ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 111

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
15 aprile 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra

1

 

 

2014/210/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, riguardo all'articolo 49, paragrafo 3

2

 

 

2014/211/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3

4

 

 

Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall’altra

6

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 380/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

33

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la pubblicazione dei supplementi al prospetto ( 1 )

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 383/2014 della Commissione, del 2 aprile 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Beurre de Bresse (DOP)]

40

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 384/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Crème de Bresse (DOP)]

42

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Elbe-Saale Hopfen (IGP)]

44

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 386/2014 della Commissione, del 14 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

46

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 387/2014 della Commissione, del 14 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

48

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

50

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione del Consiglio 2014/212/PESC, del 14 aprile 2014, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

79

 

*

Decisione del Consiglio 2014/213/PESC, del 14 aprile 2014, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

83

 

*

Decisione 2014/214/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

84

 

 

2014/215/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

85

 

*

Decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

91

 

 

2014/217/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 aprile 2014, relativa a un contributo finanziario dell'Unione a favore degli interventi d'urgenza per la lotta contro il vaiolo degli ovini in Bulgaria nel 2013 e in Grecia nel 2013 e 2014 [notificata con il numero C(2014) 2334]

94

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2014 della Commissione, del 10 aprile 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ( GU L 108 dell'11.4.2014 )

96

 

*

Rettifica dell'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 ( GU L 51 del 20.2.2014 )

96

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/1


Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra

L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, firmato a Roma il 15 dicembre 2003, entrerà in vigore il 1o maggio 2014.


15.4.2014   

IT

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L 111/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, riguardo all'articolo 49, paragrafo 3

(2014/210/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, («accordo»), è stato firmato il 15 dicembre 2003, con riserva della sua conclusione a una data successiva.

(2)

Conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, dell'accordo, l'accordo deve entrare in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

(3)

Tutte le parti contraenti dell'accordo, compresi gli Stati membri dell'Unione al momento della firma dell'accordo, hanno ad oggi depositato i rispettivi strumenti di ratifica, ad eccezione dell'Unione.

(4)

L'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce per le parti contraenti gli obblighi in materia di riammissione dei migranti irregolari. Pertanto, detta disposizione rientra nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Union europea (TFUE), e in particolare l'articolo 79, paragrafo 3.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(8)

È opportuno approvare l'accordo, riguardo all'articolo 49, paragrafo 3. Una decisione distinta sulla conclusione dell'accordo ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3, sarà adottata parallelamente alla presente decisione (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, è approvato, a nome dell'Unione, riguardo all'articolo 49, paragrafo 3 (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche di cui all'articolo 54 dell'accordo (3) ed effettua le seguenti notifiche:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” o alla “Comunità” nel testo dell'accordo si intendono, ove opportuno, all'“Unione europea” o all'“Unione”»;

«Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato alla parte centroamericana che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo (n. 21), l'Unione europea unitamente al Regno Unito e/o l'Irlanda informano immediatamente la parte centroamericana di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Lo stesso dicasi per la Danimarca, in conformità del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2014/211/UE del Consiglio.

(2)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 111, del 15.4.2014, pag. 6 assieme alla decisione 2014/211/UE (cfr. pag. 4 di questa Gazzetta ufficiale).

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3

(2014/211/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 15 dicembre 2003, con riserva della sua conclusione a una data successiva.

(2)

Conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, dell'accordo, l'accordo deve entrare in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.

(3)

Tutte le parti contraenti dell'accordo, compresi gli Stati membri dell'Unione al momento della firma dell'accordo, hanno ad oggi depositato i rispettivi strumenti di ratifica, ad eccezione dell'Unione.

(4)

L'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce per le parti contraenti gli obblighi in materia di riammissione dei migranti irregolari. Pertanto, detta disposizione rientra nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, e si applicano il protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, entrambi allegati al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

(5)

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(6)

È opportuno approvare l'accordo, ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3. Una decisione distinta (1) sulla conclusione dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo, sarà adottata in parallelo alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, è approvato, a nome dell'Unione, ad eccezione dell'articolo 49, paragrafo 3.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste all'articolo 54 dell'accordo (2) ed effettua le seguenti notifiche:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” o alla “Comunità” nel testo dell'accordo si intendono, ove opportuno, all'“Unione europea” o all'“Unione”»;

«Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato alla parte centroamericana che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo (n. 21), l'Unione europea unitamente al Regno Unito e/o all'Irlanda informano immediatamente la parte centroamericana di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Lo stesso dicasi per la Danimarca, in conformità del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2014/210/UE del Consiglio: cfr. pag. 2 di questa Gazzetta Ufficiale.

(2)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/6


ACCORDO DI DIALOGO POLITICO E DI COOPERAZIONE

tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall’altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri», e,

in appresso denominata «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI COSTA RICA,

LA REPUBBLICA DI EL SALVADOR,

LA REPUBBLICA DEL GUATEMALA,

LA REPUBBLICA D'HONDURAS,

LA REPUBBLICA DI NICARAGUA,

LA REPUBBLICA DEL PANAMA,

dall'altra,

TENENDO CONTO dei tradizionali legami storici e culturali tra le parti e il desiderio di rafforzarne le relazioni reciproche a partire dagli attuali meccanismi che le disciplinano;

TENENDO CONTO degli sviluppi positivi registrati nelle due regioni negli ultimi dieci anni, che hanno permesso la promozione di obiettivi e interessi comuni, in una prospettiva di progresso verso una nuova fase delle relazioni, nel senso di una maggiore profondità, modernità e durata delle stesse, allo scopo di rispondere meglio alle attuali sfide interne e agli eventi internazionali;

RIAFFERMANDO il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

RICHIAMANDO il rispetto dei principi dello stato di diritto e del buon governo;

TENENDO CONTO del principio della condivisione delle responsabilità e persuasi dell'importanza della prevenzione dell'uso delle droghe illecite e della riduzione dei loro effetti dannosi e dell'importanza di affrontare i problemi della coltivazione, della produzione, del trattamento e del traffico illeciti delle droghe e dei loro precursori;

SOTTOLINEANDO l'impegno a collaborare per raggiungere gli obiettivi della riduzione della povertà, dello sviluppo equo e sostenibile, anche negli ambiti della vulnerabilità rispetto alle calamità naturali, della conservazione e della protezione dell'ambiente e della biodiversità e della progressiva integrazione dei paesi dell'America centrale nell'economia mondiale;

EVIDENZIANDO l'importanza che le parti attribuiscono al consolidamento del dialogo politico e del processo di cooperazione economica intrapresi dalle parti nel quadro del dialogo di San José avviato nel 1984 e rinnovato a Firenze nel 1996 e a Madrid nel 2002;

SOTTOLINEANDO la necessità di potenziare il programma di cooperazione disciplinato dall'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama firmato nel 1993, in appresso denominato «accordo quadro di cooperazione del 1993»;

RICONOSCENDO i progressi registrati nel processo di integrazione economica in America centrale, come testimoniano l'impegno per l'istituzione rapida di un'unione doganale centroamericana, l'entrata in vigore del meccanismo di soluzione delle controversie commerciali e la firma del trattato centroamericano sugli investimenti e il commercio dei servizi, nonché la necessità di approfondire i processi di integrazione regionale, di liberalizzazione dei commerci regionali e di riforme economiche all'interno della regione centroamericana;

CONSAPEVOLI della necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile nella regione andina attraverso un partenariato in materia di sviluppo che coinvolga tutte le parti interessate, compresi la società civile e il settore privato, conformemente ai principi delle decisioni adottate a Monterrey e della dichiarazione di Johannesburg e relativo piano di attuazione;

COSCIENTI della necessità di creare una cooperazione in materia di immigrazione;

RICONOSCENDO che nessuna disposizione del presente accordo farà alcun riferimento alla posizione delle parti rispetto ai negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri, né sarà interpretata o intesa come indicatrice di tale posizione;

SOTTOLINEANDO la volontà di cooperare nelle sedi internazionali per quanto concerne le questioni di interesse reciproco;

TENENDO CONTO del partenariato strategico elaborato tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi nel contesto del vertice di Rio del 1999 e a riaffermato al vertice di Madrid del 2002; e

TENENDO CONTO della dichiarazione di Madrid del maggio 2002,

LE PARTI HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

TITOLO I

PRINCIPI, OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 1

Principi

1.   Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché il principio dello stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed internazionali delle parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

2.   Le parti confermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio.

3.   Le parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono ai principi del buon governo e alla lotta contro la corruzione.

Articolo 2

Obiettivi e ambito di applicazione

1.   Le parti confermano l'obiettivo comune di consolidare le loro relazioni sviluppando il dialogo politico e potenziando la cooperazione.

2.   Le parti ribadiscono altresì la decisione di potenziare la cooperazione in materia di scambi, di investimenti e di relazioni economiche.

3.   Le parti confermano l'obiettivo comune di collaborare alla creazione delle condizioni necessarie per negoziare, sulla base dei risultati del programma di lavoro di Doha, che le parti si sono impegnate a completare entro la fine del 2004 un accordo di associazione realistico e reciprocamente vantaggioso, che comprenda un accordo di libero scambio.

4.   L'attuazione del presente accordo dovrebbe contribuire a creare tali condizioni, attraverso un impegno concreto a favore della stabilità politica e sociale, l'approfondimento del processo di integrazione regionale e la riduzione della povertà nel quadro dello sviluppo sostenibile dell'America centrale.

5.   Il presente accordo disciplina il dialogo politico e la cooperazione tra le parti e contiene le disposizioni istituzionali necessarie alla sua applicazione. Nessuna disposizione del presente accordo definirà la posizione delle parti per quanto concerne i negoziati commerciali bilaterali o multilaterali attualmente in corso o futuri.

6.   Le parti si impegnano a verificare periodicamente i progressi registrati e a tenerne conto prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

Obiettivi

1.   Le parti decidono di rafforzare il dialogo politico regolare, sulla base dei principi contenuti nelle dichiarazioni congiunte del processo di dialogo di San José, in particolare nelle dichiarazioni di San José (28/29 settembre 1984), Firenze (21 marzo 1996) e Madrid (18 maggio 2002).

2.   Le parti concordano che il dialogo politico riguarderà tutti gli ambiti di interesse reciproco e ogni altra questione internazionale. Tale dialogo creerà le condizioni per varare nuove iniziative volte al perseguimento di obiettivi comuni e alla creazione di un terreno comune d'intesa in ambiti quali l'integrazione regionale, la riduzione della povertà e la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilità della regione, la prevenzione e la soluzione dei conflitti, i diritti umani, la democrazia, il buon governo, la migrazione e la lotta contro la corruzione, l'antiterrorismo, le droghe, le armi portatili e le armi leggere. Esso costituirà inoltre la base per l'attuazione di iniziative e per il sostegno ad iniziative e ad interventi, tra cui azioni di cooperazione, in tutta la regione dell'America latina.

3.   Le parti concordano che il rafforzamento del dialogo politico permetterà un ampio scambio di informazioni e costituirà la sede di elaborazione di iniziative congiunte a livello internazionale.

Articolo 4

Meccanismi

Le parti concordano che il dialogo politico sarà condotto:

a)

se del caso e previo accordo di entrambe le parti, a livello di capi di Stato e di governo,

b)

a livello ministeriale, in particolare nel quadro della riunione ministeriale nell'ambito del dialogo di San José;

c)

a livello di alti funzionari;

d)

a livello operativo;

e utilizzerà nella misura del possibile le vie diplomatiche.

Articolo 5

Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza

Nella misura del possibile, le parti coordineranno le rispettive posizioni, adotteranno iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate e coopereranno nel settore della politica estera e di sicurezza.

TITOLO III

COOPERAZIONE

Articolo 6

Obiettivi

1.   Le parti concordano che la cooperazione prevista dall'accordo quadro di cooperazione del 1993 verrà rafforzata ed estesa ad altri settori e perseguirà i seguenti obiettivi:

a)

promozione della stabilità politica e sociale attraverso la democrazia, il rispetto dei diritti umani e il buon governo;

b)

approfondimento del processo di integrazione regionale tra i paesi dell'America centrale al fine di contribuire all'accelerazione della crescita economica e al miglioramento progressivo della qualità della vita dei suoi abitanti;

c)

riduzione della povertà e promozione di un accesso più equo ai servizi sociali e ai benefici della crescita economica, garantendo un equilibrio adeguato tra le componenti economica, sociale e ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile.

2.   Le parti concordano che la cooperazione terrà altresì conto degli aspetti trasversali relativi allo sviluppo economico e sociale, comprese le questioni di genere, il rispetto per le popolazioni indigene ed altri gruppi etnici centroamericani, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamità naturali, la conservazione e la protezione dell'ambiente, la biodiversità, la diversità culturale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Anche l'integrazione regionale verrà considerata una tematica trasversale e le azioni di cooperazione a livello nazionale dovranno pertanto essere compatibili con il processo di integrazione regionale.

3.   Le parti decidono di incoraggiare le misure volte all'integrazione regionale in America centrale e al rafforzamento delle relazioni interregionali tra le parti.

Articolo 7

Metodologia

Le parti concordano che la cooperazione prenderà la forma di assistenza tecnica e finanziaria, studi, azioni di formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca e qualsiasi altra forma concordata dalle parti nel contesto della cooperazione, degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione, conformemente alle norme e ai regolamenti che disciplinano tale cooperazione. Tutti gli organismi che partecipano alla cooperazione dovranno garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse.

Articolo 8

Cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo

Le parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà intesa a sostenere attivamente i governi e i rappresentanti della società civile attraverso azioni condotte in particolare nei seguenti settori:

a)

promozione e protezione dei diritti umani e consolidamento del processo di democratizzazione, compresa la gestione dei processi elettorali;

b)

rafforzamento dello stato di diritto e della gestione corretta e trasparente degli affari pubblici, compresa la lotta contro la corruzione, a livello locale, regionale e nazionale; e

c)

rafforzamento dell'indipendenza e dell'efficienza della magistratura.

Articolo 9

Cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti

1.   Le parti concordano che la cooperazione in questo ambito sarà intesa a promuovere e a sostenere una politica generale di pace che incoraggi il dialogo tra le nazioni democratiche rispetto alle sfide contemporanee, comprese la prevenzione e la soluzione dei conflitti, la restaurazione della pace e la giustizia in un contesto di tutela dei diritti umani. Tale politica si baserà sul principio dell'impegno e della responsabilità dei contraenti e si concentrerà soprattutto sullo sviluppo delle capacità regionali, subregionali e nazionali. Per prevenire i conflitti, e in caso di necessità, essa sarà volta a garantire pari opportunità politiche, economiche, sociali e culturali a tutti gli strati della società, a potenziare la legittimità democratica, a promuovere la coesione sociale e la gestione efficace degli affari pubblici, ad instaurare meccanismi efficaci di conciliazione pacifica degli interessi dei diversi gruppi e a promuovere lo sviluppo di una società civile attiva e organizzata, in particolare basandosi sulle istituzioni regionali esistenti.

2.   Le attività di cooperazione possono comprendere, se opportuno e tra le altre cose, il sostegno ai processi nazionali di mediazione, negoziato e riconciliazione, alle iniziative volte ad aiutare i bambini, le donne e gli anziani e ai progetti di lotta contro le mine antiuomo.

3.   Le parti coopereranno inoltre nel campo della prevenzione e dell'eliminazione del traffico illecito di armi portatili e armi leggere allo scopo di sviluppare, tra le altre cose, forme di coordinamento delle iniziative volte a potenziare la cooperazione giuridica, istituzionale e a livello di pubblica sicurezza, nonché il sequestro e la distruzione delle armi portatili e delle armi leggere di cui i civili vengono trovati in possesso.

Articolo 10

Cooperazione volta al potenziamento e alla modernizzazione dello Stato e dell'amministrazione pubblica

1.   Le parti concordano che l'obiettivo della cooperazione in questo settore è quello di potenziare la modernizzazione e la professionalizzazione dell'amministrazione pubblica dei paesi dell'America centrale, compreso il sostegno al processo di decentramento e di mutamenti organizzativi conseguenti al processo d'integrazione dell'America centrale. In generale, l'obiettivo è migliorare l'efficienza organizzativa, garantire la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilità personale dei funzionari e migliorare il quadro giuridico e istituzionale, sulla base delle prassi migliori delle parti e dell'esperienza accumulata con lo sviluppo di politiche e strumenti nell'Unione europea.

2.   La cooperazione potrà comprendere, tra le altre cose, programmi di potenziamento delle capacità di programmazione e attuazione di politiche in tutti i settori di interesse reciproco, per esempio negli ambiti della fornitura di servizi pubblici, della preparazione e dell'esecuzione del bilancio, della prevenzione e della lotta alla corruzione e del rafforzamento dei sistemi giudiziari.

Articolo 11

Cooperazione in materia di integrazione regionale

1.   Le parti concordano che la cooperazione in questo ambito potenzia il processo di integrazione regionale nella regione dell'America centrale, in particolare lo sviluppo e l'attuazione di un mercato comune.

2.   La cooperazione sosterrà lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni comuni nella regione dell'America centrale e promuoverà una collaborazione più stretta tra tali istituzioni.

3.   Essa è inoltre volta a promuovere lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, solo ed esclusivamente nella misura in cui ciò rientri nel campo d'azione degli strumenti dell'integrazione centroamericana e sia concordato dalle parti, comprese le politiche settoriali nei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonché il coordinamento delle politiche macroeconomiche in ambiti quali la politica monetaria, la politica fiscale e la finanza pubblica.

4.   Più specificamente, la cooperazione potrà comprendere, per esempio attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale:

a)

la fornitura di assistenza per il rafforzamento dei processi di consolidamento e di attuazione di un'unione doganale centroamericana effettivamente funzionante;

b)

la fornitura di assistenza per la riduzione e l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale;

c)

la cooperazione nel processo di semplificazione, modernizzazione, armonizzazione e integrazione dei regimi doganali e di transito e la fornitura di assistenza a livello di legislazione, normative e formazione professionale; e

d)

la fornitura di assistenza per l'approfondimento dei processi di consolidamento e attuazione di un mercato comune intraregionale.

