati di seguito, sarà data priorità ai progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti a livello di Unione.

Regolamento LIFE, allegato III

a)

Priorità tematiche in materia di acqua, incluso l’ambiente marino: attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di acqua fissati nella tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse e nel settimo programma d’azione per l’ambiente, in particolare:

i)

approcci integrati per l’attuazione della direttiva 2000/60/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio (11);

ii)

attività per l’attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (12);

iii)

attività per l’attuazione del programma di misure della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (13) al fine di raggiungere un buono stato ambientale delle acque marine;

iv)

attività per garantire un uso sicuro ed efficiente delle risorse idriche, migliorando la gestione quantitativa dell’acqua, preservando un elevato livello di qualità dell’acqua ed evitando l’uso improprio e il deterioramento delle risorse idriche.

Affrontare la gestione della qualità dell’acqua, delle inondazioni e della siccità nell’Unione puntando all’efficienza in termini di costi è un compito difficile. Per rispondere alle sfide e cogliere le opportunità nel settore dell’acqua è necessario un approccio olistico da parte di diversi attori. In linea con l’attuazione della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle alluvioni e delle priorità del partenariato europeo per l’innovazione relativo all’acqua, i progetti dovrebbero incentrarsi sullo sviluppo e in particolare sulla realizzazione di interventi che aiutino gli Stati membri a passare a una gestione realmente integrata delle risorse idriche, promuovendo, se del caso, gli approcci ecosistemici. Nel contesto delle azioni finalizzate ad attuare la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle pressioni e agli impatti emergenti, nonché promuovere miglioramenti nella gestione integrata delle zone costiere e nella pianificazione dello spazio marittimo. Per quanto riguarda l’industria dell’acqua, le tecnologie e i processi utilizzati per garantire l’erogazione dei servizi idrici (produzione di acqua potabile o trattamento delle acque reflue) stanno raggiungendo lo stadio di maturità. In linea con i settori prioritari del partenariato europeo per l’innovazione relativo all’acqua, la sfida cui rispondere è duplice: i) garantire una corretta attuazione, al fine di ottenere risultati efficaci in termini di costi e di uso efficiente delle risorse e conformi sul piano giuridico, ii) garantire la capacità di far fronte ai problemi emergenti in questo ambito.

Sarà quindi data priorità ai progetti descritti di seguito.

Acqua, inondazioni e siccità – allegato III, parte A, lettera a), punti i) e ii)

1)

Pianificazione e istituzione di misure di ritenzione naturale delle acque nelle aree urbane e rurali, che aumentino l’infiltrazione e lo stoccaggio di acqua ed eliminino le sostanze inquinanti mediante processi naturali o «seminaturali» e contribuiscano così al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni, nonché alla gestione della siccità nelle regioni soggette a carenza idrica.

2)

Progetti che promuovono la gestione del rischio di inondazioni e siccità tramite: a) strumenti di prevenzione e protezione contro gli eventi estremi a sostegno delle politiche, pianificazione dell’uso del suolo e gestione delle emergenze, b) approcci integrati per la valutazione e la gestione dei rischi basati sulla resilienza e sulla vulnerabilità sociale e che assicurino l’accettazione sociale.

3)

Progetti che permettono di conseguire gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque affrontando le pressioni idromorfologiche individuate nei piani di gestione dei bacini idrografici e derivanti dall’utilizzazione del suolo o del solco fluviale.

4)

Progetti che affrontano la gestione integrata dell’inquinamento da sostanze nutrienti e organiche di origine umana e agricola in modo da individuare le misure necessarie a livello di bacino idrografico per favorire il raggiungimento dei requisiti prescritti dalla direttiva quadro sulle acque e dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, nonché dei requisiti stabiliti dalle direttive sul trattamento delle acque reflue urbane, sui nitrati, sulle acque di balneazione e sulle acque sotterranee.

5)

Progetti che affrontano le pressioni prodotte dalle sostanze chimiche inquinanti nell’ambiente acquatico e mirano a ridurre le emissioni delle sostanze prioritarie alla fonte facendo ricorso a sostituti adeguati o a tecnologie alternative.

6)

Progetti di rinaturazione della morfologia di fiumi, laghi, estuari e zone costiere e/o di ricreazione dei relativi habitat, anche per quanto riguarda le pianure alluvionali e palustri, al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni.

7)

Progetti che attuano misure di risparmio idrico per ridurre le pressioni quantitative e qualitative sui corpi idrici nei bacini soggetti a stress idrico sulla base di modelli idroeconomici.

Gestione delle zone marittime e costiere – allegato III, parte A, lettera a), punto iii)

1)

Progetti che sviluppano strumenti, tecnologie e pratiche per garantire la sostenibilità delle attività economiche legate all’ambiente marino, se del caso anche riducendo la pressione delle attività economiche, e per integrare la sostenibilità delle risorse marine nei settori economici marittimi, prestando particolare attenzione all’inquinamento acustico sottomarino, alle perturbazioni fisiche del fondo marino e alle conseguenze dell’estrazione mineraria in mare profondo e dell’acquacoltura. I progetti dovrebbero comprendere l’elaborazione di piani di gestione che riducano l’impatto delle attività economiche sull’ambiente.

2)

Progetti volti a prevenire e ridurre i rifiuti marini o i contaminanti microbici affrontandone le relative fonti.

3)

Progetti che promuovono sinergie tra la gestione integrata delle zone costiere e la pianificazione dello spazio marittimo, dimostrano il valore aggiunto del coordinamento della gestione integrata delle zone costiere e della pianificazione dello spazio marittimo nei nuovi contesti marini, sostengono l’attuazione concreta di strategie a livello di bacino marittimo, compresa l’attuazione della legislazione pertinente dell’Unione, o collegano la gestione integrata delle zone costiere e la pianificazione dello spazio marittimo alle procedure di designazione e gestione delle aree marine protette o dei siti Natura 2000.

Industria dell’acqua – allegato III, parte A, lettera a), punto iv)

1)

Progetti finalizzati allo sviluppo di tecnologie per i sistemi di produzione di acqua potabile e di trattamento delle acque reflue urbane, facendo ricorso a processi efficienti in termini di risorse per l’erogazione dei servizi idrici (per esempio puntando a ridurre il consumo energetico per il trattamento e la gestione delle acque e le perdite idriche) e a procedure e processi di controllo in loco per ridurre o eliminare gli scarichi di sostanze inquinanti e patogene emergenti negli effluenti di depurazione.

2)

Progetti che attuano strumenti (per esempio pianificazione, sistemi decentrati, approcci basati sul rischio) volti a garantire l’erogazione di servizi idrici efficienti e conformi alla direttiva sull’acqua potabile e alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane nelle aree a bassa densità demografica.

3)

Progetti che mirano a soluzioni innovative più efficienti ed efficaci e/o a trattamenti alternativi per quanto riguarda l’acqua riciclata/recuperata, sviluppando e dimostrando:

concetti innovativi per l’approvvigionamento idrico (alternativo), il trattamento delle acque reflue, il riutilizzo e il recupero delle risorse;

metodi di controllo alla fonte e tecnologie in loco efficaci in termini di costi per gli scarichi di sostanze inquinanti e patogene emergenti nel sistema di trattamento delle acque reflue;

poli di innovazione per il trattamento delle acque in regioni attualmente prive di sistemi fognari e impianti di trattamento e igienizzazione adeguati, applicando tecnologie intelligenti e sistemi decentrati, con particolare riguardo per le fonti idriche alternative;

approcci sistematici per evitare la perdita di acqua, energia e risorse nella produzione industriale e nell’infrastruttura relativa all’acqua e alle acque reflue.

Regolamento LIFE, allegato III

b)

Priorità tematiche in materia di rifiuti: attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di rifiuti fissati nella tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse e nel settimo programma d’azione per l’ambiente, in particolare:

i)

approcci integrati per l’attuazione dei piani e programmi in materia di rifiuti;

ii)

attività per l’attuazione e lo sviluppo della legislazione dell’Unione in materia di rifiuti, accordando particolare attenzione alle prime fasi della gerarchia dei rifiuti dell’Unione (prevenzione, riutilizzo e riciclaggio);

iii)

attività in materia di efficienza delle risorse e impatto del ciclo di vita dei prodotti, modelli di consumo e dematerializzazione dell’economia.

Per quanto riguarda i rifiuti, la tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse e il settimo programma d’azione per l’ambiente mirano a raggiungere i seguenti obiettivi generali entro il 2020:

ridurre i rifiuti prodotti;

aumentare al massimo il riciclaggio e il riutilizzo;

limitare l’incenerimento ai materiali non riciclabili;

limitare la messa in discarica ai rifiuti non riciclabili e non recuperabili.

Sarà quindi data priorità ai progetti descritti di seguito.

Applicazione della legislazione in materia di rifiuti – allegato III, parte A, lettera b), punti i) e ii)

1)

Progetti che fanno ricorso a metodi, tecnologie e azioni principalmente alla fonte dei rifiuti, a fini di prevenzione e riutilizzo e di raccolta differenziata dei rifiuti municipali.

2)

Progetti che fanno ricorso a metodi, tecnologie e azioni principalmente alla fonte dei rifiuti, a fini di prevenzione, preparazione per il riutilizzo/riutilizzo, riciclaggio e raccolta differenziata dei flussi di rifiuti seguenti:

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie e accumulatori, veicoli fuori uso, imballaggi, rifiuti da costruzione e demolizione e rifiuti di origine medica;

rifiuti biologici, compresi i rifiuti legati agli alimenti attraverso la catena alimentare.

3)

Progetti di gestione integrata della plastica concepiti per favorire una maggiore riciclabilità, la cernita e il riciclaggio di alta qualità, la progettazione ecologica, la gestione degli articoli di plastica diversi dagli imballaggi, la prevenzione degli articoli monouso di plastica o la riduzione e la bonifica dei rifiuti abbandonati.

4)

Progetti destinati a migliorare la gestione dei rifiuti domestici pericolosi.

Rifiuti ed efficienza nell’uso delle risorse – allegato III, parte A, lettera b), punto iii)

Progetti che mettono in pratica l’impiego di strumenti economici a livello locale, regionale o nazionale a sostegno delle politiche in materia di gestione dei rifiuti e di uso efficiente delle risorse.

Regolamento LIFE, allegato III

c)

Priorità tematiche relative all’efficienza nell’uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste, e all’economia verde e circolare: attività per l’attuazione della tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse e del settimo programma d’azione per l’ambiente che non sono comprese da altre priorità tematiche di cui al presente allegato, in particolare:

i)

attività per la simbiosi industriale e il trasferimento delle conoscenze e sviluppo di nuovi modelli per il passaggio a un’economia circolare e verde;

ii)

attività nel quadro della strategia tematica in materia di suolo (comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006 intitolata «Strategia tematica per la protezione del suolo») con particolare attenzione alla mitigazione e alla compensazione dell’impermeabilizzazione del suolo nonché a un migliore uso del medesimo;

iii)

attività per sistemi di monitoraggio e informazione forestale e per la prevenzione degli incendi boschivi.

I progetti rientranti nelle priorità tematiche relative all’efficienza nell’uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste, e all’economia verde e circolare si incentreranno sull’attuazione della tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, della strategia tematica per la protezione del suolo e della nuova strategia forestale dell’Unione europea. Per quanto riguarda la simbiosi industriale, il trasferimento delle conoscenze e il passaggio a un’economia verde e circolare, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle buone prestazioni ambientali e all’efficienza nell’impiego delle risorse da parte delle imprese, incluse le catene del valore, e all’armonizzazione della metodologia di misurazione della loro impronta ecologica. Per quanto riguarda la protezione del suolo, è necessario migliorare la gestione del suolo e, in particolare, limitarne e attenuarne l’impermeabilizzazione. Nel corso degli ultimi anni si sono compiuti progressi nell’ambito dei sistemi di monitoraggio e informazione forestale e della prevenzione degli incendi boschivi, ma occorre attuare la nuova strategia forestale dell’Unione europea e potenziare ulteriormente il sistema europeo centralizzato di informazione sui roghi delle foreste (European Forest Fire Information System, EFFIS) (14).

Sarà quindi data priorità ai progetti descritti di seguito.

Efficienza nell’impiego delle risorse, economia verde e circolare - allegato III, parte A, lettera c), punto i)

1)

Progetti che attuano concetti di economia circolare tramite azioni che abbracciano l’intera catena del valore o garantiscono l’utilizzo di risorse secondarie/materiali di scarto/rifiuti in altri settori o catene del valore (progettazione ecologica, impiego a cascata dei materiali, riparazione, ricostruzione, riutilizzo, riciclaggio, nuovi concetti aziendali circolari e sistemi innovativi di ritiro e raccolta).

2)

Progetti che applicano nuovi modelli aziendali per garantire l’efficienza nell’impiego delle risorse, anche instaurando pratiche di impiego efficiente delle risorse nelle piccole e medie imprese (PMI), con particolare attenzione all’impatto sull’ambiente, alla durabilità, al riutilizzo, alla riparazione e al riciclaggio dei loro prodotti e processi industriali – compresa la condivisione o la locazione dei prodotti al posto della vendita. Il progetto dovrebbe riguardare uno dei settori industriali considerati prioritari nella tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse; il nuovo modello aziendale dovrebbe determinare una riduzione del consumo di materiali e/o di risorse energetiche e idriche.

3)

Progetti che promuovono l’applicazione della metodologia europea per la misurazione dell’impronta ecologica  (15) attraverso la comunicazione rivolta ai consumatori e alle parti interessate, la disponibilità di dati, la qualità e la tracciabilità lungo la catena del valore, la semplificazione dei calcoli e la verifica.

4)

Progetti che collegano gli incentivi normativi, finanziari o di immagine alle prestazioni ambientali utilizzando il sistema EMAS o altri strumenti dell’Unione solidi e affidabili (cioè verificati da terzi) per la gestione ambientale.

5)

Progetti che promuovono gli appalti pubblici verdi attraverso lo sviluppo, in collaborazione con le imprese, e l’applicazione di capitolati di gara comuni da parte delle autorità pubbliche con esigenze di acquisto analoghe (comprese la consultazione del mercato e le attività di appalto vere e proprie) e di regimi che consentano agli acquirenti pubblici di effettuare una verifica semplice e attendibile dei requisiti ecologici, nonché l’applicazione di tali regimi.

Suolo – allegato III, parte A, lettera c), punto ii)

1)

Progetti che limitano, mitigano o propongono metodi innovativi per compensare l’impermeabilizzazione del suolo a livello regionale, provinciale o municipale, conformemente agli orientamenti dei servizi della Commissione in materia [SWD(2012) 101 definitivo/2] (16), in particolare quelli che comportano un ripensamento della pianificazione e degli approcci di bilancio al fine di realizzare lo sviluppo a livello regionale o municipale senza ulteriore consumo di suolo o impermeabilizzazione del suolo.

2)

Progetti volti a conseguire una migliore gestione del suolo (ridurre l’erosione, preservare il contenuto di materia organica del suolo, evitare il compattamento e la contaminazione, conservare/ripristinare i suoli ad alto contenuto di carbonio ecc.) a livello locale, regionale o nazionale. I metodi adoperati possono comprendere strumenti e pratiche di monitoraggio o il miglioramento dei quadri amministrativi e giuridici. Di particolare interesse saranno i progetti che propongono soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi per migliorare gli strumenti o le metodologie esistenti, o sostenere le funzioni del suolo nell’ambito dell’intero ecosistema, per esempio per la ritenzione dell’acqua.

3)

Progetti che sviluppano e applicano strumenti e regimi di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi per l’individuazione dei siti contaminati a livello regionale o nazionale.

Foreste – allegato III, parte A, lettera c), punto iii)

Sarà data priorità ai progetti in questo ambito soltanto se prevedono che tutti i dati forestali quantitativi e qualitativi da essi risultanti saranno introdotti nel centro dati europeo sulle foreste (European Forest Data Centre, EFDAC) e successivamente nel sistema di informazione forestale europeo (Forest Information System for Europe, FISE) della Commissione europea.

1)

Progetti che contribuiscono a ricavare informazioni pienamente armonizzate dai dati raccolti dagli inventari nazionali delle foreste (National Forest Inventories, NFI) e/o da altre reti di informazione forestale e che applicano metodologie avanzate per dimostrare la gestione sostenibile delle foreste a livello regionale, nazionale e sovranazionale, secondo i criteri e gli indicatori approvati (Forest Europe  (17)) – per esempio, salute e vitalità delle foreste, servizi ecosistemici delle foreste, foreste e funzioni socioeconomiche legate alla bioeconomia europea e foreste nell’ambito dei cambiamenti climatici – secondo gli obiettivi della nuova strategia forestale dell’Unione (18) e della strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 (19).

2)

Progetti che valorizzano le informazioni raccolte dalle reti di informazione forestale nazionali/regionali esistenti e che sviluppano e applicano nuovi metodi di raccolta e di comunicazione dei criteri e degli indicatori relativi alla gestione sostenibile delle foreste  (20) a livello nazionale o regionale, secondo la classificazione dei tipi di foreste europee (European Forest Types, EFT) (21) in 14 categorie, definita dall’Agenzia europea dell’ambiente e comunicata a Forest Europe. Questi progetti dovrebbero comprendere azioni dimostrative specifiche che mostrino come le informazioni e i nuovi metodi possano essere usati per migliorare la protezione degli ecosistemi forestali.

3)

Progetti che contribuiscono al potenziamento del sistema europeo centralizzato di informazione sui roghi delle foreste (EFFIS). Questi progetti dovrebbero comprendere azioni dimostrative specifiche che mostrino come le informazioni e i nuovi metodi possano essere applicati al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nella strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 per quanto riguarda la gestione delle foreste e degli ecosistemi forestali.

4)

Progetti che utilizzano le nuove informazioni sulle foreste per rafforzarne la resilienza alle minacce derivanti dai mutamenti demografici legati all’urbanizzazione, all’abbandono delle campagne o alla perdita di competenze tradizionali in materia di gestione del territorio.

Regolamento LIFE, allegato III

d)

Priorità tematiche in materia di ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore : attività di sostegno per l’attuazione degli obiettivi specifici in materia di ambiente e salute fissati dal settimo programma d’azione per l’ambiente, in particolare:

i)

attività di sostegno per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (22) (REACH) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (23) (regolamento sui biocidi) al fine di garantire un uso più sicuro, più sostenibile o più economico delle sostanze chimiche (compresi i nanomateriali);

ii)

attività di sostegno per facilitare l’attuazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (24) (direttiva sul rumore) al fine di raggiungere livelli di rumore che non comportino effetti negativi rilevanti o rischi per la salute umana;

iii)

attività di sostegno per evitare incidenti gravi, in particolare facilitando l’attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (25) (direttiva Seveso III).

Per quanto riguarda l’ambiente e la salute, si dovrebbero esplorare nuovi metodi per ridurre gli effetti delle sostanze chimiche, del rumore e degli incidenti industriali sull’ambiente e sulla salute umana.

Sarà quindi data priorità ai progetti descritti di seguito.

Sostanze chimiche – allegato III, parte A, lettera d), punto i)

1)

Progetti che riducono gli effetti delle sostanze chimiche (compresi i nanomateriali e i biocidi) sull’ambiente o sulla salute umana introducendo un uso più sicuro o più sostenibile delle sostanze chimiche o limitando al minimo l’esposizione alle sostanze chimiche tossiche presenti nei prodotti o nell’ambiente, tramite la loro sostituzione con sostanze più sicure o con soluzioni non chimiche.

2)

Progetti che migliorano l’impiego dei dati di monitoraggio relativi alle sostanze chimiche (per esempio monitoraggio ambientale, biomonitoraggio umano, monitoraggio dei prodotti, monitoraggio della qualità dell’aria negli ambienti chiusi) nella protezione della salute umana e dell’ambiente, rendendo tali dati disponibili, accessibili, comparabili e interoperabili e prevedendo la possibilità di collegarli al monitoraggio della salute umana e dell’ambiente e di valutare l’esposizione alle miscele chimiche attraverso varie vie di esposizione.

