ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
57° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(2014/185/UE) |
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(2014/186/UE) |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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(2014/187/UE) |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2014, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2014) 2094] ( 1 ) |
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(2014/188/UE) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
(2014/185/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, tale regolamento stabilisce che devono essere presi accordi per specificare, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. |
(2) |
Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità della partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo è stato siglato il 28 giugno 2013. |
(3) |
È opportuno che l'accordo sia firmato. |
(4) |
Come indicato nel considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione. |
(5) |
Come indicato nel considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata con riserva della conclusione di tale accordo (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS
(1) Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).
(2) Il testo dell'accordo sarà pubblicato assieme alla decisione relativa alla sua conclusione.
5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2014
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
(2014/186/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), stabilisce che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, tale regolamento stabilisce che devono essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. |
(2) |
Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 28 giugno 2013. |
(3) |
È opportuno che l'accordo sia firmato. |
(4) |
Come indicato nel considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione. |
(5) |
Come indicato nel considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS
(1) Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).
(2) Il testo dell'accordo sarà pubblicato assieme alla decisione relativa alla conclusione dello stesso.
REGOLAMENTI
5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 345/2014 DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2014
recante divieto di pesca del marlin azzurro nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (2), fissa i contingenti per il 2014. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
04/TQ43 |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
BUM/ATLANT |
Specie |
Marlin azzurro (Makaira nigricans) |
Zona |
Oceano Atlantico |
Data di chiusura |
18.3.2014 |
5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 346/2014 DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2014
recante divieto temporaneo di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (2), fissa i contingenti per il 2014. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell'Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1o luglio 2014. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 incluso agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato fino al 30 giugno 2014 incluso.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
03/TQ43 |
Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
Stock |
RED/N3M |
Specie |
Scorfani (Sebastes spp.) |
Zona |
NAFO 3M |
Data di chiusura |
Dal 17.3.2014 al 30.6.2014 |
5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 347/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2) stabilisce i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini. A norma del punto A. 4 dell'allegato I B di detto regolamento, la Commissione può stabilire che gli Stati membri interessati possano autorizzare un aumento di non oltre 50 mg/l dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l, qualora le condizioni climatiche lo richiedano. |
(2) |
Il 15 gennaio 2014 le autorità tedesche competenti hanno trasmesso una richiesta ufficiale per aumentare i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini inferiori a 300 mg/l di non oltre 50 mg/l per i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2013 nelle zone viticole della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta «Mosel» e delle indicazioni geografiche protette «Landwein der Mosel», «Landwein der Ruwer», «Landwein der Saar» e «Saarländischer Landwein». |
(3) |
La nota tecnica fornita dalle autorità competenti tedesche spiega che le condizioni climatiche hanno influenzato la qualità sanitaria delle uve raccolte nel 2013 nelle suddette zone. In particolare, a seguito di una vendemmia tardiva, numerose uve sono marcite e durante la fermentazione si sono sviluppati quantitativi maggiori di piruvato, acetaldeide e acido alfa-chetoglutarico. Queste sostanze si legano all'anidride solforosa e ne riducono la funzione di conservante. Pertanto, i quantitativi totali di anidride solforosa necessari a garantire una vinificazione e una conservazione corrette sono più elevati per il vino prodotto da tali uve. Per questo motivo l'autorizzazione temporanea di cui al punto A. 4 dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è l'unica opzione disponibile per permettere l'utilizzo delle uve danneggiate dalle suddette condizioni climatiche sfavorevoli per la produzione di vini commerciabili. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'appendice I dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) N. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).