Articolo 12

Cooperazione regionale

Le parti decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere attività finalizzate allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione europea e l'America centrale e, senza compromettere la cooperazione tra le parti, tra i paesi centroamericani e altri paesi e regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali, tra gli altri, promozione del commercio e degli investimenti, ambiente, misure di prevenzione e di intervento relative alle calamità naturali, ricerca tecnica e tecnologica, energia, trasporti, infrastrutture per le comunicazioni, cultura, sviluppo regionale e pianificazione dell'uso del territorio.

Articolo 13

Cooperazione commerciale

1.   Le parti concordano che la cooperazione commerciale promuoverà l'integrazione dei paesi dell'America centrale nell'economia mondiale e la maggiore promozione possibile, attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale, dello sviluppo e della diversificazione del commercio intraregionale e del commercio con l'Unione europea.

2.   Le parti decidono di attuare un programma integrato di cooperazione commerciale allo scopo sfruttare nel modo migliore le opportunità offerte dagli scambi, allargando la base produttiva che beneficerà di tali scambi, sviluppando i meccanismi che permettono di far fronte alle sfide rappresentate dalla concorrenza nel quadro di un mercato più grande, e creando abilità, strumenti e tecniche che permettano di accedere rapidamente a tutti i benefici generati dagli scambi.

3.   Per attuare il programma di cooperazione e per sfruttare al massimo le opportunità offerte dai negoziati e dagli accordi commerciali a livello regionale bilaterale e multilaterale, le parti decidono di stimolare il potenziamento delle capacità tecniche regionali.

Articolo 14

Cooperazione nel settore dei servizi

1.   Le parti decidono di potenziare la cooperazione nel settore dei servizi, conformemente alle norme dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), per adeguarsi al crescente ruolo svolto dai servizi nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie. L'intensificazione della cooperazione sarà volta al miglioramento della competitività del settore dei servizi centroamericani in un quadro di sviluppo sostenibile.

2.   Le parti individueranno i settori dei servizi sui quali sarà incentrata la cooperazione. Le iniziative riguarderanno, tra le altre cose, le norme vigenti, in particolare le legislazioni nazionali, e l'accesso ai capitali e alla tecnologia.

Articolo 15

Cooperazione in materia di proprietà intellettuale

Le parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà finalizzata alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie, della divulgazione di informazioni, di attività culturali e creative e attività economiche correlate, nonché dell'accesso e della distribuzione equa dei benefici nei settori individuati dalle parti. La cooperazione sarà volta al miglioramento delle norme, dei regolamenti e delle politiche, in un'ottica di innalzamento dei livelli di protezione e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente ai più elevati standard internazionali.

Articolo 16

Cooperazione in materia di appalti pubblici

Le parti concordano che la cooperazione in tale ambito sarà finalizzata a promuovere procedure reciproche, non discriminatorie, trasparenti e, se le parti raggiungono un accordo in tal senso, aperte (1), per i relativi appalti pubblici e, se opportuno, a tutti i livelli.

Articolo 17

Cooperazione in materia di politica della concorrenza

Le parti concordano che la cooperazione nel settore della politica della concorrenza sarà volta alla promozione dell'effettiva istituzione e applicazione di regole sulla concorrenza, nonché della divulgazione di informazioni per promuovere la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sul mercato centroamericano e dell'Unione europea.

Articolo 18

Cooperazione doganale

1.   Le parti concordano che la cooperazione in tale settore sarà volta all'elaborazione di misure di facilitazione doganale e commerciale e alla promozione dello scambio di informazioni relative ai sistemi doganali delle parti, così da facilitare gli scambi tra le parti.

2.   Come concordato tra le parti, la cooperazione potrà comprendere, tra le altre cose:

a)

la semplificazione e l'armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione in base alle norme internazionali, compreso l'uso di dichiarazioni semplificate;

b)

il miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali la valutazione del rischio, procedure semplificate per l'ingresso e il rilascio delle merci, il riconoscimento dello stato di commerciante autorizzato, utilizzando sistemi elettronici per lo scambio dei dati (electronic data interchange, EDI) e sistemi automatizzati;

c)

misure per migliorare la trasparenza e le procedure di impugnazione avverso le decisioni e i decreti delle autorità doganali;

d)

strumenti per incoraggiare la consultazione regolare con la comunità degli operatori commerciali in materia di regolamenti e procedure di importazione ed esportazione.

3.   Nel quadro istituzionale creato dal presente accordo, si può ipotizzare la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale.

Articolo 19

Cooperazione in materia di regole tecniche e di valutazione della conformità

1.   Le parti concordano che la cooperazione in materia di norme, regole tecniche e valutazione della conformità è un obiettivo chiave per lo sviluppo del commercio, in particolare per quanto concerne il commercio intraregionale.

2.   Come concordato tra le parti, la cooperazione promuoverà:

a)

la fornitura in Centroamerica di programmi di assistenza tecnica per garantire che sistemi e strutture per la normalizzazione, l'accreditamento, la certificazione e la metrologia siano compatibili:

con le norme internazionali;

con i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e salute, di conservazione delle piante e degli animali, di protezione dei consumatori e di tutela dell'ambiente.

b)

L'obiettivo della cooperazione in tale contesto è facilitare l'accesso ai mercati.

3.   In pratica, la cooperazione permetterà di:

a)

fornire assistenza organizzativa e tecnica per promuovere la creazione di reti e di organismi regionali e aumentare il coordinamento delle politiche per promuovere un approccio comune all'utilizzo delle norme internazionali e regionali in materia di regole tecniche e procedure di valutazione della conformità;

b)

incoraggiare l'adozione di misure finalizzate a colmare il divario esistente tra le parti in materia di valutazione della conformità e di standardizzazione; e

c)

incoraggiare l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza, le buone prassi normative e la promozione di norme di qualità per i prodotti e le pratiche commerciali.

Articolo 20

Cooperazione industriale

1.   Le parti concordano che la cooperazione industriale promuoverà la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria centroamericana e di singoli settori, nonché la cooperazione industriale tra gli operatori economici, allo scopo di potenziare il settore privato, nel rispetto dei requisiti che promuovono la protezione dell'ambiente.

2.   Le iniziative relative alla cooperazione industriale rispetteranno le priorità definite dalle parti. Esse terranno conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transnazionali. Le iniziative avranno in particolare l'obiettivo di creare un quadro favorevole al miglioramento delle competenze in materia di gestione e alla promozione della trasparenza in materia di mercati e di condizioni in cui operano le imprese.

Articolo 21

Cooperazione in materia di sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese

Le parti decidono di promuovere la formazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, anche nelle zone rurali, attraverso:

a)

la promozione di contatti tra operatori economici, di investimenti comuni, di joint ventures e di reti informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti;

b)

la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, la divulgazione di informazioni e la promozione dell'innovazione.

Articolo 22

Cooperazione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e delle misure sanitarie e fitosanitarie

1.   Le parti decidono di cooperare nel settore dell'agricoltura allo scopo di promuovere l'agricoltura sostenibile, lo sviluppo agricolo e rurale, la silvicoltura, lo sviluppo socioeconomico sostenibile e la sicurezza alimentare nei paesi dell'America centrale.

2.   La cooperazione tenderà a promuovere il potenziamento delle capacità, il trasferimento di infrastrutture e tecnologia, con iniziative a livello di:

a)

misure sanitarie, fitosanitarie, ambientali e relative alla qualità dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione in vigore nei paesi di entrambe le parti, le regole dell'OMC e di altre organizzazioni internazionali competenti in materia;

b)

diversificazione e ristrutturazione dei settori agricoli;

c)

scambio di informazioni, anche in materia di elaborazione delle politiche agricole delle parti;

d)

assistenza tecnica volta al miglioramento della produttività e allo scambio di nuove tecniche di coltura;

e)

esperimenti scientifici e tecnologici;

f)

misure volte a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e interventi di potenziamento delle capacità delle associazioni di produttori e volte a sostenere le attività di promozione commerciale;

g)

miglioramento della capacità di attuazione di misure sanitarie e fitosanitarie in un'ottica di facilitazione dell'accesso ai mercati e di garanzia di un adeguato livello di protezione della salute, conformemente alle disposizioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 23

Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Le parti decidono di sviluppare la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda aspetti quali lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse ittiche, comprese le valutazioni di impatto ambientale. La cooperazione riguarderà inoltre ambiti quali l'industria di trasformazione e la facilitazione degli scambi. La cooperazione nel settore della pesca potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le parti o tra la Comunità europea e uno o più paesi centroamericani e/o nella conclusione di accordi di pesca multilaterali tra le parti.

Articolo 24

Cooperazione nel settore minerario

Le parti concordano che, tenuto conto di alcuni aspetti di tutela dell'ambiente, la cooperazione nel settore minerario riguarderà soprattutto:

a)

la promozione della partecipazione delle imprese delle parti alla prospezione, allo sfruttamento e all'utilizzo sostenibile delle risorse minerarie in conformità con la propria legislazione;

b)

la promozione dello scambio di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento minerario;

c)

la promozione dello scambio di esperti e la realizzazione di ricerche comuni onde incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico;

d)

lo sviluppo di misure volte a promuovere gli investimenti nel settore, conformemente alla legislazione vigente in ciascuno dei paesi dell'America centrale e nell'Unione europea e nei suoi Stati membri;

e)

l'elaborazione di misure volte a promuovere l'integrità ambientale e la responsabilità delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.

Articolo 25

Cooperazione nel settore dell'energia

1.   Le parti concordano che il loro obiettivo comune sarà la promozione della cooperazione nel settore dell'energia, in settori chiave quali, tra gli altri e in base alle scelte delle parti, l'energia idroelettrica, l'elettricità, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico, l'elettrificazione delle zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, conformemente alle legislazioni dei singoli paesi.

2.   Tale cooperazione può comprendere, tra le altre, le seguenti attività:

a)

elaborazione e pianificazione di politiche energetiche, che comprendano infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, miglioramento e diversificazione della fornitura di energia e miglioramento dei mercati dell'energia e facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione nei paesi dell'America centrale;

b)

gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze;

c)

promozione del risparmio energetico, dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia, delle energie rinnovabili e studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

d)

promozione dell'applicazione di un meccanismo dello sviluppo pulito a sostegno delle iniziative relative ai cambiamenti e alla variabilità climatici;

e)

la questione dell'impiego pulito e pacifico dell'energia nucleare.

Articolo 26

Cooperazione nel settore dei trasporti

1.   Le parti concordano che la cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture e a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonché l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi.

2.   La cooperazione potrà riguardare:

a)

scambi di informazioni sulle politiche delle parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché su altri temi di comune interesse;

b)

la gestione delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità;

c)

progetti di cooperazione per il trasferimento della tecnologia europea nel sistema mondiale di navigazione via satellite e per la creazione di centri di trasporti pubblici urbani;

d)

miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento e la cooperazione nelle sedi internazionali adeguate volta al miglioramento dell'applicazione delle norme internazionali.

Articolo 27

Cooperazione in materia di società dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni

1.   Le parti concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni rappresentano settori chiave di una società moderna e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione armoniosa verso la società dell'informazione. La cooperazione in tali settori contribuirà alla riduzione del divario digitale e allo sviluppo delle risorse umane.

2.   La cooperazione in questo ambito intende promuovere:

a)

il dialogo su tutti gli aspetti della società dell'informazione;

b)

in conformità della legislazione interna delle parti, il dialogo sugli aspetti normativi e politici delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, comprese le norme;

c)

lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione;

d)

la divulgazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;

e)

progetti di ricerche comuni in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della società dell'informazione;

f)

l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici;

g)

scambi e formazione di personale specializzato;

h)

elaborazione di applicazioni nell'ambito dell'e-government.

Articolo 28

Cooperazione in materia di audiovisivi

Le parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media, in generale grazie a iniziative congiunte nel campo della formazione e delle attività di sviluppo, produzione e distribuzione di audiovisivi, anche negli ambiti educativo e culturale. La cooperazione avverrà nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e dei pertinenti accordi internazionali.

Articolo 29

Cooperazione nel settore del turismo

Le parti concordano che la cooperazione in questo settore è volta al consolidamento delle prassi che possano meglio garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo nella regione centroamericana. La cooperazione dovrebbe essere volta all'elaborazione di strategie attraverso le quali caratterizzare e promuovere meglio la regione in Europa come insieme competitivo di destinazioni turistiche.

Articolo 30

Cooperazione tra istituzioni finanziarie

Le parti intendono promuovere, sulla base dei propri bisogni e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie.

Articolo 31

Cooperazione in materia di promozione degli investimenti

1.   Le parti decidono di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, la formazione di un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci.

2.   La cooperazione potrà riguardare:

a)

la promozione di meccanismi di scambio e di divulgazione di informazioni sulla legislazione in materia di investimenti e sulle opportunità in questo settore;

b)

l'elaborazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti in entrambe le regioni, ove opportuno, attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi centroamericani, intesi a promuovere e a proteggere gli investimenti;

c)

la semplificazione delle procedure amministrative;

d)

lo sviluppo di strumenti per la creazione di joint ventures.

Articolo 32

Dialogo macroeconomico

1.   Le parti concordano che la cooperazione è volta alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche macroeconomiche e lo scambio di esperienze a livello di coordinamento delle politiche macroeconomiche nel quadro di un mercato comune.

2.   Le parti si impegneranno inoltre ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorità competenti in materia di macroeconomia e, come concordato tra le parti, esso potrà comprendere settori come la politica monetaria, la politica fiscale, la finanza pubblica, la stabilità macroeconomica e il debito estero.

Articolo 33

Cooperazione nel settore dei dati statistici

1.   Le parti concordano che l'obiettivo principale è quello di migliorare i metodi e i programmi statistici, comprese la raccolta e la divulgazione dei dati statistici, allo scopo di individuare una serie di indicatori caratterizzati da una migliore comparabilità tra le parti e che permettano a queste di utilizzare i dati statistici della controparte relativi agli scambi di merci e di servizi e, più in generale, a qualsiasi settore che rientri nel presente accordo e che sia descrivibile in termini statistici.

2.   La cooperazione potrebbe comprendere fra gli altri scambi a livello tecnico tra istituti statistici in Centroamerica e negli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat; l'elaborazione di metodi migliori e, se opportuno, compatibili di raccolta, analisi e interpretazione dei dati; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.

Articolo 34

Cooperazione in materia di protezione del consumatore

Le parti concordano che la cooperazione in tale ambito può comprendere, tra le altre cose e nella misura del possibile:

a)

il miglioramento della comprensione reciproca della legislazione in materia, per evitare gli ostacoli al commercio e garantire un elevato livello di protezione del consumatore;

b)

la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione del consumatore.

Articolo 35

Cooperazione in materia di protezione dei dati

1.   Le parti decidono di cooperare in materia di protezione nell'ambito del trattamento dei dati personali e di dati di altra natura, in un'ottica di conformità alle più rigorose norme internazionali.

2.   Le parti decidono inoltre di cooperare in materia di protezione dei dati personali nel senso dell'innalzamento del livello di tale protezione e di impegnarsi a favore della libera circolazione dei dati personali tra le parti, conformemente alla legislazione nazionale delle parti.

Articolo 36

Cooperazione scientifica e tecnologica

1.   Le parti concordano che la cooperazione scientifica e tecnologica verrà realizzata in un'ottica di interesse reciproco e conformemente alle rispettive politiche, allo scopo di:

a)

scambiare informazioni ed esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;

b)

promuovere lo sviluppo delle risorse umane;

c)

incoraggiare le relazioni tra le comunità scientifiche delle parti;

d)

stimolare la partecipazione del mondo imprenditoriale delle parti alla cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione;

e)

promuovere l'innovazione e il trasferimento di tecnologia, comprese le tecniche di e-government e le tecnologie pulite, tra le parti.

2.   Le parti decidono di promuovere e potenziare lo sviluppo e i processi innovativi nei settori della scienza, della ricerca e della tecnologia, coinvolgendo istituzioni di livello universitario, centri di ricerca; sono previsti particolari incentivi per i settori produttivi, in particolare per le piccole e medie imprese di entrambe le parti.

3.   Le parti decidono di stimolare la cooperazione scientifica e tecnologica tra le università, gli istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, utilizzando anche gli strumenti delle borse di studio e dei programmi di scambio di studenti e di specialisti.

4.   Le parti decidono di rafforzare i legami di cooperazione tra organismi attivi nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione in una prospettiva di promozione, divulgazione e trasferimento di tecnologia.

Articolo 37

Cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione

1.   Le parti concordano che la cooperazione in questo ambito è volta al miglioramento significativo della qualità dell'istruzione e della formazione professionale. A tal fine, particolare attenzione sarà accordata al problema dell'accesso dei giovani, delle donne, degli anziani, delle popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani all'istruzione, intesa anche come corsi tecnici, corsi universitari e formazione professionale e al problema del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio relativi a tale settore.

2.   Le parti decidono di cooperare più strettamente in materia di istruzione e di formazione professionale, promuovendo la collaborazione tra università e imprese, al fine di aumentare il livello di competenza del personale di grado superiore.

3.   Le parti decidono inoltre di accordare particolare attenzione ai programmi e agli interventi decentrati (ALFA, ALBAN, URB-AL ecc.), che creano contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le parti e che incoraggiano la condivisione e lo scambio di esperienze e risorse tecniche. In tale contesto, la cooperazione può inoltre sostenere iniziative e programmi scolastici e di formazione adeguati ai bisogni specifici dei paesi dell'America centrale.