Rumore – allegato III, parte A, lettera d), punto ii)

In questo ambito sarà data priorità ai progetti nelle aree urbane, al fine di migliorare la situazione per il numero maggiore possibile di persone.

1)

Progetti che mirano a introdurre sistemi duraturi di zone a basse emissioni acustiche nelle aree urbane, limitando la circolazione ai soli veicoli elettrici o applicando approcci alternativi altrettanto efficaci incentrati su zone a basse emissioni.

2)

Progetti in aree urbane densamente popolate volti a ridurre il rumore prodotto dal traffico stradale e da altre infrastrutture di trasporto tramite l’impiego di rivestimenti a basso indice di rumorosità che nel loro ciclo di vita comportino costi analoghi a quelli dei rivestimenti ordinari, garantendo però una notevole riduzione del rumore.

Incidenti industriali – allegato III, parte A, lettera d), punto iii)

Progetti volti a facilitare l’attuazione della direttiva Seveso III (direttiva 2012/18/UE) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, tramite lo sviluppo di strumenti metodologici per la mappatura dei rischi, compresa la mappatura dei rischi ambientali, e per far fronte agli effetti domino.

Regolamento LIFE, allegato III

e)

Priorità tematiche in materia di qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano: attività di sostegno per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di aria ed emissioni fissati nella tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse e nel settimo programma d’azione per l’ambiente, in particolare:

i)

approcci integrati per l’attuazione della legislazione sulla qualità dell’aria;

ii)

attività di sostegno per facilitare il rispetto delle norme dell’Unione in materia di qualità dell’aria e delle relative emissioni atmosferiche, compresa la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (26) (direttiva sui limiti nazionali di emissione);

iii)

attivitià di sostegno per una migliore attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (27) (direttiva sulle emissioni industriali), con particolare attenzione al miglioramento del processo di definire e attuare le migliori tecniche disponibili, garantendo la facilità dell’accesso del pubblico alle informazioni e rafforzando il contributo all’innovazione della direttiva sulle emissioni industriali.

La priorità tematica «qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano» si incentra sull’attuazione della legislazione in materia di qualità dell’aria e di un approccio globale in risposta ai problemi presenti nell’ambiente urbano. L’inquinamento dell’aria è tuttora il problema di salute più grave collegato all’ambiente in Europa, con un tasso di mortalità più di dieci volte superiore a quello degli incidenti stradali, ed esercita anche un effetto significativo sugli ecosistemi (per esempio il 70 % dei siti Natura 2000 dell’Unione è colpito da eutrofizzazione a causa dell’inquinamento atmosferico). Andrebbe affrontato in linea con la prossima strategia dell’Unione in materia di qualità dell’aria per il periodo fino al 2030.

La direttiva sulle emissioni industriali è uno strumento fondamentale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento da grandi fonti puntuali. L’esperienza acquisita con l’attuazione della direttiva (e della precedente direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento) ha permesso di individuare ulteriori esigenze in termini di informazione pubblica e introduzione di tecniche emergenti.

Sarà quindi data priorità ai progetti descritti di seguito:

Legislazione in materia di qualità dell’aria e direttiva sui limiti nazionali di emissione – allegato III, parte A, lettera e), punti i) e ii)

Salvo diversa ed esplicita indicazione, i progetti relativi alla qualità dell’aria in generale dovrebbero concentrarsi sulle aree urbane in modo da comprendere il numero maggiore possibile di persone.

1)

Progetti locali e regionali in materia di energia che affrontano la qualità dell’aria e la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico nei «punti critici» in aree soggette a impiego massiccio e continuativo di sistemi di riscaldamento a combustione di carbone e biomassa.

2)

Progetti che contribuiscono ad applicazioni a combustione di biomassa di alta qualità e al loro corretto utilizzo, anche nelle regioni montuose (per esempio utilizzando tecnologie a bassissima concentrazione di polveri, tecnologie di controllo e di combustione pulita ad alta efficienza, accumulo di calore).

3)

Progetti di mobilità sostenibile riguardanti gli aspetti essenziali per il rispetto delle norme sulla qualità dell’aria e incentrati su: condizioni di guida reali più pulite, uso dei veicoli elettrici o a bassissime emissioni (28) descritti nel programma di lavoro di Orizzonte 2020, uso di combustibili puliti alternativi, programmi innovativi di messa a norma retroattiva per i veicoli destinati al servizio pubblico, tecnologie alternative per il gruppo propulsore, per esempio elettromobilità e mobilità basata sull’idrogeno, sviluppo e realizzazione di sistemi di zone a basse emissioni e di pedaggio stradale a forte impatto basati su criteri di accesso avanzati ed etichettatura dei prodotti di largo consumo (29) (grandi aree metropolitane), uso di piattaforme logistiche innovative per la consegna dei prodotti nell’ultimo miglio.

4)

Progetti volti a ridurre le emissioni di ammoniaca e di particolato di origine agricola a sostegno dell’applicazione del codice di buona pratica dell’UNECE per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e di particolato di origine agricola.

Direttiva sulle emissioni industriali – allegato III, parte A, lettera e), punto iii)

Progetti di sviluppo e sperimentazione delle tecniche di prevenzione e abbattimento dell’inquinamento definite «tecniche emergenti» nella direttiva sulle emissioni industriali.

Ambiente urbano – allegato III, parte A, lettera e)

Progetti che attuano politiche integrate e complete in materia di pianificazione e progettazione urbana sostenibile tramite approcci innovativi concernenti i trasporti pubblici e la mobilità, gli edifici sostenibili, l’efficienza energetica o la conservazione della biodiversità nell’ambiente urbano.

3.2.   Settore prioritario Natura e biodiversità

Ai sensi dell’articolo 11, lettera a), del regolamento LIFE, l’obiettivo specifico dei temi dei progetti rientranti in questo settore prioritario e nelle relative priorità tematiche di cui all’allegato III del regolamento LIFE è «contribuire allo sviluppo e all’attuazione della politica e della legislazione dell’Unione in materia di natura e di biodiversità, compresa la strategia dell’Unione per la biodiversità fino al 2020, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (30) e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), in particolare attraverso l’applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci, buone pratiche e soluzioni ». I progetti in questo settore prioritario possono quindi applicare approcci, buone pratiche e soluzioni esistenti, oppure sviluppare, sperimentare e dimostrare nuovi approcci, buone pratiche e soluzioni. Per quanto riguarda i progetti rientranti nella priorità tematica biodiversità , invece, in generale sarà data priorità ai progetti pilota e dimostrativi , salvo diversa indicazione nei rispettivi temi dei progetti.

Il programma LIFE è uno strumento fondamentale e ha sostenuto l’attuazione delle direttive Uccelli e Habitat negli ultimi vent’anni. Questo modesto programma si è rivelato determinante e in alcuni casi indispensabile per garantire l’istituzione della rete Natura 2000. I colegislatori hanno espresso il chiaro desiderio di continuare a prestare un’attenzione speciale a questo tema strategico nell’ambito del programma LIFE, in particolare dal momento che gli Stati membri sono tenuti a garantire uno stato di conservazione soddisfacente di tutti gli habitat e le specie. Nella maggior parte dei casi, questo obiettivo si può raggiungere soltanto tramite la gestione attiva dei siti e della loro connettività o di quella delle relative specie. Per questo motivo, il programma LIFE continuerà a concentrare sulla rete Natura 2000 le risorse finanziarie limitate destinate al settore prioritario Natura e biodiversità, al fine di garantire il pieno rispetto degli impegni di cui all’obiettivo 1 della strategia sulla biodiversità. Al tempo stesso, a seguito dell’esperienza positiva con il programma LIFE+, il programma LIFE 2014-2020 promuoverà i progetti in materia di biodiversità volti soprattutto a sperimentare e dimostrare nuovi metodi per rispondere alle problematiche più generali concernenti la biodiversità. Le componenti LIFE-Natura e LIFE-Biodiversità sono complementari.

Regolamento LIFE, allegato III

a)

Priorità tematiche in materia di natura: attività per l’attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in particolare:

i)

attività volte a migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi gli habitat e le specie marini e le specie di uccelli, di interesse per l’Unione;

ii)

attività di sostegno dei seminari biogeografici della rete Natura 2000;

iii)

approcci integrati per l’attuazione dei quadri di azioni prioritarie.

È data priorità ai seguenti temi dei progetti che contribuiscono a realizzare l’obiettivo 1 della strategia sulla biodiversità fino al 2020 ai fini della piena attuazione delle direttive Uccelli e Habitat:

1)

progetti volti a migliorare lo stato di conservazione dei tipi di habitat o delle specie (comprese le specie di uccelli) di interesse comunitario (32) e mirati ai siti Natura 2000 proposti o designati per tali tipi di habitat o specie;

2)

progetti volti a migliorare lo stato di conservazione dei tipi di habitat nei siti Natura 2000 o delle specie (comprese le specie di uccelli) di interesse comunitario, purché il loro stato non sia «soddisfacente/sicuro e non in declino» o «non noto», secondo le valutazioni generali più recenti fornite dagli Stati membri al livello geografico pertinente, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva Habitat, o le valutazioni più recenti condotte ai sensi dell’articolo 12 della direttiva Uccelli e le valutazioni degli uccelli a livello di Unione;

3)

progetti che realizzano una o più azioni previste nel quadro di azioni prioritarie pertinente, aggiornato dagli Stati membri, o azioni concrete individuate, raccomandate o decise nel contesto dei seminari biogeografici della rete Natura 2000;

4)

progetti che affrontano la componente marina dell’attuazione delle direttive Habitat e Uccelli e le relative disposizioni di cui al descrittore 1 della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, in particolare nei casi in cui tali progetti siano incentrati su una o più delle azioni seguenti:

a)

completare e perfezionare gli inventari nazionali per l’istituzione della rete di siti Natura 2000 in alto mare;

b)

ripristino e gestione dei siti marini della rete Natura 2000, compresa la preparazione e l’attuazione di piani di gestione dei siti;

c)

interventi che affrontano i conflitti legati a specie, habitat o siti tra la conservazione dell’ambiente marino e le esigenze dei pescatori o di altri «utilizzatori del mare», nonché interventi che associano misure di conservazione all’uso sostenibile dei siti Natura 2000;

d)

approcci dimostrativi o innovativi per la valutazione o il monitoraggio dell’impatto esercitato dalle attività umane sulle specie e sugli habitat marini critici, quale strumento per orientare le misure di conservazione attive.

5)

Progetti per migliorare lo stato di conservazione dei tipi di habitat o delle specie di interesse comunitario (comprese le specie di uccelli), che prevedano azionicorrispondenti a quelle individuate nei piani d’azione nazionali o a livello di Unione relativi alle specie o agli habitat.

6)

Progetti riguardanti le specie esotiche invasive, nei casi in cui queste ultime possano causare un peggioramento dello stato di conservazione delle specie (compresi gli uccelli) o dei tipi di habitat di interesse comunitario, a sostegno della rete Natura 2000.

Regolamento LIFE, allegato III

b)

Priorità tematiche in materia di biodiversità: attività per l’attuazione della strategia dell’Unione sulla biodiversità fino al 2020, in particolare:

i)

attività volte a contribuire al conseguimento dell’obiettivo 2;

ii)

attività volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi 3, 4 e 5.

I seguenti temi dei progetti si incentrano sulla realizzazione degli obiettivi 2, 3, 4 e 5 della strategia sulla biodiversità fino al 2020, nella misura in cui possono essere finanziati a titolo del programma LIFE.

Sarà data priorità ai temi dei progetti descritti di seguito.

1)

Progetti volti a realizzare l’obiettivo 2 della strategia sulla biodiversità integrando nelle attività del settore pubblico o privato azioni volte a preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante l’infrastruttura verde e blu e il ripristino degli ecosistemi degradati. Questi progetti dovrebbero sperimentare e applicare approcci per:

a)

la mappatura e la valutazione degli ecosistemi, compresi gli ecosistemi marini, e dei relativi servizi per contribuire alla definizione delle priorità volte a ripristinarli, a promuovere l’uso dell’infrastruttura verde o blu o a garantire che non si verifichino perdite nette di biodiversità;

b)

il ripristino degli ecosistemi, compresi gli ecosistemi costieri e marini, e dei relativi servizi applicando il quadro di ripristino prioritario;

c)

lo sviluppo di metodologie per la valutazione e il pagamento dei servizi ecosistemici (inclusi i servizi materiali e immateriali);

d)

regimi di gestione innovativi, in particolare per i servizi ecosistemici legati all’acqua, che possano fornire potenziali meccanismi di finanziamento per conseguire gli obiettivi della strategia sulla biodiversità e contribuire alle finalità della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni.

2)

Progetti che realizzano interventi mirati alle specie esotiche invasive (nell’ambito dell’obiettivo 5 della strategia sulla biodiversità o al fine di contribuire al raggiungimento del livello di protezione di cui al descrittore 2, relativo alle specie non indigene, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (33)) mediante azioni che sperimentino e applichino approcci volti a:

a)

impedire l’introduzione di specie esotiche invasive, in particolare affrontando i vettori involontari;

b)

istituire un sistema di preallarme e reazione rapida; e

c)

eradicare o contenere le specie esotiche invasive individuate su un’estensione territoriale adeguata.

Con le loro azioni, questi progetti dovranno affrontare le tre fasi (prevenzione; preallarme e reazione rapida; eradicazione/contenimento) in un quadro globale o, nel caso in cui una fase sia già stata trattata, le azioni devono almeno inserirsi chiaramente in un contesto più ampio che colleghi tutte e tre le fasi. I progetti dovrebbero tendere a migliorare i quadri tecnici, amministrativi o giuridici esistenti, o a introdurne di nuovi, al livello pertinente, nonché mirare a impedire un più vasto insediamento di specie esotiche invasive nell’Unione.

3)

Progetti mirati alle specie a rischio che non figurano negli allegati della direttiva Habitat, ma il cui stato è considerato «a rischio» o peggiore nelle liste rosse europee (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm) o nella lista rossa della IUCN (http://www.iucnredlist.org/) per quanto riguarda le specie non comprese nelle liste rosse europee.

4)

Progetti pilota o dimostrativi che fanno ricorso a modalità innovative di finanziamento diretto o indiretto (compresi i partenariati pubblici e privati, gli strumenti fiscali, le compensazioni della biodiversità ecc.) per le attività riguardanti la biodiversità nel settore pubblico e privato.

5)

Progetti pilota o dimostrativi che sperimentano e poi realizzano interventi in materia di infrastruttura verde, incentrati su:

a)

tecnologie innovative e sviluppo e applicazione delle relative norme tecniche;

b)

mantenimento o ripristino degli ecosistemi a beneficio della salute umana; o

c)

tecnologie e metodi efficaci sotto il profilo dei costi che riducano al minimo l’impatto esercitato dalle infrastrutture energetiche e di trasporto esistenti sulla biodiversità rafforzando la funzionalità degli ecosistemi collegati a livello territoriale.

3.3.   Settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale

Ai sensi dell’articolo 12, lettera a), del regolamento LIFE, l’obiettivo specifico dei temi dei progetti rientranti in questo settore prioritario e nelle relative priorità tematiche di cui all’allegato III del regolamento LIFE è «promuovere la sensibilizzazione in materia ambientale, anche per ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate all’elaborazione delle politiche ambientali dell’Unione, e promuovere la conoscenza in materia di sviluppo sostenibile e nuovi modelli di consumo sostenibile».

Regolamento LIFE, allegato III

Settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale:

a)

campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con le priorità del settimo programma d’azione per l’ambiente;

b)

attività a sostegno di un processo di controllo efficace e misure di promozione della conformità in relazione alla legislazione ambientale dell’Unione, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione relativi all’attuazione della legislazione ambientale dell’Unione.

Campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione – allegato III, parte C, lettera a)

Nella valutazione del valore aggiunto europeo dei progetti proposti si terrà conto dell’estensione geografica delle campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione.

Acqua

1)

Campagne di sensibilizzazione sugli obblighi e le opportunità derivanti dalla direttiva quadro sulle acquepolitiche di tariffazione dell’acqua, rivolte alle autorità e ad altri soggetti che possono contribuire a individuare soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi da includere nei piani di gestione dei bacini idrografici e riguardanti la protezione contro le inondazioni, la gestione dei sedimenti, l’energia idroelettrica, la navigazione, i trasporti, la pianificazione territoriale, l’industria chimica e l’agricoltura.

2)

Progetti di sviluppo e sperimentazione di politiche di tariffazione dell’acqua, basate su approcci innovativi che associano il principio del «chi spreca paga» (over-user pays) al principio del «chi inquina paga», che stabiliscono obiettivi chiari e misurabili in materia di efficienza per ciascun settore di attività al livello pertinente.

3)

Progetti che mirano ad avviare programmi di bonifica delle spiagge e dei mari, quale strumento di sensibilizzazione sugli effetti dei rifiuti marini, migliorando così la conoscenza delle problematiche legate alla protezione dell’ambiente marino affrontate dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.

4)

Campagne di sensibilizzazione sugli obblighi e le opportunità derivanti dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (esclusi i rifiuti marini, cfr. punto 3), rivolte alle autorità e ad altri soggetti interessati, in particolare nell’ambito del settore marittimo e della pesca, che possono contribuire a individuare soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi da includere nelle strategie e nei programmi di misure per l’ambiente marino, al fine di conseguire il «buono stato ecologico» in conformità degli undici descrittori qualitativi di cui all’allegato I della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.

5)

Progetti nell’ambito dei quali le parti interessate e le autorità collaborano a livello transnazionale, oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali, ai fini dell’attuazione delle strategie per i bacini marittimi.

Rifiuti

1)

Sensibilizzazione e formazione in materia di eliminazione progressiva della messa in discarica dei rifiuti riciclabili o recuperabili (in modo da limitare la messa in discarica ai residui, cioè i rifiuti non riciclabili e non recuperabili).

2)

Campagne di informazione che diffondono conoscenze e incoraggiano modifiche del comportamento riguardo alle problematiche fondamentali legate ai rifiuti, prestando particolare attenzione alla riduzione dei rifiuti, specialmente per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di plastica.

Efficienza nell’uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste, ed economia verde e circolare

1)

Campagne di sensibilizzazione ed elaborazione di materiale di orientamento per gli utilizzatori europei di risorse genetiche, in particolare i ricercatori e le PMI, al fine di facilitare il rispetto delle disposizioni del regolamento sull’accesso e la ripartizione dei benefici, nonché attività di sostegno per le banche europee di risorse genetiche, per esempio al fine di migliorare l’organizzazione e la documentazione dei campioni.

2)

Campagne di sensibilizzazione che promuovono il consumo sostenibile, prestando particolare attenzione ai rifiuti legati agli alimenti e alla conservazione ottimale degli alimenti.

3)

Campagne di sensibilizzazione che promuovono il consumo sostenibile, prestando particolare attenzione al consumo del suolo e delle risorse del suolo.

4)

Campagne di sensibilizzazione e di informazione incisive (interventi attivi e sensibilizzazione generale) sui vantaggi economici e finanziari derivanti dall’impiego efficiente delle risorse, compreso il suolo.

5)

Campagne di rafforzamento delle capacità al fine di prevedere un coordinamento delle informazioni pertinenti e rappresentative dell’UE in materia di foreste e incendi boschivi e linee guida in materia. Questi progetti dovrebbero mirare a coordinare, a livello nazionale o transnazionale, le informazioni sulle emissioni prodotte dagli incendi boschivi, sulla valutazione dei danni provocati dagli incendi, comprese linee guida per un impiego efficace sotto il profilo dei costi delle risorse destinate alla prevenzione degli stessi, e sulle superfici incendiate, in particolare nelle aree della rete Natura 2000. I progetti dovrebbero inoltre fornire orientamenti riguardo a un approccio comune a livello di Unione.

Qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano

1)

Sensibilizzazione e formazione in materia di qualità dell’aria nelle aree urbane e relativi effetti sulla salute nei luoghi in cui le persone e gli ecosistemi sono esposti a un livello elevato di sostanze inquinanti.

2)

Campagne di sensibilizzazione basate sulla promozione di sistemi di monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria a basso costo.