ALLEGATO
«Appendice I
Aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche
|
Anno |
Stato membro |
Zone viticole |
Vini interessati |
1. |
2000 |
Germania |
Tutte le zone viticole del territorio tedesco |
Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2000 |
2. |
2006 |
Germania |
Le zone viticole delle regioni Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania Palatinato |
Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2006 |
3. |
2006 |
Francia |
Le zone viticole dei dipartimenti del Basso Reno e dell'Alto Reno |
Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2006 |
4. |
2013 |
Germania |
Le zone viticole della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta “Mosel” e delle indicazioni geografiche protette “Landwein der Mosel”, “Landwein der Ruwer”, “Landwein der Saar” e “Saarländischer Landwein” |
Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2013» |
5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 348/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2014
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all’importazione |
0702 00 00 |
MA |
55,1 |
TN |
68,9 |
|
TR |
79,0 |
|
ZZ |
67,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
170,1 |
MA |
44,0 |
|
TR |
127,4 |
|
ZZ |
113,8 |
|
0709 91 00 |
TN |
118,0 |
ZZ |
118,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
23,1 |
TR |
90,5 |
|
ZZ |
56,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
47,0 |
IL |
66,1 |
|
MA |
81,9 |
|
TN |
51,7 |
|
TR |
61,6 |
|
ZZ |
61,7 |
|
0805 50 10 |
MA |
63,6 |
TR |
68,0 |
|
ZZ |
65,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
88,0 |
BR |
101,4 |
|
CL |
117,4 |
|
CN |
114,6 |
|
EG |
89,4 |
|
MK |
32,3 |
|
US |
192,7 |
|
ZA |
112,8 |
|
ZZ |
106,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
98,8 |
CL |
166,5 |
|
CN |
81,0 |
|
US |
211,1 |
|
ZA |
102,2 |
|
ZZ |
131,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2014
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES
[notificata con il numero C(2014) 2094]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/187/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(2) |
In seguito alle comunicazioni della Spagna e del Portogallo, è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Madrid e di Tenerife Sur in Spagna nonché presso l'aeroporto di Porto e il porto e l'aeroporto di Ponta Delgada in Portogallo nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(3) |
La decisione 2011/408/UE del Consiglio (5) stabilisce norme e procedure semplificate per l'applicazione dei controlli sanitari ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini, nonché ai loro sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti originari della Groenlandia o introdotti in Groenlandia da paesi terzi e successivamente importati dalla Groenlandia nell'Unione. L'articolo 5 di tale decisione stabilisce in dettaglio le prescrizioni relative ai controlli veterinari effettuati su tali prodotti ai posti d'ispezione frontalieri e dispone che l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri approvati per la Groenlandia sia incluso nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri approvati in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. |
(4) |
Il servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), ha effettuato un audit presso due posti d'ispezione frontalieri proposti in Groenlandia, a seguito del quale ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale paese. La Groenlandia ha seguito in modo soddisfacente tali raccomandazioni con un piano d'azione e i due posti d'ispezione frontalieri proposti dovrebbero essere aggiunti all'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(5) |
Poiché le norme e le procedure semplificate per i controlli all'importazione sono applicabili solo ad alcuni prodotti, alle note particolari di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE è opportuno aggiungere una nota indicante i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini, i loro sottoprodotti e i prodotti derivati da tali sottoprodotti. |
(6) |
Nel novembre 2011 l'UAV ha effettuato un audit presso posti d'ispezione frontalieri in Italia, a seguito del quale varie raccomandazioni sono state rivolte a tale Stato membro. L'Italia ha seguito in modo soddisfacente tali raccomandazioni con un piano d'azione e con la modifica delle categorie di riconoscimento per i posti d'ispezione frontalieri presso i porti di Livorno-Pisa, Trieste e Venezia, che dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE in relazione a tale Stato membro. |
(7) |
I Paesi Bassi hanno comunicato che un nuovo centro d'ispezione è stato aggiunto al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Rotterdam. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(8) |
L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES. |
(9) |
A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo (6), Mayotte ha cessato di essere un paese o territorio d'oltremare per diventare una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dal 1o gennaio 2014. È quindi opportuno modificare di conseguenza le voci relative alle unità locali della Francia di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(10) |
La decisione 2009/821/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
(5) Decisione 2011/408/UE del Consiglio, del 28 giugno 2011, che stabilisce norme e procedure semplificate sui controlli sanitari di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini, loro sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti originari della Groenlandia (GU L 182 del 12.7.2011, pag. 24).
(6) Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:
1) |
L'allegato I è così modificato:
|
2) |