4.   Le parti promuoveranno l'istruzione delle popolazioni indigene, anche negli idiomi parlati da queste ultime.

Articolo 38

Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità

1.   Le parti concordano che la cooperazione in questo settore promuove la protezione dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In quest'ottica, il rapporto tra povertà e ambiente e l'impatto ambientale delle attività economiche sono considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la partecipazione effettiva agli accordi internazionali in materia di ambiente, in ambiti quali i cambiamenti climatici, la biodiversità, la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici.

2.   La cooperazione può riguardare, tra le altre cose:

a)

la prevenzione del degrado ambientale; a tale scopo, nell'ambito della cooperazione si dovrebbe affrontare la questione del trasferimento di tecnologie sostenibili da un punto di vista ambientale e/o pulite;

b)

la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali (comprese la biodiversità e le risorse genetiche);

c)

lo stimolo a creare sistemi nazionali e regionali di controllo della biodiversità;

d)

lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in materia ambientale e sui problemi ambientali comuni alle due parti;

e)

la promozione dell'armonizzazione della legislazione in materia ambientale in America centrale;

f)

il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

g)

la promozione dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacità in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini;

h)

la promozione di programmi di ricerca congiunti a livello regionale.

Articolo 39

Cooperazione in materia di calamità naturali

Le parti concordano che la cooperazione in quest'ambito è finalizzata alla riduzione della vulnerabilità della regione centroamericana rispetto alle calamità naturali attraverso il potenziamento delle capacità regionali di ricerca, progettazione, controllo, prevenzione, intervento e riabilitazione, l'armonizzazione legislativa e il miglioramento del coordinamento istituzionale e del sostegno da parte delle autorità.

Articolo 40

Cooperazione culturale

1.   Le parti decidono di espandere la cooperazione in tale ambito, intensificando i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni.

2.   L'obiettivo sarà promuovere la cooperazione culturale tra le parti, tenendo in considerazione gli accordi bilaterali con gli Stati membri dell'Unione europea e stimolando le sinergie nell'ambito di tali accordi.

3.   La cooperazione avverrà nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e degli accordi internazionali.

4.   Tale cooperazione potrà riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui:

a)

la traduzione di opere letterarie;

b)

la tutela, il restauro, il recupero e il rilancio del patrimonio culturale;

c)

eventi culturali e iniziative collegate e lo scambio di artisti e di operatori del settore;

d)

la promozione della diversità culturale, in particolare nel caso delle popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani;

e)

gli scambi tra giovani;

f)

la prevenzione e l'eliminazione del traffico illecito del patrimonio culturale;

g)

promozione dell'artigianato e dell'industria culturale.

Articolo 41

Cooperazione in materia di salute

1.   Le parti decidono di cooperare nel settore sanitario allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario più sensibile ai problemi dei poveri e dell'uguaglianza di trattamento e promuovendo la creazione di strumenti di finanziamento equi che garantiscano un migliore accesso dei poveri al servizio sanitario e la loro sicurezza alimentare.

2.   Le parti concordano che la prevenzione primaria coinvolge altri settori, quali l'istruzione e la gestione delle reti idriche e dei sistemi fognari. A tale proposito, le parti intendono potenziare e sviluppare i partenariati che coinvolgono altri settori oltre a quello sanitario per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio, per esempio quelli relativi alla lotta contro l'Aids, la malaria, la tubercolosi ed altre malattie epidemiche. Per affrontare i problemi e i diritti in materia di salute sessuale in modo corretto dal punto di vista delle questioni di genere e per sensibilizzare i giovani sui rischi di malattie sessuali e di gravidanze indesiderate, sono necessari partenariati con la società civile, le ONG e il settore privato, a condizione di non violare le leggi e la sensibilità culturale dei paesi.

Articolo 42

Cooperazione sociale

1.   Le parti decidono di cooperare allo scopo di stimolare la partecipazione delle parti sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla protezione sociale e sull'integrazione nella società. Un'attenzione particolare sarà accordata alla necessità di eliminare le disparità di trattamento per i cittadini di una parte che risiedono legalmente sul territorio dell'altra parte.

2.   Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico e decidono di dare priorità ai problemi dell'occupazione, degli alloggi e degli insediamenti umani, conformemente alle rispettive politiche e disposizioni costituzionali, e alla promozione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le cosiddette norme fondamentali del lavoro.

3.   Le parti possono cooperare in tutte le aree di interesse comune nei settori summenzionati.

4.   Se opportuno, e nel rispetto delle rispettive procedure, le parti possono gestire tale dialogo in coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e la sua controparte centroamericana.

Articolo 43

Partecipazione della società civile alla cooperazione

1.   Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile al processo di cooperazione e decidono di promuovere un dialogo fattivo con essa.

2.   Nel rispetto delle rispettive disposizioni giuridiche e amministrative, la società civile può:

a)

essere consultata durante l'iter decisionale a livello nazionale nel rispetto dei principi democratici;

b)

essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, in particolare per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;

c)

beneficiare di risorse finanziarie, se ciò è ammesso dalle normative nazionali di ciascuna parte, e di sostegno al consolidamento delle capacità nei settori critici;

d)

partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di interesse diretto.

Articolo 44

Cooperazione in materia delle questioni di genere

Le parti concordano che la cooperazione in questo ambito contribuirà a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi intesi a garantire, migliorare ed espandere la partecipazione paritaria e le pari opportunità tra uomini e donne in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale, con l'adozione, se necessario, di misure concrete a favore delle donne. Essa contribuirà inoltre a facilitare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie per esercitare pienamente i loro diritti fondamentali.

Articolo 45

Cooperazione in materia di popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani

1.   Le parti concordano che la cooperazione in tale ambito contribuirà a promuovere la creazione di associazioni rappresentative delle popolazioni indigene e degli altri gruppi etnici centroamericani e al consolidamento delle associazioni esistenti, in un quadro di promozione degli obiettivi di eliminazione della povertà, di gestione sostenibile delle risorse naturali e di rispetto dei diritti umani, della democrazia e della diversità culturale.

2.   Oltre a tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni indigene e degli altri gruppi etnici centroamericani a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, le parti integreranno la loro situazione particolare nell'elaborazione delle politiche e potenzieranno la capacità delle loro organizzazioni, in modo da aumentare gli effetti positivi della cooperazione allo sviluppo su tali gruppi, nel rispetto degli obblighi nazionali e internazionali delle parti.

Articolo 46

Cooperazione in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati

1.   Le parti concordano che la cooperazione in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati contribuirà a soddisfare i loro bisogni fondamentali dal momento del termine degli aiuti umanitari fino all'adozione di soluzioni a lungo termine in relazione al loro status.

2.   Tale cooperazione può comprendere, tra le altre, le seguenti attività:

a)

l'autosufficienza e la reintegrazione nel tessuto socioeconomico delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati;

b)

aiuti alle comunità locali ospitanti e alle aree di reinsediamento per incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati;

c)

aiuti alle persone che intendono rientrare e stabilirsi nei loro paesi d'origine o in paesi terzi, se le condizioni lo permettono;

d)

interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni o dei diritti di proprietà e assistenza per la composizione legale dei casi di violazioni dei diritti umani subiti dalle persone in questione;

e)

potenziamento della capacità istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi;

f)

sostegno a favore del reinserimento nella vita politica, sociale e produttiva, eventualmente nel quadro di un processo di riconciliazione.

Articolo 47

Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite e la criminalità connessa

1.   In base al principio della condivisione delle responsabilità, le parti concordano che la cooperazione in questo ambito è finalizzata al coordinamento e al potenziamento degli sforzi congiunti di prevenire e ridurre la produzione, il traffico e il consumo delle droghe illecite. Le parti decidono inoltre di impegnarsi nella lotta contro la criminalità organizzata connessa al traffico di droga, anche per il tramite di associazioni e organismi internazionali. Senza pregiudicare il funzionamento degli altri strumenti di cooperazione, le parti concordano che a tale scopo verrà utilizzato anche il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi.

2.   Le parti coopereranno in questo settore per attuare in particolare:

a)

programmi di prevenzione dell'abuso di droghe, in particolare all'interno di gruppi vulnerabili e ad alto rischio;

b)

progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e di reinserimento nella società;

c)

progetti di armonizzazione della legislazione e delle iniziative in materia in America centrale;

d)

programmi comuni di ricerca;

e)

misure e iniziative di cooperazione volte ad incentivare lo sviluppo alternativo, basate in particolare sulla promozione delle colture legali da parte dei piccoli produttori;

f)

misure contro il commercio dei precursori e dei prodotti di base equivalenti a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali competenti;

g)

misure destinate alla riduzione della fornitura di droghe illecite, basate anche su sistemi di controllo amministrativo per evitare lo sviamento dei precursori chimici, e misure di controllo degli episodi criminosi connessi.

Articolo 48

Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa

1.   Le parti decidono di cooperare per prevenire l'utilizzo dei propri sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale e del traffico di droga in particolare.

2.   Tale cooperazione comprenderà assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione e all'attuazione di normative e all'effettivo funzionamento di norme e meccanismi adeguati. In particolare, la cooperazione consentirà scambi di informazioni pertinenti e l'adozione di norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio del denaro analoghe a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quale la task force «Azione finanziaria»(FATF) e le Nazioni unite. Si incoraggerà la cooperazione a livello regionale.

Articolo 49

Cooperazione in materia di migrazione

1.   Le parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. In una prospettiva di consolidamento di tale cooperazione, le parti organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani e i flussi di rifugiati. La questione della migrazione dovrebbe essere inserita nelle strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti.

2.   La cooperazione permetterà di riconoscere che la migrazione è un problema, per risolvere il quale è necessario valutare e discutere approcci diversi, conformemente alle legislazioni internazionali, comunitarie e nazionali in vigore in materia. La cooperazione affronterà in particolare i seguenti aspetti:

a)

le cause di fondo della migrazione;

b)

lo sviluppo e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali pertinenti, allo scopo di garantire il rispetto del principio di «non refoulement»;

c)

le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione per tutti gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia e tutte le disposizioni in vigore in materia di diritti umani dei migranti;

d)

l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale. Nell'ambito della cooperazione verranno inoltre affrontate le questioni dell'introduzione illegale di migranti e della tratta di esseri umani e verranno esaminate le modalità di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta;

e)

il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;

f)

l'ambito dei visti, affrontando in particolare aspetti di interesse reciproco;

g)

l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, se opportuno, le attrezzature, tenendo in considerazione il possibile duplice utilizzo di tali attrezzature.

3.   Nell'ambito della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le parti decidono inoltre di riammettere i propri immigranti illegali. A questo scopo:

ciascun paese dell'America centrale riammetterà, su richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo; e

ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammetterà, su richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di un paese dell'America centrale, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo.

Le parti decidono di concludere, su richiesta e il prima possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi centroamericani in materia di riammissione. Tale accordo riguarderà inoltre la questione della riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.

A tale scopo, con il termine «Parti» si intenderanno la Comunità, ciascuno dei suoi Stati membri e ciascun paese dell'America centrale.

Articolo 50

Cooperazione in materia di lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali, le pertinenti risoluzioni ONU e le rispettive legislazioni e normative, concordano di cooperare per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare:

a)

nell'ambito dell'attuazione completa della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri pertinenti risoluzioni ONU, convenzioni e strumenti internazionali;

b)

con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale; e

c)

con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche da un punto di vista tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 51

Strumenti

1.   Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le parti si impegnano a mettere a disposizione risorse, anche finanziarie, appropriate, nei limiti delle proprie capacità e attraverso i rispettivi canali. A tale proposito, le parti approveranno, nella misura del possibile, un programma pluriennale e ne fisseranno le priorità, tenendo conto dei bisogni e del livello di sviluppo dei paesi centroamericani.

2.   Fatti salvi i poteri delle rispettive autorità competenti, le parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attività della Banca europea per gli investimenti in America centrale, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonché delle leggi e delle normative delle parti.

3.   I paesi dell'America centrale concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attività di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunità europea e da ciascuno dei paesi dell'America centrale.

Articolo 52

Quadro istituzionale

1.   Le parti decidono di mantenere il comitato misto, istituito con l'accordo di cooperazione con l'America centrale del 1983 e riconfermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993.

2.   Il comitato misto è responsabile dell'attuazione generale dell'accordo. In tale ambito verranno inoltre affrontate le questioni relative alle relazioni economiche tra le parti e con i singoli paesi membri dell'America centrale.

3.   Il programma delle riunioni del comitato misto viene deciso di comune accordo. Il comitato stesso provvederà ad elaborare disposizioni relative alla frequenza e al luogo delle riunioni, alla presidenza e ad altre questioni che potrebbero sorgere, tra cui l'eventuale creazione di sottocomitati.

4.   Verrà istituito un comitato consultivo misto, formato da rappresentanti del comitato consultivo del sistema di integrazione centroamericana (CC-SICA) e del Comitato economico e sociale europeo (CESE), incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della società civile.

5.   Le parti incoraggeranno il Parlamento europeo e il Parlamento centroamericano (Parlacen) ad istituire un comitato interparlamentare nell'ambito del presente accordo, conformemente alle rispettive leggi costituzionali.

Articolo 53

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, con il termine «Parti» si intendono, da una parte, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive aree di competenza previste dal trattato che istituisce la Comunità europea e, dall'altra, le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, nei limiti delle rispettive sfere di competenza. L'accordo si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi autorità statale, regionale o locale entro il territorio delle parti.

Articolo 54

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2.   Dette notifiche saranno inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, che sarà il depositario del presente accordo.

3.   Dalla sua entrata in vigore, a norma del paragrafo 1, il presente accordo sostituirà l'accordo quadro di cooperazione del 1993.

Articolo 55

Durata

1.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. In tale contesto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del presente accordo, le parti ribadiscono la dichiarazione di Madrid del 17 maggio 2002.

2.   Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la notifica all'altra parte.

Articolo 56

Adempimento degli obblighi

1.   Le parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

2.   Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare misure appropriate. Prima di procedere, essa deve fornire entro 30 giorni al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si devono privilegiare quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono notificate immediatamente al comitato misto e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato.

3.   In deroga al paragrafo 2, ciascuna parte può adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di:

a)

denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;

b)

violazione, ad opera dell'altra parte, degli elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

L'altra parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le parti.

Articolo 57

Sviluppi futuri

1.   Le parti possono decidere di concerto di estendere il presente accordo allo scopo di ampliare e di integrare il suo ambito di applicazione, conformemente alle rispettive legislazioni, concludendo accordi su settori o attività specifici sulla base dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.

2.   Nessuna opportunità di cooperazione sarà esclusa a priori. Le parti valuteranno in sede di comitato misto le possibilità concrete di cooperazione in un'ottica di interesse reciproco.

3.   Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, entrambe le parti possono proporre suggerimenti in merito alla possibilità di espansione della cooperazione in tutti gli ambiti, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante l'attuazione dello stesso.

Articolo 58

Protezione dei dati

Ai fini del presente accordo, le parti decidono di dare un alto livello di protezione al trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente ai più elevati standard internazionali.

Articolo 59

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni previste da tale trattato e, dall'altra, ai territori delle Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.

Articolo 60

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Roma, el quince de diciembre del dos mil tres.

Udfærdiget i Rom den femtende december to tusind og tre.

Geschehen zu Rom am fünfzehnten Dezember zweitausendunddrei.

'Εγινε στη Ρώμη, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου dύο χιλιάδες τρία.

Done in Rome on the fifteenth day of December in the year two thousand and three.

Fait à Rome, le quinze décembre deux mille trois.

Fatto a Roma, addi' quindici dicembre duemilatre.

Gedaan te Rome, de vijftiende december tweeduizenddrie.

Feito em Roma, em quinze de Dezembro de dois mil e três.

Tehty Roomassa viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Rom den femtonde december tjugohundratre.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por la República de Costa Rica

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Por la República de El Salvador

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Por la República de Guatemala

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Por la República de Honduras

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Por la República de Nicaragua

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Por la República de Panamá

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(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, seconda frase, il termine «aperte» non sarà inteso nel senso di «accesso».


ALLEGATO

DICHIARAZIONI UNILATERALI UE

 

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa al rimpatrio e alla riammissione degli immigrati clandestini (articolo 49)

L'articolo 49 lascia impregiudicata la suddivisione interna dei poteri tra la Comunità europea e i suoi Stati membri per la conclusione di accordi di riammissione.

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa alla definizione delle parti (articolo 53)

Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla parte centroamericana di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Lo stesso dicasi per la Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a quegli stessi trattati.

Dichiarazione comune relativa al titolo ii sul dialogo politico

Le parti decidono che il Belize, nella sua qualità di membro a pieno titolo del sistema di integrazione centroamericana (SICA), partecipa al dialogo politico.


REGOLAMENTI

15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/29


REGOLAMENTO (UE) N. 380/2014 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (2) ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio (3) (sostituita dalla decisione 2010/638/PESC). Tali misure comprendevano un divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria e altri servizi pertinenti a materiale militare, nonché un embargo alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna.

(2)

Il 14 arpile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/213/PESC (4), che modifica la decisione 2010/638/PESC, revocando l'embargo sulle armi e l'embargo sulle attrezzature che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.

(3)

Alcuni aspetti della revoca di tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;

2)

gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono soppressi;

3)

l'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;

4)

l'allegato I è soppresso;

5)

l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26).

(3)  Posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2009, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7).

(4)  Decisione 2014/213/PESC, del Consiglio, del 14 aprile 2014, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (Cfr. pag. 83 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu»


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 381/2014 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.

(2)

Altre persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014.

(3)

Inoltre, dovrebbero essere modificate le informazioni identificative relative a tre persone inserite nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone di cui all'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO I

Persone di cui all'articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

19.

Serhiy Arbuzov

nato il 24 marzo 1976, ex Primo Ministro dell'Ucraina.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

15.4.2014

20.

Yuriy Ivanyushchenko

nato il 21 febbraio 1959, parlamentare del partito delle Regioni.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

15.4.2014

21.