3)

Sviluppo e dimostrazione di sistemi integrati che consentono un facile accesso alle informazioni di dominio pubblico sugli impianti industriali, comprese le autorizzazioni, i dati sulle emissioni e le relazioni sui controlli.

Ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore

1)

Sensibilizzazione dei cittadini e dei consumatori riguardo alle informazioni sui pericoli comportati dalle sostanze chimiche presenti negli articoli di consumo.

2)

Sensibilizzazione dei cittadini e dei consumatori riguardo all’uso sicuro delle sostanze chimiche presenti nei prodotti recanti un’etichetta con avviso di sicurezza.

3)

Sensibilizzazione delle imprese (importatori, fabbricanti, utilizzatori a valle, rivenditori al dettaglio, comprese le PMI) riguardo agli obblighi imposti dal regolamento REACH di segnalare la presenza di sostanze estremamente proccupanti negli articoli che producono o importano, e/o riguardo agli obblighi a carico delle imprese ai sensi del regolamento sui biocidi per quanto riguarda gli articoli trattati.

4)

Campagne di comunicazione sui dati relativi al rumore ambientale e sugli effetti del rumore sulla salute della popolazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale.

Natura e biodiversità

1)

Campagne di sensibilizzazione a livello nazionale o transnazionale con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della rete Natura 2000 tra i cittadini. Le campagne dovrebbero essere concepite in modo da garantire un cambiamento significativo nella percezione dei valori naturali (compresi i servizi ecosistemici) per i quali la rete Natura 2000 è stata istituita e, possibilmente, favorire modifiche positive del comportamento di gran parte dei destinatari e/o in particolari settori sociali, amministrativi o economici.

2)

Campagne di sensibilizzazione sui grandi carnivori a livello di popolazione delle singole specie.

3)

Campagne di informazione e sensibilizzazione a livello nazionale e transnazionale riguardo alla strategia dell’UE sulla biodiversità, tese a diffondere la conoscenza e la comprensione delle finalità e degli obiettivi della strategia tra i cittadini e i soggetti interessati, compresi i responsabili politici, le imprese e le autorità locali, regionali o nazionali.

4)

Campagne di sensibilizzazione a livello nazionale e transnazionale sulle specie esotiche invasive rivolte al pubblico generale e ai principali soggetti interessati, compresi i responsabili delle politiche, le imprese e le autorità locali, regionali o nazionali.

5)

Campagne di sensibilizzazione sulle infrastrutture verdi rivolte ai principali gruppi di parti interessate, che promuovano buone pratiche e/o migliorino la generazione, l’analisi e la diffusione di dati tecnici e territoriali ai fini della diffusione di tali infrastrutture.

Governance e garanzia dell’attuazione

1)

Sensibilizzazione e formazione in materia di accesso alla giustizia nel settore ambientale, compreso il modo in cui garantire e misurare l’efficienza e l’efficacia delle procedure di controllo giurisdizionale, rivolte alla magistratura, agli enti responsabili dell’amministrazione della giustizia, alle pubbliche amministrazioni e agli avvocati che difendono il pubblico interesse.

2)

Sensibilizzazione riguardo alla direttiva sulla responsabilità ambientale per gli operatori industriali, i liquidatori danni, gli esperti in materia di valutazione del rischio, le autorità competenti decentrate (negli Stati membri in cui la designazione delle autorità competenti avviene a livello locale o regionale) e le ONG ambientali, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di ciascun gruppo di parti interessate.

3)

Campagne di sensibilizzazione ed elaborazione di linee guida destinate ai ricercatori, alle PMI e agli enti pubblici, quali utilizzatori europei di risorse genetiche, al fine di facilitare il rispetto delle disposizioni del regolamento sull’accesso e la ripartizione dei benefici, nonché attività di sostegno per le banche europee di risorse genetiche finalizzate a migliorare l’organizzazione e la documentazione dei campioni.

Attività a sostegno di un processo di controllo efficace e misure di promozione della conformità – allegato III, parte C, lettera b)

Garanzia dell’applicazione, controllo e vigilanza

1)

Progetti volti a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei controlli e della vigilanza ambientali, mediante:

l’applicazione strategica dei criteri di rischio, al fine di determinare, valutare e attenuare le forme più gravi di non conformità alla legislazione ambientale dell’Unione;

la promozione della cooperazione e del coordinamento fra gli enti preposti al controllo e alla vigilanza, al fine di razionalizzare e ottimizzare l’uso delle risorse destinate a tali attività;

la creazione e l’impiego di dati elettronici sulle attività di controllo e vigilanza al fine di facilitare la misurazione e la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia di tali attività; e/o

l’ottimizzazione della comunicazione e della divulgazione attiva dei risultati delle attività di controllo e vigilanza.

2)

Progetti volti a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività intraprese nell’ambito della lotta alla criminalità ambientale, mediante:

la promozione dello scambio di esperienze e buone pratiche tra gli organismi pubblici incaricati dell’azione investigativa e giudiziaria e dell’emanazione di sentenze definitive sui reati ambientali;

l’ottimizzazione dello scambio di informazioni e altri dati tra gli organismi pubblici incaricati delle indagini sui reati ambientali, in particolare i reati afferenti al trasporto transfrontaliero di rifuti, di fauna selvatica e legname o di sostanze chimiche, compresa la formazione delle forze dell’ordine, delle unità investigative in ambito finanziario, dei funzionari delle dogane, dei funzionari di polizia che si occupano di reati ambientali, dei procuratori e dei magistrati.

Scambio di buone pratiche

1)

Progetti a sostegno dello scambio di buone pratiche e dello sviluppo delle competenze dei responsabili dei siti Natura 2000, secondo le raccomandazioni formulate nell’ambito dei nuovi seminari biogeografici della rete Natura 2000.

2)

Progetti volti a sviluppare e sostenere il ruolo delle reti di volontari allo scopo di garantire il loro contributo a lungo termine alla gestione attiva della rete Natura 2000.

3)

Progetti che migliorano l’integrazione tra scienza e elaborazione delle politiche mediante il trasferimento di risultati e/o buone pratiche, al fine di creare un contesto tecnico solido a sostegno del regolamento REACH, del regolamento sui metodi di prova (34) o di altre normative in materia di sostanze chimiche, o della direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici  (35).

4)

Progetti che promuovono lo scambio di buone pratiche in relazione alla legislazione in materia di qualità dell’aria, incentrati su: monitoraggio ed elaborazione di modelli, inventari delle emissioni, prassi di gestione, attribuzione dell’origine, scambio di informazioni, coordinamento e assistenza.

5)

Scambio di conoscenze e buone pratiche tra le autorità pubbliche in materia di appalti pubblici verdi, prevedendo almeno due degli elementi seguenti: elementi verdi nei documenti di gara, valutazione della verifica dei criteri verdi, costi e benefici degli acquisti verdi, collaborazione con i fornitori esistenti per ridurre l’impatto ambientale e i costi dei contratti già aggiudicati, monitoraggio delle attività inerenti agli appalti pubblici verdi, consultazione del mercato, informazione sulla disponibilità di mercato, istituzione e funzionamento delle centrali di committenza con competenze specifiche in materia di appalti pubblici verdi.

Promozione della risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Progetti volti a promuovere la risoluzione stragiudiziale delle controversie quale strumento per trovare soluzioni amichevoli ed efficaci alle controversie nel settore ambientale, per esempio mediante attività ed eventi rivolti ai professionisti della formazione o lo scambio di buone pratiche ed esperienze in materia di mediazione nel settore ambientale.

4.   COLLEGAMENTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI ALLE SOVVENZIONI PER AZIONI NELL’AMBITO DEL SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA

Non sono previsti priorità tematiche e temi dei progetti per quanto riguarda le sovvenzioni per azioni concesse nel quadro del sottoprogramma Azione per il clima. Tuttavia, conformemente all’obiettivo generale del regolamento LIFE, cioè migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione dell’Unione in materia di clima e assicurare il valore aggiunto europeo, l’attuazione delle sovvenzioni per azioni sarà collegata ai tre settori prioritari – mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici e governance e informazione in materia di clima – e agli obiettivi specifici di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento LIFE.

Il programma LIFE contribuirà a trasformare l’Unione in una società a basse emissioni di carbonio, un elemento centrale del pacchetto sul clima e l’energia Europa 2020. Saranno promosse le tecnologie emergenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso progetti pilota e ampie attività dimostrative e integrative. La politica climatica dell’Unione sarà saldamente legata alle esigenze e alle iniziative locali e ad esempi pregnanti di strategie migliori e inedite per realizzare tale transizione. Sarà inoltre sviluppata l’attuazione della contabilizzazione dei gas a effetto serra e la mitigazione dei cambiamenti climatici nel settore dell’uso del suolo (36). Infine il programma LIFE sosterrà l’attuazione della strategia dell’Unione per l’adattamento ai cambiamenti climatici (37) per contribure a migliorare la resilienza dell’Europa.

Sulla base di queste considerazioni, la politica attuale e futura dell’Unione potrà essere sostenuta da applicazioni nei seguenti settori:

sostegno per l’attuazione delle strategie di adattamento. Sono comprese le valutazioni specifiche della vulnerabilità a livello regionale o transfrontaliero, con particolare attenzione per le zone estremamente vulnerabili individuate nella strategia dell’Unione per l’adattamento ai cambiamenti climatici, quali le aree urbane, costiere, montuose e insulari, gli ecosistemi marini, le aree o i bacini idrografici soggetti a siccità, nonché l’attuazione di approcci innovativi all’adattamento e l’elaborazione di piani di investimento specifici;

sostegno per aprire la via ad una società post emissioni di carbonio. I precursori e i modelli di comportamento sono importanti per guidare il processo di transizione verso economie e società a basse emissioni di carbonio. Molte tecnologie, stili di vita o modelli di governance sono sperimentati in gruppi sociali, piccole comunità e da innovatori prima di essere ampiamente adottati. Il sostegno alla diffusione di nuovi modi (città o regioni modello) di produrre, consumare e governare esercitando un effetto traino dovrà rispecchiare gli obiettivi del pacchetto dell’Unione sul clima e l’energia o della tabella di marcia per il 2050. Per una piena riuscita di questo approccio, occorrerà esaminare anche la tecnologia a basse emissioni di carbonio esistente per quanto riguarda gli ostacoli non tecnologici che ne impediscono la penetrazione del mercato;

dimostrazione a livello regionale o subregionale di strategie a basse emissioni di carbonio o di piani di gestione del territorio. Sono compresi l’integrazione in tutti i settori di una serie di misure in materia di riduzione delle emissioni e di uso efficiente delle risorse e il ricorso a una serie di misure volte a incoraggiare modifiche del comportamento, nonché il sostegno allo sviluppo di pratiche di gestione del territorio che esercitino un impatto sulle emissioni e sugli assorbimenti delle emissioni, per esempio, come misure complementari a quelle finanziate nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei.

5.   METODOLOGIA TECNICA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI E CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE SOVVENZIONI (ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO LIFE)

La metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti e, per le sovvenzioni, i principali criteri specifici di ammissibilità (38) e di aggiudicazione ai sensi degli articoli 2 e 19 del regolamento LIFE sono descritti in appresso. La metodologia e i criteri sono essenzialmente identici per le stesse tipologie di progetti nell’ambito di entrambi i sottoprogrammi e si farà quindi riferimento esplicito a uno dei sottoprogrammi soltanto nei casi in cui vi siano differenze.

Per tutti i tipi di sovvenzioni, la complementarità e l’uso ottimale dei finanziamenti dell’Unione, compreso il finanziamento di attività complementari a titolo di altri strumenti finanziari dell’Unione, come previsto all’articolo 8 del regolamento LIFE, saranno valutati e presi in considerazione nell’ambito del criterio di aggiudicazione «valore aggiunto europeo: altri aspetti». Al fine di evitare sovrapposizioni indesiderate, i richiedenti dovranno spiegare il motivo per cui hanno scelto di presentare domanda di finanziamento a titolo del programma LIFE anziché di altri fondi dell’Unione nel caso in cui anche questi ultimi possano finanziare interventi o progetti analoghi.

I progetti nell’ambito di un settore prioritario che potrebbero pregiudicare gli obiettivi ambientali o climatici di un altro settore prioritario non saranno finanziati, a meno che questo effetto non sia chiaramente spiegato e motivato nella proposta e, se del caso, le possibili alternative e misure di mitigazione e adattamento siano state opportunamente pianificate.

Ulteriori informazioni saranno fornite nelle linee guida per le candidature e la valutazione, pubblicate unitamente ai relativi inviti a presentare proposte. Fatto salvo il regolamento LIFE e le allocazioni nazionali indicative, a fini di semplificazione delle procedure amministrative, la metodologia tecnica di selezione dei progetti può essere oggetto di adeguamenti e razionalizzazione in occasione di ogni invito annuale a presentare proposte.

Per i progetti nell’ambito del sottoprogramma Ambiente diversi dai progetti integrati sono state fissate le allocazioni nazionali indicative sulla base dell’allegato I del regolamento LIFE e dei dati disponibili a dicembre 2013 per il periodo contemplato dal presente programma di lavoro pluriennale. Saranno utilizzate per redigere la graduatoria di tali progetti.

Un aumento o una diminuzione pari o superiore al 10 % di un criterio di cui all’allegato I per uno Stato membro, o l’adesione all’Unione europea da parte di un nuovo Stato membro, sarà considerata una variazione significativa della base di calcolo. In caso di variazione significativa, le allocazioni nazionali indicative saranno ricalcolate per tutti gli Stati membri per il periodo restante. Prima di ciascun invito a presentare proposte, la Commissione verificherà se sia intervenuta una variazione significativa.

Allocazioni nazionali indicative per i progetti diversi dai progetti integrati nell’ambito del sottoprogramma Ambiente per il periodo 2014-2017

Stato membro

% della dotazione

Stato membro

% della dotazione

Stato membro

% della dotazione

Stato membro

% della dotazione

BE

2,05

EL

3,27

LT

1,02

PT

2,51

BG

3,04

ES

9,33

LU

1,05

RO

4,29

CZ

2,03

FR

9,80

HU

2,42

SI

1,85

DE

10,82

HR

2,52

MT

0,90

SK

2,15

DK

1,61

IT

8,44

NL

2,94

FI

2,45

EE

1,20

CY

1,32

AT

1,85

SE

3,10

IE

1,43

LV

0,96

PL

6,37

UK

9,27

5.1.   Sovvenzioni per azioni

Le proposte dei candidati che rientrano in una situazione di esclusione o che non soddisfano i criteri di ammissibilità generali di cui all’articolo 131 del regolamento finanziario saranno rigettate.

Le proposte devono inoltre soddisfare i requisiti di ammissibilità (per esempio, per alcuni progetti, la domanda può essere presentata soltanto in formato digitale) e i criteri di ammissibilità (per esempio conformità agli orientamenti sull’ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari dell’UE a partire dal 2014 (39)) applicabili a tutte le sovvenzioni per azioni a titolo del programma LIFE, che saranno espressamente indicati anche nelle relative linee guida per le candidature. I criteri di ammissibilità applicabili a ciascuna tipologia di progetti sono indicati sotto il relativo titolo. I criteri che si applicano indistintamente a tutte le tipologie di progetti sono indicati soltanto al punto 5.1.1 (Progetti ai sensi dell’articolo 18, lettere a), b), c) e h), del regolamento LIFE).

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento LIFE, le persone giuridiche aventi sede al di fuori dell’Unione possono partecipare ai progetti di cui all’articolo 18 del regolamento LIFE, a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell’Unione e che l’attività da svolgere al di fuori dell’Unione risponda ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento LIFE.

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento LIFE, nel corso dell’attuazione del programma LIFE è possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all’articolo 3 del regolamento LIFE.

Inoltre le proposte saranno selezionate soltanto se, sulla base dei documenti giustificativi specifici relativi alle prestazioni del candidato negli anni precedenti, possono dimostrare:

la capacità operativa – il candidato deve possedere le competenze e le qualifiche professionali necessarie per completare il progetto, e

la capacità finanziaria – il candidato deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a sostenere la propria attività per l’intera durata del progetto e partecipare al relativo finanziamento.

L’articolo 131 del regolamento finanziario si applica alla selezione degli enti pubblici e delle organizzazioni internazionali per quanto attiene alla loro capacità finanziaria.

5.1.1.   Progetti ai sensi dell’articolo 18, lettere a), b), c) e h), del regolamento LIFE

La selezione dei progetti pilota, dimostrativi, di buone pratiche e d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai sensi dell’articolo 18, lettere a), b), c) e h), del regolamento LIFE si basa sulla stessa metodologia tecnica e si basa su criteri di ammissibilità e di aggiudicazione analoghi, descritti in appresso.

5.1.1.1.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

La procedura di selezione dei progetti è organizzata come segue:

—   Valutazione delle proposte

La Commissione e/o l’agenzia esecutiva verificano la conformità di ciascuna proposta ai criteri di ammissibilità e di selezione e la valuta in base ai criteri di aggiudicazione.

—   Elaborazione di un «elenco preliminare esteso» di proposte

La Commissione e/o l’agenzia esecutiva classificano le proposte ammissibili in base al merito e in conformità della regola secondo cui almeno il 55 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell’ambito del sottoprogramma per l’Ambiente è riservato alla conservazione della natura e della biodiversità (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento LIFE). La Commissione e/o l’agenzia esecutiva si adoperano altresì per garantire che almeno il 15 % delle risorse di bilancio dedicate ai progetti sia assegnato a progetti transnazionali (articolo 19, paragrafo 7, del regolamento LIFE). Inoltre, per quanto riguarda i progetti presentati nell’ambito del sottoprogramma Ambiente, la Commissione e/o l’agenzia esecutiva garantiscono l’equilibrio geografico (articolo 19, paragrafo 5, del regolamento LIFE). L’elenco preliminare esteso conterrà tutte le proposte, classificate in ordine decrescente, in modo che la somma dei bilanci proposti per i progetti sia pari a circa il 130 % della dotazione finanziaria disponibile.

—   Elaborazione dell’elenco finale dei progetti da finanziare e dell’elenco di riserva

Dopo un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Un elenco di riserva conterrà i progetti in testa alla graduatoria che non possono essere finanziati per motivi di disponibilità finanziaria. L’elenco di riserva comprenderà un ulteriore 20 % della dotazione disponibile per il programma LIFE.

—   Firma della convenzione di sovvenzione.

5.1.1.2.   Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

Saranno applicati i criteri di ammissibilità e di aggiudicazione descritti di seguito:

a)   Criteri di ammissibilità

La proposta di progetto ai sensi dell’articolo 18, lettere a), b), c) o h), del regolamento LIFE non sarà ammessa alla valutazione approfondita se non dimostra che il progetto:

contribuisce al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali di cui all’articolo 3 del regolamento LIFE e degli obiettivi specifici applicabili di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del regolamento LIFE;

rientra nell’ambito del settore prioritario del sottoprogramma LIFE di cui agli articoli 9 e 13 del regolamento LIFE, in relazione al quale la proposta di progetto è stata presentata; e

corrisponde a uno dei tipi di progetto descritti in appresso, di cui all’articolo 2, lettere a), b), c) e h), del regolamento LIFE;

i «progetti pilota» applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato o sperimentato prima, o altrove, offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;

i «progetti dimostrativi» mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe;

i «progetti di buone pratiche» applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all’avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto.

NB:

per i progetti pilota, dimostrativi e di buone pratiche nel settore della conservazione della natura e della biodiversità, almeno il 25 % del bilancio deve essere destinato a interventi di conservazione concreti (eccezioni limitate saranno possibili in caso di esigenze strategiche specifiche e saranno indicate chiaramente nelle linee guida per le candidature);

i «progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione» sono volti a sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell’ambito del sottoprogramma per l’Ambiente.