Nell'allegato II, nella parte riguardante la Francia la seguente voce relativa a una nuova unità locale è aggiunta dopo la voce relativa alla Martinica: «MAYOTTE
|
5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/18 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2014
relativa all'individuazione delle specifiche tecniche nel settore delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti pubblici
[notificata con il numero C(2014) 2120]
(2014/188/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,
previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC,
considerando quanto segue:
(1) |
La normazione svolge un ruolo importante nel sostenere la strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (2). Diverse iniziative faro della strategia Europa 2020 sottolineano l'importanza della normazione volontaria sui mercati di prodotti o di servizi per garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione. |
(2) |
Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità tra i dispositivi, le applicazioni, gli archivi di dati, i servizi e le reti. La comunicazione della Commissione intitolata «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» (3) riconosce la specificità della normazione nel settore delle TIC, in cui le soluzioni, le applicazioni e i servizi TIC sono spesso sviluppati da forum e consorzi globali, diventati ormai organizzazioni leader nel campo dell'elaborazione delle norme TIC. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1025/2012 mira a modernizzare e migliorare il quadro europeo di normazione. Esso stabilisce un sistema in base al quale la Commissione può decidere di individuare le specifiche tecniche più pertinenti e più diffuse nel settore delle TIC, formulate da organismi diversi dalle organizzazioni europee, internazionali o nazionali di normazione. La possibilità di avvalersi dell'intera gamma di specifiche tecniche delle TIC in occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà l'interoperabilità, contribuirà ad evitare vincoli per le pubbliche amministrazioni e incoraggerà la concorrenza nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili. |
(4) |
Le specifiche tecniche delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti pubblici devono soddisfare le prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC sono stabilite nel rispetto dei principi di apertura, equità, oggettività e non discriminazione riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel campo della normazione. |
(5) |
La decisione di individuare le specifiche delle TIC dovrebbe essere adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC, istituita dalla decisione della Commissione 2011/C 349/04 (4), integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore. |
(6) |
Il 17 ottobre 2013 la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC ha valutato una prima serie di sei specifiche tecniche delle TIC: il protocollo Internet versione 6 («IPv6»), il protocollo LDAP versione 3 (Lightweight Directory Access Protocol — «LDAPv3»), il protocollo per la sicurezza del DNS (Domain Name System Security Extensions — «DNSSEC»), la specifica «DomainKeys Identified Mail Signatures» («DKIM»), la specifica «ECMAScript-402 Internationalisation Specification» («ECMA-402») e il linguaggio di marcatura estensibile versione 1.0 (Extensible Markup Language — «W3C XML»). La piattaforma ha espresso un parere positivo in merito all'individuazione di tali specifiche. Queste sei specifiche tecniche sono state in seguito sottoposte ad un'ampia consultazione pubblica che ha confermato il parere della piattaforma. |
(7) |
La specifica «IPv6», elaborata dalla Internet Engineering Task Force (IETF), comprende una serie di specifiche tecniche che vanno applicate ad una vasta gamma di apparecchiature e servizi attraverso diverse serie di «richieste di commenti» (RFC). In funzione del contesto e della domanda, i committenti pubblici dovrebbero selezionare le RFC necessarie per ciascun prodotto o servizio senza compromettere l'interoperabilità. La «IPv6» amplia il numero di indirizzi IP disponibili, permettendo così al numero crescente di sistemi operativi, server web, motori di ricerca e siti multimediali di interagire senza difficoltà. La «IPv6» si basa su tecnologie di punta e supporta la continua crescita di Internet, rendendo possibili nuovi scenari di Internet come l'Internet degli oggetti. |
(8) |
Il protocollo «LDAPv3» è un protocollo Internet elaborato dalla Internet Engineering Task Force (IETF) per accedere a servizi di directory distribuiti che operano in conformità a modelli di dati e di servizi X.500. Il protocollo «LDAPv3» è specificato in una serie di «richieste di commenti» (RFC) «Standard Track» dell'IETF, riprese in dettaglio nelle RFC che vanno dalla 4510 alla 4519, ed è in grado di garantire un'elevata disponibilità mediante una replica dei server LDAP. La maggior parte dei prodotti per servizi di directory rilevanti per il mercato supporta il protocollo «LDAPv3». Si tratta di una tecnologia stabile in grado di aumentare l'interoperabilità; essa costituisce una norma de facto per l'autenticazione, l'autorizzazione e le directory utente/indirizzo per i sistemi TIC, capace di offrire una migliore accessibilità e continuità in particolare per i servizi pubblici che devono essere forniti dalla pubblica amministrazione. |
(9) |
Il protocollo «DNSSEC» è stato elaborato dalla Internet Engineering Task Force (IETF) e costituisce un'estensione della sicurezza del sistema dei nomi di dominio (DNS) che fornisce l'autenticazione dell'origine dei dati e la protezione dell'integrità dei dati al sistema dei nomi di dominio (DNS) stesso. L'identificazione «DNSSEC» comprende l'insieme dei documenti che formano il nucleo delle estensioni di sicurezza DNS necessarie per supportare gli appalti pubblici del pacchetto «DNSSEC». Grazie al protocollo «DNSSEC» il DNS si presta meglio allo scambio dei parametri del servizio di sicurezza associati a nomi di dominio. Ciò migliora la fiducia nel DNS (un servizio Internet necessario e fondamentale) nel suo complesso e ne consente perciò l'utilizzo ai fini dell'archiviazione di certificati e dell'infrastruttura di distribuzione e di verifica delle applicazioni. |