Oleksandr Klymenko

nato il 16 novembre 1980, ex Ministro delle entrate e delle imposte.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

15.4.2014

22.

Edward Stavytskyi

nato il 4 ottobre 1972, ex Ministro dei combustibili e dell'energia dell'Ucraina.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

15.4.2014


ALLEGATO II

Le voci relative alle persone in appresso che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sono sostituite dalle seguenti voci:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

nato il 1o luglio 1973, figlio dell'ex Presidente, uomo d'affari.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

nato il 19 agosto 1969 fratello del sig. Andrii Kliuiev, uomo d'affari,.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

nato il 13 luglio 1971, figlio dell'ex Primo Ministro Azarov.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/36


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 382/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2014

che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la pubblicazione dei supplementi al prospetto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Scopo della direttiva 2003/71/CE è armonizzare i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.

(2)

A norma della direttiva 2003/71/CE, inoltre, occorre pubblicare un supplemento al prospetto che menzioni qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato.

(3)

La divulgazione di informazioni complete relative agli strumenti finanziari e ai loro emittenti promuove la tutela degli investitori. Un supplemento dovrebbe pertanto riportare tutte le informazioni rilevanti sulle situazioni specifiche che ne hanno determinato la pubblicazione e che la direttiva 2003/71/CE e il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) impongono di includere nel prospetto.

(4)

Al fine di garantire un'armonizzazione coerente, specificare i requisiti imposti dalla direttiva 2003/71/CE e tener conto dell'evoluzione tecnica sui mercati finanziari, è necessario precisare le situazioni che impongono la pubblicazione di un supplemento al prospetto.

(5)

Poiché la necessità di pubblicazione può dipendere dall'emittente e dallo strumento finanziario interessato, non è possibile individuare tutte le situazioni in cui occorre pubblicare un supplemento al prospetto. È pertanto opportuno precisare le situazioni minime in cui esso è obbligatorio.

(6)

Il bilancio di esercizio sottoposto a revisione incide in maniera determinante sulle decisioni di investimento degli investitori. Perché questi possano basare le decisioni di investimento sulle informazioni finanziarie più recenti, occorre pubblicare, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari pubblicati quando il prospetto era già stato approvato, un supplemento che integri il nuovo bilancio di esercizio sottoposto a revisione dell'emittente di titoli di capitale e dell'emittente delle azioni sottostanti.

(7)

In considerazione del fatto che le previsioni e stime degli utili sono in grado di influenzare una decisione di investimento, è opportuno che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, l'emittente di titoli di capitale e l'emittente delle azioni sottostanti pubblichino un supplemento in cui siano specificate le modifiche dei dati impliciti o espliciti che costituiscono le previsioni o stime degli utili già contenute nel prospetto.

(8)

Una valutazione informata dell'emittente non può prescindere dalle informazioni riguardanti l'identità dei principali azionisti dell'emittente o del soggetto che lo controlla, quale che sia il tipo di titolo in questione. Tuttavia, la situazione di variazione dell'assetto di controllo dell'emittente è particolarmente importante nei casi in cui sono offerti titoli di capitale e certificati rappresentativi di strumenti finanziari, perché si tratta di strumenti che, in siffatta situazione, sono in genere più sensibili sotto il profilo del prezzo. Se sono interessati certificati rappresentativi di strumenti finanziari, è pertanto opportuno pubblicare un supplemento in caso di variazione dell'assetto di controllo dell'emittente di titoli di capitale o dell'emittente delle azioni sottostanti.

(9)

È essenziale che, nel valutare un'offerta in corso di titoli di capitale o certificati rappresentativi di strumenti finanziari, i potenziali investitori siano in grado di raffrontare i termini e le condizioni dell'offerta con il prezzo o le condizioni di scambio delle offerte pubbliche d'acquisto annunciate durante il periodo di offerta. Inoltre, anche l'esito dell'offerta pubblica di acquisto è rilevante ai fini della decisione di investimento, in quanto gli investitori devono sapere se implica una variazione dell'assetto di controllo dell'emittente. In tali casi è pertanto necessario un supplemento.

(10)

Se la dichiarazione relativa al capitale circolante non è più valida, gli investitori non dispongono degli elementi che consentono loro di assumere una decisione di investimento pienamente informata riguardo alla situazione finanziaria dell'emittente nell'immediato futuro. Gli investitori dovrebbero essere in grado di riponderare le loro decisioni di investimento alla luce di nuove informazioni sulla capacità dell'emittente di accedere al contante e agli altri strumenti liquidi per far fronte alle passività. In tali casi è pertanto necessario un supplemento.

(11)

Può accadere che, dopo l'approvazione del prospetto, l'emittente o l'offerente decida di offrire gli strumenti finanziari in Stati membri non indicati nel prospetto oppure di chiederne l'ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati di Stati membri non indicati nel prospetto. Poiché rivestono importanza per l'investitore ai fini della valutazione di taluni aspetti degli strumenti finanziari dell'emittente, le informazioni relative a tali offerte in altri Stati membri o all'ammissione alla negoziazione in loro mercati regolamentati dovrebbero essere pubblicate in un supplemento.

(12)

L'assunzione di un impegno finanziario significativo presenta buone probabilità di influire sulla situazione finanziaria o l'attività del soggetto. È pertanto opportuno riconoscere agli investitori il diritto di ottenere informazioni supplementari circa le conseguenze di tale impegno tramite un supplemento al prospetto.

(13)

L'aumento dell'importo nominale aggregato di un programma di offerta è indice della necessità di finanziamento dell'emittente oppure di un aumento della domanda degli strumenti finanziari da esso offerti. In caso di aumento dell'importo nominale aggregato di un programma di offerta rispetto a quanto indicato nel prospetto, è pertanto opportuno pubblicare un supplemento al prospetto.

(14)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ha presentato alla Commissione.

(15)

L'AESFEM ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche di regolamentazione che precisano le situazioni in cui è obbligatoria la pubblicazione di un supplemento al prospetto.

Articolo 2

Obbligo di pubblicare un supplemento

Un supplemento al prospetto è pubblicato nelle situazioni seguenti:

a)

quando uno dei soggetti seguenti pubblica un nuovo bilancio di esercizio sottoposto a revisione:

1)

emittente, nel caso in cui il prospetto si riferisca a azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 809/2004;

2)

emittente delle azioni sottostanti o degli altri strumenti negoziabili sottostanti equivalenti ad azioni, nel caso di titoli di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004;

3)

emittente delle azioni sottostanti, nel caso in cui il prospetto sia redatto secondo lo schema dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari di cui all'allegato X o XXVIII del regolamento (CE) n. 809/2004;

b)

quando uno dei soggetti seguenti pubblica una modifica delle previsioni o stime degli utili già contenute nel prospetto:

1)

emittente, nel caso in cui il prospetto si riferisca a azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 809/2004;

2)

emittente delle azioni sottostanti o degli altri strumenti negoziabili sottostanti equivalenti ad azioni, nel caso in cui il prospetto si riferisca a titoli di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004;

3)

emittente delle azioni sottostanti, nel caso in cui il prospetto sia redatto secondo lo schema dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari di cui all'allegato X o XXVIII del regolamento (CE) n. 809/2004;

c)

quando varia l'assetto di controllo di uno dei soggetti seguenti:

1)

emittente, nel caso in cui il prospetto si riferisca a azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 809/2004;

2)

emittente delle azioni sottostanti o degli altri strumenti negoziabili sottostanti equivalenti ad azioni, nel caso in cui il prospetto si riferisca a titoli di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004;

3)

emittente delle azioni sottostanti, nel caso in cui il prospetto sia redatto secondo lo schema dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari di cui all'allegato X o XXVIII del regolamento (CE) n. 809/2004;

d)

quando un terzo lancia una nuova offerta pubblica di acquisto, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e quando è noto l'esito di un'offerta pubblica di acquisto per uno degli elementi seguenti:

1)

capitale dell'emittente, nel caso in cui il prospetto si riferisca a azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 809/2004;

2)

capitale dell'emittente delle azioni sottostanti o degli altri strumenti negoziabili sottostanti equivalenti ad azioni, nel caso in cui il prospetto si riferisca a titoli di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004;

3)

capitale dell'emittente delle azioni sottostanti, nel caso in cui il prospetto sia redatto secondo lo schema dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari di cui all'allegato X o XXVIII del regolamento (CE) n. 809/2004;

e)

quando, in relazione alle azioni e agli altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 809/2004, e ai titoli di debito convertibili o scambiabili che sono titoli di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo, è modificata la dichiarazione relativa al capitale circolante contenuta nel prospetto, laddove il capitale circolante divenga sufficiente o insufficiente per soddisfare i requisiti del momento dell'emittente;

f)

quando l'emittente chiede l'ammissione alla negoziazione in uno o più mercati regolamentati in uno o più altri Stati membri oppure intende presentare un'offerta al pubblico in uno o più Stati membri non indicati nel prospetto;

g)

quando è assunto un nuovo impegno finanziario significativo che può determinare una variazione significativa ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 809/2004 e il prospetto si riferisce a azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, del medesimo regolamento e a altri titoli di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso;

h)

quando è aumentato l'importo nominale aggregato del programma di offerta.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).


15.4.2014   

IT

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L 111/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 383/2014 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Beurre de Bresse (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Beurre de Bresse» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Beurre de Bresse» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 335 del 16.11.2013, pag. 22.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

FRANCIA

Beurre de Bresse (DOP)


15.4.2014   

IT

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L 111/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 384/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Crème de Bresse (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Crème de Bresse» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Crème de Bresse» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 335 del 16.11.2013, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

FRANCIA

Crème de Bresse (DOP)


15.4.2014   

IT

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L 111/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 385/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2014

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Elbe-Saale Hopfen (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione per la denominazione «Elbe-Saale Hopfen», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Elbe-Saale Hopfen» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione

a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 345 del 26.11.2013, pag. 24.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

GERMANIA

Elbe-Saale Hopfen (IGP)


15.4.2014   

IT

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L 111/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONe (UE) N. 386/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e e),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi sulla scorta di quanto determinato dal comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

(2)

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Consiglio, sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(3)

Il 14 aprile 2014, sulla scorta di quanto determinato dal comitato delle sanzioni, il Consiglio ha deciso (2) di modificare le informazioni relative a un'entità dell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nonché di depennare un'entità dall'allegato IV. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV.

(4)

Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha inoltre deciso di depennare una persona dall'elenco dell'allegato V. Occorre pertanto modificare l'allegato V.

(5)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

(2)  Decisione 2014/212/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pagina 79 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007, la voce «Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation» dell'elenco «B. Persone giuridiche, entità e organismi» è sostituita da quanto segue:

«(16)

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation [alias a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; d) Ryonha Machinery Corporation; e) Ryonha Machinery; f) Ryonha Machine Tool; g) Ryonha Machine Tool Corporation; h) Ryonha Machinery Corp; i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; j) Ryonhwa Machinery JV; k) Huichon Ryonha Machinery General Plant; l) Unsan; m) Unsan Solid Tools; n) Millim Technology Company]. Indirizzo: a) Tongan-dong, distretto centrale, Pyongyang, RPDC; b) Mangungdae- gu, Pyongyang, RPDC; c) distretto di Mangyongdae, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: indirizzi di posta elettronica: a) ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com; b) millim@silibank.com. Numeri di telefono: a) 850-2-18111; b) 850-2-18111-8642; c) 850-2-18111-381-8642. Numero di fax: 850-2-381-4410. Data di designazione: 22.1.2013.»

ALLEGATO II

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 la voce seguente dell'elenco «A. Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)» è soppressa:

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

«1.

Chang Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Data di nascita:

2.2.1946 o 6.2.1946 o 23.2.1946 (provincia di Hamgyong Nord)

Numero di passaporto (dal 2006): PS 736420617

Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento amministrazione del partito dei lavoratori della Corea.»


15.4.2014   

IT

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L 111/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 387/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all’importazione

0702 00 00

MA

64,0

TN

117,5

TR

93,7

ZZ

91,7

0707 00 05

MK

58,5

TR

124,3

ZZ

91,4

0709 93 10

MA

44,0

TR

96,8

ZZ

70,4

0805 10 20

EG

47,3

IL

67,5

MA

40,7

TN

46,6

TR

62,2

ZZ

52,9

0805 50 10

MA

35,6

TR

65,8

ZZ

50,7

0808 10 80

AR

96,5

BR

88,0

CL

101,3

CN

98,6

MK

26,7

NZ

138,0

US

175,3

ZA

130,1

ZZ

106,8

0808 30 90

AR

98,5

CL

147,3

CN

82,0

ZA

98,5

ZZ

106,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/50


DIRETTIVA 2014/48/UE DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 2014

che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/48/CE (3) del Consiglio è stata applicata negli Stati membri dal 1o luglio 2005 e nei suoi primi tre anni di applicazione è risultata efficace, entro i limiti stabiliti dal suo ambito di applicazione. Dalla prima relazione della Commissione del 15 settembre 2008 sull'applicazione di tale direttiva risulta tuttavia che essa non è pienamente all'altezza delle ambizioni espresse nelle conclusioni adottate all'unanimità dal Consiglio nella sessione del 26 e 27 novembre 2000. In particolare, non sono coperti taluni strumenti finanziari che sono equivalenti a titoli fruttiferi e taluni mezzi indiretti di possesso di titoli fruttiferi.

(2)

Per meglio raggiungere l'obiettivo della direttiva 2003/48/CE, è necessario innanzi tutto migliorare la qualità delle informazioni utilizzate per accertare l'identità e la residenza dei beneficiari effettivi. A tale riguardo, l'agente pagatore dovrebbe avvalersi di luogo e data di nascita e, se esiste, del codice fiscale o dato equivalente attribuito dagli Stati membri. La direttiva 2003/48/CE non impone agli Stati membri l'obbligo di introdurre codici fiscali. Al riguardo è opportuno inoltre migliorare le informazioni inerenti ai conti congiunti e altri casi di proprietà effettiva condivisa.

(3)

La direttiva 2003/48/CE si applica soltanto ai pagamenti di interessi effettuati direttamente a favore di persone fisiche residenti nell'Unione, le quali possono pertanto eludere la direttiva 2003/48/CE interponendo un'entità o dispositivo giuridico, in particolare stabilito in una giurisdizione in cui non è assicurata la tassazione del reddito versato all'entità o dispositivo. Viste anche le misure antiriciclaggio previste dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è pertanto opportuno imporre agli agenti pagatori di applicare l'approccio della trasparenza ai pagamenti effettuati a talune entità o dispositivi giuridici stabiliti o aventi la sede di direzione effettiva in determinati paesi o territori in cui la direttiva 2003/48/CE o disposizioni analoghe o equivalenti non si applicano. Tali agenti pagatori dovrebbero utilizzare le informazioni già a loro disposizione in merito al o ai beneficiari effettivi dell'entità o del dispositivo giuridico ai fini dell'applicazione della direttiva 2003/48/CE quando il beneficiario effettivo così identificato è una persona fisica residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore. Per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli agenti pagatori, è opportuno redigere un elenco indicativo delle entità e dei dispositivi giuridici stabiliti nei paesi terzi e nelle giurisdizioni interessati dalla presente misura.

(4)

È opportuno altresì evitare che la direttiva 2003/48/CE sia elusa incanalando artificialmente un pagamento di interessi tramite un operatore economico stabilito al di fuori dell'Unione. È pertanto necessario precisare le responsabilità degli operatori economici quando sono consapevoli che un pagamento di interessi a un operatore stabilito al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva 2003/48/CE va a beneficio di una persona fisica che a loro consta essere residente in un altro Stato membro e che può essere considerata loro cliente. In tali circostanze è opportuno considerare che tali operatori economici agiscono come agenti pagatori. Ciò aiuterebbe in particolare anche ad impedire un eventuale abuso della rete internazionale degli istituti finanziari, vale a dire succursali, controllate, associate o holding, per eludere la direttiva 2003/48/CE.

(5)

L'esperienza ha dimostrato che è necessaria maggiore chiarezza per quanto concerne l'obbligo di agire come agente pagatore al momento del ricevimento di un pagamento di interessi. In particolare è opportuno identificare chiaramente le strutture intermedie che sono soggette a tale obbligo. Le entità e i dispositivi giuridici che non sono soggetti a imposizione effettiva dovrebbero applicare le disposizioni della direttiva 2003/48/CE al momento del ricevimento di pagamenti di interessi effettuati da operatori economici a monte. Un elenco indicativo di tali entità e dispositivi giuridici in ciascuno Stato membro semplificherà l'attuazione delle nuove disposizioni.

(6)

Dalla prima relazione sull'applicazione della direttiva 2003/48/CE risulta che questa può essere elusa mediante l'uso di strumenti finanziari che, alla luce del livello di rischio, della flessibilità e del rendimento convenuto, sono equivalenti ai crediti. Occorre pertanto garantire che essa copra non soltanto gli interessi ma anche altri redditi sostanzialmente equivalenti.

(7)

Analogamente, i contratti di assicurazione vita contenenti una garanzia di rendimento da entrate o il cui rendimento è per oltre il 40 % legato al reddito da crediti o reddito equivalente disciplinato dalla direttiva 2003/48/CE dovrebbero rientrare nell'ambito d'applicazione di detta direttiva.

(8)

Per quanto riguarda i fondi di investimento stabiliti nell'Unione, la direttiva 2003/48/CE copre attualmente solo i redditi ottenuti tramite organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati conformemente alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che, tra le altre cose, ha abrogato e sostituito la direttiva 85/611/CEE del Consiglio (6). Redditi equivalenti derivanti da non-OICVM rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/48/CE solo quando i non-OICVM sono soggetti senza personalità giuridica e pertanto operano come agenti pagatori al momento del ricevimento di pagamenti di interessi. Per garantire l'applicazione delle stesse norme a tutti i fondi o sistemi di investimento, indipendentemente dalla loro forma giuridica, è opportuno sostituire il riferimento fatto dalla direttiva 2003/48/CE alla direttiva 85/611/CEE con un riferimento alla loro registrazione secondo la legislazione di uno Stato membro o al rispettivo regolamento del fondo o ai documenti costitutivi disciplinati dalla legislazione di uno degli Stati membri. È opportuno inoltre assicurare parità di trattamento tenendo conto dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

(9)

Per quanto riguarda i fondi d'investimento non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è necessario chiarire che la direttiva si applica agli interessi e ai redditi equivalenti di tutti questi fondi, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle modalità di collocamento presso gli investitori.