NB:

i progetti incentrati sulla ricerca  (40) o dedicati alla costruzione di grandi infrastrutture non rientrano nell’ambito di applicazione del programma LIFE e pertanto non sono ammissibili.

b)   Criteri di aggiudicazione

Tutte le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità sono oggetto di un’approfondita valutazione e ottengono un punteggio sulla base dei criteri e del sistema di attribuzione descritti di seguito:

Coerenza e qualità tecnica

Questo criterio riguarda la chiarezza, la fattibilità e la sostenibilità degli interventi descritti nella proposta. La sostenibilità dei risultati del progetto a medio e lungo termine equivale alla capacità di mantenerli dopo la realizzazione del progetto stesso. Perché la sostenibilità sia soddisfacente occorre prevedere una strategia che garantisca la continuazione degli interventi del progetto necessari, e del relativo finanziamento, dopo la fine del progetto stesso.

Coerenza e qualità finanziaria

Saranno valutati il bilancio proposto e la sua compatibilità con gli interventi proposti e con le norme applicabili, nonché l’efficacia dell’approccio proposto sotto il profilo dei costi.

Valore aggiunto europeo: entità e qualità del contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari dei due sottoprogrammi LIFE

Saranno valutati il contributo apportato da ciascun progetto alla realizzazione di uno o più degli obiettivi specifici dei settori prioritari dei due sottoprogrammi LIFE, definiti agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento LIFE (per il sottoprogramma Ambiente) e agli articoli 14, 15 e 16 (per il sottoprogramma Azione per il clima), e la qualità di tale contributo.

Valore aggiunto europeo: plurifunzionalità, sinergie e integrazione I progetti che, pur concentrandosi su un settore specifico, comprendono un meccanismo di attuazione plurifunzionale ben congegnato, migliorano l’integrazione di obiettivi ambientali specifici in altri settori e creano sinergie con gli obiettivi di altre politiche dell’Unione senza pregiudicare quelli perseguiti dal regolamento LIFE otterranno un punteggio più elevato.

Valore aggiunto europeo: replicabilità e trasferibilità Per replicabilità e trasferibilità si intende l’idoneità del progetto a essere replicato e trasferito durante e dopo la sua realizzazione. Perché la riproducibilità e la trasferibilità siano soddisfacenti, occorre prevedere una strategia volta a moltiplicare l’impatto delle soluzioni del progetto e a mobilitarne un più vasto utilizzo, raggiungendo una massa critica durante il progetto e/o in una prospettiva a breve e medio termine dopo la fine del progetto LIFE. Ciò va oltre il trasferimento delle conoscenze e la creazione di reti e comporta la messa in pratica altrove delle tecniche, dei metodi o delle strategie sviluppate o applicate nell’ambito del progetto.

Valore aggiunto europeo: altri aspetti

Carattere transnazionale: saranno favorite le proposte transnazionali, se la cooperazione transnazionale è essenziale per garantire il conseguimento degli obiettivi del progetto. Sulla base di questo criterio, possono essere attribuiti punti supplementari a una proposta, se esistono elementi sufficienti a dimostrare il valore aggiunto dell’approccio transnazionale.

Appalti verdi: le proposte che prevedono un chiaro meccanismo di attuazione per garantire una vasta applicazione del concetto di appalti verdi otterranno un punteggio più elevato.

Utilizzo dei risultati dei programmi di ricerca e innovazione dell’Unione: le proposte che prevedono di tenere conto dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione in materia di ambiente e di clima finanziati da Orizzonte 2020 o dai programmi quadro precedenti otterranno un punteggio più elevato, se esistono elementi sufficienti a dimostrare il valore aggiunto dell’utilizzo di tali risultati per il progetto.

Criteri e sistema di attribuzione del punteggio specifici per i progetti del sottoprogramma Ambiente

I criteri e il sistema di attribuzione del punteggio specifici per il sottoprogramma Ambiente tengono conto del fatto che le priorità tematiche (allegato III del regolamento LIFE) e i relativi temi dei progetti (punto 2 supra) sono definiti soltanto per questo sottoprogramma.

Valore aggiunto europeo: contributo ai temi dei progetti

Le proposte LIFE che rientrano chiaramente nei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche di cui all’allegato III per il sottoprogramma Ambiente, così come sono definiti nel programma di lavoro pluriennale, otterranno punti supplementari per questo criterio.

Criteri di aggiudicazione

Punteggio minimo (41)

Punteggio massimo

1.

Coerenza e qualità tecnica

10

20

2.

Coerenza e qualità finanziaria

10

20

3.

Valore aggiunto europeo: entità e qualità del contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari del sottoprogramma Ambiente

10

20

4.

Contributo ai temi dei progetti

10

5.

Valore aggiunto europeo: plurifunzionalità, sinergie e integrazione

7

15

6.

Valore aggiunto europeo: replicabilità e trasferibilità

5

10

7.

Valore aggiunto europeo: carattere transnazionale, appalti verdi, utilizzo di risultati precedenti

5

Punteggio totale

55

100

Criteri e sistema di attribuzione del punteggio specifici per i progetti nell’ambito del sottoprogramma Azione per il clima

Valore aggiunto europeo: contributo a una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e/o alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

I progetti nell’ambito del sottoprogramma Azione per il clima devono dimostrare di esercitare un effetto di trasformazione, che si traduce in una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e/o una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In tal modo, dovrebbero contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Tale contributo sarà valutato al livello del progetto stesso e al livello del potenziale di ampia replicabilità/trasferibilità dei risultati del progetto, ottenuti nel corso del progetto stesso o in una fase successiva.

Criteri di aggiudicazione

Punteggio minimo (42)

Punteggio massimo

1.

Coerenza e qualità tecnica

10

20

2.

Coerenza e qualità finanziaria

10

20

3.

Valore aggiunto europeo: entità e qualità del contributo a una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e/o alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

7

15

4.

Valore aggiunto europeo: entità e qualità del contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari del sottoprogramma Azione per il clima

7

15

5.

Valore aggiunto europeo: plurifunzionalità, sinergie e integrazione

7

15

6.

Valore aggiunto europeo: replicabilità e trasferibilità

5

10

7.

Valore aggiunto europeo: carattere transnazionale, appalti verdi, utilizzo di risultati precedenti

5

Punteggio totale

55

100

5.1.2.   Progetti integrati ai sensi dell’articolo 18, lettera d), del regolamento LIFE

Il processo di presentazione e di selezione dei progetti integrati si basa su una procedura articolata in due fasi, come previsto dal regolamento LIFE. Ciò dovrebbe facilitare il lavoro dei potenziali candidati e garantire che ricevano la migliore assistenza possibile dalla Commissione durante l’intera procedura. Quest’ultima è strutturata in modo da accompagnare il progressivo sviluppo e perfezionamento di ogni proposta. Entro i limiti consentiti dalle disposizioni del regolamento LIFE in materia di allocazione tematica e distribuzione geografica, in tutte le fasi del processo di valutazione sarà rigorosamente applicato il principio di parità di trattamento di tutte le proposte.

5.1.2.1.   Metodologia tecnica della presentazione del progetto e della procedura di selezione

Fase 1:

Invito a presentare proposte

Presentazione di una descrizione di massima

Il candidato presenta una breve descrizione di massima in cui sono illustrati il contenuto del progetto, il programma o la strategia che si propone di attuare e un piano finanziario per l’attuazione generale del programma o della strategia.

Valutazione della descrizione di massima e fase di chiarimento

Sulla base della descrizione di massima, la Commissione individua le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità e compila un elenco. I candidati che hanno presentato proposte conformi a tali criteri sono invitati a partecipare a una fase di chiarimento, durante la quale possono presentare per iscritto quesiti relativi alla preparazione di una proposta dettagliata a cui riceveranno risposta. Al termine di questa fase, la Commissione pubblica i quesiti e le risposte in forma anonima, al fine di fornire pari assistenza a tutti i candidati per la preparazione della proposta dettagliata. Se del caso, la Commissione integra i quesiti e le risposte con orientamenti relativi alle difficoltà tipicamente incontrate dai candidati, evidenziatesi nelle descrizioni di massima.

Fase 2:

Presentazione della proposta dettagliata

I candidati che hanno presentato descrizioni di massima ammissibili sono invitati a presentare una proposta dettagliata.

Valutazione della proposta dettagliata

Dopo un’approfondita valutazione, la Commissione redige un «elenco preliminare esteso» di proposte che possono essere prese in considerazione per il finanziamento. La graduatoria si basa sul merito e, nell’ambito del sottoprogramma Ambiente, è conforme alla regola secondo cui il 55 % delle risorse destinate alle sovvenzioni per azioni è riservato alla conservazione della natura e della biodiversità, nonché ai criteri relativi alla distribuzione geografica di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento LIFE. La Commissione verifica inoltre la capacità finanziaria e tecnica dei candidati di realizzare il progetto.

Elaborazione dell’elenco finale dei progetti da finanziare e dell’elenco di riserva

Dopo un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Un elenco di riserva conterrà i progetti in testa alla graduatoria che non possono essere finanziati per motivi di disponibilità finanziaria. L’elenco di riserva comprenderà un ulteriore 20 % della dotazione disponibile per il programma LIFE.

Firma della convenzione di sovvenzione.

La procedura in due fasi è applicabile per l’intera durata del programma di lavoro pluriennale, ma la Commissione potrà adattare il processo descritto in base all’esperienza acquisita.

Nel redigere la graduatoria dei progetti integrati, la Commissione garantirà l’equilibrio geografico assegnando, a titolo indicativo, uno o due progetti integrati a ciascuno Stato membro nel corso del presente programma di lavoro pluriennale, al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento LIFE nell’arco dell’intero periodo di finanziamento 2014-2020.

5.1.2.2.   Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

I criteri di ammissibilità descritti di seguito si applicano sia alla descrizione di massima sia alla proposta dettagliata.

a)   Criteri di ammissibilità

Una proposta è rigettata se non è conforme a uno o più dei criteri seguenti:

1)   vasta copertura territoriale: il piano o la strategia dell’Unione interessata sarà attuata su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale. Per i progetti integrati riguardanti la gestione della qualità dell’aria e i progetti integrati nell’ambito del sottoprogramma Azione per il clima può essere ammesso anche un approccio basato sulla partecipazione di diverse città;

2)   mobilitazione di altri fondi: a complemento del progetto integrato stesso e del cofinanziamento specifico previsto dal regolamento LIFE (articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c)], per l’attuazione del piano o della strategia dell’Unione interessata sarà mobilitata almento un’altra fonte di finanziamento dell’Unione, nazionale o privata pertinente;

3)   partecipazione delle parti interessate: i principali soggetti interessati parteciperanno all’attuazione del piano o della strategia dell’Unione interessata.

i)

Criterio di ammissibilità specifico per i progetti nell’ambito del sottoprogramma Ambiente

Un progetto integrato non è ammissibile se non mira ad attuare uno dei piani o delle strategie ambientali sotto elencati, previsti dalla legislazione specifica dell’Unione in materia ambientale, sviluppati sulla base di altri atti dell’Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri:

a)

quadri di azioni prioritarie ai sensi dell’articolo 8 della direttiva Habitat;

b)

piani di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 28 della direttiva quadro sui rifiuti;

c)

piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi dell’allegato VII della direttiva quadro sulle acque;

d)

piani per la qualità dell’aria ai sensi della direttiva sulla qualità dell’aria.

ii)

Criterio di ammissibilità specifico per i progetti nell’ambito del sottoprogramma Azione per il clima

Il progetto integrato deve mirare ad attuare uno dei piani o delle strategie climatiche sotto elencati, previsti dalla legislazione specifica dell’Unione in materia di clima, sviluppati sulla base di altri atti dell’Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri, in uno dei settori seguenti:

a)

strategia di adattamento o piano d’azione specifico a livello nazionale, regionale o locale;

b)

piano d’azione urbano o a livello di comunità che apra la via alla la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e/o resiliente ai cambiamenti climatici;

c)

strategia di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra o tabella di marcia verso un’economia a basse emissioni di carbonio specifiche a livello nazionale, regionale o settoriale.

b)   Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione descritti di seguito si applicano solo alla proposta dettagliata. Tutte le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità (e di selezione) sono oggetto di una valutazione approfondita della qualità nella fase di aggiudicazione. Alle proposte ammesse a questa fase è assegnato un punteggio sulla base dei criteri seguenti:

Criteri di aggiudicazione

Punteggio minimo (43)

Punteggio massimo

1.

Coerenza e qualità tecnica

10

20

2.

Coerenza e qualità finanziaria

10

20

3.

Valore aggiunto europeo: entità e qualità del contributo agli obiettivi

15

20

4.

Valore aggiunto europeo: entità e qualità della mobilitazione di altri fondi, in particolare i fondi dell’Unione

10

5.

Valore aggiunto europeo: plurifunzionalità, sinergie e integrazione

7

15

6.

Valore aggiunto europeo: replicabilità e trasferibilità

5

10

7.

Valore aggiunto europeo: carattere transnazionale, appalti verdi, utilizzo di risultati precedenti

5

Punteggio totale

55

100

I criteri di aggiudicazione descritti di seguito sono specifici o contengono elementi specifici per i progetti integrati:

Valore aggiunto europeo: entità e qualità del contributo agli obiettivi

Sarà valutato il contributo apportato da ciascuna proposta alla realizzazione di uno o più degli obiettivi generali e specifici del programma LIFE di cui agli articoli 3, 10, 11 e 12 (LIFE-Ambiente) e agli articoli 3, 14, 15 e 16 (LIFE-Azione per il clima) del nuovo regolamento LIFE.

Saranno verificati i seguenti aspetti specifici, in funzione del settore prioritario in cui il progetto rientra:

Criteri specifici per i progetti nell’ambito del sottoprogramma Ambiente

Progetti integrati riguardanti l’attuazione di quadri di azioni prioritarie per NATURA 2000

Dovrà essere descritto il valore aggiunto europeo in termini di contributo del progetto al conseguimento dell’obiettivo 1 della strategia dell’UE sulla biodiversità e degli obiettivi generali delle direttive Habitat e Uccelli, con particolare riguardo per il contributo al miglioramento dello stato di conservazione delle specie e dei tipi di habitat di interesse comunitario (direttiva Habitat) e/o dello stato delle specie di uccelli (direttiva Uccelli).

Progetti integrati che attuano piani di gestione dei bacini idrografici

Dovrà essere descritto il valore aggiunto europeo in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque. Gli interventi proposti dovrebbero affrontare le pressioni significative che alterano la capacità ambientale di ritenzione dell’acqua e prevedere misure a basso impatto (per esempio infrastrutture verdi) per il disinquinamento. Tali pressioni dovrebbero essere state individuate nelle valutazioni effettuate dagli Stati membri in preparazione dei piani di attuazione della legislazione e delle politiche pertinenti dell’Unione (per esempio direttiva quadro sulle acque, direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, direttiva sull’acqua potabile, direttiva sulle acque di balneazione, direttiva sulle alluvioni e/o piani per la siccità).

I progetti dovrebbero incentrarsi sulla pianificazione e l’istituzione su vasta scala (per esempio a livello di sub-bacino o bacino idrografico) di misure volte ad aumentare la ritenzione dell’acqua nelle aree urbane e rurali, migliorare l’infiltrazione, accrescere la capacità di stoccaggio idrico ed eliminare le sostanze inquinanti mediante processi naturali o «seminaturali». Dovrebbero creare sinergie per realizzare interventi che pongano rimedio alle pressioni idromorfologiche esistenti e migliorino la biodiversità e il valore ricreativo.

Progetti integrati riguardanti l’attuazione di piani di gestione dei rifiuti

Il progetto integrato mira a sostenere l’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28 della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) (44) e/o dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 29 di detta direttiva.

Il valore aggiunto europeo del progetto sarà valutato in base al suo contributo all’attuazione della gerarchia dei rifiuti (articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti), al conseguimento degli obiettivi in materia di riciclaggio di cui all’articolo 11 di detta direttiva e degli altri obiettivi previsti dalla legislazione dell’Unione in materia di rifiuti, nonché in base all’attuazione delle misure necessarie per sostenere tali obiettivi.

Progetti integrati riguardanti l’attuazione di piani e programmi per la qualità dell’aria

Il progetto integrato mira a sostenere l’attuazione e il monitoraggio dei piani per la qualità dell’aria locali e regionali di cui alla direttiva 2008/50/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (45) con il fine ultimo di contribuire ai programmi nazionali di riduzione dell’inquinamento dell’aria. Se si basano su un piano per la qualità dell’aria locale, i progetti devono prevedere il coordinamento e la cooperazione tra almeno cinque città che si avvalgono di tali piani; se si basano su un piano per la qualità dell’aria regionale, i progetti devono prevedere il coordinamento e la cooperazione tra tutte le amministrazioni locali e l’amministrazione regionale. Sarà accordata la preferenza ai progetti su vasta scala.

Criteri specifici per i progetti nell’ambito dell’Azione per il clima

Progetti integrati riguardanti l’attuazione di strategie, piani e tabelle di marcia per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Il progetto integrato sostiene l’attuazione di strategie o piani di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra o di tabelle di marcia verso un’economia a basse emissioni di carbonio in specifici comuni o regioni (per esempio come annunciato nel Patto dei sindaci), settori industriali o agricoli (analizzando l’uso del suolo su scala regionale, il contesto sociale ed economico) o altri settori economici, mediante l’introduzione di tecnologie e approcci basati su servizi sostenibili e innovativi. Il progetto può essere integrato con i necessari investimenti in infrastrutture o con lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e servizi innovativi nelle città, regioni e/o comunità locali sostenuti da altri programmi di finanziamento pertinenti dell’Unione, specificati anch’essi nella strategia/piano/tabella di marcia. Il valore aggiunto europeo del progetto integrato sarà valutato in base al suo contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al livello di integrazione nelle diverse politiche, alla partecipazione diretta di una grande varietà di soggetti interessati e alla misura in cui il progetto costituisce un elemento operativo della strategia/piano/tabella di marcia.

Progetti integrati riguardanti l’attuazione di strategie, piani e tabelle di marcia per l’adattamento ai cambiamenti climatici

Il progetto integrato mira ad attuare strategie o piani per l’adattamento ai cambiamenti climatici o ad affrontare punti deboli specifici (per esempio zone costiere, aree a rischio di siccità e altre aree prioritarie individuate nel quadro dell’azione 2 della strategia dell’Unione per l’adattamento ai cambiamenti climatici). Le misure da finanziare a titolo del programma LIFE dovrebbero essere integrate da misure finanziate da fonti nazionali o da misure sostenute da altri programmi di finanziamento pertinenti dell’Unione, al fine di attuare una strategia o un piano di adattamento globale. Si potrebbe fornire sostegno, per esempio, alla gestione delle inondazioni in una zona fluviale/costiera transfrontaliera o in favore di misure di adattamento per l’ambiente urbano che coinvolgano diverse città. Le sinergie con altre politiche ambientali e climatiche dovrebbero essere un tema centrale dei progetti di adattamento, per esempio, ove opportuno, si potrebbero promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la biodiversità. Sarà esaminato anche il valore aggiunto europeo in termini di contributo del progetto integrato al conseguimento degli obiettivi della strategia dell’Unione per l’adattamento ai cambiamenti climiatici (46), livello di integrazione nei diversi settori e partecipazione di una grande varietà di soggetti interessati.

Valore aggiunto europeo: entità e qualità della mobilitazione di altri fondi, in particolare i fondi dell’Unione La qualità del coordinamento con altri meccanismi di finanziamento e il livello di mobilitazione di altri fondi complementari al programma LIFE (oltre al minimo necessario per l’ammissibilità), nonché il grado di probabilità di una loro effettiva mobilitazione e il collegamento funzionale dei fondi al piano da attuare determinano se un progetto integrato ottiene punti supplementari per questo criterio. I progetti integrati che hanno buone probabilità di mobilitare fondi dell’Unione con un collegamento funzionale al piano da attuare e che prevedono un meccanismo di coordinamento soddisfacente otterranno un punteggio più elevato.

Valore aggiunto europeo: qualità del meccanismo plurifunzionale, sinergie e integrazione Le proposte di progetti integrati devono prevedere meccanismi di attuazione plurifunzionali di qualità particolarmente elevata (miranti, per esempio, a benefici ambientali e climatici e al rafforzamento delle capacità), che permettano di conseguire risultati nelle politiche relative ad altri settori (47), di creare sinergie con tali politiche e di integrarvi gli obiettivi ambientali e climatici.