(10) |
La specifica «DKIM» è una specifica tecnica delle TIC messa a punto dalla Internet Engineering Task Force (IETF), che consente ad una persona, ad un ruolo o all'organizzazione che possiede il dominio di firma di rivendicare una certa responsabilità per un messaggio associando il dominio al messaggio stesso. La DKIM separa la questione dell'identità del firmatario del messaggio dal presunto autore del messaggio. L'affermazione di responsabilità è convalidata mediante una firma crittografata e una richiesta diretta al dominio del firmatario di estrarre la chiave pubblica corretta. La «DKIM» viene attuata in diversi settori di mercato, ossia il settore finanziario e bancario, i fornitori di servizi di posta elettronica, le reti sociali o i fornitori di servizi commerciali in Internet. Se utilizzata dalle autorità pubbliche, la «DKIM» instaurerebbe un livello di fiducia di base nell'origine delle comunicazioni tale da migliorare l'interoperabilità tra le organizzazioni responsabili dell'invio e del ricevimento. |
(11) |
L'«ECMA-402», messo a punto dalla Ecma International, è un linguaggio di programmazione polivalente generale definito da numerose specifiche, che si adegua alle convenzioni linguistiche e culturali utilizzate da diversi linguaggi umani e nei diversi paesi. Il linguaggio di programmazione ECMAScript è utilizzato in modo diffuso sul web, anche in Europa. Il suo impiego ha una portata molto ampia e comprende applicazioni «web client», quali i web browser, oppure applicazioni basate su server, quali i servizi bancari elettronici, la posta elettronica o addirittura i videogiochi, ed è anche un importante linguaggio di programmazione utilizzato per il World Wide Web. Le caratteristiche di internazionalizzazione offerte dall'ECMA-402 rappresentano un miglioramento dell'ECMAScript particolarmente pertinente nel contesto multilingue europeo. Le specifiche e le norme ECMAScript contribuiscono efficacemente a migliorare l'interoperabilità e sono molto spesso incluse negli elenchi nazionali delle norme e delle specifiche di interoperabilità finalizzate agli appalti pubblici. |
(12) |
Il «W3C XML», elaborato dal consorzio World Wide Web (W3C), è un pacchetto di specifiche per la strutturazione di dati correlati che promuove la condivisione ad elevata modularità di informazioni e di risorse computazionali. L'XML versione 1.0 è uno dei formati attualmente più utilizzati per la condivisione di informazioni strutturate; molte altre specifiche per il formato dei dati si basano su estensioni dell'XML. Il suo uso molto diffuso come formato per la comunicazione dei dati sia da persona a persona che da computer a computer lo rende un elemento imprescindibile nell'utilizzo di Internet. I committenti dovrebbero selezionare le specifiche che corrispondono alle prescrizioni relative ai prodotti oggetto degli appalti. L'ampia diffusione del formato XML negli archivi di dati e nelle reti mondiali ne farà senza dubbio un formato essenziale per l'interoperabilità globale delle TIC tra applicazioni, servizi e prodotti per i decenni a venire, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le specifiche tecniche nel settore delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti pubblici sono stabilite nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.
(3) COM(2011) 311 definitivo dell'1.6.2011.
(4) Decisione 2011/C 349/04 della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).
ALLEGATO
Tabella 1
Internet Engineering Task Force (IETF) (1)
N. |
Titolo della specifica tecnica nel settore delle TIC |
1 |
Protocollo Internet versione 6 («IPv6») |
2 |
Lightweight Directory Access Protocol versione 3 («LDAPv3») |
3 |
Domain Name System Security Extensions («DNSSEC») |
4 |
DomainKeys Identified Mail Signatures («DKIM») |
Tabella 2
Ecma International (2)
N. |
Titolo della specifica tecnica nel settore delle TIC |
1 |
ECMAScript-402 Internationalisation Specification («ECMA-402») |
Tabella 3
Consorzio World Wide Web (W3C) (3)
N. |
Titolo della specifica tecnica nel settore delle TIC |
1 |
Linguaggio di marcatura estensibile versione 1.0 («W3C XML») |
(1) IETF c/o Internet Society, 1775 Wiehle Avenue, Suite 201, Reston, VA USA (http://www.ietf.org/).
(2) Ecma International, Rue du Rhône 14, CH-1204 Ginevra, Tel. + 41 228496000, Fax + 41 228496001 (http://www.ecma-international.org/).
(3) W3C, 2004 route de Lucioles, Sophia-Antipolis, Biot 06410, Tel. + 33 492385076, Fax + 33 492387822 (http://www.w3.org/).
Rettifiche
5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/22 |
Rettifica della decisione 2013/480/UE della Commissione, del 20 settembre 2013, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2008/915/CE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266 dell'8 ottobre 2013 )
Alla pagina 16, allegato I, della decisione, nella tabella che presenta i risultati del tipo di intercalibrazione comune R-M5 (risultati del gruppo geografico di intercalibrazione per i fiumi mediterranei; elementi di qualità biologica: macrofite e fitobentos; sub-elemento di qualità biologica: fitobentos), la riga relativa al Portogallo è modificata come segue:
anziché:
«Portogallo |
IPS (Coste in Cemagref, 1982) |
0,940 |
0,700» |
leggi:
«Portogallo |
IPS (Coste in Cemagref, 1982) |
0,940 (tipo 5) 0,800 (tipo 6) |
0,700 (tipo 5) 0.651 (tipo 6)» |