(10)

È opportuno chiarire la definizione di pagamento di interessi per garantire che nel calcolo della percentuale di attività investite in tali strumenti siano presi in considerazione non soltanto gli investimenti diretti in crediti ma anche quelli indiretti. Inoltre, per facilitare l'applicazione da parte degli agenti pagatori della direttiva 2003/48/CE ai redditi derivanti da organismi di investimento collettivo stabiliti in altri paesi, occorre chiarire che il calcolo della composizione dell'attivo per il trattamento di determinati redditi di tali organismi è disciplinato dalle norme in vigore nello Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo nel quale sono stabiliti.

(11)

Sia la procedura del «certificato» che consente ai beneficiari effettivi con residenza fiscale in uno Stato membro di evitare il prelievo di una ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi percepiti in un altro Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/48/CE, sia la procedura alternativa, vale a dire la comunicazione volontaria allo Stato di residenza del beneficiario effettivo, hanno dei meriti. Nondimeno la procedura della comunicazione volontaria è meno onerosa per il beneficiario effettivo ed è pertanto opportuno consentire ai beneficiari effettivi di scegliere la procedura.

(12)

È opportuno che gli Stati membri forniscano statistiche utili sull'applicazione della direttiva 2003/48/CE al fine di migliorare la qualità delle informazioni a disposizione della Commissione per la preparazione della relazione, trasmessa ogni tre anni al Consiglio, sull'applicazione della direttiva.

(13)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione europea, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(14)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2003/48/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(15)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi transfrontalieri che sono generalmente inclusi in tutti gli Stati membri nel reddito imponibile delle persone fisiche residenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

La direttiva 2003/48/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/48/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori e dagli altri operatori economici stabiliti oppure, laddove pertinente, aventi la sede di direzione effettiva nel loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Definizioni di taluni termini

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a)

“operatore economico”, un istituto di credito o finanziario, qualsiasi altra persona fisica o giuridica, che regolarmente o occasionalmente effettua o attribuisce un pagamento di interessi ai sensi della presente direttiva nell'esercizio della sua attività professionale;

b)

“sede di direzione effettiva” di un'entità, a prescindere dal possesso della personalità giuridica, l'indirizzo in cui sono assunte le decisioni gestionali essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'entità nel suo complesso. Se tali decisioni sono assunte in più di un paese o giurisdizione, la sede di direzione effettiva si considera situata all'indirizzo in cui è assunta la maggior parte delle decisioni gestionali essenziali inerenti alle attività che danno luogo al pagamento di interessi ai sensi della presente direttiva;

c)

“sede di direzione effettiva” di un trust o altro dispositivo giuridico:

i)

l'indirizzo permanente della persona fisica che ha la responsabilità principale delle decisioni gestionali essenziali inerenti alle attività del dispositivo giuridico, o, nel caso di un trust, l'indirizzo permanente del fiduciario. Se più di una persona fisica ha questa responsabilità, la sede di direzione effettiva si considera situata all'indirizzo permanente della persona che ha la responsabilità principale della maggior parte delle decisioni gestionali essenziali inerenti alle attività che danno luogo al pagamento di interessi ai sensi della presente direttiva, oppure

ii)

l'indirizzo in cui la persona giuridica che ha la responsabilità principale di gestire le attività del dispositivo giuridico o, nel caso di un trust, il fiduciario, assume le decisioni gestionali essenziali inerenti a tali attività. Se le decisioni gestionali essenziali sono assunte in più di un paese o giurisdizione, la sede di direzione effettiva si considera situata all'indirizzo in cui è assunta la maggior parte delle decisioni gestionali essenziali inerenti alle attività che danno luogo al pagamento di interessi ai sensi della presente direttiva;

d)

“soggetto a imposizione effettiva”, un'entità o un dispositivo giuridico soggetto a imposta su tutto il reddito o sulla parte di esso attribuibile ai partecipanti non residenti, compreso qualsiasi pagamento di interessi»;

3)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizione del beneficiario effettivo

1.   Ai fini della presente direttiva, e fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, per “beneficiario effettivo” si intende qualsiasi persona fisica che riceve un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato ricevuto o attribuito a suo vantaggio, ossia che:

a)

agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

b)

agisce per conto di un'entità, a prescindere dal possesso della personalità giuridica, e comunica all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo del luogo di stabilimento dell'entità e, se situato in un diverso paese o giurisdizione, l'indirizzo della sede di direzione effettiva dell'entità;

c)

agisce per conto di un dispositivo giuridico e comunica all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi l'eventuale denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della sede di direzione effettiva del dispositivo giuridico e il nome della persona fisica o giuridica di cui all'articolo 1 bis, lettera c), o

d)

agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

2.   Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che riceve un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo e la lettera a), b) o c) del paragrafo 1 non si applica a tale persona, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 2. Se l'agente pagatore non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica di cui sopra come il beneficiario effettivo.

3.   I commi dal secondo al quinto del presente paragrafo si applicano quando un operatore economico, che rientra anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico che non è soggetto a imposizione effettiva ed è stabilito o ha la sede di direzione effettiva in un paese o giurisdizione al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 della presente direttiva e al di fuori dell'ambito territoriale degli accordi e delle intese che prevedono le stesse misure o misure equivalenti a quelle della presente direttiva.

Il pagamento si considera effettuato o attribuito direttamente alla persona fisica residente in uno Stato membro diverso da quello dell'operatore economico e definita all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE quale beneficiario effettivo dell'entità o dispositivo giuridico. L'identità di detta persona fisica è stabilita conformemente agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva. Detta persona fisica è considerata altresì il beneficiario effettivo ai fini della presente direttiva.

Ai fini del primo comma, le categorie di entità e dispositivi giuridici figuranti nell'elenco indicativo dell'allegato I sono considerate non soggette a imposizione effettiva.

L'operatore economico di cui al primo comma determina la forma giuridica e il luogo di stabilimento oppure, laddove pertinente, la sede di direzione effettiva dell'entità o dispositivo giuridico basandosi sulle informazioni comunicate dalla persona fisica che agisce per conto dell'entità o dispositivo giuridico, in particolare a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che informazioni più attendibili in suo possesso indichino che i dati comunicati non sono corretti o completi ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Se l'entità o dispositivo giuridico non rientra nelle categorie di cui all'allegato I o se rientra in tali categorie ma afferma di essere soggetto a imposizione effettiva, l'operatore economico di cui al primo comma determina se è soggetto a imposizione effettiva sulla base di fatti generalmente riconosciuti o di documenti ufficiali presentati dall'entità o dispositivo giuridico oppure disponibili in virtù degli obblighi di adeguata verifica della clientela applicati ai sensi della direttiva 2005/60/CE.

4.   Se l'entità o dispositivo giuridico è considerato agente pagatore all'atto del ricevimento di un pagamento di interessi o all'attribuzione di tale pagamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, il pagamento di interessi è considerato maturato dalle persone fisiche seguenti, considerate beneficiarie effettive ai fini della presente direttiva:

a)

qualsiasi persona fisica avente diritto a ricevere il reddito derivante dalle attività che producono tale pagamento, o altre attività che lo rappresentano, all'atto del ricevimento del pagamento da parte dell'entità o dispositivo giuridico ovvero all'attribuzione del pagamento a suo favore, proporzionalmente ai diritti che essa può far valere su tale reddito;

b)

per l'eventuale parte del reddito derivante dalle attività che producono tale pagamento, o delle altre attività che lo rappresentano, alla quale non ha diritto nessuna delle persone fisiche di cui alla lettera a) all'atto del ricevimento del pagamento da parte dell'entità o dispositivo giuridico ovvero all'attribuzione del pagamento a suo favore, qualsiasi persona fisica che abbia contribuito, direttamente o indirettamente, alle attività dell'entità o dispositivo giuridico interessato, indipendentemente dal fatto di avere diritto o meno alle attività o al reddito dell'entità o dispositivo giuridico;

c)

se nessuna delle persone fisiche di cui alle lettere a) o b) ha diritto collettivamente o individualmente a ricevere la totalità del reddito derivante dalle attività che producono tale pagamento, o a tutte le altre attività che lo rappresentano, alla data di ricevimento o di attribuzione del pagamento di interessi, qualsiasi persona fisica, proporzionalmente ai diritti che può far valere su tale reddito, che, in una data successiva, acquisisca il diritto alla totalità o a parte delle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano. L'importo totale che si considera maturato da detta persona fisica non supera l'importo del pagamento di interessi ricevuto dall'entità o dispositivo giuridico o attribuito a suo favore, previa deduzione dell'eventuale parte attribuita conformemente al presente paragrafo ad una persona fisica ai sensi delle lettere a) o b).

(*1)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).»"

4)

gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

1.   Ciascuno Stato membro adotta con riguardo al proprio territorio le procedure necessarie, assicurandone l'applicazione, per permettere all'agente pagatore di determinare l'identità dei beneficiari effettivi e la loro residenza ai fini degli articoli da 8 a 12.

Tali procedure sono conformi alle norme minime di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   L'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo in funzione di norme minime che variano secondo l'inizio delle relazioni tra l'agente pagatore e il beneficiario effettivo:

a)

per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo, costituita da nome e indirizzo, utilizzando le informazioni in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 2005/60/CE;

b)

per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo, costituita da nome, indirizzo, luogo e data di nascita e, conformemente all'elenco di cui al paragrafo 4, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito dallo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale. Per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate prima del 1o luglio 2015, le informazioni relative a luogo e data di nascita sono necessarie solo se non è disponibile tale codice fiscale o dato equivalente.

I dati di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono determinati sulla base di un passaporto o di una carta d'identità ufficiale o di qualsiasi altro documento d'identità ufficiale, secondo le indicazioni dell'elenco di cui al paragrafo 4, laddove applicabili, presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono in questi documenti sono determinati sulla base di qualsiasi altro documento attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo.

3.   Se il beneficiario effettivo presenta volontariamente un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità competente di un paese nei tre anni precedenti la data del pagamento, o in una data successiva se il pagamento si considera maturato da un beneficiario effettivo, la residenza si considera situata in quel paese. In mancanza di tale certificato, la residenza si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente. L'agente pagatore determina l'indirizzo permanente del beneficiario effettivo sulla base delle seguenti norme minime:

a)

per le relazioni contrattuali avviate anteriormente al 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'indirizzo permanente attuale del beneficiario effettivo basandosi sulle informazioni migliori in suo possesso, in particolare a norma della regolamentazione vigente nel suo Stato di stabilimento e della direttiva 2005/60/CEE;

b)

per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'indirizzo permanente attuale del beneficiario effettivo sulla base dell'indirizzo che risulta dalle procedure di identificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), da aggiornare sulla base dei documenti più recenti in possesso dell'agente pagatore.

Nella situazione di cui alla lettera b) del presente comma, in cui i beneficiari effettivi presentano un passaporto o una carta d'identità ufficiale o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale rilasciato da uno Stato membro e si dichiarano residenti in un paese terzo, la residenza è determinata mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato nei tre anni precedenti la data del pagamento, o in una data successiva se il pagamento si considera maturato da un beneficiario effettivo, dall'autorità competente del paese terzo in cui il beneficiario effettivo afferma di essere residente. In mancanza di tale certificato, si considera paese di residenza lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto, la carta d'identità ufficiale o qualsiasi altro documento d'identità ufficiale. Per i beneficiari effettivi sui quali l'agente pagatore dispone di documentazione ufficiale che dimostra che la loro residenza fiscale è situata in un paese diverso da quello del loro indirizzo permanente a motivo di privilegi connessi al loro status diplomatico o ad altre norme convenute a livello internazionale, la residenza è determinata mediante la documentazione ufficiale a disposizione dell'agente pagatore.

4.   Entro il 31 dicembre 2014 ciascuno Stato membro che attribuisce codici fiscali o dati equivalenti comunica alla Commissione la struttura e il formato di tali codici o dati e della documentazione ufficiale contenente le informazioni relative ai codici o dati attribuiti. Ciascuno Stato membro comunica inoltre alla Commissione le eventuali modifiche intervenute al riguardo. La Commissione compila un elenco delle informazioni ricevute, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Agenti pagatori

1.   Ai fini della presente direttiva per agente pagatore si intende un operatore economico stabilito in uno Stato membro che effettua un pagamento di interessi al beneficiario effettivo o attribuisce tale pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo.

Ai fini del presente paragrafo, è irrilevante se l'operatore economico interessato sia il debitore o l'emittente del credito o del titolo che produce il reddito o l'operatore economico incaricato dal debitore o emittente o dal beneficiario effettivo di pagare il reddito o di attribuire il pagamento del reddito.

Un operatore economico stabilito in uno Stato membro è considerato un agente pagatore ai fini della presente direttiva anche quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

effettua un pagamento di interessi o attribuisce tale pagamento a un altro operatore economico, compresa una stabile organizzazione o un'affiliata del primo operatore economico, stabilito al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 e al di fuori dell'ambito territoriale degli accordi e delle intese che prevedono le stesse misure o misure equivalenti a quelle di cui alla presente direttiva; e

b)

il primo operatore economico ha motivo di credere, sulla base delle informazioni disponibili, che il secondo operatore economico pagherà il reddito o attribuirà tale pagamento direttamente a un beneficiario effettivo che è una persona fisica di cui il primo operatore economico sa che è residente in un altro Stato membro, tenuto conto dell'articolo 3.

Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il pagamento effettuato o attribuito dal primo operatore economico si considera effettuato o attribuito direttamente al beneficiario effettivo di cui alla lettera b) di detto comma.

2.   L'entità o dispositivo giuridico, la cui sede di direzione effettiva è situata all'interno di uno Stato membro e che non è soggetto a imposizione effettiva in base alle norme generali di imposizione diretta applicabili in quello Stato membro o nello Stato membro di stabilimento o in qualsiasi paese o giurisdizione in cui ha comunque la residenza fiscale, è considerato agente pagatore all'atto del ricevimento di un pagamento di interessi o all'attribuzione di tale pagamento.

Ai fini del presente paragrafo, le categorie di entità e dispositivi giuridici figuranti nell'elenco indicativo dell'allegato II non sono considerate soggette a imposizione effettiva.

Se l'entità o dispositivo giuridico non appartiene ad alcuna delle categorie figuranti nell'elenco indicativo di cui all'allegato II o se rientra nell'allegato ma afferma di essere soggetto a imposizione effettiva, l'operatore economico determina se è soggetto a imposizione effettiva sulla base di fatti generalmente riconosciuti o di documenti ufficiali presentati dall'entità o dispositivo giuridico oppure disponibili in virtù degli obblighi di adeguata verifica della clientela applicati ai sensi della direttiva 2005/60/CE.

Un operatore economico stabilito in uno Stato membro, che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui al presente paragrafo la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'operatore economico, comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento i dati seguenti, utilizzando le informazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 3, quarto comma o altri dati disponibili:

i)

l'eventuale denominazione dell'entità o del dispositivo giuridico;

ii)

la sua forma giuridica;

iii)

la sua sede di direzione effettiva;

iv)

l'importo totale del pagamento di interessi, specificato a norma dell'articolo 8, effettuato o attribuito all'entità o dispositivo giuridico;

v)

la data dell'ultimo pagamento di interessi.

Le persone fisiche considerate beneficiari effettivi del pagamento d'interessi effettuato o attribuito alle entità o dispositivi giuridici di cui al primo comma del presente paragrafo sono determinate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4. Laddove si applica la lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 4, ogniqualvolta una persona fisica acquisisca in una data successiva il diritto alle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano, l'entità o dispositivo giuridico fornisce all'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma. L'entità o dispositivo giuridico informa la propria autorità competente di qualsiasi trasferimento della sua sede di direzione effettiva.

Gli obblighi di cui al quinto comma vigono per 10 anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento di interessi ricevuto o attribuito dall'entità o dispositivo giuridico oppure, se successiva, dall'ultima data in cui una persona fisica ha acquisito il diritto alle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano.

Qualora un'entità o dispositivo giuridico, in un caso in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), abbia trasferito la sede di direzione effettiva da uno Stato membro ad un altro, l'autorità competente del primo Stato membro comunica alla sua omologa del nuovo Stato membro le informazioni seguenti:

i)

importo del pagamento di interessi ricevuto dall'entità o dispositivo giuridico o attribuito a suo favore e non ancora coperto da passati diritti alle pertinenti attività;

ii)

data dell'ultimo pagamento di interessi ricevuto dall'entità o dispositivo giuridico o attribuito a suo favore oppure, se successiva, ultima data in cui una persona fisica ha acquisito il diritto in tutto o in parte alle attività che producono tale pagamento o ad altre attività che lo rappresentano.

Il presente paragrafo non si applica se l'entità o dispositivo giuridico dimostra che rientra in uno dei casi seguenti:

a)

si tratta di un organismo d'investimento collettivo o di un altro fondo o sistema di investimento collettivo come definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punti i) e iii) o e), punti i) e iii);

b)

si tratta di un ente che eroga prestazioni pensionistiche o assicurative o di un organismo incaricato da un siffatto ente di gestire le sue attività;

c)

deve essere ammesso, in base alle procedure applicabili nello Stato membro in cui ha la residenza fiscale o la sede di direzione effettiva, all'esenzione dall'imposizione effettiva secondo il regime generale d'imposizione diretta perché destinato esclusivamente a scopi caritativi di utilità pubblica;

d)

costituisce una proprietà effettiva condivisa per cui l'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento ha determinato l'identità e la residenza di tutti i beneficiari effettivi in conformità all'articolo 3 ed è pertanto l'agente pagatore in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Un'entità ai sensi del paragrafo 2 che sia simile a un organismo d'investimento collettivo o un fondo o sistema di investimento collettivo di cui al paragrafo 2, ottavo comma, lettera a), può scegliere di essere trattata ai fini della presente direttiva come un organismo, fondo o sistema di tale tipo.