5.1.3.   Progetti di assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 18, lettera e), del regolamento LIFE

I progetti di assistenza tecnica forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario per aiutare i candidati a elaborare progetti integrati. Un importo massimo pari all’1 % della dotazione finanziaria annuale destinata ai progetti integrati può essere messo a disposizione dei progetti di assistenza tecnica. Il contributo massimo dell’Unione per ciascun progetto di assistenza tecnica è fissato a 100 000 EUR.

5.1.3.1.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

La metodologia tecnica di selezione dei progetti di assistenza tecnica è identica per entrambi i sottoprogrammi. Sarà applicata una procedura rapida.

La procedura di selezione dei progetti è organizzata come segue:

valutazione delle proposte

La Commissione verifica la conformità di ciascuna proposta ai criteri di ammissibilità e di selezione e la valuta in base ai criteri di aggiudicazione;

Elaborazione dell’elenco finale di progetti da finanziare e dell’elenco di riserva

Dopo un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Un elenco di riserva conterrà i progetti in testa alla graduatoria che non possono essere finanziati per motivi di disponibilità finanziaria. L’elenco di riserva comprenderà un ulteriore 20 % della dotazione disponibile per il programma LIFE.

Firma della convenzione di sovvenzione

5.1.3.2.   Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

Saranno applicati i criteri di ammissibilità e di aggiudicazione descritti di seguito.

a)   Criteri di ammissibilità

Una proposta di progetto di assistenza tecnica è ammessa alla valutazione in base ai criteri di aggiudicazione soltanto se:

il progetto proposto riguarda l’elaborazione di una futura proposta di progetto integrato;

il candidato non è uno Stato membro beneficiario di finanziamenti a favore di un progetto di rafforzamento delle capacità che copre almeno parte del periodo previsto per la realizzazione del progetto di assistenza tecnica.

b)   Criteri di aggiudicazione

Tutte le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità sono oggetto di un’approfondita valutazione e ottengono un punteggio sulla base dei criteri e del sistema di attribuzione seguenti:

Criteri di aggiudicazione

Punteggio minimo (48)

Punteggio massimo

1.

Coerenza e qualità tecnica

30

60

2.

Coerenza e qualità finanziaria

20

40

Punteggio totale

55

100

Coerenza e qualità tecnica

Saranno valutate la chiarezza, la coerenza e la flessibilità della proposta alla luce degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi. Si terrà conto della natura e dell’ambito di applicazione del futuro progetto integrato.

Coerenza e qualità finanziaria

Saranno valutati il bilancio proposto e la sua compatibilità con gli interventi proposti e con le norme applicabili, nonché l’efficacia dell’approccio proposto sotto il profilo dei costi. Sarà altresì valutata la validità economica della proposta.

5.1.4.   Progetti di rafforzamento delle capacità ai sensi dell’articolo 18, lettera f), del regolamento LIFE

I progetti di rafforzamento delle capacità forniscono un sostegno finanziario alle attività necessarie per rafforzare la capacità degli Stati membri, compresi i punti di contatto LIFE nazionali o regionali, al fine di permettere agli Stati membri di partecipare in maniera più efficace al programma LIFE.

Gli interventi possono comprendere, fra l’altro:

l’assunzione di nuovo personale e la formazione per i punti di contatto nazionali o regionali LIFE;

l’agevolazione degli scambi di esperienze e migliori pratiche e la promozione della divulgazione e dell’uso dei risultati dei progetti nel quadro del programma LIFE;

approcci basati sulla «formazione dei formatori»;

programmi di scambio e di distacco tra le autorità pubbliche degli Stati membri, in particolare attività di scambio del personale più competente.

Gli interventi che rientrano nel piano di rafforzamento delle capacità possono includere l’appalto di esperti per colmare lacune specifiche relative a capacità tecniche e procedurali, ma non possono includere l’appalto di esperti la cui funzione primaria è l’elaborazione di proposte ai fini della loro presentazione nell’ambito degli inviti annuali a presentare proposte.

5.1.4.1.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

I candidati che presentano progetti di rafforzamento delle capacità seguono una procedura di aggiudicazione rapida. Considerato che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 8, i progetti di rafforzamento delle capacità possono essere assegnati solo a un numero prestabilito di Stati membri e soltanto un progetto per ciascuno Stato membro può essere finanziato, non vi è concorrenza fra le domande ricevute. Le domande possono quindi essere presentate a ciclo continuo a partire dalla data di pubblicazione dell’invito a presentare proposte del 2014 per la concessione di sovvenzioni per azioni LIFE, che comprenderà il pacchetto per le candidature dei progetti di rafforzamento delle capacità. Per essere prese in considerazione per il periodo di finanziamento 2014-2017, le domande devono essere presentate entro la fine del terzo trimestre 2015.

Le domande saranno valutate per accertare il rispetto dei criteri di ammissibilità e delle soglie per l’aggiudicazione descritti di seguito.

La convenzione di sovvenzione sarà firmata alla conclusione positiva della procedura di valutazione.

5.1.4.2.   Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

Saranno applicati i criteri di ammissibilità e di aggiudicazione descritti di seguito:

a)   Criteri di ammissibilità

La domanda deve soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

il candidato è uno Stato membro:

il cui PIL pro capite nel 2012 non era superiore al 105 % della media dell’Unione, e

il cui livello medio di assorbimento dell’allocazione nazionale indicativa per gli anni 2010, 2011 e 2012, come stabilito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 614/2007, è inferiore al 70 %, oppure

il cui PIL pro capite nel 2012 era inferiore al 90 % della media dell’Unione, oppure

ha aderito all’Unione successivamente al 1o gennaio 2013;

la domanda contiene un piano di rafforzamento delle capacità, nel quale lo Stato membro si impegna a:

mantenere le risorse dedicate al programma LIFE, compreso il personale, a livelli non inferiori a quelli del 2012 per la durata del presente programma di lavoro pluriennale;

non presentare domanda per un altro progetto di rafforzamento delle capacità, se il progetto di rafforzamento delle capacità ottiene la sovvenzione.

b)   Criteri di aggiudicazione

La coerenza e la qualità tecnica nei progetti di rafforzamento delle capacità si riferiscono agli interventi proposti al fine di sviluppare la capacità degli Stati membri di presentare domande che vengano poi accolte per il finanziamento di progetti nell’ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima.

Tutte le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità sono oggetto di un’approfondita valutazione e ottengono un punteggio sulla base dei criteri e del sistema di attribuzione seguenti:

Criteri di aggiudicazione

Punteggio minimo (49)

Punteggio massimo

Coerenza e qualità tecnica

15

30

Coerenza e qualità finanziaria

10

20

Completezza dell’approccio rispetto alle carenze individuate che hanno determinato la scarsa partecipazione dello Stato membro ai programmi LIFE+ 2010-2012

15

30

Presentazione del miglioramento atteso della capacità di promuovere la complementarità, le sinergie, la replicabilità e l’integrazione del programma LIFE nelle politiche, nelle attività economiche e in altri programmi

10

20

Punteggio totale

55

100

5.1.5.   Progetti preparatori ai sensi dell’articolo 18, lettera g), del regolamento LIFE

I progetti preparatori rispondono alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e della legislazione dell’Unione in materia di ambiente o clima.

5.1.5.1.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

Una volta l’anno la Commissione compila un inventario delle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e della legislazione dell’Unione in materia di ambiente o clima alle quali occorre rispondere durante gli anni successivi e individua quelle che possono essere affrontate mediante i progetti preparatori. Un importo massimo pari all’1 % delle risorse destinate alle sovvenzioni per azioni (diverse dai progetti integrati e di assistenza tecnica) può essere riservato ai progetti preparatori.

Prima della pubblicazione dell’invito annuale a presentare proposte, gli Stati membri ricevono un elenco preliminare delle esigenze specifiche che possono essere affrontate mediante progetti preparatori e sono invitati a formulare osservazioni. Sulla base delle osservazioni ricevute, viene adottato l’elenco definitivo.

La Commissione definisce criteri specifici di selezione e di aggiudicazione dei progetti così individuati, la durata dei progetti e la dotazione finanziaria indicativa da assegnare a ciascun progetto.

La procedura di selezione dei progetti è organizzata come segue:

Valutazione delle proposte

La Commissione verifica la conformità di ciascuna proposta ai criteri di ammissibilità e di selezione e la valuta in base ai criteri di aggiudicazione.

Elaborazione dell’elenco definitivo di progetti da finanziare e dell’elenco di riserva

Dopo un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione finanziaria disponibile. Se necessario, può essere redatto un elenco di riserva.

Firma della convenzione di sovvenzione

5.1.5.2.   Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

Saranno applicati i criteri di ammissibilità e di aggiudicazione descritti di seguito.

a)   Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità e di selezione specifici sono definiti in ciascun invito a presentare proposte. Tali criteri si basano sulle esigenze specifiche cui rispondere mediante i progetti preparatori definiti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

b)   Criteri di aggiudicazione

I progetti preparatori saranno aggiudicati alla persona o alle persone fisiche o giuridiche le cui proposte superano il punteggio minimo richiesto e ottengono il punteggio più elevato per i criteri seguenti.

Criteri

Punteggio minimo (50)

Punteggio massimo

Coerenza e qualità tecnica della proposta rispetto alle esigenze specifiche cui risponde

22

45

Completezza dell’approccio rispetto alle esigenze specifiche cui risponde

15

30

Coerenza e qualità finanziaria

12

25

Punteggio totale

55

100

5.1.6.   Progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all’articolo 3 del regolamento LIFE

Altri progetti (pilota, dimostrativi o diversi) possono essere finanziati a norma dell’articolo 190 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, sulla base dei criteri descritti di seguito.

5.1.6.1.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

La Commissione, se individua la necessità di un progetto specifico ad hoc al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all’articolo 3 del regolamento LIFE, può pubblicare un invito a presentare proposte. Le risorse da assegnare a questi progetti non rientrano nel calcolo delle risorse minime da assegnare ai progetti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento LIFE.

5.1.6.2.   Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

a)   Criteri di ammissibilità

Gli altri progetti:

contribuiscono al conseguimeno di uno o più degli obiettivi generali di cui all’articolo 3 del regolamento LIFE e degli obiettivi specifici applicabili di cui agli articoli da 10 a 12 e da 14 a 16 del regolamento LIFE,

rientrano nell’ambito del settore prioritario del sottoprogramma LIFE di cui agli articoli 9 e 13 del regolamento LIFE per il quale è presentata la proposta di progetto.

b)   Criteri di aggiudicazione

Gli altri progetti saranno aggiudicati alla persona o alle persone fisiche o giuridiche le cui proposte superano il punteggio minimo richiesto e ottengono il punteggio più elevato per i criteri seguenti.

Criteri

Punteggio minimo (51)

Punteggio massimo

Coerenza e qualità tecnica della proposta rispetto alle esigenze specifiche cui risponde

22

45

Completezza dell’approccio rispetto alle esigenze specifiche cui risponde

15

30

Coerenza e qualità finanziaria

12

25

Punteggio totale

55

100

5.2.   Sovvenzioni di funzionamento

L’articolo 21 del regolamento LIFE prevede un sostegno a favore di determinate spese operative e amministrative di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale per l’Unione, che sono attive principalmente nel settore dell’ambiente o dell’azione per il clima e sono coinvolte nello sviluppo, nell’attuazione e nell’applicazione delle politiche e della legislazione dell’Unione.

Sarà pubblicato un invito a presentare proposte per le sovvenzioni di funzionamento annuali per il cofinanziamento dell’esercizio finanziario 2015 del beneficiario. A partire dal 2016, per le sovvenzioni di funzionamento sarà istituito un sistema di accordi quadro di partenariato biennali. In tal modo si terrà conto della necessità di garantire maggiore certezza e stabilità ai beneficiari, pur mantenendo un certo livello di concorrenza tra le organizzazioni senza scopo di lucro.

In casi eccezionali e debitamente giustificati, possono essere assegnate sovvenzioni di funzionamento senza invito a presentare proposte, ai sensi dell’articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (52), in particolare nei casi in cui le caratteristiche del beneficiario non permettano alternative o il beneficiario figuri come tale in un base giuridica.

La Commissione verifica la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità e di selezione e, se le proposte soddisfano tali criteri, ne valuta la rilevanza e la qualità generale rispetto ai criteri di aggiudicazione. I punti sono attribuiti in base a tali criteri ed è richiesto un livello di qualità minimo. La decisione finale di aggiudicazione è adottata in base ai risultati del processo di valutazione.

5.2.1.   Criteri di selezione per le sovvenzioni di funzionamento

I criteri di selezione riguardano la capacità finanziaria e operativa del candidato di completare il programma di lavoro proposto.

I candidati saranno selezionati soltanto se, sulla base dei documenti giustificativi specifici relativi alle loro prestazioni nei due anni precedenti, possono dimostrare di possedere:

la capacità operativa – il candidato deve possedere le competenze e le qualifiche professionali richieste per completare il programma di lavoro proposto, e

la capacità finanziaria – il candidato deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a sostenere la propria attività durante tutto l’anno per il quale è concessa la sovvenzione e a partecipare al suo finanziamento.

In circostanze eccezionali, segnatamente nel caso di una nuova rete creata da organizzazioni veterane, la Commissione può concedere una deroga all’obbligo di fornire documenti giustificativi relativi ai due anni precedenti.

L’articolo 131 del regolamento finanziario si applica alla selezione degli enti pubblici e delle organizzazioni internazionali per quanto attiene alla loro capacità finanziaria.

5.2.2.   Criteri di aggiudicazione per le sovvenzioni di funzionamento

5.2.2.1.   Sovvenzioni di funzionamento annuali/Accordi quadro di partenariato per le organizzazioni non governative (ONG)

L'articolo 12, lettera d), e l'articolo 16, lettera d), del regolamento LIFE indicano tra gli obiettivi specifici nei rispettivi settori prioritari «Governance e informazione» quello di promuovere una migliore governance ambientale e climatica allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni sulle politiche e alla loro attuazione.

Per la selezione dei beneficiari delle sovvenzioni di funzionamento annuali e degli accordi quadro di partenariato saranno applicati i seguenti criteri di aggiudicazione:

1)

rilevanza della partecipazione al processo strategico dell’Unione in materia di ambiente e di azione per il clima:

nell’ambito degli obiettivi tematici del settimo programma d’azione per l’ambiente:

proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione,

trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva,

proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere;

nell’ambito del pacchetto sul clima e l’energia, la tabella di marcia per passare a un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 e la strategia dell’Unione per l’adattamento ai cambiamenti climatici;

2)

rilevanza e potenziale in termini di contributo a:

valorizzare al massimo i benefici della legislazione dell’Unione in materia di ambiente e azione per il clima migliorandone l’attuazione e l’applicazione,

migliorare la base di conoscenze e informazioni per la politica dell’Unione in materia di ambiente e azione per il clima,

garantire investimenti a favore della politica in materia di ambiente e azione per il clima e affrontare le esternalità ambientali,

migliorare l’integrazione tra le azioni ambientali e quelle per il clima, come pure la coerenza delle politiche;

3)

rilevanza al fine di rafforzare la sostenibilità delle città europee e migliorare l’efficacia dell’Unione nel rispondere alle sfide internazionali in materia di ambiente e cambiamenti climatici;

4)

rilevanza al fine di rispondere alle problematiche emergenti in materia di ambiente e di clima e alle nuove priorità strategiche;

5)

efficacia del contributo dei partner al processo di elaborazione delle politiche unionali;

6)

sviluppo organizzativo – potenziale di sviluppo per diventare un portatore di interesse più efficiente nel processo di elaborazione delle politiche unionali.

Il seguente criterio supplementare si applica soltanto alla selezione delle sovvenzioni di funzionamento annuali:

7)

coerenza tecnica e finanziaria del programma di lavoro.

Nel caso degli accordi quadro di partenariato, le organizzazioni selezionate come partner saranno invitate a presentare il rispettivo programma di lavoro annuale, che sarà esaminato ai fini della concessione di una sovvenzione di funzionamento annuale specifica.

Per la concessione di sovvenzioni annuali specifiche nell’ambito degli accordi quadro di partenariato, saranno applicati i criteri seguenti:

1)

conformità del programma di lavoro agli obiettivi e alla natura delle attività indicate nell’accordo quadro di partenariato,

2)

rilevanza in termini di risposta alle problematiche emergenti in materia di ambiente e di clima e alle nuove priorità politiche,

3)

fattibilità e coerenza interna del programma di lavoro in base al calendario previsto,

4)

coerenza tra il programma di lavoro e il bilancio proposti, compreso l’uso efficiente delle risorse.

5.2.2.2.   Altre sovvenzioni di funzionamento

Per la concessione di altre sovvenzioni di funzionamento a organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale per l’Unione saranno applicati i seguenti criteri di aggiudicazione:

1)

rilevanza del programma di lavoro rispetto agli obiettivi del regolamento LIFE e, se del caso, alle priorità tematiche e ai temi dei progetti;

2)

fattibilità e coerenza interna del programma di lavoro;

3)

efficacia delle attività proposte sotto il profilo dei costi;

4)

potenziale di impatto concreto sui gruppi di destinatari;

5)

coerenza tra le attività e il bilancio proposti.

5.3.   Strumenti finanziari

Saranno forniti finanziamenti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento LIFE, ai due strumenti finanziari pilota descritti di seguito, al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all’articolo 3 del regolamento LIFE:

strumento di finanziamento del capitale naturale (Natural Capital Financing Facility, NCFF) – un nuovo strumento finanziario da utilizzare nell’ambito di entrambi i sottoprogrammi, al fine di sperimentare e dimostrare approcci innovativi in materia di finanziamento di progetti che promuovono la conservazione del capitale naturale nei settori prioritari Natura e biodiversità e Adattamento ai cambiamenti climatici;

strumento di finanziamento privato dell’efficienza energetica (Private Financing for Energy Efficiency instrument, PF4EE) – uno strumento finanziario pilota nell’ambito del sottoprogramma Azione per il clima, che sperimenta un nuovo approccio in risposta alla scarsa disponibilità di finanziamenti commerciali adeguati e accessibili per gli investimenti nell’efficienza energetica previsti dalle priorità nazionali.

La conformità alle disposizioni sugli strumenti finanziari di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (di seguito il «regolamento finanziario»), in particolare gli articoli 139 e 140, è assicurata come descritto in appresso.

Gli strumenti finanziari a sostegno dei progetti possono assumere le forme descritte al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sono attuati a norma di detto titolo e possono essere combinati l’uno con l’altro e con sovvenzioni finanziate dal bilancio dell’Unione.

Secondo l’articolo 140, paragrafo 6, i rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, costituiscono entrate con destinazione specifica interna e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario per un periodo non superiore al periodo di impegno degli stanziamenti più due anni.

In preparazione della decisione di esecuzione della Commissione relativa all’adozione del programma di lavoro pluriennale per il periodo 2014-2017, le valutazioni ex ante dei due strumenti finanziari sono state presentate al comitato LIFE e alla Commissione a titolo di documenti informativi.

La Commissione effettuerà una valutazione intermedia entro il 30 giugno 2017 (articolo 27 del regolamento LIFE) e in questo contesto fornirà anche informazioni sull’attuazione degli strumenti finanziari attuati nel periodo 2014-2016. La relazione di valutazione esterna prescritta accerterà la rilevanza e l’efficacia di ciascuno strumento finanziario in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi del programma LIFE, nonché la loro efficienza, la loro utilità nel rispondere alle carenze del mercato e a situazioni di investimento non ottimali e la coerenza generale degli strumenti finanziari stessi, e conterrà raccomandazioni a fini di miglioramento.

La Commissione presenta al Comitato LIFE almeno una relazione all’anno, ma possono essere convocate riunioni ad-hoc in caso di necessità. Durante i primi due anni di attuazione la Commissione presenterà al Comitato LIFE almeno tre relazioni (autunno 2014, primavera 2015 e autunno 2015) sui progressi degli strumenti finanziari.

5.3.1.   Strumento di finanziamento del capitale naturale (Natural Capital Financing Facility, NCFF)

5.3.1.1.   Contributo agli obiettivi del programma LIFE

Lo strumento finanziario contribuirà al conseguimento degli obiettivi del programma LIFE, in particolare nel settore prioritario Natura e biodiversità, nell’ambito del sottoprogramma Ambiente, e nel settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici, nell’ambito del sottoprogramma Azione per il clima, finanziando i costi di investimento iniziali e di esercizio di progetti pilota che generano entrate o riducono i costi e promuovono la conservazione, il ripristino, la gestione e la valorizzazione del capitale naturale a beneficio della biodiversità e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, comprese le soluzioni ecosistemiche alle sfide connesse al territorio, al suolo, alle foreste, all’agricoltura, all’acqua e ai rifiuti. L’NCFF è un nuovo strumento strategico per progetti pilota innovativi. Offre la possibilità di migliorare l’efficacia del programma LIFE sotto il profilo dei costi, mediante l’effetto leva e la complementarità, e contribuisce a rafforzare le capacità a lungo termine in un’attività finanziaria commerciale innovativa e sostenibile. Lo strumento NCFF integra e sostiene gli obiettivi strategici degli Stati membri nel settore della biodiversità e dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

Più precisamente:

per quanto riguarda la natura e la biodiversità, lo strumento NCFF contribuisce all’attuazione della politica e della legislazione dell’Unione in materia di biodiversità, comprese la strategia dell’Unione sulla biodiversità fino al 2020, la direttiva 2009/147/CE e la direttiva 92/43/CEE, in particolare attraverso l’applicazione, lo sviluppo e la sperimentazione di progetti e la dimostrazione della loro validità. Sostiene altresì l’ulteriore sviluppo, l’attuazione e la gestione della rete Natura 2000, istituita dall’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, e ne accresce la resilienza tramite la protezione e il ripristino degli ecosistemi anche all’esterno della rete. Tuttavia, alcuni tipi di progetti non sono applicabili nelle aree Natura 2000;

per quanto riguarda l’adattamento ai cambiamenti climatici, lo strumento NCFF contribuisce all’attuazione della politica e della legislazione dell’Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci ecosistemici. Contribuisce altresì allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di adattamento innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

5.3.1.2.   Struttura dello strumento finanziario

L’attuazione dello strumento finanziario sarà affidata alla Banca europea per gli investimenti (BEI) in regime di gestione indiretta.

Lo strumento NCFF combina finanziamenti diretti e indiretti dei progetti attraverso il debito e il capitale proprio. Sarà previsto uno strumento di sostegno specialistico per garantire che i progetti raggiungano uno stadio di maturità sufficiente per il finanziamento. Lo strumento NCFF sarà sviluppato in due fasi: una fase pilota consentirà di sperimentare diverse possibilità di finanziamento, al fine di concentrarsi sugli approcci più idonei in una seconda fase, operativa. Durante la fase pilota iniziale, lo strumento NCFF dovrebbe eseguire 9-12 operazioni (comprese le operazioni indirette), o 3-4 operazioni l’anno.

La Commissione europea fornirà le risorse finanziarie per il finanziamento dei progetti e dello strumento di sostegno specialistico, e la BEI fornirà importi equivalenti per il finanziamento dei progetti. Durante la fase pilota non sono previsti contributi da parte di terzi. Per la seconda fase, operativa, sulla base dei risultati dei progetti pilota, lo strumento NCFF cercherà di reperire risorse supplementari presso altri investitori pubblici e privati.

Lo strumento NCFF fornirà principalmente titoli di debito (prestiti) per finanziare i costi di investimento iniziali e di esercizio dei progetti. I prestiti saranno rimborsati con le entrate generate dal progetto e/o dall’attività economica generale del beneficiario. Il capitale proprio sarà utilizzato in casi specifici, principalmente per gli investimenti nei fondi.

Le operazioni indirette saranno effettuate con intermediari quali banche o fondi di investimento che finanzieranno poi un portafoglio di progetti.

Si farà ricorso a diverse tipologie di debito, compreso il debito mezzanino. In caso di prestito al beneficiario finale, qualora si tratti di un’impresa saranno richieste garanzie sotto forma di garanzia di società.

Non è prevista una quota fissa per la ripartizione tra debito e capitale proprio, almeno nella fase pilota, in quanto occorre assicurare la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze del mercato e consentire la sperimentazione. Tuttavia, alla luce delle attuali condizioni di mercato, durante la fase pilota lo strumento punterà a una quota del 70 % di investimenti diretti e del 30 % attraverso intermediari, ma quest’ultima cifra potrebbe aumentare in caso di crescita della domanda degli intermediari.

Lo strumento comprende un meccanismo di condivisione del rischio con la BEI, in quanto i progetti finanziati dallo strumento NCFF sono progetti nei quali la BEI di norma non investe, o perché sono troppo modesti o perché il rischio elevato percepito che comportano non è compatibile con il rating AAA della banca. Per ovviare a questo problema, lo strumento comprende un meccanismo in virtù del quale i fondi dell’Unione assorbiranno le prime perdite in caso di fallimento del progetto. Il meccanismo di attuazione preciso sarà definito in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI, che conterrà anche i criteri precisi di esclusione/selezione dei progetti, assicurando l’integrazione delle corrette priorità nel processo di selezione e una copertura settoriale e geografica sufficiente.

Gli interessi finanziari di tutti i partecipanti allo strumento sono allineati verso il conseguimento degli obiettivi generali dello strumento finanziario, perché tutti i partecipanti, comprese la BEI e l’Unione europea, impegnano fondi nello strumento stesso. Inoltre:

saranno definiti criteri precisi di esclusione/selezione dei progetti, nonché una politica di investimento che segua le priorità individuate per la gestione del capitale naturale. Infine,

saranno corrisposte alla BEI commissioni legate al rendimento, basate su indicatori specifici, concepiti per garantire che la gestione dello strumento sia allineata agli obiettivi individuati.

L’allocazione dei fondi sarà valida fino al completamento dell’ultima operazione prevista dal programma.

La fase pilota iniziale durerà dal 2014 al 2017 e la fase operativa dal 2017 al 2020. Al termine della fase operativa, lo strumento dovrà rimanere operativo con una struttura più leggera per gestire il portafoglio e ricevere i rimborsi di prestiti e capitale. Poiché i prestiti tipicamente avranno durata decennale, si prevede che questa fase duri 10 + 3 anni, gli ultimi tre anni per tenere conto di eventuali ritardi nei rimborsi o, per esempio, della fase finale dei fondi di investimento nei quali lo strumento avrà investito.

La gestione dello strumento finanziario sarà affidata alla BEI. Un comitato direttivo esaminerà periodicamente i progressi compiuti nell’attuazione dello strumento finanziario. Il comitato direttivo è composto da membri nominati congiuntamente dalla Commissione, compresi i servizi competenti della Commissione come la DG ENV, la DG CLIMA e la DG ECFIN, e dalla BEI ed è assistito da un segretariato fornito dalla BEI.

Sarà istituito un meccanismo di monitoraggio e di rendicontazione e le informazioni saranno comunicate al comitato LIFE.

Il monitoraggio degli strumenti finanziari sarà conforme alle disposizioni del regolamento finanziario (articolo 140) e del regolamento delegato (articolo 225), come successivamente interpretate nell’accordo quadro finanziario e amministrativo con la BEI e nel relativo accordo di delega.

La BEI sarà responsabile del monitoraggio dell’attuazione delle attività nel quadro dello strumento finanziario e dell’elaborazione di relazioni finanziarie e sulla prestazione, secondo un formato, un contenuto e una periodicità da definire (inizialmente trimestrale) in modo da prevedere relazioni periodiche e ad hoc, visite in loco e audit. Per le relazioni presentate alla BEI dagli istituti finanziari saranno utilizzati indicatori di prestazione.

5.3.1.3.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

La BEI, insieme con la sua rete di partner in tutta l’Unione europea, si adopererà per individuare progetti in cantiere potenzialmente rilevanti, anche in base alle richieste di finanziamento specifiche ricevute da potenziali beneficiari nell’Unione.

I progetti rientrano in quattro categorie generali:

pagamento dei servizi ecosistemici: progetti che comportano pagamenti per i flussi di benefici derivanti dal capitale naturale, solitamente un’operazione bilaterale su scala intenzionalmente ridotta con un acquirente e un venditore di un servizio ecosistemico ben identificati. Si basano sul principio de «il beneficiario paga», secondo il quale i pagamenti sono effettuati per garantire servizi ecosistemici fondamentali;

infrastruttura verde: si tratta di una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con altre caratteristiche ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici. Comprende gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altre caratteristiche fisiche nelle aree terrestri (comprese le zone costiere) e marine. Sulla terraferma l’infrastruttura verde è presente negli insediamenti rurali e urbani. I progetti relativi all’infrastruttura verde possono generare entrate o realizzare risparmi di costi in base all’offerta di prodotti e servizi, comprese la gestione delle acque, la qualità dell’aria, le foreste, le attività ricreative, il controllo di inondazioni/erosioni/incendi, l’impollinazione e la maggiore resilienza alle conseguenze dei cambiamenti climatici;

compensazioni della biodiversità: si tratta di interventi di conservazione finalizzati a compensare i danni residuali e inevitabili arrecati alla biodiversità dai progetti di sviluppo. Si basano sul principio del «chi inquina paga», secondo il quale le compensazioni sono effettuate per motivi di conformità o per attenuare i rischi per l’immagine. I progetti volti a compensare i danni arrecati ai siti Natura 2000, secondo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, non sono ammessi a beneficiare di finanziamenti a titolo dello strumento NCFF;

investimenti innovativi a favore della biodiversità e dell’adattamento ai cambiamenti climatici: sono progetti riguardanti l’offerta di prodotti e servizi, principalmente da parte delle PMI, che mirano a proteggere la biodiversità o ad accrescere la resilienza delle comunità e di altri settori economici.

Lo scopo è individuare e finanziare progetti con una copertura geografica e settoriale sufficientemente ampia, sperimentando al tempo stesso vari meccanismi finanziari al fine di garantirne la replicabilità in tutta l’Unione durante la fase operativa. Le norme in materia di ammissibilità dei progetti e la politica di investimento dello strumento (per esempio, fissare limiti massimi per i settori e la copertura geografica, criteri minimi da soddisfare e/o principi da rispettare, come la gerarchia della mitigazione (53)) saranno definite prima della relativa istituzione e adottate mediante disposizioni contrattuali tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI).

I criteri di ammissibilità saranno in linea con gli obiettivi in materia di natura e biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici enunciati nel regolamento LIFE, tenedo anche conto delle priorità strategiche degli Stati membri nel settore della protezione della biodiversità e dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

I progetti di gestione del capitale naturale ammissibili dovranno essere giustificati da una valutazione economica basata su una classica analisi dei costi-benefici – da cui risulti che il costo netto attuale del progetto per la sua intera durata è inferiore al valore netto attuale dei benefici attesi, comprese le esternalità. Oltre ai normali criteri imposti dalla BEI per tutte le operazioni, saranno applicati criteri supplementari che definiscono il tipo di progetti e di settori coperti.

Come minimo, i beneficiari finali dello strumento finanziario devono essere persone giuridiche e/o fisiche che investono in progetti di gestione del capitale naturale in grado di:

dimostrare di esercitare un impatto positivo sulla condizione e sulla resilienza dell’ecosistema e sulla fornitura dei servizi ecosistemici mediante una valutazione mirata dell’impatto ambientale;

apre la via a nuovi modelli aziendali per la gestione del capitale naturale, tra le tipologie suindicate, cioè l’infrastruttura verde, il pagamento dei servizi ecosistemici, le compensazioni della biodiversità o le attività o imprese innovative a favore della biodiversità o dell’adattamento ai cambiamenti climatici;

soddisfare uno dei criteri seguenti:

promuovere la conservazione, il ripristino, la gestione e il miglioramento degli ecosistemi, anche tramite soluzioni ecosistemiche applicate ai settori del territorio, del suolo, delle foreste, dell’agricoltura, dell’acquacoltura, dell’acqua e dei rifiuti;

promuovere approcci ecosistemici che consentano alle imprese e alle comunità di affrontare i rischi identificati e associati agli impatti attuali e previsti dei cambiamenti climatici, anche tramite progetti riguardanti l’infrastruttura verde urbana, rurale e costiera.

Per essere ammissibili, i progetti devono essere realizzati almeno in uno Stato membro dell’Unione.

Se i progetti sono finanziati indirettamente tramite contributi ai fondi gestiti da istituti finanziari intermediari, questi ultimi sono selezionati in base alla domanda e in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e se soddisfano, tra l’altro, i seguenti requisiti:

i)

essere un istituto finanziario del settore privato o basato sul mercato;

ii)

impegnarsi a distribuire lo strumento finanziario e dimostrare la capacità operativa di effettuare tale distribuzione;

iii)

dimostrare la capacità di raggiungere i beneficiari finali cui si rivolgono le politiche dell’Unione o degli Stati membri in materia di biodiversità o di adattamento ai cambiamenti climatici;

iv)

assumere gli obblighi e possedere i requisiti associati alla distribuzione dello strumento finanziario;

v)

conformarsi alle norme pertinenti e alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo e alla frode fiscale;

vi)

fornire le informazioni richieste dalla Corte dei conti europea per consentire lo svolgimento dei suoi compiti;

vii)

essere ammesso a beneficiare di prestiti della BEI in conformità della sua politica creditizia.

5.3.2.   Strumento di finanziamento privato per l’efficienza energetica (Private Finance for Energy Efficiency instruments, PF4EE)

5.3.2.1.   Contributo agli obiettivi del programma LIFE

Lo strumento PF4EE contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali del regolamento LIFE di cui all’articolo 3, specificati nell’ambito del settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, lo strumento PF4EE:

fa fronte a un’importante questione della politica climatica, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo della strategia Europa 2020 inteso a garantire risparmi energetici e la conseguente riduzione delle emissioni;

fornisce il livello necessario di sperimentazione e dimostrazione di un nuovo strumento strategico, con un grande potenziale di creazione di valore aggiunto europeo;

integra e sostiene le responsabilità degli Stati membri nel quadro dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica;

offre la possibilità di migliorare l’efficacia del programma LIFE sotto il profilo dei costi, grazie all’effetto leva e alla complementarità;

crea capacità a lungo termine in un’attività finanziaria commerciale sostenibile, garantendo così un sostegno continuativo a lungo termine allo sviluppo sostenibile;

sostiene la solidarietà e la condivisione degli oneri;

offre la possibilità di integrare l’iniziativa nei programmi degli Stati membri (tramite i piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica e potenzialmente altri programmi e iniziative).

5.3.2.2.   Struttura dello strumento finanziario

L’attuazione dello strumento PF4EE sarà affidata alla Banca europea per gli investimenti (BEI) in regime di gestione indiretta.

Lo strumento PF4EE perseguirà due obiettivi fondamentali:

rendere il prestito a favore dell’efficienza energetica un’attività più sostenibile nelle istituzioni finanziarie europee, incentivando le banche commerciali private e altri istituti finanziari (congiuntamente, «intermediari finanziari») a rivolgersi al settore dell’efficienza energetica come segmento di mercato distinto;

accrescere la disponibilità di finanziamento del debito per i progetti che sostengono le priorità degli Stati membri in materia di efficienza energetica, definite nei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica.

Lo strumento PF4EE prevede: i) un meccanismo di partecipazione al rischio (strumento di condivisione del rischio) per gli istituti finanzari del settore privato, ii) l’assistenza di esperti per gli intermediari finanziari (strumento di sostegno specialistico), associati a iii) finanziamenti a lungo termine della BEI (prestiti della BEI per l’efficienza energetica).

Lo strumento PF4EE è uno strumento finanziario di condivisione del rischio, con meccanismi di funzionamento analoghi a una garanzia limitata, finalizzato a ripartire il rischio tra la Commissione (in veste di finanziatore) e gli intermediari finanziari (in veste di prestatori).

Lo strumento di condivisione del rischio è concepito per ridurre il rischio di credito cui si espongono gli intermediari finanziari quando erogano prestiti in favore del settore dell’efficienza energetica e per incoraggiarne la partecipazione. L’impatto dipenderà dalle condizioni di mercato e dalle caratteristiche specifiche dei progetti. Lo strumento dovrebbe intensificare l’attività di prestito, migliorare l’accesso ai finanziamenti e/o le condizioni di finanziamento per i beneficiari finali, tra cui prezzi più bassi, scadenze più lunghe, garanzie meno onerose e altre agevolazioni.

Per mobilitare il contributo del programma LIFE, i prestiti della BEI saranno offerti agli intermediari finanziari a tassi preferenziali per l’assunzione di prestiti. I tassi preferenziali saranno trasferiti ai beneficiari finali per incoraggiare la diffusione dello strumento.

Si prevede che anche i beneficiari contribuiscano ai costi del progetto, aumentando così l’effetto leva calcolato sui costi dell’investimento.

La protezione contro il rischio di credito è fornita agli intermediari finanziari perché l’obiettivo dello strumento PF4EE è aumentare il numero di intermediari che erogano prestiti per investimenti nell’efficienza energetica. Di norma la BEI non ha bisogno di una protezione contro il rischio di credito, in quanto concede prestiti agli intermediari finanziari che si conformano alla sua politica creditizia. Questa è l’ipotesi attualmente considerata, tenuto conto della fase pilota dello strumento.

Se un intermediario finanziario partecipante registra perdite nel portafoglio prestiti nel quale detiene finanziamenti della BEI erogati a terzi (portafoglio prestiti per l’efficienza energetica), tali perdite sono in parte coperte dallo strumento finanziario di condivisione del rischio.

I finanziamenti a titolo del programma LIFE saranno usati per fornire il contributo finanziario richiesto per lo strumento di condivisione del rischio e lo strumento di sostegno specialistico, nonché per le spese amministrative e i costi diretti sostenuti dalla BEI per l’istituzione e la gestione dello strumento.

Un importo massimo in contanti (garanzia collaterale massima) è assegnato a ciascun intermediario finanziario per compensare le perdite nel portafoglio prestiti per l’efficienza energetica, ma si limita a una percentuale del valore totale del portafoglio prestiti che sarà creato dall’istituto finanziario. Tale importo sarà limitato a una percentuale specifica dell’intero portafoglio prestiti per l’efficienza energetica interessato, in funzione del profilo di rischio dei beneficiari finali interessati e dell’opzione di condivisione del rischio adottata.

I beneficiari finali dello strumento PF4EE dovrebbero essere definiti nel contesto dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica degli Stati membri e saranno principalmente quelli interessati dai regimi nazionali/regionali sviluppati dagli Stati membri per attuare tali piani. Comprenderanno PMI e imprese di maggiori dimensioni a media capitalizzazione e persone private, ma possono includere anche piccoli comuni o altri enti pubblici che effettuano piccoli investimenti nell’efficienza energetica, in grado di utilizzare i risparmi energetici per rimborsare i prestiti iniziali.

Lo strumento PF4EE prevede 6-10 accordi di finanziamento (prestiti della BEI per l’efficienza energetica e strumenti di condivisione del rischio/sostegno specialistico), conclusi con istituti finanzari nel corso dei primi quattro anni, con la possibilità di estendersi a 14-20 accordi di finanziamento in sette anni.

Lo strumento PF4EE si fonda sull’iniziativa della BEI denominata Debt for Energy Efficiency Project Green (DEEP Green). Questa iniziativa mira ad accrescere la disponibilità di finanziamento del debito per gli investimenti in favore dell’efficienza energetica nell’Unione europea.