Se un'entità esercita l'opzione di cui al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva rilascia un certificato a tale effetto. L'entità presenta il certificato all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi. In tal caso l'operatore economico è esentato dagli obblighi previsti al paragrafo 2, quarto comma.

Ai fini dell'attuazione efficace della presente direttiva, gli Stati membri definiscono norme dettagliate riguardo all'opzione di cui al primo comma del presente paragrafo per le entità la cui sede di direzione effettiva è situata nel loro territorio.»;

5)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Definizione del pagamento di interessi

1.   Ai fini della presente direttiva per “pagamento di interessi” si intendono:

a)

interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni; le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;

b)

qualsiasi reddito pagato o realizzato, oppure accreditato su un conto, relativo a titoli di qualsivoglia natura, salvo se il reddito è considerato direttamente un pagamento di interessi a norma delle lettere a), c), d) o e), e quando:

i)

le condizioni di un utile sul capitale stabilite alla data di emissione includono l'impegno nei confronti dell'investitore di versargli, alla scadenza del termine, almeno il 95 % del capitale investito, oppure

ii)

le condizioni stabilite alla data di emissione legano almeno il 95 % del reddito derivante dal titolo a interessi o redditi dei tipi di cui alle lettere a), c), d) o e);

c)

interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a) e qualsivoglia reddito maturato o capitalizzato alla cessione, al rimborso o al riscatto dei titoli di cui alla lettera b);

d)

redditi derivanti dai pagamenti di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo direttamente o indirettamente e anche tramite un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, se distribuiti da:

i)

organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo, che sono registrati come tali in conformità alla legislazione di qualsiasi Stato membro, ovvero dei paesi dello Spazio economico europeo non appartenenti all'Unione, oppure sono dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla normativa in materia di fondi o sistemi di investimento collettivo di uno di tali Stati o paesi. Ciò si applica a prescindere dalla forma giuridica dell'organismo, fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell'acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote;

ii)

entità che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

iii)

qualsiasi fondo o sistema di investimento collettivo stabilito al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 e al di fuori dello Spazio economico europeo. Ciò si applica a prescindere dalla forma giuridica di tale fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell'acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote;

e)

redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi, entità, fondi o sistemi di investimento, se questi investono, direttamente o indirettamente tramite altri siffatti organismi, fondi o sistemi, ovvero tramite entità o dispositivi giuridici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oltre il 40 % delle loro attività in crediti di cui alla lettera a) del presente paragrafo o in titoli di cui alla sua lettera b):

i)

organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo, che sono registrati come tali in conformità alla legislazione di qualsiasi Stato membro, ovvero dei paesi dello Spazio economico europeo non appartenenti all'Unione, oppure sono dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla normativa in materia di fondi o sistemi di investimento collettivo di uno di tali Stati o paesi. Ciò si applica a prescindere dalla forma giuridica dell'organismo, fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell'acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote;

ii)

entità che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

iii)

qualsiasi fondo o sistema di investimento collettivo stabilito al di fuori del territorio di cui all'articolo 7 e al di fuori dello Spazio economico europeo. Ciò si applica a prescindere dalla forma giuridica di tale fondo o sistema e da qualsiasi restrizione a un gruppo limitato di investitori dell'acquisto, della cessione o del riscatto delle sue partecipazioni o quote.

Ai fini della presente lettera, non sono considerate crediti ai sensi della lettera a) né titoli ai sensi della lettera b) le attività che gli organismi, entità, fondi o sistemi d'investimento devono conservare a titolo di garanzia in virtù di loro accordi, contratti o altri atti giuridici per il conseguimento dei loro obiettivi d'investimento e delle quali l'investitore non è parte né detiene diritti di legge;

f)

profitti derivanti da un contratto di assicurazione vita, se:

i)

il contratto contiene una garanzia di rendimento da entrate; oppure

ii)

il rendimento effettivo del contratto è legato per oltre il 40 % agli interessi o redditi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

Ai fini della presente lettera, si considerano profitti di un contratto di assicurazione vita il superamento dei rimborsi anche parziali effettuati dall'assicuratore prima della data di scadenza del contratto di assicurazione vita nonché il superamento degli importi erogati dall'assicuratore rispetto alla somma dei pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto di assicurazione vita. In caso di trasferimento parziale o totale a terzi di una assicurazione vita, si considera altresì profitto di un contratto di assicurazione vita il superamento del valore conferito al contratto rispetto alla somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore. I profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedono soltanto l'erogazione di una pensione o di una rendita fissa per almeno cinque anni sono considerati tali solo se si tratta di rimborsi o trasferimenti a terzi effettuati prima della scadenza del periodo di cinque anni. Non si considerano profitti derivanti da un contratto di assicurazione vita gli importi erogati motivati unicamente da decesso, invalidità o malattia.

Per gli organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo, che sono registrati in conformità alle loro norme oppure sono dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla loro normativa, solo nella misura in cui essi corrispondano a entrate che, direttamente o indirettamente, derivano da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a), b) o c) di detto comma, gli Stati membri hanno tuttavia l'opzione di includere nella definizione di pagamento di interessi i redditi di cui alla lettera e) del primo comma.

Per quanto riguarda la lettera f), punto ii), del primo comma, uno Stato membro ha l'opzione di includere nella definizione del pagamento di interessi i profitti indipendentemente dalla composizione del rendimento, se sono erogati o ottenuti da un assicuratore vita stabilito in quello stesso Stato.

Lo Stato membro che esercita una delle opzioni di cui al secondo e terzo comma, o entrambe, ne dà comunicazione alla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il fatto che l'opzione è stata esercitata. A decorrere dalla data di pubblicazione l'esercizio dell'opzione è vincolante per gli altri Stati membri.

2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera b), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa l'importo del reddito pagato, realizzato o accreditato, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del pagamento.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa l'importo degli interessi o dei redditi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del pagamento.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettere d) ed e), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi ai sensi delle lettere a), b) o c) di detto comma, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del reddito.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera f), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa l'importo dei profitti derivanti da un contratto di assicurazione vita, è considerato pagamento di interessi l'importo totale del pagamento.

3.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera e), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale delle attività investita in crediti o nei titoli in questione, ovvero in partecipazioni o quote come definite in detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora egli non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, il reddito si considera il prodotto della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettera f), punto ii), laddove l'agente pagatore non disponga di informazioni circa la percentuale del rendimento legata ai pagamenti di interessi di cui alle lettere a), b), c), d) o e) di detto comma, tale percentuale si considera superiore al 40 %.

4.   Quando un pagamento di interessi definito al paragrafo 1 è effettuato a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o accreditato su un conto di tale entità o dispositivo giuridico, si considera maturato da una persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 4. Nel caso di un'entità, ciò vale soltanto se essa ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

5.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere agli agenti pagatori sul loro territorio l'annualizzazione degli interessi o di altri redditi pertinenti per un periodo che non può essere superiore a un anno e di considerare gli interessi o gli altri redditi pertinenti annualizzati come un pagamento di interessi anche se durante tale periodo non hanno luogo cessioni, riscatti o rimborsi.

6.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettere d) ed e), gli Stati membri hanno l'opzione di escludere dalla definizione di pagamento di interessi i redditi contemplati da tali disposizioni distribuiti da organismi, entità o fondi o sistemi di investimento dotati di un regolamento del fondo o di documenti costitutivi disciplinati dalla loro normativa qualora l'investimento diretto o indiretto di tali organismi, entità o fondi o sistemi in crediti di cui alla lettera a) di detto comma, o in titoli di cui alla lettera b) di detto comma, non sia stato superiore al 15 % delle loro attività.

In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri hanno l'opzione di escludere dalla definizione di pagamento di interessi di cui al paragrafo 1 i pagamenti di interessi effettuati o accreditati su un conto di un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2 che abbia la sede di direzione effettiva nel loro territorio, qualora l'investimento diretto o indiretto di tale entità o dispositivo giuridico in crediti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o in titoli di cui alla lettera b) di detto comma, non sia stato superiore al 15 % delle loro attività. Nel caso di un'entità, ciò vale soltanto se essa non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Lo Stato membro che esercita una delle opzioni di cui al primo e al secondo comma, o entrambe, ne dà comunicazione alla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il fatto che l'opzione è stata esercitata. A decorrere dalla data di pubblicazione l'esercizio dell'opzione è vincolante per gli altri Stati membri.

7.   A decorrere dal 1o gennaio 2016 le soglie del 40 % di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere e) e f), punto ii), e al paragrafo 3 sono pari al 25 %.

8.   Le percentuali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), e al paragrafo 6 sono determinate con riguardo alla politica di investimento, oppure con riguardo alla strategia e agli obiettivi d'investimento, esposta negli atti che regolano il funzionamento degli organismi, delle entità o dei fondi o sistemi di investimento interessati.

Ai fini del presente paragrafo gli atti includono:

a)

il regolamento del fondo o i documenti costitutivi degli organismi, delle entità o dei fondi o sistemi di investimento interessati;

b)

qualsiasi accordo, contratto o altro atto giuridico concluso dagli organismi, entità, o fondi o sistemi di investimento interessati messo a disposizione di un operatore economico; e

c)

qualsiasi prospetto o documento analogo pubblicato dagli organismi, entità, o fondi o sistemi di investimento interessati, o per loro conto, e messo a disposizione degli investitori.

Laddove gli atti non definiscano la politica di investimento ovvero la strategia e gli obiettivi d'investimento, tali percentuali sono determinate con riferimento alla composizione effettiva delle attività degli organismi, entità, o fondi o sistemi di investimento interessati, quale risulta dalla media delle attività all'inizio, o alla data della prima relazione di metà esercizio, e alla fine dell'ultimo esercizio contabile anteriore alla data in cui l'agente pagatore effettua o attribuisce il pagamento di interessi al beneficiario effettivo. Per gli organismi, entità o fondi o sistemi di investimento di nuova costituzione, tale composizione effettiva risulta dalla media delle attività alla data di inizio e alla data della prima valutazione delle attività prevista dagli atti che regolano il funzionamento degli organismi, entità o fondi o sistemi interessati.

La composizione delle attività è misurata in conformità alle norme applicabili nello Stato membro, ovvero in un paese dello Spazio economico europeo non appartenente all'Unione in cui l'organismo d'investimento collettivo o altro fondo o sistema di investimento collettivo è registrato come tale, oppure in conformità alla normativa da cui sono disciplinati il suo regolamento o i suoi documenti costitutivi. La composizione misurata in quanto tale è vincolante per gli altri Stati membri.

9.   Il reddito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta a decorrere dal 1o luglio 2014. I titoli emessi anteriormente a tale data non sono presi in considerazione ai fini delle percentuali di cui alla lettera e) di detto comma, e al paragrafo 6.

10.   I profitti di un contratto di assicurazione vita sono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, primo comma, lettera f), solo nella misura in cui il contratto di assicurazione vita che dà origine a tali profitti è stato sottoscritto per la prima volta a decorrere dal 1o luglio 2014.

11.   È offerta agli Stati membri l'opzione di considerare i redditi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), punto i), realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote in organismi d'investimento collettivo aventi forma societaria che non sono OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), un pagamento di interessi solo nella misura in cui sono stati maturati da detti organismi a decorrere dal 1o luglio 2014.

(*2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»."

6)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore

1.   Allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento sono costituite da:

a)

identità e residenza del beneficiario effettivo determinate a norma dell'articolo 3 o, nei casi di proprietà effettiva condivisa, identità e residenza di tutti i beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1;

b)

denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

c)

numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del credito che produce gli interessi o del contratto di assicurazione vita, del titolo, della partecipazione o della quota che danno origine a tale pagamento;

d)

informazioni relative al pagamento di interessi a norma del paragrafo 2.

Se il beneficiario effettivo è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui l'agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ha la sede di direzione effettiva, l'agente pagatore comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva le informazioni specificate nelle lettere da a) a d) del primo comma del presente paragrafo, nonché le seguenti informazioni:

i)

l'importo totale dei pagamenti di interessi ricevuti o attribuiti che si considera maturato dai suoi beneficiari effettivi;

ii)

allorché una persona fisica diventa beneficiario effettivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), l'importo che si considera maturato da tale persona fisica e la relativa data di decorrenza.

2.   Le informazioni minime che l'agente pagatore è tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare i pagamenti di interessi secondo le categorie in appresso e indicare:

a)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a): l'importo degli interessi pagati o accreditati;

b)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b): l'importo di qualsiasi reddito pagato, realizzato o accreditato ovvero l'importo totale del pagamento;

c)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) o e): l'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o l'importo totale dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;

d)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera d): l'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione o l'importo totale della distribuzione;

e)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: l'importo degli interessi attribuibili a ciascuno dei beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1;

f)

qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: l'importo degli interessi o degli altri redditi pertinenti annualizzati;

g)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f): il profitto calcolato conformemente a tale disposizione o l'importo totale del pagamento. Se, in caso di trasferimento a terzi, l'agente pagatore non dispone di informazioni sul valore conferito: la somma dei pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo del contratto di assicurazione vita.

L'agente pagatore informa l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito o, se si tratta di un agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva quando comunica gli importi totali ai sensi delle lettere b), c), d) e g) del primo comma del presente paragrafo.

3.   In caso di proprietà effettiva condivisa, l'agente pagatore informa l'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento o, se si tratta di un agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la sua sede di direzione effettiva, se l'importo comunicato per ogni beneficiario effettivo è l'importo pieno attribuibile collettivamente ai beneficiari effettivi, la partecipazione effettiva spettante al beneficiario effettivo in questione o una quota uguale.

4.   Nonostante il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire agli agenti pagatori di comunicare solo quanto segue:

a)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o d): l'importo totale degli interessi o redditi;

b)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c) o e): l'importo totale dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso relativi a tali pagamenti;

c)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f): i benefici di cui l'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo non è stata altrimenti informata dall'agente pagatore direttamente o attraverso il suo rappresentante fiscale, o l'autorità competente di un altro Stato membro in base a disposizioni legislative diverse da quelle necessarie per attuare la presente direttiva, o l'importo totale erogato a titolo del contratto di assicurazione vita che dà origine a tali pagamenti.

L'agente pagatore comunica se gli importi totali sono comunicati ai sensi della lettere a), b) e c) del primo comma del presente paragrafo.»

7)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«1 bis.   L'autorità competente dello Stato membro in cui l'operatore economico è stabilito comunica le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, quarto comma, all'autorità competente di un altro Stato membro in cui l'entità o dispositivo giuridico ha la sede di direzione effettiva.

1 ter.   Qualora un agente pagatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 abbia trasferito la sede di direzione effettiva da uno Stato membro ad un altro, l'autorità competente del primo Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, settimo comma all'autorità competente del nuovo Stato membro.».

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La comunicazione di informazioni è automatica, ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore o operatore economico, e copre i casi seguenti verificatisi durante l'anno in questione:

i)

tutti i pagamenti di interessi;

ii)

tutti i casi in cui persone fisiche sono diventate beneficiari effettivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4;

iii)

tutti i trasferimenti di sede di direzione effettiva di un agente pagatore di cui all'articolo 4, paragrafo 2.».

8)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Durante un periodo transitorio a decorrere dalla data di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, e su riserva di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, Lussemburgo e Austria non sono tenuti ad applicare le disposizioni del capitolo II.

Essi tuttavia ricevono informazioni dagli altri Stati membri a norma del capitolo II. Durante il periodo transitorio, la presente direttiva è intesa a garantire un'imposizione minima effettiva sui redditi da risparmio in forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi, che siano persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.».

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Dopo la fine del periodo transitorio Lussemburgo e Austria devono applicare le disposizioni del capitolo II e cessano di applicare la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12. Se durante il periodo transitorio Lussemburgo o Austria decidono di applicare le disposizioni del capitolo II, non applicano più la ritenuta alla fonte e la ripartizione del gettito fiscale di cui agli articoli 11 e 12.»;

9)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue:

«1.   Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore oppure, nel caso di un agente pagatore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, allorché tale agente pagatore ha la sede di direzione effettiva, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15 % nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente.

2.   L'agente pagatore applica la ritenuta fiscale nel modo seguente:

a)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati;

b)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b): sull'importo di qualsiasi reddito pagato, realizzato o accreditato;

c)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) o e): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario effettivo sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso;

d)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera d): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione;

e)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4: sull'importo degli interessi attribuibili a ciascuno dei beneficiari effettivi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1. L'importo totale su cui è prelevata la ritenuta non supera l'importo del pagamento di interessi ricevuto o attribuito dall'entità o dispositivo giuridico;

f)

qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 5: sull'importo degli interessi o degli altri redditi pertinenti annualizzati;

g)

nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f): sul profitto calcolato in conformità a tale disposizione. Gli Stati membri possono consentire agli agenti pagatori di prelevare la ritenuta alla fonte solo sui profitti di cui l'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo non è stata ancora informata dall'agente pagatore o dai suoi rappresentanti fiscali in base a disposizioni legislative diverse da quelle necessarie per attuare la presente direttiva.