Gli intermediari finanziari sono selezionati in base alla domanda e in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e se soddisfano, tra l’altro, i seguenti requisiti:

i)

essere un istituto finanziario del settore privato;

ii)

impegnarsi a distribuire lo strumento PF4EE e dimostrare la capacità operativa di effettuare tale distribuzione;

iii)

dimostrare la capacità di raggiungere i beneficiari finali interessati dalla priorità pertinente del piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica e/o dal regime di sostegno a favore dell’efficienza energetica e/o dalle direttive europee in materia di efficienza energetica nello Stato membro interessato;

iv)

assumere gli obblighi e possedere i requisiti associati alla distribuzione dello strumento PF4EE;

v)

conformarsi alle norme pertinenti e alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo e alla frode fiscale;

vi)

fornire le informazioni richieste dalla Corte dei conti europea per consentire lo svolgimento dei suoi compiti;

vii)

essere ammesso a beneficiare di prestiti della BEI in conformità della sua politica creditizia e compatibile con la distribuzione geografica prevista per lo strumento PF4EE.

L’ampia distribuzione geografica dello strumento finanziario nel periodo di validità del programma sarà garantita fissando rapporti di concentrazione geografica massima e offrendo incentivi alla BEI per incoraggiare la partecipazione di intermediari finanziari di tutti gli Stati membri.

In funzione dell’interesse manifestato dagli intermediari finanziari, nel negoziare i contratti si potrà dare priorità agli intermediari che intendono operare negli Stati membri che presentano le maggiori necessità di investimenti (distanza dall’obiettivo). Negoziando il livello di protezione del rischio offerto, la BEI incentiverà gli intermediari finanziari a operare negli Stati membri dove i rischi sono più elevati, per esempio a causa dell’insufficiente sviluppo dei prestiti per l’efficienza energetica, o nei quali si ritiene probabile che la capacità di assumere prestiti sia particolarmente bassa. Lo strumento di sostegno specialistico può essere utilizzato anche per assistere gli intermediari finanziari e ridurre il rischio negli Stati membri nei quali è più elevato.

Lo strumento PF4EE dovrà rimanere operativo per tutto il periodo durante il quale i prestiti sottostanti coperti dallo strumento di condivisione del rischio rimangono in essere. La durata massima ammessa nel quadro dello strumento di condivisione del rischio sarà di vent’anni. Lo strumento PF4EE sarà pertanto operativo per un massimo di vent’anni dopo il termine del periodo di attuazione (2042).

L’allocazione dei fondi sarà valida fino al completamento dell’ultima operazione nel quadro del programma.

La gestione dello strumento finanziario sarà affidata alla BEI. Un comitato direttivo esaminerà periodicamente i progressi compiuti nell’attuazione dello strumento finanziario. Il comitato direttivo è composto da membri nominati congiuntamente dalla Commissione, compresi i servizi competenti della Commissione come la DG CLIMA, la DG ECFIN e la DG ENER, e dalla BEI ed è assistito da un segretariato fornito dalla BEI.

Sarà istituito un meccanismo di monitoraggio e di rendicontazione e le informazioni saranno comunicate al comitato LIFE.

Il monitoraggio degli strumenti finanziari sarà conforme alle disposizioni del regolamento finanziario (articolo 140) e del regolamento delegato (articolo 225), come successivamente interpretate nell’accordo quadro finanziario e amministrativo con la BEI e nel relativo accordo di delega.

La BEI sarà responsabile del monitoraggio dell’attuazione delle attività nel quadro dello strumento finanzario e dell’elaborazione di relazioni periodiche finanziarie e sulle prestazioni, secondo un formato, un contenuto e una periodicità da definire (inizialmente trimestrale) in modo da prevedere relazioni periodiche e ad-hoc, visite in loco e audit. Per le relazioni presentate alla BEI dagli istituti finanziari saranno utilizzati indicatori di prestazione.

5.3.2.3.   Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

Tra i beneficiari rientrano le persone private, le associazioni di proprietari di abitazioni, le PMI, le imprese e/o le istituzioni/enti pubblici che effettuano investimenti nell’efficienza energetica in linea con il piano d’azione nazionale di ciascuno Stato membro.

L’entità dei prestiti per l’efficienza energetica erogati ai beneficiari varia da 40 000 EUR, cifra che può essere ridotta per consentire investimenti modesti nel settore residenziale, a 5 milioni di EUR e, in casi eccezionali, fino a 15 milioni di EUR.

Gli Stati membri saranno in grado di influenzare i progetti in cantiere e quindi, indirettamente, la selezione dei progetti tramite le priorità fissate nel piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica. I beneficiari saranno le persone giuridiche e/o fisiche che:

effettuano un investimento in misure di efficienza energetica nel contesto di un regime di sostegno di uno Stato membro e/o in linea con le priorità di un piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica e/o con le direttive europee in materia di efficienza energetica;

ottengono un prestito per l’efficienza energetica concesso da un intermediario finanziario partecipante;

sono ammissi a beneficiare di prestiti della BEI e degli intermediari finanziari;

hanno superato un’analisi economica che incorpora i costi delle esternalità legate alle emissioni di carbonio, cioè il costo netto attuale del progetto per la sua intera durata è inferiore al valore netto attuale del risparmio energetico realizzato.

6.   CALENDARI INDICATIVI PER GLI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE [ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO LIFE]

6.1.   Calendario indicativo per le sovvenzioni

Tipologie di progetti

Sotto-programma

2014

2015

2016

2017

Progetti ai sensi dell’articolo 18, lettere a), b), c), e h), del regolamento LIFE

AMBIENTE

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

CLIMA

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

Progetti integrati (articolo 18, lettera d), del regolamento LIFE)

AMBIENTE

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

CLIMA

 

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

Progetti di assistenza tecnica (articolo 18, lettera e), del regolamento LIFE)

AMBIENTE

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

CLIMA

 

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

Progetti di rafforzamento delle capacità (articolo 18, lettera f), del regolamento LIFE)

AMBIENTE e CLIMA insieme

Avvio 2o trimestre 2014 termine 3o trimestre 2015

 

 

Progetti preparatori (articolo 18, lettera g), del regolamento LIFE)

AMBIENTE

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

CLIMA

 

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

Sovvenzioni di funzionamento (SF) (articolo 21 del regolamento LIFE)

AMBIENTE e CLIMA insieme

2o trimestre invito congiunto a presentare proposte di SF per l’esercizio finanziario 2015

2o trimestre accordi quadro di partenariato e SF per l’esercizio finanziario 2016

2o trimestre SF per l’esercizio finanziario 2017

2o trimestre SF per l’esercizio finanziario 2018

6.2.   Calendario indicativo per gli strumenti finanziari

Strumento finanziario

Sotto-programma

2014

2015

2016

2017

NCFF

AMBIENTE

3o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

CLIMA

3o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

PF4EE

AMBIENTE

 

 

 

 

CLIMA

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

2o trimestre

7.   RISULTATI, INDICATORI E OBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI PER CIASCUN SETTORE PRIORITARIO E CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROGETTI (ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO LIFE

Conformemente agli indicatori di prestazione (articolo 3, paragrafo 3, del regolamento LIFE) e agli obiettivi specifici del settore prioritario interessato, sono stabiliti risultati, indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna tipologia di progetti (articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento LIFE) (54).

Poiché l’ambito di applicazione dei progetti integrati è circoscritto all’attuazione di strategie, piani e tabelle di marcia specifici previsti dalla legislazione dell’Unione in materia di natura, acqua, rifiuti, aria, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici, i risultati attesi e gli obiettivi da raggiungere mediante tali progetti possono essere ridotti.

Nell’ambito del sottoprogramma Ambiente, le priorità tematiche di cui all’allegato III del regolamento LIFE e i temi dei progetti di cui alla parte 3 del presente programma di lavoro pluriennale orientano meglio i progetti finanziati e rendono più tangibile l’impatto sullo stato dell’ambiente. Sulla base della valutazione dell’impatto stimato del programma LIFE, sono stati definiti alcuni risultati e obiettivi generali, tenendo conto della funzione catalizzatrice del programma e, per quanto riguarda quelli legati allo sviluppo e all’attuazione, considerando l’importanza della replicabilità dei progetti ammessi al finanziamento [articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento LIFE].

Tuttavia, il numero e la portata dei progetti ammessi al finanziamento nell’ambito di un settore prioritario dipendono principalmente dal numero di domande ammissibili presentate, che soddisfano cioè i criteri di selezione e di aggiudicazione, e da fattori tecnici e socioeconomici al di fuori del controllo della Commissione.

Alla luce di queste considerazioni, e al fine di accrescere la misurabilità del contributo del programma LIFE agli obiettivi del settimo programma d’azione per l’ambiente [articolo 3, punto 1, lettera d), del regolamento LIFE], ove possibile i risultati attesi sono stati definiti anche in termini di risultati previsti a livello di progetto. I beneficiari dovranno definire lo scenario di riferimento all’avvio del progetto e il risultato finale rispetto agli obiettivi perseguiti. Gli obiettivi ambientali/climatici che ogni progetto deve raggiungere dovrebbero realizzare o superare le finalità, gli obiettivi o i limiti di emissione fissati dalla legislazione e dalle politiche pertinenti dell’Unione.

Il programma LIFE è un catalizzatore e la replicabilità del contenuto dei progetti è quindi fondamentale per garantire che il programma serva effettivamente a ottenere risultati positivi per l’ambiente e il clima. Tutti i progetti proposti mirano alla replicabilità nel rispettivo settore ambientale o relativo ai cambiamenti climatici, ma è prevedibile che solo l’80 % dei progetti pilota e dimostrativi sia replicabile, perché sussiste il rischio che le tecniche e le metodologie da collaudare e dimostrare non producano i risultati attesi. Inoltre, al di là di questi impedimenti tecnici, considerate le possibili difficoltà di ordine economico e amministrativo, non ci si può attendere che tutti i progetti saranno condotti a buon fine.

Va rilevato che pochissimi progetti nell’ambito del programma LIFE, se non nessuno, saranno completati entro il 2017. Di conseguenza, è assai probabile che, in quella data, gli obiettivi ambientali o in materia di cambiamenti climatici previsti non saranno ancora stati raggiunti.

Pertanto, in caso di progetti in corso, più che di obiettivi si tratta di tappe, che traducono un’impostazione del progetto concepita in modo tale da poter raggiungere gli obiettivi previsti entro il 2020. I pochi progetti che saranno completati entro il 2017 dovrebbero ovviamente raggiungere l’obiettivo prefisso.

Al fine di evitare duplicazioni, nell’ambito di ciascun settore prioritario, le tipologie di progetti ai sensi degli articoli 2 e 18 del regolamento LIFE previste per perseguire i relativi obiettivi sono raggruppate insieme, se possibile. Le tipologie di progetti indipendenti dal settore prioritario, come i progetti di rafforzamento delle capacità, sono elencate separatamente.

Nelle tabelle riportate di seguito, gli indicatori sono inclusi nella descrizione dei risultati e degli obiettivi e non sono quindi menzionati come voce distinta.

7.1.   Sottoprogramma Ambiente

Per il sottoprogramma per l’ambiente sono presi in considerazione gli obiettivi generali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, gli obiettivi specifici stabiliti per ciascun settore prioritario agli articoli 10, 11 e 12 e gli indicatori di prestazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento LIFE.

Ambiente e uso efficiente delle risorse

Progetti ai sensi dell’articolo 18, lettere a) e b), del regolamento LIFE

Priorità tematiche

Risultati quantitativi (55)

Risultati qualitativi

Obiettivi/Tappe 2017

ACQUA (incluso l’ambiente marino)

N. di progetti in corso o completati riguardanti corpi idrici (interni/di transizione/costieri) in cattivo stato ecologico.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso un buono stato ecologico a livello di progetto.

80 %

N. di corpi idrici con stato ecologico carente oggetto di progetti in corso o completati.

Corpi idrici (interni/di transizione/costieri) compresi nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a migliorarne lo stato ecologico.

100 (56)

RIFIUTI

N. di progetti in corso o completati volti a conseguire gli obiettivi giuridici dell’UE in materia di rifiuti e l’applicazione della gerarchia dei rifiuti (gestione adeguata dei rifiuti).

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso una gestione adeguata dei rifiuti.

80 %

N. di altri comuni o regioni a livello di Unione con una gestione inadeguata dei rifiuti oggetto di progetti in corso o compleati.

Comuni o regioni compresi nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a raggiungere una gestione adeguata dei rifiuti.

20

EFFICIENZA NELL’USO DELLE RISORSE (compresi il suolo, le foreste e l’economia verde e circolare)

N. di progetti in corso o completati che attuano gli obiettivi delle politiche e della legislazione dell’Unione in materia di efficienza nell’uso delle risorse (esclusi il suolo e le foreste).

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso l’attuazione di aspetti dell’economia verde e circolare.

80 %

N. di altre imprese a livello europeo interessate dai progetti in corso o completati.

Altre imprese comprese nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati ad attuare l’economia verde e circolare.

10

N. di progetti in corso o completati che attuano gli obiettivi della politica dell’Unione in materia di protezione del suolo.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il mantenimento o il miglioramento delle funzioni del suolo.

80 %

Ettari di terreno a livello di Unione interessati dai progetti in corso o completati.

Terreni compresi nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a mantenere o migliorare le funzioni del suolo.

2 000

N. di progetti in corso o completati che promuovono l’attuazione della stategia forestale dell’Unione europea.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso l’attuazione della strategia forestale dell’Unione europea.

80 %

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a fornire dati al centro dati europeo sulle foreste (European Forest Data Centre, EFDAC).

80 %

AMBIENTE e SALUTE (compresi le sostanze chimiche e il rumore)

N. di progetti in corso o completati che attuano la politica dell’Unione in materia di sostanze chimiche, compresi i progetti che promuovono la sostituzione delle sostanze e la riduzione al minimo dell’esposizione.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il raggiungimento o il superamento dell’obiettivo pertinente dell’Unione in materia di sostanze chimiche a livello di progetto.

80 %

N. di persone a livello di Unione interessate dai progetti in corso o completati volti a ridurre le sostanze chimiche.

Persone comprese nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a ridurre gli effetti nocivi delle sostanze chimiche sulla salute e sull’ambiente, comprese le stime degli effetti a lungo termine.

50 000

N. di progetti finanziati in corso o completati che mirano alla riduzione del rumore.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il raggiungimento o il superamento dell’obiettivo pertinente dell’Unone in materia di riduzione del rumore a livello di progetto.

80 %

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso la riduzione dell’esposizione al rumore di almeno 3 dB.

80 %

N. di persone a livello di Unione interessate dai progetti in corso o completati.

Persone che beneficiano dei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a ridurre i livelli di rumore di almeno 3 dB.

10 000

Qualità dell’ARIA ed emissioni (compreso l’ambiente urbano)

N. di progetti in corso o completati che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi normativi dell’UE in materia di qualità dell’aria e all’attuazione della gestione della qualità dell’aria.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il raggiungimento o il superamento dell’obiettivo pertinente dell’Unione in materia di qualità dell’aria a livello di progetto:

nelle zone di qualità dell’aria in cui i livelli di sostanze inquinanti sono superiori agli obiettivi fissati dalla legge: i progetti prevedono di raggiungere/superare tali obiettivi a livello di progetto;

nei casi in cui le politiche in materia di qualità dell’aria siano in fase di elaborazione e attuazione: i progetti prevedono di sviluppare nuove misure, metodi o tecniche che servano da modello per l’elaborazione delle politiche dell’Unione.

80 %

N. di persone interessate dai progetti in corso o completati in materia di qualità dell’aria.

Persone comprese nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il raggiungimento o il superamento dell’obiettivo pertinente dell’Unione in materia di qualità dell’aria.

1 milione


Natura e biodiversità

Progetti ai sensi dell’articolo 18, lettera a), b) e c) del regolamento LIFE

Priorità tematiche

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/tappe 2017

NATURA

N. di progetti in corso o completati riguardanti habitat o specie con uno stato di conservazione non favorevole/non sicuro.

Percentuale di progetti in corso o completati destinati a migliorare lo stato di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

100 %

N. di habitat interessati dai progetti in corso o completati con uno stato di conservazione non favorevole/non sicuro.

Percentuale di habitat o specie o siti Natura 2000 interessati dai progetti in corso o completati che stanno compiendo progressi verso uno stato di conservazione migliore.

10 % degli habitat interessati

N. di specie interessate dai progetti in corso o completati con uno stato di conservazione non favorevole/non sicuro.

10 % delle specie interessate

N. di siti Natura 2000/ha di siti Natura 2000 interessati dai progetti in corso o completati.

10 % dei siti Natura 2000/ha di siti Natura 2000 interessati

BIODIVERSITÀ

N. di progetti in corso o completati riguardanti l’attuazione degli obiettivi 2, 3, 4 e 5 della strategia sulla biodiversità fino al 2020.

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili per migliorare o ripristinare gli ecosistemi interessati.

80 %

N. di tipi di ecosistemi e ha di superfici di ecosistemi interessati dai progetti in corso o completati.

Percentuale di tipi o superfici di ecosistemi interessati dai progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e stanno compiendo progressi verso il miglioramento o il ripristino.

10 % dei tipi di ecosistemi interessati

10 % delle superfici di ecosistemi interessate


Progetti integrati (PI) ai sensi dell’articolo 18, lettera d), del regolamento LIFE

Priorità tematiche

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/Tappe 2017

ACQUA (compreso l’ambiente marino)

N. di distretti idrografici a livello di Unione interessati dai PI in corso o completati.

Percentuale di distretti idrografici compresi nei PI relativi all’acqua.

3 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l’attuazione di piani di gestione dei bacini idrografici.

Percentuale di PI destinati ad attuare piani di gestione dei bacini idrografici conformi ed efficienti nel distretto idrografico interessato, in conformità della direttiva quadro sulle acque.

100 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l’attuazione di piani di gestione dei bacini idrografici.

Percentuale di PI che mobilitano finanziamenti completamentari di importo superiore al valore totale dei loro bilanci.

100 %

RIFIUTI

N. di regioni a livello di Unione comprese nei PI in corso o completati relativi ai rifiuti.

Percentuale di regioni comprese nei PI relativi ai rifiuti.

2 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l’attuazione di piani di gestione dei rifiuti e/o di programmi di prevenzione dei rifiuti.

Percentuale di PI destinati a fornire piani di gestione dei rifiuti e/o programmi di prevenzione dei rifiuti conformi ed efficienti nella regione interessata, in conformità degli articoli 28 e 29 della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE).

100 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l’attuazione di piani di gestione dei rifiuti e/o di programmi di prevenzione dei rifiuti.

Percentuale di PI che mobilitano finanziamenti completamentari di importo superiore al valore totale dei loro bilanci.

100 %

Qualità dell’ARIA ed emissioni (compreso l’ambiente urbano)

N. di persone nelle regioni interessate dai PI in corso o completati in materia di aria a livello di Unione.

Percentuale della popolazione totale dell’Unione nelle regioni comprese nei PI relativi alla qualità dell’aria.

3 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l’attuazione di piani e programmi per la qualità dell’aria.

Percentuale di PI destinati ad attuare piani e programmi per la qualità dell’aria conformi ed efficienti nelle regioni interessate, in conformità dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

100 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l’attuazione di piani e programmi per la qualità dell’aria.

Percentuale di PI che mobilitano finanziamenti completamentari di importo superiore al valore totale dei loro bilanci.

100 %

NATURA

N. di siti Natura 2000 interessati da PI in corso o completati.

Percentuale di siti Natura 2000 compresi nei PI relativi alla natura.

4 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l’attuazione dei quadri di azioni prioritarie.

Percentuale di PI destinati ad attuare i quadri di azioni prioritarie per garantire una gestione adeguata dei siti Natura 2000.

100 %

N. di PI in corso o completati riguardanti l’attuazione dei quadri di azioni prioritarie.

Percentuale di PI che mobilitano finanziamenti completamentari di importo superiore al valore totale dei loro bilanci.

100 %


Informazione e governance

Progetti ai sensi dell’articolo 18, lettera h), del regolamento LIFE

Priorità tematiche

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/tappe 2017

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

N. di progetti in corso o completati volti a sensibilizzare i cittadini, le imprese, le autorità locali, le organizzazioni non governative registrate (ONG) e altre organizzazioni della società civile (parti interessate e cittadini).

Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi al fine di comprendere più di due altre aree oltre a quella prevista dal progetto e più di una lingua.

80 %

N. di parti interessate e cittadini cui sono rivolti i progetti in corso o completati, che non sono a conoscenza degli obiettivi ambientali riguardo ai quali sarà condotta la campagna di sensibilizzazione.

Percentuale di incremento delle parti interessate e dei cittadini, cui sono rivolti i progetti di sensibilizzazione che attuano interventi replicabili o trasferibili, che vengono a conoscenza degli obiettivi ambientali perseguiti da tali progetti, stimati in indagini ex ante ed ex post (condotte da progetti LIFE o da altri enti).

25 %

N. di parti interessate e cittadini cui sono rivolti i progetti in corso o completati.

Partecipazione attiva delle parti interessate e dei cittadini alle attività di sensibilizzazione proposte dai progetti che attuano interventi replicabili o trasferibili (per esempio partecipazione a indagini, volontariato, partecipazione a visite guidate, informazioni scaricate via Internet, presentazione di quesiti).

> 500 000

GARANZIA DELL’APPLICAZIONE

N. di progetti che mirano a migliorare la conformità e la garanzia dell’applicazione della legislazione ambientale dell’Unione

Percentuale di progetti in corso o completati che attuano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il miglioramento della conformità o della garanzia dell’applicazione.

10 %

ONG

N. di intevernti da parte di ONG che beneficiano di sovvenzioni di funzionamento per consultazioni sulla politica ambientale dell’Unione.

Percentuale di incremento degli interventi a sostegno della politica dell’Unione.

12 %


Altri progetti

Progetti ai sensi dell’articolo 18, lettere e) e f), del regolamento LIFE

 

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/tappe 2017

Progetti di assistenza tecnica

N. di progetti di assistenza tecnica in corso o completati.

Progetti di assistenza tecnica in corso o completati riguardanti la preparazione di progetti integrati.

10 preparano progetti integrati relativi alla natura, 5 progetti integrati relativi a rifiuti, acqua o aria

N. di progetti di assistenza tecnica in corso o completati.

Percentuale di progetti di assistenza tecnica in corso o completati che sfociano in progetti integrati LIFE di migliore qualità.

90 %

Progetti di rafforzamento delle capacità

N. di progetti dedicati al rafforzamento delle capacità.

Percentuale di progetti di rafforzamento della capacità che compiono progressi verso un maggiore utilizzo negli Stati membri interessati.

90 %

N. di domande di sovvenzioni per azioni accolte provenienti da Stati membri con progetti di rafforzamento delle capacità in corso.

Maggiore percentuale relativa di domande accolte provenienti da Stati membri con progetti di rafforzamento di capacità in corso o completati rispetto all’utilizzo tra il 2010 e il 2012 (in termini percentuali).

5 %

7.2.   Sottoprogramma Azione per il clima

Mitigazione

 

 

 

 

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/tappe 2017

Progetti integrati

N. di progetti.

Area coperta e n. di cittadini raggiunti dalle strategie o dai piani d’azione attuati per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

N. e volume dei progetti complementari finanziati da altri fondi dell’Unione.

Incremento del n. di Stati membri/regioni che applicano approcci integrati con il sostegno di un PI o replicando i risultati di un PI.

Incremento del n. di misure complementari nei progetti integrati finanziati da altri fondi dell’Unione.

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in tonnellate) mediante nuove tecnologie, sistemi, strumenti e/o altri approcci basati sulle migliori pratiche sviluppate e utilizzate a seguito di esempi LIFE.

7 Stati membri applicano approcci integrati con il sostegno di un PI o replicando i risultati di un IP.

I finanziamenti complementari mobilitati tramite i PI sono superiori al valore totale dei bilanci di tali PI.

Progetti di assistenza tecnica

N. di progetti.

Percentuale di progetti di assistenza tecnica sfociati in un progetto integrato LIFE.

Incremento del n. e miglioramento della qualità dei PI collegati all’assistenza tecnica.

Il 100 % dei progetti è sfociato in un PI LIFE.

Progetti di rafforzamento delle capacità

N. di progetti.

Incremento della percentuale relativa di domande accolte, provenienti da Stati membri ammissibili per i progetti di rafforzamento delle capacità.

7 Stati membri hanno almeno un progetto di mitigazione finanziato a titolo di LIFE-Azione per il clima.

Altri progetti

N. di progetti.

N. di progetti finanziati che promuovono tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e/o altre soluzioni basate sulle migliori pratiche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Incremento del n. di tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e/o altre soluzioni basate sulle migliori pratiche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Incremento della percentuale di approcci aggiornati o nuovi, sviluppati tramite il programma LIFE, che sono usati o migliorati sistematicamente dai settori pubblico e privato.

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in tonnellate) mediante tecnologie, sistemi e strumenti nuovi e/o altri approcci basati sulle migliori pratiche sviluppati e utilizzati a seguito di esempi LIFE.

L’80 % dei progetti avviati ha introdotto tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e duraturi e/o soluzioni basate sulle migliori pratiche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Adattamento

 

 

 

 

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/tappe 2017

Progetti integrati

N. di progetti.

Area coperta e n. di cittadini raggiunti dalle strategie o dai piani d’azione o da altri piani per l’adattamento ai cambiamenti climatici attuati su vasta scala territoriale tramite il programma LIFE.

N. di progetti di adattamento transregionali o transfrontalieri.

Numero e volume dei progetti complementari finanziati da altri fondi dell’Unione o da fondi diversi.

Impatto positivo sulla resilienza ai cambiamenti climatici in una regione e in settori economici esercitato dagli interventi finanziati dal programma LIFE e da altri progetti complementari.

Incremento del n. di Stati membri/regioni che applicano approcci integrati con il sostegno di un progetto integrato o replicando i risultati di un PI.

Incremento del n. di misure complementari finanziate da altri fondi dell’Unione.

Impatto positivo dei progetti LIFE sulla resilienza ai cambiamenti climatici di zone particolarmente vulnerabili individuate nella strategia dell’Unione per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

7 Stati membri applicano approcci integrati con il sostegno di un PI o replicando i risultati di un PI.

I finanziamenti complementari mobilitati tramite i PI sono superiori al valore totale dei bilanci di tali PI.

Progetti di assistenza tecnica

N. di progetti.

Percentuale di progetti di assistenza tecnica sfociati in un progetto integrato LIFE.

Incremento del n. e miglioramento della qualità dei progetti integrati legati all’assistenza tecnica.

Il 100 % dei progetti è sfociato in progetto integrato LIFE.

Progetti di rafforzamento della capacità

N. di progetti.

Incremento della percentuale relativa di domande accolte, provenienti da Stati membri ammissibili per i progetti di rafforzamento delle capacità.

7 Stati membri hanno almeno un progetto di adattamento finanziato a titolo del programma LIFE.

Altri progetti

N. di progetti.

N. di progetti finanziati che promuovono technologie, sistemi e strumenti innovativi e/o altre soluzioni basate sulle migliori pratiche per accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici.

N. di valutazioni della vulnerabilità, strategie di adattamento ai cambiamenti climatici o piani d’azione sviluppati mediante il programma LIFE.

N. di progetti di adattamento transregionali o transfrontalieri.

Aumento attribuibile della resilienza ai cambiamenti climatici, ripartito per settore, dovuto alla dimostrazione di nuove tecnologie, sistemi, strumenti e/o altri approcci basati sulle migliori pratiche sviluppati e utilizzati a seguito di esempi LIFE.

Impatto positivo dei progetti LIFE sulla resilienza ai cambiamenti climatici di zone particolarmente vulnerabili individuate per il finanziamento a titolo del programma LIFE nella strategia dell’Unione per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

L’80 % dei progetti avviati ha introdotto tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e/o soluzioni basate sulle migliori pratiche che accrescono la resilienza ai cambiamenti climatici.

Governance

 

 

 

 

Risultati quantitativi

Risultati qualitativi

Obiettivi/tappe 2017

 

 

 

 

Progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione

N. di progetti.

N. di cittadini, imprese, autorità locali, organizzazioni non governative (ONG) registrate e altre organizzazioni della società civile raggiunte.

Diffusione geografica e area coperta.

Maggiore conoscenza dei cambiamenti climatici causati dall’uomo e delle relative soluzioni, secondo le rilevazioni dei sondaggi dell’Eurobarometro.

Maggiore partecipazione alle consultazioni delle parti interessate o alle discussioni riguardanti la politica e la legislazione in materia di clima.

Aumento del 25 % della partecipazione delle parti interessate e dei cittadini alle attività di sensibilizzazione.

Aumento del 10 % dei cittadini interessati dai progetti LIFE che considerano i cambiamenti climatici causati dall’uomo un problema molto grave.

Progetti di buone pratiche e altri progetti

N. di progetti.

N. di pratiche consolidate attribuibili ai progetti, che usano indicatori o strumenti sviluppati e sperimentati a seguito di esempi LIFE.

N. di approcci strategici o proposte legislative basati sui risultati dei progetti.

Incremento del n. di migliori pratiche utilizzate da famiglie, imprese e autorità o incorporate nei programmi o piani di azione nazionali/regionali.

Riduzione del numero di casi di violazione della legislazione dell’Unione attribuibile agli interventi LIFE.

Il 25 % delle pratiche o degli approcci dei progetti è incorporato nei programmi o piani d’azione nazionali/regionali.

L’80 % dei progetti LIFE riguardanti la governance in materia di clima hanno prodotto un miglioramento di tale governance.

Risultati, indicatori e obiettivi specifici per gli strumenti finanziari

Indicatori comuni a tutti gli strumenti finanziari

I risultati, gli indicatori e gli obiettivi per gli strumenti finanziari saranno stabiliti d’accordo con l’entità di attuazione. Come minimo, comprenderanno:

numero di accordi (prestiti, garanzie ecc.) con gli intermediari finanziari (n);

volume dei finanziamenti messi a disposizione dagli strumenti finanziari (milioni di EUR);

volume dei finanziamenti privati mobilitati dagli strumenti finanziari (milioni di EUR);

numero di beneficiari finali (n);

numero di Stati membri in cui i progetti sono stati finanziati dagli strumenti finanziari (n).

Indicatori specifici per lo strumento NCFF:

finanziamenti messi a disposizione da istituzioni finanziarie intermedie nel quadro dello strumento finanziario in conseguenza dei progetti finanziati (milioni di EUR);

finanziamenti messi a disposizione delle aree Natura 2000 in conseguenza dei progetti finanziati (milioni di EUR);

impatto sulla resilienza ai cambiamenti climatici (esposizione ai cambiamenti climatici e sensibilità ai relativi effetti) delle regioni e dei settori economici, in particolare nelle zone vulnerabili individuate come prioritarie per i finanziamenti a titolo del programma LIFE nella strategia dell’Unione per l’adattamento ai cambiamenti climatici in conseguenza dei progetti finanziati;

impatto sulle condizioni degli ecosistemi in conseguenza dei progetti finanziati;

creazione di posti di lavoro: numero di posti creati in conseguenza dei progetti finanziati (numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno).

Indicatori specifici per lo strumento PF4EE:

finanziamenti privati mobilitati (milioni di EUR) in conseguenza dei prestiti PF4EE;

risparmi energetici realizzati (GWh) in conseguenza dei prestiti PF4EE;

riduzione delle emissioni di carbonio (tonnellate di CO2) in conseguenza dei prestiti PF4EE;

creazione di posti di lavoro: numero di posti creati in conseguenza dei prestiti PF4EE (numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno).

Risultati attesi specifici per lo strumento NCFF

Durante la fase pilota iniziale, lo strumento NCFF dovrebbe eseguire 9-12 operazioni (comprese le operazioni indirette), o 3-4 operazioni l’anno. I singoli investimenti rimarranno al di sotto di 10-15 milioni di EUR.

L’effetto leva stimato del valore dello strumento per la realizzazione del programma LIFE è compreso tra 2,2 e 3,2 volte. Tenendo conto di un possibile contributo ai costi dei progetti da parte dei beneficiari finali dell’ordine del 25 %, l’effetto leva dell’investimento totale per la realizzazione del programma LIFE potrà essere compreso tra 2,8 e 4,2 volte. L’investimento totale in progetti di gestione del capitale naturale durante la sola fase pilota potrebbe raggiungere la cifra di 420 milioni di EUR.

Durante la successiva fase operativa, l’effetto leva atteso potrebbe salire a 6 volte, soprattutto se altri investitori aderiranno allo strumento e se saranno effettuati nuovi investimenti tramite intermediari e fondi.

Risultati specifici attesi per lo strumento PF4EE

Nell’ambito dello strumento PF4EE, durante il periodo 2014-2017 si potranno concludere circa 6-10 accordi di finanziamento (prestiti per l’efficienza energetica della BEI e strumenti di condivisione del rischio/sostegno specialistico) con intermediari finanziari. Un accordo di finanziamento può comprendere l’attuazione dello strumento in più di uno Stato membro e un intermediario finanziario può firmare più di un accordo di finanziamento.

Ipotizzando un costo medio dell’investimento pari a 300 000 EUR, si prevede che, per la durata del programma (2014-2017), fino a circa 1 800 beneficiari finali e progetti riceveranno prestiti per un importo totale di circa 430 milioni di EUR. L’investimento totale in misure di efficienza energetica durante questo periodo potrebbe aggirarsi intorno a 540 milioni di EUR.

L’effetto leva stimato del valore del portafoglio prestiti per la realizzazione del programma LIFE è 6 volte. Tenendo conto di un possibile contributo ai costi dei progetti da parte dei beneficiari finali dell’ordine del 25 %, l’effetto leva dell’investimento totale per la realizzazione del programma LIFE potrebbe arrivare fino a 8 volte.


(1)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(2)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020» e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(3)  Il primo programma di lavoro di Orizzonte 2020 copre il periodo 2014-2015. Orizzonte 2020 è incentrato su tre priorità: generare una scienza di eccellenza finalizzata a rafforzare l’eccellenza scientifica dell’Unione a livello mondiale, promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l’attività economica, comprese le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) e l’innovazione, e affrontare le sfide per la società, per rispondere direttamente alle sfide individuate nella strategia Europa 2020 mediante il sostegno alle attività che coprono l’intero spettro dalla ricerca al mercato. Nell’ambito di Orizzonte 2020, la ricerca e l’innovazione relative all’ambiente e all’azione per il clima sono intraprese attraverso diverse azioni e occasioni di collaborazione, in particolare nell’ambito della «Sfida per la società – Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime». In questo contesto, la ricerca e l’innovazione in materia di ambiente mirano a conseguire un’economia e una società efficienti sotto il profilo delle risorse e dell’acqua e resilienti ai cambiamenti climatici. Per i documenti di riferimento, si rimanda all’indirizzo: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp, in particolare al programma di lavoro relativo alla «Sfida per la società – Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse, economia e società resilienti ai cambiamenti climatici».

(4)  Il 30 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni è assegnato a progetti integrati. In funzione del numero effettivo di proposte di progetti integrati, le risorse non utilizzate saranno destinate ad altri progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni.

(5)  Un importo indicativo non superiore all’1 % di questa dotazione sarà destinato ai progetti preparatori.

(6)  Il livello massimo delle spese di gestione associate all’attuazione degli strumenti finanziari non può essere superiore al 7 % della dotazione finanziaria globale per gli strumenti finanziari.

(7)  Sono qui compresi 5 milioni di EUR per lo strumento di sostegno specialistico.

(8)  Il 30 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni è assegnato a progetti integrati. In funzione del numero effettivo di proposte di progetti integrati, le risorse non utilizzate saranno destinate ad altri progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni.

(9)  Il livello massimo delle spese di gestione associate all’attuazione degli strumenti finanziari non può essere superiore al 7 % della dotazione finanziaria globale per gli strumenti finanziari.

(10)  Sono qui compresi 5 milioni di EUR per lo strumento di sostegno specialistico

(11)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, del 22.12.2000, pag. 1).

(12)  Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

(13)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164, del 25.6.2008, pag. 19).

(14)  Istituito dal Centro comune di ricerca (JRC) e dalla direzione generale dell’Ambiente (DG ENV).

(15)  Raccomandazione della Commissione 2013/179/UE, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 27.4.2013, pag. 1).

(16)  http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm

(17)  Forest Europe, 2011. State of Europe’s Forests 2011.

(18)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e per il settore forestale del 20 settembre 2013.

(19)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020» [COM(2011) 244 definitivo].

(20)  Forest Europe, 2011. State of Europe’s Forests 2011.

(21)  AEA, 2006, European Forest Types.

(22)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(24)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

(25)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(26)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(27)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(28)  Veicoli a bassissime emissioni ai sensi del programma di lavoro di Orizzonte 2020.

(29)  I prodotti previsti possono essere le automobili e i veicoli a motore a due e tre ruote.

(30)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 2012, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, del 22.7.1992, pag. 7).

(31)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20, del 26.1.2010, pag. 7).

(32)  In questo contesto, con l’espressione «interesse comunitario» si intende «interesse per l’Unione».

(33)  Allegato I, punto 2), della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.

(34)  Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31 maggio 2008. pag. 1).

(35)  Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20 ottobre 2010, pag. 33).

(36)  Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

(37)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM/2013/0216 definitiva).

(38)  Il termine «selezione» di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera d), del regolamento LIFE comprende anche il significato del termine «ammissibilità» di cui all’articolo 19 del regolamento LIFE e all’articolo 131 del regolamento finanziario.

(39)  Comunicazione della Commissione n. 2013/C-205/05 (GU C 205, del 19.7.2013, pag. 9).

(40)  Le proposte riguardanti la ricerca possono essere indirizzate ai programmi pertinenti di Orizzonte 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

(41)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

(42)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

(43)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

(44)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sui rifiuti e che abroga talune direttive (GU L 312, del 22.11.2008, pag. 3).

(45)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152, dell'11.6.2008, pag. 1).

(46)  http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0069_en.htm

(47)  In particolare l’ambiente marino, conformemente agli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.

(48)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

(49)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

(50)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

(51)  Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

(52)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(53)  La gerarchia della mitigazione comprende: 1) evitare o prevenire le ripercussioni negative sull’ambiente in generale e sulla biodiversità in particolare; 2) ridurre al minimo e risanare gli effetti prodotti in loco dallo sviluppo, se gli impatti non possono essere evitati; 3) misure compensative adottate come ultima risorsa (in loco o no) per gli impatti residuali negativi.

(54)  Cfr. anche la dichiarazione di programma nel progetto di bilancio per il 2014, COM(2013) 450, pag. 181 e segg. NB: gli indicatori e gli obiettivi contenuti nella dichiarazione di programma sono stati elaborati dalla Commissione sulla base della sua proposta del 2011. Nel corso della procedura legislativa sono state apportate diverse modifiche: sono stati introdotti i progetti di rafforzamento delle capacità e di assistenza tecnica, la dotazione finanziaria totale è stata ridotta del 15 % e l’importo destinato al settore prioritario Natura e biodiversità è stato aumentato al 55 % delle risorse destinate ai progetti (riducendo l’importo stanziato per il settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse), il tasso di cofinanziamento è stato portato al 60 % o più per tutti i progetti nel periodo 2014-2020, sono state introdotte le priorità tematiche e la percentuale dei progetti integrati è stata ridotta al 30 % delle risorse assegnate alle sovvenzioni per azioni. Di conseguenza, i risultati e gli obiettivi sono stati adattati per tenere conto delle modifiche.

(55)  A causa dell’approccio ascendente e della grande varietà di sfide ambientali e connesse ai cambiamenti climatici affrontate dal programma LIFE e dei fondi limitati a disposizione per affrontarle, nonostante l’introduzione delle priorità tematiche e dei temi dei progetti, l’utilizzo dei progetti nei settori specifici è incerto e non si possono quindi definire obiettivi quantitativi ex ante per la maggior parte dei settori prioritari e degli obiettivi perseguiti, fatta eccezione per le priorità tematiche relative alla natura.

(56)  Si prevede che tra il 2015 e il 2017 si osserverà un miglioramento dello stato ecologico di 6 900 corpi idrici nell’Unione, l’1,4 % dei quali (100) grazie a un contributo del programma LIFE.