All'atto del trasferimento del gettito derivante dalla ritenuta alla fonte all'autorità competente, l'agente pagatore la informa del numero di beneficiari effettivi interessati dal prelievo di detta ritenuta classificati secondo il rispettivo Stato membro di residenza.»;

b)

al paragrafo 3, il disposto «lettere a) e b) del paragrafo 2» diventa «lettere a), b) e c) del paragrafo 2)»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Durante il periodo transitorio, gli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte possono prevedere che un operatore economico che effettui il pagamento di interessi o attribuisca tale pagamento a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, avente la sede di direzione effettiva in un altro Stato membro, sia considerato agente pagatore al posto dell'entità o dispositivo giuridico e prelevi la ritenuta alla fonte su tali interessi, a meno che l'entità o dispositivo giuridico non abbia formalmente accettato che la sua eventuale denominazione, la sua forma giuridica, la sua sede di direzione effettiva e l'importo totale degli interessi che gli sono pagati o attribuiti, siano comunicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, quarto comma.»;

10)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Deroghe alla procedura della ritenuta alla fonte

1.   Gli Stati membri che prelevano una ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 11 adottano le procedure seguenti per far sì che i beneficiari effettivi possano chiedere che non sia prelevata tale ritenuta:

a)

una procedura che consenta al beneficiario effettivo di autorizzare espressamente l'agente pagatore a comunicare informazioni a norma del capitolo II; l'autorizzazione copre tutti gli interessi attribuibili al beneficiario effettivo dall'agente pagatore in questione; in tal caso, si applica l'articolo 9;

b)

una procedura intesa a garantire che non venga prelevata la ritenuta alla fonte se il beneficiario effettivo presenta al suo agente pagatore un certificato rilasciato a suo nome dall'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale a norma del paragrafo 2.

2.   Su richiesta del beneficiario effettivo, l'autorità competente del suo Stato membro di residenza fiscale rilascia un certificato indicante:

a)

nome, indirizzo, codice fiscale o dato equivalente e data e luogo di nascita del beneficiario effettivo;

b)

denominazione e indirizzo dell'agente pagatore;

c)

numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, identificazione del titolo di credito.

Tale certificato è valido per un periodo non superiore a tre anni. Esso è rilasciato a ogni beneficiario effettivo che ne faccia richiesta, entro due mesi dalla richiesta.».

11)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se un pagamento di interessi attribuito a un beneficiario effettivo è stato assoggettato a siffatta ritenuta alla fonte nello Stato membro dell'agente pagatore, lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda a quest'ultimo un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta effettuata secondo la legislazione nazionale.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se, oltre alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 11, un pagamento di interessi attribuito a un beneficiario effettivo è stato assoggettato a qualsiasi altro tipo di ritenuta alla fonte e lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo accorda un credito d'imposta per tale ritenuta secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, quest'altra ritenuta è imputata prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 2.»;

12)

all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, la parola «allegato» è sostituita da «allegato III»;

13)

all'articolo 18 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato IV, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione.»;

14)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 18 bis

Misure di attuazione

1.   La Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2, può adottare misure ai seguenti fini:

a)

specificare i fornitori di dati che gli agenti pagatori possono utilizzare per ottenere le informazioni necessarie per il corretto trattamento, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere b), d) ed e);

b)

definire i formati e le modalità pratiche comuni necessari per lo scambio elettronico di informazioni di cui all'articolo 9;

c)

definire modelli comuni per i certificati e altri documenti che agevolano l'applicazione della presente direttiva, in particolare per i documenti emessi negli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte e utilizzati ai fini dell'articolo 14 dallo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo.

2.   La Commissione aggiorna l'elenco di cui all'allegato III su richiesta degli Stati membri direttamente interessati.

Articolo 18 ter

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale (“il comitato”).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011».

15)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal primo giorno del terzo anno di calendario successivo a quello di entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS


(1)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 488.

(2)  GU C 277 del 17.11.2009, pag. 109.

(3)  Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).

(4)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(5)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(6)  Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3).

(7)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi a modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.11.2011, pag. 13).


ALLEGATO

L'allegato della direttiva 2003/48/CE è così modificato:

1)

l'allegato attuale diventa «Allegato III».

2)

il seguente allegato è inserito come «Allegato I»:

«ALLEGATO I

Elenco indicativo di categorie di entità e dispositivi giuridici considerati non soggetti a imposizione effettiva ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3

1.

Entità o dispositivi giuridici la cui sede di stabilimento o la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o in una giurisdizione al di fuori dell'ambito territoriale della presente direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2:

Paesi e giurisdizioni

Categorie di entità e dispositivi giuridici

Antigua e Barbuda

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Anjouan (Comore)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Bahamas

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fondazione

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Bahrein

Trust finanziario, disciplinato da legislazione locale o straniera

Barbados

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

International Society with Restricted Liability

(società internazionale a responsabilità limitata)

Belize

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Bermuda

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Società esente

Brunei

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Trust internazionale

Società in accomandita semplice

Isole Cook

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Trust internazionale

International company

International partnership (società di persone internazionale)

Costa Rica

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Gibuti

Società esente

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Dominica

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Figi

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Polinesia francese

Société (Società)

Société de personnes (società di persone)

Société en participation (associazione in partecipazione)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Grenada

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Guam

Company (società di capitali)

Impresa individuale

Partnership (società di persone)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Guatemala

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fundación (Fondazione)

Hong Kong

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Private Limited Company (società privata in accomandita semplice)

Kiribati

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Labuan (Malaysia)

Offshore company (società offshore)

Malaysian offshore bank,

Offshore limited partnership

Offshore trust

Libano

Società che beneficiano del regime delle società offshore

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Liberia

Non-resident company (società non residente)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Macao

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fundação (Fondazione)

Maldive

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Isole Marianne settentrionali

Foreign sales corporation

Offshore banking corporation

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Isole Marshall

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Maurizio

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Global business company categories 1 e 2

Micronesia

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Nauru

Trust/nominee company

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Impresa individuale

Disposizioni testamentarie straniere

Patrimonio straniero

Altre forme di società negoziate con il governo

Nuova Caledonia

Société (Società)

Société civile (società civile)

Société de personnes (società di persone)

Joint venture (associazione in partecipazione)

Successione

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Nuova Zelanda

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Niue

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Panama

Fideicomiso (Trust, disciplinato da legislazione locale e trust disciplinato da legislazione straniera)

Fundación de interés privado (Fondazione)

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Palau

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Impresa individuale

Ufficio di rappresentanza

Credit union (Cooperativa finanziaria)

Cooperative (cooperativa)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Filippine

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Porto Rico

Estate

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International banking entity

Saint Kitts e Nevis

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fondazione

Società esente

Società esente in accomandita semplice

Saint Lucia

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Saint Vincent e Grenadine

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

São Tomé e Príncipe

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Samoa

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Trust internazionale

International company

Offshore bank

Offshore insurance company

(compagnia di assicurazioni offshore)

International partnership (società di persone internazionale)

Limited partnership (Società in accomandita semplice)

Seychelles

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Singapore

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Isole Salomone

Company (società di capitali)

Partnership (società di persone)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Sudafrica

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Tonga

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Tuvalu

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Provident fund (Fondo di previdenza)

Emirati arabi uniti

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Offshore company (società offshore)

Stato USA del Delaware

Società a responsabilità limitata, S.r.l.

Stato USA del Wyoming

Società a responsabilità limitata, S.r.l.

Isole Vergini americane

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Società esente

Uruguay

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Sociedad Anónima Financiera de Inversión

Vanuatu

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Società esente

International company

2.

Entità e dispositivi giuridici la cui sede di stabilimento o la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o una giurisdizione di cui all'articolo 17, paragrafo 2 e ai quali, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, si applica l'articolo 2, paragrafo 3:

Paesi e giurisdizioni

Categorie di entità e dispositivi giuridici

Andorra

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Anguilla

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Aruba

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Stichting Particulier Fonds (Fondazione privata)

Isole Vergini britanniche

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Isole Cayman

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Società esente

Guernsey

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Fondazione

Isola di Man

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Jersey

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Company (società di capitali)

Fondazione

Liechtenstein

Anstalt (Trust, disciplinato da legislazione locale) e trust disciplinato da legislazione straniera

Stiftung (Fondazione)

Monaco

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Fondation (Fondazione)

Montserrat

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

International business company

(società di capitali commerciale internazionale)

Antille olandesi

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Stichting Particulier Fonds (Fondazione privata)

San Marino

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera

Fondazione

Svizzera

Trust, disciplinato da legislazione straniera

Fondazione

Turks e Caicos

Società esente

Limited partnership (Società in accomandita semplice)

Trust, disciplinato da legislazione locale o straniera».

3)

il seguente allegato è inserito come «Allegato II»:

«ALLEGATO II

Elenco indicativo delle categorie di entità e dispositivi giuridici considerate non soggette a imposizione effettiva ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2

Paesi

Categorie di entità e dispositivi giuridici

Osservazioni

Tutti gli Stati membri UE

Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

 

Belgio

Société de droit commun/maatschap (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica)

Société momentanée/tijdelijke handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali specifiche)

Société interne/stille handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone)

Incluso solo se l'operatore economico a monte che effettua il pagamento di interessi o lo attribuisce non ha determinato l'identità e la residenza di tutti i beneficiari effettivi; altrimenti rientra nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d).

Queste “società” (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza.

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Bulgaria

- Дружество със специална инвестиционна цел (Società di investimento a scopo specifico)

Инвестиционно дружество (Società di investimento, non coperta dall'articolo 6)

Entità esente dall'imposta sul reddito delle società.

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

A meno che il fiduciario possa dimostrare che il trust è effettivamente soggetto all'imposizione sul reddito in Bulgaria.

Repubblica ceca

Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol. o v.o.s.) (Società di persone)

Sdružení (Associazione)

Komanditní společnost

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Danimarca

Interessentskab (Società in nome collettivo)

Kommanditselskab (Società in accomandita semplice)

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Partrederi

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Germania

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Società di diritto civile)

Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (Società di persone a finalità commerciale)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Estonia

Seltsing (Società di persone)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Irlanda

Partnership and investment club (Società di persone e club di investimento)

I fiduciari residenti irlandesi sono in linea generale soggetti a imposta sulle entrate del trust. Tuttavia, qualora il beneficiario o il fiduciario non sia un residente irlandese è soggetto a imposta solo il reddito di fonte irlandese.

Grecia

Ομόρρυθμος εταιρεία (OE) (Società in nome collettivo)

Ετερόρρυθμος εταιρεία (EE) (Società in accomandita semplice)

Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50 % dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota dell'imposta personale.

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Spagna

Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:

Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),

Herencias yacentes (Successione)

Comunidad de bienes (Proprietà congiunta)

Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della Ley General Tributaria).

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Francia

Société en participation (Impresa comune)

Société ou association de fait (Società di fatto)

Indivision (Proprietà congiunta)

Fiducie

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Italia

Tutte le società semplici ed entità assimilate

La categoria delle società semplici comprende: “società in accomandita semplice”, “società semplici”, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, “società in nome collettivo”, “società di fatto” e “società di armamento”.

Società con un numero limitato di soci che optano per la trasparenza fiscale

Il regime di “trasparenza fiscale” può essere adottato da società a responsabilità limitata o da società cooperative i cui membri sono persone fisiche (articolo 116 del TUIR-Testo unico delle imposte sui redditi).

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

A meno che il fiduciario possa fornire documentazione attestante che il trust è fisicamente residente e soggetto all'imposizione fiscale per le società in Italia.

Cipro

Συνεταιρισμός (Società di persone)

Σύνδεσμος o σωματείο (Associazione)

 

Συνεργατικές (Cooperativa)

Solo operazioni con membri.

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione locale o straniera

I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.

Lettonia

Pilnsabiedrība (Società in nome collettivo)

Komandītsabiedrība (Società in accomandita semplice)

Biedrība un nodibinājums (Associazione e fondazione)

Lauksaimniecības kooperatīvs (Cooperativa agricola)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Lituania

“Trust”o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Lussemburgo

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera;

 

Ungheria

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come “entità”.

Malta

Soċjetà In Akkomandita (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni

Arrangement in participation (Associazione in partecipazione)

Soċjetà Kooperattiva (Società cooperativa)

Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società.

Paesi Bassi

Vennootschap onder firma (Società in nome collettivo)

Commanditaire vennootschap (Società in accomandita semplice)

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

Vereniging (Associazione)

Stichting (Fondazione)

Verenigingen (associazioni) e stichtingen (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali.

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Austria

Offene Gesellschaft (OG) (Società in nome collettivo)

Offene Handelsgesellschaft (OHG) (Società di persone a finalità commerciale)

Kommanditgesellschaft (KG) (Società in accomandita semplice)

Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (Società di diritto civile)

‘Trust’ o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Polonia

Spólka jawna (Sp. j.) (Società in nome collettivo)

Spólka komandytowa (Sp. k.) (Società in accomandita semplice)

Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Società in accomandita per azioni)

Spólka partnerska (Sp. p.) (Società professionale)

Spolka cywilna (s.c.) (Società di diritto civile)

“Trust”o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Portogallo

Società di diritto civile non costituite in persona giuridica commerciale

Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione

Società che detengono semplicemente attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da non più di cinque persone:

 

Società autorizzate ad esercitare l'attività nell'International Business Centre of Madera ammissibili all'esenzione dall'imposta sul reddito delle società (articolo 33 dell'EBF)

L'articolo 33 dell'EBF, applicabile alle società autorizzate fino al 31 dicembre 2000, prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2011

Associazioni prive di personalità giuridica

 

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da persone giuridiche nell'International Business Centre of Madera.

Romania

Association (Società di persone)

Cooperative (Cooperativa)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Slovenia

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Slovacchia

Verejná obchodná spoločnosť (Società in nome collettivo)

Komanditná spoločnosť (Società in accomandita semplice)

Združenie (Associazione)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Finlandia

avoin yhtiö/öppet bolag (Società di persone)

kommandiittiyhtiö/kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Svezia

handelsbolag (Società in nome collettivo)

kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

enkelt bolag (Società di persone semplice)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione straniera

 

Regno Unito

General partnership (Società in nome collettivo)

Limited partnership (Società in accomandita semplice)

Limited liability partnership (Società a responsabilità limitata)

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata sono trasparenti a fini fiscali.

Investment club (Club di investimento in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività)

 

Gibraltar (1)

“Trust” o dispositivo giuridico simile, disciplinato da legislazione locale o straniera

Il reddito del trust è esente da imposta in base alle Income Tax Rules del 1992 se:

a)

il trust è creato da o per conto di una persona non residente; e

b)

il reddito,

è maturato o derivato fuori Gibilterra, oppure

è percepito da un trust e se fosse percepito direttamente dal beneficiario non sarebbe soggetto a imposta in base all'Income Tax Ordinance.

Ciò non si applica se il trust è stato creato prima del 1o luglio 1983 e se i termini del trust escludono esplicitamente i residenti di Gibilterra dai beneficiari.

4)

il seguente allegato è aggiunto come «Allegato IV»:

«ALLEGATO IV

Elenco di elementi che gli Stati membri devono trasmettere ogni anno alla Commissione a fini statistici

1.   Elementi economici

1.1.   Ritenuta alla fonte

Per l'Austria e il Lussemburgo (finché applicano le disposizioni transitorie di cui al capitolo III), l'importo annuo totale del gettito della ritenuta alla fonte diviso con gli altri Stati membri, ripartito per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi.

Per l'Austria e il Lussemburgo (finché applicano le disposizioni transitorie di cui al capitolo III), l'importo annuo totale del gettito diviso con gli altri Stati membri proveniente dalla ritenuta alla fonte applicata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

All'organizzazione nazionale responsabile della compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti dovrebbero essere trasmessi anche i dati relativi alle entrate totali provenienti dalla ritenuta alla fonte, ripartite per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi.

1.2.   Importo dei pagamenti di interessi/proventi delle cessioni

Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all'articolo 13, l'importo dei pagamenti di interessi all'interno del loro territorio che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza dei beneficiari effettivi.

Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all'articolo 13, l'importo dei proventi delle cessioni all'interno del loro territorio che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza dei beneficiari effettivi.

Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria, l'importo dei pagamenti di interessi oggetto di scambio di informazioni, ripartito per tipo di pagamento di interessi in conformità alle categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

All'organizzazione nazionale responsabile della compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti dovrebbero essere trasmessi anche i dati relativi agli importi totali dei pagamenti di interessi e dei proventi delle cessioni, ripartiti per Stato membro di residenza dei beneficiari effettivi.

1.3.   Beneficiario effettivo

Per tutti gli Stati membri, il numero di beneficiari effettivi residenti in altri Stati membri e territori dipendenti o associati, ripartito per Stato membro o territorio dipendente o associato di residenza.

1.4.   Agenti pagatori

Per tutti gli Stati membri, il numero di agenti pagatori (per Stato membro di invio) coinvolti nello scambio di informazioni o nella ritenuta alla fonte ai fini della presente direttiva.

1.5.   Agenti pagatori all'atto del ricevimento

Per tutti gli Stati membri, il numero di agenti pagatori all'atto del ricevimento che hanno ricevuto pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. Ciò riguarda sia gli Stati membri di invio, in cui i pagamenti di interessi sono stati effettuati ad agenti pagatori all'atto del ricevimento la cui sede di direzione effettiva si trova in altri Stati membri, sia gli Stati membri di ricevimento, sul cui territorio si trovano tali entità o dispositivi giuridici.

2.   Elementi tecnici

2.1.   Registrazioni

Per gli Stati membri che scambiano informazioni o hanno optato per il meccanismo di comunicazione volontaria di cui all'articolo 13, il numero di registrazioni inviate e ricevute. Una registrazione indica un pagamento a favore di un beneficiario effettivo.

2.2.   Registrazioni trattate/corrette

Numero e percentuale di registrazioni non valide dal punto di vista sintattico che possono essere elaborate;

Numero e percentuale di registrazioni non valide dal punto di vista sintattico che non possono essere elaborate;

Numero e percentuale di registrazioni non trattate;

Numero e percentuale di registrazioni corrette su richiesta;

Numero e percentuale di registrazioni corrette spontaneamente;

Numero e percentuale di registrazioni trattate con esito positivo.

3.   Elementi facoltativi

3.1.

Per gli Stati membri, l'importo dei pagamenti di interessi a entità o dispositivi giuridici che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ripartito per Stato membro della sede di direzione effettiva dell'entità.

3.2.

Per gli Stati membri, l'importo dei proventi delle cessioni a entità o dispositivi giuridici che è oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ripartito per Stato membro di stabilimento dell'entità.

3.3.

Le quote rispettive dell'imposta annua totale versata da soggetti passivi residenti su pagamenti di interessi effettuati a loro favore da agenti pagatori nazionali e stranieri.»

(1)  Il Regno Unito è lo Stato membro che assume la rappresentanza di Gibilterra nei rapporti con l'estero, ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».


DECISIONI

15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/79


DECISIONE DEL CONSIGLIO 2014/212/PESC

del 14 aprile 2014

che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

il 22 aprile 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC.

(2)

In conformità all'articolo 22, paragrafo 2 della decisione 2013/183/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame dell'elenco delle persone e entità, riportato negli allegati II e III della decisione 2013/183/PESC, a cui si applicano l'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), e l'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c) di tale decisione. Il Consiglio è giunto alla conclusione che, ad eccezione di una persona e di un'entità elencate nell'allegato II, alle persone ed entità interessate dovrebbero continuare ad applicarsi le misure previste in detta decisione.

(3)

Inoltre, la voce riguardante un'entità elencata nell'allegato I dovrebbe essere soppressa dall'allegato II.

(4)

Inoltre, l'articolo 22 dovrebbe essere modificato.

(5)

Inoltre, il 31 dicembre 2013 il comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Repubblica popolare democratica di Corea ha aggiornato l'elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli elenchi delle persone e delle entità che figurano negli allegati I e II della decisione 2013/183/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/183/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c) e di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»;

2)

gli allegati I e II della decisione 2013/183/PESC sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.


ALLEGATO

1)   

All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, è inserito il titolo seguente:

«Elenco delle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e delle persone ed entità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).».

2)   

All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, il sottotitolo «A. Elenco delle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a)» è sostituito dal seguente:

«A.

Persone».

3)   

All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, le voci riguardanti le seguenti persone sono sostituite dalle voci seguenti:

 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione

Altre informazioni

«1.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

Data di nascita: 19 febbraio 1968;

Data di nascita alternativa: 1965 o 1966

22.1.2013

Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci.

2.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Data di nascita: 4 giugno 1954;

Passaporto: 645120196

22.1.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

3.

Kim Kwang-il

 

Data di nascita: 1o settembre 1969;

Passaporto: PS381420397

22.1.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.»

4)   

All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, il sottotitolo «B. Elenco delle entità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a)» è sostituito dal seguente:

«B.

Entità».

5)   

All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, le voci riguardanti le seguenti entità sono sostituite dalle voci seguenti:

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data della designazione

Altre informazioni

«1.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK; Mangungdae- gu, Pyongyang, DPRK; Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK.

Indirizzi di posta elettronica: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com e millim@silibank.com

numeri di telefono: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; e 850 2 18111-3818642

Numero di fax: 850-2-381-4410

22.1.2013

La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.»

6)   

All'allegato II della decisione 2013/183/PESC, sono cancellate la persona seguente e l'entità seguente:

A.

Persone

1.

Chang Song-taek

B.

Entità

1.

Korea Complex Equipment Import Corporation.


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/83


DECISIONE DEL CONSIGLIO 2014/213/PESC

del 14 aprile 2014

che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1).

(2)

Tenuto conto degli sviluppi nella Repubblica di Guinea, l'embargo di armi e l'embargo di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna dovrebbero essere revocati.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2010/638/PESC, gli articoli 1 e 2 sono soppressi..

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.


15.4.2014   

IT

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L 111/84


DECISIONE 2014/214/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC (1).

(2)

In base ad un riesame della decisione 2013/184/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 aprile 2015.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/184/PESC è così modificata:

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2015. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).


15.4.2014   

IT

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L 111/85


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

(2014/215/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l'Unione europea e l'Ucraina si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. L'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione e l'Ucraina è entrato in vigore il 1o marzo 1998. Il dialogo politico e la cooperazione economica bilaterali sono stati ulteriormente sviluppati nell'ambito dell'agenda di associazione UE-Ucraina adottata il 23 novembre 2009. Nel 2007-2011 è stato negoziato un nuovo accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea per l'energia atomica e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (l'«accordo di associazione») comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), che è stato siglato nel 2012. Il 21 novembre 2013 il Consiglio dei ministri dell'Ucraina ha deciso di sospendere la firma dell'accordo di associazione. Tuttavia, dalle dimissioni del governo nel febbraio 2014, l'attuale governo ucraino si è detto disposto a firmare l'accordo di associazione nel prossimo futuro. Nella dichiarazione sull'Ucraina del 6 marzo 2014, il Consiglio europeo si è impegnato a firmare rapidamente tutti i capitoli politici dell'accordo di associazione e ad adottare misure unilaterali che consentano all'Ucraina di beneficiare considerevolmente della DCFTA.

La relativa proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è stata adottata dalla Commissione l'11 marzo 2014.

(2)

L'attuale crisi politica ha effetti devastanti sulla già precaria stabilità economica e finanziaria dell'Ucraina. La bilancia dei pagamenti e la posizione di bilancio del paese sono estremamente deboli e in rapido peggioramento e l'economia sta ripiombando nella recessione. La situazione sarà ulteriormente aggravata dall'interruzione de facto dell'assistenza fornita dalla Russia nell'ambito del pacchetto di 15 miliardi di USD e dal fatto che, a partire dall'aprile 2014, la società Gazprom non applicherà più la riduzione sui prezzi del gas, concessi in precedenza. Questo comporta per l'Ucraina un serio rischio di inadempimento (default) nel prossimo futuro.

(3)

Dopo le dimissioni del precedente governo, il 22 e il 27 febbraio 2014 il Parlamento ucraino ha nominato, rispettivamente, un nuovo presidente ad interim e un nuovo governo. Il ritorno alla Costituzione ucraina del 2004 e l'annuncio delle elezioni presidenziali per il 25 maggio 2014 non sono bastati a riportare la stabilità politica in Ucraina, poiché la sovranità e l'integrità territoriale del paese sono state recentemente violate dalla Federazione russa.

(4)

Di conseguenza, l'Ucraina ha urgentemente bisogno dell'assistenza finanziaria dei creditori e dei donatori internazionali. Visto che, se la decisione fosse adottata dal Parlamento e dal Consiglio a norma dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) secondo la procedura legislativa ordinaria, sarebbe impossibile erogare rapidamente la prima rata dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione all'Ucraina («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») nel primo semestre del 2014 e, pertanto, coprire il fabbisogno finanziario urgente dell'Ucraina. Si giustifica pertanto l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in base a una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 213 del TFUE.

(5)

Il carattere urgente dell'assistenza è legato alla necessità immediata per l'Ucraina di ottenere fondi a integrazione di quelli che saranno forniti da altre istituzioni finanziarie internazionali e da altri donatori bilaterali e dell'assistenza macrofinanziaria prevista dalla decisione 2002/639/CE del Consiglio (1) e dalla decisione n. 646/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)

L'attuale crisi ucraina giustifica il ricorso, in via eccezionale, alla procedura d'urgenza a norma dell'articolo 213 del TFUE. La decisione di fornire assistenza macrofinanziaria all'Ucraina non pregiudica altre future operazioni di assistenza macrofinanziaria.

(7)

Dopo le dimissioni del governo ucraino, l'Unione ha espresso in più occasioni il proprio impegno ad aiutare il nuovo governo ucraino a stabilizzare la situazione e a proseguire sulla via delle riforme. L'UE si è inoltre dichiarata pronta a sostenere pienamente gli sforzi della comunità internazionale e delle istituzioni finanziarie internazionali, specialmente il Fondo monetario internazionale (FMI), relativamente a un pacchetto di assistenza internazionale concepito per far fronte alle esigenze urgenti dell'Ucraina, condizionato al chiaro impegno dell'Ucraina a realizzare riforme. Il sostegno finanziario dell'Unione a favore dell'Ucraina è coerente con la politica dell'UE definita nell'ambito della PEV e del partenariato orientale.

(8)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.

(9)

Le autorità ucraine e l'FMI dovrebbero concordare prossimamente un programma economico che sarà sostenuto da un accordo di finanziamento con l'FMI.

(10)

Il 5 marzo 2014, in considerazione del forte deterioramento della bilancia dei pagamenti dell'Ucraina, la Commissione ha annunciato un pacchetto di sostegno comprendente l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione proposta. Tale pacchetto, che è stato approvato dal Consiglio europeo straordinario del 6 marzo 2014, prevede un'assistenza finanziaria pari a 11 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020 comprendente fino a 1,565 miliardi di EUR sotto forma di sovvenzioni mobilitati nello stesso periodo nell'ambito dello strumento europeo di vicinato, del Fondo d'investimento per la politica di vicinato, dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e della linea del bilancio UE per la politica estera e di sicurezza comune.

L'assistenza macrofinanziaria prevista dalla decisione 2002/639/CE e dalla decisione n. 646/2010/UE può essere erogata non appena istituito il programma dell'FMI.

(11)

In quanto paese interessato dalla PEV, l'Ucraina dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(12)

Poiché si prevede che, a causa del forte aumento, il fabbisogno di finanziamenti esterni dell'Ucraina sia di gran lunga superiore alle risorse che saranno fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, si ritiene che, nelle circostanze eccezionali attuali, la concessione di un'assistenza macrofinanziaria urgente da parte dell'Unione sia la risposta appropriata alla richiesta dell'Ucraina di sostenere la stabilizzazione finanziaria del paese. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

(13)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dell'Ucraina, in modo da favorire lo sviluppo economico e sociale del paese.

(14)

L'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una stima preliminare del fabbisogno di finanziamento esterno residuo dell'Ucraina e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.

(15)

La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottati nei vari settori dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione pertinenti.

(16)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti dell'Ucraina. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(17)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno dell'Ucraina nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(18)

È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e il risanamento di bilancio. Sia il soddisfacimento delle precondizioni che il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione.

(19)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria da questa fornita, l'Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

(20)

L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio.

(21)

Gli importi delle prestazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(22)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(23)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1 miliardo di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e le riforme del paese (l'«assistenza macrofinanziaria dell'Unione»). L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno urgente di sostegno alla bilancia dei pagamenti dell'Ucraina individuato nel programma economico governativo finanziato dall'FMI.

2.   L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato all'Ucraina sotto forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli all'Ucraina. La durata massima dei prestiti è di quindici anni.

3.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e l'Ucraina e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'agenda di associazione UE-Ucraina concordata nell'ambito della PEV.

4.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce i documenti pertinenti a dette istituzioni a tempo debito.

5.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di un anno a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione. Il periodo di disponibilità può essere prorogato con decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

6.   Qualora il fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.

Articolo 2

La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

La Commissione monitora il rispetto di tale precondizione durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

Il presente articolo si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (4).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità ucraine, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali sarà subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo di intesa comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento.

Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo di intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dall'Ucraina con il sostegno dell'FMI.

2.   Dette condizioni mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.

3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità ucraine.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte, accertandosi anche che le politiche economiche dell'Ucraina siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in una o due rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo di intesa. Se le circostanze, eccezionalmente, lo richiedono, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione può essere messa a disposizione in un'unica rata

2.   Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (5).

3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la precondizione di cui all'articolo 2;

b)

un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione di un programma di politica che preveda misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI;

c)

l'attuazione, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo di intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione.

5.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale dell'Ucraina.

6.   L'erogazione inizia subito dopo l'istituzione del programma dell'FMI.

Articolo 5

1.   L'assunzione e l'erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono e qualora l'Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie affinché nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato, che deve essere accompagnata da una clausola corrispondente nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e l'Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione all'assunzione e all'erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ucraina.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (7).

2.   L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.

3.   Il protocollo di intesa e l'accordo di prestito da concludere con le autorità ucraine contengono disposizioni:

a)

che assicurano che l'Ucraina verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (8), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (9) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

c)

che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti, a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;

d)

che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative;

e)

che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, l'Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4.   Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione monitora, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive dell'Ucraina, nonché i progressi registrati nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo di intesa, i risultati economici e di bilancio dell'Ucraina e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 5, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

(2)  Decisione n. 646/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(9)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


15.4.2014   

IT

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L 111/91


DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/216/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2014

che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC.

(2)

Altre persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/119/PESC.

(3)

Inoltre, dovrebbero essere modificate le informazioni identificative relative a tre persone inserite nell'elenco della decisione 2014/119/PESC.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone di cui all'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato della decisione 2014/119/PESC.

Articolo 2

L'allegato della decisione 2014/119/PESC è modificato come indicato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26.


ALLEGATO I

Persone di cui all'articolo 1

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

19.

Serhiy Arbuzov

nato il 24 marzo 1976, ex Primo Ministro dell'Ucraina.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

15.4.2014

20.

Yuriy Ivanyushchenko

nato il 21 febbraio 1959, parlamentare del partito delle Regioni.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

15.4.2014

21.

Oleksandr Klymenko

nato il 16 novembre 1980, ex Ministro delle entrate e delle imposte.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

15.4.2014

22.

Edward Stavytskyi

nato il 4 ottobre 1972, ex Ministro dei combustibili e dell'energia dell'Ucraina.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

15.4.2014


ALLEGATO II

Le voci relative alle persone in appresso che figurano nell'allegato della decisione 2014/119/PESC sono sostituite dalle voci seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivazioni

Data di inserimento nell'elenco

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

nato il 1o luglio 1973, figlio dell'ex Presidente, uomo d'affari.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

nato il 19 agosto 1969, fratello del sig. Andrii Kliuiev, uomo d'affari.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

nato il 13 luglio 1971, figlio dell'ex Primo Ministro Azarov.

Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.

6.3.2014


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/94


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2014

relativa a un contributo finanziario dell'Unione a favore degli interventi d'urgenza per la lotta contro il vaiolo degli ovini in Bulgaria nel 2013 e in Grecia nel 2013 e 2014

[notificata con il numero C(2014) 2334]

(I testi in lingua bulgara e greca sono i soli facenti fede)

(2014/217/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il vaiolo degli ovini è una malattia virale contagiosa degli ovini e dei caprini con gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti ovini, che può perturbare gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.

(2)

In caso di insorgenza di un focolaio di vaiolo degli ovini esiste il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti ovini dello stesso Stato membro e anche ad altri Stati membri e paesi terzi attraverso il commercio di ovini vivi o di prodotti di origine ovina.

(3)

La direttiva 92/119/CEE del Consiglio (2) stabilisce misure d'urgenza che in caso di insorgenza di un focolaio devono essere immediatamente applicate dagli Stati membri per impedire l'ulteriore diffusione del virus ed eradicare la malattia.

(4)

A norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(5)

La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza. Conformemente all'articolo 3 di detta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario volto a coprire i costi di alcune misure di eradicazione del vaiolo degli ovini.

(6)

L'articolo 3, paragrafo 6, della decisione 2009/470/CE stabilisce regole sulla percentuale delle spese sostenute dagli Stati membri che può essere coperta dal contributo finanziario dell'Unione.

(7)

Il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi d'urgenza per l'eradicazione del vaiolo degli ovini è soggetto alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione (4).

(8)

Focolai di vaiolo degli ovini sono comparsi in Bulgaria nel 2013 e in Grecia nel 2013 e nel 2014. Per combattere tali focolai, la Bulgaria e la Grecia hanno adottato misure in conformità alla direttiva 92/119/CEE.

(9)

Le autorità bulgare e greche hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, riguardo alle misure applicate conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di notifica e di eradicazione della malattia e riguardo ai risultati conseguiti.

(10)

Le autorità bulgare e greche hanno pertanto adempiuto ai loro obblighi tecnici e amministrativi per quanto concerne le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(11)

L'importo esatto del contributo finanziario dell'Unione non può essere determinato in questa fase. Sulla base delle ultime informazioni trasmesse dagli Stati membri interessati, il costo degli indennizzi e le spese operative sono stimati a 79 186,33 EUR e a 1 484 304,16 EUR rispettivamente per la Bulgaria e la Grecia.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dell'Unione alla Bulgaria e alla Grecia

1.   La Bulgaria può beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione fino a un massimo di 40 000,00 EUR per il finanziamento dei costi sostenuti da tale Stato membro nel 2013 per l'adozione di misure di lotta contro il vaiolo degli ovini, in conformità all'articolo 3, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE.

2.   La Grecia può beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione fino a un massimo di 700 000,00 EUR per il finanziamento dei costi sostenuti da tale Stato membro nel 2013 e 2014 per l'adozione di misure di lotta contro il vaiolo degli ovini, in conformità all'articolo 3, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE.

3.   L'importo finale del contributo finanziario di cui ai paragrafi 1 e 2 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 2

Modalità di pagamento

Una prima quota di 310 000,00 EUR, finanziata dalla linea di bilancio 17 04 04 del bilancio finanziario dell'UE per il 2014, è versata alla Grecia come parte del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12).


Rettifiche

15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/96


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2014 della Commissione, del 10 aprile 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108 dell'11 aprile 2014 )

A pagina 33, la firma:

anziché:

«Joaquín ALMUNIA»,

leggi:

«Siim KALLAS».


15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/96


Rettifica dell'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 51 del 20 febbraio 2014 )

Da pagina I/171 a I/173:

anziché:

«Stanziamenti dissociati»

leggi:

«Stanziamenti non dissociati»,

a pagina I/267, capitolo 1 2, nel commento:

anziché:

«[…] una riduzione forfettaria del 3,7 % […]»

leggi:

«[…] una riduzione forfettaria del 3 % […]»,

da pagina I/484 a I/493:

anziché:

«Stanziamenti dissociati»

leggi:

«Stanziamenti non dissociati»,

da pagina I/528 a I/530, a eccezione delle voci 2 2 3 8 e 2 2 3 9:

anziché:

«Stanziamenti dissociati»

leggi:

«Stanziamenti non dissociati».